SOMMARIO GU 3/2005 Pagina Comunicazione n. 13/04 del presidente dell’Ufficio del 21 dicembre 2004 relativa alla sostituzione di EURONICE ONLINE con EUROACE 2004 .............................................................. 447 Regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ......... 449 Informazione relativa alla data di applicabilità dei paragrafi 34 e 35 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario..................................................................................................................................................... 465 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 466 Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee • Sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004 nel procedimento C-136/02 P (Mag Instrument Inc.) .......................................................................................................................... 475 Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Terza Sezione) del 12 gennaio 2005 nella causa T-334-03 (EUROPREMIUM) .................................................................................................... 519 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 12 gennaio 2005 nelle cause riunite da T-367/02 a T-369/02 (SnTEM, SnPUR, SnMIX) .................................................... 545 SOMMARIO Comunicazione n. 13/04 del presidente dell’Ufficio REGOLAMENTO (CE) N. 2082/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2004 del 6 dicembre 2004 relativa alla sostituzione di EURONICE ONLINE con EUROACE 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle com-missioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) L’8 dicembre 2004 è stata lanciata una nuova e migliorata versione del sistema di deposito elettronico (e-filing), che è disponibile per tutti gli utenti sul sito Web dell’UAMI. Tra le sue funzionalità c’è EUROACE 2004, mediante la quale gli utenti possono accedere ad una banca dati contenente specifiche accettate di prodotti e servizi e selezionare distinti elementi da inserire nel modulo di domanda di marchio comunitario. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicem-bre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l’articolo 157, paragrafo 3, considerando quanto segue: L’uso delle specifiche EUROACE consente all’Ufficio di accettare gli elenchi di prodotti e servizi come presentati nella domanda. Ciò faciliterà ed accelererà il trattamento della domanda, in particolare per quanto concerne l’immissione dei dati, la verifica della classificazione e le traduzioni. EUROACE 2004 sostituisce EURONICE ONLINE, una banca dati usata esclusivamente per la traduzione interna, che contiene espressioni di prodotti e servizi non convalidate per la classificazione. Parte del contenuto della banca dati EUROACE 2004 non è ancora disponibile in tutte le 20 lingue ufficiali dell’Unione europea. Le traduzioni mancanti saranno inserite gradualmente mentre il servizio EUROACE è attivo. (1) Il regolamento (CE) n. 422/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda, tra l’altro, l’organizzazione e la procedura delle commissioni di ricorso di cui agli articoli 130 e 131. (2) Il regolamento (CE) n. 422/2004, in particolare, ha introdotto la nuova carica di presidente delle commissioni di ricorso, istituito una commissione di ricorso allargata e stabilito che in determinate condizioni le decisioni delle commissioni di ricorso possano essere prese da un solo membro. Occorre pertanto definire nei dettagli i poteri del presidente delle commissioni di ricorso, la composizione e i poteri dell’organo delle commissioni di ricorso, l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso, la composizione della commissione allargata e i casi in cui viene adita nonché i casi in cui le decisioni vengono prese da un solo membro. Wubbo de Boer Presidente (3) L’esperienza acquisita con il funzionamento delle commissioni di ricorso ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione e alla procedura delle stesse, per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo della cancelleria e alcuni aspetti relativi alla conduzione del procedimento. La centralizzazione del servizio di cancelleria e la riorganizzazione delle sua competenze come pure le norme relative allo scambio di memorie fra le parti mirano a garantire una mag- (1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1). giore efficacia nel trattamento dei ricorsi da parte delle commissioni di ricorso. Al fine di non arrecare turbativa ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio per le disposizioni relative allo scambio di memorie. (4) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 216/96 è così modificato: 1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Presidium delle commissioni di ricorso 1. L’organo di cui agli articoli 130 e 131 del regolamento è il Presidium delle commissioni di ricorso (nel seguito «il Presidium»). 2. Il Presidium è composto dal presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, dai presidenti delle singole commissioni e dai membri delle commissioni eletti al loro interno, per ciascun anno civile, dall’insieme dei membri delle commissioni ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione. Il numero di membri così eletti è pari a un quarto dei membri delle commissioni con esclusione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione, arrotondato, se del caso, all’unità superiore. 3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso o qualora il suo posto sia vacante, la presidenza del Presidium viene esercitata: a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o, b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età. 4. Le deliberazioni del Presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del Presidium stesso e due presidenti di commissione. Le decisioni del Presidium SOMMARIO sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 5. Prima dell’inizio di ciascun anno civile, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 ter, il Presidium fissa i criteri oggettivi di ripartizione dei ricorsi fra le commissioni per l’anno civile considerato e designa i membri titolari e supplenti per ciascuna commissione per il suddetto anno. Ciascun membro di commissione di ricorso può essere desi-gnato per più commissioni come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, al-l’occorrenza, nel corso dell’anno civile considerato. Le decisioni prese dal Presidium a norma del presente paragrafo sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. 6. Il Presidium è inoltre competente a: a) definire le disposizioni di natura procedurale necessarie per la gestione dei ricorsi per i quali le commissioni sono adite e le norme necessarie per l’organizzazione delle attività delle commissioni; b) decidere su eventuali conflitti in merito alla ripartizione dei ricorsi fra commissioni di ricorso; c) fissare il proprio regolamento interno; d) dettare istruzioni pratiche di natura procedurale per le parti nei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso, in particolare per quanto riguarda la presentazione di memorie e di osservazioni scritte e lo svolgimento delle procedure orali; e) esercitare qualsiasi altro potere attribuitogli dal presente regolamento. 7. Il presidente delle commissioni di ricorso consulta il Presidium sulla definizione delle esigenze di spesa delle commissioni, che comunica al presidente dell’Ufficio al fine di predisporne lo stato di previsione, nonché, qualora lo ritenga necessario, su qualsiasi altra questione relativa alla gestione delle commissioni di ricorso.». 2) Sono inseriti i seguenti articoli da 1 bis a 1 quinquies: «Articolo 1 bis Commissione allargata 1. La commissione istituita dall’articolo 130, paragrafo 3, del regolamento è la commissione allargata. 2. La commissione allargata è composta da nove membri fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di presidente, i presidenti delle singole commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione. Articolo 1 ter Il Presidium stabilisce in base a criteri obiettivi l’elenco di cui al primo comma nonché le norme per la selezione dei membri di detto elenco che compongono la commissione allargata. Detto elenco e tali norme sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Se non è stato designato un relatore prima del deferimento alla commissione allargata, il presidente della commissione allargata nomina il relatore fra i membri della commissione allargata. 2. Una commissione deferisce alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora ritenga di doversi allontanare da un’interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata. 3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso, qualora il suo posto sia vacante, o in caso di astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, la presidenza della commissione allargata viene esercitata: a) dal presidente di commissione con la maggiore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso o, b) a parità di anzianità di servizio, dal presidente di commissione decano per età. 4. In caso di impedimento di un altro membro della commissione allargata o di astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, si procede alla sua sostituzione ricorrendo all’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e seguendo il suo ordine. 5. Le deliberazioni della commissione allargata e le procedure orali dinanzi alla stessa sono valide solo se sono presenti almeno sette dei suoi membri, fra cui il suo presidente e il relatore. Se la commissione allargata delibera in presenza di solo otto dei suoi membri, il membro con la minore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso non partecipa al voto, tranne qualora si tratti del presidente o del relatore, nel qual caso il membro con l’anzianità di servizio immediatamente superiore a quella del presidente o del relatore non partecipa al voto. Deferimento alla commissione allargata 1. Una commissione può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale è stata adita qualora lo ritenga giustificato dalla difficoltà giuridica, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione. 3. Il Presidium, su proposta del presidente delle commissioni di ricorso presentata di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Presidium, può deferire alla commissione allargata un ricorso per il quale una commissione è stata adita qualora lo ritenga giustificato da difficoltà in diritto, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato decisioni divergenti su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione. 4. La commissione allargata rinvia senza indugio il ricorso alla commissione inizialmente adita qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la devoluzione. 5. Tutte le decisioni relative al deferimento dinanzi alla commissione allargata sono motivate e vengono comunicate alle parti. Articolo 1 quater Decisioni di un solo membro 1. Il Presidium stabilisce un elenco indicativo dei tipi di ricorsi che le commissioni, tranne in caso di particolari circostanze, possono attribuire ad un solo membro, quali le decisioni che concludono il procedimento in seguito ad un accordo tra le parti e le decisioni sui costi o sull’ammissibilità del ricorso. Il Presidium può inoltre stabilire un elenco dei tipi di ricorsi per i quali si esclude la devoluzione ad un solo membro. 2. La decisione di attribuire ad un solo membro qualsiasi ricorso che rientri fra i SOMMARIO tipi di ricorsi definiti dal Presidium conformemente al paragrafo 1 può essere delegata dalla commissione al suo presidente. 3. La decisione sull’attribuzione del ricorso ad un solo membro viene comunicata alle parti. Il membro a cui è stato attribuito il ricorso lo rinvia alla commissione qualora ritenga che le condizioni per la devoluzione non sussistano più. Articolo 1 quinquies Deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia 1. Se, in applicazione dell’articolo 63, paragrafo 6, del regolamento, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un’altra commissione o alla commissione allargata. 2. Quando il ricorso è deferito ad un’altra commissione, quest’ultima non potrà comprendere nessuno dei membri che hanno preso parte alla decisione contestata. Quest’ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla commissione allargata.». 3) All’articolo 4, è soppresso il paragrafo 3 e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3. 4) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Cancelleria 1. Presso le commissioni di ricorso viene istituita una cancelleria, che ha segnatamente il compito, sotto l’autorità del presidente delle commissioni di ricorso, di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli. 2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il presidente delle commissioni designa un agente di cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o qualora il suo posto sia vacante. 3. La cancelleria controlla in particolare il rispetto dei termini e delle altre condizioni di forma relative alla presentazione del ricorso e della memoria contenente i motivi del ricorso. Qualora venga rilevata un’irregolarità tale da comportare l’inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette senza indugio un parere motivato al presidente della commissione di ricorso interessata. 4. I verbali delle procedure orali e degli atti istruttori sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente delle commissioni di ricorso, da qualsiasi altro agente delle commissioni di ricorso designato dal presidente della commissione interessata. 5. Il presidente delle commissioni di ricorso può affidare al cancelliere l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso conformemente ai criteri di attribuzione definiti dal Presidium. Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il Presidium può affidare alla cancelleria altri compiti relativi allo svolgimento del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso». 5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Svolgimento del procedimento 1. Quando il cancelliere trasmette al presidente di una commissione di ricorso un parere sull’ammissibilità di un ricorso conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, il presidente della commissione interessata può sospendere l’istruzione del caso e invitare la commissione a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso o riservare il giudizio sull’ammissibilità del ricorso alla decisione che conclude il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 2. Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto dispo-sto dall’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, la memo-ria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osser-vazioni di risposta, e da una controreplica della parte con-venuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica. 3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua ri- sposta delle conclusioni volte all’annul-lamento o alla riforma della decisione contestata relativa-mente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedi-menti per i quali il ricorso è stato presentato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione SOMMARIO Informazione relativa alla data di applicabilità dei paragrafi 34 e 35 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario I paragrafi 34 e 35 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario sono applicabili dal giorno in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (1). (1) GU L 360 del 7.12.2004, pag. 8. SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16 n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636 n° 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU n° 3/03, p. 525 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Česká republika VODA, Karel (CZ) Bolzanova 13 618 00 Brno HEINEMANN, Christoph (DE) KOEPE & PARTNER Robert-Koch-Str. 1 80538 München Deutschland LANGHEINRICH, Peter (DE) Tassiloweg 2 85661 Forstinning FINDEISEN, Marco (DE) WITTE, WELLER & PARTNER Rotebühlstr. 121 70178 Stuttgart WOHLFROM, Karl-Heinz (DE) Thierschstr. 34 80538 München SOMMARIO España JIMENEZ DUCH, Rocio (ES) GONZÁLEZ BALLESTEROS & ASOCIADOS Calle Cea Bermudez, 6-5º dcha 28003 Madrid SANCHINI, Alessandro (IT) Via Meravigli, 16 20123 Milano Polska Italia ¯YG³OWICZ, Jan (PL) Zak³ady Tworzyw Sztucznych “Gamrat” S.A. ul. Mickiewicza 108 38-200 Jas³o D’AMORE, Elisabetta (IT) SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A. Corso dei Tintori, 25 50122 Firenze Slovenija BALESTRIERO, Maria (IT) Via San Maurilo, 24 20123 Milano BERETTA, Raffaella Maria (IT) Modiano, Josef, Pisanty & Staub S.r.l. Via Meravigli, 16 20123 Milano BRAMBILLA, Cristina Maria Antonietta (IT) MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB S.R.L. Modiano Josif Pisanty & Staub S.r.l. Via Meravigli, 16 20123 Milano CREMA, Erica (IT) Gabriella Diana Modiano & C. S.r.l. Via Meravigli, 16 20123 Milano DE NICOLO, Alessandra (IT) MODIANO GARDI PATENTS S.A.S. Via Meravigli 16 20123 Milano DOSOLI, Marco (IT) via Meravigli, 16 20123 Milano MURARO, Karin Paola (IT) Via Meravigli, 16 20123 Milano PEDEMONTE, Laura (IT) DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A. Via Meravigli, 16 20123 Milano DRNOVŠEK, Nina () Miklošièeva 8 1000 Ljubljana JANEIÈ, Aleksandra (SI) Resljeva 24 1000 Ljubljana ŠKULJ, Primo (SI) Verovœkova 57 1526 Ljubljana Benelux Nederland DE HAAN-CAZEMIER, Anne (NL) DSM INTELLECTUAL PROPERTY P.O. Box 1 2600 MA, Delft SCHUT, Frederik (NL) Johan de Wittlaan 7 2508 Den Haag VAN KAN, Marÿke (NL) MARKUBE Velperweg 92 6824 HL Arnhem België / Belgique MARCHAU, Michel (BE) Guido Gezellestraat, 50 8020 Oostkamp Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche Česká republika Deutschland DANÌK, Vilém (CZ) DANÌK & PARTNERS Vinohradská 45 120 00 Prague FISCHER, Uwe (DE) Moritzstr. 22 13597 Berlin SOMMARIO ALBIGER, Jonas (DE) MÜLLER-GERBES WAGNER ALBIGER, PATENTANWÄLTE Friedrich-Breuer-Str. 112 53225 Bonn MÜLLER-GERBES, Margot (DE) MÜLLER-GERBES WAGNER ALBIGER, PATENTANWÄLTE Friedrich-Breuer-Str. 112 53225 Bonn WAGNER, Matthias (DE) MÜLLER-GERBES WAGNER ALBIGER, PATENTANWÄLTE Friedrich-Breuer-Str. 112 53225 Bonn WEISBRODT, Bernd (DE) WEISBRODT & ROTHER Münzstr. 34 47051 Duisburg RICHARDT, Markus Albert (DE) Leergasse 11 65343 Eltville FINGER, Catrin (DE) LIEDTKE & PARTNER Elisabethstr. 10 99096 Erfurt GÖTZE, Stephen (DE) MOSER & GÖTZE Rosastr. 6A 45130 Essen MOSER, Jörg (DE) MOSER & GÖTZE Rosastr. 6A 45130 Essen HINRICHS, Nikolaus (DE) REHBERG HÜPPE + PARTNER Nikolausberger Weg 62 37073 Göttingen HÜPPE, Paul Wilhelm (DE) REHBERG HÜPPE + PARTNER Nikolausberger Weg 62 37073 Göttingen REHBERG, Bernhard Frank (DE) REHBERG HÜPPE + PARTNER Nikolausberger Weg 62 37073 Göttingen REHBERG, Elmar (DE) REHBERG HÜPPE + PARTNER Nikolausberger Weg 62 37073 Göttingen NIEDLICH, Thorsten (DE) BECKORD & NIEDLICH Marktplatz 17 83607 Holzkirchen BICKERT, Ralph (DE) ABB PATENT GMBH Wallstadter Str. 59 68526 Ladenburg HARRISON, Robert John (GB) ROUSE PATENTS Theatinerstr. 14 80333 München HOLLATZ, Christian (DE) TER MEER STEINMEISTER & PARTNER Mauerkircherstrasse 45 81679 München LANG, Christian (DE) LANG RAIBLE GBR Herzog-Wilhelm-Str. 22 80331 München LECHNER, Armin Anton (DE) HOFSTETTER, SCHURACK & SKORA Balanstr. 57 81541 München NUMRICH, Harald (DE) MÜLLER FOTTNER STEINECKE Prielmayerstr. 3 80335 München TROSSIN, Hans-Jürgen (DE) WEICKMANN & WEICKMANN Kopernikusstr. 9 81679 München VOLPERT, Marcus (DE) ZEITLER, VOLPERT, KANDLBINDER Herrnstr. 44 80539 München ZEITLER, Giselher M. (DE) ZEITLER, VOLPERT, KANDLBINDER Herrnstr. 44 80539 München VON FÜNER, Alexander (DE) Athener Platz 11 81545 München SCHIZ, Jochen (DE) KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE Ruppmannstr. 27 70565 Stuttgart RÜDEL, Dietmar (DE) Steinigstr. 4 91332 Heiligenstadt ENGEL, Christoph K. (DE) ENGEL PATENTANWALTSKANZLEI Marktplatz 6 98527 Suhl RACH, Werner (DE) Südstr. 19 71083 Herrenberg KASCHE, André (DE) Cremerstr. 7 55595 Wallhausen BECKORD, Klaus (DE) BECKORD & NIEDLICH Marktplatz 17 83607 Holzkirchen QUERMANN, Helmut (DE) QUERMANN · STURM GBR Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden SOMMARIO STURM, Christoph (DE) QUERMANN · STURM GBR Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden FERRONI, Filippo (IT) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L. Via Turati, 32 20121 Milano España LAVIZZARI, Giulia (IT) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L. Via Turati,32 20121 Milano LOPEZ BRAVO, Joaquin Ramón (ES) LOPEZ BRAVO PATENTES Y MARCAS Calle de Manuel de Falla, 4 - 7° Dcha 28036 Madrid LÓPEZ-LEIS GONZÁLEZ, Manuel (ES) María de Molina, 56 - 4º, 12 28006 Madrid France ROGER-PETIT, Georges (FR) Mas des Queinières 533, chemin des Queinières 83440 Callian RITO, Stéphanie (FR) INTELTECH FRANCE SARL 8, place du Ponceau 95000 Cergy LE BIHAN, Jean-Michel (FR) CABINET HARLE ET PHELIP Beaulieu Bureaux 3, rue Célestin Freinet 44200 Nantes STONA, Daniel (FR) CABINET JOLLY 13a, rue des Eglantines 67210 Obernai ARNAUD, Jean Pierre Alfred (FR) LERNER & ASSOCIES 5, rue Jules Lefèbvre 75009 Paris LEMAIRE, Stéphane (FR) CABINET BOETTCHER 22, rue du Général Foy 75008 Paris RELIGIEUX, Bernard (FR) CABINET RELIGIEUX 1, rue du Fossé des Orphelins 67000 Strasbourg Ireland DOCKERY, Louis J. (IE) O’CONNOR SOLICITORS 8 Clare Street 2 Dublin Italia DRAGOTTI, Gianfranco (IT) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L. Via Turati, 32 20121 Milano MICHELOTTI, Giuliano (IT) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L. Via Turati, 32 20121 Milano PISTOLESI, Roberto (IT) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L. Via Turati, 32 20121 Milano CUDIA, Silvia (IT) BUGNION S.P.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43100 Parma GOTRA, Stefano (IT) BUGNION S.P.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43100 Parma LISSANDRINI, Marco (IT) BUGNION S.P.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43100 Parma Sverige SCHMERER, Sven Erik (SE) Skansvägen 67 191 33 Sollentuna United Kingdom ROOME, Ann Elizabeth (GB) HLBBSHAW 10th floor 1 Hagley Road Birmingham B16 8TG SANDIFORD, Errol Ian (GB) SANDIFORD TENNANT LLP 2nd Floor, Albert House 111-117 Victoria Street Bristol BS1 6AX TENNANT, William Robert (GB) SANDIFORD TENNANT LLP 2nd Floor, Albert House 111-117 Victoria Street Bristol BS1 6AX WILDING, Roland Christopher Joseph (GB) IP CONSULT 18 Connaught Ave, East Baret, EN4 8PN TAYLOR, Kieron Peter Mark (GB) HLBBSHAW 10th Floor 1 Hagley Road Edgbaston, Birmingham B16 8TG SOMMARIO ABLEWHITE, Alan James (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA JOHNSON, Terence Leslie (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA ANDREWS, Timothy Stephen (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LAMB, Martin John Carstairs (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA CLARKE, Aidan Vaughan (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LAMB, John Baxter (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA COLLIER, Lesley Ellen (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LOEFFLER, Stephanie (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA COLLINS, John David (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LORD, Hilton David (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA COOKSON, Barbara Elizabeth (GB) NABARRO NATHANSON Lacon House Theobald’s Road London WC1X 8RW LUCKHURST, Anthony Henry William (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA DEVONS, David Jon (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LYND, Michael Arthur (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA EVANS, Claire (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LYNDON-STANFORD, Edward Willoughby Brooke (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA GIBSON, Christian John Robert (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA MATHARU, Kiran Kaur (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA GODWIN, Edgar James (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA MELLING, Pamela Alison (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA GOLDSMITH, Barry Sanders (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA MORGAN, Brian James (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA GRAHAM, Clarke Trevor (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA MOUNTENEY, Simon James (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA HILLIER, Peter (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA MOUNTENEY, Claire Louise (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA HOSFORD, Stewart Penrose (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA PETERS, David Neville (GB) DR. WALTHER WOLFF & CO 19 Catherine Place London SW1E 6DX SOMMARIO QUERCI DELLA ROVERE, Francesca (IT) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA PICKIN, Susan Evis (GB) East and West 20 Heathfield Royston, SG8 5BW ROWLEY, Elaine Diana Margaret (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA COLLINGWOOD, Anthony Robert (GB) LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE Highbank House Exchange Street Stockport SK3 0ET RUFFLES, Graham Keith (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA SLATER, John Arthur (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA SMITH, Gillian Ruth (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA SMYTH, Gyles Darren (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA TUBBY, David George (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA WALDREN, Robin Michael (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA WHALLEY, Kevin (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA LINN, Samuel Jonathan (GB) LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE Highbank House Exchange Street Stockport, SK3 OET MCCALLUM, Graeme David (GB) LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE Highbank House Exchange Street Stockport, SK3 0ET ROBERTSON, James Alexander (GB) LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE Highbank House Exchange Street Stockport, SK3 0ET Benelux België / Belgique DESMET, Nicole (BE) OFFICE VAN MALDEREN Avenue Josse Goffin, 158 1082 Brussels WHITE, Martin David (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA VAN MALDEREN, Eric (BE) OFFICE VAN MALDEREN Avenue Josse Goffin, 158 1082 Brussels WHITE, Duncan Rohan (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA VAN MALDEREN, Joëlle (BE) OFFICE VAN MALDEREN Avenue Josse Goffin, 158 1083 Brussels Correcciones / Berichtigungen / Corrections / Corrections / Rettifiche Deutschland LEIFERT, Elmar (DE) LEIFERT & STEFFAN Burgplatz 21-22 40213 Düsseldorf SOMMARIO Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Deutschland France DÖRRIES, Hans (DE) DÖRRIES, FRANK-MOLNIA & POHLMAN Triftstr. 13 80538 München BAUJOIN, Florence (FR) CABINET NUSS 10, rue Jacques Kablé 67080 Strasbourg Cédex FISCHER, Wolf-Dieter (DE) REBLE & KLOSE Sophienstr. 17 68165 Mannheim PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Italia United Kingdom BALSAMO, Andrea (IT) PROVVISIONATO & CO Piazza di Porta Mascarella, 7 40126 Bologna HALLY, Anne-Louise (IE) LLOYD WISE Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW MILLER, John Owen (GB) BROOKES BATCHELLOR 1 Boyne Park Tunbridge Wells, TN4 8EL SOMMARIO Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche Italia FUOCHI, Riccardo (IT) LUPPI & ASSOCIATI S.R.L. Via Arienti, 15/2A 40124 Bologna FRAIRE, Cristina (IT) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L. Via Turati, 32 20121 Milano GRANLEESE, Rhian Jane (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA MIDGLEY, Jonathan Lee (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA United Kingdom OXLEY, Robin John George (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA CHISHOLM, Geoffrey David (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA ROUND, Edward Mark (GB) MARKS & CLERK 90 Long Acre London WC2E 9RA SOMMARIO GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sentenza della Corte di Giustizia 3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto». (Seconda Sezione) del 7 ottobre 2004 nel procedimento C-136/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia, presentato l’8 aprile 2002, Mag Instrument Inc., con sede in Ontario, California (Stati Uniti), ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Forme tridimensionali di lampade tascabili – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo) (Lingua processuale: il francese) 1 Con il presente ricorso, la Mag Instrument Inc. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002, Mag Instrument/UAMI (forme di lampade tascabili), causa T88/00 (Racc. pag. II-467, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l’«UAMI») 14 febbraio 2000 (procedimenti da R-237/1999-2 a R41/1999-2), che ha negato la registrazione di cinque marchi tridimensionali costituiti da forme di lampade tascabili (in prosieguo: la «decisione controversa»). Ambito normativo 2 L’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede quanto segue: «1. Sono esclusi dalla registrazione: (…) b) i marchi privi di carattere distintivo; (…) I fatti 3 Il 29 marzo 1996 la ricorrente presentava all’UAMI, in virtù del regolamento n. 40/94, cinque domande di marchi tridimensionali comunitari. 4 I marchi tridimensionali di cui era richiesta la registrazione sono costituiti dalle forme di cinque lampade tascabili, riprodotte qui di seguito, immesse sul mercato dalla ricorrente. [...] 5 I prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 11 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Accessori per apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torce)» e «Apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torce), compresi parti ed accessori per i suddetti articoli». 6 Con tre decisioni dell’11 marzo 1999 e due decisioni del 15 marzo 1999 l’esaminatore dell’UAMI respingeva le domande sulla base del rilievo che i marchi di cui trattasi erano privi di carattere distintivo. 7 Con la decisione controversa la seconda commissione di ricorso dell’UAMI confermava la decisione dell’esaminatore. 8 In tale decisione la commissione di ricorso osservava, dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, che, in assenza d’uso, e affinché la sola forma di un prodotto possa costituire un segno distintivo dell’origine del prodotto, tale forma deve presentare caratteristiche sufficientemente differenti da quella consueta del prodotto perché un potenziale acquirente la percepisca, anzitutto, come indicazione dell’origine del prodotto e non come rappresentazione del prodotto stesso. La commissione di ricorso riteneva, inoltre, che, se la forma non si differenzia sufficientemente rispetto a quella consueta del prodotto e, quindi, se il potenziale acquirente la percepisce solo come rappresentativa del prodotto stesso, tale forma è allora descrittiva e rientra nella sfera di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, allo stesso modo di un vocabolo costituito unicamente dal nome del prodotto. Secondo la commissione di ricorso, la questione essenziale è se la rappresentazione di uno dei marchi di cui trattasi indichi immediatamente all’acquirente medio di lampade tascabili che si tratta di una lampada tascabile avente una determinata origine ovvero semplicemente di una lampada tascabile. Secondo la commissione di ricorso, inoltre, da un lato, il fatto che il design dei prodotti della ricorrente sia tale da richiamare l’attenzione non implica necessariamente che esso sia intrinsecamente distintivo. Dall’altro, essa afferma che il fatto che un segno debba essere respinto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), in quanto privo di qualsiasi carattere distintivo, non significa che occorra registrare il marchio avente il minimo indizio di tale carattere. A suo avviso, dall’essenza stessa del regolamento n. 40/94 emerge che l’intensità del carattere distintivo postulata dev’essere tale che il marchio possa funzionare come indicazione di origine. La commissione di ricorso conclude che, nonostante i numerosi elementi di ciascuna delle forme idonei a richiamare l’attenzione, nessuna è intrinsecamente distintiva per l’acquirente medio di una lampada tascabile. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 9 La ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell’annullamento della decisione controversa sostenendo che i marchi di cui trattasi non sarebbero privi di carattere distintivo. 10 Tra i vari argomenti, essa deduceva una serie di elementi, descritti ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, volti a dimostrare che i marchi di cui trattasi non sono privi di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La ricorrente deduceva, in primo luogo, una perizia del professor Stefan Lengyel «sull’originalità, la creatività e il carattere distintivo della forma delle lampade tascabili in questione» che afferma, in conclusione, il carattere distintivo di ognuna delle dette forme. Essa deduceva, inoltre, che il carattere distintivo delle forme per le quali era stata richiesta la registrazione è riconosciuto a livello internazionale, come attesterebbero numerosi riferimenti alle lampade in questione nell’ambito di diverse opere, la loro presenza nelle collezioni di vari musei e il conseguimento di premi internazionali. Infine, la ricorrente sosteneva che l’idoneità dei marchi in questione ad indicare SOMMARIO la provenienza dei prodotti era dimostrata dal fatto che contraffazioni dei propri modelli originali le venivano inviate in riparazione da consumatori, pur non recando la dicitura «Mag Lite», e che gli autori di tali contraffazioni pubblicizzavano spesso i loro prodotti facendo uso del design originale delle lampade tascabili Mag Lite. 11 L’UAMI riteneva, sostanzialmente, che le forme in questione dovessero essere ritenute usuali e non potessero pertanto assolvere la funzione di indicazione dell’origine tipica del marchio. 12 Secondo il Tribunale, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI aveva correttamente concluso che i marchi tridimensionali di cui trattasi erano sprovvisti di carattere distintivo, per i seguenti motivi: «28 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, «i marchi privi di carattere distintivo» sono esclusi dalla registrazione. 29 Un marchio è provvisto di carattere distintivo quando consente di distinguere, secondo la loro origine, i prodotti o servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione. 30 Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato, da un lato, rispetto a questi prodotti e servizi e, dall’altro, rispetto alla percezione di un pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi. (…) 32 Va sottolineato, inoltre, che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che esclude la registrazione per i marchi privi di carattere distintivo, non opera alcuna distinzione riguardo a categorie differenti di marchi. Di conseguenza, non occorre applicare criteri, o porre esigenze, più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi, come quelli richiesti nella fattispecie, rispetto ai criteri o alle esigenze applicati ad altre categorie di marchi. 33 Tuttavia, la valutazione del carattere distintivo di un marchio implica che si prendano in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tra questi elementi, non può escludersi che la natura del marchio di cui è richiesta la registra- zione possa influenzare la percezione che il pubblico cui ci si rivolge avrà del marchio. 34 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 risulta, peraltro, sufficiente accertare che il marchio abbia un carattere distintivo minimo affinché questo impedimento assoluto non trovi applicazione. Occorre quindi ricercare - nell’ambito di un esame preventivo e al di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 - se il marchio richiesto consentirà al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese al momento di scegliere quale prodotto acquistare. 35 Il carattere distintivo dei marchi dev’essere valutato tenendo conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 26, e del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27]. I prodotti di cui è stata richiesta la registrazione della forma in quanto marchio – nella fattispecie cinque forme di lampade tascabili – sono beni di consumo generale e il pubblico cui ci si rivolge deve quindi essere considerato composto da tutti i consumatori. 36 Per valutare se le cinque forme di lampade tascabili di cui è stata richiesta la registrazione in quanto marchio possano influire sulla memoria del consumatore medio come indicazione d’origine, ossia in modo da individualizzare i prodotti e associarli ad un’origine commerciale determinata, va rilevato in primo luogo che esse si caratterizzano per il fatto di essere cilindriche. Questa forma cilindrica costituisce una delle forme consuete delle lampade tascabili. In quattro delle domande presentate, il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all’estremità in cui si trova la lampadina, mentre, nella quinta domanda, la lampada non comporta alcun allargamento, essendo puramente cilindrica. In tutte queste domande i marchi corrispondono a forme comunemente utilizzate da altri fabbricanti di lampade tascabili presenti sul mercato. I marchi richiesti forniscono quindi al consumatore piuttosto un’indicazione su un prodotto senza consentire di individualizzarlo e associarlo ad un’origine commerciale determinata. 37 Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche alle quali la ricorrente si riferisce per sostenere che le forme richieste in quanto marchi hanno la capacità intrinseca di distinguere i suoi prodotti da quelli dei propri concorrenti tra cui, in particolare, le loro qualità estetiche e il loro disegno di rara originalità, va rilevato che tali forme appaiono, per queste caratteristiche, come varianti di una delle forme abituali delle lampade tascabili piuttosto che come forme idonee ad individualizzare i prodotti in questione e a segnalare, di per sé, un’origine commerciale determinata. Il consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design. Le forme di cui è stata richiesta la registrazione non si differenziano dalle forme dello stesso tipo di prodotti che si trovano comunemente in commercio. Non è quindi esatto asserire, come fa la ricorrente, che le particolarità delle forme delle lampade tascabili in questione, fra cui, in particolare, la loro estetica, attirano l’attenzione del consumatore medio sull’origine commerciale dei prodotti. (…) 39 La possibilità che il consumatore medio abbia potuto acquisire l’abitudine di riconoscere i prodotti della ricorrente sulla base esclusivamente della loro forma non è tale da escludere, nella fattispecie, l’applicazione dell’impedimento assoluto stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Una tale percezione dei marchi richiesti potrebbe essere presa in considerazione soltanto nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 3, del suddetto regolamento, che non è stato invocato dalla ricorrente in alcun momento del procedimento. Tutti gli elementi dedotti dalla ricorrente, invocati supra ai punti 17-19, 21 e 22, al fine di dimostrare il carattere distintivo dei marchi richiesti, sono legati alla possibilità che un tale carattere sia acquisito per le lampade tascabili in questione in seguito all’uso che ne sarebbe stato fatto e non possono, quindi, essere considerati pertinenti nell’ambito della valutazione del loro carattere distintivo intrinseco, in conformità dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 40 Alla luce delle considerazioni che precedono, i marchi tridimensionali richiesti nella fattispecie non possono quindi, agli occhi del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, individualizzare i prodotti in questione e distinguerli da quelli aventi un’altra origine commerciale. SOMMARIO (…)». Giudizio della Corte 13 Il Tribunale respingeva, pertanto, il ricorso della ricorrente, condannandola alle spese. 19 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, della percezione del pubblico interessato. Si tratta della percezione presunta del consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, con riguardo all’art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1), disposizione identica all’art. 7, n. 1), lett. b), del regolamento n. 40/94, sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-0000, punto 50, e la giurisprudenza ivi richiamata; v., parimenti, sentenza 29 aprile 2004, causa C-456/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-0000, punto 35, e la giurisprudenza ivi richiamata]. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale 14 Nel ricorso, a sostegno del quale essa deduce quattro motivi, la ricorrente conclude che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata rilevando l’assenza di qualsivoglia impedimento assoluto alla registrazione dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 40/94; — annullare la decisione controversa; — condannare l’UAMI alle spese. 15 L’UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese. Sul primo motivo Argomenti delle parti 16 Con il primo motivo, la ricorrente deduce che, nel valutare il carattere distintivo dei marchi in esame, il Tribunale non ha analizzato, come avrebbe invece dovuto, l’impressione d’insieme prodotta da ciascuno di essi accogliendo invece, al punto 36 della sentenza impugnata, un approccio errato, consistente nello scomporre i detti marchi, rilevando che «ess[i] si caratterizzano per il fatto di essere cilindric[i]» e che, in quattro di essi, «il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all’estremità in cui si trova la lampadina». Così facendo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 17 La ricorrente, che fornisce una descrizione estremamente dettagliata delle caratteristiche delle lampade tascabili in questione, fa valere che, se il Tribunale avesse ricercato i criteri visivi ed estetici che caratterizzano complessivamente ciascuna di tali lampade, sarebbe necessariamente giunto alla conclusione che i marchi in questione non sono privi di carattere distintivo. 18 L’UAMI deduce che, al contrario, è la ricorrente che, con le sue dettagliate descrizioni delle dette lampade tascabili, adotta un approccio errato consistente nello scomporre la forma. 20 Come la Corte ha ripetutamente rilevato, normalmente il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’uno e non si preoccupa di esaminarne i vari dettagli. Così, per verificare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva ch’esso genera (v., con riguardo a un marchio denominativo, sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I7561, punto 24, e, con riguardo ad un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-0000, punto 44). 21 I rilievi svolti dal Tribunale ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata non mirano a scomporre ognuno dei marchi in questione ma, al contrario, ad esaminare l’impressione generale che il marchio interessato produce. La censura formulata dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe apprezzato il carattere distintivo di ogni marchio complessivamente inteso, pertanto, non è fondata. 22 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul sesto motivo Argomenti delle parti 23 Con il sesto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, applicando criteri non previsti da tale regolamento e troppo rigidi per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione, ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 24 Secondo la ricorrente, così come per i marchi denominativi (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, detta «Baby-dry», Racc. pag. I-6251, punto 40), ogni scostamento percettibile rispetto ai prodotti correnti è sufficiente perché il marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto per il quale venga chiesta la registrazione non sia privo di carattere distintivo. 25 Ciò premesso, avendo rilevato, al punto 37 della sentenza impugnata, che le forme di cui trattasi appaiono «come varianti di una delle forme abituali di lampade tascabili», il Tribunale avrebbe dovuto concludere che i marchi in questione non erano privi di carattere distintivo dal momento che le varianti costituiscono, necessariamente, modifiche. 26 L’UAMI riconosce che non occorre applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di marchi. Tuttavia, il Tribunale avrebbe correttamente rilevato, al punto 33 della sentenza impugnata, che la natura del marchio di cui è richiesta la registrazione può influenzare la percezione che il pubblico interessato ne ricaverà. 27 Il consumatore non farebbe, di regola, un’associazione precisa tra la forma tridimensionale di un prodotto ed una determinata sua origine, ma si limiterebbe a percepire tale forma come preferibile sotto il profilo tecnico ovvero per alcuni aspetti estetici, oppure non le attribuirebbe addirittura alcun significato particolare. Affinché il consumatore possa percepire la forma stessa del prodotto quale mezzo di identificazione della sua origine, non sarebbe sufficiente che essa differisca in un modo o nell’altro da tutte le altre forme di prodotti disponibili sul mercato, ma essa dovrebbe possedere una qualsiasi «particolarità» che attiri l’attenzione. Per tale motivo, la forma di un prodotto sarebbe, in ogni caso, priva di carattere distintivo quando è banale per i prodotti del settore interessato e dello stesso gene- SOMMARIO re delle forme abituali del settore medesimo. 28 L’UAMI ritiene che, nella specie, il Tribunale abbia correttamente applicato i detti criteri ai marchi dei quali la ricorrente aveva chiesto la registrazione. Giudizio della Corte 29 Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio consente di identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v. sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata). 30 I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 38, e giurisprudenza ivi citata). 31 Ciò premesso, più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (v., in tal senso, sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 39, e giurisprudenza ivi citata). 32 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che il detto marchio non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un’analisi e senza dar prova di un’attenzione particolare. 33 La ricorrente non ha quindi provato che il Tribunale, ritenendo i marchi tridimensionali in questione privi di carattere distintivo, ha applicato criteri non previsti e troppo rigidi. 34 Conseguentemente, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto infondato. ta, essendo pacifico che il consumatore non è indifferente alle forme. Il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata implicherebbe quindi una contraddizione interna. Giudizio della Corte 37 Da un lato, dal punto 37 della sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia ritenuto il consumatore indifferente, in linea di principio, alla forma quale indicazione della provenienza. 38 Dall’altro, quanto all’affermazione della ricorrente, secondo cui l’ampia varietà di design indurrebbe il consumatore proprio a prestare attenzione alla forma dei prodotti e, pertanto, alle varianti esistenti nella concezione di prodotti di diverse provenienze, tale affermazione è volta, in realtà, a indurre la Corte a sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata. Sul settimo motivo Argomenti delle parti 35 Con il settimo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove, al punto 37 della sentenza impugnata, si è basato sulla considerazione che «[i]l consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design», per poi concludere che i marchi di cui trattasi sono privi di carattere distintivo. 36 Secondo la ricorrente, anche ammettendo che tale affermazione sia corretta, ne possono essere tratte due conclusioni opposte con riguardo alla percezione del marchio da parte del consumatore. Da un lato, il consumatore potrebbe essere indifferente alla forma quale indicazione della provenienza essendo, in linea generale, «abituato a vedere tali forme». Secondo la ricorrente, tale soluzione deve peraltro essere esclusa poiché, introducendo nel regolamento n. 40/94 la categoria dei marchi costituiti dalla forma del prodotto, il legislatore comunitario avrebbe ritenuto che la forma del prodotto costituisce un’indicazione relativa alla sua provenienza. Oppure, dall’altro lato, l’ampia varietà di design indurrebbe il consumatore proprio a prestare attenzione alla forma dei prodotti e, pertanto, alle varianti esistenti nella ideazione di prodotti di differente origine. Secondo la ricorrente, quest’ultima conclusione è quella corret- 39 Orbene, come risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze DKV/UAMI, cit., punto 22, e 2 ottobre 2003, causa C-194/99 P, Thyssen Stohl/Commissione, Racc. pag. I-10821, punto 20). 40 Atteso che, nell’ambito del motivo in esame, non è stato dedotto uno snaturamento, da parte del Tribunale, dei fatti e degli elementi di prova ad esso sottoposti, il motivo stesso dev’essere dichiarato irricevibile. Sul quarto motivo Argomenti delle parti 41 Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove non ha preso in considerazione, nella propria valutazione del SOMMARIO carattere distintivo dei marchi in questione, la loro percezione effettiva da parte dei consumatori. 42 Secondo la ricorrente, come il Tribunale stesso ha affermato al punto 33 della sentenza impugnata, la valutazione del carattere distintivo di un marchio implica che vengano presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tuttavia, in flagrante contraddizione con tale affermazione, il Tribunale, ai punti 34 e 39 della sentenza impugnata, non prendendo in considerazione gli elementi di prova concernenti la percezione dei marchi successivamente al loro uso da parte del pubblico di cui trattasi, si sarebbe limitato contra ius a un esame a priori, a prescindere da qualsiasi uso del marchio stesso. 43 Ragioni prettamente giuridiche giustificherebbero che venga presa in considerazione la percezione effettiva del marchio da parte del pubblico per valutarne il carattere distintivo ab initio. Anzitutto, ai sensi del settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, lo scopo della tutela conferita dal marchio comunitario consiste nel garantire la funzione di indicazione dell’origine del marchio; orbene, il solo modo di stabilire con certezza se la funzione di indicazione dell’origine del marchio è garantita sarebbe quello di far riferimento alla percezione effettiva del marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre, dallo stesso tenore letterale dell’art. 7 del regolamento n. 40/94 – e, segnatamente, dall’impiego dei termini «in commercio» al n. 1, lett. c), e «il pubblico» al n. 1, lett. g) – risulterebbe che tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti al n. 1 di tale articolo debbano essere valutati in funzione dell’opinione del pubblico interessato. Infine, tale interpretazione sarebbe stata ripetutamente confermata dalla Corte (sentenza Baby-dry, cit., punto 42) e dal Tribunale [sentenze 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 27, e causa T-331/99, Mitsubushi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II433, punto 23] e sarebbe, del pari, quella adottata dagli organi giurisdizionali tedeschi. 44 Secondo l’UAMI, correttamente il Tribunale ha valutato il carattere distintivo dei marchi in questione, la cui registrazione è stata richiesta in base all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nel contesto di un esame a priori prescindendo da ogni uso effettivo del segno. Infatti, la disposizione di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, che riguarda il ca- rattere il carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso, risulterebbe inutile se, nella valutazione del carattere distintivo ab initio di un marchio, occorresse far intervenire elementi connessi al suo uso. 45 Sarebbe pacifico che la ricorrente non si è avvalsa dell’uso fatto del proprio marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Pertanto, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi dal punto di vista di un consumatore che conosce le forme di lampade tascabili presenti sul mercato e si trova per la prima volta di fronte alle lampade tascabili in parola. Giudizio della Corte 46 Come ricordato al precedente punto 29, dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio permette di identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese 47 Se un marchio non possiede ab initio carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, può acquisire tale carattere, con riguardo ai prodotti o ai servizi oggetto della richiesta, a seguito di uso, ai sensi del n. 3 della disposizione medesima. Tale carattere distintivo può essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato (v. sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3973, punto 67). 48 Al fine di valutare se un marchio sia privo o meno di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l’UAMI ovvero, a seguito di impugnazione, il Tribunale, prendono in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti [v., con riguardo all’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, la sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-0000, punto 35]. 49 A tale riguardo, anche se, come già ricordato al precedente punto 19, tale valutazione dev’essere compiuta in relazione alla percezione presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o servizi di cui si domanda la registrazione, non si può escludere che elementi di prova relativi alla percezione effettiva del marchio da parte del consumatore possano, in alcuni casi, risultare chiarificatori per l’UAMI ovvero, a seguito di ricorso, per il Tribunale. 50 Tuttavia, per contribuire ad accertare il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tali elementi devono dimostrare che i consumatori non hanno avuto necessità di familiarizzare con il marchio in virtù dell’uso, ma che esso ha immediatamente consentito loro di distinguere i prodotti o servizi che ne erano contraddistinti rispetto ai prodotti o servizi delle imprese concorrenti. Infatti, come correttamente fa valere l’UAMI, la disposizione di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sarebbe inutile se un marchio dovesse venire registrato in base al n. 1, lett. b, della disposizione medesima per aver acquisito carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto. 51 Gli elementi di prova relativi alla percezione effettiva dei marchi di cui trattasi da parte dei consumatori, dedotti dalla ricorrente, sono indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata. Essi mirano a dimostrare che alcuni consumatori hanno ritenuto che copie delle lampade tascabili commercializzate dalla ricorrente provenissero da quest’ultima e che alcuni concorrenti hanno vantato i propri prodotti affermando che essi presentavano lo stesso design delle lampade della ricorrente. 52 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale non si è assolutamente rifiutato di esaminare tali elementi di prova. 53 Da un lato, nell’indicare, al punto 34 della sentenza impugnata, che occorreva acclarare se i marchi richiesti avrebbero consentito al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese «nell’ambito di un esame preventivo e al di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94», il Tribunale si è limitato a indicare che non avrebbe indagato se i marchi in questione avessero potuto acquisire carattere distintivo ai sensi della detta disposizione, traendo così la conseguenza dal fatto che la ricorrente non l’aveva fatta valere in alcuna fase del procedimento. SOMMARIO 54 Dall’altro, dal punto 39 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata, escludendoli, peraltro, in quanto non consentivano di accertare il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 55 A tale riguardo, si deve rilevare che tali elementi di prova vertono sulla percezione effettiva dei marchi in discussione da parte dei consumatori in un momento in cui le lampade tascabili in questione erano già in commercio da molti anni e i consumatori avevano, pertanto, familiarizzato con la loro forma. La ricorrente stessa, d’altronde, ha riconosciuto nel suo ricorso, che i detti elementi «possono riguardare, del pari, il fatto che il pubblico interessato ha associato la forma delle lampade alla ricorrente (…) in ragione, segnatamente, del loro uso in commercio». 56 Ciò premesso, il Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, ha potuto ritenere, senza snaturarli, che gli elementi di prova indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata non dimostravano che i marchi di cui trattasi possedessero un carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed erano solamente idonei a dimostrare che i detti marchi potessero acquisire carattere distintivo a seguito dell’uso che ne era stato fatto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento medesimo. 57 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 58 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova indicati ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso, laddove ha ritenuto, contro ogni logica, che essi riguardassero esclusivamente il carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso, ai sensi dell??art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il che lo ha indotto a non tenerne conto. 59 A suo avviso, infatti, tali elementi di prova si riferiscono, in via esclusiva o principale, al carattere distintivo ab initio dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 60 L’UAMI deduce che il Tribunale ha indicato, ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, tutti gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente ed ha quindi esaminato, al punto 39 della sentenza impugnata, la portata di tali elementi riguardo al merito. Secondo l’UAMI, il Tribunale correttamente, e senza violare le regole generali della logica, ha concluso che i fatti invocati dalla ricorrente avrebbero potuto svolgere un ruolo nel contesto di un esame basato sull’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, ma non sul n. 1, lett. b), del medesimo articolo. Giudizio della Corte 61 Con riguardo, in primo luogo, agli elementi di prova indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata, il Tribunale, per le ragioni esposte ai punti 55 e 56 della presente sentenza, ha potuto legittimamente ritenere, senza snaturarli, che tali elementi fossero solamente idonei a dimostrare che i marchi in questione avessero potuto acquisire carattere distintivo a seguito dell’uso che ne era stato fatto. 62 Con riguardo, in secondo luogo, agli elementi di prova indicati ai punti 18 e 19 della sentenza impugnata, essi sono volti a dimostrare che, in considerazione delle qualità funzionali ed estetiche delle forme di lampade tascabili in questione e del loro design eccezionale, esse possiedono un carattere distintivo. 63 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha assolutamente rifiutato di prendere in considerazione tali elementi di prova. 64 Infatti, dal punto 37 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato gli argomenti della ricorrente relativi alle qualità estetiche e al design delle lampade tascabili in questione, ma che, in esito al suo esame, ha ritenuto che tali caratteristiche non fossero sufficienti per conferire ai marchi medesimi un carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 65 Inoltre, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a sottolineare che gli elementi probatori diretti a dimostrare l’eccellenza del design di tali lampade, nonché le loro qualità este- tiche e funzionali, non valevano a dimostrare che i marchi in questione fossero dotati ab initio di carattere distintivo, ma che tali elementi erano semplicemente idonei a dimostrare che i detti marchi potevano acquisire carattere distintivo a seguito dell’uso che ne venisse fatto. 66 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha affatto snaturato tali elementi di prova. 67 Con riguardo alla perizia prodotta dalla ricorrente, il Tribunale non era tenuto ad allinearsi all’opinione del suo autore e poteva procedere ad una propria valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione. 68 Del pari, quanto al riconoscimento di cui, secondo la ricorrente, il design delle lampade tascabili in questione godrebbe a livello internazionale, si deve osservare che la circostanza che alcuni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 69 Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 70 Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il suo diritto ad essere sentita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, n. 2, UE, 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 41, n. 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). 71 Infatti il Tribunale, da un lato, avrebbe escluso contra ius gli elementi probatori già menzionati nell’ambito del secondo motivo. La ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la sua proposta di sentire, in veste di «perito», l’autore della perizia dalla medesima prodotta. 72 Dall’altro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente che, a parere della medesima, dimostrerebbero, al contempo, che gli altri produttori fanno uso di una SOMMARIO varietà estremamente ampia di forme di lampade tascabili e che i marchi di cui trattasi si distinguono nettamente da tutte le dette forme. Il Tribunale avrebbe affermato, senza motivazione, che le lampade tascabili in questione possiedono forme comunemente utilizzate da altri produttori. 73 L’UAMI fa valere che, con il secondo motivo, la ricorrente, in realtà, intende rimettere in discussione dinanzi alla Corte la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. 74 Quanto al fatto che il Tribunale non ha voluto procedere all’audizione dell’autore della perizia prodotta dalla ricorrente, tale decisione non costituirebbe una violazione delle norme di procedura, poiché spetta solo al Tribunale valutare la necessità di un’audizione testimoniale ovvero di una perizia. Giudizio della Corte 75 Anzitutto, nella parte in cui viene contestato al Tribunale di non aver preso in considerazione gli elementi di prova indicati ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, il terzo motivo si confonde con il secondo e, pertanto, dev’essere respinto per le medesime ragioni. 77 Nella specie, il Tribunale, dopo aver esaminato il complesso dei fatti e degli elementi di prova ad esso sottoposti, ha potuto legittimamente ritenere che l’audizione, in veste di testimone, dell’autore di una perizia già prodotta agli atti non fosse necessaria nell’ambito della valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Pertanto il Tribunale, non disponendo tale audizione, non ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita. taneo, la seconda commissione di ricorso aveva già constatato quanto necessario, in considerazione, segnatamente, della serie di rappresentazioni di altre forme di lampade prodotta dalla ricorrente. L’UAMI aggiunge che i membri del Tribunale, essendo essi stessi consumatori per i quali le lampade tascabili costituiscono oggetti familiari, erano in grado di valutare, sulla base delle loro conoscenze, quali forme di lampade tascabili sono «normali» e usuali. Giudizio della Corte 78 Infine, nella parte in cui viene contestato al Tribunale di non aver tenuto conto degli altri elementi di prova dedotti dalla ricorrente – che, a suo avviso, dimostrerebbero al contempo che gli altri produttori fanno uso di una varietà di forme di lampade tascabili estremamente ampia e che i marchi di cui trattasi si distinguono nettamente da tutte le dette forme –, il terzo motivo equivale a rimettere in discussione una valutazione di fatto. Pertanto, per la ragione ricordata al precedente punto 39, e in assenza di qualsivoglia dimostrazione di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, tale motivo è manifestamente irricevibile in sede d’impugnazione. 79 Il terzo motivo dev’essere pertanto respinto, in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile. 83 In primo luogo, come ricordato al precedente punto 30, non è abitudine dei consumatori medi presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché, nel caso di un marchio tridimensionale siffatto, accertare il carattere distintivo potrebbe risultare più difficile rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo. 84 Pertanto, correttamente il Tribunale ha sottolineato, al punto 33 della sentenza impugnata, che non può escludersi che la natura del marchio di cui si chiede la registrazione possa influenzare la percezione che il pubblico interessato avrà del detto marchio. 85 Nella parte in cui viene contestata al Tribunale tale affermazione, il quinto motivo è infondato. Sul quinto motivo 76 Inoltre, con riguardo alla censura mossa al Tribunale di non aver voluto procedere all’audizione dell’autore della perizia prodotta dalla ricorrente, come quest’ultima proponeva, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, come già ricordato al precedente punto 39, sfugge al controllo della Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale ovvero quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenze 10 luglio 2001, causa C315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 19, e 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, Racc. pag. I-10119, punti 77 e 78). Argomenti delle parti 80 Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, fondandosi unicamente su supposizioni generiche, non avvalorate da alcuna constatazione di fatto, per concludere che i marchi di cui si chiede la registrazione sono privi di carattere distintivo, ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 81 A suo avviso, infatti, il Tribunale ha concluso, ai punti 33, 36 e 37 della sentenza impugnata, che le forme in questione sono abituali, che il consumatore medio è abituato ad esse, che tali forme si trovano comunemente in commercio e che la natura dei marchi influenza la loro percezione da parte del pubblico interessato, senza fondare tali affermazioni su constatazioni di fatto. 82 L’UAMI deduce che, quanto alla questione di individuare quali siano le lampade tascabili da ritenere abituali ovvero che vengano in mente in modo spon- 86 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, non ha formulato affermazioni non avvalorate da alcuna constatazione di fatto, ma ha espresso apprezzamenti di fatto, basati, segnatamente, sull’esame delle lampade tascabili in questione, dinanzi ad esso prodotte. 87 Il Tribunale è così pervenuto alla conclusione che le forme delle dette lampade tascabili sono prive di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 88 Orbene, come ricordato al precedente punto 39, la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale – peraltro non dedotto nell’ambito del presente motivo – non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. SOMMARIO 89 Ciò premesso, occorre respingere il quinto motivo in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile e, conseguentemente, il ricorso dev’essere respinto in toto. Sulle spese 90 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Mag Instrument Inc. è condannata alle spese. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Terza Sezione) del 12 gennaio 2005 nella causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH, contro UAMI «Marchio comunitario – Segno denominativo EUROPREMIUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n° 40/94» — classe 20: «Prodotti in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche (…); in particolare (tutti articoli non in metallo) contenitori o imballaggi in legno o plastica per il trasporto di merci di ogni tipo, materie plastiche per imballaggi, pellicole in plastica per imballaggi, borse di plastica, cassette, casse e pallet in legno o plastica, scatole, cassette e casse con o senza chiusure, piani di appoggio, cavalletti, chiusure per recipienti, decorazioni in plastica per alimenti, contenitori per posate, container, recipienti per trasporti, fusti, barili, tini, ceste, portabottiglie»; (Lingua processuale: il tedesco) Fatti all’origine della controversia 1 Il 24 marzo 2000 la ricorrente presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio denominativo comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2 Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo EUROPREMIUM. 3 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 20, 35 e 39 definite dall’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: — classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie (…), in particolare carta da imballaggio, sacchetti di carta, buste di carta; cartone e articoli in cartone, ovvero scatole di cartone, cartone da imballaggio e buste di cartone per il trasporto di merci di ogni tipo; stampati, giornali, opuscoli, riviste e libri; etichette (non in tessuto); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi) sul trasporto di pacchi e l’invio della corrispondenza; materie plastiche per imballaggi, in particolare imballaggi in plastica imbottiti ad aria, sacchetti, pellicole, buste e borse da imballaggio in plastica; materiale da imballaggio in plastica, container in plastica (…)»; — classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; in particolare organizzazione di fiere ed esposizioni (…); controllo computerizzato di merci e pacchi durante il trasporto; assistenza manageriale, ovvero pianificazione della (sostegno nella) gestione di affari commerciali; consulenza manageriale; cessione di forza lavoro a tempo determinato; elaborazione di statistiche; tenuta dei libri contabili; servizi di vendita all’asta; inchieste per affari; marketing; ricerche di mercato e analisi di mercato; sondaggi di opinione; decorazione di vetrine; consulenza aziendale; consulenza organizzativa; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; consulenze per le questioni riguardanti il personale; noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; mediazione e conclusione di affari commerciali per conto terzi; mediazione di contratti di compravendita di merci; distribuzione di prodotti a scopi pubblicitari; riproduzione di documenti; pubblicità; pubblicità; pubblicità radiofonica e televisiva; pubblicità cinematografica»; — classe 39: «Trasporto e immagazzinaggio; tutti servizi compresi nella [detta] classe (…), in particolare trasporto, deposito, ritiro, imballaggio, magazzinaggio, distribuzione e controllo elettronico delle spedizioni di lettere, documenti, comunicazioni, messaggi, stampati, pacchi e affini, servizi di corriere internazionale, ovvero trasporto individuale e oltre frontiera di lettere, documenti e altro materiale scritto tramite corriere porta a porta con autoveicoli, mezzi su rotaia, SOMMARIO navi e aerei; servizi connessi al trasporto di quanto sopra elencato, ovvero deposito e giacenza in magazzino, imballaggio e distribuzione, trasporto di merci con autoveicoli, mezzi a rotaia, navi e aerei, carico e scarico di navi, salvataggio di navi e del loro carico, facchinaggio, deposito di merci, mobili, trasporto di denaro e di valori, servizi di trasporto». 8 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare irricevibili le domande dirette, rispettivamente, a far annullare la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe negato la registrazione del marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a far ingiungere all’UAMI la pubblicazione del detto marchio e a rimettere la controversia alla commissione di ricorso; — respingere il ricorso quanto al resto; 4 Con decisione 21 febbraio 2002 l’esaminatore respingeva la domanda sulla base dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 sulla base del rilievo che il marchio del quale si chiedeva la registrazione era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo nel senso dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del detto regolamento. 5 Avverso la decisione dell’esaminatore la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, in data 22 aprile 2002. 6 Con decisione 20 giugno 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso in base al rilievo che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio EUROPREMIUM, potendo essere percepito dai consumatori quale indice dell’elevato livello qualitativo e dell’origine europea dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio. Conclusioni delle parti 7 Con il ricorso la Deutsche Post EURO EXPRESS chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata nella parte in cui l’UAMI affermerebbe che il marchio comunitario EUROPREMIUM non soddisfa i requisiti posti all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94; — disporre la pubblicazione del marchio comunitario EUROPREMIUM conformemente all’art. 40 del regolamento n. 40/94; — in subordine, rimettere la controversia alla commissione di ricorso; — condannare l’UAMI alle spese. — condannare la ricorrente alle spese. 9 Con lettera 20 settembre 2004 la ricorrente ha rinunciato al secondo e al terzo capo della domanda. 10 All’udienza la ricorrente ha precisato che il proprio ricorso è diretto all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui l’UAMI afferma che il marchio comunitario EUROPREMIUM non soddisfa i requisiti posti all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. In diritto 11 A sostegno del ricorso la Deutsche Post EURO EXPRESS deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Argomenti delle parti 12 La ricorrente pone l’accento sul fatto che l’elemento caratteristico di un marchio consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa e ricorda che la valutazione del carattere distintivo di un segno va operata sulla scorta della relazione sussistente tra il segno medesimo ed un determinato prodotto o servizio e non in modo astratto. 13 A suo parere, un marchio dovrebbe essere registrato quando, esaminato nella sua globalità, esso non risulti meramente descrittivo. Essa afferma che un segno distintivo che possa essere inteso diversamente rispetto alla descrizione del prodotto ovvero di una sua caratteristica non sarebbe meramente descrittivo e ben potrebbe, perciò, costituire un marchio. 14 Aggiunge che il termine «europremium» ha parecchi significati, ragion per cui lo si dovrebbe considerare distintivo. 15 All’udienza la ricorrente ha richiamato la sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-360/00, Dart Industries/ UAMI (UltraPlus) (Racc. pag. II-3867), ricordando che con essa il Tribunale ha affermato che il fatto che un’impresa vanti, indirettamente ed in modo astratto, l’eccellenza dei propri prodotti mediante un segno quale il vocabolo UltraPlus, senza con ciò informare direttamente e immediatamente il consumatore in merito ad una delle caratteristiche determinate dei prodotti considerati, appartiene più al concetto di evocare che a quello di designare ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (punto 27 della sentenza). La ricorrente ricorda anche che in tale sentenza il Tribunale aveva annullato la decisione impugnata, rilevando che la commissione di ricorso, non avendo collegato la propria analisi ai prodotti di cui si trattava e non avendo dimostrato che il segno controverso poteva servire a designare direttamente i prodotti considerati, aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (punto 29 della sentenza). 16 Secondo la ricorrente, nella specie l’UAMI ha commesso lo stesso errore rilevato dal Tribunale nella detta sentenza, avendo ritenuto il segno EUROPREMIUM descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, laddove tra il segno controverso e questi ultimi non sussisterebbero rapporti diretti e concreti. 17 L’UAMI ritiene che correttamente la commissione di ricorso ha affermato che il segno denominativo EUROPREMIUM costituisce un’indicazione descrittiva di cui deve essere negata la registrazione come marchio. Ricorda che, in conformità alla sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD) (Racc. pag. II1963, punto 30), un segno denominativo, perché possa esserne negata la registrazione in forza dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, deve, almeno in uno dei suoi significati potenziali, designare una caratteristica dei prodotti o dei servizi considerati. 18 L’UAMI fa valere che una combinazione di parole precedute dal lemma «euro» devono essere considerate allusive all’Europa e non alla moneta unica euro. Quanto al lemma «premium», si tratta di un termine inglese, di origine latina, che ricorrerebbe in altre lingue dell’Unione europea e significherebbe «di qualità particolare» ovvero «di grande qualità». Que- SOMMARIO sti due significati sarebbero evidenti per i consumatori interessati. Di conseguenza, i consumatori percepirebbero il segno denominativo controverso nel senso che esso designerebbe beni di origine europea e di grande qualità. 19 L’UAMI fa altresì valere che le indicazioni descrittive sono non solo quelle di cui si può verificare l’esattezza sotto il profilo del contenuto, ma anche quelle che si limitano ad elogi generici circa la qualità ed altre caratteristiche del prodotto. Il segno di cui è stata chiesta la registrazione descrive i prodotti e i servizi di cui è causa, o almeno una delle loro caratteristiche, in maniera sufficientemente precisa perché possa trovarvi applicazione l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 20 All’udienza l’UAMI ha richiamato le due sentenze della Corte 12 febbraio 2004, cause C-265/00, Campina Melkunie (non ancora pubblicata nella Raccolta), e C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (non ancora pubblicata nella Raccolta), concernenti l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui tenore è pressoché identico a quello dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Nelle dette sentenze la Corte avrebbe affermato che l’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 dev’essere interpretato nel senso che un marchio costituito da una parola ovvero da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali sia richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo, a meno che non vi sia uno scarto percettibile tra la parola ovvero il neologismo e la semplice somma degli elementi che li compongono (rispettivamente, punti 43 e 104 delle menzionate sentenze). 21 Secondo l’UAMI, considerando che il segno denominativo EUROPREMIUM è formato di due elementi descrittivi e non sussiste uno scarto percettibile tra quest’ultimo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, correttamente la commissione di ricorso ha negato la registrazione. Giudizio del Tribunale 22 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità». 23 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni ivi contemplati siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue, quindi, una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti [v., in tal senso, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25; sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 36, e CARCARD (cit. al punto 17), punto 24]. 24 Orbene, i segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono designare, direttamente o tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). 25 Ne consegue che, perché gli si applichi il divieto enunciato dalla detta disposizione, un segno deve presentare con i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione della categoria di tali prodotti o servizi ovvero una delle loro caratteristiche [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 36; UltraPlus (cit. supra al punto 15), punto 26, e 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko e Hentze/UAMI, Racc. pag. 0000, punto 30]. 26 Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere effettuata che, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall’altro, in relazione alla comprensione da parte di un determinato pubblico destinatario [sentenze CARCARD (cit. supra al punto 17), punto 25, e UltraPlus (cit. supra al punto 15), punto 22]. 27 Nella presente controversia i prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione sono costituiti, in particolare, da prodotti di materiali diversi destinati all’imballaggio, alla sistemazione ovvero al trasporto, servizi di pubblicità, gestione o assistenza in materia commerciale e servizi di trasporto e immagazzinaggio. 28 Quanto al pubblico destinatario, si trattava, secondo la commissione di ricorso, del grande pubblico (punto 9 della decisione impugnata). A tal riguardo il Tribunale considera corretta l’analisi della commissione di ricorso, essendo i prodotti e i servizi in questione destinati alla totalità dei consumatori. Peraltro, l’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui trattasi nella specie è stata sollevata, come confermato dall’UAMI in risposta ai quesiti del Tribunale, solo per una delle lingue della Comunità, vale a dire l’inglese (punto 10 della decisione impugnata). Pertanto, in applicazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico pertinente rispetto al quale occorre valutare l’impedimento assoluto è il consumatore medio anglofono (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 31). 29 Per quanto riguarda il significato del vocabolo «europremium», dai punti 10 e 11 della decisione impugnata risulta che, a parere dell’UAMI, il prefisso «euro» sarà inteso quale riferimento all’aggettivo «europeo» e che «premium» significa, in inglese, «di grande qualità», ragion per cui il termine composto così creato susciterebbe nei consumatori l’impressione di trovarsi in presenza di prodotti o di servizi di qualità originari dell’Europa. 30 In proposito, il fatto che, come sostiene la ricorrente, il vocabolo «europremium», non possieda un significato chiaro e determinato non può influire sulla valutazione del suo carattere descrittivo. Si deve ricordare, infatti, che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 7, SOMMARIO n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno denominativo designi, almeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti e dei servizi di cui trattasi [sentenza CARCARD (cit. supra al punto 17), punto 30]. Così, quand’anche risponda al vero che il termine «premium» possiede altri significati e che l’introduzione della moneta unica può aver modificato, perfino in paesi non appartenenti all’Unione economica e monetaria, la comprensione del prefisso «euro» da parte del pubblico destinatario, il Tribunale non può che rilevare che quello considerato dalla commissione di ricorso è uno dei potenziali significati del termine «europremium». 31 Quanto alla natura del nesso tra il vocabolo «europremium» e i prodotti e servizidi cui trattasi, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 12 della decisione impugnata, che tale termine designa la qualità e la provenienza geografica dei medesimi. 32 Occorre quindi accertare se il segno denominativo EUROPREMIUM, inteso come allusivo a prodotti e servizi di origine europea e di grande qualità, presenti, dal punto di vista del pubblico anglofono, un nesso diretto e concreto con i prodotti e i servizi considerati, tale da ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 33 L’UAMI ha fatto valere, all’udienza, che, alla luce della giurisprudenza della Corte, in merito all’interpretazione della direttiva 89/104, un marchio costituito da una parola ovvero da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo, a meno che non vi sia uno scarto percettibile tra la parola ovvero il neologismo e la semplice somma degli elementi che li compongono [sentenze Campina Melkunie (cit. supra al punto 20), punto 43, e Koninklijke KPN Nederland (cit. supra al punto 20), punto 104]. 34 A tale proposito si deve osservare che, nelle menzionate cause, il carattere descrittivo degli elementi costitutivi il marchio del quale era stata chiesta la registrazione era indubbio. Nella presente fattispecie, invece, contrariamente a quanto pretende l’UAMI, il segno denominativo controverso non si compone di ele- menti descrittivi dei prodotti e dei servizi rivendicati dalla ricorrente. 35 Con riferimento anzitutto al prefisso «euro», va ricordato che solo i segni descrittivi delle caratteristiche essenziali dei prodotti o dei servizi considerati possono, in quanto tali, servire a designare questi ultimi nel linguaggio comune, rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [sentenza Procter & Gamble/UAMI (cit. al punto 24), punto 39]. Orbene, la commissione di ricorso, dopo aver affermato nella decisione impugnata che il prefisso «euro» doveva essere inteso come allusivo all’origine dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, non ha addotto nessuna motivazione per dimostrare che l’origine è una caratteristica essenziale dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio, la quale rileverebbe nelle scelte del pubblico destinatario [v., in tal senso, sentenza ELLOS (cit. supra al punto 28), punto 42, e sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. 0000, punto 44] e permetterebbe a quest’ultimo di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un nesso diretto e concreto con tali prodotti e servizi. La commissione di ricorso non ha quindi provato, nella decisione impugnata, che il prefisso «euro» descrive i prodotti e i servizi in causa. 36 In ogni caso, Il Tribunale osserva che l’origine non è una caratteristica essenziale dei prodotti e dei servizi relativi al trasporto postale. La provenienza geografica dei prodotti appartenenti alle classi 16 e 20, che sono in sostanza prodotti destinati all’imballaggio di beni di ogni tipo, non è evidentemente una caratteristica che determina la scelta del consumatore, il quale deciderà in funzione di elementi quali le dimensioni o la resistenza della confezione. Anche quanto ai servizi appartenenti alle classi 35 e 39 non vi è motivo di considerare la provenienza una caratteristica rilevante per le scelte del consumatore medio. Ne consegue che il prefisso «euro» non designa i prodotti e i servizi in causa né direttamente né tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali e non è, dunque, rispetto ad essi, descrittivo. 37 Con riferimento al termine «premium», si deve ricordare che il fatto che un’impresa vanti, indirettamente ed in modo astratto, l’eccellenza dei propri prodotti senza con ciò informare direttamente e immediatamente il consumatore in merito ad una delle qualità o delle caratteristiche determinate dei prodotti o servizi considerati, appartiene più al concetto di evocare che a quello di designare ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [v. sentenza UltraPlus (cit. al punto 15), punto 27, e, in tal senso, sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punti 22-24]. 38 Il Tribunale ha affermato, in tal senso, che la registrazione di un marchio composto da segni o da indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa, in quanto tale, in ragione di una siffatta utilizzazione, ma solo a condizione che il marchio possa essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua, senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto 21]. 39 Orbene, questa idoneità di un segno ad essere percepito come un’indicazione della provenienza commerciale dei prodotti e servizi dev’essere esaminata nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen/UAMI, Racc. pag. 0000, punti 23 e 25; sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentraml/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26, e 30 giugno 2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr Für Ihr Geld), Racc. pag. 0000, punto 24]. 40 Ne discende che i segni aventi carattere elogiativo che evocano qualità astratte che un’impresa intende conferire ai propri prodotti o servizi a fini pubblicitari vanno esaminati in relazione all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. SOMMARIO 41 Per contro, per poter ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, unica disposizione controversa nella presente fattispecie, un segno denominativo deve servire a designare in maniera specifica, non vaga, e oggettiva le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi che contraddistingue [v., in tal senso, sentenza VITALITE (cit. supra al punto 37), punto 23; sentenze del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punti 29 e 31, e UltraPlus (cit. supra al punto 15), punto 28]. 42 D’altro canto, come giustamente ricorda la ricorrente, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che un termine di carattere elogiativo come UltraPlus non era peraltro descrittivo dei prodotti de quibus, nella specie piatti di plastica da forno, poiché non permetteva al pubblico pertinente di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un collegamento concreto e diretto con i prodotti considerati [sentenza UltraPlus (cit. al punto 15), punto 26, e, in tal senso, sentenza VITALITE (cit. al punto 36), punti 22-24]. 43 Orbene, il vocabolo «premium», nel significato accolto dalla commissione di ricorso, è solo un termine elogiativo volto ad evocare una caratteristica che la ricorrente intende attribuire ai propri prodotti, senza tuttavia informare i consumatori in ordine alle caratteristiche specifiche e oggettive dei prodotti ovvero dei servizi offerti. Tale termine non può, perciò, servire a designare il tipo di prodotti e di servizi considerati, né direttamente, né tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali. 44 Atteso che il segno denominativo EUROPREMIUM non è dunque composto di elementi descrittivi dei prodotti e dei servizi considerati, le sentenze della Corte Campina Melkunie e Koninklijke KPN Nederland (entrambe cit. supra al punto 20), invocate dall’UAMI, non sono pertinenti nel caso di specie. Non resta quindi che esaminare se, nonostante quest’assenza di descrittività dei suoi elementi costitutivi, il segno denominativo in causa, complessivamente considerato, permetta al pubblico destinatario di stabilire un rapporto diretto e concreto con i prodotti e con i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione. 45 Al riguardo si deve osservare che, nella decisione impugnata, la commissio- ne di ricorso non ha accertato che il vocabolo «EUROPREMIUM», complessivamente considerato, fosse o potesse essere una denominazione generica o abituale per identificare o caratterizzare prodotti destinati all’imballaggio, alla sistemazione o al trasporto, servizi di pubblicità, gestione o assistenza in materia commerciale o servizi di trasporto e di immagazzinaggio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 50]. La decisione impugnata si limita ad affermare che questo segno denominativo desta nei consumatori l’impressione di prodotti e di servizi europei di grande qualità, senza dimostrare che questa caratteristica sia di natura tale da permettere a questi ultimi di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un rapporto diretto e concreto con i prodotti e con i servizi summenzionati. 46 In tal modo, la commissione di ricorso, non avendo posto la propria analisi in relazione con i prodotti e i servizi in causa e non avendo dimostrato che il segno denominativo EUROPREMIUM, inteso come allusivo a prodotti e a servizi di origine europea e di grande qualità, potesse servire a designare direttamente tali prodotti e servizi, ha violato l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 47 La decisione impugnata dev’essere dunque annullata. Sulle spese 48 Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente, va condannato alle spese. Per questi motivi GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 12 gennaio 2005 nelle cause riunite da T-367/02 a T369/02, Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), contro UAMI «Marchio comunitario – Marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» (Lingua processuale: il tedesco) Fatti 1 Il 14 dicembre 1999, la ricorrente ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») tre domande di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato. 2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX. 3 I prodotti per i quali sono state chieste le suddette registrazioni rientrano nella classe 6 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, in particolare in metalli non ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati, in particolare in stagno o in lega di stagno». IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della Quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2003 (procedimento R 348/2002-4) è annullata. 2) Il convenuto è condannato alle spese. 4 Con lettera del 10 febbraio 2000, l’esaminatrice ha comunicato alla ricorrente che i segni in questione non potevano essere ammessi alla registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione, privi di carattere distintivo e di natura tale da ingannare il pubblico. Infatti, secondo l’esaminatrice, l’elemento «Sn» rappresenta il simbolo chimico dello stagno. Per quanto riguarda l’elemento «TEM», esso sarebbe l’abbreviazione in SOMMARIO uso nel settore scientifico e tecnico per il termine «tempered» che, nell’ambito delle leghe, significa «temprato». Pertanto, il marchio SnTEM significherebbe «tempered tin» (stagno temprato). L’elemento «PUR» significherebbe «puro» ed il marchio SnPUR indicherebbe «puro stagno». Infine, secondo l’esaminatrice, l’elemento «MIX» equivale, in tedesco, al termine «miscela» e, pertanto, il marchio SnMIX indica «lega di stagno». L’esaminatrice ha inoltre constatato che ciascuno dei marchi richiesti era di natura tale da ingannare il pubblico in quanto i prodotti oggetto delle domande non sono conformi a tali indicazioni. 5 Con lettera del 3 aprile 2000, la ricorrente ha presentato alcune osservazioni sulle eccezioni sollevate dall’esaminatrice. Inoltre, essa ha ristretto l’elenco dei prodotti oggetto delle domande di marchio sopprimendo il secondo «in particolare» che precede «in stagno o in lega di stagno», di modo che l’elenco risulta come segue: Conclusioni delle parti 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare le decisioni impugnate; — condannare l’UAMI alle spese. 10 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere i ricorsi; — condannare la ricorrente alle spese. In diritto 11 A sostegno dei suoi ricorsi, la ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo ad una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre il secondo riguarda una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento. 12 Occorre procedere all’esame del primo motivo. «Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, in particolare in metalli non ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati in stagno o in lega di stagno». 13 La ricorrente nega che i segni SnTEM, SnPUR e SnMIX siano meramente descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione e fa valere che, nella cerchia degli interessati, tali segni non designano direttamente e concretamente la qualità o altre caratteristiche dei prodotti indicati. 6 Con tre decisioni 7 e 8 febbraio 2001, l’esaminatrice ha respinto le domande di registrazione in base all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. 14 L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente affermato, nelle decisioni impugnate, che i marchi in questione andavano esclusi dalla registrazione. 7 Il 4 aprile 2001, la ricorrente ha presentato tre ricorsi dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94. 8 Con decisioni 25 settembre 2002, procedimenti R 338/2001-1, R 337/2001-1 e R 335/2001-1 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), notificate alla ricorrente il 10 ottobre 2002, la prima commissione di ricorso ha respinto i ricorsi. In sostanza, quest’ultima ha ritenuto che, posto che gli specialisti conoscono il significato del simbolo chimico «Sn», nonché il significato delle abbreviazioni «TEM», «PUR» e «MIX», i marchi richiesti indicano, rispettivamente, che si tratta di stagno temprato, di stagno puro e di una lega di stagno. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, i marchi in questione sono descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione e privi di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94. 15 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità». 16 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni cui esso fa riferimento siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue quindi una finalità di interesse generale, la quale impone che siffatti segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31). 17 Il carattere descrittivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione del segno (sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 25, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 25) e, dall’altro, con riferimento alla percezione di un pubblico di riferimento che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 29). 18 Nella fattispecie, occorre rilevare innanzi tutto che i prodotti oggetto delle domande di registrazione sono semilavorati metallici – in particolare in metalli non ferrosi - sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, aventi, su uno o su entrambi i lati, un rivestimento metallico in stagno o in lega di stagno. 19 Occorre quindi dichiarare che, data la natura dei prodotti in questione, il pubblico di riferimento è costituito da specialisti del settore della metallurgia. 20 Peraltro, poiché tali specialisti hanno una conoscenza dei termini e delle abbreviazioni scientifiche usuali nel loro settore di attività, e ciò a prescindere dall’origine linguistica di tali termini o abbreviazioni, occorre dichiarare che il pubblico di riferimento è costituito dagli specialisti di metallurgia in diversi paesi dell’Unione europea. 21 Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si deve verificare, sulla base di un dato significato dei segni denominativi in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un collegamento sufficientemente concreto e diretto tra tali segni e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è stata chiesta la registrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 28). 22 Per quanto riguarda il significato dei marchi richiesti, occorre rilevare che ciascuno dei segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX è composto di due ele- SOMMARIO menti distinti, ossia «Sn» e, rispettivamente, «TEM», «PUR» e «MIX». 23 In primo luogo, è pacifico che l’elemento «Sn», comune ai tre segni denominativi in questione, è il simbolo chimico dello stagno. Orbene, tutti i prodotti indicati dalla ricorrente presentano un «rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati in stagno o in lega di stagno». Pertanto, tutti i prodotti indicati dalla ricorrente contengono stagno e quindi l’elemento «Sn» è descrittivo di una loro caratteristica. 24 In secondo luogo, occorre esaminare il significato del secondo elemento che compone i tre segni di cui è stata chiesta la registrazione. 25 Innanzi tutto, per quanto riguarda l’elemento «TEM», è pacifico che esso si riferisce al verbo inglese «temper» (temprare), che rimanda al trattamento termico che costituisce una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. L’argomento della ricorrente secondo cui il termine «temper» non indica le qualità materiali di un prodotto ma un processo di fabbricazione è irrilevante. Infatti, l’indicazione del processo di fabbricazione di un prodotto fa parimenti riferimento ad una caratteristica dello stesso. 26 Quindi, l’elemento «TEM» deve essere considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati. 27 Per quanto riguarda, poi, l’elemento «PUR», esso deve essere a sua volta considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati, ossia della loro «purezza». 28 Riguardo all’elemento «MIX», esso si riferisce – e ciò non è contestato dalla ricorrente – ad una miscela. 29 Tale elemento è quindi descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati, in quanto indica che questi ultimi, o una parte di essi, sono costituiti da una lega di diversi metalli. 30 In terzo luogo, occorre procedere all’esame del significato di ciascuno dei segni in questione, considerato nel suo insieme. 31 Infatti, occorre ricordare che, perché un marchio costituito da un neologismo o da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo ven- ga constatato per ciascuno di detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine stesso (v., per analogia, sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37, e causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 96). 32 Un marchio, costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta, è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta, semplicemente, dall’insieme delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale che esso prevalga sulla somma di questi ultimi (v., per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 43, e sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 104). 33 Nel caso concreto, per quanto riguarda i segni SnTEM e SnPUR, dagli allegati al controricorso dell’UAMI, non contestati dalla ricorrente, emerge che nel settore dei prodotti metallici di cui trattasi nella fattispecie è assolutamente usuale, per indicare la qualità esatta dei materiali utilizzati per tali prodotti, posporre alla designazione del materiale in questione un complemento esplicativo. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i segni SnTEM e SnPUR non possono essere considerati invenzioni lessicali. Inoltre, come l’UAMI ha giustamente rilevato, l’aggettivo «puro» è spesso collocato dopo il sostantivo al quale si riferisce al fine di evidenziarne la purezza. 34 Quindi, tenuto conto della natura dei prodotti oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento intenderà immediatamente il segno denominativo SnPUR come riferito a prodotti composti di puro stagno. 35 Per quanto riguarda il segno denominativo SnTEM, data la natura dei pro- dotti oggetto della domanda di marchio, esso verrà inteso dal pubblico di riferimento, ossia gli specialisti del settore della metallurgia, nel senso che i prodotti di cui trattasi sono composti da stagno temprato. A tale proposito, la stessa ricorrente riconosce che si può «tuttalpiù scorgere nel segno una vaga allusione al trattamento termico dello stagno (“stagno temprato”)», ma essa ritiene che, senza una precedente traduzione del simbolo chimico «Sn» in stagno, il segno non possa essere inteso immediatamente in tal senso. Occorre constatare che gli specialisti sono in grado di capire immediatamente, relativamente ai prodotti in questione, che «Sn» significa stagno. Infatti, come emerge dai siti internet ai quali l’UAMI rinvia nel suo controricorso, senza che vi sia stata alcuna contestazione su tale punto da parte della ricorrente, l’utilizzo di simboli chimici è abituale nel settore considerato. 36 Riguardo al segno denominativo SnMIX, alla luce della natura dei prodotti oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento lo intenderà immediatamente come diretto a designare prodotti composti da una lega di stagno. La ricorrente non può legittimamente sostenere che il nesso tra il segno SnMIX ed i prodotti indicati sia troppo vago o incerto perché il segno in questione possa essere considerato una descrizione dei prodotti interessati. Infatti, il solo riferimento ad una lega di stagno è sufficiente per contrassegnare i prodotti in questione, senza che sia necessario sapere con quale metallo o quale altro materiale lo stagno sia miscelato. Parimenti, è irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui l’espressione «miscela di stagno» potrebbe indicare il processo di fabbricazione, rientrando quest’ultimo nelle caratteristiche di un prodotto. 37 Conseguentemente, occorre dichiarare che i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX sono di per sé descrittivi di caratteristiche dei prodotti in questione, non essendovi alcuno scarto percettibile tra i segni e la semplice somma degli elementi che li compongono. Infatti, relativamente ai prodotti di cui trattasi, le combinazioni SnTEM, SnPUR e SnMIX non hanno un carattere inusuale (v., in tal senso e per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 41). 38 Per quanto riguarda il segno SnTEM, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 23 della decisione impugnata nella causa T-367/02, che gli ambienti specializzati conoscono il significato dell’abbreviazione «Sn» e che «TEM» è un’ab- SOMMARIO breviazione usuale nella lingua inglese, benché la combinazione dei due elementi in SnTEM non possa essere attestata da un punto di vista lessicale. Secondo il punto 24 della stessa decisione, gli specialisti non scorgeranno nel segno denominativo SnTEM un «neologismo contrario alle regole grammaticali», ma piuttosto una chiara abbreviazione per «tempered tin» (stagno temprato). La commissione di ricorso, al punto 25 di tale decisione, ha quindi concluso che il marchio richiesto era meramente descrittivo dei prodotti in questione. Un analogo ragionamento è esposto ai punti 24-26 della decisione impugnata nella causa T-368/02, e ai punti 24-26 della decisione impugnata nella causa T-369/02. 39 Quindi, in sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto, nelle decisioni impugnate, che i segni in questione non fossero inusuali. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha violato i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), relativa al marchio denominativo BABY-DRY, tenuto conto che, nella fattispecie, è pacifico che i marchi richiesti non costituiscono invenzioni lessicali. 40 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le espressioni SnTEM, SnPUR e SnMIX non sarebbero utilizzate per designare né i prodotti intermedi stessi, né una loro caratteristica essenziale o la qualità risultante dal trattamento di cui sono oggetto, basta ricordare che non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio, contemplati dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti quali quelli per i quali la domanda viene presentata ovvero le caratteristiche di tali prodotti. E’ sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a tale scopo (v., per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 38), il che risulta in misura adeguata dai documenti presentati al Tribunale dall’UAMI e non contestati dalla ricorrente. Quest’ultima non può nemmeno invocare la sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417), annullata dalla citata sentenza UAMI/Wrigley, poiché è sufficiente che il segno in questione, in almeno uno dei suoi poten- ziali significati, designi una caratteristica dei prodotti o servizi considerati (v. sentenza UAMI/Wrigley, cit., punto 32, e, per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 38). 41 L’argomento della ricorrente secondo cui vi sono altre espressioni per indicare le stesse caratteristiche dei suoi prodotti non è condivisibile. E’ indifferente che esistano o no sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, pur prevedendo che, per incorrere nell’impedimento alla registrazione ivi enunciato, il marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o di indicazioni atte a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, non esige, invece, che i detti segni o le dette indicazioni siano l’unico modo per designare tali caratteristiche (v., per analogia, sentenze Campina Melkunie, cit., punto 42, e Koninklijke KPN Nederland, cit., punti 57 e 101). 42 Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico di riferimento, i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX possono servire a designare caratteristiche essenziali dei prodotti rientranti nelle categorie oggetto delle domande di registrazione. 43 Conseguentemente, la commissione di ricorso non ha violato l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dichiarando che i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX non potevano essere registrati come marchi comunitari. 44 Pertanto, occorre respingere il primo motivo della ricorrente, senza che si renda necessario sentire il testimone invocato dalla stessa. 45 Per quanto riguarda il secondo motivo, come risulta dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29; sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 30, e 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37). 46 Del resto, secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 7, n. 1 (v., per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 19, e sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86). 47 In tale contesto, il secondo motivo della ricorrente, relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non può essere accolto. 48 Conseguentemente, il ricorso va respinto integralmente. Sulle spese 49 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall’UAMI. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) I ricorsi sono respinti. 2) La ricorrente è condannata alle spese.