SOMMARIO
GU 3/2005
Pagina
Comunicazione n. 13/04 del presidente dell’Ufficio del 21 dicembre 2004 relativa alla sostituzione di EURONICE ONLINE con EUROACE 2004 ..............................................................
447
Regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione del 6 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) .........
449
Informazione relativa alla data di applicabilità dei paragrafi 34 e 35 del regolamento (CE)
n. 422/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.....................................................................................................................................................
465
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
466
Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
• Sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004 nel procedimento C-136/02 P (Mag
Instrument Inc.) ..........................................................................................................................
475
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Terza Sezione) del 12 gennaio 2005 nella causa
T-334-03 (EUROPREMIUM) ....................................................................................................
519
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 12 gennaio 2005 nelle cause
riunite da T-367/02 a T-369/02 (SnTEM, SnPUR, SnMIX) ....................................................
545
SOMMARIO
Comunicazione n. 13/04 del
presidente dell’Ufficio
REGOLAMENTO (CE) N. 2082/2004
DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2004
del 6 dicembre 2004
relativa alla sostituzione di
EURONICE ONLINE con
EUROACE 2004
che modifica il regolamento (CE) n.
216/96 che stabilisce il regolamento di
procedura delle com-missioni di
ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
L’8 dicembre 2004 è stata lanciata una
nuova e migliorata versione del sistema di
deposito elettronico (e-filing), che è disponibile per tutti gli utenti sul sito Web
dell’UAMI.
Tra le sue funzionalità c’è EUROACE
2004, mediante la quale gli utenti possono accedere ad una banca dati contenente
specifiche accettate di prodotti e servizi e
selezionare distinti elementi da inserire
nel modulo di domanda di marchio comunitario.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicem-bre 1993, sul
marchio comunitario (1), in particolare
l’articolo 157, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
L’uso delle specifiche EUROACE consente all’Ufficio di accettare gli elenchi di
prodotti e servizi come presentati nella
domanda. Ciò faciliterà ed accelererà il
trattamento della domanda, in particolare
per quanto concerne l’immissione dei
dati, la verifica della classificazione e le
traduzioni.
EUROACE 2004 sostituisce EURONICE
ONLINE, una banca dati usata esclusivamente per la traduzione interna, che contiene espressioni di prodotti e servizi non
convalidate per la classificazione.
Parte del contenuto della banca dati EUROACE 2004 non è ancora disponibile in
tutte le 20 lingue ufficiali dell’Unione europea. Le traduzioni mancanti saranno inserite gradualmente mentre il servizio
EUROACE è attivo.
(1) Il regolamento (CE) n. 422/2004 ha
modificato il regolamento (CE) n. 40/94
per quanto riguarda, tra l’altro, l’organizzazione e la procedura delle commissioni
di ricorso di cui agli articoli 130 e 131.
(2) Il regolamento (CE) n. 422/2004, in
particolare, ha introdotto la nuova carica
di presidente delle commissioni di ricorso, istituito una commissione di ricorso
allargata e stabilito che in determinate
condizioni le decisioni delle commissioni
di ricorso possano essere prese da un solo
membro. Occorre pertanto definire nei
dettagli i poteri del presidente delle commissioni di ricorso, la composizione e i
poteri dell’organo delle commissioni di ricorso, l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso, la composizione della
commissione allargata e i casi in cui viene adita nonché i casi in cui le decisioni
vengono prese da un solo membro.
Wubbo de Boer
Presidente
(3) L’esperienza acquisita con il funzionamento delle commissioni di ricorso ha
dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione e alla
procedura delle stesse, per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo della cancelleria
e alcuni aspetti relativi alla conduzione
del procedimento. La centralizzazione del
servizio di cancelleria e la riorganizzazione delle sua competenze come pure le
norme relative allo scambio di memorie
fra le parti mirano a garantire una mag-
(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del 9.3.2004,
pag. 1).
giore efficacia nel trattamento dei ricorsi
da parte delle commissioni di ricorso. Al
fine di non arrecare turbativa ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio per
le disposizioni relative allo scambio di
memorie.
(4) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere
del comitato per le questioni relative alle
tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 216/96 è così modificato:
1)
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Presidium delle commissioni di ricorso
1. L’organo di cui agli articoli 130 e 131
del regolamento è il Presidium delle commissioni di ricorso (nel seguito «il Presidium»).
2. Il Presidium è composto dal presidente delle commissioni di ricorso, in
qualità di presidente, dai presidenti delle
singole commissioni e dai membri delle
commissioni eletti al loro interno, per ciascun anno civile, dall’insieme dei membri
delle commissioni ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei
presidenti di commissione. Il numero di
membri così eletti è pari a un quarto dei
membri delle commissioni con esclusione
del presidente delle commissioni e dei
presidenti di commissione, arrotondato, se
del caso, all’unità superiore.
3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso o qualora
il suo posto sia vacante, la presidenza del
Presidium viene esercitata:
a) dal presidente di commissione con la
maggiore anzianità di servizio in seno
alle commissioni di ricorso o,
b) a parità di anzianità di servizio, dal
presidente di commissione decano
per età.
4. Le deliberazioni del Presidium sono
valide solo se sono presenti almeno i due
terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del Presidium stesso e due presidenti di
commissione. Le decisioni del Presidium
SOMMARIO
sono adottate a maggioranza; in caso di
parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
5. Prima dell’inizio di ciascun anno civile, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 ter, il Presidium fissa i criteri oggettivi di ripartizione dei ricorsi fra le
commissioni per l’anno civile considerato
e designa i membri titolari e supplenti per
ciascuna commissione per il suddetto
anno. Ciascun membro di commissione di
ricorso può essere desi-gnato per più commissioni come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, al-l’occorrenza, nel corso
dell’anno civile considerato. Le decisioni
prese dal Presidium a norma del presente
paragrafo sono pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale dell’Ufficio.
6.
Il Presidium è inoltre competente a:
a) definire le disposizioni di natura procedurale necessarie per la gestione
dei ricorsi per i quali le commissioni
sono adite e le norme necessarie per
l’organizzazione delle attività delle
commissioni;
b) decidere su eventuali conflitti in merito alla ripartizione dei ricorsi fra
commissioni di ricorso;
c)
fissare il proprio regolamento interno;
d) dettare istruzioni pratiche di natura
procedurale per le parti nei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso, in particolare per quanto riguarda la presentazione di memorie e
di osservazioni scritte e lo svolgimento delle procedure orali;
e) esercitare qualsiasi altro potere attribuitogli dal presente regolamento.
7. Il presidente delle commissioni di ricorso consulta il Presidium sulla definizione delle esigenze di spesa delle commissioni, che comunica al presidente dell’Ufficio al fine di predisporne lo stato di
previsione, nonché, qualora lo ritenga necessario, su qualsiasi altra questione relativa alla gestione delle commissioni di ricorso.».
2) Sono inseriti i seguenti articoli da 1
bis a 1 quinquies:
«Articolo 1 bis
Commissione allargata
1. La commissione istituita dall’articolo
130, paragrafo 3, del regolamento è la
commissione allargata.
2. La commissione allargata è composta
da nove membri fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, in qualità di
presidente, i presidenti delle singole commissioni, il relatore designato prima del
deferimento alla commissione allargata,
se del caso, e i membri scelti a rotazione
a partire da un elenco comprendente tutti
i membri delle commissioni di ricorso ad
eccezione del presidente delle commissioni e dei presidenti di commissione.
Articolo 1 ter
Il Presidium stabilisce in base a criteri
obiettivi l’elenco di cui al primo comma
nonché le norme per la selezione dei
membri di detto elenco che compongono
la commissione allargata. Detto elenco e
tali norme sono pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell’Ufficio. Se non è stato designato un relatore prima del deferimento
alla commissione allargata, il presidente
della commissione allargata nomina il relatore fra i membri della commissione allargata.
2. Una commissione deferisce alla commissione allargata un ricorso per il quale
è stata adita qualora ritenga di doversi allontanare da un’interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata.
3. In caso di impedimento del presidente delle commissioni di ricorso, qualora il
suo posto sia vacante, o in caso di astensione o ricusazione a norma dell’articolo
132 del regolamento, la presidenza della
commissione allargata viene esercitata:
a) dal presidente di commissione con la
maggiore anzianità di servizio in seno
alle commissioni di ricorso o,
b) a parità di anzianità di servizio, dal
presidente di commissione decano
per età.
4. In caso di impedimento di un altro
membro della commissione allargata o di
astensione o ricusazione a norma dell’articolo 132 del regolamento, si procede
alla sua sostituzione ricorrendo all’elenco
di cui al paragrafo 2 del presente articolo
e seguendo il suo ordine.
5. Le deliberazioni della commissione
allargata e le procedure orali dinanzi alla
stessa sono valide solo se sono presenti
almeno sette dei suoi membri, fra cui il
suo presidente e il relatore.
Se la commissione allargata delibera in
presenza di solo otto dei suoi membri, il
membro con la minore anzianità di servizio in seno alle commissioni di ricorso
non partecipa al voto, tranne qualora si
tratti del presidente o del relatore, nel qual
caso il membro con l’anzianità di servizio
immediatamente superiore a quella del
presidente o del relatore non partecipa al
voto.
Deferimento alla commissione allargata
1. Una commissione può deferire alla
commissione allargata un ricorso per il
quale è stata adita qualora lo ritenga giustificato dalla difficoltà giuridica, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso abbiano pronunciato
decisioni divergenti su una questione di
diritto sollevata dal ricorso in questione.
3. Il Presidium, su proposta del presidente delle commissioni di ricorso presentata di propria iniziativa o su richiesta
di un membro del Presidium, può deferire alla commissione allargata un ricorso
per il quale una commissione è stata adita qualora lo ritenga giustificato da difficoltà in diritto, dall’importanza del ricorso o da particolari circostanze, in particolare qualora le commissioni di ricorso
abbiano pronunciato decisioni divergenti
su una questione di diritto sollevata dal ricorso in questione.
4. La commissione allargata rinvia senza indugio il ricorso alla commissione inizialmente adita qualora ritenga che non
sussistano le condizioni per la devoluzione.
5. Tutte le decisioni relative al deferimento dinanzi alla commissione allargata
sono motivate e vengono comunicate alle
parti.
Articolo 1 quater
Decisioni di un solo membro
1. Il Presidium stabilisce un elenco indicativo dei tipi di ricorsi che le commissioni, tranne in caso di particolari circostanze, possono attribuire ad un solo
membro, quali le decisioni che concludono il procedimento in seguito ad un accordo tra le parti e le decisioni sui costi o
sull’ammissibilità del ricorso.
Il Presidium può inoltre stabilire un elenco dei tipi di ricorsi per i quali si esclude la devoluzione ad un solo membro.
2. La decisione di attribuire ad un solo
membro qualsiasi ricorso che rientri fra i
SOMMARIO
tipi di ricorsi definiti dal Presidium
conformemente al paragrafo 1 può essere
delegata dalla commissione al suo presidente.
3. La decisione sull’attribuzione del ricorso ad un solo membro viene comunicata alle parti.
Il membro a cui è stato attribuito il ricorso lo rinvia alla commissione qualora ritenga che le condizioni per la devoluzione non sussistano più.
Articolo 1 quinquies
Deferimento di un ricorso in
seguito ad una sentenza della
Corte di giustizia
1. Se, in applicazione dell’articolo 63,
paragrafo 6, del regolamento, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia che annulla
interamente o parzialmente la decisione di
una commissione di ricorso o della commissione allargata comprendono un nuovo
esame da parte delle commissioni di ricorso del ricorso oggetto della decisione,
il Presidium stabilisce se il ricorso debba
essere deferito alla commissione che ha
preso questa decisione, ad un’altra commissione o alla commissione allargata.
2. Quando il ricorso è deferito ad un’altra commissione, quest’ultima non potrà
comprendere nessuno dei membri che
hanno preso parte alla decisione contestata. Quest’ultima disposizione non si applica quando il ricorso è deferito alla
commissione allargata.».
3) All’articolo 4, è soppresso il paragrafo 3 e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.
4)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Cancelleria
1. Presso le commissioni di ricorso viene istituita una cancelleria, che ha segnatamente il compito, sotto l’autorità del
presidente delle commissioni di ricorso, di
ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli.
2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il presidente delle commissioni designa un agente di cancelleria incaricato
di esercitare le funzioni di cancelliere in
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o qualora il suo posto sia vacante.
3. La cancelleria controlla in particolare il rispetto dei termini e delle altre
condizioni di forma relative alla presentazione del ricorso e della memoria contenente i motivi del ricorso.
Qualora venga rilevata un’irregolarità tale
da comportare l’inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette senza indugio
un parere motivato al presidente della
commissione di ricorso interessata.
4. I verbali delle procedure orali e degli
atti istruttori sono redatti dal cancelliere o,
previo consenso del presidente delle commissioni di ricorso, da qualsiasi altro
agente delle commissioni di ricorso designato dal presidente della commissione
interessata.
5. Il presidente delle commissioni di
ricorso può affidare al cancelliere l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso conformemente ai criteri di attribuzione definiti dal Presidium.
Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il Presidium può affidare
alla cancelleria altri compiti relativi allo
svolgimento del procedimento dinanzi
alle commissioni di ricorso».
5)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Svolgimento del procedimento
1. Quando il cancelliere trasmette al
presidente di una commissione di ricorso
un parere sull’ammissibilità di un ricorso
conformemente all’articolo 5, paragrafo 3,
secondo comma, il presidente della commissione interessata può sospendere l’istruzione del caso e invitare la commissione a pronunciarsi sull’ammissibilità del
ricorso o riservare il giudizio sull’ammissibilità del ricorso alla decisione che conclude il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
2. Nei procedimenti inter partes, fatto
salvo quanto dispo-sto dall’articolo 61,
paragrafo 2, del regolamento, la memo-ria
con i motivi del ricorso e le osservazioni
di risposta possono essere completate da
una replica del ricorrente, presentata entro
due mesi a partire dalla notifica delle osser-vazioni di risposta, e da una controreplica della parte con-venuta, presentata
entro due mesi a partire dalla notifica della replica.
3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua ri-
sposta delle conclusioni volte all’annul-lamento o alla riforma della decisione contestata relativa-mente ad un punto non
sollevato nel ricorso. Queste conclusioni
diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2
e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall’articolo 1, paragrafo 5,
del presente regolamento si applicano
esclusivamente ai procedi-menti per i
quali il ricorso è stato presentato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
SOMMARIO
Informazione relativa alla data di
applicabilità dei paragrafi 34 e 35 del
regolamento (CE) n. 422/2004 del
Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 40/94 sul marchio comunitario
I paragrafi 34 e 35 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che modifica
il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio
comunitario sono applicabili dal giorno in
cui entra in vigore il regolamento (CE) n.
2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di
ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (1).
(1) GU L 360 del 7.12.2004, pag. 8.
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16
n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636
n° 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU n° 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89
del Reglamento sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89
der Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89
Community Trade Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89
du règlement sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89
del regolamento sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Česká republika
VODA, Karel (CZ)
Bolzanova 13
618 00 Brno
HEINEMANN, Christoph (DE)
KOEPE & PARTNER
Robert-Koch-Str. 1
80538 München
Deutschland
LANGHEINRICH, Peter (DE)
Tassiloweg 2
85661 Forstinning
FINDEISEN, Marco (DE)
WITTE, WELLER & PARTNER
Rotebühlstr. 121
70178 Stuttgart
WOHLFROM, Karl-Heinz (DE)
Thierschstr. 34
80538 München
SOMMARIO
España
JIMENEZ DUCH, Rocio (ES)
GONZÁLEZ BALLESTEROS & ASOCIADOS
Calle Cea Bermudez, 6-5º dcha
28003 Madrid
SANCHINI, Alessandro (IT)
Via Meravigli, 16
20123 Milano
Polska
Italia
¯YG³OWICZ, Jan (PL)
Zak³ady Tworzyw Sztucznych “Gamrat” S.A.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jas³o
D’AMORE, Elisabetta (IT)
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A.
Corso dei Tintori, 25
50122 Firenze
Slovenija
BALESTRIERO, Maria (IT)
Via San Maurilo, 24
20123 Milano
BERETTA, Raffaella Maria (IT)
Modiano, Josef, Pisanty & Staub S.r.l.
Via Meravigli, 16
20123 Milano
BRAMBILLA, Cristina Maria Antonietta (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB S.R.L.
Modiano Josif Pisanty & Staub S.r.l.
Via Meravigli, 16
20123 Milano
CREMA, Erica (IT)
Gabriella Diana Modiano & C. S.r.l.
Via Meravigli, 16
20123 Milano
DE NICOLO, Alessandra (IT)
MODIANO GARDI PATENTS S.A.S.
Via Meravigli 16
20123 Milano
DOSOLI, Marco (IT)
via Meravigli, 16
20123 Milano
MURARO, Karin Paola (IT)
Via Meravigli, 16
20123 Milano
PEDEMONTE, Laura (IT)
DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A.
Via Meravigli, 16
20123 Milano
DRNOVŠEK, Nina ()
Miklošièeva 8
1000 Ljubljana
JANEŽIÈ, Aleksandra (SI)
Resljeva 24
1000 Ljubljana
ŠKULJ, Primož (SI)
Verovœkova 57
1526 Ljubljana
Benelux
Nederland
DE HAAN-CAZEMIER, Anne (NL)
DSM INTELLECTUAL PROPERTY
P.O. Box 1
2600 MA, Delft
SCHUT, Frederik (NL)
Johan de Wittlaan 7
2508 Den Haag
VAN KAN, Marÿke (NL)
MARKUBE
Velperweg 92
6824 HL Arnhem
België / Belgique
MARCHAU, Michel (BE)
Guido Gezellestraat, 50
8020 Oostkamp
Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche
Česká republika
Deutschland
DANÌK, Vilém (CZ)
DANÌK & PARTNERS
Vinohradská 45
120 00 Prague
FISCHER, Uwe (DE)
Moritzstr. 22
13597 Berlin
SOMMARIO
ALBIGER, Jonas (DE)
MÜLLER-GERBES WAGNER ALBIGER,
PATENTANWÄLTE
Friedrich-Breuer-Str. 112
53225 Bonn
MÜLLER-GERBES, Margot (DE)
MÜLLER-GERBES WAGNER ALBIGER,
PATENTANWÄLTE
Friedrich-Breuer-Str. 112
53225 Bonn
WAGNER, Matthias (DE)
MÜLLER-GERBES WAGNER ALBIGER,
PATENTANWÄLTE
Friedrich-Breuer-Str. 112
53225 Bonn
WEISBRODT, Bernd (DE)
WEISBRODT & ROTHER
Münzstr. 34
47051 Duisburg
RICHARDT, Markus Albert (DE)
Leergasse 11
65343 Eltville
FINGER, Catrin (DE)
LIEDTKE & PARTNER
Elisabethstr. 10
99096 Erfurt
GÖTZE, Stephen (DE)
MOSER & GÖTZE
Rosastr. 6A
45130 Essen
MOSER, Jörg (DE)
MOSER & GÖTZE
Rosastr. 6A
45130 Essen
HINRICHS, Nikolaus (DE)
REHBERG HÜPPE + PARTNER
Nikolausberger Weg 62
37073 Göttingen
HÜPPE, Paul Wilhelm (DE)
REHBERG HÜPPE + PARTNER
Nikolausberger Weg 62
37073 Göttingen
REHBERG, Bernhard Frank (DE)
REHBERG HÜPPE + PARTNER
Nikolausberger Weg 62
37073 Göttingen
REHBERG, Elmar (DE)
REHBERG HÜPPE + PARTNER
Nikolausberger Weg 62
37073 Göttingen
NIEDLICH, Thorsten (DE)
BECKORD & NIEDLICH
Marktplatz 17
83607 Holzkirchen
BICKERT, Ralph (DE)
ABB PATENT GMBH
Wallstadter Str. 59
68526 Ladenburg
HARRISON, Robert John (GB)
ROUSE PATENTS
Theatinerstr. 14
80333 München
HOLLATZ, Christian (DE)
TER MEER STEINMEISTER & PARTNER
Mauerkircherstrasse 45
81679 München
LANG, Christian (DE)
LANG RAIBLE GBR
Herzog-Wilhelm-Str. 22
80331 München
LECHNER, Armin Anton (DE)
HOFSTETTER, SCHURACK & SKORA
Balanstr. 57
81541 München
NUMRICH, Harald (DE)
MÜLLER FOTTNER STEINECKE
Prielmayerstr. 3
80335 München
TROSSIN, Hans-Jürgen (DE)
WEICKMANN & WEICKMANN
Kopernikusstr. 9
81679 München
VOLPERT, Marcus (DE)
ZEITLER, VOLPERT, KANDLBINDER
Herrnstr. 44
80539 München
ZEITLER, Giselher M. (DE)
ZEITLER, VOLPERT, KANDLBINDER
Herrnstr. 44
80539 München
VON FÜNER, Alexander (DE)
Athener Platz 11
81545 München
SCHIZ, Jochen (DE)
KOHLER SCHMID MÖBUS
PATENTANWÄLTE
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart
RÜDEL, Dietmar (DE)
Steinigstr. 4
91332 Heiligenstadt
ENGEL, Christoph K. (DE)
ENGEL PATENTANWALTSKANZLEI
Marktplatz 6
98527 Suhl
RACH, Werner (DE)
Südstr. 19
71083 Herrenberg
KASCHE, André (DE)
Cremerstr. 7
55595 Wallhausen
BECKORD, Klaus (DE)
BECKORD & NIEDLICH
Marktplatz 17
83607 Holzkirchen
QUERMANN, Helmut (DE)
QUERMANN · STURM GBR
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
SOMMARIO
STURM, Christoph (DE)
QUERMANN · STURM GBR
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
FERRONI, Filippo (IT)
DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Turati, 32
20121 Milano
España
LAVIZZARI, Giulia (IT)
DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Turati,32
20121 Milano
LOPEZ BRAVO, Joaquin Ramón (ES)
LOPEZ BRAVO PATENTES Y MARCAS
Calle de Manuel de Falla, 4 - 7° Dcha
28036 Madrid
LÓPEZ-LEIS GONZÁLEZ, Manuel (ES)
María de Molina, 56 - 4º, 12
28006 Madrid
France
ROGER-PETIT, Georges (FR)
Mas des Queinières
533, chemin des Queinières
83440 Callian
RITO, Stéphanie (FR)
INTELTECH FRANCE SARL
8, place du Ponceau
95000 Cergy
LE BIHAN, Jean-Michel (FR)
CABINET HARLE ET PHELIP
Beaulieu Bureaux
3, rue Célestin Freinet
44200 Nantes
STONA, Daniel (FR)
CABINET JOLLY
13a, rue des Eglantines
67210 Obernai
ARNAUD, Jean Pierre Alfred (FR)
LERNER & ASSOCIES
5, rue Jules Lefèbvre
75009 Paris
LEMAIRE, Stéphane (FR)
CABINET BOETTCHER
22, rue du Général Foy
75008 Paris
RELIGIEUX, Bernard (FR)
CABINET RELIGIEUX
1, rue du Fossé des Orphelins
67000 Strasbourg
Ireland
DOCKERY, Louis J. (IE)
O’CONNOR SOLICITORS
8 Clare Street
2 Dublin
Italia
DRAGOTTI, Gianfranco (IT)
DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Turati, 32
20121 Milano
MICHELOTTI, Giuliano (IT)
DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Turati, 32
20121 Milano
PISTOLESI, Roberto (IT)
DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Turati, 32
20121 Milano
CUDIA, Silvia (IT)
BUGNION S.P.A.
Largo Michele Novaro, 1/A
43100 Parma
GOTRA, Stefano (IT)
BUGNION S.P.A.
Largo Michele Novaro, 1/A
43100 Parma
LISSANDRINI, Marco (IT)
BUGNION S.P.A.
Largo Michele Novaro, 1/A
43100 Parma
Sverige
SCHMERER, Sven Erik (SE)
Skansvägen 67
191 33 Sollentuna
United Kingdom
ROOME, Ann Elizabeth (GB)
HLBBSHAW
10th floor
1 Hagley Road
Birmingham B16 8TG
SANDIFORD, Errol Ian (GB)
SANDIFORD TENNANT LLP
2nd Floor, Albert House
111-117 Victoria Street
Bristol BS1 6AX
TENNANT, William Robert (GB)
SANDIFORD TENNANT LLP
2nd Floor, Albert House
111-117 Victoria Street
Bristol BS1 6AX
WILDING, Roland Christopher Joseph (GB)
IP CONSULT
18 Connaught Ave,
East Baret, EN4 8PN
TAYLOR, Kieron Peter Mark (GB)
HLBBSHAW
10th Floor
1 Hagley Road
Edgbaston, Birmingham B16 8TG
SOMMARIO
ABLEWHITE, Alan James (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
JOHNSON, Terence Leslie (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
ANDREWS, Timothy Stephen (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LAMB, Martin John Carstairs (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
CLARKE, Aidan Vaughan (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LAMB, John Baxter (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
COLLIER, Lesley Ellen (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LOEFFLER, Stephanie (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
COLLINS, John David (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LORD, Hilton David (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
COOKSON, Barbara Elizabeth (GB)
NABARRO NATHANSON
Lacon House
Theobald’s Road
London WC1X 8RW
LUCKHURST, Anthony Henry William (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
DEVONS, David Jon (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LYND, Michael Arthur (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
EVANS, Claire (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LYNDON-STANFORD, Edward Willoughby
Brooke (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
GIBSON, Christian John Robert (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
MATHARU, Kiran Kaur (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
GODWIN, Edgar James (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
MELLING, Pamela Alison (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
GOLDSMITH, Barry Sanders (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
MORGAN, Brian James (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
GRAHAM, Clarke Trevor (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
MOUNTENEY, Simon James (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
HILLIER, Peter (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
MOUNTENEY, Claire Louise (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
HOSFORD, Stewart Penrose (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
PETERS, David Neville (GB)
DR. WALTHER WOLFF & CO
19 Catherine Place
London SW1E 6DX
SOMMARIO
QUERCI DELLA ROVERE, Francesca (IT)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
PICKIN, Susan Evis (GB)
East and West
20 Heathfield
Royston, SG8 5BW
ROWLEY, Elaine Diana Margaret (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
COLLINGWOOD, Anthony Robert (GB)
LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE
Highbank House
Exchange Street
Stockport SK3 0ET
RUFFLES, Graham Keith (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
SLATER, John Arthur (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
SMITH, Gillian Ruth (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
SMYTH, Gyles Darren (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
TUBBY, David George (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
WALDREN, Robin Michael (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
WHALLEY, Kevin (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
LINN, Samuel Jonathan (GB)
LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE
Highbank House
Exchange Street
Stockport, SK3 OET
MCCALLUM, Graeme David (GB)
LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE
Highbank House
Exchange Street
Stockport, SK3 0ET
ROBERTSON, James Alexander (GB)
LLOYD WISE, MCNEIGHT & LAWRENCE
Highbank House
Exchange Street
Stockport, SK3 0ET
Benelux
België / Belgique
DESMET, Nicole (BE)
OFFICE VAN MALDEREN
Avenue Josse Goffin, 158
1082 Brussels
WHITE, Martin David (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
VAN MALDEREN, Eric (BE)
OFFICE VAN MALDEREN
Avenue Josse Goffin, 158
1082 Brussels
WHITE, Duncan Rohan (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
VAN MALDEREN, Joëlle (BE)
OFFICE VAN MALDEREN
Avenue Josse Goffin, 158
1083 Brussels
Correcciones / Berichtigungen / Corrections / Corrections / Rettifiche
Deutschland
LEIFERT, Elmar (DE)
LEIFERT & STEFFAN
Burgplatz 21-22
40213 Düsseldorf
SOMMARIO
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Deutschland
France
DÖRRIES, Hans (DE)
DÖRRIES, FRANK-MOLNIA & POHLMAN
Triftstr. 13
80538 München
BAUJOIN, Florence (FR)
CABINET NUSS
10, rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cédex
FISCHER, Wolf-Dieter (DE)
REBLE & KLOSE
Sophienstr. 17
68165 Mannheim
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78
Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78
du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78
del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Italia
United Kingdom
BALSAMO, Andrea (IT)
PROVVISIONATO & CO
Piazza di Porta Mascarella, 7
40126 Bologna
HALLY, Anne-Louise (IE)
LLOYD WISE
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
London WC1A 1LW
MILLER, John Owen (GB)
BROOKES BATCHELLOR
1 Boyne Park
Tunbridge Wells, TN4 8EL
SOMMARIO
Modificaciones / Änderungen / Amendements / Modifications / Modifiche
Italia
FUOCHI, Riccardo (IT)
LUPPI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Arienti, 15/2A
40124 Bologna
FRAIRE, Cristina (IT)
DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.
Via Turati, 32
20121 Milano
GRANLEESE, Rhian Jane (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
MIDGLEY, Jonathan Lee (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
United Kingdom
OXLEY, Robin John George (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
CHISHOLM, Geoffrey David (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
ROUND, Edward Mark (GB)
MARKS & CLERK
90 Long Acre
London WC2E 9RA
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Sentenza della Corte di Giustizia
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non
si applica se il marchio ha acquistato, per
tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
in seguito all’uso che ne è stato fatto».
(Seconda Sezione)
del 7 ottobre 2004
nel procedimento C-136/02 P, avente ad
oggetto un ricorso contro una sentenza
del Tribunale di primo grado ai sensi
dell’art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia, presentato l’8 aprile
2002, Mag Instrument Inc., con sede in
Ontario, California (Stati Uniti), ricorrente, procedimento in cui l’altra parte
è: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Forme tridimensionali di lampade tascabili –
Impedimento assoluto alla registrazione
– Carattere distintivo)
(Lingua processuale: il francese)
1 Con il presente ricorso, la Mag Instrument Inc. chiede l’annullamento della
sentenza del Tribunale di primo grado 7
febbraio 2002, Mag Instrument/UAMI
(forme di lampade tascabili), causa T88/00 (Racc. pag. II-467, in prosieguo: la
«sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno
(in prosieguo: l’«UAMI») 14 febbraio
2000 (procedimenti da R-237/1999-2 a R41/1999-2), che ha negato la registrazione di cinque marchi tridimensionali costituiti da forme di lampade tascabili (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Ambito normativo
2 L’art. 7 del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul
marchio comunitario (GU L 11, pag. 1),
rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede quanto segue:
«1.
Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b) i marchi privi di carattere distintivo;
(…)
I fatti
3 Il 29 marzo 1996 la ricorrente presentava all’UAMI, in virtù del regolamento
n. 40/94, cinque domande di marchi tridimensionali comunitari.
4 I marchi tridimensionali di cui era richiesta la registrazione sono costituiti dalle forme di cinque lampade tascabili, riprodotte qui di seguito, immesse sul mercato dalla ricorrente.
[...]
5 I prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9
e 11 dell’accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Accessori per apparecchi di
illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torce)» e «Apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torce), compresi parti ed accessori per i suddetti articoli».
6 Con tre decisioni dell’11 marzo 1999
e due decisioni del 15 marzo 1999 l’esaminatore dell’UAMI respingeva le domande sulla base del rilievo che i marchi
di cui trattasi erano privi di carattere distintivo.
7 Con la decisione controversa la seconda commissione di ricorso dell’UAMI
confermava la decisione dell’esaminatore.
8 In tale decisione la commissione di ricorso osservava, dopo aver richiamato il
contenuto dell’art. 4 del regolamento
n. 40/94, che, in assenza d’uso, e affinché
la sola forma di un prodotto possa costituire un segno distintivo dell’origine del
prodotto, tale forma deve presentare caratteristiche sufficientemente differenti da
quella consueta del prodotto perché un
potenziale acquirente la percepisca, anzitutto, come indicazione dell’origine del
prodotto e non come rappresentazione del
prodotto stesso. La commissione di ricorso riteneva, inoltre, che, se la forma non
si differenzia sufficientemente rispetto a
quella consueta del prodotto e, quindi, se
il potenziale acquirente la percepisce solo
come rappresentativa del prodotto stesso,
tale forma è allora descrittiva e rientra
nella sfera di applicazione dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, allo
stesso modo di un vocabolo costituito unicamente dal nome del prodotto. Secondo
la commissione di ricorso, la questione
essenziale è se la rappresentazione di uno
dei marchi di cui trattasi indichi immediatamente all’acquirente medio di lampade tascabili che si tratta di una lampada
tascabile avente una determinata origine
ovvero semplicemente di una lampada tascabile. Secondo la commissione di ricorso, inoltre, da un lato, il fatto che il design dei prodotti della ricorrente sia tale da
richiamare l’attenzione non implica necessariamente che esso sia intrinsecamente distintivo. Dall’altro, essa afferma che
il fatto che un segno debba essere respinto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), in
quanto privo di qualsiasi carattere distintivo, non significa che occorra registrare
il marchio avente il minimo indizio di tale
carattere. A suo avviso, dall’essenza stessa del regolamento n. 40/94 emerge che
l’intensità del carattere distintivo postulata dev’essere tale che il marchio possa
funzionare come indicazione di origine.
La commissione di ricorso conclude che,
nonostante i numerosi elementi di ciascuna delle forme idonei a richiamare l’attenzione, nessuna è intrinsecamente distintiva per l’acquirente medio di una
lampada tascabile.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e
la sentenza impugnata
9 La ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell’annullamento della decisione controversa sostenendo che i marchi di cui trattasi non sarebbero privi di carattere distintivo.
10 Tra i vari argomenti, essa deduceva
una serie di elementi, descritti ai punti 18,
19, 21 e 22 della sentenza impugnata, volti a dimostrare che i marchi di cui trattasi non sono privi di carattere distintivo ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La ricorrente deduceva,
in primo luogo, una perizia del professor
Stefan Lengyel «sull’originalità, la creatività e il carattere distintivo della forma
delle lampade tascabili in questione» che
afferma, in conclusione, il carattere distintivo di ognuna delle dette forme. Essa
deduceva, inoltre, che il carattere distintivo delle forme per le quali era stata richiesta la registrazione è riconosciuto a livello internazionale, come attesterebbero
numerosi riferimenti alle lampade in questione nell’ambito di diverse opere, la loro
presenza nelle collezioni di vari musei e
il conseguimento di premi internazionali.
Infine, la ricorrente sosteneva che l’idoneità dei marchi in questione ad indicare
SOMMARIO
la provenienza dei prodotti era dimostrata
dal fatto che contraffazioni dei propri modelli originali le venivano inviate in riparazione da consumatori, pur non recando
la dicitura «Mag Lite», e che gli autori di
tali contraffazioni pubblicizzavano spesso
i loro prodotti facendo uso del design originale delle lampade tascabili Mag Lite.
11 L’UAMI riteneva, sostanzialmente,
che le forme in questione dovessero essere ritenute usuali e non potessero pertanto assolvere la funzione di indicazione
dell’origine tipica del marchio.
12 Secondo il Tribunale, la seconda
commissione di ricorso dell’UAMI aveva
correttamente concluso che i marchi tridimensionali di cui trattasi erano sprovvisti
di carattere distintivo, per i seguenti motivi:
«28 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, «i marchi privi di
carattere distintivo» sono esclusi dalla registrazione.
29 Un marchio è provvisto di carattere
distintivo quando consente di distinguere,
secondo la loro origine, i prodotti o servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione.
30 Il carattere distintivo di un marchio
dev’essere valutato, da un lato, rispetto a
questi prodotti e servizi e, dall’altro, rispetto alla percezione di un pubblico cui
ci si rivolge, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi.
(…)
32 Va sottolineato, inoltre, che l’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che
esclude la registrazione per i marchi privi
di carattere distintivo, non opera alcuna
distinzione riguardo a categorie differenti
di marchi. Di conseguenza, non occorre
applicare criteri, o porre esigenze, più severi nel valutare il carattere distintivo dei
marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi, come quelli richiesti nella fattispecie, rispetto ai criteri o
alle esigenze applicati ad altre categorie di
marchi.
33 Tuttavia, la valutazione del carattere
distintivo di un marchio implica che si
prendano in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze
specifiche della fattispecie. Tra questi elementi, non può escludersi che la natura
del marchio di cui è richiesta la registra-
zione possa influenzare la percezione che
il pubblico cui ci si rivolge avrà del marchio.
34 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 risulta, peraltro, sufficiente accertare che il marchio abbia un
carattere distintivo minimo affinché questo impedimento assoluto non trovi applicazione. Occorre quindi ricercare - nell’ambito di un esame preventivo e al di
fuori di qualsiasi uso effettivo del segno
ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento
n. 40/94 - se il marchio richiesto consentirà al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da
quelli provenienti da altre imprese al momento di scegliere quale prodotto acquistare.
35 Il carattere distintivo dei marchi
dev’essere valutato tenendo conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I3819, punto 26, e del Tribunale 7 giugno
2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27].
I prodotti di cui è stata richiesta la registrazione della forma in quanto marchio –
nella fattispecie cinque forme di lampade
tascabili – sono beni di consumo generale e il pubblico cui ci si rivolge deve quindi essere considerato composto da tutti i
consumatori.
36 Per valutare se le cinque forme di
lampade tascabili di cui è stata richiesta la
registrazione in quanto marchio possano
influire sulla memoria del consumatore
medio come indicazione d’origine, ossia
in modo da individualizzare i prodotti e
associarli ad un’origine commerciale determinata, va rilevato in primo luogo che
esse si caratterizzano per il fatto di essere cilindriche. Questa forma cilindrica costituisce una delle forme consuete delle
lampade tascabili. In quattro delle domande presentate, il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all’estremità in cui si trova la lampadina, mentre,
nella quinta domanda, la lampada non
comporta alcun allargamento, essendo puramente cilindrica. In tutte queste domande i marchi corrispondono a forme comunemente utilizzate da altri fabbricanti di
lampade tascabili presenti sul mercato. I
marchi richiesti forniscono quindi al consumatore piuttosto un’indicazione su un
prodotto senza consentire di individualizzarlo e associarlo ad un’origine commerciale determinata.
37 Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche alle quali la ricorrente si riferisce per sostenere che le forme richieste in
quanto marchi hanno la capacità intrinseca di distinguere i suoi prodotti da quelli
dei propri concorrenti tra cui, in particolare, le loro qualità estetiche e il loro disegno di rara originalità, va rilevato che
tali forme appaiono, per queste caratteristiche, come varianti di una delle forme
abituali delle lampade tascabili piuttosto
che come forme idonee ad individualizzare i prodotti in questione e a segnalare, di
per sé, un’origine commerciale determinata. Il consumatore medio è abituato a
vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di
design. Le forme di cui è stata richiesta la
registrazione non si differenziano dalle
forme dello stesso tipo di prodotti che si
trovano comunemente in commercio. Non
è quindi esatto asserire, come fa la ricorrente, che le particolarità delle forme delle lampade tascabili in questione, fra cui,
in particolare, la loro estetica, attirano
l’attenzione del consumatore medio sull’origine commerciale dei prodotti.
(…)
39 La possibilità che il consumatore
medio abbia potuto acquisire l’abitudine
di riconoscere i prodotti della ricorrente
sulla base esclusivamente della loro forma non è tale da escludere, nella fattispecie, l’applicazione dell’impedimento assoluto stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94. Una tale percezione dei marchi richiesti potrebbe essere
presa in considerazione soltanto nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 3, del
suddetto regolamento, che non è stato invocato dalla ricorrente in alcun momento
del procedimento. Tutti gli elementi dedotti dalla ricorrente, invocati supra ai
punti 17-19, 21 e 22, al fine di dimostrare il carattere distintivo dei marchi richiesti, sono legati alla possibilità che un tale
carattere sia acquisito per le lampade tascabili in questione in seguito all’uso che
ne sarebbe stato fatto e non possono,
quindi, essere considerati pertinenti nell’ambito della valutazione del loro carattere distintivo intrinseco, in conformità
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
40 Alla luce delle considerazioni che
precedono, i marchi tridimensionali richiesti nella fattispecie non possono quindi, agli occhi del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto, individualizzare i prodotti in questione e distinguerli da quelli
aventi un’altra origine commerciale.
SOMMARIO
(…)».
Giudizio della Corte
13 Il Tribunale respingeva, pertanto, il
ricorso della ricorrente, condannandola
alle spese.
19 Il carattere distintivo di un marchio
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev’essere valutato in
funzione, da un lato, dei prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, della percezione del pubblico interessato. Si tratta
della percezione presunta del consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto [v., in tal senso, con riguardo all’art. 3, n. 1, lett. b), della prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di
marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1), disposizione identica all’art. 7, n. 1), lett. b),
del regolamento n. 40/94, sentenza 12
febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel,
Racc. pag. I-0000, punto 50, e la giurisprudenza ivi richiamata; v., parimenti,
sentenza 29 aprile 2004, causa C-456/01
P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-0000, punto 35, e la giurisprudenza ivi richiamata].
Il ricorso avverso la sentenza del
Tribunale
14 Nel ricorso, a sostegno del quale essa
deduce quattro motivi, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
— annullare la sentenza impugnata rilevando l’assenza di qualsivoglia impedimento assoluto alla registrazione dei
marchi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 40/94;
— annullare la decisione controversa;
— condannare l’UAMI alle spese.
15 L’UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
16 Con il primo motivo, la ricorrente
deduce che, nel valutare il carattere distintivo dei marchi in esame, il Tribunale
non ha analizzato, come avrebbe invece
dovuto, l’impressione d’insieme prodotta
da ciascuno di essi accogliendo invece, al
punto 36 della sentenza impugnata, un approccio errato, consistente nello scomporre i detti marchi, rilevando che «ess[i] si
caratterizzano per il fatto di essere cilindric[i]» e che, in quattro di essi, «il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all’estremità in cui si trova la lampadina». Così facendo, il Tribunale
avrebbe violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94.
17 La ricorrente, che fornisce una descrizione estremamente dettagliata delle
caratteristiche delle lampade tascabili in
questione, fa valere che, se il Tribunale
avesse ricercato i criteri visivi ed estetici
che caratterizzano complessivamente ciascuna di tali lampade, sarebbe necessariamente giunto alla conclusione che i marchi in questione non sono privi di carattere distintivo.
18 L’UAMI deduce che, al contrario, è
la ricorrente che, con le sue dettagliate descrizioni delle dette lampade tascabili,
adotta un approccio errato consistente nello scomporre la forma.
20 Come la Corte ha ripetutamente rilevato, normalmente il consumatore medio
percepisce un marchio come un tutt’uno e
non si preoccupa di esaminarne i vari dettagli. Così, per verificare se un marchio
sia o meno privo di carattere distintivo,
occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva ch’esso genera (v.,
con riguardo a un marchio denominativo,
sentenza 19 settembre 2002, causa
C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I7561, punto 24, e, con riguardo ad un
marchio tridimensionale costituito dalla
forma del prodotto stesso, sentenza 29
aprile 2004, cause riunite da C-468/01 P
a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI,
Racc. pag. I-0000, punto 44).
21 I rilievi svolti dal Tribunale ai punti
36 e 37 della sentenza impugnata non mirano a scomporre ognuno dei marchi in
questione ma, al contrario, ad esaminare
l’impressione generale che il marchio interessato produce. La censura formulata
dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale
non avrebbe apprezzato il carattere distintivo di ogni marchio complessivamente
inteso, pertanto, non è fondata.
22 Tenuto conto delle considerazioni
che precedono, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
23 Con il sesto motivo, la ricorrente fa
valere che il Tribunale, applicando criteri
non previsti da tale regolamento e troppo
rigidi per quanto riguarda la valutazione
del carattere distintivo dei marchi in questione, ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94.
24 Secondo la ricorrente, così come per
i marchi denominativi (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter &
Gamble/UAMI, detta «Baby-dry», Racc.
pag. I-6251, punto 40), ogni scostamento
percettibile rispetto ai prodotti correnti è
sufficiente perché il marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto
per il quale venga chiesta la registrazione
non sia privo di carattere distintivo.
25 Ciò premesso, avendo rilevato, al
punto 37 della sentenza impugnata, che le
forme di cui trattasi appaiono «come varianti di una delle forme abituali di lampade tascabili», il Tribunale avrebbe dovuto concludere che i marchi in questione non erano privi di carattere distintivo
dal momento che le varianti costituiscono,
necessariamente, modifiche.
26 L’UAMI riconosce che non occorre
applicare criteri più severi nel valutare il
carattere distintivo dei marchi tridimensionali rispetto ai criteri applicati ad altre
categorie di marchi. Tuttavia, il Tribunale
avrebbe correttamente rilevato, al punto
33 della sentenza impugnata, che la natura del marchio di cui è richiesta la registrazione può influenzare la percezione
che il pubblico interessato ne ricaverà.
27 Il consumatore non farebbe, di regola, un’associazione precisa tra la forma
tridimensionale di un prodotto ed una determinata sua origine, ma si limiterebbe a
percepire tale forma come preferibile sotto il profilo tecnico ovvero per alcuni
aspetti estetici, oppure non le attribuirebbe addirittura alcun significato particolare. Affinché il consumatore possa percepire la forma stessa del prodotto quale
mezzo di identificazione della sua origine,
non sarebbe sufficiente che essa differisca
in un modo o nell’altro da tutte le altre
forme di prodotti disponibili sul mercato,
ma essa dovrebbe possedere una qualsiasi «particolarità» che attiri l’attenzione.
Per tale motivo, la forma di un prodotto
sarebbe, in ogni caso, priva di carattere
distintivo quando è banale per i prodotti
del settore interessato e dello stesso gene-
SOMMARIO
re delle forme abituali del settore medesimo.
28 L’UAMI ritiene che, nella specie, il
Tribunale abbia correttamente applicato i
detti criteri ai marchi dei quali la ricorrente aveva chiesto la registrazione.
Giudizio della Corte
29 Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio consente di
identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi
da quelli di altre imprese (v. sentenza
Henkel/UAMI, cit., punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata).
30 I criteri di valutazione del carattere
distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non
differiscono da quelli applicabili alle altre
categorie di marchi. Tuttavia, in sede di
applicazione di tali criteri, la percezione
del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del
prodotto stesso, e nel caso di un marchio
denominativo o figurativo, rappresentato
da un segno indipendente dall’aspetto dei
prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio
presumere l’origine dei prodotti sulla base
della loro forma o confezione in assenza
di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile
stabilire il carattere distintivo nel caso di
un marchio tridimensionale siffatto che in
quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Henkel/UAMI, cit.,
punto 38, e giurisprudenza ivi citata).
31 Ciò premesso, più la forma della
quale è chiesta la registrazione assomiglia
alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del
settore e che, di conseguenza, assolva la
sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo
nel senso della detta disposizione (v., in
tal senso, sentenza Henkel/UAMI, cit.,
punto 39, e giurisprudenza ivi citata).
32 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale
forma costituisca una «variante» di una
delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che il detto
marchio non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto,
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un’analisi e senza
dar prova di un’attenzione particolare.
33 La ricorrente non ha quindi provato
che il Tribunale, ritenendo i marchi tridimensionali in questione privi di carattere
distintivo, ha applicato criteri non previsti
e troppo rigidi.
34 Conseguentemente, il sesto motivo
dev’essere respinto in quanto infondato.
ta, essendo pacifico che il consumatore
non è indifferente alle forme. Il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 37
della sentenza impugnata implicherebbe
quindi una contraddizione interna.
Giudizio della Corte
37 Da un lato, dal punto 37 della sentenza impugnata non risulta affatto che il
Tribunale abbia ritenuto il consumatore
indifferente, in linea di principio, alla forma quale indicazione della provenienza.
38 Dall’altro, quanto all’affermazione
della ricorrente, secondo cui l’ampia varietà di design indurrebbe il consumatore
proprio a prestare attenzione alla forma
dei prodotti e, pertanto, alle varianti esistenti nella concezione di prodotti di diverse provenienze, tale affermazione è
volta, in realtà, a indurre la Corte a sostituire la propria valutazione dei fatti a
quella compiuta dal Tribunale al punto 37
della sentenza impugnata.
Sul settimo motivo
Argomenti delle parti
35 Con il settimo motivo, la ricorrente
afferma che il Tribunale ha violato l’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove, al punto 37 della sentenza impugnata, si è basato sulla considerazione che
«[i]l consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design», per poi concludere che i marchi di
cui trattasi sono privi di carattere distintivo.
36 Secondo la ricorrente, anche ammettendo che tale affermazione sia corretta,
ne possono essere tratte due conclusioni
opposte con riguardo alla percezione del
marchio da parte del consumatore. Da un
lato, il consumatore potrebbe essere indifferente alla forma quale indicazione della
provenienza essendo, in linea generale,
«abituato a vedere tali forme». Secondo la
ricorrente, tale soluzione deve peraltro essere esclusa poiché, introducendo nel regolamento n. 40/94 la categoria dei marchi costituiti dalla forma del prodotto, il
legislatore comunitario avrebbe ritenuto
che la forma del prodotto costituisce
un’indicazione relativa alla sua provenienza. Oppure, dall’altro lato, l’ampia
varietà di design indurrebbe il consumatore proprio a prestare attenzione alla forma dei prodotti e, pertanto, alle varianti
esistenti nella ideazione di prodotti di differente origine. Secondo la ricorrente,
quest’ultima conclusione è quella corret-
39 Orbene, come risulta dagli artt.
225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in
via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce,
quindi, una questione di diritto, come tale
soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di
snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze DKV/UAMI,
cit., punto 22, e 2 ottobre 2003, causa
C-194/99 P, Thyssen Stohl/Commissione,
Racc. pag. I-10821, punto 20).
40 Atteso che, nell’ambito del motivo in
esame, non è stato dedotto uno snaturamento, da parte del Tribunale, dei fatti e
degli elementi di prova ad esso sottoposti,
il motivo stesso dev’essere dichiarato irricevibile.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
41 Con il quarto motivo, la ricorrente
sostiene che il Tribunale ha violato
l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94 laddove non ha preso in considerazione, nella propria valutazione del
SOMMARIO
carattere distintivo dei marchi in questione, la loro percezione effettiva da parte
dei consumatori.
42 Secondo la ricorrente, come il Tribunale stesso ha affermato al punto 33 della sentenza impugnata, la valutazione del
carattere distintivo di un marchio implica
che vengano presi in considerazione tutti
gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tuttavia, in flagrante contraddizione con tale
affermazione, il Tribunale, ai punti 34 e
39 della sentenza impugnata, non prendendo in considerazione gli elementi di
prova concernenti la percezione dei marchi successivamente al loro uso da parte
del pubblico di cui trattasi, si sarebbe limitato contra ius a un esame a priori, a
prescindere da qualsiasi uso del marchio
stesso.
43 Ragioni prettamente giuridiche giustificherebbero che venga presa in considerazione la percezione effettiva del marchio da parte del pubblico per valutarne il
carattere distintivo ab initio. Anzitutto, ai
sensi del settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, lo scopo della tutela
conferita dal marchio comunitario consiste nel garantire la funzione di indicazione dell’origine del marchio; orbene, il
solo modo di stabilire con certezza se la
funzione di indicazione dell’origine del
marchio è garantita sarebbe quello di far
riferimento alla percezione effettiva del
marchio da parte del pubblico interessato.
Inoltre, dallo stesso tenore letterale dell’art. 7 del regolamento n. 40/94 – e, segnatamente, dall’impiego dei termini «in
commercio» al n. 1, lett. c), e «il pubblico» al n. 1, lett. g) – risulterebbe che tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti al n. 1 di tale articolo debbano essere valutati in funzione
dell’opinione del pubblico interessato. Infine, tale interpretazione sarebbe stata ripetutamente confermata dalla Corte (sentenza Baby-dry, cit., punto 42) e dal Tribunale [sentenze 31 gennaio 2001, causa
T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 27, e causa T-331/99, Mitsubushi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II433, punto 23] e sarebbe, del pari, quella
adottata dagli organi giurisdizionali tedeschi.
44 Secondo l’UAMI, correttamente il
Tribunale ha valutato il carattere distintivo dei marchi in questione, la cui registrazione è stata richiesta in base all’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nel
contesto di un esame a priori prescindendo da ogni uso effettivo del segno. Infatti, la disposizione di cui all’art. 7, n. 3, del
regolamento n. 40/94, che riguarda il ca-
rattere il carattere distintivo acquisito per
effetto dell’uso, risulterebbe inutile se,
nella valutazione del carattere distintivo
ab initio di un marchio, occorresse far intervenire elementi connessi al suo uso.
45 Sarebbe pacifico che la ricorrente
non si è avvalsa dell’uso fatto del proprio
marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Pertanto, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi
dal punto di vista di un consumatore che
conosce le forme di lampade tascabili presenti sul mercato e si trova per la prima
volta di fronte alle lampade tascabili in
parola.
Giudizio della Corte
46 Come ricordato al precedente punto
29, dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio permette di
identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi
da quelli di altre imprese
47 Se un marchio non possiede ab initio carattere distintivo ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
può acquisire tale carattere, con riguardo
ai prodotti o ai servizi oggetto della richiesta, a seguito di uso, ai sensi del n. 3
della disposizione medesima. Tale carattere distintivo può essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato (v. sentenza 6 maggio 2003, causa
C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3973,
punto 67).
48 Al fine di valutare se un marchio sia
privo o meno di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l’UAMI ovvero, a seguito di
impugnazione, il Tribunale, prendono in
considerazione tutti i fatti e le circostanze
pertinenti [v., con riguardo all’art. 3, n. 1,
lett. b), della direttiva 89/104, la sentenza
12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag.
I-0000, punto 35].
49 A tale riguardo, anche se, come già
ricordato al precedente punto 19, tale valutazione dev’essere compiuta in relazione alla percezione presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei
prodotti o servizi di cui si domanda la registrazione, non si può escludere che elementi di prova relativi alla percezione effettiva del marchio da parte del consumatore possano, in alcuni casi, risultare
chiarificatori per l’UAMI ovvero, a seguito di ricorso, per il Tribunale.
50 Tuttavia, per contribuire ad accertare
il carattere distintivo di un marchio ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tali elementi devono dimostrare che i consumatori non hanno
avuto necessità di familiarizzare con il
marchio in virtù dell’uso, ma che esso ha
immediatamente consentito loro di distinguere i prodotti o servizi che ne erano
contraddistinti rispetto ai prodotti o servizi delle imprese concorrenti. Infatti, come
correttamente fa valere l’UAMI, la disposizione di cui all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sarebbe inutile se un marchio dovesse venire registrato in base al
n. 1, lett. b, della disposizione medesima
per aver acquisito carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto.
51 Gli elementi di prova relativi alla
percezione effettiva dei marchi di cui trattasi da parte dei consumatori, dedotti dalla ricorrente, sono indicati ai punti 21 e
22 della sentenza impugnata. Essi mirano
a dimostrare che alcuni consumatori hanno ritenuto che copie delle lampade tascabili commercializzate dalla ricorrente
provenissero da quest’ultima e che alcuni
concorrenti hanno vantato i propri prodotti affermando che essi presentavano lo
stesso design delle lampade della ricorrente.
52 Contrariamente a quanto affermato
dalla ricorrente, il Tribunale non si è assolutamente rifiutato di esaminare tali
elementi di prova.
53 Da un lato, nell’indicare, al punto 34
della sentenza impugnata, che occorreva
acclarare se i marchi richiesti avrebbero
consentito al pubblico cui ci si rivolge di
distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese
«nell’ambito di un esame preventivo e al
di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94», il Tribunale si è limitato a indicare che non avrebbe indagato se
i marchi in questione avessero potuto acquisire carattere distintivo ai sensi della
detta disposizione, traendo così la conseguenza dal fatto che la ricorrente non l’aveva fatta valere in alcuna fase del procedimento.
SOMMARIO
54 Dall’altro, dal punto 39 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha
esaminato gli elementi di prova indicati ai
punti 21 e 22 della sentenza impugnata,
escludendoli, peraltro, in quanto non consentivano di accertare il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
55 A tale riguardo, si deve rilevare che
tali elementi di prova vertono sulla percezione effettiva dei marchi in discussione
da parte dei consumatori in un momento
in cui le lampade tascabili in questione
erano già in commercio da molti anni e i
consumatori avevano, pertanto, familiarizzato con la loro forma. La ricorrente
stessa, d’altronde, ha riconosciuto nel suo
ricorso, che i detti elementi «possono riguardare, del pari, il fatto che il pubblico
interessato ha associato la forma delle
lampade alla ricorrente (…) in ragione,
segnatamente, del loro uso in commercio».
56 Ciò premesso, il Tribunale, al punto
39 della sentenza impugnata, ha potuto ritenere, senza snaturarli, che gli elementi
di prova indicati ai punti 21 e 22 della
sentenza impugnata non dimostravano che
i marchi di cui trattasi possedessero un carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 ed erano solamente idonei a dimostrare che i
detti marchi potessero acquisire carattere
distintivo a seguito dell’uso che ne era
stato fatto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento medesimo.
57 Conseguentemente, il quarto motivo
di ricorso dev’essere respinto in quanto
infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
58 Con il secondo motivo, la ricorrente
deduce che, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova indicati ai punti 18, 19, 21
e 22 della sentenza impugnata, da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso, laddove ha ritenuto, contro ogni logica, che
essi riguardassero esclusivamente il carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso, ai sensi dell??art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il che lo ha indotto a non
tenerne conto.
59 A suo avviso, infatti, tali elementi di
prova si riferiscono, in via esclusiva o
principale, al carattere distintivo ab initio
dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
60 L’UAMI deduce che il Tribunale ha
indicato, ai punti 18, 19, 21 e 22 della
sentenza impugnata, tutti gli elementi di
prova dedotti dalla ricorrente ed ha quindi esaminato, al punto 39 della sentenza
impugnata, la portata di tali elementi riguardo al merito. Secondo l’UAMI, il Tribunale correttamente, e senza violare le
regole generali della logica, ha concluso
che i fatti invocati dalla ricorrente avrebbero potuto svolgere un ruolo nel contesto di un esame basato sull’art. 7, n. 3, del
regolamento n. 40/94, ma non sul n. 1,
lett. b), del medesimo articolo.
Giudizio della Corte
61 Con riguardo, in primo luogo, agli
elementi di prova indicati ai punti 21 e 22
della sentenza impugnata, il Tribunale,
per le ragioni esposte ai punti 55 e 56 della presente sentenza, ha potuto legittimamente ritenere, senza snaturarli, che tali
elementi fossero solamente idonei a dimostrare che i marchi in questione avessero potuto acquisire carattere distintivo a
seguito dell’uso che ne era stato fatto.
62 Con riguardo, in secondo luogo, agli
elementi di prova indicati ai punti 18 e 19
della sentenza impugnata, essi sono volti
a dimostrare che, in considerazione delle
qualità funzionali ed estetiche delle forme
di lampade tascabili in questione e del
loro design eccezionale, esse possiedono
un carattere distintivo.
63 Contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, il Tribunale non ha assolutamente rifiutato di prendere in considerazione tali elementi di prova.
64 Infatti, dal punto 37 della sentenza
impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato gli argomenti della ricorrente relativi alle qualità estetiche e al design delle
lampade tascabili in questione, ma che, in
esito al suo esame, ha ritenuto che tali caratteristiche non fossero sufficienti per
conferire ai marchi medesimi un carattere
distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
65 Inoltre, al punto 39 della sentenza
impugnata, il Tribunale si è limitato a sottolineare che gli elementi probatori diretti a dimostrare l’eccellenza del design di
tali lampade, nonché le loro qualità este-
tiche e funzionali, non valevano a dimostrare che i marchi in questione fossero
dotati ab initio di carattere distintivo, ma
che tali elementi erano semplicemente
idonei a dimostrare che i detti marchi potevano acquisire carattere distintivo a seguito dell’uso che ne venisse fatto.
66 Contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, il Tribunale non ha affatto snaturato tali elementi di prova.
67 Con riguardo alla perizia prodotta
dalla ricorrente, il Tribunale non era tenuto ad allinearsi all’opinione del suo autore e poteva procedere ad una propria valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione.
68 Del pari, quanto al riconoscimento di
cui, secondo la ricorrente, il design delle
lampade tascabili in questione godrebbe a
livello internazionale, si deve osservare
che la circostanza che alcuni prodotti presentino un design di qualità non implica
necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i
prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94.
69 Ciò premesso, il secondo motivo di
ricorso dev’essere respinto in quanto
infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
70 Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il suo diritto ad essere sentita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, n. 2, UE, 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e 41, n. 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).
71 Infatti il Tribunale, da un lato, avrebbe escluso contra ius gli elementi probatori già menzionati nell’ambito del secondo motivo. La ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la sua proposta di
sentire, in veste di «perito», l’autore della perizia dalla medesima prodotta.
72 Dall’altro, il Tribunale non avrebbe
tenuto conto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente che, a parere della
medesima, dimostrerebbero, al contempo,
che gli altri produttori fanno uso di una
SOMMARIO
varietà estremamente ampia di forme di
lampade tascabili e che i marchi di cui
trattasi si distinguono nettamente da tutte
le dette forme. Il Tribunale avrebbe affermato, senza motivazione, che le lampade
tascabili in questione possiedono forme
comunemente utilizzate da altri produttori.
73 L’UAMI fa valere che, con il secondo motivo, la ricorrente, in realtà, intende
rimettere in discussione dinanzi alla Corte la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
74 Quanto al fatto che il Tribunale non
ha voluto procedere all’audizione dell’autore della perizia prodotta dalla ricorrente, tale decisione non costituirebbe una
violazione delle norme di procedura, poiché spetta solo al Tribunale valutare la necessità di un’audizione testimoniale ovvero di una perizia.
Giudizio della Corte
75 Anzitutto, nella parte in cui viene
contestato al Tribunale di non aver preso
in considerazione gli elementi di prova indicati ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, il terzo motivo si
confonde con il secondo e, pertanto,
dev’essere respinto per le medesime ragioni.
77 Nella specie, il Tribunale, dopo aver
esaminato il complesso dei fatti e degli
elementi di prova ad esso sottoposti, ha
potuto legittimamente ritenere che l’audizione, in veste di testimone, dell’autore di
una perizia già prodotta agli atti non fosse necessaria nell’ambito della valutazione del carattere distintivo dei marchi in
questione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94. Pertanto il Tribunale, non disponendo tale audizione,
non ha violato il diritto della ricorrente ad
essere sentita.
taneo, la seconda commissione di ricorso
aveva già constatato quanto necessario, in
considerazione, segnatamente, della serie
di rappresentazioni di altre forme di lampade prodotta dalla ricorrente. L’UAMI
aggiunge che i membri del Tribunale, essendo essi stessi consumatori per i quali
le lampade tascabili costituiscono oggetti
familiari, erano in grado di valutare, sulla base delle loro conoscenze, quali forme
di lampade tascabili sono «normali» e
usuali.
Giudizio della Corte
78 Infine, nella parte in cui viene contestato al Tribunale di non aver tenuto
conto degli altri elementi di prova dedotti dalla ricorrente – che, a suo avviso, dimostrerebbero al contempo che gli altri
produttori fanno uso di una varietà di forme di lampade tascabili estremamente
ampia e che i marchi di cui trattasi si distinguono nettamente da tutte le dette forme –, il terzo motivo equivale a rimettere in discussione una valutazione di fatto.
Pertanto, per la ragione ricordata al precedente punto 39, e in assenza di qualsivoglia dimostrazione di uno snaturamento
dei fatti o degli elementi di prova, tale
motivo è manifestamente irricevibile in
sede d’impugnazione.
79 Il terzo motivo dev’essere pertanto
respinto, in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.
83 In primo luogo, come ricordato al
precedente punto 30, non è abitudine dei
consumatori medi presumere l’origine dei
prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché, nel caso
di un marchio tridimensionale siffatto, accertare il carattere distintivo potrebbe risultare più difficile rispetto al caso di un
marchio denominativo o figurativo.
84 Pertanto, correttamente il Tribunale
ha sottolineato, al punto 33 della sentenza impugnata, che non può escludersi che
la natura del marchio di cui si chiede la
registrazione possa influenzare la percezione che il pubblico interessato avrà del
detto marchio.
85 Nella parte in cui viene contestata al
Tribunale tale affermazione, il quinto motivo è infondato.
Sul quinto motivo
76 Inoltre, con riguardo alla censura
mossa al Tribunale di non aver voluto
procedere all’audizione dell’autore della
perizia prodotta dalla ricorrente, come
quest’ultima proponeva, occorre ricordare
che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo
rientra nella sua valutazione insindacabile
dei fatti che, come già ricordato al precedente punto 39, sfugge al controllo della
Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione, salvo il caso di snaturamento
degli elementi di prova presentati al Tribunale ovvero quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo
(sentenze 10 luglio 2001, causa C315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti,
Racc. pag. I-5281, punto 19, e 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, Racc. pag. I-10119,
punti 77 e 78).
Argomenti delle parti
80 Con il quinto motivo, la ricorrente fa
valere che il Tribunale, fondandosi unicamente su supposizioni generiche, non avvalorate da alcuna constatazione di fatto,
per concludere che i marchi di cui si chiede la registrazione sono privi di carattere
distintivo, ha violato l’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
81 A suo avviso, infatti, il Tribunale ha
concluso, ai punti 33, 36 e 37 della sentenza impugnata, che le forme in questione sono abituali, che il consumatore medio è abituato ad esse, che tali forme si
trovano comunemente in commercio e
che la natura dei marchi influenza la loro
percezione da parte del pubblico interessato, senza fondare tali affermazioni su
constatazioni di fatto.
82 L’UAMI deduce che, quanto alla
questione di individuare quali siano le
lampade tascabili da ritenere abituali ovvero che vengano in mente in modo spon-
86 In secondo luogo, contrariamente a
quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale,
ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, non ha formulato affermazioni non avvalorate da alcuna constatazione di fatto,
ma ha espresso apprezzamenti di fatto,
basati, segnatamente, sull’esame delle
lampade tascabili in questione, dinanzi ad
esso prodotte.
87 Il Tribunale è così pervenuto alla
conclusione che le forme delle dette lampade tascabili sono prive di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
88 Orbene, come ricordato al precedente punto 39, la valutazione dei fatti, salvo
il caso di snaturamento dei fatti e degli
elementi di prova sottoposti al Tribunale
– peraltro non dedotto nell’ambito del
presente motivo – non costituisce una
questione di diritto, come tale soggetta al
sindacato della Corte nell’ambito di
un’impugnazione.
SOMMARIO
89 Ciò premesso, occorre respingere il
quinto motivo in quanto parzialmente
infondato e parzialmente irricevibile e,
conseguentemente, il ricorso dev’essere
respinto in toto.
Sulle spese
90 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del regolamento medesimo, la
parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2) La Mag Instrument Inc. è condannata alle spese.
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Sentenza del Tribunale
di Primo Grado
(Terza Sezione)
del 12 gennaio 2005
nella causa T-334/03, Deutsche Post
EURO EXPRESS GmbH, contro
UAMI
«Marchio comunitario – Segno denominativo EUROPREMIUM – Impedimento
assoluto alla registrazione – Carattere
descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n° 40/94»
— classe 20: «Prodotti in legno, sughero,
canna, giunco, vimini, corno, osso,
avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di
tutte queste materie o in materie plastiche (…); in particolare (tutti articoli non in metallo) contenitori o imballaggi in legno o plastica per il trasporto di merci di ogni tipo, materie
plastiche per imballaggi, pellicole in
plastica per imballaggi, borse di plastica, cassette, casse e pallet in legno
o plastica, scatole, cassette e casse con
o senza chiusure, piani di appoggio,
cavalletti, chiusure per recipienti, decorazioni in plastica per alimenti, contenitori per posate, container, recipienti per trasporti, fusti, barili, tini, ceste,
portabottiglie»;
(Lingua processuale: il tedesco)
Fatti all’origine della controversia
1 Il 24 marzo 2000 la ricorrente presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio denominativo comunitario,
ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),
come modificato.
2 Il marchio del quale veniva chiesta la
registrazione è il segno denominativo EUROPREMIUM.
3 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle
classi 16, 20, 35 e 39 definite dall’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla
classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi ai fini della registrazione dei
marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in
queste materie (…), in particolare carta da imballaggio, sacchetti di carta,
buste di carta; cartone e articoli in cartone, ovvero scatole di cartone, cartone da imballaggio e buste di cartone
per il trasporto di merci di ogni tipo;
stampati, giornali, opuscoli, riviste e
libri; etichette (non in tessuto); materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi) sul trasporto di
pacchi e l’invio della corrispondenza;
materie plastiche per imballaggi, in
particolare imballaggi in plastica imbottiti ad aria, sacchetti, pellicole, buste e borse da imballaggio in plastica;
materiale da imballaggio in plastica,
container in plastica (…)»;
— classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione
commerciale; lavori di ufficio; in particolare organizzazione di fiere ed
esposizioni (…); controllo computerizzato di merci e pacchi durante il trasporto; assistenza manageriale, ovvero
pianificazione della (sostegno nella)
gestione di affari commerciali; consulenza manageriale; cessione di forza
lavoro a tempo determinato; elaborazione di statistiche; tenuta dei libri
contabili; servizi di vendita all’asta;
inchieste per affari; marketing; ricerche di mercato e analisi di mercato;
sondaggi di opinione; decorazione di
vetrine; consulenza aziendale; consulenza organizzativa; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; consulenze per le questioni riguardanti il
personale; noleggio di macchine e di
attrezzature per ufficio; mediazione e
conclusione di affari commerciali per
conto terzi; mediazione di contratti di
compravendita di merci; distribuzione
di prodotti a scopi pubblicitari; riproduzione di documenti; pubblicità; pubblicità; pubblicità radiofonica e televisiva; pubblicità cinematografica»;
— classe 39: «Trasporto e immagazzinaggio; tutti servizi compresi nella
[detta] classe (…), in particolare trasporto, deposito, ritiro, imballaggio,
magazzinaggio, distribuzione e controllo elettronico delle spedizioni di
lettere, documenti, comunicazioni,
messaggi, stampati, pacchi e affini,
servizi di corriere internazionale, ovvero trasporto individuale e oltre frontiera di lettere, documenti e altro materiale scritto tramite corriere porta a
porta con autoveicoli, mezzi su rotaia,
SOMMARIO
navi e aerei; servizi connessi al trasporto di quanto sopra elencato, ovvero deposito e giacenza in magazzino,
imballaggio e distribuzione, trasporto
di merci con autoveicoli, mezzi a rotaia, navi e aerei, carico e scarico di
navi, salvataggio di navi e del loro carico, facchinaggio, deposito di merci,
mobili, trasporto di denaro e di valori,
servizi di trasporto».
8 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
— dichiarare irricevibili le domande dirette, rispettivamente, a far annullare
la decisione impugnata nella parte in
cui avrebbe negato la registrazione del
marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, a far
ingiungere all’UAMI la pubblicazione
del detto marchio e a rimettere la controversia alla commissione di ricorso;
— respingere il ricorso quanto al resto;
4 Con decisione 21 febbraio 2002 l’esaminatore respingeva la domanda sulla
base dell’art. 38 del regolamento n. 40/94
sulla base del rilievo che il marchio del
quale si chiedeva la registrazione era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo nel senso dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c),
del detto regolamento.
5 Avverso la decisione dell’esaminatore
la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, in data 22 aprile
2002.
6 Con decisione 20 giugno 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la
Quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso in base al rilievo
che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio EUROPREMIUM, potendo essere
percepito dai consumatori quale indice
dell’elevato livello qualitativo e dell’origine europea dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio.
Conclusioni delle parti
7 Con il ricorso la Deutsche Post EURO
EXPRESS chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata nella
parte in cui l’UAMI affermerebbe che
il marchio comunitario EUROPREMIUM non soddisfa i requisiti posti
all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94;
— disporre la pubblicazione del marchio
comunitario
EUROPREMIUM
conformemente all’art. 40 del regolamento n. 40/94;
— in subordine, rimettere la controversia
alla commissione di ricorso;
— condannare l’UAMI alle spese.
— condannare la ricorrente alle spese.
9 Con lettera 20 settembre 2004 la ricorrente ha rinunciato al secondo e al terzo capo della domanda.
10 All’udienza la ricorrente ha precisato che il proprio ricorso è diretto all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui l’UAMI afferma che il marchio comunitario EUROPREMIUM non
soddisfa i requisiti posti all’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94.
In diritto
11 A sostegno del ricorso la Deutsche
Post EURO EXPRESS deduce un motivo
unico, vertente sulla violazione dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
12 La ricorrente pone l’accento sul fatto che l’elemento caratteristico di un marchio consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di
un’altra impresa e ricorda che la valutazione del carattere distintivo di un segno
va operata sulla scorta della relazione sussistente tra il segno medesimo ed un determinato prodotto o servizio e non in
modo astratto.
13 A suo parere, un marchio dovrebbe
essere registrato quando, esaminato nella
sua globalità, esso non risulti meramente
descrittivo. Essa afferma che un segno distintivo che possa essere inteso diversamente rispetto alla descrizione del prodotto ovvero di una sua caratteristica non
sarebbe meramente descrittivo e ben potrebbe, perciò, costituire un marchio.
14 Aggiunge che il termine «europremium» ha parecchi significati, ragion per
cui lo si dovrebbe considerare distintivo.
15 All’udienza la ricorrente ha richiamato la sentenza del Tribunale 9 ottobre
2002, causa T-360/00, Dart Industries/
UAMI (UltraPlus) (Racc. pag. II-3867),
ricordando che con essa il Tribunale ha
affermato che il fatto che un’impresa vanti, indirettamente ed in modo astratto,
l’eccellenza dei propri prodotti mediante
un segno quale il vocabolo UltraPlus, senza con ciò informare direttamente e immediatamente il consumatore in merito ad
una delle caratteristiche determinate dei
prodotti considerati, appartiene più al concetto di evocare che a quello di designare
ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (punto 27 della sentenza). La ricorrente ricorda anche che in tale
sentenza il Tribunale aveva annullato la
decisione impugnata, rilevando che la
commissione di ricorso, non avendo collegato la propria analisi ai prodotti di cui
si trattava e non avendo dimostrato che il
segno controverso poteva servire a designare direttamente i prodotti considerati,
aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (punto 29 della sentenza).
16 Secondo la ricorrente, nella specie
l’UAMI ha commesso lo stesso errore rilevato dal Tribunale nella detta sentenza,
avendo ritenuto il segno EUROPREMIUM descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, laddove tra il segno controverso e
questi ultimi non sussisterebbero rapporti
diretti e concreti.
17 L’UAMI ritiene che correttamente la
commissione di ricorso ha affermato che
il segno denominativo EUROPREMIUM
costituisce un’indicazione descrittiva di
cui deve essere negata la registrazione
come marchio. Ricorda che, in conformità
alla sentenza del Tribunale 20 marzo
2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD) (Racc. pag. II1963, punto 30), un segno denominativo,
perché possa esserne negata la registrazione in forza dell’art. 7, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 40/94, deve, almeno in
uno dei suoi significati potenziali, designare una caratteristica dei prodotti o dei
servizi considerati.
18 L’UAMI fa valere che una combinazione di parole precedute dal lemma
«euro» devono essere considerate allusive
all’Europa e non alla moneta unica euro.
Quanto al lemma «premium», si tratta di
un termine inglese, di origine latina, che
ricorrerebbe in altre lingue dell’Unione
europea e significherebbe «di qualità particolare» ovvero «di grande qualità». Que-
SOMMARIO
sti due significati sarebbero evidenti per i
consumatori interessati. Di conseguenza, i
consumatori percepirebbero il segno denominativo controverso nel senso che
esso designerebbe beni di origine europea
e di grande qualità.
19 L’UAMI fa altresì valere che le indicazioni descrittive sono non solo quelle di
cui si può verificare l’esattezza sotto il
profilo del contenuto, ma anche quelle
che si limitano ad elogi generici circa la
qualità ed altre caratteristiche del prodotto. Il segno di cui è stata chiesta la registrazione descrive i prodotti e i servizi di
cui è causa, o almeno una delle loro caratteristiche, in maniera sufficientemente
precisa perché possa trovarvi applicazione l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94.
20 All’udienza l’UAMI ha richiamato le
due sentenze della Corte 12 febbraio
2004, cause C-265/00, Campina Melkunie
(non ancora pubblicata nella Raccolta), e
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland
(non ancora pubblicata nella Raccolta),
concernenti l’interpretazione dell’art. 3,
n. 1, lett. c), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui tenore è pressoché identico a quello dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94. Nelle dette sentenze la Corte
avrebbe affermato che l’art. 3, n. 1,
lett. c), della direttiva 89/104 dev’essere
interpretato nel senso che un marchio costituito da una parola ovvero da un neologismo composto di elementi ciascuno
dei quali descrittivo di caratteristiche dei
prodotti o servizi per i quali sia richiesta
la registrazione è esso stesso descrittivo,
a meno che non vi sia uno scarto percettibile tra la parola ovvero il neologismo e
la semplice somma degli elementi che li
compongono (rispettivamente, punti 43 e
104 delle menzionate sentenze).
21 Secondo l’UAMI, considerando che
il segno denominativo EUROPREMIUM
è formato di due elementi descrittivi e non
sussiste uno scarto percettibile tra quest’ultimo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, correttamente
la commissione di ricorso ha negato la registrazione.
Giudizio del Tribunale
22 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla
registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire per designare
la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio, o
altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si
applica anche se le cause d’impedimento
esistono soltanto per una parte della Comunità».
23 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni ivi contemplati siano riservati a una
sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue, quindi, una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente
utilizzati da tutti [v., in tal senso, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25;
sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002,
causa T-106/00, Streamserve/UAMI
(STREAMSERVE), Racc. pag. II-723,
punto 36, e CARCARD (cit. al punto 17),
punto 24].
24 Orbene, i segni e le indicazioni di cui
all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94 sono solo quelli che, in un uso
normale dal punto di vista del pubblico
destinatario, possono designare, direttamente o tramite la menzione di una delle
loro caratteristiche essenziali, il prodotto
o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter &
Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto
39).
25 Ne consegue che, perché gli si applichi il divieto enunciato dalla detta disposizione, un segno deve presentare con
i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione della categoria di
tali prodotti o servizi ovvero una delle
loro caratteristiche [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa
T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth),
Racc. pag. II-1645, punto 36; UltraPlus
(cit. supra al punto 15), punto 26, e 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko
e Hentze/UAMI, Racc. pag. 0000, punto
30].
26 Pertanto, la valutazione del carattere
descrittivo di un segno non può essere effettuata che, da un lato, in relazione ai
prodotti o ai servizi interessati e, dall’altro, in relazione alla comprensione da parte di un determinato pubblico destinatario
[sentenze CARCARD (cit. supra al punto
17), punto 25, e UltraPlus (cit. supra al
punto 15), punto 22].
27 Nella presente controversia i prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione sono costituiti, in particolare,
da prodotti di materiali diversi destinati
all’imballaggio, alla sistemazione ovvero
al trasporto, servizi di pubblicità, gestione
o assistenza in materia commerciale e servizi di trasporto e immagazzinaggio.
28 Quanto al pubblico destinatario, si
trattava, secondo la commissione di ricorso, del grande pubblico (punto 9 della decisione impugnata). A tal riguardo il Tribunale considera corretta l’analisi della
commissione di ricorso, essendo i prodotti e i servizi in questione destinati alla totalità dei consumatori. Peraltro, l’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui trattasi nella specie è stata
sollevata, come confermato dall’UAMI in
risposta ai quesiti del Tribunale, solo per
una delle lingue della Comunità, vale a
dire l’inglese (punto 10 della decisione
impugnata). Pertanto, in applicazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il
pubblico pertinente rispetto al quale occorre valutare l’impedimento assoluto è il
consumatore medio anglofono (v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio
2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 31).
29 Per quanto riguarda il significato del
vocabolo «europremium», dai punti 10 e
11 della decisione impugnata risulta che,
a parere dell’UAMI, il prefisso «euro»
sarà inteso quale riferimento all’aggettivo
«europeo» e che «premium» significa, in
inglese, «di grande qualità», ragion per
cui il termine composto così creato susciterebbe nei consumatori l’impressione di
trovarsi in presenza di prodotti o di servizi di qualità originari dell’Europa.
30 In proposito, il fatto che, come sostiene la ricorrente, il vocabolo «europremium», non possieda un significato chiaro e determinato non può influire sulla valutazione del suo carattere descrittivo. Si
deve ricordare, infatti, che, per rientrare
nell’ambito di applicazione dell’art. 7,
SOMMARIO
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è
sufficiente che un segno denominativo designi, almeno in uno dei suoi significati
potenziali, una caratteristica dei prodotti e
dei servizi di cui trattasi [sentenza CARCARD (cit. supra al punto 17), punto 30].
Così, quand’anche risponda al vero che il
termine «premium» possiede altri significati e che l’introduzione della moneta unica può aver modificato, perfino in paesi
non appartenenti all’Unione economica e
monetaria, la comprensione del prefisso
«euro» da parte del pubblico destinatario,
il Tribunale non può che rilevare che
quello considerato dalla commissione di
ricorso è uno dei potenziali significati del
termine «europremium».
31 Quanto alla natura del nesso tra il
vocabolo «europremium» e i prodotti e
servizidi cui trattasi, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 12 della decisione impugnata, che tale termine designa
la qualità e la provenienza geografica dei
medesimi.
32 Occorre quindi accertare se il segno
denominativo EUROPREMIUM, inteso
come allusivo a prodotti e servizi di origine europea e di grande qualità, presenti, dal punto di vista del pubblico anglofono, un nesso diretto e concreto con i
prodotti e i servizi considerati, tale da ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94.
33 L’UAMI ha fatto valere, all’udienza,
che, alla luce della giurisprudenza della
Corte, in merito all’interpretazione della
direttiva 89/104, un marchio costituito da
una parola ovvero da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o
servizi per i quali è richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo, a meno che
non vi sia uno scarto percettibile tra la parola ovvero il neologismo e la semplice
somma degli elementi che li compongono
[sentenze Campina Melkunie (cit. supra al
punto 20), punto 43, e Koninklijke KPN
Nederland (cit. supra al punto 20), punto
104].
34 A tale proposito si deve osservare
che, nelle menzionate cause, il carattere
descrittivo degli elementi costitutivi il
marchio del quale era stata chiesta la registrazione era indubbio. Nella presente
fattispecie, invece, contrariamente a quanto pretende l’UAMI, il segno denominativo controverso non si compone di ele-
menti descrittivi dei prodotti e dei servizi
rivendicati dalla ricorrente.
35 Con riferimento anzitutto al prefisso
«euro», va ricordato che solo i segni descrittivi delle caratteristiche essenziali dei
prodotti o dei servizi considerati possono,
in quanto tali, servire a designare questi
ultimi nel linguaggio comune, rientrando
nell’ambito di applicazione dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94
[sentenza Procter & Gamble/UAMI (cit.
al punto 24), punto 39]. Orbene, la commissione di ricorso, dopo aver affermato
nella decisione impugnata che il prefisso
«euro» doveva essere inteso come allusivo all’origine dei prodotti e dei servizi di
cui trattasi, non ha addotto nessuna motivazione per dimostrare che l’origine è una
caratteristica essenziale dei prodotti e dei
servizi oggetto della domanda di marchio,
la quale rileverebbe nelle scelte del pubblico destinatario [v., in tal senso, sentenza ELLOS (cit. supra al punto 28), punto
42, e sentenza del Tribunale 26 novembre
2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI
(ROBOTUNITS),
Racc. pag. 0000, punto 44] e permetterebbe a quest’ultimo di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un nesso
diretto e concreto con tali prodotti e servizi. La commissione di ricorso non ha
quindi provato, nella decisione impugnata, che il prefisso «euro» descrive i prodotti e i servizi in causa.
36 In ogni caso, Il Tribunale osserva che
l’origine non è una caratteristica essenziale dei prodotti e dei servizi relativi al
trasporto postale. La provenienza geografica dei prodotti appartenenti alle classi 16
e 20, che sono in sostanza prodotti destinati all’imballaggio di beni di ogni tipo,
non è evidentemente una caratteristica che
determina la scelta del consumatore, il
quale deciderà in funzione di elementi
quali le dimensioni o la resistenza della
confezione. Anche quanto ai servizi appartenenti alle classi 35 e 39 non vi è motivo di considerare la provenienza una caratteristica rilevante per le scelte del consumatore medio. Ne consegue che il
prefisso «euro» non designa i prodotti e i
servizi in causa né direttamente né tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali e non è, dunque, rispetto
ad essi, descrittivo.
37 Con riferimento al termine «premium», si deve ricordare che il fatto che
un’impresa vanti, indirettamente ed in
modo astratto, l’eccellenza dei propri prodotti senza con ciò informare direttamente e immediatamente il consumatore in
merito ad una delle qualità o delle caratteristiche determinate dei prodotti o servizi considerati, appartiene più al concetto
di evocare che a quello di designare ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [v. sentenza UltraPlus (cit.
al punto 15), punto 27, e, in tal senso, sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE),
Racc. pag. II-449, punti 22-24].
38 Il Tribunale ha affermato, in tal senso, che la registrazione di un marchio
composto da segni o da indicazioni che
siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i
servizi cui detto marchio si riferisce, non
è esclusa, in quanto tale, in ragione di una
siffatta utilizzazione, ma solo a condizione che il marchio possa essere percepito
prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei
prodotti o dei servizi considerati, affinché
il pubblico destinatario distingua, senza
possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli
aventi un’altra origine commerciale [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa
T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI
(BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto
21].
39 Orbene, questa idoneità di un segno
ad essere percepito come un’indicazione
della provenienza commerciale dei prodotti e servizi dev’essere esaminata nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [sentenza della Corte
16 settembre 2004, causa C-329/02 P,
SAT.1 SatellitenFernsehen/UAMI,
Racc. pag. 0000, punti 23 e 25; sentenze
del Tribunale 27 febbraio 2002, causa
T-79/00, Rewe-Zentraml/UAMI (LITE),
Racc. pag. II-705, punto 26, e 30 giugno
2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr Für Ihr
Geld), Racc. pag. 0000, punto 24].
40 Ne discende che i segni aventi carattere elogiativo che evocano qualità astratte che un’impresa intende conferire ai
propri prodotti o servizi a fini pubblicitari vanno esaminati in relazione all’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
SOMMARIO
41 Per contro, per poter ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, unica
disposizione controversa nella presente
fattispecie, un segno denominativo deve
servire a designare in maniera specifica,
non vaga, e oggettiva le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi che contraddistingue [v., in tal senso, sentenza
VITALITE (cit. supra al punto 37), punto
23; sentenze del Tribunale 5 aprile 2001,
causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI
(EASYBANK),
Racc. pag. II-1259, punti 29 e 31, e UltraPlus (cit. supra al punto 15), punto 28].
42 D’altro canto, come giustamente ricorda la ricorrente, il Tribunale ha già
avuto modo di affermare che un termine
di carattere elogiativo come UltraPlus non
era peraltro descrittivo dei prodotti de quibus, nella specie piatti di plastica da forno, poiché non permetteva al pubblico
pertinente di stabilire immediatamente e
senza altra riflessione un collegamento
concreto e diretto con i prodotti considerati [sentenza UltraPlus (cit. al punto 15),
punto 26, e, in tal senso, sentenza VITALITE (cit. al punto 36), punti 22-24].
43 Orbene, il vocabolo «premium», nel
significato accolto dalla commissione di
ricorso, è solo un termine elogiativo volto ad evocare una caratteristica che la ricorrente intende attribuire ai propri prodotti, senza tuttavia informare i consumatori in ordine alle caratteristiche
specifiche e oggettive dei prodotti ovvero
dei servizi offerti. Tale termine non può,
perciò, servire a designare il tipo di prodotti e di servizi considerati, né direttamente, né tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali.
44 Atteso che il segno denominativo
EUROPREMIUM non è dunque composto di elementi descrittivi dei prodotti e
dei servizi considerati, le sentenze della
Corte Campina Melkunie e Koninklijke
KPN Nederland (entrambe cit. supra al
punto 20), invocate dall’UAMI, non sono
pertinenti nel caso di specie. Non resta
quindi che esaminare se, nonostante quest’assenza di descrittività dei suoi elementi costitutivi, il segno denominativo in
causa, complessivamente considerato,
permetta al pubblico destinatario di stabilire un rapporto diretto e concreto con i
prodotti e con i servizi per i quali è stata
chiesta la registrazione.
45 Al riguardo si deve osservare che,
nella decisione impugnata, la commissio-
ne di ricorso non ha accertato che il vocabolo «EUROPREMIUM», complessivamente considerato, fosse o potesse essere una denominazione generica o abituale per identificare o caratterizzare
prodotti destinati all’imballaggio, alla sistemazione o al trasporto, servizi di pubblicità, gestione o assistenza in materia
commerciale o servizi di trasporto e di
immagazzinaggio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa
T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 50].
La decisione impugnata si limita ad affermare che questo segno denominativo desta nei consumatori l’impressione di prodotti e di servizi europei di grande qualità, senza dimostrare che questa
caratteristica sia di natura tale da permettere a questi ultimi di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un rapporto diretto e concreto con i prodotti e
con i servizi summenzionati.
46 In tal modo, la commissione di ricorso, non avendo posto la propria analisi in relazione con i prodotti e i servizi in
causa e non avendo dimostrato che il segno denominativo EUROPREMIUM, inteso come allusivo a prodotti e a servizi
di origine europea e di grande qualità, potesse servire a designare direttamente tali
prodotti e servizi, ha violato l’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94.
47 La decisione impugnata dev’essere
dunque annullata.
Sulle spese
48 Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la
parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI,
rimasto soccombente, va condannato alle
spese.
Per questi motivi
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Sentenza del Tribunale di
Primo Grado
(Quarta Sezione)
del 12 gennaio 2005
nelle cause riunite da T-367/02 a T369/02, Wieland-Werke AG, con sede in
Ulm (Germania), contro UAMI
«Marchio comunitario – Marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX –
Impedimenti assoluti alla registrazione –
Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett.
c), del regolamento (CE) n. 40/94»
(Lingua processuale: il tedesco)
Fatti
1 Il 14 dicembre 1999, la ricorrente ha
presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») tre
domande di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato.
2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX.
3 I prodotti per i quali sono state chieste le suddette registrazioni rientrano nella classe 6 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della
registrazione dei marchi, come riveduto e
modificato, e corrispondono alla seguente
descrizione:
«Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati,
barre o simili, in particolare in metalli non
ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su
entrambi i lati, in particolare in stagno o
in lega di stagno».
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20
giugno 2003 (procedimento
R 348/2002-4) è annullata.
2) Il convenuto è condannato alle spese.
4 Con lettera del 10 febbraio 2000, l’esaminatrice ha comunicato alla ricorrente
che i segni in questione non potevano essere ammessi alla registrazione ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivi dei
prodotti oggetto delle domande di registrazione, privi di carattere distintivo e di
natura tale da ingannare il pubblico. Infatti, secondo l’esaminatrice, l’elemento
«Sn» rappresenta il simbolo chimico dello stagno. Per quanto riguarda l’elemento
«TEM», esso sarebbe l’abbreviazione in
SOMMARIO
uso nel settore scientifico e tecnico per il
termine «tempered» che, nell’ambito delle leghe, significa «temprato». Pertanto, il
marchio SnTEM significherebbe «tempered tin» (stagno temprato). L’elemento
«PUR» significherebbe «puro» ed il marchio SnPUR indicherebbe «puro stagno».
Infine, secondo l’esaminatrice, l’elemento
«MIX» equivale, in tedesco, al termine
«miscela» e, pertanto, il marchio SnMIX
indica «lega di stagno». L’esaminatrice ha
inoltre constatato che ciascuno dei marchi
richiesti era di natura tale da ingannare il
pubblico in quanto i prodotti oggetto delle domande non sono conformi a tali indicazioni.
5 Con lettera del 3 aprile 2000, la ricorrente ha presentato alcune osservazioni
sulle eccezioni sollevate dall’esaminatrice. Inoltre, essa ha ristretto l’elenco dei
prodotti oggetto delle domande di marchio sopprimendo il secondo «in particolare» che precede «in stagno o in lega di
stagno», di modo che l’elenco risulta
come segue:
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente chiede che il Tribunale
voglia:
— annullare le decisioni impugnate;
— condannare l’UAMI alle spese.
10 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
— respingere i ricorsi;
— condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
11 A sostegno dei suoi ricorsi, la ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo ad una violazione dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre
il secondo riguarda una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
12 Occorre procedere all’esame del primo motivo.
«Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati,
barre o simili, in particolare in metalli non
ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su
entrambi i lati in stagno o in lega di stagno».
13 La ricorrente nega che i segni SnTEM, SnPUR e SnMIX siano meramente
descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione e fa valere che,
nella cerchia degli interessati, tali segni
non designano direttamente e concretamente la qualità o altre caratteristiche dei
prodotti indicati.
6 Con tre decisioni 7 e 8 febbraio 2001,
l’esaminatrice ha respinto le domande di
registrazione in base all’art. 7, n. 1, lett. b)
e c), del regolamento n. 40/94.
14 L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente affermato,
nelle decisioni impugnate, che i marchi in
questione andavano esclusi dalla registrazione.
7 Il 4 aprile 2001, la ricorrente ha presentato tre ricorsi dinanzi all’UAMI, ai
sensi degli artt. 57-62 del regolamento
n. 40/94.
8 Con decisioni 25 settembre 2002, procedimenti R 338/2001-1, R 337/2001-1 e
R 335/2001-1 (in prosieguo: le «decisioni
impugnate»), notificate alla ricorrente il
10 ottobre 2002, la prima commissione di
ricorso ha respinto i ricorsi. In sostanza,
quest’ultima ha ritenuto che, posto che gli
specialisti conoscono il significato del
simbolo chimico «Sn», nonché il significato delle abbreviazioni «TEM», «PUR»
e «MIX», i marchi richiesti indicano, rispettivamente, che si tratta di stagno temprato, di stagno puro e di una lega di stagno. Pertanto, secondo la commissione di
ricorso, i marchi in questione sono descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione e privi di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) e
b), del regolamento n. 40/94.
15 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione
«i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero
l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre,
l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche
se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
16 L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni cui esso fa riferimento siano riservati a una sola impresa in forza della loro
registrazione come marchi. Tale disposizione persegue quindi una finalità di interesse generale, la quale impone che siffatti
segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. sentenza della
Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P,
UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31).
17 Il carattere descrittivo di un marchio
deve essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione del segno (sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine
Action), Racc. pag. II-379, punto 25, e
causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine
Comedy), Racc. pag. II-397, punto 25) e,
dall’altro, con riferimento alla percezione
di un pubblico di riferimento che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (sentenza del Tribunale 27 febbraio
2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 29).
18 Nella fattispecie, occorre rilevare innanzi tutto che i prodotti oggetto delle domande di registrazione sono semilavorati
metallici – in particolare in metalli non
ferrosi - sotto forma di lamiere, nastri,
strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili,
aventi, su uno o su entrambi i lati, un rivestimento metallico in stagno o in lega
di stagno.
19 Occorre quindi dichiarare che, data
la natura dei prodotti in questione, il pubblico di riferimento è costituito da specialisti del settore della metallurgia.
20 Peraltro, poiché tali specialisti hanno
una conoscenza dei termini e delle abbreviazioni scientifiche usuali nel loro settore di attività, e ciò a prescindere dall’origine linguistica di tali termini o abbreviazioni, occorre dichiarare che il pubblico di
riferimento è costituito dagli specialisti di
metallurgia in diversi paesi dell’Unione
europea.
21 Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si deve verificare, sulla
base di un dato significato dei segni denominativi in questione, se esista, dal
punto di vista del pubblico di riferimento,
un collegamento sufficientemente concreto e diretto tra tali segni e le categorie di
prodotti o di servizi per i quali è stata
chiesta la registrazione (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 20 marzo 2002,
causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI
(TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 28).
22 Per quanto riguarda il significato dei
marchi richiesti, occorre rilevare che ciascuno dei segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX è composto di due ele-
SOMMARIO
menti distinti, ossia «Sn» e, rispettivamente, «TEM», «PUR» e «MIX».
23 In primo luogo, è pacifico che l’elemento «Sn», comune ai tre segni denominativi in questione, è il simbolo chimico
dello stagno. Orbene, tutti i prodotti indicati dalla ricorrente presentano un «rivestimento metallico su uno o su entrambi i
lati in stagno o in lega di stagno». Pertanto, tutti i prodotti indicati dalla ricorrente contengono stagno e quindi l’elemento «Sn» è descrittivo di una loro caratteristica.
24 In secondo luogo, occorre esaminare
il significato del secondo elemento che
compone i tre segni di cui è stata chiesta
la registrazione.
25 Innanzi tutto, per quanto riguarda
l’elemento «TEM», è pacifico che esso si
riferisce al verbo inglese «temper» (temprare), che rimanda al trattamento termico che costituisce una caratteristica dei
prodotti di cui trattasi. L’argomento della
ricorrente secondo cui il termine «temper» non indica le qualità materiali di un
prodotto ma un processo di fabbricazione
è irrilevante. Infatti, l’indicazione del processo di fabbricazione di un prodotto fa
parimenti riferimento ad una caratteristica
dello stesso.
26 Quindi, l’elemento «TEM» deve essere considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati.
27 Per quanto riguarda, poi, l’elemento
«PUR», esso deve essere a sua volta considerato descrittivo di una caratteristica
dei prodotti indicati, ossia della loro «purezza».
28 Riguardo all’elemento «MIX», esso
si riferisce – e ciò non è contestato dalla
ricorrente – ad una miscela.
29 Tale elemento è quindi descrittivo di
una caratteristica dei prodotti indicati, in
quanto indica che questi ultimi, o una parte di essi, sono costituiti da una lega di diversi metalli.
30 In terzo luogo, occorre procedere all’esame del significato di ciascuno dei segni in questione, considerato nel suo insieme.
31 Infatti, occorre ricordare che, perché
un marchio costituito da un neologismo o
da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 40/94, non è sufficiente
che un eventuale carattere descrittivo ven-
ga constatato per ciascuno di detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine
stesso (v., per analogia, sentenze della
Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00,
Campina Melkunie, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37, e causa
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland,
non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 96).
32 Un marchio, costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i
quali la registrazione viene richiesta, è
esso stesso descrittivo delle caratteristiche
di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la
semplice somma degli elementi che lo
compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
prodotta, semplicemente, dall’insieme
delle indicazioni fornite dagli elementi
che lo compongono, in modo tale che esso
prevalga sulla somma di questi ultimi (v.,
per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 43, e sentenza Koninklijke
KPN Nederland, cit., punto 104).
33 Nel caso concreto, per quanto riguarda i segni SnTEM e SnPUR, dagli allegati al controricorso dell’UAMI, non
contestati dalla ricorrente, emerge che nel
settore dei prodotti metallici di cui trattasi nella fattispecie è assolutamente usuale, per indicare la qualità esatta dei materiali utilizzati per tali prodotti, posporre
alla designazione del materiale in questione un complemento esplicativo. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, i segni SnTEM e SnPUR non
possono essere considerati invenzioni lessicali. Inoltre, come l’UAMI ha giustamente rilevato, l’aggettivo «puro» è spesso collocato dopo il sostantivo al quale si
riferisce al fine di evidenziarne la purezza.
34 Quindi, tenuto conto della natura dei
prodotti oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento intenderà
immediatamente il segno denominativo
SnPUR come riferito a prodotti composti
di puro stagno.
35 Per quanto riguarda il segno denominativo SnTEM, data la natura dei pro-
dotti oggetto della domanda di marchio,
esso verrà inteso dal pubblico di riferimento, ossia gli specialisti del settore della metallurgia, nel senso che i prodotti di
cui trattasi sono composti da stagno temprato. A tale proposito, la stessa ricorrente riconosce che si può «tuttalpiù scorgere nel segno una vaga allusione al trattamento termico dello stagno (“stagno
temprato”)», ma essa ritiene che, senza
una precedente traduzione del simbolo
chimico «Sn» in stagno, il segno non possa essere inteso immediatamente in tal
senso. Occorre constatare che gli specialisti sono in grado di capire immediatamente, relativamente ai prodotti in questione, che «Sn» significa stagno. Infatti,
come emerge dai siti internet ai quali
l’UAMI rinvia nel suo controricorso, senza che vi sia stata alcuna contestazione su
tale punto da parte della ricorrente, l’utilizzo di simboli chimici è abituale nel settore considerato.
36 Riguardo al segno denominativo SnMIX, alla luce della natura dei prodotti
oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento lo intenderà immediatamente come diretto a designare prodotti composti da una lega di stagno. La
ricorrente non può legittimamente sostenere che il nesso tra il segno SnMIX ed i
prodotti indicati sia troppo vago o incerto
perché il segno in questione possa essere
considerato una descrizione dei prodotti
interessati. Infatti, il solo riferimento ad
una lega di stagno è sufficiente per contrassegnare i prodotti in questione, senza
che sia necessario sapere con quale metallo o quale altro materiale lo stagno sia
miscelato. Parimenti, è irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui l’espressione «miscela di stagno» potrebbe
indicare il processo di fabbricazione, rientrando quest’ultimo nelle caratteristiche di
un prodotto.
37 Conseguentemente, occorre dichiarare che i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX sono di per sé descrittivi
di caratteristiche dei prodotti in questione,
non essendovi alcuno scarto percettibile
tra i segni e la semplice somma degli elementi che li compongono. Infatti, relativamente ai prodotti di cui trattasi, le combinazioni SnTEM, SnPUR e SnMIX non
hanno un carattere inusuale (v., in tal senso e per analogia, sentenza Campina
Melkunie, cit., punto 41).
38 Per quanto riguarda il segno SnTEM,
la commissione di ricorso ha constatato,
al punto 23 della decisione impugnata nella causa T-367/02, che gli ambienti specializzati conoscono il significato dell’abbreviazione «Sn» e che «TEM» è un’ab-
SOMMARIO
breviazione usuale nella lingua inglese,
benché la combinazione dei due elementi
in SnTEM non possa essere attestata da
un punto di vista lessicale. Secondo il
punto 24 della stessa decisione, gli specialisti non scorgeranno nel segno denominativo SnTEM un «neologismo contrario alle regole grammaticali», ma piuttosto una chiara abbreviazione per
«tempered tin» (stagno temprato). La
commissione di ricorso, al punto 25 di
tale decisione, ha quindi concluso che il
marchio richiesto era meramente descrittivo dei prodotti in questione. Un analogo
ragionamento è esposto ai punti 24-26
della decisione impugnata nella causa
T-368/02, e ai punti 24-26 della decisione
impugnata nella causa T-369/02.
39 Quindi, in sostanza, la commissione
di ricorso ha ritenuto, nelle decisioni impugnate, che i segni in questione non fossero inusuali. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
la commissione di ricorso non ha violato
i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa
C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI
(Racc. pag. I-6251), relativa al marchio
denominativo BABY-DRY, tenuto conto
che, nella fattispecie, è pacifico che i marchi richiesti non costituiscono invenzioni
lessicali.
40 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le
espressioni SnTEM, SnPUR e SnMIX
non sarebbero utilizzate per designare né
i prodotti intermedi stessi, né una loro caratteristica essenziale o la qualità risultante dal trattamento di cui sono oggetto, basta ricordare che non è necessario che i
segni o le indicazioni componenti il marchio, contemplati dall’art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 40/94, siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti quali quelli per i quali la
domanda viene presentata ovvero le caratteristiche di tali prodotti. E’ sufficiente
che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a tale scopo (v., per analogia,
sentenza Campina Melkunie, cit., punto
38), il che risulta in misura adeguata dai
documenti presentati al Tribunale dall’UAMI e non contestati dalla ricorrente.
Quest’ultima non può nemmeno invocare
la sentenza del Tribunale 31 gennaio
2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI
(DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417), annullata dalla citata sentenza UAMI/Wrigley, poiché è sufficiente che il segno in
questione, in almeno uno dei suoi poten-
ziali significati, designi una caratteristica
dei prodotti o servizi considerati (v. sentenza UAMI/Wrigley, cit., punto 32, e, per
analogia, sentenza Campina Melkunie,
cit., punto 38).
41 L’argomento della ricorrente secondo
cui vi sono altre espressioni per indicare
le stesse caratteristiche dei suoi prodotti
non è condivisibile. E’ indifferente che
esistano o no sinonimi che consentano di
designare le medesime caratteristiche dei
prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, pur
prevedendo che, per incorrere nell’impedimento alla registrazione ivi enunciato, il
marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o di indicazioni atte a
designare caratteristiche dei prodotti o dei
servizi in questione, non esige, invece,
che i detti segni o le dette indicazioni siano l’unico modo per designare tali caratteristiche (v., per analogia, sentenze Campina Melkunie, cit., punto 42, e Koninklijke KPN Nederland, cit., punti 57 e
101).
42 Dall’insieme delle considerazioni
che precedono deriva che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 40/94, dal punto di vista del pubblico
di riferimento, i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX possono servire a
designare caratteristiche essenziali dei
prodotti rientranti nelle categorie oggetto
delle domande di registrazione.
43 Conseguentemente, la commissione
di ricorso non ha violato l’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, dichiarando che i segni denominativi SnTEM,
SnPUR e SnMIX non potevano essere registrati come marchi comunitari.
44 Pertanto, occorre respingere il primo
motivo della ricorrente, senza che si renda necessario sentire il testimone invocato dalla stessa.
45 Per quanto riguarda il secondo motivo, come risulta dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che sia
applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario
(sentenza della Corte 19 settembre 2002,
causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc.
pag. I-7561, punto 29; sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI
(Giroform), Racc. pag. II-433, punto 30,
e 27 novembre 2003, causa T-348/02,
Quick/UAMI (Quick), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).
46 Del resto, secondo la giurisprudenza,
un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati
prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per
tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 7,
n. 1 (v., per analogia, sentenza Campina
Melkunie, cit., punto 19, e sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86).
47 In tale contesto, il secondo motivo
della ricorrente, relativo alla violazione
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, non può essere accolto.
48 Conseguentemente, il ricorso va respinto integralmente.
Sulle spese
49 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la
parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata
alle spese sostenute dall’UAMI.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi sono respinti.
2) La ricorrente è condannata alle
spese.
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03-2005 italiano