PARLAMENTO EUROPEO ««« « « « « « « « «« 1999 2004 Documento di seduta FINALE A5-0171/2004 17 marzo 2004 ***I RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori Relatore: Astrid Thors Relatore per parere (*): Claude Turmes, commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (*) Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 162 bis RR\529280IT.doc IT PE 337.058 IT PR_COD_1am Significato dei simboli utilizzati * **I **II *** ***I ***II ***III Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE 337.058 IT 2/104 RR\529280IT.doc INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE ................................................................................................ 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO........... 5 MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 29 PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO SULLA BASE GIURIDICA ................................................................................. 67 COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA (*) ................................................................................................. 71 (*) Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 162 bis RR\529280IT.doc 3/104 PE 337.058 IT PAGINA REGOLAMENTARE Con lettera del 1 agosto 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 – 2003/0172(COD)). Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0369/2003). Nella seduta del 23 ottobre 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, competente per parere, sarebbe stata associata, ai sensi dell'articolo 162 bis del regolamento, alla predisposizione della relazione. Nella riunione del 7 ottobre 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore Frédérique Ries, in seguito sostituito, il 16 febbraio 2004, da Astrid Thors. Nelle riunioni del 21 gennaio, 17 febbraio e 15 marzo 2004, la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione. Nella riunione del 21 gennaio 2004 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha deciso di chiedere, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo2, il parere della commissione giuridica e per il mercato interno in merito alla base giuridica proposta. Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo, Mauro Nobilia, Guido Sacconi (vicepresidente), Astrid Thors (relatrice), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Raquel Cardoso, Chris Davies, Avril Doyle, Säid El Khadraoui, Jim Fitzsimons, Eija-Riitta Anneli Korhola, Hans Kronberger, Peter Liese, Torben Lund, Patricia McKenna, Rosemarie Müller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, Jacqueline Rousseaux, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Bart Staes (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Peder Wachtmeister, Phillip Whitehead e Anders Wijkman (in sostituzione di Christa Klaß). I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica sono allegati alla presente relazione. La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 1° ottobre 2003 di non esprimere parere sulla proposta in quanto tale. La relazione è stata depositata il 17 marzo 2004. PE 337.058 IT 4/104 RR\529280IT.doc PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2003) 453)1, – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0369/2003), – visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta, – visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0171/2003), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Testo proposto dalla Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Visto 1 visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, 1 visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 175, Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. RR\529280IT.doc 5/104 PE 337.058 IT Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo) (1 bis) La politica ambientale dell'UE, come definita nel programma d'azione sull'ambiente sulla base dei principi sanciti all'articolo 175 del regolamento, esorta ad un'utilizzazione efficace dell'energia e dei materiali e alla riduzione delle emissioni nocive. I prodotti che consumano energia sono responsabili di una quota in rapida crescita del consumo di energia e di materiali nella Comunità, ed è pertanto opportuno accordare loro un'attenzione particolare nel quadro delle iniziative generali in corso volte a conseguire lo sviluppo sostenibile. Motivazione La politica ambientale dell'UE dovrebbe essere al centro della direttiva in esame. Emendamento 3 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo) (1 ter) Gli obiettivi del Sesto programma d'azione sull'ambiente saranno perseguiti tenendo in considerazione l'approccio della politica integrata dei prodotti e la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti mediante, tra l'altro, la promozione di una progettazione dei prodotti ecologicamente sana e sostenibile e la formulazione di misure operative volte ad incoraggiare la prevenzione di produzione di rifiuti, ad esempio incentivando il reimpiego e il riciclaggio, la graduale eliminazione di talune sostanze e materiali attraverso misure vincolate ai prodotti. Motivazione Gli obiettivi della presente direttiva sono basati sulla politica ambientale comunitaria, e ciò dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi definiti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente. PE 337.058 IT 6/104 RR\529280IT.doc Emendamento 4 CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo) (1 quater) Il Sesto programma d'azione sull'ambiente impegna ad un'azione sulla gestione dell'uso sostenibile delle risorse naturali al fine di garantire che il consumo di risorse e il loro relativo impatto non superino la capacità di tolleranza dell'ambiente onde recidere il vincolo tra crescita economica e utilizzazione delle risorse. Questi obiettivi saranno perseguiti tenendo conto dell'approccio della politica integrata dei prodotti e della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti mediante azioni prioritarie che includano, fra l'altro, la promozione di metodi estrattivi e produttivi e di tecniche volti ad incentivare l'ecoefficienza e l'uso sostenibile delle materie prime, dell'energia, dell'acqua e di altre risorse. Motivazione Gli obiettivi della direttiva sono basati sulla politica ambientale comunitarie, e ciò dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi fissati nel sesto programma d'azione per l'ambiente. Emendamento 5 CONSIDERANDO 2 (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile va incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare quando tale alleggerimento non comporta RR\529280IT.doc (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile va incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare reperendo le principali fonti di incidenze 7/104 PE 337.058 IT costi eccessivi. negative ambientali ed evitando qualsiasi trasferimento di inquinamento. Motivazione Non si vede con chiarezza cosa si deve intendere per "costi eccessivi" in materia di progettazione ecocompatibile dei prodotti consumatori di energia ciò che importa è muovere da un'impostazione "ciclo di vita" comprensiva di tutte le caratteristiche ecologiche dei prodotti. Emendamento 6 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo) (2 bis) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un polo essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti (PIP). Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti pur conservando le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la collettività. Motivazione È bene ricordare che la strategia PIP che fa leva su tutto il ciclo di vita di un prodotto si impernia su tre poli: l'applicazione del principio chi inquina paga, la scelta oculata del consumatore e la progettazione ecologica dei prodotti. Altrettanto importante è sottolineare che la progettazione ecocompatibile costituisce l'opportunità per tutte le parti interessate, fabbricante, consumatore e collettività. Nell'ambito della presente proposta di direttiva quadro potrebbero essere conseguiti risparmi energetici sin dalla fase di fabbricazione del prodotto e nell'intero arco del suo utilizzo. Emendamento 7 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo) (2 ter) Il miglioramento dell'efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso finale più efficiente dell'elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE. La domanda di elettricità è quella che PE 337.058 IT 8/104 RR\529280IT.doc presenta la maggiore crescita, e si presume che la categoria dell'uso di energia aumenterà da circa 7.000 a 10.000 kWh pro capite nei prossimi 20-30 anni, in assenza di qualunque azione politica che si opponga a tale tendenza. L'EECP, secondo la Commissione dell'UE, suggerisce che sia possibile una riduzione energetica del 40%. Il cambiamento climatico è una delle priorità del Sesto programma d'azione per l'ambiente. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Devono essere pertanto adottati misure e obiettivi essenziali sotto il profilo della domanda. Motivazione Vista l'origine duplice della proposta, dovrebbe essere fornita anche una motivazione per le specifiche sull'efficienza energetica. Emendamento 8 CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo) (2 quater) La necessità di agire nella fase progettuale del prodotto visto che in tale fase si determina l'80% delle nocività contestuali al suo ciclo di vita e si stanziano il 90% dei costi. Motivazione Sottolineare il precipuo interesse della progettazione ecocompatibile. Emendamento 9 Considerando 3 (3) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale RR\529280IT.doc (3) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale 9/104 PE 337.058 IT complessivo. Le specifiche comunitarie devono rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale. complessivo. Le specifiche comunitarie devono rispettare i principi del commercio internazionale. Motivazione È importante chiarire ancora una volta che la fissazione di prescrizioni non deve contribuire alla distorsione della concorrenza. Emendamento 10 Considerando 3 bis (nuovo) (3 bis) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono essere elaborate tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del Sesto programma d'azione ambientale, ivi compresi gli ulteriori obiettivi della Sesta strategia tematica dell'EAP, quali la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali e le strategie tematiche sulla riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, le raccomandazioni dell'ECCP, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e gli impegni del protocollo di Kyoto nonché, fra l'altro, gli obiettivi già esistenti della direttiva quadro sulle acque, della direttiva quadro sulla qualità dell'aria, della direttiva quadro sui rifiuti, di quella sulle sostanze nocive e pericolose, della Convenzione OSPAR, la politica comunitaria sugli agenti chimici e la direttiva comunitaria sugli agenti inquinanti organici non biodegradabili. Motivazione Nel presente progetto di direttiva manca qualunque riferimento agli obiettivi ambientali e di protezione della salute dell'UE già esistenti. Il riferimento al Sesto programma d'azione ambientale non è sufficiente. La definizione di obiettivi politici per i prodotti che consumano energia richiede riferimenti chiari e precisi alle ambizioni politiche, considerato il fatto che molte decisioni dovranno essere prese nell'ambito della comitatologia. Emendamento 11 CONSIDERANDO 3 TER (nuovo) PE 337.058 IT 10/104 RR\529280IT.doc (3 ter) Occorre altresì istituire un quadro coerente di prescrizioni per la progettazione ecocompatibile anche a livello internazionale. Si invita pertanto la Commissione ad avviare un dialogo con i principali partner commerciali come USA, Giappone, Cina, India ecc. al fine di esplorare le possibilità di sviluppare tale quadro. Emendamento 12 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo) (4 bis) È importante promuovere un'impostazione più coerente della problematica dei consumi nell'ambito dello sviluppo sostenibile. All'uopo, la predisposizione di una guida sui "buoni consigli in campo energetico" edita dalle agenzie nazionali e/o regionali per la gestione ambientale e distribuita prioritariamente alle famiglie europee residenti in zone urbane, costituirebbe un congruo strumento di sensibilizzazione dei consumatori alla problematica degli sprechi energetici. Motivazione Riscaldarsi, cucinare, lavarsi, lavare i panni… non sono gesti anodini. Ne è una riprova il fatto che, in non poche grandi megalopoli europee, fra cui Bruxelles, il 50% delle emissioni dirette di CO2 provengono dai consumi energetici delle famiglie (alloggi e trasporti). La predisposizione da parte della Commissione europea di una guida di buone pratiche in materia di consumi energetici consentirebbe di responsabilizzare maggiormente i cittadini alla tutela ambientale. Una siffatta guida potrebbe altresì costituire un congruo strumento di promozione dei prodotti integranti, sin dallo stadio di fabbricazione, caratteristiche ecologiche. Emendamento 13 CONSIDERANDO 4 TER (nuovo) (4 ter) È nell'interesse dei fabbricanti e distributori informare i consumatori sui progressi ecologici compiuti dai prodotti RR\529280IT.doc 11/104 PE 337.058 IT che consumano energia fornendo loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente. Motivazione Il consumatore deve poter operare liberamente la sua scelta in funzione del suo potere di acquisto oltre che all'insegna del trinomio: sicurezza, qualità e caratteristica ecologica del prodotto. Donde l'importanza di fornirgli tutte le informazioni. Emendamento 14 CONSIDERANDO 4 QUATER (nuovo) (4 quater) Il principio precauzionale è integrato nel trattato sull'Unione europea e dovrebbe essere rispettato nell'elaborazione e nell'esecuzione della presente direttiva. Motivazione Il principio precauzionale è un principio riconosciuto della politica europea e deve trovare posto anche in questa direttiva. Emendamento 15 CONSIDERANDO 5 (5) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma di azione in materia di ambiente di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. La presa in considerazione allo stadio della progettazione dell'impatto ambientale di un prodotto nell'intero arco della sua vita può notevolmente ridurre l'incidenza sull'ambiente in maniera vantaggiosa sotto il profilo dei costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali. PE 337.058 IT (5) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma di azione in materia di ambiente di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. La presa in considerazione allo stadio della progettazione dell'impatto ambientale di un prodotto nell'intero arco della sua vita può notevolmente ridurre l'incidenza sull'ambiente in maniera vantaggiosa sotto il profilo dei costi. L'estensione di questo approccio a generazioni successive di prodotti permetterà di prevedere il potenziale globale di miglioramento nel lungo termine. A tal fine i produttori mirano ad un miglioramento delle prestazioni ambientali dei propri prodotti e valutano soluzioni alternative di progettazione con 12/104 RR\529280IT.doc l'obiettivo di conseguire un miglioramento della prestazione ambientale di tali prodotti, in considerazione dello stato delle conoscenze nel settore della progettazione ecocompatibile. La scelta di un modello specifico dovrebbe dar luogo ad un equilibrio ragionevole fra le varie caratteristiche ecologiche e altre considerazioni pertinenti, quali le condizioni tecniche di funzionalità, di qualità e di prestazione nonché gli aspetti economici – tra i quali i costi di fabbricazione e la commerciabilità – nel rispetto di tutte le norme applicabili. Motivazione Un approccio connesso al ciclo di vita costituisce per i fabbricanti un mezzo efficace di sviluppare prodotti più duraturi. Un tale approccio non può essere giuridicamente imposto, e d'altro canto qualunque controllo sarebbe impossibile. È importante che la direttiva quadro in esame non sia limitata nella sua ambizione ad istituire disposizioni legislative (misure di esecuzione) ma prenda altresì in considerazione la diffusione di un approccio connesso al ciclo di vita tra tutti i produttori. Ciò è particolarmente vero nel caso delle piccole e medie imprese per le quali sarebbe più difficile optare per un tale approccio senza un sostegno delle autorità pubbliche, in particolare sotto forma di obiettivi chiari, semplici e concreti. Emendamento 16 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo) (5 bis) E' auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali; la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica rappresenta l'obiettivo ambientale prioritario nel contesto della direttiva. Motivazione Visto che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il risultato di una fusione fra la direttiva sull'impatto degli apparecchi elettrici ed elettronici sull'ambiente (progetto di direttiva SEE) e di una direttiva sui requisiti di efficienza energetica per gli apparecchi a destinazione particolare, occorre chiarire che, nel contesto della presente direttiva, va data priorità ai miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La proposta della Commissione non riesce a presentare questa direttiva quadro, nata dsa una fusione, in un modo sistematico, che renda coerente il legame fra la politica dei prodotti integrati e le azioni di risparmio energetico. Dare la priorità al risparmio energetico quale criterio di RR\529280IT.doc 13/104 PE 337.058 IT prestazione ne faciliterà in seguito l'esecuzione. Ciò è inoltre in linea con le azioni volte a rispettare gli impegni di Kyoto dell'UNFCCC da parte dell'UE. La proposta originaria della Commissione illustra ampiamente l'elevato potenziale e l'urgente necessità di ridurre le emissioni di CO2 attraverso il risparmio energetico, ma non comprende all'interno dei suoi articoli una gerarchia di criteri di prestazioni ambientali. Emendamento 17 CONSIDERANDO 6 (6) È necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Considerando l'urgente necessità di contribuire al conseguimento dell'obiettivo, indicato nel protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvata con la decisione 2002/358/CE del Consiglio, di ridurre dell'8% le emissioni dei gas a effetto serra per la Comunità entro il 2012 e di operare ulteriori riduzioni oltre tale data; fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, viene data priorità, entro 12 mesi dall'adozione della direttiva quadro, a quelle misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a costi contenuti. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002. (6) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Tali misure prioritarie dovrebbero essere introdotte tenendo conto in particolare della loro capacità di ridurre con un costo limitato le emissioni di gas a effetto serra. Queste misure possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo, indicato nel protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvata con la decisione 2002/358/CE del Consiglio, di ridurre dell'8% le emissioni dei gas a effetto serra per la Comunità entro il 2012 e di operare ulteriori riduzioni oltre tale data. Esse possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002. Motivazione L'emendamento stabilisce chiaramente che quanto prima la Commissione dovrebbe iniziare a prevedere misure che presentino un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di CO2, al contempo preservando l'approccio integrato della direttiva quadro (tenendo conto dell'insieme degli aspetti ambientali di tali prodotti per l'intero arco della loro vita) e senza dover attendere la conclusione della procedura volta a istituire il comitato consultivo. PE 337.058 IT 14/104 RR\529280IT.doc Emendamento 18 CONSIERANDO 6 BIS (nuovo) (6 bis) La riduzione del consumo di energia costituisce un importante strumento della politica ambientale europea, come specificato ad esempio nell'ECCP dopo aver consultato tutte le parti in causa. Motivazione È imperativo affrontare in questo contesto i lavori preliminari per l'adozione delle norme tecniche in materia di riduzione del consumo energetico delle apparecchiature tecniche elaborate in seno all'ECCP con la partecipazione dell'industria, delle organizzazioni ambientalistiche e di altri gruppi di interesse. Emendamento 19 CONSIDERANDO 6 TER (nuovo) (6 ter) Riconoscere che la politica integrata relativa ai prodotti dovrebbe eventualmente istituire un quadro comune armonizzato sulle procedure per la definizione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di quelle attività intraprese nell'ambito della politica integrata per i prodotti della Commissione europea, in particolare dovrebbero essere prese in considerazione la prioritarizzazione dei prodotti e l'approccio relativo agli obblighi progettuali relativi ai prodotti. Al contempo, tuttavia, tenendo in considerazione l'urgenza delle misure di efficacia energetica è necessario che la Commissione proponga un elenco dei prodotti selezionati e il relativo calendario quanto prima. Motivazione L'emendamento chiarisce il principio definito nella motivazione della proposta, vale a dire che questa direttiva è basata sul modello della politica integrata dei prodotti e che questo dovrebbe costituire il quadro di coordinamento per tali iniziative. La chiave per una rapida attuazione della proposta è costituita da un elenco dei prodotti selezionati in quanto oggetto delle misure di attuazione relativamente all'efficacia energetica e relativo calendario. Emendamento 20 RR\529280IT.doc 15/104 PE 337.058 IT CONSIDERANDO 7 (7) Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile deve essere fissato quando i miglioramenti siano tecnicamente fattibili ed economicamente giustificati nonché individuati attraverso un'analisi del costo del ciclo di vita e posti a un livello in cui eventualmente rappresentino il costo minimo del ciclo di vita. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero cooperare attivamente a tale analisi tecnica. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede che un'appropriata analisi sia eseguita da un'entità competente ma indipendente previa un'equilibrata consultazione degli interessi coinvolti, compresa la partecipazione equilibrata degli interessi economici, di quanti sostengono l'efficienza energetica e l'ambiente e delle organizzazioni dei consumatori. Le necessarie analisi tecniche e economiche saranno effettuate da un'entità competente e indipendente. Per creare e gestire la conoscenza e l'esperienza richieste si dovrà definire a livello UE un'entità di esperti in progettazione ecocompatibile dei prodotti, finanziata parzialmente con i fondi dell'Agenzia esecutiva del programma "Energia intelligente per l'Europa". Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati. (7) Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe normalmente essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati. Motivazione Alla luce dell'ampia portata della direttiva è opportuno che la partecipazione dei settori PE 337.058 IT 16/104 RR\529280IT.doc interessati sia la più attiva possibile a tutti i livelli. Emendamento 21 CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo) (7 bis) Paesi come il Giappone hanno definito metodi ambiziosi per stabilire i requisiti di efficienza energetica per la progettazione ecocompatibile, per garantire la competitività futura dei produttori europei la Commissione dovrebbe prendere in considerazione attentamente tali iniziative allorché definisce requisiti specifici nell'ambito di singole misure di esecuzione. Motivazione La valutazione degli aspetti del ciclo di vita, della situazione attuale dei parametri ecocompatibili e dell'uso di studi indipendenti sul mercato e sui parametri (UE e internazionali) deve essere parte integrante della definizione di qualsiasi requisito. In tutti questi occorre mantenere un'indipendenza dagli interessi economici. Per pervenire a ciò la Commissione e altre parti interessate dovrebbero avvalersi di un'entità di esperti indipendenti a livello UE – un istituto o adeguate risorse stanziate per un'agenzia . Tale entità, una volta creata, potrà fornire anche molto sostegno necessario per l'attuale procedura di marchio di ecocompatibilità UE (che é attualmente penalizzato dalla mancanza di tali esperti e di dati relativi ai parametri di progettazione ecocompatibile), potrà sostenere l'integrazione di aspetti ambientali nella standardizzazione UE, nonché sostenere iniziative future nell'ambito di una politica UE integrata dei prodotti, di cui fanno parte i prodotti che consumano energia. Emendamento 22 CONSIDERANDO 8 (8) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile. RR\529280IT.doc (8) Iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria dovrebbero essere prese in considerazione allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. L'autoregolamentazione esistente o quella proposta deve essere soggetta a studi preliminari, ad esame e monitoraggio delle parti interessate di tipo uguale a quelli delle misure di esecuzione. Misure legislative sono necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella 17/104 PE 337.058 IT giusta direzione o ad una velocità accettabile. Emendamento 23 CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo) (8 bis) La presente direttiva deve altresì promuovere l'integrazione in seno alle PMI e alle microimprese del concetto di progettazione ecocompatibile. Un migliore controllo dei loro consumi energetici e la considerazione della tutela ambientale nell'ambito delle loro attività saranno agevolate grazie all'allestimento, a livello comunitario, di una banca di dati. Strumento, questo, rilevante oltre che comprensivo di modelli di analisi semplificate del ciclo di vita dei prodotti, di simulazioni sull'impatto ambientale positivo per ogni tappa del ciclo di vita e dei requisiti di ecoprogettazione su cui far leva, in via prioritaria, onde ridurre i consumi energetici e idrici nonché le nocività sonore di detti prodotti. Motivazione Le realtà economiche e sociali delle PMI e soprattutto delle microimprese (meno di dieci dipendenti) non sono prese in debito conto dalla Commissione nella sua proposta. L'allestimento della banca di dati costituirà uno strumento prezioso per familiarizzare le piccole e microimprese con l'approccio "ciclo di vita" oltre che per fungere da riferimento in sede di immissione sul mercato di prodotti "ecoprogettati". Emendamento 24 CONSIDERANDO 9 (9) I prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva sono muniti della marcatura “CE” e delle associate informazioni al fine di consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente. PE 337.058 IT (9) I prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva sono muniti della marcatura “CE” e delle associate informazioni al fine di consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente. L'attuazione di misure di esecuzione in modo rigoroso è 18/104 RR\529280IT.doc una condizione necessaria per garantire la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia disciplinati garantendo l'equa concorrenza .Gli Stati membri devono coinvolgere le parti interessate nella definizione di meccanismi di sorveglianza efficaci e tempestivi. La Commissione deve predisporre una relazione che parametri l'efficacia della sorveglianza dei mercati attuata dagli Stati membri. Detta relazione deve contenere inoltre il riferimento a tutte le misure restrittive adottate dagli Stati membri e le relative sanzioni. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo, al Consiglio e alle parti interessate ogni due anni. Motivazione Un controllo adeguato ed efficace del mercato è una condizione fondamentale per garantire che la legislazione ambiziosa non sfoci in una distorsione di mercato e promuova la violazione dei requisiti giuridici. Ciò costituisce anche un requisito per garantire che gli obiettivi ambientali siano raggiunti. I consumatori, i commercianti e i produttori (produttori, rappresentanti autorizzati o importatori) e le relative organizzazioni hanno una diffusa presenza sul mercato e hanno interessi specifici a garantire che gli obblighi giuridici siano rispettati da tutti gli operatori. Gli Stati membri devono prendere in considerazione che il loro contributo alla sorveglianza può notevolmente aumentarne l'efficacia. È inoltre importante che la Commissione europea consolidi una relazione sull'effettivo livello dell'osservanza raggiunta e poi sviluppi e contribuisca alla diffusione delle migliori prassi in base all'esperienza pratica negli Stati membri. Emendamento 25 CONSIDERANDO 11 (11) Le autorità preposte alla sorveglianza si scambiano vicendevolmente informazioni sulle misure previste nel quadro della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi RR\529280IT.doc (11) Le autorità preposte alla sorveglianza si scambiano vicendevolmente informazioni sulle misure previste nel quadro della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi 19/104 PE 337.058 IT comunitari. comunitari. Lo scambio di informazioni deve essere facilitato nel momento in cui è processato centralmente e reso disponibile all'opinione pubblica. A tal fine è necessaria la standardizzazione delle relazioni di tali informazioni. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei produttori è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della direttiva. La necessaria analisi tecnica ed economica deve essere eseguita attraverso una perizia competente, ma indipendentemente dagli stakeholders dell'industria. L'indicazione di parametri di riferimento internazionali dovrebbe essere utilizzata durante l'analisi (in particolare durante l'analisi del costo del ciclo di vita) e al momento della definizione delle specifiche. Devono essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi del costo del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzione di progettazione. Al fine di generare, costruire, gestire e mantenere tali conoscenze e perizie, l'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa, di recente creazione, potrebbe essere il luogo in cui ubicare le conoscenze e capacità necessarie. Motivazione Le esperienze fatte in altri paesi come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti hanno mostrato l'importanza di un organo o di una serie di organi istituzionalizzati e indipendenti per condurre analisi specialistiche, un monitoraggio costante e una valutazione periodica. Tali istituzioni sono adeguatamente e costantemente finanziate dalle autorità nazionali alle quali riferiscono. Emendamento 26 CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo) (11 bis) È opportuno mettere a disposizione fondi del bilancio comunitario, in particolare quelli del programma "Energia PE 337.058 IT 20/104 RR\529280IT.doc intelligente - Europa (2003-2006)" nonché fondi dei bilanci nazionali. Motivazione Le piccole e medie imprese di norma non dispongono di un reparto ecologia. Le conoscenze sulla progettazione ecocompatibile possono pertanto essere acquisite solo gradualmente. Al riguardo è necessario mettere a disposizione fondi del bilancio comunitario e dei bilanci nazionali. Emendamento 27 CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo) (15 bis) Una direttiva sul marchio di qualità dell'energia costituisce un'indispensabile misura di verifica della direttiva sui prodotti che consumano energia. Motivazione Requisiti e specifiche minimi devono essere integrati da un'appropriata legislazione sul marchio di qualità per garantire che i consumatori siano in grado di ottenere le informazioni atte a consentire loro di distinguere fra prodotti più o meno efficienti sotto il profilo delle risorse. I mercati dell'energia, e in particolare la domanda, devono affrontare il problema di non dare piena trasparenza al consumatore. Fino a quando persisterà questa lacuna di mercato, è pertanto necessario, per un mercato funzionante, che vi sia una normativa. Emendamento 28 CONSIDERANDO 20 (20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. 1 (20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Inoltre, per mantenere l'equilibrio tra i fautori del rendimento energetico e i difensori dell'ambiente, i consumatori, i dettaglianti, le PMI ed i grandi interessi economici sarebbe opportuno prevedere un Comitato consultivo precomitatologico. Un regolamento distinto o una decisione GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. RR\529280IT.doc 21/104 PE 337.058 IT distinta della Commissione dovrebbe definire norme dettagliate sulla partecipazione bilanciata delle parti interessate, la realizzazione di studi indipendenti, nonché le disposizioni applicabili alla partecipazione dei gruppi di lavoro di esperti ad hoc. A tal fine, è utile ispirarsi alla metodologia del marchio di qualità ecologica UE, definita nel regolamento 198/2000 e nelle successive decisioni della Commissione. Emendamento 29 CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo) (21 bis) Considerando che il lasso di tempo richiesto per effettuare un adeguato processo di verifica della conformità può essere troppo lungo rispetto al lasso di tempo che intercorre abitualmente tra l'immissione sul mercato dei prodotti e la loro vendita finale al consumatore, le misure di esecuzione dovrebbero contenere disposizioni che consentano agli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionali al livello di non conformità dei prodotti ai requisiti giuridici e alla quantità di prodotti non conformi che consumano energia immessi sul mercato comunitario, prima che le autorità nazionali procedano a restrizioni quanto alla loro commercializzazione. Motivazione Dal momento in cui l'autorità competente comincia a nutrire dubbi quanto al fatto che un prodotto immesso sul mercato comunitario non sia conforme ai requisiti previsti dalle misure di esecuzione e la realizzazione di una vera e propria verifica della conformità con il sostegno di un organismo indipendente, può succedere che un grande numero di prodotti non conformi sia stato venduto e se ne sia persa la traccia. È quindi importante ridurre l'incentivo alla frode e questo si può fare prevedendo misure di esecuzione volte ad istituire sanzioni che, da un lato, limiterebbero l'accesso sul mercato dei prodotti non conformi e, dall'altro, penalizzerebbero coloro che li commercializzano, in proporzione al danno creato all'ambiente, ai consumatori e ai concorrenti. PE 337.058 IT 22/104 RR\529280IT.doc Emendamento 30 CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo) (22 bis) Il diritto del Parlamento europeo di monitorare - in particolare nell'area della codecisione ma anche in aree più tecniche della legislazione - l'applicazione della direttiva quadro in comitatologia mediante misure di attuazione deve essere garantito. Si accoglie l'opzione di call-back (avocazione) per il Parlamento europeo, prevista nel progetto di Costituzione, quale compromesso ragionevole tra l'efficacia e il controllo democratico. Emendamento 31 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, COMMA 1 1. La presente direttiva fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno. 1. La presente direttiva fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto, con una priorità per il miglioramento dell'efficienza energetica, nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno. Motivazione In considerazione dell'origine duplice della presente direttiva, nata in seguito a una fusione, deve essere dichiarato qui che il suo ambito è allo stesso tempo quello di creare pari opportunità per i produttori e di migliorare l'efficienza energetica. La presente direttiva è stata menzionata come strumento principale in vari documenti nel contesto della politica di cambiamento climatico dell'UE (soprattutto l'ECCP) e il suo duplice proposito dovrebbe essere dichiarato all'articolo 1. Emendamento 32 ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 2. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci per via terrestre, marittima e aerea. RR\529280IT.doc 2. La presente direttiva potrà, in futuro, essere estesa ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci per via terrestre, marittima e aerea. 23/104 PE 337.058 IT Motivazione Il consumo energetico e le emissioni dei mezzi di trasporto sono in rapido aumento e necessitano di strumenti politici più efficaci di quelli utilizzati sinora. Emendamento 33 ARTICOLO 2, PUNTO 2 2) “componenti e sottounità”: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti che consumano energia, compresi i materiali e i prodotti intermedi, e che non sono immesse sul mercato come parti staccate per gli utenti finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; 2) “componenti e sottounità”: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti che consumano energia e che non sono immesse sul mercato come parti staccate per gli utenti finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; Emendamento 34 ARTICOLO 2, PUNTO 4 4) “immissione sul mercato”: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, gratuitamente o contro compenso; 4) “immissione sul mercato”: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia, come prodotto nuovo o rinnovato, in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, gratuitamente o contro compenso; Emendamento 35 ARTICOLO 2, PUNTO 4 BIS (nuovo) 4 bis) "Entrata in servizio": la prima utilizzazione nella Comunità, da parte dell'utilizzatore finale, di un prodotto che consuma energia per il suo uso prestabilito; Motivazione Occorre precisare la definizione. Emendamento 36 ARTICOLO 2, PUNTO 6 BIS (nuovo) 6 bis) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette per la prima volta sul mercato un PE 337.058 IT 24/104 RR\529280IT.doc prodotto che consuma energia quando il produttore non è stabilito nella Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato. Motivazione È fondamentale introdurre la presente definizione e tener conto degli obblighi dell'importatore in tutta la direttiva al fine di evitare la circolazione di prodotti che consumano energia fabbricati in paesi terzi al di fuori dell'UE (ad esempio prodotti immessi sul mercato i quali evitano gli obblighi relativi alla progettazione ecocompatibile stabiliti a seguito della presente direttiva). Nello spirito del nuovo approccio, l'importatore dovrebbe essere sempre in grado di fornire all'autorità di controllo del mercato una copia della dichiarazione di conformità CE nonché la documentazione tecnica del prodotto. Emendamento 37 ARTICOLO 2, PUNTO 6 TER (nuovo) 6 ter) "Organismo indipendente notificato": un organismo permanente di esperti designato dalle autorità pubbliche e indipendente dagli interessi economici, incaricato di effettuare verifiche per terzi sui prodotti o sulla gamma produttiva interessati da una misura esecutiva. Motivazione Inserire una nuova definizione. Senza un livello definito congiuntamente per la verifica indipendente, i gradi di applicazione risulterebbero molto variati da uno Stato membro all'altro, nonché tra i diversi prodotti o tipologie di prodotti esaminati. Emendamento 38 ARTICOLO 2, PUNTO 9 9) “aspetto ambientale”: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente; 9) “aspetto ambientale”: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita, suscettibili di interagire con l'ambiente; Motivazione Dovrebbe essere chiaro che riguarda non solo gli aspetti direttamente collegati al prodotto finale, ma anche altre fasi del suo ciclo di vita. RR\529280IT.doc 25/104 PE 337.058 IT Emendamento 39 ARTICOLO 2, PUNTO 10 10) “impatto ambientale”: qualsiasi modifica negativa all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto che consuma energia in qualsiasi fase del suo ciclo di vita; 10) “impatto ambientale”: qualsiasi modifica negativa all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia; Motivazione Dovrebbe essere chiaro che riguarda non solo gli aspetti direttamente collegati al prodotto finale, ma anche altre fasi del suo ciclo di vita. Emendamento 40 ARTICOLO 2, PUNTO 11 11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dalla sua progettazione al suo smaltimento definitivo; 11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dall'estrazione del materiale grezzo al suo smaltimento definitivo; Emendamento 41 ARTICOLO 2, PUNTO 12 12) “fine vita”: la situazione di un prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo primo uso; 12) “fine vita”: la situazione di un prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo uso; Emendamento 42 ARTICOLO 2, PUNTO 18 18) “prestazione ambientale”: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante quali sono riflessi nel suo profilo ecologico; 18) “prestazione ambientale”: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intende la totalità dell'impatto sull'ambiente nel ciclo di vita di tale prodotto; Motivazione Il risultato degli sforzi del fabbricante non può essere determinante per la classificazione della prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia. Lo sono semmai le ripercussioni sull'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita. PE 337.058 IT 26/104 RR\529280IT.doc Emendamento 43 ARTICOLO 2, PUNTO 19 19) “miglioramento delle prestazioni ambientali”: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali complessive di un prodotto che consuma energia, in diverse generazioni successive, valutato in funzione degli elementi di riferimento in materia di progettazione ecocompatibile, sebbene non necessariamente simultaneamente con riguardo a tutti gli aspetti ambientali del prodotto; 19) “miglioramento delle prestazioni ambientali”: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali complessive di un prodotto che consuma energia, in diverse generazioni successive, sebbene non necessariamente simultaneamente con riguardo a tutti gli aspetti ambientali del prodotto; Emendamento 44 ARTICOLO 2, PUNTO 19 BIS (nuovo) 19 bis) "valutazione comparativa della progettazione ecocompatibile dei prodotti": l'adozione come riferimento lo stato delle conoscenze nell'ambito della progettazione ecocompatibile relativamente ad un particolare aspetto ambientale. Se del caso, ciò comporta l'impiego di analisi comparative internazionali, in particolare per quanto riguarda il rendimento energetico; Motivazione Senza una valutazione comparativa comune del prodotto si corre il rischio di non poter determinare l'importanza dei miglioramenti nel corso del tempo. Le valutazioni comparative sono altresì necessarie per promuovere l'innovazione. La valutazione comparativa dovrebbe essere definita dallo stato delle conoscenze nell'ambito della progettazione ecocompatibile e prevedere l'impiego di analisi comparative internazionali quali la metodologia giapponese "top-runner". Emendamento 45 ARTICOLO 2, PUNTO 21 21) “specifica per la progettazione ecocompatibile”: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue RR\529280IT.doc 21) “specifica per la progettazione ecocompatibile”: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue 27/104 PE 337.058 IT prestazioni ambientali. La fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia integra detta prescrizione; prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia; Motivazione La fornitura di informazioni sulle caratteristiche ecologiche del prodotto è importante ma non costituisce in sé una prescrizione in materia di progettazione ecocompatibile. Emendamento 46 ARTICOLO 2, PUNTO 24 BIS (nuovo) 24 bis) "costo del ciclo di vita più contenuto": la somma del prezzo di acquisto e dei costi di esercizio scontati con riferimento ad una durata realistica del prodotto che consuma energia. Motivazione L'introduzione del metodo del costo del ciclo di vita più contenuto per la definizione delle norme deve figurare all'articolo 2. Emendamento 47 ARTICOLO 3 Immissione sul mercato e messa in servizio Vigilanza del mercato Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione o di accordi volontari di cui all'articolo 12 ter possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano ed esercitino i poteri necessari per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità PE 337.058 IT 28/104 RR\529280IT.doc competenti che hanno il potere di: (i) organizzare, anche dopo che i prodotti che consumano energia sono stati immessi sul mercato, adeguate verifiche, su scala sufficiente, della loro conformità ed obbligare il fabbricante o l'importatore a ritirare dal mercato i prodotti non conformi; (ii) esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione; (iii) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità. Gli Stati membri tengono informata la Commissione e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano sporgere reclami presso le autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti e alle attività di sorveglianza. Essi informano attivamente i consumatori e le altre parti interessate in ordine alle procedure istituite a tal fine. Emendamento 48 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 1. Anteriormente all'immissione sul mercato di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione va apposta ad esso una marcatura di conformità CE e va emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, garantisce e dichiara che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile. 1. Anteriormente all'immissione sul mercato di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione va apposta ad esso una marcatura di conformità CE, ferme restando le condizioni di cui all'allegato III, e va rilasciata una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, garantisce e dichiara che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile. Se il produttore non risiede nella Comunità, in mancanza di un RR\529280IT.doc 29/104 PE 337.058 IT rappresentante autorizzato, l'importatore ha la responsabilità di garantire che detta dichiarazione di conformità sia disponibile e adempia a tutti gli obblighi giuridici. 2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali “CE” come indicato nell'Allegato III. 2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali “CE” come indicato nell'Allegato III. 3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato VI. 3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato VI. 4. L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utenti in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita. 4. L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utenti in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita. 5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni che devono essere fornite in conformità alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati membri possono anche autorizzare che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità. 5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni che devono essere fornite in conformità alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati membri devono anche autorizzare che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità. In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri devono tener presente in particolare: In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri devono tener presente in particolare: (a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; (a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; (b) il tipo di utente previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite. (b) il tipo di utente previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite. Motivazione Prima di estendere il marchio CE ai prodotti che consumano energia, la Commissione dovrebbe verificare l'affidabilità attuale dell'etichetta CE come proposto dal relatore al considerando 9 e all'allegato III. Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che consuma energia deve soddisfare. PE 337.058 IT 30/104 RR\529280IT.doc Per la coerenza del testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore. Per i prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è necessario specificare che, mentre la responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità spetta al produttore, l'importatore ha la responsabilità di garantire che il prodotto disponga di tale dichiarazione di conformità. È la prassi comunitaria fissata per applicare la legislazione di nuova impostazione. Considerando che questa proposta si basa sulla libera circolazione dei beni all'interno del mercato unico è essenziale garantire che le informazioni offerte in relazione a un particolare prodotto che consuma energia sia disponibile in diverse lingue comunitarie. Gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di discriminare sulla presenza di informazioni in qualsiasi altra lingua usata nella Comunità. Emendamento 49 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 1. Gli Stati membri non creano alcun ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 4. 1. Gli Stati membri non creano alcun ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche riguardanti gli aspetti ambientali disciplinati dalle misure di esecuzione applicabili, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 4. Motivazione Le misure di esecuzione ai sensi della definizione (3) possono applicarsi a specifici prodotti che consumano energia o ad aspetti ambientali ad essi relativi. Ad esempio le tre direttive esistenti, che secondo l'articolo 13 sono considerare misure di esecuzione, non coprono tutti i pertinenti aspetti di progettazione ecocompatibile ma soltanto il rendimento energetico durante l'uso, come stabilito all'articolo 13. Il trasferimento di tali direttive alle misure di esecuzione non dovrebbe dar luogo a nuove situazioni giuridiche negli Stati membri. Emendamento 50 ARTICOLO 6 1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e/o che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono obbligati a far sì che il RR\529280IT.doc 1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile e che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono obbligati a far sì che il 31/104 PE 337.058 IT prodotto ottemperi alle specifiche della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. In casi speciali le autorità competenti possono proibire con decorrenza immediata la vendita del prodotto sul territorio dello Stato membro o di tutta l'Unione europea finché non sarà ripristinata la conformità. Se il produttore non risiede nella Comunità, in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore ha l'obbligo di garantire che il PCE rispetti tutte le specifiche della misura d'esecuzione applicabile. Se la situazione di mancata conformità si protrae lo Stato membro limita o proibisce l'immissione sul mercato del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato. Se la situazione di mancata conformità si protrae lo Stato membro limita o proibisce l'immissione sul mercato del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato. 2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato membro in forza della presente direttiva che limiti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia deve indicare i motivi esatti che ne sono all'origine. 2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato membro in forza della presente direttiva che limiti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia deve indicare i motivi esatti che ne sono all'origine. Tale decisione va notificata immediatamente alla parte interessata che viene contemporaneamente informata dei rimedi giuridici disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali rimedi. Tale decisione va notificata immediatamente alla parte interessata che viene contemporaneamente informata dei rimedi giuridici disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali rimedi. 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la mancata ottemperanza è riconducibile: 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la mancata ottemperanza è riconducibile: a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) all'applicazione scorretta delle norme b) all'applicazione scorretta delle norme PE 337.058 IT 32/104 RR\529280IT.doc armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2; armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2; c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2. c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti. 4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti. Se dopo tale consultazione ritiene che la disposizione è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se dopo tale consultazione ritiene che la disposizione è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la Commissione giudica la disposizione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri. Se la Commissione giudica la disposizione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri. 5. Se la decisione di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 5. Se la decisione di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 6. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 6. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, o dell'importatore che lo ha immesso sul mercato comunitario e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 7. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 7. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione comunicano al pubblico la conferma della RR\529280IT.doc 33/104 PE 337.058 IT non conformità. 8. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche. 8. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Motivazione Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che consuma energia deve soddisfare. Per la coerenza nel testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore. Per i prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è necessario specificare che l'importatore deve garantire che il prodotto che immette sul mercato è conforme alle specifiche della misura d'esecuzione applicabile. È la prassi comunitaria fissata per applicare la legislazione di nuova impostazione. Le disposizioni applicabili sono rispecchiate nel marchio CE e devono quindi essere entrambe osservate. Il termine "o" sembra qui fuorviante. Emendamento 51 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 1 2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno di cui all'Allegato IV e il sistema di gestione ambientale di cui all'Allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei moduli B, C, D ed E come descritto nella decisione 93/465/CEE. 2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione dal controllo della progettazione interno di cui all'Allegato IV. La procedura di valutazione della conformità del modulo B come descritto nella decisione 93/465/CEE, può comportare una verifica o essere specificata in altri moduli quando ciò sia debitamente giustificato. Motivazione L'autodichiarazione del produttore può essere sufficiente per taluni gruppi di prodotti ma non per altri. Emendamento 52 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo) PE 337.058 IT 34/104 RR\529280IT.doc 2 bis. L'autorità di controllo rinvia automaticamente a un organo notificato indipendente qualsiasi prodotto che consuma energia in merito al quale esistano seri dubbi sulla sua conformità alle norme fissate nelle misure di esecuzione. L'organo notificato deve trasmettere il proprio parere motivato per consentire una valutazione tempestiva delle eventuali misure correttive necessarie. Motivazione È impossibile che le autorità nazionali incaricate del controllo del mercato possano controllare direttamente e sistematicamente tutti i prodotti immessi sul mercato comunitario. Pertanto gli organi notificati indipendenti a livello nazionale potrebbero svolgere il compito di verificare quei prodotti che non sembrino conformarsi alle norme fissate per legge. Ciò non costituirebbe un obbligo di certificazione da parte di terzi per tutti i prodotti immessi sul mercato, ma rappresenterebbe soltanto un potenziamento del controllo del mercato, per sveltire il processo di verifica e contribuire ad identificare i prodotti non conformi. Emendamento 53 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 1. Gli Stati membri si assicurano che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. 1. Gli Stati membri si assicurano che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. Ciò dovrebbe includere il sostegno attivo e il finanziamento della partecipazione dei pertinenti gruppi interessati, in particolare le organizzazioni della società civile, a livello nazionale. Motivazione Nonostante la creazione di nuove strutture di intervento per sostenere la causa ambientale a livello UE, il livello più critico per i processi di standardizzazione, rappresentato dall'ambito nazionale, non gode della partecipazione di questi gruppi e di altri gruppi di interesse a causa, in parte, della mancanza di finanziamenti da parte degli organi nazionali di standardizzazione. RR\529280IT.doc 35/104 PE 337.058 IT Emendamento 54 ARTICOLO 10, COMMA 2 Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti di parti, componenti o sottounità dei prodotti che consumano energia di fornire informazioni ai produttori di tali prodotti sulla composizione e sul consumo di energia e/o di risorse delle parti, dei componenti o delle sottounità da essi prodotti e, se disponibili, i risultati delle valutazioni ambientali e/o di studi specifici in merito all'uso e alla gestione del fine vita dei componenti o delle sottounità in questione. In particolare le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti di fornire informazioni sulla composizione e sul consumo di energia e/o di risorse dei componenti o delle sottounità da essi prodotti e, se disponibili, i risultati delle valutazioni ambientali e/o di studi specifici in merito all'uso e alla gestione del fine vita dei componenti o delle sottounità in questione. Motivazione La decisione di applicare talune norme ai fornitori di parti e materiali dovrebbe essere attentamente valutata nel processo di comitatologia per valutare la proporzionalità di questa misura. Emendamento 55 ARTICOLO 11, PARAGRAFI 1 e 2 1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva. 1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva. Essi incoraggiano tali autorità a collaborare tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare l'applicazione della direttiva. Essi incoraggiano tali autorità a collaborare tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare l'applicazione della direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari. Ai fini di una valutazione indipendente delle informazioni, l'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa consulta degli esperti ed è dotata a tal fine delle necessarie risorse finanziarie. Gli Stati membri costituiscono una rete di basi di dati accessibile al pubblico che tra l'altro potrebbe includere modelli PE 337.058 IT 36/104 RR\529280IT.doc semplificati di analisi dei cicli di vita dei prodotti, simulazioni dell'impatto ambientale positivo per ogni fase del ciclo di vita e le norme sulla progettazione ecocompatibile che dovrebbero essere considerati una priorità per ridurre i consumi idrico ed energetico e l'inquinamento acustico causato da questi prodotti. Gli Stati membri assicurano, in particolare rinforzando le reti e le strutture di aiuto, di incoraggiare le PMI e le microimprese ad adottare un'impostazione ambientale sana già dalle fasi della progettazione del prodotto in modo da avere un continuo miglioramento della progettazione ecocompatibile e da prevenire l'esigenza di una futura legislazione europea. 1 bis. Gli Stati membri assicurano che le PMI dispongano dei necessari progetti ecocompatibili e di risorse di adeguamento. Tale sostegno consiste ad esempio in soluzioni riguardanti la progettazione del prodotto o dati volti a fornire soluzioni di riprogettazione, formazione e consulenza in formato accessibile. 1 ter. Per la verifica da parte di terzi della valutazione di conformità gli Stati membri designano organi di notifica indipendenti, ed esperti ai sensi dell'articolo 7. 2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 2 bis. Finanziamenti specifici sono assegnati per la creazione di una rete a sostegno dell'efficienza energetica. Motivazione Le piccole e medie imprese incontrano specifiche difficoltà determinate dalla loro mancanza di risorse umane per svolgere il livello necessario di ricerca e sviluppo al fine di produrre prodotti progettati in modo ecocompatibile. Risulterebbe molto utile creare una rete di basi di dati attraverso le quali le PMI possano scambiare informazioni e familiarizzarsi con le norme giuridiche e le modalità di esecuzione. Ciò sarebbe in linea con l'impostazione IPP. Le RR\529280IT.doc 37/104 PE 337.058 IT autorità dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti possibili per orientare il mercato verso un atteggiamento responsabile dal punto di vista ambientale. Emendamento 56 ARTICOLO 11 BIS (nuovo) Articolo 11 bis Misure per le PMI-microimprese 1. Si propone il seguente provvedimento per consentire alle PMI e microimprese di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva: l'allestimento da parte della Commissione di una base di dati accessibile al pubblico e comprensiva, fra l'altro, di modelli di analisi semplificate del ciclo di vita dei prodotti, di simulazioni sull'impatto ambientale positivo per ogni tappa del ciclo di vita e dei requisiti di progettazione ecocompatibile di cui tener conto, in via prioritaria, onde ridurre i consumi energetici e idrici nonché le nocività sonore di detti prodotti. 2. Gli Stati membri si adoperano, potenziando, segnatamente, le reti e le strutture di assistenza, per incentivare le PMI-microimprese a sviluppare un'impostazione ambientale, sin dalla progettazione del prodotto, e a uniformarsi alle future regolamentazione europee. Motivazione È importante ricordare che una piccola impresa (meno di 50 dipendenti) e ancora più una microimpresa (meno di 10 dipendenti) sono alle prese con particolari difficoltà tra cui la mancanza di mezzi umani e/o finanziari per informarsi sulla vigente regolamentazione comunitaria e pertanto uniformarvisi! Si tratta di una realtà socioeconomica di cui la Commissione non tiene debito conto nell'ambito della presente proposta. Questo nuovo articolo propone il varo di strumenti precisi onde aiutare le PMI-microimprese a immettere sul mercato prodotti ecoprogettati. Emendamento 57 PE 337.058 IT 38/104 RR\529280IT.doc ARTICOLO 11 TER (nuovo) Articolo 11 ter Informazione dei consumatori 1. I produttori e i distributori si adoperano affinché i consumatori di prodotti ecoprogettati che utilizzano energia ottengano, nella forma da essi considerata idonea, le necessarie informazioni: a) sull'impatto ambientale del prodotto nell'intero ciclo di vita; b) sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione; c) sul loro ruolo nella riduzione dei consumi energetici grazie ad un utilizzo duraturo del prodotto; 2. Gli Stati membri, di intesa con le agenzie nazionali e/o regionali per la gestione ambientale, promuovono l'edizione di una guida sui "buoni consigli in campo energetico" destinata in via prioritaria alle famiglie europee residenti in zone urbane. Motivazione Il presente emendamento crea un nuovo articolo sul capitolo "informazioni ai consumatori". Esso costituisce una concreta risposta a quanto rilevato dalla Commissione a pagina 12 della relazione della presente proposta: "nel settore domestico, il principale ostacolo all'ingresso di apparecchi con un efficace rendimento energetico è rappresentato dalla scarsa sensibilizzazione dei consumatori". L'edizione di una guida da parte degli Stati membri sui "buoni consigli in campo energetico: come consumare meno e consumare meglio?" potrebbe costituire uno strumento efficace di sensibilizzazione dei consumatori alla tutela ambientale e pertanto un modo di promuovere i prodotti ecoprogettati. Emendamento 58 ARTICOLO 12 1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione applicando i seguenti criteri: RR\529280IT.doc 1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e perseguendo le priorità ambientali comunitarie quali quelle definite nella decisione n. 1600/2002/CE, 39/104 PE 337.058 IT nella direttiva quadro sull'acqua, nella direttiva quadro sulla qualità dell'aria, nella direttiva quadro sui rifiuti, nella Convenzione OSPAR e in altre strategie e legislazioni ambientali pertinenti dell'UE e tenendo presente l'obiettivo fissato nel Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), adotta misure di esecuzione quando vengono rispettati i seguenti criteri: a) con riguardo alla selezione del prodotto che consuma energia da considerare: a) con riguardo alla selezione del prodotto che consuma energia da considerare: i) il prodotto presenta un volume significativo di vendite e di scambi commerciali; i) il prodotto presenta un volume significativo di vendite e di scambi commerciali; ii) il prodotto presenta un significativo impatto ambientale; ii) il prodotto presenta un significativo impatto ambientale; iii) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi; iii) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale; iv) occorre prendere in considerazione priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE; b) con riguardo al contenuto della misura: b) con riguardo al contenuto della misura: i) va considerato l'intero ciclo di vita del prodotto; i) va considerato l'intero ciclo di vita del prodotto; ii) non va significativamente influenzata la prestazione del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore; ii) non va significativamente influenzata la prestazione del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore; iii) la salute e la sicurezza non devono essere messi a rischio; iii) la salute e la sicurezza non devono essere messi a rischio; iv) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto; iv) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto; v) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dei fabbricanti, compresi i mercati esterni alla Comunità. 1 bis. Qualora la Commissione avesse motivi giustificati per rifiutare di adottare una misura di esecuzione, per esempio a causa dell'esistenza di un accordo volontario che realizza gli obiettivi PE 337.058 IT 40/104 RR\529280IT.doc strategici in un modo più rapido o a minor costo rispetto alle specifiche obbligatorie, essa giustifica formalmente la sua decisione in materia al Consiglio e al Parlamento europeo. 2. Le misure di esecuzione fissano specifiche generali per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato I e/o specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato II. 2. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato II. Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale Specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, fissate conformemente all'Allegato I, in aggiunta a specifiche particolari, segnatamente quando ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di creazione delle conoscenze e per stimolare l'innovazione. 3. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'Allegato VII. 3. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'Allegato VII e fissano obiettivi quantitativi per i livelli di verifica di predistribuzione casuale da parte di terzi nonché le disposizioni in base alle quali gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione su tali attività. La percentuale di prodotti da testare sarà fissata in base alla situazione di mercato dei prodotti. 3 bis. Le misure di esecuzione sono soggette a revisione e, qualora necessario, ad adeguamento al progresso tecnico ogni tre anni. 3 ter. Nel redigere gli standard, la Commissione utilizza le conoscenze acquisite per l'etichettatura UE. Emendamento 59 ARTICOLO 12 BIS (nuovo) Articolo 12 bis Piano di lavoro Entro dodici mesi dall'adozione della direttiva quadro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, la RR\529280IT.doc 41/104 PE 337.058 IT Commissione può adottare misure di esecuzione almeno per i prodotti che sono stati identificati dal Programma europeo sul mutamento climatico (ECCP) come prodotti che offrono un elevato potenziale di riduzione economicamente vantaggiosa delle emissioni di gas a effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchiature per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Entro un anno dall'approvazione della direttiva quadro, la Commissione presenta una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by di tutti i prodotti. Per i prodotti TIC, il consumo in posizione di arresto andrebbe ridotto, come regola generale, nella misura tecnica possibile. Qualora la Commissione abbia giustificati motivi per rifiutare di presentare una proposta nei settori summenzionati, quali l'esistenza di un accordo volontario che realizzi gli obiettivi d'azione in modo più rapido o a minor costo rispetto alle specifiche obbligatorie, essa giustifica formalmente la sua decisione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. In seguito alla consultazione del Comitato per la progettazione ecocompatibile quale prevista all'articolo 13 bis, la Commissione, tenendo conto dell'impatto ambientale complessivo, fissa per i tre anni successivi, un piano di lavoro con un elenco indicativo dei gruppi di prodotti da considerarsi prioritari per l'adozione di misure di esecuzione e lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione adotta periodicamente l'elenco di concerto con il Comitato di cui all'articolo 14. La Commissione presenta, ogni cinque PE 337.058 IT 42/104 RR\529280IT.doc anni, al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione comprensiva dei risultati ottenuti laddove sono stati varati provvedimenti attuativi e applicati accordi industriali volontari. Emendamento 60 ARTICOLO 12 TER (nuovo) Articolo 12 ter Autoregolamentazione Gli accordi volontari esistenti o altre misure di autoregolamentazione proposte sono soggetti al riesame completo da parte del Comitato per la progettazione ecocompatibile facendo ricorso a studi analitici in modo da determinare quanto sono idonei ai fini di conseguire i risultati auspicati – incluso il relativo livello di ambizione, gli obiettivi fissati e le procedure di rendiconto e revisione previste, oltre ai criteri minimi di ammissibilità stabiliti nell'Allegato VII bis. Emendamento 61 ARTICOLO 13 BIS (nuovo) Articolo 13 bis Deroghe Per quanto concerne problemi ambientali locali, la presente direttiva non scalfisce il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, norme più rigorose relative alla fabbricazione, all'importazione, alla vendita ed al consumo di prodotti che utilizzano energia, che sono considerate necessarie per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nonché la sicurezza del rifornimento energetico, purché tali norme non pregiudichino le disposizioni della presente direttiva. RR\529280IT.doc 43/104 PE 337.058 IT Motivazione L'obiettivo del Parlamento europeo deve essere quello di strutturare le norme in modo rigoroso ed efficace che non possa dare adito a uno Stato membro di ignorarle. Ciò garantirà il miglior successo possibile per l'ambiente consentendo nel contempo di evitare distorsioni della concorrenza. Potrebbe tuttavia risultare necessario tener conto di problemi ambientali a livello locale; ad esempio, in alcuni Stati membri un grosso problema è rappresentato dalla penuria di acqua, mentre in altre parti dell'Unione europea i problemi sono di altro tipo. È necessario tenere conto di queste circostanze. Emendamento 62 ARTICOLO 13 TER (nuovo) Articolo 13 ter Organo di esperti indipendente Ai fini di un'analisi comparativa, di analisi indipendenti e della necessità di assistere la Commissione nella fissazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile nelle misure di esecuzione, è istituito un organo di esperti indipendente. Tale organo può far parte di agenzie esistenti o richiedere la creazione di nuove strutture, nella misura in cui siano disponibili perizie indipendenti su tutti i potenziali aspetti ambientali. Quest'organo dispone delle necessarie risorse finanziarie, che in parte possono provenire dal programma "Energia intelligente per l'Europa" Motivazione La valutazione di aspetti del ciclo di vita, analisi comparative della progettazione ecocompatibile in funzione dello stato della tecnica e l'uso di studi comparati e di mercato indipendenti (UE ed internazionali) dovrebbero costituire parte integrante della fissazione di un qualsiasi requisito. Tutte queste attività dovrebbero essere indipendenti dagli interessi economici. A tal fine servirebbe un organo di esperti indipendente, a livello europeo, per la Commissione e le altre parti interessate - un istituto o risorse opportunamente destinate ad un'agenzia. Una volta operativo, tale organo può anche fornire il sostegno tanto necessario al processo del marchio di qualità ecologico esistente, che attualmente risente della mancanza di tali fonti di esperti e di dati comparativi sulla progettazione ecocompatibile, può contribuire all'integrazione degli aspetti ambientali nella standardizzazione UE nonché sostenere le future iniziative sulla politica UE di produzione integrata, di cui fanno parte i prodotti che consumano energia. PE 337.058 IT 44/104 RR\529280IT.doc Emendamento 63 ARTICOLO 13 QUATER (nuovo) Articolo 13 quater Comitato per la progettazione ecocompatibile La Commissione stabilisce un Comitato per la progettazione ecocompatibile con una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate pertinenti quali l'industria e i fornitori di servizi, incluse le PMI, gli artigiani e le loro organizzazioni professionali, i sindacati, i commercianti, i venditori al dettaglio, gli importatori, gli esperti di efficacia energetica, i pionieri in materia di progettazione ecocompatibile, i gruppi di protezione ambientale e le organizzazioni di consumatori. Il Comitato contribuisce, in particolare, alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione e alla valutazione delle misure autoregolatorie. Tale Comitato si riunisce simultaneamente alla commissione di cui all'articolo 14. Il regolamento del Comitato viene stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 ed include disposizioni sul finanziamento per la partecipazione dei gruppi pertinenti della società civile. Emendamento 64 ARTICOLO 15 Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al massimo entro la data specificata al primo comma dell'articolo 18 e notificano senza indugio qualsiasi loro RR\529280IT.doc Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni nazionali adottate in forza delle misure di esecuzione della presente direttiva e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e tenere conto del livello di mancanza di conformità nonché delle quantità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario 45/104 PE 337.058 IT successivo emendamento. prima che gli Stati membri li vietassero. Conformemente alla pratica nazionale, le sanzioni contribuiscono interamente a finanziare le attività delle autorità di controllo. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al massimo entro la data specificata al primo comma dell'articolo 18 e notificano senza indugio qualsiasi loro successivo emendamento. La Commissione informa ogni Stato membro delle eventuali sanzioni comminate in ambito comunitario in applicazione della presente direttiva. Motivazione L'emendamento stabilisce il principio secondo cui coloro i quali immettono sul mercato prodotti non conformi devono sostenere una parte dei costi di controllo del mercato. Il riferimento esplicito al mercato comunitario e la disposizione in base alla quale le sanzioni sono utilizzate per finanziare le attività di controllo del mercato danno alle autorità nazionali un incentivo per perseguire i "free rider" indipendentemente dal danno diretto occasionato al mercato nazionale. Introducendo sanzioni finanziarie proporzionate al livello di mancanza di conformità, l'emendamento consente di adeguare le sanzioni in funzione del danno reale causato al mercato. Introducendo sanzioni finanziarie che sono in relazione con la quantità di prodotti non conformi immessi sul mercato, l'emendamento crea un efficace strumento per colpire le operazioni puntuali, nonché un potente disincentivo. Ci si aspetta che il numero di prodotti non conformi alle specifiche stabilite nelle misure di esecuzione diminuisca col tempo, dal momento che coloro che immettono sul mercato siffatti prodotti rischierebbero costantemente di essere scoperti e multati. Inoltre, le risorse finanziarie raccolte a seguito dell'applicazione delle sanzioni verrebbero utilizzate unicamente per finanziare l'attività delle autorità di controllo. È risaputo che uno dei principali problemi che caratterizzano la messa in atto del sistema di marcatura CE è la mancanza di risorse con cui si scontrano le autorità nazionali. Emendamento 65 ARTICOLO 17 BIS (nuovo) Articolo 17 bis Revisione La Commissione valuta l'efficacia della presente direttiva, in particolare alla luce PE 337.058 IT 46/104 RR\529280IT.doc della strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali. Sulla base di studi adeguati e di una consultazione delle parti interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese a modificare la presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Emendamento 66 ALLEGATO I Metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile Metodologie per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile Le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, includono le disposizioni di cui in appresso, come appropriate per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione. Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi su aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Gli aspetti ambientali significativi vengono individuati dalla Commissione durante la preparazione del progetto di misura da sottoporre al Comitato di cui all'articolo 14 e sono specificati nella misura di esecuzione. Le misure di esecuzione che fissano specifiche generali per la progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, individuano, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione in questione, la metodologia e i parametri applicabili per la progettazione ecocompatibile fra quelli elencati nelle parti 1 e 2 e i requisiti in materia di informazioni fra quelli elencati nella parte 2 bis. Tutti i dati, le analisi e gli ecoprofili sono disponibili per l'esame da parte del Comitato per la progettazione ecocompatibile nel corso della sua valutazione e definizione delle misure di esecuzione e di ogni ulteriore analisi comparativa o elaborazione di profilo. Parte 1. Disposizioni generali RR\529280IT.doc Parte 1. Disposizioni generali 47/104 PE 337.058 IT 1. I fabbricanti di prodotti che consumano energia effettuano una valutazione degli aspetti ambientali di un modello rappresentativo di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. 1. Onde selezionare i parametri per una misura d'esecuzione, si effettua una valutazione degli aspetti ambientali di un modello rappresentativo di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Sulla base di tale valutazione i fabbricanti elaborano il profilo ecologico di un modello rappresentativo, incentrato sulle specifiche caratteristiche di questo con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili. Il processo di valutazione e la misura d'esecuzione includono, in particolare, elementi tra cui quelli stabiliti nella parte 2 del presente allegato. La valutazione verterà sui fattori suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione. A tali fattori sarà data la priorità. La misura di esecuzione verterà sui fattori suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione. I parametri pertinenti in materia di progettazione ecocompatibile vengono specificati nella misura di esecuzione. In base a tale valutazione, l'organo di esperti indipendente, con la cooperazione dei fabbricanti, che forniscono dati, stabilisce il profilo ecologico dello stato dell'arte nella progettazione ecocompatibile. Questo profilo è basato sulle caratteristiche del prodotto ambientalmente pertinenti e sugli input/output che si verificano durante il ciclo di vita del prodotto. 2. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative, nell'intento di conseguire un miglioramento delle prestazioni ambientali del prodotto tenendo conto dello stato dell'arte nella progettazione ecocompatibile. La scelta di una specifica soluzione progettuale deve permettere un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di PE 337.058 IT 48/104 RR\529280IT.doc fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti. Il processo di progettazione per i prodotti che consumano energia include, in particolare, elementi tra quelli elencati nella parte 2 del presente allegato. I pertinenti parametri per la progettazione ecocompatibile saranno specificati nella misura di esecuzione. Parte 2. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia Parte 2. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia 2.1 La valutazione descritta nella parte 1 del presente allegato riguarda, conformemente alla misura di esecuzione, i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto nella misura in cui si riferiscono alla sua progettazione: 2.1 La valutazione descritta nella parte 1 del presente allegato riguarda i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto nella misura in cui si riferiscono alla sua progettazione: a) acquisizione di materie prime; a) acquisizione di materie prime; b) fabbricazione; b) fabbricazione; c) condizionamento, trasporto e distribuzione; c) condizionamento, trasporto e distribuzione; d) installazione e manutenzione; d) installazione e manutenzione; e) uso; e) uso; f) fine vita. f) fine vita. 2.2 Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali: 2.2 Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali: a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua; a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua; b) emissioni previste nell'acqua, nell'aria o nel suolo; b) emissioni previste nell'acqua, nell'aria o nel suolo; c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici; c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici; d) generazione prevista di rifiuti; d) generazione prevista di rifiuti; e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE sui RAEE. e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE sui RAEE. 2.3 In particolare sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i 2.3 In particolare sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i RR\529280IT.doc 49/104 PE 337.058 IT seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo: seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo: a) peso e volume del prodotto; a) peso e volume del prodotto; b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio; b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio; c) consumo di energia nel corso dell'intero ciclo di vita; c) consumo di energia nel corso dell'intero ciclo di vita; d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE; d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE; e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati; e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati; f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al reimpiego e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente all'ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose; f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al reimpiego e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente all'ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose; g) incorporazione dei componenti utilizzati; g) incorporazione dei componenti utilizzati; h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al reimpiego e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi; h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al reimpiego e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi; i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, PE 337.058 IT 50/104 RR\529280IT.doc riparabilità; riparabilità; j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati; j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati; k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti); l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti); m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica). m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica). n) informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante, incluse se del caso: - istruzioni in merito al processo di fabbricazione; - informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, accompagnanti il prodotto immesso sul mercato per consentire al consumatore di comparare tali aspetti; - istruzioni ai consumatori/utenti sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita; RR\529280IT.doc 51/104 PE 337.058 IT - informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. Le informazioni fondamentali sono fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni devono tener conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE sui RAEE. 2.3 bis I fabbricanti assicurano di fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche che, per quanto funzionali e conformi ai requisiti di sicurezza, siano state progettate e fabbricate in modo tale da non impedire: a) di essere reimpiegate, in apparecchi interi o come parti (componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo); b) di poter essere utilizzate unitamente a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo reimpiegabili o reimpiegati; c) di essere riciclate interamente o in parte. Parte 2 bis. Specifiche per la fornitura di informazioni La misura di esecuzione include le informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante, incluse se del caso: - istruzioni in merito al processo di fabbricazione; - informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, accompagnanti il prodotto immesso sul mercato per consentire al consumatore di comparare tali aspetti; - istruzioni ai consumatori/utenti sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e PE 337.058 IT 52/104 RR\529280IT.doc di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita; - informazioni sugli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. Le informazioni fondamentali sono fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni devono tener conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE sui RAEE. Emendamento 67 ALLEGATO II Metodologia per la definizione del livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile Metodologia per la definizione del livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l’uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato). Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l’uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato). Allo scopo di selezionare gli aspetti ambientali per una misura di esecuzione viene effettuata una valutazione di tutti gli aspetti ambientali di un modello rappresentativo di prodotto che consuma energia per tutto il suo ciclo di vita sulla base di ipotesi realistiche in merito alle normali condizioni e uso proposto. Il processo di valutazione e le misure di esecuzione comprendono, in particolare, elementi tra quelli di cui all'allegato I, parte 2. La valutazione viene incentrata sui fattori, dando loro la priorità, capaci di essere RR\529280IT.doc 53/104 PE 337.058 IT influenzati dalla progettazione del prodotto. In vista dell'urgenza della necessità di misure di efficacia energetica, vengono adottate misure per stabilire direttamente le specifiche esigenze della progettazione, indipendentemente dagli altri aspetti ambientali in corso di valutazione. Il livello di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile per un determinato prodotto che consuma energia è fissato come indicato in appresso. Il livello di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile per un determinato prodotto che consuma energia è fissato come indicato in appresso. Per gli aspetti diversi dal consumo di energia durante l'uso presi in considerazione per una misura di esecuzione, l'équipe di esperti indipendenti, in cooperazione con i fabbricanti che mettono a disposizione i dati, definisce il profilo ecologico dello stato dell'arte nella progettazione ecocompatibile. Tale profilo si basa sulle caratteristiche ecologicamente rilevanti del prodotto e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita, espressi in quantità fisiche misurabili. 1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori. 1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori. Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica nonché delle potenzialità di miglioramento vengono adottate misure concrete nell'intento di ridurre l'impatto ambientale del prodotto. Sulla base di tale analisi e tenuto conto delle potenzialità di miglioramento vengono stabilite specifiche concrete, particolari nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto. Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utente finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto del 5% e una durata Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, specifiche particolari in materia di progettazione ecocompatibile vengono stabilite a livello del prodotto più performante disponibile sul mercato o a livello del più basso costo del ciclo di vita. PE 337.058 IT 54/104 RR\529280IT.doc realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detergenti). Ai fini di identificare tale livello, viene eseguita un'analisi da un analista o da un gruppo di analisti selezionati per la loro competenza nel settore, ma indipendenti rispetto alle parti interessate. Un'analisi di sensibilità per i pertinenti elementi (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, va condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e la solidità delle conclusioni generali. Le specifiche vanno adeguate di conseguenza. Una serie di modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione viene selezionata sul mercato. Sulla base di tale selezione: 1) viene individuato il modello più performante disponibile sul mercato e, di conseguenza, viene adeguata la specifica di consumo di energia in uso, specificando lo scadenzario di adeguamento; o 2) viene identificato un modello di base fra quelli meno efficienti rispetto alla specifica particolare di progettazione ecocompatibile (in funzione della specificità di taluni mercati e del servizio offerto all'utente finale, si possono considerare parecchi modelli di base). Le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto sono elencate nel modo più esauriente possibile. Dette opzioni tecniche, intese a migliorare la prestazione specifica del prodotto che consuma energia sotto il profilo dell'utilizzazione delle risorse, garantiscono che tutte le altre prestazioni e attrattive per il consumatore rimangano RR\529280IT.doc 55/104 PE 337.058 IT quantomeno immutate o, nel migliore dei casi, vengano migliorate. Il costo calcolato rispetto al ciclo di vita del prodotto che consuma energia, noto come "costo del ciclo di vita", è la somma del prezzo d'acquisto e delle spese operative scontate riferite a un ciclo di vita realistico per il prodotto. Il tasso di sconto utilizzato è quello fornito dalle autorità finanziarie europee. Per ciascuna opzione tecnica, viene calcolato il costo del ciclo di vita, che viene comparato a quello del ciclo di vita del modello di base. Le opzioni tecniche che presentano un costo del ciclo di vita più basso rispetto a quello di base vengono combinate tra loro, a condizione che siano compatibili. Viene individuata la combinazione delle opzioni tecniche che presentano il costo del ciclo di vita più basso in assoluto, che viene denominata "costo minimo del ciclo di vita". La prestazione del prodotto che consuma energia corrispondente a questo minimo determina la specifica particolare in materia di progettazione ecocompatibile da conseguirsi poiché, a questo livello, i miglioramenti tecnici offrono un buon rapporto costo/efficacia per l'utente finale e quindi per la società, che beneficia di una riduzione dei costi ambientali esterni. Nel quadro della fissazione di norme minime di efficacia, si dovrebbe tenere conto anche di un valore relativo alle emissioni di ossido di carbonio evitate. Tale valore di emissioni di biossido di carbonio evitate è fissato dalla Commissione e aggiornato periodicamente. Nel calcolo relativo al modello di base possono essere inclusi i costi esterni delle emissioni di biossido di carbonio. Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua. Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua. 2. Il livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile potrebbe essere stabilito utilizzando elementi 2. Il livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile potrebbe essere stabilito utilizzando elementi PE 337.058 IT 56/104 RR\529280IT.doc disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie tra cui il regolamento (CE) n. 1980/2000 sul marchio di qualità ecologica, le future strategie tematiche sull'uso sostenibile delle risorse e il riciclaggio, la direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura degli apparecchi domestici e il regolamento (CE) n. 2422/2001 sull'etichettatura delle apparecchiature per ufficio. disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie tra cui il regolamento (CE) n. 1980/2000 sul marchio di qualità ecologica, le future strategie tematiche sull'uso sostenibile delle risorse e il riciclaggio, la direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura degli apparecchi domestici e il regolamento (CE) n. 2422/2001 sull'etichettatura delle apparecchiature per ufficio. Gli elementi ricavati dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo potrebbero essere utilizzati per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'UE. Gli elementi ricavati dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo potrebbero essere utilizzati per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'UE. 3. In linea di principio la definizione di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile non dovrebbe avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria. Se la specifica implica la rimozione dal mercato di una quota significativa dei modelli attualmente prodotti, la data della sua entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto. 3. In linea di principio la definizione di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile non dovrebbe avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria. Se la specifica implica la rimozione dal mercato di una quota significativa dei modelli attualmente prodotti, la data della sua entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto. Emendamento 68 ALLEGATO III La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato. La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato. La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La Commissione predispone una relazione sul rispetto delle norme da parte dei fabbricanti e distributori conferendo loro il diritto di apporre la marcatura CE sui loro prodotti. RR\529280IT.doc 57/104 PE 337.058 IT Detta relazione è inoltrata al Parlamento europeo, al Consiglio e alle parti interessate in tutti i casi prima dell'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della presente direttiva e prima dell'attuazione attraverso misure speciali. Emendamento 69 ALLEGATO IV, PUNTO 2 2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile fatte salve le condizioni di un uso corretto e di uno smaltimento conforme alle norme. La documentazione contiene in particolare: La documentazione contiene in particolare: a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato; a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; c) il profilo ecologico del prodotto; c) il profilo ecologico del gruppo di prodotti, quale risulta nella misura di esecuzione; d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso; d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso; e) un elenco degli appropriati documenti di cui all'articolo 9, applicati per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché i documenti di cui all'articolo 9 non sono stati applicati o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile; e) un elenco degli appropriati documenti di cui all'articolo 9, applicati per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché i documenti di cui all'articolo 9 non sono stati applicati o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile; f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del PE 337.058 IT 58/104 RR\529280IT.doc prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I; prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 3, dell'Allegato I; g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile. g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile. Motivazione La rispondenza del prodotto agli obblighi imposti dalla rispettiva misura di esecuzione sono soggetti alla condizione di un uso normale del prodotto. In linea con l'emendamento all'Allegato I che sposta il paragrafo a una nuova parte 3 (2 bis) (nuova). Emendamento 70 ALLEGATO IV, PUNTO 3 3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile. 3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile. Se il produttore non è stabilito della Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore ha l'obbligo di assicurare che il produttore abbia rispettato i suoi obblighi e gli abbia messo a disposizione la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica. Motivazione Nel caso in cui il produttore, o il suo rappresentante autorizzato, non sia stabilito nella Comunità è fondamentale assicurare che la società che importa il prodotto sia in possesso della relativa documentazione consegnata dal produttore situato in un paese terzo. Emendamento 71 ALLEGATO VI, PUNTO 1 1. nominativo e indirizzo del fabbricante o RR\529280IT.doc 1. nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; qualora 59/104 PE 337.058 IT del suo rappresentante autorizzato; il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e in assenza di un rappresentante autorizzato, il nome dell'importatore deve essere registrato; Motivazione Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità o in assenza di un rappresentante autorizzato e ai fini della coerenza di tutto il testo (cfr. altresì gli emendamenti agli articoli 2, paragrafo 6 bis, 4 e 6) è necessario precisare chiaramente il ruolo dell'importatore di prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario. Bisogna pertanto individuare il nome dell'importatore che è responsabile di assicurare che un prodotto che consuma energia importato nella Comunità sia conforme alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Questa misura corrisponde alla pratica in uso nella Comunità in materia di applicazione della legislazione concernente la nuova strategia. Emendamento 72 ALLEGATO VII, PUNTO 6 6. prescrizioni in merito ai dati che i fabbricanti devono fornire alle autorità ai fini della verifica della conformità; 6. prescrizioni in merito ai dati che i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati o l'importatore devono fornire alle autorità ai fini della verifica della conformità ogniqualvolta vi sia un serio dubbio della mancanza di conformità e/o al momento in cui una mancanza di conformità è indagata/notificata; Motivazione L'emendamento specifica che le caratteristiche dei dati dovrebbero essere mirate a casi particolari e non dovrebbero diventare oggetto di una raccolta indiscriminata di dati. Soltanto mantenendo l'accento sui casi potenzialmente critici sarà possibile sviluppare una effettiva sorveglianza del mercato. Nell'emendamento si sottolinea inoltre che i dati possono essere richiesti proprio al momento in cui si verifichi un dubbio sulla conformità del prodotto; l'autorità non dovrebbe aspettare fino alla conclusione di un'indagine. Così facendo si disporrebbe del tempo necessario per verificare l'affidabilità dei dati forniti nella prima fase. Con questa disposizione si limiterebbe così la data limite richiesta a tutti i fabbricanti, al contempo mettendo l'accento sui casi dubbi. Emendamento 73 ALLEGATO VII BIS (nuovo) PE 337.058 IT 60/104 RR\529280IT.doc Allegato VII bis Criteri minimi di ammissibilità per le iniziative di autoregolamentazione nel contesto della presente direttiva (Cfr. articolo 12, paragrafo 1) 1. Requisiti giuridici fondamentali Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi a tutte le disposizioni del trattato CE (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali. Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nelle fasi di esecuzione. 2. Valore aggiunto Le iniziative di autoregolamentazione procurano un valore aggiunto (superiore allo "scenario invariato") in termini di un miglioramento delle prestazioni ambientali generali del prodotto che consuma energia in questione. 3. Rappresentatività L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza. 4. Obiettivi quantificati e graduali Gli obiettivi definiti dalle parti interessate sono stabiliti in modo chiaro e inequivocabile, a partire da una base ben definita. Se l'iniziativa di autoregolamentazione copre un lungo lasso di tempo, sono previsti obiettivi intermediari. Deve essere possibile controllare il rispetto degli obiettivi e degli obiettivi intermediari in modo accessibile e credibile utilizzando indicatori chiari e RR\529280IT.doc 61/104 PE 337.058 IT affidabili. I dati provenienti dalla ricerca, le informazioni di base di carattere scientifico e tecnologico agevolano l'elaborazione di questi indicatori. 5. Partecipazione della società civile Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, anche attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione. Lo stesso si applica alle relazioni di controllo interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare l'industria, le ONG che si occupano dell'ambiente e le associazioni di consumatori, hanno la possibilità di prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione. 6. Controllo e informazione Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di controllo ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e i verificatori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi. Il piano di controllo e di informazione è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal Comitato di cui all'articolo 14, esaminare se gli obiettivi fissati sono stati conseguiti. 7. Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il controllo, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti di politica esistenti. 8. Sostenibilità Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi politici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio PE 337.058 IT 62/104 RR\529280IT.doc integrato, e coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici). 9. Compatibilità degli incentivi È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi – pressione sul mercato, fiscalità e legislazione nazionale – inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza politica è indispensabile a questo riguardo e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa. Motivazione Come indicato nel considerando 8, l'autoregolamentazione consente di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa rispetto alle specifiche vincolanti. D'altra parte, è importante che tale opzione soddisfi un certo numero di condizioni che spetta alla Commissione esaminare. RR\529280IT.doc 63/104 PE 337.058 IT MOTIVAZIONE Lo sviluppo sostenibile è uno dei principali obiettivi dell'Unione europea (articoli 2 e 6).Qualsiasi iniziativa tesa a ridurre le incidenze negative dei prodotti sull'ambiente nell'arco della loro durata di vita va incentivata. È bene pertanto accogliere favorevolmente la presente proposta della Commissione su una direttiva che elabora specifiche per la progettazione ecocompabile dei prodotti che consumano energia. La Commissione ha fatto della progettazione ecocompatibile uno dei tre poli essenziali della sua strategia sulla politica integrata dei prodotti (PIP) unitamente all'applicazione del principio chi inquina paga e alla scelta oculata del consumatore. In sé si tratta di un concetto tutt'altro che nuovo. Sin dall'inizio degli anni '90, in seno ad alcune imprese sono stati instaurati sistemi di gestione ambientale onde tener conto, sin dalla fase progettuale delle incidenze ambientali di tutto il ciclo di vita del prodotto: dalla culla alla tomba. Integrare l'ambiente laddove più grandi sono le possibilità tecniche ecco l'interesse della progettazione ecocompatibile. Infatti si valuta che più dell'80% delle nocività ambientali sono determinate in fase di fabbricazione del prodotto. Fase nel corso della quale i fabbricanti impegnano il 90% dei costi. In sintesi, la progettazione ecocompatibile si rivela, non di rado, benefica per il fabbricante. Conoscere e ottimizzare i flussi di materie prime e di fonti energetiche, anticipare e rispettare le normative ambientali, rispondere alle attese dei clienti e soprattutto incrementare la fiducia del consumatore in detti prodotti sono questi i vantaggi che il produttore può trarre da questa impostazione preventiva. Il consumatore non è da meno. Se correttamente informato (il che si verifica raramente, ne parleremo in appresso), esso può ravvisare nei prodotti ecocompatibili un vantaggio finanziario a termine poiché se detti prodotti (le lampadine parche di energia, ad esempio) sono spesso più cari all'acquisto essi durano molto di più consentono all'acquirente di conseguire risparmi energetici in fase di utilizzo. Sotto un profilo più globale, l'impostazione di progettazione ecocompatibile presenta non pochi vantaggi potenziali per le attuali e soprattutto future generazioni. Essa pertanto va incentivata come il buon senso lo suggerisce in funzione di una reale preoccupazione: la tutela ambientale. Innanzitutto detta proposta di direttiva quadro, la cui sfera di applicazione è oltremodo ampia abbracciando tutte le fonti energetiche anche se è probabile che soltanto i prodotti che utilizzano l'elettricità e i combustibili solidi, liquidi e gassosi saranno oggetto di una verifica vincolante. La sfera di applicazione si estende altresì ai pezzi di ricambio destinati agli utenti finali. Per contro, ne sono esclusi gli autoveicoli a motore poiché già oggetto di misure normative. Il relatore è d'accordo con la sfera di applicazione scelta che mira a porre in atto la strategia di PIP per una vasta gamma di prodotti responsabili di circa il 40% degli scarichi di CO2 nell'atmosfera. La scelta dello strumento giuridico ossia la direttiva quadro che non crea obblighi immediati appare idonea. Ciò premesso il relatore dissente sul fatto che, in base alla PE 337.058 IT 64/104 RR\529280IT.doc procedura della comitatologia, si adottano provvedimenti attuativi a carico di taluni prodotti che consumano energia o di determinati comparti industriali che non ottemperano ai requisiti di una progettazione ecocompatibile. Beninteso, la procedura di codecisione non risulta adeguata se si vuole agire con tempestività ed efficacia. Per contro, gli operatori industriali e le ONG attive nel settore della tutela ambientale devono avere voce in capitolo. Ecco perché il relatore propone l'insediamento di un comitato consultivo a monte della comitatologia, paragonabile a quello che è stato instaurato dal regolamento sull'etichetta ecologica. Ciò nondimeno il relatore muove non poche critiche su altri punti fondamentali della proposta in esame. Si tratta di un testo dagli obiettivi poco chiari e privo di uno scadenzario per la scelta di prodotti per i quali devono essere rapidamente migliorate le prestazioni ambientali. Il relatore ha deciso di non approntare l'elenco positivo dei prodotti che devono essere oggetto di misure attuative ("direttive della Commissione") perché consapevole che questa impostazione potrebbe essere considerata come un "assegno in bianco" per taluni comparti industriali che si preferisce non citare. Per contro, la predisposizione di un elenco indicativo dei prodotti costituisce una soluzione mediana che faciliterà il lavoro della Commissione. Detto elenco indicativo, basato sulle emissioni di CO2, comprende otto categorie di prodotti fra cui i sistemi a motore elettrico (39 milioni di tonnellate di CO2 di potenziale di riduzione valutato), e gli arredamenti da ufficio (34 milioni di tonnellate di CO2 di potenziale di riduzione valutato) nonché l'elettricità consumata in stand by per i prodotti audiovisivi (1% delle emissioni mondiali di CO2). Un altro punto di dissenso con la Commissione riguarda la valutazione della conformità. Il relatore considera insoddisfacente l'attuale situazione: autodichiarazione di conformità da parte delle imprese per la maggioranza dei prodotti immessi sul mercato. Beninteso sarebbe irrealista mettere una guardia di finanza dietro ad ogni prodotto commercializzato, il relatore si augura di potenziare il ruolo degli organismi notificati indipendenti. Soprattutto allorquando un prodotto presenta, per le sue proprietà intrinseche, un rischio per la salute umana. La palla è ora nel campo delle autorità nazionali di sorveglianza che debbono moltiplicare i test sui prodotti. Sempre sul capitolo "controllo dei prodotti", il relatore nutre qualche dubbio sull'estensione immediata della marcatura CE ai prodotti che consumano energia conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile. Non poche indagini, fra cui una recentissima pubblicata nell'ottobre 2003 in Belgio, hanno evidenziato lacune del sistema e comunque che la marcatura CE non sempre garantisce la sicurezza del prodotto. L'emendamento 69 all'allegato III risponde a questa preoccupazione invitando la Commissione a predisporre una relazione sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei fabbricanti e distributori che conferisce loro il diritto di apporre il marchio CE sui loro prodotti. Il relatore si augura altresì di potenziare con detta proposta la diffusione e visibilità del sistema EMAS, rilevante strumento della PIP che il Parlamento europeo ha fortemente caldeggiato in Aula il 14 febbraio 2001. Inoltre, è essenziale che detta proposta di direttiva quadro si rivolga ai cittadini. Il relatore rileva che i consumatori, da una parte, e le piccole e microimprese, dall'altra, sono i RR\529280IT.doc 65/104 PE 337.058 IT grandi assenti del testo di cui trattasi. Si tratta di due anelli essenziali della catena economica che svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo di vita del prodotto. Nella sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde dedicato alla PIP il Parlamento europeo ha ribadito la sua posizione sulle PMI-microimprese e cioè che occorre ridurre i costi dei provvedimenti per non escluderle dal processo e definire indicatori ambientali basati su una valutazione del ciclo di vita semplificato, dei prodotti. In linea con questa posizione, il relatore, sollecita l'allestimento di una base di dati da parte della Commissione onde agevolare l'integrazione dell'impostazione "ciclo di vita" e "progettazione ecocompatibile" nella sua attività. Infine, il relatore propone un armamentario di strumenti tesi a sensibilizzare i consumatori alla lotta contro gli sprechi energetici e, più globalmente, alla tutela ambientale. All'uopo appare essenziale la predisposizione da parte degli Stati membri di una guida sui "buoni consigli in campo energetico". PE 337.058 IT 66/104 RR\529280IT.doc PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO SULLA BASE GIURIDICA Il presidente On. Caroline F. Jackson Presidente Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ASP 14E205 BRUXELLES Oggetto: Base giuridica della proposta di direttiva relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD)) Signora Presidente, con lettera del 29 gennaio 2004 Lei ha consultato la commissione giuridica e per il mercato interno, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della proposta in oggetto. Ha deciso di agire in questo modo poiché, mentre la Commissione ha basato la sua proposta sull'articolo 95 del trattato CE, taluni membri della Sua commissione ritengono che l'articolo 175 del trattato CE sia la base giuridica adeguata. La commissione giuridica e per il mercato interno ha esaminato la questione nella riunione del 23 febbraio 2004. La commissione giuridica e per il mercato interno è essenzialmente invitata a verificare la scelta della base giuridica adeguata per la misura proposta dalla Commissione e, segnatamente, se questa debba basarsi sull'articolo 95 o sull'articolo 175 del trattato CE. Gli articoli 95 e 175 del trattato CE prevedono entrambi la procedura di codecisione. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee che la scelta della base giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario ma deve essere basata su elementi oggettivi che possano essere oggetto di controllo giudiziario. Tra questi elementi figurano, segnatamente, l'obiettivo e il contenuto dell'atto giuridico1. Nella pratica, la Corte base le sue conclusioni essenzialmente sui considerando della motivazione. È, inoltre, necessario determinare se le misure in questione riguardino principalmente un 1 Cfr. segnatamente, CGCE, causa C-42/97, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, paragrafo 36. RR\529280IT.doc 67/104 PE 337.058 IT particolare settore, avendo effetti solo marginali su altre politiche, o se questi due aspetti siano di pari importanza. Nella prima ipotesi, il ricorso ad una base giuridica unica è sufficiente1. Nella seconda ipotesi, è insufficiente2 e l'istituzione è tenuta a approvare la misura in questione sulla base di entrambe le disposizioni da cui deriva la sua competenza3. Tuttavia, questa doppia base giuridica non è possibile quando le procedure previste per ciascuna di esse siano incompatibili tra loro4. Nel caso specifico, l'applicazione di questi criteri porta a chiedersi se la proposta di direttiva, in considerazione del suo contesto, del suo obiettivo e del suo contenuto, riguardi principalmente la tutela dell'ambiente e possa avere effetti marginali sul mercato interno, se, al contrario, si tratti principalmente di una proposta relativa al mercato interno che tiene conto, a titolo accessorio, di talune disposizioni ambientali, o se la proposta riguarda i due aspetti indissolubilmente collegati della protezione dell'ambiente e del mercato interno. Nella proposta di direttiva, il prodotto che consuma energia è definito come "un prodotto che dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare opportunamente e un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti destinate a essere incorporate nei prodotti che consumano energia immesse sul mercato come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, le cui prestazioni ambientali possono essere oggetto di una valutazione indipendente" (articolo 2, secondo paragrafo della proposta di direttiva). Progettazione ecocompatibile significa "l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorare le prestazioni ambientali di questo nel corso del suo intero ciclo di vita" (articolo 2, paragrafo 20 della proposta di direttiva). La proposta cerca di contribuire allo "sviluppo sostenibile accrescendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e mirando a un elevato livello di protezione ambientale" (articolo 1, secondo paragrafo della proposta di direttiva). Il contenuto della proposta fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno (articolo 1, paragrafo 1, primo comma della proposta di direttiva). Analogamente, la proposta di direttiva definisce le specifiche cui devono ottemperare i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione in vista della loro immissione sul mercato (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della proposta di direttiva). Per quanto riguarda l'obiettivo della proposta di direttiva, è opportuno rilevare che, come recita il primo considerando, essa è volta ad armonizzare le normative e le disposizioni 1 Causa C-70/88, Parlamento contro Consiglio , [1991] Rac. I-4529, para. 17, e causa C-271/94, Parlamento contro Consiglio , [1996] Rac. I-1689, para. 32 e 33. 2 Causa 242/87, Commissione contro Consiglio, [1989] Rac. 1425, para. 33 - 37 e causa C-360/93, Parlamento contro Consiglio, [1996] Rac. I-1195, para 30. 3 4 Causa 165/87, Commissione contro Consiglio, [1988] Rac. 5545, para 6 - 13. Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, [1991] Rac. I-2867, para 17 - 21. PE 337.058 IT 68/104 RR\529280IT.doc amministrative nazionali in vigore con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Il terzo considerando recita che "occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo". Il nono considerando afferma che "i prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva sono muniti della marcatura “CE” e delle associate informazioni al fine di consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente". Il considerando 12 ribadisce che "è nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario". Per quanto riguarda l'ambiente, il quarto considerando afferma che la proposta di direttiva "è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente mediante un uso più efficiente delle risorse da parte dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali". La proposta di direttiva "contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e mirando a un elevato livello di protezione ambientale" (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della proposta di direttiva). Il suo quarto considerando afferma che "lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste". Il quinto considerando fa riferimento all'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti allo stadio della progettazione. Il sesto considerando riconosce che può risultare necessario stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi "al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Tali misure prioritarie dovrebbero essere introdotte tenendo conto in particolare della loro capacità di ridurre con un costo limitato le emissioni di gas a effetto serra. Queste misure possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo, indicato nel protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici"1. E' innegabile che numerose disposizioni della proposta di direttiva riguardino, in modo specifico, l'ambiente. Resta, tuttavia, il fatto che, come evidenziato nella considerazioni di cui sopra, la proposta di direttiva è, per il suo obiettivo e il suo contenuto, uno strumento volto essenzialmente ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative all'istituzione e al funzionamento del mercato interno. Ne consegue che l'adozione della direttiva deve basarsi su una sola base giuridica, propria al mercato interno. Di conseguenza, l'articolo 95 del trattato CEE costituisce la base giuridica adeguata. 1 Decisione 2002/358/CE del Consiglio, GU L 130, del 15.05.2002, pag. 1. RR\529280IT.doc 69/104 PE 337.058 IT La commissione giuridica per il mercato interno ha, pertanto, deciso all'unanimità che l'articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata1. Voglia gradire, Signora Presidente, i sensi della mia profonda stima. Giuseppe Gargani 1 Erano presenti al momento della votazione nella riunione del 23 febbraio 2004 Willi Rothley (vicepresidente), Diana Wallis, Manuel Medina Ortega, Ian Twinn, Klaus-Heiner Lehne, Malcolm Harbour, Janelly Fourtou, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Kurt Lechner, Lord Inglewood. PE 337.058 IT 70/104 RR\529280IT.doc 29 gennaio 2004 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD)) Relatore per parere (*): Claude Turmes (*) Cooperazione rafforzata fra commissioni - articolo 162 bis PROCEDURA Nella riunione del 22 settembre 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Claude Turmes. Nelle riunioni del 7 ottobre 2003, 2 dicembre 2003, 19 gennaio 2004 e 27 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere. Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 25 voti favorevoli e 18 contrari. Erano presenti al momento della votazione Luis Berenguer Fuster (presidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Claude Turmes (relatore per parere), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Paul Rübig), Sir Robert Atkins, Ward Beysen (in sostituzione di Marco Cappato), David Robert Bowe (in sostituzione di Gary Titley), Hiltrud Breyer (in sostituzione di Nuala Ahern), Felipe Camisón Asensio (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (in sostituzione di Massimo Carraro), Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Guido Bodrato), Colette Flesch, Glyn Ford (in sostituzione di Rolf Linkohr), Norbert Glante, Roger Helmer (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Hans Karlsson, Helmut Kuhne, Werner Langen, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Harlem Désir), Ana Miranda de Lage, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Elly Plooij-van Gorsel), Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, José Javier Pomés Ruiz (in sostituzione di Jaime Valdivielso de Cué, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari. RR\529280IT.doc 71/104 PE 337.058 IT BREVE GIUSTIFICAZIONE La proposta della Commissione di una direttiva sull'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia deve essere accolta favorevolmente come un tentativo, atteso da fin troppo tempo, di massimizzare l'efficienza in termini di risorse (soprattutto energetiche) dei prodotti. Un uso più intelligente dell'energia potrebbe consentire di risparmiare fino al 40% dell'attuale domanda di energia! Ciò costituisce pertanto il modo migliore e più economico per l'UE di rispettare gli impegni di Kyoto (-8% entro il 2010 rispetto alle emissioni di CO2 del 1990). C'è una reale esigenza di una legislazione che affronti la domanda di energia, messa nuovamente in risalto con la recente serie di blackouts negli Stati Uniti e in Europa. La logica inerente a un mercato dell'energia liberalizzato non prevede investimenti nel risparmio energetico, a causa di un'imperfezione del mercato in cui non vi è piena trasparenza e informazione o in cui essa richiede considerevoli costi di transazione. L'UE vuole diventare l'economia più competitiva entro il 2010. Una strategia efficace sotto il profilo dei costi e di reciproco vantaggio per la competitività e l'ambiente sarebbe quella di diventare l'economia più efficiente sotto il profilo energetico. La realtà dimostra in effetti che l'UE è molto indietro rispetto ad altre economie, come quelle degli Stati Uniti, dell'Australia, del Giappone, della Corea del Sud, del Canada e perfino della Cina, per tutta una serie di aspetti di progettazione e ambizione in materia di efficienza. Più a lungo aspettiamo con le nostre risposte politiche, più è probabile che siano altri ad imporre per primi i loro standard e che l'UE a 25 Stati perda l'opportunità di trasformare il mercato globale degli apparecchi. Incomprensibilmente, ciò non ha spinto la Commissione dell'UE a presentare una proposta ambiziosa per la promozione dei migliori apparecchi a destinazione particolare disponibili nel settore della tecnologia, del riscaldamento, degli uffici e dell'industria. Al contrario, la direttiva sui prodotti che consumano energia sembra aver perso chiarezza e ambizione quando due precedenti direttive sono state fuse. Ciò ha indotto il relatore per parere a ripristinare una chiara priorità a favore dell'efficienza energetica per le specifiche nel contesto della presente direttiva, senza necessariamente rinunciare a un approccio integrato. Gli emendamenti sono stati ispirati dalle esperienze fatte in altri paesi e dall'analisi comparativa condotta dall'AIE, in particolare dall'approccio degli Stati Uniti e dal principio del costo minimo del ciclo di vita che permette miglioramenti a un costo negativo per la società, dalla verifica indipendente da parte di terzi e dall'analisi/monitoraggio indipendente da parte di terzi che rappresenta un'opzione migliore per un settore che richiede conoscenze dettagliate e notevoli costi di transazione. La creazione di un'agenzia strategica e indipendente si è rivelata di grande successo in altri paesi. L'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa e il suo bilancio dovrebbero adempiere a tali compiti nell'UE, e pertanto non c'è alcuna necessità di chiedere risorse supplementari. PE 337.058 IT 72/104 RR\529280IT.doc I fattori chiave per il successo sono specifiche minime di prestazione energetica per tutte le principali destinazioni particolari, integrate da un marchio di qualità credibile e dinamico. Ciò può essere ottenuto unicamente con le specifiche particolari (Allegato II). Le specifiche generali (Allegato I) dovrebbero essere decise dai soli produttori e rendono assai difficile istituire pari opportunità e certezza giuridica. Nei casi in cui la definizione di requisiti non sia fattibile, devono essere attuati altri metodi per trasformare il mercato, come approcci basati sugli incentivi, obiettivi quantitativi, campagne per aumentare la consapevolezza, ecc. Seppure il relatore per parere ha deciso di non proporre un elenco dei prodotti definitivo per il quale vanno adottate misure di esecuzione, sussiste l'esigenza per il PE di definire certe condizioni e un calendario per la scelta dei prodotti in questione: misure di esecuzione devono essere proposte in primo luogo per quei prodotti che siano stati individuati quali priorità nel quadro dell'ECCP. L'energia sprecata da apparecchi in stand-by (l'1% delle emissioni di CO al mondo) è menzionata esplicitamente quale misura orizzontale, poiché è la categoria dal più alto potenziale di risparmio. Il relatore per parere non si oppone in generale agli accordi volontari, ma chiede che siano monitorati e sostenuti con alternative di tipo "controllocomando". Infine, il ruolo legislativo e di monitoraggio del PE deve essere significativamente migliorato prima di lasciare alla comitatologia la decisione sulle misure di esecuzione. Non tutte le misure di esecuzione devono passare attraverso una procedura di codecisione prolissa, ma il progetto della Commissione priva il PE di qualunque possibilità di decisione. Un buon compromesso fra scrutinio democratico ed efficienza è la procedura di un comitato consultivo precomitatologico, come quello istituito nel contesto del marchio di qualità ecologico. EMENDAMENTI La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 2 (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di 1 (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. RR\529280IT.doc 73/104 PE 337.058 IT altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile va incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi per l'economia globale dell'UE. altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile va incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi. Motivazione Non è chiaro cosa significhi "costi eccessivi", chi ne sarà colpito e chi dovrà giudicarli tali. Il concetto del costo minimo del ciclo di vita sarà introdotto nel contesto della direttiva quale principio fondamentale per determinare i requisiti di efficienza energetica che normalmente implicano il minor costo globale per la società. L'aggiunta delle parole "per l'economia globale dell'UE" chiarisce il contesto. Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo) (2 bis) Il miglioramento dell'efficienza energetica - una delle cui opzioni disponibili è l'uso finale più efficiente dell'elettricità - è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita, e si presume che la categoria dell'uso di energia aumenterà da circa 7.000 a 10.000 kWh pro capite nei prossimi 20-30 anni, in assenza di qualunque azione politica che si opponga a tale tendenza. L'EECP, secondo la Commissione dell'UE, suggerisce che sia possibile una riduzione energetica del 40%. Il cambiamento climatico è una delle priorità del Sesto programma d'azione per l'ambiente. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza PE 337.058 IT 74/104 RR\529280IT.doc dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Devono essere pertanto adottati misure e obiettivi essenziali sotto il profilo della domanda. Motivazione Vista l'origine duplice della proposta, dovrebbe essere fornita anche una motivazione per le specifiche sull'efficienza energetica. Emendamento 3 Considerando 3 (3) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie devono rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale. (3) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie devono rispettare i principi del commercio internazionale. Motivazione Obiettivo principale della proposta di direttiva in esame è di creare un quadro ampio e coerente per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile, per garantire in primo luogo la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nell'Unione europea. È quindi essenziale che si garantisca parità di condizioni di concorrenza e vigano condizioni quadro uniformi. Emendamento 4 Considerando 3 bis (nuovo) (3 bis) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono essere elaborate tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del Sesto programma d'azione ambientale, ivi compresi gli ulteriori obiettivi della Sesta strategia tematica dell'EAP, le raccomandazioni dell'ECCP, RR\529280IT.doc 75/104 PE 337.058 IT la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e gli impegni del protocollo di Kyoto nonché, fra l'altro, gli obiettivi già esistenti della direttiva quadro sulle acque, della direttiva quadro sulla qualità dell'aria, della direttiva quadro sui rifiuti, di quella sulle sostanze nocive e pericolose e della Convenzione OSPAR. Motivazione Nel presente progetto di direttiva manca qualunque riferimento agli obiettivi ambientali e di protezione della salute dell'UE già esistenti. Il riferimento al Sesto programma d'azione ambientale non è sufficiente. La definizione di obiettivi politici per i prodotti che consumano energia richiede riferimenti chiari e precisi alle ambizioni politiche, considerato il fatto che molte decisioni dovranno essere prese nell'ambito della comitatologia. Emendamento 5 Considerando 5 bis (nuovo) (5 bis) E' auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali; la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica rappresenta l'obiettivo ambientale prioritario nel contesto della direttiva. Motivazione Visto che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il risultato di una fusione fra la direttiva sull'impatto degli apparecchi elettrici ed elettronici sull'ambiente (progetto di direttiva SEE) e di una direttiva sui requisiti di efficienza energetica per gli apparecchi a destinazione particolare, occorre chiarire che, nel contesto della presente direttiva, va data priorità ai miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La proposta della Commissione non riesce a presentare questa direttiva quadro, nata dsa una fusione, in un modo sistematico, che renda coerente il legame fra la politica dei prodotti integrati e le azioni di risparmio energetico. Dare la priorità al risparmio energetico quale criterio di prestazione ne faciliterà in seguito l'esecuzione. Ciò è inoltre in linea con le azioni volte a rispettare gli impegni di Kyoto dell'UNFCCC da parte dell'UE. La proposta originaria della Commissione illustra ampiamente l'elevato potenziale e l'urgente necessità di ridurre le emissioni di CO2 attraverso il risparmio energetico, ma non comprende all'interno dei suoi articoli una gerarchia di criteri di prestazioni ambientali. PE 337.058 IT 76/104 RR\529280IT.doc Emendamento 6 Considerando 7 (7) Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile deve essere fissato quando i miglioramenti siano tecnicamente fattibili ed economicamente giustificati nonché individuati attraverso un'analisi del costo del ciclo di vita e posti a un livello in cui eventualmente rappresentino il costo minimo del ciclo di vita. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero cooperare attivamente a tale analisi tecnica. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede che un'appropriata analisi sia eseguita da un'entità competente ma indipendente previa adeguata consultazione delle parti interessate, compresa la partecipazione equilibrata degli interessi economici, di quanti sostengono l'efficienza energetica e l'ambiente e delle organizzazioni dei consumatori. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati. (7) Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe normalmente essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati. Motivazione Alla luce dell'ampia portata della direttiva è opportuno che la partecipazione dei settori interessati sia la più attiva possibile a tutti i livelli. Emendamento 7 Considerando 8 bis (nuovo) RR\529280IT.doc 77/104 PE 337.058 IT (8 bis) Per incoraggiare la capacità di autoregolamentazione dell'industria, la Commissione dovrebbe fornire attivamente all'industria informazione e assistenza. Motivazione È opportuno aiutare le imprese ad apprendere come integrare le considerazioni ambientali nel processo di progettazione, mettendo a punto opuscoli, corsi di formazione o altri programmi di assistenza pratica, eventualmente con il sostegno delle organizzazioni settoriali. Ciò consentirebbe di rafforzare la capacità dell'industria di autoregolamentarsi evitando quindi la necessità di una legislazione. Emendamento 8 Considerando 11 (11) Le autorità preposte alla sorveglianza si scambiano vicendevolmente informazioni sulle misure previste nel quadro della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. (11) Le autorità preposte alla sorveglianza si scambiano vicendevolmente informazioni sulle misure previste nel quadro della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Lo scambio di informazioni deve essere facilitato nel momento in cui è processato centralmente e reso disponibile all'opinione pubblica. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei produttori è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della direttiva. La necessaria analisi tecnica ed economica deve essere eseguita attraverso una perizia competente, ma indipendentemente dagli stakeholders dell'industria. L'indicazione di parametri di riferimento internazionali dovrebbe essere utilizzata durante l'analisi (in particolare durante l'analisi del costo del ciclo di vita) e al momento della definizione delle specifiche. Al fine di generare, costruire, gestire e mantenere tali conoscenze e perizie, l'Agenzia esecutiva del programma Energia PE 337.058 IT 78/104 RR\529280IT.doc intelligente per l'Europa, di recente creazione, potrebbe essere il luogo in cui ubicare le conoscenze e capacità necessarie. Motivazione Le esperienze fatte in altri paesi come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti hanno mostrato l'importanza di un organo o di una serie di organi istituzionalizzati e indipendenti per condurre analisi specialistiche, un monitoraggio costante e una valutazione periodica. Tali istituzioni sono adeguatamente e costantemente finanziate dalle autorità nazionali alle quali riferiscono. Emendamento 9 Considerando 15 bis (nuovo) (15 bis) Una direttiva sul marchio di qualità dell'energia costituisce un'indispensabile misura di verifica della direttiva sui prodotti che consumano energia. Motivazione Requisiti e specifiche minimi devono essere integrati da un'appropriata legislazione sul marchio di qualità per garantire che i consumatori siano in grado di ottenere le informazioni atte a consentire loro di distinguere fra prodotti più o meno efficienti sotto il profilo delle risorse. I mercati dell'energia, e in particolare la domanda, devono affrontare il problema di non dare piena trasparenza al consumatore. Fino a quando persisterà questa lacuna di mercato, è pertanto necessario, per un mercato funzionante, che vi sia una normativa. Emendamento 10 Considerando 20 (20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. RR\529280IT.doc (20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Oltre a tali misure, viene istituito un Comitato consultivo precomitatologico sul modello di quello creato nel contesto del Comitato per il marchio di qualità ecologico e del 79/104 PE 337.058 IT suo regolamento (2000/730/CE). Motivazione Lo strumento giuridico prescelto (direttiva quadro) implica che molte decisioni specifiche sull'esecuzione di misure saranno prese in ambito comitatologico, con un ruolo legislativo assai limitato per il PE e un grado di trasparenza piuttosto basso. Al fine di aumentare quest'ultimo, evitando una procedura di codecisione prolissa per ciascuna misura da essere adottarsi, l'approccio consultivo precomitatologico introdotto con il marchio di qualità ecologico rappresenta un compromesso accettabile. Emendamento 11 Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 1. La presente direttiva fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno. 1. La presente direttiva fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto, con una priorità per il miglioramento dell'efficienza energetica, nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno. Motivazione In considerazione dell'origine duplice della presente direttiva, nata in seguito a una fusione, deve essere dichiarato qui che il suo ambito è allo stesso tempo quello di creare pari opportunità per i produttori e di migliorare l'efficienza energetica. La presente direttiva è stata menzionata come strumento principale in vari documenti nel contesto della politica di cambiamento climatico dell'UE (soprattutto l'ECCP) e il suo duplice proposito dovrebbe essere dichiarato all'articolo 1. Emendamento 12 Articolo 2, punto 4 4) “immissione sul mercato”: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, gratuitamente o contro compenso; PE 337.058 IT 4) “immissione sul mercato”: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia, come prodotto nuovo o rinnovato, in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, gratuitamente o contro compenso; 80/104 RR\529280IT.doc Motivazione È importante chiarire che qualora un prodotto che consuma energia sia stato rinnovato è di responsabilità dell'ente che immette tale prodotto sul mercato garantire che rispetti le specifiche delle future misure di esecuzione. Un prodotto rinnovato può essere completamente mutato rispetto alla sua forma iniziale e la sua prestazione ambientale alterata. Emendamento 13 Articolo 2, punto 6 bis (nuovo) 6 bis) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette per la prima volta sul mercato un prodotto che consuma energia quando il produttore non è stabilito nella Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato. Motivazione È fondamentale introdurre la presente definizione e tener conto degli obblighi dell'importatore in tutta la direttiva al fine di evitare la circolazione di prodotti che consumano energia fabbricati in paesi terzi al di fuori dell'UE (ad esempio prodotti immessi sul mercato i quali evitano gli obblighi relativi alla progettazione ecocompatibile stabiliti a seguito della presente direttiva). Nello spirito del nuovo approccio, l'importatore dovrebbe essere sempre in grado di fornire all'autorità di controllo del mercato una copia della dichiarazione di conformità CE nonché la documentazione tecnica del prodotto. Emendamento 14 Articolo 2, punto 11 11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dalla sua progettazione al suo smaltimento definitivo; 11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dall'estrazione del materiale grezzo al suo smaltimento definitivo; Emendamento 15 Articolo 2, punto 18 18) “prestazione ambientale”: per RR\529280IT.doc 18) “prestazione ambientale”: per 81/104 PE 337.058 IT prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intende la totalità dell'impatto sull'ambiente nel ciclo di vita di tale prodotto; prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante quali sono riflessi nel suo profilo ecologico; Motivazione Il risultato degli sforzi del fabbricante non può essere determinante per la classificazione della prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia. Lo sono semmai le ripercussioni sull'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita. Emendamento 16 Articolo 2, punto 19 19) “miglioramento delle prestazioni ambientali”: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali complessive di un prodotto che consuma energia, in diverse generazioni successive, sebbene non necessariamente simultaneamente con riguardo a tutti gli aspetti ambientali del prodotto; 19) “miglioramento delle prestazioni ambientali”: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali complessive di un prodotto che consuma energia calcolato sulla base di parametri di riferimento comuni, in diverse generazioni successive, sebbene non necessariamente simultaneamente con riguardo a tutti gli aspetti ambientali del prodotto; Motivazione Un "miglioramento" non è di per sé un parametro misurabile; si può per definizione misurare solo se due parametri sono comparabili l'uno con l'altro. Avere un parametro comune quale riferimento è d'importanza cruciale al momento di istituire pari opportunità, poiché non è affatto chiaro se il miglioramento faccia riferimento alla prestazione di altri Stati membri, o alla prestazione dello stesso Stato membro in anni precedenti, ecc. Emendamento 17 Articolo 2, punto 24 bis (nuovo) 24 bis) "costo minimo del ciclo di vita": l'importo del prezzo d'acquisto, maggiorato delle spese di gestione scontate per un ciclo di vita realistico per i prodotti che consumano energia. PE 337.058 IT 82/104 RR\529280IT.doc Motivazione L'introduzione della valutazione del costo minimo del ciclo di vita per la definizione delle specifiche deve essere definita all'articolo 2. Emendamento 18 Articolo 3 Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure. Motivazione Le misure di esecuzione devono garantire che siano sempre coperte ambedue le condizioni, in modo da non limitare la possibilità della libera circolazione dei beni. Se venisse applicata la clausola "o", vi sarebbe la possibilità di poter legalmente vendere ma di non poter installare dei beni. Ciò aprirebbe la strada a ostacoli agli scambi all'interno del mercato comunitario. Emendamento 19 Articolo 4 1. Anteriormente all'immissione sul mercato di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione va apposta ad esso una marcatura di conformità CE e va emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, garantisce e dichiara che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile. 1. Anteriormente all'immissione sul mercato di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione va apposta ad esso una marcatura di conformità CE e va emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, garantisce e dichiara che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile. Se il produttore non risiede nella Comunità, in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore RR\529280IT.doc 83/104 PE 337.058 IT ha la responsabilità di garantire che detta dichiarazione di conformità sia disponibile e adempia a tutti gli obblighi giuridici. 2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali “CE” come indicato nell'Allegato III. 2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali “CE” come indicato nell'Allegato III. 3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato VI. 3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato VI. 4. L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utenti in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita. 4. L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utenti in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita. 5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni che devono essere fornite in conformità alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati membri possono anche autorizzare che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità. 5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni che devono essere fornite in conformità alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati membri concedono anche l'autorizzazione affinché le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità. In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri devono tener presente in particolare: In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri devono tener presente in particolare: a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; b) il tipo di utente previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite. b) il tipo di utente previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite. Motivazione 1) Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che consuma energia deve soddisfare. 1 bis) Per la coerenza del testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore. Per i prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è necessario specificare che, mentre la responsabilità di preparare la dichiarazione di PE 337.058 IT 84/104 RR\529280IT.doc conformità spetta al produttore, l'importatore ha la responsabilità di garantire che il prodotto disponga di tale dichiarazione di conformità. È la prassi comunitaria fissata per applicare la legislazione di nuova impostazione. 5) Considerando che questa proposta si basa sulla libera circolazione dei beni all'interno del mercato unico è essenziale garantire che le informazioni offerte in relazione a un particolare prodotto che consuma energia sia disponibile in diverse lingue comunitarie. Gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di discriminare sulla presenza di informazioni in qualsiasi altra lingua usata nella Comunità. Emendamento 20 Articolo 5, paragrafo 1 1. Gli Stati membri non creano alcun ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile, di un prodotto che consuma energia che rientra nell'ambito della presente direttiva e di qualsiasi misura di esecuzione applicabile e recante la marcatura CE. 1. Gli Stati membri non creano alcun ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 4. Motivazione L'essenza del progetto di direttiva sui prodotti che consumano energia è che soltanto gruppi di prodotti che presentino un notevole margine di possibile miglioramento ambientale vengano selezionati per le misure di esecuzione. L'emendamento intende stabilire che le disposizioni sulla libera circolazione si applichino anche a tutti i gruppi di prodotti che rientrano nell'ambito della direttiva e adempiano alla procedura della marcatura CE. Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 2 2. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile purché RR\529280IT.doc 2. Gli Stati membri non creano alcun ostacolo alle ambizioni degli Stati membri di andare al di là delle specifiche dell'UE nella loro legislazione ambientale nazionale, a condizione che tali misure non rappresentino un protezionismo 85/104 PE 337.058 IT nascosto. sia chiaramente indicato in modo visibile che essi non sono conformi e che non possono essere posti in vendita finché non siano pienamente conformi. Motivazione E' superfluo dichiarare quali siano i diritti dei prodotti che non ottemperano alle disposizioni. Se uno di essi richiede un ulteriore chiarimento, ciò deve essere fatto per quegli apparecchi che vanno al di là delle specifiche minime. Emendamento 22 Articolo 6 1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e/o che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. 1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile e/o che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle specifiche della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Se il produttore non risiede nella Comunità, in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore ha l'obbligo di garantire che il PCE rispetti tutte le specifiche della misura d'esecuzione applicabile. Se la situazione di mancata conformità si protrae lo Stato membro limita o proibisce l'immissione sul mercato del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato. Se la situazione di mancata conformità si protrae lo Stato membro limita o proibisce l'immissione sul mercato del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato. 2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato membro in forza della presente direttiva che limiti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia deve indicare i motivi esatti che ne 2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato membro in forza della presente direttiva che limiti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia deve indicare i motivi esatti che ne PE 337.058 IT 86/104 RR\529280IT.doc sono all'origine. Tale decisione va notificata immediatamente alla parte interessata che viene contemporaneamente informata dei rimedi giuridici disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali rimedi. sono all'origine. Tale decisione va notificata immediatamente alla parte interessata che viene contemporaneamente informata dei rimedi giuridici disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali rimedi. 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la mancata ottemperanza è riconducibile: 3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la mancata ottemperanza è riconducibile: a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2; b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2; c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2. c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti. Se dopo tale consultazione ritiene che la disposizione è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la Commissione giudica la disposizione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri. 4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti. Se dopo tale consultazione ritiene che la disposizione è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la Commissione giudica la disposizione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri. 5. Se la decisione di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 5. Se la decisione di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 6. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che 6. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la RR\529280IT.doc 87/104 PE 337.058 IT marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, o dell'importatore che lo ha immesso sul mercato comunitario e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Motivazione Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che consuma energia deve soddisfare. 1 bis) Per la coerenza nel testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore. Per i prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è necessario specificare che l'importatore deve garantire che il prodotto che immette sul mercato è conforme alle specifiche della misura d'esecuzione applicabile. È la prassi comunitaria fissata per applicare la legislazione di nuova impostazione. Le disposizioni applicabili sono rispecchiate nel marchio CE e devono quindi essere entrambe osservate. Il termine "o" sembra qui fuorviante. Emendamento 23 Articolo 7, paragrafo 1 1. Prima di immettere sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante ne valuta la conformità a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 1. Prima di immettere sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante ne valuta la conformità a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile. (Il presente emendamento si applica a tutto il testo. In caso di adozione, sarà necessario modificarlo di conseguenza.) Motivazione Ai fini della chiarezza del testo, è indispensabile operare una distinzione fra le "prescrizioni", intese come prescrizioni giuridiche concernenti la trasposizione e il contenuto generale della proposte all'esame, e le "specifiche" che rimandano ai requisiti legali enunciati tramite le misure di esecuzione cui il prodotto che consuma energia ottempera. PE 337.058 IT 88/104 RR\529280IT.doc Emendamento 24 Articolo 7, paragrafo 3 Dopo aver immesso sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. Dopo aver immesso sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 7 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti devono essere messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro. I pertinenti documenti devono essere messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro. Motivazione Nel diritto commerciale, ma anche a livello di disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, i termini generalmente utilizzati per la conservazione dei documenti sono di 7 anni. Emendamento 25 Articolo 9, paragrafo 2, comma 1 2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate la cui applicazione è destinata a ottemperare le disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile non le soddisfa appieno, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, spiegandone i motivi. RR\529280IT.doc 2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate la cui applicazione è destinata a ottemperare le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile di una misura di esecuzione applicabile non le soddisfa appieno, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, spiegandone i motivi. 89/104 PE 337.058 IT Motivazione Conformemente al nuovo approccio della Comunità in materia di norme relative ai prodotti, le norme armonizzate possono fornire presunzione di conformità al solo titolo delle specifiche generali. Nel caso delle specifiche particolari, le norme armonizzate si limitano a definire il metodo di misurazione. L'impiego dei termini "disposizioni specifiche" è quanto mai deviante, poiché può essere interpretato come riferito alle "specifiche particolari", allorché si riferisce principalmente alle "specifiche generali". Emendamento 26 Articolo 11, paragrafo 1 1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva. 1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva. Essi incoraggiano tali autorità a collaborare tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare l'applicazione della direttiva. Essi incoraggiano tali autorità a collaborare tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare l'applicazione della direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari. Lo scambio di informazioni sul raggiungimento di prestazioni ambientali delle soluzioni in materia di progettazione e dei parametri di riferimento - in particolare in vista di misure di efficienza energetica - dovrebbe essere facilitato processando centralmente l'informazione, determinandola attraverso analisi indipendenti, monitorandola, riferendone in modo standardizzato e rivedendola periodicamente. A tal fine, l'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa dovrebbe ottenere personale sufficientemente esperto. Ai fini di una valutazione indipendente delle informazioni, l'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa consulta degli esperti ed è dotata a tal fine delle necessarie risorse PE 337.058 IT 90/104 RR\529280IT.doc finanziarie. Motivazione L'iscrizione in bilancio di risorse finanziarie e conoscenze sufficienti per un organo di monitoraggio indipendente sono necessarie per determinare, comparare, monitorare e rivedere le specifiche. L'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa creata con la direttiva in materia dovrebbe essere il luogo appropriato in cui collocare gli esperti. Come avviene in altri paesi, quali gli Stati Uniti, tali compiti richiederanno determinate risorse finanziarie. Per rispettare i limiti di bilancio globali, la cosa più ragionevole sembra quella di destinarvi risorse già stanziate nel contesto del programma Energia intelligente per l'Europa. E' inoltre importante che la verifica sia compiuta da organismi di notifica indipendenti. Ciò dovrebbe avvenire a livello nazionale. Gli esperti esterni sono necessari per garantire una valutazione indipendente delle informazioni raccolte. L'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa rappresenta il luogo più adatto ove riunire le competenze del caso. Emendamento 27 Articolo 12, paragrafo 1 1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione applicando i seguenti criteri: 1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione applicando i seguenti criteri: a) con riguardo alla selezione del prodotto che consuma energia da considerare: a) con riguardo alla selezione del prodotto che consuma energia da considerare: i) il prodotto presenta un volume significativo di vendite e di scambi commerciali; i) il prodotto presenta un volume significativo di vendite e di scambi commerciali; ii) il prodotto presenta un significativo impatto ambientale; ii) il prodotto presenta un significativo impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica come criterio di prestazione ambientale prioritaria, nel quadro della presente direttiva; iii) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi; iii) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale, tenuto conto delle priorità ambientali della Comunità, del RR\529280IT.doc 91/104 PE 337.058 IT sesto programma d'azione in materia di ambiente (definito nella decisione n. 1600/2002/CE), della pertinente normativa dell'UE, degli impegni del Protocollo di Kyoto relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri trattati internazionali pertinenti; iv) occorre prendere in considerazione priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE; b) con riguardo al contenuto della misura: b) con riguardo al contenuto della misura: i) va considerato l'intero ciclo di vita del prodotto; i) va considerato l'intero ciclo di vita del prodotto; i bis) devono essere stabilite esigenze specifiche in materia di progettazione ecocompatibile in tutti i casi in cui dei miglioramenti siano tecnicamente possibili ed economicamente giustificati e laddove siano stati individuati mediante un'analisi del costo lungo il ciclo di vita. Tali requisiti corrispondono al livello in cui i miglioramenti riducono il costo lungo il ciclo di vita. i ter) il costo lungo il ciclo di vita corrisponde alla somma del prezzo d'acquisto e del costo di utilizzo scaglionato su un ciclo di vita reale per il prodotto che consuma energia. ii) non va significativamente influenzata la prestazione del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore; ii) non va significativamente influenzata la prestazione del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore; iii)la salute e la sicurezza non devono essere messi a rischio; iii) la salute e la sicurezza non devono essere messi a rischio; iv) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto; iv) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto; v) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dei fabbricanti, compresi i mercati esterni alla Comunità. PE 337.058 IT 92/104 RR\529280IT.doc Motivazione 1. Trattandosi delle misure di esecuzione, è opportuno privilegiare innanzitutto le specifiche particolari, dal momento che garantiscono ai fabbricanti una sicurezza giuridica e un'armonizzazione massime e, nel contempo, massimizzano i risparmi di risorse e promuovono l'innovazione. Le specifiche generali sono solo una soluzione transitoria per i prodotti nel cui caso non è ancora possibile stabilire specifiche particolari, in mancanza di dati. Esse possono altresì rappresentare un requisito supplementare. Nulla è previsto per quanto riguarda la scelta tra specifiche generali e specifiche particolari. Una decisione di tale portata non può essere lasciata alla comitatologia senza che il Parlamento preveda delle condizioni. 2. Nel contesto della direttiva all'esame, è necessario attribuire la priorità al miglioramento dell'efficienza energetica. 3. Dal momento che il costo del ciclo di vita minimo garantisce l'efficienza in materia di risorse, esso deve costituire il punto di riferimento in sede di fissazione di norme minime. Emendamento 28 Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. La Commissione stabilisce, tenendo conto del parere delle parti in causa, se le misure volontarie apportano/hanno apportato miglioramenti per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente. Essa dimostra l'inefficacia delle iniziative volontarie di concerto con le parti in causa. Motivazione La Commissione deve assicurarsi dell'esistenza di misure volontarie e stabilire che esse non consentono di ottenere miglioramenti di carattere ambientale. Ciò è importante onde evitare l'applicazione di specifiche supplementari ai prodotti, allorché i miglioramenti ambientali si verificano come conseguenza naturale della concorrenza sul mercato o di misure volontarie adottate dall'industria. RR\529280IT.doc 93/104 PE 337.058 IT Emendamento 29 Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 3 bis (nuovo) 2. Le misure di esecuzione fissano specifiche generali per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato II e/o specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato II. 2. Le misure di esecuzione fissano specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile conformemente alla procedura di cui all'Allegato II. Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale. Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale. Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 2, paragrafo 22, in base alla lista dei parametri della progettazione ecocompatibile dell'Allegato II, parte 2, (inizialmente Allegato I, parte 2) sono applicate solo come complemento alle specifiche particolari relative agli aspetti ambientali nel caso in cui non è per il momento possibile stabilire specifiche particolari, in mancanza di dati e di elementi di riferimento. 3. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'Allegato VII. 3. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'Allegato VII. 3 bis. Le misure di esecuzione vengono aggiornate ogni quattro anni, a meno che tale aggiornamento, tenuto conto dei progressi della tecnologia, non modifichi in modo significativo i vantaggi ottenuti per quanto riguarda il prodotto che consuma energia. La Commissione stabilisce un calendario per la revisione. Motivazione È necessario un aggiornamento a intervalli regolari dal momento che nel caso di numerosi apparecchi, una riduzione del consumo di energia pari al 20-30% si verifica in un periodo di tempo compreso fra i tre e i cinque anni. (Lieve modifica dell'emendamento 23 presentato dall'on. Turmes: il criterio determinante PE 337.058 IT 94/104 RR\529280IT.doc risiede nella modifica dei vantaggi ottenuti – se un prodotto beneficia di un'importante quota di mercato, una lieve modifica delle specifiche può comportare una consistente modifica dei vantaggi ottenuti). Vedi anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1. Emendamento 30 Articolo 12, paragrafo 3 ter (nuovo) 3 ter. Entro dodici mesi dall'adozione della direttiva quadro, la Commissione presenta un programma d'azione che specifica le misure di esecuzione che essa intende sviluppare in via prioritaria secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Essa definisce inoltre gli strumenti di monitoraggio che vanno introdotti al fine di seguire l'evoluzione dei prodotti che consumano energia nelle successive generazioni di prodotti nonché il potenziale di miglioramento. Motivazione Vi è grande necessità di stabilire procedure trasparenti per la fornitura di informazioni alle istituzioni dell'UE e alle parti interessate. In considerazione del fatto che la comitatologia rappresenta una procedura decisionale alleggerita e semplificata, è fondamentale definire chiaramente l'obbligo della Commissione. Emendamento 31 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Il comitato dovrebbe essere assistito e preceduto da un comitato consultivo precomitatologico che operi secondo le modalità stabilite per il comitato del marchio di qualità ecologico e per il suo regolamento (2000/730/CE). Le procedure e i membri di una simile struttura devono essere definiti da un'ulteriore regolamentazione o decisione della Commissione, che comprenda norme dettagliate sulla partecipazione RR\529280IT.doc 95/104 PE 337.058 IT equilibrata degli stakeholders, sulla fornitura di studi indipendenti, sui gruppi di lavoro di esperti ad hoc e sulla possibilità per i rappresentanti degli stakeholders di chiedere l'intervento del Parlamento europeo in ogni fase precedente l'adozione a livello di comitatologia. Un simile intervento è vincolante per i partecipanti alla procedura consultiva e comitatologica. Motivazione Lo strumento giuridico prescelto (direttiva quadro) implica che molte decisioni specifiche sulle misure di esecuzione saranno adottate in comitatologia, relegando il Parlamento europeo a un ruolo legislativo assai limitato e riducendo il grado di trasparenza. Per aumentare quest'ultimo, evitando tuttavia una procedura di codecisione prolissa per ogni singola misura da adottarsi, l'approccio consultivo precomitatologico introdotto con il marchio di qualità ecologico rappresenta un utile modello da adottare. Questo modello, tuttavia, non prevede la possibilità di chiedere l'intervento del PE nelle fasi preparatorie che precedono l'adozione finale a livello comitatologico. Emendamento 32 Articolo 14 bis (nuovo) Articolo 14 bis 1. Il campo di applicazione della presente direttiva è sottoposto a revisione entro il 2010. 2. La Commissione europea propone un calendario dettagliato per l'analisi, la definizione e l'esecuzione dei requisiti relativi all'elenco di prodotti che consumano energia già identificati dal Programma europeo sul cambiamento climatico come aventi il più elevato potenziale di riduzione della domanda e risparmio di carbonio. Se vi sono prodotti sui quali la Commissione ha già condotto studi (SAVE ecc.), i requisiti vengono introdotti quanto prima possibile, e ciò condurrà a due misure di esecuzione in materia di requisiti minimi di rendimento energetico a un anno dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta PE 337.058 IT 96/104 RR\529280IT.doc ufficiale. Lo spreco di energia in posizione di standby negli apparecchi elettrici ed elettronici deve essere affrontato attraverso specifiche particolari di progettazione ecocompatibile nella prima fase di applicazione della presente direttiva. 3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo ogni due anni, fornendo dettagli sui progressi compiuti in termini legislativi, sulle ragioni per le quali il prodotto/procedura prescelto/a deve essere perseguito/a, e sulle ragioni sottese alla scelta del tipo di misure di esecuzione. Motivazione Lo strumento giuridico prescelto (direttiva quadro) implica che molte decisioni specifiche sulle misure di esecuzione saranno prese in ambito comitatologico, con un ruolo legislativo assai limitato per il PE e un grado di trasparenza piuttosto basso. Occorre garantire che il PE possa esaminare le misure di esecuzione, i progressi e gli obiettivi, che dovranno rispecchiare l'analisi potenziale nel contesto dell'ECCP (programma europeo sul cambiamento climatico). Un minimo di condizioni e una clausola di revisione e riferimento devono essere contenute nella presente direttiva quadro onde preservare la legittimazione democratica e la trasparenza. Verranno così gettate le basi per l'esecuzione di misure concrete. Il lavoro sulle misure di esecuzione relative a prodotti per i quali sono già stati effettuati studi, ad esempio nell'ambito di Save, ecc., potrà essere avviato immediatamente. Emendamento 33 Articolo 15 Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al massimo entro la data specificata al primo comma dell'articolo 18 e notificano senza indugio qualsiasi loro RR\529280IT.doc Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni nazionali adottate in forza delle misure di esecuzione della presente direttiva e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al massimo entro la data specificata al primo comma dell'articolo 18 e 97/104 PE 337.058 IT successivo emendamento. notificano senza indugio qualsiasi loro successivo emendamento. Motivazione L'attuale proposta non stabilisce alcun requisito diretto da rispettare dopo la trasposizione della proposta nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Occorre pertanto precisare che gli Stati membri avrebbero l'obbligo di prevedere sanzioni per la violazione di qualsiasi disposizione delle leggi nazionali che, a tempo debito, recepiranno le future misure di esecuzione. Emendamento 34 Allegato II, punto 1 1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori. 1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori. Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica nonché delle potenzialità di miglioramento vengono adottate misure concrete nell'intento di ridurre l'impatto ambientale del prodotto. Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica nonché delle potenzialità di miglioramento vengono adottate misure concrete nell'intento di ridurre l'impatto ambientale del prodotto. Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utente finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto del 5% e una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le Con riguardo all'utilizzo e al consumo di energia, specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere fissate ogni qualvolta i miglioramenti siano tecnicamente fattibili ed economicamente giustificati. Per individuare tale livello, un'analisi tecnica ed economica è compiuta da un analista o da un gruppo di analisti indipendenti scelti per la loro competenza in materia. PE 337.058 IT 98/104 RR\529280IT.doc spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detergenti). In primo luogo, viene selezionata una serie di modelli rappresentativi sul mercato del prodotto che consuma energia. Da questa selezione, è individuato un modello di base fra quelli meno efficienti rispetto alle specifiche particolari in materia di progettazione ecocompatibile (a seconda delle peculiarità di certi mercati, si può considerare che taluni modelli di base dipendano dal servizio fornito all'utente finale). Le opzioni tecniche volte a migliorare la prestazione ambientale del prodotto sono elencate nel modo più esauriente possibile. Tali opzioni tecniche volte a migliorare la prestazione specifica in termini di risorse del prodotto che consuma energia dovrebbero garantire che tutte le altre prestazioni e attrattive per il consumatore vengano quanto meno mantenute o, nel migliore dei casi, migliorate. Il costo del ciclo di vita del prodotto che consuma energia, denominato "costo del ciclo di vita", è la somma del prezzo d'acquisto, maggiorato delle spese di gestione scontate per un ciclo di vita realistico per i prodotti che consumano energia. Il tasso di sconto utilizzato è quello fornito dalle autorità finanziarie europee. Per ciascuna opzione tecnica, il costo del ciclo di vita è calcolato e comparato con il ciclo di vita del modello base. Le opzioni tecniche che presentano un costo del ciclo di vita più basso comparato con quello di base vengono combinate stabilendone la compatibilità. La combinazione delle opzioni tecniche che presentino il costo del ciclo di vita più basso fra tutte le altre è individuata e denominata "costo minimo del ciclo di vita". La prestazione del prodotto che consuma energia corrispondente a questo minimo rappresenta la specifica particolare in materia di progettazione ecocompatibile da RR\529280IT.doc 99/104 PE 337.058 IT conseguirsi, in quanto, a questo punto, i miglioramenti tecnici raggiungono un buon rapporto costo/efficacia per l'utente finale e quindi per la società, che beneficiano di un abbassamento delle esternalità ambientali. Un'analisi di sensibilità per i pertinenti elementi (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, va condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e la solidità delle conclusioni generali. Le specifiche vanno adeguate di conseguenza. Un'analisi di sensibilità per i pertinenti elementi (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, va applicata al costo del ciclo di vita analizzato per verificare l'esistenza di variazioni significative e la solidità delle conclusioni generali, e precisamente del livello del costo minimo del ciclo di vita. Le specifiche vanno adeguate di conseguenza. Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua. Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua. Motivazione L'Allegato II nella sua versione originale è troppo vago e non fornisce i criteri principali per la procedura di definizione delle specifiche particolari. L'attuale direttiva quadro non risponde quindi alle necessità relative al suo oggetto e fine, che è quello di definire un quadro per le misure di esecuzione. Se si vuole mantenere lo strumento giuridico di una direttiva quadro, sarà indispensabile che il Parlamento europeo fornisca maggiori dettagli per quanto riguarda la procedura di definizione di specifiche. La proposta modificata è stata ispirata dall'attuale prassi negli Stati Uniti e da regolamentazioni comparabili in tale paese. Il suo pilastro centrale è il costo minimo del ciclo di vita. Come nel caso della proposta iniziale del COM, la procedura per stabilire specifiche minime si applicherà solamente al consumo e all'utilizzo di energia poiché non è (ancora) possibile applicarla ad altri criteri ambientali. Emendamento 35 Allegato II, punto 3 bis (nuovo) 3 bis. Le misure di esecuzione devono essere aggiornate ogni quattro anni, a meno che non si dimostri che il processo tecnologico per i prodotti che consumano energia sia tale che un aggiornamento PE 337.058 IT 100/104 RR\529280IT.doc modificherebbe le specifiche in modo solo marginale. Un calendario chiaro deve essere fissato dalla Commissione per la procedura di revisione. Motivazione Un aggiornamento periodico è necessario, poiché per molti apparecchi una riduzione potenziale dal 20 al 30% nell'uso specifico di energia avviene in un quadro di 3-5 anni. Emendamento 36 Allegato V L'allegato è soppresso Motivazione Il riferimento al sistema di gestione ambientale complica la proposta senza fornire un beneficio visibile e dovrebbe essere eliminato per aumentare la chiarezza e prevenire i problemi in termini di parità di opportunità fra diversi attori economici. Emendamento 37 Allegato VI, punto 1 1. nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; 1. nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e in assenza di un rappresentante autorizzato, il nome dell'importatore deve essere registrato; Motivazione Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità o in assenza di un rappresentante autorizzato e ai fini della coerenza di tutto il testo (cfr. altresì gli emendamenti agli articoli 2, paragrafo 6 bis, 4 e 6) è necessario precisare chiaramente il ruolo dell'importatore di prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario. Bisogna pertanto individuare il nome dell'importatore che è responsabile di assicurare che un prodotto che consuma energia importato nella Comunità sia conforme alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Questa misura corrisponde alla pratica in uso nella RR\529280IT.doc 101/104 PE 337.058 IT Comunità in materia di applicazione della legislazione concernente la nuova strategia. Emendamento 38 Allegato VII, punto 7 bis (nuovo) 7 bis. la procedura di revisione e il calendario previsto per la valutazione, la revisione e l'aggiornamento delle misure di esecuzione. Motivazione L'emendamento si spiega da sé, vedi gli emendamenti precedenti. Emendamento 39 Allegato VII bis (nuovo) Allegato VII bis Criteri minimi di ammissibilità per le iniziative di autoregolamentazione nel contesto della presente direttiva (Cfr. articolo 12, paragrafo 1) 1. Requisiti giuridici fondamentali Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi a tutte le disposizioni del trattato CE (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali. Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nelle fasi di esecuzione. 2. Valore aggiunto Le iniziative di autoregolamentazione procurano un valore aggiunto (superiore allo "scenario invariato") in termini di un miglioramento delle prestazioni ambientali generali del prodotto che consuma energia PE 337.058 IT 102/104 RR\529280IT.doc in questione. 3. Rappresentatività L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza. 4. Obiettivi quantificati e graduali Gli obiettivi definiti dalle parti interessate sono stabiliti in modo chiaro e inequivocabile, a partire da una base ben definita. Se l'iniziativa di autoregolamentazione copre un lungo lasso di tempo, sono previsti obiettivi intermediari. Deve essere possibile controllare il rispetto degli obiettivi e degli obiettivi intermediari in modo accessibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili. I dati provenienti dalla ricerca, le informazioni di base di carattere scientifico e tecnologico agevolano l'elaborazione di questi indicatori. 5. Partecipazione della società civile Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, anche attraverso internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione. Lo stesso si applica alle relazioni di controllo interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare l'industria, le ONG che si occupano dell'ambiente e le associazioni di consumatori, hanno la possibilità di prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione. 6. Controllo e informazione Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di controllo ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e i verificatori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di RR\529280IT.doc 103/104 PE 337.058 IT autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi. Il piano di controllo e di informazione è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal Comitato di cui all'articolo 14, esaminare se gli obiettivi fissati sono stati conseguiti. 7. Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il controllo, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti di politica esistenti. 8. Sostenibilità Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi politici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici). 9. Compatibilità degli incentivi È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi – pressione sul mercato, fiscalità e legislazione nazionale – inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza politica è indispensabile a questo riguardo e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa. Motivazione Come indicato nel considerando 8, l'autoregolamentazione consente di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa rispetto alle specifiche vincolanti. D'altra parte, è importante che tale opzione soddisfi un certo numero di condizioni che spetta alla Commissione esaminare. PE 337.058 IT 104/104 RR\529280IT.doc