PARLAMENTO EUROPEO
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1999
2004
Documento di seduta
FINALE
A5-0171/2004
17 marzo 2004
***I
RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della
direttiva 92/42/CEE del Consiglio
(COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: Astrid Thors
Relatore per parere (*):
Claude Turmes, commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e
l'energia
(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 162 bis
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PR_COD_1am
Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II
***
***I
***II
***III
Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)
Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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INDICE
Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE ................................................................................................ 4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO........... 5
MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 29
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO
INTERNO SULLA BASE GIURIDICA ................................................................................. 67
COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA
RICERCA E L'ENERGIA (*) ................................................................................................. 71
(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 162 bis
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 1 agosto 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 – 2003/0172(COD)).
Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver
deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio
estero, la ricerca e l'energia (C5-0369/2003).
Nella seduta del 23 ottobre 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato che la
commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, competente per parere,
sarebbe stata associata, ai sensi dell'articolo 162 bis del regolamento, alla predisposizione
della relazione.
Nella riunione del 7 ottobre 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore Frédérique Ries, in seguito sostituito, il 16
febbraio 2004, da Astrid Thors.
Nelle riunioni del 21 gennaio, 17 febbraio e 15 marzo 2004, la commissione ha esaminato la
proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nella riunione del 21 gennaio 2004 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha deciso di chiedere, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo2, il parere
della commissione giuridica e per il mercato interno in merito alla base giuridica proposta.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de
Roo, Mauro Nobilia, Guido Sacconi (vicepresidente), Astrid Thors (relatrice), María del Pilar
Ayuso González, Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Raquel Cardoso, Chris Davies,
Avril Doyle, Säid El Khadraoui, Jim Fitzsimons, Eija-Riitta Anneli Korhola, Hans
Kronberger, Peter Liese, Torben Lund, Patricia McKenna, Rosemarie Müller, Ria G.H.C.
Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, Jacqueline Rousseaux, Yvonne Sandberg-Fries,
Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Bart Staes (in sostituzione di Marie Anne Isler
Béguin), Catherine Stihler, Antonios Trakatellis, Peder Wachtmeister, Phillip Whitehead e
Anders Wijkman (in sostituzione di Christa Klaß).
I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della
commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica sono allegati alla presente
relazione. La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 1° ottobre 2003 di
non esprimere parere sulla proposta in quanto tale.
La relazione è stata depositata il 17 marzo 2004.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione
di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglio
(COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2003)
453)1,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0369/2003),
– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica
proposta,
– visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e
l'energia (A5-0171/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo proposto dalla Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,
1
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95 e
l'articolo 175,
Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) La politica ambientale dell'UE,
come definita nel programma d'azione
sull'ambiente sulla base dei principi sanciti
all'articolo 175 del regolamento, esorta ad
un'utilizzazione efficace dell'energia e dei
materiali e alla riduzione delle emissioni
nocive. I prodotti che consumano energia
sono responsabili di una quota in rapida
crescita del consumo di energia e di
materiali nella Comunità, ed è pertanto
opportuno accordare loro un'attenzione
particolare nel quadro delle iniziative
generali in corso volte a conseguire lo
sviluppo sostenibile.
Motivazione
La politica ambientale dell'UE dovrebbe essere al centro della direttiva in esame.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) Gli obiettivi del Sesto programma
d'azione sull'ambiente saranno perseguiti
tenendo in considerazione l'approccio della
politica integrata dei prodotti e la strategia
comunitaria per la gestione dei rifiuti
mediante, tra l'altro, la promozione di una
progettazione dei prodotti ecologicamente
sana e sostenibile e la formulazione di
misure operative volte ad incoraggiare la
prevenzione di produzione di rifiuti, ad
esempio incentivando il reimpiego e il
riciclaggio, la graduale eliminazione di
talune sostanze e materiali attraverso
misure vincolate ai prodotti.
Motivazione
Gli obiettivi della presente direttiva sono basati sulla politica ambientale comunitaria, e ciò
dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi definiti nel Sesto
programma d'azione per l'ambiente.
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)
(1 quater) Il Sesto programma d'azione
sull'ambiente impegna ad un'azione sulla
gestione dell'uso sostenibile delle risorse
naturali al fine di garantire che il consumo
di risorse e il loro relativo impatto non
superino la capacità di tolleranza
dell'ambiente onde recidere il vincolo tra
crescita economica e utilizzazione delle
risorse. Questi obiettivi saranno perseguiti
tenendo conto dell'approccio della politica
integrata dei prodotti e della strategia
comunitaria per la gestione dei rifiuti
mediante azioni prioritarie che includano,
fra l'altro, la promozione di metodi
estrattivi e produttivi e di tecniche volti ad
incentivare l'ecoefficienza e l'uso
sostenibile delle materie prime,
dell'energia, dell'acqua e di altre risorse.
Motivazione
Gli obiettivi della direttiva sono basati sulla politica ambientale comunitarie, e ciò dovrebbe
essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi fissati nel sesto programma
d'azione per l'ambiente.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 2
(2) Ai prodotti che consumano energia è
imputabile una quota consistente dei
consumi di risorse naturali e di energia
nella Comunità. Essi producono anche
numerosi importanti impatti ambientali di
altro tipo. Per la grande maggioranza delle
categorie di prodotti presenti sul mercato
comunitario si possono osservare livelli
molto diversi di impatto ambientale
sebbene le loro prestazioni funzionali siano
simili. Nell'interesse dello sviluppo
sostenibile va incoraggiato il continuo
alleggerimento dell’impatto ambientale
complessivo di tali prodotti, in particolare
quando tale alleggerimento non comporta
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(2) Ai prodotti che consumano energia è
imputabile una quota consistente dei
consumi di risorse naturali e di energia
nella Comunità. Essi producono anche
numerosi importanti impatti ambientali di
altro tipo. Per la grande maggioranza delle
categorie di prodotti presenti sul mercato
comunitario si possono osservare livelli
molto diversi di impatto ambientale
sebbene le loro prestazioni funzionali siano
simili. Nell'interesse dello sviluppo
sostenibile va incoraggiato il continuo
alleggerimento dell’impatto ambientale
complessivo di tali prodotti, in particolare
reperendo le principali fonti di incidenze
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costi eccessivi.
negative ambientali ed evitando qualsiasi
trasferimento di inquinamento.
Motivazione
Non si vede con chiarezza cosa si deve intendere per "costi eccessivi" in materia di
progettazione ecocompatibile dei prodotti consumatori di energia ciò che importa è muovere
da un'impostazione "ciclo di vita" comprensiva di tutte le caratteristiche ecologiche dei
prodotti.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) La progettazione ecologica dei
prodotti costituisce un polo essenziale
della strategia comunitaria sulla politica
integrata dei prodotti (PIP). Quale
impostazione preventiva finalizzata
all'ottimizzazione delle prestazioni
ambientali dei prodotti pur conservando le
loro qualità di uso, essa presenta nuove ed
effettive opportunità per il fabbricante, il
consumatore e la collettività.
Motivazione
È bene ricordare che la strategia PIP che fa leva su tutto il ciclo di vita di un prodotto si
impernia su tre poli: l'applicazione del principio chi inquina paga, la scelta oculata del
consumatore e la progettazione ecologica dei prodotti. Altrettanto importante è sottolineare
che la progettazione ecocompatibile costituisce l'opportunità per tutte le parti interessate,
fabbricante, consumatore e collettività. Nell'ambito della presente proposta di direttiva
quadro potrebbero essere conseguiti risparmi energetici sin dalla fase di fabbricazione del
prodotto e nell'intero arco del suo utilizzo.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter) Il miglioramento dell'efficienza
energetica - una delle cui opzioni
disponibili è l'uso finale più efficiente
dell'elettricità - è considerato un
contributo sostanziale al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra nell'UE. La
domanda di elettricità è quella che
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presenta la maggiore crescita, e si
presume che la categoria dell'uso di
energia aumenterà da circa 7.000 a
10.000 kWh pro capite nei prossimi 20-30
anni, in assenza di qualunque azione
politica che si opponga a tale tendenza.
L'EECP, secondo la Commissione
dell'UE, suggerisce che sia possibile una
riduzione energetica del 40%. Il
cambiamento climatico è una delle
priorità del Sesto programma d'azione per
l'ambiente. Il risparmio energetico è uno
dei modi più efficaci, sotto il profilo dei
costi, per aumentare la sicurezza
dell'approvvigionamento e ridurre la
dipendenza dalle importazioni. Devono
essere pertanto adottati misure e obiettivi
essenziali sotto il profilo della domanda.
Motivazione
Vista l'origine duplice della proposta, dovrebbe essere fornita anche una motivazione per le
specifiche sull'efficienza energetica.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo)
(2 quater) La necessità di agire nella fase
progettuale del prodotto visto che in tale
fase si determina l'80% delle nocività
contestuali al suo ciclo di vita e si
stanziano il 90% dei costi.
Motivazione
Sottolineare il precipuo interesse della progettazione ecocompatibile.
Emendamento 9
Considerando 3
(3) Occorre istituire un quadro coerente per
l'applicazione delle specifiche comunitarie
per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia nell'intento
di garantire la libera circolazione di quei
prodotti che ottemperano alle specifiche e di
migliorarne l'impatto ambientale
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(3) Occorre istituire un quadro coerente per
l'applicazione delle specifiche comunitarie
per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia nell'intento
di garantire la libera circolazione di quei
prodotti che ottemperano alle specifiche e di
migliorarne l'impatto ambientale
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complessivo. Le specifiche comunitarie
devono rispettare i principi della
concorrenza leale e del commercio
internazionale.
complessivo. Le specifiche comunitarie
devono rispettare i principi del commercio
internazionale.
Motivazione
È importante chiarire ancora una volta che la fissazione di prescrizioni non deve contribuire
alla distorsione della concorrenza.
Emendamento 10
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Le specifiche per la progettazione
ecocompatibile devono essere elaborate
tenendo conto degli obiettivi e delle
priorità del Sesto programma d'azione
ambientale, ivi compresi gli ulteriori
obiettivi della Sesta strategia tematica
dell'EAP, quali la strategia tematica
sull'uso sostenibile delle risorse naturali e
le strategie tematiche sulla riduzione e il
riciclaggio dei rifiuti, le raccomandazioni
dell'ECCP, la Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico
e gli impegni del protocollo di Kyoto
nonché, fra l'altro, gli obiettivi già
esistenti della direttiva quadro sulle
acque, della direttiva quadro sulla qualità
dell'aria, della direttiva quadro sui rifiuti,
di quella sulle sostanze nocive e
pericolose, della Convenzione OSPAR, la
politica comunitaria sugli agenti chimici e
la direttiva comunitaria sugli agenti
inquinanti organici non biodegradabili.
Motivazione
Nel presente progetto di direttiva manca qualunque riferimento agli obiettivi ambientali e di
protezione della salute dell'UE già esistenti. Il riferimento al Sesto programma d'azione
ambientale non è sufficiente. La definizione di obiettivi politici per i prodotti che consumano
energia richiede riferimenti chiari e precisi alle ambizioni politiche, considerato il fatto che
molte decisioni dovranno essere prese nell'ambito della comitatologia.
Emendamento 11
CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)
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(3 ter) Occorre altresì istituire un quadro
coerente di prescrizioni per la progettazione
ecocompatibile anche a livello
internazionale. Si invita pertanto la
Commissione ad avviare un dialogo con i
principali partner commerciali come USA,
Giappone, Cina, India ecc. al fine di
esplorare le possibilità di sviluppare tale
quadro.
Emendamento 12
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) È importante promuovere
un'impostazione più coerente della
problematica dei consumi nell'ambito
dello sviluppo sostenibile. All'uopo, la
predisposizione di una guida sui "buoni
consigli in campo energetico" edita dalle
agenzie nazionali e/o regionali per la
gestione ambientale e distribuita
prioritariamente alle famiglie europee
residenti in zone urbane, costituirebbe un
congruo strumento di sensibilizzazione dei
consumatori alla problematica degli
sprechi energetici.
Motivazione
Riscaldarsi, cucinare, lavarsi, lavare i panni… non sono gesti anodini. Ne è una riprova il
fatto che, in non poche grandi megalopoli europee, fra cui Bruxelles, il 50% delle emissioni
dirette di CO2 provengono dai consumi energetici delle famiglie (alloggi e trasporti). La
predisposizione da parte della Commissione europea di una guida di buone pratiche in
materia di consumi energetici consentirebbe di responsabilizzare maggiormente i cittadini
alla tutela ambientale. Una siffatta guida potrebbe altresì costituire un congruo strumento di
promozione dei prodotti integranti, sin dallo stadio di fabbricazione, caratteristiche
ecologiche.
Emendamento 13
CONSIDERANDO 4 TER (nuovo)
(4 ter) È nell'interesse dei fabbricanti e
distributori informare i consumatori sui
progressi ecologici compiuti dai prodotti
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che consumano energia fornendo loro
consigli per un utilizzo del prodotto
rispettoso dell'ambiente.
Motivazione
Il consumatore deve poter operare liberamente la sua scelta in funzione del suo potere di
acquisto oltre che all'insegna del trinomio: sicurezza, qualità e caratteristica ecologica del
prodotto. Donde l'importanza di fornirgli tutte le informazioni.
Emendamento 14
CONSIDERANDO 4 QUATER (nuovo)
(4 quater) Il principio precauzionale è
integrato nel trattato sull'Unione europea e
dovrebbe essere rispettato nell'elaborazione
e nell'esecuzione della presente direttiva.
Motivazione
Il principio precauzionale è un principio riconosciuto della politica europea e deve trovare
posto anche in questa direttiva.
Emendamento 15
CONSIDERANDO 5
(5) L'approccio illustrato nel Libro verde
sulla politica integrata relativa ai prodotti,
che costituisce un'importante innovazione
del sesto programma di azione in materia di
ambiente di cui alla decisione n.
1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, è teso a ridurre l'impatto
ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero
ciclo di vita. La presa in considerazione allo
stadio della progettazione dell'impatto
ambientale di un prodotto nell'intero arco
della sua vita può notevolmente ridurre
l'incidenza sull'ambiente in maniera
vantaggiosa sotto il profilo dei costi.
Occorre sufficiente flessibilità per
consentire che tali fattori siano integrati
nella progettazione dei prodotti pur tenendo
conto degli aspetti economici, tecnici e
funzionali.
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(5) L'approccio illustrato nel Libro verde
sulla politica integrata relativa ai prodotti,
che costituisce un'importante innovazione
del sesto programma di azione in materia di
ambiente di cui alla decisione n.
1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, è teso a ridurre l'impatto
ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero
ciclo di vita. La presa in considerazione allo
stadio della progettazione dell'impatto
ambientale di un prodotto nell'intero arco
della sua vita può notevolmente ridurre
l'incidenza sull'ambiente in maniera
vantaggiosa sotto il profilo dei costi.
L'estensione di questo approccio a
generazioni successive di prodotti
permetterà di prevedere il potenziale
globale di miglioramento nel lungo
termine. A tal fine i produttori mirano ad
un miglioramento delle prestazioni
ambientali dei propri prodotti e valutano
soluzioni alternative di progettazione con
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l'obiettivo di conseguire un miglioramento
della prestazione ambientale di tali prodotti,
in considerazione dello stato delle
conoscenze nel settore della progettazione
ecocompatibile. La scelta di un modello
specifico dovrebbe dar luogo ad un
equilibrio ragionevole fra le varie
caratteristiche ecologiche e altre
considerazioni pertinenti, quali le
condizioni tecniche di funzionalità, di
qualità e di prestazione nonché gli aspetti
economici – tra i quali i costi di
fabbricazione e la commerciabilità – nel
rispetto di tutte le norme applicabili.
Motivazione
Un approccio connesso al ciclo di vita costituisce per i fabbricanti un mezzo efficace di
sviluppare prodotti più duraturi. Un tale approccio non può essere giuridicamente imposto, e
d'altro canto qualunque controllo sarebbe impossibile. È importante che la direttiva quadro
in esame non sia limitata nella sua ambizione ad istituire disposizioni legislative (misure di
esecuzione) ma prenda altresì in considerazione la diffusione di un approccio connesso al
ciclo di vita tra tutti i produttori. Ciò è particolarmente vero nel caso delle piccole e medie
imprese per le quali sarebbe più difficile optare per un tale approccio senza un sostegno delle
autorità pubbliche, in particolare sotto forma di obiettivi chiari, semplici e concreti.
Emendamento 16
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) E' auspicabile un approccio
globale alle prestazioni ambientali; la
diminuzione dei gas a effetto serra
attraverso l'aumento dell'efficienza
energetica rappresenta l'obiettivo
ambientale prioritario nel contesto della
direttiva.
Motivazione
Visto che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il risultato di una fusione fra la
direttiva sull'impatto degli apparecchi elettrici ed elettronici sull'ambiente (progetto di
direttiva SEE) e di una direttiva sui requisiti di efficienza energetica per gli apparecchi a
destinazione particolare, occorre chiarire che, nel contesto della presente direttiva, va data
priorità ai miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La proposta della
Commissione non riesce a presentare questa direttiva quadro, nata dsa una fusione, in un
modo sistematico, che renda coerente il legame fra la politica dei prodotti integrati e le
azioni di risparmio energetico. Dare la priorità al risparmio energetico quale criterio di
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prestazione ne faciliterà in seguito l'esecuzione.
Ciò è inoltre in linea con le azioni volte a rispettare gli impegni di Kyoto dell'UNFCCC da
parte dell'UE. La proposta originaria della Commissione illustra ampiamente l'elevato
potenziale e l'urgente necessità di ridurre le emissioni di CO2 attraverso il risparmio
energetico, ma non comprende all'interno dei suoi articoli una gerarchia di criteri di
prestazioni ambientali.
Emendamento 17
CONSIDERANDO 6
(6) È necessario e giustificato stabilire
particolari specifiche quantitative per la
progettazione ecocompatibile per alcuni
prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi
al fine di garantire che il loro impatto
ambientale sia ridotto al minimo.
Considerando l'urgente necessità di
contribuire al conseguimento dell'obiettivo,
indicato nel protocollo di Kyoto allegato alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici approvata con la
decisione 2002/358/CE del Consiglio, di
ridurre dell'8% le emissioni dei gas a effetto
serra per la Comunità entro il 2012 e di
operare ulteriori riduzioni oltre tale data;
fatto salvo l'approccio integrato proposto
nella presente direttiva, viene data priorità,
entro 12 mesi dall'adozione della direttiva
quadro, a quelle misure volte a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra a costi
contenuti. Tali misure possono contribuire
anche a promuovere un uso sostenibile delle
risorse e rappresentare un importante
contributo al quadro decennale di
programmi per il consumo e la produzione
sostenibili concordato al vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg
nel settembre 2002.
(6) Può risultare necessario e giustificato
stabilire particolari specifiche quantitative
per la progettazione ecocompatibile per
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi
relativi al fine di garantire che il loro impatto
ambientale sia ridotto al minimo. Tali
misure prioritarie dovrebbero essere
introdotte tenendo conto in particolare
della loro capacità di ridurre con un costo
limitato le emissioni di gas a effetto serra.
Queste misure possono contribuire al
conseguimento dell'obiettivo, indicato nel
protocollo di Kyoto allegato alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici approvata con la
decisione 2002/358/CE del Consiglio, di
ridurre dell'8% le emissioni dei gas a effetto
serra per la Comunità entro il 2012 e di
operare ulteriori riduzioni oltre tale data.
Esse possono contribuire anche a
promuovere un uso sostenibile delle risorse e
rappresentare un importante contributo al
quadro decennale di programmi per il
consumo e la produzione sostenibili
concordato al vertice mondiale sullo
sviluppo sostenibile di Johannesburg nel
settembre 2002.
Motivazione
L'emendamento stabilisce chiaramente che quanto prima la Commissione dovrebbe iniziare a
prevedere misure che presentino un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di CO2, al
contempo preservando l'approccio integrato della direttiva quadro (tenendo conto
dell'insieme degli aspetti ambientali di tali prodotti per l'intero arco della loro vita) e senza
dover attendere la conclusione della procedura volta a istituire il comitato consultivo.
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Emendamento 18
CONSIERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) La riduzione del consumo di energia
costituisce un importante strumento della
politica ambientale europea, come
specificato ad esempio nell'ECCP dopo
aver consultato tutte le parti in causa.
Motivazione
È imperativo affrontare in questo contesto i lavori preliminari per l'adozione delle norme
tecniche in materia di riduzione del consumo energetico delle apparecchiature tecniche
elaborate in seno all'ECCP con la partecipazione dell'industria, delle organizzazioni
ambientalistiche e di altri gruppi di interesse.
Emendamento 19
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)
(6 ter) Riconoscere che la politica integrata
relativa ai prodotti dovrebbe eventualmente
istituire un quadro comune armonizzato
sulle procedure per la definizione delle
specifiche per la progettazione
ecocompatibile di quelle attività intraprese
nell'ambito della politica integrata per i
prodotti della Commissione europea, in
particolare dovrebbero essere prese in
considerazione la prioritarizzazione dei
prodotti e l'approccio relativo agli obblighi
progettuali relativi ai prodotti. Al
contempo, tuttavia, tenendo in
considerazione l'urgenza delle misure di
efficacia energetica è necessario che la
Commissione proponga un elenco dei
prodotti selezionati e il relativo calendario
quanto prima.
Motivazione
L'emendamento chiarisce il principio definito nella motivazione della proposta, vale a dire
che questa direttiva è basata sul modello della politica integrata dei prodotti e che questo
dovrebbe costituire il quadro di coordinamento per tali iniziative. La chiave per una rapida
attuazione della proposta è costituita da un elenco dei prodotti selezionati in quanto oggetto
delle misure di attuazione relativamente all'efficacia energetica e relativo calendario.
Emendamento 20
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CONSIDERANDO 7
(7) Il livello delle specifiche per la
progettazione ecocompatibile deve essere
fissato quando i miglioramenti siano
tecnicamente fattibili ed economicamente
giustificati nonché individuati attraverso
un'analisi del costo del ciclo di vita e posti
a un livello in cui eventualmente
rappresentino il costo minimo del ciclo di
vita. Una metodologia flessibile di
definizione di tale livello può facilitare un
rapido miglioramento delle prestazioni
ambientali. Le parti interessate dovrebbero
cooperare attivamente a tale analisi
tecnica. L'elaborazione di disposizioni
obbligatorie richiede che un'appropriata
analisi sia eseguita da un'entità
competente ma indipendente previa
un'equilibrata consultazione degli
interessi coinvolti, compresa la
partecipazione equilibrata degli interessi
economici, di quanti sostengono
l'efficienza energetica e l'ambiente e delle
organizzazioni dei consumatori. Le
necessarie analisi tecniche e economiche
saranno effettuate da un'entità
competente e indipendente. Per creare e
gestire la conoscenza e l'esperienza
richieste si dovrà definire a livello UE
un'entità di esperti in progettazione
ecocompatibile dei prodotti, finanziata
parzialmente con i fondi dell'Agenzia
esecutiva del programma "Energia
intelligente per l'Europa". Tale
consultazione può mettere in luce la
necessità di una introduzione per fasi
successive o di misure di transizione.
L'introduzione di traguardi intermedi
accresce la prevedibilità della politica,
consente di adeguare il ciclo di sviluppo
dei prodotti e facilita la pianificazione a
lungo termine per gli interessati.
(7) Il livello delle specifiche per la
progettazione ecocompatibile dovrebbe
normalmente essere fissato sulla base di
analisi tecniche, economiche e
ambientali. Una metodologia flessibile di
definizione di tale livello può facilitare un
rapido miglioramento delle prestazioni
ambientali. L'elaborazione di disposizioni
obbligatorie richiede un'adeguata
consultazione delle parti interessate. Tale
consultazione può mettere in luce la
necessità di una introduzione per fasi
successive o di misure di transizione.
L'introduzione di traguardi intermedi
accresce la prevedibilità della politica,
consente di adeguare il ciclo di sviluppo
dei prodotti e facilita la pianificazione a
lungo termine per gli interessati.
Motivazione
Alla luce dell'ampia portata della direttiva è opportuno che la partecipazione dei settori
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interessati sia la più attiva possibile a tutti i livelli.
Emendamento 21
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis) Paesi come il Giappone hanno
definito metodi ambiziosi per stabilire i
requisiti di efficienza energetica per la
progettazione ecocompatibile, per garantire
la competitività futura dei produttori
europei la Commissione dovrebbe prendere
in considerazione attentamente tali
iniziative allorché definisce requisiti
specifici nell'ambito di singole misure di
esecuzione.
Motivazione
La valutazione degli aspetti del ciclo di vita, della situazione attuale dei parametri
ecocompatibili e dell'uso di studi indipendenti sul mercato e sui parametri (UE e
internazionali) deve essere parte integrante della definizione di qualsiasi requisito. In tutti
questi occorre mantenere un'indipendenza dagli interessi economici. Per pervenire a ciò la
Commissione e altre parti interessate dovrebbero avvalersi di un'entità di esperti indipendenti
a livello UE – un istituto o adeguate risorse stanziate per un'agenzia . Tale entità, una volta
creata, potrà fornire anche molto sostegno necessario per l'attuale procedura di marchio di
ecocompatibilità UE (che é attualmente penalizzato dalla mancanza di tali esperti e di dati
relativi ai parametri di progettazione ecocompatibile), potrà sostenere l'integrazione di
aspetti ambientali nella standardizzazione UE, nonché sostenere iniziative future nell'ambito
di una politica UE integrata dei prodotti, di cui fanno parte i prodotti che consumano
energia.
Emendamento 22
CONSIDERANDO 8
(8) Occorre dare la priorità a iniziative
alternative quali l'autoregolamentazione da
parte dell'industria allorché ciò permette di
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida
o meno costosa che tramite specifiche
vincolanti. Misure legislative possono
rendersi necessarie allorché le forze di
mercato non si muovono nella giusta
direzione o ad una velocità accettabile.
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(8) Iniziative alternative quali
l'autoregolamentazione da parte
dell'industria dovrebbero essere prese in
considerazione allorché ciò permette di
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida
o meno costosa che tramite specifiche
vincolanti. L'autoregolamentazione
esistente o quella proposta deve essere
soggetta a studi preliminari, ad esame e
monitoraggio delle parti interessate di tipo
uguale a quelli delle misure di esecuzione.
Misure legislative sono necessarie allorché
le forze di mercato non si muovono nella
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giusta direzione o ad una velocità
accettabile.
Emendamento 23
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis) La presente direttiva deve altresì
promuovere l'integrazione in seno alle
PMI e alle microimprese del concetto di
progettazione ecocompatibile. Un migliore
controllo dei loro consumi energetici e la
considerazione della tutela ambientale
nell'ambito delle loro attività saranno
agevolate grazie all'allestimento, a livello
comunitario, di una banca di dati.
Strumento, questo, rilevante oltre che
comprensivo di modelli di analisi
semplificate del ciclo di vita dei prodotti,
di simulazioni sull'impatto ambientale
positivo per ogni tappa del ciclo di vita e
dei requisiti di ecoprogettazione su cui far
leva, in via prioritaria, onde ridurre i
consumi energetici e idrici nonché le
nocività sonore di detti prodotti.
Motivazione
Le realtà economiche e sociali delle PMI e soprattutto delle microimprese (meno di dieci
dipendenti) non sono prese in debito conto dalla Commissione nella sua proposta.
L'allestimento della banca di dati costituirà uno strumento prezioso per familiarizzare le
piccole e microimprese con l'approccio "ciclo di vita" oltre che per fungere da riferimento in
sede di immissione sul mercato di prodotti "ecoprogettati".
Emendamento 24
CONSIDERANDO 9
(9) I prodotti che consumano energia che
ottemperano alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile fissate nelle
misure di esecuzione della presente direttiva
sono muniti della marcatura “CE” e delle
associate informazioni al fine di consentire
loro di essere immessi sul mercato interno e
di poter circolare liberamente.
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(9) I prodotti che consumano energia che
ottemperano alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile fissate nelle
misure di esecuzione della presente direttiva
sono muniti della marcatura “CE” e delle
associate informazioni al fine di consentire
loro di essere immessi sul mercato interno e
di poter circolare liberamente. L'attuazione
di misure di esecuzione in modo rigoroso è
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una condizione necessaria per garantire la
riduzione dell'impatto ambientale dei
prodotti che consumano energia
disciplinati garantendo l'equa concorrenza
.Gli Stati membri devono coinvolgere le
parti interessate nella definizione di
meccanismi di sorveglianza efficaci e
tempestivi. La Commissione deve
predisporre una relazione che parametri
l'efficacia della sorveglianza dei mercati
attuata dagli Stati membri. Detta relazione
deve contenere inoltre il riferimento a tutte
le misure restrittive adottate dagli Stati
membri e le relative sanzioni. La relazione
è inoltrata al Parlamento europeo, al
Consiglio e alle parti interessate ogni due
anni.
Motivazione
Un controllo adeguato ed efficace del mercato è una condizione fondamentale per garantire
che la legislazione ambiziosa non sfoci in una distorsione di mercato e promuova la
violazione dei requisiti giuridici. Ciò costituisce anche un requisito per garantire che gli
obiettivi ambientali siano raggiunti.
I consumatori, i commercianti e i produttori (produttori, rappresentanti autorizzati o
importatori) e le relative organizzazioni hanno una diffusa presenza sul mercato e hanno
interessi specifici a garantire che gli obblighi giuridici siano rispettati da tutti gli operatori.
Gli Stati membri devono prendere in considerazione che il loro contributo alla sorveglianza
può notevolmente aumentarne l'efficacia.
È inoltre importante che la Commissione europea consolidi una relazione sull'effettivo livello
dell'osservanza raggiunta e poi sviluppi e contribuisca alla diffusione delle migliori prassi in
base all'esperienza pratica negli Stati membri.
Emendamento 25
CONSIDERANDO 11
(11) Le autorità preposte alla sorveglianza
si scambiano vicendevolmente
informazioni sulle misure previste nel
quadro della presente direttiva al fine di
migliorare la sorveglianza del mercato.
Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il
più possibile dei mezzi elettronici di
comunicazione e di pertinenti programmi
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(11) Le autorità preposte alla sorveglianza
si scambiano vicendevolmente
informazioni sulle misure previste nel
quadro della presente direttiva al fine di
migliorare la sorveglianza del mercato.
Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il
più possibile dei mezzi elettronici di
comunicazione e di pertinenti programmi
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comunitari.
comunitari. Lo scambio di informazioni
deve essere facilitato nel momento in cui è
processato centralmente e reso disponibile
all'opinione pubblica. A tal fine è
necessaria la standardizzazione delle
relazioni di tali informazioni.
L'accumulazione e la valutazione
dell'insieme delle conoscenze generate
dagli sforzi di progettazione
ecocompatibile dei produttori è uno dei
valori aggiunti d'importanza cruciale
della direttiva. La necessaria analisi
tecnica ed economica deve essere eseguita
attraverso una perizia competente, ma
indipendentemente dagli stakeholders
dell'industria. L'indicazione di parametri
di riferimento internazionali dovrebbe
essere utilizzata durante l'analisi (in
particolare durante l'analisi del costo del
ciclo di vita) e al momento della
definizione delle specifiche. Devono
essere agevolati uno scambio di
informazioni sull'analisi del costo del
ciclo di vita e sulle realizzazioni di
soluzione di progettazione. Al fine di
generare, costruire, gestire e mantenere
tali conoscenze e perizie, l'Agenzia
esecutiva del programma Energia
intelligente per l'Europa, di recente
creazione, potrebbe essere il luogo in cui
ubicare le conoscenze e capacità
necessarie.
Motivazione
Le esperienze fatte in altri paesi come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti hanno mostrato
l'importanza di un organo o di una serie di organi istituzionalizzati e indipendenti per
condurre analisi specialistiche, un monitoraggio costante e una valutazione periodica. Tali
istituzioni sono adeguatamente e costantemente finanziate dalle autorità nazionali alle quali
riferiscono.
Emendamento 26
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)
(11 bis) È opportuno mettere a disposizione
fondi del bilancio comunitario, in
particolare quelli del programma "Energia
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intelligente - Europa (2003-2006)" nonché
fondi dei bilanci nazionali.
Motivazione
Le piccole e medie imprese di norma non dispongono di un reparto ecologia. Le conoscenze
sulla progettazione ecocompatibile possono pertanto essere acquisite solo gradualmente. Al
riguardo è necessario mettere a disposizione fondi del bilancio comunitario e dei bilanci
nazionali.
Emendamento 27
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)
(15 bis) Una direttiva sul marchio di
qualità dell'energia costituisce
un'indispensabile misura di verifica della
direttiva sui prodotti che consumano
energia.
Motivazione
Requisiti e specifiche minimi devono essere integrati da un'appropriata legislazione sul
marchio di qualità per garantire che i consumatori siano in grado di ottenere le informazioni
atte a consentire loro di distinguere fra prodotti più o meno efficienti sotto il profilo delle
risorse. I mercati dell'energia, e in particolare la domanda, devono affrontare il problema di
non dare piena trasparenza al consumatore. Fino a quando persisterà questa lacuna di
mercato, è pertanto necessario, per un mercato funzionante, che vi sia una normativa.
Emendamento 28
CONSIDERANDO 20
(20) Le misure necessarie per l'esecuzione
della presente direttiva dovrebbero essere
adottate conformemente alla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione1.
1
(20) Le misure necessarie per l'esecuzione
della presente direttiva dovrebbero essere
adottate conformemente alla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione. Inoltre, per
mantenere l'equilibrio tra i fautori del
rendimento energetico e i difensori
dell'ambiente, i consumatori, i dettaglianti,
le PMI ed i grandi interessi economici
sarebbe opportuno prevedere un Comitato
consultivo precomitatologico. Un
regolamento distinto o una decisione
GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.
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distinta della Commissione dovrebbe
definire norme dettagliate sulla
partecipazione bilanciata delle parti
interessate, la realizzazione di studi
indipendenti, nonché le disposizioni
applicabili alla partecipazione dei gruppi di
lavoro di esperti ad hoc. A tal fine, è utile
ispirarsi alla metodologia del marchio di
qualità ecologica UE, definita nel
regolamento 198/2000 e nelle successive
decisioni della Commissione.
Emendamento 29
CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)
(21 bis) Considerando che il lasso di tempo
richiesto per effettuare un adeguato
processo di verifica della conformità può
essere troppo lungo rispetto al lasso di
tempo che intercorre abitualmente tra
l'immissione sul mercato dei prodotti e la
loro vendita finale al consumatore, le
misure di esecuzione dovrebbero contenere
disposizioni che consentano agli Stati
membri di prevedere sanzioni proporzionali
al livello di non conformità dei prodotti ai
requisiti giuridici e alla quantità di prodotti
non conformi che consumano energia
immessi sul mercato comunitario, prima
che le autorità nazionali procedano a
restrizioni quanto alla loro
commercializzazione.
Motivazione
Dal momento in cui l'autorità competente comincia a nutrire dubbi quanto al fatto che un
prodotto immesso sul mercato comunitario non sia conforme ai requisiti previsti dalle misure
di esecuzione e la realizzazione di una vera e propria verifica della conformità con il
sostegno di un organismo indipendente, può succedere che un grande numero di prodotti non
conformi sia stato venduto e se ne sia persa la traccia. È quindi importante ridurre l'incentivo
alla frode e questo si può fare prevedendo misure di esecuzione volte ad istituire sanzioni che,
da un lato, limiterebbero l'accesso sul mercato dei prodotti non conformi e, dall'altro,
penalizzerebbero coloro che li commercializzano, in proporzione al danno creato
all'ambiente, ai consumatori e ai concorrenti.
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Emendamento 30
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)
(22 bis) Il diritto del Parlamento europeo di
monitorare - in particolare nell'area della
codecisione ma anche in aree più tecniche
della legislazione - l'applicazione della
direttiva quadro in comitatologia mediante
misure di attuazione deve essere garantito.
Si accoglie l'opzione di call-back
(avocazione) per il Parlamento europeo,
prevista nel progetto di Costituzione, quale
compromesso ragionevole tra l'efficacia e il
controllo democratico.
Emendamento 31
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. La presente direttiva fissa un quadro per
l'integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e nello sviluppo di un
prodotto nell'intento di garantire la libera
circolazione dei prodotti che consumano
energia nel mercato interno.
1. La presente direttiva fissa un quadro per
l'integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e nello sviluppo di un
prodotto, con una priorità per il
miglioramento dell'efficienza energetica,
nell'intento di garantire la libera
circolazione dei prodotti che consumano
energia nel mercato interno.
Motivazione
In considerazione dell'origine duplice della presente direttiva, nata in seguito a una fusione,
deve essere dichiarato qui che il suo ambito è allo stesso tempo quello di creare pari
opportunità per i produttori e di migliorare l'efficienza energetica. La presente direttiva è
stata menzionata come strumento principale in vari documenti nel contesto della politica di
cambiamento climatico dell'UE (soprattutto l'ECCP) e il suo duplice proposito dovrebbe
essere dichiarato all'articolo 1.
Emendamento 32
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
2. La presente direttiva non si applica ai
mezzi di trasporto di passeggeri o merci per
via terrestre, marittima e aerea.
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2. La presente direttiva potrà, in futuro,
essere estesa ai mezzi di trasporto di
passeggeri o merci per via terrestre,
marittima e aerea.
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Motivazione
Il consumo energetico e le emissioni dei mezzi di trasporto sono in rapido aumento e
necessitano di strumenti politici più efficaci di quelli utilizzati sinora.
Emendamento 33
ARTICOLO 2, PUNTO 2
2) “componenti e sottounità”: le parti
destinate ad essere incorporate nei prodotti
che consumano energia, compresi i
materiali e i prodotti intermedi, e che non
sono immesse sul mercato come parti
staccate per gli utenti finali o le cui
prestazioni ambientali non possono essere
valutate in maniera indipendente;
2) “componenti e sottounità”: le parti
destinate ad essere incorporate nei prodotti
che consumano energia e che non sono
immesse sul mercato come parti staccate per
gli utenti finali o le cui prestazioni
ambientali non possono essere valutate in
maniera indipendente;
Emendamento 34
ARTICOLO 2, PUNTO 4
4) “immissione sul mercato”: rendere
disponibile per la prima volta sul mercato
comunitario un prodotto che consuma
energia in vista della sua distribuzione o del
suo utilizzo all'interno della Comunità,
gratuitamente o contro compenso;
4) “immissione sul mercato”: rendere
disponibile per la prima volta sul mercato
comunitario un prodotto che consuma
energia, come prodotto nuovo o rinnovato,
in vista della sua distribuzione o del suo
utilizzo all'interno della Comunità,
gratuitamente o contro compenso;
Emendamento 35
ARTICOLO 2, PUNTO 4 BIS (nuovo)
4 bis) "Entrata in servizio": la prima
utilizzazione nella Comunità, da parte
dell'utilizzatore finale, di un prodotto che
consuma energia per il suo uso
prestabilito;
Motivazione
Occorre precisare la definizione.
Emendamento 36
ARTICOLO 2, PUNTO 6 BIS (nuovo)
6 bis) "importatore": la persona fisica o
giuridica stabilita nella Comunità che
immette per la prima volta sul mercato un
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prodotto che consuma energia quando il
produttore non è stabilito nella Comunità e
in mancanza di un rappresentante
autorizzato.
Motivazione
È fondamentale introdurre la presente definizione e tener conto degli obblighi
dell'importatore in tutta la direttiva al fine di evitare la circolazione di prodotti che
consumano energia fabbricati in paesi terzi al di fuori dell'UE (ad esempio prodotti immessi
sul mercato i quali evitano gli obblighi relativi alla progettazione ecocompatibile stabiliti a
seguito della presente direttiva). Nello spirito del nuovo approccio, l'importatore dovrebbe
essere sempre in grado di fornire all'autorità di controllo del mercato una copia della
dichiarazione di conformità CE nonché la documentazione tecnica del prodotto.
Emendamento 37
ARTICOLO 2, PUNTO 6 TER (nuovo)
6 ter) "Organismo indipendente
notificato": un organismo permanente di
esperti designato dalle autorità pubbliche
e indipendente dagli interessi economici,
incaricato di effettuare verifiche per terzi
sui prodotti o sulla gamma produttiva
interessati da una misura esecutiva.
Motivazione
Inserire una nuova definizione. Senza un livello definito congiuntamente per la verifica
indipendente, i gradi di applicazione risulterebbero molto variati da uno Stato membro
all'altro, nonché tra i diversi prodotti o tipologie di prodotti esaminati.
Emendamento 38
ARTICOLO 2, PUNTO 9
9) “aspetto ambientale”: un elemento o una
funzione di un prodotto che consuma energia
suscettibili di interagire con l'ambiente;
9) “aspetto ambientale”: un elemento o una
funzione di un prodotto che consuma
energia, in qualsiasi fase del suo ciclo di
vita, suscettibili di interagire con l'ambiente;
Motivazione
Dovrebbe essere chiaro che riguarda non solo gli aspetti direttamente collegati al prodotto
finale, ma anche altre fasi del suo ciclo di vita.
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Emendamento 39
ARTICOLO 2, PUNTO 10
10) “impatto ambientale”: qualsiasi modifica
negativa all'ambiente derivante in tutto o in
parte da un prodotto che consuma energia
in qualsiasi fase del suo ciclo di vita;
10) “impatto ambientale”: qualsiasi modifica
negativa all'ambiente derivante in tutto o in
parte dai prodotti che consumano energia;
Motivazione
Dovrebbe essere chiaro che riguarda non solo gli aspetti direttamente collegati al prodotto
finale, ma anche altre fasi del suo ciclo di vita.
Emendamento 40
ARTICOLO 2, PUNTO 11
11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e
collegati di un prodotto che consuma
energia dalla sua progettazione al suo
smaltimento definitivo;
11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e
collegati di un prodotto che consuma
energia dall'estrazione del materiale
grezzo al suo smaltimento definitivo;
Emendamento 41
ARTICOLO 2, PUNTO 12
12) “fine vita”: la situazione di un prodotto
che consuma energia che è giunto al
termine del suo primo uso;
12) “fine vita”: la situazione di un prodotto
che consuma energia che è giunto al
termine del suo uso;
Emendamento 42
ARTICOLO 2, PUNTO 18
18) “prestazione ambientale”: per
prestazione ambientale di un prodotto che
consuma energia si intendono i risultati
della gestione degli aspetti ambientali del
prodotto da parte del fabbricante quali sono
riflessi nel suo profilo ecologico;
18) “prestazione ambientale”: per
prestazione ambientale di un prodotto che
consuma energia si intende la totalità
dell'impatto sull'ambiente nel ciclo di vita
di tale prodotto;
Motivazione
Il risultato degli sforzi del fabbricante non può essere determinante per la classificazione
della prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia. Lo sono semmai le
ripercussioni sull'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita.
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Emendamento 43
ARTICOLO 2, PUNTO 19
19) “miglioramento delle prestazioni
ambientali”: il processo di miglioramento
delle prestazioni ambientali complessive di
un prodotto che consuma energia, in diverse
generazioni successive, valutato in funzione
degli elementi di riferimento in materia di
progettazione ecocompatibile, sebbene non
necessariamente simultaneamente con
riguardo a tutti gli aspetti ambientali del
prodotto;
19) “miglioramento delle prestazioni
ambientali”: il processo di miglioramento
delle prestazioni ambientali complessive di
un prodotto che consuma energia, in diverse
generazioni successive, sebbene non
necessariamente simultaneamente con
riguardo a tutti gli aspetti ambientali del
prodotto;
Emendamento 44
ARTICOLO 2, PUNTO 19 BIS (nuovo)
19 bis) "valutazione comparativa della
progettazione ecocompatibile dei prodotti":
l'adozione come riferimento lo stato delle
conoscenze nell'ambito della progettazione
ecocompatibile relativamente ad un
particolare aspetto ambientale. Se del caso,
ciò comporta l'impiego di analisi
comparative internazionali, in particolare
per quanto riguarda il rendimento
energetico;
Motivazione
Senza una valutazione comparativa comune del prodotto si corre il rischio di non poter
determinare l'importanza dei miglioramenti nel corso del tempo. Le valutazioni comparative
sono altresì necessarie per promuovere l'innovazione. La valutazione comparativa dovrebbe
essere definita dallo stato delle conoscenze nell'ambito della progettazione ecocompatibile e
prevedere l'impiego di analisi comparative internazionali quali la metodologia giapponese
"top-runner".
Emendamento 45
ARTICOLO 2, PUNTO 21
21) “specifica per la progettazione
ecocompatibile”: qualsiasi prescrizione con
riferimento a un prodotto che consuma
energia o alla progettazione di un siffatto
prodotto intesa a migliorare le sue
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21) “specifica per la progettazione
ecocompatibile”: qualsiasi prescrizione con
riferimento a un prodotto che consuma
energia o alla progettazione di un siffatto
prodotto intesa a migliorare le sue
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prestazioni ambientali. La fornitura di
informazioni con riguardo agli aspetti
ambientali di un prodotto che consuma
energia integra detta prescrizione;
prestazioni ambientali o qualsiasi
prescrizione per la fornitura di
informazioni con riguardo agli aspetti
ambientali di un prodotto che consuma
energia;
Motivazione
La fornitura di informazioni sulle caratteristiche ecologiche del prodotto è importante ma
non costituisce in sé una prescrizione in materia di progettazione ecocompatibile.
Emendamento 46
ARTICOLO 2, PUNTO 24 BIS (nuovo)
24 bis) "costo del ciclo di vita più
contenuto": la somma del prezzo di
acquisto e dei costi di esercizio scontati con
riferimento ad una durata realistica del
prodotto che consuma energia.
Motivazione
L'introduzione del metodo del costo del ciclo di vita più contenuto per la definizione delle
norme deve figurare all'articolo 2.
Emendamento 47
ARTICOLO 3
Immissione sul mercato e messa in servizio
Vigilanza del mercato
Gli Stati membri adottano tutte le opportune
disposizioni per garantire che i prodotti che
consumano energia oggetto delle misure di
esecuzione possano essere immessi sul
mercato e/o messi in servizio soltanto se
ottemperano a tali misure.
Gli Stati membri adottano tutte le opportune
disposizioni per garantire che i prodotti che
consumano energia oggetto delle misure di
esecuzione o di accordi volontari di cui
all'articolo 12 ter possano essere immessi
sul mercato e messi in servizio soltanto se
ottemperano a tali misure.
Gli Stati membri istituiscono o designano le
autorità responsabili dell'applicazione della
presente direttiva.
Essi provvedono affinché tali autorità
dispongano ed esercitino i poteri necessari
per adottare gli opportuni provvedimenti
che ad esse incombono in applicazione
della presente direttiva.
Gli Stati membri definiscono compiti, poteri
e disposizioni organizzative delle autorità
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competenti che hanno il potere di:
(i) organizzare, anche dopo che i prodotti
che consumano energia sono stati immessi
sul mercato, adeguate verifiche, su scala
sufficiente, della loro conformità ed
obbligare il fabbricante o l'importatore a
ritirare dal mercato i prodotti non
conformi;
(ii) esigere la fornitura di tutte le
informazioni necessarie dalle parti
interessate, come specificato nelle misure di
esecuzione;
(iii) prelevare campioni di prodotti per
sottoporli a controlli di conformità.
Gli Stati membri tengono informata la
Commissione e, se del caso, la
Commissione trasmette tali informazioni
agli altri Stati membri.
Gli Stati membri provvedono affinché i
consumatori e gli altri interessati possano
sporgere reclami presso le autorità
competenti in merito alla conformità dei
prodotti e alle attività di sorveglianza. Essi
informano attivamente i consumatori e le
altre parti interessate in ordine alle
procedure istituite a tal fine.
Emendamento 48
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Anteriormente all'immissione sul
mercato di un prodotto che consuma
energia oggetto delle misure di esecuzione
va apposta ad esso una marcatura di
conformità CE e va emessa una
dichiarazione di conformità con la quale il
fabbricante, o il suo rappresentante
autorizzato, garantisce e dichiara che il
prodotto che consuma energia rispetta tutte
le pertinenti disposizioni della misura di
esecuzione applicabile.
1. Anteriormente all'immissione sul
mercato di un prodotto che consuma
energia oggetto delle misure di esecuzione
va apposta ad esso una marcatura di
conformità CE, ferme restando le
condizioni di cui all'allegato III, e va
rilasciata una dichiarazione di conformità
con la quale il fabbricante, o il suo
rappresentante autorizzato, garantisce e
dichiara che il prodotto che consuma
energia rispetta tutte le pertinenti
specifiche della misura di esecuzione
applicabile.
Se il produttore non risiede nella
Comunità, in mancanza di un
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rappresentante autorizzato, l'importatore
ha la responsabilità di garantire che detta
dichiarazione di conformità sia
disponibile e adempia a tutti gli obblighi
giuridici.
2. La marcatura di conformità CE consiste
delle iniziali “CE” come indicato
nell'Allegato III.
2. La marcatura di conformità CE consiste
delle iniziali “CE” come indicato
nell'Allegato III.
3. La dichiarazione di conformità contiene
gli elementi specificati nell'Allegato VI.
3. La dichiarazione di conformità contiene
gli elementi specificati nell'Allegato VI.
4. L'apposizione sui prodotti che
consumano energia di marcature
suscettibili di trarre in inganno gli utenti in
merito al significato o alla forma della
marcatura CE è proibita.
4. L'apposizione sui prodotti che
consumano energia di marcature
suscettibili di trarre in inganno gli utenti in
merito al significato o alla forma della
marcatura CE è proibita.
5. Gli Stati membri possono richiedere che
le informazioni che devono essere fornite
in conformità alla parte 2.3, lettera n),
dell'Allegato I siano espresse nella propria
lingua ufficiale o nelle proprie lingue
ufficiali quando il prodotto che consuma
energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati
membri possono anche autorizzare che le
informazioni siano fornite in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità.
5. Gli Stati membri possono richiedere che
le informazioni che devono essere fornite
in conformità alla parte 2.3, lettera n),
dell'Allegato I siano espresse nella propria
lingua ufficiale o nelle proprie lingue
ufficiali quando il prodotto che consuma
energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati
membri devono anche autorizzare che le
informazioni siano fornite in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità.
In sede di applicazione del primo comma
gli Stati membri devono tener presente in
particolare:
In sede di applicazione del primo comma
gli Stati membri devono tener presente in
particolare:
(a) se le informazioni possono essere
fornite mediante simboli armonizzati,
codici riconosciuti o altre misure;
(a) se le informazioni possono essere
fornite mediante simboli armonizzati,
codici riconosciuti o altre misure;
(b) il tipo di utente previsto per il prodotto
che consuma energia e la natura delle
informazioni che devono essere fornite.
(b) il tipo di utente previsto per il prodotto
che consuma energia e la natura delle
informazioni che devono essere fornite.
Motivazione
Prima di estendere il marchio CE ai prodotti che consumano energia, la Commissione
dovrebbe verificare l'affidabilità attuale dell'etichetta CE come proposto dal relatore al
considerando 9 e all'allegato III.
Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici
riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che
si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che
consuma energia deve soddisfare.
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IT
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Per la coerenza del testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore. Per i
prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è
necessario specificare che, mentre la responsabilità di preparare la dichiarazione di
conformità spetta al produttore, l'importatore ha la responsabilità di garantire che il prodotto
disponga di tale dichiarazione di conformità. È la prassi comunitaria fissata per applicare la
legislazione di nuova impostazione.
Considerando che questa proposta si basa sulla libera circolazione dei beni all'interno del
mercato unico è essenziale garantire che le informazioni offerte in relazione a un particolare
prodotto che consuma energia sia disponibile in diverse lingue comunitarie. Gli Stati membri
non dovrebbero avere la possibilità di discriminare sulla presenza di informazioni in
qualsiasi altra lingua usata nella Comunità.
Emendamento 49
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri non creano alcun
ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla
messa in servizio all'interno del loro
territorio, a motivo di specifiche per la
progettazione ecocompatibile, di un
prodotto che consuma energia che rispetta
tutte le altre pertinenti prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile e reca la
marcatura CE in conformità all'articolo 4.
1. Gli Stati membri non creano alcun
ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla
messa in servizio all'interno del loro
territorio, a motivo di specifiche riguardanti
gli aspetti ambientali disciplinati dalle
misure di esecuzione applicabili, di un
prodotto che consuma energia che rispetta
tutte le altre pertinenti prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile e reca la
marcatura CE in conformità all'articolo 4.
Motivazione
Le misure di esecuzione ai sensi della definizione (3) possono applicarsi a specifici prodotti
che consumano energia o ad aspetti ambientali ad essi relativi. Ad esempio le tre direttive
esistenti, che secondo l'articolo 13 sono considerare misure di esecuzione, non coprono tutti i
pertinenti aspetti di progettazione ecocompatibile ma soltanto il rendimento energetico
durante l'uso, come stabilito all'articolo 13. Il trasferimento di tali direttive alle misure di
esecuzione non dovrebbe dar luogo a nuove situazioni giuridiche negli Stati membri.
Emendamento 50
ARTICOLO 6
1. Se uno Stato membro accerta che un
prodotto che consuma energia recante la
marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato
in conformità al suo uso previsto non
soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile e/o che la
marcatura CE è stata apposta indebitamente,
il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato sono obbligati a far sì che il
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1. Se uno Stato membro accerta che un
prodotto che consuma energia recante la
marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato
in conformità al suo uso previsto non
soddisfa tutte le pertinenti specifiche della
misura di esecuzione applicabile e che la
marcatura CE è stata apposta indebitamente,
il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato sono obbligati a far sì che il
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prodotto ottemperi alle specifiche della
misura di esecuzione applicabile e/o a quelle
in merito alla marcatura CE e a far cessare la
violazione alle condizioni stabilite dallo
Stato membro.
prodotto ottemperi alle disposizioni della
misura di esecuzione applicabile e/o a quelle
in merito alla marcatura CE e a far cessare la
violazione alle condizioni stabilite dallo
Stato membro.
In casi speciali le autorità competenti
possono proibire con decorrenza immediata
la vendita del prodotto sul territorio dello
Stato membro o di tutta l'Unione europea
finché non sarà ripristinata la conformità.
Se il produttore non risiede nella
Comunità, in mancanza di un
rappresentante autorizzato, l'importatore
ha l'obbligo di garantire che il PCE rispetti
tutte le specifiche della misura d'esecuzione
applicabile.
Se la situazione di mancata conformità si
protrae lo Stato membro limita o proibisce
l'immissione sul mercato del prodotto in
questione o si accerta che esso sia ritirato dal
mercato.
Se la situazione di mancata conformità si
protrae lo Stato membro limita o proibisce
l'immissione sul mercato del prodotto in
questione o si accerta che esso sia ritirato dal
mercato.
2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato
membro in forza della presente direttiva che
limiti l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio di un prodotto che consuma
energia deve indicare i motivi esatti che ne
sono all'origine.
2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato
membro in forza della presente direttiva che
limiti l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio di un prodotto che consuma
energia deve indicare i motivi esatti che ne
sono all'origine.
Tale decisione va notificata immediatamente
alla parte interessata che viene
contemporaneamente informata dei rimedi
giuridici disponibili ai sensi delle normative
in vigore nello Stato membro in questione e
dei limiti di tempo cui sono soggetti tali
rimedi.
Tale decisione va notificata immediatamente
alla parte interessata che viene
contemporaneamente informata dei rimedi
giuridici disponibili ai sensi delle normative
in vigore nello Stato membro in questione e
dei limiti di tempo cui sono soggetti tali
rimedi.
3. Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri in merito a qualsiasi
disposizione di cui al paragrafo 1,
indicandone i motivi e, in particolare, se la
mancata ottemperanza è riconducibile:
3. Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri in merito a qualsiasi
disposizione di cui al paragrafo 1,
indicandone i motivi e, in particolare, se la
mancata ottemperanza è riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile;
a) alla mancata soddisfazione delle
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile;
b) all'applicazione scorretta delle norme
b) all'applicazione scorretta delle norme
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armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui
all'articolo 9, paragrafo 2.
c) a carenze delle norme armonizzate di cui
all'articolo 9, paragrafo 2.
4. La Commissione avvia senza indugio
consultazioni con le parti interessate e può
avvalersi della consulenza tecnica di esperti
esterni indipendenti.
4. La Commissione avvia senza indugio
consultazioni con le parti interessate e può
avvalersi della consulenza tecnica di esperti
esterni indipendenti.
Se dopo tale consultazione ritiene che la
disposizione è giustificata, la Commissione
ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri
Stati membri.
Se dopo tale consultazione ritiene che la
disposizione è giustificata, la Commissione
ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri
Stati membri.
Se la Commissione giudica la disposizione
ingiustificata ne informa immediatamente gli
Stati membri.
Se la Commissione giudica la disposizione
ingiustificata ne informa immediatamente gli
Stati membri.
5. Se la decisione di cui al primo comma del
paragrafo 1 del presente articolo è basata su
una carenza delle norme armonizzate, la
Commissione avvia immediatamente la
procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3
e 4. Contemporaneamente la Commissione
informa il comitato di cui all'articolo 14,
paragrafo 1.
5. Se la decisione di cui al primo comma del
paragrafo 1 del presente articolo è basata su
una carenza delle norme armonizzate, la
Commissione avvia immediatamente la
procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3
e 4. Contemporaneamente la Commissione
informa il comitato di cui all'articolo 14,
paragrafo 1.
6. Se un prodotto che consuma energia che
non ottempera a tutte le pertinenti
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile reca la marcatura CE, lo Stato
membro in questione adotta le opportune
iniziative nei confronti del fabbricante che
ha apposto la marcatura CE, o del suo
rappresentante autorizzato, e ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.
6. Se un prodotto che consuma energia che
non ottempera a tutte le pertinenti specifiche
della misura di esecuzione applicabile reca
la marcatura CE, lo Stato membro in
questione adotta le opportune iniziative nei
confronti del fabbricante che ha apposto la
marcatura CE, o del suo rappresentante
autorizzato, o dell'importatore che lo ha
immesso sul mercato comunitario e ne
informa la Commissione e gli altri Stati
membri.
7. Se un prodotto che consuma energia che
non ottempera a tutte le pertinenti
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile reca la marcatura CE, lo Stato
membro in questione adotta le opportune
iniziative nei confronti del fabbricante che
ha apposto la marcatura CE, o del suo
rappresentante autorizzato, e ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.
7. Se un prodotto che consuma energia che
non ottempera a tutte le pertinenti
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile reca la marcatura CE, lo Stato
membro in questione adotta le opportune
iniziative nei confronti del fabbricante che
ha apposto la marcatura CE, o del suo
rappresentante autorizzato, e ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri. Gli
Stati membri e la Commissione
comunicano al pubblico la conferma della
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non conformità.
8. Le decisioni adottate dagli Stati membri in
forza del presente articolo sono rese
pubbliche.
8. Le decisioni adottate dagli Stati membri in
forza del presente articolo sono rese
pubbliche.
Il parere della Commissione in merito a tali
decisioni è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Il parere della Commissione in merito a tali
decisioni è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Motivazione
Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici
riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che
si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che
consuma energia deve soddisfare.
Per la coerenza nel testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore. Per i
prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è
necessario specificare che l'importatore deve garantire che il prodotto che immette sul
mercato è conforme alle specifiche della misura d'esecuzione applicabile. È la prassi
comunitaria fissata per applicare la legislazione di nuova impostazione. Le disposizioni
applicabili sono rispecchiate nel marchio CE e devono quindi essere entrambe osservate. Il
termine "o" sembra qui fuorviante.
Emendamento 51
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 1
2. Le procedure di valutazione della
conformità sono specificate nelle misure di
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la
possibilità di scegliere tra il controllo della
progettazione interno di cui all'Allegato IV e
il sistema di gestione ambientale di cui
all'Allegato V. Se ciò è debitamente
giustificato e proporzionato al rischio, la
procedura di valutazione della conformità è
specificata nei moduli B, C, D ed E come
descritto nella decisione 93/465/CEE.
2. Le procedure di valutazione della
conformità sono specificate nelle misure di
esecuzione dal controllo della progettazione
interno di cui all'Allegato IV. La procedura
di valutazione della conformità del modulo
B come descritto nella decisione
93/465/CEE, può comportare una verifica o
essere specificata in altri moduli quando
ciò sia debitamente giustificato.
Motivazione
L'autodichiarazione del produttore può essere sufficiente per taluni gruppi di prodotti ma non
per altri.
Emendamento 52
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
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2 bis. L'autorità di controllo rinvia
automaticamente a un organo notificato
indipendente qualsiasi prodotto che
consuma energia in merito al quale
esistano seri dubbi sulla sua conformità
alle norme fissate nelle misure di
esecuzione.
L'organo notificato deve trasmettere il
proprio parere motivato per consentire una
valutazione tempestiva delle eventuali
misure correttive necessarie.
Motivazione
È impossibile che le autorità nazionali incaricate del controllo del mercato possano
controllare direttamente e sistematicamente tutti i prodotti immessi sul mercato comunitario.
Pertanto gli organi notificati indipendenti a livello nazionale potrebbero svolgere il compito
di verificare quei prodotti che non sembrino conformarsi alle norme fissate per legge. Ciò
non costituirebbe un obbligo di certificazione da parte di terzi per tutti i prodotti immessi sul
mercato, ma rappresenterebbe soltanto un potenziamento del controllo del mercato, per
sveltire il processo di verifica e contribuire ad identificare i prodotti non conformi.
Emendamento 53
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri si assicurano che siano
adottate le appropriate disposizioni per
consentire la consultazione delle parti
interessate a livello nazionale in merito al
processo di preparazione e monitoraggio
delle norme armonizzate.
1. Gli Stati membri si assicurano che siano
adottate le appropriate disposizioni per
consentire la consultazione delle parti
interessate a livello nazionale in merito al
processo di preparazione e monitoraggio
delle norme armonizzate. Ciò dovrebbe
includere il sostegno attivo e il
finanziamento della partecipazione dei
pertinenti gruppi interessati, in particolare
le organizzazioni della società civile, a
livello nazionale.
Motivazione
Nonostante la creazione di nuove strutture di intervento per sostenere la causa ambientale a
livello UE, il livello più critico per i processi di standardizzazione, rappresentato dall'ambito
nazionale, non gode della partecipazione di questi gruppi e di altri gruppi di interesse a
causa, in parte, della mancanza di finanziamenti da parte degli organi nazionali di
standardizzazione.
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Emendamento 54
ARTICOLO 10, COMMA 2
Le misure di esecuzione possono imporre ai
fabbricanti di parti, componenti o sottounità
dei prodotti che consumano energia di
fornire informazioni ai produttori di tali
prodotti sulla composizione e sul consumo
di energia e/o di risorse delle parti, dei
componenti o delle sottounità da essi
prodotti e, se disponibili, i risultati delle
valutazioni ambientali e/o di studi specifici
in merito all'uso e alla gestione del fine vita
dei componenti o delle sottounità in
questione.
In particolare le misure di esecuzione
possono imporre ai fabbricanti di fornire
informazioni sulla composizione e sul
consumo di energia e/o di risorse dei
componenti o delle sottounità da essi
prodotti e, se disponibili, i risultati delle
valutazioni ambientali e/o di studi specifici
in merito all'uso e alla gestione del fine vita
dei componenti o delle sottounità in
questione.
Motivazione
La decisione di applicare talune norme ai fornitori di parti e materiali dovrebbe essere
attentamente valutata nel processo di comitatologia per valutare la proporzionalità di questa
misura.
Emendamento 55
ARTICOLO 11, PARAGRAFI 1 e 2
1. Gli Stati membri designano le autorità
responsabili dell'applicazione della presente
direttiva.
1. Gli Stati membri designano le autorità
responsabili dell'applicazione della presente
direttiva.
Essi incoraggiano tali autorità a collaborare
tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di
facilitare l'applicazione della direttiva.
Essi incoraggiano tali autorità a collaborare
tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di
facilitare l'applicazione della direttiva.
La collaborazione amministrativa e lo
scambio di informazioni si avvalgono il più
possibile dei mezzi di comunicazione
elettronici e possono essere supportati da
pertinenti programmi comunitari.
La collaborazione amministrativa e lo
scambio di informazioni si avvalgono il più
possibile dei mezzi di comunicazione
elettronici e possono essere supportati da
pertinenti programmi comunitari.
Ai fini di una valutazione indipendente
delle informazioni, l'Agenzia esecutiva del
programma Energia intelligente per
l'Europa consulta degli esperti ed è dotata
a tal fine delle necessarie risorse
finanziarie.
Gli Stati membri costituiscono una rete di
basi di dati accessibile al pubblico che tra
l'altro potrebbe includere modelli
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semplificati di analisi dei cicli di vita dei
prodotti, simulazioni dell'impatto
ambientale positivo per ogni fase del ciclo
di vita e le norme sulla progettazione
ecocompatibile che dovrebbero essere
considerati una priorità per ridurre i
consumi idrico ed energetico e
l'inquinamento acustico causato da questi
prodotti.
Gli Stati membri assicurano, in particolare
rinforzando le reti e le strutture di aiuto, di
incoraggiare le PMI e le microimprese ad
adottare un'impostazione ambientale sana
già dalle fasi della progettazione del
prodotto in modo da avere un continuo
miglioramento della progettazione
ecocompatibile e da prevenire l'esigenza di
una futura legislazione europea.
1 bis. Gli Stati membri assicurano che le
PMI dispongano dei necessari progetti
ecocompatibili e di risorse di adeguamento.
Tale sostegno consiste ad esempio in
soluzioni riguardanti la progettazione del
prodotto o dati volti a fornire soluzioni di
riprogettazione, formazione e consulenza in
formato accessibile.
1 ter. Per la verifica da parte di terzi della
valutazione di conformità gli Stati membri
designano organi di notifica indipendenti,
ed esperti ai sensi dell'articolo 7.
2. I dettagli e la struttura dello scambio di
informazioni tra la Commissione e gli Stati
membri sono decisi conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. I dettagli e la struttura dello scambio di
informazioni tra la Commissione e gli Stati
membri sono decisi conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2 bis. Finanziamenti specifici sono
assegnati per la creazione di una rete a
sostegno dell'efficienza energetica.
Motivazione
Le piccole e medie imprese incontrano specifiche difficoltà determinate dalla loro mancanza
di risorse umane per svolgere il livello necessario di ricerca e sviluppo al fine di produrre
prodotti progettati in modo ecocompatibile. Risulterebbe molto utile creare una rete di basi
di dati attraverso le quali le PMI possano scambiare informazioni e familiarizzarsi con le
norme giuridiche e le modalità di esecuzione. Ciò sarebbe in linea con l'impostazione IPP. Le
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autorità dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti possibili per orientare il mercato verso un
atteggiamento responsabile dal punto di vista ambientale.
Emendamento 56
ARTICOLO 11 BIS (nuovo)
Articolo 11 bis
Misure per le PMI-microimprese
1. Si propone il seguente provvedimento
per consentire alle PMI e microimprese di
uniformarsi alle disposizioni della
presente direttiva:
l'allestimento da parte della Commissione
di una base di dati accessibile al pubblico
e comprensiva, fra l'altro, di modelli di
analisi semplificate del ciclo di vita dei
prodotti, di simulazioni sull'impatto
ambientale positivo per ogni tappa del
ciclo di vita e dei requisiti di progettazione
ecocompatibile di cui tener conto, in via
prioritaria, onde ridurre i consumi
energetici e idrici nonché le nocività
sonore di detti prodotti.
2. Gli Stati membri si adoperano,
potenziando, segnatamente, le reti e le
strutture di assistenza, per incentivare le
PMI-microimprese a sviluppare
un'impostazione ambientale, sin dalla
progettazione del prodotto, e a
uniformarsi alle future regolamentazione
europee.
Motivazione
È importante ricordare che una piccola impresa (meno di 50 dipendenti) e ancora più una
microimpresa (meno di 10 dipendenti) sono alle prese con particolari difficoltà tra cui la
mancanza di mezzi umani e/o finanziari per informarsi sulla vigente regolamentazione
comunitaria e pertanto uniformarvisi! Si tratta di una realtà socioeconomica di cui la
Commissione non tiene debito conto nell'ambito della presente proposta. Questo nuovo
articolo propone il varo di strumenti precisi onde aiutare le PMI-microimprese a immettere
sul mercato prodotti ecoprogettati.
Emendamento 57
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ARTICOLO 11 TER (nuovo)
Articolo 11 ter
Informazione dei consumatori
1. I produttori e i distributori si adoperano
affinché i consumatori di prodotti
ecoprogettati che utilizzano energia
ottengano, nella forma da essi considerata
idonea, le necessarie informazioni:
a) sull'impatto ambientale del prodotto
nell'intero ciclo di vita;
b) sul profilo ecologico del prodotto e sui
vantaggi dell'ecoprogettazione;
c) sul loro ruolo nella riduzione dei
consumi energetici grazie ad un utilizzo
duraturo del prodotto;
2. Gli Stati membri, di intesa con le
agenzie nazionali e/o regionali per la
gestione ambientale, promuovono
l'edizione di una guida sui "buoni
consigli in campo energetico" destinata in
via prioritaria alle famiglie europee
residenti in zone urbane.
Motivazione
Il presente emendamento crea un nuovo articolo sul capitolo "informazioni ai consumatori".
Esso costituisce una concreta risposta a quanto rilevato dalla Commissione a pagina 12 della
relazione della presente proposta: "nel settore domestico, il principale ostacolo all'ingresso
di apparecchi con un efficace rendimento energetico è rappresentato dalla scarsa
sensibilizzazione dei consumatori".
L'edizione di una guida da parte degli Stati membri sui "buoni consigli in campo energetico:
come consumare meno e consumare meglio?" potrebbe costituire uno strumento efficace di
sensibilizzazione dei consumatori alla tutela ambientale e pertanto un modo di promuovere i
prodotti ecoprogettati.
Emendamento 58
ARTICOLO 12
1. La Commissione, agendo in conformità
alla procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, può adottare misure di
esecuzione applicando i seguenti criteri:
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1. La Commissione, agendo in conformità
alla procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, e perseguendo le priorità
ambientali comunitarie quali quelle
definite nella decisione n. 1600/2002/CE,
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nella direttiva quadro sull'acqua, nella
direttiva quadro sulla qualità dell'aria,
nella direttiva quadro sui rifiuti, nella
Convenzione OSPAR e in altre strategie e
legislazioni ambientali pertinenti dell'UE e
tenendo presente l'obiettivo fissato nel
Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico (UNFCCC), adotta
misure di esecuzione quando vengono
rispettati i seguenti criteri:
a) con riguardo alla selezione del prodotto
che consuma energia da considerare:
a) con riguardo alla selezione del prodotto
che consuma energia da considerare:
i) il prodotto presenta un volume
significativo di vendite e di scambi
commerciali;
i) il prodotto presenta un volume
significativo di vendite e di scambi
commerciali;
ii) il prodotto presenta un significativo
impatto ambientale;
ii) il prodotto presenta un significativo
impatto ambientale;
iii) il prodotto possiede significative
potenzialità di miglioramento con riguardo
all'impatto ambientale senza costi eccessivi;
iii) il prodotto possiede significative
potenzialità di miglioramento con riguardo
all'impatto ambientale;
iv) occorre prendere in considerazione
priorità ambientali comunitarie quali
quelle specificate nella decisione n.
1600/2002/CE;
b) con riguardo al contenuto della misura:
b) con riguardo al contenuto della misura:
i) va considerato l'intero ciclo di vita del
prodotto;
i) va considerato l'intero ciclo di vita del
prodotto;
ii) non va significativamente influenzata la
prestazione del prodotto, dal punto di vista
dell'utilizzatore;
ii) non va significativamente influenzata la
prestazione del prodotto, dal punto di vista
dell'utilizzatore;
iii) la salute e la sicurezza non devono essere
messi a rischio;
iii) la salute e la sicurezza non devono essere
messi a rischio;
iv) non devono prodursi significative
ripercussioni negative sui consumatori, in
particolare per quanto riguarda l'accessibilità
economica ed il costo del ciclo di vita del
prodotto;
iv) non devono prodursi significative
ripercussioni negative sui consumatori, in
particolare per quanto riguarda l'accessibilità
economica ed il costo del ciclo di vita del
prodotto;
v) non devono prodursi significative
ripercussioni negative sulla competitività
dei fabbricanti, compresi i mercati esterni
alla Comunità.
1 bis. Qualora la Commissione avesse
motivi giustificati per rifiutare di adottare
una misura di esecuzione, per esempio a
causa dell'esistenza di un accordo
volontario che realizza gli obiettivi
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strategici in un modo più rapido o a minor
costo rispetto alle specifiche obbligatorie,
essa giustifica formalmente la sua
decisione in materia al Consiglio e al
Parlamento europeo.
2. Le misure di esecuzione fissano
specifiche generali per la progettazione
ecocompatibile conformemente all'Allegato
I e/o specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile
conformemente all'Allegato II.
2. Le misure di esecuzione fissano
specifiche per la progettazione
ecocompatibile conformemente all'Allegato
II.
Specifiche particolari per la progettazione
ecocompatibile sono stabilite per
determinati aspetti ambientali con un
significativo impatto ambientale
Specifiche generali per la progettazione
ecocompatibile, fissate conformemente
all'Allegato I, in aggiunta a specifiche
particolari, segnatamente quando ciò sia
necessario per il conseguimento degli
obiettivi di creazione delle conoscenze e per
stimolare l'innovazione.
3. Le misure di esecuzione includono gli
elementi elencati nell'Allegato VII.
3. Le misure di esecuzione includono gli
elementi elencati nell'Allegato VII e fissano
obiettivi quantitativi per i livelli di verifica
di predistribuzione casuale da parte di terzi
nonché le disposizioni in base alle quali gli
Stati membri riferiscono regolarmente alla
Commissione su tali attività. La
percentuale di prodotti da testare sarà
fissata in base alla situazione di mercato
dei prodotti.
3 bis. Le misure di esecuzione sono soggette
a revisione e, qualora necessario, ad
adeguamento al progresso tecnico ogni tre
anni.
3 ter. Nel redigere gli standard, la
Commissione utilizza le conoscenze
acquisite per l'etichettatura UE.
Emendamento 59
ARTICOLO 12 BIS (nuovo)
Articolo 12 bis
Piano di lavoro
Entro dodici mesi dall'adozione della
direttiva quadro e conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14, la
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Commissione può adottare misure di
esecuzione almeno per i prodotti che sono
stati identificati dal Programma europeo
sul mutamento climatico (ECCP) come
prodotti che offrono un elevato potenziale
di riduzione economicamente vantaggiosa
delle emissioni di gas a effetto serra, quali
impianti di riscaldamento e di produzione
di acqua calda, sistemi a motore elettrico,
illuminazione domestica e nel settore
terziario, apparecchi domestici,
apparecchiature per ufficio nel settore
domestico e terziario, elettronica di
consumo, sistemi commerciali di
riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell'aria.
Entro un anno dall'approvazione della
direttiva quadro, la Commissione presenta
una misura di esecuzione distinta volta a
ridurre le perdite in stand-by di tutti i
prodotti. Per i prodotti TIC, il consumo in
posizione di arresto andrebbe ridotto, come
regola generale, nella misura tecnica
possibile.
Qualora la Commissione abbia giustificati
motivi per rifiutare di presentare una
proposta nei settori summenzionati, quali
l'esistenza di un accordo volontario che
realizzi gli obiettivi d'azione in modo più
rapido o a minor costo rispetto alle
specifiche obbligatorie, essa giustifica
formalmente la sua decisione in materia al
Parlamento europeo e al Consiglio.
In seguito alla consultazione del Comitato
per la progettazione ecocompatibile quale
prevista all'articolo 13 bis, la Commissione,
tenendo conto dell'impatto ambientale
complessivo, fissa per i tre anni successivi,
un piano di lavoro con un elenco indicativo
dei gruppi di prodotti da considerarsi
prioritari per l'adozione di misure di
esecuzione e lo presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio. La Commissione
adotta periodicamente l'elenco di concerto
con il Comitato di cui all'articolo 14.
La Commissione presenta, ogni cinque
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anni, al Parlamento europeo ed al
Consiglio una relazione comprensiva dei
risultati ottenuti laddove sono stati varati
provvedimenti attuativi e applicati accordi
industriali volontari.
Emendamento 60
ARTICOLO 12 TER (nuovo)
Articolo 12 ter
Autoregolamentazione
Gli accordi volontari esistenti o altre
misure di autoregolamentazione proposte
sono soggetti al riesame completo da parte
del Comitato per la progettazione
ecocompatibile facendo ricorso a studi
analitici in modo da determinare quanto
sono idonei ai fini di conseguire i risultati
auspicati – incluso il relativo livello di
ambizione, gli obiettivi fissati e le
procedure di rendiconto e revisione
previste, oltre ai criteri minimi di
ammissibilità stabiliti nell'Allegato VII bis.
Emendamento 61
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)
Articolo 13 bis
Deroghe
Per quanto concerne problemi ambientali
locali, la presente direttiva non scalfisce il
diritto degli Stati membri di mantenere o
introdurre, conformemente al trattato,
norme più rigorose relative alla
fabbricazione, all'importazione, alla
vendita ed al consumo di prodotti che
utilizzano energia, che sono considerate
necessarie per conseguire un elevato livello
di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica nonché la sicurezza del
rifornimento energetico, purché tali norme
non pregiudichino le disposizioni della
presente direttiva.
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Motivazione
L'obiettivo del Parlamento europeo deve essere quello di strutturare le norme in modo
rigoroso ed efficace che non possa dare adito a uno Stato membro di ignorarle. Ciò garantirà
il miglior successo possibile per l'ambiente consentendo nel contempo di evitare distorsioni
della concorrenza. Potrebbe tuttavia risultare necessario tener conto di problemi ambientali
a livello locale; ad esempio, in alcuni Stati membri un grosso problema è rappresentato dalla
penuria di acqua, mentre in altre parti dell'Unione europea i problemi sono di altro tipo. È
necessario tenere conto di queste circostanze.
Emendamento 62
ARTICOLO 13 TER (nuovo)
Articolo 13 ter
Organo di esperti indipendente
Ai fini di un'analisi comparativa, di analisi
indipendenti e della necessità di assistere la
Commissione nella fissazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile nelle
misure di esecuzione, è istituito un organo
di esperti indipendente. Tale organo può
far parte di agenzie esistenti o richiedere la
creazione di nuove strutture, nella misura
in cui siano disponibili perizie indipendenti
su tutti i potenziali aspetti ambientali.
Quest'organo dispone delle necessarie
risorse finanziarie, che in parte possono
provenire dal programma "Energia
intelligente per l'Europa"
Motivazione
La valutazione di aspetti del ciclo di vita, analisi comparative della progettazione
ecocompatibile in funzione dello stato della tecnica e l'uso di studi comparati e di mercato
indipendenti (UE ed internazionali) dovrebbero costituire parte integrante della fissazione di
un qualsiasi requisito. Tutte queste attività dovrebbero essere indipendenti dagli interessi
economici. A tal fine servirebbe un organo di esperti indipendente, a livello europeo, per la
Commissione e le altre parti interessate - un istituto o risorse opportunamente destinate ad
un'agenzia. Una volta operativo, tale organo può anche fornire il sostegno tanto necessario
al processo del marchio di qualità ecologico esistente, che attualmente risente della
mancanza di tali fonti di esperti e di dati comparativi sulla progettazione ecocompatibile, può
contribuire all'integrazione degli aspetti ambientali nella standardizzazione UE nonché
sostenere le future iniziative sulla politica UE di produzione integrata, di cui fanno parte i
prodotti che consumano energia.
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Emendamento 63
ARTICOLO 13 QUATER (nuovo)
Articolo 13 quater
Comitato per la progettazione
ecocompatibile
La Commissione stabilisce un Comitato per
la progettazione ecocompatibile con una
partecipazione equilibrata di tutte le parti
interessate pertinenti quali l'industria e i
fornitori di servizi, incluse le PMI, gli
artigiani e le loro organizzazioni
professionali, i sindacati, i commercianti, i
venditori al dettaglio, gli importatori, gli
esperti di efficacia energetica, i pionieri in
materia di progettazione ecocompatibile, i
gruppi di protezione ambientale e le
organizzazioni di consumatori. Il Comitato
contribuisce, in particolare, alla definizione
e alla revisione delle misure di esecuzione e
alla valutazione delle misure
autoregolatorie.
Tale Comitato si riunisce simultaneamente
alla commissione di cui all'articolo 14.
Il regolamento del Comitato viene stabilito
dalla Commissione conformemente alla
procedura di cui all'articolo 14 ed include
disposizioni sul finanziamento per la
partecipazione dei gruppi pertinenti della
società civile.
Emendamento 64
ARTICOLO 15
Gli Stati membri stabiliscono le norme in
materia di sanzioni applicabili alle violazioni
delle prescrizioni nazionali adottate in forza
della presente direttiva e adottano tutte le
disposizioni necessarie per garantirne
l'applicazione. Le sanzioni previste devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni
alla Commissione al massimo entro la data
specificata al primo comma dell'articolo 18 e
notificano senza indugio qualsiasi loro
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Gli Stati membri stabiliscono le norme in
materia di sanzioni applicabili alle violazioni
delle prescrizioni nazionali adottate in forza
delle misure di esecuzione della presente
direttiva e adottano tutte le disposizioni
necessarie per garantirne l'applicazione. Le
sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive, e tenere conto
del livello di mancanza di conformità
nonché delle quantità di prodotti non
conformi immessi sul mercato comunitario
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successivo emendamento.
prima che gli Stati membri li vietassero.
Conformemente alla pratica nazionale, le
sanzioni contribuiscono interamente a
finanziare le attività delle autorità di
controllo. Gli Stati membri notificano tali
disposizioni alla Commissione al massimo
entro la data specificata al primo comma
dell'articolo 18 e notificano senza indugio
qualsiasi loro successivo emendamento. La
Commissione informa ogni Stato membro
delle eventuali sanzioni comminate in
ambito comunitario in applicazione della
presente direttiva.
Motivazione
L'emendamento stabilisce il principio secondo cui coloro i quali immettono sul mercato
prodotti non conformi devono sostenere una parte dei costi di controllo del mercato.
Il riferimento esplicito al mercato comunitario e la disposizione in base alla quale le sanzioni
sono utilizzate per finanziare le attività di controllo del mercato danno alle autorità nazionali
un incentivo per perseguire i "free rider" indipendentemente dal danno diretto occasionato al
mercato nazionale.
Introducendo sanzioni finanziarie proporzionate al livello di mancanza di conformità,
l'emendamento consente di adeguare le sanzioni in funzione del danno reale causato al
mercato.
Introducendo sanzioni finanziarie che sono in relazione con la quantità di prodotti non
conformi immessi sul mercato, l'emendamento crea un efficace strumento per colpire le
operazioni puntuali, nonché un potente disincentivo. Ci si aspetta che il numero di prodotti
non conformi alle specifiche stabilite nelle misure di esecuzione diminuisca col tempo, dal
momento che coloro che immettono sul mercato siffatti prodotti rischierebbero costantemente
di essere scoperti e multati.
Inoltre, le risorse finanziarie raccolte a seguito dell'applicazione delle sanzioni verrebbero
utilizzate unicamente per finanziare l'attività delle autorità di controllo. È risaputo che uno
dei principali problemi che caratterizzano la messa in atto del sistema di marcatura CE è la
mancanza di risorse con cui si scontrano le autorità nazionali.
Emendamento 65
ARTICOLO 17 BIS (nuovo)
Articolo 17 bis
Revisione
La Commissione valuta l'efficacia della
presente direttiva, in particolare alla luce
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della strategia tematica sull'uso sostenibile
delle risorse naturali. Sulla base di studi
adeguati e di una consultazione delle parti
interessate, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio
proposte intese a modificare la presente
direttiva cinque anni dopo la sua entrata in
vigore.
Emendamento 66
ALLEGATO I
Metodologia per l'elaborazione di specifiche
generali per la progettazione ecocompatibile
Metodologie per l'elaborazione di specifiche
generali per la progettazione ecocompatibile
Le misure di esecuzione che stabiliscono le
specifiche per la progettazione
ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 3, includono le disposizioni di
cui in appresso, come appropriate per il
prodotto che consuma energia oggetto della
misura di esecuzione.
Le specifiche generali per la progettazione
ecocompatibile mirano a migliorare le
prestazioni ambientali del prodotto
concentrandosi su aspetti ambientali
significativi dello stesso senza fissare valori
limite. Gli aspetti ambientali significativi
vengono individuati dalla Commissione
durante la preparazione del progetto di
misura da sottoporre al Comitato di cui
all'articolo 14 e sono specificati nella
misura di esecuzione.
Le misure di esecuzione che fissano
specifiche generali per la progettazione
ecocompatibile a norma dell'articolo 12,
paragrafo 3, individuano, come appropriati
per il prodotto che consuma energia
oggetto della misura di esecuzione in
questione, la metodologia e i parametri
applicabili per la progettazione
ecocompatibile fra quelli elencati nelle
parti 1 e 2 e i requisiti in materia di
informazioni fra quelli elencati nella parte
2 bis.
Tutti i dati, le analisi e gli ecoprofili sono
disponibili per l'esame da parte del
Comitato per la progettazione
ecocompatibile nel corso della sua
valutazione e definizione delle misure di
esecuzione e di ogni ulteriore analisi
comparativa o elaborazione di profilo.
Parte 1. Disposizioni generali
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Parte 1. Disposizioni generali
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1. I fabbricanti di prodotti che consumano
energia effettuano una valutazione degli
aspetti ambientali di un modello
rappresentativo di un prodotto che consuma
energia durante il suo intero ciclo di vita, in
base ad ipotesi realistiche sulle normali
condizioni di uso e gli scopi per i quali è
utilizzato.
1. Onde selezionare i parametri per una
misura d'esecuzione, si effettua una
valutazione degli aspetti ambientali di un
modello rappresentativo di un prodotto che
consuma energia durante il suo intero ciclo
di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle
normali condizioni di uso e gli scopi per i
quali è utilizzato.
Sulla base di tale valutazione i fabbricanti
elaborano il profilo ecologico di un modello
rappresentativo, incentrato sulle specifiche
caratteristiche di questo con riguardo
all'ambiente e sui suoi input/output
durante l'intero ciclo di vita espressi in
quantità fisiche misurabili.
Il processo di valutazione e la misura
d'esecuzione includono, in particolare,
elementi tra cui quelli stabiliti nella parte 2
del presente allegato.
La valutazione verterà sui fattori suscettibili
di essere influenzati in maniera sostanziale
dalla progettazione. A tali fattori sarà data
la priorità.
La misura di esecuzione verterà sui fattori
suscettibili di essere influenzati in maniera
sostanziale dalla progettazione. I parametri
pertinenti in materia di progettazione
ecocompatibile vengono specificati nella
misura di esecuzione.
In base a tale valutazione, l'organo di
esperti indipendente, con la cooperazione
dei fabbricanti, che forniscono dati,
stabilisce il profilo ecologico dello stato
dell'arte nella progettazione
ecocompatibile. Questo profilo è basato
sulle caratteristiche del prodotto
ambientalmente pertinenti e sugli
input/output che si verificano durante il
ciclo di vita del prodotto.
2. Il fabbricante si avvarrà di tale
valutazione per esaminare soluzioni
progettuali alternative, nell'intento di
conseguire un miglioramento delle
prestazioni ambientali del prodotto tenendo
conto dello stato dell'arte nella
progettazione ecocompatibile.
La scelta di una specifica soluzione
progettuale deve permettere un ragionevole
equilibrio tra i diversi aspetti ambientali
nonché tra questi aspetti e altre
considerazioni pertinenti, quali la salute e
la sicurezza, le prescrizioni tecniche in
tema di funzionalità, qualità e prestazioni e
aspetti economici, tra cui i costi di
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fabbricazione e la commerciabilità, pur
ottemperando a tutte le normative
pertinenti.
Il processo di progettazione per i prodotti
che consumano energia include, in
particolare, elementi tra quelli elencati
nella parte 2 del presente allegato.
I pertinenti parametri per la progettazione
ecocompatibile saranno specificati nella
misura di esecuzione.
Parte 2. Parametri di progettazione
ecocompatibile per i prodotti che consumano
energia
Parte 2. Parametri di progettazione
ecocompatibile per i prodotti che consumano
energia
2.1 La valutazione descritta nella parte 1 del
presente allegato riguarda, conformemente
alla misura di esecuzione, i seguenti stadi
del ciclo di vita del prodotto nella misura in
cui si riferiscono alla sua progettazione:
2.1 La valutazione descritta nella parte 1 del
presente allegato riguarda i seguenti stadi del
ciclo di vita del prodotto nella misura in cui
si riferiscono alla sua progettazione:
a) acquisizione di materie prime;
a) acquisizione di materie prime;
b) fabbricazione;
b) fabbricazione;
c) condizionamento, trasporto e
distribuzione;
c) condizionamento, trasporto e
distribuzione;
d) installazione e manutenzione;
d) installazione e manutenzione;
e) uso;
e) uso;
f) fine vita.
f) fine vita.
2.2 Per ciascuno stadio vengono valutati, se
pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:
2.2 Per ciascuno stadio vengono valutati, se
pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:
a) consumo presunto di materiali, energia e
altre risorse quali l'acqua;
a) consumo presunto di materiali, energia e
altre risorse quali l'acqua;
b) emissioni previste nell'acqua, nell'aria o
nel suolo;
b) emissioni previste nell'acqua, nell'aria o
nel suolo;
c) inquinamento previsto attraverso effetti
fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni,
campi elettromagnetici;
c) inquinamento previsto attraverso effetti
fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni,
campi elettromagnetici;
d) generazione prevista di rifiuti;
d) generazione prevista di rifiuti;
e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e
recupero di materiali e/o di energia tenuto
conto della direttiva 2002/96/CE sui RAEE.
e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e
recupero di materiali e/o di energia tenuto
conto della direttiva 2002/96/CE sui RAEE.
2.3 In particolare sono opportunamente
utilizzati e, se necessario, integrati da altri i
2.3 In particolare sono opportunamente
utilizzati e, se necessario, integrati da altri i
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seguenti parametri per la valutazione delle
potenzialità di un miglioramento degli
aspetti ambientali citati nel precedente
paragrafo:
seguenti parametri per la valutazione delle
potenzialità di un miglioramento degli
aspetti ambientali citati nel precedente
paragrafo:
a) peso e volume del prodotto;
a) peso e volume del prodotto;
b) uso di materiali provenienti da attività di
riciclaggio;
b) uso di materiali provenienti da attività di
riciclaggio;
c) consumo di energia nel corso dell'intero
ciclo di vita;
c) consumo di energia nel corso dell'intero
ciclo di vita;
d) uso di sostanze classificate come
pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai
sensi della direttiva 67/548/CEE e tenuto
conto della legislazione in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze quali le direttive 76/769/CEE o
2002/95/CE;
d) uso di sostanze classificate come
pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai
sensi della direttiva 67/548/CEE e tenuto
conto della legislazione in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze quali le direttive 76/769/CEE o
2002/95/CE;
e) quantità e natura dei materiali di consumo
necessari per un uso e una manutenzione
adeguati;
e) quantità e natura dei materiali di consumo
necessari per un uso e una manutenzione
adeguati;
f) facilità di reimpiego e di riciclaggio
espressa in termini di: numero di materiali e
componenti utilizzati, uso di componenti
standard, tempo necessario per lo
smontaggio, complessità degli strumenti
necessari per lo smontaggio, uso di norme di
codifica dei componenti e dei materiali per
l'individuazione dei componenti e dei
materiali idonei al reimpiego e al riciclaggio
(inclusa la marcatura delle parti in plastica
conformemente all'ISO), utilizzo di materiali
facilmente riciclabili, facilità di accesso a
componenti e materiali di pregio e ad altri
componenti e materiali riciclabili, facilità di
accesso a componenti e materiali contenenti
sostanze pericolose;
f) facilità di reimpiego e di riciclaggio
espressa in termini di: numero di materiali e
componenti utilizzati, uso di componenti
standard, tempo necessario per lo
smontaggio, complessità degli strumenti
necessari per lo smontaggio, uso di norme di
codifica dei componenti e dei materiali per
l'individuazione dei componenti e dei
materiali idonei al reimpiego e al riciclaggio
(inclusa la marcatura delle parti in plastica
conformemente all'ISO), utilizzo di materiali
facilmente riciclabili, facilità di accesso a
componenti e materiali di pregio e ad altri
componenti e materiali riciclabili, facilità di
accesso a componenti e materiali contenenti
sostanze pericolose;
g) incorporazione dei componenti utilizzati;
g) incorporazione dei componenti utilizzati;
h) astensione da soluzioni tecniche non
idonee al reimpiego e al riciclaggio di
componenti e di interi apparecchi;
h) astensione da soluzioni tecniche non
idonee al reimpiego e al riciclaggio di
componenti e di interi apparecchi;
i) estensione della durata espressa in termini
di: durata minima garantita, tempo minimo
per la disponibilità di parti di ricambio,
modularità, possibilità di upgrading,
i) estensione della durata espressa in termini
di: durata minima garantita, tempo minimo
per la disponibilità di parti di ricambio,
modularità, possibilità di upgrading,
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riparabilità;
riparabilità;
j) quantità di rifiuti generati e quantità di
rifiuti pericolosi generati;
j) quantità di rifiuti generati e quantità di
rifiuti pericolosi generati;
k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra,
agenti acidificanti, composti organici
volatili, sostanze lesive dell'ozono,
inquinanti organici persistenti, metalli
pesanti, particolati fini e polveri sospese)
fatte salve le disposizioni della direttiva
97/68/CE relativa ai provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non
stradali;
k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra,
agenti acidificanti, composti organici
volatili, sostanze lesive dell'ozono,
inquinanti organici persistenti, metalli
pesanti, particolati fini e polveri sospese)
fatte salve le disposizioni della direttiva
97/68/CE relativa ai provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non
stradali;
l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti,
sostanze che esercitano un'influenza
sfavorevole sul bilancio di ossigeno,
inquinanti organici persistenti);
l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti,
sostanze che esercitano un'influenza
sfavorevole sul bilancio di ossigeno,
inquinanti organici persistenti);
m) emissioni nel suolo (in particolare
percolazione e perdite di sostanze pericolose
durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi
di percolazione una volta che questi sono
collocati in discarica).
m) emissioni nel suolo (in particolare
percolazione e perdite di sostanze pericolose
durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi
di percolazione una volta che questi sono
collocati in discarica).
n) informazioni suscettibili di influenzare
le modalità di trattamento, uso o riciclaggio
del prodotto che consuma energia da parte
di soggetti diversi dal fabbricante, incluse
se del caso:
- istruzioni in merito al processo di
fabbricazione;
- informazioni ai consumatori sulle
caratteristiche e sulle prestazioni
ambientali significative di un prodotto,
accompagnanti il prodotto immesso sul
mercato per consentire al consumatore di
comparare tali aspetti;
- istruzioni ai consumatori/utenti sulle
modalità di installazione, uso e
manutenzione del prodotto al fine di
ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e
di consentirne la durata ottimale, nonché
sulle modalità di restituzione del dispositivo
a fine vita;
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IT
- informazioni per gli impianti di
trattamento in merito allo smontaggio, al
riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.
Le informazioni fondamentali sono fornite
se possibile sul prodotto stesso.
Tali informazioni devono tener conto degli
obblighi derivanti da altre normative
comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE
sui RAEE.
2.3 bis I fabbricanti assicurano di fare tutto
ciò che è ragionevolmente possibile per
immettere sul mercato solo apparecchiature
elettriche ed elettroniche che, per quanto
funzionali e conformi ai requisiti di
sicurezza, siano state progettate e
fabbricate in modo tale da non impedire:
a) di essere reimpiegate, in apparecchi
interi o come parti (componenti,
sottoinsiemi e materiali di consumo);
b) di poter essere utilizzate unitamente a
componenti, sottoinsiemi e materiali di
consumo reimpiegabili o reimpiegati;
c) di essere riciclate interamente o in parte.
Parte 2 bis. Specifiche per la fornitura di
informazioni
La misura di esecuzione include le
informazioni suscettibili di influenzare le
modalità di trattamento, uso o riciclaggio
del prodotto che consuma energia da parte
di soggetti diversi dal fabbricante, incluse
se del caso:
- istruzioni in merito al processo di
fabbricazione;
- informazioni ai consumatori sulle
caratteristiche e sulle prestazioni
ambientali significative di un prodotto,
accompagnanti il prodotto immesso sul
mercato per consentire al consumatore di
comparare tali aspetti;
- istruzioni ai consumatori/utenti sulle
modalità di installazione, uso e
manutenzione del prodotto al fine di
ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e
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di consentirne la durata ottimale, nonché
sulle modalità di restituzione del dispositivo
a fine vita;
- informazioni sugli impianti di trattamento
in merito allo smontaggio, al riciclaggio o
allo smaltimento a fine vita. Le
informazioni fondamentali sono fornite se
possibile sul prodotto stesso.
Tali informazioni devono tener conto degli
obblighi derivanti da altre normative
comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE
sui RAEE.
Emendamento 67
ALLEGATO II
Metodologia per la definizione del livello
delle specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile
Metodologia per la definizione del livello
delle specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile
Le specifiche particolari per la progettazione
ecocompatibile sono intese a migliorare un
determinato aspetto ambientale del prodotto.
Esse possono assumere la forma di
specifiche per un minore consumo di una
data risorsa, quali i limiti all'uso di tale
risorsa nei vari stadi del ciclo di vita, a
seconda dei casi (ad esempio, limiti al
consumo di acqua durante l’uso del prodotto
o alle quantità di un determinato materiale
incorporato nel prodotto oppure quantità
minime richieste di materiale riciclato).
Le specifiche particolari per la progettazione
ecocompatibile sono intese a migliorare un
determinato aspetto ambientale del prodotto.
Esse possono assumere la forma di
specifiche per un minore consumo di una
data risorsa, quali i limiti all'uso di tale
risorsa nei vari stadi del ciclo di vita, a
seconda dei casi (ad esempio, limiti al
consumo di acqua durante l’uso del prodotto
o alle quantità di un determinato materiale
incorporato nel prodotto oppure quantità
minime richieste di materiale riciclato).
Allo scopo di selezionare gli aspetti
ambientali per una misura di esecuzione
viene effettuata una valutazione di tutti gli
aspetti ambientali di un modello
rappresentativo di prodotto che consuma
energia per tutto il suo ciclo di vita sulla
base di ipotesi realistiche in merito alle
normali condizioni e uso proposto.
Il processo di valutazione e le misure di
esecuzione comprendono, in particolare,
elementi tra quelli di cui all'allegato I,
parte 2.
La valutazione viene incentrata sui fattori,
dando loro la priorità, capaci di essere
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influenzati dalla progettazione del prodotto.
In vista dell'urgenza della necessità di
misure di efficacia energetica, vengono
adottate misure per stabilire direttamente le
specifiche esigenze della progettazione,
indipendentemente dagli altri aspetti
ambientali in corso di valutazione.
Il livello di una specifica particolare per la
progettazione ecocompatibile per un
determinato prodotto che consuma energia è
fissato come indicato in appresso.
Il livello di una specifica particolare per la
progettazione ecocompatibile per un
determinato prodotto che consuma energia è
fissato come indicato in appresso.
Per gli aspetti diversi dal consumo di
energia durante l'uso presi in
considerazione per una misura di
esecuzione, l'équipe di esperti indipendenti,
in cooperazione con i fabbricanti che
mettono a disposizione i dati, definisce il
profilo ecologico dello stato dell'arte nella
progettazione ecocompatibile. Tale profilo
si basa sulle caratteristiche ecologicamente
rilevanti del prodotto e sui suoi
input/output durante l'intero ciclo di vita,
espressi in quantità fisiche misurabili.
1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona
sul mercato numerosi modelli
rappresentativi del prodotto che consuma
energia in questione e individua le opzioni
tecniche per migliorare le prestazioni
ambientali del prodotto, tenendo conto della
praticabilità economica delle opzioni ed
evitando qualsiasi perdita significativa di
prestazione o di utilità per i consumatori.
1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona
sul mercato numerosi modelli
rappresentativi del prodotto che consuma
energia in questione e individua le opzioni
tecniche per migliorare le prestazioni
ambientali del prodotto, tenendo conto della
praticabilità economica delle opzioni ed
evitando qualsiasi perdita significativa di
prestazione o di utilità per i consumatori.
Sulla base di tale analisi e tenuto conto della
fattibilità economica e tecnica nonché delle
potenzialità di miglioramento vengono
adottate misure concrete nell'intento di
ridurre l'impatto ambientale del prodotto.
Sulla base di tale analisi e tenuto conto delle
potenzialità di miglioramento vengono
stabilite specifiche concrete, particolari
nell'intento di minimizzare l'impatto
ambientale del prodotto.
Con riguardo al consumo di energia durante
l'uso, il livello di rendimento energetico o di
consumo è fissato con riferimento al costo
del ciclo di vita più contenuto per l'utente
finale per modelli rappresentativi di un
prodotto che consuma energia. Il metodo di
analisi del costo del ciclo di vita utilizza un
tasso reale di sconto del 5% e una durata
Con riguardo al consumo di energia durante
l'uso, specifiche particolari in materia di
progettazione ecocompatibile vengono
stabilite a livello del prodotto più
performante disponibile sul mercato o a
livello del più basso costo del ciclo di vita.
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realistica per il prodotto. Esso è basato
sulla somma delle variazioni del prezzo di
acquisto (risultante dalle variazioni dei
costi industriali) e delle spese operative,
risultanti dai diversi livelli delle opzioni di
miglioramento tecnico, scontate con
riferimento alla durata dei modelli
rappresentativi del prodotto considerati. Le
spese operative comprendono
principalmente i consumi di energia e le
spese aggiuntive per altre risorse (quali
acqua o detergenti).
Ai fini di identificare tale livello, viene
eseguita un'analisi da un analista o da un
gruppo di analisti selezionati per la loro
competenza nel settore, ma indipendenti
rispetto alle parti interessate.
Un'analisi di sensibilità per i pertinenti
elementi (quali il prezzo dell'energia o di
altre risorse, il costo delle materie prime o i
costi di produzione, i tassi di sconto),
comprendente, se opportuno, i costi
ambientali esterni, va condotta per
verificare l'esistenza di variazioni
significative e la solidità delle conclusioni
generali. Le specifiche vanno adeguate di
conseguenza.
Una serie di modelli rappresentativi del
prodotto che consuma energia in questione
viene selezionata sul mercato.
Sulla base di tale selezione:
1) viene individuato il modello più
performante disponibile sul mercato e, di
conseguenza, viene adeguata la specifica di
consumo di energia in uso, specificando lo
scadenzario di adeguamento; o
2) viene identificato un modello di base fra
quelli meno efficienti rispetto alla specifica
particolare di progettazione ecocompatibile
(in funzione della specificità di taluni
mercati e del servizio offerto all'utente
finale, si possono considerare parecchi
modelli di base). Le opzioni tecniche per
migliorare le prestazioni ambientali del
prodotto sono elencate nel modo più
esauriente possibile. Dette opzioni tecniche,
intese a migliorare la prestazione specifica
del prodotto che consuma energia sotto il
profilo dell'utilizzazione delle risorse,
garantiscono che tutte le altre prestazioni e
attrattive per il consumatore rimangano
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quantomeno immutate o, nel migliore dei
casi, vengano migliorate.
Il costo calcolato rispetto al ciclo di vita del
prodotto che consuma energia, noto come
"costo del ciclo di vita", è la somma del
prezzo d'acquisto e delle spese operative
scontate riferite a un ciclo di vita realistico
per il prodotto. Il tasso di sconto utilizzato è
quello fornito dalle autorità finanziarie
europee.
Per ciascuna opzione tecnica, viene
calcolato il costo del ciclo di vita, che viene
comparato a quello del ciclo di vita del
modello di base. Le opzioni tecniche che
presentano un costo del ciclo di vita più
basso rispetto a quello di base vengono
combinate tra loro, a condizione che siano
compatibili. Viene individuata la
combinazione delle opzioni tecniche che
presentano il costo del ciclo di vita più
basso in assoluto, che viene denominata
"costo minimo del ciclo di vita". La
prestazione del prodotto che consuma
energia corrispondente a questo minimo
determina la specifica particolare in
materia di progettazione ecocompatibile da
conseguirsi poiché, a questo livello, i
miglioramenti tecnici offrono un buon
rapporto costo/efficacia per l'utente finale e
quindi per la società, che beneficia di una
riduzione dei costi ambientali esterni.
Nel quadro della fissazione di norme
minime di efficacia, si dovrebbe tenere
conto anche di un valore relativo alle
emissioni di ossido di carbonio evitate. Tale
valore di emissioni di biossido di carbonio
evitate è fissato dalla Commissione e
aggiornato periodicamente. Nel calcolo
relativo al modello di base possono essere
inclusi i costi esterni delle emissioni di
biossido di carbonio.
Una metodologia simile potrebbe essere
applicata ad altre risorse quali l'acqua.
Una metodologia simile potrebbe essere
applicata ad altre risorse quali l'acqua.
2. Il livello delle specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile potrebbe
essere stabilito utilizzando elementi
2. Il livello delle specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile potrebbe
essere stabilito utilizzando elementi
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disponibili nell'ambito di altre attività
comunitarie tra cui il regolamento (CE) n.
1980/2000 sul marchio di qualità ecologica,
le future strategie tematiche sull'uso
sostenibile delle risorse e il riciclaggio, la
direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura degli
apparecchi domestici e il regolamento (CE)
n. 2422/2001 sull'etichettatura delle
apparecchiature per ufficio.
disponibili nell'ambito di altre attività
comunitarie tra cui il regolamento (CE) n.
1980/2000 sul marchio di qualità ecologica,
le future strategie tematiche sull'uso
sostenibile delle risorse e il riciclaggio, la
direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura degli
apparecchi domestici e il regolamento (CE)
n. 2422/2001 sull'etichettatura delle
apparecchiature per ufficio.
Gli elementi ricavati dai programmi esistenti
applicati in altre parti del mondo potrebbero
essere utilizzati per fissare le specifiche
particolari per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano
energia oggetto di scambi commerciali con i
partner economici dell'UE.
Gli elementi ricavati dai programmi esistenti
applicati in altre parti del mondo potrebbero
essere utilizzati per fissare le specifiche
particolari per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano
energia oggetto di scambi commerciali con i
partner economici dell'UE.
3. In linea di principio la definizione di una
specifica particolare per la progettazione
ecocompatibile non dovrebbe avere come
conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di
una tecnologia proprietaria. Se la specifica
implica la rimozione dal mercato di una
quota significativa dei modelli attualmente
prodotti, la data della sua entrata in vigore
deve tener conto del ciclo di riprogettazione
del prodotto.
3. In linea di principio la definizione di una
specifica particolare per la progettazione
ecocompatibile non dovrebbe avere come
conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di
una tecnologia proprietaria. Se la specifica
implica la rimozione dal mercato di una
quota significativa dei modelli attualmente
prodotti, la data della sua entrata in vigore
deve tener conto del ciclo di riprogettazione
del prodotto.
Emendamento 68
ALLEGATO III
La marcatura CE deve avere un'altezza di
almeno 5 mm. Se le dimensioni della
marcatura CE sono ridotte o ingrandite
vanno rispettate le proporzioni del disegno
in scala graduata sopra presentato.
La marcatura CE deve avere un'altezza di
almeno 5 mm. Se le dimensioni della
marcatura CE sono ridotte o ingrandite
vanno rispettate le proporzioni del disegno
in scala graduata sopra presentato.
La marcatura CE va apposta sul prodotto
che consuma energia. Nel caso in cui non
sia possibile, la marcatura va apposta
sull'imballaggio e sui documenti di
accompagnamento.
La marcatura CE va apposta sul prodotto
che consuma energia. Nel caso in cui non
sia possibile, la marcatura va apposta
sull'imballaggio e sui documenti di
accompagnamento.
La Commissione predispone una
relazione sul rispetto delle norme da parte
dei fabbricanti e distributori conferendo
loro il diritto di apporre la marcatura CE
sui loro prodotti.
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Detta relazione è inoltrata al Parlamento
europeo, al Consiglio e alle parti
interessate in tutti i casi prima
dell'applicazione da parte degli Stati
membri delle disposizioni della presente
direttiva e prima dell'attuazione attraverso
misure speciali.
Emendamento 69
ALLEGATO IV, PUNTO 2
2. Il fabbricante deve compilare un modulo
di documentazione tecnica che consenta una
valutazione della conformità del prodotto
che consuma energia alle prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo
di documentazione tecnica che consenta una
valutazione della conformità del prodotto
che consuma energia alle prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile fatte salve
le condizioni di un uso corretto e di uno
smaltimento conforme alle norme.
La documentazione contiene in particolare:
La documentazione contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto che
consuma energia e dell'uso cui è destinato;
a) una descrizione generale del prodotto che
consuma energia e dell'uso cui è destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di
valutazione ambientale condotti dal
fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso
o alla letteratura di valutazione ambientale
utilizzati dal fabbricante per determinare le
soluzioni di progettazione del prodotto;
b) i risultati dei pertinenti studi di
valutazione ambientale condotti dal
fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso
o alla letteratura di valutazione ambientale
utilizzati dal fabbricante per determinare le
soluzioni di progettazione del prodotto;
c) il profilo ecologico del prodotto;
c) il profilo ecologico del gruppo di
prodotti, quale risulta nella misura di
esecuzione;
d) gli elementi delle specifiche di
progettazione del prodotto relative agli
aspetti di progettazione ambientale dello
stesso;
d) gli elementi delle specifiche di
progettazione del prodotto relative agli
aspetti di progettazione ambientale dello
stesso;
e) un elenco degli appropriati documenti di
cui all'articolo 9, applicati per intero o in
parte, e una descrizione delle soluzioni
adottate per soddisfare le prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile allorché i
documenti di cui all'articolo 9 non sono stati
applicati o non soddisfano completamente le
disposizioni della misura di esecuzione
applicabile;
e) un elenco degli appropriati documenti di
cui all'articolo 9, applicati per intero o in
parte, e una descrizione delle soluzioni
adottate per soddisfare le prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile allorché i
documenti di cui all'articolo 9 non sono stati
applicati o non soddisfano completamente le
disposizioni della misura di esecuzione
applicabile;
f) una copia delle informazioni riguardanti
gli aspetti di progettazione ambientale del
f) una copia delle informazioni riguardanti
gli aspetti di progettazione ambientale del
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prodotto fornite conformemente alle
prescrizioni di cui alla parte 2.3, lettera n),
dell'Allegato I;
prodotto fornite conformemente alle
prescrizioni di cui alla parte 3, dell'Allegato
I;
g) i risultati delle misurazioni delle
specifiche per la progettazione
ecocompatibile condotte, compresi ragguagli
sulla conformità di tali misurazioni con
riferimento alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile precisate nella
misura di esecuzione applicabile.
g) i risultati delle misurazioni delle
specifiche per la progettazione
ecocompatibile condotte, compresi ragguagli
sulla conformità di tali misurazioni con
riferimento alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile precisate nella
misura di esecuzione applicabile.
Motivazione
La rispondenza del prodotto agli obblighi imposti dalla rispettiva misura di esecuzione sono
soggetti alla condizione di un uso normale del prodotto.
In linea con l'emendamento all'Allegato I che sposta il paragrafo a una nuova parte 3 (2 bis)
(nuova).
Emendamento 70
ALLEGATO IV, PUNTO 3
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure
necessarie a garantire che il prodotto sia
fabbricato conformemente alle specifiche di
progettazione di cui alla sezione 2 e alle
prescrizioni della misura ad esso applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure
necessarie a garantire che il prodotto sia
fabbricato conformemente alle specifiche di
progettazione di cui alla sezione 2 e alle
prescrizioni della misura ad esso applicabile.
Se il produttore non è stabilito della
Comunità e in mancanza di un
rappresentante autorizzato, l'importatore
ha l'obbligo di assicurare che il produttore
abbia rispettato i suoi obblighi e gli abbia
messo a disposizione la dichiarazione di
conformità e la documentazione tecnica.
Motivazione
Nel caso in cui il produttore, o il suo rappresentante autorizzato, non sia stabilito nella
Comunità è fondamentale assicurare che la società che importa il prodotto sia in possesso
della relativa documentazione consegnata dal produttore situato in un paese terzo.
Emendamento 71
ALLEGATO VI, PUNTO 1
1. nominativo e indirizzo del fabbricante o
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1. nominativo e indirizzo del fabbricante o
del suo rappresentante autorizzato; qualora
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del suo rappresentante autorizzato;
il fabbricante non sia stabilito nella
Comunità e in assenza di un
rappresentante autorizzato, il nome
dell'importatore deve essere registrato;
Motivazione
Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità o in assenza di un rappresentante autorizzato
e ai fini della coerenza di tutto il testo (cfr. altresì gli emendamenti agli articoli 2, paragrafo
6 bis, 4 e 6) è necessario precisare chiaramente il ruolo dell'importatore di prodotti
provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario. Bisogna pertanto individuare il
nome dell'importatore che è responsabile di assicurare che un prodotto che consuma energia
importato nella Comunità sia conforme alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia. Questa misura corrisponde alla pratica in uso nella
Comunità in materia di applicazione della legislazione concernente la nuova strategia.
Emendamento 72
ALLEGATO VII, PUNTO 6
6. prescrizioni in merito ai dati che i
fabbricanti devono fornire alle autorità ai
fini della verifica della conformità;
6. prescrizioni in merito ai dati che i
fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati
o l'importatore devono fornire alle autorità
ai fini della verifica della conformità
ogniqualvolta vi sia un serio dubbio della
mancanza di conformità e/o al momento in
cui una mancanza di conformità è
indagata/notificata;
Motivazione
L'emendamento specifica che le caratteristiche dei dati dovrebbero essere mirate a casi
particolari e non dovrebbero diventare oggetto di una raccolta indiscriminata di dati.
Soltanto mantenendo l'accento sui casi potenzialmente critici sarà possibile sviluppare una
effettiva sorveglianza del mercato.
Nell'emendamento si sottolinea inoltre che i dati possono essere richiesti proprio al momento
in cui si verifichi un dubbio sulla conformità del prodotto; l'autorità non dovrebbe aspettare
fino alla conclusione di un'indagine. Così facendo si disporrebbe del tempo necessario per
verificare l'affidabilità dei dati forniti nella prima fase. Con questa disposizione si limiterebbe
così la data limite richiesta a tutti i fabbricanti, al contempo mettendo l'accento sui casi
dubbi.
Emendamento 73
ALLEGATO VII BIS (nuovo)
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Allegato VII bis
Criteri minimi di ammissibilità per le
iniziative di autoregolamentazione nel
contesto della presente direttiva
(Cfr. articolo 12, paragrafo 1)
1. Requisiti giuridici fondamentali
Le iniziative di autoregolamentazione sono
conformi a tutte le disposizioni del trattato
CE (in particolare alle norme relative al
mercato interno e alla concorrenza)
nonché agli impegni internazionali della
Comunità, ivi comprese le norme
commerciali multilaterali.
Le iniziative di autoregolamentazione sono
aperte alla partecipazione di operatori di
paesi terzi, sia nella fase preparatoria che
nelle fasi di esecuzione.
2. Valore aggiunto
Le iniziative di autoregolamentazione
procurano un valore aggiunto (superiore
allo "scenario invariato") in termini di un
miglioramento delle prestazioni ambientali
generali del prodotto che consuma energia
in questione.
3. Rappresentatività
L'industria e le sue associazioni che
partecipano ad un'azione di
autoregolamentazione rappresentano una
grande maggioranza del settore economico
interessato, con il minor numero possibile
di eccezioni. È opportuno vigilare sul
rispetto delle regole di concorrenza.
4. Obiettivi quantificati e graduali
Gli obiettivi definiti dalle parti interessate
sono stabiliti in modo chiaro e
inequivocabile, a partire da una base ben
definita. Se l'iniziativa di
autoregolamentazione copre un lungo lasso
di tempo, sono previsti obiettivi
intermediari. Deve essere possibile
controllare il rispetto degli obiettivi e degli
obiettivi intermediari in modo accessibile e
credibile utilizzando indicatori chiari e
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affidabili. I dati provenienti dalla ricerca, le
informazioni di base di carattere scientifico
e tecnologico agevolano l'elaborazione di
questi indicatori.
5. Partecipazione della società civile
Al fine di assicurare la trasparenza, le
iniziative di autoregolamentazione sono
rese pubbliche, anche attraverso Internet e
altri mezzi elettronici di diffusione
dell'informazione.
Lo stesso si applica alle relazioni di
controllo interlocutorie e definitive. Le
parti interessate, in particolare l'industria,
le ONG che si occupano dell'ambiente e le
associazioni di consumatori, hanno la
possibilità di prendere posizione sulle
iniziative di autoregolamentazione.
6. Controllo e informazione
Le iniziative di autoregolamentazione
comportano un sistema di controllo ben
concepito con responsabilità chiaramente
definite per l'industria e i verificatori
indipendenti. I servizi della Commissione,
in associazione con le parti dell'iniziativa di
autoregolamentazione, sono invitati a
controllare il conseguimento degli obiettivi.
Il piano di controllo e di informazione è
dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta
ai servizi della Commissione, assistiti dal
Comitato di cui all'articolo 14, esaminare
se gli obiettivi fissati sono stati conseguiti.
7. Rapporto costi-efficacia della gestione di
un'iniziativa di autoregolamentazione
I costi di gestione delle iniziative di
autoregolamentazione, in particolare per
quanto concerne il controllo, non debbono
comportare un onere amministrativo
eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri
strumenti di politica esistenti.
8. Sostenibilità
Le iniziative di autoregolamentazione sono
conformi agli obiettivi politici della
presente direttiva, ivi compreso l'approccio
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integrato, e coerenti con le dimensioni
economiche e sociali dello sviluppo
sostenibile. Viene integrata la tutela degli
interessi dei consumatori (sanità, qualità
della vita o interessi economici).
9. Compatibilità degli incentivi
È poco probabile che le iniziative di
autoregolamentazione producano i risultati
attesi se altri fattori ed incentivi – pressione
sul mercato, fiscalità e legislazione
nazionale – inviano segnali contraddittori a
coloro che partecipano all'impegno. La
coerenza politica è indispensabile a questo
riguardo e va presa in considerazione
all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.
Motivazione
Come indicato nel considerando 8, l'autoregolamentazione consente di conseguire gli
obiettivi in maniera più rapida o meno costosa rispetto alle specifiche vincolanti. D'altra
parte, è importante che tale opzione soddisfi un certo numero di condizioni che spetta alla
Commissione esaminare.
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MOTIVAZIONE
Lo sviluppo sostenibile è uno dei principali obiettivi dell'Unione europea (articoli 2 e
6).Qualsiasi iniziativa tesa a ridurre le incidenze negative dei prodotti sull'ambiente nell'arco
della loro durata di vita va incentivata. È bene pertanto accogliere favorevolmente la presente
proposta della Commissione su una direttiva che elabora specifiche per la progettazione
ecocompabile dei prodotti che consumano energia.
La Commissione ha fatto della progettazione ecocompatibile uno dei tre poli essenziali della
sua strategia sulla politica integrata dei prodotti (PIP) unitamente all'applicazione del
principio chi inquina paga e alla scelta oculata del consumatore.
In sé si tratta di un concetto tutt'altro che nuovo. Sin dall'inizio degli anni '90, in seno ad
alcune imprese sono stati instaurati sistemi di gestione ambientale onde tener conto, sin dalla
fase progettuale delle incidenze ambientali di tutto il ciclo di vita del prodotto: dalla culla alla
tomba. Integrare l'ambiente laddove più grandi sono le possibilità tecniche ecco l'interesse
della progettazione ecocompatibile. Infatti si valuta che più dell'80% delle nocività
ambientali sono determinate in fase di fabbricazione del prodotto. Fase nel corso della quale i
fabbricanti impegnano il 90% dei costi.
In sintesi, la progettazione ecocompatibile si rivela, non di rado, benefica per il fabbricante.
Conoscere e ottimizzare i flussi di materie prime e di fonti energetiche, anticipare e rispettare
le normative ambientali, rispondere alle attese dei clienti e soprattutto incrementare la fiducia
del consumatore in detti prodotti sono questi i vantaggi che il produttore può trarre da questa
impostazione preventiva.
Il consumatore non è da meno. Se correttamente informato (il che si verifica raramente, ne
parleremo in appresso), esso può ravvisare nei prodotti ecocompatibili un vantaggio
finanziario a termine poiché se detti prodotti (le lampadine parche di energia, ad esempio)
sono spesso più cari all'acquisto essi durano molto di più consentono all'acquirente di
conseguire risparmi energetici in fase di utilizzo.
Sotto un profilo più globale, l'impostazione di progettazione ecocompatibile presenta non
pochi vantaggi potenziali per le attuali e soprattutto future generazioni. Essa pertanto va
incentivata come il buon senso lo suggerisce in funzione di una reale preoccupazione: la tutela
ambientale. Innanzitutto detta proposta di direttiva quadro, la cui sfera di applicazione è
oltremodo ampia abbracciando tutte le fonti energetiche anche se è probabile che soltanto i
prodotti che utilizzano l'elettricità e i combustibili solidi, liquidi e gassosi saranno oggetto di
una verifica vincolante. La sfera di applicazione si estende altresì ai pezzi di ricambio
destinati agli utenti finali. Per contro, ne sono esclusi gli autoveicoli a motore poiché già
oggetto di misure normative.
Il relatore è d'accordo con la sfera di applicazione scelta che mira a porre in atto la strategia di
PIP per una vasta gamma di prodotti responsabili di circa il 40% degli scarichi di CO2
nell'atmosfera.
La scelta dello strumento giuridico ossia la direttiva quadro che non crea obblighi
immediati appare idonea. Ciò premesso il relatore dissente sul fatto che, in base alla
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procedura della comitatologia, si adottano provvedimenti attuativi a carico di taluni prodotti
che consumano energia o di determinati comparti industriali che non ottemperano ai requisiti
di una progettazione ecocompatibile. Beninteso, la procedura di codecisione non risulta
adeguata se si vuole agire con tempestività ed efficacia. Per contro, gli operatori industriali e
le ONG attive nel settore della tutela ambientale devono avere voce in capitolo. Ecco perché il
relatore propone l'insediamento di un comitato consultivo a monte della comitatologia,
paragonabile a quello che è stato instaurato dal regolamento sull'etichetta ecologica.
Ciò nondimeno il relatore muove non poche critiche su altri punti fondamentali della proposta
in esame. Si tratta di un testo dagli obiettivi poco chiari e privo di uno scadenzario per la
scelta di prodotti per i quali devono essere rapidamente migliorate le prestazioni ambientali.
Il relatore ha deciso di non approntare l'elenco positivo dei prodotti che devono essere oggetto
di misure attuative ("direttive della Commissione") perché consapevole che questa
impostazione potrebbe essere considerata come un "assegno in bianco" per taluni comparti
industriali che si preferisce non citare. Per contro, la predisposizione di un elenco indicativo
dei prodotti costituisce una soluzione mediana che faciliterà il lavoro della Commissione.
Detto elenco indicativo, basato sulle emissioni di CO2, comprende otto categorie di prodotti
fra cui i sistemi a motore elettrico (39 milioni di tonnellate di CO2 di potenziale di riduzione
valutato), e gli arredamenti da ufficio (34 milioni di tonnellate di CO2 di potenziale di
riduzione valutato) nonché l'elettricità consumata in stand by per i prodotti audiovisivi (1%
delle emissioni mondiali di CO2).
Un altro punto di dissenso con la Commissione riguarda la valutazione della conformità. Il
relatore considera insoddisfacente l'attuale situazione: autodichiarazione di conformità da
parte delle imprese per la maggioranza dei prodotti immessi sul mercato. Beninteso sarebbe
irrealista mettere una guardia di finanza dietro ad ogni prodotto commercializzato, il relatore
si augura di potenziare il ruolo degli organismi notificati indipendenti. Soprattutto
allorquando un prodotto presenta, per le sue proprietà intrinseche, un rischio per la salute
umana. La palla è ora nel campo delle autorità nazionali di sorveglianza che debbono
moltiplicare i test sui prodotti.
Sempre sul capitolo "controllo dei prodotti", il relatore nutre qualche dubbio sull'estensione
immediata della marcatura CE ai prodotti che consumano energia conformi ai requisiti di
progettazione ecocompatibile. Non poche indagini, fra cui una recentissima pubblicata
nell'ottobre 2003 in Belgio, hanno evidenziato lacune del sistema e comunque che la
marcatura CE non sempre garantisce la sicurezza del prodotto.
L'emendamento 69 all'allegato III risponde a questa preoccupazione invitando la
Commissione a predisporre una relazione sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei
fabbricanti e distributori che conferisce loro il diritto di apporre il marchio CE sui loro
prodotti.
Il relatore si augura altresì di potenziare con detta proposta la diffusione e visibilità del
sistema EMAS, rilevante strumento della PIP che il Parlamento europeo ha fortemente
caldeggiato in Aula il 14 febbraio 2001.
Inoltre, è essenziale che detta proposta di direttiva quadro si rivolga ai cittadini. Il relatore
rileva che i consumatori, da una parte, e le piccole e microimprese, dall'altra, sono i
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grandi assenti del testo di cui trattasi. Si tratta di due anelli essenziali della catena
economica che svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo di vita del prodotto.
Nella sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde dedicato alla PIP il Parlamento
europeo ha ribadito la sua posizione sulle PMI-microimprese e cioè che occorre ridurre i costi
dei provvedimenti per non escluderle dal processo e definire indicatori ambientali basati su
una valutazione del ciclo di vita semplificato, dei prodotti. In linea con questa posizione, il
relatore, sollecita l'allestimento di una base di dati da parte della Commissione onde
agevolare l'integrazione dell'impostazione "ciclo di vita" e "progettazione ecocompatibile"
nella sua attività.
Infine, il relatore propone un armamentario di strumenti tesi a sensibilizzare i consumatori
alla lotta contro gli sprechi energetici e, più globalmente, alla tutela ambientale. All'uopo
appare essenziale la predisposizione da parte degli Stati membri di una guida sui "buoni
consigli in campo energetico".
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO
SULLA BASE GIURIDICA
Il presidente
On. Caroline F. Jackson
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
ASP 14E205
BRUXELLES
Oggetto:
Base giuridica della proposta di direttiva relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglio (COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD))
Signora Presidente,
con lettera del 29 gennaio 2004 Lei ha consultato la commissione giuridica e per il mercato
interno, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base
giuridica della proposta in oggetto. Ha deciso di agire in questo modo poiché, mentre la
Commissione ha basato la sua proposta sull'articolo 95 del trattato CE, taluni membri della
Sua commissione ritengono che l'articolo 175 del trattato CE sia la base giuridica adeguata.
La commissione giuridica e per il mercato interno ha esaminato la questione nella riunione del
23 febbraio 2004.
La commissione giuridica e per il mercato interno è essenzialmente invitata a verificare la
scelta della base giuridica adeguata per la misura proposta dalla Commissione e,
segnatamente, se questa debba basarsi sull'articolo 95 o sull'articolo 175 del trattato CE. Gli
articoli 95 e 175 del trattato CE prevedono entrambi la procedura di codecisione.
Risulta chiaramente dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità
europee che la scelta della base giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario ma
deve essere basata su elementi oggettivi che possano essere oggetto di controllo giudiziario.
Tra questi elementi figurano, segnatamente, l'obiettivo e il contenuto dell'atto giuridico1. Nella
pratica, la Corte base le sue conclusioni essenzialmente sui considerando della motivazione.
È, inoltre, necessario determinare se le misure in questione riguardino principalmente un
1
Cfr. segnatamente, CGCE, causa C-42/97, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea,
paragrafo 36.
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particolare settore, avendo effetti solo marginali su altre politiche, o se questi due aspetti siano
di pari importanza. Nella prima ipotesi, il ricorso ad una base giuridica unica è sufficiente1.
Nella seconda ipotesi, è insufficiente2 e l'istituzione è tenuta a approvare la misura in
questione sulla base di entrambe le disposizioni da cui deriva la sua competenza3. Tuttavia,
questa doppia base giuridica non è possibile quando le procedure previste per ciascuna di esse
siano incompatibili tra loro4.
Nel caso specifico, l'applicazione di questi criteri porta a chiedersi se la proposta di direttiva,
in considerazione del suo contesto, del suo obiettivo e del suo contenuto, riguardi
principalmente la tutela dell'ambiente e possa avere effetti marginali sul mercato interno, se,
al contrario, si tratti principalmente di una proposta relativa al mercato interno che tiene
conto, a titolo accessorio, di talune disposizioni ambientali, o se la proposta riguarda i due
aspetti indissolubilmente collegati della protezione dell'ambiente e del mercato interno.
Nella proposta di direttiva, il prodotto che consuma energia è definito come "un prodotto che
dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per
funzionare opportunamente e un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione
di tale energia, incluse le parti destinate a essere incorporate nei prodotti che consumano
energia immesse sul mercato come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, le cui prestazioni
ambientali possono essere oggetto di una valutazione indipendente" (articolo 2, secondo
paragrafo della proposta di direttiva).
Progettazione ecocompatibile significa "l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali
nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorare le prestazioni ambientali di questo
nel corso del suo intero ciclo di vita" (articolo 2, paragrafo 20 della proposta di direttiva).
La proposta cerca di contribuire allo "sviluppo sostenibile accrescendo la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e mirando a un elevato livello di protezione ambientale"
(articolo 1, secondo paragrafo della proposta di direttiva).
Il contenuto della proposta fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e nello sviluppo di un prodotto nell'intento di garantire la libera circolazione dei
prodotti che consumano energia nel mercato interno (articolo 1, paragrafo 1, primo comma
della proposta di direttiva). Analogamente, la proposta di direttiva definisce le specifiche cui
devono ottemperare i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione in
vista della loro immissione sul mercato (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della
proposta di direttiva).
Per quanto riguarda l'obiettivo della proposta di direttiva, è opportuno rilevare che, come
recita il primo considerando, essa è volta ad armonizzare le normative e le disposizioni
1
Causa C-70/88, Parlamento contro Consiglio , [1991] Rac. I-4529, para. 17, e causa C-271/94, Parlamento
contro Consiglio , [1996] Rac. I-1689, para. 32 e 33.
2
Causa 242/87, Commissione contro Consiglio, [1989] Rac. 1425, para. 33 - 37 e causa C-360/93, Parlamento
contro Consiglio, [1996] Rac. I-1195, para 30.
3
4
Causa 165/87, Commissione contro Consiglio, [1988] Rac. 5545, para 6 - 13.
Causa C-300/89, Commissione contro Consiglio, [1991] Rac. I-2867, para 17 - 21.
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amministrative nazionali in vigore con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia.
Il terzo considerando recita che "occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle
specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano
energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle
specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo".
Il nono considerando afferma che "i prodotti che consumano energia che ottemperano alle
specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della
presente direttiva sono muniti della marcatura “CE” e delle associate informazioni al fine di
consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente".
Il considerando 12 ribadisce che "è nell'interesse del funzionamento del mercato interno
disporre di norme armonizzate a livello comunitario".
Per quanto riguarda l'ambiente, il quarto considerando afferma che la proposta di direttiva "è
intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente mediante un uso più
efficiente delle risorse da parte dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in
definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali".
La proposta di direttiva "contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e mirando a un elevato livello di protezione ambientale"
(articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della proposta di direttiva). Il suo quarto
considerando afferma che "lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione
dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste".
Il quinto considerando fa riferimento all'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti
allo stadio della progettazione. Il sesto considerando riconosce che può risultare necessario
stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni
prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi "al fine di garantire che il loro impatto ambientale
sia ridotto al minimo. Tali misure prioritarie dovrebbero essere introdotte tenendo conto in
particolare della loro capacità di ridurre con un costo limitato le emissioni di gas a effetto
serra. Queste misure possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo, indicato nel
protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici"1.
E' innegabile che numerose disposizioni della proposta di direttiva riguardino, in modo
specifico, l'ambiente. Resta, tuttavia, il fatto che, come evidenziato nella considerazioni di cui
sopra, la proposta di direttiva è, per il suo obiettivo e il suo contenuto, uno strumento volto
essenzialmente ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative all'istituzione e al
funzionamento del mercato interno.
Ne consegue che l'adozione della direttiva deve basarsi su una sola base giuridica, propria al
mercato interno. Di conseguenza, l'articolo 95 del trattato CEE costituisce la base giuridica
adeguata.
1
Decisione 2002/358/CE del Consiglio, GU L 130, del 15.05.2002, pag. 1.
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La commissione giuridica per il mercato interno ha, pertanto, deciso all'unanimità che
l'articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata1.
Voglia gradire, Signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.
Giuseppe Gargani
1
Erano presenti al momento della votazione nella riunione del 23 febbraio 2004 Willi Rothley (vicepresidente),
Diana Wallis, Manuel Medina Ortega, Ian Twinn, Klaus-Heiner Lehne, Malcolm Harbour, Janelly Fourtou, José
María Gil-Robles Gil-Delgado, Kurt Lechner, Lord Inglewood.
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29 gennaio 2004
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO,
LA RICERCA E L'ENERGIA
della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio
(COM(2003) 453 – C5-0369/2003 – 2003/0172(COD))
Relatore per parere (*): Claude Turmes
(*)
Cooperazione rafforzata fra commissioni - articolo 162 bis
PROCEDURA
Nella riunione del 22 settembre 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la
ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Claude Turmes.
Nelle riunioni del 7 ottobre 2003, 2 dicembre 2003, 19 gennaio 2004 e 27 gennaio 2004 ha
esaminato il progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 25 voti favorevoli
e 18 contrari.
Erano presenti al momento della votazione Luis Berenguer Fuster (presidente), Peter Michael
Mombaur (vicepresidente), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Claude Turmes (relatore per
parere), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Paul Rübig), Sir Robert Atkins, Ward Beysen
(in sostituzione di Marco Cappato), David Robert Bowe (in sostituzione di Gary Titley),
Hiltrud Breyer (in sostituzione di Nuala Ahern), Felipe Camisón Asensio (in sostituzione di
Umberto Scapagnini), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette
Corbey (in sostituzione di Massimo Carraro), Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer,
Francesco Fiori (in sostituzione di Guido Bodrato), Colette Flesch, Glyn Ford (in sostituzione
di Rolf Linkohr), Norbert Glante, Roger Helmer (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Hans
Karlsson, Helmut Kuhne, Werner Langen, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika
Mann, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Harlem Désir), Ana Miranda de Lage, Bill
Newton Dunn (in sostituzione di Elly Plooij-van Gorsel), Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli,
José Javier Pomés Ruiz (in sostituzione di Jaime Valdivielso de Cué, a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl,
Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Konrad K. Schwaiger, Esko
Olavi Seppänen, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba e Olga Zrihen
Zaari.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
La proposta della Commissione di una direttiva sull'elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia deve essere accolta
favorevolmente come un tentativo, atteso da fin troppo tempo, di massimizzare l'efficienza in
termini di risorse (soprattutto energetiche) dei prodotti. Un uso più intelligente dell'energia
potrebbe consentire di risparmiare fino al 40% dell'attuale domanda di energia! Ciò
costituisce pertanto il modo migliore e più economico per l'UE di rispettare gli impegni di
Kyoto (-8% entro il 2010 rispetto alle emissioni di CO2 del 1990).
C'è una reale esigenza di una legislazione che affronti la domanda di energia, messa
nuovamente in risalto con la recente serie di blackouts negli Stati Uniti e in Europa. La logica
inerente a un mercato dell'energia liberalizzato non prevede investimenti nel risparmio
energetico, a causa di un'imperfezione del mercato in cui non vi è piena trasparenza e
informazione o in cui essa richiede considerevoli costi di transazione.
L'UE vuole diventare l'economia più competitiva entro il 2010. Una strategia efficace sotto il
profilo dei costi e di reciproco vantaggio per la competitività e l'ambiente sarebbe quella di
diventare l'economia più efficiente sotto il profilo energetico.
La realtà dimostra in effetti che l'UE è molto indietro rispetto ad altre economie, come quelle
degli Stati Uniti, dell'Australia, del Giappone, della Corea del Sud, del Canada e perfino della
Cina, per tutta una serie di aspetti di progettazione e ambizione in materia di efficienza. Più a
lungo aspettiamo con le nostre risposte politiche, più è probabile che siano altri ad imporre
per primi i loro standard e che l'UE a 25 Stati perda l'opportunità di trasformare il mercato
globale degli apparecchi.
Incomprensibilmente, ciò non ha spinto la Commissione dell'UE a presentare una proposta
ambiziosa per la promozione dei migliori apparecchi a destinazione particolare disponibili nel
settore della tecnologia, del riscaldamento, degli uffici e dell'industria. Al contrario, la
direttiva sui prodotti che consumano energia sembra aver perso chiarezza e ambizione quando
due precedenti direttive sono state fuse.
Ciò ha indotto il relatore per parere a ripristinare una chiara priorità a favore dell'efficienza
energetica per le specifiche nel contesto della presente direttiva, senza necessariamente
rinunciare a un approccio integrato.
Gli emendamenti sono stati ispirati dalle esperienze fatte in altri paesi e dall'analisi
comparativa condotta dall'AIE, in particolare dall'approccio degli Stati Uniti e dal principio
del costo minimo del ciclo di vita che permette miglioramenti a un costo negativo per la
società, dalla verifica indipendente da parte di terzi e dall'analisi/monitoraggio
indipendente da parte di terzi che rappresenta un'opzione migliore per un settore che
richiede conoscenze dettagliate e notevoli costi di transazione.
La creazione di un'agenzia strategica e indipendente si è rivelata di grande successo in altri
paesi. L'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa e il suo bilancio
dovrebbero adempiere a tali compiti nell'UE, e pertanto non c'è alcuna necessità di chiedere
risorse supplementari.
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I fattori chiave per il successo sono specifiche minime di prestazione energetica per tutte le
principali destinazioni particolari, integrate da un marchio di qualità credibile e dinamico. Ciò
può essere ottenuto unicamente con le specifiche particolari (Allegato II). Le specifiche
generali (Allegato I) dovrebbero essere decise dai soli produttori e rendono assai difficile
istituire pari opportunità e certezza giuridica. Nei casi in cui la definizione di requisiti non sia
fattibile, devono essere attuati altri metodi per trasformare il mercato, come approcci basati
sugli incentivi, obiettivi quantitativi, campagne per aumentare la consapevolezza, ecc.
Seppure il relatore per parere ha deciso di non proporre un elenco dei prodotti definitivo per
il quale vanno adottate misure di esecuzione, sussiste l'esigenza per il PE di definire certe
condizioni e un calendario per la scelta dei prodotti in questione: misure di esecuzione devono
essere proposte in primo luogo per quei prodotti che siano stati individuati quali priorità nel
quadro dell'ECCP. L'energia sprecata da apparecchi in stand-by (l'1% delle emissioni di
CO al mondo) è menzionata esplicitamente quale misura orizzontale, poiché è la categoria dal
più alto potenziale di risparmio. Il relatore per parere non si oppone in generale agli accordi
volontari, ma chiede che siano monitorati e sostenuti con alternative di tipo "controllocomando".
Infine, il ruolo legislativo e di monitoraggio del PE deve essere significativamente migliorato
prima di lasciare alla comitatologia la decisione sulle misure di esecuzione. Non tutte le
misure di esecuzione devono passare attraverso una procedura di codecisione prolissa, ma il
progetto della Commissione priva il PE di qualunque possibilità di decisione. Un buon
compromesso fra scrutinio democratico ed efficienza è la procedura di un comitato
consultivo precomitatologico, come quello istituito nel contesto del marchio di qualità
ecologico.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione1
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2
(2) Ai prodotti che consumano energia è
imputabile una quota consistente dei
consumi di risorse naturali e di energia
nella Comunità. Essi producono anche
numerosi importanti impatti ambientali di
1
(2) Ai prodotti che consumano energia è
imputabile una quota consistente dei
consumi di risorse naturali e di energia
nella Comunità. Essi producono anche
numerosi importanti impatti ambientali di
Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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altro tipo. Per la grande maggioranza delle
categorie di prodotti presenti sul mercato
comunitario si possono osservare livelli
molto diversi di impatto ambientale
sebbene le loro prestazioni funzionali siano
simili. Nell'interesse dello sviluppo
sostenibile va incoraggiato il continuo
alleggerimento dell’impatto ambientale
complessivo di tali prodotti, in particolare
quando tale alleggerimento non comporta
costi eccessivi per l'economia globale
dell'UE.
altro tipo. Per la grande maggioranza delle
categorie di prodotti presenti sul mercato
comunitario si possono osservare livelli
molto diversi di impatto ambientale
sebbene le loro prestazioni funzionali siano
simili. Nell'interesse dello sviluppo
sostenibile va incoraggiato il continuo
alleggerimento dell’impatto ambientale
complessivo di tali prodotti, in particolare
quando tale alleggerimento non comporta
costi eccessivi.
Motivazione
Non è chiaro cosa significhi "costi eccessivi", chi ne sarà colpito e chi dovrà giudicarli tali. Il
concetto del costo minimo del ciclo di vita sarà introdotto nel contesto della direttiva quale
principio fondamentale per determinare i requisiti di efficienza energetica che normalmente
implicano il minor costo globale per la società. L'aggiunta delle parole "per l'economia
globale dell'UE" chiarisce il contesto.
Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Il miglioramento dell'efficienza
energetica - una delle cui opzioni
disponibili è l'uso finale più efficiente
dell'elettricità - è considerato un
contributo sostanziale al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra nell'UE. La
domanda di elettricità è quella che
presenta la maggiore crescita, e si
presume che la categoria dell'uso di
energia aumenterà da circa 7.000 a
10.000 kWh pro capite nei prossimi 20-30
anni, in assenza di qualunque azione
politica che si opponga a tale tendenza.
L'EECP, secondo la Commissione
dell'UE, suggerisce che sia possibile una
riduzione energetica del 40%.
Il cambiamento climatico è una delle
priorità del Sesto programma d'azione per
l'ambiente. Il risparmio energetico è uno
dei modi più efficaci, sotto il profilo dei
costi, per aumentare la sicurezza
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dell'approvvigionamento e ridurre la
dipendenza dalle importazioni. Devono
essere pertanto adottati misure e obiettivi
essenziali sotto il profilo della domanda.
Motivazione
Vista l'origine duplice della proposta, dovrebbe essere fornita anche una motivazione per le
specifiche sull'efficienza energetica.
Emendamento 3
Considerando 3
(3) Occorre istituire un quadro coerente per
l'applicazione delle specifiche comunitarie
per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia nell'intento
di garantire la libera circolazione di quei
prodotti che ottemperano alle specifiche e di
migliorarne l'impatto ambientale
complessivo. Le specifiche comunitarie
devono rispettare i principi della
concorrenza leale e del commercio
internazionale.
(3) Occorre istituire un quadro coerente per
l'applicazione delle specifiche comunitarie
per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia nell'intento
di garantire la libera circolazione di quei
prodotti che ottemperano alle specifiche e di
migliorarne l'impatto ambientale
complessivo. Le specifiche comunitarie
devono rispettare i principi del commercio
internazionale.
Motivazione
Obiettivo principale della proposta di direttiva in esame è di creare un quadro ampio e
coerente per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile, per garantire
in primo luogo la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nell'Unione
europea. È quindi essenziale che si garantisca parità di condizioni di concorrenza e vigano
condizioni quadro uniformi.
Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Le specifiche per la progettazione
ecocompatibile devono essere elaborate
tenendo conto degli obiettivi e delle
priorità del Sesto programma d'azione
ambientale, ivi compresi gli ulteriori
obiettivi della Sesta strategia tematica
dell'EAP, le raccomandazioni dell'ECCP,
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la Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sul cambiamento climatico e gli
impegni del protocollo di Kyoto nonché,
fra l'altro, gli obiettivi già esistenti della
direttiva quadro sulle acque, della
direttiva quadro sulla qualità dell'aria,
della direttiva quadro sui rifiuti, di quella
sulle sostanze nocive e pericolose e della
Convenzione OSPAR.
Motivazione
Nel presente progetto di direttiva manca qualunque riferimento agli obiettivi ambientali e di
protezione della salute dell'UE già esistenti. Il riferimento al Sesto programma d'azione
ambientale non è sufficiente. La definizione di obiettivi politici per i prodotti che consumano
energia richiede riferimenti chiari e precisi alle ambizioni politiche, considerato il fatto che
molte decisioni dovranno essere prese nell'ambito della comitatologia.
Emendamento 5
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) E' auspicabile un approccio
globale alle prestazioni ambientali; la
diminuzione dei gas a effetto serra
attraverso l'aumento dell'efficienza
energetica rappresenta l'obiettivo
ambientale prioritario nel contesto della
direttiva.
Motivazione
Visto che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile è il risultato di una fusione fra la
direttiva sull'impatto degli apparecchi elettrici ed elettronici sull'ambiente (progetto di
direttiva SEE) e di una direttiva sui requisiti di efficienza energetica per gli apparecchi a
destinazione particolare, occorre chiarire che, nel contesto della presente direttiva, va data
priorità ai miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La proposta della
Commissione non riesce a presentare questa direttiva quadro, nata dsa una fusione, in un
modo sistematico, che renda coerente il legame fra la politica dei prodotti integrati e le
azioni di risparmio energetico. Dare la priorità al risparmio energetico quale criterio di
prestazione ne faciliterà in seguito l'esecuzione.
Ciò è inoltre in linea con le azioni volte a rispettare gli impegni di Kyoto dell'UNFCCC da
parte dell'UE. La proposta originaria della Commissione illustra ampiamente l'elevato
potenziale e l'urgente necessità di ridurre le emissioni di CO2 attraverso il risparmio
energetico, ma non comprende all'interno dei suoi articoli una gerarchia di criteri di
prestazioni ambientali.
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Emendamento 6
Considerando 7
(7) Il livello delle specifiche per la
progettazione ecocompatibile deve essere
fissato quando i miglioramenti siano
tecnicamente fattibili ed economicamente
giustificati nonché individuati attraverso
un'analisi del costo del ciclo di vita e posti
a un livello in cui eventualmente
rappresentino il costo minimo del ciclo di
vita. Una metodologia flessibile di
definizione di tale livello può facilitare un
rapido miglioramento delle prestazioni
ambientali. Le parti interessate dovrebbero
cooperare attivamente a tale analisi
tecnica. L'elaborazione di disposizioni
obbligatorie richiede che un'appropriata
analisi sia eseguita da un'entità
competente ma indipendente previa
adeguata consultazione delle parti
interessate, compresa la partecipazione
equilibrata degli interessi economici, di
quanti sostengono l'efficienza energetica
e l'ambiente e delle organizzazioni dei
consumatori. Tale consultazione può
mettere in luce la necessità di una
introduzione per fasi successive o di
misure di transizione. L'introduzione di
traguardi intermedi accresce la
prevedibilità della politica, consente di
adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e
facilita la pianificazione a lungo termine
per gli interessati.
(7) Il livello delle specifiche per la
progettazione ecocompatibile dovrebbe
normalmente essere fissato sulla base di
analisi tecniche, economiche e
ambientali. Una metodologia flessibile di
definizione di tale livello può facilitare un
rapido miglioramento delle prestazioni
ambientali. L'elaborazione di disposizioni
obbligatorie richiede un'adeguata
consultazione delle parti interessate. Tale
consultazione può mettere in luce la
necessità di una introduzione per fasi
successive o di misure di transizione.
L'introduzione di traguardi intermedi
accresce la prevedibilità della politica,
consente di adeguare il ciclo di sviluppo
dei prodotti e facilita la pianificazione a
lungo termine per gli interessati.
Motivazione
Alla luce dell'ampia portata della direttiva è opportuno che la partecipazione dei settori
interessati sia la più attiva possibile a tutti i livelli.
Emendamento 7
Considerando 8 bis (nuovo)
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(8 bis) Per incoraggiare la capacità di
autoregolamentazione dell'industria, la
Commissione dovrebbe fornire attivamente
all'industria informazione e assistenza.
Motivazione
È opportuno aiutare le imprese ad apprendere come integrare le considerazioni ambientali
nel processo di progettazione, mettendo a punto opuscoli, corsi di formazione o altri
programmi di assistenza pratica, eventualmente con il sostegno delle organizzazioni
settoriali. Ciò consentirebbe di rafforzare la capacità dell'industria di autoregolamentarsi
evitando quindi la necessità di una legislazione.
Emendamento 8
Considerando 11
(11) Le autorità preposte alla sorveglianza
si scambiano vicendevolmente
informazioni sulle misure previste nel
quadro della presente direttiva al fine di
migliorare la sorveglianza del mercato.
Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il
più possibile dei mezzi elettronici di
comunicazione e di pertinenti programmi
comunitari.
(11) Le autorità preposte alla sorveglianza
si scambiano vicendevolmente
informazioni sulle misure previste nel
quadro della presente direttiva al fine di
migliorare la sorveglianza del mercato.
Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il
più possibile dei mezzi elettronici di
comunicazione e di pertinenti programmi
comunitari. Lo scambio di informazioni
deve essere facilitato nel momento in cui è
processato centralmente e reso disponibile
all'opinione pubblica.
L'accumulazione e la valutazione
dell'insieme delle conoscenze generate
dagli sforzi di progettazione
ecocompatibile dei produttori è uno dei
valori aggiunti d'importanza cruciale
della direttiva. La necessaria analisi
tecnica ed economica deve essere eseguita
attraverso una perizia competente, ma
indipendentemente dagli stakeholders
dell'industria. L'indicazione di parametri
di riferimento internazionali dovrebbe
essere utilizzata durante l'analisi (in
particolare durante l'analisi del costo del
ciclo di vita) e al momento della
definizione delle specifiche. Al fine di
generare, costruire, gestire e mantenere
tali conoscenze e perizie, l'Agenzia
esecutiva del programma Energia
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intelligente per l'Europa, di recente
creazione, potrebbe essere il luogo in cui
ubicare le conoscenze e capacità
necessarie.
Motivazione
Le esperienze fatte in altri paesi come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti hanno mostrato
l'importanza di un organo o di una serie di organi istituzionalizzati e indipendenti per
condurre analisi specialistiche, un monitoraggio costante e una valutazione periodica. Tali
istituzioni sono adeguatamente e costantemente finanziate dalle autorità nazionali alle quali
riferiscono.
Emendamento 9
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Una direttiva sul marchio di
qualità dell'energia costituisce
un'indispensabile misura di verifica della
direttiva sui prodotti che consumano
energia.
Motivazione
Requisiti e specifiche minimi devono essere integrati da un'appropriata legislazione sul
marchio di qualità per garantire che i consumatori siano in grado di ottenere le informazioni
atte a consentire loro di distinguere fra prodotti più o meno efficienti sotto il profilo delle
risorse. I mercati dell'energia, e in particolare la domanda, devono affrontare il problema di
non dare piena trasparenza al consumatore. Fino a quando persisterà questa lacuna di
mercato, è pertanto necessario, per un mercato funzionante, che vi sia una normativa.
Emendamento 10
Considerando 20
(20) Le misure necessarie per l'esecuzione
della presente direttiva dovrebbero essere
adottate conformemente alla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
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(20) Le misure necessarie per l'esecuzione
della presente direttiva dovrebbero essere
adottate conformemente alla decisione
1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione. Oltre a tali
misure, viene istituito un Comitato
consultivo precomitatologico sul modello
di quello creato nel contesto del Comitato
per il marchio di qualità ecologico e del
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suo regolamento (2000/730/CE).
Motivazione
Lo strumento giuridico prescelto (direttiva quadro) implica che molte decisioni specifiche
sull'esecuzione di misure saranno prese in ambito comitatologico, con un ruolo legislativo
assai limitato per il PE e un grado di trasparenza piuttosto basso. Al fine di aumentare
quest'ultimo, evitando una procedura di codecisione prolissa per ciascuna misura da essere
adottarsi, l'approccio consultivo precomitatologico introdotto con il marchio di qualità
ecologico rappresenta un compromesso accettabile.
Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1
1. La presente direttiva fissa un quadro per
l'integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e nello sviluppo di un
prodotto nell'intento di garantire la libera
circolazione dei prodotti che consumano
energia nel mercato interno.
1. La presente direttiva fissa un quadro per
l'integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e nello sviluppo di un
prodotto, con una priorità per il
miglioramento dell'efficienza energetica,
nell'intento di garantire la libera
circolazione dei prodotti che consumano
energia nel mercato interno.
Motivazione
In considerazione dell'origine duplice della presente direttiva, nata in seguito a una fusione,
deve essere dichiarato qui che il suo ambito è allo stesso tempo quello di creare pari
opportunità per i produttori e di migliorare l'efficienza energetica. La presente direttiva è
stata menzionata come strumento principale in vari documenti nel contesto della politica di
cambiamento climatico dell'UE (soprattutto l'ECCP) e il suo duplice proposito dovrebbe
essere dichiarato all'articolo 1.
Emendamento 12
Articolo 2, punto 4
4) “immissione sul mercato”: rendere
disponibile per la prima volta sul mercato
comunitario un prodotto che consuma
energia in vista della sua distribuzione o del
suo utilizzo all'interno della Comunità,
gratuitamente o contro compenso;
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4) “immissione sul mercato”: rendere
disponibile per la prima volta sul mercato
comunitario un prodotto che consuma
energia, come prodotto nuovo o rinnovato,
in vista della sua distribuzione o del suo
utilizzo all'interno della Comunità,
gratuitamente o contro compenso;
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Motivazione
È importante chiarire che qualora un prodotto che consuma energia sia stato rinnovato è di
responsabilità dell'ente che immette tale prodotto sul mercato garantire che rispetti le
specifiche delle future misure di esecuzione. Un prodotto rinnovato può essere completamente
mutato rispetto alla sua forma iniziale e la sua prestazione ambientale alterata.
Emendamento 13
Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)
6 bis) "importatore": la persona fisica o
giuridica stabilita nella Comunità che
immette per la prima volta sul mercato un
prodotto che consuma energia quando il
produttore non è stabilito nella Comunità e
in mancanza di un rappresentante
autorizzato.
Motivazione
È fondamentale introdurre la presente definizione e tener conto degli obblighi
dell'importatore in tutta la direttiva al fine di evitare la circolazione di prodotti che
consumano energia fabbricati in paesi terzi al di fuori dell'UE (ad esempio prodotti immessi
sul mercato i quali evitano gli obblighi relativi alla progettazione ecocompatibile stabiliti a
seguito della presente direttiva). Nello spirito del nuovo approccio, l'importatore dovrebbe
essere sempre in grado di fornire all'autorità di controllo del mercato una copia della
dichiarazione di conformità CE nonché la documentazione tecnica del prodotto.
Emendamento 14
Articolo 2, punto 11
11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e
collegati di un prodotto che consuma
energia dalla sua progettazione al suo
smaltimento definitivo;
11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e
collegati di un prodotto che consuma
energia dall'estrazione del materiale
grezzo al suo smaltimento definitivo;
Emendamento 15
Articolo 2, punto 18
18) “prestazione ambientale”: per
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18) “prestazione ambientale”: per
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prestazione ambientale di un prodotto che
consuma energia si intende la totalità
dell'impatto sull'ambiente nel ciclo di vita
di tale prodotto;
prestazione ambientale di un prodotto che
consuma energia si intendono i risultati
della gestione degli aspetti ambientali del
prodotto da parte del fabbricante quali sono
riflessi nel suo profilo ecologico;
Motivazione
Il risultato degli sforzi del fabbricante non può essere determinante per la classificazione
della prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia. Lo sono semmai le
ripercussioni sull'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita.
Emendamento 16
Articolo 2, punto 19
19) “miglioramento delle prestazioni
ambientali”: il processo di miglioramento
delle prestazioni ambientali complessive di
un prodotto che consuma energia, in
diverse generazioni successive, sebbene
non necessariamente simultaneamente con
riguardo a tutti gli aspetti ambientali del
prodotto;
19) “miglioramento delle prestazioni
ambientali”: il processo di miglioramento
delle prestazioni ambientali complessive di
un prodotto che consuma energia calcolato
sulla base di parametri di riferimento
comuni, in diverse generazioni successive,
sebbene non necessariamente
simultaneamente con riguardo a tutti gli
aspetti ambientali del prodotto;
Motivazione
Un "miglioramento" non è di per sé un parametro misurabile; si può per definizione misurare
solo se due parametri sono comparabili l'uno con l'altro. Avere un parametro comune quale
riferimento è d'importanza cruciale al momento di istituire pari opportunità, poiché non è
affatto chiaro se il miglioramento faccia riferimento alla prestazione di altri Stati membri, o
alla prestazione dello stesso Stato membro in anni precedenti, ecc.
Emendamento 17
Articolo 2, punto 24 bis (nuovo)
24 bis) "costo minimo del ciclo di vita":
l'importo del prezzo d'acquisto,
maggiorato delle spese di gestione
scontate per un ciclo di vita realistico per i
prodotti che consumano energia.
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Motivazione
L'introduzione della valutazione del costo minimo del ciclo di vita per la definizione delle
specifiche deve essere definita all'articolo 2.
Emendamento 18
Articolo 3
Gli Stati membri adottano tutte le opportune
disposizioni per garantire che i prodotti che
consumano energia oggetto delle misure di
esecuzione possano essere immessi sul
mercato e messi in servizio soltanto se
ottemperano a tali misure.
Gli Stati membri adottano tutte le opportune
disposizioni per garantire che i prodotti che
consumano energia oggetto delle misure di
esecuzione possano essere immessi sul
mercato e/o messi in servizio soltanto se
ottemperano a tali misure.
Motivazione
Le misure di esecuzione devono garantire che siano sempre coperte ambedue le condizioni, in
modo da non limitare la possibilità della libera circolazione dei beni. Se venisse applicata la
clausola "o", vi sarebbe la possibilità di poter legalmente vendere ma di non poter installare
dei beni. Ciò aprirebbe la strada a ostacoli agli scambi all'interno del mercato comunitario.
Emendamento 19
Articolo 4
1. Anteriormente all'immissione sul mercato
di un prodotto che consuma energia oggetto
delle misure di esecuzione va apposta ad
esso una marcatura di conformità CE e va
emessa una dichiarazione di conformità con
la quale il fabbricante, o il suo
rappresentante autorizzato, garantisce e
dichiara che il prodotto che consuma energia
rispetta tutte le pertinenti disposizioni della
misura di esecuzione applicabile.
1. Anteriormente all'immissione sul mercato
di un prodotto che consuma energia oggetto
delle misure di esecuzione va apposta ad
esso una marcatura di conformità CE e va
emessa una dichiarazione di conformità con
la quale il fabbricante, o il suo
rappresentante autorizzato, garantisce e
dichiara che il prodotto che consuma energia
rispetta tutte le pertinenti specifiche della
misura di esecuzione applicabile.
Se il produttore non risiede nella
Comunità, in mancanza di un
rappresentante autorizzato, l'importatore
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ha la responsabilità di garantire che detta
dichiarazione di conformità sia disponibile
e adempia a tutti gli obblighi giuridici.
2. La marcatura di conformità CE consiste
delle iniziali “CE” come indicato
nell'Allegato III.
2. La marcatura di conformità CE consiste
delle iniziali “CE” come indicato
nell'Allegato III.
3. La dichiarazione di conformità contiene
gli elementi specificati nell'Allegato VI.
3. La dichiarazione di conformità contiene
gli elementi specificati nell'Allegato VI.
4. L'apposizione sui prodotti che consumano
energia di marcature suscettibili di trarre in
inganno gli utenti in merito al significato o
alla forma della marcatura CE è proibita.
4. L'apposizione sui prodotti che consumano
energia di marcature suscettibili di trarre in
inganno gli utenti in merito al significato o
alla forma della marcatura CE è proibita.
5. Gli Stati membri possono richiedere che
le informazioni che devono essere fornite in
conformità alla parte 2.3, lettera n),
dell'Allegato I siano espresse nella propria
lingua ufficiale o nelle proprie lingue
ufficiali quando il prodotto che consuma
energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati
membri possono anche autorizzare che le
informazioni siano fornite in una o più altre
lingue ufficiali della Comunità.
5. Gli Stati membri possono richiedere che
le informazioni che devono essere fornite in
conformità alla parte 2.3, lettera n),
dell'Allegato I siano espresse nella propria
lingua ufficiale o nelle proprie lingue
ufficiali quando il prodotto che consuma
energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati
membri concedono anche l'autorizzazione
affinché le informazioni siano fornite in una
o più altre lingue ufficiali della Comunità.
In sede di applicazione del primo comma gli
Stati membri devono tener presente in
particolare:
In sede di applicazione del primo comma gli
Stati membri devono tener presente in
particolare:
a) se le informazioni possono essere fornite
mediante simboli armonizzati, codici
riconosciuti o altre misure;
a) se le informazioni possono essere fornite
mediante simboli armonizzati, codici
riconosciuti o altre misure;
b) il tipo di utente previsto per il prodotto
che consuma energia e la natura delle
informazioni che devono essere fornite.
b) il tipo di utente previsto per il prodotto
che consuma energia e la natura delle
informazioni che devono essere fornite.
Motivazione
1) Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici
riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che
si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che
consuma energia deve soddisfare.
1 bis) Per la coerenza del testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore.
Per i prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è
necessario specificare che, mentre la responsabilità di preparare la dichiarazione di
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conformità spetta al produttore, l'importatore ha la responsabilità di garantire che il prodotto
disponga di tale dichiarazione di conformità. È la prassi comunitaria fissata per applicare la
legislazione di nuova impostazione.
5) Considerando che questa proposta si basa sulla libera circolazione dei beni all'interno del
mercato unico è essenziale garantire che le informazioni offerte in relazione a un particolare
prodotto che consuma energia sia disponibile in diverse lingue comunitarie. Gli Stati membri
non dovrebbero avere la possibilità di discriminare sulla presenza di informazioni in
qualsiasi altra lingua usata nella Comunità.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1
1. Gli Stati membri non creano alcun
ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla
messa in servizio all'interno del loro
territorio, a motivo di specifiche per la
progettazione ecocompatibile, di un prodotto
che consuma energia che rientra nell'ambito
della presente direttiva e di qualsiasi misura
di esecuzione applicabile e recante la
marcatura CE.
1. Gli Stati membri non creano alcun
ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla
messa in servizio all'interno del loro
territorio, a motivo di specifiche per la
progettazione ecocompatibile, di un prodotto
che consuma energia che rispetta tutte le
altre pertinenti prescrizioni della misura di
esecuzione applicabile e reca la marcatura
CE in conformità all'articolo 4.
Motivazione
L'essenza del progetto di direttiva sui prodotti che consumano energia è che soltanto gruppi
di prodotti che presentino un notevole margine di possibile miglioramento ambientale
vengano selezionati per le misure di esecuzione. L'emendamento intende stabilire che le
disposizioni sulla libera circolazione si applichino anche a tutti i gruppi di prodotti che
rientrano nell'ambito della direttiva e adempiano alla procedura della marcatura CE.
Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 2
2. Gli Stati membri non impediscono la
presentazione, ad esempio nell'ambito di
fiere commerciali, mostre e dimostrazioni,
dei prodotti che consumano energia che
non ottemperano alle disposizioni della
misura di esecuzione applicabile purché
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2. Gli Stati membri non creano alcun
ostacolo alle ambizioni degli Stati membri
di andare al di là delle specifiche dell'UE
nella loro legislazione ambientale
nazionale, a condizione che tali misure
non rappresentino un protezionismo
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nascosto.
sia chiaramente indicato in modo visibile
che essi non sono conformi e che non
possono essere posti in vendita finché non
siano pienamente conformi.
Motivazione
E' superfluo dichiarare quali siano i diritti dei prodotti che non ottemperano alle disposizioni.
Se uno di essi richiede un ulteriore chiarimento, ciò deve essere fatto per quegli apparecchi
che vanno al di là delle specifiche minime.
Emendamento 22
Articolo 6
1. Se uno Stato membro accerta che un
prodotto che consuma energia recante la
marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato
in conformità al suo uso previsto non
soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile e/o che la
marcatura CE è stata apposta indebitamente,
il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato sono obbligati a far sì che il
prodotto ottemperi alle disposizioni della
misura di esecuzione applicabile e/o a quelle
in merito alla marcatura CE e a far cessare la
violazione alle condizioni stabilite dallo
Stato membro.
1. Se uno Stato membro accerta che un
prodotto che consuma energia recante la
marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato
in conformità al suo uso previsto non
soddisfa tutte le pertinenti specifiche della
misura di esecuzione applicabile e/o che la
marcatura CE è stata apposta indebitamente,
il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato sono obbligati a far sì che il
prodotto ottemperi alle specifiche della
misura di esecuzione applicabile e/o a quelle
in merito alla marcatura CE e a far cessare la
violazione alle condizioni stabilite dallo
Stato membro.
Se il produttore non risiede nella
Comunità, in mancanza di un
rappresentante autorizzato, l'importatore
ha l'obbligo di garantire che il PCE rispetti
tutte le specifiche della misura d'esecuzione
applicabile.
Se la situazione di mancata conformità si
protrae lo Stato membro limita o proibisce
l'immissione sul mercato del prodotto in
questione o si accerta che esso sia ritirato dal
mercato.
Se la situazione di mancata conformità si
protrae lo Stato membro limita o proibisce
l'immissione sul mercato del prodotto in
questione o si accerta che esso sia ritirato dal
mercato.
2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato
membro in forza della presente direttiva che
limiti l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio di un prodotto che consuma
energia deve indicare i motivi esatti che ne
2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato
membro in forza della presente direttiva che
limiti l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio di un prodotto che consuma
energia deve indicare i motivi esatti che ne
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sono all'origine. Tale decisione va notificata
immediatamente alla parte interessata che
viene contemporaneamente informata dei
rimedi giuridici disponibili ai sensi delle
normative in vigore nello Stato membro in
questione e dei limiti di tempo cui sono
soggetti tali rimedi.
sono all'origine. Tale decisione va notificata
immediatamente alla parte interessata che
viene contemporaneamente informata dei
rimedi giuridici disponibili ai sensi delle
normative in vigore nello Stato membro in
questione e dei limiti di tempo cui sono
soggetti tali rimedi.
3. Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri in merito a qualsiasi
disposizione di cui al paragrafo 1,
indicandone i motivi e, in particolare, se la
mancata ottemperanza è riconducibile:
3. Lo Stato membro informa
immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri in merito a qualsiasi
disposizione di cui al paragrafo 1,
indicandone i motivi e, in particolare, se la
mancata ottemperanza è riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile;
a) alla mancata soddisfazione delle
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile;
b) all'applicazione scorretta delle norme
armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
b) all'applicazione scorretta delle norme
armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui
all'articolo 9, paragrafo 2.
c) a carenze delle norme armonizzate di cui
all'articolo 9, paragrafo 2.
4. La Commissione avvia senza indugio
consultazioni con le parti interessate e può
avvalersi della consulenza tecnica di esperti
esterni indipendenti. Se dopo tale
consultazione ritiene che la disposizione è
giustificata, la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro che ha
adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri.
Se la Commissione giudica la disposizione
ingiustificata ne informa immediatamente gli
Stati membri.
4. La Commissione avvia senza indugio
consultazioni con le parti interessate e può
avvalersi della consulenza tecnica di esperti
esterni indipendenti. Se dopo tale
consultazione ritiene che la disposizione è
giustificata, la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro che ha
adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri.
Se la Commissione giudica la disposizione
ingiustificata ne informa immediatamente gli
Stati membri.
5. Se la decisione di cui al primo comma del
paragrafo 1 del presente articolo è basata su
una carenza delle norme armonizzate, la
Commissione avvia immediatamente la
procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3
e 4. Contemporaneamente la Commissione
informa il comitato di cui all'articolo 14,
paragrafo 1.
5. Se la decisione di cui al primo comma del
paragrafo 1 del presente articolo è basata su
una carenza delle norme armonizzate, la
Commissione avvia immediatamente la
procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3
e 4. Contemporaneamente la Commissione
informa il comitato di cui all'articolo 14,
paragrafo 1.
6. Se un prodotto che consuma energia che
non ottempera a tutte le pertinenti
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile reca la marcatura CE, lo Stato
membro in questione adotta le opportune
iniziative nei confronti del fabbricante che
6. Se un prodotto che consuma energia che
non ottempera a tutte le pertinenti specifiche
della misura di esecuzione applicabile reca
la marcatura CE, lo Stato membro in
questione adotta le opportune iniziative nei
confronti del fabbricante che ha apposto la
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marcatura CE, o del suo rappresentante
autorizzato, o dell'importatore che lo ha
immesso sul mercato comunitario e ne
informa la Commissione e gli altri Stati
membri.
ha apposto la marcatura CE, o del suo
rappresentante autorizzato, e ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.
Motivazione
Per la chiarezza del testo è essenziale distinguere fra "disposizioni" quali criteri giuridici
riguardanti la trasposizione e il contenuto globale dell'attuale proposta e le "specifiche" che
si riferiscono alle specifiche giuridiche fissate con le misure d'esecuzione che il prodotto che
consuma energia deve soddisfare.
1 bis) Per la coerenza nel testo è necessario definire chiaramente il ruolo dell'importatore.
Per i prodotti provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario da un importatore è
necessario specificare che l'importatore deve garantire che il prodotto che immette sul
mercato è conforme alle specifiche della misura d'esecuzione applicabile. È la prassi
comunitaria fissata per applicare la legislazione di nuova impostazione.
Le disposizioni applicabili sono rispecchiate nel marchio CE e devono quindi essere
entrambe osservate. Il termine "o" sembra qui fuorviante.
Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 1
1. Prima di immettere sul mercato un
prodotto che consuma energia oggetto delle
misure di esecuzione, il fabbricante ne
valuta la conformità a tutte le pertinenti
prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile.
1. Prima di immettere sul mercato un
prodotto che consuma energia oggetto delle
misure di esecuzione, il fabbricante ne
valuta la conformità a tutte le pertinenti
specifiche della misura di esecuzione
applicabile.
(Il presente emendamento si applica a tutto
il testo. In caso di adozione, sarà necessario
modificarlo di conseguenza.)
Motivazione
Ai fini della chiarezza del testo, è indispensabile operare una distinzione fra le "prescrizioni",
intese come prescrizioni giuridiche concernenti la trasposizione e il contenuto generale della
proposte all'esame, e le "specifiche" che rimandano ai requisiti legali enunciati tramite le
misure di esecuzione cui il prodotto che consuma energia ottempera.
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Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 3
Dopo aver immesso sul mercato un prodotto
che consuma energia oggetto delle misure di
esecuzione, il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato tengono a
disposizione degli Stati membri, per
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i
documenti relativi alla valutazione di
conformità eseguita e alle dichiarazioni di
conformità emesse.
Dopo aver immesso sul mercato un prodotto
che consuma energia oggetto delle misure di
esecuzione, il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato tengono a
disposizione degli Stati membri, per
ispezione, per un periodo di 7 anni dopo la
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i
documenti relativi alla valutazione di
conformità eseguita e alle dichiarazioni di
conformità emesse.
I pertinenti documenti devono essere messi a
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento
di una richiesta da parte dell'autorità
competente di uno Stato membro.
I pertinenti documenti devono essere messi a
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento
di una richiesta da parte dell'autorità
competente di uno Stato membro.
Motivazione
Nel diritto commerciale, ma anche a livello di disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, i
termini generalmente utilizzati per la conservazione dei documenti sono di 7 anni.
Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 2, comma 1
2. Allorché uno Stato membro o la
Commissione considerano che le norme
armonizzate la cui applicazione è destinata a
ottemperare le disposizioni specifiche di una
misura di esecuzione applicabile non le
soddisfa appieno, lo Stato membro in
questione o la Commissione ne informano il
comitato permanente istituito dall'articolo 5
della direttiva 98/34/CE, spiegandone i
motivi.
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2. Allorché uno Stato membro o la
Commissione considerano che le norme
armonizzate la cui applicazione è destinata a
ottemperare le specifiche in materia di
progettazione ecocompatibile di una misura
di esecuzione applicabile non le soddisfa
appieno, lo Stato membro in questione o la
Commissione ne informano il comitato
permanente istituito dall'articolo 5 della
direttiva 98/34/CE, spiegandone i motivi.
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Motivazione
Conformemente al nuovo approccio della Comunità in materia di norme relative ai prodotti,
le norme armonizzate possono fornire presunzione di conformità al solo titolo delle specifiche
generali. Nel caso delle specifiche particolari, le norme armonizzate si limitano a definire il
metodo di misurazione. L'impiego dei termini "disposizioni specifiche" è quanto mai deviante,
poiché può essere interpretato come riferito alle "specifiche particolari", allorché si riferisce
principalmente alle "specifiche generali".
Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 1
1. Gli Stati membri designano le autorità
responsabili dell'applicazione della
presente direttiva.
1. Gli Stati membri designano le autorità
responsabili dell'applicazione della
presente direttiva.
Essi incoraggiano tali autorità a collaborare
tra loro e a scambiarsi informazioni al fine
di facilitare l'applicazione della direttiva.
Essi incoraggiano tali autorità a collaborare
tra loro e a scambiarsi informazioni al fine
di facilitare l'applicazione della direttiva.
La collaborazione amministrativa e lo
scambio di informazioni si avvalgono il più
possibile dei mezzi di comunicazione
elettronici e possono essere supportati da
pertinenti programmi comunitari.
La collaborazione amministrativa e lo
scambio di informazioni si avvalgono il più
possibile dei mezzi di comunicazione
elettronici e possono essere supportati da
pertinenti programmi comunitari.
Lo scambio di informazioni sul
raggiungimento di prestazioni ambientali
delle soluzioni in materia di progettazione
e dei parametri di riferimento - in
particolare in vista di misure di efficienza
energetica - dovrebbe essere facilitato
processando centralmente l'informazione,
determinandola attraverso analisi
indipendenti, monitorandola, riferendone
in modo standardizzato e rivedendola
periodicamente. A tal fine, l'Agenzia
esecutiva del programma Energia
intelligente per l'Europa dovrebbe
ottenere personale sufficientemente
esperto.
Ai fini di una valutazione indipendente
delle informazioni, l'Agenzia esecutiva del
programma Energia intelligente per
l'Europa consulta degli esperti ed è dotata
a tal fine delle necessarie risorse
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finanziarie.
Motivazione
L'iscrizione in bilancio di risorse finanziarie e conoscenze sufficienti per un organo di
monitoraggio indipendente sono necessarie per determinare, comparare, monitorare e
rivedere le specifiche. L'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa
creata con la direttiva in materia dovrebbe essere il luogo appropriato in cui collocare gli
esperti.
Come avviene in altri paesi, quali gli Stati Uniti, tali compiti richiederanno determinate
risorse finanziarie. Per rispettare i limiti di bilancio globali, la cosa più ragionevole sembra
quella di destinarvi risorse già stanziate nel contesto del programma Energia intelligente per
l'Europa.
E' inoltre importante che la verifica sia compiuta da organismi di notifica indipendenti. Ciò
dovrebbe avvenire a livello nazionale.
Gli esperti esterni sono necessari per garantire una valutazione indipendente delle
informazioni raccolte. L'Agenzia esecutiva del programma Energia intelligente per l'Europa
rappresenta il luogo più adatto ove riunire le competenze del caso.
Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 1
1. La Commissione, agendo in conformità
alla procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, può adottare misure di
esecuzione applicando i seguenti criteri:
1. La Commissione, agendo in conformità
alla procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, può adottare misure di
esecuzione applicando i seguenti criteri:
a) con riguardo alla selezione del prodotto
che consuma energia da considerare:
a) con riguardo alla selezione del prodotto
che consuma energia da considerare:
i) il prodotto presenta un volume
significativo di vendite e di scambi
commerciali;
i) il prodotto presenta un volume
significativo di vendite e di scambi
commerciali;
ii) il prodotto presenta un significativo
impatto ambientale;
ii) il prodotto presenta un significativo
impatto ambientale, in particolare per
quanto riguarda l'efficienza energetica
come criterio di prestazione ambientale
prioritaria, nel quadro della presente
direttiva;
iii) il prodotto possiede significative
potenzialità di miglioramento con riguardo
all'impatto ambientale senza costi eccessivi;
iii) il prodotto possiede significative
potenzialità di miglioramento con riguardo
all'impatto ambientale, tenuto conto delle
priorità ambientali della Comunità, del
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sesto programma d'azione in materia di
ambiente (definito nella decisione n.
1600/2002/CE), della pertinente normativa
dell'UE, degli impegni del Protocollo di
Kyoto relativi alla riduzione delle emissioni
di CO2 e degli altri trattati internazionali
pertinenti;
iv) occorre prendere in considerazione
priorità ambientali comunitarie quali
quelle specificate nella decisione n.
1600/2002/CE;
b) con riguardo al contenuto della misura:
b) con riguardo al contenuto della misura:
i) va considerato l'intero ciclo di vita del
prodotto;
i) va considerato l'intero ciclo di vita del
prodotto;
i bis) devono essere stabilite esigenze
specifiche in materia di progettazione
ecocompatibile in tutti i casi in cui dei
miglioramenti siano tecnicamente possibili
ed economicamente giustificati e laddove
siano stati individuati mediante un'analisi
del costo lungo il ciclo di vita. Tali requisiti
corrispondono al livello in cui i
miglioramenti riducono il costo lungo il
ciclo di vita.
i ter) il costo lungo il ciclo di vita
corrisponde alla somma del prezzo
d'acquisto e del costo di utilizzo scaglionato
su un ciclo di vita reale per il prodotto che
consuma energia.
ii) non va significativamente influenzata la
prestazione del prodotto, dal punto di vista
dell'utilizzatore;
ii) non va significativamente influenzata la
prestazione del prodotto, dal punto di vista
dell'utilizzatore;
iii)la salute e la sicurezza non devono essere
messi a rischio;
iii) la salute e la sicurezza non devono essere
messi a rischio;
iv) non devono prodursi significative
ripercussioni negative sui consumatori, in
particolare per quanto riguarda l'accessibilità
economica ed il costo del ciclo di vita del
prodotto;
iv) non devono prodursi significative
ripercussioni negative sui consumatori, in
particolare per quanto riguarda l'accessibilità
economica ed il costo del ciclo di vita del
prodotto;
v) non devono prodursi significative
ripercussioni negative sulla competitività
dei fabbricanti, compresi i mercati esterni
alla Comunità.
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Motivazione
1. Trattandosi delle misure di esecuzione, è opportuno privilegiare innanzitutto le specifiche
particolari, dal momento che garantiscono ai fabbricanti una sicurezza giuridica e
un'armonizzazione massime e, nel contempo, massimizzano i risparmi di risorse e
promuovono l'innovazione. Le specifiche generali sono solo una soluzione transitoria per i
prodotti nel cui caso non è ancora possibile stabilire specifiche particolari, in mancanza di
dati. Esse possono altresì rappresentare un requisito supplementare. Nulla è previsto per
quanto riguarda la scelta tra specifiche generali e specifiche particolari. Una decisione di
tale portata non può essere lasciata alla comitatologia senza che il Parlamento preveda delle
condizioni.
2. Nel contesto della direttiva all'esame, è necessario attribuire la priorità al miglioramento
dell'efficienza energetica.
3. Dal momento che il costo del ciclo di vita minimo garantisce l'efficienza in materia di
risorse, esso deve costituire il punto di riferimento in sede di fissazione di norme minime.
Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione stabilisce, tenendo
conto del parere delle parti in causa, se le
misure volontarie apportano/hanno
apportato miglioramenti per quanto
riguarda l'impatto sull'ambiente. Essa
dimostra l'inefficacia delle iniziative
volontarie di concerto con le parti in causa.
Motivazione
La Commissione deve assicurarsi dell'esistenza di misure volontarie e stabilire che esse non
consentono di ottenere miglioramenti di carattere ambientale. Ciò è importante onde evitare
l'applicazione di specifiche supplementari ai prodotti, allorché i miglioramenti ambientali si
verificano come conseguenza naturale della concorrenza sul mercato o di misure volontarie
adottate dall'industria.
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Emendamento 29
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 3 bis (nuovo)
2. Le misure di esecuzione fissano
specifiche generali per la progettazione
ecocompatibile conformemente all'Allegato
II e/o specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile
conformemente all'Allegato II.
2. Le misure di esecuzione fissano
specifiche particolari per la progettazione
ecocompatibile conformemente alla
procedura di cui all'Allegato II.
Specifiche particolari per la progettazione
ecocompatibile sono stabilite per determinati
aspetti ambientali con un significativo
impatto ambientale.
Specifiche particolari per la progettazione
ecocompatibile sono stabilite per determinati
aspetti ambientali con un significativo
impatto ambientale.
Le specifiche generali per la progettazione
ecocompatibile di cui all'articolo 2,
paragrafo 22, in base alla lista dei
parametri della progettazione
ecocompatibile dell'Allegato II, parte 2,
(inizialmente Allegato I, parte 2) sono
applicate solo come complemento alle
specifiche particolari relative agli aspetti
ambientali nel caso in cui non è per il
momento possibile stabilire specifiche
particolari, in mancanza di dati e di
elementi di riferimento.
3. Le misure di esecuzione includono gli
elementi elencati nell'Allegato VII.
3. Le misure di esecuzione includono gli
elementi elencati nell'Allegato VII.
3 bis. Le misure di esecuzione vengono
aggiornate ogni quattro anni, a meno che
tale aggiornamento, tenuto conto dei
progressi della tecnologia, non modifichi in
modo significativo i vantaggi ottenuti per
quanto riguarda il prodotto che consuma
energia. La Commissione stabilisce un
calendario per la revisione.
Motivazione
È necessario un aggiornamento a intervalli regolari dal momento che nel caso di numerosi
apparecchi, una riduzione del consumo di energia pari al 20-30% si verifica in un periodo di
tempo compreso fra i tre e i cinque anni.
(Lieve modifica dell'emendamento 23 presentato dall'on. Turmes: il criterio determinante
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risiede nella modifica dei vantaggi ottenuti – se un prodotto beneficia di un'importante quota
di mercato, una lieve modifica delle specifiche può comportare una consistente modifica dei
vantaggi ottenuti).
Vedi anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.
Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Entro dodici mesi dall'adozione della
direttiva quadro, la Commissione presenta
un programma d'azione che specifica le
misure di esecuzione che essa intende
sviluppare in via prioritaria secondo i
criteri di cui al paragrafo 1. Essa definisce
inoltre gli strumenti di monitoraggio che
vanno introdotti al fine di seguire
l'evoluzione dei prodotti che consumano
energia nelle successive generazioni di
prodotti nonché il potenziale di
miglioramento.
Motivazione
Vi è grande necessità di stabilire procedure trasparenti per la fornitura di informazioni alle
istituzioni dell'UE e alle parti interessate. In considerazione del fatto che la comitatologia
rappresenta una procedura decisionale alleggerita e semplificata, è fondamentale definire
chiaramente l'obbligo della Commissione.
Emendamento 31
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il comitato dovrebbe essere assistito
e preceduto da un comitato consultivo
precomitatologico che operi secondo le
modalità stabilite per il comitato del
marchio di qualità ecologico e per il suo
regolamento (2000/730/CE). Le procedure
e i membri di una simile struttura devono
essere definiti da un'ulteriore
regolamentazione o decisione della
Commissione, che comprenda norme
dettagliate sulla partecipazione
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equilibrata degli stakeholders, sulla
fornitura di studi indipendenti, sui gruppi
di lavoro di esperti ad hoc e sulla
possibilità per i rappresentanti degli
stakeholders di chiedere l'intervento del
Parlamento europeo in ogni fase
precedente l'adozione a livello di
comitatologia. Un simile intervento è
vincolante per i partecipanti alla
procedura consultiva e comitatologica.
Motivazione
Lo strumento giuridico prescelto (direttiva quadro) implica che molte decisioni specifiche
sulle misure di esecuzione saranno adottate in comitatologia, relegando il Parlamento
europeo a un ruolo legislativo assai limitato e riducendo il grado di trasparenza. Per
aumentare quest'ultimo, evitando tuttavia una procedura di codecisione prolissa per ogni
singola misura da adottarsi, l'approccio consultivo precomitatologico introdotto con il
marchio di qualità ecologico rappresenta un utile modello da adottare. Questo modello,
tuttavia, non prevede la possibilità di chiedere l'intervento del PE nelle fasi preparatorie che
precedono l'adozione finale a livello comitatologico.
Emendamento 32
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis
1. Il campo di applicazione della presente
direttiva è sottoposto a revisione entro il
2010.
2. La Commissione europea propone un
calendario dettagliato per l'analisi, la
definizione e l'esecuzione dei requisiti
relativi all'elenco di prodotti che
consumano energia già identificati dal
Programma europeo sul cambiamento
climatico come aventi il più elevato
potenziale di riduzione della domanda e
risparmio di carbonio. Se vi sono prodotti
sui quali la Commissione ha già condotto
studi (SAVE ecc.), i requisiti vengono
introdotti quanto prima possibile, e ciò
condurrà a due misure di esecuzione in
materia di requisiti minimi di rendimento
energetico a un anno dalla pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta
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ufficiale.
Lo spreco di energia in posizione di standby negli apparecchi elettrici ed elettronici
deve essere affrontato attraverso specifiche
particolari di progettazione ecocompatibile
nella prima fase di applicazione della
presente direttiva.
3. La Commissione riferisce al Parlamento
europeo ogni due anni, fornendo dettagli
sui progressi compiuti in termini legislativi,
sulle ragioni per le quali il
prodotto/procedura prescelto/a deve essere
perseguito/a, e sulle ragioni sottese alla
scelta del tipo di misure di esecuzione.
Motivazione
Lo strumento giuridico prescelto (direttiva quadro) implica che molte decisioni specifiche
sulle misure di esecuzione saranno prese in ambito comitatologico, con un ruolo legislativo
assai limitato per il PE e un grado di trasparenza piuttosto basso. Occorre garantire che il
PE possa esaminare le misure di esecuzione, i progressi e gli obiettivi, che dovranno
rispecchiare l'analisi potenziale nel contesto dell'ECCP (programma europeo sul
cambiamento climatico).
Un minimo di condizioni e una clausola di revisione e riferimento devono essere contenute
nella presente direttiva quadro onde preservare la legittimazione democratica e la
trasparenza. Verranno così gettate le basi per l'esecuzione di misure concrete. Il lavoro sulle
misure di esecuzione relative a prodotti per i quali sono già stati effettuati studi, ad esempio
nell'ambito di Save, ecc., potrà essere avviato immediatamente.
Emendamento 33
Articolo 15
Gli Stati membri stabiliscono le norme in
materia di sanzioni applicabili alle violazioni
delle prescrizioni nazionali adottate in forza
della presente direttiva e adottano tutte le
disposizioni necessarie per garantirne
l'applicazione. Le sanzioni previste devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni
alla Commissione al massimo entro la data
specificata al primo comma dell'articolo 18 e
notificano senza indugio qualsiasi loro
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Gli Stati membri stabiliscono le norme in
materia di sanzioni applicabili alle violazioni
delle prescrizioni nazionali adottate in forza
delle misure di esecuzione della presente
direttiva e adottano tutte le disposizioni
necessarie per garantirne l'applicazione. Le
sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla
Commissione al massimo entro la data
specificata al primo comma dell'articolo 18 e
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successivo emendamento.
notificano senza indugio qualsiasi loro
successivo emendamento.
Motivazione
L'attuale proposta non stabilisce alcun requisito diretto da rispettare dopo la trasposizione
della proposta nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Occorre pertanto precisare che
gli Stati membri avrebbero l'obbligo di prevedere sanzioni per la violazione di qualsiasi
disposizione delle leggi nazionali che, a tempo debito, recepiranno le future misure di
esecuzione.
Emendamento 34
Allegato II, punto 1
1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona
sul mercato numerosi modelli
rappresentativi del prodotto che consuma
energia in questione e individua le opzioni
tecniche per migliorare le prestazioni
ambientali del prodotto, tenendo conto della
praticabilità economica delle opzioni ed
evitando qualsiasi perdita significativa di
prestazione o di utilità per i consumatori.
1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona
sul mercato numerosi modelli
rappresentativi del prodotto che consuma
energia in questione e individua le opzioni
tecniche per migliorare le prestazioni
ambientali del prodotto, tenendo conto della
praticabilità economica delle opzioni ed
evitando qualsiasi perdita significativa di
prestazione o di utilità per i consumatori.
Sulla base di tale analisi e tenuto conto della
fattibilità economica e tecnica nonché delle
potenzialità di miglioramento vengono
adottate misure concrete nell'intento di
ridurre l'impatto ambientale del prodotto.
Sulla base di tale analisi e tenuto conto della
fattibilità economica e tecnica nonché delle
potenzialità di miglioramento vengono
adottate misure concrete nell'intento di
ridurre l'impatto ambientale del prodotto.
Con riguardo al consumo di energia durante
l'uso, il livello di rendimento energetico o
di consumo è fissato con riferimento al
costo del ciclo di vita più contenuto per
l'utente finale per modelli rappresentativi
di un prodotto che consuma energia. Il
metodo di analisi del costo del ciclo di vita
utilizza un tasso reale di sconto del 5% e
una durata realistica per il prodotto. Esso è
basato sulla somma delle variazioni del
prezzo di acquisto (risultante dalle
variazioni dei costi industriali) e delle spese
operative, risultanti dai diversi livelli delle
opzioni di miglioramento tecnico, scontate
con riferimento alla durata dei modelli
rappresentativi del prodotto considerati. Le
Con riguardo all'utilizzo e al consumo di
energia, specifiche particolari per la
progettazione ecocompatibile dovrebbero
essere fissate ogni qualvolta i
miglioramenti siano tecnicamente fattibili
ed economicamente giustificati. Per
individuare tale livello, un'analisi tecnica
ed economica è compiuta da un analista o
da un gruppo di analisti indipendenti scelti
per la loro competenza in materia.
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spese operative comprendono
principalmente i consumi di energia e le
spese aggiuntive per altre risorse (quali
acqua o detergenti).
In primo luogo, viene selezionata una serie
di modelli rappresentativi sul mercato del
prodotto che consuma energia. Da questa
selezione, è individuato un modello di base
fra quelli meno efficienti rispetto alle
specifiche particolari in materia di
progettazione ecocompatibile (a seconda
delle peculiarità di certi mercati, si può
considerare che taluni modelli di base
dipendano dal servizio fornito all'utente
finale). Le opzioni tecniche volte a
migliorare la prestazione ambientale del
prodotto sono elencate nel modo più
esauriente possibile. Tali opzioni tecniche
volte a migliorare la prestazione specifica
in termini di risorse del prodotto che
consuma energia dovrebbero garantire che
tutte le altre prestazioni e attrattive per il
consumatore vengano quanto meno
mantenute o, nel migliore dei casi,
migliorate. Il costo del ciclo di vita del
prodotto che consuma energia, denominato
"costo del ciclo di vita", è la somma del
prezzo d'acquisto, maggiorato delle spese di
gestione scontate per un ciclo di vita
realistico per i prodotti che consumano
energia. Il tasso di sconto utilizzato è quello
fornito dalle autorità finanziarie europee.
Per ciascuna opzione tecnica, il costo del
ciclo di vita è calcolato e comparato con il
ciclo di vita del modello base. Le opzioni
tecniche che presentano un costo del ciclo
di vita più basso comparato con quello di
base vengono combinate stabilendone la
compatibilità. La combinazione delle
opzioni tecniche che presentino il costo del
ciclo di vita più basso fra tutte le altre è
individuata e denominata "costo minimo
del ciclo di vita". La prestazione del
prodotto che consuma energia
corrispondente a questo minimo
rappresenta la specifica particolare in
materia di progettazione ecocompatibile da
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conseguirsi, in quanto, a questo punto, i
miglioramenti tecnici raggiungono un
buon rapporto costo/efficacia per l'utente
finale e quindi per la società, che
beneficiano di un abbassamento delle
esternalità ambientali.
Un'analisi di sensibilità per i pertinenti
elementi (quali il prezzo dell'energia o di
altre risorse, il costo delle materie prime o i
costi di produzione, i tassi di sconto),
comprendente, se opportuno, i costi
ambientali esterni, va condotta per verificare
l'esistenza di variazioni significative e la
solidità delle conclusioni generali. Le
specifiche vanno adeguate di conseguenza.
Un'analisi di sensibilità per i pertinenti
elementi (quali il prezzo dell'energia o di
altre risorse, il costo delle materie prime o i
costi di produzione, i tassi di sconto),
comprendente, se opportuno, i costi
ambientali esterni, va applicata al costo del
ciclo di vita analizzato per verificare
l'esistenza di variazioni significative e la
solidità delle conclusioni generali, e
precisamente del livello del costo minimo
del ciclo di vita. Le specifiche vanno
adeguate di conseguenza.
Una metodologia simile potrebbe essere
applicata ad altre risorse quali l'acqua.
Una metodologia simile potrebbe essere
applicata ad altre risorse quali l'acqua.
Motivazione
L'Allegato II nella sua versione originale è troppo vago e non fornisce i criteri principali per
la procedura di definizione delle specifiche particolari. L'attuale direttiva quadro non
risponde quindi alle necessità relative al suo oggetto e fine, che è quello di definire un quadro
per le misure di esecuzione. Se si vuole mantenere lo strumento giuridico di una direttiva
quadro, sarà indispensabile che il Parlamento europeo fornisca maggiori dettagli per quanto
riguarda la procedura di definizione di specifiche.
La proposta modificata è stata ispirata dall'attuale prassi negli Stati Uniti e da
regolamentazioni comparabili in tale paese. Il suo pilastro centrale è il costo minimo del
ciclo di vita.
Come nel caso della proposta iniziale del COM, la procedura per stabilire specifiche minime
si applicherà solamente al consumo e all'utilizzo di energia poiché non è (ancora) possibile
applicarla ad altri criteri ambientali.
Emendamento 35
Allegato II, punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Le misure di esecuzione devono
essere aggiornate ogni quattro anni, a
meno che non si dimostri che il processo
tecnologico per i prodotti che consumano
energia sia tale che un aggiornamento
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modificherebbe le specifiche in modo solo
marginale. Un calendario chiaro deve
essere fissato dalla Commissione per la
procedura di revisione.
Motivazione
Un aggiornamento periodico è necessario, poiché per molti apparecchi una riduzione
potenziale dal 20 al 30% nell'uso specifico di energia avviene in un quadro di 3-5 anni.
Emendamento 36
Allegato V
L'allegato è soppresso
Motivazione
Il riferimento al sistema di gestione ambientale complica la proposta senza fornire un
beneficio visibile e dovrebbe essere eliminato per aumentare la chiarezza e prevenire i
problemi in termini di parità di opportunità fra diversi attori economici.
Emendamento 37
Allegato VI, punto 1
1. nominativo e indirizzo del fabbricante o
del suo rappresentante autorizzato;
1. nominativo e indirizzo del fabbricante o
del suo rappresentante autorizzato; qualora
il fabbricante non sia stabilito nella
Comunità e in assenza di un
rappresentante autorizzato, il nome
dell'importatore deve essere registrato;
Motivazione
Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità o in assenza di un rappresentante autorizzato
e ai fini della coerenza di tutto il testo (cfr. altresì gli emendamenti agli articoli 2, paragrafo
6 bis, 4 e 6) è necessario precisare chiaramente il ruolo dell'importatore di prodotti
provenienti da paesi terzi immessi sul mercato comunitario. Bisogna pertanto individuare il
nome dell'importatore che è responsabile di assicurare che un prodotto che consuma energia
importato nella Comunità sia conforme alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia. Questa misura corrisponde alla pratica in uso nella
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Comunità in materia di applicazione della legislazione concernente la nuova strategia.
Emendamento 38
Allegato VII, punto 7 bis (nuovo)
7 bis. la procedura di revisione e il
calendario previsto per la valutazione, la
revisione e l'aggiornamento delle misure
di esecuzione.
Motivazione
L'emendamento si spiega da sé, vedi gli emendamenti precedenti.
Emendamento 39
Allegato VII bis (nuovo)
Allegato VII bis
Criteri minimi di ammissibilità per le
iniziative di autoregolamentazione nel
contesto della presente direttiva
(Cfr. articolo 12, paragrafo 1)
1. Requisiti giuridici fondamentali
Le iniziative di autoregolamentazione sono
conformi a tutte le disposizioni del trattato
CE (in particolare alle norme relative al
mercato interno e alla concorrenza)
nonché agli impegni internazionali della
Comunità, ivi comprese le norme
commerciali multilaterali.
Le iniziative di autoregolamentazione sono
aperte alla partecipazione di operatori di
paesi terzi, sia nella fase preparatoria che
nelle fasi di esecuzione.
2. Valore aggiunto
Le iniziative di autoregolamentazione
procurano un valore aggiunto (superiore
allo "scenario invariato") in termini di un
miglioramento delle prestazioni ambientali
generali del prodotto che consuma energia
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in questione.
3. Rappresentatività
L'industria e le sue associazioni che
partecipano ad un'azione di
autoregolamentazione rappresentano una
grande maggioranza del settore economico
interessato, con il minor numero possibile
di eccezioni. È opportuno vigilare sul
rispetto delle regole di concorrenza.
4. Obiettivi quantificati e graduali
Gli obiettivi definiti dalle parti interessate
sono stabiliti in modo chiaro e
inequivocabile, a partire da una base ben
definita. Se l'iniziativa di
autoregolamentazione copre un lungo lasso
di tempo, sono previsti obiettivi
intermediari. Deve essere possibile
controllare il rispetto degli obiettivi e degli
obiettivi intermediari in modo accessibile e
credibile utilizzando indicatori chiari e
affidabili. I dati provenienti dalla ricerca, le
informazioni di base di carattere scientifico
e tecnologico agevolano l'elaborazione di
questi indicatori.
5. Partecipazione della società civile
Al fine di assicurare la trasparenza, le
iniziative di autoregolamentazione sono
rese pubbliche, anche attraverso internet e
altri mezzi elettronici di diffusione
dell'informazione.
Lo stesso si applica alle relazioni di
controllo interlocutorie e definitive. Le
parti interessate, in particolare l'industria,
le ONG che si occupano dell'ambiente e le
associazioni di consumatori, hanno la
possibilità di prendere posizione sulle
iniziative di autoregolamentazione.
6. Controllo e informazione
Le iniziative di autoregolamentazione
comportano un sistema di controllo ben
concepito con responsabilità chiaramente
definite per l'industria e i verificatori
indipendenti. I servizi della Commissione,
in associazione con le parti dell'iniziativa di
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autoregolamentazione, sono invitati a
controllare il conseguimento degli obiettivi.
Il piano di controllo e di informazione è
dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta
ai servizi della Commissione, assistiti dal
Comitato di cui all'articolo 14, esaminare
se gli obiettivi fissati sono stati conseguiti.
7. Rapporto costi-efficacia della gestione di
un'iniziativa di autoregolamentazione
I costi di gestione delle iniziative di
autoregolamentazione, in particolare per
quanto concerne il controllo, non debbono
comportare un onere amministrativo
eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri
strumenti di politica esistenti.
8. Sostenibilità
Le iniziative di autoregolamentazione sono
conformi agli obiettivi politici della
presente direttiva, ivi compreso l'approccio
integrato, e coerenti con le dimensioni
economiche e sociali dello sviluppo
sostenibile. Viene integrata la tutela degli
interessi dei consumatori (sanità, qualità
della vita o interessi economici).
9. Compatibilità degli incentivi
È poco probabile che le iniziative di
autoregolamentazione producano i risultati
attesi se altri fattori ed incentivi – pressione
sul mercato, fiscalità e legislazione
nazionale – inviano segnali contraddittori a
coloro che partecipano all'impegno. La
coerenza politica è indispensabile a questo
riguardo e va presa in considerazione
all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.
Motivazione
Come indicato nel considerando 8, l'autoregolamentazione consente di conseguire gli
obiettivi in maniera più rapida o meno costosa rispetto alle specifiche vincolanti. D'altra
parte, è importante che tale opzione soddisfi un certo numero di condizioni che spetta alla
Commissione esaminare.
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