Fascicolo Informativo Polizza Business Gemma Contratto di Assicurazione Multigaranzia Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota Informativa • Glossario • Condizioni di Assicurazione • Fac-simile del Modulo di Polizza deve essere consegnato all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Società del Gruppo Assicurativo Polizza Business Gemma - Indice 1/2 Indice NOTA INFORMATIVA pag. 1 di 6 INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 1 di 9 GLOSSARIO pag. 1 di 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1.1 ART. 1.2 ART. 1.3 ART. 1.4 ART. 1.5 ART. 1.6 ART. 1.7 ART. 1.8 ART. 1.9 ART. 1.10 ART. 1.11 ART. 1.12 ART. 1.13 ART. 1.14 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATA PAGAMENTO DEL PREMIO ESTINZIONE DEL CONTO E RISOLUZIONE DELLA POLIZZA DURATA – PERIODO DI ASSICURAZIONE DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI VARIAZIONI DEI DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO/CONTRATTO FORMA DELLE COMUNICAZIONI A INTESA SANPAOLO ASSICURA IMPOSTE E TASSE LEGGE APPLICABILE LINGUA ADOTTATA VALIDITÀ TERRITORIALE SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE AREA CLIENTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTICOLARI ART 2.1 PERSONE ASSICURATE ART. 2.2 PERSONE NON ASSICURABILI SEZIONE INFORTUNI ART. 3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ART. 3.2 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE: ESCLUSIONI ART. 3.3 EVENTI ASSICURATI 3.3.1 INVALIDITÀ PERMANENTE 3.3.2 GARANZIE SPECIALI 3.3.3 INABILITÀ TEMPORANEA ART. 3.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ SEZIONE SALUTE ART. 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ART. 4.2 CARENZE ART. 4.3 EVENTI ASSICURATI E RELATIVE PRESTAZIONI 4.3.1 CONTRIBUTO PER IL PARTO 4.3.2 RICOVERO PER MALATTIE DELLA GRAVIDANZA 4.3.3 RICOVERO PER CURE DEL NEONATO 4.3.4 GRAVI PATOLOGIE 4.3.5 DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA 4.3.6 CHECK–UP ART. 4.4 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE SALUTE: ESCLUSIONI SEZIONE NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO ART. 5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATA ART. 5.2 DOCUMENTAZIONE ART. 5.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE ART. 5.4 DATA DEL SINISTRO ART. 5.5 ACCERTAMENTI DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE ART. 5.6 RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO PER SINISTRO ART. 5.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 1 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 2 di 19 pag. 3 di 19 pag. 3 di 19 pag. 3 di 19 pag. 4 di 19 pag. 4 di 19 pag. 4 di 19 pag. 4 di 19 pag. 4 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 5 di 19 pag. 6 di 19 pag. 6 di 19 pag. 6 di 19 pag. 6 di 19 pag. 7 di 19 pag. 7 di 19 pag. 7 di 19 pag. 8 di 19 pag. 8 di 19 Polizza Business Gemma - Indice SEZIONE ALTRE GARANZIE: TUTELA LEGALE E ASSISTENZA ALTRE GARANZIE - TUTELA LEGALE ART. 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ART. 6.2 DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ART. 6.3 PRESTAZIONI GARANTITE ART. 6.4 ESCLUSIONI ART. 6.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO ART. 6.6 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA ART. 6.7 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO ART. 6.8 LIBERA SCELTA DEL LEGALE ART. 6.9 RECUPERO DI SOMME ART. 6.10 ESTENSIONE TERRITORIALE ART. 6.11 SOGGETTI ASSICURATI ALTRE GARANZIE - ASSISTENZA ART. 6.12 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA ART. 6.13 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA ART. 6.14 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO ALL’ESTERO ART. 6.15 ACCESSO NETWORK ASSISTENZA DOMICILIARE IMA ART. 6.16 SERVIZIO DI CONCERGIERIE ART. 6.17 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 2/2 pag. 8 di 19 pag. 8 di 19 pag. 8 di 19 pag. 8 di 19 pag. 9 di 19 pag. 10 di 19 pag. 10 di 19 pag. pag. pag. pag. pag. pag. 10 di 19 11 di 19 11 di 19 11 di 19 12 di 19 12 di 19 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 12 di 19 12 di 19 13 di 19 14 di 19 15 di 19 15 di 19 15 di 19 ALLEGATO A - “TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERCENTUALE” pag. 18 di 19 ALLEGATO B - “TABELLA GRAVI PATOLOGIE” pag. 19 di 19 FAC-SIMILE MODULO DI POLIZZA pag. 1 di 4 Polizza Business Gemma Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Polizza Business Gemma - Nota Informativa 1/6 A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione 1) Informazioni generali La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha: • Sede legale e direzione generale in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino – ITALIA, tel. +39 011 5554015, fax +39 011 5554018, sito internet www.intesasanpaoloassicura.com, indirizzo di posta elettronica [email protected] • Uffici amministrativi in Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano – ITALIA, tel. +39 02 30511. La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell’8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all’Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125. 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d’esercizio 2014, dispone della seguente situazione patrimoniale. Patrimonio netto € 149.347.311 Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di Solvibilità € 27.912.258 € 121.435.053 4,04 Si precisa che l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www. intesasanpaoloassicura.com. B. Informazioni sul contratto Il contratto ha una durata triennale, non è previsto il tacito rinnovo. AVVERTENZA. Il Contraente ha la facoltà di dare disdetta a ogni ricorrenza annua della polizza inviando alla Società apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della ricorrenza annua della polizza; in tal caso il contratto cesserà di produrre i propri effetti alle ore 24.00 del giorno di ricorrenza annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.4 “Durata – Periodo di assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. 3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa è rivolta alla donna imprenditrice o libera professionista e comprende le seguenti garanzie: Infortuni, Malattia, Assistenza e Tutela Legale. L’Assicurata al momento della sottoscrizione può scegliere tra tre diversi pacchetti di garanzie, che si differenziano, oltre che per le garanzie assicurate anche per l’ammontare degli indennizzi riconosciuti dalla Società. Le caratteristiche delle coperture e l’ammontare delle prestazioni riconosciute dalla società al verificarsi del sinistro o degli eventi assicurati, sono indicate nella tabella qui di seguito. Polizza Business Gemma - Nota Informativa Sezione Infortuni Invalidità Permanente Garanzie speciali donne Inabilità Temporanea Totale Sezione Salute Franchigie 2/6 START PLUS Somma assicurata in euro Somma assicurata in euro ALL Somma assicurata in euro 10% 75.000,00 150.000,00 200.000,00 Non previste 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5 giorni Franchigie Garanzia Assente Somma assicurata in euro Garanzia Assente Somma assicurata in euro 80,00 al giorno Somma assicurata in euro Contributo per il parto Non previste 1.500,00 3.000,00 5.000,00 Ricovero per malattie della gravidanza Non previste 1.500,00 3.000,00 5.000,00 Ricovero per cure del neonato Non previste 1.500,00 3.000,00 5.000,00 Malattia per Gravi patologie Non previste 10.000,00 15.000,00 25.000,00 Un pernottamento 30,00 al giorno per un massimo di 360 pernottamenti 70,00 al giorno per un massimo di 360 pernottamenti Scoperto del 30% in caso di utilizzo di strutture non convenzionate Garanzia Assente Garanzia Assente Franchigie Somma assicurata in euro Somma assicurata in euro Tutela Legale Previste 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Assistenza* Previste Presente Presente Presente Diaria da ricovero per malattia Check-up Sezione Altre Garanzie Tutela Legale Assistenza 80,00 al giorno per un massimo di 360 pernottamenti - nessun limite in caso di utilizzo di strutture convenzionate - 400,00 in caso di utilizzo di strutture convenzionate Somma assicurata in euro *Per le franchigie e per le somme assicurate relative alle singole prestazioni di Assistenza, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. A seconda del pacchetto prescelto e delle garanzie previste sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 2.2 “Persone non assicurabili”, 3.1. “Oggetto dell’Assicurazione”, 3.2 “Delimitazione dell’assicurazione: esclusioni”, 3.3 “Eventi assicurati”, 4.2 “Carenze”, 4.4 “Delimitazione dell’assicurazione: esclusioni”, 6.2 “Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione”, 6.4 “Esclusioni”, 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, 6.6 “Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa”, 6.7 “Gestione del caso assicurativo”, 6.8 “Libera scelta del legale”, 6.10 “Estensione territoriale”, 6.17 “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza”, delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. Il pacchetto All non è acquistabile da coloro che svolgono contemporaneamente l’attività di imprenditrice/libera professionista e quella di lavoro dipendente. AVVERTENZA. A seconda del pacchetto prescelto e delle garanzie previste, sono previsti massimali, scoperti e franchigie a carico dell’Assicurata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 2.2. “Persone non assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione e, relativamente, a franchigie, massimali e scoperti si rinvia rispettivamente agli artt. 3.3 “Eventi assicurati lett. b)”, 4.3. “Eventi assicurati e relative prestazioni”, 4.4 “Delimitazione dell’assicurazione salute: esclusioni” e 5.3 “Modalità delle prestazioni erogate” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza abbiano compiuto il 65° anno di età. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 2.2 “Persone non assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione. Polizza Business Gemma - Nota Informativa 3/6 Per la comprensione dei meccanismi di applicazione di franchigie e scoperti si formula quanto segue: } Esempio n. 1 Danno da Invalidità permanente totale con grado di Invalidità permanente pari al 9% non dà luogo ad alcun indennizzo perché trova applicazione la franchigia che prevede per l’erogazione della prestazione da parte della Società esiti invalidanti un grado di IP superiore al 10%. } Esempio n. 2 Danno da Invalidità permanente totale con grado di Invalidità permanente pari al 25% (es. perdita di un rene – Tabella INAIL DPR 1124/65). L’indennizzo spettante ipotizzando una somma assicurata pari a € 150.000,00, come per il pacchetto PLUS, si otterrà come segue: Danno quantificato da Tabella INAIL = 25% (grado di Invalidità permanente) Somma assicurata: € 150.000,00 Indennizzo = € 150.000,00 x 25% = € 37.500,00 } Esempio n. 3 Danno da Invalidità permanente totale con grado di Invalidità permanente pari al 50% (es. perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede – Tabella INAIL DPR 1124/65). L’indennizzo spettante ipotizzando una somma assicurata pari a € 150.000,00, come per il pacchetto PLUS, si otterrà come segue: Danno quantificato da Tabella INAIL = 50% (grado di Invalidità permanente) Somma assicurata: € 150.000,00 Indennizzo = €150.000,00 Si indennizza l’intera somma assicurata poiché l’invalidità permanente accertata risulta pari al 50%, così come descritto nell’ Art. 3.3.1 lettera b). } Esempio n. 4 Check-up (garanzia presente nel pacchetto All) in struttura non convenzionata. Costo prestazione € 600,00 Il rimborso spettante si otterrà come segue: Rimborso: 70% del costo della prestazione Somma massima assicurata per evento € 400,00 Rimborso: € 600,00 x 70%= € 420,00; tuttavia la somma che verrà rimborsata sarà pari a € 400,00, massimale contrattualmente previsto. } Esempio n. 5 Liquidazione per inabilità temporanea totale (garanzia presente nel pacchetto All). Somma assicurata Franchigia prevista Giorni di inabilità Giorni da riconoscere risultanti da per l’indennizzo (al certificazione medica netto della franchigia) 80 € al giorno 5 giorni 6 giorni 1 giorno (6 gg meno 5 gg) 80 € al giorno 5 giorni fino a 5 giorni I giorni da riconoscere per l’indennizzo sono pari alla franchigia prevista Somma da indennizzare 80 € Nessun indennizzo Polizza Business Gemma - Nota Informativa 4/6 4) Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA. Le coperture previste dalla Sezione Malattia e dalla Sezione Tutela legale prevedono periodi di carenza, durante i quali l’assicurazione non è operante. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 4.2 “Carenze”, art. 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo” e 6.5.1 “Carenze” delle Condizioni di Assicurazione. 5) Dichiarazioni dell’Assicurata in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario – Nullità L’Assicurato è tenuto a comunicare con esattezza i dati forniti a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. AVVERTENZA. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente e/o dell’Assicurata relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono far perdere il diritto alla prestazione assicurativa o ridurne l’ammontare. Si richiama l’attenzione sugli art 1.1 “Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurata” – 1.2 “Pagamento del premio”, 1° comma – 1.7 “Variazioni dei dati del Contraente, Assicurata, Contratto”, 2.2 “Persone non assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. Non è prevista la compilazione del questionario sanitario. 6) Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Le prestazioni previste dal contratto non prevedono variazioni in conseguenza di diminuzioni di rischio in genere, aggravamento per variazioni del rischio in dipendenza di variazione della professione o dell’attività lavorativa, fatta salva la cessazione della polizza in caso di svolgimento delle professioni indicate nell’art. 2.2 “Persone non assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza che può determinare la modificazione del rischio e la conseguente cessazione delle coperture assicurative può derivare, dopo la conclusione del contratto dall’aver intrapreso la professione di sommozzatore o palombaro. 7) Premi Il premio di polizza è calcolato su base annua ed è determinato in base all’età dell’Assicurata e in funzione del pacchetto “Start” – “Plus” o “ All” prescelto. Il premio è addebitato su un conto corrente in essere presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, distributrici del prodotto, con addebito irrevocabile. Il pagamento del premio avviene con frazionamento mensile, senza l’applicazione di costi aggiuntivi. L’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento. Per maggiori dettagli si rinvia all’art.1.2 “Pagamento del Premio” delle Condizioni di Assicurazione. 8) Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione o ad adeguamento; pertanto sia le somme assicurate che il premio annuale non subiranno alcuna variazione per tutta la durata del contratto. 9) Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto dando disdetta alla Società entro 30 giorni dalla ricorrenza annua della polizza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Non è prevista la facoltà di recesso della Società in caso di sinistro. Si rinvia agli artt. 1.4 “Durata - Periodo di assicurazione” e 5.6 “Rinuncia al diritto di recesso per sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. 10) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). Il contratto non prevede decadenze dai diritti derivanti dal contratto. 11) Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12) Regime fiscale Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d’imposta in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa sono le seguenti: • Per la Malattia e gli Infortuni 2,50% • Per l’ Assistenza 10% • Per la Tutela legale 21,25% Polizza Business Gemma - Nota Informativa 5/6 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 13) Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA. Per le garanzie della sezione Infortuni e per le garanzie della Sezione Malattia si rinvia all’art. 5.4 “Data del sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per individuare il giorno di insorgenza del sinistro. Il momento dell’insorgenza del sinistro ai sensi dell’art. art 5.4. “Data del Sinistro” è: per l’infortunio il giorno di accadimento; per la Malattia è il giorno in cui avviene il parto, il ricovero dell’Assicurata o del/della figlio/a naturale o adottivo/a dell’Assicurata o viene certificata la diagnosi della Grave Patologia, oppure quando viene erogata la prima prestazione del Check-up. È necessario rispettare i termini e la procedura per la denuncia dei sinistri, inviare la corretta documentazione per evitare che si pregiudichi l’indennizzo e, per contro, per ottenere una rapida liquidazione. Per ulteriori dettagli si rinvia agli artt. 5.1 “Denuncia di sinistro: obblighi dell’Assicurata” e 5.2 “Documentazione” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. La documentazione che deve essere fornita per procedere alla liquidazione del sinistro varia in funzione della garanzia alla quale il sinistro si riferisce; il costo di tale documentazione resta a carico dell’Assicurata. Per i dettagli si rinvia all’art. 5.2 “Documentazione” delle Condizioni di assicurazione. Eventuali accertamenti che la Società intenda effettuare devono essere predisposti dalla Società stessa entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Per i dettagli si rinvia all’art. 5.5 “Accertamenti della Società e Liquidazione” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. Per le modalità di liquidazione dei sinistri della garanzia Tutela Legale, si rinvia alla Premessa – Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione. Per le modalità di liquidazione dei sinistri della garanzia Assistenza, si rinvia alla Premessa – Assistenza delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. Limitatamente alle garanzie Check-up e Ricovero per cure al neonato, la polizza consente all’Assicurata di fruire degli Operatori Sanitari convenzionati, le cui prestazioni sono pagate direttamente dalla Società. Se l’Assicurata, per le prestazioni di cui all’art. 4.3.6 “Check-up”, si avvale di strutture e/o medici non convenzionati, deve pagare le prestazioni ricevute e richiedere il rimborso che sarà effettuato nella misura del 70% del loro importo entro il limite massimo di 400 €, con l’applicazione di uno scoperto pari al 30% a carico dell’Assicurato. Le strutture convenzionate sono consultabili presso il sito internet della Società: www.intesasanpaoloassicura.com, alla voce Strutture Convenzionate. Si rinvia all’art. 5.3 “Modalità di erogazione delle prestazioni assicurate”, per le informazioni di dettaglio e per la procedura da seguire. 14) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Corso Inghilterra 3 10138 Torino Fax +39 011.093.00.15 email: [email protected] In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo. I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353 Indirizzo e-mail [email protected] Polizza Business Gemma - Nota Informativa 6/6 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm). In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 848.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, l’Assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all’art. 1.13 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli. Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richiesta/e può/possono essere inviate a: • Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri-Mediazione Corso Inghilterra 3 10138 Torino • e-mail: [email protected] • fax: +39 011.093.10.62. Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti sulla polizza, l’Assicurata può contattare il Servizio Clienti al numero 848.124.124 (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall’estero il numero di riferimento è +39.02.3032.8013. Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurata potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (www.intesasapaoloassicura.com), nell’apposita sezione dedicata al prodotto “Polizza Business Gemma”. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L’Amministratore Delegato (Alessandro Scarfò) Polizza Business Gemma Glossario Polizza Business Gemma - Glossario 1/3 ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. Società a cui è affidata la gestione dei sinistri concernenti la copertura assicurativa “Tutela Legale”. ASSICURATA La donna imprenditrice o libera professionista per la quale è prestata l’ assicurazione. Per la definizione di imprenditore si rinvia all’art. 2082 e seguenti del Codice Civile. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. BACINO DEL MAR MEDITERRANEO I paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo in cui è attiva la garanzia Tutela Legale e Rientro Sanitario. In particolare si fa riferimento a: Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Siria, Turchia. CASO ASSICURATIVO Si intende il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa. CARENZA Il periodo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’effettiva decorrenza della garanzia. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione e che può essere diverso dall’Assicurata. DIARIA Indennizzo definito in polizza per ogni pernottamento in casa di cura. FASCICOLO INFORMATIVO Il documento - che deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto o della formulazione della proposta ove prevista - che contiene la Nota Informativa, il Glossario (ovvero la definizione dei termini tecnico-assicurativi utilizzati nella redazione del contratto) e le Condizioni di Assicurazione. FRANCHIGIA La parte del danno liquidabile che resta a carico dell'Assicurata. GRAVE PATOLOGIA Le patologie indicate nell’elenco Allegato A al presente contratto. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurata di attendere all’attività lavorativa dichiarata in polizza a seguito di infortunio. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società all’Assicurata a seguito del verificarsi del sinistro o dell’evento Assicurata. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all'Assicurata lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea totale. INVALIDITÀ PERMANENTE Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurata a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall’attività esercitata. IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Polizza Business Gemma - Glossario 2/3 MALATTIA Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALFORMAZIONE-DIFETTO FISICO Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico. MEDIC4ALL Gruppo internazionale specializzato nei servizi e nel supporto medico a distanza; provvede alla gestione dei rapporti con i medici chirurghi convenzionati e le strutture convenzionate, alla gestione dei sinistri del ramo malattia che coinvolgono gli operatori sanitari convenzionati, per il tramite della centrale operativa di assistenza ai clienti e conseguentemente alla liquidazione degli stessi. MODULO DI POLIZZA Documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell’Assicurata, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, il premio pagato e la durata della copertura assicurativa. PAGAMENTO DIRETTO Il pagamento che la Compagnia, in nome e per conto dell’Assicurata, effettua nei confronti delle strutture e operatori sanitari convenzionati per le prestazioni previste dalle garanzie di polizza e prese in carico dalla Centrale Operativa di Medic4all. POLIZZA Documento che prova il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale controprestazione a fronte del rilascio della copertura assicurativa. RICOVERO Permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, reso necessario da malattia. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. SCOPERTO La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurata. SINISTRO Il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata la garanzia. SOCIETÀ Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con Sede Legale in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino. STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE Le strutture sanitarie (policlinici universitari, ospedali, case di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici, Day hospital, Day Surgery) e i medici chirurghi presso i quali l'Assicurata, previo accordo telefonico con Medic4all, può fruire del pagamento diretto per prestazioni mediche, interventi e ricoveri resi necessari dal suo stato di salute. TUTELA LEGALE L’assicurazione di Uutela Legale così come definita dall’art. 173 del D.Lgs. 209/05, (c.d. Codice delle Assicurazioni Private) fornita da ARAG ASSICURAZIONI S.p.A.. Polizza Business Gemma - Glossario 3/3 Glossario specifico per la garanzia Assistenza ASSICURATA La donna imprenditrice o libero professionista domiciliata in Italia per la quale è prestata l’assicurazione. ESTENSIONE TERRITORIALE L’area geografica in cui vengono prestate le coperture assicurative: le prestazioni di assistenza medica, le prestazioni di accesso al Network IMA, le prestazioni a domicilio in Italia; le prestazioni di assistenza viaggi in tutto il mondo. FAMILIARI CONVIVENTI I familiari conviventi dell’Assicurata e il convivente more uxorio come risultanti dallo stato di famiglia. FAMILIARI NON CONVIVENTI I familiari non conviventi dell’Assicurata intesi solamente i genitori e i suoceri come risultanti dai certificati anagrafici. MSO (Medical Second Opinion). La struttura IMSAS S.r.l. - International Medical System and Services - che è in funzione dalle ore 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che in virtù dell'accordo con medici specialisti nazionali ed internazionali, provvede alla gestione ed all'erogazione della seconda opinione medica. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, della quale la Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza. Polizza Business Gemma Informative sul trattamento dei dati personali Informative aggiornate giugno 2015 Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla fase di preventivazione 1/9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA FASE DI PREVENTIVAZIONE (Informativa aggiornata a giugno 2015) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, a sua volta facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”) La informa – nella Sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei dati personali che La riguardano e sui Suoi diritti. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI I dati personali da Lei forniti (nome, cognome, codice fiscale) sono utilizzati dalla Società al fine di fornirLe il preventivo da Lei richiesto relativo alla polizza denominata “Business Gemma”. Senza i Suoi dati non saremo in grado di rilasciare il preventivo richiesto. I Suoi dati personali saranno salvati nei sistemi informativi della Società per il tempo necessario a svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla predisposizione e gestione del preventivo richiesto. Decorso tale periodo, gli stessi saranno cancellati. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è disponibile sul sito internet della Società www.intesasanpaoloassicura.com o può essere richiesto scrivendo a [email protected] I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino, oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica. Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge 2/9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ ASSICURATIVE – CONTRATTUALI E OBBLIGHI DI LEGGE (Informativa aggiornata a giugno 2015) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la “Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di “Interessato” (Assicurato) – circa l’utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari1, che la riguardano e sui suoi diritti. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi2 legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere: a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale3; b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo4; 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. 5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti5 del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all’estero (anche al di fuori dell’Unione Europea)6 – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l’eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell’Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a [email protected]. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. DATI DI SOGGETTI TERZI La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b). Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge 3/9 7. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell’Interessato qualora quest’ultimo sia incapace di agire. 8. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a [email protected] 1. L’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4. comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. 2. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici. 3. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore. 4. Ad esempio la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. 5. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. “catena assicurativa”: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.); - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.); - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 6. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell’Unione Europea per motivi inerenti all’esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione). Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità promo-commerciali 4/9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI (Informativa aggiornata a giugno 2015) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la “Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi diritti. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i con lei instaurato/i, dati personali che la riguardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2). 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere: a) utilizzati dalla Società, con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”); ovvero b) omunicati dalla Società ai soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”. 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 4. COMUNICAZIONE DEI DATI a) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializzati nell’informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione e sui i bisogni della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. b) Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti i quali operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento: - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla presente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento dei suoi dati che verrà da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013); - altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Banche, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a [email protected]. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità promo-commerciali 5/9 5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possibilità di svolgere le attività indicate. 6. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138Torino oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. Finalità del trattamento Con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, svolgere attività finalizzate all’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, al il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”). Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”. Modalità del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Diritti dell’Interessato Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità promo-commerciali 6/9 invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano (nel seguito gli “Uffici”) oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli Uffici o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L. Finalità del trattamento Con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, svolgere attività finalizzate all’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, al il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”). Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la “Società”) in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l’intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l’intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come “Modalità tradizionali di contatto” mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come “Modalità automatizzate di contatto”. Modalità del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Diritti dell’Interessato Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l’Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138Torino oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica. Polizza Business Gemma - Informativa nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 7/9 INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI (D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 196/2003, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni). Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso. Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone (soggetti terzi) 8/9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE (SOGGETTI TERZI) (Informativa aggiornata a giugno 2015) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. di seguito anche “Società”) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, La informa nella Sua qualità di “Interessato” circa l’utilizzo dei dati personali che La riguardano. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, numero di telefono fisso/cellulare, email e ogni altro dato, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono stati forniti dal contraente della polizza denominata “Business Gemma” (di seguito il “Contraente”) che, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso, ha comunicato il Suo nome quale proprietario/conduttore dell’immobile assicurato. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I suoi dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività della Società per le seguenti finalità: a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra la Società e il Contraente; b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo. Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere o dare esecuzione a un rapporto contrattuale. Senza i Suoi dati, infatti, nel caso di specie la Società non potrebbe procedere alla conclusione del rapporto contrattuale con il Contraente. La informiamo altresì che per le descritte finalità, in considerazione dell’esimente di cui art. 24 comma 1, lett. a) e b) del Codice, non è necessario il consenso per procedere al trattamento dei suoi dati personali. 3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l’organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 4. COMUNICAZIONE DEI DATI Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza (soprattutto in considerazione dell’accentramento di alcune attività all’interno del gruppo quali servizi informatici, controllo aziendale, spedizioni ecc.), a banche e ad altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria quali, a titolo esemplificativo: Banca d’Italia - UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Ministero dello Sviluppo Economico-Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell’Ordine, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Tali soggetti svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Inoltre, per le finalità di cui al punto 2 le precisiamo che, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a [email protected]. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 5. DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi. Polizza Business Gemma - Informativa sul trattamento dei dati personali di persone (soggetti terzi) 9/9 Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 - 10138. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a [email protected]. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica. Polizza Business Gemma Condizioni di Assicurazione Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Articolo 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATA A far data dalla decorrenza del contratto Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si obbliga, a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, a corrispondere all’Assicurata, nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi, le prestazioni previste in base al pacchetto di coperture assicurative scelte in sede di sottoscrizione dal Contraente. Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e anche la cessazione dell’assicurazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO 1/19 ogni ricorrenza annua di polizza. Alla scadenza pattuita il contratto cessa i suoi effetti senza necessità di disdetta. Qualora il contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della durata di un anno. Articolo 1.5 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE L’assicurazione ha effetto – fermo quanto stabilito dall’art. 4.2 che segue - dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza a condizione che la prima rata di premio sia stata pagata. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1901 del Codice Civile se il Contraente non paga la prima rata o le rate mensili successive alle scadenze pattuite, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza pattuita e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio annuo è determinato sulla base dell’età dell’Assicurata e del pacchetto scelto in sede di sottoscrizione. Il versamento del premio annuo ha cadenza mensile, senza applicazione di costi aggiuntivi, e viene effettuato in forza di autorizzazione irrevocabile all’addebito in conto corrente alla Filiale della banca distributrice del prodotto assicurativo (di seguito “Filiale”) presso la quale viene concluso il contratto. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. L’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti quietanza di pagamento. Articolo 1.6 ALTRE ASSICURAZIONI Articolo 1.3 ESTINZIONE DEL CONTO E RISOLUZIONE DELLA POLIZZA In caso di variazione della residenza e/o del recapito del Contraente, ovvero perdita di requisito di “donna imprenditrice o libera professionista”, deve esserne dato avviso a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., secondo le modalità previste nel successivo art. 1.8. In caso di perdita del requisito di donna imprenditrice o libera professionista il contratto viene annullato con effetto dalla prima scadenza annua, senza necessità di disdetta. L’estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di premio, salvo contestuale apertura di un nuovo conto corrente presso la stessa Banca e autorizzazione irrevocabile all’addebito delle rate di premio sul nuovo conto corrente, comporta l’immediato pagamento delle rate di premio annuo ancora non scadute e la risoluzione automatica del contratto con effetto dalla ricorrenza annua successiva alla data di estinzione del conto corrente, senza necessità di disdetta da parte della Compagnia e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art. 1901 comma 2 del Codice Civile. Articolo 1.4 DURATA – PERIODO DI ASSICURAZIONE La polizza ha durata triennale senza tacito rinnovo così come indicato nel Modulo di Polizza. Il rinnovo annuale impegna soltanto Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., mentre il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima di La polizza opera indipendentemente da altre assicurazioni, fermo l’obbligo dell’Assicurata, in caso di sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome delle altre Compagnie, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Articolo 1.7 VARIAZIONI DEI DATI DEL CONTRAENTE, ASSICURATA, CONTRATTO Articolo 1.8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI A INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A. Tutte le comunicazioni indirizzate a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. devono essere inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio Sinistri, Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino. Articolo 1.9 IMPOSTE E TASSE Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico del Contraente. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Articolo 1.10 LEGGE APPLICABILE Le parti convengono che per tutto quanto non regolato dal presente contratto si applica la legge italiana. Articolo 1.11 LINGUA ADOTTATA Le parti convengono di adottare la lingua italiana nella redazione del presente contratto. Articolo 1.12 VALIDITÀ TERRITORIALE Le garanzie del presente contratto operano e hanno validità in tutto il mondo. In relazione alle coperture fornite da ARAG Assicurazioni S.p.A. e IMA S.p.A. si rinvia a quanto previsto rispettivamente negli artt. 6.10 “Estensione Territoriale” e 6.14 “Prestazioni di assistenza in viaggio all’estero”. Articolo 1.13 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata a: • Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri - Mediazione Corso Inghilterra 3, 10138 Torino oppure all’indirizzo email [email protected] ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici le- 2/19 gali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’ Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere inviata a: • Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Sinistri-Mediazione Corso Inghilterra 3, 10138 Torino oppure all’indirizzo email [email protected] ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62. Articolo 1.14 AREA CLIENTI La Compagnia mette a disposizione, all’interno del proprio sito internet, un’apposita Area Riservata ai Contraenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura. L’accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell’interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all’atto del primo accesso. All’interno dell’Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Contraente. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTICOLARI Articolo 2.1 PERSONE ASSICURATE L’assicurazione è prestata a favore dell’Assicurata individuata nel Modulo di Polizza e vale per le garanzie indicate nel contratto e descritte nelle sezioni che seguono, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 2.2 “Persone non assicurabili”. Articolo 2.2 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili: • Le persone affette da alcolismo, tossicodipen- Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione denza, positività H.I.V. – AIDS o sindromi correlate; qualora una delle cause sopra riportate si manifestasse successivamente alla sottoscrizione della polizza, l’assicurazione cesserà dalla data di manifestazione e, con riferimento alla parte residua del periodo di assicurazione, il premio eventualmente pagato sarà restituito al Contraente al netto delle imposte • Le persone che svolgano le seguenti attività: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera o pozzi, attività sportiva a titolo professionale, attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti di deltaplano, paracadutisti, addette alle Forze Armate e coloro che svolgono attività diversa da quella amministrativa nelle Forze dell’Ordine • Coloro che al momento della stipula della polizza abbiano compiuto il 65° anno di età • Coloro che svolgono contemporaneamente l’attività di donna imprenditrice o libera professionista e lavoratrice dipendente con il pacchetto All. SEZIONE – INFORTUNI Articolo 3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società assicura il pagamento degli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, riportate nel Modulo di Polizza, a seguito di un infortunio occorso all’Assicurata nello svolgimento dell’attività professionale o nella vita di relazione e nel tempo libero. L’assicurazione è operante anche per gli infortuni derivanti da: a) Imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi (in deroga parziale all’art. 1900 del c.c.) b) Atti di terrorismo (ferma l’esclusione di quanto indicato all’art. 3.2 “Delimitazione dell’Assicurazione: Esclusioni”) c) Atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa (ferma l’ esclusione di quanto indicato all’art. 3.2 “Delimitazione dell’Assicurazione: Esclusioni”) d) Stato di malore o incoscienza, purché non determinato da abuso di psicofarmaci o da uso di allucinogeni o stupefacenti e) Asfissia non dipendente da malattia f) Avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche g) Annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione; colpi di sole, di calore o di freddo h) Conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali (esclusa comunque la malaria) i) Incidenti aerei che l’Assicurata subisca in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pub- 3/19 blico o privato passeggeri, su velivoli o elicotteri; restano esclusi i voli su aeromobili di (o gestiti da) aeroclubs o su aeromobili per voli da diporto o sportivi (quali ad es.: deltaplani, ultraleggeri, parapendio) j) Stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità nel caso in cui l’Assicurata risulti sorpresa dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace. Articolo 3.2 DELIMITAZIONE DELL’ ASSICURAZIONE: ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante per gli infortuni derivanti da: • Uso e guida di mezzi subacquei o aerei (fatta eccezione per quanto previsto all’art. 3.1 i); dalla partecipazione a gare con veicoli o natanti a motore e alle relative prove; dalla guida di veicoli e natanti a motore senza essere in possesso della relativa abilitazione • Sport praticato a titolo professionale, nonché da: partecipazioni a competizioni organizzate dalle Federazioni Sportive, dalla pratica di pugilato-lotta nelle varie forme, arti marziali, atletica pesante, alpinismo e sci alpinismo che comportino difficoltà maggiori del 3° grado, senza accompagnamento di guida alpina, free climbing, speleologia, canyoning, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby o football americano - immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere • Stato di ubriachezza alla guida di veicoli; da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci • Contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo • Atti di pura temerarietà (fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 3.1 d), dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (quali ad esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche, sci estremo) • Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche • Terremoti e alluvioni. Sono anche esclusi dall’assicurazione gli infortuni occorsi in occasione di: • Atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurata • Atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasioni e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 3.1 j). Inoltre, nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell’Ordine, l’assicurazione non vale per gli infortuni occorsi durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell’ONU. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Articolo 3.3 EVENTI ASSICURATI 3.3.1 Invalidità Permanente In caso di Invalidità Permanente Totale la Società assicura il pagamento della somma indicata nel Modulo di Polizza per il caso di Invalidità Permanente Totale. In caso di Invalidità Permanente parziale maggiore del 10% la Società assicura il pagamento di un indennizzo determinato secondo quanto stabilito alla successiva lett. b) del presente comma. In caso di Invalidità pari o inferiore al 10% la Società non liquida alcun indennizzo. L’indennizzo per Invalidità Permanente spetta se l’invalidità è stata comunicata e accertata entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. a) Accertamento del grado La valutazione del grado di invalidità è effettuata con riferimento alle percentuali stabilite nell’Allegato n.1 al D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL Allegato A), presente nelle Condizioni di Assicurazione) e in base ai criteri seguenti: • La perdita totale e irrimediabile dell’ uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • Qualora l’infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso • La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • Nei casi di invalidità permanente non specificati l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa dell’Assicurata, indipendentemente dalla professione da lei svolta • In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati, le percentuali della Tabella INAIL Allegato A), sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente • In caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno, per il lato sinistro e viceversa • Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. b) Determinazione dell’indennizzo L’indennizzo è determinato applicando alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, la percentuale di invalidità accertata. Pertanto la Società: • Non corrisponde alcun indennizzo se l’invalidità è 4/19 pari o inferiore alla franchigia • Se l’invalidità è superiore al 10%, ma inferiore al 50%, liquida un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata • Qualora l’invalidità permanente accertata sia pari o maggiore del 50% liquida l’intera somma assicurata per invalidità totale indicata nel Modulo di Polizza (senza applicazione di alcuna franchigia). c) Maggiorazione dell’indennizzo in casi particolari La Società assicura il pagamento di una somma supplementare pari al 30% dell’indennizzo per invalidità permanente determinato secondo le modalità descritte alla lettera b) Determinazione dell’indennizzo qualora: • L’Assicurata al momento del sinistro si trovi nello status di: divorziata o legalmente separata o vedova, con figli minori a carico, sempreché tale condizione si sia realizzata successivamente alla stipulazione della polizza • L’Invalidità Permanente derivi da uno dei seguenti eventi: rapina, scippo, tentata rapina o tentato scippo; il coniuge o il convivente more uxorio (risultante nello stesso certificato anagrafico di stato di famiglia) sia deceduto in conseguenza dello stesso incidente nel quale è stata coinvolta l’Assicurata. 3.3.2 Garanzie speciali donne Qualora l’Assicurata dovesse subire un tentativo di stupro o una aggressione con stupro, l’uno o l’altra regolarmente denunciati all’Autorità competente, la Società erogherà un indennizzo pari a € 3.000,00, indipendentemente dal fatto che l’aggressione abbia o non abbia determinato un’Invalidità Permanente. 3.3.3 Inabilità Temporanea Totale Qualora in conseguenza dell’Infortunio l’Assicurata si trovi nella totale incapacità fisica di svolgere l’attività lavorativa, la Società assicura il pagamento della diaria indicata nel Modulo di polizza a partire dal 6° giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato e per tutto il periodo durante il quale persista lo stato di inabilità totale a svolgere l’ attività, fino ad un massimo di 180 giorni per ciascun infortunio. L’inabilità totale deve risultare da certificazione medica attestante la lesione derivante dall’infortunio e la relativa prognosi. La garanzia è attiva solo per chi sottoscrive il Pacchetto All, non è invece prevista nel Pacchetto Start e Plus. Articolo 3.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche o infermità preesistenti o sopravvenute all’infortunio medesimo. Se al momento dell’infortunio l’Assicurata è affetta da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette dell’infortunio, che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortu- Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione nio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Pertanto l’influenza, che l’infortunio può aver esercitato sulle condizioni preesistenti, e l’ulteriore pregiudizio che le stesse possono aver apportato ai postumi della lesione non sono indennizzabili perché sono configurabili come conseguenze indirette dell’infortunio. SEZIONE – SALUTE Articolo 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE In relazione a uno o più degli Eventi assicurati elencati nel successivo art. 4.3 che non siano preesistenti alla data di decorrenza della polizza e che si manifestino dopo i periodi di carenza indicati nel seguente art. 4.2, la Società assicura il pagamento delle prestazioni descritte in corrispondenza a ciascun evento assicurato e indicate nel Modulo di Polizza. Articolo 4.2 CARENZE Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1.5 (“Decorrenza dell’assicurazione”), la garanzia diventa effettivamente operante dalle ore 24: • Del 60° giorno successivo alla decorrenza dell’ assicurazione per le malattie in genere e per quelle della gravidanza (a condizione che il concepimento sia avvenuto dopo la decorrenza dell’assicurazione stessa) • Del 270° giorno successivo alla decorrenza dell’ assicurazione per il parto, fatto salvo il parto cesareo, purché sia comprovato che il concepimento sia successivo alla decorrenza della polizza. Le malattie manifestatesi nel periodo di carenza non danno diritto alla prestazione assicurativa anche se la diagnosi viene certificata a periodo di carenza compiuto; parimenti il ricovero iniziato durate il periodo di carenza e proseguito oltre lo stesso non dà diritto alla prestazione prevista dalla polizza. Articolo 4.3 EVENTI ASSICURATI E RELATIVE PRESTAZIONI In relazione agli eventi di cui al presente articolo, la Società riconoscerà gli importi indicati nel Modulo di Polizza, al verificarsi del singolo evento. Gli importi riconosciuti dalla Società sono tra loro cumulabili. 4.3.1 Contributo per il parto La Società, in seguito al parto, corrisponde all’Assicurata il pagamento della somma indicata nel Modulo di Polizza. 4.3.2 Ricovero per malattie della gravidanza La Società provvede al pagamento della somma indicata nel Modulo di Polizza, qualora all’Assicurata sia diagnosticata una malattia correlata alla gravidanza (ad es. gestosi, diabete gestazionale, aborto ecc..) in seguito ad un ricovero con almeno un pernottamento. L’in- 5/19 dennizzo di tale garanzia è da considerarsi per anno assicurativo e non è ripetibile per le medesime patologie nel corso della durata prevista dal contratto. 4.3.3 Ricovero per cure del neonato Qualora nei primi due anni di vita di un/una figlio/a naturale o adottivo dell’Assicurata in corso di contratto a condizione che il concepimento o l’adozione siano successivi alla decorrenza della polizza, si renda necessario un ricovero con almeno un pernottamento per la cura di una malformazione o difetto fisico, la Compagnia assicura il rimborso delle spese sanitarie (comprese la retta di degenza, le spese per sala operatoria e materiali d’intervento) fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza. 4.3.4 Gravi patologie La Società assicura il pagamento dell’indennizzo indicato nel Modulo di Polizza, qualora all’Assicurata sia diagnosticata una delle gravi patologie previste dall’allegato B, allegato alle presenti condizioni. L’indennizzo è da considerarsi per anno assicurativo e non è ripetibile per le medesime patologie nel corso della durata prevista dal contratto. 4.3.5 Diaria da ricovero per malattia La Società assicura il pagamento dell’indennità (diaria) indicata nel Modulo di Polizza per il ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia, a partire dal secondo pernottamento e per un massimo di 360 pernottamenti per sinistro. 4.3.6 Check-up L’Assicurata potrà effettuare presso i centri convenzionati con Medic4all le prestazioni sanitarie di controllo (check-up) di seguito indicate: • Pap-test • Ecografia mammaria • Mammografia bilaterale prevista per le donne con un età superiore a 40 anni • Moc Total Body • Visita cardiologica • Elettrocardiogramma È possibile richiedere un solo check-up, comprensivo di tutti gli esami sopra descritti, per tutta la durata di polizza. Gli accertamenti devono essere effettuati presso i centri convenzionati con Medic4All, previo accordo telefonico. Solo in assenza di strutture convenzionate nel comune di residenza dell’Assicurato gli accertamenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione di Medic4all, in strutture non convenzionate; in tal caso il rimborso sarà effettuato nella misura del 70% del loro importo entro il limite massimo di 400€. L’importo non rimborsato rimane a carico dell’Assicurata. L’Assicurata potrà comunque rivolgersi a strutture convenzionate ancorché non ubicate nel Comune di residenza. La Garanzia Check-up è attiva solo per chi sottoscrive il Pacchetto All. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Articolo 4.4 DELIMITAZIONE DELL’ ASSICURAZIONE SALUTE: ESCLUSIONI Premesso che l’assicurazione prevista dalla presente polizza è prestata per le alterazioni dello stato di salute dell’Assicurata insorte successivamente alla data di decorrenza della polizza, tenuto conto dell’art. 4.2 “Carenze”, l’assicurazione non vale per: a) Ricadute o recidive di malattie in atto o preesistenti alla data di decorrenza della polizza b) Malformazioni congenite, malattie genetiche o difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza (con esclusione di quanto previsto nel precedente art. 4.3.3) c) Prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità, fecondazione assistita d) Prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche, e fitoterapiche o malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti, dietetiche, chirurgia bariatrica, cure termali e) Aborto volontario non terapeutico f) Conseguenze di atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurata g) La cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di psicofarmaci e/o di alcool, all'uso di stupefacenti o allucinogeni h) Le prestazioni sanitarie e la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e loro conseguenze e complicanze i) Le prestazioni sanitarie e le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d’ansia o fenomeni comportamentali in genere j) Paradontopatie, cure e protesi dentarie k) Interventi o cure per correggere o eliminare vizi di rifrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo). SEZIONE - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Articolo 5.1 DENUNCIA DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATA Salvo ove non diversamente disciplinato, entro 3 giorni, da quando il sinistro si è verificato, o da quando ha avuto la possibilità, l’Assicurata ne dà avviso, allegando la documentazione elencata nel successivo articolo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Sinistri Corso Inghilterra, 3 – 10138 - Torino L’Assicurata deve indicare nella comunicazione di avvenuto sinistro il luogo, il giorno e l’ora in cui lo stesso si è verificato, le cause che lo hanno deter- 6/19 minato e la sua dinamica, nonché le generalità di eventuali testimoni. L’Assicurata deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre la documentazione richiesta; inoltre l'Assicurata e, se del caso, i suoi danti causa (es. i suoi familiari), nonché e gli aventi diritto devono consentire la visita dei medici incaricati dalla Società e lo svolgimento di ogni indagine o accertamento che siano ritenuti necessari, sollevando dall’obbligo del segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurata stessa. Articolo 5.2 DOCUMENTAZIONE La Compagnia richiederà prima di procedere alla liquidazione, documentazione comprovante il requisito di donna imprenditrice o libera professionista. La documentazione che deve essere fornita per procedere alla liquidazione del sinistro varia in funzione della garanzia alla quale il sinistro si riferisce; il costo di tale documentazione resta a carico dell’Assicurata. INVALIDITÀ PERMANENTE L’Assicurata deve fornire - non prima che siano trascorsi 6 mesi dall’infortunio - la relazione del proprio medico curante contenente la valutazione del grado (stabilizzato) d’invalidità e l’Assicurata sarà invitata eventualmente a sottoporsi alla visita del medico - legale incaricato dalla Società. La valutazione dell’invalidità deve essere fatta in Italia. Qualora l’Assicurata si trovi in una delle condizioni che danno diritto alla maggiorazione del 30% della prestazione prevista dal precedente art. 3.3.1 lett. c) dovrà fornire ulteriore documentazione. Nel caso in cui: • L’Assicurata al momento del sinistro sia divorziata, separata legalmente o vedova con figli minori a carico, dovrà allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente che attesti il suo status • L’Invalidità Permanente derivi da: rapina, scippo, tentata rapina o tentato scippo, occorre allegare copia della denuncia presentata all’Autorità competente • Il coniuge/convivente sia deceduto nello stesso incidente che ha causato l’infortunio dell’Assicurata, deve allegare alla denuncia del sinistro copia del certificato di morte pertinente e certificato di stato di famiglia per attestare il matrimonio/convivenza con il coniuge/convivente defunto. GARANZIE SPECIALI DONNE In caso di stupro o tentato stupro deve allegare copia della denuncia presentata all’Autorità competente. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE L’inabilità deve risultare da copia della cartella clinica ricovero in istituto di cura e/o da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi, con indicazione del giorno per il quale si prevede che l’As- Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione sicurata possa riprendere – anche parzialmente - l’attività lavorativa. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l’inabilità permane la certificazione del medico deve essere rinnovata; in mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società stabilisca, a seguito di accertamenti, una data anteriore. L’inabilità decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio se questo è stato regolarmente denunciato oppure dal giorno successivo a quello della denuncia se questa è stata fatta in ritardo. CONTRIBUTO PER IL PARTO In caso di parto l’Assicurata per ricevere l’indennizzo previsto dal Modulo di Polizza deve fornire copia della cartella clinica. RICOVERO PER MALATTIE DELLA GRAVIDANZA In caso di ricovero per una malattia correlata alla gravidanza l’Assicurata deve fornire alla Società la copia della cartella clinica. RICOVERO PER CURE DEL NEONATO In caso di ricovero per le cure del neonato (malformazioni e/o difetti fisici) occorre presentare copia della cartella clinica e documentazione della spesa sostenuta. GRAVI PATOLOGIE In caso di diagnosi di una delle gravi patologie indicate nell’Allegato B, l’Assicurata deve inviare alla Società, l’eventuale copia della cartella clinica o la certificazione del medico specialista che ha provveduto alla diagnosi con la relativa documentazione. DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA In seguito al ricovero per malattia, l’Assicurata deve fornire copia della cartella clinica. CHECK-UP Per le prestazioni effettuate presso strutture non convenzionate ove ne ricorrano i presupposti, l’Assicurata per ricevere il rimborso previsto dovrà fornire originale della fattura rilasciata dalla struttura sanitaria al momento dell’ erogazione della prestazione. Articolo 5.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE Per le garanzie RICOVERO PER CURE DEL NEONATO e CHECK-UP di controllo, premesso che la Società si avvale della collaborazione di Medic4all, società di servizi specializzata nel settore sanitario per la stipula di convenzioni in Italia e all’estero con strutture sanitarie e con medici chirurghi in esse operanti, affidandole anche la gestione dei sinistri, l’Assicurata può fruire della prestazione sanitaria, presso strutture convenzionate con Medic4all oppure presso strutture non convenzionate. UTILIZZO DI STRUTTURE CONVENZIONATE Prima di accedere alle strutture sanitarie convenzio- 7/19 nate, occorre sempre preventivamente contattare Medic4all ai seguenti numeri telefonici: dall’Italia: numero ad addebito ripartito 848.124.124 dall’estero: numero nero 0039 02.30 32 8013 Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00. Entro le 24 ore successive alla telefonata di attivazione, Medic4all provvede alla prenotazione delle strutture sanitarie scelte dall’Assicurata tra quelle convenzionate. Medic4all, provvede al pagamento diretto alle strutture sanitarie convenzionate; pertanto l’Assicurata non dovrà anticipare nessuna spesa e alla prestazione non sarà applicato nessuno scoperto e nessuna franchigia, fermo restando l’importo massimo indicato nel Modulo di Polizza previsto per la garanzia “Ricovero per cure del neonato”. Le strutture sono consultabili presso il sito della Società: www.intesasanpaoloassicura.com, alla voce “Servizi ai clienti/centri convenzionati”; il convenzionamento dei medici incaricati può essere verificato esclusivamente telefonando al numero 848.124.124. UTILIZZO DI STRUTTURE NON CONVENZIONATE Se l’Assicurata, per le prestazioni di cui all’art. 4.3.6 – “Check-up”, si avvale di strutture e/o medici non convenzionati, deve pagare le prestazioni ricevute e richiedere il rimborso che sarà effettuato nella misura del 70% del loro importo entro il limite massimo di € 400,00, con l’applicazione di uno scoperto pari al 30% a carico dell’Assicurata. Per tutte le altre garanzie, al verificarsi dell’evento (INVALIDITÀ PERMANENTE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE, CONTRIBUTO AL PARTO, RICOVERO PER MALATTIE DELLA GRAVIDANZA, GRAVI PATOLOGIE, DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA) verrà corrisposto l’importo indicato nel Modulo di Polizza, secondo le modalità previste dal precedente art. 5.2. Articolo 5.4 DATA DEL SINISTRO La data in cui si è verificato il sinistro è quella del giorno in cui: si è verificato l’infortunio (Sezione Infortuni) o è stata diagnosticata la grave patologia o è avvenuto il parto, il ricovero dell’Assicurata o del/della figlio/a naturale o adottiva/a neonato/a o è stata effettuata la prima prestazione di Check-up (Sezione Salute). Articolo 5.5 ACCERTAMENTI DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE Eventuali accertamenti che la Società intenda effettuare devono essere predisposti dalla Società stessa entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. provvede al pagamento della prestazione. Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno”. Articolo 5.6 RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO PER SINISTRO Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si impegna a mantenere in vigore il contratto fino alla scadenza pattuita in base al criterio fissato con l’art. 1.4 “Durata - Periodo di assicurazione”, indipendentemente dai sinistri che si possano verificare nel corso della durata del contratto. Articolo 5.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa, che le compete secondo quanto previsto dall’art. 1916 c.c., verso i responsabili del sinistro. SEZIONE ALTRE GARANZIE: TUTELA LEGALE E ASSISTENZA ALTRE GARANZIE - TUTELA LEGALE La gestione dei sinistri concernente la garanzia Tutela Legale è affidata alla Società A.R.A.G. Assicurazioni S.p.a. (di seguito ARAG) alla quale l’Assicurata può rivolgersi direttamente o per il tramite di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.: ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. Direzione Generale- Via del Commercio n. 59 – CAP 37135 Verona • Telefono centralino: 045.8290411 • Numero di fax per l’invio di nuove denunce di sinistro: 045.8290557 • Indirizzo e-mail per l’invio di nuove denunce di sinistro: [email protected] • Numero di fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449. Articolo 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di € 10.000 per evento, assicura la Tutela Legale, intesa come spese legali e oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all’Assicurata per la difesa dei suoi diritti e interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel successivo art. 6.3 “PRESTAZIONI GARANTITE”. Gli oneri compresi nella presente garanzia, sono: • Le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di 8/19 quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la controversia deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione; • Le indennità a carico dell’Assicurata spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge • Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurata o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’art. 6.7 • Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’art. 6.7 • Le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale) • Le spese di giustizia • Il contributo unificato (previsto dal D. L. 11.03.2002 n° 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima • Le spese per la registrazione degli atti giudiziari • Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa • Le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurata qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza • Le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 6.8. Articolo 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Assicurata è tenuta a : • Regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo • Assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società o ARAG non si assumono il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurata nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurata ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Articolo 6.3 PRESTAZIONI GARANTITE Le garanzie sono prestate all’Assicurata nell'ambito della vita privata e valgono per: a) Richiesta di risarcimento danni. L’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. b) Atti persecutori (stalking). L’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, tramite la costituzione di parte civile dell’Assicurata nel procedimento penale instaurato a carico della controparte ex art. 612 bis c.p., “Atti persecutori” (stalking). Soltanto a seguito della costituzione di parte civile, sarà oggetto di copertura anche l'attività di consulenza svolta dal legale prima dell’instaurazione del procedimento penale per l’eventuale richiesta di ammonimento e/o la querela da parte del dell’Assicurata per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione della norma di legge da parte della controparte, come risulta dagli atti processuali. In deroga all’art 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, comma 2, la prestazione opera anche per fatti posti in essere nell’anno antecedente la data di decorrenza del contratto, purché l’eventuale richiesta di ammonimento e la querela siano successivi alla stipula della polizza. c) Pedoni e ciclisti. L'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici. La prestazione opera a parziale deroga di quanto previsto nel successivo art. 6.4 “Esclusioni”, lett. s). d) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. L’esercizio del diritto di difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni. e) Controversie con collaboratori domestici. Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, regolarmente assunti. f) Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 750,00 e inferiore ad € 52.000,00. g) Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. A parziale deroga dell’art. 6.4, “Esclusioni”, lett. a) e fermo restando quanto indicato nell’art. 6.5 “Insorgenza del caso assicurativo”, comma 2, la prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiun- 9/19 tamente dall’Assicurata e dal suo coniuge. Per l’eventuale e successiva domanda di divorzio la prestazione viene garantita a condizione che: • La separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società e/o da ARAG • Vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio. Articolo 6.4 ESCLUSIONI Fatto salvo quanto previsto all’art. 6.3 , le garanzie non sono valide: a) Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni b) In materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo c) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive d) Per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori e) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere f) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005) g) Per fatti dolosi delle persone assicurate h) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente i) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurata viene perseguita in sede penale l) Se il veicolo non è omologato, se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurata, occupata alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni m) Nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione omissione di fermata e assistenza n) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI o) Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool p) Per immobili o parte di essi q) Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali r) Per i casi di adesione a class action s) Per i casi connessi alla circolazione stradale t) Per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali a titolo di esempio, terremoto, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici u) Per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto v) Per vertenze contrattuali con la Società e/o ARAG z) Per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa. Articolo 6.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO In relazione alle coperture offerte nella presente sezione, il caso assicurativo: • Insorge nel momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi • Coincide con la data del ricorso o dell’istanza inoltrata all’Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione • Insorge nel momento in cui l'Assicurata, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi • Coincide con la data della prima violazione in presenza di più violazioni della stessa natura. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’art. 6.6, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi contemplati da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dal Contraente o 10/19 la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta dal Contraente. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • Vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia • Procedimenti penali a carico dell’Assicurata una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. 6.5.1 CARENZE La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: • Trascorsi 2 (due) anni dalla decorrenza della polizza, per gli Atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio) • Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali • Durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. Articolo 6.6 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA L'Assicurata deve presentare alla Società o ad ARAG immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla Società o ad ARAG di tutelare i diritti e gli interessi dell’Assicurata. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti: • Generalità e recapiti della controparte • Estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione ed i riferimenti temporali della vicenda • Copia della corrispondenza intercorsa • Copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.) • Dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del/i testimone/i • Copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurata. In mancanza, la Società o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Articolo 6.7 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurata, ARAG, nel rispetto della normativa vigente, valuta la possibilità di adoperarsi per realizzare un bonario componimento della controversia. A tale fine, l’Assicurata dovrà rilasciare ad ARAG idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Qualora l’Assicurata abbia già dato mandato a legali e periti per la gestione della fase stragiudiziale, la Società e/o ARAG non corrisponderanno alcun onere di cui all’art 6.1 “Oggetto dell’Assicurazione”. Infatti, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata ad ARAG che, eventualmente, potrà demandarla a legali nominati secondo una propria scelta. Nel corso della gestione stragiudiziale della controversia, l’Assicurata si impegna a collaborare con la Società e/o ARAG, fornendo nei tempi di volta in volta indicati riscontro alle richieste. In mancanza di quanto previsto nei due precedenti paragrafi, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, nel caso in cui Arag valuti che le pretese dell'Assicurata presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo art. 6.8. per la fase giudiziale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo, nel caso in cui Arag valuti che l’impugnazione presenti possibilità di successo (se ci sono quindi, a titolo esemplificativo, elementi probatori su cui fondare l’instaurazione del giudizio). L'Assicurata non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di 11/19 Periti viene concordata con ARAG. Il mancato rispetto dell’onere di cui ai due comma precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte della Società delle spese a carico dell’Assicurata. La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurata e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire comunque le vie giudiziarie, ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti, che decide secondo equità, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società e/o ARAG avverte l'Assicurata del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’Assicurata intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società e/o ARAG, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità. Articolo 6.8 LIBERA SCELTA DEL LEGALE L'Assicurata, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto: a) Presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia b) Presso il foro del proprio luogo di residenza dell’Assicurata. Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazionedi cui all’art. 6.1, comma 2 - “Oggetto dell’assicurazione”. In fase giudiziale, l’Assicurata comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto. Se l’Assicurata non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale. L’Assicurata deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. L’Assicurata ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG. Articolo 6.9 RECUPERO DI SOMME Spettano integralmente all’Assicurata i risarcimenti Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione 12/19 ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. ganizzativa e chiedere un consulto telefonico ginecologico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l’Assicurata verrà richiamata entro le successive 8 ore lavorative, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. Articolo 6.10 ESTENSIONE TERRITORIALE Invio di un medico in Italia di notte o nei giorni festivi Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica, l’Assicurata o i suoi familiari conviventi necessitino di un medico e non riescano a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 tutti i giorni per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa e negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro Competente, ove procedere, si trovi in questi territori. Articolo 6.11 SOGGETTI ASSICURATI Le garanzie previste all'art. 6.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate all’Assicurata individuata e indicata nel Contratto di polizza. ALTRE GARANZIE - ASSISTENZA Le prestazioni di assistenza di seguito descritte, sono fornite dalla Struttura Organizzativa di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. (in seguito Struttura Organizzativa) alla quale l’Assicurata potrà rivolgersi direttamente 24 ore su 24 chiamando il numero: • 848.124.124 numero ad addebito ripartito • + 39 02.30328013 per le chiamate dall'estero In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02.24128245. In ogni caso l’Assicurata o l’\gli avente/aventi diritto devono comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Indirizzo del luogo in cui si trova 4. Il recapito telefonico tramite il quale la Struttura Organizzativa provvede a richiamare l’Assicurata o l’/gli avente/aventi diritto alla prestazione nel corso dell'assistenza. Articolo 6.12 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA Consulenza medica telefonica Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi necessitino valutare il proprio stato di salute, potranno contattare 24 ore su 24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. Consulenza specialistica ginecologica telefonica Qualora l'Assicurata non riuscisse a reperire il proprio specialista di fiducia e necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Or- Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia, eccetto trasporto primario di urgenza Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi a seguito di infortunio o malattia, necessitino di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dal proprio domicilio in Italia e/o dal luogo dell’infortunio ad un centro ospedaliero più vicino al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta dell’Assicurata, ad inviare l’ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di € 155,00 (iva inclusa) per sinistro e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Rientro al domicilio a seguito dimissione ospedaliera Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in convalescenza, dopo un ricovero presso in un istituto di cura avvenuto per infortunio o malattia, siano impossibilitati a rientrare al proprio domicilio con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spese fino ad un massimo di € 155,00 (iva inclusa) per sinistro e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente al suo domicilio con il mezzo più idoneo (ambulanza o taxi). La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Second Opinion La prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l'Assicurata o i suoi familiari conviventi, a seguito di malattia grave (ALLEGATO B “Gravi Patologie”) o di infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessitino di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l'Assicurata stessa potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organiz- Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione zativa metterà in contatto l'Assicurata con la Centrale MSO (cfr. Glossario) che effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell'esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l'Assicurata dovrà spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso clinico per il quale richiede l'approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l'Assicurata e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria. La documentazione raccolta, insieme alla richiesta di seconda opinione medica saranno trasmesse alla Centrale MSO che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta, che verrà inviata direttamente all'Assicurata. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell'Assicurata richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Centrale MSO ed eventualmente con l'assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. Articolo 6.13 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA Le seguenti prestazioni sono fornite all’Assicurata in situazioni di emergenza e per un tempo limitato affinché possa organizzarsi a fronte di specifiche esigenze familiari e personali. Invio baby sitter Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in ospedale a causa di infortunio o malattia, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori di anni 15 compiuti, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare direttamente al domicilio dell’Assicurata una baby sitter, salvo disponibilità tenendo a proprio carico l’onorario per un totale di 8 ore per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. Accompagnamento scuola minori Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in ospedale a causa di infortunio o malattia, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15 compiuti, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente al domicilio dell’Assicurata un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimo di € 150,00 (iva inclusa) complessivi per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. Tale prestazione è in alternativa all’invio di una baby sitter. Invio badante Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in ospedale a causa di infortunio o malattia, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei suoi familiari conviventi e non conviventi 13/19 di età superiore a 70 anni compiuti, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare direttamente al domicilio dei suddetti familiari una badante, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l’onorario per un totale di 32 ore per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in conseguenza della loro malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, necessitino di assistenza infermieristica domiciliare, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvede a fornire un’assistenza infermieristica specializzata domiciliare, per un massimo di 8 ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita 24 ore su 24 per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurata, dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure. Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio In alternativa alla prestazione “Assistenza Infermieristica post-ricovero”, qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, necessitino di assistenza fisioterapica a domicilio, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvede a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata e domiciliare per un massimo di 8 ore complessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì, per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurata dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni sue o dei familiari conviventi dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure. Consegna farmaci presso il domicilio Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, a seguito di infortunio o malattia, per le cure del caso, necessitino urgentemente, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvede alla ricerca ed alla consegna dei farmaci al domicilio. Restano a carico dell’Assicurata i costi di acquisto dei medicinali. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Collaboratrice familiare Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Qualora l’Assicurata, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo a ricovero in Istituto di Cura di durata superiore a cinque giorni, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurata una collaboratrice familiare, salvo disponibilità, tenendone a proprio carico il costo per un totale di 8 ore per sinistro e per anno assicurativo. Custodia animali Qualora l’Assicurata, a seguito di ricovero in Istituto di Cura a causa di infortunio o malattia e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvede a prelevarli dal domicilio dell’Assicurata e a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 (iva inclusa) complessivi per sinistro e per anno assicurativo. Servizio spesa a casa in Italia Qualora l’Assicurata sia impossibilitata a recarsi fisicamente e autonomamente a seguito di infortunio immobilizzante ad acquistare generi alimentari o di prima necessità, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso il suo domicilio di tali generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, per al massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell’Assicurata i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Articolo 6.14 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO ALL’ESTERO Rientro sanitario Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi in viaggio all’estero, subiscano un infortunio o malattia improvvisa e le loro condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo al proprio domicilio in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definisce le modalità del rientro e provvede a: • Organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo: l’aereo sanitario; l’aereo di linea (anche barellato), l’ambulanza, il treno/vagone letto. Il trasferimento dell’Assicurata con aereo sanitario potrà avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e paesi affacciati sul Bacino del Mar Mediterraneo. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato • Assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, 14/19 compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Struttura Organizzativa. Non danno luogo al trasferimento: le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie; gli infortuni che non impediscano all’Assicurata o ai suoi familiari conviventi di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto. Invio interprete Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, in viaggio all’estero, vengano ricoverati a seguito di infortunio o malattia improvvisa ed incontrino difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa provvede a reperire in loco un interprete e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative. Prolungamento del soggiorno La Struttura Organizzativa provvede a pagare per conto dell’Assicurata o dei suoi familiari conviventi in viaggio all’estero, le sole spese di pernottamento originatesi da un prolungamento forzato del loro soggiorno per infortunio o malattia improvvisa, documentato da certificazione medica, fino ad un massimo di cinque giorni e comunque entro il limite massimo di € 155,00 (iva inclusa) complessivi a fronte della presentazione di regolari giustificativi. Assistenza ai minori di anni 14 Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, vengano ricoverati in Istituto di cura all’estero, e non possano essere dimessi entro sette (7) giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richiedano di essere raggiunti da un persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto di viaggio andata e ritorno in treno (1a classe) o, se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per la persona di fiducia, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 210,00 (Iva Inclusa) per evento. Invio medicinali Qualora l’Assicurata o i suoi familiari conviventi, che si trovano all’estero, necessitino di medicinali regolarmente prescritti da un medico, non disponibili nel luogo in cui essi si trovano e purché commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell’Assicurata. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione Articolo 6.15 ACCESSO NETWORK ASSISTENZA DOMICILIARE IMA* All’Assicurata che abbia necessità di assistenza, Intesa Sanpaolo Assicura provvede tramite la Struttura Organizzativa, al reperimento e alla segnalazione delle seguenti figure professionali: • Collaboratrice domestica Per intervento di pulizia dell’abitazione. • Baby-sitter o badante Per assistere i familiari conviventi e non conviventi, nelle situazioni di tutti i giorni e in caso di malattie o non auto-sufficienza. • Insegnante a domicilio Per supportare i giovani conviventi e non conviventi, durante la frequenza delle scuole elementari e medie. • Infermiere o fisioterapista Per la medicazione, somministrazione farmaci, prelievi, iniezioni, rieducazione posturale, riabilitazione motoria, sportiva, respiratoria e cardiologica destinata all’Assicurata. • Dog-catsitter Per la cura degli animali domestici dell’Assicurata. • Organizzatore/trice feste e ricevimenti Per la perfetta organizzazione di momenti ludici. I costi delle prestazioni erogate dalle figure professionali sono a carico dell’Assicurata che potrà usufruire di tariffe convenzionate; tali prestazioni possono essere richieste anche per i familiari conviventi dell’Assicurata. La richiesta deve essere sempre effettuata dall’Assicurata. Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. *L’accesso al Network è fornito in forma gratuita all’interno del premio definito per la Sezione Assistenza. Articolo 6.16 SERVIZIO CONCIERGERIE* Il Servizio Conciergerie, erogato tramite la Struttura Organizzativa, è a disposizione dell’Assicurata per fornire informazioni e riferimenti riguardanti: • Salute: centri di fecondazione assistita, diagnosi prenatale, centri per adozione internazionale, centri di riabilitazione, istituti di cura per anziani, centri per cure palliative • Affari: congressi, fiere, mostre, sale VIP presso gli aeroporti, servizi di segreteria/interpretariato e/o traduttori, centri congressi, compagnie di telefonia mobile, agenzie noleggio cellulari • Tempo Libero: guida turistica, interprete, personal shopper, personal trainer • Servizi ricreativi/divertimento: concerti (musica classica, lirica, opera, rock, jazz, ecc...) sport (eventi sportivi), moda (sfilate di moda, outlet delle più importanti case di moda in Italia, ecc), turismo (tour e guide private), tempo libero (discoteche, bar, sale private, caffè, sale da the, ecc.) 15/19 • Arte: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere e aste • Sistemazione: alberghi, hotel, residence, agriturismi, bed & breakfast • Ristorazione: ristoranti, enoteche • Biglietti: servizio di informazioni sulla disponibilità ed eventuale acquisto di biglietti per mostre, musei, esposizioni, fiere, aste spettacoli e concerti • Smarrimento oggetti: servizio di ricerca di oggetti smarriti in albergo durante il viaggio • Infocenter: meteo, bollettino neve, viabilità. Il servizio è operativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. Tali servizi possono essere richiesti anche per i familiari dell’Assicurata; la richiesta dovrà essere sempre effettuata dall’Assicurata. *Il servizio è fornito in forma gratuita all’interno del premio definito per la Sezione Assistenza. Articolo 6.17 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche b) Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo c) Dolo dell'Assicurata d) Suicidio o tentato suicidio e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di motoslitte, slitte a motore, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti f) Malattie nervose e mentali g) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura h) Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni i) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Qualora l'Assicurata non usufruisca di una o più prestazioni, la società, Intesa Sanpaolo Assicura non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della società Intesa Sanpaolo Assicura, si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurata non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. L'Assicurata libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. 16/19 Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione 17/19 ALLEGATO A - TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva Stenosi nasale assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell'indice Perdita totale del medio Perdita totale dell'anulare Perdita totale del mignolo Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell'indice Perdita della falange ungueale del medio Perdita della falange ungueale dell'anulare Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle ultime due falangi dell'indice Perdita delle ultime due falangi del medio Perdita delle ultime due falangi dell'anulare Perdita delle ultime due falangi del mignolo Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articola Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso Perdita totale del solo alluce Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato Anchilosi completa rettilinea del ginocchio Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri D S 15 60 35 40 Tabella 2 8 18 11 30 25 15 Nessuna 5 50 40 40 30 85 80 75 65 35 28 15 75 70 65 55 30 23 13 12 8 12 15 12 7 6 5 3 5 11 9 8 6 8 30 35 45 25 55 25 30 40 20 50 40 45 55 35 18 25 40 50 30 15 22 25 35 18 22 30 45 80 70 65 55 50 30 16 7 3 35 20 11 NOTE. La tabella riporta l’Allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della polizza. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione 18/19 ALLEGATO B - “GRAVI PATOLGIE” Cancro Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall’invasione di tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro localizzato e non invasivo (cancro in situ), inoltre sono esclusi i tumori correlati\derivanti da infezione da virus dell’immunodeficienza umana e qualsiasi altro cancro cutaneo diverso da melanoma maligno e dal tumore spinale o cellulare. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da esame istopatologico o da specifica e circostanziata certificazione ospedaliera. La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., radiologia tradizionale o altri accertamenti similari). Anemia aplastica Incapacità irreversibile del midollo osseo a produrre elementi figurati del sangue, che comporti anemia, neutropenia e trombocitopenia e che sia trattato almeno con una delle seguenti terapie: emo-trasfusioni periodiche, terapie continuative con agenti stimolanti del midollo, agenti immuno –depressivi, trapianto di midollo osseo. Aneurismi o stenosi o rotture dell’aorta toracica o addominale o delle grandi arterie o delle arterie endocraniche o della vena cava o superiore o della vena cava inferiore La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., ecografia angiografia, o altri accertamenti similari) e la necessità dell’intervento chirurgico deve essere certificata dal medico specialista della materia. Cirrosi epatica Patologia epatica cronica, caratterizzata dalla formazione di tessuto perilobulare, degenerazione epatocellulare, infiltrazione adiposa e cellulare e aeree di rigenerazione e ostacolo al normale flusso sanguigno (ipertensione portale). La diagnosi deve essere confermata da biopsia epatica e\o da T.A.C., R.M.N). Coronaropatia Coronaropatia che necessita di intervento chirurgico o tecniche cardiologiche interventistiche: malattia che determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di una o più arterie coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da forma grave di angina pectoris, incluse le tecniche non chirurgiche (propriamente dette) quali l’insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzato alla disostruzione. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da angiografia o esami diagnostici similari. Distrofia muscolare La distrofia muscolare si riferisce ad un gruppo di mio- patie generiche degenerative caratterizzate da astenia ed atrofia del muscolo senza coinvolgimenti del sistema nervoso. I diversi tipi si distinguono a seconda dell’epoca dell’insorgenza, della localizzazione e progressione della malattia. La diagnosi deve essere certificata dallo specialista neurologo e l’indennizzo sarà effettuato soltanto se la malattia provoca l’inabilità a svolgere almeno tre attività del vivere quotidiano (ADL). Le ADL sono: lavarsi, vestirsi. mangiare, alzarsi dal letto o da una sedia. Lesioni traumatiche o spontanee dell’esofago o del colon La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia o altri accertamenti similari). Encefalite acuta Infiammazione acuta di una parte più o meno estesa del sistema nervoso centrale senza suppurazione con episodio improvviso, cefalea, rigidità della nuca, disturbi visivi, psichici e motori. Può essere di origine batterica, virale, parassitaria, micotica, allergica, coinvolgere le meningi. La diagnosi deve essere confermata dall’esame del liquor, esame istologico, da E.E.G., e da T.A.C., R.M.N. Epatite fulminante con necrosi epatica Epatite caratterizzata da esordio improvviso con nausea, vomito, brividi, febbre, ittero grave e precoce, convulsioni e shock. La diagnosi deve essere confermata dagli accertamenti ematochimici epatici e da ecografia e T.A.C., R.M.N. Ernia al disco cervicale o lombare La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., angiografia, o altri accertamenti similari) e la necessità dell’intervento deve essere confermata da medico specialista della materia. Fistole bronchiali, esofagee, uretrali, ureterali, vescicali, retto, vaginali La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, fistulografia o altri accertamenti similari) e la necessità di intervento chirurgico deve essere certificata da medico specialista della materia. Fratture delle vertebre e del cranio (escluso setto nasale e zigomatico) La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia tradizionale o altri accertamenti similari) e la necessità di intervento chirurgico deve essere certificata da medico specialista della materia. Polizza Business Gemma - Condizioni di Assicurazione 19/19 ALLEGATO B - “GRAVI PATOLGIE” Trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene La necessità del trapianto di un organo deve essere certificata da Struttura Pubblica o da medico specialista della materia. Ictus cerebrale (colpo apoplettico) Accidente cerebro-vascolare che produca un deficit neurologico permanente risultante dall’infarto e morte del tessuto cerebrale dovuto all’ostruzione di un vaso intracranico, da trombosi o embolia o risultante da emorragia cerebrale. Le patologie ischemiche irreversibili pur se prolungate e gli attacchi ischemici transitori non sono assicurati. La natura permanente del deficit neurologico deve essere confermata da certificazione dello specialista dopo almeno un mese dell’evento, da T.A.C., R.M.N, E.E.G. (elettroencefalogramma). Infarto del miocardio Infarto del miocardio - compreso ricovero in Unità coronario (attacco cardiaco): morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell’area interessata. La diagnosi deve essere basata e dimostrata dai seguenti parametri: ripetuti dolori al torace, cambiamenti elettrocardiografici tipici dell’infarto, aumento degli enzimi cardiaci. Megacolon La diagnosi deve essere confermata da colonscopia o da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia o altri accertamenti similari). Miastenia gravis Malattia di origine autoimmune caratterizzata da affaticabilità muscolare e mancanza di forza (ipostenia) per distruzione dei recettori dell’acelticolina. La diagnosi deve essere confermata da stimolazioni elettriche muscolari e dalla presenza di anticorpi antiricettore per l’acelticolina e deve essere certificata da medico specialista della materia. Pancreatine acuta Forma di pancreatine caratterizzata da necrosi, suppurazione, gangrena ed emorragia, con esordio improvviso caratterizzata da dolori addominali, nausea e vomito. La diagnosi deve essere confermata dagli esami e da T.A.C. o R.M.N. Per le patologie: del pancreas, epatiche, quelle che richiedono resezioni chirurgiche dell’organo o quelle che richiedono craniotomia con necessità di intervento La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini T.A.C., R.M.N, ecografia, angiografia, o altri accertamenti similari. Paralisi conseguente a infortunio La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini T.A.C., R.M.N, ecografia, angiografia, o altri accertamenti similari. Ricovero in reparto di terapia intensiva\rianimazione Ricovero reparto di terapia intensiva\ rianimazione, escluso il ricovero in Unità Coronaria: infortuni, gravi malori improvvisi che necessitano di ricovero in Terapia intensiva\ Rianimazione per almeno 15 giorni. Rotture traumatiche di organi addominali e\o toraciche La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia o altri accertamenti similari). Sclerosi multipla o a placche Malattia caratterizzata da aree di demielizzazione cerebrale e midollare spinale. E’ richiesta la diagnosi di uno specialista neurologo che confermi chiari episodi deficitari neurologici con alterazione della coordinazione motoria e\o sensoriale ed implicanti un punteggio “EDSS” MAGGIORE DI 5 (Expandend Disability Status Scale). Spondilolistesi La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia o altri accertamenti similari). Stenosi e/o insufficienza delle valvole cardiache, aneurismi cardiaci, ferite o corpi estranei del cuore, tamponamento cardiaco, sostituzioni valvolari, pericardiectomia La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (ecocardiografia, angiografia, T.A.C., R.M.N, o altri accertamenti similari). Tumori benigni del sistema nervoso centrale La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, angiografia, o altri accertamenti similari). Ustioni gravi Ustioni gravi di terzo grado ed estese almeno al 60% della superficie corporea. La diagnosi deve essere confermata da medico specialista della materia. Polizza Business Gemma Modulo di Polizza Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile) 1/4 Polizza P Po lizza Business Business Gemma Gemma MODULO MO DULO DI DI PO POLIZZA L IZ Z A CONTRAENTE CONT RAENTE COGNOM COGNOME E NOM NOME E / RA RAGIONE GIONE SOCIALE SOCI O ALE DECORRENZA DE CORRE ENZA P POLIZZA OLIZZA dal dalle le or ore e 24,00 24,00 del del xx/ xx/xx/xxxx xx/xxxx CODICE CODI CE F FISCALE ISCALE / P.IVA P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SCADENZA SC ADENZA PO POLIZZA LIZZA al alle le or ore e 24 24,00 ,00 del del xx/xx/xxxx xx/x xx/xxxx POLIZZA PO LIZZA N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DURATA DURA TA P POLIZZA OLIZZA 3 AN ANNI NI RATEIZZAZIONE RA TEIZZAZIONE DEL DEL PREMIO PREMIO ME MENSILE N S IL E PREMIO PR EMIO AN ANNUALE A NUALE ! XXXXXX,XX XXXXXX,XX X SCADENZA PR SCADENZA PRIMA IM A R RATA ATA or ore e 24,00 24,00 del del xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx CONVENZIONE: CONV ENZIONE: NON P PREVISTA REVISTA PREMIO PR EMIO ME MENSILE M N S IL E ! X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X DATI DA TI PER PERSONALI SONALI CONTRAENTE CONT RAENTE COGNOM COGNOME C E NOM NOME E / RA RAGIONE GIONE SOCIALE SOCI O ALE Data Da ta d dii n nascita a s c it a Luogo g di nascita nascita XX/XX/XXX XX/ XX/XXX Residenza Re s id e n z a Sesso Se esso CITTA’ CI TTA’ PR PR F Professione P Pr o f e s s io n e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX VIA VI A COMUNE COMUNE C CAP AP PROVINCIA PROVI V NCIA NAZIONE NAZIONE Email Em a il Fax Fa ax Telefono Te lefono fisso fisso s Telefono Te lefono cellulare c e llu la r e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@ xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Recapito Recapito (se (s ed diverso iverso d dalla a lla Residenza Re s id e n z a ) VIA VI A COMUNE COMUNE C CAP AP PROVINCIA PROVI V NCIA NAZIONE NAZIONE ASSICURATO AS SICURATO (SE (SE DIVERSO DIVERSO DAL DAL CONTRAENTE) C O N TR AEN TE) C COGNOME OGNOME NOME NOME Codice Co dice fiscale f is c a le Luogo di nascita nasci scita Data D Da ta d dii n nascita a s c it a xxxxxxxxxxxxxxxx xx CITTA’ CI TTA’ PR PR XX/XX/XXX XX/ XX/XXX Sesso Se esso F Professione Pr o f e s s io n e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX Email Em a il Fax Fa F a ax Telefono Te lefono fisso f is s o Telefono Te lefono cellulare c e llu la r e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx@xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile) 2/4 PACCHETTO PA CCHETTO G GARANZIE ARANZIE SC SCELTO ELTO E PREMI PREM I Garanzie Ga r a n z ie comprese comprese Somma So mma assicurrata in assicurata euro eur ro Invalidità In validità Permanente P e rm a n e n te SI !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X Garanzie Ga ranzie speciali speciali donne donne SI !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X Inabilità In abilità Temporanea Temporanea Totale Totale SI !X XX,00 X,00 al a giorno giorno Contributo Co ntributo per per il il parto p a r to SI !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X Ricovero Ri cov ero p per er m malattie alattie della d e lla g gravidanza r a v id a n z a SI !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X Ricovero Ri cov ero p per er c cure ure del del n neonato e o n a to SI !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X Gravi Gr avi patologie p a t o lo g ie SI !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X Diaria Di a r ia d da a rricovero ic o v e r o p per er m malattia a la t t ia SI !X XX,00 X,00 al a giorno giorno o SI / NO NO - Assistenza As s is te n z a SI Tutela Tu tela Legale L e g a le S SI Pacchetto: Pa cchetto: ST START/PLUS/ALL ART/PLUS/ALL Premio Pr e m io annuale annuale lordo lo rdo (euro) (euro) D c Di cui ui im imposte m p o s te (euro) (e e u ro ) ! XXXX, XXXX,XX XX !X XXXX,XX X X X ,X X !X XXXX,XX X X X ,X X !X XXXX,XX X X X ,X X - !X XXXX,XX X X X ,X X !X XXXX,XX X X X ,X X !X XXXXXX,XX X X X X X ,X X ! XXXX, XXXX,XX XX !X XXXX,XX X X X ,X X Sezione Se zione Infortuni In fo r tu n i SezioneSalute Se zioneSa a lu te Check Ch eck u up p Sezione Se zione Assistenza A s s is te n z a PREMIO PR EMIO TO TOTALE TALE Premio Pr emio an annuo a nuo lordo lo o rd o dii c d cui ui imposte imposte Premio Pr e m io mensile me nsile lo lordo rd o di c cui ui imposte imposte Sezione Se zione Infortuni In fo rtu n i !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X Sezione Se zione Salute Salute !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X ! XXXXXXX, XXXXXXX,XX ,XX !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X Sezione Se ezione Assistenza As s s is te n z a !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X !X XXXXXXX,XX X X X X X X ,X X TOTALE TO TA ALE E ! xxxxxx,xx xxxxx xx,xx ! xxxxx,xx xxxxx,xx ! xxxxxx,xx xxxxxx,xx ! xxxxx,xx xxxx xx,xx Il premio premio è detraibile detraibile ai ai fini ffin ini IRPEF IRPEF nei nei limiti limitti e con con le modalità moda alittà previsti previsti dalla dalla normativa norrmativa vigente. viigente. Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile) 3/4 DICHIARAZIONI DI CHIARAZIONI DE DEL L CONTRAENTE CONTRAENTE Dichiaro: D ichiaro: ! Di aver aver ricevuto, ricevuto, prima prima della della sottoscrizione, sottoscrizione, la la Nota Nota Informativa, Informativa, le le Condizioni Condizioni di di Assicurazione Assicurazione ed ed il il Glossario Glossario che che compongono ono il il Fascicolo Fascicolo Informativo Informativo (Mod. (Mod. 186266 ed. ed. 06/ 2015) relativo relativo a lla polizza polizza Business Business Gemma. Gemma. compongono 06/2015) alla x Contraente Co o n tr a e n te ! Di aver aver ricevuto ricevuto ilil modulo modulo unico unico 7A/7B 7A/7B rilasciato rilasciato dall’intermediario dall’intermediario iincaricato ncaricato e ccontenente ontenente lla a ccomunicazione omunicazione ssulle ulle rregole e g o le d dii comportamento cu gli iintermediari ntermediari so no ttenuti e n u ti n ei co n fr o n ti d ei co ntraenti e lle e iinformazioni nformazioni su ll’Intermediario, su ui p otenziali comportamento cuii gli sono nei confronti dei contraenti sull’Intermediario, sui potenziali conflitti di di iinteresse nteresse e sugli sugli st rumenti di di tutela tutela del del C ontraente. conflitti strumenti Contraente. ! aver ricevuto ricevuto ilil Questionario Questionario di di Adeguatezza. A d e g u a te z z a . Di aver x Contraente Co o n tr a e n te ! Che Che le le notizie notizie e i dati dati iindicati n d ic a ti n nelle e lle p presente r e s e n te p polizza olizza ssono ono cconformi o n fo r m i a all vvero e ro n nella e lla p piena iena cconsapevolezza onsapevolezza cche, he, a aii ssensi ensi d degli e g li articoli 189 92 e 1893 del C odice C ivile, le dichiarazioni dic i hiarazioni non non veritiere, veritiere, inesatte inesatte o reticenti reticenti rese rese per per la a conclusione conclu usione del del articoli 1892 Codice Civile, contratto possono p compromettere il il diritto diritto alla alla prestazione prestazione assicurativa. assicurativa. contratto compromettere ! Di impegnarmi impegnarmi a consegnare consegnare all’Assicurato, all’Assicurato, qualora qualora diverso diverso dal dal Contraente, Contraente, copia copia dell’Informativa dell’Informativa sul sul trattamento tr a tta m e n to dati personali pe errsonal s i che lo lo riguardano, riguardano, sollevando solle evando Intesa Intesa Sanpaolo Sanpaolo A ssicura S .p.A. dalla dalla a responsabilità responsabilità d gni d anno cche he dei dati Assicura S.p.A. dii o ogni danno dovesse derivare de erivare dal m io iinadempimento. nadempimento. dovesse mio x Contraente Co o n tr a e n te ! Di accettare accettar a e espressamente espressamente ai sensi e perr gl glii effetti effetti di cui cu ui agli ag gli artt. artt. t 1341 134 341 e 1342 del Codice Codice Civile, Civile, i seguenti seguent enti articoli articoli delle Condizioni Con ndizioni di Assicurazione: Assicurazione: 1.3. 1.3. Estinzione Estinzione ne del de cconto ont nto e rrisoluzione isolluz u ione one del la pol izza, 1. 6 A ltre as sicurrazioni, 1. 7 delle della polizza, 1.6 Altre assicurazioni, 1.7 Variazioni d ei d a ti C ontraente, As sicurata, Contratto, Cont ntratto, o 1.13 1 13 Si 1. s te m i a lte r n a tiv i d is o lu z io n e d elle ccontroversie ontroversie e fforo o ro Variazioni dei dati Contraente, Assicurata, Sistemi alternativi dii rrisoluzione delle competente, e 2.2 2.2 Persone Persone non non a s s ic u r a b ili. P er lla a ssezione ezione IInfortuni: n fo r tu n i: 3 .2 . D e lim ita z io n i d e ll’a s s ic u r a z io n e : e s c lu s io n i, 3 .4 C riteri competente, assicurabili. Per 3.2. Delimitazioni dell’assicurazione: esclusioni, 3.4 Criteri indenniz zzabilità. P er la ssezione ezione M alattia: 4.2 4.2 Carenze, Carenze, 4.4 4.4 Delimitazioni D e lim ita z io n i d e ll’a s s ic u r a z io n e : e s c lu s io n i. P er e ntrambe lle e di indennizzabilità. Per Malattia: dell’assicurazione: esclusioni. Per entrambe sezioni: 5.1 5 .1 D enuncia d nistro e o b b lig h i d ell’Assi sicurata, 5 .2 . D ocu c mentazione, 5 .3 M o d a lità d rogazione d e lle p restazioni sezioni: Denuncia dii si sinistro obblighi dell’Assicurata, 5.2. Documentazione, 5.3 Modalità dii e erogazione delle prestazioni assicurate,, 5.5 5.5 Accertamenti Accertamenti del la S ocietà e lliquidazione. iquidaz da ione. P er lla e a ssezione ezione A ltr e G aranzie: 6. 2 D elimitazioni del d l’ogget gg to assicurate, della Società Per Altre Garanzie: 6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurrazione, 6. 4 E sclusioni, 6. 5 IInsorgenza nsorgenza del ccaso aso as a sicurativo, 6. 6 D enuncia del ccaso aso as sicurativo e ffornitura o nitura dei or dell’assicurazione, 6.4 Esclusioni, 6.5 assicurativo, 6.6 Denuncia assicurativo mezzi d p ro v a e d ei d ocumenti o c c o r r e n ti a lla p restazione della della garanzia g a r a n z ia a s s ic u r a tiv a , 6 .7 G e s tio n e d el ccaso aso a s s ic u r a tiv o , 6 .8 mezzi dii prova dei documenti occorrenti alla prestazione assicurativa, 6.7 Gestione del assicurativo, 6.8 Libera scelta scellta del llegale, egale, 6. 10 E stensione on tterritoriale, erritoriale, e 6. 17 E sclusioni ed ef fetti gi uridici rrelativi elativi al le pr estazioni di as sistenza. Libera 6.10 Estensione 6.17 Esclusioni effetti giuridici alle prestazioni assistenza. x Contraente Co o n tr a e n te MODALITA’ MO D A L IT A ’ D DII PAGAMENTO PAGAMENTO DEL DEL PREMIO PREMIO Il p pagamento agamento d del el p premio remio m a avviene vviene tr tramite amite a addebito ddebito ssul ul cconto onto ccorrente orrente in indicato dicato d dii sseguito eguito ccon on fr frazionamento azionamento m mensile, ensile, ssenza enza appl licazzione ne d osti aggi a iunt u tivii. IIll pagam entto de d ell pr emio avvi iene di retttamentte a favore f v o re d fa ella ll S ocie i tà; l’e l’l’estratto str t atto tt cconto onto t b ancario i applicazione dii ccosti aggiuntivi. pagamento del premio avviene direttamente della Società; bancario co stituisce sc quietanza quietanza d a g a m e n to . costituisce dii p pagamento. Il Contraente Contr t aente o il T itolare d el cconto, onto, sse ed iverso d all’A l derente, a utorizza la Banca Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Titolare del diverso dall’Aderente, autorizza ad d add ddebitar a e ssul ul ssuo uo cconto onto i pr emi as sicurativii, lle e franchigie fr a n c h ig ie e o gni a ltro iimporto mporto cche he ssaranno aranno ccomunicati o m u n ic a ti d a lla C o m p a g n ia , addebitare premi assicurativi, ogni altro dalla Compagnia, dovut uto iin n fo orrza za del la pr esente P olizza. dovuto forza della presente Polizza. Il premio premio alla alla fi rma è sstato tato a ddebitato, ssalvo alvo b uon fin e, ssul ul cc/c /c [[IBAN] IBAN] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx firma addebitato, buon fine, Il tito lare del del cconto, onto, sse e d iverso dal C ontraente, apponendo lla a pr opria ffirma irma di chi h ara al tresì di aver rricevuto icevuto ll’informativa ’inffo orrmativa ssul ul titolare diverso Contraente, propria dichiara altresì tr attamento dei dei d ati p ersonali d ersone fis iche ((terzo te e rzo p agatore). trattamento dati personali dii p persone fisiche pagatore). x Titolare Ti tolare del del conto conto (s (se ed diverso iverso d dal al C Contraente) ontraente) x Contraente Co ontraente / Assicurato Assicurato DISDETTA DI SDETTA DELLA DELLA POLIZZA POLIZZA La pol polizza izza ha dur d durata ata ttriennale, riennale, iill C Contraente ontraente può può rrecedere e c e d e re a annualmente n n u a lm e n t e d dalla a lla p polizza, o liz z a , d dando ando d disdetta is d e t t a d dal al ccontratto o n tra tto e entro n tro 3 30 0g giorni io r n i dal la sscadenza cadenza annual e iinviando nviando una ccomunicazione omunicazione o sscritta critta iindirizzata ndirizzata ccon on llettera ettera rraccomandata a comandata A ac /R a Intesa Intesa Sanpaolo Sanpaolo A ssicura dalla annuale A/R Assicura S.p.A. S. p.A. Altrimenti, Contraente può presso filiale, entro 30 giorni, per disdire Al trimenti, iill C o n tr a e n te p uò rrecarsi ecarsi direttamente direttamente p resso la filia le, ssempre e m p re e ntro 3 0g iorni, p er d isdire il ccontratto. ontratto. Polizza Business Gemma - Modulo di Polizza (fac-simile) 4/4 SPAZIO SPA Z IO R RISERVATO ISERVA V TO AL AL SOGGETTO SOGGETTO INCARICATO INCARICATO DEL DEL COLLOCAMENTO COLLOCAMENTO O Il S Sottoscritto ottoscritto incaricato in ncaricato del del ccollocamento, ollocamento, attesta attesta lla a regolarità regolarità e ll’autenticità ’autenticità di tu tutte tte le sottoscrizioni sottoscrizioni n nonché onché d dii a aver ver p provveduto rovveduto al la pr eventiva iidentificazione dentificazione per sonale dei ssoggetti ogge etti ffirmatari. irmatari. alla preventiva personale Co gnom e e n om e _ ____________________________________________________ ____ M atricola _ _____________________ Cognome nome ________________________________________________________ Matricola ______________________ Firma Fi rma del So Soggetto ggetto in incaricato caricato od del el ccollocamento ollocamento x Contraente Co o n tr a e n te p per er s sottoscrizione ottoscrizione della della Polizza P o liz z a Luogo e dat data a em e emissione issione P Polizza olizza Intesa In tesa Sanpaolo Sanpaolo o Assicura Assicura S.p.A. S.p.A. Amministratore Delegato A Am m in is t r a t o r e D e le g a t o Firma Fi rm a CONSENSO CONS ENSO AL AL T TRATTAMENTO RATTAMENTO DEI DEI DATI DATI PERSONALI PERSONALI Letta ll’informativa Letta ’informattiva ssul ul ttrattamento rattamento dei dat datii per personali sona ali rrilasciata ilas a ciata da IIntesa ntesa S Sanpaolo anpaolo A an Assicura ssicura S S.p.A. .p.A. ai ssensi ensi del dell’art. l’art. 1 13 3 del del D. D.Lgs. Lgs. n. 196/2003 196/2003 e rriportata iportata nel la D ocumentazione ccontrattuale onttratttuale di rriferimento iferimentto ((Mod. Mod. 18 86266 ed. 06/ 2015), d e g u ito d e n o m in a ta nella Documentazione 186266 06/2015), dii sseguito denominata l’“ Informativa” e sprimo, a pponendo lla am ia ffirma, irma, iill cconsenso: onsenso: l’“Informativa” esprimo, apponendo mia ! al ttrattamento rattam mento dei m iei dat sonali ssensibili; ensibi b li; miei datii per personali ! al la ccomunicazione omunicazione dei m iei dat sonali, anc nche ssensibili, ensibili, e al lloro oro ssuccessivo uccessivo ttrattamento rattamento da par te del le ccategorie attegorie di alla miei datii per personali, anche parte delle so ggetti iindicati ndicati a u n to 5 d ell’Informativa q u a li, a de sempio, so cietà d el G ruppo IIntesa ntesa S anpaolo e so g g e tti e sterni a soggetti all p punto dell’Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Sanpaolo soggetti esterni all me n z io n a to G ruppo ((come come ar chiviatori, riassicuratori riassicuratorri ed d al tri iintermediari); ntermediari); menzionato Gruppo archiviatori, altri ! al ttrasferimento rasferrimento al l’estero dei m iei dat da i, anc che e ssensibili, en ibili, ccome ens ome iindicato ndicato al punt o 5 del l’Infformativa ((Paesi Paesi U EeP a i ext aes ra all’estero miei dati, anche punto dell’Informativa UE Paesi extra UE ); UE); per le le ffinalità inalità a ssicurative – contrattuali contr t attu tt ali e o bblighi d gge in dicate a unto 2, le tt. a) a) e b) b) dell’Informativa. dell’Informativa. assicurative obblighi dii le legge indicate all p punto lett. Le rricordiamo icordiamo che senz a ttale ale co onsenso non n è possibile p possi bile concludere concludere o dare dare esecuzione esec cuzione al rapporto rapporto contrattuale. contrattuale. senza consenso x Contraente Co ntraente / As Assicurato s ic u r a to Barrando B arrando ll’opzione ’opzione ssottostante otttostant nte e appo apponendo pponendo lla am mia ia ffirma irma iin n ccalce, alce, es esprimo primo al altresì: tresì: " il consenso consenso " il diniego diniego al ttrattamento rattam a ento dei d m miei iei dat d datii per personali sonali da par parte te di IIntesa n esa S nt Sanpaolo anpaolo A Assicura ssicura S S.p.A., .p.A., ccon o rriferimento on iferimento a pr prodotti odotti e/ e/o o sservizi ervizi pr p propri opri o dii tterzi, erzi, a ffini ini d nvio di m atter e iale pubbl icitario, di vendi vvendita ta di retta, per iill compimento compimento d icerche di m ercato e di ccomunicazione omunicaz a ione dii iinvio materiale pubblicitario, diretta, dii rricerche mercato co mmerciale co on lle eM o d a lità d ntatto ttradizionali radizionali e a utomatizzate iindicate ndicate n ell’Informativa e iin n vi aa u to n o m a o a vvalendosi d commerciale con Modalità dii co contatto automatizzate nell’Informativa via autonoma avvalendosi dii so ggetti tterzi erzi z a ppositamente iincaricati. ncaricati. soggetti appositamente " il consenso " il ddiniego iniego alla ccomunicazione alla omunicazzione dei m miei iei dat datii per personali sonali da par parte te di IIntesa ntesa S Sanpaolo anpaolo A Assicura ssicura S S.p.A. .p. p A. ai ssoggetti oggetti del G Gruppo ruppo IIntesa ntesa S Sanpaolo anpaolo indicati all p punto per l’invio dii m materiale pubblicitario, dii vvendita diretta, per dii rricerche dii in dicati a unto o 4 lett. lett. b) b) dell’Informativa, dell’Informativa, p er l’in vio d ateriale p ubblicitario, d endita d iretta, p er il ccompimento ompimento d ic e r c h e d mercato Modalità dii ccontatto automatizzate nell’Informativa me rcato e di di ccomunicazione omunicazione ccommerciale ommerciale ccon on lle e Mo d a lità d ontatto ttradizionali r a d iz io n a li e a utomatizzate iindicate n d ic a te n ell’Informa ativa e iin n via autonoma avvalendosi appositamente vi a aut onoma o avval endosi di ssoggetti oggetti tterzi erzi appo ositamente iincaricati. ncaricati. x Data Da ta xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx x Luogo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Contraente Co ntraente / As Assicurato s ic u r a to Mod. 186266 - Ed. 06/2015 Polizza Business Gemma ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO La casella di posta elettronica certificata prevista dall’art. 4 del Regolamento IVASS n.8 di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è la seguente: [email protected] Fermo il resto.