ETTORE MAJORANA
FOUNDATION
AND CENTRE FOR SCIENTIFIC
CULTURE
RIVISTA
INTERNAZIONALE
DI
DIRITTO
COMUNE
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CIGNO
ROMA
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GG EDIZIONI
2007
ERICE
MANLIO BELLOMO
Giurisprudenza, societä e politica.
Testi editi e inediti di quaestiones in iure civili
disputatae fra secolo XIII e XIV
1. La presentazione di testi per la gran parte inediti e per un periodo
finora poeo eonoseiuto riehiede qualehe osservazione preliminare.
La storia dell a raeeolta del materiale inizia neI 1967, quando per
sorte ho individuato, all'interno delIa Biblioteea Apostoliea Vatieana, due
magnifiei eodici miseellanei sfuggiti fino a queI tempo a ogni indagine, iI
ms. Arehivio San Pietro A.29 (ehe chiamerö talvolta 'orsiniano' perehe
appartenuto aI cardinale Giordano Orsini) eil ms. Chigi E.VII1.245 (ehe
chiamerö sempIieemente 'ehigiano')1. Continua poi per rieerehe mirate 0
• Il testo ehe qui presento costituisce, pur con lievi varianti, l'Introduzione a
un mio ampio lavoro dal titolo "Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e
prassi colta neI sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento", in corso di
stampa a Roma, per la serie Fonti per la Storia d'Italia dell'Istituto Storico
Italiano per il Medioevo. Ringrazio il Direttore dell'Istituto, Prof. Massimo Miglio,
per avere consentito quest a pubblicazione su rivista.
Debbo avvertire ehe nel concludere un lavoro iniziato nel 1967, nel tempo in
cui ho individuato nei codicivaticani Arch. S. Pietro A.29 e Chigi E.VII1.245due
preziosi e rarissimi libri magni quaestionum disputatarum, non posso fare a
meno di utilizzare quanto ho scritto e reso noto durante il trascorso quarantennio. Si tratta di saggi e libri ehe hanno offerto notizie, riprodotto in forma piu facilmente leggibile e attingibile testi inediti (interi 0 parziali), hanno dato spunti
di riflessioni sulle realtä sociali, sulle metodologie logico-giuridiche, sulle modalitä didattiche ehe via via sono andate affiorando dai testi ritrovati. Per questa
ragione mi permetto, qui nelle note, di rinviare a miei lavori passati con una frequenza non usuale e di confidare nella benevolenza dellettore.
Nelle note i manoscritti principali sono citati con le seguenti abbreviazioni:
ASP = Vaticano, Arch. S. Pietro A.29; Chigi = Vaticano, Chigi E.VIII.245; Roma =
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Vittorio Emanuele 1511; Bologna =
Bologna, Biblioteca del Reale Collegiodi Spagna, 109; Cordoba Cordoba, Biblioteca del Cabildo [de la Catedral], 108.
I Il primo e appartenuto alia famiglia Orsini, e perciö e anche codice orsiniano. Il secondo e appartenuto alIa famiglia Chigi. DelIa loro esistenza ho dato
pubblica notizia due anni dopo illoro ritrovamento, nel 1969: 'Due Libri magni
quaestionum dispuatarum e le quaestiones di Riccardo da Saliceto' Studi Senesi
Sero Ill, 18.2 (1969) 256·291. Sono tomato sui due codici piu volt~ e poi ampia~
=
11
MAlI/L10 BELLO~IO
per ritrovamenti casuali, sieche a quei due manoscritti fondamentali ho
potuto aggiungere, nell'ordine della loro importanza, i codici Roma, Bibilioteca Centrale Nazionale, ms. Vittorio Emanuele
15112; Bologna,
Biblioteca del Reale Collegio di Spagna, ms. 1093; Cordoba, Biblioteca de
la Catedral, ms. 1084; Paris, Bibliotheque Nationale, ms. Lat. 44895;
Leipzig, Universitätsbibliothek,
ms. 9926, e vari altri codici ehe contenmente in Manlio Bellomo, I fatti e il diritto [ra le certezze e i dubbi dei giruisti
medievali (secoliXIII-XlV) (I Libri di Eriee 27; Roma 2000) 21-50.
2 11eodiee e stato individuato come liber magnus quaestionum disputatarum
da Livia Martinoli e Piergiorgio Peruzzi. Entrambi ne hanno redatto un eatalogo:
Livia Martinoli Santini - Piergiorgio Peruzzi, 'Catalogo delle opere giuridiehe eontenute nel ms. Vittorio Emanuele 1511 della Biblioteea Nazionale Centrale di
Roma', RIDC 7 (1996) 217-305. E quasi contemporaneo il saggio di Piergiorgio
Peruzzi, 'Da un manoseritto miscellaneo ad una raceolta di "quaestiones". Prima
descrizione del ms. Roma, Biblioteca Nazionale, Vittorio Emanuele 1511', Die
Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im
13. und 14. Jahrhundert, Atti del Kolloquium, Historisches Kolleg, München 2325 marzo 1995, Manlio Bellomo cur. (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 38; München 1997) 205-215. Per una reeente e ulteriore analisi, e per la
diagnosi ehe seompone l'unitä del manoseritto e dimostra come il eodiee eontenga
nella sua parte piu consistente almeno quattro frammenti di libri quaestionum
disputatarum, vd. Livia Martinoli, 'Quattro frammenti di Libri magni quaestionum disputatarum', RIDC 15 (2004) 269-280.
3 Esiste un poderoso Catalogo della Biblioteea spagnola di Bologna: I codici
del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e deseritti da Domenieo Maffei, Ennio
Cortese, Antonio Garcia y Garcia, Celestino Piana, Guido Rossi (Orbis Aeademieus 5; Milano 1992). Per una rieostruzione, sia pure parziale, delle vieende che
hanno portato all'attuale eonformazione del ms. 109 vd. Bellomo, I fatti e il diritto
57-62.
4 Per una sommaria deserizione del eodiee, diffieilmente aeeessibile, e per il
Catalogo ehe 10 riguarda, Bellomo, I fatti e il diritto 52-57.
511 eodiee, gia noto da tempo per la segnalazione di F.C. Savigny, Geschichte
des römischen Rechts im Mittelalter (Heidelberg 1850; rist. ana st. Bad Homburg
1961) V, passim (a propostio delle biografie di vari autori) e per l'aeeurata deserizione di T. De Marinis, La biblioteca napoletana dei re di Aragona. Supplemento,
I (Verona 1969) 125-126, e stato oggetto di uno studio mirato e di parziale edizione per quella sua parte ehe riguarda le quaestiones disputatae: Federieo Martino, 'Quaestiones eivilistiehe disputate a Bologna negli ultimi deeenni del seeolo
XIII. Studio sui manoseritti Leipzig, U. B., 992 e Paris, B. N., Lat. 4489', in Giuliana d'Amelio, Adriana Campitelli, Severino Caprioli, Federieo Martino, Studi
sulle 'quaestiones' civilistiche disputate nelle Uniuersita medievali, Manlio Bellomo cur. (Studi e Rieerche dei 'Quaderni Catanesi' 1; Catania 1980) 223·257.
6 La serie di quaestiones disputatae trädite dal eodice lipsiense, segnalata da
Emil Seckel, 'Distinctiones glossatorum', in Festschrift der Berliner Juristische
Fakultät tür F. von Martitz (Berlin 1911; rist. anast. Graz 1956) 351 nt. 1, e stata
edita parzialmente da Martino, 'Quaestiones civilistiehe disputate a Bologna', eit.,
258·296.
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GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POUTICA
gono serie me no omogenee, frammentarie,
brevi 0 brevissime, con quaeassunti a base dell a ricerca, salvo rari
stiones giB.presenti nei manoscritti
casi".
Ho tuttavia escluso dall'analisi una sezione iniziale del manoscritto
chigiano (fol. lra-14va) contenente una trascrizione dei temi dell'intero
codice, strutturata
al modo di un indice, ehe tuttavia propriamente indice
non e, ma piuttosto una Tabula, come viene dichiarato all'inizio''. Tale sezione costituisce, a mio parere, un testimone autonomo, sia per la completezza programmata (anehe se talvolta non sempre attuata) sia, sop rattutto, per la straordinaria
ricchezza di annotazioni ehe coprono fittamente ogni margine. Quest'ultima circostanza spinge ovviamente verso
uno specifico e autonomo progetto di ricerca, atto a mettere in evidenza
la capacitä di sintesi di quanti, con indubbia professionalitä, hanno concorso all'opera esegetica in tempi forse diversi, con grafie differenti. Gli
autori delle additiones sono anonimi, come sono anonimi gli autori di altre annotazioni della medesima natura segnate sui margini dei codici di
base: annotazioni ehe sono frequenti in ASP, nello stesso Chigi e in
Roma, piu ehe negli altri, e ehe ho trascritto e riportate accanto ai testi
delle quaestiones in una apposita sede (come Marginalia). Gli anonimi
interpreti dell a Tabula hanno avuto il comune interesse di esplicitare i
principi e i contenuti essenziali delle quaestiones tramandate
dal codice
chigiano, con una tecnica e una formulazione ehe richiama alla memoria,
con immediatezza, le successive decine di migliaia di rubrichette ehe vedremo comparire nelle edizioni a stampa di commentaria, tractatus e
consilia per tutto il Cinquecento e il Seicento, e ancora piu tardi. Da questo punto di vista ci troveremmo giä innanzi a una fase precoce, iniziale,
di quella tecnica riassuntiva ehe avrä la nota fortuna nell'esperienza
e
nella tradizione della riproduzione manoscritta e a stampa.
2. Nel complesso i codici utilizzati sono testimoni di una massa ingente di quaestiones, in gran parte disputatae, con assoluta prevalenza
7 Si tratta dei seguenti eodiei: Leipzig, Universitätsbibliothek,
Haenel 15; London, British Library, Arundel 493; Olomouc, Statni Archiv, C.OAO; Oxford,
Bodleian Library, Canon. mise. 469; Paris, Bibliotheque Nationale, lat. 4452 e
Iat. 4604; Parma, BibIioteca Palatina, 1227; Pistoia, Biblioteca Forteguerriana,
Forteguerriano A.40; Rovigo, Biblioteea Comunale e Coneordiana, Silv. 485, antea 183, olim 7.7.5; Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1396,
Borgh. lat. 163, Vat.lat. 2625, Vat. lat. 2638, Vat. lat. 5773, Vat. lat. 10726.
8 A fol. Ira, suI margine superiore, l'indice e qualificato come tabula: "Incipit
tabula omnium que sunt in presenti volumine". Opportunamente Mario
Montorzi, 'Processi di standardizzazione testuale: "margaritae", "gemmae", "tabulae". Un primo approccio di studio', RIDC 11 (2000) 43-66, considera le Tabulae
genere letterario autonomo, al pari delle Margaritae e delle Gemmae.
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MANLlO BELLOMO
dei testi civilistici, sebbene aleuni tramandino serie significative di quaestiones canonistiche".
La prima e piu agibile idea progettuale mi ha convinto della necessitä di modellare sul tempo umano disponibile la lettura e 10 studio del
copioso materiale ritrovato. Lungo decenni di esperienza di ricerca ho
dapprima concentrato l'attenzione
su alcune tematichew e su aleuni
giuristi!', per saggiare le difficoltä dell'uso dei codici selezionati, e al contempo ho avvertito la curiositä di verificare quale importanza potessero
avere, per una comprensione non superficiale del ius commune, alcune
operette eterogenee rispetto alle quaestiones disputatae, seritti di varia
natura come le serie di glossae contrariae ehe ho potuto attribuire a Cino
da Pistoiaw, 0 i loci loicales per leges probati», loci ehe di per se costituiseono, proprio perehe probati, una nervatura essenziale del pensiero giuridico medievale».
9 Queste rieorrono soprattutto in Chigi, fol. 183Ava-244vb: sul foglio iniziale
"Ineipiunt questiones disputate in iure eanonieo". Altra massa eospieua, relativa
a Giovanni Calderini, e in Cordoba, fol. 312ra-331vb (nuova numerazione), ove i
testi sono sistematicamente datati. Quaestiones canonistiche sono sporadic amente presenti in Roma.
10 Manlio Bellomo, 'Le istituzioni particolari e i problemi del potere. Dibattiti
scolastici dei secoli XIII-XIV', Studi in memoria di Giuliana D'Amelio, I. Studi
storico-giuridici (Milano 1978) 1-40; Id., 'Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerea su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni
Calderini', Per Francesco Calasso. Studi degli allievi (Roma 1978) 9-57: anche in
Bellomo, Medioevo edito einedito, Ill. Profili di giuristi (I Libri di Erice 20; Roma
1997) 129-177.
11 Bellomo, 'Due Libri magni', cit.; Id., 'Per un profilo della personalitä seientifiea di Rieeardo da Salieeto', Studi in onore di Edoardo Volterra V (Milano 1972)
251-284: anche in Bellomo, Medioevo edito einedito, Ill, cit, 93-128; Id., 'Giuristi
bolognesi del tempo di Taddeo Pepoli: Maccagnano e Tommaso degli Azzoguidi',
in Manlio Bellomo, Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Unioersita medievali, I. Le 'quaestiones disputatae'. Saggi (Reggio Calabria 1974); Id., 'Giuristi
cremonesi e scuole padovane. Ricerche su Nicola da Cremona', Studi in onore di
Ugo Gualazzini, I (Milano 1981) 81-112; Id., 'Cino edito einedito in un manoscritto ehigiano', Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali 8 (1982) 467475; Id., 'Matteo di Odofredo: figlio ignoto di padre noto?', ibidem, 9 (1983) 237245.
12 Manlio Bellomo, 'Glossae contrariae
di Cino da Pistoia', Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis
38 (1970) 433-447. Non vanno dimenticate le Glossae contrariae di Dino del Mugello, delle quali ho fatto cenno nello stesso saggio.
13 Manlio Bellomo, 'Loci loicales e forme del pensiero giuridico in aleuni testi
dei secoli XIII e XIV', Rivista di Storia del Diritto Italiano 47 (1974) 5-18.
14 Ne ho dato qualehe dimostrazione in Bellomo, Lfatti e il diritto 529-667. La
prospettiva e stata ampiamente ripresa e approfondita, in una densa e analitica
recensione, da Andrea Padovani, 'A proposito di Manlio Bellomo, L fatti e il diritto ...', Rivista di Storia del Diritto Italiano 74-75 (2001-2002) 431-452, e in modo
14
GIURISPRUDENZA,
SOCIETA E POLITICA
Se mai avessi avuto l'improvvida idea di trascrivere per intero almeno uno dei due codici piu consistenti, l'orsiniano 0 il chigiano, debbo
confessare ehe le difficoltä incontrate nel corso delle mie rapsodiche incursioni e poi calcoli realistici mi hanno del tutto convinto ehe l'idea sarebbe stata irrealizzabile, 0 realizzabile solo a condizione ehe all'operazione avesse potuto concorrere un gruppo di esperti numeroso e omogeneo, e inoltre adeguatamente
finanziato per i costi editoriali finali, certamente non indifferenti.
Le ragioni sono evidenti, ed sufficiente considerare quali spazi occuperebbe una pur semplice trascrizione.
Una quaestio di Riccardo da Saliceto, trädita su circa sette colonne
in Arch. S. Pietro A.29, richiede tredici fitte pagine a stampa'", Un testo
di Francesco d'Accursio, esteso poco piu di una colonna nello stesso eodice, occupa due pagine a stampa 16. Altro testo, di Iacopo Belvisi, ehe nel
codice chigiano
riportato su poco meno di cinque colonne, si estende a
stampa per dieci pagine!". Se poi si compie un lavoro ehe tenga conto di
qualehe confronto testuale con altri manoscritti le dimensioni si dilatano,
come fa fede un recente esperimento, per il quale una quaestio di Iacopo
Belvisi, ehe nel manoscritto orsiniano occupa poco me no di sei colonne, si
dilata a diciannove pagine in una stampa di corpo ridottissimo'".
Per spazzare via l'improponibile progetto di trascrivere l'intero eodice orsiniano, ehe pure e il piu ordinato dei manoscritti di base, ho calcola to quale sarebbe stato il risultato dell'operazione, e non vorrei dire
dell'opera. Il codice consta di 348 fogli, pari a circa 1.390 colonne. Mediamente una colonna vale due pagine a stampa. Il risultato finale sfiora
3.000 pagine: quanto dire, almeno 10 volumi di circa 300 pagine ciascuno,
senza considerare gli indici analitici.
Ma come
noto non si tratta solo di considerare la massa delle pagine a stampa. Occorre anche misurare, in una generica previsione, la
e
e
e
piu ampio dallo stesso autore, in un volume che in modo originale mette a frutto
le esperienze di un lunghissimo areo temporale: Andrea Padovani, Modemita degli antichi. Breviario di argomentazione forense (Bologna 2006), passim.
15 Rieeardo da Salieeto, 'Nunquid possessio possidentis rem tamquam suam',
fo1. 37ra fine-38vb inizio: edizione in Bellomo, 'Per un profilo della personalitä
seientifica di Riccardo da Saliceto' 272-284.
16 Franeeseo d'Aeeursio, 'Villa Panicalis seu potestas dicte ville', fo1. 166ra-b:
edizione in Bellomo, 'Le istituzioni particolari' 15-17.
17 Iaeolo Belvisi, 'Baro vel universitas in terris ecclesie', fol, 102ra-l03ra: edizione in Bellomo, 'Le istituzioni particolari' 18-30. Nei due easi ricordati in questa
nota e nella preeedente mi riferiseo a edizioni ehe hanno utilizzato earatteri tipografici di ridotta dimensione.
18 Iacopo Belvisi, 'Berta eontraxit matrimonium': Firenze, BibI. Naz., 1I.I.344,
fol. 50rb-51rb (anehe in ASP, fo1. 66rb-67va; Chigi, fo1. 105va-l06rb): Federico
Martino, 'Iacopo Belvisi in Provenza e a Napoli', RIDC 17 (2006) 61-93, edizione
75-93.
15
MANUO BEUOMO
quantitä del tempo necessario per la trascrizione dei testi e, soprattutto,
per sciogliere le citazioni dei libri legales, ehe pur se regolari e corrette
nella goneralitä dei casi richiedono nelloro complesso un tempo di lunghissima durata. Ipotizzando ehe su ognuna delle 1.390 colonne del eodice orsiniano vi siano almeno una trentina di citazioni dei libri legales
sarebbero da sciogliere circa 42.000 citazioni. E calcolo prudenziale, perehe in una colonna dell a quaestio 'Baro vel universitas in terris ecclesie'
di Iacopo Belvisi, sopra ricordata, si contano 44 citazioniw,
Vorrei infine rinunziare a calcolare il presumibile numero di ore necessarie per compiere l'opera. Chi ha pratica di queste operazioni faccia
per se un'ipotesi e un calcolow.
Posto innanzi a queste difficoltä e non avendo, per superarle, ne i
mezzi ne il tempo di una vita ultracentenaria,
ho dovuto ripiegare realisticamente verso un progetto sostenibile. Ho perciö deciso di trascrivere
per intero i temi delle quaestiones e, secondo gli usi, gli explicit, a cominciare dal primo dei manoscritti, il codice ASP. Ho continuato con gli altri
testimoni, nell'ordine dell a loro consistenza, e ho parimenti trascritto per
intero i temi egli explicit quando ho trovato quaestiones mane anti nel eodice orsiniano, mentre ho ridotto le trascrizioni al solo incipit e all'explicit
quando nei manoscritti successivi ho trovato quaestiones identiche (fatte
salve lievissime varianti formali) a quelle del codice orsiniano. Ho proseguito, a cascata, dal codice chigiano verso il codice romano e bolognese e
cordobese e parigino e lipsiense'".
Ho circoscritto le trascrizioni entro i limiti del progetto, riservandole
solo alle quaestiones civilistiche, mentre le ho ridotte a poche parole iniziali del tema per le quaestiones canonistiche: per le quali, dunque, illavoro resta da fare, non solo utilizzando la maggior parte dei codici qui
prescelti, ma anche e soprattutto rivolgendo l'attenzione ed estendendo
l'indagine ad altri codici, noti gia per specifiche segnalazioni 0 analisi 22, 0
ancora da individuare.
Vd. supra nt. 17.
Potremmo supporre che, ad essere velocissimi e a non ineontrare citazioni
errate, si potrebbero sciogliere le citazioni di ogni colonna in poco piu di un'ora.
Supereremmo certamente le 1.500 ore: piu 0 meno un anno di lavoro interamente
dedieato a sciogliere citazioni, al ritmo (alienante) di otto ore al giorno, includendo ovviamente le domeniche e annullando ogni periodo di vacanza.
21 Restano alla fine testi sparsi, tramandati
al di fuori di sillogi organizzate.
Li ho raecolti da vari manoscritti, seguendo le indicazioni disponibili e attingendo
a frammentari appunti personali. Fra tali codici hanno particolare rilevanza il
ms. Oxford, Bodleian Library, Canon. mise. 469, e il ms. Wien, Österreiehische
Nationalbibliothek, Palatinus 2132.
22 Mi riferisco soprattutto
ai contributi di Martin Bertram, 'Kanonistische
Sammlungen von Bartholomäus Brixiensis bis Johannes Andree', Procedings of
the Seventh International
Congress of Medieval Canon Law, Cambridge 23-27
July 1984, Peter Linehan cur. (Biblioteca Apostolica Vaticana 1988) 265-281, e
19
20
16
G1URISPRUDENZA, SOCIETA E POLITICA
e
Mi sembrato inoltre utile trascrivere le tracce d'uso dei testimoni
analizzati, per offrire una documentazione diretta del grado edella varietä d'uso di ogni manoscritto, anche in rapporto alle aree 0 alle cittä
nelle quali i codici hanno circolato. Lavoro utile, da questo punto di vista,
soprattutto per il codice romano, posseduto, studiato e messo a frutto in
area umbra, per alcune annotazioni che riguardano Perugia, Gubbio e
Nocera Umbraw,
In calce a ciascun testo ho dato conto, quando possibile, di confronti
noti 0 rilevabili fra vari codici, e ho considerato tali confronti necessari
anche in rapporto allo schema progettuale adoperato.
Ho lasciato aperte alcune problematiche, di per se interessanti, ma
oggettivamente debordanti rispetto ai limiti scientifici della presente ricerea. Mi riferisco al problema dell a tradizione dei testi>', al problema di
una articolata ricognizione e segnalazione e schedatura delle tematiche '
Giovanna Murano, 'Liber quaestionum in petiis. Osservazioni sul ms. Darmstadt
853', Studi Medieuali, Sero Ill, 33.2 (1992) 645-694. Sono ricchi di indicazioni
analitiche anche i numerosi e corposi saggi di Orazio Condorelli, 'Dalle quaestiones mercuriales alla Novella in titulum de regulis iuris', RIDC 3 (1992) 125-171;
Id., 'Un giurista dimenticato dello Studio bolognese: Superanzio da Cingoli',
RIDC 5 (1994) 247-290; Id., 'Giuristi vescovi nell'ltalia del Trecento. Le quaestiones disputatae di Bonaccorso da Firenze e Giovanni Acciaiuoli', RIDC 9 (1998)
197-261; Id. 'Bonaccorso da Firenze e le sue quaestiones disputatae. Un giurista
minore dalla scuola di Giovanni d'Andrea alIa cattedra episcopale', in A Ennio
Cortese I, Domenico Maffei prom. (Roma 2001) 314-141; Id., 'Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di quaestiones disputatae in diritto canonico (secoli XII-XIV)', Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Vincenzo ColI. cur.
(Frankfurt am Main 2002) 395·430; Id., 'L'usuraio, il testamento e l'Aldilä. Tre
"quaestiones disputatae" di Marsilio Mantighelli', Medieval Church Law and the
Origins of the Western Legal Tradition: A Tribute to Kenneth Pennington, W.P.
Müller, M-E. Sommar curr. (Catholic University of America, Washington D.C.
2006) 211-228; Id., 'Tra scuola, pratica beneficiale e attivitä legislativa. Una
quaestio di Enrico Anglico e un capitolo del Liber Sextus (VI.1.7.2)', luris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek, Vincenzo Colli, Emanuele Conte curr.
(Berkeley, California, 2007) 293·313.
23 Riferimenti particolarmente sono presenti nel ms. Roma.
24 Significativi saggi di ricerca in questa direzione sono stati portati a termine
da Emma Montanos Ferrin, 'An de die vel de nocte', RIDC 9 (1998) 49·80; Ead.,
'Dies naturalis y dies artificialis', RIDC 12 (2001) 119-130; Ead., 'i,Por que suena
la campana?', RIDC 10 (1999) 37-52; Ead., 'Responsabilidad contractual por caso
fortuito. Un elegante texto de Alberto di Odofredo (siglo XIII)" Panta rei. Studi in
onore di Manlio Bel/omo IV (Roma 2004) 69-88; Ead., 'Vestidos y joyas', RIDC 15
(2004) 143-171. Da vedere anche, delIa stessa studiosa, l'articolo 'La editio actionis en un fragmento inedito de Martino Sillimani', Anuario de Historia del Derecho Espaiio174 (2004) 477-486.
17
MANLIO
BELLOMO
affront ate nelle quaestiones= e al distinto problema dell a pun tu ale
individuazione
delle normative locali frequentemente
richiamate nelle
tematiche oggetto di disputa (in antico selezionate da interessati raccoglitori, noti e me no noti, e present ate come quaestiones statutorum). La
via, dunque, resta aperta a plurime indagini, parziali 0 esaustive, lungo
queste tre importanti direttrici.
Quanto alla tradizione dei testi, tuttavia, giä la stessa condizione
della documentazione attuale, per la forma in cui ci pervenuta, consente di evidenziare che giuristi attivi in periodi 0 in cittä differenti
hanno esplicitamente testimoniato l'adesione a scritti di paternitä anteriore=. Sulla stessa linea sono di immediata fruibilitä le notizie offerte
da giuristi ehe nel tempo hanno utilizzato, e spesso citato per incipit,
testi ora riportati alla luce nella loro integritä'".
e
25 Ne do appena un rapidissimo saggio infra, § 7. La disponibilitä dei testi, ora
parzialmente pubblicati, meriterebbe uno specifico progetto per una completa eatalogazione delle tematiche.
26 A titolo di esempio possono essere ricordate le accoppiate Pillio - Omobono
nel ms. Bologna, fo1.233va-234ra; Odofredo - Uberto da Bobbio nel ms. Pistoia,
Forteguerriano AAO, fo1.20vb. Vanno poi considerate dallo stesso punto di vista
alcune quaestiones alle quali sono state apposte additiones da giuristi ehe ne apprezzavano l'importanza: vd. per esempio le additiones di Lambertino dei Ramponi a Martino Sillimani in Chigi, fo1.42va-43rb, 0 di Martino Sillimani a Iacopo
Belvisi in Chigi, fo1.247va-248ra.
27 La maggior parte delle notizie ehe ho potuto registrare derivano da Alberico
da Rosciate, giurista attento a segnalare sequele di opinioni quando su un tema
eguale 0 similare gli erano note due 0 piu quaestiones di suoi predecessori 0 contemporanei. Anche indipendentemente dalle informazioni provenienti da Alberico
e solamente a titolo esernplificativo rinvio ai seguenti luoghi: per Alberto di Odofredo, Martino Sillimani e Bartolorneo Brancati (Brancaccio) da Napoli ASP, fo1.
62vb-63ra; per Larnberto da Cento e Pace di Rodolfo Pace ASP, fo1. 63ra-b; per
Iacopo de Ygnano e Tommaso di Piperata ASP, fol. 63vb-64va; per Iacopo Belvisi
e Iacopo Bottrigari ASP, fo1.71vb-74ra; per Guglielmo d'Accursio e Basacomatre
ASP, fo1.97rb-va; per Guglielmo d'Accursio contro Azzone ASP, fo1.10Ira-vb; per
Martino Sillimani, Iacopo d'Arena, Rodolfo di Pace e Pace di Rodolfo ASP, fo1.
104ra-b; per Martino da Fano seguito da Pace di Rodolfo Pace ASP, fo1. 108va109ra; per Guido da Suzzara e Martino Sillirnani ASP, fo1. 194va-b; per Iacopo
Belvisi e altro anonirno giurista ASP, fo1. 242va-243vb; per uno stesso tern a disputato a Vercelli, Bologna e Padova coivolgendo fra altri in tempi diversi Iacopo
d'Arena, Dino del Mugello, Niccolö Mattarelli ASP, fo1. 265vb-267ra; per altro
terna disputato prima a Padova da Iacopo Piga e poi a Bologna da Filippo dei
Formaggini Chigi, fo1. 245rb-246rb e, rnutilo del tema, Chigi, fo1. 63rb-66rb
(Bellomo, I [atti e il diritto 619-620); per Niccolö Mattarelli e Iacopo Belvisi ASP,
fo1. 267ra-268vb; per Riccardo Malombra e Giovanni d'Andrea ASP, fo1. 334vb336va, etc. Vi fu una quaestio ripetutamente presente, "Utrum statuta recipiant
interpretationem" (con varianti negli incipit), disputata fra altri da Odofredo,
Martino da Fano, Alberto Gandino, Osberto da Cremona, Riccardo da Saliceto:
18
GIURISPRUDENZA. SOCIETA E POIJTICA
3. La ricchezza del materiale ritrovato impone ehe si rifletta sul significato storiografico ehe deve attribuirsi a fonti tanto omogenee per natura quanto eterogenee per personalitä di autori e, in parte, per diversitä
di decenni, di Iuoghi, di ambienti. Del resto, nel corso della mia lunga in·
dagine, mi sono posto ripetutamente
il problema dell a potenzialitä testimoniale delle fonti ritrovate in rapporto alla necessitä di comprendere
almeno due aspetti essenziali per 10 storico del diritto: in qual modo i nostri testi hanno concorso a modellare durante i secoli XIII e XIV una
prassi colta (didattica e forense), vitale gill per suoi precedenti-" e destinata a dura re per secoli; in qual modo quella prassi colta stata specchio
e corpo di una realtä storicamente determinata, vissuta da giuristi fattisi
protagonisti negli snodi conflittuali ehe precedono un processo per scongiurarlo 0 per affrontarlo degnamente 0 ehe emergono nella tempesta di
un processo avviato e da concludere.
Non per caso ha dovuto concentrare preliminarmente
l'attenzione
sulla variegata natura delle quaestiones, civilistiche e canonistiche.
L'espressione quaestiones in iure civili disputatae si rivelata di per
se ampia tanto da potere suscitare incomprensioni,
0 da potere essere
giudicata ambigua.
Lascio da parte il problema del casus legis, ehe secondo il cornu ne
pensiero dei giuristi del tardo medioeva appartiene al campo del certum,
nel quale tuttavia e possibile questionare, ma solo per una migliore intelligenza del testo legislativo, civilistico 0 canonisticow.
E opportuno invece ricapitolare brevemente quanta nota ormai alIa
storiografia, proprio perehe fra i testi dei quali da parziali edizioni compaiono quaestiones di varie specie'": quaestiones
pub lice dispu-
e
e
e
per Odofredo vd. Bologna, fo1. 212va-b; per Martino da Fano vd. Bologna, fo1.
217vb-218va; per Osberto vd. Chigi, fol. 80vb-81rb, e Roma, fol. 97vb-98rb, fol.
179rb-vb; per Riccardo da Saliceto vd. Chigi, fo1.27rb-28rb.
28 Penso ai numerosi contributi relativi al secolo XII e agli inizi del secolo XIII.
Per le quaestiones canonistiche sono da ricordare gli innumerevoli studi di
Gerard Fransen; per le quaestiones civilistiche i volumi di Annalisa Belloni, Le
questioni civilistiche del secolo XlI. Da Bulgare a Pillio da Medicina e Azzone (Ius
Commune, Sonderhefte 43; Frankfurt am Main 1989), e di Lucia Sorrenti, Tra
scuole e prassi giudiziarie. Giuliano da Sesso e il suo 'Libellus quaestionum' (I Libri di Erice 21; Roma 1999), e la letteratura ivi citata.
29 SuI punto mi permetto di rinviare a Manlio Bellomo, 'Legere, repetere,
disputare. Introduzione ad una ricerca sulle "quaestiones" civiIistiche', in
Bellomo, Aspetti dell'insegnamento giuridico, cit., 24-30: anche in Bellomo, Medioevo edito einedito, I. Scholae, Universitates, Studia (I Libri di Erice 20; Roma
1997) 60-64; Id., 'Factum proponitur certum, sed dubium est de iure', Die Kunst
der Disputation, cit., 16-18.
30 La bibliografia sulle quaestiones si Elampliata notevolmente negli ultimi decenni, dopo i primi studi mirati avviati in parte dagli articoli ehe ho cominciato a
pubbIicare daI1969 dopo iI mio fortunato incontro con i due libri magni vaticani,
19
MANUO BEUAlMO
tatae», quaestiones in schola disputatae, sia autonomamente sia nel
corso deUa lectura 0 della repetitio=, quaestiones legittimae ehe sfiorano i
confini del casus legis 0 rientrano nel campo del casus legis», quaestiones
magistrales ehe in sede di lectura pongono quaestiones ex facto
emergentes note al professore perehe presenti nella varieta delle
normative statutarie 0 neUa prassi forense=.
Tutte, poi, sono da distinguere dai consilia pur presenti neUe sillogi
ehe ho utilizzato, e sono da distinguere con difficoltä quando il consilium
stato utilizzato (riutilizzato) come scrittura atta anche a verbalizzare
una quaestio disputata impiantata sull'identico problema affrontato in
sede consulente, 0 quando accaduto, all'inverso, ehe la redazione di una
quaestio disputata
diventata scrittura di un consilium offerto a un
diente piu 0 meno danaroso: nell'un caso e nell'altro con ovvio risparmio
di tempo e di fatica=; e sono da distinguere anche dalle pochissime
allegationes ehe in qualehe caso, ad integrazione, sono state aggiunte da
chi ha adoperato quelle sillogi: allegationes ehe stanno a mezza via fra
prassi didattiche (perche estrapolate 0 estrapolabili da qualcuna delle serie addotte pro 0 contra nell'alternativa questionante delle argomentazioni) e prassi processuale (perche estrapolate da serie documentarie appartenenti a specifici processi 0 destinate a specifici processijw.
e
e
e
orsiniano e chigiano. COS!, accanto ad articoli, sostanzialmente
irrilevanti perehe
riassuntivi di ricerche e riflessioni altrui (per i quali rinvio al mio volume I [atti e
il diritto), si sono succeduti studi specifici dedicati a opere comprese nei due libri
magni: di Orazio Condorelli (vd. supra, nt. 22), Emma Montanos Ferrin (vd. supra, nt. 24), di Martino Semeraro, Osberto da Cremona. Un giurista dell'eta del
diritto comune (Ius Nostrum 25; Roma 2000) ad indicem.
31 Sono numerosissime.
Si individuano con maggiore sicurezza quando nella
tradizione manoscritta si e salvata l'inscriptio 0 la subscriptio, e quando in una di
queste si data canto delluogo, dell a data e, in qualche caso, dell'occasione temporale della disputa: per esempio la vigilia natalizia 0 un giorno dell a settimana
santa 0 la domenica delle Palme 0 la domenica di Pasqua. SuI punto vd. Bellomo,
I faui e il diritto 342-345.
32 Esempi in Bellomo, I [atti e il diritto 347-354, 385-430. Nella prassi didattica diventavano correnti leeturae per viam quaestionum 0 per disputatorium
modum: Bellomo, op. eit., 404-412.
33 Penso, per esempio, alla quaestio "Quia Iohannis
opinio fundatur in textu"
di Iacopo Belvisi, tramandata in ASP, fol. 195va-196rb; Cordoba, fol. 39vb-40vb e
fol. 50va-51rb; Firenze, Bibl. Naz. II.I.344, fol. 45vb-46va (ove e datata 1304). Per
altri casi vd. Bellomo, I fatti e il diritto 425-427.
34 Esempi in Bellomo, I [atti e il diritto 435-439, e passim.
35 Sono significative
le due serie di consilia e quaestiones di Dino del Mugello
comprese nel ms. Roma, fol. 5vb-25rb, ove compaiono anche testi geminati.
36 Un bell'esempio
in un testo, pervenuto in duplice testimonianza
in ASP,
fol. 152rb-153ra, e in Bologna, fol. 186va-187ra, nel quale sono documentate allegationes processuali di Guido Staufer: e Martino Sillimani a riprenderle e a presentarle come argumenta di una quaestio disputata il 15 dicembre 1299.
e
e
20
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POUTICA
4. Le opere recuperate riguardano un periodo non breve, quasi un
secolo, racchiuso fra la Magna Glossa di Accursio e l'affermarsi
dei
Commentaria di Bartolo da Sassoferrato, dalIa meta circa del secolo XIII
alla meta circa del secolo successivo.
Aleune di esse appartengono a decenni che precedono 0 sfiorano la
meta del Duecento. Queste sono prive di indicazioni e di indizi cronologici, e anche a tenere conto delI'anno di morte dei loro autori
impossibile datarle, se non in via del tutto ipotetica, e perciö fallace. Le ho tuttavia selezionate e incluse nelI'ambito dei testi da segnalare e registrare
solo perehe sono testimoniate in quattro dei manoscritti di base (ASP,
Chigi, Roma, Bologna), e non ho ampliato la ricerca oltre i limiti di tali
testimonio E presente principalmente
Odofredo, soprattutto per una consistente massa trädita nel ms. Bologna 37, e per qualehe testo ehe ricorre,
seppure in modo episodico, in due altri codici'", Aleune testimonianze
portano a Iacopo Baldovini-", Alberto Papiensew, Uberto da Bobbio+'.
Siamo in un tempo, intorno alIa meta circa del secolo XIII e soprattutto dopo la meta, in cui si afferma, si consolida e si diffonde la fama
della Magna Glossa di Accursio. Perö, contestualmente,
l'opera accursiana si cristallizza, perehe si chiude il ciclo ehe ha avuto inizio nel secolo
XII ed e maturato nelIa lezione metodologica e nell'opera di Azzone, il
maggiore fra i maestri di Accursio. Eppure, mentre si chiude, quel ciclo si
perpetua, almeno per i tre 0 quattro se coli successivi=.
Non si esaurisce, peraltro, l'uso dell a glossa come forma letteraria
adatta a spiegare il testo legislativo, e anche, col passare degli anni, utile
per arricchire con additiones la stessa Magna Glossa 0 altre opere ritenute fondamentali-s.
e
Bologna, fo1.211ra-216vb, fo1.216vb-217va, fo1.218vb·219ra etc.
Chigi, fol. 143va-b; Roma, fol. 144ra·b, fol. 147rb-va, 151 ter, fo1. 150vb, fol.
l lrb-va, fo1.152ra, etc.
39 Chigi, fo1.142vb-143ra; Roma, fo1.146ra·b, fo1.147va, fo1. 147vb, fo1. 150rb,
fol. Ifil va-b, etc.
40 Chigi, fol. 142vb, fo1.260ra-b; Roma, fol. 144vb, fo1.146rb, etc.
41 Chigi, fol. 72va, etc.
42 Sulla lunga persistenza della metodologia di Azzone - Accursio e sulla sua
coesistenza con una linea alternativa mi permetto di rinviare a Bellomo, 'La
scienza del diritto al tempo di Federico II', RIDC 3 (1992) 173-196: anche in M.
Bellomo, Medioevo edito einedito, n. Scienza del diritto e societä medievale (I Libri di Erice 20; Roma 1997) 37-62.
43 Vd. almeno, come esempi che su base documentaria
hanno centrato
l'attenzione sul problema del costante uso del glossare, i contributi di Federico
Martino e Andrea Romano, 'Per documentare un aspetto dell'insegnamento bartoliano', Annali di Storia del Diritto 12-13 (1968-1969) 385·398, e di Federico
Martino, Dottrine di giuristi e realta cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova (Studi e Ricerche dei 'Quaderni Catanesi' 5; Catania
1984) soprattutto 11-22. Una estesa bibliografia Elin Manlio Bellomo, 'Scuole giu37
38
ö
21
MANLIO BELLOMO
Cambia perö la metodologia e cambiano i contenuti prevalenti delle
glosse. Vi una contestualitä accademica ehe gioca la sua parte. Verso la
meta del Duecento la tripartizione dell a didattica assegna uno spazio autonomo alIa disputa delle quaestiones ex facto emergentes proprio perehe
autonomo il campo del probabile entro il quale i nuovi fatti debbono
muoversi, in un tempo in cui la tripartizione mira a riservare il campo
del certum alla lectura magistrale+'.
NeH'esperienza concreta non si aprono perö solchi insuperabili fra
lectura e disputa delle quaestiones, e anzi diventa diffusa consuetudine
magistrale ehe le tematiche nuove dibattute publice rifluiscano nella leetura, normalmente in forma ridotta e riassuntata+, oppure come semplice ricordo da tenere in conto per ulteriori analisi e riflessioni, ed essere
perciö tenute presenti come quaestiones dieputabiles=, Al contempo i professori richiamano a lezione quaestiones a loro note per svariate ragioni e
le disputano in schola (quaestiones disputatae in lectura) 0 le risolvono
autoritativamente
(quaestiones magistrales, determinatae in lectura),
come forma di esercizio autonomo, intrinseco aHa stessa lectura magistrale 0 collegato con essa 47.
E in tale fase che i seguaci di Iacopo Baldovini, Ugolino dei Presbiteri e Odofredo Denari, e fra tanti Alberto di Odofredo, si incontrano per
comunanza di interessi e di metodologia con Francesco e Guglielmo, figli
di Accursiow,
e
e
ridiche e univorsitä studentesche in Italia', Luoghi e metodi di insegnamento
nell'Italia medioevale (secoli XlI·XIV), Atti del Convegno Internazionale, Lecce Otranto 6·8 ottobre 1986, Luciano Gargan e Oronzo Limone curr. (Galatina 1989)
140 nt. 72: anche in Bellomo, Medio evo edito einedito, I, cit, 120 nt. 72.
44 Sulla svolta didattica della meta del Duecento mi permetto di rinviare a
Manlio Bellomo Saggio sull'Unioersita nell'etä del diritto comune (Catania 1979;
4a rist. I Libri di Erice 4, Roma 2004) 205-222.
45 Un manoscritto esemplare, da questo punto di vista, e Rovigo, Biblioteca
Comunale e Concordiana, Silv. 485, antea 182, olim 7.7.5, testimone ehe ho studiato in modo mirato nel saggio 'Tracce di lectura per viam quaestionum in un
manoscritto del Codex conservato a Rovigo', RIDC 8 (1997) 217-273.
46 Un buon esempio, fra tanti, e costituito da una notazione di Lambertino dei
Ramponi contenuta in una quaestio del 1272: per la quale Bellomo, I {atti e il diritto 462-463.
47 Sull'articolazione delle esperienze, documentata principalmente
dai libri
magni orsiniano e chigiano, vd. Bellomo, I {atti e il diritto 385·430.
48 Proprio sulla base dell'esperienza questionante documentata dai codici studiati ho individuato una metodologia ehe era e diventava sempre piu 'linea alternativa' vitalissima, ne provinciale ne propria di scuole minori. E una metodologia
ehe conserva e perpetua il massimo rispetto per la linea Azzone - Accursio, ehe
perciö resta e diventa tradizionale per secoli: suI complesso processo vd. Bellomo,
'La scienza del diritto al tempo di Federico Il', cit.
22
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POUTICA
All'incirca nello stesso tempo, all'aprirsi degli anni settanta del Duecento, si delinea un confronto, se non un vero e proprio distanziamento,
fra quanti verranno ritenuti antiqui e quanti moderniv . Ci troviamo alIora difronte a una folIa di doctores, noti 0 poco noti, generalmente trascurati 0 dimenticati dalIa storiografia giuridica contemporanea.
Con troppa insistenza, invece, questa storiografia, piu 0 meno recente, si Eldedicata a studiare e ad analizzare altre opere di quei decenni,
come la Margarita di Alberto Galeottiw e soprattutto le Quaestiones
statutorum e il c.d. Tractatus de maleficiis di Alberto Gandino'", Opere,
queste, ehe hanno finito col falsare la prospettiva per due ragioni. Anzitutto perehe esse, nell'attenzione dell a storiografia e nella relativa considerazione, hanno oscurato almeno due opere analoghe sulle quaestiones
statutorum, di Iacopo d'Arena (il cui testo Elal momento perdutor= e di
Guido da Suzzara (seritto confuso per ambigui intrecci con le Quaestiones
di Alberto Gandinor'"; e poi perehe tutte, nelloro insieme, inducono nelIa
convinzione ehe Alberto Galeotti e Alberto Gandino, come sul versante
canonistico Giovanni di Dio, siano stati personaggi di primo piano, mentre ora risulta, nel confronto, che essi 10 furono molto meno+. Ne va
49 I libri magni offrono una buona documentazione
relativa a giuristi che compaiono eome antiqui, moderni, moderniores: vd. Bellomo, I fatti e il diritto, soprattutto 529-566. Per un approfondimento delle possibili differenti caratteristiehe delle metodologie adoperate da tali giuristi vd. Padovani, 'A proposito di
Manlio Bellomo, I fatti e il diritto', eit.
50 Interessanti
osservazioni sulla Margarita del Galeotti in Montorzi, 'Processi
di standardizzazione testuale', cit.
51 Qualche osservazione
sugli studi di Kantorowicz, Solmi, Sorrenti in Bellomo, I fatti e il diritto, ad indicem. Al problema dei rapporti tra Alberto Gandino
e Guido da Suzzara a proposito del Libellus quaestionum ho dedicato uno specifico studio, 'Sulle orme del Libellus quaestionum di Guido da Suzzara. Note suI
manoscritto Leipzig, Universitätsbibliothek
992', Roman Law as Formative of
Modern Legal System. Studies in Honour of Wieslaw Litewski, J. Son del et alii
curr., I (Jagiellonian University Press, Krak6w 2003) 33-40: anche in RIDC 15
(2004) 257-267.
52 Un'opera
autonoma di Iacopo d'Arena, indicata come Opus statutorum 0
Quaestiones statutorum, era nota ad Alberico da Rosciate, Comm. in C.1.1.1, de
summa Trinitate. 1. cunctos populos, nr. 27 (Venetiis 1585) fo1. 8vb: "... opus statutorum domini Guidonis de Suzaria, Iacobi de Arena ..."; piu puntuale citazione
in Alberico, Comm. in C.1.14.12, de legibus et constitutionibus. 1. si imperialis, nr.
1, fo1. 53vb-54ra: "... et (per) dominum lac. de Are. in suis Quaestiones statutorum, § sed quis interpretabitur ...".
53 Vd. Bellomo, 'Sulle orme del Libellus quaestionum di Guido da Suzzara', e
letteratura ivi citata.
54 Come per Giovanni
di Dio ha dimostrato Martin Bertram, 'Der Liber
quaestionum des Johannes de Deo (1248)', Die Kunst der Disputation, cit., 85132. Per il giurista di Suzzara vd. Bellomo, 'Sulle or me del Libellus quaestionum
di Guido da Suzzara', eit.
23
MANLlO BEILO~IO
dimenticato il fatto ehe questi giuristi non erano autori di opere originali,
ed erano piuttosto, in realtä, raccoglitori e trascrittori, piu 0 meno fedeli,
di quaestiones dichiaratamente imperniate su rubriche statutarie oppure
relative a fatti specifici e giä correnti nelle scuole nella stanchezza della
ripetitivitä: quaestiones di per se votate ad essere aggregate, in un personale brogliaccio, in un unico contesto pensato come collezione di quae-
stiones statutorum.
e
Vi altro genere di letteratura, non impegnata ad offrire agli operatori del diritto una metodologia dell'argomentare necessaria in vista di
una soluzione ragionevole (e giovevole) di un conflitto di interessi nel diretto confronto dell'agone forense. Mi riferisco alle opere destinate ai notai di Martino da Fano e di altri del suo tempo= e soprattutto a Salatiele
ea Rolandino dei Passaggieri'e, e per gli operatori del foro allo Speculum
iudiciale di Guglielmo Durante. Testi, questi, dotati di una loro peculiare
architettura e volti a finalitä differenti nel confronto con le opere di Alberto Galeotti, di Alberto Gandino e di altri, e privi di contenuti che avessero a che fare con le quaestiones disputatae. Ma proprio per questa ragione testi ehe fanno venire in mente a Giovanni d'Andrea di comporre
apposite Additiones allo Speculum iudiciale di Guglielmo Durante, nel
significativo tentativo di accost are le due linee, l'una impegnata a modelIare formule e a costruire formulari e l'altra a mostrarne, con il richiamo alle quaestiones disputatae, i collegamenti con la didattica e la
prassi colta 57 •
La sopravvalutazione di poche opere, e al contempo l'oblio di molte
altre, hanno prodotto una conseguenza.
secolo racchiuso fra Accursio e
Bartolo
apparso alIa storiografia giuridica come il tempo dei "post-accursiani": un tempo in cui sarebbero stati attivi epigoni di medio livello,
intenti a costruire e ad offrire modelli operativi a causidici che essendo
poco colti erano al piu intenti a raccogliere in disordinati zibaldoni
frammenti sparsi di una prassi disomogenea per sua incoerenza sostanziale, antologie utili per trovare con immediatezza soluzioni giä confezio-
e
n
55 Per Martino si veda almeno il testo della sua opera dedicata ai notai, edita
da Ludwig Wahrmund, Das Formularium des Martinus de Fano (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, 18, Innsbruck 1907;
rist. anast. Aalen 1962).
56 Per un confronto fra Salatiele e Rolandino mi permetto di rinviare alle mie
'Note su Salatiele e la sua Ars notarie', in Bellomo, Medio evo edito einedito Ill,
cit., 55·60.
57 Le caratteristiche e il piano dell'opera giovannea hanno motivato la rigorosa
ricerca di Lucia Sorrenti, Testimonianze di Giovanni d'Andrea sulle "quaestiones"
civilistiche (Studi e Ricerche dei Quaderni Catanesi 2; Catania 1980) che ho potuto utilizzare largamente.
24
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POLITICA
nate'", E quadra bene l'immagine nel confronto con la massiccia e
sistematica opera di Bartolo da Sassoferrato, sieche nel comune giudizio
quel tempo potrebbe anche apparire ed essere pensato come il "secolo
senza Bartolo". Ma il confronto, mai apertamente dichiarato eppure corrente come un fiume carsico sotto le pagine di molta storiografia, sarebbe
di per se cronologicamente improprio, perehe finirebbe col proiettare, a
ritroso, la luce di Bartolo prima del tempo in cui Bartolo realmente vissuto.
Gli storici del diritto hanno avuto e hanno mostrato, da un lato, poca
e svagata curiositä per la gran parte dei giuristi di quellungo periodo, e
dall'altro lato troppo hanno chiuso il loro orizzonte fra la modellistica
notarile e i formulari processuali. Eppure attorno a un Rolandino dei
Passaggieri 0 a un Guglielmo Durante vi sono stati innumerevoli e raffinati giuristi, immersi per generazioni fra i nuovi problemi giuridici ex
facto emergentes, e dovrebbe risultare improprio rivolgere scars a attenzione alle enormi difficoltä ehe essi dovettero affrontare. Tutti era no impegnati a dare corpo a un'opera ehe senza lacerazioni con l'antico avrebbe
potuto dare risposte alle necessitä del nuovo, ehe senza rinunciare
all'autoritä del 'libro dell a legge' (del Corpus Iuris Civilis) avrebbe potuto
dare un posto alle normative locali imposte dagli ordinamenti particolari,
imperanti e diffuse come mai prima di allora (leggi regie, statuti cittadini
e corporativi, le inveterate consuetudini riproposte in una scrittura originale). Tutti era no impegnati a dare quel posto perehe ne erano costretti
dalla vita, dalla loro quotidianitä, perehe di quelle normative i privati in-
e
58 Per tale periodo e ancora utile rileggere l'ampio contributo di Ugo Nicolini,
'I giuristi postaccursiani e la fortuna della "Glossa" in Italia. Redazione ampliata
e corredata di note', Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani, Bologna 21-26 ottobre 1963, Guido Rossi cur., III (Milano 1968) 799·943, nonehe alcune delle relazioni contenute nei tre volumi degli stessi Atti. In altri easi il periodo ehe va da Accursio a Cino da Pistoia e trascurato, e direi senza colpa alcuna, perehe finora sono mancati studi analitici e riflessioni significative su quei
numerosi decenni (quasi un secolo, addirittura!). Aceade cosi ehe di un grande
maestro come Dino del Mugello si ricordino solo poche opere canonistiehe e ehe di
un giurista geniale (seppur disordinato) come Iacopo Belvisi si dia appena un
cenno: suI punto vd. Ennio Cortese, Il diritto nella storia medievale, Il. Il basso
medioevo (Roma 1995) ad indieem (Martino Sillimani, Dino del Mugello, Iacopo
Belvisi, Cino da Pistoia...). Contro i giudizi riduttivi 0 disinteressati della prevalente storiografia contemporanea ho tentato di rivalutare i giuristi postaccursiani
giä nel mio saggio su 'La scienza del diritto a1 tempo di Federico Il', Per il giudizio sulla disordinata genialitä di Iacopo Belvisi, vero gigante del quale furono debitori Cino da Pistoia e Bartolo da Sassoferrato, mi sia consentito di rinviare al
mio I [atti e il diritto, soprattutto 633·634,652·653, 661-663, 666-667, dove e
messo in luce, come gia maturo, il meccanismo logico-giuridicoehe Bartolo ripresenterä e sperimenterä pochi anni piu tardi, in modo massiccio, oscurando la
fama del maestro in modo irreparabi1e.
25
MANUO BELLOMO
tendevano servirsi quando le trovavano fruibili nello scontro di interessi
ehe li coinvolgeva, nella previsione 0 nella concretezza di un processo.
Operava nella vita un sistema ehe legava il ius commune al ius proprium
e quei giuristi ne dovevano interpretare 10 spirito, ne dovevano disegnare
i confini e le connessioni, ne dovevano rendere evidente l'essenzialitä, anehe nella prassi.
5. Se si lasciano da parte le valutazioni dell a storiografia giuridica
prevalente, e se si guarda alla realtä testimoniata dalle scritture ora portate alla luce, si scoprono elementi da non trascurare.
Il primo dato e costituito dal consistente numero di testi, inediti per
la maggior parte, numerosi piu di quanto finora non si fosse intravisto.
Il secondo dato egualmente significativo. Le quaestiones ehe molti
giuristi raccoglievano in sillogi variegate servivano per scopi didattici,
scientifici e pratici. Servivano perehe consolidavano e articolavano esperienze personali, di elaborazione dottrinaria e di scuola: perehe davano
materia cospicua a commentaria, come alIa vasta opera di Alberico da
Rosciate, e perehe avveduti professori e colti consulenti trovavano utile
avere sotto mano un brogliaccio, disordinato quanto fosse 59, al quale
attingere per le occasioni dei pareri da dare, come da un pozzo privato e
segreto si attinge l'acqua necessaria alla vita.
Vi di piu. L'esistenza di singoli testi isolati, di cospicue masse ehe
li raggruppavanow e dei vari libri quaestionum di cui abbiamo notizia''! 0
diretta conoscenzaw apre una via a qualehe ulteriore considerazione. E
e
e
59 Ho segnalato una serie di tali brogliacci in Bellomo, I [atti e il diritto 87154, specialmente 137 ss., dove e ricordato un singolare "liber Federici de Alze."
composto in parte "de papyro" e in parte "de membrana", caduto pure sotto gli
occhi di Alberico da Rosciate. Aleune raccolte erano indicate secondo la qualitä
del materiale scrittorio 0 le dimensioni della scrittura 0 del numero dei fogli: sapI?iamodi un "liber bombicinus", di un "liber littere minute", di un "liber parvus".
E da sottolineare ehe non solo ignoti 0 poco noti legisti tenevano sotto mano questi zibaldoni. Abbiamo notizia certa che anche giuristi di altissimo livello operavano con i medesimi strumenti quotidiani: fra altri vi e memoria di un "liber
Dini", di un ''liber Iacobi de Arena", di un ''liber Oldradi" e anche di un "exemplar
Andree de Pisis": vd. I [atti e il diritto 155-226 e l'AppendiceVI, pp. 245-246. Inoltre, tenendo conto della frequenza con la quale appare incerta la paternitä di
quaestiones attribuite a Martino Sillimani, e plausibile supporre ehe anche
Martino avesse un proprio "liber", le cui quaestiones, a volte, sono passate impropriamente sotto il suo norne.
60 Ho compiuto un primo approccio volto a determinare la consistenza di singole masse e la corrispondenza di esse all'interno di differenti manoscritti nel mio
I fatti e il diritto 155-239, e per una piu immediata utilizzazione le Appendici 1IV.
61 Per le notizie vd. Bellomo, I [atti eil diritto, soprattutto 87-154.
62 Per i libri quaestionum superstiti, interi 0 a frammenti, vd. supra, note 1-7.
26
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POLITICA
inevitabile chiedersi per quale ragione opere raffinate come molte di Alberto di Odofredo, Francesco d'Accursio, Lambertino dei Ramponi, Vianisio dei Passipoveri e soprattutto di Dino del Mugello, imperante nel Trecento'", e del geniale Iacopo Belvisi (finora poco 0 per niente apprezzato
per quel che e stato'") siano state sostanzialmente
condannate all'oblio
dei posteri, 0 marginalizzate,
mentre nelloro tempo e fino alla meta circa
del Trecento esse furono ricercate, e copiate e ricopiate, ed ebbero autorevole e ampia diffusione e furono utilizzate largamente per gli scopi didattici, scientifici e forensi appena ricordati. Occorre chiedersi per quale misteriosa sorte quelle opere siano state poi quasi completamente dimenticate dagli storici del dirittow, mentre i manoscritti che ora ne consentono
una rinnovata conoscenza dimostrano ehe esse furono l'asse port ante di
una grande stagione creativa della giurisprudenza
europea, vissuta principalmente tra Bologna, Padova e Perugia.
Non solo. Non potremmo neppure immaginare le ragioni per le quali,
per secoli, alcune opere, come i Commentaria di Bartolo da Sassoferrato e
di altri famosi giuristi, abbiano potuto avere l'autoritä e il successo ehe
hanno avuto. A mio parere le ragioni e l'origine della fortuna vanno cercate nel periodo e negli esercizi didattici e negli scritti dei legisti del
tardo Duecento edel primo Trecento: quando i giuristi furono costretti a
immergersi nel tormentato intreccio di sparse problematiehe per dare risposte colte alle curiositä pressanti di brillanti studenti e alle esigenze
pratiche di ogni operatore del diritto; quando per compiere l'opera furono
costretti ad inventare e a sperimentare
una metodologia nuova e conducente al fine; quando furono costretti ad essere parte di una giurisprudenza antiqua, moderna e modernissima. Non sarä per un caso, per un
capriccio della sorte, ehe molti dei risultati conseguiti in quei deeenni ritornino, per il ripetersi di quella metodologia presa a modello e calata
nelle realtä piu diverse, come eorpo e sostanza di grandiose ricostruzioni
successive'" e di peculiari interventi proeessuali e para-processuali'",
63 Giudico imperante l'opera di Dino del Mugello perche, come e noto a chi ha
pratica di manoscritti, essa e diffusissima nei codici del tardo Duecento edel Trecento, nelle varie forme in cui essa prendeva corpo: glossae ai libri legales, alIa
Magna Glossa, additiones varie alle opere esegetiche di corredo di tali raccolte di
leggi, opuscoli, consilia in gran numero.
64 Vd. supra, nt. 58.
65 Con l'eccezione di Friedrich C. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im
Mittelalter, V, cit (supra, nt. 5) passim, e degli eruditi ehe 10 avevano preceduto
(Sarti, principalmente).
66 Penso soprattutto ai Commentaria di Bartolo da Sassoferrato, Bartolomeo
da Saliceto, Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, e ancora, per il Cinquecento, di
Alessandro Tartagni e di Giason de Maino.
67 Un bell'esempio e offerto, anche al di hi delle intenzioni dell'A., in un recente e importante saggio su aleuni consilia di Francesco Guicciardini: Osvaldo
Cavallar, 'Persuadere qui iurisprudentiam non profitentur. Legittima difesa, omi-
27
MA!\ILIO BELLOMO
6. A leggere, anche di sfuggita, le tematiche sulle quali si aprivano
complessi dibattiti nelle scuole 0 nel processo risulta evidente quanto
poco 0 nulla affiori ehe abbia avuto a ehe fare con ideologie, di qualsiasi
genere; e anche quanto pOCO0 nulla affiori ehe abbia avuto a ehe fare con
collocazioni di fazione 0 con scelte politiche, se non nel senso ehe chiarirö
in avanti. Chi volesse tentare di spingersi su questi fronti troverebbe innanzi a se un muro invalicabile.
Su un altro fronte storiografico, d'altra parte, giä da aleuni decenni
almeno, e forse anche da piu tempo, si avverte la necessitä di sottrarsi al
persistente 0 risorgente dominio di una 'dogmatic a' di stampo ottocentesco e di cercare vie nuove per riscoprire una realtä ehe le astratte categorie pandettistiche hanno impedito e impediscono di vedere e di intendere.
Certo, questa non
la sede pertinente per un'analisi dettagliata di tali
tentativiw. Essa e perö la sede eletta per apprezzare un aspetto dell a reaha nascosta dalla 'dogmatica'.
Proprio i materiali recuperati consentono di meglio valutare, per
contrappunto, se e in qual modo i percorsi tentati e sperimentati fra Duecento e Trecento consentano di comprendere la giurisprudenza
medievale
come prodotto, specchio, strumento di una societä,
Per la varietä delle tematiche e per la ricchezza delle argomentazioni le quaestiones civilistiche lasciano intravedere un'umanitä
varia e
composita, e interessi di ogni tipo e natura, e documentano problemi ehe
appartengono alla quotidianitä,
E importante, a mio parere, insistere su questo pun to, per concorrere ad evitare due rischi, di segno contrapposto quanto a valore e ad
ispirazioni di valori. Il primo rischio
di pensare la storia del diritto medievale, quale si modella dopo la rinascita (0 rinascimento, 0 svolta) del
secolo XII, come storia di supremi ideali civili e religiosi da considerare
nella loro purezza, in parallelo con la vetusta ammirazione ottocentesca
per i dogmi giuridici di pandettistica memoria: e di concentrare un'esclusiva attenzione su quegli ideali e su quei valori, ehe mentre esprimevano
e
e
cidio e contumacia in aleuni consulti di Francesco Guicciardini', RIDC 17 (2006)
161·250.
68 Qualehe spunto utile per avviare una ricerca di storia della storiografia
giuridica mirante aprecisare i termini dell'insofferenza per la dommatica ottocentesca e in Emanuele Conte, 'Droit medieval. Un debat historiographique italien', Annales 567 (2002) 135·162: anche in versione italiana, parzialmente diversa, 'Storicitä del diritto. Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale',
Storica 22 (2002) 135-162; Id., 'Storia interna e storia esterna. Il diritto medievale da Francesco Calasso alIa fine del secolo XX', RIDC 17 (2006) 299·322, da
porre accanto al contemporaneo contributo di Emma Montanos Ferrin, 'La herencia de Francesco Calasso: actualidad de una perspectiva innovadora. Consideraciones para un perfil de historia de la historiografia europea', Anuario de Historia
del Derecho Espaiiol77 (2007) 469-479.
28
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POLITICA
le loro implicite potenzialitä creative di innovazione civile, vero lievito di
una grande rivoluzione culturale in chiave cittadina, costituivano pur
tuttavia solo un momento, alto quanto fosse, di una articolata realtä sociale e politic a, in un mondo ehe cominciava a distinguere il diritto dalla
morale e dalla teologia. Il secondo rischio, marcato di pesanti note negative, si esprime in pretenziosi avvisi di dottrina e ammonimenti di una
sedicente magistrale metodologia privi di ogni concreta esemplificazione,
ed eben diffuso specie in quei filoni della storiografia giuridica ehe per
moda si avventura a svagare fra diritto, teologia, morale, politic a, sociologia, politologia, antropologia e quant'altro: con prodotti deludenti, frascherie delle quali il tempo sarä giudice impietoso.
Recuperare la dimensione di una realtä didattica e processuale mi
pare utile e non solo per le ragioni sopra esposte, ma anche per contrapporre il quadro di una vita storicamente vissuta e documentata a quanti
per immaginazione considerano i giuristi medievali perduti nell'opera
vana di discutere solo di apices iuris, isolati dalla vita ehe di per se e
complessa, ed a volte fastidiosa 0 drammatica.
Ogni giurista, se anche adopera iuris subtitilitates, 10 fa perehe. se
avvocato 0 consulente, ha clienti bisognosi di una specific a attivitä professionale 0, se e giudice, ha difronte parti di un processo ehe si aspettano
d'essere giudicati in modo favorevole, oppure perehe. se
professore,
nella scuola prefigura quanto accade nel mondo circostante.
Non servono sonanti discorsi. Soccorre la lettura delle centinaia di
quaestiones ehe ho trascritto da manoscritti ehe recano umane e professionali tracce d'uso, per correzioni, per annotazioni, per redazioni di regulae iuris, per notazioni linguistiche: manoscritti adoperati e riadoperati
per generazioni e in luoghi diversi 69, sudate carte ehe sarebbero di
leopardiana memoria se non fossero, come sono, del tutto prive di ogni
inclinazione romantica.
Sempre e comunque emergono i casi della vita, a prima vista e in
primo piano, e spesso nella crudezza della loro realtä vissuta. Poi, in secondo piano, a scavare, non e difficile individuare le metodologie ehe furono adoperate da chi dovette affrontare e tentare di risolvere le difficoltä
ingroppate in ogni scontro di interessi nel confronto con normative di differenti livelli; non
difficile ritrovare il senso di un'attivitä teorica ehe
costruiva le travature di ogni argumentum con l'uso di loci loicales per
e
e
e
e
leges probati.
Si riscopre la via di chi interpretava
il testo legislativo giustinianeo e
10 riteneva eterno e perciö immodificabile. E si puö osservare ehe quella
non era una via isolata: contestualmente
vi era chi, considerando le sva-
69 Per un'ampia documentazione basterä
tenere conto delle annotazioni
marginali ehe corredano la gran parte delle quaestiones. Ho studiato questo
aspetto, e rho segnalato, nel mio Fatti e diritto, soprattutto 247-315.
29
MANIJO BELLOMO
riate normative
municipali
e regie in rapporto
alIa pensata eternitä del
teorica l'intimo e
interdipendente
rapporto, operante nelI'intreccio degli interessi, fra ius
commune e iura propria e legava perciö prassi didattiche e prassi forensi
e notarili alIa societä ehe reclamava interventi concreti.
Incontriamo giuristi di solida cultura giuridica, ehe seppure su livelli
differenti sono tutti egualmente maestri nel dominare il Corpus Iuris
Civilis, per la conoscenza dei testi e per la capacitä di argomentare utilizzando norme di ius commune anche quando, nel ea so in ispecie, quelle
norme non sono da applicare?". Incontriamo professori ehe addestrano i
loro studenti all'arte dell a disputa, secondo una proficua coerenza fra il
vecchio, ehe offre strumenti maneggevoli, e il nuovo, ehe richiede le necessarie soluzioni per ogni fatto non previsto nel ius commune. :It un'arte
ehe si snoda lungo linee intrecciate e contestuali.
Per i casi proposti il giurista deve addestrare ad utilizzare e deve
utilizzare le variae causarum figurae (le categorie) ehe sono presenti e
custodite, come in uno scrigno, nel corpo del ius commune. Utilizzare un
sapere acquisito significa attingere a quelle [igurae e selezionarle al meglio per vestire i fatti delIa vita. Significa anche sfruttare appieno le potenzialitä del ius commune: questo offre schemi Iogici, ehe giä esistono al
di fuori del diritto come loci loicales puri, ma ehe sono anche giuridici
perehe circolano come nervature entro il ius commune, perehe sono loci
loicales per leges probatin, Legittimati in iure, i modi arguendi (0 loci
loicales; sono adeguati per confezionare argumenta da contrapporre nel
dibattito da parte di chiunque voglia sostenere, ed abbia interesse a sostenere, le parti delI'attore 0 del convenuto 0 debba dare alIa fine una so-
ius commune, coglieva con una sua rappresentazione
lutio.
70 Ho insistito in modo partieolare su questa alternativa, tipica dell'epoca, che
consentiva di non applieare, perehe non adeguate a regoIare un easo concreto,
norme di ius commune ehe pure venivano utilizzate perehe da esse si enucleavano gli schemi logiei (i modi arguendi in iure) ehe nel passato erano stati usati
per dare soluzione a easi differenti. SuI punto vd. Manlio Bellomo, L'Europa del
diritto comune (Lausanne 1988; 8a ed. Roma 1998) passim (e le traduzioni in inglese (The Common Legal Past of Europa, Washington 1995), in spagnolo (La Europa del derecho comtui, Roma 1999), in tedesco (Europäische Rechtseinheit,
München 2005) e aleuni esempi in Fatti e diritto 567-667.
71 Il punto e messo in evidenza da Federico Martino, 'Argumenta ex legibus',
Die Kunst der Disputation, cit., 147-156, ehe fa anche notare (p. 148 nt. 5) come
in qualehe caso i loci loicales probati per leges corrispondessero a riehiami evangelici, sieche se ne aveva un duplice fondamento di legittimitä, In ternpi successivi accadrä, tuttavia, che si utilizzino loci loicales indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati probati per leges.
30
GIURISPRUDENZA. SOCIETA E POUTICA
e
7. Polehe "senza i fatti non accade di ragionare"?>,
necessario fermare l'attenzione, al modo di una esemplificazione,
su fatti ehe impegnano tematiche tipiehe del diritto privato edel diritto penale.
Sono situazioni ehe appartengono al mondo dell a campagna come a
quello dell a cittä,
"Quidam induxit bestias in frumento meo": e un problema per Dino
del Mugello?", ehe rovescia: "Quidam invenit boves meos dantes dampnum in vine a (aliena)?',
Fra le mura urbane vi sono problemi ehe il giurista affronta ricorrendo a [igurae proprie dei diritti reali e delle obbligazioni.
Fulco di Rodolfo Pace ha da discutere su una lite per causa di una
domus ruinosa: "Cum Sempronius haberet domum ruinosam de qua
dampnum vertebatur, vicini promiserunt Sempronio centum ut illam destrueret.;"?", Ranieri Arsendi, il 6 gennaio 1324, posto difronte ad analogo caso: ''Titio qui domum edificabat et ius edificandi habebat opus novum denunciavi legittime ..."76.
Sono centinaia e si avvicinano al migliaio le situazioni rappresentate
nella documentazione dei libri magni e di altri codici. E appena possibile
qualehe accenno.
I contratti", le obbligazioni e i problemi dell'adempimento'"
sono ripetutamente presenti, e basta scorrere gli incipit dei temi per ritrovarne
le testimonianze.
Fra gli atti unilaterali i testamenti hanno gran parte, sia maschili??
ehe femminili 80.
In parallelo ricorrono temi familiari: matrimonio e concubinato'",
e
72 La felice espressione e di Rosario Gregorio, Introduzione alto studio del
dritto pubblico siciliano (palermo 1794) 6.
73 Testo in ASP, fo1.310ra.
74 Testo in Chigi, fo1.72va.
75 La quaestio e in ASP, fo1.160rb.
76 Chigi, fo1.175va-176rb.
77 Solo due esempi: in ASP, fo1.55rb-56vb per una quaestio di Maccagnano degli Azzoguidi, e in ASP, fo1. 171rb, insieme con Chigi, fo1. 164rb-va e Roma, fo1.
221rb, per altra di Francesco d'Accursio.
78 Ne trattano,
fra tanti, Uberto da Cesena in una quaestio ehe e in Chigi, fol,
288rb-289rb, e Bartoluccio dei Preti in altra ehe e in Chigi, fo1.247rb-va.
79 E tema diffusissimo. Per un solo esempio vd. Iacopo Bottrigari jr. in ASP,
fo1.42ra-43vb.
80 Cosi Francesco d'Accursio in Roma, fo1. 223ra-b; Martino Sillimani in una
quaestio di ampia diffusione, trädita in ASP, fo1. 115ra-va; Chigi, fo1. 48va-b;
Roma, fo1.207va-b.
81 Sono particolarmente attenti ai due temi i canonisti: fra gli altri, Giovanni
d'Andrea in Chigi, fo1.192rb·193va e Uberto da Cesena in Chigi, fo1.200ra-vb.
31
MANUO BE1J,OMO
tutela e curatela'", poteri paterni e matemi=, capacitä dei filii familias
in potestatet+, etc.
A fronte di delitti ehe turbano la cittä sono frequenti le quaestiones
emergentes da tali atti. Richiedono d'essere risolte sia sui piano delle punizioni da infliggere sia sul piano dei risarcimento dei danno: figli ehe con
mani violente aggrediseono 0 uccidono i padriv: malefactores banditi
dalla cittä ed esposti ad insulti, ad attacehi fisici, ad essere vittime di
impunibile omicidiow; medici forse responsabili quando hanno avuto in
cura un paziente ferito da un aggressore 0 in una rissa e poi morto dopo
le prime cure e qualehe giorno'".
Vi sono dubbi ehe sfiorano la fede. In ognuno di questi casi chi agisee disdegna eonsuetudini non legittimate dal potere pubblico e neppure
si rivolge al vescovo 0 ad altro ecclesiastico, com'era spesso accaduto nei
secoli del primo medioevo,e ora si affida al legislatore per le norme di ius
commune 0 di ius proprium ehe possano essergli utili, 0 al giurista per
prevenire un processo 0 per vincerlo se giä in corso, 0 al notaio ehe dia legittimitä e autoritä alla sua volontä, COS! si impongono i problemi della
ripartizione dei beni confiscati all'eretico, forse condannato d'eresia proprio in vista dell'allettante confisca=; COS! e da decidere se 10 seomunicato
possa legittimamente facere testamentum»; COS! l'usurario in ultimis
constitutus si confessa e per non correre irischi dell'inferno dispone, in
un testamento ehe non affida al confessore ma al notaio, ehe le usurae
percepite siano restituite ai malcapitati suoi debitori del tempo del suo
rap ace passatow.
82 Due esempi: Odofredo in Bologna, fol. 215rb; Martino da Fano in Chigi, fol.
142vb.
83 Vd. per esempio Giovanni
Calderini in Chigi, fol. 184vb-186ra e Cordoba,
fol. 321va-322vb; Vianisio dei Passipoveri in Chigi, fol. 33ra-vb.
84 Esempi per Martino
Sillimani in ASP, fol. 154rb-vb e Roma, fol. 214va-b;
per Osberto da Cremona in Chigi, fol, 81rb.
85 Il caso, diffuso
nella circolazione manoscritta, El dibattuto da Tomrnaso
dei
Forrnaggini: Roma, fol. 161rb-vb, fol. 237ra-b, fol. 249ra-vb. Per comprendere la
triplicazione document ale dello stesso testo in un unico codice El da tenere presente ehe il manoscritto romano mette insieme quattro frammenti di differenti
libri magni: Martinoli, 'Quattro frammenti di Libri magni', cit, (supra, nt. 2).
86 Vd. per due esempi Aldobrandino
dei Mezzabbati in Chigi, fol. 125ra-b e
Niccolö Mattarelli in ASP, fal. 265vb-267ra.
87 Buona materia
di dibattito per Martino da Fano: Chigi, fol. 143vb.
88 E Riccardo
Malombra ad interessarsene:
Chigi, fol. 249ra-va; ASP, fol
332rb-333vb.
89 E celebre e difussissima,
fino a meritare la stamp a (ultima nei Tractatus
Universi Iuris, Venetiis 1584, fol, 387ra-388ra), la quaestio di Iacopo Belvisi suI
tema, disputata nel1321: ASP, fol. 230va-232ra; Chigi, fol. 277rb-278ra, etc.
90 Il caso, fra altri, El affrontato
da Marsilio dei Mantichelli: Paris, fol. 124rb-
va.
32
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POLITICA
e
Talvolta si va sul paradosso, anche se non da escludere ehe al di la
del paradosso vi sia una velata minaccia 0, peggio, felpato invito al suicidio: COS! Maccagnano degli Azzoguidi si chiede se un massarius, ehe per
ragione del proprio ufficio tenuto a denunziare i crimina commessi da
altri nella sua terra, sia anche tenuto a denunziare se stesso e a correre il
rischio di una punizione anche grave, ove egli stesso abbia commesso un
e
maleficium
91.
A consider are i testi ehe ora propongo all'attenzione dellettore anche al di la della sintetica esposizione condensata nel tema,
possibile
cogliere significative variazioni di accenti nello scorrere dei decenni e
nella successione delle personalitä
dei giuristi. Tocco il problem a
all'ingrosso, e prescindo dall'interpretazione
ehe impegna a distinguere
gli antiqui dai moderni e dai moderniores. Mi riferisco solo a ciö ehe e
evidente, e in parte ho messo in evidenza molti anni fa 92.
Per decenni (almeno per buona parte del Duecento) hanno decisa
prevalenza, nella redazione del tema e nella struttura del dibattito, le
problematiche ehe la vita imp one di affrontare. Poi si comincia a ricamare su di esse, sia nelIa presentazione del tema sia nello sviluppo dei
contenuti. Aleuni giuristi tendono a imbrigliare l'intera struttura della
disputa nei calchi offerti dalla logica, secondo i percorsi consentiti dai
modi arguendi in iure. Queste operazioni prendono la mano di qualehe
professore particolarmente raffinato, 0 alIa moda del tempo, e COS! i loci
loicales cambiano funzione: non piu e non solo strumenti utili per la eostruzione di persuasive argomentazioni ma oggetto principale e privilegiato dell'attenzione.
I codici ehe ho utilizzato danno buone informazioni per Vianisio dei
Passipoveri, Bartolomeo Brancati (Brancaccio), Filippo dei Formaggini,
Iacopo Bottrigari jr.93• Nelle quaestiones di tali giuristi gli argumenta e
l'intera articolazione del discorso sono inquadrati entro rigide griglie,
espresse in propositiones ritmate al modo di una approssimativa metrica
letteraria 94.
e
Il testo e in ASP, fol. 57vh-60rh.
Mi riferisco al mio saggio 'Per un profilo della personalitä scientifica di
Riccardo da Saliceto', cit., soprattutto 268-269 (in Medioeoo edito einedito Ill,
91
92
112-113).
93 Gli schemi predisposti per incanalare le sparse argomentazioni, ricorrenti
nelle quaestiones dei giuristi sopra elencati, sono analiticamente ricordati in
Bellomo,I fatti eil diritto 611-627.
94 Offre un buon esempio Filippo dei Formaggini, quaestio "Statuto cavetur
quod ,si filius familias homicidium commictat": Chigi, fol. 63va (per l'intera
quaestio fol. 63rh-66rh): "Ohligationis principalis attendenda nativitas. Principalis in accessorium consideranda potestas. ludicis declaratio per sententiam ni(hi)l
inducens. Thacite ypothece conditio et vero arguendo de contractihus ad delicta.
33
MANUO BElLOMO
Spicca fra tutti Riccardo da Saliceto, "qui in speculatione non habuit
parern" , e spicca per le sue impegnative e gia astratte costruzioni, fondate su distinzioni aristoteliche correnti nella Bologna (e non solo) dei
decenni maturi del Trecento. Basti un solo esempio: "... usucapio seu usucapionis complernenturn habet duplicem causam, scilicet fiendi aliam
vera essendi. Sed prima subdividitur, nam causa fiendi est etiam duplex,
una efficiens alia finalis. Essendi causa est etiam duplex, una materialis
alia formalis?".
8. Il giurista ehe si muove fra i libri legales (ius commune) e le normative locali (iura propria)
certo un intellettuale
ehe appartiene alla
polis, ma nel suo operare quotidiano, da professore 0 da colto attore della
prassi giuridica, non parla di politica, non agisce da politico 0 per ragioni
politiche, anche se gli echi di eventi politiciw 0 di interessi ecclesiastici e
mondanis? sono spes so incombenti perehe intrinseci alle problematiche
affrontate. E neppure si pone il problema di esplicitare, in modo diretto,
ehe la sua attivitä e volta ad assicurare un migliore ordine sociale, e non
se 10 pone come problema peculiare perehe tale finalitä
connessa con la
sua stessa professionalitä di giurista. Il notaio sa ehe deve operare affinehe la volontä del proprio diente sia chiara e certa nella scrittura prodotta e sia duratura e inattaccabile nel tempo: e tanto dura la sua autoritä quanto piu certa la sua legittimazione e quanta ha maggiore durata
la fede ehe la comunitä cittadina 0 territoriale
disposta a prestargli. Il
consulente ha il problema immediato di difendere gli interessi di chi si
affidato alla sua capacitä e credibilitä: e perciö ricorre non solo alle
norme di ius proprium 0 di ius commune adatte 0 adattabili al caso, ma
escogita con argomentazioni, piane 0 ardite, argumenta ehe per leges probata possano dare la vittoria al suo diente. Il giudice deve risolvere i conflitti con una sentenza ehe tenga canto dei due cardini della cultura del
tempo, l'auctoritas dell a legge e le rationes delle parti in conflitto fondate
su ragione, razionalitä e ragionevolezza per legem probatae.
Dei tre principali versanti delle prassi giuridiche i materiali qui raccolti e resi disponibili sono preziosi per la copiosa documentazione ehe ri-
e
e
e
e
e
Proportionabilium ratio. Sermonis dubii ad prius fienda relatio. In benigniorem
partem sumenda interpretatio. Finis ad principium fienda relatio. Forme vel
modi invariabilis comprehensio. Potentioris fienda prelatic".
95 11testo costituisce il brano iniziale della quaestio "Nunquid possessio possidentis rem tamquam suam": ASP, fol. 37ra-38rb.
96 Penso, a questo proposito, al problema della qualificazione di cittadini come
'magnati' e 'popolari', e all'importante testo di Cino da Pistoia ehe, nella sua
forma originaria di consilium, e tradito in Chigi, fol. 137ra-va.
97 Torna alla memoria il easo della tripartizione dei beni confiscati agli eretici,
documentato in Chigi, fol. 249ra-va: per il quale vd. supra, nt. 88.
34
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POLlTICA
guarda le problematiehe dei primi due versanti, molto meno e anzi poehissimo per quanto riguarda l'attivitä del giudicew.
Cia posto, occorre perö una riflessione, a modo di precisazione, anche
per evitare equivoci, e forse critiche improprie, da parte di chi e molto attratto a valutare la collocazione sociale e cetuale dei giuristi e l'azione
politica ehe ne costituisce un aspetto indubbiamente signifieativo.
Personalmente eondivido il senso di ogni rieerea ehe tenti di presentare, e riesea a rappresentare, le due eondizioni nelle quali si trova ad
operare il giurista del medioevo e di eta successive: perehe
fuor di discussione che il giurista vive nella societä, nella parentela, nel ceto, e
perehe
ovvio che egli debba porsi quotidianamente il problema di una
adeguata e eondueente azione politica: personale e familiare e di parte.
Tanto ne eondivido il senso ehe ho apportato qualehe contributo, con
saggi dei quali vorrei ricordare, per un lato, le considerazioni sulla collocazione sociale egli interessi politici di aleuni giuristi siciliani=' e, per
l'altro lato, le riflessioni sul bolognese Riccardo da Saliceto, la sua ampia
famiglia (lignaggio, piuttosto) e la sua fazionetw e su due personaggi, fra
i potenti Azzoguidi di Bologna, Maccagnano e Tommaso-'".
11 punto ora da chiarire
se le problematiche documentate dai libri
magni quaestionum disputatarum escludano ehe eiascuno dei giuristi
presenti, autore di quaestiones 0 utilizzatore di quaestiones altrui, 0 au-
e
e
e
98 Quasi un'eeeezione e eostituita dalla quaestio-repetitio di Jacques de
Revigny, "Circa istam materiam an iudex ilIum quem in veritate seit innoeentern", trädita in Chigi, fol. 256rb-va, e non solo.
99 Nell'ordine cronologicodella pubblicazione Manlio Bellomo, 'Famiglie borghesi e patrimonio ecclesiastico a Calascibetta fra Cinquecento e Seicento. Per la
storia del diritto di patronato in Sicilia' [1986, 1988], rist. in Bellomo, Medioevo
edito einedito, IV. Sicilia: giuristi, prelati e uomini d'armi tra feudi e demani (I
Libri di Erice 31; Roma 2002) 39-73; Id., 'Cultura giuridiea nella Sieilia catalanoaragonese' [1990, 1992],rist. ibidem, 75-92; Id., 'Storia di ceti e storia di giuristi'
[1997],rist. ibidem, 93-106; Id., 'Giuristi di Sieilia tra corona e feudi' [2001], rist.
ibidem, 123-215; Id., 'Giuristi, feudo, cittä nella Sieilia aragonese (seeoli XIVXVl)', Stadt - Gemeinde - Genossenschaft. Festschrift für Gerhard Dilcher zum 70.
Geburtstag, A. Cordes, J. Rückert, R. Schulze curr. (Berlin 2003) 129-138.
100 Manlio Bellomo, 'Una famiglia di giuristi: i Salieeto di Bologna', Studi Senesi, III ser., 18 (1969) 387-417.
101 Manlio Bellomo, 'Giuristi bolognesi del tempo di Taddeo Pepoli: Maccagnano e Tommaso degli Azzoguidi', eit., 119-194. Su analogo crinale si collocano
alcune mie rieerche su Guillaurne de Ferrieres e Bertrand de Deaux: 'Notarius in
suo officio delinquens. Rieerea su un testo inedito di GuilIaume de Ferrieres e
Bertrand de Deaux', Siculorum Gymnasium, n. s., 31.1, 1978,213-223); su Franceseo d'Accursio, Iacoppo Belvisi, NiccolöMattarelli: 'Le istituzioni particolari e i
problemi del potere, cit (supra, nt. 10); su Iaeopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo
Malombra, Giovanni Calderini: 'Giuristi e inquisitori', cit. (supra, nt. 10).
35
MANUO BElLOMO
tore di lecturae per viam quaestionum, possa avere svolto una propria attivitä politiea.
All'evidenza la risposta e negativa. I testi ehe presento nulla testimoniano in proposito e perciö nulla escludono ma al eontempo nulla includono, mentre da altre fonti sappiamo bene che quegli stessi giuristi
operavano nel mondo cittadino con autorevoli e impegnative attivitä politiche.
Le cronache bolognesi e di altre cittä danno conto del tempo giornaliero 0 stagionale ehe molti di questi giuristi hanno dedicato ad ineombenze politiche, come parteeipi di organi istituzionali, come protagonisti
di ambascerie, come consiglieri di chi deteneva il potere politicotw. E
dimostrano come molti di questi personaggi, oltre ad essere stati giuristi,
siano stati uomini politici, a volte accorti e prudenti, a volte sfortunati, e,
in quanto politici, uomini di parte: di parte guelfa 0 ghibellina, di parte
magnatizia 0 popolare, a Bologna schierati con i Geremei 0 con i Lambertazzi. Val quanto dire: protagonisti del loro tempo, e dunque personaggi
da prendere in considerazione non solo per tracciare un profilo mirato e
specifico di storia del diritto, ma anche per dare un contributo utile per
una storia della politica. Per eccezione, in un ea so, e Cino da Pistoia ad
essere protagonista di prim'ordine nel campo della giurisprudenza
e al
contempo di qualehe fama nel campo della nuova poesia in volgare.
Vi Eluna documentazione di non ambigua interpretazione
ehe serve
per segnare una netta linea di distinzione fra l'azione del giurista e
l'azione del politico. La testimonianza e offerta da aleuni consilia dati da
doctores 0 da iuris periti a un commune civitatis oppure a un sovrano, sia
quando il giurista agisce da singolo sia quando egli
membro di organi
consultivi 0 deliberativi della municipalitä cittadina 103.
In tali consilia non troviamo, mai, alcuna citazione di testi legislativi
di ius commune e neppure di ius propriumw+. 11 consulto e la decisione
e
102 Vd., come esempio, il caso di Riccardo da Saliceto. Una varia documentazione e ora raccolta e ragionata da Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di
Popolo. Siema, Perugia e Bologna, tre governi a confronto (Ius Nostrum 34; Roma
2006) passim.
103 Buoni esempi sono documentati per Bologna in Menzinger, Giuristi e politica 309-328. Nell'anno 1284, a Bologna, sono attivi in vari organi e commissioni
del comune popolare, fra i giuristi-dottori presenti nei codici ehe ho utilizzato per
la presente indagine, Basacomatre di Basacomatre (pp. 310, 311, 313, 314, 318,
320, 321, 322), Pace di Pace (pp. 311, 313, 315, 318, 320, 321, 326), Lambertino
dei Ramponi (pp. 313, 315, 319, 321, 322, 323, 326), Alberto di Odofredo (p. 313,
315, 321, 322, 323, 326), Marsilio Mantichelli (pp. 314, 321, 322, 323), Egidio dei
Foscarari (pp. 321, 322, 326), Francesco d'Accursio (pp. 321), Martino Sillimani
(pp. 321).
104 Interessanti
almeno due esernpi, tratti da Menzinger, Giuristi e politica
325-328: "Dominus Albertus domini Odofredi legum doctor consuluit quod eligantur IlIl. ambaxatores de maioribus et sapientibus qui cum domino potestate et
36
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POUTICA
ehe ne deriva sono giocati sul filo delle opportunitä politiche, della
necessita che la civitaso il regnum ha di aggredire 0 di difendersi, dell'utilitä ehe una decisione apporta a chi governa 0 alla societä governata.
In breve, sono giocati suI filo della 'politic a', non del 'diritto'.
Pertanto non per causa di un malaugurato accidente che nessuno
di tali consilia sia presente nei tanti libri di quaestiones ehe per intero 0
per frammenti ci sono pervenuti, 0 ehe almeno al momento ci sono noti.
La ragione, fino a prova contraria, sta tutta in una scelta ehe nel passato
e stata compiuta sempre ad occhi aperti: sta nella considerazione ehe gli
operatori del diritto accordavano a quei consilia pensati per la politic a e
offerti al commune civitatis 0 a un sovrano. Erano consigli dati da un
politico per la politica, e come tali andavano ritenuti: consigli di natura
politica, e perciö, coerentemente, da escludere dalle sillogi che servivano
all'esercizio di una professione magistrale 0 forense.
e
9. Resta da capire perehe mai l'essere giurista, come professore 0
come consulente per un processo, abbia potuto dare titolo per un'attivitä
ehe aveva tutt'altra natura; perehe la scienza del diritto abbia potuto dare credenziali tanto importanti da aprire spazi politici che ad altri erano
preclusi 0 erano consentiti solo per ragioni di nascita e di parentela.
Sieche si presenta un problema: da un lato vi un professionista che
opera da giurista, ehe adopera le metodologie della propria arte per
quanti richiedono di essere assistiti e difesi innanzi a un giudice 0 per
quanti vogliano dare certezza e stabilitä alle loro volontä negoziali;
dall'altro lato a costui si attribuisce e si riconosce un ruolo politico
rilevante. Le cittä stanno sul filo dell a corrente: e perciö eleggono a
segnale della loro potenza l'esistenza di scuole giuridiche capaci di offrire
ai giovani una specificitä professionale ehe, a cascata, possa trasformare
giovam
di ingegnol05
III
brillanti
e ricercati
professori
e
e
capitaneo ire debeant Ymolam ..." (p. 325); "Dominus Pax de Pacibus doctor legum
consuluit quod domini potestas et capitaneus ire debeant ad civitatem Ymole cum
antianis et ambaxatoribus ..." (p. 325). Ancora piu significativo il consilium dato
al commune civitatis per sottrarre Bologna dalla scomunica, confezionato da otto
sapientes e iuris doctores eletti dagli anziani e dai consoli, e sottoscritto fra altri
da Lambertino dei Ramponi, Egidio dei Foscarari, Alberto di Odofredo e Basacomatre di Basacomatre (pp. 326-328). Sono tutti giuristi d'alto livello e di buona
fama, ma nessuno di loro ricorre all'arte delIa professionalitä del giurista nelI'atto
di dare consiglio al comune cittadino.
105 Mi torna alla memoria un caso ben documentato.
Una 'grande famiglia' veneta, quella dei Lando, per eseguire quanto prescritto nel testamento (datato 13
settembre 1326) di un suo eminente componente, il cardinale Francesco Lando, si
organizza per scegliere un giovane da indirizzare agli studi di diritto con comune
contributo finanziario. Il giovane deve appartenere alla casata dei Lando e a decoro della parentela deve essere d'ingegno e di aspetto gradevole, ne gobbo ne
37
MANIJO BELLO!oIO
consulenti 106, e anche, se opportuno 0 utile, in abili politici 107. Perehe
mai?
Nei tempi ehe stiamo vivendo sembra naturale pensare ehe il prestigio e le occasioni offerte dal prestigio siano connesse con il denaro posseduto per fortune familiari 0 accumulato per abilitä personali; sembra naturale pensare ehe i patrimoni servano per giustificare un potere e una
dignitä sociale e politica.
Per quanto discutibile secondo una prospettiva ehe pUD essere propria del presente e forse 10 sarä del futuro, non si tratta certo di un pensiero peregrino neI contesto della societä medievale e moderna. La ricchezza una base formidabile e un fine apprezzato per chiunque abbia a
ehe fare con le attivitä della politica 0 con imprese di natura economica, e,
per quanto riguarda il secolo ehe emerge dai materiali ritrovati, ne troviamo documentazione pertinente sia nell'ambito della cultura generale 108 sia nell'ambito delle legislazioni locali 109.
Eppure non credo ehe una tale motivazione sia esaustiva nella ricerea delle ragioni per le quali i giuristi del tardo medioevo siano stati
tenuti in conto ein onore, quasi oracolo dell'unica giustizia terrena con-
e
zoppo, ne strabico ne difettoso nelle membra: vd. Bellomo, Saggio sull'Uniuereitä,
cit. (supra nt. 44) 225-226.
106 Penso a Firenze e all'invito rivolto a Riccardo da Saliceto per ottenerne
il
trasferimento
e l'insegnamento
nella cittä toscana. La stipendio offerto di ottocento fiorini annui e davvero convincente, assolutamente enorme rispetto ai compensi concessi ad altri professori, di diritto (trecento fiorini per Baldo degli
Ubaldi, elevabili a quattrocento), di logica e filosofia (quaranta fiorini), di medicina (25 fiorini): documentazione in Bellomo, 'Una famiglia di giuristi', cit. (supra,
nt. 100) 396-399.
107 Basterebbe
seguire le vicende 'politiche' dello stesso Riccardo da Saliceto,
ambasciatore, beneficiato dal pontefice, consulente e membro di organi di governo
cittadino: sono segnalate in Bellomo, 'Una famiglia di giuristi' 392-403.
108 AlIa cultura
ufficiale, ehe guarda alIa giurisprudenza
come ars boni et aequi (D.1.l pr.), divinarum atque humanarum rerum notitia e iusti atque iniusti
scientia (lnst.1.1.l), res sanctissima, si contrappongono giudizi irrispettosi e irridenti, condannati da giuristi e predicatori, ma acclamati dal volgo, presi a materia da poeti satirici del tempo e ricordati con forte tensione morale in un importante Sermo de legibus del Piacentino. Sono i giudizi ehe considerano la giurisprudenza come scienza lucrativa e scienza del potere. Sulle immagini con trap poste e suI Piacentino vd. Bellomo, Saggio sull'unioersitä 17-23.
109 Non era giuridicamente
irrilevante l'essere ricchi: neppure per i figli di
persone rieche. Per alcune norme statutarie solo i padri di famiglia domini di un
patrimonio personale, e anche i figli ehe, pur senza essere domini, tali erano da
considerarsi, potevano accedere per elezione ad alcune magistrature comunali, ed
erano anche i soli ehe, se coinvolti in incomode circostanze processuali, erano
esentati dal prestare la satisdatio iudicio sisti: vd. Manlio Bellomo, Problemi di
diritto familiare nell'etä dei comuni. Beni paterni e 'pars filii' (Giuffre, Milano
1968) passim.
38
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POLITICA
cessa all'umanitä: una giustizia ehe si riteneva, come per fede, tutt'intera
compresa nel corpus delle leggi universali, nei libri legales, ma ehe era al
contempo conoscibile solo per quel tanto ehe compariva e si esprimeva
nell'interpretazione di chi operava nel mondo del diritto, nella scuola e
nel processo.
Qui emerge un dato ehe travaliea la potenzialitä rappresentativa
dell a dignitä edel potere radicati nella rieehezza. Ed un dato ehe appare come marchio fisionomieo prevalente nei seeoli del tardo medioevo,
seppure rieorrente con alterna vitalitä e visibilitä in altre epoche, piu risalenti 0 piu reeenti. Mi riferiseo alla capacitä (e all'abilitä) ehe i giuristi
medievali hanno nell'intuire ehe la loro seienza eostituisee 10 speeehio di
una societä ehe si data un 'sistema' di rapporti all'interno del quale ogni
elemento vive se si mantiene stabile illegame tra l'universale e il particolare: nel caso dell a giurisprudenza, fra ius commune e iura propria.
Non solo. Quei giuristi sono allenatissimi nel praticare quella scienza, nel
duplice senso di offrirla e renderla strumento essenziale alIa pratica e, al
tempo stesso, di sperimentarne concretamente la conducenza al fine di
difendere ogni interesse di parte, in modo figurato nella scuola e in modo
effettuale nel foro.
Da questo punto di vista si puö osservare come essi siano profondamente immersi in un contesto sociale ehe nella cittä si articola per portae,
come a Bologna, e in quartieri di varia denominazione, come altrove. E si
puö quasi vederli, in quel contesto, ossequiati non solo per le riechezze
aequisite, ma anche perehe avvertiti e visti come interpreti essenziali di
specifiche quotidiane esigenze cittadine, e perciö utilissimi per la difesa
di ogni interesse ehe sia minacciato di lesione 0 sia effettivamente in pericolo di lesione per avviate iniziative processuali; utilissimi, perehe portatori prestigiosi di una scienza che per la sua preminente collocazione
nell'universo del pensiero giuridico e nei programmi dell'insegnamento
universitario consente di tessere e coltivare, nel norne di un ius commune
largamente riconosciuto, proficui rapporti fra cittä e cittä 0 fra cittä e regni 0 fra regni e regni, consolidando, in tal modo, la posizione di prestigio
dell a cittä nel quadro degli ordinamenti giuridici concorrenti; utilissimi,
per difendere atti di potere, di prepotere e di prepotenza di chi governa la
cittä 0 il regno, di momento in momento con cuore 0 senza cuore. In breve,
il giurista serve non solo per la difesa dell'interesse individuale, della famiglia, della parentela edella stirpe, ma anche per la difesa del quartiere
edella corporazione, dell a cittä e del regno.
Questo si, mi pare, aspetto politico, segreto (e non tanto), dell a giurisprudenza medievale. La struttura di relazioni fra ius commune e iura
propria, operante nella societä, vie ne rappresentata come sistema irrinunciabile. Nel gioco dei rapporti fra ius commune e ius proprium il giurista trova il terre no piu fertile per fare valere la propria conoscenza del
ius commune e per imporne l'autorevolezza suI ius proprium e per ciö
e
e
e
39
MANLIOBELLOMO
stesso su quanti producono ius proprium. Quando si afferma il principio
ehe il ius proprium deve essere interpretato
e applicato secundum ius
commune si ha la misura esemplificativa dell a dignitä (e del potere) ehe il
giurista accorda a se stessot!". E ciö, di per se stesso, configura la
potenzialitä politica della giurisprudenza
medievale: perehe mettere in
evidenza ehe ogni norma di ius proprium appartiene a un sistema di ius
commune monopolizzato dai doctores, e sperimentare nel concreto delle
quaestiones in iure disputatae il valore utilitario di quell'appartenenza,
significa compiere un'azione ehe oggettivamente
difende la famiglia e la
parentela, la fazione e il ceto di chi ha il dominio del ius commune edeI
'sistema' ehe Iega ius commune e ius proprium.
In questo contesto la professionalitä
del giurista, per essere strumentale al fine di tutelare interessi di parte, ha bisogno di un proprio peculiare armamentario,
come l'artigiano ha bisogno degli attrezzi del proprio mestiere.
Perciö i giuristi mettono insieme un armamentario
fatto di categorie
(variae causarum (igurae) e di modi arguendi in iure: un bagaglio sostanzialmente astratto, come astratto il metro adoperato dall'artigiano. Ma
proprio per la loro astrattezza le categorie e i modi arguendi non sono
consumabili nell'uso ehe gli operatori del diritto possono farne nel tempo
e nelle occasioni piu diverse. Cosi si parIa e si sa di dominium e di obligatio, e se ne delineano le {igurae nel corso dell'addestramento
didattico
(durante la lectura dei libri legales e nel dibattito delle quaestiones in iure
civili 0 in iure canonico) e poi si adoperano e si adattano quelle [igurae ai
fatti nello snodarsi dell a prassi processuale 0 para-processuale.
E intanto
di quegli idola i giuristi predicano e hanno interesse
a predicare
l'eternitä, al modo dei moralisti e dei teologi ehe agiscono nei loro rispettivi e distinti campi di competenza. I giuristi äncorano a quell'eternitä la
loro idea di iustitia ehe per essere giä linfa e sostanza di un corpus iuris
venerabile e venerato non puö e non deve essere messa in discussione.
Diventa naturale appellarsi alla giustizia: a quella divina, assoluta, ma
imperfettamente
conoscibile dall'uomo dopo la cacciata dal paradiso terrestre; quella umana, al sommo grado consustanziata
nelle leggi di Giustiniano e nelle grandi compilazioni dell a Chiesa universale t-'.
e
110 Ho messo in evidenza la condizione umana e professionale del giurista medievale, con un primo rapido accenno, giä nelIa prima edizione del mio volume
Societä e istituzioni in Italia tra medioevo ed eta moderna (Giannotta, Catania
1976) 339; piu diffusamente nelIe edizioni successive, fino alIa nona, Societä e
istituzioni dal medioevo agli inizi dell'etä moderna (11 Cigno Edizioni, Roma 1999)
494, e ora in Societä e diritto nell'Italia medievale e moderna (Il Cigno Edizioni,
Roma 2002, 6a ed. 2007) 321.
111 Si tratta di un problema centrale nella cultura medievale. Per quanto riguarda la scienza del diritto mi sia consentito di rinviare a BelIomo, Societä e isti-
40
GIURISPRUDENZA, SOCIETA E POUTICA
La giustizia racchiusa nei libri legales e letta con gli strumenti della
piu raffinata logica giuridica diventa con naturalezza un mito. E agli occhi dei contemporanei, siano uomini di politica 0 di impresa, mitici diventano i giuristi che di quell'arma sono capaci di servirsi: professionisti
pensati come numi tutelari da parte di chiunque voglia far valere i propri
diritti 0 le proprie pretese-w.
Si puö comprendere, mi pare, perehe cittä e regni chiedano a giuristi
di gran fama 0 di minor fama di farsi politici essi stessi, e ambasciatori, e
suggeritori di iniziative e di soluzioni politiche, e consulenti di ogni affare
pubblico.
Si puö anche comprendere il valore storico delle quaestiones in iure
ciuili disputatae. Queste hanno una loro intrinseca potenzialitä testimoniale nel rappresentare la realtä delloro tempo. A leggerne attentamente
l'ordito vi si coglie non solo la vicenda di uomini, 0 di famiglie, per problemi di successione 0 di rapporti obbligatori 0 di proprietä, ma anche
l'uso massiccio di un sistema del ius commune in via di formazione nella
realtä vissuta e in via di rilevamento teorico sul fronte del rapporto fra
ius commune e ius propriumn»,
Posso concludere. E per concludere vorrei ricordare Iacopo Belvisi e
una sua espressione, significativamente presente proprio in una sua
quaestio: "... et quia iura sunt communia et communicativa omnibus questionibus, idcirco communiter ad omnes questiones iura allegabo..."114.
Coniata con geniale assonanza, essa disvela la straordinaria potenzialitä
comunicativa del ius commune nel rapporto con ogni fatto della vita non
regolato dal ius commune, anche se in aleuni casi regolato dal ius proprium. Iacopo vede il ius commune come un ius communicativum. Non mi
pare ehe sia per caso ehe proprio in una sua quaestio egli abbia trovato il
terre no piu fertile per sperimentare il flusso communicativum del ius
commune nell'atto in cui sono da risolvere quaestiones ex facto emergentes, fossero pure quaestiones statutorum.
Sad Bartolo a fare tesoro dei lampi geniali del maestro Iacopo.
tuzioni 453-455, e per contra pp unto 449·451 ("L'altra faccia della medaglia");
giudizi ripetuti in un libro successivo, Societä e diritto 290-293 e 288-290.
112 SuI punto ho avuto occasione di riflettere in tempi non recenti: vd. Manlio
Bellomo, 'I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune', Legge, giudici,
giuristi, Atti del Convegno, Cagliari 18-21 maggio 1981 (Milano 1982) 149-161:
anche in Bellomo, Medio evo edito einedito II, cit. (supra, nt. 42) 109-122.
113 Ho dedicato particolare attenzione
a questo aspetto del rapporto ius commune - ius proprium nei cinque casi ehe ho esaminato nel mio volume I (atti e il
diritto 650-665, e nelle conclusioni di pp. 666-667; vd. anche le pp. 567-627.
114 Iacopo Belvisi, nel corpo della quaestio "Queritur primo an filius in potestate existens sit heres ipso iure ...", trädita in ASP, fol. 77ra-79rb, e nel ms. Vaticano, Ottob. lat. 1307, fol. 130v-132v.
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~L\XUO BELLO~!O
Vorrei lusingarmi, perciö, ehe la riscoperta di centinaia di quaestiones in iure civili disputate tra la meta circa del Duecento e la meta circa
del Trecento non venga considerata dal lettore come svagata e sorda
opera di erudito.
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DIRITTO COMUNE