IL DL N. 112/2008 (testo convertito in legge) E GLI ENTI LOCALI A cura del dott. Arturo Bianco 1 La manovra 2 Il DL parte di una manovra più ampia Due disegni di legge collegati: misure per lo sviluppo e legge delega per la riforma del lavoro pubblico (approvati in prima lettura dalla Camera) Riforma del TUEL, divisa in più proposte collegata alla manovra finanziaria: legge delega con misure di immediata applicabilità (ad esempio superamento del divieto del terzo mandato per i piccoli comuni) Presentato anche il ddl sul cd federalismo fiscale Il carattere complessivo 3 Centralità dello snellimento dell’attività della PA, assumendo la tutela del cittadino come esigenza prioritaria (vedi conclusione dei procedimenti amministrativi e la rivitalizzazione dei Suap) Interventi incisivi per aumentare la produttività del lavoro pubblico e contrastare l’assenteismo Responsabilizzazione dei dirigenti, valutazione Limitazioni alla spesa degli enti locali Ridefinizione delle materie, degli ambiti e delle procedure dei contratti La legge 133 in pillole 4 Misure di notevole rilievo Nuovi vincoli: patto di stabilità, spesa per il personale, assunzioni, contrattazione decentrata, assenze Nuove opportunità: assunzioni flessibili, piano casa, dismissioni patrimonio immobiliare, sportello unico per le attività produttive Precisazioni per le collaborazioni Riforma della gestione dei servizi pubblici locali La forma 5 Le nuove regole hanno margini di dubbio applicativo più ristretti I problemi sono presenti essenzialmente nella fase di prima applicazione In gran parte norme immediatamente applicabili: sono ridotti i casi in cui occorrono specifici provvedimenti attuativi (tra queste il DPCM per le assunzioni ed il regolamento per la gestione dei servizi pubblici locali) Il lavoro flessibile nelle PA/1 6 Articolo 49 (vedi anche art. 21 per alcune correzioni al DLgs n. 368/2001) Per le esigenze ordinarie assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato Le assunzioni flessibili unicamente per esigenze temporanee ed eccezionali (come nel DL n. 4/2006) Ritorno alla necessità della motivazione Scomparsa del tetto dei 3 mesi, delle esigenze stagionali, della sostituzione del personale assente per maternità negli enti locali etc Il lavoro flessibile nelle PA/2 7 Necessità del rispetto delle procedure concorsuali per il reclutamento Ampliamento degli spazi rimessi alla contrattazione nazionale, ivi compreso il numero: agli enti rimane la individuazione delle necessità Divieto di ricorso alla somministrazione per i posti direttivi e dirigenziali Il lavoro flessibile nelle PA/3 8 Divieto di utilizzare lo stesso lavoratore con più tipologie contrattuali oltre 3 anni nel quinquennio (inalterati il tetto dei 3 anni con una proroga per le assunzioni a termine fissato in via generale dal DLgs n. 368/2001 e le norme sul rinnovo) Le tipologie contrattuali sono: assunzioni a termine, CFL e somministrazione. Dubbi sulla inclusione delle cococo ai fini del calcolo del tetto triennale Obbligo di trasmissione delle convenzioni sulla utilizzazione dei LSU (inalterato) Il lavoro flessibile nelle PA/4 9 Divieto di trasformazione in assunzione a tempo indeterminato Diritto del dipendente al risarcimento degli eventuali danni Obbligo per le PA di recupero nei confronti dei dirigenti in caso di condotta dolosa o gravemente colposa Tenere conto di questo elemento nella valutazione Scomparsa la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per un triennio Le modifiche al DLgs n. 368/2001 10 Utilizzabilità anche per le esigenze ordinarie (ma non nella PA) Spazio alla contrattazione collettiva per la regolazione della successione dei contratti Spazio alla contrattazione collettiva per la definizione delle priorità nelle assunzioni Verifica sugli effetti concreti entro i 24 mesi successivi alla entrata in vigore Il conferimento di incarichi di collaborazione (articolo 46)/1 Il nuovo testo dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 11 Il conferimento di incarichi di collaborazione/2 12 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.” Gli incarichi: la pubblicità 13 Obbligo di pubblicità contestuale per il conferimento di incarichi di consulenza (condizione di efficacia) (art 3, comma 18, finanziaria 2008) Obbligo di pubblicità per tutti gli incarichi comunicati alla Funzione Pubblica (pubblicità successiva) (articolo 3, comma 54, finanziaria 2008): la violazione determina responsabilità amministrativa e disciplinare Queste forme di pubblicità sono soddisfatte tramite la pubblicazione sul sito internet Gli incarichi: la programmazione 14 Programmazione consiliare (nuovo testo art. 3, comma 55, finanziaria 2008): “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” Gli incarichi: il regolamento 15 Regolamento e tetto di spesa (nuovo testo articolo 3, comma 56, finanziaria 2008): “Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”. Riflessioni sugli incarichi/1 16 Al di là dei termini utilizzati la nuova disciplina si applica a tutti gli incarichi non compresi nel codice sugli appalti (prestazioni di servizi) Nella sostanza finalità analoghe con il codice sugli appalti per la pubblicità ed i criteri comparativi di scelta Allargamento della platea dei soggetti a cui è possibile conferire incarichi (titolo di studio) Riflessioni sugli incarichi/2 17 Continuano ad essere in vigore le deroghe previste dalla legge finanziaria 2008 (nuclei di valutazione) ed in via interpretativa dalla FFPP (incarichi meramente occasionali) Divieto assoluto di utilizzare le cococo per attività ordinarie e nei fatti come lavoro subordinato Possibile esclusione dal tetto di spesa delle collaborazioni finanziate con fondi europei (parere della Corte dei Conti della Puglia n. 7/2008) La spesa per il personale (art. 76) 18 Ai fini del contenimento sono compresi anche gli oneri per le cococo, per i contratti di somministrazione, per il personale assunto ex art. 110 Tuel e per i dipendenti utilizzati da società collegate e che continuano ad avere un rapporto di lavoro con l’ente Nozione che vuole impedire le forme di elusione e formalizza, nella gran parte, le indicazioni della RGS Ridotti i dubbi residui: essenzialmente i segretari La riduzione della spesa per il personale 19 Confermate le disposizioni della legge finanziaria 2007 In aggiunta obbligo di riduzione della incidenza di questa voce sulla spesa corrente Per raggiungere questo obiettivo contenimento dei costi per la contrattazione decentrata integrativa (in pratica per la parte variabile del fondo) (in analogia alle previsioni della legge finanziaria 2006) Collegamento con i nuovi parametri di virtuosità che saranno definiti con un DPCM Dubbi sulla immediata applicabilità L’aumento del tetto di spesa 20 Possibilità che continua ad essere utilizzabile da parte degli enti soggetti al patto ed in possesso dei 3 parametri di virtuosità Necessità di una motivazione analitica e parere dei revisori dei conti Viene sospesa questa possibilità per gli enti non soggetti al patto di stabilità, tranne i comuni con dipendenti a tempo pieno non superiori a 10 Effetto: stop alle assunzioni in corso legittimate dalla deroga Divieti di assunzione 21 Per gli enti non in regola con il patto di stabilità nell’anno precedente vietate le assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, compresi cococo, somministrazione, stabilizzazioni e contratti di servizio che siano una forma di elusione Transitoriamente il divieto di assunzione si applica anche per gli enti che hanno la spesa per il personale pari o superiore al 50% Assunzioni nelle società (art. 18) 22 Applicazione (dalla metà di ottobre) delle regole per i concorsi nelle PA alle società interamente pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali (?) Per le altre società a partecipazione pubblica adeguamento delle regole concorsuali per le assunzioni di personale ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità (da quando?) Tali vincoli non si applicano alle società quotate in borsa E le disposizioni del 23 bis sul regolamento statale? I parametri di virtuosità (art. 76) 23 Delega ad un DPCM da adottare previa intesa con gli enti locali, che fisserà i tetti alle assunzioni Criteri: riduzione della spesa differenziata per categoria di enti e per andamento della spesa per il personale; estensione agli enti non soggetti al patto; limiti alle assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL; riduzione percentuale della incidenza della dirigenza sulla dotazione organica Attesi vincoli stringenti: nello Stato assunzioni entro il tetto del 10% delle cessazioni e della relativa spesa Accelerare le procedure concorsuali in itinere La contrattazione nazionale (art. 67) 24 Disapplicazione delle norme speciali per i fondi per la contrattazione integrativa statale nel 2009 e riduzione del 10% nel 2010 Riduzione dal 2009 del 10% dell’ammontare 2004 dei fondi per la contrattazione integrativa nello Stato Divieto di sottoscrivere i CCNL in caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti, salva la sospensione della clausola Nuove procedure per il controllo delle ipotesi di CCNL e per il rispetto dei tempi di esame La contrattazione decentrata/1 25 Nuovo vincolo della trasmissione entro il 31/5 di ogni anno di specifiche informazioni alla Corte dei Conti, tramite la RGS, sulla base di un modello unico Di fatto un contenuto aggiuntivo per la trasmissione del conto annuale Responsabilizzazione dei revisori dei conti nella certificazione delle informazioni La contrattazione decentrata/2 26 Le informazioni devono riguardare: rispetto dei vincoli finanziari per i fondi, evoluzione della loro consistenza e della spesa per la contrattazione decentrata; applicazione degli istituti di premialità, di valorizzazione del merito e dell’impegno e della selettività (sia nella produttività che nelle progressioni orizzontali) Utilizzazione in primo luogo per scopi generali delle informazioni sulla contrattazione decentrata La contrattazione decentrata/3 27 Ma utilizzazione anche per interventi correttivi nei singoli enti In caso di segnalazione sospensione immediata ed automatica della clausola ed obbligo di recupero nella prima sessione negoziale Rimane ferma la responsabilità individuale Attenzione ai contratti in essere ed opportunità di effettuare un attento check up La contrattazione decentrata/4 28 Obbligo di pubblicazione sul sito internet (ed in modo da garantire una ampia visibilità) delle informazioni trasmesse sulla contrattazione La non applicazione di queste disposizioni determina il divieto di integrare le risorse per la contrattazione decentrata integrativa Responsabilizzazione dei revisori dei conti Le assenze per malattia (art. 71)/1 29 Esclusione del trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia La norma comprende anche i dirigenti Riguarda tutte le indennità: comprese quelle di posizione e quella di comparto Voci escluse: stipendio tabellare, tredicesima, ria, progressioni orizzontali, assegni ad personam Le assenze a cui non si applica previste espressamente: infortuni, cause di servizio, ricoveri ospedalieri (anche day hospital), terapie salvavita Le assenze per malattia/2 30 Assenze superiori a 10 giorni e quelle successive alla seconda giustificate solo da strutture pubbliche Possibilità di certificazione concessa ai medici di famiglia: attestazione inidoneità provvisoria (FFPP parere 45/2008 e circolare 7/2008) La norma si applica alle assenze maturate dopo il 25 giugno 2008: risparmi da incamerare con una specifica e nuova voce di bilancio e che non possono essere destinati a finanziare la contrattazione Le assenze per malattia/3 31 Le amministrazioni devono di regola (“tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative”) disporre controlli fin dal primo giorno di assenza Fortemente ampliata la fascia di reperibilità: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, compresi i giorni non lavorativi e festivi Esclusione delle assenze dei dipendenti pubblici dal computo dei giorni di presenza ai fini della erogazione del salario accessorio, salvo le eccezioni previste dalla norma Eccezione per: maternità (compresi la interdizione anticipata e la paternità), permessi per lutto, citazioni a testimoniare, espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze per decesso o grave infermità coniuge o parente stretto e permessi per i dipendenti portatori di gravi handicap (2 ore al giorno o 3 giorni al mese) I permessi per il personale 32 Quantificazione esclusivamente ad ore dei permessi: vincolo per i contratti collettivi Circolare FFPP 8/2008: ambito di applicazione Modalità di calcolo per le giornate della cd lunga, in modo che incidano per le ore lavorative (limitatamente alle assenze non regolamentate direttamente da norme di legge, come la 104/92) Tutte le norme dell’articolo 71 sono inderogabili da parte dei contratti collettivi Lo svecchiamento (articolo 72) 33 Il trattenimento in servizio per un biennio (da 65 a 67 anni) cessa di essere un diritto potestativo e necessita di una accettazione discrezionale da parte dell’ente Possibilità per gli enti di collocare in quiescenza il personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità (con preavviso di 6 mesi) Per il solo personale statale possibilità di esonero dal servizio, a richiesta, negli ultimi 5 anni. Disposizioni per il trattamento economico e criteri di priorità nella accettazione della istanza Il part time nel pubblico impiego (art. 73) 34 Diventa facoltativa la concessione del part time per svolgere ulteriori attività lavorative La richiesta non è accolta nel caso in cui rechi pregiudizio alla attività dell’ente Abrogata la possibilità di differimento fino a 6 mesi I risparmi sono utilizzati per il 30% per economie di bilancio e per il 70% per finanziare mobilità se effettuata sulla base di specifici piani ex contratto decentrati integrativo (abrogata la destinazione della quota del 20% al trattamento accessorio) L’orario di lavoro (articolo 41)/1 35 Orario notturno: si richiedono almeno 3 ore Esclusione dall’obbligo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive al giorno dei periodi di reperibilità Il riposo settimanale di almeno 24 ore è calcolato come media nell’arco di 14 giorni Sanzioni per violazione norme orario massimo di lavoro, riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica (non rispettando i vincoli previsti), ferie annuali fissate da 130 a 780 euro L’orario di lavoro (articolo 41)/2 36 Sanzioni per violazione norme riposo giornaliero: da 25 a 100 euro Sanzioni per violazione norme lavoro straordinario: da 25 a 154 euro, che diventano da 154 a 1032 in caso di violazioni reiterate Abrogazione dell’obbligo di comunicazione del superamento di 48 ore in una settimana e della programmazione del lavoro notturno Compensi per la progettazione di opere pubbliche (art. 61 comma 8) 37 Dallo 1.1.2009 il tetto massimo dei compensi incentivanti i dipendenti degli uffici tecnici per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche passa dal 2% allo 0,5% Risparmi che rimangono ai singoli enti locali Necessità di rivedere i regolamenti e le norme dettate dai contratti decentrati Dubbi sulla fase di prima applicazione Revisione dei distacchi sindacali (articolo 46 bis) 38 Delega al Governo per la revisione, in riduzione, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, con utilizzazione dei risparmi per finanziare la contrattazione integrativa Questa disposizione non si applica alle regioni ed agli enti locali I benefici per le condizioni di infermità (articolo 70) 39 Dallo 1.1.2009 escluso, salvo l’equo indennizzo, ogni forma di trattamento economico per cause connesse ad infermità per ragioni di servizio Negli enti locali disapplicazione dell’articolo 50 del CCNL 14.9.2000 (benefici previsti da leggi speciali) Controllo sulle incompatibilità (art. 47) 40 Viene aggiunto un comma all’art. 53 del DLgs n. 165/2001 Potere ispettivo del Dipartimento della Funzione Pubblica Possibilità di avvalersi anche della Guardia di Finanza Collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze Semplificazioni (articolo 40) 41 Obbligo di effettuare comunicazioni (copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) al lavoratore all’atto della assunzione che può essere soddisfatta anche con la consegna del contratto individuale di lavoro Invio in via telematica del prospetto dei dipendenti, degli assunti computabili nelle quote di riserva e dei posti e mansioni disponibili per le assunzioni obbligatorie. Tale obbligo non deve essere soddisfatto nel caso in cui non siano intervenute variazioni Altre norme sul personale 42 Entro il 31 dicembre la Funzione Pubblica comunica alla Corte dei Conti quali PA non hanno trasmesso l’obbligo delle comunicazioni sul conferimento di incarichi (art. 61) Riduzione dei compensi per i dipendenti pubblici impegnati nei collaudi (art. 61) Drastici limiti alle assunzioni nello Stato: 10% delle cessazioni e della relativa spesa (art. 66) Riduzione degli organismi collegiali (art. 68) Razionalizzazione della organizzazione delle PA statali (art. 74) Contenimento dei costi della politica 43 Abrogazione della possibilità di aumentare le indennità degli amministratori (art. 76) Riduzione dei trasferimenti per le comunità montane (art. 76) Spese di trasferta dei consiglieri: 1/5 del costo della benzina per km (art. 77 bis) Riduzione dei compensi per gli amministratori delle società pubbliche (art. 61) Taglio del 30% delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri negli enti che non hanno rispettato il patto (art. 61) Patto di stabilità (artt. 77 e 77 bis)/1 44 Innalzamento dell’obiettivo: enti locali 1650 mln nel 2009, 2300 nel 2010 e 5140 nel 2011 Blocco di finanziamenti in caso di mancata approvazione delle norme entro fine luglio Obiettivi differenziati tra enti con saldo attivo o negativo e che hanno o meno rispettato il patto (enti commissariati nel 2004/2005 equiparati a quelli che lo hanno rispettato ed hanno un saldo positivo) Calcolo del patto con competenza mista Patto di stabilità (artt. 77 e 77 bis)/2 45 Esclusione delle risorse derivanti da alienazioni di società e/o di immobili Tetto massimo del 20% degli obiettivi Limiti all’indebitamento Regole per l’approvazione del bilancio Monitoraggio telematico del rispetto del patto Attestazione del rispetto entro il 31 marzo Possibilità di ridurre i prelevamenti Patto di stabilità (artt. 77 e 77 bis)/3 46 Regole per gli enti di nuova istituzione Gli enti commissariati per mafia sono soggetti al patto dall’anno successivo a quello di elezione degli organi Sanzioni per gli enti inadempienti (oltre al divieto di assunzioni ed al taglio delle indennità): taglio del 5% dei trasferimenti; tetto agli impegni nella media degli ultimi 3 anni; divieto di ricorrere all’indebitamento Premi per gli enti virtuosi in caso di raggiungimento degli obiettivi di comparto Possibilità di sperimentazione su base territoriale Sospensione della possibilità di aumentare le aliquote dei tributi propri Servizi pubblici locali (art. 23 bis)/1 47 Regola generale: affidamento con procedure concorsuali ad evidenza pubblica Deroga motivata da specifiche ragioni ostative all’efficace ricorso al mercato: utilizzazione dei principi dell’ordinamento comunitario (società in house e miste) Necessità di acquisire il parere della Autorità antitrust Possibilità di affidare a privati la gestione delle reti Servizi pubblici locali (art. 23 bis)/2 48 Possibilità di unica gara per più servizi Possibilità di definire bacini di gestione Scadenza delle gestioni dei servizi idrici non affidate con procedure non concorsuali al 31.12.2010 Limiti all’affidamento della gestione a soggetti che gestiscono servizi non affidati mediante gare (salvo che per le società quotate in borsa Scadenza del 31.12.2010 per l’affidamento dei servizi mediante gara ad evidenza pubblica Servizi pubblici locali (art. 23 bis)/3 49 Delega al Governo per l’adozione di un regolamento (assoggettamento società in house e miste al patto di stabilità ed alle regole pubbliche per le assunzioni di personale, gestione associata da parte dei piccoli comuni, distinzione tra funzioni di regolazione e di gestione con revisione delle regole sulle incompatibilità, armonizzazione con le discipline di settore, fasi transitorie, reciprocità, ammortamento investimenti, disciplina della gestione in caso di subentro, tutela non giurisdizionale degli utenti, individuazione norme abrogate etc) Salvaguardia delle procedure di affidamento in corso Sportello unico attività produttive (articolo 38) 50 Forte rivitalizzazione dello istituto Delega alla modifica del DPR 447/1998 Ampliamento delle attribuzioni del SUAP, sia nei confronti delle imprese che soprattutto delle altre PA Possibilità di avvalersi sia di privati che delle strutture delle Camere di Commercio Potenziamento della dia e del silenzio assenso Ricorso più ampio alla conferenza di servizi Piano per le dismissioni degli immobili (articolo 58) 51 Adozione del piano delle alienazioni immobiliari da parte delle regioni e degli enti locali L’inserimento nel piano determina il passaggio da patrimonio indisponibile a disponibile Ed ancora esso costituisce variante urbanistica, senza necessità di approvazione regionale, salvo che per la trasformazioni dei terreni ad uso agricolo e/o per aumenti di volumetria superiori al 10% Effetti dichiarativi della proprietà Possibilità di utilizzare i fondi comuni immobiliari Piano casa (articolo 11) 52 Adozione a livello nazionale con apposito DPCM entro ottobre Coinvolgimento di capitali pubblici e privati Costituzione di fondi immobiliari Destinazione degli immobili a soggetti in condizioni di difficoltà ed al recupero di zone degradate Ampia strumentazione Coinvolgimento di soggetti privati, ricorso al project financing Attivazione di programmi integrati di promozione Possibilità per i comuni e le province di dar vita a forme di gestione associata Verifica periodica dello stato di attuazione Banda larga (articolo 2) 53 Realizzazione degli interventi tramite dia Utilizzazione di altre reti pubbliche Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria Il comune, in caso di motivi ostativi all’accoglimento, deve indicare le modifiche necessarie Divieto di opposizione di PA, salvo che per beni del proprio patrimonio indisponibile Estensione anche agli interventi su immobili privati Altre norme/1 54 Nuovi strumenti di investimento (art. 4) Sorveglianza sui prezzi (art. 5) Istituzione della Banca del Mezzogiorno (art. 6 ter) Concentrazione degli interventi strategici (art. 6 quater) Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico (art. 13) Costo libri scolastici (art. 15) Parziale abrogazione del cumulo tra redditi e pensioni (art. 19) Disposizioni contributive (art. 20) Taglia leggi (art. 24) Taglia oneri amministrativi (art. 25) Altre norme/2 55 Taglia enti (art. 26) Taglia carta (art. 27) Razionalizzazione strutture tecniche statali (art. 28) Semplificazioni trattamento dati personali (art. 29) Semplificazione oneri amministrativi imprese soggette a certificazioni di qualità (art. 30) Durata e rinnovo carta d’identità (art. 31) Semplificazione della disciplina per la installazione di impianti negli edifici (art. 35) Accesso agli elenchi dei contribuenti (art. 42) Altre norme/3 56 Semplificazione delle norme sulla attrazione degli investimenti (art. 43) Risparmio energetico (art. 48) Contenimento dell’indebitamento di regioni ed enti locali (art. 62) Esigenze prioritarie (art. 63) Cinque per mille anche ai comuni (art. 63 bis) Organizzazione scolastica (art. 64) Via le comunicazioni sui flussi trimestrali per gli enti Siope e nuove regole per la tesoreria unica (art. 77 quater) Norme urgenti per Roma capitale (art. 78) Efficienza amministrazione finanziaria (art. 83)