IL DL N. 112/2008 (testo convertito
in legge) E GLI ENTI LOCALI
A cura del dott. Arturo
Bianco
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La manovra
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Il DL parte di una manovra più ampia
Due disegni di legge collegati: misure per lo sviluppo
e legge delega per la riforma del lavoro pubblico
(approvati in prima lettura dalla Camera)
Riforma del TUEL, divisa in più proposte collegata
alla manovra finanziaria: legge delega con misure di
immediata applicabilità (ad esempio superamento
del divieto del terzo mandato per i piccoli comuni)
Presentato anche il ddl sul cd federalismo fiscale
Il carattere complessivo
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Centralità dello snellimento dell’attività della PA,
assumendo la tutela del cittadino come esigenza
prioritaria (vedi conclusione dei procedimenti
amministrativi e la rivitalizzazione dei Suap)
Interventi incisivi per aumentare la produttività del
lavoro pubblico e contrastare l’assenteismo
Responsabilizzazione dei dirigenti, valutazione
Limitazioni alla spesa degli enti locali
Ridefinizione delle materie, degli ambiti e delle
procedure dei contratti
La legge 133 in pillole
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Misure di notevole rilievo
Nuovi vincoli: patto di stabilità, spesa per il
personale, assunzioni, contrattazione decentrata,
assenze
Nuove opportunità: assunzioni flessibili, piano casa,
dismissioni patrimonio immobiliare, sportello unico
per le attività produttive
Precisazioni per le collaborazioni
Riforma della gestione dei servizi pubblici locali
La forma
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Le nuove regole hanno margini di dubbio
applicativo più ristretti
I problemi sono presenti essenzialmente
nella fase di prima applicazione
In gran parte norme immediatamente
applicabili: sono ridotti i casi in cui occorrono
specifici provvedimenti attuativi (tra queste il
DPCM per le assunzioni ed il regolamento
per la gestione dei servizi pubblici locali)
Il lavoro flessibile nelle PA/1
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Articolo 49 (vedi anche art. 21 per alcune correzioni
al DLgs n. 368/2001)
Per le esigenze ordinarie assunzioni esclusivamente
a tempo indeterminato
Le assunzioni flessibili unicamente per esigenze
temporanee ed eccezionali (come nel DL n. 4/2006)
Ritorno alla necessità della motivazione
Scomparsa del tetto dei 3 mesi, delle esigenze
stagionali, della sostituzione del personale assente
per maternità negli enti locali etc
Il lavoro flessibile nelle PA/2
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Necessità del rispetto delle procedure
concorsuali per il reclutamento
Ampliamento degli spazi rimessi alla
contrattazione nazionale, ivi compreso il
numero: agli enti rimane la individuazione
delle necessità
Divieto di ricorso alla somministrazione per i
posti direttivi e dirigenziali
Il lavoro flessibile nelle PA/3
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Divieto di utilizzare lo stesso lavoratore con più
tipologie contrattuali oltre 3 anni nel quinquennio
(inalterati il tetto dei 3 anni con una proroga per le
assunzioni a termine fissato in via generale dal DLgs
n. 368/2001 e le norme sul rinnovo)
Le tipologie contrattuali sono: assunzioni a termine,
CFL e somministrazione. Dubbi sulla inclusione delle
cococo ai fini del calcolo del tetto triennale
Obbligo di trasmissione delle convenzioni sulla
utilizzazione dei LSU (inalterato)
Il lavoro flessibile nelle PA/4
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Divieto di trasformazione in assunzione a tempo
indeterminato
Diritto del dipendente al risarcimento degli eventuali
danni
Obbligo per le PA di recupero nei confronti dei
dirigenti in caso di condotta dolosa o gravemente
colposa
Tenere conto di questo elemento nella valutazione
Scomparsa la sanzione del divieto di effettuare
assunzioni per un triennio
Le modifiche al DLgs n. 368/2001
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Utilizzabilità anche per le esigenze ordinarie
(ma non nella PA)
Spazio alla contrattazione collettiva per la
regolazione della successione dei contratti
Spazio alla contrattazione collettiva per la
definizione delle priorità nelle assunzioni
Verifica sugli effetti concreti entro i 24 mesi
successivi alla entrata in vigore
Il conferimento di incarichi di
collaborazione (articolo 46)/1
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Il nuovo testo dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente;
 b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
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Il conferimento di incarichi di
collaborazione/2
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Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1,
comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al
comma 6.”
Gli incarichi: la pubblicità
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Obbligo di pubblicità contestuale per il conferimento
di incarichi di consulenza (condizione di efficacia)
(art 3, comma 18, finanziaria 2008)
Obbligo di pubblicità per tutti gli incarichi comunicati
alla Funzione Pubblica (pubblicità successiva)
(articolo 3, comma 54, finanziaria 2008): la
violazione determina responsabilità amministrativa e
disciplinare
Queste forme di pubblicità sono soddisfatte tramite
la pubblicazione sul sito internet
Gli incarichi: la programmazione
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Programmazione consiliare (nuovo testo art. 3,
comma 55, finanziaria 2008): “Gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”
Gli incarichi: il regolamento
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Regolamento e tetto di spesa (nuovo testo articolo 3, comma
56, finanziaria 2008): “Con il regolamento di cui all’articolo 89
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari
richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”.
Riflessioni sugli incarichi/1
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Al di là dei termini utilizzati la nuova
disciplina si applica a tutti gli incarichi non
compresi nel codice sugli appalti (prestazioni
di servizi)
Nella sostanza finalità analoghe con il codice
sugli appalti per la pubblicità ed i criteri
comparativi di scelta
Allargamento della platea dei soggetti a cui è
possibile conferire incarichi (titolo di studio)
Riflessioni sugli incarichi/2
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Continuano ad essere in vigore le deroghe previste
dalla legge finanziaria 2008 (nuclei di valutazione)
ed in via interpretativa dalla FFPP (incarichi
meramente occasionali)
Divieto assoluto di utilizzare le cococo per attività
ordinarie e nei fatti come lavoro subordinato
Possibile esclusione dal tetto di spesa delle
collaborazioni finanziate con fondi europei (parere
della Corte dei Conti della Puglia n. 7/2008)
La spesa per il personale (art. 76)
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Ai fini del contenimento sono compresi anche gli
oneri per le cococo, per i contratti di
somministrazione, per il personale assunto ex art.
110 Tuel e per i dipendenti utilizzati da società
collegate e che continuano ad avere un rapporto di
lavoro con l’ente
Nozione che vuole impedire le forme di elusione e
formalizza, nella gran parte, le indicazioni della RGS
Ridotti i dubbi residui: essenzialmente i segretari
La riduzione della spesa per il
personale
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Confermate le disposizioni della legge finanziaria
2007
In aggiunta obbligo di riduzione della incidenza di
questa voce sulla spesa corrente
Per raggiungere questo obiettivo contenimento dei
costi per la contrattazione decentrata integrativa (in
pratica per la parte variabile del fondo) (in analogia
alle previsioni della legge finanziaria 2006)
Collegamento con i nuovi parametri di virtuosità che
saranno definiti con un DPCM
Dubbi sulla immediata applicabilità
L’aumento del tetto di spesa
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Possibilità che continua ad essere utilizzabile da
parte degli enti soggetti al patto ed in possesso dei 3
parametri di virtuosità
Necessità di una motivazione analitica e parere dei
revisori dei conti
Viene sospesa questa possibilità per gli enti non
soggetti al patto di stabilità, tranne i comuni con
dipendenti a tempo pieno non superiori a 10
Effetto: stop alle assunzioni in corso legittimate dalla
deroga
Divieti di assunzione
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Per gli enti non in regola con il patto di
stabilità nell’anno precedente vietate le
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi
forma contrattuale, compresi cococo,
somministrazione, stabilizzazioni e contratti
di servizio che siano una forma di elusione
Transitoriamente il divieto di assunzione si
applica anche per gli enti che hanno la spesa
per il personale pari o superiore al 50%
Assunzioni nelle società (art. 18)
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Applicazione (dalla metà di ottobre) delle regole per i
concorsi nelle PA alle società interamente pubbliche
che gestiscono servizi pubblici locali (?)
Per le altre società a partecipazione pubblica
adeguamento delle regole concorsuali per le
assunzioni di personale ai principi di trasparenza,
pubblicità ed imparzialità (da quando?)
Tali vincoli non si applicano alle società quotate in
borsa
E le disposizioni del 23 bis sul regolamento statale?
I parametri di virtuosità (art. 76)
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Delega ad un DPCM da adottare previa intesa con
gli enti locali, che fisserà i tetti alle assunzioni
Criteri: riduzione della spesa differenziata per
categoria di enti e per andamento della spesa per il
personale; estensione agli enti non soggetti al patto;
limiti alle assunzioni ex artt. 90 e 110 TUEL;
riduzione percentuale della incidenza della dirigenza
sulla dotazione organica
Attesi vincoli stringenti: nello Stato assunzioni entro il
tetto del 10% delle cessazioni e della relativa spesa
Accelerare le procedure concorsuali in itinere
La contrattazione nazionale (art. 67)
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Disapplicazione delle norme speciali per i fondi per
la contrattazione integrativa statale nel 2009 e
riduzione del 10% nel 2010
Riduzione dal 2009 del 10% dell’ammontare 2004
dei fondi per la contrattazione integrativa nello Stato
Divieto di sottoscrivere i CCNL in caso di
certificazione non positiva della Corte dei Conti,
salva la sospensione della clausola
Nuove procedure per il controllo delle ipotesi di
CCNL e per il rispetto dei tempi di esame
La contrattazione decentrata/1
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25
Nuovo vincolo della trasmissione entro il 31/5
di ogni anno di specifiche informazioni alla
Corte dei Conti, tramite la RGS, sulla base di
un modello unico
Di fatto un contenuto aggiuntivo per la
trasmissione del conto annuale
Responsabilizzazione dei revisori dei conti
nella certificazione delle informazioni
La contrattazione decentrata/2
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Le informazioni devono riguardare: rispetto dei
vincoli finanziari per i fondi, evoluzione della loro
consistenza e della spesa per la contrattazione
decentrata; applicazione degli istituti di premialità, di
valorizzazione del merito e dell’impegno e della
selettività (sia nella produttività che nelle
progressioni orizzontali)
Utilizzazione in primo luogo per scopi generali delle
informazioni sulla contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata/3
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Ma utilizzazione anche per interventi correttivi nei
singoli enti
In caso di segnalazione sospensione immediata ed
automatica della clausola ed obbligo di recupero
nella prima sessione negoziale
Rimane ferma la responsabilità individuale
Attenzione ai contratti in essere ed opportunità
di effettuare un attento check up
La contrattazione decentrata/4
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Obbligo di pubblicazione sul sito internet (ed
in modo da garantire una ampia visibilità)
delle informazioni trasmesse sulla
contrattazione
La non applicazione di queste disposizioni
determina il divieto di integrare le risorse per
la contrattazione decentrata integrativa
Responsabilizzazione dei revisori dei conti
Le assenze per malattia (art. 71)/1
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Esclusione del trattamento economico accessorio
per i primi 10 giorni di assenza per malattia
La norma comprende anche i dirigenti
Riguarda tutte le indennità: comprese quelle di
posizione e quella di comparto
Voci escluse: stipendio tabellare, tredicesima, ria,
progressioni orizzontali, assegni ad personam
Le assenze a cui non si applica previste
espressamente: infortuni, cause di servizio, ricoveri
ospedalieri (anche day hospital), terapie salvavita
Le assenze per malattia/2
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Assenze superiori a 10 giorni e quelle successive
alla seconda giustificate solo da strutture pubbliche
Possibilità di certificazione concessa ai medici di
famiglia: attestazione inidoneità provvisoria (FFPP
parere 45/2008 e circolare 7/2008)
La norma si applica alle assenze maturate dopo il 25
giugno 2008: risparmi da incamerare con una
specifica e nuova voce di bilancio e che non
possono essere destinati a finanziare la
contrattazione
Le assenze per malattia/3
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Le amministrazioni devono di regola (“tenuto conto delle
esigenze funzionali ed organizzative”) disporre controlli fin dal
primo giorno di assenza
Fortemente ampliata la fascia di reperibilità: dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 20, compresi i giorni non lavorativi e festivi
Esclusione delle assenze dei dipendenti pubblici dal computo
dei giorni di presenza ai fini della erogazione del salario
accessorio, salvo le eccezioni previste dalla norma
Eccezione per: maternità (compresi la interdizione anticipata e
la paternità), permessi per lutto, citazioni a testimoniare,
espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze per
decesso o grave infermità coniuge o parente stretto e permessi
per i dipendenti portatori di gravi handicap (2 ore al giorno o 3
giorni al mese)
I permessi per il personale
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Quantificazione esclusivamente ad ore dei permessi:
vincolo per i contratti collettivi
Circolare FFPP 8/2008: ambito di applicazione
Modalità di calcolo per le giornate della cd lunga, in
modo che incidano per le ore lavorative
(limitatamente alle assenze non regolamentate
direttamente da norme di legge, come la 104/92)
Tutte le norme dell’articolo 71 sono inderogabili da
parte dei contratti collettivi
Lo svecchiamento (articolo 72)
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33
Il trattenimento in servizio per un biennio (da 65 a 67
anni) cessa di essere un diritto potestativo e
necessita di una accettazione discrezionale da parte
dell’ente
Possibilità per gli enti di collocare in quiescenza il
personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità (con
preavviso di 6 mesi)
Per il solo personale statale possibilità di esonero
dal servizio, a richiesta, negli ultimi 5 anni.
Disposizioni per il trattamento economico e criteri di
priorità nella accettazione della istanza
Il part time nel pubblico impiego (art.
73)
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Diventa facoltativa la concessione del part time per
svolgere ulteriori attività lavorative
La richiesta non è accolta nel caso in cui rechi
pregiudizio alla attività dell’ente
Abrogata la possibilità di differimento fino a 6 mesi
I risparmi sono utilizzati per il 30% per economie di
bilancio e per il 70% per finanziare mobilità se
effettuata sulla base di specifici piani ex contratto
decentrati integrativo (abrogata la destinazione della
quota del 20% al trattamento accessorio)
L’orario di lavoro (articolo 41)/1
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Orario notturno: si richiedono almeno 3 ore
Esclusione dall’obbligo di riposo giornaliero di
almeno 11 ore consecutive al giorno dei periodi di
reperibilità
Il riposo settimanale di almeno 24 ore è calcolato
come media nell’arco di 14 giorni
Sanzioni per violazione norme orario massimo di
lavoro, riposo settimanale in giorno diverso dalla
domenica (non rispettando i vincoli previsti), ferie
annuali fissate da 130 a 780 euro
L’orario di lavoro (articolo 41)/2
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Sanzioni per violazione norme riposo
giornaliero: da 25 a 100 euro
Sanzioni per violazione norme lavoro
straordinario: da 25 a 154 euro, che
diventano da 154 a 1032 in caso di violazioni
reiterate
Abrogazione dell’obbligo di comunicazione
del superamento di 48 ore in una settimana e
della programmazione del lavoro notturno
Compensi per la progettazione di
opere pubbliche (art. 61 comma 8)
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Dallo 1.1.2009 il tetto massimo dei compensi
incentivanti i dipendenti degli uffici tecnici per
la progettazione e realizzazione di opere
pubbliche passa dal 2% allo 0,5%
Risparmi che rimangono ai singoli enti locali
Necessità di rivedere i regolamenti e le
norme dettate dai contratti decentrati
Dubbi sulla fase di prima applicazione
Revisione dei distacchi sindacali
(articolo 46 bis)
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38
Delega al Governo per la revisione, in
riduzione, dei distacchi, delle aspettative e
dei permessi sindacali, con utilizzazione dei
risparmi per finanziare la contrattazione
integrativa
Questa disposizione non si applica alle
regioni ed agli enti locali
I benefici per le condizioni di infermità
(articolo 70)
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Dallo 1.1.2009 escluso, salvo l’equo
indennizzo, ogni forma di trattamento
economico per cause connesse ad infermità
per ragioni di servizio
Negli enti locali disapplicazione dell’articolo
50 del CCNL 14.9.2000 (benefici previsti da
leggi speciali)
Controllo sulle incompatibilità (art. 47)
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40
Viene aggiunto un comma all’art. 53 del
DLgs n. 165/2001
Potere ispettivo del Dipartimento della
Funzione Pubblica
Possibilità di avvalersi anche della Guardia di
Finanza
Collaborazione con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Semplificazioni (articolo 40)
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41
Obbligo di effettuare comunicazioni (copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro) al lavoratore all’atto della assunzione che
può essere soddisfatta anche con la consegna del
contratto individuale di lavoro
Invio in via telematica del prospetto dei dipendenti,
degli assunti computabili nelle quote di riserva e dei
posti e mansioni disponibili per le assunzioni
obbligatorie.
Tale obbligo non deve essere soddisfatto nel caso in
cui non siano intervenute variazioni
Altre norme sul personale
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42
Entro il 31 dicembre la Funzione Pubblica comunica
alla Corte dei Conti quali PA non hanno trasmesso
l’obbligo delle comunicazioni sul conferimento di
incarichi (art. 61)
Riduzione dei compensi per i dipendenti pubblici
impegnati nei collaudi (art. 61)
Drastici limiti alle assunzioni nello Stato: 10% delle
cessazioni e della relativa spesa (art. 66)
Riduzione degli organismi collegiali (art. 68)
Razionalizzazione della organizzazione delle PA
statali (art. 74)
Contenimento dei costi della politica
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Abrogazione della possibilità di aumentare le
indennità degli amministratori (art. 76)
Riduzione dei trasferimenti per le comunità montane
(art. 76)
Spese di trasferta dei consiglieri: 1/5 del costo della
benzina per km (art. 77 bis)
Riduzione dei compensi per gli amministratori delle
società pubbliche (art. 61)
Taglio del 30% delle indennità e dei gettoni di
presenza dei consiglieri negli enti che non hanno
rispettato il patto (art. 61)
Patto di stabilità (artt. 77 e 77 bis)/1
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44
Innalzamento dell’obiettivo: enti locali 1650 mln nel
2009, 2300 nel 2010 e 5140 nel 2011
Blocco di finanziamenti in caso di mancata
approvazione delle norme entro fine luglio
Obiettivi differenziati tra enti con saldo attivo o
negativo e che hanno o meno rispettato il patto (enti
commissariati nel 2004/2005 equiparati a quelli che
lo hanno rispettato ed hanno un saldo positivo)
Calcolo del patto con competenza mista
Patto di stabilità (artt. 77 e 77 bis)/2
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45
Esclusione delle risorse derivanti da
alienazioni di società e/o di immobili
Tetto massimo del 20% degli obiettivi
Limiti all’indebitamento
Regole per l’approvazione del bilancio
Monitoraggio telematico del rispetto del patto
Attestazione del rispetto entro il 31 marzo
Possibilità di ridurre i prelevamenti
Patto di stabilità (artt. 77 e 77 bis)/3
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46
Regole per gli enti di nuova istituzione
Gli enti commissariati per mafia sono soggetti al patto dall’anno
successivo a quello di elezione degli organi
Sanzioni per gli enti inadempienti (oltre al divieto di assunzioni
ed al taglio delle indennità): taglio del 5% dei trasferimenti; tetto
agli impegni nella media degli ultimi 3 anni; divieto di ricorrere
all’indebitamento
Premi per gli enti virtuosi in caso di raggiungimento degli
obiettivi di comparto
Possibilità di sperimentazione su base territoriale
Sospensione della possibilità di aumentare le aliquote dei tributi
propri
Servizi pubblici locali (art. 23 bis)/1
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Regola generale: affidamento con procedure
concorsuali ad evidenza pubblica
Deroga motivata da specifiche ragioni ostative
all’efficace ricorso al mercato: utilizzazione dei
principi dell’ordinamento comunitario (società in
house e miste)
Necessità di acquisire il parere della Autorità
antitrust
Possibilità di affidare a privati la gestione delle reti
Servizi pubblici locali (art. 23 bis)/2
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Possibilità di unica gara per più servizi
Possibilità di definire bacini di gestione
Scadenza delle gestioni dei servizi idrici non affidate
con procedure non concorsuali al 31.12.2010
Limiti all’affidamento della gestione a soggetti che
gestiscono servizi non affidati mediante gare (salvo
che per le società quotate in borsa
Scadenza del 31.12.2010 per l’affidamento dei
servizi mediante gara ad evidenza pubblica
Servizi pubblici locali (art. 23 bis)/3
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49
Delega al Governo per l’adozione di un regolamento
(assoggettamento società in house e miste al patto
di stabilità ed alle regole pubbliche per le assunzioni
di personale, gestione associata da parte dei piccoli
comuni, distinzione tra funzioni di regolazione e di
gestione con revisione delle regole sulle
incompatibilità, armonizzazione con le discipline di
settore, fasi transitorie, reciprocità, ammortamento
investimenti, disciplina della gestione in caso di
subentro, tutela non giurisdizionale degli utenti,
individuazione norme abrogate etc)
Salvaguardia delle procedure di affidamento in corso
Sportello unico attività produttive
(articolo 38)
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Forte rivitalizzazione dello istituto
Delega alla modifica del DPR 447/1998
Ampliamento delle attribuzioni del SUAP, sia nei
confronti delle imprese che soprattutto delle altre PA
Possibilità di avvalersi sia di privati che delle
strutture delle Camere di Commercio
Potenziamento della dia e del silenzio assenso
Ricorso più ampio alla conferenza di servizi
Piano per le dismissioni degli immobili
(articolo 58)
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51
Adozione del piano delle alienazioni immobiliari da
parte delle regioni e degli enti locali
L’inserimento nel piano determina il passaggio da
patrimonio indisponibile a disponibile
Ed ancora esso costituisce variante urbanistica,
senza necessità di approvazione regionale, salvo
che per la trasformazioni dei terreni ad uso agricolo
e/o per aumenti di volumetria superiori al 10%
Effetti dichiarativi della proprietà
Possibilità di utilizzare i fondi comuni immobiliari
Piano casa (articolo 11)
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Adozione a livello nazionale con apposito DPCM entro ottobre
Coinvolgimento di capitali pubblici e privati
Costituzione di fondi immobiliari
Destinazione degli immobili a soggetti in condizioni di difficoltà
ed al recupero di zone degradate
Ampia strumentazione
Coinvolgimento di soggetti privati, ricorso al project financing
Attivazione di programmi integrati di promozione
Possibilità per i comuni e le province di dar vita a forme di
gestione associata
Verifica periodica dello stato di attuazione
Banda larga (articolo 2)
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53
Realizzazione degli interventi tramite dia
Utilizzazione di altre reti pubbliche
Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria
Il comune, in caso di motivi ostativi all’accoglimento,
deve indicare le modifiche necessarie
Divieto di opposizione di PA, salvo che per beni del
proprio patrimonio indisponibile
Estensione anche agli interventi su immobili privati
Altre norme/1
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54
Nuovi strumenti di investimento (art. 4)
Sorveglianza sui prezzi (art. 5)
Istituzione della Banca del Mezzogiorno (art. 6 ter)
Concentrazione degli interventi strategici (art. 6 quater)
Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico (art. 13)
Costo libri scolastici (art. 15)
Parziale abrogazione del cumulo tra redditi e pensioni (art. 19)
Disposizioni contributive (art. 20)
Taglia leggi (art. 24)
Taglia oneri amministrativi (art. 25)
Altre norme/2
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Taglia enti (art. 26)
Taglia carta (art. 27)
Razionalizzazione strutture tecniche statali (art. 28)
Semplificazioni trattamento dati personali (art. 29)
Semplificazione oneri amministrativi imprese
soggette a certificazioni di qualità (art. 30)
Durata e rinnovo carta d’identità (art. 31)
Semplificazione della disciplina per la installazione di
impianti negli edifici (art. 35)
Accesso agli elenchi dei contribuenti (art. 42)
Altre norme/3
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Semplificazione delle norme sulla attrazione degli investimenti
(art. 43)
Risparmio energetico (art. 48)
Contenimento dell’indebitamento di regioni ed enti locali (art.
62)
Esigenze prioritarie (art. 63)
Cinque per mille anche ai comuni (art. 63 bis)
Organizzazione scolastica (art. 64)
Via le comunicazioni sui flussi trimestrali per gli enti Siope e
nuove regole per la tesoreria unica (art. 77 quater)
Norme urgenti per Roma capitale (art. 78)
Efficienza amministrazione finanziaria (art. 83)
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IL DL N. 112/2008 E GLI ENTI LOCALI