Le disposizioni in materia di personale
degli Enti Locali
recate dalla L. 122/09
e la riforma Brunetta
A cura di Danilo Grimaldi
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italia1861
P
R
E
M
E
S
S
A
LE PRINCIPALI MODIFICHE
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI
•
INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI
•
•
GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI
•
COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
•TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
•INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
•ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
•INDENNITÀ PER I DIPENDENTI
RIDUZIONE DELLE SPESE
•INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
•SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI
•SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
•SPESE PER MISSIONI
•ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE
PATTO DI STABILITÀ’
P
R
E
M
E
S
S
A
•SPESE DEL PERSONALE
ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I
COMUNI
SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI
NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Art. 6 comma 7: Spesa consulenze dal 2011
La spesa annua per studi e incarichi di consulenza
inclusa quella relativa a studi e incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non
può essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell’anno 2009.
Il taglio da operare è dell’80%.
L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale
Art. 6 comma 8: spesa per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità dal 2011
La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza non può
essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell’anno 2009 per le medesime finalità.
il taglio da operare è dell’80%
L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
Art. 6 comma 9: spesa per sponsorizzazioni
E’ vietato dall’anno 2011 effettuare spese per
Sponsorizzazioni.
Art. 6 comma 11
Anche le società pubbliche inserite nel conto
economico si adeguano ai tagli di spesa previsti nei
commi 7, 8 e 9 dell’articolo 6.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione delle
disposizioni.
In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata è attestata
con apposita relazione sottoposta al controllo del
collegio sindacale.
Art. 6 comma 12: indennità chilometriche
Le indennità chilometriche non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
Su questo tema si rimanda :
• alla circolare del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali del 5 agosto 2010
• al parere del 25/08/2010 del servizio per gli affari
istituzionali e il sistema delle autonomie locali del
Friuli Venezia Giulia.
Art. 6 comma 12: indennità chilometriche
Alcuni interventi sulla materia
• PARERE ANCI EMILIA-ROMAGNA
Art. 9.: Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e
qualora risulti economicamente più conveniente,
l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, anche oltre i limiti
della circoscrizione provinciale.
Art. 6 comma 13: spesa per la formazione
La spesa per attività di formazione non può essere
superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno
2009.
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale
limite costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale.
Sulla materia, per gli Enti Locali, è recentemente
intervenuto il Ministro Brunetta con la DIRETTIVA 10
Art. 6 comma 13: spesa per la formazione
LA DIRETTIVA N. 10/2010 DEL MINISTRO
“La formazione del personale della Pubblica Amministrazione
costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell’azione
amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti
qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese.
In virtù della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni operata
dall’art. 117 della Costituzione e confermata dalla recente
giurisprudenza costituzionale, le indicazioni contenute nel presente atto
si rivolgono esclusivamente alle attività delle amministrazioni centrali
dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle autorità
indipendenti inserite nel citato conto economico consolidato.
Per tutte le altre amministrazioni, invece, esse costituiscono
linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle
risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici
dipendenti.
Art. 6 comma 13: spesa per la formazione
LA DIRETTIVA N. 10/2010 DEL MINISTRO
“Sono escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità
primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di
apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla
reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare
lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e
accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano.
Dovrà, pertanto, essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione
dell’ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente
formative nel corso dell’esercizio finanziario 2009, attraverso una
puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di
finanziamento. Al riguardo si precisa altresì che dovranno essere prese in
considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse stanziate
nell’ambito del bilancio dello Stato, senza considerare gli interventi
finanziati con i fondi strutturali dell’UE.
Il processo dovrà concludersi con la messa a punto di un piano di
formazione del personale.”
Art. 6 comma 20: disposizioni di principio
Visto quanto affermato dalla Direttiva 10 e dal
comma 20 dell’art. 6 per gli Enti Locali il taglio di:
• Spesa per consulenze
• Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità
• Spesa per sponsorizzazioni
• Spesa per la formazione
Costituisce linea-guida.
…restano però le RIDUZIONI DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI agli ENTI LOCALI
(articolo
14,
comma 2)
Art. 7 comma 31: soppressione Agenzia
dei Segretari
L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, è soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale
alla predetta Agenzia.
Dal 1° gennaio 2011 è soppresso il contributo
annuale dovuto all’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, percentualmente determinato sul
trattamento economico del segretario dell’ente
Art. 9 comma 1: blocco degli stipendi
Per gli anni 2011-2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche
dirigenti, ivi compreso il trattamento accessorio,
non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l' anno 2010, al
netto di:
• eventi
straordinari
della
dinamica
retributiva
• eventuali arretrati
• conseguimento di funzioni diverse in corso
d'anno
• maternità
• malattia
• effettiva presenza in servizio ovvero
straordinari, turno, reperibilità, rischio,
disagio
Fatto salvo per quanto previsto dalla
indennità di vacanza contrattuale
Le
di
progressioni
carriera
comunque
denominate ed i
passaggi tra le
aree
eventualmente
disposte negli anni
2011, 2012 e 2013
hanno effetto,
per
i
predetti
anni,
ai
fini
esclusivamente
giuridici.
Art. 9 comma 2: blocco degli stipendi
dei dirigenti
Gli stipendi dei singoli dipendenti pubblici, anche di
qualifica dirigenziale, se il trattamento economico
è superiore a 90.000 euro lordi annui sono ridotti:
1. sulla parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000
euro del 5%;
2. sulla parte eccedente i 150.000 euro del 10%
La riduzione non opera ai fini previdenziali
Art. 9 comma 2: blocco degli stipendi
dei dirigenti
Negli Enti Locali i trattamenti economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, non
possono essere superiori a quelli indicati nel contratto
stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di
rinnovo, dal medesimo titolare.
Nei confronti dei titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale, non si applicano le
disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota
dell'importo derivante
incarichi aggiuntivi.
dall'espletamento
di
Art. 9 comma 2: blocco degli stipendi
dei dirigenti
NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS 150/2009 E DALLA
CIRCOLARE N.7 PER I DIRIGENTI
Fino alla stipulazione dei contratti collettivi relativi al 2010-2012 le
disposizioni (stabilite nel 150) relative al trattamento
accessorio dei dirigenti collegato ai risultati non si applicano.
non è vigente l’obbligo che prevede che il trattamento
accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per
cento della retribuzione complessiva del dirigente.
vigore l’obbligo nella differenziazione delle
valutazioni e la collocazione in almeno 3 fasce di merito se
il numero dei
dirigenti in servizio nell'amministrazione e'
superiore a 5.
Resta
in
Art. 9 comma 32: blocco degli stipendi
dei dirigenti
Le P.A. che, alla scadenza di un incarico di livello
dirigenziale:
• anche
in
dipendenza
dei
processi
di
riorganizzazione
• anche in assenza di una valutazione negativa
Non intendono confermare l'incarico conferito al
dirigente
Conferiscono al medesimo dirigente un altro
incarico anche di valore economico inferiore.
Non si applicano le eventuali disposizioni normative
e contrattuali più favorevoli.
Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione
integrativa
Per il 2011, 2012 e 2013 l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente
proporzionale alla
ridotto
riduzione
in
del
misura
personale
servizio.
IN CONCRETO
in
Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione
integrativa
Personale dirigente e dei livelli
Fondi 2011-2012-2013
<= Fondo del 2010
In caso di cessazioni il fondo deve essere ridotto,
decurtandolo di una cifra pari alla media procapite delle
risorse del fondo dell’anno precedente.
Il singolo collaboratore non può percepire 20112013 una quota superiore rispetto a quanto
ordinariamente spettante nel 2010
al netto di straordinari o indennità legate all’effettiva presenza in
servizio o conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno
Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione
integrativa
OBBLIGATORIO distribuire su almeno 3 fasce
i dipendenti per differenziare i compensi
legati alla produttività dal 2011
Disapplicata la norma che impone di destinare alla
produttività individuale la quota prevalente
della retribuzione accessoria, il bonus annuale
delle eccellenze e del premio annuale per
l’innovazione, in attesa dei successivi contratti
collettivi.
(Circolare n.7/2010 Funzione Pubblica)
ART. 9 COMMA 17: Non si dà luogo, senza possibilità di
recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012.
Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione
integrativa
D.LGS 150/2009
Le Regioni e gli Enti locali, possono
destinare
“risorse
aggiuntive”
alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti
dalla contrattazione nazionale e dei
parametri di virtuosità fissati per la spesa
del personale dalle vigenti disposizioni, in
ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e
del patto di stabilità e di analoghi strumenti
di contenimento della spesa.
Art. 9 comma 4: rinnovi contrattuali blocco della
contrattazione integrativa
I contratti relativi al 2008/2009, anche se già
stipulati:
• Non possono determinare aumenti superiori
al 3,2%
Le clausole difformi contenute nei predetti
contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere
dalla mensilità successiva alla data di entrata in
vigore del d.l. 78/2010 e i trattamenti
retributivi saranno conseguentemente adeguati.
Art. 9 comma 28: spesa
La riduzione del 50 per cento rispetto
all’anno 2009 della spesa sostenuta per
personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
NON SI APPLICA AGLI ENTI
LOCALI
Art. 9 comma 29: spesa personale società
Alle società non quotate controllate
direttamente ed indirettamente
dagli enti locali e da altre
amministrazioni sono applicabili i
limiti alle politiche di assunzione
previste per i dipendenti pubblici, anche
dirigenti nonché i tetti massimi di spesa
in caso di personale a tempo
determinato.
Art. 9 comma 29: spesa personale società
La norma rappresenta la conferma della legge n.133/2008:
A. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica sono tenute al rispetto dei
principi di reclutamento previsti per le P.A.
B. le altre società a partecipazione pubblica - totale o di
controllo - sono tenute al rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità.
C. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle P.A., DIVIETI o
LIMITAZIONI alle assunzioni di personale SI APPLICANO
in relazione al regime previsto per l’amministrazione
controllante ANCHE alle società a partecipazione
pubblica locale totale o di Controllo.
Art. 9 comma 31: trattenimenti in servizio
Dal 31 maggio 2010 i trattenimenti in servizio
rientrano nell’ambito dei vincoli alle assunzioni e
pertanto, fermo restando il rispetto delle condizioni
e delle procedure previste dall’articolo 72, commi 7
10, della legge n.133/2008
possono essere disposti ESCLUSIVAMENTE:
a) nei limiti imposti dal turn over
b) con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie
I trattenimenti già disposti prima del 31 maggio 2010:
a. sono fatti salvi se hanno decorrenza anteriore al
1/1/2011
b. sono privi di effetti se hanno decorrenza successiva al
1/1/2011
Art. 12 comma 12: trattenimenti in servizio
delle pubbliche dipendenti
Per le pubbliche dipendenti il
requisito anagrafico di 60 anni è
aumentato
di 1 anno dal 1° gennaio 2010
di ulteriori 4 anni dal 1° gennaio
2012
ai fini del raggiungimento dell’età
di 65 anni.
Art. 14 comma 7: la spesa di personale
COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
L’articolo 14, comma 7 sostituisce l’articolo 1, comma
557,della legge n.296/2006 (già modificato ed integrato
dalla Finanziaria 2008 e dall’articolo 76 della legge
n.133/2008).
Gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la
RIDUZIONE (rispetto all’anno precedente) delle spese
di personale:
al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali
garantendo il contenimento della dinamica retributiva
e occupazionale.
Art. 14 comma 7: la spesa di personale
COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
La riduzione deve essere perseguita con azioni
nell’ambito della propria autonomia
rivolte, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
1. Riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso:
• parziale reintegrazione dei cessati
• contenimento della spesa per il lavoro flessibile
2. Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico
amministrative
• anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di
ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico
3. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa
Le spese del Personale sono quelle indicate nella Circolare RGS n.9/2006
Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI
COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
Ai fini assunzionali le deroghe dell’articolo 3, comma 120, della
legge n.244/20078 non sono più consentite.
FINO AL 31 DICEMBRE 2010:
Assunzioni a Tempo Indeterminato senza specifiche limitazioni
numeriche con il rispetto di:
• Principio di riduzione della spesa di personale rispetto
all’anno precedente e se è inferiore al 50% della spesa
corrente
• Rispetto patto di Stabilità 2009
La decorrenza dal 1° gennaio 2011 dell’intero comma 9 (l’incidenza delle spese di personale
sia stata, nell’anno precedente, inferiore al 40% delle spese correnti) sembrerebbe
ormai pacifica (in tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti- Sezione Regionale di
controllo per il Piemonte – nella Deliberazione n.46 del 29.6.2010 e 871 Lombardia )
ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di
personale, si applica la sanzione del DIVIETO di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi del divieto di assumere
Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI
COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
DAL 1° GENNAIO 2011
Assunzioni a Tempo Indeterminato nel limite del 20% della
spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente, con il rispetto in ogni caso di:
• Principio di riduzione della spesa di personale rispetto
all’anno precedente
• Rispetto patto di Stabilità 2010
• Incidenza delle spese di personale inferiore al 40% delle
spese correnti
ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di
personale, si applica la medesima sanzione prevista per il mancato rispetto del Patto
di stabilità, DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co e di
somministrazione. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assumere.
Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI
COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
FINO AL 31 DICEMBRE 2010:
Assunzioni a Tempo Indeterminato SOLO in sostituzione
delle cessazioni intervenute nell’anno precedente con
il rispetto in ogni caso di:
• Riduzione della spesa di personale al lordo degli oneri
riflessi e dell’IRAP, esclusi gli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali RISPETTO al corrispondente ammontare
dell’anno 2004
ATTENZIONE: Le deroghe che erano state regolate dall’articolo 3, comma 121,
della legge n.244/200711, e poi sospese dall’articolo 76, comma della legge
n.133/2008, non sono più consentite in quanto la norma che le prevedeva è
stata soppressa.
Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI
COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
DAL 1° GENNAIO 2011
Assunzioni a Tempo Indeterminato SOLO* nel limite del 20%
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente con il rispetto in ogni caso di :
• Riduzione della spesa di personale RISPETTO al
corrispondente ammontare dell’anno 2004
• Incidenza delle spese di personale inferiore al 40% delle spese
correnti
ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di
personale, si applica il DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo.
Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI
COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ
DAL 1° GENNAIO 2011
Assunzioni a Tempo Indeterminato SOLO* nel limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente
*
Su tale limite è in corso una verifica poiché si sostiene che il legislatore ha
sancito con una nuova norma che “i restanti enti possono procedere ad assunzioni
di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente” abbia voluto dal 2011 stabilire una nuova regola anche per gli
Enti non soggetti al Patto di Stabilità.
Sulla materia si rimanda ai pareri 46 e 51 della Corte del Piemonte e n. 872 della
Corte della Lombardia
“In via conclusiva, pertanto, alla luce della vigente normativa in tema di contenimento delle
spese di personale in ogni ente locale non è più ammesso alcun regime derogatorio che
escluda l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14, commi da 7 a 10, del D.L. 31
maggio 2010, n.78.
Gli effetti normativi dell’art. 14, commi 7, 8 e 10 D.L. 31 maggio 2010, ad eccezione
dell’applicabilità differita al primo gennaio 2011 specificamente prevista per il comma 9, si
estendono alle procedure di assunzione in corso al momento dell’entrata in vigore del
decreto legge, che non si sono ancora perfezionate.”
CIRCOLARE UPPA: Programmazione del fabbisogno di
personale triennio 2010-2012
NON VALE PER GLI ENTI LOCALI.
MA…
“Nel frattempo, tenuto anche conto delle recenti misure di contenimento della spesa
pubblica e, conseguentemente, dei più rigorosi vincoli assunzionali di cui all'art. 9,
commi da 5 a 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, buona parte delle previsioni contenute nel predetto schema di
DPCM potrebbero considerarsi superate. Alla luce di ciò si ritiene opportuno che
codeste amministrazioni ridefiniscano la programmazione triennale del
fabbisogno adeguandola alle nuove limitazioni, nonché al nuovo contesto
ordinamentale previsto.
In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono
più consentiti e che le progressioni di carriera potranno essere previste
esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti
non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e che tanto
le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad
assumere dovranno essere ricondotte alle nuove percentuali di turn over
fissate dal legislatore.”
Art. 9 comma 36: ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE
Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi
di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente
al
quinquennio
decorrente
dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento
delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà
assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle
entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e
continuativo e, comunque nel limite complessivo del
60% della dotazione organica.
Art. 14 commi 25-31: funzioni fondamentali dei
comuni
Fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le f.f. di cui
all’articolo 117, comma 2 lettera p) della Costituzione,
sono considerate FUNZIONI FONDAMENTALI dei Comuni:
A. le FUNZIONI GENERALI di amministrazione, di gestione e di controllo;
B. le funzioni di POLIZIA LOCALE
C. le funzioni di ISTRUZIONE PUBBLICA, ivi compresi i servizi per gli asili
nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia
scolastica
D. le funzioni nel campo della VIABILITÀ e dei TRASPORTI
E. le funzioni riguardanti la GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE,
fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
F. le funzioni nel SETTORE SOCIALE
L’esercizio
delle
funzioni fondamentali
OBBLIGATORIO per i Comuni titolari
dei
Comuni
è
Art. 14 commi 25-31: funzioni fondamentali dei
comuni
Le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata attraverso convenzione o
unione da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti
I Comuni NON possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali
svolte in forma associata.
La medesima funzione NON può essere svolta da più di una forma
associativa.
Le REGIONI, nelle materie oggetto di legislazione concorrente - previa
concertazione con I Comuni interessati – individuano con propria
legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area
geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata da
parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella
ottimale delle funzioni fondamentali secondo principi di economicità,
di efficienza e di riduzione delle spese e fermo restando l’obbligo
per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Art. 14 commi 25-31: funzioni fondamentali dei
comuni
Con D.P.C.M. dovrà essere fissato:
a) il limite demografico minimo che deve
raggiungere l’insieme dei Comuni che sono tenuti
ad esercitare in forma associata le funzioni
fondamentali;
b) il TERMINE entro cui i Comuni devono completare
l’attuazione delle norme in argomento.
La Circolare n. 7
Ministro della Funzione Pubblica
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. INDIRIZZI APPLICATIVI DEL
DECRETO 150/2009
La contrattazione integrativa è finalizzata per legge al
conseguimento di risultati ed obiettivi.
Applicazione diretta ed immediata:
• relazioni
tecnico-finanziaria
ed
illustrativa
• Il sistema dei controlli
• le sanzioni
• ripartizione
delle
materie
tra
contratto e legge e quelle del Titolo
III 150
• Pubblicazione e comunicazione e
connesse sanzioni
Disposizioni applicate a partire
dalla stipulazione contratti
collettivi 2010 2012:
• destinare alla produttività
individuale
la
quota
prevalente
della
retribuzione accessoria;
• del bonus annuale delle
eccellenze e del premio
annuale per l’innovazione;
La Circolare n. 7
Ministro della Funzione Pubblica
Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa
1.Utilizzare gli schemi già in uso
1.Accompagnare la relazione tecnica con una
relazione illustrativa che evidenzi:
• il significato
• la ratio
• gli effetti attesi dalla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di
produttività ed efficienza dei servizi
erogati, anche in relazione alle richieste
dei cittadini
La Circolare n. 7
Ministro della Funzione Pubblica
Il sistema dei controlli
La
contrattazione nazionale, stabilisce, vincoli,
procedimento e risorse economico-finanziarie
Soggetti preposti al controllo:
• collegio dei revisori dei conti
• uffici che si occupano del bilancio
Vietato sottoscrivere contratti integrativi
 che contrastano con i contratti
collettivi nazionali
 che
disciplinano
materie
non
espressamente delegate a tale livello
negoziale
 che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale
materie,
soggetti,
Oggetto del controllo la verifica del
rispetto da parte del contratto
integrativo:
• dei vincoli derivanti dal contratto
nazionale, anche con riferimento alle
materie contrattabili;
• dei vincoli derivanti da norme di legge
e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001;
• delle disposizioni sul trattamento
accessorio, secondo i criteri di merito e
produttività
(selettività
delle
integrazioni retributive e progressioni
orizzontali);
• dei vincoli di bilancio.
La Circolare n. 7
Ministro della Funzione Pubblica
Le sanzioni
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di
competenza imposti dalla contrattazione nazionale o
dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non
possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai
sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.
La contrattazione nazionale, stabilisce, vincoli,
materie, soggetti.
La Circolare n. 7
Ministro della Funzione Pubblica
Adeguamento dei contratti integrativi vigenti
 Entro il 31 dicembre 2012 adeguamento dei CCNL ai principi del 150
 Entro il termine del 31 dicembre 2010 le Regioni e gli Enti locali
adeguamento dei propri ordinamenti ai principi del 150
Materie riservate:
a) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali; * recente sentenza Comune Trieste
b) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro, le materie relative alle relazioni sindacali;
c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle
norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità e delle progressioni economiche;
d) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della
performance;
La Circolare n. 7
Ministro della Funzione Pubblica
Pubblicazione e comunicazione
Obbligo di pubblicare sul proprio sito
Istituzionale:
A) i contratti integrativi stipulati
B) la relazione tecnico-finanziaria,
certificata dagli organi di controllo
C) la relazione illustrativa, certificata
dagli organi di controllo
D) la tabella 15 e la scheda 2 del Conto
Annuale del Personale
E) gli esiti della valutazione, da parte
dei cittadini-utenti, sugli effetti
attesi sul funzionamento dei servizi
pubblici in esito alla contrattazione
integrativa
Inviare il contratto
integrativo con le
documentazioni
richieste all’Aran o al
CNEL
Sanzione
generale:
DIVIETO di qualsiasi
adeguamento delle
risorse
destinate
alla contrattazione
integrativa
La Circolare n. 8
Ministro della Funzione Pubblica
Assenze dal servizio per malattia
“Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della
decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla
retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa
non è soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce
l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in
esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce
retributiva non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera,
legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e
nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e
l'attività svolta risulti valutabile a tal fine.
Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti
previste anche per le altre categorie di personale,
compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la
medesima natura.”
La composizione degli OIV: i Segretari Comunali
Con un primo quesito del Comune di Pastrengo CIVIT si è espressa :
“Il ruolo dell’OIV nella valutazione del segretario comunale
porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far
parte di tale Organismo e, contemporaneamente,
continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel
medesimo ente.”
Un secondo quesito del Comune di Castellazzo Bormida CIVIT recita:
IL PIANO DELLA PERFORMANCE
TEMPISTICA
Le amministrazioni devono adottare il primo
Piano triennale di performance entro il
31 gennaio 2011
Questo implica un lavoro preparatorio sulla definizione degli
obiettivi e l’assegnazione delle risorse in modo coerente con il ciclo
di programmazione finanziaria
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Art. 14 comma 7