Le disposizioni in materia di personale degli Enti Locali recate dalla L. 122/09 e la riforma Brunetta A cura di Danilo Grimaldi Per scaricare il materiale del convegno e altri documenti utili Digita : www.dasein.it/download e inserisci la seguente Password: italia1861 P R E M E S S A LE PRINCIPALI MODIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI • INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI • • GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI • COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE •TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI •INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO •ATTIVITÀ DI FORMAZIONE •INDENNITÀ PER I DIPENDENTI RIDUZIONE DELLE SPESE •INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA •SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI •SPESE PER SPONSORIZZAZIONI •SPESE PER MISSIONI •ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE PATTO DI STABILITÀ’ P R E M E S S A •SPESE DEL PERSONALE ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ Art. 6 comma 7: Spesa consulenze dal 2011 La spesa annua per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. Il taglio da operare è dell’80%. L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale Art. 6 comma 8: spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità dal 2011 La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. il taglio da operare è dell’80% L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Art. 6 comma 9: spesa per sponsorizzazioni E’ vietato dall’anno 2011 effettuare spese per Sponsorizzazioni. Art. 6 comma 11 Anche le società pubbliche inserite nel conto economico si adeguano ai tagli di spesa previsti nei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione delle disposizioni. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. Art. 6 comma 12: indennità chilometriche Le indennità chilometriche non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Su questo tema si rimanda : • alla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 agosto 2010 • al parere del 25/08/2010 del servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Art. 6 comma 12: indennità chilometriche Alcuni interventi sulla materia • PARERE ANCI EMILIA-ROMAGNA Art. 9.: Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale. Art. 6 comma 13: spesa per la formazione La spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Sulla materia, per gli Enti Locali, è recentemente intervenuto il Ministro Brunetta con la DIRETTIVA 10 Art. 6 comma 13: spesa per la formazione LA DIRETTIVA N. 10/2010 DEL MINISTRO “La formazione del personale della Pubblica Amministrazione costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese. In virtù della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni operata dall’art. 117 della Costituzione e confermata dalla recente giurisprudenza costituzionale, le indicazioni contenute nel presente atto si rivolgono esclusivamente alle attività delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle autorità indipendenti inserite nel citato conto economico consolidato. Per tutte le altre amministrazioni, invece, esse costituiscono linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti. Art. 6 comma 13: spesa per la formazione LA DIRETTIVA N. 10/2010 DEL MINISTRO “Sono escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano. Dovrà, pertanto, essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione dell’ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell’esercizio finanziario 2009, attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di finanziamento. Al riguardo si precisa altresì che dovranno essere prese in considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse stanziate nell’ambito del bilancio dello Stato, senza considerare gli interventi finanziati con i fondi strutturali dell’UE. Il processo dovrà concludersi con la messa a punto di un piano di formazione del personale.” Art. 6 comma 20: disposizioni di principio Visto quanto affermato dalla Direttiva 10 e dal comma 20 dell’art. 6 per gli Enti Locali il taglio di: • Spesa per consulenze • Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità • Spesa per sponsorizzazioni • Spesa per la formazione Costituisce linea-guida. …restano però le RIDUZIONI DEI TRASFERIMENTI ERARIALI agli ENTI LOCALI (articolo 14, comma 2) Art. 7 comma 31: soppressione Agenzia dei Segretari L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia. Dal 1° gennaio 2011 è soppresso il contributo annuale dovuto all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell’ente Art. 9 comma 1: blocco degli stipendi Per gli anni 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche dirigenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l' anno 2010, al netto di: • eventi straordinari della dinamica retributiva • eventuali arretrati • conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno • maternità • malattia • effettiva presenza in servizio ovvero straordinari, turno, reperibilità, rischio, disagio Fatto salvo per quanto previsto dalla indennità di vacanza contrattuale Le di progressioni carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Art. 9 comma 2: blocco degli stipendi dei dirigenti Gli stipendi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, se il trattamento economico è superiore a 90.000 euro lordi annui sono ridotti: 1. sulla parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000 euro del 5%; 2. sulla parte eccedente i 150.000 euro del 10% La riduzione non opera ai fini previdenziali Art. 9 comma 2: blocco degli stipendi dei dirigenti Negli Enti Locali i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, non possono essere superiori a quelli indicati nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante incarichi aggiuntivi. dall'espletamento di Art. 9 comma 2: blocco degli stipendi dei dirigenti NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS 150/2009 E DALLA CIRCOLARE N.7 PER I DIRIGENTI Fino alla stipulazione dei contratti collettivi relativi al 2010-2012 le disposizioni (stabilite nel 150) relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati non si applicano. non è vigente l’obbligo che prevede che il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente. vigore l’obbligo nella differenziazione delle valutazioni e la collocazione in almeno 3 fasce di merito se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione e' superiore a 5. Resta in Art. 9 comma 32: blocco degli stipendi dei dirigenti Le P.A. che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale: • anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione • anche in assenza di una valutazione negativa Non intendono confermare l'incarico conferito al dirigente Conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione integrativa Per il 2011, 2012 e 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente proporzionale alla ridotto riduzione in del misura personale servizio. IN CONCRETO in Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione integrativa Personale dirigente e dei livelli Fondi 2011-2012-2013 <= Fondo del 2010 In caso di cessazioni il fondo deve essere ridotto, decurtandolo di una cifra pari alla media procapite delle risorse del fondo dell’anno precedente. Il singolo collaboratore non può percepire 20112013 una quota superiore rispetto a quanto ordinariamente spettante nel 2010 al netto di straordinari o indennità legate all’effettiva presenza in servizio o conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione integrativa OBBLIGATORIO distribuire su almeno 3 fasce i dipendenti per differenziare i compensi legati alla produttività dal 2011 Disapplicata la norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, il bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, in attesa dei successivi contratti collettivi. (Circolare n.7/2010 Funzione Pubblica) ART. 9 COMMA 17: Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012. Art. 9 comma 3: blocco della contrattazione integrativa D.LGS 150/2009 Le Regioni e gli Enti locali, possono destinare “risorse aggiuntive” alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Art. 9 comma 4: rinnovi contrattuali blocco della contrattazione integrativa I contratti relativi al 2008/2009, anche se già stipulati: • Non possono determinare aumenti superiori al 3,2% Le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 e i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. Art. 9 comma 28: spesa La riduzione del 50 per cento rispetto all’anno 2009 della spesa sostenuta per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa NON SI APPLICA AGLI ENTI LOCALI Art. 9 comma 29: spesa personale società Alle società non quotate controllate direttamente ed indirettamente dagli enti locali e da altre amministrazioni sono applicabili i limiti alle politiche di assunzione previste per i dipendenti pubblici, anche dirigenti nonché i tetti massimi di spesa in caso di personale a tempo determinato. Art. 9 comma 29: spesa personale società La norma rappresenta la conferma della legge n.133/2008: A. Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica sono tenute al rispetto dei principi di reclutamento previsti per le P.A. B. le altre società a partecipazione pubblica - totale o di controllo - sono tenute al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. C. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle P.A., DIVIETI o LIMITAZIONI alle assunzioni di personale SI APPLICANO in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante ANCHE alle società a partecipazione pubblica locale totale o di Controllo. Art. 9 comma 31: trattenimenti in servizio Dal 31 maggio 2010 i trattenimenti in servizio rientrano nell’ambito dei vincoli alle assunzioni e pertanto, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dall’articolo 72, commi 7 10, della legge n.133/2008 possono essere disposti ESCLUSIVAMENTE: a) nei limiti imposti dal turn over b) con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie I trattenimenti già disposti prima del 31 maggio 2010: a. sono fatti salvi se hanno decorrenza anteriore al 1/1/2011 b. sono privi di effetti se hanno decorrenza successiva al 1/1/2011 Art. 12 comma 12: trattenimenti in servizio delle pubbliche dipendenti Per le pubbliche dipendenti il requisito anagrafico di 60 anni è aumentato di 1 anno dal 1° gennaio 2010 di ulteriori 4 anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell’età di 65 anni. Art. 14 comma 7: la spesa di personale COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ L’articolo 14, comma 7 sostituisce l’articolo 1, comma 557,della legge n.296/2006 (già modificato ed integrato dalla Finanziaria 2008 e dall’articolo 76 della legge n.133/2008). Gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la RIDUZIONE (rispetto all’anno precedente) delle spese di personale: al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Art. 14 comma 7: la spesa di personale COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ La riduzione deve essere perseguita con azioni nell’ambito della propria autonomia rivolte, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 1. Riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso: • parziale reintegrazione dei cessati • contenimento della spesa per il lavoro flessibile 2. Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative • anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico 3. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa Le spese del Personale sono quelle indicate nella Circolare RGS n.9/2006 Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ Ai fini assunzionali le deroghe dell’articolo 3, comma 120, della legge n.244/20078 non sono più consentite. FINO AL 31 DICEMBRE 2010: Assunzioni a Tempo Indeterminato senza specifiche limitazioni numeriche con il rispetto di: • Principio di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente e se è inferiore al 50% della spesa corrente • Rispetto patto di Stabilità 2009 La decorrenza dal 1° gennaio 2011 dell’intero comma 9 (l’incidenza delle spese di personale sia stata, nell’anno precedente, inferiore al 40% delle spese correnti) sembrerebbe ormai pacifica (in tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per il Piemonte – nella Deliberazione n.46 del 29.6.2010 e 871 Lombardia ) ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale, si applica la sanzione del DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assumere Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ DAL 1° GENNAIO 2011 Assunzioni a Tempo Indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, con il rispetto in ogni caso di: • Principio di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente • Rispetto patto di Stabilità 2010 • Incidenza delle spese di personale inferiore al 40% delle spese correnti ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale, si applica la medesima sanzione prevista per il mancato rispetto del Patto di stabilità, DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co e di somministrazione. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assumere. Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2010: Assunzioni a Tempo Indeterminato SOLO in sostituzione delle cessazioni intervenute nell’anno precedente con il rispetto in ogni caso di: • Riduzione della spesa di personale al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, esclusi gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali RISPETTO al corrispondente ammontare dell’anno 2004 ATTENZIONE: Le deroghe che erano state regolate dall’articolo 3, comma 121, della legge n.244/200711, e poi sospese dall’articolo 76, comma della legge n.133/2008, non sono più consentite in quanto la norma che le prevedeva è stata soppressa. Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ DAL 1° GENNAIO 2011 Assunzioni a Tempo Indeterminato SOLO* nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente con il rispetto in ogni caso di : • Riduzione della spesa di personale RISPETTO al corrispondente ammontare dell’anno 2004 • Incidenza delle spese di personale inferiore al 40% delle spese correnti ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale, si applica il DIVIETO di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Art. 14 comma 7: ASSUNZIONI NEI COMUNI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ DAL 1° GENNAIO 2011 Assunzioni a Tempo Indeterminato SOLO* nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente * Su tale limite è in corso una verifica poiché si sostiene che il legislatore ha sancito con una nuova norma che “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente” abbia voluto dal 2011 stabilire una nuova regola anche per gli Enti non soggetti al Patto di Stabilità. Sulla materia si rimanda ai pareri 46 e 51 della Corte del Piemonte e n. 872 della Corte della Lombardia “In via conclusiva, pertanto, alla luce della vigente normativa in tema di contenimento delle spese di personale in ogni ente locale non è più ammesso alcun regime derogatorio che escluda l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14, commi da 7 a 10, del D.L. 31 maggio 2010, n.78. Gli effetti normativi dell’art. 14, commi 7, 8 e 10 D.L. 31 maggio 2010, ad eccezione dell’applicabilità differita al primo gennaio 2011 specificamente prevista per il comma 9, si estendono alle procedure di assunzione in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto legge, che non si sono ancora perfezionate.” CIRCOLARE UPPA: Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012 NON VALE PER GLI ENTI LOCALI. MA… “Nel frattempo, tenuto anche conto delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica e, conseguentemente, dei più rigorosi vincoli assunzionali di cui all'art. 9, commi da 5 a 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, buona parte delle previsioni contenute nel predetto schema di DPCM potrebbero considerarsi superate. Alla luce di ciò si ritiene opportuno che codeste amministrazioni ridefiniscano la programmazione triennale del fabbisogno adeguandola alle nuove limitazioni, nonché al nuovo contesto ordinamentale previsto. In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono più consentiti e che le progressioni di carriera potranno essere previste esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e che tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere ricondotte alle nuove percentuali di turn over fissate dal legislatore.” Art. 9 comma 36: ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. Art. 14 commi 25-31: funzioni fondamentali dei comuni Fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le f.f. di cui all’articolo 117, comma 2 lettera p) della Costituzione, sono considerate FUNZIONI FONDAMENTALI dei Comuni: A. le FUNZIONI GENERALI di amministrazione, di gestione e di controllo; B. le funzioni di POLIZIA LOCALE C. le funzioni di ISTRUZIONE PUBBLICA, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica D. le funzioni nel campo della VIABILITÀ e dei TRASPORTI E. le funzioni riguardanti la GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; F. le funzioni nel SETTORE SOCIALE L’esercizio delle funzioni fondamentali OBBLIGATORIO per i Comuni titolari dei Comuni è Art. 14 commi 25-31: funzioni fondamentali dei comuni Le funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso convenzione o unione da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti I Comuni NON possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione NON può essere svolta da più di una forma associativa. Le REGIONI, nelle materie oggetto di legislazione concorrente - previa concertazione con I Comuni interessati – individuano con propria legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale delle funzioni fondamentali secondo principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese e fermo restando l’obbligo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Art. 14 commi 25-31: funzioni fondamentali dei comuni Con D.P.C.M. dovrà essere fissato: a) il limite demografico minimo che deve raggiungere l’insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali; b) il TERMINE entro cui i Comuni devono completare l’attuazione delle norme in argomento. La Circolare n. 7 Ministro della Funzione Pubblica CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. INDIRIZZI APPLICATIVI DEL DECRETO 150/2009 La contrattazione integrativa è finalizzata per legge al conseguimento di risultati ed obiettivi. Applicazione diretta ed immediata: • relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa • Il sistema dei controlli • le sanzioni • ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del Titolo III 150 • Pubblicazione e comunicazione e connesse sanzioni Disposizioni applicate a partire dalla stipulazione contratti collettivi 2010 2012: • destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria; • del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione; La Circolare n. 7 Ministro della Funzione Pubblica Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa 1.Utilizzare gli schemi già in uso 1.Accompagnare la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi: • il significato • la ratio • gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini La Circolare n. 7 Ministro della Funzione Pubblica Il sistema dei controlli La contrattazione nazionale, stabilisce, vincoli, procedimento e risorse economico-finanziarie Soggetti preposti al controllo: • collegio dei revisori dei conti • uffici che si occupano del bilancio Vietato sottoscrivere contratti integrativi che contrastano con i contratti collettivi nazionali che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale materie, soggetti, Oggetto del controllo la verifica del rispetto da parte del contratto integrativo: • dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili; • dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001; • delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i criteri di merito e produttività (selettività delle integrazioni retributive e progressioni orizzontali); • dei vincoli di bilancio. La Circolare n. 7 Ministro della Funzione Pubblica Le sanzioni Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. La contrattazione nazionale, stabilisce, vincoli, materie, soggetti. La Circolare n. 7 Ministro della Funzione Pubblica Adeguamento dei contratti integrativi vigenti Entro il 31 dicembre 2012 adeguamento dei CCNL ai principi del 150 Entro il termine del 31 dicembre 2010 le Regioni e gli Enti locali adeguamento dei propri ordinamenti ai principi del 150 Materie riservate: a) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali; * recente sentenza Comune Trieste b) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, le materie relative alle relazioni sindacali; c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche; d) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance; La Circolare n. 7 Ministro della Funzione Pubblica Pubblicazione e comunicazione Obbligo di pubblicare sul proprio sito Istituzionale: A) i contratti integrativi stipulati B) la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo C) la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo D) la tabella 15 e la scheda 2 del Conto Annuale del Personale E) gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa Inviare il contratto integrativo con le documentazioni richieste all’Aran o al CNEL Sanzione generale: DIVIETO di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa La Circolare n. 8 Ministro della Funzione Pubblica Assenze dal servizio per malattia “Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non è soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura.” La composizione degli OIV: i Segretari Comunali Con un primo quesito del Comune di Pastrengo CIVIT si è espressa : “Il ruolo dell’OIV nella valutazione del segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo ente.” Un secondo quesito del Comune di Castellazzo Bormida CIVIT recita: IL PIANO DELLA PERFORMANCE TEMPISTICA Le amministrazioni devono adottare il primo Piano triennale di performance entro il 31 gennaio 2011 Questo implica un lavoro preparatorio sulla definizione degli obiettivi e l’assegnazione delle risorse in modo coerente con il ciclo di programmazione finanziaria