VITA DI CATEGORIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 5
consiglio nazionale geometri – 7^ assemblea dei presidenti
verifica reddituale anni 1998/2006 - comunicazione della cassa
dei geometri relativa alla ruolo esattoriale
nuovi contributi obbligatori minimi per la cassa di previdenza e
assistenza
14° campionato nazionale geometri calcio a 11
collegio dei geometri di pisa e geosport -3° campionato nazionale
geometri liberi professionisti nell’ambito della granfondo inkospor
i professionisti modenesi adottano una carta etica per contrastare
le mafie e la corruzione
unità d’italia: gli alunni dell’istituto tecnico per geometri di
avellino vincono il concorso “uno spot per l’italia”
l’aquila – il progetto c.a.s.e dal racconto della collega maria teresa
dolores bertelegni . speciale riservato ai SOCI
stime immobiliari - speciale riservato ai SOCI.
associazione nazionale donne geometra: rinnovo della quota
associativa 2011
NEWS &PROFESSIONE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 10
dal consiglio nazionale geometri importati chiarimenti
sull’attività’ di mediazione immobiliare
elaborati di cui si compone la prestazione commessa, rilascio a
richiesta del committente di copia in formato elettronico. dal consiglio
nazionale geometri tutti i chiarimenti
sanatoria catastale - inasprimento delle sanzioni nella bozza di
decreto legislativo sul federalismo fiscale
confedilizia "la disciplina giuridica del condominio con gli
adempimenti degli amministratori di condominio"
dal governo il primo e il secondo volume della guida l’evidenza
pubblica. tutto sul nuovo codice dei contratti
buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro
la sicurezza dei lavoratori nel volontariato – proroga
linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di
rischio indoor per allergie ed asma
guida pratica per la determinazione delle esposizioni sporadiche e
di debole intensità (esedi) all'amianto
inail applicazione virtuale 3d per valutare il rischio sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere
guida a casa sicura e a sistema casa: norme e regole per vivere in
sicurezza, efficienza e risparmio riservate ai SOCI
sistri - decreto di proroga
indagine dell’agenzia del territorio. le case più piccole a milano e
torino
piano casa: leggi in vigore e termini di scadenza per delibere e
domande
AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 18
FISCO&PROFESSIONE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 24
usufrutto coefficienti adeguati al nuovo tasso
gli oneri di urbanizzazione non sono soggetti alla ritenuta del 10%
agevolazioni del 36 e 55 per cento agli ampliamenti del “piano
casa”
acquisto di box pertinenziali - detrazione d’imposta del 36 per
cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data
coincidente con quella della stipula dell’atto
il bonus ristrutturazioni “salta” l’anno 2007
usufrutto estero: nel monitoraggio ognuno risponde per il suo
diritto
esenzione ici solo per i fabbricati iscritti in categorie a/6 e d/10
unico pf – definitivi i modelli 2011
pubblicate le tabelle aci per il 2011
mutui: al via proroga sospensione rate fino a luglio 2011
sgravi contributivi imprese edili: istruzioni inps
dal 1° gennaio aumenta al 4% il contributo integrativo per
ingegneri e architetti
istat - indice prezzi al consumo dicembre 2010
SENTENZE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 31
NEWS DI INTERESSE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • PG 51
privacy: le regole da seguire nella pubblicazione delle sentenze
giudiziarie
privacy: le regole per la pubblicazione sul web dei dati sensibili
linea guida sulla gravidanza fisiologica
le nuove tessere sanitarie
istat: indicatori demografici 2010
lavoro, le professioni più richieste del 2011
il 45% degli italiani è online
mara carfagna, pugno di ferro per la dignità femminile
l'impresa femminile cresce. soprattutto al sud
MOSTRE & CONCORSI & CORSI • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • PG 56
energia 2011 - fonti rinnovabili, bioedilizia e risparmio energetico
- pisa, stazione leopolda, dall’11 al 13 febbraio 2011
expo "colore" - piacenza, dal 18 al 20 marzo 2011
termoidraulica clima ecoenergie - padova fiere, dal 30 marzo al 2
aprile 2011
digital experience festival 2011 - milano, ied - istituto europeo del
design, dal al 7 al 12 marzo 2011
baby pit stop - concorso - scade il 01 marzo 2011
NEWS&NEWS curiosità, viaggi, salute • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • PG 59
fotovoltaico, il gse pubblica la guida al terzo conto energia
devono essere comunicate al gse le modifiche degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili
la connessione alla rete elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili. la nuova domanda di connessione a enel distribuzione
impianti di riscaldamento ad acqua calda: dal primo marzo si
applica la nuova regolamentazione tecnica
marchio ecologico - arriva la certificazione imq-eco
salva la carta con i file del tuo computer
pannelli solari notturni
le foreste protagoniste del 2011
consulenza per il risparmio energetico : lo sportello ambiente
APPROFONDIMENTO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • PG 67
DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE IN
CASO DI VENDITA DELL’IMMOBILE LOCATO DA PARTE DEL
PROPRIETARIO LOCATORE
Associazione Nazionale “Donne Geometra”
sede operativa : Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408 - www.donnegeometra.it
Carissimi Lettori e Lettrici,
siamo entrati nel vivo del
2011,
accerchiati
dalle
previsioni, incuriositi dalle
stelle, coinvolti dalle speranze.
Si sa, all’inizio di ogni anno
sono molti i propositi e i
programmi; l’agenda nuova è
un forte stimolo per tracciare
idee e intendimenti. Sarà
l’anno all’insegna del multitasking, degli incroci di
epoche e stili, l’Oriente si avvicina, gli anni Settanta
forever.
Sarà il 150esimo anno dell’Unità d’Italia.
E’ questo il momento in cui crediamo di pianificare i
dodici mesi a venire e il fascino per gli “astri” diventa
prepotente ed irresistibile, vi è quasi per tutti la
necessità di soddisfare il desiderio primitivo della
conoscenza dell’ignoto ed in qualche modo è anche
piacevole tornare un po’ infantili, come bambini che
hanno bisogno di qualcuno che dica loro la realtà in cui
vivono, ma soprattutto di come il presente cambierà in
un immediato futuro.
A Noi della Redazione, vien quasi voglia di sorridere,
anche perché siamo convinti, invece, che imparare a
guardare dentro noi stessi, molto più che verso le stelle,
sia la chiave per trovare la forza ed il coraggio di
affrontare le continue prove alle quali la vita
giornalmente ci sottopone.
Uguale pensiero è stato ampiamente approfondito in
uno dei tanti punti coinvolgenti sostenuti nell’ultima
Assemblea Nazionale dei Presidenti d’Italia tenutasi a
Roma il 24 e 25 Gennaio u.s. , dove ospiti illustri hanno
appassionato gli animi dei presenti, tracciando, con le
loro parole, delle linee guida che possono tornare utili
ad affrontare il nostro futuro.
Il sociologo Domenico de Masi
professore ordinario di Sociologia del
Lavoro presso l'Ateneo
della
Sapienza di Roma, si è soffermato su
uno spaccato della società presente
proseguendo poi in una interessante
proiezione di quello che saremo nel
2020. Con una dialettica trascinante e una ricchezza di
citazioni, ha consentito alla platea di affacciarsi allo
scenario che si presenterà nei prossimi anni, aprendo la
mente a quello che sarà il cambiamento che ci attende;
dati non ispirati dall’astrologia, ma ad attenti studi
statistici. Ha evidenziato che la malattia dell’AIDS
(acquired immuno-deficiency syndrome) e molti tipi di
cancro saranno debellati. La fecondazione artificiale
sarà all’ordine del giorno, il biossido di carbonio
dell’atmosfera
sarà
reso
innocuo.
Vivranno
maggiormente le persone più scolarizzate e con
relazioni sociali più intense. Grazie all’informatica i
robot saranno dotati di empatia. L’Europa dei 27, resterà
il più grande blocco economico con la migliore qualità
della vita. Nel 2020 potremmo metterci in contatto
ovunque con chiunque, in qualsiasi punto del pianeta
senza muovere un dito. Tele apprenderemo, tele
lavoreremo, tele ameremo, tele divertiremo,
correremo quindi il rischio di diventare obesi per
mancanza di moto. L’obesità cronica ridurrà la vita
di 10 anni.
Questa sarà la grande rivoluzione: si passerà da una
vita occupata interamente dal lavoro, ad una vita
dedicata prevalentemente al tempo libero.
Le “donne” saranno al centro del sistema sociale, e
ne gestiranno il potere con la durezza che deriva dai
torti subiti nei diecimila anni precedenti.
In questo singolare viaggio, verso il tempo che ci
trasforma celermente,
tracciare una meta è
fondamentale.
Alex
Bellini il navigatore
solitario del Pacifico,
altro ospite d’onore alla
7^
Assemblea
dei
Presidenti,
ha
evidenziato come ciascuno di Noi attraversa
quotidianamente il suo oceano in famiglia, nel lavoro,
negli affetti. “Non conta arrivare, ma navigare” questo
il messaggio lanciato.
Per appassionarvi e vivere ciò che abbiamo
personalmente provato, consigliamo di tuffarvi
nell’allegato Speciale Assemblea, dove troverete anche
tante notizie sulle Competenze, Formazione, Servizi,
attività di Categoria.
Con la carica e l’entusiasmo scattante affrontiamo
questo 2011 con questo primo numero del Notiziario,
riservando ai soli Soci, due opuscoli speciali , uno
sulle stime immobiliari e gli standard internazionali a
cura del geom. Stefano Giangrandi Presidente della
Varestate - Valuation Advisor Real Estate.,
www.varestate.it e l’altro sul Progetto C.A.S.E.
all’Aquila del geom. Maria Teresa Dolores Bertelegni,
collaboratore alla Direzione Lavori Infrastrutture –
Consorzio FORCASE.
Buona Lettura!
Noi della Redazione “Professione Geometra”
Le radici della Repubblica
Chi dice donna dice Risorgimento
di GAETANO AFELTRA
L’Italia è donna, si dice, alludendo al fatto che, nell’iconografia ufficiale, la Repubblica Italiana è
rappresentata da una statuaria figura femminile col capo cinto dalla corona turrita. E le donne,
nelle imprese che hanno portato all’unità d’Italia, hanno compiuto azioni di grande coraggio e
intraprendenza, forse non ancora conosciute quanto meriterebbero. Prendiamo, ad esempio, le
Cinque Giornate di Milano: quanti sanno che nel marzo 1848, tra i patrioti accorsi da tante regioni
d’Italia a combattere contro gli austriaci, c’era anche un contingente di 200 napoletani guidati
dall'aristocratica rivoluzionaria Cristina di Belgioioso, detta la «principessa rossa» per il suo
attivismo politico. Nata a Milano nel 1808, Cristina di Belgioioso fu cara amica di Giulia Beccaria,
madre di Alessandro Manzoni. Dopo il fallimento dei moti del '31 si era stabilita a Parigi, dove il suo
salotto era diventato un punto di riferimento per intellettuali ed esuli come Gioberti, Fauriel, Thiers,
Poerio, Tommaseo, Maroncelli.
Oltre alla principessa di Belgioioso, le Cinque Giornate di Milano ebbero come protagoniste tante
giovani patriote di ogni classe sociale. C’era Luisa Battistotti Sassi, moglie di un artigiano, che
vestita con l’abito della guardia nazionale, la striscia tricolore al petto e la gonna a campana si batté
valorosamente, salvando la vita a molti insorti rimasti accerchiati. O la diciassettenne Giuseppina
Lazzaroni, scappata di casa per mettere la sua mira infallibile al servizio della difesa di Porta
Comasina. Oppure Paola Pirola, che combatté per cinque giorni fino a quando, sfinita dalla
stanchezza, il fucile le esplose fra le mani, amputandole due dita.
Gli innumerevoli episodi che videro protagoniste le patriote italiane impressionarono anche il
maresciallo Radetzky, che così commentò le eroiche giornate milanesi: «Il carattere di questo popolo
mi sembra cambiato, il fanatismo ha pervaso ogni età, ogni ceto, ogni sesso».
Durante l’esperienza mazziniana della Repubblica Romana, inoltre, le donne furono impegnate in
operazioni militari ad alto rischio. Quando ancora non esistevano quei sofisticati congegni che si
usano oggi per disinnescare gli esplosivi, le ausiliarie della Giovine Italia erano in prima linea nel
raccogliere e disattivare bombe. In che modo? Lo racconta un giornale dell’epoca, citato nel libro:
«Tengono pronte delle masse di creta, e non appena cade una bomba o una granata, la coprono con
essa e ne impediscono lo scoppio».
Ma simili manifestazioni femminili di amor patrio non impedirono che, sul finire dell’Ottocento, il
Presidente del Consiglio Francesco Crispi si opponesse con queste parole alla proposta di voto alle
donne: «Quando voi distaccate la donna dalla famiglia, e la gittate nella pubblica piazza, voi fate, o
signori, della donna non più l’angelo consolatore della famiglia, ma il demone tentatore...».
dal Corriere della Sera, 30 giugno 2003
4
VITA DI CATEGORIA
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI – 7^ ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
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Alla 7^ Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati d’Italia, tenutasi
a Roma il 24 e 25 Gennaio 2011, presso la sede della Cassa Nazionale di Previdenza, ancora una
volta nomi di prestigio sono intervenuti per discutere sul tema : “Competenze, Formazione e
Servizi”. Il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Fausto Savoldi
nella prima giornata ha presentato ospiti celebri quali il sociologo, prof. Domenico De Masi e il
navigatore solitario dell’Oceano Pacificio Alex Bellini, che hanno intrattenuto, stimolato,
entusiasmato i presenti con argomentazioni, riflessioni, racconti.
UN APPROFONDIMENTO E’ DEDICATO
NELL’OPUSCOLO ALLEGATO AL NOTIZIARIO
VERIFICA REDDITUALE ANNI 1998/2006 - COMUNICAZIONE DELLA CASSA DEI GEOMETRI
RELATIVA ALLA RUOLO ESATTORIALE
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E' in corso di notifica il ruolo esattoriale emesso con riferimento alla VERIFICA REDDITUALE riferita agli anni 1998-2006. Il
ruolo - attesa la particolare congiuntura economica - è stato emesso già rateizzato, per consentire il pagamento in modo
dilazionato. Il recupero delle somme attiene esclusivamente agli imponibili accertati, con la conseguenza che restano
dovuti eventuali importi imputati ad altro titolo per le annualità assicurative oggetto della verifica. Il prospetto delle
difformità reddituali e la distinta delle somme iscritte a ruolo, è disponibile sul sito Internet della Cassa
www.cassageometri.it nell'area riservata tramite la funzione Verifica Finanze Info Ruolo .
A tutte le contestazioni prodotte dagli associati avverso l'accertamento reddituale notificato con nota del 8.10.2009, la
Cassa ha inviato risposte personalizzate con l'indicazione dell'esito delle contestazioni stesse. A coloro che non hanno
risposto è stata inviata una breve nota che anticipa la notifica del ruolo. Per ogni informazione, oltre ai competenti uffici
della Cassa raggiungibili tramite numero verde 800 655873, saranno disponibili anche i Collegi d'appartenenza. (fonte:
http://www.cassageometri.it)
NUOVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
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Dal primo di gennaio 2011 i contributo obbligatori minimi, per quanto riguarda la Cassa
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, sono stati adeguati
tenendo conto delle modifiche regolamentari in vigore dal primo gennaio 2007. La delibera è
stata approvata il 5 gennaio 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Comunicato concernente l'approvazione della
delibera n. 164/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di
previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 20 ottobre 2010. Con
ministeriale n. 24/VI/0000154/MA004.A012/GEO-L-83 del 5 gennaio 2011 e' stata approvata,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 164/2010 adottata dal C.d.A. della Cassa italiana
di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 20 ottobre 2010, con la quale si adeguano, dal 1°
gennaio 2011, i contributi obbligatori minimi tenendo conto delle modifiche regolamentari in vigore dal 1° gennaio 2007,
ed individuare, altresì, con la medesima decorrenza, il coefficiente di rivalutazione nella misura indicata dall'ISTAT pari
5
allo 0,75% dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni nonché i limiti
di reddito e il limite di affari IVA.
Contributo soggettivo minimo:
€. 2.250,00
Contributo soggettivo minimo
€. 562,50
(art. 1, comma 1, lett. b, Regolamento Contribuzione)
(riduzione ad ¼ del contributo previsto per i primi 2 anni di iscrizione)
€ 1.125,00
(riduzione ad ½ del contributo previsto per i successivi 3 anni di iscrizione)
Contributo soggettivo praticanti:
€. 562,50
Contributo soggettivo minimo pensionati:
€. 750,00
Contributo integrativo minimo:
€. 900,00
Contributo capitario di copertura dell'erogazione per
l'indennità di maternità:
€. 17,00
Limite reddito contribuzione soggettiva:
€. 140.300,00
(art. 1, comma 1, lett. b, Regolamento Contribuzione)
Aliquota percentuale contributo soggettivo:
11%
(art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione)
Importo pensione minima annua lorda 2011:
€. 7.929,07
(art. 2, comma 4, Regolamento Previdenza)
Coefficiente rivalutazione pensioni anno 2011:
(art. 25, Regolamento Previdenza)
0,75% intero
0,23% ridotto
Limite volume d'affari IVA per le pensioni d'anzianità 2011:
€. 8.200,00
(art. 3, comma 8, Regolamento Previdenza)
Media reddituale per beneficio pensioni inabilità:
€. 26.900,0
(art. 4, comma 4, Regolamento Previdenza)
Limiti reddituali e coefficienti di rendimento da utilizzare per il calcolo delle pensioni
con decorrenza 1/2/2011:
Normativa in vigore sino al 31.12.1997
Legge 236/90
Normativa in vigore dal 1.1.1998 al 31.12.2002
Delibera C.D. 22.12.1997
CALCOLO A
CALCOLO B
2%
sino a 44.900,00
2%
sino a 20.150,00
1,71%
da 44.901,00
sino a 67.200,00
1,75%
da 20.151,00
sino a 44.900,00
1,43%
da 67.201,00
sino a 78.550,00
1,50%
da 44.901,00
sino a 67.200,00
1,14%
da 78.551,00
sino a 89.650,00
1,10%
da 67.201,00
sino a 78.550,00
0,70%
da 78.551,00
sino a 89.650,00
6
Normativa in vigore dal 1.1.2003 al 31.12.2006
Delibera C.D. 22.05.2002 e 27.11.2002
Normativa in vigore dal 1.1.2007
Delibera C.D. 24.05.2006
CALCOLO C
CALCOLO D
1,75%
sino a 44.900,00
1,75%
sino a 10.800,00
1,50%
da 44.901,00
sino a 67.200,00
1,50%
da 10.801,00
sino a 32.350,00
1,10%
da 67.201,00
sino a 78.550,00
1,20%
da 32.351,00
sino a 64.750,00
0,70%
da 78.551,00
sino a 89.650,00
0,90%
da 64.751,00
sino a 86.350,00
0.60%
da 86.351,00
sino a 107.900,00
0,30%
da 107.901,00
sino a 140.300,00
14° CAMPIONATO NAZIONALE GEOMETRI CALCIO A 11
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Sarà il Collegio di Milano il prossimo organizzatore del Campionato Nazionale di calcio a 11
della categoria professionale dei geometri.
L'evento si svolgerà sul territorio milanese dal 29 maggio al 04 giugno 2011 e vedrà ospitare
sino a 24 Collegi provenienti da ogni parte d'Italia. Chiunque fosse interessato a far parte della
nuova selezione della squadra deve compilare la scheda d'iscrizione e rispedirla via fax al
numero 02-72000356, oppure via e-mail all'indirizzo [email protected] Presto
verrà reso noto il programma definitivo. Per Scaricare la scheda di iscrizione. CLICCA QUI
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PISA E GEOSPORT -3° CAMPIONATO NAZIONALE GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELLA GRANFONDO INKOSPOR
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ll Collegio di Pisa, unitamente a Geosport, per il 20 Marzo 2011 organizzerà il 3°
Campionato Nazionale Geometri Liberi Professionisti nell’ambito della Granfondo
INKOSPOR che si terrà a Casciana Terme, in Provincia di Pisa, su un percorso
“Medio” di km. 86,53. ll costo totale di iscrizione a partecipante sarà di €. 55,00 da
effettuare entro il 01 Marzo P.V. comprensivo di iscrizione alla gara, assicurazione,
tessera Geosport per l’anno 2011 (spese per certificato medico agonistico escluse),
pacco gara e pasta party.
Entro il 10 Febbraio P.V gli interessati, dovranno
rivolgersi alla Segreteria del Collegio di Pisa : [email protected] oppure telefonare al Tel:
050 9711531. Successivamente sarete richiamati per tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione alla gara. Per maggiori
informazioni sul tipo di percorso CLICCA QUI
I PROFESSIONISTI MODENESI ADOTTANO UNA CARTA ETICA PER CONTRASTARE LE
MAFIE E LA CORRUZIONE
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I professionisti modenesi riuniti nel C.u.p. (Comitato Unitario delle Professioni) prendono posizione a favore della
legalità, dotandosi per primi in Italia di una Carta Etica che vincola ogni iscritto ad Albi e Collegi aderenti a “contribuire
attivamente per contrastare il processo di infiltrazione e radicamento della mafia, per garantire la crescita civile
7
dell’intero Paese”. Il documento promossa dal C.U.P. è già stato recepito da diversi Ordini, ed altri lo faranno presto
secondo un calendario operativo stabilito dai singoli consigli direttivi. La Carta Etica è composta da 11 articoli e prevede,
tra l’altro, la radiazione del professionista in caso di condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis
del Codice Penale) o di favoreggiamento. La radiazione viene applicata anche a quei professionisti che subiscano la sola
confisca definitiva di beni. Per il professionista indagato o destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare è prevista la
sospensione, il che significa di fatto l’impossibilità di lavorare. La Carta, inoltre, prevede la possibilità per gli Ordini
professionali di costituirsi parte civile nei processi in cui sono contestati i reati di associazione mafiosa ai propri iscritti.
L’obiettivo è quello di impegnare attivamente gli oltre 5mila professionisti modenesi nel contrasto alle infiltrazioni
mafiose, vincolandoli a comportamenti improntati all’etica, all’autonomia, all’integrità . La Carta Etica è stata realizzata
grazie al contributo del gruppo di lavoro coordinato dall'ingegnere Beatrice Fonti e composto da Daniela Dondi (Ordine
Avvocati), Enrico Guaitoli Panini (Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori), Marco Imbesi (Collegio Periti
Industriali), Antonio Lauriola (Ordine Medici Veterinari), Claudio Losi (Collegio Periti Agrari), Mauro Mantovani (Ordine
Consulenti del Lavoro), Roberto Olivi Mocenigo (Ordine dei Medici), Marilena Po (Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali), Riccardo Poppi (Collegio Geometri e Geometri Laureati), Stefano Zanardi (Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili).
UNITÀ D’ITALIA: GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI AVELLINO
VINCONO IL CONCORSO “UNO SPOT PER L’ITALIA”
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Premiati già sul finire di novembre, per l’elaborato migliore a livello regionale, gli studenti della
Quinta A e Quinta D dell’Istituto Tecnico per Geometri D’Agostino, inorgogliendo la scuola e
l’intera città di Avellino, si sono ritrovati in attesa di ricevere il primo premio per il migliore spot
, tra quelli di tutto il territorio nazionale, nel concorso avente a tema l’Unità di Italia. Le due
classi autrici, riceveranno il primo premio dal Presidente Della Repubblica Napolitano il prossimo
5 aprile a Torino. Il video realizzato dagli studenti offre una eccellente e originale ricostruzione storica attraverso tappe
e momenti salienti di caduta e di rinascita del popolo italiano. , un profuso impegno per rileggere la storia del paese ma
anche per comprendere e fare proprio il senso di appartenenza , di identità nazionale. (fonte: Ottopagine)
L’AQUILA – IL PROGETTO C.A.S.E DAL RACCONTO DELLA COLLEGA MARIA TERESA
DOLORES BERTELEGNI
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Riservato
ai SOCI
Il Progetto C.A.S.E. è un piano che ha previsto la costruzione di “Complessi Antisismici Sostenibili
Ecocompatibili” nel comune di L'Aquila. Il perno su cui poggia tutto il modello costruttivo è la «piastra» di
cemento, ad alta tecnologia e di origine giapponese, che assorbe l'energia sismica attraverso i
«dissipatori»: grandi cuscinetti-molle che permettono alla piastra di rullare, deformarsi, lasciando indenni le costruzioni
(infrastrutture, centri servizi, abitazioni) realizzate al di sopra. La Collega Maria Teresa Dolores Bertelegni, che ha
collaborato alla Direzione Lavori Infrastrutture, ci racconta la sua esperienza nello Speciale riservato ai nostri associati
STIME IMMOBILIARI - SPECIALE RISERVATO AI SOCI
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Riservato
ai SOCI
La gestione del management immobiliare, la “Due Diligence”, la definizione di valore di mercato ed esempi
pratici di MCA, questi gli argomenti trattati nello Speciale redatto dal Geom. Stefano Giangrandi,
Presidente della Varestate - Valuation Advisor Real Estate, riservato ai nostri associati.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA: RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
2011
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Ricordiamo che per rinnovare l’iscrizione all’Associazione e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai Soci
(copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi
formazione,ecc), occorre effettuare, il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i soci Ordinari), Euro 10,00
(per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite :
Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n.
40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075
000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, NUMERO DI ISCRIZIONE all’Associazione
Nazionale Donne Geometra e la causale: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2011
Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale il NUMERO DI ISCRIZIONE all’Associazione Nazionale Donne Geometra e la
causale RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2011
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inviate tramite posta elettronica a
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IMPORTANTE: non occorre inviare nuovamente la domanda di iscrizione
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Per iscriversi all’Associazione, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni,
allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,ecc), occorre
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Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2011
Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2011
La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere
inviate tramite posta elettronica a
[email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109
IMPORTANTE: L’invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l’inserimento nell’Albo Soci, pertanto
non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa
Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17
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NEWS & PROFESSIONE
DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI IMPORTATI CHIARIMENTI SULL’ATTIVITA’ DI
MEDIAZIONE IMMOBILIARE
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Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha fornito
importanti chiarimenti riguardanti la disciplina di intermediazione
immobiliare ed in particolare gli effetti innovativi introdotti
dall’entrata in vigore del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59, rispetto
all’obbligo di iscrizione al “ruolo dei mediatori” e alla “incompatibilità”
con l’iscrizione in albi, ruoli, ordini, ecc.
Il richiamato DLgs. Del 26 marzo 2010, n. 59 costituisce l’attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
(10G0080) le cui disposizioni vanno applicate a qualunque attività
economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza
vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura
di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
L’Art. 73 innova la disciplina relativa alle modalità di esercizio dell’attività di intermediazione commerciale e di affari
(Titolo II, Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico)
sopprimendo il ruolo di cui all’articolo2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni.
Comunque, l’innovazione non comporta sostanziali modifiche alle posizioni soggettive previgenti poiché la funzione del
Ruolo suddetto è stata semplicemente sostituita dall’iscrizione “in una apposita sezione del REA” (Repertorio delle
notizie economiche e amministrative) – o nel registro delle imprese per le attività svolte in forma di impresa –
costituendo, contrariamente all’auspicata liberalizzazione, una condizione di confermata esclusività professionale.
Quindi, le attività in precedenza disciplinate dal ruolo, per l’iscrizione al quale era previsto un procedimento ad istanza di
parte, sono oggi soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare alla Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura, per il tramite dello sportello unico, corredata dalle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura assume la competenza di verificare il possesso dei requisiti
stessi e di iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie
di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
La procedura è vincolante sia per il passaggio di iscrizione al Registro degli intermediatori immobiliari già iscritti nel ruolo,
sia per i nuovi iscritti e per tutti coloro che, non iscritti al ruolo, intendono continuare l’esercizio dell’attività anche se in
modo occasionale o discontinuo.
L’iscrizione ha “l’effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale “ e
implica obbligatoriamente:
1. il previo possesso di specifici requisiti tra i quali la frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame
diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo prescelto oppure un periodo di pratica
con l’obbligo di frequenza di specifico corso professionale. Tali requisiti costituiscono condizione essenziale di
procedibilità per le nuove iscrizioni e non sono sostituibili con altri titoli professionali o crediti formativi.
2. la incompatibilità con l’esercizio di professioni. Le recenti disposizioni normative nulla correggono in tema di
incompatibilità. Infatti, con l’art. 18, lett. c), della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha sostituito il comma 3, dell’art. 5, L. n.
38/89, la Legge fissa le condizioni di incompatibilità prevedendo l’obbligo per il mediatore di non esercitare altre attività
10
autonome imprenditoriali o professionali al di fuori del settore della mediazione. L’abolizione del più restrittivo divieto,
che prevedeva l’incompatibilità con l’iscrizione in albi, ruoli o registri di qualsiasi genere, sposta la questione de qua dal
piano dell’iscrizione a quello dell’esercizio di attività imprenditoriale e professionali o nel registro delle imprese per le
attività svolte in forma di impresa.
L’iscrizione all’Albo dei Geometri non è causa di incompatibilità ma contestualmente permane l’obbligo, a carico del
professionista che abbia optato per l’attività di intermediazione immobiliare, di astenersi in modo assoluto dall’esercitare
la professione di geometra.
Pertanto, restando comunque salve tutte le disposizioni normative originariamente collegate al ruolo ed attualmente da
riferirsi al “REA”, anche il geometra professionista che eserciti l’attività di mediatore, ancorché in modo occasionale o
discontinuo, ha l’obbligo di essere iscritto nell’istituendo Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative secondo
le modalità, requisiti soggettivi e condizioni di incompatibilità previsti dalla modifica legislativa di cui al DLgs. Del 26
marzo 2010, n. 59.
Il mancato rispetto della disciplina espone a pesanti sanzioni sia amministrative (da 7.500 a 15.000 euro) sia penali ai
sensi dell’art. 348 c.p., in caso di recidiva, con l’obbligo di restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
Per gli iscritti all’Albo è comunque sempre legittima l’attività professionale di partecipazione alla mediazione quando sia
espletata su incarico e nell’interesse di una sola delle parti, si sostanzi anche oltre le prestazioni rientranti nelle normali
competenze tecnico professionali (consulenze e verifiche tecniche, stime, contratti, ecc.) e sia compensata con onorari,
diritti e spese.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL CLICCA QUI
ELABORATI DI CUI SI COMPONE LA PRESTAZIONE COMMESSA, RILASCIO A RICHIESTA DEL
COMMITTENTE DI COPIA IN FORMATO ELETTRONICO. DAL CONSIGLIO NAZIONALE
GEOMETRI TUTTI I CHIARIMENTI
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Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha fornito, sulla
base dei principi contenuti nelle legislazioni vigenti,
importanti
indicazioni sulla richiesta da parte del committente finalizzata ad
ottenere copia informatica, degli elaborati di cui si compone la
prestazione commessa .
L’art. 13 della legge n. 144 del 2 marzo1949 “tariffa professionale dei
geometri”, disciplinando i diritti del committente, sancisce che allo
stesso “spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli
elaborati di cui si compone l’operazione commessa” mentre il geometra
“è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia
possibile di valersi pienamente dell’opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se
essi possono implicitamente ritenersi compresi nel compensi esposti nella specifica”.
Quindi, con il pagamento della specifica, il committente acquista esclusivamente il diritto a realizzare opera, avvalendosi
dei progetti e dei permessi ad essi correlati. Gli elaborati originali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di quanto altro,
rappresentando l’opera d’ingegno del geometra, non possono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi
contesti, ma i diritti di uso restano sempre riservati allo stesso professionista.
Quanto sopra trova fondamento nell’art. 2575, c.c. e conferma nell’art. 7, legge n. 144 del 2 marzo 1949, che dispone
esplicitamente “la proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti
tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi
dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la
compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre
applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spetta, per ogni
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nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in
ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti
(rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.)”.
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affermarsi che il committente ha diritto di ricevere una copia conforme
cartacea o su supporto elettronico (protetta in dopo da non consentire la possibilità di modifica) degli elaborati che
contengono gli atti oggetto della presentazione.
Tali elaborati, in quanto tali, non sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso o l’autorizzazione del
professionista/autore, poiché soltanto allo stesso spetta la facoltà di apportarvi eventuali variazioni.
D’altro lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico comporta naturalmente il consenso all’uso e
l’implicita oggettiva accettazione della possibilità di modifica. Quindi, ai sensi dell’art.20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i.,
è rimessa alla iniziativa del professionista e del committente la specifica pattuizione delle condizioni di consegna della
copia non protetta su supporto elettronico, di autorizzazione per l’utilizzo e modifica degli elaborati nonché di
determinazione degli onorari dovuti.
Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari, da corrispondere al professionista per il rilascio di tale tipo di
copia, è necessario tenere conto che gli stessi devono essere concordati e definiti caso per caso (art. 7, L. 144/49) in
rapporto al valore delle attività tecniche svolte (triangolazioni, rilievo metrico con o senza preesistenza di grafici, disegno
ed elaborazione grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica, rilievo fotografico, restituzione prospettica,
riproduzione di foto e mappe, ecc.), all’originale dell’opera d’ingegno e di progetto, all’importanza della stessa, al livello
di creatività o soluzione “originale” di problemi tecnici.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL CLICCA QUI
SANATORIA CATASTALE - INASPRIMENTO DELLE SANZIONI NELLA BOZZA DI DECRETO
LEGISLATIVO SUL FEDERALISMO FISCALE
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La bozza di decreto legislativo sul federalismo fiscale propone un inasprimento delle sanzioni per gli “immobili fantasma”
sconosciuti al Catasto. Secondo il comma 7 ter dell’articolo 1 della bozza, la mancata dichiarazione all’Agenzia del
Territorio per l’emersione degli immobili non dichiarati sarà punita con una sanzione amministrativa quadrupla. È
prevista la stessa penale a carico di quanti non comunichino le variazioni di consistenza e destinazione degli edifici. La
disposizione, che potrebbe entrare in vigore a partire dal primo aprile, prevede che il 75% dell’importo delle sanzioni sia
destinato ai comuni in cui si trovano gli immobili interessati. Le Amministrazioni saranno inoltre coinvolte direttamente
nelle attività di accertamento.
La situazione attuale
Al momento la sanatoria catastale è regolata dal Decreto Legge “Milleproroghe”, in fase di conversione al Senato. La
norma fissa al 31 marzo il termine per la presentazione delle istanze di aggiornamento catastale.
Si tratta di uno slittamento dei tempi inizialmente previsti. Ricordiamo infatti che la sanatoria degli immobili fantasma è
stata introdotta per la prima volta con la manovra estiva, che fissava la scadenza al 31 dicembre 2010.
Con l’approvazione del decreto sul federalismo, che devolve ai comuni più della metà dell’importo delle sanzioni e
prevede la partecipazione attiva delle amministrazioni nelle attività di accertamento ed emersione, la norma potrebbe
arricchirsi di una connotazione locale.
CONFEDILIZIA "LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL CONDOMINIO CON GLI ADEMPIMENTI
DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO"
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L'Ufficio legale della Confedilizia (Associazione dei Proprietari di Immobili) ha curato la redazione della pubblicazione "La
disciplina giuridica del condominio con gli adempimenti degli amministratori di condominio". La pubblicazione analizza le
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disposizioni vigenti in materia di condominio (contenute nel codice civile, nelle disposizioni attuative e nel codice di
procedura civile) e la normativa riguardante: antenne e radiotelecomunicazioni, ascensore, barriere architettoniche,
fisco, inquinamento acustico, locazioni, prevenzione incendi, privacy, riscaldamento e risparmio energetico, sicurezza
impianti .
La pubblicazione riporta inoltre le tabelle delle maggioranze assembleari ,sulla partecipazione alle spese condominiali dei
condomini proprietari di posti auto siti in autorimesse ,degli oneri accessori concordata tra Confedilizia e Sunia.
Confedilizia ha comunicato che la pubblicazione non riporta la normativa riguardante le agevolazioni fiscali sulle
ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico dato il loro carattere temporaneo.
PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE CLICCA QUI
DAL GOVERNO IL PRIMO E IL SECONDO VOLUME DELLA GUIDA L’EVIDENZA PUBBLICA.
TUTTO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
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Sono on-line il primo e il secondo volume de “L’evidenza pubblica”, la guida pratica per i contratti pubblici di servizi e
forniture nei settori ordinari, che recepisce le più recenti disposizioni normative e i principali orientamenti
giurisprudenziali in materia di contratti pubblici. Il primo volume, composto da dieci capitoli in cui vengono elencate, tra
le altre cose, i soggetti e principi generali previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2006 (d.lgs. 163/2006) e i
contratti disciplinati dal codice. Al primo si affianca un secondo volume, da poco on-line, dedicato a tutti gli aspetti
relativi alla gara: dalla sua natura giuridica a come partecipare e come gestirla.
PER SCARICARE IL PRIMO VOLUME DELLA GUIDA CLICCA QUI
PER SCARICARE IL SECONDO VOLUME DELLA GUIDA CLICCA QUI
BUONE PRATICHE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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Il Ministero del Lavoro, in data 10 gennaio 2011, ha reso nota una nuova
campagna lanciata dall`Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro.
L`EU-OSHA invita i Paesi europei a presentare casi studio/buone pratiche
che contengano elementi e informazioni utili alla preparazione della
campagna 2012-2013 che riguarderà la tematica della prevenzione nei
luoghi di lavoro. Il focus della campagna sarà sviluppato intorno a due
elementi fondamentali: la leadership e la partecipazione dei lavoratori nella
prevenzione del rischio.
L`obiettivo della campagna è creare una piattaforma di scambio e
condivisione di esempi pratici di partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti nella prevenzione del rischio. In particolare, la campagna
mira a diffondere metodi e strumenti con cui si può raggiungere tale partecipazione e a mostrare come un incremento
del coinvolgimento dei lavoratori può migliorare la prevenzione dei rischi e la sicurezza sul lavoro. Le informazioni
raccolte costituiranno cosi utili modelli di riferimento per i lavoratori, i loro rappresentanti, i tecnici della sicurezza, i
datori di lavoro e le organizzazioni e istituzioni impegnate nella promozione della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
I casi studio/buone pratiche d`interesse per la presente richiesta possono contenere esempi concreti di:
-prevenzione di rischi specifici sul luogo di lavoro attuata attraverso la partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
-azioni intraprese da un`impresa per migliorare la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- azioni intraprese da organizzazioni per facilitare e promuovere la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
nelle imprese.
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L`Agenzia considererà di particolare interesse per la campagna i casi studio/buone pratiche riguardanti:
-le attività delle piccole-medie imprese che hanno lavorato per migliorare la partecipazione dei lavoratori;
-le modalità attraverso cui favorire la partecipazione delle donne, dei lavoratori più giovani, dei lavoratori più anziani, dei
lavoratori stranieri e dei lavoratori disabili nei processi di prevenzione del rischio;
-le modalità attraverso cui favorire la partecipazione, per esempio, dei lavoratori cosiddetti “atipici” (part-time, a tempo,
ecc.).
Le indicazioni di contenuto e di metodo per la predisposizione dei casi studio/buone pratiche sono riportate, nella
versione inglese, nella scheda allegata. Il termine ultimo per la presentazione e` il 28 gennaio 2011.
Tutti coloro che desiderano inviare casi studio/buone pratiche con le caratteristiche indicate possono inoltrare la
documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL VOLONTARIATO – PROROGA
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Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile il Governo ha prorogato fino al 31 marzo 2011 il termine per
l’adozione del regolamento sulla sicurezza dei volontari di protezione civile previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 per
consentire di portare a termine il necessario approfondimento e confronto sui contenuti del regolamento, vista la
rilevanza del tema, con le altre Amministrazioni centrali interessate, le Regioni, le Province Autonome e le
rappresentanze del volontariato.
La proroga riguarda le organizzazioni di volontariato di protezione civile, i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Autonoma Valle d’Aosta e le componenti volontaristiche della
Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, meglio noto come “Decreto Milleproroghe”, ha dilatato fino al 31 marzo 2011
le scadenze riguardanti l’adeguamento degli operatori nel volontariato e nelle cooperative sociali alle normative in
materia sicurezza sul lavoro previste del D.lgs 81/08 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE DEI FATTORI DI RISCHIO
INDOOR PER ALLERGIE ED ASMA
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo 18 novembre 2010, tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e
Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, concernente "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei
fattori di rischio indoor per allergie ed asma". Il provvedimento è previsto esplicitamente dall’Accordo tra Ministro della
Salute, Regioni e Province autonome del 27 settembre 2001 recante "Linee Guida per la tutela e la promozione della
salute negli ambienti confinati". Le linee di indirizzo, elaborate dalla Commissione indoor del Ministero della Salute e
successivamente modificate e aggiornate da un gruppo di esperti costituito nell’ambito della DG della Prevenzione
sanitaria, intendono focalizzare l’attenzione delle istituzioni, in primo luogo dell’istituzione scolastica, e della popolazione
in generale, sull’importanza, per la salute dei bambini, delle condizioni di igiene e di qualità dell’aria negli ambienti
scolastici e delineano un quadro integrato di interventi di prevenzione da realizzare in tali ambienti (compresi gli spazi
esterni e le mense), volti a limitare il più possibile il contatto dei bambini allergici con i fattori di rischio indoor
maggiormente implicati nell’induzione e nell’aggravamento delle allergie.
Le indicazioni e le raccomandazioni riportate nel documento, anche se non necessariamente in grado di prevenire
l’insorgenza delle malattie allergiche e dell’asma, possono contribuire ad evitarne il peggioramento e possono prevenire
crisi allergiche acute, anche gravi, durante l’orario scolastico. In ogni caso, esse possono rappresentare un utile
strumento per migliorare le conoscenze sui fattori di rischio indoor per allergie ed asma e sulle misure di prevenzione
disponibili, di efficacia dimostrata e contestualmente possono promuovere il benessere e migliorare la qualità della vita
di tutte le persone che frequentano abitualmente la scuola, o per studio o per lavoro.
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La prevenzione e il controllo dell’asma e delle allergie nell’infanzia si configurano come obiettivi prioritari della Strategia
per l’ambiente e salute dell’Unione Europea, denominata SCALE, che sostiene l’importanza di proteggere la salute dei
bambini dalle minacce presenti negli ambienti di vita confinati, in particolare abitazioni, scuole, asili nido etc.
Il documento è organizzato in tre parti:
1.
Introduzione - contiene l’analisi del problema e la situazione in Italia
2.
Prima parte - fornisce elementi di conoscenza per facilitare l’individuazione e la valutazione dei principali fattori di
rischio per asma e allergia
3.
Seconda parte - fornisce indicazioni operative per realizzare un programma integrato di interventi , specifico per le
scuole, per la prevenzione delle malattie allergiche e dell’asma.
Per facilitare l’attuazione dell’Accordo è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc nell’ambito della GARD Italia Alleanza Contro le Malattie Respiratorie Croniche. PER SCARICARE LE LINEE DI INDIRIZZO CLICCA QUI
GUIDA PRATICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI
DEBOLE INTENSITÀ (ESEDI) ALL'AMIANTO
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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Circolare prot. 15/SEGR/0001940 del 25 gennaio 2011 ha reso noti gli
orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all'amianto.
In attuazione alle disposizioni dell'art. 249 del D.lgs. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha pubblicato, con Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25-1-2011,
degli orientamenti pratici circa la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto. In
particolare, le attività sporadiche e di debole intensità ricadono in quelle che prevedono:
•
massimo di 60 ore di intervento all'anno;
•
massimo 4 ore per singolo intervento;
•
massimo di 2 interventi al mese;
•
livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L (in 8 ore);
•
numero massimo di addetti operanti contemporaneamente pari a 3 (se non possibile occorre limitare gli addetti al
numero più basso possibile).
Inoltre, al fine di verificare se la propria attività rientri nella categoria delle ESEDI, è possibile consultare l'Allegato 1 delle
Lettera Circolare, in cui sono riportate, sulla base delle attuali conoscenze, le attività di tipo ESEDI.
La Commissione ha inoltre sottolineato che durante l'effettuazione delle attività "ESEDI" devono comunque essere
assicurato il rispetto delle misure igieniche di cui all'articolo 252 del D. Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all'utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non
inferiore a 30. PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO CLICCA QUI
INAIL APPLICAZIONE VIRTUALE 3D PER VALUTARE IL RISCHIO SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO
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"L'impresa virtuale" è un nuovo applicativo del portale INAIL che, attraverso animazioni 3d, illustra alcune situazioni di
pericolo tipiche dei diversi ambienti e attività di lavoro: uffici, negozi, logistica, magazzino, produzione, imballaggio,
manutenzione, pulizia, fornendo, contestualmente, indicazioni sui possibili interventi per la loro eliminazione o riduzione.
Attraverso esempi concreti si rappresenta soprattutto il processo di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
che mira ad individuare e adottare le soluzioni più idonee a ridurre i rischi che non possono essere eliminati del tutto; le
soluzioni proposte non sono di certo le uniche possibili.
PER CONSULTARE L’APPLICAZIONE CLICCA QUI
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PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE
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Nella seduta del 19 gennaio 2010 la Commissione consultiva permanente del
Ministero del Lavoro ha approvato il documento "Procedura per la fornitura di
calcestruzzo in cantiere". Il documento è stato elaborato congiuntamente da
Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) e Atecap (Associazione
Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) con l'obiettivo di fornire
alle imprese esecutrici dei lavori e alle imprese fornitrici di calcestruzzo
preconfezionato delle linee guida per l'adozione di procedure per la sicurezza
dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di fornitura di
calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione. Il documento che,
nei prossimi giorni, sarà diffuso ufficialmente dal Ministero del lavoro
attraverso una lettera-circolare, individua compiutamente le informazioni che le imprese (esecutrice e fornitrice di
calcestruzzo) devono scambiarsi nelle diverse fasi. Il testo approvato consente di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 26
e dell' art. 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di
lavoro di tali imprese nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di
cantiere ma si limiti alla sola fornitura del materiale. Se l'operatore dell'autopompa, infatti, non partecipa in alcun modo
al getto, ma si limita a posizionare il braccio della pompa mediante radiocomando in base alle indicazioni dell'impresa
edile si ricade sempre nel caso di mera fornitura. Pertanto, alle imprese fornitrici di calcestruzzo, Coordinatori della
Sicurezza ed Ispettori del Lavoro, nelle citate ipotesi, non potranno richiedere il Piano Operativo di Sicurezza.
PER SCARICARE LA "PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE" CLICCA QUI
GUIDA A CASA SICURA E A SISTEMA CASA: NORME E REGOLE PER VIVERE IN SICUREZZA,
EFFICIENZA E RISPARMIO
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Riservato
ai SOCI
Riservate ai nostri Soci, due importanti guide inerenti la sicurezza della casa: Guida a “Casa Sicura”: Norme
e regole per vivere la tua casa in sicurezza, e Guida a “Sistema Casa”: Efficienza, sicurezza, risparmio: i
consigli utili e le imprese affidabili .
SISTRI - DECRETO DI PROROGA
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Con il Decreto del Ministero ambiente e tutela territorio 22/12/2010, pubblicato sulla G.U. 28/12/2010, n. 302) viene
prorogato al 31 maggio 2011 il termine che il precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato per
l'avvio completo del SISTRI. Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010.
Contestualmente alla firma del Decreto, è stato sottoscritto un Protocollo tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti). Con il predetto Protocollo, i firmatari confermano la validità del Sistema Sistri quale strumento di
semplificazione amministrativa e di tutela della legalità ambientale, convengono sul SISTRI quale unico strumento di
rilevazione dei dati sull’intera filiera dei rifiuti ed individuano un Comitato di indirizzo che, tra l’altro, dovrà monitorare lo
stato di avanzamento del SISTRI, presentare suggerimenti per il migliore funzionamento del sistema e sensibilizzare gli
operatori ancora inadempienti ad attenersi alle disposizioni normative. Proroga che permette di abbandonare registri e
formulari dal 1 giugno 2011 e non dal 1 gennaio 2011. Slitta di conseguenza anche l’entrata in vigore delle sanzioni
introdotte dal D.lgs. 205/2010.
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INDAGINE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO. LE CASE PIÙ PICCOLE A MILANO E TORINO
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Quanto misurano in media le abitazioni dei cittadini italiani?Secondo i dati
riportati nell'analisi eseguita dall'Agenzia del Territorio gli appartamenti più
piccoli si trovano a Milano e misurano in media 87 mq. E fin qui non c'è da
stupirsi, dato che nel capoluogo lombardo i piccoli monolocali sono tra le
soluzioni più diffuse e forse apprezzate - vuoi per lo stile di vita ma anche per
l'assetto familiare più diffuso (spesso costituito da una sola persona).
La seconda in classifica è Torino con 89 mq seguita da Bologna (95), Genova (98),
Napoli (100). Il top fra le grandi città con più di 250mila abitanti lo tocca Palermo
(115). Il dato di Torino stride però con la proliferazione di case in città: il 34,2%
del territorio è infatti utilizzato per ospitare condomini e villette. E’ la terza città in Italia – dopo Milano (36,9%) e Napoli
(36,1%) – per superficie destinata al residenziale. Insomma, da un lato Torino concede a suon di varianti urbanistiche
grandi spazi ai costruttori perché li trasformino in case, ma alla fine la superficie di questi alloggi che ricade in capo a ogni
abitante è una delle più basse d’Italia. Secondo quanto riportato nello studio dell'Agenzia inoltre "è interessante
osservare le significative differenze esistenti, in parte spiegabili dalla diversa estensione del territorio comunale (è il caso
di Roma) o dalle caratteristiche morfologiche del territorio medesimo (è il caso di Venezia). Un dato interessante è la
correlazione inversa che sussiste tra il rapporto superfici destinate al residenziale ed estensione territoriale del comune e
la superficie media residenziale per abitante. In altre parole, le grandi città a più alta densità di uso del territorio sono
anche quelle con la superficie media per abitante tendenzialmente meno elevata. E' ragionevole, infatti, che la scarsità di
territori possa comportare un limite alla dimensione della superficie media per abitazione". Lo studio dell'Agenzia prende
in considerazione solo lo spazio domestico, non include cioè parchi, scuole e palestre.
PER SCARICARE L’ANALISI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO CLICCA QUI
PIANO CASA: LEGGI IN VIGORE E TERMINI DI SCADENZA PER DELIBERE E DOMANDE
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Molte sono le modifiche che si sono susseguite dall'adozione del Piano Casa da parte delle diverse Regioni, con un
quadro che si è andato delineando in maniera sempre più articolata. Alcune Regioni, infatti, hanno già apportato
modifiche alle proprie leggi relative alla prima stesura del Piano Casa, nel tentativo di incentivare le richieste da parte
degli interessati, mentre altre stanno per approvare i correttivi. La tabella offre un quadro comparativo relativo alle
diverse Regioni d'Italia, con riferimenti alla Legge, al termine massimo per le delibere comunali e al termine massimo per
la presentazione delle domande da parte degli interessati. (fonte : Acca)
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AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO
FOTOVOLTAICO, IL GSE PUBBLICA LA GUIDA AL TERZO CONTO ENERGIA
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Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul proprio sito la Guida al
Terzo Conto Energia che illustra nel dettaglio come richiedere gli incentivi
per gli impianti fotovoltaici secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale
del 6 agosto 2010. Il documento è uno strumento di consultazione pensato
con l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori interessati alla realizzazione di
impianti fotovoltaici un agevole e completo strumento di consultazione sul
quadro normativo di riferimento e sull'iter da compiere per accedere alle
tariffe incentivanti e ai relativi premi, dalla fase di richiesta al pagamento
degli incentivi, come previsto dal nuovo DM 6/08/2010
La Guida, dunque, illustra alcuni dei principali aspetti collegati agli impianti
fotovoltaici, quali:
• connessione degli impianti alla rete;
• misurazione dell'energia prodotta;
• valorizzazione dell'energia prodotti dagli impianti;
• erogazione degli incentivi.
Le regole del terzo Conto Energia
Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010 a
seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti quattro
specifiche categorie:
• gli impianti fotovoltaici ("su edifici" o "altri impianti");
• gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
• gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
• gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
Per le sopraelencate categorie sono stati definiti i seguenti limiti di potenza incentivabile:
• 3000 MW per gli impianti fotovoltaici
• 300 MW per gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative;
• 200 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione.
Le tariffe
Alla luce del graduale, ma significativo, decremento dei costi della tecnologia fotovoltaica il Decreto ha definito le tariffe
incentivanti riconosciute agli impianti fotovoltaici per il triennio 2011 - 2013 sulla base di criteri di un'equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti stessi Nelle appendici al documento sono inoltre
riportate dettagliatamente le regole tecniche da seguire per soddisfare i requisiti necessari al riconoscimento degli
incentivi, oltre alle informazioni di base sugli aspetti tecnici ed economici che contraddistinguono la conversione solare
fotovoltaica.
Le tariffe per gli impianti fotovoltaici
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Contestualmente alla Guida il GSE pubblica, successivamente agli esiti delle consultazioni e delle verifiche da parte
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni
stabilite dal D.M. 6 agosto 2010 e dalla delibera ARG/elt 181/10, che la Guida alle applicazioni innovative per
l'integrazione architettonica del fotovoltaico. Riguardo a quest'ultima, si informa che il GSE non ha preventivamente
qualificato alcuna soluzione disponibile sul mercato, tantomeno, prevede di farlo. Ogni realizzazione sarà valutata al
momento della richiesta di accesso agli incentivi.
PER SCARICARE LA GUIDA AL TERZO CONTO ENERGIA CLICCA QUI
PER SCARICARE LE REGOLE TECNICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI CLICCA QUI
PER SCARICARE LA GUIDA ALLE APPLICAZIONI INNOVATIVE PER L’INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DEL FOTOVOLTAICO
CLICCA QUI
DEVONO ESSERE COMUNICATE AL GSE LE MODIFICHE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI
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Tutti produttori di energia da fonti rinnovabili hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione
inerente il proprio impianto. Lo rende noto il GSE, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale - www.gse.it in virtù di numerose modifiche apportate a impianti alimentati da fonti rinnovabili non comunicate al Gestore dei Servizi
elettrici che ne è venuto a conoscenza solo incidentalmente e tardivamente. Pertanto, qualsiasi tipo di modifica
apportata ad un impianto (ad es. variazioni della configurazione impiantistica, eventuali atti revocatori e/o di
annullamento, che modifichino lo stato autorizzativo dell'impianto, eventuali aggiornamenti inerenti i profili
autorizzativi, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo, nonché eventuali provvedimenti, adottati dalle
competenti autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto) DEVE
essere comunicata TEMPESTIVAMENTE dal produttore al GSE, come già previsto dalla normativa in vigore e dalle
procedure dello stesso GSE. L'obbligo ricade anche sui titolari di impianti fotovoltaici che abbiano in corso qualsiasi tipo
di rapporto con il GSE (ad es. certificati verdi, tariffa omnicomprensiva, conto energia, ritiro dedicato, scambio sul posto,
CIP/6, etc). La mancata comunicazione di qualsiasi modifica apportata agli impianti può comportare la sospensione o la
risoluzione dei rapporti in essere, nonché l'adozione di provvedimenti più opportuni, anche in sede penale, fino alla
decadenza dal diritto agli incentivi. Il GSE informa, infine, che tutte le variazioni, fatta eccezione per quelle gestite
ordinariamente tramite le esistenti procedure informatiche, dovranno essere comunicate mediante LETTERA
RACCOMANDATA, allegando la documentazione a corredo e riportando in oggetto e sul plico il riferimento al numero di
impianto.
PER SCARICARE IL COMUNICATO CLICCA QUI
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LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI. LA NUOVA DOMANDA DI CONNESSIONE A ENEL DISTRIBUZIONE
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L' Autorità per Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha definito le condizioni (procedurali, economiche e tecniche) per la
connessione di impianti di produzione di energia alle reti elettriche nell'Allegato A della Delibera ARG/elt 99/08 "Testo
integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di
terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)". Le richieste di connessione alle reti elettriche per impianti di
potenza (in immissione) inferiore a 10 MW (10.000 kW) devono essere presentate direttamente all'impresa distributrice
competente nell'ambito territoriale; per potenze superiori a 10 MW, invece, devono essere presentate a Terna. Alla
presentazione della richiesta di connessione occorre versare un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, definito
per fasce di potenza:
fino a 50 kW
100 euro
superiore a 50 kW e fino a 100 kW
200 euro
superiore a 100 kW e fino a 500 kW
500 euro
superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW
1.500 euro
superiore a 1.000 kW
2.500 euro
Il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, mentre è
erogato in media tensione per potenze fino a 6.000 kW.
Per connessioni in bassa e media tensione, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione, a partire
dalla data di ricevimento della richiesta, è pari al massimo a:
•
20 giorni lavorativi per potenze fino a 100 kW;
•
45 giorni lavorativi per potenze superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
•
60 giorni lavorativi per potenze superiori a 1.000 kW.
Il preventivo ha validità di 45 giorni lavorativi e deve evidenziare i costi necessari per la realizzazione della connessione.
Le richieste di connessione devono essere effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete. Enel
Distribuzione,
principale
impresa
distributrice
italiana,
ha
recentemente
aggiornato
la
Domanda
di
connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete di sua competenza.
PER SCARICARE LA DOMANDA DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL DISTRIBUZIONE CLICCA QUI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA: DAL PRIMO MARZO SI APPLICA LA
NUOVA REGOLAMENTAZIONE TECNICA
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Dal primo marzo 2011 si applica la nuova regolamentazione tecnica (Raccolta
R) agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto
pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale
massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei
focolari) superiore a 35 kW. Lo rende noto l’ISPESL – Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ricordando che nel mese di aprile
2010 si è conclusa favorevolmente, per la nuova Raccolta R edizione 2009, la
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche avviata presso la Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi della direttiva 98/34/CE. In accordo alla Circolare n. 1
IN/2010 dell’INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e
Impianti – Ex ISPESL, la nuova Raccolta R – Edizione 2009, si applica a far data dal 1° marzo 2011. Entro breve tempo sarà
disponibile la nuova modulistica per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa. Le specificazioni tecniche in
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oggetto, infine, non si applicano nel caso in cui detti impianti risultino certificati come insiemi secondo quanto previsto
dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 nel qual caso l’esercizio risulta regolamentato dalle disposizioni di cui al DM
1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.
PER SCARICARE LA RACCOLTA R 2009 CLICCA QUI
PER SCARICARE LA CIRCOLARE INAIL CLICCA QUI
MARCHIO ECOLOGICO - ARRIVA LA CERTIFICAZIONE IMQ-ECO
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L'ecologico va di moda; l'ecologico è anche una garanzia per il
consumatore. Ma in Italia non esiste una specifica regolamentazione
sulle attestazioni ambientali di prodotto e non esistono procedure di
controllo in merito a quanto dichiarato dai produttori circa le
caratteristiche "sostenibili" dei loro apparecchi. Abbondano però termini
come ecologico, riciclato, sostenibile, biodegradabile, verde e con questi
però aumentano le "eco-truffe". Ecco quindi che IMQ ha pensato di
introdurre la Certificazione delle Asserzioni Ambientali di Prodotto
contraddistinta dal marchio IMQ-ECO, una garanzia rilasciata da un ente
terzo al di sopra delle parti, indipendente da chi vende o produce. Per
ottenere il marchio IMQ-ECO, l'iter è il seguente: l'Istituto Italiano del
Marchio di Qualità definisce assieme all'azienda le particolarità del prodotto da sottoporre a certificazione. Le asserzioni
certificabili non sono limitate da alcun vincolo, se non dalla possibilità di essere documentabili, comprovate ed essere
davvero green. Subito dopo, IMQ sottopone a verifica anche il sistema operativo dell'azienda per valutare il
mantenimento degli standard ambientali certificati delle fasi di produzione. In seguito, viene analizzata la
documentazione predisposta dall'azienda a dimostrazione dei requisiti dichiarati. In più IMQ assicura controlli periodici e
duraturi che garantiscono il mantenimento degli standard ambientali certificati. Una certificazione volontaria, che
assicura veridicità, imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti e del mercato in generale.
SALVA LA CARTA CON I FILE DEL TUO COMPUTER
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Salvare il pianeta partendo dai file del proprio computer. Il WWF lancia il proprio formato
elettronico "verde" che, per cercare di ridurre le quantità di rifiuti cartacei creati negli
uffici di tutto il mondo, non può essere stampato. Tecnicamente è molto simile al formato
PDF ma con la differenza per cui nei documenti WWF l'opzione di stampa è
completamente bloccata. Obiettivo dell'iniziativa è di contribuire a creare una nuova
consapevolezza circa l'utilizzo della carta e contemporaneamente dare a ciascun individuo
un modo per contribuire attivamente a ridurre l'impatto ambientale. Per procedere è
sufficiente scaricare gratuitamente un piccolo software gratuito per Mac o per Windows
Gli utenti possono decidere quali dei loro documenti non richiedono la stampa e poi,
salvandoli nel nuovo formato ".wwf", possono inviarli per posta elettronica ad amici e colleghi che non saranno in grado
di stampare il file, risparmiando intere risme di carta.
PER SCARICARE IL PROGRAMMA (DI MODESTE DIMENSIONI) PER WINDOWS O MAC CLICCA QUI
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PANNELLI SOLARI NOTTURNI
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Arriva dall'Idaho National Laboratory una nuova forma di energia rinnovabile:
celle solari elettroniche che raccolgono l'energia dal calore anche la notte
raddoppiando la capacità delle celle solari diurne. "La chiave di questi nuovi
dispositivi è la capacità di raccolta grazie a una porta a infrarossi (IR). Quasi la
metà dell'energia disponibile nello spettro solare, infatti, risiede nella banda
dell'infrarosso, e la IR viene riemessa dalla superficie terrestre dopo che il sole è
tramontato, il che significa che le antenne possono anche catturare energia
durante la notte. Questo fenomeno, come una sorta di ping pong, permette di
mantenere la banda a infrarossi sul suolo in quanto, una volta liberata dal
terreno, sale verso l’atmosfera, ma le nuvole ne respingono una parte, reinviandola a terra. Il sistema d si basa su alcune microantenne da 700 nanometri (ogni nanometro è un milionesimo di
metro), sintonizzate sulla lunghezza d’onda degli infrarossi e in grado di raccoglierne l’84%. Una rivoluzione che si spera a
breve diventi realtà diffusa
LE FORESTE PROTAGONISTE DEL 2011
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Ospitano l'80% del patrimonio naturale e 300 milioni di abitanti, fornendo risorse
per la sopravvivenza di 1,6 miliardi di persone, circa un quarto dell'umanità. Sono
le foreste, che l'Onu ha reso protagoniste del 2011 proclamando l'Anno
internazionale delle foreste. Viene raccolto così il testimone del 2010, Anno
internazionale della biodiversità, che ha visto i 193 delegati alla decima
conferenza della Convenzione Onu (Cop10) di Nagoya, assumere un grande
impegno: lavorare per la protezione di almeno il 17% delle aree terrestri e il 10%
delle aree degli oceani per il 2020, come parte dei nuovi target post 2010 per
giungere alla salvaguardia di ecosistemi e biodiversità in tutto il mondo. Ora i
riflettori si spostano sui polmoni verdi del Pianeta che, secondo le ultime stime
dell'Iucn (International union for conservation of nature), generano un valore
economico diretto - in termini di cibo, carburante, medicine, energia, guadagni e occupazione -, stimato in 130 miliardi di
dollari l'anno, una cifra equivalente delle riserve di oro di Francia e Svizzera. L'aria che respiriamo, il cibo, l'acqua, il clima
che condiziona il nostro presente e il nostro futuro, dipendono tutti dalle foreste. Il 2011 deve essere l'anno in cui il
mondo riconosce la vitale importanza di foreste in salute per la vita sul Pianeta, per tutte le popolazioni e la biodiversità.
Ma non bisogna dimenticare anche il ruolo delle foreste nell’assorbimento di CO2, una funzione cruciale nella lotta ai
cambiamenti climatici. Le foreste offrono gli strumenti più ampi, veloci ed efficaci per contenere le emissioni globali.
Dimezzare i gas serra fra il 2010 e il 2020 porterebbe ad un risparmio di 3,7 migliaia di miliardi di dollari”.
Il valore ambientale, economico e sociale delle foreste va tutelato partendo dalla soluzione delle criticità che lo mettano
in pericolo, in primis la deforestazione. Secondo gli ultimi dati, dal 2000 il Pianeta ha registrato ogni anno una
diminuzione del patrimonio forestale equivalente all'area della Costarica e oggi l'area verde copre il 31% della superficie
globale.
Deforestazione e degrado delle foreste sono responsabili di circa il 17% delle emissioni di gas serra a livello globale, dato
che gli alberi e la vegetazione sono fra i principali serbatoi di carbonio (circa 289 Gigatonnellate), stock che però almeno
nell'ultimo decennio pare diminuito di circa 0,5 Gigatonnellate.
Da quanto emerge dal recente studio, il pianeta ha la possibilità di recuperare un'area di foreste, perduta o degradata,
grande quanto la Russia, circa 1,5 miliardi di ettari. Secondo l'analisi, Africa e Asia hanno il maggiore potenziale, ciascuna
con circa 500 milioni di ettari di polmoni verdi che possono essere riportate allo stato di salute originario.
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E l’Italia? Secondo i dati dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (Infc) resi noti dal Corpo
forestale dello Stato, la Penisola può contare su un patrimonio di 12 miliardi di alberi, cioè 200 piante a testa, distribuiti
su una superficie complessiva di 10,5 milioni di ettari. Il più diffuso è il faggio, con oltre 1 miliardo di esemplari.
Liguria e Trentino sono le regioni con il tasso di boscosità più elevato
(60% del territorio), mentre la Toscana e la Sardegna risultano le
regioni che vantano le maggiori superfici forestali.
Secondo le stime, nel quadro del protocollo di Kyoto, per il periodo
2008-2012, l'Italia risparmierà grazie alle sue foreste circa 1 miliardo
di euro in termini di emissioni. Dall'inventario emerge che il volume
di legno dei nostri boschi ammonta ad oltre 1,2 miliardi di metri cubi,
mentre la biomassa supera gli 870 milioni di tonnellate di legname,
pari a circa 435 milioni di tonnellate di carbonio stoccato.
Il check-up dello stato di salute dei nostri ecosistemi - dalla
vegetazione alla chimica delle foglie, dall'inquinamento atmosferico
ai cambiamenti climatici -, effettuato dalla Rete nazionale per il
controllo degli ecosistemi forestali (Conecofor) e dall’Infc, vede tra le principali minacce dei nostri polmoni verdi il clima,
ma anche l'eccessiva concentrazione di ozono.
Sono infatti comparsi i primi sintomi di disgregazione del patrimonio forestale, per effetto dei cambiamenti climatici,
riscontrati con la siccità record nel 2007. Non bisogna dimenticare poi la minaccia incendi: dal 1° gennaio al 31 ottobre
2010 - secondo i dati del Cfs - si sono verificati 3.449 incendi boschivi che hanno percorso 22.888 ettari, di cui 10.298
boscati e 12.590 non boscati.
CONSULENZA PER IL RISPARMIO ENERGETICO : LO SPORTELLO AMBIENTE
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Ikea investe nell'ambiente e nel futuro. L'azienda di arredamento svedese attiva, in
collaborazione con Legambiente, un punto di promozione dell'efficienza domestica. Si
chiama "Sportello Ambiente" ed è aperto a tutti i soci "Ikea family" per offrire
informazioni gratuite sulle tecnologie che aiutano a ridurre la propria bolletta
energetica e, allo stesso tempo, ad aiutare il Pianeta. A partire dal 28 gennaio, temi
quali il campo energetico, il risparmio idrico e la raccolta differenziata sono
protagonisti dei consigli offerti presso le sedi italiane dell'azienda.
Esperti incaricati sono a disposizione per elargire suggerimenti utili a migliorare le
prestazioni della propria casa e a tenere stili di vita più sostenibili. Perché ogni grande
cambiamento comincia dalle piccole abitudini che possono essere convertite non solo
senza traumi ma anche con evidenti vantaggi. l progetto è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente.
Per avere una consulenza personalizzata presso lo "Sportello Ambiente" bisogna fissare un appuntamento. Gli esperti di
Legambiente provvedono a valutare consumi effettivi delle abitazioni e i possibili interventi specifici per il risparmio
energetico.
Per saperne di più consulta il sito www.legambiente.it
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FISCO&PROFESSIONE
USUFRUTTO COEFFICIENTI ADEGUATI AL NUOVO TASSO
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Determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie con coefficienti aggiornati . La variazione,
ufficializzata nell’ultima G.U. del 2010 con la pubblicazione del decreto ministeriale
del 23 dicembre, deriva dalla modifica del saggio legale degli interessi, salito dall’1
all’1,5% con decorrenza 1° gennaio 2011 (decreto 7 dicembre 2010). La legge
662/1996 (articolo 3, comma 164) dispone infatti che il ministro delle Finanze
provveda ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle
rendite o pensioni “...in ragione della modificazione della misura del saggio legale
degli interessi”. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a
partire dal primo giorno del 2011.
In particolare, viene aggiornato - tenendo conto del nuovo saggio di interesse dell’1,5% - il prospetto dei coefficienti
allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - DPR 131/1986). I precedenti valori, con
coefficienti calcolati in base al tasso dell’1%, hanno trovato applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dall’1/1/2011)
Vecchio coefficiente
(dall’1/1 al 31/12/2010)
da 0 a 20
63,50
95
da 21 a 30
60,00
90
da 31 a 40
56,50
85
da 41 a 45
53,00
80
da 46 a 50
49,50
75
da 51 a 53
46,00
70
da 54 a 56
42,50
65
da 57 a 60
39,00
60
da 61 a 63
35,50
55
da 64 a 66
32,00
50
da 67 a 69
28,50
45
da 70 a 72
25,00
40
da 73 a 75
21,50
35
da 76 a 78
18,00
30
da 79 a 82
14,50
25
da 83 a 86
11,00
20
da 87 a 92
7,00
15
da 93 a 99
4,00
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Il prospetto va utilizzato, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile per il quale il venditore si
riserva l’usufrutto, cioè il diritto ad abitarci per il resto della vita. La base imponibile per il trasferimento della sola nuda
proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del DPR
131/1986). Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile per il coefficiente corrispondente all’età
dell’usufruttuario.
La rendita annua, invece, è data dal valore della piena proprietà dell’immobile moltiplicato per il tasso di interesse legale
(1,5% dal 1° gennaio 2011).
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Esempio:
valore della piena proprietà dell’immobile: 250.000 euro (A)
tasso di interesse legale: 1,5% (B)
età del beneficiario dell’usufrutto: 52 anni
coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 46 (C)
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 250.000 x 1,5% = 3.750 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 3.750 X 46 = 172.500 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 250.000 - 172.500 = 77.500.
Il decreto, inoltre, fissa in 66,66 volte l’annualità il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base
imponibile per la costituzione di rendite e pensioni. Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo
46, comma 2, lettere a) e b) del Tur - Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17,
comma 1, lettere a) e b) del Tus - Dlgs 346/1990).
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON SONO SOGGETTI ALLA RITENUTA DEL 10%
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AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N.3/E DEL 4 GENNAIO 2011
L'Agenzia delle Entrate torna sulle disposizioni introdotte dall'art. 25 della L. 122/2010, relative alla ritenuta di acconto
obbligatoria del 10% effettuata da parte delle Banche e di Poste italiane con riferimento ai pagamenti disposti con
bonifico e finalizzati ad usufruire delle detrazioni del 36% e del 55. Con riferimento a dette spese, per le quali l'Agenzia
ha già chiarito la possibilità di usufruire della detrazione del 36%, non è richiesta l'effettuazione del bonifico, trattandosi
di versamenti effettuati con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni, che sfuggono dunque alle
ordinarie regole stabilite dalla citata L. 122/2010. Ad ogni modo, qualora il pagamento avvenga comunque tramite
bonifico, l'Agenzia ha chiarito che la ritenuta del 10% non deve essere applicata. A tal fine, nella motivazione del bonifico
l’ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento, omettendo invece il
riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere
utilizzato l’apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.
In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell’ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento
come importo soggetto alla ritenuta del 10%.
AGEVOLAZIONI DEL 36 E 55 PER CENTO AGLI AMPLIAMENTI DEL “PIANO CASA”
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AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 4/E DEL 4 GENNAIO 2011
L'ampliamento di un immobile con il "Piano Casa" (articolo 11 del Dl 112/2008), non consente, in generale, di usufruire
delle detrazioni fiscali del 36 e 55% poiché tale intervento si configura, di norma, come un intervento di nuova
costruzione per il quale non è consentito l'accesso alle agevolazioni. Tuttavia se l'intervento eseguito, anche usufruendo
del piano casa è classificabile come intervento di ristrutturazione edilizia [ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R.
380/2001], è possibile avvalersi delle citate detrazioni fiscali.
Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella
risoluzione n. 4/E del 4 gennaio, con la quale l`agenzia delle Entrate fornisce risposta al quesito posto da una direzione
generale. Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) definisce interventi di ristrutturazione anche quelli "consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l`adeguamento alla normativa antisismica", mentre sono interventi di nuova costruzione quelli riguardanti
la "costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l`ampliamento di quelli esistenti all`esterno della sagoma
esistente". Sulla base di queste definizioni, l`Amministrazione finanziaria ha specificato che l`agevolazione del 36% non
spetta alle nuove costruzioni (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) mentre è consentita:
25
•
per gli interventi di ristrutturazione che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, con l`unica eccezione
dei servizi igienici per la cui costruzione è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti
•
per la demolizione e fedele ricostruzione degli edifici [articolo 31, lettera d), legge 457/1978, ora art. 3 comma 1 lett.
d) del D.P.R. 380/2001]
In caso di demolizione e ricostruzione del manufatto, i vantaggi fiscali sono riconosciuti solo in caso di fedele
ricostruzione cioè rispettando sia la sagoma che la volumetria preesistenti (poiché, come detto, l'intervento si configura,
in tal caso, come ristrutturazione edilizia).
Nel caso in cui si effettui, invece, una demolizione e ricostruzione con ampliamento dell`immobile, la detrazione non
spetta poiché si identifica una "nuova costruzione".
Infine, se si procede alla ristrutturazione senza demolizione dell`immobile e con ampliamento dello stesso, i benefici
competono solo per la parte riguardante la parte preesistente poiché l`ampliamento configura una "nuova costruzione"
(circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010).
ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI - DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36 PER CENTO DELLE
SOMME PAGATE MEDIANTE BONIFICO EFFETTUATO IN DATA COINCIDENTE CON QUELLA
DELLA STIPULA DELL’ATTO
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AGENZIA ENTRATE, RISOLUZIONE N. 7/E DEL 13 GENNAIO 2011
A seguito di numerose richieste avanzate all’Agenzia delle Entrate in relazione alla detraibilità del 36 per cento- prevista
dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle unità
immobiliari residenziali e relative pertinenze - per l’acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con
bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto ma in un orario antecedente alla
stipula stessa, è stata stilata la Risoluzione n.7 del 13 gennaio 2011, il cui contenuto è di seguito riportata. Si premette
che l’agevolazione del 36% si applica, altresì, agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, nonché all’acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione.
Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria
sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia
stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti
in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un
compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio
abitativo ed il box. Nell’ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di un
preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non
è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo
pertinenziale richiesto dalla norma. Fermo restando quanto precisato dalle richiamate circolari, in relazione alla peculiare
ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario
antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza,
naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora
destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima
giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può
considerarsi comunque realizzata.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dagli uffici.
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IL BONUS RISTRUTTURAZIONI “SALTA” L’ANNO 2007
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Gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, eseguiti nel 2007 da imprese di
costruzione/ristrutturazione o da cooperative edilizie, restano fuori dal bonus del 36%. La conferma è arrivata da parte
del sottosegretario Sonia Viale, nell’ambito delle interrogazioni a risposta immediata in commissione Finanze alla
Camera. Con la Finanziaria 2002, il “bonus ristrutturazione” è stato esteso all’acquisto/assegnazione di abitazioni facenti
parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese e cooperative edilizie. L’assegnatario/acquirente dell’unità
immobiliare (con rogito stipulato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione degli interventi) può,
quindi, fruire della detrazione Irpef del 36%, calcolata su un importo forfetariamente determinato nel 25% del prezzo
dell’unità immobiliare (sempre nel limite massimo di 48mila euro). Il beneficio va ripartito in 10 rate annuali di pari
importo; tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono scegliere di suddividere la detrazione,
rispettivamente, in 5 e 3 quote. Per la sua fruizione (che, si rammenta, è subordinata a ristrutturazioni coinvolgenti
l’intero edificio e non solo una sua parte, anche se rilevante), non sono necessarie né la trasmissione del modulo di
comunicazione al Centro operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico.
Il buco del 2007
La detrazione, inizialmente prevista per i lavori “eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2003”, è stata poi prorogata di anno in anno (da ultimo con la Finanziaria 2008 che ne ha
esteso l’ambito applicativo fino a comprendere gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, su
immobili assegnati o venduti entro il 30 giugno 2013), con l’eccezione proprio del 2007.
Estensione interpretativa impossibile
La mancata continuità dell’agevolazione è stata, come detto, confermata dal sottosegretario Viale, che ha messo in
evidenza l’impossibilità di estendere, in via interpretativa, il bonus in relazione agli interventi eseguiti entro il 31
dicembre 2007. Un’impossibilità dettata dalla constatazione che la “non proroga” è figlia non di una dimenticanza o di un
errore, bensì di una chiara scelta fatta dal legislatore dell’epoca. (fonte : Agenzia delle Entrate)
USUFRUTTO ESTERO: NEL MONITORAGGIO OGNUNO RISPONDE PER IL SUO DIRITTO
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AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE 142/E DEL 30 DICEMBRE 2010
Nel modulo RW soltanto la quota parte della nuda proprietà posseduta all’estero. Stessa regola per gli usufruttuari del
medesimo immobile. E, inoltre, l’importo non va aggiornato con il passare degli anni, ma rimane fermo al valore
attribuito nell’atto di costituzione al diritto reale acquistato (nuda proprietà o usufrutto). Queste, in breve, le risposte
fornite dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente che possiede, a metà con il fratello, la nuda proprietà di un
appartamento acquistato dai propri genitori fuori confine, a Mentone, e chiede come compilare correttamente il modulo
RW. La norma in esame è quella che, per contrastare l’evasione fiscale derivante da operazioni effettuate fuori del
territorio dello Stato, chiede ad alcune categorie di contribuenti, residenti in Italia, di informare il Fisco nel caso, fra
l’altro, posseggano attività all’estero per un valore, a fine anno, superiore a 10mila euro (articolo 4, Dl 167/1998). Il
“mezzo d’informazione”, previsto è, appunto il modulo RW della dichiarazione dei redditi.
Interessati all’adempimento le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e associazioni “equiparate”
(articolo 5 del Tuir). La risoluzione ribadisce, nella sua risposta, le precisazioni già formulate nelle circolari 43/2009 e
45/2010. Con la circolare 43/2009, l’Amministrazione aveva precisato che gli investimenti all’estero devono essere
dichiarati in ogni caso, anche se non producono reddito imponibile, o meglio anche “nell’ipotesi in cui la produzione dei
predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale”. Questo chiarimento conferma, intanto, all’istante che deve compilare
il modulo RW per la nuda proprietà di Mentone, perché potrebbe produrgli reddito imponibile. Partendo da tale
presupposto, la soluzione degli altri dubbi relativi al caso specifico, caratterizzato da un bene su cui convergono più diritti
reali: la nuda proprietà dei due figli e l’usufrutto dei genitori.
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Con la circolare 45/2010, l’Agenzia delle Entrate aveva specificato che le attività o le proprietà di natura estera devono
essere dichiarate a prescindere dalle modalità di acquisizione, anche, quindi, se provenienti da eredità o donazione.
Lo stesso documento sottolinea, inoltre (proprio come nell’ipotesi descritta nell’interpello), che, nel caso di nuda
proprietà, l’obbligo ricade sia sul titolare della nuda proprietà sia sull’usufruttuario, perché entrambi potrebbero trarre
dall’immobile reddito da fonte estera tassabile in Italia, vendendo il diritto o affittando l’immobile, nel rispetto,
naturalmente, delle condizioni e dei limiti previsti dal documento che sancisce il tipo di diritto (il nudo proprietario potrà,
cioè, locare l’immobile solo all’estinzione del diritto d’usufrutto; in sostanza, una volta diventato pieno proprietario).
Inoltre, se le attività finanziarie o patrimoniali sono cointestate o in comunione, il contribuente deve dichiarare nel
modulo RW soltanto il valore relativo alla quota di cui può disporre. Per meglio chiarire la questione, la circolare spiega
che la regola cambierebbe, ad esempio, in caso di conti bancari cointestati, con piena disponibilità del deposito da parte
di tutti i titolari. In sintesi, quindi, la cifra che ciascuno dei due fratelli deve indicare nel modulo RW è pari al 50% del
valore attribuito alla nuda proprietà dell’appartamento nell’atto costitutivo del diritto; allo stesso modo, ai genitori
spetterà dichiarare la quota parte di competenza dell’usufrutto come riportata nell’atto di acquisto. Rispondendo
all’ultimo quesito, infine, l’Agenzia precisa che l’importo non deve essere aggiornato annualmente: il valore di
riferimento è quello “storico” di acquisto del diritto reale, con l’aggiunta degli eventuali oneri accessori, come le spese
notarili o di intermediazione, e con l’esclusione degli interessi passivi.
ESENZIONE ICI SOLO PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIE A/6 E D/10
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L'ordine alla ruralità dei fabbricati resta condizionata al classamento nelle categorie A6 (abitazioni rurali) e D10
(fabbricati strumentali), è quanto ha confermato il ministero dell'Economia in seguito all'orientamento della Corte di
Cassazione. In sostanza, la qualifica di fabbricato rurale, che in primo luogo deriva dal rispetto dei requisiti oggettivi
previsti dall'articolo 9 del Dl 557/93, non può prescindere dalla classificazione catastale delle categorie A6 per le
abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali alle attività agricole. Non vi è però alcun obbligo di iscrizione nel catasto
dei fabbricati delle costruzioni rurali (a eccezione del caso di nuove costruzioni o di trasferimenti di proprietà). Quindi i
fabbricati possono essere qualificati come rurali e quindi esenti dall'Ici solo quando siano accatastati nella categoria A/6
o D/10, questa lettura esclude dall'esenzione dell'Ici molti fabbricati rurali che per lo più sono stati accatastati nella
categoria C, anche per quanto riguarda il pregresso. Questa situazione si deve verificare per i fabbricati rurali iscritti nel
catasto fabbricati; per gli altri, secondo la risposta del ministero, è necessario che il proprietario richieda l'attribuzione
della categoria catastale adeguata.
UNICO PF – DEFINITIVI I MODELLI 2011
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Con il provvedimento del 31 gennaio, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il
modello Unico 2011 per l’anno d’imposta 2010, con le relative istruzioni.
Una novità assoluta è il quadro QR, da utilizzare per chiedere la restituzione della maggiore
Irpef pagata sui compensi per gli incrementi di produttività (compresi quelli per il lavoro
straordinario o notturno funzionale alla competitività e alla redditività dell’impresa),
assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10%. La versione si è arricchita del quadro RS, una
sezione per la “Tremonti tessile”, l’incentivo riservato alle imprese del settore tessile e della
moda che effettuano investimenti destinati alla realizzazione di campionari nell’Ue (Dl
40/2010); mentre, un nuovo prospetto consente ai contribuenti che ricadono nella disciplina del transfer pricing di
indicare il possesso della documentazione utile ad accedere al regime di esonero dalle sanzioni (Dl 78/2010).
Nel quadro RB trova posto la cedolare secca, ossia l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi derivanti dai contratti di
affitto di immobili a uso abitativo, situati nella provincia de L’Aquila. New entry per due crediti d’imposta, entrambi da
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indicare nel quadro CR, uno previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione l’altro relativo alle
mediazioni per le conciliazioni di controversie civili e commerciali. Nei quadri RT e RM, tornano le sezioni per la
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Una nuova sezione del quadro RR è riservata ai geometri per determinare
l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla “Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti”, sia che esercitano la professione in forma individuale sia in forma associata. Infine, le istruzioni del
modulo RW sono state completamente riviste per accogliere i chiarimenti forniti dalle circolari sullo scudo e sul
monitoraggio fiscale.
PUBBLICATE LE TABELLE ACI PER IL 2011
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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 299 del 23 dicembre 2010, S.O. n. 284, sono state pubblicate
le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate
dall’ACI, utili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, in relazione
all’utilizzo dell’auto o delle moto dell’impresa. La comunicazione è avvenuta ad opera
dell’agenzia delle Entrate, che ha ufficializzato le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di
esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, per determinare l'imponibile
fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e
continuativi per l'utilizzo promiscuo dell'auto aziendale. PER SCARICARE LE TABELLE CLICCA QUI
MUTUI: AL VIA PROROGA SOSPENSIONE RATE FINO A LUGLIO 2011
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Prorogata al 31 luglio 2011 la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui, iniziativa
prevista nel “Piano Famiglie” dell’ABI. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione si devono essere
verificati entro il 30 giugno 2011. Questo il risultato dell’Accordo raggiunto attraverso il confronto tra l’Associazione
Bancaria Italiana e 12 Associazioni dei Consumatori. In un contesto in cui la congiuntura economica segnala ancora
elementi di ripresa debole, la proroga si è resa necessaria per supportare le famiglie che si dovessero trovare ancora in
situazione di momentanea difficoltà. L’accordo prevede che :
• l’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione è prorogata al
30 giugno 2011;
• le domande possono essere presentate entro il 31 luglio;
• alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito;
entro il 30 giugno 2011, verificando l’esistenza delle necessarie condizioni, sarà valutata l’eventualità di una proroga di
ulteriori sei mesi dei termini della presentazione delle domande di sospensione e la possibilità di individuare misure
nell’ambito delle famiglie che hanno usufruito della moratoria
SGRAVI CONTRIBUTIVI IMPRESE EDILI: ISTRUZIONI INPS
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Con la Circolare n. 7 del 20/01/2011 l'INPS ha dettato le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal recente
D. Min. Lavoro e Politiche Sociali 04/10/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2010, che ha
confermato anche per il 2010 la speciale riduzione contributiva dell'11,50% prevista dall'art. 29, comma 2, della L.
341/1995 per i datori di lavoro esercenti attività edile.
Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo
sono quelle in vigor dal 1 gennaio 2010. La riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile,
individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di
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lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non può essere calcolata sulla contribuzione
per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo
0,30% previsto dalla legge n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della
disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa, ossia del
contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%. La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i
quali è possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o
contratti di inserimento o reinserimento. Con l’entrata in vigore dell’art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte
alcune ulteriori novità che prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva,
debbano possedere i requisiti per il rilascio del Durc e, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato
per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data
di applicazione dell’agevolazione. Per dimostrare tali requisiti, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inps
competente territorialmente l’allegato modello di autodichiarazione di responsabilità.
Essendo tale dichiarazione
vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicità dei contenuti
della dichiarazioni, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall’Istituto. Con riferimento al solo anno 2010, i
datori di lavoro determineranno l’ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non
anteriori al mese di gennaio 2010 e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell’elemento
“SommaACredito” con `”CausaleACredito” L207. La nota Inps conferma, infine, che le operazioni di recupero dovranno
essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE INPS N. 7 DEL 20/01/2011 CLICCA QUI
DAL 1° GENNAIO AUMENTA AL 4% IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER INGEGNERI E
ARCHITETTI
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L´aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% per ingegneri e architetti, previsto dal D.M. 5 marzo 2010 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/2010, scatta a partire dal 01/01/2011. Sempre con le modifiche approvate con il
Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010, è stato previsto l'incremento progressivo dell'aliquota del contributo
soggettivo:
• al 11,5% a decorrere dal 1/1/2010;
• al 12,5% a decorrere dal 1/1/2011;
• al 13,5% a decorrere dal 1/1/2012;
• al 14,5% a decorrere dal 1/1/2013.
Analogamente, il contributo soggettivo minimo è elevato progressivamente come segue:
• euro 1.400 dal 1/1/2010;
• euro 1.600 dal 1/1/2011;
• euro 1.800 dal 1/1/2013.
ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2010
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L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di dicembre 2010.
L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato sul valore di 138,4. L’indice ha
registrato, rispetto al precedente mese di novembre, un aumento di +0,4%, mentre nel confronto con il corrispondente
mese di dicembre dell'anno precedente una variazione di +1,9%.
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SENTENZE
DIA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO O ATTO PRIVATO, PER IL CONSIGLIO DI STATO
È ANCORA DA CHIARIRE LA NATURA GIURIDICA
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Consiglio di Stato, Ordinanza n. 14 del 5 gennaio 2011
La IV Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sugli effetti prodotti nei rapporti fra privati dai lavori eseguiti
a seguito di una denuncia di inizio attività (DIA), sottolinea come le diverse tesi sulla natura dell'istituto – quale
provvedimento amministrativo tacito ovvero quale atto privato sottoposto a controllo dell'amministrazione – possano
portare a conclusioni diametralmente opposte sul punto dei rimedi esperibili da parte del terzo, nel senso che la
«qualificazione giuridica» dell'istituto sostanziale condiziona l'accesso alle «tecniche di tutela» della posizione del terzo
pregiudicato. Il Consiglio di stato riorganizza i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. La tesi secondo cui sia
inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento della denuncia di inizio attività, intesa come atto avente natura
oggettivamente e soggettivamente privata, ha avuto un riconoscimento in sede giurisprudenziale (ex plurimis, da ultimo,
Cons. Stato, IV, 13 maggio 2010, n.2919; Cons. Stato, V, 22 febbraio 2007, n. 948). Tale inammissibilità della impugnativa
troverebbe comunque un rimedio nell'azione avverso il silenzio-inadempimento; il terzo che intende opporsi
all'intervento, una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio, sarebbe legittimato unicamente a
presentare all'amministrazione formale istanza per la adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti e ad impugnare
l'eventuale silenzio-rifiuto su di essa formatosi, oppure a impugnare il provvedimento emanato all'esito della avvenuta
verifica. Di recente, poi, la VI Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 9 febbraio 2009 n.717) ha concluso per la tesi
dell'atto privato, nei confronti del quale il terzo potrebbe agire dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento della
inesistenza dei presupposti stabiliti dall'ordinamento. La opposta tesi (cd «provvedimentale»), che i terzi che ritengano
di essere pregiudicati dall’attuazione di una attività edilizia assentita in modo implicito possano agire dinanzi al giudice
amministrativo per chiedere l'annullamento del titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge
entro cui l'amministrazione può impedire gli effetti della D.I.A., ha anch'essa avuto riconoscimento in sede
giurisprudenziale (Cons. Stato; IV, 13 gennaio 2010 n.72). In altra recente sentenza (4 maggio 2010, n.2558) poi, la stessa
IV Sezione del CdS, senza prendere specifica posizione sulla natura giuridica dell'istituto ma solo ai fini della risoluzione
del problema della tempestività della impugnativa avverso una denuncia di inizio di attività, ha sostenuto che - sia che si
aderisca alla tesi privatistica sia che si aderisca a quella del titolo abilitativo implicito - in ogni caso l'azione costituente il
rimedio del terzo pregiudicato deve attenersi al termine decadenziale di sessanta giorni (ex art. 21 legge 6 dicembre
1971, n. 1034), rilevando altresì che la struttura tradizionalmente impugnatoria del giudizio amministrativo può
riguardare anche fattispecie a formazione provvedimentale implicita, come la DIA in materia edilizia. Dopo un'ampia
illustrazione delle diverse tesi, analizzate nell'evoluzione del contesto normativo, rilevando che l'argomento sottoposto al
suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali (nella specie, rimedi e tutela del terzo avverso la DIA), la IV Sezione,
«consapevole della delicatezza delle questioni e del loro evidente carattere di massima», con l'ordinanza n. 14 del 5
gennaio 2011 ne rimette l'esame all'Adunanza plenaria.
RISTRUTTURAZIONE E TRASLAZIONE VOLUMETRIA
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 4640 del 17 novembre 2010
Non è riconducibile alla nozione di ristrutturazione l'intervento consistente nella totale demolizione del manufatto
preesistente, con alterazione e variazione della quota di imposta e del piano di campagna rispetto allo stato originario,
traslazione della volumetria, modifica della sagoma e aumento dell'altezza.
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SANZIONI PENALI PER CHI COSTRUISCE CON DIA NON IDONEA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3872 del 3 febbraio 2011
Può subire delle sanzioni penali e deve risarcire i danni a chi è stato danneggiato chiunque edifica sulla base di una Dia
(denuncia di inizio attività) solo in apparenza legittima. Lo ha stabilito la Cassazione, terza sezione penale, con la
sentenza in esame avente ad oggetto la costruzione nel Comune di Palermo di un complesso di edilizia sociale in un'area
destinata a verde agricolo dal piano regolatore generale. In Sicilia la legge 221996 (ampliando le maglie della legge
136/99) rende possibili gli interventi edilizi anche nelle aree destinate a verde agricolo, a condizione che siano contigue a
insediamenti abitativi. Nel caso in esame, un commissario regionale si è sostituito al Comune di Palermo
nell'approvazione del progetto edilizio in zona a verde agricolo, giudicato però illegittimo dalla Cassazione in quanto in
contrasto con il piano regolatore generale. Secondo i giudici penali, i provvedimenti del commissario regionale e il titolo
abilitativo (Dia) che consente la costruzione del complesso edilizio sono illegittimi, in quanto le aree destinate
all'espansione edilizia non si erano ancora esaurite e quindi erano assenti le condizioni per edificare su aree agricole.
IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ VA RILASCIATO A CHIUNQUE ABBIA UN INTERESSE
GIURIDICAMENTE APPREZZABILE AD UTILIZZARE L’EDIFICIO AL QUALE SI RIFERISCE
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TAR Umbria, Sez. I, Sentenza n. 512 del 18 novembre 2010
Il certificato di agibilità si limita ad attestare una situazione oggettiva ed in particolare la corrispondenza dell’opera
realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni
contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio
energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente.
Si tratta di una certificazione in senso stretto, cioè una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica),
ovvero, al di là del nomen iuris, di un atto di accertamento. Il certificato di agibilità non ha un unico intestatario, e
dunque un solo soggetto legittimato ad avvalersene. Ciò significa che deve essere rilasciato non solo al titolare del
permesso di costruire ma a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si
riferisce.
NON È CONFIGURABILE IL REATO DI CUI ALL’ART. 388, 3 COMMA C.P. IN CASO DI
CESSIONE DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DEL
PIGNORAMENTO
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Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza n. 38099 del 28 settembre 2009
È punita ai sensi dell’art. 388, 3 comma c.p. la condotta di ”chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora
una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo”. Pur tuttavia nel caso
di specie è andato assolto l’imputato per tale reato che aveva donato l’immobile soggetto a pignoramento e trascritto la
donazione prima della trascrizione immobiliare del pignoramento medesimo. Ai fini del pignoramento immobiliare, la
trascrizione assume un’importanza determinante per dare vita al vincolo d’indisponibilità relativa a favore del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza del pignoramento consiste nel
creare tale vincolo d’indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa,
sicché il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello
anteriore della notificazione. Alla luce di tale principio la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi sottratto al
pignoramento l’immobile donato dall’imputato - debitore al proprio figlio antecedentemente alla trascrizione del
pignoramento in quanto al momento della trascrizione della donazione e il pignoramento non era stato ancora trascritto
e quindi non si era ancora perfezionato.
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Conformemente a quanto già deciso dalla medesima sezione in sentenza n. 35854/2008 può quindi concludersi che non
è configurabile il reato punito dall’art. 388, comma 3, c.p. nel caso di vendita - o comunque di cessione del diritto di
proprietà - effettuata prima della trascrizione dell’atto di pignoramento.
IMPUGNAZIONE DI ATTI ABILITATIVI
RICORRERE E DECORRENZA DEL TERMINE
DELL’EDIFICAZIONE:
LEGITTIMAZIONE
A
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 18 del 05 gennaio 2011
E’ pacifico avviso della giurisprudenza che, in materia di impugnazione del permesso di costruire, sia sufficiente la c.d.
“vicinitas”, quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, di
talché è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione un interesse tutelato dacché il provvedimento
dell’Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia; per di più,
nella specie, a tale interesse si aggiunge anche quello economico proprio delle aziende ricorrenti che agiscono nello
stesso campo turistico ed economico della Boomerang, per cui la posizione legittimante delle prime può ritenersi ancor
più consistente e meritevole di tutela in relazione all’impugnato permesso di costruire una struttura ricettiva.
La decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell’edificazione si ha, per i soggetti
diversi da quelli cui l’atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati) dalla data in cui si renda palese ed
oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal
controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica.
E’ da escludere che possano avere rilievo determinante elementi quali l’esistenza, nell’area di edificazione, di una gru, di
una baracca, di servizi di cantiere, nonché di recinzione dell’area stessa e lo spianamento della superficie, in quanto non
soltanto singolarmente considerati, ma anche complessivamente valutati, certamente non consentivano ai ricorrenti di
rendersi conto dell’entità dell’opera, perché non ancora realizzata quanto meno nelle sue strutture portanti, né della sua
incidenza sui loro interessi protetti.
ESECUZIONE DI LAVORI, MORTE DI UN LAVORATORE NELLA PROPRIA ABITAZIONE,
RESPONSABILITÀ
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Corte di Cassazione, Sezione IV, Sentenza n. 42465 del 01 dicembre 2010
Chiunque commissioni l'esecuzione di lavori ha l'obbligo di imporre l’osservanza degli obblighi di sicurezza e di adottare
tutte le cautele idonee ad evitare ogni rischio per il lavoratore la cui condotta omissiva non può essere considerata quale
unica causa dell’eventuale infortunio. In caso di inosservanza delle cautele da parte del lavoratore incaricato, il
committente deve rifiutarsi di stipulare il contratto o di proseguire nella sua esecuzione, chiedendone l'immediata
risoluzione. (Nella specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro le sentenze di primo e secondo grado che
imputavano una pena di otto mesi per omicidio colposo al proprietario di un appartamento ritenuto responsabile della
morte dell’operaio, lavoratore autonomo, contattato per la pittura dei soffitti.) Infatti, nella sentenza si evince che:
il committente dei lavori nell’abitazione è responsabile dell’infortunio occorso ad un lavoratore autonomo impegnato in
tali lavori in quanto ha l’obbligo di far rispettare tutte le normative sulla sicurezza ancorchè chi esegue la prestazione
lavorativa sia un lavoratore autonomo; il lavoratore autonomo in ogni caso è sottoposto alla sorveglianza e controllo del
committente dei lavori in materia di sicurezza.
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MORTE DEL LAVORATORE: RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO SOLO SE
SI PROVA CHE LA PROTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO HA UN SICURO
EFFETTO ACCELERATORE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 43786 del 2010
La quarta sezione penale della corte di Cassazione, con la sentenza in esame interviene in merito ad un caso di malattia
lavorativa determinata dall'esposizione all'amianto. Nello specifico, il caso è relativo alla morte di un lavoratore deceduto
nel 2003 per mesotelioma pleurico dopo aver lavorato presso un'azienda ove veniva esposto a polveri di amianto. Le
Corti di merito affermavano la responsabilità penale della direzione aziendale configurando il reato di omicidio colposo, e
avverso tali decisioni veniva proposto ricorso in Cassazione. La Corte - sottolineando che il giudice di legittimità non è
giudice del sapere scientifico, non detiene proprie conoscenze privilegiate ed è chiamato soltanto a valutare la
correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, approccio che riguarda la
preliminare indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione
del fatto - afferma la complessità esistente nello stabilire, nelle malattie neoplastiche, in quale momento sia avvenuto
l'avvio del processo che, talvolta dopo una lunghissima latenza, conduce alla formazione della prima cellula tumorale e
quindi all'evento lesivo. Rilevante è, secondo i giudici di legittimità, accertare se la patologia che ha colpito il lavoratore
abbia effettivamente la sua causa nell'esposizione lavorativa o se, invece, siano concretamente ipotizzabili altre ipotesi
causali che riconducano l'evento lesivo a distinti fattori eziologici o ad esposizioni extralavorative. Gli Ermellini affermano
che "si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle
cautele esistenti all'epoca dei fatti avrebbero significativamente abbattuto la probabilità di contrarre la malattia. Tale
conclusiva valutazione in fatto si rinviene nelle pronunzie di merito, nelle quali da un canto si mette in luce l'intensità
dell'esposizione all'agente patogeno; e dall'altro si rimarca la totale assenza di misure di prevenzione, alcune molto
semplici e di rilievo anche intuitivo, che avrebbero potuto diminuire drasticamente l'entità delle fibre disperse
nell'ambiente di lavoro e quindi fortemente ridurre la probabilità di contrarre la malattia: si parla di apparati di
aspirazione, di maschere individuali, ma anche di maggiore cautela nella movimentazione delle polveri magari
semplicemente bagnandole." Per tali ragioni la Corte annulla la sentenza d'appello, con rinvio per una nuova valutazione
in ordine al nesso di causalità.
NELLE GARE SPAZIO ALLE NORME REGIONALI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 391 dell’11 gennaio 2011
In materia di aggiudicazioni di procedure di gara e di conclusione dei contratti le Regioni hanno voce in capitolo.
La Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza in esame ha infatti chiarito che le Regioni possono prevedere la
necessità di un contratto successivamente all'aggiudicazione di una procedura di gara; infatti, la regola generale secondo
cui l'aggiudicazione di una procedura di gara equivale alla stipula del contratto può essere derogata da una legge
regionale. Nella sentenza i giudici affermano che la disposizione statale, secondo cui i processi verbali di aggiudicazione
definitiva equivalgono per ogni legale effetto al contratto (articolo 16 della legge di contabilità dello Stato n. 2440 del
1923), ha natura di “norma dispositiva”. Vale a dire di norma “che si presta a essere derogata nel senso di escludere che
l'aggiudicazione, oltre a concludere il procedimento di scelta del contraente, produca da sé la conclusione dell'accordo”.
Più in generale, la Cassazione sostiene che la norma statale “può essere derogata da una norma regionale nell'ambito di
una materia, la cui competenza appartenga alla regione”. Nel caso in esame, la disciplina riguardante la conclusione dei
contratti rappresenta secondo i giudici una materia di competenza regionale. Pertanto, conclude la Cassazione, una legge
regionale in materia di conclusione dei contratti può derogare alla norma statale che stabilisce l'equivalenza tra
l'aggiudicazione di una procedura di gara e la stipula del contratto.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011
Il Consiglio di Stato e` intervenuto in tema di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, precisando
alcuni aspetti fondamentali della disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/2006 cd. ``Codice dell`ambiente`` in attuazione della
direttiva comunitaria 2001/42/CE. In particolare, da tale pronuncia emerge che:
- la VAS non rappresenta un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione,
ma semplicemente un passaggio endoprocedimentale di questa ultima
- il “parere motivato” che conclude la fase di VAS non ha natura di provvedimento amministrativo vero e proprio e quindi
non e` autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo
- la competenza ad effettuare la VAS non deve essere posta necessariamente in capo ad una pubblica amministrazione
diversa da quella titolare del procedimento di pianificazione, ma può anche essere individuata in un diverso organo
all`interno dello stesso ente pianificatore.
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Regione Lombardia contro una sentenza
del TAR che aveva annullato il piano di governo del territorio (pgt) di un comune lombardo per incompetenza
dell`autorità` che aveva svolto la VAS, trattandosi di un organo all`interno dello stesso ente locale. In Lombardia, infatti,
in base alla delibera di Giunta Regionale VIII/6420/2007, l’autorità` competente allo svolgimento della VAS sui piani
territoriali ed urbanistici e` individuata da ciascuna pubblica amministrazione procedente al proprio interno, tra coloro
che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale. In conclusione, secondo i giudici, le due amministrazioni - quella
pianificatrice e quella competente alla VAS - seppure chiamate a tutelare interessi diversi, operano in collaborazione in
vista del risultato finale della formazione di un piano attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale, come
previsto dall`art. 11 del D.Lgs. 152/2006.
PARCHEGGI SEMINTERRATI E "LEGGE TOGNOLI"
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T.A.R. per il Piemonte, Sentenza n.31 del 14 gennaio 2011
I parcheggi non si possono considerare "interrati" ai sensi dell’art. 9, co. 1, l. n. 122/2009 (cosiddetta "legge Tognoli") se
l’“interramento” è artificialmente realizzato per effetto di riporto di terra al di sopra del piano naturale di campagna fino
ad 1 metro. Un innalzamento di quasi un metro della quota naturale del terreno, tanto più ove finalizzato a realizzare un
vano seminterrato, non può considerarsi lavoro o opera di sistemazione, poiché esso determina un’alterazione
significativa dello stato dei luoghi. La quota del piano di campagna non può dipendere dalle scelte progettuali, bensì
dipende dallo stato di fatto del terreno; infatti, le "opere di sistemazione" del terreno, non sono tutte quelle scelte dal
progettista, ma sono quegli interventi di minima entità necessari a conformare il terreno alla futura attività edilizia
(dissodamento, livellamento e interventi analoghi) e non certo ad alterarne la caratteristiche naturali, altrimenti si
perverrebbe alla conclusone assurda che lo stacco dell’edificio dal terreno non sia ancorato a dati certi ed obiettivi, ma a
scelte arbitrarie ed insindacabili del proprietario dell’immobile”. La legge Tognoli, se pure è volta a favorire la
realizzazione di autorimesse, è contestualmente intesa a fare salvo l’aspetto esteriore e visibile del territorio, nel senso di
consentire la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno di un fabbricato preesistente, proprio perché,
ubicate nei modi previsti dalla legge, tali strutture non comportano alterazioni visibili del territorio.
RAPPORTO TRA CONDONO E SANATORIA ORDINARIA
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Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 761 del 14 gennaio 2011
«La normativa sui condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la
possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio
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dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all’ari 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall’art 2,
comma I lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa
speciale quale quella in materia di condono edilizio».
L’IPOTECA SI ESTENDE AI MIGLIORAMENTI, NONCHÉ ALLE COSTRUZIONI E ALLE ALTRE
ACCESSIONI DELL’IMMOBILE IPOTECATO
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Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 377 del 10 gennaio 2011
L’ipoteca iscritta su un immobile si estende, a norma dell’art. 2811 c.c., a quei beni che all’immobile medesimo siano
incorporati, non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso, ma per
effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (Sez. un. n. 391 del 1985 e Cass. n. 2255 del
1984). Quando una siffatta connessione fisica sussista, dunque, e si sia perciò in presenza di un bene complesso, non si
tratta più di accertare eventuali rapporti pertinenziali tra beni diversi o di affermare la permanente individualità di singoli
beni compresi in un complesso aziendale, estendendosi senz’altro l’ipoteca iscritta sull’immobile a tutto quanto
costituisce accessione dell’immobile stesso.
OFFERTA CONTROFIRMATA SUI LEMBI MA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE: LEGITTIMA
L’ESCLUSIONE DALLA GARA
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Consiglio di Stato , Sez. V, Sentenza n. 528 del 25 gennaio 2011
In una gara pubblica un concorrente si era dimenticato di firmare l’offerta economica, pur provvedendo a controfirmare i
lembi sigillati della busta. In primo grado l’esclusione veniva considerata illegittima. Di diverso avviso il Consiglio di Stato
(Quinta Sezione, sentenza 25 gennaio 2011 n. 528). Infatti, la sottoscrizione dell’offerta, prescritta ai sensi dell’art. 74
d.lgs. n. 163 del 2006 , si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta
nel documento, e serve a renderne nota la paternità e a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso
contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e
costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale,
potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un
rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta
nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara (Cons. St. Sez. V,
7.11.2008, n. 5547). Non può ritenersi equivalente alla sottoscrizione dell’offerta l’apposizione della controfirma sui
lembi sigillati della busta che la contiene. Invero, tale modalità di autenticazione della chiusura della busta – talvolta
associata o alternativa alla sigillatura con ceralacca, secondo le prescrizioni della legge di gara - mira, diversamente dalla
sottoscrizione dell’offerta che serve a far propria la manifestazione di volontà dell’offerente, a garantire il principio della
segretezza dell’offerta e della integrità del plico, richieste ai fini della regolarità della procedura. Secondo piani principi,
poi, il favor alla massima partecipazione degli aspiranti ad una selezione pubblica opera in presenza di clausole di
esclusione incerte od ambigue, da interpretare nel senso più favorevole alla più ampia partecipazione possibile, ma trova
un insuperabile ostacolo nelle cause di esclusione dipendenti dalla mancanza di elementi essenziali dell’offerta quali la
sottoscrizione. Del tutto irrilevante è, quindi, l’accertamento circa la corrispondenza della controfirma apposta sulla
busta rispetto a quella dell’offerente, data la non sostituibilità, in ogni caso, della sottoscrizione dell’offerta con la
controfirma apposta sull’involucro.
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IL DURC INCOMPLETO NON COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 83 dell’ 11 gennaio 2011
La presentazione di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) incompleto per la mancata pronuncia di uno
degli enti tenuti al rilascio non comporta l'esclusione automatica di un partecipante ad un gara di appalto.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza in esame, interpellato nuovamente in merito alla presentazione del
DURC per la partecipazione ad una gara di appalto. Nel caso di specie, l'aggiudicatario di una gara per l'affidamento di
lavori di manutenzione di pubblica illuminazione aveva presentato un DURC in corso di validità ma non regolare poiché
recava l'attestazione della regolarità contributiva INAIL ma non quella INPS, non essendosi pronunciata la sede INPS di
riferimento.
I giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza di primo grado, hanno ricordato che il dato normativo e
giurisprudenziale secondo il quale neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione
appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara, e ciò deve indurre, per il principio di continenza, a
trarre conclusioni dello stesso segno in ipotesi, come quella in esame, in cui sia presentato un DURC in corso di validità,
dal quale non emerga alcuna inadempienza ai predetti obblighi. Nell'ipotesi in cui l'INPS competente non si è ancora
pronunciato al 28esimo giorno dalla domanda non è motivo sufficiente escludere l'impresa partecipante alla gara.
In tema di rilascio del DURC vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di
presentazione della richiesta. L'emissione di un DURC incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al
rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla
certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso.
D'altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di
accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a
causa dell'inefficienza del medesimo, avendo, oltretutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva
disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
In definitiva, il durc, anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da
collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c.,
facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute.
DIA O SCIA PER LA RICOSTRUZIONE COME RISTRUTTURAZIONE
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 7310/2010
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere effettuati con Dia se classificati come ristrutturazione
edilizia. Rientrano in questa tipologia i lavori che danno luogo ad un edificio identico al precedente per tipologia edilizia,
sagoma e volumi. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza in esame ha chiarito che questa impostazione è
valida da prima dell’entrata in vigore del Testo Unico dell’edilizia, D.lgs. 380/2001. Già la Legge 457/1978 indicava
infatti la demolizione e successiva ricostruzione come possibile forma di ristrutturazione.
Per conformarsi alle novità normative introdotte con la manovra estiva, potrebbe essere inclusa anche la Scia tra i titoli
abilitativi ammessi per le sostituzioni edilizie che si configurano come ristrutturazione.
Se al contrario la ricostruzione implica interventi più incisivi che alterano la sagoma dell’edificio, l’intervento non può più
essere classificato come ristrutturazione. Per la sua realizzazione diventa quindi necessario richiedere il permesso di
costruire. Il Consiglio di Stato ha formulato questa conclusione analizzando il caso di una ricostruzione, autorizzata in
variante ad una precedente concessione di manutenzione ordinaria e straordinaria per apportare interventi più incisivi.
Era infatti prevista una diversa dislocazione delle volumetrie dell’immobile, con una inevitabile variazione della sagoma.
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ESECUZIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE E DIRITTI DEI TERZI
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Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 45064 del 23 dicembre 2010
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo non assume rilievo la posizione di soggetti terzi
rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di
sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di
utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti
negativi sopportati in via pubblicistica
OPERAIO MUORE DI TUMORE: IL DATORE RISCHIA GROSSO SOLO SE SI PROVA CHE LA
LUNGA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO ACCELERÒ LA MALATTIA
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Corte di Cassazione, Sezione IV, Sentenza n. 43786 del 2010
A far scattare la condanna per omicidio colposo a carico del datore non è sufficiente il fatto che l’amianto cui era
esposto il lavoratore sia una delle possibili cause del tumore che ne ha determinato la morte. Di fronte a una malattia
dovuta a più di un potenziale fattore, come il mesotelioma pleurico che ha stroncato l’operaio, il giudice del merito prima
di emettere un verdetto di colpevolezza contro i vertici dell’azienda deve domandarsi se la protratta esposizione
all’agente patogeno possa agevolare o meno lo sviluppo della malattia. E soprattutto se nel caso specifico l’accelerazione
risulti avvalorata da rilevanti riscontri sul piano fattuale. In ogni caso l’intero consiglio di amministrazione della società
risponde del reato laddove si accerta che non sono state poste in essere, per evitare l’evento dannoso, le misure di
sicurezza più adeguate rispetto alle conoscenze scientifiche dell’epoca. Il compito del giudice del merito non finisce
certamente una volta accertato che il processo che ha determinato la formazione del cancro sia cominciato per
l’esposizione del lavoratore all’amianto. Anzi, il lavoro del magistrato è solo all’inizio: risulta infatti necessario verificare
se all’interno della comunità scientifica sia sufficientemente radicata, e su solide basi, la convinzione che la prolungata
esposizione all’agente patogeno renda la situazione irreversibile. E poi occorre trovare i segni dell’accelerazione nel caso
concreto. La sentenza di merito è dunque annullata, a rispondere agli interrogativi sarà il giudice del rinvio. Intanto di
certo c’è che le misure di sicurezza sono fondamentali e l’intero consiglio di amministrazione dell’azienda risponderà del
reato contestato se si dovesse accertare l’esistenza del nesso eziologico fra la violazione della normativa a tutela dei
lavoratori e il decesso dell’operaio. Per ridurre l’esposizione all’amianto, infatti, sarebbero bastati un impianto di
aspirazione, una dotazione di mascherine personali e il semplice accorgimento di bagnare le polveri. Invece non risulta
che i componenti dell’organo direttivo della società abbiano valutato i rischi connessi alle lavorazioni.
AREE VINCOLATE: LA SOPRINTENDENZA HA NOVANTA GIORNI PER IL “NO”, ALTRIMENTI
ARRIVA “L’ECOMOSTRO”
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 43 del 10 gennaio 2011
In base all’articolo 151 del DLgs 490/99 la Soprintendenza che tutela i beni architettonici ha sessanta giorni di tempo, a
partire dalla ricezione dei documenti, per effettuare il controllo di sua competenza sul placet concesso dall’ente locale al
privato che vuole costruire in area vincolata. Altri trenta giorni di tempo, e fanno dunque novanta in tutto, possono
essere concessi se all’amministrazione che protegge il paesaggio serve un’integrazione del materiale necessario ad
assumere la sua determinazione. Dopodiché, se non decide, decade dal potere di farlo: il termine fissato dalla legge ha
natura perentoria. Accolto, nella specie, il ricorso originario di due cittadini che intendono costruire nella piana
sottostante la Torre di Velia, a un passo dall’omonima area archeologica in provincia di Salerno, «aggredita - si legge in
sentenza - da una costante richiesta di edificazione». Ma lo stop della Soprintendenza arriva dopo oltre cento giorni ed è
quindi fuori tempo massimo.
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SANZIONATO IL NOTAIO CHE NELL’ATTO DI RINUNCIA ALL’EREDITÀ ALLEGA PROCURE IN
FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
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Corte di Cassazione, Sez.III, Sentenza n. 444 dell’11 gennaio 2011
La Suprema corte , con la sentenza in esame, ha confermato la responsabilità di un professionista che, oltre alle
irregolarità sulla rinuncia all’eredità aveva anche redatto dei bilanci societari. Respingendo il ricorso del notaio, gli
Ermellini hanno precisato che «deve rilevarsi che del tutto infondata risulta la tesi in diritto del ricorrente,secondo cui la
rinuncia all'eredità può anche essere fatta con scrittura privata autenticata, sia perché contraria alla disciplina di cui agli
artt. 519, 525 c.c., sia perché atto di notevole incidenza in tema di successione ereditaria, riguardo, in particolare,ai
chiamati all'eredità e ai creditori».
GARA D’APPALTO VALIDA ANCHE SE L’AZIENDA NON HA INDICATO I COSTI SOSTENUTI
PER LA SICUREZZA
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Consiglio di Stato, Sentenza n. 209 del 17 gennaio 2011
Il Consiglio di Stato, con la decisione in esame ha respinto l’istanza con la quale un consorzio aveva chiesto che venisse
invalidata la gara di appalto perché una delle concorrenti non aveva indicato i costi sostenuti per la sicurezza lavoro. In
particolare secondo i giudici di Palazzo Spada «in tema di gara d’appalto, laddove l’entità dei costi per la sicurezza è stata
preventivamente prevista, il bando non pone a carico del concorrente l’incombente che consiste nel segnalare
espressamente quali sono gli oneri economici che chi partecipa alla procedura ritiene di dover sopportare per adempiere
agli obblighi di sicurezza. Ne consegue che non può invocarsi la violazione del disposto dell’articolo 87, comma 4, del
D.lgs. 163/06, il quale prevede una valutazione della congruità dei costi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta».
METTERE ALLA PORTA IL CLIENTE NON È REATO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3014 del 27 gennaio 2011
Non commette reato il professionista che mette in malomodo alla porta il cliente che, dopo una discussione, si trattiene
a studio contro la sua volontà. Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza in esame, ha annullato con
rinvio la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino nei confronti di un professionista che aveva letteralmente
sbattuto fuori dalla porta una cliente che si tratteneva a studio contro la sua volontà. La donna, che aveva urtato contro
la porta, lo aveva denunciato per lesioni personali e il professionista aveva incassato una condanna in primo e in secondo
grado. A ribaltare completamente il verdetto ci ha pensato la Cassazione che ha annullato con rinvio ai giudici torinesi la
condanna, mettendo sullo stesso piano la tutela dello studio rispetto alla privata dimora.
MEDIAZIONE IMMOBILIARE: SÌ AL RIFIUTO DI CORRISPONDERE LA PROVVIGIONE IN
PRESENZA DI UNA IRREGOLARITÀ URBANISTICA NON COMUNICATA
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Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 16623 del 16 luglio 2010
La mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata
relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in
quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo
stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione.
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L'AMMINISTRAZIONE PUÒ RIVEDERE LA CLASSIFICAZIONE CATASTALE DI UN IMMOBILE
CHE NON HA SUBITO VARIAZIONI EDILIZIE SENZA DOVER EFFETTUARE UNA VISITA
PREVENTIVA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 22313 del 3 novembre 2010
La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, e' regolata dalla Legge n. 662 del 1996, articolo
3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizione del territorio comunale in microzone), dalla Legge n. 311 del
2004, articolo 1, comma 335; essa, proprio per l'assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo
dell'ufficio e non e' condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale; la motivazione dell'atto di riclassamento
- secondo i principi generali in materia di accertamento di maggior valore - mira a delimitare l'ambito delle ragioni
adducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa; per
questo, l'effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita
(ri)attribuite all'immobile andrà verificata, nell'ambito dei parametri addotti, nella sede contenziosa, in contraddittorio
con il contribuente; tale verifica attiene tuttavia non alla idoneità della motivazione dell'atto, ma al merito propriamente
detto della controversia.
AZIONI GIUDIZIARIE, CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DALL'APPALTATORE
DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE CON I SINGOLI CONDOMINI
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Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 70 del 3 gennaio 2011
Deve ritenersi legittimo il contratto di appalto stipulato direttamente e personalmente dai singoli condomini, con
esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con l'espressa previsione che, in caso di inadempimento, l'appaltatore possa
agire in giudizio nei confronti dei singoli partecipanti al condominio. Inoltre in caso di lamentato inadempimento delle
quote di pertinenza dei singoli condomini e di conseguente promovimento di azione giudiziale da parte dell'impresa
appaltatrice, non sussiste la legittimazione passiva del Condominio nella persona dell'amministratore pro tempore.
(Nella specie, contratto avente ad oggetto lavori di consolidamento e restauro del fabbricato condominiale stipulato
dall'appaltatore con i singoli condomini)
Nella sentenza si legge: le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avevano concordato di instaurare un
rapporto sottratto alle regole richiamate dalla ricorrente, in particolare proprio relativamente alla legittimazione passiva
nelle cause conseguenti al mancato versamento di quanto singolarmente ognuno dei committenti sarebbe stato tenuto a
pagare alla società appaltatrice.
Della possibilità di avvalersi dell'amministratore come loro mandatario e rappresentante, dunque, i condomini non si
erano avvalsi per la conclusione del contratto, mentre per "gli sviluppi attuativi ed esecutivi" - che secondo la ricorrente
rientravano globalmente nella competenza dell'amministratore stesso e comportavano la sussistenza della sua
legittimazione passiva in questa causa - gli avevano affidato esclusivamente il compito della raccolta delle quote dovute
dai singoli e della loro corresponsione alla esecutrice dei lavori, alla quale tuttavia era attribuita la facoltà di agire in
giudizio appunto nei confronti dei singoli eventualmente inadempienti, anziché della collettività condominiale nel suo
complesso."
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA RETROATTIVE ANCHE
IN CASO DI ACQUISTO E CONTESTUALE CESSIONE DEL TERRENO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2060 del 28 gennaio 2011
Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina sono retroattive anche nel caso in cui, negli ultimi dieci anni
prima della riforma del 2001, si sia verificato sia l'acquisto che la cessione del terreno. Lo hanno stabilito le Sezioni unite
civili della Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate,
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risolvendo un contrasto di giurisprudenza. In particolare il Collegio esteso ha motivato la decisione affermando che «il
legislatore, ha esteso gli effetti della nuova disciplina anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di
almeno cinque anni la data della sua entrata in vigore. Naturalmente, gli effetti retroattivi non incidono sulle fattispecie
esaurite, devono però intendersi tali non tutte quelle in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia
contestato l'esistenza di una causa di decadenza, ma soltanto quelle in cui il contribuente non abbia impugnato il relativo
atto impositivo». In altri termini, gli effetti dell'abbreviazione del periodo necessario per consolidare i benefici fiscali si
estendono retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001, «anche se sia intervenuta
una causa di decadenza infradecennale, a condizione però che ratto di imposizione, con il quale sia stata contestata la
decadenza dai benefici non fosse ancora divenuto definitivo». Nel caso sottoposto all'esame della Corte il contribuente
ha impugnato tempestivamente ravviso di liquidazione invocando lo jus superveniens in una fattispecie non ancora
definita. «La tesi contrapposta, secondo la quale deve considerarsi impermeabile alla nuova disciplina l'ipotesi in cui
sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici, dell'acquisto e della
cessione, è priva di qualsiasi aggancio alla lettera delle legge in esame». Insomma secondo il Massimo consesso di Piazza
Cavour l'unico limite che si può ricavare dal sistema oggi in vigore riguarda non il fatto che nel decennio si sia verificata
una causa di decadenza, ma che sulla base di tale causa sia stato notificato un atto impositivo e che questo non sia stato
impugnato, con conseguente definitiva perdita della agevolazione. Da ciò deriva che, si legge poco più avanti, «la
fattispecie in esame è fuori di tale ipotesi e quindi beneficia dell'abbreviazione del termine». Ma non basta. E bene
chiarire, ha poi sostenuto il Collegio esteso che l'unico limite cronologico imposto dal legislatore, nel prevedere l'efficacia
retroattiva delle nuove disposizioni, «non inficia in alcun modo la conclusione raggiunta». Infatti, l'articolo 11 del DLgs
228/2001, «estende l'applicazione della legge agli atti antecedenti di almeno cinque anni rispetto alla data di entrata in
vigore della legge stessa». Si tratta, in sostanza, di un limite soltanto apparente: - «per gli atti di acquisto posti in essere
da meno di cinque anni alla data di entrata in vigore della riforma, il termine ridotto dei cinque anni maturava
necessariamente dopo l'entrata in vigore della nuova legge, che pertanto andava comunque applicata». Per questo il
legislatore ha precisato che l'efficacia retroattiva riguarda gli atti posti in essere da almeno cinque anni, senza ulteriori
limiti o condizioni. Dunque, la tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate negli atti depositati al Palazzaccio, secondo la
quale per gli acquisti stipulati prima del 30 giugno 1996, i benefici fiscali non competono se la cessione è avvenuta prima
della maturazione del decennio, previsto dalla vecchia normativa, non trova alcun aggancio nella lettera della legge,
assolutamente chiara ed inequivocabile.
LA DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO NON PUÒ FAR ACCOGLIERE UN RICORSO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24958 del 10 dicembre 2010
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, trova nel
contenzioso tributario un ostacolo invalicabile nella previsione dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, perché altrimenti si
finirebbe per introdurre - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo
equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo Così, ribadendo un principio già espresso dalla
In particolare, la Suprema corte ha rilevato che il giudice tributario regionale aveva accolto il ricorso "sulla base di una
non meglio specificata dichiarazione che non può avere alcun valore probatorio".
La sentenza, ribadisce quindi un principio consolidato presso il Collegio di legittimità - che le autocertificazioni e le
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà "non hanno valore di prova nel sistema dell'accertamento giudiziario delle
vicende fiscali".
Più precisamente, spiega la pronuncia in commento, l'attribuzione di efficacia probatoria alla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e
probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede
giurisdizionale trova, rispetto al contenzioso tributario, un ostacolo invalicabile nella previsione dell'articolo 7 del Dlgs
546/1992, perché altrimenti si finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova
testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.
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ICI: FA FEDE LA RENDITA CATASTALE ANCHE SE È ERRATA
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Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Ordinanza n. 20399 del 28 settembre 2010
In tema di Ici, qualora l'immobile risulti provvisto di attribuzione di rendita catastale, ancorché asseritamente errata, il
contribuente ha l'obbligo di dichiararne il valore catastale e non quello contabile, dovendo la eventuale erroneità della
classificazione essere fatta valere con le modalità di legge, in via incidentale davanti al giudice tributario, ai sensi del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 3, ovvero mediante formale istanza di rimborso, dopo
avere, comunque, dichiarato il valore del bene in base alle risultanze catastali.
CALCOLO PASSIVO DEGLI INTERESSI SUGLI INTERESSI. LA CASSAZIONE A FAVORE DEI
CORRENTISTI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24418/2010
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato nulle le clausole bancarie, che prevedono l’anatocismo, ossia
il calcolo passivo (per i clienti) degli interessi sugli interessi (c.d. capitalizzazione trimestrale). La sentenza potrebbe avere
un effetto dirompente su una questione che va avanti ormai da più di dieci anni. La capittalizzazione trimestrale è una
tipologia di calcolo con cui le banche applicano ai conti correnti tassi passivi, su cui, a chiusura del trimestre, vengono
applicati nuovamente i tassi, dando vita così all'anatocismo cioè al calcolo degli interessi sugli interessi. In passato le
banche si erano difese, dichiarando che tale modalità di calcolo degli interessi è un uso nel campo bancario italiano,
addirittura risalente a più di un secolo fa. La Cassazione aveva però rilevato una disparità di trattamento nel calcolo degli
interessi passivi e di quelli attivi per la banca. Infatti, al cliente, il tasso di interesse applicato non si applica sugli interessi
già maturati a suo favore, ma solo sulla somma versata/depositata. In favore del cliente non si è mai riscontrata
l’applicazione degli interessi a chiusura del trimestre. Come si legge nella parte motiva della sentenza "è stata dichiarata
nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del
cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all’orientamento di queste
sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario
va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto
con l’indirizzo giurisprudenziale sin li seguito, ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al
precetto dell’art. 1283 c.c.". Per maggiori informazioni è possibile consultare la sentenza per esteso seguendo il link che
appare qui sotto.
MALATTIA PROFESSIONALE: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO È DI NATURA
CONTRATTUALE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 306 del 10 gennaio 2011
In presenza di una malattia professionale l'imprenditore è tenuto a provare di aver adottato, nel rispetto dell’art. 2087
c.c., "tutte le misure che, seconda la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". E' quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione
con la sentenza n. 306 del 10 gennaio 2011 accogliendo il ricorso di un lavoratore che aveva visto accertare, dalla Corte
d’Appello, la natura professionale della propria malattia ma non la domanda di condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno morale. Alla base della decisione dei giudici di merito veniva posta l'omissione da parte del
lavoratore di allegazione della documentazione relativa alla violazione delle misure di prevenzione idonee ad evitare il
danno da parte del datore di lavoro e il fatto che l'articolo 2087 c.c. non prevede una responsabilità oggettiva e non può
risolversi in un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile. I Giudici di legittimità ritengono la sentenza della
Corte d'Appello non rispettosa del dettato normativo e la cassano con rinvio ad altra Corte d'Appello per una nuova
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valutazione di merito, alla luce del criterio di ripartizione dell'onere della prova in forza del quale "incombe sul lavoratore
che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l’esistenza di tale
danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul
datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le
cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".
NO ALLE SANZIONI ANTITRUST PER LE BANCHE CHE NON OFFRIRONO LA PORTABILITÀ
ATTIVA DEI MUTUI
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Consiglio di Stato, Sentenza n.9329 del 2010
Il Consiglio di Stato, con sentenza in esame ha dichiarato l’illegittimità delle sanzioni effettuate dall’Antitrust alle banche
che, di fatto, non hanno offerto ai clienti la portabilità attiva dei mutui fino ai primi mesi del 2008.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato infatti, sanzionava alcuni Istituti bancari nel corso di un periodo
compreso fra il mese di novembre del 2007 e quelli di febbraio-marzo del 2008, ravvisando che gli Istituti in questione
avessero posto in essere pratiche commerciali scorrette in relazione alla materia della c.d. “portabilità dei mutui” (in
particolare: articolo 8 del d.l. 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii.). Secondo il Consiglio di Stato, il non proporre da parte degli
Istituti creditizi, la surroga attiva (nella logica della c.d. portabilità’ dei mutui) ma, la più onerosa soluzione della
sostituzione del mutuo, non è da considerarsi una pratica commerciale scorretta, come sostenuto dall’Autorità Garante.
La responsabilità è da ascriversi all’incertezza del quadro normativo esistente in quel periodo che, non chiariva la totale
gratuità dell’operazione di surroga per il cliente. In effetti, l’originario disposto dell’articolo 8 del d.l. 7 del 2007 (decreto
Bersani) vigente al tempo, si limitava a disciplinare il solo istituto della portabilità c.d. ‘passiva’ e non della portabilità
c.d. ‘attiva’, il quale era stato di fatto introdotto solo successivamente – introducendo nell’ambito del richiamato art. 8
un nuovo comma 3-bis – con il divieto di imporre al cliente spese o commissioni per il perfezionamento della surroga
attiva, omettendo peraltro di fornire una qualunque disciplina in ordine alla rilevantissima questione dell’accollo degli
oneri notarili (questione che sarebbe stata risolta dal legislatore solo ad alcuni mesi di distanza, attraverso la legge di
conversione del d.l. 29 novembre 2008, n.185). “In definitiva, il fondamento logico è nel senso che l’esistenza di un
quadro di incertezza normativa protrattosi durante l’intero periodo temporale interessato dall’indagine dell’Autorità
(nonché, per ciò che attiene il profilo degli oneri notarili, anche per un considerevole periodo ulteriore) destituirebbe ex
se di fondamento il giudizio relativo alla sussistenza di una condotta nel suo complesso ‘non diligente’ da parte
dell’Autorità. Conseguentemente, risulterebbe carente l’elemento soggettivo della violazione addebitata agli Istituti
odiernamente appellati, in tal modo palesando l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati”.
ACCERTAMENTO SUI CONTI BANCARI DEL PROFESSIONISTA ANCHE PRIMA DEL 2004
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 802 del 14 gennaio 2011La Cassazione, Sezione tributaria, ha confermato la decisione con cui
i giudici di merito avevano respinto il ricorso di un professionista, un dentista, avverso un accertamento fiscale basato
sulle indagini che la Guardia di finanza aveva posto in essere sul suo conto corrente bancario. L'uomo aveva impugnato il
detto accertamento sostenendo che non fosse applicabile, nei suoi confronti, la presunzione contenuta nella riforma di
cui alla Legge n. 311 del 2004 in quanto i dati sui conti erano stati raccolti prima della riforma medesima. Di diverso
avviso i giudici di legittimità, secondo cui “anche con riferimento al testo dell'articolo 32 dpr n. 600/73 antecedente
l'entrata in vigore della novella del 2004 (temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), la norma in questione, e
la presunzione in essa contenuta, seppure letteralmente riferibile ai soli ''ricavi'', sia da intendersi applicabile anche al
reddito da lavoro autonomo, e non solo al reddito di impresa”.
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PERQUISIZIONI NEGLI STUDI PROFESSIONALI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3692 del 01 febbraio 2011
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che le perquisizioni e i sequestri
negli studi professionali sono possibili solo sul corpo del reato o sui beni strettamente connessi all'affare illecito al centro
dell'inchiesta. Tali operazioni non possono essere svolte in modo indiscriminato su tutto il materiale informatico. I giudici
di Piazza Cavour hanno così annullato un'ordinanza del tribunale delle libertà di Pordenone che aveva dichiarato la
legittimità di una perquisizione fatta in uno studio professionale, alla presenza di un rappresentante dell'Ordine.
IL CREDITORE IPOTECARIO PUÒ OPPORRE IL PROPRIO TITOLO AL CONIUGE DEL
DEBITORE CHE, ALLA MORTE DI QUESTI, ABBIA ACQUISTATO IL DIRITTO DI ABITAZIONE
SULLA CASA FAMILIARE
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Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza n. 463 del 13 gennaio 2009
Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore
ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la
successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'articolo 540 cod. civ.,
comma 2. Al coniuge spetterà soltanto, all'esito del processo esecutivo e in corrispondenza del valore dei diritti rimasti
estinti, l'eventuale residuo.
NO ALL’ESPOSIZIONE DEI DEBITI NEGLI SPAZI COMUNI: È VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011
Esporre le posizioni debitorie degli inquilini e dei proprietari negli spazi comuni viola la privacy. A dirlo è la Cassazione
che con la sentenza in esame ha stabilito che affiggere pubblicamente la posizione debitoria di un proprietario
nell’androne delle scale e in ogni caso in luoghi in cui potrebbero essere visionati anche da terze persone, integra un
comportamento in violazione delle norme sulla privacy. Si tratterebbe di esposizione di dati sensibili. In particolare, il
protagonista della vicenda è un uomo, proprietario di un appartamento, il quale, dopo il rigetto della richiesta per il
risarcimento danni da violazione della privacy contro il condominio e il suo amministratore, da parte del giudice di primo
grado, aveva proposto ricorso per cassazione. I giudici di Piazza Cavour, contrariamente alla statuizione di primo grado,
ha invece accolto la richiesta dell’uomo. Dopo una precisazione in via preliminare rispetto alla legittimità della diretta
ricorribililità per cassazione della sentenza di primo grado in quanto attinente alla materia della privacy (in particolare
sulla base di quanto stabilito dall’art. 152 del codice sulla privacy (l.196/2003 che stabilisce che la sentenza non è
appellabile ma direttamente ricorribile in cassazione) ha spiegato che l’esigenza di rendere più efficiente la gestione del
condominio, non deve prevalere sul diritto alla privacy dell’inquilino e/o del proprietario di casa. Nell’accogliere il ricorso,
la seconda sezione civile ha cassato la sentenza di merito impugnata rinviandola al Tribunale di Napoli per un nuovo
giudizio, precisando che il giudice di merito nel decidere la questione si dovrà attenere ai principi espressi in questa
decisione. Il codice della privacy, - ha spiegato la Corte - “non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a
terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo
condomino”. “L’affissione – si legge in definitiva dalla parte motiva della sentenza - nella bacheca dell'androne
condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante
al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone
estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15
del codice”.
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SPESE CONDOMINIALI: STOP AL DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI ONERI
CONDOMINIALI EMESSO NEI CONFRONTI DEL MARITO SE LA CASA È DI PROPRIETÀ
DELLA MOGLIE
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Corte di Cassazione , Sez. II, Sentenza n. 574 del 12 gennaio 2011
Non serve a niente, infatti, che l'uomo si sia sempre comportato come proprietario e abbia partecipato a tutte le riunioni
condominiali. In tema di condominio, non trova applicazione il principio dell'apparenza del diritto.
La Corte specifica, infatti, che la ripartizione delle spese comuni grava su ciascun condomino in base a un criterio di
realtà, che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così non considera rilevante
che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l'unità immobiliare singola fruendo delle cose e dei servizi comuni e
concorrendo di fatto ai relativi oneri. Ne consegue che in caso azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il
recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato
il vero proprietario dell'unità abitativa e non anche chi possa apparire tale.
LIBERI DI CANTARE ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO. PER LA CASSAZIONE IL CANTARE È
UN DIRITTO DI ESPRESSIONE DELLA PERSONA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20750 del 2010
La Corte di Cassazione con la Sentenza in esame, spiega che “zittire” una persona “mentre dà libero sfogo al canto sul
balcone della propria casa equivale ad avere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura
potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come singola pure nella carta
costituzionale”. In poche parole, si può rischiare una denuncia per ingiurie! Infatti, nel caso di specie la Suprema Corte ha
evidenziato che "il principio e' stato applicato in modo corretto dal giudice del merito" e che le parole usate dal vicino
per tacitare il canto della donna ("falla finita") hanno un "carattere ultimativo e non urbano" di formulare la richiesta.
DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI E INNOVAZIONI NEL CONDOMINIO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24654 del 3 dicembre 2010
La Cassazione, con la Sentenza in esame, stabilisce un nuovo criterio diretto alla disciplina delle obbligazioni nel
condominio, in particolare per quanto concerne la ripartizione tra venditore ed acquirente soffermandosi, in particolare,
sulle innovazioni.
La pronuncia mira a sanare il contrasto che si è venuto a creare tra decisioni del collegio negli ultimi anni per quanto
riguarda il momento rilevante al fine di porre a carico del venditore, ovvero dell'acquirente, una spesa condominiale
qualora nell'atto di trasferimento nulla sia previsto dalle parti in proposito, individuando due criteri: il primo, che
attribuisce rilevanza al momento “gestorio”, in cui l'amministratore provvede ad eseguire l'opera (Cass. 26/01/2000 n.
857), il secondo che, al contrario, individua l'onerato su chi era titolare del bene nel momento della decisione
assembleare che ha approvato il lavoro (Cass. 02/02/1998 n. 981).
La S.C., in via preliminare, si adegua alla ratio della ultime decisioni (Cass. 18/04/2003 n. 6323, Cass. 09/10/200301/07/2004 n. 12013, Cass. 09/08/2008 n. 23345) in materia di obbligazioni nel condominio, le quali dettano il principio
generale di diritto, che distingue il momento in cui sorge l'obbligazione (momento effettivamente rilevante), quando cioè
l'opera diviene necessaria, dal momento in cui l'obbligo si concreta attraverso la decisione assembleare; quindi il
provvedimento si sofferma sulla distinzione delle diverse tipologie di opere. Qualora, infatti, si verta in ipotesi di
manutenzione necessaria o di erogazione di servizi, per cui l'amministratore provvede ad eseguire i lavori per poi
sottoporre il suo operato al vaglio dell'assemblea in sede di consuntivo, l'obbligo spetta a chi era proprietario nel
momento in cui il lavoro è stato eseguito (o il servizio erogato), atteso che la delibera non assume valore costitutivo
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(essendo l'opera necessaria già in precedenza) bensì meramente dichiarativo; nell'ipotesi in cui si tratti, invece, di
amministrazione straordinaria, o di innovazioni, la delibera assume carattere “costitutivo” in quanto dipende dalla
volontà dei condomini che decidono sull'esecuzione e sull'importo. La Cassazione, infatti, distingue tra manutenzione
ordinaria, obiettivamente necessaria e innovazioni le quali, al contrario, devono essere decise, con consapevole scelta e
assumono, pertanto, rilevanza soggettiva. La decisione, peraltro, presta il fianco a critiche nel momento in cui sembra
equiparare le innovazioni, di carattere sicuramente volontario, ai lavori di rilevante entità obiettivamente necessari alla
stabilità dell'edificio, la cui obbligazione, secondo i più recenti indirizzi (Cass. 18/04/2003 n. 6323, Cass. 09/10/200301/07/2004 n. 12013, Cass. 09/08/2008 n. 23345), sorge nel momento in cui l'opera si evidenzi necessaria.
E' il caso, tutt'altro che raro, in cui l'ente pubblico emetta un ordine di manutenzione seguito solo in periodo
notevolmente successivo dalla delibera condominiale di approvazione della spesa; in questo caso è chiaro che l'opera è
oggettivamente necessaria in periodo anteriore alla decisione assembleare, che deve ritenersi solo dichiarativa e di
concreta attuazione di uno stato di necessità preesistente.
CLIMATIZZATORE RUMOROSO? LE IMMISSIONI RUMOROSE POSSONO ESSERE ILLECITE
ANCHE QUANDO NON SUPERANO I LIMITI DI LEGGE
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Corte di Cassazione, Sez. II Civ. , Sentenza n. 939 del 17 gennaio 2011
In materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei
rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le
immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.
Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull'evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la
loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di
interessi della collettività, cosi pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in
immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti
dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo
civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano
terra dell' immobile erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso
l'intollerabilità ex art. 844 c.c., non lenendo conto che, pur nel "tempo strettamente necessario al loro utilizzo", chi si
trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque
ritenersi nocivi per le persone, cosi finendo con il disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall'art. 844
c.c., ed il diritto alla salute, un' interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire
necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all' attività produttiva (v. in
particolare, Cass. n. 5564/10, 8420/06). Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, il
giudice dì merito ha ritenuto esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto
(peraltro senza precisare il relativo margine) della citata soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo
cosi nell'ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva, in contrasto con la seconda parte del principio in
precedenza citato, a tale mancato superamento, e nell'omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta
dall'art. 844 c.c. e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, evidenziante il carattere non assoluto del limite
civilistico di tollerabilità delle immissioni (v., tra le più recenti, Cass. N. 3438/10), al fine dì stabilire se in concreto, avuto
riguardo alla particolare situazione dei luoghi (nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei
piani superiori dell'immobile dell’attore) le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane
attività di vita professionale e domestica dell'attore e della sua famiglia.
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I BALCONI AGGETTANTI NON POSSONO CONSIDERARSI A SERVIZIO DEI PIANI
SOVRAPPOSTI E, QUINDI, DI PROPRIETÀ COMUNE DEI PROPRIETARI DI TALI PIANI
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Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011
I balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento
dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura
dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi
a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può
applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari
degli appartamenti cui accedono. Nella sentenza si legge:
"il balcone dell'attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure della sottostante
proprietà condominiale, dovendo perciò escludersi che il bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo: qui e'
appena il caso di ricordare che la c.d. presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere
strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini. Del tutto fuori
luogo e', altresì, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione
del solaio divisorio fra l'appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella
specie."
PRESUNZIONE LEGALE DI COMUNIONE, CORTILE ESISTENTE TRA PIÙ EDIFICI
APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI
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Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza n. 17993 del 2 agosto 2010
In tema di condominio degli edifici, la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ.,
trova applicazione anche nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia
strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano.
CONDOMINIO: SPESE STRAORDINARIE A CARICO DEL VENDITORE ANCHE PER LAVORI
ESEGUITI DOPO IL TRASFERIMENTO DELLA CASA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24654 del 2010
Secondo la Corte di Cassazione l’alienante e l’acquirente possono liberamente pattuire, nel contratto di vendita, su quale
delle due parti sia destinato a ricadere l’onere delle spese condominiali deliberate e ancora da eseguire. In mancanza di
accordo, però ha chiarito la Cassazione, la giurisprudenza non ha fornito un indirizzo univoco. Secondo un orientamento
l’obbligo di pagare le spese non deriva dalla data di approvazione ma dalla concreta attuazione dell’attività di
manutenzione. Un altro indirizzo, invece, identifica il momento dell’insorgere dell’obbligo con la delibera della spesa da
parte dell’assemblea condominiale. La Cassazione, nel risolvere la questione distinguendo tra pagamento delle spese
ordinarie e straordinarie, ha chiarito che in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati
deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei
rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della
delibera dell’assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di
trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in
parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto
pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del
codice civile.
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SPESE CONDOMINIALI:
PROPRIETARIO DI CASA
STOP
ALL’INGIUNZIONE
SE
NON
È
CONTRO
IL
VERO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 574 del 12 gennaio 2011
Lo precisa la sentenza della seconda sezione civile della Cassazione. È escluso che l’apparenza del diritto possa risultare
rilevante nel caso dell’azione giudiziale promossa per recuperare la quota di spese a carico di un condomino moroso: si
tratta di un principio che opera essenzialmente per tutelare l’affidamento del terzo in buona fede, mentre nel caso delle
spese condominiali la legittimazione passiva è legata a doppio filo all’effettiva titolarità della proprietà (il che serve per
assicurare il soddisfacimento dei crediti della gestione condominiale). Insomma: è legittimato passivamente soltanto il
vero proprietario dell’immobile e non chi può apparire o si è finto tale, accettando le convocazioni all’assemblea e
perfino esercitando i relativi diritti e adempiendo le corrispondenti obbligazioni, come nel caso del marito che si
sostituisce alla moglie.
NON COMMETTE REATO IL CONDOMINO CHE RIVOLGE PUBBLICAMENTE CRITICHE ASPRE
ALL'AMMINISTRATORE INADEMPIENTE, DEFINENDOLO "LATITANTE"
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Corte di Cassazione, V Sez. penale, Sentenza n. 3372 del 3i gennaio 2011
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha confermato l'assoluzione in favore di una donna di
Cagliari che aveva affisso nell’atrio del condominio un cartello con il seguente contenuto :
“abbiamo la facciata del palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del balcone ci cadono dentro mettendo a rischio noi
adulti e i bambini di alcuni di voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per la pulizia del giardino dobbiamo provvedere
noi stessi, a chiamare qualcuno per farlo; paghiamo davvero tanto di condominio; ma noi non abbiamo un
capocondominio che dovrebbe occuparsi di tutto ciò?; per chi non se lo ricordasse il suo nome è *********|; se non vi
ricordate il suo nome, non siete voi che avete problemi di memoria, è luì che è latitante; però i soldi nostri se li prende e
come ....per quello non è latitante vogliamo continuare così a farci prendere in giro, o cerchiamo una persona seria e
competente?? personalmente voglio mandarlo via; personalmente mi sto informando su altri capocondomini; però ci
vuole la maggioranza di voi per mandarlo via; quindi se la pensate come me informatevi anche voi su capocondomini di
vostra conoscenza che siano persone serie e competenti".
Per la Cassazione: “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si
concretizza , come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di
un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può
che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.
La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità
più limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l’ulteriore limite segnato dal rispetto dei
criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate.
In aderenza a tali principi il giudice di merito ha sottolineato che, nel caso in esame, l'imputata aveva rivolto delle critiche
all'operato dell'amministratore dello stabile, per le gravi carenze di manutenzione che l'immobile presentava, invitando
gli altri condomini - attraverso l'affissione del volantino - ad attivare i loro poteri di controllo sull’amministratore.
Con tale condotta l'imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma ha
anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile amministrato da ***** di controllare comportamenti
dell'amministratore e di denunciarne eventuali riscontrate irregolarità.
Le critiche all’operato dell'amministratore avevano come naturale destinatario gli altri condomini e, dunque, risulta
rispettato il limite della rilevanza sociale della notizia e idoneo a tale diffusione è il luogo ove è stato affìsso il volantino.
Quanto al profilo della continenza pienamente condivisibile e non contraddittoria è la motivazione del provvedimento
impugnato là dove ha ritenuto che le espressioni critiche usate dall’imputata non hanno mai determinato un’aggressione
gratuita alla sfera morale della persona ***** , ma una censura soltanto delle attività (non) svolte come amministratore
48
del condominio. In tale contesto la parola latitante è stata usata nell'accezione corrente di qualcuno che evita di farsi
vedere onde non ottemperare ai suoi, doveri e compiti per i quali è preposto e pagato. E cioè proprio quelle omissioni
che l'imputata criticamente riscontrava e denunciava nell'operato professionale.
CASSAZIONE: L’EX MARITO DEVE MANTENERE IL FIGLIO PRECARIO ANCHE SE NON VIVE
PIÙ CON LA MADRE
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 18 del 3 gennaio 2011
I figli economicamente indipendenti vanno mantenuti. Tale impostazione giurisprudenziale viene confermata
dall’ennesima sentenza della Corte di Cassazione con cui gli Ermellini hanno stabilito che l’ex marito è tenuto a conferire
l’assegno di mantenimento all’ex moglie in favore del figlio anche se lo stesso non vive più con la madre. Secondo quanto
si apprende dalla vicenda, l’ex marito corrispondeva 400 euro mensili in favore della figlia, la quale non viveva più con la
madre e faceva solo lavoretti saltuari che in ogni caso non gli permettevano di essere indipendente. L’uomo aveva così
proposto ricorso eccependo la necessità di riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie dal momento
che la figlia non viveva più con la madre. La Corte, consolidando quindi questa impostazione, ha motivato il rigetto del
ricorso dell’uomo, adeguandosi alla decisione di merito in cui era stato affermato che l’attività lavorativa “modesta”
svolta dalla figlia non gli avrebbe permesso di essere economicamente indipendente.
CASSAZIONE: GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE INCIDE SU CALCOLO DEL’ASSEGNO DI
MANTENIMENTO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26197 del 28 dicembre 2010
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che incide, ai fini della determinazione dell’assegno di
mantenimento, l’avere in godimento la casa coniugale. Non valutando questo elemento, si altererebbe “l’equilibrio delle
posizioni patrimoniali dei due coniugi”. Dalla parte motiva della sentenza si legge che nel concetto di reddito è necessario
ricomprendervi anche la consistenza patrimoniale che ciascun coniuge ha in godimento e che occorre tener presente,
non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica. Sulla base di questo assunto,
l’utilizzo dell’abitazione coniugale, costituirebbe utilità valutabile in misura pari alla spesa che occorrerebbe sostenere
per godere di quel tipo di immobile a titolo di locazione.
CASSAZIONE: NON È ANNULLABILE UN MATRIMONIO DURATO QUASI 20 ANNI
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1343 del 2010
Non possono essere annullati dallo Stato i matrimoni di lungo corso neppure se questi siano stati già in precedenza
annullati dalla Chiesa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che non c'è alcun automatismo che consenta di
riconoscere valore ad una sentenza ecclesiastica che abbia annullato un matrimonio per esclusione della prole. La Corte
ha così accolto il ricorso di una signora il cui matrimonio era stato annullato dalla Chiesa sul presupposto che la donna
avrebbe volontariamente escluso di voler procreare. A quel punto il marito aveva chiesto e ottenuto (dalla Corte
d'Appello di Venezia) che quella sentenza venisse delibata dallo stato Italiano. Contro la decisione la donna si è rivolta
alla Suprema Corte affermando che tra i coniugi vi era stata una convivenza molto lunga e che per questo non era
possibile ipotizzare che lei avesse potuto per tutto questo tempo simulare l'esclusione di uno dei bona matrimonii.
Accogliendo il ricorso la Cassazione ha affermato che la sentenza impugnata ha erroneamente considerato "in linea di
principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del
rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il
matrimonio''. La Corte fa notare che la convivenza tra la coppia ''si era protratta per quasi un ventennio''.
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RISARCIMENTO RIDOTTO SE MOTOCICLISTA NON INDOSSA IL CASCO
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26568 del 2010
Linea dura della Cassazione contro i motociclisti indisciplinati. D'ora in avanti chi non indossa il casco rischia, in caso di
incidente, di vedersi ridotta la misura del risarcimento. E' quanto emerge da una sentenza della terza sezione civile della
Corte di Cassazione secondo cui "L'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere
fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa". Naturalmente, chiarisce la
Corte, è necessario che il giudice accerti in concreto che tale violazione "abbia concretamente influito sulla eziologia del
danno, costituendone, appunto, un antecedente causale".
LA CORTE DI CASSAZIONE: IL LIBERO PROFESSIONISTA PUÒ UTILIZZARE SOFTWARE
PIRATA
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 42429 del 2010
La Corte di Cassazione ha assolto un avvocato, titolare e rappresentante di uno studio professionale dall'accusa di aver
violato la legge sul diritto di autore a per l'utilizzo di alcuni software dei quali non possedeva la licenza.
Ricordiamo che l'impianto normativo prevede, all'articolo 171, bis della legge 633/41, "la reclusione da sei a tre anni e
una multa da 2.582 a 15.493 euro per chiunque duplichi programmi per elaboratore abusivamente e per trarne profitto.
E per chi, allo stesso scopo, importa, distribuisce, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE."
Sebbene inizialmente riconosciuto colpevole e condannato a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, l'avvocato
è poi riuscito in sede di appello a far valere le sue ragioni, puntando su due carte: il mancato scopo di lucro e l'irrilevanza
del mancato contrassegno della SIAE.
Sebbene l'utilizzo del software illegale abbia comportato un profitto per l'avvocato, riconducibile al mancato esborso del
costo della licenza, tuttavia la legge non riconosce alle "libere professioni " lo status di imprenditori, e quindi un fine di
lucro. Ragione per cui, è venuta a cadere l'accusa di scopo commerciale o imprenditoriale in merito alla detenzione di
alcuni programmi pirata.
Quanto al marchio SIAE, l'accusato è riuscito a spuntarla perché la norma in questione era entrata in vigore
successivamente al fatto contestato all'avvocato.
In Italia una sentenza non costituisce un precedente, ma il caso dell'avvocato non è l'unico.
Di recente, il 15 gennaio 2011, la Corte di Appello di Trento ha assolto due architetti della Valsugana che utilizzavano nei
programmi privi di licenza. Anche in questo caso il reato non sussiste perché si trattava di liberi professionisti e non di
imprenditori.
Ma anche nel 2009 la Corte (sentenza n. 49385/2009) aveva accolto il ricorso di un geometra - precedentemente
condannato- che aveva utilizzato copie illegali di software Microsoft, adducendo le medesime ragioni, osservando che
altro è scopo imprenditoriale, altro è la libera professione.
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NEWS DI INTERESSE
PRIVACY: LE REGOLE DA SEGUIRE NELLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE GIUDIZIARIE
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Il Garante per la privacy ha emanato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 4 gennaio 2011, con l’obiettivo di fornire orientamenti utili a quanti svolgono attività di riproduzione di
sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali. Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle
parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia
di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca
ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa
desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti
riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco. Oltre a questa forma
di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo
penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del
processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano
oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. Tuttavia la richiesta è sottoposta ad alcune
condizioni e limiti: deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può
essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente; deve essere espressamente
motivata: in essa l'interessato deve specificare i “motivi legittimi” che la giustificano.
PRIVACY: LE REGOLE PER LA PUBBLICAZIONE SUL WEB DEI DATI SENSIBILI
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Il Garante della privacy è tornato ancora una volta sulla pubblicazione via web dei cosiddetti dati sensibili. A seconda se
l'obiettivo è quello della trasparenza, o della pubblicità e informazione, le amministrazioni pubbliche sono tenute al
rispetto di alcune regole: esattezza, contestualizzazione dei dati e durata nel tempo. Le regole approvate dal Garante in
via preliminare il 22 dicembre saranno emanate al termine di una consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011. Le
"Linee guida" hanno lo scopo di definire quali accorgimenti le pubbliche amministrazioni devono adottare per la
pubblicazione sui propri siti web istituzionali di dati personali per finalità di: - trasparenza; - pubblicità dell'azione
amministrativa; - consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. A seconda del fine perseguito, le pubbliche
amministrazioni dovranno valutare di volta in volta l'effettiva necessità di diffusione di dati personali, nonché utilizzare
strumenti e accorgimenti tecnici diversi al fine assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali
informazioni, impedendone l’indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet. Nel caso in cui la disciplina di settore
stabilisca un limite temporale alla pubblicazione degli atti, le PA dovranno assicurarsi che tale limite sia rispettato; al
contrario, nel caso in cui tale limite non sia stabilito a priori, sarà cura delle PA stabilire un limite in relazione alle
esigenze di volta in volta perseguite; evitando la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali.
Dossier “Privacy e web: in arrivo le “Linee guida” del Garante per le PA”
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LINEA GUIDA SULLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA
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E’ stata realizzata,
con il coordinamento del Sistema nazionale per le linee guida dell'Istituto
superiore di sanità, su mandato del Ministero della salute, la nuova linea guida sulla Gravidanza
fisiologica. Il documento è frutto del lavoro di un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale di
esperti – specialisti in ginecologia e ostetricia, ostetriche, medici di medicina generale, neonatologi,
pediatri, sociologi, epidemiologi, metodologi di linee guida, documentalisti esperti in ricerche
bibliografiche e rappresentanti delle associazioni che si occupano di nascita. L’obiettivo è quello di fornire ai
professionisti e alle donne che affrontano una gravidanza strumenti e informazioni basati sulle prove di efficacia
disponibili per poter scegliere i trattamenti più appropriati in molteplici circostanze. In particolare la linea guida valuta
l’accuratezza e l’efficacia degli screening (malformazioni fetali, percorso diagnostico della sindrome di Down, malattie
infettive, problemi ematologici, diabete, depressione, nascita pretermine) e l’appropriatezza di interventi per la
valutazione dell’accrescimento del benessere fetale e per l’assistenza di particolari condizioni cliniche, come la
presentazione podalica o la gravidanza a termine. Alcune sezioni del documento sono dedicate agli stili di vita, al
trattamento dei comuni sintomi e all’esame clinico della gestante. Non meno importante delle raccomandazioni è
l’Agenda della gravidanza che correda questo documento e illustra i temi che, trimestre dopo trimestre, la donna in
gravidanza si troverà ad affrontare.
PER SCARICARE LE LINEE GUIDA CLICCA QUI
LE NUOVE TESSERE SANITARIE
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Il sistema di emissione delle Tessere Sanitarie prevede che in prossimità della
scadenza, senza che se ne faccia richiesta, venga automaticamente inviata una nuova
Tessera.
Le riceveranno tutti i cittadini per i quali non sia decaduto il diritto ad usufruire dei
servizi erogati dal Sistema Sanitario Nazionale. Le nuove Tessere che verranno
distribuite ai cittadini sono innovative, dotate di microchip per svolgere anche le
funzioni di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e consentire l'accesso in rete ai servizi
erogati dalla pubblica amministrazione tramite Internet, garantendo sicurezza e
privacy.
Alcuni problemi di attestazione della nuova soluzione hanno portato ad un ritardo nell'avvio della produzione e
distribuzione delle TS-CNS, che potrebbero quindi arrivare ai cittadini dopo la scadenza della Tessera in loro possesso.
Non è comunque necessario che i cittadini, nel frattempo, chiedano il rilascio di duplicati delle Tessere alle Aziende
Sanitarie o agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, perché le nuove carte arriveranno automaticamente a seguito del
completamento del piano delle attività in corso.
Per le prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla prestazione è comunque garantito dalla
presentazione della "ricetta rossa". La Tessera Sanitaria, ancorché scaduta, è valida quale certificazione del codice fiscale
e può essere utilizzata per agevolare le farmacie e le strutture sanitarie nell'acquisizione del codice stesso ed il rilascio
del c.d. "scontrino parlante".
Solo nel caso in cui il cittadino debba recarsi all'estero e non riceva in tempo la nuova Tessera Sanitaria prima della
scadenza di quella in suo possesso deve rivolgersi alla propria Azienda Sanitaria la quale rilascerà a vista il certificato
sostitutivo della TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia).
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ISTAT: INDICATORI DEMOGRAFICI 2010
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L’Istat rende disponibili le stime anticipate dei principali indicatori demografici
relativi all’anno 2010, con dettaglio nazionale, regionale e provinciale. I dati
forniscono un quadro aggiornato della situazione demografica del Paese:
movimento della popolazione residente (tassi generici di natalità, mortalità e
migratorietà) fino al livello di provincia, e principali tendenze demografiche
congiunturali (fecondità, nuzialità, speranza di vita) fino al livello di regione.
Nel corso dell’ultimo anno la popolazione ha continuato a crescere superando i
60 milioni 600 mila residenti al 1° gennaio 2011, con un tasso d’incremento del
4,3 per mille. Rispetto all’anno precedente risultano in calo tanto le nascite
quanto i decessi, le prime in misura maggiore dei secondi. Ne consegue una dinamica naturale di segno ancor più
negativo (-0,5 per mille) rispetto all’anno precedente.
La fecondità è in lieve calo (1,4 figli per donna) e sembra essersi conclusa, soprattutto da parte delle donne italiane, la
fase di recupero cui si era assistito per ampia parte dello scorso decennio.
La vita media compie ulteriori progressi: 79,1 anni per gli uomini, 84,3 anni per le donne con, rispettivamente, un
guadagno di tre e due decimi di anno sul 2009.
PER SCARICARE IL DOCUMENTO COMPLETO CLICCA QUI
LAVORO, LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE DEL 2011
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Un 2011 più ‘social’ e attento al rispetto dell’ambiente. Sono questi i due
principali trend del mercato del lavoro per i prossimi 12 mesi. Nell’anno indicato
da molti come quello della ripresa economica, le aziende sono alla ricerca di
professionisti del settore green, per darsi un taglio virtuoso ed ecosostenibile, ma
ricercano anche personale qualificato che sappia muoversi con disinvoltura
attraverso gli strumenti del web 2.0 (soprattutto quelli più social come ad
esempio Facebook e Twitter), per migliorare la propria reputazione nella Rete. Ci
sono poi dei lavori che non muoiono mai e per i quali le aziende sono sempre
disposte ad assumere, come ad esempio i sales manager o gli addetti alla vendita nelle Gdo. Ecco un quadro dei lavori più
richiesti del 2011 realizzato da InfoJobs.it, una delle principali realtà nel settore del recruiting online.
Settore green
Indubbiamente negli ultimi anni il settore green ha avuto uno sviluppo notevole. E' cresciuta la sensibilità da parte delle
aziende verso la necessità di comportamenti virtuosi ed ecosostenibili, verso la sempre maggiore necessità di limitare i
consumi, ridurre gli sprechi e tutelare le risorse naturali. Il settore è in crescita e per InfoJobs.it gli occupati
aumenteranno in modo esponenziale negli anni a venire. Tra le figure lavorative maggiormente richieste in questo
settore si segnalano gli ‘energy manager’, gli ingegneri ambientali, i tecnici e iprogettisti per impianti fotovoltaici, i buyer
con esperienza nel settore delle energie rinnovabili e, più in generale, quelle mansioni che prevedono una formazione
specialistica nel campo delle energie rinnovabili, in particolare per l'eolico e il fotovoltaico. Le regioni al momento più
attive nella ricerca di queste nuove figure professionali sono: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Piemonte e
Lazio, ma anche le regioni del Sud - come Campania, Sicilia e Puglia - stanno mostrando un buon interesse per le
professioni “green”.
Il web 2.0
C'è sicuramente molto interesse da parte del mercato del lavoro verso le nuove professionalità 2.0, figure in grado di
gestire la comunicazione, la reputation dell'azienda e la relazione con i clienti attraverso gli strumenti social media. Le
aziende sono sempre più interessate ad aprire un dialogo diretto con i consumatori attraverso i nuovi strumenti social
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per monitorare e migliorare la propria immagine in rete. Per questi nuovi impieghi sono particolarmente richiesti i profili
in grado di unire le competenze legate al Web (linguaggi, conoscenza del principali strumenti social e del relativo
funzionamento) a una spiccata propensione alla comunicazione (capacità di scrittura, di dialogo, abilità nell'individuare le
giuste notizie sull'azienda e sul mercato di riferimento che siano realmente rilevanti per i consumatori, apertura verso il
consumatore, capacità di costruzione di una relazione e abilità nel coinvolgere l'utente in un dialogo). Queste nuove
professionalità vengono richieste da diversi settori: sia dalle web company, sia anche da aziende della "old economy" che
hanno adottato un approccio all'avanguardia sulla comunicazione digital. I settori più interessati a questi nuovi ruoli
professionali sono: elettronica di consumo, tlc, automotive, turismo, moda, arredamento, lifestyle, bellezza, largo
consumo.
Nello specifico, le professionalità che vengono maggiormente richieste sono:
1) community development manager (figura specializzata nella gestione di Web e Social Network)
2) web marketing specialis (è responsabile di un sito web, il suo compito in molti casi è quello di portare traffico
qualificato sul sito; ad esempio, si occupa della gestione e del posizionamento di campagne di comunicazione sui motori
di ricerca)
3) mobile developer (posizione più tecnica rispetto alle due precedenti; si occupa della creazione di applicativi o siti per
cellulari e smart phone)
Commerciali, venditori & co.
Il sales manager non tramonta mai
Ci sono, ovviamente, altre categorie più "comuni" che continueranno ad essere richieste dal mercato per i prossimi anni.
Una delle figure principali è sicuramente il sales manager, figura "intramontabile" sempre presente in azienda. Accanto al
sales manager figurano poi i profili commerciali, i venditori, gli agenti mono e plurimandatari e i rappresentanti.
Richiestissimi anche gli addetti alla vendita per il commercio al dettaglio e nella Gdo (uno dei profili più richiesti per via
delle numerose aperture di punti vendita e centri commerciali). Si manterrà elevata anche la ricerca di impiegati
amministrativi, segretarie e operai specializzati.
IL 45% DEGLI ITALIANI È ONLINE
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Audiweb ha pubblicato i dati di audience online del mese di novembre 2010, che presenta la stima dell’utilizzo effettivo
di internet da parte degli italiani dai 2 anni in su che si collegano attraverso un
computer da casa, ufficio e altri luoghi.
Nel mese di novembre risultano essere 24,7 milioni gli italiani che si sono
collegati almeno una volta a internet, il 10,7% in più rispetto allo stesso periodo
del 2009.
Rispetto all’anno precedente, cresce dell’11,3% anche l’audience online nel
giorno medio che registra 12,6 milioni di utenti attivi- erano 11,3 milioni gli
utenti attivi nel mese di novembre 2009 - che si collegano mediamente per 1
ora e 32 minuti al giorno, consultando 181 pagine per persona.
Gli utenti attivi nel giorno medio sono 3,9 milioni dell’area Nord-Ovest (il 31% degli utenti attivi nel giorno medio), 2
milioni dell’area Nord-Est (pari al 16,2% degli utenti attivi nel giorno medio), 2,1 milioni del Centro (il 17%) e 3,7 milioni
dell’area Sud e Isole (il 29,4%).
Nel giorno medio risultano online 7 milioni di uomini e 5,5 milioni di donne principalmente tra i 35 e i 54 anni (il 47,6%
degli utenti attivi nel giorno medio). Anche i giovani tra i 25 e i 34 anni sono ben rappresentati, con una media
giornaliera di 2,6 milioni di utenti attivi (il 20,9% degli utenti attivi nel giorno medio) che navigano per 1 ora e 42 minuti al
giorno.
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Alla soglia dei 25 milioni, l’Italia è ancora comunque uno dei paesi nei quali l’uso della rete è in forte ritardo rispetto alla
media del continente europeo. Il trend è in crescita, ma i ritmi non sono quelli registrati soprattutto nell’Europa
settentrionale o orientale.
MARA CARFAGNA, PUGNO DI FERRO PER LA DIGNITÀ FEMMINILE
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Ieri mattina a palazzo Chigi è stato fatto un passo in avanti per la difesa
dell’immagine delle donne grazie alla firma del ministro per le Pari
opportunità Mara Carfagna sul protocollo d’intesa.
Tramite il protocollo i firmatari si impegnano a favorire e rafforzare
ulteriormente l’applicazione del divieto di utilizzare l’immagine della
donna in modo offensivo o discriminatorio.
Secondo l’accordo Mara Carfagna, in qualità di Ministro delle Pari
Opportunità si impegnerà a denunciare, anche su segnalazione dei
cittadini, le comunicazioni commerciali offensive o scorrette nei
confronti delle donne. Le segnalazioni del ministero verranno verificate dal Comitato di controllo in maniera da agire in
tempi brevi per inibire le comunicazioni pubblicitarie in contrasto col protocollo.
Si fa di tutto per tutelare le donne, quindi, ed è certamente un bene, anche se viene da chiedersi quand’è che finisce la
protezione e inizia la censura? Insomma di certo siamo tutti contro le donne oggetto, ma l’argomento non è semplice
come sembra in quanto c’è di mezzo la libertà di espressione, siamo sicuri che nel protocollo ne è stato tenuto conto e
che anche l’immagine delle donne sarà, d’ora in poi, tutelata.
L'IMPRESA FEMMINILE CRESCE. SOPRATTUTTO AL SUD
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Ingegnose e determinate, le imprenditrici italiane si mettono brillantemente al riparo dai fendenti della crisi economica.
E in un solo anno, fanno salire del 2,9% le aziende «rosa», che al giugno 2010 risultano essere 1.421.085, mentre quelle
guidate da uomini subiscono una flessione dello 0,36%. Si delinea, intanto, una inedita e interessante figura di donna a
capo di un'attività in proprio: mediamente ha 54 anni, la sua scelta è più figlia della passione che della necessità, e miete
sempre più successi nel Mezzogiorno. A rilevarlo è il 2° rapporto nazionale sull'imprenditoria femminile di Unioncamere,
in collaborazione con il ministero dello sviluppo economico e il dipartimento delle pari opportunità, presentato ieri a
Roma. Fra il 2009 e l'anno appena trascorso, inoltre, si assiste a uno scatto felino delle aziende femminili che, al
confronto con quelle dei colleghi maschi, che ne perdono 17.072, aumentano di ben 29.040 unità; il Lazio detiene il
primato (+6.638), a seguire ci sono la Lombardia (5.310) e la Campania (3.248). Ad avere maggiore appeal i settori dei
servizi di alloggio e ristorazione (+4.346 nuove realtà), del commercio (+4.129) e delle costruzioni (+4.016), a
testimonianza della crescente inclinazione a volersi cimentare anche in aree per anni ritenute soltanto «da uomini».
Tendenzialmente inclini a gestire il proprio patrimonio con prudenza, le manager del Belpaese, limitano il ricorso a fonti
finanziarie esterne e, se lo fanno, prediligono le banche locali. Nella sanità e nell'assistenza sociale, si legge ancora nel
rapporto, quasi un'azienda su due è controllata da una donna; la classifica dei comparti, però, vede in vetta il commercio
(29,2%) e al gradino inferiore l'agricoltura (17,8%), poi l'alloggio e la ristorazione (8,6%), il manifatturiero (8,3%) ed i
servizi (7,6%). A un impegno così rilevante da parte dell'imprenditrice dovrebbero corrispondere sostegni adeguati,
come quello alla maternità, poiché questa fetta di lavoratrici «spesso è in attività anche il giorno prima del parto.
Fra le buone notizie fornite dal rapporto c'è anche l'alto tasso di femminilizzazione del tessuto produttivo del Sud
(26,1%), seguito dal Nordovest (24,5%), dal Centro (21,5%) e dal Nordest (17,9%). E la palma di regione con il maggior
numero di aziende «rosa» spetta al piccolo Molise (30,2%), a cui si affiancano sul podio la Basilicata (27,9%) e l'Abruzzo
(27,7%).
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MOSTRE & CONCORSI&CORSI
ENERGIA 2011 - FONTI RINNOVABILI, BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO
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Pisa, Stazione Leopolda - dall’11 al 13 febbraio 2011
Si svolgerà a Pisa, presso la Stazione Leopolda, la seconda edizione di
Energia 2011, la kermesse dedicata all’energia organizzata dalle
Associazioni Attuttambiente ed Aceer. Anche quest'anno l'obiettivo sarà
offrire una panoramica esauriente sulle nuove tecnologie, fonti
rinnovabili, bioedilizia e risparmio energetico, al fine di migliorare le
conoscenze del settore e fornire uno spazio di comunicazione non solo
per gli addetti ai lavori, anche grazie alla collaborazione dei numerosi
media partner che hanno aderito all’iniziativa, e offrire uno spazio agli
utenti per affrontare ed approfondire il tema del risparmio energetico
attraverso un approccio diretto con le aziende e con gli Enti. Energia 2011 è un evento dedicato a moltissime aziende
operanti nel settore dell’energia rinnovabile e dell’edilizia sostenibile, ad ingegneri, architetti, tecnici e progettisti, che
vogliono idee e soluzioni innovative in questi settori, agli operatori del settore in cerca di informazioni aggiornate, agli
studenti di tutti i livelli ma anche a tutti coloro che sono sensibili all’efficienza energetica e alle energie alternative. Tra
giorni interamente dedicati a tematiche che vanno dalla certificazione energetica a confronto con le realtà regionali
all'edilizia sostenibile, dalla green economy agli ultimi provvedimenti per incentivi e finanziamenti del settore, fino a
tutte le novità nel campo degli interventi e le nuove tecnologie applicate alla produzione energetica sulle fonti
rinnovabili, compreso, (novità di quest'anno) una rassegna curata dall'ENEA di film dedicati. Per maggiori informazioni
http://www.energia2011.com/
EXPO "COLORE"
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Piacenza - dal 18 al 20 marzo 2011
Expo"Colore" è l'unica manifestazione italiana dedicata esclusivamente alla
filiera del colore: finiture, decorativi, sistemi e accessori dedicati. Rappresenta
in maniera verticale e specifica i temi, i contenuti e le eccellenze di un mercato
protagonista sia a livello nazionale che internazionale. Un intero pianeta
dedicato al colore, dunque, come dimostra il panorama dei settori
merceologici presenti, che spazia a 360 gradi: pitture, rivestimenti, attrezzi e
strumenti applicativi, decorativi, intonaci e stucchi, strumenti di rilievo e di
gestione del colore, tintometria e software applicativi, sistemi cromatici e
spettrofotometri. Un settore, quello coinvolto da Colore, che stima oltre 3 miliardi di Euro di fatturato in Italia, secondo
produttore europeo dopo la Germania. Ottima premessa per il successo di una fiera "made in Italy", esclusiva e verticale,
ovvero solo dedicata al colore. Attraverso questa fiera si vuole favorire l'incontro e confronto, a tutti i livelli, fra
produttori, distributori, utilizzatori/applicatori, progettisti, ma anche associazioni di settore e istituzioni politiche ed
economiche. Protagonisti saranno anche le associazioni di settore e le primarie istituzioni politiche ed economiche. Gli
operatori avranno la possibilità di confrontarsi a tutti i livelli all'interno di un evento costruito esclusivamente sulle loro
necessità. La fiera nasce infatti dalla forte richiesta del mercato di avere un proprio momento di incontro necessario per
arrivare preparati alle sfide di un mercato in forte evoluzione. Per Informazioni: Piacenza Expo - Tel. 0523 602711, Fax
0523 602702 - www.coloreitalia.it
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TERMOIDRAULICA CLIMA ECOENERGIE
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Padova Fiere - dal 30 marzo al 2 aprile 2011
Si respira un clima di forte attesa per la prossima edizione di
Termoidraulica Clima Ecoenergie 2011 organizzata da Senaf. Tra le
novità della 17° edizione si segnala in particolare il debutto di
Impianti Expo 2011, l'area studiata per rispondere alla crescente
domanda di integrazione degli impianti allo scopo di ottenere
migliori performance energetiche ed economiche. Grazie alla
capacità d'ascolto degli organizzatori rispetto alle istanze del
comparto,
la
manifestazione
è
diventata
negli
anni
un
appuntamento particolarmente atteso dagli operatori di settore
che in un unico spazio possono informarsi, conoscere le più
importanti innovazioni impiantistiche e sviluppare sinergie produttive nell'ottica di promuovere lo sviluppo e la crescita
del comparto. Quest'anno, ad alimentare ulteriormente le aspettative degli addetti ai lavori, ci sarà anche la nuova
stagione del terzo Conto Energia per il triennio 2011-2013 che, nonostante una riduzione delle tariffe incentivanti,
porterà comunque forti vantaggi. Le aree tematiche:
Area Caldo (riscaldamento; antincendio; regolazione automatica), Area Freddo (condizionamento; refrigerazione,
ventilazione; canalizzazioni; pompe per i sistemi di condizionamento), Area Ecoenergie (caldaie, stufe, termocamini a
pellets o altre biomasse; impianti, sistemi, pannelli solari termici e fotovoltaici; pellets; pompe di calore; sistemi
geotermici), Area Acqua (tecnica sanitaria; trattamento acque; tubi e raccordi; componentistica per impianti: valvolame,
raccorderia, accessori; pompe a immersione), Area Bagno (rubinetteria; sanitari; termo arredi), Area Informatica e
Servizi (software; servizi internet; pc e workstation; accessori; servizi), Area Tecnica (antinfortunistica; attrezzeria,
utensileria, elementi di fissaggio; furgoni attrezzati; strumentazione di misura, prova e controllo) saranno invece le 7 aree
merceologiche rappresentate nell'ambito della manifestazione che, a naturale completamento dell'offerta espositiva
ospiterà al suo interno anche 6 eventi speciali, realizzati per offrire ulteriori spunti di formazione e di business
approfondendo in particolare il tema dell'uso efficiente delle risorse nell'ottica di ottenere risparmi energetici ed
economici: Impianti Expo, Ecofuoco, Bagnotech, Primo BarCamp Impianti, Pompe di calore, Welding days - I giorni della
Saldatura. per maggiori informazioni : www.termoidraulicaclima.it
DIGITAL EXPERIENCE FESTIVAL 2011
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Milano, IED - Istituto Europeo del Design - dal al 7 al 12 marzo 2011
Digital Experience Festival 2011 si presenta al pubblico con un calendario
fitto di eventi e appuntamenti che avranno luogo nelle giornate tra il 7 e il 12
marzo nelle due sedi milanesi dello IED - Istituto Europeo del Design e in
alcune altre prestigiose location cittadine.
Le cinque giornate saranno animate da convegni, workshop, incontri, campus
per parlare e confrontarsi sulle possibilità offerte dal digitale per migliorare la
qualità della vita. Si parlerà di sfide e di casi di successo, di industria e di
servizi, di business e di consumer, di tecnologia e di comunicazione, di
marketing e di pubblica amministrazione.
Digital Experience Festival offrirà anche momenti dedicati alle nuove professioni del digitale per fare incontrare giovani e
risorse in cerca di orientamento, aziende in cerca di risorse, scuole che progettano percorsi di specializzazione e esperti
di lavoro e di innovazione. Creativi e progettisti potranno quindi cimentarsi in una sfida creativa: realizzare nell'arco di
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24 ore un concept assegnato dalla giuria. Al concorso, al quale è necessario pre-registrarsi, si potrà partecipare mediante collegamento Internet - da qualsiasi località del mondo.
Inoltre, è prevista una "notte bianca" per vivere il digitale in modo più diretto e partecipativo.
Infine, sono previsti alcuni eventi "fuori festival" tra i quali "Cyberdomus", ospitato in una zona centrale di Milano.
L'evento unirà momenti esperienziali degli utenti a osservazioni scientifiche ed elaborazioni di proposte e soluzioni da
parte di un gruppo di esperti multidisciplinari. Sarà utilizzata la tecnica della progettazione diffusa e spontanea, ma
pilotata nei processi di progettazione.
In Cyberdomus sarà riprodotto un ambiente domestico - in particolare l'ambiente cucina-living - nel quale i passanti
potranno vivere esperienze d'interazione. Le loro impressioni e le loro reazioni biometriche saranno raccolte e
interpretate dagli esperti.
Tra gli eventi speciali anche "8 o'clock around the clock": una conferenza live trasmessa in streaming, in cui relatori dai
diversi fusi orari del mondo si avvicenderanno per parlare di digitale, alle 8 (di sera) del proprio paese.
Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.digitalfestival.net/it/home
BABY PIT STOP
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CONCORSO - SCADE IL 01 MARZO 2011
L’UNICEF Italia in collaborazione con Prenatal, con il patrocinio dell’ASL MILANO, dell’Assessorato alla famiglia, scuola e
politiche sociali del Comune di Milano e dell’ ADI, all’interno delle iniziative sviluppate negli
ultimi dieci anni a sostegno dell’allattamento al seno, bandisce un concorso per la
progettazione di uno spazio arredato destinato alle madri che hanno necessità di allattare
mentre si trovano fuori casa, da allestire in locali pubblici: baby pit stop.
Il Baby Pit Stop è un’area allestita all’interno di un esercizio o spazio pubblico dove è possibile
per le mamme fermarsi ad allattare e cambiare il pannolino ai loro bambini in uno spazio
idoneo e accogliente. Oggetto del Concorso è la redazione di un Concept da offrire agli esercenti affinché possano
realizzare lo spazio sopra descritto. Il progetto sarà tutelato dalla licenza "Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia". Il Baby Pit Stop
deve avere dimensioni che consentano il suo inserimento in locali di ampiezza variabile e di
tipo diverso. Deve prevedere: una sedia/poltrona comoda e adatta all’allattamento al seno;
un fasciatolo; un piccolo spazio gioco e un espositore per le pubblicazioni e gli opuscoli
informativi dell’ ASL Milano e dell’ UNICEF. Il progetto proposto deve presentare i caratteri
di novità e originalità. Il concorso è riservato a studenti delle Facoltà di Architettura, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di
Design, Accademie di Belle Arti, scuole post-diploma a indirizzo grafico, design, architettura e interni, che non abbiano
compiuto alla data del 28 ottobre 2010 il 27° anno di età. I migliori tre elaborati saranno premiati rispettivamente con
3.000, 2.000 e 1.000 euro messi a disposizione da Prenatal, partner dell'iniziativa.
CLICCA SUGLI ALLEGATI PER SCARICACARLI:
•
Brochure
•
Bando di concorso design Baby Pit Stop
•
MODELLO A - domanda di partecipazione
•
modello B - dichiarazione dei requisiti
•
modello C - liberatoria per l'utilizzo dei materiali di consegna
•
INFORMATIVA PRIVACY
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NEWS&NEWS Curiosità, Viaggi, Salute
IL 17 MARZO FESTA NAZIONALE PER CELEBRARE I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
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Il 17 marzo 2011, giovedì, sarà festa nazionale: uffici e scuole resteranno chiusi per consentire le
celebrazioni dedicate ai 150 anni dell’Unità nazionale. La festività è stata istituita “una tantum”
ovvero solo per il 2011, l’anno della ricorrenza del 150° anniversario. Il Regno d’Italia nacque
infatti il 17 marzo del 1861 e, lo stesso giorno, il Parlamento proclamò Vittorio Emanuele II di
Savoia primo Re d’Italia.
ETICHETTE TRASPARENTI A TUTELA DEI CONSUMATORI
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Regole chiare per i consumatori, che d’ora in poi troveranno nell’etichetta anche l’indicazione del
luogo di origine o di provenienza dei prodotti agroalimentari. L'approvazione della legge
sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è un
passaggio fondamentale per garantire una completa informazione ai cittadini sui prodotti comprati
e consumati ogni giorno. La legge, inoltre, prevede che l’omissione delle informazioni relative al
luogo di origine o di provenienza possa costituire pratica commerciale ingannevole ai sensi del
codice del consumo. Altro punto cardine è la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e la definizione di nuove sanzioni
per garantirne il rispetto. La legge prevede sanzioni contro la violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in
polvere, raddoppiando tali sanzioni se la violazione riguarda prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali
garantite (STG). Rilevanti anche le nuove sanzioni in materia di sementi e di oli, le norme sulla rilevazione della
produzione giornaliera di latte di bufala, l’istituzione del “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata” dei
prodotti agroalimentari. Il provvedimento, infine, contiene norme per il rafforzamento della competitività del settore
agroalimentare, tra cui l’estensione all’intero territorio nazionale delle disposizioni che promuovono la stipula di contratti
di filiera e di distretto, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
Dossier "Tutela consumatori: è legge l'obbligo di etichettatura"
NEOPATENTATI: IN VIGORE LE LIMITAZIONI PER IL PRIMO ANNO
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I neopatentati sono la categoria più a rischio di incidenti, visto che il 40 % ne rimane coinvolto. Dal 9 febbraio 2011
entrano in vigore le norme del Codice della strada che prevedono limitazioni sulle patenti. I neopatentati potranno
condurre solo vetture con potenza relativa fino a 55 kW/ton e comunque con potenza massima assoluta di 70 kW.; per i
primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito superare la velocità di 100 km/h su le
autostrade e di 90 km/h su le strade extraurbane principali. Tutte le limitazioni di guida e di velocità valgono dalla data di
superamento dell'esame: chi viola tali limitazioni è soggetto a una sanzione che prevede una multa di 148 euro più la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due ad otto mesi. Per i veicoli adibiti al trasporto
di persone invalide, purché queste siano a bordo, la regola non sarà applicata. Il titolare di patente di guida che nei primi
tre anni dal conseguimento della patente (e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni) circola oltrepassando i
limiti di guida e di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 152 a 608 euro
nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.
Dossier “Neopatentati: in vigore le limitazioni per il primo anno”
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IL MATRIMONIO FA BENE ALLA SALUTE E FA VIVERE A LUNGO
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A quanto pare è dimostrato che il matrimonio fa bene alla salute, sia degli uomini che delle
donne. A sostenerlo è uno studio pubblicato su Student BMJ, condotto da alcuni ricercatori
dell'University Hospital del Galles e della Cardiff University's School of Medicine. Mentre
una relazione stabile è in grado di allungare la vita, avere molti partner può avere un effetto
opposto come pure affrontare un divorzio ha un impatto devastante a livello di salute.
Gli uomini sposati hanno, grazie alle attenzioni delle proprie mogli, uno stile di vita più sano.
Il matrimonio inoltre fa bene alla salute mentale delle donne, per l'effetto rassicurante di
una relazione stabile. Addirittura, il tasso di mortalità delle persone sposate sarebbe inferiore del 10-15% rispetto a
quello della popolazione in generale. Il momento ideale, in termini di salute, per impegnarsi in una relazione fissa è per le
donne tra i 19 ed i 25 anni, mentre per l'uomo dopo i 25 anni.
OBESITÀ: A RISCHIO I BAMBINI CHE DORMONO POCO
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I bambini che nel weekend stanno in piedi fino a tardi hanno una maggiore
probabilità di essere obesi. Lo afferma la rivista Pediatrics, secondo cui il minor
numero di ore passate a letto limita la produzione di un ormone fondamentale per il
metabolismo. I ricercatori dell'Università di Chicago hanno monitorato 308 bambini
tra i 4 e i 10 anni misurando il loro indice di massa corporea e le ore di sonno
totalizzate lungo tutto l'arco della settimana. Nei bimbi con meno ore di sonno
durante il week end sono stati trovati livelli più alti di insulina, colesterolo 'cattivo' e
proteina C-reattiva, fattori legati all'obesità e ai problemi cardiovascolari in età
adulta. La mancanza di sonno provoca una minore secrezione di leptina nelle cellule grasse, e aumenta invece quella
dell'ormone grelina, e questi due fattori aumentano l'appetito. I genitori dovrebbero abituare i bambini a dormire di più
per evitare conseguenze gravi nel corso della loro vita.
SCIARE SENZA FARSI MALE
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Il protrarsi del freddo fino alle soglie della primavera, specie nelle località montane,
e le nuove tecnologie, che consentono di realizzare campi innevati del tutto simili a
quelli 'naturali', hanno allungato di molto la durata della tradizionale stagione
sciistica. Ma la preparazione atletica richiesta allo sciatore non cambia:
improvvisarsi atleti, in questo sport, può essere un grave rischio per la salute. Per
poter sciare senza farsi male bisogna essere allenati, se non come degli atleti
agonisti, almeno quel tanto che basta ad evitare stiramenti, distorsioni e fratture.
Innanzitutto, un paio di mesi prima della settimana bianca, se avete intenzione di optare per lo sci alpino o lo sci nordico,
occorre prepararsi atleticamente, in modo da rafforzare i muscoli delle gambe, della schiena, dell'addome, delle braccia;
praticate anche dello jogging per acquistare più fiato e soprattutto per riscaldare i muscoli prima di scendere in pista.
Per lo sci di fondo, l'allenamento è molto più semplice; questa disciplina non implica un enorme sforzo e quindi chi
pratica il fondo può iniziare a riscaldarsi cominciando già a sciare, praticando movimenti ampi e non bruschi. In ogni caso,
il riscaldamento deve interessare soprattutto le articolazioni del ginocchio, perché sono le più colpite da eventuali
infortuni. Anche la nutrizione è importante; prima di calzare scarponi e sci, quindi, è consigliata una colazione ricca di
latte e cereali. o calorico. Anche durante la giornata, preferire sempre cibi nutrienti, ma facili da digerire, perché il freddo
non facilita i processi digestivi; inoltre, portare con voi delle caramelle o della cioccolata per sopperire ad eventuali cali di
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zucchero durante gli sforzi. Proteggersi dal sole con creme ad alta protezione e burro di cacao emolliente e protettivo: il
sole in montagna può essere molto più intenso di quello che si prende sulla spiaggia, a causa del riverbero sul fondo
bianco; coprire bene viso e mani, anche per non esporli al vento, che potrebbe screpolarli.
INFARTO, TUTTI I SINTOMI CHE NON TI ASPETTI
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L’infarto è di solito preannunciato da sintomi ben precisi. Su tutti, il dolore al petto, ma anche il senso di forte
oppressione sul torace, il capogiro, la sudorazione fredda, nausea, vomito.
Ma è anche vero che ci sono casi in cui si presenta senza preavviso. Oppure dopo aver dato segnali così apparentemente
innocui, da risultare indecifrabili alla maggior parte delle persone. Se poi si pensa che circa il 20% dei pazienti di infarto
non hanno avvertito alcun sintomo, prima dell’evento, si capisce quanto complicato sia individuare con certezza le spie di
un infarto del miocardio in arrivo.
L´importanza della diagnosi precoce nel trattamento dell´infarto
Considerando che la diagnosi precoce e tempestiva è l’arma numero uno per fronteggiare nel migliore dei modi l’infarto,
è possibile individuare i campanelli d’allarme più difficili da interpretare? Proviamo a vederne alcuni. Con un’importante
precisazione preliminare, però: non è il caso di allarmarsi inutilmente se questi sintomi si presentano singolarmente,
perché presi da soli non significano assolutamente qualcosa di pericoloso per il nostro cuore.
Una ricerca dei National institutes of health statunitensi ha individuato alcuni sintomi specifici delle donne, ma
difficilmente collegabili all’infarto in modo diretto: un mese prima dell’attacco, infatti, si può provare un senso di fatica
insolita, disturbi del sonno, un senso di ansia, episodi di indigestione, difficoltà di respirazione (respiro corto).
Ci sono casi in cui si può provare un senso di pesantezza o stanchezza al braccio. Anche in questi casi, il rischio di
confondersi con un movimento falso o qualcosa di simile è assolutamente normale…
I sintomi classici dell’infarto possono anche essere mascherati da problemi gastrici, per esempio una cattiva digestione,
che si verificano in seguito a un pasto particolarmente abbondante.
Altre volte l’infarto si presenta dopo che il soggetto ha avvertito un leggero formicolio alle dita della mano sinistra,
scambiato magari per un lieve addormentamento dell’arto dovuto a una posizione sbagliata.
STAMINALI: CELLULE DA CORDONE, DAI DONATORI UN SITO WEB PER CONOSCERLE
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Viaggia online l'informazione “doc” rivolta a mamme e papà che vogliono vederci chiaro sui possibili impieghi del sangue
cordonale, ricevere tutte le informazioni sulle banche pubbliche del sangue cordonale italiane, trovare risposte ai molti
dubbi e interrogativi . La Federazione italiana Adoces (Associazione donatori cellule staminali) lancia il sito
www.adoces.it/donazione-sangue-cordone/, portale interamente dedicato all’argomento.
FARMACIA DA VIAGGIO
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Prima di intraprendere il tuo viaggio, chiedi al tuo medico di fiducia di prepararti una lista dei farmaci da viaggio.
Ecco una lista generica di semplice consultazione.
Un Analgesico e/o Antipiretico
Un Antibiotico a largo spettro
Un Antidiarroico
Un Antimalarico
Un Antistaminico
Sali reidratanti e Sali minerali
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Una confezione di compresse o cerotti contro mal di mare o d'area
Una pomata antinfiammatoria e/o antidolorifica
Una pomata antimicotica
Una pomata allo zinco per ustioni
Uno stick per punture di api ed altri insetti
Un collirio per gli occhi
Un antidolorifico locale per otalgie e mal di denti
Le Raccomandazioni
le medicine non durano all'infinito. Esse possono perdere la loro efficacia o arrivare a concentrazioni pericolose. Per
evitare che si deteriorino, tenete tutte le bottiglie ben chiuse. Riponete le medicine in luogo fresco, asciutto e
possibilmente scuro. Osservate le istruzioni scritte sull'etichetta, rispettate la data di scadenza e scartate le medicine che
hanno raggiunto quella data. Se avete dei dubbi, se un preparato ha cambiato colore o consistenza od odore, scartate
anche le medicine non scadute. Se avete medicine prescritte dal medico per una precedente malattia, non prendetele di
nuovo senza averlo consultato.
GUIDARE DECAPPOTTABILI PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO
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Guidare una macchina decappottabile in autostrada può essere divertente, ma a lungo
andare può far diventare sordi. Lo afferma uno studio del “Journal of Laryngology and
Otology”, secondo cui il rumore percepito con il tettuccio abbassato è superiore ai limiti di
sicurezza, anche a velocità basse. I ricercatori hanno testato cinque diversi modelli di
decappottabili e misurato il livello di rumore percepito a 120 e 85 chilometri all'ora: il
risultato è stato che in entrambi i casi il rumore supera gli 85 decibel, corrispondenti a una
sirena della polizia che passa a un metro, con aumenti sostenuti nei sorpassi, soprattutto di camion. Inoltre chi è alla
guida di auto con il tettuccio aperto tende a tenere la radio a un volume troppo alto. L'esposizione per lunghi periodi al
rumore, avvertono gli esperti, può provocare seri danni all'udito. Sulla base di questi risultati, quindi, è consigliabile non
aprire il tettuccio se si devono fare lunghi spostamenti a una velocità che superi gli 85 chilometri orari.
SALUTE: IN NEGOZI-LABIRINTO TIPO IKEA SI COMPRA PIÙ DEL NECESSARIO
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A funzionare è “l'effetto labirinto”: una volta entrati in un centro commerciale è difficile trovare la via d'uscita e,
bombardati di cose da comprare, si finisce per mettere mano al portafoglio anche per oggetti di cui non si ha bisogno.
È quanto emerge da uno studio realizzato dai ricercatori dell'University College di Londra - e riportato dal DailyMail - che
si sono concentrati, in particolare, sulle strategie di marketing dei magazzini Ikea: simili a quelli dei grandi centri
commerciali, il fine è quello di mantenere i clienti tra corridoi ed espositori il più a lungo possibile, mettendo in evidenza
le diverse modalità in cui i loro mobili minimalisti, perlopiù componibili e a buon prezzo, possono essere abbinati tra loro.
I corridoi realizzati tipo labirinto unidirezionale, dall'entrata all'uscita, rendono difficile tornare indietro.
BOLLETTE TROPPO SALATE? FATE ATTENZIONE AGLI ELETTRODOMESTICI IN STAND-BY
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Gli elettrodomestici che popolano le nostre case hanno un notevole impatto sulla bolletta elettrica. Secondo una recente
indagine nelle case di 1300 europei, le apparecchiature collegate alla rete elettrica, spente o non in uso, consumano
l'11% di tutta l'elettricità che usiamo, per una spesa di 50 — 60 euro all'anno a famiglia.
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Uno studio su 6 mila prodotti in vendita nei diversi paesi europei condotto dal gruppo di ricerca eERG del Politecnico di
Milano e diffuso da Legambiente, rivela che oltre il 30% del campione preso in esame non rispetta ancora le nuove
norme per gli standby e il 18,5% supera i limiti di consumo in modalità "spento". Gli elettrodomestici più voraci quando
non si stacca la spina sono le fotocopiatrici e le stampanti laser, i decoder della nuova TV digitale, i router, i televisori, i
videogiochi e le macchinette del caffè. Ma attenzione anche ai forni, agli impianti stereo, ai caricabatterie dei cellulari
che, anche senza luci accese, attaccati alla presa continuano a succhiare energia e soldi. Attenzione quindi agli sprechi
energetici.
Il computer acceso 24 ore al giorno può costare 130 euro l'anno, cui vanno aggiunti altri 20 euro se si lasciano accese
anche le casse e 43 euro se non si spegne il monitor Lcd. Il set di casse per l'home theatre poi, consuma in standby più di
98 kWh all'anno, per circa 15 euro in più in bolletta. Tra gli elettrodomestici che in standby consumano spesso più di 3
watt (il triplo di quanto richiede la norma europea), troviamo le macchinette per il caffè, le casse acustiche di bassa
frequenza (subwoofer), i videoregistratori con hard disk, i modem o i router, i decoder della TV, gli stereo, i lettori DVD, i
televisori, i computer da tavolo, le casse acustiche dei computer, stampanti laser, alcuni carica batterie di cellulari, alcuni
monitor di computer, fornelli elettrici, purificatori d'aria e condizionatori, tostapane, forni a microonde e spazzolini
elettrici.
Come abbattere i consumi degli elettrodomestici spenti o in stand-by? Nel caso di elettrodomestici che non rispettino le
nuove normative, la soluzione migliore è acquistare una multipresa elettrica - chiamata più familiarmente "ciabatta" —
che sia provvista però di interruttore. Ovviamente ci si dovrà ricordare di spegnerla. Per i distratti o per i pigri esistono
prese elettriche intelligenti che staccano completamente la corrente quando l'elettrodomestico resta in standby per più
di 2 minuti; altri apparecchi più sofisticati sono addirittura programmabili. Nel caso di nuovi acquisti, invece, è bene
prestare attenzione all'etichetta energetica, che include anche i consumi da spenti, e che ormai molto diffusa per gran
parte dei grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, forni o lavastoviglie). Discorso a parte per stereo, televisori o
computer, che non hanno l'indicazione obbligatoria dei consumi complessivi. Per evitare spiacevoli sorprese in bolletta, è
sempre meglio attaccarli a una ciabatta con interruttore.
TARIFFE ADSL: AUMENTA IL CANONE DI 2 EURO
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Il canone adsl nel 2011 aumenta per le famiglie sia nel caso abbiano stipulato un
nuovo contratto sia per le offerte precedenti: quasi tutti i provider, infatti, hanno
deciso di aumentare il canone di 1 euro al mese, quindi 2 euro a bolletta. I motivi
di tale aumento sono legati all’aumento del canone unbundling, ovvero sulle
spese di affitto delle linee telefoniche che Telecom Italia prevede per gli operatori
che si appoggiano alle proprie infrastrutture di rete. La decisione dell’aumento è
stata presa dall’Autorità Garante delle Comunicazioni: l’affitto mensile delle reti
passa, quindi, dagli 8,49 euro a 9,14 euro nell’anno in corso, arrivando a 9,48
euro nel 2012. Tiscali è l’ultima in ordine di tempo ad aver comunicato il rincaro della sua offerta, ma non è l’unica:
anche Infostrada, verso fine di novembre dello scorso anno, aveva annunciato un aumento del canone di 2 euro, dovuto
proprio all’aumento delle spese per l’unbundling. Il mese scorso è toccato a Teletu: tramite una nota informativa allegata
alla bolletta, i clienti sono stati avvisati dell’aumento di 1 euro al mese sul canone, ovvero 2 euro per ogni bolletta
bimestrale, come le società concorrenti. Anche Telecom Italia ha ritoccato i prezzi delle proprie offerte e anche in questo
caso la spesa sarà leggermente più salata per i clienti, nell’ordine di 1-2 euro. La quasi totalità dei provider si è allineata
con le nuove direttive dell’AGCOM e, quindi, con i nuovi costi sull’unbundling. In controtendenza Fastweb, che ha
addirittura abbassato la sua offerta NavigaCasa, da 44 euro a 35 euro.
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STOP ALLE TELFNATE PUBBLICIARIE
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Dal 1° Febbraio, chi vuole iscriversi al registro delle opposizioni per non ricevere più telefonate pubblicitarie avrà varie
possibilità. Si potrà collegare al sito www.registrodelleopposizioni.it, inviare una mail, un fax, o una raccomandata (e
presto sarà reso noto un numero verde). Semaforo Verde : può iscriversi al Registro chi ha un numero di telefono
inserito in un elenco pubblico. Semaforo Rosso : non rientrano nel registro cellulari e i numeri comunicati agli operatori
dallo stesso utente.
RECUPERARE I CODICI SERIALI DEI PROGRAMMI
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A volte può capitare di acquistare dei programmi originali e, dopo averli installati, perdere la confezione in cui è scritto il
codice di attivazione. Grazie ad una semplice utility potete recuperare i codici seriali dei programmi che avete installato
sul PC. Infatti quando installate un software e ne digitate il
seriale, quest'ultimo viene memorizzato nel registro di
configurazione di Windows, in posizioni più o meno
nascoste. L’utility (SoftKey Revealer )non fa altro che
effettuare una scansione dettagliata all'interno del
registro alla ricerca di questi codici. Per prima cosa,
scaricate l’Utility gratuita SoftKey Revealer ( download ).
Estraete il file .exe ed avviatelo. Nella schermata che
appare cliccate su "Esegui".
Dopo qualche istante,
SoftKey Revealer mostra i codici seriali dei programmi
installati nel vostro computer. Cliccate su "Save", poi su
"Ok" e premete la combinazione di tasti Ctrl+W. In questo modo, i codici verranno copiati direttamente in un documento
Word da salvare come qualsiasi documento di testo. Quando avrete bisogno dei codici seriali non dovrete fare altro che
aprirlo e consultarlo.
EFFETTUARE IL BACKUP DI OUTLOOK 2007
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Una delle operazioni importanti da effettuare prima della formattazione del PC è il backup dei messaggi, delle note e dei
contatti memorizzati in Outlook.
Ecco come procedere :
Avviare Outlook 2007, aprire il menù "File" e
selezionare la voce "Importa ed esporta". Impostare
come operazione da eseguire "Esporta in un file" e
confermare con "Avanti". Selezionare "File delle
cartelle personali (.pst)" e confermare con "Avanti":
verrà visualizzato l'elenco di tutte le cartelle da
esportare. Lasciare tutto invariato per effettuare un
backup
completo
spuntare la
voce
"Includi
sottocartelle" e cliccare "Avanti". Selezionare l'opzione "Sostituisci i duplicati con gli elementi da esportare" e terminare
con "Fine". A questo punto, da "Esplora risorse", aprire C:\Users\<utente>\AppData\Local\Microsoft\Outlook e copiare
il file backup.pst su pendrive o CD/DVD.
Se la cartella è nascosta, attivarela dal menù "Organizza/Opzioni cartella e ricerca": in "Visualizzazione" cliccate su
"Visualizza cartelle, file e unità nascosti" e premete "Ok".
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PC LUMACA : ECCO COME RIMETTERLO IN FORMA
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Quando windows ci mette un’eternità ad avviarsi non significa necessariamente che sia arrivato il momento di mandarlo
in pensione. ecco qualche utile trucco e consiglio per riportarlo alle prestazioni di un tempo senza spendere un solo euro.
Startup multiplo – Se quando accendi il PC hai tranquillamente il tempo di andare a farti un caffè e mangiare anche
qualche biscotto prima che Windows sia operativo, vuol dire che qualcosa ne rallenta l’avvio. Alcuni software in fase di
installazione, infatti, ti chiedono, oppure lo fanno a tua insaputa, di essere inseriti nella lista di “Esecuzione automatica”
che, tradotto in pratica, significa che partono automaticamente all’avvio del sistema divorando risorse e memoria. Va da
sé che più programmi sono lanciati in fase di avvio e più tempo Windows impiega a effettuare lo startup soprattutto se il
computer non è di ultima generazione.
Selezione all’avvio - L’unica mossa possibile è ridurre il numero di programmi che partono all’avvio di Windows. E per
farlo basta digitare “msconfig” nel box “cerca programmi e file” dal menu Start se usi Windows 7, oppure in “Start >
Esegui” per le altre versioni del sistema operativo Microsoft . A questo punto vai alla scheda “Avvio” e dai un’occhiata
alla lista degli “elementi di avvio”. C’è qualche applicazione che usi poco o niente? Bene, allora trovala e togli il segno di
spunta in corrispondenza del suo nome. Fai solo attenzione a non disattivare programmi importanti come l’antivirus o
l’eventuale firewall. Tieni anche conto che non si tratta di un’operazione irreversibile perché è sufficiente tornare nella
“Configurazione di sistema” per ripristinare tutto. Al termine fai clic su “OK” per rendere operativa la scelta.
Un piccolo aiuto - Se mettere mano al pc non è il tuo forte, puoi sempre affidarti a qualche strumento che ti aiuta a
gestire i programmi che partono insieme al sistema operativo. Uno dei più affidabili è il celebre tuttofare CCleaner, ma ci
sono anche Disable Startup o Startup Delayer che ritarda l’esecuzione dei programmi dopo l’avvio del sistema.
Manutenzione! - Altri motivi della lentezza di Windows all’avvio potrebbero essere il disco “frammentato” ed errori nel
registro di sistema. La deframmentazione del disco permette di riorganizzare tutti i file memorizzati nel sistema e
recuperare spazio prezioso. Anche in questo caso l’utility che fa al caso tuo è inclusa nel sistema operativi Microsoft. Vai
quindi in "Start > Tutti i Programmi > Accessori > Utilità di sistema > Utilità deframmentazione dischi, seleziona il disco e
fai clic su “Deframmenta disco”. Per pulire il Registro di sistema, invece, potresti usare programmi gratuiti come il già
citato CCleaner o RegSeeker. Non dimenticare, infine, di ripulire regolarmente il tuo computer da tutti quei file inutili che
si accumulano navigando sul web e usando le varie applicazioni.
IDEE PER SAN VALENTINO
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in mongolfiera :
A Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, dal 10 al 14 febbraio si svolge “Mongolfiere
innamorate”, nono raduno internazionale di mongolfiere di San Valentino.
In occasione della Festa di San Valentino, l’amore diventa un viaggio continuo, alla scoperta di
nuovi scorci panoramici, lasciando a terra la ragione e facendosi portare in direzioni
imprevedibili dall’istinto del vento.
Giornata clou sarà sabato 14 febbraio. Nella giornata di San Valentino, chi lo vorrà, potrà fare la promessa di matrimonio
in volo, festeggiata con l’accensione sincronizzata delle mongolfiere illuminate in volo ancorato del Night Glow. Tra i
momenti più suggestivi : una notte fondente…. un concerto dei Bermuda Acoustic Trio... uno spettacolo piromusicale…
Ma l’intero programma è ricchissimo e saprà solleticare la curiosità e la voglia di stupirsi degli
spettatori : animazioni, mercatini artistici, saponi naturali ed oli, cioccolateria artigianale, tè pregiati e
prelibatezza varie,visita guidata al Castello delle Carpinete domenica 13 febbraio, poeti itineranti,
letture e animazioni.
Amore mio, ti lucchetto per sempre :
Cervia accoglie San Valentino, la festa più romantica dell’anno, a lume di candela, tra cibi inebrianti e
scorci indimenticabili, e si rinnova la tradizione del “lucchetto dell’amore”, da legare alla “panchina
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degli innamorati”, e poi, ovviamente, “perderne la chiave”.
Nel weekend di San Valentino, dall’11 al 13 febbraio, il momento è giusto per dedicarsi a romantiche passeggiate, tante
sono le possibilità che assicurano paesaggi e scorci indimenticabili, lungo la spiaggia, tra le saline dove si accoccolano i
fenicotteri rosa, nelle antiche strade del centro storico di Cervia, tra le case dei salinari, lungo le eleganti vie dello
shopping di Milano Marittima. Cervia è al centro di questo ambiente protetto e incontaminato, inserito all’interno del
Parco del Delta, caratterizzato dalla lussureggiante pineta e dall’aria di mare, che consacra Cervia e le sue località a luogo
ideale per immergersi nella natura. Una bella tradizione è la passeggiata nella lunga spiaggia tra l’orizzonte blu e il
profumo del mare oppure a cavallo, memorabile esperienza, da praticare tra innumerevoli camminamenti e ippovie che
si snodano tra le campagne, l’argine del fiume, le spiagge o immersi nel verde della pineta. La musica accompagnerà la
serata di domenica 13 febbraio, fra le esibizioni e i volteggi sulla pista del ghiaccio allestita nel centro di Cervia, che
attende le coppie che potranno salire in pista, e agli ospiti la pista di pattinaggio offrirà un “buffet afrodisiaco” e un
cestone pieno di baci di cioccolato. Al “Museo del sale” le coppie di visitatori riceveranno in omaggio la ricetta del cuore
dedicata proprio a questa speciale ricorrenza. Sulla rotonda 1° maggio dalla struttura in legno verranno distribuiti omaggi
gustosi e golosi come cuori di cioccolato e vin brulé preparati per l’occasione.
Se ami qualcuno, portalo a Verona
Torna "Verona in Love... un cuore da scoprire": indimenticabili momenti da
vivere in coppia, tra i palazzi e le storiche vie dove l'amore romantico di Romeo e
Giulietta mosse i primi passi.
L’avvenimento offre un ricco calendario di
appuntamenti dal 12 al 14 febbraio, legati al tema dell'Amore, prenderà per
mano tutti gli innamorati conducendoli tra le meraviglie storiche della città fino
a giungere sul tappeto rosso del meraviglioso cuore incastonato nella Piazza dei
Signori. "Un Cuore da Scoprire" sarà incorniciato da suggestive bancarelle colme di prodotti a tema dell’enogastronomia
e dell’artigianato veronese.
Tra le altre iniziative in programma per Verona in Love c’è il “Sigillo d’Amore”, una promessa d'amore, una pergamena
nella quale i nomi dei due innamorati vengono scritti in caratteri gotici e uniti tra loro da ceralacca.
UN BACIO, DUE BIGLIETTI! - A SAN VALENTINO, INNAMORATI DELL’ARTE
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San Valentino è la festa degli innamorati e per celebrare l’appuntamento, il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali regala un’offerta a tutti gli innamorati, per due giorni di arte e di
cultura. Il 13 e 14 febbraio in tutti i musei, monumenti e siti archeologici statali presentandosi
in due si entrerà pagando un solo biglietto. Quest’anno, quindi, per la prima volta, un intero
fine settimana sarà dedicato all’evento.
NON BUTTARE I TUOI VECCHI OCCHIALI
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I tuoi vecchi occhiali? Potrebbero aiutare la gente nei paesi in via di sviluppo ad avere una vista migliore!.
Vai sul sito della onlus che li ricicla: "Vision Aid Overseas”, oppure semplicemente impacchetta i tuoi
vecchi occhiali e quelli dei tuoi parenti amici ed inviali a "Vision Aid Overseas, 12 The Bell Centre Newton
Road Manor Royal Crawley, West Sussex, RH10 2FZ, UK"
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APPROFONDIMENTO
DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE IN CASO DI VENDITA
DELL’IMMOBILE LOCATO DA PARTE DEL PROPRIETARIO LOCATORE
Gli inquilini di immobili destinati ad attività industriali,
commerciali, artigiane, turistico-alberghiere, che comportino
contatti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori, con
esclusione di tutte le altre categorie di contratti, come
specificato nel paragrafo 3 b), sono titolari di un altro importante
diritto.
Gli artt. 38 e 39 della l.392/1978 prevedono infatti il diritto di
prelazione e di riscatto del conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da parte del proprietario
locatore.
Questo avviene soltanto dell’ipotesi in cui sia il proprietario a volere volontariamente mettere in vendita
l’immobile locato. Non è applicabile, infatti, l’istituto della prelazione nell’ipotesi di vendita forzata, in caso di
fallimento, o esecuzione forzata.
Trattasi di prelazione legale: la legge prevede cioè che, in caso di vendita dell’immobile locato, il conduttore
interessato, debba essere preferito a parità di condizioni, rispetto agli altri possibili acquirenti.
Ciò impone al locatore che abbia deciso di vendere l’immobile oggetto di locazione, di offrirlo in prelazione
al suo conduttore, comunicandolo con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
La disciplina è dettata dall’art.38 L.392/1978.
Nella citata comunicazione il proprietario dovrà specificatamente indicare il prezzo, le condizioni di vendita
e ogni altra circostanza ad essa inerente, con lo specifico invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Ciò consente al conduttore di valutare l’opportunità di esercitare il diritto che la legge gli attribuisce.
Resta inteso che le condizioni palesate dal locatore nella comunicazione devono essere in tutto e per tutto
corrispondenti a quelle concesse o offerte da o a terzi. Diversamente, o anche nel caso di mutamento delle
condizioni, s’impone per il locatore la necessità di una nuova comunicazione al conduttore.
Tale comunicazione riveste, com’è evidente, un’importanza fondamentale: il diritto alla prelazione diviene
concreto solo nel momento in cui il proprietario comunica al conduttore la sua volontà di alienare l’immobile
locato.
Ne consegue pertanto, secondo la giurisprudenza, la nullità della preventiva rinuncia da parte del conduttore
a ricevere la descritta comunicazione ai fini dell’esercizio della prelazione.
L’art. 79 l.392/1978 sanziona con la nullità le preventive rinunzie del conduttore riguardanti diritti non ancora
sorti o che non possano essere fatti valere. Ciò produrrebbe infatti da un alto un effetto sfavorevole per il
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conduttore che si priverebbe del diritto di prelazione, e dall’altro un vantaggio per il locatore che verrebbe
esonerato dalla’osservanza dell’obbligo legale della comunicazione.
Il conduttore, a sua volta, è tenuto ad esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dall’avvenuta notifica
della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo dell’ufficiale giudiziario.
Se il conduttore esercita il diritto di prelazione, è il IV c. della norma citata a stabilire che il versamento del
prezzo d’acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del proprietario venditore, debba
avvenire “entro 30 giorni che decorrono dal 60.esimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione
della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di
compravendita o del contratto preliminare”.
Nel caso in cui l’inquilino non eserciti nei tempi previsti dalla legge il diritto di prelazione, il locatore resta
ovviamente libero di vendere l’immobile a terzi.
La tutela accordata al conduttore titolare del diritto di
prelazione viene rafforzata dal legislatore attraverso la
previsione di cui all’art. 39 L.392/1978 che prevede il
diritto di riscatto dello stesso conduttore.
La norma citata prevede infatti che, nel caso in cui il
proprietario non provveda alla notificazione della
comunicazione, o se il corrispettivo indicato sia
superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a
titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla
prelazione può riscattare l’immobile dall’acquirente e da
ogni successivo avente causa.
Il diritto di riscatto deve essere esercitato dal conduttore
entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto.
In tale ipotesi il versamento del prezzo d’acquisto da parte del conduttore, se non vi sono opposizioni al
riscatto, deve avvenire entro il termine di 3 mesi decorrenti dalla prima udienza del relativo giudizio o dalla
ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza
di non opporsi al riscatto.
Nell’ipotesi di opposizione da parte del retrattato invece, i 3 mesi decorrono dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
Problema particolarmente dibattuto in dottrina e giurisprudenza è quello dell’operatività della prelazione nel
caso di c.d. vendite in blocco, in cui cioè il bene oggetto di locazione costituisce parte di un più vasto
compendio immobiliare posto in vendita. In tale ipotesi, la giurisprudenza ha negato l’esercizio del diritto di
prelazione. Si è in particolare esclusa la prelazione sia sulla porzione immobiliare oggetto di locazione sia
sull’intero complesso. Il presupposto per il sorgere del diritto di prelazione è che la vendita riguardi infatti il
medesimo bene oggetto di locazione.
Diversamente la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di prelazione all’inquilino nel caso di vendita
cumulativa di più unità immobiliari che conservino la loro individualità,contenente tanti atti di disposizione
quanto sono gli immobili.
Gli inquilini come sopra individuati possono avvalersi altresì di un altro diritto, ovvero quello di prelazione in
caso di nuova locazione (art.40 l.392/1978).
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Il locatore nell’imminenza della scadenza del rapporto contrattuale,
effettuata la disdetta come per legge tale da impedire la
rinnovazione del contratto, può decidere di concedere ancora in
locazione l’immobile.
In tale circostanza sarà tenuto a comunicare al conduttore, almeno
60 giorni prima della scadenza del contratto, le offerte ricevute da
terzi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il conduttore avrà diritto di prelazione rispetto agli altri offerenti,
qualora comunichi con le stesse forme al locatore di accettare le
condizioni dallo stesso indicate, entro 30 giorni dal ricevimento della sua comunicazione.
Il IV comma dell’art.40 prevede che il conduttore conservi tale diritto di prelazione altresì:
- nell’ipotesi in cui nuovo contratto venga stipulato fra il locatore ed un altro inquilino, ma venga sciolto entro
1 anno;
- nell’ipotesi in cui il locatore al momento della cessazione del contratto abbia ottenuto il rilascio
dell’immobile, non intendendo concederlo in locazione nuovamente a terzi ed invece lo abbia concesso in
locazione entro i 6 mesi successivi.
Nell’ipotesi di cui all’art.40 il legislatore non prevede strumenti di tutela per il conduttore paragonabili al
riscatto di cui sopra: pertanto nel caso in cui il locatore violi il diritto di prelazione dell’originario conduttore,
secondo la giurisprudenza prevalente, potrà richiedere un risarcimento del danno.
SI precisa che il diritto di prelazione non sussiste quando ( art.40 II c. l.392/1978):
-il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione;
- nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del
conduttore o una delle procedure ex R.D. n.267 /1942 e successive modificazioni.
(avv. Barbara Verlicchi)
Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l’ indicazione della Fonte :
“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure
“Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it
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Untitled - Collegio dei Geometri della Provincia di Prato