N. 31 / Maggio 2012 Flash SSIC La legge sulla sicurezza dei prodotti La sua importanza per le macchine e gli attrezzi dell’impresario costruttore Qualsiasi prodotto messo in circolazione non può compromettere la sicurezza e la salute delle persone. Questo obiettivo è raggiunto tramite prescrizioni e divieti riguardanti lo sviluppo, la produzione, la vendita, l’uso e l’eliminazione dei prodotti. Le prescrizioni non devono però limitare più del necessario la libertà economica e non possono ostacolare il libero scambio delle merci con i partner commerciali più importanti della Svizzera. Questi sono gli scopi da raggiungere tramite la legge sulla sicurezza dei prodotti. 16 risposte a domande importanti 1–2 Scopo/campodiapplicazione 3 «Immissioneincommercio» 4–5 Provainmateriadisicurezza 6–7 Fabbricazione 8 Direttiveperlemacchine/esigenze 9 Modifiche/trasformazionidimacchine 10 Noleggio/messaadisposizione 11–14 Acquistoevendita 15–16 Obblighiaggiuntivi/controllodelmercato Scopo / campo di applicazione SBV SSE SSIC Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs 1 Cos’è la legge sulla sicurezza dei prodotti e quali scopi persegue ? ■ La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, ■ La LSPro e la relativa ordinanza sulla sicurezza dei RS 930.11) è entrata in vigore il 1° luglio 2010 e, scaduto il periodo di transizione del 31 dicembre 2011, vale ora senza limitazioni. prodotti (OSPro, RS 930.111) non risultano applica bili, se delle norme più specifiche del diritto federa le perseguono lo stesso fine. Determinante per il settore delle macchine risulta essere, per esempio, l’ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14). La LSPro vale soltanto laddove l’OMacch non regola una specifica fattispecie. In altri settori, soprattutto in merito al campo d’applicazione, in futuro vi sa ranno ancora dei quesiti da regolare. ■ La LSPro vuole garantire principalmente la sicurezza dei prodotti e agevolare di pari passo il libero scam bio internazionale delle merci. Tramite la LSPro è stata recepita la direttiva dell’UE 2001 / 95 / UE ri guardante la sicurezza generale dei prodotti, che poi è stata integrata nel diritto svizzero. ■ La LSPro non si occupa di questioni legate alla re ■ Nel campo delle macchine e degli attrezzi la LSPro sostituisce la precedente legge federale sulla sicu rezza degli impianti tecnici e degli attrezzi. Le rima nenti disposizioni riguardanti i settori della sicurez za dei prodotti e gli ostacoli tecnici al commercio restano in vigore e subiscono soltanto dei piccoli adeguamenti. N. di art. 600 013 sponsabilità civile. Bisogna però ammettere che singole norme sono di «carattere protettivo», vale a dire che contemplano una fattispecie legata alla responsabilità civile. Risulta piuttosto evidente che in caso di incidente la violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti fa lievitare il rischio di respon sabilità da parte di chi opera nel settore 1 2 Quali prodotti sottostanno alla LSPro? Ogni cosa mobile pronta per essere utilizzata sottostà alla LSPro. L’uso che se ne fa del prodotto, se commer ciale o privato, non è rilevante. Un prodotto è considerato pronto per l’uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare. È sempre ancora considerato come prodotto anche se risulta integrato in un’altra cosa mobile o in un immobile. Prodotti ai sensi della LSPro sono quindi per esempio: ■ macchine ■ attrezzi ■ prodotti da costruzione*, calcestruzzo* Non sono dei prodotti ai sensi della LSPro per esempio: ■ opere da costruzione complete ■ installazioni di cantiere montate in modo fisso Non sottostanno alla LSPro nemmeno quei prodotti che prima del loro impiego devono essere riparati o ricondi zionati, sempre che chi li immette in commercio informi adeguatamente la persona a cui li consegna (art. 1 cpv. 4 LSPro). Questa problematica sarà trattata alle cifre 13 e 14. *La revisione in atto della legge federale concernente i prodotti da costru zione (LProdC, RS 933.0) includerà anche il settore della sicurezza dei prodotti, motivo per cui nel prossimo futuro questa legge, quale lex spe cialis, precederà la LSPro. «Immissione in commercio» 3 Cosa si intende per « immissione in commercio » ai sensi della LSPro ? Un termine fondamentale della LSPro è l’immissione in commercio. La LSPro esplica i suoi effetti allorquan do un prodotto viene immesso in commercio. Un prodotto è «immesso in commercio», se: ■ è consegnato a qualcuno a titolo oneroso o gratuito; ■ è impiegato per l’uso interno a scopo commerciale o professionale; ■ è usato nell’ambito della prestazione di un servizio; ■ è messo a disposizione per l’uso da parte di terzi; ■ è offerto sul mercato. Un’impresa edile immette quindi in commercio dei prodotti se: ■ mette a disposizione l’inventario a un CONSORZIO (ARGE); ■ impiega delle macchine su un cantiere; ■ noleggia delle macchine da costruzione; ■ mette in vendita l’inventario; ■ produce del calcestruzzo con l’impiantistica di cantiere. Prova in materia di sicurezza 4 Chi deve provare che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ? Per il momento dell’immissione in commercio i prodot ti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 5 cpv. 1 LSPro). Attualmente non è ancora chiaro chi e in che misura debba portare la prova della conformità. Nella maggior parte dei casi soltanto il produttore di un prodotto è di fatto in grado di provare il rispetto dei requisiti di sicurezza. L’art. 18 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) dispensa chi immette in commercio dalla prova della conformità (vale a dire dalla prova che il prodotto rispetta le prescrizioni tecni che), se tale prova è già stata apportata antecedente mente (p. es. dal produttore o dal commerciante). Attualmente un impresario costruttore può partire dai seguenti presupposti: ■ se è lui medesimo a produrre un prodotto deve apportare una prova completa della conformità; ■ in caso di prestito/noleggio di macchine e di uso interno può rifarsi all’onere della prova del produt tore o del commerciante, dal quale ha acquistato la macchina. Per quanto riguarda le macchine e gli attrezzi l’im presario, onde poter soddisfare il suo onere della prova, deve sempre essere in grado di esibire almeno la dichiarazione di conformità del produttore e le istruzioni d’uso (cfr. domanda 8.2 + 8.3). 2 5 Come viene apportata la prova? Fondamentalmente il produttore può decidere lui stes so come provare che il suo prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La legge sulla sicurezza dei prodotti facilita l’apporto della prova di conformità invertendo l’onere della prova, se l’oggetto è stato prodotto secondo delle precise di rettive tecniche della Seco, che il più delle volte risultano addirittura armonizzate a livello internazionale. In tal caso non è il produttore a dover provare che il suo pro dotto è sicuro, ma è l’autorità a dover apportare la prova che, nonostante il rispetto delle norme, il prodot to non è sufficientemente sicuro. Ma attenzione: la legge sulla sicurezza dei prodotti e l’inversione dell’onere della prova non liberano per nes suna ragione l’impresario costruttore dalla responsabi lità per la sicurezza sul cantiere. Le relative norme lega li e le direttive (ordinanza sulla prevenzione degli infor tuni [OPI], ordinanza sui lavori da costruzione, ordinanza sulle gru, direttive CFSL) conservano tutta la loro validità! Fabbricazione 6 Quando l’impresario costruttore è considerato un produttore ? Risulta praticamente scontato che l’impresario costrut tore è considerato un produttore se lui crea un prodot to ex novo (p. es. elementi costruiti in proprio per so stenere carichi o elementi per la casseratura allestiti da lui medesimo). Importante (e nuovo) per l’inventario dell’impresario costruttore è: l’impresario è considerato quale produt tore con tutti gli obblighi che ne derivano anche se ha realizzato dei prodotti destinati soltanto all’uso interno (art. 2 cpv. 3 LSPro). Se per esempio fa allestire un pon te sollevatore nella propria officina o nell’officina di cantiere, per lui valgono le stesse prescrizioni di natura formale e materiale come per un costruttore professio nale di macchine. La LSPro conta anche altri partecipanti alla catena di distribuzione dei prodotti, in particolare i commercian ti e i rappresentanti (art. 2 cpv. 4 LSPro). Secondo la legge ha qualità di produttore non soltanto chi produce nuovi prodotti, ma anche chi ricondiziona il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto (cfr. domanda 9). 7 Cosa devo osservare se produco macchine o attrezzi per l’uso interno? L’impresario costruttore che produce degli oggetti per i suoi cantieri è considerato un produttore ai sensi della LSPro. Egli deve rispettare le prescrizioni di natura ma teriale e formale valevoli per il rispettivo prodotto, così come se acquistasse l’oggetto sul mercato. Per le mac chine valgono in particolare (cfr. domanda 8): ■ costruzione secondo le norme vigenti; ■ allestimento (e documentazione) di una valutazione sui rischi in base alle direttive per le macchine; ■ allestimento delle istruzioni d’uso in base alle diretti ve per le macchine; ■ allestimento di una documentazione completa della macchina con tutti i calcoli, accertamenti, ecc.; ■ allestimento e sottoscrizione della dichiarazione di ■ a seconda del genere di macchina verifica di confor mità da parte di un ufficio abilitato alle verifiche di conformità; ■ conservazione di tutta la documentazione sulla mac china per almeno 10 anni. Raccomandazione: Praticamente le esigenze poste per la costruzione di macchine e per la documentazione possono essere adempiute soltanto ancora da parte dei professionisti della costruzione di macchine. Si racco manda di far costruire o modificare le macchine e gli attrezzi soltanto da parte degli specialisti (pro duttori di macchine). Per delle officine aziendali o di cantiere senza nozioni specifiche, simili interventi pot rebbero andare oltre le loro capacità. conformità; 3 Direttive per le macchine / esigenze 8 Dove sono definite le esigenze tecniche per le macchine ? 8.1 Quando una macchina va considerata tale? Le macchine prodotte in Svizzera sottostanno all’ordi nanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS 819.14). Lo scopo principale dell’ordinanza è sostan zialmente di rendere applicabili le disposizioni della diret tiva 2006/42/UE (direttiva relativa alle macchine). «Macchina» è un termine legale della direttiva relativa alle macchine e non è completamente identico a quan to normalmente si intende per macchina. Detto in pa role semplici, una macchina è un congegno con parti mobili e un sistema di propulsione (cfr. art. 2 della diret tiva relativa alle macchine). Macchine incomplete (vale a dire congegni che diven tano delle vere macchine tramite montaggio in un’altra macchina) sono pure delle macchine. La direttiva relativa alle macchine definisce quali macchi ne anche dei prodotti che non hanno nulla a che fare con delle macchine. Rilevante per l’imprenditore edile è che gli attrezzi per il trasporto di pesi, catene, corde e cinghie sono pure delle macchine. Le prescrizioni della direttiva sulle macchine risultano applicabili anche per questi oggetti! 8.2 Le esigenze poste alle macchine Le esigenze base poste alle macchine in materia di sicu rezza e di protezione della salute si trovano nell’allegato I della direttiva relativa alle macchine. Questo alle gato I contiene delle centinaia di dettagliate prescrizio ni sulla costruzione, che vanno dalla protezione contro le cadute all’ergonomia del sedile della macchina fino al sistema di comando. Le innumerevoli prescrizioni tecniche informano in dettaglio sulle prescrizioni da adottare. Queste norme sono la base per il costruttore professionale di macchine. Una componente importante della costruzione di mac chine è costituita dalla valutazione dei rischi quale base per il controllo dei rischi a livello di sicurezza. Tutti i rischi che si manifestano devono venir valutati e trat tati in base alla seguente sequenza delle priorità: «eli minazione, misure di protezione, avvertimento» (cifra 1.1.2 dell’allegato I della direttiva relativa alle macchine). Per ogni macchina va obbligatoriamente allestita un’is truzione d’uso. Il contenuto minimo risulta dalla cifra 1.7.4 dell’allegato I della direttiva relativa alle macchine. Le macchine devono adempiere un’altra esigenza for male, che consiste in una dichiarazione di conformi tà, in cui il produttore dichiara quali sono le norme di costruzione osservate e conferma che la macchina sod disfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 12 e allegato II della direttiva relativa alle macchine). 8.3 Filtri antiparticolato Per l’equipaggiamento delle macchine di cantiere con filtri antiparticolato valgono le speciali norme sui limiti delle polveri fini contenute nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt, RS 814.318.142.1). Le nuove macchine di cantiere con motore diesel della potenza superiore a 18 kW devono disporre di un siste ma certificato di filtro antiparticolato (applicato già in fabbrica o inserito in seguito in Svizzera). Le macchine di vecchia generazione con più di 37 kW di potenza sono da equipaggiare con un sistema di filtro antiparti colato. L’opuscolo «Esigenze poste alle macchine di costruzione e ai loro sistemi di filtro antiparticolato», edito dalla SSIC, dal VSBM e dall’UFAM, fornisce ulte riori informazioni. Modifiche / trasformazioni di macchine 9 Cosa devo osservare se ricondiziono delle macchine o degli attrezzi o li modifico in altro modo ? Chi modifica sostanzialmente le caratteristiche di sicu rezza di una macchina ne diventa il suo produttore. Tutti gli obblighi e le responsabilità connessi a questo ruolo sono di sua pertinenza. Il quesito circa l’esistenza di una simile modifica può venir risposto soltanto nel caso concreto. I seguenti criteri possono essere d’aiuto. Non è dato un ricondizionamento o un’altra modifi ca sostanziale in caso di: ■ modifica di parti non rilevanti da un punto di vista della sicurezza; ■ riparazioni o revisioni, che ripristinano soltanto lo stato antecedente. I seguenti interventi portano a un ricondizionamento o a una modifica sostanziale, che generano la quali tà di produttore: ■ estensione o modifica di parti rilevanti da un punto di vista della sicurezza; ■ maggiorazione delle prestazioni; ■ estensione del campo d’applicazione; 4 ■ modifica della costruzione con riferimento a degli ■ Quali sono le parti da modificare? Da un punto di elementi legati alla sicurezza. Non è sempre facile distinguere tra modifica sostanzia le e non sostanziale. Determinante è sempre il quesito di fondo se la modifica interessa in un modo o nell’altro degli aspetti legati alla sicurezza. Nel dubbio va optato per una modifica sostanziale. Se le modifiche apportate generano la qualità di pro duttore, vanno adempiute tutte le prescrizioni di natura materiale e formale valide per le macchine (cfr. doman da 8). La documentazione tecnica esistente (p. es. la valutazione dei rischi, le istruzioni d’uso) va aggiornata alla nuova situazione. Se tale documentazione non fos se più reperibile, va allestita ex novo. Applicazione di attrezzatura supplementare Una sottospecie della modifica sostanziale, per la quale valgono i medesimi principi, è costituita dall’appli cazione sulla macchina di attrezzatura supplemen tare. Se l’applicazione di attrezzatura supplementare crea dei pericoli che al momento della costruzione del la macchina base non sono stati previsti, l’imprenditore costruttore acquisisce la qualità di produttore. Non ri entra sotto questa fattispecie l’applicazione di attrezzi appositamente concepiti per una specifica applicazione (p. es. escavatore con pala e perforatrice). In questi casi gli aspetti legati alla sicurezza sono già stati valutati al momento della costruzione della macchina base. Più problematica è l’applicazione di un’attrezzatura supple mentare d’altro genere o se i punti di contatto tra la macchina e l’attrezzo applicato devono ancora venir adeguati. Qualora un impresario costruttore deve decidere se ricondizionare o modificare una macchina, deve, fra l’altro, porsi le seguenti domande: vista della sicurezza sono rilevanti? ■ Le parti restanti corrispondono allo standard at tuale oppure la modifica prevista genera degli adattamenti non previsti? ■ Esiste la documentazione tecnica della macchina base e può ancora venir utilizzata? ■ All’interno dell’azienda vi sono le conoscenze per valutare le domande oppure vanno consultati de gli specialisti esterni? ■ Basta una dichiarazione di conformità o va inter pellato un ufficio esterno? A dipendenza delle competenze e risorse disponibili l’imprenditore edile può: ■ pianificare ed eseguire la modifica di una macchina; ■ eseguire la modifica con l’ausilio di uno specialista (p. es. di un ufficio di costruzione); ■ delegare la pianificazione e l’esecuzione di una mo difica a uno specialista esterno. L’aiuto da parte di uno specialista o l’affidamento dell’incarico a uno specialista esterno hanno l’indubbio vantaggio che questi può rispondere più facilmente al difficile quesito se un intervento fa nascere la responsa bilità di produttore o meno. Inoltre sa esattamente come affrontare le esigenze poste. Va perciò ritenuto: ■ che la legge sulla sicurezza dei prodotti non vieta all’imprenditore edile di effettuare degli interventi. Sono piuttosto rari i casi in cui per legge la valutazione della conformità va affidata a un ufficio autorizzato; ■ che le prescrizioni materiali e formali sono da pren dere sul serio. Le violazioni della legge sulla sicurezza dei prodotti sono punite con la multa. Eventuali di chiarazioni di conformità allestite volutamente in modo errato possono addirittura venir punite con la detenzione. Noleggio / messa a disposizione 10 Cosa devo osservare se metto a disposizione delle macchine per l’uso o per il noleggio? L’impresario costruttore che sul cantiere mette a dispo sizione di terzi una gru o altre macchine le immette in commercio ai sensi della LSPro e sottostà agli obblighi da essa risultanti. Egli adempie il suo onere della prova ai sensi della LSPro garantendo che per i suoi attrezzi esistano le di chiarazioni di conformità del produttore, che siano ade guatamente custodite e che le istruzioni d’uso siano a disposizione dei noleggiatori. In caso di incidente riconducibile a una costruzione di fettosa, a una manutenzione carente o a una causa simile la responsabilità civile non viene definita in base alla LSPro, ma piuttosto in base alle regole per la responsabilità civile contrattuale o extra contrattuale e in base alle speciali disposizioni già esistenti da tempo (p. es. l’ordinanza concernente la sicurezza nell’uso del le gru, RS 832.312.15). In caso di violazione della LSPro, p. es. se vengono noleggiati a terzi degli attrezzi senza la dichiarazione di conformità o senza le istruzioni d’uso, i rischi di responsabilità tuttavia aumentano. Differente è la situazione, se l’imprenditore edile è lui stesso il produttore (p. es. tramite la modifica di un attrezzo, cfr. domanda 9). In tal caso la dichiarazione di conformità e le istruzioni d’uso non bastano più. Deve risultare disponibile tutta la documentazione tecnica necessaria (cfr. domanda 7 + 8). 5 Acquisto et vendita 11 Cosa devo osservare, se acquisto una nuova macchina? Nel campo della sicurezza dei prodotti (con poche ec cezioni) vale il principio dell’autoresponsabilità e del l’autodichiarazione del produttore (cosiddetto «new approach»). Chi acquista una nuova macchina deve potersi fidare che corrisponda alle prescrizioni vigenti. Una sicurezza in più in tal senso è data, se la macchina risulta accom pagnata da una dichiarazione di conformità. Se l’impresario costruttore acquista una macchina, la stessa deve essere accompagnata almeno dai seguen ti documenti: ■ istruzioni d’uso complete in una delle lingue ufficia li della Svizzera; dichiarazione di conformità corretta e completa (di chiarazione di conformità UE per l’importazione dallo spazio UE), inclusa (in caso di macchine di costruzione) la dichiarazione di conformità per il sistema di filtro antiparticolato (cfr. domanda 8.3) ■ contrassegno UE in caso di importazione dallo spa zio UE (in Svizzera non è necessario nessun contras segno, però le macchine di costruzione soggette all’obbligo del filtro antiparticolato sono da contras segnare con una specifica targhetta). In base alla legge il produttore non è obbligato a con segnare gli ulteriori dati tecnici come p. es. la valuta zione dei rischi. ■ 12 Cosa devo osservare, se acquisto una macchina usata? La LSPro e la OMacch, rispettivamente la direttiva re lativa alle macchine valgono anche per le macchine usate. Di conseguenza anche le macchine usate devo no disporre di una dichiarazione di conformità e delle necessarie istruzioni d’uso come le macchine nuove. Dal contratto di compravendita va esclusa qualsiasi riserva del tenore che in ogni modo prima dell’impiego la macchina è da riparare. Se sussiste una simile riserva, la responsabilità del produttore secondo la LSPro pas sa all’acquirente. Le macchine provenienti dalla Svizzera e dallo spazio UE devono soddisfare le prescrizioni vigenti il giorno della loro prima immissione in commercio. Le vecchie macchine non devono necessariamente venir aggior nate in modo da rispettare gli standard di sicurezza più recenti. L’eccezione è costituita dall’obbligo del filtro antiparticolato per le macchine di costruzione (cfr. domanda 8.3). Va però menzionato che in caso di rischio per la sicu rezza la SUVA può sempre intervenire in base al l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)! I contratti di compravendita riguardanti delle occasio ni dovrebbero perciò contenere la conferma esplicita che la macchina può essere utilizzata senza l’ausilio di riparazioni. Attenzione: una dichiarazione di conformità è necessaria per le nuove macchine nonché per le macchine usate. 6 13 Cosa devo osservare, se vendo una macchina non modificata ? ■ Le macchine non modificate devono essere provvi ste di una dichiarazione di conformità e delle istru zioni d’uso. Determinante per lo standard di sicu rezza sono le prescrizioni vigenti il giorno della prima immissione in commercio in Svizzera. ■ Se la macchina è esportata al di fuori dello spazio UE, nella maggior parte dei casi valgono le prescri zioni di questo stato al momento dell’esportazione. L’acquirente andrebbe reso attento che eventual mente deve aggiornare la macchina. ■ Se lo stato della macchina è peggiorato durante l’uso in modo da compromettere la sicurezza (p. es. per carente manutenzione), l’acquirente va informa to in merito a questa circostanza. ■ Nel contratto (e non nelle condizioni generali di contratto) va segnalata chiaramente la circostanza che prima dell’uso la macchina va revisionata o che va provvista di un sistema di filtri antiparticolato. Proposta per una clausola di contratto: «Segna lazione importante: l’oggetto del contratto non adempie completamente le esigenze legali in materia di sicurezza e di protezione della salute. Da parte dell’acquirente va perciò revisionato ed eventualmen te dotato di ulteriori accessori (p. es. sistema di filtri antiparticolato). Prima dell’uso o di un’ulteriore im missione in commercio va inoltre allestita la neces saria documentazione tecnica». Anche qui vige la massima valevole per tutti i contrat ti e cioè che sono da elaborare con la massima cura. Adempiono il loro scopo soltanto se sono chiari e privi di contraddizioni. Le clausole di contratto qui proposte liberano il venditore dalla responsabilità se condo la legge sulla sicurezza dei prodotti, ma non da qualsiasi responsabilità! 14 Cosa devo osservare, se vendo una macchina modificata ? Chi modifica sostanzialmente una macchina va consi derato quale suo produttore (cfr. domanda 9). Per il venditore ciò significa: ■ le istruzioni d’uso attualizzate e una dichiarazione di conformità vanno fornite con la macchina; ■ ci si deve assicurare che sia disponibile tutta la docu mentazione tecnica della macchina (cfr. allegato VII della direttiva relativa alle macchine). La documenta zione non va però consegnata all’acquirente; ■ se la macchina necessita di riparazioni o se manca la documentazione tecnica, il contratto di compra vendita deve contenere la chiara indicazione che prima dell’uso la macchina va revisionata e aggiu stata. Cfr. in merito la formulazione proposta alla domanda 13 e le relative osservazioni sulla formula zione del contratto. Obblighi aggiuntivi / controllo del mercato 15 Quando ho degli «obblighi aggiuntivi» in relazione con le macchine? Gli obblighi aggiuntivi sono degli obblighi dei produt tori o di chi immette in commercio, i quali sussistono per l’intera durata del prodotto indipendentemente dagli obblighi contrattuali e legali di garanzia. Fra questi obblighi rientrano gli accorgimenti indispen sabili a livello organizzativo per il riconoscimento dei rischi del prodotto, per l’eliminazione dei pericoli e per la rintracciabilità dei prodotti. Gli obblighi aggiuntivi valgono però soltanto per i prodotti di consumo. Si tratta di prodotti destinati ai consumatori o che presumibilmente saranno usati dai consumatori. Gli obblighi aggiuntivi non hanno una grande rilevanza per il fulcro delle attività dell’impresario costruttore. 7 16 Cosa si intende per «controllo / supervisione del mercato» e quali sono gli uffici competenti ? Gli uffici di controllo e di supervisione del mercato sono incaricati di far rispettare la legislazione sulla si curezza dei prodotti. Per l’imprenditore edile in riferimento alle macchine e agli apparati sono importanti soprattutto i seguenti uffici: la SUVA (INSAI) per le macchine, i dispositivi perso nali di protezione e per tutti i prodotti di quelle aziende per cui non è competente un altro ufficio; ■ l’Associazione Svizzera per la Tecnica della Saldatu ra (ASTS) per le saldatrici; ■ l’Associazione Svizzera per le Ispezioni Tecniche (ASIT) per contenitori e attrezzi a pressione; ■ l’Ispettorato Federale degli Impianti a Corrente For te (ESTI) per gli apparecchi a basso voltaggio; ■ l’ufficio di controllo CITS per teleferiche senza con cessione federale; ■ l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per la di chiarazione di conformità delle macchine di cantiere e dei sistemi di filtri antiparticolato; ■ differenti uffici federali per il settore dei prodotti di costruzione. In caso di carenze acute nel campo della sicurezza queste autorità dispongono di ampie competenze, che vanno dal divieto di vendita fino all’ordine di ritiro e all’interruzione immediata dell’uso. In fondo, per l’im presario costruttore nulla di nuovo. ■ Ulteriori informazioni ■ FAQ: (domande più frequenti) in merito alla legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11), Seco, luglio 2011 ■ Opuscolo «Sicurezza delle macchine», 02/2009, SSI, www.sibe.ch/fachartikel/ ■ Ulteriori informazioni sui filtri antiparticolato: (in tedesco e francese) www.baumeister.ch/umwelt/baumaschinen Indicazione: Con questo breve scritto la Società Svizzera degli ImpresariCostruttori vuole approfondire soprattutto le do mande riguardanti il tema dell’acquisto, della vendita, del noleggio e della modifica delle macchine. Lo scopo è di sensibilizzare adeguatamente gli impresari edili interessati. Questo breve scritto e le informazioni ivi contenu te (domande e risposte) devono servire quale filo conduttore per l’applicazione della LSPro e della OSPro come pure della legislazione specifica (in particolare l’OMacch). Determinanti in senso legale risultano unicamente i relativi testi di legge e delle ordinanze. Questo breve scritto si occupa soltanto marginalmente delle questioni legate alla responsabilità civile. Le medesime non risultano ancora completamente chiarite e nemmeno vi è una relativa giurisprudenza. Questo breve scritto è stato allestito in stretta collaborazione con l’avv. Christoph Isler. Indirizzo: lic. iur., dipl. ing. Christoph Isler Egli Isler Partner Rechtsanwälte AG , Hardturmstrasse 11, Puls 5, 8005 Zurigo Tel 043 268 87 77, Fax 043 268 87 79, www.epartners.ch, [email protected] Informazioni Svizzeraitaliana: Nicola Bagnovini, SSIC, tel. 091 825 54 23, [email protected] Svizzeraromanda: Christophe Estermann, SRL, tel. 021 641 43 20, [email protected] Svizzeratedesca: Gerhard Boeckle, tel. 044 258 82 93, [email protected] Nicole Loichat, tel. 044 258 82 31, [email protected] Ivo Mössinger, tel. 044 258 82 88, [email protected] Editore: Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo tel. 044 258 81 11, Fax 044 248 83 35, www.costruttori.ch 8