N. 31 / Maggio 2012
Flash SSIC
La legge sulla sicurezza dei prodotti
La sua importanza per le macchine e gli attrezzi dell’impresario costruttore
Qualsiasi prodotto messo in circolazione non può compromettere la sicurezza e la salute delle persone. Questo obiettivo è raggiunto tramite prescrizioni e divieti riguardanti lo sviluppo, la produzione, la vendita, l’uso e l’eliminazione dei prodotti. Le prescrizioni non devono però limitare più del
necessario la libertà economica e non possono ostacolare il libero scambio
delle merci con i partner commerciali più importanti della Svizzera. Questi
sono gli scopi da raggiungere tramite la legge sulla sicurezza dei prodotti.
16 risposte a domande importanti
1–2
Scopo/campodiapplicazione
3
«Immissioneincommercio»
4–5
Provainmateriadisicurezza
6–7
Fabbricazione
8
Direttiveperlemacchine/esigenze
9
Modifiche/trasformazionidimacchine
10
Noleggio/messaadisposizione
11–14 Acquistoevendita
15–16 Obblighiaggiuntivi/controllodelmercato
Scopo / campo di applicazione
SBV
SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs
1
Cos’è la legge sulla sicurezza dei prodotti e quali scopi persegue ?
■ La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro,
■ La LSPro e la relativa ordinanza sulla sicurezza dei
RS 930.11) è entrata in vigore il 1° luglio 2010 e,
scaduto il periodo di transizione del 31 dicembre
2011, vale ora senza limitazioni.
prodotti (OSPro, RS 930.111) non risultano applica­
bili, se delle norme più specifiche del diritto federa­
le perseguono lo stesso fine. Determinante per il
settore delle macchine risulta essere, per esempio,
l’ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14). La
LSPro vale soltanto laddove l’OMacch non regola
una specifica fattispecie. In altri settori, soprattutto
in merito al campo d’applicazione, in futuro vi sa­
ranno ancora dei quesiti da regolare.
■ La LSPro vuole garantire principalmente la sicurezza
dei prodotti e agevolare di pari passo il libero scam­
bio internazionale delle merci. Tramite la LSPro è
stata recepita la direttiva dell’UE 2001 / 95 / UE ri­
guardante la sicurezza generale dei prodotti, che
poi è stata integrata nel diritto svizzero.
■ La LSPro non si occupa di questioni legate alla re­
■ Nel campo delle macchine e degli attrezzi la LSPro
sostituisce la precedente legge federale sulla sicu­
rezza degli impianti tecnici e degli attrezzi. Le rima­
nenti disposizioni riguardanti i settori della sicurez­
za dei prodotti e gli ostacoli tecnici al commercio
restano in vigore e subiscono soltanto dei piccoli
adeguamenti.
N. di art. 600 013
sponsabilità civile. Bisogna però ammettere che
singole norme sono di «carattere protettivo», vale
a dire che contemplano una fattispecie legata alla
responsabilità civile. Risulta piuttosto evidente che
in caso di incidente la violazione delle norme sulla
sicurezza dei prodotti fa lievitare il rischio di respon­
sabilità da parte di chi opera nel settore
1
2 Quali prodotti sottostanno alla LSPro?
Ogni cosa mobile pronta per essere utilizzata sottostà
alla LSPro. L’uso che se ne fa del prodotto, se commer­
ciale o privato, non è rilevante.
Un prodotto è considerato pronto per l’uso anche se
consegnato al destinatario sotto forma di componenti
staccate da montare o assemblare. È sempre ancora
considerato come prodotto anche se risulta integrato in
un’altra cosa mobile o in un immobile.
Prodotti ai sensi della LSPro sono quindi per esempio:
■ macchine
■ attrezzi
■ prodotti da costruzione*, calcestruzzo*
Non sono dei prodotti ai sensi della LSPro per esempio:
■ opere da costruzione complete
■ installazioni di cantiere montate in modo fisso
Non sottostanno alla LSPro nemmeno quei prodotti che
prima del loro impiego devono essere riparati o ricondi­
zionati, sempre che chi li immette in commercio informi
adeguatamente la persona a cui li consegna (art. 1 cpv. 4
LSPro). Questa problematica sarà trattata alle cifre 13
e 14.
*La revisione in atto della legge federale concernente i prodotti da costru­
zione (LProdC, RS 933.0) includerà anche il settore della sicurezza dei
prodotti, motivo per cui nel prossimo futuro questa legge, quale lex spe­
cialis, precederà la LSPro.
«Immissione in commercio»
3 Cosa si intende per « immissione in commercio » ai sensi della LSPro ?
Un termine fondamentale della LSPro è l’immissione
in commercio. La LSPro esplica i suoi effetti allorquan­
do un prodotto viene immesso in commercio. Un
prodotto è «immesso in commercio», se:
■ è consegnato a qualcuno a titolo oneroso
o gratuito;
■ è impiegato per l’uso interno a scopo commerciale
o professionale;
■ è usato nell’ambito della prestazione di un servizio;
■ è messo a disposizione per l’uso da parte di terzi;
■ è offerto sul mercato.
Un’impresa edile immette quindi in commercio dei
prodotti se:
■ mette a disposizione l’inventario a un CONSORZIO
(ARGE);
■ impiega delle macchine su un cantiere;
■ noleggia delle macchine da costruzione;
■ mette in vendita l’inventario;
■ produce del calcestruzzo con l’impiantistica di
cantiere.
Prova in materia di sicurezza
4 Chi deve provare che sono stati rispettati
i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ?
Per il momento dell’immissione in commercio i prodot­
ti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute (art. 5 cpv. 1 LSPro). Attualmente
non è ancora chiaro chi e in che misura debba portare
la prova della conformità. Nella maggior parte dei casi
soltanto il produttore di un prodotto è di fatto in grado
di provare il rispetto dei requisiti di sicurezza.
L’art. 18 della legge federale sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC; RS 946.51) dispensa chi immette in
commercio dalla prova della conformità (vale a dire
dalla prova che il prodotto rispetta le prescrizioni tecni­
che), se tale prova è già stata apportata antecedente­
mente (p. es. dal produttore o dal commerciante).
Attualmente un impresario costruttore può partire
dai seguenti presupposti:
■ se è lui medesimo a produrre un prodotto deve
apportare una prova completa della conformità;
■ in caso di prestito/noleggio di macchine e di uso
interno può rifarsi all’onere della prova del produt­
tore o del commerciante, dal quale ha acquistato
la macchina.
Per quanto riguarda le macchine e gli attrezzi l’im­
presario, onde poter soddisfare il suo onere della
prova, deve sempre essere in grado di esibire almeno
la dichiarazione di conformità del produttore e
le istruzioni d’uso (cfr. domanda 8.2 + 8.3).
2
5 Come viene apportata la prova?
Fondamentalmente il produttore può decidere lui stes­
so come provare che il suo prodotto soddisfa i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
La legge sulla sicurezza dei prodotti facilita l’apporto
della prova di conformità invertendo l’onere della prova,
se l’oggetto è stato prodotto secondo delle precise di­
rettive tecniche della Seco, che il più delle volte risultano
addirittura armonizzate a livello internazionale. In tal
caso non è il produttore a dover provare che il suo pro­
dotto è sicuro, ma è l’autorità a dover apportare la
prova che, nonostante il rispetto delle norme, il prodot­
to non è sufficientemente sicuro.
Ma attenzione: la legge sulla sicurezza dei prodotti e
l’inversione dell’onere della prova non liberano per nes­
suna ragione l’impresario costruttore dalla responsabi­
lità per la sicurezza sul cantiere. Le relative norme lega­
li e le direttive (ordinanza sulla prevenzione degli infor­
tuni [OPI], ordinanza sui lavori da costruzione,
ordinanza sulle gru, direttive CFSL) conservano tutta la
loro validità!
Fabbricazione
6 Quando l’impresario costruttore è considerato un produttore ?
Risulta praticamente scontato che l’impresario costrut­
tore è considerato un produttore se lui crea un prodot­
to ex novo (p. es. elementi costruiti in proprio per so­
stenere carichi o elementi per la casseratura allestiti da
lui medesimo).
Importante (e nuovo) per l’inventario dell’impresario
costruttore è: l’impresario è considerato quale produt­
tore con tutti gli obblighi che ne derivano anche se ha
realizzato dei prodotti destinati soltanto all’uso interno
(art. 2 cpv. 3 LSPro). Se per esempio fa allestire un pon­
te sollevatore nella propria officina o nell’officina di
cantiere, per lui valgono le stesse prescrizioni di natura
formale e materiale come per un costruttore professio­
nale di macchine.
La LSPro conta anche altri partecipanti alla catena di
distribuzione dei prodotti, in particolare i commercian­
ti e i rappresentanti (art. 2 cpv. 4 LSPro).
Secondo la legge ha qualità di produttore non soltanto
chi produce nuovi prodotti, ma anche chi ricondiziona
il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro
modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto (cfr.
domanda 9).
7 Cosa devo osservare se produco macchine o attrezzi per l’uso interno?
L’impresario costruttore che produce degli oggetti per
i suoi cantieri è considerato un produttore ai sensi della
LSPro. Egli deve rispettare le prescrizioni di natura ma­
teriale e formale valevoli per il rispettivo prodotto, così
come se acquistasse l’oggetto sul mercato. Per le mac­
chine valgono in particolare (cfr. domanda 8):
■ costruzione secondo le norme vigenti;
■ allestimento (e documentazione) di una valutazione
sui rischi in base alle direttive per le macchine;
■ allestimento delle istruzioni d’uso in base alle diretti­
ve per le macchine;
■ allestimento di una documentazione completa della
macchina con tutti i calcoli, accertamenti, ecc.;
■ allestimento e sottoscrizione della dichiarazione di
■ a seconda del genere di macchina verifica di confor­
mità da parte di un ufficio abilitato alle verifiche di
conformità;
■ conservazione di tutta la documentazione sulla mac­
china per almeno 10 anni.
Raccomandazione: Praticamente le esigenze poste
per la costruzione di macchine e per la documentazione
possono essere adempiute soltanto ancora da parte dei
professionisti della costruzione di macchine. Si racco­
manda di far costruire o modificare le macchine e
gli attrezzi soltanto da parte degli specialisti (pro­
duttori di macchine). Per delle officine aziendali o di
cantiere senza nozioni specifiche, simili interventi pot­
rebbero andare oltre le loro capacità.
conformità;
3
Direttive per le macchine / esigenze
8 Dove sono definite le esigenze tecniche per le macchine ?
8.1 Quando una macchina va considerata
tale?
Le macchine prodotte in Svizzera sottostanno all’ordi­
nanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch,
RS 819.14). Lo scopo principale dell’ordinanza è sostan­
zialmente di rendere applicabili le disposizioni della diret­
tiva 2006/42/UE (direttiva relativa alle macchine).
«Macchina» è un termine legale della direttiva relativa
alle macchine e non è completamente identico a quan­
to normalmente si intende per macchina. Detto in pa­
role semplici, una macchina è un congegno con parti
mobili e un sistema di propulsione (cfr. art. 2 della diret­
tiva relativa alle macchine).
Macchine incomplete (vale a dire congegni che diven­
tano delle vere macchine tramite montaggio in un’altra
macchina) sono pure delle macchine.
La direttiva relativa alle macchine definisce quali macchi­
ne anche dei prodotti che non hanno nulla a che fare con
delle macchine. Rilevante per l’imprenditore edile è che
gli attrezzi per il trasporto di pesi, catene, corde e
cinghie sono pure delle macchine. Le prescrizioni della
direttiva sulle macchine risultano applicabili anche per
questi oggetti!
8.2 Le esigenze poste alle macchine
Le esigenze base poste alle macchine in materia di sicu­
rezza e di protezione della salute si trovano nell’allegato
I della direttiva relativa alle macchine. Questo alle­
gato I contiene delle centinaia di dettagliate prescrizio­
ni sulla costruzione, che vanno dalla protezione contro
le cadute all’ergonomia del sedile della macchina fino
al sistema di comando.
Le innumerevoli prescrizioni tecniche informano in
dettaglio sulle prescrizioni da adottare. Queste norme
sono la base per il costruttore professionale di macchine.
Una componente importante della costruzione di mac­
chine è costituita dalla valutazione dei rischi quale
base per il controllo dei rischi a livello di sicurezza. Tutti
i rischi che si manifestano devono venir valutati e trat­
tati in base alla seguente sequenza delle priorità: «eli­
minazione, misure di protezione, avvertimento» (cifra
1.1.2 dell’allegato I della direttiva relativa alle macchine).
Per ogni macchina va obbligatoriamente allestita un’is­
truzione d’uso. Il contenuto minimo risulta dalla cifra
1.7.4 dell’allegato I della direttiva relativa alle macchine.
Le macchine devono adempiere un’altra esigenza for­
male, che consiste in una dichiarazione di conformi­
tà, in cui il produttore dichiara quali sono le norme di
costruzione osservate e conferma che la macchina sod­
disfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute (art. 12 e allegato II della direttiva relativa alle
macchine).
8.3 Filtri antiparticolato
Per l’equipaggiamento delle macchine di cantiere con
filtri antiparticolato valgono le speciali norme sui limiti
delle polveri fini contenute nell’ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico (OIAt, RS 814.318.142.1).
Le nuove macchine di cantiere con motore diesel della
potenza superiore a 18 kW devono disporre di un siste­
ma certificato di filtro antiparticolato (applicato già in
fabbrica o inserito in seguito in Svizzera). Le macchine
di vecchia generazione con più di 37 kW di potenza
sono da equipaggiare con un sistema di filtro antiparti­
colato. L’opuscolo «Esigenze poste alle macchine di
costruzione e ai loro sistemi di filtro antiparticolato»,
edito dalla SSIC, dal VSBM e dall’UFAM, fornisce ulte­
riori informazioni.
Modifiche / trasformazioni di macchine
9 Cosa devo osservare se ricondiziono delle macchine o degli attrezzi
o li modifico in altro modo ?
Chi modifica sostanzialmente le caratteristiche di sicu­
rezza di una macchina ne diventa il suo produttore.
Tutti gli obblighi e le responsabilità connessi a questo
ruolo sono di sua pertinenza.
Il quesito circa l’esistenza di una simile modifica può
venir risposto soltanto nel caso concreto. I seguenti
criteri possono essere d’aiuto.
Non è dato un ricondizionamento o un’altra modifi­
ca sostanziale in caso di:
■ modifica di parti non rilevanti da un punto di vista
della sicurezza;
■ riparazioni o revisioni, che ripristinano soltanto lo
stato antecedente.
I seguenti interventi portano a un ricondizionamento
o a una modifica sostanziale, che generano la quali­
tà di produttore:
■ estensione o modifica di parti rilevanti da un punto di
vista della sicurezza;
■ maggiorazione delle prestazioni;
■ estensione del campo d’applicazione;
4
■ modifica della costruzione con riferimento a degli
■ Quali sono le parti da modificare? Da un punto di
elementi legati alla sicurezza.
Non è sempre facile distinguere tra modifica sostanzia­
le e non sostanziale. Determinante è sempre il quesito
di fondo se la modifica interessa in un modo o nell’altro
degli aspetti legati alla sicurezza. Nel dubbio va
optato per una modifica sostanziale.
Se le modifiche apportate generano la qualità di pro­
duttore, vanno adempiute tutte le prescrizioni di natura
materiale e formale valide per le macchine (cfr. doman­
da 8). La documentazione tecnica esistente (p. es. la
valutazione dei rischi, le istruzioni d’uso) va aggiornata
alla nuova situazione. Se tale documentazione non fos­
se più reperibile, va allestita ex novo.
Applicazione di attrezzatura supplementare
Una sottospecie della modifica sostanziale, per la quale
valgono i medesimi principi, è costituita dall’appli­
cazione sulla macchina di attrezzatura supplemen­
tare. Se l’applicazione di attrezzatura supplementare
crea dei pericoli che al momento della costruzione del­
la macchina base non sono stati previsti, l’imprenditore
costruttore acquisisce la qualità di produttore. Non ri­
entra sotto questa fattispecie l’applicazione di attrezzi
appositamente concepiti per una specifica applicazione
(p. es. escavatore con pala e perforatrice). In questi casi
gli aspetti legati alla sicurezza sono già stati valutati al
momento della costruzione della macchina base. Più
problematica è l’applicazione di un’attrezzatura supple­
mentare d’altro genere o se i punti di contatto tra la
macchina e l’attrezzo applicato devono ancora venir
adeguati.
Qualora un impresario costruttore deve decidere se
ricondizionare o modificare una macchina, deve, fra
l’altro, porsi le seguenti domande:
vista della sicurezza sono rilevanti?
■ Le parti restanti corrispondono allo standard at­
tuale oppure la modifica prevista genera degli
adattamenti non previsti?
■ Esiste la documentazione tecnica della macchina
base e può ancora venir utilizzata?
■ All’interno dell’azienda vi sono le conoscenze per
valutare le domande oppure vanno consultati de­
gli specialisti esterni?
■ Basta una dichiarazione di conformità o va inter­
pellato un ufficio esterno?
A dipendenza delle competenze e risorse disponibili
l’imprenditore edile può:
■ pianificare ed eseguire la modifica di una macchina;
■ eseguire la modifica con l’ausilio di uno specialista
(p. es. di un ufficio di costruzione);
■ delegare la pianificazione e l’esecuzione di una mo­
difica a uno specialista esterno.
L’aiuto da parte di uno specialista o l’affidamento
dell’incarico a uno specialista esterno hanno l’indubbio
vantaggio che questi può rispondere più facilmente al
difficile quesito se un intervento fa nascere la responsa­
bilità di produttore o meno. Inoltre sa esattamente
come affrontare le esigenze poste. Va perciò ritenuto:
■ che la legge sulla sicurezza dei prodotti non vieta
all’imprenditore edile di effettuare degli interventi.
Sono piuttosto rari i casi in cui per legge la valutazione
della conformità va affidata a un ufficio autorizzato;
■ che le prescrizioni materiali e formali sono da pren­
dere sul serio. Le violazioni della legge sulla sicurezza
dei prodotti sono punite con la multa. Eventuali di­
chiarazioni di conformità allestite volutamente in
modo errato possono addirittura venir punite con la
detenzione.
Noleggio / messa a disposizione
10 Cosa devo osservare se metto a disposizione delle macchine
per l’uso o per il noleggio?
L’impresario costruttore che sul cantiere mette a dispo­
sizione di terzi una gru o altre macchine le immette in
commercio ai sensi della LSPro e sottostà agli obblighi
da essa risultanti.
Egli adempie il suo onere della prova ai sensi della
LSPro garantendo che per i suoi attrezzi esistano le di­
chiarazioni di conformità del produttore, che siano ade­
guatamente custodite e che le istruzioni d’uso siano a
disposizione dei noleggiatori.
In caso di incidente riconducibile a una costruzione di­
fettosa, a una manutenzione carente o a una causa
simile la responsabilità civile non viene definita in
base alla LSPro, ma piuttosto in base alle regole per la
responsabilità civile contrattuale o extra contrattuale e
in base alle speciali disposizioni già esistenti da tempo
(p. es. l’ordinanza concernente la sicurezza nell’uso del­
le gru, RS 832.312.15). In caso di violazione della LSPro,
p. es. se vengono noleggiati a terzi degli attrezzi senza
la dichiarazione di conformità o senza le istruzioni d’uso,
i rischi di responsabilità tuttavia aumentano.
Differente è la situazione, se l’imprenditore edile è lui
stesso il produttore (p. es. tramite la modifica di un
attrezzo, cfr. domanda 9). In tal caso la dichiarazione di
conformità e le istruzioni d’uso non bastano più. Deve
risultare disponibile tutta la documentazione tecnica
necessaria (cfr. domanda 7 + 8).
5
Acquisto et vendita
11 Cosa devo osservare, se acquisto una nuova macchina?
Nel campo della sicurezza dei prodotti (con poche ec­
cezioni) vale il principio dell’autoresponsabilità e del­
l’autodichiarazione del produttore (cosiddetto «new
approach»).
Chi acquista una nuova macchina deve potersi fidare
che corrisponda alle prescrizioni vigenti. Una sicurezza
in più in tal senso è data, se la macchina risulta accom­
pagnata da una dichiarazione di conformità.
Se l’impresario costruttore acquista una macchina, la
stessa deve essere accompagnata almeno dai seguen­
ti documenti:
■ istruzioni d’uso complete in una delle lingue ufficia­
li della Svizzera;
dichiarazione di conformità corretta e completa (di­
chiarazione di conformità UE per l’importazione
dallo spazio UE), inclusa (in caso di macchine di
costruzione) la dichiarazione di conformità per il
sistema di filtro antiparticolato (cfr. domanda 8.3)
■ contrassegno UE in caso di importazione dallo spa­
zio UE (in Svizzera non è necessario nessun contras­
segno, però le macchine di costruzione soggette
all’obbligo del filtro antiparticolato sono da contras­
segnare con una specifica targhetta).
In base alla legge il produttore non è obbligato a con­
segnare gli ulteriori dati tecnici come p. es. la valuta­
zione dei rischi.
■
12 Cosa devo osservare, se acquisto una macchina usata?
La LSPro e la OMacch, rispettivamente la direttiva re­
lativa alle macchine valgono anche per le macchine
usate. Di conseguenza anche le macchine usate devo­
no disporre di una dichiarazione di conformità e delle
necessarie istruzioni d’uso come le macchine nuove.
Dal contratto di compravendita va esclusa qualsiasi
riserva del tenore che in ogni modo prima dell’impiego
la macchina è da riparare. Se sussiste una simile riserva,
la responsabilità del produttore secondo la LSPro pas­
sa all’acquirente.
Le macchine provenienti dalla Svizzera e dallo spazio
UE devono soddisfare le prescrizioni vigenti il giorno
della loro prima immissione in commercio. Le vecchie
macchine non devono necessariamente venir aggior­
nate in modo da rispettare gli standard di sicurezza più
recenti. L’eccezione è costituita dall’obbligo del filtro
antiparticolato per le macchine di costruzione (cfr.
domanda 8.3).
Va però menzionato che in caso di rischio per la sicu­
rezza la SUVA può sempre intervenire in base al­
l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)!
I contratti di compravendita riguardanti delle occasio­
ni dovrebbero perciò contenere la conferma esplicita
che la macchina può essere utilizzata senza l’ausilio
di riparazioni.
Attenzione: una dichiarazione di conformità è necessaria per le nuove macchine nonché per le macchine usate.
6
13 Cosa devo osservare, se vendo una macchina non modificata ?
■ Le macchine non modificate devono essere provvi­
ste di una dichiarazione di conformità e delle istru­
zioni d’uso. Determinante per lo standard di sicu­
rezza sono le prescrizioni vigenti il giorno della
prima immissione in commercio in Svizzera.
■ Se la macchina è esportata al di fuori dello spazio
UE, nella maggior parte dei casi valgono le prescri­
zioni di questo stato al momento dell’esportazione.
L’acquirente andrebbe reso attento che eventual­
mente deve aggiornare la macchina.
■ Se lo stato della macchina è peggiorato durante
l’uso in modo da compromettere la sicurezza (p. es.
per carente manutenzione), l’acquirente va informa­
to in merito a questa circostanza.
■ Nel contratto (e non nelle condizioni generali di
contratto) va segnalata chiaramente la circostanza
che prima dell’uso la macchina va revisionata o che
va provvista di un sistema di filtri antiparticolato.
Proposta per una clausola di contratto: «Segna­
lazione importante: l’oggetto del contratto non
adempie completamente le esigenze legali in materia
di sicurezza e di protezione della salute. Da parte
dell’acquirente va perciò revisionato ed eventualmen­
te dotato di ulteriori accessori (p. es. sistema di filtri
antiparticolato). Prima dell’uso o di un’ulteriore im­
missione in commercio va inoltre allestita la neces­
saria documentazione tecnica».
Anche qui vige la massima valevole per tutti i contrat­
ti e cioè che sono da elaborare con la massima cura.
Adempiono il loro scopo soltanto se sono chiari e
privi di contraddizioni. Le clausole di contratto qui
proposte liberano il venditore dalla responsabilità se­
condo la legge sulla sicurezza dei prodotti, ma non da
qualsiasi responsabilità!
14 Cosa devo osservare, se vendo una macchina modificata ?
Chi modifica sostanzialmente una macchina va consi­
derato quale suo produttore (cfr. domanda 9). Per il
venditore ciò significa:
■ le istruzioni d’uso attualizzate e una dichiarazione
di conformità vanno fornite con la macchina;
■ ci si deve assicurare che sia disponibile tutta la docu­
mentazione tecnica della macchina (cfr. allegato VII
della direttiva relativa alle macchine). La documenta­
zione non va però consegnata all’acquirente;
■ se la macchina necessita di riparazioni o se manca
la documentazione tecnica, il contratto di compra­
vendita deve contenere la chiara indicazione che
prima dell’uso la macchina va revisionata e aggiu­
stata. Cfr. in merito la formulazione proposta alla
domanda 13 e le relative osservazioni sulla formula­
zione del contratto.
Obblighi aggiuntivi / controllo del mercato
15 Quando ho degli «obblighi aggiuntivi» in relazione con le macchine?
Gli obblighi aggiuntivi sono degli obblighi dei produt­
tori o di chi immette in commercio, i quali sussistono per
l’intera durata del prodotto indipendentemente
dagli obblighi contrattuali e legali di garanzia.
Fra questi obblighi rientrano gli accorgimenti indispen­
sabili a livello organizzativo per il riconoscimento dei
rischi del prodotto, per l’eliminazione dei pericoli e per
la rintracciabilità dei prodotti.
Gli obblighi aggiuntivi valgono però soltanto per i
prodotti di consumo. Si tratta di prodotti destinati ai
consumatori o che presumibilmente saranno usati dai
consumatori. Gli obblighi aggiuntivi non hanno una
grande rilevanza per il fulcro delle attività dell’impresario
costruttore.
7
16 Cosa si intende per «controllo / supervisione del mercato»
e quali sono gli uffici competenti ?
Gli uffici di controllo e di supervisione del mercato
sono incaricati di far rispettare la legislazione sulla si­
curezza dei prodotti.
Per l’imprenditore edile in riferimento alle macchine e
agli apparati sono importanti soprattutto i seguenti
uffici:
la SUVA (INSAI) per le macchine, i dispositivi perso­
nali di protezione e per tutti i prodotti di quelle
aziende per cui non è competente un altro ufficio;
■ l’Associazione Svizzera per la Tecnica della Saldatu­
ra (ASTS) per le saldatrici;
■ l’Associazione Svizzera per le Ispezioni Tecniche
(ASIT) per contenitori e attrezzi a pressione;
■
l’Ispettorato Federale degli Impianti a Corrente For­
te (ESTI) per gli apparecchi a basso voltaggio;
■ l’ufficio di controllo CITS per teleferiche senza con­
cessione federale;
■ l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per la di­
chiarazione di conformità delle macchine di cantiere
e dei sistemi di filtri antiparticolato;
■ differenti uffici federali per il settore dei prodotti di
costruzione.
In caso di carenze acute nel campo della sicurezza
queste autorità dispongono di ampie competenze, che
vanno dal divieto di vendita fino all’ordine di ritiro e
all’interruzione immediata dell’uso. In fondo, per l’im­
presario costruttore nulla di nuovo.
■
Ulteriori informazioni
■ FAQ: (domande più frequenti) in merito alla legge federale sulla sicurezza dei prodotti
(LSPro, RS 930.11), Seco, luglio 2011
■ Opuscolo «Sicurezza delle macchine», 02/2009, SSI, www.sibe.ch/fachartikel/
■ Ulteriori informazioni sui filtri antiparticolato: (in tedesco e francese)
www.baumeister.ch/umwelt/baumaschinen
Indicazione:
Con questo breve scritto la Società Svizzera degli Impresari­Costruttori vuole approfondire soprattutto le do­
mande riguardanti il tema dell’acquisto, della vendita, del noleggio e della modifica delle macchine. Lo scopo è
di sensibilizzare adeguatamente gli impresari edili interessati. Questo breve scritto e le informazioni ivi contenu­
te (domande e risposte) devono servire quale filo conduttore per l’applicazione della LSPro e della OSPro come
pure della legislazione specifica (in particolare l’OMacch).
Determinanti in senso legale risultano unicamente i relativi testi di legge e delle ordinanze. Questo
breve scritto si occupa soltanto marginalmente delle questioni legate alla responsabilità civile. Le
medesime non risultano ancora completamente chiarite e nemmeno vi è una relativa giurisprudenza.
Questo breve scritto è stato allestito in stretta collaborazione con l’avv. Christoph Isler.
Indirizzo: lic. iur., dipl. ing. Christoph Isler
Egli Isler Partner Rechtsanwälte AG , Hardturmstrasse 11, Puls 5, 8005 Zurigo
Tel 043 268 87 77, Fax 043 268 87 79, www.epartners.ch, [email protected]
Informazioni
Svizzeraitaliana: Nicola Bagnovini, SSIC, tel. 091 825 54 23, [email protected]
Svizzeraromanda: Christophe Estermann, SRL, tel. 021 641 43 20, [email protected]
Svizzeratedesca: Gerhard Boeckle, tel. 044 258 82 93, [email protected]
Nicole Loichat, tel. 044 258 82 31, [email protected]
Ivo Mössinger, tel. 044 258 82 88, [email protected]
Editore: Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo
tel. 044 258 81 11, Fax 044 248 83 35, www.costruttori.ch
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