file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER GLI ADDETTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI LATERIZI
E MANUFATTI IN CEMENTO
27 ottobre 1999
COSTITUZIONE DELLE PARTI
in Roma, il 27 ottobre 1999
tra
-
Associazione Nazionale Imprese Edili (ANIEM), aderente a CONFAPI,
rappresentata dal Presidente nazionale Alfredo Gherardi, assistiti dal
Direttore generale Alessandro D'Ambrosi e dalla Delegazione composta da
Alessandro Baronti, Remo Cipolletti, Maria De Matteis, Lorenzo Neri, Paola
Pinna, Viviana Stefanini;
-
Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (FeNEAL),
aderente
a UIL, rappresentata dal Segretario generale
Francesco
Marabottini; dai componenti la Segreteria nazionale: Learco Sacchetti,
Donato Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco De Martino, Raffaele
Grappone, Giuseppe Moretti, Raffaele Rizzacasa; dai componenti la
Direzione nazionale: Campanozzi Filippo, Caruso Angelo, Carvelli Franco,
Ceschia Ferdinando, Corradini Lorenzo, Correale Emilio, Delicio Domenico,
Errico Silvio, Ferrari Paolo, Gallo Angelo, Ghedin Alberto, Gullo Franco,
Linari Ladislao, Naldi Pompeo, Panza Giovanni, Pascucci Fabrizio, Pazienza
Sabino, Posa Vincenzo, Ranieri Saverio, Righetti Franco, Trinci Massimo;
inoltre da Benedetto di Mambro della Federazione nazionale; dai componenti
la Delegazione nazionale trattante: D'aurelio Maurizio, Frascarelli
Leonardo, Panu Pierpaolo, Pasquali Ivo, Polo Piergiuseppe, Staffieti
Enrico, Francesco Fulignani, Renzo Caruso, Marco Battistini, Sandro
Giacomelli, Amedeo Guidugli, Pio Vitobello, Gianluigi Meggiolaro, Claudio
Senigagliesi, Carlo Giorgi, Benito Zappulla, Fabrizio Tassara, Valerio
Franceschini, Claudio Vendramin, Salvatore Zermo, Marinella Landini,
Stefano Fancello;
-
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA),
aderente a CISL, rappresentata dal Segretario generale Cesare Regenzi, dai
Segretari nazionali Baroni Pietro, Bernava Maurizio, Cantoni Giuliano,
Miracapillo Mauro, Virgilio Giuseppe e dall'operatore Vari Lanfranco; dai
componenti il Comitato esecutivo nazionale: Balestra Vincenzo, Capovilla
Armando, Casolino Dino, Ceres Antonio, Colledet Virginio, De Coppi
Attilio, De Gattis Franco, De Simoni Umberto, Di Blasio Roberto,
Federspielle H., Fortuni Giulio, Giulio Alfio, Lazzaroni Antonio, Lorenzon
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (1 of 115)26/08/2005 19.14.43
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Franco, Manti Filippo, Marcone Francesco, Masciarelli Antonio, Matta
Giovanni, Mezzanotte Michele, Moretti Carlo, Moscuzza Giuseppe, Noris
Pietro, Nuti Stefano, Pascucci Rocco, Pedrazzini Gianni, Pesenti Domenico,
Raisi Luciano, Schiavon Giuseppe, Sorace Salvatore, Stefanizzi Pietro,
Tamburella Giovanni, Tipaldi Giampiero, Valer Sergio, Zannino Domenico;
dalla Delegazione trattante: Bebber Franco, Belviso Antonio, Bernardini
Oscar, Dal Pino Franco, Di Lella Salvatore, Doppio Maurizio, Parente
Mario, Rossino Antonio, Sala Silvano;
-
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed
estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente a CGIL, rappresentata
dal Segretario generale Carla Cantone e dai Segretari Romei Lazzaroni,
Antonio Galante, Gianpaolo Mati, Lino Scopacasa, Filippo Vasco; da Andrea
Rig. di FILLEA nazionale, dai componenti il Comitato direttivo Paola
Battaggia, Remo Carboni, Maurizio Ceccarini, Giuseppe Cesario, Giampiero
Conti, Tito Cuoghi, Domenico Di Martino, Gianpaolo di Odoardo, Simone
Donelli, Vito Favia, Luigi Fedi, Giuliano Giampaoli, Rocco lacovino,
Gianni La Greca, Mauro Livi, Mauro Macchiesi, Antonello Mancosu, Stanislao
Nocera, Luciano Pregnolato, Francesco Raschillà, Gianmario Santini, Enzo
Scampolo, Lorenzo Sola, Gaetano Tait, Alberto Tommaso, Giuseppe Vanacore e
dalla Delegazione trattante composta da: Gaetano Acampora, Walter
Alberici, Andrea Antonioli, Claudio Barone, James Beltrame, Salvatore
Branca, Francesco Bresciani, Giovanni Bulgarella, Libano Cardini, Brugno
Castagnasso, Rocco Di Vittorio, Mauro Donatelli, Antonio Garzia, Giuseppe
Gavinelli, Vincenzo Gragnoli, Pierangelo Greotti, Giovanni Guglielmini,
Giorgio Lanticina, Giovanni Leri, Pier Francesco Mafezzoli, Franco Manni,
Simone Manzo, Gennaro Mastro, Pino Mauriello, Giorgio Maolinero, Mario
Montresor, Walter Munaretto, Domenico Piccinnu, Roberto Ravera, Giuseppe
Rendina, Marino Rizzo, Roberto Rodolfi, Georg Rottenstainer, Giuseppe
Salvati, Guido Saltin, Sergio Sasso, Silvio Scalmani, Angelo Schiava, G.
Battista Vavassori, Armando Vazzola, Floriano Zanoni.
Capitolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei
Lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali
ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e
del 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo
confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente
informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere
sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di
occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (2 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
In
particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività
imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di
valutazione e d'intervento, provvedono a costituire una Commissione
paritetica con funzioni di Osservatorio dei settori.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Premessa.
1)
Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina
nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori
benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter
programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi
predeterminati per la durata del contratto stesso.
2)
Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle
parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni
in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per
l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate
mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e
ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a
modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3)
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente CCNL
da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi
e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in
calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
A)
Sistema di relazioni industriali,
1.
LIVELLO NAZIONALE
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei
lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali
ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e
dal Patto Sociale 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente
informazioni e valutazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla
situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di
fattori di criticità.
In
particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività
imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di
valutazione e d'intervento, provvederanno a costituire, alla firma del
CCNL, una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio nazionale
dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (3 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza
delle OOSS e 3 in rappresentanza di ANIEM e si riunirà di norma
semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti
e valutazioni tecniche su tematiche d'interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
-
assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato
e alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti
la
sua
eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica,
con
particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti e ai
processi di esternalizzazione delle attività;
condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie
prime;
combustibili alternativi, risparmio energetico;
mercato del lavoro, formazione professionale;
ambiente e sicurezza;
l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la
legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica,
anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le
problematiche poste dalla legislazione sociale.
Le
valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità;
partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
la
Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi
dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle
spese di funzionamento.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle
parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti
congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire.
La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti
indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente
l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno
oggetto d'esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a
cadenza semestrale e a livello nazionale, nel corso dei quali saranno
altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle
parti,
le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato
riguardanti:
a)
b)
c)
aspetti della congiuntura;
prospettive produttive;
programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi
e
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (4 of 115)26/08/2005 19.14.43
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loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d)
programmi d'investimento relativi a significativi ampliamenti e/o
trasformazioni degli impianti esistenti;
e)
prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d),
nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f)
l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a
quella
giovanile
e femminile nonché a quella
degli
immigrati
extracomunitari;
g)
l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h)
l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare
riferimento all'approvvigionamento delle materie prime e ai relativi
riflessi sulle attività di cava e produttive;
i)
l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la
tutela ambientale;
j)
i consumi energetici;
k)
gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di
lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie,
infortuni sul lavoro, CIG e altre causali.
Con riferimento ai risultati dei lavori della Commissione, potranno essere
presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte d'interesse
del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie
del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di
ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in
occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di
appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti
su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza
di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà
decisoria.
Qualora
sulla
base dell'esame congiunto emergeranno
problematiche
particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una
significativa concentrazione di aziende dei 2 settori, dette problematiche
formeranno oggetto d'esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2)
LIVELLO REGIONALE
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le
parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1), ANIEM e le
Associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non
oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede
regionale,
alle OOSS dei lavoratori, su richiesta
delle
stesse,
informazioni distinte per i 2 settori cui si applica il presente contratto
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (5 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
riguardanti:
a)
b)
prospettive produttive;
programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi,
significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le
prevedibili
implicazioni sull'occupazione e
sulla
qualificazione
professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c)
eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d)
eventuali processi di mobilità;
e)
implicazioni, interessanti le attività produttive, anche derivanti
dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli
inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative
sopra saranno fornite da ANIEM.
3)
di
cui
LIVELLO TERRITORIALE
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le
parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni
territoriali ANIEM forniranno annualmente alle OOSS dei lavoratori, su
richiesta delle stesse, non oltre il 2° quadrimestre, informazioni globali
distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite
alle proprie aziende associate riguardanti:
a)
b)
prospettive produttive;
programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi,
significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per
le prevedibili implicazioni sull'occupazione, condizioni ambientali ed
ecologiche;
c)
eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d)
eventuali processi di mobilità;
e)
implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle
normative regionali in materia di cave e di escavazione inerti;
f)
i lavori in appalto. Le caratteristiche, la denominazione delle
aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di
laterizi o di manufatti di cemento, ANIEM e le OOSS dei lavoratori, in
sede
regionale,
individueranno
congiuntamente
le
aggregazioni
interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura
d'informazione di cui al punto 3 del presente articolo.
4)
LIVELLO AZIENDALE
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra
le
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (6 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Direzioni
degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente
alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle
rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a)
programmi d'investimento che comportino significativi ampliamenti e
trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro
localizzazione;
b)
introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino
significative
modificazioni
all'organizzazione
del
lavoro
e
all'occupazione;
c)
decentramento in via permanente di fasi significative del proprio
processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d)
progetti e iniziative tesi al risparmio energetico.
B)
Procedure di rinnovo del CCNL.
Il CCNL ha
retributiva.
durata quadriennale per la normativa e biennale
per
quella
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un
nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3
mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro
20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti
non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla
data di scadenza del contratto e comunque dopo 3 mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del
contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento
provvisorio
della
retribuzione denominato
"indennità
di
vacanza
contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti
nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23.7.93 e 22.12.98.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma 2 del
presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha
dato causa l'anticipazione e lo slittamento di 3 mesi del termine a
partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale,
secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (7 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello.
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per
oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di
rinvio nei singoli istituti del CCNL.
Gli accordi di 2° livello, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93,
hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con
i tempi di rinnovo del CCNL.
Le richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello dovranno essere
presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura
delle
trattative 2 mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha
ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
In applicazione di quanto disposto al comma 2, nell'arco di vigenza del
presente contratto, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non
potranno essere presentate prima dell'aprile 2000 e i conseguenti effetti
economici avranno decorrenza non anteriore al giugno 2001.
Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese
successivo
alla scadenza dell'accordo e comunque per
un
periodo
complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste
di
rinnovo,
le
parti non assumeranno iniziative unilaterali
né
procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua
la
fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente
articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate
alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere
l'intervento
delle
Associazioni
nazionali
contraenti,
le
quali
s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la
controversia interpretativa.
OSSERVATORIO
ANIEM-CONFAPI e le OOSS FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in attuazione
a quanto disposto dal CCNL del settore Manufatti in Cemento e Laterizi del
5.3.91, costituiscono l'Osservatorio nazionale del settore
che
si
articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale)
anche attraverso l'attività di Commissioni paritetiche referenti.
L'Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati
forniti
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (8 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
delle parti contraenti e da Enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle
parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei
lavori prestabilito di norma quadrimestrale.
L'Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame
delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio
relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale e internazionale
del settore con particolare riferimento a:
-
tecnologie e innovazioni di prodotti;
qualità dei prodotti;
innovazioni organizzative;
mercato e dinamiche occupazionali;
costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della
manodopera in relazione alla necessità di un più stretto rapporto tra la
politica di programmazione e la formazione professionale;
le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse
(private e pubbliche);
l'andamento degli investimenti complessivi del settore;
l'andamento,
le
prospettive e l'evoluzione
dell'occupazione
all'interno dei settori, con particolare riferimento:
-
all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale
sui CFL;
all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive
in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità
uomo-donna;
alle problematiche d'inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei
portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle
norme di legge che li riguardano;
-
l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e
commerciale dei settori;
le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai
rapporti con le Istituzioni;
i
problemi dell'approvvigionamento della materia
prima
con
riferimento alle norme di legge e alla loro applicazione in sede
amministrativa.
L'Osservatorio
nazionale potrà avvalersi di
indagini
conoscitive,
finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie
di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro,
all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui
di lavorazione.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (9 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente
ANIEM che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali.
da
All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative
atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione
professionale e ambiente di lavoro. ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e
FILLEA-CGIL definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla
data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere
in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle
parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti
stessi.
L'Osservatorio nazionale avrà sede in via delle Sette Chiese 146 - Roma
c/o ANIEM. La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.
-
L'attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale
(regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali
problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
-
andamento di produttività, competitività e qualità prodotti;
ambiente di lavoro, sicurezza;
formazione professionale.
La
partecipazione alle
territoriale è gratuita.
Commissioni
paritetiche
referenti
a
livello
In attuazione del Protocollo 23.7.93 e al fine di consolidare una politica
industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di
avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori
livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i
dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle
sue articolazioni e in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni
comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo
sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno
livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.
a
COMMISSIONE PARITETICA
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di
attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di
lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che
relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme
lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (10 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali,
convengono
di
dotarsi,
anche
utilizzando
i
dati
provenienti
dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel
corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e
di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e
amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente
CCNL, viene costituita una Commissione paritetica aventi i seguenti
obiettivi e funzioni:
1)
elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di
una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui
contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti
integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi
rinnovi;
2)
procedere
a una raccolta, eventualmente anche per
comparti
produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali
a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze
territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la
produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni,
individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente
CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato
assistenza;
3)
emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4)
seguire l'evoluzione della legislazione sociale in materia di lavoro
a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
-
individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del
contratto all'evoluzione legislativa;
individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a
livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni
sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo
interconfederale
22.1.83 e successivi, di esperire,
in
caso
di
controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa
delle
stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni
territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad
oggetto l'interpretazione di una delle norme in cui al presente CCNL, le
stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica.
Capitolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (11 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 1 - Assunzione.
I lavoratori devono essere assunti tramite gli Organi del collocamento
secondo le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a
comunicare al lavoratore per iscritto:
-
data di assunzione;
inquadramento categoriale;
durata dell'eventuale periodo di prova;
prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
trattamento iniziale.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti
l'azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene:
1)
2)
3)
4)
5)
carta d'identità o altro documento equipollente;
libretto di lavoro;
libretto di assicurazioni;
stato di famiglia;
documenti necessari per fruire degli assegni familiari
aventi diritto).
(per
e
gli
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato
penale in data non anteriore a 3 mesi e i certificati di lavoro per le
occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del
libretto di lavoro, sempreché l'interessato ne sia in possesso.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e
notificare i successivi mutamenti. All'atto della risoluzione del rapporto
di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni - l'azienda
metterà a disposizione del lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente
aggiornati, che questi dovrà ritirare rilasciando regolare ricevuta.
Art. 2 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
lavoratori con qualifica impiegatizia:
-
6
5
3
2
2
1
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
mese
per
per
per
per
per
per
la
la
la
la
le
la
categoria
categoria
categoria
categoria
categorie
categoria
AS;
A;
B1;
CS;
C1 e D1;
E1.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (12 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Lavoratori con qualifica operaia:
-
2 mesi per la categoria B2 e CS;
1 mese per le categorie C2, D2, E2;
2 settimane per la categoria F.
Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze
della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che
siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.
Durante il periodo di prova è reciproco fra le parti il diritto di
risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo della corresponsione
delle indennità previste dagli articoli del presente contratto - fatta
eccezione per il TFR, per le ferie e la 13a mensilità - e con il pagamento
della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato
effettivamente prestato e in base alla retribuzione della categoria nella
quale il lavoratore ha prestato la sua opera, sempreché la retribuzione
non sia già stata prestabilita in misura superiore.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte
dell'azienda, il lavoratore s'intende confermato in servizio ai termini e
agli effetti del presente contratto.
Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile
a tutti gli effetti contrattuali.
Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia, qualora
la
risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento
durante i primi 3 mesi di prova per i Quadri, nonché per gli impiegati di
categoria AS e A e durante il 1° mese per gli impiegati delle altre
categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di
servizio prestato; qualora invece, il licenziamento avvenga oltre il
termine predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione fino
alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento
avvenga entro la 1a o la 2a quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia
o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il
periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprenderne il servizio
entro 30 giorni dall'inizio dell'assenza.
La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del
periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti i
diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente
disposto dal contratto stesso.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (13 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 3 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme
legge, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta con un periodo di
superiore a 1 mese.
prova
di
non
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere
assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere
le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La
durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24
(per la categoria E2, E1, D2, D1), mesi 36 (per la categoria C e CS) e
mesi 48 (per la categoria B1 e B2).
Gli apprendisti sono inquadrati, ove confermati in servizio alla scadenza
del periodo suddetto, nella categoria relativa alla qualifica che avranno
acquisito.
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà retribuito con un
compenso pari alle percentuali appresso indicate del minimo tabellare,
indennità
di contingenza e EDR, della categoria di qualificazione
corrispondente.
Semestri
1°:
2°:
3°:
4°:
5° e successivi:
65%
70%
75%
80%
90%
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16, legge 24.6.97 n.
196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la
partecipazione a tali iniziative è destinato un monte di 120 ore annue
retribuite, ridotto a 80 ore, ove l'apprendista sia in possesso di titolo
di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato
di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Entro il 30.10.99 verrà costituita una Commissione paritetica che con
riferimento alla normativa della legge 24.6.97 n. 196 avrà il compito di
predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività
formative e sui relativi aspetti operativi. Tale testo verrà sottoposto
all'approvazione
delle
parti
stipulanti
il
presente
contratto.
L'Osservatorio nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati
relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e
l'efficacia.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (14 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Dichiarazione a verbale.
Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia e
infortunio degli apprendisti, ferme restando le percentuali di cui sopra,
resta confermato che le aziende si faranno carico di trattamenti economici
non superiori a quelli integrativi previsti dall'art. 63 per gli Operai.
Capitolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4 - Classificazione del personale.
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta
dalle categorie indicate al comma 8 del presente articolo alle quali
corrispondono 8 livelli retributivi.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie
verrà
effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato
successivamente.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i
requisiti
indispensabili per l'inquadramento delle
mansioni
della
categoria stessa.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali
professionale
delle mansioni in esse considerate e
esemplificativo minimo.
del contenuto
hanno
valore
Per le mansioni non rappresentate nei profitti o aventi contenuto
professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione
a innovazioni tecnologiche, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito
della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie e utilizzando per
analogia i profili esistenti.
Eventuali controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente
articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 89.
La distinzione fra impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di
tutte le disposizioni di legge contributive fiscali, nonché agli effetti
delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle
aziende, regolamentari, sindacali ecc. che prevedono un trattamento
differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il collegamento fra l'inquadramento e
normativo è il seguente:
il
trattamento
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (15 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
1)
qualifica Quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art.
6;
2)
3)
qualifica impiegatizia; categorie: AS, A, B, C, CS, D, E;
qualifica operaia: categoria: B, C, CS, D, E, F.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il
comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione
unica.
Dichiarazione a verbale.
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo
sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la
formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare
le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento
e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono
sull'opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste
in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso
collegamenti con le scuole e istituti professionali esistenti.
Declaratorie profili professionali.
Categoria A super.
Declaratoria.
Appartengono alla categoria A super i lavoratori, sia amministrativi che
tecnici, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e
con facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole
direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Profili professionali:
1)
responsabile di importante centro di produzione con responsabilità
sull'andamento tecnico e funzionale degli impianti;
2)
responsabile di importante ufficio amministrativo-tecnico
e/o
commerciale con responsabilità sull'andamento funzionale e organizzativo,
nell'attuazione delle direttive generali.
Categoria A.
Declaratoria.
Appartengono alla categoria A i lavoratori sia amministrativi che
tecnici
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (16 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l'attuazione
delle
direttive
aziendali o che svolgono mansioni
specialistiche
equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.
Profili professionali:
1)
lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teorica e
professionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di
unità organizzativa, commerciale, tecnica amministrativa, e/o uffici
acquisti, con responsabilità funzionale della stessa;
2)
progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti
gli impianti e/o macchinari che, sulla base delle direttive di massima,
coordina la progettazione di dettaglio e/o ne segue la costruzione e
l'avviamento;
3)
analista:
addetto all'analisi e/o all'esame delle
necessità
aziendali, alla loro integrazione e alla predisposizione degli schemi
procedurali per i programmatori.
Categoria B1
Declaratoria.
Appartengono
a
questa
categoria i lavoratori
sia
tecnici
che
amministrativi che svolgono mansioni di concetto con autonomia esecutiva.
Categoria B2 (mansioni tassative).
Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con l'eventuale
apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto.
Lavoratori preposti all'attività di montaggio di manufatti prefabbricati
pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle
direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e
responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il
lavoro di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo
diretto.
Categoria CS.
Appartengono a questo livello i seguenti lavoratori con mansioni operaie:
1)
lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia
d'iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di
elevato grado di difficoltà e inoltre modifichino ed elaborino i programmi
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (17 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
delle apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo;
2)
lavoratori
specializzati in meccanica
e/o
elettronica
che
intervengano sugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in
piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo
produttivo e/o la qualità del prodotto finito;
3)
lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando
normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano
l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano
lavoratori della categoria C2;
4)
responsabile del Sistema Qualità in stabilimento che interpretando e
seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il
conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il
personale;
5)
lavoratori tecnici e amministrativi che svolgono attività di concetto
coordinati da lavoratori con mansioni direttive.
Profili professionali:
1)
lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell'andamento
delle lavorazioni, e/o della messa in opera dei manufatti, che richiedono
iniziativa e autonomia nell'ambito dei compiti ad essi affidati;
2)
lavoratori con particolare specifica competenza nella contabilità
generale o industriale, nell'amministrazione del personale, o nello
svolgimento di pratiche commerciali;
3)
venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche,
prestano consulenza alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione
dei prodotti;
4)
programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di
programmi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento
di specifici obiettivi.
Categoria C1.
Declaratoria.
Appartengono alla categoria C1 i lavoratori che, in condizioni di
autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d'ordine,
la
cui
esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da
adeguata esperienza di lavoro nell'ambito della mansione.
Profili professionali:
1)
disegnatori
che,
sulla base di una
comprovata
esperienza
professionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa, schemi
di progettazione;
2)
operatore CED: addetto all'elaborazione e alla archiviazione dei dati
interpretando e utilizzando programmi e macchine (hardware);
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (18 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
3)
addetti a mansioni di
redigono avvalendosi anche
documenti e prospetti.
segreteria che su indicazioni di massima
di appunti stenografici, corrispondenze,
Categoria C2.
Declaratoria.
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia
esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessari una
preparazione tecnica approfondita e una specializzazione pratica acquisita
attraverso scuole professionali e un'adeguata pratica di mestiere e che
compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profili professionali:
1)
lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici,
nonché di realizzare impianti elettrici a bassa e alta tensione, con
perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli
automatismi;
2)
lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia
particolare;
3)
lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e
guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di
essa, l'attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore;
4)
lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in
cemento che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle
direttive del proprio superiore, partecipano all'esecuzione del lavoro
coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le
fasi che compongono un singolo ciclo produttivo;
5)
lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli
impianti, delle macchine e attrezzature della fornace, compreso il
rifacimento e il montaggio di parti meccaniche e la loro eventuale
modifica, che compiono tali lavori anche con l'impiego di macchine
operatrici idonee se disponibili in azienda;
6)
lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature
meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche
per le quali è necessaria l'interpretazione di complessi schemi
funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare la piena
efficienza degli impianti stessi;
7)
addetti alla conduzione di autogru semoventi per il montaggio e/o
stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a Berna;
8)
lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con
responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni della
regolazione delle apparecchiature e del controllo dell'andamento
dell'impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (19 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
del prodotto;
9)
addetti alla conduzione di macchine complesse di produzione per le
quali è necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico, i
quali eseguano normalmente interventi di manutenzione, grazie alla
capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano essi di natura
meccanica, elettrica ed elettronica, al fine di assicurare la piena
efficienza della macchina stessa;
10)
addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui
materiali e prodotti finiti previste dalle normative in corso, in tema di
qualità, utilizzando le apposite apparecchiature.
Categoria D1.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici e amministrativi
assolvono mansioni d'ordine.
che
Profili professionali:
1)
lavoratori addetti ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle
procedure
prestabilite,
compiono
operazioni
ricorrenti
quali:
registrazioni contabili, emissione di note di credito e addebito,
compilazione fatture, coadiutori alle varie operazioni inerenti la
contabilizzazione di paghe, stipendi, contributi e movimento cassa;
2)
operatori meccanografici, disegnatori.
Categoria D2.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte
tutti i lavoratori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta
esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia
del lavoro o all'interpretazione del disegno e forniscono sistematiche
informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della
quale sono addetti.
Profili professionali:
1)
conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogru, gru a bracci
o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali
sia prevista la patente di grado E;
2)
lavoratori
che eseguono con macchine utensili o manualmente
operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette,
operando su disegno o schemi predeterminati;
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (20 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
3)
conduttori di macchine complesse di produzione per le quali è
necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico;
4)
lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e ripetizione delle
macchine e attrezzature per la produzione e il trasporto, compreso il
montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature
speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I
lavoratori devono compiere i lavori affidati anche con l'impiego di
macchine operatrici idonee se disponibili in azienda;
5)
lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed
essiccatoi automatici;
6)
lavoratori addetti all'officina o alla falegnameria, che compiono
lavori complessi e impegnativi con preparazione delle macchine operatrici
e delle attrezzature;
7)
lavoratori addetti esclusivamente al collocamento a mano del
materiale crudo nel forno e che compiono in autonomia detto lavoro;
8)
lavoratori addetti alla preparazione dell'argilla e alla successiva
confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi ecc.;
9)
lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri,
archi in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.;
10)
lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e
guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di
essa, l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore;
11)
addetti alla conduzione di generatori di vapore per i quali è
richiesta l'abilitazione a norma di legge;
12)
lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in
laterizio armato che, interpretando il disegno, danno applicazione a
modulo esecutivo;
13)
lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio
complesse;
14)
conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo
le caratteristiche strutturali, funzionali e operative del mezzo loro
affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio
del mezzo stesso e che effettuino il carico/scarico di materiale in base
ai relativi documenti;
15)
per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al
cambio stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle
presse automatiche.
Categoria E1.
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni
richiedono generiche conoscenze professionali.
esecutive
che
Profili professionali:
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (21 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
1.
2.
3.
4.
addetti a mansioni semplici di uffici;
centralinisti telefonici;
dattilografe;
addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del
materiale;
5.
addetti al controllo fatture.
Categoria E2.
Declaratoria.
Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i
quali sono richieste una specifica capacità professionale e pratica
mestiere.
Profili professionali:
1.
lavoratori addetti alla preparazione della trafila, della taglierina
e al loro funzionamento e controllo;
2.
lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento e alla sola
manutenzione ordinaria di mezzi meccanici, compresi gli automezzi, per i
quali sia richiesta la patente non superiore al grado D nonché carrellisti
addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici
similari;
3.
lavoratori addetti all'officina e alla falegnameria, che eseguono
lavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenze dei
materiali e dei mezzi di lavoro, seppure inferiori al grado richiesto per
i lavoratori classificati nella categoria D2. Operano su macchine mezzi
attrezzati e predisposti;
4.
lavoratori addetti alla selezione e/o confezione di pacchi di
materiale essiccato o cotto;
5.
manovratori di macchine o macchinari di produzione per il cui
funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche;
6.
preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per
materiali da pavimentazione, con o senza colorante;
7.
lavoratori addetti alla confezione dei prefabbricati in laterizio
armato: all'esecuzione delle armature in ferro per manufatti; alla
conduzione di centraline di betonaggio;
8.
distributori di magazzini in possesso di adeguata conoscenza delle
macchine, dei loro pezzi e dei materiali;
9.
personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli
accessi relativi;
10.
per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo
scarico di essiccatori rotanti.
Categoria F.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (22 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori
operazioni che richiedono semplici conoscenze
periodo di pratica.
che compiono lavori e
conseguibili con breve
Profili professionali:
1)
2)
lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo di pacchi;
lavoratori addetti all'impignonamento dei depositi, alla stivatura di
materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali.
Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale.
Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30.11.99 valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale
sulla base dei seguenti elementi:
a)
l'aderenza
dell'attuale
sistema classificatorio
per
quanto
prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori;
b)
significati avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e
conseguenti strutturali modifiche nell'organizzazione della prosecuzione e
dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure
professionali;
c)
modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base
di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà
un
sistema
d'inquadramento strutturato per aree
professionali
e
raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza
del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti
stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua
applicabilità con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo
dell'idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia
sotto quello della compatibilità dei costi.
Art. 6 - Regolamentazione per i Quadri.
Qualifica di Quadro.
In ottemperanza al disposto della legge n. 190 del 13.5.85 la qualifica di
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (23 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Quadro potrà essere attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello AS.
Periodo di prova.
L'assunzione del Quadro può avvenire con un periodo di prova non superiore
a 6 mesi di effettiva prestazione.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione
di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può
avere luogo in qualsiasi momento ed iniziativa di ciascuna delle due parti
e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa
indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione del Quadro diviene definitiva e l'anzianità di servizio
decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i
diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il
compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da
conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio
prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissione o qualora essa
sia avvenuta per il licenziamento durante i primi 2 mesi. In tutti gli
altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla
metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le
dimissioni avvengano entro la 1a o entro la 2a quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia
o d'infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o d'infortunio
sul lavoro, il Quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 40 giorni dall'inizio
dell'assenza.
Passaggio alla qualifica di Quadro.
In
caso
di
passaggio
nella
stessa
azienda
dell'operaiointermedio-impiegato
al
livello di
Quadro,
decorrerà
nuovamente
l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti periodici d'anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio maturata
come operaio sarà computata per il 50%.
Preavviso di licenziamento e dimissioni.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (24 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle 2 parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue a seconda dell'anzianità:
anni di servizio
preavviso
fino a 5 anni
oltre i 5 e fino a 10 anni
oltre i 10 anni
3 mesi
4 mesi
5 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati
per iscritto.
Trattamento economico e normativo.
Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai Quadri si applicano
le norme contrattuali e di legge relative agli impiegati con funzioni
direttive.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta un'indennità di funzione pari
un importo mensile di £ 100.000.
a
L'importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi
individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente
percepiti dai lavoratori interessati.
Iniziative di formazione.
In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma promuoveranno
partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate
miglioramento delle capacità professionali.
la
al
Assistenza legale.
Ai legali si riconosce la copertura delle spese, l'assistenza legale in
caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa
grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio
delle funzioni svolte.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (25 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Svolgimento di fatto delle mansioni di Quadro.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, legge n. 190/85, si
conviene, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non
sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro
sarà effettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.
Obbligo assicurativo.
In applicazione della legge n. 190 del 13.5.85 le aziende stipuleranno, a
favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, una polizza
assicurativa
che
preveda una copertura contro il
rischio
della
responsabilità civile verso terzi conseguentemente
a
colpe
nello
svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di
colpa grave o di dolo.
Norma di coordinamento.
Salvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per
lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali
di legge previste per gli impiegati.
i
e
Art. 7 - Passaggi di mansioni.
Operai.
Il
lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali,
può
temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente
purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione,
quanto previsto dall'art. 13, legge 20.5.l70 n. 300.
essere
svolte,
secondo
Al lavoratore, che sia adibito a mansioni rientranti nella categoria
superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso d'importo non
inferiore alla differenza fra la retribuzione individuale di fatto e il
minimo della predetta categoria superiore.
Qualora il suddetto passaggio di mansione superi i 30 giorni lavorativi in
un periodo di 2 mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla
categoria relativa alle nuove mansioni salvo che l'esplicazione di tali
mansioni avvenga per sostituzione di un altro lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio,
ferie,
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (26 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
chiamata o richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, ecc.) nel caso non
avrà
luogo il passaggio di categoria per tutta la durata
della
sostituzione, pur spettando nello stesso periodo di tempo, ma con
decorrenza del 2° giorno, il diritto al compenso di cui al capoverso
precedente.
Impiegati.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché
rientranti
nell'ambito
della
stessa categoria e della stessa
qualifica
di
appartenenza e purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né
un mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore, che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella
categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso, in
aggiunta alla sua retribuzione di fatto pari alla differenza tra la
retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse
promosso alla categoria superiore.
Salvo quanto specificatamente previsto dal comma precedente, il disimpegno
delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima azienda può
essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei
singoli periodi, agli effetti del passaggio di categoria salvo il caso
della mancata riammissione del lavoratore costituito nelle sue precedenti
mansioni.
Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi,
le
aziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza
nell'occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano
precedentemente sostituito il lavoratore titolare del posto
resosi
vacante.
Il passaggio dalla qualifica Operai a quella impiegatizia nella stessa
azienda non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto
di lavoro.
Art. 8 - Mansioni promiscue.
Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità a mansioni
relative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e
ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a tale categoria
abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (27 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
al complesso delle altre mansioni.
In
caso
diverso se ne dovrà
determinazione della retribuzione.
tenere
obiettivamente
conto
nella
Art. 9 - Contratto a termine.
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli
accordi interconfederali. Ferma restando la possibilità di ricorso ad
assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra
citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è
consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge
23.2.87 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a)
per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o
affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima
uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;
b)
per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di
consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai
normali programmi di lavoro;
c)
aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato,
dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche
indotte dall'attività di altri settori;
d)
per l'esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o
delle
lavorazioni,
richiedono
l'impiego
di
professionalità
e
specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino
carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
e)
esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel
tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora
strutturalmente definito.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a
termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 12% del
numero
dei
lavoratori
occupati a tempo indeterminato
nell'unità
produttiva;
l'eventuale frazione di unità derivante
dal
rapporto
percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero
inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti;
in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti
di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la
RSU, o in mancanza con le OOSS locali, le percentuali di lavoratori
assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle
specifiche esigenze aziendali.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (28 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una
o più delle ipotesi indicate al comma 2, procederà all'assunzione con
contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza
alle OOSS locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle
cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Art. 10 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge
24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle
lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti
fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2, legge n. 196/97
citata:
1.
esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso
al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti
disposizioni contrattuali;
2.
temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti
produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo
necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I
lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le
fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno
superare in media trimestrale il 10% dei contatti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale
sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
di
cui
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero
inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti;
in ogni caso il numero totale non potrà superare il titolo dei contratti
di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A), legge n. 196/97, è vietato
il ricorso al lavoro temporaneo, sono esclusivamente quelle inquadrate
nella categoria F della scala classificatoria.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza,
alle OOSS territoriali aderenti alla Associazioni sindacali firmatarie del
CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove
ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la
predetta
comunicazione sarà effettuata entro 5 giorni successivi alla stipula del
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (29 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
contratto.
Inoltre,
1
volta
l'anno, anche per il tramite dell'Associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda
utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il
numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, legge
863/84, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto
lavoro a tempo parziale:
n.
di
a)
l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire
con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario
anche per il passaggio del rapporto di lavoro da tempo parziale a quello a
tempo pieno e viceversa;
b)
il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori già in
forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo
parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le
possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno;
c)
il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per
iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e
la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno;
d)
tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e
retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche
gli
istituti
non di carattere economico e retributivo
saranno
riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà
il periodo feriale e di permessi retributivi relativi alle festività
abolite per i periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a
tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per
lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali,
extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che
si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte
economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà
comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di
lavoro flessibile;
e)
in applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, legge n. 863/84,
disposta dal successivo comma 3, le aziende previo accordo fra le parti
potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle
prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che
permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili
anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno;
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (30 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
f)
le modalità definite in fase di stipulazione o da successiva modifica
del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato
del lavoro;
g)
il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene
prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro
prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a
tempo pieno;
h)
in caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di
precedenza di cui al comma 3 bis, art. 5, legge n. 863/84, s'intende
applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e
mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo
parziale;
i)
previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle
specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il
settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo
parziale di lavoro aggiunto rispetto l'orario ridotto concordato in
attuazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) e comma 4, legge 19.12.84 n.
863.
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità.
Le
parti
convengono sull'opportunità di dare
realizzazione
alle
disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio
e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del
personale femminile.
In relazione a quanto sopra, le parti costituiranno un gruppo di lavoro
paritetico
a
livello nazionale che, verificati i presupposti
di
fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a
favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego.
Art. 13 -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25,
comma 2, legge 23.7.91 n. 223.
1)
In attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 25, legge 23.7.91
n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di
cui al comma 1, art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori
assunti nelle categorie A super, ivi compresi i Quadri, A, B1 e B2, C
super, C1, C2 limitatamente al profilo 3.
2)
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a
mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
3)
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma
5, art. 25, legge n. 223/91, saranno computati ai fini della copertura
dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (31 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
4)
Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli
adempimenti consentiti.
Art. 14 - Assistenza legale.
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle
disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura
delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali
per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
indirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Capitolo IV - ORARIO DI LAVORO - RIPOSI-FESTIVITÀ
Art. 15 - Orario di lavoro.
1)
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla
legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono
quelle previste dal RDL 15.3.23 n. 692 e dal relativo regolamento.
2)
La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in
40 ore settimanali ferme restando le deroghe e azioni di cui sopra, nonché
la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto
12) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6
giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore
utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU potranno concordare
particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale,
comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per
l'industria dei laterizi.
3)
Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40
ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4)
Il
lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al comma
1.
5)
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere
carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive,
indifferibili e occasionali.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (32 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
6)
Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili
od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà
preventivamente concordato tra la Direzione e le RSU.
7)
Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun
lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare,
straordinario
e
festivo, salvo giustificati motivi
individuali
d'impedimento.
Il
lavoro
supplementare, straordinario e festivo
deve
essere
autorizzato dalla Direzione aziendale.
8)
È ammesso, osservando, le norme di legge, il superamento dell'orario
contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una
maggioranza del 27% computato su paga base e contingenza - fino ad un
massimo di 1 ora al giorno per i lavoratori preparatori e complementari,
come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9)
Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà
chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario
effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
10)
Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e
straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e
infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di
riposo - per assenza dovute a malattie, infortunio, gravidanza e
puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie,
permessi retribuiti e riduzioni d'orario previste al successivo punto 13,
saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
11)
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e
scarico e pulizia, è data facoltà dell'azienda di superare l'orario
normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni
lavorative nella giornata di sabato.
12)
Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2
potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze
produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un
termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a
situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari
settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità
produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a
regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti
dell'orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai
quali
corrisponderanno,
nell'arco temporale
annuo,
equivalenti
prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale
nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi d'orario flessibile non comporterà variazioni
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (33 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane
nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore
settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà
corrisposto una maggioranza del 10% del minimo tabella e indennità di
contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito
incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano
il
ricorso
ad
un
regime d'orario
articolato
su
un
arco
plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno
le
implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione
dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13)
Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di
l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
40
ore,
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni d'orario saranno
definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze
produttive e di efficienza aziendali.
A decorrere dall'1.1.95 le ore di riduzione d'orario annuo effettivamente
fruite in corso d'anno non saranno inferiori a 40 e, ove non utilizzate
entro il 31 dicembre, saranno a decadenza.
L'azienda, con la RSU, procederà, di norma ad ottobre di ciascun anno, a
verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta
verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno
soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo
restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31
marzo dell'anno successivo.
Resta convenuto che le riduzioni d'orario annuo di cui sopra, per tutti i
settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati
aziendalmente o localmente in materia.
Le riduzioni d'orario di lavoro di cui al presente punto, saranno
assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi
nazionali o comunitari.
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
1)
Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia
distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è
prevista la facoltà di far scorrere la 2a giornata non lavorativa
nell'arco della settimana per il lavoratori addetti alle seguenti
lavorazioni:
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (34 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
-
addetti alla mattoniera;
addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di
trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del
prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno
allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della
RSU.
2)
Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario
può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che
le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite
con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile
tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli
stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno
anche la maggioranza che non potrà essere inferiore a quella prevista
per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di
miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale.
Per aziende stagionali s'intendono quelle i cui impianti non consentono la
produzione del crudo per oltre 9 mesi.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
ANIEM e FLC, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e considerato
l'obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere
l'occupazione e perseguire il riequilibrio tra Nord e Sud, pur persistendo
nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell'orario di lavoro
e sulle conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un'intesa per
la riduzione dell'orario di lavoro nel presupposto che essa determini più
elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo
produttivo attraverso l'effettiva utilizzazione delle prestazioni di
lavoro previste dal contratto (lavoro straordinario turni, ecc.), e
l'attuazione di una normale flessibilità nelle prestazioni stesse.
Le anzidette Organizzazioni concordano che, per perseguire gli obiettivi
della politica economica del Paese al fine di consolidare l'occupazione, è
necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il
rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (35 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
1)
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività
delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il
consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il
livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato,
le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di
cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali
obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri
annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del
presente articolo.
2)
In situazione di esubero di personale connessa a crisi aziendali
strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla
situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, le parti
stipulanti potranno verificare, nel quadro di una specifica disciplina
legislativa, la possibilità di ricorso alla CIGS con forme di rotazione
del personale e regimi d'orario di lavoro ridotti rispetto a quelli
normali nonché a forme di lavoro part-time, a condizione che sia
soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive
necessità produttive, che risultino compatibili sia con le esigenze
tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di
mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso
compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari
di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della
salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco
coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro
semestrale per un esame dell'andamento dei regimi d'orario.
Art. 16 - Banca ore.
Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al
godimento delle 64 ore dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro,
di cui all'art. 14, CCNL 28.11.94, si conviene l'istituzione di una Banca
ore individuale operante dall'1.1.00 in cui confluiscono, al 1° gennaio di
ogni anno:
a)
i permessi di ROL eventualmente non fruiti entro l'anno di
maturazione;
b)
le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus
domini, SS. Pietro e Paolo).
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (36 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte
del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che
risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto
a quel momento.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso
gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a
prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al
momento della loro effettiva liquidazione.
A dicembre 2001 le parti procederanno ad una verifica
dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
dei
risultati
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Operai.
È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 e fino alle
settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui.
48
ore
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali e,
per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le
deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori
e
sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei
mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno facoltà di
determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine
dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle
4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 19.
Percentuali di maggiorazione:
1)
2)
3)
4)
5)
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
straordinario:
30%
notturno in turni avvicendati:
20%
diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi): 4%
notturno non in turni:
35%
notturno straordinario:
50%
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (37 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
6)
7)
8)
9)
10)
lavoro festivo ordinario:
lavoro festivo straordinario:
lavoro festivo notturno non a turni:
lavoro festivo notturno straordinario:
lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno
(guardiano notturni):
11) lavoro supplementare:
12) lavoro supplementare festivo:
13) lavoro supplementare notturno:
14) lavoro supplementare festivo notturno:
15) lavoro domenicale con riposo compensativo:
Le percentuali di maggiorazione sopraddette
maggiore assorbe la minore.
non
sono
45%
50%
50%
60%
6%
27%
47%
37%
57%
23%
cumulabili:
la
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle
norme di legge.
Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla
contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di
cottimo.
Chiarimento a verbale.
Gli aumenti delle maggiorazioni di cui ai numeri 2 e 4 del presente
articolo e l'istituzione della maggioranza di cui al numero 15 assorbono e
comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in
sede aziendale in relazione ai suddetti regimi d'orario.
Impiegati.
È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 e fino alle
settimanali.
48
ore
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore
giornaliere o le 48 settimanali ferme restando le deroghe ed eccezioni
previste dalla legge.
È considerato
dall'art. 19.
lavoro
festivo
quello
effettuato
nei
giorni
previsti
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (38 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
1)
2)
3)
lavoro straordinario:
30%
lavoro notturno in turni avvicendati: 20%
lavoro diurno in turni avvicendati
(per il settore laterizi):
4%
4)
lavoro notturno non in turni:
35%
5)
lavoro notturno straordinario:
50%
6)
lavoro festivo:
50%
7)
lavoro festivo straordinario:
55%
8)
lavoro festivo notturno non a turni:
67%
9)
lavoro festivo notturno straordinario: 75%
10) lavoro supplementare:
27%
11) lavoro supplementare festivo:
52%
12) lavoro supplementare notturno:
47%
13) lavoro supplementare festivo notturno: 72%
Le percentuali di maggiorazione sopraddette
maggiore assorbe la minore.
Le maggiorazioni
contingenza.
si
calcolano
col minimo
non
mensile
sono
cumulabili:
tabellare
e
la
sulla
Nota a verbale.
L'aumento della maggiorazione di cui ai numeri 2 del presente articolo e
l'istituzione della maggioranza di cui al numero 3 assorbono e comunque
non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede
aziendale in relazione ai suddetti regimi d'orario.
Art. 18 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà
di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il
quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del
riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si
chiamerà giorno di riposo compensativo, e non avrà diritto per il lavoro
domenicale ad alcuna maggiorazione.
Art. 19 - Giorni festivi.
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle
legge, e più precisamente:
a)
disposizioni
di
le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo;
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (39 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
b)
c)
i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
le seguenti festività infrasettimanali:
1)
2)
3)
4)
Capodanno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio);
lunedì di Pasqua (mobile);
SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29
giugno);
5)
Assunzione (15 agosto);
6)
Ognissanti (1° novembre);
7)
Immacolata Concezione (8 dicembre);
8)
Natale (25 dicembre);
9)
S. Stefano (26 dicembre);
10)
la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo
stabilimento (per il comune di Roma vedi punto 4).
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa
la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la RSU, un
giorno sostitutivo salvo che si stabilisca il corrispondere il trattamento
economico pari a 1/26 della retribuzione mensile. Per gli appartenenti
alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato
dall'art. 25; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
si
richiamano le norme dell'Accordo interconfederale 3.12.54.
Art. 20 - Festività abolite.
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n.
54/77 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permessi
individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di
ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non
implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività
produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e
organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la
RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali.
In caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno
di calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al
comma 1 del presente articolo per ogni mese intero d'anzianità.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
effetto come mese intero.
considerata
a
questo
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (40 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno
pagati con la retribuzione al momento della scadenza.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è
posta alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore
beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro.
Per il personale su 3 turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in
atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute le seguenti
ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al
punto 2, art. 14 del CCNL:
-
4 ore dal 1.1.01
4 ore dal 1.1.02
4 ore dal 1.7.03
Tali ulteriori riduzioni d'orario, se non fruite entro l'anno con le
modalità di cui al menzionamento dell'art. 14, punto 2 del contratto,
confluiscono
nella Banca ore individuale alle condizioni
previste
dall'art. 16.
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite
definite da accordi aziendali vigenti.
da
eventuali
riduzioni
Dichiarazione a verbale.
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle
parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una
disposizione
di
legge
sulla
riduzione
dell'orario
di
lavoro,
s'incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina
alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni
agli equilibri determinati con il precedente accordo.
Art. 22 - Ferie.
Operai.
I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso
l'azienda, a 4 settimane di ferie retributive con la retribuzione globale
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (41 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
di fatto.
In caso di ferie frazionate,
equivalgono a 1 settimana.
5 giorni lavorativi
fruiti
come
ferie
Al lavoratore, che all'atto della risoluzione del rapporto non ha maturato
il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di
servizio di 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 delle
ferie annuali di competenza per ogni mese d'anzianità.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, agli effetti
delle ferie, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
I giorni festivi di cui alle lett. b) e c), art. 19, che ricorrono nel
periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui
si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale
ovvero al pagamento degli stessi.
Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo
feriale (o l'indennità sostitutiva), sarà ragguagliata alla retribuzione
ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art.
34.
Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al
guadagno medio giornaliero percepito per 4 settimane e 2 quindicine
precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le
ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto.
Le ferie maturate dai singoli
nel periodo compreso tra il
superiori alle 2 settimane
diversa. Il piano ferie verrà
lavoratori dovranno essere concesse di norma
15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie
l'eccedenza può essere concessa in epoca
comunicato alla RSU.
L'azienda e la RSU potranno stabilire l'epoca delle ferie in
diverso da quello indicato.
un
periodo
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
Impiegati.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso
l'azienda, a un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione
globale di fatto, nelle seguenti misure:
-
4 settimane in caso d'anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti;
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (42 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
-
4 settimane più 1 giorno in caso d'anzianità di servizio da oltre 10
anni fino a 16 anni compiuti;
5 settimane in caso d'anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti.
In caso di ferie frazionate,
equivalgono a 1 settimana.
5 giorni lavorativi
fruiti
come
ferie
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del
dell'azienda, compatibile
desideri del lavoratore.
riposo annuale sarà tenuto conto,
con le esigenze di servizio, degli
Le ferie maturate dai singoli
nel periodo compreso tra il
superiori alle 2 settimane
diversa. Il piano ferie verrà
da parte
eventuali
lavoratori dovranno essere concesse di norma
15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie
l'eccedenza può essere concessa in epoca
comunicato alla RSU.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto
alle ferie maturate.
Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi
delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la
frazione superiore a 15 giorni come mese intero.
L'assegnazione
preavviso.
delle
ferie
potrà
aver
luogo
durante
il
periodo
I giorni festivi di cui all'art. 19, punti b) e c), che ricorrono
periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per
si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Non è
ferie.
ammessa,
da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento
di
nel
cui
delle
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie,
avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni
giornata di ferie non goduta, a 8/174 della retribuzione mensile globale
di fatto.
Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle
ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente
sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella
località ove stava godendo le ferie stesse.
Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle
ferie nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al
rimborso
dell'eventuale anticipo non recuperabile
corrisposto
per
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (43 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
l'alloggio prenotato in altra località il periodo di ferie. Il lavoratore
dovrà però fornire precisa documentazione.
Il compenso per le ferie eventualmente non godute dovrà essere corrisposto
prima del maturarsi del diritto al successivo periodo feriale.
Capitolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 23 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
La retribuzione normale sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando
che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di
effettiva prestazione, e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore
effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a)
ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera
per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati
soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportino il
diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto dagli artt. 62 e 63,
verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo s'intenderanno
compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze
retribuibili e le festività di cui all'art. 19, escluse solo quelle
coincidenti la domenica, oppure per i lavoratori che nei casi previsti
dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il
giorno di riposo compensativo della domenica stessa;
b)
ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera
per un periodo inferiore all'intero orario contrattuale per cause che non
comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di
retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.
Le
quote relative alle normali ore già lavorate, comunque
non
retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate
applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal
seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
174/ore contrattuali del mese
Per ore contrattuali s'intendono quelle lavorative e retribuibili secondo
l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun
genere.
Art. 24 - Pagamento della retribuzione.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (44 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Operai.
La
retribuzione sarà corrisposta secondo le consuetudini aziendali
mediante buste o prospetti equivalenti su cui saranno specificati i
singoli elementi che la compongono, nonché le eventuali trattenute che
gravano su di essa.
Su richiesta dell'operaio, secondo le consuetudini aziendali dovranno
essere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione
maturata.
La retribuzione dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi
non oltre 14 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui
si riferisce.
Nel caso in cui l'operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento,
l'azienda
provvederà a che la retribuzione gli venga
corrisposta
regolarmente come agli altri operai, senza perdita di ore lavorative.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere
fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio
entro 3 giorni da quello del pagamento affinché l'azienda possa provvedere
al più presto al regolamento dell'eventuale differenza.
Impiegati.
Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con
provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi
di
produzione e in tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di
retribuzione e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi
casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà
essere comunque inferiore alla 12sima parte dell'ammontare globale degli
elementi
retributivi
corrisposti, di fatto o
comunque
spettanti
all'impiegato nel corso dell'anno.
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; al
lavoratore deve essere consegnata all'atto del pagamento una busta paga, o
un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che
lavoratore ha
corresponsione
licenziamento.
In
caso
di
l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il
facoltà di risolvere il contratto col diritto
alla
dell'indennità di mancato preavviso, come in caso di
contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione,
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (45 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
l'azienda deve
contestata.
comunque
corrispondere
le
parti
di
retribuzione
non
Art. 25 - Determinazione delle quote orarie.
A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si
ottiene dividendo l'importo per 174.
Per quanto concerne gli addetti ai lavoratori discontinui con 50 ore
settimanali di lavoro la quota oraria si ottiene dividendo l'importo
mensile per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore alle 50 ore
settimanali il coefficiente 217,5 sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione
festività di cui ai punti b) e c), art. 19, è regolato come segue:
delle
a)
nel caso che la festività cada dal lunedì al sabato il trattamento è
compreso nella retribuzione mensile. In caso di prestazione di lavoro in
tali giornate festive sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui
sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con
la maggiorazione della percentuale di cui all'art. 17;
b)
nel caso che la festività coincida con la domenica o con il giorno di
riposo compensativo del lavoro domenicale è dovuto in aggiunta alla
retribuzione mensile un compenso pari a 1/26 della stessa.
Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge.
Art. 27 - Minimi contrattuali.
I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31.3.99 sono incrementati, a
partire dalle date sotto riportate, dei seguenti importi lordi mensili:
cat.
parametri
aumento
complessivo
A super
A
B
C super
C
220
185
151
138
132
117.900
99.200
80.900
74.000
70.700
1a rata
1.10.99
53.000
44.600
36.400
33.300
31.800
2a rata
dal
1.10.00
64.900
54.600
44.500
40.700
38.900
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (46 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
D
E
F*
123
114
100
65.900
61.100
53.600
29.600
27.400
24.100
36.300
33.700
29.500
* Ai lavoratori della categoria F, oltre il minimo tabellare, sono dovute,
a titolo di superminimo collettivo, £ 8.000 mensili che sono utili ai
fini del calcolo dell'indennità di contingenza.
Nuovi minimi tabellari:
cat.
A super
A
B
C super
C
D
E
F
1.751.066
1.472.340
1.201.841
1.098.465
1.050.645
982.500
907.168
796.074
1.10.99
1.10.00
1.804.066
1.516.940
1.238.241
1.131.765
1.082.445
1.012.100
934.568
820.174
1.868.966
1.571.540
1.282.741
1.172.465
1.121.345
1.048.400
968.268
849.674
Art. 28 - Una tantum.
Ai lavoratori in
£ 150.000 lorde
del rapporto di
superiore a 15
intero.
forza al 30.9.99 è corrisposto un importo forfettario di
suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata
lavoro nel periodo 1.4.99-30.9.99. La frazione di mese
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di
origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120
'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione di ottobre
ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto
liquidazione delle competenze.
CC,
la
1999,
della
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.4.99-30.9.99,
con
pagamento
di indennità a carico dell'istituto
competente
e
d'integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini
dell'importo di cui sopra.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (47 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Ai lavoratori che nel periodo 1.4.99-30.9.99 fruiscano di trattamenti di
CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o
di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum'
sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 29 - Indennità di contingenza - EDR.
A seguito del Protocollo tra Governo e Parti sociali del 10.12.91, 31.7.92
e 23.7.93, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della
cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto
previsto dalla legge 13.7.90 n. 191, le misure dell'indennità
di
contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono
consolidate negli importi a questo titolo erogati nel novembre 1991.
A decorrere dall'1.1.93, ai sensi del Protocollo 31.7.92, è corrisposta a
tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di EDR di £ 20.000
mensili per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-93, che
resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Per l'indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei
protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla legge 26.2.86 n. 38
nonché
agli accordi interconfederali regolanti la materia e
alle
specifiche norme del CCNL 28.7.83.
Art. 30 - Tredicesima mensilità.
I lavoratori, per ciascun anno d'anzianità di servizio prestato, hanno
diritto a una 13a mensilità di retribuzione globale di fatto, da
corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.
Per
gli operai
dell'ultimo mese.
cottimisti
si
farà
riferimento
al
guadagno
medio
Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la
relativa maggiorazione verrà conteggiata nella 13a mensilità, sulla base
della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti
sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione del mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti
della 13a mensilità come un mese intero.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (48 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell'anno
in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13a
mensilità sarà fatto per 12simi in base alla retribuzione mensile globale
percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, e in base alla
retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad
economia.
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità.
I lavoratori assunti successivamente all'1.1.80 avranno diritto, per
l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo
industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo
alla stessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore
sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza:
categorie
AS: £ 28.500
A:
22.670
B:
18.580
CS:
16.840
C:
16.110
D:
15.240
E:
14.000
F:
13.140
L'erogazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si
compie il biennio d'anzianità. In caso di passaggio di categoria, il
lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici maturati e avrà
quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata
per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo
massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l'importo maturato
precedentemente.
La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria
tra
il
valore massimo maturabile stabilito per la categoria
di
acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà
corrisposta alla data di maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al
momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già
maturato tutti e 5 gli aumenti periodici d'anzianità.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria
verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo
aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a
titolo di aumenti periodici d'anzianità è pari a 5 volte l'importo
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (49 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
unitario stabilito per la categoria di appartenenza.
Art. 32 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali.
Norma particolare per il settore dei laterizi.
Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, vengano licenziati e
successivamente riassunti dalla stessa a azienda entro 95 giorni dalla
data del licenziamento stagionale, viene riconosciuto, a tutti gli effetti
contrattuali, ivi compreso il premio fedeltà, il cumulo dell'anzianità per
il servizio effettivamente prestato.
A tali lavoratori, a ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto
TFR previsto dall'art. 79.
Le somme così liquidate annualmente saranno
dalla
somma spettante allo stesso titolo
definitivamente l'azienda. Tale norma opera per
avvenuti successivamente al 31.12.72. Per i
effettuati tra l'1.1.64 e il 31.12.72, vale la
17.12.69.
il
detratte complessivamente
al lavoratore che lasci
i licenziamenti stagionali
licenziamenti stagionali
norma dell'art. 51, CCNL
Art. 33 - Premio di risultato.
Nelle aziende e nei territori di cui ai punti 2, 3 e 4 del sistema di
relazioni
sindacali la contrattazione di 2° livello con contenuti
economici è consentita per l'istituzione di un premio di norma annuale
calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione
di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati
legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, le strutture territoriali
delle
OOSS
e di ANIEM nonché le aziende stipulanti esamineranno
preventivamente, in un incontro in sede aziendale,
le
condizioni
produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto
dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione
quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno
definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (50 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali
criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al comma 1.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai
risultati conseguiti e comunicati alle RSU di norma entro luglio dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla
corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a
priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di
cui al comma 1, di variabilità in funzione dei risultati conseguiti e
avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia
concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra permesso,
gli obiettivi e i programmi di cui al 1° capoverso, gli importi, i
parametri e i meccanismi di cui al 3° capoverso, i criteri e le modalità
di cui al 5° capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le
OOSS e ANIEM; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di
cui al 2° capoverso.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno
di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto
dalle parti quali parametri di definizione per individuare l'ammontare.
Dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più applicazione la
disciplina per l'istituzione del "premio di produzione" di cui all'art.
22, CCNL 5.3.91.
I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi e istituti retributivi
di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in
azienda
o
territorialmente non saranno più oggetto di successiva
contrattazione;
in riferimento ai loro importi già
concordati
e
consolidati al 31.8.94 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di
risultato
di
cui
al presente articolo, procederanno
alla
loro
armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno
derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nota a verbale.
1)
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica e
innovativa degli istituti della contrattazione di 2° livello e dei
vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo
attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di
gestione,
ne saranno definite le caratteristiche
e
il
regime
contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo
promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (51 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti
auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e s'impegnano ad
agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei
confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere
emanata successivamente all'istituzione del premio, le parti contraenti
in sede aziendale o territoriale s'incontreranno per adattare l'accordo
al modificato contesto normativo garantendo l'invarianza dell'importo
lordo del premio spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia
alla nuova normativa.
Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi
conclusi a livello territoriale le parti s'incontreranno per valutare le
relative conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di
contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi che
attenuino i pregiudizi per le imprese.
2)
Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con
caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo
23.7.93.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione
della procedura definita, le OOSS territoriali delle parti, le RSU e le
imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle
parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel
quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Art. 34 - Premio di fedeltà.
Norma particolare per il settore dei laterizi.
Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianità presso la
stessa azienda verrà corrisposto un premio di fedeltà 'una tantum' pari a
1 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Ai soli effetti di questo istituto si conviene oltre a quanto stabilito
dall'art. 31 che, qualora durante il rapporto si sia verificata o si
verifichi un'unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non
interrompe il maturarsi dell'anzianità.
Per il periodo trascorso sotto le armi sarà riconosciuta l'anzianità
fini della corresponsione del premio di fedeltà.
ai
Art. 35 - Lavoro a cottimo.
Le
tariffe
di
cottimo
devono essere fissate dall'azienda
in
modo
da
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (52 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale
capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non
inferiore al 15% dei minimi tabellari vigenti.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai
lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi
sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al
suddetto 15%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il
minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua
capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata
fino
al
raggiungimento del detto minimo.
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e
il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei
guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga
indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizione di esecuzione del
lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle
variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno
determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire
entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella
medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo
sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione
individuale.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di
cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente
accertarne le cause.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel
caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia
individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di
esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad
esempio, quelle relative
a)
alle ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di
cottimo;
b)
all'assestamento delle tariffe anche in caso di valutazione nelle
condizioni di esecuzione del lavoro;
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (53 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
c)
d)
al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;
al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno esaminate in 1a istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e
la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo
che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile
data di instaurazione della controversia.
dalla
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in 2a istanza
dalle OOSS territorialmente competenti.
Art. 36 - Lavori a turni.
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore
lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale
settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
più turni di
è di 40 ore
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi
stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le
stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di
domenica.
Il lavoro eseguito nei giorni feriali, di domenica e/o nelle ore notturne,
quando sia compreso di regolari turni periodici, gode delle percentuali di
maggiorazione indicate nell'art. 17.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal
loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dar loro il
cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come
lavoro straordinario.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati nel turno a cui sono
stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di
forza maggiore.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono,
fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto
per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i
riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (54 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quale
spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento o altri lavori effettuati
soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale
aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe
cottimo per i cottimisti.
lo
in
di
di
Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei
mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
Art. 38 -Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni
a mano nell'industria dei laterizi.
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con
i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le
tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme
relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite
dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel
rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei
fanciulli e di ogni altra legge sociale.
Art. 39 - Indennità maneggio denaro.
Il lavoratore la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro
per riscossioni e pagamenti ha diritto a una particolare indennità pari
all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della
contingenza, sempreché gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la
responsabilità anche per errori finanziari.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito
presso un Istituto di credito di comune godimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Art. 40 - Indennità per uso di mezzi di trasporto.
Al lavoratore che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa un
mezzo di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni
affidategli, verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di
manutenzione e d'indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso da
concordarsi direttamente fra le parti interessate.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (55 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 41 - Mensa.
Ferme restando le sostituzioni in atto alla data d'entrata in vigore del
presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e delle
varietà delle situazioni il fatto che non consentono di pervenire a una
regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la materia sarà
affrontata fra Direzione aziendale e RSU.
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di
mensa,
l'azienda
dovrà mettere a disposizione un
idoneo
locale
opportunamente attrezzato e avente i necessari requisiti di igienicità e
le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa
tra azienda e lavoratori, ecc.
Per l'istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle
situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad
esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della
prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i
lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.
Art. 42 - Alloggio.
Qualora nella località dove il lavoratore svolge normalmente la sua
attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici
di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il
perimetro del più vicino centro disti oltre km. 5, l'azienda, che non
provveda
in
modo idoneo al trasporto, corrisponderà un
adeguato
indennizzo.
Art. 43 - Trasferimenti.
Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il
trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in
diverso comune dovranno essere connesse a comprovare ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un
preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione.
Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come
conseguenza l'effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora,
verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (56 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia
carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali
anticipata risoluzione del contratto di affitto.
spese
sostenute
a
per
In aggiunta gli sarà corrisposta:
-
se celibe senza congiunti conviventi a carico: un'indennità di
trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale;
se capofamiglia: un'indennità di trasferimento commisurata a 1
mensilità di retribuzione globale.
Nel caso in cui l'azienda mette a disposizione del lavoratore nella nuova
residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà.
Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo
strettamente necessario per il trasferimento.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza
l'effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il
trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse
quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari
prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella
nuova destinazione.
Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella
nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'azienda esaminerà
la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale
intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua
competono le indennità e il trattamento di cui sopra.
richiesta
non
Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell'azienda e che entro 5
anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi
non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima
del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio
di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti,
sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto.
I lavoratori delle categorie Quadri, AS, A e B per i quali sia stata
espressamente stabilita, all'atto dell'assunzione, la possibilità per
l'azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il
trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (57 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 44 - Trasferta.
Operai.
Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni
di servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre km. 5
dalla sede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato
l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della
normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari
tra le parti interessate.
Le
ore
di effettivo viaggio saranno compensate
retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
come
la
normale
Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfettario della spesa
del pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio non possono
rientrare in sede nelle ore normali dei pasti, nonché l'ammontare della
diaria nel caso di pernottamento fuori sede.
Impiegati.
Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per
esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, in
base a nota documentata, le spese che lo stesso ha incontrato per
trasporto, vitto e alloggio, salvo preventivo accordo forfettario tra
l'azienda e l'impiegato.
Inoltre al lavoratore deve essere corrisposto:
a)
un'indennità pari al 35% della retribuzione orario normale calcolata
ai sensi dell'art. 24 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre
l'orario di lavoro contrattuale;
b)
un'indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel
caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.
Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per
anticipazioni e impreviste protrazioni d'orario richieste dalla missione;
esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.
Tuttavia,
qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente
al
lavoratore delle prestazioni di lavoro effettive oltre
la
durata
dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate
come straordinario.
I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore
comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del
comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (58 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Nel
caso
di missione di lunga durata potranno essere concordate
direttamente tra l'azienda e il lavoratore, le indennità di cui ai punti
a) e b).
Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria.
In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali
sottoscritti nonché lo statuto del Fondo previdenza FONDAPI e le relative
disposizioni regolamentari.
Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza
complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di 1
giornata
per
garantire la partecipazione alle riunioni,
la
cui
convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo
alla
Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.
Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la
partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le aziende,
al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a
titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non
comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni
normative e ne sia garantito il rimborso entro 30 giorni da parte del
Fondo delle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.
N.B. - La praticabilità da quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere
previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.
Nota verbale.
ANIEM conferma la propria disponibilità a esaminare con FeNEAL-UIL, FILCACISL, FILCA-CGIL il tema dell'ammontare del TFR destinato alla Previdenza
complementare di concerto con le altre fonti istitutive del FONDAPI e
comunque non inferiore al 30%.
Capitolo VI - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 46 -Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia.
Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi
interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti,
per i lavoratori discontinui l'orario di lavoro non dovrà superare le 50
ore settimanali.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (59 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la
retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della
corrispondente qualifica (40 ore).
A tale importo verranno aggiunte tante quote orario quante sono le
retribuibili oltre le 40 ore fino all'orario settimanale assegnato.
ore
Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con
la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare. Le ore prestate
oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione per il lavoro
straordinario.
Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le
ore prestate e per le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in
aggiunta alle relative quote orario di cui sopra, una maggiorazione pari
al 5% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
La
suddetta
maggiorazione assorbirà
trattamenti aziendali in atto.
fino
a
concorrenza
analoghi
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13a mensilità,
sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in
relazione al proprio orario. Agli effetti del presente articolo sono
considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli
elencati nella tabella approvata con RD 6.12.73 n. 2657, e nei successivi
provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
Gli addetti a lavoratori discontinui a mansioni di semplice attesa o
custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni
continue,
qualora il complesso delle mansioni da essi normalmente
espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 47 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26.6.90
convengono quanto segue.
n.
162
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo
stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi
terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle USL o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a
tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro,
in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto,
per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (60 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
non superiore a 3 anni.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà
avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni
prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata
documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta,
essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti
di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione
aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo
adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare,
il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa
la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e
sono frazionabili.
Per
la sostituzione dei lavoratori in aspettativa
ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
l'azienda
non
potrà
Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale.
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni
esistenti
nelle
aziende del settore, nell'ambito
degli
incontri
territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i
fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere
specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in
particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei
disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione,
il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare
di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di
cura collegate alla donazione.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (61 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 49 - Lavoratori immigrati.
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni
industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel
territorio
di
lavoratori
immigrati,
con
particolare
attenzione
all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di
lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
Le
aziende,
nel rispetto delle esigenze tecniche
e
produttive,
faciliteranno il ritorno periodico in patria e per gravi e/o documentati
motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi
non
retribuiti.
Art. 50 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'assunzione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati
disposizioni delle leggi in vigore.
dalle
Art. 51 - Volontariato.
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative,
ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte ai registri di
cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266 e svolgano documentata attività di
volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità d'orario e
delle eventuali turnazioni concordate e attuate nelle rispettive imprese.
Ai
lavoratori aderenti alle Organizzazioni non governative per la
cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto di lavoro
per periodi di documentata e comprovata assenza.
Cooperazione internazionale.
Ai lavoratori cui, ai sensi della legge n. 38 del 9.2.79, sia riconosciuta
la qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione del
proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del DLCPS 13.9.46 n. 303,
e successive forme integrative qualora beneficino del rinvio del servizio
militare di leva, ai sensi dell'art. 40 della citata legge n. 38/79.
Art. 52 - Diritto allo studio.
Al
fine
di
contribuire al miglioramento culturale e
professionale
dei
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (62 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico
e svolti presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore d'insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di
ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
150
Nell'arco di 1 anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei
lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza
del regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità
produttive che occupino almeno 25 dipendenti.
Oltre ai destinatari della presente norma così come individuati al comma
1, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al comma 3, ferme
restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi
sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le
ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in
un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale
almeno 1 mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso,
la
durata,
l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà
fornire
all'azienda un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i
certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel corso il cui numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra
indicato sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando
la valutazione delle esigenze di cui al comma 4.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o
riduzione d'orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui
al presente articolo.
Capitolo VII - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO
Art. 53 - Interruzioni di lavoro.
In caso d'interruzione di lavoro di breve durata, dovuta a cause di forza
maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (63 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non
60 minuti nella giornata.
superino
i
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60
minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga il lavoratore nello
stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione
per tutte le ore di presenza.
L'azienda corrisponderà quanto stabilito dal presente articolo, fermo
restando l'intervento della Cassa integrazione il cui trattamento, ove
concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda.
I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono
recuperati con le modalità di cui all'art. 55.
essere
Art. 54 - Sospensione e riduzione di orario.
Le parti s'impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per
rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o ad
orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano
accelerati i tempi della comunicazione alle aziende delle decisioni di
autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti.
Inoltre, le parti concordano che, di norma, le aziende erogheranno acconti
d'importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di
legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni e riduzioni
continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di
sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare
l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 80 ore
d'integrazione non ancora autorizzate da INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
provinciale INPS, l'azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a
titolo di acconto sui trattamenti retribuiti dovuti a qualsiasi titolo. In
caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore
potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del
preavviso, del TFR e degli altri eventuali diritti maturati.
Art. 55 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (64 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di
lavoro regolate dall'art. 53 nonché di quelle relative a sospensioni
concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia
contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane
susseguenti al periodo di cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 56 - Permessi.
Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi,
concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi
che l'azienda non é tenuta a retribuire.
verranno
permessi
Art. 57 - Assenze.
L'assenza deve essere comunicata all'azienda di norma all'inizio del
normale orario di lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e
comunque, in caso di giustificato motivo, non oltre il giorno successivo.
Essa deve essere giustificata dal dipendente entro le 48 ore successive al
momento in cui si verifica salvo giustificati motivi d'impedimento.
Art. 58 - Aspettativa.
Al lavoratore che ne faccia richiesta e abbia superato il periodo di
prova, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio,
un'aspettativa fino a un massimo di 1 anno, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità.
Il
lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del
aspettativa non si presenterà per riprendere servizio sarà
dimissionario.
periodo di
considerato
Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i
motivi che hanno giustificato la concessione, potrà invitare il lavoratore
a riprendere il servizio nel termine di 15 giorni.
Se il lavoratore non riprenderà il servizio entro il
verrà considerato dimissionario.
suddetto
termine
Art. 59 - Congedo matrimoniale.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (65 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
In caso di matrimonio compete ai lavoratori non
matrimoniale di 15 giorni.
in
prova
Il congedo non potrà essere considerato quale periodo di
licenziamento e computato nel periodo feriale annuale.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal
preavviso di almeno 6 giorni, salvo casi eccezionali.
La retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad
quando l'uno o l'altro ne abbia diritto.
un
congedo
preavviso
lavoratore
entrambi
i
con
di
un
coniugi
Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi
fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente
alla
corresponsione della retribuzione per il periodo di
congedo
matrimoniale quando il lavoratore, ferma restando l'esigenza del rapporto
di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso o assente.
Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla
lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Resta fermo il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi
da INPS a tale titolo.
effettuati
Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi.
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si fa
riferimento alle disposizioni di cui al DL 13.9.46 n. 303, al DPR 14.2.64
artt. 77 e 81 e alla legge 24.12.86 n. 958.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3.5.55 n. 370.
Art. 61 - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme
legge in vigore.
di
Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (66 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al
proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure
di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il
lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione
nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà
immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve
informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute
testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale
attenersi alle disposizioni previste nell'art. 63.
il
lavoratore
dovrà
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a)
in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il
quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla
legge;
b)
in caso d'infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto
assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado
di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni
più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione
giornata nella quale abbandona il lavoro.
per
la
1a
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o
malattia professionale un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce,
in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al
raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di
18 mesi, operando a tale fine i relativi conguagli al termine del periodo
di trattamento contrattuale.
L'azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di
paga
l'indennità
d'infortunio a carico INAIL a
condizione
che
dette
anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali
e che venga garantito dall'Istituto medesimo il loro sollecito rimborso,
in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite
accordi con le aziende interessate.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (67 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi verrà corrisposto ai
lavoratori sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano
riconosciuti da INAIL.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli
nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte INAIL non abbia avuto
luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Per l'eventuale periodo d'infortunio o di malattia professionale eccedente
la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento
assicurativo.
L'azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte
a suo carico.
Le eventuali
concorrenza.
integrazioni
aziendali
in
atto
sono
assorbite
fino
a
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza
o convalescenza per la malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio
del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il
lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione
del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo
di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso a tutti gli effetti.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera
di assistenza e soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono
essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
Chiarimenti a verbale.
1)
I ratei della 13a mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore
saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del
trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla 13a
mensilità di cui all'art. 29 non saranno effettuate detrazioni per i
periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale.
2)
L'integrazione dovuta dall'azienda si ricava per differenza tra la
retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto
opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a
carico del lavoratore.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (68 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Dichiarazione a verbale.
Le parti s'impegnano, anche nell'ambito della legge n. 833/78, ad operare
congiuntamente, nelle sedi competenti, al fine di individuare soluzioni
che permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle
stesse ai lavoratori in caso d'infortunio, con quelle di competenza INAIL.
Qualora, in relazione al termine di rimborso di cui al comma 10, dovessero
manifestarsi
oggettivi
impedimenti
all'erogazione
delle
previste
anticipazioni, le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno,
a richiesta di una delle stesse, per ricercare soluzioni atte al
superamento di dette situazioni.
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere
comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in
cui si verifica l'assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o
far
pervenire
all'azienda, non oltre il
3°
giorno
dall'inizio
dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere
comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata
da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far
pervenire all'azienda entro il 3° giorno dalla scadenza del periodo di
assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato
medico
precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i
sopra
indicati,
a
meno che non vi siano
giustificate
d'impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. L'azienda ha
di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle
disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
termini
ragioni
facoltà
vigenti
Il lavoratore è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro, a
trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di ciascun giorno, o in quelle
diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o
amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal
domicilio per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva
informazione all'azienda.
Nel
caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata
ragione
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (69 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato d'infermità, lo stesso è
obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà
considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 74 fatte comunque salve le comprovate cause
di forza maggiore.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
di
attività
Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortuni
sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
non
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto
fino ad un massimo di 14 mesi.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora
lavoratore anche con più periodi d'infermità, raggiunga in complesso
mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi.
il
14
Superato il termine della conservazione del posto, ove l'azienda risolva
il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto
dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto
di lavoro senza l'obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso a tutti gli effetti.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore
infortunio non sul lavoro è il seguente:
in
caso
di
malattia
o
Operai.
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore
non in prova ha diritto a un'integrazione dell'indennità a carico INPS
sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe
percepito se avesse normalmente lavorato:
-
per 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 100% della
retribuzione netta;
per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 50% della
retribuzione netta. Il suddetto trattamento economico sarà corrisposto al
lavoratore sempreché la malattia o l'infortunio non sul lavoro siano
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (70 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
riconosciuti da INPS e vengano presentate nei termini
presente articolo le prescritte certificazioni mediche.
previsti
dal
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli
nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte INPS non abbia avuto
luogo o venga a marcare per inadempienze del lavoratore stesso.
Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto
eventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un
sinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro e abbia ricevuto
l'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a
rimborsare all'azienda stessa l'importo dell'integrazione già percepita.
Impiegati.
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'impiegato
non in prova ha diritto al seguente trattamento economico:
-
per 6 mesi di calendario il 100% della retribuzione;
per ulteriori 6 mesi di calendario il 50% della retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore
sempreché vengano presentate nei termini esposti nel presente articolo le
prescritte certificazioni mediche.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un
sinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare
all'azienda quanto da essa percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.
Dalla retribuzione, come sopra indicata, sarà dedotto fino a concorrenza
quanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di
assegni
che
di
indennità, per atti previdenziali
assistenziali,
assicurativi, conseguenti da disposizioni di legge, di contratto o da
iniziative aziendali.
Parte comune.
Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di
assenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi
consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia.
Il trattamento economico suddetto sarà corrisposto 'ex novo' in caso di
malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi
senza alcuna assenza per tali titoli o comunque dopo 12 mesi dal giorno in
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (71 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
cui è cessato il
economico al 100%.
diritto
del lavoratore a
percepire
il
trattamento
Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo senza
giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico
per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per
ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero già accertati da
precedente visita di controllo.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica per
massimo di 12 mesi, anche in caso di Tbc. In tale caso il trattamento
carattere integrativo di quanto erogato da INPS.
un
ha
Chiarimento a verbale.
Per gli operai:
1)
i ratei della 13a mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore
saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del
trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla 13a
mensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza
dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.
2)
L'integrazione dovuta dall'azienda si ricava per differenza tra la
retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto,
opportunamente lordizzata dai contributi assicurativi e previdenziali a
carico del lavoratore.
Capitolo VIII - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 64 - Ambiente.
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in
materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle
attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente CCNL, le
proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per
il settore che venissero avanzate in Italia e nell'ambito CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee
d'indirizzo
comune che servano da orientamento per gli
Organismi
legislativi o amministrativi. Analoghe linee d'indirizzo comune saranno
ricercate nei confronti degli Enti locali (Regioni, Province, ecc.).
Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica
Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e
alla salute e sicurezza.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (72 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati
sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi e ogni altro
elemento utile, proveniente direttamente dalle parti e dalle fonti
istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca ...).
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto d'esame
in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno
individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul
piano
normativo.
Inoltre
per
quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza
di
problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello
territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della
necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione
dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni e i suggerimenti che
possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di
supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o
l'impiego
di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio
i
lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche
(tecnico-mediche)
esistenti dando in tal caso al
RLS
preventiva
informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e
delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di
aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i
quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la
sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica
e
suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di
nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OOSS
contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali
aderenti a CONFAPI; la partecipazione al Comitato è gratuita.
Art. 65 - Visite mediche.
I
lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive
e
periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero
obiettivamente
necessarie a seguito dei risultati
delle
indagini
sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di
particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (73 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
1.
ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito
all'effettuazione delle visite mediche (luogo e
calendario),
da
effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;
2.
il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il
normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria
senza maggiorazione alcuna.
Per quanto
materia.
non espressamente previsto si fa riferimento
alle
leggi
in
Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS).
In applicazione del D.lgs. n. 626 del 19.9.94, e considerato quanto
previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95 stipulato tra CONFAPI e le
OOSS dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina:
1)
ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI (OPP)
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di
comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli OPP, le parti
concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli
adempimenti previsti dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.
2)
COORDINAMENTO TRA CP E OPP
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i CP di cui
al penultimo comma dell'art. 64 del vigente CCNL, i compiti propri
dell'OPP saranno svolti da tali Organismi.
Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale 2a istanza
di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei
CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che,
anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
3)
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: AZIENDE O UNITA PRODUTTIVE
FINO A 15 DIPENDENTI
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dai punti 3)
e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti
iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi
aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati 'pro quota'.
Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (74 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, al
RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per
dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti, a 30 ore
all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale
con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive
esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i
casi di forza maggiore.
Non
vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate
per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94,
punti b), c) d), g), i), l).
4)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: AZIENDE O UNITA PRODUTTIVE
CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma
18, D.lgs. n. 626/94;
-
6,
art.
1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
2 RLS nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti.
L'individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
-
nelle aziende in cui siano elette le RSU il RLS verrà designato dalle
stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea
sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in
azienda;
nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur
essendo prevista dai CCNL, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in
occasione della loro elezione e con medesime modalità di elezione;
nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle
RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il
RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le
modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di
norma su iniziativa delle OOSS stipulanti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n.
626, ad ogni RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per
anno.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale
con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive
esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i
casi di forza maggiore.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (75 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Non
vengono
imputate a tale monte ore le ore
autorizzate
per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94,
lett. b), c), d), g), i), l).
5)
ELEZIONI
Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola
prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
che
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla
data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
Modalità elettorali.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale
segreto, anche per candidature concorrenti.
diretto,
a
scrutinio
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato
con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti
espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice
dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività
nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota' i lavoratori a tempo
parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario
del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a
redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale
e inviata all'Organismo paritetico provinciale.
Durata dell'incarico.
Il RLS resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della
RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il rappresentante è
rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a
elezione e comunque non oltre 60 giorni.
nuova
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (76 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della
funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato
maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante
scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
sua
con una
da atto
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette
elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
nuove
Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs.
n. 626/94 le tutele riviste dalla legge n. 300/70.
Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico.
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. 19.9.94 n.
626, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la
documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento
dell'incarico.
Il RLS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui
all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi
dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a
conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al
proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali
disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
la
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), D.lgs.
19.9.94 n. 626, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS
di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di
esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la
Direzione aziendale e il RLS.
Il verbale della consultazione
proposte formulate dal RLS.
deve riportare
le
osservazioni
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria
sul verbale della stessa.
e
le
firma
Riunioni periodiche.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (77 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Le riunioni periodiche di cui all'art. 11, D.lgs. 19.9.94 n. 626, saranno
convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del
giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli
previsti dallo stesso art. 11.
argomenti
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la
riunione
ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità
produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del
presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita
riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che
verrà
sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale.
6)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: FORMAZIONE
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione
prevista dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già
ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti
funzionanti.
e
Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di
permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente
accordo e riguarderà:
-
conoscenze
normativa.
7)
generali
sugli
obblighi
e
diritti
previsti
dalla
ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONI INCENDI
I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione
dell'emergenza riceveranno una formazione e informazione specifica in
sintonia con le disposizioni di legge.
8)
ABROGAZIONI
L'introduzione del D.lgs. n. 626/96 ha determinato nuove
comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza
modalità
salute
e
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negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le
disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o
comunque superati dalla legislazione.
Nota a verbale.
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con
più cantieri fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio
livello
contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio
della
rappresentanza della sicurezza più idonee a garantire la tutela dei
lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali
corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati
dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti,
concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze
tecnico-produttive e concorrendo con 4 ore di retribuzione a corso, per
ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie
tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio
opuscoli, eventualmente monografici e mirati.
di
Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al
regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale
materia,
le
cui norme devono essere strettamente
osservate.
In
particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile,
l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la
fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa
riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per
l'igiene del lavoro (DPR 19.3.65 n. 303).
Le
aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno
concedere
ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo
di
aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge,
motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in
condizioni documentate di tossicodipendenza.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (79 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere,
a richiesta, ai lavoratori in condizione di tossicodipendenza un periodo
di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge,
per documentare necessità di terapie da seguire presso il SSN o presso
strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per
quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di
altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare
idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi
tempestiva assistenza in caso di necessità.
Art. 69 - Abiti da lavoro.
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per
disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, 2
indumenti da lavoro ogni anno.
L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione,
anno, degli indumenti usati.
tipologia
lavoratori
in forza
da almeno
1 anno
lavoratori
in forza
da meno
di 1 anno
trasf. reparto
cambio
mansione
di
anno
in
introduzione
nuove
tecnologie
nuove sostanze
INFORMAZIONE PER I LAVORATORI
oggetto
(norma
a)sintesi
a)sintesi
transitoria;
delle
delle
vale in fase
principali
principali
di 1a
disposizioni
disposizioni
applicazione
legislative
legislative
a regime)
sulla
sulla
materia
materia:
a)sintesi
cenni
delle
b)contenuti
principali
art. 21 con b)contenuti
disposispecifico
art. 21 con
zioni
riferimento
specifico
legislative
ai rischi a
riferimento
sulla
cui il
ai rischi a
materia
lavoratore è
cui il
esposto e
lavoratore è
b)contenuti
alla manesposto e
art. 21
sione o
alla man-
a)sintesi
delle
principali
disposizioni
legislative
sulla
materia:
cenni
b)contenuti
art. 21 con
specifico
riferimento
ai rischi a
cui il
lavoratore è
esposto e
alla man-
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (80 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
con
specifico
riferimento
ai rischi
a cui il
lavoratore
è esposto
e alla
mansione o
funzione
aziendale
da questo
ricoperta
funzione
aziendale
da questo
ricoperta
sione o
funzione
aziendale da
questo
ricoperta:
richiami
c)indicazioni
ed elementi
relativi ai
rischi e
alle
problematiche concernenti il
nuovo o la
nuova
mansione
sione o
funzione
aziendale da
questo
ricoperta:
richiami
c)indicazioni
ed elementi
relativi ai
rischi e
alle
problematiche connessi
alle nuove
sostanze
introdotte e
alle nuove
tecnologie
FORMAZIONE PER I LAVORATORI
criteri
di
aggregazione
dei
lavoratori
1)gruppi di
rischio
2)mansioni
omogenee
3)mansioni
particolari
richiami sui
contenuti comportament
i
da tenere
a)in
relazione
a rischi
specifici
e particolari
b)in caso
di eventi
anomali
1)gruppi di
rischio
2)mansioni
omogenee
3)mansioni
particolari
comportamenti
da tenere:
1)gruppi
di rischio
2)mansioni
omogenee
3)mansioni
particolari
comportamenti
da tenere
con specifico
a)normalmente riferimento
b)in relazione alle
a rischi
fattispecie
specifici e di interesse:
particolari
c)in caso
a)normalmente
di eventi
b)in relazione
anomali
a rischi
specifici e
particolari
c)in caso
di eventi
anomali
1)gruppi
di rischio
2)mansioni
omogenee
3)mansioni
particolari
comportamenti
da tenere
con specifico
riferimento
alle
fattispecie
di interesse:
a)normalmente
b)in relazione
a rischi
specifici e
particolari
c)in caso
di eventi
anomali
durata
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (81 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
complessiva
informazione
formazione
4 ORE
4 ORE
2 ORE
4 ORE
Capitolo IX - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro.
L'inizio del lavoro sarà regolamentato aziendalmente in modo tale da
consentire l'accesso dei lavoratori 15 minuti prima dell'ora fissata per
l'inizio del lavoro affinché gli stessi si possano così trovare al
rispettivo posto in condizione di iniziare il lavoro all'ora prevista
anche se non contraddistinta da segnalazione acustica.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire
da mezz'ora dopo l'orario normale d'ingresso in azienda, sempreché il
ritardo non superi la mezz'ora stessa.
Analogamente i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque
lasciare il proprio posto prima del segnale di termini del lavoro e/o del
relativo orario di cessazione.
Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale.
I lavoratori devono osservare le disposizioni
disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
per
l'esecuzione
e
la
L'azienda
avrà
cura
di
mettere
i
lavoratori
a
conoscenza
dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da
evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al
superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di
necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona
educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
-
osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle
formalità prescritte per il controllo delle presenze;
eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la
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file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme e alle istruzioni
avute;
conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto
viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se
non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre profitto, con danno della stessa, da quanto forma oggetto delle sue
funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore
deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore deve riconsegnare
al magazzino o al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in
consegna. Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità
informandone
tempestivamente
però
la
Direzione
dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a)
introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della
Direzione;
b)
manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso
non siano stati espressamente affidati;
c)
prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è
regolarmente assunto salvo il caso di sospensione del lavoro senza
retribuzione.
Art. 72 - Risarcimento danni.
I danni derivati da colpa del
all'interessato, appena possibile.
lavoratore
devono
essere
contestati
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all'entità
danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato.
del
In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall'art. 94. Il
risarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione dell'eventuale
controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione mensile con
quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà
effettuata
sull'ammontare
di quanto spettante al lavoratore fatte
salve
le
disposizioni e i limiti di legge.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (83 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 73 - Visite d'inventario e di controllo.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d'inventario che per
ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli.
Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei
modalità previste dalla legge 20.5.70 n. 300.
casi
e
con
le
Art. 74 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al seguente contratto, al regolamento interno e alle
norme, potranno essere puniti con:
1)
2)
3)
4)
5)
altre
richiamo verbale;
ammonizione scritta;
multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve
essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione
specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Qualora
l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare
l'adozione del licenziamento di cui al successivo art. 77, l'azienda potrà
disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
I provvedimenti non potranno essere applicati se non trascorsi 5 giorni
dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le
sue giustificazioni.
Il
lavoratore
potrà
presentare le proprie giustificazioni
anche
verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale
aziendale.
La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
anni dalla loro applicazione.
2
Art. 75 - Regolamento interno di azienda.
Il
regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in
contrasto
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (84 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
con quelle previste dal presente contratto,
preventivamente a conoscenza della RSU.
e
dovrà
essere
portato
Art. 76 - Multe e sospensioni.
L'azienda
che:
ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore
a)
b)
rimanga assente da lavoro senza giustificato motivo;
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza regolare permesso o giustificato motivo;
c)
non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con
negligenza;
d)
arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al
materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e)
non avverta il superiore diretto dei guasti o della irregolarità di
funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f)
sia trovato addormentato;
g)
contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenza di sicurezza,
questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h)
si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i)
in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di
lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino
violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza e all'igiene e che
non siano stati passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 77.
La
multa verrà applicata per le mancanze
sospensione per quelle di maggiore rilievo.
di
minore
rilievo:
la
L'importo delle multe per motivi disciplinari, sarà devoluto ad INPS.
Art. 77 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle
procedure di cui all'art. 74 nei confronti del lavoratore che commetta
infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni
delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento
infrazioni:
le
seguenti
1)
insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie
di fatto verso i compagni di lavoro;
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2)
reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per
i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del
rapporto di lavoro;
3)
rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti
volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali
di lavorazione;
4)
recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo
nell'anno precedente ad almeno 2 sospensioni del lavoro;
5)
atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche
provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale
o del pubblico;
6)
trafugamento di schizzi di utensili o di altri oggetti di proprietà
dell'azienda;
7)
lavorazione e costruzione all'interno dello stabilimento, senza
l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto
terzi;
8)
abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode
dello stabilimento;
9)
assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno
dei giorni successivi al festivo nel periodo di 1 anno.
Capitolo X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Operai.
Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non
ai sensi dell'art. 77) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere
della seguente durata:
-
6 giornate lavorative in caso d'anzianità presso l'azienda fino a 5
anni;
8 giornate lavorative in caso d'anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni;
10 giornate lavorative in caso d'anzianità oltre 10 anni.
In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini
di preavviso sopra indicati deve corrispondere all'altra un'indennità pari
all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato
preavviso.
Per
i
lavoratori
a
cottimo
l'indennità stessa
sarà
calcolata
sulla
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (86 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
retribuzione media percepita nell'ultimo periodo di paga.
Impiegati.
Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle
parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a)
per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno
raggiunto i 5 anni di servizio:
1)
2)
mesi 2 di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
mesi 1 e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1,
CS;
3)
mesi 1 di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1;
b)
per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:
1)
2)
3)
mesi 3 di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
mesi 2 di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS;
mesi 1 e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1;
c)
per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1)
2)
mesi 4 di preavviso per i lavoratori A e AS;
mesi 2 e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1,
CS;
3)
mesi 2 di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1.
Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti a metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini
di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto
al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da questi eventualmente non dato.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1, di
troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza
che da ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro
concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione;
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (87 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal
datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il
licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Il
periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Il TFR è regolato dalle norme della legge 29.5.82 n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti
suddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:
-
della
minimo contrattuale;
contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82);
scatti di anzianità;
aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al
minimo contrattuale;
premio di produzione;
maggiorazioni per turni avvicendati;
13a
mensilità
ed eventuali ulteriori mensilità
corrisposte
aziendalmente;
cottimi;
indennità maneggio denaro;
indennità di mensa.
-
Ai sensi dell'art. 3, legge n. 297/82, il TFR spettante ai lavoratori con
qualifica operaia è commisurato alle seguenti aliquote:
dal
dal
1.1.82 1.1.86
anzianità fino a 15 anni
anzianità oltre 15 anni
14/30
22/30
18/30
24/30
dal
1.1.87
dal
1.1.88
24/30
27/30
30/30
30/30
Chiarimento a verbale.
Ai sensi dell'art. 5, legge 29.5.82 n. 297, l'indennità d'anzianità
maturata dai lavoratori in forza al 31.5.82 è determinata sulla base delle
disposizioni di cui agli artt. 72 e 93, CCNL 26.7.79.
Art. 80 - Certificato di lavoro.
Il
datore
di
lavoro
all'atto della cessazione del
rapporto,
oltre
a
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (88 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto
intercorso, metterà a disposizione del lavoratore stesso un certificato
contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni
svolte.
Art. 81 - Indennità in caso di morte.
In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso e
del TFR saranno corrisposte al coniuge, ai figli e se vivevano a carico
del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°
grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di
previdenza (Casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute
dall'azienda. In mancanza delle persone indicate le indennità suddette
saranno corrisposte secondo le disposizioni della successione legittima o
testamentaria.
Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali.
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze
aziendali, degli strumenti di legge in materia di CIG e mobilità (legge
23.7.91 n. 223, specificamente art. 1, 4 e 24 e legge 19.7.93 n. 236) e di
contratti di solidarietà (legge 19.12.84 n. 863 e legge 19.7.93 n. 236) e
successivi interventi, le parti, in via sperimentale e per la vigenza del
presente
CCNL,
convengono che a fronte di casi
di
crisi,
di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale sia opportuno
un
comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le
conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge
per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel
rispetto delle esigenze tecnico organizzative delle singole imprese, la
possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni d'orario annuo
di cui all'art. 15 del CCNL nonché i permessi per ex festività di cui
all'art. 20 e i residui delle giornate di ferie.
In
sede di rinnovo del presente CCNL le parti procederanno alla
valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione
e le conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di
un suo consolidamento con il successivo CCNL di categoria.
Art. 83 - Cessione o trasformazione dell'azienda.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (89 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
La cessazione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi momento
avvenga, non risolve di per sé il rapporto di lavoro e il personale ad
essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Restano salve le norme di cui all'art. 2112 CC.
Art. 84 - Cessazione dell'attività aziendale.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione
dell'attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e
al lavoratore non in prova è dovuto il trattamento di licenziamento (TFR e
indennità di preavviso).
Capitolo XI - ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Tra ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL è stato stipulato il
presente accordo per la costituzione delle RSU nelle aziende aderenti a
ANIEM-CONFAPI, che disciplina la materia relativa alle RSU, contenuta nel
Protocollo sottoscritto da Governo e Parti sociali il 23.7.93.
A - Modalità di costituzione e di funzionamento.
1.
Ambito ed iniziativa per la costituzione.
RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda
occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL.
Hanno potere d'iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla
presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II,
Protocollo 23.7.93, a condizione che abbiano comunque espresso adesione
formale ai contenuti del Protocollo stesso e del presente CCNL.
L'iniziativa di
disgiuntamente,
individuate.
cui al comma 1 può essere esercitata, congiuntamente o
da parte delle Associazioni sindacali
come
sopra
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche
dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima dalla scadenza del
mandato.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (90 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
2.
Composizione.
Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante
elezioni
a suffragio universale e a scrutinio segreto tra
liste
concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate
dalle Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; alla copertura
del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in
proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli
operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 CC, nei casi di
incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità
produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di
lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
3.
Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23.7.93, sotto
RSU, al punto B, il numero del componenti le RSU sarà pari a:
il
titolo
-
3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive
occupano da 16 a 75 dipendenti;
4 componenti nelle unità produttive che occupano da 76 a
dipendenti;
5 componenti nelle unità produttive che occupano oltre i
dipendenti.
4.
che
140
141
Compiti, funzioni e permessi.
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 41, CCNL
5.3.91 e i suoi componenti subentrano alla RSA e ai dirigenti della RSA di
cui alla legge n. 300/70 per titolarità e diritti, permessi, agibilità
sindacali, compiti di tutela del lavoratore e per la funzione di agente
contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto
dal vigente contratto e dal Protocollo 23.7.93.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla
300/70 per i dirigenti RSA.
legge
n.
Il monte ore annue di permessi già previsti dall'art. 41, punto 3, CCNL
5.3.91, sarà pari a 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità
produttiva con un minimo di 72 ore annue. A tale monte ore si aggiungono
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (91 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo d'incremento di 120
ore per unità produttiva.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di un
numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti della RSA a norma
dell'art. 23, legge n. 300/70.
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi
retribuite aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 41,
trasferiscono alla RSU una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al
70%.
Le precitate OOSS ripartiranno al loro interno la quota dei permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli del già citato art. 41, pari al
residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi
componenti
la
RSU e comunicheranno alle Direzioni
aziendali
la
regolamentazione da esse definita.
La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile
della gestione amministrativa del monte ore come sopra definito.
I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un
preavviso di 24 ore, dalla RSU indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il
buon andamento dell'attività produttiva.
Sono fatti salve in favore delle OOSS stipulanti i seguenti diritti:
-
diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge 20.5.70
n. 300;
diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300.
5.
Durata e sostituzione nell'incarico.
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali
decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo
stesso sarà sostituito dai primi dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in caso di
risoluzione
del
rapporto di lavoro, il mandato
conferito
scade
automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con
le medesime regole di cui sopra.
Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su
designazione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente CCNL,
sarà
sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (92 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza
della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le
modalità previste dal presente CCNL.
6.
Revoca della RSU.
Le OOSS, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300,
che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscono alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezioni
della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai
sensi della norma sopra menzionata.
B - Disciplina delle elezioni della RSU.
1.
Modalità per le elezioni.
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le Associazioni
sindacali di cui alla lett. A), "Modalità di costituzione
e
di
funzionamento", congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU
uscente,
provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere
negli spazi di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300 e da inviare altresì
alla Direzione aziendale. Il termine per presentazione delle liste è di 15
giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di
scadenza s'intende fissata alle ore 24 del 15° giorno lavorativo.
2.
Quorum per la validità delle elezioni.
Le OOSS dei lavoratori stipulanti il presente CCNL favoriranno
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
la
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
dei lavoratori aventi diritto al voto.
più
metà
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le OOSS prenderanno ogni determinazione in ordine alla
validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a
determinare nell'unità produttiva.
3.
Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (93 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
quadri, non
elezioni.
in
prova,
in forza all'unità produttiva
alla
data
delle
Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in
forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo
punto
4; sono altresì eleggibili anche i lavoratori non a tempo
indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle
elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6
mesi.
4.
Presentazione delle liste.
All'elezione
dalle:
della
RSU
possono concorrere liste
elettorali
presentate
a)
b)
Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto
e atto costitutivo a condizione che:
1)
accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione
nonché il presente CCNL;
2)
la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista
membri della Commissione elettorale.
e
i
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il
divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più
di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il
lavoratore interessato ad optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre
il numero complessivo dei componenti la RSU.
5.
1/3
Commissione elettorale.
Al
fine
di assicurare un
consultazione, nelle singole
Commissione elettorale.
ordinato e corretto svolgimento
della
unità produttive viene costituita
una
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità
produttiva, non candidato.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (94 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
6.
Compiti della Commissione.
La Commissione elettorale ha il compito di:
a)
ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dalla presente
regolamentazione;
b)
verificare la valida presentazione delle liste;
c)
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto
che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale;
d)
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e)
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
alla presente regolamentazione;
f)
proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i
soggetti
interessati, ivi comprese le Associazioni
sindacali
presentatrici di liste.
7.
Affissioni.
Le
liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza
dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nello
spazio di cui al precedente punto 1, almeno 8 giorni di calendario prima
della data fissata per le elezioni.
8.
Scrutatori.
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori
non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore
precedono l'inizio delle votazioni.
9.
Segretezza del voto.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso
lettera né per interposta persona.
10.
che
per
Schede elettorali.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (95 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti
del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da
garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a
votazione dal presidente del seggio.
Il
voto di lista sarà
intestazione della lista.
espresso
ciascun
mediante
elettore
crocetta
all'atto
della
tracciata
sulla
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11.
Preferenze.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante un crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome
del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della
lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di
liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i
voti di preferenza.
12.
Modalità della votazione.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il
numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (96 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso
le aziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le
votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto
dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di
20, legge 20.5.70 n. 300.
13.
al di fuori
cui all'art.
Composizione del seggio elettorale.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente
accordo e da un presidente nominato dalla Commissione elettorale.
14.
Attrezzatura del seggio elettorale.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
15.
Riconoscimento degli elettori.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente
del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
16.
Compiti del presidente.
Il presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14,
"Attrezzatura del seggio elettorale", del punto b), "Disciplina della
elezione della rappresentanza unitaria", la firma accanto
al
suo
nominativo.
17.
Le
Operazioni di scrutinio.
operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (97 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne
l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato
della Direzione.
18.
Attribuzione dei seggi.
Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai
voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei
seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU
previsto nel comma 1, punto 2, "Composizione", lett. A), "Modalità di
costituzione e di funzionamento".
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione
all'ordine nella lista.
19.
Ricorsi alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, s'intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma
1 e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano
stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la
conclusione alla quale è pervenuta.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (98 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al
comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata r.r., nel termine
stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione
aziendale e alla Associazione Piccole e Medie Industrie (API) alla quale
aderisce l'azienda.
20.
Comitati dei garanti.
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso
10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
entro
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente
designato da ciascuna delle OOSS, presentatrici di liste, interessate al
ricorso, da un rappresentante API territoriale alla quale aderisce
l'azienda, ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e massima occupazione o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21.
Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezioni o designazione, dei componenti della RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto
alla Direzione aziendale e alla locale Organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza
a
cura delle OOSS di rispettiva appartenenza
dei
componenti.
22.
Adempimenti della Direzione aziendale.
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità
produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di
tutte le operazioni elettorali.
23.
Norma generale.
Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il
seggio elettorale e ai componenti il Comitato dei garanti non sono
riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e
dal CCNL a favore dei dirigenti delle RSA e ora trasferiti ai componenti
le RSU, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (99 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
lavoro.
Art. 86 - Assemblee.
Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto
a riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di
lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10
dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali
assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati
stipulanti il presente contratto e/o dalle RSA nell'unità produttiva con
ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e, secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
La data e l'ora dell'assemblea da tenersi durante l'orario di lavoro
dovranno essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno
2 giorni di preavviso. Alle riunioni potranno partecipare dirigenti
esterni della OS.
Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo dalla stessa
indicato, ovvero in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione
dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la
sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i
lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la
distribuzione dei turni.
Art. 87 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la
conflittualità, le parti assumono l'impegno, di favorire, in caso di
controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per
una
possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un
esame
congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (100 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o
l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione
di cui al capitolo I del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta
di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni
stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie
già definite in altri livelli di contrattazione.
Art. 88 - Affissioni.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di
lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le
copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla
Direzione aziendale.
Art. 89 - Permessi per cariche sindacali.
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni
sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria
e dei Sindacati regionali e territoriali di categoria potranno essere
concessi brevi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, cumulabili
nell'arco di ogni semestre, per disimpegno delle loro funzioni, quando
l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle
Organizzazioni
predette
e
non
ostino
impedimenti
di
ordine
tecnico-aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette ad ANIEM che
provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che con le modifiche apportate al presente articolo
con
il CCNL 28.7.83 non hanno inteso incrementare il numero dei
beneficiari dei permessi retribuiti.
Art. 90 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (101 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Come previsto dall'art. 4, legge 27.12.85 n. 816, che ha abrogato l'art.
32, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedono di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di
sindaco o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di 30 ore mensili.
Art. 91 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali
e nazionali.
Come previsto dall'art. 31, legge 20.5.70 n. 300, integrato dalla legge
27.12.85 n. 816, i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa
non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati
cariche sindacali provinciali e nazionali.
a
ricoprire
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4.10.35 n. 1827 e
successive modifiche e integrazioni, nonché a carico di Enti, Fondi, Casse
e
gestioni
per
forme
obbligatorie
di
previdenza
sostitutive
dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti
all'erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano qualora a favore
dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per la malattia, in relazione all'attività espletata durante il
periodo di aspettativa.
Art. 92 - Patronati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, legge n. 300 del 20.5.70,
secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un
piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (102 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle OOSS firmatarie del
presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato
potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1, DLCAS 29.7.47 n. 804,
mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati
preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni
provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno
segnalare
eventuali variazioni.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le
modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza
pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori
dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti
del patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un
dipendente delle aziende per l'espletamento del mandato da
questi
conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva
comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare
al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro
per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico
e organizzativo.
I rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a
disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale e
attinenti alle proprie funzioni.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti
alle attività richiamate nel presente articolo.
Art. 93 - Versamento contributi sindacali.
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi previo rilascio di
delega firmata dai dipendenti che ne facciano richiesta e consegnata o
fatta pervenire all'azienda del lavoratore stesso. La durata della delega
avrà validità fino a revoca da parte del lavoratore interessato.
Ogni delega dovrà contenere le generalità del lavoratore, l'ammontare
contributo da trattenere e la OS a cui l'azienda dovrà versarlo.
del
Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del
lavoratore. Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate su
c/c bancari indicati da ciascun sindacato. Eventuali diversi sistemi di
riscossione
delle quote sindacali già concordati dalle Federazioni
provinciali di categoria e in atto in sede aziendale restano invariati.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (103 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Capitolo XII - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 94 - Reclami e controversie.
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del
rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di
composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima
dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OOSS
dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di
conciliazione delle parti.
Le controversie
stipulanti.
sull'applicazione vengano deferite
alle
Organizzazioni
Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni
di miglior favore.
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono
correlate e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il
presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni
più
favorevoli già acquisite dal lavoratore.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e
gli accordi interconfederali.
Art. 96 - Abrogazione dei precedenti contratti.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della
applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di lavoratori
si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso, salvo
specifici richiami fatti ai suddetti contratti scaduti.
sua
cui
gli
Art. 97 - Accordi interconfederali.
Tutti
gli
accordi
interconfederali, anche se
richiamati, si è considerato parte integrante del
sempreché questo non disponga diversamente.
non
esplicitamente
presente contratto,
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (104 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Art. 98 - Appalti.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa
degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale
utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative
giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli
che
necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori
dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli
impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del
precedente comma, in corso alla data d'entrata in vigore del presente
contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà
comunicata alla RSU.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda
appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali e
antinfortunistiche.
L'adempimento
di quanto sopra comporterà la stipulazione
corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
di
una
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai fini dell'applicazione
della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23.10.60 n.
1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della
precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa
appaltatrice.
Art. 99 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 e avrà vigore fino al 30
settembre 2003; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino a
tutto il 30 settembre 2001.
Esso s'intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non
disdetto 3 mesi prima la scadenza con lettera raccomandata a.r.
verrà
ALLEGATO A
Verbale di Accordo.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (105 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Roma, 27 ottobre 1999
ANIEM e FILLEA-CGIL, FeNEAL-UIL, in attuazione di quanto previsto nel
Verbale di accordo 27.10.99 per il rinnovo del CCNL Manufatti in
cemento/Laterizi in merito al Settore Fibro-Cemento, convengono quanto
segue:
1.
A tutti i lavoratori delle imprese del fibro-cemento verrà applicato,
con decorrenza 1.10.99, il CCNL manufatti in cemento/laterizi.
2.
Al suddetto contratto verrà allegato un Protocollo contenente
disposizioni specifiche da applicare, sempre a decorrere dall'1.10.99, a
tutti i lavoratori delle aziende di cui sopra. Tale protocollo conterrà le
seguenti clausole:
a)
fermi restando minimi e contingenza del
cemento/laterizi, introduzione di una voce
specifica non assorbibile pari a:
-
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
contratto manufatti in
retributiva
collettiva
A: £ 43.654
B:
62.576
CS:
61.282
C:
52.526
D:
47.366
E:
17.240
F:
22.272
b)
trasferimento nelle categorie contrattuali corrispondenti dei profili
specifici dei settori fibro-cemento;
c)
mantenimento delle preesistenti disposizioni concernenti:
-
lavori pesanti - art. 64, nn. 1, 2, 4, 7, 8;
lavori a turni - art. 61 sostitutivo del 73 e delle corrispondenti
maggiorazioni;
premio di anzianità - artt. 86 e 106;
d)
-
mantenimento, ai soli lavoratori in forza sempre all'1.10.99:
dei vecchi aumenti periodici;
del trattamento economico di malattia;
delle
misure diversificate dei periodi feriali
dell'anzianità di servizio (solo per gli impiegati).
in
ragione
e)
Ferme restando le norme del CCNL manufatti in cemento e laterizi su
orario e maggiorazioni (salvo quanto detto per i turnisti), conferma delle
4 ore annue aggiuntive di riduzione previste per i turnisti dalla
precedente normativa.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (106 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
3.
ANIEM inviterà le aziende del fibro-cemento a erogare
mensile aggiuntiva della IVC a suo tempo corrisposta.
una
quota
Letto, confermato e sottoscritto
SETTORE FIBROCEMENTO
Protocollo delle disposizioni valide per le aziende
del settore fibrocemento.
A decorrere dall'1.10.99, per le aziende del settore fibrocemento e per i
lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27.10.99 valido
per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.
Detto
contratto
applicato.
annulla
e
sostituisce
il
contratto
in
precedenza
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si
applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono
quelle del presente CCNL 27.10.99.
Capitolo A).
Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti.
1)
Profili specifici del settore fibrocemento.
Categoria B2 (Operai).
Profilo:
-
lavoratori addetti al coordinamento, alla guida e al controllo
operativo con facoltà d'iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e
responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori
d'inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o
di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Categoria CS (Impiegati).
Profili:
-
operatori su calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso
di idoneo titolo di studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che
provvedono all'attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le
varie fasi di elaborazione, assicurando l'alimentazione dei dati e la
corretta produzione degli outputs;
disegnatore d'ordine con prolungata e comprovata esperienza che
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (107 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di
massima;
lavoratore, in possesso di approfondita preparazione professionale e
comprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi
amministrativi di stabilimento.
Categoria CS (Operai).
Profili:
-
lavoratori preposti alla guida e al controllo di gruppi di lavoratori
appartenenti a livelli inferiori d'inquadramento, in possesso di elevata
competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.
Categoria C1 (Impiegati).
Profili:
-
addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei
prodotti finiti che si avvalgono di videoterminali o di equivalenti
sistemi di registrazione;
venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative
commerciali.
Categoria C2 (Operai).
Profili:
-
macchinisti conduttori di macchine complesse di produzione di lastre
o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, che controllano le
varie fasi della linea, in grado di interpretare le diverse variabili del
processo produttivo stesso e compiere le operazioni necessarie al
mantenimento - di cui sono responsabili - degli standard qualitativi
prefissati;
capi macchina che provvedono all'avviamento e alla regolazione delle
macchine di produzione, ne controllano il funzionamento, eseguono gli
interventi di ripristino di funzionamento e di piccola e ordinaria
manutenzione.
Categoria D2 (Operai).
Profili:
-
analisti
che eseguono determinazioni o analisi
chimiche
o
chimico-fisiche,
anche
con l'uso di
attrezzature
di
delicato
funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni;
calcimetristi;
conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (108 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
operano sia in sala quadri che in reparto, in grado di interpretare le
diverse variabili del processo produttivo e compiere le operazioni
necessarie al mantenimento degli standard qualitativi prefissati;
conduttori di macchine di produzione per le quali è necessaria
un'approfondita
conoscenza
del
processo
tecnologico
(esempio:
pressatore-conduttore, battitore di macchine lastre o tubi, guardafeltri,
formatori).
Categoria E2 (Operai).
Profili:
-
conduttori
di
macchine ausiliarie di
semplice
azionamento
direttamente collegate con le macchine complesse di produzione principali
che operano secondo prescrizioni di esercizio prestabilite con il fine di
realizzarne il regolare funzionamento delle stesse;
conduttore di macchine utensili per la lavorazione di tubi e lastre;
controllori quantitativamente che annotano i risultati del controllo
stesso;
addetti alla confezione manuale di recipienti, canne quadrangolari e
pezzi speciali.
2)
Riduzione orario di lavoro.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in 3 turni avvicendati, la
misura della riduzione dell'orario di lavoro prevista al punto 13, comma
1, nell'art. 10 è stabilita in 68 ore annue.
3)
Superminimo collettivo.
Ai lavoratori inquadrati nelle sottoindicate categorie saranno corrisposti
gli importi per ciascuna di esse stabiliti a titolo di superminimo
collettivo non assorbibile, da valere a tutti gli effetti come minimo
tabellare:
-
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
A: £
B:
CS:
C:
D:
E:
F:
43.654
62.576
61.282
52.526
47.366
17.240
22.272 (importo comprensivo di £ 8.000 di cui all'art. 21).
4)
Lavoro a turni.
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (109 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi
stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare
che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o
nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge e/o nelle ore notturne
comprese in regolari turni periodici non gode delle corrispondenti
percentuali di maggiorazione previste dall'art. 17 (Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti
turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare,
eventuale
superminimo, indennità di contingenza, eventuali
aumenti
periodici
d'anzianità e, per i cottimisti, la percentuale
minima
contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
-
35% per le ore lavorate di notte;
5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia
caso di 2 turni);
35% per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti
miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per
stesso titolo.
nel
di
lo
Le maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo saranno computate
nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità,
delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché delle
riduzioni
d'orario e delle festività soppresse sulla
base
della
maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.
Per quanto riguarda la durata normale del
all'art. 15 (Orario di lavoro).
lavoro
si
fa
riferimento
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono
allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che
devono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiorazione prestazione
sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del
lavoro a turno.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono
stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di
forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di
riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in
normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata
della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 17
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (110 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
(Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando
inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se
viceversa
venga adibito a lavori non compresi in
normali
turni
avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata
della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all'art. 17
(Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo).
In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà
comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo
in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro.
Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere
nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno
con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate
con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Chiarimento a verbale.
La presente disciplina sostituisce quella di cui all'art. 17 del presente
CCNL
5)
Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare
per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi
interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre
il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo
per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali
prescritti - sono considerati lavoro pesanti e disagiati quelli di cui
all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione,
saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali
di
maggiorazione sotto indicate:
1.
pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri,
caldaie e tubazioni: 9,60%;
2.
recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge:
17,85%;
3.
riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%;
4.
stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%;
5.
operazione manuale di infilasacchi: 5,50%.
Le
maggiorazioni
di
cui
al presente articolo saranno
computate
nella
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (111 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle
ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché della
riduzione
d'orario e delle festività soppresse, sulla base
della
maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i
compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale,
per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi
aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o
indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le
parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello
spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per
addivenire a una razionalizzazione ad una sistemazione della materia
stessa.
6)
Premio di anzianità (ex Intermedi).
Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi o
qualifiche diversi, presso la stessa azienda - o aziende dello stesso
gruppo - i periodi d'anzianità di servizio sottoindicati, compete un
premio d'anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in 2 quote e cioè 1 al compimento del 15°
anno d'anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23° anno
d'anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai
5/6 della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,
indennità
di
contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità)
percepita all'atto della maturazione del diritto al premio.
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è
computabile, agli effetti della maturazione del diritto al
premio
d'anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la
stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione
sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia
ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto
durata superiore a 1 anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso
la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
7)
Premio di anzianità (Impiegati).
Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente anche in gruppi e
qualifiche diversi, presso la stessa azienda - o aziende dello stesso
gruppo
i periodi d'anzianità sottoindicati, compete un
premio
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (112 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
d'anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in 2 quote e cioè 1 al compimento del 15°
anno d'anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23° anno
d'anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla
retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità
di contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità) percepita in
ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è
computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il
periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda, o aziende
dello
stesso
gruppo,
prima della detta risoluzione
sempre
che
l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il
lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o
non abbia avuto durata superiore a 1 anno, se dovuta ad altra causa; è
ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza
dal lavoro.
Chiarimento a verbale.
Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica "ex intermedi" abbia già
percepito la 1a quota del premio d'anzianità in base alle disposizioni del
contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto di usufruire
della sola 2a quota di premio prevista dal presente articolo.
Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla
qualifica "ex intermedi", ambedue le quote di premio, sarà considerato
estinto il suo diritto al premio d'anzianità come lavoratore appartenente
alla qualifica cui si applica la presente parte.
Capitolo B).
Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999.
1)
Aumenti periodici di anzianità.
Gli importi degli aumenti periodici previsti dall'art. 30 sono sostituiti
dai seguenti:
gruppi
importi
mensili
AS
A
B
CS
27.630
24.170
19.595
17.960
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (113 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
C
D
E
F
16.985
16.200
14.920
13.815
2)
Trattamento
lavoro.
economico
in caso di malattia
e
infortunio
non
sul
Il trattamento economico previsto dall'art. 63 è sostituito dal seguente:
a)
per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:
-
100% per i primi 6 mesi;
50% per ulteriori 6 mesi;
b)
per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:
-
100% per i primi 8 mesi;
50% per ulteriori 4 mesi.
ALLEGATO B
Verbale di accordo
tra
ANIEM-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Premesso
-
che nel CCNL 28.11.94 e nel Verbale di accordo 20.3.97 è prevista
l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori
dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio
e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non,
in cemento, in gesso e piastrelle di cui alla sfera di applicazione del
CCNL 28.11.94;
preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia
tra ANIEM e le suddette OOSS
si conviene quanto segue
1.
ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono FONDAPI
quale Fondo di Previdenza Complementare del settore;
2.
la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore
rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (114 of 115)26/08/2005 19.14.43
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm
Verbale di accordo 20.3.97;
3.
con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è
applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota
'una tantum' per l'istituzione del Fondo stesso pari a £ 2.000 per
lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal Protocollo
istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo
stesso con la retribuzione del mese di.....
4.
la quota d'iscrizione è fissata in £ 22.000.
þþþþ
file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (115 of 115)26/08/2005 19.14.43
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER GLI ADDETTI DELLE