file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER GLI ADDETTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO 27 ottobre 1999 COSTITUZIONE DELLE PARTI in Roma, il 27 ottobre 1999 tra - Associazione Nazionale Imprese Edili (ANIEM), aderente a CONFAPI, rappresentata dal Presidente nazionale Alfredo Gherardi, assistiti dal Direttore generale Alessandro D'Ambrosi e dalla Delegazione composta da Alessandro Baronti, Remo Cipolletti, Maria De Matteis, Lorenzo Neri, Paola Pinna, Viviana Stefanini; - Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (FeNEAL), aderente a UIL, rappresentata dal Segretario generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria nazionale: Learco Sacchetti, Donato Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco De Martino, Raffaele Grappone, Giuseppe Moretti, Raffaele Rizzacasa; dai componenti la Direzione nazionale: Campanozzi Filippo, Caruso Angelo, Carvelli Franco, Ceschia Ferdinando, Corradini Lorenzo, Correale Emilio, Delicio Domenico, Errico Silvio, Ferrari Paolo, Gallo Angelo, Ghedin Alberto, Gullo Franco, Linari Ladislao, Naldi Pompeo, Panza Giovanni, Pascucci Fabrizio, Pazienza Sabino, Posa Vincenzo, Ranieri Saverio, Righetti Franco, Trinci Massimo; inoltre da Benedetto di Mambro della Federazione nazionale; dai componenti la Delegazione nazionale trattante: D'aurelio Maurizio, Frascarelli Leonardo, Panu Pierpaolo, Pasquali Ivo, Polo Piergiuseppe, Staffieti Enrico, Francesco Fulignani, Renzo Caruso, Marco Battistini, Sandro Giacomelli, Amedeo Guidugli, Pio Vitobello, Gianluigi Meggiolaro, Claudio Senigagliesi, Carlo Giorgi, Benito Zappulla, Fabrizio Tassara, Valerio Franceschini, Claudio Vendramin, Salvatore Zermo, Marinella Landini, Stefano Fancello; - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA), aderente a CISL, rappresentata dal Segretario generale Cesare Regenzi, dai Segretari nazionali Baroni Pietro, Bernava Maurizio, Cantoni Giuliano, Miracapillo Mauro, Virgilio Giuseppe e dall'operatore Vari Lanfranco; dai componenti il Comitato esecutivo nazionale: Balestra Vincenzo, Capovilla Armando, Casolino Dino, Ceres Antonio, Colledet Virginio, De Coppi Attilio, De Gattis Franco, De Simoni Umberto, Di Blasio Roberto, Federspielle H., Fortuni Giulio, Giulio Alfio, Lazzaroni Antonio, Lorenzon file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (1 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Franco, Manti Filippo, Marcone Francesco, Masciarelli Antonio, Matta Giovanni, Mezzanotte Michele, Moretti Carlo, Moscuzza Giuseppe, Noris Pietro, Nuti Stefano, Pascucci Rocco, Pedrazzini Gianni, Pesenti Domenico, Raisi Luciano, Schiavon Giuseppe, Sorace Salvatore, Stefanizzi Pietro, Tamburella Giovanni, Tipaldi Giampiero, Valer Sergio, Zannino Domenico; dalla Delegazione trattante: Bebber Franco, Belviso Antonio, Bernardini Oscar, Dal Pino Franco, Di Lella Salvatore, Doppio Maurizio, Parente Mario, Rossino Antonio, Sala Silvano; - Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente a CGIL, rappresentata dal Segretario generale Carla Cantone e dai Segretari Romei Lazzaroni, Antonio Galante, Gianpaolo Mati, Lino Scopacasa, Filippo Vasco; da Andrea Rig. di FILLEA nazionale, dai componenti il Comitato direttivo Paola Battaggia, Remo Carboni, Maurizio Ceccarini, Giuseppe Cesario, Giampiero Conti, Tito Cuoghi, Domenico Di Martino, Gianpaolo di Odoardo, Simone Donelli, Vito Favia, Luigi Fedi, Giuliano Giampaoli, Rocco lacovino, Gianni La Greca, Mauro Livi, Mauro Macchiesi, Antonello Mancosu, Stanislao Nocera, Luciano Pregnolato, Francesco Raschillà, Gianmario Santini, Enzo Scampolo, Lorenzo Sola, Gaetano Tait, Alberto Tommaso, Giuseppe Vanacore e dalla Delegazione trattante composta da: Gaetano Acampora, Walter Alberici, Andrea Antonioli, Claudio Barone, James Beltrame, Salvatore Branca, Francesco Bresciani, Giovanni Bulgarella, Libano Cardini, Brugno Castagnasso, Rocco Di Vittorio, Mauro Donatelli, Antonio Garzia, Giuseppe Gavinelli, Vincenzo Gragnoli, Pierangelo Greotti, Giovanni Guglielmini, Giorgio Lanticina, Giovanni Leri, Pier Francesco Mafezzoli, Franco Manni, Simone Manzo, Gennaro Mastro, Pino Mauriello, Giorgio Maolinero, Mario Montresor, Walter Munaretto, Domenico Piccinnu, Roberto Ravera, Giuseppe Rendina, Marino Rizzo, Roberto Rodolfi, Georg Rottenstainer, Giuseppe Salvati, Guido Saltin, Sergio Sasso, Silvio Scalmani, Angelo Schiava, G. Battista Vavassori, Armando Vazzola, Floriano Zanoni. Capitolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei Lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e del 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (2 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvedono a costituire una Commissione paritetica con funzioni di Osservatorio dei settori. RELAZIONI INDUSTRIALI Premessa. 1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso. 2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo. 3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente CCNL da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle. A) Sistema di relazioni industriali, 1. LIVELLO NAZIONALE Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 e dal Patto Sociale 22.12.98 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di fattori di criticità. In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e d'intervento, provvederanno a costituire, alla firma del CCNL, una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio nazionale dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (3 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OOSS e 3 in rappresentanza di ANIEM e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche d'interesse del settore. In particolare, saranno oggetto di esame: - assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato e alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti e ai processi di esternalizzazione delle attività; condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime; combustibili alternativi, risparmio energetico; mercato del lavoro, formazione professionale; ambiente e sicurezza; l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita. la Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento. Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire. La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità. I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto d'esame delle parti stipulanti nel corso di 2 appositi incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti: a) b) c) aspetti della congiuntura; prospettive produttive; programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (4 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm loro localizzazione per grandi aree geografiche; d) programmi d'investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti; e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche; f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari; g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore; h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime e ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive; i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale; j) i consumi energetici; k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, CIG e altre causali. Con riferimento ai risultati dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte d'interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto. Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà decisoria. Qualora sulla base dell'esame congiunto emergeranno problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei 2 settori, dette problematiche formeranno oggetto d'esame specifico tra le parti in sede nazionale. 2) LIVELLO REGIONALE Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1), ANIEM e le Associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle OOSS dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i 2 settori cui si applica il presente contratto file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (5 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm riguardanti: a) b) prospettive produttive; programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche; c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva; d) eventuali processi di mobilità; e) implicazioni, interessanti le attività produttive, anche derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti. In assenza delle strutture regionali competenti, le informative sopra saranno fornite da ANIEM. 3) di cui LIVELLO TERRITORIALE Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali ANIEM forniranno annualmente alle OOSS dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il 2° quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti: a) b) prospettive produttive; programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche; c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva; d) eventuali processi di mobilità; e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione inerti; f) i lavori in appalto. Le caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento. Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, ANIEM e le OOSS dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura d'informazione di cui al punto 3 del presente articolo. 4) LIVELLO AZIENDALE Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (6 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti: a) programmi d'investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione; b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni all'organizzazione del lavoro e all'occupazione; c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento; d) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico. B) Procedure di rinnovo del CCNL. Il CCNL ha retributiva. durata quadriennale per la normativa e biennale per quella La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93 e 22.12.98. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma 2 del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione e lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (7 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello. Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del CCNL. Gli accordi di 2° livello, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. In applicazione di quanto disposto al comma 2, nell'arco di vigenza del presente contratto, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima dell'aprile 2000 e i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al giugno 2001. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa. Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa. OSSERVATORIO ANIEM-CONFAPI e le OOSS FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Manufatti in Cemento e Laterizi del 5.3.91, costituiscono l'Osservatorio nazionale del settore che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni paritetiche referenti. L'Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (8 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm delle parti contraenti e da Enti pubblici specializzati. L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabilito di norma quadrimestrale. L'Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale e internazionale del settore con particolare riferimento a: - tecnologie e innovazioni di prodotti; qualità dei prodotti; innovazioni organizzative; mercato e dinamiche occupazionali; costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni; elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alla necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale; le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche); l'andamento degli investimenti complessivi del settore; l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento: - all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui CFL; all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna; alle problematiche d'inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano; - l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori; le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni; i problemi dell'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge e alla loro applicazione in sede amministrativa. L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (9 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente ANIEM che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali. da All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro. ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi. L'Osservatorio nazionale avrà sede in via delle Sette Chiese 146 - Roma c/o ANIEM. La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita. - L'attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a: - andamento di produttività, competitività e qualità prodotti; ambiente di lavoro, sicurezza; formazione professionale. La partecipazione alle territoriale è gratuita. Commissioni paritetiche referenti a livello In attuazione del Protocollo 23.7.93 e al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione. Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni e in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore. Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento. a COMMISSIONE PARITETICA Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (10 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e amministrativi. A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica aventi i seguenti obiettivi e funzioni: 1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi; 2) procedere a una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza; 3) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali; 4) seguire l'evoluzione della legislazione sociale in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi: - individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa; individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi; prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore. È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.1.83 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti. Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme in cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica. Capitolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (11 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 1 - Assunzione. I lavoratori devono essere assunti tramite gli Organi del collocamento secondo le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto: - data di assunzione; inquadramento categoriale; durata dell'eventuale periodo di prova; prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato; trattamento iniziale. Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti l'azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene: 1) 2) 3) 4) 5) carta d'identità o altro documento equipollente; libretto di lavoro; libretto di assicurazioni; stato di famiglia; documenti necessari per fruire degli assegni familiari aventi diritto). (per e gli Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a 3 mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreché l'interessato ne sia in possesso. Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni - l'azienda metterà a disposizione del lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, che questi dovrà ritirare rilasciando regolare ricevuta. Art. 2 - Periodo di prova. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: lavoratori con qualifica impiegatizia: - 6 5 3 2 2 1 mesi mesi mesi mesi mesi mese per per per per per per la la la la le la categoria categoria categoria categoria categorie categoria AS; A; B1; CS; C1 e D1; E1. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (12 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Lavoratori con qualifica operaia: - 2 mesi per la categoria B2 e CS; 1 mese per le categorie C2, D2, E2; 2 settimane per la categoria F. Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova è reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto - fatta eccezione per il TFR, per le ferie e la 13a mensilità - e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato e in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, sempreché la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, il lavoratore s'intende confermato in servizio ai termini e agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia, qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi 3 mesi di prova per i Quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il 1° mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la 1a o la 2a quindicina del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprenderne il servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (13 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 3 - Apprendistato. Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme legge, salvo quanto disposto dai commi seguenti. L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta con un periodo di superiore a 1 mese. prova di non A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1, D2, D1), mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e B2). Gli apprendisti sono inquadrati, ove confermati in servizio alla scadenza del periodo suddetto, nella categoria relativa alla qualifica che avranno acquisito. Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà retribuito con un compenso pari alle percentuali appresso indicate del minimo tabellare, indennità di contingenza e EDR, della categoria di qualificazione corrispondente. Semestri 1°: 2°: 3°: 4°: 5° e successivi: 65% 70% 75% 80% 90% L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore, ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere. Entro il 30.10.99 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della legge 24.6.97 n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi. Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle parti stipulanti il presente contratto. L'Osservatorio nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l'efficacia. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (14 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Dichiarazione a verbale. Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia e infortunio degli apprendisti, ferme restando le percentuali di cui sopra, resta confermato che le aziende si faranno carico di trattamenti economici non superiori a quelli integrativi previsti dall'art. 63 per gli Operai. Capitolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 4 - Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate al comma 8 del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato successivamente. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni della categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali professionale delle mansioni in esse considerate e esemplificativo minimo. del contenuto hanno valore Per le mansioni non rappresentate nei profitti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione a innovazioni tecnologiche, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 89. La distinzione fra impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziende, regolamentari, sindacali ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento fra l'inquadramento e normativo è il seguente: il trattamento file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (15 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 1) qualifica Quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 6; 2) 3) qualifica impiegatizia; categorie: AS, A, B, C, CS, D, E; qualifica operaia: categoria: B, C, CS, D, E, F. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Dichiarazione a verbale. Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sull'opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole e istituti professionali esistenti. Declaratorie profili professionali. Categoria A super. Declaratoria. Appartengono alla categoria A super i lavoratori, sia amministrativi che tecnici, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda. Profili professionali: 1) responsabile di importante centro di produzione con responsabilità sull'andamento tecnico e funzionale degli impianti; 2) responsabile di importante ufficio amministrativo-tecnico e/o commerciale con responsabilità sull'andamento funzionale e organizzativo, nell'attuazione delle direttive generali. Categoria A. Declaratoria. Appartengono alla categoria A i lavoratori sia amministrativi che tecnici file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (16 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l'attuazione delle direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità. Profili professionali: 1) lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teorica e professionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di unità organizzativa, commerciale, tecnica amministrativa, e/o uffici acquisti, con responsabilità funzionale della stessa; 2) progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base delle direttive di massima, coordina la progettazione di dettaglio e/o ne segue la costruzione e l'avviamento; 3) analista: addetto all'analisi e/o all'esame delle necessità aziendali, alla loro integrazione e alla predisposizione degli schemi procedurali per i programmatori. Categoria B1 Declaratoria. Appartengono a questa categoria i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni di concetto con autonomia esecutiva. Categoria B2 (mansioni tassative). Lavoratori che organizzano e sovrintendono alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con l'eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto. Lavoratori preposti all'attività di montaggio di manufatti prefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto. Categoria CS. Appartengono a questo livello i seguenti lavoratori con mansioni operaie: 1) lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia d'iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato grado di difficoltà e inoltre modifichino ed elaborino i programmi file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (17 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm delle apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo; 2) lavoratori specializzati in meccanica e/o elettronica che intervengano sugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e/o la qualità del prodotto finito; 3) lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori della categoria C2; 4) responsabile del Sistema Qualità in stabilimento che interpretando e seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale; 5) lavoratori tecnici e amministrativi che svolgono attività di concetto coordinati da lavoratori con mansioni direttive. Profili professionali: 1) lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell'andamento delle lavorazioni, e/o della messa in opera dei manufatti, che richiedono iniziativa e autonomia nell'ambito dei compiti ad essi affidati; 2) lavoratori con particolare specifica competenza nella contabilità generale o industriale, nell'amministrazione del personale, o nello svolgimento di pratiche commerciali; 3) venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche, prestano consulenza alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti; 4) programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di programmi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi. Categoria C1. Declaratoria. Appartengono alla categoria C1 i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d'ordine, la cui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza di lavoro nell'ambito della mansione. Profili professionali: 1) disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza professionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa, schemi di progettazione; 2) operatore CED: addetto all'elaborazione e alla archiviazione dei dati interpretando e utilizzando programmi e macchine (hardware); file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (18 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 3) addetti a mansioni di redigono avvalendosi anche documenti e prospetti. segreteria che su indicazioni di massima di appunti stenografici, corrispondenze, Categoria C2. Declaratoria. Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessari una preparazione tecnica approfondita e una specializzazione pratica acquisita attraverso scuole professionali e un'adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione. Profili professionali: 1) lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché di realizzare impianti elettrici a bassa e alta tensione, con perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi; 2) lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia particolare; 3) lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l'attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore; 4) lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in cemento che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive del proprio superiore, partecipano all'esecuzione del lavoro coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi che compongono un singolo ciclo produttivo; 5) lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli impianti, delle macchine e attrezzature della fornace, compreso il rifacimento e il montaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali lavori anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda; 6) lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per le quali è necessaria l'interpretazione di complessi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare la piena efficienza degli impianti stessi; 7) addetti alla conduzione di autogru semoventi per il montaggio e/o stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a Berna; 8) lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni della regolazione delle apparecchiature e del controllo dell'andamento dell'impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (19 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm del prodotto; 9) addetti alla conduzione di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico, i quali eseguano normalmente interventi di manutenzione, grazie alla capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano essi di natura meccanica, elettrica ed elettronica, al fine di assicurare la piena efficienza della macchina stessa; 10) addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle normative in corso, in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature. Categoria D1. Declaratoria. Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici e amministrativi assolvono mansioni d'ordine. che Profili professionali: 1) lavoratori addetti ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione di note di credito e addebito, compilazione fatture, coadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe, stipendi, contributi e movimento cassa; 2) operatori meccanografici, disegnatori. Categoria D2. Declaratoria. Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte tutti i lavoratori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o all'interpretazione del disegno e forniscono sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti. Profili professionali: 1) conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogru, gru a bracci o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali sia prevista la patente di grado E; 2) lavoratori che eseguono con macchine utensili o manualmente operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette, operando su disegno o schemi predeterminati; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (20 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 3) conduttori di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico; 4) lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e ripetizione delle macchine e attrezzature per la produzione e il trasporto, compreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavoratori devono compiere i lavori affidati anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda; 5) lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed essiccatoi automatici; 6) lavoratori addetti all'officina o alla falegnameria, che compiono lavori complessi e impegnativi con preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature; 7) lavoratori addetti esclusivamente al collocamento a mano del materiale crudo nel forno e che compiono in autonomia detto lavoro; 8) lavoratori addetti alla preparazione dell'argilla e alla successiva confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi ecc.; 9) lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.; 10) lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore; 11) addetti alla conduzione di generatori di vapore per i quali è richiesta l'abilitazione a norma di legge; 12) lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio armato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo; 13) lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio complesse; 14) conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le caratteristiche strutturali, funzionali e operative del mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il carico/scarico di materiale in base ai relativi documenti; 15) per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse automatiche. Categoria E1. Declaratoria. Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni richiedono generiche conoscenze professionali. esecutive che Profili professionali: file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (21 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 1. 2. 3. 4. addetti a mansioni semplici di uffici; centralinisti telefonici; dattilografe; addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale; 5. addetti al controllo fatture. Categoria E2. Declaratoria. Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una specifica capacità professionale e pratica mestiere. Profili professionali: 1. lavoratori addetti alla preparazione della trafila, della taglierina e al loro funzionamento e controllo; 2. lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento e alla sola manutenzione ordinaria di mezzi meccanici, compresi gli automezzi, per i quali sia richiesta la patente non superiore al grado D nonché carrellisti addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici similari; 3. lavoratori addetti all'officina e alla falegnameria, che eseguono lavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenze dei materiali e dei mezzi di lavoro, seppure inferiori al grado richiesto per i lavoratori classificati nella categoria D2. Operano su macchine mezzi attrezzati e predisposti; 4. lavoratori addetti alla selezione e/o confezione di pacchi di materiale essiccato o cotto; 5. manovratori di macchine o macchinari di produzione per il cui funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche; 6. preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per materiali da pavimentazione, con o senza colorante; 7. lavoratori addetti alla confezione dei prefabbricati in laterizio armato: all'esecuzione delle armature in ferro per manufatti; alla conduzione di centraline di betonaggio; 8. distributori di magazzini in possesso di adeguata conoscenza delle macchine, dei loro pezzi e dei materiali; 9. personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi; 10. per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo scarico di essiccatori rotanti. Categoria F. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (22 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Declaratoria. Appartengono a questa categoria i lavoratori operazioni che richiedono semplici conoscenze periodo di pratica. che compiono lavori e conseguibili con breve Profili professionali: 1) 2) lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo di pacchi; lavoratori addetti all'impignonamento dei depositi, alla stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali. Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale. Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30.11.99 valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi: a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio per quanto prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori; b) significati avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nell'organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali; c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi. A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema d'inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi. La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi. Art. 6 - Regolamentazione per i Quadri. Qualifica di Quadro. In ottemperanza al disposto della legge n. 190 del 13.5.85 la qualifica di file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (23 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Quadro potrà essere attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello AS. Periodo di prova. L'assunzione del Quadro può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può avere luogo in qualsiasi momento ed iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità sostitutiva. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Quadro diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissione o qualora essa sia avvenuta per il licenziamento durante i primi 2 mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la 1a o entro la 2a quindicina del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o d'infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o d'infortunio sul lavoro, il Quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 40 giorni dall'inizio dell'assenza. Passaggio alla qualifica di Quadro. In caso di passaggio nella stessa azienda dell'operaiointermedio-impiegato al livello di Quadro, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti periodici d'anzianità. Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio maturata come operaio sarà computata per il 50%. Preavviso di licenziamento e dimissioni. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (24 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle 2 parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità: anni di servizio preavviso fino a 5 anni oltre i 5 e fino a 10 anni oltre i 10 anni 3 mesi 4 mesi 5 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto. Trattamento economico e normativo. Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai Quadri si applicano le norme contrattuali e di legge relative agli impiegati con funzioni direttive. Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta un'indennità di funzione pari un importo mensile di £ 100.000. a L'importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti dai lavoratori interessati. Iniziative di formazione. In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma promuoveranno partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate miglioramento delle capacità professionali. la al Assistenza legale. Ai legali si riconosce la copertura delle spese, l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (25 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Svolgimento di fatto delle mansioni di Quadro. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, legge n. 190/85, si conviene, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi. Obbligo assicurativo. In applicazione della legge n. 190 del 13.5.85 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguentemente a colpe nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo. Norma di coordinamento. Salvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali di legge previste per gli impiegati. i e Art. 7 - Passaggi di mansioni. Operai. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, quanto previsto dall'art. 13, legge 20.5.l70 n. 300. essere svolte, secondo Al lavoratore, che sia adibito a mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione individuale di fatto e il minimo della predetta categoria superiore. Qualora il suddetto passaggio di mansione superi i 30 giorni lavorativi in un periodo di 2 mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni salvo che l'esplicazione di tali mansioni avvenga per sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (26 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm chiamata o richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, ecc.) nel caso non avrà luogo il passaggio di categoria per tutta la durata della sostituzione, pur spettando nello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza del 2° giorno, il diritto al compenso di cui al capoverso precedente. Impiegati. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti nell'ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione. Al lavoratore, che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto pari alla differenza tra la retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso alla categoria superiore. Salvo quanto specificatamente previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore costituito nelle sue precedenti mansioni. Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto al lavoratore. Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente sostituito il lavoratore titolare del posto resosi vacante. Il passaggio dalla qualifica Operai a quella impiegatizia nella stessa azienda non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 8 - Mansioni promiscue. Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a tale categoria abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (27 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm al complesso delle altre mansioni. In caso diverso se ne dovrà determinazione della retribuzione. tenere obiettivamente conto nella Art. 9 - Contratto a termine. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli accordi interconfederali. Ferma restando la possibilità di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge 23.2.87 n. 56, nelle seguenti ipotesi: a) per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni; b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro; c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori; d) per l'esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito. Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda. Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OOSS locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (28 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al comma 2, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OOSS locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati. Art. 10 - Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata: 1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali; 2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contatti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale sopra è arrotondata all'unità intera superiore. di cui Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il titolo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A), legge n. 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alla Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro 5 giorni successivi alla stipula del file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (29 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm contratto. Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale. In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, legge 863/84, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto lavoro a tempo parziale: n. di a) l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; b) il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno; c) il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno; d) tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale e di permessi retributivi relativi alle festività abolite per i periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile; e) in applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, legge n. 863/84, disposta dal successivo comma 3, le aziende previo accordo fra le parti potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (30 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm f) le modalità definite in fase di stipulazione o da successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro; g) il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno; h) in caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis, art. 5, legge n. 863/84, s'intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale; i) previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiunto rispetto l'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) e comma 4, legge 19.12.84 n. 863. Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità. Le parti convengono sull'opportunità di dare realizzazione alle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra, le parti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico a livello nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego. Art. 13 -Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23.7.91 n. 223. 1) In attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 25, legge 23.7.91 n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1, art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori assunti nelle categorie A super, ivi compresi i Quadri, A, B1 e B2, C super, C1, C2 limitatamente al profilo 3. 2) Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. 3) I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma 5, art. 25, legge n. 223/91, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (31 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. 4) Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti consentiti. Art. 14 - Assistenza legale. Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti indirettamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Capitolo IV - ORARIO DI LAVORO - RIPOSI-FESTIVITÀ Art. 15 - Orario di lavoro. 1) La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15.3.23 n. 692 e dal relativo regolamento. 2) La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali ferme restando le deroghe e azioni di cui sopra, nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa. L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo. Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi. 3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare. 4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al comma 1. 5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (32 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e le RSU. 7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale. 8) È ammesso, osservando, le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggioranza del 27% computato su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavoratori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia. 9) Su richiesta della RSU l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo. 10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenza dovute a malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni d'orario previste al successivo punto 13, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. 11) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà dell'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato. 12) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta). Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell'orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva. L'effettuazione di regimi d'orario flessibile non comporterà variazioni file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (33 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate. In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposto una maggioranza del 10% del minimo tabella e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime d'orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi. 13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua. 40 ore, Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni d'orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali. A decorrere dall'1.1.95 le ore di riduzione d'orario annuo effettivamente fruite in corso d'anno non saranno inferiori a 40 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno a decadenza. L'azienda, con la RSU, procederà, di norma ad ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Resta convenuto che le riduzioni d'orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia. Le riduzioni d'orario di lavoro di cui al presente punto, saranno assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari. Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi. 1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la 2a giornata non lavorativa nell'arco della settimana per il lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni: file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (34 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm - addetti alla mattoniera; addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio. Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU. 2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo. La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggioranza che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%). Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti. Chiarimento a verbale. Per aziende stagionali s'intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi. Dichiarazione comune delle parti stipulanti. ANIEM e FLC, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e considerato l'obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l'occupazione e perseguire il riequilibrio tra Nord e Sud, pur persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell'orario di lavoro e sulle conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un'intesa per la riduzione dell'orario di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l'effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto (lavoro straordinario turni, ecc.), e l'attuazione di una normale flessibilità nelle prestazioni stesse. Le anzidette Organizzazioni concordano che, per perseguire gli obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare l'occupazione, è necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato. Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (35 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo. 2) In situazione di esubero di personale connessa a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla CIGS con forme di rotazione del personale e regimi d'orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme di lavoro part-time, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive, che risultino compatibili sia con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti. Dichiarazione a verbale. Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi. A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi d'orario. Art. 16 - Banca ore. Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 14, CCNL 28.11.94, si conviene l'istituzione di una Banca ore individuale operante dall'1.1.00 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno: a) i permessi di ROL eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione; b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus domini, SS. Pietro e Paolo). file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (36 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali. Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione. A dicembre 2001 le parti procederanno ad una verifica dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo. dei risultati Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo. Operai. È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 e fino alle settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui. 48 ore È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle 4. È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 19. Percentuali di maggiorazione: 1) 2) 3) 4) 5) lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro straordinario: 30% notturno in turni avvicendati: 20% diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi): 4% notturno non in turni: 35% notturno straordinario: 50% file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (37 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 6) 7) 8) 9) 10) lavoro festivo ordinario: lavoro festivo straordinario: lavoro festivo notturno non a turni: lavoro festivo notturno straordinario: lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiano notturni): 11) lavoro supplementare: 12) lavoro supplementare festivo: 13) lavoro supplementare notturno: 14) lavoro supplementare festivo notturno: 15) lavoro domenicale con riposo compensativo: Le percentuali di maggiorazione sopraddette maggiore assorbe la minore. non sono 45% 50% 50% 60% 6% 27% 47% 37% 57% 23% cumulabili: la Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge. Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di cottimo. Chiarimento a verbale. Gli aumenti delle maggiorazioni di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo e l'istituzione della maggioranza di cui al numero 15 assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi d'orario. Impiegati. È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 e fino alle settimanali. 48 ore È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. È considerato dall'art. 19. lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6. Le percentuali di maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (38 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 1) 2) 3) lavoro straordinario: 30% lavoro notturno in turni avvicendati: 20% lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi): 4% 4) lavoro notturno non in turni: 35% 5) lavoro notturno straordinario: 50% 6) lavoro festivo: 50% 7) lavoro festivo straordinario: 55% 8) lavoro festivo notturno non a turni: 67% 9) lavoro festivo notturno straordinario: 75% 10) lavoro supplementare: 27% 11) lavoro supplementare festivo: 52% 12) lavoro supplementare notturno: 47% 13) lavoro supplementare festivo notturno: 72% Le percentuali di maggiorazione sopraddette maggiore assorbe la minore. Le maggiorazioni contingenza. si calcolano col minimo non mensile sono cumulabili: tabellare e la sulla Nota a verbale. L'aumento della maggiorazione di cui ai numeri 2 del presente articolo e l'istituzione della maggioranza di cui al numero 3 assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi d'orario. Art. 18 - Riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo, e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione. Art. 19 - Giorni festivi. Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle legge, e più precisamente: a) disposizioni di le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (39 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm b) c) i giorni 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno; le seguenti festività infrasettimanali: 1) 2) 3) 4) Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); lunedì di Pasqua (mobile); SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) S. Stefano (26 dicembre); 10) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per il comune di Roma vedi punto 4). Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la RSU, un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca il corrispondere il trattamento economico pari a 1/26 della retribuzione mensile. Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall'art. 25; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell'Accordo interconfederale 3.12.54. Art. 20 - Festività abolite. In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro. Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende. Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. In caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al comma 1 del presente articolo per ogni mese intero d'anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà effetto come mese intero. considerata a questo file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (40 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione al momento della scadenza. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è posta alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Art. 21 - Riduzione orario di lavoro. Per il personale su 3 turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto 2, art. 14 del CCNL: - 4 ore dal 1.1.01 4 ore dal 1.1.02 4 ore dal 1.7.03 Tali ulteriori riduzioni d'orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionamento dell'art. 14, punto 2 del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni previste dall'art. 16. Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite definite da accordi aziendali vigenti. da eventuali riduzioni Dichiarazione a verbale. Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, s'incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri determinati con il precedente accordo. Art. 22 - Ferie. Operai. I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, a 4 settimane di ferie retributive con la retribuzione globale file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (41 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm di fatto. In caso di ferie frazionate, equivalgono a 1 settimana. 5 giorni lavorativi fruiti come ferie Al lavoratore, che all'atto della risoluzione del rapporto non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese d'anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. I giorni festivi di cui alle lett. b) e c), art. 19, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi. Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale (o l'indennità sostitutiva), sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 34. Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito per 4 settimane e 2 quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto. Le ferie maturate dai singoli nel periodo compreso tra il superiori alle 2 settimane diversa. Il piano ferie verrà lavoratori dovranno essere concesse di norma 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie l'eccedenza può essere concessa in epoca comunicato alla RSU. L'azienda e la RSU potranno stabilire l'epoca delle ferie in diverso da quello indicato. un periodo Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. Impiegati. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, a un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure: - 4 settimane in caso d'anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (42 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm - 4 settimane più 1 giorno in caso d'anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 16 anni compiuti; 5 settimane in caso d'anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti. In caso di ferie frazionate, equivalgono a 1 settimana. 5 giorni lavorativi fruiti come ferie Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del dell'azienda, compatibile desideri del lavoratore. riposo annuale sarà tenuto conto, con le esigenze di servizio, degli Le ferie maturate dai singoli nel periodo compreso tra il superiori alle 2 settimane diversa. Il piano ferie verrà da parte eventuali lavoratori dovranno essere concesse di norma 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie l'eccedenza può essere concessa in epoca comunicato alla RSU. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione superiore a 15 giorni come mese intero. L'assegnazione preavviso. delle ferie potrà aver luogo durante il periodo I giorni festivi di cui all'art. 19, punti b) e c), che ricorrono periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Non è ferie. ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento di nel cui delle Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto. Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse. Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (43 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm l'alloggio prenotato in altra località il periodo di ferie. Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione. Il compenso per le ferie eventualmente non godute dovrà essere corrisposto prima del maturarsi del diritto al successivo periodo feriale. Capitolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 23 - Modalità di corresponsione della retribuzione. La retribuzione normale sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione, e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme: a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportino il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto dagli artt. 62 e 63, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo s'intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 19, escluse solo quelle coincidenti la domenica, oppure per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa; b) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all'intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle normali ore già lavorate, comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore): 174/ore contrattuali del mese Per ore contrattuali s'intendono quelle lavorative e retribuibili secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere. Art. 24 - Pagamento della retribuzione. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (44 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Operai. La retribuzione sarà corrisposta secondo le consuetudini aziendali mediante buste o prospetti equivalenti su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono, nonché le eventuali trattenute che gravano su di essa. Su richiesta dell'operaio, secondo le consuetudini aziendali dovranno essere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione maturata. La retribuzione dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi non oltre 14 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce. Nel caso in cui l'operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento, l'azienda provvederà a che la retribuzione gli venga corrisposta regolarmente come agli altri operai, senza perdita di ore lavorative. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 3 giorni da quello del pagamento affinché l'azienda possa provvedere al più presto al regolamento dell'eventuale differenza. Impiegati. Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di produzione e in tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà essere comunque inferiore alla 12sima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi corrisposti, di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; al lavoratore deve essere consegnata all'atto del pagamento una busta paga, o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Nel caso che lavoratore ha corresponsione licenziamento. In caso di l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il facoltà di risolvere il contratto col diritto alla dell'indennità di mancato preavviso, come in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (45 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm l'azienda deve contestata. comunque corrispondere le parti di retribuzione non Art. 25 - Determinazione delle quote orarie. A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si ottiene dividendo l'importo per 174. Per quanto concerne gli addetti ai lavoratori discontinui con 50 ore settimanali di lavoro la quota oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore alle 50 ore settimanali il coefficiente 217,5 sarà proporzionalmente ridotto. Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività. Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione festività di cui ai punti b) e c), art. 19, è regolato come segue: delle a) nel caso che la festività cada dal lunedì al sabato il trattamento è compreso nella retribuzione mensile. In caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale di cui all'art. 17; b) nel caso che la festività coincida con la domenica o con il giorno di riposo compensativo del lavoro domenicale è dovuto in aggiunta alla retribuzione mensile un compenso pari a 1/26 della stessa. Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge. Art. 27 - Minimi contrattuali. I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31.3.99 sono incrementati, a partire dalle date sotto riportate, dei seguenti importi lordi mensili: cat. parametri aumento complessivo A super A B C super C 220 185 151 138 132 117.900 99.200 80.900 74.000 70.700 1a rata 1.10.99 53.000 44.600 36.400 33.300 31.800 2a rata dal 1.10.00 64.900 54.600 44.500 40.700 38.900 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (46 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm D E F* 123 114 100 65.900 61.100 53.600 29.600 27.400 24.100 36.300 33.700 29.500 * Ai lavoratori della categoria F, oltre il minimo tabellare, sono dovute, a titolo di superminimo collettivo, £ 8.000 mensili che sono utili ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza. Nuovi minimi tabellari: cat. A super A B C super C D E F 1.751.066 1.472.340 1.201.841 1.098.465 1.050.645 982.500 907.168 796.074 1.10.99 1.10.00 1.804.066 1.516.940 1.238.241 1.131.765 1.082.445 1.012.100 934.568 820.174 1.868.966 1.571.540 1.282.741 1.172.465 1.121.345 1.048.400 968.268 849.674 Art. 28 - Una tantum. Ai lavoratori in £ 150.000 lorde del rapporto di superiore a 15 intero. forza al 30.9.99 è corrisposto un importo forfettario di suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata lavoro nel periodo 1.4.99-30.9.99. La frazione di mese giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese L'importo della 'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione di ottobre ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto liquidazione delle competenze. CC, la 1999, della Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.4.99-30.9.99, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e d'integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (47 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Ai lavoratori che nel periodo 1.4.99-30.9.99 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Art. 29 - Indennità di contingenza - EDR. A seguito del Protocollo tra Governo e Parti sociali del 10.12.91, 31.7.92 e 23.7.93, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla legge 13.7.90 n. 191, le misure dell'indennità di contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel novembre 1991. A decorrere dall'1.1.93, ai sensi del Protocollo 31.7.92, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di EDR di £ 20.000 mensili per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-93, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione. Per l'indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla legge 26.2.86 n. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme del CCNL 28.7.83. Art. 30 - Tredicesima mensilità. I lavoratori, per ciascun anno d'anzianità di servizio prestato, hanno diritto a una 13a mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale. Per gli operai dell'ultimo mese. cottimisti si farà riferimento al guadagno medio Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella 13a mensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione del mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti della 13a mensilità come un mese intero. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (48 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13a mensilità sarà fatto per 12simi in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, e in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia. Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità. I lavoratori assunti successivamente all'1.1.80 avranno diritto, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza: categorie AS: £ 28.500 A: 22.670 B: 18.580 CS: 16.840 C: 16.110 D: 15.240 E: 14.000 F: 13.140 L'erogazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità. In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici maturati e avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l'importo maturato precedentemente. La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra il valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e 5 gli aumenti periodici d'anzianità. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici d'anzianità è pari a 5 volte l'importo file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (49 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm unitario stabilito per la categoria di appartenenza. Art. 32 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali. Norma particolare per il settore dei laterizi. Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, vengano licenziati e successivamente riassunti dalla stessa a azienda entro 95 giorni dalla data del licenziamento stagionale, viene riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso il premio fedeltà, il cumulo dell'anzianità per il servizio effettivamente prestato. A tali lavoratori, a ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto TFR previsto dall'art. 79. Le somme così liquidate annualmente saranno dalla somma spettante allo stesso titolo definitivamente l'azienda. Tale norma opera per avvenuti successivamente al 31.12.72. Per i effettuati tra l'1.1.64 e il 31.12.72, vale la 17.12.69. il detratte complessivamente al lavoratore che lasci i licenziamenti stagionali licenziamenti stagionali norma dell'art. 51, CCNL Art. 33 - Premio di risultato. Nelle aziende e nei territori di cui ai punti 2, 3 e 4 del sistema di relazioni sindacali la contrattazione di 2° livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le strutture territoriali delle OOSS e di ANIEM nonché le aziende stipulanti esamineranno preventivamente, in un incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (50 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al comma 1. Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle RSU di norma entro luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al comma 1, di variabilità in funzione dei risultati conseguiti e avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra permesso, gli obiettivi e i programmi di cui al 1° capoverso, gli importi, i parametri e i meccanismi di cui al 3° capoverso, i criteri e le modalità di cui al 5° capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le OOSS e ANIEM; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al 2° capoverso. Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quali parametri di definizione per individuare l'ammontare. Dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del "premio di produzione" di cui all'art. 22, CCNL 5.3.91. I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi e istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati al 31.8.94 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Nota a verbale. 1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica e innovativa degli istituti della contrattazione di 2° livello e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche e il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (51 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e s'impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente all'istituzione del premio, le parti contraenti in sede aziendale o territoriale s'incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo garantendo l'invarianza dell'importo lordo del premio spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi conclusi a livello territoriale le parti s'incontreranno per valutare le relative conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi che attenuino i pregiudizi per le imprese. 2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo 23.7.93. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le OOSS territoriali delle parti, le RSU e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto. Art. 34 - Premio di fedeltà. Norma particolare per il settore dei laterizi. Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianità presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio di fedeltà 'una tantum' pari a 1 mensilità della retribuzione globale di fatto. Ai soli effetti di questo istituto si conviene oltre a quanto stabilito dall'art. 31 che, qualora durante il rapporto si sia verificata o si verifichi un'unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il maturarsi dell'anzianità. Per il periodo trascorso sotto le armi sarà riconosciuta l'anzianità fini della corresponsione del premio di fedeltà. ai Art. 35 - Lavoro a cottimo. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (52 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 15% dei minimi tabellari vigenti. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 15%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo. Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche nelle condizione di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, quelle relative a) alle ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di valutazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (53 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm c) d) al conteggio e alla liquidazione dei cottimi; al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno esaminate in 1a istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile data di instaurazione della controversia. dalla Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in 2a istanza dalle OOSS territorialmente competenti. Art. 36 - Lavori a turni. La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale settimanali per gli addetti a lavori discontinui. più turni di è di 40 ore I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica. Il lavoro eseguito nei giorni feriali, di domenica e/o nelle ore notturne, quando sia compreso di regolari turni periodici, gode delle percentuali di maggiorazione indicate nell'art. 17. I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario. I lavoratori interessati devono essere preavvisati nel turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto. Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (54 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quale spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento o altri lavori effettuati soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe cottimo per i cottimisti. lo in di di Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.). Art. 38 -Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi. Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale. Art. 39 - Indennità maneggio denaro. Il lavoratore la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto a una particolare indennità pari all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della contingenza, sempreché gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la responsabilità anche per errori finanziari. Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune godimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore. Art. 40 - Indennità per uso di mezzi di trasporto. Al lavoratore che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa un mezzo di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli, verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e d'indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso da concordarsi direttamente fra le parti interessate. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (55 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 41 - Mensa. Ferme restando le sostituzioni in atto alla data d'entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e delle varietà delle situazioni il fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU. Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato e avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc. Per l'istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc. Art. 42 - Alloggio. Qualora nella località dove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro disti oltre km. 5, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo. Art. 43 - Trasferimenti. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso comune dovranno essere connesse a comprovare ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione. Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (56 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali anticipata risoluzione del contratto di affitto. spese sostenute a per In aggiunta gli sarà corrisposta: - se celibe senza congiunti conviventi a carico: un'indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale; se capofamiglia: un'indennità di trasferimento commisurata a 1 mensilità di retribuzione globale. Nel caso in cui l'azienda mette a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà. Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua competono le indennità e il trattamento di cui sopra. richiesta non Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell'azienda e che entro 5 anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto. I lavoratori delle categorie Quadri, AS, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all'atto dell'assunzione, la possibilità per l'azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (57 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 44 - Trasferta. Operai. Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre km. 5 dalla sede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. come la normale Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfettario della spesa del pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio non possono rientrare in sede nelle ore normali dei pasti, nonché l'ammontare della diaria nel caso di pernottamento fuori sede. Impiegati. Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, in base a nota documentata, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato. Inoltre al lavoratore deve essere corrisposto: a) un'indennità pari al 35% della retribuzione orario normale calcolata ai sensi dell'art. 24 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale; b) un'indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore. Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni d'orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario. I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (58 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Nel caso di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e il lavoratore, le indennità di cui ai punti a) e b). Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria. In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo statuto del Fondo previdenza FONDAPI e le relative disposizioni regolamentari. Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di 1 giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro 30 giorni da parte del Fondo delle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale. N.B. - La praticabilità da quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale. Nota verbale. ANIEM conferma la propria disponibilità a esaminare con FeNEAL-UIL, FILCACISL, FILCA-CGIL il tema dell'ammontare del TFR destinato alla Previdenza complementare di concerto con le altre fonti istitutive del FONDAPI e comunque non inferiore al 30%. Capitolo VI - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI Art. 46 -Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (59 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica (40 ore). A tale importo verranno aggiunte tante quote orario quante sono le retribuibili oltre le 40 ore fino all'orario settimanale assegnato. ore Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare. Le ore prestate oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario. Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate e per le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orario di cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza. La suddetta maggiorazione assorbirà trattamenti aziendali in atto. fino a concorrenza analoghi Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13a mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.73 n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi. Gli addetti a lavoratori discontinui a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro. Art. 47 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari. Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26.6.90 convengono quanto segue. n. 162 I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (60 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm non superiore a 3 anni. Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata. I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra. I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo. Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e sono frazionabili. Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa ricorrere ad assunzioni a tempo determinato. l'azienda non potrà Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale. Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92). Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi. Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegate alla donazione. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (61 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 49 - Lavoratori immigrati. Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative. Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno periodico in patria e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti. Art. 50 - Lavoro delle donne e dei fanciulli. L'assunzione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati disposizioni delle leggi in vigore. dalle Art. 51 - Volontariato. Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266 e svolgano documentata attività di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità d'orario e delle eventuali turnazioni concordate e attuate nelle rispettive imprese. Ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto di lavoro per periodi di documentata e comprovata assenza. Cooperazione internazionale. Ai lavoratori cui, ai sensi della legge n. 38 del 9.2.79, sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del DLCPS 13.9.46 n. 303, e successive forme integrative qualora beneficino del rinvio del servizio militare di leva, ai sensi dell'art. 40 della citata legge n. 38/79. Art. 52 - Diritto allo studio. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (62 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti. I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore d'insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno. 150 Nell'arco di 1 anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti. Oltre ai destinatari della presente norma così come individuati al comma 1, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al comma 3, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale almeno 1 mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato d'iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel corso il cui numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4. Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione d'orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Capitolo VII - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO Art. 53 - Interruzioni di lavoro. In caso d'interruzione di lavoro di breve durata, dovuta a cause di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (63 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non 60 minuti nella giornata. superino i In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. L'azienda corrisponderà quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l'intervento della Cassa integrazione il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda. I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono recuperati con le modalità di cui all'art. 55. essere Art. 54 - Sospensione e riduzione di orario. Le parti s'impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o ad orario ridotto. Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle aziende delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti concordano che, di norma, le aziende erogheranno acconti d'importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese. Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 80 ore d'integrazione non ancora autorizzate da INPS. In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale INPS, l'azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retribuiti dovuti a qualsiasi titolo. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del preavviso, del TFR e degli altri eventuali diritti maturati. Art. 55 - Recupero delle ore di lavoro perdute. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (64 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 53 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo di cui è avvenuta l'interruzione. Art. 56 - Permessi. Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi che l'azienda non é tenuta a retribuire. verranno permessi Art. 57 - Assenze. L'assenza deve essere comunicata all'azienda di norma all'inizio del normale orario di lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e comunque, in caso di giustificato motivo, non oltre il giorno successivo. Essa deve essere giustificata dal dipendente entro le 48 ore successive al momento in cui si verifica salvo giustificati motivi d'impedimento. Art. 58 - Aspettativa. Al lavoratore che ne faccia richiesta e abbia superato il periodo di prova, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, un'aspettativa fino a un massimo di 1 anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. Il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del aspettativa non si presenterà per riprendere servizio sarà dimissionario. periodo di considerato Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, potrà invitare il lavoratore a riprendere il servizio nel termine di 15 giorni. Se il lavoratore non riprenderà il servizio entro il verrà considerato dimissionario. suddetto termine Art. 59 - Congedo matrimoniale. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (65 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm In caso di matrimonio compete ai lavoratori non matrimoniale di 15 giorni. in prova Il congedo non potrà essere considerato quale periodo di licenziamento e computato nel periodo feriale annuale. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal preavviso di almeno 6 giorni, salvo casi eccezionali. La retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad quando l'uno o l'altro ne abbia diritto. un congedo preavviso lavoratore entrambi i con di un coniugi Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale quando il lavoratore, ferma restando l'esigenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso o assente. Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. Resta fermo il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi da INPS a tale titolo. effettuati Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al DL 13.9.46 n. 303, al DPR 14.2.64 artt. 77 e 81 e alla legge 24.12.86 n. 958. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3.5.55 n. 370. Art. 61 - Trattamento in caso di maternità. Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme legge in vigore. di Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (66 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale attenersi alle disposizioni previste nell'art. 63. il lavoratore dovrà Al lavoratore sarà conservato il posto: a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge; b) in caso d'infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione giornata nella quale abbandona il lavoro. per la 1a Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di 18 mesi, operando a tale fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. L'azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l'indennità d'infortunio a carico INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall'Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (67 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Il trattamento economico di cui ai precedenti commi verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti da INAIL. L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. Per l'eventuale periodo d'infortunio o di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. L'azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico. Le eventuali concorrenza. integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per la malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento. Chiarimenti a verbale. 1) I ratei della 13a mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla 13a mensilità di cui all'art. 29 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale. 2) L'integrazione dovuta dall'azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (68 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Dichiarazione a verbale. Le parti s'impegnano, anche nell'ambito della legge n. 833/78, ad operare congiuntamente, nelle sedi competenti, al fine di individuare soluzioni che permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai lavoratori in caso d'infortunio, con quelle di competenza INAIL. Qualora, in relazione al termine di rimborso di cui al comma 10, dovessero manifestarsi oggettivi impedimenti all'erogazione delle previste anticipazioni, le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno, a richiesta di una delle stesse, per ricercare soluzioni atte al superamento di dette situazioni. Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il 3° giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il 3° giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate d'impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. L'azienda ha di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. termini ragioni facoltà vigenti Il lavoratore è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (69 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato d'infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 74 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. di attività Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortuni sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. non Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora lavoratore anche con più periodi d'infermità, raggiunga in complesso mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi. il 14 Superato il termine della conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. Il trattamento economico dovuto al lavoratore infortunio non sul lavoro è il seguente: in caso di malattia o Operai. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto a un'integrazione dell'indennità a carico INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato: - per 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 100% della retribuzione netta; per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) il 50% della retribuzione netta. Il suddetto trattamento economico sarà corrisposto al lavoratore sempreché la malattia o l'infortunio non sul lavoro siano file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (70 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm riconosciuti da INPS e vengano presentate nei termini presente articolo le prescritte certificazioni mediche. previsti dal L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte INPS non abbia avuto luogo o venga a marcare per inadempienze del lavoratore stesso. Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto eventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo. Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro e abbia ricevuto l'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a rimborsare all'azienda stessa l'importo dell'integrazione già percepita. Impiegati. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento economico: - per 6 mesi di calendario il 100% della retribuzione; per ulteriori 6 mesi di calendario il 50% della retribuzione. Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore sempreché vengano presentate nei termini esposti nel presente articolo le prescritte certificazioni mediche. Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all'azienda quanto da essa percepito nei limiti del risarcimento ottenuto. Dalla retribuzione, come sopra indicata, sarà dedotto fino a concorrenza quanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che di indennità, per atti previdenziali assistenziali, assicurativi, conseguenti da disposizioni di legge, di contratto o da iniziative aziendali. Parte comune. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia. Il trattamento economico suddetto sarà corrisposto 'ex novo' in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per tali titoli o comunque dopo 12 mesi dal giorno in file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (71 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm cui è cessato il economico al 100%. diritto del lavoratore a percepire il trattamento Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero già accertati da precedente visita di controllo. Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica per massimo di 12 mesi, anche in caso di Tbc. In tale caso il trattamento carattere integrativo di quanto erogato da INPS. un ha Chiarimento a verbale. Per gli operai: 1) i ratei della 13a mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla 13a mensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro. 2) L'integrazione dovuta dall'azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto, opportunamente lordizzata dai contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore. Capitolo VIII - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Art. 64 - Ambiente. Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore che venissero avanzate in Italia e nell'ambito CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d'indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi. Analoghe linee d'indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (Regioni, Province, ecc.). Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e alla salute e sicurezza. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (72 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi e ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti e dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca ...). Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto d'esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo. Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni e i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni. In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al RLS preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare. In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività. Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OOSS contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a CONFAPI; la partecipazione al Comitato è gratuita. Art. 65 - Visite mediche. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività. Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue: file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (73 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro; 2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna. Per quanto materia. non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS). In applicazione del D.lgs. n. 626 del 19.9.94, e considerato quanto previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95 stipulato tra CONFAPI e le OOSS dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina: 1) ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI (OPP) Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli OPP, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.lgs. 19.9.94 n. 626. 2) COORDINAMENTO TRA CP E OPP Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i CP di cui al penultimo comma dell'art. 64 del vigente CCNL, i compiti propri dell'OPP saranno svolti da tali Organismi. Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale 2a istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale. 3) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: AZIENDE O UNITA PRODUTTIVE FINO A 15 DIPENDENTI Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dai punti 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati 'pro quota'. Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (74 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, al RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti, a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti. L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, punti b), c) d), g), i), l). 4) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: AZIENDE O UNITA PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 18, D.lgs. n. 626/94; - 6, art. 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti; 2 RLS nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti. L'individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate: - nelle aziende in cui siano elette le RSU il RLS verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda; nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il RLS è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con medesime modalità di elezione; nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OOSS stipulanti. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, ad ogni RLS vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno. L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (75 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i), l). 5) ELEZIONI Elettorato attivo e passivo. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola prestino la loro attività nelle sedi aziendali. che Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Modalità elettorali. L'elezione si svolgerà a suffragio universale segreto, anche per candidature concorrenti. diretto, a scrutinio Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota' i lavoratori a tempo parziale. Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale e inviata all'Organismo paritetico provinciale. Durata dell'incarico. Il RLS resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a elezione e comunque non oltre 60 giorni. nuova file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (76 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante scritto da consegnare alla Direzione aziendale. sua con una da atto In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili. nuove Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs. n. 626/94 le tutele riviste dalla legge n. 300/70. Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico. In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. 19.9.94 n. 626, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. Il RLS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale. Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. la La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), D.lgs. 19.9.94 n. 626, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la Direzione aziendale e il RLS. Il verbale della consultazione proposte formulate dal RLS. deve riportare le osservazioni Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria sul verbale della stessa. e le firma Riunioni periodiche. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (77 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Le riunioni periodiche di cui all'art. 11, D.lgs. 19.9.94 n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda. Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli previsti dallo stesso art. 11. argomenti Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale. 6) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: FORMAZIONE Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, D.lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta. Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti funzionanti. e Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà: - conoscenze normativa. 7) generali sugli obblighi e diritti previsti dalla ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONI INCENDI I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione e informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge. 8) ABROGAZIONI L'introduzione del D.lgs. n. 626/96 ha determinato nuove comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza modalità salute e file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (78 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione. Nota a verbale. Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza della sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti. Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori. Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con 4 ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso. Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato. L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio opuscoli, eventualmente monografici e mirati. di Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni. Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro (DPR 19.3.65 n. 303). Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (79 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizione di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentare necessità di terapie da seguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità. Art. 69 - Abiti da lavoro. Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, 2 indumenti da lavoro ogni anno. L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, anno, degli indumenti usati. tipologia lavoratori in forza da almeno 1 anno lavoratori in forza da meno di 1 anno trasf. reparto cambio mansione di anno in introduzione nuove tecnologie nuove sostanze INFORMAZIONE PER I LAVORATORI oggetto (norma a)sintesi a)sintesi transitoria; delle delle vale in fase principali principali di 1a disposizioni disposizioni applicazione legislative legislative a regime) sulla sulla materia materia: a)sintesi cenni delle b)contenuti principali art. 21 con b)contenuti disposispecifico art. 21 con zioni riferimento specifico legislative ai rischi a riferimento sulla cui il ai rischi a materia lavoratore è cui il esposto e lavoratore è b)contenuti alla manesposto e art. 21 sione o alla man- a)sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni b)contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto e alla man- file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (80 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto e alla mansione o funzione aziendale da questo ricoperta funzione aziendale da questo ricoperta sione o funzione aziendale da questo ricoperta: richiami c)indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione sione o funzione aziendale da questo ricoperta: richiami c)indicazioni ed elementi relativi ai rischi e alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte e alle nuove tecnologie FORMAZIONE PER I LAVORATORI criteri di aggregazione dei lavoratori 1)gruppi di rischio 2)mansioni omogenee 3)mansioni particolari richiami sui contenuti comportament i da tenere a)in relazione a rischi specifici e particolari b)in caso di eventi anomali 1)gruppi di rischio 2)mansioni omogenee 3)mansioni particolari comportamenti da tenere: 1)gruppi di rischio 2)mansioni omogenee 3)mansioni particolari comportamenti da tenere con specifico a)normalmente riferimento b)in relazione alle a rischi fattispecie specifici e di interesse: particolari c)in caso a)normalmente di eventi b)in relazione anomali a rischi specifici e particolari c)in caso di eventi anomali 1)gruppi di rischio 2)mansioni omogenee 3)mansioni particolari comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse: a)normalmente b)in relazione a rischi specifici e particolari c)in caso di eventi anomali durata file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (81 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm complessiva informazione formazione 4 ORE 4 ORE 2 ORE 4 ORE Capitolo IX - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro. L'inizio del lavoro sarà regolamentato aziendalmente in modo tale da consentire l'accesso dei lavoratori 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro affinché gli stessi si possano così trovare al rispettivo posto in condizione di iniziare il lavoro all'ora prevista anche se non contraddistinta da segnalazione acustica. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale d'ingresso in azienda, sempreché il ritardo non superi la mezz'ora stessa. Analogamente i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di termini del lavoro e/o del relativo orario di cessazione. Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale. I lavoratori devono osservare le disposizioni disciplina del lavoro impartite dall'azienda. per l'esecuzione e la L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni. I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale. In particolare il lavoratore deve: - osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze; eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (82 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme e alle istruzioni avute; conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti; conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno della stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto. In caso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore deve riconsegnare al magazzino o al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna. Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda. Al lavoratore inoltre è fatto divieto di: a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione; b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati; c) prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto salvo il caso di sospensione del lavoro senza retribuzione. Art. 72 - Risarcimento danni. I danni derivati da colpa del all'interessato, appena possibile. lavoratore devono essere contestati L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all'entità danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato. del In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall'art. 94. Il risarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione dell'eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione mensile con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le disposizioni e i limiti di legge. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (83 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 73 - Visite d'inventario e di controllo. Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli. Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei modalità previste dalla legge 20.5.70 n. 300. casi e con le Art. 74 - Provvedimenti disciplinari. Le infrazioni al seguente contratto, al regolamento interno e alle norme, potranno essere puniti con: 1) 2) 3) 4) 5) altre richiamo verbale; ammonizione scritta; multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione; sospensione fino ad un massimo di 3 giorni; licenziamento. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione. Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del licenziamento di cui al successivo art. 77, l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore. I provvedimenti non potranno essere applicati se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale. La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi anni dalla loro applicazione. 2 Art. 75 - Regolamento interno di azienda. Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (84 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm con quelle previste dal presente contratto, preventivamente a conoscenza della RSU. e dovrà essere portato Art. 76 - Multe e sospensioni. L'azienda che: ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore a) b) rimanga assente da lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza; d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; e) non avverta il superiore diretto dei guasti o della irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito; f) sia trovato addormentato; g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenza di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello; h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro; i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza e all'igiene e che non siano stati passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 77. La multa verrà applicata per le mancanze sospensione per quelle di maggiore rilievo. di minore rilievo: la L'importo delle multe per motivi disciplinari, sarà devoluto ad INPS. Art. 77 - Licenziamento senza preavviso. Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 74 nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento infrazioni: le seguenti 1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (85 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; 3) rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione; 4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno 2 sospensioni del lavoro; 5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico; 6) trafugamento di schizzi di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'azienda; 7) lavorazione e costruzione all'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi; 8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento; 9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di 1 anno. Capitolo X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Operai. Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai sensi dell'art. 77) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata: - 6 giornate lavorative in caso d'anzianità presso l'azienda fino a 5 anni; 8 giornate lavorative in caso d'anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni; 10 giornate lavorative in caso d'anzianità oltre 10 anni. In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti dell'anzianità. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicati deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Per i lavoratori a cottimo l'indennità stessa sarà calcolata sulla file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (86 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm retribuzione media percepita nell'ultimo periodo di paga. Impiegati. Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio: 1) 2) mesi 2 di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS; mesi 1 e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS; 3) mesi 1 di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1; b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10: 1) 2) 3) mesi 3 di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS; mesi 2 di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS; mesi 1 e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 e E1; c) per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1) 2) mesi 4 di preavviso per i lavoratori A e AS; mesi 2 e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1, C1, CS; 3) mesi 2 di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1. Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti a metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1, di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (87 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Il TFR è regolato dalle norme della legge 29.5.82 n. 297. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti suddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi: - della minimo contrattuale; contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82); scatti di anzianità; aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale; premio di produzione; maggiorazioni per turni avvicendati; 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente; cottimi; indennità maneggio denaro; indennità di mensa. - Ai sensi dell'art. 3, legge n. 297/82, il TFR spettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato alle seguenti aliquote: dal dal 1.1.82 1.1.86 anzianità fino a 15 anni anzianità oltre 15 anni 14/30 22/30 18/30 24/30 dal 1.1.87 dal 1.1.88 24/30 27/30 30/30 30/30 Chiarimento a verbale. Ai sensi dell'art. 5, legge 29.5.82 n. 297, l'indennità d'anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31.5.82 è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72 e 93, CCNL 26.7.79. Art. 80 - Certificato di lavoro. Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (88 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore stesso un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte. Art. 81 - Indennità in caso di morte. In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR saranno corrisposte al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute dall'azienda. In mancanza delle persone indicate le indennità suddette saranno corrisposte secondo le disposizioni della successione legittima o testamentaria. Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali. Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di CIG e mobilità (legge 23.7.91 n. 223, specificamente art. 1, 4 e 24 e legge 19.7.93 n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19.12.84 n. 863 e legge 19.7.93 n. 236) e successivi interventi, le parti, in via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL, convengono che a fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni d'orario annuo di cui all'art. 15 del CCNL nonché i permessi per ex festività di cui all'art. 20 e i residui delle giornate di ferie. In sede di rinnovo del presente CCNL le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo consolidamento con il successivo CCNL di categoria. Art. 83 - Cessione o trasformazione dell'azienda. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (89 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm La cessazione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi momento avvenga, non risolve di per sé il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Restano salve le norme di cui all'art. 2112 CC. Art. 84 - Cessazione dell'attività aziendale. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione dell'attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e al lavoratore non in prova è dovuto il trattamento di licenziamento (TFR e indennità di preavviso). Capitolo XI - ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Tra ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle RSU nelle aziende aderenti a ANIEM-CONFAPI, che disciplina la materia relativa alle RSU, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti sociali il 23.7.93. A - Modalità di costituzione e di funzionamento. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione. RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL. Hanno potere d'iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II, Protocollo 23.7.93, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e del presente CCNL. L'iniziativa di disgiuntamente, individuate. cui al comma 1 può essere esercitata, congiuntamente o da parte delle Associazioni sindacali come sopra La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (90 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 2. Composizione. Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezioni a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; alla copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 CC, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. 3. Numero dei componenti. Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23.7.93, sotto RSU, al punto B, il numero del componenti le RSU sarà pari a: il titolo - 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive occupano da 16 a 75 dipendenti; 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 76 a dipendenti; 5 componenti nelle unità produttive che occupano oltre i dipendenti. 4. che 140 141 Compiti, funzioni e permessi. La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 41, CCNL 5.3.91 e i suoi componenti subentrano alla RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità e diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela del lavoratore e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo 23.7.93. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla 300/70 per i dirigenti RSA. legge n. Il monte ore annue di permessi già previsti dall'art. 41, punto 3, CCNL 5.3.91, sarà pari a 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva con un minimo di 72 ore annue. A tale monte ore si aggiungono file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (91 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo d'incremento di 120 ore per unità produttiva. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti della RSA a norma dell'art. 23, legge n. 300/70. FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuite aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 41, trasferiscono alla RSU una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Le precitate OOSS ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli del già citato art. 41, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la RSU e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita. La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile della gestione amministrativa del monte ore come sopra definito. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla RSU indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Sono fatti salve in favore delle OOSS stipulanti i seguenti diritti: - diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge 20.5.70 n. 300; diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300. 5. Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dai primi dei non eletti appartenente alla medesima lista. Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra. Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (92 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente CCNL. 6. Revoca della RSU. Le OOSS, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezioni della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata. B - Disciplina delle elezioni della RSU. 1. Modalità per le elezioni. Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le Associazioni sindacali di cui alla lett. A), "Modalità di costituzione e di funzionamento", congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25, legge 20.5.70 n. 300 e da inviare altresì alla Direzione aziendale. Il termine per presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza s'intende fissata alle ore 24 del 15° giorno lavorativo. 2. Quorum per la validità delle elezioni. Le OOSS dei lavoratori stipulanti il presente CCNL favoriranno ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. la Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della dei lavoratori aventi diritto al voto. più metà Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le OOSS prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva. 3. Elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (93 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm quadri, non elezioni. in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4; sono altresì eleggibili anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi. 4. Presentazione delle liste. All'elezione dalle: della RSU possono concorrere liste elettorali presentate a) b) Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché il presente CCNL; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista membri della Commissione elettorale. e i Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre il numero complessivo dei componenti la RSU. 5. 1/3 Commissione elettorale. Al fine di assicurare un consultazione, nelle singole Commissione elettorale. ordinato e corretto svolgimento della unità produttive viene costituita una Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (94 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 6. Compiti della Commissione. La Commissione elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione; b) verificare la valida presentazione delle liste; c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla presente regolamentazione; f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste. 7. Affissioni. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 1, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni. 8. Scrutatori. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore precedono l'inizio delle votazioni. 9. Segretezza del voto. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso lettera né per interposta persona. 10. che per Schede elettorali. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (95 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a votazione dal presidente del seggio. Il voto di lista sarà intestazione della lista. espresso ciascun mediante elettore crocetta all'atto della tracciata sulla Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. 11. Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante un crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. 12. Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (96 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di 20, legge 20.5.70 n. 300. 13. al di fuori cui all'art. Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un presidente nominato dalla Commissione elettorale. 14. Attrezzatura del seggio elettorale. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. 15. Riconoscimento degli elettori. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. 16. Compiti del presidente. Il presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14, "Attrezzatura del seggio elettorale", del punto b), "Disciplina della elezione della rappresentanza unitaria", la firma accanto al suo nominativo. 17. Le Operazioni di scrutinio. operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (97 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. 18. Attribuzione dei seggi. Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto nel comma 1, punto 2, "Composizione", lett. A), "Modalità di costituzione e di funzionamento". Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. 19. Ricorsi alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, s'intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (98 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata r.r., nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale e alla Associazione Piccole e Medie Industrie (API) alla quale aderisce l'azienda. 20. Comitati dei garanti. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. entro Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle OOSS, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante API territoriale alla quale aderisce l'azienda, ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. 21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU. La nomina, a seguito di elezioni o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale e alla locale Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle OOSS di rispettiva appartenenza dei componenti. 22. Adempimenti della Direzione aziendale. La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali. 23. Norma generale. Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale e ai componenti il Comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti delle RSA e ora trasferiti ai componenti le RSU, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%...nd%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (99 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm lavoro. Art. 86 - Assemblee. Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati stipulanti il presente contratto e/o dalle RSA nell'unità produttiva con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. La data e l'ora dell'assemblea da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno 2 giorni di preavviso. Alle riunioni potranno partecipare dirigenti esterni della OS. Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo dalla stessa indicato, ovvero in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Art. 87 - Relazioni sindacali. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (100 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui al capitolo I del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti. La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Art. 88 - Affissioni. Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale. Art. 89 - Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali e territoriali di categoria potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, cumulabili nell'arco di ogni semestre, per disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette ad ANIEM che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene. Dichiarazione a verbale. Le parti dichiarano che con le modifiche apportate al presente articolo con il CCNL 28.7.83 non hanno inteso incrementare il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti. Art. 90 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (101 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Come previsto dall'art. 4, legge 27.12.85 n. 816, che ha abrogato l'art. 32, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedono di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di 30 ore mensili. Art. 91 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Come previsto dall'art. 31, legge 20.5.70 n. 300, integrato dalla legge 27.12.85 n. 816, i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati cariche sindacali provinciali e nazionali. a ricoprire I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al RDL 4.10.35 n. 1827 e successive modifiche e integrazioni, nonché a carico di Enti, Fondi, Casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per la malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa. Art. 92 - Patronati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, legge n. 300 del 20.5.70, secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (102 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle OOSS firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1, DLCAS 29.7.47 n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente delle aziende per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico e organizzativo. I rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale e attinenti alle proprie funzioni. I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo. Art. 93 - Versamento contributi sindacali. L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi previo rilascio di delega firmata dai dipendenti che ne facciano richiesta e consegnata o fatta pervenire all'azienda del lavoratore stesso. La durata della delega avrà validità fino a revoca da parte del lavoratore interessato. Ogni delega dovrà contenere le generalità del lavoratore, l'ammontare contributo da trattenere e la OS a cui l'azienda dovrà versarlo. del Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore. Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate su c/c bancari indicati da ciascun sindacato. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali già concordati dalle Federazioni provinciali di categoria e in atto in sede aziendale restano invariati. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (103 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Capitolo XII - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI LAVORO Art. 94 - Reclami e controversie. Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti. Le controversie stipulanti. sull'applicazione vengano deferite alle Organizzazioni Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlate e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli già acquisite dal lavoratore. Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali. Art. 96 - Abrogazione dei precedenti contratti. Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di lavoratori si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso, salvo specifici richiami fatti ai suddetti contratti scaduti. sua cui gli Art. 97 - Accordi interconfederali. Tutti gli accordi interconfederali, anche se richiamati, si è considerato parte integrante del sempreché questo non disponga diversamente. non esplicitamente presente contratto, file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (104 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Art. 98 - Appalti. Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro. I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data d'entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla RSU. L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto. di una Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23.10.60 n. 1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice. Art. 99 - Decorrenza e durata. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 e avrà vigore fino al 30 settembre 2003; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2001. Esso s'intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto 3 mesi prima la scadenza con lettera raccomandata a.r. verrà ALLEGATO A Verbale di Accordo. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (105 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Roma, 27 ottobre 1999 ANIEM e FILLEA-CGIL, FeNEAL-UIL, in attuazione di quanto previsto nel Verbale di accordo 27.10.99 per il rinnovo del CCNL Manufatti in cemento/Laterizi in merito al Settore Fibro-Cemento, convengono quanto segue: 1. A tutti i lavoratori delle imprese del fibro-cemento verrà applicato, con decorrenza 1.10.99, il CCNL manufatti in cemento/laterizi. 2. Al suddetto contratto verrà allegato un Protocollo contenente disposizioni specifiche da applicare, sempre a decorrere dall'1.10.99, a tutti i lavoratori delle aziende di cui sopra. Tale protocollo conterrà le seguenti clausole: a) fermi restando minimi e contingenza del cemento/laterizi, introduzione di una voce specifica non assorbibile pari a: - cat. cat. cat. cat. cat. cat. cat. contratto manufatti in retributiva collettiva A: £ 43.654 B: 62.576 CS: 61.282 C: 52.526 D: 47.366 E: 17.240 F: 22.272 b) trasferimento nelle categorie contrattuali corrispondenti dei profili specifici dei settori fibro-cemento; c) mantenimento delle preesistenti disposizioni concernenti: - lavori pesanti - art. 64, nn. 1, 2, 4, 7, 8; lavori a turni - art. 61 sostitutivo del 73 e delle corrispondenti maggiorazioni; premio di anzianità - artt. 86 e 106; d) - mantenimento, ai soli lavoratori in forza sempre all'1.10.99: dei vecchi aumenti periodici; del trattamento economico di malattia; delle misure diversificate dei periodi feriali dell'anzianità di servizio (solo per gli impiegati). in ragione e) Ferme restando le norme del CCNL manufatti in cemento e laterizi su orario e maggiorazioni (salvo quanto detto per i turnisti), conferma delle 4 ore annue aggiuntive di riduzione previste per i turnisti dalla precedente normativa. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (106 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm 3. ANIEM inviterà le aziende del fibro-cemento a erogare mensile aggiuntiva della IVC a suo tempo corrisposta. una quota Letto, confermato e sottoscritto SETTORE FIBROCEMENTO Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibrocemento. A decorrere dall'1.10.99, per le aziende del settore fibrocemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27.10.99 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo. Detto contratto applicato. annulla e sostituisce il contratto in precedenza Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente CCNL 27.10.99. Capitolo A). Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti. 1) Profili specifici del settore fibrocemento. Categoria B2 (Operai). Profilo: - lavoratori addetti al coordinamento, alla guida e al controllo operativo con facoltà d'iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori d'inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività. Categoria CS (Impiegati). Profili: - operatori su calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di idoneo titolo di studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che provvedono all'attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di elaborazione, assicurando l'alimentazione dei dati e la corretta produzione degli outputs; disegnatore d'ordine con prolungata e comprovata esperienza che file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (107 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di massima; lavoratore, in possesso di approfondita preparazione professionale e comprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi amministrativi di stabilimento. Categoria CS (Operai). Profili: - lavoratori preposti alla guida e al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori d'inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro. Categoria C1 (Impiegati). Profili: - addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti che si avvalgono di videoterminali o di equivalenti sistemi di registrazione; venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative commerciali. Categoria C2 (Operai). Profili: - macchinisti conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, che controllano le varie fasi della linea, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo stesso e compiere le operazioni necessarie al mantenimento - di cui sono responsabili - degli standard qualitativi prefissati; capi macchina che provvedono all'avviamento e alla regolazione delle macchine di produzione, ne controllano il funzionamento, eseguono gli interventi di ripristino di funzionamento e di piccola e ordinaria manutenzione. Categoria D2 (Operai). Profili: - analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni; calcimetristi; conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (108 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm operano sia in sala quadri che in reparto, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo e compiere le operazioni necessarie al mantenimento degli standard qualitativi prefissati; conduttori di macchine di produzione per le quali è necessaria un'approfondita conoscenza del processo tecnologico (esempio: pressatore-conduttore, battitore di macchine lastre o tubi, guardafeltri, formatori). Categoria E2 (Operai). Profili: - conduttori di macchine ausiliarie di semplice azionamento direttamente collegate con le macchine complesse di produzione principali che operano secondo prescrizioni di esercizio prestabilite con il fine di realizzarne il regolare funzionamento delle stesse; conduttore di macchine utensili per la lavorazione di tubi e lastre; controllori quantitativamente che annotano i risultati del controllo stesso; addetti alla confezione manuale di recipienti, canne quadrangolari e pezzi speciali. 2) Riduzione orario di lavoro. Per i lavoratori che prestano la propria opera in 3 turni avvicendati, la misura della riduzione dell'orario di lavoro prevista al punto 13, comma 1, nell'art. 10 è stabilita in 68 ore annue. 3) Superminimo collettivo. Ai lavoratori inquadrati nelle sottoindicate categorie saranno corrisposti gli importi per ciascuna di esse stabiliti a titolo di superminimo collettivo non assorbibile, da valere a tutti gli effetti come minimo tabellare: - cat. cat. cat. cat. cat. cat. cat. A: £ B: CS: C: D: E: F: 43.654 62.576 61.282 52.526 47.366 17.240 22.272 (importo comprensivo di £ 8.000 di cui all'art. 21). 4) Lavoro a turni. file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (109 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi. Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 17 (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del: - 35% per le ore lavorate di notte; 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia caso di 2 turni); 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per stesso titolo. nel di lo Le maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché delle riduzioni d'orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda la durata normale del all'art. 15 (Orario di lavoro). lavoro si fa riferimento I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiorazione prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno. I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore. Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 17 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (110 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all'art. 17 (Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva. Nel caso di sostituzioni temporanee e occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno. Chiarimento a verbale. La presente disciplina sostituisce quella di cui all'art. 17 del presente CCNL 5) Lavori pesanti e disagiati. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati. Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavoro pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate: 1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%; 2. recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%; 3. riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%; 4. stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%; 5. operazione manuale di infilasacchi: 5,50%. Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (111 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché della riduzione d'orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi. Chiarimento a verbale. Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire a una razionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa. 6) Premio di anzianità (ex Intermedi). Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi o qualifiche diversi, presso la stessa azienda - o aziende dello stesso gruppo - i periodi d'anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio d'anzianità. Tale premio sarà corrisposto in 2 quote e cioè 1 al compimento del 15° anno d'anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23° anno d'anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai 5/6 della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio. Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione del diritto al premio d'anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a 1 anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. 7) Premio di anzianità (Impiegati). Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa azienda - o aziende dello stesso gruppo i periodi d'anzianità sottoindicati, compete un premio file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (112 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm d'anzianità. Tale premio sarà corrisposto in 2 quote e cioè 1 al compimento del 15° anno d'anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23° anno d'anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici d'anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze. Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda, o aziende dello stesso gruppo, prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a 1 anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Chiarimento a verbale. Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica "ex intermedi" abbia già percepito la 1a quota del premio d'anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto di usufruire della sola 2a quota di premio prevista dal presente articolo. Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica "ex intermedi", ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio d'anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte. Capitolo B). Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999. 1) Aumenti periodici di anzianità. Gli importi degli aumenti periodici previsti dall'art. 30 sono sostituiti dai seguenti: gruppi importi mensili AS A B CS 27.630 24.170 19.595 17.960 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (113 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm C D E F 16.985 16.200 14.920 13.815 2) Trattamento lavoro. economico in caso di malattia e infortunio non sul Il trattamento economico previsto dall'art. 63 è sostituito dal seguente: a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti: - 100% per i primi 6 mesi; 50% per ulteriori 6 mesi; b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti: - 100% per i primi 8 mesi; 50% per ulteriori 4 mesi. ALLEGATO B Verbale di accordo tra ANIEM-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL Premesso - che nel CCNL 28.11.94 e nel Verbale di accordo 20.3.97 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle di cui alla sfera di applicazione del CCNL 28.11.94; preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette OOSS si conviene quanto segue 1. ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono FONDAPI quale Fondo di Previdenza Complementare del settore; 2. la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (114 of 115)26/08/2005 19.14.43 file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic%20Ind%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm Verbale di accordo 20.3.97; 3. con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota 'una tantum' per l'istituzione del Fondo stesso pari a £ 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal Protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di..... 4. la quota d'iscrizione è fissata in £ 22.000. þþþþ file:///F|/Contratti%20Scaricati/Laterizi%20-%20Pic...d%20Vechio/CCNL%20Laterizi%20Pic%20Ind%20Vechio.htm (115 of 115)26/08/2005 19.14.43