FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI [email protected] ANNO v – NUMERO 3 settembre 08 D I O G E N E NOTIZIARIO SINDACALE DEI LAVORATORI EUROP ASSISTANCE Le vespe, le pernici e il contadino Vespe e pernici, afflitte dalla sete, andarono da un contadino a chiedergli da bere, promettendo che, in cambio dell’acqua, gli avrebbero resi questi servizi: le pernici, di zappargli la vigna, e le vespe, di tener lontani i ladri con i loro pungiglioni, facendovi la guardia tutt’attorno. Il contadino rispose: “Ma io ho due buoi, che non promettono nulla e mi fanno tutto; dunque è meglio che dia da bere a loro che a voi”. La favola va bene per certi uomini rovinosi che, promettendo di aiutarci, ci recano gravi danni. ESOPO Ci siamo chieste com’ è cambiato il mondo del lavoro a seguito del D.L.112/08 e per avere delle risposte più chiare ci siamo rivolte ad un esperto di diritto del lavoro che ha commentato come di seguito riportiamo solo alcune delle norme contenute nel d.l. 112/08 1. Il decreto legge 112/08. Non avevamo ancora finito di commentare la “mini” riforma del mercato del lavoro prevista dalla L. 247/2007 - che lo scenario politico e di conseguenza anche quello normativo è nuovamente cambiato. Con il D.L. 112 del 25 giugno 2008 - contenente “disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese” e convertito in legge 133 del 6 agosto 2008 – sono state apportate diverse modifiche al diritto del lavoro. Tra queste modifiche risultano di maggior interesse quelle relative: a) al contratto dei lavoro a termine (art. 21 D.L. 112/08); b) all’orario di lavoro (art. 41 D.L. 112/08); Inoltre si segnalano diversi interventi abrogativi, tra cui quello di maggiore importanza, riguarda la legge sulle dimissioni volontarie che aveva introdotto l’obbligo della forma scritta e certificata davanti alla DPL per le dimissioni dei lavoratori, al fine di contrastare il fenomeno, per la verità ancora abbastanza diffuso, della firma in bianco della lettera di dimissioni. a. Le modifiche al contratto di lavoro a termine e la c.d. norma anti precari. Senza ombra di dubbio le modifiche più rilevanti apportate alla materia del diritto del lavoro riguardano la disciplina sul contratto a termine, norma che ormai da diversi anni segna il confine tra la flessibilità, lecita ed accettata anche dai Sindacati, e la precarietà, illecita e da contrastare. Volendo sintetizzare le innovazioni apportate alla materia, queste si possono dividere in tre tipi: a) l’aggiunta (segnata in grassetto) all’art. 1 del D.Lgs. 368/01 che oggi recita “è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”; b) il maggior potere di disciplina della materia riconosciuto ai “contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale”; c) la c.d. norma antiprecari, Procedendo con ordine si deve esaminare il primo dei tre punti. L’aggiunta apportata all’art. 1 del D.Lgs. 368/01 con il riferimento alle “alla ordinaria attività del datore di lavoro” permette oggi agli imprenditori di assumere lavoratori a termine da adibire anche alla normale attività aziendale, c.d. core business, senza che ciò possa essere ritenuto di per se solo un comportamento illegittimo. In realtà l’intenzione del legislatore era forse quella di permettere, con questa aggiunta, il superamento di quell’orientamento, ormai largamente maggioritario in giurisprudenza, secondo il quale l’assunzione a termine è possibile solo al verificarsi di esigenze oggettive (tecniche organizzative produttive o sostitutive) di natura temporanea. La temporaneità mi sembra, però, rimanere come elemento portante della normativa e le modifiche probabilmente incideranno solo sul tipo di attività a cui adibire i lavoratori assunti con contratto a termine. La seconda modifica riguarda il potere riconosciuto ai “contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale” dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative di derogare: a) al limite di 36 mesi per i rinnovi dei contratti a termine; b) al diritto di precedenza nelle assunzioni a termine e/o a tempo indeterminato. Se il riconoscimento di maggiori spazi all’autonomia collettiva non mi sembra mai sbagliato in via di principio, ritengo, invece, assai pericolosa l’attribuzione anche alla contrattazione aziendale del potere di deroga su punti così delicati della normativa: il rischio, abbastanza evidente, è quello di veder sacrificato, per logiche aziendali, il diritto del lavoratore alla precedenza nelle riassunzioni ovvero a non subire la precarietà con contratti a termine che si susseguono per oltre tre anni. La terza modifica riguarda la c.d. norma antiprecari, che nella sua formulazione iniziale permetteva la violazione da parte del datore di lavoro di quasi tutte le norme a tutela del dipendente senza alcuna conseguenza sanzionatoria. Infatti in caso di impugnazione del contratto da parte del lavoratore, per assenza di una reale ragione di assunzione a termine e/o per violazione delle norme sulla proroga, il Giudice sarebbe stato costretto a dichiarare la nullità dell’intero contratto, senza possibilità né di ordinare la riammissione in servizio del dipendente (come avviene oggi) né di riconoscergli alcun indennizzo economico. Per fortuna, grazie anche all’intervento del Sindacato, questa parte della norma non è stata convertita in legge. Oggi la c.d. norma antiprecari si è trasformata in una sorta di “condono” che permette, per le sole cause in corso alla “data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato” di evitare la sanzione del reintegro del lavoratore obbligando il datore di lavoro solo al pagamento di “un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto” [v. art 4 bis D.Lgs. 368/01]. In sostanza se un lavoratore aveva una causa in corso prima del 6 agosto 2008 (data di entrata in vigore della norma) non potrà ottenere null’altro se non un indennizzo compreso tra 2,5 e 6 mensilità, anche se, come è avvenuto in molti casi, è stato già riammesso in servizio in forza di sentenza di primo grado, pendente avanti alla Corte d’Appello e/o alla Corte di Cassazione. In questa ipotesi il lavoratore perderà il posto e otterrà solo l’indennizzo economico, peraltro mai superiore a 6 mensilità. Invece se il lavoratore ha presentato e/o presenterà per la medesima questione un ricorso avanti al Giudice del Lavoro dopo il 6 agosto 2008 potrà ancora ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato e la riammissione in servizio. La norma presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale e molto probabilmente verrà dichiarata incostituzionale dalla Consulta. b. Le modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro. Il decreto legge in commento è intervenuto anche sulla materia dell’orario di lavoro con diverse modifiche al D.Lgs. 66/03. Innanzitutto viene ristretta la nozione di lavoratore notturno: infatti mentre prima si doveva ritenere lavoratore notturno “qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro” oggi invece è necessario che egli svolga nel periodo di lavoro notturno “almeno tre ore di lavoro” sempre secondo le modalità definite dai contratti collettivi. In questo caso, il governo, ha quindi inteso ridurre gli spazi lasciati all’autonomia collettiva, imponendo il limite delle tre ore di lavoro, che prima non era previsto per legge e poteva quindi essere liberamente determinato dai contratti collettivi ai quali era riconosciuto il potere di prevedere anche requisiti meno stringenti. Le modifiche riguardano anche il riposo giornaliero, che l’art. 7 del D.Lgs. 66/03 riconosce in almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro. Questo diritto, prima della riforma, ammetteva un’unica deroga, in caso di “attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”, mentre oggi può essere derogato anche in caso di “attività caratterizzate da regimi di reperibilità”. L’art. 41 del D.L. 112/08 è intervenuto anche sulla disciplina del riposo settimanale, che prima della riforma era riconosciuto in un periodo di “almeno ventiquattro ore consecutive” da cumulare con il riposo giornaliero di undici ore, per un totale di trentacinque ore consecutive di riposo, che dovevano essere godute “ogni sette giorni” in un una giornata di regola coincidente con la domenica. Oggi, invece, il riposo settimanale è riconosciuto sempre con la stessa durata di ventiquattro ore, da aggiungere alle undici di riposo giornaliero, ma viene concessa dal Legislatore la possibilità di verificare il rispetto di tale diritto “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”. Grazie a questa riforma, quindi, oggi il datore di lavoro potrà richiedere al proprio dipendente di lavorare anche undici giorni di fila, senza alcuna conseguenza sanzionatoria e nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti. Se a questo si aggiunge che, grazie all’introduzione nel nostro ordinamento dell’orario di lavoro multi periodale, il limite di durata massima della prestazione lavorativa nell’arco della settimana, che oggi è di 48 ore, può essere calcolato in media con “riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” [art. 4 comma 3 D.Lgs. 66/03] ciò vuol dire che ad un lavoratore può essere richiesto di prestare la propria attività anche per 13 ore al giorno, per 11 giorni consecutivi, senza che questo sostanzi in alcun modo una violazione delle norme di legge, purché nella media dei quattro mesi il dipendente abbia lavorato non più di 48 ore alla settimana e nella media di 14 giorni abbia riposato per almeno 70 ore consecutivamente. In definitiva questa modifica della legge mi sembra gravemente lesiva dei diritti dei lavoratori e dovrebbe essere adeguatamente contrastata con la contrattazione collettiva che potrà sempre imporre il riposo settimanale con cadenza di sette giorni. Ad ogni modo emerge chiaramente il cambiamento di indirizzo legislativo che con questa riforma perde di vista l’obiettivo primario del diritto del lavoro e delle norme processuali ad esso collegate, vale a dire la tutela del lavoratore, contraente debole nei rapporti contrattuali e nelle relative controversie con il suo datore di lavoro. NICOLA MIRANDA Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Avvocato in Milano Lettera aperta. " Ciao amici, siamo una mamma e un papà che lavorano in Eura. Quattro mesi fa abbiamo scoperto, dopo un lungo e tortuoso pellegrinaggio tra uno studio medico e l'altro, che il nostro bambino di due anni e mezzo è affetto da una rarissima malattia genetica che comporta l'assenza nel suo organismo dell' Ectoderma, l'insieme di unghie, capelli, delle ghiandole salivari, lacrimali e purtroppo sudoripare, le più importanti, quelle che regolano la temperatura corporea. Questo porta a dover vivere in estate in ambienti chiusi con aria condizionata, uscendo solo nelle ore più fresche per evitare in ogni modo le pericolosissime ipertermie. Purtroppo la malattia l'ha privato anche totalmente dei denti, sia i decidui sia i definitivi. Questo problema sarà risolvibile intorno ai suoi vent'anni con un impianto totale e un'operazione di ricostruzione dell'osso. Nel frattempo, dopo i quattro anni, faremo uso di protesi mobili. Io sono la portatrice sana. Senza saperlo gli ho trasmesso la malattia che si sviluppa solo nei maschietti. Ora riesco a parlarne tranquillamente. E' il momento in cui sto reagendo, cercando anche di fare qualcosa per aiutare l'unica associazione che cerca di dare una mano a questi bimbi, solo 180 circa in Italia. Mi aiuta molto aver sposato questa causa. Certo il tempo non e' molto. C'e' il lavoro, il resto della famiglia e un dolcissimo e vivacissimo bambino che ha bisogno di tutto il nostro amore e sostegno. Ma ho capito ultimamente che dove Dio toglie, Dio dona, l'importante e' coglierne il Disegno. Il mio bambino, grazie al Cielo, e' intraprendente, determinato e caparbio. Se saprà' dosare queste qualità, ancora per lui incontrollabili, diventerà un uomo stupendo e saprà compensare tutto quello che Madre Natura gli ha tolto. Lo sta già facendo. Ha dovuto imparare a combattere presto malesseri e sofferenze sin dalla culla e noi con lui. Prima due anni passati a disperarsi nel cercar di capire quello che nemmeno i medici conoscevano e poi due mesi infernali in cui è successo di tutto, depressioni gravi del nonno, l'infarto di mio marito e la mia eterna stanchezza nel vivere tutto questo. Ora finalmente la voglia di reagire, l'inizio di una nuova fase dove le fatiche cominciano ad essere premiate. Mio figlio ha fatto il suo primo ingresso al Nido, tanto temuto anche dai pediatri. Sembra sia un successo! Sarà un lungo percorso da fare con Valerio, ma lo faremo insieme e so che un giorno vedrò nostro figlio forte e coraggioso, avendo ormai superato gli ostacoli più grossi in tenera età. Sono felice di aver potuto condividere queste forti emozioni con tutti voi che avete voluto leggermi. " Leggendo questa lettera ci sentiamo di esternare la nostra solidarietà ai colleghi e soffermarci a riflettere. E più è facile emozionarsi e condividere il problema, più è difficile scendere coi piedi per terra ed essere razionali e parlare di norme di legge come quelle relative alle situazioni di grave handicap di cui i colleghi possono usufruire (L. 104/92) od anche il testo unico 151/2001 oltre alla legge 53/2000 art.9 sulla quale vorremmo sensibilizzare l’azienda a prevedere le azioni positive per consentire di forme di flessibilità di orario al fine di conciliare tempo di vita e tempo di lavoro come previsto all’art. 19 del nostro cia. CCNL AISA a che punto siamo ? L’appuntamento è previsto per il 26 settembre, giorno in cui riprenderà la trattativa per il rinnovo del ccnl AISA. Sarà un appuntamento importante in quanto si affronteranno i temi cruciali della piattaforma. AREA CONTRATTUALE PARTE ECONOMICA Siamo partiti con questo rinnovo in maggio c.a. e da quella data si sono susseguiti incontri esplorativi tra le parti sedute al tavolo. La parte datoriale ha richiamato lo scenario di concorrenza in cui il settore è chiamato ad operare che impatta seppur in modo diverso su tutti i soggetti associati all’Aisa. Aisa sull’insieme della piattaforma non ha posto pregiudiziali ma la necessità di dotare le imprese di uno strumento che tenga conto dell’evoluzione e trasformazione cui queste aziende sono sottoposte, impostazione condivisa dalle OO.SS., che intendono partendo dall’area contrattuale fornire lo strumento che si ponga anche in alternativa alla concorrenza; le OO.SS. su tali prime considerazioni, che lasciano intravvedere ovvie differenze, in quanto legittimi portatori di interessi diversi ma complementari, ritennero che si doveva procedere da subito ad un esame di merito sui primi elementi della parte generale l ‘”AREA CONTRATTUALE “ dando così concretezza e incedere spedito al confronto negoziale. La definizione degli istituti trattati segna un passaggio importante della trattativa anche se i punti di convergenza, come più volte è stato ripetuto dalle Organizzazioni Sindacali, è subordinata alla definizione dell’area contrattuale e della parte economica. Quest’ultima dovrà essere in linea con il recupero e crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni e ridistribuzione della produttività di settore,anche tenendo conto che stiamo trattando un contratto scaduto da quasi 2 anni, la cui struttura di piattaforma economica non poteva allora, tener conto della preoccupante crescita dell’inflazione nel nostro paese. Vista l’importanza degli argomenti in discussione, per il futuro del nostro comparto, per una paga dignitosa, invito i lavoratori tutti a porre attenzione ai comunicati che seguiranno per essere parte attiva in questa trattativa. PROBLEMI CON LA BUSTA PAGA? Ecco qualche riflessione, ma anche un aiuto concreto !! Da Gennaio l'elaborazione della busta paga è affidata ai colleghi di Generali, con l'ausilio del nuovo sistema Hr Sap. Spesso, quella con Sap - e ciò' che ne consegue - è stata ed è una convivenza forzata, perché l'arrivo dello stipendio, da sempre un momento di soddisfazione e di sollievo, in molti casi è stato , invece, come un sogno ricorrente, fatto di immagini e sorprese amare. Certo, siamo tutti consapevoli che quando si avviano nuovi strumenti di lavoro ed una collaborazione con un nuovo fornitore, c'è una fase di rodaggio, ma a distanza di 8 mesi, l'incappare in anomalie che si ripetono o che, in alcuni casi, non trovano logica spiegazione, non può e non deve trasformarsi da episodio isolato ad abitudine . Proprio nell'ottica del rispetto del diritto alla retribuzione, la Fiba Cisl ha, dal primo momento, lavorato per farsi carico delle problematiche emerse, sia individuali sia collettive: le prime sono state portate avanti singolarmente, fino al raggiungimento del risultato , talvolta, ricostruito anche con l'aiuto dei colleghi dell'amministrazione , che hanno lavorato per far sì che molte criticità, una volta emerse, potessero non ripetersi. per le problematiche collettive (come ad esempio, avere garanzie solide di risoluzione della problematica in via generale) , la Fiba auspica la collaborazione unitaria di chi, come la nostra sigla, ha e può utilizzare congiuntamente tutti gli strumenti previsti per risolvere i problemi ancora presenti . Molti passi sono stati fatti, ma molti ancora ce ne sono davanti a noi e finché tale cammino non sarà terminato e non avremo raggiunto un traguardo soddisfacente , continueremo a lavorare sulla questione buste paga, bussando insistentemente alle porte di chi ci deve delle risposte e delle garanzie . Ma come disse Abraham Lincoln “Qualsiasi cosa tu faccia falla bene” , Per noi della Fiba, far bene significa dare un aiuto costante ai colleghi che ne hanno bisogno. A tal proposito, abbiamo elaborato una prima risposta ed un aiuto efficace per leggere la busta paga. Quante volte, leggendo il nostro cedolino, ci siamo interrogati sul significato di abbreviazioni, caselle, codici non intuitivi? Ora le risposte ci sono !! E’ in distribuzione, per gli iscritti Fiba Cisl, il manuale con la legenda di ogni casella presente sul cedolino in modo da poter leggere e comprendere la propria busta paga. Questa è la prima uscita, in quanto è in corso di elaborazione un secondo manuale con la legenda specifica delle voci che possono variare a seconda della mansione, dell'orario di lavoro e così via. Se sei interessato e desideri anche tu l'opuscolo per leggere la tua busta paga, contatta i rappresentanti Fiba Cisl presenti in azienda sempre a tua disposizione per aiutarti e seguirti . FIBA CISL… IL GRANDE SINDACATO CONFEDERALE . I NCROCIO DI IDEE E VALORI PER TE, IN AZIENDA, I TUOI RAPPRESENTANTI LORETA d’Andola 333.6863081 GIOVANNA Lombardo 393.7504700 338.5468966 BARBARA Allieri e-mail: [email protected] L’iscrizione al sindacato è fondamentale… ...alla Fiba Cisl è decisivo. FIBA-CISL per partecipare attivamente alle decisioni sul tuo futuro professionale. FIBA CISL per scegliere l'esperienza di un sindacato protagonista delle più importanti conquiste sociali italiane, che conosce il presente del mondo del lavoro e che sa interpretarne il futuro. Iscriviti ora ! 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