Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ANNO 2002 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI [S226030129913|S020|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 3042 DPGP 27 novembre 2000 N. 30-48/Leg. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - approvazione dei criteri per la verifica dei requisiti minimi ed emanazione direttive per l'avvio e la gestione delle procedure di autorizzazione 1 2 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II ANNO 2002 DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO [S226030129913|S020|] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 3042 DPGP 27 novembre 2000 N. 30-48/Leg. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - approvazione dei criteri per la verifica dei requisiti minimi ed emanazione direttive per l'avvio e la gestione delle procedure di autorizzazione LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) 2) 3) 4) 5) di approvare i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie, di cui all'allegato A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale; di emanare le direttive in ordine all'avvio e alla gestione dei procedimenti di autorizzazione nel testo di cui all'allegato B) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale; di invitare i Comuni a recepire ed ad adottare le direttive di cui al punto 2); di disporre la pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI 3 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II INDICE TITOLO PRIMO....................................................................................................................................................... pag. 4 Requisiti minimi generali (1.) REQUISITI ORGANIZZATIVI ........................................................................................................................ pag. 4 (2.) REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI............................................................................................... pag. 9 TITOLO SECONDO.................................................................................................................................................. Requisiti minimi specifici Parte prima (3.) REQUISITI MINIMI SPECIFICI STRUTTURE AMBULATORIALI................................................................... (3.1) assistenza specialistica ambulatoriale............................................................................................ (3.2) servizi di medicina di laboratorio.................................................................................................... (3.3) attività di diagnostica per immagini............................................................................................... (3.4) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale...................................................... (3.5) centri ambulatoriali di riabilitazione.............................................................................................. (3.6) centro di salute mentale ................................................................................................................... (3.7) consultorio familiare ......................................................................................................................... pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 10 10 12 15 18 20 23 25 (4.) REQUISITI MINIMI SPECIFICI STRUTTURE OSPEDALIERE ........................................................................ (4.1) pronto soccorso ospedaliero ............................................................................................................ (4.2) area di degenza................................................................................................................................... (4.3) reparto operatorio ............................................................................................................................. (4.4) punto nascita - blocco parto............................................................................................................. (4.5) rianimazione - terapia intensiva...................................................................................................... (4.6) medicina nucleare.............................................................................................................................. (4.7) attività di radioterapia...................................................................................................................... (4.8) day-hospital........................................................................................................................................ (4.9) day-surgery......................................................................................................................................... (4.10) gestione farmaci e materiale sanitario ........................................................................................... (4.11) servizio di sterilizzazione ................................................................................................................. (4.12) servizio di disinfezione ..................................................................................................................... (4.13) servizio mortuario ............................................................................................................................. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 27 27 29 31 34 37 39 41 43 45 48 50 52 54 (5.) REQUISITI MINIMI SPECIFICI STRUTTURE RESIDENZIALI ........................................................................ (5.1) presidi riabilitazione portatori disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.................................... (5.2) presidi di tutela della salute mentale: centro diurno e DH psichiatrico .................................... (5.3) presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica ................................ (5.4) requisiti minimi per le residenze sanitarie assistenziali (RSA).................................................... (5.5) centri residenziali di cure palliative................................................................................................ (5.6) casa alloggio per malati AIDS........................................................................................................... pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 55 55 57 60 63 66 71 pag. 10 Parte seconda (1.) REQUISITI MINIMI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE DI ABUSO ........ pag. 73 Parte terza (1.) REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER STABILIMENTI IDROTERMALI .......................................................... pag. 79 (2.) REQUISITI PER STABILIMENTI DI FITOBALNEOTERAPIA ........................................................................ pag. 87 APPENDICE............................................................................................................................................................. pag. 90 () La numerazione delle liste di controllo posta tra parentesi corrisponde alla numerazione adottata per i requisiti nell’allegato al regolamento provinciale. 4 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Allegato A) CRITERI DI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE MEDIANTE - LISTE DI CONTROLLO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI TITOLO PRIMO REQUISITI MINIMI GENERALI 1. 2. REQUISITI ORGANIZZATIVI REQUISITI STUTTURALI E TECNOLOGICI REQUISITI MINIMI GENERALI Lista di controllo n. 1 REQUISITI ORGANIZZATIVI 1.1 POLITICA, OBIETTIVI ED ATTIVITÀ 1.1 - 1 La Direzione aziendale, ovvero il soggetto giuridico, pubblico e privato, che offre attività o REQUISITO DA prestazioni sanitarie e sociosanitarie, provvede alla definizione delle politiche complessive SODDISFARE: dell'azienda ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni e dei servizi che intende erogare. La Direzione deve esplicitare ai presìdi, alle unità operative ed alle altre articolazioni organizzative, il ruolo, gli obiettivi e le funzioni assegnate agli stessi. Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce 1.1 - 1-a le politiche complessive e gli obiettivi relativi a tipologia, volumi e qualità delle prestazioni e dei servizi. Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura comunica 1.1 - 1-b formalmente ai responsabili di tutte le sue articolazioni organizzative il ruolo, gli obiettivi e le funzioni loro assegnate. Situazione attuale SI NO SI NO 1.1 - 2 È adottato un documento in cui sono esplicitati: REQUISITO DA − la missione, e cioè la ragion d'essere dell'organizzazione ed i valori cui si ispira; SODDISFARE: − le politiche complessive, e cioè l'indirizzo dato dalla Direzione Generale, che consiste nel definire i campi prioritari di azione e quali metodi adottare per raggiungere gli obiettivi; − gli obiettivi: a) devono essere articolati nel tempo; b) devono risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovraordinati; − l'organizzazione interna con particolare riferimento a: a) l'organigramma con il quale vengono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni; b) i livelli di responsabilità; c) le modalità di erogazione del servizio; d) le prestazioni e/o le attività erogate. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita, in modo coerente ed esaustivo con il requisito,: SI NO 1.1 - 2-a la sua missione; SI NO 1.1 - 2-b le politiche complessive; SI NO 1.1 - 2-c gli obiettivi; SI NO 1.1 - 2-d l’organizzazione interna. 5 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.1 - 3 La Direzione definisce annualmente il piano di lavoro che comprende: REQUISITO DA la tipologia ed il volume di attività previste; SODDISFARE: il piano organizzativo. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce annualmente: SI 1.1 - 3-a la tipologia e il volume delle attività previste; SI 1.1 - 3-b il piano organizzativo per la loro realizzazione. NO NO 1.1 - 4 La Direzione predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi tipoREQUISITO DA logia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari, costi. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.1 - 4 Il suddetto materiale informativo è liberamente accessibile all’utenza nelle sedi di erogazione delle prestazioni. Situazione attuale SI NO 1.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1.2 - 1 La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse REQUISITO DA umane ed economiche per: SODDISFARE: le attività ambulatoriali; le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti). Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce ed esplicita ai propri responsabili l’organizzazione e le politiche di gestione delle risorse: SI NO 1.2 - 1-a per le attività ambulatoriali (ove applicabile). SI NO 1.2 - 1-b per le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (ove applicabile). 1.2 - 2 La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente REQUISITO DA in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce le modalità con garantita la continuità dell'assistenza ai propri pazienti in caso di: SI 1.2 - 2-a urgenze cliniche; SI 1.2 - 2-b imprevista mancanza di personale; SI 1.2 - 2-c guasti alle attrezzature. cui è NO NO NO 1.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 1.3 - 1 La Direzione definisce il fabbisogno di personale: REQUISITO DA − in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica SODDISFARE: professionale; − per posizione funzionale; − per qualifica; − in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalle normative provinciali. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 1 Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce, in modo coerente ed esaustivo con il requisito, il fabbisogno di personale. Situazione attuale SI NO 6 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.3 - 2 È indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in posREQUISITO DA sesso dei titoli previsti dalla normativa vigente. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 2 Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce le modalità utilizzate per garantire che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale che possiede i titoli previsti dalla normativa vigente. Situazione attuale SI NO 1.3 - 3 Deve essere predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicaREQUISITO DA zione del responsabile. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 3 Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce il piano di formazione-aggiornamento del personale e ne indica il responsabile. Situazione attuale SI NO 1.3 - 4 Devono essere normalizzate le modalità per favorire l'inserimento operativo del personale di REQUISITO DA nuova acquisizione. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 4 Esistono e vengono applicate modalità formalizzate di inserimento operativo per le diverse figure professionali. Situazione attuale SI NO 1.4 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE 1.4 - 1 Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecREQUISITO DA chiature biomediche e dei dispositivi medici che devono tenere conto dell'obsolescenza, SODDISFARE: dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 1 Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce la programmazione degli acquisti delle apparecchiature e dei dispositivi biomedici in modo coerente ed esaustivo con il requisito. Situazione attuale SI NO 1.4 - 2 La Direzione adotta un inventario delle apparecchiature in dotazione. REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.4 - 2 SI Esiste un inventario aggiornato delle apparecchiature biomediche in dotazione. NO 1.4 - 3 Deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature REQUISITO DA biomediche; tale piano deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai SODDISFARE: diversi livelli operativi. Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste e viene applicato un piano documentato per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica. 1.4 - 3-b Tale piano è reso noto alle articolazioni organizzative della struttura. 1.4 - 3-a Situazione attuale SI NO SI NO 1.4 - 4 La Direzione deve provvedere affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato REQUISITO DA ed economico delle apparecchiature biomediche. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 4 La specifica documentazione d’uso di ciascuna apparecchiatura biomedica è facilmente accessibile da parte del personale. Situazione attuale SI NO 7 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.5 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, LINEE GUIDA E REGOLAMENTI INTERNI 1.5 - 1 La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e REQUISITO DA consentano la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei procesSODDISFARE: si di erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale. In tutti i presìdi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività. I programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate. In ogni azienda deve esistere una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità. Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale. Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse (RMN, TAC, Angioplastiche, etc.). Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste un’articolazione organizzativa della struttura orientata al miglioramento della qualità (o un responsabile in relazione alla complessità della struttura stessa). Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura definisce 1.5 - 1-b programmi di miglioramento della qualità selezionati in rapporto alle priorità individuate. Le specifiche attività e progetti che derivano da tali programmi di miglioramento coin1.5 - 1-c volgono tutte le articolazioni organizzative della struttura. Tra le attività di miglioramento della qualità sviluppate dalla struttura, esistono specifi1.5 - 1-d che iniziative relative all’appropriatezza clinica e organizzativa, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse. 1.5 - 1-a Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO 1.5 - 2 I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologica e i centri trasfusioREQUISITO DA nali devono prevedere attività di controllo di qualità interne ed esterne e partecipare a proSODDISFARE: grammi di miglioramento della qualità. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 2 Esiste la documentazione formalizzata che attesta lo svolgimento di attività interne ed esterne finalizzate al controllo e al miglioramento della qualità da parte dei laboratori di analisi, dei servizi di anatomia-istologia-citologia patologica e dei centri trasfusionali. Situazione attuale SI NO 1.5 - 3 In tutte le articolazioni organizzativo-funzionali è favorito l'utilizzo delle Linee guida prediREQUISITO DA sposte dalle Società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle SODDISFARE: varie branche specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità. Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 3-a 1.5 - 3-b 1.5 - 3-c 1.5 - 3-d Nelle articolazioni organizzative della struttura esistono documenti, basati su prove di efficacia o su altre forme di consenso scientifico, che indicano le modalità di svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti e dei processi assistenziali (di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativi e di promozione della salute) con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità. Qualora i processi assistenziali di cui al punto precedente coinvolgano più strutture, nei documenti è indicata la modalità con cui è garantita la continuità assistenziale Tali documenti sono stati predisposti anche con il contributo degli operatori. Tali documenti sono stati portati a conoscenza del personale, sono facilmente accessibili e sono confermati o aggiornati almeno ogni tre anni. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO 8 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.5 - 4 Devono essere predisposti documenti simili per lo svolgimento delle principali attività di REQUISITO DA supporto tecnico-amministrativo, in particolare: SODDISFARE: − criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione liste di attesa, accoglimento e registrazione); − modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento; − modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori; − pulizia e sanificazione degli ambienti; − modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nelle articolazioni organizzative della struttura esistono documenti che indicano le modalità di svolgimento delle seguenti attività: SI NO 1.5 - 4-a accesso dell'utente alle prestazioni; SI NO 1.5 - 4-b prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento; SI NO 1.5 - 4-c pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di strumenti e accessori; SI NO 1.5 - 4-d pulizia e sanificazione degli ambienti; SI NO 1.5 - 4-e compilazione, conservazione e archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria; Tali documenti sono stati portati a conoscenza del personale, sono facilmente accessibili SI NO 1.5 - 4-f e vengono periodicamente confermati o aggiornati. 1.6 SISTEMA INFORMATIVO 1.6 - 1 Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di REQUISITO DA struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di: SODDISFARE: sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del presidio e della azienda; fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza; rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati. La Direzione assicura: l'individuazione dei bisogni informativi della organizzazione; la struttura del sistema informativo; le modalità di raccolta; la diffusione ed utilizzo delle informazioni; la valutazione della qualità del dato; l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici, etc. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata e con la quale la direzione della struttura: 1.6 - 1-a individua i bisogni informativi della organizzazione; 1.6 - 1-b definisce la struttura del sistema informativo; 1.6 - 1-c definisce le modalità di raccolta dei dati; 1.6 - 1-d assicura la qualità dei dati raccolti e delle informazioni prodotte; 1.6 - 1-e integra le informazioni prodotte dalle diverse articolazioni organizzative; 1.6 - 1-f garantisce la diffusione e l’ utilizzo delle informazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy. SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 1.6 - 2 Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure REQUISITO DA di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei SODDISFARE: dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.6 - 2 La direzione della struttura ha formalmente individuato uno o più referenti responsabili delle procedure di raccolta dei dati, verifica della loro qualità e diffusione e integrazione delle informazioni. Situazione attuale SI NO 9 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II REQUISITI MINIMI GENERALI Lista di controllo n. 2 REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 2 Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: REQUISITO DA 2.1 protezione antisismica SODDISFARE: 2.2 protezione antincendio 2.3 protezione acustica 2.4 sicurezza elettrica e continuità elettrica 2.5 sicurezza antinfortunistica 2.6 igiene dei luoghi di lavoro 2.7 protezione delle radiazioni ionizzanti 2.8 eliminazione delle barriere architettoniche 2.9 smaltimento dei rifiuti 2.10 condizioni microclimatiche 2.11 impianti di distribuzione dei gas 2.12 materiali esplodenti In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme, regolamenti e disposizioni nazionali, provinciali e, per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 2.1 2.1 - a SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO 2.1 - b 2.2 e 2.12 (2.2-2.12)a (2.2-2.12)b (2.2-2.12)c 2.3 2.3 2.4 2.4 - a 2.4 - b 2.4 - c 2.4 - d 2.5 e 2.6 (2.5-2.6)-a (2.5-2.6)-b (2.5-2.6)-c (2.5-2.6)-d 2.7 2.7 - a 2.7 - b 2.7 - c 2.7 - d 2.8 2.8 Protezione antisismica La zona in cui è collocata la struttura è soggetta al DM 16 gennaio 1996? Se SI, esiste ed è disponibile la dichiarazione di conformità alle relative norme, redatta da un tecnico abilitato? Protezione antincendio e materiali esplodenti Le attività sono svolte in strutture soggette alla normativa di protezione antincendio? Se SI, esiste ed è disponibile il certificato prevenzione incendi oppure il nulla osta edilizio rilasciato dall’autorità competente? Esiste documentazione dei controlli periodici effettuati in ottemperanza alle norme? Protezione acustica Solo per gli edifici nuovi o parti di essi (costruiti o ristrutturati dopo il 1° marzo 1991): esiste documentazione attestante il rispetto della norma e sottoscritta da tecnico abilitato? Sicurezza elettrica e continuità elettrica Esiste una dichiarazione di conformità degli impianti elettrici sottoscritta da tecnico abilitato? Esiste documentazione dei controlli periodici effettuati in ottemperanza alle norme? Sono necessari gli impianti che garantiscono la continuità elettrica? Se SI, esistono e sono funzionanti? Sicurezza antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro In caso di presenza di lavoratori dipendenti o di soci collaboratori esiste ed è disponibile la valutazione dei rischi lavorativi? Esiste un servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori? È necessaria la collaborazione del medico competente? Se SI, è documentata? Protezione delle radiazioni ionizzanti Vengono utilizzate radiazioni ionizzanti? Se SI, esiste documentazione sottoscritta dall’esperto qualificato della conformità alle norme di radioprotezione? Se SI, le attività sono svolte in ottemperanza alle norme di radioprotezione dei pazienti? Se SI, i lavoratori sono tutelati secondo le prescrizioni del D.Lgs. 230/1995? Eliminazione delle barriere architettoniche Sono rispettate le norme vigenti relativamente alle barriere architettoniche? 10 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 2.9 Smaltimento dei rifiuti Le attività di smaltimento dei rifiuti sanitari sono svolte in ottemperanza alla normativa vigente, ed è disponibile la documentazione sulla loro complessiva gestione? Condizioni microclimatiche Esiste documentazione di conformità alle norme sulla progettazione e l’esecuzione degli impianti tecnici che garantiscono le condizioni microclimatiche? NB: Ove non specificato, i requisiti microclimatici minimi sono garantiti dal rispetto dei parametri previsti per il rilascio del certificato di abitabilità. Per i requisiti specifici si deve fare riferimento alle rispettive liste di controllo. Impianti di distribuzione dei gas Vi sono impianti di distribuzione dei gas? Se SI, esiste documentazione redatta da tecnico abilitato sulla conformità alle norme vigenti? 2.9 2.10 2.10 2.11 2.11 - a 2.11 - b SI NO SI NO SI NO SI NO TITOLO SECONDO REQUISITI MINIMI SPECIFICI - Parte prima 3. REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER LE STRUTTURE AMBULATORIALI 3.1 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 3.2 SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO 3.3 ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3.4 PRESÌDI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 3.5 CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE 3.6 CENTRO DI SALUTE MENTALE 3.7 CONSULTORIO FAMILIARE REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.1 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE REQUISITI SPECIFICI 3.1 Per ambulatorio di assistenza specialistica si intende la struttura, edificio o parte di esso, o REQUISITO DA luogo fisico, intra od extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di SODDISFARE: prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.1 Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna della struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 Situazione attuale SI NO 11 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.1.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 3.1.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per l’attività ambulatoriale è la seguente: SODDISFARE: − sala per l’esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell’utente, in particolare con area separata per spogliarsi; − spazi per attesa, accettazione, attività amministrative; − servizi igienici distinti per utenti e personale; − spazio/locali per deposito di materiale pulito; − spazio/locali per deposito di materiale sporco; − spazi o armadi per deposito di materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.1.1 - a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Ogni struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dispone almeno di: ambulatori che garantiscono il rispetto della privacy dell’utente, in particolare con 3.1.1 - b un’area separata per spogliarsi; spazi per l’attesa collocati in prossimità degli ambulatori e con un numero di posti a 3.1.1 - c sedere adeguato al numero di pazienti che mediamente li frequentano (anche in comune tra più ambulatori); 3.1.1 - d spazi per l’accettazione e le altre attività amministrative facilmente accessibili agli utenti; servizi igienici per gli utenti distinti da quelli per il personale e facilmente accessibili 3.1.1 - e (anche in comune tra più ambulatori); 3.1.1 - f uno spazio/locale per il deposito del materiale pulito (anche in comune tra più ambulatori); 3.1.1 - g uno spazio/locale per il deposito del materiale sporco (anche in comune tra più ambulatori); spazi o armadi per il deposito del materiale d’uso, di attrezzature e strumentazioni 3.1.1 - h (anche in comune tra più ambulatori). Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO 3.1.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 3.1.2 La dotazione minima impiantistica prevista deve essere: REQUISITO DA − in tutti i locali devono essere di regola assicurate l’illuminazione e la ventilazione naturali; SODDISFARE: − impianto telefonico per utenti. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.1.2 - a 3.1.2 - b In tutti i locali sono assicurate l’illuminazione e la ventilazione naturali. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di carattere strutturale o in relazione alle particolari attività svolte, vengono garantiti idonei livelli di illuminazione e aerazione artificiale. Nella struttura esiste un impianto telefonico pubblico facilmente accessibile agli utenti. Ove ciò non sia possibile, è comunicata agli utenti la possibilità di utilizzare il telefono della struttura per comunicazioni in qualche modo connesse con l’attività ambulatoriale da essi ivi svolta. Situazione attuale SI NO SI NO 3.1.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 3.1.3 Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presìdi medico chirurgici in relazione REQUISITO DA alla specificità dell’attività svolta. SODDISFARE: Inoltre, deve essere prevista seguente dotazione minima tecnologica: carrello per la gestione dell’emergenza. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.1.3 - a 3.1.3 - b 3.1.3 - c Gli ambulatori dispongono delle attrezzature e dei presìdi medico chirurgici necessari per le attività ambulatoriali che vi vengono svolte (anche in comune tra più ambulatori o con le eventuali aree di degenza). Esistono armadi ed eventuali frigoriferi che consentono la corretta conservazione dei farmaci e dei presìdi medico chirurgici (anche in comune tra più ambulatori). Esistono schedari e/o altri sistemi (cartacei o informatizzati) che consentono la registrazione delle prestazioni e la conservazione della documentazione clinica (anche in comune tra più ambulatori). Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 12 3.1.3 - d Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II È prontamente disponibile la dotazione essenziale per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e relativa lista di controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni). SI NO 3.1.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.1.4 Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti orgaREQUISITO DA nizzativi: SODDISFARE: − durante lo svolgimento delle attività ambulatoriali deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio; − personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell’attività svolta; − tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa; − le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall’utente; le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito È assicurata la presenza di personale medico durante tutto il tempo di svolgimento di attività specialistiche mediche. Viene comunque garantito il rispetto delle competenze e dei profili professionali di apparte3.1.4 - b nenza dei singoli professionisti responsabili dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 3.1.4 - c Il personale è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Tutti i materiali, i presìdi medico-chirurgici e i farmaci soggetti a scadenza portano in 3.1.4 - d evidenza la data della scadenza stessa. Esistono e vengono applicate procedure (cartacee o informatizzate) per: 3.1.4 - e evitare che farmaci e presìdi vengano utilizzati oltre la data di scadenza; 3.1.4 - f la registrazione delle prestazioni effettuate e delle generalità riferite dall’utente; la conservazione delle registrazioni e dei referti secondo quanto previsto dalla norma3.1.4 - g tiva vigente. 3.1.4 - a SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.2 SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO REQUISITI SPECIFICI 3.2 L’attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni ottenute con metodi chimici, fisici REQUISITO DA o biologici su tessuti o liquidi di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, SODDISFARE: ai fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca. La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio. 1. Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione semplice e unitaria che possono svolgere indagini nell’ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell’ematologia ed emocoagulazione, dell’immunoematologia, della microbiologia. 2. Laboratori specializzati: esplicano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale nell’ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell’ematologia ed emocoagulazione, dell’immunoematologia, della microbiologia, della virologia, della citoistopatologia, della biologia molecolare e della genetica. 3. Laboratori generali di base con settori specializzati: sono laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per varietà di tipologia analitica e complessità dei 13 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II quesiti diagnostici posti, necessitano di una articolazione in unità operative o moduli specializzati e della disponibilità di tecnologie di livello superiore e di competenze professionali particolari. Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell’ambito degli specifici settori di cui ai punti 1 e 2. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.2 Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna del servizio di medicina di laboratorio, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta. (*) Situazione attuale SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 3.2.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 3.2.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per l’attività di medicina di laboratorio è la seguente: SODDISFARE: − area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all’utenza ambulatoriale e di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; − locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy dell’utente; − almeno un locale per l’esecuzione delle analisi, nonché almeno un locale per ogni settore specializzato; − servizi igienici distinti per il personale; − locale per le attività di amministratore e di archivio; − locale per il trattamento del materiale d’uso. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.2.1 - a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Ogni servizio di medicina di laboratorio dispone almeno di: spazi per l’attesa dell’utenza ambulatoriale, collocati in prossimità dei locali per i pre3.2.1 - b lievi e con un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi (anche in comune con altri ambulatori); servizi igienici per gli utenti distinti da quelli per il personale e facilmente accessibili 3.2.1 - c (anche in comune con altri ambulatori); 3.2.1 - d un locale per i prelievi, che consente il rispetto della privacy dell’utente; un locale per l’esecuzione delle analisi, nonché almeno un locale per ogni settore spe3.2.1 - e cializzato (o uno spazio ben definito in caso di disposizione open space); 3.2.1 - f un locale per le attività amministrative e di archivio; 3.2.1 - g un locale per il trattamento del materiale d’uso. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO 3.2.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.2.2 - 1 Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume REQUISITO DA delle prestazioni erogate. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.2.2 - 1 Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Situazione attuale SI NO 14 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.2.2 - 2 È presente un documento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in REQUISITO DA cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed SODDISFARE: attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata con la quale si descrivono: 3.2.2 - 2-a servizi e le prestazioni offerti dal servizio di medicina di laboratorio; le procedure seguite e le attrezzature impiegate per gli esami che vengono eseguiti 3.2.2 - 2-b direttamente; 3.2.2 - 2-c gli esami che vengono inviati ad altre strutture per l’esecuzione. SI NO SI NO SI NO 3.2.2 - 3 Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento REQUISITO DA delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti. SODDISFARE: In particolare: − riconoscimento degli utenti; − identificazione dei campioni; − trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al laboratorio; − processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.); − smaltimento dei rifiuti. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esistono e vengono applicate le seguenti procedure scritte per: 3.2.2 - 3-a il riconoscimento degli utenti; 3.2.2 - 3-b l’identificazione dei campioni; 3.2.2 - 3-c il trasferimento del materiale biologico dai punti di prelievo al laboratorio; i processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di sterilizza3.2.2 - 3-d zione, decontaminazione, ecc.); 3.2.2 - 3-e lo smaltimento dei rifiuti. SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO 3.2.2 - 4 Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione devono presentare etichette che REQUISITO DA ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, SODDISFARE: data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l’uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato oltre la data di scadenza. Criteri per la verifica del possesso del requisito I reagenti e i materiali di controllo e calibrazione presentano etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, date 3.2.2 - 4-a di preparazione e di scadenza, e ogni altra informazione necessaria per il loro corretto uso. Esiste e viene applicata una procedura per evitare che nessun materiale venga utilizza3.2.2 - 4-b to oltre la data di scadenza; il personale coinvolto è stato informato della sua esistenza. Situazione attuale SI NO SI NO 3.2.2 - 5 Deve esistere un sistema di archiviazione che deve contenere almeno: REQUISITO DA ╶ i risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un anno); SODDISFARE: ╶ i risultati dei controlli di qualità interni conservati per almeno un anno e quelli esterni per almeno tre anni. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Viene utilizzato un sistema di archiviazione che consente di conservare: 3.2.2 - 5-a per almeno un anno i risultati degli esami sugli utenti; 3.2.2 - 5-b per almeno un anno i risultati dei controlli qualità interni; 3.2.2 - 5-c per almeno tre anni i risultati dei controlli qualità esterni. SI SI SI NO NO NO 15 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.2.2 - 6 Deve esistere un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: REQUISITO DA ╶ preparazione dell’utente agli esami; SODDISFARE: ╶ modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione; ╶ caratteristiche e descrizione del metodo analitico impiegato; ╶ modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.2.2 - 6 Esiste un manuale delle procedure diagnostiche che contiene, per ciascun esame eseguito (direttamente o presso altre strutture), la descrizione dei seguenti punti: − preparazione dell’utente agli esami; − modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione; − caratteristiche e descrizione del metodo analitico impiegato; − modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti. SI NO 3.2.3 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 3.2.3 - 1 Il laboratorio deve svolgere programmi di Controllo Interno di Qualità e partecipare a proREQUISITO DA grammi di Valutazione Esterna di Qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a SODDISFARE: programmi validati a livello nazionale o internazionale. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Esiste la documentazione formalizzata che attesta: 3.2.3 - 1-a lo svolgimento di programmi di controllo interno della qualità; 3.2.3 - 1-b la partecipazione a programmi di valutazione esterna della qualità. SI SI NO NO 3.2.3 - 2 Presso ogni laboratorio: deve esistere un opuscolo informativo sul Servizio per gli utenti, che deve contenere REQUISITO DA − almeno le modalità di accesso; SODDISFARE: − deve poter essere possibile il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste un opuscolo informativo, liberamente accessibile all’utenza e formulato in modo 3.2.3 - 2-a sintetico e chiaro, che contiene le informazioni necessarie per utilizzare al meglio le prestazioni erogate dal servizio di medicina di laboratorio. 3.2.3 - 2-b Il ritiro dei referti è possibile in tutti i giorni feriali e in almeno due pomeriggi la settimana. SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.3 ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI REQUISITI SPECIFICI 3.3 Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o REQUISITO DA di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazione ionizzanti e altre tecniche SODDISFARE: di formazione dell’immagine. Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture pubbliche e private, di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private. Poiché le strutture di ricovero e cura, come sopra identificate, assicurano lo svolgimento di attività in regime di elezione programmata oppure in regime di emergenza-urgenza, i relati- 16 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II vi requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi devono rispondere alle funzioni proprie di tali strutture. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 3.3 SI Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna dell’attività di diagnostica per immagini, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; modalità di erogazione delle attività di diagnostica per immagini (procedure e attrezzature); descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni erogate. (*) NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 3.3.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 3.3.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA Deve essere garantita la privacy degli utenti. SODDISFARE: La dotazione minima di ambienti per l’attività di diagnostica per immagini è la seguente: area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio; servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti; una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti, che garantiscano il rispetto della privacy; un locale per l’esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti; un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile; un locale per la refertazione; un’area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici; locale/spazio per deposito materiale pulito; locale/spazio per deposito materiale sporco; spazio armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni. Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica, devono possedere requisiti strutturali adeguati alla complessità delle prestazioni erogate. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.3.1 - a 3.3.1 - b Il numero e le dimensioni dei locali sono correlati alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate. I locali e il modello organizzativo adottato consentono il rispetto della privacy. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO La struttura nella quale viene svolta l’attività di diagnostica per immagini comprende almeno: 3.3.1 - c 3.3.1 - d 3.3.1 - e 3.3.1 - f - 3.3.1 - g 3.3.1 - h 3.3.1 - i 3.3.1 - l 3.3.1 - m - spazi per l’attesa collocati in prossimità delle diagnostiche e con un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi (anche in comune con altri ambulatori); spazi adeguati per l’accettazione dei pazienti, le attività amministrative e l’archivio (anche in comune con altri ambulatori); servizi igienici per gli utenti facilmente accessibili (anche in comune con altri ambulatori); servizi igienici per gli operatori distinti da quelli per gli utenti; sala di diagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti ed eventuali locali di supporto (refertazione, conservazione e trattamento del materiale sensibile) in rapporto alla tipologia di attività svolta; un’area di lavoro per gli operatori medici e tecnici; un locale/spazio per deposito materiale pulito; un locale/spazio per deposito materiale sporco; spazi/armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni. 17 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.3.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 3.3.2 La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano REQUISITO DA radiazioni ionizzanti prevede: SODDISFARE: generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando; tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza; tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante; dotazione minima di primo soccorso; apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero. Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale La dotazione strumentale è adeguata alla tipologia, al volume e alla complessità delle SI NO prestazioni erogate. La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti è la seguente: 3.3.2 - b un generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando; SI NO un tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky e 3.3.2 - c SI NO intensificatore di brillanza; 3.3.2 - d un tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante; SI NO dotazione essenziale prontamente disponibile per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e SI 3.3.2 - e NO relativa lista di controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni). 3.3.2 - a L’attività di diagnostica per immagini è collocata in una struttura di ricovero? 3.3.2 - f In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l’attività di diagnostica per immagini dispone di un apparecchio radiologico portatile. SI NO SI NO 3.3.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.3.3 Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti REQUISITO DA requisiti organizzativi: SODDISFARE: − il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; − attivazione di un sistema di controllo di qualità; − presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.3.3 - a 3.3.3 - b 3.3.3 - c Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate. Sono documentati l’attivazione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità. Al momento della prenotazione di un’indagine diagnostica, viene comunicato al paziente anche il giorno di consegna del relativo referto. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 18 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.4 PRESÌDI AMBULATORIALI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE REQUISITI SPECIFICI 3.4 Le attività di Recupero e Rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo REQUISITO DA recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le SODDISFARE: menomazioni secondarie e curando la disabilità, per contenere o evitare l'handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità della vita e l'inserimento psico-sociale, attraverso un processo che rispetta tutti i passaggi/interventi necessari per un compiuto intervento sanitario e per il successivo passaggio alla fase sociale della riabilitazione. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.4 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di recupero e rieducazione funzionale finalizzati a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie e curando le disabilità, per contenere o evitare l'handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità della vita e l'inserimento psico-sociale; (*) Situazione attuale SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 3.4.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 3.4.1 - 1 La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili REQUISITO DA utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità; è indispensabile la completa assenza di SODDISFARE: barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi. Criteri per la verifica del possesso del requisito In tutti gli spazi della struttura, fruibili dagli utenti affetti da disabilità, è garantita l'assenza di barriere architettoniche che possano limitare l'accesso o gli spostamenti. In tutti gli spazi all'interno della struttura, fruibili dagli utenti affetti da disabilità, è 3.4.1 - 1-b garantita la sicurezza al fine di prevenire eventuali incidenti. 3.4.1 - 1-a Situazione attuale SI NO SI NO 3.4.1 - 2 Deve essere garantita la privacy degli utenti REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.4.1 - 2 La disposizione strutturale interna e l'organizzazione delle attività sono concepite in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti affetti da disabilità. Situazione attuale SI NO 19 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.4.1 - 3 Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzatuREQUISITO DA re adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri SODDISFARE: della struttura. In particolare: − aree attrezzate per attività di gruppo (palestre), per attività statiche e dinamiche; − aree attrezzate per attività individuali (motorie, respiratorie, neuropsicologiche, ecc.); − box (o stanze di dimensioni contenute) per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari; − area attrezzata per il trattamento, qualora previsto, dei disturbi comunicativi/integrativi; − ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate; − servizi igienici per disabili; − servizi igienici e spogliatoi per gli operatori; − spogliatoi per i pazienti; − spazi per attesa, attività di segreteria ed archivio adeguati alle patologie ed al volume di attività previste. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Il presidio di recupero e rieducazione funzionale dispone dei seguenti ambienti con dimensioni, arredi e attrezzature adeguati alle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di rieducazione e recupero funzionale di cui al precedente requisito 3.4: 3.4.1 - 3-a 3.4.1 - 3-b 3.4.1 - 3-c 3.4.1 - 3-d 3.4.1 - 3-e 3.4.1 - 3-f 3.4.1 - 3-g 3.4.1 - 3-h 3.4.1 - 3-i 3.4.1 - 3-l 3.4.1 - 3-m aree per attività di gruppo attrezzate per lo svolgimento di attività sia dinamiche che statiche; aree attrezzate per le attività individuali (motorie, respiratorie, neuro-psicologiche, ecc.); box o altri spazi di dimensioni contenute per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari; aree attrezzate per il trattamento di disturbi comunicativi/integrativi, qualora il presidio si occupi di tali problematiche; ambulatori medici per le visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate; servizi igienici per disabili; spogliatoi e servizi igienici per gli operatori; spogliatoi per i pazienti adeguati alle necessità dei disabili; idonei spazi di attesa adeguati alla tipologia delle patologie ed al volume delle attività previste; una segreteria, anche in comune ad altre attività; uno spazio per archivio. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI NO NO 3.4.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 3.4.2 La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai REQUISITO DA bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro SODDISFARE: efficace ed efficiente. In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia dell'utenza devono essere presenti: attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa; presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali della riabilitazione; attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo; 20 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II - attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e complemento all'esercizio terapeutico; attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Il presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale dispone almeno delle seguenti attrezzature, che consentano lo svolgimento sicuro, efficace ed efficiente delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di recupero e rieducazione funzionale di cui al precedente punto 3.4: attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e disabilità di pertinen3.4.2 - a SI NO za riabilitativa; presidi e le risorse tecnologiche necessari a garantire il corretto svolgimento delle pre3.4.2 - b SI NO stazioni da parte dei medici e degli operatori della struttura; attrezzature e i presidi necessari ad attuare le varie tipologie di esercizio terapeutico e 3.4.2 - c SI NO rieducativo sia individuali che di gruppo (ove previste); attrezzature elettromedicali per terapie fisiche e strumentali di supporto e comple3.4.2 - d SI NO mento all'esercizio terapeutico; dotazione essenziale prontamente disponibile per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il 3.4.2 - e pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e relativa lista di SI NO controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni). 3.4.3 EQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.4.3 Le attività di recupero e rieducazione funzionale sono caratterizzate da modalità di lavoro di REQUISITO DA gruppo; SODDISFARE: si deve garantire la globale presa in carico per tutto l'iter terapeutico previsto; la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia della struttura ed al volume delle prestazioni rese. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.4.3 - a 3.4.3 - b 3.4.3 - c All'interno della struttura è garantita un'assistenza basata sulla modalità di lavoro di gruppo con coinvolgimento trasversale delle varie professionalità sanitarie interessate al singolo caso clinico. Il singolo caso clinico viene preso in carico in modo globale con garanzia di salvaguardia delle varie esigenze psicofisiche per tutto l'iter terapeutico. Esiste ed è formalizzata una documentazione che in base alla tipologia della struttura e al volume di attività definisca la dotazione organica adeguata. SI NO SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.5 CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE REQUISITI SPECIFICI 3.5 Le prestazioni ambulatoriali erogate dai centri di riabilitazione si differenziano dalle attività REQUISITO DA ambulatoriali specialistiche di recupero e rieducazione funzionale per la globalità del tratSODDISFARE: tamento sull'handicap, che richiede un contestuale apporto multidisciplinare medicopsicologico-pedagogico. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 3.5 SI Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del centro ambulatoriale di riabilitazione, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; NO 21 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II - modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di recupero e rieducazione funzionale finalizzati a consentire, mediante un approccio caratterizzato dalla globalità del trattamento e contestuale apporto multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico, il massimo recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie e curando le disabilità, per contenere o evitare l'handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità della vita e l'inserimento psico-sociale. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 3.5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI (generalmente richiesti anche per i presidi ambulatoriali di recupero di cui alla scheda 3.4) 3.5.1 - 1 La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili REQUISITO DA utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità; è indispensabile la completa assenza di SODDISFARE: barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi. Criteri per la verifica del possesso del requisito In tutti gli spazi della struttura, fruibili dagli utenti affetti da disabilità, è garantita l'assenza di barriere architettoniche che possano limitare l'accesso o gli spostamenti. In tutti gli spazi all'interno della struttura, fruibili dagli utenti affetti da disabilità, è 3.5.1 - 1-b garantita la sicurezza al fine di prevenire eventuali incidenti. 3.5.1 - 1-a Situazione attuale SI NO SI NO 3.5.1 - 2 Deve essere garantita la privacy degli utenti. REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.5.1 - 2 La disposizione strutturale interna e l'organizzazione delle attività sono concepite in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti affetti da disabilità. Situazione attuale SI NO 3.5.1 - 3 Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzatuREQUISITO DA re adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri SODDISFARE: della struttura. In particolare: − aree attrezzate per attività di gruppo (palestre), per attività statiche e dinamiche; − aree attrezzate per attività individuali (motorie, respiratorie, neuropsicologiche, ecc.); − box (o stanze di dimensioni contenute) per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari; − area attrezzata per il trattamento, qualora previsto, dei disturbi comunicativi/integrativi; − ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate; − servizi igienici per disabili; − servizi igienici e spogliatoi per gli operatori; − spogliatoi per i pazienti; − spazi di attesa, attività di segreteria ed archivio adeguati alle patologie ed al volume di attività previste. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.5.1 - 3-a Il centro ambulatoriale di riabilitazione dispone di locali, spazi e attrezzature adeguati per l'assolvimento dei programmi e degli obiettivi propri dell'attività della struttura. Situazione attuale SI NO 22 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Il centro ambulatoriale di riabilitazione dispone di: 3.5.1 - 3-b 3.5.1 - 3-c 3.5.1 - 3-d 3.5.1 - 3-e 3.5.1 - 3-f 3.5.1 - 3-g 3.5.1 - 3-h 3.5.1 - 3-i 3.5.1 - 3-l 3.5.1 - 3-m 3.5.1 - 3-n aree per attività di gruppo attrezzate per lo svolgimento di attività sia dinamiche che statiche; aree attrezzate per le attività individuali (motorie, respiratorie, neuro-psicologiche, ecc.); box o altri spazi di dimensioni contenute per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari; aree attrezzate per il trattamento di disturbi comunicativi/integrativi, qualora il presidio si occupi di tali problematiche; ambulatori medici per le visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate; servizi igienici per disabili; spogliatoi e servizi igienici per gli operatori; spogliatoi per i pazienti adeguati alle necessità dei disabili; idonei spazi di attesa adeguati alla tipologia delle patologie ed al volume delle attività previste; una segreteria, anche in comune ad altre attività; uno spazio per archivio. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI NO NO 3.5.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI (generalmente richiesti anche per i presidi ambulatoriali di recupero di cui alla scheda 3.4) 3.5.2 La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai REQUISITO DA bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro SODDISFARE: efficace ed efficiente. In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia di utenza devono essere presenti: attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa; presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali della riabilitazione; attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo; attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e complemento all'esercizio terapeutico; attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.5.2 - a La dotazione strumentale del centro ambulatoriale di riabilitazione è correlata quantitativamente e qualitativamente ai volumi e alle tipologie delle attività erogate. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Il centro ambulatoriale di riabilitazione dispone di: 3.5.2 - b 3.5.2 - c 3.5.2 - d 3.5.2 - e 3.5.2 - f attrezzature e dispositivi per la valutazione delle menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa; tutti i presidi e le risorse tecnologiche necessari a garantire il corretto svolgimento delle prestazioni da parte dei medici e degli operatori della struttura; tutte le attrezzature e i presidi necessari ad attuare le varie tipologie di esercizio terapeutico e rieducativo sia individuali che di gruppo (ove previste); attrezzature elettromedicali per terapie fisiche e strumentali di supporto e completamento all'esercizio terapeutico; dotazione essenziale prontamente disponibile per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e relativa lista di controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni). 23 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.5.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.5.3 Oltre ai requisiti organizzativi strutturali e tecnologici generali, i Centri devono possedere, REQUISITO DA in relazione alla specificità del trattamento riabilitativo, i seguenti requisiti organizzativi SODDISFARE: minimi: esistenza di équipe pluridisciplinare composta da personale medico specialista, da personale dell'area psicologica e pedagogica, tecnici della riabilitazione, educatori e personale di assistenza sociale; per ogni singolo paziente deve essere redatto un Progetto riabilitativo, con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni della disabilità, da parte dell'équipe multiprofessionale comprendente uno o più programmi terapeutici; devono essere garantiti una adeguata informazione e l'accesso familiare alla struttura nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita; le prestazioni ambulatoriali sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi anche a domicilio ed in sede extramurale; i centri ambulatoriali funzionano per 7/8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.5.3 - a 3.5.3 - b 3.5.3 - c 3.5.3 - d 3.5.3 - e 3.5.3 - f È garantita un'assistenza basata sul lavoro di un'équipe pluridisciplinare composta da personale medico specialista, da personale dell'area psicologica e pedagogica, da tecnici della riabilitazione, da educatori e da assistenti sociali in funzione della specifica tipologia di attività. Per ogni singolo paziente viene redatto un progetto riabilitativo comprendente uno o più programmi terapeutici e il monitoraggio. L'attività della struttura è organizzata in modo tale da garantire l'accesso ai familiari. Esistono e vengono applicati protocolli per garantire adeguata informazione e addestramento al paziente e ai familiari prima del rientro dello stesso nel proprio ambiente di vita. Viene garantita l'erogazione delle prestazioni in forma individuale o a piccoli gruppi anche a domicilio e al di fuori del centro. Il centro funziona per almeno 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.6 CENTRO DI SALUTE MENTALE REQUISITI SPECIFICI 3.6 Espleta le funzioni indicate per il CSM dal DPR 7 aprile 1994. REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 3.6 SI Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del centro di salute mentale, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e informazione svolti in forma ambulatoriale, domiciliare e nella comunità (ex DPR 7 aprile 1994 e DPR 10 novembre 1999); la modalità di relazione con le altre strutture per la tutela della salute mentale con il dipartimento di emergenza-urgenza. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 NO 24 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 3.6.1 - 1 Numero di locali e spazi in relazione alla popolazione servita. REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.6.1 - 1 Il numero complessivo di locali e spazi del centro di salute mentale è adeguato in relazione alla popolazione servita e alle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale svolti. Situazione attuale SI NO 3.6.1 - 2 Ciascun Centro di salute mentale deve disporre almeno di: REQUISITO DA locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni; SODDISFARE: locale per attività diagnostiche e terapeutiche; locale per visita medica; locale per riunioni; spazio archivio. Criteri per la verifica del possesso del requisito Il centro dispone almeno di: un locale che consenta di svolgere le attività di accoglienza degli utenti, di segreteria e 3.6.1 - 2-a di informazione in modo da garantire la riservatezza degli utenti; 3.6.1 - 2-b un locale per le attività diagnostiche e terapeutiche; 3.6.1 - 2-c un locale per la visita medica; una sala riunioni (anche in comune con altre strutture, purché la disponibilità della 3.6.1 - 2-d sala sia tale da consentire le specifiche prestazioni, attività e/o interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale del centro); uno spazio, anche in comune con altre strutture, da adibirsi specificamente ad archivio 3.6.1 - 2-e del centro di salute mentale. Situazione attuale SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO 3.6.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.6.2 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: Presenza di personale medico ed infermieristico per tutto l'orario di apertura; Presenza programmata di altre figure professionali di cui al DPR 7.4.1994, in relazione alla popolazione del territorio servito; Criteri per la verifica del possesso del requisito Durante l'orario di apertura, nel centro di salute mentale è in servizio almeno un medico e un infermiere. Le altre figure professionali previste dal DPR 7 aprile 1994 (psicologi, assistenti sociali, educatori, ausiliari od operatori socio-sanitari, personale amministrativo) sono presenti 3.6.2 - 1-b in maniera programmata o secondo fasce orarie stabilite e documentate, in relazione alla popolazione servita e alle specifiche prestazioni, attività e/o interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale svolti. 3.6.2 - 1-a 3.6.2 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: Situazione attuale SI NO SI NO Apertura 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, con accoglienza a domanda, organizzazione attività territoriale, intervento in condizioni di emergenza-urgenza; Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.6.2 - 2-a Il centro di salute mentale è aperto 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. L'attività di accoglienza e analisi della domanda si svolge con modalità a "bassa soglia" 3.6.2 - 2-b e non subordinata a prescrizione o invio da parte di altri professionisti. Esiste e viene applicata una procedura per gli interventi in condizioni di emergenza3.6.2 - 2-c urgenza. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 25 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.6.2 - 3 REQUISITO DA SODDISFARE: Collegamento con il Dipartimento di Emergenza-urgenza; Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale professionali di cui al DPR 7.4.1994. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste la documentazione che attesti il collegamento funzionale con il dipartimento di emergenza-urgenza. Esiste la documentazione che attesti il collegamento funzionale con le altre strutture 3.6.2 - 3-b per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7.4.1994 e DPR 10 novembre 1999. 3.6.2 - 3-a SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 3.7 CONSULTORIO FAMILIARE REQUISITI SPECIFICI 3.7 Espleta le funzioni di cui alla legge provinciale 20/1977 e alla legge n. 194/1978. REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 3.7 SI Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del consultorio, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi inerenti a: l'informazione sui diritti della donna relativamente ai servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti sul territorio, l'informazione alla donna circa la normativa del lavoro a tutela della gestante, l'attuazione o la proposizione di interventi qualora la gravidanza o la maternità creino problemi non risolvibili con gli interventi di informazione, l'attuazione di interventi che contribuiscano al superamento delle motivazione che possono indurre all'interruzione della gravidanza, l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 194/1978, l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per i problemi della famiglia e della coppia, la somministrazione di mezzi per conseguire le finalità liberamente scelte dal singolo o dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile, la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, la divulgazione delle idonee informazioni in tema di gravidanza e sessualità, l'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e sanitaria in tema di procreazione e in generale di tutti gli aspetti connessi alla sessualità. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 NO 26 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.7.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 3.7.1 Numero di locali e spazi in relazione alla popolazione servita. REQUISITO DA Ciascun Consultorio familiare deve disporre almeno di: SODDISFARE: locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni; locale per consulenza psicologica diagnostica e terapeutica; locale per visite ostetrico-ginecologiche, pediatriche, ecc.; locale per riunioni; spazio archivio. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Il consultorio dispone dei seguenti ambienti con dimensioni, arredi e attrezzature adeguati alle specifiche prestazioni, attività e/o interventi previsti: numero complessivo di locali e spazi del consultorio adeguato in relazione alla popola3.7.1 - a SI NO zione servita e alle specifiche prestazioni, attività e/o interventi previsti; spazio per la segreteria, l'accoglienza degli utenti e l'informazione con garanzia della 3.7.1 - b SI NO tutela della riservatezza; studio per effettuare colloqui, consulenze, attività diagnostica e terapeutica di tipo 3.7.1 - c SI NO psicologico; 3.7.1 - d ambulatorio per l'esecuzione delle attività medico-specialistiche; SI NO 3.7.1 - e disponibilità di una sala riunioni, anche in comune con altre strutture; SI NO 3.7.1 - f spazio archivio, anche in comune con altre strutture. SI NO 3.7.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 3.7.2 REQUISITO DA SODDISFARE: - Presenza di figure professionali mediche, laureati non medici, di personale infermieristico e di assistenza sociale; la dotazione di personale e la presenza nelle attività ambulatoriali sono programmate in relazione alla popolazione servita; le attività e le prestazioni consultoriali in ambito sociale e sanitario sono caratterizzate da unitarietà ed integrazione funzionale. Criteri per la verifica del possesso del requisito 3.7.2 - a 3.7.2 - b 4. L'attività è garantita dalla presenza di figure professionali mediche (ginecologi), psicologi, ostetriche e assistenti sociali in numero sufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione servita. Tutte le attività consultoriali sono contraddistinte da un elevato grado di unitarietà e integrazione funzionale: tale integrazione è garantita da periodiche e documentate riunioni di équipe consultoriale. REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE 4.1 PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO 4.2 AREA DI DEGENZA OSPEDALIERA 4.3 REPARTO OPERATORIO 4.4 PUNTO NASCITA - BLOCCO PARTO 4.5 RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 4.6 MEDICINA NUCLEARE 4.7 ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA 4.8 DAY HOSPITAL 4.9 DAY SURGERY 4.10 GESTIONE FARMACI E MATERIALE SANITARIO 4.11 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE 4.12 SERVIZIO DI DISINFEZIONE 4.13 SERVIZIO MORTUARIO OSPEDALIERO Situazione attuale SI NO SI NO 27 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.1 PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO REQUISITI SPECIFICI 4.1 L'unità organizzativa deputata all'emergenza deve assicurare gli interventi diagnosticoREQUISITO DA terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura, deve poter SODDISFARE: eseguire un primo accertamento diagnostico strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione dell'utente. Deve garantire il trasporto protetto. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.1 - a Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del pronto soccorso ospedaliero, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; tipologia e volume delle prestazioni erogate; collegamenti con le altre strutture deputate all’urgenza-emergenza. (*) 4.1 - b 4.1 - c 4.1 - d 4.1 - e Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 Esistono e vengono applicate procedure per assicurare gli interventi diagnosticoterapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura nella quale è inserito il pronto soccorso ospedaliero. Esistono e vengono applicate procedure che consentono al pronto soccorso ospedaliero di eseguire un primo accertamento diagnostico strumentale e di laboratorio. Esistono e vengono applicate procedure che consentono al pronto soccorso ospedaliero di eseguire gli interventi necessari alla stabilizzazione dei pazienti. Esistono e vengono applicate procedure che consentono al pronto soccorso ospedaliero di assicurare il trasporto protetto dei pazienti verso altre strutture. 4.1.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.1.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA L'unità minima dovrà prevedere: SODDISFARE: camera calda (area coperta e riscaldata di accesso diretto per mezzi e pedoni); locale per la gestione dell'emergenza; locale visita; locale osservazione; locale attesa utenti deambulanti; locale attesa utenti barellati; locale lavoro infermieri; servizi igienici del personale; servizi igienici per gli utenti; deposito pulito; deposito sporco; spazio registrazione/segreteria/archivio. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Il pronto soccorso dispone almeno dei seguenti ambienti con dimensioni, arredi e attrezzature correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate: 4.1.1 - a camera calda (area coperta e riscaldata di accesso diretto per mezzi e pedoni) SI NO 4.1.1 - b locale dedicato alla gestione delle emergenze SI NO 4.1.1 - c locale dedicato per visita / trattamento SI NO 4.1.1 - d locale dedicato all'osservazione breve dei pazienti SI NO 4.1.1 - e area di attesa per gli utenti deambulanti SI NO 28 4.1.1 - f 4.1.1 - g 4.1.1 - h 4.1.1 - i 4.1.1 - l 4.1.1 - m 4.1.1 - n Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II locale attesa per gli utenti barellati locale di lavoro degli infermieri servizi igienici per il personale servizi igienici per gli utenti, accessibili anche ai portatori di handicap deposito pulito deposito sporco spazio per registrazione/segreteria/archivio. SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 4.1.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.1.2 Ogni unità deputata al pronto soccorso deve possedere i seguenti requisiti: REQUISITO DA impianto di illuminazione di emergenza; SODDISFARE: impianto di gas medicali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale In ogni unità deputata al pronto soccorso è presente e funzionante: 4.1.2 - a impianto di illuminazione di emergenza; 4.1.2 - b impianto di gas medicali. SI SI NO NO 4.1.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.1.3 La dotazione minima strumentale deve prevedere: REQUISITO DA elettrocardiografo; SODDISFARE: cardiomonitor e defibrillatore; attrezzature per rianimazione cardiopolmonare; lampada scialitica. Le strutture deputate all'emergenza-urgenza si articolano su più livelli operativi legati alla complessità delle prestazioni erogate e devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità di tali prestazioni. Criteri per la verifica del possesso del requisito Sono disponibili ed utilizzabili nei locali del pronto soccorso le seguenti attrezzature: 4.1.3 - a elettrocardiografo; 4.1.3 - b cardiomonitor e defibrillatore; 4.1.3 - c attrezzature per la rianimazione cardiopolmonare; 4.1.3 - d lampada scialitica; la rimanente dotazione tecnologica è adeguata alla tipologia e al volume delle presta4.1.3 - e zioni erogate e definite con la documentazione di cui al criterio 4.1 - a. Situazione attuale SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO 4.1.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.1.4 Ogni struttura erogante prestazioni di Pronto Soccorso deve prevedere i seguenti requisiti REQUISITO DA organizzativi: SODDISFARE: la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni e comunque, sull'arco delle 24 ore, l'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico deve garantire la presenza di almeno un infermiere e un medico. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.1.4 - a 4.1.4 - b 4.1.4 - c La dotazione del personale medico e infermieristico è rapportata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate e definite con la documentazione di cui al criterio 4.1 - a. È garantita la presenza in servizio di almeno un medico sull'arco delle 24 ore. È garantita la presenza in servizio di almeno un infermiere professionale sull'arco delle 24 ore. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 29 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.2 AREA DI DEGENZA OSPEDALIERA REQUISITI SPECIFICI 4.2 L'area di degenza deve essere strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente REQUISITO DA ed un adeguato comfort di tipo alberghiero. Devono essere garantiti spazi comuni di raccordo tra SODDISFARE: le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere utilities per gli accompagnatori o visitatori. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.2 - a 4.2 - b 4.2 - c 4.2 - d 4.2 - e 4.2 - f 4.2 - g 4.2 - h 4.2 - i L’area di degenza ospedaliera è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dei pazienti. L’unità di vita del paziente è composta almeno da un letto, un comodino, un armadio e una sedia. Le camere, i servizi igienici e i percorsi comuni nell’area di degenza vengono puliti due volte al giorno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nel corso del ricovero, il cambio della biancheria del letto viene effettuato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni 3 giorni. Nel corso del ricovero, la somministrazione dei pasti è effettuata nel rispetto delle condizioni cliniche dei pazienti. Nell’area di degenza ospedaliera, negli ascensori e negli spazi comuni della struttura in cui la degenza è collocata, la segnaletica è semplice e aggiornata. Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza ospedaliera esiste un impianto telefonico pubblico facilmente accessibile. Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza ospedaliera esiste un locale o uno spazio facilmente accessibile dedicato alla distribuzione al pubblico di alimenti e bevande (anche mediante apparecchi di distribuzione automatica). Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza ospedaliera è garantita la distribuzione di quotidiani (anche mediante apparecchi di distribuzione automatica). Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 4.2.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.2.1 - 1 La dotazione minima di ambienti per la degenza: REQUISITO DA − camera di degenza: SODDISFARE: - 9 mq per posto letto; - non più di 4 posti letto per camera; - almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto; - almeno il 10% delle stanze di degenza deve ospitare un solo letto; − un locale per visita e medicazioni; − un locale di lavoro, presente in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta; − spazio per capo-sala; − un locale per medici; − un locale per soggiorno; − un locale per il deposito del materiale pulito; − un locale per deposito attrezzature; − un locale, presente in ogni piano di degenza, per il materiale sporco e dotato di vuotatoio e lavapadelle; − una cucina di reparto; − servizi igienici per il personale; − spazio attesa visitatori; − un bagno assistito. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nell’area di degenza ospedaliera esistono: camere di degenza con una superficie pari ad almeno 9 mq per posto letto (nel calcolo 4.2.1 - 1-a della superficie utile va considerato anche l’eventuale bagno che le camere di degenza hanno in uso esclusivo); Situazione attuale SI NO 30 4.2.1 - 1-b 4.2.1 - 1-c 4.2.1 - 1-d 4.2.1 - 1-e 4.2.1 - 1-f 4.2.1 - 1-g 4.2.1 - 1-h 4.2.1 - 1-i 4.2.1 - 1-l 4.2.1 - 1-m 4.2.1 - 1-n 4.2.1 - 1-o 4.2.1 - 1-p 4.2.1 - 1-q 4.2.1 - 1-r Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II camere di degenza con un massimo di 4 posti letto; almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto; almeno il 10% delle stanze di degenza con un solo letto; un locale per visita e medicazioni; per ogni piano di degenza, un locale di lavoro per il personale di assistenza diretta; uno spazio per il capo-sala; un locale per i medici; un locale per il soggiorno dei pazienti la cui dimensione è in relazione al numero dei posti letto; un locale per il deposito del materiale pulito; un locale per il deposito delle attrezzature; per ogni piano di degenza, un locale per il materiale sporco e dotato di vuotatoio e lavapadelle; una cucina di reparto; servizi igienici distinti per il personale; uno spazio di attesa per i visitatori (anche in comune con altre aree di degenza o con altri ambulatori); un bagno assistito. SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO 4.2.1 - 2 Per le degenze pediatriche: devono essere previsti spazi di soggiorno e svago ad uso esclusiREQUISITO DA vo dei bambini, proporzionati al loro numero. Deve essere previsto lo spazio per la presenza SODDISFARE: dell'accompagnatore. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nelle aree di degenza pediatrica ospedaliera esistono spazi di soggiorno e svago ad uso esclusivo dei bambini, dimensionati al loro numero. Nelle aree di degenza pediatrica ospedaliera esistono spazi e arredi che consentono la 4.2.1 - 2-b presenza e il pernottamento degli accompagnatori. 4.2.1 - 2-a Situazione attuale SI NO SI NO 4.2.1 - 3 Per le degenze psichiatriche deve essere previsto un locale specifico per colloqui/visite speREQUISITO DA cialistiche e soggiorno in relazione al numero dei posti letto. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.2.1 - 3 Nelle aree di degenza psichiatrica ospedaliera esiste un locale specifico per colloqui e visite specialistiche. Situazione attuale SI NO 4.2.1 - 4 Nei locali di degenza per malattie infettive va attuato l'adeguamento previsto dalla legge REQUISITO DA 135/1990 e successive modifiche ed integrazioni. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.2.1 - 4 Esiste la documentazione che attesta che le aree di degenza per malattie infettive sono conformi a quanto contenuto nel documento “Prescrizioni, linee guida e indirizzi per la progettazione di strutture ospedaliere destinate al trattamento delle malattie infettive” approvato nel 1991 dal Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria. Situazione attuale SI NO 4.2.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.2.2 Dotazione minima impiantistica: REQUISITO DA − impianto illuminazione di emergenza; SODDISFARE: − impianto forza motrice nelle camere con almeno una presa per alimentazione normale; − impianto chiamata con segnalazione acustica e luminosa; − impianto gas medicali: vuoto e ossigeno. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nell’area di degenza ospedaliera esistono e sono funzionanti i seguenti impianti: 4.2.2 - a un impianto di illuminazione di emergenza; 4.2.2 - b un impianto di forza motrice, con almeno una presa per ogni camera di degenza; SI SI NO NO 31 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.2.2 - c 4.2.2 - d 4.2.2 - e un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa, esteso a tutte le camere di degenza e a tutti i bagni; un sistema di aspirazione endocavitaria commisurato alla tipologia ed ai volumi delle attività svolte; un sistema di distribuzione dell’ossigeno commisurato alla tipologia ed ai volumi delle attività svolte. SI NO SI NO SI NO 4.2.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.2.3 REQUISITO DA SODDISFARE: − − − carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale; carrello per la gestione terapia; carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Nell’area di degenza ospedaliera esistono: uno o più carrelli per la gestione delle emergenze connesse con le specifiche attività svolte, dotati di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale (an4.2.3 - a SI che in comune tra più aree di degenza o ambulatori e collocati secondo un piano documentato di gestione delle emergenze); 4.2.3 - b un carrello dotato dei presìdi necessari per la gestione della terapia specifica; SI 4.2.3 - c un carrello dotato dei presìdi necessari per la gestione delle medicazioni specifiche. SI NO NO NO 4.2.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.2.4 In ogni reparto di degenza la dotazione organica del personale addetto deve essere rapporREQUISITO DA tata al volume delle attività. SODDISFARE: Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.2.4 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna dell’area di degenza ospedaliera, con particolare riferimento a: descrizione quali-quantitativa della tipologia e dei volumi delle attività svolte; livelli di responsabilità organigramma e sua adeguatezza con le specifiche attività svolte. (*) SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.3 REPARTO OPERATORIO REQUISITI SPECIFICI 4.3 Il numero complessivo di sale operatorie deve essere definito, per ogni singola struttura, in REQUISITO DA funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, SODDISFARE: ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della Day Surgery. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.3 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna del reparto/gruppo operatorio, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; Situazione attuale SI NO 32 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II - strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 4.3.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.3.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per il gruppo operatorio è la seguente: SODDISFARE: spazio filtro di entrata degli operandi; zona filtro personale addetto; zona preparazione personale addetto; zona preparazione utenti; zona risveglio utenti; sala operatoria; deposito presidi e strumentario chirurgico; deposito materiale sporco. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.3.1 - a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Il reparto/gruppo operatorio dispone almeno di: 4.3.1 - b spazio filtro di entrata degli operandi; 4.3.1 - c zona filtro personale addetto; 4.3.1 - d zona preparazione personale addetto; 4.3.1 - e zona preparazione utenti; 4.3.1 - f zona risveglio utenti; 4.3.1 - g sala operatoria; 4.3.1 - h deposito presìdi e strumentario chirurgico; 4.3.1 - i deposito materiale sporco. Situazione attuale SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 4.3.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.3.2 La sala operatoria deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenREQUISITO DA ti caratteristiche igrotermiche: SODDISFARE: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidità relativa estiva e invernale 40-60%; ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h; filtraggio aria 99.97%; impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia; stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità; impianto rilevazione incendi; impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Per ogni sala operatoria del reparto/gruppo operatorio sono garantite le seguenti condizioni: 4.3.2 - a la temperatura interna, estiva e invernale, è compresa tra 20 e 24 C°; 4.3.2 - b l’umidità relativa, estiva e invernale, è compresa tra 40% e 60%; 4.3.2 - c il ricambio dell’aria è pari ad almeno 15 volumi/ora di aria esterna; 4.3.2 - d l’efficienza dei dispositivi di filtraggio dell’aria è almeno del 99.97%; gli impianti dei gas medicali e di aspirazione dei gas anestetici sono direttamente col4.3.2 - e legati alle apparecchiature di anestesia; ciascun impianto dei gas medicali/tecnici è dotato di una doppia stazione di riduzione 4.3.2 - f della pressione; 4.3.2 - g è presente e funzionante un impianto di rilevazione degli incendi; è presente e funzionante un impianto di allarme per la segnalazione dell’esaurimento 4.3.2 - h dei gas medicali. Situazione attuale SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO 33 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.3.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.3.3 - 1 Per ogni sala operatoria: REQUISITO DA tavolo operatorio; SODDISFARE: apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente; monitor per la rilevazione dei parametri vitali; elettrobisturi; aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione; lampada scialitica; diafanoscopio a parete; strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale In ogni sala operatoria del reparto/gruppo operatorio sono presenti e funzionanti le seguenti attrezzature: 4.3.3 - 1-a tavolo operatorio; SI apparecchio per anestesia dotato di sistema di evacuazione dei gas, spirometro, moni4.3.3 - 1-b toraggio della concentrazione dell’ossigeno erogato, respiratore automatico, allarme SI per deconnessione del paziente; 4.3.3 - 1-c monitor per la rilevazione dei parametri vitali; SI 4.3.3 - 1-d elettrobisturi; SI 4.3.3 - 1-e aspiratori chirurgici; SI 4.3.3 - 1-f aspiratori per broncoaspirazione; SI 4.3.3 - 1-g lampada scialitica; SI 4.3.3 - 1-h diafanoscopio a parete; SI 4.3.3 - 1-i strumentazione adeguata per il volume e la tipologia degli interventi effettuati. SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 4.3.3 - 2 Per ogni gruppo operatorio: REQUISITO DA frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati; SODDISFARE: amplificatore di brillanza; defibrillatore. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nel reparto/gruppo operatorio sono presenti e funzionanti le seguenti attrezzature: 4.3.3 - 2-a frigoriferi per la conservazione dei farmaci e degli emoderivati; amplificatore di brillanza, qualora richiesto dalla tipologia degli interventi chirurgici 4.3.3 - 2-b effettuati; 4.3.3 - 2-c defibrillatore. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 4.3.3 - 3 Per zona risveglio: REQUISITO DA gruppo per ossigenoterapia; SODDISFARE: cardiomonitor e defibrillatore; aspiratore per broncoaspirazione. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nella zona risveglio del reparto/gruppo operatorio sono presenti e funzionanti le seguenti attrezzature: 4.3.3 - 3-a gruppo per ossigenoterapia; 4.3.3 - 3-b cardiomonitor e defibrillatore; SI 4.3.3 - 3-c aspiratore per broncoaspirazione. SI NO NO NO 34 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.3.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.3.4 Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere una dotazione organica del personale REQUISITO DA medico ed infermieristico rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici; SODDISFARE: l'attivazione di una sala operatoria deve comunque prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.3.4 - a 4.3.4 - b Il personale medico e infermieristico addetto al reparto/gruppo operatorio è adeguato alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici effettuati. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle procedure per l’espletamento dell’attività di chirurgia ambulatoriale che può essere realizzata anche in sala operatoria in funzione di ambulatorio, la procedura di attivazione di una sala operatoria prevede la disponibilità almeno di un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali. SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.4 PUNTO NASCITA - BLOCCO PARTO REQUISITI SPECIFICI 4.4 Il Punto nascita costituisce unità di assistenza per gravidanze e neonati fisiologici. REQUISITO DA L'attività viene svolta a livello ambulatoriale, area di degenza, blocco parto. All'interno dello SODDISFARE: stesso presidio devono essere comunque disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche: radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche. Il blocco parto deve disporre di spazi per lo svolgimento del parto, anche in regime di urgenza, per la prima assistenza ai neonati e per l'attività chirurgica di tipo ostetrico. Deve essere garantita l'assistenza al neonato in attesa del trasporto protetto. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.4 - a Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna del punto nascita - blocco parto, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta; collegamenti funzionali con le strutture che garantiscono l’assistenza neonatale di secondo livello. (*) 4.4 - b 4.4 - c 4.4 - d 4.4 - e 4.4 - f Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 Il punto nascita garantisce l’assistenza alle gravidanze e ai neonati fisiologici, svolgendo attività ambulatoriale, di degenza e nel blocco parto. Il punto nascita è inserito in una struttura ospedaliera all’interno della quale sono disponibili prestazioni di primo livello di diagnostica per immagini, chimico-cliniche e immunoematologiche. Esistono e vengono applicate procedure che consentono al punto nascita di garantire lo svolgimento del parto anche in regime di urgenza e l’attività chirurgica di tipo ostetrico. Esistono e vengono applicate procedure che consentono al punto nascita di garantire la prima assistenza al neonato in attesa del trasporto protetto. Esistono e vengono applicate procedure che consentono al punto nascita di garantire il trasporto protetto del neonato. 35 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.4.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI Spazi degenza. 4.4.1 - 1 REQUISITO DA Oltre agli spazi specifici già individuati per l'area di degenza indifferenziata, viene richiesta SODDISFARE: la seguente dotazione di ambienti: area di assistenza neonatale in continuità con l'area di degenza di Ostetricia e Ginecologia, privilegiando il rooming-in; numero di culle rapportato al volume di attività svolta; n. 1 culla per patologia neonatale lieve; n. 1 incubatrice. Criteri per la verifica del possesso del requisito L’area di degenza del punto nascita: 4.4.1 - 1-a soddisfa i requisiti indicati dalla scheda 4.2 - Area di degenza ospedaliera; dispone di locali destinati all’assistenza neonatale posti in continuità con l'area di 4.4.1 - 1-b degenza di ostetricia e ginecologia; 4.4.1 - 1-c dispone di un numero di culle adeguato all’attività svolta; 4.4.1 - 1-d dispone di almeno una culla per patologia neonatale lieve; 4.4.1 - 1-e dispone di almeno una incubatrice. Le condizioni strutturali e organizzative del punto nascita consentono di realizzare 4.4.1 - 1-f l’attività di rooming-in. Situazione attuale SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO Blocco parto. 4.4.1 - 2 REQUISITO DA I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. SODDISFARE: La dotazione minima di ambienti per il blocco parto è la seguente: zona filtro per le partorienti; zona filtro per il personale addetto; locale travaglio; sale parto; isola neonatale, localizzata all'interno della sala parto o comunicante con questa; sala operatoria, in assenza di blocco operatorio; deve garantire le stesse prestazioni richieste per il gruppo operatorio; zona osservazione post-partum; deposito presìdi e strumentario chirurgico; servizi igienici per le partorienti; locale lavoro infermieri; deposito materiale sporco; − spazio attesa per accompagnatore. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.4.1 - 2-a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Il blocco parto del punto nascita dispone almeno dei seguenti ambienti: 4.4.1 - 2-b zona filtro per le partorienti; 4.4.1 - 2-c zona filtro per il personale addetto; 4.4.1 - 2-d locale travaglio; 4.4.1 - 2-e sala parto; 4.4.1 - 2-f isola neonatale, localizzata all'interno della sala parto o comunicante con questa; 4.4.1 - 2-g zona osservazione post-partum; 4.4.1 - 2-h deposito presìdi e strumentario chirurgico; 4.4.1 - 2-i servizi igienici per le partorienti; 4.4.1 - 2-l locale lavoro infermieri; 4.4.1 - 2-m deposito materiale sporco; 4.4.1 - 2-n spazio di attesa per gli accompagnatori dotato di posti a sedere. Il punto nascita è collocato in una struttura ospedaliera che dispone di un reparto 4.4.1 - 2-o operatorio autorizzato, ovvero il blocco parto dispone di una sala operatoria che soddisfa tutti i requisiti indicati nella scheda 4.3 - Reparto operatorio. Situazione attuale SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 36 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.4.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.4.2 I locali travaglio e parto devono essere dotati di condizionamento ambientale che assicuri le REQUISITO DA seguenti caratteristiche igrotermiche: SODDISFARE: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidità relativa estiva e invernale 30-60%; ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 6 v/h; È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica: impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegati alle apparecchiature di anestesia; stazione di riduzione della pressione per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità; impianto rilevazione incendi; impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nel locale travaglio e nella sala parto del punto nascita sono garantite le seguenti condizioni: 4.4.2 - a la temperatura interna, estiva e invernale, è compresa tra 20-24 gradi C° 4.4.2 - b l’umidità relativa, estiva e invernale, è compresa tra 30-60% 4.4.2 - c il ricambio dell’aria è pari ad almeno 6 volumi/ora di aria esterna; 4.4.2 - d è presente e funzionante un impianto di rilevazione degli incendi; è presente e funzionante un impianto di allarme per la segnalazione dell'esaurimento 4.4.2 - e dei gas medicali. Situazione attuale SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO 4.4.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.4.3 - 1 Sala travaglio-parto: REQUISITO DA testa letto con gas medicali; SODDISFARE: letto trasformabile per travaglio; lampada scialitica mobile; cardiotocografo. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Il locale travaglio e la sala parto del punto nascita sono dotati di: 4.4.3 - 1.a testa letto con gas medicali; 4.4.3 - 1.b letto trasformabile per travaglio; 4.4.3 - 1.c lampada scialitica mobile; 4.4.3 - 1.d cardiotocografo. SI SI SI SI NO NO NO NO 4.4.3 - 2 Isola neonatale: REQUISITO DA lettino di rianimazione con lampade radianti; SODDISFARE: erogatore di 02; erogatore o compressore per aria; aspiratore. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale L’isola neonatale del punto nascita è dotata di: 4.4.3 - 2.a lettino di rianimazione con lampade radianti; 4.4.3 - 2.b erogatore di ossigeno; 4.4.3 - 2.c erogatore o compressore per aria; 4.4.3 - 2.d aspiratore per broncoaspirazione. SI SI SI SI NO NO NO NO 37 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.4.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.4.4 Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi: REQUISITO DA la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al SODDISFARE: volume dei parti e comunque, sull’arco delle 24 ore, l’articolazione dei turni del personale medico e infermieristico deve garantire la presenza di almeno un medico ostetrico e di una ostetrica; deve essere garantita comunque l'assistenza al neonato anche attraverso il trasporto protetto. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.4.4 - a 4.4.4 - b 4.4.4 - c Il personale medico ed infermieristico addetto al punto nascita è rapportato al volume dell’attività svolta. Nel punto nascita è garantita la presenza nelle 24 ore di un medico ostetrico. Nel punto nascita è garantita la presenza nelle 24 ore di una ostetrica. SI NO SI SI NO NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.5 RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA REQUISITI SPECIFICI 4.5 Le attività di rianimazione e terapia intensiva sono dedicate al trattamento intensivo dei REQUISITO DA soggetti affetti da una o più insufficienze d'organo acute, potenzialmente reversibili, tali da SODDISFARE: comportare pericolo di vita ed insorgenza di complicanze maggiori. La configurazione ambientale delle unità di rianimazione e terapia intensiva può essere a degenza singola o a degenze multiple. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.5 Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna dell’unità di rianimazione e terapia intensiva, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta tipologia e volume degli interventi chirurgici che necessitano di terapia intensiva post-operatoria effettuati nella struttura ospedaliera in cui l’unità stessa è inserita. (*) Situazione attuale SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 4.5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.5.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per la rianimazione e terapia intensiva è la seguente: SODDISFARE: zona filtro per i degenti; zona filtro personale addetto; degenze locale per pazienti infetti dotato di zona filtro; locale medici; locale lavoro infermieri; servizi igienici per il personale; deposito presìdi sanitari ed altro materiale pulito; deposito materiale sporco. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 4.5.1 - a SI I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. NO 38 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Ogni rianimazione e terapia intensiva dispone almeno di: 4.5.1 - b zona filtro per i degenti; 4.5.1 - c zona filtro per il personale addetto; 4.5.1 - d locali/spazi destinati alle degenze singole o multiple; 4.5.1 - e locale per pazienti infetti, dotato di zona filtro; 4.5.1 - f locale/spazio per i medici: 4.5.1 - g locale/spazio per gli infermieri; 4.5.1 - h servizi igienici per il personale; 4.5.1 - i deposito presìdi sanitari ed altro materiale pulito; 4.5.1 - l deposito materiale sporco. SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 4.5.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.5.2 - 1 La terapia intensiva deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seREQUISITO DA guenti caratteristiche igrotermiche: SODDISFARE: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidità relativa estiva e invernale 40-60%; ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 6 v/h. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nelle unità di rianimazione e terapia intensiva sono garantite le seguenti condizioni: 4.5.2 - 1-a la temperatura interna, estiva e invernale, è compresa tra 20 e 24 C°; 4.5.2 - 1-b l’umidità relativa, estiva e invernale, è compresa tra 40% e 60%; 4.5.2 - 1-c il ricambio dell’aria è pari ad almeno 6 volumi/ora di aria esterna. SI SI SI NO NO NO 4.5.2 - 2 È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica: REQUISITO DA impianto di gas medicali; SODDISFARE: impianto rilevazione incendi; impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nelle unità di rianimazione e terapia intensiva sono presenti e funzionanti: 4.5.2 - 2-a un impianto per la distribuzione dei gas medicali; 4.5.2 - 2-b un impianto di rilevazione degli incendi; 4.5.2 - 2-c un impianto di allarme per la segnalazione dell’esaurimento dei gas medicali. Situazione attuale SI SI SI NO NO NO 4.5.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.5.3 REQUISITO DA SODDISFARE: - letto tecnico; apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente; monitor per la rilevazione dei parametri vitali; aspiratore per broncoaspirazione; lampada scialitica; diafanoscopio a parete; frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati; defibrillatore. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Nelle unità di rianimazione e terapia intensiva ogni posto letto è dotato di: 4.5.3 - a letto articolato; respiratore automatico con spirometro, monitoraggio della 4.5.3 - b dell’ossigeno erogato, allarme per deconnessione del paziente; 4.5.3 - c monitor per la rilevazione dei parametri vitali; 4.5.3 - d aspiratore per broncoaspirazione. concentrazione SI NO SI NO SI SI NO NO 39 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Nelle unità di rianimazione e terapia intensiva sono presenti e funzionanti: apparecchio per anestesia dotato di sistema di evacuazione dei gas, spirometro, moni4.5.3 - e toraggio della concentrazione dell’ossigeno erogato, respiratore automatico, allarme per deconnessione del paziente; 4.5.3 - f lampada scialitica mobile; 4.5.3 - g diafanoscopio a parete; 4.5.3 - h frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati. 4.5.3 - i defibrillatore. SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO 4.5.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.5.4 La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla REQUISITO DA tipologia dell'attività svolta e al volume complessivo degli interventi chirurgici effettuati. SODDISFARE: Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.5.4 Il personale medico e infermieristico addetto alle attività di rianimazione e terapia intensiva è adeguato alla tipologia e al volume delle attività svolte e, nel caso delle unità di rianimazione e terapia intensiva, anche alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici che necessitano di terapia intensiva post-operatoria effettuati nella struttura ospedaliera in cui l’unità stessa è inserita. SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.6 MEDICINA NUCLEARE REQUISITI SPECIFICI 4.6 La Medicina Nucleare consiste in attività diagnostica e/o terapeutica mediante l'impiego delREQUISITO DA le proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali. Questi SODDISFARE: ultimi sono impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro. Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale 4.6 Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna dell’unità di medicina nucleare, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; SI NO strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 4.6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.6.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina nucleare è la seguente: SODDISFARE: area dedicata all'accettazione ed attività amministrative; locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione; locale somministrazione all'utente di radio farmaci; sala di attesa calda per gli utenti iniettati; zona filtro con locali spogliatoio differenziati; servizi igienici con scarichi controllati; 40 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II - un locale destinato ad ospitare la gamma camera; camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi. In caso di attività diagnostica in vitro, questa dovrà svolgersi in locali chiaramente separati dall'attività in vivo. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.6.1 - a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. L’ unità di medicina nucleare dispone almeno di: 4.6.1 - b area dedicata all'accettazione dei pazienti e alle attività amministrative; locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione, dotato di un nu4.6.1 - c mero di posti a sedere adeguato al numero di pazienti che mediamente lo frequenta; 4.6.1 - d locale per la somministrazione ai pazienti dei radio-farmaci; sala di attesa per gli utenti iniettati, dotata di un numero di posti (sedie e/o poltrone 4.6.1 - e e/o letti) adeguato al numero di pazienti che mediamente lo frequenta; 4.6.1 - f zona filtro con doccia e locali spogliatoio differenziati per sesso; 4.6.1 - g servizi igienici per i pazienti, dotati di scarichi controllati; 4.6.1 - h locale destinato ad ospitare la gamma camera; locale a pressione negativa, per lo stoccaggio e la manipolazione dei radio farmaci e 4.6.1 - i degli altri prodotti radioattivi. Viene svolta attività diagnostica in vitro ? In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l’attività diagnostica in vitro 4.6.1 - l viene svolta in locali nettamente separati da quelli in cui si svolge l’attività in vivo. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO 4.6.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.6.2 REQUISITO DA SODDISFARE: - sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio igienico destinato agli utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona filtro; impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con gradienti di pressioni progressivamente decrescenti verso la camera calda dove si dovrà avere il valore più basso. Filtri assoluti in uscita, per le aree classificate come "zona controllata". Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.6.2 - a 4.6.2 - b 4.6.2 - c È presente un sistema di raccolta e monitoraggio dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con gli scarichi dei servizi igienici destinati agli utenti iniettati con radiofarmaci e della doccia nella zona filtro. Nei locali destinati all’attività di medicina nucleare, l’impianto di condizionamento garantisce la presenza di un gradiente di pressione progressivamente decrescente verso la camera calda, nella quale si dovrà avere il valore pressorio più basso. L’impianto di condizionamento delle aree classificate come “zona controllata” è dotato di filtri assoluti in uscita. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 4.6.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.6.3 La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina nucleare deve prevedere: REQUISITO DA adeguati sistemi di monitoraggio; SODDISFARE: una gamma camera; dotazione minima di Pronto Soccorso; strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nelle unità di medicina nucleare sono presenti e funzionanti: adeguati sistemi di monitoraggio delle condizioni ambientali (ad esempio, monitor 4.6.3 - a ambientale, contatore portatile per la rilevazione delle contaminazioni di superficie, monitor mani piedi per la zona filtro, manometro differenziale); Situazione attuale SI NO 41 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.6.3 - b una gamma camera; dotazione essenziale prontamente disponibile per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il 4.6.3 - c pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e relativa lista di controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni). Viene svolta attività diagnostica in vitro ? In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l’unità di medicina nucleare di4.6.3 - d spone della strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche. SI NO SI NO SI NO SI NO 4.6.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.6.4 REQUISITO DA SODDISFARE: - Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; attivazione di un sistema di controllo di qualità; presso ogni struttura di medicina nucleare è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti; qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.6.4 - a 4.6.4 - b 4.6.4 - c 4.6.4 - d Il personale sanitario laureato e/o tecnico addetto all’unità di medicina nucleare è adeguato alla tipologia e al volume delle attività svolte. Sono documentati l’attivazione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità. Al momento della prenotazione di un’indagine diagnostica, viene comunicato al paziente anche il giorno di consegna del relativo referto. È documentata l’esistenza di una procedura che garantisca la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature, anche in collaborazione con un'altra unità di medicina nucleare. SI NO SI NO SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.7 ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA REQUISITI SPECIFICI 4.7 L'attività di radioterapia è svolta mediante l'impiego di fonti radioattive e di sorgenti di raREQUISITO DA diazioni ionizzanti ed è diretta al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionaSODDISFARE: ti, al trattamento di patologie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.7 Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna dell’unità di radioterapia, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; strutture e modalità di funzionamento; descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 Situazione attuale SI NO 42 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.7.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.7.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per l'attività di radioterapia è la seguente: SODDISFARE: − aree di attesa per gli utenti trattati; − spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio; − una sala di simulazione; − un bunker di terapia; − un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica; − un locale visita; − un locale per trattamenti farmacologici brevi; − un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive; − servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti; − uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e alle sale visite presenti e comunicanti con le stesse. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.7.1 - a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. L’attività di radioterapia dispone almeno di: aree di attesa per gli utenti trattati, con un numero di posti a sedere adeguato al nu4.7.1 - b mero di pazienti che mediamente le frequentano; 4.7.1 - c spazi adeguati per l’accettazione dei pazienti, le attività amministrative e l’archivio; 4.7.1 - d una sala di simulazione; 4.7.1 - e un bunker di terapia; un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la pro4.7.1 - f tezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica; 4.7.1 - g un locale visita; 4.7.1 - h un locale per trattamenti farmacologici brevi; 4.7.1 - i un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive; 4.7.1 - l servizi igienici per gli utenti; 4.7.1 - m servizi igienici per gli operatori distinti da quelli per gli utenti; uno o più spogliatoi per i pazienti comunicanti con i locali destinati alle terapie e alle 4.7.1 - n visite. Situazione attuale SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO 4.7.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.7.2 REQUISITO DA SODDISFARE: − − − − Simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti; unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare); attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento; apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico. Criteri per la verifica del possesso del requisito L’unità di radioterapia è dotata almeno di: simulatore per radioterapia, ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologi4.7.2 - a ca (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti; 4.7.2 - b unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare); 4.7.2 - c attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento; 4.7.2 - d apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico. Situazione attuale SI NO SI SI SI NO NO NO 43 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.7.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.7.3 Ogni unità di radioterapia deve assicurare i seguenti requisiti minimi organizzativi: REQUISITO DA il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al voluSODDISFARE: me delle prestazioni erogate; attivazione di un sistema di controllo di qualità; presso ogni struttura di radioterapia è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti; ad ogni unità di radioterapia deve essere garantita, in caso di necessità, la possibilità di accesso ad un settore di degenza ove sia possibile l'assistenza dei pazienti trattati; qualora vi fosse disponibilità di una sola unità di terapia, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di radioterapia, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.7.3 - a 4.7.3 - b 4.7.3 - c 4.7.3 - d Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Sono documentati l’attivazione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità. Esiste e viene applicata una procedura che prevede, in caso di necessità, che il personale dell’unità di radioterapia possa assistere temporaneamente presso un’area di degenza i propri pazienti trattati. È documentata l’esistenza di una procedura che garantisca la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature, anche in collaborazione con un'altra unità di radioterapia. SI NO SI NO SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.8 DAY HOSPITAL REQUISITI SPECIFICI Il day-hospital deve disporre di spazi per il trattamento diagnostico-terapeutico e per il sog4.8 REQUISITO DA giorno dei pazienti in regime di ricovero a tempo parziale (di tipo diurno). SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.8 - a Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna dell'attività di day hospital in coerenza con le linee di indirizzo provinciali, con particolare riferimento a: modello organizzativo, modalità di erogazione del servizio, patologie trattate e protocolli assistenziali, livelli di responsabilità, organigramma, descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi, criteri e modalità per l'accesso dell'utente e per garantire alla dimissione la continuità assistenziale con i servizi di base. (*) 4.8 - b Situazione attuale SI NO SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 Qualora le attività di day hospital vengano effettuate in presidi dedicati esclusivamente a tale tipologia di prestazioni, sono definite e documentate le procedure per la gestione delle eventuali complicanze ed emergenze, per la gestione dei farmaci e per l'esecuzione di indagini laboratoristiche e strumentali, nonché le modalità di raccordo con le strutture ospedaliere, pubbliche o private, per assicurare la continuità assistenziale. 44 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.8.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 4.8.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per il day-hospital è la seguente: SODDISFARE: spazio da dedicare alle attività di segreteria, registrazione, archivio; spazio attesa; locale visita; ambienti dedicati alla degenza; locale lavoro infermieri; cucinetta; deposito pulito; deposito sporco; servizi igienici distinti per utenti e per il personale. Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-hospital si svolga all'interno di un'area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni. Criteri per la verifica del possesso del requisito I locali e gli spazi del day hospital sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Per le attività di day hospital sono disponibili almeno i seguenti ambienti: 4.8.1 - b spazio dedicato alle attività di segreteria, registrazione, archivio;(*) 4.8.1 - c spazio di attesa per gli utenti del day hospital;(*) 4.8.1 - d locale visita;(*) 4.8.1 - e ambienti dedicati alla degenza in numero adeguato rispetto ai volumi di attività previsti; 4.8.1 - f locale di lavoro degli infermieri;(*) 4.8.1 - g cucinetta di reparto;(*) 4.8.1 - h deposito pulito;(*) 4.8.1 - i deposito sporco;(*) 4.8.1 - l servizi igienici distinti per utenti e per il personale. (*) 4.8.1 - a (*) Situazione attuale SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO qualora la funzione di day-hospital si svolga all'interno di un'area di degenza ordinaria, i servizi di supporto contrassegnati con l'asterisco possono essere in comune 4.8.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.8.2 - 1 Dotazione minima impiantistica: REQUISITO DA impianto gas medicali; SODDISFARE: impianto rilevazione incendi. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nell’area di degenza dedicata al day hospital sono presenti e funzionanti: un sistema di aspirazione endocavitaria commisurato alla tipologia ed ai volumi delle 4.8.2 - 1-a attività svolte; un sistema di distribuzione dell’ossigeno commisurato alla tipologia ed ai volumi delle 4.8.2 - 1-b attività svolte; 4.8.2 - 1-c un impianto di rilevazione incendi. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 4.8.2 - 2 Dotazione minima di arredi camere di degenza: REQUISITO DA impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa; SODDISFARE: utilities per attività alberghiera. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nell’area di degenza dedicata al day hospital è presente e funzionante un impianto di chiamata dei sanitari con segnalazione acustica e luminosa. L’area di degenza del day hospital è strutturata in modo da garantire il rispetto della 4.8.2 - 2-b privacy dei pazienti. L’unità di vita del paziente è composta almeno da un letto, un comodino, un armadio e 4.8.2 - 2-c una sedia. 4.8.2 - 2-a Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 45 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.8.2 - 2-d 4.8.2 - 2-e 4.8.2 - 2-f 4.8.2 - 2-g 4.8.2 - 2-h 4.8.2 - 2-i 4.8.2 - 2-l Le camere, i servizi igienici e i percorsi comuni nell’area di degenza del day hospital vengono puliti due volte al giorno, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nell’area di degenza del day hospital, il cambio della biancheria del letto viene effettuato ad ogni nuovo paziente e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nel corso del ricovero, la somministrazione dei pasti è effettuata nel rispetto delle condizioni cliniche dei pazienti. Nell’area di degenza ospedaliera, negli ascensori e negli spazi comuni della struttura in cui la degenza è collocata, la segnaletica è semplice e aggiornata. Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza di day hospital esiste un impianto telefonico pubblico facilmente accessibile. Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza di day hospital esiste un locale o uno spazio facilmente accessibile dedicato alla distribuzione al pubblico di alimenti e bevande (anche mediante apparecchi di distribuzione automatica). Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza è garantita la distribuzione dei quotidiani (anche mediante apparecchi di distribuzione automatica). SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 4.8.2 - 3 Dotazione minima di arredi locale visita trattamento: REQUISITO DA attrezzature idonee in base alle specifiche attività; SODDISFARE: lettino tecnico. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito I locali del day hospital destinati a visita / trattamento sono dotati di: idonee attrezzature in rapporto alle specifiche attività svolte in regime di ricovero 4.8.2 - 3-a diurno, anche in comune con altre attività; 4.8.2 - 3-b lettino tecnico. SI NO SI NO 4.8.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.8.3 Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere una dotazione organica del personale REQUISITO DA medico ed infermieristico rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate; nelSODDISFARE: l'arco delle ore di attività di day-hospital deve essere garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale anche non dedicati. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.8.3 - a 4.8.3 - b La dotazione del personale medico e infermieristico è adeguata al volume e alla tipologia delle prestazioni erogate. Viene documentata la presenza, nell'arco delle ore di attività di day hospital, di almeno un medico e un infermiere professionale, i quali, qualora la funzione di day hospital si svolga all'interno di un'area di degenza ordinaria, possono anche essere non dedicati. SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.9 DAY SURGERY REQUISITI SPECIFICI 4.9 Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si intende la possibilità clinica, organizzativa REQUISITO DA ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o SODDISFARE: terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato, di norma, alle sole ore di giorno, in anestesia locale, loco-regionale, generale. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.9 - a Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna dell'attività di day surgery in coerenza con le linee di indirizzo definite a livello nazionale e provinciale, con particolare riferimento a: modello organizzativo, Situazione attuale SI NO 46 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II - modalità di erogazione del servizio, patologie trattate e protocolli assistenziali, livelli di responsabilità, organigramma, descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni, attività e/o interventi, criteri e modalità per l'accesso dell'utente e per garantire alla dimissione la continuità assistenziale con i servizi di base. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 4.9 - b Qualora le attività di day surgery vengano effettuate in presidi dedicati esclusivamente a tale tipologia di prestazioni, sono definite e documentate le procedure per la gestione delle eventuali complicanze ed emergenze, per la gestione dei farmaci e per l'esecuzione di indagini laboratoristiche e strumentali, nonché le modalità di raccordo con le strutture ospedaliere, pubbliche o private, per garantire la continuità assistenziale. SI NO 4.9.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.9.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per il day-surgery è la seguente: SODDISFARE: spazio attesa; spazio registrazione archivio; filtro sala operatoria; sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio; zona preparazione personale addetto; zona preparazione paziente; zona risveglio; deposito materiali sterili e strumentario chirurgico; locale visita; camera degenza; cucinetta; servizi igienici pazienti; servizi igienici personale; deposito pulito; deposito sporco. Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni. Criteri per la verifica del possesso del requisito I locali e gli spazi dedicati alla day surgery sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Gli interventi chirurgici svolti in regime di ricovero diurno sono effettuati all’interno di 4.9.1 - b un gruppo/reparto operatorio autorizzato in possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi indicati nella lista di controllo n. 4.3. Per le attività di day surgery sono disponibili almeno i seguenti ambienti: 4.9.1 - c spazio di attesa per gli utenti del day surgery (*) 4.9.1 - d spazio dedicato alle attività di registrazione e archivio (*) 4.9.1 - e locale visita (*) ambienti dedicati alla degenza in numero adeguato rispetto ai volumi ed alle tipologie 4.9.1 - f di attività previste 4.9.1 - g cucinetta di reparto (*) 4.9.1 - h servizi igienici per i pazienti facilmente accessibili 4.9.1 - i servizi igienici distinti per il personale (*) 4.9.1 - l un deposito pulito (*) 4.9.1 - m un deposito sporco.(*) 4.9.1 - a (*) Situazione attuale SI NO SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO qualora la funzione di day-surgery si svolga all'interno di un'area di degenza ordinaria, i servizi di supporto contrassegnati con un asterisco (*) possono essere in comune 47 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.9.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.9.2 - 1 Le caratteristiche igrometriche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo opeREQUISITO DA ratorio. SODDISFARE: Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale Gli interventi chirurgici svolti in regime di ricovero diurno sono effettuati all’interno di 4.9.2 - 1 NO un gruppo/reparto operatorio autorizzato in possesso dei requisiti minimi strutturali, SI impiantistici, tecnologici e organizzativi indicati nella lista di controllo n. 4.3. 4.9.2 - 2 Dotazione minima di arredi camere di degenza: REQUISITO DA impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa; SODDISFARE: utilities per attività alberghiera. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.9.2 - 2-a 4.9.2 - 2-b 4.9.2 - 2-c 4.9.2 - 2-d 4.9.2 - 2-e 4.9.2 - 2-f 4.9.2 - 2-g 4.9.2 - 2-h 4.9.2 - 2-i 4.9.2 - 2-l Nell’area di degenza dedicata alla day surgery è presente e funzionante un impianto di chiamata dei sanitari con segnalazione acustica e luminosa. L’area di degenza della day surgery è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dei pazienti. L’unità di vita del paziente è composta almeno da un letto, un comodino, un armadio e una sedia. Le camere, i servizi igienici e i percorsi comuni nell’area di degenza della day surgery vengono puliti due volte al giorno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nell’area di degenza della day surgery, il cambio della biancheria del letto viene effettuato ad ogni nuovo paziente e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nel corso del ricovero, la somministrazione dei pasti è effettuata nel rispetto delle condizioni cliniche dei pazienti. Nell’area di degenza, negli ascensori e negli spazi comuni della struttura in cui la degenza è collocata, la segnaletica è semplice e aggiornata. Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza di day surgery esiste un impianto telefonico pubblico facilmente accessibile. Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza di day surgery esiste un locale o uno spazio facilmente accessibile dedicato alla distribuzione al pubblico di alimenti e bevande (anche mediante apparecchi di distribuzione automatica). Nella struttura in cui è collocata l’area di degenza di day surgery è garantita la distribuzione dei quotidiani (anche mediante apparecchi di distribuzione automatica). Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 4.9.2 - 3 Dotazione minima di arredi locale visita trattamento: REQUISITO DA attrezzature idonee in base alle specifiche attività; SODDISFARE: lettino tecnico. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale I locali destinati a visita / trattamento sono dotati di: idonee attrezzature in base alle specifiche attività svolte in regime di ricovero diurno, 4.9.2 - 3-a anche in comune con altre attività; 4.9.2 - 3-b lettino tecnico. SI NO SI NO 4.9.2 - 4 Dotazione minima impiantistica: REQUISITO DA impianto gas medicali; SODDISFARE: impianto chiamata sanitari; aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia; stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità; impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nell’area di degenza dedicata alla day surgery sono presenti e funzionanti: un sistema di aspirazione endocavitaria commisurato alla tipologia ed ai volumi delle 4.9.2 - 4-a attività svolte; Situazione attuale SI NO 48 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II un sistema di distribuzione dell’ossigeno commisurato alla tipologia ed ai volumi delle attività svolte. Gli interventi chirurgici svolti in regime di ricovero diurno sono effettuati all’interno di 4.9.2 - 4-c un gruppo/reparto operatorio autorizzato in possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi indicati nella lista di controllo n. 4.3. 4.9.2 - 4-b SI NO SI NO 4.9.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.9.3 Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere una dotazione organica del personale REQUISITO DA medico ed infermieristico rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate; nelSODDISFARE: l'arco delle ore di attività di day-surgery deve essere garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale anche non dedicati. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.9.3 - a 4.9.3 - b La dotazione del personale medico e infermieristico è adeguata al volume e alla tipologia delle prestazioni erogate. Viene documentata la presenza, nell'arco delle ore di attività di day surgery ed in aggiunta al personale di sala operatoria, di almeno un medico e un infermiere professionale i quali, qualora la funzione di day surgery si svolga all'interno di un'area di degenza ordinaria, possono essere anche non dedicati. SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.10 GESTIONE FARMACI E MATERIALE SANITARIO REQUISITI SPECIFICI 4.10.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.10.1 - 1 Il Servizio di Farmacia, se presente nella struttura, deve disporre di spazi per il deposito dei REQUISITO DA medicinali, dei presìdi medico-chirurgici e sanitari, del materiale di medicazione e degli speSODDISFARE: cifici materiali di competenza. L'articolazione interna deve consentire percorsi distinti del materiale in entrata e in uscita, con accessibilità dall'esterno autonoma rispetto al sistema dei percorsi generali del presidio. Devono essere inoltre presenti: spazio ricezione materiale/registrazione; deposito per farmaci e presìdi medico-chirurgici; vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; locale o spazio per preparazioni chimiche; studio del farmacista; arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presìdi medicochirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; cappa di aspirazione forzata nel locale; pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile; pareti con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di m. 2 relativamente ai locali adibiti a laboratorio; frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme, e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale; armadi chiusi a chiave per la custodia dei veleni; attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica; deposito infiammabili debitamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente; sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U.; spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario. 49 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Criteri per la verifica del possesso del requisito Qualora nella struttura sia presente il Servizio di farmacia ospedaliera: 4.10.1-1-a Esiste la documentazione formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del servizio farmaceutico, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; organizzazione del servizio. Il servizio dispone di spazi per il deposito dei medicinali, dei presìdi medico-chirurgici e 4.10.1 - 1-b sanitari, del materiale di medicazione e degli specifici materiali di competenza in rapporto alle esigenze specifiche delle attività svolte dalla struttura ospedaliera. Esistono percorsi distinti per il materiale in entrata e in uscita con accessibilità dal4.10.1 - 1-c l'esterno autonoma rispetto al sistema dei percorsi generali del presidio. Il servizio di farmacia ospedaliera è dotato di: 4.10.1 - 1-d spazio per ricezione materiale/registrazione; 4.10.1 - 1-e locale di deposito per farmaci e presìdi medico-chirurgici; 4.10.1 - 1-f vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; 4.10.1 - 1-g locale o spazio per preparazioni chimiche; 4.10.1 - 1-h studio del farmacista; arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presìdi medi4.10.1 - 1-i co-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; cappa di aspirazione forzata nei locali adibiti a preparazioni chimiche, adeguata alle 4.10.1 - 1-l specifiche attività svolte; 4.10.1 - 1-m pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile; pareti con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di m. 2 rela4.10.1 - 1-n tivamente ai locali adibiti a preparazioni chimiche; frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determi4.10.1 - 1-o nata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme presidiato; 4.10.1 - 1-p armadi dotati di sistema di chiusura a chiave per la custodia dei veleni; attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra dotazione di strumenti 4.10.1 - 1-q atti ad una corretta preparazione galenica; locali o armadi per il deposito di infiammabili autorizzato nel rispetto della normati4.10.1 - 1-r va vigente; 4.10.1 - 1-s sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U.; 4.10.1 - 1-t spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO 4.10.1 - 2 Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura deve assicurare la funzione ed essere dotata di: REQUISITO DA spazio ricezione materiale/registrazione; SODDISFARE: deposito per farmaci e presìdi medico-chirurgici; vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presìdi medicochirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile. Criteri per la verifica del possesso del requisito Ove non esista il Servizio di farmacia: esiste la documentazione formalizzata relativa alle modalità con le quali viene ga4.10.1 - 2-a rantita la funzione di gestione dei farmaci e del materiale sanitario, in rapporto alle specifiche esigenze delle attività svolte nella struttura ospedaliera; 4.10.1 - 2-b esiste lo spazio ricezione materiale/registrazione; 4.10.1 - 2-c esiste un deposito per farmaci e presìdi medico-chirurgici; 4.10.1 - 2-d esiste un vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; esistono arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presìdi 4.10.1 - 2-e medico-chirurgici, dei materiali di medicazione e degli altri materiali di competenza; i pavimenti dell'area destinata al deposito e conservazione dei medicinali, dei presìdi 4.10.1 - 2-f medico-chirurgici, dei materiali di medicazione e degli altri materiali di competenza hanno superficie lavabile e disinfettabile. Situazione attuale SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO 50 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.10.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.10.2 Caratteristiche igrotermiche: REQUISITO DA temperatura interna invernale ed estiva 20-26 gradi C; SODDISFARE: umidità relativa 50% +- 5%; N. ricambi aria esterna/ora: 2 v/h; classe di purezza filtrazione con filtri a media efficienza. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Nei locali di preparazione e deposito dei farmaci vengono assicurate le seguenti caratteristiche microclimatiche: 4.10.2 - a temperatura interna, invernale e estiva, entro il range di 20-26° C; SI NO 4.10.2 - b umidità relativa, estiva e invernale, tra 45 - 55%; SI NO 4.10.2 - c ricambio aria esterna di 2 v/h; SI NO 4.10.2 - d filtrazione dell'aria con filtri di media efficienza. SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.11 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE REQUISITI SPECIFICI 4.11 Il Servizio di sterilizzazione deve prevedere spazi articolati in zone nettamente separate di REQUISITO DA cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizSODDISFARE: zazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati. Il percorso deve essere progressivo dalla zona sporca a quella pulita. In ogni struttura, comunque deve essere garantita l'attività di sterilizzazione in rapporto alle esigenze specifiche delle attività svolte. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale La struttura ospedaliera è dotata di un "Servizio di sterilizzazione", inteso quale distinta SI NO articolazione organizzativa specificamente dedicata a svolgere attività di sterilizzazione. Nel caso in cui la struttura ospedaliera NON sia dotata di un “Servizio di sterilizzazione” come sopra definito, è necessario soddisfare solo il criterio 4.11 - b e non continuare oltre nell’esame della presente scheda. Esiste la documentazione formalizzata relativa alle modalità tecniche e organizzative 4.11 - b con le quali viene garantita l'attività di sterilizzazione, in rapporto alle specifiche esi- SI NO genze delle attività svolte nella struttura ospedaliera. Nel caso in cui la struttura ospedaliera sia invece dotata di un “Servizio di sterilizzazione” come sopra definito, è necessario soddisfare tutti i criteri elencati successivamente nella presente scheda. 4.11 - a 4.11.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.11.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti per il servizio di sterilizzazione è la seguente: SODDISFARE: locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione; zona per la sterilizzazione; filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali sterili; locale per il deposito di materiale sterile; locale deposito per materiale sporco; − servizi igienici del personale. Criteri per la verifica del possesso del requisito 4.11.1 - a I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate dalla struttura. Situazione attuale SI NO 51 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Il servizio di sterilizzazione è articolato in zone nettamente separate, di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati. Il flusso del materiale da sterilizzare segue un percorso progressivo dalla zona sporca a 4.11.1 - c quella pulita. Il Servizio di sterilizzazione dispone almeno dei seguenti ambienti: 4.11.1 - d locale per ricezione, cernita, pulizia e preparazione; 4.11.1 - e zona distinta per la sterilizzazione; zona filtro, con le necessarie dotazioni di protezione igienica, attraverso il quale il 4.11.1 - f personale accede al deposito dei materiali sterili; 4.11.1 - g locale per il deposito di materiale sterile; 4.11.1 - h locale deposito per materiale sporco; 4.11.1 - i servizi igienici del personale, anche in comune con altri servizi. 4.11.1 - b SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO 4.11.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.11.2 - 1 Il Servizio di Sterilizzazione deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri REQUISITO DA le seguenti caratteristiche igrometriche: SODDISFARE: − temperatura interna invernale e estiva 20-27 gradi C; − umidità relativa estiva e invernale 40-60%; − n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h; Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nei locali di confezionamento e sterilizzazione vengono assicurate le seguenti caratteristiche microclimatiche: 4.11.2 - 1-a temperatura interna, invernale e estiva, entro il range di 20-27° C; SI NO 4.11.2 - 1-b umidità relativa, estiva e invernale, tra 40-60%; SI NO 4.11.2 - 1-c ricambio aria esterna di 15 v/h. SI NO 4.11.2 - 2 È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica: REQUISITO DA impianto di illuminazione di emergenza SODDISFARE: impianto di aria compressa Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nel servizio di sterilizzazione è disponibile e funzionante: 4.11.2 - 2-a impianto di illuminazione di emergenza; 4.11.2 - 2-b impianto di distribuzione dell’ aria compressa. SI SI NO NO 4.11.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.11.3 Dotazione minima tecnologica del Servizio di Sterilizzazione: REQUISITO DA apparecchiatura di sterilizzazione; SODDISFARE: apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione; bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini; pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi. Criteri per la verifica del possesso del requisito È disponibile per il servizio di sterilizzazione la seguente dotazione minima tecnologica: 4.11.3 - a apparecchiatura di sterilizzazione; 4.11.3 - b apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione; 4.11.3 - c bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini; pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da ga4.11.3 - d rantire i necessari scarichi. Situazione attuale SI SI SI NO NO NO SI NO 52 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.11.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.11.4 La dotazione organica del personale addetto deve essere rapportata al volume delle attività REQUISITO DA e, comunque, si deve prevedere all'interno dell'équipe almeno un infermiere professionale. SODDISFARE: Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale 4.11.4 - a La dotazione del personale è rapportata ai volumi e alla tipologia dell'attività svolta. SI NO 4.11.4 - b È documentata la presenza nell'organico del Servizio di almeno un infermiere professionale. SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.12 SERVIZIO DI DISINFEZIONE REQUISITI SPECIFICI 4.12 Il Servizio di disinfezione deve garantire spazi per il trattamento degli effetti personali, letREQUISITO DA terecci, della biancheria, e in genere dei materiali infetti. SODDISFARE: L'articolazione interna degli spazi deve consentire la netta separazione tra le zone sporche e pulite. Il percorso deve essere progressivo dalla zona sporca alla zona pulita. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale La struttura ospedaliera è dotata di "Servizio di disinfezione", inteso quale distinta SI NO articolazione organizzativa specificamente dedicata a svolgere attività di disinfezione. Nel caso in cui la struttura ospedaliera NON sia dotata di un “Servizio di disinfezione” come sopra definito, è necessario soddisfare solo il criterio 4.12 - b e non continuare oltre nell’esame della presente scheda. Esiste la documentazione formalizzata relativa alle modalità tecniche e organizzative 4.12 - b con le quali viene garantita l'attività di disinfezione, in rapporto alle specifiche esigen- SI NO ze delle attività svolte nella struttura ospedaliera. Nel caso in cui la struttura ospedaliera sia invece dotata di un “Servizio di disinfezione” come sopra definito, è necessario soddisfare tutti i criteri elencati successivamente nella presente scheda. 4.12 - a 4.12.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.12.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. REQUISITO DA La dotazione minima di ambienti è la seguente: SODDISFARE: locale filtro del personale, con servizi igienici e spogliatoi; locale di pre-trattamento e disinfezione; deposito materiale da trattare; deposito pulito. Criteri per la verifica del possesso del requisito Il servizio di disinfezione dispone di locali e spazi correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. L'articolazione interna degli spazi destinati al servizio disinfezione consente la se4.12.1 - b parazione tra zone sporche e pulite. Il flusso del materiale da disinfettare segue un percorso progressivo dalla zona 4.12.1 - c sporca a quella pulita. Il servizio di disinfezione dispone della seguente dotazione minima di ambienti: 4.12.1 - d locale filtro del personale, con servizi igienici e spogliatoi; 4.12.1 - e locale di pre-trattamento e disinfezione; 4.12.1 - f deposito materiale da trattare; 4.12.1 - g deposito pulito. 4.12.1 - a Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO 53 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 4.12.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.12.2 - 1 Il Servizio di Disinfezione deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le REQUISITO DA seguenti caratteristiche igrometriche: SODDISFARE: temperatura interna invernale e estiva 20-27 gradi C; umidità relativa estiva e invernale 40-60%; n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nei locali di pretrattamento e disinfezione vengono assicurate le seguenti caratteristiche microclimatiche: 4.12.2 - 1-a temperatura interna, invernale e estiva, entro il range di 20-27° C; SI 4.12.2 - 1-b umidità relativa, estiva e invernale, tra 40-60%; SI 4.12.2 - 1-c ricambio aria esterna di 15 v/h. SI NO NO NO 4.12.2 - 2 È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica: REQUISITO DA impianto di illuminazione di emergenza SODDISFARE: impianto di aria compressa. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nel servizio di disinfezione è disponibile e funzionante: 4.12.2 - 2-a impianto di illuminazione di emergenza; 4.12.2 - 2-b impianto di distribuzione dell'aria compressa. SI SI NO NO 4.12.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI 4.12.3 Il Servizio di Disinfezione deve essere dotato di: REQUISITO DA apparecchiature idonee al trattamento del materiale; SODDISFARE:: pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi. Criteri per la verifica del possesso del requisito Nel servizio di sterilizzazione è presente la seguente dotazione minima tecnologica: 4.12.3 - a apparecchiatura idonea al trattamento dei materiali da disinfettare; pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da ga4.12.3 - b rantire i necessari scarichi. Situazione attuale SI NO SI NO 4.12.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 4.12.4 La dotazione organica del personale addetto deve essere rapportata al volume delle attività REQUISITO DA e, comunque, si deve prevedere all'interno dell'équipe almeno un infermiere professionale. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 4.12.4 - a 4.12.4 - b SI SI La dotazione del personale è rapportata ai volumi e alla tipologia dell'attività svolta. È documentata la presenza nell'équipe di almeno un infermiere professionale. NO NO 54 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II REQUISTITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 4.13 SERVIZIO MORTUARIO OSPEDALIERO REQUISITI SPECIFICI 4.13 In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interREQUISITO DA ferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. SODDISFARE: Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 4.13 - a SI NO SI NO 4.13 - b L'accesso al servizio mortuario è autonomo e senza interferenze con il sistema generale di percorsi della struttura. I visitatori hanno a disposizione un accesso al servizio mortuario dall'esterno. 4.13.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 4.13.1 Il servizio deve essere dotato di: REQUISITO DA − locale osservazione/sosta salme; SODDISFARE: − camera ardente; − locale preparazione personale; − servizi igienici per il personale; − servizi igienici per i parenti; − sala per onoranze funebri al feretro; − deposito materiale. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Il servizio mortuario è dotato dei seguenti locali/servizi: 4.13.1 - a locale di osservazione/sosta salme; 4.13.1 - b camera ardente; 4.13.1 - c locale per la preparazione del personale (anche in comune con altri servizi); 4.13.1 - d servizi igienici per il personale (anche in comune con altri servizi); 4.13.1 - e servizi igienici per i parenti distinti da quelli per il personale; 4.13.1 - f spazio per le onoranze funebri al feretro; 4.13.1 - g deposito del materiale (anche in comune con altri servizi). SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 4.13.2 REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI 4.13.2 - 1 Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seREQUISITO DA guenti caratteristiche igrometriche: SODDISFARE: − temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C per i locali con presenza di salme; − umidità relativa 60% +-5%; − n. ricambi aria/ora 15v/h. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Nei locali con presenza di salme sono garantite le seguenti condizioni ambientali: 4.13.2-1-a temperatura interna, sia d'inverno che d'estate, non superiore a 18°C; 4.13.2-1-b umidità relativa tra il 55 - 65%; 4.13.2-1-c ricambio dell'aria pari ad almeno 15 volumi/ora di aria esterna. SI SI SI NO NO NO 4.13.2 - 2 È prevista la seguente dotazione impiantistica: REQUISITO DA impianto di illuminazione di emergenza. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 4.13.2-2 SI Presso il servizio mortuario esistono luci di emergenza che si attivino in caso di improvvisa mancanza di tensione. NO 55 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5. REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI 5.1 PRESÌDI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI 5.2 PRESÍDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO 5.3 PRESÍDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 5.4 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A) 5.5 CENTRI RESIDENZIALI DI CURE PALLIATIVE 5.6 CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS (C.A. AIDS) REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 5.1 PRESÌDI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI REQUISITI SPECIFICI 5.1 Si definiscono presìdi di riabilitazione extraospedaliera le strutture che erogano prestazioni REQUISITO DA a ciclo diurno o continuativo che provvedono al recupero funzionale e sociale di soggetti SODDISFARE: portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa. Le strutture di riabilitazione intervengono nella fase immediatamente post-acuta (anche dopo la dimissione ospedaliera), attraverso l’offerta di tutela sanitaria capace di garantire il recupero degli esiti derivanti da episodi acuti o di funzioni lese o menomate, attraverso cicli a degenza diurna o continuativa. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna del presidio di riabilitazione funzionale, con particolare riferimento a: organigramma, livelli di responsabilità, modalità di erogazione del servizio, la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni e/o attività riabilitative svolte per il recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa, attrezzature e presidi medici-chirurgici, diagnostico-terapeutici e riabilitativi impiegati. (*) Situazione attuale SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 5.1.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI 5.1.1 - 1 Esistenza di équipe pluridisciplinare composta da personale sanitario laureato, da personale REQUISITO DA dell’area psicologica e pedagogica, tecnici della riabilitazione, educatori, terapisti occupaSODDISFARE: zionali, personale di assistenza sociale. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 1 L’assistenza è garantita da una équipe pluridisciplinare composta da personale sanitario laureato, personale dell’area psicologica e pedagogica, tecnici della riabilitazione, educatori, terapisti occupazionali, personale di assistenza sociale in relazione alle specifiche tipologie di attività riabilitativa svolte e/o delle specifiche prestazioni erogate. Situazione attuale SI NO 56 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.1.1 - 2 Per ogni singolo paziente deve essere redatto un Progetto Riabilitativo dall’équipe multiproREQUISITO DA fessionale, comprendente uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell’evoluzione SODDISFARE: e delle modificazioni delle disabilità. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 2 Per ogni singolo paziente, l’équipe multiprofessionale redige un progetto riabilitativo documentato che comprende uno o più programmi terapeutici e il monitoraggio dell’evoluzione e delle modificazioni delle disabilità. Situazione attuale SI NO 5.1.1 - 3 Devono essere garantiti un’adeguata informazione e l’accesso del familiare alla struttura REQUISITO DA nonché specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 3-a 5.1.1 - 3-b 5.1.1 - 3-c Nel corso del ricovero, sono previste occasioni strutturate e modalità di relazione tali da garantire un adeguato livello di informazione all’utente ed ai familiari. L’attività della struttura è organizzata in modo tale da garantire l’accesso dei familiari. Prima del rientro del paziente nel proprio ambiente di vita, sono garantite specifiche attività di addestramento che coinvolgono, se necessario, anche i familiari. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 5.1.1 - 4 Deve esistere un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli uREQUISITO DA tenti. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 4 Esiste ed è utilizzato un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali in ordine alla disabilità dei pazienti. Situazione attuale SI NO 5.1.1 - 5 In relazione alla tipologia trattata i presìdi di riabilitazione suddividono gli assistiti in moduREQUISITO DA li da 15 a 20 soggetti. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 5 In relazione alla tipologia delle attività riabilitative svolte e/o delle specifiche prestazioni erogate, il presidio di riabilitazione funzionale è organizzato, dal punto di vista strutturale e funzionale, in maniera da garantire l’assistenza agli ospiti secondo moduli di 15 - 20 assistiti. Situazione attuale SI NO 5.1.1 - 6 I presìdi a ciclo diurno funzionano per 6/7 ore giornaliere e per almeno 5 giorni alla settimaREQUISITO DA na. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 6 I presìdi a ciclo diurno funzionano per almeno 6 ore giornaliere e per almeno 5 giorni alla settimana. Situazione attuale SI NO 5.1.1 - 7 Requisito valido solo per i presìdi di riabilitazione funzionale a ciclo diurno REQUISITO DA Per i presìdi a ciclo diurno devono essere previsti: SODDISFARE: locali per accertamenti psicodiagnostici locali e palestra per le terapie riabilitative locale soggiorno/pranzo cucinetta locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero locale spogliatoio/guardaroba. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale I presìdi di riabilitazione a ciclo diurno dispongono di: 5.1.1 - 7-a almeno un locale per accertamenti psicodiagnostici; 5.1.1 - 7-b almeno un locale e una palestra per le terapie riabilitative; 5.1.1 - 7-c un locale soggiorno/pranzo; SI SI SI NO NO NO 57 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.1.1 - 7-d 5.1.1 - 7-e 5.1.1 - 7-f 5.1.1 - 7-g una cucinetta; un locale per l’attività pedagogico-educativa, l’addestramento professionale, il tempo libero; un locale spogliatoio/guardaroba per gli utenti; servizi igienici per gli utenti conformi alla normativa sulle barriere architettoniche. SI SI SI SI NO NO NO NO 5.1.1 - 8 Requisito valido solo per i presìdi di riabilitazione funzionale a ciclo continuativo REQUISITO DA In aggiunta, per i presìdi a ciclo continuativo: SODDISFARE: camere di degenza con wc (massimo 4 letti) con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine spazi di soggiorno dotazione dei servizi igienici annessi alle camere e non, conformi alla normativa sulle barriere architettoniche. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito I presìdi di riabilitazione a ciclo continuativo dispongono di: 5.1.1 - 8-a almeno un locale per accertamenti psicodiagnostici; 5.1.1 - 8-b almeno un locale e una palestra per le terapie riabilitative; 5.1.1 - 8-c un locale pranzo; 5.1.1 - 8-d una cucinetta; 5.1.1 - 8-e un locale per l’attività pedagogico-educativa, l’addestramento professionale, il tempo libero; 5.1.1 - 8-f un locale spogliatoio/guardaroba per gli utenti; camere di degenza con un massimo di 4 letti, dotate di wc e che consentono l’accesso e 5.1.1 - 8-g la rotazione completa delle carrozzine; 5.1.1 - 8-h spazi di soggiorno; servizi igienici, annessi alle camere e non, conformi alla normativa sulle barriere archi5.1.1 - 8-i tettoniche. SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO 5.1.1 - 9 I locali di trattamento sono dotati di attrezzature e presìdi medici-chirurgici, diagnosticoREQUISITO DA terapeutici e riabilitativi in relazione alla specificità della riabilitazione svolta e della tipoloSODDISFARE: gia della struttura. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.1.1 - 9 I locali di trattamento sono dotati di attrezzature e presìdi medici-chirurgici, diagnostico-terapeutici e riabilitativi in relazione alle specifiche prestazioni e/o attività riabilitative svolte e alla tipologia della struttura. SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 5.2 PRESÍDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO REQUISITI SPECIFICI 5.2 Svolgono le funzioni terapeutico-riabilitative, come indicate rispettivamente per il Centro REQUISITO DA Diurno Psichiatrico e per il Day Hospital Psichiatrico dal DPR 7 aprile 1994. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.2 - a SI Criterio valido solo per il Centro Diurno Psichiatrico Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna del centro diurno psichiatrico, con particolare riferimento a: organigramma, livelli di responsabilità, modalità di erogazione del servizio, la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni e/o attività terapeutico-riabilitative erogate, finalizzate a sperimentare e apprendere abilità nella NO 58 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell’inserimento lavorativo (ex DPR 7 aprile 1994 e DPR 10 novembre 1999), le modalità di relazione con le altre strutture per la tutela della salute mentale. (*) 5.2 - b Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 Criterio valido solo per il Day Hospital Psichiatrico Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna del day hospital psichiatrico, con particolare riferimento a: organigramma, livelli di responsabilità, modalità di erogazione del servizio, la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni e/o attività diagnostiche e terapeutico-riabilitative erogate, finalizzate a effettuare in modo coordinato accertamenti diagnostici vari e complessi, effettuare trattamenti farmacologici, ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata (ex DPR 7 aprile 1994 e DPR 10 novembre 1999), le modalità di relazione con le altre strutture per la tutela della salute mentale. (*) SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 CENTRO DIURNO PSICHIATRICO Requisiti minimi strutturali 5.2.1 REQUISITO DA SODDISFARE: - locali per attività prevalentemente di gruppo, in relazione alle attività specifiche previste nel Centro Diurno, senza altre particolari connotazioni; locale per colloqui/visite psichiatriche; collocati in normale contesto residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l’utilizzo di spazi ed attività per il tempo libero esistenti nella comunità; numero complessivo di locali e spazi in relazione alla popolazione servita. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.2.1 - a 5.2.1 - b 5.2.1 - c 5.2.1 - d 5.2.1 - e 5.2.1 - f In relazione alle specifiche tipologie di attività terapeutico-riabilitative e/o delle specifiche prestazioni erogate, il centro diurno psichiatrico dispone di locali per attività prevalentemente di gruppo. È disponibile un locale per colloqui/visite psichiatriche. I locali del centro diurno psichiatrico sono collocati nel contesto residenziale urbano. L’organizzazione della struttura e delle specifiche prestazioni e/o attività terapeuticoriabilitative erogate favorisce la socializzazione, l’utilizzo di spazi per il tempo libero esistenti nella comunità e lo svolgimento delle attività connesse. Il numero complessivo di locali e spazi del centro diurno psichiatrico è adeguato in relazione al numero e alla tipologia degli utenti e alle specifiche prestazioni e/o attività terapeutico-riabilitative erogate. Sono disponibili servizi igienici per gli utenti conformi alla normativa sulle barriere architettoniche. SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO SI NO CENTRO DIURNO PSICHIATRICO Requisiti minimi organizzativi 5.2.2 REQUISITO DA SODDISFARE: - presenza di personale medico specialistico e di psicologi programmata o per fasce orarie apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7.4.1994 presenza di educatori professionali, personale infermieristico, istruttori in relazione alle attività previste 59 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.2.2 - a 5.2.2 - b 5.2.2 - c 5.2.2 - d 5.2.2 - e Il personale medico specialistico è presente nel centro diurno psichiatrico in maniera programmata o secondo fasce orarie stabilite e documentate. Gli psicologi sono presenti nel centro diurno psichiatrico in maniera programmata o secondo fasce orarie stabilite e documentate. Il centro diurno psichiatrico è aperto 6 giorni la settimana per 8 ore giornaliere. Esiste la documentazione che attesta il collegamento funzionale con le altre strutture per la tutela della salute mentale previsto dal DPR 7 aprile 1994 e dal DPR 10 novembre 1999. La presenza di educatori professionali, di personale infermieristico e di istruttori è adeguata in relazione al numero e alla tipologia degli utenti ed alle specifiche prestazioni e/o attività terapeutico-riabilitative erogate. SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO DAY HOSPITAL PSICHIATRICO Requisiti minimi strutturali 5.2.3 REQUISITO DA SODDISFARE: - la tipologia del Day Hospital deve essere adattata ed integrata in rapporto alle specifiche funzioni ed alle caratteristiche operative e strutturali di cui al DPR 7.4.1994 locali e spazi in relazione alla popolazione servita Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.2.3 - a SI NO SI NO 5.2.3 - b Il day hospital psichiatrico possiede i requisiti minimi strutturali previsti dalla lista di controllo 4.8 relativa al day hospital: I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per il day-hospital è la seguente: spazio da dedicare alle attività di segreteria, registrazione, archivio spazio attesa locale visita ambienti dedicati alla degenza locale lavoro infermieri cucinetta deposito pulito deposito sporco servizi igienici distinti per utenti e per il personale. Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-hospital si svolga all’interno di un’area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni. Le caratteristiche strutturali del day hospital psichiatrico sono adeguate al numero degli utenti e alle specifiche attività diagnostiche e terapeutico-riabilitative erogate. DAY HOSPITAL PSICHIATRICO Requisiti minimi organizzativi 5.2.4 REQUISITO DA SODDISFARE: - apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana di norma ubicato in presìdi territoriali extraospedalieri (preferibilmente Centri di Salute Mentale o Centri Diurni), garantendo comunque: il riconoscimento formale dei posti letto equivalenti, l’esecuzione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative specifiche, ed il personale necessario collegamento funzionale con una struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7.4.1994 presenza di personale medico ed infermieristico presenza di psicologi ed educatori professionali programmata o per fasce orarie Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.2.4 - a SI NO SI NO 5.2.4 - b Il day hospital psichiatrico è aperto 6 giorni la settimana per 8 ore giornaliere. I posti letto del day hospital psichiatrico sono formalmente riconosciuti equivalenti a un posto letto in SPDC, ai sensi del DPR 20 ottobre 1992, art. 2 commi 1 e 2. 60 5.2.4 - c 5.2.4 - d 5.2.4 - e 5.2.4 - f Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Esiste la documentazione che attesta il collegamento funzionale con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7 aprile 1994 e al DPR 10 novembre 1999. Il day hospital psichiatrico possiede i requisiti minimi organizzativi previsti dalla lista di controllo 4.8 relativa al day hospital: Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere una dotazione organica del personale medico ed infermieristico rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate; nell’arco delle ore di attività di day-hospital deve essere garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale anche non dedicati. Gli psicologi e gli educatori professionali sono presenti nel day hospital psichiatrico in maniera programmata o secondo fasce orarie stabilite e documentate. La presenza complessiva delle diverse figure professionali nel day hospital psichiatrico è adeguata al numero degli utenti e alle specifiche attività diagnostiche e terapeuticoriabilitative erogate. SI NO SI NO SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 5.3 PRESÍDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA REQUISITI SPECIFICI 5.3 Esplica le funzioni terapeutico riabilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva compeREQUISITO DA tenza psichiatrica, come indicato dal DPR 7 aprile 1994, per il trattamento di situazioni di SODDISFARE: acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l’attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto equivalenti. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l’organizzazione interna della struttura residenziale psichiatrica, con particolare riferimento a: tipologia della struttura (terapeutico-riabilitativa per acuti e subacuti oppure socio-riabilitativa a più elevata intensità oppure socio-riabilitativa a minore intensità); organigramma; livelli di responsabilità; modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche attività terapeutico riabilitative e socio-riabilitative finalizzate al trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, a fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, all’attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere (ex DPR 7 aprile 1994 e DPR 10 novembre 1999); le modalità di relazione con le altre strutture per la tutela della salute mentale. Situazione attuale SI NO (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 5.3.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI requisito valido per tutte le strutture residenziale psichiatriche: 5.3.1- 1 REQUISITO DA numero complessivo locali e spazi, in relazione alla popolazione servita; SODDISFARE: numero massimo dei posti 20; collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione. 61 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Criteri per la verifica del possesso del requisito Il numero complessivo di locali e spazi della struttura residenziale psichiatrica è ade5.3.1 - 1-a guato in relazione agli utenti e alle specifiche attività terapeutico riabilitative e socioriabilitative previste. 5.3.1 - 1-b Il numero di posti letto è uguale o inferiore a 20. 5.3.1 - 1-c La struttura residenziale psichiatrica è collocata nel contesto residenziale urbano. L’organizzazione della struttura residenziale psichiatrica e le specifiche attività tera5.3.1 - 1-d peutico riabilitative e socio-riabilitative agevolano i processi di socializzazione. Situazione attuale SI NO SI SI NO NO SI NO 5.3.1 - 2 requisito valido solo per strutture fino a 10 posti letto: REQUISITO DA caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi SODDISFARE: ed i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.3.1 - 2-a SI NO SI NO SI NO SI NO 5.3.1 - 2-b 5.3.1 - 2-c 5.3.1 - 2-d La struttura residenziale psichiatrica ha le caratteristiche strutturali proprie delle abitazioni civili. L’organizzazione interna della struttura residenziale psichiatrica garantisce lo svolgimento della vita quotidiana dei residenti in spazi familiari e secondo i ritmi di una normale convivenza, compatibilmente con le specifiche attività terapeutico riabilitative e socio-riabilitative svolte. Sono disponibili spazi che consentono lo svolgimento delle specifiche attività terapeutico riabilitative e socio-riabilitative previste, con spazi dedicati per i colloqui e le riunioni. Sono disponibili spazi dedicati per il personale. 5.3.1 - 3 requisito valido solo per strutture oltre i 10 posti letto: REQUISITO DA i requisiti di cui al DPCM 22.12.1989, allegato A), limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a) SODDISFARE: e b); punto f) in relazione alle dimensioni della struttura) e 10. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.1 - 3-a 5.3.1 - 3-b 5.3.1 - 3-c 5.3.1 - 3-d 5.3.1 - 3-e 5.3.1 - 3-f L’area residenziale dell’ospite è articolata in camere o in alloggi composti da zona letto, piano cottura e spazio soggiorno-pranzo. La singola area residenziale - camera o alloggio - è destinata a una o due persone e comunque fino a un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali. La singola area residenziale - camera o alloggio - è dotata, come standard preferenziale, di bagno autonomo; in ogni caso la soluzione strutturale costituita da camere prevede servizi igienici, a norma del DPR 384/1978 e successive modificazioni e integrazioni, collegati alle camere, in numero minimo di uno ogni due camere, in rapporto comunque a un numero massimo di quattro ospiti. La singola area residenziale - camera o alloggio - è caratterizzata da elementi tipici delle abitazioni civili e può contenere elementi d’arredo e corredo personali. La struttura residenziale psichiatrica consente agli ospiti di fruire dei servizi erogati in condizioni di sicurezza, nel rispetto della riservatezza, dignità e personalità di ciascuno. La struttura residenziale psichiatrica è dotata dei seguenti spazi: 5.3.1 - 3-f1 camere o alloggi con relativi servizi igienici 5.3.1 - 3-f2 cucina/dispensa e locali accessori 5.3.1 - 3-f3 lavanderia e stireria 5.3.1 - 3-f4 locali di servizio, spogliatoio e servizi igienici per il personale di assistenza 5.3.1 - 3-f5 magazzini 5.3.1 - 3-f6 locale deposito a disposizione degli ospiti 5.3.1 - 3-f7 deposito biancheria sporca 5.3.1 - 3-f8 deposito biancheria pulita 5.3.1 - 3-f9 sala soggiorno - gioco - TV 5.3.1 - 3-f10 sala da pranzo 5.3.1 - 3-f11 servizi igienici e bagno assistito. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 62 5.3.1 - 3-g 5.3.1 - 3-h 5.3.1 - 3-i Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II La struttura residenziale psichiatrica mette a disposizione di ciascun ospite una superficie totale utile funzionale di 40 metri quadrati netti. Tale misura può essere inferiore del 20% nel caso di strutture già esistenti. La superficie degli alloggi è di almeno 28 mq per una persona, 38 mq per due persone e 52 mq per tre persone. Tali misure possono essere inferiori del 20% nel caso di strutture già esistenti. La superficie delle camere (bagno escluso) è di almeno 12 mq per una persona, 18 mq per due persone, 26 mq per tre persone e 32 mq per quattro persone. Tali misure possono essere inferiori del 20% nel caso di strutture già esistenti. SI NO SI NO SI NO 5.3.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 5.3.2 - 1 Presenza, programmata o per fasce orarie, di psichiatri, psicologi, infermieri professionali, REQUISITO DA assistenti sociali, educatori, operatori tecnici di assistenza e, inoltre, personale amministraSODDISFARE: tivo adeguato per numero e qualifica. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.2 - 1-a 5.3.2 - 1-b La presenza, in maniera programmata o secondo fasce orarie stabilite e documentate, di psichiatri, psicologi, infermieri professionali, assistenti sociali, educatori e operatori tecnici di assistenza, è garantita in relazione al numero degli utenti e alle specifiche attività terapeutico riabilitative e socio-riabilitative svolte. È garantito e documentato un supporto amministrativo per la gestione della struttura. Situazione attuale SI NO SI NO 5.3.2 - 2 requisito valido solo per le strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: REQUISITO DA − presenza di personale di assistenza nelle 24 ore SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.2 - 2 Nelle strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti, la presenza del personale secondo le modalità previste nel criterio 5.3.2 - 1-a è garantita nelle 24 ore. Situazione attuale SI NO requisito valido solo per le strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale: 5.3.2 - 3 REQUISITO DA presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.2 - 3 Nelle strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale, la presenza del personale secondo le modalità previste nel criterio 5.3.2 - 1-a è garantita nelle 12 ore diurne. Situazione attuale SI NO 5.3.2 - 4 requisito valido solo per le strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale REQUISITO DA − presenza di personale di assistenza per fasce orarie SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.2 - 4 Nelle strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale, la presenza del personale secondo le modalità previste nel criterio 5.3.2 - 1-a è garantita in alcune fasce orarie. Situazione attuale SI NO 5.3.2 - 5 Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7.4.1994. REQUISITO DA SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.2 - 5 Esiste la documentazione che attesta il collegamento funzionale con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7 aprile 1994 e al DPR 10 novembre 1999. Situazione attuale SI NO 63 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.3.2 - 6 Le dimissioni di ex degenti degli Ospedali Psichiatrici, dismessi ai sensi della Legge n. 724/94 REQUISITO DA - art. 3, comma 5 - con prevalenti bisogni di assistenza psichiatrica (in relazione ad una patoSODDISFARE: logia in atto o al livello di istituzionalizzazione), sono effettuate nelle strutture residenziali psichiatriche; le dimissioni di ex degenti con prevalenti bisogni di assistenza socio-sanitaria derivanti dall’età elevata, da condizioni di non autosufficienza, di disabilità, sono effettuate in RSA. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.3.2 - 6 Esiste e viene applicata una procedura documentata di ammissione che consente, per quanto riguarda gli ex degenti degli Ospedali Psichiatrici dismessi ai sensi della Legge n. 724/1994 - art. 3, comma 5, di accogliere nella struttura residenziale psichiatrica solo quelli con prevalenti bisogni di assistenza psichiatrica (in relazione ad una patologia in atto o al livello di istituzionalizzazione). SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 5.4 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) REQUISITI SPECIFICI La residenza sanitaria assistenziale (RSA) è una struttura nella quale in forma residenziale 5.4 REQUISITO DA sono organizzati servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza sanitaria, gestita da SODDISFARE: soggetti pubblici o privati. Essa risponde a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche. La RSA eroga: assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica e trattamenti per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona; – riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione; – assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana; – attività sociali. – Una quota dei posti letto disponibili è riservata a ricoveri temporanei per: soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per esigenze temporanee dei componenti delle famiglie stesse; – soggetti in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa di predisposizione di un idoneo progetto assistenziale; – soggetti dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione. – Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.4 - a SI Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura, coerentemente con le finalità, le caratteristiche ed i requisiti definiti negli atti di programmazione provinciale per tali tipologie di strutture (LP n. 6/1998), esplicita l'organizzazione interna della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con particolare riferimento a: capacità ricettiva della struttura; criteri di accettazione degli utenti; organizzazione delle attività; organigramma; livelli di responsabilità e modalità di integrazione; descrizione quali-quantitativa delle prestazioni assicurate. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 NO 64 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Esiste la documentazione attestante che nella RSA vengono assicurate: 5.4 - b assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica e trattamenti per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona; 5.4 - c attività riabilitativa; 5.4 - d assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana; 5.4 - e attività sociali. 5.4 - f Esiste la documentazione attestante che una quota di posti letto è riservata a ricoveri temporanei. SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO 5.4.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 5.4.1 - 1 La RSA è organizzata per nuclei modulari di norma non superiori a 20 posti. Le strutture REQUISITO DA convenzionate al 31.12.1998 possono mantenere la capacità ricettiva in essere; eventuali SODDISFARE: variazioni dei posti letto devono rientrare nella programmazione provinciale. Articolazione delle residenze. Le residenze vanno articolate in una serie di ambienti alcuni dei quali devono consentire il mantenimento della privacy altri favorire la socializzazione. In particolare devono disporre di: Area destinata alla residenzialità: camere da 1, 2, 3, 4 letti; all’interno di ogni camera deve essere garantita la privacy di ogni singolo ospite e l’accesso ed il movimento di carrozzine; servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza; ambulatorio-medicheria; locale controllo personale con servizi igienici annessi; cucina attrezzata; spazi soggiorno/gioco-TV/spazio collettivo; armadi per biancheria pulita; locale deposito biancheria sporca; locale per vuotatoio e lavapadelle; locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, ecc.; attrezzature particolarmente adattate ad ospiti non deambulanti e non autosufficienti (letti, materassi e cuscini antidecubito, ecc.). Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale L'organizzazione della RSA è coerente con il requisito che prevede l'articolazione in SI NO moduli di norma non superiori a 20 posti letto. L'area destinata alla residenzialità dispone dei seguenti spazi ed ambienti con dimensioni, arredi e attrezzature adeguati alla capacità ricettiva della struttura: 5.4.1 - 1-b stanze di degenza a 1, 2 3 o 4 posti letto con requisiti architettonici tali da garantire la SI NO privacy di ogni singolo ospite nonché l'accesso ed il movimento delle carrozzine secondo le prescrizioni del criterio n. 10 riportato nell'allegato A del DPCM 22 dicembre 1989 - Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali - che per le stanze di degenza prevede i seguenti standard dimensionali (superficie netta): stanza singola: 12 mq stanza a due letti: 18 mq stanza a tre letti: 26 mq stanza a quattro letti: 32 mq 5.4.1 - 1-a (Nota: nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure con scostamenti entro il 20% degli standard di riferimento) 5.4.1 - 1-c 5.4.1 - 1-d 5.4.1 - 1-e 5.4.1 - 1-f servizi igienici, attrezzati per la non autosufficienza (almeno uno ogni due stanze) ambulatorio-medicheria locale di controllo per il personale con servizi igienici annessi cucinetta attrezzata spazi soggiorno/gioco-tv/spazio collettivo dimensionati sulla capacità ricettiva della 5.4.1 - 1-g struttura 5.4.1 - 1-h armadi per biancheria pulita SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO SI NO 65 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.4.1 - 1-i locale deposito biancheria sporca 5.4.1 - 1-l locale con vuotatoio e lavapadelle 5.4.1 - 1-m locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, ecc. sufficiente dotazione di attrezzature finalizzate al supporto assistenziale di ospiti non deambulanti e non autosufficienti (letti con schienali regolabili, materassi e cuscini 5.4.1 - 1-n antidecubito, sollevapersone, barelle, vasche da bagno/docce per disabili ecc.) in relazione alla ricettività ed alle modalità organizzative della struttura. SI SI SI NO NO NO SI NO 5.4.1 - 2 Area destinata alla valutazione ed alle terapie: REQUISITO DA locali ed attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche; SODDISFARE: area destinata all’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione; locali e palestra con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale L'area destinata alla valutazione e alle terapie dispone dei seguenti spazi ed attrezzature rapportati alla tipologia ed ai volumi di attività prevista: 5.4.1 - 2-a locali ed attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche SI NO 5.4.1 - 2-b area destinata all’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione dotata di attrez- SI NO zature specifiche. 5.4.1 - 3 Area di socializzazione: REQUISITO DA angolo bar; SODDISFARE: sale e soggiorni polivalenti; locale per servizi all’ospite; servizi igienici. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale L'area di socializzazione dispone dei seguenti spazi e servizi: 5.4.1 - 3-a angolo bar per l'erogazione di bevande, anche mediante distributori automatici 5.4.1 - 3-b sale e soggiorni polivalenti in misura commisurata alla recettività della struttura 5.4.1 - 3-c locale per servizi all’ospite 5.4.1 - 3-d servizi igienici facilmente accessibili agli ospiti. SI SI SI SI NO NO NO NO 5.4.1 - 4 Aree generali di supporto: REQUISITO DA ingresso con portineria, posta e telefono; SODDISFARE: uffici amministrativi; cucina, dispensa e locali accessori (se non appaltate all’esterno); lavanderia e stireria; magazzini; camera ardente; depositi pulito e sporco. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale Le aree generali di supporto sono dotate dei seguenti servizi/funzioni, dimensionati in base ai livelli di attività previsti: 5.4.1 - 4-a ingresso con servizio di portineria, posta e telefono SI NO 5.4.1 - 4-b uffici amministrativi SI NO cucina, dispensa e locali accessori (qualora tale servizio sia appaltato all'esterno, è ri5.4.1 - 4-c chiesta la documentazione in ordine al contratto e la disponibilità di adeguati spazi e SI NO servizi di supporto in rapporto alla modalità di erogazione del servizio) lavanderia e stireria (qualora tale servizio sia appaltato all'esterno, è richiesta la docu5.4.1 - 4-d mentazione in ordine al contratto e la disponibilità di adeguati spazi e servizi di sup- SI NO porto in rapporto alla modalità di erogazione del servizio) 5.4.1 - 4-e magazzini SI NO 5.4.1 - 4-f camera mortuaria con i requisiti previsti dall'art. 65/DPR 285/1990 SI NO 5.4.1 - 4-g deposito pulito SI NO 5.4.1 - 4-h deposito sporco. SI NO 66 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.4.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 5.4.2 La RSA deve utilizzare un modello organizzativo che, anche attraverso l’integrazione con i REQUISITO DA servizi dell’Azienda Sanitaria e dei servizi sociali territoriali garantisca: SODDISFARE: valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell’ospite al momento dell’ammissione e periodicamente; stesura e revisione periodica di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati dall’UVM; lavoro degli operatori deputati all’assistenza secondo le modalità e le logiche dell’équipe interdisciplinare; raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionali tale da permettere il controllo continuo delle attività della RSA; coinvolgimento della famiglia dell’ospite; valorizzazione dell’intervento del volontariato; personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle prestazioni erogate e nel rispetto delle indicazioni provinciali. Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale Esiste la documentazione che attesti: la sistematica valutazione multidimensionale, mediante strumento codificato, dei pro5.4.2 - a SI NO blemi/bisogni sanitari, cognitivi psicologici e sociali degli ospiti 5.4.2 - b la raccolta delle singole valutazioni multidimensionali eseguite SI NO la stesura e la revisione periodica del piano di assistenza individualizzato per ciascun 5.4.2 - c SI NO ospite sulla base delle valutazioni multidimensionali l'adozione di un modello operativo del personale deputato all’assistenza secondo le 5.4.2 - d SI NO modalità e le logiche dell’équipe interdisciplinare 5.4.2 - e il coinvolgimento della famiglia dell'ospite SI NO 5.4.2 - f la valorizzazione dell’intervento del volontariato SI NO la presenza di personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilita5.4.2 - g zione e di assistenza sociale commisurata alle dimensioni ed alla tipologia delle presta- SI NO zioni erogate e nel rispetto delle indicazioni provinciali. REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 5.5 CENTRI RESIDENZIALI DI CURE PALLIATIVE REQUISITI SPECIFICI 5.5 Si qualificano come centri residenziali per le cure palliative quelle strutture situate in ambiREQUISITO DA to ospedaliero ovvero in strutture residenziali sanitarie ovvero in un edificio specificamente SODDISFARE: dedicato che erogano assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologie neoplastiche in fase terminale che necessitino di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita. Tali strutture, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 28 settembre 1999, si devono integrare nella rete di assistenza ai pazienti terminali costituita da servizi e da attività territoriali e ospedaliere finalizzate all'erogazione delle cure palliative. Tali strutture assicurano ai pazienti una forma di assistenza finalizzata al controllo del dolore e degli altri sintomi, improntata al rispetto della dignità, dei valori umani, spirituali e sociali di ciascuno di essi e al sostegno psicologico e sociale del malato e dei suoi familiari. Le funzioni dei centri sono: ricovero temporaneo per pazienti per i quali non sussistano le condizioni necessarie all'assistenza domiciliare o all'assistenza domiciliare specialistica o al ricovero ospedaliero per acuti; 67 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II - ricovero temporaneo come supporto alle famiglie per alleviarle dalla cura del proprio congiunto; attività assistenziale in regime diurno; valutazione e monitoraggio delle terapie palliative per il controllo dei sintomi; aggiornamento e formazione del personale. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.5 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del centro residenziale di cure palliative, con particolare riferimento a: organigramma; livelli di responsabilità; modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni relative all'erogazione delle cure palliative. (*) Situazione attuale SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 5.5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 5.5.1.1 Localizzazione REQUISITO DA La localizzazione può essere nell'ambito di un edificio specificamente dedicato, di una strutSODDISFARE: tura ospedaliera o di una struttura residenziale sanitaria. In ogni caso la localizzazione dovrà avvenire in una zona urbana o urbanizzata, protetta dal rumore cittadino e con buoni collegamenti con il contesto urbano, in modo da favorirne l'accessibilità da parte dei familiari e dei parenti. Nel caso di impossibilità di eliminare il rumore, esso deve essere opportunamente abbattuto. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.5.1.1-a SI NO SI SI NO NO SI NO 5.5.1.1-b 5.5.1.1-c 5.5.1.1-d Il centro è localizzato in una struttura specificamente dedicata ovvero in una struttura ospedaliera o residenziale sanitaria. Il centro è localizzato all'interno di un area urbana o urbanizzata. Sono stati adottati idonei accorgimenti per il contenimento del disturbo acustico causato dal rumore cittadino. Il centro è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasposto pubblico. Dimensioni generali 5.5.1.2 REQUISITO DA Le esigenze di elevata personalizzazione dell'intervento rendono necessaria una capacità SODDISFARE: recettiva limitata, non superiore a 30 posti, articolata in moduli. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 5.5.1.2-a SI NO SI NO 5.5.1.2-b Il numero di posti per pazienti terminali non è superiore a 30. I posti per pazienti terminali sono articolati in moduli per garantire la personalizzazione dell'intervento e la massima privacy. Tipologia strutturale e articolazione in aree funzionali 5.5.1.3 REQUISITO DA La tipologia strutturale adottata deve garantire il rispetto della dignità del paziente e dei SODDISFARE: suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile a creare condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio. Deve essere permessa la personalizzazione delle stanze. La qualità degli spazi progettati deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli spazi e il benessere psicologico. L'articolazione funzionale del centro dovrà includere le seguenti aree: a) area destinata alla residenzialità; b) area destinata alla valutazione e alle terapie; c) area generale di supporto. 68 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II A. Area destinata alla residenzialità 5.5.1.3.A REQUISITO DA Ogni modulo deve essere dotato di: SODDISFARE: a) camere singole di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, un tavolo per consumare i pasti, una poltrona, i servizi igienici. Nella camera arredata si deve assicurare lo spazio adeguato per interventi medici; b) cucina-tisaneria; c) deposito biancheria pulita; d) deposito attrezzature, carrozzine e materiali di consumo; e) servizi igienici per il personale; f) locale di postazione per il personale di assistenza in posizione idonea; g) ambulatorio medicheria; h) soggiorno polivalente o spazi equivalenti anche divisi in ambiti da destinare a diverse attività (ristorazione, conversazione, lettura, ecc.); i) deposito sporco dotato di vuotatoio e di lavapadelle. Criteri per la verifica del possesso del requisito In ogni modulo: tutte le camere sono ad uso singolo, adeguatamente dimensionate e dotate di servizi 5.5.1.3.A-a (tavolo, poltrona, servizi igienici) per consentire il pernottamento di un accompagnatore 5.5.1.3.A-b è presente una cucina/tisaneria 5.5.1.3.A-c è presente un deposito per la biancheria pulita 5.5.1.3.A-d è presente un deposito per le attrezzature, le carrozzine e i materiali di consumo 5.5.1.3.A-e vi sono servizi igienici distinti per il personale 5.5.1.3.A-f è presente uno spazio per il personale di assistenza ubicato in posizione idonea 5.5.1.3.A-g è presente un ambulatorio medicheria 5.5.1.3.A-h vi sono spazi adattabili alle attività sociali (ristorazione, conversazione, lettura) 5.5.1.3.A-i è presente uno spazio per lo sporco con vuotatoio e dotato di lavapadelle. Situazione attuale SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO B. Area destinata alla valutazione e alla terapia 5.5.1.3.B REQUISITO DA a) locali e attrezzature per le terapie antalgiche e prestazioni ambulatoriali con spazio per l'attesa che non intralci i percorsi; SODDISFARE: b) locale per la preparazione e la manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali; c) locale per le prestazioni in regime diurno; d) locale per colloqui con il personale (psicologo, assistente sociale, ecc.); e) locale deposito pulito, sporco, attrezzature. Criteri per la verifica del possesso del requisito L'articolazione funzionale del centro prevede la presenza di: idonei spazi dotati di adeguate attrezzature per l'esecuzione delle terapie antalgiche e 5.5.1.3.B-a delle prestazioni ambulatoriali con idonei spazi di attesa 5.5.1.3.B-b spazi idonei alla preparazione e manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali 5.5.1.3.B-c idonei spazi per le prestazioni in regime diurno 5.5.1.3.B-d idonei spazi per i colloqui con il personale adeguati spazi distinti per il deposito delle attrezzature, del pulito e dello sporco, 5.5.1.3.B-e anche in comune con quelli destinati alla residenzialità. Situazione attuale SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO C. Aree generali di supporto 5.5.1.3.C - 1 REQUISITO DA Le aree generali di supporto devono includere: SODDISFARE: a. ingresso con portineria e telefono e spazio per le relazioni con il pubblico; b. spogliatoio per il personale con servizi igienici; c. spogliatoio e locali di sosta e lavoro per il personale volontario; d. locale per riunioni di équipe. Criteri per la verifica del possesso del requisito Le aree generali includono: un adeguato spazio portineria con idonei spazi per l'informazione al pubblico dotati 5.5.1.3.C1-a di telefono a disposizione degli utenti Situazione attuale SI NO 69 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.5.1.3.C1-b 5.5.1.3.C1-c 5.5.1.3.C1-d 5.5.1.3.C1-e spogliatoi per il personale dotati di servizi igienici spogliatoi per il personale volontario adeguati spazi per la sosta e il lavoro del personale volontario spazio per le riunioni di équipe. SI SI SI SI NO NO NO NO 5.5.1.3.C - 2 Qualora il Centro non sia localizzato in una struttura sanitaria, le aree generali devono includere: REQUISITO DA a) camere mortuarie in numero idoneo (raccomandabile una ogni otto letti); SODDISFARE: b) spazi per i dolenti; c) sala per il culto; d) locale ad uso amministrativo; e) cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora questi servizi venissero dati in appalto, il Centro dovrà comunque essere dotato di locali di stoccaggio o di temporaneo deposito o di riscaldamento dei cibi, di supporto alle ditte esterne); f) magazzini. Criteri per la verifica del possesso del requisito Qualora il centro non sia localizzato in struttura sanitaria, comprende: 5.5.1.3.C2 - a camera mortuaria con numero di posti di almeno 1 ogni 8 letti 5.5.1.3.C2 - b adeguati spazi per i dolenti 5.5.1.3.C2 - c una sala per il culto 5.5.1.3.C2 - d adeguati spazi ad uso amministrativo 5.5.1.3.C2 - e cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora tali servizi siano appaltati, comunque adeguati spazi per il deposito temporaneo, lo stoccaggio il riscaldamento dei cibi e di supporto alle ditte esterne) 5.5.1.3.C2 - f adeguati spazi da adibirsi a magazzino. 5.5.2 Situazione attuale SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI Requisiti minimi impiantistici 5.5.2.1 REQUISITO DA Il centro deve essere dotato di: SODDISFARE: a) impianto di riscaldamento o climatizzazione; b) impianto di illuminazione di emergenza; c) impianto di forza motrice nelle camere con almeno una presa per l'alimentazione normale; d) impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa; e) impianto gas medicali: prese per il vuoto, per l'ossigeno e l'aria; f) impianto telefonico con disponibilità di telefoni fissi e mobili per i pazienti in ogni modulo; g) impianto televisivo. Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale Il centro è dotato di: 5.5.2.1-a impianto di riscaldamento o climatizzazione; SI NO 5.5.2.1-b impianto di illuminazione di emergenza; SI NO 5.5.2.1-c impianto di forza motrice con almeno una presa nelle camere per l'alimentazione normale; SI NO 5.5.2.1-d impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa; SI NO 5.5.2.1-e impianto gas medicali: prese per il vuoto e per l'ossigeno in ogni stanza e per l'aria; SI NO impianto telefonico con disponibilità di telefoni fissi e mobili per i pazienti in ogni 5.5.2.1-f SI NO modulo; 5.5.2.1-g impianto televisivo con prese in ogni stanza. SI NO Fattori di sicurezza e prevenzione infortuni: 5.5.2.2 REQUISITO DA a) pavimenti in materiale e superficie antisdrucciolo; SODDISFARE: b) assenza di barriere architettoniche; c) applicazione di sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici; d) dotazione di sistema di allarme nelle camere e nei servizi igienici per i pazienti; e) impianto centralizzato per la segnalazione delle chiamate; f) segnaletica di informazione diffusa. 70 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Criteri per la verifica del possesso del requisito Nel Centro: 5.5.2.2-a vi sono pavimenti in materiale o superficie antisdrucciolo 5.5.2.2-b sono adottati gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche 5.5.2.2-c sono presenti sostegni e mancorrenti in vista alle pareti e ai servizi igienici 5.5.2.2-d nelle camere e nei servizi igienici vi è un impianto centralizzato di chiamata ed allarme con segnalazione luminosa ed acustica 5.5.2.2-e vi sono adeguate segnaletiche di sicurezza e informazione. Situazione attuale SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO Dotazioni tecnologiche: 5.5.2.3 REQUISITO DA a) arredi, comprendenti letti speciali con schienali regolabili; SODDISFARE: b) ausili e presidi, includenti materassi e cuscini anti decubito, carrozzelle, sollevatoritrasportatori, barelle doccia, vasche da bagno per disabili; c) apparecchiature, includenti attrezzature idonee alla gestione della terapia e strumentario per piccola chirurgia. Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale Presso il Centro sono presenti le seguenti dotazioni tecnologiche: 5.5.2.3-a arredi, comprendenti letti speciali con schienali regolabili SI NO ausili e presidi, includenti materassi e cuscini anti decubito, carrozzelle, sollevatori5.5.2.3-b SI NO trasportatori, barelle doccia, vasche da bagno per disabilli apparecchiature, includenti attrezzature idonee alla gestione della terapia e strumen5.5.2.3-c SI NO tario per piccola chirurgia. 5.5.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 5.5.3 Il Centro residenziale di cure palliative è funzionalmente integrato con la rete di assistenza REQUISITO DA ai pazienti terminali. La temporanea degenza del paziente costituisce parte del progetto SODDISFARE: terapeutico formulato per ciascun paziente che prevede momenti differenziati all'interno di un continuum assistenziale. Il Centro residenziale di cure palliative, per la programmazione e la erogazione delle prestazioni si avvale di équipes multiprofessionali costituite da personale medico, infermieri, psicologi, operatori tecnici dell'assistenza nonché da operatori socio-sanitari, assistenti sociali e altre figure professionali individuate in base alle esigenze specifiche. Il personale dovrà essere adeguato per numero e tipologia in relazione alla dimensione della struttura, e ne va favorita la formazione specifica. Il responsabile del Centro residenziale di cure palliative promuove la personalizzazione dell'assistenza anche mediante riunioni periodiche di équipe finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla eventuale rimodulazione del piano terapeutico nonché alla verifica e alla promozione della qualità dell'assistenza. Va assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. Nell'organizzazione del Centro va promossa e valorizzata la presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.5.3 - a 5.5.3 - b 5.5.3 - c 5.5.3 - d Esiste documentazione, periodicamente aggiornata, relativa alle procedure di integrazione funzionale con la rete dei servizi di assistenza ai pazienti terminali e le unità di valutazione distrettuali (ove presenti sul territorio) prevista dal DM 28.9.1999. Per ciascun paziente è previsto un progetto terapeutico che prevede momenti differenziati all'interno di un continuum assistenziale. Esiste un'équipe multi-professionale costituita da personale medico, infermieri, psicologi, operatori tecnici dell'assistenza nonché da operatori socio-sanitari, assistenti sociali e altre figure professionali. L'équipe multi-professionale è adeguata, per numero e tipologia di personale, a garantire l'erogazione delle prestazioni previste dai singoli progetti terapeutici e a garantire le necessità della struttura in funzione della recettività consentita. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO 71 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.5.3 - e 5.5.3 - f 5.5.3 - g 5.5.3 - h È favorita e documentata la formazione del personale. Esiste documentazione comprovante l'effettuazione di periodiche riunioni di équipe, finalizzate alla personalizzazione dell'assistenza anche tramite la verifica e la rimodulazione del progetto terapeutico individuale nonché al miglioramento della qualità. Presso il Centro viene assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. Esiste ed è periodicamente aggiornata documentazione relativa all'integrazione e collaborazione con le associazioni di volontariato locali operanti nel settore. SI NO SI NO SI NO SI NO REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 5.6 CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS (C.A. AIDS) REQUISITI SPECIFICI Si qualificano come case alloggio per malati di AIDS quelle strutture socio-sanitarie residen5.6 REQUISITO DA ziali presso le quali vengono accolti i soggetti affetti da AIDS e da patologie correlate, quanSODDISFARE: do non sia possibile attivare un trattamento a domicilio e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette. La casa alloggio è un ambiente di vita, organizzato, anche temporaneo, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permettono alla persona di riacquistare una discreta condizione fisica e rielaborare i propri progetti e motivazioni al fine di condurre una esistenza responsabile, dignitosa e il più possibile autogestita sia nel mondo del lavoro che presso la propria abitazione. Le case alloggio sono destinate ai malati di AIDS per i quali sia stata effettuata la notifica secondo le modalità in vigore, ed in caso di provata necessità, idoneamente certificata, anche a soggetti in fase avanzata di infezione. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.6 Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna della casa alloggio per malati di AIDS, con particolare riferimento a: procedure per l'ammissione delle persone affette da AIDS e patologie correlate che prevedano il rispetto del requisito; organigramma e livelli di responsabilità; modalità di erogazione del servizio; la descrizione quali-quantitativa delle specifiche attività assistenziali. (*) Situazione attuale SI NO Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 5.6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI 5.6.1 - 1 Tali strutture debbono possedere una capacità ricettiva non inferiore a 5 posti e non supeREQUISITO DA riore a 10; in via eccezionale, a 20 posti articolati in nuclei da 10; per quanto attiene gli aSODDISFARE: spetti strutturali generali, la struttura è assimilata alla comune abitazione civile. Criteri per la verifica del possesso del requisito La Casa alloggio per malati di AIDS presenta: una capacità recettiva non inferiore a 5 posti letto e non superiore a 10 o, nel caso in 5.5.1 - 1-a cui eccezionalmente arrivi a 20 posti letto, un'articolazione in moduli da 10 5.5.1 - 1-b i medesimi requisiti strutturali di una casa di civile abitazione. Situazione attuale SI NO SI NO 72 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 5.6.1 - 2 L'area destinata alla residenzialità ed alla socializzazione deve garantire: REQUISITO DA camere da letto con massimo 2 posti SODDISFARE: servizi igienici di cui almeno uno attrezzato per non autosufficienti locale per cucina attrezzata con dispensa e sala da pranzo locale per il personale con armadio custodia farmaci e cassaforte a muro locale per attività socio-educative-culturali aree generali di supporto locale lavanderia idoneamente separato dal deposito biancheria sporca magazzino. Criteri per la verifica del possesso del requisito La casa alloggio dispone di: 5.6.1 - 2-a camere da letto con massimo 2 posti 5.6.1 - 2-b servizi igienici di cui almeno uno per non autosufficienti 5.6.1 - 2-c cucina con dispensa e sala da pranzo un locale per il personale dotato di armadio per la custodia dei farmaci e di una cassa5.6.1 - 2-d forte a muro 5.6.1 - 2-e adeguato spazio per le attività sociali-educative-culturali 5.6.1 - 2-f aree generali di supporto 5.6.1 - 2-g un locale lavanderia idoneamente separato dal deposito della biancheria sporca 5.6.1 - 2-h un magazzino. Situazione attuale SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO 5.6.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 5.6.2 La Casa Alloggio AIDS deve utilizzare un modello organizzativo che, anche attraverso l'inteREQUISITO DA grazione con i servizi territoriali della APSS ed i reparti di Malattie infettive garantisca: SODDISFARE: valutazione dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi e sociali dell'ospite all'ammissione e periodicamente; stesura di un progetto socio-educativo-sanitario corrispondente ai problemi/bisogni identificati, modificabile durante la permanenza presso la struttura; assistenza infermieristica, assistenza alla persona, attività di animazione socioculturale in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle prestazioni erogate. Criteri per la verifica del possesso del requisito 5.6.2 - a 5.6.2 - b 5.6.2 - c 5.6.2 - d Esiste documentazione che evidenzia le modalità di integrazione con i servizi territoriali della APSS e con i reparti di malattie infettive. Esiste documentazione relativa alle procedure di valutazione dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi e sociali dell'ospite attuate sia al momento dell'ammissione che periodicamente. Per ciascun ospite è previsto un progetto socio-educativo-sanitario centrato sui relativi problemi/bisogni modificabile nel corso della sua permanenza presso la struttura. La casa alloggio garantisce l'assistenza infermieristica, l'assistenza alla persona e le attività di animazione socioculturale in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle prestazioni erogate. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO 73 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Parte seconda 1. REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE DI ABUSO. REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 1 ENTI E/O ASSOCIAZIONI DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE DI ABUSO REQUISITI SPECIFICI 1.1 INTRODUZIONE Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico albo provinciale ove sono elencati i servizi autorizzati, l'ente o associazione che li gestisce e il settore di servizio. 1.2 REQUISITI SOGGETTIVI 1.2 Gli Enti e/o Associazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da REQUISITO DA sostanze di abuso sono finalizzati alla protezione e ripristino della salute delle persone con SODDISFARE: uso o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicoattive, sia a valenza socio-sanitaria che socio-assistenziale. Tali enti o associazioni hanno personalità giuridica di ente o società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti. Tali enti o associazioni hanno alternativamente la qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art.10, comma 8, del medesimo decreto. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.2 - a 1.2 - b 1.2 - c Esiste la documentazione dalle quale risulta che gli Enti e/o Associazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da sostanze di abuso sono finalizzati alla protezione e ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicoattive, sia a valenza socio-sanitaria che socio-assistenziale. Esiste la documentazione dalle quale risulta che tali enti o associazioni hanno personalità giuridica di ente o società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti. Esiste la documentazione dalle quale risulta che in alternativa al requisito di cui al precedente punto 1.2 - b) tali enti o associazioni hanno la qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art.10, comma 8, del medesimo decreto. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 1.3 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 1.3 - 1 Ove le attività di prevenzione, cura e riabilitazione sopra citate richiedano l'utilizzo di imREQUISITO DA mobili, questi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti SODDISFARE: nazionali, provinciali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono esser ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree rurali e comunque in zona salubre. 74 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 1-a 1.3 - 1-b Gli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività sono in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, provinciali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi (vedi precedente lista di controllo n. 2 - Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali). Le sedi operative devono esser ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree rurali e comunque in zona salubre. Situazione attuale SI NO SI NO PER LE STRUTTURE AMBULATORIALI 1.3 - 2 Le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti previsti per i consultori famiREQUISITO DA liari. SODDISFARE: Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.3 - 2-a SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO 1.3 - 2-b 1.3 - 2-c 1.3 - 2-d 1.3 - 2-e 1.3 - 2-f Il numero di locali e spazi è adeguato alla popolazione servita. Esiste uno spazio per l'accoglienza degli utenti, con garanzia di sufficiente privacy, presso il quale è presente personale in grado di dare adeguate informazioni. Esiste un locale per effettuare colloqui, consulenze, attività diagnostica e terapeutica di tipo psicologico. Esiste un locale per le visite mediche. Vi è disponibilità di una sala riunioni, anche in comune con altre strutture. Esiste, anche in comune con altre strutture, uno spazio da adibirsi specificamente ad archivio. PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CON CAPACITÀ RICETTIVA NON SUPERIORE AD 8 POSTI 1.3 - 3 Le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva non superiore ad otto posti REQUISITO DA devono soddisfare i requisiti previsti per le civili abitazioni. SODDISFARE: Le stesse devono garantire i seguenti ulteriori requisiti: 1. camera da letto con non più di otto posti letto; 2. lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti; 3. nel caso sia prevista la presenza di ospiti minori in trattamento, disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati; 4. tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico compatibilmente con il progetto riabilitativo. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.3 - 3-a 1.3 - 3-b 1.3 - 3-c SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO 1.3 - 3-d 1.3 - 3-e Sono soddisfatti i requisiti previsti per le civili abitazioni. Non vi sono camere da letto con più di otto posti letto. Vi è una lavanderia e un guardaroba adeguati al numero degli ospiti. In caso di presenza di ospiti minori in trattamento vi è la disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati (rispondere solo in caso di presenza di minori). I locali sono adeguatamente arredati ed è favorita la personalizzazione dello spazio fisico compatibilmente con il progetto riabilitativo. 75 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CON CAPACITÀ RICETTIVA COMPRESA FRA 9 E 30 POSTI. 1.3 - 4 Le strutture fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e locali, REQUISITO DA devono garantire i seguenti requisiti minimi: SODDISFARE: 1. locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti; 2. locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici; 3. locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa; 4. locali e servizi per il responsabile delle strutture e per gli operatori; 5. locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo. Le stesse devono garantire i seguenti ulteriori requisiti: 1. camera da letto con non più di otto posti letto; 2. lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti; 3. nel caso sia prevista la presenza di ospiti minori in trattamento, disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati; 4. tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico compatibilmente con il progetto riabilitativo. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.3 - 4-a SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO 1.3 - 4-b 1.3 - 4-c 1.3 - 4-d 1.3 - 4-e 1.3 - 4-f 1.3 - 4-g 1.3 - 4-h 1.3 - 4-i Esistono locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti. Esistono locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici. Esistono locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa. Esistono locali e servizi igienici per il responsabile delle strutture e per gli operatori, distinti da quelli per gli ospiti. Esistono locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo. Non vi sono camere da letto con più di otto posti letto. Vi è una lavanderia e un guardaroba adeguati al numero degli ospiti. In caso di presenza di ospiti minori in trattamento vi è la disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati (rispondere solo in caso di presenza di minori). I locali sono adeguatamente arredati ed è favorita la personalizzazione dello spazio fisico compatibilmente con il progetto riabilitativo. PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 30 POSTI 1.3 - 5 Le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore ai 30 posti devoREQUISITO DA no essere organizzate in moduli con le caratteristiche di seguito evidenziate: SODDISFARE: 1. locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti; 2. locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici; 3. locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa; 4. locali e servizi per il responsabile delle strutture e per gli operatori; 5. locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo. Le stesse devono garantire i seguenti ulteriori requisiti: 1. camera da letto con non più di otto posti letto; 2. lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti; 3. nel caso sia prevista la presenza di ospiti minori in trattamento, disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati; 4. tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico compatibilmente con il progetto riabilitativo. Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale 1.3 - 5-a Esistono locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti. SI NO Esistono locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede 1.3 - 5-b SI NO operativa, con relativi servizi igienici. 1.3 - 5-c Esistono locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa. SI NO 76 1.3 - 5-d 1.3 - 5-e 1.3 - 5-f 1.3 - 5-g 1.3 - 5-h 1.3 - 5-i Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Esistono locali e servizi igienici per il responsabile delle strutture e per gli operatori, distinti da quelli per gli ospiti. Esistono locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo. Non vi sono camere da letto con più di otto posti letto. Vi è una lavanderia e un guardaroba adeguati al numero degli ospiti. In caso di presenza di ospiti minori in trattamento vi è la disponibilità di stanze da letto e locali ad essi riservati (rispondere solo in caso di presenza di minori). I locali sono adeguatamente arredati ed è favorita la personalizzazione dello spazio fisico compatibilmente con il progetto riabilitativo. SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO 1.4 REQUISITI MINIMI FUNZIONALI 1.4 - 1 Ai fini dell'autorizzazione, l'ente richiedente deve anche presentare una chiara descrizione del REQUISITO DA programma, comprensivo dell'elenco delle prestazioni svolte nelle singole unità operative, e un SODDISFARE: regolamento, dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 1-a 1.4 - 1-b 1.4 - 1-c L'ente ha esplicitato e documentato un programma che comprende l'elenco delle prestazioni svolte dalla singole unità operative. L'ente ha esplicitato e documentato un regolamento interno. Esiste la documentazione attestante che l'ente ha fornito ai pazienti copia del regolamento di cui al precedente punto, accompagnandolo da una adeguata informazione. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 1.4 - 2 L'organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, REQUISITO DA oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, SODDISFARE: psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.4 - 2-a 1.4 - 2-b 1.4 - 2-c SI SI SI NO NO NO SI NO 1.4 - 2-d L'organizzazione interna è coerente al programma. L'organizzazione interna è coerente al regolamento. L'organizzazione interna è conforme alle leggi. Esiste la documentazione comprovante che l'organizzazione interna esclude qualsiasi coercizione fisica, psichica e morale dei pazienti, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza. 1.4 - 3 Il programma deve esplicitare: REQUISITO DA a. i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi comSODDISFARE: plessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale), le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti; b. la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, ecc.), precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili; c. le modalità di valutazione e verifica degli interventi. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 3-a 1.4 - 3-b 1.4 - 3-c Il programma esplicita i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale), le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti. Il programma esplicita la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, ecc.), precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili. Il programma esplicita le modalità di valutazione e verifica degli interventi. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 77 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.4 - 4 Il regolamento interno deve descrivere: REQUISITO DA 1. i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza; SODDISFARE: 2. per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.). Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 4-a 1.4 - 4-b Il regolamento interno descrive i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza. Il regolamento interno, per i servizi residenziali e semiresidenziali, descrive le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e l'eventuale utilizzo di questi ultimi nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.). Situazione attuale SI NO SI NO 1.4 - 5 In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli REQUISITO DA richiesti, un registro giornaliero degli utenti. Nel medesimo registro vengono annotate le SODDISFARE: assenze temporanee degli stessi, con la relativa motivazione. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 5-a 1.4 - 5-b In ogni unità operativa è istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti. Nel medesimo registro vengono annotate le assenze temporanee degli utenti, con la relativa motivazione. Situazione attuale SI NO SI NO 1.4 - 6 Gli enti o associazioni devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività: REQUISITO DA la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni o SODDISFARE: delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari; l'utilizzo di una cartella personale degli utenti. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4 - 6-a 1.4 - 6-b Esiste la documentazione relativa alla copertura assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari. È utilizzata una cartella personale degli utenti. Situazione attuale SI NO SI NO 1.5 PERSONALE 1.5 - 1 I servizi che svolgono le attività di prevenzione, cura e riabilitazione di persone dipendenti REQUISITO DA da sostanze stupefacenti e/o psicoattive devono essere dotati di personale idoneo, in numero SODDISFARE: adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 1-a 1.5 - 1-b È garantito un numero adeguato di personale - in possesso dei requisiti formativi e professionali stabiliti dal Ministro della Sanità ex art. 7 dell'Atto di intesa Statoregioni del 5 agosto 1999, ovvero, in assenza di tali disposizioni, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale - presso la struttura in rapporto al programma svolto ed ai pazienti in trattamento. La dotazione di personale non è comunque inferiore a due unità. Situazione attuale SI NO SI NO 1.5 - 2 Per ogni servizio deve essere identificato, a cura dell'ente gestore, un responsabile di proREQUISITO DA gramma. SODDISFARE: Tale responsabile, in possesso di idonei titoli e requisiti professionali, deve garantire un impegno di servizio per almeno 36 ore settimanali. Il responsabile non può essere sostituito, salvo gravi e documentati motivi, per almeno dodici mesi dalla designazione. In ogni caso deve esser previsto un sostituto con la medesima qualificazione professionale, eventualmente appartenente ad altro servizio della medesima regione. 78 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Il responsabile deve essere affiancato da ulteriori operatori, in possesso di idonei titoli e requisiti professionali, per un numero complessivo di personale non inferiore a una unità a tempo pieno ogni dieci utenti. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, uno di tali operatori deve essere identificato quale responsabile di sede. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.5 - 2-a 1.5 - 2-b SI SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 1.5 - 2-c 1.5 - 2-d 1.5 - 2-e 1.5 - 2-f 1.5 - 2-g È identificato, a cura del gestore, un responsabile di programma. Il responsabile è in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Giunta provinciale. È documentato l'impegno del responsabile per almeno 36 ore settimanali per almeno 12 mesi. L'eventuale sostituzione del responsabile avvenuta entro 12 mesi dalla designazione è motivata da gravi e documentati motivi. È prevista ed è documentata la modalità per procedere alla sostituzione del responsabile con personale che abbia la medesima qualificazione professionale, eventualmente appartenente ad altro servizio della medesima regione. Il numero degli ulteriori operatori non è inferiore a una unità a tempo pieno ogni dieci utenti. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, uno di tali operatori è stato identificato quale responsabile di sede. 1.5 - 3 In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata REQUISITO DA di svolgimento delle attività. SODDISFARE: Il personale minimo previsto per ciascun servizio deve avere con l'ente gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche. È consentito l'impiego, nella dotazione minima prevista, di personale composto da soggetti che hanno completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da almeno un anno. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 3-a 1.5 - 3-b 1.5 - 3-c 1.5 - 3-d È documentata la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività. Rispetto agli Enti e/o Associazioni in parola, il personale minimo previsto per ciascun servizio è titolare di un rapporto di lavoro retribuito, documentato dalla presenza di un contratto, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche. Qualora venga impiegato, nella dotazione minima prevista, personale composto da soggetti che hanno completato con esito positivo un programma di riabilitazione, vi è la documentazione comprovante che esso sia stato concluso da almeno un anno e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale. In ogni caso, la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, è comprovata con apposita documentazione. 1.5 - 4 REQUISITO SODDISFARE: 1.5 - 4-b 1.5 - 4-c SI NO SI NO SI NO SI NO Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti con qualifica di ONLUS, fino al 50% del persoDA nale può avere un rapporto di impegno di tipo volontario, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio per almeno un anno. In ogni caso, la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 4-a Situazione attuale Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti con qualifica di ONLUS, il personale volontario che opera presso l'Ente e/o Associazione non supera il 50% del personale complessivamente impiegato. È documentato l'impegno settimanale del personale volontario in almeno 18 ore. Esiste la dichiarazione sottoscritta dal personale volontario che il proprio impegno è a carattere continuativo per almeno un anno. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 79 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.5 - 5 Nei medesimi servizi è altresì ammesso, per una quota non eccedente il 25% della dotazione REQUISITO DA minima, l'impiego di personale in formazione, a condizione che abbia completato almeno il 50% SODDISFARE: del programma curricolare e garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 5-a 1.5 - 5-b 1.5 - 5-c Limitatamente agli Enti o Associazioni gestite da ONLUS il personale in formazione non supera una quota eccedente il 25% della dotazione minima. Esiste la documentazione comprovante che il predetto personale ha completato almeno il 50% del programma curriculare ed è in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale. È documentato il fatto che tale personale garantisce un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali. SI NO SI NO SI NO 1.5 - 6 Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'ente gestore, momenti di lavoro di REQUISITO DA équipe e programmi periodici di formazione e aggiornamento anche effettuati congiuntaSODDISFARE: mente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.5 - 6-a 1.5 - 6-b Esiste la documentazione in ordine al fatto che per tutto il personale sono svolti, su indicazione dell'ente, momenti di lavoro di équipe. Esiste la documentazione in ordine al fatto che per tutto il personale sono svolti, a cura dell'ente gestore, programmi periodici di formazione e aggiornamento anche effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico. SI NO SI NO Parte terza 1. 2. REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER GLI STABILIMENTI IDROTERMALI REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER GLI STABILIMENTI DI FITOBALNEOTERAPIA REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 1 STABILIMENTI IDROTERMALI REQUISITI SPECIFICI 1.0 Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano, nell’erogazione di prestazioni con REQUISITO DA finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente SODDISFARE: preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe (grotte) naturali ed artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle acque termali o loro derivati, siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Gli stabilimenti termali possono essere annessi ad alberghi, istituti termali, o case di cura. Sono considerate aziende termali, ai sensi della legge 323/2000, le aziende definite ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile (complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) o i rispettivi rami costituiti da uno o più stabilimenti termali in cui avvengono le predette prestazioni. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.0 - a 1.0 - b Esiste la documentazione formalizzata relativa all'atto di concessione mineraria o di subconcessione o di altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque. Esiste l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'articolo 6 lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o, il nulla-osta del Ministero della Sanità, rilasciato ai sensi dell'art. 16 del RD 28 settembre 1919, n. 1924 che tiene luogo del riconoscimento di cui all'articolo 6 lettera t) della legge 833/1978 succitata. Situazione attuale SI NO SI NO 80 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI La dotazione minima di ambienti per l’attività termale 1.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate: REQUISITO DA locale di accettazione degli utenti; SODDISFARE: locale di segreteria; locale per la direzione sanitaria; uno o più locali ad uso ambulatorio (per l’attività dei medici che operano nello stabilimento); uno o più locali idonei ad ospitare i punti cura opportunamente climatizzati ed areati; locali ad uso di spogliatoi in numero pari ai punti di cura; locali per la reazione collettiva oppure locali per la reazione singola; locali dotati di docce o vasche in numero adeguato; servizi igienici in numero adeguato (almeno 1 ogni 10 punti di cura); docce e servizi igienici per portatori di handicap; spazio/locale per deposito di materiale pulito; spazio/locale per un deposito di materiale sporco. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.1 - a 1.1 - b 1.1 - c 1.1 - d 1.1 - e 1.1 - f 1.1 - g 1.1 - h 1.1 - i 1.1 - l 1.1 - m 1.1 - n Esiste almeno un locale - spazio idoneo per l’accettazione e l’attesa degli utenti con un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi, opportunamente segnalato. Esiste un locale per le funzioni di segreteria opportunamente segnalato. Esiste un locale per la direzione sanitaria opportunamente segnalato. Esistono uno o più locali idonei ad uso ambulatorio (per l’attività dei medici che operano nello stabilimento) con la dotazione usuale sia di attrezzature sanitarie che di arredi. Esistono uno o più locali idonei ad ospitare i punti cura adeguatamente areati e dove necessario climatizzati. Esistono locali ad uso di spogliatoi, ove necessario, in numero pari ai punti di cura. Esistono locali per la reazione collettiva o singola. Esistono locali dotati di docce o vasche in numero adeguato. Esistono servizi igienici in numero adeguato (almeno 1 ogni 10 punti di cura). Esistono docce e servizi igienici per portatori di handicap. Esiste lo spazio/locale per deposito di materiale pulito. Esiste lo spazio/locale per un deposito di materiale sporco. Situazione attuale SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 1.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI Assistenza medica, personale ed altri aspetti organizzativi: 1.2 - 1 assistenza medica per tutto l’orario giornaliero di apertura dello stabilimento; REQUISITO DA dotazione di personale adeguato per tipologia e quantità di attività svolta; SODDISFARE: regolamento di ammissione degli utenti; cartella clinica sulla quale sono riportati, oltreché le generalità del curando, la diagnosi, la quantità, tipo e modalità delle cure praticate e un sintetico giudizio sugli effetti delle cure rese; uso per qualunque forma di terapia termale esclusivamente delle acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso degli atti di concessione. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.2 - 1-a 1.2 - 1-b 1.2 - 1-c Esiste la documentazione formalizzata comprovante la pronta assistenza medica per tutto l’orario giornaliero di apertura al pubblico dello stabilimento idrotermale. Esiste la documentazione formalizzata relativa alla definizione dell’organizzazione e della gestione dell’attività termale (organigramma, responsabilità, funzioni e compiti) da cui si evinca che il personale (laureato e non) è adeguato alla tipologia ed alla quantità di attività svolta. Esiste un regolamento formalizzato nel quale sono descritte le modalità di ammissione degli utenti in relazione ai servizi ed alle prestazioni rese nell’ambito dello stabilimento termale, nonché i comportamenti che deve assumere il personale all’interno della struttura. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 81 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.2 - 1-d 1.2 - 1-e Esiste ed è utilizzata la cartella clinica sulla quale sono riportati, oltreché le generalità del curando, la diagnosi, la quantità, tipo e modalità delle cure praticate e un sintetico giudizio sugli effetti delle cure rese. In relazione alle diverse terapie termali, lo stabilimento utilizza esclusivamente le acque per le quali è in possesso degli atti di concessione. Ciò è riscontrabile tenuto conto del volume di attività e del consumo medio per prestazione, da rapportare alla capacità della fonte termale e/o dello stoccaggio, previa verifica dei sistemi di adduzione. SI NO SI NO Attrezzature minime e materiale sanitario 1.2 - 2 Gli arredi e le attrezzature di servizio devono essere improntate alla massima funzionalità, REQUISITO DA concorrendo a realizzare al meglio le funzioni svolte dallo stabilimento, allo scopo si rende SODDISFARE: necessaria la dotazione di: mobilio d’uso; biancheria secondo necessità (lenzuola, asciugamani, accappatoi); attrezzatura per la fornitura della biancheria calda; campanello ed orologio segna tempo per ogni punto cura; attrezzature e farmaci di pronto soccorso: uno sfigmomanometro; un pallone ambu; una bombola di ossigeno completa di manometro e riduttore; siringhe di plastica monouso e laccio emostatico; aghi, filo e pinza per suture; farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi coronarodilatatori, antiallergici, antistaminici, broncodilatatori. Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.2 - 2-a SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 1.2 - 2-b 1.2 - 2-c 1.2 - 2-d 1.2 - 2-e 1.2 - 2-f L'arredo è adeguato alla tipologia di cura prestata. È garantita agli assistiti la fornitura di biancheria secondo necessità (lenzuola, asciugamani, accappatoi, ….). Viene utilizzato sistematicamente un sistema che consenta la fornitura della biancheria calda secondo necessità. Ogni punto cura è dotato di un campanello d’allarme ad uso dell’assistito e di un orologio segna tempo per la segnalazione del tempo di cura. Nell’ambulatorio medico sono presenti, almeno, le attrezzature ed i farmaci di pronto soccorso come di seguito indicato: uno sfigmomanometro; un pallone ambu; una bombola di ossigeno completa di manometro e riduttore; siringhe di plastica monouso e laccio emostatico; aghi, filo e pinza per suture. farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi coronarodilatatori, antiallergici, antistaminici, broncodilatatori. Esiste e viene applicata una procedura per evitare che nessun farmaco e presidio venga utilizzato oltre la data di scadenza; il personale coinvolto è stato informato della sua procedura. 1.3 REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER CICLI DI CURE Cure idropiniche: 1.3 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: - servizi igienici con wc ed urinatoi, in rapporto al numero di curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta; parco a disposizione dei curandi di superficie adeguata e comunque in rapporto alle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta; strutture e spazi coperti per l’effettuazione della cura in caso di pioggia. 82 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 1-a 1.3 - 1-b 1.3 - 1-c Il numero di servizi igienici (wc ed urinatoi) garantisce, in base ai curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta (calcolati secondo la formula allegata sotto la lettera A), almeno un servizio ogni 55 curandi. In caso di acqua con effetto catartico il rapporto minimo è di un servizio ogni 35 curandi. Lo stabilimento idrotermale dispone di un parco per i curandi. Nei periodi di massima punta (calcolati secondo la formula dell’allegato A) la superficie del parco che viene messo a disposizione del singolo curando è tale da consentire uno spazio minimo di 5 mq. In caso di pioggia sono garantite ai curandi idonee strutture e spazi coperti per l’effettuazione della cura, con uno spazio minimo di 0,7 mq per curando. Il numero dei curandi contemporaneamente presente nel periodo di massima punta è calcolato con la formula dell’allegato A) diminuita del 50%. Cure inalatorie: 1.3 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: - 1.3 - 2-b 1.3 - 2-c 1.3 - 2-d SI NO SI NO SI NO adeguata cubatura degli ambienti nei quali sono ubicati i punti cura; apparecchi per la somministrazione individuale delle cure; indicazione con appositi cartelli delle capacità massime dei locali destinati alle cure collettive; sistema di climatizzazione con ricambio d’aria e deumidificazione. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 2-a Situazione attuale Negli ambienti nei quali sono ubicati i punti cura, escluso quindi i locali di attesa, è garantita la cubatura per posto cura di almeno 4,5 mc se la terapia avviene in ambiente collettivo, di almeno 5,5 mc se la terapia avviene in ambiente singolo. Esistono e sono funzionanti gli apparecchi per la somministrazione individuale delle cure. Vi è l’indicazione con appositi cartelli delle capacità massime dei locali destinati alle cure collettive in termini di cubatura degli ambienti e numero di apparecchi utilizzati nella cura. Esiste ed è funzionante il sistema di climatizzazione con ricambio d’aria e deumidificazione. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO Cure balneoterapiche o fangobalneoterapiche: 1.3 - 3 dotazione di vasca singola con quantità di acqua termale tale da consentire la cosiddetREQUISITO DA ta “immersione totale” del curando; SODDISFARE: adeguato sistema di climatizzazione; dotazione di vasche specifiche per l’allocazione del fango riciclato; locali per la reazione singola o collettiva; locali con servizi igienici dotati di doccia in numero adeguato; idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie); Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 3-a 1.3 - 3-b 1.3 - 3-c 1.3 - 3-d 1.3 - 3-e 1.3 - 3-f Il bagno relativo ai cicli di cura di “12 fanghi e 12 bagni terapeutici” e di “12 bagni terapeutici” avviene in vasca singola in una quantità di acqua termale da consentire la cosiddetta “immersione totale” del curando. L’immersione nell’acqua ha di norma la durata di 15 minuti. Esiste ed è funzionante un adeguato sistema di climatizzazione. Le prestazioni di fangoterapia sono effettuate esclusivamente con fango maturato nell’ambito dello stabilimento o del complesso aziendale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi e vi è una dotazione di vasche specifiche per l’allocazione del fango riciclato al fine della rigenerazione. Al curando è garantita la reazione dopo la cura in ambiente singolo o collettivo dedicato allo scopo. I locali con servizi igienici sono dotati di doccia in numero adeguato. Le fangaie sono idonee. Sono ritenute idonee le fangaie che consentono una produzione di fango maturo sufficiente a garantire il volume di prestazioni dello stabilimento per l’intera stagione termale, sulla base della formula di cui all’allegato B. Lo spessore del fango in maturazione nelle fangaie è inferiore a 1,5 metri. Se è superiore a 1,5 metri vi è un sistema di mescolamento che garantisce l’ossigenazione degli strati inferiori. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 83 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Irrigazioni vaginali: 1.3 - 4 apparecchi per la somministrazione individuale delle cure; REQUISITO DA presenza di un ostetrica diplomata o infermiera professionale; SODDISFARE: dotazione di un medico specialista in ostetricia o in ginecologia o in una delle discipline equipollenti; Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 1.3 - 4-a SI NO SI NO SI NO 1.3 - 4-b 1.3 - 4-c Esistono e sono utilizzati gli apparecchi per la somministrazione individuale delle cure. Le prestazioni sono eseguite da una ostetrica o da una infermiera professionale ed esiste la documentazione formalizzata che attesta che le prestazioni sono eseguite dal predetto personale con adeguato orario di servizio. I cicli di cura sono eseguiti sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e in ginecologia o in una delle discipline equipollenti elencate nelle tabelle recate con DM 10 marzo 1983 e successivi o in idrologia medica con adeguato orario di servizio ed esiste la documentazione formalizzata attestante che le prestazioni sono eseguite dal predetto personale con adeguato orario di servizio. Cicli di cura della sordità rinogena: 1.3 - 5 attrezzature ambientali e strumentali per esame audiometrico, per diagnostica O.R.L., REQUISITO DA per effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie; SODDISFARE: dotazione di un medico specialista in O.R.L. o discipline equipollenti; Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 5-a 1.3 - 5-b Esistono e sono funzionanti le attrezzature e gli strumenti sia per l’esame audiometrico, sia per la diagnostica O.R.L., sia per l’effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie. I cicli di cura sono eseguiti sotto la responsabilità di un medico specialista in O.R.L. o in una delle discipline equipollenti elencate nelle tabelle recate con DM 10 marzo 1983 e successivi o in audiologia o in idrologia medica ed esiste la documentazione formalizzata che attesta che i cicli di cura sono eseguiti dal predetto personale con adeguato orario di servizio. Situazione attuale SI NO SI NO Vasculopatie periferiche: 1.3. - 6 laboratorio di analisi interno o convenzionato; REQUISITO DA elettrocardiografo e doppler; SODDISFARE: dotazione di un medico specialista in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia e discipline equipollenti o in idrologia medica. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.3 - 6-a 1.3 - 6-b 1.3 - 6-c Esiste all’interno dello stabilimento un laboratorio di analisi autorizzato. In alternativa il servizio di laboratorio è garantito attraverso la convenzione con strutture esterne autorizzate. Esiste ed è funzionante l’elettrocardiografo e l’apparecchiatura per l’esame doppler. I cicli di cura sono eseguiti sotto la responsabilità di un medico specialista in cardiologia o in una delle discipline equipollenti elencate nelle tabelle recate con DM 10 marzo 1983 e successivi o in angiologia e discipline equipollenti o in idrologia medica con adeguato orario di servizio ed esiste la documentazione formalizzata che attesta che i cicli di cura sono eseguiti sotto la responsabilità del predetto personale. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 84 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.4 REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER L’EROGAZIONE DEI CICLI DI CURA DELLA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E DELLA RIEDUCAZIONE MOTORIA DEL MOTULESO E DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA 1.4.1 CICLO DI CURA DELLA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA E DELLA RIEDUCAZIONE MOTORIA DEL MOTULESO 1.4.1 - 1 Personale: REQUISITO DA medico specialista in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o diSODDIscipline equipollenti o affini; SFARE: terapisti della riabilitazione; massofisioterapisti. Criteri per la verifica del possesso del requisito Le prestazioni sono eseguite sotto la responsabilità di un medico specialista in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini 1.4.1 - 1-a ed esiste la documentazione formalizzata che attesta che le prestazioni sono svolte sotto la responsabilità del predetto personale con adeguato orario di servizio. Le prestazioni sono eseguite da terapisti della riabilitazione ed esiste la documentazio1.4.1 - 1-b ne formalizzata che attesta che le prestazioni sono svolte dal predetto personale con adeguato orario di servizio. Le prestazioni sono eseguite da massofisioterapisti ed esiste la documentazione forma1.4.1 - 1-c lizzata che attesta che le prestazioni sono svolte dal predetto personale con adeguato orario di servizio. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 1.4.1 - 2 Servizi diagnostici: REQUISITO DA gabinetto di radiologia interno o convenzionato; SODDISFARE: laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato; gabinetto di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato. Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste all’interno dello stabilimento un gabinetto di radiologia autorizzato. In alterna1.4.1 - 2-a tiva il servizio di radiologia è garantito attraverso la convenzione con una struttura esterna autorizzata. Esiste all’interno dello stabilimento un laboratorio di diagnostica chimico-clinica auto1.4.1 - 2-b rizzato. In alternativa il predetto servizio di laboratorio è garantito attraverso la convenzione con una struttura esterna autorizzata. Esiste all’interno dello stabilimento un ambulatorio autorizzato di elettrofisiologia 1.4.1 - 2-c attrezzato anche per esami elettromiografici. In alternativa il predetto servizio è garantito attraverso la convenzione con una struttura esterna autorizzata. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO 1.4.1 - 3 Attrezzature terapeutiche: REQUISITO DA reparto di fangobalneoterapia; SODDISFARE: attrezzature per riabilitazione in acqua dotate di meccanismi che ne consentano l’utilizzazione anche ai disabili: piscina termale terapeutica e/o vasche a farfalla; palestra attrezzata per la riabilitazione neuromotoria; locali attrezzati per l’esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali. Criteri per la verifica del possesso del requisito Esiste ed è funzionante un reparto di fangobalneoterapia ed esiste la documentazione 1.4.1 - 3-a formalizzata con la quale si definisce l’organizzazione, la gestione ed il personale impiegato per l’esecuzione dei trattamenti di fangobalneo terapia. Vi è una idonea dotazione di attrezzature per riabilitazione in acqua dotate di mecca1.4.1 - 3-b nismi che ne consentano l’utilizzazione anche ai disabili: piscina termale terapeutica e/o vasche a farfalla. Situazione attuale SI NO SI NO 85 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.4.1 - 3-c Vi è una palestra attrezzata per la riabilitazione neuromotoria. Vi sono locali per l’esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); 1.4.1 - 3-d laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali ed esiste la documentazione formalizzata con la quale si definisce l’organizzazione, la gestione ed il personale impiegato per l’esecuzione dei predetti trattamenti. SI NO SI NO 1.4.2 CICLO DELLA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA 1.4.2 - 1 Personale: REQUISITO DA Medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti o affini, o in fisiopatologia e SODDISFARE: fisiochinesiterapia respiratoria, o in recupero e riabilitazione funzionale o in discipline equipollenti o affini; terapisti della riabilitazione. Criteri per la verifica del possesso del requisito Il ciclo di cura viene eseguito sotto la responsabilità di un medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti o affini, o in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respi1.4.2 - 1-a ratoria, o in recupero e riabilitazione funzionale o in discipline equipollenti o affini ed esiste la documentazione formalizzata che attesta che le prestazioni sono svolte sotto la responsabilità del predetto personale con adeguato orario di servizio. Le prestazioni sono eseguite da terapisti della riabilitazione ed esiste la documentazio1.4.2 - 1-b ne formalizzata che attesta che le prestazioni sono eseguite dal predetto personale con adeguato orario di servizio. Situazione attuale SI NO SI NO 1.4.2 - 2 Servizi diagnostici: REQUISITO DA ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spiroSODDISFARE: metrici di base (CV, VC, VRE, VRI, VEMS, VMM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria; ambulatorio di elettrocardiografia; attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace nelle due proiezioni ortogonali, anche in convenzione; attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, interno o convenzionato. Criteri per la verifica del possesso del requisito 1.4.2 - 2-a 1.4.2 - 2-b 1.4.2 - 2-c 1.4.2 - 2-d Esiste all’interno dello stabilimento ed è funzionante un ambulatorio autorizzato di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV, VC, VRE, VRI, VEMS, VMM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria. Esiste ed è funzionante all’interno dello stabilimento un ambulatorio autorizzato di elettrocardiografia. Esiste ed è funzionante all’interno dello stabilimento un laboratorio autorizzato con le attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace nelle due proiezioni ortogonali. In alternativa il servizio è garantito in base a specifiche convenzioni con soggetti esterni debitamente autorizzati. Esiste ed è funzionante all’interno dello stabilimento un ambulatorio autorizzato con le attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio. In alternativa il servizio è garantito in base a specifiche convenzioni con soggetti esterni. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI NO 86 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.4.2 - 3 Attrezzature terapeutiche: REQUISITO DA apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosols, humages, inaSODDISFARE: lazioni, nebulizzazioni); apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente; palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva; box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale. Situazione attuale Criteri per la verifica del possesso del requisito Lo stabilimento è dotato di apparecchi funzionanti per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosols, humages, inalazioni, nebulizzazioni). Lo stabilimento è dotato di apparecchi funzionanti per la ventilazione meccanica assi1.4.2 - 3-b stita a pressione positiva intermittente. 1.4.2 - 3-c Lo stabilimento è dotato di una palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva. Lo stabilimento è dotato di box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio 1.4.2 - 3-d posturale. 1.4.2 - 3-a SI NO SI NO SI NO SI NO Allegato A FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CURANDI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI NEGLI SPAZI DI CURA NEI PERIODI DI MASSIMA PUNTA Per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono: a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale; b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre. Essendo T la media annuale delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso dell’ultimo triennio, si avrà: P = T x 45/100: 90 = T x 45/100 x 90 = T/100 x 2 = T/200 Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presente negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi: P = T/200 x 0,6 Allegato B FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STAGIONALE DI FANGO MATURO a) b) c) c) d) • • Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo: peso specifico del fango: 2.000 Kg/mc; quantitativo medio per prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005; periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni; prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino fango + reazione): n° 6; prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n°10. Essendo Nc il numero di camerini dello Stabilimento interessato, si avrà quindi: relativamente agli stabilimenti a modulo unico: Fbs3 = 0,005 x 100 x 6 x Nc = mc 3,00 x Nc; relativamente agli stabilimenti a modulo doppio: Fbs3 = 0,005 x 100 x 10 x Nc = mc 5,00 x Nc 87 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II REQUISITI MINIMI SPECIFICI Lista di controllo n. 2 STABILIMENTI DI FITOBALNEOTERAPIA REQUISITI SPECIFICI 2.0 Sono considerati stabilimenti fitobalneoterapici quelli in cui sono effettuati i bagni di fieno a REQUISITO DA scopo terapeutico. SODDISFARE: 2.0 - a Esiste la documentazione formalizzata relativa al fatto che i bagni di fieno sono eseguiti presso lo stabilimento utilizzando le composizioni di specie fitologiche inserite nell'eSI NO lenco di cui all'articolo 6 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, come modificata dall'articolo 42 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. 2.0 - b In subordine al criterio 2.0 - a, esiste la documentazione formalizzata comprovante che i bagni di fieno sono eseguiti con le composizioni fitologiche non ancora inserite nell'elenco di cui all'art. 6 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, nel contesto di spe- SI NO rimentazione clinico-farmacologica, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con DPGP 3-54/Leg. dd. 1° febbraio 2001, la quale non è ancora conclusa. 2.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 2.1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni rese. REQUISITO DA Il modello strutturale ed organizzativo deve prevedere l’accorpamento di taluni servizi in un unico SODDISFARE: modulo, in modo tale da consentire la sequenza terapeuticamente più idonea delle prestazioni: locale di accettazione degli utenti; locale di segreteria; locale per la direzione sanitaria; uno o più locali ad uso ambulatorio (per l’attività dei medici che operano nello stabilimento); uno o più locali idonei ad ospitare i punti cura opportunamente climatizzati ed areati; locali ad uso di spogliatoi in numero pari ai punti di cura; locali per la reazione collettiva oppure locali per la reazione singola; locali dotati di docce in numero adeguato; servizi igienici in numero adeguato (almeno 1 ogni 10 punti di cura); docce e servizi igienici per portatori di handicap; un locale predisposto per la conservazione e la maturazione del fieno; percorso per il trasporto del fieno ai punti cura, opportunamente mascherato mediante strutture che consentono di non invadere i percorsi dell’utenza; spazio/locale per deposito materiale pulito; spazio/locale per deposito materiale sporco; locale stireria e lavanderia (salvo che il servizio non sia dato in appalto). Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 2.1 - a SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO 2.1 - b 2.1 - c 2.1 - d 2.1 - e 2.1 - f 2.1 - g 2.1 - h 2.1 - i I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni rese. È garantita una adeguata e appropriata successione delle prestazioni anche attraverso un modello strutturale ed organizzativo che prevede l’accorpamento di taluni servizi in un unico modulo. Esiste almeno un locale - spazio idoneo per l’accettazione e l’attesa degli utenti con un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi, opportunamente segnalato. Esiste un locale per le funzioni di segreteria opportunamente segnalato. Esiste un locale per la direzione sanitaria opportunamente segnalato. Esistono uno o più locali idonei ad uso ambulatorio (per l’attività dei medici che operano nello stabilimento) con la dotazione idonea sia di attrezzature sanitarie che di arredi. Esiste almeno un locale idoneo ad ospitare i punti cura adeguatamente areati e climatizzati. Esistono locali ad uso di spogliatoi in numero pari ai punti di cura. Esistono locali per la reazione collettiva o singola. 88 2.1 - l 2.1 - m 2.1 - n 2.1 - o 2.1 - p 2.1 - q 2.1 - r 2.1 - s 2.1 - t Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Esistono locali dotati di docce in numero adeguato. Esistono servizi igienici in numero adeguato (almeno 1 ogni 10 punti di cura). Esistono docce e servizi igienici per portatori di handicap. Esiste almeno un locale predisposto alla conservazione e maturazione del fieno, funzionalmente connesso con i punti cura. Per il trasporto del fieno ai punti cura, vengono utilizzati dei percorsi specifici e quindi non promiscui con quelli dell'utenza. I percorsi utilizzati per il trasporto del fieno ai punti cura sono opportunamente mascherati. Esiste uno spazio/locale per il deposito di materiale pulito. Esiste uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco. Esiste un locale adibito a stireria e lavanderia se il servizio non è dato in appalto. SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO 2.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI Assistenza medica, personale e altri aspetti organizzativi: 2.2.- 1 assistenza medica per tutto l’orario giornaliero di apertura dello stabilimento; REQUISITO DA dotazione di personale adeguato per tipologia e quantità di attività svolta; SODDISFARE: regolamento di ammissione degli utenti; cartella clinica sulla quale sono riportati, oltreché le generalità degli utenti, la diagnosi, la quantità, tipo e modalità delle cure praticate e un sintetico giudizio sugli effetti delle cure rese; uso per la terapia fitobalneoterapica esclusivamente del fieno per il quale lo stabilimento è in possesso degli atti di concessione allo sfalcio. Situazione Criteri per la verifica del possesso del requisito attuale Esiste la documentazione formalizzata comprovante la assistenza medica per tutto 2.2 - 1-a SI NO l’orario giornaliero di apertura al pubblico dello stabilimento fitobalneoterapico. Esiste la documentazione formalizzata relativa alla definizione dell’organizzazione e della gestione dell’attività fitobalneoterapica (organigramma, responsabilità, funzioni e 2.2 - 1-b SI NO compiti) da cui si evinca che il personale (laureato e non) è adeguato alla tipologia ed alla quantità di attività svolta. Esiste un regolamento formalizzato nel quale sono descritte le modalità di ammissione degli utenti in relazione ai servizi ed alle prestazioni rese nell’ambito dello stabilimen2.2 - 1-c SI NO to fitobalneoterapico, nonché i comportamenti che deve assumere il personale all’interno della struttura. Esiste ed è utilizzata la cartella clinica sulla quale sono riportati, oltreché le generalità 2.2 - 1-d del curando, la diagnosi, la quantità, tipo e modalità delle cure praticate e un sintetico SI NO giudizio sugli effetti delle cure rese. Per la terapia fitobalneoterapica lo stabilimento utilizza esclusivamente il fieno per il quale 2.2 - 1-e SI NO è in possesso degli atti di concessione allo sfalcio o altri atti giuridicamente validi. Attrezzature minime e materiale sanitario. 2.2 - 2 Gli arredi e le attrezzature di servizio devono essere improntate alla massima funzionalità, REQUISITO DA concorrendo a realizzare al meglio le funzioni svolte dallo stabilimento, allo scopo si rende SODDISFARE: necessaria la dotazione di: mobilio d’uso; biancheria secondo necessità (lenzuola, asciugamani, accappatoi); attrezzatura per la fornitura della biancheria calda; campanello ed orologio segna tempo per ogni punto cura; attrezzature e farmaci di pronto soccorso: uno sfigmomanometro; un apparecchio manuale di rianimazione; una bombola di ossigeno completa di manometro e riduttore; siringhe di plastica monouso e laccio emostatico; aghi, filo e pinza per suture; farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi coronarodilatatori, antiallergici, antistaminici, broncodilatatori; 89 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Criteri per la verifica del possesso del requisito Situazione attuale 2.2 - 2-a SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 2.2 - 2-b 2.2 - 2-c 2.2 - 2-d 2.2 - 2-e 2.2 - 2-f L'arredo è adeguato alla tipologia di prestazioni rese. È garantita agli assistiti la fornitura di biancheria secondo necessità (lenzuola, asciugamani, accappatoi, ….). Viene utilizzata sistematicamente una modalità che consenta la fornitura della biancheria calda, secondo necessità. Ogni punto cura è dotato di un campanello d’allarme ad uso dell’assistito e di un orologio segna tempo per la segnalazione del tempo di cura. Nell’ambulatorio medico sono presenti, almeno, le attrezzature ed i farmaci di pronto soccorso come di seguito indicato: uno sfigmomanometro; un apparecchio manuale di rianimazione; una bombola di ossigeno completa di manometro e riduttore; siringhe di plastica monouso e laccio emostatico; aghi, filo e pinza per suture; farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parentelare, ipotensivi coronarodilatatori, antiallergici, antistaminici, broncodilatatori. Esiste e viene applicata una procedura per evitare che nessun farmaco e presidio venga utilizzato oltre la data di scadenza; il personale coinvolto è stato informato della procedura. 2.3 REQUISITI MINIMI SPECIFICI 2.3 Le regole che stanno alla base del modello della prestazione di fitobalneoterapia devono REQUISITO DA assicurare modalità, tempi ed ogni altro intervento, atto a garantire la sicurezza delle preSODDISFARE: stazioni sanitarie, sotto il profilo igienico nonché sotto il profilo dell’efficacia sanitaria: tutela mediante adeguata recinzione ed interdizione di transito dell’area dove viene coltivato il fieno; taglio e trasporto del fieno atto ad evitare il possibile trasporto di sporcizia; pulizia e disinfezione del punto cura e predisposizione della lettiera con adeguata quantità di fieno; disponibilità di un medico specialista in una delle seguenti branche: ortopedia, fisiatria, reumatologia; dotazione di bagnini in un rapporto adeguato con i punti cura; indicazioni con appositi cartelli della capacità massima dei locali destinati alle cure collettive. Criteri per la verifica del possesso del requisito 2.3 - a 2.3 - b 2.3 - c 2.3 - d 2.3 - e 2.3 - f 2.3 - g 2.3 - h Le prestazioni di fitobalneoterapia devono essere erogate secondo modalità, tempi e procedure atte a garantire l'efficacia sanitaria. L’area dove viene coltivato il fieno è tutelata mediante adeguata recinzione che impedisce il transito di persone. Vengono adottate modalità di taglio dell'erba e trasporto del fieno atte ad evitare il possibile trasporto di sporcizia. È garantita la pulizia e disinfezione del punto cura. La lettiera viene predisposta per le prestazioni con un'adeguata quantità di fieno. Esiste la documentazione formalizzata comprovante che le prestazioni sono erogate sotto la responsabilità di un medico specialista in una delle seguenti branche: ortopedia, fisiatria, reumatologia, con adeguato orario di servizio. Lo Stabilimento ha una dotazione di operatori (bagnini) in rapporto adeguato con i punti cura. Vi è l'indicazione con appositi cartelli della capacità massima dei locali destinati alle cure collettive recanti la cubatura degli ambienti ed il numero dei punti cura. Situazione attuale SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO SI NO 90 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II APPENDICE ILLUSTRAZIONE DI TERMINI RICORRENTI Accreditamento L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla provincia alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione provinciale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Appropriatezza L’appropriatezza si caratterizza per l’utilizzo di specifici interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi che siano: ♦ di dimostrata efficacia; ♦ giustificati in ragione delle specifiche caratteristiche cliniche del singolo paziente; ♦ erogati nel contesto assistenziale che consentano il migliore utilizzo delle risorse (es. ricovero ordinario o diurno, ambulatorio, domicilio). Autocertificazione Dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali di cui è a conoscenza e che utilizza nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli altri gestori di pubblici servizi. Sulla stessa vengono effettuati idonei controlli e, se accertata la falsità della dichiarazione, è dichiarato decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria. Le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Attività sanitarie e socio-sanitarie Le attività sanitarie e socio-sanitarie nella disciplina provinciale per l’autorizzazione e l’accreditamento sono classificate: a) per funzioni strutturali, con riferimento cioè al tipo di sede ove esse sono svolte, in ambulatoriali, ospedaliere, residenziali, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermali e fitobalneotermali (vedi anche la voce strutture sanitarie). b) per funzioni operative (dette anche "macroattività"), con riferimento cioè alle diverse modalità di erogazione; ad esempio, nell'ambito delle strutture di tipo ospedaliero, sono funzioni operative il Pronto soccorso, l’Area di degenza, il Reparto operatorio, ecc.. c) per funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie, con riferimento alle specialità mediche o comunque alle discipline sanitarie; ad esempio, nell’ambito di strutture di tipo ospedaliero ed in particolare nell’ambito della funzione operativa dell’Area di degenza, sono funzioni sanitarie quella pediatrica, quella geriatrica, quella di medicina, quella chirurgica, ecc.. Autorizzazione L’autorizzazione è un provvedimento con cui la pubblica amministrazione consente l’inizio di una attività o, periodicamente, il suo proseguimento dopo aver accertato la presenza di specifici requisiti (strutturali, tecnologici, professionali ed organizzativi) previsti da norme e regolamenti. Nel Servizio Sanitario Nazionale l’autorizzazione è la condizione necessaria per realizzare e o modificare strutture e per esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie, ed è subordinata al possesso dei requisiti minimi fissati dal decreto 14 gennaio 1997. Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 91 Consenso informato Accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera e non mediata dai familiari, dopo essere informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza di valide alternative terapeutiche. Controllo della qualità Il termine "controllo" ha due distinti significati: a) attività di verifica della conformità di un prodotto, servizio o processo (ispezione); b) attività finalizzata a tenere sotto controllo, governare, regolare un processo (governo). Nel contesto delle norme ISO 9000, il controllo della qualità è la funzione del sistema di gestione per la qualità che consente di governare e regolare i processi, in modo da soddisfare costantemente i requisiti per la qualità. Direttore sanitario Ai fini dell’autorizzazione sanitaria per direttore sanitario si intende la figura sanitaria cui è attribuita la responsabilità in ordine all’organizzazione e funzionamento dell’insieme delle attività sanitarie e/o socio-sanitarie della struttura, a prescindere, quindi, dalla specifica denominazione attribuita (ad esempio coordinatore sanitario) nonché dalla posizione ricoperta nell’ambito dell’organigramma della struttura. Documento e Documentazione Qualsiasi forma di attestazione: cartacea, informatica o altro, anche non strutturalmente codificata, purché formalizzata ed aggiornata, comprovante stati di fatto o fatti avvenuti. La documentazione richiesta può trovare piena rispondenza nelle forme di rilevazione e certificazione già in uso, purché aggiornati e formalizzati, utilizzati per i normali meccanismi di gestione (flussi del sistema informativo, report di budget, carta dei servizi, gestione del personale ecc.) senza dover necessariamente creare nuovi flussi o documenti informativi. Efficacia clinica Capacità degli interventi assistenziali di migliorare gli esiti sulla salute in una specifica condizione. Può essere osservata in condizioni sperimentali su casistiche e centri selezionati (efficacia teorica o efficacy) oppure rilevata nella pratica clinica quotidiana (efficacia nella pratica o effectiveness). Funzioni sanitarie Le funzioni sanitarie, nel contesto delle procedure di autorizzazione sanitaria, indicano le specialità mediche che caratterizzano le prestazioni erogate. Le funzioni sanitarie rappresentano dunque uno dei criteri di ripartizione delle attività sanitarie. (vedi anche la voce attività sanitarie). Linee guida cliniche Sono raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate in modo esplicito e sistematico a partire da una interpretazione multidisciplinare e condivisa di tutte le informazioni scientifiche disponibili, per aiutare i professionisti ed i pazienti a fare le scelte assistenziali più appropriate in specifiche circostanze cliniche. Esse hanno il ruolo di strumenti educativo-formativi, di monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate, di indicazioni sull’assetto ottimale dei servizi e soprattutto di livello ottimale di erogazione delle prestazioni. 92 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Lista di controllo Elenco più o meno articolato che contiene una serie di indicazioni o di domande utili a guidare un'attività di controllo, di analisi, di audit o di valutazione (es.: il controllo periodico del carrello per le emergenze o del materiale nelle ambulanze, le visite ispettive per l'accreditamento, l'esame obiettivo di un paziente). Macro attività Vedi la voce attività sanitarie. Missione Dichiarazione che esplicita lo scopo di un’organizzazione, la sua stessa ragione d’essere, ciò che essa sceglie di fare per rendersi visibile all’esterno e per soddisfare i bisogni (le richieste) dei suoi utenti (clienti). Organigramma Rappresentazione grafica che descrive in modo sintetico la struttura organizzativa di un'organizzazione, cioè le parti in cui è articolata, i rapporti gerarchici, i livelli di responsabilità e le interrelazioni esistenti. Organizzazione È un insieme di mezzi e persone che hanno responsabilità, autorità e relazioni stabilite in modo ordinato. Un'organizzazione può essere un organismo pubblico o privato (es. le società, le aziende, le imprese, le istituzioni, le associazioni o loro parti o combinazioni). Con il termine generale di organizzazione si può fare riferimento sia a un'azienda sanitaria nel suo complesso oppure, aumentando il livello di dettaglio, indicare i singoli presidi, dipartimenti o unità operative. Politica aziendale ♦ ♦ ♦ ♦ Obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione espressi in modo formale dalla Direzione. Deriva ed è definita: dalla ragione d’essere dell’azienda (Mission); dalle sfide di lungo termine dell’azienda (Vision); dagli obiettivi scelti per il medio periodo (obiettivi che debbono essere specifici, misurabili, accettabili, orientati ai risultati, temporizzati); dalle strategie operative. Privacy (o riservatezza) Diritto alla riservatezza regolato dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Procedure - Protocolli operativi Procedura di comportamento ben determinata riferita a contesti tecnico-gestionali (p. es. procedure per disinfezione, sanificazione, accoglienza paziente), basati, per quanto possibile, su evidenze scientifiche. Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 93 Qualità Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto e/o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare i bisogni espliciti e impliciti del cliente/fruitore. Regolamenti interni Definiscono le modalità di comportamento o la successione di azioni definite da documenti formali o dalla normativa, che devono essere sistematicamente ottemperati. Requisito Ciascuna delle caratteristiche necessarie e richieste affinché un prodotto/servizio risponda allo scopo (vedi qualità). Requisiti minimi I requisiti che il DPR 14.1.1997 definisce per l’autorizzazione (vd.) a funzionare delle strutture sanitarie. Strutture sanitarie Struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie. Ai fini del regolamento provinciale concernente l’autorizzazione sanitaria e l’accreditamento istituzionale, per struttura sanitaria o sociosanitaria si intende l’insieme di locali e/o edifici che insistono su una medesima area ove vengono erogate prestazioni sanitarie. Ogni struttura è classificabile a seconda del tipo di sede ove vengono svolte le attività sanitarie. In particolare: a) è struttura semplice quella che si caratterizza per una sola delle seguenti tipologie: ambulatoriale, ospedaliera, residenziale, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermale, fitobalneotermale; b) è struttura composita quella dove sono presenti più di una delle tipologie semplici. Giova ricordare che gli studi professionali (vedi la relativa voce) non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento, con l'eccezione degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie. Studio professionale Per studio si intende la sede presso la quale il singolo professionista abilitato all’esercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica e in forma singola o associata, svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili. 94 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Allegato B) DIRETTIVE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE COME SOSTITUITO DALL’ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE n. 986 del 28 APRILE 2003 DIRETTIVE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE PREMESSA 1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.1. RICHIEDENTE 1.1.1. Titolare 1.1.2. Subentro nuovo titolare 1.2. OGGETTO DELLA DOMANDA 1.2.1. Struttura 1.2.2. Strutture miste 1.2.3. Strutture temporanee 1.3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.3.1. Destinatari delle domande di autorizzazione 1.3.2. Domande autorizzazione per realizzazione o modifica strutture 1.3.3. Domande autorizzazione all’esercizio di attività in strutture 1.3.4. Condizioni di regolarità e validità delle domande 1.3.5. Ricevimento domande 1.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO 1.4.1. Modalità presentazione e contenuti della documentazione a corredo 1.4.2. Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici 1.5. VERIFICA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE DOMANDE 1.6. DOMANDE IN CASO DI SITUAZIONI PENDENTI 1.6.1. Realizzazione o modifiche in corso di strutture 1.6.2. Domande di autorizzazione all’esercizio di attività già presentate 1.7. SOLUZIONE QUESTIONI INTERPRETATIVE E RECLAMI 1.7.1. Interpretazione normativa 1.7.2. Reclami 1.8. INFORMAZIONE E SUPPORTI Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 2. 95 ESAME DELLE DOMANDE 2.1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI 2.2. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E/O SOCIO- SANITARIE 2.2.1. Ripartizione compiti di verifica 2.2.2. Costituzione e compiti del nucleo di valutazione 2.2.3. Svolgimento dei compiti di verifica in capo al nucleo di valutazione 2.2.4. Supporti per lo svolgimento dei compiti di verifica da parte del nucleo di valutazione 2.2.5. Rilevazioni di incongruenze e difformità 2.2.6. Valutazione in merito alle dichiarazioni di applicabilità parziale o di non applicabilità dei requisiti 2.3. PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO 3. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE 3.1. AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI 3.2. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE 3.2.1. Rilascio autorizzazione 3.2.2. Programma e prescrizioni di adeguamento 3.2.3. Autorizzazioni parziali 3.2.4. Disapplicazione requisiti e limitazioni funzionali 3.3. DENUNCIA CESSAZIONE ATTIVITÀ SANITARIE 3.4. REGISTRO PROVINCIALE STRUTTURE AUTORIZZATE PREMESSA a) b) Con le presenti direttive si intende precisare: il significato e la portata della normativa in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie con specifico riferimento al procedimento autorizzativo nelle sue fasi di: presentazione delle domande esame delle domande adozione dei provvedimenti di autorizzazione. le competenze nonché le modalità operative e comportamentali inerenti alla gestione del procedimento di autorizzazione. Le presenti direttive, per quanto concerne le modalità procedurali, sono immediatamente applicabili per i procedimenti a carico della Provincia, mentre si applicano ai procedimenti a carico dei Comuni, subordinatamente al loro recepimento da parte degli stessi. 1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.1. RICHIEDENTE 1.1.1. Titolare La domanda di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie o per l’esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie in una struttura, è presentata e sottoscritta dal soggetto - persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria. 1.1.2. Subentro nuovo titolare Nel caso di subentro di un nuovo titolare deve essere presentata la domanda di voltura dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto subentro. Fino alla determinazione circa la domanda di voltura si intende operante l'autorizzazione esistente. 96 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.2. OGGETTO DELLA DOMANDA 1.2.1. Struttura Si premette che, nella trattazione delle domande di autorizzazione, le attività sanitarie e socio-sanitarie sono convenzionalmente classificate in: a) funzioni strutturali, con riferimento cioè al tipo di sede ove esse sono svolte, ossia ambulatoriali, ospedaliere, residenziali, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermali e fitobalneotermali; b) funzioni operative (dette anche "macroattività"), con riferimento cioè alle diverse modalità di erogazione; ad esempio, nell'ambito delle strutture di tipo ospedaliero, sono funzioni operative il Pronto soccorso, l’Area di degenza, il Reparto operatorio, ecc.. c) funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie, con riferimento alle specialità mediche o comunque alle discipline sanitarie; ad esempio, nell’ambito di strutture di tipo ospedaliero e in particolare nell’ambito della funzione operativa dell’Area di degenza, sono funzioni sanitarie quella pediatrica, quella geriatrica, quella di medicina generale, quella di chirurgia generale, ecc.. Ciò premesso, si precisa che costituisce oggetto della richiesta di autorizzazione ogni struttura sanitaria e/o socio-sanitaria ove viene esercitata qualsiasi attività sanitaria e/o socio-sanitaria così come sopra individuata attraverso le funzioni strutturali, operative, sanitarie e/o socio-sanitarie. Ai fini dell’autorizzazione sanitaria costituisce perciò struttura: a) l'edificio o il complesso di edifici a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, che insistono su un'unica area o anche su più aree - purché fisicamente collegate con sottopassi, ponti o brevi vie di accesso -, intendendosi per area la superficie formata da particelle edificiali e/o particelle fondiarie contigue e adiacenti; b) i locali siti in uno stesso edificio, non interamente a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, purché intercomunicanti o comunque funzionalmente interconnessi e con accesso comune dall'esterno dell’edificio ospitante. 1.2.2. Strutture miste Nel caso specifico di strutture che riservino parti di uno stesso edificio o edifici insistenti sulla stessa area ad attività anche di natura socio-assistenziale o di ospitalità residenziale, è considerata struttura soggetta ad autorizzazione solo la parte di edificio o solo gli edifici destinati ad attività sanitarie e/o socio-sanitarie. A questo scopo il richiedente deve esattamente indicare i locali e/o gli edifici destinati ad esclusiva funzione sanitaria e/o socio-sanitaria nonché i locali e/o gli edifici ove sono collocati i servizi generali o comuni, a supporto cioè anche delle attività non sanitarie o non socio-sanitarie. La struttura in tal modo individuata è soggetta ad autorizzazione così come lo sono le eventuali modifiche successive di destinazione d’uso di una struttura già autorizzata ovvero ampliamenti della medesima. 1.2.3. Strutture temporanee Ai sensi del Regolamento provinciale - approvato con DPGP n. 30/48 - Leg. di data 27 novembre 2000 di seguito denominato regolamento - sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria anche le modifiche alle strutture sanitarie esistenti, intendendosi per modifica l’adattamento, la diversa utilizzazione, l’ampliamento o la trasformazione delle strutture stesse nonché il trasferimento ad altra sede di strutture già autorizzate. Nel caso il trasferimento in altra sede sia provvisorio, limitato cioè al periodo necessario alla esecuzione dei lavori di modifica dell’originaria sede autorizzata, la struttura ove temporaneamente si svolgono le attività sanitarie non necessita di specifica autorizzazione, purché siano rispettati i requisiti minimi di sicurezza, venga comunicato, secondo la competenza, alla Provincia o al Comune il termine previsto dei lavori di modifica e siano osservate le eventuali prescrizioni dagli stessi disposte. Allo scadere del termine dei lavori di modifica va presentata specifica domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie per la struttura o parti della stessa interessate alla modifica, nonché per la struttura o parti della stessa temporaneamente utilizzate ai medesimi fini, qualora le stesse ricevano una nuova definitiva destinazione sanitaria. Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 97 1.3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.3.1 Destinatari delle domande di autorizzazione a) b) In base al regolamento provinciale: il Comune è competente al ricevimento delle domande di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti, laddove trattasi di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Inoltre, il Comune è competente al ricevimento delle domande di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché nei casi di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all’utilizzo di attrezzature sanitarie; la Provincia è competente al ricevimento di ogni altra domanda. Nel caso di strutture che costituiscono articolazioni operative di una struttura centrale, le domande relative all’autorizzazione delle strutture periferiche, se rientranti nella competenza dei Comuni vanno presentate agli stessi. Con specifico riferimento ai laboratori privati di analisi aventi punti di prelievo in più Comuni, l’autorizzazione deve dunque essere richiesta al comune territorialmente competente. Nel caso di strutture per la cui autorizzazione (sia alla realizzazione che all’esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie) siano contestualmente competenti la Provincia e i Comuni in relazione alle diverse tipologie di servizi sanitari e/o socio-sanitari presenti nella medesima struttura, la domanda va rivolta alla Provincia, che all’atto dell’autorizzazione informerà il Comune interessato per le parti di competenza. 1.3.2. Domande autorizzazione per realizzazione o modifica strutture La domanda di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti è costituita dal documento contenente le indicazioni precisate dal regolamento. Nell’ambito della presente disciplina: a) con il termine “costruzione” si intende sia la realizzazione ex novo di una struttura per uso sanitario e/o socio-sanitario; sia l’acquisto o la locazione di un immobile esistente con eventuale adattamento da destinare ad uso sanitario ex novo per l’esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie ex novo da parte del richiedente; b) con il termine “modificazione” si intende, come da Regolamento, una delle seguenti fattispecie: ADATTAMENTO: per esecuzione di modifiche strutturali o tecnologiche, incidenti sulle funzioni originariamente autorizzate; AMPLIAMENTO: per aumento di posti letto/punti cura o per attivazione di funzioni aggiuntive; TRASFORMAZIONE: per modifica funzioni già autorizzate o per cambio d’uso degli edifici destinati a nuove funzioni sanitarie; TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE di attività già autorizzate. Si rammenta in proposito che il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di competenza comunale per l’esecuzione dei lavori di costruzione o adattamento di una struttura con destinazione d’uso sanitario è subordinata all’autorizzazione provinciale in argomento. In proposito va specificato che non sono soggette ad autorizzazione le modificazioni consistenti in semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre che tali interventi non modifichino né le funzioni operative (ovvero macroattività) né le rispettive funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie il cui esercizio è autorizzato. Con riferimento alle funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate non costituisce modificazione soggetta ad autorizzazione: a) lo spostamento delle attività riferite ad una funzione sanitaria e/o socio-sanitaria in altra sede sita, tuttavia, all’interno dei complessivi spazi individuati e destinati per la funzione operativa di riferimento; così, ad esempio, non costituisce modificazione lo spostamento della degenza pediatrica (funzione sanitaria) in altro spazio, purché lo stesso risulti all’interno della complessiva area di degenza (funzione operativa di riferimento); b) l’aumento o la diminuzione del numero di posti letto assegnati ad una funzione sanitaria e/o socio-sanitaria con corrispondente diminuzione o aumento dei posti letto assegnati ad altra funzione sanitaria e/o sociosanitaria purché: si tratti di posti letto assegnati ad una medesima funzione operativa (area di degenza, Day Hospital, ecc.); si tratti di posti letto del medesimo tipo (per acuti o per riabilitazione o per lungodegenza). 98 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II Viceversa, in via generale, se la variazione delle dimensioni di una attività rispetto a quella esistente al momento dell’autorizzazione dovesse richiedere un adeguamento dei requisiti strutturali, organizzativi (come ad esempio una maggiore intensità quanti-qualitativa del personale di assistenza) o tecnologici, tale modificazione è soggetta ad autorizzazione. 1.3.3. Domande autorizzazione all’esercizio di attività in strutture - La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie è composta: dalla richiesta contenente le indicazioni precisate dal regolamento; dalla documentazione tecnica e giuridica prevista a corredo dal regolamento; dall'elenco in duplice copia della documentazione presentata a corredo. In particolare nella richiesta vanno specificate, a norma di regolamento, il tipo di struttura e le attività che in essa sono svolte o si intendono svolgere. Nello specifico: a) con riferimento al tipo di struttura andranno indicate quali delle funzioni strutturali previste dal regolamento (ambulatoriale, ospedaliera, residenziale, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermale, fitobalneoterapica) caratterizzano la struttura precisando conseguentemente se trattasi di struttura “semplice” rispondente cioè ad una delle funzioni strutturali previste dal regolamento o di struttura “composita” quando nella stessa si combinano più funzioni strutturali; b) con riferimento alle attività andranno indicate le funzioni operative, altrimenti dette “macroattività”, corrispondenti alle diverse modalità di erogazione delle attività sanitarie e/o socio-sanitarie, le cui denominazioni corrispondono a quelle delle liste di controllo; in proposito in una struttura di tipo ospedaliero andranno specificate, in quanto esistenti, le relative funzioni operative di Pronto soccorso, Area di degenza, Diagnostica per immagini, ecc.; c) con riferimento alle specialità mediche o comunque alle discipline sanitarie che sono svolte nell’ambito di alcune delle funzioni operative afferenti alle funzioni strutturali ambulatoriale e ospedaliera, andranno indicate le funzioni sanitarie secondo la classificazione predisposta dal competente Servizio provinciale in materia di autorizzazioni. Nel caso di strutture ospedaliere, per una migliore comprensione delle complessive funzioni sanitarie e/ o socio-sanitarie svolte dalla struttura, potranno essere richieste anche indicazioni sull’articolazione operativa sia in termini strutturali (dipartimenti, unità operative, centri specialistici, ecc.) sia in termini organizzativi (numero di unità per ciascuna qualifica del personale sanitario dedicato) sia in termini tecnologici (dispositivi medici e strumentazioni diagnostiche e di intervento assolutamente rilevanti ai fini delle prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie erogate). Nella prima applicazione delle nuove procedure, per le strutture pubbliche già in esercizio e per le strutture private già autorizzate alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri per la verifica dei requisiti minimi, nella richiesta di autorizzazione debbono essere chiaramente distinte, rispetto a quelle in essere ed operative, le funzioni strutturali, le funzioni operative e le funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie che si intendono attivare ex novo, sempre che ciò non comporti una preventiva verifica di compatibilità. 1.3.4. Condizioni di regolarità e validità delle domande Le richieste di autorizzazione per la nuova costruzione o modifica di strutture e per l’esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie sono soggette ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione ai sensi delle norme vigenti. Per la validità delle domande il richiedente è tenuto a sottoscrivere la richiesta e gli elenchi della documentazione presentati a corredo e ciò anche nel caso di presentazione della domanda con modalità telematica, qualora non siano operanti le condizioni tecniche e giuridiche di tutela dell'accesso, di irreformabilità della domanda e di validità della firma digitale. Nel caso di trasmissione in via telematica della domanda, il richiedente è tenuto ad attenersi agli schemi di formulazione predisposti dal Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni. Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 99 1.3.5. Ricevimento domande Gli uffici della Provincia e dei Comuni, per quanto di competenza, rilasciano al richiedente di cui al precedente punto 1.1. ricevuta delle domande presentate. Nel caso di domanda per l’esercizio di attività sanitaria, costituisce ricevuta una delle copie dell'elenco dei documenti sottoscritta dal funzionario responsabile. 1.4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO 1.4.1. Modalità presentazione e contenuti della documentazione a corredo Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie il regolamento prevede la presentazione di specifica documentazione a corredo della richiesta. Al riguardo si precisa che: a) le planimetrie e le relazioni tecniche, di cui all’articolo 5 comma 3 lett. a) del regolamento, devono essere vistate da un tecnico abilitato e devono riportare per ogni spazio la destinazione d’uso; a quest’ultimo proposito devono essere evidenziati in pianta gli spazi dedicati alle funzioni operative, le cui denominazioni corrispondono a quelle delle liste di controllo nonché gli spazi dedicati alle attività di supporto ossia ai servizi di sostegno alle attività sanitarie e/o socio-sanitarie vere e proprie (servizi amministrativi, di lavanderia, di cucina, ecc); b) i documenti di attestazione rilasciati da terzi devono essere almeno in copia conforme all'originale; c) l’attestazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici, di cui all’articolo 5 comma 3 lett. e) del regolamento, consiste in una dichiarazione con la quale il soggetto titolare: elenca i requisiti posseduti così come individuati nelle liste di controllo; specifica, nel caso di strutture di tipo ambulatoriale e ospedaliero, le funzioni sanitarie e/o sociosanitarie svolte nell’ambito di ciascuna funzione operativa; precisa le dimensioni di ciascuna funzione operativa con rinvio alle destinazioni d’uso riportate sulle planimetrie e con l’indicazione dell’eventuale numero complessivo dei posti letto suddivisi tra posti letto a destinazione residenziale e a destinazione semi-residenziale o diurna nonché nel caso di strutture residenziali, ove previsto, suddivisi tra posti di minore o maggiore intensità assistenziale. d) nei casi in cui i requisiti minimi organizzativi precisino i parametri numerici del personale, deve essere allegata la dotazione organica del personale in servizio distinto per qualifica e carico orario; nel caso di strutture con funzioni miste e cioè con funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie e con funzioni sociali e/o residenziali alberghiere, deve altresì essere segnalato il numero di unità di personale impiegato in via esclusiva per le attività sanitarie e/o socio-sanitarie specificandone, anche in termini equivalenti, il complessivo carico orario. Ove sussistano le condizioni tecniche e giuridiche per la presentazione delle domande solo con modalità telematica, le caratteristiche dei documenti di cui alle lettere a) , b) e c) sono attestate dal richiedente sotto la sua responsabilità a termini di legge. Nel caso di documentazione tecnica o giuridica di cui la Provincia o il Comune siano già in possesso, detta documentazione può essere sostituita da una dichiarazione indicante la data di inoltro, l'ufficio a cui la medesima è stata consegnata e la pratica di riferimento. 1.4.2. Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici Ai fini della dichiarazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1.4.1., si specifica che i requisiti generali interessano tutte le strutture soggette ad autorizzazione sebbene essi debbano essere rapportati al livello di complessità di ogni struttura; pertanto le strutture di dimensioni ridotte (ambulatori monospecialistici, ecc.) dovranno riferirsi al possesso dei requisiti generali compatibili con l’attività esercitata. In via generale, quindi, il possesso dei requisiti generali e specifici è obbligatorio in relazione alla effettiva erogazione delle prestazioni e/o alla effettiva sussistenza delle condizioni operative per le quali essi sono previsti. A titolo di esempio, pertanto: ai fini dell’autorizzazione i requisiti previsti per l’accesso di pubblico dall’esterno della struttura possono mancare, qualora l’attività sanitaria e/o socio-sanitaria sia rivolta esclusivamente ad utenti interni alla struttura; il requisito dell’esistenza di un programma di manutenzione di attrezzature può non sussistere, qualora l’attività sanitaria e/o socio-sanitaria sia svolta senza l’ausilio di attrezzature. Il giustificato mancato possesso del requisito previsto dalle liste di controllo va motivato in calce alla dichiarazione. 100 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 1.5. VERIFICA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE DOMANDE Gli uffici della Provincia o dei Comuni, a seconda della competenza, effettuano in primo luogo la verifica circa la correttezza e la completezza delle domande, invitando, se del caso, con nota scritta i richiedenti a riformulare o completare la domanda. L'eventuale richiesta scritta di chiarimenti sulla domanda o di integrazione della stessa interrompe i termini del procedimento dalla data della medesima sino alla data di ricevimento della relativa risposta o dei documenti integrativi. 1.6. DOMANDE IN CASO DI SITUAZIONI PENDENTI 1.6.1. Realizzazione o modifiche in corso di strutture La domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture o alla modifica di quelle esistenti deve essere presentata anche per le strutture per le quali, alla data di avvio delle nuove procedure autorizzative (data che corrisponde a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri di verifica), non sia stato dato ancora inizio ai relativi lavori. Nel caso, invece, che in tale data i lavori abbiano avuto inizio, il soggetto titolare è tenuto a presentare denuncia alla Provincia o al Comune, a seconda della competenza, nella quale deve essere specificata la natura, la data di inizio e la presumibile data di ultimazione dei lavori in corso. 1.6.2. Domande di autorizzazione all’esercizio di attività già presentate Eventuali domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie presentate prima della data di avvio delle nuove procedure autorizzative e alla stessa data ancora in corso di esame devono essere riformulate nei modi previsti e corredate dalla documentazione richiesta dalle nuove procedure per l'autorizzazione. 1.7. SOLUZIONE QUESTIONI INTERPRETATIVE E RECLAMI 1.7.1. Interpretazione normativa Con riferimento ad eventuali questioni interpretative concernenti le modalità di presentazione delle domande sono competenti: la Giunta provinciale in merito al regolamento ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni; la commissione tecnica provinciale per l'accreditamento in merito ai criteri di verifica dei requisiti minimi; il Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni sanitarie e/o socio-sanitarie in merito alle modalità procedurali per le autorizzazioni. 1.7.2. Reclami In corso di istruttoria i richiedenti hanno facoltà di reclamo in ordine alle modalità di applicazione della normativa. I reclami sono definiti: dalla Giunta o dalla Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, qualora attengano a questioni, rispettivamente, di interpretazione normativa o di applicazione dei criteri di verifica dei requisiti minimi; dal dirigente del Servizio provinciale o dal Comune, a seconda della competenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento, qualora attengano a questioni procedurali; I reclami vanno indirizzati, a seconda della competenza, alla Provincia o al Comune che ne assicurano la definizione direttamente o, nei casi previsti, mediante il loro inoltro alla Giunta provinciale o alla Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento. In caso di reclamo i termini del procedimento sono sospesi dalla data di ricevimento del reclamo alla data della sua definizione. Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 101 1.8. INFORMAZIONE E SUPPORTI La Provincia garantisce ai richiedenti ogni utile informazione e supporto in ordine alla presentazione delle domande di autorizzazione. Allo scopo potranno essere promosse azioni informative attraverso mezzi di comunicazione e mediante incontri con gli operatori interessati. A supporto dei richiedenti sono inoltre disposte la stampa di un fascicolo contenente tutti i provvedimenti di legge, regolamentari e deliberativi relativi alla disciplina dell’istituto dell’autorizzazione sanitaria; la redazione di modelli tipo per le domande; l’elaborazione di un software per la gestione automatizzata delle istanze. 2. ESAME DELLE DOMANDE 2.1. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI In relazione alle domande di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture o per la modificazione di quelle esistenti, gli uffici della Provincia o dei Comuni preposti all'autorizzazione richiedono al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di programmazione sanitaria, con nota scritta cui è allegata copia della domanda pervenuta, di esprimere il parere di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture così come definiti negli atti di programmazione approvati dalla Giunta provinciale. Il dirigente in parola formula il parere di compatibilità richiesto entro il termine ordinario di 30 (trenta) giorni, trasmettendolo quindi al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni o al Comune interessato per il proseguimento del procedimento. 2.2. ISTRUTTORIA DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE 2.2.1. Ripartizione compiti di verifica In relazione alle domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie gli uffici della Provincia o dei Comuni, a seconda della competenza, procedono alla verifica del possesso dei requisiti minimi: a) direttamente per tutti i requisiti la cui sussistenza sia riscontrabile in via amministrativa sulla base della documentazione prodotta; b) avvalendosi, per la verifica dei requisiti soggetti ad apprezzamento tecnico, del nucleo di valutazione di cui al punto 2.2.2. Eventuali problematiche in ordine alla ripartizione dei compiti sono definite dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di salute. 2.2.2. Costituzione e compiti del nucleo di valutazione Il nucleo di valutazione è costituito presso la Provincia con provvedimento della Giunta provinciale che indica altresì l’ambito e le modalità di svolgimento delle attività di verifica. Il nucleo è composto da personale con specifiche competenze in materia di organizzazione, gestione e qualificazione tecnologica dei servizi sanitari individuato tra il personale dipendente dell’Azienda e della Provincia allo scopo distaccato presso il nucleo ovvero scelto tra esperti esterni all’amministrazione mediante conferimento di incarico a norma delle disposizioni vigenti. Il nucleo di valutazione svolge le attività di consulenza tecnica richieste dalla Provincia e dai Comuni con esclusivo riferimento ai requisiti minimi definiti dalla normativa, la cui sussistenza è verificata tuttavia in autonomia secondo i canoni e le metodiche proprie della valutazione tecnica. L’organizzazione dei lavori del nucleo di valutazione è affidata ad un coordinatore nominato dalla Giunta provinciale e a cui compete presiedere anche alla gestione amministrativa delle pratiche tutelandone la riservatezza. La documentazione acquisita e prodotta in sede di verifica dei requisiti non può costituire motivazione o prova a sostegno se non dei provvedimenti di autorizzazione cui è finalizzata. 102 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 2.2.3. Svolgimento dei compiti di verifica in capo al nucleo di valutazione L'effettuazione delle verifiche da parte del nucleo di valutazione è condotta nel termine di 90 (novanta) giorni, in sede di prima applicazione del regolamento, e nel termine ordinario di 30 (trenta) giorni a regime, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta scritta da parte degli uffici competenti della Provincia o dei Comuni. Qualora nel corso delle verifiche il nucleo di valutazione rilevi ostacoli per il completo riscontro dei requisiti minimi dichiarati, lo stesso invita con nota scritta il richiedente a rimuovere gli impedimenti all’accertamento. In tale evenienza il nucleo trasmette copia della predetta richiesta anche agli uffici della Provincia o dei Comuni per conoscenza e il periodo intercorrente tra la data della nota del nucleo e la data di ricevimento della comunicazione della rimozione degli impedimenti sospende i termini del procedimento. 2.2.4. Supporti per lo svolgimento dei compiti di verifica da parte del nucleo di valutazione L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce i supporti logistici, organizzativi e tecnici necessari allo svolgimento dei compiti di verifica in capo al nucleo di valutazione. La Provincia attiva iniziative di formazione e aggiornamento idonee a supportare le attività di verifica. 2.2.5. Rilevazione di incongruenze e difformità L’accertata assenza anche di un solo requisito minimo comporta il diniego dell’autorizzazione. Nel caso, tuttavia, che in corso di istruttoria vengano riscontrate incongruenze nella documentazione presentata o non perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato, gli uffici competenti invitano con nota scritta il richiedente a chiarire le incongruenze o le difformità rilevate. Il periodo intercorrente tra la data di richiesta in parola e la data di ricevimento dei chiarimenti sospende i termini del procedimento. Se la difformità è accertata dal nucleo di valutazione, lo stesso trasmette copia della richiesta di chiarimenti anche al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni o al Comune interessato. 2.2.6. Valutazione in merito alle dichiarazioni di applicabilità parziale o di non applicabilità dei requisiti Spetta agli uffici preposti al rilascio dell’autorizzazione valutare, anche avvalendosi del nucleo di valutazione, le motivazioni addotte dal richiedente a giustificazione del non dovuto possesso di uno o più requisiti in relazione alla specificità della struttura. Qualora non si ritenga accoglibile la motivazione addotta dal richiedente lo stesso è invitato, con nota scritta, ad acquisire il requisito mancante e a dare in proposito riscontro. Il periodo intercorrente tra la data del predetto invito e la data di riscontro all’invito medesimo interrompe i termini del procedimento. Resta fermo che nel caso di domanda di autorizzazione all’esercizio per strutture esistenti, in sede di prima applicazione delle nuove procedure, eventuali requisiti minimi carenti possono essere soddisfatti attraverso i programmi di adeguamento di cui al successivo punto. 2.3. PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO Fermo restando che, nel caso di costruzione di nuove strutture o di modificazione di quelle esistenti, i requisiti minimi richiesti devono essere immediatamente posseduti, in sede di prima applicazione delle nuove procedure, i richiedenti l’autorizzazione per strutture pubbliche già in esercizio o per strutture private già autorizzate ai sensi della precedente normativa possono presentare programmi di adeguamento ai requisiti minimi. In relazione a tali programmi compete agli uffici della Provincia o del Comune, a seconda della competenza, verificare la congruità degli interventi di adeguamento programmati in relazione al conseguimento dei requisiti minimi. Il riscontro positivo dei programmi di adeguamento da parte degli uffici preposti all’autorizzazione non esime il richiedente dall’obbligo di conformarsi nella realizzazione del programma alle procedure e alle disposizioni normative vigenti sotto ogni altro profilo. È onere del richiedente comunicare agli uffici preposti all’autorizzazione ogni modifica del programma di adeguamento resasi necessaria da impedimenti tecnici o giuridici insorti successivamente alla sua adozione. Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 103 3. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE 3.1. AUTORIZZAZIONE PER COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE O PER MODIFICAZIONE STRUTTURE ESISTENTI A seconda della competenza, il dirigente del Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni o il sindaco del Comune interessato o suo delegato, acquisito il parere di compatibilità, rilascia o nega motivatamente l’autorizzazione. Del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al richiedente. Contestualmente alla loro adozione i provvedimenti di autorizzazione assunti dal sindaco o suo delegato sono altresì trasmessi in copia, ove possibile anche con modalità telematica, al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni secondo le procedure con lo stesso concordate. Viceversa i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato, anche ai fini di consentire il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza comunale in materia edilizia. 3.2. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E/O SOCIO-SANITARIE 3.2.1. Rilascio autorizzazione A seconda della competenza, il dirigente del Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni o il sindaco del Comune interessato o suo delegato, acquisite le risultanze delle verifiche amministrative e tecniche, adotta i provvedimenti di rilascio o di diniego motivato dell’autorizzazione. Nell’autorizzazione viene specificata la tipologia della struttura, nonché le funzioni operative e, nel caso di strutture di tipo ambulatoriale o ospedaliero, le rispettive funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie afferenti ad ogni funzione operativa. In particolare per ogni funzione operativa deve essere specificata la localizzazione strutturale e, ove ricorra, il complessivo numero dei posti letto come dichiarati in domanda e suddivisi tra posti letto a destinazione residenziale e a destinazione semi-residenziale o diurna nonché nel caso di strutture residenziali, ove previsto, suddivisi tra posti di minore o maggiore intensità assistenziale. Del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al richiedente. I provvedimenti di autorizzazione assunti dal sindaco o suo delegato, contestualmente alla loro adozione, sono trasmessi in copia, ove possibile anche con modalità telematica, al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni secondo le procedure con lo stesso concordate. Per conoscenza i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato. Nel caso di strutture esistenti e operanti autorizzate ai sensi della precedente normativa, senza tuttavia una specifica menzione del numero dei posti letto da ritenersi autorizzati, il competente Servizio provinciale chiede preliminarmente, nei modi sopra stabiliti, la verifica di compatibilità allo scopo di precisare nell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della nuova procedura anche il numero dei posti letto autorizzati. 3.2.2. Programma e prescrizioni di adeguamento In prima applicazione delle nuove procedure, in caso di carenza parziale dei requisiti minimi per le strutture pubbliche già in esercizio e le strutture private già autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni normative, la presentazione di un programma di adeguamento è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione. A regime, ove sia riscontrata la carenza di requisiti minimi non fondamentali per l’attività svolta e comunque non attinenti a requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme e facilmente conseguibili in breve tempo, è data facoltà, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del regolamento, sentito in proposito il richiedente, di rilasciare un’autorizzazione con prescrizioni e con eventuali limitazioni d’esercizio. L’adeguamento secondo le prescrizioni date deve aver luogo entro un termine prefissato comunque non superiore a 12 (dodici) mesi. Decorso infruttuosamente tale termine l’autorizzazione viene inderogabilmente revocata. La valutazione in ordine alla concedibilità o meno della autorizzazione con prescrizione e limitazioni da soddisfarsi entro un termine ultimativo così come la stessa determinazione del termine sono insindacabili. 104 Supplemento n. 2 al B.U. n. 26/I-II del 1.7.2003 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1.7.2003 - Nr. 26/I-II 3.2.3. Autorizzazioni parziali Non sono consentite in ogni caso autorizzazioni parziali riferite a parti, ancorché funzionalmente autonome, della struttura da autorizzare, salvo che si tratti di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria e/o sociosanitaria in strutture già autorizzate ai sensi delle nuove procedure interessate ad interventi di modifica. 3.2.4. Disapplicazione requisiti e limitazioni funzionali Nell’atto di autorizzazione è esplicitata l’eventuale assenza dei requisiti generali e/o specifici il cui possesso non è dovuto in relazione alla specificità della struttura e sono conseguentemente riportate le limitazioni funzionali connesse all’assenza di tali requisiti. 3.3. DENUNCIA CESSAZIONE ATTIVITÀ SANITARIE Fatto salvo il caso di voltura di cui al paragrafo 1.1.2., la cessazione in via definitiva di attività sanitarie deve essere comunicata, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta interruzione, alla Amministrazione che ne ha autorizzato l’esercizio per la formale presa d’atto. I provvedimenti di presa d’atto sono posti a conoscenza del soggetto denunciante e, quando assunti dai Comuni, sono trasmessi in copia al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni. Per conoscenza i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato. 3.4. REGISTRO PROVINCIALE STRUTTURE AUTORIZZATE Compete al Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni l’impianto e l’aggiornamento del registro delle strutture autorizzate contenente l’elenco delle stesse, nonché ogni altro dato utile alla gestione dei procedimenti di autorizzazione. È garantita la pubblicità dell’elenco delle strutture autorizzate nel quale, per ciascuna struttura, sono indicati: la denominazione della struttura, il nominativo del soggetto richiedente l’autorizzazione, gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. Nel caso di costituzione di un archivio informatizzato è garantito a tutti l’accesso telematico al predetto elenco. Per il rilascio di copia degli atti di autorizzazione si applicano le disposizioni provinciali o comunali vigenti.