NEWSLETTER GENNAIO 2016 PROROGATO FINO AL 31 LUGLIO 2016 IL BONUS DECENNALE PER LA QUALIFICAZIONE E NON SOLO Con il D.L. n 210/2015 recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini (c.d. decreto mille proroghe) pubblicato in G.U. n. 302 del 30.12.2015, è stato prorogato al 31 luglio 2016 il termine per usufruire del “bonus decennale” che consente alle imprese di qualificarsi sulla base dei requisiti degli ultimi dieci anni. Pertanto resta salva la possibilità per le imprese di utilizzare l’intero decennio per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione riguardo sia i requisiti di idoneità tecnica riferiti ai lavori realizzati sia quelli economico-finanziari relativi alla cifra di affari, all’adeguata dotazione di attrezzature e al requisito dell’adeguato organico medio annuo (costo del personale) qualora sottoscrivano un contratto di attestazione entro il 31 luglio 2016. Ulteriormente slittato al 31 luglio 2016 il termine che consente ai General Contractor di dimostrare l’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante l’attestazione Soa in luogo dei certificati di esecuzione lavori. Non sembra invece essere stata mantenuta la possibilità attribuita dalle norme transitorie del Regolamento Appalti (Art. 357, comma 19-bis) di dimostrare il requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, utilizzando i migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. L’avvenuta scadenza del termine del 31 dicembre 2015 senza una proroga nel citato D.L. 210/2015 comporta per le imprese che il requisito dovrà essere stato realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando NEWS GIURISPRUDENZA - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 21/12/2015 N.5083 In una recente pronuncia, il Supremo Consiglio ha richiamato il principio costantemente affermato (Consiglio di Stato Sentenza n.5470 del 05/11/2014) per il quale, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, la fattispecie dell’affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente, nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione di azienda in favore del concorrente nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando. Nella fattispecie neppure appare configurabile l’esperimento del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 per ottenere una sorta di sanatoria della inadempienza in contestazione posto che, così come chiarito di recente dall’Adunanza Plenaria con sentenza n.9 del 24/2/2014, in presenza di un obbligo dichiarativo ex lege non può trovare applicazione la regolarizzazione per volontà della stazione appaltante non essendo consentita la produzione tardiva della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa.