2-4-2008 Le pensioni per i lavori usuranti Cosa prevede lo schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo a cura di METELLO CAVALLO Il Consiglio del Ministri ha licenziato il testo del decreto legislativo che dovrà disciplinare i benefici pensionistici previsti dalla Legge n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo sul Welfare) per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Dopo anni di tentativi, per la prima volta si è giunti a fornire una tutela previdenziale differente per tali lavoratori. Ora il decreto passerà all’esame degli organi competenti (Commissioni parlamentari e Conferenza Stato-Regioni) prima della deliberazione definitiva. Tentiamo di sintetizzarne i contenuti e fornire una prima scheda, tenendo conto che modifiche possono essere approvate in questa fase di esame. La tutela prevista L’articolo 1 del decreto individua la tutela prevista per i lavoratori interessati, che prevede un anticipo fino a un massimo di tre anni sull’età anagrafica di uscita pensionistica prevista dalla Legge n. 247/2007, fermo restando il possesso di 35 anni di contribuzione. Lavorazioni tutelate Rientrano nella disciplina le seguenti tipologie di lavoratori, secondo l’articolo 1 comma 1: a) i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1999 (cd. “decreto Salvi”). Nel secondo articolo il decreto individuava concretamente come usuranti i «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; i «lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; i «lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; i «lavori in cassoni ad aria compressa»; i «lavori svolti dai palombari»; i «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; i «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; i «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione, manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; i «lavori di asportazione dell'amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; b) i lavoratori notturni, impegnati in lavori a turni, come definiti nella norma del 2003 sull’orario di lavoro,che svolgono lavoro nel periodo notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78, che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009; lavoratori che svolgono attività nel periodo www.servizi.cgil.milano.it notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009; c) lavoratori soggetti all’organizzazione del lavoro a catena di montaggio, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. alle dipendenze di imprese che lavorano: prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti, trasformano resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, che producono articoli finiti ecc., macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, costruzione di autoveicoli e rimorchi, apparecchi termici di produzione di vapore, riscaldamento, refrigerazione e condizionamento, elettrodomestici, altri strumenti e apparecchi, confezioni di tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo. d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Tempo minimimo necessario di attività usurante svolta per accedere al beneficio La condizione posta dall’articolo 1 comma 5 è che i lavoratori abbiano svolta regolarmente una o più attività sopra indicate per un tempo minimo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017. Per i lavoratori interessati a decorrenze successive al 31 dicembre 2017, il requisito minimo di permanenza delle condizioni lavorative usuranti dovrà essere pari almeno alla metà della vita lavorativa complessiva. Il comma 6 specifica che le attività devono essere state svolte effettivamente, e pertanto sono esclusi i periodi coperti da contribuzione figurativa. Qualora si verificassero condizioni di miglior favore derivanti da altre norme, come ad esempio maggiorazioni o situazioni invalidanti, queste sono fatte salve. Non è invece possibile cumulare i benefici con il pensionamento anticipato per attività usuranti. E’ quanto prevede il comma 7 dell’articolo 1. Come accedere ai benefici L’articolo 2 prevede che ai fini dell’accesso al beneficio pensionistico, gli interessati dovranno presentare domanda specifica all’ente pensionistico competente, entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati, corredata dalla seguente documentazione con data certa e comprovante lo svolgimento delle attività tutelate in base al tipo di attività: busta paga; libro matricola; libretto di lavoro; contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale; contratto di lavoro individuale; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze; documentazione medicosanitaria; dichiarazioni previste dal Decreto legislativo n. 66/2003, art. 12; livello di inquadramento; carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità 2 www.servizi.cgil.milano.it alla guida; documento di valutazione del rischio di cui al Decreto legislativo n. 626/1994; altra documentazione equipollente. Per il primo anno la scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel 30 settembre . Pertanto se il decreto verrà approvato in tempi brevi, le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2008. Sono previste sanzioni in caso di omissioni o false indicazioni fornite dai datori di lavoro, indicate dall’articolo 3 del decreto. Infine il decreto, all’articolo 2 comma 2 stabilisce che a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, verrà prevista la rilevazione automatica dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività oggetto di tutela. Gli articoli 4, 5 e 6 prescrivono le modalità attuative e gli altri adempimenti per consentire il monitoraggio delle attività da parte degli organismi preposti. Come accedere al pensionamento e le decorrenze previste L’articolo 2 prevede che, una volta ricevuta domanda e accertato il diritto al beneficio, l’Ente previdenziale che dovrà erogare la pensione, comunica all’interessato la prima decorrenza utile. Il lavoratore dovrà poi comunque presentare normale domanda di pensione. In caso di ritardo nella presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico differirà fino a tre mesi. - - - - - Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 il requisito è fissato in 57 anni di età e 35 di contributi. In via transitoria, per coloro che maturano il requisito entro il 2008, la decorrenza pensionistica è il 1° luglio 2009. Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 il requisito anagrafico è di 57 anni per i dipendenti e di 58 per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 93 per i dipendenti e 94 per coloro che vantano contribuzione mista. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 il requisito anagrafico è di 57 anni per i dipendenti e di 58 per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 94 per i dipendenti e 95 per coloro che vantano contribuzione mista. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 il requisito anagrafico è di 57 anni per i dipendenti e di 58 per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 94 per i dipendenti e 95 per coloro che vantano contribuzione mista. Dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è di 58 anni per i dipendenti e di 59 per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 94 per i dipendenti e 95 per coloro che vantano contribuzione mista. Per quanto riguarda i lavoratori notturni, la riduzione del requisito anagrafico: non può superare 12 mesi per coloro che svolgono l’attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; non può superare 24 mesi per coloro che svolgono l’attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77. Per individuare il beneficio spettante, verrà considerata tra le attività descritte, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del requisito minimo generale previsto (sette anni negli ultimi dieci fino al 2017, almeno metà della vita lavorativa successivamente). 3 www.servizi.cgil.milano.it Nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, verrà considerata l’attività che prevede la riduzione di ventiquattro mesi. Per i lavoratori invece, che abbiano svolto nel periodo di tempo minimo richiesto (sette anni negli ultimi dieci fino al 2017, almeno metà della vita lavorativa successivamente), anche una delle attività previste in generale (quelle del Decreto-Salvi, notturni con giorni lavorativi pari o superiori a 78, addetti a catena di montaggio o conducenti di mezzi pubblici pesanti), verranno concessi i benefici di dodici mesi o ventiquattro mesi, solo se ai fini del conseguimento del periodo minimo richiesto (sette anni negli ultimi dieci fino al 2017, almeno metà della vita lavorativa successivamente), le attività svolte come lavoro notturno con meno di 78 giorni, siano risultanti per un periodo pari o superiore alla metà del requisito minimo richiesto, quindi pari o superiore a sette anni fino al 2017, e della metà della vita lavorativa per i periodi successivi. ____________________________________________________________________ Il documento - Consiglio dei Ministri, Schema di decreto legislativo in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (19 marzo 2008). 4 www.servizi.cgil.milano.it