2-4-2008
Le pensioni per i lavori usuranti
Cosa prevede lo schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo
a cura di METELLO CAVALLO
Il Consiglio del Ministri ha licenziato il testo del decreto legislativo che dovrà disciplinare i benefici pensionistici
previsti dalla Legge n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo sul Welfare) per i lavoratori impegnati in
mansioni particolarmente usuranti. Dopo anni di tentativi, per la prima volta si è giunti a fornire una tutela
previdenziale differente per tali lavoratori.
Ora il decreto passerà all’esame degli organi competenti (Commissioni parlamentari e Conferenza Stato-Regioni)
prima della deliberazione definitiva. Tentiamo di sintetizzarne i contenuti e fornire una prima scheda, tenendo conto
che modifiche possono essere approvate in questa fase di esame.
La tutela prevista
L’articolo 1 del decreto individua la tutela prevista per i lavoratori interessati, che prevede un anticipo fino
a un massimo di tre anni sull’età anagrafica di uscita pensionistica prevista dalla Legge n. 247/2007, fermo
restando il possesso di 35 anni di contribuzione.
Lavorazioni tutelate
Rientrano nella disciplina le seguenti tipologie di lavoratori, secondo l’articolo 1 comma 1:
a) i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto ministeriale 19 maggio 1999 (cd. “decreto
Salvi”). Nel secondo articolo il decreto individuava concretamente come usuranti i «lavori in galleria,
cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; i «lavori
nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; i «lavori nelle
gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuità; i «lavori in cassoni ad aria compressa»; i «lavori svolti dai palombari»; i «lavori ad
alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; i «lavorazione
del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; i
«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle
attività di costruzione, riparazione, manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente
all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture; i «lavori di asportazione dell'amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e
continuità;
b) i lavoratori notturni, impegnati in lavori a turni, come definiti nella norma del 2003 sull’orario di
lavoro,che svolgono lavoro nel periodo notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni
lavorativi all’anno non inferiore a 78, che maturino i requisiti per il pensionamento anticipato nel
periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009; lavoratori che svolgono attività nel periodo
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notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64, che
maturino i requisiti per il pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009;
c) lavoratori soggetti all’organizzazione del lavoro a catena di montaggio, cui si applicano i criteri per
l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. alle dipendenze di imprese che lavorano:
prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti, trasformano resine sintetiche e materiali
polimerici termoplastici e termoindurenti, che producono articoli finiti ecc., macchine per cucire e
macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, costruzione di autoveicoli e rimorchi,
apparecchi termici di produzione di vapore, riscaldamento, refrigerazione e condizionamento,
elettrodomestici, altri strumenti e apparecchi, confezioni di tessuti di articoli per abbigliamento e
accessori, confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo
produttivo.
d) conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
Tempo minimimo necessario di attività usurante svolta per accedere al
beneficio
La condizione posta dall’articolo 1 comma 5 è che i lavoratori abbiano svolta regolarmente una o più
attività sopra indicate per un tempo minimo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione
dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31
dicembre 2017.
Per i lavoratori interessati a decorrenze successive al 31 dicembre 2017, il requisito minimo di
permanenza delle condizioni lavorative usuranti dovrà essere pari almeno alla metà della vita lavorativa
complessiva.
Il comma 6 specifica che le attività devono essere state svolte effettivamente, e pertanto sono esclusi i
periodi coperti da contribuzione figurativa.
Qualora si verificassero condizioni di miglior favore derivanti da altre norme, come ad esempio
maggiorazioni o situazioni invalidanti, queste sono fatte salve. Non è invece possibile cumulare i benefici
con il pensionamento anticipato per attività usuranti. E’ quanto prevede il comma 7 dell’articolo 1.
Come accedere ai benefici
L’articolo 2 prevede che ai fini dell’accesso al beneficio pensionistico, gli interessati dovranno presentare
domanda specifica all’ente pensionistico competente, entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei
requisiti agevolati, corredata dalla seguente documentazione con data certa e comprovante lo
svolgimento delle attività tutelate in base al tipo di attività: busta paga; libro matricola; libretto di lavoro;
contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale; contratto di lavoro individuale; ordini di servizio,
schemi di turnazione del personale, registri delle presenze; documentazione medicosanitaria; dichiarazioni
previste dal Decreto legislativo n. 66/2003, art. 12; livello di inquadramento; carta di qualificazione del
conducente di cui all’articolo 18 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità
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alla guida; documento di valutazione del rischio di cui al Decreto legislativo n. 626/1994; altra
documentazione equipollente.
Per il primo anno la scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel 30 settembre . Pertanto se
il decreto verrà approvato in tempi brevi, le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre
2008.
Sono previste sanzioni in caso di omissioni o false indicazioni fornite dai datori di lavoro, indicate
dall’articolo 3 del decreto.
Infine il decreto, all’articolo 2 comma 2 stabilisce che a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, verrà prevista la rilevazione automatica dello svolgimento da parte del lavoratore
delle attività oggetto di tutela.
Gli articoli 4, 5 e 6 prescrivono le modalità attuative e gli altri adempimenti per consentire il monitoraggio
delle attività da parte degli organismi preposti.
Come accedere al pensionamento e le decorrenze previste
L’articolo 2 prevede che, una volta ricevuta domanda e accertato il diritto al beneficio, l’Ente previdenziale
che dovrà erogare la pensione, comunica all’interessato la prima decorrenza utile. Il lavoratore dovrà poi
comunque presentare normale domanda di pensione. In caso di ritardo nella presentazione della
domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico differirà fino a tre mesi.
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Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 il requisito è fissato in 57 anni di età e 35 di contributi.
In via transitoria, per coloro che maturano il requisito entro il 2008, la decorrenza pensionistica è il 1°
luglio 2009.
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 il requisito anagrafico è di 57 anni per i dipendenti e di 58
per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 93 per i dipendenti e 94 per
coloro che vantano contribuzione mista.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 il requisito anagrafico è di 57 anni per i dipendenti e di 58
per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 94 per i dipendenti e 95 per
coloro che vantano contribuzione mista.
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 il requisito anagrafico è di 57 anni per i dipendenti e di
58 per lavoratori con contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 94 per i dipendenti e 95
per coloro che vantano contribuzione mista.
Dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è di 58 anni per i dipendenti e di 59 per lavoratori con
contribuzione mista, mentre il requisito della quota è 94 per i dipendenti e 95 per coloro che vantano
contribuzione mista.
Per quanto riguarda i lavoratori notturni, la riduzione del requisito anagrafico: non può superare 12 mesi
per coloro che svolgono l’attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi
all’anno da 64 a 71; non può superare 24 mesi per coloro che svolgono l’attività lavorativa nel periodo
notturno per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77. Per individuare il beneficio spettante, verrà
considerata tra le attività descritte, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo
nell’ambito del requisito minimo generale previsto (sette anni negli ultimi dieci fino al 2017, almeno metà
della vita lavorativa successivamente).
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Nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, verrà considerata l’attività che prevede la
riduzione di ventiquattro mesi. Per i lavoratori invece, che abbiano svolto nel periodo di tempo minimo
richiesto (sette anni negli ultimi dieci fino al 2017, almeno metà della vita lavorativa successivamente),
anche una delle attività previste in generale (quelle del Decreto-Salvi, notturni con giorni lavorativi pari o
superiori a 78, addetti a catena di montaggio o conducenti di mezzi pubblici pesanti), verranno concessi i
benefici di dodici mesi o ventiquattro mesi, solo se ai fini del conseguimento del periodo minimo richiesto
(sette anni negli ultimi dieci fino al 2017, almeno metà della vita lavorativa successivamente), le attività
svolte come lavoro notturno con meno di 78 giorni, siano risultanti per un periodo pari o superiore alla
metà del requisito minimo richiesto, quindi pari o superiore a sette anni fino al 2017, e della metà della vita
lavorativa per i periodi successivi.
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Il documento
- Consiglio dei Ministri, Schema di decreto legislativo in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (19 marzo 2008).
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Legge - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano