FASCICOLO INFORMATIVO
Polizza di assicurazione
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Responsabilità Civile verso Terzi
Responsabilità Civile del Datore di Lavoro
Responsabilità Civile Prodotti
Ritiro Prodotti
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
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nota informativa;
glossario;
condizioni di assicurazione;
modulo di proposta.
Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione
ed eventualmente modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
del Contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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NOTA INFORMATIVA
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Responsabilità Civile verso Terzi
Responsabilità Civile del Datore di Lavoro
Responsabilità Civile Prodotti
Ritiro Prodotti
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della Polizza
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di
assicurazione.
*
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del
Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge
assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo
contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di
Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri
Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni
Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro
Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.
Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in
relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità
assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun
membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua
quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi
membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo
stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare
totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è
specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi
presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata.
Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria, è possibile accertare i
nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche
il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s..
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
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d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente:
+39026378881, [email protected] e www.lloyds.com.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività
assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota
come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008
dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro
ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è
soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade,
Canary Wharf, London E14 5HS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010* il capitale del mercato di
Lloyd’s ammonta ad €21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di
€16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di €3.383 milioni e da riserve centrali di €1.681 milioni.
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo
danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale
percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.539 milioni e
la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato
tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad €143 milioni, calcolato in base alla
vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti
a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2010*.
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2010: http://www.lloyds.com/Lloyds/InvestorRelations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report
** Tasso di cambio al 31.12.2010: € 1 = £ 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it ).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di
Lloyd’s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/LItalia-in-Italiano/Fascicolo-informativo (Art.37, Regolamento ISVAP n.35/2010).
*
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza
La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti.
3. Coperture Assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Nei rispetto dei limiti ed delle condizioni di polizza, la presente assicurazione ha ad oggetto la
Responsabilità Civile verso Terzi – RCT (Sezione A), la Responsabilità Civile del Datore di
Lavoro – RCO (Sezione B), e la Responsabilità Civile Prodotti – RCP (Sezione C) così come
derogata ed integrata rispettivamente dalla Sezione D, relativamente alla garanzia “Ritiro
Prodotti”, e dagli artt. 3, 4, 5 delle Condizioni Particolari Aggiuntive.
Si rinvia alle citate sezioni delle condizioni di polizza per la regolamentazione delle specifiche
fattispecie, operanti se richiamate nella Scheda di Copertura.
Per quanto riguarda l’ambito temporale di efficacia, l’art. 4 delle Condizioni Generali, cui si
rinvia per gli aspetti di dettaglio, stabilisce che l’assicurazione copre i sinistri che si verificano
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nel periodo di assicurazione (Loss Occurance), così come indicato nella Scheda di Copertura,
fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 della Sezione C, Responsabilità Civile Prodotti – RCP, il
quale individua il diverso ambito temporale di efficacia “Claims Made”.
A norma del citato art. 2, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate
all’Assicurato/Contraente per la prima volta durante il periodo di assicurazione indicato e
denunciate agli Assicuratori nel medesimo periodo, relativamente a sinistri cagionati da
prodotti consegnati successivamente alla data di retroattività pure indicata nella Scheda di
Copertura. Si rinvia al predetto articolo per gli ulteriori aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Il presente contratto è soggetto a condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed
esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
In particolare si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Generali quanto alle ipotesi di sospensione
della garanzia assicurativa.
Specifiche limitazione sono previste dall’art. 8 delle Condizioni Generali, dagli artt. 3 e 6 della
Sezione A – RCT, dall’art. 1 della Sezione C – RCP; quanto alla previsione di specifici limiti di
garanzia, pure indicati nella Scheda di Copertura, dagli artt. 2 e 3 della Sezione B – RCO,
nonché dall’art. 1 delle Condizioni Particolari Aggiuntive.
Un elenco delle cause generali di esclusione della copertura assicurativa è contenuto all’art. 9
delle Condizioni Generali, così come precisato e parzialmente derogato nelle successive Sezioni
A – RCT, B – RCO, C – RCP e D – Ritiro Prodotti.
Inoltre, specifiche cause di esclusione sono indicate rispettivamente agli artt. 5 della Sezione A –
RCT, 3 della Sezione C – RCP e 4 della Sezione D – Ritiro Prodotti.
Infine, specifiche cause di esclusione sono altresì indicate all’art. 1 delle Condizioni Particolari
Aggiuntive.
Avvertenza
Il presente contratto è soggetto a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si
richiama l’attenzione sul contenuto della Scheda di Copertura, nonché degli artt. 7 e 8 delle
Condizioni Generali e degli artt. 3 e 4 delle Condizioni Particolari Aggiuntive.
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione della
Franchigia mediante alcune esemplificazioni numeriche.
Caso 1 - Sinistro superiore al massimale.
Se il sinistro eccede il valore del massimale, gli Assicuratori risarciscono al massimo l’importo
pari al massimale.
ES:
Franchigia relativa: € 25,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudiudizio economico: € 600,000.
Indennizzo: € 500,000.
Caso 2 - Sinistro di valore inferiore al massimale.
ES:
Franchigia assoluta: € 25,000.
Massimale: € 500,000.
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Pregiudizio economico: € 250,000.
Indennizzo: € 225,000.
Caso 3 - Meccanismo dell’applicazione dello scoperto.
ES:
Scoperto: 10%
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 600,000.
Indennizzo: € 440,000.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità
Avvertenza
Il Contraente e/o l’Assicurato sono obbligati ad informare gli Assicuratori di qualsiasi
circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio oggetto dell’assicurazione. Le
dichiarazioni e le informazioni inesatte o incomplete e le reticenze del soggetto legittimato a
fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto o dei successivi rinnovi possono
compromettere il diritto alla prestazione, nonché determinare la stessa cessazione
dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).
In proposito si rinvia al contenuto dell’art. 1 delle Condizioni Generali, relativo alle
dichiarazioni inesatte ed alle reticenze.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Cosí come previsto dall’art. 11 delle Condizioni Generali relativo alle variazioni di rischio, cui
peraltro si rinvia per gli aspetti di dettaglio, il Contraente o l’Assicurato è tenuto a notificare agli
Assicuratori ogni circostanza che importa una variazione del rischio, i quali potranno modificare le
condizioni in vigore.
La mancata accettazione delle condizioni modificate in seguito alla notifica della variazione del
rischio può comportare il recesso dal contratto da parte degli Assicuratori.
In ogni caso, anche in deroga all’Art. 1898 del Codice Civile, l’omessa dichiarazione di qualsiasi
aggravamento del rischio, purché in buona fede, non pregiudica di per sé il diritto all’indennizzo,
come pure precisato dal citato art.11 delle Condizioni Generali.
Nel seguito sono indicate alcune ipotesi di aggravamento del rischio:
•
•
svolgimento di attività pericolosa non svolta in precedenza, es: smaltimento sostanze
chimiche;
incremento significativo della produzione o del fatturato;
ed alcune ipotesi di diminuzione del rischio:
•
•
•
alienazione di un ramo d’azienda;
riduzione del personale operativo;
interruzione della produzione di un prodotto specifico.
6. Premi
Il premio è dovuto, salva diversa pattuizione delle parti, con periodicità annuale.
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico
accordo tra gli Assicuratori e il Contraente.
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I mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario gli Assicuratori oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato,
espressamente in tale qualità.
Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto di incassare i premi in contanti riguarda i
premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Avvertenza
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte degli
Assicuratori o dell’Intermediario.
Il premio potrà essere soggetto a regolazione e conguaglio così come previsto dall’art. 2 delle
Condizioni Particolari Aggiuntive.
Per gli ulteriori aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Coperture ed all’art. 5 delle Condizioni
Generali, anche in ordine all’operatività della garanzia assicurativa ed alla sua possibile sospensione.
7. Rivalse
Per Rivalsa s’intende la possibilità per gli Assicuratori di rivalersi verso i terzi responsabili del danno,
dopo la liquidazione.
Ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, gli Assicuratori che hanno pagato l’indennità sono
surrogati, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo nei diritti dell’Assicurato verso i terzi
responsabili.
8. Diritto di Recesso
Avvertenza
Il contratto attribuisce il diritto di recesso al ricorrere di specifiche circostanze.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al contenuto degli artt. 3, 11 e 14 delle Condizioni Generali.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al mancato pagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda. In caso di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Sulla Scheda di Copertura sono riportati, oltre al premio totale, anche i premi imponibili di rata e le
relative imposte applicate.
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Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte
indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
I sinistri devono essere denunciati nei termini e con le modalità specificati dagli artt. 12 e 16
delle Condizioni Generali, cui si rinvia.
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri
dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance”
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail [email protected]
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza
che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore,
intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di
10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti
transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di
applicazione di tale procedura
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato,
breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il
fatto e le relative circostanze.
È altresì possibile rivolgersi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial
Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;
[email protected].
La procedura di reclamo non pregiudica il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure
alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.
14. Arbitrato
Ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, a far data dal 20 Marzo 2011 per la risoluzione di controversie
civili anche in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi ad un organismo di mediazione
indipendente, iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di
mediazione sarà obbligatorio e, quindi, dovrà essere attivato prima di poter promuovere una causa
civile, essendo condizione di procedibilità della stessa.
*
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Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s
Enrico Bertagna
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Data ultimo aggiornamento: Maggio 2010
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GLOSSARIO
Polizza di assicurazione
- Responsabilità Civile verso Terzi
- Responsabilità Inquinamento
- Responsabilità del Prodotto
- Ritiro Prodotti
- Responsabilita’ Civile verso i Prestatori di Lavoro
*
Nel seguito sono elencate le definizioni utilizzate nella Polizza, oltre ad altre definizioni, ai fini di una
migliore comprensione del contratto assicurativo.
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i
medesimi termini espressi al plurale)
ASSICURATO
La società il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ed il cui
nominativo è indicato nella Scheda di Polizza.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSICURATORI
Alcuni Sindacati Lloyd’s, come indicato nella Scheda di
Polizza.
ATTIVITA’
Attività e affari
dell’Assicurato
BILANCI DEI MEMBRI
L’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei
Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s.
BROKER
La Società di cui all’art. 22 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
CONTRAENTE
La Società che stipula l'assicurazione .
CONTRATTO "CLAIM
MADE"
Il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si
obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto
alle richieste di risarcimento presentate per la prima al
Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione
purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il
Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale
periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di
Polizza.
CONTRATTO "LOSS
OCCURRENCE"
Il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si
obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato di
quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il
svolti
presso
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o
diretti
dalla
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sede
Periodo di Assicurazione, deve pagare ad un terzo.
CONTRATTO D’
ASSICURAZIONE
CONSUMATORE
Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti,
termini e
condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
E' la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.
COSTI DI DIFESA
Costi, onorari e spese sostenute dall’Assicurato o a suo favore,
con il consenso scritto dei Sottoscrittori, per la difesa da ogni
richiesta di indennizzo coperta da questa Polizza
COSTI DEL RECLAMANTE
Costi, onorari e spese ottenuti dal Reclamante da una Corte,
collegio arbitrale o arbitrato. I “Costi del Reclamante”
saranno risarciti all’interno dei Massimali specificati nel
modulo.
DANNI
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione
economica.
DANNI A COSE
La perdita del possesso di controllo di o i danni reali a beni
tangibili e/o animali.
DANNI A PERSONE
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a morte,
lesioni corporali o malattia.
DATA IN RETROATTIVITA’
Gli Assicuratori sono tenuti a pagare l’indennizzo per tutti i
sinistri accaduti a partire dalla data di retroattività e
denunciati entro il periodo di polizza.
FATTURATO
L’importo lordo fatturato dall’Assicurato o da altri che
operano in suo nome, per tutte le merci e/o prodotti venduti o
distribuiti.
FONDI DEI MEMBRI PRESSO
I LLOYD’S
I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a
garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di
rischi complessiva di un membro.
FRANCHIGIA
L’importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di
sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di
polizza per restare a carico esclusivo dell’Assicurato.
INQUINAMENTO
Inquinamento o contaminazione dell’atmosfera o di acque o di
terreno o di altri beni tangibili.
INDENNIZZO
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
LESIONI PERSONALI
Morte, lesioni corporali o malattia di qualsiasi persona fisica.
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MASSIMALE
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
MASSIMALE PER PERSONA
Il limite per ciascuna persona deceduta o che abbia subito
lesioni personali.
MASSIMALE PER COSA
Il limite per danni a cose o animali anche se appartenenti a più
persone.
MERCEDI
L’ammontare totale lordo delle retribuzioni corrisposte al
personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro.
PERIODO DI
ASSICURAZIONE
Intervallo di tempo fra la data di effetto indicata nel Modulo e
la data effettiva di termine, fine o cancellazione di questa
Polizza escluso esplicitamente ogni Periodo Esteso Riportato.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
PRODOTTO/I
Qualsiasi bene tangibile dopo il suo allontanamento dalla
custodia dell’Assicurato e che sia stato progettato, specificato,
formulato, fabbricato, costruito, installato, venduto, fornito,
distribuito, trattato, fatto oggetto di manutenzione, alterazione
o riparazione da parte dell’Assicurato o per suo conto, non
rientrano in questa definizione cibi o bevande forniti da parte
dell’Assicurato o per suo conto principalmente ai dipendenti
dello stesso Assicurato quale beneficio a favore del personale
(“Cibo & Bevande”).
RETRIBUZIONI TOTALI
L’ammontare totale lordo delle mercedi e degli stipendi
corrisposti a tutto il Personale alle dipendenze.
SCHEDA DI POLIZZA O
SCHEDA DI COPERTURA
Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che
contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i
Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro
o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal
Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del
Contratto d’Assicurazione.
SCOPERTO
La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che
rimane a carico dell’Assicurato.
SINDACATO
E' definito Sindacato il membro del Lloyd’s o il gruppo di
membri del Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente
gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal
“Council” dei Lloyd’s.
SINISTRO
Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il
quale è prestata l'assicurazione.
SOTTOLIMITE
L’ammontare
che
rappresenta
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l’entità
massima
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dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del
Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico
rischio: tale ammontare non si somma a quello
del Massimale, ma è una parte dello stesso.
SPESE DI RICHIAMO
Si intendono unicamente quelle:
a)
di annuncio, comunicazione e trasporto rese necessarie
a seguito di una operazione di ritiro dei prodotti;
b)
per la distruzione dei prodotti;
c)
per l'impiego di mano d'opera diversa da quella
regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro,
trasporto o distruzione dei prodotti;
d)
relative a prestazioni di lavoro straordinario
corrisposto al personale regolarmente preposto dall'Assicurato
alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
e)
di smontaggio e rimontaggio di prodotti.
SUBAPPALTORE
Il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte
dei lavori.
STIPENDI
L’ammontare totale lordo delle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro.
TERRORISMO
Ogni atto compiuto da singola persona o gruppo(i) di persone,
o da una entità o organizzazione, compreso ogni governo
straniero, che sia diretto contro persona singola, persone,
proprietà (materiale, immateriale o mista) e che
1
coinvolga i seguenti casi o la relativa preparazione:
1.1 l’uso o la minaccia dell’uso di forza o violenza; o
1.2 il commettere o la minaccia di commettere un atto
pericoloso; o
1.3 il commettere o la minaccia di commettere un atto che
interferisca o distrugga infrastrutture o ogni sistema(i)
meccanico, elettronico, di comunicazione, di informazione,
di trasporto; e
2
l’intento o l’effetto del quale è:
2.1 intimidire o coercire o instillare timore nella
popolazione civile (inclusi ma non solo studenti o corpi
studenteschi) o ogni parte degli stessi; o
2.2 distruggere ogni segmento dell’economia o di ogni
governo, de jure o de facto, o di ogni regione autonoma,
contea, stato, piccola città, comune o simile autorità; o
2.3 rovesciare, influenzare, coercire, intimidire o
altrimenti incidere sulla condotta o sulla politica di ogni
persona giuridica o organizzazione, inclusi ma non solo
ogni corporazione o governo, de jure o de facto.
3
“Terrorismo” include, ma non solo, il reale o
minacciato uso, rilascio, emissione o fuoriuscita di materiale(i)
nucleari o radioattivi o ogni materiale(i) patogeno o ogni
materiale(i) biologico velenoso o chimico.
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Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2010
CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A.
Responsabilità Civile verso Terzi
SEZIONE B.
Responsabilità Civile del Datore di lavoro
SEZIONE C.
Responsabilità Civile Prodotti
SEZIONE D.
Ritiro Prodotti
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DEFINIZIONI
Le Parti attribuiscono alle seguenti definizioni il significato qui previsto:
CONTRAENTE:
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO:
Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è
protetto dall’assicurazione.
ASSICURATO
AGGIUNTIVO:
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile di qualsiasi
persona (la direzione e il personale) che agisca per conto
dell’Assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni, a cui possa
estendersi la responsabilità dell’Assicurato coperta dalla presente
Polizza. Tutte le disposizioni del presente contratto applicate al
Contraente si applicano all’Assicurato e all’Assicurato Aggiuntivo. Il
Contraente è responsabile insieme all’Assicurato e all’Assicurato
Aggiuntivo per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto.
POLIZZA:
Il contratto di assicurazione.
ASSICURATORI:
Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s.
SINISTRO:
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
INDENNIZZO:
Quanto dovuto dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
PRODOTTO/I:
I beni e servizi specificati nella descrizione dell’attività
dell’Assicurato, dopo che l'Assicurato ha:
• messo in circolazione i beni o
• completato i servizi.
ATTIVITA’:
L’attività d’impresa indicata nella Scheda di Copertura da cui
possono derivare le responsabilità dell’Assicurato coperte dalla
presente Polizza, che comprende tutte le attività accessorie, quali:
• come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante
di terreni ed edifici, compreso il rischio derivante da locazione,
leasing o assegnazione di terreni ed edifici a terzi;
• come proprietario/costruttore o appaltatore nel corso di lavori di
costruzione, ristrutturazione o demolizione;
• come ex possessore di terreni o edifici, purché questa copertura
operasse prima della perdita del possesso;
• sevizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza
e le esercitazioni al di fuori della sede;
• per tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all’attività o a
parte di essa (comprese le attività sportive) anche fuori dalla sede.
• alla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo
soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, oltre
che da personale medico dipendente dell’Assicurato o medici
esterni incaricati per le attività mediche specifiche con l’attività
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dell’Assicurato. Inoltre, l’assicurazione copre la responsabilità civile
personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in
questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'Assicurato ha un obbligo
contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali
responsabilità non siano già assicurate.
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla
valutazione del rischio da parte della Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 02 PROVA DEL CONTRATTO – COMUNICAZIONI
L’Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le
comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.
Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere indicati la sede
legale e, se del caso, l’indirizzo della rappresentanza generale degli Assicuratori.
Art. 03 DURATA DEL CONTRATTO
La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti.
Art. 04 VALIDITA’ TEMPORALE - FORMA “LOSS OCCURRENCE”
LA PRESENTE POLIZZA COPRE I SINISTRI CHE SI VERIFICANO NEL PERIODO DI
ASSICURAZIONE INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA. FATTO SALVO
QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 02 DELLA SEZIONE C, RESPONSABILITÁ CIVILE
PRODOTTI (RCP).
NEL DUBBIO, SI CONSIDERA CHE UN SINISTRO SIA AVVENUTO:
a) IN CASO DI MORTE O DI DANNO ALLA SALUTE, IL PRIMO GIORNO IN CUI LA
PERSONA CHE HA SUBITO IL SINISTRO HA CONSULTATO UN MEDICO
LAMENTANDO I SINTOMI CHE, IN BASE ALLA SUCCESSIVA DIAGNOSI, RISULTANO
ESSERE STATI CAUSATI DALL’ASSICURATO;
b) PER GLI ALTRI SINISTRI, IL GIORNO IN CUI È DIMOSTRABILE CHE UNA
PERSONA FOSSE A
CONOSCENZA DEI SINISTRI SUCCESSIVAMENTE
RICONOSCIUTI COME CAUSATI DALL’ASSICURATO, ANCHE SE IL NESSO
CAUSALE TRA IL SINISTRO E UN’AZIONE O OMISSIONE DELL’ASSICURATO
DOVESSE EMERGERE IN UN SECONDO TEMPO.
UNA PLURALITÀ DI SINISTRI SARÀ CONSIDERATA COME UN UNICO SINISTRO
VERIFICATOSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL PRIMO DI TALI SINISTRI,
QUALORA GLI STESSI SIANO:
• DERIVANTI DA UN’UNICA CAUSA;
• DERIVANTI DA CAUSE TRA LORO CONNESSE.
Art. 05 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio
entro 30 giorni dall’inizio del Periodo di Assicurazione; se il Contraente non paga il premio, la
garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende
efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l’obbligo del
Contraente di pagare il premio.
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla
scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della
scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme
restando le scadenze contrattuali successive. Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo
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di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il
pagamento del premio.
Art. 06 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla Polizza ed
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
ART. 07 FRANCHIGIA
DALL’IMPORTO DELL’INDENNIZZO DOVUTO IN CASO DI SINISTRO DEVE
ESSERE DETRATTA LA FRANCHIGIA PREVISTA NELLA SCHEDA DI
COPERTURA, CHE RIMANE IN OGNI CASO A CARICO DELL’ASSICURATO.
ART. 08 MASSIMALI DI GARANZIA
LA COPERTURA È PRESTATA ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA
SCHEDA DI COPERTURA, NONCHÉ ENTRO I SOTTOLIMITI PREVISTI DALLE
SINGOLE SEZIONI CON RIFERIMENTO AD ALCUNE DELLE COPERTURE
SPECIFICHE IVI PREVISTE.
Art. 09 ESCLUSIONI GENERALI
L'ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI:
a)
DERIVANTI DA IMPIEGO DI MACCHINARI OD IMPIANTI CONDOTTI ED
AZIONATI DA PERSONA NON ABILITATA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI
LEGGE IN VIGORE;
b)
DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ VOLONTARIAMENTE ASSUNTE
DALL’ASSICURATO E NON IMPOSTE DALLA LEGGE;
c)
DA CIRCOLAZIONE, SU STRADA DI USO PUBBLICO O SU AREE A QUESTE
EQUIPARATE, DI VEICOLI A MOTORE, NONCHÉ DA NAVIGAZIONE DI NATANTI A
MOTORE E DA IMPIEGO DI AEROMOBILI;
d)
ALLE PERSONE TRASPORTATE SU VEICOLI E NATANTI A MOTORE DI
PROPRIETÀ DEL CONTRAENTE O DA QUESTI UTILIZZATI;
e)
DI QUALSIASI NATURA O DA QUALUNQUE CAUSA DETERMINATI IN
CONSEGUENZA DI: INQUINAMENTO, INFILTRAZIONE, CONTAMINAZIONE DI
ACQUE, TERRENI O COLTURE; INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO O
DEVIAZIONE DI SORGENTI O CORSI D'ACQUA; ALTERAZIONI OD
IMPOVERIMENTO DI FALDE ACQUIFERE, GIACIMENTI MINERARI ED IN GENERE
DI QUANTO TROVASI NEL SOTTOSUOLO CHE SIA SUSCETTIBILE DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO.
f)
DERIVANTI DALLA DETENZIONE O DALL'IMPIEGO DI SOSTANZE
RADIOATTIVE O DI APPARECCHI PER L'ACCELERAZIONE DI PARTICELLE
ATOMICHE, COME PURE I DANNI CHE, IN RELAZIONE AI RISCHI ASSICURATI, SI
SIANO VERIFICATI IN CONNESSIONE CON FENOMENI DI TRASMUTAZIONE
DEL NUCLEO DELL'ATOMO O CON RADIAZIONI PROVOCATE
DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE;
g)
DA FURTO;
h)
DI QUALSIASI NATURA DERIVANTI DA MANCATO, ERRATO,
INADEGUATO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E/O DI QUALSIASI
IMPIANTO, APPARECCHIATURA, COMPONENTE ELETTRONICA, FIRMWARE,
SOFTWARE, HARDWARE
IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DATI. SONO INOLTRE ESCLUSI TUTTI I DANNI
CONSEGUENTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA VIRUS INFORMATICI;
i)
DERIVANTI:
• DA STILLICIDIO;
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• DA ATTIVITÀ ESERCITATE NEI FABBRICATI, SALVO QUELLE PER LE QUALI È
STATA STIPULATA L’ASSICURAZIONE;
• RIGURGITO DI FOGNA;
• DISPERSIONE DI ACQUA.
j)
FISICI, CONSEGUENTI ALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O AL
CONSUMO DI TABACCO O PRODOTTI CONTENENTI TABACCO;
k)
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEI
DOVERI DI CIVILE E PACIFICA CONVIVENZA CON I TERZI E/O CON I
DIPENDENTI E COLLABORATORI
- OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE O
PERSECUZIONE, MOBBING, MOLESTIE, VIOLENZE O ABUSI SESSUALI, E SIMILI;
l)
PROVOCATI DA ACQUA PIOVANA ED AGENTI ATMOSFERICI IN GENERE,
SALVO QUELLI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, A
CAUSA DI INSUFFICIENZE O DETERIORAMENTO DELLE OPERE PROVVISORIE
ADOTTATE;
m)
DERIVANTI DA QUALSIASI TIPO DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE.
n)
DERIVANTI DA ATTIVITÀ BIOTECNOLOGICHE, DI INGEGNERIA GENETICA
E RELATIVI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALE E/O SOSTANZE DI ORIGINE
UMANA E ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM), QUALI:
• ORGANISMI, MICRORGANISMI O CELLULE, O GLI ORGANISMI,
MICRORGANISMI, CELLULE O ORGANELLI DAI QUALI SONO STATI DERIVATI,
CHE SONO STATI SOTTOPOSTI AD UN PROCESSO DI INGEGNERIA GENETICA CHE
È RISULTATO IN UN MUTAMENTO GENETICO;
• TUTTE LE UNITÀ BIOLOGICHE O MOLECOLARI CON POTENZIALE DI AUTO
REPLICAZIONE, O LE UNITÀ BIOLOGICHE O MOLECOLARI CON POTENZIALE DI
AUTO REPLICAZIONE DAI QUALI SONO DERIVATI, CHE SONO STATI SOTTOPOSTI
AD UN PROCESSO DI INGEGNERIA GENETICA CHE È RISULTATO IN UN
MUTAMENTO GENETICO.
NELL’EVENTUALITÀ CHE LA DEFINIZIONE DI OGM O MUTAZIONE GENETICA AI
SENSI DELLE LEGGI IN MATERIA DI INGEGNERIA GENETICA DI QUALSIASI
STATO, TERRITORIO O GIURISDIZIONE DOVE AVVENGA IL SINISTRO SIA PIÙ
AMPIA DI QUELLA CHE PRECEDE, ALLORA TALE DEFINIZIONE PIÙ AMPIA SARÀ
CONSIDERATA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ESCLUSIONE.
o)
ATTRIBUIBILI A QUALSIASI FATTORE CONNESSO DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE ALL’ESPOSIZIONE A QUALSIASI CAMPO ELETTROMAGNETICO
E/O ONDE A FREQUENZA RADIO.
GLI ASSICURATORI NON AVRÀ ALCUN OBBLIGO DI DIFENDERE IL CONTRAENTE
IN ALCUN GIUDIZIO CONNESSO CON QUALSIASI DANNO DA CAMPO
ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A FREQUENZA RADIO.
LA PRESENTE ESCLUSIONE SI APPLICA A PRESCINDERE DA QUANDO IL SINISTRO
SIA OCCORSO O È STATO NOTIFICATO E A PRESCINDERE DA QUANDO
L’ESPOSIZIONE A QUALSIASI CAMPO ELETTROMAGNETICO E/O ONDE A
FREQUENZA RADIO SIA AVVENUTA.
p)
DERIVANTI DA PERDITE FINANZIARIE NON CONSEGUENTI A DANNI A
PERSONE O DANNI A COSE;
q) DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ PER MULTE, PENALI, DANNI ESEMPLARI,
PUNITIVI E MULTIPLI;
r) DERIVANTI DALLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, INSTALLAZIONE,
RIMOZIONE, USO, INGESTIONE, INALAZIONE E/O ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO O A
PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO, INCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ
DERIVANTE DALL’ASBESTOSI O OGNI ALTRA MALATTIA COLLEGATA;
s)
DI QUALSIASI NATURA, DERIVANTI DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE DA, CHE SIANO LA CONSEGUENZA DI O SIANO CONNESSI A
QUALSIASI ATTO DI TERRORISMO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI ALTRA
CAUSA O EVENTO CHE CONTRIBUISCA SIMULTANEAMENTE O IN UNA
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QUALSIASI ALTRA SEQUENZA AL SINISTRO. AI FINI DELLA PRESENTE
ESCLUSIONE, PER ATTO DI TERRORISMO SI INTENDE UN ATTO CHE IMPLICA,
ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA:
L’USO DELLA FORZA O DELLA VIOLENZA E/O LA MINACCIA DI QUESTE DA PARTE
DI QUALSIASI PERSONA O GRUPPO/I DI PERSONE, CHE AGISCANO
INDIVIDUALMENTE O PER CONTO DI O IN COLLEGAMENTO CON QUALSIASI
ORGANIZZAZIONE/I O GOVERNO/I E COMMESSO PER FINALITÀ POLITICHE,
RELIGIOSE, IDEOLOGICHE O SCOPI SIMILI COMPRESA L’INTENZIONE DI
INFLUENZARE QUALSIASI GOVERNO E/O DI INTIMORIRE LA POPOLAZIONE O
UNA QUALSIASI PARTE DI QUESTA.
SI ESCLUDONO ANCHE I DANNI DI QUALSIASI NATURA DERIVANTI
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA, CHE ABBIANO COME CONSEGUENZA O
SIANO CONNESSI A, QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA PER IL CONTROLLO, LA
PREVENZIONE O LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO O CHE IN QUALSIASI MODO
SIANO IN RELAZIONE CON UN QUALSIASI ATTO DI TERRORISMO.
NEL CASO IN CUI UNA PARTE QUALSIASI DELLA PRESENTE ESCLUSIONE
RISULTASSE NON VALIDA O NON POTESSE ESSERE FATTA VALERE, LA PARTE
RESTANTE CONSERVERÀ PIENA VALIDITÀ ED EFFETTO;
t)
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATE DA, AVVENUTE IN
SEGUITO A O COME CONSEGUENZA DI: GUERRA, INVASIONE, ATTI DI NEMICI
STRANIERI, OSTILITÀ (SIA CHE LA GUERRA SIA DICHIARATA O NON
DICHIARATA), GUERRA CIVILE, RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, INSURREZIONE O
AZIONI MILITARI O COLPO DI STATO.
Art. 10 QUALIFICA DI "TERZO"
Agli effetti della presente Polizza, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, è considerato terzo
rispetto all’Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti ed il legale rappresentante del Contraente quando
subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed il legale
rappresentante sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati
dall’Assicurato.
Art. 11 VARIAZIONI DI RISCHIO
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino variazioni del rischio, l’Assicurato è
tenuto a notificarle immediatamente agli Assicuratori i quali possono richiedere la modificazione
delle condizioni in vigore.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, gli Assicuratori, nel termine di 30 giorni
dal ricevimento del rifiuto da parte dell’Assicurato, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso
di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del rischio, il premio é ridotto in proporzione a
partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione.
L'omessa dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di qualsiasi aggravamento del
rischio, non pregiudica il diritto all’indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede
e fermo restando l’obbligo del Contraente di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio in
misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento si
é verificato.
Art. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’ASSICURATO, VENUTO A CONOSCENZA DI UN SINISTRO, DEVE DARNE NOTIZIA
AGLI ASSICURATORI ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI ED INOLTRARE AL PIÙ
PRESTO UN DETTAGLIATO RAPPORTO SCRITTO.
DEVE, INOLTRE, FORNIRE AGLI ASSICURATORI ED AI SUOI INCARICATI TUTTE
LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI E LE PROVE CHE POSSANO VENIRGLI
RICHIESTE. AI FINI DELLA GARANZIA RCO, L'ASSICURATO DEVE DENUNCIARE
SOLTANTO I SINISTRI MORTALI E QUELLI PER I QUALI VIENE AVVIATA
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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UN’INDAGINE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA. DEL PARI, DEVE DARE
COMUNICAZIONE AGLI ASSICURATORI DI QUALUNQUE RICHIESTA DI
RISARCIMENTO OD AZIONE LEGALE INTRAPRESA DAL DANNEGGIATO O SUOI
AVENTI CAUSA O TERZI, NONCHÉ DALL'INAIL, TRASMETTENDO
TEMPESTIVAMENTE ATTI, DOCUMENTI, NOTIZIE E QUANT'ALTRO RIGUARDI LA
VERTENZA.
Art. 13 GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE
Gli Assicuratori hanno il diritto di gestire i Sinistri in sede stragiudiziale così come in sede
giudiziale, penale e civile, designando legali e consulenti di propria fiducia. L’ASSICURATO
DEVE
PRESTARE TOTALE COLLABORAZIONE A TALE GESTIONE, FORNENDO
INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RILASCIANDO MANDATI ALLE LITI E, OVE
OCCORRA, PROCURE AD NEGOTIA, SALVO IN OGNI CASO IL SUO DIRITTO AD
ESSERE RELAZIONATO CIRCA L’ESITO DELLA VERTENZA.
NEL CASO IN CUI GLI ASSICURATORI SI AVVALGANO DEL DIRITTO PREVISTO
NEL PRIMO PARAGRAFO, SARANNO A LORO carico le spese sostenute per resistere
all’azione del danneggiato, entro il limite, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917, 3° comma, C.C.,
di un importo equivalente al massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura. L’importo
delle spese di cui sopra, è in aggiunta al massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura.
NEL CASO IN CUI GLI ASSICURATORI NON SI AVVALGANO DEL DIRITTO
PREVISTO NEL PRIMO PARAGRAFO, SARANNO A LORO CARICO LE SPESE
SOSTENUTE PER RESISTERE ALL’AZIONE DEL DANNEGGIATO, SOLO SE
SOSTENUTE CON IL LORO ASSENSO SCRITTO, FERMO IL LIMITE DI CUI SOPRA.
Art. 14 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO
DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO E SINO AL SESSANTESIMO GIORNO
DALLA DEFINIZIONE DEL SINISTRO, LE PARTI POSSONO RECEDERE DAL
CONTRATTO CON PREAVVISO SCRITTO DI 60 GIORNI. IN TAL CASO GLI
ASSICURATORI METTONO A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE LA QUOTA DI
PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO, ESCLUSI SOLTANTO LE
IMPOSTE ED OGNI ALTRO ONERE TRIBUTARIO. LA RISCOSSIONE DEI PREMI
VENUTI A SCADENZA DOPO LA DENUNCIA DEL SINISTRO O QUALUNQUE ALTRO
ATTO DEGLI ASSICURATORI NON POTRANNO ESSERE INTERPRETATI COME
RINUNCIA DEGLI STESSI A VALERSI DELLA FACOLTÀ DI RECESSO.
Art. 15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Gli Assicuratori, ove richiesto dal Contraente, si impegna a fornire con periodicità annuale il dettaglio
dei Sinistri così suddiviso:
• Sinistri denunciati;
• Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); • Sinistri liquidati (con indicazione
dell'importo liquidato); • Sinistri respinti.
Per ciascun Sinistro verranno fornite la data di apertura della pratica presso gli Assicuratori, di
data di accadimento del Sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo
reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Art. 16 ALTRE ASSICURAZIONI
Il contraente e’ tenuto a comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro deve
dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910
C.C.). Qualora un Sinistro fosse coperto parzialmente o interamente da altre polizze di assicurazione,
si applicherà l’articolo 1910 C.C.
Art. 17 CLAUSOLA BROKER
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato
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e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di
assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito
indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del
Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd’s dalla ………… (il Coverholder)
si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd’s
sia sempre messo in copia, dalla ………….. (il Coverholder) si considererà come effettuata
all’Assicurato e/o Contraente
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd’s alla ………. (il Coverholder) si
considererà come effettuata dall’ Assicurato e/o Contraente; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla ………… (il Coverholder), e purché
il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata
dall’Assicurato e/o Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato a …………. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa
al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's alla ………… si considererà
come effettuata ai Sottoscrittori; oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata effettuata dal Broker Incaricato alla ……….., e purché il
Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai
Sottoscrittori;
b1. Ogni comunicazione effettuata dalla
………….. al Corrispondente dei Lloyd's si
considererà come effettuata dai Sottoscrittori, oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dalla
…………… al Broker Incaricato, e purché il
Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia , si considererà come effettuata dai
Sottoscrittori.
Art. 18 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente Polizza è competente l'autorità
giudiziaria italiana del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla Polizza valgono le vigenti norme della legge italiana.
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SEZIONE A. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
Art. 01 OGGETTO
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Gli Assicuratori si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi
tipici dell’Attività.
La garanzia è operante anche per atti commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere
ai sensi dell'art. 2049 C.C., anche se dolosi, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la
complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile.
L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o ENTI SIMILARI ai
sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 02 RISCHI INCLUSI
La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, le seguenti
estensioni di copertura:
02.1) Committenza auto ed altri veicoli
responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi
dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in
uso all’Assicurato .
La garanzia vale anche:
•
per i danni fisici cagionati alle persone trasportate.
•
per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il
proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno;
02.2) Veicoli di proprietà dei dipendenti
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del
furto e dell’incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all’interno o
all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell’Assicurato;
02.3) Installazione e/o Manutenzione
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o
manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini
dell’Assicurato.
Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti, a condizione che
tali impianti non abbiano un valore commerciale superiore ad Euro 250.000,00.
02.4) R.C. da Committenza lavori
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui
abbia appaltato o subappaltato lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o
servizi relativi all’attività indicata nella Scheda di Copertura; l'Assicurato e i suoi dipendenti, dette
imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Ferma l’esclusione delle
responsabilità civile di dette imprese.
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02.5) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
entro il massimale previsto per la copertura RCO, responsabilità civile dell’Assicurato derivante da
infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento
derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del
Codice Penale. La garanzia comprende comunque i Sinistri cagionati da persone che non siano in
rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio
dell’attività indicata nella Scheda di Copertura;
02.6) Danni a condutture tubature ed impianti sotterranei
In deroga all’art. 10 lettera i) delle Condizioni Generali, sono compresi i danni accidentali
involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei di terzi, sempreché il
Contraente dimostri di avere eseguito tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari;
02.7) Danni da cedimento o franamento del terreno
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a
condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche
sostitutive;
02.8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o
parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a
Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza;
02.9) Impalcature e ponteggi
in deroga a quanto previsto dall’Art. 6, lettera g) delle Condizioni Generali, responsabilità civile
derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per
compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
02.10) Danni alle cose di proprietà di terzi
responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi presenti nell'ambito di
esecuzione dei lavori;
02.11) Cose in consegna e custodia
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate,
per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o
deterioramento. L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche,
titoli di credito, valori, Animali, motoveicoli, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;
02.12) Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro
responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123
e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
02.13) Responsabilità in materia di protezione dei dati personali
La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi
in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al
trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia e’ valida a condizione che il trattamento
dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto
dell’assicurazione.
02.14) Inquinamento accidentale
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In deroga a quanto previsto dall’art. 10, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile
derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di
inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile,
connesso all'attività descritta nella Scheda di Copertura.
Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale
mancata prevenzione del Sinistro;
• per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Art. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA
ENTRO I LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI, SI APPLICANO I SOTTOLIMITI
ALLE GARANZIE SPECIFICATAMENTE ELENCATE NELLE SCHEDA DI
COPERTURA.
Art. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri
avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o
giurisdizione statunitense.
ART. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI
OLTRE AI CASI PREVISTI DALL’ART. 10 DELLE CONDIZIONI GENERALI,
L’ASSICURAZIONE NON COPRE I DANNI:
a)
CAGIONATI DA OPERE O INSTALLAZIONI IN GENERE DOPO
L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI O, QUALORA SI TRATTI DI RIPARAZIONE,
MANUTENZIONE O POSA IN OPERA, SINISTRI NON VERIFICATISI DURANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ SINISTRI CAGIONATI DA PRODOTTI E
COSE IN GENERE DOPO LA CONSEGNA A TERZI. PER LE OPERE CHE
RICHIEDONO SPOSTAMENTI SUCCESSIVI E, COMUNQUE, AD ESECUZIONE
IN FASI CON RISULTATI PARZIALI SEPARABILI, SI TIENE CONTO,
ANZICHÉ DEL COMPIMENTO DELL’INTERA OPERA, DEL COMPIMENTO DI
OGNI SINGOLA FASE, CIASCUNA DELLE QUALI SI CONSIDERA COMPIUTA
DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI CHE LA RIGUARDANO E,
COMUNQUE, DOPO 30 GIORNI DA QUANDO LA STESSA È STATA RESA
DISPONIBILE ALL’USO E APERTA AL PUBBLICO;
b)
DERIVANTI DA UN PRODOTTO FORNITO, COSTRUITO O TRATTATO
DALL’ASSICURATO (SALVO ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA RCP);
Art. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI
La Polizza copre inoltre i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi per eventi diversi da
morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ENTRO IL LIMITE E CON
L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA.
Il Contraente
Gli Assicuratori
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SEZIONE B. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI
LAVORO (RCO)
Art. 01 OGGETTO ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE
DI LAVORO (R.C.O.)
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a
titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive
modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o
parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del
D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di
cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.
La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in
materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'Assicurato non è in regola con i
predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una
norma di legge applicabile.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.)
che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione
professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non
dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto
dell’Assicurato.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi
qualora l'INAIL o l’ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.
La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle
malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate
dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del
Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o
dovute a causa di servizio. S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della
asbestosi.
L'ASSICURAZIONE VALE PER LE MALATTIE INSORTE E MANIFESTATESI
DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE ENTRO E NON OLTRE 12 MESI
DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PURCHÉ SIANO DENUNCIATE
ENTRO 12 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai
sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di
indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.
Art. 03 SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO
Gli Assicuratori si obbligano a tenere a Suo carico le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa in
procedimenti penali in relazione a:
• Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e s.m.i.
• Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico,
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avvenute all’estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all’Assicurato in
relazione alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
La presente garanzia opera per i sinistri avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione.
Purché preventivamente concordati e autorizzati dagli Assicuratori, sono compresi i costi
sostenuti per:
• Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio;
• Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine
della difesa dell’Assicurato;
• Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell’Assicurato; • Spese processuali poste a carico
dell’Assicurato.
L’importo massimo messo a disposizione dagli Assicuratori per i costi e le spese sopra elencati, è pari
all’importo indicato nella Scheda di Copertura.
Il Contraente
Gli Assicuratori
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SEZIONE C. RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI (RCP)
Art. 01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per
danni involontariamente cagionati da Prodotti a Terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento ad
animali e cose.
L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro
indennizzabile a termini di Polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che
hanno subìto il danno materiale. SI APPLICANO IN TALE ULTIMO CASO I SOTTOLIMITI
INDICATI NELLA SCHEDA DI COPERTURA.
Art. 02 VALIDITÁ TEMPORALE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/Contraente per la prima
volta durante il periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e denunciate agli
Assicuratori nel medesimo periodo, relativamente a sinistri cagionati da prodotti consegnati
successivamente alla data di retroattivitá indicata nella Scheda di Copertura. In caso di piú richieste di
risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sará considerata come data
di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 03 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia R.C.P. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione degli
U.S.A. con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d’America, suoi territori, sue dipendenze
o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.
ART. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI
OLTRE AI CASI PREVISTI DALL’ART. 10, L’ASSICURAZIONE NON COPRE:
A.
DANNI DERIVANTI DA DIFETTI, EVENTI O CIRCOSTANZE CONOSCIUTI
DALL’ASSICURATO ALL’INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE;
B.
I COSTI E LE SPESE PER IL RITIRO O IL RIMPIAZZO DEL PRODOTTO O DI
SUE PARTI DAL MERCATO; LE EVENTUALI SPESE DI SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO O SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO, O DI SUE PARTI; LE SPESE DI
RIPARAZIONE E CONTROVALORE DEL PRODOTTO;
C.
SPESE DA CHIUNQUE SOSTENUTE PER RICERCHE ED INDAGINI VOLTE AD
ACCERTARE LE CAUSE DEL SINISTRO, SALVO CHE DETTE RICERCHE,
INDAGINI E SPESE SIANO STATE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAGLI
ASSICURATORI;
D.
DANNI:
i)
DERIVANTI DALLA PROGETTAZIONE O COSTRUZIONE, PRODUZIONE O
CONSEGNA DI AEROMOBILI O PARTI DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE
PER LA COSTRUZIONE DI AEROMOBILI O AD ESSERE INCORPORATE IN
AEROMOBILI;
ii)
DERIVANTI DA ATTIVITÀ
(P.ES. ASSEMBLAGGIO, SERVIZI,
ISPEZIONI, REVISIONE, RIPARAZIONI, TRASPORTO) RIGUARDANTI AEROMOBILI
O PARTI DI AEROMOBILI; SIA CHE RIGUARDINO I BENI E I PASSEGGERI
TRASPORTATI, SIA CHE SIANO COMUNQUE CAGIONATI DA AEROMOBILI.
E.
DANNI AD OPERE ESEGUITE O BENI FORNITI DALL’ASSICURATO (O DA
TERZI IN NOME DELL’ASSICURATO O PER SUO CONTO) E CHE SIANO LA
CONSEGUENZA DI TALE ESECUZIONE O FORNITURA;
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F.
DANNI DERIVANTI DA NON CONFORMITÀ LEGALE DEI BENI FORNITI O DEI
SERVIZI RESI (ES. VIOLAZIONE DI MARCHI E BREVETTI, COPYRIGHT, DIRITTI
PERSONALI, DELLE NORME SULLA CONCORRENZA E PUBBLICITÀ).
G.
DANNI E PERDITE DERIVANTI DAL MANCATO UTILIZZO DI BENI O SERVIZI
A CAUSA DEL DIFETTO O DELLA MANCANZA DI ALTRI BENI O SERVIZI DA
UTILIZZARSI IN CONGIUNZIONE CON I PRIMI;
H.
DANNI DERIVANTI DALLA DELIBERATA INOSSERVANZA DI NORMA DI
LEGGE O DI ISTRUZIONI O DISPOSIZIONI IMPARTITE DA UN SUPERIORE.
I.
DANNI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PRODOTTI NOCIVI, QUANDO LA
NOCIVITÀ È O AVREBBE DOVUTO ESSERE NOTA ALL’ASSICURATO ALL’INIZIO
DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE O QUALORA TALI PRODOTTI SIANO STATI
VENDUTI DOPO CHE L'ASSICURATO È VENUTO A CONOSCENZA DELLA LORO
NOCIVITÀ.
LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA QUANDO IL PRODOTTO NOCIVO
VIENE CONSAPEVOLMENTE UTILIZZATO IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI
POSITIVI CHE TALE UTILIZZO PUÒ COMUNQUE AVERE.
RESTANO IN OGNI CASO ESCLUSI I DANNI DA AMIANTO E BIOFENILE
POLIALOGENATO.
ART. 05 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
In deroga a quanto previsto dall’art. 10, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile
derivante all’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di
inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile,
derivantie da o in connessione con qualsiasi Prodotto descritto nella Scheda di Copertura.
Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: • derivanti da alterazioni
di carattere genetico;
• dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale
mancata prevenzione del Sinistro;
• per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Il Contraente
Gli Assicuratori
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SEZIONE D. RITIRO PRODOTTI
DEFINIZIONI
Alla presente Sezione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
PRODOTTO DIFETTOSO:
MESSA IN CIRCOLAZIONE
DEL PRODOTTO:
Il prodotto che non garantisce la sicurezza che è
legittimo attendersi, tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui:
1. il modo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione, la
sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e
le avvertenze fornite;
2. l'uso al quale il Prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione a tale uso, si
possono ragionevolmente prevedere;
3. il tempo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione.
Si intende uno dei seguenti eventi riguardante un Prodotto:
1. consegna all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario
di questi, anche in visione o in prova.
2. consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio
all'acquirente o all'utilizzatore.
3.
vendita forzata, salvo che il debitore abbia
segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa
all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto
notificato al creditore procedente e depositato presso la
cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni
dal pignoramento stesso.
Art. 01 OGGETTO
In deroga a quanto stabilito dall’articolo 03 Esclusioni Particolare, lett. c) - Sezione C, gli Assicuratori
si obbligano a rimborsare le spese e gli oneri specificati nell’art. 03 seguente, sostenuti
dall’Assicurato per il ritiro dal mercato dei Prodotti Difettosi, descritti nella Scheda di Copertura,
dopo la loro Messa in Circolazione, ai sensi del D.P.R. del 24.05.88 n. 224, purché uno dei seguenti
eventi si verifichi durante il periodo di assicurazione:
che i Prodotti Difettosi abbiano cagionato o possano cagionare, danni a Terzi per morte,
lesioni personali e/o danneggiamenti a cose a causa del difetto;
che un’Autorità ordini il ritiro in considerazione al difetto.
Art. 02 VALIDITA’ TEMPORALE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro di Prodotti Difettosi iniziate durante il periodo di
Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, purché la relativa messa in circolazione sia
avvenuta nello stesso Periodo di Assicurazione.
Art. 03 SPESE ED ONERI RIMBORSABILI
Sono coperte le spese e gli oneri sostenuti dall’Assicurato per:
- informare i clienti finali e i distributori, con comunicazioni scritte, telefonate o qualsiasi tipo di
azione intrapresa con i mass media;
- il trasporto di Prodotti Difettosi, ivi compreso il rimballaggio, il carico e lo scarico, in qualsiasi
luogo concordato, con l’esclusione delle spese di smontaggio dei prodotti difettosi già installati;
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- eventuali viaggi del personale dell’Assicurato, effettuati allo scopo di distruggere od eliminare i
Prodotti Difettosi, evitando in tal modo di trasportarli;
- la distruzione od eliminazione dei Prodotti Difettosi, quando non sia possibile eliminare il difetto ad
un costo inferiore;
- costi per il personale necessario per il ritiro dei prodotti.
ART. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI
Oltre ai casi previsti dall’art. 10 delle Condizioni Generali, l’assicurazione non copre:
i costi per revisionare, riparare o modificare i Prodotti Difettosi onde renderli idonei all’uso;
il controvalore del Prodotto Difettoso o il suo rimpiazzo;
le spese ed oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, quando questo avrebbe potuto essere
evitato dal produttore;
i danni derivanti dal ritiro stesso o da qualsiasi legge;
le spese e gli oneri per il ritiro dei Prodotti Difettosi, per azioni intraprese dopo la
scadenza della polizza.
Art. 05 ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente garanzia, vale per i Prodotti messi in circolazione nei territori di qualunque Paese del
mondo, con l’esclusione di Usa e Canada e per le operazioni di ritiro ivi effettuate.
Il Contraente
Gli Assicuratori
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CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
Valide solo se richiamate nella Scheda di Copertura
Art. 01 ESTENSIONE DELLE GARANZIE AGLI USA E CANADA
Questa estensione è operante per la concessione dell’indennizzo relativo ad eventuali sentenze
emesse, risarcimenti o transazioni raggiunte in paesi che operano nell’ambito delle leggi degli Stati
Uniti d’America o del Canada (o alle eventuali ordinanze emesse in qualsiasi parte del modo per far
valere tali sentenze, risarcimenti o transazioni totalmente o in parte).
Relativamente a tale estensione , l’Assicurato conviene di accettare i termini e le condizioni che
seguono:
ESCLUSIONE DI DANNI DI NATURA PUNITIVA O ESEMPLARE
L’estensione di cui sopra non si applicherà in nessun caso a risarcimenti o danni di natura punitiva o
esemplare, sia che essi siano in forma di multe, penali, moltiplicazione di risarcimenti o danni
compensatori, o in qualsiasi altra forma.
ESCLUSIONE DEI DANNI DA INQUINAMENTO, CONTAMINAZIONE,
INFILTRAZIONE DI SOSTANZE CONTAMINANTI
Relativamente alla estensione di cui sopra, questa polizza non opera per richieste di risarcimento a
seguito di:
1.
danni alla persona, lesioni personali, perdite di o danni a o perdita d’uso di beni
direttamente causati da inquinamento, infiltrazioni di sostanze contaminanti e contaminazione.
2.
richieste di rimborso per il costo di rimozione e di pulizia delle sostanze inquinanti,
infiltrate e contaminanti.
3.
multe, penali o danni di natura punitiva o esemplare.
LIMITE DI INDENNIZZO INCLUSIVO DI COSTI E SPESE
Relativamente all’estensione di cui sopra il limite di indennizzo indicato nel modulo di polizza deve
intendersi quale limite massimo per singolo reclamo, intendendosi compresi nella definizione di
“reclamo/danno” risarcimenti compensatori, spese dell’attore, onerari e spese nonché le Spese
Legali relative.
L’accettazione da parte dell’Assicurato della presente clausola sarà considerata anche
accettazione delle condizioni di cui sopra quali essenziali per la concessione dell’indennizzo relativo
alla “Competenza dell’America del Nord”.
Art. 02 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria
nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Copertura ed è regolato alla fine di
ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, tenendo conto delle variazioni,
intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio,
fermo restando che il premio indicato nella Scheda di Copertura e’ da considerarsi quale premio
minimo dovuto in ogni caso.
Per consentire la regolazione del premio, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o
della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Assicuratori i dati relativi
agli elementi variabili indicati nella Scheda di Copertura.
La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 30 giorni dalla relativa
comunicazione. Successivamente alla scadenza, se il Contraente non adempie agli obblighi
relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il
pagamento del maggior premio, non risponde dei Sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce
la mancata regolazione. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche
e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria.
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Art. 03 GARANZIA DEL PRODOTTO (valida limitatamente alla Sezione C)
L’Assicurato sarà indennizzato a titolo della presente Clausola per i costi della rimozione,
recupero, riparazione, alterazione, trattamento o sostituzione di qualsiasi Prodotto (o parte di
questo) e che manca alla prestazione funzionale per la quale è stato fabbricato, progettato,
venduto, fornito, installato, riparato, spedito e consegnato da parte dell’Assicurato o per suo conto
ENTRO IL LIMITE E CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA
SCHEDA DI COPERTURA.
La presente garanzia non rispondera’ per i danni a seguito di:
a)
Lesioni Personali
b)
Danni a cose diversi da danni ai Prodotti e ai Lavori
Art. 04 PERDITE PATRIMONIALI (valida limitatamente alla Sezione C)
L’Assicurato sarà indennizzato a titolo della presente Clausola per danni, costi, spese, derivanti quale
conseguenza di qualsiasi perdita patrimoniale sostenuta da parte dei clienti o di terzi quale
conseguenza di un Prodotto (o parte di questo) che manca alla prestazione funzionale per la quale è
stato fabbricato, progettato, venduto, fornito, installato, riparato, spedito e consegnato da parte
dell’Assicurato o per suo conto
ENTRO IL LIMITE E CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA
SCHEDA DI COPERTURA.
La presente garanzia non rispondera’ per i danni a seguito di:
a)
Lesioni Personali
b)
Danni a cose diversi da danni ai Prodotti e ai Lavori
Art. 05 VENDORS EXTENSION
VENDORS EXTENSION 2001A
IT IS AGREED THAT SOLELY IN RESPECT OF SECTION C THE INDEMNITY TO OTHERS PROVISION
OF THIS POLICY IS AMENDED TO INCLUDE ANY PERSON OR ORGANISATION (HEREIN REFERRED
TO AS "VENDOR") IN ACCORDANCE WITH DETAILS LODGED WITH THE UNDERWRITERS BUT
ONLY WITH RESPECT TO THE DISTRIBUTION OR SALE IN THE REGULAR COURSE OF THE
VENDOR'S BUSINESS OF THE ASSURED'S PRODUCTS
PROVIDED ALWAYS THAT INDEMNITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY
1
2
ASSUMED BY THE VENDOR UNDER A CONTRACT OR AGREEMENT WHICH WOULD NOT
HAVE ATTACHED IN THE ABSENCE OF THE CONTRACT OR AGREEMENT
ARISING UNDER ANY EXPRESS WARRANTY OR GUARANTEE
3
ARISING OUT OF ANY PHYSICAL OR CHEMICAL CHANGE IN THE
INTENTIONALLY BY THE VENDOR
4
ARISING OUT OF REPACKAGING OF PRODUCTS UNLESS SOLELY FOR THE PURPOSE OF
INSPECTION DEMONSTRATION TESTING OR THE SUBSTITUTION OF PARTS UNDER
INSTRUCTIONS FROM THE ASSURED AND THEN REPACKAGED IN THE ORIGINAL
CONTAINER
5
ARISING OUT OF ANY FAILURE TO MAKE SUCH INSPECTIONS ADJUSTMENTS TESTS OR
SERVICING AS THE VENDOR HAS AGREED TO MAKE OR NORMALLY UNDERTAKES TO
MAKE IN THE USUAL COURSE OF BUSINESS IN CONNECTION WITH THE DISTRIBUTION OR
SALE OF THE PRODUCTS
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PRODUCTS MADE
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6
ARISING OUT OF DEMONSTRATION INSTALLATION SERVICE OR REPAIR OPERATIONS OTHER THAN
SUCH OPERATIONS PERFORMED AT THE
THE PRODUCTS
7
FROM
VENDOR'S
PREMISES IN CONNECTION WITH THE SALE OF
PRODUCTS WHICH HAVE BEEN LABELLED OR RE-LABELLED OR USED AS A CONTAINER PART
OR INGREDIENT OR ANY OTHER THING OR SUBSTANCE BY OR FOR THE VENDOR
THIS EXTENSION DOES NOT PROVIDE AN INDEMNITY TO ANY PERSON OR ORGANISATION FROM WHOM THE
ASSURED HAS OBTAINED SUCH PRODUCTS OR ANY INGREDIENT PART OR CONTAINER OF SUCH PRODUCTS
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Contraente dichiara di approvare
specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:
ART. 03
ART. 04
ART. 07
ART. 08
ART. 09
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
DURATA DEL CONTRATTO
VALIDITÀ TEMPORALE - MORMA “LOSS OCCURENCE”
FRANCHIGIA
MASSIMALI DI GARANZIA
ESCLUSIONI GENERALI
VARIAZIONI DI RISCHIO
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
GESTIONE DEI SINISTRI
RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO
Sezione A (RCT)
ART. 01
OGGETTO
ART. 03
SOTTOLIMITI DI GARANZIA
ART. 04
ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 05
ESCLUSIONI PARTICOLARI
ART. 06
ALTRI DANNI PATRIMONIALI
Sezione B (RCO)
ART. 01
OGGETTO
ART. 02
ESTENSIONE TERRITORIALE
Sezione C (RCP)
ART. 01
OGGETTO
ART. 02
ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 03
ESCLUSIONI PARTICOLARI
Sezione D (RITIRO PRODOTTI)
ART. 01
OGGETTO
ART. 04
ESCLUSIONI PARTICOLARI
ART. 05
ESTENSIONE TERRITORIALE
Eventuali condizioni particolari aggiuntive e speciali concordate e previste nella Scheda di
Copertura e dà atto che le clausole di cui all’art. 166, 2° comma, Codice delle
Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione di quanto
contenuto nella NOTA INFORMATIVA relativa sia agli Assicuratori, che al contratto di
polizza.
Il Contraente
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SCHEDA DI COPERTURA
POLIZZA N.:
CONTRAENTE (nome ed indirizzo):
ASSICURATO (nome ed indirizzo):
ASSICURATORI: Come da definizioni
ATTIVITÀ’ DELL’ASSICURATO:
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
dalle ore 24:00 del
alle ore 24:00 del
SEZIONE A - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - RCT
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
Limite di indennizzo relativamente all’Art.6 – Altri danni patrimoniali:
MASSIMALE:
EURO
per sinistro ed EURO per Periodo di Assicurazione
FRANCHIGIA:
EURO
per sinistro
SOTTOLIMITI DI GARANZIA (Art. 3)
Art. 2.6) Condutture, tubature ed impianti sotterranei:
EURO per sinistro ed EURO per Periodo di Assicurazione
Art. 2.7) Cedimento o franamento del terreno:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
Art. 2.8) Interruzione o sospensione di attività:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
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Art. 2.9) Impalcature e ponteggi:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
Art. 2.10) Cose di proprietà di terzi:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
Art. 2.11) Cose in consegna e custodia:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
Art. 2.13) Protezione dei dati personali:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
Art. 2.14) Inquinamento Accidentale:
EURO per sinistro e per Periodo di Assicurazione
ESTENSIONE NORD AMERICA (Art. 1 Condizioni particolari aggiuntive)
MASSIMALE DI GARANZIA:
Assicurazione
FRANCHIGIA:
EURO per sinistro per sinistro e per Periodo di
EURO per sinistro
CONDIZIONI SPECIALI:
SEZIONE B - RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
SOTTOLIMITI DI GARANZIA
Art. 3) Spese di difesa legale del datore di lavoro:
CONDIZIONI SPECIALI:
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SEZIONE C - RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI - RCP
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
SOTTOLIMITI DI GARANZIA
Art. 1) Interruzione o sospensione di attività:
Art. 4) Inquinamento Accidentale:
ESTENSIONE NORD AMERICA (Art. 1 Condizioni particolari aggiuntive)
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
CONDIZIONI SPECIALI:
SEZIONE D - RITIRO PRODOTTI
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
ESTENSIONE NORD AMERICA (Art. 1 Condizioni particolari aggiuntive)
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
CONDIZIONI SPECIALI:
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CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
Art. 01) Clausola di estensione giurisdizione Nord America
Art. 02) Regolazione e conguaglio del premio
Art. 03) Garanzia del Prodotto (valida limitatamente alla Sezione C - RCP)
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
Art. 04) Perdite Patrimoniali (valida limitatamente alla Sezione C - RCP)
MASSIMALE DI GARANZIA:
FRANCHIGIA:
Art. 05) Vendors Extension
PREMIO PER IL 100%:
Premio Netto: EURO
Accessori: EURO
Imponibile: EURO
Tasse: EURO
Premio Lordo: EURO
BROKER/CORRISPONDDENTE DEI LLOYD’S:
LLOYD’S BROKER:
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Modulo di proposta per l’Assicurazione RCT/O,
Prodotti e Ritiro Prodotti
Avvertimento Importante:
1. La presente è una proposta volta alla stipulazione di un contratto di assicurazione, nella quale
“il Proponente” o “Voi” indica la persona fisica o giuridica, società, ente o altro soggetto di
diritto che propone la stipulazione dell’assicurazione.
2. La presente proposta deve essere compilata a penna, sottoscritta e datata. Deve essere fornita
risposta a tutte le domande applicabili al caso di specie, al fine di consentire la
determinazione del premio; la compilazione, tuttavia, non vincola né voi, né gli Assicuratori
alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione. Se lo spazio non è sufficiente per fornire
tutte le risposte richieste, Vi preghiamo di allegare un ulteriore foglio da Voi sottoscritto. Vi
preghiamo di conservare una copia della proposta compilata (e di ogni documentazione
collegata) per Vostra documentazione.
3. Tutte le circostanze rilevanti ai fini dell’assicurazione che si propone devono essere
comunicate, in modo completo e veritiero e al meglio delle Vostre conoscenze. La mancata o
incompleta comunicazione può comportare l’annullabilità del contratto o la perdita del diritto
all’indennizzo in caso di sinistro ai sensi delle previsioni di legge applicabili. Una circostanza
rilevante è una circostanza suscettibile di influenzare la valutazione o l’accettazione della
proposta da parte degli Assicuratori. Se non siete sicuri di cosa possa essere una circostanza
rilevante, Vi consigliamo di consultare il Vostro broker.
Proponente
1. a. Nome del proponente (Assicurato):…
b. Nome e cognome di tutti i datori di lavoro: ...
2.
a. Indirizzo: …
b. Indirizzo di posta elettronica e sito web:…
3. a. Fornite una descrizione dettagliata di tutte le operazioni e le attività che svolgete
abitualmente accompagnata da opuscoli e materiale pubblicitario): …
b. Pensate di apportare sostanziali cambiamenti alle vostre attività che svolgete nel corso dei
prossimi 12 mesi?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tali cambiamenti: …
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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a. Data di costituzione dell’azienda: …
b. Nel caso in cui la vostra sia un’azienda relativamente nuova, elencate alcune delle vostre
più significative esperienze: …
4. Tipologia della vostra azienda:
Individuale
Società di persone
Joint venture
Trust (fiduciaria)
Società a responsabilità limitata
Società di capitali
Altro (specificare dettagliatamente): …………………………………………………………
5. Indicare l’ammontare del fatturato annuale:
Anno
Italia
USA
Altri paesi
Totale
Anno precedente
€
€
€
€
Anno corrente
€
€
€
€
Stime per l’anno a venire
€
€
€
€
Termine del vostro esercizio finanziario: ……………………………………………………..
Tipo di operazione svolta, merci/prodotti
venduti, natura dei servizi
Totale
Italia
USA
Totale
€
Altri
paesi
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6. Operate in qualita` di (esprimete un valore percentuale per ognuna delle seguenti categorie)
a. Produttori………%
d. Importatori……..%
b. Grossisti……….%
e. Esportatori……..%
c. Dettaglianti…….%
f. Altro…………...%
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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7. A. Descrizione dei prodotti
Prodotto
Anni di
Principale uso
lavoro
finale
necessari
all’ingresso
sul
mercato
% di
vendite
effettuate
in Italia
% di
vendite
effettuate
negli Stati
Uniti
% di
vendite
effettuate
in altri
paesi
Vi preghiamo di allegare copia di eventuali opuscoli, cataloghi, manuali di istruzioni e garanzie di
sicurezza dei prodotti, affinché gli Assicuratori possano avere un quadro completo relativo alle vostre
attività.
b. Menzionate i prodotti esportati negli Stati Uniti o in Canada negli ultimi tre anni:
c. Elencate i prodotti che avete intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi 12 mesi:
d. Elencate gli articoli che avete cessato di produrre e la data di tale cessazione:
e. Alcuni dei vostri prodotti sono stati acquisiti mediante fusione o acquisizione? Si
Se la vostra risposta e` Si, descrivete dettagliatamente tali operazioni:
f.
No
Alcuni dei vostri prodotti o servizi vengono utilizzati o presentano una qualsiasi
connessione con i seguenti settori?
Velivoli e /o industria aerospaziale
Si
No
Imbarcazioni e/o navigazione
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tali connessioni:
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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g. Menzionate i prodotti importati, specificando la loro origine e il loro ammontare:
h. Nel caso in cui non forniate prodotti ma servizi o trattamenti vari, specificatelo nella
presente sezione:
i.
Incaricate terzi di produrre, assemblare, imballare, etichettare o installare prodotti per
vostro conto?
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale pratica commerciale:
j.
Producete, assemblate, imballate, etichettate o installate prodotti per conto di terzi?
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale pratica commerciale:
k. Alcuni dei vostri prodotti devono essere corredati di apposite avvertenze inerenti il
pericolo che potrebbero rappresentare o sono ritenuti dannosi per la salute?
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
l.
Predisponete particolari istruzioni per l’uso da accludere ai prodotti che fornite?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale pratica, menzionando le
qualifiche professionali del team a essa preposto:
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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m. I vostri prodotti vengono disegnati, testati, etichettati e prodotti in modo da conformarsi
con tutti gli standard industriali o statali del caso o vengono addirittura studiati al fine di
superarli?
Si
No
Indicate quali sono gli standard che seguite o le agenzie di approvazione delle quali vi
avvalete:
Controllo della Qualità e Tenuta dei Registri
8. a. I vostri registri riportano i dati inerenti ogni cliente al quale è stato venduto/distribuito un
vostro prodotto e la data in cui ciò si è verificato?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale operazione ai fini della
rintracciabilità:
b. Descrivete dettagliatamente il vostro sistema di controllo della qualità e le vostre
procedure di ispezione:
c. Potete avvalervi del diritto di ricorso nei confronti dei vostri produttori/fornitori?
Si No
d. Richiedete ai fornitori certificati che attestino la presenza di un’assicurazione contro i rischi
di responsabilità` civile sui prodotti?
Si No
e. Avete mai ritirato o state pensando di ritirare dal mercato alcuni dei vostri prodotti?
Si No
f. Illustrate nel dettaglio il vostro programma di ritiro dei prodotti e descrivetene ogni
specifica operazione:
Responsabilita` Contrattuale
9. Avete stipulato contratti che v’impongano obblighi di responsabilità` che non sareste
altrimenti tenuti a onorare?
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente la natura degli stessi:
10. Vi avvalete di un modello standard per contratti, accordi o lettere di nomina?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, allegate copia degli stessi
Storia Assicurativa
11. Siete attualmente o siete stati precedentemente assicurati?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, compilate il presente campo facoltativo:
a. Nome degli assicuratori:
b. Limite d’indennizzo:
c. Premio:
d. Scoperto:
e. Data di scadenza:
12. Negli ultimi cinque anni, una qualsiasi compagnia assicurativa ha cancellato una vostra
assicurazione o rifiutato di emeterne una simile a vostro favore?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
13. Voi, i vostri direttori o i vostri partner commerciali avete mai commesso reati, ad esclusione
delle violazioni del codice della strada?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
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Storia dei Reclami, Sinistri, Richieste di risarcimento
14. Elencate i sinistri subiti nel corso degli ultimi cinque anni, includendo tutti le richieste di
risarcimento fronteggiate, in presenza o meno di un’assicurazione, nonché i costi per la difesa
e l’eventuale scoperto.
Elencate anche i sinistri delle Società che avete acquisito.
Data in cui e`
stata presentata
la richiesta di
risarcimento
Descrizione dei
danni
Riserva
Pagamento
Aperto/Chiuso
15. Siete al corrente di altri avvenimenti che potrebbero dare origine a una richiesta di
risarcimento a vostro carico?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
Copertura
Data di decorrenza della copertura assicurativa: ……………………………………………….
Massimale: € ……………………………………………………………………………………
Avete intenzione di richiedere un’estensione che includa la responsabilità` civile per i danni
da inquinamento?
Si No
Massimale: € ………………………………………………………………………………….
Vi preghiamo di verificare di aver risposto a tutte le domande e di aver accluso la seguente
documentazione:
a. Una copia dei vostri modelli standard di contratti, accordi o lettere di nomina (laddove
utilizzate).
b. Una copia di qualsiasi opuscolo o materiale pubblicitario connessi con le vostre attività.
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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N.B. Sezione da compilare se sono richieste le garanzie RCT/O
Nel caso in cui richiediate l’assicurazione di responsabilità civile (RCT) e di responsabilità civile
del datore di lavoro (RCO), vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande.
16. Massimale:
a. Responsabilità civile
€………………per sinistro
b. Responsabilità civile del datore di lavoro
€………………per sinistro
€………………per persona
Estensione per malattia professionale
€………………per persona
17. a. Indicate tutti gli immobili che possedete, affiliate o occupate:
Indirizzo
i.
ii.
iii.
iv.
v.
b. Indicate l’età` e descrivete la struttura e il grado di sicurezza di ognuno dei summenzionati
immobili
i.
ii.
iii.
iv.
v.
c. Descrivete le attività effettuate in ognuno dei summenzionati immobili, includendo le
informazioni relative ai processi di produzione e al trattamento e smaltimento dei rifiuti:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
d. Alcuni dei summenzionati immobili o parti di essi sono stati concessi in leasing o in
affitto a terzi? Si No
Se Sì, quali?
e. Gli immobili sono dotati d’impianto antincendio a sprinkler? Si
f.
No
Gli immobili sono dotati di luci di emergenza?
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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g. Indicate la frequenza e la natura delle visite di terzi ai vostri stabilimenti:……………...
h. Descrivete le relative pertinenze (laddove ve ne siano):
18. a. Descrivete dettagliatamente tutte le operazioni o gli incarichi di rappresentanza effettuati
negli Stati Uniti d’America
b. Indicate qualsiasi altra operazione o incarico di rappresentanza che si svolga all’estero
Queste operazioni sono soggette ad accordi di assicurazione stipulati a livello locale?
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
19. le vostre attività presentano connessioni con i seguenti settori?
a. Attrezzature per l’ancoraggio d’imbarcazioni
Possedete o gestite un’imbarcazione
Si
Si
No
No
b. Attrezzature per l’atterraggio di velivoli
Possedete o gestite un velivolo
Si
Si
No
No
c. Binari di raccordo, stazioni di testa o passaggi a livello ferroviari
Si
No
d. Sostanze tossiche o nocive aventi un alto potenziale inquinante se non opportunamente
trattate o smaltite?
Si No
Nel caso in cui abbiate risposto Si ad almeno una delle summenzionate domande, fornite
dettagliati dati in merito:
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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20. Retribuzioni annuali stimate:
Retribuzioni
Impiegati e personale amministrativo
€
Agenti di vendita
€
Personale addetto alla produzione
€
Personale addetto a installazione, manutenzione e riparazione
€
Personale addetto al magazzino
€
Alto (si prega di specificare la mansione)
€
Totale
€
Tutti i dipendenti sono assoggettati a copertura INAIL?
Numero di
dipendenti
Si
No
Nel caso in cui la Vostra risposta sia No, elencate il numero di tali dipendenti, specificando la loro
mansione e la loro retribuzione stimata:
Lavoro intrapreso fuori dai propri stabilimenti
21. Nel caso in cui intraprendiate un lavoro al di fuori dei vostri stabilimenti che non si configuri
quale ritiro e consegna di merce, vendita, campagna promozionale o esposizione di prodotti,
Vi preghiamo di indicarlo in questa apposita sezione:
a. Qual e` la natura di tale lavoro?
b. Il lavoro viene effettuato ad un’altezza superiore a 15 metri?
c. Il lavoro viene effettuato in uno dei seguenti luoghi?
i. Velivoli o aeroporti
ii. Navi o darsene
iii. Miniere
iv. Stabilimenti per la lavorazione di prodotti chimici, gas o impianti
di magazzinaggio
v. Centrali o impianti nucleari
vi. Impianti offshore
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Nel caso in cui abbiate risposto Si ad almeno una delle summenzionate domande, fornite
dettagliati dati in merito: …
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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d. Utilizzate fonti di calore al di fuori dei vostri stabilimenti?
Si No
Se la risposta è Sì, che tipo di attrezzatura da taglio, rettifica e fresatura utilizzate?
e. Illustrate nel dettaglio le procedure di sicurezza alle quali vi attenete nell’utilizzo delle
summenzionate attrezzature:
Subappaltatori
22. a. Subappaltate qualche lavoro?
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
Costo del lavoro subappaltato: €
b. I subappaltatori sono tenuti a stipulare un’assicurazione contro
i rischi di responsabilità` civile?
Si No
c. Qual è il massimale minimo che i subappaltatori sono tenuti a sottoscrivere?
€……………………..
d. Richiedete ai vostri subappaltatori certificati assicurativi?
e. Avete stipulato o fatto stipulare in vostro favore opportuni accordi d’esenzione?
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
Storia Assicurativa
23. Siete attualmente o siete stati precedentemente assicurati?
Si
No
Se la vostra risposta è Sì, compilate il presente campo facoltativo:
a.
b.
c.
d.
Nome degli assicuratori:
Massimale:
Premio:
Scoperto:
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e. Data di scadenza:
24. Negli ultimi cinque anni, una qualsiasi compagnia assicurativa ha annullato una vostra
assicurazione o rifiutato di emetterne una simile a vostro favore?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
25. Voi, i vostri direttori o i vostr5i partner commerciali avete mai commesso reati, ad esclusione
delle violazioni codice della strada?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
Storia di reclami, sinistri, richieste di risarcimento
26. Elencate i sinistri subiti nel corso degli ultimi cinque anni (incluse quelle riportate dalle
Società che avete acquisito).
Data in cui è
stata presentata
la richiesta di
risarcimento
Descrizione dei danni
Riserva
Pagamento
27. Siete al corrente di altri avvenimenti che potrebbero dare origine a una richiesta di
risarcimento a vostro carico?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
FASCICOLO INFORMATIVO – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE – LO/CM
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Prevenzione delle Perdite
28. Avete stipulato una speciale polizza relativa a Salute e Sicurezza per tutelare i vostri
dipendenti ed i visitatori dello stabilimento?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, allegate copia della stessa.
29. Disponete di un protocollo scritto per la gestione dei reclami relativi ai vostri prodotti e
servizi e ai danni che essi potrebbero causare?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
30. Disponete di attrezzature per il pronto soccorso?
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
Si
No
Il vostro staff si compone di un addetto alla sicurezza e/o di un addetto alla prevenzione dei
danni?
Si No
Se la vostra risposta è Sì, descrivete dettagliatamente tale aspetto:
Dichiarazione
Dichiaro con la presente che sono autorizzato a completare la presente proposta per conto del
Proponente e che le dichiarazioni e le circostanze contenute nella presente proposta sono veritiere e
complete e che nessuna circostanza rilevante è stata omessa o riportata in modo non veritiero.
Ferma restando l’applicazione degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e di tutte le altre previsioni
di Legge concernenti i doveri dell’Assicurato in relazione alla stipulazione ed esecuzione dei contratti
di Assicurazione, mi impegno ad informare gli Assicuratori di ogni mutamento o sopravvivenza che
incida sulla presente dichiarazione o sulle circostanze quivi riportate e che avvenga prima della
stipulazione di ogni contratto di assicurazione basato sulla presente proposta; prendo atto che la
presente proposta (unitamente ad ogni altra informazione fornita agli Assicuratori) costituirà la base di
tale contratto.
*Firma: ____________________________ * Nome: _______________________________
*Carica: ____________________________ * Data: ________________________________
*Il firmatario deve essere un legale rappresentante del Proponente, dotato dei necessari poteri
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