Spazio per la ragione sociale dell’Intermediario/Società.
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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ANNO IX - N. 2 - II TRIMESTRE 2011
DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2011
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COME FUNZIONA... IN PILLOLE
PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSICURATO
SOGLIA PER AZIENDA, PRODOTTO, COMUNE
FONDO DI MUTUALITà
COSTO A CARICO DEL SOCIO
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE
IN QUESTO NUMERO
Polizza Multirischio rese
per la stabilizzazione dei ricavi aziendali
Come funziona... in pillole
POLIZZA COLLETTIVA 2011 - Condizioni di assicurazione
Obblighi da parte del socio assicurato
Prezzi mercuriali
Nuova conveniente opportunità per i Soci
Tassi di tariffa a carico dei Soci
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Periodico del Consorzio Difesa Produttori Agricoli
Co.Di.Pr.A.
ANNO IX - N. 2
Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione
Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893
www.codipratn.it - [email protected]
Esercente l’impresa giornalistica: Agriduemila s.r.l. - Via Giusti, 40 - 38122 TN
Direttore editoriale: Andrea Berti
Direttore responsabile: Piero Flor
Redazione e Segreteria: Via Giusti, 40 - 38122 Trento - tel. 0461/915908, fax 0461/915893
Progetto grafico e impaginazione: GBF® - Trento - Via Lunelli, 13
Stampa: Litografia AMORTH - Trento (TN) - Via Crosare
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POLIZZA MULTIRISCHIO
SULLE RESE
PER LA STABILIZZAZIONE
DEI RICAVI AZIENDALI:
ottima copertura a costi contenuti
La Commissione della Comunità Economica Europea ha
aperto una fase di attenta analisi delle strategie da adottare per la nuova programmazione della politica agricola
2013-2020.
Il settore assicurativo è considerato uno degli strumenti
fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi aziendali ed
ancora maggiori risorse saranno destinate in futuro a questo settore per la gestione dei rischi agricoli.
La nuova polizza “Multirischio sulle rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali” è il prodotto assicurativo che,
anche grazie alla riassicurazione pubblica, offre a costi assolutamente competitivi una copertura assicurativa contro
tutte le manifestazioni calamitose.
Il prodotto è stato migliorato nelle condizioni e risulta assolutamente competitivo dal punto di vista tariffario.
Anche a questo prodotto è abbinata la copertura del Fondo Mutualistico per i danni inferiori alla soglia di accesso
agli indennizzi. Consigliamo ai Soci una attenta analisi di
tutte le condizioni assicurative prima della sottoscrizione
dei certificati, con particolare evidenza alla convenienza di
questa soluzione assicurativa.
Principali caratteristiche della polizza multirischio sulle
rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali:
- Copertura dei rischi derivanti da tutte le manifestazioni
calamitose (grandine, vento, gelo-brina, siccità, eccesso
acqua, sbalzo termico, alluvione).
- Assoluta competitività dei costi a carico degli agricoltori.
- Operatività del Fondo Mutualistico che integra la garanzia assicurativa con indennizzo dei danni sotto soglia,
come per gli altri tipi di polizza.
Trento, viaVannetti 1 www. cooperfidi.it tel. 0461.260417
Apertura al pubblico lunedì / venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Gradito l’appuntamento.
ASSICURARSI,
COME FUNZIONA... in pillole
L’Agricoltore che intende assicurarsi, entro il 15 maggio,
deve attivare “LA DOMANDA DI AIUTO”. Tale prenotazione consiste semplicemente nel barrare l’apposita casella
nell’ambito della “Domanda Unica P.A.C.” da effettuarsi
presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Per tale
richiesta è necessario concordare appuntamento con gli
uffici dei C.A.A. - Centri Assistenza Agricola, la data ultima
è fissata con il giorno 15 maggio 2011, salvo proroga.
Fac-simile del modello di documento da sottoscrivere
presso i C.A.A.
Sez. IX - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
(Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 11 del D.M. 29/07/2009)
Il sottoscritto, richiedendo per la campagna corrente il contributo per il pagamento dei premi assicurativi e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’articolo dell’art. 76 del D.P.R. n.
Dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM 29/07/2009
1
Si impegna
1
a presentare la documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabili da disposizioni del MIPAAF
e dell’AGEA
Vi è da sottolineare che la prenotazione non è vincolante alla stipula dei successivi contratti assicurativi quindi
l’Agricoltore che ha barrato la domanda prenotando l’aiuto
e che non perfeziona alcun contratto assicurativo non è
soggetto ad alcun costo od obbligo.
La sottoscrizione di eventuali certificati di assicurazione
può avvenire sia prima che dopo l’attivazione della richiesta di aiuto (nello stesso modo degli anni scorsi).
Ricordatevi quindi, nel caso ci si intenda assicurare, che
entro il 15 maggio è necessario attivare la domanda P.A.C.
presso i C.A.A.- Centri Assistenza Agricoli -, di tutte le altre
disposizioni per l’ottenimento del contributo si farà carico
CO.DI.PR.A.
Sottolineiamo che i dati delle produzioni e delle superfici oggetto di copertura assicurativa devono trovare corrispondenza con quanto risultante dal Fascicolo Aziendale
aggiornato (l’aggiornamento è effettuabile presso i C.A.A.
- Centri di Assistenza Agricola).
DA RICORDARE:
ENTRO 15 MAGGIO 2011 (salvo proroghe)
AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE E ATTIVAZIONE DOMANDA P.A.C.
(da concordare assolutamente le modalità con Uffici C.A.A. - Centri Assistenza Agricola)
ENTRO 30 MAGGIO 2011
SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE
Ogni ulteriore adempimento verrà gestito da CO.DI.PR.A.
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POLIZZA COLLETTIVA 2011
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
-
Condizioni di assicurazione > pag. 10
Norme generali che regolano l’assicurazione > pag. 12
Norme pluririschio grandine e vento > pag.15
Norme pluririschio grandine e vento reti e tunnel > pag.21
Norme pluririschio grandine, vento, gelo e brina > pag. 23
Norme pluririschio prodotto uva da vino > pag. 25
Norme che regolano l’assicurazione multirischio (gold) > pag. 26
Condizioni speciali di assicurazione “uva da vino” > pag. 27
Condizioni speciali di assicurazione “frutta” > pag. 28
Norme multirischio ciliegie contratto d’area omogenea (ITAS, CATTOLICA, GREAT LAKES) > pag. 30
Prezzi mercuriali dei prodotti > pag. 39
Tariffe per Comune e prodotto > pag. 43
POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2011
Pattuizioni fra le parti
Fra le Parti indicate, e precisamente: .............................
in seguito denominata “Società”
e Condifesa CO.DI.PR.A.
Consorzio Difesa Produttori Agricoli
con sede in Trento - Via Giusti, 40
Codice Fiscale 80016190227
in seguito denominato “Contraente”
Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro
i danni da avversità atmosferiche a coperture assicurative.
Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva,
che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni
dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi atmosferici ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82
del 2008 -, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (CE) 22
ottobre 2007 n. 1.234, art. 102; Reg. (CE) 19 aprile 2008
n. 479, art. 14; Reg. (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73, art.
68 e 70 - e del Decreto Mipaaf 22 dicembre 2009 n. 30.162
Piano Assicurativo Agricolo Nazionale - prorogato con
Decreto Mipaaf del 4 marzo 2011 n. 5206. La società ed il
Contraente si impegnano fin d’ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per
il 2011 e di seguito indicate.
1. PRODOTTI ASSICURABILI
Come da decreto Mipaaf n.30.162 del 22.12.09 e n.
5.206 del 04.03.11.
2. TIPOLOGIA DI POLIZZA - FORMA CONTRATTUALE
- pluririschio grandine e vento
- pluririschio grandine, vento e gelo-brina
- pluririschio grandine, vento, gelo-brina ed eccesso di
pioggia
- multirischio uva
- multirischio frutta
- multirischio d’area ciliegie
- pluririschio reti antigrandine/antiacqua e tunnel
3. PREZZI DEI PRODOTTI
Come da allegato 11, ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale/i
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
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“Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli” valevole per la campagna 2011.
4. TARIFFE DI PREMIO
Come da allegato 12.
5. DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA
La garanzia della presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 12 del giorno stabilito dalle Condizioni
Generali di Assicurazione relative ad ogni specifica
garanzia e scadenza al 31.12.2011, fermo quanto in
deroga previsto dalle condizioni Generali e Speciali.
Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione
scadrà alle ore 18,00 del giorno 31 maggio 2011.
6. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI
Ai sensi del Regolamento Isvap 35/2010 che prevede
l’obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna
all’Assicurato delle condizioni di assicurazione prima
della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità
di assunzione dei certificati da parte degli intermediari
assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettata
dall’intermediario stesso al quale Codipra mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di Assicurazione ricevuto dalle Società verrà integrato da parte
di Codipra con le ulteriori condizioni, costo di adesione e
termini intercorrenti fra Codipra e l’Assicurato. A conferma
dell’avvenuta consegna l’intermediario sottoscriverà farà
sottoscrivere all’assicurato apposita dichiarazione apposta
sul certificato di assicurazione. Tale sottoscrizione deve
essere riferita appositamente a questa specifica dichiarazione. In alternativa verrà fatta sottoscrivere per ricevuta
dall’agricoltore ultima pagina del documento condizioni di
assicurazione ed allegata al certificato di assicurazione.
6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di adesione assicurativa da parte dell’agricoltore, l’agente consegnerà copia del documento informativo contenente
le condizioni contrattuali, predisposto da Codipra, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www.
codipratn.it e farà sottoscrivere all’agricoltore ricevuta dello stesso documento che consegnerà a Codipra
contestualmente al/ai certificati.
6.2. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro
parte devono contenere l’indicazione della franchigia
e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola
utilizzata espressa in ettari, l’indicazione della varietà
e relativo codice e per le specie arboree il numero di
piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l’importo
del premio. I dati indicati devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel fascicolo aziendale.
I certificati saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole
sull’ammissibilità all’agevolazione in virtù delle disposizioni
ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l’agenzia
trasmette alla Società ed al Contraente modello A500 riepilogativo delle adesioni, come documento di notifica.
6.3. La firma dell’Agente apposta sul certificato di
assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati
anagrafici sono esatti, che la firma dell’Assicurato è
autografa e che il Socio, nel rispetto della normativa
vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l’assicurazione agevolata e
normative che regolano il contributo pubblico.
6.4. Le cinque copie sono così destinate: l’originale al Contraente, e 4 copie all’Agenzia Generale che ne ha curato
l’emissione di cui, 1 copia per il Socio Assicurato, 1 copia
per l’Agenzia Generale, 1 copia per la Direzione, 1 copia a
disposizione dei periti.
6.5. L’Agente rilascia al Socio ricevuta dell’avvenuta
sottoscrizione del certificato con l’indicazione della
data di notifica dello stesso.
6.6. Il Contraente provvede ad informare prontamente la
Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione.
6.7. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall’origine. L’Agente deve far pervenire al Consorzio di Difesa i certificati di assicurazione,
compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel
caso in cui la ritardata consegna, imputabile all’Agenzia, ponga il Consorzio nella effettiva impossibilità di
predisporre la procedura per l’ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall’Ente Pubblico, i certificati saranno considerati
non afferenti alla disciplina relativa all’assicurazione
agevolata con conseguente pagamento del premio, da
parte del Consorzio, ad effettivo incasso del contributo
associativo comprensivo della mancata contribuzione
pubblica dall’Associato e/o dall’Agenzia.
6.8. I certificati assicurativi sono restituiti all’Agente (o alla
Direzione), che li ritira a proprie spese entro 20 giorni dalla
presentazione e comunque non oltre il termine massimo
del 30 luglio, e che provvede ad inviarli all’Assicurato entro
20 giorni dalla data del ritiro. Nel caso in cui, relativamente ai certificati presentati, vengano richieste modifiche e/o integrazioni, il termine di restituzione dei 20
gg. rimane sospeso fino ad avvenuta integrazione.
6.9. Nel caso i dati indicati nel Certificato di assicurazione
non corrispondano con quelli inseriti nel Fascicolo Aziendale con gravi disallineamenti (che impediscono l’attivazione della Domanda di Aiuto), Co.Di.Pr.A. può convocare
con lettera raccomandata il Socio assicurato per la sistemazione degli stessi. In tal caso verrà applicato un costo
gestionale addizionale a carico del Socio o dell’Agenzia,
qualora questa si dichiari disponibile. In caso contrario
il certificato non verrà convalidato e diverrà inefficace
fin dall’origine.
A conferma di quanto sopra saranno inoltre sottoscritte
dall’Assicurato le seguenti dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo o in apposita dichiarazione allegata al
certificato stesso, da consegnarsi contestualmente:
Il sottoscritto dichiara:
- di essere in possesso della qualifica di Imprenditore
Agricolo ai sensi dell’art. 2135 Cod. Civ. e di essere
iscritto all’anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Trento o alla C.C.I.A.A.;
- di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale
presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
- che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata
considerando la produzione media triennale di impianti
in piena produzione per unità di superficie coltivata, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con
la produzione più bassa e quello con la produzione più
alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo
moltiplicata per la superficie attualmente coltivata come
risultante dal fascicolo aziendale aggiornato;
- che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti
nei certificati di assicurazione stipulati dall’Azienda sopra indicata sono esatti e corrispondono ai dati ufficiali
riportati nel “Fascicolo Aziendale;
- che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione
ove soggetti a disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious,
al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad
una altezza superiore mt. 350 s.l.m.;
- che entro il termine massimo del 15 MAGGIO, secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore per il
tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda
unica P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell’ottenimento del
contributo pubblico;
- di acconsentire l’accesso, anche in forma telematica,
ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale da parte
di Co.Di.Pr.A. e/o sue controllate per gli adempimenti
connessi, ai sensi della normativa vigente, all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in
generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità
Codipra nel perseguimento delle finalità statutarie ed
in particolare di gestione delle coperture dei danni da
calamità;
- di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità per polizze con soglia alimentato con contributi consortili, che
interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci
assicurati i danni superiori al 30%, per singola partita,
ma inferiori alla soglia di accesso al risarcimento del
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
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30% della produzione, alle condizioni previste nello
specifico Regolamento.
di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i
certificati siano consegnati al Consorzio dall’Agenzia
non corretti Co.Di.Pr.A. convocherà il Socio Assicurato
per la sistemazione degli stessi con costo gestionale
addizionale a carico del Socio/Agenzia e che, in caso
di ritardata consegna, Co.Di.Pr.A. non può garantire il
regolare perfezionamento della domanda di contributo qualora, a causa del predetto ritardo ad esso NON
IMPUTABILE, la procedura per l’ottenimento del contributo non possa andare a buon fine;
di autorizzare la Società, qualora venga richiesto da
Codipra in forma scritta a causa di insolvenza, a versare direttamente l’eventuale indennizzo a Co.Di.Pr.A.
che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a
risarcire direttamente al Socio la parte di indennizzo
eccedente il debito consortile;
di impegnarsi al pagamento del CONTRIBUTO ASSOCIATIVO nei termini e forme che verranno deliberate
dal Consorzio impegnandosi sin d’ora ad accettare
qualsiasi modalità d’incasso. Si impegna, inoltre, a
farsi carico direttamente dell’ammontare dei contributi
che dovessero, in fase di controllo, essere negati dagli
Enti di Vigilanza per violazione delle norme;
di autorizzare espressamente Co.Di.Pr.A. a fornire
all’Organizzazione dei Produttori, alla quale è associato,
informazioni relative alla liquidazione dei sinistri; nello
specifico il superamento o meno della soglia di accesso
per partita assicurata.
di avere ricevuto dall’agente copia delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del certificato di adesione assicurativa;
7. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO
A parziale deroga del disposto dell’art. 6) delle Norme
che Regolano l’assicurazione in Generale è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta1 e per
l’uva, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da eventi
atmosferici garantiti, ma non è stata ancora effettuata
la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia
inoltrata entro il termine del 11 giugno 2011.
Non sono concesse riduzioni per specie e varietà precoci.
Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste al punto 8)
della Polizza Collettiva.
Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che
ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o
1
Per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le
varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella
del William, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al Redhaven e tutte le varietà di susine con
epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d’Oro.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
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telegramma - motivandolo - da parte della Società all’Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla
data sopra riportata. Con le stesse modalità e le stesse
procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
8. ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA
EVENTI ATMOSFERICI
Ai sensi dell’art. 7) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, i prodotti colpiti da eventi
atmosferici garantiti non possono essere oggetto di
assicurazione, salvo quanto indicato al punto A).
A. Danni anterischio dichiarati
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché
l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire
nel certificato:
“L’Assicurato dichiara che le partite n. ............ sono state colpite da eventi assicurati anterischio del ............
che hanno provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai
periti in detrazione del danno complessivo nel caso in
cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società
si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del
certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il
certificato stesso”.
B. Danni anterischio non dichiarati
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della
decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale
riserva a favore della Società indicando che trattasi di
danno anterischio non dichiarato.
Nel caso fossero accertati anche danni provocati da
detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità
dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a
favore della Società, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale
di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale
degli eventi anterischio in deduzione).
C. Corresponsione del premio
Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per
intero.
9. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in
base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed alle
riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.7 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI
CERTIFICATI secondo le garanzie prestate entro:
- il 01 settembre 2011 per polizze aventi in garanzia il
prodotto “Uva da Vino (*);
- il 15 novembre 2011 per polizze aventi in garanzia
tutti gli altri prodotti (*)
(*) salvo diverse disposizioni e/o proroghe di detti termini stabilite
dall’Organismo Pagatore.
Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con
valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società
l’importo del premio calcolato come sopra detto.
La Società si impegna ad emettere regolare quietanza
del premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del RELATIVO importo, entro tre giorni dal pagamento.
10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA
DEI SOCI
Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal
Contraente, sarà effettuato direttamente ai Soci aventi
diritto, entro e non oltre il 15.12.2011. Nel caso di ritardi o
insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso
fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente
ha facoltà di segnalare entro il 25 novembre 2011 errori,
omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da
parte dei propri Soci. Come da dichiarazione sottoscritta
dai soci assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti il socio risulti ancora
moroso la Società, su richiesta del Contraente, verserà
direttamente l’eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a risarcire
direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il
debito consortile.
11. DENUNCE DI DANNO
Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a
cura della Agenzia o della Direzione.
12. PERITI ESTIMATORI
I nominativi dei periti responsabili dell’organizzazione
delle operazioni peritali sono riportati nell’Allegato 14).
Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà
di assistere alle operazioni peritali.
Formano parte integrante della presente “Polizza Collettiva” i seguenti allegati:
Allegato 1) Condizioni di assicurazione contro i danni
da avversità atmosferiche ai sensi delle vigenti Leggi e Decreti concernenti il Fondo di
Solidarietà Nazionale nonché degli Orientamenti C.E.E. vigenti;
Allegato 2) Norme Generali che regolano l’assicurazione;
Allegato 3) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine e Vento;
Allegato 4) Norme che regolano l’assicurazione delle
Strutture “Reti Antigrandine, Tunnel”;
Allegato 5) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina ;
Allegato 6) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine, Vento, Eccesso di Pioggia
e Pluririschio Grandine, Vento, Gelo-brina,
Eccesso di Pioggia – Prodotto Uva da Vino;
Allegato 7) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio GOLD;
Allegato 8) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Uva da vino;
Allegato 9) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Frutta;
Allegato 10) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Ciliegie;
Allegato 11) Prezzi;
Allegato 12) Tariffe;
Allegato 13) Elenco periti estimatori, e terzi periti;
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva le condizioni di
assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a
tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente articolo 6.
13. PERIZIA D’APPELLO
I nominativi dei 3° periti di cui all’art.14), commi 3 e 4
delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale,
sono indicati nell’Allegato 14).
14. BOLLETTINI DI CAMPAGNA
Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia
di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi
di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al
Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e
si accorderà sulla consegna.
9
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
contro i danni da avversità atmosferiche ai sensi delle vigenti leggi
e decreti concernenti il fondo di solidarietà nazionale nonchè degli
orientamenti C.E.E. vigenti
APPEZZAMENTO
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche
riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto, all’interno dello stesso comune.
Sono da considerarsi come appezzamenti a sé stanti quelli dotati
di sistema di difesa attiva antigrandine.
mente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di provvedere la quantità di
acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come
produzione assicurata.
ASSICURATO
Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto
dall’assicurazione, socio del Contraente.
NOTIFICA
Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario
assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione
telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
IMPRESA AGRICOLA
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti,
anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui
si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad
opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto
dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA
Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
L’applicazione alla Polizza Collettiva che contiene:
- la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente
sottoscritte;
- l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno, della franchigia;
- l’attestazione della qualità di socio dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente
- l’indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il piano colturale del Fascicolo Aziendale
- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle
normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al
Dec. Leg.vo 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale nonché al
D.M. 29 luglio 2009 n. 1.994;
CONTRAENTE
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
EMERGENZA
Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
IRRIGAZIONE
Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialData aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
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LIMITE DI INDENNIZZO
La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che
indica l’importo massimo indennizzabile.
POLIZZA - COLLETTIVA
Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il
Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRODOTTO
Colture assicurabili indicate e distinte nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale.
RESA ASSICURATA - RISULTATO DELLA PRODUZIONE
Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità
media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità
media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità
di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi
anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa
e l’anno con la produzione più elevata.
In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per
ettaro degli ultimi cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore
risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di
Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In
mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale
o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente.
SEMINA
Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
SOCIETÀ
L’Impresa assicuratrice.
SOGLIA
Il limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale superato il quale matura il diritto di poter accedere all’indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo
Agricolo Nazionale. Le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva sono escluse dal computo per il calcolo della soglia di danno.
TRAPIANTO
Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con
zolla
VARIETÀ
Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima
specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal
disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C.,
D.O.C.G.
DEFINIZIONE EVENTI
ALLUVIONE
Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi
d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e
sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido
o incoerente.
Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa
specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche
analoghe
COLPO DI SOLE
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che
per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli
effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati
sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese
agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche
orografiche analoghe
ECCESSO DI NEVE
Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che
per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti
sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese
agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche
orografiche analoghe
ECCESSO PIOGGIA
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio
fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di
3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo
per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia
nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate.
Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese
agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche
orografiche analoghe
GRANDINE
Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
GELO - BRINA
Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di
masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad
irraggiamento notturno.
Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese
agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche
orografiche analoghe.
VENTO FORTE
Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato,
ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
SBALZO TERMICO
Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle
piante con conseguente compromissione della produzione.
Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente
ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un
significativo abbassamento o innalzamento della temperatura
per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che
precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli
uffici meteorologici ufficiali.
Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
SICCITÀ
Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento
del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico
di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di
interventi irrigui di soccorso.
Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente
compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale
avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa
specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
VENTI SCIROCCALI
Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria
calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al
prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi
caratteristiche orografiche analoghe.
DATI AGROMETEOROLOGICI
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento
dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti
istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area
agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste
l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’eccesso di pioggia, sarà verificato con una tolleranza
del 30% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà
essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche
complessivamente praticate.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
11
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 2
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base
alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che,
con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893
Cod. Civ.
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione
aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione resa assicurata-risultato della produzione. Le produzioni dello stesso prodotto insistenti nel medesimo Comune
devono inoltre preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in Coassicurazione
palese, con indicazione delle compagnie coassicuratrici sul
modello del certificato di assicurazione.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati
in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE
1° anno
2° anno
3° anno
3° anno
5° anno
0% della produzione ottenibile
20% della produzione ottenibile
50% della produzione ottenibile
80% della produzione ottenibile
100% della produzione ottenibile
DRUPACEE
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
0% della produzione ottenibile
30% della produzione ottenibile
70% della produzione ottenibile
100% della produzione ottenibile
UVA
1° anno
2° anno
3° anno
0% della produzione media ottenibile
50% della produzione media ottenibile
100% della produzione media ottenibile
secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione TRENTO D.O.C.
Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della
garanzia
Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello
della notifica sempreché si sia verificato quanto previsto dalle
specifiche condizioni, salvo termini diversi previsti nelle Condizioni Speciali.
La data di notifica dovrà essere quella indicata nel certificato di
assicurazione.
La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al
Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l’attestazione della
qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza
del quale l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia
cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Art. 3 - Rettifiche - Modifiche dell’Assicurazione
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
12
entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi
sono contenuti.
Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le
eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate
per iscritto.
Art. 4 - Comunicazioni fra le Parti
Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.
Art. 5 - Rinvio alle norme di Legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme
di legge.
Art. 6 - Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati,
senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe
catastali relative alle partite assicurate.
Art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che
siano già stati colpiti da eventi assicurati. Qualora l’evento si
verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente,
ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il
disposto dell’art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società
ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso
dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro.
Art. 8 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando la produzione assicurata subisca una diminuzione per
partita assicurata di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempreché
la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione
del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con
conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla
data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino
alla data presumibile di cessazione della garanzia. Per contratti
“garanzia multi rischio rese”, la riduzione è consentita con le
stesse modalità e condizioni esclusivamente nel caso la produzione complessiva del prodotto a livello comunale subisca una
diminuzione di almeno un decimo della produzione.
La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito
anche da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la
perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la
Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata.
Art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a.darne avviso all’Agenzia della Società che ha emesso il certificato
di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si
è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza,
sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita,
fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da
sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto raccolto al momento del sinistro;
b.dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per
semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti
diritto all’indennizzo;
c.eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato
delle colture;
d.non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall’art. 12)
- Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e.non manomettere/alterare il prodotto danneggiato;
f. Mettere a disposizione dei periti il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c),
d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del
premio previsto dall’art. 7) - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro
per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell’inizio della
raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell’avversità Gelo-Brina primaverile, per la quale potranno
essere trasformate in denunce “con richiesta di perizia” entro il
30 giugno. Alla data della trasformazione deve essere presente
in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza
alcuna manomissione.
Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto
Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura
e l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax
alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel
termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato
comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto si
intende risolto.
Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società
o dal perito da essa incaricato con l’Assicurato o con persona da
esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in
Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o
di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all’esercizio della
professione ai sensi delle norme vigenti.
Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto
a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo
del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta,
ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo
Grandine - a mezzo telegramma o telefax.
Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che
dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata,
salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere - a pena di decadenza
dal diritto all’indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di
prodotto ottenuto dalla partita assicurata.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è
in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista
avente il titolo di geometra o perito agrario o dott. Agronomo o
equipollente, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo
lettera raccomandata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
Art. 13 - Mandato del perito
Il perito deve:
a.accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità
dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e
della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della
produzione; accertare al momento del/i sinistro/i la produzione
in garanzia;
c.accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
d.accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
e.accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di
assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
f. accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle
vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento
dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione
convenzionale degli eventi in garanzia;
g.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i
danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà), e gli eventuali danni verificabili a quel momento
sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno
stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nelle garanzie
della polizza. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate
dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La
firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, copia
del “bollettino di campagna”, sarà consegnata o spedita al Consorzio
entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 14) - Perizia d’appello - viene
spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di
assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art.
14) la perizia diviene definitiva. In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà
apposito documento o “Bollettino di Campagna” che l’Assicurato
potrà sottoscrivere accettando così, quanto riportato nel documento
stesso. In caso di mancata accettazione l’assicurato può attivare la
procedura d’appello di cui sopra.
Art. 14 - Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante
telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data
di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione
della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto
tra le categorie professionali di cui all’art. 11) - Modalità per la
rilevazione del danno.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della
richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della
perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e
da due periti scelti dall’Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso
di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul
nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere
l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
13
A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua
residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione
delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite
appellate.
Art. 15 - Norme particolari della perizia d’appello
L’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è
stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la
raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni
previsti dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della
raccolta - o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi
a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende
decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso
riproporre la procedura prevista dall’art. 9) - Obblighi dell’Assicurato
in caso di sinistro.
Art. 16 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni
tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il
verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida, anche
se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per
le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo
il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori
materiali di conteggio, fermo quanto previsto all’art. 3) - Rettifiche.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà
quelle del Terzo.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 17 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato od
al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente polizza.
Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo.
14
Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il prodotto coltivato dall’Assicurato nel medesimo Comune deve obbligatoriamente essere assicurato con unica società assicuratrice.
Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza convenzione assicurativa
La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede
conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l’applicazione
delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità
e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 10 ottobre.
Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la
definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito
positivo. Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente,
dichiari espressamente ai sensi dell’art. 1891, 2° comma, la sua
volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Convenzione Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli
atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti
contrattuali. In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare
riferimento agli articoli 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 21 - Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di
quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto
alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o all’estirpazione/taglio della pianta. Per i prodotti per
i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della
valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO
1.Oggetto della garanzia - Decorrenza della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di
quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto
assicurato dalla percossa della grandine e dall’azione del vento,
(sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal
fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto
derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da
quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine e vento.
L’Assicurato per l’intero prodotto coltivato nel medesimo Comune,
ha l’obbligo di assicurare il risultato della produzione, così come
descritto nelle definizioni, con unica società assicuratrice.
2.Esclusioni
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine e/o il vento.
Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da grandine eventualmente determinati dalle suddette altre cause.
3.Soglia / Franchigia
Per tutti i prodotti, ove sia prevista l’applicazione della soglia di accesso all’indennizzo, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più
del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per
varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata
l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione dell’art.12) delle Norme che
regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa
al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del
relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in
sottopartite tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi
sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30%
della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue:
tita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a
detto valore;
2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte
quelle relative ai danni da grandine come detto all’art. 5) delle
Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative
alla franchigia;
3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono
essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo
quanto previsto al punto 1.
CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE E VENTO
PRODOTTO ASSICURATO
Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.
CAMPIONI
Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto
dall’art. 12) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, i campioni sono così determinati:
- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due
intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che
insistono al centro della partita;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della
partita e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo della
partita stessa;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con
numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi;
in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
PRODOTTI ARBOREI
PRODOTTO FRUTTA
Art. 3 - Il danno complessivo verrà calcolato, in base alle seguenti
classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione
della Comunità Europea): (tabella a pagina seguente)
DANNO
30
31
32
33
34
35
36
37 e >
14
12
10
FRANCHIGIA
28
26
23
20
17
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti
importo superiore al 90% del valore assicurato per singola partita.
Per il prodotto uva da vino “uva nord” la soluzione assicurativa
è prestata senza soglia, con l’applicazione di franchigia fissa ed
assoluta per partita assicurata del 10% e maggiorazione danno
qualità cod. 502.
NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola
partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i
singoli prodotti con le seguenti norme:
1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte
e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore
corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni parData aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
15
TABELLA C - Qualità Frutta
Classe di danno
a)
b)
c)
d)
Descrizione
% danno di qualità
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona
(categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un
lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia
0
(epicarpo) non superiori a:
- 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata
- 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella
precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti
da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia
50
(epicarpo) non superiori a:
- 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata,
- 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all’epicarpo (buccia);
- 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi
85
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere
azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza
100
conseguenti agli eventi atmosferici assicurati.
Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto
provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti
dalla garanzia.
Per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco:
CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ,
CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC,
CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva
classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in
fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio
del 35% rispetto alla tariffa normale.
PRODOTTO UVA
Art. 4 - Oggetto della garanzia
La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si
riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità. La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il danno per perdita di
quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in
base ai coefficienti riportati nella seguenti tabella:
Maggiorazione di danno cod. 502
PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
COEFF. DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO
0
4.50
10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00
75
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di
quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo
in base alle seguenti norme:
a.grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
b.grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota
di acini danneggiati e/o perduti.
Art. 6 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità
dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine saranno risarciti per la
sola perdita ad essa imputabile.
Art. 7 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia termina alle ore 12
del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la
cessazione è prevista alle ore 12 del 30 novembre.
PRODOTTO OLIVE
Art. 8 - La garanzia ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto
previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in
generale, termina alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio.
OLIVE DA OLIO
Art. 9 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è convenzionalmente
valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
a)
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
- 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot
- 01 luglio per le altre uve
b)
UVA DA TAVOLA
Art. 5 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità
e)
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
16
c)
d)
Illese; segni di percossa; ondulato
Incisioni superficiali;
ammaccature
Incisioni al mesocarpo;
ammaccature deformanti
Lesioni che raggiungono l’endocarpo
Lesioni che raggiungono l’endocarpo
non cicatrizzate; drupe perdute
% danno
0
10
35
60
100
OLIVE DA TAVOLA
Art. 10 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato
alla mensa ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
a)
b)
c)
d)
% danno
0
Illese; segni di percossa; ondulato
Incisioni superficiali;
ammaccature
Incisioni al mesocarpo;
ammaccature deformanti
Lesioni che raggiungono l’endocarpo;
drupe perdute
30
Art. 14 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve
essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.
60
100
PRODOTTI ERBACEI
Art. 11 - La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e
ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve
essere indicata la data della semina o del trapianto.
Art. 12 - Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a
deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina,
in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti
per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai
fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale gli scaglioni di raccolta sono considerati partite
a sé stanti.
Epoca del sinistro
DECADI
1°GIUGNO
2°GIUGNO
3°GIUGNO
1°LUGLIO
2°LUGLIO
3°LUGLIO
1°AGOSTO
2°AGOSTO
3°AGOSTO
Art. 13 - Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle
piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo,
la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a
quest’ultima fase. La data del taglio o dell’estirpazione deve
essere comunicata alla Società con telegramma e la validità
della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla
suddetta data.
Art. 15 - Per i prodotti ORTICOLI: melanzane e per le piante
di: cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio,
porro, bietola da coste e da foglie;
SEMI DI PIANTE ORTENSI: bietola rossa, carote, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri e ravanelli;
A deroga dell’art. 9) delle Norme che regolano l’assicurazione in
generale, il danno deve essere comunicato telegraficamente od
a mezzo telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine entro le 24 ore successive.
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)
Art. 16 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita
di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempre che sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato
dalla grandine.
<30
30
40
% DI DEFOGLIAZIONE
50
60
70
COEFFICIENTE DI DANNO
80
90
100
-
2
3
4
4
4
3
2
0
0
5
6
7
7
7
6
5
0
0
7
8
10
10
10
8
7
5
0
12
15
18
18
18
15
12
9
8
14
18
21
21
21
18
14
10
9
16
20
25
25
25
20
16
12
10
8
10
13
13
13
10
8
6
5
10
13
15
15
15
13
10
8
6
Prodotto barbabietola da zucchero (radice)
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI,
POMODORI E ZUCCHE
Art. 17 - A deroga dell’art. 11), il rischio a carico della Società ha
inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme
che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 15
novembre;
Art. 18 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
a)
b)
c)
d)
Illesi, segni di percosse leggere
Lesione/i di lieve estensione
Lesione/i di media estensione, deformazioni
medie e gravi, lesioni non cicatrizzate
Frutti persi, distrutti
% danno
0
50
90
100
Art. 19 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto
non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
Art. 20 - Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito
da eventi precoci. Nel caso di danni precoci da grandine e da
vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione
delle piantine e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno
convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35% della
somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e
dalla necessità di trapianto e/o di risemina della coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore
delle piantine perse pari ad euro 0,4 cadauna. Nel caso in cui le
piantine perse rappresentino oltre il 60% di quelle complessive
messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di riseminare l’intera superficie assicurata. La
società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
17
cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro ed
al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni successivi,
la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione
delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata
per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni precoci. In caso
di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il contratto rescisso.
PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO
Art. 21 - A deroga dell’art. 11) delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e,
fermo quanto previsto all’art. 2) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre.
Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della
specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).
Art. 22 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
COCOMERI (TUTTE LE VARIETÀ AD ECCEZIONE DI SUGAR
BABY E SIMILI) E MELONI
% danno
Fiori (*) e/o frutti illesi;
qualche incisione all’epicarpo
Incisioni lievi al mesocarpo;
deformazioni leggere
Incisioni medie al mesocarpo;
deformazioni medie
Incisioni profonde al mesocarpo;
deformazioni gravi
Deformazioni molto gravi;
fiori (*) e/o frutti distrutti
a)
b)
c)
d)
e)
c)
d)
Illesi, segni di percosse leggere
Lesione/i di lieve estensione
Lesione/i di media estensione, deformazioni
medie e gravi, lesioni non cicatrizzate
Frutti persi, distrutti
% danno
0
50
90
Art. 23 - ORTICOLE E FRUTTI MINORI DANNO QUALITÀ.
La garanzia riguarda i prodotti frutti minori, fragole ed orticoli e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione,
dopo aver accertato il danno base, è effettuata sul prodotto residuo
in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempre che sia
riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine:
Tabella maggiorazione qualità“cod. 502”
PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
4.50
10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00
75
80
100
% danno
a)
c)
d)
0
10
40
80
100
Art. 26 - Fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale, la garanzia termina:
- per le coltivazioni forzate e semi forzate: alle ore 12 del 15
agosto;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12 del 31 agosto;
- per le coltivazioni tardive: alle ore 12 del 15 settembre.
PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO
Art. 27 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione
cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver
accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella
seguente tabella:
COEFF. DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO
0
55
Fiori (*) e/o frutti illesi;
qualche incisione all’epicarpo
Incisioni all’epicarpo
Incisioni lievi al mesocarpo;
deformazioni leggere
Incisioni medie al mesocarpo;
deformazioni medie
Incisioni profonde al mesocarpo;
deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti
e)
100
30
COCOMERI VARIETÀ SUGAR BABY E SIMILI
b)
a)
b)
0
PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ
0
10
20
30
40
50
60
70
80/100
COEFF. DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione
PRODOTTO COCOMERI E MELONI
Art. 24 - Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Art. 25 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle
tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile: (tabelle a lato)
0
2
4
6
8
10
12
18
20
Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
PRODOTTO VIVAI
Art. 28 - Soglia / Franchigia
Il diritto all’indennizzo, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente
quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del
30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali
detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione
per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come
segue:
DANNO
30
31
32
33 e >
FRANCHIGIA
28
26
23
20
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
18
PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)
Art. 29 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.
Art. 30 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare
un germoglio vitale.
Art. 31 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o
della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso,
alle ore 12.00 del 30 novembre.
Art. 32 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Illesi; lesioni interessanti la corteccia
della porzione di tralcio a tre gemme fertili
Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella
porzione di tralcio a tre gemme fertili
Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità
stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme
fertili
Lacerazioni localizzate nella porzione di
tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i
tessuti del cilindro centrale
Sono considerati perduti gli innesti talea
(barbatelle innestate) che presentino i
seguenti danni:
lesioni sull’innesto compromettenti la
saldatura dei bionti, asportazione totale del
germoglio principale ed assenza di ricacci
giunti a maturazione, lacerazioni localizzate
nella porzione di tralcio a tre gemme ed
interessanti la zona midollare del cilindro
centrale
Sono considerate perdute le talee franche
(barbatelle franche) che presentino i
seguenti danni: asportazione totale del
germoglio principale ed assenza di ricacci
giunti a maturazione, lacerazioni localizzate
nella porzione di tralcio a tre gemme ed
interessanti la zona midollare del cilindro
centrale
0
35
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.
Art. 36 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono
presentare i seguenti requisiti:
a.diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e
12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
b.diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14
mm.;
c.lunghezza di 40 cm. circa.
Art. 37 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a)
b)
c)
d)
45
70
100
Illese; segni di percossa;
lesioni alla corteccia e/o al cambio
Qualche e più lesione/i rimarginata al cilindro
centrale e/o al midollo
Qualche lesione non rimarginata
al cilindro centrale e/o al midollo
Più lesioni non rimarginate al cilindro
centrale e/o al midollo; talee non ottenute
per stroncamento del tralcio
0
45
75
100
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO
(PIANTE IN VIVAIO)
Art. 38 - La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in
vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di quelle
provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.
Art. 39 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina
alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione - in
caso di sinistro - del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita.
Art. 40 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base
alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
- rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.
Art. 33 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal
solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado
di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per
la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI
(PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)
Art. 34 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante
madre di porta innesti di vite.La garanzia ha inizio dalla schiusa delle
gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12
del 30 novembre.
Art. 35 - Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
- della varietà;
- dell’età;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali
interessanti l’epidermide
Astoni con lesioni rimarginate che incidono
l’epidermide, interessando superficialmente i
tessuti legnosi
Astoni con numerose lesioni che incidono
l’epidermide, interessando superficialmente
i tessuti legnosi e che sono completamente
rimarginate. Astoni con alcune lesioni che
interessano superficialmente i tessuti legnosi
e che non sono completamente rimarginate.
Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati
Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi
e che non sono rimarginate; astoni con
lesioni profonde interessanti i tessuti
legnosi rimarginate e con più lacerazioni
che interessano i rami anticipati, astoni
svettati
Astoni con qualche lacerazione profonda
dei tessuti legnosi; astoni con svettamento
apicale che ne compromette il normale
sviluppo
Astoni con più lacerazioni profonde dei
tessuti legnosi; astoni stroncati
0
25
40
60
80
100
N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale
dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche
quando interessano i rami anticipati.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
19
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
Art. 41 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
Essa ha inizio:
- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo;
e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del
15 novembre.
Art. 42 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in
base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
VIVAIO DI UN ANNO
a)
b)
c)
d)
Illesi; lesioni alla corteccia
Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base
Più lesioni rimarginate al legno;
qualche lesione non rimarginata al legno
Più lesioni non rimarginate al legno;
svettamento intervenuto oltre i 70 cm.
dalla base
% danno
0
30
65
100
VIVAIO DI DUE ANNI
a)
b)
c)
d)
Illesi; lesioni alla corteccia
Qualche lesione rimarginata al legno
Più lesioni rimarginate al legno;
qualche lesione non rimarginata al legno
Più lesioni non rimarginate al legno;
svettamento interessante i primi 150 cm.
della porzione sviluppata nel 2° anno
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
20
% danno
0
40
70
100
Art. 43 - Prodotti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di
difesa attiva reti antigrandine
La garanzia riguarda i frutti pendenti coltivati in appezzamenti dotati
di sistema di difesa attiva reti antigrandine. La società si obbliga ad
indennizzare i danni alle colture assicurate protette dall’impianto di
difesa attiva rete antigrandine/acqua e tunnel qualora si verifichi un
danno alle reti antigrandine/antiacqua e tunnel, che devono essere
stese ed in buono stato, per eventi coperti dalla presente assicurazione.
La presente copertura assicurativa è operante limitatamente ai danni
materiali e diretti provocati ai frutti pendenti ed alle piante protette
da:
- crollo della rete antigrandine/antiacqua e tunnel o di parti della
stessa;
- percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- manifestazioni calamitose che danneggino il prodotto anche
a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio
(periodo di allegazione) e quelli che abbiano a verificarsi negli
ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l’inizio
della raccolta (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento); tale garanzia viene prestata alla tariffa unica
provinciale del 2%.
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO
DEFINIZIONI
RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA
La tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante
dai danni della grandine, dall’eccesso di pioggia e del vento
e costituita da:
- Sistema di palificazione;
- Rete in fibra polietilenica;
- Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera
dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
apposito decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente,
moltiplicato per la superficie coperta;
2.reti antigrandine/antipioggia di età superiore ai tre anni e
fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a
9.000,00 euro ad ettaro;
3.reti antigrandine/antipioggia di età superiore ai sei anni in
base ad un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro ad
ettaro;
TUNNEL CON STRUTTURA IN FERRO E COPERTURA
IN FILM PLASTICO
La tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante dai
danni della grandine e del vento e costituita da:
- Sistema di palificazione;
- Film in materiale plastico;
- Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera
dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
VALORE DEI BENI ASSICURATI PRODOTTO TUNNEL
Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come
segue:
1.tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito
Decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato
per la superficie coperta;
2.tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto
1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell’80%.
1. OGGETTO, DECORRENZA,
SCADENZA DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle
“reti antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate, dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine, da sovraccarico
di neve limitatamente al periodo 22 marzo - 21 novembre,
nonché da vento, trombe d’aria, uragani, quando detti eventi
siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o
posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12 del giorno successivo a quello di notifica.
4. NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il perito deve:
a.accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai
confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti
antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
c.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come
segue:
2. ESCLUSIONI
Sono eslcusi i danni:
Causati da:
- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi
- inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti
- cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano
conseguenza immediata e diretta di un evento garantito
Subiti da:
- piantagioni protette e relativi frutti pendenti
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse
- impianti di irrigazione
Sono inoltre esclusi i danni:
- alle reti antigrandine realizzate con utilizzo di materiale usato (con esclusione della palificazione), modificate in epoca
successiva alla stipula della polizza con aggravamento del
rischio, realizzate con utilizzo di pali costruiti interamente
od in parte con materiale plastico, non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento
garantito dalla presente assicurazione.
RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA-TUNNEL
In caso di Sinistro Totale
- se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di tre
anni di età, in base al relativo valore come stabilito all’art.
4.1)per le reti e 5.1) per i tunnel;
- se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in base al
relativo valore convenzionale dell’impianto calcolato con i
criteri di cui all’art. 4.2) per le reti e 5.2 per i tunnel;
e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.
In caso di Sinistro Parziale
- Il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese
di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di
dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi
e le imposte eventualmente non recuperabili.
- In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in
produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo
o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune
accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati.
3. VALORE DEI BENI ASSICURATI PRODOTTO RETI
ANTIGRANDINE/ANTIPIOGGIA,TUNNEL E FRUTTI
PENDENTI
Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come
segue:
1.reti antigrandine/antipioggia nuove o con meno di tre anni
di età, in base al prezzo massimo indicato dal MIPAF con
L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle
reti/tunnel assicurate, determina il danno percentuale di ogni
singola partita che, se supera la soglia prevista all’art. 7), sarà
indennizzato al netto dello scoperto di cui al già citato art. 7).
5. TARIFFA
Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 1,0% applicato
al valore come definito all’art. 4) - Valore dei beni assicurati.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
21
Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per impianti di ciliegie” tasso 1,5% applicato al valore come definito all’art. 4) - Valore dei beni assicurati.
Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura
in film plastico” tasso 3,0% applicato al valore come definito
all’art. 4) - Valore dei beni assicurati
6. SOGLIA - SCOPERTO
Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film è prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari
al 30% del valore assicurato per partita assicurata. Superata
la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno, da
applicarsi per partita assicurata.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 90% del valore assicurato per singola
partita. Lo scoperto si applicherà in misura superiore, fino ad
un massimo del 40%, in caso di realizzazioni non effettuate a
regola d’arte e precisamente per:
reti antigrandine o antipioggia realizzate con:
- utilizzo di pali in castagno o pino;
- distanza fra i pali sul filare maggiore di 10 metri;
- ancoraggi di testata con profondità inferiore a cm. 80 ed
una distanza dalla proiezione sul terreno del palo inferiore
a cm. 60 ed una distanza del palo a filo terreno inferiore a
120 cm;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità
inferiore a 80 cm posti a meno di cm. 60 dalla proiezione
del terreno del palo medesimo ed ad una distanza del palo
a filo terreno inferiore a 90 cm.
tunnel
- non realizzati a regola d’arte.
22
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 5
NORME PER L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO
GRANDINE, VENTO E GELO-BRINA
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di
quantità ed il danno di qualità, se previsto dalle condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia
concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto
derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da
quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia tara o difetto.
In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento e gelo-brina.
L’Assicurato per l’intero prodotto coltivato nel medesimo Comune, ha l’obbligo di assicurare il risultato della produzione, come
definito nelle definizioni, con unica Società assicuratrice.
2. DECORRENZA
La decorrenza della garanzia inizia alle ore 12 del terzo giorno
successivo a quello della notifica.
3. ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a)danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo. eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento
del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b)i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto,
accompagnato o seguito un evento assicurato;
c)i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
d)danni verificatisi in occasione della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.
4. DELIMITAZIONI DI GARANZIA
È consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di
produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, che
non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della
Società.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa allo stesso prodotto insistente nel medesimo Comune.
Nel caso di produzioni dotate di impianto di difesa attiva antigrandine, la polizza prevede la copertura dei danni da gelo-brina
e da vento. Relativamente al rischio grandine e vento sono compresi in garanzia anche:
- i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura
fino alla data del 15 maggio;
- i danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche
a rete chiusa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso a
seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità
previste in garanzia.
La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti
riduzioni di tariffa:
- riduzione del tasso del 40% in caso di presenza di impianto
antigrandine;
- riduzione del tasso di 1 punto percentuale in caso di presenza
di impianti antibrina.
Nel caso in cui l’Assicurato dichiari espressamente che i siste-
mi di difesa attiva (reti) siano sempre in funzione (aperte) sarà
applicato il tasso fissato in 6 punti percentuali. Nel caso in cui
l’Assicurato richieda l’applicazione della riduzione di tariffa di 1
punto percentuale per presenza di impianto di difesa antibrina,
rimangono in rischio i danni alle produzioni derivanti da malfunzionamento dello stesso, purché l’Assicurato abbia attivato e/o
gestito l’impianto al fine di evitare i danni alle produzioni secondo le indicazioni dei tecnici e seguendo il buon senso del buon
padre di famiglia.
5. FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del
risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.Nel caso
di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà
con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera
produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al
risarcimento. Ad integrazione dell’art.12) delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al
prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita
in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del
relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite
in sottopartite tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al
30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita
assicurata la franchigia come segue:
DANNO
30
31
32
33
34
35
36
37 e >
14
12
10
FRANCHIGIA
28
26
23
20
17
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione la Società, in nessun caso, pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore all’80% del risultato della produzione
per prodotto e partita assicurata.
6. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola
partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme:
1.Le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia, devono
essere applicate al valore corrispondente alla quantità del
risultato della produzione in ogni partita, oppure alla somma
assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2.dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle
relative ai danni provocati dagli eventi assicurati come detto
all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima delle decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia prevista;
Per i prodotti compresi nella seguente tabella, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato
sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione
definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità
Europea):
(tabella a pagina successiva)
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
23
TABELLA C - Qualità Frutta
Classe di danno
a)
b)
c)
Descrizione
% danno di qualità
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona
(categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un
lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia
(epicarpo) non superiori a:
0
- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
- 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
- rugginosità lieve;
- 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella
precedente classe a).
La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia.
Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano
difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
50
- 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
- 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola
necrosi dell’epicarpo (buccia);
- 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);
- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
- 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri.
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi
85
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
N.B.- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco o da considerarsi tale presentando
fenomeni gravi di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati) viene valutato solo agli effetti del danno di quantità.
Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine i parametri della
tabella di cui sopra devono essere dimezzati.
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto
provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti
dalla garanzia.
Per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco:
CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CI-
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
24
VNI, RUBENS, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC,
CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione
non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica
B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase
di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del
35% rispetto alla tariffa normale.
Per il calcolo del danno dei prodotti non ricompresi nella tabella
sopra riportata, la quantificazione sarà valutata stimando la perdita di peso e applicando ai fini della definizione del danno qualitativo le tabelle di liquidazione previste nella convenzione pluririschio
grandine e vento.
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO
PRODOTTO UVA DA VINO “UVA NORD FS”
GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE, VENTO, GELO-BRINA, ECCESSO DI PIOGGIA
1. OGGETTO DELLA GARANZIA - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di
quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto
assicurato dalla percossa della grandine e dall’azione del vento
(sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal
fenomeno grandinigeno) e dagli effetti dell’eccesso pioggia, è
possibile richiedere inclusione nella copertura dei danni derivanti
da manifestazioni di gelo - brina con aumento della tariffa. Sono
compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti
alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad
un solo ciclo produttivo.
In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento, gelo-brina ed eccesso di pioggia.
Per il prodotto UVA DA VINO i quantitativi assicurati per ettaro non
potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari per le
produzioni di uve DOC e DOCG. L’Assicurato per l’intero prodotto
coltivato nel medesimo Comune, ha l’obbligo di assicurare il risultato della produzione, come definito nelle definizioni, con unica
Società Assicuratrice.
In deroga all’ art. 2) delle Norme che regolano l’Assicurazione la
garanzia per ogni singolo certificato decorre alle ore 12 del terzo
giorno successivo a quello di notifica.
2. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche
atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la
grandine.
3. SOGLIA / FRANCHIGIA
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità,
oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della
produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto,
per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, Superato detto livello minimo di danno
pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita
assicurata la franchigia come segue:
DANNO
30
31
32
33
34
35
36
37 e >
14
12
10
FRANCHIGIA
28
26
23
20
17
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita.
4. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i
singoli prodotti con le seguenti norme:
1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o
danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita,
oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto
valore;
2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista,
dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle re-
lative ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme che
regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima
della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia;
3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono
essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo
quanto previsto al punto 1.
5. EVENTO ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA
VENDEMMIA
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, danno comportante
la perdita di acini a causa di marcescenza, sono compresi in garanzia anche i danni qualitativi, quando tale evento abbia a verificarsi
nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle
diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di
riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine
sociali valgono anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona
in cui sono ubicati i vigneti interessati. Ai fini della quantificazione del
danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È consentito
l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al
fine di salvaguardare il prodotto non interessato.
La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata
alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell’effettuazione.
6. TABELLA DI MAGGIORAZIONE
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto
alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue in relazione a:
Tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul
prodotto residuo)
Classificazione
Coefficiente -%
danno di qualità
% danno quantità
Superiore al 50%
50
% danno quantità
Inferiore al 50%
Percentuale di deprezzamento
pari alla percentuale di danno
quantità
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle
seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
- 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 01 luglio per tutte le altre varietà.
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate
che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date:
- 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 10 agosto per tutte le altre varietà.
Il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
25
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 7
NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO (GOLD)
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale, relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e
il danno qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle
seguenti avversità atmosferiche:
Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia,
Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti
sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo
Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive
modifiche.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 2 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione,
la Società non è obbligata in alcun caso per:
a.danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento
del terreno, slvine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri
che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b.formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c.innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;
d.abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e.incendio;
f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia
che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurati;
g.danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
h.danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione (escluso impianto antibrina);
i. danni conseguenti a fitopatie;
j. danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice
ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k.coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che
sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella
porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo
di piena;
l. non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine
raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m.danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia;
n.danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di
produzione della coltura.
Art. 3 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato
Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare
l’intera produzione aziendale, relativa al prodotto in garanzia insistente nel medesimo Comune con la medesima Società assicuratrice e si impegna:
- a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità
della resa assicurata;
- a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno;
- a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il Fascicolo Aziendale
Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle
quote sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari
stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l’AssiData aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
26
curato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
Art. 4 - Soglia e Franchigia
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le
avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30%
del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali
detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.
Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque
considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della
soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione dell’art.12)
delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte
con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico.
Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le
condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita.
Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per varietà assicurata la
franchigia come segue:
DANNO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 e >
15
13
11
10
FRANCHIGIA
29
27
25
23
21
19
17
Art. 5 - Limite di indennizzo
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione,
in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti,
importo superiore al 70% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune, al netto della franchigia.
La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da
manifestazioni calamitose di dubbia definizione dovrà essere concertata fra Contraente e Responsabili peritali indicati dalle Società
di Assicurazione. Ai sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del
prodotto al momento del sinistro e la presenza di altre produzioni
della stessa specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma
scritta, anche il Contraente. A seguito di dette collegiali tecniche il
Responsabile Peritale predisporrà una relazione concordata con
gli intervenuti. Nel caso di mancato invito del Consorzio di Difesa
eventuali valutazioni atte ad escludere la risarcibilità di un eventuale danno non sono considerabili.
Art. 6 - Campioni
Per i prodotti di seguito indicati, fermo restando quanto previsto
dall’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così
determinati:
- Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più
lungo dello stesso, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della
raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in
entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 8
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
UVA DA VINO
Art. 7 - Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in
fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano
stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico
che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo
quanto previsto dalla Polizza-Collettiva.
Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente
all’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le
perdite quantitative conseguenti a danni causati agli organi riproduttivi e alle bacche.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione e più precisamente come segue:
1° anno
2° anno
3° anno
0% della produzione ottenibile
50% della produzione media ottenibile
100% della produzione media ottenibile
secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione TRENTO D.O.C.
Art. 8 - Danno causato dall’evento eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, è compreso in
garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi
nei trenta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle
diverse qualità di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale
di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si
considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche
per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento
le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati
i vigneti interessati.
Art. 9 - Quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera
produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai
quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di
assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o
diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento assicurato, come segue:
a.il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni
provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art.
13 - Mandato del perito -, punto e), moltiplicando, tale risultato
per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b.al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito
degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato
della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata
in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee,
come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di
consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente
alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno;
- le centesime parti del danno di qualità relativi agli eventi
assicurati grandine, venti sciroccali ed eccesso di pioggia,
determinate come da tabelle previste all’art. 31 - Tabella di
maggiorazione;
- la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni
dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle
relative alla franchigia così come stabilito all’art. 4 - Soglia e
Franchigia.
Art. 10 - Tabella di maggiorazione
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto
alla grandine, al vento sciroccale e all’eccesso di pioggia, verrà
calcolato sul prodotto residuo in relazione a:
- la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle
eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato;
- l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in
riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato;
- l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- la fase fenologica di accadimento dei sinistri.
Applicando la seguente tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo)
Classificazione
Coefficiente -%
danno di qualità
% danno quantità
Superiore al 50%
50
% danno quantità
Inferiore al 50%
Percentuale di deprezzamento
pari alla percentuale di danno
quantità
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle
seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
- 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 01 luglio per tutte le altre varietà.
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate
che abbiano a verificarsi dopo le date:
- 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot;
- 10 agosto per tutte le altre varietà.
Il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
27
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 9
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
FRUTTA (ad esclusione delle Ciliegie)
Art. 11 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in
fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
DRUPACEE
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
0% della produzione ottenibile
30% della produzione ottenibile
60% della produzione ottenibile
80% della produzione ottenibile
100% della produzione ottenibile
0% della produzione ottenibile
35% della produzione ottenibile
80% della produzione ottenibile
100% della produzione ottenibile
Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente
all’eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le perdite quantitative dovute a danni causati agli organi riproduttivi e ai
frutti.
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti
di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
- impianti antibrina;
- sono compresi in garanzia i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell’impianto non imputabile a
negligenza dell’Assicurato.
- impianti antigrandine (reti) - sono compresi in garanzia anche:
- i danni alla produzione verificatesi dalla fioritura fino
alla data del 15 maggio;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto
stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità
oggetto di copertura assicurativa.
- i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti la raccolta,
anche a rete non stesa.
Art. 12 - Quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera
produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base
ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da
mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo
appezzamento come segue:
a. il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene
detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i
danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati
all’ - art. 13 - Mandato del perito, punto e) delle norme generali
che regolano l’Assicurazione e moltiplicando tale risultato per
il prezzo unitario fissato nel certificato;
b.al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito
degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato
della produzione risarcibile e la produzione ottenibile.
- le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto
residuo, della tabella indicata al successivo art. 13 - Danno
di qualità- tabella -.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
28
- dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei
due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative
ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7
- danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle esposte all’Art. 4 - SOGLIA - FRANCHIGIA.
Art. 13 - Danno di qualità - Tabella
4.Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della
Comunità Europea. (tabella a pagina seguente)
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o
raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e
comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione
industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
N.B.: 1) Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo
2) I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o
raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e
comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione
industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
TABELLA C - Qualità Frutta
Classe di danno
a)
b)
c)
Descrizione
% danno di qualità
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un
lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia
(epicarpo) non superiori a:
- 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine);
0
- 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine);
- 0,20 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
- rugginosità lieve;
- 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee.
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella
precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti
da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia
(epicarpo) non superiori a:
- 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine);
- 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche
50
e nettarine );
- 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi
dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e
susine);
- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
- 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi
dell’epicarpo (buccia).
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà,
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi
85
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
29
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 10
NORME PER L’ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO CILIEGIE
CONTRATTO D’AREA OMOGENEA
(ITAS, CATTOLICA, GREAT LAKES)
DEFINIZIONI - Prodotto: Ciliegie
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o
diminuito risultato della produzione del prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, a causa delle seguenti condizioni atmosferiche avverse: gelo - brina, grandine, eccesso pioggia,
siccità, vento forte, colpo di sole, sbalzo termico.
L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle
vicinanze.
In deroga all’Art. 2 - Norme che regolano l’Assicurazione - la
garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre
dalle ore 12:00 del terzo giorno successivo a quello della data di
notifica, per tutti gli eventi
2. TARIFFE
23,50% del valore assicurato per le produzioni in pieno campo
per tutti i Comuni
17,60% del valore assicurato per le produzioni insistenti in appezzamenti coperti con teli antipioggia per tutti i Comuni
3. DELIMITAZIONI DI GARANZIA
È consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase
di piena produzione (salvo quanto sotto previsto), coltivati
secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati
colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che
patologico, salvo specifica autorizzazione della Società.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione
aziendale.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene
convenzionalmente stabilità come segue:
1° anno
0% della produzione ottenibile
2° anno
0% della produzione ottenibile
3° anno
20% della produzione ottenibile
4° anno
80% della produzione ottenibile
5° anno
100% della produzione ottenibile
È ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti
di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi
di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine/antipioggia.
Tali teli devono essere stesi entro le date indicate per le rispettive
zone, qualora tale condizione non venga rispettata decade la copertura assicurativa per danni da eccesso pioggia e grandine.
L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia, tara o difetto.
Le produzioni coperte da impianti di difesa attiva devono essere
considerate e codificate come prodotto diverso.
4. MATURAZIONE DEL PRODOTTO E SCADENZA
DELLA GARANZIA
Ad integrazione di quanto descritto all’art. 2 delle Norme che
regolano l’assicurazione - Pagamento del premio - Decorrenza e
scadenza della garanzia - ultimo comma, si precisa che la maturazione del prodotto è convenzionalmente determinata per zona
geografica e altimetrica omogenea nonché per varietà come segue: entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna
del prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo
cause di forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Consorzio e
la Società.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
30
5. SOGLIA - FRANCHIGIA
A parziale deroga dell’art. 4 - soglia e franchigia l’assicurazione
è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione, applicata al valore assicurato per varietà/
zona omogenea.
Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per zona omogenea. Per produzioni coperte
da impianto di difesa attiva antipioggia il diritto all’indennizzo si
attiva quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto
più del 30% del risultato della produzione per azienda/prodotto/
comune.
Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come
da tabelle. (pagina seguente)
6. LIMITE DI INDENNIZZO
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della produzione
per zona geografica omogenea. (per partita assicurata nel caso
di produzioni protette). Detta percentuale viene abbassata al
70% per i danni derivanti da siccità.
7. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune
accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per
singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica
e altimetrica omogenea in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per singola specie e varietà, con le seguenti
norme:
- Calcolando la perdita di quantità di prodotto ottenibile
derivanti da eventi atmosferici compresi in garanzia ed
applicando la tabella di degrado prevista per l’interessamento qualitativo.
- Le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da uno o più eventi assicurati, come risultato dalla
perizia effettuata nella relativa zona omogenea e per singola varietà, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità di prodotto ottenibile in ogni partita,
oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a
detto valore. Dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni come detto all’art.5)
delle Norme che regolano l’assicurazione in generale Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
- e quelle relative alla franchigia.
- In caso di danni successivi le centesime parti di danno
devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato. Qualora particolari ed eccezionali eventi atmosferici in garanzia danneggino le produzioni assicurate
nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non
uniforme, determinando un’entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche
ed altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate,
possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti
(Contraente e Società che presta la garanzia).
- In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per corpo aziendale,
all’interno dell’Azienda agricola assicurata, e non per
zona altimetrica omogenea.
8. RISCHIO GRANDINE
La garanzia ha inizio non prima dell’allegagione.
FRANCHIGIA E PERCENTUALI DI DANNO (per area omogenea prodotti in pieno campo)
% di danno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
franchigia
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
14
13
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Indennizzo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
% di danno
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
franchigia
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
Indennizzo
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47
48
% di danno
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
franchigia
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Indennizzo
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
% di danno
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
franchigia
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Indennizzo
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
FRANCHIGIA E PERCENTUALI DI DANNO (impianti dotati di sistema di difesa attiva)
% di danno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
franchigia
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
28
26
24
22
Indennizzo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
9
12
% di danno
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
franchigia
20
18
16
14
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
Indennizzo
15
18
21
24
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47
48
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
31
9. TABELLA VALUTAZIONE DEL DANNO (QUALITATIVA)
% danno
a)
b)
c)
d)
Illesi, lesioni all’epicarpo,
qualche lesione minima
Lesioni di lieve estensione asciutte
Lesioni di lieve profondità asciutte
Lesioni di media e notevole estensione
asciutte - Lesioni di media e notevole profondità asciutte, deformazione media
Lesioni non asciutte - Frutti abbattuti Frutti distrutti, deformazione grave
0
50
85
100
N.B.: le lesioni di cui ai punti B) usque D), ove non diversamente
specificato, si intendono al mesocarpo.
11. RISCHIO ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA
RACCOLTA
L’assicurazione è relativa alla perdita di qualità del prodotto
a causa di precipitazioni prolungate, intendendo per tali le
piogge e/o le conseguenti ore di bagnatura che eccedono oltre
il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico
delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o
da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le
cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore,
che abbia causato danni alle colture assicurate (cracking).
Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese
agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche
orografiche analoghe. A parziale deroga di quanto previsto
nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici - il superamento dei dati oggettivi previsti nella
definizione dell’evento eccesso di pioggia sarà verificato con
una tolleranza fino al 50%.
10. LE ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE
Zona
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Zone geografiche ed altimetriche omogenee
Susà sotto paese - Canale - Valcanover fino a maso Dolzer
Colle di Tenna
Susà sopra paese - S.Vito - sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè
Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano
Pergine - Serso - Viarago - Masetti - Zava
Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino
Roncogno - Costasavina
Civezzano escluse frazioni alte
Povo - Villazzano - Cortesano
Mattarello
Ravina - Romagnano
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)
Brancolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera
Volano - Besenello - Rovereto
Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino
Bleggio
Faver
Cavedine
Media Val di Non
Alta Val di Non
Revò
Bassa Valsugana
Altre zone non previste, da delimitare
Termine massimo per la copertura
dell’impianto
10 giugno
10 giugno
10 giugno
15 giugno
10 giugno
10 giugno
10 giugno
10 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
01 giugno
10 giugno
15 giugno
10 giugno
15 giugno
20 giugno
20 giugno
20 giugno
01 giugno
Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 13
PERITI
Nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 15) - verranno
incaricati dalle Società.
Nominativi dei periti di cui al punto 16), da utilizzare quali terzi
periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l’accordo sulla nomina del terzo:
Per. Agr. MARTELLI Alessandro
Via Appia, 38 - 40026 Imola (BO)
Dott. Agr. PEZZI Attilio
Via Algeria, 34 - 44100 Ferrara
Dott. VALLI Ronaldo
Via Barche, 6 - 42100 Reggio Emilia
Geom. PLATTO Walter
Viale Europa, 66 - 25021 Bagnolo Mella (BS)
Dott. Agr. ALBERTINI Giorgio
Via Riccardi, 8 - 25014 Castenedolo (BS)
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
32
Dott. Agr. RIVI Pio
Via Canalazzo,10
42010 Salvaterra Casalgrande (RE)
Geom. TAINO Giampiero
Via Porsi, 19 - 26013 Crema
Per chi desidera saperne di più...
Ambiti normativi
ASSICURAZIONE
AGEVOLATA 2011
Il cofinanziamento Europeo è stato attivato attraverso le
seguenti misure specifiche
PRODOTTO UVA DA VINO
Reg. (CE) 1234/07 - Art. 103-unvicies (OCM-Vino)
Condizioni di attivazione della misura
L’attivazione della domanda di aiuto “domanda P.A.C.”
deve essere tassativamente effettuata presso il C.A.A.,
pena l’inammissibilità a contributo, entro il 15 maggio di ogni anno. Prima della sottoscrizione dei certificati
assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”.
Entità del sostegno complessivo nazionale
20.000.000,00 Euro provenienti dal Programma nazionale di sostegno per il settore Vitivinicolo. Tali risorse possono essere incrementate con risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale e con risorse della Provincia Autonoma
di Trento.
L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del
premio determinato sulla base delle serie storiche o in
base all’applicazione di parametri fissati da ISMEA. Tale
percentuale è definita come segue:
- fino all’80% per polizze stipulate a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali (polizze con soglia di acceso al
risarcimento)
- fino al 50% per polizze stipulate a copertura delle perdite dovute a condizioni climatiche avverse non assimilabili a calamità naturali, ad animali e a fitopatie o infestazioni parassitarie (polizze senza soglia di accesso al
risarcimento).
Erogazione del sostegno, relativamente a tale misura
L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi sopra indicati, viene
erogato direttamente all’agricoltore entro il 15 ottobre
dell’anno della domanda.
L’agricoltore entro il 30.10.2011 restituirà a CO.DI.PR.A.
l’intera somma del contributo incassato oltre alla quota
associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato).
La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del
contributo complessivo alle percentuali massime sulla
spesa assicurativa.
Le risorse contributive PAT verranno incassate direttamente da CO.DI.PR.A..
34
ALTRI PRODOTTI AGRICOLI
(escluso strutture e zootecnia)
Art. 68 - Reg. (CE) 73/09 - Health Check
Sono ammissibili esclusivamente polizze che prevedano
la soglia di accesso al risarcimento.
L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del
premio determinato sulla base delle serie storiche o in
base all’applicazione di parametri fissati da Ismea. Tale
percentuale è definita fino al 65% del premio così determinato, comprensivo della quota di cofinanziamento
nazionale obbligatorio. Con le risorse relative all’aiuto di
Stato di cui al D.Lgs n. 102/2004 la percentuale massima
può essere incrementata, in funzione delle disponibilità finanziarie, fino all’80% della spesa parametrata (65% nel
caso di coperture comprendenti fitopatie). Con risorse
delle Provincia Autonoma di Trento tale percentuale
viene portata all’80% degli effettivi costi (escluse coperture comprendenti rischio fitopatie).
L’attivazione della domanda di aiuto deve essere effettuata
al C.A.A., nell’ambito della domanda unica P.A.C., entro
il 15 maggio di ogni anno (l’intervento previsto sull’art.68
prevede la possibilità di attivazione fuori termine con una
riduzione importante del contributo pari all’1% per giorno di
ritardo e comunque entro il 10 giugno). Prima della sottoscrizione dei certificati assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”.
Entità del sostegno complessivo nazionale
70.000.000,00 Euro relativi alla quota Comunitaria;
23.333.333,00 Euro relativi alla quota di cofinanziamento
nazionale obbligatoria.
Erogazione del sostegno
L’importo dell’aiuto nei limiti massimi sopra indicati viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 30 giugno
dell’anno successivo alla domanda.
L’agricoltore entro il 30.10.2011 sarà tenuto al pagamento
della quota associativa consortile (calcolabile secondo le
tariffe pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo
in considerazione dell’effettivo valore assicurato) ed alla
immediata restituzione del contributo europeo incassato.
La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime sulla spesa
assicurativa.
Le risorse contributive MIPAAF e PAT verranno incassate
direttamente da CO.DI.PR.A..
PRINCIPALI OBBLIGHI
A CARICO
DEGLI ASSICURATI
Sottolineiamo nuovamente che la concessione dell’agevolazione prevista, a livello di Comunità Europea, Stato e Provincia Autonoma di Trento, a parziale copertura dei costi delle
assicurazioni agevolate è subordinata all’obbligo di attivare
entro il 15 maggio 2010 la “Domanda Unica P.A.C.” presso il proprio Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.). I certificati
di assicurazione dovranno riportare esattamente, pena decadenza al diritto all’agevolazione, i dati, particelle fondiarie, superfici coltivate, ecc., contenuti nel singolo Fascicolo
Aziendale, che deve essere correttamente aggiornato.
La normativa comunitaria sancisce l’obbligo di assicurare
l’intero risultato della produzione aziendale per Comune e Prodotto, inteso come il prodotto matematico della
quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti
in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti
escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con
la produzione più elevata. Ossia i quintali (1 q.le = 0,1 ton.)
medi prodotti in impianti in produzione applicati alla superficie aziendale attualmente coltivata per ogni singolo prodotto
e Comune dell’Azienda. Le produzioni soggette a disciplinari di produzione, sono assicurabili al mercato agevola-
to, nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Per
“Prodotto” si intendono le specie botaniche elencate all’art.
1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di
cui al Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30.162
e cioè: Uva da Vino, Mele, Pere, Susine, ecc. prorogato ed
integrato dal D.M. n. 5.206 del 04 marzo 2011. Mele Golden
e Renetta, ad esempio, sono da considerarsi “unico Prodotto”
pur essendo varietà diverse. Per il prodotto “mele”, coltivate
nel medesimo comune, pertanto, si devono intendere ed
assicurare tutte le varietà (golden, stark, gala, ecc.) stessa cosa per il prodotto uva da vino (merlot, chardonnay,
ecc). Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti si riscontrasse la mancata osservanza di
tale norma si perderebbe il beneficio della contribuzione
prevista. Il Consorzio si vedrebbe, pertanto, costretto a
recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio oltre alle
possibili conseguenze, perdita di altri eventuali contributi comunitari, alle quali il Socio incorrerebbe per false
dichiarazioni rilasciate e sottoscritte all’atto della stipula
dell’adesione assicurativa. Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell’osservanza di tali norme prima di
sottoscrivere i certificati di assicurazione e la relativa dichiarazione.
Il cofinanziamento europeo è una aiuto diretto, art.2 - lett. d,
Reg. (CE) n. 73/2009. Ad esso si applicano dunque le disposizioni di cui al cap. 1 e 2 del medesimo Regolamento per
quanto riguarda la MODULAZIONE e LA CONDIZIONALITÀ.
Tali disposizioni non si applicano per l’”Uva da Vino” (ambito
O.C.M. VINO).
SOGLIA DI ACCESSO
AL RISARCIMENTO
Fondo di mutualità
Per ottenere la contribuzione pubblica (ad eccezione del
solo prodotto UVA da VINO) deve essere obbligatoriamente applicata la soglia di accesso al risarcimento. Tale
soglia è da riferirsi alla produzione aziendale, per singolo
prodotto, riferita al Comune amministrativo.
Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di
difesa attiva antigrandine, non vengono considerate al fine
del calcolo della soglia delle stesse produzioni coltivate nel
medesimo comune in pieno campo. Quindi si avranno due
soglie autonome, una per le produzioni sotto rete, l’altra
per le produzioni in pieno campo.
La soglia di accesso al risarcimento può determinare che,
pur avendo subito dei danni superiori al 30% su qualche
appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale possibilità, già da
un paio di anni con più che ottimi risultati, si è deliberata
la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato
esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”,
con franchigia minima del 15% e fino all’esaurimento
della sua dotazione finanziaria concorrerà pertanto alla
liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la
soglia Azienda - prodotto - comune.
La copertura dei danni sotto soglia, potrebbe essere ottenuta con polizze integrative non agevolate e di seguito,
illustriamo brevemente le considerazioni economiche che
hanno determinato le scelte di CO.DI.PR.A. di costituire il
Fondo di Mutualità. Innanzitutto, vi è da considerare che i
COSTO A CARICO
DEL SOCIO
Termini di pagamento
Il costo a carico del Socio, grazie alle integrazioni contributive previste dalla Provincia Autonoma di Trento, è definibile e quantificabile prima delle sottoscrizione della copertura assicurativa.
In questo opuscolo sono pubblicate le tariffe in base alle
quali l’Agricoltore può calcolare il contributo associativo
che dovrà corrispondere al Consorzio di Difesa comprensivo dell’eventuale quota per dotazione del “Fondo di Mutualità”.
Considerando che le risorse derivanti dalle misure di cofinanziamento verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati, mentre verranno liquidate a Co.Di.Pr.A. le risorse
integrative MIPAAF relative al Fondo di Solidarietà Nazio-
36
danni sotto soglia, per definizione, sono dei danni medio/
lievi (inferiori al 30% per azienda/comune/prodotto), infatti
quelli superiori sono compresi interamente nella copertura
agevolata e che l’intero costo assicurativo rimane a capo
dell’agricoltore, non potendo ottenere contributi pubblici.
Di conseguenza, la massima convenienza è ottenibile dedicando a tale parte di rischio risorse minime a fronte di un
minor livello di copertura.
Da nostre attente analisi dei dati storici, si evince che l’incidenza dei danni sotto soglia è circa il 20% del totale, di
conseguenza, una polizza integrativa dovrebbe costare
circa il 20% dell’intero costo. Per una corretta comparazione, vi è da considerare che a carico dell’agricoltore del
restante 80% di costo ammissibile a contributo, rimane un
costo effettivo del 16%.
In sintesi:
IPOTESI DI PERCENTUALE DEL COSTO COMPLESSIVO A CARICO DELL’AGRICOLTORE
FONDO
Costo totale
Assicurativo
Costo per danno
sotto Soglia
Danno
agevolato
Totale
INTEGRATIVA
100%
100%
8%
20%
16%
16%
24%
36%
Esempio concreto: Valore assicurato € 100.000,00 mele in Comune
a medio rischio, tasso 14% = con la soluzione Fondo il costo è di €
3.360,00 contro € 5.040,00 con la soluzione della polizza integrativa,
al netto dei caricamenti quindi con una differenza di quasi € 1.700,00.
Nel 2009 e nel 2010 si sono risparmiati a livello provinciale circa 5
milioni di euro.
nale e quelle della Provincia Autonoma di Trento, si prevedono i seguenti termini di pagamento della Quota consortile a carico dei Soci Assicurati:
PRODOTTO UVA DA VINO - alla data del 30 ottobre la
quota consortile calcolabile con i tassi di tariffa, esposti
in questo opuscolo, oltre al contributo di cofinanziamento
europeo che a tal data il Socio avrà già incassato direttamente dall’Organismo pagatore e che contestualmente
restituirà al Consorzio.
TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI - alla data del 30 ottobre
il contributo associativo calcolabile con i tassi di tariffa,
esposti in questo opuscolo.
La restituzione del contributo relativo alla quota di cofinanziamento che verrà liquidato direttamente al Socio verrà
corrisposta dallo stesso in favore del Consorzio entro 30
giorni dall’incasso.
Esempio di calcolo del danno
in “PAROLE POVERE”
La stima del danno si articola in due fasi: valutazione quantitativa ed interessamento qualitativo.
a)Perdita quantitativa: si stima in percentuale la perdita
quantitativa rispetto alla produzione assicurata e potenzialmente e storicamente prodotta.
b)Perdita qualitativa: si stima in percentuale la perdita qualitativa sul prodotto ancora in pianta e, calcolata sul residuo,
si somma alla perdita percentuale quantitativa:
Frutta
Applicando la Tabella C
nell’analisi di un campione di
frutti rappresentativo, scelto
in comune accordo fra agricoltore e perito.
La percentuale relativa alla
perdita qualitativa, rapportata
a 100, così ottenuta si somma all’eventuale percentuale
riferita alla perdita di quantità
ottenendo il danno totale
Uva da vino
Convenzionalmente applicando la maggiorazione
prevista:
- dalla TABELLA DI QUALITÀ. Qualora il prodotto sia
stato interessato da/anche
da grandinate posteriori
alle date riportate a pag.
21 i coefficienti per danno
di qualità vengono aumentati del 30%
- semplicemente da Tab.
502 per la franchigia 10%.
La percentuale relativa
alla perdita qualitativa così
ottenuta si somma alla percentuale riferita alla perdita
di peso ottenendo il danno
totale
Cerchiamo di fare un esempio pratico
Valore assicurato (= potenzialità produttiva) 1000 kg
1.a seguito degli eventi assicurati (gelo o grandine) stimiamo che 25 siano andati persi (allettati dal gelo, caduti o
marcescenti a causa della grandine). Ne deriva che il
danno in termini quantitativi (danno di quantità) è pari al
25%
2.Dobbiamo determinare, ora, il danno qualitativo che il
prodotto residuo ha subito:
Frutta
Scegliamo una o più piante
medie rappresentative, stacchiamo il prodotto, lo selezioniamo secondo quelli che
sono i coefficienti di degrado
previsti dalla Tabella C, procediamo a calcolare, con media ponderale, la percentuale
di danno che supponiamo sia
70%. Poiché questo danno è
rappresentativo del 75% della produzione (100 produzione assicurata meno 25% per
perdita quantitativa) dovrà
essere rapportato a 100.
(75% per 70) diviso 100 =
52,50% che rappresenta il
danno di qualità.
Il danno totale sarà composto
da:
danno di quantità +
danno di qualità
e cioè
25% + 52,50% = 77,50%
Uva da vino
Scegliamo una porzione
di filare rappresentativa,
analizziamo tutti i capi a
frutto e determiniamo innanzi
tutto se ci sono grappoli
asportati, i quali dovranno
essere calcolati come perdita al 100%. Per i grappoli
presenti determiniamo, per
ciascuno, l’eventuale perdita
di peso subita. Con la media
ponderale dei dati raccolti
determiniamo il danno in
perdita di peso subita dal
vigneto assicurato.
Supponiamo che il danno
in perdita di peso sia pari
al 25%. A tale danno deve
essere applicata la maggiorazione come da tabella di
qualità.
Ad un danno in perdita di
peso, determinata dall’avversità grandine e vento, pari
al 25%, sul prodotto residuo
(100 - 25 = 75) ossia un
danno del 19% corrisponde
una integrazione qualitativa.
Il danno totale è pertanto
25% + 19% = 44,00%
Supponiamo che il prodotto
sia Chardonnay e che sia
stato interessato da una
grandinata il 20 agosto. Il
danno di qualità non sarà più
pari a 19,00 punti ma bensì
a19,00 + 30% pari a 24,70%.
Il danno totale pertanto sarà:
25% + 24,70% = 49,70%
37
Possibilità di adottare diversi
livelli di PREZZO MERCURIALE
Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche
valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per
il prezzo deliberato in base al Decreto MIPAAF n. 5.522 del
08 marzo 2011, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto
di copertura:
Fascia A - corrispondente al prezzo stabilito con apposita
delibera dal Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. in
recepimento del D.M. emanato dal M.I.PA.A.F.;
Fascia B - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A”
diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore);
Fascia C - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A”
38
diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore);
Fascia D - è data la possibilità per i prodotti coltivati con
“ciclo biologico”, al termine del periodo di conversione, di
aumentare il corrispondente prezzo massimo stabilito con
delibera del C.d.A di Co.di.Pr.A. del 20% (il risultato va arrotondato all’Euro inferiore) allegando ai certificati l’attestato
dell’Organismo di controllo preposto, in corso di validità, che
attesti il possesso della qualifica di “Coltura Biologica”;
Fascia E - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato
all’Euro superiore);
Fascia F - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato
all’Euro superiore).
L’opzione è a livello di singola Azienda per prodotto e
Comune.
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 11
PREZZI PRODOTTI - D.M. n. 5.522 dell’8 marzo 2011
700
793
Actinidia B FS
Albicocche B FS
095
789
Cachi
Ciliegie B FS
790
Ciliegie B FS
Rete Antipioggia
Mele B FS
783
883
Mele B FS Brev.
490
489
Nettarine B FS precoci
Nettarine B FS
081
751
785
Olive da olio
Pere B FS precoci
Pere B FS
771
Pesche B FS precoci
487
Pesche B Fs
711
791
003
Susine B Fs precoci
Susine B FS
Uva da tavola
061
Barbatelle di vite
062
Vivai di piante da frutto
164
Talee di vite madre
S97
S98
S99
S96
S95
S88
Serre
Serre Tunnel
Reti
Reti
Colture Arboree
Tutte le varietà
Generale
Aurora e similari
Tutte le varietà
Kordia, Regina zone di montagna
Tutte le altre varietà
55,00 q.le
96,00 q.le
172,00 q.le
52,00 q.le
400,00 q.le
280,00 q.le
Kordia, Regina zone di montagna
450,00 q.le
Breaburn
Fuji, altre varietà emergenti
Bella di Boskoop
Florina, Jonagold, Altre medio tardive
Stayman Niepling’s, Winesap
Renetta Canada
Gala
Golden e cloni simili, Gruppo Red Del. oltre 350 mt. slm.
Golden e cloni simili, Gruppo Red Del. fino a 350 mt. slm .
Elstar, Ozark Gold, Summared, Delbarestivale, Idared Gloster, Altre precoci
Granny Smith
Imperatore Morgenduft
Modì
Pink Lady
Tutte le varietà
Media maturazione
Tardive
Tutte le varietà
William, Altre precoci
Abate Fetel, Decana del Comizio
Kaiser, Conference e Altre medio tardive
Gialle precoci
Bianche precoci
Gialle media maturazione
Gialle tardive
Bianche media maturazione
Bianche tardive
Tutte le varietà
Varietà medio tardive
Schiava grossa e altre varietà
32,00 q.le
50,00 q.le
67,00 q.le
30,00 q.le
30,00 q.le
47,00 q.le
47,00 q.le
47,00 q.le
34,50 q.le
30,00 q.le
34,00 q.le
34,00 q.le
49,00 q.le
62,00 q.le
80,00 q.le
56,00 q.le
50,00 q.le
75,00 q.le
50,00 q.le
69,00 q.le
54,00 q.le
72,00 q.le
76,00 q.le
48,00 q.le
43,00 q.le
56,00 q.le
51,00 q.le
76,00 q.le
66,00 q.le
63,00 q.le
Vivai di Piante
Barbatelle di vite innestate certificate
Barbatelle di vite innestate standard
Astoni
Astoni con rami anticipati
Piante preformate tipo Knips
Talee da porta innesto
1,07 cad.
1,03 cad.
3,37 cad.
4,09 cad.
4,79 cad.
0,13 cad.
Strutture
Struttura in metallo e copertura in vetro temperato
Struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida
Copertura in film plastico doppio
Copertura in film plastico semplice
Reti antigrandine
Reti antipioggia
210,00 mq
165,00 mq
60,00 mq
60,00 mq
12.000,00 ha
12.000,00 ha
Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi di assicurazione a q.le, si precisa che la conversione ad unità di misura
ufficiale è la seguente:
1 quintale (q.le) = 0,1 Tonnellate (Ton.) = 100 Kilogrammi (Kg.)
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
39
118
142
054
115
Bieta da Coste
Carota
Cavolfiore
Cavolo verza
138
Cavolo cappuccio
012
021
Cetriolo
Fagioli
024
Fagiolini
067
Fragole
020
Insalata
116
305
Lamponi
Mais
550
551
026
Mirtillo
More
Piselli
010
520
068
193
119
014
Pomodoro
Radicchio
Ribes
Uva spina
Sedano
Zucchine
Colture erbacee, orticole ed arbustive
Bietola da coste
Carota (pianta)
Cavolfiore pianta
Cavolo verza
25,00 q.le
21,00 q.le
35,00 q.le
26,00 q.le
Cavolo cappuccio bianco
Cavolo cappuccio rosso
Cetriolo piena area
Fagioli freschi da sgranare
Fagioli da industria
Da mensa
Stortina di Trento
Fagiolini da industria
Varietà unifere e rifiorenti
Fragoline di bosco
Indivia
Lattuga
Pan di zucchero
Lamponi uniferi e rifiorenti
Nostrano di Storo
Marano vicentino e simili
Mais da granella
Tutte le varietà
Tutte le varietà
Piselli freschi da sgranare
Piselli industria
Fresco da mensa
Tutte le varietà
Ribes rosso, nero
Uva spina
Sedano pianta
Zucchine piena aerea
25,00 q.le
25,00 q.le
29,00 q.le
117,00 q.le
62,00 q.le
113,00 q.le
245,00 q.le
26,00 q.le
329,00 q.le
1.021,00 q.le
28,00 q.le
37,00 q.le
31,00 q.le
510,00 q.le
87,00 q.le
31,00 q.le
16,00 q.le
505,00 q.le
384,00 q.le
88,00 q.le
28,00 q.le
44,00 q.le
60,00 q.le
306,00 q.le
205,00 q.le
29,00 q.le
43,00 q.le
Uva da Vino
Cod
502
o
902
Specie
Pinot Grigio
Riesling Italico e Renano
Traminer Aromatico
Nosiola, Nosiola Vino Santo
Moscato Giallo e Rosa
Chardonnay
Pinot Bianco,
Uva nord
Silvaner Verde
Muller Thurgau
o
Sauvignon
Pinot Nero
Uva Vino Qualità Schiava Valdadige
Extra FS
Lagrein, Cabernet
Teroldego
Rebo
Marzemino
Enantio Valdadige
Merlot
Groppello di Revò
Kerner
Lambrusco
Altre uve bianche di pregio
Altre uve rosse di pregio
Altre Uve bianche
Altre Uve rosse
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
40
Varietà
Prezzi q.le DOC
113,00 q.le
111,00 q.le
188,00 q.le
93,00 q.le
136,00 q.le
128,00 q.le
125,00 q.le
123,00 q.le
109,00 q.le
136,00 q.le
117,00 q.le
78,00 q.le
83,00 q.le
83,00 q.le
105,00 q.le
83,00 q.le
69,00 q.le
75,00 q.le
****
****
****
****
****
****
****
Prezzi q.le I.G.T.
68,00 q.le
63,00 q.le
68,00 q.le
68,00 q.le
45,00 q.le
63,00 q.le
63,00 q.le
68,00 q.le
68,00 q.le
63,00 q.le
45,00 q.le
37,00 q.le
50,00 q.le
43,00 q.le
48,00 q.le
****
42,00 q.le
35,00 q.le
170,00 q.le
109,00 q.le
****
****
****
****
****
Prezzi q.le
Vino tavola
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
32,00 q.le
34,00 q.le
29,00 q.le
18,00 q.le
20,00 q.le
NUOVA CONVENIENTE
OPPORTUNITÀ PER I SOCI
Il Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. ha deliberato,
anche per questa Campagna assuntiva, di ripetere l’esperienza proficua della scorsa stagione.
CO.DI.PR.A., anche grazie all’accesso al portale ufficiale
dei Fascicoli Aziendali, con autorizzazione del Socio, verifica direttamente nel momento della sottoscrizione la congruità dei dati con quelli ufficiali del Fascicolo Aziendale.
Tale forma di gestione delle adesioni assicurative determina
delle opportunità in favore dei Soci che, volontariamente, vi
aderiscono; infatti, l’Assemblea Generale di CO.DI.PR.A. ha
deliberato quote differenziate di caricamento, in relazione ai
minori effettivi costi che la “raccolta diretta” determina.
Questo comporta un costo, a carico dell’Assicurato,
ridotto mediamente del 15% rispetto alla quota Socio
normale (al netto del caricamento per la costituzione del
Fondo di Mutualità). L’effettivo costo a carico del Socio
è verificabile nelle tabelle riportate nelle ultime pagine
dell’opuscolo ove sono pubblicate le tariffe quota socio
(contributo associativo a carico del socio).
CARIGE ASSICURAZIONI, ITAS MUTUA, DUOMO ASSICURAZIONI ed ALFA GROUP nell’ottica di massima attenzione verso opportunità per i nostri soci loro clienti, di
massima attenzione nel controllo dei dati dei certificati assicurativi hanno aderito a tale sistema di gestione, stanno
valutando l’adesione anche altre compagnie.
Le condizioni assicurative, termini e modalità sono standard, non vi è alcuna differenza fra le diverse Società Assicuratrici.
Per l’adesione assicurativa tramite il sistema definito “raccolta diretta” dei certificati e per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare gli Uffici di:
AGRIDUEMILA S.R.L.
Tel 0461/915908
e-mail: [email protected].
VERIFICA TE STESSO LA CONVENIENZA
Dal 2010 CO.DI.PR.A ha attivato la raccolta diretta delle richieste di adesione alla copertura
assicurativa. I benefici di tale soluzione ricadono direttamente sui soci che volontariamente
vi aderiscono.
Suggeriamo una attenta analisi da parte dei soci: vi è una concreta convenienza rispetto alla
raccolta tradizionale; per tutte le combinazioni “prodotto - comune”, i contributi associativi
a carico del Socio per adesione ai vari tipi di copertura assicurativa sono pubblicati dalla
pag. 43 di questo opuscolo informativo.
Il risparmio è pari a circa il 15% calcolato ed applicato direttamente sulla quota associativa
a carico degli agricoltori assicurati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Agriduemila S.r.l.
0461/915908
indirizzo e-mail: [email protected]
41
Polizza Assicurazione 2011
Allegato 12 - anzichè il tasso di tariffa concordato, viene esposto il tasso a carico del socio comprensivo di caricamenti e quota relativa al Fondo di Mutualità se dovuta
TASSI DI TARIFFA A CARICO DEI SOCI - ANNO 2011
Si consiglia un’attenta valutazione della convenienza delle nuove coperture Multirischio rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali.
I seguenti tassi di tariffa sono calcolati al netto delle contribuzioni pubbliche; la liquidazione delle misure di cofinanziamento europeo
verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati che si impegnano a restituirle a Co.Di.Pr.A. non appena incassate. A tal riguardo vi
è da sottolineare che la mancata immediata restituzione determina il recupero da parte di A.G.E.A. di tali somme, con la conseguente
perdita del contributo.
Comune
Ala
Aldeno
Arco
Avio
Besenello
Bleggio Superiore
Borgo Vals.na
Bosentino
Brentonico
Brez
Cagnò
Calavino
Calceranica al Lago
Caldes
Caldonazzo
Calliano
Campodenno
Carzano
Castelfondo
Castelnuovo Vals.na
Cavedine
Cavizzana
Cembra
Cimone
Cis
Civezzano
Cles
Cloz
Comano Terme
Commezzadura
Coredo
Croviana
Cunevo
Dambel
Denno
Don
Dorsino
Drena
Dro
Faedo
Fai della Paganella
Faver
Flavon
Fondo
Garniga
Giovo
Grigno
Isera
Ivano Fracena
Lasino
Lavis
Levico Terme
Lisignago
Livo
Lona Lases
Mele
Carige, ITAS, Duomo,
Racc. tradizionale
Alfa Group
Uva da vino
Carige, ITAS, Duomo, Alfa
Racc. tradizionale
Group
GbGrV
GrV
ecc.
ecc.
pioggia pioggia
GrV
GbGrV
Multi
GrV
GbGrV
Multi
GrV
3,40
6,90
4,10
4,30
7,40
5,00
3,90
6,80
4,50
3,00
6,20
3,70
3,90
6,80
4,50
3,50
6,20
4,10
6,70
7,00
4,30
9,60
9,60
4,20
6,80
3,60
6,10
5,20
3,10
6,10
3,80
5,30
6,70
4,10
4,60
5,00
4,20
8,80
5,10
5,00
2,70
8,70
8,70
2,30
3,90
2,20
3,60
5,80
3,40
9,60
4,60
9,10
3,30
7,70
8,40
7,30
7,60
5,20
10,00
10,00
5,10
7,40
4,50
6,80
5,90
4,00
6,70
4,70
6,10
7,30
4,90
5,40
5,80
5,10
9,20
5,80
5,80
3,70
9,10
9,10
3,30
4,80
3,100
4,50
6,50
4,40
10,00
5,40
9,40
4,30
8,20
8,80
6,60
7,00
4,60
9,30
9,30
4,60
6,70
4,10
6,10
5,30
3,60
6,00
4,30
5,40
6,60
4,40
4,80
5,20
4,50
8,80
5,20
5,20
3,30
8,70
8,70
2,90
4,30
2,80
4,10
5,80
3,90
9,60
4,90
8,50
3,80
7,60
8,40
6,100
6,40
3,90
8,80
8,80
3,80
6,20
3,20
5,50
4,60
2,70
5,50
3,40
4,80
6,10
3,60
4,10
4,50
3,80
8,10
4,60
4,50
2,30
8,00
8,00
2,00
3,50
1,90
3,20
5,20
3,00
8,80
4,100
8,30
2,90
7,00
7,70
6,60
6,90
4,60
9,10
9,10
4,60
6,80
4,10
6,20
5,40
3,60
6,10
4,20
5,50
6,60
4,40
4,80
5,20
4,60
8,40
5,30
5,20
3,30
8,40
8,40
2,90
4,30
2,80
4,10
5,90
3,90
9,10
4,90
8,600
3,80
7,50
8,10
6,10
6,40
4,20
8,60
8,60
4,20
6,20
3,70
5,50
4,80
3,30
5,50
3,90
5,00
6,10
4,00
4,40
4,70
4,10
8,10
4,80
4,70
3,00
8,00
8,00
2,60
3,90
2,50
3,70
5,30
3,50
8,80
4,40
7,80
3,40
7,00
7,70
1,80
2,20
1,80
1,80
1,80
5,60
1,80
2,20
3,60
2,20
2,20
2,80
5
2,80
4,30
4,40
5,30
5,20
6,10
4,70
5,40
3,90
4,80
4,70
5,50
4,20
5,00
2,70
3,10
4,80
9,60
4,50
2,60
8,70
4,70
4,90
3,70
4,10
5,60
10,00
5,30
3,50
9,10
5,50
5,70
3,30
3,70
5,00
9,60
4,80
3,20
8,70
4,90
5,10
2,30
2,80
4,30
8,80
4,00
2,20
8,00
4,20
4,40
3,30
3,70
5,00
9,100
4,80
3,100
8,40
5,00
5,20
3,00
3,30
4,50
8,80
4,30
2,80
8,00
4,50
4,70
GbGrV
GrV
ecc.
ecc.
pioggia pioggia
Multi
GrV
Multi
2,10
3,40
2,10
2,10
2,60
4,80
2,60
2,00
3,20
2,00
2,00
2,50
4,50
2,50
1,50
1,90
1,50
1,50
1,50
5,20
1,50
1,90
3,20
1,90
1,90
2,40
4,50
2,40
1,80
3,00
1,80
1,80
2,30
4,40
2,30
1,80
2,90
1,80
1,80
2,20
4,100
2,20
2,80
2,70
2,60
4,00
2,50
2,30
2,30
1,80
2,80
2,60
2,50
1,50
2,40
2,30
2,20
1,80
1,80
1,80
2,80
2,20
2,20
2,60
2,10
2,10
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
2,40
1,90
1,90
2,30
1,80
1,80
2,20
1,80
1,80
2,40
2,20
2,10
2,00
2,100
1,90
1,80
1,80
1,90
1,80
2,20
2,30
2,10
2,20
2,00
2,10
1,600
1,50
1,90
2
1,80
1,90
1,80
1,90
2
7,20
3,80
4,40
3,60
4,20
3,40
3,90
1,70
6,70
3,30
3,90
3,20
3,80
3,00
3,50
2,80
4,30
2,20
3,600
2,10
3,50
2,00
3,20
2,50
3,90
1,90
3,20
1,80
3,100
1,80
2,90
5,60
2,20
2,10
2,00
5,20
1,90
1,80
1,80
5,10
5,40
1,80
1,80
4,10
2,80
2,20
3,40
4,00
2,70
2,10
3,20
3,70
2,50
2,00
3,00
4,80
5,00
1,50
1,50
3,70
2,40
1,90
3,00
3,60
2,30
1,80
2,80
3,30
2,20
1,80
2,70
2,30
2,600
2,50
2,40
2,00
2,30
2,20
2,100
4,00
1,80
3,50
2,20
3,30
2,10
3,10
2,00
3,70
1,50
3,100
1,90
2,90
1,80
2,80
1,80
5,100
4,30
4,10
3,80
4,80
3,80
3,70
3,50
1,80
1,80
3,70
1,90
2,20
2,20
5,00
2,20
2,100
2,100
4,80
2,10
2,00
2,00
4,50
2,00
1,50
1,50
3,40
1,600
1,90
1,90
4,50
1,90
1,80
1,80
4,40
1,80
1,80
1,80
4,100
1,80
1,80
2,20
2,10
2,00
1,50
1,90
1,80
1,80
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
43
Comune
Malè
Malosco
Mezzocorona
Mezzolombardo
Monclassico
Mori
Nago - Torbole
Nanno
Nave San Rocco
Nogaredo
Nomi
Novaledo
Ospedaletto Vals.na
Padergnone
Pergine Vals.na
Pomarolo
Revò
Riva del Garda
Romallo
Romeno
Roncegno
Roverè della Luna
Rovereto
Rumo
S. Michele all’ Adige
Sant’Orsola
Sanzeno
Sarnonico
Scurelle
Segonzano
Sfruz
Smarano
Spera
Spormaggiore
Sporminore
Stenico
Storo
Strigno
Taio
Tassullo
Telve
Telve di Sopra
Tenna
Tenno
Terlago
Terragnolo
Terres
Terzolas
Ton
Trambilleno
Trento
Tres
Tuenno
Valda
Vallarsa
Vattaro
Vervò
Vezzano
Vigolo Vattaro
Villa Agnedo
Villa Lagarina
Volano
Zambana
Racc. tradizionale
Racc. tradizionale
GbGrV
GrV
ecc.
ecc.
pioggia pioggia
GrV
GbGrV
Multi
GrV
GbGrV
Multi
GrV
5,00
6,50
6,10
2,90
2,20
6,90
5,80
7,20
6,80
3,90
3,10
7,40
5,20
6,50
6,10
3,50
2,80
6,80
4,50
5,90
5,60
2,50
1,90
6,20
5,20
6,50
6,20
3,50
2,80
6,80
4,70
5,90
5,60
3,10
2,50
6,20
1,80
1,80
3,20
2,20
4,30
1,80
2,20
2,30
4,20
5,90
3,90
9,60
4,70
6,80
5,60
4,10
2,20
6,70
6,50
2,20
4,70
3,40
9,60
2,20
7,50
2,30
8,10
4,40
2,20
8,70
8,40
4,70
2,30
2,80
9,60
7,80
8,30
2,30
2,40
5,00
5,30
7,60
3,10
3,30
5,10
6,60
4,80
10,00
5,50
7,40
6,30
4,90
3,10
7,30
7,20
3,10
5,50
4,30
10,00
3,10
8,00
3,30
8,60
5,20
3,10
9,10
8,80
5,50
3,30
3,80
10,00
8,30
8,80
3,30
3,40
5,80
6,10
8,10
2,80
2,90
4,60
5,90
4,30
9,60
4,90
6,70
5,70
4,40
2,80
6,60
6,50
2,80
4,90
3,90
9,60
2,80
7,40
2,90
8,00
4,70
2,80
8,70
8,40
4,90
2,90
3,40
9,60
7,70
8,30
2,90
3,00
5,20
5,40
7,50
1,90
2
3,80
5,40
3,50
8,80
4,20
6,20
5,10
3,60
1,90
6,10
5,90
1,90
4,20
3,00
8,80
1,90
6,80
2,00
7,40
3,90
1,90
8,00
7,70
4,20
2,00
2,50
8,80
7,10
7,60
2,00
2,10
4,50
4,80
6,90
2,80
2,90
4,60
6,00
4,30
9,10
5,00
6,70
5,70
4,40
2,80
6,60
6,50
2,80
5,00
3,90
9,10
2,80
7,30
2,90
7,80
4,70
2,80
8,40
8,10
5,00
2,90
3,40
9,10
7,60
8,00
2,90
3,00
5,20
5,50
7,40
2,50
2,60
4,20
5,40
3,90
8,80
4,50
6,20
5,20
4,00
2,50
6,10
5,90
2,50
4,50
3,50
8,80
2,50
6,80
2,60
7,40
4,20
2,50
8,00
7,70
4,50
2,60
3,10
8,80
7,10
7,60
2,60
2,70
4,70
5,00
6,90
5,00
5,80
5,20
4,50
5,20
4,70
2,60
5,00
2,30
3,50
5,80
3,30
3,20
5,20
2,90
2,20
4,50
2,00
3,10
5,20
2,90
2,80
4,70
2,60
5,10
3,10
2,40
5,90
4,10
3,40
5,30
3,70
3,10
4,60
2,80
2,10
5,30
3,70
3,00
4,80
3,30
2,70
5,00
4,60
2,60
3,80
9,60
9,60
8,70
4,80
2,60
5,70
5,40
3,50
4,70
10,00
10,00
9,10
5,70
3,60
5,20
4,90
3,20
4,20
9,60
9,60
8,70
5,10
3,20
4,50
4,10
2,20
3,40
8,80
8,80
8,00
4,40
2,30
5,20
4,90
3,10
4,20
9,10
9,10
8,40
5,10
3,20
4,70
4,40
2,80
3,80
8,80
8,80
8,00
4,60
2,90
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
44
Mele
Carige, ITAS, Duomo,
Alfa Group
Uva da vino
Carige, ITAS, Duomo, Alfa
Group
GbGrV
GrV
ecc.
ecc.
pioggia pioggia
Multi
GrV
Multi
3,00
2,10
2,80
2,00
1,50
1,50
2,80
1,90
2,60
1,80
2,50
1,80
3,40
2,20
3,20
2,10
3,00
2,00
3,90
1,50
3,00
1,90
2,80
1,80
2,70
1,80
1,80
3,90
1,90
1,80
4,00
1,80
1,90
2,20
1,80
1,80
1,80
2,20
2,80
2,20
2,20
3,50
2,70
2,20
2,50
2,20
2,20
2,20
2,10
2,70
2,10
2,10
3,30
2,60
2,10
2,40
2,10
2,10
2,10
2,00
2,60
2,00
2,00
3,10
2,50
2,00
2,30
2,00
2,00
2,00
1,50
3,60
1,60
1,50
3,.60
1,50
1,60
1,90
1,50
1,50
1,50
1,90
2,50
1,90
1,90
3,10
2,30
1,90
2,10
1,90
1,90
1,90
1,80
2,30
1,80
1,80
2,90
2,20
1,80
2,00
1,80
1,80
1,80
1,80
2,30
1,80
1,80
2,80
2,20
1,80
2,00
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,20
2,20
2,20
2,10
2,10
2,10
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,20
2,10
2,00
1,50
1,90
1,80
1,80
1,80
2,20
2,10
2,00
1,50
1,90
1,80
1,80
1,80
2,20
2,10
2,00
1,50
1,90
1,80
1,80
3,50
4,10
5,70
4,90
3,50
4,10
4,70
3,30
4,00
4,40
3,10
3,70
3,20
3,80
5,30
4,40
3,10
3,70
4,20
2,90
3,60
3,90
2,80
3,30
2,40
2,00
2,20
2,20
2,10
2,10
2,00
2,00
2,10
1,70
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
5,40
1,80
1,80
4,10
2,20
2,20
4,00
2,10
2,10
3,70
2,00
2,00
5,00
1,50
1,50
3,70
1,90
1,90
3,60
1,80
1,80
3,30
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,20
2,20
2,20
2,10
2,10
2,10
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,70
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,20
2,20
2,10
2,10
2,00
2,00
1,50
1,50
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
4,00
6,90
2,40
5,10
1,80
1,80
2,20
2,20
2,50
5
2,20
2,20
2,10
2,10
2,40
4,80
2,10
2,10
2,00
2,00
2,30
4,50
2,00
2,00
3,70
6,50
2,10
4,70
1,50
1,50
1,90
1,90
2,20
4,50
1,90
1,90
1,80
1,80
2,10
4,40
1,80
1,80
1,80
1,80
2,10
4,10
1,80
1,80
Comune
Ala
Aldeno
Arco
Avio
Brez
Caldonazzo
Cloz
Dro
Fondo
Nomi
Pergine Vals.na
Spormaggiore
Trento
Vervò
Vigolo Vattaro
Villa Lagarina
Volano
Actinidia
Carige, ITAS, Duomo,
Racc. tradizionale
Alfa Group
GrV
GbGrV
Multi
GrV
GbGrV
Multi
2,10
3,10
2,10
2,10
3,60
4,70
3,60
3,60
3,90
5,10
3,90
3,90
1,80
2,80
1,80
1,80
3,20
4,20
3,20
3,20
3,50
4,60
3,50
3,50
2,10
3,60
3,90
1,80
3,20
3,50
2,10
2,70
3,60
4,30
3,90
4,70
1,80
2,4
3,20
3,90
3,50
4,30
3,30
4,90
5,30
3,00
4,40
4,80
2,10
2,10
2,10
3,60
3,60
3,60
3,90
3,90
3,90
1,80
1,80
1,80
3,20
3,20
3,20
3,50
3,50
3,50
Albicocche
Carige, ITAS, Duomo,
Racc. tradizionale
Alfa Group
GrV
GbGrV
Multi
GrV
GbGrV
Multi
6,50
4,90
7,80
6,30
8,50
6,80
5,90
4,40
7,10
5,70
7,80
6,30
8,00
9,10
9,90
7,30
8,30
9,10
2,60
4,90
4,20
6,30
4,50
6,80
2,20
4,40
3,70
5,70
4,10
6,30
I tassi di tariffa completi, per tutte le specie oggetto di assicurazione, sono pubblicati sul sito web
www.codipratn.it
LEGENDA GARANZIE
GrV
GbGrV
GrV ed Ecc. pioggia
GbGrV ed Ecc. pioggia
Multi
Garanzia Grandine e vento
Gelo - Brina, Grandine e Vento
Grandine, vento ed eccesso di pioggia
Gelo - Brina, vento ed eccesso di pioggia
Multirischio rese
DETTI TASSI SONO CALCOLATI PER I SOCI ADERENTI AL SISTEMA DI PAGAMENTO RID. PER I SOCI
CHE NON HANNO OPTATO PER TALE FORMULA INVIEREMO BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA O
ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO, CON TASSI MAGGIORATI DI 0,15 PUNTI PERCENTUALI.
Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011
45
VIVAI - AZIENDA AGRICOLA
DI LORIS ZADRA
PIANTE DA FRUTTO
Dal 1967...
!
...dalla terra delle mele
38062 ARCO (TN) - Loc. S. Giorgio - Via Sabbioni, 9 - Tel. e fax 0464.520405
Loris Zadra cell. 349.5784465 - Luciano Zadra cell. 348.3033604
[email protected]
ATTESTAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
Il sottoscritto assicurato dichiara di conoscere ed accettare tutte le
clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo
e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia
dell’opuscolo informativo (la presente pagina era parte dell’opuscolo stesso) contenente le Condizioni di Assicurazione nonché termini di pagamento ed entità del contributo associativo conseguente
all’adesione alla Polizza Collettiva.
................................ li ......./......./....... ................................
l’Assicurato
47
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