Spazio per la ragione sociale dell’Intermediario/Società. DELLA PROVINCIA DI TRENTO I C AI SO O T N NE IME ER ESIO SUGGPRIMA DELL’AEDNTAMENTE ATT ZA TARE HIO VALU ENIEN V N O TIRISC E L U LA C M ZION LIZZE ILIZZA VE PO B O A U T N R LA S DELLE DALI SE PE E R AZIEN E I V A C SULL I DEI R ANNO IX - N. 2 - II TRIMESTRE 2011 DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2011 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COME FUNZIONA... IN PILLOLE PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSICURATO SOGLIA PER AZIENDA, PRODOTTO, COMUNE FONDO DI MUTUALITà COSTO A CARICO DEL SOCIO POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE IN QUESTO NUMERO Polizza Multirischio rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali Come funziona... in pillole POLIZZA COLLETTIVA 2011 - Condizioni di assicurazione Obblighi da parte del socio assicurato Prezzi mercuriali Nuova conveniente opportunità per i Soci Tassi di tariffa a carico dei Soci pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 4 5 6 35 39 41 43 Periodico del Consorzio Difesa Produttori Agricoli Co.Di.Pr.A. ANNO IX - N. 2 Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893 www.codipratn.it - [email protected] Esercente l’impresa giornalistica: Agriduemila s.r.l. - Via Giusti, 40 - 38122 TN Direttore editoriale: Andrea Berti Direttore responsabile: Piero Flor Redazione e Segreteria: Via Giusti, 40 - 38122 Trento - tel. 0461/915908, fax 0461/915893 Progetto grafico e impaginazione: GBF® - Trento - Via Lunelli, 13 Stampa: Litografia AMORTH - Trento (TN) - Via Crosare 3 POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE PER LA STABILIZZAZIONE DEI RICAVI AZIENDALI: ottima copertura a costi contenuti La Commissione della Comunità Economica Europea ha aperto una fase di attenta analisi delle strategie da adottare per la nuova programmazione della politica agricola 2013-2020. Il settore assicurativo è considerato uno degli strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi aziendali ed ancora maggiori risorse saranno destinate in futuro a questo settore per la gestione dei rischi agricoli. La nuova polizza “Multirischio sulle rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali” è il prodotto assicurativo che, anche grazie alla riassicurazione pubblica, offre a costi assolutamente competitivi una copertura assicurativa contro tutte le manifestazioni calamitose. Il prodotto è stato migliorato nelle condizioni e risulta assolutamente competitivo dal punto di vista tariffario. Anche a questo prodotto è abbinata la copertura del Fondo Mutualistico per i danni inferiori alla soglia di accesso agli indennizzi. Consigliamo ai Soci una attenta analisi di tutte le condizioni assicurative prima della sottoscrizione dei certificati, con particolare evidenza alla convenienza di questa soluzione assicurativa. Principali caratteristiche della polizza multirischio sulle rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali: - Copertura dei rischi derivanti da tutte le manifestazioni calamitose (grandine, vento, gelo-brina, siccità, eccesso acqua, sbalzo termico, alluvione). - Assoluta competitività dei costi a carico degli agricoltori. - Operatività del Fondo Mutualistico che integra la garanzia assicurativa con indennizzo dei danni sotto soglia, come per gli altri tipi di polizza. Trento, viaVannetti 1 www. cooperfidi.it tel. 0461.260417 Apertura al pubblico lunedì / venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 Gradito l’appuntamento. ASSICURARSI, COME FUNZIONA... in pillole L’Agricoltore che intende assicurarsi, entro il 15 maggio, deve attivare “LA DOMANDA DI AIUTO”. Tale prenotazione consiste semplicemente nel barrare l’apposita casella nell’ambito della “Domanda Unica P.A.C.” da effettuarsi presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Per tale richiesta è necessario concordare appuntamento con gli uffici dei C.A.A. - Centri Assistenza Agricola, la data ultima è fissata con il giorno 15 maggio 2011, salvo proroga. Fac-simile del modello di documento da sottoscrivere presso i C.A.A. Sez. IX - Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (Art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - art. 11 del D.M. 29/07/2009) Il sottoscritto, richiedendo per la campagna corrente il contributo per il pagamento dei premi assicurativi e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’articolo dell’art. 76 del D.P.R. n. Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM 29/07/2009 1 Si impegna 1 a presentare la documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabili da disposizioni del MIPAAF e dell’AGEA Vi è da sottolineare che la prenotazione non è vincolante alla stipula dei successivi contratti assicurativi quindi l’Agricoltore che ha barrato la domanda prenotando l’aiuto e che non perfeziona alcun contratto assicurativo non è soggetto ad alcun costo od obbligo. La sottoscrizione di eventuali certificati di assicurazione può avvenire sia prima che dopo l’attivazione della richiesta di aiuto (nello stesso modo degli anni scorsi). Ricordatevi quindi, nel caso ci si intenda assicurare, che entro il 15 maggio è necessario attivare la domanda P.A.C. presso i C.A.A.- Centri Assistenza Agricoli -, di tutte le altre disposizioni per l’ottenimento del contributo si farà carico CO.DI.PR.A. Sottolineiamo che i dati delle produzioni e delle superfici oggetto di copertura assicurativa devono trovare corrispondenza con quanto risultante dal Fascicolo Aziendale aggiornato (l’aggiornamento è effettuabile presso i C.A.A. - Centri di Assistenza Agricola). DA RICORDARE: ENTRO 15 MAGGIO 2011 (salvo proroghe) AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE E ATTIVAZIONE DOMANDA P.A.C. (da concordare assolutamente le modalità con Uffici C.A.A. - Centri Assistenza Agricola) ENTRO 30 MAGGIO 2011 SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE Ogni ulteriore adempimento verrà gestito da CO.DI.PR.A. 5 POLIZZA COLLETTIVA 2011 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 12 - Condizioni di assicurazione > pag. 10 Norme generali che regolano l’assicurazione > pag. 12 Norme pluririschio grandine e vento > pag.15 Norme pluririschio grandine e vento reti e tunnel > pag.21 Norme pluririschio grandine, vento, gelo e brina > pag. 23 Norme pluririschio prodotto uva da vino > pag. 25 Norme che regolano l’assicurazione multirischio (gold) > pag. 26 Condizioni speciali di assicurazione “uva da vino” > pag. 27 Condizioni speciali di assicurazione “frutta” > pag. 28 Norme multirischio ciliegie contratto d’area omogenea (ITAS, CATTOLICA, GREAT LAKES) > pag. 30 Prezzi mercuriali dei prodotti > pag. 39 Tariffe per Comune e prodotto > pag. 43 POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2011 Pattuizioni fra le parti Fra le Parti indicate, e precisamente: ............................. in seguito denominata “Società” e Condifesa CO.DI.PR.A. Consorzio Difesa Produttori Agricoli con sede in Trento - Via Giusti, 40 Codice Fiscale 80016190227 in seguito denominato “Contraente” Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche a coperture assicurative. Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi atmosferici ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008 -, degli Orientamenti Comunitari - Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n. 1.234, art. 102; Reg. (CE) 19 aprile 2008 n. 479, art. 14; Reg. (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73, art. 68 e 70 - e del Decreto Mipaaf 22 dicembre 2009 n. 30.162 Piano Assicurativo Agricolo Nazionale - prorogato con Decreto Mipaaf del 4 marzo 2011 n. 5206. La società ed il Contraente si impegnano fin d’ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2011 e di seguito indicate. 1. PRODOTTI ASSICURABILI Come da decreto Mipaaf n.30.162 del 22.12.09 e n. 5.206 del 04.03.11. 2. TIPOLOGIA DI POLIZZA - FORMA CONTRATTUALE - pluririschio grandine e vento - pluririschio grandine, vento e gelo-brina - pluririschio grandine, vento, gelo-brina ed eccesso di pioggia - multirischio uva - multirischio frutta - multirischio d’area ciliegie - pluririschio reti antigrandine/antiacqua e tunnel 3. PREZZI DEI PRODOTTI Come da allegato 11, ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale/i Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 6 “Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli” valevole per la campagna 2011. 4. TARIFFE DI PREMIO Come da allegato 12. 5. DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA La garanzia della presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 12 del giorno stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative ad ogni specifica garanzia e scadenza al 31.12.2011, fermo quanto in deroga previsto dalle condizioni Generali e Speciali. Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno 31 maggio 2011. 6. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI Ai sensi del Regolamento Isvap 35/2010 che prevede l’obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all’Assicurato delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettata dall’intermediario stesso al quale Codipra mette a disposizione tali documenti. Il documento Condizioni di Assicurazione ricevuto dalle Società verrà integrato da parte di Codipra con le ulteriori condizioni, costo di adesione e termini intercorrenti fra Codipra e l’Assicurato. A conferma dell’avvenuta consegna l’intermediario sottoscriverà farà sottoscrivere all’assicurato apposita dichiarazione apposta sul certificato di assicurazione. Tale sottoscrizione deve essere riferita appositamente a questa specifica dichiarazione. In alternativa verrà fatta sottoscrivere per ricevuta dall’agricoltore ultima pagina del documento condizioni di assicurazione ed allegata al certificato di assicurazione. 6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di adesione assicurativa da parte dell’agricoltore, l’agente consegnerà copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali, predisposto da Codipra, disponibile anche sul sito internet del consorzio: www. codipratn.it e farà sottoscrivere all’agricoltore ricevuta dello stesso documento che consegnerà a Codipra contestualmente al/ai certificati. 6.2. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere l’indicazione della franchigia e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l’indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l’importo del premio. I dati indicati devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel fascicolo aziendale. I certificati saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull’ammissibilità all’agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l’agenzia trasmette alla Società ed al Contraente modello A500 riepilogativo delle adesioni, come documento di notifica. 6.3. La firma dell’Agente apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell’Assicurato è autografa e che il Socio, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l’assicurazione agevolata e normative che regolano il contributo pubblico. 6.4. Le cinque copie sono così destinate: l’originale al Contraente, e 4 copie all’Agenzia Generale che ne ha curato l’emissione di cui, 1 copia per il Socio Assicurato, 1 copia per l’Agenzia Generale, 1 copia per la Direzione, 1 copia a disposizione dei periti. 6.5. L’Agente rilascia al Socio ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del certificato con l’indicazione della data di notifica dello stesso. 6.6. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione. 6.7. L’assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall’origine. L’Agente deve far pervenire al Consorzio di Difesa i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna, imputabile all’Agenzia, ponga il Consorzio nella effettiva impossibilità di predisporre la procedura per l’ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall’Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all’assicurazione agevolata con conseguente pagamento del premio, da parte del Consorzio, ad effettivo incasso del contributo associativo comprensivo della mancata contribuzione pubblica dall’Associato e/o dall’Agenzia. 6.8. I certificati assicurativi sono restituiti all’Agente (o alla Direzione), che li ritira a proprie spese entro 20 giorni dalla presentazione e comunque non oltre il termine massimo del 30 luglio, e che provvede ad inviarli all’Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro. Nel caso in cui, relativamente ai certificati presentati, vengano richieste modifiche e/o integrazioni, il termine di restituzione dei 20 gg. rimane sospeso fino ad avvenuta integrazione. 6.9. Nel caso i dati indicati nel Certificato di assicurazione non corrispondano con quelli inseriti nel Fascicolo Aziendale con gravi disallineamenti (che impediscono l’attivazione della Domanda di Aiuto), Co.Di.Pr.A. può convocare con lettera raccomandata il Socio assicurato per la sistemazione degli stessi. In tal caso verrà applicato un costo gestionale addizionale a carico del Socio o dell’Agenzia, qualora questa si dichiari disponibile. In caso contrario il certificato non verrà convalidato e diverrà inefficace fin dall’origine. A conferma di quanto sopra saranno inoltre sottoscritte dall’Assicurato le seguenti dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo o in apposita dichiarazione allegata al certificato stesso, da consegnarsi contestualmente: Il sottoscritto dichiara: - di essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto all’anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Trento o alla C.C.I.A.A.; - di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola; - che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale di impianti in piena produzione per unità di superficie coltivata, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata come risultante dal fascicolo aziendale aggiornato; - che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati di assicurazione stipulati dall’Azienda sopra indicata sono esatti e corrispondono ai dati ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale; - che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad una altezza superiore mt. 350 s.l.m.; - che entro il termine massimo del 15 MAGGIO, secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda unica P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell’ottenimento del contributo pubblico; - di acconsentire l’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale da parte di Co.Di.Pr.A. e/o sue controllate per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Codipra nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione delle coperture dei danni da calamità; - di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità per polizze con soglia alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati i danni superiori al 30%, per singola partita, ma inferiori alla soglia di accesso al risarcimento del Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 7 - - - - - 30% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento. di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall’Agenzia non corretti Co.Di.Pr.A. convocherà il Socio Assicurato per la sistemazione degli stessi con costo gestionale addizionale a carico del Socio/Agenzia e che, in caso di ritardata consegna, Co.Di.Pr.A. non può garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo qualora, a causa del predetto ritardo ad esso NON IMPUTABILE, la procedura per l’ottenimento del contributo non possa andare a buon fine; di autorizzare la Società, qualora venga richiesto da Codipra in forma scritta a causa di insolvenza, a versare direttamente l’eventuale indennizzo a Co.Di.Pr.A. che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a risarcire direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile; di impegnarsi al pagamento del CONTRIBUTO ASSOCIATIVO nei termini e forme che verranno deliberate dal Consorzio impegnandosi sin d’ora ad accettare qualsiasi modalità d’incasso. Si impegna, inoltre, a farsi carico direttamente dell’ammontare dei contributi che dovessero, in fase di controllo, essere negati dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme; di autorizzare espressamente Co.Di.Pr.A. a fornire all’Organizzazione dei Produttori, alla quale è associato, informazioni relative alla liquidazione dei sinistri; nello specifico il superamento o meno della soglia di accesso per partita assicurata. di avere ricevuto dall’agente copia delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del certificato di adesione assicurativa; 7. RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO A parziale deroga del disposto dell’art. 6) delle Norme che Regolano l’assicurazione in Generale è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta1 e per l’uva, la riduzione del premio dall’inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da eventi atmosferici garantiti, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro il termine del 11 giugno 2011. Non sono concesse riduzioni per specie e varietà precoci. Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste al punto 8) della Polizza Collettiva. Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall’inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o 1 Per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella del William, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al Redhaven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d’Oro. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 8 telegramma - motivandolo - da parte della Società all’Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra riportata. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti. 8. ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA EVENTI ATMOSFERICI Ai sensi dell’art. 7) delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, i prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A). A. Danni anterischio dichiarati Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: “L’Assicurato dichiara che le partite n. ............ sono state colpite da eventi assicurati anterischio del ............ che hanno provocato danni lievi. L’Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine il certificato stesso”. B. Danni anterischio non dichiarati Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione). C. Corresponsione del premio Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero. 9. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrapremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.7 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI secondo le garanzie prestate entro: - il 01 settembre 2011 per polizze aventi in garanzia il prodotto “Uva da Vino (*); - il 15 novembre 2011 per polizze aventi in garanzia tutti gli altri prodotti (*) (*) salvo diverse disposizioni e/o proroghe di detti termini stabilite dall’Organismo Pagatore. Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l’importo del premio calcolato come sopra detto. La Società si impegna ad emettere regolare quietanza del premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del RELATIVO importo, entro tre giorni dal pagamento. 10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente ai Soci aventi diritto, entro e non oltre il 15.12.2011. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 25 novembre 2011 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci. Come da dichiarazione sottoscritta dai soci assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti il socio risulti ancora moroso la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l’eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a risarcire direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile. 11. DENUNCE DI DANNO Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura della Agenzia o della Direzione. 12. PERITI ESTIMATORI I nominativi dei periti responsabili dell’organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell’Allegato 14). Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali. Formano parte integrante della presente “Polizza Collettiva” i seguenti allegati: Allegato 1) Condizioni di assicurazione contro i danni da avversità atmosferiche ai sensi delle vigenti Leggi e Decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale nonché degli Orientamenti C.E.E. vigenti; Allegato 2) Norme Generali che regolano l’assicurazione; Allegato 3) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine e Vento; Allegato 4) Norme che regolano l’assicurazione delle Strutture “Reti Antigrandine, Tunnel”; Allegato 5) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine, Vento e Gelo-brina ; Allegato 6) Norme che regolano l’assicurazione Pluririschio Grandine, Vento, Eccesso di Pioggia e Pluririschio Grandine, Vento, Gelo-brina, Eccesso di Pioggia – Prodotto Uva da Vino; Allegato 7) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio GOLD; Allegato 8) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Uva da vino; Allegato 9) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Frutta; Allegato 10) Norme che regolano l’assicurazione Multirischio Ciliegie; Allegato 11) Prezzi; Allegato 12) Tariffe; Allegato 13) Elenco periti estimatori, e terzi periti; Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva le condizioni di assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente articolo 6. 13. PERIZIA D’APPELLO I nominativi dei 3° periti di cui all’art.14), commi 3 e 4 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, sono indicati nell’Allegato 14). 14. BOLLETTINI DI CAMPAGNA Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. 9 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE contro i danni da avversità atmosferiche ai sensi delle vigenti leggi e decreti concernenti il fondo di solidarietà nazionale nonchè degli orientamenti C.E.E. vigenti APPEZZAMENTO Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto, all’interno dello stesso comune. Sono da considerarsi come appezzamenti a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine. mente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di provvedere la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata. ASSICURATO Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall’assicurazione, socio del Contraente. NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione IMPRESA AGRICOLA Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni. BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’applicazione alla Polizza Collettiva che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno, della franchigia; - l’attestazione della qualità di socio dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente - l’indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il piano colturale del Fascicolo Aziendale - tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al Dec. Leg.vo 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale nonché al D.M. 29 luglio 2009 n. 1.994; CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione. EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. FRANCHIGIA Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialData aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 10 LIMITE DI INDENNIZZO La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile. POLIZZA - COLLETTIVA Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PRODOTTO Colture assicurabili indicate e distinte nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale. RESA ASSICURATA - RISULTATO DELLA PRODUZIONE Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente. SEMINA Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ L’Impresa assicuratrice. SOGLIA Il limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale superato il quale matura il diritto di poter accedere all’indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale. Le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva sono escluse dal computo per il calcolo della soglia di danno. TRAPIANTO Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla VARIETÀ Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. DEFINIZIONE EVENTI ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe ECCESSO PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe GRANDINE Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili. GELO - BRINA Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO FORTE Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. SICCITÀ Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad un terzo, rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTI SCIROCCALI Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. DATI AGROMETEOROLOGICI In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’eccesso di pioggia, sarà verificato con una tolleranza del 30% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 11 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 2 NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione resa assicurata-risultato della produzione. Le produzioni dello stesso prodotto insistenti nel medesimo Comune devono inoltre preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in Coassicurazione palese, con indicazione delle compagnie coassicuratrici sul modello del certificato di assicurazione. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1° anno 2° anno 3° anno 3° anno 5° anno 0% della produzione ottenibile 20% della produzione ottenibile 50% della produzione ottenibile 80% della produzione ottenibile 100% della produzione ottenibile DRUPACEE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 0% della produzione ottenibile 30% della produzione ottenibile 70% della produzione ottenibile 100% della produzione ottenibile UVA 1° anno 2° anno 3° anno 0% della produzione media ottenibile 50% della produzione media ottenibile 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione TRENTO D.O.C. Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della notifica sempreché si sia verificato quanto previsto dalle specifiche condizioni, salvo termini diversi previsti nelle Condizioni Speciali. La data di notifica dovrà essere quella indicata nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Art. 3 - Rettifiche - Modifiche dell’Assicurazione Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 12 entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere approvate per iscritto. Art. 4 - Comunicazioni fra le Parti Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Art. 5 - Rinvio alle norme di Legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 6 - Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate. Art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell’art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro. Art. 8 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando la produzione assicurata subisca una diminuzione per partita assicurata di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Per contratti “garanzia multi rischio rese”, la riduzione è consentita con le stesse modalità e condizioni esclusivamente nel caso la produzione complessiva del prodotto a livello comunale subisca una diminuzione di almeno un decimo della produzione. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata. Art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve: a.darne avviso all’Agenzia della Società che ha emesso il certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell’eventuale prodotto raccolto al momento del sinistro; b.dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all’indennizzo; c.eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d.non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; e.non manomettere/alterare il prodotto danneggiato; f. Mettere a disposizione dei periti il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 7) - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia. L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell’inizio della raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell’avversità Gelo-Brina primaverile, per la quale potranno essere trasformate in denunce “con richiesta di perizia” entro il 30 giugno. Alla data della trasformazione deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione. Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto si intende risolto. Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all’esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti. Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente il titolo di geometra o perito agrario o dott. Agronomo o equipollente, secondo le norme previste per ciascuna garanzia. L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 13 - Mandato del perito Il perito deve: a.accertare la data in cui l’evento si è verificato; b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione; accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia; c.accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; d.accertare lo stadio di maturazione del prodotto; e.accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso; f. accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; g.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nelle garanzie della polizza. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel “bollettino di campagna”, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, copia del “bollettino di campagna”, sarà consegnata o spedita al Consorzio entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 14) - Perizia d’appello - viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14) la perizia diviene definitiva. In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o “Bollettino di Campagna” che l’Assicurato potrà sottoscrivere accettando così, quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l’assicurato può attivare la procedura d’appello di cui sopra. Art. 14 - Perizia d’appello L’Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d’appello. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 11) - Modalità per la rilevazione del danno. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Convenzione. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 13 A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate. Art. 15 - Norme particolari della perizia d’appello L’Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall’art. 12) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - o dalle Condizioni Speciali. Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 9) - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro. Art. 16 - Modalità della perizia d’appello La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida, anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all’art. 3) - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 17 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente polizza. Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo. 14 Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori Il prodotto coltivato dall’Assicurato nel medesimo Comune deve obbligatoriamente essere assicurato con unica società assicuratrice. Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza convenzione assicurativa La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l’applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 10 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo. Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell’art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Convenzione Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali. In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 12, 13, 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 21 - Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o all’estirpazione/taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Polizza Assicurazione 2011 Allegato 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO 1.Oggetto della garanzia - Decorrenza della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine e vento. L’Assicurato per l’intero prodotto coltivato nel medesimo Comune, ha l’obbligo di assicurare il risultato della produzione, così come descritto nelle definizioni, con unica società assicuratrice. 2.Esclusioni Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine e/o il vento. Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da grandine eventualmente determinati dalle suddette altre cause. 3.Soglia / Franchigia Per tutti i prodotti, ove sia prevista l’applicazione della soglia di accesso all’indennizzo, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione dell’art.12) delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: tita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine come detto all’art. 5) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia; 3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. CONDIZIONI SPECIALI GRANDINE E VENTO PRODOTTO ASSICURATO Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. CAMPIONI Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 12) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, i campioni sono così determinati: - uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita; - pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita; - tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo della partita stessa; - frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. PRODOTTI ARBOREI PRODOTTO FRUTTA Art. 3 - Il danno complessivo verrà calcolato, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della Comunità Europea): (tabella a pagina seguente) DANNO 30 31 32 33 34 35 36 37 e > 14 12 10 FRANCHIGIA 28 26 23 20 17 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 90% del valore assicurato per singola partita. Per il prodotto uva da vino “uva nord” la soluzione assicurativa è prestata senza soglia, con l’applicazione di franchigia fissa ed assoluta per partita assicurata del 10% e maggiorazione danno qualità cod. 502. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni parData aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 15 TABELLA C - Qualità Frutta Classe di danno a) b) c) d) Descrizione % danno di qualità I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia 0 (epicarpo) non superiori a: - 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata - 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia 50 (epicarpo) non superiori a: - 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata, - 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all’epicarpo (buccia); - 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi 85 atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. I frutti di questa classe di danno devono essere caduti, persi e/o distrutti (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tali presentando gravi fenomeni di marcescenza 100 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati. Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CIVNI, RUBEN, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del 35% rispetto alla tariffa normale. PRODOTTO UVA Art. 4 - Oggetto della garanzia La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità. La valutazione, di quest’ultima, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguenti tabella: Maggiorazione di danno cod. 502 PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 COEFF. DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO 0 4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00 75 Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme: a.grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%; b.grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti. Art. 6 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine saranno risarciti per la sola perdita ad essa imputabile. Art. 7 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia termina alle ore 12 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12 del 30 novembre. PRODOTTO OLIVE Art. 8 - La garanzia ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio. OLIVE DA OLIO Art. 9 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: - 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot - 01 luglio per le altre uve b) UVA DA TAVOLA Art. 5 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità e) Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 16 c) d) Illese; segni di percossa; ondulato Incisioni superficiali; ammaccature Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti Lesioni che raggiungono l’endocarpo Lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute % danno 0 10 35 60 100 OLIVE DA TAVOLA Art. 10 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) b) c) d) % danno 0 Illese; segni di percossa; ondulato Incisioni superficiali; ammaccature Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti Lesioni che raggiungono l’endocarpo; drupe perdute 30 Art. 14 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme. 60 100 PRODOTTI ERBACEI Art. 11 - La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto. Art. 12 - Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia contrattuale gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti. Epoca del sinistro DECADI 1°GIUGNO 2°GIUGNO 3°GIUGNO 1°LUGLIO 2°LUGLIO 3°LUGLIO 1°AGOSTO 2°AGOSTO 3°AGOSTO Art. 13 - Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell’estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data. Art. 15 - Per i prodotti ORTICOLI: melanzane e per le piante di: cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bietola da coste e da foglie; SEMI DI PIANTE ORTENSI: bietola rossa, carote, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri e ravanelli; A deroga dell’art. 9) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine entro le 24 ore successive. PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice) Art. 16 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempre che sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalla grandine. <30 30 40 % DI DEFOGLIAZIONE 50 60 70 COEFFICIENTE DI DANNO 80 90 100 - 2 3 4 4 4 3 2 0 0 5 6 7 7 7 6 5 0 0 7 8 10 10 10 8 7 5 0 12 15 18 18 18 15 12 9 8 14 18 21 21 21 18 14 10 9 16 20 25 25 25 20 16 12 10 8 10 13 13 13 10 8 6 5 10 13 15 15 15 13 10 8 6 Prodotto barbabietola da zucchero (radice) PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE Art. 17 - A deroga dell’art. 11), il rischio a carico della Società ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 15 novembre; Art. 18 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: a) b) c) d) Illesi, segni di percosse leggere Lesione/i di lieve estensione Lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate Frutti persi, distrutti % danno 0 50 90 100 Art. 19 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme. Art. 20 - Particolari condizioni nel caso il prodotto sia colpito da eventi precoci. Nel caso di danni precoci da grandine e da vento che si siano verificati prima dell’entrata in produzione delle piantine e che abbiano causato la morte di oltre il 25% delle piantine per partita assicurata, la Società risarcirà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 35% della somma assicurata, a ristoro dei danni subiti dall’Assicurato e dalla necessità di trapianto e/o di risemina della coltura. Il danno verrà calcolato considerando convenzionalmente un valore delle piantine perse pari ad euro 0,4 cadauna. Nel caso in cui le piantine perse rappresentino oltre il 60% di quelle complessive messe a dimora e relative alla partita interessata, è data facoltà all’agricoltore di riseminare l’intera superficie assicurata. La società risarcirà al valore convenzionalmente stabilito (0,3 euro Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 17 cadauna) tutte le piantine presenti (massimo 15.000 ad ettaro ed al 35% della somma assicurata). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni precoci. In caso di mancata risemina o di sostituzione con altra coltura, la garanzia si intende cessata ed il contratto rescisso. PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO Art. 21 - A deroga dell’art. 11) delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all’art. 2) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, termina alle ore 12 del 30 ottobre. Per ogni partita deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla). Art. 22 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: COCOMERI (TUTTE LE VARIETÀ AD ECCEZIONE DI SUGAR BABY E SIMILI) E MELONI % danno Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti a) b) c) d) e) c) d) Illesi, segni di percosse leggere Lesione/i di lieve estensione Lesione/i di media estensione, deformazioni medie e gravi, lesioni non cicatrizzate Frutti persi, distrutti % danno 0 50 90 Art. 23 - ORTICOLE E FRUTTI MINORI DANNO QUALITÀ. La garanzia riguarda i prodotti frutti minori, fragole ed orticoli e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno base, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempre che sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine: Tabella maggiorazione qualità“cod. 502” PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 4.50 10.50 15.00 22.50 30.00 45.00 60.00 75 80 100 % danno a) c) d) 0 10 40 80 100 Art. 26 - Fermo quanto previsto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, la garanzia termina: - per le coltivazioni forzate e semi forzate: alle ore 12 del 15 agosto; - per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12 del 31 agosto; - per le coltivazioni tardive: alle ore 12 del 15 settembre. PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO Art. 27 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: COEFF. DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO 0 55 Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo Incisioni all’epicarpo Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti e) 100 30 COCOMERI VARIETÀ SUGAR BABY E SIMILI b) a) b) 0 PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ 0 10 20 30 40 50 60 70 80/100 COEFF. DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione PRODOTTO COCOMERI E MELONI Art. 24 - Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto. Art. 25 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile: (tabelle a lato) 0 2 4 6 8 10 12 18 20 Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. PRODOTTO VIVAI Art. 28 - Soglia / Franchigia Il diritto all’indennizzo, il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: DANNO 30 31 32 33 e > FRANCHIGIA 28 26 23 20 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 18 PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) Art. 29 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Art. 30 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale. Art. 31 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 30 novembre. Art. 32 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a) b) c) d) e) f) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale 0 35 - della forma di allevamento (strisciante o impalcato); - del numero dei ceppi. Art. 36 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti: a.diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.; b.diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm.; c.lunghezza di 40 cm. circa. Art. 37 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno a) b) c) d) 45 70 100 Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio Qualche e più lesione/i rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio 0 45 75 100 PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO) Art. 38 - La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio immuni da ogni malattia tara o difetto, con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre. Art. 39 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 novembre ed è prestata con l’applicazione - in caso di sinistro - del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita. Art. 40 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: % danno 100 L’effetto del danno grandine che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti è definito lesione; - mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Art. 33 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale. PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) Art. 34 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 novembre. Art. 35 - Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione: - della varietà; - dell’età; a) b) c) d) e) f) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide Astoni con lesioni rimarginate che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi Astoni con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati 0 25 40 60 80 100 N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 19 PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) Art. 41 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata. Essa ha inizio: - per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto; - per i vivai di due anni, dal 1° marzo; e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre. Art. 42 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: VIVAIO DI UN ANNO a) b) c) d) Illesi; lesioni alla corteccia Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base % danno 0 30 65 100 VIVAIO DI DUE ANNI a) b) c) d) Illesi; lesioni alla corteccia Qualche lesione rimarginata al legno Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 20 % danno 0 40 70 100 Art. 43 - Prodotti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine La garanzia riguarda i frutti pendenti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine. La società si obbliga ad indennizzare i danni alle colture assicurate protette dall’impianto di difesa attiva rete antigrandine/acqua e tunnel qualora si verifichi un danno alle reti antigrandine/antiacqua e tunnel, che devono essere stese ed in buono stato, per eventi coperti dalla presente assicurazione. La presente copertura assicurativa è operante limitatamente ai danni materiali e diretti provocati ai frutti pendenti ed alle piante protette da: - crollo della rete antigrandine/antiacqua e tunnel o di parti della stessa; - percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive; - manifestazioni calamitose che danneggino il prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio (periodo di allegazione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l’inizio della raccolta (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento); tale garanzia viene prestata alla tariffa unica provinciale del 2%. Polizza Assicurazione 2011 Allegato 4 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO GRANDINE E VENTO DEFINIZIONI RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA La tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante dai danni della grandine, dall’eccesso di pioggia e del vento e costituita da: - Sistema di palificazione; - Rete in fibra polietilenica; - Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. apposito decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta; 2.reti antigrandine/antipioggia di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro ad ettaro; 3.reti antigrandine/antipioggia di età superiore ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro ad ettaro; TUNNEL CON STRUTTURA IN FERRO E COPERTURA IN FILM PLASTICO La tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante dai danni della grandine e del vento e costituita da: - Sistema di palificazione; - Film in materiale plastico; - Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. VALORE DEI BENI ASSICURATI PRODOTTO TUNNEL Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: 1.tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito Decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta; 2.tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell’80%. 1. OGGETTO, DECORRENZA, SCADENZA DELL’ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “reti antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate, dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine, da sovraccarico di neve limitatamente al periodo 22 marzo - 21 novembre, nonché da vento, trombe d’aria, uragani, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia decorre dalle ore 12 del giorno successivo a quello di notifica. 4. NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Il perito deve: a.accertare la data in cui l’evento si è verificato; b.verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati; c.procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come segue: 2. ESCLUSIONI Sono eslcusi i danni: Causati da: - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi - inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti - cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito Subiti da: - piantagioni protette e relativi frutti pendenti - reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse - impianti di irrigazione Sono inoltre esclusi i danni: - alle reti antigrandine realizzate con utilizzo di materiale usato (con esclusione della palificazione), modificate in epoca successiva alla stipula della polizza con aggravamento del rischio, realizzate con utilizzo di pali costruiti interamente od in parte con materiale plastico, non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito dalla presente assicurazione. RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA-TUNNEL In caso di Sinistro Totale - se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all’art. 4.1)per le reti e 5.1) per i tunnel; - se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell’impianto calcolato con i criteri di cui all’art. 4.2) per le reti e 5.2 per i tunnel; e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui. In caso di Sinistro Parziale - Il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili. - In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. 3. VALORE DEI BENI ASSICURATI PRODOTTO RETI ANTIGRANDINE/ANTIPIOGGIA,TUNNEL E FRUTTI PENDENTI Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: 1.reti antigrandine/antipioggia nuove o con meno di tre anni di età, in base al prezzo massimo indicato dal MIPAF con L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti/tunnel assicurate, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista all’art. 7), sarà indennizzato al netto dello scoperto di cui al già citato art. 7). 5. TARIFFA Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 1,0% applicato al valore come definito all’art. 4) - Valore dei beni assicurati. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 21 Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per impianti di ciliegie” tasso 1,5% applicato al valore come definito all’art. 4) - Valore dei beni assicurati. Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico” tasso 3,0% applicato al valore come definito all’art. 4) - Valore dei beni assicurati 6. SOGLIA - SCOPERTO Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film è prevista l’applicazione della soglia di accesso al risarcimento pari al 30% del valore assicurato per partita assicurata. Superata la soglia di accesso al risarcimento l’assicurazione è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno, da applicarsi per partita assicurata. In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 90% del valore assicurato per singola partita. Lo scoperto si applicherà in misura superiore, fino ad un massimo del 40%, in caso di realizzazioni non effettuate a regola d’arte e precisamente per: reti antigrandine o antipioggia realizzate con: - utilizzo di pali in castagno o pino; - distanza fra i pali sul filare maggiore di 10 metri; - ancoraggi di testata con profondità inferiore a cm. 80 ed una distanza dalla proiezione sul terreno del palo inferiore a cm. 60 ed una distanza del palo a filo terreno inferiore a 120 cm; - ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità inferiore a 80 cm posti a meno di cm. 60 dalla proiezione del terreno del palo medesimo ed ad una distanza del palo a filo terreno inferiore a 90 cm. tunnel - non realizzati a regola d’arte. 22 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 5 NORME PER L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO GRANDINE, VENTO E GELO-BRINA 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, se previsto dalle condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia tara o difetto. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento e gelo-brina. L’Assicurato per l’intero prodotto coltivato nel medesimo Comune, ha l’obbligo di assicurare il risultato della produzione, come definito nelle definizioni, con unica Società assicuratrice. 2. DECORRENZA La decorrenza della garanzia inizia alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica. 3. ESCLUSIONI La Società non è obbligata in alcun caso per: a)danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo. eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b)i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato; c)i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali; d)danni verificatisi in occasione della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa. 4. DELIMITAZIONI DI GARANZIA È consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa allo stesso prodotto insistente nel medesimo Comune. Nel caso di produzioni dotate di impianto di difesa attiva antigrandine, la polizza prevede la copertura dei danni da gelo-brina e da vento. Relativamente al rischio grandine e vento sono compresi in garanzia anche: - i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 15 maggio; - i danni provocati nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa; - i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia. La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti riduzioni di tariffa: - riduzione del tasso del 40% in caso di presenza di impianto antigrandine; - riduzione del tasso di 1 punto percentuale in caso di presenza di impianti antibrina. Nel caso in cui l’Assicurato dichiari espressamente che i siste- mi di difesa attiva (reti) siano sempre in funzione (aperte) sarà applicato il tasso fissato in 6 punti percentuali. Nel caso in cui l’Assicurato richieda l’applicazione della riduzione di tariffa di 1 punto percentuale per presenza di impianto di difesa antibrina, rimangono in rischio i danni alle produzioni derivanti da malfunzionamento dello stesso, purché l’Assicurato abbia attivato e/o gestito l’impianto al fine di evitare i danni alle produzioni secondo le indicazioni dei tecnici e seguendo il buon senso del buon padre di famiglia. 5. FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune.Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione dell’art.12) delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: DANNO 30 31 32 33 34 35 36 37 e > 14 12 10 FRANCHIGIA 28 26 23 20 17 Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione la Società, in nessun caso, pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore all’80% del risultato della produzione per prodotto e partita assicurata. 6. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.Le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del risultato della produzione in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2.dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni provocati dagli eventi assicurati come detto all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima delle decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia prevista; Per i prodotti compresi nella seguente tabella, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea): (tabella a pagina successiva) Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 23 TABELLA C - Qualità Frutta Classe di danno a) b) c) Descrizione % danno di qualità I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I^). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 0 - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da eventi atmosferici coperti da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 50 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; - 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere decolorate o con sola necrosi dell’epicarpo (buccia); - 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell’epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri. I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi 85 atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. N.B.- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il suo valore intrinseco o da considerarsi tale presentando fenomeni gravi di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati) viene valutato solo agli effetti del danno di quantità. Per i prodotti albicocche, ciliegie, fichi, susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia. Per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco: CRIPPS PINK e ROSY GLOW, PINK LADY, CIFRESH, JAZZ, CI- Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 24 VNI, RUBENS, NICOTER, KANZI, MODI’, CIV G 198, MAIRAC, CAMEO, relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^ la declaratoria prevista alla classifica B) di cui sopra deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C), qualora richiesto espressamente dall’Assicurato in fase di sottoscrizione del certificato ed a fronte di un sovrapremio del 35% rispetto alla tariffa normale. Per il calcolo del danno dei prodotti non ricompresi nella tabella sopra riportata, la quantificazione sarà valutata stimando la perdita di peso e applicando ai fini della definizione del danno qualitativo le tabelle di liquidazione previste nella convenzione pluririschio grandine e vento. Polizza Assicurazione 2011 Allegato 5 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO PRODOTTO UVA DA VINO “UVA NORD FS” GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE, VENTO, GELO-BRINA, ECCESSO DI PIOGGIA 1. OGGETTO DELLA GARANZIA - DECORRENZA DELLA GARANZIA La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, causato al prodotto assicurato dalla percossa della grandine e dall’azione del vento (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno) e dagli effetti dell’eccesso pioggia, è possibile richiedere inclusione nella copertura dei danni derivanti da manifestazioni di gelo - brina con aumento della tariffa. Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. In tutte le condizioni dove leggesi grandine deve intendersi grandine, vento, gelo-brina ed eccesso di pioggia. Per il prodotto UVA DA VINO i quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari per le produzioni di uve DOC e DOCG. L’Assicurato per l’intero prodotto coltivato nel medesimo Comune, ha l’obbligo di assicurare il risultato della produzione, come definito nelle definizioni, con unica Società Assicuratrice. In deroga all’ art. 2) delle Norme che regolano l’Assicurazione la garanzia per ogni singolo certificato decorre alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello di notifica. 2. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine. 3. SOGLIA / FRANCHIGIA Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per partita assicurata la franchigia come segue: DANNO 30 31 32 33 34 35 36 37 e > 14 12 10 FRANCHIGIA 28 26 23 20 17 In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita. 4. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme: 1.le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2.qualora il danno accertato sia pari o superiore alla soglia prevista, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle re- lative ai danni da grandine come detto all’art. 7) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia; 3.in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. 5. EVENTO ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA VENDEMMIA Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, danno comportante la perdita di acini a causa di marcescenza, sono compresi in garanzia anche i danni qualitativi, quando tale evento abbia a verificarsi nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinifica in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È consentito l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell’effettuazione. 6. TABELLA DI MAGGIORAZIONE Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alle avversità oggetto di garanzia, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue in relazione a: Tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo) Classificazione Coefficiente -% danno di qualità % danno quantità Superiore al 50% 50 % danno quantità Inferiore al 50% Percentuale di deprezzamento pari alla percentuale di danno quantità Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: - 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 01 luglio per tutte le altre varietà. Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: - 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 10 agosto per tutte le altre varietà. Il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 25 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 7 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO (GOLD) Art. 1 - Oggetto della garanzia La società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale, relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico, Alluvione, Eccesso di neve, Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Lgsl. 102/04 e successive modifiche. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo. Art. 2 - Esclusioni Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per: a.danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slvine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b.formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno; c.innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia; d.abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e.incendio; f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurati; g.danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali; h.danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione (escluso impianto antibrina); i. danni conseguenti a fitopatie; j. danni verificatesi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; k.coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena; l. non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); m.danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia; n.danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Art. 3 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale, relativa al prodotto in garanzia insistente nel medesimo Comune con la medesima Società assicuratrice e si impegna: - a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata; - a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno; - a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il Fascicolo Aziendale Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l’AssiData aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 26 curato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Art. 4 - Soglia e Franchigia Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità, oggetto di garanzia, abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione assicurata, al netto di eventuali detrazioni di prodotto, per prodotto nel medesimo Comune. Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l’intera produzione assicurata per il calcolo della soglia di accesso al risarcimento. Ad integrazione dell’art.12) delle Norme che regolano l’Assicurazione, non si applicherà la detrazione relativa al prodotto raccolto ma si procederà alla suddivisione della partita in due sottopartite distinte con l’attribuzione, per ciascuna, del relativo danno specifico. Nel caso vengano suddivise le partite in sottopartite tutte le condizioni dove leggesi partita deve intendersi sottopartita. Superato detto livello minimo di danno pari al 30% della produzione per Comune, sarà applicata per varietà assicurata la franchigia come segue: DANNO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 e > 15 13 11 10 FRANCHIGIA 29 27 25 23 21 19 17 Art. 5 - Limite di indennizzo Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della produzione per prodotto insistente nello stesso comune, al netto della franchigia. La valutazione della risarcibilità dei danni particolari derivanti da manifestazioni calamitose di dubbia definizione dovrà essere concertata fra Contraente e Responsabili peritali indicati dalle Società di Assicurazione. Ai sopralluoghi di verifica d’area nei quali verranno analizzati i dati meteorologici ufficiali, lo stadio fenologico del prodotto al momento del sinistro e la presenza di altre produzioni della stessa specie danneggiate dovrà essere invitato, in forma scritta, anche il Contraente. A seguito di dette collegiali tecniche il Responsabile Peritale predisporrà una relazione concordata con gli intervenuti. Nel caso di mancato invito del Consorzio di Difesa eventuali valutazioni atte ad escludere la risarcibilità di un eventuale danno non sono considerabili. Art. 6 - Campioni Per i prodotti di seguito indicati, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati: - Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento; - Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell’art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione; - Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Polizza Assicurazione 2011 Allegato 8 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE UVA DA VINO Art. 7 - Operatività della garanzia La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza-Collettiva. Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente all’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le perdite quantitative conseguenti a danni causati agli organi riproduttivi e alle bacche. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione e più precisamente come segue: 1° anno 2° anno 3° anno 0% della produzione ottenibile 50% della produzione media ottenibile 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione TRENTO D.O.C. Art. 8 - Danno causato dall’evento eccesso di pioggia in prossimità della raccolta Per quanto riguarda l’evento eccesso di pioggia, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei trenta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse qualità di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. Art. 9 - Quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento assicurato, come segue: a.il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 13 - Mandato del perito -, punto e), moltiplicando, tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b.al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno; - le centesime parti del danno di qualità relativi agli eventi assicurati grandine, venti sciroccali ed eccesso di pioggia, determinate come da tabelle previste all’art. 31 - Tabella di maggiorazione; - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 4 - Soglia e Franchigia. Art. 10 - Tabella di maggiorazione Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine, al vento sciroccale e all’eccesso di pioggia, verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione a: - la valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata, anche in relazione alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale al socio assicurato; - l’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; - l’analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio assicurato; - l’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie - la fase fenologica di accadimento dei sinistri. Applicando la seguente tabella danno qualità convenzionale. (percentuali da applicarsi sul prodotto residuo) Classificazione Coefficiente -% danno di qualità % danno quantità Superiore al 50% 50 % danno quantità Inferiore al 50% Percentuale di deprezzamento pari alla percentuale di danno quantità Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: - 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 01 luglio per tutte le altre varietà. Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le date: - 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; - 10 agosto per tutte le altre varietà. Il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 27 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 9 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE FRUTTA (ad esclusione delle Ciliegie) Art. 11 - Operatività della garanzia L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno DRUPACEE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 0% della produzione ottenibile 30% della produzione ottenibile 60% della produzione ottenibile 80% della produzione ottenibile 100% della produzione ottenibile 0% della produzione ottenibile 35% della produzione ottenibile 80% della produzione ottenibile 100% della produzione ottenibile Con riferimento a quanto riportato nelle definizioni, relativamente all’eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche le perdite quantitative dovute a danni causati agli organi riproduttivi e ai frutti. Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: - impianti antibrina; - sono compresi in garanzia i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell’impianto non imputabile a negligenza dell’Assicurato. - impianti antigrandine (reti) - sono compresi in garanzia anche: - i danni alla produzione verificatesi dalla fioritura fino alla data del 15 maggio; - i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. - i danni accaduti nei 10 giorni antecedenti la raccolta, anche a rete non stesa. Art. 12 - Quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, rilevati per singolo appezzamento come segue: a. il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’ - art. 13 - Mandato del perito, punto e) delle norme generali che regolano l’Assicurazione e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b.al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile. - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo, della tabella indicata al successivo art. 13 - Danno di qualità- tabella -. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 28 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 7 - danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle esposte all’Art. 4 - SOGLIA - FRANCHIGIA. Art. 13 - Danno di qualità - Tabella 4.Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea. (tabella a pagina seguente) I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. N.B.: 1) Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche “qualche lieve incisione all’epicarpo 2) I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. TABELLA C - Qualità Frutta Classe di danno a) b) c) Descrizione % danno di qualità I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); 0 - 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine); - 0,20 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine); - 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche 50 e nettarine ); - 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi 85 atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. 29 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 10 NORME PER L’ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO CILIEGIE CONTRATTO D’AREA OMOGENEA (ITAS, CATTOLICA, GREAT LAKES) DEFINIZIONI - Prodotto: Ciliegie 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, a causa delle seguenti condizioni atmosferiche avverse: gelo - brina, grandine, eccesso pioggia, siccità, vento forte, colpo di sole, sbalzo termico. L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze. In deroga all’Art. 2 - Norme che regolano l’Assicurazione - la garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12:00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per tutti gli eventi 2. TARIFFE 23,50% del valore assicurato per le produzioni in pieno campo per tutti i Comuni 17,60% del valore assicurato per le produzioni insistenti in appezzamenti coperti con teli antipioggia per tutti i Comuni 3. DELIMITAZIONI DI GARANZIA È consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di piena produzione (salvo quanto sotto previsto), coltivati secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene convenzionalmente stabilità come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 0% della produzione ottenibile 3° anno 20% della produzione ottenibile 4° anno 80% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile È ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine/antipioggia. Tali teli devono essere stesi entro le date indicate per le rispettive zone, qualora tale condizione non venga rispettata decade la copertura assicurativa per danni da eccesso pioggia e grandine. L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia, tara o difetto. Le produzioni coperte da impianti di difesa attiva devono essere considerate e codificate come prodotto diverso. 4. MATURAZIONE DEL PRODOTTO E SCADENZA DELLA GARANZIA Ad integrazione di quanto descritto all’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia - ultimo comma, si precisa che la maturazione del prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per varietà come segue: entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Consorzio e la Società. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 30 5. SOGLIA - FRANCHIGIA A parziale deroga dell’art. 4 - soglia e franchigia l’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione, applicata al valore assicurato per varietà/ zona omogenea. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per zona omogenea. Per produzioni coperte da impianto di difesa attiva antipioggia il diritto all’indennizzo si attiva quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per azienda/prodotto/ comune. Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come da tabelle. (pagina seguente) 6. LIMITE DI INDENNIZZO Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore al 70% del risultato della produzione per zona geografica omogenea. (per partita assicurata nel caso di produzioni protette). Detta percentuale viene abbassata al 70% per i danni derivanti da siccità. 7. NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica e altimetrica omogenea in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per singola specie e varietà, con le seguenti norme: - Calcolando la perdita di quantità di prodotto ottenibile derivanti da eventi atmosferici compresi in garanzia ed applicando la tabella di degrado prevista per l’interessamento qualitativo. - Le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da uno o più eventi assicurati, come risultato dalla perizia effettuata nella relativa zona omogenea e per singola varietà, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità di prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore. Dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni come detto all’art.5) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. - In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato. Qualora particolari ed eccezionali eventi atmosferici in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un’entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche ed altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia). - In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per corpo aziendale, all’interno dell’Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea. 8. RISCHIO GRANDINE La garanzia ha inizio non prima dell’allegagione. FRANCHIGIA E PERCENTUALI DI DANNO (per area omogenea prodotti in pieno campo) % di danno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 franchigia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 14 13 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Indennizzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 % di danno 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 franchigia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 Indennizzo 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 48 % di danno 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 franchigia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indennizzo 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 % di danno 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 franchigia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indennizzo 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 FRANCHIGIA E PERCENTUALI DI DANNO (impianti dotati di sistema di difesa attiva) % di danno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 franchigia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 28 26 24 22 Indennizzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 12 % di danno 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 franchigia 20 18 16 14 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 Indennizzo 15 18 21 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 48 Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 31 9. TABELLA VALUTAZIONE DEL DANNO (QUALITATIVA) % danno a) b) c) d) Illesi, lesioni all’epicarpo, qualche lesione minima Lesioni di lieve estensione asciutte Lesioni di lieve profondità asciutte Lesioni di media e notevole estensione asciutte - Lesioni di media e notevole profondità asciutte, deformazione media Lesioni non asciutte - Frutti abbattuti Frutti distrutti, deformazione grave 0 50 85 100 N.B.: le lesioni di cui ai punti B) usque D), ove non diversamente specificato, si intendono al mesocarpo. 11. RISCHIO ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA L’assicurazione è relativa alla perdita di qualità del prodotto a causa di precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge e/o le conseguenti ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate (cracking). Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici - il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’evento eccesso di pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 50%. 10. LE ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE Zona A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Zone geografiche ed altimetriche omogenee Susà sotto paese - Canale - Valcanover fino a maso Dolzer Colle di Tenna Susà sopra paese - S.Vito - sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano Pergine - Serso - Viarago - Masetti - Zava Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino Roncogno - Costasavina Civezzano escluse frazioni alte Povo - Villazzano - Cortesano Mattarello Ravina - Romagnano Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso) Brancolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera Volano - Besenello - Rovereto Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino Bleggio Faver Cavedine Media Val di Non Alta Val di Non Revò Bassa Valsugana Altre zone non previste, da delimitare Termine massimo per la copertura dell’impianto 10 giugno 10 giugno 10 giugno 15 giugno 10 giugno 10 giugno 10 giugno 10 giugno 01 giugno 01 giugno 01 giugno 01 giugno 01 giugno 01 giugno 01 giugno 10 giugno 15 giugno 10 giugno 15 giugno 20 giugno 20 giugno 20 giugno 01 giugno Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente Polizza Assicurazione 2011 Allegato 13 PERITI Nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 15) - verranno incaricati dalle Società. Nominativi dei periti di cui al punto 16), da utilizzare quali terzi periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l’accordo sulla nomina del terzo: Per. Agr. MARTELLI Alessandro Via Appia, 38 - 40026 Imola (BO) Dott. Agr. PEZZI Attilio Via Algeria, 34 - 44100 Ferrara Dott. VALLI Ronaldo Via Barche, 6 - 42100 Reggio Emilia Geom. PLATTO Walter Viale Europa, 66 - 25021 Bagnolo Mella (BS) Dott. Agr. ALBERTINI Giorgio Via Riccardi, 8 - 25014 Castenedolo (BS) Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 32 Dott. Agr. RIVI Pio Via Canalazzo,10 42010 Salvaterra Casalgrande (RE) Geom. TAINO Giampiero Via Porsi, 19 - 26013 Crema Per chi desidera saperne di più... Ambiti normativi ASSICURAZIONE AGEVOLATA 2011 Il cofinanziamento Europeo è stato attivato attraverso le seguenti misure specifiche PRODOTTO UVA DA VINO Reg. (CE) 1234/07 - Art. 103-unvicies (OCM-Vino) Condizioni di attivazione della misura L’attivazione della domanda di aiuto “domanda P.A.C.” deve essere tassativamente effettuata presso il C.A.A., pena l’inammissibilità a contributo, entro il 15 maggio di ogni anno. Prima della sottoscrizione dei certificati assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”. Entità del sostegno complessivo nazionale 20.000.000,00 Euro provenienti dal Programma nazionale di sostegno per il settore Vitivinicolo. Tali risorse possono essere incrementate con risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale e con risorse della Provincia Autonoma di Trento. L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del premio determinato sulla base delle serie storiche o in base all’applicazione di parametri fissati da ISMEA. Tale percentuale è definita come segue: - fino all’80% per polizze stipulate a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali (polizze con soglia di acceso al risarcimento) - fino al 50% per polizze stipulate a copertura delle perdite dovute a condizioni climatiche avverse non assimilabili a calamità naturali, ad animali e a fitopatie o infestazioni parassitarie (polizze senza soglia di accesso al risarcimento). Erogazione del sostegno, relativamente a tale misura L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi sopra indicati, viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 15 ottobre dell’anno della domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2011 restituirà a CO.DI.PR.A. l’intera somma del contributo incassato oltre alla quota associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato). La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive PAT verranno incassate direttamente da CO.DI.PR.A.. 34 ALTRI PRODOTTI AGRICOLI (escluso strutture e zootecnia) Art. 68 - Reg. (CE) 73/09 - Health Check Sono ammissibili esclusivamente polizze che prevedano la soglia di accesso al risarcimento. L’importo dell’aiuto corrisponde ad una percentuale del premio determinato sulla base delle serie storiche o in base all’applicazione di parametri fissati da Ismea. Tale percentuale è definita fino al 65% del premio così determinato, comprensivo della quota di cofinanziamento nazionale obbligatorio. Con le risorse relative all’aiuto di Stato di cui al D.Lgs n. 102/2004 la percentuale massima può essere incrementata, in funzione delle disponibilità finanziarie, fino all’80% della spesa parametrata (65% nel caso di coperture comprendenti fitopatie). Con risorse delle Provincia Autonoma di Trento tale percentuale viene portata all’80% degli effettivi costi (escluse coperture comprendenti rischio fitopatie). L’attivazione della domanda di aiuto deve essere effettuata al C.A.A., nell’ambito della domanda unica P.A.C., entro il 15 maggio di ogni anno (l’intervento previsto sull’art.68 prevede la possibilità di attivazione fuori termine con una riduzione importante del contributo pari all’1% per giorno di ritardo e comunque entro il 10 giugno). Prima della sottoscrizione dei certificati assicurativi è necessario aggiornare il “Fascicolo Aziendale”. Entità del sostegno complessivo nazionale 70.000.000,00 Euro relativi alla quota Comunitaria; 23.333.333,00 Euro relativi alla quota di cofinanziamento nazionale obbligatoria. Erogazione del sostegno L’importo dell’aiuto nei limiti massimi sopra indicati viene erogato direttamente all’agricoltore entro il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda. L’agricoltore entro il 30.10.2011 sarà tenuto al pagamento della quota associativa consortile (calcolabile secondo le tariffe pubblicate nelle ultime pagine di questo opuscolo in considerazione dell’effettivo valore assicurato) ed alla immediata restituzione del contributo europeo incassato. La Provincia Autonoma di Trento interviene ad integrazione degli interventi di cui sopra aumentando l’entità del contributo complessivo alle percentuali massime sulla spesa assicurativa. Le risorse contributive MIPAAF e PAT verranno incassate direttamente da CO.DI.PR.A.. PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ASSICURATI Sottolineiamo nuovamente che la concessione dell’agevolazione prevista, a livello di Comunità Europea, Stato e Provincia Autonoma di Trento, a parziale copertura dei costi delle assicurazioni agevolate è subordinata all’obbligo di attivare entro il 15 maggio 2010 la “Domanda Unica P.A.C.” presso il proprio Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.). I certificati di assicurazione dovranno riportare esattamente, pena decadenza al diritto all’agevolazione, i dati, particelle fondiarie, superfici coltivate, ecc., contenuti nel singolo Fascicolo Aziendale, che deve essere correttamente aggiornato. La normativa comunitaria sancisce l’obbligo di assicurare l’intero risultato della produzione aziendale per Comune e Prodotto, inteso come il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata. Ossia i quintali (1 q.le = 0,1 ton.) medi prodotti in impianti in produzione applicati alla superficie aziendale attualmente coltivata per ogni singolo prodotto e Comune dell’Azienda. Le produzioni soggette a disciplinari di produzione, sono assicurabili al mercato agevola- to, nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Per “Prodotto” si intendono le specie botaniche elencate all’art. 1, punto 1.1 del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30.162 e cioè: Uva da Vino, Mele, Pere, Susine, ecc. prorogato ed integrato dal D.M. n. 5.206 del 04 marzo 2011. Mele Golden e Renetta, ad esempio, sono da considerarsi “unico Prodotto” pur essendo varietà diverse. Per il prodotto “mele”, coltivate nel medesimo comune, pertanto, si devono intendere ed assicurare tutte le varietà (golden, stark, gala, ecc.) stessa cosa per il prodotto uva da vino (merlot, chardonnay, ecc). Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti si riscontrasse la mancata osservanza di tale norma si perderebbe il beneficio della contribuzione prevista. Il Consorzio si vedrebbe, pertanto, costretto a recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio oltre alle possibili conseguenze, perdita di altri eventuali contributi comunitari, alle quali il Socio incorrerebbe per false dichiarazioni rilasciate e sottoscritte all’atto della stipula dell’adesione assicurativa. Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell’osservanza di tali norme prima di sottoscrivere i certificati di assicurazione e la relativa dichiarazione. Il cofinanziamento europeo è una aiuto diretto, art.2 - lett. d, Reg. (CE) n. 73/2009. Ad esso si applicano dunque le disposizioni di cui al cap. 1 e 2 del medesimo Regolamento per quanto riguarda la MODULAZIONE e LA CONDIZIONALITÀ. Tali disposizioni non si applicano per l’”Uva da Vino” (ambito O.C.M. VINO). SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO Fondo di mutualità Per ottenere la contribuzione pubblica (ad eccezione del solo prodotto UVA da VINO) deve essere obbligatoriamente applicata la soglia di accesso al risarcimento. Tale soglia è da riferirsi alla produzione aziendale, per singolo prodotto, riferita al Comune amministrativo. Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di difesa attiva antigrandine, non vengono considerate al fine del calcolo della soglia delle stesse produzioni coltivate nel medesimo comune in pieno campo. Quindi si avranno due soglie autonome, una per le produzioni sotto rete, l’altra per le produzioni in pieno campo. La soglia di accesso al risarcimento può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 30% su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale per prodotto e comune non superi il 30%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale possibilità, già da un paio di anni con più che ottimi risultati, si è deliberata la costituzione di un “Fondo di Mutualità”, alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo “Fondo”, con franchigia minima del 15% e fino all’esaurimento della sua dotazione finanziaria concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali sinistri che risulteranno sotto la soglia Azienda - prodotto - comune. La copertura dei danni sotto soglia, potrebbe essere ottenuta con polizze integrative non agevolate e di seguito, illustriamo brevemente le considerazioni economiche che hanno determinato le scelte di CO.DI.PR.A. di costituire il Fondo di Mutualità. Innanzitutto, vi è da considerare che i COSTO A CARICO DEL SOCIO Termini di pagamento Il costo a carico del Socio, grazie alle integrazioni contributive previste dalla Provincia Autonoma di Trento, è definibile e quantificabile prima delle sottoscrizione della copertura assicurativa. In questo opuscolo sono pubblicate le tariffe in base alle quali l’Agricoltore può calcolare il contributo associativo che dovrà corrispondere al Consorzio di Difesa comprensivo dell’eventuale quota per dotazione del “Fondo di Mutualità”. Considerando che le risorse derivanti dalle misure di cofinanziamento verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati, mentre verranno liquidate a Co.Di.Pr.A. le risorse integrative MIPAAF relative al Fondo di Solidarietà Nazio- 36 danni sotto soglia, per definizione, sono dei danni medio/ lievi (inferiori al 30% per azienda/comune/prodotto), infatti quelli superiori sono compresi interamente nella copertura agevolata e che l’intero costo assicurativo rimane a capo dell’agricoltore, non potendo ottenere contributi pubblici. Di conseguenza, la massima convenienza è ottenibile dedicando a tale parte di rischio risorse minime a fronte di un minor livello di copertura. Da nostre attente analisi dei dati storici, si evince che l’incidenza dei danni sotto soglia è circa il 20% del totale, di conseguenza, una polizza integrativa dovrebbe costare circa il 20% dell’intero costo. Per una corretta comparazione, vi è da considerare che a carico dell’agricoltore del restante 80% di costo ammissibile a contributo, rimane un costo effettivo del 16%. In sintesi: IPOTESI DI PERCENTUALE DEL COSTO COMPLESSIVO A CARICO DELL’AGRICOLTORE FONDO Costo totale Assicurativo Costo per danno sotto Soglia Danno agevolato Totale INTEGRATIVA 100% 100% 8% 20% 16% 16% 24% 36% Esempio concreto: Valore assicurato € 100.000,00 mele in Comune a medio rischio, tasso 14% = con la soluzione Fondo il costo è di € 3.360,00 contro € 5.040,00 con la soluzione della polizza integrativa, al netto dei caricamenti quindi con una differenza di quasi € 1.700,00. Nel 2009 e nel 2010 si sono risparmiati a livello provinciale circa 5 milioni di euro. nale e quelle della Provincia Autonoma di Trento, si prevedono i seguenti termini di pagamento della Quota consortile a carico dei Soci Assicurati: PRODOTTO UVA DA VINO - alla data del 30 ottobre la quota consortile calcolabile con i tassi di tariffa, esposti in questo opuscolo, oltre al contributo di cofinanziamento europeo che a tal data il Socio avrà già incassato direttamente dall’Organismo pagatore e che contestualmente restituirà al Consorzio. TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI - alla data del 30 ottobre il contributo associativo calcolabile con i tassi di tariffa, esposti in questo opuscolo. La restituzione del contributo relativo alla quota di cofinanziamento che verrà liquidato direttamente al Socio verrà corrisposta dallo stesso in favore del Consorzio entro 30 giorni dall’incasso. Esempio di calcolo del danno in “PAROLE POVERE” La stima del danno si articola in due fasi: valutazione quantitativa ed interessamento qualitativo. a)Perdita quantitativa: si stima in percentuale la perdita quantitativa rispetto alla produzione assicurata e potenzialmente e storicamente prodotta. b)Perdita qualitativa: si stima in percentuale la perdita qualitativa sul prodotto ancora in pianta e, calcolata sul residuo, si somma alla perdita percentuale quantitativa: Frutta Applicando la Tabella C nell’analisi di un campione di frutti rappresentativo, scelto in comune accordo fra agricoltore e perito. La percentuale relativa alla perdita qualitativa, rapportata a 100, così ottenuta si somma all’eventuale percentuale riferita alla perdita di quantità ottenendo il danno totale Uva da vino Convenzionalmente applicando la maggiorazione prevista: - dalla TABELLA DI QUALITÀ. Qualora il prodotto sia stato interessato da/anche da grandinate posteriori alle date riportate a pag. 21 i coefficienti per danno di qualità vengono aumentati del 30% - semplicemente da Tab. 502 per la franchigia 10%. La percentuale relativa alla perdita qualitativa così ottenuta si somma alla percentuale riferita alla perdita di peso ottenendo il danno totale Cerchiamo di fare un esempio pratico Valore assicurato (= potenzialità produttiva) 1000 kg 1.a seguito degli eventi assicurati (gelo o grandine) stimiamo che 25 siano andati persi (allettati dal gelo, caduti o marcescenti a causa della grandine). Ne deriva che il danno in termini quantitativi (danno di quantità) è pari al 25% 2.Dobbiamo determinare, ora, il danno qualitativo che il prodotto residuo ha subito: Frutta Scegliamo una o più piante medie rappresentative, stacchiamo il prodotto, lo selezioniamo secondo quelli che sono i coefficienti di degrado previsti dalla Tabella C, procediamo a calcolare, con media ponderale, la percentuale di danno che supponiamo sia 70%. Poiché questo danno è rappresentativo del 75% della produzione (100 produzione assicurata meno 25% per perdita quantitativa) dovrà essere rapportato a 100. (75% per 70) diviso 100 = 52,50% che rappresenta il danno di qualità. Il danno totale sarà composto da: danno di quantità + danno di qualità e cioè 25% + 52,50% = 77,50% Uva da vino Scegliamo una porzione di filare rappresentativa, analizziamo tutti i capi a frutto e determiniamo innanzi tutto se ci sono grappoli asportati, i quali dovranno essere calcolati come perdita al 100%. Per i grappoli presenti determiniamo, per ciascuno, l’eventuale perdita di peso subita. Con la media ponderale dei dati raccolti determiniamo il danno in perdita di peso subita dal vigneto assicurato. Supponiamo che il danno in perdita di peso sia pari al 25%. A tale danno deve essere applicata la maggiorazione come da tabella di qualità. Ad un danno in perdita di peso, determinata dall’avversità grandine e vento, pari al 25%, sul prodotto residuo (100 - 25 = 75) ossia un danno del 19% corrisponde una integrazione qualitativa. Il danno totale è pertanto 25% + 19% = 44,00% Supponiamo che il prodotto sia Chardonnay e che sia stato interessato da una grandinata il 20 agosto. Il danno di qualità non sarà più pari a 19,00 punti ma bensì a19,00 + 30% pari a 24,70%. Il danno totale pertanto sarà: 25% + 24,70% = 49,70% 37 Possibilità di adottare diversi livelli di PREZZO MERCURIALE Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per il prezzo deliberato in base al Decreto MIPAAF n. 5.522 del 08 marzo 2011, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto di copertura: Fascia A - corrispondente al prezzo stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. in recepimento del D.M. emanato dal M.I.PA.A.F.; Fascia B - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Fascia C - corrispondente al prezzo di cui alla “Fascia A” 38 diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Fascia D - è data la possibilità per i prodotti coltivati con “ciclo biologico”, al termine del periodo di conversione, di aumentare il corrispondente prezzo massimo stabilito con delibera del C.d.A di Co.di.Pr.A. del 20% (il risultato va arrotondato all’Euro inferiore) allegando ai certificati l’attestato dell’Organismo di controllo preposto, in corso di validità, che attesti il possesso della qualifica di “Coltura Biologica”; Fascia E - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Fascia F - corrispondente al prezzo di cui alla precedente “Fascia D” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore). L’opzione è a livello di singola Azienda per prodotto e Comune. Polizza Assicurazione 2011 Allegato 11 PREZZI PRODOTTI - D.M. n. 5.522 dell’8 marzo 2011 700 793 Actinidia B FS Albicocche B FS 095 789 Cachi Ciliegie B FS 790 Ciliegie B FS Rete Antipioggia Mele B FS 783 883 Mele B FS Brev. 490 489 Nettarine B FS precoci Nettarine B FS 081 751 785 Olive da olio Pere B FS precoci Pere B FS 771 Pesche B FS precoci 487 Pesche B Fs 711 791 003 Susine B Fs precoci Susine B FS Uva da tavola 061 Barbatelle di vite 062 Vivai di piante da frutto 164 Talee di vite madre S97 S98 S99 S96 S95 S88 Serre Serre Tunnel Reti Reti Colture Arboree Tutte le varietà Generale Aurora e similari Tutte le varietà Kordia, Regina zone di montagna Tutte le altre varietà 55,00 q.le 96,00 q.le 172,00 q.le 52,00 q.le 400,00 q.le 280,00 q.le Kordia, Regina zone di montagna 450,00 q.le Breaburn Fuji, altre varietà emergenti Bella di Boskoop Florina, Jonagold, Altre medio tardive Stayman Niepling’s, Winesap Renetta Canada Gala Golden e cloni simili, Gruppo Red Del. oltre 350 mt. slm. Golden e cloni simili, Gruppo Red Del. fino a 350 mt. slm . Elstar, Ozark Gold, Summared, Delbarestivale, Idared Gloster, Altre precoci Granny Smith Imperatore Morgenduft Modì Pink Lady Tutte le varietà Media maturazione Tardive Tutte le varietà William, Altre precoci Abate Fetel, Decana del Comizio Kaiser, Conference e Altre medio tardive Gialle precoci Bianche precoci Gialle media maturazione Gialle tardive Bianche media maturazione Bianche tardive Tutte le varietà Varietà medio tardive Schiava grossa e altre varietà 32,00 q.le 50,00 q.le 67,00 q.le 30,00 q.le 30,00 q.le 47,00 q.le 47,00 q.le 47,00 q.le 34,50 q.le 30,00 q.le 34,00 q.le 34,00 q.le 49,00 q.le 62,00 q.le 80,00 q.le 56,00 q.le 50,00 q.le 75,00 q.le 50,00 q.le 69,00 q.le 54,00 q.le 72,00 q.le 76,00 q.le 48,00 q.le 43,00 q.le 56,00 q.le 51,00 q.le 76,00 q.le 66,00 q.le 63,00 q.le Vivai di Piante Barbatelle di vite innestate certificate Barbatelle di vite innestate standard Astoni Astoni con rami anticipati Piante preformate tipo Knips Talee da porta innesto 1,07 cad. 1,03 cad. 3,37 cad. 4,09 cad. 4,79 cad. 0,13 cad. Strutture Struttura in metallo e copertura in vetro temperato Struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida Copertura in film plastico doppio Copertura in film plastico semplice Reti antigrandine Reti antipioggia 210,00 mq 165,00 mq 60,00 mq 60,00 mq 12.000,00 ha 12.000,00 ha Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi di assicurazione a q.le, si precisa che la conversione ad unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 Tonnellate (Ton.) = 100 Kilogrammi (Kg.) Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 39 118 142 054 115 Bieta da Coste Carota Cavolfiore Cavolo verza 138 Cavolo cappuccio 012 021 Cetriolo Fagioli 024 Fagiolini 067 Fragole 020 Insalata 116 305 Lamponi Mais 550 551 026 Mirtillo More Piselli 010 520 068 193 119 014 Pomodoro Radicchio Ribes Uva spina Sedano Zucchine Colture erbacee, orticole ed arbustive Bietola da coste Carota (pianta) Cavolfiore pianta Cavolo verza 25,00 q.le 21,00 q.le 35,00 q.le 26,00 q.le Cavolo cappuccio bianco Cavolo cappuccio rosso Cetriolo piena area Fagioli freschi da sgranare Fagioli da industria Da mensa Stortina di Trento Fagiolini da industria Varietà unifere e rifiorenti Fragoline di bosco Indivia Lattuga Pan di zucchero Lamponi uniferi e rifiorenti Nostrano di Storo Marano vicentino e simili Mais da granella Tutte le varietà Tutte le varietà Piselli freschi da sgranare Piselli industria Fresco da mensa Tutte le varietà Ribes rosso, nero Uva spina Sedano pianta Zucchine piena aerea 25,00 q.le 25,00 q.le 29,00 q.le 117,00 q.le 62,00 q.le 113,00 q.le 245,00 q.le 26,00 q.le 329,00 q.le 1.021,00 q.le 28,00 q.le 37,00 q.le 31,00 q.le 510,00 q.le 87,00 q.le 31,00 q.le 16,00 q.le 505,00 q.le 384,00 q.le 88,00 q.le 28,00 q.le 44,00 q.le 60,00 q.le 306,00 q.le 205,00 q.le 29,00 q.le 43,00 q.le Uva da Vino Cod 502 o 902 Specie Pinot Grigio Riesling Italico e Renano Traminer Aromatico Nosiola, Nosiola Vino Santo Moscato Giallo e Rosa Chardonnay Pinot Bianco, Uva nord Silvaner Verde Muller Thurgau o Sauvignon Pinot Nero Uva Vino Qualità Schiava Valdadige Extra FS Lagrein, Cabernet Teroldego Rebo Marzemino Enantio Valdadige Merlot Groppello di Revò Kerner Lambrusco Altre uve bianche di pregio Altre uve rosse di pregio Altre Uve bianche Altre Uve rosse Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 40 Varietà Prezzi q.le DOC 113,00 q.le 111,00 q.le 188,00 q.le 93,00 q.le 136,00 q.le 128,00 q.le 125,00 q.le 123,00 q.le 109,00 q.le 136,00 q.le 117,00 q.le 78,00 q.le 83,00 q.le 83,00 q.le 105,00 q.le 83,00 q.le 69,00 q.le 75,00 q.le **** **** **** **** **** **** **** Prezzi q.le I.G.T. 68,00 q.le 63,00 q.le 68,00 q.le 68,00 q.le 45,00 q.le 63,00 q.le 63,00 q.le 68,00 q.le 68,00 q.le 63,00 q.le 45,00 q.le 37,00 q.le 50,00 q.le 43,00 q.le 48,00 q.le **** 42,00 q.le 35,00 q.le 170,00 q.le 109,00 q.le **** **** **** **** **** Prezzi q.le Vino tavola **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 32,00 q.le 34,00 q.le 29,00 q.le 18,00 q.le 20,00 q.le NUOVA CONVENIENTE OPPORTUNITÀ PER I SOCI Il Consiglio di Amministrazione di Co.di.Pr.A. ha deliberato, anche per questa Campagna assuntiva, di ripetere l’esperienza proficua della scorsa stagione. CO.DI.PR.A., anche grazie all’accesso al portale ufficiale dei Fascicoli Aziendali, con autorizzazione del Socio, verifica direttamente nel momento della sottoscrizione la congruità dei dati con quelli ufficiali del Fascicolo Aziendale. Tale forma di gestione delle adesioni assicurative determina delle opportunità in favore dei Soci che, volontariamente, vi aderiscono; infatti, l’Assemblea Generale di CO.DI.PR.A. ha deliberato quote differenziate di caricamento, in relazione ai minori effettivi costi che la “raccolta diretta” determina. Questo comporta un costo, a carico dell’Assicurato, ridotto mediamente del 15% rispetto alla quota Socio normale (al netto del caricamento per la costituzione del Fondo di Mutualità). L’effettivo costo a carico del Socio è verificabile nelle tabelle riportate nelle ultime pagine dell’opuscolo ove sono pubblicate le tariffe quota socio (contributo associativo a carico del socio). CARIGE ASSICURAZIONI, ITAS MUTUA, DUOMO ASSICURAZIONI ed ALFA GROUP nell’ottica di massima attenzione verso opportunità per i nostri soci loro clienti, di massima attenzione nel controllo dei dati dei certificati assicurativi hanno aderito a tale sistema di gestione, stanno valutando l’adesione anche altre compagnie. Le condizioni assicurative, termini e modalità sono standard, non vi è alcuna differenza fra le diverse Società Assicuratrici. Per l’adesione assicurativa tramite il sistema definito “raccolta diretta” dei certificati e per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare gli Uffici di: AGRIDUEMILA S.R.L. Tel 0461/915908 e-mail: [email protected]. VERIFICA TE STESSO LA CONVENIENZA Dal 2010 CO.DI.PR.A ha attivato la raccolta diretta delle richieste di adesione alla copertura assicurativa. I benefici di tale soluzione ricadono direttamente sui soci che volontariamente vi aderiscono. Suggeriamo una attenta analisi da parte dei soci: vi è una concreta convenienza rispetto alla raccolta tradizionale; per tutte le combinazioni “prodotto - comune”, i contributi associativi a carico del Socio per adesione ai vari tipi di copertura assicurativa sono pubblicati dalla pag. 43 di questo opuscolo informativo. Il risparmio è pari a circa il 15% calcolato ed applicato direttamente sulla quota associativa a carico degli agricoltori assicurati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Agriduemila S.r.l. 0461/915908 indirizzo e-mail: [email protected] 41 Polizza Assicurazione 2011 Allegato 12 - anzichè il tasso di tariffa concordato, viene esposto il tasso a carico del socio comprensivo di caricamenti e quota relativa al Fondo di Mutualità se dovuta TASSI DI TARIFFA A CARICO DEI SOCI - ANNO 2011 Si consiglia un’attenta valutazione della convenienza delle nuove coperture Multirischio rese per la stabilizzazione dei ricavi aziendali. I seguenti tassi di tariffa sono calcolati al netto delle contribuzioni pubbliche; la liquidazione delle misure di cofinanziamento europeo verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati che si impegnano a restituirle a Co.Di.Pr.A. non appena incassate. A tal riguardo vi è da sottolineare che la mancata immediata restituzione determina il recupero da parte di A.G.E.A. di tali somme, con la conseguente perdita del contributo. Comune Ala Aldeno Arco Avio Besenello Bleggio Superiore Borgo Vals.na Bosentino Brentonico Brez Cagnò Calavino Calceranica al Lago Caldes Caldonazzo Calliano Campodenno Carzano Castelfondo Castelnuovo Vals.na Cavedine Cavizzana Cembra Cimone Cis Civezzano Cles Cloz Comano Terme Commezzadura Coredo Croviana Cunevo Dambel Denno Don Dorsino Drena Dro Faedo Fai della Paganella Faver Flavon Fondo Garniga Giovo Grigno Isera Ivano Fracena Lasino Lavis Levico Terme Lisignago Livo Lona Lases Mele Carige, ITAS, Duomo, Racc. tradizionale Alfa Group Uva da vino Carige, ITAS, Duomo, Alfa Racc. tradizionale Group GbGrV GrV ecc. ecc. pioggia pioggia GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi GrV 3,40 6,90 4,10 4,30 7,40 5,00 3,90 6,80 4,50 3,00 6,20 3,70 3,90 6,80 4,50 3,50 6,20 4,10 6,70 7,00 4,30 9,60 9,60 4,20 6,80 3,60 6,10 5,20 3,10 6,10 3,80 5,30 6,70 4,10 4,60 5,00 4,20 8,80 5,10 5,00 2,70 8,70 8,70 2,30 3,90 2,20 3,60 5,80 3,40 9,60 4,60 9,10 3,30 7,70 8,40 7,30 7,60 5,20 10,00 10,00 5,10 7,40 4,50 6,80 5,90 4,00 6,70 4,70 6,10 7,30 4,90 5,40 5,80 5,10 9,20 5,80 5,80 3,70 9,10 9,10 3,30 4,80 3,100 4,50 6,50 4,40 10,00 5,40 9,40 4,30 8,20 8,80 6,60 7,00 4,60 9,30 9,30 4,60 6,70 4,10 6,10 5,30 3,60 6,00 4,30 5,40 6,60 4,40 4,80 5,20 4,50 8,80 5,20 5,20 3,30 8,70 8,70 2,90 4,30 2,80 4,10 5,80 3,90 9,60 4,90 8,50 3,80 7,60 8,40 6,100 6,40 3,90 8,80 8,80 3,80 6,20 3,20 5,50 4,60 2,70 5,50 3,40 4,80 6,10 3,60 4,10 4,50 3,80 8,10 4,60 4,50 2,30 8,00 8,00 2,00 3,50 1,90 3,20 5,20 3,00 8,80 4,100 8,30 2,90 7,00 7,70 6,60 6,90 4,60 9,10 9,10 4,60 6,80 4,10 6,20 5,40 3,60 6,10 4,20 5,50 6,60 4,40 4,80 5,20 4,60 8,40 5,30 5,20 3,30 8,40 8,40 2,90 4,30 2,80 4,10 5,90 3,90 9,10 4,90 8,600 3,80 7,50 8,10 6,10 6,40 4,20 8,60 8,60 4,20 6,20 3,70 5,50 4,80 3,30 5,50 3,90 5,00 6,10 4,00 4,40 4,70 4,10 8,10 4,80 4,70 3,00 8,00 8,00 2,60 3,90 2,50 3,70 5,30 3,50 8,80 4,40 7,80 3,40 7,00 7,70 1,80 2,20 1,80 1,80 1,80 5,60 1,80 2,20 3,60 2,20 2,20 2,80 5 2,80 4,30 4,40 5,30 5,20 6,10 4,70 5,40 3,90 4,80 4,70 5,50 4,20 5,00 2,70 3,10 4,80 9,60 4,50 2,60 8,70 4,70 4,90 3,70 4,10 5,60 10,00 5,30 3,50 9,10 5,50 5,70 3,30 3,70 5,00 9,60 4,80 3,20 8,70 4,90 5,10 2,30 2,80 4,30 8,80 4,00 2,20 8,00 4,20 4,40 3,30 3,70 5,00 9,100 4,80 3,100 8,40 5,00 5,20 3,00 3,30 4,50 8,80 4,30 2,80 8,00 4,50 4,70 GbGrV GrV ecc. ecc. pioggia pioggia Multi GrV Multi 2,10 3,40 2,10 2,10 2,60 4,80 2,60 2,00 3,20 2,00 2,00 2,50 4,50 2,50 1,50 1,90 1,50 1,50 1,50 5,20 1,50 1,90 3,20 1,90 1,90 2,40 4,50 2,40 1,80 3,00 1,80 1,80 2,30 4,40 2,30 1,80 2,90 1,80 1,80 2,20 4,100 2,20 2,80 2,70 2,60 4,00 2,50 2,30 2,30 1,80 2,80 2,60 2,50 1,50 2,40 2,30 2,20 1,80 1,80 1,80 2,80 2,20 2,20 2,60 2,10 2,10 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 2,40 1,90 1,90 2,30 1,80 1,80 2,20 1,80 1,80 2,40 2,20 2,10 2,00 2,100 1,90 1,80 1,80 1,90 1,80 2,20 2,30 2,10 2,20 2,00 2,10 1,600 1,50 1,90 2 1,80 1,90 1,80 1,90 2 7,20 3,80 4,40 3,60 4,20 3,40 3,90 1,70 6,70 3,30 3,90 3,20 3,80 3,00 3,50 2,80 4,30 2,20 3,600 2,10 3,50 2,00 3,20 2,50 3,90 1,90 3,20 1,80 3,100 1,80 2,90 5,60 2,20 2,10 2,00 5,20 1,90 1,80 1,80 5,10 5,40 1,80 1,80 4,10 2,80 2,20 3,40 4,00 2,70 2,10 3,20 3,70 2,50 2,00 3,00 4,80 5,00 1,50 1,50 3,70 2,40 1,90 3,00 3,60 2,30 1,80 2,80 3,30 2,20 1,80 2,70 2,30 2,600 2,50 2,40 2,00 2,30 2,20 2,100 4,00 1,80 3,50 2,20 3,30 2,10 3,10 2,00 3,70 1,50 3,100 1,90 2,90 1,80 2,80 1,80 5,100 4,30 4,10 3,80 4,80 3,80 3,70 3,50 1,80 1,80 3,70 1,90 2,20 2,20 5,00 2,20 2,100 2,100 4,80 2,10 2,00 2,00 4,50 2,00 1,50 1,50 3,40 1,600 1,90 1,90 4,50 1,90 1,80 1,80 4,40 1,80 1,80 1,80 4,100 1,80 1,80 2,20 2,10 2,00 1,50 1,90 1,80 1,80 Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 43 Comune Malè Malosco Mezzocorona Mezzolombardo Monclassico Mori Nago - Torbole Nanno Nave San Rocco Nogaredo Nomi Novaledo Ospedaletto Vals.na Padergnone Pergine Vals.na Pomarolo Revò Riva del Garda Romallo Romeno Roncegno Roverè della Luna Rovereto Rumo S. Michele all’ Adige Sant’Orsola Sanzeno Sarnonico Scurelle Segonzano Sfruz Smarano Spera Spormaggiore Sporminore Stenico Storo Strigno Taio Tassullo Telve Telve di Sopra Tenna Tenno Terlago Terragnolo Terres Terzolas Ton Trambilleno Trento Tres Tuenno Valda Vallarsa Vattaro Vervò Vezzano Vigolo Vattaro Villa Agnedo Villa Lagarina Volano Zambana Racc. tradizionale Racc. tradizionale GbGrV GrV ecc. ecc. pioggia pioggia GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi GrV 5,00 6,50 6,10 2,90 2,20 6,90 5,80 7,20 6,80 3,90 3,10 7,40 5,20 6,50 6,10 3,50 2,80 6,80 4,50 5,90 5,60 2,50 1,90 6,20 5,20 6,50 6,20 3,50 2,80 6,80 4,70 5,90 5,60 3,10 2,50 6,20 1,80 1,80 3,20 2,20 4,30 1,80 2,20 2,30 4,20 5,90 3,90 9,60 4,70 6,80 5,60 4,10 2,20 6,70 6,50 2,20 4,70 3,40 9,60 2,20 7,50 2,30 8,10 4,40 2,20 8,70 8,40 4,70 2,30 2,80 9,60 7,80 8,30 2,30 2,40 5,00 5,30 7,60 3,10 3,30 5,10 6,60 4,80 10,00 5,50 7,40 6,30 4,90 3,10 7,30 7,20 3,10 5,50 4,30 10,00 3,10 8,00 3,30 8,60 5,20 3,10 9,10 8,80 5,50 3,30 3,80 10,00 8,30 8,80 3,30 3,40 5,80 6,10 8,10 2,80 2,90 4,60 5,90 4,30 9,60 4,90 6,70 5,70 4,40 2,80 6,60 6,50 2,80 4,90 3,90 9,60 2,80 7,40 2,90 8,00 4,70 2,80 8,70 8,40 4,90 2,90 3,40 9,60 7,70 8,30 2,90 3,00 5,20 5,40 7,50 1,90 2 3,80 5,40 3,50 8,80 4,20 6,20 5,10 3,60 1,90 6,10 5,90 1,90 4,20 3,00 8,80 1,90 6,80 2,00 7,40 3,90 1,90 8,00 7,70 4,20 2,00 2,50 8,80 7,10 7,60 2,00 2,10 4,50 4,80 6,90 2,80 2,90 4,60 6,00 4,30 9,10 5,00 6,70 5,70 4,40 2,80 6,60 6,50 2,80 5,00 3,90 9,10 2,80 7,30 2,90 7,80 4,70 2,80 8,40 8,10 5,00 2,90 3,40 9,10 7,60 8,00 2,90 3,00 5,20 5,50 7,40 2,50 2,60 4,20 5,40 3,90 8,80 4,50 6,20 5,20 4,00 2,50 6,10 5,90 2,50 4,50 3,50 8,80 2,50 6,80 2,60 7,40 4,20 2,50 8,00 7,70 4,50 2,60 3,10 8,80 7,10 7,60 2,60 2,70 4,70 5,00 6,90 5,00 5,80 5,20 4,50 5,20 4,70 2,60 5,00 2,30 3,50 5,80 3,30 3,20 5,20 2,90 2,20 4,50 2,00 3,10 5,20 2,90 2,80 4,70 2,60 5,10 3,10 2,40 5,90 4,10 3,40 5,30 3,70 3,10 4,60 2,80 2,10 5,30 3,70 3,00 4,80 3,30 2,70 5,00 4,60 2,60 3,80 9,60 9,60 8,70 4,80 2,60 5,70 5,40 3,50 4,70 10,00 10,00 9,10 5,70 3,60 5,20 4,90 3,20 4,20 9,60 9,60 8,70 5,10 3,20 4,50 4,10 2,20 3,40 8,80 8,80 8,00 4,40 2,30 5,20 4,90 3,10 4,20 9,10 9,10 8,40 5,10 3,20 4,70 4,40 2,80 3,80 8,80 8,80 8,00 4,60 2,90 Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 44 Mele Carige, ITAS, Duomo, Alfa Group Uva da vino Carige, ITAS, Duomo, Alfa Group GbGrV GrV ecc. ecc. pioggia pioggia Multi GrV Multi 3,00 2,10 2,80 2,00 1,50 1,50 2,80 1,90 2,60 1,80 2,50 1,80 3,40 2,20 3,20 2,10 3,00 2,00 3,90 1,50 3,00 1,90 2,80 1,80 2,70 1,80 1,80 3,90 1,90 1,80 4,00 1,80 1,90 2,20 1,80 1,80 1,80 2,20 2,80 2,20 2,20 3,50 2,70 2,20 2,50 2,20 2,20 2,20 2,10 2,70 2,10 2,10 3,30 2,60 2,10 2,40 2,10 2,10 2,10 2,00 2,60 2,00 2,00 3,10 2,50 2,00 2,30 2,00 2,00 2,00 1,50 3,60 1,60 1,50 3,.60 1,50 1,60 1,90 1,50 1,50 1,50 1,90 2,50 1,90 1,90 3,10 2,30 1,90 2,10 1,90 1,90 1,90 1,80 2,30 1,80 1,80 2,90 2,20 1,80 2,00 1,80 1,80 1,80 1,80 2,30 1,80 1,80 2,80 2,20 1,80 2,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,20 2,20 2,20 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,20 2,10 2,00 1,50 1,90 1,80 1,80 1,80 2,20 2,10 2,00 1,50 1,90 1,80 1,80 1,80 2,20 2,10 2,00 1,50 1,90 1,80 1,80 3,50 4,10 5,70 4,90 3,50 4,10 4,70 3,30 4,00 4,40 3,10 3,70 3,20 3,80 5,30 4,40 3,10 3,70 4,20 2,90 3,60 3,90 2,80 3,30 2,40 2,00 2,20 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00 2,10 1,70 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 5,40 1,80 1,80 4,10 2,20 2,20 4,00 2,10 2,10 3,70 2,00 2,00 5,00 1,50 1,50 3,70 1,90 1,90 3,60 1,80 1,80 3,30 1,80 1,80 1,80 1,80 2,00 2,20 2,20 2,20 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,70 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,20 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00 1,50 1,50 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 4,00 6,90 2,40 5,10 1,80 1,80 2,20 2,20 2,50 5 2,20 2,20 2,10 2,10 2,40 4,80 2,10 2,10 2,00 2,00 2,30 4,50 2,00 2,00 3,70 6,50 2,10 4,70 1,50 1,50 1,90 1,90 2,20 4,50 1,90 1,90 1,80 1,80 2,10 4,40 1,80 1,80 1,80 1,80 2,10 4,10 1,80 1,80 Comune Ala Aldeno Arco Avio Brez Caldonazzo Cloz Dro Fondo Nomi Pergine Vals.na Spormaggiore Trento Vervò Vigolo Vattaro Villa Lagarina Volano Actinidia Carige, ITAS, Duomo, Racc. tradizionale Alfa Group GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi 2,10 3,10 2,10 2,10 3,60 4,70 3,60 3,60 3,90 5,10 3,90 3,90 1,80 2,80 1,80 1,80 3,20 4,20 3,20 3,20 3,50 4,60 3,50 3,50 2,10 3,60 3,90 1,80 3,20 3,50 2,10 2,70 3,60 4,30 3,90 4,70 1,80 2,4 3,20 3,90 3,50 4,30 3,30 4,90 5,30 3,00 4,40 4,80 2,10 2,10 2,10 3,60 3,60 3,60 3,90 3,90 3,90 1,80 1,80 1,80 3,20 3,20 3,20 3,50 3,50 3,50 Albicocche Carige, ITAS, Duomo, Racc. tradizionale Alfa Group GrV GbGrV Multi GrV GbGrV Multi 6,50 4,90 7,80 6,30 8,50 6,80 5,90 4,40 7,10 5,70 7,80 6,30 8,00 9,10 9,90 7,30 8,30 9,10 2,60 4,90 4,20 6,30 4,50 6,80 2,20 4,40 3,70 5,70 4,10 6,30 I tassi di tariffa completi, per tutte le specie oggetto di assicurazione, sono pubblicati sul sito web www.codipratn.it LEGENDA GARANZIE GrV GbGrV GrV ed Ecc. pioggia GbGrV ed Ecc. pioggia Multi Garanzia Grandine e vento Gelo - Brina, Grandine e Vento Grandine, vento ed eccesso di pioggia Gelo - Brina, vento ed eccesso di pioggia Multirischio rese DETTI TASSI SONO CALCOLATI PER I SOCI ADERENTI AL SISTEMA DI PAGAMENTO RID. PER I SOCI CHE NON HANNO OPTATO PER TALE FORMULA INVIEREMO BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA O ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO, CON TASSI MAGGIORATI DI 0,15 PUNTI PERCENTUALI. Data aggiornamento opuscolo - 25 marzo 2011 45 VIVAI - AZIENDA AGRICOLA DI LORIS ZADRA PIANTE DA FRUTTO Dal 1967... ! ...dalla terra delle mele 38062 ARCO (TN) - Loc. S. Giorgio - Via Sabbioni, 9 - Tel. e fax 0464.520405 Loris Zadra cell. 349.5784465 - Luciano Zadra cell. 348.3033604 [email protected] ATTESTAZIONE DA PARTE DEL SOCIO Il sottoscritto assicurato dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo informativo (la presente pagina era parte dell’opuscolo stesso) contenente le Condizioni di Assicurazione nonché termini di pagamento ed entità del contributo associativo conseguente all’adesione alla Polizza Collettiva. ................................ li ......./......./....... ................................ l’Assicurato 47