FEDERCONSUMATORI Piccola GUIDA AL DIRITTO ALLA SALUTE ED AI SERVIZI SANITARI Realizzata a cura della Federconsumatori Nazionale e di Arezzo INDICE 1. Diritti fondamentali 2. La carta dei servizi pubblici sanitari 3. Il diritto all'informazione 4.Il medico di base 5. L'assistenza ai cittadini non residenti 6. L'accoglienza e l'accompagnamento 7. Il ricovero ospedaliero 8. Diritti del malato durante il ricovero ospedaliero 9. Visite specialistiche e diagnostiche 10. Il consenso informato 11. La privacy in sanità 12. La tutela degli utenti: procedure di reclamo 13. I farmaci 14. Le prestazioni socio-sanitarie territoriali DIRITTI FONDAMENTALI 1. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO Costituzione Italiana art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. art. 118 Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (estratti degli articoli direttamente attinenti la salute) art. 3 Diritto all'integrità della persona Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispetti: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità previste dalla legge; il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; il divieto di fare del copro umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto delle clonazione riproduttiva degli esseri umani. art. 35 Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. 2. LA CARTA DEI DIRITTI La storia della carta dei diritti del malato è la storia delle "carte" che si sono affermate a partire dagli anni ottanta, frutto di volontà diffusa dei cittadini, ma anche degli operatori, con lo scopo di definire concretamente e storicamente la piena fruibilità del diritto alla salute, alla prevenzione, alle cure, alle riabilitazioni, nel pieno rispetto della persona. La lista dei diritti compilata porta ad oltre cento affermazioni. Per brevità, ma anche per efficacia, riportiamo la Carta dei Diritti della persona sancita dalla Sezione Europea della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la cui formulazione ha visto la partecipazione delle organizzazioni dei cittadini di ogni paese della unione. La Carta afferma che Ogni persona ha diritto: 1. ad essere rispettata come essere umano 2. all'autodeterminazione 3. all'integrità fisica e mentale e alla sicurezza 4. al rispetto della propria privacy 5. a vedere rispettati i propri valori morali, culturali e religiosi 6. ad ottenere adeguate misure per la prevenzione delle malattie e per la cura della salute 7. all'informazione 8. al consenso per tutti gli interventi terapeutici 9. al rispetto della riservatezza 10. ad avere cure adeguate e di qualità 11. a non essere discriminata nelle cure per nessun motivo 12. alla libera scelta del medico e delle cure 13. ad avere un sostegno durante le cure da parte dei familiari 14. alla dignità ed a morire con dignità 15. alla tutela dei propri diritti mediante rappresentanti Sono state redatte molte carte specifiche da diversi enti: • carta dei diritti del bambino malato • carta dei diritti della donna alla salute ed alla maternità • carta dei diritti dei malati di mente • carta dei diritti dei cittadini affetti da dipendenze patologiche (fumo, droghe, alcool) L'insieme di queste iniziative hanno consentito la crescita di consapevolezza e di responsabilità. Il risultato è stato positivo. Non bisogna tuttavia pensare che la strada sia stata percorsa tutta: ogni epoca ha bisogno di mettere a punto le definizioni che rendono possibile la concreta applicazione del diritto alla salute. LA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI SANITARI Il cittadino ammalato si trova spesso a fare i conti con la disorganizzazione dell’assistenza, con carenze di servizi in ospedale, con lunghi tempi di attesa per gli esami, ecc. Ma quello che è più importante è che fino ad ora non è esistita certezza né in merito ai tempi né in merito alla qualità dei servizi. Per questo, e per cominciare ad equiparare la nostra organizzazione a quella europea, il Ministero della Sanità ha emanato nel 1995 una Carta dei Servizi Pubblici Sanitari, uno schema di riferimento, a cui si devono uniformare tutte le Aziende Sanitarie Locali (d’ora in poi ASL). La Carta si ispira ai principi della tutela dei diritti dei cittadini - utenti, riconoscendo agli stessi e alle associazioni di tutela, dei poteri di intervento e di controllo diretto sui servizi erogati dal Servizio Sanitario. Infatti: • • • • • 1. 2. 3. 4. pone a carico di ciascuna ASL l’obbligo di attivare un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso; afferma il diritto del cittadino al reclamo verso atti o comportamenti ritenuti lesivi dei propri diritti; impegna la ASL a rilevare e analizzare le segnalazioni di disservizio; assicura la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni di tutela in merito all’organizzazione e alla qualità dei servizi resi. La Carta prevede la definizione di un sistema nazionale di indicatori per la misurazione della qualità dei servizi e dei livelli di efficienza che devono essere garantiti in momenti fondamentali quali: il ricovero ospedaliero, le prestazioni specialistiche e diagnostiche, la medicina di base e quindi il rapporto con il medico di famiglia o con il pediatra, l’informazione, la tutela e la partecipazione dei cittadini al Servizio Sanitario Nazionale. La Carta non dice come saremo curati d’ora in poi, non entra nel merito dell’attività medica, nè in quello delle scelte politiche che investono i servizi pubblici sanitari (aumento dei tickets, tagli ai finanziamenti alle Regioni, piani sanitari regionali o locali, ecc.) e che influiscono pesantemente sulla qualità del servizio sanitario italiano. La Carta consente al cittadino-utente, singolarmente o tramite le associazioni di tutela, di • fronteggiare disagi, piccoli e grandi abusi, umiliazioni ; • rivendicare l’attuazione dei principi di efficienza ed efficacia del servizio, il rispetto reciproco e l’uguaglianza di trattamento da parte della struttura e dei singoli operatori. Certo che, ancora oggi, ad alcuni anni dalla pubblicazione dello schema della Carta dei Servizi Sanitari a cui sono seguite molte Carte locali, permangono molte problematiche da risolvere. Indichiamo quelle che emergono ancora oggi, come questioni cruciali nella sanità italiana: • • • • la qualità e appropriatezza delle cure, l’adeguatezza e accessibilità dei servizi; il rapporto medico-paziente e l’umanizzazione dei trattamenti; il rapporto tra pubblico e privato e il rapporto tra qualità, costi e risorse; la valorizzazione della prevenzione e della medicina nel territorio. Oggi è comunque cresciuta nel Paese la richiesta di affermazione della qualità dei servizi che non può essere slegata da una concreta affermazione dei diritti dei cittadini-utenti. L'attuazione della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari La Carta dei Servizi di riferimento del 1995 prevede che ogni ASL: • • emani una propria Carta dei Servizi; definisca, in appositi documenti, i propri indicatori di qualità (cioè i criteri in base ai quali giudicare la qualità delle prestazioni) in collaborazione con le associazioni di tutela dei cittadini. Ogni Carta, emanata a livello locale, deve basarsi sui principi fondamentali di: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. Ogni ASL deve garantire agli utenti il diritto all’informazione, alla tutela, all’accoglienza, alla partecipazione. Tali funzioni devono essere garantite in ogni ASL dall’ URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) il quale sviluppa: • • un’attività di informazione all’utenza; un’attività rivolta all’interno della struttura (trasmissione delle domande e rapporto con i vari servizi), al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati. La Carta dei Servizi emanata dall’ASL può essere definita come un contratto o un patto preventivo che l’Azienda Sanitaria sottoscrive con i propri utenti, circa le prestazioni erogate. Al centro di questo patto c’è la definizione degli standards di qualità, e un sistema di obblighi per chi gestisce il servizio. In caso di violazione di tali obblighi il cittadino può ricorrere agli strumenti di tutela previsti dalla Carta (es. il pagamento di penali). Affinché non resti una buona intenzione è importante che la Carta emanata dall’Azienda Sanitaria sia il frutto di un coinvolgimento degli operatori, nelle diverse componenti, di una ampia consultazione di cittadini anche attraverso il coinvolgimento della popolazione e dell’associazionismo in momenti pubblici, contenga precisi standards di qualità e quantità che l’azienda si impegna a rispettare, preveda momenti di verifica dei risultati e di periodica revisione degli standards anche mediante la creazione di nuclei di valutazione. Infine è necessario che la Carta sia adeguatamente pubblicizzata presso la popolazione. Definizione di indicatori e standard di qualità Affinché possa essere svolto un ruolo di controllo e vigilanza delle associazioni sulla qualità delle prestazioni è necessario socializzare le conoscenze e fare riferimento, nella individuazione di indicatori e di standards di qualità, all’intera esperienza dell’utente, a tutti i fattori da lui percepibili, relativi ad esempio: • • • ai tempi d’attesa, alla semplicità delle procedure, all’informazione; all’orientamento e all’accoglienza dell’utente, alle strutture materiali messe a disposizione, al comfort e pulizia dei locali ospedalieri; alle relazioni sociali e umane, alla personalizzazione e umanizzazione del trattamento. IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE L’URP deve promuovere l’apertura di sportelli al pubblico dove personale preparato, disponibile, paziente, fornisce in termini chiari le informazioni di primo livello quali: • • • dove rivolgersi per..., in quali orari, quali documenti servono per .... Nei punti di informazione deve essere garantita la riservatezza delle richieste, devono essere predisposti idonei strumenti di raccolta e di consultazione delle informazioni (banca dati) in modo da assicurare certezza e rapidità di risposta; gli utenti devono poter disporre delle informazioni anche tramite telefono e l’orario di apertura dell’URP deve coprire almeno 12 ore giornaliere. Informazione sanitaria: decalogo dei diritti e dei doveri Questi sono i principi fondamentali che regolano i diritti di informazione in campo sanitario: • • • • 1. 2. 3. 4. 5. Un’informazione reciproca, leale, corretta e completa fra i medici, gli altri operatori sanitari e la persona assistita, è condizione indispensabile per soddisfare i diritti di salute dei cittadini. La persona assistita ha il dovere di informare i medici e gli altri operatori sanitari su tutto ciò che possa risultare utile e necessario per una migliore prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. I medici e gli altri operatori sanitari devono garantire la massima attenzione nel rispetto delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza nel trattamento dei dati personali. E’ diritto della persona assistita chiedere ed ottenere dal medico informazioni su tutto ciò che riguarda il proprio stato di salute e, nel caso essa risulti affetta da una malattia, di ricevere adeguate indicazioni: sulla natura, durata ed evoluzione della medesima, sulle cure necessarie, sulle alternative di cura, ove esistono, sulla presumibile durata di un eventuale ricovero ospedaliero, sui riflessi della malattia e delle cure sullo stato e sulla qualità della propria vita, 6. su tutti i rimedi terapeutici ed assistenziali esistenti atti ad evitare e sedare gli eventuali stati di sofferenza e di dolore derivanti dalla malattia stessa e/o dalle attività diagnostiche e curative. Il consenso informato Ottenuta un’adeguata informazione sanitaria, è diritto della persona assistita dare o negare il proprio consenso per le analisi e le terapie proposte. Il medico, senza il consenso della persona assistita, non può intraprendere alcuna attività di diagnosi e cura, eccetto nei casi previsti dalla legge e nelle situazioni di necessità ed urgenza, quando il cittadino, al momento incapace di esprimere la propria volontà, si trovi in imminente pericolo di vita. La persona assistita ha diritto ad un’informazione onesta e serena, attraverso un linguaggio chiaro ed essenziale, adeguato alle sue possibilità di comprensione, in relazione anche al livello di cultura posseduto. La persona assistita ha diritto sempre ad un’informazione tramite colloquio con il medico curante, anche se si ricorre all’aiuto di opuscoli informativi o strumenti audiovisivi. Il personale infermieristico e tecnico sanitario è tenuto a fornire chiarimenti e spiegazioni esaurienti sugli aspetti di natura assistenziale e, nei limiti delle specifiche competenze professionali, sui trattamenti sanitari prestati. La persona assistita ha diritto di leggere la propria cartella clinica, inserirvi, mediante il medico, delle osservazioni personali ed ottenerne una copia. L’informazione è riservata esclusivamente alla persona assistita. Ai familiari ed a terzi è ammessa solo se il cittadino lo consente o nei casi previsti dalla legge. In caso di malati minori o malati di mente, il diritto all’informazione e ad esprimere il consenso spetta al genitore o al tutore. Il personale sanitario è tenuto comunque a ricercare sempre la massima partecipazione ottenibile di tali soggetti, garantendo in ogni caso anche ad essi un’adeguata informazione. Il cittadino ha sempre il diritto di chiedere il parere di un altro medico di sua fiducia, nel rispetto delle competenze del medico curante. Il cittadino a cui si propone la partecipazione ad eventuali sperimentazioni cliniche ha diritto ad essere adeguatamente informato sugli scopi, sui benefici, sui disagi e sui rischi delle stesse. La partecipazione alla sperimentazione è sempre libera ed è comunque vincolata ad un consenso esplicito e documentato del soggetto coinvolto. IL MEDICO DI BASE : MEDICINA PEDIATRICA E GENERALE DI LIBERA SCELTA L’assistenza di medicina generale e pediatrica si fonda su un patto di fiducia fra assistito e medico, nel senso che l’utente sceglie il medico tra quelli operanti nella zona in cui risiede e può in qualsiasi momento revocare la scelta per effettuarne una nuova. Il medico di medicina generale (medico di base, pediatra), è una figura fondamentale nell’ambito del servizio sanitario. Infatti: • • • • • • • tutela la salute del cittadino; attua in prima persona le prestazioni di medicina individuale; prescrive i farmaci; avanza richieste di visite specialistiche ; propone il ricovero ospedaliero; fornisce prestazioni medico-legali, certificazioni collabora per la tutela della salute del cittadino. Il servizio di medicina generale e pediatrica, nell’ambito di residenza del cittadino, è garantita: • dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali • dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni prefestivi. Dalle ore 14 del sabato (o giorno prefestivo) alle ore 8,00 del lunedì (o giorno postfestivo) l’utente si deve rivolgere al servizio di Guardia Medica, n. tel. 118. • Lo studio del medico deve essere aperto almeno 5 giorni la settimana. L’orario di apertura deve essere in relazione al numero degli assistiti e delle visite medie giornaliere, in modo che l’attesa in ambulatorio non superi i 30 minuti. L’orario dedicato agli informatori medico-scientifici deve essere differenziato da quello dedicato agli assistiti. Le visite domiciliari vanno richieste entro le ore 10 perché il medico sia obbligato a effettuarle in giornata mentre quelle richieste oltre quell’ora possono essere effettuate entro le ore 12 del giorno successivo. Il Sabato il medico può non svolgere attività ambulatoriale, ma è tenuto a effettuare le visite domiciliari richieste entro le 10. I compiti e le prestazioni del medico di base Al medico di base scelto dall’utente è affidata la tutela della salute del proprio paziente. Nei confronti di ciascun assistito il medico ha quindi compiti diagnostici, terapeutici riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria, ai quali adempie attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari. Ma vediamo in dettaglio alcuni compiti che il medico è obbligato a espletare gratuitamente per i propri pazienti dal momento che gli vengono pagati dal Servizio sanitario nazionale con una quota fissa per assistito (art. 8, comma 1, D.L.vo 502/92). Questi compiti comprendono: 1. le visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico; 2. il consulto con lo specialista e l’accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero, nelle fasi dell’accettazione, della degenza e delle dimissioni del proprio 3. 4. 5. 6. paziente, in quanto funzioni connesse alla professionalità propria del medico di medicina generale; la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale a esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico-professionale che, oltre a rendere più efficace l’assistenza, consente al medico di collaborare a eventuali indagini epidemiologiche; le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche (art. 1 del decreto del Ministro della Sanità 28/2/1983) nell’ambito scolastico e su specifica richiesta dell’autorità scolastica competente; la certificazione di incapacità temporanea al lavoro. Per quanto riguarda i certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche (certificato di stato di buona salute), essi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (e quindi gratuiti per gli assistiti) soltanto se previsti per le attività organizzate dalla scuola. Queste certificazioni devono essere richieste con moduli appositi concordati con le autorità scolastiche. Ci sono poi dei certificati che il medico di base rilascia a richiesta del paziente a pagamento; essi sono: 1. certificati di buona salute rilasciati in relazione ad attività extra-scolastiche; 2. certificati di esenzione dall’educazione fisica per motivi di salute. 3. certificati per pratiche assicurative, ecc. In casi particolari può essere scelto un medico di base di un’altra zona o addirittura di un’altra regione. • • • La ASL, a sua discrezione e se il medico indicato accetta, può autorizzare questa richiesta per varie ragioni (vicinanza, migliore viabilità, ecc.) Se ci si trasferisce per motivi di lavoro o di studio si può chiedere alla nuova ASL la scelta di un medico di base della zona per un periodo da 3 mesi a 1 anno. Si ha comunque diritto all’assistenza anche senza l’iscrizione provvisoria, rivolgendosi alla guardia medica o a un qualunque medico di base (pagando la visita 30.000 lire in studio, 50.000 lire a domicilio) Il rapporto tra medico di base e la struttura sanitaria E’ indispensabile per migliorare la efficacia del servizio sanitario un più stretto rapporto tra il medico di base e la struttura sanitaria, con il distretto e l’ospedale. In primo luogo, sono senz’altro positive quelle esperienze di collegamento tra gli ambulatori dei medici di base e il CUP, come si è realizzato a Bologna. I vantaggi per i medici di base e gli operatori non sono trascurabili: • • il medico di famiglia può costruire al paziente il percorso di cura sulla base di una completa conoscenza delle disponibilità del sistema. Il medico è quindi in grado di effettuare la prenotazione di una visita specialistica in tempo reale (in altre situazioni, invece, il cittadino, avuta l’impegnativa, è di fatto • abbandonato al proprio destino), ma può anche orientare la ricerca di un percorso diagnostico sulla base delle effettive risorse disponibili nel sistema sanitario in rete, e può anche tenere conto delle reali condizioni di salute ed economiche dell’assistito. Il collegamento degli studi dei medici di medicina generale al CUP porta ad ulteriori benefici, tra cui: l’ottimizzazione delle prestazioni urgenti,grazie alla determinazione del livello di urgenza della prestazione da parte del medico, la possibilità di ricevere direttamente i referti delle prestazioni. La ricetta La ricetta ha una validità massima di 30 giorni. E’ previsto anche, dal D.P.R. 371/98, che il farmacista possa dare un medicinale sostitutivo al posto di quello previsto dal medico quando questo risulta irreperibile o la farmacia ne risulta sprovvista. La sostituzione può avvenire solo con un medicinale che abbia uguale composizione, stessa forma di quella prescritta (es. compresse), pari indicazione, prezzo uguale o inferiore. Il farmacista è tenuto ad indicare nella ricetta le motivazioni della sostituzione. Il D.P.R. 371/98 prevede che le farmacie possano fornire prestazioni aggiuntive per migliorare qualità e quantità dei servizi resi al cittadino: servizi di prevenzione, educazione sanitaria, prenotazioni di prestazioni specialistiche, fungendo da terminali del C.U.P., monitoraggio del consumo dei farmaci, fornire ausili e prodotti dietetici, collaborazione a programmi di assistenza domiciliare. ASSISTENZA AI CITTADINI NON RESIDENTI Le normative circa le prestazione di cui possono usufruire i cittadini non residenti sono soggette a frequenti variazioni. I cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, di certificato di residenza e degli altri documenti necessari (ad es. per il lavoratore la dichiarazione del datore di lavoro, per il disoccupato l’iscrizione alle liste di collocamento, ecc.) hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e usufruiscono delle stesse prestazioni dei cittadini residenti italiani. I cittadini provenienti da paesi UE o con cui vigono accordi bilaterali in temporaneo soggiorno, previa presentazione alla USL del mod. E 111 o similare, ricevono un apposito modulario ricettario (carnet) che dà diritto ad usufruire delle prestazioni sanitarie. I cittadini extracomunitari in temporaneo soggiorno in Italia hanno diritto • a prestazioni gratuite inerenti alla prevenzione delle malattie infettive diffusive e alla tutela della maternità, compresa l’interruzione volontaria della gravidanza. • Per trattamenti diversi, viene loro garantito il ricovero in casi di urgenza con oneri a loro carico. In caso di indigenza la ASL si potrà rivolgere alla Prefettura per il rimborso. Gli utenti che si trovano in temporaneo soggiorno in ASL diversa da quella di residenza, • • dovranno pagare i compensi per le visite occasionali del medico di base e della Guardia Medica Turistica e potranno essere rimborsati dalla ASL di appartenenza, dietro presentazione della fattura di pagamento. Gli utenti non residenti, nel caso di permanenza nel Comune, appositamente certificata, per un periodo superiore a tre mesi per motivi di lavoro, studio, malattia potranno acquisire domicilio sanitario nella ASL ed hanno diritto all’assistenza sanitaria. L’ACCOGLIENZA E L’ACCOMPAGNAMENTO La Carta dei Servizi Sanitari prevede che debba essere garantita la funzione di accoglienza, specialmente in ambito ospedaliero. Pertanto deve essere individuato il personale della Direzione sanitaria (personale infermieristico) in grado di: • accompagnare l’utente, • curarne l’accoglienza, soprattutto in caso di ricovero sanitario; • ascoltarne le aspettative e i bisogni, in modo da limitarne i disagi; • collaborare con le associazioni del volontariato. A tutto il personale della ASL impegnato nei servizi ospedalieri ed extraospedalieri è fatto obbligo di portare per l’intera durata dell’orario di lavoro, un tesserino di riconoscimento con l’indicazione visibile di nome, cognome e settore di appartenenza. Le strutture ospedaliere ed extraospedaliere devono essere dotate di • adeguata segnaletica, ben visibile, • con l’indicazione degli orari di apertura al pubblico, • l’ubicazione dei vari servizi e • i nominativi dei responsabili degli stessi. IL RICOVERO OSPEDALIERO L’assistenza in ospedale è garantita in quattro forme: 1. Ricovero urgente. Il ricovero urgente è disposto dal medico di guardia al Pronto Soccorso ed è garantito riservando dei posti appositi sulla base delle affluenze medie. Se si rende necessario il ricovero presso altro Istituto, l’ospedale provvede al trasferimento. L’obiettivo prioritario del Servizio di Emergenza e urgenza dell’Ospedale è quello di saper dare una risposta medica pronta ed efficace, per poter migliorare lo stato di salute dei cittadini che si rivolgono a questa struttura e ridurre le morti evitabili. Il Servizio di Emergenza che in molte realtà è letteralmente subissato di richieste di intervento per la carenza di risposte alternative nel territorio, deve essere in grado di differenziare la domanda (cosiddetta funzione di "triage"), di individuare le situazioni veramente urgenti da quelle non urgenti e rispondere in modo appropriato. Quindi viene, in genere, assegnato al malato un codice che differenzia i tempi di attesa, e le prestazioni, a seconda della gravità. Il codice rosso indica i casi più gravi, con pericolo di vita immediato. Il codice giallo è assegnato ai pazienti con lesioni gravi, che presentano alterazioni di una delle tre grandi funzioni vitali: respiratoria, cardiocircolatoria o nervosa. Il codice verde è previsto nei casi di interventi differibili. Il paziente verrà assistito dopo i casi più urgenti. Queste prestazioni, possono essere soggette al pagamento del ticket (di solito se non c’è ricovero). Il codice bianco si applica per le situazioni che dovrebbero essere risolte dal medico di famiglia o dalla guardia medica. Non sempre il Pronto soccorso è gratuito. Lo ha deciso la quasi totalità delle Regioni per evitare un uso improprio del servizio. • • • In generale sono gratuite le prestazioni che rivestono un effettivo carattere di emergenza e urgenza, quelle, cioè, non differibili, come suture, ingessature, antitetanica e quelle che danno luogo a ricovero. Si paga il ticket per tutte le prestazioni che possono essere rimandate senza alcun rischio per il paziente. Le tariffe variano secondo delibere regionali. 2. Emergenza/urgenza territoriale. Si attiva chiamando il 118. L’intervento deve essere garantito nei tempi previsti dal Piano Sanitario Regionale. 3. Ricovero ordinario. E’ disposto dal medico di reparto preposto all’accettazione. Accertata la reale necessità, questi provvede: • • al ricovero se vi sono posti disponibili; all’inserimento nella lista dei ricoveri programmati. Nell’intervallo tra l’inserimento nella lista e l’effettivo ricovero, i medici del reparto assicurano l’assistenza e dispongono gli accertamenti diagnostici in modo da ridurre il periodo della successiva degenza. 4. Il Ricovero programmato. Questo tipo di ricovero può essere proposto: dal medico di famiglia, da uno specialista, da una guardia medica territoriale, da un medico ospedaliero. La ASL, in collaborazione con la Regione, deve verificare e rendere pubblica la situazione dei posti letto nel territorio. L’ospedale deve predisporre un "registro dei ricoveri ospedalieri ordinari" contenente: l’elenco delle attività svolte, i tempi massimi di attesa per ciascun reparto e per le principali patologie. Le informazioni contenute nel "registro dei ricoveri ospedalieri ordinari" devono essere consultabili presso l’Ufficio Informazioni e pubblicizzate nelle forme più opportune. All’atto della prenotazione del ricovero, dovrà essere consegnato all’utente un opuscolo informativo riguardo al ricovero ospedaliero. All’atto dell’ingresso in ospedale, dovranno essere consegnati all’utente una seconda scheda informativa da parte del reparto di destinazione e un modulo per la presentazione di eventuali reclami. In genere, gli ospedali preferiscono che si utilizzino (anche in Day hospital) le loro strutture. Si ricorda che per analisi e accertamenti diagnostici direttamente correlati all’intervento chirurgico o al ricovero non si paga alcun ticket. • • • • Le spese per analisi, accertamenti e visite - a cui bisogna spesso sottoporsi prima di un intervento chirurgico - sono già comprese nel costo complessivo che la USL si farà rimborsare dalla Regione. E’ quindi, improprio il pagamento, sotto forma di ticket, degli accertamenti preoperatori: in questo modo l’ospedale si farebbe pagare due volte, dalla Regione e dall’ammalato. Se prima del ricovero vi sarà consegnato un elenco di esami e visite specialistiche da fare e non rientrate tra le categorie esenti, chiedete sempre di effettuarle presso l’ospedale. In questo modo non pagherete sicuramente niente. Ricovero e cure in ospedale sono sempre a carico del Servizio sanitario. Tuttavia anche nelle strutture pubbliche sono possibili i casi in cui il paziente sceglie una camera a pagamento e anche il medico curante che lo segua tra i medici che hanno effettuato la scelta per la attività libero-professionale all’interno della struttura pubblica (cosiddetta attività intramuraria). Questa estensione dell’attività liberoprofessionale all’interno della struttura pubblica non deve significare uno scadimento del servizio e del comfort non a pagamento. Purtroppo questo talvolta non è vero e di fatto si creano due canali diversi per cui i servizi a pagamento comportano un abbassamento della qualità di quelli accessibili a tutti. Ricoveri presso strutture di altissima specializzazione in Italia o all'estero Data la complessità della materia, che è soggetta a frequenti variazioni normative, è opportuno che l’utente si informi alla ASL di appartenenza prima di rivolgersi a centri di altissima specializzazione. Quando la struttura sanitaria pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di garantire un tempestivo o adeguato intervento rispetto allo specifico caso clinico, l’utente ha diritto al trasferimento per cure presso strutture di altissima specializzazione ubicate nei paesi membri della U.E.. Le prestazioni che possono essere fruite all’estero sono quelle non ottenibili tempestivamente o in modo adeguato in Italia, quando il tempo d’attesa è incompatibile con l’urgenza sanitaria, quando sono necessarie specifiche professionalità, procedure tecniche, curative o attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o accreditate con il S.S.N. La richiesta per il ricorso in forma diretta a tali prestazioni (possibile con il rilascio preventivo del mod. E/112 da parte della ASL) deve essere accompagnata da una relazione di un medico specialista, contenente precise indicazioni sul paziente: la diagnosi e la sua storia clinica, l’intervento o trattamento da praticare, le necessità di trasporto e accompagnamento, la documentazione sui tempi di attesa lunghi e sulla impossibilità di effettuare l’intervento o le prestazioni necessarie, da parte delle strutture pubbliche o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il Centro di Riferimento della Regione, al quale la ASL trasmette la domanda avanzata, neghi o limiti il ricorso alle prestazioni sanitarie, il cittadino può avanzare ricorso in opposizione al Direttore Generale della ASL, in carta semplice entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta. E’ possibile ricorrere a prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all’estero anche in forma indiretta. • • • • Tale diritto si sostanzia nel rimborso parziale successivo delle spese sostenute, riferite alla degenza, agli onorari, ai viaggi. Per usufruire di tali prestazioni l’utente deve avanzare domanda di autorizzazione preventiva alla ASL (corredata come la richiesta in forma diretta). Nel caso in cui l’autorizzazione venga negata o limitata, il cittadino può proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione, in carta semplice, alternativamente, opposizione al Direttore generale della ASL oppure ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale. In caso di eccezionale gravità e urgenza l’utente può presentare domanda a posteriori di rimborso spese, per ricoveri presso centri di altissima specializzazione all’estero, entro 90 giorni dall’effettuazione delle spese. Deve corredare la domanda con due dichiarazioni di strutture pubbliche o accreditate sull’impossibilità di effettuare la prestazione in Italia o sui lunghi tempi di attesa. Qualora l’utente ricorra in forma indiretta a prestazioni sanitarie presso strutture private non accreditate in Italia, ha diritto al rimborso qualora queste siano previste dalla Regione di appartenenza. Tale riconoscimento si sostanzia nel rimborso parziale delle spese sostenute. Al fine di ottenere tale rimborso, l’utente, dovrà presentare la documentazione richiesta circa le spese sostenute e copia della cartella clinica. DIRITTI DEL MALATO DURANTE IL RICOVERO IN OSPEDALE Il malato ricoverato in ospedale ha il diritto fondamentale ad essere informato sulle proprie condizioni di salute. 1. Le informazioni riguardanti la diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi, devono essere fornite in termini chiari e comprensibili. 2. Sia il Primario che i medici del reparto devono essere disponibili in orari stabiliti, per fornire i chiarimenti necessari al paziente e ai propri familiari. 3. Qualora i sanitari non ritengano opportuno informare in modo esauriente il degente, tutti gli elementi devono essere messi a disposizione dei familiari. 4. Il paziente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, interpellato con il "lei" e rispettato nella propria dignità e nelle proprie convinzioni filosofiche e religiose. Il paziente ha diritto, inoltre: a ricevere notizie e informazioni che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato, prima di essere sottoposto a terapie ed interventi, in relazione anche ai loro possibili rischi; • ad essere informato sulla possibilità di indagini o trattamenti alternativi, anche se eseguibili presso altre strutture; • • alla riservatezza dei dati concernenti la propria malattia. La ASL deve informare il ricoverando, mediante apposito depliant, su tutto ciò che va portato in ospedale in caso di ricovero, sulle norme antinfortunistiche e antincendio da attuare in caso di necessità. In ospedale, il paziente può avvalersi di vari servizi (posto ristoro, edicola, bancomat e custodia denaro, telefono, assistente sociale, assistenza infermieristica, riabilitazione funzionale, assistenza religiosa, servizio trasfusionale in caso di bisogno). Ogni reparto dovrà consegnare al paziente una scheda con informazioni specifiche sul reparto stesso (il nome del Primario, del Caposala, le regole di convivenza, gli orari per le visite e i pasti ecc...). Il paziente ha diritto ad un’alimentazione adeguata, con pasti che tengano conto delle sue condizioni di salute e, dietro prescrizione medica, anche ad una dieta personalizzata. Il paziente può rivolgersi al Caposala per prendere visione del menù giornaliero. I pasti devono essere serviti in vassoi personalizzati, che ne garantiscano l’igiene e la tenuta termica. Ogni paziente ha diritto: • • • • a ricevere le visite di parenti e amici. Può usufruire di spazi e locali per intrattenersi con loro e per attività varie di socializzazione, ma queste devono avvenire negli orari consentiti, in modo da non recare disturbo alle attività mediche e al riposo degli altri pazienti; alla pulizia dei locali, del letto, del comodino, dell’armadietto; al silenzio e alla tranquillità; al rispetto della propria salute. E’ vietato fumare nei locali ospedalieri. Per le prestazioni ricevute in ospedale, ma anche per le successive visite di controllo, che effettuerà presso i laboratori, il paziente non dovrà pagare nulla, ne al personale medico ne a quello infermieristico. Se il paziente chiede di essere dimesso, ma il primario non è d’accordo, può lasciare comunque l’ospedale ma deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti anche il motivato parere contrario del primario. Il primario che trattiene il degente contro la sua volontà commette un illecito penale che può andare dal reato di minaccia a quello di sequestro di persona. Queste regole valgono per il paziente che è cosciente e capace di intendere e di volere e che quindi può sottoscrivere personalmente, oppure tramite i genitori o i tutori o i curatori, la dichiarazione di dimissione contro la volontà del medico. Se il primario dispone la dimissione, ma non si e’ d’accordo, la dimissione avviene ugualmente; il paziente non ha altra via che ripresentarsi, appena uscito, al medico di guardia : si tratta di avviare una nuova "Accettazione". All’atto delle dimissioni dall’ospedale è opportuno sempre richiedere una lettera dalla quale risulti con chiarezza la diagnosi, gli esami eseguiti, le cure in atto e quelle consigliate, la visita di controllo; questa è importante nella ripresa di rapporto con il medico curante. Diritto dell'anziano alle cure sanitarie Nonostante le leggi vigenti stabiliscano il diritto delle persone (anziane e adulte) croniche non autosufficienti alle cure sanitarie, in alcune strutture sanitarie pubbliche si verificano spesso casi di "dimissioni forzate" e di dirottamento al settore assistenziale dei malati che necessitano di cure sanitarie residenziali. Questo, ovviamente, perché mancano le cure sanitarie a domicilio. Gli ospedali hanno l’obbligo morale e giuridico di curare tutte le persone malate: pertanto gli anziani e gli adulti cronici non autosufficienti devono essere curati dagli ospedali qualora non sia possibile intervenire a casa dei pazienti. Diritti del minorenne in ospedale Il numero dei ricoveri ospedalieri dei bambini é fortemente aumentato negli ultimi venti anni; questo nonostante vi sia un notevole calo di casi patologici sia per quantità che per gravità. Qualcosa evidentemente non va, dal momento che per i minorenni vale, al pari e più che per gli adulti, il principio che é meglio essere curati nel proprio ambiente di vita che in ospedale tranne i casi di effettiva necessità. Quando il degente è un minore, uno dei genitori ha la facoltà di accedere e permanere nel reparto nell’arco delle 24 ore. In questo caso la struttura sanitaria deve: • • • agevolare tale permanenza anche nelle ore notturne; assicurare al genitore la possibilità di consumare i pasti in ospedale. prestare attenzione alle esigenze affettive e ai bisogni espressivi del minorenne, mettendo a disposizione strumenti e spazi per il gioco, anche con la collaborazione di associazioni di volontariato. Una carta dei diritti del bambino ospedalizzato e’ stata elaborata da un gruppo di genitori a Milano nel 1976; di questa ne riportiamo i punti fondamentali, i principali diritti enunciati: • • • • • • • il diritto di accesso dei genitori in ospedale in ogni momento della giornata; l a possibilità per la madre o la persona che la sostituisce di accudire il bambino intrattenendosi con lui; l’accesso ai genitori a tutte le informazioni che riguardano la malattia del bambino, nonché il rischio delle pratiche diagnostiche e delle terapie somministrate; l’esclusione del ricorso a mezzi di contenzione fisica o a psicofarmaci per garantire la sicurezza del bambino ad esprimersi nei suoi modi propri (gioco individuale, di gruppo, attività creativa) in luoghi predisposti; il diritto del bambino ad essere partecipe, con le modalità adeguate all’età, delle pratiche terapeutiche e diagnostiche; il divieto di usare il bambino come oggetto di sperimentazione, tranne nei casi particolari e con ampie garanzie; la necessità di articolare i modi, i tempi, le regole del servizio nel rispetto della persona del bambino. Alcuni di questi principi sono stati accolti dalle leggi di alcune regioni (vedi la legge Toscana n. 36/83). L’articolo 18 della legge toscana, in particolare, prevede la possibilità per il genitore di rimanere nel reparto di ricovero nell’arco delle ventiquattro ore e di consumare i pasti in ospedale (a pagamento). Doveri del paziente ricoverato in ospedale Il paziente, prima di tutto, ha il dovere di tenere un comportamento responsabile. E’ tenuto, infatti, al rispetto degli altri degenti, sotto ogni aspetto, alla collaborazione con il personale medico e infermieristico, a mantenere un rapporto di fiducia con loro e a rispettare gli orari. Il paziente ha il dovere di rispettare gli ambienti e l’arredamento fornito dalla struttura. Per motivi igienico-sanitari e per riguardo agli altri degenti, è necessario evitare l’affollamento dei parenti attorno al letto del paziente, così come è sconsigliato l’ingresso in ospedale ai minori di anni dodici. Nel caso che il paziente intenda rinunciare a cure e prestazioni programmate deve informare per tempo i sanitari al fine di evitare sprechi. Non deve fumare nei locali ospedalieri. VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE Per prenotare una visita specialistica o diagnostica, l’utente si deve rivolgere al CUP (Centro Unificato di Prenotazione) della ASL e presentare la richiesta di un medico del Servizio sanitario Nazionale scritta su ricettario regionale. Nei casi di urgenza non è necessaria tale prescrizione, così come non è necessaria per le visite specialistiche di pediatria, ginecologia, psichiatria, odontoiatria e oculistica (limitatamente alla misurazione della vista). I CUP devono essere dotati di sistemi elimina-code, posti a sedere nella sala d’attesa, punti di riscossione dei tickets. CUP, URP, medici di famiglia e farmacie, devono disporre per il pubblico di un "Registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica di laboratorio" contenente: • • • tutte le prestazioni eseguibili, i tempi medi di attesa, l’ammontare delle somme da pagare, ecc. Le strutture che erogano servizi specialistici o diagnostici devono essere accessibili senza limiti di circolazione, con zone di parcheggio e senza barriere architettoniche. L’esecuzione delle prestazioni specialistiche deve avvenire nel più breve tempo possibile, a seconda del tipo di prestazione. Deve essere garantita la tutela del diritto alla riservatezza dell’utente. Infatti se il referto della prestazione non può essere rilasciato immediatamente, dovrà essere consegnato in busta chiusa all’interessato. Su richiesta di quest’ultimo può essere spedito a proprie spese direttamente al proprio domicilio. Se la USL non rispetta l’obbligo di effettuare la prestazione prenotata è tenuta al rimborso d’ufficio della somma versata dall’utente e al pagamento di un bonum pari a € 25,00, a titolo di risarcimento del disagio creato all’utente, oltre che a fornire la prestazione. Da parte sua, l’utente deve comunicare la propria eventuale impossibilità a fruire della prestazione prenotata al CUP. In tal modo, purché la comunicazione avvenga con anticipo rispetto alla prestazione, l’utente avrà diritto alla restituzione del ticket pagato. Se invece, non si presenta o, non dà comunicazione della propria eventuale assenza, è tenuto al versamento di un "malum" pari a € 25,00. Se non ritira il referto di analisi è tenuto al pagamento della tariffa intera della prestazione (cioè molto più del ticket). Novità ci saranno quando il sistema della partecipazione alla spesa cambierà di nuovo per effetto del sanitometro messo a punto con il D.L.vo 124/98 per misurare il reddito familiare convenzionale, corretto cioè secondo un sistema di somme e sottrazioni. Il "correttore" è l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), ribattezzato "riccometro". In pratica si avrà l’esenzione totale con un reddito Isee sotto i 18 milioni, l’esenzione parziale con reddito tra i 18 e i 36 milioni. Oltre i 36 milioni si pagherà tutto. Attivare il controllo sui tempi di attesa E’ importante che il cittadino eserciti un controllo sui tempi di attesa delle varie prestazioni sanitarie. Purtroppo l’allungamento delle attese, i ritardi nella effettuazione degli esami diagnostici più importanti spinge l’utente a rivolgersi alle strutture private, dove talvolta può ricevere risposte più rapide. Quando si assiste a lunghi tempi di attesa è opportuno fare una segnalazione alle associazioni di tutela, al fine di 1. sollecitare interventi organizzativi, 2. controllare se sono rispettati gli impegni che la ASL ha assunto con la Carta dei Servizi, 3. che sia garantita uguaglianza di trattamento anche nelle zone periferiche, in tutto il territorio di competenza della ASL. Quella dei lunghi tempi di attesa rappresenta una della piaghe più rilevanti del Servizio Sanitario. • • E’ una spia significativa dell’efficienza del Servizio Sanitario, intesa come adeguata organizzazione del lavoro tale da consentire l’uso pieno delle attrezzature. Ma le conseguenze possono essere rilevanti anche sul piano dell’efficacia del Servizio Sanitario, intesa come la capacità di diagnosi precoce delle malattie e capacità di migliorare lo stato di salute. Infatti per alcune patologie è fondamentale una diagnosi precoce e quindi la possibilità di effettuare prestazioni diagnosticostrumentali o specialistiche in tempi brevi. In alcune realtà si sono raggiunti protocolli tra aziende sanitarie e medici di base nella distinzione delle richieste di prestazioni in urgenti, prioritarie e ordinarie e nel garantire l’esecuzione correlata alla loro classificazione, in rapporto alla priorità assegnata. Su questo terreno un ruolo importante lo possono esercitare le associazioni di tutela dei cittadini nell’esigere • • • la trasparenza e pubblicizzazione dei dati sulle liste di attesa, l’adozione di provvedimenti adeguati, la pubblicazione di esperienze positive, delle buone pratiche e iniziative innovative e qua e là stanno emergendo. IL CONSENSO INFORMATO Il consenso informato è l’assenso che il paziente dà, solitamente per iscritto in un modulo, a terapie ed interventi, soltanto dopo essere stato informato dal medico sulla patologia, il trattamento, i rischi e le probabilità di riuscita dell’intervento stesso, con un linguaggio facilmente comprensibile. 1. Se è mancata l’informazione, la sola firma del paziente sul modulo non è sufficiente ai fini del consenso. 2. Se il medico interviene su un paziente senza consenso, va incontro a responsabilità civile e disciplinare e può incorrere anche nel reato di lesioni personali per violazione dell’integrità fisica. 3. Il paziente può rifiutare un determinato intervento, anche di fronte a decisione medica. In questo caso, il medico può richiedere una dichiarazione che lo liberi dalle responsabilità. La cartella clinica La cartella clinica è il diario del paziente durante il ricovero: dall’accettazione alle dimissioni . Vi vengono annotati i fatti clinici rilevanti contestualmente al loro accadere. La cartella clinica è del cittadino a cui è intestata, ne ha la proprietà, ma non il possesso, in quanto l’originale deve essere conservato negli archivi ospedalieri. La cartella clinica deve essere conservata illimitatamente (circolare n. 61 del 19.12.86 del Ministero della Sanità) perché rappresenta un atto pubblico e può essere utilizzata come prova in tribunale in situazioni di controversia legale tra medico e paziente. Le radiografie e altri esami devono essere conservati per almeno vent’anni. La diffusione del contenuto della cartella può avere conseguenze penali. Il paziente ha diritto: • • di consultarla o farla consultare da un suo delegato, in qualunque momento; di farvi annotare proprie considerazioni sulla terapia in atto, notizie sulla sua persona e su quant’altro crede opportuno. Il paziente ha sempre diritto di chiedere spiegazioni su quanto scritto nella cartella clinica. Gli operatori sanitari, in particolare il Primario del reparto, sono tenuti: • • • • • • a compilarla quotidianamente; a rendere possibile l’identificazione dei soggetti responsabili mediante timbri e firme leggibili; a raccogliere le informazioni necessarie al paziente; a inserivi il modulo di consenso informato; a facilitare il passaggio del degente ad altra struttura, fornendo con rapidità tutta la documentazione che riguarda il suo caso; a far prendere visione di questa al medico di famiglia o ad altri medici, in modo che possano esprimere pareri sulle cure da effettuare. Nella realtà, molto spesso, la cartella clinica è tenuta male, con annotazioni illeggibili, terapie segnate in giorni diversi da quando sono state prescritte, e il tempo per entrane in possesso è lungo. E’ buona norma, oltre che un diritto, richiedere la propria cartella clinica dopo ogni ricovero. Se la richiesta di consegna della cartella non viene accolta, oppure viene ritardata la consegna materiale è opportuno presentare una diffida ai sensi della legge n. 241/90. LA DONAZIONE DEGLI ORGANI E’ stata approvata la legge che introduce il silenzio-assenso all’espianto degli organi. Se finora per l’espianto di un organo era richiesto il consenso del donatore o della sua famiglia, ora il consenso si dà per implicito: saremo tutti donatori di organi a meno di aver detto di no. Le Asl chiameranno tutti gli italiani maggiorenni (per i minori rispondono i genitori) a dichiarare se acconsentono al trapianto di propri organi. Chi è contrario deve dirlo. Chi non risponde (il "silenzio") sarà considerato favorevole, come già avviene in altri Paesi europei. Si è messo in primo piano la necessità di far crescere la disponibilità di organi per rispondere ai dodici mila italiani in attesa di trapianto, sottraendo la questione alla decisione dei parenti, che spesso si oppongono. E' necessaria però una massiccia e capillare campagna di informazione perché il consenso sia davvero per tutti una libera scelta. Condizione essenziale affinché la legge non costituisca un arbitrio è che l’informazione sia corretta e arrivi a tutti., in modo che all’origine del silenzio-assenso non ci sia la mancanza di informazione. Pertanto gli italiani maggiorenni dovranno ricevere la richiesta di manifestare la propria volontà e avranno tre mesi di tempo per pensarci e poi dovranno esprimersi, ma potranno cambiare idea. Chi non risponde verrà considerato donatore. Per i minorenni decideranno i genitori, ma per la donazione occorre il consenso di entrambi. Il prelievo sarà possibile dopo che è stata accertata la cessazione irreversibile di tutte le attività dell’encefalo, compito affidato ad una commissione medica. E’ vietato trapiantare le ghiandole sessuali maschili e femminili e l’encefalo. LA PRIVACY IN SANITA' I rapporti tra medico e paziente sono tra i più delicati e basati in gran parte sulla fiducia, soprattutto nel caso del medico di famiglia. Ma anche questo settore è stato investito dal problema della riservatezza, particolarmente caldo quando si toccano i dati sanitari. E così non sono pochi i casi sottoposti al Garante alla protezione dei dati personali per una valutazione sui diritti dei pazienti e i doveri dei sanitari. Ecco allora che cosa prevede la legge e quel che c’è ancora da fare. • • Il medico di famiglia può trattare i dati sanitari dei suoi pazienti senza l’autorizzazione del Garante, ma con il consenso scritto degli interessati, che contestualmente esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di eventuali sostituti. Il medico che sostituisce un collega può utilizzare il suo schedario dei pazienti solo se ha questa autorizzazione. • • • • • • • Nel rapporto con il Servizio sanitario nazionale il consenso alla trattazione dei dati non serve, almeno per ora. La legge 675/96 sulla privacy impone però di informare l’assistito sull’uso dei suoi dati e ottenerne il consenso. L’informativa può essere fatta a voce oppure tramite moduli scritti semplificati e sintetici consegnati direttamente agli interessati o affissi negli uffici. I dirigenti delle strutture sanitarie devono garantire la riservatezza agli sportelli prevedendo le cosiddette distanze di cortesia. Il cittadino ha diritto di conoscere i dati personali del medico pubblico o convenzionato con cui instaura un rapporto. La legge sulla privacy, infatti, non pone alcun ostacolo alla comunicazione e diffusione dei dati personali contenuti negli albi professionali, come quello dei medici. Gli albi sono da considerarsi completamente pubblici e accessibili a chiunque I referti dei laboratori di analisi e degli ospedali e le cartelle cliniche possono essere ritirati da persone diverse dai diretti interessati purché delegate per iscritto e purché la documentazione venga consegnata in busta chiusa. La legge 675 prevede che i dati sanitari siano resi noti all’interessato solo tramite un medico. Secondo il Garante questo può avvenire in tre modi: 1. i dati sono consegnati al medico di fiducia che a sua volta li comunicherà all’interessato; 2. le spiegazione sono date a voce, direttamente all’interessato, dal medico designato dal laboratorio di analisi o dalla struttura sanitaria; 3. l’interessato riceve il referto scritto dal medico designato dal laboratorio di analisi o dalla struttura sanitaria. Familiari e conoscenti di ricoverati nelle strutture pubbliche possono ricevere informazioni sul ricovero, a meno che il degente stesso non vieti di dare queste notizie. Prima ancora della legge sulla riservatezza, prevale la volontà del malato, se è in condizione di poter decidere e al di fuori dei casi eccezionali. La cartella sanitaria, di solito esposta ai piedi del letto dei ricoverato, deve essere meno accessibile agli estranei. Secondo il Garante, per garantire maggiore riservatezza basta il semplice accorgimento di coprirla con un foglio opaco oppure di riporla nel cassetto del comodino anziché esporla. Infine va precisato che le riviste mediche e le pubblicazioni scientifiche devono evitare che le persone di cui pubblicano dati clinici e diagnosi possano essere identificate, a meno che non dispongono di una loro esplicita autorizzazione. TUTELA DEGLI UTENTI - PROCEDURE DI RECLAMO PER EVENTUALI DISSERVIZI Tutela Il Regolamento di Pubblica Tutela, allegato alla Carta dei Servizi Sanitari prevede il diritto degli utenti, dei degenti e dei loro parenti, delle associazioni di tutela e di volontariato ad avanzare osservazioni, reclami, denuncie verso atti o comportamenti che negano o limitano la fruizione delle prestazioni. Si può presentare reclamo per qualsiasi disservizio, quando si ritiene sia stato leso un proprio diritto e quando non è stata rispettata la Carta. Il reclamo o i propri diritti possono essere esercitati, di norma entro 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza del comportamento lesivo, tramite: • • • • lettera in carta semplice, anche con appositi moduli disponibili presso l'URP; segnalazione telefonica; un’associazione di volontariato o di tutela; in casi eccezionali il reclamo può essere esercitato oltre i 15 giorni, ma in ogni caso entro 6 mesi… L’ufficio di riferimento per le segnalazioni è l’URP, ma queste possono essere indirizzate direttamente anche al Direttore Generale della ASL. E’ opportuno farsi assistere da una associazione di tutela. L’URP provvede ad informare il responsabile del servizio interessato al reclamo ed ad acquisire le informazioni necessarie per fornire una risposta in merito all’utente. Nei casi che presentano un’evidente complessità, l’URP svolge una funzione istruttoria, acquisisce pareri fino a predisporre la lettera di risposta all’utente. Qualora l’utente non si senta soddisfatto di tale risposta può chiedere il riesame della segnalazione. In questo caso, è opportuno rivolgersi ad un’associazione di volontariato o di tutela, che può intervenire nella vicenda e chiedere, con adeguata motivazione, l’attivazione della Commissione Mista Conciliativa (apposito organismo) formata in misura paritetica da rappresentanti della ASL e da esponenti delle associazioni di rappresentanza degli utenti e presieduta da una persona super partes (Difensore Civico o suo delegato). L’esame e l’approfondimento dei reclami in seconda istanza, attraverso la Commissione Mista Conciliativa, è importante al fine di evidenziare le inefficienze e le carenze della struttura sanitaria, le situazioni in cui non si rispetta la dignità dell’utente, accertare se si tratta di errori di singoli operatori, oppure se vi sono carenze organizzative che vanno eliminate. Ogni sei mesi, le segnalazioni pervenute alla Commissione Mista Conciliativa dovranno essere trasmesse ai vari organismi di controllo e di gestione dell’attività sanitaria : Regione, Conferenza dei Sindaci, Uffici Informazione, Associazioni di volontariato e di tutela per consentire una costante valutazione sulla qualità delle prestazioni. La procedura di reclamo alla ASL non prevede indennizzi economici o assicurativi in relazione alla responsabilità di operatori, ma rimane comunque importantissima per l’utente per ottenere una spiegazione ai casi controversi e per mettere in evidenza i disservizi delle strutture. Sulla base dei pronunciamenti e delle indicazioni di questa commissione il Direttore Generale dovrà adottare dei provvedimenti o motivare il suo eventuale rifiuto ad applicare le indicazioni fornite. Per l’utente rimane sempre aperta, comunque, la via giurisdizionale civile e penale per la tutela dei propri diritti, per ottenere indennizzi economici o assicurativi. In questo caso è necessaria l’assistenza di un medico legale e di un avvocato. Diritti del malato: reclami e denunce Nel caso in cui il cittadino subisca soprusi o violazioni dei propri diritti, come la mancata erogazione di un servizio, oppure un danno grave alla propria salute a causa di inadempienze o di errori da parte del personale ospedaliero e sanitario, può ricorrere, a seconda della gravità del danno subito e del tipo di risposta ottenuto, a diverse Autorità, quali: • • • Amministrazione dell’ente presso il quale è stato subito il danno; Autorità tutorie esterne, come il Difensore Civico regionale; Magistratura. Sarà necessario, per l’utente che si trovi in situazione di dovere denunciare un’ingiustizia o un’inadempienza nell’erogazione dei servizi sanitari, essere a conoscenza delle norme che regolamentano, nell’ambito regionale, la tutela dei diritti del malato. Per ricorrere alla via legale bisogna tenere conto che la denuncia penale va fatta entro 90 giorni dal momento in cui l’utente scopre di aver subito un danno da parte del medico o della struttura sanitaria. Se invece si opta per il risarcimento del danno va intentata una causa civile entro cinque anni dal momento in cui si é venuti a conoscenza della lesione. Prima di inoltrarsi nel complesso e delicato iter legale, esponendo una vera e propria denuncia nei confronti del medico o dell’ente inadempiente, è bene chiedere il parere di un medico legale sugli eventuali danni subiti e sulla prassi da seguire, onde evitare, per esempio, querele o azioni legali che verrebbero a ripercuotersi sull’utente già vittima di ingiustizie. Innanzitutto e’ importante documentarsi. Bisogna sapere che, secondo la legge 241 sulla trasparenza degli atti amministrativi e sul libero accesso da parte del cittadino, l’utente che voglia presentare reclami o esporre denunce, può richiedere la documentazione necessaria concernente le prestazioni alle quali è stato sottoposto: cartella clinica, radiografie, esami diagnostici, prescrizioni mediche, ecc... L’ente che ha erogato il servizio, su richiesta dell’interessato, e’ obbligato a fornire tale documentazione, che sarà indispensabile per documentare l’ingiustizia o il danno subito. Chi si ammala o subisce un danno a causa della struttura ospedaliera ha diritto ad un indennizzo. In questo caso è bene farsi assistere da una associazione di tutela, che può promuovere una "vertenza" con l’Amministrazione e se necessario, sviluppare una causa penale e/o civile che punta ad ottenere il risarcimento del danno biologico. E’ essenziale riuscire a dimostrare che si è effettivamente stati vittima di una infezione contratta in ospedale e quindi è necessario documentare la denuncia con cartella clinica, certificati e perizie medico – legali che attestino lo stato di salute prima del ricovero. Diversi casi clamorosi hanno recentemente riproposto la questione della sicurezza e dell’igiene delle strutture sanitarie, nelle quali si va per curarsi ma si possono contrarre nuove malattie, o correre rischi seri per la propria salute. Le malattie che più comunemente si possono prendere in ospedale sono (in base a recenti rilevazioni): infezioni urinarie, da ferite chirurgiche e polmoniti, queste ultime spesso causate dall’immobilità del paziente. Sotto accusa sono, in particolare, gli strumenti usati nelle operazioni e per le terapie, talvolta non sterilizzati adeguatamente. Purtroppo, in alcuni casi si sono registrate vere e proprie epidemie di origine virale (vedi i casi di infezione intestinale di neonati al Policlinico Umberto I di Roma, oppure la morte di 9 persone per epatite C all’ospedale di Pesaro due anni fa circa). Altri organi a cui rivolgersi per i reclami Alcune Regioni hanno provveduto ad attribuire al Difensore Civico Regionale competenza in materia di tutela dei diritti del malato. Il Difensore Civico • • • può esperire le opportune indagini, anche avvalendosi di esperti, può interrogare gli operatori del servizio, può chiedere l’esibizione della documentazione relativa al caso, quindi provvedere a segnalare al Direttore Generale della ASL le irregolarità e i ritardi rilevati. A questi si può aggiungere, come organo esterno alla stessa ASL, un altro organismo al quale si può fare ricorso qualora si presentino casi di inadempienze o di violazioni dei diritti o di gravi danni provocati alla salute del malato da parte dei medici: l’Ordine dei Medici. DANNI DA TRASFUSIONE E CONTAGIO In seguito alla mancata introduzione di misure preventive da parte delle strutture di controllo e di gestione degli emoderivati, da alcuni anni e’ sorto in Italia il grave problema della contaminazione da HIV (virus dell’AIDS) e da HCV (virus dell’epatite C) per le persone che hanno subito trasfusioni di sangue infetto. La direttiva CEE n.381 del 1989 ha fissato disposizioni riguardo alla testazione del sangue e dei suoi derivati per ovviare alle inadempienze legislative nazionali che hanno provocato conseguenze catastrofiche sulla salute di un numero considerevole di emotrasfusi. Si parla di centinaia di migliaia di casi di contaminazione. Attualmente la situazione sembra essere sotto controllo, ma rimane il problema delle vittime. La contaminazione da HIV e da HCV presenta gravi conseguenze per la salute: in non pochi casi l’epatite C può condurre alla morte per cirrosi epatica, così come la sieropositività (presenza del virus HIV nel sangue) può trasformarsi in AIDS conclamato. Nel 1992, e’ stata emanata la legge n. 210 circa "l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati". Tale legge prevede un indennizzo anche per coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Novità sono state introdotte anche dalla legge n. 238 del 1977. Lo Stato indennizza i danni derivati da sangue infetto per motivi di solidarietà e per testimoniare l’interesse della comunità alla tutela della salute. Non lo considera un risarcimento, che presupporrebbe una responsabilità e un danno ingiusto, e per questa ragione non può essere riconnesso ad azioni legali. L’indennizzo può essere: • • • un assegno non reversibile, calcolato in base alla gravità del danno subito, se il danneggiato è vivente. Si tratta di una sorta di pensione mensile; un assegno liquidato una tantum in caso di decesso (la 238/97 lo ha fissato in 150 milioni di lire); un indennizzo aggiuntivo, non superiore del 50 per cento al principale, se le patologie sono due o più (ad es. epatite C più epatite B). Può chiedere l’indennizzo chiunque presenti danni gravi irreversibili da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (da Hiv-Aids o da epatiti B e C) seguite a somministrazione di emoderivati o trasfusioni. Per la richiesta di indennizzo sono previste scadenze: • • per l’Hiv: 10 anni dall’accertamento dell’infezione; per l’epatite C e le vaccinazioni obbligatorie: tre anni dall’entrata in vigore della legge 210, per chi ha saputo di essere infetto prima del 1992. Tre anni dall’accertamento dell’infezione dopo l’entrata in vigore della legge, cioè dopo il 1992. In pratica, una persona che si è accorta di aver contratto l’infezione nel ’96 per la domanda di indennizzo aveva tempo fino al ’99. Chi se ne è accorto prima del ’92 non può più chiederlo. Per chiedere l’indennizzo è necessario compilare una scheda e inviarla alla Asl di appartenenza, corredandola di tutta la documentazione clinica: • • • cartella clinica o certificato dei quali risultino la trasfusione o la somministrazione di emoderivati o la vaccinazione, referto delle analisi eseguite prima e dopo la contaminazione, certificati che testimoniano la situazione sanitaria in atto e la sua irreversibilità. La legge 238/1997 non prevede la compilazione di alcun modulo per la domanda di indennizzo, che può essere redatta in carta semplice. Essa inoltre accelera le procedure di indennizzo in quanto stabilisce che la Asl territorialmente competente deve provvedere all’istruttoria della pratica entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. I FARMACI La ricetta La ricetta è un certificato amministrativo con il quale il medico prescrive la cura che ritiene necessaria per il malato da lui assistito. caratteristiche • • • • • deve essere scritta dal medico con mezzo indelebile deve contenere la prescrizione del farmaco deve, possibilmente, contenere anche la dose e l'istruzione per l'uso deve essere firmata e datata ha una durata massima di 30 giorni discrezionalità del farmacista: nel caso la farmacia non disponga del medicinale prescritto dal medico, il farmacista può dare un medicinale sostitutivo purché esso abbia eguale composizione, stessa forma (es. compresse), pari indicazioni di uso, prezzo uguale o inferiore. (DPR 371/98) Le farmacie La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio del cittadino e rappresenta uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Il DPR 371/98 prevede che le farmacie possano fornire prestazioni aggiuntive per migliorare qualità e quantità dei servizi resi al cittadino: 1. servizi di prevenzione 2. educazione sanitaria 3. prenotazioni di prestazioni specialistiche fungendo da terminale del CUP 4. monitoraggio del consumo dei farmaci 5. fornitura di ausili e prodotti dietetici 6. collaborazione a programmi di assistenza domiciliare 7. controlli ordinari: pressione, test di prima istanza, ecc. 8. procurare i farmaci mancanti nel più breve tempo possibile 9. fornire una consulenza sull'uso dei farmaci 10. assicurare un servizio di pronto soccorso 11. consigliare gli utenti sui farmaci più idonei e meno costosi 12. fare consulenze in modo riservato 13. partecipare e promuovere campagne informative sui diritti dei cittadini, sulla salute e sulla prevenzione I farmaci I farmaci in commercio in Italia sono suddivisi in differenti fasce, peer le quali sono stabilite differenti modalità di pagamento: • • • farmaci salvavita: totalmente gratuiti, ma con variazioni annuali e regionali farmaci a carico del SSN solo per alcune patologie farmaci di fascia C a totale carico del cittadini I Farmaci generici Ogni farmaco, quando compare sul mercato è coperto da un brevetto che permette all'azienda che lo produce di commercializzarlo per venti anni. Passato questo periodo, scade il brevetto ed il farmaco deve essere commercializzato con un prezzo inferiore di almeno il 20% e può essere prodotto anche da altre aziende con il nome del suo componente primario (principio attivo: la sostanza che ha il potere di curare. Il farmaco generico: è ugualmente efficace; è soggetto ai controlli ministeriali. Il Servizio sanitario nazionale deve accedere ai generici per ragioni di economicità: occorre fare valere questo principio nei confronti del medico il quale è tenuto ad informare il suo assistito sulla easistenza dei generici che fanno al suo caso. Consigli sull'uso dei farmaci a cura del Dott. Stefano Cagliano, consulente scientifico della Federconsumatori Anche i farmaci invecchiano. Col tempo vanno incontro ad alterazioni che ne diminuiscono l’efficacia e la sicurezza. In altre parole, non funzionano più come prima e possono addirittura far male. Per questo le scatolette riportano la data di preparazione e quella di scadenza del prodotto. Attenzione però: la data di scadenza vale solo se le confezioni sono state conservate correttamente. Bagno e cucina: è qui che gran parte delle famiglie italiane conserva i medicinali, mentre è proprio qui che non debbono stare. Le medicine vanno tenute al buio, in un ambiente fresco e secco. Nella maggior parte dei casi è sufficiente farli "dormire" con voi in camera da letto, in un cassetto del comò o in un armadio. Attenzione però a dei casi particolari: • • una volta che sono state aperte le boccette, i colliri perdono in breve tempo la loro efficacia; ci sono medicine che vanno conservate in frigo (non in freezer) e quando è così all’esterno della confezione si leggono raccomandazioni del tipo "Non conservare a temperatura superiore ai 20 gradi". In casi del genere non state a prendere il termometro per misurare la temperatura della cucina: mettete le medicine in frigo e basta. Sulla conservazione delle medicine, comunque, tenete presenti queste raccomandazioni: • • • • • tenete in casa sempre solo le medicine d’uso comune come antidolorifici o antifebbrili; negli altri casi, non appena avete finito una cura, per esempio a base di antibiotici, portate le medicine in farmacia e buttatele nei contenitori appositi. Eviterete così non solo d’inquinare l’ambiente, ma anche la tentazione di riprenderle, magari senza consultare il medico, alla prossima comparsa di sintomi simili a quelli che avete avuto; non conservate sostanze pericolose o facilmente evaporabili come ammoniaca, trielina o benzina vicino alle medicine: i vapori delle prime possono alterare le seconde; non gettate la scatola o il foglietto illustrativo della medicina dopo averla comprata solo perché "tanto non servono" o perché vi fa paura leggere l’elenco di effetti collaterali. Nessuno vi ha ordinato una lettura del genere ma, d’altra parte, scatola e foglietto possono esservi utili perché riportano istruzioni su come e quando prendere la medicina e su come conservarla; tenete i farmaci fuori dalla portata dei bambini. Sembra un luogo comune per quante volte lo si è visto scritto o sentito. Eppure ogni anno ci sono casi di avvelenamento dovuti alla mancata osservanza di questa regola elementare. La soluzione migliore è il cassetto chiuso a chiave. Molti genitori e nonni pensano di evitare questo pericolo conservando le medicine "in alto". Non basta. I bambini, memoria vivente della nostra origine scimmiesca, si arrampicano dappertutto; In ogni caso, buttate le medicine che hanno cambiato aspetto, colore o sapore, per esempio le aspirine che sanno d’aceto. E così pure pillole o compresse la cui confezione si è rotta o le creme che si sono indurite nel tubo metallico. Le medicine da tenere in casa Serve tenere in casa delle medicine? Certo che serve. Un mal di testa improvviso, il mal di schiena che si rifà vivo, una puntura d’insetto. In circostanze del genere è utile avere dei rimedi a portata di mano. A patto però di non strafare: la vostra farmacia non dev’essere attrezzata come quella vicino casa e neanche come la borsa del medico. Se aumentano le medicine, crescono anche le probabilità di errore e che possiate prendere la medicina sbagliata, nella dose sbagliata, per il periodo sbagliato. Evitate. Ma cosa mettere, allora, nell’armadietto delle medicine? Certo, ognuno di voi avrà un armadietto a misura sua, per le proprie esigenze: il mal di testa, per fortuna, non è un castigo universale e neanche le emorroidi. Dei consigli generali, comunque, si possono dare. Tenete: • • • • • • • • un disinfettante, preferibilmente a base di cloro e iodio, e dell’acqua ossigenata. Tenete presente che l’alcool serve sulla pelle integra, per esempio prima delle punture, mentre è dannoso in caso di ferite: quel bruciore che sentite non indica che l’alcool fa bene e che fa soffrire anche i microbi. Sulle ferite, per esempio in caso di caduta, usate sempre dell’acqua ossigenata; materiale di medicazione come garza, ovata e cerotti; un laccio emostatico, un termometro e una borsa per il ghiaccio; una medicina contro febbre o dolori; se non soffrite di ulcera, di malattie allergiche o se non fate una cura a base di anticoagulanti, in genere date la preferenza a farmaci a base di acido acetilsalicilico come, per esempio, Aspirina, Aspro, Cemirit o Flectadol. L’effetto collaterale più frequente - il bruciore di stomaco- può essere alleviato prendendo la medicina dopo i pasti e scegliendo le confezioni "tamponate" (chiedete in farmacia). In ogni caso, non superate le quattro pasticche al giorno. L’acido acetilsalicilico, tra l’altro, ha anche un effetto antinfiammatorio e quindi è la soluzione migliore in caso di mal di schiena o dolori reumatici d’ogni genere, casi in cui servono a poco altri analgesici molto comuni a base di paracetamolo, come la Tachipirina, o di dipirone, come la Novalgina. Il paracetamolo è il rimedio migliore se c’è qualche ragione per non prendere l’aspirina e simili. un antiacido. Ce ne sono diversi: il più comune è il bicarbonato di sodio che però è controindicato nelle persone con pressione alta o con malattie renali. Ricordate comunque che il bicarbonato non è un digestivo e che non aiuta a digerire: quelle eruttazioni che vengono dopo averlo preso sono dovute al fatto che la sostanza reagisce chimicamente con l’acido dello stomaco e questo fatto produce un gas. Le eruttazioni danno sollievo, ma non hanno a che fare con la digestione. Altri antiacidi efficaci sono i sali di magnesio, con un’azione più pronta e prolungata del precedente, e l’idrossido di alluminio. In commercio ci sono medicine, come il Maalox, che contengono tutte e due le sostanze. un lassativo. Non esagerate, però. Prendetelo se per qualche circostanza vi sentite gonfi. Non abusatene e non prendetelo di continuo perchè non fareste che peggiorare la vostra stitichezza. una crema antiistamica utile per punture d’insetto. Curarsi da soli? Un momento Sono un esercito le persone impazienti che invece che dal medico preferiscono fare due chiacchiere con la vicina di casa o col farmacista per risolvere il loro noiosissimo acciacco. E se gli studi medici rigurgitano di folle di divoratori di ricette, c’è un’altra fetta di farmacoghiottoni che preferisce fare a meno di quella sosta in ambulatorio e se la vuole sbrigare da sola. Certo, per prendere un digestivo non ci vuole la carta da bollo e per fortuna neppure la ricetta, ma sono mille le insidie dell’automedicazione (così si chiama questa pratica al giorno d’oggi tristemente di moda) che non sospetteremmo neppure. A cominciare dal diffusissimo uso dell’aspirina per mandar via il mal di testa, magari dopo aver alzato troppo il gomito. Ebbene quel gesto innocente può costare una bella ulcera perforata all’automedicante. Le vie dell’errore sono infinite. Altrimenti i risultati di un’indagine recente non ci direbbero che il 12 per cento delle persone prende un farmaco "acquistabile solo con ricetta" non su consiglio medico, ma dietro raccomandazione di amici e/o parenti. Il vero problema, comunque, è che con l’automedicazione non si possono tenere sotto controllo una serie di dati che un medico invece verifica, dalle allergie individuali alle interazioni fra farmaci diversi, perché, lo vogliamo ricordare, chi ama "impasticcarsi" ha un debole per i cocktail medicinali, quanto di più sconsigliato e pericoloso si possa immaginare. Infine, anche se sembra esulare dal problema, ci sono forme di "automedicazione timida" che possono essere assai nocive. Per esempio quelle del paziente che va dal medico e, ricevuta la sua cura, se la personalizza un po’, come fosse l’automobile. Il medico dice "una pillola ogni tre ore" e lui la prende ogni sei, il primo scrive "due pasticche" e lui ne prende tre. Nel primo caso, il pericolo è che la medicina non faccia effetto, nel secondo che possa dare degli effetti collaterali senza portare alcun vantaggio. I farmaci e l’anziano Le persone più in là negli anni corrono dei rischi particolari con i farmaci, per diverse ragioni. Una è che spesso sono costretti a prenderne diversi ogni giorno. Questo aumenta le possibilità che i farmaci reagiscano tra loro dando effetti collaterali inaspettati che quegli stessi farmaci da soli non avrebbero causato. Inoltre, il fatto di dover prendere più pillole al giorno spesso confonde le persone più anziane o quelle che ci vedono male. Per esempio, può succedere che si prendano due pillole per la pressione invece di una dimenticando quella per il cuore oppure viceversa. Per questo, quando si va dal medico, è utile chiedergli di scrivere in modo chiaro su un foglio in quale ora del giorno si deve prendere una certa medicina. Per evitare confusione molte persone scrivono sulle scatole dei farmaci indicazioni tipo "una a pranzo e una la sera" oppure "una ogni mar, gio, sab". Una ragione del tutto diversa che fa correre all’anziano rischi maggiori è che il corpo umano non reagisce alle medicine nello stesso modo a qualunque età. Con gli anni, alcuni organi del corpo come cervello, reni o fegato, alcune parti del corpo diventano più sensibili all’effetto delle medicine, un fenomeno con cause diverse. Per esempio, con gli anni il nostro fegato elimina le medicine più lentamente e lo stesso succede ai reni. Questo significa, in pratica, che se un medico prescrive lo stesso numero di compresse di una medicina a un ventenne o a una persona di settanta anni, l’organismo di questo ultimo può avere difficoltà a eliminare la medicina con la stessa velocità con cui la persona la prende. Le medicine per dormire, per esempio, restano di più nel corpo e hanno un effetto più potente, tanto che spesso ne basta prendere metà dose per ottenere l’effetto cercato senza correre dei rischi. La scadenza dei farmaci La legge impone che su ogni confezione sia scritta la data di scadenza . 1. Quando è indicato soltanto il mese si ritiene che il farmaco possa essere venduto fino all’ultimo giorno del mese indicato in etichetta, anche se il farmacista attento provvederà alla sostituzione delle confezioni con anticipo. La data di scadenza va tassativamente osservata al momento dell’acquisto. 2. Chi assume un farmaco scaduto deve sapere che i principi attivi con il tempo possono denaturarsi e perdere le loro caratteristiche, trasformandosi in sostanze diverse. Pertanto i farmaci devono essere acquistati di volta in volta per un uso immediato e non per conservarli. 3. E’ importante quindi prendere l’abitudine di chiedere confezioni per un solo ciclo terapeutico, in modo da non avere avanzi di medicinali che col tempo potrebbero non essere più utilizzabili. Grazie a una richiesta della Cuf (Commissione unica del farmaco) anche in Italia stanno circolando ora confezioni di farmaci ridotte ad un solo ciclo di cura, e quindi meno costose. LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI Il Servizio Sanitario sul territorio opera attraverso una serie di attività e servizi. Le attività principali: prevenzione collettiva, educazione alla salute e sanitaria, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica assistenza alla non autosufficienza I servizi principali: assistenza domiciliare integrata, ospedale di comunità, assistenza protesica, salute mentale ATTIVITA’ PRINCIPALI La prevenzione collettiva La prevenzione collettiva comprende le attività e le prestazioni volte alla promozione della salute nel suo complesso. Nell’ambito della prevenzione collettiva le Aziende Sanitarie garantiscono le seguenti prestazioni: profilassi delle malattie infettive e diffusive; tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale; tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina legale. Per tutte le informazioni e notizie relative alla attività, agli orari ed ai procedimenti, i cittadini possono rivolgersi al S. U. P. (Sportello Unico della Prevenzione). Educazione alla salute e sanitaria L’Azienda ASL coordina, attraverso una specifica struttura organizzativa, gli interventi di educazione alla salute e sanitaria. Gli interventi di educazione alla salute sono finalizzati a promuovere una cultura della salute che favorisca nella popolazione la conoscenza e la autotutela: si tratta di azioni strutturate e sistematiche basate su conoscenze scientifiche atte a rimuovere o a ridurre i fattori di rischio che incidono negativamente sui corretti stili di vita. Gli interventi per l’educazione sanitaria invece riguardano i rapporti tra servizio sanitario e cittadino, aiutando quest’ultimo nel percorso di accesso ai servizi e nella scelta delle cure più adeguate. Assistenza ambulatoriale e domiciliare Il cittadino deve essere adeguatamente informato del fatto che le ASL assicurano, attraverso le proprie strutture territoriali, varie prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare. Tra le più rilevanti e diffuse ricordiamo: profilassi delle malattie infettive e diffuse mediante vaccino; profilassi e relative certificazioni; educazione sanitaria mediante interventi rivolti al singolo o alle comunità, anche in ambito consultoriale; prelievo per le analisi chimico-cliniche e microbiologiche; raccolta del sangue: interventi socio-assistenziali. Assistenza farmaceutica L’Azienda ASL effettua, su richiesta medica e con la modalità di partecipazione dell’utente alla spesa previste dalla legge, l’erogazione dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici e di altri prodotti sanitari dispensabili dal Servizio Sanitario nazionale, attraverso: strutture pubbliche extraospedaliere, la rete delle farmacie convenzionate, distribuzione diretta agli assistiti. L’Azienda inoltre assicura l’assistenza integrativa tramite la fornitura ai cittadini, su richiesta medica, di prodotti previsti dalla disposizioni regionali. Riportiamo un elenco delle patologie più rilevanti che generalmente sono assistite con l’erogazione dei farmaci dalle ASL: - diabete mellito - coleo-ileo-urostomia - paratetraplegia - nutrizione entrale - insufficienza relane - morbo di Cooley e mielofibrosi - affezioni di tipo cronico: ustioni gravi, piaghe da decubito, piaghe peristomali, eczemi secernenti, ulcere varicose, fistole secernenti aperte. - Malattie metaboliche: celiachia, dermatite herpetiforme di Dhuring, omocistinuria, fenichetonuria, acidemia, metilmalonica - Fibrosi cistica - Patologie trattate con farmaci nota CUF 37 Assistenza alla non autosufficienza Il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente i seguenti prodotti: ausili tecnici per incontinenza, siringhe da insulina, integratori alimentari, alcuni farmaci, reagenti diagnostici, alimenti aproteici, materiali da medicazione, ossigeno liquido o altro prodotto analogo. Normalmente, per la prima prescrizione, è necessaria una autorizzazione della ASL; le successive seguono la procedura normale. Agli utenti che si trovano in condizione di non autosufficienza (anziani, disabili, portatori di handicap) la ASL assicura la erogazione, in forma integrata e coordinata ed in rapporto ai mutamenti dello stato di non autosufficienza, di prestazioni riabilitative di carattere sanitario (prestazioni specialistiche ed infermieristiche), educativo e sociale. Per avviare un programma riabilitativo, visto la complessità delle normative ed organizzative, si consiglia di rivolgersi in prima istanza al proprio medico di famiglia o agli operatori del distretto di residenza, i quali programmano la presa in carico del bisogno dell’utente attivando i livelli di intervento di volta in volta necessari. Gli operatori coinvolti, in rapporto alle specifiche diagnosi, predispongono, in collaborazione con il medico di famiglia, idonei piani di intervento. Nel caso in cui la persona non autosufficiente possa essere mantenuta nel proprio nucleo familiare, la ASL può erogare prestazioni di appoggio domiciliare, sia intervenendo con propri operatori socio-sanitari (ADI), sia riconoscendo al nucleo familiare un contributo economico predeterminato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale. In questo caso il nucleo familiare dovrà impegnarsi all’attuazione ed al rispetto di uno specifico piano assistenziale concordato. SERVIZI PRINCIPALI Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) La ADI è una assistenza ad altra integrazione tra le varie figure professionali, Sanitarie e sociali. Le patologie o i casi che consentono l’avvio dell’assistenza sono: 1. 2. 3. 4. 5. 6. malattie terminali incidenti vascolari acuti gravi fratture nell’anziano forme psicotiche acute gravi riabilitazione di vasculopatici malattie acute temporaneamente invalidanti dell’anziano L’attivazione dell’assistenza può essere richiesta dai medici di medicina generale, dai medici dei reparti ospedalieri, dai pazienti e dai loro familiari e dal servizio sociale. Il coordinamento dell’intervento è di competenza del medico di medicina di comunità dopo visita congiunta a domicilio del paziente con il medico di medicina generale, l’équipe infermieristica domiciliare specificamente addetta e l’assistente sociale. Le prestazioni che vengono assicurate sono di 1. 2. 3. 4. 5. 6. Medicina generale medicina specialistica infermieristica domiciliare riabilitazione assistenza sociale aiuto domestico Ospedale di Comunità o Day Hospital La erogazione di prestazioni analoghe a quelle dell’assistenza domiciliare possono essere svolte nell’Ospedale di Comunità, qualora questo sia possibile per il paziente. Si tratta di casi che hanno le seguenti caratteristiche: 1. anziani a rischio di non autosufficienza 2. pazienti affetti da patologie croniche ad alto fabbisogno assistenziale, durante periodi di riacutizzazione o nelle forme post-acute 3. pazienti oncologici o terminali (non affetti da immunodeficienza acquisita) 4. pazienti non sostenuti o con scarso sostegno familiare 5. pazienti in fase di pre-ospedalizzazione o di recupero successivo al momento acuto ospedaliero. Sono garantiti gli esami diagnostici ed i supporti terapeutici di non elevata complessità tecnologica. L’attività di ricovero è svolta in regime Day Hospital All’ammissione vengono determinati i limiti temporali di permanenza nella struttura per ciascun paziente, rivedibili su proposta del medico curante e comunque non superiori a 120 giorni. L’assistenza protesica Il servizio sanitario garantisce, in particolari condizioni, quale componente rilevante dell’intervento riabilitativo, vari presidi secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute n. 332/99. Tra gli strumenti forniti vi sono: 1. protesi 2. ausili tecnici di serie o personalizzati 3. particolari apparecchi: ventilatori polmonari, aspiratori, pompe per nutrizione, ecc. Gli aventi diritto sono: 1. invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ciechi, sordomuti, minori di 18 anni che necessitano di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente 2. gli entero-urostomizzati in attesa di accertamento 3. donne mastectomizzate 4. amputati di arto 5. altri… Salute mentale Il servizio sanitario garantisce l’erogazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi psichici in tutte le fasce di età, attraverso strutture ambulatoriali, a livello domiciliare e nelle strutture semiresidenziali a carattere terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo. In situazioni di gravità, rispetto alle quali il ricovero costituisce l’unico intervento utile. La ASL garantisce il ricovero ospedaliero nel Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura (SPDC). La struttura di riferimento è il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) al quale afferiscono le Unità Funzionali. A queste strutture afferiscono: psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri professionali ed operatori di assistenza, educatori professionali e terapisti di riabilitazione, assistenti sociali, amministratoti.