GUIDA
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Realizzato da
Studio grafico Angela Donzelli
ROVIGO
Finito di stampare Marzo 2012 in 500 copie
1
Conciliazione una sfida da vincere................................................................pag. 4
Ringraziamenti ................................................................................................. pag. 5
Guida ai nuovi genitori ...................................................................................pag. 6
Strutture per l'infanzia: quante sono e come funzionano? .........................pag. 10
Dimissioni volontarie in maternità e puerperio..............................................pag. 20
GUIDA AI NUOVI GENITORI
1. Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE
1.1 Normativa e beneficiari......................................................................pag. 31
1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della salute
della lavoratrice e del lavoratore........................................................
pag. 32
1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali....................................pag. 34
1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi giornalieri,
congedi per la malattia, tutela del rapporto di lavoro.........................pag. 42
1.5 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro:
part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato,
stagionale, a domicilio, domestico e familiare, agricolo,
attività socialmente utili............................................................................ pag. 45
2
1.6 Genitori adottivi e affidatari.................................................................pag. 49
1.7 Genitori di fi gli/e con handicap.........................................................pag. 51
1.8 Congedi per eventi e cause particolari ............................................pag. 53
2. Maternità e Paternità nel LAVORO AUTONOMO,
PROFESSIONALE, PARASUBORDINATO
2.1 Lavoro autonomo..................................................................................pag. 57
2.2 Libera professione .................................................................................pag. 60
2.3 Lavoro parasubordinato.......................................................................pag. 62
3. Maternità e Paternità
IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE
o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI..............................pag. 67
4. CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA:
gli interventi fi nanziati per favorire un miglior equilibrio
fra gli impegni di cura e quelli di lavoro...................................pag. 73
5. La Nascita: DOCUMENTI E PRATICHE
5.1 La dichiarazione di nascita...................................................................pag. 77
5.2 La scelta del pediatra ..........................................................................pag. 79
5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria ................................................pag. 80
5.4 Il riconoscimento di paternità e di maternità ....................................pag. 81
Servizi per la PRIMA INFANZIA (0-5 anni).................................pag. 83
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Conciliazione, una sfida da vincere
Tempi di vita e tempi di lavoro: è uno dei puzzle più difficili da ricomporre; la conciliazione è una delle sfide che le donne italiane devono ancora vincere, soprattutto nella nostra provincia. Lo dicono i dati sulla disoccupazione femminile, che
in Polesine supera il 7%, la percentuale più alta del Veneto, e lo dicono i dati
sulle dimissioni rassegnate dalle donne nel periodo della maternità: in media un
centinaio ogni anno, solo in provincia di Rovigo. Un piccolo esercito silenzioso
che si fa da parte e che, come Consigliera di Parità, mi fa capire che in questo
momento di crisi economica globale, non solo l'entrata, ma più ancora la permanenza delle donne nel mercato del lavoro è un traguardo da raggiungere
e, soprattutto, la maternità non deve più esserne motivo d'uscita.
Per questo, oltre a fotografare la situazione del territorio attraverso un questionario, somministrato - grazie alla collaborazione della Direzione Provinciale del
lavoro - alle donne che hanno lasciato volontariamente il lavoro nel corso del
primo anno di vita del loro figlio, ho voluto tracciare anche una mappa dei servizi
all'infanzia della nostra provincia; ritengo infatti, che per aiutare le nuove famiglie a crescere sia necessario che le donne abbiano a disposizione i servizi indispensabili per riuscire a conciliare lavoro e vita privata, perchè ancor oggi, le
necessità di cura di ogni famiglia, dai figli ai nonni, gravano più sulle spalle della
parte femminile che di quella maschile.
L’indagine sui servizi all’infanzia è finalizzata a capire se, in una società in cui la
rete del sostegno familiare è a maglie sempre più larghe (laddove i nonni non
hanno ancora bisogno di assistenza non possono essere d'aiuto in quanto ancora attivi sul mercato del lavoro), i servizi all'infanzia rispondano alle esigenze
delle famiglie e, in particolare, delle donne che lavorano.
Le riflessioni sui dati raccolti e contenuti in questo opuscolo ci hanno portato a
guardare avanti e a vedere nell'evoluzione della nostra società nuove risposte
a nuovi bisogni come, ad esempio, possono essere i nidi in famiglia, strutture più
contenute e capillari nel territorio che possono, da un lato, essere un servizio adeguato per le donne che lavorano e vogliono continuare a farlo e, dall’altro,
un’ipotesi occupazionale per coloro che hanno perso il lavoro e vogliono reinventarsi.
Per il resto, questa pubblicazione vuole essere una guida destinata alle coppie,
ai nuovi genitori; un vademecum per informarli sui diritti in materia di congedi
per maternità, paternità e parentali e perché possano facilmente individuare i
servizi offerti dal territorio, conoscerli e trarne vantaggio.
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Anna Maria Barbierato
Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo
Ringraziamenti
Grazie alla Consigliera di Parità di Verona, Luisa Perini, per averci concesso l'utilizzo del materiale contenuto nella pubblicazione dal titolo “Ai nuovi genitori” e
alla Banca di Credito Cooperativo per il contributo concesso a sostegno della
pubblicazione dell'opuscolo.
Grazie all'Inps, alla Fism, all'Ufficio Scolastico Regionale e ai Comuni per la collaborazione e la concessione dei dati richiesti. Un ringraziamento particolare va
all'Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo, per l'elaborazione dei dati raccolti,
senza la quale questo opuscolo non avrebbe potuto essere arricchito dai risultati
del nostro studio, e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo per aver reso
possibile la somministrazione dei questionari alle donne dimissionarie.
Grazie a Stefania Ramazzina, presidente della cooperativa Raggio Verde, Beatrice Girotto, presidente della cooperativa Peter Pan, Sabrina Ravagnani del
Centro Italiano Femminile di Rovigo, per il loro contributo alla riflessione che sta
alla base della relazione introduttiva alla guida.
Si ringrazia inoltre Nicola Amorini, presidente provinciale Fism, per la gentile collaborazione, nonché l'Inps di Rovigo e la Regione del Veneto per i dati e le informazioni concesse.
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Guida ai nuovi genitori
Occupazione femminile, conciliazione tra vita e lavoro, strutture per l'infanzia di
sostegno alla famiglia: a che punto siamo? Nell’intento di avere una fotografia
precisa del nostro territorio in merito a queste tematiche e per capire se i servizi
presenti sono rispondenti ai bisogni delle persone, abbiamo voluto raccogliere
osservazioni da diversi soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi per avere un
commento a più voci sulla situazione attuale. L'elaborato, che riportiamo di seguito, è pertanto frutto di diverse riflessioni e dati forniti da donne che operano
nel mondo dei servizi alla prima infanzia.
Alcune riflessioni sull'evoluzione della famiglia in Veneto 1
Negli ultimi anni nella nostra regione c'è stato un incremento delle famiglie composte da una sola persona ed una riduzione di quelle con molti componenti.
Dal 1961 ad oggi il numero di famiglie con 5 membri è infatti diminuito in modo
deciso; viceversa, nello stesso arco di tempo, le famiglie formate da una sola
persona crescono dal 7,6% al 23,3% del totale delle famiglie.
Più stazionario il dato relativo alle famiglie che contano da 2 a 4 componenti,
che oggi rappresentano quasi il 70% delle famiglie del Veneto.
Il calo della fecondità e la sua diversa scansione temporale continuano a favorire l’aumento di persone che vivono in coppia senza figli: nel veneto tra il 1991
e il 2001, a fronte di un aumento di oltre il 5% del numero di coppie, la percentuale di quelle senza figli cresce nello stesso periodo di quasi il 23%.
Tra le coppie con figli, aumentano quelle con un figlio solo; ma, se da un lato la
diminuzione di coppie con 2 figli è ancora contenuta, dall’altro è considerevole
quella della famiglie con 3 o più figli, esse infatti rappresentano solamente il 9,4%
delle coppie con figli e sono presenti in misura maggiore, superiore alla media
regionale, in province come Vicenza e Verona, e in misura minore a Venezia,
Belluno e Rovigo.
Alcune riflessioni sull’occupazione femminile 2
La presenza femminile nell’attività lavorativa oltre l’età giovanile conferma le profonde trasformazioni verificatesi nel mercato del lavoro negli ultimi 10 anni (19932002). Il tasso di femminilizzazione dell’occupazione è passato dal 26% del 1971
al 35.9% del 1991 e nell’arco dell’ultimo decennio è aumentato ancora, fino al
39.1%. L’aumento del tasso di occupazione femminile è stato determinato in larga
misura dal rapido innalzamento del livello d’istruzione, ed è andato di pari passo
con la posticipazione delle fasi che conducono alla formazione di un nuovo nucleo familiare. Ma anche a parità di livello d’istruzione la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni.
6
1. Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia (2005)
2. dati e le considerazioni riportati in questo capitolo sono tratti dal rapporto della Provincia di Rovigo
Attese e opportunità di lavoro per le donne polesane a cura di Raffaella Massaro (aprile 2004) disponibile nel sito web http://lavoro.provinca.rovigo.it alla voce “Osseratorio”.
Come già delineato in precedenza, la conseguenza diretta di questo fenomeno
è stata il repentino passaggio dal modello di famiglia allargata degli anni ’70 a
quello di famiglia nucleare, tipico del nuovo millennio, anche se comunque il
Veneto continua a mantenere una quota di famiglie estese (ovvero costituite
da due o più nuclei) superiore a quella di tutte le altre regioni italiane (7.1% contro il 3.2% dell’Italia Nord-Occidentale).
Ma il Veneto è anche la Regione dove oltre il 70% delle famiglie ha almeno un
componente che lavora, contro il 66% italiano; a partire dal 1998 in poi, è in continuo aumento il numero di famiglie in cui due o più componenti sono occupati.
Si può affermare quindi che il modello delle famiglie “a doppia carriera” sta diventando quello prevalente: dal 30% del 1981 è passato a rappresentare oggi il
46% delle famiglie costituite da coppie con figli. Non sorprende quindi che il tasso
di attività delle madri trentenni sia salito a quota 64% con un aumento rispetto
al 1981 di 27 punti percentuali e che quello delle madri quarantenni sia addirittura raddoppiato, raggiungendo il valore del 57%.
Un altro aspetto chiave da tenere in considerazione è il prolungamento della
carriera lavorativa delle madri di famiglia, soprattutto per quanto riguarda la
classe delle quarantenni, il cui tasso di occupazione è passato dal 54% del 1993
al 66% del 2001. Ma tra qualche anno tale fenomeno riguarderà anche le nonne
cinquantenni, determinando un pericoloso indebolimento di tutte le reti di solidarietà familiare e interparentali, che sono state in passato una risorsa fondamentale sia per l’equilibrio sociale sia per il mercato del lavoro del Veneto.
Se da un lato è vero che il mondo del lavoro sta attuando dei cambiamenti che
consentono la conciliazione del ruolo di lavoratrice e madre, è pur vero che tali
mutamenti sono più lenti rispetto all’evoluzione dei modelli familiari sopra descritti. I congedi parentali 3 nella nostra provincia restano ancora una questione
quasi completamente femminile. Tra i lavoratori dipendenti nel 2010, infatti, a richiedere periodi di congedo parentale, ex art. 35, comma 1, D.Lgs 151/2001 (da
6 mesi a tre anni del bambino), sono stati 677 genitori, dei quali 639 madri e 38
padri. Hanno richiesto il prolungamento del congedo fino ai tre anni del bambino con handicap (ex art.33, comma 1 D.Lgs 151/2001 - art.33, comma 1 L.
104/1992) tre persone, tutte donne, e hanno usufruito del congedo parentale disciplinato dall'art. 35 , comma 2 D.Lgs. 151/2001 (fra il 3° e l'8° anno del bambino),
8 genitori, di cui 7 madri e un padre. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi,
sempre nel 2010, le richieste di congedo parentale sono state soltanto 18 complessivamente.
Se dal 2002 al 2008, il trend delle famiglie a doppia carriera in aumento è continuato, subendo però una drastica riduzione a partire dal 2008, con l'inizio della
crisi economica globale, che ha causato la perdita del posto di lavoro per molte
persone, donne in primis 4.
3. Dati Inps
4. Come dimostrano i risultati dell'indagine condotta dalla Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo,
in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo “Progetto dimissioni volontarie in maternità 2009-2011”.
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Per questo, la promozione da parte della Regione Veneto dei servizi di nido in
famiglia deve essere vista, non solo come forma di adattamento alle nuove esigenze delle famiglie (per le madri che lavorano ed hanno bisogno di strutture
per l'infanzia con orari flessibili, delocalizzate sul territorio e con un costo accessibile), ma anche come opportunità di rimettersi in gioco per le donne estromesse dal mercato del lavoro, anche se il rischio è quello di relegarle di nuovo
tra le mura di casa, in una sorta di ritorno al passato.
Alcune riflessioni sui servizi per la prima infanzia nella Regione Veneto 5
La Regione Veneto dal 2001 al 2005 ha raggiunto il traguardo di 710 servizi con
un significativo aumento della disponibilità dei posti (+137,8%), passando da
8.813 posti del 2001 ai 20.953 del 2005. Ciò grazie ad un'impennata nel 2004 con
l'autorizzazione di 109 servizi.
Negli ultimi cinque anni, i servizi sono aumentati pochissimo. Nel 2010, i servizi
attivi sul territorio regionale sono 727, per un totale di 21.994 posti, che hanno ricevuto contributi per oltre 20.300.000 euro (285 nidi pubblici per 11.312 posti e
442 nidi privati per 10.682 posti, ai quali sono stati assegnati contributi rispettivamente per 10.500.000 euro e 9.800.000 euro circa).
Nel 2011, i nidi pubblici sono aumentati in proporzione meno di quelli privati: 293
sono i nidi pubblici attivi (11.704 posti, che hanno ricevuto contributi regionali per
8.600.000 euro) 483 quelli privati (per 11.717 posti con 8.900.000 euro di contributi
circa), per un totale di 776 servizi attivi che hanno ricevuto contributi regionali
per 17.500.000 euro, meno del 2010, tanto che il contributo medio a bambino è
sceso di quasi 200 euro, passando dai 926 del 2010 ai 747 euro del 2011.
Questi dati ci dicono che 6, a fronte di un aumento complessivo dei servizi e del
numero di posti attivati nell’ultimo anno, non corrisponde un aumento dei fondi
stanziati (sia a livello nazionale che regionale) bensì i contributi diminuiscono così
come la copertura dei costi che gli enti titolari dei servizi devono sostenere (pubblici e privati).
Nella “Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia” pubblicata dalla
Regione Veneto nel 2005, viene indicato il costo medio di un posto bambino nei
diversi servizi alla prima infanzia: pur essendo un po’ datata, l’indicazione che ne
esce è di un costo bambino al nido che oscilla dai 4.746,99 € per i nidi integrati (privati), 5.515,14 € per i centri infanzia ai per i nidi tradizionali (pubblici, anche aziendali). Per questi ultimi si deve tener conto di un abbattimento del costo di circa il
20% dovuto alla gestione esternalizzata dei servizi, sempre più praticata dagli enti
locali, e quindi agli effetti della concorrenza. Resta comunque evidente che i costi
di questi servizi sono alti, anche in virtù degli elevati standard di erogazione, peraltro
divenuti obbligatori con l’entrata in vigore della L.R. 22/2002 sull’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi soci sanitari e sociali della Regione Veneto.
8
5. Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia (2005)
6. I nidi d'infanzia della Regione Veneto e della Provincia di Rovigo – Guida ragionata Coop Raggio
verde
D’altra parte la copertura dei costi di gestione si sta spostando sempre più a carico dell’utenza, non solo nei servizi privati ma anche in quelli pubblici che, se
storicamente garantivano una copertura di almeno il 50%, oggi riversano sulle
famiglie tra il 60% e il 70% dei costi di gestione, anche in virtù dei minori contributi
statali e regionali.
Trend di crescita servizi all'infanzia in Veneto 7
Il trend di crescita dei servizi per la prima infanzia nel territorio veneto vede scendere le richieste di nuove strutture pubbliche e, invece, un aumento delle strutture private, in media più piccole e/o aggregate ad altri servizi educativi. Nel
2008 i contributi regionali sono stati integrati in modo significativo dall’apporto
dello Stato tramite un piano straordinario di finanziamenti per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia in linea con gli obiettivi europei di arrivare ad una copertura del 33% della popolazione infantile.
Dal monitoraggio aggiornato al 30/09/2010, della situazione dei servizi per la
prima infanzia, emerge che la provincia di Rovigo ha la più alta copertura di
posti bambino di tutto il Veneto e cioè il 25,75%. Dei 50 Comuni della provincia
(alto, medio e basso Polesine) solo 17 sono sprovvisti di strutture per la prima infanzia, 3 dei quali hanno già presentato un progetto alla Regione Veneto. In totale, in base al monitoraggio regionale, sono attivi 1466 posti bambino in nidi o
strutture analoghe pubbliche e private.
Per quanto riguarda la saturazione della domanda, ci sono comuni in cui i servizi
per la prima infanzia non esauriscono le richieste delle famiglie (soprattutto nel
capoluogo e nei comuni con più di 5.000 abitanti), altri in cui le domande sono
inferiori all’offerta di servizio e i nidi funzionano a mezzo servizio. I piccoli comuni,
tendenzialmente, hanno difficoltà a mettersi insieme nella gestione dei nidi,
anche per abbattere i costi ed offrire servizi di qualità ai loro residenti: ognuno
sembra preferire la sezione di nido integrata alla scuola dell’infanzia locale privata piuttosto che convenzionarsi con comuni limitrofi, dove sono magari presenti nidi comunali che potrebbero ospitare ulteriori presenze ma con costi più
elevati della retta per i non residenti.
Quale si ala percezione dei servizi all’infanzia del territorio lo rileva una ricerca
messa in campo dall’Ufficio della Consigliera di Parità.
7. I nidi d'infanzia della Regione Veneto e della Provincia di Rovigo – Guida ragionata Coop Raggio
verde
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STRUTTURE PER L'INFANZIA:
QUANTE SONO E COME FUNZIONANO?
Questionario per le famiglie
La Consigliera di Parità Provinciale, con la collaborazione dei Comuni Polesani
che hanno voluto partecipare al progetto, ha proposto un questionario alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole per l'infanzia della provincia, dagli asili
nido alle scuole materne. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare il grado di
soddisfazione delle famiglie che usufruiscono di questi servizi e la loro percezione
della qualità dei medesimi e dei costi sostenuti, inoltre eventuali carenze rispetto
al fabbisogno del territorio. L'indagine è stata condotta sia in scuole pubbliche
sia in scuole private1. L’elaborazione dei dati è a cura del Servizio Statistica della
Provincia di Rovigo.
Tab. 1 Comuni che hanno partecipato al progetto
Graf. 1 Numero di famiglie rispondenti per area
Complessivamente i questionari raccolti in tutta la provincia sono 1.207, di cui il
14% nell’Alto, il 20% nel Medio ed il 66% nel Basso Polesine, le famiglie intervistate
sono costituite mediamente da 3,7 componenti – 1,7 figli - mentre la percentuale
di ragazze madri e ragazzi padri è pari rispettivamente a 1,6% e 0,4%
10
1. Si è optato per una lettura complessiva dei dati poiché un’analisi differenziata per le due tipologie
avrebbe risentito dello squilibrio delle numerosità di strutture pubbliche e private incidendo anche sul
numero di questionari validi all’interno di ogni gruppo, data la presenza di diverse mancate risposte per
alcune domande.
FIGLI ISCRITTI AL NIDO E/O ALLA MATERNA
Le famiglie con un solo figlio sono il 46,5% di quelle intervistate che, unitamente
a quelle che ne hanno due (43,1%) rappresentano la quasi totalità della popolazione coinvolta nel sondaggio; le famiglie con tre figli, infatti, sono il 9,8% e con
più di tre figli meno dell'1%.
L’81,4% delle famiglie intervistate ha figli iscritti solo alla materna e il 12,5% solo al
nido, una percentuale minore ha figli iscritti in entrambe le tipologie di scuole
(6,2% pari a 75 famiglie).
Graf. 2 Distribuzione percentuale delle famiglie per numero di figli
Tab. 2 Numero di famiglie rispondenti per numero di figli frequentanti il NIDO
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SCUOLA MA QUANTO MI COSTI
Il numero di famiglie che ha risposto alla domanda “Quanto costa la struttura
frequentata dai vostri figli?” è stato 203 per i bambini che frequentano un asilo
nido e 919 per quelli che frequentano la scuola materna. Ecco alcuni risultati.
I COSTI: NIDO
Le famiglie che si appoggiano ad un asilo nido, spendono in media circa 257
euro al mese per un figlio. La maggior parte, infatti, spende più di 250 euro
(59,4%), mentre il 14,4% spende dai 200 ai 250 euro. In ciascuna delle altre fasce
di spesa (150-200 euro, 100-150 euro e fino a 100 euro), rientra meno del 10% dei
rispondenti. La percezione delle famiglie è che la spesa sostenuta sia adeguata
nel 59,6% dei casi, per molti risulta invece troppo elevata (41,4%).
“Qual è l'incidenza del costo sul giudizio delle famiglie?” Fino a 200 euro di spesa
mensile la quasi totalità delle famiglie ritiene di pagare una cifra adeguata
(come si può notare dalla tab.3) mentre le percentuali si invertono con l'aumento della retta: il 58,6% delle famiglie che spendono oltre i 200 euro ritiene di
pagare troppo.
Graf. 3 Distribuzione percentuale delle famiglie per costo mensile sostenuto
(per figlio) - NIDO
Graf. 4 Distribuzione percentuale delle famiglie per Giudizio sui costi del NIDO
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Tab. 3 Distribuzione percentuale delle famiglie per giudizio
sui costi del NIDO e spesa mensile
COSTI: MATERNA
La retta mensile pagata mediamente dalle famiglie che portano un figlio alla
scuola materna, risulta pari a 105,34 euro. E' questo il dato che emerge dalle risposte di 919 famiglie, oltre la metà delle quali (51,9%) spende fino a 100 euro al
mese, mentre il 37,8% spende tra 100 e 150 euro (Graf. 5).
I genitori giudicano la spesa adeguata al servizio reso nel 75,2% dei casi, mentre
un 20,2% la ritiene troppo elevata (Graf. 6); tale giudizio risulta correlato con il
costo sostenuto che, quando è inferiore a 150 euro, è giudicato adeguato.
Un numero esiguo di rispondenti, sei, dichiara adeguata la spesa compresa tra
i 200 ed i 250 euro.
Secondo quanto emerge dalle note a margine delle persone rispondenti all'indagine, note che non sono state inserite in questa pubblicazione per motivi di
spazio, spesso un certo grado di insoddisfazione non è legato tanto ai costi o all'offerta didattica della scuola ma alle carenze delle strutture: edifici da ristrutturare e attrezzature obsolete, poche insegnanti per il numero dei piccoli, scarsità
di materiale didattico.
Graf. 5 Distribuzione percentuale delle famiglie per costo mensile sostenuto
(per figlio) - MATERNA
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Graf. 6 Distribuzione percentuale delle famiglie per Giudizio
sui costi della MATERNA
Tab. 4 Distribuzione percentuale delle famiglie per giudizio
sui costi della MATERNA e spesa mensile
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E' TARDI, ANDIAMO A SCUOLA!
Riuscire ad incastrare gli orari di lavoro con quelli delle strutture per l'infanzia è
un'impresa che per molti genitori è piuttosto ardua. Tuttavia, sia per quanto riguarda gli orari dell'asilo nido sia per quelli della scuola materna, oltre due terzi
dei rispondenti si ritiene soddisfatto (il 76,9% degli orari del nido e il 79,8% degli
orari della materna), mentre la quasi totalità dei rimanenti li giudica migliorabili
(22,1% al nido e 18,6% alla materna) e solo una percentuale minima li ritiene del
tutto insoddisfacenti.
Interessanti sono le osservazioni in merito alla domanda “come migliorarli?”. Dalle
risposte dei genitori emerge la portata della grande sfida della conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro: la richiesta più insistente è quella di posticipare la
chiusura delle strutture – che generalmente si aggira tra le ore 16:00 e le 17:00 –
sia del nido (84,6%) sia della materna (72,0%). Significativa anche la percentuale
di chi chiede l'apertura anticipata, normalmente fissata non prima delle 7:30,
più spesso le 8:00 del mattino. Più in generale, anche se la maggior parte dei
genitori dichiara che nelle scuole frequentate dai propri figli c’è già un certo livello di flessibilità nell’orario (87,2% dei rispondenti per quanto riguarda il nido,
82,0% la materna), la richiesta è di aumentarla ulteriormente.
GLI ORARI: NIDO
Graf. 7 Giudizio sugli orari del NIDO
Graf. 8 Se MIGLIORABILI, in che modo? (NIDO)
Graf. 9 Sono orari flessibili?
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GLI ORARI: MATERNA
Graf. 10 Giudizio sugli orari della MATERNA
Graf. 11 Se MIGLIORABILI, in che modo? (MATERNA)
Graf. 12 Sono orari flessibili?
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STRUTTURE ALL'INFANZIA: DOVE, COME, QUANDO
“Siete complessivamente soddisfatti dei servizi offerti dalla struttura frequentata
dai vostri figli?” A questa domanda, la risposta dei genitori è stata sostanzialmente positiva per il 94,3% delle famiglie che usufruiscono dell'asilo nido e per
l'87,0% di quelle i cui figli frequentano una scuola materna.
Sulla necessità di nuove strutture (Tab. 5) il 60,7% degli intervistati è d'accordo e
ne indica anche le tipologie: maggiormente asili nido e doposcuola, spesso
anche scuole materne, possibilmente pubblici, a supporto dei “genitori che lavorano e non possono contare sui nonni”.
Significativa risulta anche la distribuzione delle risposte in relazione al territorio,
probabilmente legata alla conformazione della nostra provincia (Grafico associato alla Tab. 5): il 66,3% dei rispondenti i cui figli frequentano scuole nel Basso
Polesine, dove i comuni hanno un'estensione maggiore e le abitazioni sono più
sparse, chiede nuove strutture. Questa necessità è presumibile diminuisca nel
Medio (52,9%) e nell'Alto Polesine (45,3%), dove i territori comunali sono meno
estesi e i centri abitati più ravvicinati; è ipotizzabile che le esigenze delle famiglie
di un paese che non dispone di strutture possano essere facilmente soddisfatte
da quelle dei comuni limitrofi, sia all'interno della nostra provincia che di altre
(come ad esempio quella mantovana per l'area che va da Melara a Calto).
Graf. 13 Soddisfazione complessiva dei servizi offerti dalla struttura frequentata
dai figli - NIDO
Graf. 14 Soddisfazione complessiva dei servizi offerti dalla struttura frequentata
dai figli -MATERNA
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Tab. 5 Ritenete che l'apertura di una nuova struttura sarebbe utile alla comunità?
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“Dimissioni volontarie in maternità e puerperio”
RELAZIONE FINALE DI SINTESI DELL’INDAGINE
Aprile 2011 – Febbraio 2012
L’indagine “Dimissioni volontarie in maternità e puerperio” è stata condotta
dall’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale, in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro, nel periodo tra Aprile 2011 e Febbraio 2012 come
proseguimento della ricerca già condotta tra Febbraio 2009 e Marzo 2010 con
il supporto dell’Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – Istituto S.I.F. di Padova.
Anche in questa occasione è stato distribuito un questionario a tutte le neo
mamme che hanno fatto richiesta di dimissioni durante il 1° anno di vita del bambino che, secondo la normativa vigente1, deve essere convalidata dal Servizio
Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro.
I questionari raccolti e giudicati validi per l’elaborazione sono stati 56 su 57 (1
questionario non idoneo perché presentava troppi quesiti lasciati in bianco).
L’analisi descrittiva in questo rapporto è a cura del Servizio Statistico della Provincia di Rovigo che ha collaborato con la Consigliera di Parità nella fase di inserimento ed elaborazione dei dati raccolti.
Il questionario, realizzato in occasione della prima indagine dall’Associazione
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale, è suddiviso in più parti allo scopo
di indagare varie aree:
• Area Socio-anagrafica
• Area Lavoro-rapporto con l’azienda
• Area Progettualità
• Area Servizi
Poiché in alcune domande si sono riscontrate numerose “mancate risposte”,
non è stato possibile analizzare nella sua interezza tutti i quesiti di ogni area. Nell’esposizione dei risultati si è optato per mantenere lo schema del questionario.
20
1. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, e articoli 15 e 55 della legge 8 marzo 2000 n.53
Area Socio - anagrafica
Le donne intervistate hanno, per la maggior parte, meno di 35 anni. Appartengono per il 42,9% alla classe d’età 30-34 anni seguite dalla 25-29 anni (25,0%).
Oltre l’80% sono di nazionalità italiana.
Tab.1 Donne rispondenti per classe quinquennale d’età
%
minore di 25 anni
tra 25 e 29 anni
tra 30 e 34 anni
tra 35 e 39 anni
40 anni e più
6
14
24
9
3
10,7
25,0
42,9
16,1
5,4
Totale
56
100
Per quanto riguarda il titolo di studio, poco più della metà (52,7%) ha conseguito
la licenza media superiore a fronte di un 28% che indica di avere un titolo più
basso (Assolvimento obbligo scolastico - Qualifica formazione professionale).
Graf.1 Titolo di studio
21
La maggior parte delle rispondenti è coniugata (64,3%) o convivente (17,9%). Il
62,5% ha un figlio o al massimo due (32,1%).
I dati evidenziano che le donne intervistate si sentono aiutate nelle attività quotidiane di cura dei figli e nella gestione della casa. I supporti maggiori risultano il
partner (70,9% è “aiutata frequentemente”) e i genitori (55,1% ha indicato le opzioni “spesso”, “molto spesso”, “sempre”). Il minor aiuto è imputato ai figli più
grandi ma è opportuno ricordare che questi hanno, nella maggior parte dei casi,
non più di 10 anni.
Graf. 2 Aiuto nelle attività quotidiane di cura dei figli e gestione della casa
Sostegno del partner
Sostegno dei genitori
22
Area Lavorativa
La totalità delle donne intervistate proviene da aziende private, oltre il 60% era
occupata nei settori del commercio e dei servizi, in imprese indicate come micro
(meno di 10 dipendenti) o piccole (da 10 a 49 dipendenti). Per quanto riguarda
la qualifica professionale il 18,9% era assunta come apprendista, il 41,5% come
impiegata e il 34,0% come operaia; solo un 5,7% era inquadrata con mansioni
direttive.
Graf. 3 Qualifica professionale
Più della metà (76,4%) aveva un contratto a tempo indeterminato. Il 55,6% ha
indicato che lavorava a tempo pieno contro un 44,4% che risulta a tempo parziale.
Orientativamente circa il 60% delle intervistate ha indicato che, prima di dimettersi, ha lavorato al massimo 4 anni e, di queste, più di una su quattro (26,9%) si
è dimessa dopo due anni e mezzo.
All’atto dell’assunzione o successivamente ad essa il 3,7% delle intervistate (2 in
valore assoluto) ha firmato delle dimissioni in bianco.
Il lavoro svolto non comportava spostamenti sul territorio se non raramente e il
lavoro straordinario era richiesto “regolarmente” o “spesso” nel 38,9% dei casi.
23
Graf. 4 Richiesta di prestazioni di lavoro straordinario
Dal punto di vista retributivo solo il 7,4% delle neo-mamme dimissionarie indica
come insufficiente lo stipendio che percepiva, contro un 57,4% che lo reputa
adeguato o nella media, mentre il 31,5%, pur ritenendolo “basso”, dichiara che
era “sufficiente per vivere”.
Durante l’assenza per maternità la lavoratrice è stata sostituita nel 68,5% dei casi;
al rientro al lavoro al 64,4% è stato riassegnato il precedente posto contro il 34,6%
che risponde di aver avuto dei cambi d mansione.
Nel corso dell'attività, il 90% delle donne intervistate, impiegate a tempo pieno,
non ha chiesto né riduzioni di orario né un orario più flessibile; le motivazioni riportate sono varie: dall’inconsapevolezza di poter usufruire di questi strumenti,
alla necessità di uno stipendio pieno, al timore di perdere il posto. Una percentuale del 6% ha indicato di non ritenerlo necessario.
Graf. 5 Richiesta di part-time e orario flessibile
24
Tab. 2 – Giudizio su alcuni aspetti del precedente lavoro
Né positivo
non
Positivo né negativo Negativo pertinente
TOTALE
Interesse per il contenuto del lavoro
75,9
22,2
1,9
Regolarità nei pagamenti
74,5
9,1
14,5
-
100,0
1,8
100,0
Garanzie e tutele (infortuni, malattia, maternità)
72,7
18,2
9,1
-
100,0
Sicurezza ambientale di lavoro ripetto L.626/94
70,4
18,5
11,1
-
100,0
Possibilità di avere permessi/riposi
59,3
16,7
24,1
-
100,0
Distanza da casa
55,6
25,9
16,7
1,9
100,0
Soddisfazione professionale
52,7
23,6
21,8
1,8
100,0
Rapporti con i colleghi o con il titolare/responsabile
52,7
27,3
16,4
3,6
100,0
Possibilità di acquisizione di competenze professionali
51,9
31,5
13,0
3,7
100,0
Rischio di infortuni e nocività
46,3
18,5
25,9
9,3
100,0
Orario di lavoro
45,5
29,1
25,5
-
100,0
Possibilità di carriera
27,3
34,5
30,9
7,3
100,0
Come si evince dalla Tab.2, gli aspetti del lavoro indicati in misura maggiore come
positivi dalle donne intervistate (percentuale di giudizio positivo maggiore del 70%)
sono: l’interesse per il tipo di lavoro, la regolarità nei pagamenti e la tutela/sicurezza
sul lavoro.
25
Area Progettualità
Si è chiesto alle neo-mamme quali desideri e progetti pensano di realizzare nei prossimi tre anni. Dal punto di vista della vita extra-lavorativa circa il 58% pensa di coltivare
un hobby, solo il 27% di avere un altro figlio e meno del 10% di cambiare casa.
Dal punto di vista del lavoro è più alta la percentuale di chi auspica di cominciare
un lavoro a tempo indeterminato (69,8%) rispetto ad un lavoro a tempo determinato
(35,3%), nei prossimi tre anni.
Tra le condizioni ritenute assolutamente indispensabili per accettare un’eventuale
nuova proposta di lavoro le donne intervistate hanno risposto:
Vicinanza al domicilio
96,3
Buona retribuzione
96,3
Contesto lavorativo favorevole(ambiente/relazioni)
94,4
Crescita professionale/acquisizione di competenze
85,2
Orario flessibile
84,6
Contratto a tempo determinato
79,2
Superamento dei problemi personali che hanno indotto alle dimissioni
70,4
Migliori condizioni della nuova situazione lavorativa rispetto alla precedente
68,5
Possibilità di carriera
64,8
Part-time
63,5
Come si può notare da queste percentuali di risposta, la buona retribuzione e la
vicinanza a casa sono ritenute indispensabili per accettare un nuovo lavoro, così
come la ricerca di un contesto lavorativo favorevole. Chiudono la classifica, seppur con percentuali comunque elevate, le migliori condizioni rispetto alla situazione lavorativa precedente, la possibilità di carriera e il part-time.
Inoltre, il 61,5% si dice favorevole a frequentare un corso di studi, formazione o
specializzazione, finalizzato ad un rientro nel mondo lavorativo.
26
Area Servizi
Potendo segnare più di una risposta, alla domanda sull'utilizzo, attuale o nel prossimo futuro, di alcuni servizi (Graf.6), il 54,7% delle donne intervistate ha indicato
l’asilo nido (nello specifico 30,2% quello pubblico e 24,5% quello privato); decisamente più elevata la percentuale per la scuola materna (73,6%). Risultano
meno rilevanti i servizi come centri estivi e baby-sitter.
Graf. 6 Servizi attualmente utilizzati o che si ha intenzione di utilizzare
nel prossimo futuro
Scuola
materna
Asilo nido
(pubblico o
privato)
Centri estivi
Baby sitter
Per quanto riguarda la frequenza con cui ci si affiderebbe all’aiuto dei servizi sopraindicati, l’87,0% delle donne risponde di volerli utilizzare regolarmente tutti i
giorni della settimana lavorativa. Chi ha indicato una frequenza sporadica o comunque limitata ad eventi particolari non arriva al 4%.
27
Graf.7 Frequenza che dovrebbero avere i servizi sopraindicati
Tab.3 – Motivi del mancato ricorso ai servizi di Asilo Nido (pubblico e privato)
Classifica dei motivi del mancato ricorso all'Asilo Nido PUBBLICO
1° Motivi personali: desiderio di occuparsi direttamente del bambino
2° Rischio di frequenti malattie
3° Tempi di attesa lunghi
4° Mancanza di necessità: presenza di nonni disponibili
5° Costi eccessivi
6° Troppi bambini per educatrice
7° Orari troppo rigidi
8° Programmi educativi insoddisfacenti
9° Spazi inadeguati
10° Distanza da casa o lavoro
11° Mancanza del servizio sul territorio
28
Classifica dei motivi del mancato ricorso all'Asilo Nido PRIVATO
1° Motivi personali: desiderio di occuparsi direttamente del bambino
2° Costi eccessivi
3° Rischio di frequenti malattie
4° Troppi bambini per educatrice
5° Mancanza di necessità: presenza di nonni disponibili
6° Orari troppo rigidi
7° Distanza da casa o lavoro
8° Tempi di attesa lunghi
9° Spazi inadeguati
10° Programmi educativi insoddisfacenti
11° Mancanza del servizio sul territorio
Alcuni dati conclusivi
In conclusione, i dati rilevati dall’indagine individuano il seguente quadro descrittivo della realtà riguardante le neomamme dimissionarie nella provincia di
Rovigo:
Si tratta prevalentemente di donne italiane tra i 25 e i 34 anni, con un livello di
istruzione medio superiore, sposate (o conviventi), con un solo figlio e che possono contare sul sostegno di una rete famigliare.
Dal punto di vista del contesto lavorativo, la totalità della popolazione osservata
proviene da aziende private e prevalentemente micro e piccole imprese (nella
realtà territoriale polesana le unità locali di queste dimensioni rappresentano
oltre il 99% - dati CCIAA Rovigo 2008). La qualifica professionale maggiormente
rilevata è quella di “impiegata”, segue quella di “operaia”, mentre il 5,7% ricopre
un ruolo di “quadro” o “dirigente”.
Per quanto riguarda i progetti lavorativi nel breve periodo, la prima condizione
ritenuta indispensabile per accettare un nuovo impiego è la vicinanza a casa
dell’eventuale luogo di lavoro e la buona retribuzione. Questo dato, probabilmente, indica la necessità di conciliare i tempi della vita personale con quelli
dell’impegno lavorativo. In generale, la volontà espressa di rientrare al lavoro
nel futuro prossimo evidenzia come le dimissioni e, dunque, l’allontanamento dal
lavoro siano visti come temporanei e non definitivi e le aspettative di un nuovo
lavoro sottendono l'auspicio di migliori condizioni rispetto alla situazione precedente.
La maggioranza delle dimissionarie si avvale, o intende avvalersi, del supporto
di un Servizio all’infanzia soprattutto a partire dai tre anni d’età del bambino. Le
intervistate indicano che i motivi per i quali sono restie ad iscrivere il proprio figlio
ad un nido pubblico sono principalmente: il rischio di frequenti malattie che il
bambino potrebbe contrarre in tali ambienti, i lunghi tempi d’attesa e la mancanza di necessità (presenza di nonni disponibili). Per quanto riguarda i nidi privati le motivazioni sono: i costi troppo elevati e, anche in questo caso, il rischio
di malattie. Al primo posto vi è comunque in entrambi i casi il desiderio di prendersi personalmente cura del figlio nei primi anni di vita.
29
30
1.
Mater n ità e Pate rni t à
nel LAVO RO DI PEN DE N T E
1.1 Normativa e beneficiari
La normativa:
Il D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, riunisce le disposizioni
di legge sulla maternità e la paternità.
Nella lettura delle disposizioni del Testo Unico vanno tenute presenti le modifiche/integrazioni apportate dal D.lgs n. 115/2003, dalla L. n. 350/2003, dall'art. 16
del D.Lgs. n. 119/2011 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7
aprile 2011.
Si applica quanto previsto dal Testo Unico, salvo, ovviamente, tutte quelle condizioni di miglior favore stabilite dai Contratti collettivi o da altre disposizioni (art.1,
D.lgs 151/2001).
Quali lavoratrici e lavoratori?
•
Salvo che non sia altrimenti specificato, per “lavoratrice” o “lavoratore” si
intendono i dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti), compresi quelli
con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, di amministrazioni
pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative
(art. 1, D.lgs 151/2001).
•
Un regime particolare è previsto per i/le lavoratrici addetti/e a servizi domestici e familiari e per i/le lavoratori/lavoratrici a domicilio (v. spazio dedicato
1.5).
31
1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della
salute della lavoratrice e del lavoratore
La tutela del rapporto di lavoro
•
Test di gravidanza: sono vietati test di gravidanza in sede di visite mediche
prima dell’assunzione.
•
Discriminazione: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in sede
di assunzione, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale.
E altresì vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda la retribuzione,
la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni (art. 3,
D.Lgs 151/01).
•
Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data
oggettiva della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni:
- Colpa grave commessa dalla lavoratrice
- Scadenza del termine del contratto di lavoro
- Cessazione dell’attività dell’impresa
- Esito negativo della prova
Il divieto di licenziamento opera «in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza», ossia per il solo fatto che la lavoratrice si trova in stato interessante, a prescindere da qualsivoglia certificazione o comunicazione.
In caso di licenziamento la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro
idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano (art. 54, D.lgs 151/01).
•
Controlli prenatali: la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per
sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche (art. 14, D.Lgs 151/01).Non
sono previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto. Durante
la gravidanza e il parto l’assistenza sanitaria è gratuita.
A quali mansioni può essere adibita?
•
32
Lavori vietati: per tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi di età
del/la figli/a è vietato adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
La lavoratrice deve essere spostata a mansioni non a rischio per il periodo
per il quale è previsto il divieto, senza diminuzione della retribuzione.
Se lo spostamento è impossibile, la Direzione provinciale del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro (artt. 7-13, D.lgs 151/01).
•
Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di
età del/della bambino/a.
Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
• la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con
la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a
figlio/a di età inferiore a 12 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.Lgs. 151/01)
Quali sono gli adempimenti necessari?
•
Prima del congedo per maternità: presentazione di apposita domanda da
consegnare all’INPS e al datore di lavoro corredata del certificato medico
di gravidanza indicante la data presunta del parto.
I medici del Servizio Sanitario Nazionale sono abilitati al rilascio del certificato
di gravidanza.
Si utilizza un apposito modello prestampato denominato “MOD.MAT” disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
La domanda può essere presentata anche tramite i patronati che, per
legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta.
•
Permessi per visite ed esami specialistici durante l’orario di lavoro: richiesta
al datore di lavoro e successivamente presentazione della documentazione
attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
33
1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali
Il congedo di maternità
Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della
lavoratrice (art.2, D.lgs 151/01).
Quali sono i diritti della mamma lavoratrice?
• Astensione dal lavoro:
La lavoratrice non può essere adibita al lavoro:
• nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
• tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima
sia successiva alla prima;
• durante i 3 mesi dopo il parto;
• qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta,
giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione
dopo il parto (art. 16, D.lgs. 151/01).
•
Flessibilità del congedo per maternità:
Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità (5 mesi),
la madre ha diritto di assentarsi dal lavoro, a sua scelta, 1 mese, anziché 2,
prima della data presunta del parto, fruendo di 4 mesi nel periodo successivo.
Ciò è possibile a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (nelle aziende dove è
previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) certifichino che il prolungamento del periodo lavorativo non pregiudica la gravidanza (art. 20, D.lgs.
151/01).
Secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro (circ. 43/2000) il diritto all’opzione circa il congedo per maternità è esercitabile in presenza dei
seguenti presupposti:
• assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio
per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
• assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro, dall’articolazione
dell’orario di lavoro e dalle modalità per il raggiungimento del posto di
lavoro.
34
La flessibilità del congedo può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.
Secondo l’Inps il periodo di flessibilità può essere ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti quali l’insorgere di una malattia che possa
mettere a rischio la salute della lavoratrice e/o del nascituro.
•
Astensione dal lavoro anticipata:
La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro, l’astensione
anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti
casi:
• in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie; che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza.
In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che
formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice;
• quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla
salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli. In questo caso, su istanza del
datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione
provinciale del lavoro.
• La Direzione provinciale del lavoro può prorogare l’astensione dal lavoro
fino al 7° mese successivo al parto qualora sussistano rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice madre (art. 17, D.lgs. 151/01).
•
Interruzione di gravidanza:
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio
della gestazione si considera parto; pertanto alla lavoratrice è riconosciuto
il diritto all’intero periodo di congedo di maternità.
L’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica prima
del 180° giorno è equiparata alla malattia: la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla indennità di maternità ma a quella di malattia per il tempo necessario al recupero delle condizioni psico-fisiche sufficienti per la ripresa
dell’attività lavorativa (art. 19, D.lgs. 151/01; art. 12, Dpr 1026/76).
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del
bambino alla nascita alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro (art. 1 bis del D.Lgs. n.
119 del 18 luglio 2011).
•
Parto prematuro
Nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute, attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a
partire dalla data d'ingresso del bambino nella casa famigliare (sentenza
della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011).
35
Quali sono gli adempimenti necessari?
•
Dopo il parto: la lavoratrice deve presentare entro 30 giorni dal parto, al datore di lavoro e all’INPS, il certificato di nascita del/della figlio/a o un’autocertificazione sostitutiva (art. 21, D.lgs. 151/01).
Qual’è il trattamento economico e normativo?
36
•
La lavoratrice ha diritto ad un trattamento economico pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. La maggior parte dei
contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri il trattamento economico al 100% della retribuzione (artt. 22-25, D.lgs. 151/01).
•
I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie
•
I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa:
l’Inps accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
•
Le ferie e i permessi maturati prima della gravidanza non sono persi ma possono essere goduti al rientro al lavoro.
•
L’indennità economica di maternità viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro che la anticipa per conto dell’Inps.
Per alcune categorie di lavoratrici, invece, il pagamento dell’indennità
viene effettuato direttamente dall’Inps (lavoratici domestiche, autonome,
parasubordinate,…).
•
Per alcune categorie di lavoratrici il trattamento economico di maternità
non è a carico dell’Inps:
• dipendenti delle amministrazioni pubbliche: è a carico dell’amministrazione di appartenenza,
• libere professioniste: è a carico dell’ente di previdenza a cui sono iscritte.
•
Maternità avvenute “al di fuori” del rapporto di lavoro: se la madre partorisce
in un periodo in cui non presta attività lavorativa, può, con un’apposita domanda all’Inps, chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità. L’accredito viene
riconosciuto a condizione che, al momento della domanda, l’interessata
possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 25, c.2, D.lgs 151/01).
In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro?
•
Alla lavoratrice gestante che si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata, spetta
il normale trattamento economico di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (art. 24, D.lgs 151/01).
•
Se sono trascorsi più di 60 giorni, l’indennità spetta solo nei seguenti casi:
• se la lavoratrice ha diritto, all’inizio del periodo di congedo di maternità,
all’indennità di disoccupazione. Spetta anche a chi non usufruisca concretamente di questa indennità, ma possa comunque far valere il suo
diritto teorico alla prestazione;
• se la lavoratrice ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che, al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro, non
siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto. Inoltre nel
biennio precedente tale periodo devono risultare versati a favore della
lavoratrice almeno 26 contributi settimanali ai fini dell’assicurazione di
maternità;
• se la lavoratrice percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o straordinario, a carico dell’Inps;
• se la lavoratrice è in mobilità.
•
Il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si
verifichino durante i periodi di congedo per maternità (Corte Cost., sentenza
405/2001).
•
Nei casi descritti, la lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente
privato in essere al momento di inizio dell’astensione obbligatoria, deve presentare la domanda per ottenere l’indennità di maternità direttamente all’ente previdenziale (Inps) non avendo possibilità di anticipazione da parte
del datore di lavoro.
La lavoratrice che ha cessato il rapporto da una pubblica amministrazione
deve presentare domanda all’ultimo datore di lavoro pubblico.
37
IL CONGEDO DI PATERNITÀ
Per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruibile in alternativa al congedo di maternità (art. 2, D.lgs 151/01).
Quali sono i diritti del padre lavoratore?
•
Astensione dal lavoro: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in
alternativa alla madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per
la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:
• morte della madre
• grave infermità della madre
• abbandono del/della figlio/a da parte della madre
• affidamento esclusivo del/della figlio/a al padre (art. 28, D.lgs 151/01)
• oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla
cura del neonato perché impegnata in altre attività (sentenza del Consiglio di Stato, Sez, VI, n. 4293 del 9 settembre 2008).
Il diritto è riconosciuto indipendentemente dalla circostanza che la madre
sia lavoratrice (dipendente, autonoma,…) o casalinga.
Quali sono gli adempimenti necessari?
•
Il padre lavoratore che intenda usufruire del congedo di paternità deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’Inps, con la certificazione relativa alla causa che giustifica la richiesta.
Gli appositi moduli sono reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell’Istituto
www.inps.it.
Qual è il trattamento economico e normativo?
38
•
Sono riconosciuti al padre gli stessi diritti (retributivi, previdenziali, ai fini dell’anzianità e della maturazione del trattamento di fine rapporto) spettanti
alla madre (art.29, D.lgs 151/01).
•
Divieto di licenziamento: in caso di fruizione del congedo di paternità il lavoratore non può essere licenziato fino al compimento di 1 anno di età
del/della figlio/a, salvo in caso di:
• Colpa grave
• Scadenza del termine del contratto di lavoro
• Cessazione dell’attività dell’impresa
• Esito negativo della prova (art. 54, D.lgs 151/01)
Il congedo parentale
Per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e
del lavoratore (art.2, D.lgs 151/01).
Il diritto al congedo è un diritto autonomo: ciascun genitore ne è titolare (artt.
32-38, D.lgs 151/01).
Quali sono i diritti di entrambi i genitori?
•
La coppia di genitori può usufruire, per ogni figlio/a e fino agli 8 anni di vita
del bambino/a, di un periodo complessivo di congedo di 11 mesi.
La madre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 6 mesi.
Il padre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 7 mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questo può fruire di 10 mesi di congedo parentale.
I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che:
a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di congedo parentale;
b) l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i
4 mesi.
•
In caso di parto gemellare il congedo spetta nella misura intera “per ogni
bambino/a”.
•
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto (ad es. in caso non presti attività lavorativa o
in caso sia libero/a professionista). Inoltre non vi è obbligo di rapporto coniugale o di convivenza tra i genitori.
•
I periodi di congedo non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere
utilizzati dall’altro.
•
Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo oppure frazionato con un minimo di 1 giorno di utilizzo. Tra un periodo e l’altro deve esserci
l’effettiva ripresa del lavoro.
•
I genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, quindi non solo quando l’altro non ne usufruisce.
•
La madre può richiedere il congedo parentale a partire dal termine del periodo di congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre può usufruirne
fin dalla nascita del/della figlio/a, quindi anche durante il congedo di maternità o i riposi giornalieri della madre.
39
•
Il periodo di congedo parentale può essere sospeso dall’insorgenza di una
malattia debitamente certificata.
•
“Genitore solo”: la situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di
morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo
del figlio ad un solo genitore (casi indicati nella circ. INPS 109/2000) e nel
caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Nella domanda di congedo parentale occorre allegare la documentazione
idonea ad attestare la condizione di genitore solo.
Qual’è il trattamento economico e normativo?
40
•
Fino al terzo anno di vita del/della bambino/a ai lavoratori e alle lavoratrici
è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra genitori di 6 mesi.
Tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa (significa che
i contributi previdenziali sono accreditati, ma non sono effettivamente versati dal datore di lavoro. Nel settore privato sono quindi a carico dell’INPS).
•
Per i periodi oltre i 6 mesi complessivi tra i genitori, e per tutti i periodi fruiti tra
il terzo e l’ottavo anno di vita del/della bambino/a, l’indennità spetta se sussistono determinati requisiti di reddito, ovverosia a condizione che il reddito
individuale del genitore richiedente, relativo all’anno in cui si usufruisce dell’astensione, non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo
di pensione garantito a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per
il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 €).
Nel calcolo del reddito, ai fini del diritto alla conservazione dell’indennità del
30%, non rientrano i mesi di congedo parentale usufruiti nel corso dell’anno
in questione.
Per tali periodi la contribuzione figurativa è parziale: la rimanente quota può
essere versata con riscatto o prosecuzione volontaria.
•
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
•
I periodi di congedo parentale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio (trattamento di fine rapporto compreso), ma non concorrono alla maturazione
delle ferie e della tredicesima mensilità.
•
L’indennità è pagata dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall’Inps
con il conguaglio dei contributi.
•
“Al di fuori” del rapporto di lavoro: il congedo parentale non spetta in caso
di sospensione del rapporto di lavoro o di disoccupazione.
I periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati ai fini pensionistici a condizione che
il/la richiedente, al momento della domanda, possa far valere almeno 5 anni
di contribuzione (art. 35, c.5, D.lgs 151/01).
•
Anticipazione del trattamento di fi ne rapporto (Tfr): Può essere richiesto l’anticipo del TFR ai fini del sostegno economico durante la fruizione dei congedi
parentali, alle condizioni previste dal codice civile (art.5, Dlgs 151/01).
•
Divieto di licenziamento: è nullo il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice o del lavoratore (art. 54, D.lgs 151/01).
Quali sono gli adempimenti necessari?
Per poter esercitare il diritto di congedo parentale il genitore è tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità
e i criteri definiti dai contratti collettivi di lavoro e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a 15 giorni.
La domanda per ottenere l’indennità economica va presentata all’Inps e al datore di lavoro, su modulo AST.FAC disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
41
1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia:
riposi giornalieri, congedi per la malattia,
tutela del rapporto di lavoro
I RIPOSI GIORNALIERI
42
•
Riposi giornalieri della madre: durante il primo anno di vita del/della bambino/a, la lavoratrice madre, il cui orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore,
ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero. Le ore di riposo possono essere
fruite separatamente (ad es. 1 ora in entrata e 1 ora in uscita) o cumulate.
Il periodo di riposo è di 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all’interno dell’azienda, un
asilo nido o un’altra struttura idonea, i riposi si riducono alla metà: 1 ora in
caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore; mezz’ora, in caso di orario
inferiore alle 6 ore (art.39, D.lgs. 151/01).
•
Riposi giornalieri del padre: i periodi di riposo di 2 ore giornaliere, o di 1 ora
in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore, sono riconosciuti al padre nel
caso in cui:
• il figlio sia affidato solo al padre;
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga;
• quando la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma, libera professionista, parasubordinata. Deve comunque svolgere
un’attività lavorativa);
• in caso di morte o di grave infermità della madre (art.40, D.lgs. 151/01).
•
Per i riposi giornalieri è dovuta la retribuzione piena a carico dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro.
•
Le ore di riposo sono coperte da contribuzione figurativa solo parzialmente:
la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
•
L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la/il lavoratrice/lavoratore ed il responsabile dell’ufficio: in mancanza di accordo, sarà
determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del/della neonato/a e dell’attività lavorativa.
•
Cosa fare: la domanda per fruire dei riposi giornalieri della madre va presentata al datore di lavoro; quella del padre va presentatala datore di lavoro e all’Inps.
•
In caso di parto gemellare o plurigemellare: i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di astensione aggiuntive possono essere utilizzate anche dal
padre (es. due ore per genitore). In questo caso l’Inps riconosce il diritto del
padre a usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente al godimento, da parte della madre, del congedo di maternità o del congedo
parentale.
I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL/DELLA FIGLIO/A
Quali sono i diritti di entrambi i genitori?
•
Malattie fino ai 3 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a (la legge non prevede limiti temporali).
•
Malattie dai 3 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel
limite di 5 giorni lavorativi all’anno (art.47, D.lgs. 151/01).
•
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto.
•
I lavoratori dipendenti non possono usufruire contemporaneamente del congedo di malattia per lo stesso figlio.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Per fruire dei congedi il genitore deve presentare un'autodichiarazione attestante che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo
motivo e il certificato di malattia del/della figlio/a rilasciato dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato (artt. 47, 51, D.lgs 151/01).
Qual’è il trattamento economico e normativo?
•
L’astensione non è retribuita. Eventuali clausole contrattuali migliorative
(come, ad es., nel settore pubblico) possono prevedere forme di retribuzione
a carico del datore di lavoro.
•
I periodi di congedo per la malattia sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48,
D.lgs 151/01).
43
•
I contributi sono figurativi e quindi coperti dall’INPS fino al compimento del
terzo anno di vita del/della figlio/a. Successivamente i contributi sono coperti
dall’INPS solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria (art. 49, D.lgs 151/01).
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la
documentazione.
•
La lavoratrice o il lavoratore in congedo per malattia del figlio non può essere sottoposto al sistema di controllo della malattia dei dipendenti (fasce
orarie di reperibilità).
•
La malattia del/della bambino/a fino agli 8 anni, che dia luogo a ricovero
ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento e l’assenza viene considerata come un congedo per malattia
del/la bambino/a.
TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO
•
Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data
di inizio della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni:
• Colpa grave commessa dalla lavoratrice
• Scadenza del termine del contratto di lavoro
• Cessazione dell’attività dell’impresa
• Esito negativo della prova
Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore in caso di
fruizione del congedo di paternità, fino ad 1 anno di età del/della figlio/a
(o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento).
Il licenziamento è vietato anche qualora sia causato dalla domanda, o dalla
fruizione, del congedo parentale o del congedo per malattia del/della
figli/a da parte della lavoratrice o del lavoratore (art.55, D.lgs 151/01).
44
•
Dimissioni: le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del
figlio/della figlia devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro e la lavoratrice/il lavoratore non è tenuta/o al
preavviso (art.55, D.lgs 151/01).
•
Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino/a.
Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
• la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con
la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a
figlio/a di età inferiore a 12 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01).
•
Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro:
al termine dei periodi di divieto al lavoro e di congedo, di permesso o di riposo (per maternità, paternità,...), anche in caso di adozione e di affido, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati prima dell’astensione dal lavoro o in altra nel medesimo comune. Hanno, altresì, diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti (art. 56,
D.lgs 151/01).
1.5 MATERNITÀ E PATERNITÀ IN PARTICOLARI
RAPPORTI DI LAVORO:
part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato, stagionale, a
domicilio, domestico e familiare, agricolo, attività socialmente utili
Part-time
•
La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno per quanto riguarda la durata del congedo di maternità e paternità o di congedo parentale (art. 60, D.lgs 151/01).
•
L’importo dei relativi trattamenti economici è riproporzionato in ragione del
ridotto orario della prestazione lavorativa.
•
Per il part-time ciclico, l’Inps ha stabilito che:
• se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60
giorni dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata per tutto il
periodo i congedo, anche durante la fase non lavorativa;
• se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le
fasi lavorative e non compete durante le pause.
Si potrebbe ritenere, tuttavia, che l’indennità di maternità sia dovuta anche
per le giornate comprese nella pausa contrattuale, in quanto l’art. 24, c.3,
D.lgs 151/01 prevede che, ai fini del computo dei 60 giorni non si deve tener
conto del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto
a tempo parziale di tipo verticale.
45
•
Ove la lavoratrice o il lavoratore e il datore di lavoro abbiano concordato
di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per
un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l’indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole.
Contratto di lavoro somministrato
•
Se il rapporto di lavoro con l’impresa fornitrice è a tempo indeterminato, valgono le norme generali. L’indennità di maternità va corrisposta anche durante il periodo di “disponibilità” lavorativa mantenuta nei confronti
dell’impresa somministratrice.
Secondo l’Inps, la retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il
calcolo dell’indennità di maternità cambia in relazione al periodo in cui si
verifica il congedo.
Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo
di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il
periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il
contratto (Circ. Inps n. 41/2006).
•
Se il rapporto è a tempo determinato, valgono le regole del contratto a
tempo determinato.
Contratto di inserimento
•
Se l’assenza per congedo di maternità, di paternità o parentale si verifica
nel corso del contratto di inserimento, il contratto è prorogato per un periodo
equivalente al periodo di congedo.
Quanto era stato previsto per i contratti di formazione e lavoro, è ora applicabile ai contratti di inserimento che hanno sostituito i primi nel settore privato (Corte Cost., sent. 149/93; artt. 54-59, D.lgs 276/2003).
Contratto a tempo determinato
•
46
L’indennità di maternità è dovuta alla lavoratrice madre se il periodo di congedo per maternità inizia prima del termine o entro 60 giorni dalla scadenza
del termine: è corrisposta dal datore di lavoro fino alla scadenza del contratto; deve essere richiesta all’Inps per il periodo successivo.
Se il congedo di maternità inizia trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto
di lavoro e la lavoratrice si trova, all’inizio del congedo stesso, disoccupata
e in godimento dell’indennità di disoccupazione, mantiene il diritto all’’in-
dennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione, da richiedere all’Inps (o all’ente di appartenenza del settore pubblico presso cui si lavorava).
•
Il divieto di licenziamento non opera in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Lavoro stagionale
•
Le addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell’attività
aziendale, hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del/della
bambino/a, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività
stagionale, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità
(art. 59, D.lgs 151/01).
Lavoro a domicilio
Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune
limitazioni (art. 61, D.lgs 151/01).
•
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità
e di paternità.
•
Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, in misura pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
•
La corresponsione dell’indennità è subordinata alla condizione che, all’inizio
del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le
merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna.
•
È applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge.
Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto
alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione.
•
Non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali e ai riposi giornalieri, né ai
permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con
handicap.
•
Si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della
gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.
47
Lavoro domestico e familiare (colf e badanti)
Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune
limitazioni (art. 62, D.lgs 151/01):
•
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto
al congedo di maternità e di paternità.
•
La retribuzione utilizzata per il calcolo dell’indennità è quella convenzionale
sulla quale si pagano i contributi previdenziali. L’indennità di maternità è pagata direttamente dall’Inps e non dal datore di lavoro.
•
Requisiti per il diritto all’indennità:
52 contributi settimanali, versati o dovuti, nei 24 mesi precedenti l’inizio del
congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo
stesso, anche se versati in settori di lavoro diversi da quello domestico.
•
È applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge.
Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto
alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione.
•
Non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali, né ai riposi giornalieri, né ai
permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con
handicap.
•
La legge non riconosce il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra
l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.
Il contratto collettivo nazionale prevede che, dall’inizio della gravidanza,
purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che
non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.
Lavoro agricolo
•
Le lavoratrici e i lavoratori agricole/i con contratto a tempo determinato,
iscritte/i o aventi diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi, hanno diritto
alle prestazioni di maternità e di paternità se hanno effettuato almeno 51
giornate lavorative nell’anno precedente l’evento (art. 63, D.lgs 151/01).
Attività socialmente utili (LSU)
•
48
Le lavoratrici e i lavoratori impegnate/i in attività socialmente utili, ai sensi
del dlgs.468/97 e successive modificazioni, hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
È corrisposta un’indennità dall’Inps pari all’80% dell’assegno mensile, purché
non possano vantare un’altra copertura assicurativa.
•
Al termine dell’astensione, possono continuare a partecipare alle medesime
attività socialmente utili, qualora non fossero concluse.
•
Non hanno diritto ai congedi parentali, ma hanno diritto ai riposi giornalieri
e ai riposi e permessi assistenza al/alla figlio/a con handicap (art. 65, D.lgs
151/01).
1.6 Genitori adottivi o affidatari
Congedi per maternità e paternità
•
Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, o di età non superiore ai 18 anni in caso di adozione o affidamento preadottivo
internazionale.
•
Il congedo deve essere fruito durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo
ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
•
Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto in alternativa, alle medesime condizioni, anche dal padre.
•
In caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale, i genitori
hanno diritto, altresì, a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento.
Tale congedo, che non comporta né indennità né retribuzione, deve essere
certificato dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione (artt.
26,31 D.lgs 151/01).
•
Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nelle ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (mess. Inps, n. 5478 del
23/02/06).
Qual è il trattamento economico e previdenziale?
•
È il medesimo previsto per i genitori naturali.
49
Congedo parentale
•
In caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, i genitori
hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali, con alcune differenze legate all’età del/della figlio/a:
• hanno diritto a usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita
del/della bambino/a alle medesime condizioni e con le stesse modalità
previste per i genitori naturali.
• compresa fra i 6 e i 12 anni, il diritto al congedo parentale può essere
esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia (quindi, al massimo,
fino al compimento dei 15 anni del/della figlio/a).
• il diritto all’indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo di 6 mesi, senza limiti di reddito, spetta fino al 6° anno di vita
del/la bambino/a (non fino al 3° come per i genitori naturali) (artt. 3637, D.lgs. 151/01).
Riposi e permessi
•
Le disposizioni relative ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi per i figli con
handicap grave previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori
adottivi e affidatari.
•
I genitori possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della
maggiore età del minore in adozione o affidamento, entro e non oltre il
primo anno dal suo ingresso in famiglia (Corte Cost., sent. n. 104/2003).
•
Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori è previsto il raddoppio dei riposi giornalieri.
•
I riposi giornalieri possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del/della bambino/a. La successiva richiesta di congedo di maternità o di paternità (non oltre il terzo mese dall’ingresso in
famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi giornalieri.
•
La madre può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale
del padre, ma non durante il congedo di paternità di quest’ultimo.
•
Il padre non può invece godere dei riposi durante il congedo di maternità
e il congedo parentale della madre.
Congedi per la malattia del/della figlio/figlia
50
I congedi per la malattia del/della figlio/a spettanti ai genitori naturali spettano
anche ai genitori adottivi o affidatari, con alcune differenze relative all’età:
•
Malattie fino ai 6 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a.
•
Malattie dai 6 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel
limite di 5 giorni lavorativi all’anno.
Fino ai 12 anni: qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore
abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia
del/della figlio/a, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, è fruito nei primi tre
anni dal suo ingresso nel nucleo familiare (art. 50, D.lgs. 151/01).
1.7 Genitori di figli/e con handicap
Oltre al diritto ai congedi/riposi analizzati nei paragrafi precedenti, ai genitori
con fi gli/e con handicap grave spettano ulteriori diritti.
Fino al compimento di 3 anni di età
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche affidatari o
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto:
• al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del/della figlio/a a condizione che non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti
specializzati (art. 33, c. 1, D.lgs 151/01).
Il prolungamento può iniziare solo al termine della durata massima fruibile
del congedo parentale spettante al richiedente (art. 33, c. 4, D.lgs 151/01).
L’indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione (salvo disposizioni di
miglior favore previste dai contratti) con accreditamento pieno dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Non maturano ferie e tredicesima.
Oppure, in alternativa,
•
a 2 ore di permesso giornaliero retribuito (1 ora in caso di orario di lavoro
inferiore alle sei ore), fino a 3 anni di età del/della figlio/a (art. 42, c.1, D.lgs
151/01; art. 33, c. 2, L 104/92).
Per i permessi giornalieri spetta l’intera retribuzione; non si maturano ferie e
tredicesima; la contribuzione figurativa è ridotta con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari.
Il congedo e i permessi orari giornalieri spettano anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…).
51
Non è richiesta né la convivenza né l’assistenza continuativa ed esclusiva
del/della figlio/a.
L’accertamento dell’handicap in situazione di gravità deve essere richiesto alla
Commissione medica dell’Asl competente per territorio o, nel caso di sindrome
di down, anche al proprio medico di base (art. 3, c.3, L 104/92; art. 94, L 289/02).
Successivamente al compimento di 3 anni di età
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, anche affidatari o
adottivi, di minore con handicap grave, anche non convivente, purché non ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, hanno diritto a:
•
3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa (art. 3, c. 3, L. 104/92; art. 42, c.2, D.lg
151/01).
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del/della figlio/a, i 3
giorni di permesso mensile retribuito spettano al genitore solo a condizione che
il/la figlio/a sia convivente o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al/alla
figlio/a sia continuativa ed esclusiva (art. 42, c.3, D.lg 151/01).
I permessi spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché,
ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…).
I 3 giorni di permesso giornaliero possono essere frazionati anche in 6 mezze giornate. Sono fruibili nell’arco di un mese e, se non utilizzati, non vanno a sommarsi
a quelli maturati nei mesi successivi.
Congedo straordinario
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, o, se deceduti o totalmente infermi, uno dei fratelli o sorelle conviventi o
il coniuge convivente (Corte Cost., sent. 158/2007) di persona con handicap
grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, hanno diritto di
fruire di un:
•
52
congedo straordinario, anche frazionabile, della durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa (art. 42, c.5-6, D.lg 151/01, art. 3,
L 350/03; Corte Cost., sent. 233/2005).
Se i richiedenti sono i genitori non è richiesta la convivenza, ma, da quando il/la
figlio/a è maggiorenne, solo la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, rivalutabile periodicamente, con accredito dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici.
Il congedo straordinario spetta al richiedente anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice auto-
nomo/a,…).
L’art. 1, c. 1266, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha aggiunto al quinto comma
dell’art. 42 D.lgs n. 151/01 il seguente periodo: “I soggetti che usufruiscono dei
permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a
6 mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero
dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di
tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”.
Inoltre:
Il genitore che assista con continuità e in via esclusiva un familiare disabile ha
diritto di scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative, della sede di lavoro più vicina e di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede (art.
33 c. 5 L 104/92).
Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico un soggetto disabile
non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda!
Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione.
1.8 Congedi per eventi e cause particolari
L’art. 4 della legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per cause particolari.
Il Ministero della Solidarietà Sociale, con Decreto n. 278 del 21 luglio 2001, ha precisato le modalità di fruizione di questi congedi.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto
alle previsioni di legge.
Decesso e grave infermità di un parente
•
Permessi retribuiti: la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a massimo 3
giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente
entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore.
•
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi.
•
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
•
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei 3 giorni di per-
53
messo in modo articolato o frazionato: ad esempio, in alternativa alla fruizione continua, può essere concordata una riduzione dell’orario lavorativo.
•
Documentazione: per ottenere questi permessi è necessario presentare, per
la grave infermità, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso
di ricovero o intervento chirurgico.
La documentazione relativa alla grave infermità va presentata entro 5 giorni
dalla ripresa del lavoro.
Per il decesso va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
•
Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone con handicap dall’art. 33, L. 104/92.
Congedi per gravi motivi familiari
54
•
Congedi per 2 anni: la lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, relativi alla situazione personale, della
propria famiglia anagrafica, delle persone a cui si è obbligati a prestare gli
alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle)
anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini
entro il terzo grado anche se non conviventi, un periodo di congedo, non
retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
•
Per gravi motivi si intendono:
• necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra elencate;
• situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o
della famiglia per la cura o l’assistenza delle persone sopra elencate;
• situazioni di grave disagio personale, con esclusione della malattia;
• situazioni riferite alle persone sopra elencate, con esclusione del dipendente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale o che
richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici;
• patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario;
• patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori.
•
Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato e comunque per non più di due anni nell’arco della vita lavorativa.
•
Documentazione: la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per le situazioni che lo prevedono, deve essere accompagnata da idonea documentazione: del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o
convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
La certificazione delle patologie deve essere presentata contestualmente
alla domanda di congedo.
•
Il datore di lavoro deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta di congedo
(24 ore se il congedo non supera i 3 giorni).
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale devono essere motivate (ragioni organizzative che non consentono la sostituzione).
In tal caso il dipendente può chiedere il riesame della domanda che deve
avvenire nei successivi 20 giorni.
Il congedo non superiore a 3 giorni può essere solo posticipato al massimo
entro i successivi 7 giorni.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere una disciplina per i procedimenti di richiesta e di concessione dei congedi.
•
Se non è fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare anche prima del termine del congedo.
•
Durante il periodo di congedo il lavoratore/la lavoratrice:
• conserva il posto di lavoro;
• non ha diritto a retribuzione;
• non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
•
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
È possibile procedere al riscatto o al versamento dei contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
•
Divieto di licenziamento: il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione dei congedi è nullo se discriminatorio.
•
Al rientro al lavoro: si ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni o altre
equivalenti nella stessa unità produttiva o in una dello stesso comune.
55
Come si calcola la parentela o l’affinità?
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art.
74 cod. civ.)
• Parenti di 1° grado: genitori e figli
• Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli)
• Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli).
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e
nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (art 78 cod. civ.)
• Affini di 1° grado: suoceri, generi
• Affini di 2° grado: cognati, nonni del coniuge
• Affini di 3° grado: figli dei cognati, bisnonni del coniuge, zii del coniuge.
56
2.
Mater n ità e Pate rni t à ne l
L AVO RO AUTONOM O,
P ROFESSI O NA LE,
PA R A SUBOR DI NATO
2.1 LAVORO AUTONOMO
La Normativa
La tutela della maternità nell’ambito del lavoro autonomo ha trovato il primo riconoscimento
normativo nella L. n. 546/87, le cui disposizioni sono state trasfuse nel T.U. delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, integrate dal D.lgs. n.115/2003.
L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità ai/alle lavoratori/lavoratici autonomi/e di
presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in
presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4).
Quali lavoratrici e lavoratori?
•
Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali ed imprenditrici agricole a titolo principale (art.66,
D.lgs 151/01).
• I lavoratori autonomi non beneficiano di indennità in occasione della nascita
di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della
conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00.
Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento (Cap.4).
L'indennità di maternità
•
Le lavoratrici autonome hanno diritto ad un’indennità giornaliera per i 2 mesi
antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 66, D.lgs
151/01).
•
Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro.
•
Misura dell’indennità:
• per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è
57
•
pari all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a
tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto.
Per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali,
è pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di
impiegato.
•
Requisiti: per avere diritto all’indennità di maternità la lavoratrice autonoma,
all’inizio del periodo indennizzabile, deve risultare iscritta o avere richiesto
l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale entro il termine previsto dalla
legge; deve inoltre avere pagato i contributi Inps relativi al periodo indennizzabile stesso.
•
In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi
dopo il terzo mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta per un periodo di
30 giorni.
•
Domanda: le lavoratrici autonome devono presentare apposita domanda
all’Inps (modulo MAT. AUT.), dopo il parto, corredata dal certificato di assistenza al parto (o dichiarazione sostitutiva), attestante le generalità della richiedente, del neonato e il loro rapporto di parentela.
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per
legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT. AUT.
sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione
“moduli”.
•
Prescrizione: la domanda di indennità di maternità deve essere presentata
entro il termine di 1 anno a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno
dei tre mesi indennizzabili dopo il parto, pena la prescrizione del diritto.
•
In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del/della bambino/a nella famiglia, a condizione
che non abbia più di 6 anni, se italiano, o più di 18 se straniero (art. 67, D.lgs
151/01).
L’indennità non spetta al padre lavoratore autonomo in alternativa alla
madre, come avviene invece nel lavoro dipendente.
Il congedo parentale
58
•
Le lavoratrici autonome hanno diritto al congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) retribuito per un periodo di 3 mesi, fruibile anche in
modo frazionato, entro il primo anno di vita del/della bambino/a (art. 69,
D.lgs 151/01).
•
Il congedo parentale di 3 mesi complessivi spetta anche in caso di adozione
o affidamento, fino a 12 anni di età del/della bambino/a, purché sia fruito
entro il primo anno dall’ingresso in famiglia (art. 69 bis, D.lgs 151/01; circ. Inps
n. 46/2006).
•
Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi.
•
Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome che chiedono il congedo parentale devono astenersi effettivamente dall’attività, sottoscrivendo dichiarazione di responsabilità la cui veridicità potrà essere accertata con gli
abituali sistemi di verifica (circ. Inps n. 109/2000; circ. Inps n. 177/2000).
•
Trattamento economico:
• per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è
pari al 30% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a
tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto.
• Per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali,
è pari al 30% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato della categoria di appartenenza.
•
Domanda: la domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima
dell’inizio del congedo. Sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data
di presentazione della domanda.
•
Requisiti: per le artigiane e le commercianti, la sospensione dell’obbligo contributivo e l’accredito della contribuzione figuarativa possono avvenire solo
per mesi interi di calendario privi di attività lavorativa.
I finanziamenti in caso di sostituzione del/della lavoratore/Lavoratrice autonomo/a per esigenze di cura familiare:
Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono
stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare
d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e
a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti:
• titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
• lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
• lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito
del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Segnaliamo che anche i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dei finanziamenti.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4.
59
2.2 Libera professione
La normativa:
La tutela della maternità delle libere professioniste ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 379/1990, le cui disposizioni sono state integralmente
trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, innovate
dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 289/2003.
L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità anche ai/alle liberi/e professionisti/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4).
Quali lavoratrici e lavoratori?
•
Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza, di cui alla Tab. D allegata al testo unico (art.70, D.lgs 151/01):
Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.; Ente nazionale di previdenza ed
assistenza dei medici; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli psicologi; Ente di previdenza dei periti industriali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia; Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura,
limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.
•
I liberi professionisti non beneficiano di indennità in occasione della nascita
di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della
conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00.
Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento
60
(Cap.4).
L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
•
È riconosciuta una indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data
del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 70, D.lgs 151/01).
•
Astensione dal lavoro: l’indennità di maternità spetta indipendentemente
dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa (art. 71, D.lgs 151/01).
•
Misura dell’indennità: l’indennità di maternità è corrisposta in misura pari
all’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto (o alla data dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione).
•
L’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata
nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del
commercio, né superiore a 5 volte l’importo minimo come sopra individuato.
•
L’indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri Istituti assicuratori e la relativa corresponsione
è condizionata all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità.
•
Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese
di gestazione ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura pari all’80%
di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato. Spetta in misura
intera in caso di interruzione di gravidanza dopo il sesto mese di gravidanza.
•
Domanda: l’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione
della domanda alla propria Cassa di previdenza, a partire dal compimento
del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto.
•
In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta altresì per l’ingresso del/della bambino/a adottato o in affido a condizione che quest’ultimo non abbia compiuto i 6 anni d’età.
In caso di adozione internazionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n.
371/2003, ha esteso la tutela anche nel caso in cui il/la bambino/a abbia
superato il limite di 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età.
La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui
non prevedono, in caso di adozione o di affidamento, che al padre spetti
in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita solo a quest’ultima.
Spetta ora al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo
che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela.
61
I finanziamenti in caso di sostituzione del/della libero/a professionista per esigenze di cura familiare:
Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono
stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare
d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e
a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti:
• titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
• lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
• lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito
del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Segnaliamo che anche i padri liberi professionisti possono beneficiare dei finanziamenti.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4.
2.3 Lavoro parasubordinato
La normativa:
• art. 64, D.lgs 151/01,
• Decreto Ministero del lavoro e P.S. 4 aprile 2002
• art.66, Decreto legislativo 276/2003
• Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004
• art. 1, c. 788, 791, Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007)
• Decreto Ministero del Lavoro e P.S. 12 luglio 2007
Quali lavoratrici e lavoratori?
•
62
Iscritte/i alla gestione separata Inps che hanno, cioè, redditi derivanti da:
• collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
• attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale, con cassa
ma con redditi diversi da quelli inerenti all’iscrizione all’albo, professionisti
che sono anche lavoratori dipendenti);
• lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a € 5.000);
• vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a € 5.000);
• associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
• attività di spedizioniere doganale;
• borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca.
Sono escluse/i le/gli iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie e le/i pensionate/i.
L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
•
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto a un’indennità di maternità per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 mesi successivi
al parto.
•
La gravidanza della collaboratrice a progetto non comporta l’estinzione del
rapporto contrattuale che rimane sospeso. La durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
•
Astensione dal lavoro: la lavoratrice non può essere adibita al lavoro:
• nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
• tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima
sia successiva alla prima;
• durante i 3 mesi dopo il parto;
• qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i
giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione
dopo il parto. (art. 16, D. lgs. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007).
•
Astensione anticipata: la lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale
del lavoro-Servizi ispettivi l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque
momento della gravidanza, nei seguenti casi:
• in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza.
In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che
predisporrà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice;
• quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere
adibita a mansioni meno disagevoli (questo secondo caso non riguarda
le lavoratrici esercenti attività libero professionali iscritte alla gestione separata Inps). In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. (art.
17, D. lgs n. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007).
•
In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia:
• del/la bambino/a che non abbia superato i 6 anni di età, in caso di adozione e affidamento nazionale;
• del/la bambino/a che non abbia superato i 18 anni di età, in caso di
adozione e affidamento preadottivo internazionale.
63
•
Misura dell’indennità: l’indennità giornaliera è pari all’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, nei
limiti del massimale annualmente previsto.
•
Requisiti contributivi: l’indennità di maternità è corrisposta alle lavoratrici in
favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto
(o l’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), risultino
attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione.
Nei casi in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai 12 mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di maternità sono determinati proporzionalmente in
relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.
I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio, salvo iscrizione
successiva, dell’anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce.
Nel caso in cui la lavoratrice non risulti più iscritta alla Gestione separata, ma
sia in possesso del requisito contributivo minimo, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso trattamento economico a carico di un’altra gestione pensionistica.
•
Domanda: la domanda per ottenere l’indennità va presentata dopo il parto,
ed entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, presso gli uffici dell’Inps
compilando l’apposito modulo.
L’indennità di paternità
•
Il padre lavoratore, iscritto alla gestione separata Inps, ha diritto all’indennità
di paternità per i 3 mesi successivi al parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di:
•
morte o grave infermità della madre;
•
abbandono da parte della madre;
•
affi damento esclusivo al padre;
•
in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta, in caso di adozione o di affi damento.
•
I parametri per il calcolo della misura sono gli stessi di quelli dell’indennità di
maternità, e il requisito contributivo è di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi
64
precedenti l’evento che ha determinato il diritto del padre.
Il congedo parentale
•
Dal 1° gennaio 2007, i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo
parentale, per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del/della bambino/a (o del suo ingresso in famiglia).
•
L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità (art. 1, c. 788, L. n. 296/2006).
I finanziamenti in caso di sostituzione del/della collaboratore/collaboratrice per
esigenze di cura familiare
Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono
stanziati fi nanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare
d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”.
L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e
a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti:
• titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente
l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
•
lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
•
lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Segnaliamo che anche i padri lavoratori a progetto possono beneficiare dei fi nanziamenti.
Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4.
65
66
3.
Mater n ità e Pate rni t à
in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o
CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI
La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell’ingresso in famiglia del/della bambino/a in affi damento
o adozione), o che hanno lavorato precedentemente, o che lavorano ma godono di trattamenti ridotti di maternità.
Come forma di supporto economico sono stati istituiti due tipi di assegno di maternità (artt. 74, 75, D.lgs. 151/01).
Assegno di maternità di base
•
Beneficiari: è una prestazione concessa dal Comune di residenza, ed erogata dall’Inps, riconosciuta alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni
figlio o minore adottato o in affidamento preadottivo.
È riconosciuta alle donne non lavoratrici, che non beneficiano di altre indennità di maternità (oppure se l’importo è inferiore all’assegno), per ogni figlio/a nato/a o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.
•
Requisiti: l’assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni:
• la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità.
Nel caso in cui percepisca un trattamento di maternità di importo inferiore all’assegno, la lavoratrice può presentare ai comuni una richiesta
per la concessione della quota differenziale;
• il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare un
determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.). L’I.S.E. deve essere minore o uguale al valore riportato dalla legge, riparametrato sul nucleo familiare e rivalutato
annualmente in base all’indice ISTAT (nel 2007 = € 30.701,58 per un nucleo familiare di 3 componenti).
67
•
Misura: l’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno. Per il 2007 è pari a
€ 294,52 mensili, per complessivi € 1.472,60 corrispondenti a 5 mensilità.
Qualora le richiedenti beneficino di altri trattamenti della maternità di importo
inferiore, spetta loro la quota differenziale.
L’assegno viene corrisposto per un massimo di 5 mensilità per ogni bambino/a (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia).
L’assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
68
•
Domanda: la domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel
termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia,
in caso di adozione o affidamento preadottivo.
•
Concessione dell’assegno ad altri soggetti:
• al padre, alle seguenti condizioni:
1 in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di
affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia
soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e sogiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita;
2 in caso di decesso della madre;
3 in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la
iscrive nel suo nucleo familiare.
•
all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni:
1 cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore
nella famiglia anagrafica;
2 cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione,
ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983.
•
all’adottante non coniugato:
1 residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai
sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge n.184/1983.
In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori,
l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in
possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con
provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica.
Assegno di maternità dello stato
•
Beneficiari: è una prestazione di carattere economico, concessa ed erogata dall’Inps, che spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio/a
o minore adottato o in affidamento preadottivo.
È destinato alle donne per cui siano stati versati contributi, a seguito dello
svolgimento di 3 mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9
mesi antecedenti la nascita o l’ingresso in famiglia.
•
Requisiti: l’assegno spetta quando si verifica uno dei seguenti casi:
• la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi
di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del/della bambino/a;
• la madre, dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività lavorativa,
ha avuto diritto precedentemente a prestazioni previdenziali o assistenziali (disoccupazione, mobilità, malattia,...) purché tra la data della perdita del diritto e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia
non siano trascorsi più di nove mesi;
• in caso di recesso dal lavoro, anche volontario, durante il periodo di gravidanza, quando la lavoratrice possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti
la nascita del/della bambino/a (o il suo inserimento in famiglia, nel caso
di adozione o affidamento).
•
Misura: l’assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare
e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità.
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno. Per le nascite, le adozioni e
gli affidamenti avvenuti nel 2007, l’importo intero è pari a € 1.813,08.
La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione,
o per differenza se il richiedente è titolare di un altro trattamento economico
di maternità ma di importo inferiore.
L’assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità
concesso dai Comuni, ma è cumulabile con altre indennità previste da leggi
regionali o disposizioni comunali o provinciali.
•
Domanda: per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps
entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in
69
famiglia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo.
Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps. it,
nella sezione “moduli”.
Nel caso in cui venga respinta dall’Inps per mancanza dei requisiti, la domanda
di assegno viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente,
dove viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni.
•
Concessione dell’assegno ad altri soggetti:
•
al padre, alle seguenti condizioni:
1
in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di
affidamento
2
esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla
sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita;
3
in caso di decesso della madre;
4
in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la
iscrive nel suo nucleo familiare.
•
all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni:
1
cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore
nella famiglia anagrafica;
2
cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione,
ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983.
•
all’adottante non coniugato:
1
residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in
caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 44,
3° comma, della legge n.184/1983.
In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori,
l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in
possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con
provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica.
70
Straniere “irregolari”
La donna straniera, priva di regolare permesso di soggiorno, in gravidanza, ha
diritto:
•
alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del
Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le cittadine italiane;
•
ad un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura, per cure mediche
fino al sesto mese di vita del/della bambino/a (anche il marito, se è convivente) (art. 35, D.lgs n. 286/98; Corte Cost., sent. N. 376/2000).
71
72
4.
CONCI LI A ZI O NE
L AVO RO -FA MI GLIA :
g l i i n t e r ve n t i fi n a n z i at i p e r favo r i r e
un miglior equilibrio fra gli impegni
d i c u ra e q u e l l i di l avoro
La legge 53/2000, attraverso l’articolo 9, sostiene interventi, nelle aziende e nell’ambito del lavoro autonomo, volti a consentire a uomini e donne una più agevole conciliazione tra vita familiare e lavorativa.
Interventi finanziabili
a) forme di flessibilità di orario e dell’organizzazione del lavoro (part time,
tele-lavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile, banca delle ore, flessibilità su
turni, orario concentrato,...);
b) formazione per il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo il periodo di congedo (di maternità, paternità o parentale);
c) sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro
imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti
a carico.
Soggetti finanziabili
Per le azioni previste dalle lett. a, b, d:
• aziende di diritto privato, individuali o collettive, quelle a partecipazione
pubblica, totale o parziale, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici.
Alle aziende con meno di 50 dipendenti è riservato il 50% della somma
annua disponibile.
Per l’azione prevista dalla lett. c:
• titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente
73
•
•
l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e;
lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).
Destinatari
•
Per le azioni previste dalle lett. a, b e d:
lavoratori e lavoratrici dipendenti con esigenze di cura familiare nei confronti
di figli, naturali/adottivi/affidatari e familiari non autosufficienti.
È data priorità ai destinatari con figli fino a 12 anni di età o fino a 15 anni in
caso di affido o adozione.
•
Per le azioni previste dalle lett. c:
titolari di impresa, lavoratori/lavoratrici autonomi/e, liberi/e professionisti/
e, lavoratori/lavoratrici a progetto, con esigenze di cura parentale.
È data priorità ai destinatari con figli fino ad 1 anno di età
Durata
I progetti lett. a, b, d, possono avere una durata massima di 24 mesi, mentre la
durata dei progetti lett. c non può eccedere i 12 mesi complessivi.
Accordo sindacale
Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale.
A seconda delle tipologie progettuali esso va stipulato:
• con le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali (lett. a, b, d)
• con le associazioni datoriali di riferimento (lett. c)
Un titolo preferenziale è previsto per i progetti che aderiscono a sperimentazioni
pilota promosse dalle autonomie locali.
Costi ammissibili
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I contributi erogati sono da intendersi quali meri rimborsi di costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per attuare le azioni progettuali.
Si tratta, esemplificando, di costi di lavoro aggiuntivo (ad es., fino all’80% del
costo di nuove assunzioni part time a copertura della riduzione di orario accordata a propri dipendenti con esigenze di conciliazione), di strumentazioni (ad
es. postazioni per il telelavoro e relativi software), di materiale didattico e spese
docenti per i progetti di formazione al rientro, dei costi per lo studio della progettazione e fattibilità dei progetti. Per i progetti lett. c., i contributi coprono sostanzialmente il costo del compenso del/lla sostituto/a.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Fa-
miglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato.
Riferimenti normativi
In attuazione dell’art. 9, L 53/2000, è stato emanato il decreto interministeriale 15
maggio 2001, cui hanno fatto seguito le circolari n. 14/2002, n. 4/2003, n. 16/2006.
Successivamente, l’art. 9, L 53/00 è stato modificato dall’art. 1, c. 1254, L 296/06
(finanziaria 2007), cui hanno fatto seguito le circolari n. 1 e 2/2007, del Dipartimento delle politiche per la famiglia, contenenti importanti indicazioni in merito
alla presentazione dei progetti. Allegati alla circolare sono disponibili i documenti
per la presentazione delle richieste di finanziamento.
Siti internet
Per trovare tutte le informazioni sulla normativa e per scaricare i modelli di domanda di finanziamento:
http://www.lavoro.gov.it/lavoro (aree tematiche/occupazione e mdl/politiche
attive/sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia.)
http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html
75
76
5.
L a Nascita:
D OCUMENTI E PRAT I C H E
5.1 La dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l’iscrizione del/della neonato/ a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r. n. 396/2000)
La dichiarazione va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro 3 giorni dalla
nascita, presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è
avvenuto il parto o in alternativa, entro 10 giorni, presso il Comune in cui è avvenuta la nascita o il Comune di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione va fatta presso il Comune di residenza della
madre.
Se i genitori non sono coniugati, per la dichiarazione è necessaria la presenza di
entrambi. In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta
da un procuratore speciale, o dal medico o l’ostetrica o altra persona che abbia
assistito al parto (chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata).
I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare
comunque la dichiarazione di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del/della bambino/a nell’anagrafe della popolazione residente, ma
consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita.
La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo 10 giorni ma in questo caso
i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell’ufficiale
di stato civile alla Procura della Repubblica.
I/Le figli/e di cittadini/e italiani/e, anche se nati/e all’estero ed eventualmente
in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini/e italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o
riacquista la cittadinanza italiana la trasmette ai/alle propri/e figli/e, ancora minorenni e conviventi, anche la nascita di questi/e ultimi/e deve essere registrata
in Italia.
77
Nome e Cognome
78
•
Al/alla neonato/a si possono attribuire fino a 3 nomi che lo/la accompagneranno per tutta la vita e che contrariamente al passato compariranno sempre sui suoi documenti; non si può attribuire lo stesso nome
del padre o di un fratello o sorella viventi, oppure nomi “ridicoli o vergognosi”.
•
Per quanto riguarda il cognome, la legge italiana prevede che il/la figlio/a nato/a da genitori sposati acquisti il cognome del padre.
•
Per quanto riguarda il /la figlio/a nato/a fuori del matrimonio, il codice
civileprevede che il cognome sia quello del genitore che per primo lo/la
riconosce: se viene riconosciuto/a congiuntamente da entrambi i genitori, prende il cognome del padre; se viene riconosciuto/a solo dal
padre prende il suo cognome, se solo dalla madre prende il cognome
di lei. Se dopo essere stato/a riconosciuto/ a dalla madre viene riconosciuto/a anche dal padre, i genitori potranno, eventualmente, chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni, di utilizzare entrambi i
cognomi o di passare solo a quello paterno.
•
Nuove regole nell’attribuzione del cognome sono state previste in alcuni
disegni di legge, presentati anche di recente, che pur proponendo soluzioni diverse sono accomunati dall’esigenza di affermare una effettiva
parità tra i genitori nella trasmissione del cognome ai/alle figli/e.
5.2 La scelta del pediatra
La procedura per scegliere il pediatra è uguale a quella per il medico di base e
cioè basta rivolgersi agli uffici del distretto della Azienda Sanitaria Locale presentando il certificato di nascita (o autocertificazione) e il codice fiscale
del/della neonato/a.
Il distretto rilascia una Tessera che documenta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Una volta ottenuto l’elenco dei pediatri è possibile telefonare loro per
raccogliere le informazioni che interessano, ad es. gli orari di visita, la disponibilità
per le visite a domicilio, la disponibilità a ricevere su appuntamento almeno
nel primo anno di vita del bambino.
Se il pediatra scelto ha già raggiunto il tetto massimo di assistiti, che è, salvo alcune eccezioni, di 800 pazienti, è sempre possibile attendere che si verifichi la
possibilità di accesso: i tempi di attesa sono variabili e del tutto casuali in quanto
dipendono dal fatto che un assistito compia i 14 anni.
Se il pediatra ha già in carico un fratellino o una sorellina del/della neonato/a è
possibile accedere subito.
La scelta del pediatra, così come quella del medico di base, non è definitiva e
i genitori possono per qualsiasi motivo cambiarlo: per farlo è sufficiente scegliere
un altro nominativo tra quelli dell’elenco.
Il/La bambino/a viene assistito/a fino al compimento del 14° anno di età dal proprio pediatra. Già a partire dai 6 anni di età i genitori possono, eventualmente,
decidere di farlo/a seguire da un medico di medicina generale, scelto tra quelli
disponibili.
79
5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del/della cittadino/a
nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Per i/le neonati/e, l’attribuzione del codice fiscale è automatica e viene effettuata dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della
popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con
l’Anagrafe Tributaria.
Solo nel caso in cui la nascita avvenga in un comune diverso da quello di residenza, occorre fare richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
La tessera sanitaria è un documento che contiene, oltre ai dati anagrafi ci,
anche il codice fiscale e ha sostituito gradualmente il vecchio tesserino plastificato del codice fiscale.
La tessera, recapitata a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante
nella banca dati dell’Anagrafe tributaria al momento della spedizione, è valida
sull’intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei
paesi dell’Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111.
Ai nati dal 1° gennaio 2006, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del
Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di 1 anno; alla sua scadenza, viene inviata la tessera con scadenza standard (5 anni).
Per informazioni sulla tessera sanitaria si può telefonare al n° verde 800 030 070.
80
5.4 Il riconoscimento di paternità e maternità
Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la filiazione
“legittima” e la filiazione “naturale”. Quando i genitori sono uniti fra loro da un
matrimonio valido agli effetti civili, il/la figlio/a acquisisce lo stato di “figlio/a legittimo/a” automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Quando invece il/la bambino/a nasce da genitori non sposati fra di loro acquista
lo stato di “figlio/a naturale”: ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la
dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice).
È importante precisare che il genitore che compie il riconoscimento deve aver
compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i
diritti e doveri connessi alla genitorialità e il/la fi glio/a è affi dato/a temporaneamente ad altre persone).
Il/la figlio/a naturale può essere riconosciuto/a da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Nel caso in cui il/la bambino/a, alla nascita, sia stato/a riconosciuto/a da un
solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale
dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio (Atto Pubblico o Testamento).
Esiste inoltre la possibilità che un/a bambino/a non venga riconosciuto dai genitori.
In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto
e il cognome viene attribuito dall’ufficiale dello stato civile che deve seguire le
indicazioni e i limiti indicati dall’ordinamento vigente. I bambini non riconosciuti/e
vengono dichiarati in stato di adattabilità e affidati ad un istituto o a terze persone.
La legittimazione, invece, attribuisce al/alla figlio/a nato/a fuori del matrimonio
(figlio/a naturale) la qualità di figlio/a legittimo/a: ciò avviene generalmente in
seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono
il figlio naturale.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sancito il principio di eguaglianza
dei diritti tra figli legittimi e figli naturali. Alcune differenze, tuttavia, permangono
nel nostro ordinamento, soprattutto in materia di diritti successori.
81
82
DOV E, COME, QUA N DO
Nelle pagine che seguono riportiamo un elenco dei servizi rivolti
alla prima infanzia e di supporto alla genitorialità suddivisi per
comune, con l’indicazione deirecapiti telefonici e degli uffici cui
potete rivolgervi per avere informazioni più dettagliate. Informaopuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
S e r v i z i p e r l ' I N FA N Z I A
(0-5 a nni )
zioni sui servizi e sulle iniziative per la prima infanzia nella provincia di Rovigo.
Nidi famiglia
Il progetto Nido Famiglia prevede che un collaboratore educativo, formato dalla Regione e supportato da un organizzatore
di zona possa attivare, presso la propria abitazione o comunque
in una abitazione con le caratteristiche di civile abitazione, il servizio.
83
La Tata di Nadia Bevilacqua
via Dal Vecchio, 12 – Santa Maria Maddalena
Tel. 348 6621158
Il Piccolo Gnomo di Veronica Bonsi
via Mangilli, 68 - San Martino di Venezze
Tel. 329 9078780
Matisse Ass. Culturale Incipit.ve
via Carducci, 7 – Adria
Tel. 393 0320151
Ku Ku di Silvia Recanatese
via Micca – Rovigo
Tel. 339 5040500
Birimbo di Caterina Ruzza
via San Marco – Rosolina
Tel. 347 6405635
Organizzatrici di zona Rovigo:
Beatrice Girotto
Presidente Coop. Peter Pan
Tel 347 1958700
84
Anna Segato
Libera Professionista
Tel 348 6416177
opuscolo da ritagliare
La Casa dei Puffi di Flavia Ramona Mitran
viale Porta Adige, 137 – Rovigo
Tel. 328 7407846
------------------------------------------------------------------------------------
NIDI FAMIGLIA
Asilo nido comunale
via Bettola, 61 – Adria
Tel. 0426 941239-227
Monumento ai caduti
via Anconeta, 7 – Loc. Bellombra, Adria
Tel. 0426 44028
I fiori più belli
via Pascoli, 139 - Badia Polesine
Tel. 0425 53544
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
ASILI NIDO PUBBLICI
La tana degli orsetti (centro infanzia)
via Matteotti, 53 – Castelmassa
Tel. 0425 843230
Incamminarsi (micronido)
via V. Veneto – Castelnovo Bariano
Tel. 042581449
Peter Pan (micronido)
via Piave, 119 – Ficarolo
Tel. 0425 708306 - 0425 727599
Asilo nido comunale
via San Francesco, 8 – Lendinara
Tel. 0425642945 - 0425605651
La coccinella
via Kennedy – Santa Maria Maddalena
Tel. 0425 756570
Micronido comunale
via Raccano - Polesella
Tel. 0425 947879
85
Il Girotondo (nido integrato)
via Moro, 9 – Loc. Volto, Rosolina
Tel. 0426 340195
La Nuvola Blu (nido aziendale Ulss 18)
viale Tre Martiri, 140 – Rovigo
Tel. 0425 394527 – 349 2863071
Sant’Antonio (nido integrato)
via Maria Montessori, 4 - Rovigo
Tel. 0425 412488
Buonarroti
via Buonarroti 12 - Rovigo
Tel. 0425 30695
Asilo nido Ca' Tiepolo
via Fregnan, 1 – Porto Tolle
Tel. 0426 82493
Le Coccole
via Marconi, 53 – Stienta
Tel. 0425 1730067
Il Girasole
via Collodi, 4 - Taglio di Po
Tel. 0426 347152-151
86
Latte e Cacao (nido integrato)
corte Barchessa, 31 – Villadose
Tel. 0425 405415
opuscolo da ritagliare
Bramante
via Bramante 17 - Rovigo
Tel. 0425 34073 - 0425 361443
------------------------------------------------------------------------------------
Peter Pan
via Giolo - Porto Tolle
Tel. 0426 394445 – 0426 82493
San Giovanni Bosco (nido integrato)
Loc. Piano di Rivà, Via S.Pellico, 3 - Ariano nel Polesine
Tel. 0426 78082
Paola di Rosa (centro infanzia)
via Cigno, 113 - Badia Polesine
Tel. 0425 52624
San Gottardo (nido integrato)
P.zza Marconi, 305/20 - Bagnolo di Po
Tel. 0425 704463
opuscolo da ritagliare
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ASILI NIDO PRIVATI
Aurora (nido integrato)
via Chioccana – Bergantino
Tel. 0425 805197
Maria Bambina (nido integrato)
Via Argine Poazzo Inferiore, 84 - Canaro
Tel. 0425 940082-0425 940021
Maria Immacolata (nido integrato)
via Dante Alighieri, 110 – Canda
Tel. 0425 702008
San Domenico Savio (nido integrato)
Loc. Lama Polesine, via Eridania, 148 - Ceregnano
Tel. 0425 937026
Papa Pio XII (nido integrato)
Via S.Martino e Severo,16 - Crespino
Tel. 0425 77348
Maria Immacolata (nido integrato)
Via Chiavichetta, 86 - Fiesso Umbertiano
Tel. 0425 754049
87
Santa Maria Goretti
via ex Provinciale Rasa, 36 – Lendinara
Tel. 0425 66088
Santa Caterina (nido integrato)
via S.Biagio, 13 Lendinara
Tel. 0425 641328
S. Giovanni Bosco (nido integrato)
Via S.Giovanni Bosco, 65 - Lusia
Tel. 0425 607019
San Giuseppe (nido integrato)
Via D.Alighieri, 74 - Pontecchio Polesine
Tel. 0425 492055
Santa Caterina da Siena (nido integrato)
frazione Donzella – Porto Tolle
Tel. 0426 393603
Girotondo-Arcobaleno (centro infanzia)
via Jacopone Da Todi, 18 – Rovigo
Tel. 0425 28120
Elisa Merlin (nido integrato)
Via della Resistenza, 1 - Rovigo
Tel. 0425 24138
88
Giacomo Sichirollo (centro infanzia)
Via Sacro Cuore, 37 - Rovigo
Tel. 0425 21009
opuscolo da ritagliare
San Giuseppe (nido integrato)
Via Matteotti, 366 - Pincara
Tel. 0425 741442
------------------------------------------------------------------------------------
Beata Vergine del Buon Consiglio (nido integrato)
Via Fiaschi, 1 - Gaiba
Tel. 0425 709898
Santa Maria Assunta
via Ponte dell'Asino, 22 – Grignano (RO)
Tel. 0425 494131
Beato Luigi Guanella (nido integrato)
Via D.Luigi Guanella, 79 - Trecenta
Tel. 0425 701205
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
San Pio X (nido integrato)
via Campo Gaspare, 18 - Rovigo
Tel. 0425 35380
89
Scuola dell'infanzia
Via G. di Vittorio, 1 - Adria
Tel. 0426 41293
Scuola dell'infanzia A. Gregnanin
Via Dante Alighieri, 13 - Adria
Tel. 0426 22919
Scuola dell'infanzia
Loc.Carbonara, Riviera Cengiaretto - Adria
Tel. 0426 22262
Scuola dell'infanzia G. Pascoli
Via Pascoli, 139 - Badia Polesine
Tel. 0425 52859
Scuola dell'infanzia
Via A. Manzoni, 250 - Bergantino
Tel. 0425 87760
Scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre
Via Pio Mazzucchi, 56 - Castelguglielmo
Tel. 0425 171355
Scuola dell'infanzia
Via Matteotti, 32 - Castemassa
Tel. 0425 81405
90
Scuola dell'infanzia
Via Cavo Bentivoglio, 72 - Castelnovo Bariano
Tel. 0425 850232
opuscolo da ritagliare
Scuola dell'infanzia S. Maria in Punta
Via Traversante, 16 - Ariano nel Polesine
Tel. 0426 70195
------------------------------------------------------------------------------------
SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
Scuola dell'infanzia
Via Piave, 119 - Ficarolo
Tel. 0425 708306
Scuola dell'infanzia
Via Pietro Nenni n. 2/A - Gavallo
Tel. 0425 778150
Scuola dell'infanzia
via Don Minzoni 5 - Lendinara
Tel. 0425 642035
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia
Piazza G. Marconi n. 70 - Ceregnano
Tel. 0425 476158
Scuola dell'infanzia
via Garibaldi 15 - Lendinara
Tel. 0425 641721
Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti
Via Roma, 32 - Loreo
Tel. 0426 669174
Scuola dell'infanzia E. De Amicis
VIA Ronchello 808 - Loc. Cà Zen di Lusia
Tel. 0425 667696
Scuola dell'infanzia
Via G. Garibaldi, 94 -Melara
Tel. 0425 89059
Scuola dell'infanzia E. De Amicis
Via Fiesso - Occhiobello
Tel. 0425 760368
Scuola dell'infanzia F. Bottoni
Via F.Bottoni n.9 - Papozze
Tel. 0426 44543
91
Scuola dell'infanzia
Via Fregnan, 15 - Contarina di Porto Viro
Tel. 0426 631429
Scuola dell'infanzia
via Cao Marina, 72 - Fornaci di Porto Viro
Tel. 0426 632015
Scuola dell'infanzia Gianni Rodari
Via A. Moro, 9 - Loc. Volto di Rosolina
Tel. 0426 337743
Scuola dell'infanzia Pinocchio
Via Montessori, 1 - Rovigo
Tel. 346 4175283
Scuola dell'infanzia
Via S.Caterina, 1 - Roverdicrè di Rovigo
Tel. 0425 360067
Scuola dell'infanzia S. Antonio
Via Montessori 4 - Rovigo
Tel. 0425 30753
Scuola dell'infanzia Tassina
Via V.Veneto n. 87 - Rovigo
Tel. 0425 27070
92
Scuola dell'infanzia
Via Marchi, 20 - Rovigo
Tel. 0425 31963
opuscolo da ritagliare
Scuola dell'infanzia
Via F. Baracca, 19 - Loc. Fenil del Turco di Rovigo
Tel. 0425 476333
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia
Via Boito, 4 - loc. Cà Tiepolo di Porto Tolle
Tel. 0426 380383
Scuola dell'infanzia
Via Roma, 57 - Salara
Tel. 0425 705101
Scuola dell'infanzia M. Montessori
Maria Teresa Reato n. 15 - San Martino di Venezze
Tel. 0425 99012
Scuola dell'infanzia Ennio Milani
Via Collodi - Taglio di Po
Tel. 0426 660322
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia
Via Sichirollo - Rovigo
Tel. 0425 28494
Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti
Via Dante - Taglio di Po
Tel. 0426 660343
Scuola dell'infanzia Sacro Cuore
Via Oca, 32 - Taglio di Po
Tel. 0426 86207
Scuola dell'infanzia S. Agnese
Corte Barchessa n. 31 - Villadose
Tel. 0425 405307
Scuola dell'infanzia
P.zza 43 Martiri , n. 3 - Villamarzana
Tel. 0425 938082
Scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre
Via Dante Alighieri, 8 - Fraz. Bornio Villanova del Ghebbo
Tel. 0425 669181
93
Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice
Via L. Einaudi, 24 - Loc. Baricetta di Adria
Tel. 0426 46345
Scuola dell'infanzia Maria Elisa Andreoli
Via Brollo, 14 - Adria
Tel. 0426 901926
Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
Via Filippo Turati, 4 - Adria
Tel. 0426 21557
Scuola dell'infanzia S.Teresa Bambino Gesù
Via E.Filiberto, 8 - Adria
Tel. 0426 21874
Scuola dell'infanzia Umberto Maddalena
Via Dante, 37 - Loc. Bottrighe di Adria
Tel. 0426 43064
Scuola dell'infanzia Nob. Maffeo Nichetti
Via Romea 28 - Loc. Rivà di Ariano nel Polesine
Tel. 0426 379482
Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco
Via S.Pellico, 3 - Loc. Rivà di Ariano nel Polesine
Tel. 0426 78082
94
Scuola dell'infanzia S.Cuore di Gesù
Via Matteotti, 82 - Ariano nel Polesine
Tel. 0426 71559
opuscolo da ritagliare
Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti
Via Anconetta, 7 - Loc. Bellombra di Adria
Tel. 0426 44028
------------------------------------------------------------------------------------
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
Scuola dell'infanzia Mons.Pietro Berardo
P.zza S.Costanzo, 277 - Loc. Villa d'Adige di Badia Polesine
Tel. 0425 546065
Scuola dell'infanzia Paola Di Rosa
Via Cigno, 113 - Badia Polesine
Tel. 0425 52624
Scuola dell'infanzia S. Gottardo
P.zza Marconi, 305/20 - Bagnolo di Po
Tel. 0425 704463
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia Don Francesco Zurma
Via ViaEmanuele II, 153 - Arquà Polesine
Tel. 0425 91021
Scuola dell'infanzia S. Sebastiano Martire
Via Marconi, 67 - Bosaro
Tel. 0425 932309
Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
Via Roma, 67 - Calto
Tel. 0425 86172
Scuola dell'infanzia Maria Bambina
Via Argine Poazzo Inferiore, 84 - Canaro
Tel. 0425 940082 - 0425 940021
Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
P.zza D.Alighieri, 110 - Canda
Tel. 0425 702008
Scuola dell'infanzia S. Stefano
P.tta Cavour, 1 - Castemassa
Tel. 0425 81473
Scuola dell'infanzia S. Antonio di Padova
Via Gramignazzi, 64 - Castelnovo Bariano
Tel. 0425 81064
95
Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti
P.zza MARCONI, 338 - Ceregnano
Tel. 0425 476098
Scuola dell'infanzia S. Domenico Savio
Via Eridania, 148 - Loc. Lama Polesine di Ceregnano
Tel. 0425 937026
Scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Via R. Pampanini, 126 - Corbola
Tel. 0426 45045
Scuola dell'infanzia Papa Pio XII
Via S.Martino e Severo,16 - Crespino
Tel. 0425 77348
Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
Via Chiavichetta, 86 - Fiesso Umbertiano
Tel. 0425 754049
Scuola dell'infanzia Adalgisa Maria Calzavarini
Via Don Mario Marini, 245 - Frassinelle Polesine
Tel. 0425 933038
Scuola dell'infanzia Lina Palazzi
Via B.Luigi Guanella, 21 - Fratta Polesine
Tel. 0425 668856
96
Scuola dell'infanzia B.Vergine Buon Consiglio
Via Fiaschi, 1 - Gaiba
Tel. 0425 709898
opuscolo da ritagliare
Scuola dell'infanzia Anna Osti
Via Dante, 160 - Costa di Rovigo
Tel. 0425 497225
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia SS.Angeli Custodi
Via Roma, 84/40 - Ceneselli
Tel. 0425 88174
Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti
Via G.Matteotti, 122 - Guarda Veneta
Tel. 0425 98015
Scuola dell'infanzia Ist. Parr. Immacolata
Via S. Giuseppe, 10 - Lendinara
Tel. 0425 641227
Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
Via Centro, 4 - Loc. Ramodipalo di Lendinara
Tel. 0425 66090
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Via Roma, 4079 - Giacciano con Baruchella
Tel. 0425 50210
Scuola dell'infanzia S. Caterina
Riviera S.Biagio, 13 - Lendinara
Tel. 0425 641328
Scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti
Via Ex Provinciale Rasa, 36 - Loc. Rasa di Lendinara
Tel. 0425 66088
Scuola dell'infanzia Gastone Marchiori
Via Marchiori, 237 - Loc. Cavazzana di Lusia
Tel. 0425 641438
Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco
Via S.Giovanni Bosco, 65 - Lusia
Tel. 0425 607019
Scuola dell'infanzia B. Maria Chiara
Via Eridania, 320 - Loc. S.Maria Maddalena di Occhobello
Tel. 0425 756235
Scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Via U. Maddalena, 12 - Pettorazza Grimani
Tel. 0426 500036
97
Scuola dell'infanzia Pietro Selmi
Via Don Minzoni, 110 - Polesella
Tel. 0425 444194
Scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Via D.Alighieri, 74 - Pontecchio Polesine
Tel. 0425 492055
Scuola dell'infanzia Buon Pastore
Via Don Aldo Spanio, 4 - Loc. Boccasette di Porto Tolle
Tel. 0425 85168
Scuola dell'infanzia S.Caterina da Siena
Via Gramsci, 21 - Loc. Donzella di Porto Tolle
Tel. 0426 393603
Scuola dell'infanzia B.M.Vergine
P.zza DeGasperi, 5 - Loc. Polese Camerini di Porto Tolle
Tel. 0426 383037
Scuola dell'infanzia Maria Arcangeli
Via XXIV Maggio, 50 - Loc. Donada di Porto Viro
Tel. 0426 632619
Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
P.zza De Gasperi, 1 - Loc. Scalon di Porto Viro
Tel. 0426 631030
98
Scuola dell'infanzia S. Maria Assunta
Via degli Aceri, 4 - Loc. Taglio di Porto Viro
Tel. 0426 631827
opuscolo da ritagliare
Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice
Via Roma, 147 - Loc. Scardovari di Porto Tolle
Tel. 0426 89091
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Via Matteotti, 366 - Pincara
Tel. 0425 741442
Scuola dell'infanzia Anime Sante
Via Angeli, 4 - Loc. Buso di Rovigo
Tel. 0425 490134
Scuola dell'infanzia Arcobaleno
Via Gattinara, 16 - Rovigo
Tel. 0425 21692
Scuola dell'infanzia Elisa Merlin
Via della Resistenza, 1 - Rovigo
Tel. 0425 24138
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia S. Antonio
Via G. Marconi, 20 - Rosolina
Tel. 0426 664091
Scuola dell'infanzia Giacomo Sichirollo
Via Sacro Cuore, 37 - Rovigo
Tel. 0425 21009
Scuola dell'infanzia Mamma Margherita
V.le Domenico Piva, 29 - Rovigo
Tel. 0425 30791
Scuola dell'infanzia Maria Consolatrice
P.zza ViaEmanuele, 11 - Loc. Boara Polesine di Rovigo
Tel. 0425 484275
Scuola dell'infanzia Medaglia Miracolosa
Via Adige, 34 - Loc. Granzette di Rovigo
Tel. 0425 35415
Scuola dell'infanzia Pio XII
Via Ciro Menotti, 7 - Rovigo
Tel. 0425 200028
Scuola dell'infanzia S. Floriano
Via dei Mille, 406 - Loc. Mardimago di Rovigo
Tel. 0425 935478
99
Scuola dell'infanzia S. Pio X
Via S.Pio X, 2/d - Loc. Sarzano di Rovigo
Tel. 0425 490009
Scuola dell'infanzia S. Pio X
Via A. Campo, 18 - Rovigo
Tel. 0425 35380
Scuola dell'infanzia S.Maria Assunta
Via Ponte Asino, 22 - Loc. Grignano Polesine di Rovigo
Tel. 0425 494131
Scuola dell'infanzia Simplicia Cavalletto
Via Municipio, 6 - Loc. Concadirame di Rovigo
Tel. 0425 930138
Scuola dell'infanzia B. Luigi Guanella
P.zza E. Galvani, 20 - San Bellino
Tel. 0425 703014
Scuola dell'infanzia S. Maria Goretti
Via Cavour, 1030 - Loc. Beverare di San Martino di Venezze
Tel. 0425 931092
Scuola dell'infanzia Sacra Famiglia
P.zza S.Stefano, 141/B - Stienta
Tel. 0425 751396
100
Scuola dell'infanzia Beato Luigi Guanella
Via D. Luigi Guanella, 79 - Trecenta
Tel. 0425 701205
opuscolo da ritagliare
Scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco
Via Savonarola, 125 - Loc. Borsea di Rovigo
Tel. 0425 474865
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia S. Giuseppe
Don Aser Porta, 52 - Loc. S.Apollinare
Tel. 0425 939262
Scuola dell'infanzia S. Pio X
Via Roma, 55 - Villanova del Ghebbo
Tel. 0425 669599
Scuola dell'infanzia Giulio Fioravanti
Via Canalnovo, 17 - Villanova Marchesana
Tel. 0425 770962
opuscolo da ritagliare
------------------------------------------------------------------------------------
Scuola dell'infanzia Maria Gastaldelli
Via Bassa, 132 - Loc. Pissatola di Trecenta
Tel. 0425 701241
101
LA CONSIGLIERA DI PARITA’
La Consigliera di Parità Provinciale è una figura istituzionale presente a livello nazionale, regionale e provinciale, che svolge funzioni di promozione e controllo
dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione
per le donne e uomini nel lavoro.
E’ nominata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, resta in carica per 4 anni e può essere rinnovata una sola volta.
La Consigliera è un pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalare all’autorità
giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.
Si occupa di casi di discriminazione operando in sinergia con altri organismi istituzionali, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
CHI può rivolgersi alla Consigliera?
• Donne e uomini che pensano di essere discriminati
• Organizzazioni sindacali
• Imprese
• Enti pubblici
QUANDO rivolgersi alla Consigliera?
Qualora una persona creda di essere vittima di discriminazione basata sul sesso:
• nell’accesso al lavoro
• nell’accesso a corsi di formazione
• nello sviluppo della carriera
• nel livello di retribuzione
• in relazione alla maternità e al lavoro (es. licenziamento)
• al rientro dalla maternità per la richiesta di congedi parentali
•
La Consigliera di Parità è un PUNTO DI RIFERIMENTO anche per:
AZIENDE che vogliono:
• valorizzare la presenza femminile nell’azienda
• contrastare le discriminazioni in base al sesso
• accedere ai finanziamenti previsti per le azioni positive a favore delle pari
opportunità unomo-donna
• presentare progetti per riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità (es. telelavoro, job sarin, part time) in base alla L. 53/2000 e al D.L. 151/2001
• accedere ai finanziamenti previsti dalla L. 125/91 e dal D.L. 196/2000
ENTI che vogliono
• costituire il Comitato Pari Opportunità
• presentare il Piano triennale di Azioni Positive ( art. 3 del D.L. 196/2000 ogni 3 anni)
• migliorare la presenza femminile nell’ente e favorire i processi di carriera
delle donne
• contrastare le discriminazioni in base al sesso
DOVE si trova la Consigliera di Parità a Rovigo?
L’ufficio della Consigliera di Parità si trova presso:
102
Palazzo della Provincia
Via Ricchieri detto Celio, 10
45100 ROVIGO
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Guida ai nuovi genitori