GUIDA @h mtnuh fdmhsnqh Realizzato da Studio grafico Angela Donzelli ROVIGO Finito di stampare Marzo 2012 in 500 copie 1 Conciliazione una sfida da vincere................................................................pag. 4 Ringraziamenti ................................................................................................. pag. 5 Guida ai nuovi genitori ...................................................................................pag. 6 Strutture per l'infanzia: quante sono e come funzionano? .........................pag. 10 Dimissioni volontarie in maternità e puerperio..............................................pag. 20 GUIDA AI NUOVI GENITORI 1. Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE 1.1 Normativa e beneficiari......................................................................pag. 31 1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della salute della lavoratrice e del lavoratore........................................................ pag. 32 1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali....................................pag. 34 1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi giornalieri, congedi per la malattia, tutela del rapporto di lavoro.........................pag. 42 1.5 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro: part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato, stagionale, a domicilio, domestico e familiare, agricolo, attività socialmente utili............................................................................ pag. 45 2 1.6 Genitori adottivi e affidatari.................................................................pag. 49 1.7 Genitori di fi gli/e con handicap.........................................................pag. 51 1.8 Congedi per eventi e cause particolari ............................................pag. 53 2. Maternità e Paternità nel LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONALE, PARASUBORDINATO 2.1 Lavoro autonomo..................................................................................pag. 57 2.2 Libera professione .................................................................................pag. 60 2.3 Lavoro parasubordinato.......................................................................pag. 62 3. Maternità e Paternità IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI..............................pag. 67 4. CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA: gli interventi fi nanziati per favorire un miglior equilibrio fra gli impegni di cura e quelli di lavoro...................................pag. 73 5. La Nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita...................................................................pag. 77 5.2 La scelta del pediatra ..........................................................................pag. 79 5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria ................................................pag. 80 5.4 Il riconoscimento di paternità e di maternità ....................................pag. 81 Servizi per la PRIMA INFANZIA (0-5 anni).................................pag. 83 3 Conciliazione, una sfida da vincere Tempi di vita e tempi di lavoro: è uno dei puzzle più difficili da ricomporre; la conciliazione è una delle sfide che le donne italiane devono ancora vincere, soprattutto nella nostra provincia. Lo dicono i dati sulla disoccupazione femminile, che in Polesine supera il 7%, la percentuale più alta del Veneto, e lo dicono i dati sulle dimissioni rassegnate dalle donne nel periodo della maternità: in media un centinaio ogni anno, solo in provincia di Rovigo. Un piccolo esercito silenzioso che si fa da parte e che, come Consigliera di Parità, mi fa capire che in questo momento di crisi economica globale, non solo l'entrata, ma più ancora la permanenza delle donne nel mercato del lavoro è un traguardo da raggiungere e, soprattutto, la maternità non deve più esserne motivo d'uscita. Per questo, oltre a fotografare la situazione del territorio attraverso un questionario, somministrato - grazie alla collaborazione della Direzione Provinciale del lavoro - alle donne che hanno lasciato volontariamente il lavoro nel corso del primo anno di vita del loro figlio, ho voluto tracciare anche una mappa dei servizi all'infanzia della nostra provincia; ritengo infatti, che per aiutare le nuove famiglie a crescere sia necessario che le donne abbiano a disposizione i servizi indispensabili per riuscire a conciliare lavoro e vita privata, perchè ancor oggi, le necessità di cura di ogni famiglia, dai figli ai nonni, gravano più sulle spalle della parte femminile che di quella maschile. L’indagine sui servizi all’infanzia è finalizzata a capire se, in una società in cui la rete del sostegno familiare è a maglie sempre più larghe (laddove i nonni non hanno ancora bisogno di assistenza non possono essere d'aiuto in quanto ancora attivi sul mercato del lavoro), i servizi all'infanzia rispondano alle esigenze delle famiglie e, in particolare, delle donne che lavorano. Le riflessioni sui dati raccolti e contenuti in questo opuscolo ci hanno portato a guardare avanti e a vedere nell'evoluzione della nostra società nuove risposte a nuovi bisogni come, ad esempio, possono essere i nidi in famiglia, strutture più contenute e capillari nel territorio che possono, da un lato, essere un servizio adeguato per le donne che lavorano e vogliono continuare a farlo e, dall’altro, un’ipotesi occupazionale per coloro che hanno perso il lavoro e vogliono reinventarsi. Per il resto, questa pubblicazione vuole essere una guida destinata alle coppie, ai nuovi genitori; un vademecum per informarli sui diritti in materia di congedi per maternità, paternità e parentali e perché possano facilmente individuare i servizi offerti dal territorio, conoscerli e trarne vantaggio. 4 Anna Maria Barbierato Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo Ringraziamenti Grazie alla Consigliera di Parità di Verona, Luisa Perini, per averci concesso l'utilizzo del materiale contenuto nella pubblicazione dal titolo “Ai nuovi genitori” e alla Banca di Credito Cooperativo per il contributo concesso a sostegno della pubblicazione dell'opuscolo. Grazie all'Inps, alla Fism, all'Ufficio Scolastico Regionale e ai Comuni per la collaborazione e la concessione dei dati richiesti. Un ringraziamento particolare va all'Ufficio Statistica della Provincia di Rovigo, per l'elaborazione dei dati raccolti, senza la quale questo opuscolo non avrebbe potuto essere arricchito dai risultati del nostro studio, e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo per aver reso possibile la somministrazione dei questionari alle donne dimissionarie. Grazie a Stefania Ramazzina, presidente della cooperativa Raggio Verde, Beatrice Girotto, presidente della cooperativa Peter Pan, Sabrina Ravagnani del Centro Italiano Femminile di Rovigo, per il loro contributo alla riflessione che sta alla base della relazione introduttiva alla guida. Si ringrazia inoltre Nicola Amorini, presidente provinciale Fism, per la gentile collaborazione, nonché l'Inps di Rovigo e la Regione del Veneto per i dati e le informazioni concesse. 5 Guida ai nuovi genitori Occupazione femminile, conciliazione tra vita e lavoro, strutture per l'infanzia di sostegno alla famiglia: a che punto siamo? Nell’intento di avere una fotografia precisa del nostro territorio in merito a queste tematiche e per capire se i servizi presenti sono rispondenti ai bisogni delle persone, abbiamo voluto raccogliere osservazioni da diversi soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi per avere un commento a più voci sulla situazione attuale. L'elaborato, che riportiamo di seguito, è pertanto frutto di diverse riflessioni e dati forniti da donne che operano nel mondo dei servizi alla prima infanzia. Alcune riflessioni sull'evoluzione della famiglia in Veneto 1 Negli ultimi anni nella nostra regione c'è stato un incremento delle famiglie composte da una sola persona ed una riduzione di quelle con molti componenti. Dal 1961 ad oggi il numero di famiglie con 5 membri è infatti diminuito in modo deciso; viceversa, nello stesso arco di tempo, le famiglie formate da una sola persona crescono dal 7,6% al 23,3% del totale delle famiglie. Più stazionario il dato relativo alle famiglie che contano da 2 a 4 componenti, che oggi rappresentano quasi il 70% delle famiglie del Veneto. Il calo della fecondità e la sua diversa scansione temporale continuano a favorire l’aumento di persone che vivono in coppia senza figli: nel veneto tra il 1991 e il 2001, a fronte di un aumento di oltre il 5% del numero di coppie, la percentuale di quelle senza figli cresce nello stesso periodo di quasi il 23%. Tra le coppie con figli, aumentano quelle con un figlio solo; ma, se da un lato la diminuzione di coppie con 2 figli è ancora contenuta, dall’altro è considerevole quella della famiglie con 3 o più figli, esse infatti rappresentano solamente il 9,4% delle coppie con figli e sono presenti in misura maggiore, superiore alla media regionale, in province come Vicenza e Verona, e in misura minore a Venezia, Belluno e Rovigo. Alcune riflessioni sull’occupazione femminile 2 La presenza femminile nell’attività lavorativa oltre l’età giovanile conferma le profonde trasformazioni verificatesi nel mercato del lavoro negli ultimi 10 anni (19932002). Il tasso di femminilizzazione dell’occupazione è passato dal 26% del 1971 al 35.9% del 1991 e nell’arco dell’ultimo decennio è aumentato ancora, fino al 39.1%. L’aumento del tasso di occupazione femminile è stato determinato in larga misura dal rapido innalzamento del livello d’istruzione, ed è andato di pari passo con la posticipazione delle fasi che conducono alla formazione di un nuovo nucleo familiare. Ma anche a parità di livello d’istruzione la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni. 6 1. Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia (2005) 2. dati e le considerazioni riportati in questo capitolo sono tratti dal rapporto della Provincia di Rovigo Attese e opportunità di lavoro per le donne polesane a cura di Raffaella Massaro (aprile 2004) disponibile nel sito web http://lavoro.provinca.rovigo.it alla voce “Osseratorio”. Come già delineato in precedenza, la conseguenza diretta di questo fenomeno è stata il repentino passaggio dal modello di famiglia allargata degli anni ’70 a quello di famiglia nucleare, tipico del nuovo millennio, anche se comunque il Veneto continua a mantenere una quota di famiglie estese (ovvero costituite da due o più nuclei) superiore a quella di tutte le altre regioni italiane (7.1% contro il 3.2% dell’Italia Nord-Occidentale). Ma il Veneto è anche la Regione dove oltre il 70% delle famiglie ha almeno un componente che lavora, contro il 66% italiano; a partire dal 1998 in poi, è in continuo aumento il numero di famiglie in cui due o più componenti sono occupati. Si può affermare quindi che il modello delle famiglie “a doppia carriera” sta diventando quello prevalente: dal 30% del 1981 è passato a rappresentare oggi il 46% delle famiglie costituite da coppie con figli. Non sorprende quindi che il tasso di attività delle madri trentenni sia salito a quota 64% con un aumento rispetto al 1981 di 27 punti percentuali e che quello delle madri quarantenni sia addirittura raddoppiato, raggiungendo il valore del 57%. Un altro aspetto chiave da tenere in considerazione è il prolungamento della carriera lavorativa delle madri di famiglia, soprattutto per quanto riguarda la classe delle quarantenni, il cui tasso di occupazione è passato dal 54% del 1993 al 66% del 2001. Ma tra qualche anno tale fenomeno riguarderà anche le nonne cinquantenni, determinando un pericoloso indebolimento di tutte le reti di solidarietà familiare e interparentali, che sono state in passato una risorsa fondamentale sia per l’equilibrio sociale sia per il mercato del lavoro del Veneto. Se da un lato è vero che il mondo del lavoro sta attuando dei cambiamenti che consentono la conciliazione del ruolo di lavoratrice e madre, è pur vero che tali mutamenti sono più lenti rispetto all’evoluzione dei modelli familiari sopra descritti. I congedi parentali 3 nella nostra provincia restano ancora una questione quasi completamente femminile. Tra i lavoratori dipendenti nel 2010, infatti, a richiedere periodi di congedo parentale, ex art. 35, comma 1, D.Lgs 151/2001 (da 6 mesi a tre anni del bambino), sono stati 677 genitori, dei quali 639 madri e 38 padri. Hanno richiesto il prolungamento del congedo fino ai tre anni del bambino con handicap (ex art.33, comma 1 D.Lgs 151/2001 - art.33, comma 1 L. 104/1992) tre persone, tutte donne, e hanno usufruito del congedo parentale disciplinato dall'art. 35 , comma 2 D.Lgs. 151/2001 (fra il 3° e l'8° anno del bambino), 8 genitori, di cui 7 madri e un padre. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, sempre nel 2010, le richieste di congedo parentale sono state soltanto 18 complessivamente. Se dal 2002 al 2008, il trend delle famiglie a doppia carriera in aumento è continuato, subendo però una drastica riduzione a partire dal 2008, con l'inizio della crisi economica globale, che ha causato la perdita del posto di lavoro per molte persone, donne in primis 4. 3. Dati Inps 4. Come dimostrano i risultati dell'indagine condotta dalla Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo, in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo “Progetto dimissioni volontarie in maternità 2009-2011”. 7 Per questo, la promozione da parte della Regione Veneto dei servizi di nido in famiglia deve essere vista, non solo come forma di adattamento alle nuove esigenze delle famiglie (per le madri che lavorano ed hanno bisogno di strutture per l'infanzia con orari flessibili, delocalizzate sul territorio e con un costo accessibile), ma anche come opportunità di rimettersi in gioco per le donne estromesse dal mercato del lavoro, anche se il rischio è quello di relegarle di nuovo tra le mura di casa, in una sorta di ritorno al passato. Alcune riflessioni sui servizi per la prima infanzia nella Regione Veneto 5 La Regione Veneto dal 2001 al 2005 ha raggiunto il traguardo di 710 servizi con un significativo aumento della disponibilità dei posti (+137,8%), passando da 8.813 posti del 2001 ai 20.953 del 2005. Ciò grazie ad un'impennata nel 2004 con l'autorizzazione di 109 servizi. Negli ultimi cinque anni, i servizi sono aumentati pochissimo. Nel 2010, i servizi attivi sul territorio regionale sono 727, per un totale di 21.994 posti, che hanno ricevuto contributi per oltre 20.300.000 euro (285 nidi pubblici per 11.312 posti e 442 nidi privati per 10.682 posti, ai quali sono stati assegnati contributi rispettivamente per 10.500.000 euro e 9.800.000 euro circa). Nel 2011, i nidi pubblici sono aumentati in proporzione meno di quelli privati: 293 sono i nidi pubblici attivi (11.704 posti, che hanno ricevuto contributi regionali per 8.600.000 euro) 483 quelli privati (per 11.717 posti con 8.900.000 euro di contributi circa), per un totale di 776 servizi attivi che hanno ricevuto contributi regionali per 17.500.000 euro, meno del 2010, tanto che il contributo medio a bambino è sceso di quasi 200 euro, passando dai 926 del 2010 ai 747 euro del 2011. Questi dati ci dicono che 6, a fronte di un aumento complessivo dei servizi e del numero di posti attivati nell’ultimo anno, non corrisponde un aumento dei fondi stanziati (sia a livello nazionale che regionale) bensì i contributi diminuiscono così come la copertura dei costi che gli enti titolari dei servizi devono sostenere (pubblici e privati). Nella “Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia” pubblicata dalla Regione Veneto nel 2005, viene indicato il costo medio di un posto bambino nei diversi servizi alla prima infanzia: pur essendo un po’ datata, l’indicazione che ne esce è di un costo bambino al nido che oscilla dai 4.746,99 € per i nidi integrati (privati), 5.515,14 € per i centri infanzia ai per i nidi tradizionali (pubblici, anche aziendali). Per questi ultimi si deve tener conto di un abbattimento del costo di circa il 20% dovuto alla gestione esternalizzata dei servizi, sempre più praticata dagli enti locali, e quindi agli effetti della concorrenza. Resta comunque evidente che i costi di questi servizi sono alti, anche in virtù degli elevati standard di erogazione, peraltro divenuti obbligatori con l’entrata in vigore della L.R. 22/2002 sull’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi soci sanitari e sociali della Regione Veneto. 8 5. Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia (2005) 6. I nidi d'infanzia della Regione Veneto e della Provincia di Rovigo – Guida ragionata Coop Raggio verde D’altra parte la copertura dei costi di gestione si sta spostando sempre più a carico dell’utenza, non solo nei servizi privati ma anche in quelli pubblici che, se storicamente garantivano una copertura di almeno il 50%, oggi riversano sulle famiglie tra il 60% e il 70% dei costi di gestione, anche in virtù dei minori contributi statali e regionali. Trend di crescita servizi all'infanzia in Veneto 7 Il trend di crescita dei servizi per la prima infanzia nel territorio veneto vede scendere le richieste di nuove strutture pubbliche e, invece, un aumento delle strutture private, in media più piccole e/o aggregate ad altri servizi educativi. Nel 2008 i contributi regionali sono stati integrati in modo significativo dall’apporto dello Stato tramite un piano straordinario di finanziamenti per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia in linea con gli obiettivi europei di arrivare ad una copertura del 33% della popolazione infantile. Dal monitoraggio aggiornato al 30/09/2010, della situazione dei servizi per la prima infanzia, emerge che la provincia di Rovigo ha la più alta copertura di posti bambino di tutto il Veneto e cioè il 25,75%. Dei 50 Comuni della provincia (alto, medio e basso Polesine) solo 17 sono sprovvisti di strutture per la prima infanzia, 3 dei quali hanno già presentato un progetto alla Regione Veneto. In totale, in base al monitoraggio regionale, sono attivi 1466 posti bambino in nidi o strutture analoghe pubbliche e private. Per quanto riguarda la saturazione della domanda, ci sono comuni in cui i servizi per la prima infanzia non esauriscono le richieste delle famiglie (soprattutto nel capoluogo e nei comuni con più di 5.000 abitanti), altri in cui le domande sono inferiori all’offerta di servizio e i nidi funzionano a mezzo servizio. I piccoli comuni, tendenzialmente, hanno difficoltà a mettersi insieme nella gestione dei nidi, anche per abbattere i costi ed offrire servizi di qualità ai loro residenti: ognuno sembra preferire la sezione di nido integrata alla scuola dell’infanzia locale privata piuttosto che convenzionarsi con comuni limitrofi, dove sono magari presenti nidi comunali che potrebbero ospitare ulteriori presenze ma con costi più elevati della retta per i non residenti. Quale si ala percezione dei servizi all’infanzia del territorio lo rileva una ricerca messa in campo dall’Ufficio della Consigliera di Parità. 7. I nidi d'infanzia della Regione Veneto e della Provincia di Rovigo – Guida ragionata Coop Raggio verde 9 STRUTTURE PER L'INFANZIA: QUANTE SONO E COME FUNZIONANO? Questionario per le famiglie La Consigliera di Parità Provinciale, con la collaborazione dei Comuni Polesani che hanno voluto partecipare al progetto, ha proposto un questionario alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole per l'infanzia della provincia, dagli asili nido alle scuole materne. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare il grado di soddisfazione delle famiglie che usufruiscono di questi servizi e la loro percezione della qualità dei medesimi e dei costi sostenuti, inoltre eventuali carenze rispetto al fabbisogno del territorio. L'indagine è stata condotta sia in scuole pubbliche sia in scuole private1. L’elaborazione dei dati è a cura del Servizio Statistica della Provincia di Rovigo. Tab. 1 Comuni che hanno partecipato al progetto Graf. 1 Numero di famiglie rispondenti per area Complessivamente i questionari raccolti in tutta la provincia sono 1.207, di cui il 14% nell’Alto, il 20% nel Medio ed il 66% nel Basso Polesine, le famiglie intervistate sono costituite mediamente da 3,7 componenti – 1,7 figli - mentre la percentuale di ragazze madri e ragazzi padri è pari rispettivamente a 1,6% e 0,4% 10 1. Si è optato per una lettura complessiva dei dati poiché un’analisi differenziata per le due tipologie avrebbe risentito dello squilibrio delle numerosità di strutture pubbliche e private incidendo anche sul numero di questionari validi all’interno di ogni gruppo, data la presenza di diverse mancate risposte per alcune domande. FIGLI ISCRITTI AL NIDO E/O ALLA MATERNA Le famiglie con un solo figlio sono il 46,5% di quelle intervistate che, unitamente a quelle che ne hanno due (43,1%) rappresentano la quasi totalità della popolazione coinvolta nel sondaggio; le famiglie con tre figli, infatti, sono il 9,8% e con più di tre figli meno dell'1%. L’81,4% delle famiglie intervistate ha figli iscritti solo alla materna e il 12,5% solo al nido, una percentuale minore ha figli iscritti in entrambe le tipologie di scuole (6,2% pari a 75 famiglie). Graf. 2 Distribuzione percentuale delle famiglie per numero di figli Tab. 2 Numero di famiglie rispondenti per numero di figli frequentanti il NIDO 11 SCUOLA MA QUANTO MI COSTI Il numero di famiglie che ha risposto alla domanda “Quanto costa la struttura frequentata dai vostri figli?” è stato 203 per i bambini che frequentano un asilo nido e 919 per quelli che frequentano la scuola materna. Ecco alcuni risultati. I COSTI: NIDO Le famiglie che si appoggiano ad un asilo nido, spendono in media circa 257 euro al mese per un figlio. La maggior parte, infatti, spende più di 250 euro (59,4%), mentre il 14,4% spende dai 200 ai 250 euro. In ciascuna delle altre fasce di spesa (150-200 euro, 100-150 euro e fino a 100 euro), rientra meno del 10% dei rispondenti. La percezione delle famiglie è che la spesa sostenuta sia adeguata nel 59,6% dei casi, per molti risulta invece troppo elevata (41,4%). “Qual è l'incidenza del costo sul giudizio delle famiglie?” Fino a 200 euro di spesa mensile la quasi totalità delle famiglie ritiene di pagare una cifra adeguata (come si può notare dalla tab.3) mentre le percentuali si invertono con l'aumento della retta: il 58,6% delle famiglie che spendono oltre i 200 euro ritiene di pagare troppo. Graf. 3 Distribuzione percentuale delle famiglie per costo mensile sostenuto (per figlio) - NIDO Graf. 4 Distribuzione percentuale delle famiglie per Giudizio sui costi del NIDO 12 Tab. 3 Distribuzione percentuale delle famiglie per giudizio sui costi del NIDO e spesa mensile COSTI: MATERNA La retta mensile pagata mediamente dalle famiglie che portano un figlio alla scuola materna, risulta pari a 105,34 euro. E' questo il dato che emerge dalle risposte di 919 famiglie, oltre la metà delle quali (51,9%) spende fino a 100 euro al mese, mentre il 37,8% spende tra 100 e 150 euro (Graf. 5). I genitori giudicano la spesa adeguata al servizio reso nel 75,2% dei casi, mentre un 20,2% la ritiene troppo elevata (Graf. 6); tale giudizio risulta correlato con il costo sostenuto che, quando è inferiore a 150 euro, è giudicato adeguato. Un numero esiguo di rispondenti, sei, dichiara adeguata la spesa compresa tra i 200 ed i 250 euro. Secondo quanto emerge dalle note a margine delle persone rispondenti all'indagine, note che non sono state inserite in questa pubblicazione per motivi di spazio, spesso un certo grado di insoddisfazione non è legato tanto ai costi o all'offerta didattica della scuola ma alle carenze delle strutture: edifici da ristrutturare e attrezzature obsolete, poche insegnanti per il numero dei piccoli, scarsità di materiale didattico. Graf. 5 Distribuzione percentuale delle famiglie per costo mensile sostenuto (per figlio) - MATERNA 13 Graf. 6 Distribuzione percentuale delle famiglie per Giudizio sui costi della MATERNA Tab. 4 Distribuzione percentuale delle famiglie per giudizio sui costi della MATERNA e spesa mensile 14 E' TARDI, ANDIAMO A SCUOLA! Riuscire ad incastrare gli orari di lavoro con quelli delle strutture per l'infanzia è un'impresa che per molti genitori è piuttosto ardua. Tuttavia, sia per quanto riguarda gli orari dell'asilo nido sia per quelli della scuola materna, oltre due terzi dei rispondenti si ritiene soddisfatto (il 76,9% degli orari del nido e il 79,8% degli orari della materna), mentre la quasi totalità dei rimanenti li giudica migliorabili (22,1% al nido e 18,6% alla materna) e solo una percentuale minima li ritiene del tutto insoddisfacenti. Interessanti sono le osservazioni in merito alla domanda “come migliorarli?”. Dalle risposte dei genitori emerge la portata della grande sfida della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: la richiesta più insistente è quella di posticipare la chiusura delle strutture – che generalmente si aggira tra le ore 16:00 e le 17:00 – sia del nido (84,6%) sia della materna (72,0%). Significativa anche la percentuale di chi chiede l'apertura anticipata, normalmente fissata non prima delle 7:30, più spesso le 8:00 del mattino. Più in generale, anche se la maggior parte dei genitori dichiara che nelle scuole frequentate dai propri figli c’è già un certo livello di flessibilità nell’orario (87,2% dei rispondenti per quanto riguarda il nido, 82,0% la materna), la richiesta è di aumentarla ulteriormente. GLI ORARI: NIDO Graf. 7 Giudizio sugli orari del NIDO Graf. 8 Se MIGLIORABILI, in che modo? (NIDO) Graf. 9 Sono orari flessibili? 15 GLI ORARI: MATERNA Graf. 10 Giudizio sugli orari della MATERNA Graf. 11 Se MIGLIORABILI, in che modo? (MATERNA) Graf. 12 Sono orari flessibili? 16 STRUTTURE ALL'INFANZIA: DOVE, COME, QUANDO “Siete complessivamente soddisfatti dei servizi offerti dalla struttura frequentata dai vostri figli?” A questa domanda, la risposta dei genitori è stata sostanzialmente positiva per il 94,3% delle famiglie che usufruiscono dell'asilo nido e per l'87,0% di quelle i cui figli frequentano una scuola materna. Sulla necessità di nuove strutture (Tab. 5) il 60,7% degli intervistati è d'accordo e ne indica anche le tipologie: maggiormente asili nido e doposcuola, spesso anche scuole materne, possibilmente pubblici, a supporto dei “genitori che lavorano e non possono contare sui nonni”. Significativa risulta anche la distribuzione delle risposte in relazione al territorio, probabilmente legata alla conformazione della nostra provincia (Grafico associato alla Tab. 5): il 66,3% dei rispondenti i cui figli frequentano scuole nel Basso Polesine, dove i comuni hanno un'estensione maggiore e le abitazioni sono più sparse, chiede nuove strutture. Questa necessità è presumibile diminuisca nel Medio (52,9%) e nell'Alto Polesine (45,3%), dove i territori comunali sono meno estesi e i centri abitati più ravvicinati; è ipotizzabile che le esigenze delle famiglie di un paese che non dispone di strutture possano essere facilmente soddisfatte da quelle dei comuni limitrofi, sia all'interno della nostra provincia che di altre (come ad esempio quella mantovana per l'area che va da Melara a Calto). Graf. 13 Soddisfazione complessiva dei servizi offerti dalla struttura frequentata dai figli - NIDO Graf. 14 Soddisfazione complessiva dei servizi offerti dalla struttura frequentata dai figli -MATERNA 17 Tab. 5 Ritenete che l'apertura di una nuova struttura sarebbe utile alla comunità? 18 19 “Dimissioni volontarie in maternità e puerperio” RELAZIONE FINALE DI SINTESI DELL’INDAGINE Aprile 2011 – Febbraio 2012 L’indagine “Dimissioni volontarie in maternità e puerperio” è stata condotta dall’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale, in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro, nel periodo tra Aprile 2011 e Febbraio 2012 come proseguimento della ricerca già condotta tra Febbraio 2009 e Marzo 2010 con il supporto dell’Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – Istituto S.I.F. di Padova. Anche in questa occasione è stato distribuito un questionario a tutte le neo mamme che hanno fatto richiesta di dimissioni durante il 1° anno di vita del bambino che, secondo la normativa vigente1, deve essere convalidata dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro. I questionari raccolti e giudicati validi per l’elaborazione sono stati 56 su 57 (1 questionario non idoneo perché presentava troppi quesiti lasciati in bianco). L’analisi descrittiva in questo rapporto è a cura del Servizio Statistico della Provincia di Rovigo che ha collaborato con la Consigliera di Parità nella fase di inserimento ed elaborazione dei dati raccolti. Il questionario, realizzato in occasione della prima indagine dall’Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale, è suddiviso in più parti allo scopo di indagare varie aree: • Area Socio-anagrafica • Area Lavoro-rapporto con l’azienda • Area Progettualità • Area Servizi Poiché in alcune domande si sono riscontrate numerose “mancate risposte”, non è stato possibile analizzare nella sua interezza tutti i quesiti di ogni area. Nell’esposizione dei risultati si è optato per mantenere lo schema del questionario. 20 1. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, e articoli 15 e 55 della legge 8 marzo 2000 n.53 Area Socio - anagrafica Le donne intervistate hanno, per la maggior parte, meno di 35 anni. Appartengono per il 42,9% alla classe d’età 30-34 anni seguite dalla 25-29 anni (25,0%). Oltre l’80% sono di nazionalità italiana. Tab.1 Donne rispondenti per classe quinquennale d’età % minore di 25 anni tra 25 e 29 anni tra 30 e 34 anni tra 35 e 39 anni 40 anni e più 6 14 24 9 3 10,7 25,0 42,9 16,1 5,4 Totale 56 100 Per quanto riguarda il titolo di studio, poco più della metà (52,7%) ha conseguito la licenza media superiore a fronte di un 28% che indica di avere un titolo più basso (Assolvimento obbligo scolastico - Qualifica formazione professionale). Graf.1 Titolo di studio 21 La maggior parte delle rispondenti è coniugata (64,3%) o convivente (17,9%). Il 62,5% ha un figlio o al massimo due (32,1%). I dati evidenziano che le donne intervistate si sentono aiutate nelle attività quotidiane di cura dei figli e nella gestione della casa. I supporti maggiori risultano il partner (70,9% è “aiutata frequentemente”) e i genitori (55,1% ha indicato le opzioni “spesso”, “molto spesso”, “sempre”). Il minor aiuto è imputato ai figli più grandi ma è opportuno ricordare che questi hanno, nella maggior parte dei casi, non più di 10 anni. Graf. 2 Aiuto nelle attività quotidiane di cura dei figli e gestione della casa Sostegno del partner Sostegno dei genitori 22 Area Lavorativa La totalità delle donne intervistate proviene da aziende private, oltre il 60% era occupata nei settori del commercio e dei servizi, in imprese indicate come micro (meno di 10 dipendenti) o piccole (da 10 a 49 dipendenti). Per quanto riguarda la qualifica professionale il 18,9% era assunta come apprendista, il 41,5% come impiegata e il 34,0% come operaia; solo un 5,7% era inquadrata con mansioni direttive. Graf. 3 Qualifica professionale Più della metà (76,4%) aveva un contratto a tempo indeterminato. Il 55,6% ha indicato che lavorava a tempo pieno contro un 44,4% che risulta a tempo parziale. Orientativamente circa il 60% delle intervistate ha indicato che, prima di dimettersi, ha lavorato al massimo 4 anni e, di queste, più di una su quattro (26,9%) si è dimessa dopo due anni e mezzo. All’atto dell’assunzione o successivamente ad essa il 3,7% delle intervistate (2 in valore assoluto) ha firmato delle dimissioni in bianco. Il lavoro svolto non comportava spostamenti sul territorio se non raramente e il lavoro straordinario era richiesto “regolarmente” o “spesso” nel 38,9% dei casi. 23 Graf. 4 Richiesta di prestazioni di lavoro straordinario Dal punto di vista retributivo solo il 7,4% delle neo-mamme dimissionarie indica come insufficiente lo stipendio che percepiva, contro un 57,4% che lo reputa adeguato o nella media, mentre il 31,5%, pur ritenendolo “basso”, dichiara che era “sufficiente per vivere”. Durante l’assenza per maternità la lavoratrice è stata sostituita nel 68,5% dei casi; al rientro al lavoro al 64,4% è stato riassegnato il precedente posto contro il 34,6% che risponde di aver avuto dei cambi d mansione. Nel corso dell'attività, il 90% delle donne intervistate, impiegate a tempo pieno, non ha chiesto né riduzioni di orario né un orario più flessibile; le motivazioni riportate sono varie: dall’inconsapevolezza di poter usufruire di questi strumenti, alla necessità di uno stipendio pieno, al timore di perdere il posto. Una percentuale del 6% ha indicato di non ritenerlo necessario. Graf. 5 Richiesta di part-time e orario flessibile 24 Tab. 2 – Giudizio su alcuni aspetti del precedente lavoro Né positivo non Positivo né negativo Negativo pertinente TOTALE Interesse per il contenuto del lavoro 75,9 22,2 1,9 Regolarità nei pagamenti 74,5 9,1 14,5 - 100,0 1,8 100,0 Garanzie e tutele (infortuni, malattia, maternità) 72,7 18,2 9,1 - 100,0 Sicurezza ambientale di lavoro ripetto L.626/94 70,4 18,5 11,1 - 100,0 Possibilità di avere permessi/riposi 59,3 16,7 24,1 - 100,0 Distanza da casa 55,6 25,9 16,7 1,9 100,0 Soddisfazione professionale 52,7 23,6 21,8 1,8 100,0 Rapporti con i colleghi o con il titolare/responsabile 52,7 27,3 16,4 3,6 100,0 Possibilità di acquisizione di competenze professionali 51,9 31,5 13,0 3,7 100,0 Rischio di infortuni e nocività 46,3 18,5 25,9 9,3 100,0 Orario di lavoro 45,5 29,1 25,5 - 100,0 Possibilità di carriera 27,3 34,5 30,9 7,3 100,0 Come si evince dalla Tab.2, gli aspetti del lavoro indicati in misura maggiore come positivi dalle donne intervistate (percentuale di giudizio positivo maggiore del 70%) sono: l’interesse per il tipo di lavoro, la regolarità nei pagamenti e la tutela/sicurezza sul lavoro. 25 Area Progettualità Si è chiesto alle neo-mamme quali desideri e progetti pensano di realizzare nei prossimi tre anni. Dal punto di vista della vita extra-lavorativa circa il 58% pensa di coltivare un hobby, solo il 27% di avere un altro figlio e meno del 10% di cambiare casa. Dal punto di vista del lavoro è più alta la percentuale di chi auspica di cominciare un lavoro a tempo indeterminato (69,8%) rispetto ad un lavoro a tempo determinato (35,3%), nei prossimi tre anni. Tra le condizioni ritenute assolutamente indispensabili per accettare un’eventuale nuova proposta di lavoro le donne intervistate hanno risposto: Vicinanza al domicilio 96,3 Buona retribuzione 96,3 Contesto lavorativo favorevole(ambiente/relazioni) 94,4 Crescita professionale/acquisizione di competenze 85,2 Orario flessibile 84,6 Contratto a tempo determinato 79,2 Superamento dei problemi personali che hanno indotto alle dimissioni 70,4 Migliori condizioni della nuova situazione lavorativa rispetto alla precedente 68,5 Possibilità di carriera 64,8 Part-time 63,5 Come si può notare da queste percentuali di risposta, la buona retribuzione e la vicinanza a casa sono ritenute indispensabili per accettare un nuovo lavoro, così come la ricerca di un contesto lavorativo favorevole. Chiudono la classifica, seppur con percentuali comunque elevate, le migliori condizioni rispetto alla situazione lavorativa precedente, la possibilità di carriera e il part-time. Inoltre, il 61,5% si dice favorevole a frequentare un corso di studi, formazione o specializzazione, finalizzato ad un rientro nel mondo lavorativo. 26 Area Servizi Potendo segnare più di una risposta, alla domanda sull'utilizzo, attuale o nel prossimo futuro, di alcuni servizi (Graf.6), il 54,7% delle donne intervistate ha indicato l’asilo nido (nello specifico 30,2% quello pubblico e 24,5% quello privato); decisamente più elevata la percentuale per la scuola materna (73,6%). Risultano meno rilevanti i servizi come centri estivi e baby-sitter. Graf. 6 Servizi attualmente utilizzati o che si ha intenzione di utilizzare nel prossimo futuro Scuola materna Asilo nido (pubblico o privato) Centri estivi Baby sitter Per quanto riguarda la frequenza con cui ci si affiderebbe all’aiuto dei servizi sopraindicati, l’87,0% delle donne risponde di volerli utilizzare regolarmente tutti i giorni della settimana lavorativa. Chi ha indicato una frequenza sporadica o comunque limitata ad eventi particolari non arriva al 4%. 27 Graf.7 Frequenza che dovrebbero avere i servizi sopraindicati Tab.3 – Motivi del mancato ricorso ai servizi di Asilo Nido (pubblico e privato) Classifica dei motivi del mancato ricorso all'Asilo Nido PUBBLICO 1° Motivi personali: desiderio di occuparsi direttamente del bambino 2° Rischio di frequenti malattie 3° Tempi di attesa lunghi 4° Mancanza di necessità: presenza di nonni disponibili 5° Costi eccessivi 6° Troppi bambini per educatrice 7° Orari troppo rigidi 8° Programmi educativi insoddisfacenti 9° Spazi inadeguati 10° Distanza da casa o lavoro 11° Mancanza del servizio sul territorio 28 Classifica dei motivi del mancato ricorso all'Asilo Nido PRIVATO 1° Motivi personali: desiderio di occuparsi direttamente del bambino 2° Costi eccessivi 3° Rischio di frequenti malattie 4° Troppi bambini per educatrice 5° Mancanza di necessità: presenza di nonni disponibili 6° Orari troppo rigidi 7° Distanza da casa o lavoro 8° Tempi di attesa lunghi 9° Spazi inadeguati 10° Programmi educativi insoddisfacenti 11° Mancanza del servizio sul territorio Alcuni dati conclusivi In conclusione, i dati rilevati dall’indagine individuano il seguente quadro descrittivo della realtà riguardante le neomamme dimissionarie nella provincia di Rovigo: Si tratta prevalentemente di donne italiane tra i 25 e i 34 anni, con un livello di istruzione medio superiore, sposate (o conviventi), con un solo figlio e che possono contare sul sostegno di una rete famigliare. Dal punto di vista del contesto lavorativo, la totalità della popolazione osservata proviene da aziende private e prevalentemente micro e piccole imprese (nella realtà territoriale polesana le unità locali di queste dimensioni rappresentano oltre il 99% - dati CCIAA Rovigo 2008). La qualifica professionale maggiormente rilevata è quella di “impiegata”, segue quella di “operaia”, mentre il 5,7% ricopre un ruolo di “quadro” o “dirigente”. Per quanto riguarda i progetti lavorativi nel breve periodo, la prima condizione ritenuta indispensabile per accettare un nuovo impiego è la vicinanza a casa dell’eventuale luogo di lavoro e la buona retribuzione. Questo dato, probabilmente, indica la necessità di conciliare i tempi della vita personale con quelli dell’impegno lavorativo. In generale, la volontà espressa di rientrare al lavoro nel futuro prossimo evidenzia come le dimissioni e, dunque, l’allontanamento dal lavoro siano visti come temporanei e non definitivi e le aspettative di un nuovo lavoro sottendono l'auspicio di migliori condizioni rispetto alla situazione precedente. La maggioranza delle dimissionarie si avvale, o intende avvalersi, del supporto di un Servizio all’infanzia soprattutto a partire dai tre anni d’età del bambino. Le intervistate indicano che i motivi per i quali sono restie ad iscrivere il proprio figlio ad un nido pubblico sono principalmente: il rischio di frequenti malattie che il bambino potrebbe contrarre in tali ambienti, i lunghi tempi d’attesa e la mancanza di necessità (presenza di nonni disponibili). Per quanto riguarda i nidi privati le motivazioni sono: i costi troppo elevati e, anche in questo caso, il rischio di malattie. Al primo posto vi è comunque in entrambi i casi il desiderio di prendersi personalmente cura del figlio nei primi anni di vita. 29 30 1. Mater n ità e Pate rni t à nel LAVO RO DI PEN DE N T E 1.1 Normativa e beneficiari La normativa: Il D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, riunisce le disposizioni di legge sulla maternità e la paternità. Nella lettura delle disposizioni del Testo Unico vanno tenute presenti le modifiche/integrazioni apportate dal D.lgs n. 115/2003, dalla L. n. 350/2003, dall'art. 16 del D.Lgs. n. 119/2011 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011. Si applica quanto previsto dal Testo Unico, salvo, ovviamente, tutte quelle condizioni di miglior favore stabilite dai Contratti collettivi o da altre disposizioni (art.1, D.lgs 151/2001). Quali lavoratrici e lavoratori? • Salvo che non sia altrimenti specificato, per “lavoratrice” o “lavoratore” si intendono i dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti), compresi quelli con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative (art. 1, D.lgs 151/2001). • Un regime particolare è previsto per i/le lavoratrici addetti/e a servizi domestici e familiari e per i/le lavoratori/lavoratrici a domicilio (v. spazio dedicato 1.5). 31 1.2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della salute della lavoratrice e del lavoratore La tutela del rapporto di lavoro • Test di gravidanza: sono vietati test di gravidanza in sede di visite mediche prima dell’assunzione. • Discriminazione: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in sede di assunzione, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale. E altresì vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni (art. 3, D.Lgs 151/01). • Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data oggettiva della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni: - Colpa grave commessa dalla lavoratrice - Scadenza del termine del contratto di lavoro - Cessazione dell’attività dell’impresa - Esito negativo della prova Il divieto di licenziamento opera «in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza», ossia per il solo fatto che la lavoratrice si trova in stato interessante, a prescindere da qualsivoglia certificazione o comunicazione. In caso di licenziamento la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano (art. 54, D.lgs 151/01). • Controlli prenatali: la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche (art. 14, D.Lgs 151/01).Non sono previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto. Durante la gravidanza e il parto l’assistenza sanitaria è gratuita. A quali mansioni può essere adibita? • 32 Lavori vietati: per tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi di età del/la figli/a è vietato adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi, insalubri. La lavoratrice deve essere spostata a mansioni non a rischio per il periodo per il quale è previsto il divieto, senza diminuzione della retribuzione. Se lo spostamento è impossibile, la Direzione provinciale del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro (artt. 7-13, D.lgs 151/01). • Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del/della bambino/a. Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: • la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni; • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni; • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.Lgs. 151/01) Quali sono gli adempimenti necessari? • Prima del congedo per maternità: presentazione di apposita domanda da consegnare all’INPS e al datore di lavoro corredata del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. I medici del Servizio Sanitario Nazionale sono abilitati al rilascio del certificato di gravidanza. Si utilizza un apposito modello prestampato denominato “MOD.MAT” disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”. La domanda può essere presentata anche tramite i patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. • Permessi per visite ed esami specialistici durante l’orario di lavoro: richiesta al datore di lavoro e successivamente presentazione della documentazione attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. 33 1.3 Congedi di maternità, di paternità, parentali Il congedo di maternità Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (art.2, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti della mamma lavoratrice? • Astensione dal lavoro: La lavoratrice non può essere adibita al lavoro: • nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; • tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima sia successiva alla prima; • durante i 3 mesi dopo il parto; • qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto (art. 16, D.lgs. 151/01). • Flessibilità del congedo per maternità: Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità (5 mesi), la madre ha diritto di assentarsi dal lavoro, a sua scelta, 1 mese, anziché 2, prima della data presunta del parto, fruendo di 4 mesi nel periodo successivo. Ciò è possibile a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (nelle aziende dove è previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) certifichino che il prolungamento del periodo lavorativo non pregiudica la gravidanza (art. 20, D.lgs. 151/01). Secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro (circ. 43/2000) il diritto all’opzione circa il congedo per maternità è esercitabile in presenza dei seguenti presupposti: • assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta; • assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro, dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. 34 La flessibilità del congedo può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. Secondo l’Inps il periodo di flessibilità può essere ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti quali l’insorgere di una malattia che possa mettere a rischio la salute della lavoratrice e/o del nascituro. • Astensione dal lavoro anticipata: La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi: • in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie; che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice; • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli. In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. • La Direzione provinciale del lavoro può prorogare l’astensione dal lavoro fino al 7° mese successivo al parto qualora sussistano rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice madre (art. 17, D.lgs. 151/01). • Interruzione di gravidanza: L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione si considera parto; pertanto alla lavoratrice è riconosciuto il diritto all’intero periodo di congedo di maternità. L’interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica prima del 180° giorno è equiparata alla malattia: la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla indennità di maternità ma a quella di malattia per il tempo necessario al recupero delle condizioni psico-fisiche sufficienti per la ripresa dell’attività lavorativa (art. 19, D.lgs. 151/01; art. 12, Dpr 1026/76). Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro (art. 1 bis del D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011). • Parto prematuro Nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute, attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a partire dalla data d'ingresso del bambino nella casa famigliare (sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011). 35 Quali sono gli adempimenti necessari? • Dopo il parto: la lavoratrice deve presentare entro 30 giorni dal parto, al datore di lavoro e all’INPS, il certificato di nascita del/della figlio/a o un’autocertificazione sostitutiva (art. 21, D.lgs. 151/01). Qual’è il trattamento economico e normativo? 36 • La lavoratrice ha diritto ad un trattamento economico pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. La maggior parte dei contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri il trattamento economico al 100% della retribuzione (artt. 22-25, D.lgs. 151/01). • I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie • I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa: l’Inps accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. • Le ferie e i permessi maturati prima della gravidanza non sono persi ma possono essere goduti al rientro al lavoro. • L’indennità economica di maternità viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro che la anticipa per conto dell’Inps. Per alcune categorie di lavoratrici, invece, il pagamento dell’indennità viene effettuato direttamente dall’Inps (lavoratici domestiche, autonome, parasubordinate,…). • Per alcune categorie di lavoratrici il trattamento economico di maternità non è a carico dell’Inps: • dipendenti delle amministrazioni pubbliche: è a carico dell’amministrazione di appartenenza, • libere professioniste: è a carico dell’ente di previdenza a cui sono iscritte. • Maternità avvenute “al di fuori” del rapporto di lavoro: se la madre partorisce in un periodo in cui non presta attività lavorativa, può, con un’apposita domanda all’Inps, chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità. L’accredito viene riconosciuto a condizione che, al momento della domanda, l’interessata possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 25, c.2, D.lgs 151/01). In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro? • Alla lavoratrice gestante che si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata, spetta il normale trattamento economico di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (art. 24, D.lgs 151/01). • Se sono trascorsi più di 60 giorni, l’indennità spetta solo nei seguenti casi: • se la lavoratrice ha diritto, all’inizio del periodo di congedo di maternità, all’indennità di disoccupazione. Spetta anche a chi non usufruisca concretamente di questa indennità, ma possa comunque far valere il suo diritto teorico alla prestazione; • se la lavoratrice ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che, al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto. Inoltre nel biennio precedente tale periodo devono risultare versati a favore della lavoratrice almeno 26 contributi settimanali ai fini dell’assicurazione di maternità; • se la lavoratrice percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o straordinario, a carico dell’Inps; • se la lavoratrice è in mobilità. • Il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità (Corte Cost., sentenza 405/2001). • Nei casi descritti, la lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente privato in essere al momento di inizio dell’astensione obbligatoria, deve presentare la domanda per ottenere l’indennità di maternità direttamente all’ente previdenziale (Inps) non avendo possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro. La lavoratrice che ha cessato il rapporto da una pubblica amministrazione deve presentare domanda all’ultimo datore di lavoro pubblico. 37 IL CONGEDO DI PATERNITÀ Per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruibile in alternativa al congedo di maternità (art. 2, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti del padre lavoratore? • Astensione dal lavoro: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa alla madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di: • morte della madre • grave infermità della madre • abbandono del/della figlio/a da parte della madre • affidamento esclusivo del/della figlio/a al padre (art. 28, D.lgs 151/01) • oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato perché impegnata in altre attività (sentenza del Consiglio di Stato, Sez, VI, n. 4293 del 9 settembre 2008). Il diritto è riconosciuto indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma,…) o casalinga. Quali sono gli adempimenti necessari? • Il padre lavoratore che intenda usufruire del congedo di paternità deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’Inps, con la certificazione relativa alla causa che giustifica la richiesta. Gli appositi moduli sono reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it. Qual è il trattamento economico e normativo? 38 • Sono riconosciuti al padre gli stessi diritti (retributivi, previdenziali, ai fini dell’anzianità e della maturazione del trattamento di fine rapporto) spettanti alla madre (art.29, D.lgs 151/01). • Divieto di licenziamento: in caso di fruizione del congedo di paternità il lavoratore non può essere licenziato fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a, salvo in caso di: • Colpa grave • Scadenza del termine del contratto di lavoro • Cessazione dell’attività dell’impresa • Esito negativo della prova (art. 54, D.lgs 151/01) Il congedo parentale Per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice e del lavoratore (art.2, D.lgs 151/01). Il diritto al congedo è un diritto autonomo: ciascun genitore ne è titolare (artt. 32-38, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti di entrambi i genitori? • La coppia di genitori può usufruire, per ogni figlio/a e fino agli 8 anni di vita del bambino/a, di un periodo complessivo di congedo di 11 mesi. La madre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 6 mesi. Il padre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 7 mesi. Nel caso vi sia un solo genitore, questo può fruire di 10 mesi di congedo parentale. I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che: a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di congedo parentale; b) l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi. • In caso di parto gemellare il congedo spetta nella misura intera “per ogni bambino/a”. • Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad es. in caso non presti attività lavorativa o in caso sia libero/a professionista). Inoltre non vi è obbligo di rapporto coniugale o di convivenza tra i genitori. • I periodi di congedo non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro. • Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo oppure frazionato con un minimo di 1 giorno di utilizzo. Tra un periodo e l’altro deve esserci l’effettiva ripresa del lavoro. • I genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, quindi non solo quando l’altro non ne usufruisce. • La madre può richiedere il congedo parentale a partire dal termine del periodo di congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre può usufruirne fin dalla nascita del/della figlio/a, quindi anche durante il congedo di maternità o i riposi giornalieri della madre. 39 • Il periodo di congedo parentale può essere sospeso dall’insorgenza di una malattia debitamente certificata. • “Genitore solo”: la situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi indicati nella circ. INPS 109/2000) e nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. Nella domanda di congedo parentale occorre allegare la documentazione idonea ad attestare la condizione di genitore solo. Qual’è il trattamento economico e normativo? 40 • Fino al terzo anno di vita del/della bambino/a ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi. Tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa (significa che i contributi previdenziali sono accreditati, ma non sono effettivamente versati dal datore di lavoro. Nel settore privato sono quindi a carico dell’INPS). • Per i periodi oltre i 6 mesi complessivi tra i genitori, e per tutti i periodi fruiti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del/della bambino/a, l’indennità spetta se sussistono determinati requisiti di reddito, ovverosia a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente, relativo all’anno in cui si usufruisce dell’astensione, non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione garantito a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 €). Nel calcolo del reddito, ai fini del diritto alla conservazione dell’indennità del 30%, non rientrano i mesi di congedo parentale usufruiti nel corso dell’anno in questione. Per tali periodi la contribuzione figurativa è parziale: la rimanente quota può essere versata con riscatto o prosecuzione volontaria. • I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. • I periodi di congedo parentale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio (trattamento di fine rapporto compreso), ma non concorrono alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. • L’indennità è pagata dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall’Inps con il conguaglio dei contributi. • “Al di fuori” del rapporto di lavoro: il congedo parentale non spetta in caso di sospensione del rapporto di lavoro o di disoccupazione. I periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati ai fini pensionistici a condizione che il/la richiedente, al momento della domanda, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 35, c.5, D.lgs 151/01). • Anticipazione del trattamento di fi ne rapporto (Tfr): Può essere richiesto l’anticipo del TFR ai fini del sostegno economico durante la fruizione dei congedi parentali, alle condizioni previste dal codice civile (art.5, Dlgs 151/01). • Divieto di licenziamento: è nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice o del lavoratore (art. 54, D.lgs 151/01). Quali sono gli adempimenti necessari? Per poter esercitare il diritto di congedo parentale il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi di lavoro e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. La domanda per ottenere l’indennità economica va presentata all’Inps e al datore di lavoro, su modulo AST.FAC disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”. 41 1.4 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi giornalieri, congedi per la malattia, tutela del rapporto di lavoro I RIPOSI GIORNALIERI 42 • Riposi giornalieri della madre: durante il primo anno di vita del/della bambino/a, la lavoratrice madre, il cui orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero. Le ore di riposo possono essere fruite separatamente (ad es. 1 ora in entrata e 1 ora in uscita) o cumulate. Il periodo di riposo è di 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all’interno dell’azienda, un asilo nido o un’altra struttura idonea, i riposi si riducono alla metà: 1 ora in caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore; mezz’ora, in caso di orario inferiore alle 6 ore (art.39, D.lgs. 151/01). • Riposi giornalieri del padre: i periodi di riposo di 2 ore giornaliere, o di 1 ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore, sono riconosciuti al padre nel caso in cui: • il figlio sia affidato solo al padre; • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga; • quando la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma, libera professionista, parasubordinata. Deve comunque svolgere un’attività lavorativa); • in caso di morte o di grave infermità della madre (art.40, D.lgs. 151/01). • Per i riposi giornalieri è dovuta la retribuzione piena a carico dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro. • Le ore di riposo sono coperte da contribuzione figurativa solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. • L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la/il lavoratrice/lavoratore ed il responsabile dell’ufficio: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del/della neonato/a e dell’attività lavorativa. • Cosa fare: la domanda per fruire dei riposi giornalieri della madre va presentata al datore di lavoro; quella del padre va presentatala datore di lavoro e all’Inps. • In caso di parto gemellare o plurigemellare: i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di astensione aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (es. due ore per genitore). In questo caso l’Inps riconosce il diritto del padre a usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente al godimento, da parte della madre, del congedo di maternità o del congedo parentale. I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL/DELLA FIGLIO/A Quali sono i diritti di entrambi i genitori? • Malattie fino ai 3 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a (la legge non prevede limiti temporali). • Malattie dai 3 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (art.47, D.lgs. 151/01). • Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. • I lavoratori dipendenti non possono usufruire contemporaneamente del congedo di malattia per lo stesso figlio. Quali sono gli adempimenti necessari? Per fruire dei congedi il genitore deve presentare un'autodichiarazione attestante che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo e il certificato di malattia del/della figlio/a rilasciato dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato (artt. 47, 51, D.lgs 151/01). Qual’è il trattamento economico e normativo? • L’astensione non è retribuita. Eventuali clausole contrattuali migliorative (come, ad es., nel settore pubblico) possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro. • I periodi di congedo per la malattia sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48, D.lgs 151/01). 43 • I contributi sono figurativi e quindi coperti dall’INPS fino al compimento del terzo anno di vita del/della figlio/a. Successivamente i contributi sono coperti dall’INPS solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria (art. 49, D.lgs 151/01). I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. • La lavoratrice o il lavoratore in congedo per malattia del figlio non può essere sottoposto al sistema di controllo della malattia dei dipendenti (fasce orarie di reperibilità). • La malattia del/della bambino/a fino agli 8 anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento e l’assenza viene considerata come un congedo per malattia del/la bambino/a. TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO • Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data di inizio della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni: • Colpa grave commessa dalla lavoratrice • Scadenza del termine del contratto di lavoro • Cessazione dell’attività dell’impresa • Esito negativo della prova Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, fino ad 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento). Il licenziamento è vietato anche qualora sia causato dalla domanda, o dalla fruizione, del congedo parentale o del congedo per malattia del/della figli/a da parte della lavoratrice o del lavoratore (art.55, D.lgs 151/01). 44 • Dimissioni: le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del figlio/della figlia devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro e la lavoratrice/il lavoratore non è tenuta/o al preavviso (art.55, D.lgs 151/01). • Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino/a. Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: • la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni; • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni; • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01). • Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro: al termine dei periodi di divieto al lavoro e di congedo, di permesso o di riposo (per maternità, paternità,...), anche in caso di adozione e di affido, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati prima dell’astensione dal lavoro o in altra nel medesimo comune. Hanno, altresì, diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti (art. 56, D.lgs 151/01). 1.5 MATERNITÀ E PATERNITÀ IN PARTICOLARI RAPPORTI DI LAVORO: part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato, stagionale, a domicilio, domestico e familiare, agricolo, attività socialmente utili Part-time • La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno per quanto riguarda la durata del congedo di maternità e paternità o di congedo parentale (art. 60, D.lgs 151/01). • L’importo dei relativi trattamenti economici è riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa. • Per il part-time ciclico, l’Inps ha stabilito che: • se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata per tutto il periodo i congedo, anche durante la fase non lavorativa; • se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le fasi lavorative e non compete durante le pause. Si potrebbe ritenere, tuttavia, che l’indennità di maternità sia dovuta anche per le giornate comprese nella pausa contrattuale, in quanto l’art. 24, c.3, D.lgs 151/01 prevede che, ai fini del computo dei 60 giorni non si deve tener conto del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto a tempo parziale di tipo verticale. 45 • Ove la lavoratrice o il lavoratore e il datore di lavoro abbiano concordato di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l’indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole. Contratto di lavoro somministrato • Se il rapporto di lavoro con l’impresa fornitrice è a tempo indeterminato, valgono le norme generali. L’indennità di maternità va corrisposta anche durante il periodo di “disponibilità” lavorativa mantenuta nei confronti dell’impresa somministratrice. Secondo l’Inps, la retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità cambia in relazione al periodo in cui si verifica il congedo. Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto (Circ. Inps n. 41/2006). • Se il rapporto è a tempo determinato, valgono le regole del contratto a tempo determinato. Contratto di inserimento • Se l’assenza per congedo di maternità, di paternità o parentale si verifica nel corso del contratto di inserimento, il contratto è prorogato per un periodo equivalente al periodo di congedo. Quanto era stato previsto per i contratti di formazione e lavoro, è ora applicabile ai contratti di inserimento che hanno sostituito i primi nel settore privato (Corte Cost., sent. 149/93; artt. 54-59, D.lgs 276/2003). Contratto a tempo determinato • 46 L’indennità di maternità è dovuta alla lavoratrice madre se il periodo di congedo per maternità inizia prima del termine o entro 60 giorni dalla scadenza del termine: è corrisposta dal datore di lavoro fino alla scadenza del contratto; deve essere richiesta all’Inps per il periodo successivo. Se il congedo di maternità inizia trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova, all’inizio del congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, mantiene il diritto all’’in- dennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione, da richiedere all’Inps (o all’ente di appartenenza del settore pubblico presso cui si lavorava). • Il divieto di licenziamento non opera in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Lavoro stagionale • Le addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell’attività aziendale, hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del/della bambino/a, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità (art. 59, D.lgs 151/01). Lavoro a domicilio Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 61, D.lgs 151/01). • Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. • Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, in misura pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. • La corresponsione dell’indennità è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna. • È applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge. Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione. • Non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali e ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con handicap. • Si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. 47 Lavoro domestico e familiare (colf e badanti) Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 62, D.lgs 151/01): • Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. • La retribuzione utilizzata per il calcolo dell’indennità è quella convenzionale sulla quale si pagano i contributi previdenziali. L’indennità di maternità è pagata direttamente dall’Inps e non dal datore di lavoro. • Requisiti per il diritto all’indennità: 52 contributi settimanali, versati o dovuti, nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori di lavoro diversi da quello domestico. • È applicabile l’astensione anticipata nei casi previsti dalla legge. Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro servizi ispettivi l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione. • Non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali, né ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con handicap. • La legge non riconosce il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. Il contratto collettivo nazionale prevede che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria. Lavoro agricolo • Le lavoratrici e i lavoratori agricole/i con contratto a tempo determinato, iscritte/i o aventi diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità se hanno effettuato almeno 51 giornate lavorative nell’anno precedente l’evento (art. 63, D.lgs 151/01). Attività socialmente utili (LSU) • 48 Le lavoratrici e i lavoratori impegnate/i in attività socialmente utili, ai sensi del dlgs.468/97 e successive modificazioni, hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. È corrisposta un’indennità dall’Inps pari all’80% dell’assegno mensile, purché non possano vantare un’altra copertura assicurativa. • Al termine dell’astensione, possono continuare a partecipare alle medesime attività socialmente utili, qualora non fossero concluse. • Non hanno diritto ai congedi parentali, ma hanno diritto ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi assistenza al/alla figlio/a con handicap (art. 65, D.lgs 151/01). 1.6 Genitori adottivi o affidatari Congedi per maternità e paternità • Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, o di età non superiore ai 18 anni in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale. • Il congedo deve essere fruito durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. • Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto in alternativa, alle medesime condizioni, anche dal padre. • In caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale, i genitori hanno diritto, altresì, a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Tale congedo, che non comporta né indennità né retribuzione, deve essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione (artt. 26,31 D.lgs 151/01). • Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nelle ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (mess. Inps, n. 5478 del 23/02/06). Qual è il trattamento economico e previdenziale? • È il medesimo previsto per i genitori naturali. 49 Congedo parentale • In caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, i genitori hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali, con alcune differenze legate all’età del/della figlio/a: • hanno diritto a usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del/della bambino/a alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. • compresa fra i 6 e i 12 anni, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia (quindi, al massimo, fino al compimento dei 15 anni del/della figlio/a). • il diritto all’indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, senza limiti di reddito, spetta fino al 6° anno di vita del/la bambino/a (non fino al 3° come per i genitori naturali) (artt. 3637, D.lgs. 151/01). Riposi e permessi • Le disposizioni relative ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi per i figli con handicap grave previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari. • I genitori possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o affidamento, entro e non oltre il primo anno dal suo ingresso in famiglia (Corte Cost., sent. n. 104/2003). • Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori è previsto il raddoppio dei riposi giornalieri. • I riposi giornalieri possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del/della bambino/a. La successiva richiesta di congedo di maternità o di paternità (non oltre il terzo mese dall’ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi giornalieri. • La madre può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre, ma non durante il congedo di paternità di quest’ultimo. • Il padre non può invece godere dei riposi durante il congedo di maternità e il congedo parentale della madre. Congedi per la malattia del/della figlio/figlia 50 I congedi per la malattia del/della figlio/a spettanti ai genitori naturali spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, con alcune differenze relative all’età: • Malattie fino ai 6 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a. • Malattie dai 6 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno. Fino ai 12 anni: qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del/della figlio/a, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, è fruito nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare (art. 50, D.lgs. 151/01). 1.7 Genitori di figli/e con handicap Oltre al diritto ai congedi/riposi analizzati nei paragrafi precedenti, ai genitori con fi gli/e con handicap grave spettano ulteriori diritti. Fino al compimento di 3 anni di età La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto: • al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del/della figlio/a a condizione che non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati (art. 33, c. 1, D.lgs 151/01). Il prolungamento può iniziare solo al termine della durata massima fruibile del congedo parentale spettante al richiedente (art. 33, c. 4, D.lgs 151/01). L’indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione (salvo disposizioni di miglior favore previste dai contratti) con accreditamento pieno dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Non maturano ferie e tredicesima. Oppure, in alternativa, • a 2 ore di permesso giornaliero retribuito (1 ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore), fino a 3 anni di età del/della figlio/a (art. 42, c.1, D.lgs 151/01; art. 33, c. 2, L 104/92). Per i permessi giornalieri spetta l’intera retribuzione; non si maturano ferie e tredicesima; la contribuzione figurativa è ridotta con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari. Il congedo e i permessi orari giornalieri spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…). 51 Non è richiesta né la convivenza né l’assistenza continuativa ed esclusiva del/della figlio/a. L’accertamento dell’handicap in situazione di gravità deve essere richiesto alla Commissione medica dell’Asl competente per territorio o, nel caso di sindrome di down, anche al proprio medico di base (art. 3, c.3, L 104/92; art. 94, L 289/02). Successivamente al compimento di 3 anni di età La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap grave, anche non convivente, purché non ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, hanno diritto a: • 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (art. 3, c. 3, L. 104/92; art. 42, c.2, D.lg 151/01). Successivamente al raggiungimento della maggiore età del/della figlio/a, i 3 giorni di permesso mensile retribuito spettano al genitore solo a condizione che il/la figlio/a sia convivente o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al/alla figlio/a sia continuativa ed esclusiva (art. 42, c.3, D.lg 151/01). I permessi spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a,…). I 3 giorni di permesso giornaliero possono essere frazionati anche in 6 mezze giornate. Sono fruibili nell’arco di un mese e, se non utilizzati, non vanno a sommarsi a quelli maturati nei mesi successivi. Congedo straordinario La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, o, se deceduti o totalmente infermi, uno dei fratelli o sorelle conviventi o il coniuge convivente (Corte Cost., sent. 158/2007) di persona con handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, hanno diritto di fruire di un: • 52 congedo straordinario, anche frazionabile, della durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa (art. 42, c.5-6, D.lg 151/01, art. 3, L 350/03; Corte Cost., sent. 233/2005). Se i richiedenti sono i genitori non è richiesta la convivenza, ma, da quando il/la figlio/a è maggiorenne, solo la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, rivalutabile periodicamente, con accredito dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Il congedo straordinario spetta al richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice auto- nomo/a,…). L’art. 1, c. 1266, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha aggiunto al quinto comma dell’art. 42 D.lgs n. 151/01 il seguente periodo: “I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”. Inoltre: Il genitore che assista con continuità e in via esclusiva un familiare disabile ha diritto di scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative, della sede di lavoro più vicina e di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede (art. 33 c. 5 L 104/92). Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico un soggetto disabile non sono obbligati a prestare lavoro notturno. I contributi figurativi sono accreditati non d’ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. 1.8 Congedi per eventi e cause particolari L’art. 4 della legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per cause particolari. Il Ministero della Solidarietà Sociale, con Decreto n. 278 del 21 luglio 2001, ha precisato le modalità di fruizione di questi congedi. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto alle previsioni di legge. Decesso e grave infermità di un parente • Permessi retribuiti: la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a massimo 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. • Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi. • I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. • È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei 3 giorni di per- 53 messo in modo articolato o frazionato: ad esempio, in alternativa alla fruizione continua, può essere concordata una riduzione dell’orario lavorativo. • Documentazione: per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la grave infermità, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La documentazione relativa alla grave infermità va presentata entro 5 giorni dalla ripresa del lavoro. Per il decesso va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. • Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone con handicap dall’art. 33, L. 104/92. Congedi per gravi motivi familiari 54 • Congedi per 2 anni: la lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, delle persone a cui si è obbligati a prestare gli alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi, un periodo di congedo, non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa. • Per gravi motivi si intendono: • necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra elencate; • situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia per la cura o l’assistenza delle persone sopra elencate; • situazioni di grave disagio personale, con esclusione della malattia; • situazioni riferite alle persone sopra elencate, con esclusione del dipendente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; • patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; • patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori. • Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato e comunque per non più di due anni nell’arco della vita lavorativa. • Documentazione: la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per le situazioni che lo prevedono, deve essere accompagnata da idonea documentazione: del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione delle patologie deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. • Il datore di lavoro deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta di congedo (24 ore se il congedo non supera i 3 giorni). L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale devono essere motivate (ragioni organizzative che non consentono la sostituzione). In tal caso il dipendente può chiedere il riesame della domanda che deve avvenire nei successivi 20 giorni. Il congedo non superiore a 3 giorni può essere solo posticipato al massimo entro i successivi 7 giorni. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere una disciplina per i procedimenti di richiesta e di concessione dei congedi. • Se non è fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare anche prima del termine del congedo. • Durante il periodo di congedo il lavoratore/la lavoratrice: • conserva il posto di lavoro; • non ha diritto a retribuzione; • non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. • Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. È possibile procedere al riscatto o al versamento dei contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria. • Divieto di licenziamento: il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi è nullo se discriminatorio. • Al rientro al lavoro: si ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni o altre equivalenti nella stessa unità produttiva o in una dello stesso comune. 55 Come si calcola la parentela o l’affinità? La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.) • Parenti di 1° grado: genitori e figli • Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli) • Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli). L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge (art 78 cod. civ.) • Affini di 1° grado: suoceri, generi • Affini di 2° grado: cognati, nonni del coniuge • Affini di 3° grado: figli dei cognati, bisnonni del coniuge, zii del coniuge. 56 2. Mater n ità e Pate rni t à ne l L AVO RO AUTONOM O, P ROFESSI O NA LE, PA R A SUBOR DI NATO 2.1 LAVORO AUTONOMO La Normativa La tutela della maternità nell’ambito del lavoro autonomo ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 546/87, le cui disposizioni sono state trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, integrate dal D.lgs. n.115/2003. L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità ai/alle lavoratori/lavoratici autonomi/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4). Quali lavoratrici e lavoratori? • Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali ed imprenditrici agricole a titolo principale (art.66, D.lgs 151/01). • I lavoratori autonomi non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00. Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento (Cap.4). L'indennità di maternità • Le lavoratrici autonome hanno diritto ad un’indennità giornaliera per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 66, D.lgs 151/01). • Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro. • Misura dell’indennità: • per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è 57 • pari all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto. Per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato. • Requisiti: per avere diritto all’indennità di maternità la lavoratrice autonoma, all’inizio del periodo indennizzabile, deve risultare iscritta o avere richiesto l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale entro il termine previsto dalla legge; deve inoltre avere pagato i contributi Inps relativi al periodo indennizzabile stesso. • In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi dopo il terzo mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. • Domanda: le lavoratrici autonome devono presentare apposita domanda all’Inps (modulo MAT. AUT.), dopo il parto, corredata dal certificato di assistenza al parto (o dichiarazione sostitutiva), attestante le generalità della richiedente, del neonato e il loro rapporto di parentela. La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT. AUT. sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione “moduli”. • Prescrizione: la domanda di indennità di maternità deve essere presentata entro il termine di 1 anno a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno dei tre mesi indennizzabili dopo il parto, pena la prescrizione del diritto. • In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del/della bambino/a nella famiglia, a condizione che non abbia più di 6 anni, se italiano, o più di 18 se straniero (art. 67, D.lgs 151/01). L’indennità non spetta al padre lavoratore autonomo in alternativa alla madre, come avviene invece nel lavoro dipendente. Il congedo parentale 58 • Le lavoratrici autonome hanno diritto al congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) retribuito per un periodo di 3 mesi, fruibile anche in modo frazionato, entro il primo anno di vita del/della bambino/a (art. 69, D.lgs 151/01). • Il congedo parentale di 3 mesi complessivi spetta anche in caso di adozione o affidamento, fino a 12 anni di età del/della bambino/a, purché sia fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia (art. 69 bis, D.lgs 151/01; circ. Inps n. 46/2006). • Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi. • Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome che chiedono il congedo parentale devono astenersi effettivamente dall’attività, sottoscrivendo dichiarazione di responsabilità la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica (circ. Inps n. 109/2000; circ. Inps n. 177/2000). • Trattamento economico: • per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari al 30% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all’anno precedente il parto. • Per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è pari al 30% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato della categoria di appartenenza. • Domanda: la domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del congedo. Sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda. • Requisiti: per le artigiane e le commercianti, la sospensione dell’obbligo contributivo e l’accredito della contribuzione figuarativa possono avvenire solo per mesi interi di calendario privi di attività lavorativa. I finanziamenti in caso di sostituzione del/della lavoratore/Lavoratrice autonomo/a per esigenze di cura familiare: Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”. L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: • titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); • lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; • lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4. 59 2.2 Libera professione La normativa: La tutela della maternità delle libere professioniste ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 379/1990, le cui disposizioni sono state integralmente trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, innovate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 289/2003. L’art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità anche ai/alle liberi/e professionisti/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4). Quali lavoratrici e lavoratori? • Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, di cui alla Tab. D allegata al testo unico (art.70, D.lgs 151/01): Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.; Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; Ente di previdenza dei periti industriali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia; Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici. • I liberi professionisti non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00. Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all’argomento 60 (Cap.4). L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ • È riconosciuta una indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 70, D.lgs 151/01). • Astensione dal lavoro: l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa (art. 71, D.lgs 151/01). • Misura dell’indennità: l’indennità di maternità è corrisposta in misura pari all’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto (o alla data dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione). • L’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio, né superiore a 5 volte l’importo minimo come sopra individuato. • L’indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri Istituti assicuratori e la relativa corresponsione è condizionata all’attestazione dell’inesistenza del diritto alle relative indennità. • Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese di gestazione ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura pari all’80% di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato. Spetta in misura intera in caso di interruzione di gravidanza dopo il sesto mese di gravidanza. • Domanda: l’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione della domanda alla propria Cassa di previdenza, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto. • In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta altresì per l’ingresso del/della bambino/a adottato o in affido a condizione che quest’ultimo non abbia compiuto i 6 anni d’età. In caso di adozione internazionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 371/2003, ha esteso la tutela anche nel caso in cui il/la bambino/a abbia superato il limite di 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età. La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono, in caso di adozione o di affidamento, che al padre spetti in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita solo a quest’ultima. Spetta ora al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela. 61 I finanziamenti in caso di sostituzione del/della libero/a professionista per esigenze di cura familiare: Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”. L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: • titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); • lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; • lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri liberi professionisti possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4. 2.3 Lavoro parasubordinato La normativa: • art. 64, D.lgs 151/01, • Decreto Ministero del lavoro e P.S. 4 aprile 2002 • art.66, Decreto legislativo 276/2003 • Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004 • art. 1, c. 788, 791, Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) • Decreto Ministero del Lavoro e P.S. 12 luglio 2007 Quali lavoratrici e lavoratori? • 62 Iscritte/i alla gestione separata Inps che hanno, cioè, redditi derivanti da: • collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; • attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale, con cassa ma con redditi diversi da quelli inerenti all’iscrizione all’albo, professionisti che sono anche lavoratori dipendenti); • lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a € 5.000); • vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a € 5.000); • associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; • attività di spedizioniere doganale; • borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca. Sono escluse/i le/gli iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie e le/i pensionate/i. L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ • Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto a un’indennità di maternità per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 mesi successivi al parto. • La gravidanza della collaboratrice a progetto non comporta l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso. La durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni salva più favorevole disposizione del contratto individuale. • Astensione dal lavoro: la lavoratrice non può essere adibita al lavoro: • nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; • tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima sia successiva alla prima; • durante i 3 mesi dopo il parto; • qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (art. 16, D. lgs. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007). • Astensione anticipata: la lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro-Servizi ispettivi l’astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi: • in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell’Asl, che predisporrà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice; • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli (questo secondo caso non riguarda le lavoratrici esercenti attività libero professionali iscritte alla gestione separata Inps). In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. (art. 17, D. lgs n. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007). • In caso di adozione e affido: l’indennità di maternità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia: • del/la bambino/a che non abbia superato i 6 anni di età, in caso di adozione e affidamento nazionale; • del/la bambino/a che non abbia superato i 18 anni di età, in caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale. 63 • Misura dell’indennità: l’indennità giornaliera è pari all’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, nei limiti del massimale annualmente previsto. • Requisiti contributivi: l’indennità di maternità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto (o l’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione. Nei casi in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai 12 mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di maternità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa. I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio, salvo iscrizione successiva, dell’anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce. Nel caso in cui la lavoratrice non risulti più iscritta alla Gestione separata, ma sia in possesso del requisito contributivo minimo, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso trattamento economico a carico di un’altra gestione pensionistica. • Domanda: la domanda per ottenere l’indennità va presentata dopo il parto, ed entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, presso gli uffici dell’Inps compilando l’apposito modulo. L’indennità di paternità • Il padre lavoratore, iscritto alla gestione separata Inps, ha diritto all’indennità di paternità per i 3 mesi successivi al parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di: • morte o grave infermità della madre; • abbandono da parte della madre; • affi damento esclusivo al padre; • in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta, in caso di adozione o di affi damento. • I parametri per il calcolo della misura sono gli stessi di quelli dell’indennità di maternità, e il requisito contributivo è di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi 64 precedenti l’evento che ha determinato il diritto del padre. Il congedo parentale • Dal 1° gennaio 2007, i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del/della bambino/a (o del suo ingresso in famiglia). • L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità (art. 1, c. 788, L. n. 296/2006). I finanziamenti in caso di sostituzione del/della collaboratore/collaboratrice per esigenze di cura familiare Ogni anno, attraverso l’art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati fi nanziamenti per progetti che consentano “la sostituzione del titolare d’impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”. L’azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: • titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); • lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; • lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri lavoratori a progetto possono beneficiare dei fi nanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell’argomento, si rimanda al Capitolo 4. 65 66 3. Mater n ità e Pate rni t à in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell’ingresso in famiglia del/della bambino/a in affi damento o adozione), o che hanno lavorato precedentemente, o che lavorano ma godono di trattamenti ridotti di maternità. Come forma di supporto economico sono stati istituiti due tipi di assegno di maternità (artt. 74, 75, D.lgs. 151/01). Assegno di maternità di base • Beneficiari: è una prestazione concessa dal Comune di residenza, ed erogata dall’Inps, riconosciuta alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio o minore adottato o in affidamento preadottivo. È riconosciuta alle donne non lavoratrici, che non beneficiano di altre indennità di maternità (oppure se l’importo è inferiore all’assegno), per ogni figlio/a nato/a o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione. • Requisiti: l’assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni: • la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità. Nel caso in cui percepisca un trattamento di maternità di importo inferiore all’assegno, la lavoratrice può presentare ai comuni una richiesta per la concessione della quota differenziale; • il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.). L’I.S.E. deve essere minore o uguale al valore riportato dalla legge, riparametrato sul nucleo familiare e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT (nel 2007 = € 30.701,58 per un nucleo familiare di 3 componenti). 67 • Misura: l’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno. Per il 2007 è pari a € 294,52 mensili, per complessivi € 1.472,60 corrispondenti a 5 mensilità. Qualora le richiedenti beneficino di altri trattamenti della maternità di importo inferiore, spetta loro la quota differenziale. L’assegno viene corrisposto per un massimo di 5 mensilità per ogni bambino/a (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia). L’assegno del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. 68 • Domanda: la domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento preadottivo. • Concessione dell’assegno ad altri soggetti: • al padre, alle seguenti condizioni: 1 in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e sogiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita; 2 in caso di decesso della madre; 3 in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare. • all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: 1 cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica; 2 cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983. • all’adottante non coniugato: 1 residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge n.184/1983. In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori, l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica. Assegno di maternità dello stato • Beneficiari: è una prestazione di carattere economico, concessa ed erogata dall’Inps, che spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per ogni figlio/a o minore adottato o in affidamento preadottivo. È destinato alle donne per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di 3 mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita o l’ingresso in famiglia. • Requisiti: l’assegno spetta quando si verifica uno dei seguenti casi: • la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del/della bambino/a; • la madre, dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività lavorativa, ha avuto diritto precedentemente a prestazioni previdenziali o assistenziali (disoccupazione, mobilità, malattia,...) purché tra la data della perdita del diritto e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi; • in caso di recesso dal lavoro, anche volontario, durante il periodo di gravidanza, quando la lavoratrice possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del/della bambino/a (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento). • Misura: l’assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità. L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2007, l’importo intero è pari a € 1.813,08. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza se il richiedente è titolare di un altro trattamento economico di maternità ma di importo inferiore. L’assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità concesso dai Comuni, ma è cumulabile con altre indennità previste da leggi regionali o disposizioni comunali o provinciali. • Domanda: per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in 69 famiglia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo. Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps. it, nella sezione “moduli”. Nel caso in cui venga respinta dall’Inps per mancanza dei requisiti, la domanda di assegno viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente, dove viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni. • Concessione dell’assegno ad altri soggetti: • al padre, alle seguenti condizioni: 1 in caso di abbandono del/della figlio/a da parte della madre, o di affidamento 2 esclusivo al padre, a condizione che il/la figlio/a sia soggetto/a alla sua potestà e che la madre risulti residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita; 3 in caso di decesso della madre; 4 in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il/la figlio/a e lo/la iscrive nel suo nucleo familiare. • all’affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: 1 cittadino italiano o comunitario al momento dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica; 2 cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell’art.25 della legge 184/1983. • all’adottante non coniugato: 1 residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge n.184/1983. In caso di neonato, non riconoscibile o non riconosciuto, da alcuno dei genitori, l’assegno può essere erogato al soggetto, cittadino italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, che abbia avuto in affidamento il minore con provvedimento del giudice e che abbia il minore nella propria famiglia anagrafica. 70 Straniere “irregolari” La donna straniera, priva di regolare permesso di soggiorno, in gravidanza, ha diritto: • alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative in forma gratuita durante la gravidanza e il parto presso gli ospedali del Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con le cittadine italiane; • ad un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura, per cure mediche fino al sesto mese di vita del/della bambino/a (anche il marito, se è convivente) (art. 35, D.lgs n. 286/98; Corte Cost., sent. N. 376/2000). 71 72 4. CONCI LI A ZI O NE L AVO RO -FA MI GLIA : g l i i n t e r ve n t i fi n a n z i at i p e r favo r i r e un miglior equilibrio fra gli impegni d i c u ra e q u e l l i di l avoro La legge 53/2000, attraverso l’articolo 9, sostiene interventi, nelle aziende e nell’ambito del lavoro autonomo, volti a consentire a uomini e donne una più agevole conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Interventi finanziabili a) forme di flessibilità di orario e dell’organizzazione del lavoro (part time, tele-lavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile, banca delle ore, flessibilità su turni, orario concentrato,...); b) formazione per il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo il periodo di congedo (di maternità, paternità o parentale); c) sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. Soggetti finanziabili Per le azioni previste dalle lett. a, b, d: • aziende di diritto privato, individuali o collettive, quelle a partecipazione pubblica, totale o parziale, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici. Alle aziende con meno di 50 dipendenti è riservato il 50% della somma annua disponibile. Per l’azione prevista dalla lett. c: • titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente 73 • • l’attività d’impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Destinatari • Per le azioni previste dalle lett. a, b e d: lavoratori e lavoratrici dipendenti con esigenze di cura familiare nei confronti di figli, naturali/adottivi/affidatari e familiari non autosufficienti. È data priorità ai destinatari con figli fino a 12 anni di età o fino a 15 anni in caso di affido o adozione. • Per le azioni previste dalle lett. c: titolari di impresa, lavoratori/lavoratrici autonomi/e, liberi/e professionisti/ e, lavoratori/lavoratrici a progetto, con esigenze di cura parentale. È data priorità ai destinatari con figli fino ad 1 anno di età Durata I progetti lett. a, b, d, possono avere una durata massima di 24 mesi, mentre la durata dei progetti lett. c non può eccedere i 12 mesi complessivi. Accordo sindacale Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale. A seconda delle tipologie progettuali esso va stipulato: • con le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali (lett. a, b, d) • con le associazioni datoriali di riferimento (lett. c) Un titolo preferenziale è previsto per i progetti che aderiscono a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali. Costi ammissibili 74 I contributi erogati sono da intendersi quali meri rimborsi di costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per attuare le azioni progettuali. Si tratta, esemplificando, di costi di lavoro aggiuntivo (ad es., fino all’80% del costo di nuove assunzioni part time a copertura della riduzione di orario accordata a propri dipendenti con esigenze di conciliazione), di strumentazioni (ad es. postazioni per il telelavoro e relativi software), di materiale didattico e spese docenti per i progetti di formazione al rientro, dei costi per lo studio della progettazione e fattibilità dei progetti. Per i progetti lett. c., i contributi coprono sostanzialmente il costo del compenso del/lla sostituto/a. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Fa- miglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato. Riferimenti normativi In attuazione dell’art. 9, L 53/2000, è stato emanato il decreto interministeriale 15 maggio 2001, cui hanno fatto seguito le circolari n. 14/2002, n. 4/2003, n. 16/2006. Successivamente, l’art. 9, L 53/00 è stato modificato dall’art. 1, c. 1254, L 296/06 (finanziaria 2007), cui hanno fatto seguito le circolari n. 1 e 2/2007, del Dipartimento delle politiche per la famiglia, contenenti importanti indicazioni in merito alla presentazione dei progetti. Allegati alla circolare sono disponibili i documenti per la presentazione delle richieste di finanziamento. Siti internet Per trovare tutte le informazioni sulla normativa e per scaricare i modelli di domanda di finanziamento: http://www.lavoro.gov.it/lavoro (aree tematiche/occupazione e mdl/politiche attive/sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia.) http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html 75 76 5. L a Nascita: D OCUMENTI E PRAT I C H E 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l’iscrizione del/della neonato/ a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r. n. 396/2000) La dichiarazione va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro 3 giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto o in alternativa, entro 10 giorni, presso il Comune in cui è avvenuta la nascita o il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione va fatta presso il Comune di residenza della madre. Se i genitori non sono coniugati, per la dichiarazione è necessaria la presenza di entrambi. In alternativa ai genitori, la dichiarazione di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto (chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata). I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita, la quale non dà diritto all’iscrizione automatica del/della bambino/a nell’anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l’estratto di nascita. La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo 10 giorni ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell’ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica. I/Le figli/e di cittadini/e italiani/e, anche se nati/e all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini/e italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana la trasmette ai/alle propri/e figli/e, ancora minorenni e conviventi, anche la nascita di questi/e ultimi/e deve essere registrata in Italia. 77 Nome e Cognome 78 • Al/alla neonato/a si possono attribuire fino a 3 nomi che lo/la accompagneranno per tutta la vita e che contrariamente al passato compariranno sempre sui suoi documenti; non si può attribuire lo stesso nome del padre o di un fratello o sorella viventi, oppure nomi “ridicoli o vergognosi”. • Per quanto riguarda il cognome, la legge italiana prevede che il/la figlio/a nato/a da genitori sposati acquisti il cognome del padre. • Per quanto riguarda il /la figlio/a nato/a fuori del matrimonio, il codice civileprevede che il cognome sia quello del genitore che per primo lo/la riconosce: se viene riconosciuto/a congiuntamente da entrambi i genitori, prende il cognome del padre; se viene riconosciuto/a solo dal padre prende il suo cognome, se solo dalla madre prende il cognome di lei. Se dopo essere stato/a riconosciuto/ a dalla madre viene riconosciuto/a anche dal padre, i genitori potranno, eventualmente, chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni, di utilizzare entrambi i cognomi o di passare solo a quello paterno. • Nuove regole nell’attribuzione del cognome sono state previste in alcuni disegni di legge, presentati anche di recente, che pur proponendo soluzioni diverse sono accomunati dall’esigenza di affermare una effettiva parità tra i genitori nella trasmissione del cognome ai/alle figli/e. 5.2 La scelta del pediatra La procedura per scegliere il pediatra è uguale a quella per il medico di base e cioè basta rivolgersi agli uffici del distretto della Azienda Sanitaria Locale presentando il certificato di nascita (o autocertificazione) e il codice fiscale del/della neonato/a. Il distretto rilascia una Tessera che documenta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Una volta ottenuto l’elenco dei pediatri è possibile telefonare loro per raccogliere le informazioni che interessano, ad es. gli orari di visita, la disponibilità per le visite a domicilio, la disponibilità a ricevere su appuntamento almeno nel primo anno di vita del bambino. Se il pediatra scelto ha già raggiunto il tetto massimo di assistiti, che è, salvo alcune eccezioni, di 800 pazienti, è sempre possibile attendere che si verifichi la possibilità di accesso: i tempi di attesa sono variabili e del tutto casuali in quanto dipendono dal fatto che un assistito compia i 14 anni. Se il pediatra ha già in carico un fratellino o una sorellina del/della neonato/a è possibile accedere subito. La scelta del pediatra, così come quella del medico di base, non è definitiva e i genitori possono per qualsiasi motivo cambiarlo: per farlo è sufficiente scegliere un altro nominativo tra quelli dell’elenco. Il/La bambino/a viene assistito/a fino al compimento del 14° anno di età dal proprio pediatra. Già a partire dai 6 anni di età i genitori possono, eventualmente, decidere di farlo/a seguire da un medico di medicina generale, scelto tra quelli disponibili. 79 5.3 Il codice fiscale e la tessera sanitaria Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del/della cittadino/a nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per i/le neonati/e, l’attribuzione del codice fiscale è automatica e viene effettuata dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. Solo nel caso in cui la nascita avvenga in un comune diverso da quello di residenza, occorre fare richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La tessera sanitaria è un documento che contiene, oltre ai dati anagrafi ci, anche il codice fiscale e ha sostituito gradualmente il vecchio tesserino plastificato del codice fiscale. La tessera, recapitata a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell’Anagrafe tributaria al momento della spedizione, è valida sull’intero territorio nazionale e permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione Europea, in sostituzione del modello cartaceo E111. Ai nati dal 1° gennaio 2006, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di 1 anno; alla sua scadenza, viene inviata la tessera con scadenza standard (5 anni). Per informazioni sulla tessera sanitaria si può telefonare al n° verde 800 030 070. 80 5.4 Il riconoscimento di paternità e maternità Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la filiazione “legittima” e la filiazione “naturale”. Quando i genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido agli effetti civili, il/la figlio/a acquisisce lo stato di “figlio/a legittimo/a” automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà. Quando invece il/la bambino/a nasce da genitori non sposati fra di loro acquista lo stato di “figlio/a naturale”: ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice). È importante precisare che il genitore che compie il riconoscimento deve aver compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità e il/la fi glio/a è affi dato/a temporaneamente ad altre persone). Il/la figlio/a naturale può essere riconosciuto/a da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Nel caso in cui il/la bambino/a, alla nascita, sia stato/a riconosciuto/a da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio (Atto Pubblico o Testamento). Esiste inoltre la possibilità che un/a bambino/a non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall’ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall’ordinamento vigente. I bambini non riconosciuti/e vengono dichiarati in stato di adattabilità e affidati ad un istituto o a terze persone. La legittimazione, invece, attribuisce al/alla figlio/a nato/a fuori del matrimonio (figlio/a naturale) la qualità di figlio/a legittimo/a: ciò avviene generalmente in seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sancito il principio di eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali. Alcune differenze, tuttavia, permangono nel nostro ordinamento, soprattutto in materia di diritti successori. 81 82 DOV E, COME, QUA N DO Nelle pagine che seguono riportiamo un elenco dei servizi rivolti alla prima infanzia e di supporto alla genitorialità suddivisi per comune, con l’indicazione deirecapiti telefonici e degli uffici cui potete rivolgervi per avere informazioni più dettagliate. Informaopuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ S e r v i z i p e r l ' I N FA N Z I A (0-5 a nni ) zioni sui servizi e sulle iniziative per la prima infanzia nella provincia di Rovigo. Nidi famiglia Il progetto Nido Famiglia prevede che un collaboratore educativo, formato dalla Regione e supportato da un organizzatore di zona possa attivare, presso la propria abitazione o comunque in una abitazione con le caratteristiche di civile abitazione, il servizio. 83 La Tata di Nadia Bevilacqua via Dal Vecchio, 12 – Santa Maria Maddalena Tel. 348 6621158 Il Piccolo Gnomo di Veronica Bonsi via Mangilli, 68 - San Martino di Venezze Tel. 329 9078780 Matisse Ass. Culturale Incipit.ve via Carducci, 7 – Adria Tel. 393 0320151 Ku Ku di Silvia Recanatese via Micca – Rovigo Tel. 339 5040500 Birimbo di Caterina Ruzza via San Marco – Rosolina Tel. 347 6405635 Organizzatrici di zona Rovigo: Beatrice Girotto Presidente Coop. Peter Pan Tel 347 1958700 84 Anna Segato Libera Professionista Tel 348 6416177 opuscolo da ritagliare La Casa dei Puffi di Flavia Ramona Mitran viale Porta Adige, 137 – Rovigo Tel. 328 7407846 ------------------------------------------------------------------------------------ NIDI FAMIGLIA Asilo nido comunale via Bettola, 61 – Adria Tel. 0426 941239-227 Monumento ai caduti via Anconeta, 7 – Loc. Bellombra, Adria Tel. 0426 44028 I fiori più belli via Pascoli, 139 - Badia Polesine Tel. 0425 53544 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ ASILI NIDO PUBBLICI La tana degli orsetti (centro infanzia) via Matteotti, 53 – Castelmassa Tel. 0425 843230 Incamminarsi (micronido) via V. Veneto – Castelnovo Bariano Tel. 042581449 Peter Pan (micronido) via Piave, 119 – Ficarolo Tel. 0425 708306 - 0425 727599 Asilo nido comunale via San Francesco, 8 – Lendinara Tel. 0425642945 - 0425605651 La coccinella via Kennedy – Santa Maria Maddalena Tel. 0425 756570 Micronido comunale via Raccano - Polesella Tel. 0425 947879 85 Il Girotondo (nido integrato) via Moro, 9 – Loc. Volto, Rosolina Tel. 0426 340195 La Nuvola Blu (nido aziendale Ulss 18) viale Tre Martiri, 140 – Rovigo Tel. 0425 394527 – 349 2863071 Sant’Antonio (nido integrato) via Maria Montessori, 4 - Rovigo Tel. 0425 412488 Buonarroti via Buonarroti 12 - Rovigo Tel. 0425 30695 Asilo nido Ca' Tiepolo via Fregnan, 1 – Porto Tolle Tel. 0426 82493 Le Coccole via Marconi, 53 – Stienta Tel. 0425 1730067 Il Girasole via Collodi, 4 - Taglio di Po Tel. 0426 347152-151 86 Latte e Cacao (nido integrato) corte Barchessa, 31 – Villadose Tel. 0425 405415 opuscolo da ritagliare Bramante via Bramante 17 - Rovigo Tel. 0425 34073 - 0425 361443 ------------------------------------------------------------------------------------ Peter Pan via Giolo - Porto Tolle Tel. 0426 394445 – 0426 82493 San Giovanni Bosco (nido integrato) Loc. Piano di Rivà, Via S.Pellico, 3 - Ariano nel Polesine Tel. 0426 78082 Paola di Rosa (centro infanzia) via Cigno, 113 - Badia Polesine Tel. 0425 52624 San Gottardo (nido integrato) P.zza Marconi, 305/20 - Bagnolo di Po Tel. 0425 704463 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ ASILI NIDO PRIVATI Aurora (nido integrato) via Chioccana – Bergantino Tel. 0425 805197 Maria Bambina (nido integrato) Via Argine Poazzo Inferiore, 84 - Canaro Tel. 0425 940082-0425 940021 Maria Immacolata (nido integrato) via Dante Alighieri, 110 – Canda Tel. 0425 702008 San Domenico Savio (nido integrato) Loc. Lama Polesine, via Eridania, 148 - Ceregnano Tel. 0425 937026 Papa Pio XII (nido integrato) Via S.Martino e Severo,16 - Crespino Tel. 0425 77348 Maria Immacolata (nido integrato) Via Chiavichetta, 86 - Fiesso Umbertiano Tel. 0425 754049 87 Santa Maria Goretti via ex Provinciale Rasa, 36 – Lendinara Tel. 0425 66088 Santa Caterina (nido integrato) via S.Biagio, 13 Lendinara Tel. 0425 641328 S. Giovanni Bosco (nido integrato) Via S.Giovanni Bosco, 65 - Lusia Tel. 0425 607019 San Giuseppe (nido integrato) Via D.Alighieri, 74 - Pontecchio Polesine Tel. 0425 492055 Santa Caterina da Siena (nido integrato) frazione Donzella – Porto Tolle Tel. 0426 393603 Girotondo-Arcobaleno (centro infanzia) via Jacopone Da Todi, 18 – Rovigo Tel. 0425 28120 Elisa Merlin (nido integrato) Via della Resistenza, 1 - Rovigo Tel. 0425 24138 88 Giacomo Sichirollo (centro infanzia) Via Sacro Cuore, 37 - Rovigo Tel. 0425 21009 opuscolo da ritagliare San Giuseppe (nido integrato) Via Matteotti, 366 - Pincara Tel. 0425 741442 ------------------------------------------------------------------------------------ Beata Vergine del Buon Consiglio (nido integrato) Via Fiaschi, 1 - Gaiba Tel. 0425 709898 Santa Maria Assunta via Ponte dell'Asino, 22 – Grignano (RO) Tel. 0425 494131 Beato Luigi Guanella (nido integrato) Via D.Luigi Guanella, 79 - Trecenta Tel. 0425 701205 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ San Pio X (nido integrato) via Campo Gaspare, 18 - Rovigo Tel. 0425 35380 89 Scuola dell'infanzia Via G. di Vittorio, 1 - Adria Tel. 0426 41293 Scuola dell'infanzia A. Gregnanin Via Dante Alighieri, 13 - Adria Tel. 0426 22919 Scuola dell'infanzia Loc.Carbonara, Riviera Cengiaretto - Adria Tel. 0426 22262 Scuola dell'infanzia G. Pascoli Via Pascoli, 139 - Badia Polesine Tel. 0425 52859 Scuola dell'infanzia Via A. Manzoni, 250 - Bergantino Tel. 0425 87760 Scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre Via Pio Mazzucchi, 56 - Castelguglielmo Tel. 0425 171355 Scuola dell'infanzia Via Matteotti, 32 - Castemassa Tel. 0425 81405 90 Scuola dell'infanzia Via Cavo Bentivoglio, 72 - Castelnovo Bariano Tel. 0425 850232 opuscolo da ritagliare Scuola dell'infanzia S. Maria in Punta Via Traversante, 16 - Ariano nel Polesine Tel. 0426 70195 ------------------------------------------------------------------------------------ SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI Scuola dell'infanzia Via Piave, 119 - Ficarolo Tel. 0425 708306 Scuola dell'infanzia Via Pietro Nenni n. 2/A - Gavallo Tel. 0425 778150 Scuola dell'infanzia via Don Minzoni 5 - Lendinara Tel. 0425 642035 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia Piazza G. Marconi n. 70 - Ceregnano Tel. 0425 476158 Scuola dell'infanzia via Garibaldi 15 - Lendinara Tel. 0425 641721 Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti Via Roma, 32 - Loreo Tel. 0426 669174 Scuola dell'infanzia E. De Amicis VIA Ronchello 808 - Loc. Cà Zen di Lusia Tel. 0425 667696 Scuola dell'infanzia Via G. Garibaldi, 94 -Melara Tel. 0425 89059 Scuola dell'infanzia E. De Amicis Via Fiesso - Occhiobello Tel. 0425 760368 Scuola dell'infanzia F. Bottoni Via F.Bottoni n.9 - Papozze Tel. 0426 44543 91 Scuola dell'infanzia Via Fregnan, 15 - Contarina di Porto Viro Tel. 0426 631429 Scuola dell'infanzia via Cao Marina, 72 - Fornaci di Porto Viro Tel. 0426 632015 Scuola dell'infanzia Gianni Rodari Via A. Moro, 9 - Loc. Volto di Rosolina Tel. 0426 337743 Scuola dell'infanzia Pinocchio Via Montessori, 1 - Rovigo Tel. 346 4175283 Scuola dell'infanzia Via S.Caterina, 1 - Roverdicrè di Rovigo Tel. 0425 360067 Scuola dell'infanzia S. Antonio Via Montessori 4 - Rovigo Tel. 0425 30753 Scuola dell'infanzia Tassina Via V.Veneto n. 87 - Rovigo Tel. 0425 27070 92 Scuola dell'infanzia Via Marchi, 20 - Rovigo Tel. 0425 31963 opuscolo da ritagliare Scuola dell'infanzia Via F. Baracca, 19 - Loc. Fenil del Turco di Rovigo Tel. 0425 476333 ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia Via Boito, 4 - loc. Cà Tiepolo di Porto Tolle Tel. 0426 380383 Scuola dell'infanzia Via Roma, 57 - Salara Tel. 0425 705101 Scuola dell'infanzia M. Montessori Maria Teresa Reato n. 15 - San Martino di Venezze Tel. 0425 99012 Scuola dell'infanzia Ennio Milani Via Collodi - Taglio di Po Tel. 0426 660322 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia Via Sichirollo - Rovigo Tel. 0425 28494 Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti Via Dante - Taglio di Po Tel. 0426 660343 Scuola dell'infanzia Sacro Cuore Via Oca, 32 - Taglio di Po Tel. 0426 86207 Scuola dell'infanzia S. Agnese Corte Barchessa n. 31 - Villadose Tel. 0425 405307 Scuola dell'infanzia P.zza 43 Martiri , n. 3 - Villamarzana Tel. 0425 938082 Scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre Via Dante Alighieri, 8 - Fraz. Bornio Villanova del Ghebbo Tel. 0425 669181 93 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice Via L. Einaudi, 24 - Loc. Baricetta di Adria Tel. 0426 46345 Scuola dell'infanzia Maria Elisa Andreoli Via Brollo, 14 - Adria Tel. 0426 901926 Scuola dell'infanzia Maria Immacolata Via Filippo Turati, 4 - Adria Tel. 0426 21557 Scuola dell'infanzia S.Teresa Bambino Gesù Via E.Filiberto, 8 - Adria Tel. 0426 21874 Scuola dell'infanzia Umberto Maddalena Via Dante, 37 - Loc. Bottrighe di Adria Tel. 0426 43064 Scuola dell'infanzia Nob. Maffeo Nichetti Via Romea 28 - Loc. Rivà di Ariano nel Polesine Tel. 0426 379482 Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco Via S.Pellico, 3 - Loc. Rivà di Ariano nel Polesine Tel. 0426 78082 94 Scuola dell'infanzia S.Cuore di Gesù Via Matteotti, 82 - Ariano nel Polesine Tel. 0426 71559 opuscolo da ritagliare Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti Via Anconetta, 7 - Loc. Bellombra di Adria Tel. 0426 44028 ------------------------------------------------------------------------------------ SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE Scuola dell'infanzia Mons.Pietro Berardo P.zza S.Costanzo, 277 - Loc. Villa d'Adige di Badia Polesine Tel. 0425 546065 Scuola dell'infanzia Paola Di Rosa Via Cigno, 113 - Badia Polesine Tel. 0425 52624 Scuola dell'infanzia S. Gottardo P.zza Marconi, 305/20 - Bagnolo di Po Tel. 0425 704463 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia Don Francesco Zurma Via ViaEmanuele II, 153 - Arquà Polesine Tel. 0425 91021 Scuola dell'infanzia S. Sebastiano Martire Via Marconi, 67 - Bosaro Tel. 0425 932309 Scuola dell'infanzia Maria Immacolata Via Roma, 67 - Calto Tel. 0425 86172 Scuola dell'infanzia Maria Bambina Via Argine Poazzo Inferiore, 84 - Canaro Tel. 0425 940082 - 0425 940021 Scuola dell'infanzia Maria Immacolata P.zza D.Alighieri, 110 - Canda Tel. 0425 702008 Scuola dell'infanzia S. Stefano P.tta Cavour, 1 - Castemassa Tel. 0425 81473 Scuola dell'infanzia S. Antonio di Padova Via Gramignazzi, 64 - Castelnovo Bariano Tel. 0425 81064 95 Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti P.zza MARCONI, 338 - Ceregnano Tel. 0425 476098 Scuola dell'infanzia S. Domenico Savio Via Eridania, 148 - Loc. Lama Polesine di Ceregnano Tel. 0425 937026 Scuola dell'infanzia S. Giuseppe Via R. Pampanini, 126 - Corbola Tel. 0426 45045 Scuola dell'infanzia Papa Pio XII Via S.Martino e Severo,16 - Crespino Tel. 0425 77348 Scuola dell'infanzia Maria Immacolata Via Chiavichetta, 86 - Fiesso Umbertiano Tel. 0425 754049 Scuola dell'infanzia Adalgisa Maria Calzavarini Via Don Mario Marini, 245 - Frassinelle Polesine Tel. 0425 933038 Scuola dell'infanzia Lina Palazzi Via B.Luigi Guanella, 21 - Fratta Polesine Tel. 0425 668856 96 Scuola dell'infanzia B.Vergine Buon Consiglio Via Fiaschi, 1 - Gaiba Tel. 0425 709898 opuscolo da ritagliare Scuola dell'infanzia Anna Osti Via Dante, 160 - Costa di Rovigo Tel. 0425 497225 ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia SS.Angeli Custodi Via Roma, 84/40 - Ceneselli Tel. 0425 88174 Scuola dell'infanzia Monumento ai Caduti Via G.Matteotti, 122 - Guarda Veneta Tel. 0425 98015 Scuola dell'infanzia Ist. Parr. Immacolata Via S. Giuseppe, 10 - Lendinara Tel. 0425 641227 Scuola dell'infanzia Maria Immacolata Via Centro, 4 - Loc. Ramodipalo di Lendinara Tel. 0425 66090 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia S. Giuseppe Via Roma, 4079 - Giacciano con Baruchella Tel. 0425 50210 Scuola dell'infanzia S. Caterina Riviera S.Biagio, 13 - Lendinara Tel. 0425 641328 Scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti Via Ex Provinciale Rasa, 36 - Loc. Rasa di Lendinara Tel. 0425 66088 Scuola dell'infanzia Gastone Marchiori Via Marchiori, 237 - Loc. Cavazzana di Lusia Tel. 0425 641438 Scuola dell'infanzia S. Giovanni Bosco Via S.Giovanni Bosco, 65 - Lusia Tel. 0425 607019 Scuola dell'infanzia B. Maria Chiara Via Eridania, 320 - Loc. S.Maria Maddalena di Occhobello Tel. 0425 756235 Scuola dell'infanzia S. Giuseppe Via U. Maddalena, 12 - Pettorazza Grimani Tel. 0426 500036 97 Scuola dell'infanzia Pietro Selmi Via Don Minzoni, 110 - Polesella Tel. 0425 444194 Scuola dell'infanzia S. Giuseppe Via D.Alighieri, 74 - Pontecchio Polesine Tel. 0425 492055 Scuola dell'infanzia Buon Pastore Via Don Aldo Spanio, 4 - Loc. Boccasette di Porto Tolle Tel. 0425 85168 Scuola dell'infanzia S.Caterina da Siena Via Gramsci, 21 - Loc. Donzella di Porto Tolle Tel. 0426 393603 Scuola dell'infanzia B.M.Vergine P.zza DeGasperi, 5 - Loc. Polese Camerini di Porto Tolle Tel. 0426 383037 Scuola dell'infanzia Maria Arcangeli Via XXIV Maggio, 50 - Loc. Donada di Porto Viro Tel. 0426 632619 Scuola dell'infanzia Maria Immacolata P.zza De Gasperi, 1 - Loc. Scalon di Porto Viro Tel. 0426 631030 98 Scuola dell'infanzia S. Maria Assunta Via degli Aceri, 4 - Loc. Taglio di Porto Viro Tel. 0426 631827 opuscolo da ritagliare Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice Via Roma, 147 - Loc. Scardovari di Porto Tolle Tel. 0426 89091 ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia S. Giuseppe Via Matteotti, 366 - Pincara Tel. 0425 741442 Scuola dell'infanzia Anime Sante Via Angeli, 4 - Loc. Buso di Rovigo Tel. 0425 490134 Scuola dell'infanzia Arcobaleno Via Gattinara, 16 - Rovigo Tel. 0425 21692 Scuola dell'infanzia Elisa Merlin Via della Resistenza, 1 - Rovigo Tel. 0425 24138 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia S. Antonio Via G. Marconi, 20 - Rosolina Tel. 0426 664091 Scuola dell'infanzia Giacomo Sichirollo Via Sacro Cuore, 37 - Rovigo Tel. 0425 21009 Scuola dell'infanzia Mamma Margherita V.le Domenico Piva, 29 - Rovigo Tel. 0425 30791 Scuola dell'infanzia Maria Consolatrice P.zza ViaEmanuele, 11 - Loc. Boara Polesine di Rovigo Tel. 0425 484275 Scuola dell'infanzia Medaglia Miracolosa Via Adige, 34 - Loc. Granzette di Rovigo Tel. 0425 35415 Scuola dell'infanzia Pio XII Via Ciro Menotti, 7 - Rovigo Tel. 0425 200028 Scuola dell'infanzia S. Floriano Via dei Mille, 406 - Loc. Mardimago di Rovigo Tel. 0425 935478 99 Scuola dell'infanzia S. Pio X Via S.Pio X, 2/d - Loc. Sarzano di Rovigo Tel. 0425 490009 Scuola dell'infanzia S. Pio X Via A. Campo, 18 - Rovigo Tel. 0425 35380 Scuola dell'infanzia S.Maria Assunta Via Ponte Asino, 22 - Loc. Grignano Polesine di Rovigo Tel. 0425 494131 Scuola dell'infanzia Simplicia Cavalletto Via Municipio, 6 - Loc. Concadirame di Rovigo Tel. 0425 930138 Scuola dell'infanzia B. Luigi Guanella P.zza E. Galvani, 20 - San Bellino Tel. 0425 703014 Scuola dell'infanzia S. Maria Goretti Via Cavour, 1030 - Loc. Beverare di San Martino di Venezze Tel. 0425 931092 Scuola dell'infanzia Sacra Famiglia P.zza S.Stefano, 141/B - Stienta Tel. 0425 751396 100 Scuola dell'infanzia Beato Luigi Guanella Via D. Luigi Guanella, 79 - Trecenta Tel. 0425 701205 opuscolo da ritagliare Scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco Via Savonarola, 125 - Loc. Borsea di Rovigo Tel. 0425 474865 ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia S. Giuseppe Don Aser Porta, 52 - Loc. S.Apollinare Tel. 0425 939262 Scuola dell'infanzia S. Pio X Via Roma, 55 - Villanova del Ghebbo Tel. 0425 669599 Scuola dell'infanzia Giulio Fioravanti Via Canalnovo, 17 - Villanova Marchesana Tel. 0425 770962 opuscolo da ritagliare ------------------------------------------------------------------------------------ Scuola dell'infanzia Maria Gastaldelli Via Bassa, 132 - Loc. Pissatola di Trecenta Tel. 0425 701241 101 LA CONSIGLIERA DI PARITA’ La Consigliera di Parità Provinciale è una figura istituzionale presente a livello nazionale, regionale e provinciale, che svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per le donne e uomini nel lavoro. E’ nominata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, resta in carica per 4 anni e può essere rinnovata una sola volta. La Consigliera è un pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. Si occupa di casi di discriminazione operando in sinergia con altri organismi istituzionali, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. CHI può rivolgersi alla Consigliera? • Donne e uomini che pensano di essere discriminati • Organizzazioni sindacali • Imprese • Enti pubblici QUANDO rivolgersi alla Consigliera? Qualora una persona creda di essere vittima di discriminazione basata sul sesso: • nell’accesso al lavoro • nell’accesso a corsi di formazione • nello sviluppo della carriera • nel livello di retribuzione • in relazione alla maternità e al lavoro (es. licenziamento) • al rientro dalla maternità per la richiesta di congedi parentali • La Consigliera di Parità è un PUNTO DI RIFERIMENTO anche per: AZIENDE che vogliono: • valorizzare la presenza femminile nell’azienda • contrastare le discriminazioni in base al sesso • accedere ai finanziamenti previsti per le azioni positive a favore delle pari opportunità unomo-donna • presentare progetti per riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità (es. telelavoro, job sarin, part time) in base alla L. 53/2000 e al D.L. 151/2001 • accedere ai finanziamenti previsti dalla L. 125/91 e dal D.L. 196/2000 ENTI che vogliono • costituire il Comitato Pari Opportunità • presentare il Piano triennale di Azioni Positive ( art. 3 del D.L. 196/2000 ogni 3 anni) • migliorare la presenza femminile nell’ente e favorire i processi di carriera delle donne • contrastare le discriminazioni in base al sesso DOVE si trova la Consigliera di Parità a Rovigo? L’ufficio della Consigliera di Parità si trova presso: 102 Palazzo della Provincia Via Ricchieri detto Celio, 10 45100 ROVIGO