DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCERNENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER IL
TRASFERIMENTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLE
FUNZIONI SANITARIE, DEI RAPPORTI DI LAVORO, DELLE
RISORSE FINANZIARIE E DELLE ATTREZZATURE E BENI
STRUMENTALI IN MATERIA DI SANITÀ PENITENZIARIA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina sanitaria,
a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230
recante norma per il riordino della medicina penitenziaria, a norma
dell’articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare l’articolo 2,
comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al
riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo
n. 230 del 1999, comprensivo dell’assistenza sanitaria negli istituti
penitenziari minorili, nei centri di prima accoglienza e negli ospedali
psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
1
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio
sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali,
afferenti alla sanità penitenziaria;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in data 14 e 18 marzo 2008 ;
ACQUISITA l’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, in data …;
SULLA PROPOSTA del Ministro della salute e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione;
D E C R E T A:
Art. 1.
(Ambito operativo)
1.II presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 2, comma 283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le
procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
2
funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro,
delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità
penitenziaria.
Art. 2.
( Trasferimento delle funzioni sanitarie)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
vengono trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni
sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia,
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche sia
per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici delle
spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei
detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonchè per il collocamento, disposto
dall’autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e
per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272. Le Regioni assicurano l'espletamento delle funzioni
trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie locali
comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono
ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di
riferimento.
3
2. Nell'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le
Regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende
sanitarie locali in conformità ai principi definiti dalle linee guida di
cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
( Trasferimento dei rapporti di lavoro)
1.Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo
2008, che esercita funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia, è trasferito a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie
locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli
istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta
servizio.
2. Il personale di cui al comma 1 appartenente alle qualifiche e ai
profili di cui alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle
corrispondenti categorie e profili previsti per
il personale delle
aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della
medesima tabella B, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Fermo
restando
la
corresponsione
dell’indennità
professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di
inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell’ambito della
4
categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai
parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto del
maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio
tabellare e dell’indennità penitenziaria, determinati anch’essi sulla
base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007,
decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica;
ove l’importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce
retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene
assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è
mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il
rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti
disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei
ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle
dipendenze
del
Ministero
della
giustizia
viene
interamente
riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento economico è
determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio
sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato
dalle aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di stipendio in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi
compresa la quota in maturazione espressa in ventiquattresimi, viene
attribuito come retribuzione individuale di anzianità. Qualora
l’importo delle componenti fisse e continuative del trattamento
economico attribuito risulti inferiore a quello delle corrispondenti
5
voci in godimento, la differenza è mantenuta come assegno ad
personam.
3. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo
viene inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell’ambito
dell’area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario
nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei
necessari requisiti e titoli professionali – definite in sede di
contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima
applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza
sanitaria non medica.
4. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della
legge 9 ottobre 1970, n. 740 in essere alla data del 15 marzo 2008
sono trasferiti , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ,
alle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui
territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi
minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata
legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti ove
siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009,
sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6
5. Al personale di cui al comma 1 non in servizio negli istituti e
servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la
facoltà di optare tra le aziende sanitarie locali in ambito provinciale
cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all’articolo 2 del
presente decreto.
6. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità
dell’assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e
agli internati, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario
nazionale nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi
penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il
Ministero della Giustizia apposite convenzioni non onerose della
durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il
Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio
1975, n. 354 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272.
7. L’elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai
sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale
del
Direttore
generale
del
personale
del
Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del
personale del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero
7
della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Il Fondo Unico di Amministrazione del Ministero della Giustizia
viene ridotto della quota corrispondente al trattamento erogato al
personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo.
9. A seguito del trasferimento del personale, le vigenti dotazioni
organiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia
sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di
personale trasferite, in attuazione dell’articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n.244.
10. Le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della
giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di
assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle
spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi
espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il
reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento
al Servizio sanitario nazionale.
8
Art. 4
( Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali)
1. Le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività
sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, così come elencati, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in apposito
inventario redatto dal Ministero della giustizia e trasmesso alle
singole Regioni e da esse convalidato con apposito atto formale,
vengono trasferiti, in base alle competenze territoriali, alle Aziende
sanitarie locali, con la sottoscrizione di un verbale di consegna. I
suddetti beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende
sanitarie locali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e vengono
sottoposti al regime giuridico di cui al citato art. 5.
2. I locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie così come
elencati in apposito inventario alla data del 31 dicembre 2007
redatto dal Ministero della giustizia e trasmesso alle singole
Regioni e da esse convalidato con apposito atto formale sono
concessi in uso a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte delle
aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nel cui
territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di
riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo
9
schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli inventari dovranno includere anche i locali già
utilizzati gratuitamente dalle aziende sanitarie per attività connesse
alle patologie da dipendenza.
Art. 5
(Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia)
1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria, sono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie
afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio
delle medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali
afferenti alle attività sanitarie, sono trasferiti, con le modalità di
cui all’articolo 4, alle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti. Le Regioni disciplinano gli interventi da attuare
attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti
dalle linee guida di cui all’allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Per l’attuazione delle linee guida di cui al comma 1, è istituito,
presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, apposito
comitato paritetico interistituzionale.
10
Art. 6
( Trasferimento risorse finanziarie )
1. Ai fini dell’esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale
delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le
risorse finanziarie trasferite al Servizio sanitario nazionale sono
quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l’anno
2008, in 162,8 milioni di euro per l’anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010, al lordo dell’accantonamento
operato ai sensi dell’articolo 1, comma 507 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e tenuto conto per l’anno 2008 di quanto
previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto le risorse
finanziarie di cui al comma 1, sono ripartite tra le Regioni, sulla
base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei
servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei
flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali per il
tramite delle Regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e
comunque non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a
11
svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici
in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali
conguagli di competenza delle aziende sanitarie locali del
Servizio sanitario nazionale.
4. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare oneri
a carico della finanza pubblica superiori all’ammontare delle
risorse complessivamente trasferite al Servizio sanitario nazionale
ai sensi del comma 1.
Art. 7
( Rapporti di collaborazione)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome,sono definite le forme di
collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e sono regolati i
rapporti
di
collaborazione
tra
l’ordinamento
sanitario
e
l’ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da
dipendenza.
12
Art. 8
( Trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome )
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate
norme di attuazione si provvede a trasferire alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni,
i compiti, le risorse umane, finanziarie e organizzative trasferiti
dal presente decreto alle Regioni a statuto ordinario.
2. Nelle more dell’attuazione, da parte delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle
disposizioni
di
cui
al
comma
1,
il
Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della
giustizia minorile continuano a svolgere le relative funzioni e le
corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano
temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della
giustizia fino all’avvenuto trasferimento.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
13
Roma, li
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della salute
Il Ministro della giustizia
14
ALLEGATO A
Ministero della Salute
Ministero della Giustizia
Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della
salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale
SOMMARIO
Premessa.......................................................................................................................................................1
Principi di riferimento .................................................................................................................................2
Obiettivi di salute e Livelli essenziali di assistenza ..............................................................................3
Le azioni programmatiche e gli interventi prioritari .........................................................................4
Organizzare le conoscenze epidemiologiche......................................................................................4
Promozione della salute..........................................................................................................................4
Garantire la salubrità degli ambienti di vita e l’igiene degli alimenti ...........................................5
Organizzare gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale ....................5
La medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi ......................6
Le prestazioni specialistiche...............................................................................................................6
Le risposte alle urgenze......................................................................................................................7
Le patologie infettive...........................................................................................................................7
Prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche .............................................8
Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale...........................................9
La tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a provvedimenti penali
e la loro prole ......................................................................................................................................10
La tutela della salute della popolazione immigrata.....................................................................11
Indicazioni sui modelli organizzativi......................................................................................................12
Monitoraggio e valutazione .....................................................................................................................14
Premessa
Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria”,
all’articolo 1 stabilisce che
i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla
erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste
nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
L’articolo 2 definisce il quadro di riferimento per le azioni da porre in essere,
stabilendo che:
1. Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie e gli istituti penitenziari
uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di
condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso
sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di
prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli
locali.
2. L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi di
globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei
servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di
garanzia della continuità terapeutica.
1
3. Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda sanitaria.
L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella
degli internati ivi assistiti.
In particolare, il Servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai
minorenni sottoposti a provvedimenti penali:
• azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della
responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
• informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso
nell’istituto penale, durante il periodo di esecuzione della pena e all'atto della
immissione in libertà,
• interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.
• l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità
• l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o
internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti
penitenziari.
Il DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, all’articolo 1 stabilisce
che:
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste
nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e
professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a
promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti
personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una
costruttiva partecipazione sociale.
Per realizzare quanto previsto, occorre definire principi di riferimento, individuare
obiettivi di salute, delineare le azioni programmatiche necessarie e gli interventi
prioritari, programmare adeguati modelli organizzativi, prevedere modalità di verifica
dei risultati.
Nel presente documento, laddove non altrimenti specificato, con la dizione Istituti di
Pena si intendono comprese tutte le seguenti strutture: Istituti di Pena per Adulti,
Istituti di pena per Minorenni, Centri di Prima Accoglienza , Comunità ministeriali
terapeutiche ed educative che ospitano minorenni sottoposti a provvedimenti penali,
denominate, per semplificare, con il solo termine “comunità”.
Principi di riferimento
•
•
Riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza
sanitaria, degli individui liberi ed degli individui detenuti ed internati e dei
minorenni sottoposti a provvedimento penale;
Necessità di una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio
Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, al
fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero
sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale,
nonché la esigenza di sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari, degli
Istituti di pena per minori, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità e
2
•
•
•
dei Centri clinici.
Gli interventi a tutela della salute sono strettamente complementari con gli
interventi mirati al recupero sociale del reo, attraverso azioni e programmi
condotti con il concorso di tutte le istituzioni interessate, delle cooperative
sociali e delle associazioni di volontariato; l’efficacia di tali interventi integrati
è favorita dalla partecipazione diretta dei detenuti alle attività di
prevenzione, cura e riabilitazione, e ai percorsi di preparazione all'uscita.
Gli Istituti penitenziari, gli Istituti di pena per minori e i Centri di Prima
Accoglienza, le Comunità e i Centri clinici devono garantire, compatibilmente
con le misure di sicurezza, condizioni ambientali e di vita rispondenti ai
criteri di rispetto della dignità della persona: evitare il sovraffollamento,
rispettare i valori religiosi e culturali, ecc.
La continuità terapeutica costituisce principio fondante per l’efficacia degli
interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell'ingresso in
carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei
detenuti tra diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la
scarcerazione e immissione in libertà.
Obiettivi di salute e Livelli essenziali di assistenza
In accordo con il Piano sanitario nazionale sono, di seguito, indicati i principali
obiettivi di salute che devono essere perseguiti, tenuto conto della specificità della
condizione di reclusione e di privazione della libertà, attraverso l’azione
complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo,
concorrono alla tutela della salute della popolazione ristretta negli istituti di pena:
•
•
•
•
•
promozione della salute, anche all’interno dei programmi di medicina
preventiva e di educazione sanitaria, mirata all’assunzione di responsabilità
attiva nei confronti della propria salute
promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in
considerazione delle esigenze detentive e limitative della libertà
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per
patologie e target differenziati di popolazione, in rapporto all’età, al genere e
alle caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla popolazione degli
immigrati
promozione dello sviluppo psico-fisico dei soggetti minorenni sottoposti a
provvedimento penale,
riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei
fattori di rischio
Per perseguire gli obiettivi di salute sopra elencati, occorre:
1. definire modalità organizzative e di funzionamento del servizio sanitario
presso ciascun istituto di pena, prevedendo modelli differenziati in rapporto
alla tipologia dell’istituto, ma integrati nella rete dei servizi sanitari regionali
per garantire continuità assistenziale anche in termini di equità e qualità
2. disporre di conoscenze epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti
3. conoscere le condizioni e i fattori di rischio specifici che sono causa o concausa
delle manifestazioni patologiche
4. attivare un sistema informativo alimentato da cartelle cliniche informatizzate.
3
5. porre attenzione specifica alle patologie che comportano interventi a lungo
termine di presa in carico della persona, con caratteristiche di elevata
intensità e/o complessità assistenziale (ad es. tossicodipendenza e patologie
correlate, HIV; malattie mentali), con il concorso di più figure professionali,
sanitarie e sociali, (in caso di pene alternative o di scarcerazione e di misure
proprie del settore minorile)
6. attivare
sistemi
di
valutazione
della
qualità,
riferita
soprattutto
all’appropriatezza degli interventi (corretto uso di farmaci, approcci
diagnostico terapeutici e riabilitativi basati su prove di efficacia)
7. attivare programmi di formazione continua, con particolare riferimento
all’analisi del contesto ambientale e alle specifiche variabili che influenzano lo
stato di salute fisico e mentale, sia dei detenuti e dei minorenni sottoposti a
provvedimento penale, che del personale della polizia penitenziaria e
socioeducativo.
8. attivare modalità di coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria e Centri della Giustizia minorile, che
garantiscano la concertazione e la verifica dei programmi di intervento, con
particolare attenzione alle sinergie necessarie tra l’Area Sanitaria (di
competenza del SSN) e le Aree del Trattamento e della Sicurezza (di
competenza delle Amministrazioni Penitenziarie)
Le azioni programmatiche e gli interventi prioritari
Organizzare le conoscenze epidemiologiche
Le Regioni attivano una rilevazione sistematica sullo stato di salute in tutti gli istituti
di pena del territorio regionale di riferimento e forniscono dati sulla prevalenza e
l’incidenza degli stati patologici, descrivendo, altresì, condizioni e fattori di rischio
che ne favoriscono l’insorgenza o ne ostacolano la cura.
Onde disporre di una elaborazione nazionale dei dati rilevati dalle Regioni, viene
istituito il Sistema Informativo Nazionale sulla salute dei detenuti e dei minori
sottoposti a provvedimento penale, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario del Ministero della Salute;
Le funzioni principali del sistema informativo nazionale possono sintetizzarsi nelle
seguenti:
• monitoraggio dell’attività dei servizi sanitari, analisi del volume di prestazioni e
dei pattern di trattamento e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche
dell’utenza
• supporto alle attività gestionali dei servizi sanitari, per valutare il grado di
efficienza e di utilizzo delle risorse
• supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello
regionale che nazionale
• supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità
Promozione della salute
Anche sulla base delle conoscenze epidemiologiche e delle condizioni di rischio,
occorre attivare interventi “educativi” e di responsabilizzazione dei detenuti, degli
4
internati e dei minori sottoposti a procedimento penale nei confronti della propria
salute, mirati a contrastare
• la sedentarietà
• l’alimentazione scorretta
• l’uso inadeguato di alcol
• l’abitudine al fumo
L’efficacia di tali interventi è fortemente influenzata dal coinvolgimento diretto e
dalla responsabilizzazione dei detenuti, tramite l’attivazione di gruppi di discussione
e gruppi di auto mutuo aiuto
Garantire la salubrità degli ambienti di vita e l’igiene degli alimenti
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie, attraverso visite ispettive
periodiche, procedono, per ciascuno Istituto penale di competenza territoriale, ad
una verifica, tramite sistemi standardizzati di rilevazione, dei:
• requisiti igienico sanitari di tutti gli ambienti, ivi compresi gli alloggi della
Polizia penitenziaria; stato delle strutture edilizie, in rapporto alle tipologie
edilizie ed agli standard abitativi previsti dal DPR 230/2000 (Regolamento di
Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario) e dalle normative regionali vigenti
in materia di strutture residenziali per adolescenti .
• requisiti di igienicità degli alimenti
E’ responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile
provvedere, con appropriata programmazione, al mantenimento degli standard
igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.
Organizzare gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale
Le Aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono ubicati uno o più Istituti di pena,
• assicurano il soddisfacimento dei bisogni di salute e della domanda di cura dei
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale,
privilegiando prioritariamente interventi mirati a prevenire l’insorgenza o il
peggioramento degli stati patologici, con particolare riferimento a quelli
maggiormente diffusi nelle comunità cosiddette confinate (quali ad es. i
disturbi dell’alimentazione e le malattie infettive),
• organizzano percorsi terapeutici che garantiscano la tempestività degli
interventi, la continuità assistenziale, l'appropriatezza e la qualità delle
prestazioni, la verifica dei risultati, anche attraverso apposite linee guida.
Particolare attenzione programmatica va rivolta agli interventi nelle seguenti aree:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi
le prestazioni specialistiche
le risposte alle urgenze
le patologie infettive
prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche
prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale
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7. la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e
della loro prole
8. la tutela della salute delle persone immigrate
La medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi
I presidi sanitari, presenti in ogni Istituto penale, garantiscono l’erogazione delle
prestazioni sanitarie di medicina generale individuate dai Livelli essenziali di
assistenza (LEA), assicurando l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche
necessarie, compresi i farmaci di fascia C, in presenza di specifica indicazione
terapeutica; in particolare, attuano i seguenti interventi:
• valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se
del caso, in più momenti temporali e per congrui periodi di osservazione; i
dati rilevati sono raccolti nella cartella clinica; tale valutazione è fatta dal
medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo
e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso;
• adozione di procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti
potenzialmente traumatici della privazione della libertà, ed esecuzione
degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo;
• messa a punto di risposte appropriate per i quadri clinici riscontrati, con
valutazione periodica in ordine all’efficacia degli interventi, sempre in
collaborazione con gli specialisti coinvolti;
• visite a richiesta dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento
penale, il più tempestivamente possibile, compatibilmente con le misure di
sicurezza dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile
• attuazione di programmi di diagnosi precoce delle principali malattie a
carattere cronico degenerativo, sui quali deve essere promosso il
coinvolgimento della Direzione degli Istituti Penali e dei servizi della
Giustizia minorile, nonché la partecipazione dei detenuti e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale;
• accertamento della situazione vaccinale, specie riguardo ai soggetti
immigrati, con riferimento al quadro delle vaccinazioni obbligatorie nel
nostro Paese, ed esecuzione, se del caso, delle vaccinazioni, ritenute
necessarie;
• promozione e sviluppo della cultura della prevenzione sanitaria, anche in
collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie;
• raccolta di tutte le informazioni sanitarie relative a ciascun soggetto, onde
assicurare una appropriata presa in carico in altri istituti o al ritorno in
libertà;
• adesione a programmi finalizzati a garantire l’appropriatezza delle
prestazioni.
I presidi devono, inoltre, garantire le prestazioni di certificazione in uso nel
Servizio sanitario nazionale e le certificazioni specifiche in ambito penitenziario.
Le succitate prestazioni devono essere garantite nei presidi penitenziari ed anche
di tutte le strutture del circuito della Giustizia minorile.
Le prestazioni specialistiche
L’Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico
responsabile o di altro specialista, da erogarsi all’interno dell’istituto di pena ovvero,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o
6
ospedalieri.
Gli obiettivi di riferimento sono:
• uniformare in tutti gli Istituti di pena gli standard di assistenza specialistica;
• garantire interventi tempestivi, in rapporto alle esigenze di salute;
• integrare le singole e specifiche competenze nell'ambito di una visione globale
del paziente detenuto;
• attuare, attraverso azioni concertate tra i presidi sanitari degli istituti di pena
e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie, specifici programmi
mirati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento degli stati
patologici responsabili di un maggior rischio di disabilità.
Le risposte alle urgenze
La popolazione detenuta e quella minorenne sottoposta a provvedimento penale, per
l’eterogeneità e per l'alta prevalenza di stati morbosi, nonché per la peculiarità del
contesto che non consente l’accesso spontaneo alle strutture di soccorso, necessita
che gli interventi urgenti vengano assicurati sia all’interno (qualora, l’istituto sia
dotato di un centro clinico attrezzato, o qualora erogabili dal medico di guardia), sia
nelle strutture ospedaliere di riferimento territoriale.
Sulla base di tale considerazione è necessario:
- garantire la possibilità di un pronto intervento nell'ambito del sistema di
emergenza-urgenza;
- predisporre adeguate attrezzature e modalità di intervento tali da consentire,
laddove possibile, la gestione delle urgenze senza dover ricorrere a luoghi
esterni di cura.
Le patologie infettive
L’analisi delle patologie infettive più frequentemente segnalate negli Istituti di pena
indica che la prevalenza massima di infezioni è determinata dalle epatopatie Ccorrelate e dall’infezione HIV, entrambe in diversi stadi di evoluzione. Inoltre, altri
stati morbosi segnalati di frequente in carcere sono la scabbia, le dermatofitosi, la
pediculosi e la tubercolosi.
Alcune patologie (HIV, epatopatie, ecc.) sono prevalentemente acquisite prima
dell’ingresso nell’istituto penale, anche se casi di trasmissione possono verificarsi
durante la reclusione attraverso rapporti sessuali, procedure di tatuaggio, scambio di
siringhe e oggetti taglienti, etc..
Altre patologie (scabbia, pediculosi, ecc.) sono prevalentemente acquisite per
trasmissione persona-persona a seguito dell’ingresso di un soggetto infestato.
Per tali scopi, le principali azioni da promuovere, sono:
• attuare una efficace informazione per i detenuti, per i minorenni sottoposti a
provvedimenti penali e per il personale (con particolare riferimento agli
addetti alla preparazione e distribuzione dei cibi) sulle infezioni/malattie
infettive, ai fine di ridurre comportamenti a rischio, anche attraverso
l’adozione di modelli di intervento psico-sociale e comportamentale;
• effettuare la valutazione anamnestico clinica dei detenuti adulti e dei
minorenni sottoposti a misura limitativa della libertà, all’ingresso e prima
dell'immissione nelle sezioni di pena, associata all’offerta di esami diagnostici
per le principali patologie infettive;
• sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle infezioni/malattie
infettive clinicamente evidenti, con una dettagliata guida delle misure di
barriera e delle procedure di isolamento;
• sperimentare programmi di immunizzazione primaria (ad esempio epatite A e
7
epatite B) e di terapie preventive per soggetti già infetti (ad esempio per la
tubercolosi), anche attraverso una valutazione costo-efficacia;
Prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche
I tossicodipendenti e gli assuntori di sostanze stupefacenti, secondo i dati del
Ministero della Giustizia, costituiscono circa il 30% dei detenuti adulti presenti nelle
carceri italiane. Per quanto riguarda i minorenni detenuti, il dato fornito è pari a circa
il 15%. Dati osservazionali provenienti dai Servizi specialistici per le
tossicodipendenze (Ser.T.) testimoniano come queste percentuali siano livellate su
valori significativamente più elevati.
Pertanto questa problematica potrebbe coinvolgere fino al 60-70% della popolazione
detenuta, sebbene ancora non esistano dati clinico-specialistici certificati. Inoltre,
non è da dimenticare come l’alcol (vino) distribuito nelle carceri per adulti, in quanto
alimento non proibito, ma solo a distribuzione controllata, possa rappresentare un
serio problema che si innesta sul terreno delle dipendenze e/o come problema a se
stante. Inoltre, accanto a questo quadro è necessario considerare anche tutte le
forme di “patologie da dipendenza senza sostanza” quali il doping, il gambling, ecc.
L'assistenza ai soggetti tossicodipendenti è garantita dal Ser.T. dell’Azienda
Sanitaria, competente per territorio, che stabilisce rapporti di interazione clinica, sia
all’interno dell’istituto penale che nel territorio, con la rete dei servizi sanitari e
sociali che sono coinvolti nel trattamento e nel recupero dei tossicodipendenti. La
presa in carico del tossicodipendente prevede l'attuazione delle misure preventive,
diagnostiche e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto clinico che quello della sfera
psicologica.
I programmi di intervento devono garantire la salute complessiva del paziente
all'interno delle strutture carcerarie; ciò comporta la ridefinizione del modello
assistenziale, in un'ottica di presa in carico della persona nella sua globalità, che
concili le strategie più tipicamente terapeutiche con quelle preventive, ivi compresa
la riduzione del danno e la gestione clinica delle patologie associate o secondarie,, in
stretta connessione con gli Enti Ausiliari.
Per tali scopi, è necessario prevedere:
- la formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione dei bisogni di
salute, in particolare tramite la raccolta di dati attendibili sulle reali dimensioni
della popolazione alcol-tossicodipendente detenuta e di quella minorile
sottoposta a provvedimento penale, ottenuti con metodologie scientificamente
accreditate, sul "turnover" della popolazione alcol-tossicodipendente detenuta,
sull'incidenza delle patologie correlate all'uso di sostanze (patologie
psichiatriche, malattie infettive), sullo stato dei presidi per l'assistenza ai
soggetti alcol-tossicodipendenti presenti negli istituti di pena, compreso il
personale ivi operante
- la sistematica segnalazione al Ser.T., da parte dei sanitari addetti alle visite
dei nuovi giunti, dei possibili nuovi utenti o soggetti con diagnosi anche solo
sospetta
- l'immediata presa in carico dei detenuti e dei minori sottoposti a
provvedimento penale, da parte del Ser.T. e la garanzia della necessaria
continuità assistenziale;
- l’implementazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed
educazione mirate alla riduzione del rischio di patologie correlate all'uso di
droghe;
- la richiesta ed effettuazione di indagini chimico-cliniche ritenute necessarie;
- la effettuazione di ogni eventuale intervento specialistico necessario per
l'approfondimento diagnostico e terapeutico;
- la predisposizione o la prosecuzione di programmi terapeutici personalizzati,
8
-
-
-
-
sulla base di una accurata diagnosi multidisciplinare dei bisogni del soggetto;
la definizione di specifici protocolli operativi per istituti e sezioni a custodia
attenuata quali strutture sanitarie complesse sede di progettazione regionale
terapeutica di riabilitazione;
la definizione di procedure per l'invio dei soggetti, qualora indicato e
compatibilmente con le caratteristiche dei singoli, a sezioni od istituti "a
custodia attenuata", idonei per settings terapeutici più efficaci, con la
previsione di precisi meccanismi per facilitare l'accesso ai colloqui e/o visite
del detenuto da parte degli operatori;
la definizione di protocolli operativi per la gestione degli interventi predisposti
nell’ambito delle misure alternative, sia che riguardino l’affidamento ad un
servizio di cura, ivi comprese le Comunità Terapeutiche, sia nel caso degli
arresti domiciliari; analoghi protocolli vanno previsti per il trattamento dei
minori sottoposti a provvedimenti penali presso le comunità terapeutiche, nei
tempi previsti dal provvedimento di esecuzione;
la realizzazione di iniziative permanenti di formazione che coinvolgano
congiuntamente sia gli operatori delle Aziende sanitarie, che quelli della
Giustizia.
Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale
Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che riporta varie
ricerche internazionali, circa la metà dei soggetti detenuti è affetta da un qualche
disturbo di personalità, mentre un decimo soffre di serie patologie mentali, quali
psicosi e depressione grave. Quasi tutti i detenuti e i minori entrati nel circuito
penale presentano episodi di umore depresso. Ed è, altresì, noto un tasso di suicidi e
di tentativi di suicidio fra i detenuti più elevato rispetto alla popolazione generale. Si
consideri, infine, la consistente prevalenza di comorbilità per disturbi psichici nei
detenuti tossicodipendenti 1.
In assenza di dati epidemiologici sistematici, la prevalenza per disturbi mentali negli
istituti di pena italiani è stimata intorno al 16%. Nella maggior parte dei casi il
disturbo mentale sopravviene nel corso della misura detentiva. Un numero limitato
di soggetti già affetti da malattia mentale, autori di reato, entrano nel circuito
penitenziario in quanto prosciolti ed internati negli ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG), in misura di sicurezza detentiva.
Un tale quadro giustifica pienamente un programma sistematico di interventi che
affronti con risposte adeguate la complessità del fenomeno, mettendo in atto le
seguenti azioni.
• Attivare un sistema di sorveglianza epidemiologica, attraverso l’osservazione
dei nuovi giunti e la valutazione periodica delle condizioni di rischio
• Attivare interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali, con
particolare attenzione ai soggetti minorenni
• Curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti, ivi compreso
il personale penitenziario, secondo moduli che tengano conto delle specificità
del contesto in cui si opera
• Garantire ai soggetti malati tutte le possibilità di cura e riabilitazione fornite
1
L’emergenza della problematica riferibile alla presenza
chiara al legislatore della L. 354/75 che, oltre a dettare
(O.P.G.), nell’art. 11, dedicato al servizio sanitario
specialistiche, che ogni Istituto Penitenziario, e quindi
dell’opera di almeno uno specialista in psichiatria.
di patologia mentale presso gli istituti penitenziari era già ben
disposizioni specifiche per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
in generale, stabilisce, diversamente dalle altre branche
non solo gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, deve avvalersi
9
•
•
•
•
dai servizi del territorio, attraverso la presa in carico con progetti
individualizzati, sia all’interno dell’istituto di pena che all’esterno, nel caso di
pazienti che fruiscono di misure trattamentali all’esterno ovvero in esecuzione
penale esterna. Il Servizio di salute mentale, responsabile degli interventi
all’interno di un dato istituto di pena, stabilisce ogni opportuno contatto col
Servizio del territorio di residenza delle persone con patologia mentale, ai fini
della continuità della presa in carico al ritorno in libertà.
Garantire presso ogni istituto penale per i minori, centro di prima accoglienza
e comunità, in presenza di soggetti con disturbi mentali, appropriati interventi
psichiatrici, psicologici, psicoterapeutici;
Favorire fra i detenuti e i minorenni sottoposti a provvedimento penale, la
nascita e lo sviluppo di gruppi di auto sostegno
Attivare specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio.
Favorire e implementare la cooperazione tra area sanitaria e area
trattamentale,
in
modo
che
gli
obiettivi
trattamentali
propri
dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione minorile si possano
coniugare con quelli della tutela e della promozione della salute mentale,
attraverso gli interventi più adeguati, sia a tutela della salute della persona,
sia a tutela della sicurezza sociale. Tale prassi deve essere attuata già al
primo ingresso, tramite il servizio nuovi giunti, e perseguita in tutto il periodo
di permanenza nell’istituto di pena. Per tale scopo vanno definiti protocolli e
modalità di collaborazione tra gli operatori dei Servizi di salute mentale e gli
operatori del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia
minorile. In particolare, tale prassi deve essere fortemente incentivata negli
Istituti di pena per minori, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità,
anche al fine di fornire all’Autorità Giudiziaria, attraverso la valutazione della
personalità del minorenne (ex art. 9 del D.P.R. 448/88), tutti gli elementi
necessari ad adottare la misure penale più idonea al trattamento e al recupero
del minore autore di reato, individuando le comunità terapeutiche idonee al
collocamento dei minori in misura cautelare e non cautelare.
La tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a provvedimenti
penali e la loro prole
Pur costituendo una netta minoranza rispetto alla popolazione maschile, alle
detenute si riconoscono specifiche e particolari esigenze legate ad una situazione
sanitaria preoccupante, sia come area di provenienza (il disagio sociale si
accompagna spesso ad un disagio psichico, tossicodipendenza e elevata prevalenza
di malattie virali croniche ), sia come peggioramento dovuto alla detenzione. Anche
per quanto riguarda l’Amministrazione della Giustizia Minorile, pur essendo
prevalente la componente dell’utenza maschile, le minorenni sottoposte a
provvedimento penale, nonché l’eventuale prole, che transitano nelle apposite
sezioni degli Istituti di pena per i Minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle
Comunità, necessitano di cure ed attenzioni da definire attraverso programmi mirati
tra le strutture minorili e le Aziende sanitarie territorialmente competenti.
La reclusione o la limitazione della libertà delle gestanti possono rendere la
gravidanza e l’evento nascita particolarmente problematici per l’assetto psichico
della donna, con potenziali ripercussioni sulla salute psico-fisica del neonato. Si
tratta di un problema sociale ancor prima che sanitario al quale solo alcune Regioni e
Provveditorati dell’Amministrazione Penitenziaria hanno dato una risposta con la
realizzazione di strutture di accoglienza attente non solo alle esigenze della sicurezza
ma anche agli aspetti psico-emotivi della nascita, che accolgono gestanti puerpere e
bambini fino ai tre anni di età.
10
Il D.Lvo. 230/99 ha previsto quindi prioritari, specifici obiettivi ed azioni relativi al
settore materno-infantile da attuarsi ovviamente attraverso i relativi Dipartimenti
delle Aziende Sanitarie nel territorio su cui insistono strutture detentive per donne.
Tra le azioni programmatiche, si ricordano in particolare:
• il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse con particolare riguardo
ai controlli di carattere ostetrico-ginecologico
• gli interventi di prevenzione e di profilassi delle malattie a trasmissione
sessuale e dei tumori dell’apparato genitale femminile
• corsi di informazione sulla salute per le detenute e le minorenni sottoposte a
provvedimento penale e di formazione per il personale dedicato, che
forniscano anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla Azienda sanitaria al
momento della dismissione dal carcere o dalle comunità (consultori, punti
nascita, ambulatori ecc.)
• potenziamento delle attività di preparazione al parto svolte dai Consultori
familiari
• espletamento del parto in ospedale o in altra struttura diversa dal luogo di
reclusione
• sostegno e accompagnamento al normale processo di sviluppo psico-fisico del
neonato
La tutela della salute della popolazione immigrata
La popolazione immigrata detenuta e quella minorile sottoposta a provvedimenti
penali, ha subito nell'ultimo decennio un incremento sostanziale legato anche alla
presenza di alcune frange di criminalità proveniente dagli ambienti degli immigrati.
L'entità del fenomeno suggerisce di prevedere specifiche raccomandazioni per gli
immigrati detenuti.
Propedeutica ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute degli immigrati
in carcere è, infatti, la conoscenza delle caratteristiche della popolazione di cui
trattasi, con particolare attenzione ai minorenni immigrati non accompagnati
sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Pertanto è necessario:
1. conoscere i reali bisogni di carattere sanitario della popolazione immigrata
ristretta negli istituti di pena
2. rendere fruibili le risorse sanitarie esistenti anche per i minorenni privi di
regolare permesso di soggiorno o di documenti di identità;
3. adottare i programmi di prevenzione esistenti per le malattie trasmissibili,
tenendo conto della specificità della popolazione immigrata;
Tra i punti critici da superare, si evidenziano:
• la carenza di esperienze specifiche di prevenzione da adottare come modelli di
riferimento;
• l’assenza di formazione specifica del personale che opera negli Istituti di pena;
• la non comprensione della lingua italiana da parte di molti detenuti;
• la non conoscenza da parte dell’immigrato delle norme e dei regolamenti che
disciplinano le attività sanitarie negli istituti di pena e delle opportunità offerte
dalle misure alternative;
• la scarsità e la non uniformità sul territorio nazionale di aiuti esterni su cui
contare una volta usciti dall’istituzione;
• la frammentarietà e la disomogeneità degli interventi (opuscoli informativi
multilingue, sportelli d’ascolto, ecc…) spesso di iniziativa regionale, a volte
addirittura locale;
• la pressoché assoluta carenza di mediatori culturali;
• la presenza nel circuito penale minorile di un consistente numero di minorenni
immigrati non accompagnati, privi di identificazione e di riferimenti parentali.
11
Si rende necessario, pertanto, uno specifico programma per la salute della
popolazione immigrata sul quale devono essere impegnati i servizi sanitari, le
direzioni degli istituti di pena, gli Enti locali e il Volontariato, per la messa a
disposizione di mediatori culturali e per la predisposizione di opportunità di
accoglienza all’esterno del carcere, in modo da consentire la fruizione delle
opportunità consentite dall’Ordinamento penitenziario.
Indicazioni sui modelli organizzativi
II D. Lgs. n. 230/1999, prevede che gli obiettivi per la tutela della salute dei
detenuti, degli internati e dei minori del circuito penale siano precisati nei programmi
delle Regioni e delle Aziende sanitarie e realizzati mediante l'individuazione di
specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati in rapporto
alla tipologia e alla consistenza degli Istituti di pena ubicati in ciascuna regione.
Per tale scopo, è prioritaria una ricognizione della realtà esistente, in merito
all'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari e negli Istituti di pena minorili, per
quanto attiene alle risorse umane, economiche e strutturali attualmente
utilizzate. I Provveditorati e i Centri per la giustizia minorile forniranno alle Regioni
un dettagliato elenco dei locali ad uso sanitario già utilizzati sia dalle Aziende
sanitarie che dall’Amministrazione Penitenziaria e dalla Giustizia minorile. Del pari,
verrà fornito l’elenco con lo stato di conservazione e l’efficienza delle strumentazioni
presenti e gli arredi utilizzati in detti locali alla data del 1/1/2007, ai sensi dell’art. 6
del D. Lgs. 230/1999. Fino a nuove disposizioni, le Aziende sanitarie continueranno
ad utilizzare detti spazi, anche per uso sanitario-amministrativo, mentre le
strumentazioni ed il mobilio per uso sanitario, saranno trasferiti con decreto delle
amministrazioni competenti.
Pur tenendo conto che l’organizzazione dei servizi del SSN è di competenza
regionale, in considerazione della specificità del contesto degli istituti di pena, è
necessario assicurare in tutto il sistema sanitario penitenziario ed extra-murario
un’organizzazione omogenea dei servizi, per garantire in modo uniforme i livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
A tal fine, le Regioni, entro il termine previsto dall’art. 3, comma 4, ultimo periodo,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente allegato
costituisce parte integrante,
individuano strumenti omogenei più idonei per
assicurare, nel rispetto della normativa applicabile al Servizio Sanitario Nazionale ed
in conformità ai modelli organizzativi adottati dalle singole Regioni, la necessaria
continuità nell’esercizio delle funzioni trasferite.
La definizione dei modelli organizzativi deve tener conto di criteri diversificati, quali il
numero dei detenuti previsti per capienza negli istituti di pena, ma anche la tipologia
dei ristretti (minori, donne, disabili, persone affette da specifiche patologie…), o
particolari esigenze di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta sicurezza, ecc.).
Tenuto conto di ciò, e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
trasferite, si propone quanto segue:
•
nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con
una capienza complessiva fino a 200 detenuti, istituire un Servizio
multiprofessionale che assicuri le prestazioni di base e specialistiche. Il Medico
responsabile del Servizio coordina le prestazioni erogate dalle strutture e dal
personale dell'Azienda sanitaria. La Regione stabilisce la collocazione
organizzativa del Servizio nell’ambito del distretto o alle dirette dipendenze
della direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria.
12
•
nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con
una capienza complessiva da 200 a 500 detenuti, istituire una unità operativa
multiprofessionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e
specialistiche. Il Medico responsabile dell’unità coordina la medicina generale
e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle
competenti articolazioni organizzative delle Aziende sanitarie.
•
nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari con
una capienza complessiva di oltre 500 detenuti, o istituti sede di Centro
Clinico o di sezioni specializzate di degenza ospedaliera, osservazione e/o
riabilitazione psichiatrica, disabilità motoria, malattie infettive, ovvero quando
presenti più istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili, femminili),
l'indicazione è di istituire idonea struttura con autonomia organizzativa.
•
nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti Istituti di pena per
Minorenni (IPM), Centri di Prima Accoglienza (CPA) o Comunità, l'indicazione è
di istituire nell'ambito della struttura organizzativa istituita dalla Regione, una
specifica unità operativa, ovvero uno specifico servizio multidisciplinare.
L'unità operativa o servizio multidisciplinare comprende tutte le professionalità
necessarie allo svolgimento dello specifico tipo di assistenza e collabora con gli
Uffici di Servizio Sociale della Giustizia e del territorio con il compito precipuo
di sottrarre il minore al circuito penale.
•
nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti istituti penitenziari
femminili per adulti e per minori l'indicazione è di istituire, nell'ambito della
struttura organizzativa istituita dalla Regione, una specifica unità operativa,
ovvero uno specifico servizio multidisciplinare.
Le Regioni e le Aziende sanitarie individuano le modalità organizzative idonee a
garantire, quando necessario, il ricovero dei detenuti e degli internati nelle strutture
ospedaliere del Ssn, di cui alla legge 296/1993, ovvero nelle strutture residenziali
extraospedaliere, nel rispetto delle esigenze di sicurezza. Onde contenere il ricorso a
strutture esterne agli istituti di pena, le Regioni e le aziende valutano l’opportunità di
provvedere all’adeguamento o alla ristrutturazione dei Centri Clinici penitenziari.
In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo adottato, l'Azienda sanitaria
deve garantire, in analogia con quanto prescritto per i cittadini in stato di libertà
dall'articolo 8 comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 229/1999, l'attività assistenziale
per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso il
coordinamento operativo e l'integrazione professionale tra tutti gli attori sanitari in
gioco e le strutture operative esterne del SSN.
Allo stesso modo, deve essere garantito a tutti l’accesso a programmi di intervento
che integrano prestazioni sanitarie e prestazioni sociali.
Indicazioni specifiche nel settore delle dipendenze patologiche
Per quanto riguarda il modello organizzativo dei Ser.T. che operano negli Istituti di
pena, ferme restando la competenza regionale al riguardo e le esigenze di sicurezza,
l’indicazione è l’istituzione di una area detentiva (Day Hospital o Day Service),
idonea al trattamento della sindrome di astinenza (fase acuta), distinta da quelle di
normale permanenza dei detenuti (fase post-acuta). Questa area sanitaria, che si
affianca alle sezioni ed istituti a custodia attenuata già esistenti, deve garantire
interventi terapeutici tempestivi, anche al fine di gestire il disagio dell’arresto e i
potenziali atti di autolesionismo, oltre che la necessaria osservazione clinica; i locali
individuati per lo svolgimento delle attività terapeutico riabilitative intra-murarie
devono avere una valenza esclusivamente sanitaria;
13
Il modello organizzativo dovrà, altresì, consentire il coordinamento con i programmi
svolti all'esterno, in particolare con quelli svolti in regime di misura alternativa alla
detenzione.
Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il
D.M. n. 444/90, la L. 45/99 ed il D.P.R. 309/90 e sue modifiche ed integrazioni.
Indicazioni specifiche nel settore della salute mentale
In considerazione della specificità e della complessità degli interventi in favore dei
detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimenti dall’Autorità Giudiziaria, con
disturbi mentali, onde dare risposte tempestive ed appropriate, l’indicazione è
l’istituzione di sezioni o reparti a custodia attenuata, in prossimità dell’infermeria,
per i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con funzione anche di osservazione per
l’accertamento delle infermità psichiche, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane
e strumentali trasferite.
Tali reparti sono destinati agli imputati e condannati con infermità psichica
sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l'applicazione
provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia; presso le stesse sezioni
potrebbero essere assegnati, per l’esecuzione della pena, anche i soggetti
condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.
Gli interventi di cura e riabilitazione sono attuati in stretto collegamento con le
articolazioni organizzative dei servizi psichiatrici del territorio.
In base agli stessi principi, si ritiene necessaria l’attivazione o il potenziamento di
Comunità terapeutiche e centri clinici specializzati per la diagnosi, la cura e il
trattamento dei disturbi psicopatologici in età evolutiva rivolti ai minorenni sottoposti
a provvedimento penale, con disturbi psicopatologici, di alcooldipendenza o di
tossicodipendenza o portatori di doppia diagnosi.
Monitoraggio e valutazione
Al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi a tutela della salute dei
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale,
garantendo, nel contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza, viene realizzato in
ogni Regione e Provincia autonoma un Osservatorio permanente sulla sanità
penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell’Amministrazione penitenziaria e
della Giustizia minorile, competenti territorialmente.
Contestualmente, ai fini del coordinamento nazionale, viene realizzato presso la
Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie
Locali, un Tavolo di consultazione, costituito da rappresentanti dei dicasteri della
Salute e della Giustizia, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali,
con l’obiettivo di garantire l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e
trattamentali nell’intero territorio nazionale.
Parimenti, allo scopo di assicurare la necessaria coerenza tra le misure connesse alla
sicurezza e le misure connesse alla tutela della salute, è opportuno prevedere una
struttura
di riferimento presso il Ministero della Giustizia, sia nell’ambito del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia in quello del Dipartimento della
Giustizia Minorile.
14
ALLEGATO C
Ministero della Salute
Ministero della Giustizia
Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle
case di cura e custodia
Premessa
Nell’ambito degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore dei detenuti
affetti da disturbi mentali, un programma specifico deve essere attivato per gli
Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC) 1, strutture di
internamento che ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori di reato,
ma con posizioni giuridiche eterogenee2.
Le azioni principali che devono essere considerate in tale programma riguardano da
un lato l’organizzazione degli interventi terapeutico riabilitativi, dall’altro la previsione
di specifiche indicazioni affinché il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al
Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in grado di
garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di
sicurezza. Per tale scopo è necessaria una costante collaborazione fra operatori
sanitari, operatori dell’Amministrazione della Giustizia e la magistratura.
È da sottolineare che il successo del programma specifico per gli OPG è strettamente
connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della
salute mentale negli istituti pena, con particolare riferimento all’attivazione, all’interno
degli istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati, con
infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva che non comporti
l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G. o in case di cura o custodia3; presso le
stesse sezioni potrebbero essere assegnati, per l’esecuzione della pena, anche i
soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente4.
In coerenza con il dettato costituzionale, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale, all’articolo 2, punto 8, lettera g) pone come obiettivo “la
1
In tali strutture (OPG e CCC) vengono eseguite le misure di sicurezza detentive per persone prosciolte e riconosciute
pericolose socialmente. All’esecuzione di tali misure sovrintende il magistrato di sorveglianza (art. 70 e segg. L.
354/1975 – Ordinamento Penitenziario).
2
Le categorie giuridiche sono essenzialmente le seguenti:
1. internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.),
2. internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale
psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (CCC) (art. 212 c.p.),
3. internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in
ospedale psichiatrico giudiziario, in considerazione della presunta pericolosità sociale ed in attesa di un
giudizio definitivo (art. 206 c.p., 312 c.p.p.),
4. internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi ed assegnati alla casa di cura e
custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento della pericolosità sociale (art.
219 c.p.),
5. detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000, Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento
penitenziario)
6. detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena (art. 148
c.p.),
7. detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica, per un periodo non superiore a 30 giorni (art.
112 c. 2 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).
3
Art. 65 L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) e art. 111 c. 5 e c. 7 D.P.R. 230/2000 (Nuovo regolamento di
esecuzione dell’ordinamento penitenziario).
4
Queste azioni sono previste nelle Linee guida per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute
dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale (allegato A
del DPCM …). Ne sono esclusi, a meno dell’intervento di una modifica legislativa, i detenuti sottoposti all’art. 148 c.p.
(condannati con sopravvenuta infermità mentale) per cui può essere disposto unicamente il ricovero in OPG.
1
tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi
psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da
favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici”.
L’ambito territoriale costituisce, dunque, la sede privilegiata per affrontare i problemi
della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il
fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi
sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunità per il fine
fondamentale del recupero sociale delle persone. Il principio del reinserimento sociale,
sancito nell’articolo 27 della Costituzione, per coloro che, autori di reato, sono stati
prosciolti per infermità mentale e ricoverati in OPG può e deve essere garantito
attraverso la cura, che ne è fondamentale presupposto, e l’azione integrata dei servizi
sociosanitari territoriali.
Peraltro il principio di territorialità è parte integrante dello stesso ordinamento
penitenziario che all’articolo 42 stabilisce che “nel disporre i trasferimenti deve essere
favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle
famiglie”.
Per tutte queste ragioni, il principio di territorialità costituisce il fondamento che
motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella
esecuzione della misura di sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze
della Corte costituzionale che non legano l’applicazione della misura di sicurezza in
modo univoco ed esclusivo all’OPG.5
Le azioni
In una prima fase, a passaggio di competenze avvenuto, la responsabilità della
gestione sanitaria degli OPG è assunta interamente dalle Regioni in cui gli stessi
hanno sede. Nello specifico, per lo stabilimento di Castiglione delle Stiviere subentra la
Regione Lombardia, per quello di Reggio Emilia subentra l’Emilia-Romagna, per quello
di Montelupo Fiorentino la Toscana, per quello di Napoli e quello di Aversa subentra la
Campania per quello di Barcellona Pozzo di Gotto la Sicilia.
Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio di competenza
insistono gli OPG, in collaborazione con l’equipe responsabile della cura e del
trattamento dei ricoverati dell’istituto, provvedono alla stesura di un programma
operativo che prevede:
• dimettere gli internati che hanno concluso la misura della sicurezza, con
soluzioni concordate con le Regioni interessate6, che devono prevedere forme di
5
Va richiamata e valorizzata la sentenza costituzionale n. 253/2003 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 222 C. p. nella parte in cui non consente al giudice……di non adottare, in luogo dell’ospedale psichiatrico
giudiziario, una diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate misure all’infermo di
mente e a far fronte alla pericolosità sociale.”
Tale misura, come la stessa sentenza spiega, può essere rappresentata dalla libertà vigilata (misura di sicurezza non
detentiva), accompagnata dalla prescrizione di un rapporto stabile e continuativo con il servizio psichiatrico territoriale.
Si deve aggiungere che tale indicazione costituzionale, dettata per l’OPG non può non valere, per le stesse ragioni,
anche per la Casa di cura e custodia.
Sulla stessa linea si muove anche un’altra sentenza costituzionale, la n. 367/2004, che afferma la stessa possibilità di
scelta fra internamento e affidamento esterno ai servizi, per la misura di sicurezza provvisoria (OPG o casa cura e
custodia) di cui all’art. 206 C. p.
6
Anche se inizialmente solo le Regioni in cui opera un OPG sono interessate alla gestione della struttura, è necessario
che ogni Regione italiana, nell’ambito dei propri atti di programmazione specifici, affronti la questione della cura, della
riabilitazione e dell’inclusione sociale delle persone che in stato di sofferenza psichica sono incorsi in una sentenza
edittale per reato commesso, sia stabilendo rapporti di collaborazione e di intesa con le Regioni impegnate nella
gestione degli OPG, sia mettendo in programma ed attuando i servizi e i presidi che si rendono necessari per dare
risposte appropriate a persone malate che presentano diversità cliniche e giuridiche.
Il Piano regionale, insieme agli obiettivi di salute, deve definire gli strumenti organizzativi da realizzare nelle Aziende
sanitarie che tengano conto dei problemi da affrontare e abbiano a riferimento le tipologie assistenziali determinate a
livello nazionale.
2
inclusione sociale adeguata, coinvolgendo gli Enti locali di provenienza, le
Aziende sanitarie interessate e i servizi sociali e sanitari delle realtà di origine o
di destinazione dei ricoverati da dimettere.
• riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per disturbi psichici
sopravvenuti durante l’esecuzione della pena. Questa azione è resa possibile
solo dopo l’attivazione delle sezioni di cura e riabilitazione, all’interno delle
carceri7.
• assicurare che le osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche di cui
all’art. 112 D.P.R. 230/2000 siano espletate negli istituti ordinari.
Questi primi provvedimenti avranno come conseguenza un primo e opportuno
sfoltimento del carico di internamento degli attuali OPG, il che rende possibile una
migliore gestione personalizzata, un più idoneo rapporto tra operatori e internati e una
maggiore possibilità di programmare le ulteriori fasi successive.
In una seconda fase, a distanza di un anno, si prevede una prima distribuzione degli
attuali internati in modo che ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la
capienza e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di internati delle
Regioni limitrofe o comunque viciniori, in modo da stabilire immediatamente rapporti
di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle
realtà geografiche di provenienza.
In via orientativa,
• all’OPG di Castiglione delle Stiviere, saranno assegnati internati provenienti dal
Piemonte, dalla Val d’Aosta, dalla Liguria, oltre che naturalmente dalla
Lombardia; considerando che tale struttura è l’unica con una sezione femminile,
ad essa verranno assegnate le internate provenienti da tutte le regioni.
• all’OPG di Reggio Emilia, gli internati delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli V. Giulia e Marche, oltre che dall’Emilia Romagna
• all’OPG di Montelupo Fiorentino, gli internati della Toscana, dell’Umbria, del
Lazio e della Sardegna;
• all’OPG di Aversa e all’OPG di Napoli, gli internati della Campania, dell’Abruzzo,
del Molise, della Basilicata e della Puglia;
• all’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, gli internati della Sicilia e della Calabria.
Tra la Regione titolare della competenza gestionale dell’OPG e le regioni limitrofe e/o
viciniore devono essere predisposti programmi di cura, di riabilitazione e di recupero
sociale di ciascuno degli internati prevedendo rapporti tra i diversi servizi sociali e
sanitari utili e necessari per realizzare il programma di ulteriore decentramento nelle
Regioni di provenienza.
La terza fase, a distanza di due anni, prevede la restituzione ad ogni Regione italiana
della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell’assunzione
della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e
riabilitativi da attuarsi all’interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione
e all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando così piena attuazione al
disposto dell’art. 115 c. 1 D.P.R. 230/2000.
Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno dalle strutture
OPG con livelli diversificati di vigilanza, a strutture di accoglienza e all’affido ai servizi
psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità
assistenziale del Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria dove la
struttura o il servizio è ubicato.
7
Art. 65 O.P., art. 111 c. 5 e c. 7 D.P.R. 230/2000 e art. 115 c. 4 D.P.R. 230/2000.
3
Tramite specifico Accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e
Province Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della
sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le
Amministrazioni coinvolte.
Nelle fasi transitorie, le persone affette da disturbi psichici cui a partire dal 1° gennaio
2008 è stata applicata la misura di sicurezza saranno destinate alle sedi trattamentali
più prossime alla residenza, tenendo conto della fase attuativa del Progetto di
regionalizzazione degli OPG e delle forme alternative in essere per la esecuzione della
misura di sicurezza.
Indicazioni sui modelli organizzativi
Nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti gli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari l’indicazione è di istituire, nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale,
idonea struttura avente autonomia organizzativa. La struttura , coordinata con gli altri
servizi sanitari della Azienda sanitaria e con i servizi sociali, deve avere funzioni di
raccordo nei confronti delle Aziende sanitarie (regionali ed extraregionali) di
provenienza dei singoli internati ospitati presso gli OPG, al fine di concordare ed
attuare piani individualizzati di trattamento per il reinserimento dei pazienti nel
territorio entro i tempi previsti dalla misura di sicurezza comminata e favorire la
continuità terapeutica.
In ogni Regione dove è ubicato un OPG deve essere realizzato uno specifico Accordo
tra l’Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale sono definite le rispettive
competenze nella gestione della struttura, individuando le funzioni proprie del
Responsabile dei servizi di cura e riabilitazione e le funzioni di competenza
dell’Amministrazione penitenziaria. L’accordo andrà rivisto a cadenza annuale.
In detto accordo, sono stabiliti gli ambiti delle funzioni di sicurezza in base alle
esigenze dei singoli OPG, sono definite le modalità di intervento in casi di necessità ed
urgenza, con la raccomandazione di istituire presidi di sicurezza e vigilanza,
preferibilmente, perimetrali o esterni ai reparti.
È comunque raccomandato l’avvio di apposite convenzioni tra Amministrazione
Penitenziaria e le Regioni al fine di consentire la regionalizzazione delle misure di
sicurezza per infermi di mente.
Monitoraggio e valutazione
Il programma di superamento graduale degli OPG impegna, dunque, tanto
l’Ordinamento penitenziario che il sistema sanitario sia per le scelte di campo che esso
richiede che per la sua applicazione nella quotidianità degli atti amministrativi da
assumere.
Questo richiede di determinare le forme della reciproca responsabilità e della sinergica
collaborazione a livello nazionale, regionale e locale, facendo tesoro delle esperienze
positive di collaborazione realizzate tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario
nazionale su specifici problemi e su diverse realtà regionali e locali.
Per tale scopo, deve essere attivato uno specifico gruppo di lavoro, sia all’interno di
ogni Osservatorio regionale, sia, a livello nazionale, all’interno del Tavolo di
consultazione permanente presso la Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome e le Autonomie Locali, previsto nelle Linee guida per gli interventi
del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale per il
monitoraggio del passaggio di competenze della sanità penitenziaria al Servizio
Sanitario Nazionale
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Decreto e Linee guida in Gazzetta Ufficiale