Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SOMMARIO
1
INHALTSVERZEICHNIS
ANNO 2007
JAHR 2007
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
COMUNE DI TELVE
[BO28080152716|P025|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
6 novembre 2007, n. 32
Rettifica delle previsioni del PRG per la
correzione di due errori materiali presenti
nelle rappresentazioni grafiche del piano
regolatore generale in località Passo Manghen e in località Valtrighetta . . . . . . . . . . .
pag. 6
ANNO 2008
JAHR 2008
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO28080152721|P017|]
[AM28080152721|P017|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 giugno 2008, n. 157/1.1
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 12. Juni 2008, Nr. 157/1.1
Fondazione «Mittermesserhaus - St. Nikolaus» con sede Velturno, piazza Simon
Rieder n. 1 - rigetto della domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata e l’iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche
di diritto privato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 8
Stiftung «Mittermesserhaus - St. Nikolaus»
mit Sitz in Feldthurns, Simon-Rieder-Platz
Nr. 1 - Ablehnung des Antrages um Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juritischen Personen des Privatrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO28080152722|S090|]
[AM28080152722|S090|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2008, n. 52/26.0
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 13. Juni 2008, Nr. 52/26.0
Nomina dei funzionari delle Unioni distrettuali dei Vigili del fuoco volontari dell'Alto
Adige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 8
Ernennung der Funktionäre der Bezirksfeuerwehrverbände der Freiwilligen Feuerwehren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
8
8
2
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL
[BO28080152711|B030|]
[AM28080152711|B030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 giugno 2008, n. 192
BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 17. Juni 2008, Nr. 192
Variazione della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 ai
sensi dell’art. 14 della legge regionale 16
luglio 2004, n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 10
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO28080152717|C020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 aprile 2008, n. 890
Approvazione di modalità e criteri per il
sostegno delle attività ornitologiche (art.
36 bis LP 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme
per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia») . . . . . . . . . . . .
pag. 11
[BO28080152719|D062|U020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
6 giugno 2008, n. 1414
Artt. 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e strutture competenti) - modifica dell'allegato A)
alla deliberazione della Giunta provinciale
n. 1056 di data 25 maggio 2007 . . . . . . . . . .
pag. 13
[BO28080152718|A030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
13 giugno 2008, n. 1523
Modifiche alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 397 del 3 marzo 2006 concernente «Misure fitosanitarie per la lotta
contro l'introduzione e la diffusione nel
territorio della Provincia Autonoma di
Trento del batterio Erwinia amylovora, agente patogeno del colpo di fuoco batterico» - sostituzione allegato . . . . . . . . . . . . . .
pag. 54
[BO28080152713|C180|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
13 giugno 2008, n. 1524
RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. approvazione di nuovi statuti di Consorzi
di miglioramento fondiario . . . . . . . . . . . . . .
pag. 57
[BO28080152696|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1589
LP 7 agosto 2003, n. 7 - LP 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cavareno:
variante al piano regolatore generale anche per l’adeguamento alla LP 7 agosto
2003 n. 7 (Approvazione della variante
2000 al piano urbanistico provinciale) approvazione con modifiche . . . . . . . . . . . .
Änderung der Ausgaben des Haushaltsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2008
im Sinne des Art. 14 des Regionalgesetzes
vom 16. Juli 2004, Nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
pag. 58
10
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
3
[BO28080152695|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1591
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. articolo
24 bis - Comune di Molina di Ledro: variante al piano regolatore generale - approvazione con modifiche . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 68
[BO28080152694|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1592
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Carzano: variante al piano regolatore generale - approvazione . . . . . . . . . . . .
pag. 73
[BO28080152693|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1593
LP 11 novembre 2005, n. 16 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Predazzo: variante al PRG con adeguamento
del piano regolatore generale alla LP 11
novembre 2005, n. 16 «Disciplina degli alloggi destinati a residenza» - approvazione
con modifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 83
[BO28080152720|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1594
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Moena: variante al piano regolatore generale - approvazione con prescrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 98
[BO28080152692|V015|]
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
20 giugno 2008, n. 97
Procedura di verifica di cui all’art. 3 del
DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e
s.m.: Valutazione tecnica preliminare della
significatività dell’impatto ambientale del
progetto «Ampliamento della pista da sci
Fiamme Oro» Comune di Moena Screening n. 4/2008S - non sottoposizione
alla procedura di valutazione dell’impatto
ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.100
[BO28080152712|P025|]
COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE D'UFFICIO
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. - art. 42
bis - Comune di Lavis: variante al piano
regolatore generale per adeguamento cartografico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.101
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO28080152703|P025|]
[AM28080152703|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 maggio 2008, n. 1772
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Mai 2008, Nr. 1772
Comune di Aldino: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con prescrizioni d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.102
Gemeinde Aldein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften
des Amtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 102
4
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152715|P025|]
[AM28080152715|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 giugno 2008, n. 1882
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Juni 2008, Nr. 1882
Comune di Sluderno: approvazione di una
modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell’articolo
40/bis della legge urbanistica provinciale
con rettifiche d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.103
Gemeinde Schluderns: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan, mit
Raumordnungsvertrag im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes Artikel 40/bis,
mit Richtigstellungen von Amts wegen . . . Seite 103
[BO28080152697|P025|]
[AM28080152697|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1973
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1973
Comune di Selva dei Molini: approvazione
parziale di una modifica al piano urbanistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Mühlwald: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan . Seite 105
pag.105
[BO28080152698|P025|]
[AM28080152698|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1975
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1975
Comune di Chienes: approvazione di una
modifica al piano urbanistico - inserimento
di insiemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.107
Gemeinde Kiens: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Eintragung von
Ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 107
[BO28080152699|P025|]
[AM28080152699|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1978
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1978
Comune di Valle Aurina: approvazione di
una modifica al piano urbanistico (delibera
definitiva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.108
Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan (Endgültiger
Beschluss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 108
[BO28080152700|P025|]
[AM28080152700|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1979
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1979
Comune di Dobbiaco: approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico . . .
pag.110
Gemeinde Toblach: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Seite 110
[BO28080152701|P025|]
[AM28080152701|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1980
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1980
Comune di Campo di Tures: approvazione
di una modifica al piano urbanistico . . . . .
pag.112
Gemeinde Sand in Taufers: Genehmigung
einer Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . Seite 112
[BO28080152714|U020|D040|]
[AM28080152714|U020|D040|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2022
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2022
Integrazione alla deliberazione n. 3481 del
25.9.2000 - delega in funzioni . . . . . . . . . . .
pag.114
Ergänzung zum Beschluss Nr. 3481 vom
25.9.2000 - Übertragung von Befugnissen Seite 114
[BO28080152708|C090|A070|C190|]
[AM28080152708|C090|A070|C190|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2046
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2046
Criteri per la concessione di contributi per
la realizzazione di concorsi comparativi
nell’ambito dell’artigianato, della gastronomia, del commercio e servizi . . . . . . . . . .
pag.114
Richtlinien für Beiträge für die Durchführung von Leistungswettbewerben in den
Bereichen Handwerk, Gastgewerbe, Handel und Dienstleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 114
[BO28080152709|A065|]
[AM28080152709|A065|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2047
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2047
Aggiunte all’elenco delle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge
provinciale n. 2 del 20 marzo 2006 . . . . . . .
Ergänzung der Lehrberufsliste gemäß Art.
5, Abs. 1 des Landesgesetzes vom 20.
März 2006, Nr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 118
pag.118
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152704|S050|D040|]
[AM28080152704|S050|D040|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2049
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2049
Dotazione organica provinciale supplementare per il personale docente delle
scuole a carattere statale . . . . . . . . . . . . . . .
Landeszusatzstellenplan für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art . . . . . . . . . Seite 126
pag.126
[BO28080152705|C080|]
[AM28080152705|C080|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2052
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2052
Sostituzione di due membri della commissione di conciliazione delle controversi di
lavoro presso l’Ufficio servizio lavoro di
Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Austausch von zwei Mitgliedern der
Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice in Bozen . . . . . . . Seite 129
pag.129
[BO28080152706|C180|]
[AM28080152706|C180|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2062
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2062
Consorzio di miglioramento fondiario «Castelvecchio» con sede in Comune di Caldaro - approvazione delle modifiche allo
Statuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.129
Bodenverbesserungkonsortium
«Altenburg» mit Sitz in der Gemeinde Kaltern Genehmigung der Abänderungen der Statuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 129
[BO28080152710|A030|]
[AM28080152710|A030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2066
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2066
Approvazione del nuovo testo delle «Direttive di applicazione» relative alle Misure n.
211 e n. 214 del «Programma di sviluppo
rurale 2007- 2013», nonché revoca delle
proprie deliberazioni n. 3528 del 22.10.
2007 e n. 460 del 18.2.2008 . . . . . . . . . . . . .
pag.130
Genehmigung der neuen Fassung der
«Durchführungsbestimmungen» für die
Maßnahmen Nr. 211 und Nr. 214 des «Entwicklungsprogrammes für den ländlichen
Raum 2007-2013» sowie Widerruf der eigenen Beschlüsse Nr. 3528 vom 22.10.
2007 bzw. Nr. 460 vom 18.2.2008 . . . . . . . . . Seite 130
[BO28080152707|D020|]
[AM28080152707|D020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2069
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2069
Cessione a titolo gratuito al Comune di
Sluderno della p.ed. 417 (104 m2), della
p.ed. 807 (29 m2) e delle neo pp.ff. 2552/5
(1320 m2) e 2552/6 (151 m2) in CC Sluderno per la realizzazione di un parcheggio pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.166
Unentgeltliche Abtretung an die Gemeinde
Schluderns der Bp. 417 (104 m2), der Bp.
807 (29 m2) und der neugebildeten Gp.llen
2552/5 (1320 m2) und 2552/6 (151 m2) in
der KG Schluderns zwecks Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes . . . . . . . . . . . . . Seite 166
[BO28080152702|T050|]
[AM28080152702|T050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2133
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2133
Parco naturale Puez-Odle - modifica dell’articolo 7 del decreto di vincolo paesaggistico concernente la chiusura del «Sentiero delle Odle» per biciclette . . . . . . . . . . .
pag.167
Naturpark Puez-Geisler - Änderung des Artikels 7 des Unterschutzstellungsdekretes
zwecks Sperrung des «Adolf-MunkelWeges» für Fahrräder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 167
[BO28080152748|A110|]
[AM28080152748|A110|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 giugno 2008, n. 2231
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Juni 2008, Nr. 2231
Modalità di erogazione delle prestazioni
del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti e modalità di gestione del fondo
stesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Modalitäten der Auszahlung der Leistungen des Pflegefonds und Modalitäten der
Fondsverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 169
pag.169
6
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
ANNO 2007
JAHR 2007
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
COMUNE DI TELVE
[BO28080152716|P025|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
6 novembre 2007, n. 32
Rettifica delle previsioni del PRG per la correzione di due errori materiali presenti nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore generale in località Passo Manghen e in località Valtrighetta
-
Rilevato che con le modifiche alla legge urbanistica (LP 22/91) apportate con la LP 22.3.2001, n. 3, è stato
introdotto l’art. 42 bis riguardante la rettifica delle previsioni del PRG, norma di legge che consente di
semplificare la procedura di correzione degli errori materiali che si riscontrano nei piani regolatori;
-
premesso che con delibera n. 2 del Commissario ad acta del 29.12.2003 è stata adottata la revisione del piano
regolatore di Telve;
-
premesso ancora che la revisione del PRG di Telve è stata approvata definitivamente dalla Giunta provinciale
con delibera n. 729 del 26.4.2005 e che nel corso della sua operatività sono stati riscontrati due errori
cartografici, errori materiali rilevati sulla cartografia del quadro d’unione scala 1:10.000 e sulla tavola 5 del
sistema infrastrutturale-insediativo-produttivo, relativamente alle aree produttive per attività alberghiere
site in località Passo Manghen ed in località Malga Valtrighetta;
-
nel primo caso, i proprietari dell’esercizio ricettivo sito sul passo Manghen, posto a confine tra i comune
catastale di Castello Molina di Fiemme e Telve di Sotto, in occasione della revisione del PRG, per poter
ampliare l’esercizio esistente, hanno richiesto l’individuazione di una nuova area con destinazione ad attività
ricettive di tipo alberghiero (art. 29.1 delle norme di attuazione). L’errore materiale consiste nell’errata
indicazione della fascia di rispetto stradale che va di fatto ad insistere sull’area alberghiera individuata nelle
tavole di piano, causa l’errato inserimento in mappa del rifugio sito in prossimità del Passo Manghen;
-
nel secondo caso, si tratta invece di un errore materiale dovuto allo scambio delle retinature sulle tavole di
piano, tra due retini rappresentati con la medesima tonalità e tinta ma aventi simbologie diverse. Nella
sostanza nell’individuazione in località Malga Valtrighetta di un’area destinata ad attività di tipo alberghiero
(art. 29.1 delle norme di attuazione ) per consentire l’espansione della struttura turistica esistente, nella
digitalizzazione della cartografia su supporto informatico, per la zona in questione è stata adottata una
campionatura di fondo corretta, ma completata con una retinatura sbagliata, corrispondente alle aree
produttive del settore terziario (art. 28 delle norme di attuazione);
-
visti gli elaborati tecnici relativi alla pratica redatta per la correzione dell’errore materiale riscontrato in
località Passo Manghen, costituiti dalla relazione illustrativa e dalla cartografia catastale, redatti in data
settembre 2007 dall’arch. Roberto Vignola;
-
visti gli elaborati tecnici relativi alla pratica inerente la correzione dell’errore materiale riscontrato in località
malga Valtrighetta, costituiti dalla relazione tecnica e dalla cartografia catastale, redatti in data gennaio
2006 dall’arch. Graziano Righi;
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
-
7
rilevato che detta variante non è soggetta al procedimento di cui all’art. 41 della LP 5.9.1991, n. 22 e s.m.,
mentre gli atti dovranno venire trasmessi alla Provincia Autonoma di Trento e la deliberazione di
approvazione del Consiglio comunale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del
Servizio urbanistica della PAT;
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
delibera
1)
di adottare ai sensi dell’art. 42 bis, della LP 22/91, la rettifica delle previsioni del PRG, a seguito dell’accertamento di due errori materiali presenti nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore generale, entrambi riscontrati nel ”sistema insediativo produttivo infrastrutturale (quadro d’unione scala 1:10.000 e tavola n. 5), uno in località, Passo Manghen relativamente alla p.f. 1305/8 e l’altro in località Malga Valtrighetta
sulle pp.ed. 1027 e 1028 e sulla p.f. 1303/3 del CC di Telve di Sotto, precisando che si tratta di errori materiali,
nel primo caso dovuto all’errata indicazione della fascia di rispetto stradale che va di fatto ad insistere
sull’area alberghiera, causa l’approssimativo inserimento in mappa del rifugio p.ed. 979 CC Castello Molina
di Fiemme sito in prossimità del Passo Manghen e il non inserimento in mappa della viabilità provinciale in
zona (SP 31), mentre nel secondo caso, trattasi di un errore dovuto allo scambio delle retinature sulla tavola
di piano, ove anziché prevedere l’individuazione in località Malga Valtrighetta di un’area destinata ad attività di tipo alberghiero (art. 29.1 delle norme di attuazione) per consentire l’ampliamento della struttura turistica esistente, nella digitalizzazione della cartografia su supporto informatico è stata adottata una campionatura di tonalità corretta, ma completata con una simbologia sbagliata e corrispondente alle aree produttive del settore terziario (art. 28 delle norme di attuazione);
2)
di modificare, in località Passo Manghen, la dimensione della fascia di rispetto stradale riducendola a ml. 5,
per consentire lo sfruttamento dell’area per attività di tipo alberghiero (art. 29.1 delle norme di attuazione)
per l’ampliamento della struttura turistica esistente, correggendo contestualmente la rappresentazione grafica sulla mappa catastale del rifugio sito in prossimità del Passo Manghen;
3)
di individuare in località Malga Valtrighetta un’area destinata ad attività di tipo alberghiero (art. 29.1 delle
norme di attuazione) per consentire l’ampliamento della struttura turistica esistente a correzione dell’area
produttiva del settore terziario (art. 28 delle norme di attuazione) erroneamente indicata in cartografia.
IL SINDACO
F. RIGON
IL SEGRETARIO COMUNALE
G. BONELLA
8
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
ANNO 2008
JAHR 2008
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[BO28080152721|P017|]
[AM28080152721|P017|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 giugno 2008, n. 157/1.1
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 12. Juni 2008, Nr. 157/1.1
Fondazione «Mittermesserhaus - St. Nikolaus» con sede Velturno, piazza Simon Rieder
n. 1 - rigetto della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata e l’iscrizione al registro provinciale
delle persone giuridiche di diritto privato
Stiftung «Mittermesserhaus - St. Nikolaus» mit
Sitz in Feldthurns, Simon-Rieder-Platz Nr. 1 Ablehnung des Antrages um Anerkennung als
juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juritischen
Personen des Privatrechts
omissis
-
........
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
decreta
verfügt
di rigettare la domanda della fondazione “Mittermesserhaus - St. Nikolaus” con sede Velturno,
piazza Simon Rieder n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata
per i motivi di cui in premessa.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
-
den Antrag der Stiftung „Mittermesserhaus - St.
Nikolaus“ mit Sitz in Feldthurns, Simon-RiederPlatz Nr. 1, um Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes, aus den in den Prämissen
angeführten Gründen, abzulehnen.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
[BO28080152722|S090|]
[AM28080152722|S090|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 giugno 2008, n. 52/26.0
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 13. Juni 2008, Nr. 52/26.0
Nomina dei funzionari delle Unioni distrettuali
dei Vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige
Ernennung der Funktionäre der Bezirksfeuerwehrverbände der Freiwilligen Feuerwehren
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER LANDESHAUPTMANN
omissis
…..
decreta
1.
di effettuare nel distretto Vigili del fuoco di Bolzano, fino alla loro scadenza statutaria, la seguente nomina:
verfügt
1.
im Feuerwehrbezirk Bozen folgende Ernennung
bis zu deren statutarischen Verfallsfrist durchzuführen:
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
9
il Signor Erwin Runer, nato il 16.9.1958 a Bolzano, quale Ispettore di zona della zona 1, in sostituzione del Signor Alois Oberkofler, nato il 30.8.
1956 a San Genesio.
Herrn Erwin Runer, geboren am 16.9.1958 in
Bozen, zum Abschnittsinspektor des Abschnittes
1, um Herrn Alois Oberkofler, geboren am 30.8.
1956 in Jenesien, zu ersetzen.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung
zu sorgen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
10
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL
[BO28080152711|B030|]
[AM28080152711|B030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 giugno 2008, n. 192
BESCHLUSS DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 17. Juni 2008, Nr. 192
Variazione della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 ai sensi
dell’art. 14 della legge regionale 16 luglio
2004, n. 1
Änderung der Ausgaben des Haushaltsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2008 im
Sinne des Art. 14 des Regionalgesetzes vom
16. Juli 2004, Nr. 1
LA GIUNTA REGIONALE
........
omissis
beschließt
DER REGIONALAUSSCHUSS
delibera
-
di autorizzare ai sensi dell’art. 14 della legge
regionale 16 luglio 2004, n. 1 la variazione della
spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, sia in termini di competenza che
di cassa, nel modo seguente:
a) è aumentato lo stanziamento del cap. 1957
“Interventi per il progetto del Welfare” dell’importo di euro 1 milione;
b) è diminuito lo stanziamento del cap. 670
“Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi”
dell’importo di euro 1 milione.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
-
im Sinne des Art. 14 des Regionalgesetzes vom
16. Juli 2004, Nr. 1 die Änderung der Ausgabe des
Haushaltsvoranschlages für das Haushaltsjahr
2008 sowohl in der Kompetenz- als auch in der
Kassarechnung wie folgt zu ermächtigen:
a) der Ansatz im Kap. 1957 „Maßnahmen für
das Welfare-Projekt“ wird um 1 Million Euro erhöht;
b) der Ansatz im Kap. 670 “Verfügbarer Betrag
zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Auslagen”
wird um 1 Million Euro reduziert.
Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL VICEPRESIDENTE SOSTITUTO DEL PRESIDENTE
L. DURNWALDER
DER VIZEPRÄSIDENT-STELLVERTRETER DES PRÄSIDENTEN
L. DURNWALDER
LA SOSTITUTA DEL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE
A. TASSINARI
DIE STELLVERTRETENDE SEKRETÄRIN
DES REGIONALAUSSCHUSSES
A. TASSINARI
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
11
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO28080152717|C020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
11 aprile 2008, n. 890
Approvazione di modalità e criteri per il sostegno delle attività ornitologiche (art. 36 bis LP 9
dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»)
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
2.
di approvare la presente deliberazione ed il relativo allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
della stessa;
di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
Allegato A)
ART. 36 BIS LP 24/1991: MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE RICONOSCIUTE IN AMBITO PROVINCIALE
Art. 1
(Attività finanziate)
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 36 bis, comma 1, lettere a), b), e c) della LP 9 dicembre 1991, n.
24 la Provincia finanzia le seguenti attività:
I. allevamento e cura degli uccelli migratori e stanziali, relativamente a specie in pericolo di estinzione o comunque appartenenti alla fauna autoctona. Sono comprese le attività legate alla riproduzione in cattività di
specie utilizzate a fine di richiamo nel rispetto della legislazione vigente;
II. sensibilizzazione e informazione finalizzate alla conservazione delle specie ornitiche, nonché approfondimento delle conoscenze dei loro habitat, con particolare riferimento a quelle in pericolo di estinzione, di elevato valore ecologico o utili all’agricoltura, anche attraverso l’organizzazione di iniziative a carattere culturale e divulgativo come mostre, esposizioni e convegni.
2. Le attività di cui ai punti I), e II) del presente articolo sono finanziate nella misura massima del 50%, come
previsto dall’art. 36 bis della LP 24/1991.
3. L’entità minima della spesa ammissibile a contributo è pari a € 1.000,00 (ad esclusione delle iniziative di
cui all’art. 4, lettera c).
12
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Art. 2
(Beneficiari)
1. Il contributo è concesso ad associazioni ornitologiche riconosciute, anche tramite l’iscrizione all’albo delle
organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 3 e 3 bis
della LP 8/1992 che, pur avendo sede legale fuori dal territorio provinciale, abbiano una sede in provincia di Trento e operino in ambito provinciale mediante una loro sezione, gruppo o comitato.
Art. 3
(Presentazione delle domande)
1. La domanda di contributo, firmata dal legale rappresentante dell’associazione ornitologica, deve essere
presentata al Servizio competente in materia di fauna selvatica, entro il 31 agosto dell’anno precedente a quello
in cui si intendono realizzare le attività richiamate all’articolo 1. Le domande pervenute dopo il termine ultimo di
presentazione sono dichiarate inammissibili.
2. Le domande, di cui al comma 1 del presente articolo devono essere accompagnate dalla descrizione dettagliata dell’attività per la quale si richiede il contributo provinciale e dal relativo preventivo di spesa.
Art. 4
(Criteri per la determinazione della spesa ammissibile)
1. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1 del presente provvedimento sono ammissibili a contributo le
seguenti spese:
a) spese necessarie per l‘organizzazione di mostre e concorsi ornitologici, compreso l’affitto di spazi espositivi
o depositi temporanei, l’acquisto di gabbie e relativi supporti strettamente connessi con la manifestazione,
le spese relative a manifesti, cataloghi e opuscoli inerenti la manifestazione;
b) le spese per l’acquisto ed il mantenimento di coppie di riproduttori di specie utilizzate a fini di richiamo,
nonché spese per lo svezzamento dei nidiacei e per le attrezzature destinate alla riproduzione. I richiami vivi così ottenuti sono destinati a soddisfare le richieste nell’ambito del territorio della provincia di Trento;
c) le spese sostenute per l’aggiornamento e la formazione dei soci nonché per l’educazione nelle scuole;
d) i rimborsi spesa per i giudici di gara.
2. Le spese devono essere sostenute nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, e devono configurarsi quali costi necessari per un’efficace conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle
attività di cui all’articolo 1, ed essere direttamente collegate alla realizzazione delle stesse.
3. Non possono essere considerate ammissibili le spese di funzionamento dell’associazione richiedente. Non
possono inoltre essere considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa: spese di investimento relative
all’acquisto di immobili; spese telefoniche (trattasi di voce di spesa assimilabile a quelle di funzionamento); acquisto e manutenzione di beni durevoli (computer, mezzi di trasporto); giochi ed attività attrattive realizzati
nell’ambito di iniziative fieristiche; acquisto stoviglie, alimenti, bibite, ecc. nell’ambito di manifestazioni fieristiche; contratti di prestazioni artistiche; cene, rinfreschi o banchetti; acquisto di vestiario per il personale; oblazioni
varie; tutte le spese comunque non strettamente attinenti agli ambiti di operatività riconosciuti dall’art. 1 della L.
P. n. 24/1991.
4. Qualora lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente a garantire la concessione della percentuale massima a tutte le associazioni che abbiano i requisiti per ottenere il contributo, lo stesso è ridotto a tutte in uguale
percentuale.
Art. 5
(Concessione del contributo )
1 Il contributo, come determinato ai sensi dell’articolo precedente, è concesso con provvedimento del dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica, da adottarsi entro 150 giorni dal termine ultimo per
la presentazione delle domande, di cui all’art. 3, comma 1 del presente provvedimento.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
13
Art. 6
(Rendicontazione)
1. Ai fini della liquidazione del contributo il legale rappresentante dell’associazione ornitologica è tenuto a
presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla realizzazione delle attività
di cui all’articolo 1, la relativa rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. “Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi, e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai
sensi dell’articolo 20 della LP 30 novembre 1992. n. 23”.
2 Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta in sede di rendicontazione sono soggette a controllo,
normalmente a campione, da realizzare con le modalità di cui all’art. 11 del regolamento di cui al comma precedente.
3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo il servizio competente provvede a ridurre il contributo stesso in modo proporzionale, applicando al totale della spesa rendicontata
l’aliquota di contributo prevista dal provvedimento di concessione.
Art. 7
(Condizioni per la realizzazione di materiale pubblicitario)
1. Nel caso di realizzazione di materiale pubblicitario (libretti, locandine, manifesti, ecc.) attinente lo svolgimento della manifestazione che gode del contributo provinciale, dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: Manifestazione effettuata con il contributo finanziario concesso dalla Provincia Autonoma di
Trento.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
[BO28080152719|D062|U020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
6 giugno 2008, n. 1414
Artt. 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e strutture competenti) - modifica dell'allegato A) alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 1056 di data 25 maggio 2007
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale,
che modifica l’allegato A) alla deliberazione n. 1056 di data 25 maggio 2007, mediante l’inserimento della
scheda dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento protezione civile e tutela del
14
2.
3.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
territorio, e la sostituzione integrale delle schede dei procedimenti amministrativi di competenza delle
strutture citate in premessa;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
Allegato A)
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL TERRITORIO
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1
Autorizzazione alla esecuzione di
interventi in area a rischio R4 del
piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche (PGUAP)
2
Autorizzazione alla esecuzione di
opere di infrastrutturazione e bonifica agraria in area a rischio R3
del PGUAP
3
Parere su interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già
previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in
vigore del PGUAP
Approvazione della compatibilità
degli interventi rispetto alle condizioni di pericolo valanghivo di cui
all’art. 17, comma 2 delle norme di
attuazione del PGUAP
Autorizzazione alla esecuzione di
nuove previsioni urbanistiche in
area a rischio R3 del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) con deroga di esclusiva competenza dei Comuni.
Art. 16, comma 1 delle
norme di attuazione del
piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)
Art. 17, comma 1, lettera
b) delle norme di attuazione del piano generale di
utilizzazione delle acque
pubbliche (PGUAP)
Art. 17, comma 1, lettera c)
delle norme di attuazione
del piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche (PGUAP)
Art. 17, comma 2 delle
norme di attuazione del
piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)
Art. 17, comma 1, lettera
d) delle Norme di attuazione del piano generale di
utilizzazione delle acque
pubbliche (PGUAP)
4
5
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE
DEL
PROCEDIMENTO
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
DECORRENZA
DEL TERMINE
15
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO ARTIGIANATO
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
1
Revoca di contributi già concessi
Istanza di parte
D'ufficio
150
2
Agevolazioni per danni causati da LP 10 gennaio 1992, n. 2 Istanza di parte
eventi calamitosi
- art. 27
210
3
Contributi alla Cooperativa arti- LP 23 agosto 1993, n. 18 Istanza di parte
giana di garanzia per l'integrazio- - art. 124
ne del fondo rischi
150
4
Autorizzazione esercizio attività LP 27 dicembre 1982, n. Istanza di parte
di tassidermia ed imbalsamazione 32
120
5
Accertamento qualificazione pro- L. 14 febbraio 1963, n. Istanza di parte
fessionale (attività di acconciatore 161
ed estetista)
L. 17 agosto 2005, n.
174
LP 1 agosto 2002, n. 11 art. 18 bis
L. 4 gennaio 1990, n. 1
Modifiche di precedenti provve- LP 3 agosto 1987, n. 13 Istanza di parte
dimenti, proroghe termini realizzazione investimento
60
6
LP 3 agosto 1987, n. 13
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
90
7
Contributi a sostegno dei servizi LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
informativi
- Titolo II - Capo I - art.
7
180
8
Contributi a sostegno domande di LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
servizi
- Titolo II - Capo II - artt.
10, 11, 12 e 13
180
9
Contributi per lo sviluppo dell'at- LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
tività consortile
- Titolo II - Capo IV - art.
16
180
10 Modifiche provvedimenti, proro- LP 12 luglio 1993, n. 17
ghe termini
11 Revoca di contributi già concessi
Istanza di parte
LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
- art. 21
D'ufficio
30
30
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
16
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
12 Concessione e altri provvedimenti
concernenti le agevolazioni di cui
alla LP n. 6/99, nell'ipotesi in cui
l'istruttoria è affidata ad enti creditizi e/o di garanzia
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
LP 13 dicembre 1999, n. D’ufficio
6 - art. 15, comma 7
del. GP n. 2607 di data
20 ottobre 2000 - punto
1.1.4, comma 4
del. GP n. 2804 di data
22 dicembre 2005 e s.m.
e i.
LP 13 dicembre 1999, n. Istanza di parte
6
del. GP n. 2607 di data
20 ottobre 2000 - punto
1.1.6, comma 3
punto 2.2.3, comma 2,
lettera b)
punto 5.1.2, comma 1,
lettera b)
punto 5.2.1, commi 12 e
13
del. GP n. 2804 di data
22 dicembre 2005 e s.m.
e i.
LP 13 dicembre 1999, n. Istanza di parte
6 - artt. 3, 4 e 5
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
60
Data di acquisizione dell'elenco
di cui all'articolo
15, comma 7 e al
punto
1.1.4,
comma 4
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
14 Aiuti per investimenti fissi e per la
promozione di misure di protezione ambientale, aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo
15 Proroga termine finale ultimazio- LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
ne lavori
del. GP n. 2607 di data
20 ottobre 2000 - punto
2.2.12, comma 2
punto 2.3.4, comma 1
punto 3.11, comma 1
punto 5.2.6, comma 2
punto 5.3.2, comma 6
del. GP n. 2804 di data
22 dicembre 2005 e s.m.
e i.
16 Trasferimenti agevolazioni
LP 13 dicembre 1999, n. Istanza di parte
6
del. GP n. 2607 di data
20 ottobre 2000 - punto
1.1.9
del. GP n. 2804 di data
22 dicembre 2005 e s.m.
e i.
17 Modifica vincoli, modifica atto di LP 13 dicembre 1999, n. Istanza di parte
ammissione, modifica atto di con- 6 - art. 16, comma 5
cessione
120
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
18 Revoca agevolazioni
LP 13 dicembre 1999, n. Istanza di parte
6
D'ufficio
90
19 Contributi ad enti e associazioni LP 1 agosto 2002, n. 11 - Istanza di parte
senza scopo di lucro per progetti art. 17, comma 1 lett. a)
di valorizzazione dell'impresa
artigiana e di conservazione della
memoria dei mestieri e dei prodotti artigianali tipici
120
13 Domande tendenti ad ottenere la
deroga ai limiti stabiliti o condizioni alternative a quelle di norma
previste
45
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
17
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
N.
1
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA
DEL TERMINE
Approvazione stemma e gonfalo- DPGR 12 luglio 1984, n. Istanza di parte
ne dei Comuni
12/L - art. 4
DPGR 27 febbraio 1995,
n. 4/L - art. 6
LR 23 ottobre 1998, n.
10
Decisioni sui ricorsi in ordine alla LP 10 settembre 1973, n. Istanza di parte
classificazione o declassificazione 42 - art. 6
di strade comunali
55
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
45
3
Autorizzazione alla variazione
d’uso dei beni di uso civico, alla
sospensione o all’estinzione del
vincolo di uso civico
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
4
Apposizione del vincolo di uso
civico su beni comunali o frazionali
Istanza di parte
90
5
Verifica conformità dello Statuto
dell’ASUC alla legge
Istanza di parte
60
6
Istruttoria
finalizzata
all’espressione del parere tecnicoamministrativo del Comitato tecnico amministrativo
Istanza di parte
120
7
Parere
tecnico-amministrativo
dell’organo monocratico
Istanza di parte
150
2
LP 14 giugno 2005, n. 6 artt. 13, 14, 15 e 16
DPP. 6 aprile 2006, n. 659/Leg. - artt. 16, 17 e 18
del. GP n. 1600 di data 4
agosto 2006
LP 14 giugno 2005, n. 6 art. 17
del. GP n. 1600 di data 4
agosto 2006
LP 14 giugno 2005, n. 6 art. 6
DPP 6 aprile 2006, n. 659/Leg. - art. 12
LP settembre 1993, n. 26
e s.m. - art 55, comma 2
del. GP n. 417 di data 20
gennaio 1995
del. GP 2031 di data 23
settembre 2005
LP settembre 1993, n. 26
e sm - art 55, comma 3
del. GP n. 417 di data 20
gennaio 1995
del. GP 2031 di data 23
settembre 2005
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE
N.
1
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
Contributi per investimenti azien- LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
dali
artt. 17, 25, 26, 27, 42,
44, 45 e 46, comma 1
PSR 2007-2013 - Misura
112, 121, 323.3, 323.4 e
311
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
400
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
18
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
2
Contributi per l'attuazione di pro- LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
grammi di ristrutturazione degli art. 46, comma 3
impianti vitifrutticoli
400
3
Proroga dei termini per l'esecu- PSR 2000-2006 - Punto Istanza di parte
zione delle iniziative
12, comma 14
LP 28 marzo 2003, n. 4.
PSR 2000-2006 - Misura
1, 10, 11, 12.1, 13, 14,
15.2 e 17
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000 e s.m. e
i.
PSR 2007-2013 - Misura
121, 311, 323.3, 323.4,
12.1, 125.2, 125.3 e 321
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Approvazione varianti e perizie LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
suppletive alle iniziative finanzia- art. 3, comma 1 lett. n)
te
PSR 2000-2006 - Misura
1, 10, 11, 12.1, 13, 14,
15.2 e 17
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000 e s.m. e
i.
PSR 2007-2013 - Misura
121, 311, 323.3, 323.4,
12.1, 125.2, 125.3 e 321
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Contributi per il recupero di su- LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
perfici foraggere abbandonate
art. 23
200
4
5
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
200
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
360
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
del rendiconto da
parte dell'istituto
di credito
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
6
Contributo in conto capitale per LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
riordino
art. 36
450
7
Nulla osta per concorso in conto LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
interessi per acquisto fondi rustici art. 41
270
8
Concorso nel pagamento di inte- LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
ressi su prestiti e mutui per acqui- art. 41
D'ufficio
sto fondi rustici
250
9
LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
artt. 39 e 41
270
LP 18 settembre 1989, D'ufficio
n. 7 - art. 17
200
Contributo in conto capitale per
acquisto - Contributo in conto
capitale per vendita fondi rustici
all’interno di un piano di riordino
fondiario
10 Finanziamenti agevolati (accesso
al fondo di rotazione)
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dalla data della
deliberazione
di
approvazione iniziativa, di concessione contributo,
se prevista
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
11 Certificazioni relative alla non
decadenza dei benefici - svincoli
ipotecari
12 Contributo annuo costante per
irrigazione (nulla osta e concessione)
13 Contributo in conto capitale per
infrastrutture, bonifica, viabilità
agricola e irrigazione
14 Nulla osta alle iniziative e autorizzazione all'istituto di credito per
contributo in conto interessi per
trasformazione passività onerose
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
art. 41
150
LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
artt. 34 e 35
PSR 2007-2013 - Misura
125.2
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
artt. 34 e 35
PSR 2007-2013 - Misura
125.1, 125.2, 125.3 e
321
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
art. 8
450
19
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
450
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
370
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza di parte (invio del rendiconto)
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
15 Concorso nel pagamento degli LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
interessi per trasformazione pas- art. 8
sività onerose
200
16 Contributo in conto capitale ed in LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
conto interessi per danni causati artt. 51, 52, 53 e 55
da eventi calamitosi
LP 10 gennaio 1992, n. 2
- art. 26
400
17 Indennizzo per danni arrecati
dalla fauna selvatica (escluso l'orso bruno) alle colture agricole
18 Contributi per la realizzazione di
iniziative di prevenzione dei danni
alle colture agricole arrecati dalla
fauna selvatica (escluso l'orso
bruno)
19 Contributo in conto capitale per il
risanamento degli allevamenti
LP 29 dicembre 1991, n. Istanza di parte
24 - art. 33, comma 3
370
LP 29 dicembre 1991, n. Istanza di parte
24 - art. 33, comma 3
bis
420
LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
art. 45
400
20 Autorizzazione a distogliere dalla LP 28 marzo 2003, n. 4 - Istanza di parte
destinazione le opere e gli acquisti art. 6
finanziati
PSR 2000-2006 - Misura
1, 10, 11, 12.1, 13, 14,
15.2 e 17
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000 e s.m. e i.
PSR 2007-2013 - Misura
121, 125.1, 125.2, 125.3,
321, 323.3, 323.4 e 311
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
200
20
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
21 Revoca di contributi
D'ufficio
200
Dall'avvio d'ufficio
22
D'ufficio
300
Dall'avvio d'ufficio
D'ufficio
450
Dall'avvio d'ufficio
Istanza di parte
250
Istanza di parte
200
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
D'ufficio
180
Dall'avvio d'ufficio
D'ufficio
30
Dall'avvio d'ufficio
Istanza di parte
60
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
23
24
25
26
27
28
PSR 2000-2006 - Misura
1, 11, 12.1, 15.2 e 17
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000 e s.m. e i.
LP 28 marzo 2003, n. 4 art. 6
PSR 2007-2013 - Misura
112, 121, 323.3, 323.4 e
311
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Revoca di contributi
LP 28 marzo 2003, n. 4 art. 6
PSR 2000-2006 - Misura
10, 13 e 14
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000 e s.m. e i
PSR 2007-2013 - Misura
125.1, 125.2, 125.3 e
321
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Revoca premi
PSR 2000-2006 - Misure
5e6
PSR 2000-2006 - Punto
12
PSR 2007-2013 - Misura
211 e 214
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Nulla osta alla cancellazione o al LP 28 marzo 2003, n. 4 trasferimento del vincolo di indi- art. 41
visibilità
Attualizzazione contributi plu- LP 7 agosto 1995, n. 8 riennali.
art. 5
Rinegoziazione e/o estinzione LP 20 gennaio 1987, n. 3
anticipata mutui
- art. 3
Accertamento requisiti per iscri- LP 4 settembre 2000, n.
zione APIA
11
DPGP 17 aprile 2001, n.
9-60/Leg. - art. 11
Cancellazione dall'APIA per deces- LP 4 settembre 2000, n.
so
11
DPGP 17 aprile 2001, n.
9-60/Leg. - art. 11,
comma 4
Iscrizione, variazione e cancella- LP 19 dicembre 2001, n.
zione dall'elenco provinciale degli 10 - art. 3
idonei all'esercizio dell'attività DPGP 13 marzo 2003, n.
agrituristica
5-126/Leg.
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
21
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO BACINI MONTANI
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
1
Concessioni sul demanio idrico RD 25 luglio 1904, n. 523
Istanza di parprovinciale e relativi rinnovi, su- LP 8 luglio 1976, n. 18 - te
bentri, modificazioni e revoche
art. 8
D'ufficio
360
2
Concessioni ed autorizzazioni di
breve durata e poca importanza di
cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 5365 di data 30 aprile 1993 e relativi rinnovi, subentri, modificazioni e revoche
Istanza di parte
D’ufficio
180
3
Autorizzazione lavori, opere ed
atti a distanza inferiore a m. 10
dal confine del demanio idrico
provinciale e relative modificazioni
Autorizzazioni modificazioni costruzioni o stato dei luoghi preesistenti alla LP 18/76 e relative modificazioni
Autorizzazione realizzazione opere di difesa ai proprietari confinanti con corsi d'acqua del demanio idrico provinciale e relative
modificazioni
Autorizzazione
dissodamento
terreni boscati e cespugliati laterali a corsi d'acqua e laghi del demanio idrico provinciale e relative
modificazioni
Concessioni e autorizzazioni ai
Servizi provinciali per la realizzazione di interventi sul demanio
idrico provinciale e nelle fasce di
rispetto idraulico e relativi rinnovi, subentri, modificazioni e revoche
Altri provvedimenti attinenti a
materie delle opere e polizia idraulica nonché lavori che interessano opere di sistemazione
idraulico-forestale che non insistono su particelle demaniali o
acque pubbliche
Istanza di parte
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Istanza di parte
180
RD 25 luglio 1904, n. 523
Istanza di parLP 8 luglio 1976, n. 18 - te
art. 6
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
RD 25 luglio 1904, n. 523
Istanza di parLP 8 luglio 1976, n. 18 - te
art. 7
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
RD 25 luglio 1904, n. 523
Istanza di parLP 8 luglio 1976, n. 18 - te D'ufficio
artt. 6, 7, 7 bis e 8
45
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Istanza di parte D'ufficio
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Istanza di parte D'ufficio
360
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
4
5
6
7
8
9
RD 25 luglio 1904, n. 523
LP 8 luglio 1976, n. 18 art. 8
del. GP n. 5365 di data 30
aprile 1993
del. GP n. 5176 di data 23
maggio 1997
RD 25 luglio 1904, n. 523
LP 8 luglio 1976, n. 18 art. 7
DPR 11 novembre 1999, n.
463
RD 25 luglio 1904, n. 523
LP 8 luglio 1976, n. 18 art. 7 bis
RD 25 luglio 1904, n. 523
LP 8 luglio 1976, n. 18 art. 9
LR 11 novembre 1971, n.
39
DPR 20 gennaio 1973, n.
115 - art. 8
DPR 11 novembre 1999, n.
463
Delimitazione del demanio idrico LP 8 luglio 1976, n. 18 provinciale
art. 5
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
22
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE DEL
PROCEDIMENTO
10 Concessioni sul demanio provin- DPR 20 gennaio 1973, n. Istanza di parciale "rocce nude", relativi rinnovi, 115 - art. 8
te
subentri, modificazioni e revoche
D’ufficio
360
11 Altri provvedimenti sul demanio DPR 20 gennaio 1973, n. Istanza di parprovinciale "rocce nude"
115 - art. 8
te
180
12 Approvazione del programma di
misure per la messa in sicurezza
dell’area volto alla riduzione o
all’eliminazione del rischio di esondazione, ai sensi dell’art. 16,
comma 3 e dell’art. 17, comma 3
del PGUAP
13 Autorizzazione alla esecuzione di
interventi interessanti gli ambiti
fluviali di interesse idraulico ai
sensi dell’art. 32, comma 4 delle
norme di attuazione del PGUAP
Art. 16, comma 3 e art. 17, Istanza di parcomma 3 delle norme di te
attuazione del piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche
(PGUAP)
90
Art. 32, comma 4, lettera Istanza di para) delle norme di attua- te
zione del piano generale
di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)
90
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE
DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
1 Concessione di occupazione e di uso LP 19 luglio 1990, n. 23 - Istanza di parte
di beni demaniali
art. 43
LP 15 novembre 2001, n. 9 artt. 7 e ss.
2 Autorizzazione esercizio di attività RD 30 marzo 1942, n. 327 - Istanza di parte
in zone portuali
artt. 68 e 85
LP 15 novembre 2001, n. 9 art. 29
3 Autorizzazione allo svolgimento di DPR 28 giugno 1949, n. 631 Istanza di parte
gare e manifestazioni nautiche
- art. 91 del reg. della navigazione interna
LP 9 luglio 1993, n. 16 - art.
39, comma 2
LP 15 novembre 2001, n. 9 art. 29
4 Autorizzazione navigazione a mo- LP 15 novembre 2001, n. 9 - Istanza di parte
tore sul lago di Garda di unità adi- art. 15
bite a controllo, assistenza e giuria
per manifestazioni sportive autorizzate
5 Autorizzazione a spettacoli pirotec- RD 30 marzo 1942, n. 327 - Istanza di parte
nici in porti lacuali
art. 80
LP 9 luglio 1993, n. 16 - art.
39, comma 2
180
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
30
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
60
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
6 Concessione servizi navigazione di RD 30 marzo 1942, n. 327 - Istanza di parte
linea
art. 225
140
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
23
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE
DEL
PROCEDIMENTO
7 Autorizzazione servizi navigazione RD 30 marzo 1942, n. 327 - Istanza di parte
non di linea e rinnovo per modifi- art. 226
che imbarcazione
8 Rinnovo autorizzazione servizi RD 30 marzo 1942, n. 327 - Istanza di parte
navigazione non di linea
art. 226
120
9 Autorizzazione al trasporto con DPR 28 giugno 1949, n. 631 Istanza di parte
navi non superiori a 3 tonnellate
- art. 137
90
10 Licenza per esercizio operazioni DPR 28 giugno 1949, n. 631 Istanza di parte
portuali
- art. 36
110
11 Autorizzazione uso natanti con LP 15 novembre 2001, n. 9 - Istanza di parte
motore superiore a 3 KW
art. 33
30
12 Concessione per gestione aree ae- LP 9 luglio 1993, n. 16 - art. Istanza di parte
roportuali
20
180
13 Autorizzazione per voli d'adde- LP 12 agosto 1996, n. 5 - Istanza di parte
stramento e di allenamento
art. 1, comma 4
30
14 Autorizzazione per motivi di ricer- LP 12 agosto 1996, n. 5 - Istanza di parte
ca, studio e documentazione
art. 1, comma 5
30
15 Concessione di servizi pubblici di LP 9 luglio 1993, n. 16 - art. Istanza di parte
trasporto
9
90
16 Concessioni autolinee interregionali LP 9 luglio 1993, n. 16 - art. Istanza di parte
18
90
17 Autorizzazione alla distrazione di LP 9 luglio 1993, n. 16 - art. Istanza di parte
veicoli (da noleggio con conducente 15
a servizio di linea)
18 Autorizzazione di immissione di D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Istanza di parte
nuovi autobus in linea
- art. 87, comma 3
30
19 Demolizione e sospensione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Istanza di parte
servizio di autobus
- art. 87, comma 4
30
20 Ammissione al servizio speciale di LP 9 luglio 1993, n. 16 - art. Istanza di parte
trasporto scolastico
11
180
90
30
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
N.
1
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
Concessione beni demanio provin- LP 19 luglio 1990, n. 23 - Istanza di parte
ciale e patrimonio indisponibile
art. 43
D’ufficio
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
300
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio
d’ufficio
24
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
2
Rinnovo concessione beni dema- LP 19 luglio 1990, n. 23 - Istanza di parte
nio provinciale e patrimonio indi- art. 43
sponibile
240
3
Contributi per mancato reddito da LP 23 giugno 1986, n. 14 Istanza di parte
istituzione biotopo
- art. 9
365
4
Espressione di nulla-osta per in- LP 23 giugno 1986, n. 14 Istanza di parte
terventi nei biotopi
- art. 13
60
5
Autorizzazione al transito su piste D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
ciclabili
285 e ss.mm. - art. 5,
comma 3 e 6, comma 8
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
6
Concessione all'uso di beni
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio
d’ufficio
LP 27 novembre 1990, n. Istanza di parte
32 - art. 7, comma 3
D’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
SERVIZIO COOPERAZIONE
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
1
Contributi a sostegno dei servizi LP 12 luglio 1993, n. 17 - Istanza di parte
informativi
Titolo II - Capo I - art. 7
180
2
Contributi a sostegno della do- LP 12 luglio 1993, n. 17 - Istanza di parte
manda di servizi
Titolo II - Capo II - artt.
10, 11, 12 e 13
180
3
Contributi per lo sviluppo dell'at- LP 12 luglio 1993, n. 17 - Istanza di parte
tività consortile
Titolo II - Capo IV - art.
16
180
4
Proroga del termine di conclusio- LP 12 luglio 1993, n. 17
ne delle iniziative
Istanza di parte
45
5
Revoca agevolazioni, modifica atto LP 12 luglio 1993, n. 17
di concessione
D’ufficio
Istanza di parte
120
6
Aiuti per investimenti fissi e per la LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
promozione di misure di prote- - articoli 3 e 4
zione ambientale, aiuti per la
promozione della ricerca e sviluppo
120
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio
d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento della domanda
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
25
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
7
8
9
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
Proroga termine finale realizza- LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
zione iniziative
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 e ss.mm. ,
punto 2.2.12, comma 2;
punto 3.11, comma 1
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
Trasferimenti agevolazioni
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
- art. 16, comma 3
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 e s.m. e i.,
punto 1.1.9
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
Modifica vincoli, modifica atto di LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
concessione
- art. 16, comma 5
TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
45
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
120
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Data di acquisizione dell'elenco
di cui all'articolo
15, comma 7 e al
punto
1.1.4,
comma 4
10 Revoca agevolazioni
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
- art.17
D'ufficio
120
11 Concessione e altri provvedimenti
concernenti le agevolazioni di cui
alla LP n. 6/99, nell'ipotesi in cui
l'istruttoria è affidata ad enti creditizi e/o di garanzia
LP 13 dicembre 1999, n. 6 D’ufficio
- art. 15, comma 7
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 e s.m. e i.,
punto 1.1.4, comma 4
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 e s.m. e i.,
punto 2.2.3, comma 2,
lettera b)
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
LP 10 gennaio 1992, n. 2 Istanza di parte
60
12 Domande tendenti ad ottenere la
deroga ai limiti stabiliti o condizioni alternative a quelle di norma
previste
13 Agevolazioni per danni causati da
eventi calamitosi
DECORRENZA DEL
TERMINE
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
180
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande
Dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
14 Contributi per integrazione fondo LP 23 agosto 1993, n. 18 - Istanza di parte
rischi Cooperfidi
art. 124
150
15 Contributi per integrazione fondo LP 10 febbraio 2005, n. 1 Istanza di parte
immobiliare Cooperfidi
- art. 26
150
16 Contributi per spese di revisione LR 14 febbraio 1964, n. 8 Istanza di parte
ordinaria e straordinaria
- art. 3 e art. 8
120
17 Sussidi alle associazioni ricono- LR 14 febbraio 1964, n. 8 Istanza di parte
sciute del movimento cooperativo - art. 4
120
26
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
18 Modifiche di precedenti provvedimenti, proroghe termini realizzazione iniziative e revoche totali
o parziali di contributi già concessi
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO
LR 14 febbraio 1964, n. 8 Istanza di parte
LP 23 agosto 1993, n. 18 - D'ufficio
art. 124
LP 10 febbraio 2005, n. 1
- art. 26
120
19 Contributi su iniziative di promo- LR 28 luglio 1988, n. 15 - Istanza di parte
zione e sviluppo della cooperazio- art. 3
ne
180
20 Riduzione e revoca delle provvi- LR 28 luglio 1988, n. 15 - D'ufficio
denze per iniziative di promozio- art. 6
ne e sviluppo
90
21 Realizzazione diretta di iniziative
da parte dell’amministrazione
22 Finanziamento dell’accordo di
programma della CCIAA
180
LR 28 luglio 1988, n. 15 - D'ufficio
art. 3
LP 29 dicembre 2005, n. Istanza di parte
20 - art. 19
180
23 Finanziamento delle spese di fun- LR 14 agosto 1999, n. 5 - Istanza di parte
zionamento della CCIAA
art. 3, comma 2
180
24 Scioglimento coatto
150
LR 29 gennaio 1954, n. 7 D’ufficio
- art. 11 artt. 2545 septiesdecies e segg. c.c.
25 Approvazione elenco cooperative Art. 2545 octiesdecies, D’ufficio
in liquidazione per cancellazione comma 2, c.c.
dal RI
26 Incarico revisione straordinaria LR 29 gennaio 1954, n. 7 Istanza di parte
cooperative non aderenti
- artt. 16, comma 7 e 17
D’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dalla data del
provvedimento
di
rendiconto
delle spese
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio
d’ufficio
250
Dall’avvio
d’ufficio
150
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio
d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
27 Ricusazione del revisore in revi- LR 29 gennaio 1954, n. 7 Istanza di parte
sione straordinaria
- art. 21
150
28 Riconoscimento associazioni
LR 29 gennaio 1954, n. 7 Istanza di parte
- art. 18
150
29 Revoca riconoscimento associazioni
30 Approvazione schema incarico
Associazioni o revisori per certificazione/ controllo contabile
LR 29 gennaio 1954, n. 7 D’ufficio
- art. 19
LR 29 gennaio 1954, n. 7 Istanza di parte
- art. 29 ter
150
31 Approvazione
statuti
spa/associazioni per gestione fondi mutualistici cooperative aderenti
32 Liquidazione coatta amministrativa
33 Domanda nomina commissario
liquidatore
LR 29 gennaio 1954, n. 7
- art. 31 bis
Istanza di parte
60
Art. 2545 terdecies c.c.
D’ufficio
150
L. 17 luglio 1975, n. 400 - Istanza di parte
art. 2
DECORRENZA DEL
TERMINE
60
150
27
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE FINALE
DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
1 Autorizzazione all'esecuzione delle LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
espropriazioni e indicazione della art. 6
misura delle indennità
2 Dichiarazione che i beni non servo- LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
no più all'opera o all'intervento di art. 23
pubblica utilità (retrocessione parziale)
3 Espropriazione definitiva (procedu- LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
ra abbreviata)
art. 10
180
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
4 Autorizzazione
temporanea
all'occupazione LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
art. 28
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
5 Regolarizzazione tavolare di vec- LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
chie pendenze (autorizzazione art. 31
all'espropriazione)
6 Occupazione temporanea per forza LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
maggiore e urgenza
art. 30
D'ufficio
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
180
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
7 Indicazione dell'indennità per occu- LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
pazione per forza maggiore e ur- art. 30
D'ufficio
genza
120
8 Occupazione anticipata
LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
art. 29
30
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
9 Autorizzazione all'accesso ai fondi
LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
art. 2
30
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
10 Indennità aggiuntiva
LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
art. 20
D'ufficio
90
Dal
ricevimento
della documentazione nonché dalla
comunicazione
della disponibilità
finanziaria
del
provvedimento
dell'espropriazione
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
11 Proroga dei termini finali dei lavori LP 19 febbraio 1993, n. 6 - Istanza di parte
e delle espropriazioni
art. 6, comma 3
30
12 Contributi perequativi correlati alle LP 28 giugno 1982, n. 10
Istanza di parte
espropriazioni di competenza statale
13 Concessioni d'uso di beni demaniali LP 19 luglio 1990, n. 23 - Istanza di parte
non assegnati ad altre strutture
art. 43
180
14 Utilizzazione senza titolo di un DPR 8 giugno 2001, n. 327 - Istanza di parte
bene per scopi di interesse pubblico art 43
270
230
28
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO FORESTE E FAUNA
N.
1
2
3
4
5
6
7
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
Autorizzazione del pascolo di ca- RD 30 dicembre 1923, n. Istanza di parte
prini in bosco
3267 - art. 9
Prescrizioni polizia forestale - art. 26
Autorizzazione alla raccolta di LP 25 luglio 1973, n. 17 Istanza di parte
flora alpina o alla ricerca di tartufi - art. 5
LP 3 settembre 1987, n.
23 - art. 1
Tesserino di idoneità e di autoriz- LP 3 settembre 1987, n. Istanza di parte
zazione alla raccolta di tartufi
23 - art. 2
180
Autorizzazione al taglio di piante RD 16 maggio 1926, n.
ed assegnazione di prodotti le- 1126 - art. 140
gnosi
Prescrizioni polizia forestale - art. 30
Autorizzazione a tagli straordinari RD 30 dicembre 1923, n.
o anticipati
3267 - art. 132
Prescrizioni polizia forestale - art. 30
Approvazione di piani di utilizza- RD 30 dicembre 1923, n.
zione dei boschi, relative prescri- 3267 - artt. 130 e 10
zioni e periodica revisione
RD 16 maggio 1926, n.
1126 - art. 137, 139 e 22
LP 23 novembre 1978,
n. 48 - art. 3
Contributi per opere antincendio
LP 31 ottobre 1977, n.
30 - art. 3
Istanza di parte
300
Istanza di parte
90
Istanza di parte
D'ufficio
180
Istanza di parte
150
90
120
8
Attribuzione agli enti di premi per LP 23 novembre 1978, D'ufficio
la vendite di legname in mercati n. 48 - art. 12 bis
locali
60
9
Anticipazioni agli enti per opere, LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
infrastrutture, attrezzature, piani n. 48 - art. 28 - Capo I
assestamento e acquisto boschi
180
10 Anticipazioni agli enti per utiliz- LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
zazioni boschive e trasformazione n. 48 - art. 28 - artt. 16,
legname
16 bis, 16 ter
180
11 Restituzione agli enti di accanto- LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
namenti sul fondo forestale pro- n. 48 - art. 28, comma 7
vinciale
180
12 Contributi a enti per utilizzazioni LP 16 dicembre 1986, n. Istanza di parte
boschive, realizzazione infrastrut- 33 - artt. 1 e 4
ture e acquisto attrezzature
360
13 Assegnazione annuale piante or- LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
namentali a titolo gratuito
n. 48 - art. 21
360
DECORRENZA
DEL TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo alla presentazione
del
piano
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento della relazione da parte
della C.C.I.A.A.
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
29
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
14 Elaborazione piani utilizzazioni LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
boschive
n. 48 - art. 8
D'ufficio
360
15 Consegna lavori elaborazione o RD 30 dicembre 1923, n. Istanza di parte
revisione piano assestamento 3267 - art. 130
D'ufficio
forestale
120
16 Verifica finale lavori elaborazione RD 16 maggio 1926, n. Istanza di parte
o revisione piano assestamento 1126 - art. 138
D'ufficio
forestale
LP 23 novembre 1978,
n. 48 - art. 18
120
17 Contributi a proprietari di boschi LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
per opere e infrastrutture, attrez- n. 48 - artt. 13, 14, 17,
zature e piani di assestamento
18 e 19 bis
180
18 Individuazione zone interdette LP 6 agosto 1991, n. 16 - Istanza di parte
alla raccolta dei funghi
art. 5
D'ufficio
150
19 Collaudo bosco dopo il taglio
generale Istanza di parte
D'ufficio
90
20 Esecuzione diretta di piani di as- LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
sestamento forestale relativi a n. 48 - art. 20
D'ufficio
proprietà con condizioni di produttività marginali
730
21 Utilizzazione diretta di prodotti LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
legnosi per riequilibrio o stabiliz- n. 48 - art. 20
D'ufficio
zazione ecosistemi forestali e
montani
360
22 Esecuzione diretta di progetti LP 23 novembre 1978, Istanza di parte
speciali di utilizzazione boschiva
n. 48 - art. 20
D'ufficio
Prescrizioni di massima
e polizia forestale - art.
29
90
23 Approvazione progetti speciali di Prescrizioni di massima Istanza di parte
utilizzazione boschiva
e di polizia forestale art. 29
RD 30 dicembre 1923, n.
3267 - artt. 8, 9 e 10
24 Certificazione idoneità tecnica di LP 16 dicembre 1986, n. Istanza di parte
lavoro in bosco delle cooperative e 33 - art 1, comma 2
delle imprese
90
Capitolato
d'oneri
360
DECORRENZA
DEL TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
30
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
25 Autorizzazione in deroga all'effet- LP 23 novembre 1998, Istanza di parte
tuazione di rimboschimento artifi- n. 17 - articolo 8
ciale
180
26 Autorizzazione alla resinazione
60
27 Concessione beni demanio forestale (esclusi i territori di cui alla
deliberazione GP 811 di data 12
aprile 2002)
Prescrizioni di massima Istanza di parte
e di polizia forestale art. 17
LP 19 luglio 1990, n. 23 Istanza di parte
- art. 43
DPGP 29 gennaio 2002,
n. 3-93/Leg.
del. GP n. 811 di data 12
aprile 2002
LP 19 luglio 1990, n. 23 Istanza di parte
- art. 43
DPGP 29 gennaio 2002,
n. 3-93/Leg.
del. GP n. 811 di data 12
aprile 2002
DECORRENZA
DEL TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dalla
dichiarazione preventiva
300
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
240
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
30 Istituzione zone di addestramento LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
cani e gare cinofile
24 - art. 6, comma 1 D'ufficio
lett. e)
150
31 Istituzione oasi di protezione, LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
ripopolamento, cattura, aziende 24 - art. 6, comma 1 D'ufficio
faunistico-venatorie e centri di lett. a), b), c), d)
produzione della selvaggina
360
32 Modifica numero ed estensione
riserve di caccia di diritto
33 Contributo annuale all'ente gestore delle riserve di caccia
360
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
28 Rinnovo concessione beni demanio forestale (esclusi i territori di
cui alla del. GP 811 di data 12 aprile 2002)
29 Nomina o rinnovo delle attribuzioni di funzione di guardia particolare giurata per vigilanza in
materia faunistico-venatoria, ittica, sulle aree boschive e sull'ambiente naturale
RD 18 giugno 1931, n. Istanza di parte
773 - art. 138
RD 6 maggio 1940, n.
635 - art. 249
Leggi provinciali di settore (LP 16/73, 17/73,
16/91, 24/91, 60/78)
LP 9 dicembre 1991, n. D'ufficio
24 - art. 14, comma 2
LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
24 - art. 21
250
34 Autorizzazione all'abbattimento o LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
alla cattura straordinaria di sel- 24 - art. 31, commi 2
D'ufficio
vaggina
100
35 Autorizzazione all'immissione nel LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
territorio provinciale di fauna 24 - art. 34, comma 1
D'ufficio
autoctona
150
31
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
36 Autorizzazione all'immissione nel LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
territorio provinciale di fauna non 24 - art. 34, comma 2
D'ufficio
autoctona
180
37 Autorizzazione alla cattura e all'u- LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
tilizzazione di animali per scopi 24 - art. 35
D'ufficio
scientifici, ecc.
150
38 Autorizzazione accertamento sta- LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
to della fauna
24 - art. 37, comma 3
100
39 Divieto esercizio caccia in zone LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
turistiche
24 - art. 38, comma 2
180
40 Deroga ai criteri di coltivazione LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
delle acque
60 - art. 6, comma 3
180
41 Autorizzazione immissione specie LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
ittiche estranee alla fauna locale
60 - art. 10
150
42 Autorizzazione alle semine ittiche
DPGP 3 dicembre 1979, Istanza di parte
n. 22-18/Leg. - art. 9
30
43 Licenza di pesca
LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
60 - art. 12
30
44 Autorizzazione in deroga ai limiti
di cattura in occasione delle gare
di pesca ed estensione del periodo
di divieto
45 Autorizzazioni alla cattura di pesci
con strumenti speciali
DPGP 3 dicembre 1979, Istanza di parte
n. 22-18/Leg. - art. 17
30
DPGP 3 dicembre 1979, Istanza di parte
n. 22-18/Leg. - art. 14
30
46 Approvazione regolamenti interni DPGP 3 dicembre 1979, Istanza di parte
associazioni pescatori
n. 22-18/Leg. - art. 18
40
47 Parere al fine della salvaguardia LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
della fauna ittica
60 - art. 17
50
48 Indennizzo per danni causati al
patrimonio zootecnico e apiario
dai predatori selvatici e indennizzo per danni alle colture agricole
causati dall'orso bruno
49 Contributi in conto capitale per
interventi di prevenzione dei danni causati dall'orso bruno al patrimonio zootecnico e apiario
LP 29 dicembre 1991, n. Istanza di parte
24 - art. 33
del. GP n. 2296 di data 3
novembre 2006
60
LP 29 dicembre 1991, n. Istanza di parte
24 - art. 33
del. GP n. 2296 di data 3
novembre 2006
60
DECORRENZA
DEL TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento del Reg.
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
32
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
50 Abilitazione
caccia
all'esercizio
della LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
24 - art. 39, comma 1
150
51 Abilitazione
pesca
all'esercizio
della LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
60 - art. 13
180
52 Riconoscimento qualifica di esper- LP 9 dicembre 1991, n. Istanza di parte
ti accompagnatori
24 - art. 39, comma 11
360
53 Concessione diritti di pesca su LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
acque pubbliche
60 - art. 4
180
54 Autorizzazione alla limitazione dei LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
permessi di pesca per ospiti
60 - art. 14, comma 1
40
55 Contributi ai proprietari di diritti LP 12 dicembre 1978, n. Istanza di parte
esclusivi di pesca o alle associa- 60 - art. 15
zioni o società di pescatori sportivi locali
180
56 Autorizzazione alla raccolta di LP 25 luglio 1973, n. 16 Istanza di parte
fauna inferiore
- art. 3
90
57 Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento della
competitività del settore forestale,
di miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale, di miglioramento della qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale
180
Reg. (CE) 20 settembre Istanza di parte
2005, n. 1698/2005
del. GP n. 651 di data 14
marzo 2008 e s.m.
Piano di sviluppo rurale
2007-2013
DECORRENZA
DEL TERMINE
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la
presentazione
delle domande
SERVIZIO LAVORO
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
1
Autorizzazione alla partecipazione
di bambini e adolescenti a lavorazioni effettuate col sistema di turni a scacchi
Autorizzazione alla riduzione della
durata del riposo per bambini e
adolescenti in difetto di disposizioni dei contratti collettivi
Determinazione della distribuzione dei riposi alla lavoratrice madre
in caso di mancato accordo fra le
parti
2
3
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
L. 17 ottobre 1967, n. 977 Istanza di parte
- art. 19
75
L. 17 ottobre 1967, n. 977 Istanza di parte
- art. 20
75
DPR 25 novembre 1976, Istanza di parte
n. 1026 - art. 10
30
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
33
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N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
4
Convalida dimissioni lavoratrici D.Lgs. 26 marzo 2001, n. Istanza di parte
madri
151 - artt. 54, 55, 56 e 59
30
5
Accertamento nei contratti collettivi aziendali della corrispondenza
fra la riduzione dell'orario di lavoro e le assunzioni
Autorizzazione alla effettuazione
di visite personali di controllo in
mancanza di accordo con le R.S.A.
DL 30 ottobre 1984, n. Istanza di parte
726 - art. 2, comma 7
75
L. 20 maggio 1970, n. 300 Istanza di parte
- art. 6
90
7
Autorizzazione alla installazione L. 20 maggio 1970, n. 300 Istanza di parte
di impianti audiovisivi in mancan- - art. 4
za di accordo con le R.S.A.
90
8
Determinazione delle attività collegate a quelle per le quali è concessa la deroga del riposo domenicale
60
6
9
L. 22 febbraio 1934, n. Istanza di parte
370
art.
5
DM 22 giugno 1935 - art.
9 D.Lgs. 8 aprile 2003, n.
66
Esonero dall'obbligo del riposo L. 22 febbraio 1934, n. Istanza di parte
domenicale
370 - art. 17, ultimo
comma
10 Determinazione della decorrenza
del riposo settimanale se diverso
dalle 24 alle 24 e non stabilito nei
contratti collettivi
11 Autorizzazione al frazionamento
del riposo settimanale per il personale addetto a pubblici spettacoli e se ricorrono esigenze tecniche
12 Accertamento del carattere discontinuo dell’occupazione ai fini
dell’esclusione delle limitazioni di
orario
75
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
L. 22 febbraio 1934, n. Istanza di parte
370 - art. 3
75
L. 22 febbraio 1934, n. Istanza di parte
370 - art. 15
90
RD 6 dicembre 1923, n. Istanza di parte
2657, nn. 4-5-8-13-22 ecc.
Tabella
D.Lgs. 8 aprile 2003, n.
66 - art. 16
13 Attestazione sull'ammontare dei DPR 26 ottobre 1972, n. Istanza di parte
debiti del datore di lavoro presso i 637 - art. 16
propri dipendenti
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
120
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
14 Autorizzazione al lavoro a tempo L. 23 luglio 1991, n. 223 - Istanza di parte
parziale per evitare riduzione di art. 19, comma 1
personale
45
15 Autorizzazione al passaggio al
rapporto di lavoro a tempo parziale, per lavoratori in possesso dei
requisiti di età e di contribuzione
per accesso al pensionamento di
anzianità
16 Costituzione del collegio di arbitrato in materia di sanzioni disciplinari
L. 8 agosto 1995, n. 335, Istanza di parte
tab. B
L. 23 dicembre 1996, n.
662 - art. 1, comma 185
60
L. 20 maggio 1970, n. 300 Istanza di parte
- art. 7, comma 6
40
17 Determinazione tariffe minime di DPR 18 aprile 1994, n. Istanza di parte
facchinaggio
342 - art. 4
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
34
N.
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OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
18 Iscrizione e cancellazione all'albo
professionale dei terapisti della
riabilitazione dei non vedenti
(massaggiatori e massofisioterapisti)
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
L. 11 gennaio 1994, n. 29 Istanza di parte
- art. 3
DM 22 dicembre 1994, n.
775 - art. 1 commi 2 e 3
DL 30 dicembre 1992, n.
502 - art. 6, comma 3
19 Iscrizione nel registro dei commit- L. 18 dicembre 1973, n. Istanza di parte
tenti per il lavoro a domicilio
877 - art. 3
240
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
90
20 Esame ed iscrizione all'albo dei L. 29 marzo 1985, n. 113 Istanza di parte
centralinisti telefonici privi di - art. 1 comma 4 e art. 2
vista
240
21 Autorizzazione all'accentramento
degli adempimenti retributivi e
contributivi per aziende aventi più
sedi
22 Autorizzazione e approvazione
preventiva dei contratti di formazione e lavoro (se il datore di lavoro è una pubblica amministrazione)
23 Dichiarazioni liberatorie in materia di appalti pubblici
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
DPR 30 giugno 1965, n. Istanza di parte
1124
DPR 20 aprile 1994, n.
350
L. 19 dicembre 1984, n. Istanza di parte
863 - art. 3
L. 20 maggio 1970, n. 300 Istanza di parte
art.
36
L. 19 marzo 1990, n. 55 art. 18
24 Accertamento sul numero dei di- Leggi di settore
Istanza di parte
pendenti occupati nell'impresa ai
fini dell'ottenimento di agevolazioni creditizie e/o erogazione di
contributi
25 Vidimazione del registro dei lavo- L. 18 dicembre 1973, n. Istanza di parte
ratori a domicilio
877 - art. 3
26 Attestato di conducente
27 Vidimazione di Registro di cantiere (riservato ai datori di lavoro
operanti nei cantieri edili con meno di dieci dipendenti)
28 Rilascio nulla osta per assunzione
di lavoratori italiani da inviare in
Paesi stranieri
29 Corsi FSE:
Revoca totale o parziale del finanziamento a seguito di irregolarità
rispetto ai criteri di gestione.
Reg. (CEE) 26 marzo
1992, n. 881/1992, modificato da Reg. (CE) n.
484/2002 d.d. 1 marzo
2002
DL 4 luglio 2006, n. 223
convertito in Legge 04
agosto 2006, n. 248 - art.
36 bis, comma 4
DL 31 luglio 1987, n. 317
convertito in Legge 03
ottobre 1987, n. 398 - art.
1, comma 4
LP 3 settembre 1987, n.
21 - art. 15
del. GP n. 2221 di data 13
settembre 2002 e s.m.
30
30
30
30
Istanza di parte
15
Istanza di parte
10
Istanza di parte
10
D’ufficio
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dall’avvio
d’ufficio
35
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
1
Sospensione / revoca dell'autorizzazione all'esercizio di autoscuole
Rilascio abilitazione professione
di insegnante ed istruttore di
scuola guida
2
3
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D’ufficio
285 - art. 123, commi 8 e 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D’ufficio
285 - art. 123
DM 17 maggio 1995, n.
317
Rilascio tessere insegnanti i- DM 17 maggio 1995, n. Istanza di parte
struttori di autoscuole
317 - art. 8
TERMINE
FINALE
DECORRENZA
40
Dall’avvio
d’ufficio
90
Dal giorno successivo
all’indizione della
sessione d’esame
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
10
4
Rilascio tessere autoscuole per L. 4 gennaio 1994, n. 11 - Istanza di parte
accesso uffici pubblici
art. 1, comma 3
DM 17 maggio 1995, n.
317 - art. 1
10
5
Autorizzazione esercizio attività L. 8 agosto 1991, n. 264 - Istanza di parte
di consulenza per circolazione art. 3
mezzi di trasporto
60
6
Autorizzazione all'A.C.I. per
l'esercizio attività di consulenza
per circolazione mezzi di trasporto
Sospensione/revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto
Attestato idoneità professionale
esercizio attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di
trasporto - con esame
L. 4 gennaio 1994, n. 11 - Istanza di parte
art. 1 comma 4
30
L. 8 agosto 1991, n. 264 - D'ufficio
art. 9
30
L. 8 agosto 1991, n. 264 - D’ufficio
art. 5
180
Dal giorno successivo all’indizione dell’esame
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
7
8
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
9
Rilascio tesserino per accesso L. 8 agosto 1991, n. 264 - Istanza di parte
uffici pubblici studi di consulen- art. 4, comma 2
za
10
10
Autorizzazione all'esercizio di DPR 9 ottobre 1997, n. 431 Istanza di parte
scuole nautiche
- art. 28
60
11
Autorizzazione officine per revi- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
sione autoveicoli
285 - art. 80, commi 8 e 9
30
12
Revoca autorizzazione officine D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
per revisione autoveicoli
285 - art. 80, commi 10 e
11
Verifica e controllo contabilità D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
officine autorizzate alle opera- 285 - art. 80
zioni di revisione
Iscrizione nell'albo delle persone L. 6 giugno 1974, n. 298 fisiche e giuridiche che esercita- art. 12
no l'attività di autotrasporto di
cose per conto di terzi
Comunicazione proseguimento D.Lgs. 22 dicembre 2000,
provvisorio dell’attività di auto- n. 395, art. 10
trasporto di cose per conto di
terzi
D'ufficio
30
D’ufficio
60
Dall’avvio d’ufficio
Istanza di parte
30
Istanza di parte
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
13
14
15
36
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA
TERMINE
FINALE
DECORRENZA
16
Variazioni nell'albo nazionale L. 6 giugno 1974, n. 298 - Istanza di parte
autotrasportatori
art. 18
D'ufficio
60
17
Sospensione dall'albo degli auto- L. 6 giugno 1974, n. 298 - Istanza di parte
trasportatori di cose per conto di art. 19, comma 1), punto
terzi
2)
30
18
Sospensione dall’albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi
Trasformazione e fusione di imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori
L. 6 giugno 1974, n. 298 - D’ufficio
art. 19, comma 1), punto
1) e 3)
L. 6 giugno 1974, n. 298 - Istanza di parte
art. 15
120
20
Cancellazione delle imprese i- L. 6 giugno 1974, n. 298 - Istanza di parte
scritte nell'albo degli autotra- art. 20, comma 1) punto 1)
sportatori di cose per conto terzi
30
21
Cancellazione delle imprese iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi
Sanzioni disciplinari a carico
delle imprese iscritte all'albo
degli autotrasportatori
Accertamento requisito dell'idoneità professionale a dirigere
imprese di autotrasporto di cose
per conto terzi (Attestato capacità professionale con esame)
Rilascio attestazione di esenzione dalla disciplina autorizzativa
del trasporto cose
L. 6 giugno 1974, n. 298 - D’ufficio
art. 20, comma1), punti 2),
3), 4) 5) e 6)
90
L. 6 giugno 1974, n. 298 - D'ufficio
art. 21
60
Dall'avvio
cio
D.Lgs. 22 dicembre 2000, D’ufficio
n. 395 - art. 7, commi 2 e 3
120
Dal giorno successivo all’indizione dell’esame
L. 6 giugno 1974, n. 298 - Istanza di parte
art. 30
DPR 16 settembre 1977, n.
783 - art. 3
Revoca della licenza al trasporto L. 6 giugno 1974, n. 298 - D’ufficio
di cose in conto proprio
art. 36
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
Trasferimento di autorizzazione
al trasporto di cose per conto
terzi a seguito cessazione attività (o cessione intero parco veicolare)
Rilascio copia conforme licenza
comunitaria di abilitazione all'effettuazione dei trasporti di merci in ambito internazionale
Rilascio copia conforme licenza
comunitaria di abilitazione all'effettuazione dei trasporti di persone in ambito internazionale
D.Lgs. 22 dicembre 2000, Istanza di parte
n. 395 - art. 22, comma 1
bis
L. 6 giugno 1974, n. 298 art. 43, comma 6)
Reg. (CEE) 26 marzo 1992, Istanza di parte
n. 881/1992- art. 5
90
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
30
Reg. (CEE) 16 marzo 1992 Istanza di parte
n. 684/1992- art. 3 bis
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
19
22
23
24
25
26
27
28
29
Accertamento requisito dell’ido- D.Lgs. 22 dicembre 2000, D’ufficio
eità professionale all’esercizio n. 395 - art. 7, commi 2 e 3
della professione di trasportatore su strada di persone in
ambito nazionale/internazionale
(attestato capacità professionale
con esame)
60
60
120
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio d’ufficio
d'uffi-
Dal giorno successivo all’indizione dell’esame
37
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N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
INIZIATIVA
TERMINE
FINALE
DECORRENZA
30
Autorizzazione
alla guida
esercitarsi D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 122, comma 1
20
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
31
Rilascio patente di guida con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
esame
285 - art. 116
180
32
Conversione patente di guida e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
tagliando di riconoscimento 285 - art. 136, commi 1 e 2
rilasciata da stati U.E.
DM 14 novembre 1997
Circ. n. 30-99 del 21 maggio 1999
Rilascio patente di guida per D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
conversione estera Paesi extra 285 - art. 136
UE
20
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Autorizzazione all’esame di teo- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
ria con metodo orale
285 - art. 121, comma 2,
Circ. Ministero dei Trasporti n. A28-2000-MOT
del 28 novembre 2000
Rilascio permessi provvisori per L. 23 dicembre 1998, n. Istanza di parte
patenti di categorie speciali
448 - art. 37, comma 4
Circ. ministeriale n. 46-99
del 13 dicembre 1999
Rilascio patente di guida per D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
conversione militare
285 - art. 138
7
33
34
35
36
37
38
ad
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
Rilascio duplicato patente di DPR 9 marzo 2000, n. 104, Istanza di parte
guida
DPR 19 aprile 1994, n. 575
Circ.
ministeriale
n.
B7132/60D3 del 20 settembre 1995
Rilascio attestato di guida Direttiva CEE 80-1262 del Istanza di parte
all’estero con esame
4 dicembre 1980
20
3
20
20
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio d’uffcio
39
Rilascio permesso internazionale D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
di guida
285 - art. 137
40
Revisione patente di guida
41
Valutazione tecnica degli inci- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
denti stradali
285 - art. 223/2
15
42
Valutazione tecnica degli inci- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D’ufficio
denti stradali senza lesioni o con 285 - art. 128/1
lievi lesioni a terzi
Sospensione patente di guida
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D'ufficio
285 - art. 129, comma 3
30
15
Dall'avvio
cio
Revoca patente di guida
15
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
43
44
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D’ufficio
285 - art. 128
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 130,comma 1) D'ufficio
lett. a), b) e c)
Circ. ministeriale 27/99
7
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
120
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
d'uffi-
38
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA
TERMINE
FINALE
DECORRENZA
45
Riesame provvedimento di revo- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
ca patente
285 - art. 130, comma 2
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
46
Aggiornamento informatico del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
punteggio patente di guida a 285 - art. 126 bis, comma
fine corso
4
7
47
Variazione validità patente di D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
guida
285 - artt. 119, 186 e 187
10
48
Rilascio certificato di idoneità D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
alla guida dei ciclomotori con 285 - art. 116, comma 1esame
bis
180
49
Rilascio certificato di idoneità D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
alla guida dei ciclomotori senza 285 - art. 116, comma 1esame
ter
7
50
Rilascio patente nautica con DPR 9 ottobre 1997, n. 431 Istanza di parte
esame
- artt. 3, 10 e 14
180
51
Rilascio patente di abilitazione RDL. 9 maggio 1932, n. Istanza di parte
per condurre imbarcazioni a 813 - art. 16, convertito
motore ad uso privato
nella L. 20 dicembre 1932,
n. 1884
Sostituzione patente nautica DPR 9 ottobre 1997, n. 431 Istanza di parte
deteriorata o illeggibile
- art. 19 e 20
180
53
Cambio residenza patente nauti- DPR 9 ottobre 1997, n. 431 Istanza di parte
ca
- art. 21
30
54
Rilascio duplicato patente nautica per smarrimento o distruzione
Sospensione/revoca
patente
nautica
DPR 9 ottobre 1997, n. 431 Istanza di parte
- art. 22
30
DPR 9 ottobre 1997, n. 431 D'ufficio
- art. 25
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
52
55
56
30
Conferimento titoli professionali DPR 28 giugno 1949, n. Istanza di parte
della navigazione interna con 631 - titolo IV
esame
DM 16 febbraio 1971
DM 28 luglio 1979
DM 9 gennaio 1991
Rilascio / rinnovo certificato di DM 15 maggio 1997
Istanza di parte
formazione professionale ADR
con esame (per conducenti) /
duplicato
Autorizzazione all'effettuazione DM 15 maggio 1997
Istanza di parte
dei corsi di preparazione all'esame
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
60
59
Rilascio e rinnovo certificato di DM 15 maggio 1997
conformità ADR
Istanza di parte
180
60
Rilascio / rinnovo certificato di D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. Istanza di parte
formazione professionale per 40 - art. 5
consulenti per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose con
esame
180
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
57
58
7
39
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA
TERMINE
FINALE
61
Rilascio certificato abilitazione D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
professionale con esame
285 - art. 116, comma 8
DM 20 gennaio 1981
180
62
Rilascio duplicato aggiornato del DPR 16 dicembre 1992, n. Istanza di parte
certificato di abilitazione profes- 495 - art. 313
sionale
180
63
Rinnovo certificato abilitazione D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
professionale
285 - art. 116
7
64
Immatricolazione
autoveicoli, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
motoveicoli, rimorchi
285 - art. 93
30
65
Variazione dati intestatari auto- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
veicoli, motoveicoli, rimorchi
285 - art. 94
30
66
Duplicati e rinnovi autoveicoli, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
motoveicoli e rimorchi
285 - artt. 78 e 102
30
67
Cessazione dalla circolazione dei D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
veicoli a motore e dei rimorchi
285 - art. 103
D'ufficio
30
68
Ritiro delle targhe e carta di
circolazione per mancata iscrizione al P.R.A.
Revisione annuale e periodica
autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, autobus e collaudi (operazione tecnica)
Revisione veicoli di proprietà
P.A.T.
(gestione)
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D'ufficio
285 - art. 101 comma 4.
90
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 80
60
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D’ufficio
285 - art. 80
DPR 16 dicembre 1992, n.
495 - art. 236
Revisioni annuali o periodiche D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
autoveicoli, motoveicoli, rimor- 285 - art. 80
chi e collaudi
30
69
70
71
30
72
Revisione straordinaria veicoli e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
autobus
285 - art. 80
30
73
Autorizzazione circolazione pro- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
va
285 - art. 98
30
74
Visita e prova per aggiornamen- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
to carta di circolazione
285 - art. 78
60
DECORRENZA
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio
d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
40
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
75
Rilascio/cessazione targa e/o
certificato di circolazione per
ciclomotori a seguito di collaudo. (immatricolazione, reimmatricolazione, trasf. di proprietà,
duplicato, radiazione)
Parere preventivo su istanza per
immatricolazione veicoli provenienti dall’estero
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA
TERMINE
FINALE
DECORRENZA
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 97
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Circ. ministeriale prot. n. Istanza di parte
5981/M352 del 02 dicembre 2005
10
77
Nulla osta per visita e prova D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
veicoli
285 - art. 78
30
78
Autorizzazione circolazione sal- DM 28 dicembre 1989
tuaria carrelli elevatori
Istanza di parte
30
79
Immatricolazione veicoli prove- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
nienti dall'estero
285 - art. 75
30
80
Immatricolazione veicoli prove- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
nienti dall’estero MCPC sup. a 6 285 - art. 75
ton.
DPR 16 dicembre 1992, n.,
495 - art. 236
Immatricolazione macchine a- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
gricole
285 - articolo 110
30
82
Variazione dati intestatari mac- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
chine agricole
285 - art. 110
30
83
Cessazione della circolazione D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
delle macchine agricole
285 - art. 112, comma 4
30
84
Duplicati e rinnovi macchine D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
agricole
285 - artt. 112 e 113
30
85
Immatricolazione macchine ope- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
ratrici
285 - art. 114
30
86
Variazione dati intestatari mac- DM 14 marzo 1984 - art. 4 Istanza di parte
chine operatrici, duplicati
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 - art. 114
30
87
Cessazione della circolazione DM 14 marzo 1984 - art. 4 Istanza di parte
delle macchine operatrici
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 - art. 114
30
88
Visite periodiche imbarcazioni
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
76
81
DM 5 ottobre 1999
Istanza di parte
30
41
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
89
Rilascio autorizzazione alla circolazione di autoveicoli per trasporto specifico di persone in
uso proprio e di autobus in uso
proprio
Autorizzazione locazione con
conducente
90
91
92
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA
TERMINE
FINALE
DECORRENZA
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 83
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 85
30
Ritiro targhe e carta di circola- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. D’ufficio
zione per perdita autorizzazione 285 - art. 85
locazione con conducente
Autorizzazione servizio di taxi
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
285 - art. 86
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dall’avvio d’ufficio
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
93
Iscrizione nel registro nazionale D.Lgs. 30 aprile 1992, n. Istanza di parte
dei veicoli d’interesse storico e 285 - art. 60
collezionistico
30
94
Rilascio e rinnovo concessione L. 28 settembre 1939, n. Istanza di parte
per l'esercizio linea automobili- 1822 e ss.mm.
stica di G.T.
90
95
Autorizzazione all'esecuzione o
alle varianti delle opere relative
alla realizzazione di ferrovie in
concessione
Autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio di ferrovie in
concessione ed alla prosecuzione
di esercizio dopo l'esecuzione di
varianti
Nulla osta all'autorizzazione
rilasciata da società concessionarie per costruzione di opere
che attraversano impianti ferroviari in concessione
Nulla osta per l'esecuzione di
scavi e perforazioni lungo le
linee ferroviarie in concessione
DPR 11 luglio 1980, n. 753 Istanza di parte
- art. 3
60
DPR 11 luglio 1980, n. 753 Istanza di parte
- art. 4, comma 1
60
DPR 11 luglio 1980, n. 753 Istanza di parte
- art. 58
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
DPR 11 luglio 1980, n. 753 Istanza di parte
- art. 59
60
99
Autorizzazioni alla riduzione DPR 11 luglio 1980, n. 753 Istanza di parte
delle distanze delle ferrovie in - art. 60
concessione
60
100
Revoca dell'autorizzazione o del
nulla osta di cui all'art. 4 DPR
753/80
Rilascio certificato di abilitazione professionale per conversione
di documento estero
DPR 11 luglio 1980, n. 753 D'ufficio
- art. 100, comma 4
30
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dall’avvio d’ufficio
DPR 16 dicembre 1992, n. Istanza di parte
495 - art. 314
30
102
Concessione contributi per sosti- LP 10 gennaio 1992, n. 2 - Istanza di parte
tuzione/riparazione veicoli
art. 37/bis
120
103
Autorizzazione alla distrazione LP 9 luglio 1993, n. 16 - Istanza di parte
di veicoli (da servizio di linea a art. 15
noleggio con conducente)
30
96
97
98
101
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
42
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE
DEL PROCEDIMENTO
1
Contributi per la realizzazione LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
degli interventi di cui all'art. 2 - art. 2, lett. b)
lett. b) seconda parte LP 29/86 ammissione a contributo
365
2
Contributi per la realizzazione LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
degli interventi di cui all'art. 2 - art. 2, lett. b)
lett. b) seconda parte LP 29/86 concessione contributo
150
3
Aggiornamento termini ultima- LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
zione lavori
- art. 2 lett. b), art. 10,
comma 4 e art. 11, comma
6
Contributi di edilizia scolastica per LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
la realizzazione di interventi mi- - art. 11
nori - ammissione a contributo
90
4
365
5
Contributi di edilizia scolastica per LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
la realizzazione di interventi mi- - art. 11
nori - concessione contributo
120
6
Contributi per interventi urgenti LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
di edilizia scolastica
- art. 12
180
7
Parere in merito all'individuazione LP 4 novembre 1986, n. 29 Istanza di parte
delle aree di cui all'art. 14 della LP - art. 14
29/86
60
8
Parere
tecnico-amministrativo LP 10 settembre 1993, n. Istanza di parte
dell'organo monocratico
26 e s.m. e i. - art. 55,
comma 3
del. GP n. 417 di data 20
gennaio 1995
150
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione da
parte del Comprensorio della
graduatoria e/o
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento della documentazione
necessaria
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione da
parte del Comprensorio della
graduatoria e/o
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento della documentazione
necessaria
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
43
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
1
Finanziamento per acquisto e rin- LP 21 marzo 1977, n. 13 - Istanza di parte
novo arredi e attrezzature a scuo- art. 54 bis
le equiparate dell'infanzia
130
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
2
Finanziamento per acquisto e rin- LP 21 marzo 1977, n. 13 - Istanza di parte
novo urgente arredi e attrezzature art. 54 bis
a scuole equiparate dell'infanzia
30
3
Finanziamento per acquisto arre- LP 21 marzo 1977, n. 13 - Istanza di parte
di e attrezzature a scuole equipa- art. 54 bis
rate dell'infanzia per nuove sezioni
50
4
Iscrizione, variazione e cancellazione dall’albo provinciale dei
soggetti gestori di servizi socioeducativi per la prima infanzia
Sussidi per soggiorni marini e
campeggi
LP 12 marzo 2002, n. 4 - Istanza di parte
art. 8
120
LP 28 ottobre 1960, n. 14 - Istanza di parte
artt. 1 e 2
150
6
Contributi in conto gestione alle LP 9 novembre 1990, n. 29 Istanza di parte
scuole non statali
- art. 15
DPGP 20 luglio 1998, n.
17-89
150
7
Anticipo contributi in conto ge- LP 9 novembre 1990, n. 29 Istanza di parte
stione alle scuole non statali
DPGP 20 luglio 1998, n.
17-89- art. 18
90
8
Assegni di studio agli iscritti di LP 9 novembre 1990, n. 29 Istanza di parte
scuole non statali
- art.14
DPGP 20 luglio 1998, n.
17-89- art. 5
150
9
Contributi per inserimento alunni LP 9 novembre 1990, n. 29 Istanza di parte
portatori di handicap
DPGP 20 luglio 1998, n.
17-89- art. 17
150
10 Borse di studio per attività di for- LP 3 settembre 1987, n. 21 Istanza di parte
mazione non presenti sul territo- - art. 25, comma 4
rio provinciale
150
11 Riconoscimento di attività forma- LP 3 settembre 1987, n. 21 Istanza di parte
tive e concessione di contributo
- art. 12, commi 1 e 3
90
12 Riconoscimento di attività forma- LP 3 settembre 1987, n. 21 Istanza di parte
tive ai soli fini certificativi
- art. 12, comma 1
60
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
5
44
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
13 Iscrizione al registro provinciale LP 3 settembre 1987, n. 21 Istanza di parte
dei soggetti promotori di attività - art. 28
libere di formazione professionale
60
14 Rilascio attestati di qualifica pro- LP 3 settembre 1987, n. 21 D'ufficio
fessionale e certificati di frequen- - art. 9, commi 7 e 9
za
365
15 Affidamento agli organismi gesto- LP 3 settembre 1987, n. 21 Istanza di parte
ri delle azioni formative e conces- - artt. 11, 14 e 23
sione del finanziamento e/o
contributo
200
16 Revoca totale o parziale del finanziamento e/o del contributo concesso per l'affidamento in gestione
di attività formative
17 Rideterminazione del contributo
e/o finanziamento a seguito della
verifica dei rendiconti di spesa
18 Dichiarazione di equipollenza dei
titoli
di
studio
conseguiti
all’estero (procedura ordinaria)
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di emissione da parte
del soggetto gestore
Dal giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione
delle domande
Dall’avvio d’ufficio
LP 3 settembre 1987, n. 21
D'ufficio
150
LP 3 settembre 1987, n. 21
D'ufficio
180
Dall’avvio d’ufficio
DM 1 febbraio 1975 e s.m. Istanza di parte
D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 e s.m.
180
19 Dichiarazione di equipollenza dei DM 1 febbraio 1975 e s.m. Istanza di parte
titoli
di
studio
conseguiti D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
all’estero (con prove integrative)
297 e s.m.
365
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza
SERVIZIO TURISMO
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
1
Autorizzazione all'esercizio delle LP 17 marzo 1988, n. 9 - Istanza di parte
agenzie di viaggio e turismo
art. 3
80
2
Autorizzazione a mutamenti nella LP 17 marzo 1988, n. 9 - Istanza di parte
denominazione dell'agenzia
art. 13
80
3
Autorizzazione alla costruzione,
ristrutturazione,
ammodernamento ed ampliamento di rifugio
alpino
Attribuzione qualifica di rifugio
alpino
LP 15 marzo 1993, n. 8 - Istanza di parte
art. 10
90
LP 15 marzo 1993, n. 8 - Istanza di parte
art. 11
90
5
Autorizzazione per la costruzione LP 15 marzo 1993, n. 8 - Istanza di parte
di bivacchi
art. 18
90
6
Autorizzazione alla realizzazione LP 15 marzo 1993, n. 8 - Istanza di parte
di nuovi sentieri alpini, sentieri art. 20
alpini attrezzati e vie ferrate
90
4
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
45
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
7
Contributi strutture alpinistiche - LP 15 marzo 1993, n. 8 - Istanza di parte
procedura automatica
Capo V
8
Contributi strutture alpinistiche - LP 15 marzo 1993, n. 8 - Istanza di parte
procedura valutativa
Capo V
9
Iscrizione nell'elenco delle asso- LP 11 giugno 2002, n. 8 - Istanza di parte
ciazioni pro loco
art. 12 ter
10 Cancellazione dall'elenco delle
associazioni pro loco
11 Iscrizione nell'elenco dei consorzi
pro loco
LP 11 giugno 2002, n. 8 - D'ufficio
art. 12 ter
LP 11 giugno 2002, n. 8 - Istanza di parte
art. 12 quater
12 Cancellazione dall'elenco dei consorzi pro loco
13 Autorizzazione all'apprestamento
di piste da sci
LP 11 giugno 2002, n. 8 - D'ufficio
art. 12 quater
LP 21 aprile 1987, n. 7 - Istanza di parte
art. 35
14 Autorizzazione
piste da sci
all'esercizio
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
120 ( +
Dal giorno succes150 in caso sivo al ricevimento
di valuta- dell'istanza
zione della
Commissione tecnica per il
turismo)
60
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
30
Dall'avvio d'ufficio
60
30
60
di LP 21 aprile 1987, n. 7 - Istanza di parte
art. 40
120
15 Risoluzione consensuale dell'au- LP 21 aprile 1987, n. 7 - Istanza di parte
torizzazione
art. 21
60
16 Trasferimento dell'autorizzazione LP 21 aprile 1987, n. 7 - Istanza di parte
per atto tra vivi o mortis causa
art. 17
60
17 Autorizzazioni per modifiche LP 21 aprile 1987, n. 7 - Istanza di parte
marginali alle piste da sci
artt. 6 e 47
90
18 Sovvenzioni e contributi
LP 11 giugno 2002, n. 8 - Istanza di parte
artt. 12 sexies, 13 e 13 bis
360
19 Agevolazioni per piste da sci
LP 15 novembre 1988, n. Istanza di parte
35 - art. 6
360
20 Contributi per ostelli ai comuni
LP 22 agosto 1988, n. 27 - Istanza di parte
art. 13
540
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
46
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
21 Trasferimento di agevolazioni e LP 13 dicembre 1990, n. Istanza di parte
modifiche sui vincoli
33 - Capo II
LP 15 marzo 1993, n. 8 Capo V
LP 22 agosto 1988, n. 27
LP 20 giugno 1983, n. 21
LP 10 gennaio 1992, n. 2 art. 27
LP 12 luglio 1993, n. 17
LP 15 novembre 1988, n.
35 - art. 6
LP 13 dicembre 1999, n. 6
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 e s.m. e i. punto 1.1.9
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
22 Riconoscimento delle scuole di sci LP 23 agosto 1993, n. 20 - Istanza di parte
art. 40
23 Interventi a favore del collegio
provinciale delle guide alpine e
del collegio provinciale dei maestri di sci
24 Sovvenzioni a scuole di alpinismo, di scialpinismo ed a scuole
di sci
25 Abilitazione all'esercizio della
professione di guida alpina - maestro d'alpinismo
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
90 (+ 150
in caso di
valutazione della
Commissione tecnica per il
turismo)
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
LP 23 agosto 1993, n. 20 - Istanza di parte
artt. 53 e 55
150
LP 23 agosto 1993, n. 20 - Istanza di parte
artt. 52 e 54
150
LP 23 agosto 1993, n. 20 - Istanza di parte
art. 8
180
26 Indennità per attività di soccorso LP 23 agosto 1993, n. 20 - Istanza di parte
alpino
art 58
120
27 Sovvenzioni al collegio provinciale delle guide alpine per coperture assicurative
28 Contributi a sostegno delle domande di servizi, dei servizi informativi e dell’attività consortile
29 Agevolazioni per danni causati da
eventi calamitosi
LP 23 agosto 1993, n. 20 - Istanza di parte
art. 57
110
LP 12 luglio 1993, n. 17 - Istanza di parte
Titolo II - artt. 7, 10, 11,
12, 13 e 16
LP 10 gennaio 1992, n. 2 - Istanza di parte
art. 27
180
365
30 Visto di corrispondenza esercizi LP 15 maggio 2002, n. 7 - Istanza di parte
alberghieri
art. 13
30
31 Iscrizioni all'elenco dei direttori LP 17 marzo 1988, n. 9 - Istanza di parte
tecnici di agenzia
art. 9
30
32 Cancellazione dall'elenco dei di- LP 17 marzo 1988, n. 9 - Istanza di parte
rettori tecnici di agenzia
art. 6
30
33 Autorizzazione alla chiusura del- LP 17 marzo 1988, n. 9 - Istanza di parte
l'agenzia per un periodo ecceden- art. 10
te i 90 giorni
30
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
47
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
34 Contributi attività idrotermali
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
LP 20 giugno 1983, n. 21 - Istanza di parte
art. 10
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
540
35 Abilitazione all'esercizio della LP 14 febbraio 1992, n. 12 Istanza di parte
professione di guida turistica, - art. 6
accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre
8 mesi
36 Autorizzazione alla circolazione LP 8 novembre 1993, n. 31 Istanza di parte
fuoristrada di veicoli a motore
- art. 5
90
37 Concessione e altri provvedimenti
concernenti le agevolazioni di cui
alla LP n. 6/99, nell'ipotesi in cui
l'istruttoria è affidata ad enti creditizi e/o di garanzia
150
38 Domande tendenti ad ottenere la
deroga ai limiti stabiliti o condizioni alternative a quelle di norma previste
39 Aiuti per investimenti fissi e per
la promozione di misure di protezione ambientale, aiuti per la
promozione della ricerca e sviluppo
LP 13 dicembre 1999, n. 6 D’ufficio
- art. 15, comma 7
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 - punto
1.1.4, comma 4
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
del. GP n. 2607 di data 20
ottobre 2000 - punto
1.1.6, comma 3
punto 2.2.3, comma 2,
lettera b)
punto 5.1.2, comma 1,
lettera b)
punto 5.2.1, commi 12 e
13
del. GP n. 2804 di data 22
dicembre 2005 e s.m. e i.
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
- artt. 3, 4, 5
40 Proroga termine finale per la rea- LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
lizzazione delle iniziative
LP 13 dicembre 1990, n.
33 - Capo II
LP 15 marzo 1993, n. 8 Capo V
LP 22 agosto 1988, n. 27
LP 20 giugno 1983, n. 21
LP 10 gennaio 1992, n. 2 art. 27
LP 12 luglio 1993, n. 17
LP 15 novembre 1988, n.
35 - art. 6
41 Modifica vincoli, modifica atto di LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
ammissione, modifica atto di con- - art. 16, comma 5
cessione
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Data di acquisizione dell'elenco di
cui all'articolo 15,
comma 7 e al punto 1.1.4, comma 4
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
120 (+ 150
in caso di
valutazione della
Commissione tecnica per il
turismo)
60
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
60 (+ 150
in caso di
valutazione della
Commissione tecnica per il
turismo)
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
48
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
42 Revoca agevolazioni
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
LP 13 dicembre 1990, n. D'ufficio
33 - Capo II
LP 15 marzo 1993, n. 8 Capo V
LP 22 agosto 1988, n. 27
LP 20 giugno 1983, n. 21
LP 10 gennaio 1992, n. 2 art. 27
LP 12 luglio 1993, n. 17
LP 15 novembre 1988, n.
35 - art. 6
LP 11 giugno 2002, n. 8 artt. 9, 12 quinquies, 12
sexies, 13 e 13 bis
43 Contributi per campeggi ai co- LP 13 dicembre 1990, n. Istanza di parte
muni
33 - Capo II
44 Abilitazione all’esercizio della LP 17 marzo 1988, n. 9 - Istanza di parte
professione di direttore tecnico di art. 6
agenzia di viaggio
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA DEL
TERMINE
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
540
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
8 mesi
45 Autorizzazione all'organizzazione, all'intermediazione e alla
vendita di pacchetti turistici trentini
46 Riconoscimento delle nuove aziende per il turismo
LP 11 giugno 2002, n. 8 - Istanza di parte
art. 14
80
LP 11 giugno 2002, n. 8 - Istanza di parte
art. 9
80
47 Revoca del riconoscimento delle
nuove aziende per il turismo
48 Concessione finanziamenti alle
aziende per il turismo
LP 11 giugno 2002, n. 8 - D'ufficio
art. 9, comma 6
LP 11 giugno 2002, n. 8 - Istanza di parte
art. 9, comma 8
30
49 Verifica sussistenza presupposti e
requisiti di legge per l’apertura di
filiali di agenzie di viaggio e turismo
50 Riconoscimento del marchio di
qualità
LP 17 marzo 1988, n. 9 - D’ufficio
art. 4
120
60
LP 15 maggio 2002, n. 7 - Istanza di parte
artt. 15 e 16
DPP 25 settembre 2003, n.
28-149/Leg. - artt. 35-36
51 Riconoscimento del marchio di LP 15 maggio 2002, n. 7 - Istanza di parte
prodotto
art. 18
DPP 25 settembre 2003, n.
28-149/Leg. - art. 38
52 Finanziamento di progetti setto- LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
riali di commercializzazione
- art. 23
del. GP n. 2828 di data 22
dicembre 2005, capo 4
120
53 Finanziamento di progetti im- LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
prenditoriali di commercializza- - art. 7
zione di imprese trentine
del. GP n. 2828 di data 22
dicembre 2005, capo 2
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dall'avvio d'ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
della comunicazione
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
120
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento dell’istanza
49
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
54 Finanziamento per attività svolte
da cooperative e società consortili
per
la
commercializzazione
all’estero delle imprese associate
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
LP 13 dicembre 1999, n. 6 Istanza di parte
- art. 7
del. GP n. 2828 di data 22
dicembre 2005, capo 3
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
120
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA
DEL TERMINE
1
Contributi per la difesa attiva e LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
passiva delle produzioni agricole
- art. 54
270
2
Concessione agevolazioni
Istanza di parte
120
D'ufficio
200
Dall'avvio d'ufficio
Istanza di parte
60
Istanza di parte
370
LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
- art. 49, comma 2
370
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
- artt. 31, 32, comma 2
e 33
370
Contributi a sostegno dei servizi LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
informativi
- titolo II - capo I - art.
7
9 Contributi a sostegno domande di LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
servizi
- titolo II - capo II - artt.
10, 11, 12, 13, 14 e 15
10 Contributi per lo sviluppo dell'at- LP 12 luglio 1993, n. 17 Istanza di parte
tività consortile
- titolo II - capo IV - art.
16
180
3
4
5
6
7
8
PSR 2007-2013 - Misura
111
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Revoca agevolazioni
PSR 2000-2006 - Misura
3
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000 e
s.m.i.
PSR 2007-2013 - Misura
111
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
Riconoscimento di "distillatore", DM 23 aprile 2001
"assimilato al distillatore", e "as- del. GP n. 722 di data 5
similato al produttore"
aprile 2002
Contributi per calamità naturali
LP 28 marzo 2003, n. 4
- art. 53
del. GP n. 301 di data
16 febbraio 2004
Sovvenzioni alle organizzazioni
professionali e di categoria agricole per l'attività d'informazione
mediante la realizzazione e la
diffusione di pubblicazioni destinate ai propri associati
Contributi sulle spese di gestione
e avviamento
180
180
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
50
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
11 Riconoscimento giuridico della RD 13 febbraio 1933, n.
costituzione C.M.F. 1° grado
215 - artt. 55 e 71
LP 18 novembre 1988,
n. 38 - art. 27
12 Riconoscimento giuridico della RD 13 febbraio 1933, n.
costituzione C.M.F. 2° grado
215 - art. 57
LP 18 novembre 1988,
n. 38 - art. 27
13 Riconoscimento
giuridico RD 13 febbraio 1933, n.
dell'ampliamento, riperimetrazio- 215 - artt. 55, 62 e 71
ne, fusione, scissione o soppressi- LP 18 novembre 1988,
one C.M.F.
n. 38 - art. 27
14 Approvazione statuto C.M.F.
RD 13 febbraio 1933, n.
215
LP 18 novembre 1988,
n. 38 - art. 27
15 Approvazione piani di riparto
RD 13 febbraio 1933, n.
215
L. 12 febbraio 1942, n.
183
LP 18 novembre 1988,
n. 38 - art. 27
16 Revoca del riconoscimento della LP 19 dicembre 2001,
strada del vino e/o dei sapori
n. 10 - art. 18, comma
4
17 Contributi per la certificazione dei LP 28 marzo 2003, n. 4
prodotti a DOP o ad IGP
- art. 48, comma 1, lett.
a)
18 Contributi per la presentazione di LP 28 marzo 2003, n. 4
richieste di riconoscimento della - art. 48, comma 1, lett.
DOP o della IGP
b)
19 Autorizzazione produzione e D.Lgs. 19 agosto 2005,
commercio dei vegetali, prodotti n. 214, art 19
vegetali ed altre voci
LP 27 dicembre 1982,
n. 33 - art. 8
20 Autorizzazione all'uso del passa- D.Lgs. 19 agosto 2005,
porto delle piante
n. 214, art 26
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA
DEL TERMINE
Istanza di parte
365
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
365
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
D'ufficio
365
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
270
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
180
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
D’ufficio
50
Dall’avvio d’ufficio
Istanza di parte
370
Istanza di parte
180
Istanza di parte
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
90
21 Iscrizione al registro ufficiale dei D.Lgs. 19 agosto 2005, Istanza di parte
produttori
n. 214, art 20
90
22 Certificato fitosanitario per prodotti vegetali e vegetali esportati
in paesi extra CEE
23 Certificato di accreditamento fornitori
D.Lgs. 19 agosto 2005, Istanza di parte
n. 214, art 43
90
DM 14 aprile 1997
DM 9 agosto 2000
Istanza di parte
90
24 Autorizzazione acquisto e impiego DPR 23 aprile 2001, n. Istanza di parte
presidi sanitari
290 - artt. 25, 26 e 27
120
25 Autorizzazione acquisto e impiego DPR 23 aprile 2001, n. Istanza di parte
presidi sanitari per laureati in 290 - artt. 25, 26 e 27
scienze agrarie, periti agrari e
agrotecnici
26 Autorizzazione al prelievo ed alla DM 8 febbraio 2005
Istanza di parte
commercializzazione di materiali
di moltiplicazione della vite
30
180
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
51
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
DECORRENZA
DEL TERMINE
27 Contributi per il sostegno al setto- LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
re zootecnico
- art. 43
370
28 Contributi per smaltimento mate- LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
riale a rischio
- art. 43 bis
370
29 Autorizzazioni:
- monta naturale
- abilitazione riproduttori
- gestione stazioni monta pubblica
- esercizio fecondazione artificiale
30 Autorizzazione relativa a diritti di
nuovo impianto, reimpianto e
reimpianto anticipato
LP 28 dicembre 1984, Istanza di parte
n. 16 - artt. 2, 3 e 4,
recepita con del. GP 29
gennaio 1988, n. 377
(T.U.)
150
Reg. (CE) 17 maggio
1999, n. 1493/1999 artt. 3 e 4
Reg. (CE) 31 maggio
2000, n. 1227/2000 art. 5 - artt. 3 e 4
Reg. (CE) 17 maggio
1999, n. 1493/1999 art. 4
Reg. (CE) 31 maggio
2000, n. 1227/2000art. 5
Reg. (CE) 17 maggio
1999, n. 1493/1999 art.4
Reg. (CE) 31 maggio
2000, n. 1227/2000art. 5
Reg. (CE) 17 maggio
1999, n. 1493/1999 art. 5
Reg. CE 1227/00 - art. 5
Istanza di parte
180
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Istanza di parte
30
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Istanza di parte
90
34 Aiuti per le azioni dirette a miglio- Reg. (CE) 22 ottobre Istanza di parte
rare la produzione e la commer- 2007, n. 1234/2007
cializzazione
dei
prodotti
dell’apicoltura
35 Attribuzione quote-latte
L. 30 maggio 2003, n. Istanza di parte
119
200
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo alla scadenza
del bando
120
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
36 Iscrizione, sospensione e cancella- LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
zione dall’elenco degli operatori - art. 74
D’ufficio
biologici
60
37 Accertamento requisito della ca- LP 4 settembre 2000, n. Istanza di parte
pacità professionale
11 - art. 23
90
Dal
ricevimento
dell'attestato
di
idoneità aziendale
rilasciato
dagli
organismi
di
controllo
Dall’avvio d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
31 Autorizzazione al trasferimento
del diritto di reimpianto acquistato in Provincia
32 Autorizzazione al trasferimento
del diritto di reimpianto acquistato fuori Provincia
33 Assegnazione nella riserva provinciale dei diritti di reimpianto
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
52
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE DEL
PROCEDIMENTO
38 Agevolazioni per la diffusione di LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
metodologie agricole rispettose - art. 48, comma 2
dell'ambiente
450
39 Contributi per la certificazione del LP 28 marzo 2003, n. 4 Istanza di parte
processo produttivo biologico
- art. 47, comma 4
370
40 Iscrizione nell'elenco utenti motori agricoli e domande di aggiornamento del parco macchine nonché richiesta di immatricolazione
60
DPR 19 novembre Istanza di parte
1987, n. 526 - art. 10
DPR 24 luglio 1977, n.
616 - art. 76
D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 e s.m.i.
41 Approvazione fabbisogni per e- DM 14 dicembre 2001, Istanza di parte
missione buoni carburante agrico- n. 454
lo
LP 20 giugno 1980, n.
19
42 Riconoscimento associazioni di LP 11 marzo 2005, n. 3 Istanza di parte
produttori agricoli
- art 4
43 Contributo in conto capitale per LP 28 marzo 2003, n. 4
cooperazione
- artt. 28, 30, e 47
PSR 2007-2013 - Misura
123.1
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
44 Contributo annuo costante per LP 28 marzo 2003, n. 4
cooperazione
- artt. 28, 30 e 47
PSR 2007-2013 - Misura
123.1
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
45 Modifica provvedimento principa- LP 28 marzo 2003, n. 4
le (perizia di variante e/o suppleti- PSR 2007-2013 - Misura
va; proroga termini, ecc.)
123.1
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
46 Revoca agevolazioni
LP 28 marzo 2003, n. 4
PSR 2000-2006 - Misura 7
del. GP n. 2703 di data
27 ottobre 2000.
PSR 2007-2013 - Misura
123.1
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
47 Autorizzazione a distogliere dalla PSR 2000-2006 - Misura 7
destinazione le opere e gli acquisti del. GP n. 2703 di data
finanziati
27 ottobre 2000
PSR 2007-2013 - Misura
123.1
del. GP n. 874 di data 4
aprile 2008 e s.m.i.
DECORRENZA
DEL TERMINE
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
90
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Istanza di parte
450
Istanza di parte
450
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Istanza di parte
D’ufficio
200
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza.
Dall’avvio d’ufficio
D’ufficio
Istanza di parte
450
Dall’avvio d’ufficio
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza.
Istanza di parte
200
Dal giorno successivo al ricevimento
dell’istanza
53
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
SOPRINTENDENZA PER I BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI
N.
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE
DEL PROCEDIMENTO
Autorizzazione all'alienazione e
permuta di beni librari e archivistici
2 Nulla osta all'esportazione temporanea di beni librari e archivistici
tutelati
3 Autorizzazione
all'esportazione
temporanea di beni librari e archivistici negli Stati appartenenti
all'Unione europea
4 Certificazione di avvenuta spedizione di beni librari e archivistici
da stati appartenenti all'Unione
europea
5 Autorizzazione per il prestito a
mostre o esposizioni di beni librari e archivistici
6 Riconoscimento o assenza di interesse culturale su beni librari e
archivistici
7 Autorizzazione allo spostamento,
allo scarto, all’esecuzione di opere
e lavori e ad altre operazioni contemplate su beni librari e archivistici
8 Attestazione dell'esistenza del
vincolo su beni librari e archivistici e dell'assolvimento degli
obblighi di conservazione ai fini
dell'esclusione dall'attivo ereditario
9 Certificazione delle spese sostenute per beni librari e archivistici per
deducibilità dal reddito persone
fisiche e giuridiche
10 Premi per tesi di laurea
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. Istanza di parte
42 - artt. 55, 56, 57 e 58
120
DPR 1 novembre 1973, n. Istanza di parte
690 - art. 7, comma 5
60
DPR 1 novembre 1973, n. Istanza di parte
690 - art. 7, comma 1 lett.
a); D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, artt. 66, 67, 71
DPR 1 novembre 1973, n. Istanza di parte
690 - art. 7, comma 1 lett.
b); D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 - art. 72
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. Istanza di parte
42 - art. 48
60
11 Contributi per interventi relativi a
acquisizione, costruzione ecc. di
strutture destinate ad archivi; per
acquisto arredi ed attrezzature
per gli archivi; per conservazione
e restauro di beni archivistici; per
ordinamento e inventariazione di
archivi; per valorizzazione di beni
archivistici; per funzionamento
degli archivi
12 Contributi per acquisto di arredi
ed attrezzature per le biblioteche,
per conservazione e restauro di
beni librari, per studio e valorizzazione di beni librari
13 Autorizzazione al deposito volontario di archivi o singoli documenti nell’archivio provinciale
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
60
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. Istanza di parte
42 - artt. 12, 13, 14, 15
120
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. Istanza di parte
42 - art. 21
LP 17 febbraio 2003, n. 1 art. 23
120
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. Istanza di parte
346 - art. 13
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
DPR 22 dicembre 1986, n. Istanza di parte
917 - art. 13 bis
120
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
LP 4 febbraio 1980, n. 2 - Istanza di parte
art. 4
400
LP 17 febbraio 2003, n. 1 - Istanza di parte
art. 31, comma 2, lett. a),
lett. b), lett. c), lett. d) e
art. 5, commi 1 e 2
240
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
LP 17 febbraio 2003, n. 1 - Istanza di parte
art. 5, commi 1 e 2
240
LP 17 febbraio 2003, n. 1 - Istanza di parte
art. 29
90
Dal giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione
delle
domande
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
54
N.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INIZIATIVA DEL
PROCEDIMENTO
TERMINE
FINALE
DEL PROCEDIMENTO
14 Autorizzazione alla consultazione LP 17 febbraio 2003, n. 1 - Istanza di parte
di documenti riservati
artt. 19 e 28
90
15 Approvazione dell’uso della topo- LP 27 agosto 1987, n. 16 - Istanza di parte
nomastica
artt. 7, 8, 10 e 11
120
16 Parere del Comitato provinciale LP 17 febbraio 2003, n. 1 - Istanza di parte
beni culturali in materia di ricorsi art. 16 bis
60
DECORRENZA DEL
TERMINE
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
dell'istanza
Dal giorno successivo al ricevimento
della richiesta di
parere
[BO28080152718|A030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
13 giugno 2008, n. 1523
Modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 397 del 3 marzo 2006 concernente «Misure fitosanitarie per la lotta contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Provincia
Autonoma di Trento del batterio Erwinia amylovora, agente patogeno del colpo di fuoco batterico» - sostituzione allegato
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1.
di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 397 del 3
marzo 2006 nel senso di sostituire l’allegato, “Misure fitosanitarie per la lotta contro l'introduzione e la
diffusione nel territorio della Provincia autonoma di Trento del batterio Erwinia amylovora agente patogeno
del colpo di fuoco batterico”, con l’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di prendere atto che a termini della direttiva 2006/35/CE della Commissione del 24 marzo 2006 che modifica
gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro
l’introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità, il territorio della Provincia Autonoma di Trento non è più zona protetta nei confronti del
batterio Erwinia amylovora;
3.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
4.
di prendere atto, che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
55
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Allegato
MISURE FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL BATTERIO ERWINIA AMYLOVORA,
AGENTE PATOGENO DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO
1.
Finalità
Le presenti misure fitosanitarie mirano a prevenire l'introduzione e la diffusione, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, del batterio Erwinia amylovora, agente patogeno del colpo di fuoco batterico. La lotta
contro il colpo di fuoco batterico è obbligatoria.
2.
Vegetali interessati dalle misure fitosanitarie
Le misure fitosanitarie individuate dal presente provvedimento si riferiscono ai seguenti generi di piante
ospiti:
melo (Malus spp.)
pero (Pyrus spp.)
cotognastro (Cotoneaster spp.)
agazzino (Pyracantha spp.)
biancospino, (Crataegus spp.)
nespolo (Mespilus germanica)
sorbo (Sorbus spp)
cotogno (Cydonia)
cotogno del Giappone (Chaenomeles jaonica)
stranvesia o fotinia (Photinia)
nespolo giapponese, (Eriobotrya japonica)
pero corvino (Amelanchier ovalis)
aronia (Aronia).
3.
Denuncia dei casi sospetti e prelievo del materiale vegetale.
3.1. È fatto obbligo a chiunque di segnalare immediatamente ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico
all’Ufficio fitosanitario provinciale indicando il tipo di pianta e il luogo ove è situata. In caso di piante coltivate,
messe a dimora da meno di due anni, la segnalazione deve contenere anche la denominazione del vivaio o della
giardineria, dalla quale provengono.
3.2. L’Ufficio fitosanitario provinciale provvederà ad effettuare le necessarie ispezioni visive e le eventuali
analisi batteriologiche, qualora necessarie per la corretta diagnosi, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento protezione delle piante della Fondazione E. Mach di San Michele..
3.3. I campioni di materiale vegetale da sottoporre ad analisi devono essere prelevati solo da ispettori fitosanitari dell'Ufficio fitosanitario provinciale, o da altre persone a tal fine incaricate dal Dirigente del servizio competente o dal centro di assistenza tecnica della Fondazione Mach di S. Michele.
3.4. Le piante ospiti, dalle quali sono prelevati i campioni al fine dell’analisi, devono essere contrassegnate e
per ogni prelievo deve essere redatto apposito verbale.
3.5. Fino alla conoscenza del risultato delle analisi, la pianta sospetta o parte di essa, i suoi frutti, altre piante
o parti di pianta ospiti del patogeno, gli alveari di api ivi presenti nonché gli imballaggi non potranno essere
trasportati fuori dall'area o dal campo in esame, senza autorizzazione da parte dell’Ufficio fitosanitario provinciale.
4.
Accertamento ufficiale del focolaio del patogeno
4.1. Qualora le analisi batteriologiche confermino la presenza di Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, l’Ufficio fitosanitario provinciale ne dà comunicazione scritta al detentore della pianta infetta, ordinando la sua immediata estirpazione e distruzione mediante fuoco. In considerazione del rischio fitosanitario,
in caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne può essere disposta l'estirpazione e la
distruzione anche delle piante ospiti asintomatiche presenti in un raggio determinato attorno alle piante visibilmente infette, a seconda della necessità, anche senza analisi di laboratorio.
56
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
4.2. La persona avvisata deve provvedere ad estirpare e distruggere immediatamente le piante infette a sue
spese. Le piante e parti di esse devono essere, se possibile, bruciate in loco, o altrimenti in un altro luogo adeguato, evitando comunque un'ulteriore diffusione dell'agente patogeno.
4.3. L’ingiunzione all’estirpazione, da parte dell’Ufficio fitosanitario e conseguente bruciatura in loco delle
piante infette si ritiene costituisca titolo autorizzatorio atto a superare i vincoli e i divieti previsti dalle vigenti
disposizioni statali e provinciali.
4.4. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti e macchinari nonché il vestiario utilizzati nell'ambito
dell'estirpazione e della distruzione delle piante devono essere sterilizzati per via chimica e fisica.
4.5. L’adempimento di tali obblighi avviene sotto il controllo dell’Ufficio stesso.
5.
Trattamento del focolaio
5.1. L'Ufficio fitosanitario provinciale ispeziona, anche avvalendosi della collaborazione del centro assistenza
tecnica della Fondazione Mach di S. Michele, per il resto della stagione vegetativa e per quella successiva
all’avvenuto accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche le aree limitrofe. Effettua inoltre un’indagine tecnico-amministrativa per conoscere l’origine delle piante infette.
5.2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L’asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio di almeno 50 cm dal limite prossimale visibile della lesione.
6.
Ulteriori divieti e obblighi
6.1. È vietato inoltre lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree eventualmente contaminate verso aree ufficialmente indenni.
6.2. Il Dirigente del servizio competente in materia fitosanitaria determina annualmente i periodi a rischio e
le aree interessate al divieto di movimentazione previsto al precedente punto 6.1, prescrivendo, in alternativa al
divieto, eventuali idonee misure di quarantena.
6.3. È vietato, nelle aree provinciali coltivate intensamente a pomoidee a causa dei potenziali gravi danni alla
produzione frutticola, l’impianto di piante ornamentali ospiti dei generi maggiormente suscettibili ad Erwinia
amylovora, quali quelle appartenenti ai generi agazzino (Pyracantha), nespolo (Mespilus), cotogno (Cydonia), biancospino (Crataegus), cotognastro (Cotoneaster), stranvesia o fotinia (Photinia), aronia (Aronia) nonché di quelle
appartenenti alle specie di pero corvino (Pyrus calleryana, Amelanchier canadensis e Amelanchier alnifolia).
6.4. Al fine di prevenire la diffusione del colpo di fuoco nel territorio della Provincia di Trento, il Dirigente del
servizio competente in materia fitosanitaria può inoltre determinare annualmente l’obbligo di estirpazione dei
generi di piante suscettibili citati al precedente punto 6.3 e le aree interessate da tale obbligo.
Il Servizio competente in materia fitosanitaria può inoltre disporre ulteriori misure agronomiche nell'ambito della
lotta contro il colpo di fuoco batterico, sentiti il centro di assistenza tecnica e il centro sperimentale dell’istituto
agrario di S. Michele all’Adige.
7.
Vigilanza
7.1. La vigilanza sull'applicazione delle misure fitosanitarie sopradescritte è esercitata dall'Ufficio fitosanitario provinciale che può avvalersi anche della collaborazione del personale in servizio presso gli altri uffici del Dipartimento agricoltura e alimentazione.
8.
Sanzioni
8.1 Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni sopradescritte si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 214/2005.
57
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152713|C180|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
13 giugno 2008, n. 1524
RD 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - approvazione di nuovi statuti di Consorzi di miglioramento fondiario
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di approvare i nuovi Statuti dei Consorzi di miglioramento fondiario riportati nella tabella sotto indicata:
DOMANDA
Data
Prot. n.
DATA VERBALE
ASSEMBLEA
Campodenno
Fr. Termon
24.4.2008
11150
28.12.2007
Pellizzano
23.4.2008
10992
28.3.2008
Vezzano
28.3.2008
8533
7.3.2008
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ronzo-Chienis
Ronzo-Chienis
9.1.2008
735
6.12.2007
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Cloz
Cloz
31.3.2008
8688
21.12.2007
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ronchi Valsugana
Ronchi Valsugana
9.5.2008
12876
29.3.2008
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Garniga
Garniga
17.4.2008
10639
24.2.2008
Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario Sanzeno
Sanzeno
26.3.2008
8227
18.1.2008
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Zambana
Zambana
4.4.2008
9483
10.11.2007
Consorzio di Miglioramento Fondiario Dro-Ceniga
Dro
Fr. Ceniga
18.4.2008
10722
22.2.2008
DENOMINAZIONE C.M.F.
SEDE
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Termon
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Pellizzano, Termenago e
Castello
Consorzio Irriguo di Vezzano
2)
di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
58
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152696|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1589
LP 7 agosto 2003, n. 7 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Cavareno: variante al
piano regolatore generale anche per l’adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione
della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - approvazione con modifiche
Con verbale di deliberazione consiliare n. 6 dd. 22 marzo 2005, il Comune di Cavareno ha provveduto ad adottare - in via definitiva - una variante generale al piano regolatore generale redatta ai sensi degli articoli 40 e
ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), nel testo normativo vigente
prima dell’entrata in vigore della LP 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni
con verbale di deliberazione n. 39/2006 dd. 3 agosto 2006 che ha evidenziato quanto segue:
“Premessa
Il Comune di Cavareno ha adottato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 6 dd. 22 marzo 2005, una variante al piano regolatore generale del proprio territorio, comprendente anche l’adeguamento alla LP 7 agosto 2003, n. 7
relativa all’approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale, nonché alla LP 8 maggio 2000, n. 4
inerente la disciplina del commercio in provincia di Trento.
Tale variante viene rappresentata sugli elaborati di rito come prevede la normativa in vigore e pertanto, sotto il profilo tecnico, appare formalmente completa.
In merito ai contenuti degli elaborati, che rappresentano le modifiche all’esame, si segnala, in particolare, che la relazione risulta scarsamente motivata presentando soltanto una semplice elencazione delle numerose modifiche cartografiche e regolamentari. Per tale ragione, specie sotto il profilo quantitativo, risulta difficile giustificare alcune
proposte che propongono anche nuove aree a scopo residenziale.
Essendo l’argomento del PUP prioritario rispetto ad ogni altra modifica, la Commissione richiama in proposito e fa
propria, la verifica effettuata dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio che di seguito si riassume.”.
Adeguamento del piano regolatore generale alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale
“Al fine di perfezionare e rendere maggiormente aderente il piano regolatore vigente alle nuove disposizioni introdotte dalla variante 2000 al piano urbanistico provinciale si evidenziano le seguenti osservazioni riferite alle disposizioni attuative del piano urbanistico medesimo.
Artt. 2, 3, 5 Aree ad elevata pericolosità, controllo e protezione pozzi e sorgenti:
il tema della sicurezza del territorio è disciplinato dalle cartografie provinciali e relative norme di attuazione
come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23.10.2003; di conseguenza le
indicazioni relative agli aspetti geologici non vanno riportate in cartografia ed in normativa.
Art. 6 Tutela ambientale:
l’adeguamento del perimetro delle aree di tutela ambientale (con base topografica) risulta fondamentalmente
corretto, ma si suggerisce l’uso della base catastale.
Art. 19 Aree agricole di interesse primario:
non ci sono modifiche cartografiche rispetto al PUP 1987. La normativa non è stata adeguata al PUP e di
conseguenza se ne chiede la correzione.
Art. 24 Strade:
la variante 2000 al PUP ha modificato la categoria (da quarta a terza) della strada statale che attraversando
Cavareno prosegue per Fondo, ma il PRG non ha provveduto a tale adeguamento. Inoltre deve essere indicata
la viabilità di quarta categoria del PUP al passo della Mendola. La normativa deve essere rivista in quanto
presenta delle imprecisioni che vanno corrette.”.
Adeguamento del piano regolatore generale alla LP 8 maggio 2000, n. 4 inerente la disciplina del commercio in
provincia di Trento
“Si fa presente in via preliminare che l’articolo 13 delle norme di attuazione (Programmazione urbanistica del settore commerciale) risulta di difficile lettura ed interpretazione in quanto è stato suddiviso in differenti parti diversamente titolate ma prive di numerazione propria e pertanto le successive citazioni non trovano un riferimento univoco e certo.
Si fa presente inoltre che alcuni contenuti del medesimo articolo 13 appaiono difformi dalle direttive contenute nei
“criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”, approvati dalla Giunta provinciale con delibera n.
340/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai quali i comuni sono tenuti ad uniformarsi per quanto disposto
dall’articolo 4, comma 2, della LP 8 maggio 2000, n. 4.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Si segnalano al riguardo i seguenti aspetti critici:
articolo 13, comma 2, lettera b): l’articolo 7 delle norme di attuazione dal titolo “aree produttive” comprende
sia le “aree per impianti zootecnici, lavorazione e commercio di prodotti agricoli e forestali” (D2) sia le “aree
produttive di livello locale” (D3). Per le prime aree (D2) si è provveduto a disciplinare la compatibilità
insediativa commerciale con la successiva lettera c) dell’articolo 13, comma 2;
non appare conforme invece con quanto prescrive l’articolo 5, commi 2 e 3 della delibera della Giunta
provinciale n. 340/2001, prevedere l’insediamento di esercizi di vicinato nelle aree produttive di livello locale
(D3); in tali aree è eventualmente ammessa la vendita di propri prodotti da parte delle aziende produttrici ivi
insediate senza la necessità di alcuna autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto. Il riferimento alle
aree produttive di cui all’articolo 7 contenuto nell’articolo 13, comma 2, lettera b) non appare pertanto corretto;
articolo 13, commi 5 e 6: risulta opportuno sostituire i riferimenti alla deliberazione della Giunta provinciale n.
340/2001 e ss.mm. con le corrispondenti previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale il quale,
dopo la sua approvazione, rappresenta l’unico riferimento per quanto riguarda la pianificazione urbanistica
locale;
articolo 13, comma 7: la disposizione risulta superflua in quanto il Comune di Cavareno non è stato
individuato dalla Giunta provinciale quale centro di attrazione sovracomunale; nell’ambito del territorio
comunale non potrà pertanto essere attivata, come nuova apertura, alcuna nuova grande struttura di vendita;
articolo 13, comma 8: la facoltà per l’apertura di esercizi di vicinato destinati alla vendita dei prodotti elencati
nell’articolo 13, comma 5 del regolamento della legge è riservata, conformemente alla disposizione di cui
all’articolo 5, comma 3, lettera b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001, alle zone
commerciali all’ingrosso oppure alle zone produttive nelle quali è prevista l’attività di commercio all’ingrosso;
per confermare la previsione di cui all’articolo 13, comma 8 è pertanto necessario consentire in tali zone anche
l’attività di commercio all’ingrosso. In caso contrario si ripropone l’osservazione espressa in precedenza per le
aree D3;
articolo 13, commi 5 e 6 del titolo “Zone compatibili con gli insediamenti commerciali”: non risulta ammessa la
deroga prevista dall’articolo 5, comma 9 della delibera 340/2001, introdotta con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2280 dd. 19.9.2003, per le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o
motocicli, parti di ricambio ed accessori, con annessa attività di riparazione e manutenzione.
Le osservazioni dei Servizi provinciali
In merito alla variante sono stati acquisiti i seguenti pareri delle strutture provinciali:
• L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente osserva quanto segue:
ο Tutela dell’acqua
L’abitato del Comune di Cavareno risulta dotato di rete fognaria collegata all’impianto di depurazione di
tipo biologico, in conformità al piano provinciale di risanamento delle acque.
Considerato lo stato sopra descritto delle reti fognarie, prima di ammettere nuove edificazioni il Comune
di Cavareno dovrà tener conto dell’eventuale saturazione della potenzialità massima dell’impianto di depurazione al quale risulta collegata la rete fognaria comunale.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 6216 dd. 15 luglio 1999 è stata individuata la localizzazione
del suddetto impianto con l’indicazione della zona di rispetto circostante ed i relativi vincoli di inedificabilità come risultante dalla copia dell’elaborato tecnico, che si allega alla presente.
Si ritiene necessario che gli atti del piano vengano adeguati a tali disposizioni e vengano aggiornate le relative Norme di attuazione.
Si fa inoltre presente che eventuali modifiche apportate ad edifici di aziende zootecniche dovranno tener
conto, all’atto della concessione edilizia, della compatibilità delle modifiche stesse con le aree circostanti
con particolare riferimento alle reali possibilità di accumulo e di smaltimento delle deiezioni animali.
Si rileva che il piano attuativo ai fini generali PA8, che riguarda quasi integralmente l’area della Mendola
dove insistono le piste per lo sci e le baite della parte ad est, prevede l’effettuazione di uno studio generale
sull’area con la schedatura di ogni singolo edificio.
Tale studio dovrà contenere le valutazioni in ordine agli effetti della pianificazione sul territorio nel suo
complesso e tener conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente date dalla presenza di eventuali scarichi puntuali di acque reflue.
ο Inquinamento acustico
La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta
all’inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l’attuazione di tale politica preventiva. Per questo, la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale che
nazionale, individua una serie di misure di contenimento dei livelli di rumorosità.
In particolare, l’articolo 12, comma 2 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, prevede che i piani regolatori generali indichino, in
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari.
Per quanto attiene, invece, la normativa statale, l’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l’incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.
Altro importante aspetto riguarda i nuovi edifici, a fini abitativi, posti a ridosso di infrastrutture stradali.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, la realizzazione delle opere di mitigazione acustica, eventualmente necessarie, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire. Tali interventi di risanamento acustico (schermi protettivi o altro) dovranno garantire, nei confronti dei ricettori
esposti, il rispetto dei valori limite previsti dal citato decreto.
Relativamente alla regolamentazione delle aree produttive, si ricorda che la domanda per il rilascio della
concessione edilizia, relativa a nuovi impianti produttivi o alla modifica di quelli esistenti, deve essere
corredata da un’idonea valutazione previsionale dell’impatto acustico, ai sensi dell’articolo 8 della menzionata legge quadro.
A tal fine, dovrà essere eseguita, da parte di un “tecnico competente” in acustica, un’idonea valutazione
previsionale, utile a dimostrare la bontà degli interventi proposti. L’elenco dei tecnici riconosciuti dalla
Provincia Autonoma di Trento è consultabile all’indirizzo internet www.appa-agf.net.
Alla luce delle predette considerazioni, risulta opportuno rilevare che le norme di attuazione al PRG sono
prive di specifiche limitazioni in materia di inquinamento acustico, specie in quei casi in cui aree produttive sono poste a stretto contatto con aree abitate. Tali situazioni possono generare condizioni di disturbo
nei confronti dei soggetti esposti cui è necessario intervenire con adeguate opere di mitigazione che gravano, conseguentemente, nei confronti dell’attività coinvolte.
ο
Inquinamento elettromagnetico
Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi
elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza vale quanto stabilito dalla normativa nazionale il DPCM 8 luglio 2003 attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che stabilisce i limiti di esposizione
e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità.
A frequenza industriale (50Hz)
La Provincia Autonoma di Trento è intervenuta in materia di protezione dai campi elettromagnetici
fissando le distanze di rispetto dagli elettrodotti in alta tensione con il DPGP 13 maggio 2002, n. 898/Leg. e successive modifiche - Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale
29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13
maggio 2002, n. 8-98/Leg”.
Il PRG dovrà essere completato con:
l’individuazione delle fasce di rispetto delle eventuali infrastrutture per il trasporto e la
trasformazione dell’energia elettrica in alta tensione per la determinazione delle aree soggette
ai vincoli urbanistici di cui all’Allegato C del DPGP 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg. e la loro
regolamentazione con appositi articoli attuativi;
la verifica di aree a possibile protratta permanenza di persone (aree residenziali, aree ricreative,
ecc.) all’interno di dette fasce di rispetto.
A radiofrequenza
Il DPGP 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. ha dato facoltà ai Comuni di adottare delle direttive per la
localizzazione dei siti idonei all’insediamento degli impianti di telecomunicazione, secondo il principio di contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici e di compatibilità con i prevedibili
piani di sviluppo urbanistico.
Osservazioni: al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza è necessario che il PRG venga integrato con un censimento
delle sorgenti elettromagnetiche fisse a radiofrequenza (come es. stazioni Radio-TV, sistemi di telecomunicazione per telefonia mobile, ecc.) per una successiva verifica dell’esistenza di aree residenziali o a protratta permanenza di persone ubicate in prossimità di detti impianti di telecomunicazione.
Nulla da osservare per quanto di competenza del comparto suolo.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
•
•
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Il Servizio parchi e conservazione della natura evidenzia quanto segue:
si considera favorevolmente il confine proposto per il biotopo comunale Tiez; si rileva, peraltro, una
difformità tra i confini del biotopo riportati nel sistema ambientale Tav. 1 e quelli riportati nella
planimetria generale del PRG Tav. 2; si considera maggiormente tutelativo dell’interesse naturalistico
dell’area, il confine riportato nella Tav. 2 planimetria generale, che si appoggia a confini individuabili sul
terreno, quali strade e corso d’acqua esistenti;
in merito alle norme di attuazione previste per i biotopi comunali si ritiene necessario integrare l’art. art.
15 - bis/5 nel modo seguente:
nelle aree a biotopo sono consentite le seguenti attività tradizionali:
1) l’esercizio della selvicoltura definita sulla base del piano di assestamento forestale sottoposto, in
occasione della sua revisione, al parere del Servizio parchi e conservazione della natura; per i boschi
sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite
dal locale Ispettorato distrettuale delle foreste, sentito il Servizio parchi e conservazione della natura;
2) la prosecuzione e/o la ripresa degli sfalci dei prati secondo un protocollo tecnico di coltivazione
stabilito dal Servizio parchi e conservazione della natura; tale protocollo è finalizzato al
mantenimento di superfici prative naturali caratterizzate da elevati valori di biodiversità vegetale e
alla conservazione di specie floristiche attualmente minacciate dall’abbandono delle tradizionali
pratiche di sfalcio dei prati
3) la circolazione dei mezzi a motore per l’attività di utilizzazione boschiva e per lo sfalcio dei prati;
4) gli interventi necessari alla conservazione e/o riqualificazione ambientale e alla fruizione didattica e
ricerca scientifica.
Al fine di garantire la conservazione delle aree a biotopo si applicano i seguenti vincoli di cui all’art. 3 della LP n. 14/1986:
1) divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
2) divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di
coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
3) divieto di coltivare cave o torbiere.
Pertanto fatte salve le attività tradizionali di cui sopra, è vietato:
immettere, asportare o danneggiare immettere, flora, funghi o altro prodotto del sottobosco
di salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del
Servizio parchi e conservazione della natura;
abbattere, ferire, catturare, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale,
nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, salvo per i motivi e con l'autorizzazione
di cui al punto precedente;
immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del
biotopo;
erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
emungere le risorse idriche;
usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla
tutela della salute pubblica;
effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico ed ogni altra
condotta aerea o interrata;
sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
campeggiare, accendere fuochi;
entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario,
usufruttuario, affidatario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività
scientifica, di sorveglianza e di gestione;
effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle conformi alla tipologia indicata
nel piano di gestione o, in sua mancanza, preventivamente autorizzate da Servizio parchi e
conservazione della natura;
svolgere attività ludiche c/o sportive e/o ricreative, salvo esplicita deroga del Servizio parchi e
conservazione della natura;
rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.
La Soprintendenza per i beni architettonici comunica che in data 1.5.2004 è entrato in vigore il nuovo codice
dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che ha sostituito le precedenti leggi di tutela
storico artistica; le Norme di Attuazione del PRG devono pertanto essere aggiornate facendo riferimento a detto
decreto invece della citata L. 1089/39. Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 45, secondo comma del citato D.Lgs.
n. 42 le prescrizioni di tutela indiretta devono essere recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urba-
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
nistici; si ricorda inoltre, al fine di rendere note alcune ulteriori disposizioni di tutela dei beni culturali, che oltre ai vincoli diretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e
fondiarie - vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquant'anni, di
proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Tale verifica d'interesse deve
essere compiuta anche su quei beni già ritenuti d'interesse con provvedimento della Commissione beni culturali: nel caso di Cavareno, ciò vale per tutti i beni il cui elenco ("Beni architettonici sottoposti alle disposizioni
dell'art. 12") è disponibile presso la Soprintendenza.
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 42/2004, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela,
qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista; come tali questi elementi sono sottoposti a quanto stabilito dall'art. 50 "Distacco di beni culturali".
Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs.
42/2004 anche "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”.
Il piano individua nel centro storico di Cavareno un piano di recupero siglato PAR4 nella cui campitura è ricompresa anche una fontana riconosciuta di interesse ex art. 5 che - per quanto affermato precedentemente dovrà essere assoggettata alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
•
La Soprintendenza per i beni archeologici comunica che allo stato attuale delle conoscenze non é nota la presenza di alcuna area di interesse archeologico all'interno del territorio comunale di Cavareno.
Tuttavia, in previsione della scoperta di nuovi siti di interesse archeologico, tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e di quanto espressamente indicato della LP
17.2.2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), art. 9, appare opportuno inserire all'interno
dell'art. 10 ("I vincoli sul territorio") delle norme di attuazione del piano regolatore generale - variante 2004 - il
seguente testo.
Aree di tutela archeologica
Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in
sintonia con quanto enunciato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e
dalla LP 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i
beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come
previsto dall'art. 9 della LP 17.2.2003, n. 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.
1. Aree a tutela 03
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione.
Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o
02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere
una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza
per i beni archeologici della PAT, venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti
di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tale proposito l'Ufficio tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.
2. Aree a tutela 02
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità,
da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà cosi eventualmente decidere, in
comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
•
63
opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafíco da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici
come perimetrati dal PRGI devono parimenti essere segnalati alla PAT quando gli eventuali lavori di
sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).
3. Aree a tutela 01
Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
Il Servizio opere stradali e il Servizio gestione strade pur esprimendo per quanto di competenza un parere
sostanzialmente favorevole ha formulato le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
1) in merito alle modifiche apportate al piano attuativo PA1 ed al nuovo PA9, si precisa che i rispettivi
accessi sulla SS 43 Dir. all'area commerciale ed alla zona produttiva dovranno essere razionalizzati
evitando intersezioni "a pettine" ed organizzando le viabilità interne alle varie zone in modo tale da
confluire sull'arteria stradale di carattere provinciale in un unico accesso ubicato in posizione ottimale
dal punto di vista della visibilità e della sicurezza, e comunque da definire con i Servizi competenti.
2) Occorre evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza
provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della
delibera della giunta provinciale n. 909/95 come da ultimo modificate con delibera n. 1606 del 22.6.2001,
anche se tali ampiezze sono richiamate nelle norme di attuazione.
3) È opportuno integrare il punto G2 dell'art. 10 NdA non essendo riportate le ampiezze delle fasce di rispetto
per le strade di 3a cat., mentre sono indicate quelle per strade di 4a cat. ed altre strade.
4) Si ritiene opportuno che la rappresentazione grafica della viabilità sia di carattere locale che provinciale
ricalchi la simbologia adottata dal piano urbanistico provinciale in rapporto a categoria e stato dei vari
tipi di strade (esistenti, da potenziare, di progetto), non essendo in particolar modo evidenziate le
categorie della SS 43 Dir. e delle SP 26 e 229 (classificazione PUP rispettivamente 3a e 4a cat).
5) Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto
lungo la viabilità di competenza provinciale.
6) Si raccomanda che la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto previsti in piano avvenga
senza riduzione della carreggiata delle strade provinciali esistenti.
7) Si precisa infine che indipendentemente dal parere espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante
al piano regolatore generale in argomento riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento,
rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi
anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla - osta o
autorizzazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
La variante
Dopo alcuni anni di gestione del piano regolatore si sono manifestate alcune necessità di intervento onde soddisfare
nuove esigenze, sia in campo privato che pubblico.
Sulla base dell’aggiornamento complessivo del quadro di sviluppo di Cavareno, la Commissione, nonostante la definizione di “variante” assunta dall’Amministrazione, ritiene che il peso quali-quantitativo delle modifiche, pur
rientrando in una proposta di ordinario assestamento e di risposta ad esigenze puntuali, nel suo complesso, sia da
ritenere rilevante e di medio-lungo periodo.
Sotto il profilo cartografico, le modifiche riguardano la pianificazione subordinata al PRG, il settore residenziale,
ma anche l’attività produttiva e zootecnica, nonché aspetti di carattere pubblico e di fruizione delle caratteristiche
naturalistiche locali. Il seguente parere prende in considerazione solo gli aspetti che presentano criticità significative, trascurando le modifiche che la Commissione giudica condivisibili.
• I piani attuativi
La variante all’esame riguarda in modo sostanziale il sistema della pianificazione subordinata introducendo
modifiche e nuovi piani attuativi.
In primo luogo ed in termini generali, la Commissione rileva la mancanza nella normativa che disciplina i piani attuativi di un adeguato corpo di contenuti e di linee guida di intervento - che potrebbe meglio orientare le
scelte, sia pubbliche che private, e fungere da incentivo all’attuazione degli stessi. Si rileva inoltre l’assenza di
specifiche norme attuative per quanto riguarda i piani di recupero che non appaiono neppure annoverati tra i
piani di cui all’art. 12 delle norme di attuazione.
In particolare si osserva:
P.A. 1: l’inserimento della zona attualmente individuata a parcheggio nell’ambito soggetto a piano attuativo
trova il consenso della Commissione a condizione che la modifica di cui trattasi favorisca l’attuazione
dello stesso nel breve periodo e rimanga ad uso pubblico.
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
P.A. 7:
•
•
•
•
la riduzione della superficie assoggettata a piano subordinato, rispetto al piano regolatore vigente,
non è condivisibile in quanto la proposta non tiene conto della necessità di potenziamento della
strada esistente almeno fino all’edificio adibito a scuola materna. Inoltre l’esiguità della superficie,
parte della quale sarebbe tra l’altro destinata alla residenza, non sembra avere senso urbanistico.
P.A. 8: si tratta di un piano di nuova formazione. Preliminarmente si osserva che non è stato graficamente
individuato in cartografia. Le norme transitorie, in attesa della formazione del piano, vanno riviste
nell’ottica della salvaguardia assoluta del territorio.
P.A. 9: è un piano di nuova formazione. La Commissione non condivide l’estensione che presuppone una
intensa edificazione in un’area che per le sue caratteristiche, ancora riconoscibili, di territorio aperto
ed in parte destinato allo svago ed allo sport non si presta a funzioni diverse. Per quanto riguarda la
prevista attività commerciale si rimanda alle norme in materia di cui alla LP n. 4/2000. Nello specifico
la Commissione ritiene condivisibile solo un intervento di potenziamento dell’attività artigianale
esistente (officina meccanica).
P.A. 10: si rileva l’incongruenza fra cartografia e norme di attuazione: la prima riporta la sigla PAS10, le
seconde PA 10 va da sé che se di errore si tratta esso va corretto. Per le considerazioni di merito si
rimanda al paragrafo successivo riguardante la residenza.
Residenza
Il dimensionamento della residenza nella pianificazione urbanistica deve essere basato su una corretta definizione del fabbisogno abitativo e deve sostenere l’individuazione di soluzioni appropriate alle specifiche condizioni territoriali e sociali, dando priorità al recupero degli edifici esistenti e al buon utilizzo delle aree già urbanizzate, evitando il sacrificio di nuovo terreno agricolo.
Ciò presuppone una indispensabile valutazione dei fabbisogni dipendenti dalle scelte comunali e della consistenza delle attuali disponibilità.
La variante all’esame non affronta le tematiche sopra accennate proponendo una nuova area destinata alla residenza in prossimità del confine comunale con Amblar, priva di valutazioni analitiche, evitando un approccio
ragionato che dimostri le effettive necessità di crescita dell’abitato e conseguentemente un utilizzo coerente e
parsimonioso del territorio, tenuto conto delle discrete ulteriori possibilità edificatorie ancora esistenti.
Appare pertanto indispensabile procedere preliminarmente con un bilancio urbanistico della pianificazione in
essere e con l’applicazione di criteri coerenti con le disposizioni provinciali per l’individuazione di un corretto
dimensionamento residenziale, opportunamente intervenendo all’interno dei procedimenti disposti in attuazione dell’art. 18sexies della LP 22/1991 e s.m.i. con deliberazione n. 3105 dd. 30.12.2005.
Aree produttive
In località “I prati” una porzione di area per impianti zootecnici, compreso un edificio esistente, viene trasformata in area mista, consentendo oltre alle attività agricolo-zootecniche anche la destinazione produttiva artigianale ed industriale. Nel ribadire l’assenza di adeguate motivazioni, la Commissione urbanistica esprime parere negativo in quanto la proposta tende ad introdurre un elemento di discontinuità nell’attuale ordinata separazione tra due funzioni urbanistiche diverse e che presentano entrambe ancora notevoli possibilità di sviluppo.
Per quanto concerne l’ampliamento dell’area produttiva esistente in prossimità del depuratore dismesso si
esprime parere contrario relativamente allo stralcio della fascia di rispetto del depuratore per destinarla alle attività produttive, in quanto la presenza dell’impianto e dei letti di essiccamento scoperti impone il mantenimento del vincolo.
Inoltre, anche la trasformazione in area per servizi della parte più a nord delle pertinenze del depuratore non è
condivisibile qualora fosse utilizzata per la realizzazione di infrastrutture, in quanto coinvolge un nucleo boscato misto che, oltre a costituire un’efficiente barriera visiva, assolve ad un’importante funzione di salvaguardia idrogeologica di un ambito caratterizzato da un’acclive pendice della sponda sinistra del rio Moscabio.
Viabilità
La variante all’esame prende in considerazione l’argomento della viabilità solo per un aspetto del tutto locale
che apparentemente sembra marginale. La Commissione coglie l’occasione per precisare che nonostante il PUP
non preveda una circonvallazione dell’abitato, ciò non esclude la realizzazione di un’alternativa di attraversamento dello stesso. Tale ipotesi è infatti già considerata nel vigente piano regolatore, rispetto alla quale si
suggerisce di meglio precisare il sistema di innesti ed incroci, evitando nuove intersezioni “a pettine”.
Entrando nel merito specifico, la variante all’esame propone una deviazione a detta alternativa che
all’apparenza non trova alcuna motivazione logica. Con essa si introducono una curva e controcurva in luogo
di un più razionale rettilineo.
Normativa
Prima di passare all’esame delle singole disposizioni appare opportuno precisare che si è provveduto ad analizzare lo strumento urbanistico in relazione ai vincoli di legge o comunque contenuti in norme urbanistiche a
cui i piani debbono attenersi, non senza premettere che risulta necessario procedere ad una complessiva riscrit-
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tura dell’impianto normativo che presenta lacune, imprecisioni, contraddizioni ed in genere una difficile leggibilità.
Art. 1 Prescrizioni generali.
Al secondo comma la previsione relativa agli edifici in centro storico di interesse pubblico per i quali la deroga “è consentita solo se assoggettati alla categoria della ristrutturazione e della demolizione e ricostruzione o facenti parte di un piano attuativo di recupero” e che esclude solo gli edifici sottoposti a vincolo di
restauro, dovrà essere integrata in una o nell’altra distinzione anche con il riferimento agli edifici soggetti
a risanamento conservativo.
Art. 4 parte seconda Modalità di intervento.
A seguito delle modifiche apportate alla legge urbanistica dalla LP 10/2004 il riferimento all’autorizzazione edilizia deve essere sostituito con denuncia di inizio attività.
Inoltre al comma 3 si osserva che per quanto riguarda la categoria d’intervento del restauro, in osservanza ai criteri fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 20116 del 30.12.1992, dovrà essere esclusa la manutenzione straordinaria.
Art. 4B Restauro.
Al comma 8 le modificazioni, seppur leggere delle strutture verticali, risultano in contrasto con i criteri
contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 del 30.12.1992, come già specificato in
relazione al precedente articolo 4, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria.
Art.4C Risanamento conservativo.
La realizzazione di poggioli in legno nonché l’inserimento di nuovi fori risulta in contrasto con i criteri
contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 del 30.12.1992.
Art. 4 E1 Piani attuativi di recupero.
All’ultimo comma si osserva che la finalità di stabilire delle norme transitorie nella disciplina dei piani
attuativi è quella di evitare che nelle more di approvazione degli stessi vengano realizzati interventi che
possano pregiudicare l’attuazione dei piani subordinati. Di conseguenza appare non opportuna le
previsione che consente tutti gli interventi ammessi nelle singole unità edilizie. (analoghe considerazioni
valgono anche per l’articolo 12 in relazione al piano attuativo n. 8).
Art. 5 Aree residenziali.
In relazione alla possibilità di realizzare parcheggi “anche in zone non residenziali”, al di là della non
completa chiarezza della norma, va specificato che se tali aree possono comunque ammettere la
costruzione di spazi per parcheggio in considerazione della necessaria conformità urbanistica, è
necessario che gli stessi siano consentiti unicamente nell’ambito delle strette e funzionali pertinenze agli
edifici esistenti e non genericamente nel “verde privato”.
Per quanto riguarda la costruzione di volumi accessori per i quali la norma in esame fissa una distanza
di tre metri, si osserva che qualora questi ultimi assumano la configurazione di un edificio, la distanza da
osservare sarà comunque di 10 metri nelle aree esterne al centro storico, mentre sarà sufficiente il rispetto
della distanza di tre metri solamente nel caso in cui il manufatto si configuri come tettoia o, seppur
edificio, ricada all’interno del centro storico.
Art. 6 Aree agricole primarie.
In ordine a tali aree la variante 2000 al PUP stabilisce il carattere di eccezionalità e di stretta connessione,
oltre che di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e
della dimensione dell’azienda agricola, per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo. Tale possibilità
è comunque ammessa previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati
con deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004 e solo nel limite di 400 mc.
Di conseguenza, la disciplina stabilita dovrà essere adeguata a tali previsioni.
Inoltre il parere di congruità previsto non risulta più necessario.
In relazione alla fissazione di una fascia di rispetto stradale di 5 metri diversa da quella riportata nella
tabella B della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. per le strade ricadenti fuori dal
centro abitato, si osserva quanto segue.
Tale possibilità è regolata dall’articolo 5 della deliberazione sopra citata che non è però applicabile alle
strade esistenti fuori dal centro abitato, in quanto limitata alle strade da potenziare e di progetto
ovunque ubicate e alle strade esistenti, di progetto e da potenziare, limitatamente alle aree destinate
all’insediamento.
Art. 7 Aree produttive D2.
Al comma 1 in relazione alla possibilità di realizzare nelle zone produttive un volume destinato
all’abitazione per un massimo di 600 mc., si osserva che sia nel caso di aree di interesse provinciale che
locale la volumetria massima autorizzabile sarà pari ad “un solo alloggio di mc. 400”, ai sensi degli
articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PUP.
Aree produttive di interesse locale D3.
In relazione al volume destinato ad abitazione si rinvia a quanto sopra esposto.
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Art. 10 Aree di rispetto cimiteriale.
Si osserva che l’articolo 75 della LP 11 settembre 1998 n. 10 (misure collegate con l’assestamento del
bilancio per l’anno 1998) ha mitigato il regime di inedificabilità assoluta precedentemente previsto per le
aree di rispetto cimiteriali, fissando precisi limiti e condizioni all’edificazione.
Di conseguenza sarà consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al fine di migliorarne le condizioni di
utilizzo purché la distanza dell’ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell’edificio
preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
Gli stessi possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche.
Posto che l’articolo in esame mantiene il regime di inedificabilità va pertanto verificato se trattasi di una
precisa volontà in tal senso.
Art. 10 Strade di progetto e da potenziare.
Il primo comma dovrà essere integrato anche con il riferimento alle strade esistenti.
Inoltre si osserva che ai sensi delle modifiche alla normativa in materia di fasce di rispetto, introdotte con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 di data 10.12.2004, i distributori di carburante sono ammessi all’interno delle fasce di rispetto stradali solo ove specificatamente consentito dalla strumentazione
urbanistica comunale.
In relazione alla disciplina delle “strade IV categoria e altre strade” dovrà essere precisato che le stesse si
riferiscono a quelle al di fuori delle aree specificatamente destinate all’insediamento ed inoltre la dizione
“interna alle zone residenziali” dovrà essere sostituita con “all’interno delle aree specificatamente destinate all’insediamento”.
Art. 11 Ricettività turistica.
La dotazione di parcheggi per le strutture alberghiere tradizionali e per garnì, fissata in 1 posto macchina
ogni 3 posti letto non rispetta la dotazione minima stabilita dalla normativa provinciale, corrispondente
a 6mq/posto letto.
Art. 14 Prescrizioni generali di tutela ambientale.
La previsione contenuta nel secondo comma appare priva di significato.
Osservazioni
Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente alla Commissione urbanistica
provinciale è stato puntualizzato che il parere espresso “contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi contenuti critici”.
Con comunicazione prot. n. 1100/05-13 V MRC (Prat. 751) dd. 8 settembre 2006, il parere della CUP n. 39/2006
dd.. 3 agosto 2006 è stato trasmesso al Comune di Cavareno che, preso atto delle osservazioni ivi formulate, con
nota prot. 1202 dd. 12 maggio 2008 ha puntualmente indicato la modalità con cui ha ritenuto di condividere la
valutazione tecnica della Commissione urbanistica provinciale, precisando le modificazioni da introdurre negli
elaborati di variante e le riserve sui provvedimenti adottati.
In particolare, “per quanto riguarda i pareri fortemente critici espressi dalla CUP in merito ai piani attuativi e alle
modifiche cartografiche in essa apportate” è stato osservato quanto segue:
“P.A.1:
Si condivide l’inserimento della porzione di piano attuativo da destinare a parcheggio per poter sistemare definitivamente la caotica viabilità sia pedonale che veicolare che insiste nella zona specifica.
P.A.7:
Si condivide il parere espresso dalla CUP e pertanto si intende ritornare alle previsioni del PRG attualmente vigente.
P.A.8:
Il piano attuativo n. 8 riguarda la zona del Passo Mendola, zona di confine con la Provincia Autonoma di Bolzano e
specificatamente con il Comune di Caldaro. Nella nuova cartografia del PRG è stato indicato il perimetro, inoltre, trattandosi già di zona individuata come zona a bosco, i vincoli già individuati permettono di salvaguardare in modo assoluto il territorio. Il piano attuativo è stato inserito per regolarizzare catastalmente e tavolarmente una situazione che
negli anni non è mai stata regolarizzata, basti pensare che tutta la viabilità pubblica non è presente in mappa, ivi compresa la strada di accesso alla località Campi Golf che è passata di proprietà della Provincia Autonoma di Trento circa
vent’anni fa.
P.A.9:
Si condivide il parere espresso dalla CUP e pertanto si intende ritornare alle previsioni del PRG attualmente vigente.
P.A.10 (Residenza):
Si condivide il parere espresso dalla CUP e pertanto si intende ritornare alle previsioni del PRG attualmente vigente.
L’Amministrazione intende riproporre una zona da destinare a residenza, dopo aver tenuto conto ed effettuato il calcolo
del reale fabbisogno edilizio del Comune di Cavareno e tenendo conto delle ultime modifiche alla LP 22/91, cosiddetta
“Legge Gilmozzi”.
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Art. 24 Strade:
La classificazione delle strade, con le relative modifiche al PUP, verrà sistemata e rivista nella prossima variante al
PRG, che si intende portare avanti non appena la variante in oggetto otterrà il via libera dalla Giunta provinciale.
Adeguamento del piano regolatore generale alla LP 8 maggio 2000, n. 4 inerente alla disciplina del commercio in
Provincia di Trento.
L’adeguamento del PRG a quanto previsto dalla succitata normativa sarà oggetto di successiva variante al PRG, anche perché lo studio incaricato per la stesura di adeguata normativa è pervenuto presso gli uffici comunali solamente
nella scorsa settimana. Si intende pertanto procedere ad un adeguamento sia normativo che cartografico.
Tutela dell’acqua:
È stata ripristinata l’originale fascia di rispetto dalla zona del depuratore, anche se in una recente deliberazione della Giunta provinciale, tale fascia di rispetto è stata modificata, vista la prevista modifica della recinzione perimetrale.
L’adeguamento cartografico e normativo verrà apportato in sede di successiva variante al PRG.
Inquinamento acustico:
Il discorso relativo all’inquinamento acustico verrà inserito in una successiva variante al PRG, non appena gli elaborati riguardanti il piano di zonizzazione acustica verranno consegnati preso gli uffici comunali. Tale piano di zonizzazione acustica è stato deciso di aggiornarlo unitamente a tutti gli altri comuni della Valle di Non per cui è stato individuato l’Ente del Comprensorio C6 della Valle di Non come ente capofila e di riferimento per via della necessità di adeguamento rilevata nel più ampio progetto di certificazione ambientale EMAS. Analogo discorso valga per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico sia a frequenza industriale che a radiofrequenza.
L’area di confinazione del biotopo è stata riportata come nella previsione originaria del PRG vigente, visto il disaccordo a livello planimetrico con quanto previsto nella tavola del sistema ambientale. L’adeguamento del perimetro e delle
relative norme di attuazione saranno oggetto di successiva variante al PRG.
Per quanto riguarda le osservazione proposte dalla Soprintendenza per i beni architettonici, nella previsione della
prossima variante urbanistica al PRG, è ferma intenzione apportare una completa revisione alla classificazione degli
edifici situati in centro storico e la relativa revisione della norme di attuazione all’interno del perimetro medesimo, recependo, in quanto condivise, le osservazioni espresse dal Servizio della soprintendenza per riuscire ad ottenere una maggiore tutela a conservazione del patrimonio artistico e culturale degli edifici di maggiore pregio.
Residenza:
Si condivide quanto espresso dalla CUP, e per la sistemazione delle perplessità espresse nel parere, si rimanda alla
variante di adeguamento alla più recente modifica della LP 22/1991, riguardante in particolare la residenza (c.d. “legge
Gilmozzi”), variante che attende solamente l’approvazione della variante 2004 al PRG per essere portata all’attenzione
del Consiglio comunale prima e della CUP dopo per l’iter di legge.
Aree produttive:
Condividendo quanto espresso dalla CUP sulla zona agricola denominata “I Prati”, vengono stralciate le previsioni
di introdurre delle zone promiscue la cui gestione urbanistica, in assenza di norme più specifiche e particolareggiate
risulterebbe di difficile attuazione, pertanto si ritiene di ritornare al PRG vigente.
Viene stralciata inoltre la previsione della riduzione della fascia di rispetto del depuratore nella zona a sud
dell’abitato, non essendo consentito dalle normative nazionali la riduzione della fascia di rispetto stessa.
Viene stralciata anche la previsione di trasformazione della parte più a nord del depuratore.
Viabilità:
Sono condivise le osservazioni di classificazione delle strade con l’indicazione ex-novo delle relative fasce di rispetto.
La classificazione e le relative integrazioni e modifiche delle fasce di rispetto saranno oggetto di adeguamento normativo
nella variante al PRG che intendo portare avanti entro l’attuale anno solare. Si condividono le osservazioni del Servizio
strade sul fatto che, nella variante ad est dell’abitato, sia stato modificato il tracciato della strada, per detto motivo nelle
tavole rivedute e corrette si ripristina il tracciato rettilineo originario previsto dal PRG vigente. Inoltre in sede di nuova
variante al PRG verrà affrontato ed adeguato il discorso della classificazione delle strade ed il relativo adeguamento
normativo secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale”.
Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto delle valutazioni formulate dalla Commissione
urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 39/2006 dd. 3 agosto 2006 pienamente condivise
dall’Amministrazione comunale e, pertanto, si provvede ad introdurre nella variante adottata le modifiche richieste.
Il Comune di Cavareno, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della
variante, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
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Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che l’Amministrazione
comunale di Cavareno, con nota prot. 2316 dd. 6 ottobre 2005, ha dichiarato che “la variante non ha interessato
terreni ed edifici soggetti alla disciplina degli usi civici”.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, si propone quindi alla Giunta provinciale l’approvazione della
variante adottata con deliberazione consiliare n. 6 dd. 22 marzo 2005, in argomento con l’introduzione, nei relativi elaborati, delle modifiche sopra richiamate.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
4)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale comunale adottata - in via definitiva - dal Comune di
Cavareno con deliberazione consiliare n. 6 dd. 22 marzo 2005 le modifiche in premessa sintetizzate;
di approvare, con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale comunale del Comune di Cavareno, definitivamente adottata con la deliberazione consiliare n. 6 dd. 22 marzo 2005 negli atti
che, comprensivi delle modifiche, si allegano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale del Comune di Cavareno è da considerarsi adeguato alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale di cui alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale);
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[BO28080152695|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1591
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. articolo 24 bis - Comune di Molina di Ledro: variante al piano
regolatore generale - approvazione con modifiche
Con deliberazione consiliare n. 22/2004 dd. 23.9.2004, il Comune di Molina di Ledro ha adottato - in via definitiva - una variante al piano regolatore generale, al fine di dare attuazione ai contenuti dell’art. 24 bis della LP
15.12.2004, n. 20, concernente la “Conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente”,
nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611 dd. 22.3.2002 (Approvazione
degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano).
La variante è stata redatta ai sensi dell’art. 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico
e tutela del territorio), nel testo normativo vigente prima dell’entrata in vigore della LP 15.12.2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).
Gli atti sono stati sottoposti al parere della Commissione urbanistica provinciale, la quale, sentiti i Servizi
provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 49/06 dd. 16.11.2006.
L’esame della CUP, avvenuto nel rispetto degli indirizzi e criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611/2002, si è concretizzato in un'articolata verifica degli elaborati cartografici con particolare riferimento alla schedatura degli edifici che evidenziava la necessità di alcune integrazioni alle cartografie e alle
norme di attuazione del PRG, anche in relazione ai manufatti che ricadono nel SIC e ZPS 1T3120093 Crinale Pichea
Rocchetta e nel SIC 1T31 201 27 Monti Tremalzo e Tombea, nonchè agli schemi di intervento proposti e in un
parere di merito che richiedeva l’esatta individuazione degli edifici catalogabili nel patrimonio edilizio montano
con esclusione degli edifici sparsi che fanno parte del patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto e rilevano
ai fini del dimensionamento residenziale del piano ai sensi della LP 16/2005.
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Nello specifico, quindi, la CUP ha espresso parere positivo alla variante subordinatamente alle modifiche richieste, secondo quanto di seguito rilevato:
CONTENUTI DELLA VARIANTE
“In base al sopraccitato provvedimento di Giunta provinciale n. 611/2002, i Comuni sono titolati a stabilire, tramite
i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi, le condizioni e le modalità che devono essere osservate nell’esecuzione
degli interventi di recupero, conservazione e valorizzazione degli edifici destinati originariamente ad attività agricole e
silvo-pastorali, anche al fine di consentirne il riutilizzo a fini abitativi, subordinatamente all’osservanza degli indirizzi e
criteri fissati dalla Giunta provinciale.
La variante all’esame, oltre al recupero delle “case da mont” propriamente dette, classifica e norma anche il recupero di tutti gli edifici agricoli, spesso posti nelle immediate vicinanze degli abitati e molto numerosi sul territorio comunale, di strutture produttive dismesse, di molti edifici che risultano gia trasformati in case per vacanze.
Per i manufatti raggruppati nell’appendice, al censimento manca la destinazione d’uso futura che, se non serve in
quanto pleonastica per le chiese, i segni religiosi, le fontane e gli abbeveratoi, le lapidi e gli altri manufatti di valore artistico, non altrettanto può dirsi per i vecchi volumi abbandonati come il deposito del materiale di scavo della miniera
(edificio n. 4), gli edifici n. 10, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, manufatti che comunque non appartengono alle case da
mont e che dovrebbero essere disciplinati dal PRG.
Il loro recupero, oltre a ridare funzionalità agli edifici esistenti (ed ai ruderi) mediante il ripristino delle strutture degradate e adeguando le loro antiche funzioni anche ad una destinazione d’uso moderna, trasforma in edifici di abitazione vera e propria, da adibire a prima casa o ad abitazione turistica, qualsiasi manufatto, ponendosi in contrasto con le
finalità della legge che sono quelle di consentire un uso a carattere saltuario delle case da mont.
La legge, nel dare le direttive per il recupero del patrimonio edilizio montano con la finalità di mantenere
l’architettura tradizionale e salvaguardare il paesaggio culturale, quale testimonianza della civiltà alpina, raccomanda
di evitare fenomeni di nuova urbanizzazione e di alterazione paesaggistico-ambientale degli edifici e dei luoghi.
PARERI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Tutela dell’acqua
Si ritiene opportuno che nella parte normativa venga ricordato che lo smaltimento di acque reflue domestiche potrà
avvenire con le modalità contenute all’art. 20 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo
2002 (già esplicitate nelle norme) qualora compatibili con le ulteriori disposizioni più restrittive fissate dall’art. 17 del
TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987 e succ. mod. ed int. che
prevedono sempre un trattamento depurativo dello scarico prima dell’eventuale dispersione in suolo.
In ogni caso si ricorda la necessità, prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti,
dell’obbligo di presentazione della denuncia o dell’autorizzazione allo scarico così come previsto dall’art. 32 comma 1) del
TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26/01/1987 e succ. mod., nella quale
saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni anche relativamente agli scarichi non allacciabili alla pubblica
fognatura.
Pur essendo prevista nelle disposizioni generali sopra richiamate, una procedura di verifica della compatibilità degli
scarichi per ogni singola situazione oggetto di intervento, si riterrebbe utile, in linea generale e soprattutto in riferimento
al riutilizzo degli edifici in zone montane, dove l’equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di
uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e tenga conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente date dalla presenza di più scarichi puntuali.
Non vi sono osservazioni da fare, per quanto di competenza del comparto suolo, aria e agenti fisici.
Servizio sistemazione montana
Il Servizio osserva che la variante in argomento non introduce elementi significativi di contrasto con la rete idrografica demaniale gestita dal medesimo e, pertanto, non ritiene di dover esprime alcuna osservazione.
Si sottolinea, comunque, come tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua
iscritto nell’elenco delle acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale
debbano sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche,
opere idrauliche, e relativi servizi provinciali”.
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Si ricorda, inoltre, che eventuali interventi vanno autorizzati o concessi dal Servizio competente, solamente se le
condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d’acqua lo consentono.
Si invita, infine, ad indicare, su tutte le cartografie relative al PRG, la posizione dei corsi d’acqua, in modo evidente,
anche nei tratti in cui questi sono eventualmente intubati o coperti.
Servizio parchi e conservazione della natura
Il Servizio osserva che all’interno del Comune di Molina di Ledro ricadono i seguenti siti di Importanza Comunitaria:
Pichea - Rocchetta cod. IT3120093
Monti Tremalzo e Tombea cod. IT3120127
Bocca di Caset cod. IT 3120096
La direttiva Habitat 92/43/CEE stabilisce che tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sugli
habitat o le specie di un SIC, ovvero ogni intervento al di fuori dei sito che possa incidere in esso in modo significativo,
vanno sottoposti a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente (LP
10/2004). Quindi, qualora alcuni degli edifici per cui sono previsti interventi di manutenzione o ristrutturazione ricadano
in una delle aree sopramenzionate, dovrà essere avviata la procedura di valutazione di incidenza.
Si rammenta, però, che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della LP menzionata, può essere esperita di volta in volta da
parte del Servizio competente una verifica preventiva in ordine all'assoggettabilità o meno di ogni intervento, valutandone l’effettiva incidenza.
Si fa presente che tutte le informazioni in merito ai siti d’importanza comunitaria, agli elenchi delle specie e degli
habitat, alle cartografie, sono disponibili nel sito della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it/areeprotette).
Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale
L’Ufficio ha espresso le seguenti osservazioni che, si precisa, riguardano il complesso dei manufatti considerati nella
variante e quindi anche gli edifici non ritenuti edilizia di montagna in relazione alle considerazioni sopra espresse.
Modalità di intervento
Risultano ben congegnate ed articolate, però in taluni casi forse eccedono trasformando gli interventi sui rustici in
esame in opere di restauro monumentale.
Si consiglia in ogni caso di modificarle nei seguenti punti:
-
-
-
Risanamento conservativo
relativamente al comma 8, quando negli interventi di ripristino e consolidamento degli elementi strutturali interni
si ammette la sostituzione con materiali diversi ove non sia possibile il recupero degli elementi originari, vanno
specificati i casi e, in particolare, va evidenziato che ciò non implica la sostituzione dei solai in legno con analoghi
in latero-cemento.
al comma 12 invece va specificato che in caso di degrado l’eventuale sostituzione/ricostruzione di piccole parti
strutturali esterne non implica e/o giustifica il rifacimento integrale delle stesse (specie delle murature in sasso);
Ristrutturazione edilizia
in caso di permanenza di strutture murarie esterne va previsto il loro mantenimento.
Schedatura tipologica
Pertinente per tutti gli edifici individuati e oltremodo vincolante, con molti casi di restauro relativi a rustici non ancora manomessi.
Le uniche modifiche consigliate riguardano le seguenti schede:
CC Biacesa
scheda n. 20 - p.ed. 137/1-2-3
Trattasi di un rudere quasi del tutto inconsistente del quale non va prevista la riedificazione.
CC Legos I
scheda n. 3 - p.ed. 258-259-260-261
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Trattasi di un rustico ben conservato e compiuto nei suoi lineamenti formali, per il quale, in deroga a quanto previsto per
le rimanenti schede ove sembrerebbe esclusa la possibilità di sopraelevazione, qui invece la stessa viene ammessa per
motivi di vivibilità, giustificazione questa inconsistente a prescindere dal fatto che una simile operazione andrebbe ad
alterare i caratteri formali e tipologici del manufatto.
Si propone pertanto di stralciare questa previsione.
scheda n. 9 - p.ed. 236/2-14-15-16
Rustico dai lineamenti particolari ed interessanti tipologicamente per il quale appare consigliabile applicare la categoria
del Restauro e ciò anche in rapporto agli altri casi di restauro individuati.
scheda n. 50 - p.ed. 238-239
Trattasi di porzione edificiale ridotta ad un rudere quasi del tutto inconsistente del quale non va prevista la riedificazione
anche perchè posizionata vicino ad un incrocio stradale.
Criteri di intervento
Va rivista la possibilità pressochè generalizzata di realizzare legnaie come pertinenze degli edifici schedati, limitandola eventualmente ai soli casi di uso residenziale permanente dei rustici e provvedendo a ridurne le dimensioni.
Relativamente alle legnaie, queste andrebbero escluse dagli edifici per i seguenti motivi:
-
di inserimento paesaggistico
-
CC Legos I
schede n. 2-9-13-27-32-39-40-43-47-49-50
CC Legos II
scheda n. 18
CC Molina
schede n.1-3-6-7-9-12-13-14
-
perché interessano un edificio vincolato a restauro
-
CC Biacesa
schede n.4-7-8-18-30
CC Legos I
schede n.18-19-20-23
CC Molina
scheda n.1
CC Pre
schede n.1-2
-
perché i nuovi volumi interessano manufatti di modeste dimensioni (baracche, cascinelli) e/o non trasformabili in
residenza
-
CC Biacesa
schede n.5-18-21-22
CC Legos I
schede n. 4-5-14-30-42-44-46-50
CC Molina
scheda n.9
CC Pre
schede n.5-6-7-8-15-34-35-37-38
-
perché in prossimità degli edifici in questione esistono già baracche o tettoie
-
CC Biacesa
schede n.10-16-19
CC Legos I
schede n. 3-6-7-11-12-16-25-29-31-33-36-37-38-41
CC Legos II
scheda n. 9
-
72
-
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
CC Molina
scheda n.15
CC Pre
schede n.23-29
-
perché riguardante un rudere da ricostruire
-
CC Biacesa
schede n.11-17-20
PARERE DI MERITO
Lo studio prodotto appare ben approfondito per quanto riguarda gli aspetti fisici, architettonici ed amministrativi
dell’oggetto “case da mont”, meno incisivo sembra essere invece sotto il profilo degli aspetti infrastrutturali ed igienicosanitari del territorio che le direttive provinciali considerano elementi determinanti ai fini della pianificazione del recupero del patrimonio edilizio montano.
Si evidenzia, inoltre, che il piano, per scelta dell’Amministrazione, prevede il recupero di tutti i manufatti, o resti ancora presenti sul territorio, senza aver operato alcuna distinzione di ubicazione e di consistenza. Tale elemento di mancata valutazione fra edifici su cui è ammesso l’intervento, ed edifici che ne devono essere esclusi, rappresenta, in definitiva,
un elemento di carenza che pone la scelta dell’Amministrazione in contrasto con i criteri di attuazione della legge (art. 8
delib. GP n. 611/2002).
a)
b)
c)
d)
e)
Tenuto conto di tutto quanto sopra e a fini collaborativi, si riportano di seguito alcune considerazioni di sintesi:
la nuova catalogazione del patrimonio edilizio montano, secondo quanto disciplinato con la deliberazione della GP
n. 611 del 22 marzo 2002, dovrebbe escludere i seguenti edifici che non costituiscono case da mont propriamente
dette, ma fanno parte degli edifici esistenti nel territorio aperto; andranno regolamentati dal PRG tenendo conto
dell’impatto che possono avere sulla gestione delle case per il tempo libero e vacanze e dovranno essere considerati
ai fini del calcolo del dimensionamento residenziale ai sensi della LP n. 16/2005.
CC Molina - Località Pian di Pur - Edifici dal n. 16 al n. 23;
CC Molina - Località Alle Scalette - Edifici dal n. 2 al n. 14;
CC Molina - Edificio n. 1;
CC Barcesino - Edificio n. 1;
CC Biacesa - Località Giunco Edifici dal n. 11 al n. 30;
CC Legos I - Località Ferera -Edifici dal n. 1 al n. 28 e n. 50;
CC Legos II - Località Pian di Pur - Edifici dal n. 1 al n. 11;
il PRG prenderà atto della destinazione d’uso in essere degli edifici e provvederà a regolamentare eventuali cambi
che dovranno essere coerenti con le destinazioni di zona in rapporto ai principi della LP n. 16/2005;
è opportuno che per gli altri edifici che attualmente non hanno destinazione residenziale sia consentita solo la
destinazione abitativa a carattere temporaneo;
la proposta di variante si astiene dall’attuare quanto previsto all’art. 6 degli indirizzi e criteri stabiliti dalla
deliberazione di Giunta n. 611/2002, laddove stabiliscono che “spetta al piano regolatore generale analizzare il
reticolo viario presente nelle aree degli edifici rurali, individuando quelli già serviti e il tipo di viabilità (…), nonché
gli eventuali interventi indispensabili per l’accesso a quelli isolati”; tale elaborazione dovrà accompagnare la
variante;
si confermano le osservazioni formulate dall’Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale, nonché dal
Servizio parchi e conservazione della natura precedentemente espressi.
LA NORMATIVA
L’apparato normativo specifico per il recupero delle case da mont appare in termini generali soddisfacente salvo
precisare quanto segue.
Non è precisato cosa si intende per “turistico ricettivo”.
La tipologia degli interventi deve essere prescrittiva e non consigliata.”
Ai fini del necessario contraddittorio, con comunicazione prot. n. 4370/2007 dd. 2.7.2007, il verbale di deliberazione della CUP n. 49/2006 dd. 16.11.2006 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale la quale, preso atto
della valutazione della Commissione, con nota prot. n. 2144 di data 17 marzo 2008, ha formulato le proprie
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
73
controdeduzioni che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento delle iniziali proposte indirizzando gli
interventi previsti nei termini definiti dai criteri deliberati dalla Giunta con provvedimento n. 611/2002.
In particolare, come evidenziato nella nota dell’incarico speciale per la qualità della pianificazione territoriale, di data 30 aprile 2008, “l’intera variante viene ora riorganizzata con la suddivisione richiesta fra patrimonio edilizio
montano (ca da mont) ed edifici sparsi e gli edifici classificati ora “sparsi” e quindi destinabili ad abitazione non temporanea sono stati considerati nel dimensionamento residenziale ai sensi della LP 16/2005 nel progetto di variante al piano
regolatore generale di adeguamento”.
In considerazione di quanto sopra richiamato, sulla base del verbale della CUP n. 49 dd. 16 novembre 2006,
considerato che le deduzioni individuano un quadro di intervento corretto con i criteri dettati al riguardo dalla
Giunta provinciale nonchè fornito ulteriori adeguate precisazioni, si ritiene di poter proporre l’approvazione della
variante con le modifiche sopra esposte, negli elaborati che il Comune di Ledro ha trasmesso in data 26 maggio
2008 e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che gli stessi sono
stati modificati secondo quanto evidenziato dalla CUP nonchè dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio in
sede di approvazione della variante al PRG di adeguamento alla LP n. 16/2005 ed integrati della perimetrazione
dei SIC, rinviando agli specifici interventi edilizi la predisposizione della valutazione di incidenza ambientale.
Ai fini della LP 14.6.2005, n. 6 (Nuove discipline dell’amministrazione dei beni di uso civico che ha abrogato
la LP 13.3.2002, n. 5 “Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”), si precisa che, con nota prot. n. 6847
di data 11 giugno 2008 il responsabile dell’Ufficio tecnico ha dichiarato che la variante non interessa territori
gravati da uso civico.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
di introdurre nella variante al piano regolatore comunale adottata -in via definitiva- dal Comune di Molina di
Ledro con deliberazione consiliare n. 22 di data 23 settembre 2004 le modifiche esposte in premessa;
di approvare, con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore di Molina di Ledro,
definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 22 dd. 23.9.04 negli atti che, comprensivi delle
modifiche, si allegano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[BO28080152694|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1592
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Carzano: variante al piano regolatore generale approvazione
Con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 5 giugno 2007 il Comune di Carzano ha provveduto alla
prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta, ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
La variante in esame è finalizzata ad una revisione della pianificazione del territorio comunale in sostituzione dei piani vigenti, costituiti dal piano regolatore comprensoriale e dal PGTIS del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino approvati nel 1993.
74
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso, con verbale di deliberazione n. 63/2007 di data 29 novembre 2007, un parere sostanzialmente positivo in cui evidenzia una serie di
osservazioni in ordine alle singole proposte di variante specificando per ognuna di esse le ragioni di tali rilievi e
chiedendo, di conseguenza, le relative modifiche e integrazioni.
Obiettivi e metodo di piano
“Il Comune di Carzano propone l’aggiornamento del proprio strumento urbanistico con l’obiettivo di delineare un
più efficace modello di sviluppo del territorio, prendendo atto delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni.
La revisione del piano, impostata su una nuova cartografia informatizzata su base catastale, propone una serie di
previsioni relative a nuove aree residenziali, produttive, di servizio all’agricoltura, incluse alcune modifiche al sistema dei
servizi pubblici.
Si introduce inoltre la nuova schedatura degli edifici appartenenti al centro storico.
L’abitato di Carzano si attesta lungo la viabilità principale di versante, corrispondente alla SP n. 111, sulla sponda
destra del torrente maso. A tale nucleo si sono affiancati in tempi recenti diversi episodi insediativi di edilizia estensiva,
come espansione degli insediamenti storici o rappresentati da edifici sorti in un contesto agricolo e ad esso strettamente
connessi.
La relazione illustrativa riporta come la popolazione di Carzano nel 2006 sia attestata intorno ai 510 abitanti, esito
di un leggero incremento verificatosi negli ultimi anni.
L’attività edificatoria comunale è costituita per lo più da realizzazioni singole, sia residenziali che produttive, che
rispondono in generale alle esigenze dei residenti. La revisione del piano prende atto di questi elementi, inquadrando la
realtà attuale e tracciando alcune linee di tendenza che sono oggetto delle presenti considerazioni.
Rispetto a questi elementi si rileva che l’analisi della realtà territoriale del Comune di Carzano presentata nella relazione al piano, sebbene tenga conto dei dati essenziali del bilancio demografico e urbanistico, dovrebbe essere rivista
secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 1281 del 23.6.2006 “Dimensionamento residenziale
nella pianificazione urbanistica - Riorganizzazione dei parametri” in fase dell’adozione definitiva.
In particolare appare poco motivato il calcolo del numero di nuovi alloggi corrispondenti all’incremento previsto di
popolazione: l’aumento di 35 residenti che si stima rispetto all’anno 2006, appare poco coerente con la media provinciale,
e con i valori introdotti con i criteri di cui sopra, un aumento del numero di famiglie stimato pari a 29 unità, e conseguentemente la previsione di 29 nuovi alloggi.
L'introduzione di notevoli possibilità edificatorie mediante la predisposizione del nuovo strumento urbanistico rischia di prefigurare una crescita non calibrata dei nuclei abitati, che nega gli stessi principi di tutela delle risorse territoriali e di razionalizzazione delle potenzialità dichiarati nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale.
Tali nuove previsioni vanno peraltro verificate anche tenendo conto delle caratteristiche del contesto di valle in cui
Carzano è inserita, cioè l’insieme dei comuni che gravitano attorno a Borgo Valsugana, e delle relative dinamiche insediative.
CONTENUTI DEL PIANO
La documentazione di piano comprende una relazione illustrativa, che delinea i caratteri principali del quadro territoriale del Comune di Carzano; le norme di attuazione; le tavole in scala 1:2.000 di Carzano e di Masi; la tavola in scala
1:1.000 relativa al centro storico di Carzano; le schede relative agli edifici del centro storico.
Si osserva in proposito che l’insieme degli elaborati e soprattutto i relativi contenuti in termini generali appaiono
sufficienti, ancorché suscettibili delle osservazioni di cui ai paragrafi successivi, in relazione all’esigenza di definire un
assetto urbanistico coerente rispetto agli elementi territoriali che alla disciplina di riferimento.
VERIFICA DELL’ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE 2000 AL PUP
Il nuovo piano regolatore adottato dal Comune di Carzano risulta fondamentalmente corretto rispetto a quanto
introdotto dalla variante 2000 al PUP, a parte le precisazioni di seguito riportate.
Per maggiore chiarezza si elencano gli articoli immediatamente operativi desumibili dall’articolo 1 comma 5 della
legge di approvazione della Variante 2000 al PUP, la LP n. 7 di data 7.8.2003, che interessano il territorio comunale del
Comune di Carzano.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Carta di sintesi geologica (Artt. 2-3, 5. delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale)
Il tema della sicurezza del territorio è disciplinato dalla carta di sintesi geologica e delle norme di attuazione come
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 di data 23.10.2003 e il piano in oggetto ne prende atto (art.
16).
Tutela ambientale (Art. 6 delle Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale)
Il perimetro delle aree di tutela ambientale risulta fondamentalmente corretto a eccezione della zona di Ortise dove
si ritiene opportuno verificarne la delimitazione secondo le particelle catastali.
Agricola primaria (Art. 19 delle Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale)
Non si rilevano modifiche cartografiche rispetto al PUP 1987. La normativa risulta adeguata.
Strade (Art. 24 delle Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale)
Non si rilevano modifiche cartografiche rispetto al PUP 1987.
Verifica con il sistema ambientale del PUP
Per quanto riguarda la cartografia del sistema ambientale del piano adottato, dal momento che la variante in esame non è limitata al solo adeguamento al piano provinciale, ma propone una serie di previsioni che interessano in generale l’intero territorio comunale, essa dovrà essere completata con gli altri vincoli di natura ambientale (come ad esempio
limiti dei SIC, riserve naturali, ambiti fluviali ecologici definiti dal PGUAP, vincoli di natura archeologica e culturale ecc.)
che ne costituiscono un necessario riferimento procedurale e prescrittivo.
La Soprintendenza per i beni archeologici segnala in primo luogo che allo stato attuale delle conoscenze non è nota
la presenza di aree di interesse archeologico all’interno del territorio comunale di Carzano.
Tuttavia, in previsione della scoperta di nuovi siti di interesse archeologico, tutelata ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e di quanto espressamente indicato dalla LP n. 1/2003 (Nuove
disposizioni in materia di beni culturali), art. 9, appare opportuno inserire nell’ambito delle Norme di attuazione del
piano regolatore generale il seguente testo:
Aree di tutela archeologica
Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento che potrà eseguire i sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01 - 02 - 03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
1.
Aree a tutela 03
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l’indizio archeologico per un’attenzione da porre in eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque
contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa
individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della
Provincia Autonoma di Trento venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tal proposito l’Ufficio tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che
interessano tali aree.
2.
Aree a tutela 02
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi
antropici di trasformazione e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni
archeologici della Provincia Autonoma di Trento. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento
terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento di acquisire con congruo anticipo il maggior numero
di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla
Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con i
proprietari, il progettista e la direzione lavori, se nell’area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi
preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l’entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. E-
76
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
ventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrali dal PRG devono parimenti essere segnalati alla Provincia Autonoma di Trento quando gli eventuali lavori si sbancamento scendono al di sotto di una profondità pari a 1,50 m, e
interessano aree non manomesse in passato (i.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).
3.
Aree a tutela 01
Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione”.
Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa
l’obbligo di denuncia all’autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile
interesse archeologico.
Il Servizio bacini montani, in relazione alla proposta di revisione del PRG di Carzano, esprime quanto segue.
Il territorio del Comune di Carzano è interessato dai seguenti corsi d’acqua di competenza del Servizio, in quanto
iscritti nell’elenco delle Acque pubbliche della PAT e/o identificati da particella fondiaria demaniale: Torrente Maso, iscritto al n. 1829 dell’elenco delle acque pubbliche; Rio Val Longa, identificato dalle pp.ff. demaniali 610-611-612 CC Carzano.
In linea generale non si ravvisano nelle previsioni del piano regolatore generale elementi di contrasto con la rete idrica demaniale, fatta eccezione per le varianti indicate in cartografia con i numeri 9 e 11, per le quali si indicano le prescrizioni che seguono :
variante 9: l’area, destinata a zona produttiva nel nuovo PRG si localizza in prossimità della confluenza di un rio,
non di competenza del Servizio bacini montani, con il torrente Maso. Considerata la pericolosità del torrente Maso
in questo tratto, si prescrive di localizzare qualsiasi intervento nell’area in oggetto, anche se trattasi di soli depositi
di legname o materiale, esternamente alla fascia di rispetto del corso d’acqua (10 m dal confine demaniale).
variante 1: tale variante si riferisce ad un’area posta in fregio alla sponda destra del torrente Maso, destinata dal
PRG ad uso ricreativo; si vuole sottolineare come tale area si configuri quale zona di espansione del corso d’acqua. Si
ritiene pertanto che ogni utilizzo dell’area ed ogni eventuale intervento all’interno della medesima, debbano essere
subordinarti e compatibili con la funzione idraulica della stessa.
Si sottolinea, comunque, come tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua
iscritto nell’elenco delle acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale
debbano sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n 18 e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche,
opere idrauliche, e relativi servizi provinciali”.
Si ricorda che eventuali interventi vanno autorizzati o concessi dal Servizio bacini montani, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d’acqua lo consentono. Si invita infine a indicare in
modo evidente, su tutte le cartografie relative al PRG, la posizione dei corsi d’acqua, anche nei tratti in cui questi sono
eventualmente intubati o coperti.
Il Servizio utilizzazione delle acque pubbliche rileva alcune interferenze con sorgenti, pozzi e altre derivazioni e precisamente:
variante 1: nuova area a parcheggio. Si evidenzia l’attraversamento delle tubazioni COD A043003 denominate
“Stazione pompaggio località Masi - serbatoio Masi”, di proprietà del Comune di Carzano. Sulla p.f. 160/1 è inoltre
presente il serbatoio COD S043002 denominato “loc. Masi” con capacità 60 mc.
variante 2: area residenziale di nuovo impianto. Sulla p.f. 167/2 si evidenzia l’attraversamento delle tubazioni COD
A043003 denominate “Stazione di pompaggio loc. Masi - serbatoio Masi”, di proprietà del Comune di Carzano.
variante 6: area residenziale di nuovo impianto. Sulla p.f. 128/1 si evidenzia l’attraversamento delle tubazioni COD
A043001 denominate “Sorgente Caverna - serbatoio Bienati”, di proprietà del Comune di Carzano.
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico determinato dal cambio di destinazione d’uso previsto nelle varianti, si
segnalano i casi in cui si genera un livello di rischio di tipo R3 - elevato e R4 - molto elevato:
variante 9: cambio di destinazione da “area agricola secondaria” ad “area produttiva”, con peggioramento del
livello di rischio da R1 e R2 (moderato e medio) a R2 (medio) e R3 (elevato).
Verifica con il sistema insediativo del PUP
1)
Aree boschive
Il Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento fa presente in primo luogo che la distribuzione spaziale dell’area boscata del sistema insediativo e produttivo non risulta adeguata allo stato di fatto, dato che non si tiene
conto della dinamica espansione della superficie boscata a scapito della superficie degli incolti produttivi.
A titolo esemplificativo negli estratti allegati al parere di competenza vengono evidenziate le superficie che in base
alle risultanze effettuate devono ormai a pieno titolo essere ricomprese nella zonizzazione delle superfici a bosco e che
invece sono impropriamente incluse in altre zonizzazioni.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
77
Nel merito è utile anche ribadire che di per sé la destinazione urbanistica a bosco non preclude in assoluto la possibilità di un ripristino dell'attività agricola direttamente collegata ad interventi di trasformazione di coltura, nel caso le
relative istanze soddisfino i criteri stabiliti dal piano generale forestale. Tale possibilità è infatti sancita anche nella deliberazione n. 126 di data 24 gennaio 2003 della Giunta provinciale nella quale sono stati dettati gli indirizzi in merito alla
corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 22 delle norme di attuazione del PUP
Stante il quadro delineato si ritiene necessario ridefinire la zonizzazione dell’area a bosco, quanto meno sulla base
di una sovrapposizione del reticolo particellare all’ortofotocarta riferita derivata da un volo areofotogrammetrico recente, al fine di conformarsi al meglio alla situazione di fatto.
2)
Aree agricole
Il Dipartimento agricoltura e alimentazione comunica che la realizzazione di una nuova zona produttiva posta a
sud dell’abitato di Carzano, in prossimità del confine con il Comune di Castelnuovo, ricade in zona agricola di pregio ai
sensi del progetto per il nuovo PUP e in area agricola di interesse primario nel vigente PUP.
A fronte di tale e significativa erosione dell’area agricola non sono esplicitati i motivi di eccezionalità volti a motivarne la riduzione. Si richiama a tale proposito quanto riportato dall’art 19 punto 6 e punto 3 dell’attuale PUP. Considerato poi che la revisione del PRG in argomento è stata approvata tra la prima e la seconda adozione del progetto per il
nuovo PUP, si evidenzia l’opportunità che gli elaborati siano integrati da cartografie di raffronto tra attuale e nuovo PUP
riferite alla zonizzazione agricola, nonché una cartografia a prospetto di raffronto che consenta di cogliere la consistenza e l’individuazione territoriale dell’erosione subita dall’area agricola individuata nel vecchio PRG.
Si segnala poi che l’art. 42 delle norme d’attuazione sembra contraddirsi ai punti 5 (laddove si esprime un vincolo al
cambiamento della destinazione d’uso di 15 anni) e 8 (dove si prevede un limite di 10 anni per il recupero a scopo residenziale di edifici produttivi). Sembrerebbe più opportuno uniformare le due durate a 15 anni.
L’Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale sottolinea come le previsioni di PRG in merito alle aree agricole, sia di interesse primario che secondario, andrebbero riformulate, in quanto tali da permettere una generica insediabilità, oltretutto con vincoli molto labili (specie di superficie minima) e in contesti che rivestono in gran parte una elevata
valenza di tipo panoramico e paesaggistico.
Problematica appare inoltre la possibilità di ampliamento volumetrico generalizzato degli edifici esistenti, dei quali
peraltro andrebbe operata una puntuale schedatura, escludendo depositi, baracche, e prevedendo adeguati schemi formali di ampliamento.
3)
Ambito insediativo
Rispetto al problema della localizzazione di nuove aree per la residenza, si evidenzia che l’approccio seguito dal
Comune di Carzano, che intende fondare le nuove previsioni sulla verifica delle effettive esigenze abitative locali, va però
puntualmente verificato rispetto alle caratteristiche morfologiche e territoriali delle aree, oltre che in considerazione di un
approfondimento dei ragionamenti dimensionali esposti nella relazione illustrativa.
La proposta di nuovi ampi lotti destinati a residenza, pur soggetti a strumenti attuativi secondo una logica condivisibile di controllo dell’insediamento e di ricerca di qualità edificatoria, dovrebbe essere rivista al fine di limitare
l’espansione in territorio ancora libero, soprattutto considerando le notevoli potenzialità ancora in essere nel piano vigente e la presenza di alcuni lotti più prossimi ai nuclei insediativi esistenti.
La riconsiderazione di alcune scelte dell’Amministrazione in tale direzione dovrà avvenire sia in termini dimensionali e quantitativi, sia attraverso la predisposizione di strumenti attuativi che attraverso il nuovo istituto della perequazione urbanistica, al fine di facilitare l’immissione nel mercato di lotti maggiormente vocati a un’espansione insediativa.
Aree residenziali di espansione
Per quanto concerne le nuove aree di espansione proposte dal piano regolatore in esame, la Commissione urbanistica si esprime in modo critico per quanto riguarda gli interventi che si pongono come capisaldi in territorio ancora libero.
Alcune previsioni potrebbero aggravare il processo già in atto, ma ancora controllabile, di espansione dei nuclei abitati in
aree agricole, rischiando di saldare percettivamente insediamenti attualmente ancora individuabili nel paesaggio.
In particolare la Commissione urbanistica individua nelle proposte di piano le seguenti criticità, facendo proprie anche le osservazioni formulate dall’Ufficio centri storici e tutela paesaggistico - ambientale:
le aree PL2 e PA2 in località Ortise interessano la zona agricola di interesse primario del PUP vigente; si rileva che la
nuova previsione edificatoria si articola su due piani attuativi in modo del tutto incongruo sotto il profilo
insediativo per conformazione e dislocazione, e con problemi di carattere morfologico per la PL2 dovuti all’acclività
del pendio in cui è inserita;
si propone di rivedere il perimetro della nuova area di espansione residenziale in località Nogare, in continuità con
l’attuale PA, eliminando l’area senza vincoli posta a contatto con la curva stradale ed estendendo la PL1 in direzione
ovest fino alla profondità dell’adiacente area PA, in modo da configurare un disegno urbano compatto e regolare;
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si segnala l’opportunità di stralciare o di ridurre notevolmente l’estensione dell’area residenziale a monte
dell’abitato di Masi, in quanto collocata su un pendio dalla decisa pendenza ove si richiederebbero opere di sostegno
alquanto vistose sotto il profilo paesaggistico, e alla luce di una carente viabilità di accesso;
sempre nell’abitato di Masi, va segnalata l’area posta a valle della strada di accesso la cui collocazione, vista la
conformazione del terreno, non sembra ottimale.
Insediamenti storici
Le modifiche apportate alla schedatura degli edifici storici, sia per quanto riguarda le modifiche alle categorie di intervento da R2 - Risanamento conservativo a R3 - Ristrutturazione edilizia che viceversa, sembrano per lo più condivisibili, nonostante statisticamente si riscontri una netta prevalenza di casi di R3 rispetto alle altre categorie.
Anche le previsioni di ampliamento e sopraelevazione di alcuni edifici, sulla base di specifici schemi formali/tipologici, sono accettabili, fatta eccezione per la possibilità di sopraelevazione concessa alle unità edilizie contraddistinte dalle schede n. 82 - 84 - 85, un piccolo nucleo edilizio che costituisce una caratteristica quinta sulla piazza della
chiesa, addossato a un tipico edificio risalente agli anni trenta (scheda n. 86) avente caratteristiche tipologiche del tutto
diverse e con copertura a padiglione che sopravanza quella a due falde delle attigue unità.
A fronte di questo assetto formale, che permette una chiara lettura tipologica del tessuto edilizio in esame, la prevista sopraelevazione, oltre che generare una commistione alquanto critica tra copertura a due falde e quella a padiglione, altererebbe la fisionomia della piazza, caratterizzata tra l’altro dalla presenza della Chiesa della Madonna delle Nevi,
compresa tra i beni architettonici rappresentativi del nuovo PUP e sottoposta alle disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n.
42/2004.
Anche per la scheda n. 42, tipico edificio degli anni trenta non andrebbe ammessa la possibilità di ampliamento,
prevedendo invece la schedatura in R2 con mantenimento degli assetti di facciata.
Si ritengono esaustive le indicazioni di carattere tipologico e gli interventi ammessi, anche in normativa.
Si segnala infine come nella mappatura dei manufatti di pregio presenti all’interno del Centro storico non sia riportata una fontana (localizzata presso il tornante vicino al capitello).
Aree per attività produttive
La variante in esame presenta una serie di aree produttive del settore secondario, piuttosto estese dal punto di vista
delle superfici interessate e localizzate in diversi luoghi del territorio comunale. Nella maggior parte dei casi, si tratta
della presa d’atto di situazioni consolidate di interesse locale.
La Commissione urbanistica osserva tuttavia come la presa d’atto di attività esistenti non esenti l’Amministrazione
comunale dall’inserire tali previsioni entro un quadro ragionato di scelte a lungo termine, in base a dati dimensionali e
territoriali che si pongano come indirizzi anche per la pianificazione futura.
Le previsioni adottate non sembrano invece essere sorrette da una chiara logica localizzativa, con conseguenti
problemi legati alla dispersione di insediamenti e di risorse sul territorio. È importante inoltre che tali tematiche siano
affrontate a una scala tale da permettere un confronto con le realtà comunali limitrofe.
Dal punto di vista delle scelte localizzative, appare critica in particolare la previsione di due aree produttive in fregio
al torrente Maso che, oltre a incidere profondamente sulla percezione e sull’integrità della zona, non è sorretta da alcuna
verifica rispetto alla carta di sintesi geologica provinciale.
Si segnala pertanto la necessità di stralciare ogni previsione insediativa che interessi la zona a elevata pericolosità
della carta di sintesi geologica provinciale, argomentando ulteriormente tale proposta urbanistica, chiarendone le finalità ed eventualmente considerando la possibilità di disciplinare in modo specifico i manufatti esistenti, sempre però nel
rispetto dell’art. 2 delle norme di attuazione del PUP.
Per quanto riguarda per il PA3 per gli insediamenti produttivi in prossimità del confine con il Comune di Castelnuovo, la Commissione ritiene non sufficientemente articolata la specifica normativa di attuazione (art. 53, punto 6). Appare
necessario specificare in primo luogo il tipo di attività produttiva insediabile, oltre a ogni altro elemento utile a prefigurare una razionale gestione dell’area.
Aree a servizio dell’agricoltura
L’Ufficio centri storici e tutela paesaggistico-ambientale della Provincia Autonoma di Trento esprime parere critico
relativamente alla nuova area a servizio dell’agricoltura prevista in località Sommagola nella parte più a valle, ove già
esiste un fabbricato agricolo, al fine di evitare la proliferazione edilizia in quella direzione.
Spazi pubblici
Per quanto riguarda la previsione della vasta area destinata a spazi pubblici sulla sponda destra del torrente Maso,
la Commissione riprende quanto osservato nel parere di competenza dal Servizio bacini montani; a tal proposito ritiene
necessario che la norma di attuazione sia integrata specificando gli interventi non ammissibili nel particolare contesto.
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Adeguamento alla LP 8 maggio 2000, n. 4 in materia di commercio
Il Servizio commercio, per quanto di competenza, relativamente alle disposizioni normative introdotte in materia di
commercio, osserva quanto segue.
Risulta opportuno, per completezza, disciplinare la tipologia delle grandi strutture di vendita, almeno quelle di livello inferiore (con superficie di vendita < a mq. 1.500) le quali, anche se attualmente non presenti sul territorio comunale,
potrebbero configurarsi per effetto di ampliamenti e concentrazioni di esercizi già esistenti (è esclusa una nuova attivazione); in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6 della deliberazione n. 340/2001, il trasferimento e
l’ampliamento della GSV di livello inferiore verrà poi ammesso nelle zone indicate all’articolo 50, comma 2, lettera a) delle
norme di attuazione.
-
Articolo 50, comma 2, lettere b) e c): secondo la disposizione di cui all’articolo 5, comma 9 della deliberazione della
Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001, in tali zone è ammesso anche l’insediamento di medie e grandi
strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori qualora alle stesse sia
annessa l’attività di manutenzione e riparazione;
-
Articolo 51: si ritiene opportuno completare ed integrare la disposizione riportando le dotazioni necessarie di
parcheggi pertinenziali in relazione alle diverse tipologie distributive (almeno GSV di livello inferiore) e valutando
attentamente le previsioni per eventuali riduzioni (si veda in particolare l’articolo 11, commi 12 e 13 della
deliberazione n. 340/2001).
Si ritiene infine necessario che l’Amministrazione comunale proceda ad un puntuale approfondimento rispetto alle
modificazioni alla delibera n. 340/2001, introdotte con deliberazione n. 2320 del 3 novembre 2006, per quanto riguarda in
particolare una nuova previsione di destinazione d’area (vedi articolo 5, comma 3, lettera f), comma 4, comma 6, ultimo
periodo e comma 10 della deliberazione n. 340/2001) che potrebbe consentire una più flessibile programmazione urbanistica del territorio comunale.
Verifica con il sistema infrastrutturale del PUP
1)
Aree a parcheggio
In riferimento alla necessità di assicurare ai diversi nuclei abitati e alle attrezzature diffuse sul territorio adeguati
standard di parcheggio e di razionalizzare la viabilità dei nuclei storici, la revisione al piano regolatore in esame ha
formulato alcune richieste di realizzazione di nuove aree a pubblico parcheggio.
Si segnala tuttavia che l’area a parcheggio lungo la SP n. 111 in località Nogarole e quella individuata in prossimità
del centro servizi - caserma dei Vigili del Fuoco ricadono, per intero o in parte, in area agricola di interesse primario secondo la variante 2000 al PUP. Si richiede pertanto di motivare adeguatamente tali previsioni, eventualmente valutandone un parziale stralcio o una differente localizzazione. Il riferimento normativo necessario in questo caso è rappresentato
dall’art. 19 delle Norme di attuazione del PUP.
2)
Viabilità
Il parere del Servizio opere stradali e del Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento, relativamente
alle previsioni di propria competenza è sostanzialmente positivo, subordinatamente alle seguenti osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni.
si evidenzia che il Servizio opere stradali ha appaltato i lavori inerenti il progetto denominato: “ Marciapiedi di
Carzano” che prevede l’allargamento e la formazione di marciapiedi lungo la SP 111 dal km 0.845 al km 1.165 e
lungo la SP 65 dal km 12.200 al km 12.890 nel centro abitato del Comune di Carzano, al fine di poter consentire il
transito degli automezzi e dei pedoni nella massima sicurezza. Si raccomanda pertanto che tale previsione
progettuale venga recepita in maniera precisa all’interno delle tavole grafiche del PRG oggetto di variante;
la rappresentazione grafica della viabilità di competenza provinciale dovrà essere resa conforme alla simbologia
adottata dal piano urbanistico provinciale sia in termini di categoria di classificazione di strada che di tipologia di
intervento;
occorre evidenziare graficamente, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l’ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali determinate ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 909/1995 come da ultimo modificate con delibera n. 890 del 5.5.2006; dette fasce devono esser riportate in maniera continua e
con il corretto rapporto scalare anche all’interno dei centri abitati. Al riguardo si segnala una discrepanza tra la
larghezza delle fasce di rispetto riportata nelle norme tecniche d’attuazione e la normativa sopra citata;
l’innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale proveniente dalle aree destinate a parcheggio e dalle aree produttive del settore secondario dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo alla sicurezza stradale; tali punti dovranno essere precedentemente concordati con i Servizi competenti. Si esprime pertanto fin d’ora parere negativo alla realizzazione di parcheggi a pettine con accesso diretto
sulla viabilità provinciale, come potrebbe configurarsi, vista l’area interessata, la nuova area a parcheggio in loc.
Nogarole;
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ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere adeguato innesto lungo la viabilità di
competenza provinciale. Al riguardo si segnala inoltre che la loro eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata e discussa con i Servizi provinciali competenti;
relativamente ai percorsi pedonali e ciclabili previsti nella revisione, si rileva in cartografia la mancanza di continuità con le aree destinate ad essere servite dagli stessi. In ogni caso, ai fini di una corretta pianificazione, si raccomanda di tenere presente le previsioni progettuali di cui al punto 1 e porre particolare attenzione a non ridurre la
piattaforma stradale delle strade provinciali esistenti;
si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dal piano in esame
riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio gestione strade secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti.
Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo
In merito alla revisione del piano regolatore generale in esame, l’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
fa presenti le seguenti osservazioni, al fine del necessario adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla disciplina di settore:
Tutela dell’acqua
Si ricorda la necessità di subordinare il rilascio di nuove concessioni edilizie alla presentazione della denuncia o
dell’autorizzazione allo scarico così come previsto dall’art. 32 comma 1) del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, approvato con DPGP 26 gennaio 1987 e s. m..
Inoltre, si ritiene opportuno fare presente che gli ampliamenti delle unità abitative dovranno tener conto, all’atto
della concessione edilizia, della compatibilità con il sistema di depurazione.
Infine, si riterrebbe utile, in linea generale e soprattutto in riferimento al riutilizzo degli edifici in zone montane,
dove l’equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e tenga conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente date dalla presenza di
più scarichi puntuali.
Tutela dell’aria e agenti fisici
Inquinamento acustico. Dall’esame della documentazione non sono emerse situazioni in contrasto con le disposizioni normative inerenti la prevenzione e la tutela dall’inquinamento acustico.
Ciò nonostante, pare utile ricordare che la domanda di autorizzazione alla costruzione di edifici ad uso abitativo a
ridosso di infrastrutture stradali dovrà essere integrata con la verifica dei valori limite di immissione indicati dal DPR 30
marzo 2004, n. 142, recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” e dell’indicazione circa le eventuali opere di
contenimento della rumorosità.
Inquinamento elettromagnetico. La normativa sulle distanze dagli elettrodotti indicata all’art. 45 delle Norme di Attuazione è decaduta.
Il piano regolatore deve essere aggiornato con le cartografie inerenti le infrastrutture e gli elettrodotti ad alta tensione, le relative fasce di rispetto in applicazione dei criteri di cui all’Allegato C del DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.;
In loc. Nogare sono state qualificate aree a prevedibile permanenza di persone che ricadono all’interno delle fasce di
rispetto degli elettrodotti. Per le stesse emergono elementi di incompatibilità con la destinazione urbanistica a loro assegnata.
Norme di attuazione
Dall’esame delle norme di attuazione che corredano la proposta del nuovo piano regolatore generale del Comune di
Carzano emerge come le stesse risultino essenzialmente carenti, dal punto di vista formale e sostanziale, rispetto alla
normativa urbanistica provinciale. Sono state inoltre riscontrate svariate incongruenze e contraddizioni per quanto riguarda i contenuti stessi degli articoli.
Si richiede pertanto la generale revisione del testo normativo che completa il PRG, facendo diretto riferimento alla
disciplina urbanistica provinciale, alle leggi provinciali di settore e ad eventuali integrazioni specifiche segnalate nei
pareri dei servizi provinciali competenti riportate nei paragrafi precedenti.
Si segnala inoltre la necessità di integrare il testo normativo con la predisposizione di un articolo apposito che stabilisca univocamente, mediante indicazioni precise o eventualmente con l’ausilio di schemi grafici e tabelle, la disciplina
relativa alle definizioni necessarie alla corretta interpretazione delle norme di attuazione: metodi di calcolo delle volumetrie, distanze tra edificio, modalità di delimitazione del piano di spiccato. La terminologia impiegata nella redazione
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degli articoli deve inoltre rispondere a criteri di oggettività e chiarezza, ed evitare nel modo più assoluto diciture non
univocamente interpretabili.
In particolare, e a titolo di esempio, si segnalano i seguenti articoli, che presentano i problemi sopra indicati:
Art. 2, Modalità generali di attuazione, piani attuativi: il comma 3, lettera e), punto 5 è da rivedere in coerenza con
la legge urbanistica provinciale.
Art. 5, Tipologia dei fabbricati: ai commi 4 e 5 depositi e garages sono da considerare fabbricati edilizi se esiste vincolo di pertinenzialità rispetto all’edificio principale; il comma 9 comprende erroneamente i depositi nella disciplina di
legnaie e tettoie; il comma 12 va rivisto tenendo conto che l’art. 72 bis della LP n. 22/1991 e s.m. si applica solo agli edifici
compresi negli insediamenti storici e non assoggettati a restauro; per la distanza tra gli edifici va richiamato il DM n.
1444/1968 e il codice civile nel caso di edifici posti negli insediamenti storici.
Art. 6, Condizione di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree: al comma 2 va specificato che l’inedificabilità
nelle fasce di rispetto cimiteriale e nelle fasce di rispetto stradale è fissata secondo le modalità definita dalle relative deliberazioni della Giunta provinciale; al comma 4 va stabilito che le rampe di accesso ai garages interrati non possono ricadere nelle fasce di rispetto stradali.
Art. 7, Parcheggi a carico dei titolari delle opere: al comma 4 vanno definiti precisi criteri tipologici e indicazioni sui
materiali per la realizzazione di nuove aperture carrabili negli edifici dei centri storici.
Art. 8, Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi: il comma 2 va chiarito rispetto al tipo di intervento che si
vuole disciplinare.
Art. 9, Ambientazione degli interventi edilizi nel centro storico: le schede relative a “coperture”, “intonaci”, “finestre”, “porte, portoni, anditi, vetrine”, “elementi di pregio interni ed esterni” vanno specificate con contenuti e indicazioni
chiari e univoci; non possono essere accette dizioni vaghe come “in numero ridotto”, “sono da escludere colori sgargianti,
violenti o strani”.
Art. 13, Progetti di riqualificazione urbana: l’articolo va riscritto nel rispetto della disciplina dei piani attuativi, fissata dalla legge urbanistica provinciale.
Art. 19, Centri storici: il comma 3 va rivisto nel rispetto delle finalità e dei limiti dell’art. 72 bis della legge urbanistica; i commi 9 e 10 devono assicurare il rispetto delle distanze fissate dal codice civile.
Art. 20, Unità minima di progetto: i commi 1 e 2 devono chiarire cosa si intende per unità minima di progetto e non
possono genericamente rinviare ad appartamento, edificio, insieme di edifici; il comma 4 va rivisto tenendo conto che la
legge urbanistica provinciale prevede sono la denuncia di inizio attività e la concessione edilizia.
Artt. 24-28: le tipologie di intervento sugli edifici storici vanno riviste conformemente a quanto fissato dall’art. 77 bis
della legge urbanistica provinciale e dai relativi criteri approvati dalla Giunta provinciale.
Art. 30, Destinazioni d’uso: l’articolo va stralciato in quanto inaccettabile dal punto di vista giuridico e formale.
Art. 45, Aree di rispetto cimiteriale: il comma 1 va aggiornato alla deliberazione n. 1279/2006.
Art. 45, Aree di rispetto delle strade: il comma 1 va aggiornato alla deliberazione n. 909/2005 e s.m..
OSSERVAZIONI
Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questa Commissione, il presente
parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi contenuti
critici”.
Con comunicazione prot. n. 692/2008-13 V MRC dd. 21 gennaio 2008, il verbale di deliberazione della CUP n.
63/2007 di data 29 novembre 2007 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Carzano affinché la stessa,
valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi di cui agli
articoli 40, comma 5 e 42, comma 3 della sopra richiamata LP 5 settembre 1991 n. 22.
Con verbale di deliberazione consiliare n. 1 di data 9 giugno 2008, il Comune di Carzano, esaminata la valutazione della Commissione urbanistica provinciale e risolti i rilievi ivi sollevati, ha provveduto alla definitiva adozione della variante recependo, correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base di quanto sopra
esposto.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, esaminatane la coerenza rispetto alle valutazioni espresse dalla CUP e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano e constatato il recepimento delle modifiche richieste, con valutazione tecnica 740 VPC di data 11 giugno 2008, ha espresso parere positivo
all'approvazione della variante.
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Nel dettaglio il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il seguente parere:
“Riguardo ai contenuti del piano definitivamente adottato si rileva che sono stati rivisti, in coerenza con quanto evidenziato dalla Commissione urbanistica provinciale, provvedendo a:
ridefinire il perimetro dell’area di tutela ambientale;
integrare le norme secondo quanto evidenziato dalla Soprintendenza per i beni archeologici;
ridefinire le previsioni secondo quanto osservato dal Servizio bacini montani;
adeguare il perimetro delle aree a bosco;
stralciare le nuova zona produttiva prevista in prima adozione, confermando la zona agricola, così come richiesto
dal Dipartimento agricoltura e alimentazione;
ridefinire le previsioni insediative in coerenza con quanto osservato dalla CUP, assicurando tuttavia la risposta ai
bisogni abitativi primari;
ridefinire le norme in materia commerciale come richiesto dal Servizio commercio;
ridefinire le previsioni infrastrutturali secondo il parere espresso dalle strutture competenti della Provincia.
L’accoglimento di alcune osservazioni presentate dai censiti nonché dall’Ufficio tecnico comunale si configurano
come precisazioni delle previsioni di piano e non come modifiche sostanziali dello stesso.
Con le predette modifiche, apportate in sede di adozione definitiva, si osserva che il piano in oggetto non risulta in
contrasto con contenuti e vincoli specifici del nuovo piano urbanistico provinciale. Anche la perimetrazione della zona
per attività produttive, individuata in corrispondenza di un manufatto esistente a valle dell’abitato, lungo la viabilità
principale, precisa il limite dell’area agricola di pregio del nuovo piano urbanistico provinciale, tenuto conto dei limiti
fisici del lotto esistente.
Conseguentemente a quanto sopra, si conclude ritenendo che la variante al PRG in oggetto possa essere approvata”.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che in data 6 dicembre
2007 la conferenza di servizi ha espresso parere favorevole alla variante.
In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 63/2007 di data 29 novembre 2007, vista la valutazione tecnica n. 740/07 VPC di data 11 giugno 2008 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale
l’approvazione della variante negli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di approvare la variante al piano regolatore generale di Carzano adottata definitivamente dal Comune con
verbale di deliberazione consiliare n. 1 di data 9 giugno 2008, negli elaborati allegati alla deliberazione medesima;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
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[BO28080152693|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1593
LP 11 novembre 2005, n. 16 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Predazzo: variante
al PRG con adeguamento del piano regolatore generale alla LP 11 novembre 2005, n. 16 «Disciplina degli alloggi destinati a residenza» - approvazione con modifiche
Con verbale di deliberazione consiliare n. 19 di data 18 giugno 2007 il Comune di Predazzo ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i.
La variante in esame propone.
a) l’introduzione di alcune modifiche relative ad interventi sostanziali sulla disciplina urbanistica e sulle
modalità attuative dei piani subordinati nonché interventi di rettifica finalizzati a dare soluzione a previsioni
già in essere nel piano regolatore ma rimaste irrisolte e nuove opere pubbliche;
b) l’adeguamento del piano regolatore alla LP 11 novembre 2005, n. 16 (Disciplina degli alloggi destinati a
residenza).
Relativamente all’adeguamento alla LP n. 16/2005 si precisa che l’art. 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l’art. 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante “ Disciplina degli alloggi destinati a residenza”, al fine di favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti
delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, disciplina le modalità per la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per il tempo libero e vacanze.
Con deliberazione n. 3015 di data 30 dicembre 2005 la Giunta provinciale, ai sensi del sopra richiamato art.
18 sexies, comma 3, ha individuato i Comuni che, presentando una consistenza di alloggi per il tempo libero e
vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive
necessità abitative e socio-economiche della popolazione, devono adeguare i propri strumenti urbanistici ai contenuti della LP 11 novembre 2005, n. 16, nonché determinato, per ogni comune individuato, il dimensionamento
massimo degli interventi da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a
residenza ordinaria.
L’Amministrazione comunale di Predazzo è stata individuata tra i comuni che devono adeguare le previsioni
del proprio PRG ai contenuti della LP 16/2005, determinando il dimensionamento residenziale totale sulla base dei
criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1281 di data 23 giugno 2006 ai sensi dell’art. 13
delle norme di attuazione del PUP.
Prima di avviare il complesso iter di adeguamento del piano regolatore generale alle nuove disposizioni provinciali il Comune di Predazzo ha richiesto la collaborazione del gruppo di lavoro del Servizio urbanistica e tutela
del paesaggio, appositamente istituito a supporto dei comuni per l’attuazione della LP n. 16/2005 con determina
del Dirigente del Servizio n. 28/2005, al fine di chiarire tutte le problematiche relative all’applicazione dei contenuti del citato art. 18 sexies nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3015 di data 30 dicembre 2005
e n. 1281 di data 23 giugno 2006.
Con verbale di deliberazione n. 19/07 di data 18 giugno 2007 sopra richiamato il Consiglio comunale di Predazzo ha quindi provveduto anche all’adozione dell’adeguamento del piano regolatore generale ai contenuti della
LP 11 novembre 2005, n. 16, individuando le quantità volumetriche massime da destinare ad alloggi per il tempo
libero e vacanze.
Tali quantità corrispondono ad una quota parte del fabbisogno residenziale stimato, per il periodo di validità
del piano regolatore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3015,
di data 30 dicembre 2005.
Il Comune di Predazzo è situato nel Comprensorio della Val di Fiemme e secondo quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 3015/2005 è inserito nell’elenco dei comuni il cui limite massimo
di volume da destinare alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze è stabilito nel 20% del totale
fabbisogno abitativo.
Ai sensi dell’articolo 42 della LP 5 settembre 1991 n. 22, gli atti sono stati sottoposti all’esame della CUP la
quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso con verbale di deliberazione n. 2 di data 17 gennaio
2008, un parere in cui evidenzia una serie di osservazioni in ordine alle singole proposte di intervento specificando per ognuna di esse le ragioni di tali riserve e chiedendo, di conseguenza, le relative modifiche ed integrazioni.
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
“Le varianti
Relativamente alle varianti di scarso rilievo urbanistico, la Commissione, preso atto che trattasi di rettifiche di confini, adeguamenti allo stato di fatto, maggiore flessibilità nell’utilizzo delle aree pubbliche, ecc. esprime parere favorevole.
Anche riguardo alle problematiche più consistenti, chiamate dalla variante in corso “nodi irrisolti”, esistono alcuni
casi che stimolano la ricerca verso l’introduzione di vere e proprie novità urbanistiche, altri, pur importanti, rientrano
nella normale gestione del territorio come il recupero del sistema prativo a tutela del centro antico, la previsione di collegamenti ciclo-pedonali, la rivisitazione del verde pubblico, alcune norme per facilitare gli interventi nel centro storico.
I concetti fondamentali della variante all’esame risiedono sostanzialmente nei seguenti tre temi:
nuove modalità di controllo edificatorio basate sulla “superficie utile edificabile (SUR)”;
l’introduzione di sistemi incentivanti per una buona produzione edilizia basata sul risparmio energetico;
l’adozione dei contenuti innovativi della LP n. 16/2005, come il controllo delle case per vacanze e soprattutto
l’applicazione di sistemi perequativi nell’attuazione delle previsioni di piano per favorire l’acquisizione gratuita di
aree per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dell’edilizia abitativa “sociale”.
Appare pertanto evidente che la variante all’esame, soprattutto a Predazzo, si sviluppa prioritariamente sul piano
disciplinare e molto meno su quello cartografico. A Bellamonte invece si interviene con maggiore peso anche a livello
territoriale.
In termini generali, data l’importanza della variante all’esame sotto il profilo delle novità metodologiche, più che di
assetto urbanistico, la Commissione, nel rilevare un buon livello delle rappresentazioni cartografiche ed una sufficiente
chiarezza del testo normativo che spesso però risulta ridondante, osserva nel contempo l’estrema schematicità della relazione dal punto di vista delle scelte generali, salvo la parte del dimensionamento residenziale che invece appare ben argomentata.
Le novità introdotte, sotto il profilo dei contenuti, sono tutte condivisibili salvo esporre le seguenti osservazioni puntuali.
Nuove modalità di controllo dell’edificazione basate sulla “superficie utile edificabile (SUR)”
Le nuove modalità di misurazione delle superfici edificabili e la relativa definizione di superficie utile (SUR) non facilita i controlli, né si ritiene possa realmente stimolare forme architettoniche di maggiore qualità, mentre sembra utile, per
certi aspetti, ai fini di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico. Nel mentre si esprime comunque
parere favorevole sulle nuove modalità di misurazione, si evidenzia nel contempo le difficoltà che potrebbero presentarsi
nella valutazione dei seminterrati, dei sottotetti e delle verande che sarebbero esclusi dal calcolo volumetrico. Onde facilitare il lavoro di istruttoria degli uffici tecnici, si invita il Comune ad approfondire la tematica trovando meccanismi che
non lascino spazio ad interpretazioni non univoche.
Sistemi incentivanti a favore del risparmio energetico
Positivo appare anche l’incentivo alla realizzazione di edifici a basso consumo energetico consentendo una maggiore superficie utile a fronte di migliori prestazioni energetico-ambientali con riferimento al “protocollo Itaca” adottato
dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 825 di data 20 aprile 2007.
Adeguamento alla LP 11 novembre 2005, n. 16
L’aspetto di maggiore rilevanza della variante all’esame è comunque l’introduzione metodologica dei contenuti della recente LP n. 16 dell’11 novembre 2005 la quale disciplina la residenza, distinguendo la tipologia ordinaria da quella
per il tempo libero e vacanze e formalizza coerentemente i concetti perequativi nella pianificazione territoriale. Nel caso
di Predazzo lo strumento perequativo viene utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche, per il rafforzamento del
settore alberghiero, ma anche per la realizzazione di alloggi destinati al mercato della prima casa con particolare riguardo all’edilizia agevolata.
L’individuazione delle quantità volumetriche massime da destinare alla residenza per il tempo libero e vacanze e la
localizzazione delle stesse sul territorio è fondamentale rispetto ai contenuti di legge.
Tali quantità corrispondono ad una quota parte del fabbisogno residenziale stimato, per il periodo di validità del
piano regolatore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3015, di data 30
dicembre 2005.
Il Comune di Predazzo secondo quanto disposto dalla citata delibera della Giunta provinciale n. 3015/2005 è inserito
nell’elenco dei comuni il cui limite massimo di volume, da destinare alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e
vacanze, è stabilito nel 20% del totale fabbisogno abitativo. Tale limitazione è finalizzata a favorire la conservazione
delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Dimensionamento residenziale
La valutazione del fabbisogno abitativo complessivo, oltre a costituire passaggio indispensabile nella progettazione
dell’assetto urbano, è elemento fondamentale quale base di riferimento per quantificare il volume da destinare ad alloggi
per il tempo libero e vacanze.
Al fine di procedere ad un corretto dimensionamento del fabbisogno residenziale, la Giunta provinciale, con provvedimento n. 1281, del 23 giugno 2006, ha emanato alcuni criteri di riferimento per individuare un percorso metodologico
volto ad evidenziare sia le necessità di sviluppo socio-economico locale, sia le coordinate di sostenibilità territoriale, valutati i fattori demografici e sociali propri di ogni Comunità.
Alla luce di detti criteri, l’Amministrazione del Comune di Predazzo ha predisposto un procedimento per la determinazione delle quantità residenziali occorrenti per un periodo di validità del piano di anni 10 e cioè dal 2007 al 2017, in
funzione dei seguenti elementi:
popolazione al 2006: n. 4.437 abitanti;
popolazione al 2017: n. 4.575 abitanti;
incremento demografico: n. 138 abitanti;
stima complessiva alloggi: n. 230 alloggi di residenza ordinaria;
alloggi per vacanze: n. 58.
La volumetria ritenuta necessaria a soddisfare le esigenze abitative, fino all’anno 2017, risulta pari a mc. 80.500, per
230 alloggi, di residenza ordinaria e mc. 16.240, per 58 alloggi, di residenza per vacanze: complessivamente mc. 96.740.
Gli elaborati illustrativi che accompagnano la variante al piano regolatore risultano esaurienti, chiari e motivati
anche in rapporto alla sostenibilità ambientale delle quantità individuate. Si evidenzia in particolare l’estrema attenzione e realismo nelle stime quantitative, che mette in luce il forte senso di responsabilità dell’Amministrazione nell’uso e
nella salvaguardia del territorio, ciò appare evidente nell’utilizzo ragionato ed oggettivo dei dati forniti dalla Provincia e
dal Comune. In particolare si apprezza inoltre l’attenzione prestata sui limiti massimi di sostenibilità desunti dalla filosofia delle più recenti leggi e provvedimenti provinciali, in materia di urbanistica, ma anche dall’innovativa impostazione del piano regolatore generale.
Le dinamiche in corso hanno indotto il Comune ad impostare un processo valutativo e decisionale pertinente alle
specifiche condizioni locali, valutando le condizioni insediative ed abitative nonché le prospettive di sviluppo sostenibile.
Nella sostanza la procedura adottata dal Comune segue correttamente le indicazioni contenute nelle disposizioni
provinciali e perviene ad una stima dei fabbisogni residenziali, coerente con un ragionevole ed atteso sviluppo del territorio, puntualmente documentata.
Da ultimo la relazione accompagnatoria riporta una valutazione delle quantità edificatorie previste dal piano
all’esame, simulandone il risultato finale sulla base della nuova disciplina. La verifica dimostra il pieno rispetto delle
quantità stimate (198 alloggi di residenza ordinaria e 54 alloggi di residenza per il tempo libero e vacanze). I nuovi alloggi destinati al tempo libero e vacanza sono localizzati nei piani attuativi e costituiscono incentivo alla contestuale realizzazione di alloggi ordinari sottoposti a convenzione con l’Amministrazione comunale.
Cambio d’uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi per il tempo libero e vacanze.
Ai sensi del comma 3, dell’art. 18 sexies, della legge n. 22/1991, concernente l’ordinamento urbanistico e tutela del
territorio, come introdotto con LP n. 16/2005 e da ultimo integrato con LP 29 dicembre 2006, n. 11, spetta al Comune stabilire la quota da destinare alla residenza per vacanze in caso di cambio d’uso di edifici esistenti non residenziali, nel
rispetto del limite massimo del 50% del volume totale, salvo eccezioni relative alla ridotta dimensione e alla localizzazione degli immobili.
L’Amministrazione comunale ha affrontato in modo sufficientemente esaustivo l’argomento, regolando in particolare gli eventuali casi di edifici non residenziali ricadenti nelle “aree produttive di riconversione residenziale” di cui
all’art. 11.4 - C.2. e fissando nel 50% la quota di volume trasformabile in alloggi per il tempo libero e vacanze. A tal proposito si rammenta la necessità di disciplinare l’argomento anche in rapporto ai criteri per l’applicazione delle eccezioni
emanati dalla GP con provvedimento n. 2336 di data 26 ottobre 2007.
Il sistema insediativo
I piani attuativi
L’attuazione del piano, ai fini residenziali, avviene sostanzialmente attraverso la pianificazione subordinata nelle
varie forme previste dalla legge urbanistica. I piani riguardano aree centrali, spesso interessate da attività degradanti e
moleste per il centro abitato che s’intendono allontanare. Va ricordato inoltre che la variante non introduce nuovi piani,
salvo due casi, ma conferma quelli attualmente vigenti, arricchendoli di elementi incentivanti per la loro effettiva attuazione che prevede anche la realizzazione di edilizia abitativa pubblica e agevolata.
La Commissione esprime parere favorevole sul sistema urbanistico generale dei piani attuativi, ma nel contempo osserva la mancanza di precisi contenuti paesaggistico-architettonici, a livello normativo di ogni singolo piano, che garantiscano non solo una buon assetto urbanistico, ma anche un’altrettanto importante qualità formale dell’insediamento.
La Commissione ritiene, dato l’elevato utilizzo dello strumento attuativo, che il piano regolatore possa assumere un ruolo
determinante nella qualificazione formale dell’intero abitato attraverso i piani stessi. É per questa ragione che le disposi-
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zioni per l’attuazione di detti piani, debbono essere integrate in modo specifico con criteri che orientino la progettazione
per il raggiungimento di una elevata qualità urbana.
In particolare, entrando nel merito specifico dei piani attuativi si osserva quanto segue.
Quasi tutti i piani di lottizzazione ed i piani a fini speciali, prevedono la realizzazione di edilizia convenzionata ai
sensi dell’art. 111 bis della LP n. 22/1991; tuttavia rimane incerta l’effettiva produzione di tale tipologia di alloggi in
quanto non sempre è obbligatoria: in taluni casi è data come “possibilità” (PA FS6A e PA FS6B), in altri casi è data come
incremento ulteriore all’edificabilità consentita dal piano regolatore fino al raggiungimento di densità superiori (PL 2 e
PL 3). Questo secondo metodo sembra preferibile al primo, tuttavia si suggerisce una maggiore cogenza della norma al
fine di favorire l’effettiva realizzazione dell’edilizia primaria agevolata.
Sotto il profilo paesaggistico-ambientale si esprimono invece forti perplessità sulla localizzazione di una nuova stalla nell’ambito PA FS8 in località “Imana”, a Sud del rivo di Pozze, nonostante si tratti del trasferimento di un’azienda
attualmente situata in centro abitato dove provoca evidenti disagi. La Commissione urbanistica suggerisce di individuare soluzioni alternative sulla destra orografica del rio dove già sono presenti analoghe strutture.
Il nuovo PA FS7, previsto in località Bellamonte, destinato alla residenza agevolata, appare coerente con il disegno
urbano complessivo, ma ricade in area agricola di pregio del nuovo PUP.
Il programma integrato di intervento (PII), sempre a Bellamonte, merita una particolare attenzione per la delicatezza della posizione centrale e per l’inserimento di una nuova area alberghiera. Le norme di attuazione riguardanti il piano dovranno contenere direttive più specifiche per l’attuazione delle opere previste e il controllo delle destinazioni, tenendo conto della viabilità, degli spazi liberi, dell’architettura delle costruzioni. La nuova struttura ricettiva dovrà essere
realizzata il più a valle possibile onde tenere l’edificazione entro i perimetri attuali. Parere negativo si esprime in merito
alla nuova strada di accesso posta a monte del PII in quanto ricade in area agricola di pregio e taglia orizzontalmente
l’area prativa.
I piani attuativi che introducono importanti novità perequative, in linea generale sono tutti condivisibili e rispettosi
della normativa vigente in materia. Tuttavia si rileva quanto segue.
Alcuni piani interferiscono parzialmente con la zona agricola di pregio individuata dal nuovo piano urbanistico
provinciale (PA 1 - PA 2 - PA 4). Al di là dei vincoli inerenti il PUP, che non possono essere elusi, si ritiene che le
interferenze segnalate non siano determinanti per la tutela del verde nel suo complesso, data anche la loro
marginalità;
il PA 5 rappresenta un tipico caso di “compensazione urbanistica”. Il piano prevede la cessione a titolo gratuito al
Comune di un lotto residuo di area per servizi ricompreso nell’ambito del complesso scolastico. La cessione
comporta un credito edilizio da utilizzare su altra area. Si osserva che le norme di attuazione non fissano tale
credito che invece va specificato;
il PA 6 riguarda un caso di compensazione urbanistica molto particolare, prevedendo la cessione al Comune di
un’area attualmente occupata dalla vecchia stazione di valle dell’impianto di risalita, a fronte della possibilità di
realizzare un nuovo albergo nella frazione di Bellamonte. Anche in questo caso l’applicazione dei principi
perequativi sembra corretta. Si esprimono invece perplessità sulla localizzazione dell’albergo a Bellamonte per
essere in posizione isolata e soprattutto in prossimità di un biotopo. A tal proposito la Commissione condiziona la
proposta alla realizzazione di un albergo di tipo tradizionale ed inoltre, pur non essendo obbligatorio, dovrà essere
prodotto uno studio particolareggiato relativo agli aspetti ambientali dei siti interessati.
Sistema ambientale
Il piano regolatore del Comune di Predazzo risulta formalmente adeguato al piano urbanistico provinciale; tuttavia
si rilevano i seguenti contrasti:
i perimetri dell’area soggetta a tutela ambientale non sono conformi alle indicazioni del PUP;
non sono individuate le fasce lago.
Per inciso si osserva che la cartografia riporta il progetto della nuova pista da sci denominata “Torre di Pisa” nella
zona sciistica di Gardonè. Tale previsione non è oggetto di variante e pertanto la Commissione non si esprime nel merito.
Aree di protezione fluviale
Una modifica significativa e riconducibile al sistema ambientale è la trasformazione di ampie aree lungo i torrenti
Avisio e Travignolo, individuate come verde pubblico nel piano regolatore vigente, in zone a verde privato. Pur comprendendo le ragioni giuridiche derivanti dalla reiterazione dei vincoli che comportano l’indennizzo della previsione pianificatoria, e condividendo, in definitiva, la soluzione del verde privato, la Commissione rileva tuttavia la necessità di individuare lungo gli stessi torrenti l’ambito fluviale del nuovo piano urbanistico provinciale. Si ricorda in ogni caso che
nell’ambito del piano vanno rappresentati gli ambiti fluviali di interesse ecologico del piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche, che vanno delimitati nella cartografia di piano e disciplinati con un articolo specifico nelle norme
di attuazione.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Area nuovo cimitero
Rispetto alla localizzazione del nuovo cimitero, si rinvia all’approfondimento progettuale la coerenza
dell’inserimento paesaggistico. Sotto il profilo igienico-sanitario, parere favorevole è stato espresso in merito dall’Azienda
provinciale per i Servizi sanitari. Considerato che l’area proposta interessa la zona ad elevata pericolosità della Carta di
sintesi geologica, il progetto del nuovo cimitero, in quanto opera di infrastrutturazione, andrà subordinato allo specifico
parere del Servizio geologico della Provincia.
Le norme
La disciplina urbanistica è stata modificata ed integrata principalmente per conformarla alle più recenti norme
provinciali, con particolare riferimento alla LP n. 16/2005. Si è già accennato più sopra dell’impostazione talvolta “illustrativa” delle norme, che tuttavia risultano chiare. Al fine di un miglioramento complessivo si propongono di seguito,
alcune osservazioni.
Art. 6 bis: Disciplina degli alloggi destinati a residenza.
Le disposizioni relative al cambio d’uso di edifici non residenziali in alloggi per il tempo libero e vacanze vanno integrate relativamente all’applicazione delle eccezioni secondo i criteri della Giunta provinciale di cui alla delibera n.
2336, di data 26 ottobre 2007.
Art. 7: Dotazione minime di parcheggio.
Il comma 1 non richiama l’ultima deliberazione della Giunta provinciale in merito.
Art. 10 bis: Categorie d’intervento……. R1 restauro, R2 risanamento conservativo
Non può essere ammessa la possibilità incontrollata di realizzazione di abbaini e/o finestre in falda sugli edifici
soggetti a restauro e più in generale nel centro storico. Tali interventi vanno puntualmente previsti attraverso le
schede.
Art. 11.4: C2-aree produttive di riconversione residenziale.
Non appare univoca la norma del secondo comma (trasformazione d’uso del 50% della SUR in alloggi per il tempo
libero e vacanze) in rapporto all’art. 22.3 - L3- piano attuativo e all’art. 22.4 - L4- Piano attuativo;
Art. 15.1 Aree per attività produttive di livello provinciale - D1.
Non essendo tali aree presenti la norma è superflua.
Art. 17.1: Aree estrattive.
Si rileva che l’articolo contiene riferimenti normativi ormai superati e contiene disposizioni non di competenza del
PRG, anziché rimandare semplicemente alla legge di settore (LP 24 ottobre 2006, n. 7).
Altri pareri dei Servizi provinciali competenti
Dipartimento agricoltura e alimentazione
Il Dipartimento Agricoltura e Alimentazione evidenzia le varianti incompatibili con la zona agricola di pregio individuata dal nuovo piano urbanistico provinciale (varianti n. 111 - 53 - 59 - 118 - 63).
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Tutela dell’acqua
L’abitato di Predazzo e la località Bellamonte risultano dotati di rete fognaria collegata all’impianto biologico di Tesero.
Tale situazione risulta conforme al piano provinciale di risanamento delle acque; il Comune di Predazzo dovrà comunque
valutare, in relazione all’intensificazione delle aree urbanizzate, la compatibilità delle stesse con le strutture depurative
alle quali sono collegate le pubbliche fognature, adottando gli eventuali provvedimenti necessari.
Si rileva che l’art. 8 delle Norme di attuazione del PRG contempla anche gli insediamenti isolati quali edifici rurali, baite
ecc. per i quali sono ammessi gli interventi secondo le indicazioni contenute nella delibera della Giunta provinciale n. 611
del 22 marzo 2002.
A tal proposito si evidenzia che lo smaltimento di acque reflue domestiche provenienti da tali edifici potrà avvenire con le
modalità contenute all’art. 20 dell’allegato alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo qualora
compatibili con le ulteriori disposizioni più restrittive fissate dall’art. 17 del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti approvato con DPGP 26 gennaio 1987 e succ. mod. ed int.
In ogni caso, si ricorda la necessità, prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, dell’obbligo di
presentazione della denuncia o dell’autorizzazione allo scarico così come previsto dall’art. 32 comma 1) del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26.1.1987 e succ. mod. nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni anche relativamente agli scarichi non allacciabili alla pubblica fognatura.
Pur essendo prevista nelle disposizioni generali sopra richiamate, una procedura di verifica della compatibilità degli
scarichi per ogni singola situazione oggetto di intervento, si riterrebbe utile, in linea generale e soprattutto in riferimento
al riutilizzo degli edifici in zone montane, dove l’equilibrio del sistema idrico risulta più delicato, la predisposizione di
uno studio che valuti gli effetti della pianificazione sul territorio nel suo complesso e comprenda le necessarie disposizioni per contenere le eventuali ripercussioni negative sull’ambiente.
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Tutela dell’aria e agenti fisici
a. INQUINAMENTO ACUSTICO
Dall’esame della documentazione non sono emerse situazioni in contrasto con le disposizioni normative inerenti la
prevenzione e la tutela dall’inquinamento acustico. Ciò nonostante, si ritiene utile ricordare che la realizzazione di
nuovi edifici ad uso abitativo dovrà soggiacere alle recenti disposizioni previste dal DPR n. 142/2004 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. In particolare, ai sensi dell’art. 8 del citato DPR, nel caso in cui le
nuove costruzioni siano realizzate in prossimità di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il conseguimento dei limiti di legge sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.
b.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
La normativa (DPCM 23.4.1992) indicata nelle NdA all’art. 21.1.3 è decaduta. Il piano regolatore è mancante delle
cartografie inerenti le informazioni sulle infrastrutture e gli elettrodotti ad alta tensione e le loro relative fasce di
rispetto.
Osservazioni
In applicazione dei criteri di cui all’allegato C del DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. non è possibile esprimere un
giudizio esaustivo in merito alle aree soggette a nuova pianificazione che sono ubicate in vicinanza di infrastrutture tecnologiche con emissioni di campi elettromagnetici e di cui è prevedibile la protratta permanenza di persone.
Nulla da osservare per il comparto suolo.
Soprintendenza per i beni archeologici
Le aree di interesse archeologico attualmente note nel territorio del Comune di Predazzo sono le seguenti:
Località
Doss Castelir di Bellamente
Lago delle Trute (2013 m s.l.m.)
Zaluna nella valle di Travignolo
Tutela
02
02
03
Descrizione
Insediamento fortificato dell'età del Bronzo e del Ferro
Sito di alta quota attribuito al Mesolitico
Tracce di frequentazione della Seconda età del Ferro
Tali aree andranno opportunamente perimetrate sulle tavole del piano regolatore generale come "aree di interesse
archeologico".
Si intende inoltre porre l'attenzione sul fatto che, secondo le disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 10 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, tutte le aree di interesse archeologico di proprietà pubblica, nonchè quelle appartenenti ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, sono sottoposte a un regime di tutela transitorio, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale prevista dal comma 2 dell'art. 12
del citato D.Lgs. 42/2004.
Pertanto, qualsiasi intervento di modifica morfologica/ambientale su dette aree dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT per non incorrere nelle sanzioni penali previste dal Titolo II, Capo I del citato D.Lgs. 42/2004.
Si intende inoltre segnalare che alle pagg. 92 e 93 delle Norme di attuazione, il riferimento alla L. 1° giugno 1939, n.
1089 andrà sostituito con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La dizione "Servizio beni culturali" andrà sostituita con "Soprintendenza per i beni archeologici" in quanto dal 1
gennaio 2004 il suddetto Servizio beni culturali è stato soppresso. Allo stesso modo la dizione "Ufficio beni archeologici"
andrà sostituita con "Soprintendenza per i beni archeologici".
Inoltre, al fine di aggiornare e rendere più chiaro il riferimento alle aree di interesse archeologico (cfr. capitolo 21.2.4
- Aree di protezione dei siti archeologici delle Norme di attuazione) presenti sul territorio comunale di Predazzo e in previsione del ritrovamento di nuovi siti archeologici, appare opportuno modificare il testo nel seguente modo.
AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA
Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla
classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
1.
AREE A TUTELA 03
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l’indizio archeologico per un’attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.
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Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa
individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della
PAT, venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tale proposito l'Ufficio tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che
interessano tali aree.
2.
AREE A TUTELA 02
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi
antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza
per i beni archeologici della PAT. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o
sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento
terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i
lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla
Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La
Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell’area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle
prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l’entità del deposito archeologico
eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal PRGI. devono parimenti essere segnalati alla PAT quando gli eventuali lavori
di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e.
realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).
3.
AREE A TUTELA 01
Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
Soprintendenza beni architettonici
La Soprintendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia Autonoma di
Trento osservano che le norme di attuazione della variante in esame vanno adeguate al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, individuando sulle cartografie di piano, i vincoli diretti e indiretti che sono da
inserire obbligatoriamente in tutti gli strumenti urbanistici. Ai sensi della L. n. 78/2001 “Tutela del patrimonio storico
della Prima guerra mondiale”, qualsiasi intervento sui manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato
alla Soprintendenza almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Servizio minerario
Si rileva che due delle tre aree estrattive individuate dal piano Cave nel territorio del Comune di Predazzo, sono riportate in modo non corretto. In particolare:
la Tavola 3.2.1 propone una posizione dell’area estrattiva denominata “Forte Buso” che risulta traslata rispetto alla
sua reale posizione, ora correttamente definibile con la georeferenziazione;
la Tavola 4.1.1 riporta l’area estrattiva denominata “Al Fol” nella versione precedente al suo ampliamento
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003).
La situazione aggiornata riguardante le tre aree estrattive di Predazzo (oltre alle due sopraccitate il piano Cave individua quella denominata “Canzoccoli”) è consultabile nel sito del Servizio competente. Per maggiore chiarimento, presso il Servizio minerario oppure presso il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio sono consultabili le mappe catastali
riportanti le tre aree estrattive nella versione georeferenziata.
Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale
Osserva quanto segue:
1) Rete Natura 2000
Negli elaborati presentati sono stati correttamente riportati i confini dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) ricadenti nel territorio del Comune di Predazzo: Cima Bocche Lusia cod. IT3120012, Foresta di Paneveggio cod.
IT3120013, Lagorai Orientale cod. IT3120014, Palù dei Mugheri cod. IT3120022, Sorte di Bellamonte cod. IT3120023, Catena dei Lagorai cod. IT3120097, Nodo del Latemar cod. IT3120106. Allo stesso modo nelle norme di attuazione vi sono articoli specifici riferiti a queste aree.
Per quanto attiene le Zone di Protezione Speciale, si fa presente che la delibera di GP n. 328 di data 22.2.2007 istituisce la ZPS “Lagorai” cod. IT3120160 che ingloba la ZPS Lagorai Paneveggio cod. IT3120164 precedentemente istituita.
90
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Pertanto nella cartografia va modificata la dicitura e, poiché per le ZPS valgono gli stessi vincoli dei SIC, le norme di
attuazione all’art. 21.2.3 dovranno essere modificate secondo quanto di seguito riportato:
Anziché: “Nei Siti di importanza comunitaria si applicano le opportune misure ecc.” riportare “Nei Siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale si applicano le opportune misure ecc”.
2)
Riserve naturali di interesse provinciale (così come definite dalla LP n. 11 di data 23 maggio 2007)
Vengono delimitate correttamente le riserve Sorte di Bellamonte e Palù dei Mugheri non ancora istituite con delibera
di Giunta provinciale. In merito a queste si suggerisce di integrare l’art. 21.2.3 con i vincoli specificati e previsti dall’art.
46 commi 1 e 2 della LP n. 11 del 23 maggio 2007:
“Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico o biologico dei territori individuati
come riserve naturali provinciali, prima della loro istituzione, dev'essere autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.
Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono vietati:
il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e
vegetali protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";
ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
la coltivazione di cave e torbiere;
l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici.“
A questo proposito, inoltre, si fa presente che, in seguito all’entrata in vigore della LP n. 11 di data 23 maggio 2007,
il biotopo Palù dei Mugheri entrerà a far parte del piano di zonizzazione del Parco naturale Paneveggio - Pale di San
Martino, così come previsto dall’art. 35 della LP sopracitata.
3)
Riserve naturali di interesse locale (così come definite della LP n. 11 di data 23 maggio 2007)
Nella cartografia del sistema ambientale sono correttamente riportati i confini delle riserve elencate nell’allegato Q1
della LP n. 7 del 7 agosto 2003 e ne vengono individuate delle altre. A questo proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 35,
comma 5 della LP n. 11 del 23 maggio 2007, “l'individuazione, la delimitazione, l’istituzione e l’eventuale revisione delle
riserve locali sono disposte dai comuni interessati nell’ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro
strumenti urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di tutela”.
Nelle norme di attuazione manca la definizione di vincoli di tutela specifici per questa tipologia di aree protette.
4)
Aree di protezione fluviale
Negli elaborati presentati manca ogni riferimento all’area di protezione fluviale del Travignolo individuato nella variante 2000 al PUP, l’art. 9 bis delle norme di attuazione del PUP stabilisce che “i piani regolatori generali provvedono alla
precisa delimitazione delle aree ed alla definizione delle prescrizioni da osservare per la relativa conservazione e valorizzazione ambientale in funzione delle complessive esigenze di assetto territoriale secondo i principi di cui al primo comma
e conformemente ai criteri di tutela contenuti nella relazione illustrativa, e a quelli contenuti nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”. Si suggerisce al Comune di Predazzo di individuare le aree di protezione fluviale in funzione delle effettive peculiarità naturalistiche dell’area e di integrare conseguentemente anche le norme di attuazione.
In conclusione, si ritiene che la variante al PRG del Comune di Predazzo vada integrata secondo quanto sopra
esposto.
Servizio opere stradali e Servizio gestione strade
Esaminata la documentazione, si esprime per quanto di competenza parere sostanzialmente favorevole, subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
1. si evidenzia che sono in corso di effettuazione, da parte del Servizio opere stradali, i lavori inerenti il progetto
denominato: “lavori di rifacimento del ponte sul torrente Avisio, di sistemazione dello svincolo nord di Predazzo e di
realizzazione di un sottopasso pedonale della SS 48 delle Dolomiti” (opera n. 164) mentre, per quanto riguarda la SS
50 del Grappa e del Passo Rolle, sono allo studio i lavori di “completamento interventi di sistemazione fino a
Zaluna”; (opera 569), e sono in corso di realizzazione i lavori di: ”sistemazione e rettifica dal km 112,500 al km
114,500” (opera 390). Si prescrive che tali opere vengano recepite in maniera puntuale all’interno delle tavole
grafiche del PRG oggetto di variante;
2. la rappresentazione grafica della viabilità di competenza provinciale dovrà essere resa conforme alla simbologia
adottata dal piano urbanistico provinciale, recentemente adottato con delibera nr. 1959 del 7 settembre 2007, sia in
termini di categoria, di classificazione di strada che di tipologia di intervento;
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
3.
91
occorre evidenziare graficamente, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l’ingombro
determinato dalle relative fasce di rispetto stradali determinate ai sensi della delibera della Giunta provinciale n.
909/95 come da ultimo modificate con delibera n. 890 del 5.5.2006; dette fasce devono essere riportate in maniera
continua e con il corretto rapporto scalare anche all’interno dei centri abitati;
l’innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale che comporti la realizzazione di nuovi
accessi o la modifica di quelli esistenti, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare
pericolo alla sicurezza stradale; tali punti dovranno essere precedentemente concordati con i servizi competenti. Si
esprime pertanto fin d’ora parere negativo alla realizzazione di parcheggi a pettine con accesso diretto sulla
viabilità provinciale. Le aree individuate nel piano con destinazione a parcheggio dovranno quindi adeguarsi
prevedendo accessi come sopra evidenziati e aree interne tali da garantire ai veicoli di uscire in posizione diritta
impedendo in ogni caso manovre sulla strada;
con riferimento alla collocazione dell’area per l’insediamento del nuovo cimitero (variante 21), si raccomanda il
pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalla delibera della Giunta provinciale n. 909/95 come da ultimo modificate
con delibera n. 890 del 5.5.2006 soprattutto per le distanze minime in fascia di rispetto stradale;
ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere adeguato innesto lungo la viabilità di
competenza provinciale. Al riguardo si segnala inoltre che la loro eventuale realizzazione dovrà essere
preventivamente concordata e discussa con i servizi competenti;
si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in
esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia
indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno
essere acquisiti i necessari nulla -osta o autorizzazioni di competenza del Servizio gestione strade secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti.
4.
5.
6.
7.
Servizio bacini montani
In via preliminare si fa presente che il territorio del Comune di Predazzo è interessato dai seguenti corpi idrici di
competenza del Servizio bacini montani:
Torrente Avisio, iscritto al n. 321 dell’elenco delle acque pubbliche della PAT, con i suoi affluenti:
di destra: Rio Gardonè, n. 397; Rio Vardabe, n. 594, Rio Valsorda, n. 591;
di sinistra: Rio val di Sadole, n. 416; Rio Imana, n. 421; Rio delle Pozze, n 422, nonché Torrente Travignolo n. 437, con i
relativi affluenti:
di destra: Rio Val Deserta; Rio Viezena n. 482; Rio Tremens (Rubon), n. 485; Rio di Bellamonte (Repuzol), n. 483; Rio Vallaccia, n. 479; Rio Val dei Buoi, n. 471 e Rio Bocche, n. 468;
di sinistra: Rio Valmaggiore, n. 438 Rivo del Valonat, n. 447 Rio di Val Ceremana, n. 451 Rio Colbricon, n. 454.
Le varianti in esame, che vanno ad interessare gli ambiti di cui ai corpi idrici sopra richiamati, sono riportate nella
tabella che segue, con accanto le eventuali osservazioni o prescrizioni di competenza del Servizio bacini montani.
var. n.
2
4-5
Descrizione
Osservazioni d competenza
Recupero di terreni originariamente destinati a terr. L’area si spinge fino all’argine sinistro dell’Avisio,
agricoli o a pascolo abbandonati
quindi gli eventuali interventi di recupero interessano la fascia di rispetto idraulico e necessiteranno di autorizzazione ai sensi della LP n. 18/1976
in materia di acque pubbliche e opere idrauliche.
Va stralciata la porzione interessata da possibile
esondazione (fascia in fregio all’Avisio) coincidente con la fascia ad elevata pericolosità (P4)
Si richiamano inoltre i principi di cui all’art. 9
della LP n. 11/2007 in materia di “Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e
delle aree protette”, che prevede di assicurare il
mantenimento o il ripristino della vegetazione
spontanea nella fascia immediatamente adiacente
ai corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità
Da bosco a agricola secondaria (rio Gardonè)
Vedasi osservazione a variante 2 a proposito
dell’art. 9 LP n. 11/2007
Stralciare la parte che interferisce con area ad
elevata pericolosità (P4)
92
9
11
13
16
17-18
20
22-23
21/a
21/b
31
36
39
41
42
44
45
46
47
50
52
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Da aree residenziali di completamento a area residenziale satura
Ampliamento di area residenziale di completam. riconoscendo stato di fatto
Da verde pubblico a privato
Riduzione area verde pubblico con ampliamento area
d’espansione e riqualificazione urbanistica
Da verde pubblico a verde privato
Ampliamento lungo l’Avisio di area produttiva limitrofa
Parere positivo
Parere positivo, ma la nuova destinazione destinazione sia “ area residenziale satura”
Parere positivo
Parere positivo. Si evidenzia comunque l’impossibilità di edificazione in fascia di rispetto idraulico.
Parere positivo
Variante ritenuta non ammissibile, stante che va
ad interessare la fascia di rispetto idraulica e
comporta aumento del rischio.
Riduzione aree verde pubblico assoggettate a vincolo Parere positivo
espropriativo.
Le varianti interessano area ad elevata pericolosiNuovo cimitero di Predazzo
tà definita dalla presenza del rio Canzoccoli (imNuovo cimitero di Predazzo, area verde
pluvio non iscritto nell’elenco delle acque pubbliche o demaniale, ma interessato da fenomeni
alluvionali nel 1966). Si prescrive di non attuare
previsioni urbanistiche sull’area ad elevata pericolosità.
Da verde pubblico a edificata satura
Parere positivo
Riduzione aree verde pubblico assoggettate a vincolo Parere positivo.
espropriativo.
Le aree sono in parte adiacenti al tomo arginale
del Travignolo. Eventuali ampliamento di edifici
esistenti o modifiche dello stato dei luoghi sono
soggetti al vincolo idraulico
Da attrezzature pubbliche sportive a attrezzature ricet- Parere positivo.
tivo/alberghiere
Da attrezzature pubbliche sportive a verde pubblico
Dall’area va escluso il tomo arginale, posto che
non sono ammesse destinazioni urbanistiche su
proprietà del Demanio idrico. Tale fascia deve
essere classificata come corso d’acqua.
Da bosco a parcheggio
Da escludersi le pp.ff. 4891 e 4892, sul conoide del
Rio La Soposa (non iscritto nell’elenco acque
pubbliche, né identificato da p.f. demaniale)
Da bosco a area agricola a tutela
Parere negativo alla variazione: mantenere destinazione a bosco, come tutta la fascia in sinistra
torrente. Area priva di viabilità, ricavata da bonifica su terreno contiguo ad area di espansione del
torrente Travignolo.
Da attrezzature pubbliche sportive e sosta camper
Parere favorevole con la prescrizione di aumentare la quota del piano di campagna, al fine di prevenire presenza di acqua e di escludere la fascia
in pericolo elevato (P4) rappresentata dal tomo
arginale (da classificarsi come corso d’acqua)
Da agricola secondaria a verde pubblico
Escludere dalla destinazione urbanistica il rio val
Deserta (corrispondente alla fascia ad elevata
pericolosità)
variazione delle modalità attuative del piano a fini Parere positivo
speciali
Si fa presente che, per l’area in sinistra Travignolo, rispetto a quanto riportato nella Tavola P2.1,
col 2° aggiornamento della cartografia del PGUAP
è stata riclassificata in area a pericolosità bassa,
mantenendo una fascia in pericolosità elevata
coincidente col tomo arginale (P4).
Nel piano attuativo escludere la fascia P4.
Permane comunque rischio di allagamento di
eventuali locali interrati.
Da area di espansione urb. ad area di completamento
Parere favorevole
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53
54
67
Nuova caserma C.C.
Ambito soggetto a piano attuativo
Agricola primaria a impianti produttivi per agricoltura
70
Da agricola primaria a agricola di tutela (Rio Pozze)
72
Da bosco a pascolo
73-74
Da bosco ad area agricola di tutela
77-78
Da bosco a verde privato
80
Realizzazione di un’isola ecologica
83
Da bosco a area agricola di tutela
116-119
Da verde privato ad agricola di tutela
93
Vedasi osservazioni variante 50
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio delle Pozze e di tener conto dei disposti di
cui all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi osservazioni a variante 2)
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio delle Pozze e di tener conto dei disposti di
cui all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi osservazioni a variante 2)
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio delle Pozze e di tener conto dei disposti di
cui all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi osservazioni a variante 2)
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio Viezena e di tener conto dei disposti di cui
all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi osservazioni a
variante 2)
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio Repuzzol e di tener conto dei disposti di cui
all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi osservazioni a
variante 2)
Escludere la fascia di rispetto del rio Tremens (o
Rubon)
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio Repuzzol e di tener conto dei disposti di cui
all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi osservazioni a
variante 2)
Parere positivo, a condizione di non interessare
con la variante la fascia ad elevata pericolosità
del rio Rubon (o Tremens) e di tener conto dei
disposti di cui all’art. 9 della LP n. 11/2007 (vedasi
osservazioni a variante 2)
A conclusione di quanto sopra, si evidenzia come tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di
un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche o nell’ambito del demanio idrico provinciale (10 m di larghezza
dalle sponde) debbano sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., “Norme in materia di acque
pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali”, i cui contenuti dovranno essere richiamati all’interno delle
Norme di attuazione dello stesso piano.
Tali norme di salvaguardia dovranno essere estese anche ai corsi d’acqua non iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e non identificati da particelle intavolate al demanio idrico provinciale, sui quali sono state realizzate opere di sistemazione da parte dell’Amministrazione provinciale.
Si invita, infine, ad indicare in modo evidente, su tutte le cartografie relative al PRG, la posizione, ed eventualmente
la denominazione, dei corsi d’acqua, anche nei tratti in cui questi sono intubati o coperti.
Servizio foreste e fauna
Il Servizio foreste e fauna osserva quanto segue.
Le verifiche esperite hanno evidenziato una sostanziale rispondenza della distribuzione spaziale dell’area boscata
con lo stato di fatto ad eccezione delle zone n. 73 e -74 - della tavola P1.2b - (area evidenziata in cartografia consultabile
presso il Servizio foreste e fauna oppure presso il Servizio urbanistica) - ove, viene proposta la modifica della destinazione, con attribuzione ad uso agricolo, di un’ampia area boscata occupata da una formazione affermata di resinose a
prevalenza di larice su un versante caratterizzato da un’acclività sostenuta.
Le funzioni esplicate dalla copertura forestale nell’ambito anzidetto fanno ritenere del tutto impropria tale proposta
e pertanto la variante, così come adottata, non può essere condivisa. Peraltro, nell'estratto planimetrico anzicitato viene
94
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
evidenziata in verde la superficie a bosco che si ritiene debba necessariamente rimanere tale nelle cartografie del PRG,
ammettendo contestualmente il cambio di destinazione per le superfici che, in tale contesto, risultano invece effettivamente agricole.
Per quanto concerne le altre destinazioni relative alla stessa variante non si rilevano sostanziali elementi ostativi.
Servizio commercio
Il Servizio rileva, con riferimento alle norme tecniche di attuazione, che non è stato operato alcun adeguamento ai
criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 340
di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni.
Si evidenzia, a tale proposito, che il Comune, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000,
n. 4 è “tenuto a verificare la conformità degli strumenti urbanistici in vigore ai criteri di programmazione urbanistica
stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 3, comma 4, e ad adottare le eventuali varianti
conseguentemente necessarie …..”; il comma 3 dello stesso articolo 4 della legge provinciale n. 4/2000 prevede poi che
“fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali è sospeso il rilascio di concessioni edilizie e di autorizzazioni
commerciali in contrasto con i criteri di programmazione urbanistica previsti dall’articolo 3, comma 4”.
L’articolo 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale, peraltro non adeguato nella sua
formulazione (il piano provinciale di politica commerciale è stato abrogato con l’articolo 32 della legge provinciale n.
4/2000, il riferimento alla realizzazione di centri commerciali al dettaglio è inesatto), risulta assolutamente insufficiente
per la pianificazione urbanistica del settore commerciale, alla luce anche del fatto che il Comune di Predazzo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2029 di data 22 agosto 2003, è stato individuato quale centro di attrazione sovracomunale.
Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico
Con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006, la variante in esame è stata esaminata dalla Conferenza di Servizi di data 11 dicembre 2007, al fine della valutazione preventiva del rischio determinato da nuove previsioni urbanistiche. Si riporta di seguito l’estratto del verbale, relativo alla variante in oggetto, con
evidenziati gli elementi critici o di problematicità.
PARERE
RICHIESTO
n. PUNTO
n. VAR. PRG
151
2
154
5
160
11
169
20
170
21a
179
28
193
42
195
44
196
45
PARERE CONFERENZA DEI SERVIZI
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA FASCIA DI
10 METRI DALLA SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9 LP 11/2007) E
LE AREE A PERICOLOSITÀ ELEVATA PERCHÉ INTERSSATE
DALL’ESONDAZIONE DEL CORSO D’ACQUA
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA PARTE CHE
INTERFERISCE CON L’AREA CLASSIFICATA AD ELEVATA PERICOLOSITÀ
POSITIVO PURCHÉ LA NUOVA DESTINAZIONE SIA VARIATA DA
RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO AD AREA RESIDENZIALE
SATURA
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA PARTE
INTERESSANTE LA PERICOLOSITÀ ELEVATA
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA PARTE
INTERESSANTE LA PERICOLOSITÀ ELEVATA
POSITIVO PURCHÉ SIA STRALCIATA LA PARTE INTERESSANTE
LA PERICOLOSITÀ MEDIA
POSITIVO PURCHÉ VENGA STRALCIATA LA PARTE AD ELEVATA
PERICOLOSITÀ CHE RAPPRESENTA IL TOMO ARGINALE DEL
RIO TRAVIGNOLO CHE SI PROPONE DI CLASSIFICARE COME
CORSO D’ACQUA
PUR ESSENDO COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEL PGUAP,
PARERE NEGATIVO PER PROBLEMI DI CROLLI ROCCIOSI, PER
LA PRESENZA DI COMPLUVI SUL VERSANTE E LA VICINANZA
DEL RIO LA SOPOSA
PUR ESSENDO COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEL PGUAP,
PARERE NEGATIVO PERCHÉ L’AREA È PRIVA DI VIABILITÀ DOVENDOSI TRA BREVE ELIMINARE IL GUADO ESISTENTE. SI
PROPONE PERTANTO IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE A BOSCO
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197
46
198
47
201
50
212
61
216
65
218
67
223
72
224
73
225
74
228
77
229
78
231
80
234
83
249
98
251
100
271
120
274
123
276
125
POSITIVO PURCHÉ VENGA STRALCIATA LA PARTE AD ELEVATA
PERICOLOSITÀ CHE RAPPRESENTA IL TOMO ARGINALE DEL
RIO TRAVIGNOLO CHE SI PROPONE DI CLASSIFICARE COME
CORSO D’ACQUA
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA PARTE
INTERESSATA DAL RIO CHE DOVRÀ ESSERE CLASSIFICATO COME TALE
POSITIVO PURCHÉ LE PREVISIONI DEL PIANO ATTUATIVO NON
INTERFERISCANO CON L’AREA AD ELEVATA PERICOLOSITÀ
RAPPRESENTATA DAL TOMO ARGINALE DEL TORRENTE
NEGATIVO PER PROBLEMI DI CROLLI ROCCIOSI
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA PARTE CHE
RICADE IN PERICOLOSITÀ ELEVATA
POSITIVO PURCHÉ VENGA STRALCIATA LA PARTE AD ELEVATA
PERICOLOSITÀ CHE RAPPRESENTA IL RIO POZZE
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE LA FASCIA DI
10 METRI DALLA SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9 LP 11/2007) E
LE AREE A PERICOLOSITÀ ELEVATA
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE L’AREA CHE
RAPPRESENTA IL RIO VIEZZENA, LA FASCIA DI 10 METRI DALLA
SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9 LP 11/2007) E L’AREA DI ELEVATA PERICOLOSITÀ VALANGHIVA
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE L’AREA CHE
RAPPRESENTA IL RIO VIEZZENA E LA FASCIA DI 10 METRI DALLA SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9 LP 11/2007)
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE L’AREA AD
ELEVATA PERICOLOSITÀ CHE RAPPRESENTA IL RIO REPUZZOL E
LA FASCIA DI 10 METRI DALLA SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9
LP 11/2007)
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE L’AREA AD
ELEVATA PERICOLOSITÀ CHE RAPPRESENTA IL RIO REPUZZOL E
LA FASCIA DI 10 METRI DALLA SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9
LP 11/2007)
PUR ESSENDO COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEL PGUAP,
PARERE NEGATIVO PERCHÉ L’AREA È CLASSIFICATA AD ELEVATA PERICOLOSITÀ CHE CONSIGLIA UNA DELOCALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO
POSITIVO CON LA PRESCRIZIONE DI STRALCIARE L’AREA AD
ELEVATA PERICOLOSITÀ CHE RAPPRESENTA IL RIO RUBON O
TREMENS E LA FASCIA DI 10 METRI DALLA SPONDA DEL TORRENTE (ART. 9 LP 11/2007)
POSITIVO CON STRALCIO DELL’AREA CHE RICADE IN PERICOLOSITÀ MODERATA
POSITIVO CON STRALCIO DELL’AREA CHE RICADE IN PERICOLOSITÀ MODERATA
POSITIVO PERCHÉ NON CAMBIA IL GRADO DI RISCHIO CHE
ATTUALMENTE É R3
NEGATIVO PER PROBLEMI DI CROLLI ROCCIOSI
POSITIVO PER LA PREVISIONE SULLA P.ED 2625 E 2211 CC
PREDAZZO
NEGATIVO PER LA P.ED. 1725 E P.F. 10685/1 CC PREDAZZO
PERCHÉ LA DESTINAZIONE A VERDE PRIVATO È DA INTERPRETARSI COME CATEGORIA D’USO DEL SUOLO “ABI” E PERTANTO
INCROCIANDOSI CON UNA PERICOLOSITÀ MEDIA GENERA UN
NUOVO R3
95
96
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Con comunicazione prot. n. 2907 di data 21 marzo 2008 la valutazione tecnica della CUP n. 2 di data 16 gennaio 2008, è stata trasmessa all’Amministrazione comunale di Predazzo, la quale, esaminatone il contenuto, ha
accolto buona parte dei rilievi ivi formulati modificando ed integrando le previsioni deliberate in prima adozione
e nel contempo ha formulato ulteriori precisazioni a chiarimento di alcune scelte operate e confermate in sede di
adozione definitiva della variante.
Con verbale di deliberazione n. 20 di data 30 aprile 2008 il Comune di Predazzo ha provveduto alla definitiva
adozione della variante nei tempi e modi di cui agli articoli 40 comma V e 42 comma 3 della summenzionata LP 5
settembre 1991 n. 22, correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle osservazioni formulate dalla CUP.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale nell’esprimere le proprie osservazioni in merito
alla coerenza della variante rispetto alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale, alle valutazioni espresse
dalla CUP ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano, ha evidenziato come l’ Amministrazione comunale non abbia recepito correttamente alcune delle osservazioni della CUP e rivisto le incongruenze cartografiche evidenziate in sede di esame della variante.
Nel dettaglio, con valutazione n. 1060 VPC di data 6 giugno 2008, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso parere positivo alla approvazione della variante nel rispetto delle condizioni in esso specificate:
“Nella seconda adozione della variante il Consiglio comunale ha sostanzialmente condiviso le osservazioni della
CUP sotto il profilo dei principi generali espressi sia dei criteri di valutazione adottati nell'esame del piano.
La variante comprende una parte grafica costituita da una serie di atti che la CUP ha ritenuto complessivamente
corretti, pur rilevando alcune inesattezze che, in fase di adozione definitiva del piano da parte del Consiglio comunale,
non sono stati tuttavia riviste.
La cartografia adottata in via definitiva presenta pertanto delle incongruenze rispetto alla Variante 2000 al PUP per
quanto concerne il perimetro dell’area soggetta a tutela ambientale, dal quale rimangono escluse diverse aree di vaste
dimensioni, e per quanto riguarda il mancato inserimento delle fasce lago e la ridefinizione come “locali” delle aree produttive.
Si rileva inoltre come non siano ancora riportate correttamente le due aree estrattive individuate dal piano Cave
“Forte Buso” e “Al Fol”.
Per quanto concerne l’individuazione grafica della rete viaria, è necessario che siano riportate le categorie stradali
coerentemente con la Variante 2000 al PUP, sia in legenda che nelle rappresentazioni grafiche del territorio.
Vanno infine inseriti gli “Ambiti fluviali di interesse ecologico” del PGUAP.
Le tematiche principali affrontate dalla variante sono relative all’adeguamento alla LP n. 16/2005, che disciplina la
residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanza e introduce principi legati alla perequazione territoriale.
Relativamente a questo aspetto, si ritiene che le disposizioni assunte dall’Amministrazione comunale di Predazzo
siano condivisibili e conformi alle indicazioni della normativa di livello provinciale.
Per quanto concerne la pianificazione attuativa, pur approvando sostanzialmente il ricorso a questo strumento ai
fini della qualificazione dell’insediamento urbano, la CUP ha ritenuto necessario la formulazione di alcuni principi generali in normativa che stabiliscano adeguati criteri formali e di inserimento paesaggistico a cui fare riferimento nel momento in cui verranno affrontanti singolarmente i piani attuativi. Si chiede quindi di integrare le norme del piano con
specifici contenuti.
Relativamente alle previsioni adottate, la CUP rilevava la problematicità della nuova stalla prevista nell’ambito del
PA FS8. L’Amministrazione comunale, nelle controdeduzioni formulate al parere CUP, conferma la previsione, assoggettandola a specifiche indicazioni di tipo paesaggistico, che si ritiene di condividere.
Nel parere della CUP è stata messa in evidenza l’interferenza tra alcune previsioni e l’area agricola di pregio del
nuovo PUP.
Nel merito il Comune ha fatto presente che le previsioni in oggetto sono relative ad aree già interessate da funzioni
insediative o comunque non agricole del PRG vigente. Solo nel caso della zona funzionale all’ampliamento dell’area sportiva di Predazzo e della zona destinata a edilizia pubblica in località Bellamonte le nuove previsioni riguardano aree
agricole di interesse primario del PUP vigente, nonché aree agricole di pregio del nuovo PUP.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Rispetto alle nuove destinazioni si evidenzia che le stesse risultano compatibili sia con l’art. 19 del PUP vigente che
con l’art. 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP. La variante in esame introduce peraltro ampie forme di compensazione in aree di elevata valenza paesaggistica, che verranno ricomprese nelle aree agricole di pregio del nuovo PUP, per
cui si procederà al conseguente aggiornamento di quest’ultimo.
Dal punto di vista della sicurezza idrogeologica del territorio, vanno necessariamente stralciate le previsioni o le
porzioni di nuove zonizzazione incompatibili con le aree a rischio elevato - R3 o molto elevato - R4 generate dal cambio di
destinazione d’uso, rispetto alla carta della pericolosità del PGUAP, coerentemente con quanto sancito dagli articoli 16 e
17 delle norme di attuazione del PGUAP.
OSSERVAZIONI
Delle 58 osservazioni presentate, in fase di adozione definitiva ne sono state accolte 11, accolte parzialmente 4, respinte 43, coerentemente con i principi di conformità delle proposte con gli elementi del piano regolatore generale e con la
pianificazione provinciale, deducibili dal verbale di deliberazione della CUP n. 2/2008. “
Sulla base delle richieste espresse dalla CUP e dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il Comune di
Predazzo ha provveduto a predisporre un testo completo della variante, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’Amministrazione dei beni uso civico) si precisa che,
in data 21 febbraio 2008 la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole alla variante.
Sulla base di quanto sopra esposto, considerate le valutazioni della CUP e del Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio, nonché i nuovi elementi integrativi forniti dall'Amministrazione comunale in sede di controdeduzioni,
si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante con le modifiche sopra descritte.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
4)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale di Predazzo adottata in via definitiva dal Comune
con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 30 aprile 2008, le modifiche relative alla cartografia e alla
normativa di piano richieste dalla CUP e confermate dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio nei
termini di cui in premessa;
di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di Predazzo,
adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 20 di data 30 aprile 2008,
negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di Predazzo è da considerarsi adeguato alla LP 11
novembre 2005, n. 16;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152720|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 1594
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Moena: variante al piano regolatore generale approvazione con prescrizioni
Con verbale di deliberazione consiliare n. 11/2 di data 10 aprile 2008 il Comune di Moena ha provveduto alla
prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta, ai sensi degli articoli 40, 41 e 42, comma 5 e
ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
La variante in esame ripropone la previsione dell’area per il gioco del golf nella stessa area che era stata individuata con l’adozione della variante 2006, successivamente revocata per conflitto di interessi dei consiglieri
comunali.
Ai sensi dell’art. 148, comma 5, lettera a) “Disposizioni per l’approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali” della nuova LP 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e tutela del territorio), gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, sentiti i Servizi provinciali
competenti, ha espresso con valutazione n. 1190-VT di data 19 maggio 2008, un parere che subordina
l’approvazione della variante al rispetto delle condizioni e osservazioni ivi previste, secondo quanto di seguito
rilevato.
“Con deliberazione consiliare n. 11/2 di data 10.4.2008 il Comune di Moena ha adottato, in prima adozione, una variante al piano regolatore generale.
Tale adozione è conseguente alla revoca delle deliberazioni consiliari n. 19/3 del 24.3.2005 e n. 15/2 del 29.5.2007, relative rispettivamente alla prima e alla seconda adozione della variante generale al piano regolatore, disposta in autotutela dall’Amministrazione comunale con la deliberazione n. 37/4 dell’11.9.2007. La revoca, supportata dal parere del Servizio Autonomie locali della Provincia di data 23 agosto 2007, è stata predisposta conseguentemente all’accertamento del
conflitto di interessi ex art. 14 DPReg. n. 3/L del 2005 in capo ai consiglieri comunali rispetto alla previsione dell’area per
il gioco del golf.
Concluso il procedimento di revisione complessiva del piano, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2761
del 7 dicembre 2007, il Comune di Moena procede ora all’adozione di una variante per la previsione di un’area per il gioco
del golf. Tale area, che riprende esattamente la previsione definitivamente adottata nel 2006, è individuata nella zona di
Roncac-Palue che si sviluppa a monte dell’abitato, in destra orografica dell’Avisio, verso il confine amministrativo con il
Comune di Soraga.
L’Amministrazione comunale, a supporto della previsione, evidenzia l’obiettivo di diversificare l’offerta turistica di
Moena rispetto agli sport invernali, al fine di sostenere la stagione estiva e rafforzare l’attrattività di questo territorio in
generale nell’arco dell’anno. Tale programma risulta senz’altro coerente con quanto contenuto anche nelle Linee guida
per la politica turistica provinciale, approvate dalla Giunta provinciale nel luglio 2005 e tese a consolidare le destinazioni
sciistiche mature, che rappresentano l’offerta di punta del Trentino turistico e che richiedono sostegno e attenzione per
assicurarne la competitività. Nel merito si richiamano tuttavia, al fine della conseguente integrazione dei contenuti della
variante, le osservazioni espresse dalla Commissione urbanistica provinciale nel 2006, in sede di esame della variante
generale al PRG:
“Con la variante in esame il Comune di Moena individua in corrispondenza dei prati che si estendono a nord del
territorio comunale, in destra orografica del torrente Avisio, un’area a campo da golf. L’obiettivo è quello di realizzare un
campo a 9 buche, che possa trovare un eventuale ampliamento attraverso accordi con il comune limitrofo. Rispetto alla
previsione la Commissione non trova controindicazioni all’individuazione a Moena di una sede alternativa rispetto al
campo pratica già esistente a Campitello. Richiamato però il parere del Servizio turismo della Provincia, si fa presente la
necessità di recuperare una visione perlomeno di valle, risultando insufficienti le motivazioni fondate su un bacino comunale. Sotto il profilo della localizzazione, considerata la diretta relazione con un’area a servizio dell’agricoltura, dove
sorge una stalla di recente realizzazione, si chiede peraltro la verifica dell'effettiva possibilità di coesistenza delle due
attività in particolare in relazione al comune uso delle aree prative.”
Rispetto all’approfondimento della previsione in scala sovralocale si rinvia alla pianificazione della Comunità
l’eventuale definizione di un’attrezzatura sportiva di carattere strategico che possa connotare la parte bassa della Valle
di Fassa. Per quanto riguarda invece i rilievi espressi sotto il profilo agricolo si evidenzia che la nuova previsione interessa parte della zona agricola di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale. A tale proposito il Dipartimento agricoltura e alimentazione della Provincia Autonoma di Trento si è espresso circa la necessità di salvaguardare le aziende agricole, in particolare le due attività zootecniche che, poste sul limite della zona indicata, ne coltivano circa la metà della superficie foraggera. Nel merito il Dipartimento agricoltura esprime dunque parere negativo qualora la variante proposta
interferisca con le attività zootecniche già presenti sul posto, per la riduzione della superficie coltivata nonché per le possibili interazioni negative tra le diverse attività.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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Si propone pertanto di ridefinire la variante adottata, mantenendo in cartografia la destinazione agricola delle aree
con sovrapposta l’indicazione dell’area a golf, integrando la relativa disciplina con la previsione di una specifica convenzione, da stipulare da parte di tutti i soggetti coinvolti (Comune, imprenditori agricoli interessati, promotori del campo
da golf), finalizzata a regolare la sistemazione e gestione dell’area con la permanenza delle attività agricole e zootecniche
esistenti e in particolare con il mantenimento della superficie foraggera. Attraverso tali modifiche si ritiene che la previsione adottata risulti coerente con il regime di salvaguardia che interessa le “aree agricole di pregio” del nuovo PUP.
Ciò premesso, si propone di subordinare l’approvazione della variante al Piano regolatore del Comune di Moena alla
modifica e integrazione dei relativi contenuti secondo le condizioni e osservazioni di merito sopra esposte.”
Con comunicazione prot. n. 23/08-13 V MRC dd. 23 maggio 2008, la valutazione del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 1190-VT di data 19 maggio 2008 è stata trasmessa all’Amministrazione comunale di Moena
la quale, preso atto dei rilievi ivi sollevati, ha provveduto ad assicurare, nella cartografia del piano, la coerenza tra
la previsione adottata e l’area agricola di pregio del nuovo PUP ed integrato l’art. 45 delle norme di attuazione del
Piano, subordinando la realizzazione dell’attività sportiva ad una serie di condizioni e prevedendo al comma 8 la
stipula di una convenzione da sottoscrivere anche da parte degli imprenditori agricoli presenti sull’area.
Con verbale di deliberazione consiliare n. 19/3 di data12 giugno 2008, il Comune di Moena ha provveduto alla definitiva adozione della variante recependo, correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base
delle osservazioni sopra esposte, nei tempi e modi di cui agli articoli 40, comma 5 e 42, della sopra richiamata LP
5 settembre 1991 n. 22
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, esaminatane la coerenza rispetto alle valutazioni espresse dal Servizio urbanistica della Provincia e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del
piano e constatato il recepimento delle modifiche richieste, con valutazione tecnica n. 1190 VPC di data 17 giugno
2008, ha espresso parere positivo all'approvazione della variante specificando che il dettato del comma 8 introdotto dall’art. 45 delle norme di attuazione del PRG di Moena è da intendersi come condizione alla realizzazione
del campo da golf.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che in data 21 giugno
2007 la Conferenza di servizi ha espresso parere positivo alla variante.
In considerazione di quanto sopra esposto, viste le valutazioni tecniche formulate dal Servizio urbanistica e
tutela del paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante negli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di approvare, con la prescrizione di cui in premessa, la variante al piano regolatore generale di Moena adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 19/3 di data 12 giugno 2008, negli
elaborati allegati alla deliberazione medesima;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
100
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152692|V015|]
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
20 giugno 2008, n. 97
Procedura di verifica di cui all’art. 3 del DPGP 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale del progetto «Ampliamento
della pista da sci Fiamme Oro» Comune di Moena - Screening n. 4/2008S - non sottoposizione
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale
omissis
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
omissis
dispone
1)
che il progetto “Ampliamento della pista Fiamme Oro”, localizzato nel territorio del Comune di Moena, per le
motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale
purché si rispettino le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
PRESCRIZIONI
1. Il progetto esecutivo da sottoporre successivo iter autorizzativo previsto dalla LP 21 aprile 1987, n. 7,
dovrà comprendere i seguenti elaborati:
(Servizio geologico) studio dei deflussi idrici sotterranei che interferiscono con la base del riporto
previsto a valle della strada forestale per loc. Rezila e progettazione delle opere di drenaggio che
garantiscano l'allontanamento delle acque dal corpo del rilevato; il progetto esecutivo dovrà quindi
comprendere un elaborato cartografico riportante la disposizione e le dimensioni delle opere
drenanti nonché il loro inserimento nella rete di smaltimento delle acque superficiali esistente: si
consiglia la realizzazione di trincee drenanti disposte longitudinalmente al pendio (parallele alla
linee a di max pendenza), con interasse di 10 metri e sezione almeno 1,5 X 1,5 m; inoltre, il
contenimento al piede del rilevato realizzato con massi da scogliera dovrà avere un'altezza di
almeno 2 m e garantire la permeabilità delle acque;
(Servizio urbanistica e tutela del paesaggio) a mitigazione dell’impatto paesaggistico si dovrà
verificare la possibilità di ridurre la lunghezza della scogliera di contenimento del riporto
sopraccitato, dalla sezione 41 alla sezione 44, provvedendo al raccordo con il terreno tramite rampe
inerite;
(Servizio foreste e fauna) un documento relativo alla cantierizzazione dei lavori che preveda
l’esecuzione dei lavori per campioni ed il ripristino di ogni settore prima di procedere con i lavori
nel settore successivo; il documento dovrà inoltre considerare le esigenze di tutela delle delicate
fasi di riproduzione e di allevamento della prole da parte dei Tetraonidi programmando i lavori di
ampliamento della pista e quelli successivi di manutenzione in modo da escludere il periodo
primaverile fino a fine giugno-inizio luglio;
(Servizio foreste e fauna) specifico approfondimento dell’aspetto dei ripristini e dei rinverdimenti,
nonché di quello dei drenaggi delle acque intercettate;
(Dipartimento protezione civile e tutela del territorio - Ufficio previsioni e organizzazione) piano
delle misure per la difesa dal pericolo di caduta valanghe che analizzi in dettaglio il quadro
nivologico e valanghivo delle aree oggetto di intervento.
RACCOMANDAZIONI
1. (APSS UO Prevenzione ambientale) si raccomanda una corretta gestione della fase cantieristica e del
traffico indotto dalla stessa, al fine di eliminare od almeno ridurre al minimo gli inconvenienti igienico sanitari ed ambientali conseguenti;
2. (APSS UO Prevenzione ambientale) allo scopo di salvaguardare la circolazione idrica ipogea, si
raccomanda il non utilizzo di sostanze chimiche o biologiche per la produzione della neve artificiale.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
101
RICHIAMI NORMATIVI
1. (APPA UO VIA) Il riutilizzo nell’ambito dell’intervento di ampliamento delle pista Fiamme Oro dei volumi
di risulta provenienti dallo scavo per la realizzazione del nuovo magazzino dovrà essere gestito secondo
le disposizioni dell’art. 186 del d.lgs. 152/2006 e s.m. e pertanto espressamente previsto anche nel provvedimento autorizzativo dei lavori di realizzazione del nuovo magazzino;
2)
che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento sig.
Umberto Anzelini, legale rappresentante della ditta Società Impianti Funiviari Lusia SpA con sede legale in
Moena, località I Ronc 4, nonché al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio turismo, Servizio
impianti a fune, Ufficio previsioni e organizzazione del Dipartimento protezione civile e tutela del territorio,
Servizio foreste e fauna, Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, Servizio geologico della Provincia
Autonoma di Trento, al Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, all’UO
prevenzione ambientale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Comune di Moena;
3)
che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige.
IL DIRETTORE
F. BERLANDA
[BO28080152712|P025|]
COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE D'UFFICIO
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. - art. 42 bis - Comune di Lavis: variante al piano regolatore
generale per adeguamento cartografico
Si comunica ai sensi del 4° comma dell’articolo 42bis della legge provinciale 5 settembre 1992, n. 22 concernente “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio” e s.m. che il Comune di Lavis ha provveduto a rettificare la cartografia del
proprio piano regolatore generale a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19
dicembre 2007, del progetto esecutivo denominato: “Progetto di collegamento della zona produttiva di Lavis con la SS n.
12 dell’Abetone e del Brennero”.
In particolare, l’adeguamento costituente variante riguarda: la realizzazione della rotatoria in prossimità del sottopasso ferroviario-autostradale dal quale la nuova arteria si stacca in direzione Nord, si affianca alla Ferrovia del Brennero per circa 400 metri e, dopo un’ampia curva, continua con un tratto rettilineo rimanendo affiancata alla linea dell’alta
tensione fino a raggiungere la nuova rotatoria in prossimità della ditta Sevignani; la modifica da area agricola di interesse primario ad area produttiva e commerciale di un “triangolo” residuo di territorio compreso tra la ferrovia del Brennero e la nuova viabilità, a sud della linea dell’alta tensione”.
Tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale in forza di legge.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE SUDORDINATA
A. TURELLA
102
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[BO28080152703|P025|]
[AM28080152703|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 maggio 2008, n. 1772
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Mai 2008, Nr. 1772
Comune di Aldino: approvazione di una modifica al piano urbanistico con prescrizioni d’ufficio
Gemeinde Aldein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften des
Amtes
Visto il piano urbanistico comunale vigente di Aldino;
Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Aldein;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 26 del 5.6.2007
Ratsbeschluss Nr. 26 vom 5.6.2007
Previsione di una zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici - impianto di depurazione, trasformando un’area di 6.013 m2 circa, situata sulle pp.ff. 1931, 1932, 1937/2, 1939/1, 1939/2,
2510/5, 2514/10, 2514/11, CC Aldino, in località Olmi,
che attualmente è classificata come zona di verde
agricolo e trasformazione dell’accesso da bosco in
strada comunale tipo “C”, secondo l’allegato grafico.
Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung - Kläranlage, durch Umwidmung einer Fläche von rund 6.013
m2 auf den Gp. 1931, 1932, 1937/2, 1939/1, 1939/2,
2510/5, 2514/10, 2514/11, KG Aldein, in der Örtlichkeit
Holen, die derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist und Umwidmung der Zufahrt von Wald in
Gemeindestraße Typ „C“, gemäß graphischer Unterlage.
Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 97 del 18.12.2007 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 15.5.2008, facendo presente, che la sotto riportata decisione della
Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 97
vom 18.12.2007, die entsprechende Kulturänderung
ermächtigt.
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 15.5.2008
erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, LG vom 11.8.1997, Nr. 13, in
geltender Fassung;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, LP dell’11.8.1997, n. 13, con successive
modifiche ed integrazioni;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
di approvare la previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi
pubblici e l’inserimento dell’accesso, quale strada
comunale tipo “C”, come proposti dal Comune di
Aldino con delibera consiliare n. 26 del 5.6.2007.
Le prescrizioni di cui alla relazione geologica,
presentata dal Comune, sono da rispettare in fase esecutiva, trattandosi di una zona a rischio.
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
die von der Gemeinde Aldein mit Ratsbeschluss
Nr. 26 vom 5.6.2007 beantragte Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung und die Eintragung der Zufahrt als Gemeindestraße Typ „C“,
zu genehmigen. Die Vorschriften des geologischen Berichtes, wie von der Gemeinde vorgelegt, sind in der Ausführung zu berücksichtigen,
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
2.
103
Per questo motivo detta area può essere utilizzata esclusivamente per un impianto di fitodepurazione, senza nessuna altra edificazione. Viene
prescritta l’elaborazione di un progetto di riqualificazione ecologica, come richiesto nel parere
favorevole dell’ufficio ecologia del paesaggio (nota del 27.9.200,7 prot. n. 306800).
da es sich um einen gefährdeten Bereich handelt.
Aus diesem Grund darf diese Fläche ausschließlich für eine Pflanzenkläranlage, ohne jegliche
sonstige Verbauung, genutzt werden. Es wird die
Ausarbeitung eines landschaftsökologischen Begleitplanes vorgeschrieben, wie im positiven Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 27.9.2007, Prot. Nr. 306800) gefordert.
L’articolo 18 - zona per opere ed impianti di interesse pubblico, delle norme di attuazione al piano urbanistico, viene d’ufficio integrato con la
seguente aggiunta:
“L’area situata sulle pp.ff. 1931, 1932, 1937/2,
1939/1, 1939/2, 2510/5, 2514/10, 2514/11, CC Aldino, in località Olmi dev’essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione di un impianto di
fitodepurazione. È vietata qualsiasi costruzione,
trattandosi secondo la relazione geologica, di
una zona ad alto rischio geologico ed idrogeologico.“
Artikel 18 - Zone für Bauwerke und Anlagen von
öffentlichem Belang, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, wird von Amts wegen
durch folgenden Zusatz ergänzt:
„Die Fläche auf den Gp. 1931, 1932, 1937/2,
1939/1, 1939/2, 2510/5, 2514/10, 2514/11, KG Aldein, in der Örtlichkeit Holen, darf ausschließlich
für die Errichtung einer Pflanzenkläranlage genutzt werden. Die Errichtung von Gebäulichkeiten ist untersagt, da es sich laut geologischem
Bericht, um eine Zone mit hohem geologischen
und hydrogeologischen Risiko handelt.“
Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 97 del 18.12.2007 ha autorizzato il relativo
cambio di coltura. Le prescrizioni ivi riportate
devono essere rispettate.
Anche gli uffici gestione risorse idriche (nota del
10.10.2007, prot. n. 13965) e tutela acque (nota
del 27.9.2007, prot. n. 305044) hanno espresso
parere favorevole in merito;
Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 97
vom 18.12.2007, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Die darin enthaltenen Vorschriften sind zu berücksichtigen.
Auch die Ämter für Gewässernutzung (Schreiben
vom 10.10.2007, Prot. Nr. 13965) und Gewässerschutz (Schreiben vom 27.9.2007, Prot. Nr. 305044)
haben ein positives Gutachten erteilt;
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152715|P025|]
[AM28080152715|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
3 giugno 2008, n. 1882
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 3. Juni 2008, Nr. 1882
Comune di Sluderno: approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione
urbanistica ai sensi dell’articolo 40/bis della
legge urbanistica provinciale con rettifiche d’ufficio
Gemeinde Schluderns: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan, mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes Artikel 40/bis, mit Richtigstellungen
von Amts wegen
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
visto il piano urbanistico comunale vigente di Sluderno;
vista la delibera consiliare n. 53 del 17 dicembre
2007, con la quale il Comune delibera una convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale come segue:
nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der
Gemeinde Schluderns;
nimmt Einsicht in den Ratsbeschluss Nr. 53 vom
17. Dezember 2007, mit welchem die Gemeinde einen
Raumordnungsvertrag gemäß Art. 40/bis des Landesgesetzes wie folgt genehmigt hat:
104
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Le pp.ed. 187/2, 654/1 e 654/2 nonché le pp.ff. 2428 e
2433/1, CC Sluderno vengono contrassegnate nel piano urbanistico ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 come zone con convenzione urbanistica. La convenzione urbanistica si basa
su un compromesso extragiudiziario in una causa
amministrativa pendente davanti al Tribunale Amministrativo. Sono interessate le aree del maso “Schwaltenhof” con le relative pertinenze situate nel centro
dell’abitato di Sluderno nella zona residenziale “A” e
gli edifici e le relative pertinenze della stalla consorziale dimessa nel verde agricolo;
Die Bp.en 187/2, 654/1 und 654/2 sowie die Gp.en
2428 und 2433/1, KG Schluderns sollen im Sinne des
Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997,
Nr. 13 im Bauleitplan als Zonen mit Raumordnungsvertrag gekennzeichnet werden. Der Raumordnungsvertrag gründet auf der außergerichtlichen Streitbeilegung in einem schwebenden Verwaltungsgerichtsverfahren. Es handelt sich dabei um den „Schwaltenhof“ mit Zubehörsflächen im Ortszentrum von Schluderns in der „A“ Zone mit Wiedergewinnungsplan und
um die Gebäude des aufgelassenen Gemeinschaftsstalles mit Zubehörsflächen im Landwirtschaftsgebiet;
constatato che il Comune con succitata delibera
propone la trasformazione della p.f. 2433/1, CC Sluderno (ca. 2.100 m2) da zona di verde agricolo in zona
residenziale „B“ con un volume massimo ammissibile
di 3.500 m3 ai sensi della convenzione urbanistica in
base all’art. 40/bis della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13;
constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
vista la perizia di stima della ripartizione provinciale 6 - Ufficio estimo del 30 novembre 2007, prot. n.
8015, con la quale è stata accertata la congruità della
convenzione urbanistica proposta ai sensi dell’art.
40/bis, comma 6 della legge urbanistica provinciale;
stellt fest, dass die Gemeinde mit obgenanntem
Ratsbeschluss die Umwidmung der Gp. 2433/1, KG
Schluderns (ca. 2.100 m2) von Landwirtschaftsgebiet
in Zone „B“ (Wohngebiet) mit einer maximal zulässigen Baumasse von 3.500 m3 gemäß Vertragsurbanistik laut Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 beantragt;
stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind;
nimmt Einsicht in das Schätzungsgutachten der
Landesabteilung 6 - Schätzamt vom 30. November
2007, Prot. Nr. 8015, mit welchem die Angemessenheit des geplanten Raumordnungsvertrages gemäß
Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes festgestellt wurde;
nimmt Einsicht in das positive Gutachten des
Amtes für Gewässerschutz (Schreiben vom 27. März
2008, Prot. Nr. 172790);
nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung
vom 8. Mai 2008 erteilt wurde, und weist darauf hin,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung diesem Gutachten entspricht;
stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;
visto il parere positivo dell’Ufficio tutela acque
(lettera del 27 marzo 2008, prot. n. 172790);
sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 8 maggio 2008,
facendo presente che la sottoriportata decisione della
Giunta provinciale corrisponde a questo parere;
visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale dell’11.8.1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unaminità di voti legalmente espressi
delibera
1.
di approvare la trasformazione della p.f. 2433/1,
CC Sluderno (ca. 2.100 m2) da zona di verde agricolo in zona residenziale „B“ con un volume
massimo ammissibile di 3.500 m3 ai sensi della
convenzione urbanistica in base all’art. 40/bis
della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13
nel senso che, d’ufficio, la nuova zona edilizia
viene inserita nel piano urbanistico come zona
residenziale “C” (senza edilizia agevolata).
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
die von der Gemeinde Schluderns beantragte
Umwidmung der Gp. 2433/1, KG Schluderns (ca.
2.100 m2) von Landwirtschaftsgebiet in Zone „B“
(Wohngebiet) mit einer maximal zulässigen Baumasse von 3.500 m3 gemäß Vertragsurbanistik
laut Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 in dem Sinne zu genehmigen,
dass von Amts wegen die neue Bauzone als Wohnbauzone „C“ (ohne geförderten Wohnbau) im Bauleitplan eingetragen wird.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Inoltre l’area nel centro paese (p.ed. 187/2, CC
Sluderno) viene contrassegnata con il rinvio di
convenzione urbanistica.
Weiters wird die Fläche im Dorfzentrum (Bp.
187/2, KG Schluderns) mit dem Verweis auf den
Raumordnungsvertrag gekennzeichnet.
D’ufficio viene inoltre corrispondentemente integrata la legenda al piano urbanistico ed aggiunti
all’art. 8 (Zona residenziale “C”) delle norme d’attuazione al piano urbanistico i seguenti commi:
Weiters wird von Amts wegen die Legende zum
Bauleitplan entsprechend ergänzt und dem Art. 8
(Zone „C“ - Wohngebiet) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan folgende Absätze
hinzugefügt:
„Bei der im Flächenwidmungsplan gekennzeichneten Zone auf der Gp. 2433/1, KG Schluderns
handelt es sich um eine Zone mit Raumordnungsvertrag vom 15. März 2005, im Sinne des Art.
40/bis, Abs. 5 des Landesraumordnungsgesetzes,
auf welcher die Errichtung von 3.500 m3 Wohnvolumen (ohne geförderten Wohnbau) zulässig
ist.
Der obgenannte Raumordnungsvertrag ermöglicht weiters auf der im Bauleitplan in der „A“ Zone gekennzeichneten Bp. 187/2, KG Schluderns
die Realisierung einer Baumasse von max. 5.000
m3.“;
“Nella zona residenziale sulla p.f. 2433/1, CC
Sluderno, evidenziata specificatamente nel piano
di zonizzazione, è prevista la convenzione urbanistica secondo l’art. 40/bis, comma 5 della legge
urbanistica provinciale, nella quale è consentita
la realizzazione di 3.500 m3 di cubatura residenziale (senza edilizia agevolata).
La succitata convenzione urbanistica rende inoltre possibile la realizzazione di max. 5.000 m3 di
volume edificabile sulla p.ed. 187/2, CC Sluderno,
contrassegnata nel piano urbanistico nella zona
A.”;
2.
105
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152697|P025|]
[AM28080152697|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1973
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1973
Comune di Selva dei Molini: approvazione parziale di una modifica al piano urbanistico
Gemeinde Mühlwald: Teilweise Genehmigung
einer Abänderung zum Bauleitplan
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
visto il piano urbanistico comunale vigente del
Comune di Selva dei Molini;
premesso che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli
allegati grafici:
nimmt in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Mühlwald Einsicht;
stellt fest, dass die Gemeinde folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:
Delibera consiliare n. 58 del 21 dicembre 2007
Ratsbeschluss Nr. 58 vom 21. Dezember 2007
Inserimento di una zona per il tempo libero (ca.
43.000 m2) presso il maso chiuso “Knappe” e integrazione delle norme di attuazione con un’articolo 17/bis
impianti per il tempo libero nonché inserimento di
una pista naturale per slittini di una lunghezza di ca.
700 m;
Eintragung einer Zone für Freizeitanlagen (ca. 43.000
m2) beim geschlossenen Hof „Knappe“ und Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit einem
Art. 17/bis Freizeitanlagen sowie Eintragung einer
Naturrodelbahn mit einer Länge von ca. 700 m;
constatato che avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
stellt fest, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss
weder Einwände noch Vorschläge eingereicht wurden;
106
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 15 maggio 2008,
facendo presente che la sottoriportata decisione della
Giunta provinciale corrisponde a questo parere;
visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto1997, n. 13;
stützt sich auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 15.
Mai 2008 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die
nachstehende Entscheidung der Landesregierung diesem Gutachten entspricht;
stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Ciò premesso
Dies vorausgeschickt
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
Delibera consiliare n. 58 del 21 dicembre 2007
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
Ratsbeschluss Nr. 58 vom 21. Dezember 2007
Di approvare solo parzialmente l’inserimento di
una zona per il tempo libero presso il maso chiuso “Knappe” e cioè solamente la parte est dell’area prevista, che si trova al di fuori della zona di
pericolo; l’art. 17/bis - impianti per il tempo libero viene rettificato d’ufficio in conformità alle
norme unificate e la cubatura viene ridotta in adeguamento alla superficie prevista;
Die Ausweisung einer Zone für Freizeitanlagen
beim geschlossenen Hof „Knappe“ nur teilweise
zu genehmigen und zwar nur den östlichen Teil
der vorgesehenen Fläche, welcher außerhalb der
Gefahrenzone liegt; der Art. 17/bis Freizeitanlagen der Durchführungsbestimmungen wird von
Amts wegen an die Einheitsnormen angepasst
und die vorgesehene Baumasse wird in Anpassung an die Fläche entsprechend reduziert;
Le norme di attuazione vengono quindi integrate
con il seguente articolo 17/bis:
Die Durchführungsbestimmungen werden somit
mit folgendem Art. 17/bis ergänzt:
“Impianti per il tempo libero
„Freizeitanlagen
L’area graficamente evidenziata per gli impianti
per il tempo libero nella zona di verde agricolo,
nella zona di verde alpino e nel bosco, comprese
le aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, è destinata all’esercizio delle seguenti attività per il tempo libero:
Die im Landwirtschaftsgebiet, im alpinen Grünland, im Waldgebiet sowie in den Gebieten mit
besonderer landschaftlicher Bindung grafisch als
Freizeitanlagen eigens gekennzeichnete Fläche
ist zur Ausübung folgender Freizeittätigkeiten
bestimmt:
slittare, sciare, sciare sull’erba.
Rodeln, Skifahren, Gras-Skifahren.
Nella sistemazione dell’area dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Le caratteristiche del terreno devono essere
mantenute.
2. Eventuali movimenti di terreno sono ammessi in misura strettamente necessaria alla
predisposizione delle aree per il tempo libero.
3. Su tale area è vietata qualsiasi edificazione
ad eccezione dei locali per il deposito attrezzi nella misura massima di 18 m3, nonché dei servizi igienico-sanitari in relazione
al fabbisogno.
4. Delle aree previste in zona di verde agricolo
può tuttavia essere tenuto conto, in conformità all’art. 107 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13, nel computo della
cubatura ammessa.”
Bei der Ausstattung bzw. Gestaltung dieser Anlage gelten folgende Vorschriften:
1. Die Charakteristik des gegebenen Geländes
muss beibehalten werden.
2. Eventuelle Erdbewegungen sind für das Anlegen der Freizeitanlagen in dem für die
Ausübung der Freizeittätigkeit unbedingt
erforderlichen Ausmaß zulässig.
3. Auf dieser Fläche ist jegliche Bauführung
untersagt, mit Ausnahme der Räumlichkeiten für die Unterbringung der Geräte im
Höchstausmaß von 18 m3, sowie der sanitären Anlagen gemäß Bedarf.
4. Das davon betroffene Landwirtschaftsgebiet
kann jedoch für die Berechnung der zulässigen Kubatur gemäß Artikel 107 des Landesgesetzes 11. August 1997, Nr. 13, in Rechnung gestellt werden.“
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Die Eintragung der Naturrodelbahn wird abgelehnt, da die Trasse in der Gefahrenzone liegt
und die forstliche Ermächtigung fehlt;
Di rigettare l’inserimento di una pista naturale
per slittini, in quanto il tracciato si trova in zona
di pericolo e manca l’autorizzazione forestale;
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
107
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152698|P025|]
[AM28080152698|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1975
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1975
Comune di Chienes: approvazione di una modifica al piano urbanistico - inserimento di insiemi
Gemeinde Kiens: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Eintragung von Ensembles
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
visto il piano urbanistico rielaborato del Comune
di Chienes;
constatato che il Comune di Chienes propone le
seguenti modifiche al piano urbanistico comunale
secondo gli allegati grafici:
in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde
Kiens;
stellt fest, dass die Gemeinde Kiens folgende Änderungen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen
beantragt:
Delibera consiliare n. 9 del 2 marzo 2007
Ratsbeschluss Nr. 9 vom 2. März 2007
Inserimento dei seguenti insiemi nel piano di zonizzazione:
1. Chienes „Oberdorf“
2. Colle della Chiesa e del Castello a Casteldarne
3. nucleo sud di San Sigismondo
4. ambito nei pressi della chiesa di San Sigismondo
5. abitato “Ilstern” a San Sigismondo
6. abitato Corti
7. Chiesa Corti.
Eintragung folgender Ensembles in den Flächenwidmungsplan:
1. Kiens Oberdorf
2. Kirch- und Schlosshügel Ehrenburg
3. südlicher Dorfkern von St. Sigmund
4. Bereich um die Kirche St. Sigmund
5. Weiler Ilstern in St. Sigmund
6. Hofern Weiler
7. Hofern Kirche.
Integrazione delle norme di attuazione con il seguente articolo “Tutela degli insiemi”:
Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel
piano di zonizzazione, dichiarati come „ensemble“
vengono tutelati ai sensi dell’art. 25 della legge urbanistica provinciale.
Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit
folgendem Artikel „Ensembleschutz“:
Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als Ensemble erklärt wurden,
werden im Sinne des Art. 25 des Landesraumordnungsgesetzes geschützt.
constatato che avverso la suddetta delibera consiliare è stata presentata un’osservazione, sulla quale
il Comune ha preso posizione con delibera n. 33 del
29.10.2007;
sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 22 maggio 2008,
facendo presente che la sottoriportata decisione della
Giunta provinciale corrisponde a questo parere;
stellt fest, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss
ein Einwand eingereicht wurde, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 33 vom 29.10.2007 Stellung genommen hat;
nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 22.
Mai 2008 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die
nachstehende Entscheidung der Landesregierung diesem Gutachten entspricht;
108
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Visto il parere del Comitato di esperti della tutela
degli insiemi (lettera n. 220510 del 18.4.2008);
visti gli art. 19, 20 e 21 e 25 della, legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n.
13 e successive modifiche.
nimmt Einsicht in das Gutachten des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben Nr.
220510 vom 18.4.2008);
stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 und 25 des
Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.
8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.
Ciò premesso
Dies vorausgeschickt
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
Delibera consiliare n. 9 del 2 marzo 2007
Di approvare l’inserimento di sette insiemi nel
piano di zonizzazione, rielaborando d’ufficio le
norme e le misure di conservazione in conformità all’art. 25 della legge urbanistica provinciale,
per consentire un’interpretazione più chiara e
dettagliata degli insiemi da tutelare.
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
Ratsbeschluss Nr. 9 vom 2. März 2007
Die Eintragung von sieben Ensembles in den Flächenwidmungsplan zu genehmigen, wobei von
Amts wegen die Normen und Erhaltungsmaßnahmen im Sinne des Art. 25 des Landesraumordnungsgesetzes überarbeitet werden, um eine
detaillierte und objektspezifische Auslegung derselben zu ermöglichen.
Die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen
mit folgendem Artikel „Ensembleschutz“ ebenfalls zu genehmigen:
„Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als Ensemble erklärt
wurden, werden im Sinne des Art. 25 des Landesraumordnungsgesetzes geschützt.“;
Di approvare anche l’integrazione delle norme di
attuazione con il seguente articolo „tutela degli
insiemi“:
„Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati
nel piano di zonizzazione, dichiarati come „ensemble“ vengono tutelati ai sensi dell’art. 25 della legge urbanistica provinciale.”;
2.
di accogliere l’osservazione presentata in conformità alle conclusioni motivate del Comune che
la Giunta provinciale fa proprie;
2.
den gegen diesen Beschluss eingereichten Einwand mit den begründeten Schlussfolgerungen
der Gemeinde, welche sich die Landesregierung
zu Eigen macht, anzunehmen;
3.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
3.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152699|P025|]
[AM28080152699|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1978
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1978
Comune di Valle Aurina: approvazione di una
modifica al piano urbanistico (delibera definitiva)
Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan (Endgültiger Beschluss)
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
visto il piano urbanistico rielaborato del Comune
di Valle Aurina;
constatato che il Comune di propone le seguenti
nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Ahrntal;
stellt fest, dass die Gemeinde folgende Änderun-
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
109
modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli
allegati grafici:
gen zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:
Delibera consiliare n. 49 del 10 settembre 2007
Ratsbeschluss Nr. 49 vom 10. September 2007
Trasformazione da zona di verde agricolo (ca. 2570
m2) in zona per insediamenti produttivi (Getzlechn) a
San Giovanni;
Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet (ca. 2570 m2)
in Gewerbegebiet (Getzlechn) in St. Johann;
constatato che avverso la suddetta delibera non
sono state presentate né proposte, né osservazioni;
stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Vorschläge noch Einwände eingereicht
wurden;
stellt fest, dass der Gemeinde Ahrntal mit eigenem Beschluss Nr. 574 vom 25. Februar 2008, gestützt
auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 24. Jänner 2008
erteilt wurde, zum obgenannten Ratsbeschluss einen
Abänderungsvorschlag, unterbreitet wurde;
stellt fest, dass die Gemeinde innerhalb der Verfallsfrist von 60 Tagen folgende Gegenäußerungen
(beschlossen mit Ratsbeschluss Nr. 27 vom 28. April
2008) zum obgenannten Abänderungsvorschlag übermittelt hat:
der Gemeinderat bekräftigt den Beschluss Nr. 49/07
und hält es nicht für sinnvoll, die zwei angrenzenden
Landwirtschaftsflächen, welche bereits gewerblich
genutzt werden, in die Zone einzuschließen; dies weil
die Eigentümer der angrenzenden Flächen nicht einverstanden sind und es dadurch zu einer Verzögerung
für die Durchführung der Zone kommen könnte. Es
wäre denkbar, dass im Einvernehmen mit den Eigentümern der angrenzenden Flächen, diese zu einem
späteren Zeitpunkt ausgewiesen werden.
che con propria delibera n. 574 del 25 febbraio
2008, sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 24 gennaio
2008, è stato sottoposto al Comune di Valle Aurina
una proposta di modifica alla suddetta delibera consiliare;
che il Comune entro il termine perentorio di 60
giorni ha presentato le seguenti controdeduzioni alla
modifica proposta (adottate con delibera consiliare n.
27 del 28 aprile 2008):
Il consiglio comunale insiste sulla propria delibera n.
49/07 e non ritiene opportuno includere le aree agricole confinanti, già utilizzate per attività produttive.
L’inclusione di queste aree comporterebbe un ritardo
per l’attuazione della zona prevista, in quanto i proprietari non sono d’accordo, mentre sarebbe pensabile includere le aree in un secondo tempo con il consenso dei proprietari.
Considerato le controdeduzioni del Comune possono essere accolte, in quanto fondate;
visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11.8.1997, n. 13.
dass die Gegenäußerungen der Gemeinde angenommen werden können, da diese begründet sind;
stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13.
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
Delibera consiliare n. 49 del 10 settembre 2007
1.
2.
Di approvare, in accoglimento delle controdeduzioni del Comune, la trasformazione da zona di
verde agricolo (ca. 2570 m2) in zona per insediamenti produttivi (Getzlechn) a San Giovanni, come proposta dal Comune, in quanto sussiste il
fabbisogno di questa zona produttiva;
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Ratsbeschluss Nr. 49 vom 10. September 2007
1.
Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet (ca.
2570 m2) in Gewerbegebiet (Getzlechn) in St. Johann in Annahme der Gegenäußerungen der
Gemeinde, wie beantragt, zu genehmigen, da der
Bedarf an dieser Gewerbezone besteht;
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
110
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152700|P025|]
[AM28080152700|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1979
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1979
Comune di Dobbiaco: approvazione parziale
di modifiche al piano urbanistico
Gemeinde Toblach: Teilweise Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
visto il piano urbanistico comunale vigente del
Comune di Dobbiaco;
premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:
nimmt in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Toblach Einsicht;
stellt fest, dass die Gemeinde folgende Abänderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:
Delibera consiliare n. 50 del 28 novembre 2007
Ratsbeschluss Nr. 50 vom 28. November 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inserimento di una strada comunale di tipo D (ponte) alla zona residenziale C2 a nord-est di Dobbiaco;
Trasformazione della zona residenziale B1 „Jennewein“ con una densità edilizia di 2,3 m3/m2 in
zona residenziale B2 con densità 2,0 m3/m2;
Rettifica della delimitazione tra la zona di recupero A1 paese di sopra e della zona residenziale
B1 con densità 2,3 m3/m2 e trasformazione della
zona B1 stessa in zona residenziale B2 con densità 2,0 m3/m2;
Modifica della delimitazione della zona di pericolo geologico nella zona per insediamenti produttivi “Rienza D4”;
Trasformazione di parte della zona sportiva nei
pressi dell’albergo “Santer” a Dobbiaco nuova in
zona di verde agricolo;
Allargamento di un tratto di strada lungo la p.f.
1418/1 di ca. 2,00 m in direzione est e relativo
spostamento della confinante parte della zona residenziale B3;
Modifica del tracciato di un tratto stradale nei
pressi della diramazione in località “Grazze”;
constatato che avverso la suddetta delibera consiliare (punto 3) sono state presentate due osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con
delibera consiliare n. 9 del 29 gennaio 2008;
Sentiti i pareri della Commissione urbanistica
provinciale, espressi nelle sedute del 15 e del 29 maggio 2008, facendo presente che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a questi
pareri;
visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto1997, n. 13;
1.
Eintragung einer Gemeindestraße des Typs D (Brücke) zur Bauzone C2 im Nord-Osten von Toblach;
2.
Umwidmung der Wohnbauzone B1 „Jennewein“
mit Dichte 2,3 m3/m2 in Auffüllzone B2 mit Dichte 2,0 m3/m2;
Korrektur der Abgrenzung zwischen der Wiedergewinnungszone A1 im Oberdorf und der Wohnbauzone B1 mit Dichte 2,3 m3 und Umwidmung
dieser Zone in Wohnbauzone B2 mit Dichte 2,0
m3/m2;
Änderung der Abgrenzung der geologischen Gefahrenzone im Gewerbegebiet “Rienz D4”;
3.
4.
5.
6.
7.
Umwidmung eines Teiles der Sportzone beim
Hotel „Santer“ in Neutoblach in Landwirtschaftsgebiet;
Verbreiterung eines Straßenbereiches entlang der
Gp. 1418/1 um ca. 2,00 m in östliche Richtung
und entsprechende Verschiebung des angrenzenden Teiles der Bauzone B3;
Änderung eines Teilstückes der Straße im Bereich
einer Abzweigung in der Örtlichkeit Gratsch;
stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss (Punkt 3) zwei Einwände eingereicht wurden,
zu welchen die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 9
vom 29. Jänner 2008 Stellung genommen hat;
stützt sich auf die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in den Sitzungen vom
15. und vom 29. Mai 2008 erteilt wurden und weist
darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der
Landesregierung diesen Gutachten entspricht;
stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Ciò premesso
Dies vorausgeschickt
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
I.
Delibera consiliare n. 50 del 28 novembre 2007
1.
2.
3.
di approvare l’inserimento di una strada
comunale di tipo D (ponte) di collegamento
alla zona di espansione C2 a nord-est di
Dobbiaco, in quanto la strada è necessaria
come strada di accesso alla zona residenziale stessa;
di approvare la trasformazione della zona
residenziale B1 „Jennewein“ con una densità
edilizia di 2,3 m3/m2 in zona residenziale B2
con densità 2,0 m3/m2, per consentire
un’edificazione della zona più conforme alla
edificazione circostante;
di approvare la rettifica della delimitazione
tra la zona di recupero A1 paese di sopra e
della zona residenziale B1 confinante con
densità 2,3 m3/m2, in quanto si tratta dell’adeguamento alla delimitazione del piano di
recupero vigente; di approvare anche la trasformazione della zona B1 in zona residenziale B2 con densità 2,0 m3/m2 per consentire un’edificazione della zona più adatta alla situazione esistente nelle zone circostante; l’ufficio beni architettonici ed artistici
con lettera n. 173963 del 28.3.2008 ha espresso parere positivo;
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
I.
Ratsbeschluss Nr. 50 vom 28. November 2007
1.
Die Eintragung einer Gemeindestraße des
Typs D (Brücke) zur Erweiterungszone C2 im
Nord-Osten von Toblach zu genehmigen, da
diese Straße als Zufahrtsstraße zur Bauzone
notwendig ist;
2.
Die Umwidmung der Wohnbauzone B1
„Jennewein“ mit Dichte 2,3 m3/m2 in Auffüllzone B2 mit Dichte 2,0 m3/m2 zu genehmigen, um die Verbauung besser an die
die umliegende bauliche Situation anzupassen;
die Korrektur der Abgrenzung zwischen der
Wiedergewinnungszone A1 im Oberdorf und
der angrenzenden Wohnbauzone B1 mit Dichte 2,3 m3 zu genehmigen, da es sich um die
Anpassung der Abgrenzung des geltenden
Wiedergewinnungsplanes handelt; die Umwidmung der Wohnbauzone B1 mit Dichte
2,3 in Wohnbauzone B2 mit Dichte 2,0 m3/
m2 ebenfalls zu genehmigen, um die Verbauung in der Zone an die bestehende Situation der umliegenden Zonen anzupassen;
das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler hat
mit Schreiben Prot. Nr. 173963 vom 28.3.
2008 positives Gutachten erteilt;
die eingereichten Einwände werden laut begründeter Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abgelehnt;
die Änderung der Abgrenzung der geologischen Gefahrenzone im Gewerbegebiet “Rienz
D4” in Anpassung an die Zonengrenze zu
genehmigen; wobei die Auflagen laut Schreiben des Amtes für Wildbachverbauung Ost
vom 27. Mai 2008, Prot. Nr. 4635/2008 und
des Amtes für Wasserschutzbauten vom 22.
5.2008, Prot. Nr. 4635 eingehalten werden
müssen;
die Umwidmung eines Teiles der Sportzone
beim Hotel „Santer“ in Neutoblach in Landwirtschaftsgebiet zu genehmigen, da es sich
um die Zubehörsfläche des bestehenden Beherbergungsbetriebes handelt;
die Verbreiterung eines Straßenbereiches
entlang der Gp. 1418/1 um ca. 2,00 m in östliche Richtung und entsprechende Verschiebung des angrenzenden Teiles der Bauzone
B3 aus verkehrstechnischen Gründen zu genehmigen;
3.
le osservazioni presentate vengono respinte
in conformità alle conclusioni motivate del
Comune che la Giunta provinciale fa proprie;
4.
5.
6.
111
di approvare la modifica della delimitazione
della zona di pericolo geologico nella zona
per insediamenti produttivi “Rienza D4” in
adeguamento alla delimitazione della zona;
devono però essere rispettate le prestrizioni
dell’Ufficio sistemazione bacini montani est
(lettera del 27 maggio 2008, prot. n. 4635/
2008) e dell’Ufficio opere idrauliche (lettera
n. 4635/2008 del 22.5.2008);
di approvare la trasformazione di parte della
zona sportiva nei pressi dell’albergo “Santer” a Dobbiaco Nuova in zona di verde agricolo, in quanto si tratta dell’area di pertinenza dell’esercizio alberghiero esistente;
di approvare per motivi di sicurezza della
viabilità l’allargamento di un tratto di strada
lungo la p.f. 1418/1 di ca. 2,00 m in direzione est e il relativo spostamento della confinante parte della zona residenziale B3;
4.
5.
6.
112
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
7.
II.
7.
di rigettare la modifica del tracciato di un
tratto stradale nei pressi della diramazione
in località “Grazze”, in quanto la modifica
del tracciato deve essere regolata insieme
con la situazione della strada statale in comune accordo con gli uffici competenti (ufficio strade, Ufficio sistemazione bacini montani);
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
II.
die Änderung eines Teilstückes der Straße
im Bereich einer Abzweigung in der Örtlichkeit Gratsch abzulehnen, da die Änderung
der Trasse gemeinsam mit der Situation der
Staatsstraße, in Absprache mit den zuständigen Ämtern (Straßendienst, Wildbachverbauung) zu regeln ist;
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152701|P025|]
[AM28080152701|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 giugno 2008, n. 1980
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Juni 2008, Nr. 1980
Comune di Campo di Tures: approvazione di
una modifica al piano urbanistico
Gemeinde Sand in Taufers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
visto il piano urbanistico comunale vigente del
Comune di Campo di Tures;
premesso che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli
allegati grafici:
nimmt in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Sand in Taufers Einsicht;
stellt fest, dass die Gemeinde folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:
Delibera consiliare n. 76 del 3 ottobre 2007
Ratsbeschluss Nr. 76 vom 3. Oktober 2007
Spostamento di una zona per infrastrutture negli
ambiti sciistici e della strada statale e integrazione
dell’art. 22 delle norme di attuazione con il seguente
testo:
„Nella zona „Christeler“ presso l’ambito sciistico Monte Spicco sono ammessi esclusivamente noleggio sci,
deposito sci e sci service con una superficie netta
mass. di 200 m2, nonché un bar con una superficie
netta di mass. 200 m2, un vano per lo svolgimento di
competizioni sportivi con una superficie netta di
mass. 50 m2 ed un’abitazione per il servizio di custodia con una superficie netta di 90 m2 mass. Per questa
zona deve essere redatto un piano di attuazione ai
sensi della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n.
13.
Valgono i seguenti indici:
Densità edilizia massima: 1,3 m3/m2
Rapporto massimo di copertura: 45%
Altezza massima degli edifici: 4,5 m
Numero dei piani: uno più sottotetto
Distanza minima tra gli edifici: 10,00 m
Rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%.”
Verlegung einer Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten und der Staatsstraße und Ergänzung des
Art. 22 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Text:
“In der Zone “Christeler” beim Skigebiet Speikboden
sind ausschließlich Skiverleih, Skidepot und Skiservice
mit einer max. Nettofläche von 200 m2 zulässig, eine
Bar mit einer Nettofläche von max. 200 m2 und ein
Raum für die Durchführung von Wettkampfveranstaltungen mit einer Nettofläche von max. 50 m2 sowie
eine Dienstwohnung mit einer Nettofläche von max.
90 m2. Für diese Zone ist im Sinne der Bestimmungen
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein
Durchführungsplan zu erstellen.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
Höchstzulässige Baumassendichte: 1,3 m3/m2
Höchstzulässige überbaute Fläche: 45%
Höchstzulässige Gebäudehöhe: 4,5 m
Geschoßzahl: eins und Dachgeschoss
Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
Höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70%.“
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
constatato che avverso la suddetta delibera consiliare è stata presentata un’osservazione, sulla quale
il Comune ha preso posizione con delibera n. 99 del
27.12.2007;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 22 maggio 2008,
facendo presente che la sottoriportata decisione della
Giunta provinciale corrisponde a questo parere;
visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale
dell’11 agosto1997, n. 13;
stellt fest, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss
ein Einwand eingereicht wurde, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 99 vom 27.12.2007 Stellung genommen hat;
stützt sich auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 22.
Mai 2008 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die
nachstehende Entscheidung der Landesregierung diesem Gutachten entspricht;
stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;
Ciò premesso
Dies vorausgeschickt
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
113
Delibera consiliare n. 76 del 3 ottobre 2007
Di approvare lo spostamento di una zona per infrastrutture negli ambiti sciistici (Christeler) di
ca. 70 m per migliorare e rendere più sicura la
viabilità; di approvare anche lo spostamento del
previsto nuovo tracciato della strada statale di
ca. 25 m, necessario in seguito allo spostamento
della zona; la Ripartizione 12 - Servizio strade Val
Pusteria ha espresso parere favorevole (lettera
del 19 maggio 2008, n. 270368);
di approvare inoltre l’integrazione dell’art. 22
delle norme di attuazione in adeguamento al piano di attuazione vigente; l’articolo 22 delle norme di attuazione (zona per infrastrutture negli
ambiti sciistici) viene quindi integrato con il seguente testo:
„Nella zona „Christeler“ presso l’ambito sciistico
Monte Spicco sono ammessi esclusivamente noleggio sci, deposito sci e sci service con una superficie netta massima di 200 m2, nonché un bar
con una superficie netta massima di 200 m2., un
vano per lo svolgimento di competizioni sportivi
con una superficie netta massima di 50 m2 ed
un’abitazione per il servizio di custodia con una
superficie netta massima di 90 m2. Per questa
zona deve essere redatto un piano di attuazione
ai sensi della legge provinciale dell’11 agosto 1997,
n. 13.
Valgono i seguenti indici:
Densità edilizia massima: 1,3 m3/m2
Rapporto massimo di copertura: 45%
Altezza massima degli edifici: 4,5 m
Numero dei piani: uno più sottotetto
Distanza minima tra gli edifici: 10,00 m
Rapporto massimo di superficie impermeabile:
70%”;
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form
1.
Ratsbeschluss Nr. 76 vom 3. Oktober 2007
Die Verlegung einer Zone für Infrastrukturen in
den Skigebieten (Christeler) um ca. 70 m aus Verkehrssicherheitsgründen zu genehmigen; die
Verlegung der vorgesehenen neuen Trasse der
Staatsstraße um ca. 25 m, ebenfalls zu genehmigen, da sie sich in Folge der Verlegung der Zone
als notwendig erweist; die Abteilung 12 - Straßendienst Pustertal hat positives Gutachten erteilt (Schreiben Nr. 270368 vom 19. Mai 2008).
Die Ergänzung des Art. 22 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan in Anpassung an
den geltenden Durchführungsplan zu genehmigen; der Art. 22 (Zone für Infrastrukturen in den
Skigebieten) der Durchführungsbestimmungen
wird deshalb mit folgendem Text ergänzt:
“In der Zone “Christeler” beim Skigebiet Speikboden sind ausschließlich Skiverleih, Skidepot und
Skiservice mit einer max. Nettofläche von 200 m2
zulässig, eine Bar mit einer Nettofläche von max.
200 m2 und ein Raum für die Durchführung von
Wettkampfveranstaltungen mit einer Nettofläche
von max. 50 m2 sowie eine Dienstwohnung mit
einer Nettofläche von max. 90 m2. Für diese Zone
ist im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein Durchführungsplan zu erstellen.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
Höchstzulässige Baumassendichte: 1,3 m3/m2
Höchstzulässige überbaute Fläche: 45%
Höchstzulässige Gebäudehöhe: 4,5 m
Geschoßzahl: eins und Dachgeschoss
Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
Höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70%“;
114
2.
3.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
di respingere l’osservazione presentata avverso
la suddetta delibera in conformità alle conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale
fa proprie;
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
3.
den gegen obgenannten Ratsbeschluss eingereichten Einwand laut begründeter Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abzulehnen;
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152714|U020|D040|]
[AM28080152714|U020|D040|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2022
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2022
Integrazione alla deliberazione n. 3481 del 25.
9.2000 - delega in funzioni
Ergänzung zum Beschluss Nr. 3481 vom 25.9.
2000 - Übertragung von Befugnissen
omissis
……
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
di integrare il punto 4) della deliberazione n. 3481 del
25.9.2000 con il seguente punto j):
“j) la decisione dei ricorsi contro la sospensione del
permesso di caccia;”.
den Punkt 4) des Beschlusses Nr. 3481 vom 25.9.2000
mit dem folgenden Punkt j) zu ergänzen:
“j) die Entscheidung der Rekurse über die Aussetzung der Jagderlaubnis;”.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152708|C090|A070|C190|]
[AM28080152708|C090|A070|C190|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2046
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2046
Criteri per la concessione di contributi per la
realizzazione di concorsi comparativi nell’ambito dell’artigianato, della gastronomia, del
commercio e servizi
Richtlinien für Beiträge für die Durchführung
von Leistungswettbewerben in den Bereichen
Handwerk, Gastgewerbe, Handel und Dienstleistung
omissis
1.
……
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
i criteri per la concessione di contributi per la
realizzazione di concorsi comparativi nell’ambito
1.
die Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen
für die Durchführung von Leistungswettbewer-
115
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
2.
dell’artigianato, della gastronomia, del commercio e servizi, ai sensi dell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono approvati;
la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
ben in den Bereichen Handwerk, Gastgewerbe,
Handel und Dienstleistung gemäß Anlage 1, die
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind,
sind genehmigt;
der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der
Region veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Allegato 1)
CRITERI PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI CONCORSI COMPARATIVI
NELL’AMBITO DELL’ARTIGIANATO,
DELLA GASTRONOMIA, DEL COMMERCIO
E SERVIZI
Anlage 1)
RICHTLINIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄGEN
FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON LEISTUNGSWETTBEWERBEN IN DEN BEREICHEN HANDWERK,
GASTGEWERBE, HANDEL UND DIENSTLEISTUNG
GEMÄSS ART. 8 DES LANDESGESETZES
VOM 20. MÄRZ 2006, NR. 2
«ORDNUNG DER LEHRLINGSAUSBILDUNG»
I.
Disposizioni generali
I.
Allgemeine Bestimmungen
1.
Beneficiari
1.
Begünstigte
Hanno diritto ad un contributo istituti, corporazioni, associazioni e le loro cooperative e organizzazioni.
Anspruch auf einen Beitrag haben Institute, Körperschaften, Verbände und deren Genossenschaften
sowie Organisationen.
2.
2.
Richieste di contributo
Le richieste di contributo devono essere inoltrate
prima dello svolgimento del concorso compartivo nell’ambito dell’artigianato, della gastronomia, del commercio e servizi. Devono essere allegati i seguenti
documenti:
distinta delle spese;
descrizione della preparazione e dell’organizzazione della manifestazione con indicazione dei
tempi di realizzazione;
autocertificazione relativa alla copertura finanziaria dei costi.
Anträge
Die Anträge müssen vor der Durchführung der
Leistungswettbewerbe in den Bereichen Handwerk,
Gastgewerbe, Handel und Dienstleistung eingereicht
werden. Folgende Unterlagen müssen beigelegt werden:
Kostenaufstellung
Beschreibung der Veranstaltung mit Angaben
zur zeitlichen Umsetzung
Eigenerklärung über die finanzielle Deckung der
Ausgaben
3.
Ausmaß der Förderung
Für anerkannte Kosten kann ein Beitrag bis zu
80% gewährt werden.
3.
Obblighi
Nella richiesta di contributo deve essere dichiarato presso quali altri uffici o enti sono state o saranno
presentate in futuro altre richieste di sostegno finanziario per la stessa iniziativa.
4.
Verpflichtungen
Im Beitragsantrag ist zu erklären, bei welchen
Ämtern oder Körperschaften andere Ansuchen um
finanzielle Unterstützung für die betreffende Maßnahme eingebracht wurden oder in Zukunft noch
werden.
116
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Il beneficiario si impegna, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente i documenti ritenuti necessari all’accertamento
dei requisiti per la concessione dell’incentivo.
Der Begünstigte verpflichtet sich, bei sonstigem
Widerruf des Beitrages, dem Amt die Unterlagen zur
Verfügung zu stellen, die zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung als
notwendig erachtet werden.
4..
5.
Liquidazione del contributo
Auszahlung des Beitrags
La liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione delle fatture originali, munite di regolari
quietanze o dell’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento, anche in più rate. Le fatture devono
essere intestate all’organizzazione richiedente il contributo. È richiesta la documentazione di spesa fino
alla concorrenza dell’importo della spesa ammessa,
altrimenti il contributo sarà ridotto in proporzione.
L’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell’intera spesa dell’iniziativa agevolata.
Per la rendicontazione delle spese del personale
deve essere presentato un elenco, firmato dal rappresentante legale, contenente il salario lordo, l’anzianità
di servizio e la qualifica funzionale dei dipendenti.
Die Auszahlung des Beitrags erfolgt nach Vorlage
der originalen, ordnungsgemäß quittierten oder mit
Kontoauszügen versehenen Rechnungsbelegen, auch
in mehreren Raten. Diese müssen auf die ansuchende
Organisation ausgestellt sein. Die Ausgabenunterlagen sind in der Höhe der zugelassenen Kosten zu
belegen, anderenfalls wird der Beitrag im Verhältnis
gekürzt. Das zuständige Landesamt hat auf jeden Fall
die Möglichkeit, die Dokumentation der Gesamtausgaben der geförderten Initiative zu verlangen.
5.
6.
Controlli
Für die Abrechnung der Personalkosten muss eine vom gesetzlichen Vertreter unterschriebene Aufstellung vorgelegt werden, aus der das Bruttogehalt,
die Dienstjahre und die Funktionsebene der Bediensteten hervorgehen.
Kontrollen
Al fine di verificare la regolare esecuzione delle
iniziative e degli investimenti agevolati, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
All’individuazione dei casi provvede un gruppo di
lavoro interno alla Ripartizione, secondo il principio
di casualità e sulla base della lista di tutti i contributi
liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata
presa visione del beneficiario del contributo. Vengono
inoltre controllati tutti i casi che l’ufficio competente
ritiene dubbi.
Um die ordnungsgemäße Durchführung der geförderten Initiativen und Investitionen zu überprüfen
werden Stichprobenkontrollen auf mindestens 6% der
geförderten Vorhaben durchgeführt.
Die Auswahl wird von einer abteilungsinternen
Arbeitsgruppe nach dem Zufallsprinzip anhand einer
Liste aller im Bezugsjahr ausbezahlten Beiträge, ohne
Ansicht des Beitragsempfängers, vorgenommen. Darüber hinaus werden alle im zuständigen Amt aufgetretenen Zweifelsfälle überprüft. Eine Kontrolle wird
in jedem Fall durchgeführt, wenn der genehmigte
Beitrag 300.000 Euro übersteigt.
6.
7.
Revoca del contributo
Widerruf des Beitrages
Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, nel caso di indebita percezione di
vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata per
l’inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti
criteri. In tale caso il contributo percepito va restituito all’amministrazione provinciale, assieme agli interessi legali maturati.
Vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen im Falle von unrechtmäßiger Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Vergünstigungen wird die Förderung auch
bei Nichteinhaltung der in diesen Richtlinien vorgesehenen Bestimmungen widerrufen. In diesem Fall ist der
erhaltene Beitrag samt den angereiften gesetzlichen
Zinsen an die Landesverwaltung rückzuerstatten.
II.
Contributi per la realizzazione di campionati
provinciali nel settore dell’artigianato e della
gastronomia
II.
Beiträge für die Durchführung der Landesmeisterschaft des Handwerks und der Gastronomie
1.
Spese riconosciute
1.
Anerkannte Ausgaben
Verranno accettate solo voci di spesa che sono direttamente collegate con la realizzazione del campionato provinciale dell’artigianato e della gastronomia.
Es werden nur Ausgabenposten anerkannt, die in
direktem Zusammenhang mit der Durchführung der
Landesmeisterschaft des Handwerks und der Gastronomie stehen.
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Sono ammesse le seguenti voci di spesa:
Affitto per le locali nei quali si svolge il concorso
117
Folgende Ausgabenposten sind zulässig:
Miete für die Räumlichkeiten, in denen der Wettbewerb stattfindet
Miete für die Wettbewerbswerkstätten; Auf- und
Abbau, Einrichtung sowie Beschilderung und Dekoration der Wettbewerbswerkstätten
Affitto per le officine necessarie: il loro allestimento e smantellamento, arredamento, predisposizione di segnaletiche e decorazione delle officine
Materiale necessario per lo svolgimento dei concorsi nelle singole professioni
Trasporto, pulizie, assicurazioni, sorveglianza delle
officine, spese nell’ambito dell’igiene e della sicurezza
Material für die Durchführung der Wettbewerbe
in den einzelnen Berufen
Transport, Reinigung, Versicherung, Bewachung
der Einrichtung der Werkstätten, Ausgaben im
Zusammenhang mit Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen
Personal für die Betreuung der Teilnehmer/innen
und der Schüler/innen, die den Wettbewerb besuchen
Anmietung und Installation von Computern für
die Wettbewerbsauswertung
Unterkunft und Verpflegung für die Teilnehmer/
innen und die Jury während des Wettbewerbs
Verpflegung für die Teilnehmer/innen, die Jury
und die Trainer/innen im Rahmen von Vorbereitungstreffen
Versicherung der Teilnehmer/innen
Arbeitsbekleidung für die Teilnehmer/innen
Transportkosten für die Teilnehmer/innen sowie
für die Schüler/innen, welche die Veranstaltung
besuchen
Preise für Schülerwettbewerbe, die im Rahmen
der Veranstaltung stattfinden
Honorare für die Trainer/innen, welche die Teilnehmer/innen vorbereiten
Miete für die Räumlichkeiten, in denen die Vorbereitung stattfindet
Bewerbung der Veranstaltung und Medienarbeit
im Ausmaß von höchstens 8% der zugelassenen
Ausgaben
Moderation, Medaillen, technische Ausstattung
und musikalische Umrahmung bei der Schlussveranstaltung
Kosten für das interne Personal, das Aufgaben im
Zusammenhang mit der Vorbereitung und der
Organisation der Landesmeisterschaft des Handwerks und der Gastronomie erfüllt, und zwar im
Ausmaß von höchstens 20% der zugelassenen
Ausgaben. Die dafür zugelassenen Personalkosten dürfen die Löhne und Gehälter der Bediensteten der Autonomen Provinz Bozen für eine vergleichbare Funktionsebene nicht überschreiten.
Personale per l’assistenza dei concorrenti e dei
studenti che visitano il concorso
Affitto e installazione di Computer per l’analisi
del concorso
Alloggio e vitto per i partecipanti, la giuria e i
Trainer nell’ambito di incontri preliminari
Assicurazione dei concorrenti
Tute di lavoro per i partecipanti
Costi di trasporto per i concorrenti e gli studenti
che prendono parte alla manifestazione
Premi per competizioni tra studenti che si svolgono nell’ambito dell’evento
Compenso per i Trainer, che preparano i concorrenti
Affitto per i locali necessarie per la preparazione
Pubblicità per l’evento e lavoro mediatico per un
massimo dell’8% delle spese consentite
Moderazione, medaglie, allestimento tecnico e
intrattenimento musicale per la cerimonia finale
Spese per il personale interno che svolge compiti
nell’ambito della preparazione e organizzazione
del concorso provinciale per l’artigianato e gastronomia, che non possono superare tuttavia il
20% dei costi consentiti. I compensi consentiti
non possono superare gli stipendi dei dipendenti
della provincia autonoma di Bolzano comparabili
per le stesse qualifiche funzionali.
III. Contributi per la realizzazione di concorsi comparativi per apprendisti in tutti i mestieri riconosciuti che richiedono un tirocinio
III. Beiträge für die Durchführung von Lehrlingswettbewerben in allen anerkannten Lehrberufen
1.
1.
Spese riconosciute
Verranno accettate solo voci di spesa che sono
direttamente collegate con la realizzazione del concorso per apprendisti.
Anerkannte Ausgaben
Es werden nur Ausgabenposten anerkannt, die in
direktem Zusammenhang mit der Durchführung des
entsprechenden Lehrlingswettbewerbes stehen.
118
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Sono ammesse le seguenti voci di spesa :
Affitto per i locali nelle quali si svolge il concorso
Folgende Ausgabenposten sind zulässig:
Miete für die Räumlichkeiten, in denen der Wettbewerb stattfindet
Miete für die Wettbewerbswerkstätten; Auf- und
Abbau, Einrichtung sowie Beschilderung der Wettbewerbswerkstätten
Material für die Durchführung des Wettbewerbs
Affitto per le officine necessarie: il loro allestimento
e smantellamento, arredamento, predisposizione
di segnaletiche
Materiale necessario per lo svolgimento del concorso
Trasporto, pulizie, assicurazioni, sorveglianza delle
officine, spese nell’ambito dell’igiene e della sicurezza
Transport, Reinigung, Versicherung, Bewachung
der Einrichtung der Werkstätten, Ausgaben im
Zusammenhang mit Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen
Unterkunft und Verpflegung für die Teilnehmer/
innen und die Jury während des Wettbewerbs
Versicherung der Teilnehmer/innen
Medaillen und Preise
Alloggio e vitto per i partecipanti e la giuria, per
il periodo del concorso
Assicurazione dei concorrenti
Medaglie e premi.
[BO28080152709|A065|]
[AM28080152709|A065|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2047
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2047
Aggiunte all’elenco delle attività professionali
oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi
dell’art. 5, comma 1, della legge provinciale n.
2 del 20 marzo 2006
Ergänzung der Lehrberufsliste gemäß Art. 5,
Abs. 1 des Landesgesetzes vom 20. März 2006,
Nr. 2
omissis
……
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
a voti unanimi espressi nei modi di legge:
mit gesetzesmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmenmehrheit
1.
L’elenco delle attività oggetto di rapporto d’apprendistato, approvato con delibera della Giunta
provinciale n. 4541 del 28.12.2007, è integrato
nella sezione b) con le seguenti attività professionali oggetto di rapporto d’apprendistato di secondo livello:
«Tecnico/a edile»
«Conduttore di cantiere/conduttrice di cantiere».
1.
Il modificato elenco delle attività professionali
oggetto di rapporto d’apprendistato (allegato 2)
verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
2.
2.
Die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 4541
vom 28.12.2007 genehmigte Liste der Lehrberufe
wird im Abschnitt b) mit folgenden neuen Lehrberufen der höheren Lehre ergänzt:
«Techniker/in für das Baugewerbe»
«Baustellenleiter/in».
Die abgeänderte Lehrberufsliste (Anlage 2) wird
im Amtsblatt der Autonomen Region TrentinoSüdtirol veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
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Allegato 1)
1.
Tecnico edile/tecnica edile
Descrizione del profilo professionale
Anlage 1)
1.
-
Il tecnico edile-la tecnica edile:
conosce l’organizzazione, il funzionamento dell’impresa edile (tipologie, strutture e funzioni) e i
ruoli e le figure professionali che vi operano;
Der Techniker/die Technikerin für das Baugewerbe
entwickelt das vorgesehene technisch-wirtschaftliche Programm, legt den Durchführungsplan für
die Arbeiten an der Baustelle fest, bestimmt die
Phasen des Realisierungsprozesses;
arbeitet die Schätzungs-Aufmaße und die Dokumentation zur Buchung der Arbeiten in den verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses aus;
er überwacht den Fortschritt des Projektes und
greift im Falle einer Abweichung vom Plan des
Projekts ein;
er bestimmt, organisiert und verwaltet die technischen und professionellen Mittel zur Erreichung der wirtschaftlichen und produktiven Ziele.
Kompetenzen
-
-
conosce le principali tecniche costruttive e lavorazioni edili e relativa applicabilità in rapporto al
risultato atteso e al budget disponibile;
-
-
conosce i principi di gestione economico-finanziaria delle commesse edili e gli strumenti di contabilizzazione dei lavori edili;
conosce le norme e i regolamenti edilizi nazionali
e locali e le disposizioni relative alle tematiche di
risparmio energetico e di impatto edilizio;
-
-
-
-
conosce le norme e le disposizioni per la prevenzione degli infortuni e a tutela dell’igiene e della
sicurezza dell’ambiente di lavoro;
sa adottare tecniche di analisi e stima dei costi a
preventivo in rapporto ai dati di progetto ed a
valutazioni di fattibilità tecnica;
-
-
sa verificare la coerenza e la compatibilità tra
specifiche di progetto, soluzioni tecnico-realizzative, tempistica e budget ed evidenzia possibili
modifiche;
-
-
sa adottare le principali modalità di controllo
qualità delle forniture e dei manufatti edilizi realizzati;
sa utilizzare tecniche di programmazione e di
organizzazione del lavoro e strumenti di monitoraggio degli stati di avanzamento lavori:
-
-
-
Techniker/in für das Baugewerbe
Beschreibung des Berufsbildes
Il tecnico edile-la tecnica edile:
sviluppa il piano tecnico-economico previsto, definisce il programma operativo dei lavori di cantiere, pianifica le fasi del processo di realizzazione;
elabora i computi metrici estimativi e la documentazione relativa alla contabilizzazione dei lavori nei diversi stadi del processo produttivo;
monitora lo stato di avanzamento del progetto e
interviene in caso di scostamento con il piano di
progetto;
definisce, organizza e gestisce le risorse tecniche
e professionali per il raggiungimento degli obiettivi economico-produttivi.
Competenze
119
-
-
Der Techniker/die Technikerin für das Baugewerbe
kennt die Organisation, den Betrieb des Bauunternehmens (Typologien, Strukturen und Funktionen) und die in einem solchen Unternehmen
wirkenden Berufe;
kennt die wichtigsten Bautechniken und Arbeiten am Bau und deren Anwendbarkeit in Bezug
auf das erwartete Ergebnis und das zur Verfügung stehende Budget;
kennt die Prinzipien der wirtschaftlich-finanziellen Verwaltung der Bauaufträge und die Instrumente zur Verbuchung der Bauarbeiten;
kennt die staatlichen und lokalen Vorschriften
und Regelungen für das Bauwesen und die Themen der Energieersparnis und der baulichen
Auswirkungen betreffenden Bestimmungen;
kennt die Vorschriften und Bestimmungen bezüglich Unfallverhütung und zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz;
er ist fähig, Techniken der Kostenanalyse und
Vorkalkulation in Bezug auf die Daten des Projekts und technischer Machbarkeitsbeurteilungen anzuwenden;
er ist fähig, die Kohärenz und die Vereinbarkeit
zwischen das Projekt betreffenden Spezifikationen, technischen Durchführungsmöglichkeiten,
Zeitplanungen und Budget zu überprüfen und
zeigt mögliche Änderungen auf;
er ist fähig, die wichtigsten Prüfungsarten der
Qualität der Lieferungen und der realisierten
Bauten anzuwenden;
er ist fähig, Techniken der Arbeitsplanung und -organisation sowie Instrumente zur Überwachung
des Fortschritts der Arbeiten zu nutzen;
120
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
-
sa formulare il budget di progetto ed elaborare il
piano di approvvigionamento delle forniture;
-
-
sa programmare e schedulare tempistica, priorità
e vincoli di sequenza operativa delle attività di
progetto;
-
-
sa verificare il rispetto degli standard di sicurezza e della normativa antinfortunistica, rileva e
sanziona comportamenti non conformi;
-
-
sa aggiornarsi su innovazioni di prodotto e processo in modo da veicolare una corretta scelta
dei materiali ed opzioni costruttive migliorative;
-
-
gestisce, supporta e professionalizza i collaboratori;
coopera con i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
ha capacità di problem setting e problem solvine;
-
-
è rigoroso nell’adozione delle misure di protezione individuale per la sicurezza.
-
2.
Conduttore di cantiere/conduttrice di cantiere
2.
-
Descrizione del profilo professionale
-
Der Baustellenleiter/die Baustellenleiterin
liest das technische Projekt und erkennt Form,
Umfang und Maße der Bauten, die verwirklicht
werden sollen;
richtet die logistischen Bereiche der Baustelle
unter Beachtung der erteilten Anweisungen, der
Qualitätsstandards und der Arbeitssicherheit ein;
führt die Errichtung und Instandhaltung struktureller und/oder infrastruktureller Bauten gemäß
den Vorgaben der technischen Unterlagen aus;
nimmt Feinbearbeitungs- und Instandhaltungseingriffe an Teilen der äußeren und inneren
Maurerarbeiten und strukturellen Bauteilen vor.
allestisce gli spazi logistici di cantiere, nel rispetto delle disposizioni impartite e degli standard di
qualità e sicurezza del lavoro;
esegue costruzione e manutenzione di opere
strutturali e/o infrastrutturali secondo quanto
stabilito dalla documentazione tecnica;
effettua interventi di rifinitura e manutenzione
di parti di opere murarie e strutturali, esterne ed
interne.
-
Il conduttore di cantiere/la conduttrice di cantiere:
conosce l’organizzazione ed il funzionamento
dell’impresa edile (tipologie, strutture e funzioni)
e i ruoli e le figure professionali che vi operano;
Baustellenleiter/in
Beschreibung des Berufsbildes
Il conduttore di cantiere/la conduttrice di cantiere:
legge il progetto tecnico e individua forma, dimensioni e misure di opere da realizzare;
Competenze
er ist fähig, das Projektbudget abzufassen und
den Plan zur Beschaffung der Lieferungen auszuarbeiten;
er ist fähig, Zeitplanungen, Prioritäten und Auflagen zur Reihenfolge der Durchführung der Tätigkeiten im Rahmen des Projekts zu programmieren und zu kartieren;
er ist fähig, die Beachtung der Sicherheitsstandards und der Unfallverhütungsvorschriften zu
überwachen, er stellt Zuwiderhandlungen fest
und ahndet diese;
er ist fähig, sich bezüglich Innovationen bei Produkten und Verfahren weiterzubilden und auf
diese Weise für eine richtige Wahl der Materialien und die Verbreitung besserer Bauweisen zu
sorgen;
er leitet, unterstützt und entwickelt die Professionalität seiner Mitarbeiter;
er kooperiert mit den an der Verwirklichung des
Projekts Beteiligten;
er hat Fähigkeiten im Bereich des problem setting (der Problemstellung) und des problem solving (der Problemlösung);
er ist streng bei der Anwendung der individuellen Sicherheitsschutzmaßnahmen.
Kompetenzen
-
-
conosce i principali materiali utilizzati per l’edilizia e nelle opere infrastrutturali, le loro caratteristiche e modalità d’impiego;
-
-
conosce caratteristiche, modalità di utilizzo e di
manutenzione di macchinari di cantiere, attrezzi
di lavoro, macchine operatrici e relative attrezzature;
-
Der Baustellenleiter/die Baustellenleiterin
kennt die Organisation und den Betrieb des Bauunternehmens (Typologien, Strukturen und Funktionen) und die in einem solchen Unternehmen
wirkenden Berufe;
kennt die wichtigsten im Bauwesen und in den
infrastrukturellen Bauten verwendeten Materialien, ihre Charakteristika und Einsatzmodalitäten;
kennt Charakteristika, Verwendungs- und Wartungsmodalitäten von Baustellenmaschinen, Werkzeugen, Arbeitsmaschinen und die diesbezüglichen Ausrüstungen;
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-
-
-
-
-
-
conosce le modalità di costruzione coerenti con
la normativa in materia di risparmio energetico;
conosce le norme e le disposizioni a tutela dell’igiene e della sicurezza dell’ambiente di lavoro;
-
sa applicare le principali tecniche di assemblaggio di sistemi costruttivi, confezionamento, realizzazione delle opere strutturali e infrastrutturali;
sa adottare specifiche tecniche di recupero, ristrutturazione e consolidamento di strutture edili preesistenti;
sa adottare modalità di controllo dello stato di
funzionamento di attrezzi e strumenti di lavoro;
-
sa identificare e selezionare utensili e attrezzi di
lavoro da impiegare nelle diverse fasi di lavorazione;
sa verificare la disponibilità di materiali grezzi e
segnalare gli eventuali fabbisogni in rapporto a
tipologia e tempistica delle lavorazione da eseguire;
sa eseguire lavori di cura e manutenzione di utensili e attrezzi di lavoro impiegati e pulizia dell’area di operatività;
-
-
-
-
sa attuare misure e procedure per la prevenzione
degli infortuni, secondo quanto definito dal piano operativo della sicurezza nelle lavorazioni edili;
sa aggiornarsi sulle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni in cantiere e sulle innovazioni tecnologiche del proprio settore di lavoro;
-
recepisce le indicazioni in chiave propositiva e
migliorativa;
si relaziona efficacemente con altre figure e ruoli
presenti nel cantiere;
è rigoroso nell’adozione delle misure di protezione individuale per la sicurezza.
-
-
-
kennt die mit den Bestimmungen zur Energieeinsparung übereinstimmenden Bauweisen;
kennt die Normen und Bestimmungen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz;
ist fähig, die wichtigsten Techniken zum Zusammenbau von Bausystemen, der Anfertigung, der
Realisierung struktureller und infrastruktureller
Bauten anzuwenden;
ist fähig, technische Spezifikationen zur Wiedergewinnung, Umstrukturierung und Verstärkung
bestehender Bausubstanz anzuwenden;
ist fähig, Modalitäten der Kontrolle des Betriebszustands von Werkzeugen und Arbeitsinstrumenten anzuwenden;
ist fähig, Geräte und Werkzeuge zu bestimmen
und für den Einsatz in den verschiedenen Fertigungsphasen auszuwählen;
ist fähig, den Bestand an unbearbeiteten Materialien zu überprüfen und auf den eventuellen Bedarf in Bezug auf Typologie und Zeitplan der
durchzuführenden Fertigung hinzuweisen;
ist fähig, Pflege- und Wartungsarbeiten an den
verwendeten Geräten und Werkzeugen sowie Arbeiten zur Reinigung des Arbeitsplatzes durchzuführen;
ist fähig, Maßnahmen und Prozeduren zur Unfallverhütung gemäß dem gültigen Plan für die
Sicherheit der Bauarbeiten anzuwenden;
ist fähig, sich über die Bestimmungen zur Sicherheit und Unfallverhütung in den Baustellen
und über die technologischen Innovationen im
eigenen Arbeitssektor weiterzubilden;
nimmt die Anweisungen als Vorschläge und Verbesserungen entgegen;
kommuniziert wirksam mit anderen auf der Baustelle anwesenden Personen und Rollenträgern;
ist streng bei der Anwendung der individuellen
Sicherheitsschutzmaßnahmen.
Allegato 2)
Anlage 2)
Elenco delle attività professionali
oggetto di rapporto di apprendistato
di cui alla LP 2/2006, art. 1, com. 2, lett. a)
1)
2)
3)
4)
5)
tecnico per ascensori
tecnica per ascensori
tappezziere d’auto
tappezziera d’auto
panettiere
panettiera
lattoniere edile ed artistico
lattoniera edile ed artistica
vivaista
121
Liste der Lehrberufe
gemäß LG 2/2006, Art. 1,
Abs. 2, Buchst. a)
1)
2)
3)
4)
5)
Aufzugsanlagentechniker
Aufzugsanlagentechnikerin
Autotapezierer
Autotapeziererin
Bäcker
Bäckerin
Bau- und Galanteriespengler
Bau- und Galanteriespenglerin
Baumschuler
Baumschulerin
122
6)
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6)
8)
disegnatore tecnico edile
disegnatrice tecnica edile
bottaio
bottaia
fabbricante di ottoni
9)
pavimentista
9)
7)
10) birraio
birraia
11) legatore
legatrice
12) armaiolo
armaiola
13) operatore d’ufficio
operatrice d’ufficio
14) tecnico di laboratorio chimico
tecnica di laboratorio chimico
15) conciatetti
16) sarto per signora
sarta per signora
17) distillatore
distillatrice
18) tornitore in legno
tornitrice in legno
19) droghiere
droghiera
20) allestitore
allestitrice
21) arredatore
arredatrice
22) elettromeccanico
elettromeccanica
23) elettronico
elettronica
24) elettrotecnico
elettrotecnica
25) operatore delle produzioni alimentari
operatrice delle produzioni alimentari
26) meccanico per cicli
meccanica per cicli
27) policromatore
policromatrice
28) ricamatore in cuoio
ricamatrice in cuoio
29) meccanico di precisione
meccanica di precisione
30) bruciatorista
31) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici
piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici
32) decoratore con fiori
decoratrice con fiori
33) fotografo
fotografa
34) acconciatore
acconciatrice
7)
8)
10)
11)
12)
13)
Bautechnischer Zeichner
Bautechnische Zeichnerin
Binder
Binderin
Blechblasinstrumentenbauer
Blechblasinstrumentenbauerin
Bodenleger
Bodenlegerin
Brauer und Mälzer
Brauerin und Mälzerin
Buchbinder
Buchbinderin
Büchsenmacher
Büchsemacherin
Bürofachkraft
14) Chemielaborant
Chemielaborantin
15) Dachdecker
Dachdeckerin
16) Damenschneider
Damenschneiderin
17) Destillateur
Destillateurin
18) Drechsler
Drechslerin
19) Drogist
Drogistin
20) Druckfertiger
Druckfertigerin
21) Einrichtungsberater
Einrichtungsberaterin
22) Elektromechaniker
Elektromechanikerin
23) Elektroniker
Elektronikerin
24) Elektrotechniker
Elektrotechnikerin
25) Fachkraft für Lebensmittelherstellung
26) Fahrradmechaniker
Fahrradmechanikerin
27) Fassmaler
Fassmalerin
28) Federkielsticker
Federkielstickerin
29) Feinmechaniker
Feinmechanikerin
30) Feuerungsanlagentechniker
Feuerungsanlagentechnikerin
31) Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin
32) Florist
Floristin
33) Fotograf
Fotografin
34) Friseur
Friseurin
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35) galvanizzatore
galvanizzatrice
36) giardiniere
giardiniera
37) conciatore in pelle
conciatrice in pelle
38) vetraio
vetraia
39) pittore su vetro
pittrice su vetro
40) orafo e argentiere
orafa e argentiera
41) fumista
42) sarto da uomo
sarta da uomo
43) scultore in legno
scultrice in legno
44) fabbricante di strumenti musicali a fiato in legno
45) intagliatore in legno
intagliatrice in legno
46) installatore di impianti termosanitari
installatrice di impianti termosanitari
47) frigorista
48) spazzacamino
spazzacamina
49) carrozziere
carrozziera
50) ceramista
51) tecnico d’auto
tecnica d’auto
52) cuoco
cuoca
53) tecnico della comunicazione
tecnica della comunicazione
54) pasticciere
pasticciera
55) fabbro artistico
fabbra artistica
56) pellicciaio
pellicciaia
57) assistente di laboratorio
58) magazziniere gestionale
magazziniera gestionale
59) meccanico per macchine agricole
meccanica per macchine agricole
60) commesso di vendita di alimentari
commessa di vendita di alimentari
61) pellettiere
pellettiera
62) pittore e verniciatore
pittrice e verniciatrice
63) congegnatore meccanico
congegnatrice meccanica
64) intagliatore a macchina
intagliatrice a macchina
123
35) Galvaniseur
Galvaniseurin
36) Gärtner
Gärtnerin
37) Gerber
Gerberin
38) Glaser
Glaserin
39) Glasmaler und -dekorateur
Glasmalerin und -dekorateurin
40) Gold- und Silberschmied
Gold- und Silberschmiedin
41) Hafner
Hafnerin
42) Herrenschneider
Herrenschneiderin
43) Holzbildhauer
Holzbildhauerin
44) Holzblasinstrumentenbauer
Holzblasinstrumentenbauerin
45) Holzschnitzer
Holzschnitzerin
46) Installateur von Heizungs- und sanitären Anlagen
Installateurin von Heizungs- und sanitären Anlagen
47) Kälte- und Klimatechniker
Kälte- und Klimatechnikerin
48) Kaminkehrer
Kaminkehrerin
49) Karosseriebauer
Karosseriebauerin
50) Keramiker
Keramikerin
51) KFZ-Techniker
KFZ-Technikerin
52) Koch
Köchin
53) Kommunikationstechniker
Kommunikationstechnikerin
54) Konditor
Konditorin
55) Kunstschmied
Kunstschmiedin
56) Kürschner
Kürschnerin
57) Laborassistent
Laborassistentin
58) Lagerverwalter
Lagerverwalterin
59) Landmaschinenmechaniker
Landmaschinenmechanikerin
60) Lebensmittelverkäufer
Lebensmittelverkäuferin
61) Lederwarenerzeuger
Lederwarenerzeugerin
62) Maler und Lackierer
Malerin und Lackiererin
63) Maschinenbaumechaniker
Maschinenbaumechanikerin
64) Maschinenschnitzer
Maschinenschnitzerin
124
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
65) muratore
muratora
66) grafico multimediale - design
grafica multimediale - design
67) grafico multimediale - operatore
grafica multimediale - operatrice
68) grafico multimediale - tecnica multi-mediale
grafica multimediale - tecnica multi-mediale
69) macellaio
macellaia
70) casaro
casara
71) stampatore offset
stampatrice offset
72) assistente ottico
assistente ottica
73) organaio
organaia
74) meccanico ortopedico
meccanica ortopedica
75) calzolaio ortopedico
calzolaia ortopedica
76) segantino
segantina
77) liutaio
liutaia
78) sellaio
sellaia
79) magnano
magnana
80) fabbro
fabbra
81) estetista
82) calzolaio
calzolaia
83) cameriere
cameriera
84) stampatore serigrafico
stampatrice serigrafica
85) gelatiere
gelatiera
86) scultore in marmo
scultrice in marmo
87) scalpellino
scalpellina
88) ricamatore
ricamatrice
89) magliaio
magliaia
90) stuccatore e posatore di sistemi costruttivi a secco
stuccatrice e posatrice di sistemi costruttivi a secco
91) tappezziere-arredatore tessile
tappezziera-arredatrice tessile
92) tecnico per elettrodomestici
tecnica per elettrodomestici
93) disegnatore tecnico per impianti
disegnatrice tecnica per impianti
94) pulitore di tessuti
pulitrice di tessuti
65) Maurer
Maurerin
66) Mediengestalter - Mediendesign
Mediengestalterin - Mediendesign
67) Mediengestalter - Medienoperating
Mediengestalterin - Medienoperating
68) Mediengestalter - Medientechnik
Mediengestalterin - Medientechnik
69) Metzger
Metzgerin
70) Molkereifachmann
Molkereifachfrau
71) Offsetdrucker
Offsetdruckerin
72) Optikerassistent
Optikerassistentin
73) Orgelbauer
Orgelbauerin
74) Orthopädiemechaniker
Orthopädiemechanikerin
75) Orthopädieschuhmacher
Orthopädieschuhmacherin
76) Sägewerker
Sägewerkerin
77) Saiten- und Streichinstrumentenbauer
Saiten- und Streichinstrumentenbauerin
78) Sattler
Sattlerin
79) Schlosser
Schlosserin
80) Schmied
Schmiedin
81) Schönheitspfleger
Schönheitspflegerin
82) Schuhmacher
Schuhmacherin
83) Servierfachkraft
84) Siebdrucker
Siebdruckerin
85) Speiseeishersteller
Speiseeisherstellerin
86) Steinbildhauer
Steinbildhauerin
87) Steinmetz
Steinmetzin
88) Sticker
Stickerin
89) Stricker
Strickerin
90) Stukkateur und Trockenbauer
Stukkateurin und Trockenbauerin
91) Tapezierer-Raumausstatter
Tapeziererin-Raumausstatterin
92) Techniker für Elektrohaushaltsgeräte
Technikerin für Elektrohaushaltsgeräte
93) Technischer Zeichner für Anlagen
Technische Zeichnerin für Anlagen
94) Textilreiniger
Textilreinigerin
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
95) operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte
operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte
96) falegname
97) orologiaio
orologiaia
98) doratore
doratrice
99) commesso di vendita
commessa di vendita
100) scultore d’ornamento
scultrice d’ornamento
101) tessitore
tessitrice
102) cucitore
cucitrice
103) attrezzista
104) assistente alla poltrona di studio odontoiatrico
105) assistente odontotecnico
assistente odontotecnica
106) carpentiere in legno
carpentiera in legno
95) Tiefbauer
Tiefbauerin
96) Tischler
Tischlerin
97) Uhrmacher
Uhrmacherin
98) Vergolder
Vergolderin
99) Verkäufer
Verkäuferin
100) Verzierungsbildhauer
Verzierungsbildhauerin
101) Weber
Weberin
102) Weißnäher
Weißnäherin
103) Werkzeugmacher
Werkzeugmacherin
104) Zahnarzthelfer
Zahnarzthelferin
105) Zahntechnikerassistent
Zahntechnikerassistentin
106) Zimmerer
Zimmerin
Elenco delle attività professionali
oggetto di rapporto di apprendistato
di cui alla LP 2/2006, art. 1, com. 2, lett. b)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
operatore bancario
operatrice bancaria
tecnico contabile
tecnica contabile
conduttore di cantiere
conduttrice di cantiere
tecnico di produzione metallmeccanica
tecnica di produzione metallmeccanica
tecnico della produzione tessile
tecnica della produzione tessile
operatore specializzato manutenzione
operatrice specializzata manutenzione
meccatronico d’auto
meccatronica d’auto
Macchinista
9)
125
Liste der Lehrberufe
gemäß LG 2/2006, Art. 1,
Abs. 2, Buchst. b)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
tecnico marketing
tecnica marketing
10) agente di recapito
9)
11) restauratore di mobili e oggetti in legno
restauratrice di mobili e oggetti in legno
11)
12) tecnico edile
tecnica edile
13) capo tecnico
12)
10)
13)
Bankkaufmann
Bankkauffrau
Betriebsbuchhalter
Betriebsbuchhalterin
Baustellenleiter
Baustellenleiterin
Experte für Arbeitsvorbereitung
Expertin für Arbeitsvorbereitung
Experte für die Textilproduktion
Expertin für die Textilproduktion
Fachkraft für Instandhaltung
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatronikerin
Lokführer
Lokführerin
Marketingexperte
Marketingexpertin
Postbote
Postbotin
Restaurator von Möbeln und Holzgegenständen
Restauratorin von Möbeln und Holzgegenständen
Techniker für das Baugewerbe
Technikerin für das Baugewerbe
Technischer Leiter
Technische Leiterin
126
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
14) tecnico vendite
tecnica vendite
15) operatore assicurativo
operatrice assicurativo
16) tecnico amministrativo
tecnica amministrativa
17) capo treno/capo servizi treno
14) Verkaufsexperte
Verkaufsexpertin
15) Versicherungskaufmann
Versicherungskauffrau
16) Verwaltungsfachkraft
17) Zugführer
Zugführerin
Sul diploma per l’apprendistato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge provinciale 20
marzo 2006, n. 2, è riportata comunque la professione
di riferimento. Inoltre, può essere indicato uno specifico indirizzo oppure ambito professionale.
Auf dem Diplom für die Lehre gemäß Artikel 1,
Absatz 2, Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 20.
März, Nr. 2 wird in jedem Fall der betreffende Lehrberuf angeführt. Außerdem kann auch ein spezifischer
Schwerpunkt bzw. Tätigkeitsbereich angegeben werden.
Elenco delle attività professionali
oggetto di rapporto di apprendistato
di cui alla LP 2/2006, art. 1, com. 2, lett. c)
Liste der Lehrberufe
gemäß LG 2/2006, Art. 1,
Abs. 2, Buchst. c)
1)
ingegnere logistico e della produzione
1)
2)
laurea in informatica applicata
2)
Logistik- und Produktionsingenieur
Logistik- und Produktionsingenieurin
Laureat in angewandter Informatik
[BO28080152704|S050|D040|]
[AM28080152704|S050|D040|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2049
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2049
Dotazione organica provinciale supplementare per il personale docente delle scuole a carattere statale
Landeszusatzstellenplan für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
omissis
........
Art. 1
Istituzione della dotazione organica
provinciale supplementare
Art. 1
Errichtung
des Landeszusatzstellenplans
1. Ciascuna Intendenza scolastica istituisce secondo le norme della presente deliberazione una dotazione organica provinciale supplementare per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di
Bolzano.
2. La dotazione organica provinciale supplementare è suddivisa in posti di organico e classi di concorso.
3. L’Intendente scolastico/a competente istituisce
la dotazione organica provinciale supplementare,
osservando i seguenti criteri:
1. Jedes Schulamt errichtet gemäß den Bestimmungen dieses Beschlusses einen Landeszusatzstellenplan für die zeitlich unbefristete Aufnahme von
Lehrpersonal an den Schulen staatlicher Art in Südtirol.
a)
Nell’organico di fatto del relativo anno scolastico
esistono posti vacanti fino al 31 agosto e posti
2. Der Landeszusatzstellenplan ist nach Stellenplänen und Wettbewerbsklassen untergliedert.
3. Der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin errichtet den Landeszusatzstellenplan unter Berücksichtigung der folgenden
Kriterien:
a) Im tatsächlichen Stellenplan des entsprechenden
Schuljahres bestehen freie Stellen bis zum 31.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
disponibili fino al 30 giugno nella misura di almeno il 2% dell’intero organico di diritto riferito
allo stesso anno scolastico. In ogni caso devono
esistere almeno tre posti interi fino al 31 agosto
o fino al 30 giugno.
b)
Il numero dei posti nella rispettiva dotazione
organica provinciale supplementare disponibili
per l’assunzione del personale docente è pari al
40% del numero dei posti vacanti fino al 31 agosto e dei posti disponibili fino al 30 giugno. Le
eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso,
al numero intero superiore, se pari o superiori a
0,50 e, per difetto, al numero intero inferiore, se
inferiori a 0,50.
b)
127
August und ganzjährig verfügbare Stellen bis
zum 30. Juni im Ausmaß von mindestens zwei
Prozent der gesamten Stellen des rechtlichen
Stellenplans desselben Schuljahres. In jedem Fall
müssen mindestens drei ganze Stellen bis zum
31. August oder bis zum 30. Juni vorhanden sein.
Die Anzahl der Stellen im jeweiligen Landeszusatzstellenplan, die für die Aufnahme von Lehrpersonen zur Verfügung stehen, entspricht 40
Prozent der freien Stellen bis zum 31. August und
der ganzjährig verfügbaren Stellen bis zum 30.
Juni. Eventuelle Bruchteile werden auf die höhere
ganze Zahl aufgerundet, wenn sie 0,50 oder
mehr betragen, und auf die niedrigere ganze
Stelle abgerundet, wenn sie weniger als 0,50
betragen.
4. In ciascuno degli anni successivi vengono assunti nuovi docenti affinché il numero complessivo
della dotazione organica provinciale supplementare
corrisponda al 40% dei posti interi fino al 31 agosto o
fino al 30 giugno del relativo anno scolastico.
5. Qualora in sede di prima applicazione o negli
anni scolastici successivi ci sia personale sopranumerario oppure sia prevedibile personale sopranumerario, l’Intendente scolastico/a competente può sospendere la copertura della dotazione organica provinciale
supplementare o ridurre la percentuale per la copertura della dotazione organica provinciale supplementare.
4. In jedem der Folgejahre werden so viele Lehrpersonen neu aufgenommen bis die Gesamtheit des
Landeszusatzstellenplans 40 Prozent der ganzen Stellen bis zum 31. August oder bis zum 30. Juni des jeweiligen Schuljahres entspricht.
5. Falls bei der Erstanwendung oder in den nachfolgenden Schuljahren Lehrpersonal überzählig ist
oder überzähliges Lehrpersonal absehbar ist, kann der
zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige
Schulamtsleiterin die Besetzung des Landeszusatzstellenplanes aussetzen oder den Prozentsatz für die
Besetzung des Landeszusatzstellenplanes herabsetzen.
Art. 2
Copertura dei posti della dotazione organica
provinciale supplementare
Art. 2
Besetzung der Stellen
im Landeszusatzstellenplan
1. Terminata le operazioni di copertura dei posti
annualmente vacanti in organico, i posti della dotazione organica provinciale supplementare vengono
attribuiti nel seguente modo:
a) il 50% dei posti annualmente disponibili per
l’assunzione viene attribuito a persone inserite
nelle graduatorie non esaurite dei concorsi per
titoli ed esami ed il 50% con persone inserite nelle graduatorie provinciali. Anche per le presenti
finalità, si prosegue nell’ordine delle graduatorie
seguito per la copertura dei posti vacanti. Per
l’assunzione si possono essere utilizzati anche gli
spezzoni, fermo restando il numero complessivo
delle persone da assumere nel rispetto dei criteri
indicati nell’articolo 1. Ai sensi degli articoli 401,
comma 8, e 436, comma 2, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, la rinuncia alla nomina
comporta la decadenza dalla graduatoria per la
quale la nomina stessa è stata conferita.
1. Nach Abschluss der Besetzung der jährlich
freien Stellen in den jeweiligen Stellenplänen werden
die Stellen im Landeszusatzstellenplan wie folgt besetzt:
a) 50 Prozent der jährlich für die Aufnahme zur
Verfügung stehenden Stellen werden von Personen besetzt, die in den nicht aufgebrauchten
Ranglisten der Wettbewerbe nach Titeln und
Prüfungen aufscheinen, und 50 Prozent von Personen, die in den Landesranglisten eingetragen
sind. Dabei wird die Reihenfolge der Ranglisten,
die bei der Vergabe der freien Stellen angewandt
worden ist, fortgesetzt. Für die Aufnahme stehen
auch Reststundenaufträge zur Verfügung. Dadurch erhöht sich nicht die Anzahl der Personen,
die gemäß den Kriterien laut Artikel 1 aufgenommen werden. Gemäß Artikel 401 Absatz 8
und Artikel 436 Absatz 2, des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. April 1994, Nr. 297, bringt
der Verzicht auf die Aufnahme die Streichung
aus der Rangliste mit sich, auf deren Grundlage
die Stelle angeboten wurde.
128
b)
c)
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
In deroga ai criteri di cui all’articolo 1, nelle dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente di religione iscritto nelle previgenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale, che danno
titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso
per almeno dieci anni scolastici.
In deroga ai criteri di cui all’articolo 1, nelle dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente delle scuole secondarie di I. grado
delle località ladine, iscritto nelle graduatorie ad
esaurimento e che abbiano prestato servizio nel
medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno vent’anni scolastici.
b)
c)
In Abweichung von den Kriterien laut Artikel 1
werden Lehrpersonen für Religionsunterricht in
den Landeszusatzstellenplan aufgenommen, die
wenigstens zehn Schuljahre in demselben Stellenplan oder in derselben Wettbewerbsklasse
Dienst geleistet haben und in den früheren von
der Landesregierung genehmigten Landesranglisten eingetragen waren, die ihnen einen Vorrang bei der Erteilung von Aufträgen einräumen.
In Abweichung von den Kriterien laut Artikel 1
werden Lehrpersonen der Mittelschulen der ladinischen Ortschaften in den Landeszusatzstellenplan aufgenommen, die wenigstens zwanzig
Schuljahre in demselben Stellenplan oder in derselben Wettbewerbsklasse Dienst geleistet haben
und in den Ranglisten mit Auslaufcharakter eingetragen sind.
2. In deroga ai criteri di cui all’articolo 1, nelle
dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente titolare in scuole di altre province e che
svolge il proprio servizio in assegnazione provvisoria
in provincia di Bolzano da almeno cinque anni.
2. In Abweichung von den Kriterien laut Artikel
1, werden Lehrpersonen in den Landeszusatzstellenplan aufgenommen, die in anderen Provinzen eine
Planstelle innehaben und seit mindestens fünf Jahren
ihren Dienst in der Provinz Bozen leisten. Die Stellen
im Landeszusatzstellenplan können auch durch die
Versetzung von Lehrpersonen besetzt werden.
Art. 3
Effetti dell’assunzione nella dotazione organica
provinciale supplementare
Art. 3
Wirkung der Aufnahme
in den Landeszusatzstellenplan
1. L’Intendente scolastico/a competente stipula
con i docenti assunti nella dotazione organica provinciale supplementare un contratto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza dal primo giorno dell’anno scolastico di riferimento.
3. Il posto che il docente di cui al comma 1 sceglie nel primo anno scolastico costituisce la sede
provvisoria. L’assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l’assegnazione della sede definitiva
sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva
provinciale decentrata.
1. Der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin schließt mit den Lehrpersonen, die in den Landeszusatzstellenplan aufgenommen werden, einen zeitlich unbefristeten Arbeitsvertrag als Lehrperson mit Wirkung ab dem ersten Tag
des entsprechenden Schuljahres ab.
2. Auf die Lehrpersonen gemäß Absatz 1 werden
die Bestimmungen von Artikel 436 bis Artikel 440 und
von Artikel 485 bis Artikel 490 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. April 1994, Nr. 297, angewandt.
3. Die Stelle, die die Lehrperson gemäß Absatz 1
im ersten Schuljahr wählt, stellt einen provisorischen
Dienstsitz dar. Der Dienstsitz in den folgenden Schuljahren und die Zuweisung des definitiven Dienstsitzes
werden in dezentralen Kollektivvertragsverhandlungen festgelegt.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
Art. 4
Übergangs- und Schussbestimmungen
1. Qualora in sede di prima applicazione di questa deliberazione non siano ancora state istituite le
graduatorie provinciali di cui all’articolo 1 della legge
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, si applicano per
la copertura del 50% dei posti della relativa dotazione
organica provinciale supplementare le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio
2007-2009.
1. Sofern bei der ersten Anwendung dieses Beschlusses die Landesranglisten gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996,
Nr. 24, noch nicht errichtet worden sind, werden für
die Besetzung von 50% der Stellen im jeweiligen Landeszusatzstellenplan die entsprechenden Ranglisten
mit Auslaufcharakter für den Zweijahreszeitraum
2007-2009 verwendet.
2. Ai docenti di cui al comma 1 si applicano le
norme di cui agli articoli 436-440 e 485-490 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
129
2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152705|C080|]
[AM28080152705|C080|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2052
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2052
Sostituzione di due membri della commissione di conciliazione delle controversi di lavoro
presso l’Ufficio servizio lavoro di Bolzano
Austausch von zwei Mitgliedern der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim
Arbeitsservice in Bozen
omissis
1.
2.
………..
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
la rappresentanza dell’Associazione provinciale
artigianato nella commissione di conciliazione di
Bolzano così come prevista nella delibera 13 novembre 2006, n. 4098 viene modificata nel seguente modo:
il Dott. Thomas Hager (dt.) è il nuovo
membro supplente.
1.
La rappresentanza dell’Unione commercio-turismo-servizi nella commissione di conciliazione di
Bolzano così come prevista nella delibera 13 novembre 2006, n. 4098 viene modificata nel seguente modo:
La signora Alessandra Boaretto (it.) è il nuovo membro supplente.
2.
Die Vertretung des Landesverbands der Handwerker in der Schlichtungskommission Bozen, so
wie im Beschluss vom 13. November 2006, Nr.
4098 vorgesehen, wird wie folgt abgeändert:
-
Herr Dr. Thomas Hager (dt.) ist neues
Ersatzmitglied.
Die Vertretung des Verbandes für Kaufleute und
Dienstleister in der Schlichtungskommission Bozen, so wie im Beschluss vom 13. November
2006, Nr. 4098 vorgesehen, wird wie folgt abgeändert:
Frau Alessandra Boaretto (it.) ist neues
Erstatzmitglied.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152706|C180|]
[AM28080152706|C180|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2062
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2062
Consorzio di miglioramento fondiario «Castelvecchio» con sede in Comune di Caldaro approvazione delle modifiche allo Statuto
Bodenverbesserungkonsortium «Altenburg»
mit Sitz in der Gemeinde Kaltern - Genehmigung der Abänderungen der Statuten
omissis
..........
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
130
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
-
di approvare la modifica del terzo capoverso
dell’art. 17 dello Statuto del Consorzio di miglioramento fondiario “Castelvecchio” con sede in
Comune di Caldaro il cui nuovo testo - deliberato
dall’assemlea generale del consorzio stesso in data 25.3.2008 - risulta essere il seguente:
“Possono essere eletti quali membri della giunta
anche un coniuge o un familiare maggiorenne
del consorziato, perché gli stessi partecipino alla
conduzione del maso.
La presente deliberazione viene pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-
die Abänderung des dritten Absatzes des Art. 17
der Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums „Altenburg“ mit Sitz in der Gemeinde
Kaltern zu genehmigen, dessen neuer, von der
Vollversammlung am 25.3.2008 beschlossener
Text, somit lautet:
„Als Ausschussmitglied kann auch der Ehegatte
oder ein volljähriges Familienmitglied eines Mitglieds gewählt werden, sofern sie an der Bewirtschaftung des Hofes beteiligt sind.“
Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
[BO28080152710|A030|]
[AM28080152710|A030|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2066
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2066
Approvazione del nuovo testo delle «Direttive
di applicazione» relative alle Misure n. 211 e
n. 214 del «Programma di sviluppo rurale
2007- 2013», nonché revoca delle proprie deliberazioni n. 3528 del 22.10.2007 e n. 460 del
18.2.2008
Genehmigung der neuen Fassung der
«Durchführungsbestimmungen» für die Maßnahmen Nr. 211 und Nr. 214 des «Entwicklungsprogrammes für den ländlichen
Raum 2007-2013» sowie Widerruf der eigenen
Beschlüsse Nr. 3528 vom 22.10.2007 bzw. Nr.
460 vom 18.2.2008
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
omissis
.......
delibera
beschließt
1.
di approvare l’allegato testo - datato “giugno
2008” - delle “Direttive di applicazione” relative
alle Misure n. 211 e 214 del “Programma di sviluppo rurale 2007-2013”;
1.
die beigelegte Fassung - mit Datum Juni 2008 der oben erwähnten „Durchführungsbestimmungen“ bezüglich der Maßnahmen Nr. 211
bzw. 214 des “Entwicklungsprogrammes für den
ländlichen Raum 2007-2013“ zu genehmigen;
2.
di revocare la propria deliberazione n° 3528 del
22.10.2007, avente per oggetto “Direttive di applicazione relative alle Misure n. 211 e n. 214 del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013”, nonché la propria deliberazione n. 460 del 18.2.2008
riguardante l’integrazione e parziale modifica
delle “Direttive di applicazione” stesse;
2.
den eigenen Beschluss Nr. 3528 vom 22.10.2007
betreffend „Durchführungsbestimmungen für die
Anwendung der Maßnahmen Nr. 211 bzw. Nr.
214 des “Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum 2007-2013“, sowie den eigenen Beschluss Nr. 460 vom 18.2.2008 betreffend die Ergänzung und teilweise Abänderung derselben
„Durchführungsbestimmungen zu widerrufen;
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
3.
di trasmettere per conoscenza la presente delibera ai competenti Servizi della Commissione Europea, dell’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonché del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
3.
vorliegenden Beschluss an die zuständigen Stellen der Europäischen Kommission, der “AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura” sowie
des “Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali” zur Kenntnisnahme weiterzuleiten.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione 31 - Agricoltura
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Abteilung 31 - Landwirtschaft
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013
ENTWICKLUNGSPROGRAMM
FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM
2007-2013
DIRETTIVE DI APPLICAZIONE
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
•
Misura n. 211 “Indennità per svantaggi naturali a
favore di agricoltori delle zone montane”
•
•
Misura n. 214 “Pagamenti agroambientali”
•
1.
Ambito di applicazione
1.
Le presenti direttive si applicano alla Misura n.
211 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”, nonché alla Misura n. 214
“Pagamenti agroambientali”, di seguito denominate
rispettivamente „misura n. 211“ e “misura n. 214”,
del Programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano vigente per il periodo 2007-2013
approvato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005,
di seguito denominato PSR.
In tale contesto, le presenti direttive si applicano:
a)
ai richiedenti che, non avendo concluso gli impegni quinquennali precedentemente assunti a valere sulla misura n. 13 - “Misure agroambientali”
del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del Reg. CE
n. 1257/99, fanno richiesta di trasformare i loro
impegni in un nuovo impegno di cinque anni,
aderendo alla misura 214 - “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013;
b)
ai richiedenti che presentano nuove domande di
adesione o domande di conferma a valere sulle
misure n. 211 e n. 214 del PSR 2007-2013.
131
Maßnahme Nr. 211 “Ausgleichszahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von Landwirten in
Berggebieten ”
Maßnahme Nr. 214 “Zahlungen für Agrarumweltprämien”
Anwendungsbereich
Vorliegende Richtlinien werden auf die Maßnahme Nr. 211 “Ausgleichszahlungen für naturbedingte
Nachteile zugunsten von Landwirten in Berggebieten”,
sowie auf die Maßnahme Nr. 214 “Zahlungen für Agrarumweltprämien” (im folgenden „Maßnahme Nr.
211“ bzw. „Maßnahme Nr. 214“) des geltenden Entwicklungsprogrammes für den Ländlichen Raum der
Autonomen Provinz Bozen für den Zeitraum 20072013 angewandt, der im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 genehmigt wurde und im folgenden
ELR genannt wird.
In diesem Zusammenhang werden die vorliegenden Richtlinien angewandt:
a) auf Antragsteller, welche die vorher übernommenen fünfjährigen Verpflichtungen im Sinne der
Maßnahme Nr. 13 - „Agrarumweltmaßnahmen“
des Ländlichen Entwicklungsplanes 2000-2006 der
Autonomen Provinz Bozen laut EG-Verordnung Nr.
1257/99 noch nicht zur Gänze erfüllt haben und eine Umwandlung ihrer Verpflichtungen in eine neue
fünfjährige Verpflichtung im Sinne der Maßnahme
Nr. 214 “Zahlungen für Agrarumweltprämien” des
ELR 2007-2013 beantragen;
b) auf Antragsteller, die neue Beitrittsgesuche bzw.
Bestätigungsgesuche im Sinne der Maßnahmen Nr.
211 bzw. Nr. 214 des ELR 2007-2013 einreichen.
132
2.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Combinazione di aiuti
2.
Kombination von Beihilfen
I singoli interventi della misura n. 214 sono cumulabili tra loro purché non riguardino la stessa superficie.
I premi relativi alla misura n. 214 sono compatibili con gli aiuti di cui alla misura n. 211, in quanto le
condizioni fissate per la loro concessione sono piú
restrittive rispetto a quelle fissate per la concessione
dell’indennità compensativa.
Die einzelnen Vorhaben der Maßnahme Nr. 214
sind kumulierbar, sofern sie nicht auf dieselbe Fläche
bezogen sind.
Die Prämien gemäß Maßnahme Nr. 214 sind mit
den Beihilfen gemäß Maßnahme Nr. 211 vereinbar, da
die Bedingungen für deren Gewährung restriktiver
sind als diejenigen, die für die Ausgleichszulage gelten.
3.
3.
Presentazione delle domande
Einreichung der Anträge
3.1 Richiedenti
La domanda di adesione, di modifica o di conferma è presentata dai soggetti registrati
nell’“Anagrafe provinciale delle imprese agricole”
come imprenditori agricoli o come persone fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti previsti dalle singole azioni della misura e si impegnano a rispettare le prescrizioni e gli impegni
assunti con la domanda di premio.
3.1 Antragsteller
Das Beitritts-, Abänderungs- bzw. Bestätigungsansuchen wird von den im “Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen” als landwirtschaftliche
Unternehmer oder als physische oder juridische Personen eingetragenen Subjekten vorgelegt, welche
die von den einzelnen Vorhaben der Maßnahme
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen und sich
verpflichten, die mit dem Prämienansuchen verbundenen Auflagen und Verpflichtungen einzuhalten.
3.2 Termine di presentazione
La Ripartizione provinciale 31 - Agricoltura fissa
annualmente il termine di presentazione delle
domande per la campagna in corso.
3.2 Einreichfristen für die Anträge
Die Landesabteilung 31 - Landwirtschaft legt
jährlich für die laufende Kampagne den Endtermin für die Einreichung der Ansuchen fest.
4.
4.
Modifiche in corso d’impegno
Änderungen während der Laufzeit der Verpflichtung
4.1 Trasformazione di impegno
Nel corso del periodo di impegno il richiedente
può inoltrare, entro il termine di presentazione
di cui al punto 3.2, domanda di trasformazione di
un intervento in altro intervento della misura n.
214, a condizione che l’impegno esistente risulti
significativamente rafforzato. Sono pertanto ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni:
Dall’intervento 1 (Colture foraggere) all’intervento 5 (Coltivazioni biologiche) oppure
all’intervento 7 (Tutela del paesaggio)
dall’intervento 3 (Cerealicoltura tradizionale)
all’intervento 5 (Coltivazioni biologiche)
dall’intervento 4 (Viticoltura) all’intervento 5
(Coltivazioni biologiche)
dall’intervento 6 (Premi per l’alpeggio) al subintervento 7.4 (Pascoli alberati) oppure al subintervento 7.5 ( Torbiere)
da un sub-intervento ad un altro nell’ambito
dell’intervento 7 (Tutela del paesaggio).
4.1 Umwandlung von Verpflichtungen
Während der Laufzeit der Verpflichtung kann der
Antragsteller, innerhalb des Endtermins laut
Punkt 3.2, um die Umwandlung eines Vorhabens
in ein anderes Vorhaben im Rahmen der Maßnahme Nr. 214 des ELR ansuchen, vorausgesetzt,
die vorhergehende Verpflichtung wird dadurch
wesentlich verstärkt. Daher sind ausschließlich
folgende Umwandlungen zulässig:
von Vorhaben 1 (Grünland) auf Vorhaben 5
(Biologischer Anbau) oder auf Vorhaben 7
(Landschaftsschutz)
von Vorhaben 3 (Traditioneller Getreideanbau)
auf Vorhaben 5 (Biologischer Anbau)
von Vorhaben 4
(Umweltschonender
Weinbau) auf Vorhaben 5 (Biologischer Anbau)
von Vorhaben 6 (Alpungsprämie) auf
Untermaßnahme 7.4 (Bestockte Weiden) oder
auf Untermaßnahme 7.5 (Moore)
von einer Untermaßnahme auf eine andere im
Rahmen des Vorhabens 7 (Landschaftsschutz).
4.2 Permuta di particelle
Nel corso del periodo di impegno le particelle che
formano oggetto della domanda di premio possono essere permutate nei seguenti casi:
4.2 Austausch von Grundparzellen
Im Laufe der Geltungsfrist der Auflagenbindung
können die Grundparzellen, auf welche sich der
Beihilfeantrag bezieht, in folgenden Fällen ausgetauscht werden:
a) bei Einreichung des jährlichen Antrags im
Falle von Parzellen, die dem Fruchtwechsel
unterliegen
a)
all’atto della presentazione della domanda
annuale, per le particelle oggetto di rotazione colturale
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
b)
durante la fase istruttoria della domanda,
prima dell’eventuale estrazione a campione
della domanda stessa o comunque fino all’inserimento della domanda nella lista di liquidazione, la permuta può essere eseguita
su richiesta motivata del richiedente, oppure d’ufficio in caso di errore palese
b)
c)
nel corso di una verifica in loco, previo accertamento da parte dell’Autorità incaricata
del controllo in merito all’ammissibilità della particella oggetto di permuta nonché
all’effettivo rispetto degli impegni sulla particella stessa.
c)
4.3 Recesso dall’impegno
Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti
con la domanda è possibile in qualsiasi momento
del periodo d’impegno e la relativa richiesta deve
essere inoltrata formalmente al competente ufficio istruttorio.
Tuttavia, dal momento in cui l’autorità competente ha comunicato al richiedente l’esecuzione
di un controllo a suo carico, il recesso non è ammesso in relazione alle parti di domanda oggetto
di controllo.
Nel caso in cui il richiedente dichiari spontaneamente per iscritto al momento della presentazione della
domanda di conferma annuale, e comunque prima
dell’esecuzione di un eventuale sopralluogo disposto
a carico della sua azienda, una motivata riduzione
delle superfici o dei capi di bestiame oggetto di impegno, si procede secondo le seguenti modalità:
a) se la riduzione - riferita all’intera durata del
quinquennio di impegno - è inferiore o pari
al 30% rispetto a quanto dichiarato in domanda, l’importo del premio viene calcolato
sulla base della dichiarazione motivata resa
dal richiedente.
In tal caso il beneficiario è comunque tenuto
alla restituzione parziale dei premi già percepiti per le superfici interessate dalla riduzione. Il beneficiario deve inoltre mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora
assoggettata ed il contributo verrà erogato
in modo proporzionale;
b)
se la riduzione è superiore al 30% rispetto a
quanto dichiarato in domanda, la domanda
stessa decade totalmente ed il beneficiario è
tenuto a restituire per intero i premi già
percepiti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4.4 Trasferimento di impegno
Il trasferimento parziale o totale dell’impresa agricola è sempre ammissibile purché il subentrante assuma formalmente l’impegno per la durata residua. In tal caso il cedente non è tenuto a
restituire le somme già percepite ed il suben-
133
während der Zeit der Bearbeitung des Antrages, bevor der Antrag zwecks allfälliger
Stichprobenkontrolle gezogen wird, oder jedenfalls bis zur Aufnahme des Antrags ins
Auszahlungsverzeichnis kann eine Umwidmung auf begründeten Antrag des Antragstellers oder von Amts wegen erfolgen,
falls offensichtlich ein Fehler vorliegt
während einer Kontrolle vor Ort, nachdem
die zuständige Behörde die Förderfähigkeit
in Bezug auf die betreffende Parzelle und die
tatsächliche Einhaltung der Auflagen bezüglich der Parzelle überprüft hat.
4.3 Rücktritt von der Verpflichtung
Der teilweise oder vollständige Rücktritt von den
mit dem Ansuchen eingegangenen Verpflichtungen ist in jedem Moment des Verpflichtungszeitraums möglich.
Trotz allem ist der Rücktritt für jene Teile des
Ansuchens nicht möglich, welche Gegenstand einer Kontrolle sind, sofern die zuständige Behörde
dem Antragsteller mitgeteilt hat, zu seinen Lasten eine Kontrolle durchzuführen.
Erklärt der Antragsteller von sich aus schriftlich, bei
Einreichung des jährlichen Bestätigungsantrages
und allenfalls vor einem eventuellen Lokalaugenschein, der für seinen Betrieb verfügt wurde, die begründete Reduzierung der Flächen oder der Anzahl
der Tiere, auf welche sich seine Verpflichtung bezieht, wird folgendermaßen verfahren:
a) beträgt die Reduzierung - bezogen auf die
gesamte fünfjährige Verpflichtungsdauer 30% oder weniger als der im Ansuchen angegebene Wert, wird der Betrag der Prämie nach
der vom Antragsteller abgegebenen begründeten Erklärung berechnet.
In diesem Fall ist der Begünstigte jedoch
verpflichtet, die bereits erhaltenen Prämien
für jene Flächen teilweise zurückzuzahlen,
welche Gegenstand der Reduzierung sind.
Der Begünstigte muss außerdem auf den
restlichen Betriebsflächen die Verpflichtungen einhalten und der Beitrag wird verhältnismäßig ausbezahlt;
b) beträgt die Reduzierung über 30% des im
Antrag erklärten Wertes, wird der Antrag
zur Gänze ausgeschlossen, und der Begünstigte ist verpflichtet, ausgenommen Fälle
höherer Gewalt, die bereits erhaltenen Prämien gänzlich zurückzuzahlen.
4.4 Umwandlung von Verpflichtungen
Die teilweise oder gänzliche Übergabe des
land5wirtschaftlichen Unternehmens ist immer
möglich, sofern der Nachfolger formell die Verpflichtung für die verbleibende Laufzeit übernimmt. In diesem Fall ist der Übergebende nicht
134
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
verpflichtet die bereits erhaltenen Beträge zurückzuerstatten und der Nachfolger wird verantwortlich für die Einhaltung der Verpflichtungen für den verbleibenden Zeitraum.
trante diviene responsabile del rispetto dell’impegno per la durata residua.
5.
Forza maggiore
Si riconoscono a titolo esemplificativo i seguenti
casi di forza maggiore:
a) decesso del richiedente;
b) incapacità professionale di lunga durata del richiedente o dei famigliari che collaborano a tempo pieno nell’azienda del richiedente stesso;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al
momento dell’assunzione dell’impegno;
d) calamità naturale grave, che colpisca in misura
rilevante gli impianti e/o la superficie agricola
dell’azienda;
e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;
f)
g)
h)
epizoozia che colpisca la totalità o una parte del
patrimonio zootecnico del richiedente;
fitopatia che colpisca la totalità o una parte rilevante delle colture del richiedente;
altri casi riconosciuti dalla Commissione per il
riesame di cui al capitolo 9., a condizione che gli
stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.
5.
Höhere Gewalt
Als Fälle höherer Gewalt werden beispielsweise
anerkannt:
a) das Ableben des Antragstellers;
b) langanhaltende Berufsunfähigkeit des Antragstellers oder der Familienangehörigen, die in
Vollzeit am Betrieb mitarbeiten;
c) Enteignung eines erheblichen Teils des Betriebes,
wenn diese zum Zeitpunkt der Übernahme der
Verpflichtung nicht vorhersehbar war;
d) eine schwere Naturkatastrophe, welche die Anlagen und/oder den landwirtschaftlichen Grund
des Betriebes in erheblichem Ausmaß schädigt;
e) die Zerstörung der Betriebsgebäude durch einen
unvorhersehbaren Schadensfall;
f) eine Seuche, welche den Viehbestand des Antragstellers ganz oder teilweise befällt;
g) eine Pflanzenkrankheit, welche die Pflanzungen
des Antragstellers ganz oder beträchtlich befällt;
h) andere Fälle die von der im Kapitel 9 erwähnte
Kommission für die Nachprüfung anerkannt werden, unter der Bedingung, dass diese der EUKommission notifiziert wurden.
Nei casi riconosciuti di forza maggiore il richiedente
non è tenuto a restituire le somme già percepite e non
si applica a suo carico alcuna sanzione.
In anerkannten Fällen von höherer Gewalt muss der
Antragsteller die bereits erhaltenen Beträge nicht
zurückerstatten und es wird auch keine Sanktion zu
seinen Lasten verhängt.
6.
6.
Controlli
I controlli riguardano:
6.1) la verifica dei criteri di ammissibilità, eseguita mediante:
a)
b)
-
controlli amministrativi
vengono eseguiti dall’ufficio istruttore sulla
totalità delle domande e comprendono:
la verifica dei criteri di ammissibilità
previsti per le singole misure ed
interventi
la verifica amministrativa del rispetto
dell’impegno quinquennale
-
la verifica incrociata delle particelle
dichiarate, al fine di evitare che la stessa
superficie venga ammessa a premio più
volte per lo stesso anno di applicazione
-
la verifica della consistenza del bestiame
detenuto, qualora necessario in relazione
al tipo di intervento adottato.
Controlli in loco
vengono eseguiti su un campione pari ad
almeno il 5% dei beneficiari ogni anno
Kontrollen
Die Kontrollen betreffen:
6.1) die Überprüfung der Zugangskriterien wird durchgeführt über:
a)
Verwaltungskontrollen
Diese werden vom bearbeitenden Amt bei allen Ansuchen durchgeführt und beinhalten:
die Überprüfung der von den einzelnen
Maßnahmen und Vorhaben vorgesehenen Zugangsvoraussetzungen
die verwaltungsmäßige Kontrolle der
Einhaltung der fünfjährigen Verpflichtung
die Kreuzkontrolle der erklärten Grundparzellen, um zu vermeiden, dass dieselbe Fläche für dasselbe Förderungsjahr
mehrfach zur Prämiengewährung zugelassen wird
die Überprüfung des tatsächlichen Viehbestandes, falls dies im Zusammenhang
mit der Natur des Vorhabens erforderlich
ist.
b)
-
Lokalaugenscheine
die Lokalaugenscheine umfassen eine jährliche
Stichprobe von mindestens 5% der Begünstigten
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
sono eseguiti a carico di tutti gli impegni di
un beneficiario che è possibile controllare al
momento della visita
sono effettuati di norma senza preavviso;
tuttavia è ammesso un preavviso limitato,
che non può oltrepassare le 48 ore, per
consentire, durante il sopralluogo, la
presenza del beneficiario o di un suo
rappresentante
vengono effettuati dal personale del Corpo
forestale provinciale, che può avvalersi della
consulenza del personale tecnico della
Ripartizione provinciale agricoltura e della
Ripartizione provinciale natura e paesaggio;
il personale addetto ai sopralluoghi è
autorizzato ad eseguire o richiedere prelievi,
campionature ed analisi, ad esaminare in
loco la documentazione conservata presso le
aziende dei richiedenti e necessaria
all’istruzione delle domande ed a richiedere
agli stessi la presentazione di tutta la
documentazione necessaria al perfezionamento dell’istruttoria
il personale che esegue il sopralluogo redige
un verbale di accertamento su apposito modulo che deve essere firmato dallo stesso,
nonché eventualmente dal titolare dell’azienda - o da un suo delegato - che ha presenziato al sopralluogo stesso
-
-
l’ufficio istruttore competente può comunque disporre l’esecuzione di sopralluoghi a
carico di qualsiasi richiedente per la verifica
degli impegni nonché del mantenimento dei
criteri di ammissibilità.
-
c)
Verifica istruttoria in loco
Unicamente a carico delle domande presentate a valere sull’intervento 7 - “Tutela del
paesaggio” della Misura n. 214, l’ufficio istruttore può disporre l’esecuzione di una
verifica istruttoria in loco, al fine di verificare la superficie e la relativa classificazione
dichiarate dal richiedente.
Tale verifica viene eseguita nel periodo compreso tra la presentazione della domanda iniziale e l’inserimento del beneficiario
nell’elenco di liquidazione e, in quanto necessaria al perfezionamento dell’istruttoria, non
determina l’applicazione di sanzioni a carico
del richiedente, qualora si accertino difformità
tra quanto dichiarato e quanto verificato.
c)
-
-
-
-
-
-
135
werden für alle Verpflichtungen des Antragstellers durchgeführt, welche vor Ort
kontrolliert werden können
werden in der Regel ohne Vorankündigung
durchgeführt; eine begrenzte Ankündigungsfrist von 48 Stunden ist jedoch zulässig, um
während des Lokalaugenscheines die Anwesenheit des Begünstigten oder seines Vertreters zu ermöglichen
werden vom Fachpersonal des Landesforstkorps durchgeführt, welches die Beratung
von Fachpersonal der Abteilungen Landwirtschaft, sowie Natur und Landschaft der
Landesverwaltung in Anspruch nehmen
kann. Das mit den Lokalaugenscheinen betraute Personal ist ermächtigt, Material- und
Stichprobenentnahmen und Analysen durchzuführen oder vor Ort die im Betrieb des Begünstigten verwahrten Unterlagen zu überprüfen, welche für die Bearbeitung notwendig sind, und die Vorlegung sämtlicher Unterlagen zu verlangen, die für den Abschluss
der Bearbeitung benötigt werden
das Personal, welches die Lokalaugenscheine durchführt, verfasst ein Erhebungsprotokoll auf einem eigenen Vordruck, das vom
Personal und eventuell vom Betriebsinhaber
- oder dessen Vertreter - unterzeichnet werden muss, welcher bei der Kontrolle anwesend war
das für die Bearbeitung der Ansuchen zuständige Amt kann jederzeit Lokalaugenscheine
bei jedem Begünstigten hinsichtlich der Verpflichtungen sowie des Fortbestandes der Zulassungsvoraussetzungen anordnen.
Verwaltungstechnische Erhebung vor Ort
Nur für die Ansuchen, welche das Vorhaben
7 - "Landschaftspflege" der Maßnahme Nr.
214 betreffen, kann das bearbeitende Amt
die Durchführung einer Erhebung vor Ort
verfügen, um die vom Antragsteller angegebene Fläche und die diesbezügliche Klassifizierung zu überprüfen.
Diese Erhebung wird im Zeitraum zwischen der
Einbringung des Erstansuchens und der Eintragung des Begünstigten in die Liquidierungsliste durchgeführt und bedingt, als für den Bearbeitungsvorgang notwendiger Schritt, keine
Strafen für den Antragsteller, falls Abweichungen zwischen den erklärten und den erhobenen Werten festgestellt werden.
6.2) La verifica delle superfici e del rispetto della condizionalità, eseguita dall’Organismo pagatore competente secondo quanto stabilito da apposita
convenzione.
6.2) die Kontrollen der Flächen und der Einhaltung der
„cross compliance“ werden von der zuständigen
Zahlstelle laut spezifischer Konvention durchgeführt.
7.
7.
Esito dei controlli: riduzioni ed esclusioni
7.1 Controllo delle superfici e degli animali
Ergebnisse der Kontrollen (Abzüge und Ausschlüsse)
7.1 Kontrolle der Flächen und des Viehbestandes
136
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
ESITO AZIENDALE SUPERFICI
ESITO
% SCOSTAMENTO
In concordanza
[- 30%]
EFFETTO
ESITO
Verifica dell’importo da eroga- In tolleranza
re in relazione all’esito per
gruppo di coltura
In tolleranza
Fuori tolleranza
Fuori tolleranza > 30% - 50%
Fuori tolleranza Oltre 50%
assoluta
ESITO PER GRUPPO COLTURA
(stessa aliquota di aiuto)
% SCOSTAMENTO
EFFETTO
[0% - 3%] e al massi- Importo relativo
mo 2 ha
alla
superficie
determinata (Art.
16 par. 1 Reg. (CE)
n. 1975/2006)
[0% - 3%] e > 2 ha Importo relativo
oppure [3% - 20%]
alla
superficie
determinata meno
due volte la differenza riscontrata
(Art. 16 par. 2
Reg.
(CE)
n.
1975/2006)
Oltre 20%
Esclusione
dal
pagamento (Art.
16 par. 2, comma
2 del Reg. CE
1975/2006)
Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 30% la
superficie determinata calcolata in conformità all’art. 50, par.
3 del Reg. CE 796/2004, l’aiuto
a cui il beneficiario avrebbe
avuto diritto nell’ambito di
tutte le corrispondenti misure
a superfici non è concesso per
l’anno civile considerato (Art.
16 par. 3 Reg. CE 1975/2006)
Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 50% la
superficie determinata, l’aiuto
non è concesso per l’anno
civile considerato. Inoltre il
beneficiario è escluso ancora
una volta dal beneficio
dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra
la superficie dichiarata e la
superficie determinata in conformità all’art. 50, par. 3 del
Reg. CE 796/2004. Tale importo
è detratto dai pagamenti degli
aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di
sostegno previsti dal Reg. CE
1782/2003 e del Reg. CE
1698/2005, a cui il beneficiario
avrebbe diritto in virtù delle
domande presentate nel corso
dei tre anni civili successivi a
quello di accertamento. Se
l’importo non può essere detratto integralmente da tali
pagamenti, il saldo restante
viene annullato (Art. 16 par. 3,
comma 2 Reg. CE 1975/2006)
Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004, è imputabile ad
irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall’aiuto per la corrispondente misura a superficie
per il corrispondente esercizio FEARS (annuale). Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla
differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’art. 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno ai sensi
del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 1698/2005.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
FLÄCHENERGEBNISSE AUF BETRIEBSEBENE
ERGEBNIS
% Abweichung
FOLGE
ERGEBNIS AUF EBENE DER KULTURGRUPPE
(gleiche Prämienhöhe)
ERGEBNIS
% Abweichung
FOLGE
In Übereinstimmung
[0% - 30%]
Kontrolle des auszubezahlendes Be- In Toleranz
trages bezogen auf das Ergebnis für
die Kulturgruppe
Außer Toleranz
>30%-50%
Wenn die erklärte Gesamtfläche die
in Übereinstimmung mit Art. 50, Par.
3 der VO EG 796/2004 festgestellte
Fläche um mehr als 30% übersteigt,
wird die dem Begünstigten zustehende Beihilfe im Rahmen aller entsprechenden Flächenmaßnahmen im
betreffenden Kalenderjahr nicht gewährt
(Art. 16 Par. 3 VO EG 1975/2006)
Wenn die erklärte Gesamtfläche die
festgestellte Fläche um mehr als 50%
übersteigt wird die Beihilfe für das
betreffende Kalenderjahr nicht gewährt. Zusätzlich wird der Beitragsempfänger vom Erhalt der Prämie für
einen Betrag entsprechend der Differenz zwischen erklärter und in Übereinstimmung mit Art. 50, Par. 3 der
VO EG 796/2004 festgestellter Fläche
ausgeschlossen. Dieser Betrag wird
von Beihilfezahlungen im Rahmen
jeglicher Beihilfe- oder Stützungsregelung im Sinne der VO EG
1782/2003 und der VO EG 1698/2005
abgezogen, welche dem Begünstigten aufgrund seiner eingereichten
Ansuchen im Zeitraum von drei Kalenderjahren ab Feststellung der
Abweichung zustehen würden. Wenn
der Betrag nicht vollständig von
diesen Zahlungen abgezogen werden
kann wird der verbleibende Restbetrag annulliert
(Art. 16 Par. 3, Absatz 2 Reg. CE
1975/2006).
Außerhalb der abso- über 50%
luten Toleranz
137
[0% - 3%] und Betrag bezogen auf die
maximal 2 ha
festgestellte Fläche
(Art. 16 Par. 1 VO
(EG) Nr. 1975/2006)
In Toleranz
[0% - 3%] und Betrag bezogen auf
> 2 ha oder die festgestellte Flä[3% - 20%]
che abzüglich der
zweifachen
festgestellten Differenz
(Art. 16 Par. 2 VO
(EG) Nr. 1975/2006)
Ausschluss von der
Außer
Tole- über 20%
Zahlung
ranz
(Art. 16 Par. 2 VO
(EG) Nr. 1975/2006)
Falls die Differenz zwischen erklärter Fläche und laut Art. 50 (3) der VO (EG) Nr. 796/2004 festgestellter Fläche auf wissentlich oder absichtlich begangene Unregelmäßigkeiten zurückzuführen ist wird der Begünstigte von der Beihilfe der entsprechenden Flächenmaßnahme für
das diesbezügliche ELER-Finanzjahr (jährlich) ausgeschlossen. Zusätzlich wird der Begünstigte vom Erhalt der Beihilfe für einen Betrag
entsprechend der Differenz zwischen erklärter und in Übereinstimmung mit Art. 50, Par. 3 der VO EG 796/2004 festgestellter Fläche ausgeschlossen und zwar aufgrund seiner eingereichten Ansuchen im Rahmen jeglicher Beihilfe- oder Stützungsregelung im Sinne der VO EG
1782/2003 und der VO EG 1698/2005 im Zeitraum von drei Kalenderjahren ab Feststellung der Abweichung.
138
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
ESITO AZIENDALE ANIMALI
ESITO
In concordanza
% SCOSTAMENTO
0% - 50%
EFFETTO
ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI
(le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative
agli ovini e caprini devono essere trattate separatamente)
ESITO
% SCOSTAMENTO
EFFETTO
Verifica dell’importo da In tolleranza
erogare in relazione
all’esito per bovini
all’esito per ovini e
caprini
In tolleranza
Fuori
tolleranza
Fuori tolleranza Oltre 50%
assoluta
Fino a 3 animali solo per i Importo da calcobovini
lare in base agli
animali accertati
(Art. 17 par. 1 Reg.
CE 1975/2006)
> 3 animali solo per i Importo da calcobovini e fino al 20%
lare in base all’art.
59 par. 2 del Reg.
CE 796/2004 (Art.
17 par. 2 Reg. CE
1975/2006)
Oltre 20%
Esclusione
dal
pagamento (Art.
17 par. 2 Reg. CE
1975/2006)
Se la percentuale di
scostamento degli animali accertati ai sensi
dell’art. 59 (3) del Reg.
CE 796/2004 supera di
oltre il 50%, il beneficiario è escluso ancora
una volta dal beneficio
dell’aiuto per un importo corrispondente alla
differenza tra il numero
degli animali dichiarati
ed il numero degli animali accertati in conformità all’art. 57 (3) del
Reg. CE 796/2004. Tale
importo è detratto dai
pagamenti degli aiuti
nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto
o di sostegno ai sensi
del Reg. CE 1698/2005, a
cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù
delle domande presentate nel corso dei tre
anni civili successivi a
quello di accertamento.
Se l’importo non può
essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (Art.
17 par. 3 Reg. CE
1975/2006)
Se la differenza fra il numero degli animali dichiarati e gli animali accertati a norma dell’articolo 57(3) del regolamento Ce n. 796/2004, è
imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall’aiuto per il corrispondente regime
di aiuto per i bovini in questione per il corrispondente esercizio FEARS (annuale). Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell’aiuto per
un importo corrispondente alla differenza tra gli animali dichiarati e quelli accertati in conformità dell’art. 57(3) del Reg. Ce n. 796/2004, in
virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di sostegno ai
sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
BETRIEBSERGEBNIS VIEHBESTAND
ERGEBNIS
In Übereinstimmung
% Abweichung
0% - 50%
FOLGE
ERGEBNIS FÜR ANZAHL AN RINDERN,
SCHAFEN UND ZIEGEN
(die Beihilfemaßnahmen für die Rinder sowie für die
Schafe und Ziegen müssen getrennt behandelt werden)
ERGEBNIS
% Abweichung
FOLGE
Überprüfung des auszubezahlenden In Toleranz
Betrages hinsichtlich des festgestellten Ergebnisses für Rinder, Schafe
und Ziegen
In Toleranz
Außer
Toleranz
Außerhalb der abso- über 50%
luten Toleranz
139
Bis zu drei Betrag berechnet aufTieren, nur für grund des festgestellRinder
ten Viehbestandes
(Art. 17 Par. 1 VO EG
1975/2006)
> 3 Tiere nur Betrag berechnet auffür Rinder und grund von Art. 59 Par.
2 der VO EG 796/2004
bis zu 20%
(Art. 17 Par. 2 VO EG
1975/2006)
Ausschluss von der
Größer 20%
Zahlung
(Art. 17 Par. 2 VO EG
1975/2006)
Wenn der Prozentsatz der Abweichung des laut Art. 59 (3) der VO EG
796/2004 festgestellten Viehbestandes mehr als 50% überschreitet wird
der Begünstigte noch einmal für
einen Betrag entsprechend der Differenz zwischen der erklärten Anzahl
an Tieren und der in Übereinstimmung mit Art. 57 (3) der VO EG
796/2004 festgestellten Anzahl an
Tieren vom Erhalt der Beihilfe ausgeschlossen. Dieser Betrag wird von
Beihilfezahlungen im Rahmen jeglicher Beihilfe- oder Stützungsregelung im Sinne der VO EG 1782/2003
und der VO EG 1698/2005 abgezogen, welche dem Begünstigten aufgrund seiner eingereichten Ansuchen im Zeitraum von drei Kalenderjahren ab Feststellung der Abweichung zustehen würden. Wenn der
Betrag nicht vollständig von diesen
Zahlungen abgezogen werden kann
wird der verbleibende Restbetrag
annulliert
(Art. 17 Par. 3 VO EG 1975/2006).
Falls die Differenz zwischen der erklärten Anzahl an Tieren und der laut Art. 57 (3) der VO (EG) Nr. 796/2004 festgestellten Anzahl an Tieren
auf wissentlich oder absichtlich begangene Unregelmäßigkeiten zurückzuführen ist wird der Begünstigte von der entsprechenden Beihilferegelung für die Rinder für das diesbezügliche ELER-Finanzjahr (jährlich) ausgeschlossen. Zusätzlich wird der Begünstigte vom Erhalt der
Beihilfe für einen Betrag entsprechend der Differenz zwischen erklärter und in Übereinstimmung mit Art. 57 (3) der VO EG 796/2004 festgestellter Anzahl an Tieren ausgeschlossen und zwar aufgrund seiner eingereichten Ansuchen im Rahmen jeglicher Beihilfe- oder Stützungsregelung im Sinne der VO EG 1698/2005 im Zeitraum von drei Kalenderjahren ab Feststellung der Abweichung.
140
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
7.2 Controllo degli impegni
7.2 Überprüfung der Verpflichtungen
Determinazione degli indici di verifica da applicare
alle misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4 così
come definite all’articolo 6 del regolamento (CE)
1975/06
Festlegung der anzuwendenden Kontrollindexe für
die Maßnahmen der Schwerpunkte 2 und 4, wie laut
Artikel 6 der Verordnung (EG) 1975/06 vorgesehen.
Impostazione generale:
a) Individuazione della lista di impegni e del loro
livello di disaggregazione per la determinazione
del montante riducibile (allegato 3 del DM
20/3/08): per quanto riguarda la lista completa di
tutti gli impegni previsti si rimanda alla rispettiva tabella a pagina 262 inserita nel PSR approvato della Provincia Autonoma di Bolzano.
Il livello di disaggregazione è collocato a livello
di operazione (intervento) per quanto riguarda
gli interventi 214.1, 214.2, 214.3, 214.4 214.5 e
214.6, a livello di gruppo di coltura per quanto
riguarda l’intervento 214.7 della misura 214 e a
livello di misura per quanto riguarda misura 211.
Allgemeine Ausrichtung:
a) Erarbeitung der Liste an Verpflichtungen und
deren Anwendungsebene für die Feststellung des
zu kürzenden Betrages (Anhang 3 des MD
20/3/08): für die vollständige Liste aller vorgesehenen Verpflichtungen wird auf die betreffende
Tabelle auf Seite 272 des genehmigten ELR der
Autonomen Provinz Bozen verwiesen.
Die Anwendungsebene siedelt sich bei der Maßnahme 214 in den Vorhaben 214.1, 214.2, 214.3,
214.4 214.5 e 214.6 auf Operationsebene (Vorhaben) und beim Vorhaben 214.7 auf Ebene eine
Gruppe von Kulturen und bei der Maßnahme 211
auf Maßnahmenebene an.
b)
b)
Individuazione della base giuridica per la tipologia di penalità da applicare a ciascun impegno:
Base giuridica: si fa riferimento
agli articoli 7 del Reg. CE 1975/06 e all’art. 21 del
Reg. CE 796/04 (presentazione delle domande entro il termine stabilito - riduzione);
agli articoli 11 (controlli amministrativi) e 12
(controllo in loco), agli articoli 2 e 10 del Reg. CE
1975/06, nonché all’articolo 23 del Reg. CE
796/04;
all’articolo 18 del Reg. CE 1975/06 e agli articoli
7, 8 e 9 del DM 20.3.2008, e in dettaglio:
o
o
o
o
c)
Rechtliche Grundlagen: man bezieht sich
auf Art. 7 der VO (EG) 1975/06 und auf Art. 21 der
VO (EG) 796/04 (Einreichung der Gesuche innerhalb der Frist - Kürzung);
auf Art. 11 (Verwaltungskontrollen) und 12 (VorOrt-Kontrollen) und auf Art. 2 und 10 der VO (EG)
1975/06, sowie auf Artikel 23 der VO (EG) 796/04;
-
auf Artikel 18 der VO (EG) 1975/06 und auf die
Artikel 7, 8 und 9 des MD 20.3.2008 und im Besonderen:
o Artikel 7(1-2) des MD sieht Kürzungen von
5%, 25% oder 50% im Jahr „n“ vor;
o Artikel 7 (3-4) des MD sieht Ausschlüsse im
Jahr „n“ für einzelne Übertretungen oder
Häufungen von Kürzungen vor;
o Artikel 8 des MD sieht Ausschlüsse im Jahr
„n“ für gleichzeitige Nichteinhaltung der
betreffenden baseline der CC und der damit
zusammenhängenden Verpflichtung der
Maßnahme 214 vor;
o Artikel 9 des MD sieht den Ausschluss im
Jahr „n“ und im Jahr „n+1“ im Falle eines
erneuten Ausschlusses vor. Der Falle einer
weiteren Wiederholung zieht den vollständigen Widerruf und die Rückerstattung des
unrechtmäßig Erhaltenen nach sich.
c)
Verknüpfung mit den betreffenden Verpflichtungen der baseline (Akten und Normen der CC und
Mindestvoraussetzungen im Bereich Düngung
und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln) und
den Zielen der Maßnahme.
l’articolo 7 (1-2) del DM prevede riduzioni
del 5%, 25%, o del 50% nell’anno “n”;
l’articolo 7 (3-4) del DM prevede esclusioni
nell’anno “n” per singola infrazione o per
cumulo di riduzioni;
l’articolo 8 del DM prevede esclusioni
nell’anno “n” per contestuale violazione baseline pertinente di condizionalità e impegni
collegati alle misure 214 e 215;
l’articolo 9 del DM prevede l’esclusione
nell’anno “n” e “n+1” in caso di reiterazione di una esclusione. In caso di un’ulteriore
reiterazione decadenza totale e restituzione
dell’indebito.
Correlazione con gli impegni pertinenti di baseline (atti e norme di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) e con gli obiettivi della misura.
Bestimmung der rechtlichen Grundlagen für die
Art der anzuwendenden Sanktion bezogen auf
die verschiedenen Verpflichtungen:
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
141
Per quanto riguarda la correlazione con gli impegni di base si rimanda alla rispettiva tabella a pagina
262 inserita nel PSR approvato della Provincia Autonoma di Bolzano.
Was die Verknüpfung mit den BaselineVerpflichtungen betrifft wird auf die betreffende Tabelle auf Seite 272 des genehmigten ELR der Autonomen Provinz Bozen verwiesen.
La tabella seguente invece riporta gli obiettivi da
raggiungere a livello di misura o intervento:
Die folgende Tabelle hingegen zeigt die auf Maßnahmen- oder Vorhabenebene zu erreichenden Ziele:
142
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Misura 211
Obiettivi
Tutela del territorio e conservazione del paesaggio alpino
Protezione dalle calamità naturali
Mantenimento di un adeguato livello di presenza umana in zone minacciate di spopolamento.
Misura 214
Intervento 214.1 - Tutelare qualitativamente le risorse idriche superficiali e profonde
Intervento 1 - col- Tutela del territorio e conservazione della fertilità del suolo
ture foraggere
Conservazione della biodiversità limitando l’erosione genetica
Mantenimento di un paesaggio tipico
Intervento 214.2 - conservazione della biodiversità limitando l’erosione genetica
allevamento
di
razze animali minacciate di abbandono
Intervento 214.3 - Conservazione della biodiversità limitando l’erosione genetica
conservazione della
cerealicoltura
tradizionale nelle
zone di montagna
Intervento 214.4 - Tutela del territorio e conservazione della fertilità del suolo
viticoltura rispet- Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale
tosa dell’ambiente
Intervento 214.5 - Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
coltivazioni biolo- Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale e conservazione della
biodiversità
giche
Intervento 214.6 - Mantenimento della gestione alpicola attiva
premi per l’alpeggio
Intervento 214.7 - Conservazione della biodiversità di habitat di grande valore ecologico e salvaguardia del
tutela del paesag- quadro paesaggistico tradizionale
gio
Tabella 1: obiettivi di misura/intervento
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Maßnahme 211
Maßnahme 214
Vorhaben 214.1
Grünland
143
Ziele
Schutz des Territoriums und Erhalt der alpinen Landschaft
Schutz vor Naturgefahren
Fortbestand hinreichender Bevölkerungsdichte in von Entvölkerung bedrohten Gebieten
- Qualitativer Schutz des Oberflächen- und Grundwassers
Schutz des Territoriums und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
Erhaltung der natürlichen Vielfalt und Einschränkung der genetischen Erosion
Erhaltung der typischen Landschaft.
Vorhaben 214.2 - Erhaltung der natürlichen Vielfalt und Einschränkung der genetischen Erosion
Zucht von der Auflassung bedrohter
Tierrassen
Vorhaben 214.3 - Erhaltung der natürlichen Vielfalt und Einschränkung der genetischen Erosion
Beibehaltung
des
traditionellen
Getreideanbaus in den
Berggebieten
Vorhaben 214.4 - Schutz des Territoriums und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
Umweltschonender Schutz und Verbreitung von land- und forstwirtschaftlichen Produktionen von hohem
Landschaftswert
Weinbau
Vorhaben 214.5 - Qualitativer Schutz des Oberflächen- und Grundwassers
ökologischer LandSchutz und Verbreitung von land- und forstwirtschaftlichen Produktionen von hohem
bau
Landschaftswert und Erhaltung der natürlichen Vielfalt
Vorhaben 214.6
Alpungsprämien
- Aufrechterhaltung der aktiven Almbewirtschaftung
Vorhaben 214.7 - Sicherung der biologischen Vielfalt ökologisch wertvoller Lebensräume und Erhalt des
traditionellen Landschaftsbildes
Landschaftspflege
Tabelle 1: Ziele der Maßnahme/des Vorhabens
144
d)
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Impegni volontari:
Per impegni volontari si intendono quelli previsti
dalla misura/intervento per la quale l’agricoltore
presenta domanda di aiuto/pagamento e che, in
caso di accertamento di eventuali inadempienze
seguono le regole del DM 20 marzo 2008, n.
1205.
d1) Requisiti di ammissibilità: sono sottoposti a controlli amministrativi e controlli in loco e la loro
inosservanza determina l’assenza delle condizioni di concessione dell’aiuto, ai sensi degli articoli
2 e 10 del Reg. CE 1975/06, nonché dell’articolo
23 del Reg. CE 796/04.
Per un elenco esaustivo dei requisiti di ammissibilità si rimanda alle schede di misura delle misure 211 e 214, dove sono specificati i criteri di
ammissibilità per le singole misure/interventi.
d)
Freiwillige Verpflichtungen:
Darunter verstehen sich die in den Maßnahmen/Vorhaben vorgesehenen freiwilligen Verpflichtungen, für welche der Landwirt ein Beihilfe- oder Auszahlungsansuchen stellt und im Falle
der Feststellung von eventuellen Nichteinhaltungen die Bestimmungen des MD 20 März 2008 Nr. 1205 zur Anwendung kommen.
d1) Zugangsvoraussetzungen: diese werden Verwaltungskontrollen und Vor-Ort-Kontrollen unterworfen und deren Nichtbeachtung hat das Abhandenkommen der Bedingungen zur Gewährung der Beihilfe zur Folge, im Sinne der Artikel 2
und 10 der VO (EG) 1975/06, sowie von Artikel 23
der VO (EG) 796/04.
Für eine umfassende Liste sämtlicher Zugangsvoraussetzungen wird auf die Maßnahmenblätter der Maßnahmen 211 und 214 verwiesen, in
welchen die Zugangskriterien für die einzelnen
Maßnahmen/Vorhaben angeführt sind.
d2) Impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare de facto in maniera definitiva il raggiungimento degli obiettivi della misura/intervento: in tal
caso ai sensi del combinato disposto dell’articolo
18(1) del Reg. CE 1975/06 e dell’articolo 9(3) del
DM indipendentemente dalla valutazione del livello estremo in termini di portata, gravità e durata si dà luogo alla decadenza totale e revoca
del pagamento (art. 9, comma 2) o, all’esclusione
dal pagamento per due annualità (art. 9, comma
1).
d2) Verpflichtungen deren Nichteinhaltung de facto
endgültig die Erreichung der Ziele der Maßnahme/des Vorhabens verhindert: im Sinne der gemeinsamen Vorschriften von Artikel 18(1) der VO
(EG) 1975/06 und von Artikel 9(3) des MD wird in
diesem Fall unabhängig von der Bewertung der
gravierendsten Stufe ausgedrückt durch Ausmaß,
Schwere und Dauer die vollständige Aberkennung und der Widerruf der Zahlung ausgesprochen (Art. 9, Punkt 2) oder, der Ausschluss von
der Zahlung für zwei Jahre (Art. 9, Punkt 1) verfügt.
e3) Impegni la cui inosservanza determina riduzioni
sulla base della valutazione del livello della violazione in funzione degli indicatori di entità, gravità e durata, come definiti all’articolo 18(2) del
Reg. CE 1975/06. In tal caso le riduzioni ed esclusioni seguono le regole di cui all’articolo 7 del
DM 20 marzo 2008.
e3) Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung eine
Kürzung aufgrund der Bewertung des Verstoßes
in Abhängigkeit von den Indikatoren Ausmaß,
Schwere und Dauer, wie in Art. 18(2) der VO EG
1975/06 vorgesehen, zur Folge hat. In diesem Fall
ergeben sich die Kürzungen und Ausschlüsse laut
den von Art. 7 des MD 20. März 2008 vorgesehenen Inhalten.
l)
Individuazione della modalità di rilevazione delle
infrazioni: la modalità prevalente per la rilevazione delle infrazioni è il controllo in loco. Tuttavia sarà possibile, se necessario e utile per
l’accertamento di una infrazione, utilizzare una
modalità mista, che combina una verifica di tipo
documentale con il controllo su elementi concreti
in azienda.
l)
Festlegung der Art der Erhebung der Verstöße:
die vorwiegende Art zur Erhebung der Verstöße
ist die Vor-Ort-Kontrolle. Es ist trotzdem möglich, falls notwendig und zur Feststellung eines
Verstoßes nützlich, eine gemischte Form anzuwenden, d.h. eine Kombination einer verwaltungsmäßigen Kontrolle von Unterlagen mit einer Kontrolle von konkreten Sachverhalten im
Betrieb.
ll)
Individuazione dei parametri di valutazione e
graduazione (ove possibile) di questi nei 3 livelli
basso, medio e alto per la determinazione di una
riduzione proporzionale all’infrazione.
ll)
Festlegung der Bewertungsparameter und Abstufung (sofern möglich) dieser in die 3 Stufen niedrig, mittel und hoch für die Bestimmung einer
zum Verstoß verhältnismäßigen Kürzung.
145
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Misura/Intervento
Misura 211
Livello
rischio
Basso
Gravità
Entità
durata
sfalcio senza asporto o pascolamento Fino al 10% o Utilizzo almeno come
delle superfici dichiarate
fino ad 1ha della pascolo
superfice oggetto di impegno
Medio
sfalcio e asporto e/o pascolamento delle Dal 10 a 30% o Effetti sulla campagna
superfici dichiarate
fino a 2 ha della in corso
superfice oggetto di impegno
Alto
sfalcio e asporto e/o pascolamento delle > 30% o > 2 ha Effetti sulla campagna
superfici dichiarate e carico bestiame = 0 della superfice in corso e quella sucoggetto di impe- cessiva
gno
Mantenimento impe- Non si applica alcuna penalità se lo scostamento tra la distanza dichiarata e la distanza accertata è
gno parte C - svan- inferiore o pari ad 1 km.
taggi logistici
Disposizioni comuni In ogni caso è ammissibile a pagamento esclusivamente la superficie su cui è stato accertato il mantenimento dell’impegno, al netto delle riduzioni di cui sopra.
È ammissibile una tolleranza di +/- 0,20 UBA/ettaro e comunque di +/- 1,00 UBA/ azienda.
Proseguimento
Esclusione dal pagamento al 100% per l’annualità in corso.
dell’attività agricola
per almeno 5 anni
Basso
obbligo di sfalciare la superficie a premio, Fino al 10% o Mantenimento carico
Misura 214
asportando l’erba sfalciata (non asporta fino ad 1 ha del- bestiame minimo
Intervento 214.1 l’erba sfalciata)
la superfice ogColture foraggere
getto di impegno;
Medio
Alto
fino al 10% delle
UBA (di superamento del limite
del carico)
obbligo di sfalciare la superficie a premio, Dal 10 a 30% o Di norma
asportando l’erba sfalciata
fino a 2 ha della
superfice oggeto
to di impegno;
rispetto dei limiti del carico di bestiame
e/o
dal 10% al 30%
divieto di utilizzo di concimi minerali ed delle UBA (di
erbicidi sull’intera superficie richiesta a superamento del
premio dell’UTE oggetto d’impegno
limite del carico)
obbligo di sfalciare la superficie a premio, > 30% o > 2 ha Mantenimento carico
asportando l’erba sfalciata
della superfice bestiame massimo
oggetto di impee
gno;
rispetto dei limiti del carico di bestiame
più del 30% delle
UBA (di superamento del limite
del carico)
Rinuncia
all’insila- Non concessione del premio aggiuntivo + sanzione del 15% calcolato sul premio base.
mento del foraggio e
all’utilizzazione del
foraggio insilato per
l’alimentazione del
bestiame
Disposizioni comuni
Non si applica alcuna penalità se lo scostamento tra superficie dichiarata e superficie accertata è
inferiore o pari al 3% fino ad un massimo di 0,5 ha.
In ogni caso è ammissibile a pagamento esclusivamente la superficie su cui è stato accertato il mantenimento dell’impegno, al netto delle riduzioni di cui sopra.
È ammissibile una tolleranza di +/- 0,20 UBA/ettaro e comunque di +/- 1,00 UBA/ azienda.
146
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Intervento 214.2 - Basso
Allevamento di razze
animali minacciate
di abbandono
Rispetto del carico di bestiame minimo;
Medio
Mantenere un numero di UBA, relative
alle razze minacciate di abbandono, pari
ad almeno l’80% rispetto a quelle indicate sulla domanda iniziale;
Alto
Allevare il bestiame mantenendo la razza
in purezza e il bestiame oggetto di premio deve risultare iscritto ai rispettivi
libri genealogici o registri anagrafici;
Intervento 214.3 - Basso
Conservazione della
cerealicoltura tradizionale nelle zone di
montagna
Medio
Fino al 10% di
bestiame con razza non pura
o di non raggiungimento
del
carico di bestiame minimo
Tra il 10 e il 30% di
bestiame con razza
non pura o di non
raggiungimento
del carico di bestiame minimo
> 30% di bestiame con razza non
pura o di non
raggiungimento
del carico di bestiame minimo
Fino al 10% o fino
ad 0,3 ha della
superfice oggetto
di impegno
Effetti sulla campagna
in corso
Di norma
Effetti sulla campagna
in corso e quella successiva
Il richiedente deve tenere un registro su
Utilizzo di intervento
cui vanno annotati: le specie e varietà, la
correttivo
coltura precedente, le operazioni colturali, le concimazioni, il tipo di coltura e la
data del raccolto;
è vietato l’utilizzo di concimi minerali Dal 10 a 30% o Di norma
contenenti azoto sotto forma di nitrato;
fino a 1 ha della
superfice oggetto
di impegno
Alto
sull’intera superficie coltivata a cereali è > 30% o > 1 ha Contemporanea infravietato l’utilizzo di qualunque tipo di della
superfice zione baseline
fitofarmaci, erbicidi o regolatori di cresci- oggetto di impeta;
gno
Il non mantenimento dell’impegno relativo alla coltivazione di varietà locali comporta la riduzione dell’ammontare del
premio al livello del premio base.
Mantenimento delle dosi dei prodotti Fino al 10% o fino Utilizzo di intervento
Intervento 214.4 - Basso
fitosanitari e/o concimazioni, e rispetto ad 0,5 ha della correttivo
viticoltura rispettosa
del trattamento chimico di 70 cm sul superfice oggetto
dell’ambiente
di impegno
filare
e/o
Medio
Alto
regolare aggiornamento del registro
aziendale;
mantenimento numero massimo di trat- Dal 10 a 30% o Di norma
tamenti per ciascun principio attivo come fino a 1 ha della
previsto dalle norme “Norme Tecniche”; superfice oggetto
di impegno
Presenza del registro, in cui devono esse- > 30% o > 1 ha Contemporanea
re annotati tutti gli interventi fitosanitari della
superfice zione baseline
e colturali
oggetto di impegno
e/o
infra-
rinuncia all’utilizzo di qualunque tipo di
erbicida, relativamente al premio integrativo (riguardo alla sanzione da applicare);
Rinuncia all’utilizzo di qualunque Esclusione dal pagamento al 100% per l’annualità in corso (relativo al premio aggiuntipo di erbicida, relativamente al tivo da liquidare) + sanzione del 10%.
premio integrativo
Per la difesa fitosanitaria sono am- Esclusione dal pagamento al 100% per l’annualità in corso.
messi esclusivamente i prodotti previsti dalle specifiche “Norme tecniche” della Provincia Autonoma di
Bolzano, elaborate nel rispetto delle
“Linee guida nazionali” approntate
dal Comitato Tecnico Scientifico
147
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
(Comitato nazionale difesa integrata).
Intervento 214.5 - Basso
Coltivazioni biologiche
Medio
sfalcio senza asporto o pascolamento Fino al 10% o Utilizzo almeno come
delle superfici dichiarate
fino ad 1 ha pascolo
della superfice
oggetto di impegno;
fino al 10% delle
UBA (di superamento del limite
del carico)
obbligo di sfalciare la superficie a premio, Dal 10 a 30% o Di norma
asportando l’erba sfalciata
fino a 2 ha della
superfice oggeto
to di impegno;
rispetto dei limiti del carico di bestiame
Alto
dal 10% al 30%
delle UBA (di
superamento del
limite del carico)
obbligo di sfalciare la superficie a premio, > 30% o > 2 ha Contemporanea
asportando l’erba sfalciata
della superfice zione baseline
oggetto di impee
gno;
infra-
mantenimento del carico di bestiame
più del 30% delle
UBA (di superamento del limite
del carico)
mantenimento dell’impegno di coltivare > 30% della
varietà locali (relativo alla sanzione da superficie richieapplicare)
sta a premio
Mantenimento
Il non mantenimento dell’impegno relativo alla coltivazione di varietà locali comporta la riduzione
dell’impegno di colti- dell’ammontare del premio al livello del premio base.
vare varietà locali
Divieto di utilizzo di concimi minerali, < 0,25 ha
Nessun danno erosivo
Intervento 214.6 - Basso
diserbanti e pesticidi sull’intera superficie
premi per l’alpeggio
richiesta a premio;
Medio
Pascolamento in zone vietate;
> 0,25 ha < 0,5 Lieve erosione
ha
Alto
Intervento 214.7 tutela del paesaggio
Basso
7/1 prati magri
Medio
Spianamenti e miglioramenti fondiari
non autorizzati;
Il prato deve essere sfalciato almeno una
volta ogni due anni e l’erba tagliata deve
essere asportata;
> 0,5 ha
Forte erosione
fino al 3% della Mantenimento
particella cata- date prescritte
stale oggetto di
impegno
dal 3 al 10% Di norma
della particella
catastale oggetto di impegno
delle
Lo sfalcio non può essere eseguito prima
del 15 luglio; in casi motivati la Ripartizione natura e paesaggio può anticipare
tale scadenza; l’eventuale impiego di
mezzi meccanici non deve causare alcun
danno alla copertura vegetale;
Alto
Un pascolo estensivo, compatibile con le dal 10% della Pascolo intensivo
caratteristiche della zona, è ammissibile particella catasoltanto a partire dal 20 agosto d’ogni stale oggetto di
anno; in casi motivati la Ripartizione impegno
natura e paesaggio può anticipare tale
scadenza.
La superficie non può Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione per la durata
subire alcun tipo di residua della programmazione.
trasformazione,
né
spianamenti, né alcun
altro tipo intervento;
148
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Rinuncia all’impiego Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione per la durata
di concimi di qualsia- residua della programmazione.
si tipo;
Il prato deve essere sfalciato ogni anno e fino al 3% della Mantenimento
delle
7/2 prati di monta- Basso
l’erba tagliata deve essere asportata
particella cata- date prescritte
gna
stale oggetto di
impegno
Medio
dal 3 al 10% del- Di norma
la particella catastale oggetto di
impegno
Alto
Un pascolo estensivo, compatibile con le dal 10% della Pascolo intensivo
caratteristiche della zona, è ammissibile particella catasoltanto a partire dal 20 agosto d’ogni stale oggetto di
anno; in casi motivati la Ripartizione impegno
natura e paesaggio può anticipare tale
scadenza
Non è consentito l’impiego di Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
concime minerale, di concimi li- per la durata residua della programmazione.
quidi (liquame e colaticcio) o di
fanghi di depurazione. È consentita un’adeguata concimazione di
mantenimento, con letame ben
maturo per un quantitativo massimo di 100 ql/ha nel corso di 3
anni;
la superficie non può subire alcun Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
tipo di trasformazione, né spiana- per la durata residua della programmazione.
menti, né alcun altro tipo intervento;
Basso
Lo sfalcio deve essere eseguito almeno fino al 3% della Mantenimento
delle
7/3 prati da strame
una volta ogni due anni e lo strame deve particella cata- date prescritte
essere asportato;
stale oggetto di
impegno
Medio
Lo sfalcio può avvenire esclusivamente Dal 3 al 10% Di norma
nel periodo compreso tra il 1° settembre della particella
ed il 14 marzo; in casi motivati la Riparti- catastale oggetzione natura e paesaggio può anticipare to di impegno
tale scadenza;
Alto
Rinuncia al pascolo;
> al 10% della Pascolo intensivo
particella catastale oggetto di
impegno
La tipica vegetazione non deve Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
essere danneggiata con drenaggi o per la durata residua della programmazione.
altri interventi;
Rinuncia all’impiego di qualunque Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
tipo di concimazione;
per la durata residua della programmazione.
Tutti i prati e pascoli alberati: devono 3% della parti- Mantenimento
delle
7/4 prati e pascoli Basso
essere effettuati i normali lavori di sgom- cella
catastale date prescritte
alberati
bero della ramaglia e/o devono essere oggetto di impeeliminate le specie arbustive e arboree gno
concorrenti;
Prati magri alberati: il prato deve essere
sfalciato almeno una volta ogni due anni
e l’erba tagliata deve essere asportata;
Prati di montagna alberati ricchi di specie, prati fertili alberati e prati con radi
alberi da frutto: il prato deve essere sfalciato ogni anno e l’erba tagliata deve
essere asportata;
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
149
Medio
Prati magri alberati: lo sfalcio non può Dal 3 al 10% essere eseguito prima del 15 luglio; in della particella
casi motivati la Ripartizione natura e catastale oggetpaesaggio può anticipare tale scadenza; to di impegno
l’eventuale impiego di mezzi meccanici
non deve causare alcun danno alla copertura vegetale;
Pascoli alberati: il carico di bestiame ed il
periodo di pascolamento, differenziati in
base alle diverse specie animali, devono
rispettare le disposizioni dell’Autorità
forestale in materia e tenere conto delle
condizioni stazionali e delle caratteristiche vegetazionali;
Alto
Prati magri alberati, prati di montagna >10%
della Di norma
alberati ricchi di specie e prati fertili particella cataalberati: un pascolo estensivo, compatibi- stale oggetto di
le con le caratteristiche della zona, è impegno
ammissibile soltanto a partire dal 20
agosto d’ogni anno; in casi motivati la
Ripartizione natura e paesaggio può
anticipare tale scadenza.
Tutti i prati e pascoli alberati: la Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
superficie non può subire spiana- per la durata residua della programmazione.
menti
Tutti i prati e pascoli alberati, Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
eccetto prati magri alberati: non è per la durata residua della programmazione.
consentito l’impiego di concime
minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di fanghi di
depurazione. È consentita un’adeguata concimazione con letame
ben maturo per un quantitativo
massimo di 100 ql/ha nel corso di
3 anni. Non è consentito l’impiego
di pesticidi ed erbicidi.
Prati magri alberati: rinuncia Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
all’impiego di concimi di qualsiasi per la durata residua della programmazione.
tipo. Non è consentito l’impiego di
pesticidi ed erbicidi.
7/5 torbiere ed ontaneti
Non possono essere realizzate
opere di drenaggio;
Rinuncia al pascolo, allo sfalcio ed
all’impiego di qualunque tipo di
fertilizzante;
7/6 siepi e fascie Basso
riparie
Medio
Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
per la durata residua della programmazione.
Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
per la durata residua della programmazione.
Devono essere effettuati gli ordinari interventi di cura della siepe. La siepe può
essere tagliata al massimo una volta ogni
cinque anni e, nello stesso anno, per non
più di 1/3 della propria lunghezza. La
cura e la manutenzione possono essere
effettuati soltanto nel periodo di riposo
vegetativo (cfr. art. 15 comma 5 DPGP 31.
luglio 2000 n. 29 - regolamento
all’ordinamento forestale);
Lo sfalcio o il pascolamento delle fasce
erbose e della vegetazione ripariale non
possono avvenire prima del 15 luglio; è
ammissibile un unico intervento di sfalcio
all’anno;
In corrispondenza di siepi e fasce riparie
deve essere mantenuta una fascia erbosa
di almeno 1 metro di larghezza;
< 3% della par- Mantenimento
ticella catastale date prescritte
oggetto di impegno
3% a 10% della particella catastale oggetto di
impegno
delle
150
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Alto
È vietato l’impiego di erbicidi;
È vietato l’impiego di fertilizzanti, fito- > 10% della Di norma
farmaci;
particella catastale oggetto di
impegno
Esclusione dal pagamento al 100% della superfice su cui è stata accertata l’infrazione
per l’anno corrispondente.
Tabella 3: parametri di valutazione e relativa graduazione
151
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Maßnahme/Vorhaben
Risikoklasse
Schwere
Ausmaß
Dauer
Mahd (ohne Räumen) und/oder Be- Bis zu 10% oder 1 ha Mindestens Verwenweidung der beantragten Flächen
der von der Ver- dung als Weide
pflichtung betroffenen Fläche
mittel
Mahd und/oder Beweidung der be- 10 bis 30% oder 2 ha Auswirkungen auf
antragten Flächen
der von der Ver- die laufende Kampflichtung betroffe- pagne
nen Fläche
hoch
(Mahd und/oder Beweidung) der im > 30% oder > 2ha Auswirkungen auf
Gesuch angegebenen Flächen und der von der Ver- die laufende und die
Viehbesatz = 0
pflichtung betroffe- darauf
folgende
nen Fläche
Kampagne
Einhaltung der Ver- Es wird kein Strafabzug angewandt, falls die Abweichung zwischen erklärter und festgestellter
pflichtungen Teil C - Entfernung kleiner oder gleich 1 km ist.
logistische Nachteile
Allgemeine
Bestim- Auf jeden Fall wird nur jene Fläche zur Prämiengewährung zugelassen, auf welcher die Einhalmungen
tung der Verpflichtung festgestellt wurde, abzüglich der oben angeführten Kürzungen.
Es ist eine Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und auf jeden Fall von +/- 1,00 GVE/Betrieb zugelassen.
Fortsetzung der land- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung für das laufende Jahr.
wirtschaftlichen Tätigkeit für mindestens 5
Jahre.
Verpflichtung zur Mahd der Bei- Bis zu 10% oder 1 ha Einhaltung des MinVorhaben 214.1 - Grün- niedrig
tragsflächen einschließlich Räumen der von der Ver- destviehbesatzes
land
des Mähgutes (Mähgut wird nicht pflichtung betroffegeräumt)
nen Fläche;
Maßnahme 211
niedrig
Bis zu 10% der GVE
(an Überschreitung
des Viehbesatzes)
mittel
Verpflichtung zur Mahd der Bei- 10 bis 30% oder 2 ha In der Regel
tragsflächen einschließlich Räumen der von der Verdes Mähgutes
pflichtung betroffenen Fläche;
oder
Einhaltung der Viehbesatzgrenzen
von 10% bis 30% der
und/oder
GVE (an ÜberschreiVerbot zur Verwendung von Mine- tung des Viehbesatraldüngern und Herbiziden auf der zes)
gesamten beantragten Prämienfläche der von der Verpflichtung betroffenen TWE
hoch
Verpflichtung zur Mahd der Bei- > 30% oder > 2ha Einhaltung
des
tragsflächen einschließlich Räumen der von der Ver- Höchstviehbesatzes
des Mähgutes
pflichtung betroffenen Fläche;
und
> 30% der GVE (an
Einhaltung der Viehbesatzgrenzen; Überschreitung des
Viehbesatzes)
Verzicht auf die Silage Ausschluss von der Zusatzprämie + Strafabzug von 15% berechnet auf die Grundprämie.
des Grüngutes sowie
auf die Verwendung
von Silagen für
die Tierernährung
Allgemeine
Bestim- Es wird kein Strafabzug angewandt, falls die Abweichung zwischen erklärter und festgestellter
mungen
Fläche kleiner oder gleich 3% bis maximal 0,5 ha beträgt.
Auf jeden Fall wird nur jene Fläche zur Prämiengewährung zugelassen, auf welcher die Einhaltung der Verpflichtung festgestellt wurde, abzüglich der oben angeführten Kürzungen.
Es ist eine Toleranz von +/- 0,20 GVE/ha und auf jeden Fall von +/- 1,00 GVE/Betrieb zugelassen.
152
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Vorhaben 214.2 - Zucht niedrig
von der Auflassung
bedrohter Tierrassen
mittel
Einhaltung der Viehbesatzgrenzen;
Haltung einer bestimmten Zahl an
GVE betreffend di von Auflassung
bedrohten Rassen, gleich 80% gegenüber der im Erstansuchen angegebenen Anzahl;
hoch
Bis zu 10% an Viehbestand nicht reiner
Rasse oder an Unterschreitung des Mindestviehbesatzes
Zwischen 10% und
30% an Viehbestand
nicht reiner Rasse
oder an Unterschreitung des Mindestviehbesatzes
> 30% an Viehbestand nicht reiner
Rasse oder an Unterschreitung des Mindestviehbesatzes
Bis zu 10% oder 0,3
ha der von der Verpflichtung betroffenen Fläche;
Haltung der Tiere unter Reinhaltung
der Rasse und die Tiere, welche
Gegenstand der Prämie sinn, müssen
in den jeweiligen Herdebüchern oder
Bestandsregistern eingetragen sein;
Der Antragssteller muss eine SchlagVorhaben 214.3 - Bei- niedrig
kartei führen, in der Art und Sorte,
behaltung des traditiVorkultur, Pflegemaßnahmen, Dünonellen
Getreideangung, Anbau und Erntetermin aufbaus in den Berggebiegezeichnet werden müssen.
ten
mittel
Es darf kein Mineraldünger, der 10 bis 30% oder 1 ha
Nitrat beinhaltet, eingesetzt werden; der von der Verpflichtung betroffenen Fläche;
hoch
Auf der gesamten Ackerfläche mit > 30% oder > 1 ha
Getreidekulturen darf kein Pflanzen- der von der Verschutzmittel, Herbizid oder Wachs- pflichtung betroffetumsregulator Verwendung finden nen Fläche
Die Nichteinhaltung der Verpflichtung zum Anbau von Lokalsorten bewirkt die Rückstufung der
Grundprämie mit sich.
Einhaltung der Dosen an Pflanzen- Bis zu 10% oder 0,3
Vorhaben 214.4 - Um- niedrig
schutzmitteln und/oder Düngern ha der von der Verweltschonender Weinund Einhaltung der chemischen pflichtung betroffebau
Unkrautbekämpfung beschränkt auf nen Fläche;
den 70 cm breiten Pflanzstreifen;
mittel
Einhaltung der Höchstzahl an Be- 10 bis 30% oder 1 ha
handlungen für jeden Wirkstoff, wie der von der Verin den „technischen Normen“ vorge- pflichtung betroffesehen
nen Fläche;
hoch
Vorhandensein des Betriebsheftes, in > 30% oder > 1 ha
welchem alle Pflanzenschutz- und der von der VerPflegemaßnahmen laufend auge- pflichtung betroffezeichnet werden müssen
nen Fläche
Auswirkungen auf
die laufende Kampagne
In der Regel
Auswirkungen auf
die laufende und die
darauf
folgende
Kampagne
Anwendung
eines
korrigierenden Eingriffes
In der Regel
Gleichzeitige Verletzung
BaselineVerpflichtung
Prämie auf Höhe der
Anwendung
eines
korrigierenden Eingriffes
In der Regel
Gleichzeitige Verletzung
BaselineVerpflichtung
und/oder
Verzicht auf jeglichen Einsatz von
Herbiziden, betreffend die Zusatzprämie (betreffend den anzuwendenden Strafabzug)
Verzicht auf jegliche Art von Herbizi- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung für das laufende Jahr (betreffend die ausden betreffend die Zusatzprämie
zuzahlende Zusatzprämie).
Im Pflanzenschutz sind nur jene Wirk- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung für das laufende Jahr.
stoffe zugelassen, die in den „technischen Richtlinien (Mittellisten) der
Autonomen Provinz Bozen vorgesehen
sind und unter Berücksichtigung der
vom nationalen Komitee für den integrierten Pflanzenschutz ausgearbeiteten
„nationalen Leitlinien“ erstellt wurden
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Vorhaben 214.5 - Öko- niedrig
logischer Landbau
153
Mahd (ohne Räumen) und/oder Be- Bis zu 10% oder 1 ha Mindestens Verwenweidung der beantragten Flächen
der von der Ver- dung als Weide
pflichtung betroffenen Fläche;
bis zu 10% der GVE
(an Überschreitung
des Viehbesatzes)
mittel
Verpflichtung zur Mahd der bean- 10 bis 30% oder 2 ha In der Regel
tragten Flächen einschließlich Räu- der von der Vermen des Mähgutes
pflichtung betroffenen Fläche;
oder
von 10% bis 30% der
Einhaltung der Viehbesatzgrenzen
GVE (an Überschreitung des Viehbesatzes)
hoch
Verpflichtung zur Mahd der bean- > 30% oder > 2ha Gleichzeitige Verlettragten Flächen einschließlich Räu- der von der Ver- zung
Baselinemen des Mähgutes
pflichtung betroffe- Verpflichtung
nen Fläche
und
> 30% der GVE (an
Einhaltung der Viehbesatzgrenzen
Überschreitung des
Viehbesatzes)
Einhaltung der Verpflichtung zum > 30% oder > 2ha
Anbau von Lokalsorten (betreffend der von der Verden anzuwendenden Strafabzug )
pflichtung betroffenen Fläche
Einhaltung der Ver- Die Nichteinhaltung der Verpflichtung zum Anbau von Lokalsorten bewirkt die Rückstufung der
pflichtung zum Anbau Prämie auf Höhe der Grundprämie mit sich.
von Lokalsorten
Der Einsatz von Mineraldünger, < 0,25 ha
Keine Erosion
Vorhaben 214.6 - Al- niedrig
Herbizide und Pestizide auf der
pungsprämien
gesamten
prämienberechtigten
Fläche ist verboten;
mittel
Weide in gesperrten Gebieten;
> 0,25 ha < 0,5 ha
Leichte Erosion
hoch
Nicht genehmigte Planierungen und > 0,5 ha
Starke Erosion
Bodenverbesserungsarbeiten;
die Wiese muss mindestens alle zwei bis zu 3% der von der Einhaltung
der
Vorhaben 214.7 - Land- niedrig
Jahre gemäht und vom Mähgut ge- Verpflichtung betroffe- vorgeschriebenen
schaftspflege
räumt werden;
nen Parzelle (Kataster) Termine
mittel
die Mahd darf nicht vor dem 15. Juli von 3% bis 10% der In der Regel
7/1 Magerwiesen
durchgeführt werden; der Termin von der Verpflichtung
kann von der Abteilung Natur und betroffenen
Parzelle
Landschaft in begründeten Fällen (Kataster)
vorverlegt werden; beim Einsatz von
Maschinen dürfen diese keine Zerstörung der Vegetationsdecke verursachen;
hoch
Eine allfällige dem Standort ange- > 10% der von der Intensive Weide
passte extensive Durchzugsweide ab Verpflichtung betroffedem 20. August ist gestattet; der nen Parzelle (Kataster)
Termin kann von der Abteilung
Natur und Landschaft in begründeten Fällen vorverlegt werden;
Die Fläche darf weder 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung betroffen ist für
durch Planierung noch die verbleibende Dauer des Programms.
durch andere Maßnahmen beeinträchtigt
werden;
Es muss auf die Aus- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung betroffen ist für
bringung von Dünger die verbleibende Dauer des Programms.
jeder Art verzichtet
werden;
154
7/2 Bergwiesen
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
niedrig
die Wiese muss jedes Jahr gemäht Bis zu 3% der von der Einhaltung
der
und vom Mähgut geräumt werden
Verpflichtung betroffe- vorgeschriebenen
nen Parzelle (Kataster) Termine
mittel
-
mittel
Die Mahd darf nur zwischen 1. September und 14. März erfolgen; der
Mahdzeitpunkt kann in begründeten
Fällen von der Abteilung Natur und
Landschaft vorverlegt werden
Es muss auf die Beweidung verzichtet werden
von 3% bis 10% der In der Regel
von der Verpflichtung
betroffenen
Parzelle
(Kataster)
hoch
Eine allfällige dem Standort ange- > 10% der von der Intensive Weide
passte extensive Durchzugsweide ab Verpflichtung betroffedem 20. August ist gestattet; der nen Parzelle (Kataster)
Termin kann von der Abteilung
Natur und Landschaft in begründeten Fällen vorverlegt werden
Es dürfen kein mineralischer Dünger, 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
kein Flüssigdünger (Gülle und Jauche) betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
und kein Klärschlamm ausgebracht
werden. Gestattet ist eine der Bestandeserhaltung angemessene Düngung
mit gut verrottetem Stallmist in der
Größenordnung von bis zu 100 dt/ha
im Laufe von 3 Jahren.
Die Fläche darf weder durch Planierung 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
noch durch andere Maßnahmen beein- betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
trächtigt werden;
niedrig
Die Streuwiesen müssen mindestens Bis zu 3% der von der Einhaltung
der
7/3 Streuwiesen
alle zwei Jahre geschnitten und von Verpflichtung betroffe- vorgeschriebenen
der Streu geräumt werden
nen Parzelle (Kataster) Termine
hoch
Der charakteristische Pflanzenbestand
darf weder durch Entwässerung noch
durch andere Maßnahmen beeinträchtigt werden;
es muss auf die Beweidung und die
Ausbringung von Dünger jeder Art
verzichtet werden;
von 3% bis 10% der In der Regel
von der Verpflichtung
betroffenen
Parzelle
(Kataster)
> 10% der von der Intensive Weide
Verpflichtung betroffenen Parzelle (Kataster)
100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
155
7/4 Bestockte Wiesen niedrig
und Weiden
Alle Bestockte Wiesen und Weiden: bis zu 3% der von der Einhaltung
der
es müssen jährlich die normalen Verpflichtung betroffe- vorgeschriebenen
Räumarbeiten durchgeführt werden; nen Parzelle (Kataster) Termine
Konkurrenzgehölze im Unterwuchs
sind zu entfernen;
Bestockte Magerwiesen: die Wiesen
müssen mindestens alle zwei Jahre
geschnitten und von der Streu geräumt werden;
Bestockte artenreiche Bergwiesen,
bestockte Fettwiesen und Streuobstwiesen: die Wiesen müssen
jedes Jahr gemäht und vom Mähgut
geräumt werden;
mittel
Bestockte Magerwiesen: die Mahd von 3 bis 10% der von darf nicht vor dem 15. Juli durchge- der Verpflichtung beführt werden; der Termin kann von troffenen Parzelle (Kader Abteilung Natur und Landschaft taster)
in begründeten Fällen vorverlegt
werden; beim Einsatz von Maschinen dürfen diese keine Zerstörung
der Vegetationsdecke verursachen;
Bestockte Weiden: die nach Art differenzierte Bestoßung und Weidezeit muss bei den bestockten Weiden den diesbezüglichen Vorschriften der Forstbehörde entsprechen
und die lokalen Standortsverhältnisse und Vegetationscharakteristiken
berücksichtigen;
hoch
Bestockte Magerwiesen, bestockte > 10% der von der In der Regel
artenreiche Bergwiesen und bestock- Verpflichtung betroffete Fettwiesen: eine allfällige dem nen Parzelle (Kataster)
Standort
angepasste
extensive
Durchzugsweide ab dem 20. August
ist gestattet; der Termin kann von
der Abteilung Natur und Landschaft
in begründeten Fällen vorverlegt
werden.
Sämtliche bestockte Wiesen und Wei- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
den: Die Fläche darf nicht planiert betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
werden;
Sämtliche bestockte Wiesen und Wei- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
den, außer bestockter Magerrasen: es betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
dürfen kein mineralischer Dünger, kein
Flüssigdünger (Gülle und Jauche) und
kein Klärschlamm ausgebracht werden.
Gestattet ist eine angemessene Düngung mit gut verrottetem Stallmist in
der Größenordnung von bis zu 100
dt/ha im Laufe von 3 Jahren. Auf den
Einsatz von Pestiziden und Herbiziden
muss verzichtet werden;
Bestockter Magerrasen: Verzicht auf 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
den Einsatz mineralischer Dünger betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
jeglicher Art. Auf den Einsatz von Pestiziden und Herbiziden muss verzichtet
werden;
7/5 Moore und Auwälder
Es dürfen keine Entwässerungen
durchgeführt werden;
Es muss auf die Beweidung, die Ausbringung von Dünger jeder Art und die
Mahd verzichtet werden;
100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
betroffen ist für die verbleibende Dauer des Programms.
156
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
7/6 Hecken und Ge- niedrig
wässersäume
mittel
Es muss eine ordnungsgemäße,
bestandserhaltene Pflege durchgeführt werden. Die Hecke darf höchstens einmal alle fünf Jahre und im
gleichen Jahr nicht mehr als 1/3
einer geschlossenen Hecke auf den
Stock gesetzt werden. Die Pflegemaßnahmen dürfen nur in der Zeit
der Saftruhe durchgeführt werden
(siehe Artikel 15 Absatz 5 DLH 31.
Juli 2000 Nr. 29 - Durchführungsverordnung zum Forstgesetz);
Die Mahd oder Beweidung des dazugehörenden Wiesensaumes bzw. der
Ufervegetation darf nicht vor dem
15. Juli erfolgen. Es darf nur einmal
im Jahr gemäht werden;
An die Hecke bzw. den Gewässersaum anschließend muss ein mindestens 1 m breiter Wiesensaum
belassen werden;
Verboten ist die Ausbringung von
Düngern und Pflanzenschutzmitteln.
Bis zu 3% der von der Einhaltung der vorVerpflichtung betrof- geschriebenen Terfenen Parzelle (Katas- mine
ter)
von 3 bis 10% der von der Verpflichtung
betroffenen
Parzelle (Kataster)
hoch
> 10% der von der In der Regel
Verpflichtung betroffenen Parzelle (Kataster)
Verboten ist die Ausbringung von Her- 100%-iger Ausschluss von der Zahlung jener Fläche, welche von der Übertretung
biziden;
betroffen ist für das betreffende Jahr.
Tabelle 3: Bewertungsparameter und diesbezügliche Abstufung
157
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Modalità di determinazione della percentuale di riduzione:
Modalitäten zur Bestimmung des Kürzungsprozentsatzes:
Misure a superficie e per gli animali: la procedura
per il calcolo delle sanzioni e riduzioni è la seguente:
Flächen- und tierbezogene Maßnahmen: der
Verwaltungsablauf für die Berechnung der Strafabzüge und Kürzungen ist der nachfolgende:
1. Die Verwaltungsbehörde des ELR 2007-2013 verknüpft jede Verpflichtung mit der Kultur, der
Gruppe von Kulturen, der Operation (Vorhaben)
oder der zutreffenden Maßnahme (siehe Punkt
a);
1.
L’Autorità di gestione del PSR 2007-2013 associa
ciascun impegno alla coltura, gruppo di colture,
operazione (intervento) o misura pertinente (vedi
punto a);
2.
L’Autorità di gestione del PSR 2007-2013 fissa,
per ogni impegno, i parametri di valutazione di
gravità, entità e durata che permettono di valutare, per ognuno dei tre aspetti, il livello di infrazione (1 = basso, 3 = medio, 5 = alto - vedi tabella al punto e2) ll);
2.
Die Verwaltungsbehörde des ELR 2007-2013 bestimmt für jede Verpflichtung die Bewertungsparameter nach Schwere, Ausmaß und Dauer, welche erlauben, für jeden dieser drei Bereiche den
Grad des Verstoßes (1 = niedrig, 3 = mittel, 5 =
hoch - siehe Tabelle unter Punkt e2) ll);
3.
Dopo il controllo vengono attribuiti i punteggi
per l’infrazione dell’impegno;
3.
Nach der Kontrolle werden die Punkte für die
Nichteinhaltung der Verpflichtung vergeben;
4.
Si calcola la media relativa all’infrazione
dell’impegno, approssimando al primo decimale
per difetto (0,01 - 0,05) o per eccesso (> 0,05): ad
esempio 2,34 viene approssimato a 2,3; 2,35 viene approssimato a 2,3; e 2,36 viene approssimato
a 2,4.
4.
Es wird ein Durchschnitt betreffend die Nichteinhaltung der Verpflichtung berechnet, abgerundet auf die erste Dezimalstelle (0,01-0,05) oder aufgerundet (> 0,05): zum Beispiel 2,34 wird
auf 2,32 abgerundet; 2,35 wird auf 2,3 aufgerundet und 2,36 wird auf 2,4 gerundet;
5.
Detta x la media, la percentuale di riduzione è la
seguente:
5.
Ist x der Durchschnitt, ist der Kürzungsprozentsatz der folgende:
Punteggi
Percentuale
di riduzione
x fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)
5%
x fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)
25%
x maggiore o uguale a 4.00
50%
Kürzungsprozentsatz
x zwischen 1,00 (einschließlich)
und 3,00 (ausgeschlossen)
x zwischen 3,00 (einschließlich)
und 4,00 (ausgeschlossen)
x größer oder gleich 4.00
5%
25%
50%
In caso di violazioni di più impegni nello stesso
anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed
esclusioni, fino al limite massimo dei pagamenti ammessi.
Für den Fall von Nichteinhaltungen mehrerer
Verpflichtungen in selben Kalenderjahr werden die
Kürzungen und Ausschlüsse bis zum Erreichen des
Höchstbetrages der zugelassenen Zahlungen gehäuft.
Nei seguenti casi, il beneficiario è escluso dal pagamento dell’intera misura per l’esercizio FEASR corrispondente:
a) se, per la stessa misura e nello stesso anno civile,
si hanno due o più infrazioni di gravità, entità e
durata di livello massimo (5, 5, 5);
In den folgenden Fällen wird der Begünstigte von
der Zahlung der gesamten Maßnahme im betreffenden ELER-Finanzjahr ausgeschlossen:
a) sofern, für dieselbe Maßnahme und im selben
Kalenderjahr, zwei oder mehr Übertretungen mit
Schwere, Ausmaß und Dauer in der Höchststufe
auftreten (5,5,5);
b) sofern im selben Kalenderjahr die Übertretung
einer Agrarumweltverpflichtung (mit beliebiger
Schwere, Ausmaß und Dauer) und die Übertretung der klar mit der Verpflichtung verknüpften
CC auftreten.
b)
se nello stesso anno civile si ha una violazione di
un impegno agroambientale (di gravità, entità e
durata qualsiasi) e una violazione di condizionalità chiaramente ricollegabile allo stesso impegno.
158
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
A seguito di accertamento di una prima infrazione di cui ai punti a) e b) precedenti l’autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore
infrazione nel corso del residuo periodo di impegno,
si considera che egli abbia agito deliberatamente.
La ripetizione, nel corso dell’intero periodo di
impegno, della stessa violazione che ha dato origine
ad esclusione per uno dei due casi precedenti viene
considerata violazione commessa deliberatamente e
comporta l’esclusione dai pagamenti per l’intera misura, per l’esercizio FEASR corrispondente e per quello
successivo.
La ripetizione di una violazione commessa deliberatamente comporta l’esclusione dal sostegno FEASR per la misura, per l’intero periodo di impegno, ed
il recupero di tutti gli importi erogati.
Riassumendo:
1. i casi a) e b) comportano l’esclusione dal pagamento di una misura, per un anno;
2. la ripetizione di un’esclusione di cui ai casi a) e b)
è violazione commessa deliberatamente, e comporta l’esclusione dal pagamento di una misura,
per due anni (esercizio FEASR della seconda esclusione, ed esercizio successivo);
3.
se si verifica una seconda volta la fattispecie di
violazione commessa deliberatamente, si ha
l’esclusione dal sostegno FEASR per la misura per
tutto il periodo di impegno ed il recupero degli
importi erogati.
7.3 Norme di rinvio
Per i casi sottoelencati trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto ministeriale del 20 marzo 2008 n. 1205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 76 del 31.3.2008:
a) Violazioni commesse deliberatamente
b) Violazioni di impegni agroambientali ed impegni
pertinenti di condizionalità
c) Recupero di importi erogati in annualità pregresse
d) Recupero di importi indebitamente erogati.
8.
a)
b)
Pronuncia della revoca
La revoca è pronunciata a seguito di:
accertamento, a seguito di controlli amministrativi o in loco, della mancanza o del venir meno
dei requisiti e/o delle condizioni previste per
l‘erogazione del contributo
rinuncia da parte del beneficiario.
Nach der Feststellung eines ersten Verstoßes laut
den vorhergehenden Punkten a) und b) informiert die
zuständige Behörde den Begünstigten darüber, dass
im Falle eines weiteren Verstoßes im Laufe des
verbleibenden Verpflichtungszeitraumes dieser als
willentlich begangen betrachtet wird.
Die Wiederholung derselben Übertretung im Laufe der gesamten Verpflichtungsdauer, welche zum
Ausschluss aufgrund einer der beiden vorher beschriebenen Fälle geführt hat, wird als willentliche
Übertretung angesehen und bewirkt den Ausschluss
von der Zahlung für die gesamte Maßnahme für das
laufende und das darauf folgende ELER-Finanzjahr.
Die Wiederholung einer willentlich begangenen
Übertretung bewirkt den Ausschluss von der Unterstützung durch den ELER für die Maßnahme und die
gesamte Verpflichtungsdauer und die Rückerstattung
aller ausbezahlten Beträge.
Zusammenfassend:
1. die Fälle a) und b) bewirken den Ausschluss von
der Zahlung einer Maßnahme für ein Jahr;
2. die Wiederholung eines Ausschlusses aufgrund
der beiden Fälle a) und b) sind als willentliche
Übertretung anzusehen und bewirken den Ausschluss von der Zahlung einer Maßnahme für
zwei Jahr (das ELER-Finanzjahr des zweiten Ausschlusses und das folgende Kalenderjahr);
3. sofern sich eine willentliche Übertretung für ein
zweites Mal wiederholt bedeutet dies den Ausschluss von der Förderung durch den ELER für
die Maßnahme und die gesamte Verpflichtungsdauer und die Rückerstattung aller ausbezahlten
Beträge.
7.3 Verweis auf weitere Bestimmungen
Für die unten angeführten Fälle finden die Bestimmungen des Ministerialdekretes Nr. 1205 vom 20.
März 2008, veröffentlicht im Amtsblatt unter der allgemeinen Serie Nr. 76 vom 31.3.2008, Anwendung:
a) Willentlich begangene Verstöße;
b) Verstöße der Agrarumweltverpflichtungen und
der betreffenden Verpflichtungen der Cross
Compliance;
c) Eintreibung von in vorhergehenden Jahren ausbezahlten Beträge;
d) Eintreibung von unrechtmäßig ausbezahlten
Beträgen.
8.
a)
b)
Ablauf bei Widerruf
Der Widerruf wird verfügt falls:
von Seiten des bearbeitenden Amtes durch eine
Verwaltungskontrolle oder einen Lokalaugenschein festgestellt wird, dass die Voraussetzungen und/oder die Bedingungen für die Auszahlung des Beitrages fehlen oder nicht mehr vorhanden sind
Verzicht von Seiten des Begünstigten.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
159
8.1 Procedura di revoca
Per la pronuncia della revoca si osserva la seguente procedura:
8.1 Verfahrensablauf bei Widerruf
Bei der Verfügung des Widerrufs ist folgende
Vorgangsweise einzuhalten:
a)
Sospensione della domanda
L’ufficio istruttore provvede a sospendere la domanda
a)
Aussetzung des Gesuches
Das bearbeitende Amt nimmt die Aussetzung des
Gesuches vor.
b)
Avvio del procedimento di revoca
L‘ufficio istruttore provvede all’invio al beneficiario di contestazione scritta con raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente l’invito a
fornire chiarimenti o ulteriore documentazione
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione deve inoltre contenere l’avviso che, in caso di mancata risposta da
parte del beneficiario entro la scadenza di cui sopra, la sua domanda verrà respinta ovvero ne sarà pronunciata la decadenza parziale o totale.
b)
Einleitung der Widerrufungprozedur
Das bearbeitende Amt teilt dem Begünstigten
mittels Einschreiben mit Rückantwort die Beanstandung mit und ersucht innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieses Schreibens, weitere Klärungen oder Dokumente vorzulegen. In dieser Beanstandung muss auch der Hinweis gegeben werden, dass das Gesuch abgelehnt wird, d.h. dass
ein teilweiser oder vollständiger Ausschluss verfügt wird, sofern innerhalb der vorgesehenen
Frist keine Stellungnahme seitens des Begünstigten erfolgt.
c)
Accertamento definitivo
Qualora il beneficiario fornisca entro i termini di
cui alla lettera b) i chiarimenti o l‘ulteriore documentazione richiesta, l’ufficio istruttore procede ad un‘ulteriore verifica, da compiersi di norma
entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota da parte del beneficiario e rinvia
l’accertamento definitivo alla Commissione per il
riesame di cui al capitolo 9., la quale si pronuncia
di norma entro 15 giorni lavorativi.
c)
Endgültige Feststellung
Falls der Begünstigte innerhalb der in Punkt b)
vorgesehenen Frist die verlangten Klärungen
bzw. die zusätzlichen Dokumente nachreicht,
führt das bearbeitende Amt eine erneute Bewertung durch und zwar innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Rückantwort des Begünstigten. Die
endgültige Feststellung erfolgt durch die Kommission für die Nachprüfung, laut Punkt 9, die innerhalb von 15 Arbeitstagen eine Entscheidung
trifft.
d)
Revoca
La Giunta provinciale si pronuncia, di norma
entro 30 giorni lavorativi dall’accertamento definitivo di cui alla lettera c) effettuato dalla Commissione per il riesame di cui al punto 9, sul respingimento o sulla decadenza della domanda.
d)
Widerruf
Die Landesregierung beschließt die Ablehnung
oder den Ausschluss des Gesuches innerhalb von
30 Tagen nach der endgültigen Feststellung laut
Buchstabe c), seitens der in Punkt 9 vorgesehenen Kommission für die Nachprüfung.
e)
Notifica all’interessato
L’ufficio istruttore comunica all‘interessato con
raccomandata a.r. la revoca della domanda. Tale
comunicazione deve contenere:
e)
Benachrichtigung des Betroffenen
Das bearbeitende Amt teilt dem Betroffenen
durch Einschreiben mit Rückantwort den Widerruf des Gesuches mit. Dieses Schreiben muss folgende Angaben enthalten:
- Datum und Nr. des Beschlusses der Landesregierung
- die Begründungen, welche den Widerruf bewirkt haben
- die Angabe der zu Unrecht erhaltenen Beträge
- die Angabe der eventuellen Zinsen
- die Aufforderung an den Betroffenen, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung, die widerrechtlich erhaltenen Beträge
zuzüglich gesetzlich anfallender Zinsen zurückzuerstatten
- die Modalitäten für die Rückerstattung und
für den Nachweis der durchgeführten Zahlung
-
-
gli estremi della deliberazione della Giunta
Provinciale
le motivazioni che hanno determinato la revoca
la quantificazione delle somme indebitamente percepite
la quantificazione degli eventuali interessi
l’invito all’interessato a restituire, entro 30
giorni a partire dalla data di ricevimento
della comunicazione, le somme percepite
aumentate dei relativi interessi legali
le modalità di restituzione e quelle necessarie a comprovare l’avvenuto pagamento
160
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
-
-
la possibilità da parte dell’interessato di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
den Hinweis zur Rekursmöglichkeit seitens
des Betroffenen innerhalb von 30 Tagen nach
Erhalt dieser Mitteilung, beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof.
8.2 Modalità e tempi di restituzione
8.2 Ablauf und Termine für die Rückerstattung
La restituzione delle somme indebitamente percepite avviene mediante:
Die Rückerstattung der der zu Unrecht erhaltenen Beträge erfolgt durch:
a)
a)
Compensazione
La compensazione delle somme da restituire
avviene:
all’interno della stessa misura oppure
con altre misure del Programma.
Für den Fall, dass die Kompensationen nicht ausreichen um den geschuldeten Betrag abzudecken
muss die verbleibende Differenz direkt mittels
Überweisung laut folgendem Punkt b) zurückerstattet werden.
Das Verwaltungsverfahren des Widerrufs muss
dem Begünstigten anzeigen, dass der geschuldete Betrag zuzüglich Zinsen der ersten zu seinen
Gunsten durchgeführten Zahlung durchgeführt
wird.
Nel caso le compensazioni non fossero sufficienti
a coprire l’indebito, la quota rimanente deve essere restituita tramite versamento diretto di cui
al successivo punto b).
Il provvedimento di revoca deve indicare al beneficiario che la deduzione dell’indebito maggiorato
degli interessi avverrà con il primo pagamento a
suo favore.
b)
Restituzione
La restituzione delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario su
appositi conti correnti, avviene in caso di revoca
totale ed in assenza dei presupposti del precedente punto a).
Ai sensi dell’articolo 73, par. 4, del Reg. (CE) n.
796/2004 l’obbligo di restituzione non si applica
nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato
per errore dell’autorità competente.
Kompensierung
Die Kompensation der rückzuerstattenden Beträge erfolgt:
innerhalb der selben Maßnahme oder
mit anderen Maßnahmen des Programms.
b)
Rückerstattung
Die Rückerstattung der geschuldeten Beträge
mittels direkter Überweisung des Begünstigten
auf eigens dafür bestimmte Bankkonten erfolgt
im Fall von vollständigem Widerruf und beim
Ausbleiben der Voraussetzungen des vorhergehenden Punktes a).
Im Sinne von Art. 73 Par. 4 der VO (EG) Nr.
796/2004 besteht keine Pflicht zur Rückerstattung sofern die Zahlung aufgrund eines Fehlers
der zuständigen Behörde durchgeführt wurde.
8.3 Modalità di calcolo degli interessi
8.3 Modalitäten zur Berechnung der Zinsen
In caso di recupero di somme indebitamente erogate la quantificazione degli interessi avviene da parte del beneficiario in base al tasso ufficiale vigente
dalla data di ricezione della notifica dell’obbligo di
restituzione
Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il
pagamento indebito sia avvenuto per errore delle
autorità competenti.
Il periodo di tempo su cui calcolare l’interesse da
applicare è diverso in funzione di:
Bei Eintreibung von zu Unrecht erhaltenen Beträgen ist die Bestimmung der Zinsen vorgesehen,
welche von Seiten des Begünstigten aufgrund des
gültigen gesetzlichen Zinssatzes vom Zeitpunkt des
Erhaltes der Mitteilung über die Verpflichtung zur
Rückerstattung berechnet werden.
Die Zinsen sind nicht fällig falls die widerrechtliche Zahlung aufgrund eines Fehlers der zuständigen
Behörde durchgeführt wurde.
Der Zeitraum für die Berechnung der Zinsen ändert sich in Abhängigkeit von:
Rückerstattung von Beträgen direkt von Seiten
des Begünstigten;
Rückerstattung von Beträgen mittels Kompensation mit anderen Zahlungen.
-
restituzione delle somme direttamente da parte
del beneficiario;
restituzione delle somme tramite compensazione
con altri pagamenti.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
161
Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato
l’obbligo di restituzione e quello di restituzione delle
somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato
l’obbligo di restituzione e quello di definizione
dell’atto di liquidazione relativo al pagamento utilizzato per effettuare la compensazione.
Im ersten Fall ist der Zeitraum jener zwischen
dem Zeitpunkt der Mitteilung über die Verpflichtung
zur Rückerstattung und jenem der effektiven Rückerstattung der widerrechtlich ausbezahlten Beträge.
Im zweiten Fall ist der Zeitpunkt jener zwischen
dem Zeitpunkt der Mitteilung über die Verpflichtung
zur Rückerstattung und jenem der Verabschiedung
des Liquidierungsaktes bezüglich der Zahlung, welche
für die Kompensation verwendet wird.
9.
9.
Commissione per il riesame
Kommission für die Nachprüfung
Qualora lo ritenga opportuno, il presidente della
Commissione per il riesame può richiedere il parere di
esperti, anche esterni all’Amministrazione provinciale.
Festgestellt, dass die zu prüfenden Fälle mehrere
Abteilungen der Landesverwaltung betreffen können
und zum Zwecke einer Vereinheitlichung bei der Anwendung der Richtlinien des ELR, ist die Kommission
für die Nachprüfung aus folgenden Mitgliedern zusammengesetzt.
der Direktor der Abteilung 31 - Landwirtschaft
bzw. ein Stellvertreter
der Direktor der Abteilung 32 - Forstwirtschaft
bzw. ein Stellvertreter
der Direktor der Abteilung 28 - Natur und Landschaft bzw. ein Stellvertreter
Die genannten Mitglieder wählen einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte.
An den Sitzungen nimmt außerdem, ohne
Stimmrecht der Direktor des Zentralamtes für Rechtsangelegenheiten (3.3) bzw. ein Stellvertreter teil.
Die Kommission für die Nachprüfung ernennt einen Sekretär, der die Tagesordnung vorbereitet und
die Sitzungsprotokolle verfasst.
Die einzelnen Fälle welche der Nachprüfung zu
unterziehen sind, werden vom Direktor des jeweils
bearbeitenden Amtes oder eines Stellvertreters vorgebracht.
Der Vorsitzende der Kommission kann, falls er
dies für notwendig erachtet, ein Gutachten auch von
Sachverständigen einholen, die nicht der Landesverwaltung angehören.
10. Disposizioni specifiche
10. Besondere Bestimmungen
Misura 211: calcolo del premio
L’importo totale del contributo è costituito dalla
sommatoria di tre importi parziali:
a) L’importo parziale A è il prodotto della sommatoria della superficie ammissibile investita a prato
e a foraggere avvicendate, aventi una pendenza
pari ad almeno il 20%, oppure un’altitudine uguale o superiore ai 1.000 m.s.l.d.m., moltiplicata
per un importo in € per ettaro, elaborato da una
funzione collegata ai punti di svantaggio delle
singole porzioni di particelle. Tale funzione è
una retta f(x) = ax + b, dove
Maßnahme 211: Berechnung der Prämie
Der Beitrag setzt sich aus der Summe von 3 Teilbeträgen zusammen:
a) Der Teilbetrag A ist das Produkt aus der Summe
der beitragsberechtigten Wiesen- und Ackerfutterbauflächen mit Mindestneigung von mindestens 20% oder einer Meereshöhe von mindestens
1.000 m.ü.d.M. oder höher, multipliziert mit einen
Betrag in € pro Hektar, resultierend aus einer mit
den Erschwernispunkten und den einzelnen Flächenteilstücken in Verbindung stehenden Funktion. Die Funktion ist eine Gerade f(x) = ax + b,
wobei
a = 1,8
b = 350
Considerato che i casi da esaminare possono investire più Ripartizioni provinciali ed al fine di assicurare l’univocità nell’applicazione delle disposizioni del
PSR, la Commissione per il riesame è composta dai seguenti membri:
il direttore della Ripartizione 31 - Agricoltura o
un suo delegato
il direttore della Ripartizione 32 - Foreste o un
suo delegato
il direttore della Ripartizione 28 - Natura e paesaggio o un suo delegato.
I succitati membri eleggono tra di loro un Presidente.
Alle sedute della Commissione partecipa inoltre,
senza diritto di voto, il direttore dell’Ufficio centrale
affari legali (3.3) o un suo delegato.
La Commissione per il riesame nomina un segretario/a, che cura la predisposizione dell’ordine del giorno e la verbalizzazione delle sedute.
I singoli casi da esaminare vengono proposti alla
Commissione per il riesame dal direttore del rispettivo
ufficio istruttore o suo delegato.
a = 1,8
b = 350
162
b)
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
L’importo parziale B è il prodotto della sommatoria delle superfici aventi diritto a premio (prato prato sfalciato ogni 2 anni x 0,5 - foraggere avvicendate - pascolo aziendale x 0,4 e carico d’alpeggio), moltiplicato per un importo in €.
Questo importo in € è elaborato da una funzione
collegata ai punti di svantaggio attribuiti alle
singole aziende agricole. La funzione è una parabola f(x) = a1x² + b1x + c1, dove
b)
a1 = -0,0006
b1 = 0,13
c1 = 55
Der Teilbetrag B ist das Produkt aus der Summe
der prämienberechtigten Flächen (Wiese - halbschürige Wiese x 0,5 - Ackerfutterbau - Heimweide x 0,4 und Alpungsbesatz) multipliziert mit einem Betrag in €.
Dieser Betrag in € ist aus einer Funktion berechnet, welche mit den Erschwernispunkte der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe verbunden
ist. Die Funktion ist eine Parabel f(x) = a1x² +
b1x + c1, wobei
a1 = -0,0006
b1 = 0,13
c1 = 55
Questo importo ha una funzione a scala con
l’aumento della superficie ammissibile a contributo, come da tabella:
Dieser Betrag hat die Funktion einer Treppe mit
der Erhöhung der beitragsberechtigten Fläche,
wie in folgender Tabelle aufgezeigt:
Superficie ammissibile a
contributo in ha
% di ponderazione della superficie ammissibile secondo funzione
punti di svantaggio
beitragsberechtigte
Fläche in ha
% der Gewichtung laut Funktion
der Erschwernispunkte
1,0 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - 50,0
Più di 50,0
100
80
60
40
1,0 - 15,0
15,1 - 20,0
20,1 - 50,0
über 50,0
100
80
60
40
Wichtung Betriebserschwernis
1,2
1,2
1
1
Korrekturfaktor
Fattore di correzione
Ponderazione svantaggio aziendale
0,8
0,6
0,4
0,2
0,6
0,4
0,2
0
0
0
10
20
30
40
50
0
60
Superficie aziendale [ha]
L’importo parziale C esprime gli svantaggi logistici di un’impresa agricola nel conferimento dei
prodotti agricoli ad un’azienda di trasformazione
alimentare. Questo importo parziale si ricava dal
numero dei giorni di conferimento di prodotti
agricoli, dalla distanza dal più vicino luogo di
conferimento e dal dislivello altimetrico fra il
centro aziendale principale ed il luogo di conferimento.
10
20
30
40
50
60
Betriebsfläche [ha]
Um Anspruch auf den Teilbetrag B zu haben,
muss der Antragsteller über Flächen mit den Eigenschaften laut Teilbetrag A, sowie über mindestens 60 Betriebserschwernispunkte verfügen.
Per avere diritto all’importo parziale B, il richiedente deve avere superfici con le caratteristiche
di cui all’importo parziale A ed un punteggio pari
ad almeno 60 punti aziendali.
c)
0,8
c)
Der Teilbetrag C drückt die logistischen Nachteile
eines landwirtschaftlichen Betriebes in Bezug auf
die Lieferung der landwirtschaftlichen Produkte
zum lebensmittelverarbeitenden Betrieb aus.
Dieser Teilbetrag ergibt sich aus den Tagen der
Lieferung des landwirtschaftlichen Produktes,
aus der Strecke zum nächstgelegenen Sammelplatz und aus dem Höhenunterschied zwischen
Hofstelle und Sammelplatz.
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Il calcolo viene eseguito come segue:
163
Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:
H
Betrag / Importo (€) = ------ x P
T
H = somma disponibile
T = somma dei punti-trasporto di tutte le aziende oggetto di
domanda nell’anno in corso
P = punti-trasporto dell’azienda, calcolati con la seguente formula:
[(Y x K x 0,9) : 10.000] + (D : 10), in cui
Y = numero dei giorni di trasporto
K = distanza fra azienda o malga e luogo di conferimento
in metri (minimo 1.000 m - max. 30.000 m)
D = differenza di altitudine in metri fra azienda e luogo di
conferimento.
H = verfügbare Mittel
T = Summe Transportpunkte aller für ein Jahr ansuchenden
Betriebe
P = Transportpunkte des Betriebes, nach folgender Formel
berechnet:
[(Y x K x 0,9) : 10.000] + (D : 10), wobei
Y = Anzahl Tage der Lieferung
K = Entfernung zwischen Hof bzw. Alm und Sammelplatz
in Metern (mindestens 1.000 m - max. 30.000 m)
D = Differenz Meereshöhe zwischen Hof und Sammelplatz
in Metern.
Per avere diritto all’importo parziale C, il richiedente
deve avere superfici con le caratteristiche di cui
all’importo parziale A.
Um Anspruch auf den Teilbetrag C zu haben, muss
der Antragsteller über Flächen mit den Eigenschaften
laut Teilbetrag A verfügen.
Misura 214, intervento 1: parametri per il calcolo
del premio
Maßnahme 214, Vorhaben 1: Parameter zur Berechnung der Prämie
Per il calcolo del premio si applicano i seguenti
parametri:
Importo unitario minimo = 125 €/Ha
Importo unitario massimo = 205 €/Ha
Coefficiente di correzione C = 145
Für die Berechnung der Prämie werden folgende
Parameter angewandt:
Minimaler Einheitsbetrag = 125 €/ha
Maximaler Einheitsbetrag = 205 €/ha
Korrekturkoeffizient C = 145
Misura 214, intervento 2: definizione impegno
Maßnahme 214, Vorhaben 2: Festlegung einer Verpflichtung
Con riferimento all’impegno indicato al punto 2
lett. c) dell’intervento 2 “Allevamento di razze animali
minacciate di abbandono” del PSR, la percentuale di
UBA che il richiedente deve impegnarsi a mantenere
rispetto al numero di UBA indicate nella domanda
iniziale è pari ad almeno l’80%
Bezug nehmend auf die Verpflichtung unter
Punkt c) des 2. Kapitels - „Verpflichtungen“ im Text
des im ELR enthaltenen Vorhabens, wird der Prozentsatz an GVE, welche der Antragsteller verpflichtend gegenüber den GVE laut Erstansuchen halten
muss auf mindestens 80% festgelegt.
Misura 214, Intervento 7: definizione delle condizioni di ammissibilità
Maßnahme 214, Vorhaben 7: Festlegung der Voraussetzungen für die Zulassung
Come previsto nel PSR, di seguito si definiscono i dettagli delle condizioni d’ammissibilità relative ai singoli sottointerventi:
Wie vom ELR vorgesehen, werden hier die Voraussetzungen für die Zulassung zu den einzelnen Untermassnahmen im Detail definiert:
Sub-intervento 7.1 “Prati magri”
Untermaßnahme 7.1 „Magerwiesen“
Questa categoria comprende le seguenti comunità
vegetali:
a) Nardeti (Nardus stricta, Arnica montana)
Dazu zählen folgende Pflanzenbestände:
b) Seslerieti (Sesleria caerulea)
c) Comunità a Carice sempreverde (Carex sempervirens)
b)
c)
a)
Borstgras-Arnika-Bestand (Nardus stricta, Arnica
montana)
Kalk-Blaugras-Bestand (Sesleria caerulea)
Horst-Seggen-Bestand (Carex sempervirens)
164
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
d)
Prati semiaridi (Bromus erectus - Forasacco eretto, diverse specie del genere Festuca, ecc.)
d)
e)
Comunità a Carice ferruginea (Carex ferruginea)
e)
Halbtrockenrasen (Bromus erectus - Aufrechte
Trespe, verschiedene Festuca sp. - Schwingel,
usw.)
Rost-Seggen-Bestand (Carex ferruginea)
Devono essere presenti alcune delle seguenti specie
caratteristiche:
Avenula versicolor - Avena bronzea
Anthoxanthum odoratum - Paleino odoroso
Trifolium alpinum - Trifoglio montano
Gentiana spp. - Genziana
Pulsatilla spp. - Pulsatilla
Mehrere der folgenden charakteristischen Arten müssen vorhanden sein:
Avenula versicolor - Bunthafer
Anthoxanthum odoratum - Gewöhnliches Ruchgras
Trifolium montanum - Berg-Klee
Gentiana sp. - Enzian
Pulsatilla sp. - Küchenschelle
diverse orchidacee come:
Nigritella nigra - Nigritella
Gymnadenia conopsea - Ginnadenia delle zanzare
Pseudorchis albida - Pseudorchide biancastra
Pedicularis spp. - Pedicolare
Lilium bulbiferum - Giglio rosso
Soldanella spp. - Soldanella
Geum montanum - Cariofillata montana
Campanula barbata - Campanula barbata
Scabiosa lucida - Scabiosa alpestre
Helianthemum nummularium s.l. - Eliantemo nummulario
Biscutella laevigata - Biscutella montanina
Phyteuma orbiculare - Raponzolo orbicolare
Hieracium pilosella - Sparviere pelosetto
Laserpitium halleri - Laserpizio di Haller
Scorzoneroides helvetica - Dente di leone elvetico
verschiedene Orchideen wie:
Nigritella nigra - Kohlröschen
Gymnadenia conopsea - Langspornige Händelwurz
Pseudorchis albida - Gewöhnliches
Weißzüngel
Pedicularis sp. - Läusekraut
Lilium bulbiferum - Feuer-Lilie
Soldanella sp. - Soldanelle
Geum montanum - Berg-Nelkenwurz
Campanula barbata - Bart-Glockenblume
Scabiosa lucida - Glanz-Skabiose
Helianthemum nummularium s.l. - Gewöhnliches Sonnenröschen
Biscutella laevigata - Glattes Brillenschötchen
Phyteuma orbiculare - Rundköpfige Teufelskralle
Hieracium pilosella - Kleines Habichtskraut
Laserpitium halleri - Haller-Laserkraut
Scorzoneroides helvetica - Schweizer Schuppen-Leuenzahn
Sub-intervento 7.2 “Prati di montagna ricchi di specie”
Untermaßnahme 7.2
Questa categoria comprende le seguenti comunità
vegetali:
a) Arrhenathereti (Arrhenatherum elatius - Avena
altissima)
b) Comunità a Festuca rossa e Agrostide capillare
(Festuca rubra, Agrostis capillaris)
c) Triseteti (Trisetum flavescens)
d) Comunità a Festuca rossa e Avena pubescente
(Festuca rubra, Homalotrichon pubescens)
e) Prati umidi
Dazu zählen folgende Pflanzenbestände:
Devono essere presenti alcune delle seguenti specie
caratteristiche:
Anthyllis vulneraria - Vulneraria comune
Centaurea scabiosa - Centaurea scabiosa
Pimpinella saxifraga - Pimpinella sassifraga
Prunella grandiflora - Prunella a fiori grandi
Silene vulgaris - Silene rigonfia
Tragopogon pratensis - Barba di becco dei prati
Plantago media - Piantaggine media
Laserpitium latifolium - Laserpizio a foglie larghe
Leucanthemum vulgare agg. - Margherita comune
Achillea millefolium agg. - Millefoglio comune
Knautia sp. - Ambretta
Carum carvi - Cumino tedesco
„Artenreiche Bergwiesen“
a)
Glatthafer-Bestand (Arrhenatherum elatius)
b)
Rotschwingel-Rotstraußgras-Bestand
(Festuca
rubra, Agrostis capillaris)
Goldhafer-Bestand (Trisetum flavescens)
Rotschwingel-Bestand mit Flaumhafer (Festuca
rubra, Homalotrichon pubescens)
Feucht- und Nasswiesen
c)
d)
e)
Mehrere der folgenden charakteristischen Arten müssen vorhanden sein:
Anthyllis vulneraria - Echter Wundklee
Centaurea scabiosa - Skabiosen Flockenblume
Pimpinella saxifraga - Kleine Bibernelle
Prunella grandiflora - Großblütige Brunelle
Silene vulgaris - Klatschnelke
Tragopogon pratensis - Mittlerer Wiesen-Bocksbart
Plantago media - Mittlerer Wegerich
Laserpitium latifolium - Breitblättriges Laserkraut
Leucanthemum vulgare agg. - Gewöhnliche Margerite
Achillea millefolium agg. - Echte Schafgarbe
Knautia sp. - Witwenblume
Carum carvi - Echter Kümmel
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
165
Trifolium pratense - Trifoglio pratense
Salvia pratensis - Salvia dei prati
Lotus corniculatus - Ginestrino comune
Trifolium pratense - Wiesen-Klee
Salvia pratensis - Wiesen-Salbei
Lotus corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee
In stazioni umide:
Caltha palustris - Calta palustre
Cirsium oleraceum - Cirsio giallastro
Geum rivale - Cariofillata dei rivi
Lychnis flos-cuculi - Licnide fior di cuculo
Sanguisorba officinalis - Salvastrella maggiore
Persicaria bistorta - Poligono bistorta
In feuchten Standorten:
Caltha palustris - Gewöhnliche Sumpfdotterblume
Cirsium oleraceum - Kohl-Kratzdistel
Geum rivale - Bach-Nelkenwurz
Lychnis flos-cuculi - Kuckucks-Lichtnelke
Sanguisorba officinalis - Großer Wiesenknopf
Persicaria bistorta - Schlangen-Knöterich
Le seguenti specie (indicatrici di nutrienti) non devono superare i valori di copertura sotto indicati:
Alopecurus pratensis - Coda di volpe comune < 10%
Dactylis glomerata - Erba mazzolina comune < 10%
Poa trivialis - Fienarola comune < 5%
Trifolium repens - Trifoglio bianco < 5%
Taraxacum officinale - Tarassaco comune < 5%
Anthriscus sylvestris - Cerfoglio selvatico < 5%
Chaerophyllum hirsutum - Cherofillo irsuto < 10%
Heracleum sphondylium - Panace comune < 5%
Rumex acetosa - Romice acetosa < 5%
Mehrere der folgenden Arten (Nährstoffzeiger) dürfen
die angegebenen Deckungswerte nicht überschreiten:
Alopecurus pratensis - Wiesen-Fuchsschwanzgras < 10%
Dactylis glomerata - Gewöhnliches Knäuelgras < 10%
Poa trivialis - Gewöhnliches Rispengras < 5%
Trifolium repens - Weiß-Klee < 5%
Taraxacum officinale - Gewöhnlicher Löwenzahn < 5%
Anthriscus sylvestris - Wiesen-Kerbel < 5%
Chaerophyllum hirsutum - Wimper-Kälberkopf < 10%
Heracleum sphondylium - Wiesen-Bärenklau < 5%
Rumex acetosa - Wiesen-Sauerampfer < 5%
Sub-intervento 7.3 “Prati da strame”
Untermaßnahme 7.3 „Streuwiesen“
Questa categoria comprende le seguenti comunità
vegetali:
a) canneti (Phragmites australis - Cannuccia di palude, Typha spp. - Tifa)
b) cladieti (Cladium mariscus - Falasco)
c) comunità a piccole carici delle torbiere basse
(Carex davalliana - Carice di Davall, Schoenus spp.
- Giunco-nero, Eriophorum spp. - Erioforo, Trichophorum caespitosum - Tricoforo cespuglioso)
d) molineti (Molinia caerulea - Molinia cerulea)
Dazu zählen folgende Pflanzenbestände:
b)
c)
Schilf-Bestände (Phragmites australis - Gewöhnliches Schilf, Typha sp. - Rohrkolben)
Schneidebinsenbestände (Cladium mariscus)
Kleinseggenriede (Carex davalliana - Davall-Segge,
Schoenus sp. - Kopfbinse, Eriophorum sp. - Wollgras, Trichophorum caespitosum - Rasenbinse)
d)
Pfeifengraswiesen (Molinia caerulea)
Devono essere presenti alcune delle seguenti specie
caratteristiche:
Sparganium spp. - Coltellaccio
Schoenoplectus lacustris - Scirpo lacustre
Ranunculus lingua - Ranunculo delle canne
Iris pseudacorus - Giaggiolo acquatico
Carex panicea - Carice migliacea
Succisa pratensis - Morso del diavolo
Cirsium palustre - Cirsio di palude
Carex rostrata - Carice rigonfia
Carex nigra - Carice fosca
Mehrere der folgenden charakteristischen Arten müssen vorhanden sein:
Spargianum sp. - Igelkolben
Schoenoplectus lacustris - Grüne Teichbinse
Ranunculus lingua - Zungen-Hahnenfuß
Iris pseudacorus - Wasser-Schwertlilie
Carex panicea - Hirse-Segge
Succisa pratensis - Gewöhnlicher Teufelsabbiss
Cirsium palustre - Sumpf-Kratzdistel
Carex rostrata - Schnabel-Segge
Carex nigra - Braun-Segge
11. Disposizioni finali
11. Schlussbestimmungen
Nel caso in cui la Commissione Europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, l’Ente pagatore riconosciuto o altre autorità competenti in materia
impartiscano ulteriori o diverse disposizioni, le disposizioni stesse saranno applicate direttamente.
Per quanto non disciplinato dalle presenti direttive si fa riferimento alla vigente normativa, ed al PSR.
Sollten die Europäische Kommission, das Ministero delle politiche agricole e forestali, die anerkannte Zahlstelle oder andere zuständige Behörden
weitere oder andere Bestimmungen erlassen, werden
diese Bestimmungen unmittelbar angewandt.
Für alles, was mit vorliegenden Richtlinien nicht
geregelt wurde, wird auf die geltenden Bestimmungen sowie auf den ELR verwiesen.
a)
166
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
[BO28080152707|D020|]
[AM28080152707|D020|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2069
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2069
Cessione a titolo gratuito al Comune di Sluderno della p.ed. 417 (104 m2), della p.ed.
807 (29 m2) e delle neo pp.ff. 2552/5 (1320
m2) e 2552/6 (151 m2) in CC Sluderno per la
realizzazione di un parcheggio pubblico
Unentgeltliche Abtretung an die Gemeinde
Schluderns der Bp. 417 (104 m2), der Bp. 807
(29 m2) und der neugebildeten Gp.llen 2552/5
(1320 m2) und 2552/6 (151 m2) in der KG
Schluderns zwecks Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes
omissis
1.
........
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
Si autorizza la cessione gratuita della p.ed. 417,
della p. ed. 807 e delle neo particelle fondiarie
2552/5 e 2552/6 in CC Sluderno in proprietà del
Comune di Sluderno alle seguenti condizioni:
a)
di provvedere all’annotazione tavolare di cui
all’articolo 20, terzo e quarto comma, della
legge provinciale n. 2 dd. 21.1.1987;
b)
le particelle vengono cedute come stanno e
giacciono;
di dare atto che alla data del passaggio delle
particelle in oggetto passeranno al nuovo
proprietario tutti i diritti ed oneri derivanti
dalla proprietà, anche se riferentesi a fatti
verificatisi prima del passaggio stesso;
in caso di restituzione degli immobili alla
Provincia Autonoma di Bolzano questa avverrà ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge provinciale n. 2 dd.
21.1.1987, senza alcun indennizzo per eventuali migliorie ed addizioni;
c)
d)
e)
1.
Es wird die unentgeltliche Abtretung der Bp. 417,
der Bp. 807 und der neuen Gp.llen 2552/5 e
2552/6 in der KG Schluderns ins Eigentum der
Geminde Schluderns unter folgenden Bedingungen genehmigt:
a) die grundbücherliche Anmerkung gemäß
Artikel 20, dritter und vierter Absatz, des
Landesgesetzes Nr. 2 vom 21.1.1987, vornehmen zu lassen;
b) die Parzellen werden in dem Zustand übergeben wie sie liegen und stehen;
c) mit der Übergabe der gegenständlichen Fläche an den neuen Eigentümer übernimmt
dieser alle Rechte und Pflichten, auch wenn
sich diese auf die Zeit vor der Eigentumsübertragung beziehen;
d) im Falle einer Rückgabe der Liegenschaften
an die Autonome Provinz Bozen, wird sie im
Sinne des Artikel 20, fünfter Absatz, des
Landesgesetzes Nr. 2 vom 21.1.1987 ohne
jeden Anspruch auf Entschädigung für etwaige Verbesserungs- oder Ausbauarbeiten
erfolgen;
e) alle anfallenden Spesen für den Abschluss
des betreffenden Vertrages gehen zu Lasten
der Gemeinde Schluderns.
tutte le spese inerenti alla stipulazione del
relativo contratto sono a carico del Comune
di Sluderno;
2.
di autorizzare l’organo competente alla firma del
relativo contratto di cessione;
2.
Das zuständige Organ wird zur Unterschrift des
gegenständlichen Abtretungsvertrages ermächtigt.
3.
la presente delibera viene pubblicata per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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[BO28080152702|T050|]
[AM28080152702|T050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 giugno 2008, n. 2133
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2008, Nr. 2133
Parco naturale Puez-Odle - modifica dell’articolo 7 del decreto di vincolo paesaggistico
concernente la chiusura del «Sentiero delle
Odle» per biciclette
Naturpark Puez-Geisler - Änderung des Artikels 7 des Unterschutzstellungsdekretes
zwecks Sperrung des «Adolf-Munkel-Weges»
für Fahrräder
La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue:
Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur
Kenntnis genommen:
Il Comune di Funes ha chiesto con delibera del
Consiglio comunale del 19.9.2007, n. 54, una modifica
del decreto di vincolo paesaggistico per il Parco naturale Puez-Odle - decreto del Presidente della Giunta
provinciale del 31 ottobre 1977, n. 29/V/Ls, - Accesso
al Parco naturale e circolazione con veicoli a motori.
Questo viene motivato con la necessità di istituire un
divieto di circolazione per le biciclette, vigente durante tutto l’arco dell’anno, sul Sentiero delle Odle nel
Parco naturale Puez-Odle, in quanto queste creano da
un lato situazioni di conflitto con gli escursionisti e
dall’altro provocano danni al sentiero.
Die Gemeinde Villnöss hat mit Beschluss des
Gemeinderates vom 19.9.2007, Nr. 54, eine Änderung
des Artikels 7 des Unterschutzstellungsdekretes für
den Naturpark Puez-Geisler - Dekret des Landeshauptmanns vom 31. Oktober 1977, Nr. 29/V/LS - Zugang zum Naturpark und Verkehr mit Motorfahrzeugen - beantragt. Dies wird mit der Notwendigkeit
begründet, im Naturpark Puez-Geisler den AdolfMunkel-Weg ganzjährig für Fahrräder zu sperren, da
es zum einen zu Konfliktsituationen mit den Wanderern kommt und zum anderen Schäden am Steig auftreten.
Con delibera n. 35 del 18.12.2007, la I. Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato la proposta di modifica integrando come segue l’articolo 7
del decreto del Presidente della Giunta provinciale del
31 ottobre 1977, n. 29/V/LS - vincolo paesaggistico
Parco naturale Puez-Odle: “Sul Sentiero delle Odle è
vietata la circolazione con biciclette.”
Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 35 vom 18.12.2007 den Änderungsvorschlag der Gemeinde angenommen und sich für folgende Ergänzung des Art. 7 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 31. Oktober 197,7 Nr. 29/V/LS Landschaftliche Unterschutzstellung Naturpark PuezGeisler - ausgesprochen: „Auf dem Adolf-Munkel-Weg
ist das Fahren mit Fahrrädern untersagt.“
Come risulta dagli attestati comunali registrati
negli atti, la delibera della I. Commissione provinciale
per la tutela del paesaggio è stata depositata ai sensi
dell’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16, e successive modifiche, presso la segreteria del
Comune di Funes e pubblicata all’albo comunale.
Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission wurde, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht, im Sinne des Artikels 3 des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender
Fassung im Sekretariat der Gemeinde Villnöß hinterlegt sowie an der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht.
Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurde folgende Bemerkung seitens des Tourismusvereins Villnöß im Sekretariat der Gemeinde Villnöß eingebracht:
Änderung Zugangsabschnitt: „Der Adolf-MunkelWeg“ soll für Fahrräder nur im Abschnitt
„Tschantschenon-Gschnagenhardt
Alm“
total
gesperrt werden. Im Abschnitt „Geisler Alm“ „Brogles“ soll das Fahrverbot zeitlich limitiert sei
werden. Die zeitliche Limitierung sieht ein
Fahrverbot zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr vor. In
dieser Zeit kann ein Fahrrad auf diesem
Streckenabschnitt nur geschoben werden.
Der Gemeinderat von Villnöß hat mit Beschluss
Nr. 24 vom 21.5.2008 eine positive Stellungnahme
zum Beschluss der I. Landeskommission für Landschaftsschutz Nr. 35/07 vom 18.12.2007 abgegeben.
Der Gemeinderat hat sich gegen die Annahme des
Änderungsantrags des Tourismusvereins ausgespro-
Entro il periodo di pubblicazione è pervenuta alla
Segreteria del Comune la seguente osservazione da
parte dell’Associazione Turistica Val di Funes:
Cambiamento accesso: la chiusura del “Sentiero
delle Odle” per le biciclette dovrebbe esistere soltanto
nella zona tra “Tschantschenon - Malga
Gschnagenhardt”. Nella zona “Malga Geisler” “Brogles” dovrebbe esistere un accesso temporaneamente limitato tra le ore 10:00 e le ore 16:00.
Durante questo orario le biciclette devono essere
spinte.
Con delibera n. 24 del 21.5.2008 il Consiglio comunale di Funes ha espresso parere positivo in merito
alla delibera della I. Commissione provinciale per la
tutela del paesaggio n. 35/07del 18.12.2007. Il Consiglio comunale si è espresso contrariamente alla proposta di modifica dell’Associazione Turistica Val di
168
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Funes, motivando che il tratto di sentiero nella zona
tra “Malga Geisler” e “Brogles” sarebbe troppo stretto
e pertanto troppo pericoloso per l’utilizzo da parte
degli escursionisti e i mountain biker.
Nel merito dell’ osservazione di cui sopra, la
Giunta provinciale decide di non accoglierla facendosi
propria la motivazione del Comune di Funes.
chen, da der Weg im Abschnitt „Geisler Alm“ „Brogles“ zu schmal ist und insofern für die Benutzung von Wanderern und Mountain-Bikern nicht geeignet und viel zu gefährlich ist.
Bezüglich der eingebrachten Bemerkung beschließt die Landesregierung, diese nicht anzunehmen und sich die Begründung der Gemeinde Villnöss
zu eigen zu machen.
La Giunta provinciale ha preso atto della seguente
normativa:
1. nella legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 e
successive modifiche,
2. nel decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 ottobre 1977, n. 29/V/Ls, e successive
modifiche, concernente il vincolo paesaggistico
“Parco naturale Puez-Odle”;
Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
1. in das Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16,
in geltender Fassung,
2. in das Dekret des Landeshauptmanns vom 31.
Oktober 1977, Nr. 29/V/Ls, in geltender Fassung,
betreffend die landschaftliche Unterschutzstellung „Naturpark Puez-Geisler“;
La Giunta provinciale in base alle succitate premesse e vista la presente documentazione a voti unanimi, validamente espressi
Dies vorausgeschickt, nach Einsicht in die vorliegenden Unterlagen fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden
delibera
Beschluss
1.
L’articolo 7 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale del 31 ottobre 1977, n.
29/V/LS riguardante il vincolo paesaggistico
Parco naturale Puez-Odle “Accesso al Parco
naturale e circolazione con veicoli a motore”,
viene integrato col seguente comma “Sul
Sentiero delle Odle è vietata la circolazione con
biciclette.”
1.
Der Art. 7 des Dekretes des Landeshauptmannes
vom 31. Oktober 1977, Nr. 29/V/LS betreffend die
Landschaftliche
Unterschutzstellung
des
Naturparks Puez-Geisler - „Zugang zum
Naturpark und Verkehr mit Motorfahrzeugen“,
wird mit folgendem Absatz ergänzt: „Auf dem
Adolf-Munkel-Weg ist das Fahren mit Fahrrädern
untersagt.“
2.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
2.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und
tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in
Kraft.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
A. AUCKENTHALER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
A. AUCKENTHALER
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
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[BO28080152748|A110|]
[AM28080152748|A110|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 giugno 2008, n. 2231
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Juni 2008, Nr. 2231
Modalità di erogazione delle prestazioni del
fondo per l'assistenza ai non autosufficienti e
modalità di gestione del fondo stesso
Modalitäten der Auszahlung der Leistungen
des Pflegefonds und Modalitäten der Fondsverwaltung
omissis
....................
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
DIE LANDESREGIERUNG
1.
di approvare le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per l’assistenza ai non autosufficienti nonché le modalità di gestione del
fondo stesso, secondo lo schema allegato quale
parte integrante del presente atto;
1.
die Modalitäten der Auszahlung der Leistungen
des Pflegefonds sowie die Modalitäten der Verwaltung des Fonds nach dem als ergänzender
Bestandteil dieser Verfügung beiliegenden Entwurf zu genehmigen;
2.
di inviare il presente provvedimento alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
diese Verfügung zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Region zuzuleiten.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER
IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER
DER VIZEGENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER
CRITERI APPLICATIVI DELLA LEGGE PROVINCIALE 12
OTTOBRE 2007, N. 9, «INTERVENTI PER L’ASSISTENZA
ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI», IN MERITO
ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI
CURA E ALLA GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA
AI NON AUTOSUFFICIENTI
KRITERIEN ZUR ANWENDUNG DES LANDESGESETZES
VOM 12. OKTOBER 2007, NR. 9, BETREFFEND «MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DER PFLEGE», IN BEZUG
AUF DIE MODALITÄTEN DER AUSZAHLUNG DES
PFLEGEGELDES UND VERWALTUNG DES PFLEGEFONDS
Negli articoli seguenti sono riportati i criteri applicativi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, concernente “Interventi per l’assistenza alle persone non
autosufficienti”, di seguito denominata legge, in relazione all’erogazione dell’assegno di cura e alla gestione del fondo di assistenza ai non autosufficienti, di
seguito chiamato fondo.
In den nachfolgenden Artikeln werden die Kriterien
zur Anwendung des Landesgesetzes vom 12. Oktober
2007, Nr. 9, betreffend „Maßnahmen zur Sicherung
der Pflege“ - in der Folge „Pflegegesetz“ genannt - in
Bezug auf die Auszahlung des Pflegegeldes und in
Bezug auf die Verwaltung des Pflegefonds festgelegt.
Capo I
Erogazione dell’assegno di cura
Abschnitt I
Auszahlung des Pflegegeldes
Art. 1
Richiesta di erogazione dell’assegno di cura
Artikel 1
Antrag auf Pflegegeld
1. La richiesta di erogazione dell’assegno di cura,
redatta su apposito prestampato contestualmente alla
richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, va presentata tramite il distretto sociosanitario alla Ripartizione provinciale politiche sociali.
1. Der Antrag auf Pflegegeld ist gleichzeitig mit
dem Antrag auf Anerkennung der Pflegebedürftigkeit
und Pflegeeinstufung auf einem eigenen Vordruck
abzufassen und über den Sozial- und Gesundheitssprengel bei der Landesabteilung für Sozialwesen
einzureichen.
170
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
2. La richiesta deve essere sottoscritta direttamente dalla persona non autosufficiente o da un suo
legale rappresentante, genitore, tutore o amministratore di sostegno.
3. La richiesta può essere presentata in presenza
di tutti i requisiti di legge per beneficiare dell’assegno
di cura a condizione che dalla certificazione medica
possa essere desunto uno stato di non autosufficienza
rilevante e permanente.
4. L’amministrazione del fondo provvede alla
raccolta dei dati anagrafici e finanziari necessari ad
evadere la richiesta di assegno di cura e ad eseguire le
successive verifiche di veridicità delle relative autocertificazioni rilasciate dalle e dai richiedenti.
5. La richiesta deve essere corredata della seguente documentazione riferita al momento della
presentazione:
a) per la cittadinanza:
a1) dichiarazione di possesso della cittadinanza
italiana o di un paese membro dell’Unione
Europea, oppure
a2) certificazione della condizione di apolide rilasciata dal comune di residenza, oppure
a3) certificazione del permesso di soggiorno
permanente o del certificato di soggiorno;
b)
per la residenza e la dimora:
b1) dichiarazione di residenza ininterrotta e dimora stabile in un comune della provincia di
Bolzano da almeno cinque anni, oppure
b2) qualora il richiedente non sia cittadino italiano, certificazione di residenza ininterrotta
e di dimora stabile in provincia di Bolzano
da almeno cinque anni, rilasciata dal comune, oppure
2. Der Antrag ist von der pflegebedürftigen Person selbst oder von deren gesetzlichem Vertreter Eltern, Vormund oder Sachwalter - zu unterzeichnen.
3. Der Antrag kann gestellt werden, wenn sämtliche gesetzliche Voraussetzungen für den Bezug des
Pflegegeldes vorliegen und aufgrund des ärztlichen
Zeugnisses eine dauerhafte Pflegebedürftigkeit von
erheblichem Ausmaß zu vermuten ist.
4. Die Verwaltung des Pflegefonds sorgt für die
Erfassung der Daten zur Person und der finanztechnischen Angaben, die für die Bearbeitung des Antrags
auf Pflegegeld erforderlich sind, sowie für die darauf
folgende Überprüfung des Wahrheitsgehaltes der
entsprechenden von den antragstellenden Personen
abgegebenen Eigenerklärungen.
5. Folgende Angaben sind, bezogen auf den Zeitpunkt des Antrages, mit dem Antrag selbst zu liefern:
a)
in Bezug auf die Staatsangehörigkeit:
a1) die Erklärung über den Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates, oder
a2) die Bescheinigung der Wohnsitzgemeinde
über den Staatenlosen-Status, oder
a3) die Bescheinigung über die langfristige Aufenthaltsgenehmigung oder den Aufenthaltsschein;
b)
in Bezug auf den Wohnsitz und den Aufenthalt:
b1) eine Erklärung über den ununterbrochenen
Wohnsitz und den ständigen Aufenthalt in
einer Gemeinde Südtirols seit mindestens
fünf Jahren, oder
b2) im Falle von Antragstellern, die nicht italienische Staatsbürger sind, Bescheinigung der Gemeinde über den ununterbrochenen Wohnsitz
und den ständigen Aufenthalt in Südtirol seit
mindestens fünf Jahren oder
b3) Bescheinigung der Gemeinde über den historischen Wohnsitz, aus der hervorgeht,
dass die pflegebedürftige Person mindestens
fünfzehn Jahre, davon mindestens das ganze
unmittelbar dem Antrag voraus gehende
Jahr ununterbrochen ihren Wohnsitz und
ihren Aufenthalt in Südtirol hatte;
c)
in Bezug auf die Inanspruchnahme gleichartiger
Leistungen, abgesehen vom Begleitungsgeld: eine Erklärung, dass die pflegebedürftige Person
keine gleichartigen Pflegeleistungen aufgrund
anderer Gesetze bezieht oder beantragt hat.
b3) certificato di residenza storico rilasciato dal
comune, che attesti la residenza e la dimora
della persona non autosufficiente in provincia di Bolzano per un periodo di almeno
quindici anni, di cui almeno l’ultimo anno
immediatamente precedente la richiesta ininterrottamente;
c)
sul beneficio di analoghe prestazioni, a prescindere dall’indennità di accompagnamento: una dichiarazione che la persona non autosufficiente
non percepisce o non ha richiesto, in base ad altre leggi, analoghe prestazioni previste a favore
di persone non autosufficienti.
6. Si considera stabile la dimora in provincia di
Bolzano anche se interrotta per un periodo inferiore a
tre mesi.
7. I periodi di eventuale iscrizione all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) non sono considerati né come residenza, né come interruzione
della stessa.
6. Die ständige Ansässigkeit in Südtirol ist auch
dann gegeben, wenn eine Unterbrechung weniger als
3 Monate dauert.
7. Im Falle der Eintragung in das AIRE-Register
(Personenregister der italienischen Staatsbürger mit
Wohnsitz im Ausland) zählt der betreffende Zeitraum
weder für den Wohnsitz noch als Unterbrechung des-
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
171
8. Qualora le domande siano presentate tramite
un ente di patronato sulla base di apposita delega ai
sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni sono
portate a conoscenza anche dell’ente di patronato. La
delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni
sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempre
che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all’ufficio provinciale
competente.
9. La richiesta incompleta deve essere integrata
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato, la
richiesta è rigettata.
10. Le richieste rigettate possono essere ripresentate in qualsiasi momento, previo aggiornamento
dei dati.
selben.
8. Falls die Anträge aufgrund einer Vollmacht im
Sinne der einschlägigen Bestimmungen durch ein
Patronat eingereicht werden, ergehen die Mitteilungen auch an das Patronat. Es können für denselben
Antrag nicht mehrere Patronate bevollmächtigt werden. Falls im Laufe der Bearbeitung des Antrages ein
anderes Patronat bevollmächtigt wird, ergehen die
Mitteilungen an das zuletzt bevollmächtigte, vorausgesetzt, die betreute Person hat die vorangegangene
Vollmacht gekündigt und das zuständige Landesamt
davon verständigt.
9. Ein unvollständiger Antrag ist innerhalb von
30 Tagen ab Erhalt der entsprechenden Aufforderung
zu vervollständigen. Wird dieser Termin nicht eingehalten, so gilt der Antrag als abgelehnt.
10. Abgelehnte Anträge können jederzeit neu gestellt werden, sofern sämtliche Angaben noch aktuell
sind oder aktualisiert wurden.
Art. 2
Erogazione dell’assegno di cura
Artikel 2
Auszahlung des Pflegegeldes
1. L’assegno di cura è erogato dal direttore della
Ripartizione politiche sociali, mensilmente, in
un’unica soluzione, alla persona non autosufficiente o
al suo legale rappresentante, oppure ad una persona o
ad un ente delegato dalla persona non autosufficiente
o dal suo legale rappresentante. In presenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, della legge,
l’assegno è erogato ad una persona curante.
1. Das Pflegegeld wird vom Direktor der Abteilung Sozialwesen monatlich in einem einzigen Betrag
der pflegebedürftigen Person bzw. ihrem gesetzlichen
Vertreter oder einer von der pflegebedürftigen Person bzw. ihrem gesetzlichem Vertreter bevollmächtigten Person oder bevollmächtigten Organisation
ausgezahlt. Falls die Voraussetzungen laut Artikel 8,
Absatz 1 des Pflegegesetzes gegeben sind, wird das
Pflegegeld einer pflegenden Person ausbezahlt.
2. Das Pflegegeld steht im Falle einer Zuerkennung der Pflegebedürftigkeit ab dem Monat zu, der
auf das Antragsdatum oder auf jenes Datum, falls
später, folgt, ab welchem sämtliche Voraussetzungen
gegeben waren.
3. Wird das Pflegegeld von der Verwaltung des
Pflegefonds aus Gründen verweigert, die nicht mit der
Anerkennung von Pflegebedürftigkeit in Verbindung
stehen, so kann die antragstellende Person innerhalb
von 30 Tagen ab Erhalt des Ablehnungsbescheides bei
der Landesregierung Beschwerde einlegen. Die Entscheidung der Landesregierung ist endgültig. Wird
bei Überprüfung der Beschwerde die Erfüllung aller
gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen festgestellt, so wird die Beschwerde angenommen und beantragte Leistung ausgezahlt.
4. Damit das Pflegegeld ausgezahlt werden kann,
sind der Verwaltung des Pflegefonds in Bezug auf die
einzelnen pflegebedürftigen antragstellenden Personen oder die Begünstigten Mitteilungen mit folgenden Angaben zu übermitteln:
a) vom Dienst für Pflegeeinstufung:
2. In caso di riconoscimento dello stato di non
autosufficienza, l’assegno di cura è erogato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della
richiesta o, qualora sia successiva, alla data dalla quale sussistono tutti i requisiti.
3. Qualora l’assegno di cura non sia concesso
dall’amministrazione del fondo per motivi non derivanti dal riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il/la richiedente può presentare ricorso alla
Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di rigetto. La decisione della
Giunta provinciale è definitiva. Qualora in sede di
verifica del ricorso si accerti il possesso di tutti i requisiti di legge, il ricorso è accolto e la prestazione
richiesta è erogata.
4. Ai fini dell’erogazione dell’assegno di cura,
all’amministrazione del fondo vanno inviate le seguenti comunicazioni relative ai singoli richiedenti
non autosufficienti o beneficiari:
a)
da parte del servizio per l’accertamento dello
stato di non autosufficienza:
a1) qualora sia riconosciuto lo stato di non autosufficienza: il livello riconosciuto;
a2) la prescrizione di buoni di servizio con
l’indicazione del numero di ore di servizio;
a1) im Falle anerkannter Pflegebedürftigkeit: die
zuerkannte Pflegestufe,
a2) die Verordnung von Dienstgutscheinen mit
Angabe der Anzahl von Pflegestunden,
172
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
a3) im Falle stationärer Pflege die Pflegeeinrichtung und der betreffende Träger;
a4) die allfällige Verweigerung des Zutritts zur
Wohnung für die mit den Kontrollen Beauftragten;
a5) alle Umstände, die im Zuge der Erhebung
der Pflegebedürftigkeit am Wohnort oder in
der stationären oder teilstationären Betreuungs- oder Pflegeeinrichtung oder durch die
Berufungskommission oder im Zuge von
Kontrollen festgestellt wurden und für die
Auszahlung oder Weiterzahlung des Pflegegeldes von Bedeutung sein können;
a3) in caso di assistenza residenziale: informazioni sulla struttura che la eroga e sul relativo gestore;
a4) l’eventuale rifiuto opposto agli incaricati del
controllo di accedere all’abitazione;
a5) tutte le circostanze riscontrate in sede di accertamento dello stato di non autosufficienza nell’abitazione o nella struttura di assistenza residenziale o semiresidenziale o riscontrate dalla commissione di appello o in
sede di controllo, che possono essere rilevanti ai fini dell’attribuzione e della continuata erogazione dell’assegno di cura;
da parte del gestore del servizio di aiuto domiciliare:
b1) numero di ore di aiuto domiciliare prestate;
b2) l’eventuale ammontare della tariffa personale per l’utenza del servizio di aiuto domiciliare;
b)
c)
da parte dell’azienda sanitaria:
c1) il ricovero in regime residenziale in una
struttura del servizio sanitario, in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 7,
della legge con l’indicazione del codice fiscale e del numero di giorni di degenza;
c2) l’eventuale decadenza dal diritto all’assegno
personale in seguito a verifiche effettuate ai
sensi dell’art. 16, comma 2, della legge;
c) vom Sanitätsbetrieb:
c1) der stationäre Aufenthalt in einer Einrichtung des Gesundheitsdienstes im Sinne von
Artikel 10 Absatz 7 des Pflegegesetzes mit
Angabe der Steuernummer und der Aufenthaltstage;
c2) der allfälligen Verlust des Rechtes auf die
persönliche Zulage Artikel 16 Absatz 2 des
Pflegegesetzes infolge von Nachkontrollen;
d)
dalla casa di riposo o centro di residenza l’assunzione e la dimissione degli ospiti beneficiari
dell’assegno di cura.
d)
b)
5. La durata di 30 giorni prevista dall’articolo 10
della legge, durante la quale, in caso di ricovero nelle
strutture residenziali del servizio sanitario, l’assegno
di cura è erogato nella misura corrispondente al 2°, 3°
o 4° livello di assistenza, si determina sommando il
numero di giorni di effettiva degenza ospedaliera nel
corso di un anno dalla decorrenza dell’assegno di
cura.
6. Il beneficiario dell’assegno è tenuto a comunicare al fondo, entro 30 giorni, qualsiasi mutamento
delle condizioni che possono incidere sul diritto
all’assegno di cura, a prescindere dal fatto che
l’assegno di cura sia erogato alla persona non autosufficiente o all’ente erogatore delle prestazioni tramite rimborso dei buoni di servizio.
7. In caso di decesso della persona non autosufficiente, l’assegno di cura spetta per l’intero mese in
cui è avvenuto il decesso.
8. L’assegno è erogato, di regola, mediante accredito su controcorrente bancario o postale intestato
al beneficiario. L’assegno spettante alle persone inquadrate al 1° livello assistenziale può essere riscosso,
su richiesta, in contanti.
9. Per facilitare la riscossione dell’assegno di cura
vom Träger des Hauspflegedienstes:
b1) die geleisteten Stunden an Hauspflege;
b2) gegebenenfalls die Höhe des persönlichen
Leistungstarifes für die Beanspruchung des
Hauspflegedienstes;
vom Alters- oder Pflegeheim über die Aufnahme
und Entlassung von Heimgästen, die das Pflegegeld beziehen.
5. Die in Artikel 10 des Pflegegesetzes vorgesehene Dauer von 30 Tagen, während der das Pflegegeld
bei stationärem Aufenthalt in den Einrichtungen des
Gesundheitsdienstes in einem der 2., 3. oder 4. Pflegestufe entsprechenden Ausmaß auszuzahlen ist, ergibt
sich aus der Summe der effektiven Aufenthaltstage
innerhalb eines Jahres ab Beginn des Anspruches auf
das Pflegegeld.
6. Die Person, der das Pflegegeld zugesprochen
wurde, ist verpflichtet, jegliche Änderung der Voraussetzungen, die den Anspruch auf das Pflegegeld verändern können, binnen 30 Tagen dem Pflegefonds zu
melden, unabhängig davon, ob das Pflegegeld der
pflegebedürftigen Person oder infolge Verrechnung
von Dienstgutscheinen dem Dienstleistungserbringer
ausgezahlt wird.
7. Im Falle des Ablebens der pflegebedürftigen
Person steht das Pflegegeld für den ganzen Monat, in
welchem sich der Todesfall ereignet, zu.
8. Das Pflegegeld wird in der Regel mittels Überweisung auf ein Bank- oder Postkontokorrent, das auf
die anspruchsberechtigte Person lautet, ausbezahlt.
Der Betrag für Pflegebedürftige der 1° Pflegestufe
kann auf Antrag in bar behoben werden.
9. Um die Einhebung des Pflegegeldes in den ent-
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
173
nelle zone periferiche è autorizzata la stipula di apposita convenzione con le Poste italiane e l’apertura
di un conto corrente.
legenen Gebieten zu vereinfachen, wird der Abschluss
einer Vereinbarung mit der Postverwaltung und die
Eröffnung eines Kontokorrentes ermächtigt.
Art. 3
Erogazione dell’assegno alla persona curante
Artikel 3
Auszahlung an die pflegenden Personen
1. L’assegno di cura è erogato alla persona curante qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) uso improprio dell’assegno di cura;
b) ritardo di oltre tre mesi nel pagamento della
retta al servizio residenziale di assistenza e cura;
c) provvedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno in corso.
1. Das Pflegegeld wird unter folgenden Voraussetzungen an die pflegende Person gezahlt:
a) as Pflegegeld wird zweckentfremdet;
b) dem stationären Betreuungs- und Pflegedienst
gegenüber besteht ein mehr als dreimonatiger
Verzug in der Zahlung der Aufenthaltskosten;
c) es läuft ein Verfahren zur Ernennung eines Vormundes oder eines Sachwalters.
2. In dem von Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehenen Fall wird das Pflegegeld auf Antrag dem Heim
ausgezahlt. Die pflegebedürftige Person oder der
Vormund oder der Sachwalter werden darüber informiert. In den anderen Fällen laut Absatz 1 kann die
pflegende Person selbst, der Sozial- und Gesundheitssprengel oder der Fachdienst eine eigenen begründeten Antrag auf Auszahlung an die pflegende Person
stellen.
3. Falls mehrere Anträge auf Pflegegeld vorliegen, gilt der Antrag der pflegebedürftigen Person und
jedenfalls der ersteingereichte Antrag.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,
l’assegno è erogato alla struttura residenziale, previa
richiesta della stessa. Di ciò viene informata la persona non autosufficiente o il suo legale rappresentante
o l’amministratore di sostegno. Negli altri casi previsti dal comma 1, la persona curante, il distretto sociosanitario o il servizio specialistico possono presentare
separata richiesta motivata di erogazione dell’assegno
alla persona curante stessa.
3. In caso di più domande tendenti ad ottenere
l’assegno di cura, vale quella presentata dalla persona
non autosufficiente e comunque quella precedentemente presentata.
Art. 4
Fatturazione dei buoni di servizio
Artikel 4
Verrechnung der Dienstgutscheine
1. Il controvalore dei buoni di servizio è detratto
dall’assegno mensile di cura nella misura della tariffa
individuale d’assistenza. Tale tariffa individuale è
calcolata dal distretto sociale, in base alla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, ed è comunicata all’amministrazione del fondo.
Fino alla determinazione della tariffa personale, è
applicata la tariffa massima unitaria.
1. Der Gegenwert der Dienstgutscheine wird vom
monatlichen Pflegegeld im Ausmaß des persönlichen
Leistungstarifes abgezogen. Der persönliche Leistungstarif wird vom Sozialsprengel aufgrund der
wirtschaftlichen Lage im Sinne des Dekretes des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, in geltender Fassung, ermittelt und der Verwaltung des
Pflegefonds mitgeteilt. Solange der persönliche Leistungstarif nicht feststeht, wird der einheitliche
Höchsttarif verrechnet.
2. Die Dienstgutscheine können bei den öffentlichen und privaten Trägern von akkreditierten Hauspflegediensten eingelöst werden.
3. Nicht genutzte Dienstgutscheine verfallen am
Ende des Monats und sind nicht einlösbar.
4. Die genutzten Dienstgutscheine werden von
den Dienstleistungserbringern dreimonatlich in Tarifhöhe abgerechnet und der Verwaltung des Pflegefonds zur Auszahlung zugeleitet.
5. Nach Abzug des Wertes der Dienstgutscheine
muss für die Begünstigten ein Pflegegeld mindestens
in Höhe des Pflegegeldes der 1. Pflegestufe verbleiben.
6. Die Verordnung der Dienstgutscheine gilt bis
auf Widerruf. Eine allfällige Änderung wird ab dem
Folgemonat der Bekanntgabe an die Verwaltung des
2. I buoni di servizio possono essere riscossi presso i gestori, pubblici e privati, dei servizi di aiuto domiciliare accreditati.
3. I buoni di servizio non utilizzati scadono alla
fine del mese di riferimento e non sono rimborsabili.
4. I buoni di servizio utilizzati sono fatturati trimestralmente dagli enti erogatori delle prestazioni
nell’ammontare della tariffa e inviati all’amministrazione del fondo per il pagamento.
5. A seguito della detrazione del valore dei buoni
servizio, al beneficiario deve restare una quota almeno pari all’assegno di cura previsto per il 1° livello
assistenziale.
6. La prescrizione vale fino a revoca. L’eventuale
variazione diventa operante a partire dal mese successivo a quello della comunicazione all’amministra-
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Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
zione del fondo.
7. L’assegno personale di cui all’articolo 16,
comma 2, della legge, è amministrato secondo le regole dell’assegno di cura. È richiesta la residenza e la
dimora stabile in provincia di Bolzano.
Pflegefonds wirksam.
7. Die persönliche Zulage laut Artikel 16, Absatz
2 des Pflegegesetzes wird nach den Regeln des Pflegegeldes verwaltet. Voraussetzung ist der Wohnsitz
und der ständige Aufenthalt in Südtirol.
Capo II
Modalità di amministrazione
del fondo
Abschnitt II
Modalitäten der Verwaltung des Pflegefonds
Art. 5
Fondo prestazioni e fondo capitalizzazione
Artikel 5
Leistungsfonds und Kapitalisierungsfonds
1. Il fondo di cui all’art. 4 della legge è amministrato come gestione fuori bilancio in termini di cassa,
mediante i separati conti di tesoreria denominati
“conto prestazioni” e “conto capitalizzazione”.
2. Nel conto prestazioni confluiscono tutte le entrate destinate al fondo di assistenza ai non autosufficienti. L’avanzo di cassa è versato nel conto capitalizzazione.
1. Der Pflegefonds laut Artikel 4 des Pflegegesetzes wird außerhalb des Landeshaushaltes als Kassengebarung über die zwei getrennten Schatzamtskonten „Leistungskonto“ und „Kapitalisierungskonto“
geführt.
2. Sämtliche für den Pflegefonds bestimmten Eingänge fließen in das Leistungskonto. Der Verwaltungsüberschuss im Leistungskonto wird in das Kapitalkonto überführt.
Art. 6
Programma d’attività e piano finanziario
Artikel 6
Tätigkeitsprogramm und Finanzplan
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Giunta
provinciale vanno presentati il programma d’attività e
il piano finanziario per l’esercizio successivo nonché
un piano decennale, che la Giunta approva previo
parere della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.
1. Innerhalb 31. Oktober eines jeden Jahres werden der Landesregierung das Tätigkeitsprogramm
und der Finanzplan für das darauf folgende Rechnungsjahr sowie ein Zehnjahresplan vorgelegt, welche die Landesregierung aufgrund eines Gutachtens
der Landesabteilung für Finanzen und Haushalt genehmigt.
2. Der Finanzplan und das Tätigkeitsprogramm
werden von der Landesregierung genehmigt nach
einem von der Landesregierung selbst vordefinierten
Muster genehmigt.
3. Die unter den einzelnen Posten des Finanzplanes eingetragenen Beträge sind richtungweisend und
für die Gebarung nicht verbindlich.
4. der Zehnjahresplan enthält die Vorausplanung
aufgrund einer begründeten Entwicklung der wichtigsten Kostenfaktoren wie:
a) die Anzahl der anerkannten pflegebedürftigen
Personen und deren Verteilung auf die Pflegestufen,
b) die Verteilung der Anspruchsberechtigten auf
Hauspflege zu Hause mit und ohne Beanspruchung professioneller Dienste, Betreuung in Tageseinrichtungen und stationäre Pflege,
c) die territoriale Verteilung der betreuten Personen sowie Verteilung nach Altersgruppen,
d) das Tarifsystem für die Beanspruchung der ambulanten, stationären und teilstationären
Betreuungs- und Pflegeleistungen,
e) das Ausmaß der Beanspruchung professioneller
Betreuungs- und Pflegeleistungen und die entsprechenden Einkünfte,
2. Il piano finanziario e il programma di attività
sono approvati dalla Giunta provinciale in base allo
schema predefinito dalla Giunta stessa.
3. Gli importi riportati nelle varie voci del piano
finanziario sono indicativi e non vincolanti per la
gestione.
4. Il piano decennale contiene la programmazione previsionale basata su uno sviluppo motivato dei
principali fattori di spesa quali:
a) numero delle persone riconosciute non autosufficienti e loro distribuzione nei diversi livelli di
non autosufficienza;
b) distribuzione dei beneficiari tra assistenza domiciliare con o senza ricorso ai servizi professionali,
assistenza in strutture diurne e assistenza residenziale;
c) distribuzione territoriale e per fasce d’età degli
assistiti;
d) sistema tariffario per il ricorso all’assistenza
ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale e
alle prestazioni assistenziali;
d) entità del ricorso alle prestazioni professionali di
assistenza e cura, e relative entrate;
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
f)
g)
tariffe minime e massime dei servizi professionali d’assistenza e cura, con indicazione dei fattori
che le determinano;
dislocazione dei servizi d’assistenza e cura.
f)
g)
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die Höchst- und Mindesttarife der professionellen
Betreuung und Pflege mit Angabe der ausschlaggebenden Faktoren,
die territoriale Verteilung der Betreuungs- und
Pflegedienste.
Art. 7
Amministrazione contabile del fondo
Artikel 7
Buchhalterische Verwaltung des Pflegefonds
1. Per consentire la programmazione, la rendicontazione e il controllo, i movimenti di cassa nei
conti “Prestazioni” e “Capitalizzazione” del fondo
sono contabilizzati ai fini finanziari e patrimoniali in
base ad un piano dei conti approvato dalla Giunta
provinciale.
2. I cespiti patrimoniali sono così ripartiti:
a) attività: il fondo cassa e i crediti;
b) passività: i debiti.
1. Zwecks Programmierung, Rechnungslegung
und Kontrolle werden die Kassabewegungen auf dem
Leistungskonto und dem Kapitalisierungskonto laut
einem von der Landesregierung genehmigten Kontenplan finanzmäßig und vermögensmäßig verbucht.
3. I movimenti di cassa iscritti nella contabilità
devono rispecchiare per ciascun conto le registrazioni
del tesoriere.
4. L’ammontare massimo delle spese è dato dalla
disponibilità di cassa del conto.
5. Gli interessi bancari e gli interessi attivi prodotti dal rimborso di prestazioni indebite e altri proventi restano nel fondo e sono destinati all’erogazione
delle prestazioni.
6. In caso di riscossione coattiva, si applica
l’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002,
n. 1, e successive modifiche, e le relative entrate vengono riaccreditate al fondo.
7. Le prestazioni non riscosse per decesso del beneficiario o per altri motivi, sono accreditate al fondo
prestazioni ed erogate previa istanza agli aventi diritto.
3. Die in der Buchhaltung festgehaltenen Kassabewegungen müssen für jedes einzelne Konto die
Aufzeichnungen des Schatzmeisters wiedergeben.
4. Der Ausgabenhöchstbetrag ist durch die Kassenverfügbarkeit des Kontos gegeben.
5. Die Bankzinsen und die Aktivzinsen aus der
Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen und
andere Erträge bleiben im Fonds und dienen zur Auszahlung der Leistung.
6. Bei Zwangseintreibung ist Artikel 44 des Landesgesetzes vom 29. Januar 2002, Nr. 1, in geltender
Fassung, anzuwenden; die eingetriebenen Beträge
werden wieder dem Fonds gutgeschrieben.
7. Leistungen, die wegen Tod der anspruchsberechtigten Person oder aus anderen Gründen nicht
behoben werden, werden dem Leistungsfonds gutgeschrieben und auf Antrag den Bezugsberechtigten
ausgezahlt.
8. Im Sinne von Artikel 65 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, und des Dekretes des Landeshauptmanns vom 16. Dezember 2002,
Nr. 49, wird die Jahresabschlussrechnung mit den
Ergebnissen der Finanz- und Vermögensgebarung
nach einem von der Landesregierung genehmigten
Muster erstellt.
9. Die Nachzahlung zusätzlich zustehender Beträge sowie die Einhebung zu Unrecht ausgezahlter
Beträge erfolgt durch Verrechnung mit dem Pflegegeld der Folgemonate.
10. Außer den hier genannten Modalitäten werden, soweit anwendbar, jene des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2000, Nr. 27, in geltender
Fassung, angewandt.
8. Ai sensi dell’articolo 65, comma 2, della legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del decreto del
Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49, il
conto consuntivo con i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale è compilato in base allo schema
approvato dalla Giunta provinciale.
9. La liquidazione di importi arretrati spettanti,
nonché il recupero di importi indebitamente percepiti, è attuato mediante conguaglio con gli assegni di
cura spettanti per i mesi successivi.
10. Oltre alle modalità qui specificate, si ritengono valide, in quanto applicabili, quelle contenute nel
decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2000, n.
27, e successive modifiche.
a)
b)
2. Zum Vermögensbestand gehören:
als Aktiva der Kassenfonds und die Forderungen;
als Passiva die Verbindlichkeiten.
176
Bollettino Ufficiale n. 28/I-II del 8.7.2008 - Amtsblatt Nr. 28/I-II vom 8.7.2008
Art. 8
Investimento e gestione
delle disponibilità del fondo di capitalizzazione ed integrazione
Artikel 8
Veranlagung und Verwaltung
der Verfügbarkeiten des Kapitalisierungs- und Integrationsfonds
1. Le disponibilità di cassa nel fondo di capitalizzazione ed integrazione sono investite secondo le
modalità previste dall’articolo 30-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e dal decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2000, n. 27, e successive
modifiche.
1. Die Kassenbestände im Kapitalisierungs- und
Integrationsfonds werden nach den Modalitäten laut
Artikel 30-bis des Landesgesetzes vom 30. April 1991,
Nr. 13 und laut Dekret des Landeshauptmanns vom 5.
Juli 2000, Nr. 27, in geltender Fassung, angelegt.
Art. 9
Prima erogazione delle prestazioni del fondo.
Artikel 9
Erstauszahlung der Leistungen des Pflegefonds
1. L’assegno di cura è erogato a partire dal mese
di luglio 2008. Da questa decorrenza possono anche
essere utilizzati i buoni di servizio.
2. Il beneficiario dell’assegno di cura, qualora durante il secondo semestre 2008 venga ospitato da una
casa di riposo o da un centro di degenza per anziani,
perde il diritto all’assegno di cura per tale periodo,
conservando il diritto all’eventuale indennità di accompagnamento.
3. Le deleghe già operanti alla data del 30 giugno
2008 per la riscossione dell’indennità di accompagnamento, sono valide, fino a disdetta, anche per la
riscossione del nuovo assegno di cura.
4. La disposizione dell’articolo 2, comma 8, è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009.
5. L’assegno personale di cui all’articolo 16,
comma 2, della legge è erogato, fino al 31.12.2008,
anche ai soggetti in attesa di inquadramento, come
previsto dall’articolo 17 dei criteri, fissati con la propria deliberazione n. 4712 del 28.12.2008, e successive
modifiche.
1. Das Pflegegeld wird ab dem Monat Juli 2008
ausgezahlt. Ab diesem Zeitpunkt können auch Dienstgutscheine verwendet werden.
2. Bezieher des Pflegegeldes, die im zweiten Semester 2008 in ein Alters- und Pflegeheim aufgenommen werden, verlieren für diesen Zeitraum den
Anspruch auf das Pflegegeld, haben gegebenenfalls
Anspruch auf das Begleitungsgeld.
3. Die am 30. Juni 2008 gültigen Vollmachten für
die Einhebung des Begleitungsgeldes sind bis auf
Widerruf auch für die Einhebung des neuen Pflegegeld gültig.
4. Die Bestimmung von Artikel 2 Absatz 8 wird
ab dem 1. Januar 2009 angewandt.
5. Die persönliche Zulage laut Artikel 16 Absatz 2
des Gesetzes wird, bis zum 31.12.2008, auch an jene
Personen ausgezahlt, die in Erwartung der Einstufung
sind, welche in Artikel 17 der mit eigenem Beschluss
Nr. 4712 vom 28.12.2008, in geltender Fassung, festgelegten Kriterien vorgesehen ist.
PROPRIETARIO/EDITORE
BESITZER/VERLEGER
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004
Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
Direttore responsabile: Ilse Facchini
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
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Verantwortlicher Direktor: Ilse Facchini
COMPOSIZIONE
DRUCK
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol
STAMPA
VERVIELFÄLTIGUNG
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova
Stabilimento Tipografico Fabbiani Srl - Genova
PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)
(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)
PARTE I
atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II:
atti statali e comunitari;
(si pubblica il martedì)
I. Teil
Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil
Akte des Staates und der Europäischen Union
(erscheint am Dienstag)
PARTE III:
annunzi legali;
(si pubblica il venerdì)
III. Teil:
Amtsanzeigen
(erscheint am Freitag)
PARTE IV:
(si pubblica il lunedì)
IV. Teil:
Wettbewerbe und Prüfungen
(erscheint am Montag)
concorsi ed esami;
PARTE V:
personale regionale e provinciale.
(si pubbl. una volta al mese)
V. Teil:
Personal der Region und der Provinzen
(erscheint einmal im Monat)
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI
PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO
MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
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DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG
MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
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EINTREFFEN.
PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA
CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI
GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.
DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN
(Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN
INBEGRIFFEN SIND.
MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO
MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN
*
I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
*
*
Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale
prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto
corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione
Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100
Trento.
Per il pagamento si raccomanda l’utilizzo di tale bollettino
prestampato!
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la
qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
*
*
*
*
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso
indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del
soggetto al quale deve essere inviata l’eventuale corrispondenza ed
emessa la fattura.
Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria
una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione
stessa.
*
*
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Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit
Stempelmarken versehen sein.
Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen
Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf
das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des
Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht.
Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die
klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers
aufweisen.
Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der
Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an
welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung
auszustellen ist, versehen sein.
Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem
gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die
Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.
TARIFFE PER LE INSERZIONI
TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Testata
Diritto fisso per il massimo di tre righe
a disposizione dell’inserzionista (ragione
sociale, indirizzo, ecc.)
Euro 27,80
+ IVA
Titel
Testo
Per ogni riga o frazione di riga
Euro 6,70
+ IVA
Text
Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur
die Hauptangaben des Atragstellers:
Firmenname,
Anschrift
Gesellschaftskapital,
Mehrwertsteuernummer, usw.).
Für jede ganze oder unvollständige
Zeile
Euro 27,80
+ MwSt.
Euro 6,70
+ MwSt.
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
PARTI I e II:
annuale
semestrale
PARTE III:
annuale
semestrale
PARTE IV:
annuale
semestrale
PARTE V:
annuale
semestrale
Euro
Euro
73,00
45,00
Euro
Euro
45,00
28,00
Euro
Euro
52,00
36,00
Euro
Euro
8,00
6,00
I. UND II. TEIL
jährlich
halbjährlich
III. TEIL
jährlich
halbjährlich
IV. TEIL
jährlich
halbjährlich
V. TEIL
jährlich
halbjährlich
Euro
Euro
73,00
45,00
Euro
Euro
45,00
28,00
Euro
Euro
52,00
36,00
Euro
Euro
8,00
6,00
L’attivazione cronologica dell’abbonamento decorrerà dalla data di
inserimento del nominativo dell’utente nell’archivio dati. È quindi possibile
sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell’anno.
Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des
Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des
Jahres abonnieren.
PREZZI DI VENDITA FASCICOLI
VERKAUFSPREISE
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:
Per le parti I-II, III e IV
Euro
1,00
Per la parte V
Euro
0,50
Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il
seguente:
fino a 75 pagine:
Euro
1,50
oltre 75 pagine:
Euro
1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine
-
Il costo di fascicoli arretrati (fascicoli pubblicati da oltre un anno
dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.
Der Preis eines Heftes beträgt:
für die Teile I.-II., III. und IV.
Euro
1,00
für den V. Teil
Euro
0,50
Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:
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über 75 Seiten:
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Ausgaben) wird verdoppelt.
I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l’Amministrazione
del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via
Diaz 11 - Trento.
Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via
Gazzoletti 2, und bei der Bücherei “Libreria Disertori”, Via Diaz 11 in
Trient, bezogen werden.
PAGAMENTI
ÜBERWEISUNGEN
Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382 intestato a:
Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss
ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der:
AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento
VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient
erfolgen.
Fax:
Ilse Facchini
Livia Rossi
Egon Dipoli
Braga Tiziana
Carmela Di Blasi
Helmuth Schwarz
Antonietta Sicilia
Informazioni - Informationen
0461 - 201389 - E_Mail Internet: [email protected]
Direttore Uff. Bollettino
Direktor Amt für das Amtsblatt..........................
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Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil...................
Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil...................
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