Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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238
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Commissione XI
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. C. 2843 e abb. approvato dal
Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli
antichi mestieri. Testo unificato C. 154 e abb (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) .
239
SEDE REFERENTE:
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro
e previdenza sociale. C. 3178 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
ALLEGATO 1 (Emendamenti riformulati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Variazione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei lavoratori Wind Telecomunicazioni Spa . . .
247
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap .
248
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e ragionieri commercialisti .
248
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella provincia di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
5-01759 Buontempo: Attività dell’Associazione nazionale combattenti e reduci . . . . . . . . . . . . .
249
SEDE REFERENTE:
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro
e previdenza sociale. C. 3178 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
SEDE REFERENTE:
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro
e previdenza sociale. C. 3178 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
ALLEGATO 6 (Emendamento del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Antonio
Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 9.10.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento.
C. 2843 e abb. approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Lucia CODURELLI (PD-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad
esprimere alla VII Commissione il parere
di competenza sul nuovo testo della proposta di legge n. 2843, approvata dal Senato, che reca disposizioni in materia di
disturbi evolutivi specifici di apprendimento, categoria convenzionalmente identificata con l’acronimo DSA.
In particolare, il provvedimento in
esame, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconosce
quali disturbi specifici di apprendimento
(DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura),
la disgrafia/disortografia (difficoltà nelle
manifestazioni grafiche) e la discalculia
(difficoltà nello svolgimento di calcoli), che
si manifestano in soggetti dotati di un
quoziente intellettivo nella norma.
Il provvedimento introduce, a sostegno
degli alunni affetti da DSA, misure per la
diagnosi precoce ed indicano interventi
didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle
potenzialità.
Vengono inoltre previste misure per un
miglior inserimento delle persone con DSA
nel settore lavorativo e nella vita sociale.
Si sofferma quindi sulle disposizioni attinenti alle competenze della Commissione.
L’articolo 4 prevede che al personale
docente e dirigenziale delle scuole di ogni
ordine e grado sia assicurata una formazione specifica per le problematiche relative ai DSA, anche con ricorso a strumenti
di apprendimento elettronico per la formazione a distanza (comma 1). Con riferimento agli insegnanti, la formazione deve
essere tale da garantire, oltre ad una approfondita conoscenza delle problematiche relative alle DSA, anche le capacità di effet-
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Commissione XI
tuare l’individuazione precoce e di applicare percorsi didattici ad hoc nei confronti
degli alunni affetti da DSA (comma 2).
Inoltre, si dispone che deve essere assicurata l’adeguata formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari preposti
alle diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA (comma 3).
L’articolo 6, al comma 1, afferma che
alle persone con DSA sono assicurate
uguali opportunità di sviluppo in ambito
sociale e professionale. Il successivo comma
2 prevede la possibilità, per i genitori di
alunni con DSA impegnati nell’assistenza
alle attività scolastiche a casa, di usufruire
di orari di lavoro flessibili.
Le modalità di esercizio del diritto di
cui al precedente comma sono demandate,
ai sensi del comma 3, alla contrattazione
collettiva di comparto, a condizione di non
recare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Inoltre il comma 4 prevede che nelle
prove scritte previste per il rilascio del
permesso di guida, nonché nelle prove
scritte dei concorsi pubblici e privati, si
deve assicurare la possibilità di sostituire
tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per sopperire alle difficoltà di lettura, di scrittura
e di calcolo, e di beneficiare di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove stesse.
L’articolo 7, al comma 2, affida ad un
apposito decreto ministeriale, da emanare
entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, l’individuazione delle
modalità di formazione specifica dei docenti
per le problematiche relative ai DSA.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi
mestieri.
Testo unificato C. 154 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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240
Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il
parere di competenza sul testo unificato
delle proposte di legge n. 154 e abbinate,
come risultante dagli emendamenti approvati, che contiene disposizioni volte
alla valorizzazione delle botteghe storiche
di interesse artistico e degli antichi mestieri.
L’articolo 1 stabilisce le finalità dell’intervento legislativo ovvero la tutela da
parte della Repubblica, ai sensi del secondo comma, lettera s) e del terzo
comma dell’articolo 117 della Commissione, delle botteghe e locali storici, delle
botteghe d’arte, degli antichi mestieri e dei
pubblici esercizi.
L’articolo 2 individua come beni culturali, ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 e dunque meritevoli di
tutela, le botteghe e i locali storici, ossia gli
esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, le botteghe d’arte, nelle quali sono
svolte particolari attività artistiche, nonché
gli antichi mestieri e le attività artigiane e
commerciali che hanno conservato antiche
lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali. In
connessione con tale previsione, si escludono dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante
riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, gli esercizi commerciali,
artigianali e ai pubblici esercizi connotati
da particolare interesse storico, artistico e
tradizionale, ovvero testimonianza storicoculturale e etno-antropologica.
L’articolo 3 prevede che il Ministro per
i beni e le attività culturali definisca, con
proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità
per l’individuazione delle botteghe e dei
locali storici, delle botteghe d’arte e degli
antichi mestieri.
Sulla scorta di tali criteri i comuni
redigono un apposito piano comunale
delle botteghe e dei locali storici, mentre le
—
Commissione XI
regioni sono tenute a realizzare il censimento di tali esercizi, nonché ad istituire
un apposito elenco regionale, l’inserimento
nel quale comporta l’acquisizione della
qualifica di locale storico.
L’articolo 4 prevede che lo Stato, le
regioni e gli enti locali adottino provvedimenti per la tutela di unità immobiliari
caratterizzate da specifico valore storico,
artistico ed ambientale, che siano sede di
botteghe e locali storici o di botteghe
d’arte.
Vengono quindi indicati i requisiti che
caratterizzano le botteghe storiche, le botteghe d’arte e gli antichi mestieri, consistenti, in particolare, nello svolgimento
dell’attività, nella medesima sede, per un
periodo non inferiore a cinquanta anni,
nella presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico
interesse artistico e storico, nell’esercizio
di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero nello svolgimento di un
antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.
Si prevede altresı̀ che le attività storiche siano sottoposte a vincoli di continuità
merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli
arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle
suppellettili presenti all’interno della bottega storica, pena l’esclusione dagli elenchi
regionali di cui all’articolo 3.
L’articolo 5 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle botteghe e dei locali storici, delle
botteghe d’arte e degli antichi mestieri con
una dotazione finanziaria di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 le cui risorse, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, sono ripartite fra le
regioni per essere poi destinate ai comuni
che abbiano predisposto il piano comunale
delle botteghe e dei locali storici, delle
botteghe d’arte e degli antichi mestieri
presenti nel proprio territorio.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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241
Una quota delle risorse del Fondo può
essere utilizzata dalle regioni per la realizzazione di appositi corsi di formazione
per gli antichi mestieri, eventualmente tramite l’utilizzazione degli enti di formazione accreditati, mentre un’ulteriore
quota delle risorse del Fondo può essere
destinata dalle regioni ai comuni che intendono erogare contributi per l’affitto e il
restauro delle botteghe storiche.
L’articolo 6 stabilisce che la concessione di finanziamenti a botteghe e locali
storici, botteghe d’arte e degli antichi mestieri è subordinata alla stipula, tra enti
locali, proprietari delle mura e gestori
delle attività, di un’apposita convenzione
che stabilisca, tra l’altro, vincoli in ordine
al mantenimento della destinazione d’uso,
dei caratteri salienti degli arredi, della
conformazione degli spazi interni, delle
vetrine e di ogni elemento di decoro e di
funzione, prevedendo la revoca dei contributi, nel caso di mancato rispetto dei
predetti vincoli.
L’articolo 7 dispone che le regioni a
statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano devono adeguare la
propria legislazione ai principi contenuti
nel provvedimento in esame, mentre l’articolo 8 reca la copertura finanziaria del
provvedimento. Nel concludere, evidenzia
pertanto che, per quanto concerne gli
aspetti di competenza della Commissione,
essi sono rinvenibili soprattutto nell’articolo 5, laddove si prevede la possibilità che
una quota delle risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
botteghe e dei locali storici, delle botteghe
d’arte e degli antichi mestieri, possa essere
utilizzata dalle regioni per la realizzazione
dei corsi di formazione per gli antichi
mestieri. Desidera tuttavia sottolineare le
finalità apprezzabili dell’intero provvedimento. Le botteghe storiche e di antichi
mestieri costituiscono infatti una preziosa
testimonianza del patrimonio storico del
nostro Paese e del patrimonio artigianale,
da intendersi come motore di sviluppo
socio-culturale e di crescita economica,
che è giusto tutelare e valorizzare. I lavoratori artigianali e di antica tradizione
tramandano mestieri cui è opportuno as-
—
Commissione XI
sicurare adeguata valorizzazione, in
quanto rappresentano, per la loro peculiare specificità, un fondamentale fattore
di identità nel Paese, un elemento caratterizzante dei nostri territori e una punta
di eccellenza nel tessuto produttivo di
riferimento, perché sanno coniugare sapienza artigianale e artistica, creatività e
innovazione. Per queste considerazioni,
propone sin d’ora di esprimere parere
favorevole sul provvedimento in esame.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Antonio
Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 9.25.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato, da ultimo, nella
seduta del 13 novembre 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte
che è stato richiesto che la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sia assicurata
anche attraverso l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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242
Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.
La Commissione passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 6.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Turco 6.1 e Sgobio 6.5, esprimendo,
altrimenti, parere contrario.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a
quello del relatore.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di far proprio l’emendamento
Turco 6.1, che insiste sia posto in votazione, ritenendo che le disposizioni di cui
all’articolo 6 non siano state sufficientemente approfondite da parte del Governo.
Rileva altresı̀ che di tali disposizioni non
vi è traccia nel Protocollo del 23 luglio
2007 e che gli effetti delle stesse, in
termine di aumento della spesa pubblica,
non sono compiutamente prevedibili.
Lorenzo BODEGA (LNP) annuncia voto
favorevole sull’emendamento Turco 6.1,
condividendo le considerazioni svolte dal
collega Turci, con particolare riferimento
alle possibili conseguenze derivanti dalle
disposizioni di cui all’articolo 6. Osserva
altresı̀ che la problematica su cui verte
l’emendamento in discorso meriterebbe di
essere approfondita in altra sede, invece di
essere inserita nel disegno di legge di
attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007.
Elena Emma CORDONI (PD-U) annuncia voto favorevole sull’emendamento
Turco 6.1. Dopo aver ricordato l’evoluzione della normativa in materia di benefici per i lavoratori esposti all’amianto,
invita il Governo a considerare attentamente le conseguenze che possono derivare dalle disposizioni di cui all’articolo 6.
In particolare, rileva che tali disposizioni
potrebbero dar vita ad un ampio contenzioso giurisdizionale da parte di lavoratori,
esclusi dai benefici, che abbiano maturato
—
Commissione XI
i requisiti di carattere temporale successivamente all’anno 1992. Pertanto, dalle
disposizioni in discorso deriverebbe un
considerevole aumento della spesa pubblica. Dopo aver fatto presente che, come
ricordato dal collega Turci, tali disposizioni non sono ricomprese nel Protocollo
del 23 luglio 2007, evidenzia le conseguenze di carattere penale che possono
derivare alle aziende che certifichino
l’esposizione all’amianto dei propri dipendenti dopo il 1992. Rileva infine che non
appare ragionevole l’esclusione dai benefici dei lavoratori che, pur avendone i
requisiti, risultino in quiescenza alla data
di entrata in vigore della legge.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di condividere le considerazioni dei colleghi Turci e
Cordoni. Ritiene infatti che le disposizioni
di cui all’articolo 6 rischino di provocare
un ingiustificato aumento della spesa pubblica e ricorda, in proposito, come già in
passato la normativa in materia di esposizione all’amianto si sia evoluta nel senso
di un progressivo ampliamento della platea di possibili beneficiari. Annuncia pertanto voto favorevole sull’emendamento
Turco 6.1.
La Commissione respinge l’emendamento Turco 6.1.
Gianni PAGLIARINI, presidente, ritira
l’emendamento 6.5, di cui è cofirmatario.
La Commissione passa quindi all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 7.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 7.2, Fabbri 7.3, 7.4 e
7.013 e sugli identici articoli aggiuntivi
Bodega 7.014 e Compagnon 7.04. Invita
quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Turco 7.1, sul quale esprime,
altrimenti, parere contrario, nonché gli
emendamenti Rocchi 7.6 e 7.7. Esprime
infine parere favorevole sull’emendamento
Cinzia Maria Fontana 7.9.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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243
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di far proprio l’emendamento
Turco 7.1 e insiste perché sia posto in
votazione.
La Commissione respinge l’emendamento Turco 7.1.
Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il
suo emendamento 7.2. Infatti, pur riconoscendo il carattere positivo sotteso alla
rivalutazione degli indennizzi per danno
biologico, ritiene necessario superare l’iniqua impostazione e individua, nell’avanzo
della gestione artigiani dell’INAIL (fino ad
un massimo di 50 milioni di euro), le
risorse necessarie per conseguire la finalità di cui all’articolo 7. In particolare,
desidera sottolineare che il cosiddetto « extragettito » della gestione artigiani dell’INAIL è determinato da comportamenti
virtuosi delle imprese che generano una
flessione degli infortuni. Per queste ragioni, ritiene che le risorse derivanti dagli
avanzi della gestione artigiani debbano
essere utilizzate per operare una riduzione
dei relativi premi assicurativi. Conseguentemente, sottolinea che il suo emendamento 7.2, attraverso l’individuazione di
una diversa copertura finanziaria, ottiene
il duplice risultato di non modificare la
ratio legis e di consentire un più attento
utilizzo delle risorse di sistema.
La Commissione respinge l’emendamento Compagnon 7.2.
Luigi FABBRI (FI), illustrando l’emendamento a sua firma 7.3, fa presente che
esso è volto a prevedere uno stanziamento
di 50 milioni di euro per l’incremento in
via straordinaria delle indennità dovute
dall’INAIL a titolo di recupero del valore
dell’indennità risarcitoria del danno biologico.
La Commissione respinge l’emendamento Fabbri 7.3; respinge, quindi,
l’emendamento Fabbri 7.4.
Alberto BURGIO (RC-SE) ritira gli
emendamenti 7.6 e 7.7 di cui è cofirma-
—
Commissione XI
tario, preannunciando la sottoscrizione
dell’emendamento Cinzia Maria Fontana
7.9. Si riserva infine di affrontare il tema
della rivalutazione dell’indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica in sede di esame del
disegno di legge finanziaria per il 2008.
Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.
Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di
voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia
Maria Fontana 7.9.
Peppe DE CRISTOFARO (RC-SE) dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.
Gloria BUFFO (SDpSE) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.
Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.
La Commissione respinge l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.
Luigi FABBRI (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.013, volto ad assicurare
la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi pregressi, coerentemente con la logica del sistema contributivo.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Fabbri 7.013.
Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra il suo
articolo aggiuntivo 7.014, identico all’articolo aggiuntivo Compagnon 7.04, volto a
stabilire l’interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
coerentemente con la giurisprudenza in
materia, al fine di correggere l’erronea
applicazione dell’INPS.
Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il
suo articolo aggiuntivo 7.04, ricordando
che la legge 7 febbraio 1979, n. 29, pre-
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vede due tipi di ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali, il primo
(articolo 1) presso l’assicurazione generale
obbligatoria, il secondo (articolo 2) presso
la gestione alla quale si è iscritti al momento della domanda o presso una gestione nella quale si possano far valere
almeno otto anni di contributi. Ricorda
altresı̀ che un’interpretazione dell’INPS
preclude la possibilità di ricongiunzione
presso la gestione speciale degli artigiani,
nei casi in cui l’interessato abbia svolto nel
corso della propria vita lavorativa diverse
attività, ma sempre di lavoro autonomo, o,
comunque, non abbia lavorato in qualità
di dipendente nei cinque anni precedenti
la domanda. Nonostante la giurisprudenza
sul punto sia favorevole agli assicurati, il
problema non può dirsi risolto, in quanto
l’INPS continua a respingere le domande e
non sempre l’interessato è disposto a intraprendere la via del contenzioso, nell’incertezza circa il proprio trattamento pensionistico. Ritiene quanto mai opportuno,
pertanto, che venga recepito il suo articolo
aggiuntivo 7.04, contenente una norma di
interpretazione autentica dell’articolo 2
della citata legge n. 29 del 1979. Ricorda
infine che la ricongiunzione in questione
continuerebbe ad essere a carico dell’interessato.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, riconosce la rilevanza della questione posta
dai presentatori degli articoli aggiuntivi
7.014 e 7.04. Invita pertanto il Governo ad
affrontare in tempi rapidi, insieme alle
parti sociali, il problema evidenziato. Conferma comunque il parere contrario sui
citati articoli aggiuntivi.
La Commissione respinge gli identici
articoli aggiuntivi Bodega 7.014 e Compagnon 7.04. Passa quindi all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 8.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere favorevole sull’emendamento Turci 8.4, sugli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega
8.11 e Turci 8.12, nonché sugli emendamenti Baldelli 8.13 e 8.14. Esprime invece
—
Commissione XI
parere contrario sugli emendamenti Turco
8.5, Bodega 8.6, Baldelli 8.15 e 8.16,
nonché sull’emendamento Mazzocchi 8.18.
Invita quindi il presentatore a ritirare
l’emendamento Marinello 8.7, mentre si
rimette alle valutazioni della Commissione
in merito all’emendamento Turci 8.17.
Il sottosegretario Michele Antonio
MONTAGNINO invita i presentatori a ritirare l’emendamento Turci 8.17, il quale
concerne problemi che possono comunque
essere affrontati dal Governo in sede di
esercizio della delega di cui all’articolo 8.
Sui restanti emendamenti, esprime parere
conforme a quello del relatore, pur segnalando che gli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e
Turci 8.12 possono rappresentare un elemento di complicazione nell’esercizio della
delega.
Elena Emma CORDONI (PD-U) invita i
presentatori a un’ulteriore riflessione sull’emendamento Turco 8.4, ritenendo che
esso contenga una precisazione superflua.
Augusto ROCCHI (RC-SE) reputa corretta l’obiezione sollevata dalla collega
Cordoni, poiché l’indennità di disoccupazione prescinde già oggi dalla precedente
occupazione dei disoccupati che ne sono
titolari.
Gloria BUFFO (SDpSE) concorda con i
colleghi Cordoni e Rocchi.
Carmen MOTTA (PD-U), nel concordare con i colleghi che l’hanno preceduta,
rileva che l’eventuale approvazione dell’emendamento Turci 8.4 potrebbe rendere
di difficile interpretazione la norma risultante o, comunque, favorirne una interpretazione restrittiva.
Il sottosegretario Michele Antonio
MONTAGNINO condivide le perplessità
espresse e invita pertanto i presentatori a
valutare l’opportunità di ritirare l’emendamento Turci 8.4.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
245
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) osserva, rivolto al collega Rocchi, che la
lettera a) del comma 5 non verte esclusivamente sull’indennità di disoccupazione.
Pertanto, ritiene che il suo emendamento
8.4 non risulti pleonastico.
Donata LENZI (PD-U) ritiene che le
disposizioni di cui alla lettera a) del
comma 5 si estendono a tutti i soggetti
disoccupati e che, pertanto, l’emendamento Turci 8.4 risulta superfluo.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno), alla
luce delle considerazioni emerse nel corso
del dibattito, ritira il suo emendamento
8.4. Dichiara quindi di fare proprio
l’emendamento Turco 8.5.
La Commissione respinge l’emendamento Turco 8.5.
Paolo
GRIMOLDI
(LNP)
illustra
l’emendamento Bodega 8.6, di cui è firmatario volto a tutelare le piccole e medie
imprese artigiane.
La Commissione respinge l’emendamento Bodega 8.6.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Matrinello 8. 7.
Angelo COMPAGNON (UDC) ricorda
che la Commissione ha approvato recentemente una risoluzione volta a impegnare
il Governo a valutare l’opportunità di
riconoscere come lavoratori usuranti anche i marittimi imbarcati. Dichiarando di
voler aggiungere la sua firma all’emendamento 8.7, invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il
parer già espresso sull’emendamento in
questione.
Elena Emma CORDONI (PD-U) fa presente l’opportunità di respingere l’emendamento ai fini della ripresentazione in
Assemblea, dove esso potrà essere approfondito.
—
Commissione XI
Lorenzo BODEGA (LNP) invita le forze
di maggioranza ad una apertura sull’emendamento 8.7.
Antonino LO PRESTI (AN) dichiara di
voler aggiungere la sua firma all’emendamento 8.7.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, evidenzia come sul tema preso in considerazione dall’emendamento 8.7 possa determinarsi una convergenza tra le forze di maggioranze e quelle di opposizione. Ritenendo
opportuna una disciplina organica, fa presente che essa potrà essere introdotta o nel
corso dell’esame del disegno di legge in
Assemblea, previo respingimento dell’emendamento, che avrebbe natura meramente tecnica, o in altra sede
Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di
condividere nel merito il problema evidenziato dall’emendamento, anche se ritiene
necessario affrontare anche il tema della
contribuzione delle imprese.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara di voler aggiungere la firma all’emendamento 8.7.
Giustina MISTRELLO DESTRO (FI) dichiara di voler aggiungere la firma all’emendamento 8.7.
La Commissione respinge l’emendamento Marinello 8.7.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone una riformulazione degli identici
emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9,
Bodega 8.11 e Turci 8.12, nel senso di
aggiungere le parole « in una prospettiva di
universalizzazione degli strumenti e dell’integrazione del reddito, prevedendo la
possibilità di erogazione di trattamenti
sostitutivi analoghi a quelli di cui alla
lettera d), nonché di eventuali coperture
supplementari », alla fine della lettera f)
del comma 5 dell’articolo 8.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
246
Angelo COMPAGNON (UDC) accetta la
riformulazione del suo emendamento 8.8,
nel senso indicato dal relatore.
Luigi FABBRI (FI) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.9, nel
senso indicato dal relatore.
Lorenzo BODEGA (LNP) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.11,
nel senso indicato dal relatore.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.12, nel senso indicato dal relatore.
Teresa BELLANOVA (PD-U) dichiara di
astenersi sugli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e
Turci 8.12.
La Commissione approva gli identici
emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9,
Bodega 8.11 e Turci 8.12, come riformulati
(vedi allegato 1). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldelli
8.13 e 8.14.
Simone BALDELLI (FI) esprime perplessità sul parere contrario formulato dal
relatore e dal rappresentante del Governo
sul suo emendamento 8.15, ritenendo che
tale parere contrario sia motivato dalla
volontà di non far emergere le divisioni
presenti nella maggioranza sul rapporto
tra flessibilità e precarietà nel mondo del
lavoro.
La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Baldelli 8.15 e
8.16.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di non comprendere l’invito al
ritiro formulato dal rappresentante del
Governo sul suo emendamento 8.17, il
quale è volto a introdurre, alla lettera h)
del comma 5, alcuni benchmark già accolti
a livello europeo.
—
Commissione XI
Il sottosegretario Michele Antonio
MONTAGNINO osserva che i criteri contenuti nell’emendamento Turci 8.17 risultano superflui.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno), alla
luce delle osservazioni del rappresentante
del Governo, ritira il suo emendamento
8.17, preannunciando la presentazione di
un ordine del giorno in Assemblea.
La Commissione respinge l’emendamento Mazzocchi 8.18.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone l’accantonamento delle proposte
emendative riferite all’articolo 9, ritenendo
che esse richiedano di essere ulteriormente approfondite sotto il profilo sia
tecnico sia politico.
Simone BALDELLI (FI) ricorda di aver
già dichiarato, in occasione dell’accantonamento delle proposte emendative riferite all’articolo 1, che tale decisione, dovuta alle difficoltà politiche della maggioranza, sarebbe stata riproposta con riferimento agli articoli più rilevanti del
provvedimento in esame. Poiché prevede
che analoga problematica si presenterà
con riferimento alle proposte emendative
riferite all’articolo 11, ritiene che sarebbe
più opportuno rinviare il seguito dell’esame alla prossima settimana, nella speranza che, nel frattempo, maggioranza e
Governo abbiano risolto le loro difficoltà.
La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento degli emendamenti
riferiti all’articolo 9. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Bodega 10.2, D’Ulizia 10.3, Porcu
10.5, Pedica 10.6, Bodega 10.9, Pelino
10.10, 10.19, 10.24 e Pedica 10.26. Esprime
invece parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 10.4, 10.7 e 10.12, sugli
identici emendamenti Bellanova 10.13 e
Compagnon 10.14, nonché sugli emenda-
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
247
menti Pagliarini 10.20, Lenzi 10.25 e sull’emendamento Lenzi 10.23, a condizione
che sia riformulato nel senso di inserire la
disposizione ivi contenuta come lettera
aggiuntiva alla fine del comma 3, lettera c),
capoverso « ART. 13, comma 1. Invita
quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Pedica 10.18, Lenzi 10.21, Pedica
10.22, 10.16 e 10.17. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Pedica
10.11, 10.15 e 10.8, esprimendo, altrimenti,
parere contrario.
Il sottosegretario Michele Antonio
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Gianni PAGLIARINI, presidente, essendo imminente l’inizio di votazioni in
Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 10.50.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Antonio
Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 15.15.
Variazione della Commissione.
Gianni PAGLIARINI, presidente, comunica che in data 14 novembre il deputato
Anna Teresa Formisano (UDC) è entrato a
far parte della XI Commissione, in sostituzione del deputato Luca Volontè.
Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter,
comma 5, del regolamento, la pubblicità
delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l’impianto televisivo
a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto,
l’attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna
—
Commissione XI
interrogazione può essere illustrata dal
presentatore per non più di un minuto.
All’illustrazione segue la riposta del Governo, per non più di tre minuti, e la
replica dell’interrogante, per non più di
due minuti.
5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei
lavoratori Wind Telecomunicazioni Spa.
Gianni PAGLIARINI, presidente, illustra
la sua interrogazione n. 5-01758, nella
quale si evidenzia che la Wind Telecomunicazioni Spa ha disposto un piano di
trasferimento delle attività di staff dalle
sedi di Milano a quelle di Roma; osserva
al riguardo che il perimetro di tali attività
è particolarmente esteso e riguarda centinaia di dipendenti che attualmente lavorano a Milano. Fa notare che la programmata ristrutturazione appare non basata
su una visione industriale di largo respiro,
in una fase in cui peraltro si rende particolarmente aspra e turbolenta la competizione nel settore di riferimento. Evidenzia che da quando l’Enel decise di
cedere Wind all’imprenditore egiziano
Sawiris, tale azienda ha subito una serie di
riorganizzazioni, di investimenti e alienazioni di attività non connessi ad un piano
industriale definito. Chiede quindi al rappresentante del Governo se intenda attivarsi nei confronti di Wind Telecomunicazioni Spa al fine di valutare l’opportunità di bloccare i trasferimenti di personale dalla sede milanese a quella di Roma,
di tutelare l’integrità di Wind garantendone gli attuali livelli occupazionali.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO risponde all’interrogazione
in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 2).
Gianni PAGLIARINI, presidente, fa presente che la risposta fornita dal rappresentante del Governo risulta non del tutto
pertinente al quesito posto, in quanto
afferente ad una specifica vicenda relativa
alla cessione del ramo d’azienda di Sesto
San Giovanni. Sottolinea come l’interro-
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
248
gazione in oggetto faccia riferimento ad
un’ulteriore dinamica rappresentata dal
trasferimento dei lavoratori della Wind
dalla sede di Milano a quella di Roma, con
il conseguente rischio di disgregazione
delle attività dell’azienda. Chiede pertanto
al rappresentante del Governo di poter
comunque acquisire nei prossimi giorni
elementi utili ai fini della risposta al
quesito posto nell’interrogazione in titolo.
5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap.
Daniela DIOGUARDI (RC-SE) illustra i
contenuti dell’interrogazione in titolo, precisando che l’Inpdap, con un opuscolo
inviato a tutti i pensionati, ha comunicato
la possibilità di accedere alle prestazioni
erogate dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’ente medesimo mediante iscrizione volontaria e, di
fatto, automatica. Osserva infatti che per i
pensionati che non intendano iscriversi
alla menzionata Gestione unitaria si richiede l’onere di compilare apposito modulo allegato al suddetto opuscolo e consegnarlo, entro e non oltre il 31 ottobre,
alla sede provinciale o territoriale Inpdap.
Avanza riserve sulle modalità indicate di
adesione, in quanto i pensionati che non
abbiano letto l’opuscolo ovvero abbiano
tardato ad inviare la lettera di non adesione si trovano automaticamente iscritti
alle prestazioni erogate dalla Gestione unitaria con la relativa detrazione dalla pensione. Chiede quindi al rappresentante del
Governo se non ritenga la procedura suddetta lesiva dei diritti dei pensionati.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO risponde all’interrogazione
in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 3).
Daniela DIOGUARDI (RC-SE) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo e ritiene opportuna la prospettata revisione della procedura dell’iscrizione dei pensionati alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie
—
Commissione XI
e sociali che, nei termini evidenziati dal
rappresentante del Governo, appare ragionevole e maggiormente rispondente ai diritti dei pensionati.
5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e ragionieri commercialisti.
Antonino LO PRESTI (AN) illustra l’interrogazione in titolo, esprimendo forti
riserve sul mancato esercizio della delega
al Governo, recata dalla legge n. 34 del
2005 sul riordino della professione dei
dottori commercialisti e dei ragionieri
commercialisti, tesa alla unificazione delle
rispettive Casse di previdenza. Valuta negativamente, pertanto, la condizione di
vuoto normativo che si è venuta a delineare e che produce una evidente alterazione degli equilibri che intercorrono tra i
due ordini professionali, considerato che
la Cassa dei dottori commercialisti non
avrà la possibilità di gestire il sistema
previdenziale dei ragionieri commercialisti. Esprime quindi rilievi critici in ordine
alla situazione di incertezza che si verificherà a partire dal 1o gennaio 2008.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO risponde all’interrogazione
in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 4).
Antonino LO PRESTI (AN) si dichiara
insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa notare che nell’attuale situazione l’ente a cui appartengono
i dottori commercialisti mantiene prospettive di crescita e sviluppo, mentre l’ente a
cui fanno riferimento i ragionieri commercialisti si avvia in una fase di inevitabile
disgregazione. Risulta pertanto difficile
ipotizzare, in tale contesto, che la Cassa
dei dottori commercialisti possa gestire i
profili previdenziali relativi ai ragionieri
commercialisti. Sottolinea quindi il carattere elusivo della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
249
—
Commissione XI
5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella
provincia di Napoli.
5-01759 Buontempo: Attività dell’Associazione
nazionale combattenti e reduci.
Paolo RUSSO (FI) illustra l’interrogazione in titolo, rilevando che l’Ispettorato
del lavoro della provincia di Napoli ha
dichiarato, secondo quanto si apprende da
organi di stampa, di aver effettuato, nel
corso dei primi sette mesi dell’anno, oltre
tremilatrecento controlli presso aziende
che avevano rapporto con contrattisti a
progetto e che, nella totalità dei controlli,
sarebbero emerse irregolarità nella specie
della stipula di falsi contratti a progetto.
Evidenzia che gli ispettori hanno anche
sanzionato una delle società italiane di
sondaggi di opinione, con sede operativa a
Pozzuoli, in provincia di Napoli, in quanto
avrebbe utilizzato, solo in determinati periodi dell’anno e non in modo continuativo, intervistatori telefonici con contratti a
progetto stipulati in violazione della circolare del Ministro del lavoro n. 17 del 14
giugno 2006. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se quanto contestato
alle aziende della provincia di Napoli sottoposte a controlli sia conforme a quanto
avviene nel resto del territorio nazionale.
Si chiede se al riguardo non vi sia un
atteggiamento ideologico e pregiudizievole
da ascrivere alla condotta degli ispettori
del lavoro della provincia di Napoli.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte
che, su richiesta del presentatore, concorde il rappresentante del Governo, lo
svolgimento dell’interrogazione in titolo è
rinviato ad altra seduta
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno.
La seduta termina 15.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Antonio
Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 15.50.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO risponde all’interrogazione
in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 5).
Paolo RUSSO (FI) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del
Governo, in quanto i dati cosı̀ allarmanti
registrati nella sola provincia di Napoli
rispetto all’applicazione della normativa
sui contratti di lavoro a progetto sembrano
denotare una valutazione, da parte degli
ispettori del lavoro della suddetta provincia, ancorata a specifici parametri o ispirata a orientamenti particolarmente vessatori che non trovano analogo riscontro
in altre province della Campania o delle
altre regioni.
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato, da ultimo, nella
seduta antimeridiana.
Carmelo PORCU (AN) chiede di conoscere i motivi per cui sono stati dichiarati
inammissibili il suo emendamento 10.1 e il
suo articolo aggiuntivo 10.01.
Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che l’emendamento 10.1 e l’articolo
aggiuntivo del deputato Porcu sono stati
dichiarati inammissibili per carenza di
compensazione.
Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra il suo
emendamento 10.2, evidenziandone la fi-
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
250
nalità tesa a restringere l’ambito di applicazione della disposizione cui si riferisce,
per evitare che si determini una non
opportuna estensione dell’istituto ivi disciplinato.
La Commissione respinge l’emendamento Grimoldi 10.2. Approva quindi
l’emendamento Pagliarini 10.4.
Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento 10. 3: si intende che vi abbia
rinunciato.
Carmelo PORCU (AN), in relazione al
suo emendamento 10.5, richiama l’attenzione della Commissione sulla incongruenza determinata dalla circostanza che
ai fini dell’applicazione delle previsioni ivi
richiamate per i portatori di una invalidità
totale si adotta il parametro del reddito
personale, mentre per coloro che hanno
una invalidità parziale rileva il reddito del
nucleo familiare, con evidente pregiudizio
nei confronti degli invalidi totali. Tale
situazione costituisce il frutto di una interpretazione letterale avallata dalla giurisprudenza della normativa riguardante
l’Inps. Ricorda che su tale questione è
stata sollevata una questione di legittimità
costituzionale. Rammenta inoltre che l’associazione rappresentativa dei disabili ha
più volte sollecitato gli organi competenti
a risolvere l’irragionevole discrasia tra la
posizione degli invalidi totali e quella dei
portatori di un handicap parziale. Conclude raccomandando l’approvazione dell’emendamento in oggetto, teso a sanare
una evidente penalizzazione di un’ampia
categoria di disabili.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, dichiara di non poter accedere alla richiesta
avanzata dal deputato Porcu e ricorda che
l’emendamento 10.5, seppur respinto, potrebbe essere ripresentato in Assemblea al
fine di consentire un maggiore approfondimento della questione
Carmelo PORCU (AN) prospetta l’esigenza che il Governo o il relatore pro-
—
Commissione XI
pongano adeguate ipotesi emendative tese
a risolvere la questione da lui evidenziata.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO rileva che il parere contrario sull’emendamento Porcu 10.5 non è
affatto ostativo rispetto all’intento di perseguire gli obiettivi sottesi all’emendamento medesimo, che potranno essere
presi in considerazione nel corso dell’esame in Assemblea del provvedimento.
Lorenzo BODEGA (LNP), nel concordare con le valutazioni espresse dal deputato Porcu, fa notare che l’emendamento Porcu 10.5, intende superare una
evidente discriminazione, allo stato esistente nella normativa, tra i soggetti portatori di diversi gradi di invalidità. Osserva
che, qualora l’emendamento predetto non
presentasse problemi di copertura finanziaria, sarebbe opportuno approvarlo in
questa fase dell’esame del provvedimento.
Ritiene peraltro che l’approvazione di tale
emendamento, presentato da un rappresentante dell’opposizione, costituirebbe un
utile segnale in ordine all’assenza di pregiudiziali ideologiche da parte dei gruppi
della maggioranza nell’esame del provvedimento.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di procedere ad un accantonamento
dell’emendamento Porcu 10.5 ai fini di
ulteriori approfondimenti.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO concorda con la proposta
del relatore.
La Commissione approva la proposta di
accantonamento dell’emendamento Porcu
10.5.
Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Pedica 10.6; si intende che vi
abbiano rinunciato.
La Commissione approva
mento Pagliarini 10.7.
l’emenda-
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
251
Paolo GRIMOLDI (LNP), in relazione
all’emendamento 10.9 a sua firma, ne
richiama le finalità illustrandone il contenuto.
La Commissione respinge l’emendamento Grimoldi 10.9.
Paola PELINO (FI) illustra il suo emendamento 10.10, precisando che l’inciso
« altre forme di lavoro subordinato » risponde all’esigenza di fornire ai disabili
una maggiore gamma di opzioni di inserimento nel mercato del lavoro.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO, pur condividendo le finalità della proposta emendativa Pelino
10.10, manifesta riserve sulla conformità
della medesima rispetto al contenuto del
disegno di legge in esame che, ricorda,
reca norme di attuazione del Protocollo
d’intesa del 23 luglio 2007.
Donata LENZI (PD-U) osserva che la
tipologia di inserimento nel mondo del
lavoro sottesa alla proposta emendativa
Pelino 10.10 attiene al meccanismo delle
convenzioni e costituisce una categoria
non in linea con la definizione di forme di
accesso al lavoro che il testo intende
privilegiare e che consistono principalmente nella definizione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato. Conclude
rilevando che la previsione prospettata
dalla proposta emendativa Pelino 10.10
non appare mirata all’obiettivo della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Carmelo PORCU (AN) interviene sull’emendamento Pelino 10.10, sostenendo
che si tratta di una proposta che appare in
linea con l’obiettivo di riconoscere al disabile l’accesso a pieno titolo nel mondo
del lavoro; assume pertanto carattere innovativo rispetto all’attuale configurazione
normativa. Raccomanda pertanto al relatore di recepire comunque la ratio che
ispira l’emendamento, magari attraverso
una riformulazione dell’emendamento.
—
Commissione XI
Elena Emma CORDONI (PD-U) osserva
che l’inserimento della categoria dei lavoratori disabili nel mercato del lavoro assume connotati di complessità e si modula
diversamente a seconda dei settori interessati; risulta pertanto non agevole adattare ai lavoratori disabili l’elemento della
modernità e flessibilità del mercato del
lavoro.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO osserva che le considerazioni espresse dai deputati Pelino e Porcu
appaiono condivisibili, nonostante la proposta emendativa Pelino 10.10 rischi di
determinare un assetto non favorevole alla
categoria dei disabili in quanto delinea
una specifica formula del lavoro a tempo
subordinato non conforme al testo già
concordato con le parti sociali. Per tale
motivo si dichiara contrario al suddetto
emendamento.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ribadisce il parere contrario sull’emendamento 10.10.
La Commissione respinge l’emendamento Pelino 10.10.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Pedica 10.11, affinchè possa essere posto in votazione.
La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.11, fatto proprio dall’onorevole Fabbri.
La Commissione approva l’emendamento Pagliarini 10.12; approva quindi
all’unanimità gli emendamenti di identico
contenuto Bellanova 10.13 e Compagnon
10.14.
Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Pedica 10.15 e 10.18; si intende
che vi abbiano rinunciato.
Paola PELINO (FI) illustra l’emendamento a sua firma 10.19, teso a favorire
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
252
l’inserimento del disabile nel mondo del
lavoro.
La Commissione respinge l’emendamento Pelino 10.19; approva quindi
l’emendamento Pagliarini 10.20.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di riformulare l’emendamento Lenzi
10.21 nel senso di non fissare un limite
temporale di durata, che nella risalente
disciplina era invece di otto anni, relativamente agli incentivi previsti per i nuovi
assunti.
Gianni PAGLIARINI, presidente, propone di accantonare l’emendamento Lenzi
10.21 per procedere ad una verifica degli
oneri connessi alla riformulazione.
La Commissione approva la proposta di
accantonamento dell’emendamento Lenzi
10.21.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Pedica 10.22, affinchè possa essere posto in votazione.
La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.22.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, in
ordine all’emendamento Lenzi 10.23, propone di riformulare la proposta emendativa nel senso di inserire il contenuto
dell’emendamento come nuova lettera d),
anziché in sostituzione della attuale lettera c).
Donata LENZI (PD-U) aderisce alla richiesta del relatore e illustra le ragioni che
sottendono il contenuto della proposta
emendativa.
Gianni PAGLIARINI, presidente, propone l’accantonamento dell’emendamento
Lenzi 10.23 come riformulato per consentire una verifica sotto il profilo finanziario.
—
Commissione XI
La Commissione approva la proposta di
accantonamento dell’emendamento Lenzi
10.23 come riformulato.
Paola PELINO (FI) illustra il contenuto
del suo emendamento 10.24.
La Commissione respinge l’emendamento Pelino 10.24 e approva l’emendamento Lenzi 10.25.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Pedica 10.26, affinchè possa essere posto in votazione.
La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.26.
Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Pedica 10.8 e 10.16; si intende che
vi abbiano rinunciato.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Pedica 10.17, affinchè possa essere posto in votazione.
La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.17.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone quindi di accantonare l’esame degli
emendamenti presentati all’articolo 11.
La Commissione concorda con la proposta di accantonamento degli emendamenti presentati all’articolo 11. Passa
quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti di identico contenuto Bodega 12.1,
Della Vedova 12.2 e Fabbri 12.3, sugli
emendamenti di identico contenuto Pelino
12.4 e Lo Presti 12.5, gli emendamenti
Baldelli 12.6, Pedica 12.7, Baldelli 12.8,
Buontempo 12.9 e Cordoni 12.10, Baldelli
12.17 e sugli articoli aggiuntivi Compagnon
12.01, Buontempo 12.02 e Compagnon
12.03. Propone quindi di accantonare
l’emendamento Di Salvo 12.11, gli emen-
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
253
damenti Rocchi 12.15 e 12.16 e Buontempo 12.18.
Esprime quindi parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione,
degli emendamenti Rocchi 12.12 e 12.13,
nonché Cordoni 12.14.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Antonino LO PRESTI (AN), soffermandosi sull’emendamento Bodega 12.1, osserva che la ratio ad esso sottesa si ispira
alla disciplina introdotta dal cosiddetto
« pacchetto Treu ».
La Commissione respinge gli identici
emendamenti Bodega 12.1, Della Vedova
12.2 e Fabbri 12.3.
Paola PELINO (FI), intervenendo sulle
proposte emendative 12.4 a sua firma e Lo
Presti 12.5, osserva che con tali emendamenti si intende sanare la prospettata
disciplina in materia di lavoro a tempo
parziale che sostanzialmente comprime
l’autonomia negoziale del lavoratore, in
quanto le clausole flessibili del contratto
di lavoro a tempo parziale non risultano
più nella disponibilità negoziale dei lavoratori.
Antonino LO PRESTI (AN) condivide le
valutazioni espresse dal deputato Pelino,
sottolineando che la disciplina proposta
dal disegno di legge incide negativamente
sulle libere scelte del lavoratore nel lavoro
a tempo parziale ampliando i margini di
intervento delle rappresentanze sindacali.
La Commissione respinge gli identici
emendamenti Pelino 12.4 e Lo Presti 12.5;
respinge quindi l’emendamento Baldelli
12.6.
Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Pedica 12.7, si intende che vi
abbiano rinunciato.
—
Commissione XI
La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 12.8.
Teodoro BUONTEMPO (Misto-Destra)
illustra l’emendamento a sua firma 12.9,
teso ad equiparare la retribuzione riconosciuta ai lavoratori a progetto a quella
corrisposta a coloro che svolgono analoghe
mansioni nel rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
La Commissione respinge l’emendamento Buontempo 12.9.
Elena Emma CORDONI (PD-U) illustra
il contenuto dell’emendamento 12.10 a sua
firma, finalizzato ad estendere il termine
entro cui il lavoratore può valutare la
modifica della collocazione temporale nei
casi di lavoro a tempo parziale. Evidenzia
che il termine di due giorni previsto dal
testo in esame risponde più alle esigenze
dell’impresa che non a quelle del lavoratore.
Augusto ROCCHI (RC-SE) ravvisa l’opportunità di procedere ad un accantonamento dell’emendamento Cordoni 12.10, al
fine di consentire un maggiore approfondimento nell’ambito della disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO ritiene che l’emendamento
Cordoni 12.10 offra adeguate garanzie nei
casi di modifica delle prestazioni lavorative nel rapporto di lavoro part time. Si
dichiara non contrario a prevedere un
termine superiore ai due giorni rispetto a
quello fissato dalla relativa disposizione.
Valuta quindi favorevolmente l’ipotesi di
accantonamento dell’emendamento Cordoni 12.10 e delle altre proposte emendative ad esso connesse.
La Commissione concorda con la proposta di accantonamento dell’esame dell’emendamento Cordoni 12.10, nonché dell’emendamento Di Salvo 12.11, a cui risultano connessi gli emendamenti Rocchi
12.12 e Rocchi 12.13.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
254
—
Commissione XI
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di riformulare l’emendamento Cordoni 12.14 (vedi allegato 1).
Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara quindi assorbito l’emendamento
Baldelli 12.17.
Elena Emma CORDONI (PD-U) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.
La Commissione approva la proposta
del relatore di accantonamento dell’emendamento Buontempo 12.18.
La Commissione approva l’emendamento Cordoni 12.14 come riformulato.
La Commissione approva la proposta
del relatore di accantonamento degli
emendamenti Rocchi 12.15 e 12.16.
Simone BALDELLI (FI), in relazione al
suo emendamento 12.17, avanza la richiesta al relatore di rivedere il parere da lui
espresso, sottolineando che la proposta
emendativa intende estendere ai lavoratori
del settore pubblico i medesimi diritti
riconosciuti ai lavoratori del settore privato in ordine alla disciplina recata dall’articolo 12-bis del decreto legislativo
n. 61 del 2000.
Augusto ROCCHI (RC-SE) fa notare
che, a seguito delle modifiche apportate
all’articolo 12-bis con l’approvazione dell’emendamento Cordoni 12.14 come riformulato, è venuto meno lo specifico riferimento ai lavoratori del settore privato,
pertanto non si rende più necessaria la
precisazione richiesta dal deputato Baldelli.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di inserire nell’emendamento Cordoni 12.14 già riformulato un riferimento
ai « lavoratori del settore pubblico e del
settore privato », al fine di recepire le
istanze sottese all’emendamento Baldelli.12.17 (vedi allegato 1).
Elena Emma CORDONI (PD-U) dichiara di accettare l’ulteriore riformulazione dell’emendamento 12.14 proposta
dal relatore.
La Commissione approva l’emendamento Cordoni 12.14 come ulteriormente
riformulato.
Angelo COMPAGNON (UDC), in relazione all’articolo aggiuntivo 12.01 a sua
firma, ne illustra il contenuto precisando
che lo stesso intende favorire la creazione
di nuove opportunità di lavoro accessorio,
in relazione al quale ricorda la sperimentazione effettuata in passato in diversi
settori merceologici, tra cui in particolare
la viticoltura. Fa notare che l’emendamento non comporta. Invita il relatore e il
Governo a valutare l’opportunità di procedere ad un accantonamento dell’articolo
aggiuntivo da lui presentato.
Il sottosegretario Antonio Michele Montagnino ricorda che il Protocollo del 23
luglio 2007, cui si ispira il provvedimento
in esame, disciplina i casi di lavoro accessorio e tende a ridurne l’ambito di
applicazione. L’articolo aggiuntivo presentato dal deputato Compagnon non si pone
pertanto in linea con il contenuto del
Protocollo.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Compagnon 12.01.
Teodoro BUONTEMPO (Misto-Destra),
in relazione all’articolo aggiuntivo 12.02 da
lui presentato, osserva che con tale previsione si intende rispondere ad una esigenza di maggiore equità sociale connessa
all’impiego dei contratti a tempo. Ravvisa
l’opportunità di trovare adeguata copertura finanziaria agli oneri sociali connessi
ai casi in cui si delinea una mancata
garanzia previdenziale per le diverse ipotesi di contratti a tempo. Dichiara di non
avere preclusioni di sorta in ordine alle
modalità utilizzate per perseguire l’obiettivo di garantire la tutela previdenziale a
tutti i lavoratori che usufruiscono dei
contratti di lavoro a progetto o a tempo.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
255
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) ricorda che l’articolo aggiuntivo Buontempo
12.02 corrisponde al contenuto di un analogo emendamento presentato dal suo
gruppo parlamentare al Senato in relazione all’esame della legge finanziaria. Fa
notare che proprio nella giornata di ieri il
Governo si è impegnato a trasferire il
contenuto di tale emendamento presentato
al Senato in una apposita proposta di
modifica al testo in esame. Chiede quindi
chiarimenti in proposito al rappresentante
del Governo.
Il sottosegretario Antonio Michele Montagnino fa notare che non vi sono le
condizioni allo stato per accedere alla
richiesta avanzata dai deputati Buontempo
e Turci, in quanto il testo in esame reca
norme di attuazione del Protocollo menzionato.
Augusto ROCCHI (RC-SE) ricorda che i
contributi figurativi nel periodo di vigenza
del contratto di lavoro sono comunque
riconosciuti in tutti casi di lavoro discontinuo. Osserva quindi che sarebbe preferibile procedere ad una più ampia regolamentazione della generale normativa dei
contratti di lavoro discontinuo e non del
solo contratto a termine, che ne costituisce
una più specifica fattispecie.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) fa
notare che nei casi di lavoro discontinuo
a tempo determinato si prevede la copertura della indennità di disoccupazione;
tale istituto non è invece previsto per il
lavoro a progetto.
Augusto ROCCHI (RC-SE) sostiene che
la materia della parificazione dei contributi figurativi e delle coperture previdenziali nei casi di lavoro discontinuo e di
lavoro a termine andrebbe considerata
insieme a quella del mercato del lavoro di
cui all’articolo 9 accantonata.
—
Commissione XI
rappresentante del Governo, quali le previsioni relative all’amianto. Propone quindi
di accantonare l’articolo aggiuntivo in
esame.
Teodoro BUONTEMPO (Misto-Destra)
concorda con la proposta di accantonare
l’articolo aggiuntivo 12.02 a sua firma.
La Commissione approva la proposta di
accantonamento dell’articolo aggiuntivo
Buontempo 12.02.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Compagnon 12.03.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di accantonare gli emendamenti presentati all’articolo 13.
La Commissione approva la proposta di
accantonamento degli emendamenti presentati all’articolo 13.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Antonio
Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 21.20.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) fa
presente che ci sono diversi profili ed
istituti disciplinati nel testo in esame non
contemplati dal Protocollo richiamato dal
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato, da ultimo, nella
precedente seduta pomeridiana.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
256
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte
che è stato richiesto che la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sia assicurata
anche attraverso l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀ stabilito. Ricorda quindi che nella seduta pomeridiana
la Commissione ha concluso l’esame degli
emendamenti riferiti agli articoli 10 (fatta
eccezione per gli emendamenti 10.5, 10.21
e 10.23, che sono stati accantonati) e 12
(fatta eccezione per gli emendamenti
12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.15, 12.16,
12.18 e 12.02, che sono stati accantonati).
Ricorda altresı̀ che sono stati accantonati gli emendamenti relativi all’articolo
11 e all’articolo 13.
Emilio DELBONO (PD-U) presenta
l’emendamento 10.200 (vedi allegato 6),
volto a recepire la sostanza dell’emendamento Lenzi 10.21, precedentemente accantonato. Invita pertanto i presentatori a
ritirare l’emendamento 10.21.
Donata LENZI (PD-U) ritira il suo
emendamento 10.21.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte
che il termine per la presentazione di
subemendamenti all’emendamento 10.200
del relatore è fissato alle ore 21.45. Avverte altresı̀ che la verifica degli effetti
finanziari dell’emendamento Lenzi 10.23,
precedentemente accantonato, ha dato
esito positivo.
La Commissione approva l’emendamento Lenzi 10.23. Passa quindi all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 14.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sull’emendamento Bodega 14.1 e favorevole sull’articolo aggiuntivo Pagliarini 14.06.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Lorenzo BODEGA (LNP) illustra il suo
emendamento 14.1, volto a prevedere che,
—
Commissione XI
per l’anno 2008, in caso siano decorsi
trenta giorni dalla data del 31 luglio senza
che sia stata confermata o rideterminata
per l’anno di riferimento la riduzione
contributiva di cui al comma 1 dell’articolo 14, si applica la riduzione determinata per l’anno 2006.
La Commissione respinge l’emendamento Bodega 14.1. Approva quindi l’articolo aggiuntivo Pagliarini 14.06.
La Commissione passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 16.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 16.1 e 16.2.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti Pagliarini 16.1 e
16.2. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Bodega 17.1 e Baldelli 17.2. Esprime
invece parere favorevole sugli emendamenti Rocchi 17.3 e Miglioli 17.4.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Paolo
GRIMOLDI
(LNP)
illustra
l’emendamento Bodega 17.1, di cui è firmatario, rilevando che l’articolo 17 del
disegno di legge in esame intende premiare
le aziende virtuose che nell’arco di un
biennio non abbiano registrato infortuni
sul lavoro. In questo senso, prevede una
riduzione dei contributi dovuti all’assicurazione INAIL per una misura non superiore al 20 per cento. Innanzitutto, ritiene
che sia necessario indicare con certezza la
misura dello sgravio. Non si capisce infatti
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
257
come si possa determinare la misura dello
sgravio dato che è previsto in misura non
superiore al 20 per cento. Lo stesso articolo, inoltre, introduce criteri difficilmente
accertabili dall’INAIL o che in qualche
modo finiscono per appesantire gli oneri
burocratici delle aziende. In questo senso,
l’emendamento Bodega 17.1 propone di
mantenere solo il requisito di cui alla
lettera c) in quanto facilmente accertabile
dall’INAIL.
La Commissione respinge l’emendamento Bodega 17.1.
Daniele GALLI (FI) dichiara di far
proprio l’emendamento Baldelli 17.2, che
illustra.
La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 17.2, fatto proprio dal
deputato Galli. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rocchi
17.3 e Miglioli 17.4.
La Commissione passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 18.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere favorevole sugli identici
emendamenti Santori 18.5 e Fontana 18.1,
nonché sugli emendamenti Pagliarini 18.2
e 18.3, a condizione che sia riformulato
nel senso di inserire al comma 3, dopo le
parole: « paritetici interprofessionali », soltanto le parole: « per la formazione continua ». Esprime invece parere contrario
sull’emendamento 18.6, mentre invita il
presentatore a ritirare l’emendamento Pagliarini 18.4.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Daniele GALLI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Santori 18.5.
La Commissione approva gli identici
emendamenti Santori 18.5, fatto proprio
dal deputato Galli, e Fontana 18.1.
—
Commissione XI
Approva quindi l’emendamento Pagliarini 18.2.
Daniele GALLI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Santori 18.6.
La Commissione respinge l’emendamento Santori 18.6, fatto proprio dal deputato Galli.
Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di accettare la riformulazione dell’emendamento 18.3, nel senso proposto
dal relatore.
La Commissione approva l’emendamento Pagliarini 18.3, come riformulato
(vedi allegato 1).
Gianni PAGLIARINI, presidente, ritira il
suo emendamento 18.4.
La Commissione passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 20.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Santori 20.1, 20.02 e 20.01. Esprime
invece parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 20.2 e 20.3.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Daniele GALLI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Santori 20.1.
La Commissione respinge l’emendamento Santori 20.1, fatto proprio dal deputato Galli. Approva quindi, con distinte
votazioni, gli emendamenti Pagliarini 20.2
e 20.3.
Daniele GALLI (FI) dichiara di fare
proprio l’articolo aggiuntivo Santori 20.02.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.02.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
258
Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo
Santori 20.02.
Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori
20.02.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Santori 20.02, fatto proprio dal
deputato Galli.
Daniele GALLI (FI) dichiara di fare
proprio l’articolo aggiuntivo Santori 20.01.
—
Commissione XI
deputato Amoruso. Passa quindi all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 22.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sull’emendamento Fabbri 22.4 e sugli identici emendamenti Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e
Bodega 22.5.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo
Santori 20.01.
Luigi FABBRI (FI) illustra il suo emendamento 22.4, chiedendo quali ragioni
possano motivare l’esclusione delle organizzazioni dei datori di lavoro dal novero
dei soggetti che devono essere sentiti ai
fini dell’emanazione delle disposizioni finalizzate a realizzare la detassazione della
retribuzione di risultato.
Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori
20.01.
Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’emendamento
Fabbri 22.4.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Santori 20.01, fatto proprio dal
deputato Galli. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 21.
Elena Emma CORDONI (PD-U) fa notare che le disposizioni di cui all’articolo
22 concernono la detassazione della retribuzione di risultato per la parte riguardante i salari. Ciò spiega, a suo avviso, che
siano sentite le sole organizzazioni sindacali.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.01.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Marinello 21.5 e Mazzocchi 21.8.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare
proprio l’emendamento Marinello 21.5.
La Commissione respinge l’emendamento Marinello 21.5, fatto proprio dal
deputato Fabbri.
Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di fare proprio l’emendamento
Mazzocchi 21.8.
La Commissione respinge l’emendamento Mazzocchi 21.8, fatto proprio dal
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, pur
condividendo le considerazioni della collega Cordoni, ritiene che, in linea di principio, l’emendamento Fabbri 22.4 sia ragionevole. Peraltro, osserva come esso abbia un contenuto che contrasta con il
Protocollo del 23 luglio del 2007.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO sottolinea che, per il Governo, è importante rispettare, sul punto
in questione, l’accordo raggiunto in sede di
concertazione con le parti sociali.
Francesco Maria AMORUSO (AN) ritiene che l’eventuale approvazione dell’emendamento Fabbri 22.4 non metta in
discussione il rispetto del Protocollo del 23
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
259
luglio del 2007, limitandosi a prevedere
che siano ascoltate le organizzazioni dei
datori di lavoro.
Augusto ROCCHI (RC-SE) osserva che
l’argomento in discussione è particolarmente rilevante. Le norme di cui all’articolo 22, infatti, vertono sulla detassazione
della retribuzione di risultato per la parte
spettante ai lavoratori, successivamente
alla ripartizione della detassazione complessiva tra lavoratori e datori di lavoro.
Lorenzo BODEGA (LNP), esprimendo
un orientamento favorevole sull’emendamento Fabbri 22.4, sottolinea la diversificazione delle posizioni all’interno della
maggioranza e tra la maggioranza e il
Governo.
—
Commissione XI
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, invita i presentatori a ritirare l’emendamento Rocchi 23.1, esprimendo altrimenti
parere contrario. Si rimette alle valutazioni della Commissione sull’emendamento Rocchi 23.2, mentre esprime parere
contrario sugli identici emendamenti Fabbri 23.4, Compagnon 23.5 e Amoruso 23.6.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO, esprime parere contrario
sull’emendamento Rocchi 23.1, mentre invita i presentatori a ritirare l’emendamento Rocchi 23.2, di cui pure condivide
le finalità, perché in contrasto con il
Protocollo del 23 luglio 2007. Esprime
parere conforme a quello del relatore sui
restanti emendamenti riferiti all’articolo 23.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ritiene che sarebbe opportuno approfondire
la problematica sottesa all’emendamento
Fabbri 22.4, nonché agli identici emendamenti Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e
Bodega 22.5.
Augusto ROCCHI (RC-SE) insiste
perché sia posto in votazione il suo emendamento 23.1.
Daniele GALLI (FI) dichiara di condividere l’emendamento Fabbri 22.4, ritenendo che l’esclusione delle organizzazioni
dei datori di lavoro sia priva di senso.
Alberto BURGIO (RC-SE) dichiara di
non comprendere la posizione espressa dal
rappresentante del Governo, in ordine all’emendamento Rocchi 23.2. Ritiene infatti
che la contrarietà a tale emendamento
contraddica la politica del Governo in
materia di sicurezza sul lavoro.
Paolo GRIMOLDI (LNP) ritiene che sia
opportuno ascoltare anche le organizzazioni dei datori di lavoro, tanto più se si
considera la tendenza del Governo a consultare i sindacati su qualsiasi questione.
Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’emendamento
Fabbri 22.4.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ribadisce la necessità di un approfondimento e propone, pertanto, l’accantonamento dell’emendamento Fabbri 22.4,
nonché degli identici emendamenti Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e Bodega 22.5.
La Commissione concorda. Passa
quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 23.
La Commissione respinge l’emendamento Rocchi 23.1
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
chiarisce di condividere, nel merito,
l’emendamento Rocchi 23.2 e propone di
accantonarlo al fine di valutare l’opportunità di una sua riformulazione.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO si associa alla proposta del
relatore, di accantonare l’emendamento
Rocchi 23.2.
La Commissione concorda.
Francesco Maria AMORUSO (AN) illustra il suo emendamento 23.6, dichiarando
di non comprendere le ragioni del parere
contrario del relatore e del Governo.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
260
Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il
suo emendamento 23.5, dichiarando di
condividere le valutazioni del collega Amoruso.
La Commissione respinge gli identici
emendamenti Fabbri 23.4, Compagnon
23.5 e Amoruso 23.6. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 24.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Baldelli 24.1 e 24.7.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Simone BALDELLI (FI) illustra il suo
emendamento 24.1, spiegando di aver indicato il requisito dei 46 anni di età in
quanto corrispondenti all’età del direttore
dell’Agenzia nazionale per i giovani.
La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 24.1.
Simone BALDELLI (FI) illustra il suo
emendamento 24.7, volto a sopprimere la
disposizione relativa al Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive,
contenuta al comma 3 dell’articolo 24.
La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 24.7. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 26.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 26.2 e Astore 26.6.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
La Commissione respinge l’emendamento Fabbri 26.2.
Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emen-
—
Commissione XI
damento Astore 26.6: s’intende vi abbia
rinunciato.
La Commissione passa quindi all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 27.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore,
esprime parere contrario sull’emendamento Compagnon 27.3. Esprime invece
parere favorevole sull’emendamento Pagliarini 27.7, mentre invita i presentatori a
ritirare gli emendamenti Pagliarini 27.4 e
Rocchi 27.5. Invita altresı̀ i presentatori a
ritirare l’emendamento Turci 27.11 e l’articolo aggiuntivo Turci 27.01, sui quali
esprime altrimenti parere contrario. Attende infine di conoscere le valutazioni del
Governo sull’emendamento Rocchi 27.6,
prima di esprimere un parere.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO esprime parere contrario
sull’emendamento Rocchi 27.6, invita
quindi il presentatore a riformulare
l’emendamento Pagliarini 27.7, nel senso
di sostituire le parole « e delle relative
modalità ed effetti » con le seguenti: « stabilendo le relative modalità ». Esprime
parere conforme a quello del relatore sui
restanti emendamenti, invitando, in particolare, i presentatori dell’emendamento
Pagliarini 27.4 a ritirarlo, trasfondendone
i contenuti in un ordine del giorno da
presentare nel corso dell’esame in Assemblea.
Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il
suo emendamento 27.3, evidenziando che
l’ulteriore aumento dell’aliquota contributiva per i titolari di partita IVA (professionisti) significherebbe raggiungere costi
troppo elevati non compensati dalla percentuale prevista del 4 per cento del
diritto di rivalsa. Infatti, tali soggetti non
godono della ripartizione prevista e provvedono direttamente ed in prima persona
a corrispondere all’INPS i contributi di
invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS).
Non ravvede inoltre la necessità di un
aumento dell’aliquota contributiva per i
soggetti che siano già iscritti ad altre
forme pensionistiche né per coloro che
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
261
risultino già titolari di pensioni dirette: in
tal senso, il suo emendamento 27.3 propone, tra l’altro, la soppressione del secondo periodo del comma 1.
Donata LENZI (PD-U) dichiara di astenersi sull’emendamento Compagnon 27.3.
La Commissione respinge l’emendamento Compagnon 27.3.
Augusto ROCCHI (RC-SE) accoglie l’invito al ritiro dell’ emendamento 27.4, dio
cui è cofirmatario, e annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Esprime quindi stupore per l’invito al
ritiro per il suo emendamento 27.5, che
illustra, insistendo che sia posto in votazione.
La Commissione respinge l’emendamento Rocchi 27.5.
Augusto ROCCHI (RC-SE) illustra il
suo emendamento 27.6, dichiarandosi stupito per il parere contrario del relatore e
del Governo. Insiste perché sia posto in
votazione.
Lanfranco
TURCI
(RosanelPugno)
esprime un orientamento favorevole sull’emendamento Rocchi 27.6, ritenendo che
esso sia utile al fine di rendere effettivo il
principio della totalizzazione dei contributi.
Elena Emma CORDONI (PD-U) ricorda
che la frammentazione dei percorsi lavorativi non riguarda solo i lavoratori precari, ma chiunque abbia alternato periodi
di lavoro dipendente e periodi di lavoro
autonomo. Ritiene pertanto che non sia
opportuno intervenire su un singolo
aspetto, come fa l’emendamento Rocchi
27.6. Esprime inoltre perplessità sulla
parte dell’emendamento che prevede che
resti ferma la possibilità di avvalersi della
facoltà di totalizzazione, in aggiunta ai
meccanismi che l’emendamento stesso introduce.
—
Commissione XI
Augusto ROCCHI (RC-SE) ritiene che il
problema sotteso al suo emendamento
27.6 sia reale e serio e che esso debba
essere affrontato, senza confonderlo con
problemi del tutto diversi, ancorché rilevanti.
La Commissione respinge l’emendamento Rocchi 27.6.
Gianni PAGLIARINI, presidente, accoglie la proposta di riformulazione del suo
emendamento 27.7 formulata dal rappresentante del Governo (vedi allegato 1).
La Commissione approva l’emandmento a sua firma 27.7 come riformulato
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) illustra il suo emendamento 27.11, volto a
definire in modo più preciso i rapporti di
collaborazione (coordinata e continuativa
e a progetto), al fine di consentire una più
netta distinzione di questi dai rapporti di
lavoro dipendente.
Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di
comprendere le motivazioni dell’emendamento Turci 27.11. Peraltro, ritiene che
esso debba essere integrato e, soprattutto,
inserito nel contesto di un complessivo
riordino del mercato del lavoro. Invita,
pertanto, il collega Turci a trasfondere i
contenuti del suo emendamento in un
ordine del giorno da presentare in Assemblea e a valutare la possibilità di recuperarne alcuni aspetti nell’ambito dell’esame
del disegno di legge finanziaria.
Titti DI SALVO (SDpSE) ritiene che, in
materia di rapporti di collaborazione,
l’esigenza fondamentale sia quella di definire in modo chiaro il concetto di lavoro
economicamente dipendente. Osserva altresı̀ che la discussione del disegno di legge
in esame non appare la sede più appropriata per sviluppare tale riflessione.
Il sottosegretario Antonio Michele
MONTAGNINO rileva che le questioni poste dall’emendamento Turci 27.11 meritino
una seria riflessione e che esso sia in larga
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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262
parte condivisibile, sebbene possa certamente essere migliorato. Ritiene peraltro
che il problema dei rapporti di lavoro
dipendente « mascherati » non possa essere risolto intervenendo solo sulle definizioni giuridiche dei rapporti, ma reputa
necessari interventi di riequilibrio economico, in linea con quanto il Governo sta
facendo. Infine, ritenendo che il disegno di
legge in esame non rappresenti il contesto
più appropriato per le disposizioni che
l’emendamento intende introdurre, invita
il presentatore a ritirarlo e a presentare
un ordine del giorno in Assemblea.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di comprendere le considerazioni
svolte dai colleghi e dal rappresentante del
Governo in ordine al contesto in cui
l’emendamento si inserisce, ma insiste
perché sia posto in votazione, ritenendo
che ciò possa consentire di svolgere, anche
in Assemblea, un confronto sul tema della
riforma del mercato del lavoro.
La Commissione respinge l’emendamento Turci 27.11.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) illustra il suo articolo aggiuntivo 27.01 e
insiste perché sia posto in votazione, sottolineando che esso, a differenza della
proposta recentemente avanzata dal presidente Treu nell’ambito di un recente
convegno, non prevede alcuna sospensione
dello Statuto dei lavoratori.
La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Turci 27.01.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte
che non sono stati presentati subemendamenti all’emendamento 10.200 presentato
dal relatore in apertura della seduta.
La Commissione approva
mento 10.200 del relatore.
l’emenda-
—
Commissione XI
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 23.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 254 del 13 novembre 2007, a pagina 110, prima colonna,
tredicesima riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, a pagina
114, seconda colonna, ventiquattresima
riga, sostituire la parola « Fontana » con le
seguenti: « Cinzia Maria Fontana ».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, a pagina
116, seconda colonna, trentatreesima riga,
sostituire la parola « Fontana » con le
seguenti: « Cinzia Maria Fontana ».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, a pagina
133, seconda colonna, quarta riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti:
« Cinzia Maria Fontana ».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, a pagina
155, settima riga, sostituire la parola
« Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria
Fontana ».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, a pagina
179, ventottesima riga, sostituire la parola
« Fabris » con la seguente: « Fabbri ».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, a pagina
185, quarta riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ».
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263
Commissione XI
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ALLEGATO 1
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
(C. 3178 Governo).
EMENDAMENTI RIFORMULATI
ART. 8.
Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di
erogazione di trattamenti sostituivi analoghi
a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 8. (nuova formulazione) Compagnon,
D’Agrò.
Al comma 5, lettera f), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: in una prospettiva
di universalizzazione degli strumenti di
integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d),
nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 12. (nuova formulazione) Turci, Spini,
Del Bue.
ART. 12.
Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di
erogazione di trattamenti sostituivi analoghi
a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
8. 9. (nuova formulazione) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Colucci.
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto
alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.
Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di
erogazione di trattamenti sostituivi analoghi
a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 11. (nuova formulazione) Bodega, Grimoldi.
c-bis) l’articolo 12-bis è sostituito dal
seguente:
« ART. 12-bis.
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264
2. In caso di patologie oncologiche
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori
del lavoratore o della lavoratrice, nonché
nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice
assista una persona convivente con totale
e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata
riconosciuta una percentuale di invalidità
pari al 100 per cento, con necessità di
assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, ai sensi di quanto previsto dalla
tabella di cui al decreto del Ministro della
sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione
del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o
della lavoratrice, con figlio convivente di
età non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro a
tempo pieno a tempo parziale. »
12. 14. (nuova formulazione) Cordoni.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l’articolo 12-bis è sostituito dal
seguente:
« ART. 12-bis.
1. I lavoratori del settore pubblico e del
settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso
l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale
od orizzontale. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve essere trasformato
Commissione XI
—
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
ogni caso salve disposizioni più favorevoli
per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del
lavoratore o della lavoratrice, nonché nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice
assista una persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta
una percentuale di invalidità pari al 100 per
cento, con necessità di assistenza continua
in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È
riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o
della lavoratrice, con figlio convivente di
età non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro a
tempo pieno a tempo parziale. »
12. 14. (ulteriore nuova formulazione) Cordoni.
ART. 18.
Al comma 3, dopo le parole: paritetici
interprofessionali inserire le seguenti: per
la formazione continua.
18. 3. (nuova formulazione) Pagliarini.
ART. 27.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:
e delle relative modalità ed effetti con le seguenti: stabilendo le relative modalità.
27. 7. (nuova formulazione) Pagliarini.
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Commissione XI
ALLEGATO 2
5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei lavoratori
Wind Telecomunicazioni Spa.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito all’interrogazione presentata
dall’Onorevole Pagliarini, alla luce di informazioni acquisite, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, nel corso
degli accertamenti ispettivi effettuati
presso gli uffici della sede operativa della
Wind Telecomunicazioni s.p.a., siti in Sesto San Giovanni (MI) via Edison, 20, è
emerso quanto segue:
Il call center di Sesto S. Giovanni è
diviso in due grandi settori, consumer,
destinato ai clienti privati, e corporate,
riservato alle attività delle aziende.
Presso l’unità operativa di Sesto operano 274 dipendenti, assunti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, con una
rilevante presenza di contratti part time; il
70 per cento del personale assunto è
costituito da lavoratrici.
Presso il suddetto call center non opera
personale con contratto di lavoro a progetto. L’attività svolta in prevalenza è in
bound ed è finalizzata prevalentemente
all’assistenza post vendita ed ai reclami da
parte della clientela. In azienda sono presenti ed attive tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione dell’UGL, ed è stata
costituita una RSU interna, composta di 9
membri.
Da quanto dichiarato dai rappresentanti sindacali e dagli stessi responsabili di
area emergerebbero perplessità in ordine
all’operazione di cessione della Wind alla
Omnia Service, in quanto è stato rilevato
che gli uffici aventi la sede in Sesto non
presentano i requisiti dell’autonomia richiesti dalla vigente normativa per le cessioni di rami di azienda.
Faccio presente, in conclusione, che è
pervenuta alla Divisione competente del
Ministero che rappresento, da parte delle
Organizzazioni Sindacali, una richiesta di
incontro per esperire il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge n. 83 del 2000, di modifica
dell’articolo 2 della legge n. 146 del 1990,
in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La suddetta Direzione ha già provveduto a convocare le Parti per il giorno 16
novembre prossimo, per l’esperimento del
suddetto tentativo di conciliazione.
Faccio presente, sin d’ora, che l’Amministrazione che rappresento seguirà tale
vicenda, relativamente alle questioni occupazionali di propria competenza, con la
massima attenzione, al fine di pervenire
ad una sua positiva soluzione.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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266
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Commissione XI
ALLEGATO 3
5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni
creditizie e sociali dell’Inpdap.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all’interrogazione presentata dall’Onorevole Rocchi, inerente il
decreto del Ministro dell’economia n. 45
del 7 marzo scorso, passo ad illustrare
quanto comunicato in merito dai competenti uffici dell’Amministrazione che rappresento e dall’INPDAP.
In particolare, l’Istituto di previdenza,
al fine di chiarire la portata delle previsioni recate dal regolamento n. 45/07, ha
reso noto che con l’articolo 1, commi 242
e seguenti della legge n. 662 del 1996, è
stata istituita presso l’INPDAP la Gestione
Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, disciplinata dal relativo regolamento
di esecuzione decreto ministeriale n. 463
del 1998, che ricomprende sia i dipendenti
statali che i dipendenti pubblici iscritti a
fini pensionistici presso una delle Casse
Pensioni amministrate dall’INPDAP.
L’iscrizione comporta il versamento di
un contributo obbligatorio a carico dell’iscritto dello 0,35 per cento, trattenuto e
versato dall’Amministrazione d’appartenenza, calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile.
In considerazione del fatto che i dipendenti precedentemente iscritti, all’atto
del collocamento in quiescenza, restavano
esclusi dalle prestazioni della Gestione,
col su menzionato decreto ministeriale
n. 45 del 2007, ne è stata prevista l’iscrizione mediante versamento di un contributo ridotto allo 0,15 per cento e la
possibilità, per quanti non intendessero
aderire, di esercitare il diritto di recesso
entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto n. 45 del 2007, ovvero entro il 31
ottobre, oppure entro sei mesi a decorrere dalla prima trattenuta contributiva
effettuata sul cedolino di stipendio o di
pensione.
Dall’imposizione
contributiva
sono
esclusi i pensionati che percepiscono una
pensione lorda inferiore relativa ai 600
euro.
L’INPDAP ha precisato che, al fine di
dare esecuzione alle disposizioni di legge e
di fornire una corretta informativa all’utenza, ha predisposto una serie di comunicazioni dirette ai pensionati, agli Enti
ed alle Amministrazioni Pubbliche, il contenuto delle quali è stato concordato e
condiviso con i Ministeri Vigilanti e con le
organizzazioni sindacali di categoria.
Sul sito dell’Istituto, inoltre, dall’inizio
dello scorso mese di luglio, risultano disponibili tutte le notizie riguardanti le
prestazioni erogabili e le modalità da seguire per non aderire alla Gestione.
L’Istituto, in considerazione della difficoltà di rendere prontamente operativa
la propria banca-dati, attraverso l’inserimento di tutte le « non adesioni » pervenute entro il 31 ottobre, ha previsto il
differimento, al mese di dicembre, dell’applicazione della trattenuta in parola.
Faccio presente, infine, che l’Istituto
medesimo, nell’ambito della sua autonomia operativa, ha ritenuto di sospendere
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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267
l’attuazione della trattenuta, secondo le
previsioni del più volte richiamato decreto
ministeriale n. 45 del 2007, nelle more
della conversione del decreto-legge n. 159
del 1o ottobre 2007 (collegato alla legge
finanziaria 2008, attualmente all’esame
della Camera), che prevede la modifica
delle modalità di adesione alla Gestione
—
Commissione XI
Credito INPDAP, da « silenzio-assenso » a
comunicazione scritta della volontà di adesione.
Ad oggi, quindi, l’Istituto opera la trattenuta di che trattasi solo nei confronti di
coloro che, volendo fruire delle prestazioni
erogate dalla Gestione, confermano formalmente la volontà di adesione.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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268
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Commissione XI
ALLEGATO 4
5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e
ragionieri commercialisti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all’interrogazione presentata dall’Onorevole Lo Presti fornisco le
notizie che mi sono pervenute dalla competente Direzione Generale dell’Amministrazione che rappresento.
L’Ufficio predetto ha reso noto che, ad
oggi non sono stati presentati, da parte dei
competenti organi delle Casse interessate,
i progetti di unificazione previsti dall’ar-
ticolo dall’articolo 4, comma 1, lettera a),
della legge 24 febbraio 2005, n. 34, la cui
« previa adozione » rappresenta un presupposto per l’emanazione dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo. Occorre, quindi, che gli organismi interessati
si attivino al fine di addivenire il più
sollecitamente
possibile
all’attuazione
della norma di che trattasi.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
—
269
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Commissione XI
ALLEGATO 5
5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella provincia di Napoli.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all’interrogazione presentata dall’Onorevole Fabbri, passo ad
illustrare le notizie fornite dagli Uffici
dell’Amministrazione che rappresento.
Preliminarmente vorrei ricordare che
la legge finanziaria per il 2007, all’articolo 1, comma 1202 e ss., ha previsto
che, per promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato e garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto, i committenti datori di
lavoro potevano stipulare appositi accordi
aziendali.
In particolare, la Direzione Provinciale
del Lavoro di Napoli, in merito agli accertamenti effettuati presso n. 56 aziende
di cui n. 35 call-center, cui fa riferimento
l’onorevole Fabbri nell’atto ispettivo ha
reso noto che presso le predette aziende,
erano in forza 6133 lavoratori di cui 3.341
« a progetto ».
Dalle verifiche effettuate gli ispettori
rilevavano che per 3.208 lavoratori i contratti a progetto stipulati non rispondevano ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003, atteso che l’attività
svolta veniva realizzata con le modalità
proprie dei rapporti di lavoro subordinato.
I progetti, inoltre, mancavano di specificità
coincidendo il progetto stesso con l’oggetto
sociale dell’azienda.
A conclusione del cosiddetto « posizionamento strategico », ricomprendente l’acquisizione di ogni utile informazione, com-
presa l’intervista a campione a lavoratori,
e l’esame dei progetti presso le aziende del
settore, gli ispettori della citata Direzione
Provinciale del Lavoro provvedevano a
diffidare le aziende che non si erano
avvalse della facoltà di stabilizzare i predetti rapporti di lavoro.
Nel caso specifico della Ipr Marketing
s.r.l., emergeva che, per tutti i 522 lavoratori assunti con contratto a progetto, era
stato riscontrato che operavano in orari
prestabiliti utilizzando postazioni Cati e
qualsiasi altro supporto (quali questionari
o altro), tutti di proprietà dell’azienda
mancando, quindi, qualsiasi autonomia
della prestazione in riferimento sia all’orario di lavoro che di svolgimento della
stessa.
Pertanto, la trasformazione dei rapporti di lavoro da parte dei funzionari è
avvenuta tenuto conto della mancanza per
ciascun lavoratore di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
e in considerazione della circostanza che,
comunque, l’attività lavorativa espletata
dai lavoratori interessati era assimilabile
completamente a rapporti di lavoro subordinato.
In particolare la circolare ministeriale
n. 17 del 14 giugno 2006, citata nell’atto
ispettivo in esame, prevede che una società di sondaggi possa utilizzare la tipologia di lavoro a progetto per gli intervistatori telefonici, svolgendo essi
un’attività out-bound, precisando, però,
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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270
che in ogni caso l’utilizzo dei predetti
lavoratori debba avvenire in conformità
ai requisiti previsti dal legislatore (specificità del progetto e autonomia della
prestazione).
Per tali ragioni, pertanto, tutti i rapporti relativi ai 522 lavoratori sono stati
trasformati d’ufficio in contratto di lavoro
—
Commissione XI
a tempo indeterminato a far data dall’inizio del progetto.
Posso, comunque, assicurare che l’Amministrazione continuerà a vigilare sul
rispetto della normativa a tutela dei lavoratori al fine di evitare la distorsione di
talune figure contrattuali a danno dei
lavoratori medesimi.
Mercoledı̀ 14 novembre 2007
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271
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Commissione XI
ALLEGATO 6
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
(C. 3178 Governo).
EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 10.
Al comma 3, lettera c), capoverso articolo 13, comma 1, sostituire la lettera c),
con la seguente: in ogni caso l’ammontare
lordo del contributo all’assunzione deve
essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
10. 200.
Il relatore.
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