Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 238 — Commissione XI XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. C. 2843 e abb. approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. Testo unificato C. 154 e abb (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) . 239 SEDE REFERENTE: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 ALLEGATO 1 (Emendamenti riformulati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: Variazione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei lavoratori Wind Telecomunicazioni Spa . . . 247 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap . 248 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e ragionieri commercialisti . 248 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella provincia di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 5-01759 Buontempo: Attività dell’Associazione nazionale combattenti e reduci . . . . . . . . . . . . . 249 SEDE REFERENTE: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 SEDE REFERENTE: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 ALLEGATO 6 (Emendamento del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino. La seduta comincia alle 9.10. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 239 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. C. 2843 e abb. approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Lucia CODURELLI (PD-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge n. 2843, approvata dal Senato, che reca disposizioni in materia di disturbi evolutivi specifici di apprendimento, categoria convenzionalmente identificata con l’acronimo DSA. In particolare, il provvedimento in esame, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconosce quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia/disortografia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma. Il provvedimento introduce, a sostegno degli alunni affetti da DSA, misure per la diagnosi precoce ed indicano interventi didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità. Vengono inoltre previste misure per un miglior inserimento delle persone con DSA nel settore lavorativo e nella vita sociale. Si sofferma quindi sulle disposizioni attinenti alle competenze della Commissione. L’articolo 4 prevede che al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado sia assicurata una formazione specifica per le problematiche relative ai DSA, anche con ricorso a strumenti di apprendimento elettronico per la formazione a distanza (comma 1). Con riferimento agli insegnanti, la formazione deve essere tale da garantire, oltre ad una approfondita conoscenza delle problematiche relative alle DSA, anche le capacità di effet- — Commissione XI tuare l’individuazione precoce e di applicare percorsi didattici ad hoc nei confronti degli alunni affetti da DSA (comma 2). Inoltre, si dispone che deve essere assicurata l’adeguata formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari preposti alle diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA (comma 3). L’articolo 6, al comma 1, afferma che alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo in ambito sociale e professionale. Il successivo comma 2 prevede la possibilità, per i genitori di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, di usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio del diritto di cui al precedente comma sono demandate, ai sensi del comma 3, alla contrattazione collettiva di comparto, a condizione di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il comma 4 prevede che nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, si deve assicurare la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per sopperire alle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di beneficiare di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove stesse. L’articolo 7, al comma 2, affida ad un apposito decreto ministeriale, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, l’individuazione delle modalità di formazione specifica dei docenti per le problematiche relative ai DSA. Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. Testo unificato C. 154 e abb. (Parere alla X Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 240 Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 154 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, che contiene disposizioni volte alla valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. L’articolo 1 stabilisce le finalità dell’intervento legislativo ovvero la tutela da parte della Repubblica, ai sensi del secondo comma, lettera s) e del terzo comma dell’articolo 117 della Commissione, delle botteghe e locali storici, delle botteghe d’arte, degli antichi mestieri e dei pubblici esercizi. L’articolo 2 individua come beni culturali, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dunque meritevoli di tutela, le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, le botteghe d’arte, nelle quali sono svolte particolari attività artistiche, nonché gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali. In connessione con tale previsione, si escludono dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, gli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, ovvero testimonianza storicoculturale e etno-antropologica. L’articolo 3 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali definisca, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l’individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri. Sulla scorta di tali criteri i comuni redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, mentre le — Commissione XI regioni sono tenute a realizzare il censimento di tali esercizi, nonché ad istituire un apposito elenco regionale, l’inserimento nel quale comporta l’acquisizione della qualifica di locale storico. L’articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottino provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico ed ambientale, che siano sede di botteghe e locali storici o di botteghe d’arte. Vengono quindi indicati i requisiti che caratterizzano le botteghe storiche, le botteghe d’arte e gli antichi mestieri, consistenti, in particolare, nello svolgimento dell’attività, nella medesima sede, per un periodo non inferiore a cinquanta anni, nella presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili, di specifico interesse artistico e storico, nell’esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero nello svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali. Si prevede altresı̀ che le attività storiche siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all’interno della bottega storica, pena l’esclusione dagli elenchi regionali di cui all’articolo 3. L’articolo 5 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le cui risorse, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono ripartite fra le regioni per essere poi destinate ai comuni che abbiano predisposto il piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri presenti nel proprio territorio. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 241 Una quota delle risorse del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per la realizzazione di appositi corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente tramite l’utilizzazione degli enti di formazione accreditati, mentre un’ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che intendono erogare contributi per l’affitto e il restauro delle botteghe storiche. L’articolo 6 stabilisce che la concessione di finanziamenti a botteghe e locali storici, botteghe d’arte e degli antichi mestieri è subordinata alla stipula, tra enti locali, proprietari delle mura e gestori delle attività, di un’apposita convenzione che stabilisca, tra l’altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d’uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione, prevedendo la revoca dei contributi, nel caso di mancato rispetto dei predetti vincoli. L’articolo 7 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nel provvedimento in esame, mentre l’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Nel concludere, evidenzia pertanto che, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, essi sono rinvenibili soprattutto nell’articolo 5, laddove si prevede la possibilità che una quota delle risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri, possa essere utilizzata dalle regioni per la realizzazione dei corsi di formazione per gli antichi mestieri. Desidera tuttavia sottolineare le finalità apprezzabili dell’intero provvedimento. Le botteghe storiche e di antichi mestieri costituiscono infatti una preziosa testimonianza del patrimonio storico del nostro Paese e del patrimonio artigianale, da intendersi come motore di sviluppo socio-culturale e di crescita economica, che è giusto tutelare e valorizzare. I lavoratori artigianali e di antica tradizione tramandano mestieri cui è opportuno as- — Commissione XI sicurare adeguata valorizzazione, in quanto rappresentano, per la loro peculiare specificità, un fondamentale fattore di identità nel Paese, un elemento caratterizzante dei nostri territori e una punta di eccellenza nel tessuto produttivo di riferimento, perché sanno coniugare sapienza artigianale e artistica, creatività e innovazione. Per queste considerazioni, propone sin d’ora di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame. Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 9.25. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino. La seduta comincia alle 9.25. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2007. Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 242 Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀ stabilito. La Commissione passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Turco 6.1 e Sgobio 6.5, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di far proprio l’emendamento Turco 6.1, che insiste sia posto in votazione, ritenendo che le disposizioni di cui all’articolo 6 non siano state sufficientemente approfondite da parte del Governo. Rileva altresı̀ che di tali disposizioni non vi è traccia nel Protocollo del 23 luglio 2007 e che gli effetti delle stesse, in termine di aumento della spesa pubblica, non sono compiutamente prevedibili. Lorenzo BODEGA (LNP) annuncia voto favorevole sull’emendamento Turco 6.1, condividendo le considerazioni svolte dal collega Turci, con particolare riferimento alle possibili conseguenze derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 6. Osserva altresı̀ che la problematica su cui verte l’emendamento in discorso meriterebbe di essere approfondita in altra sede, invece di essere inserita nel disegno di legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007. Elena Emma CORDONI (PD-U) annuncia voto favorevole sull’emendamento Turco 6.1. Dopo aver ricordato l’evoluzione della normativa in materia di benefici per i lavoratori esposti all’amianto, invita il Governo a considerare attentamente le conseguenze che possono derivare dalle disposizioni di cui all’articolo 6. In particolare, rileva che tali disposizioni potrebbero dar vita ad un ampio contenzioso giurisdizionale da parte di lavoratori, esclusi dai benefici, che abbiano maturato — Commissione XI i requisiti di carattere temporale successivamente all’anno 1992. Pertanto, dalle disposizioni in discorso deriverebbe un considerevole aumento della spesa pubblica. Dopo aver fatto presente che, come ricordato dal collega Turci, tali disposizioni non sono ricomprese nel Protocollo del 23 luglio 2007, evidenzia le conseguenze di carattere penale che possono derivare alle aziende che certifichino l’esposizione all’amianto dei propri dipendenti dopo il 1992. Rileva infine che non appare ragionevole l’esclusione dai benefici dei lavoratori che, pur avendone i requisiti, risultino in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge. Luigi FABBRI (FI) dichiara di condividere le considerazioni dei colleghi Turci e Cordoni. Ritiene infatti che le disposizioni di cui all’articolo 6 rischino di provocare un ingiustificato aumento della spesa pubblica e ricorda, in proposito, come già in passato la normativa in materia di esposizione all’amianto si sia evoluta nel senso di un progressivo ampliamento della platea di possibili beneficiari. Annuncia pertanto voto favorevole sull’emendamento Turco 6.1. La Commissione respinge l’emendamento Turco 6.1. Gianni PAGLIARINI, presidente, ritira l’emendamento 6.5, di cui è cofirmatario. La Commissione passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 7.2, Fabbri 7.3, 7.4 e 7.013 e sugli identici articoli aggiuntivi Bodega 7.014 e Compagnon 7.04. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Turco 7.1, sul quale esprime, altrimenti, parere contrario, nonché gli emendamenti Rocchi 7.6 e 7.7. Esprime infine parere favorevole sull’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 243 Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di far proprio l’emendamento Turco 7.1 e insiste perché sia posto in votazione. La Commissione respinge l’emendamento Turco 7.1. Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 7.2. Infatti, pur riconoscendo il carattere positivo sotteso alla rivalutazione degli indennizzi per danno biologico, ritiene necessario superare l’iniqua impostazione e individua, nell’avanzo della gestione artigiani dell’INAIL (fino ad un massimo di 50 milioni di euro), le risorse necessarie per conseguire la finalità di cui all’articolo 7. In particolare, desidera sottolineare che il cosiddetto « extragettito » della gestione artigiani dell’INAIL è determinato da comportamenti virtuosi delle imprese che generano una flessione degli infortuni. Per queste ragioni, ritiene che le risorse derivanti dagli avanzi della gestione artigiani debbano essere utilizzate per operare una riduzione dei relativi premi assicurativi. Conseguentemente, sottolinea che il suo emendamento 7.2, attraverso l’individuazione di una diversa copertura finanziaria, ottiene il duplice risultato di non modificare la ratio legis e di consentire un più attento utilizzo delle risorse di sistema. La Commissione respinge l’emendamento Compagnon 7.2. Luigi FABBRI (FI), illustrando l’emendamento a sua firma 7.3, fa presente che esso è volto a prevedere uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’incremento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico. La Commissione respinge l’emendamento Fabbri 7.3; respinge, quindi, l’emendamento Fabbri 7.4. Alberto BURGIO (RC-SE) ritira gli emendamenti 7.6 e 7.7 di cui è cofirma- — Commissione XI tario, preannunciando la sottoscrizione dell’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Si riserva infine di affrontare il tema della rivalutazione dell’indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2008. Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Peppe DE CRISTOFARO (RC-SE) dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Gloria BUFFO (SDpSE) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di voler sottoscrivere l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. La Commissione respinge l’emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Luigi FABBRI (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.013, volto ad assicurare la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi pregressi, coerentemente con la logica del sistema contributivo. La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Fabbri 7.013. Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.014, identico all’articolo aggiuntivo Compagnon 7.04, volto a stabilire l’interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, coerentemente con la giurisprudenza in materia, al fine di correggere l’erronea applicazione dell’INPS. Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.04, ricordando che la legge 7 febbraio 1979, n. 29, pre- Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 244 vede due tipi di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, il primo (articolo 1) presso l’assicurazione generale obbligatoria, il secondo (articolo 2) presso la gestione alla quale si è iscritti al momento della domanda o presso una gestione nella quale si possano far valere almeno otto anni di contributi. Ricorda altresı̀ che un’interpretazione dell’INPS preclude la possibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale degli artigiani, nei casi in cui l’interessato abbia svolto nel corso della propria vita lavorativa diverse attività, ma sempre di lavoro autonomo, o, comunque, non abbia lavorato in qualità di dipendente nei cinque anni precedenti la domanda. Nonostante la giurisprudenza sul punto sia favorevole agli assicurati, il problema non può dirsi risolto, in quanto l’INPS continua a respingere le domande e non sempre l’interessato è disposto a intraprendere la via del contenzioso, nell’incertezza circa il proprio trattamento pensionistico. Ritiene quanto mai opportuno, pertanto, che venga recepito il suo articolo aggiuntivo 7.04, contenente una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2 della citata legge n. 29 del 1979. Ricorda infine che la ricongiunzione in questione continuerebbe ad essere a carico dell’interessato. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, riconosce la rilevanza della questione posta dai presentatori degli articoli aggiuntivi 7.014 e 7.04. Invita pertanto il Governo ad affrontare in tempi rapidi, insieme alle parti sociali, il problema evidenziato. Conferma comunque il parere contrario sui citati articoli aggiuntivi. La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bodega 7.014 e Compagnon 7.04. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Turci 8.4, sugli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12, nonché sugli emendamenti Baldelli 8.13 e 8.14. Esprime invece — Commissione XI parere contrario sugli emendamenti Turco 8.5, Bodega 8.6, Baldelli 8.15 e 8.16, nonché sull’emendamento Mazzocchi 8.18. Invita quindi il presentatore a ritirare l’emendamento Marinello 8.7, mentre si rimette alle valutazioni della Commissione in merito all’emendamento Turci 8.17. Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO invita i presentatori a ritirare l’emendamento Turci 8.17, il quale concerne problemi che possono comunque essere affrontati dal Governo in sede di esercizio della delega di cui all’articolo 8. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore, pur segnalando che gli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12 possono rappresentare un elemento di complicazione nell’esercizio della delega. Elena Emma CORDONI (PD-U) invita i presentatori a un’ulteriore riflessione sull’emendamento Turco 8.4, ritenendo che esso contenga una precisazione superflua. Augusto ROCCHI (RC-SE) reputa corretta l’obiezione sollevata dalla collega Cordoni, poiché l’indennità di disoccupazione prescinde già oggi dalla precedente occupazione dei disoccupati che ne sono titolari. Gloria BUFFO (SDpSE) concorda con i colleghi Cordoni e Rocchi. Carmen MOTTA (PD-U), nel concordare con i colleghi che l’hanno preceduta, rileva che l’eventuale approvazione dell’emendamento Turci 8.4 potrebbe rendere di difficile interpretazione la norma risultante o, comunque, favorirne una interpretazione restrittiva. Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO condivide le perplessità espresse e invita pertanto i presentatori a valutare l’opportunità di ritirare l’emendamento Turci 8.4. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 245 Lanfranco TURCI (RosanelPugno) osserva, rivolto al collega Rocchi, che la lettera a) del comma 5 non verte esclusivamente sull’indennità di disoccupazione. Pertanto, ritiene che il suo emendamento 8.4 non risulti pleonastico. Donata LENZI (PD-U) ritiene che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 5 si estendono a tutti i soggetti disoccupati e che, pertanto, l’emendamento Turci 8.4 risulta superfluo. Lanfranco TURCI (RosanelPugno), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritira il suo emendamento 8.4. Dichiara quindi di fare proprio l’emendamento Turco 8.5. La Commissione respinge l’emendamento Turco 8.5. Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra l’emendamento Bodega 8.6, di cui è firmatario volto a tutelare le piccole e medie imprese artigiane. La Commissione respinge l’emendamento Bodega 8.6. Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Matrinello 8. 7. Angelo COMPAGNON (UDC) ricorda che la Commissione ha approvato recentemente una risoluzione volta a impegnare il Governo a valutare l’opportunità di riconoscere come lavoratori usuranti anche i marittimi imbarcati. Dichiarando di voler aggiungere la sua firma all’emendamento 8.7, invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parer già espresso sull’emendamento in questione. Elena Emma CORDONI (PD-U) fa presente l’opportunità di respingere l’emendamento ai fini della ripresentazione in Assemblea, dove esso potrà essere approfondito. — Commissione XI Lorenzo BODEGA (LNP) invita le forze di maggioranza ad una apertura sull’emendamento 8.7. Antonino LO PRESTI (AN) dichiara di voler aggiungere la sua firma all’emendamento 8.7. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, evidenzia come sul tema preso in considerazione dall’emendamento 8.7 possa determinarsi una convergenza tra le forze di maggioranze e quelle di opposizione. Ritenendo opportuna una disciplina organica, fa presente che essa potrà essere introdotta o nel corso dell’esame del disegno di legge in Assemblea, previo respingimento dell’emendamento, che avrebbe natura meramente tecnica, o in altra sede Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di condividere nel merito il problema evidenziato dall’emendamento, anche se ritiene necessario affrontare anche il tema della contribuzione delle imprese. Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara di voler aggiungere la firma all’emendamento 8.7. Giustina MISTRELLO DESTRO (FI) dichiara di voler aggiungere la firma all’emendamento 8.7. La Commissione respinge l’emendamento Marinello 8.7. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone una riformulazione degli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12, nel senso di aggiungere le parole « in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti e dell’integrazione del reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari », alla fine della lettera f) del comma 5 dell’articolo 8. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 246 Angelo COMPAGNON (UDC) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.8, nel senso indicato dal relatore. Luigi FABBRI (FI) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.9, nel senso indicato dal relatore. Lorenzo BODEGA (LNP) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.11, nel senso indicato dal relatore. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.12, nel senso indicato dal relatore. Teresa BELLANOVA (PD-U) dichiara di astenersi sugli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12. La Commissione approva gli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12, come riformulati (vedi allegato 1). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldelli 8.13 e 8.14. Simone BALDELLI (FI) esprime perplessità sul parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 8.15, ritenendo che tale parere contrario sia motivato dalla volontà di non far emergere le divisioni presenti nella maggioranza sul rapporto tra flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 8.15 e 8.16. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di non comprendere l’invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 8.17, il quale è volto a introdurre, alla lettera h) del comma 5, alcuni benchmark già accolti a livello europeo. — Commissione XI Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO osserva che i criteri contenuti nell’emendamento Turci 8.17 risultano superflui. Lanfranco TURCI (RosanelPugno), alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 8.17, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. La Commissione respinge l’emendamento Mazzocchi 8.18. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone l’accantonamento delle proposte emendative riferite all’articolo 9, ritenendo che esse richiedano di essere ulteriormente approfondite sotto il profilo sia tecnico sia politico. Simone BALDELLI (FI) ricorda di aver già dichiarato, in occasione dell’accantonamento delle proposte emendative riferite all’articolo 1, che tale decisione, dovuta alle difficoltà politiche della maggioranza, sarebbe stata riproposta con riferimento agli articoli più rilevanti del provvedimento in esame. Poiché prevede che analoga problematica si presenterà con riferimento alle proposte emendative riferite all’articolo 11, ritiene che sarebbe più opportuno rinviare il seguito dell’esame alla prossima settimana, nella speranza che, nel frattempo, maggioranza e Governo abbiano risolto le loro difficoltà. La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all’articolo 9. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bodega 10.2, D’Ulizia 10.3, Porcu 10.5, Pedica 10.6, Bodega 10.9, Pelino 10.10, 10.19, 10.24 e Pedica 10.26. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 10.4, 10.7 e 10.12, sugli identici emendamenti Bellanova 10.13 e Compagnon 10.14, nonché sugli emenda- Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 247 menti Pagliarini 10.20, Lenzi 10.25 e sull’emendamento Lenzi 10.23, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire la disposizione ivi contenuta come lettera aggiuntiva alla fine del comma 3, lettera c), capoverso « ART. 13, comma 1. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Pedica 10.18, Lenzi 10.21, Pedica 10.22, 10.16 e 10.17. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Pedica 10.11, 10.15 e 10.8, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Gianni PAGLIARINI, presidente, essendo imminente l’inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 10.50. INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino. La seduta comincia alle 15.15. Variazione della Commissione. Gianni PAGLIARINI, presidente, comunica che in data 14 novembre il deputato Anna Teresa Formisano (UDC) è entrato a far parte della XI Commissione, in sostituzione del deputato Luca Volontè. Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna — Commissione XI interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All’illustrazione segue la riposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell’interrogante, per non più di due minuti. 5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei lavoratori Wind Telecomunicazioni Spa. Gianni PAGLIARINI, presidente, illustra la sua interrogazione n. 5-01758, nella quale si evidenzia che la Wind Telecomunicazioni Spa ha disposto un piano di trasferimento delle attività di staff dalle sedi di Milano a quelle di Roma; osserva al riguardo che il perimetro di tali attività è particolarmente esteso e riguarda centinaia di dipendenti che attualmente lavorano a Milano. Fa notare che la programmata ristrutturazione appare non basata su una visione industriale di largo respiro, in una fase in cui peraltro si rende particolarmente aspra e turbolenta la competizione nel settore di riferimento. Evidenzia che da quando l’Enel decise di cedere Wind all’imprenditore egiziano Sawiris, tale azienda ha subito una serie di riorganizzazioni, di investimenti e alienazioni di attività non connessi ad un piano industriale definito. Chiede quindi al rappresentante del Governo se intenda attivarsi nei confronti di Wind Telecomunicazioni Spa al fine di valutare l’opportunità di bloccare i trasferimenti di personale dalla sede milanese a quella di Roma, di tutelare l’integrità di Wind garantendone gli attuali livelli occupazionali. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Gianni PAGLIARINI, presidente, fa presente che la risposta fornita dal rappresentante del Governo risulta non del tutto pertinente al quesito posto, in quanto afferente ad una specifica vicenda relativa alla cessione del ramo d’azienda di Sesto San Giovanni. Sottolinea come l’interro- Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 248 gazione in oggetto faccia riferimento ad un’ulteriore dinamica rappresentata dal trasferimento dei lavoratori della Wind dalla sede di Milano a quella di Roma, con il conseguente rischio di disgregazione delle attività dell’azienda. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di poter comunque acquisire nei prossimi giorni elementi utili ai fini della risposta al quesito posto nell’interrogazione in titolo. 5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap. Daniela DIOGUARDI (RC-SE) illustra i contenuti dell’interrogazione in titolo, precisando che l’Inpdap, con un opuscolo inviato a tutti i pensionati, ha comunicato la possibilità di accedere alle prestazioni erogate dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’ente medesimo mediante iscrizione volontaria e, di fatto, automatica. Osserva infatti che per i pensionati che non intendano iscriversi alla menzionata Gestione unitaria si richiede l’onere di compilare apposito modulo allegato al suddetto opuscolo e consegnarlo, entro e non oltre il 31 ottobre, alla sede provinciale o territoriale Inpdap. Avanza riserve sulle modalità indicate di adesione, in quanto i pensionati che non abbiano letto l’opuscolo ovvero abbiano tardato ad inviare la lettera di non adesione si trovano automaticamente iscritti alle prestazioni erogate dalla Gestione unitaria con la relativa detrazione dalla pensione. Chiede quindi al rappresentante del Governo se non ritenga la procedura suddetta lesiva dei diritti dei pensionati. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Daniela DIOGUARDI (RC-SE) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo e ritiene opportuna la prospettata revisione della procedura dell’iscrizione dei pensionati alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie — Commissione XI e sociali che, nei termini evidenziati dal rappresentante del Governo, appare ragionevole e maggiormente rispondente ai diritti dei pensionati. 5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e ragionieri commercialisti. Antonino LO PRESTI (AN) illustra l’interrogazione in titolo, esprimendo forti riserve sul mancato esercizio della delega al Governo, recata dalla legge n. 34 del 2005 sul riordino della professione dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti, tesa alla unificazione delle rispettive Casse di previdenza. Valuta negativamente, pertanto, la condizione di vuoto normativo che si è venuta a delineare e che produce una evidente alterazione degli equilibri che intercorrono tra i due ordini professionali, considerato che la Cassa dei dottori commercialisti non avrà la possibilità di gestire il sistema previdenziale dei ragionieri commercialisti. Esprime quindi rilievi critici in ordine alla situazione di incertezza che si verificherà a partire dal 1o gennaio 2008. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Antonino LO PRESTI (AN) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa notare che nell’attuale situazione l’ente a cui appartengono i dottori commercialisti mantiene prospettive di crescita e sviluppo, mentre l’ente a cui fanno riferimento i ragionieri commercialisti si avvia in una fase di inevitabile disgregazione. Risulta pertanto difficile ipotizzare, in tale contesto, che la Cassa dei dottori commercialisti possa gestire i profili previdenziali relativi ai ragionieri commercialisti. Sottolinea quindi il carattere elusivo della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 249 — Commissione XI 5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella provincia di Napoli. 5-01759 Buontempo: Attività dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. Paolo RUSSO (FI) illustra l’interrogazione in titolo, rilevando che l’Ispettorato del lavoro della provincia di Napoli ha dichiarato, secondo quanto si apprende da organi di stampa, di aver effettuato, nel corso dei primi sette mesi dell’anno, oltre tremilatrecento controlli presso aziende che avevano rapporto con contrattisti a progetto e che, nella totalità dei controlli, sarebbero emerse irregolarità nella specie della stipula di falsi contratti a progetto. Evidenzia che gli ispettori hanno anche sanzionato una delle società italiane di sondaggi di opinione, con sede operativa a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in quanto avrebbe utilizzato, solo in determinati periodi dell’anno e non in modo continuativo, intervistatori telefonici con contratti a progetto stipulati in violazione della circolare del Ministro del lavoro n. 17 del 14 giugno 2006. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se quanto contestato alle aziende della provincia di Napoli sottoposte a controlli sia conforme a quanto avviene nel resto del territorio nazionale. Si chiede se al riguardo non vi sia un atteggiamento ideologico e pregiudizievole da ascrivere alla condotta degli ispettori del lavoro della provincia di Napoli. Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che, su richiesta del presentatore, concorde il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell’interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina 15.50. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino. La seduta comincia alle 15.50. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Paolo RUSSO (FI) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto i dati cosı̀ allarmanti registrati nella sola provincia di Napoli rispetto all’applicazione della normativa sui contratti di lavoro a progetto sembrano denotare una valutazione, da parte degli ispettori del lavoro della suddetta provincia, ancorata a specifici parametri o ispirata a orientamenti particolarmente vessatori che non trovano analogo riscontro in altre province della Campania o delle altre regioni. La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana. Carmelo PORCU (AN) chiede di conoscere i motivi per cui sono stati dichiarati inammissibili il suo emendamento 10.1 e il suo articolo aggiuntivo 10.01. Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che l’emendamento 10.1 e l’articolo aggiuntivo del deputato Porcu sono stati dichiarati inammissibili per carenza di compensazione. Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra il suo emendamento 10.2, evidenziandone la fi- Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 250 nalità tesa a restringere l’ambito di applicazione della disposizione cui si riferisce, per evitare che si determini una non opportuna estensione dell’istituto ivi disciplinato. La Commissione respinge l’emendamento Grimoldi 10.2. Approva quindi l’emendamento Pagliarini 10.4. Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento 10. 3: si intende che vi abbia rinunciato. Carmelo PORCU (AN), in relazione al suo emendamento 10.5, richiama l’attenzione della Commissione sulla incongruenza determinata dalla circostanza che ai fini dell’applicazione delle previsioni ivi richiamate per i portatori di una invalidità totale si adotta il parametro del reddito personale, mentre per coloro che hanno una invalidità parziale rileva il reddito del nucleo familiare, con evidente pregiudizio nei confronti degli invalidi totali. Tale situazione costituisce il frutto di una interpretazione letterale avallata dalla giurisprudenza della normativa riguardante l’Inps. Ricorda che su tale questione è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Rammenta inoltre che l’associazione rappresentativa dei disabili ha più volte sollecitato gli organi competenti a risolvere l’irragionevole discrasia tra la posizione degli invalidi totali e quella dei portatori di un handicap parziale. Conclude raccomandando l’approvazione dell’emendamento in oggetto, teso a sanare una evidente penalizzazione di un’ampia categoria di disabili. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, dichiara di non poter accedere alla richiesta avanzata dal deputato Porcu e ricorda che l’emendamento 10.5, seppur respinto, potrebbe essere ripresentato in Assemblea al fine di consentire un maggiore approfondimento della questione Carmelo PORCU (AN) prospetta l’esigenza che il Governo o il relatore pro- — Commissione XI pongano adeguate ipotesi emendative tese a risolvere la questione da lui evidenziata. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO rileva che il parere contrario sull’emendamento Porcu 10.5 non è affatto ostativo rispetto all’intento di perseguire gli obiettivi sottesi all’emendamento medesimo, che potranno essere presi in considerazione nel corso dell’esame in Assemblea del provvedimento. Lorenzo BODEGA (LNP), nel concordare con le valutazioni espresse dal deputato Porcu, fa notare che l’emendamento Porcu 10.5, intende superare una evidente discriminazione, allo stato esistente nella normativa, tra i soggetti portatori di diversi gradi di invalidità. Osserva che, qualora l’emendamento predetto non presentasse problemi di copertura finanziaria, sarebbe opportuno approvarlo in questa fase dell’esame del provvedimento. Ritiene peraltro che l’approvazione di tale emendamento, presentato da un rappresentante dell’opposizione, costituirebbe un utile segnale in ordine all’assenza di pregiudiziali ideologiche da parte dei gruppi della maggioranza nell’esame del provvedimento. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di procedere ad un accantonamento dell’emendamento Porcu 10.5 ai fini di ulteriori approfondimenti. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO concorda con la proposta del relatore. La Commissione approva la proposta di accantonamento dell’emendamento Porcu 10.5. Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Pedica 10.6; si intende che vi abbiano rinunciato. La Commissione approva mento Pagliarini 10.7. l’emenda- Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 251 Paolo GRIMOLDI (LNP), in relazione all’emendamento 10.9 a sua firma, ne richiama le finalità illustrandone il contenuto. La Commissione respinge l’emendamento Grimoldi 10.9. Paola PELINO (FI) illustra il suo emendamento 10.10, precisando che l’inciso « altre forme di lavoro subordinato » risponde all’esigenza di fornire ai disabili una maggiore gamma di opzioni di inserimento nel mercato del lavoro. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, pur condividendo le finalità della proposta emendativa Pelino 10.10, manifesta riserve sulla conformità della medesima rispetto al contenuto del disegno di legge in esame che, ricorda, reca norme di attuazione del Protocollo d’intesa del 23 luglio 2007. Donata LENZI (PD-U) osserva che la tipologia di inserimento nel mondo del lavoro sottesa alla proposta emendativa Pelino 10.10 attiene al meccanismo delle convenzioni e costituisce una categoria non in linea con la definizione di forme di accesso al lavoro che il testo intende privilegiare e che consistono principalmente nella definizione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Conclude rilevando che la previsione prospettata dalla proposta emendativa Pelino 10.10 non appare mirata all’obiettivo della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Carmelo PORCU (AN) interviene sull’emendamento Pelino 10.10, sostenendo che si tratta di una proposta che appare in linea con l’obiettivo di riconoscere al disabile l’accesso a pieno titolo nel mondo del lavoro; assume pertanto carattere innovativo rispetto all’attuale configurazione normativa. Raccomanda pertanto al relatore di recepire comunque la ratio che ispira l’emendamento, magari attraverso una riformulazione dell’emendamento. — Commissione XI Elena Emma CORDONI (PD-U) osserva che l’inserimento della categoria dei lavoratori disabili nel mercato del lavoro assume connotati di complessità e si modula diversamente a seconda dei settori interessati; risulta pertanto non agevole adattare ai lavoratori disabili l’elemento della modernità e flessibilità del mercato del lavoro. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO osserva che le considerazioni espresse dai deputati Pelino e Porcu appaiono condivisibili, nonostante la proposta emendativa Pelino 10.10 rischi di determinare un assetto non favorevole alla categoria dei disabili in quanto delinea una specifica formula del lavoro a tempo subordinato non conforme al testo già concordato con le parti sociali. Per tale motivo si dichiara contrario al suddetto emendamento. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ribadisce il parere contrario sull’emendamento 10.10. La Commissione respinge l’emendamento Pelino 10.10. Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Pedica 10.11, affinchè possa essere posto in votazione. La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.11, fatto proprio dall’onorevole Fabbri. La Commissione approva l’emendamento Pagliarini 10.12; approva quindi all’unanimità gli emendamenti di identico contenuto Bellanova 10.13 e Compagnon 10.14. Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Pedica 10.15 e 10.18; si intende che vi abbiano rinunciato. Paola PELINO (FI) illustra l’emendamento a sua firma 10.19, teso a favorire Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 252 l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro. La Commissione respinge l’emendamento Pelino 10.19; approva quindi l’emendamento Pagliarini 10.20. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di riformulare l’emendamento Lenzi 10.21 nel senso di non fissare un limite temporale di durata, che nella risalente disciplina era invece di otto anni, relativamente agli incentivi previsti per i nuovi assunti. Gianni PAGLIARINI, presidente, propone di accantonare l’emendamento Lenzi 10.21 per procedere ad una verifica degli oneri connessi alla riformulazione. La Commissione approva la proposta di accantonamento dell’emendamento Lenzi 10.21. Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Pedica 10.22, affinchè possa essere posto in votazione. La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.22. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, in ordine all’emendamento Lenzi 10.23, propone di riformulare la proposta emendativa nel senso di inserire il contenuto dell’emendamento come nuova lettera d), anziché in sostituzione della attuale lettera c). Donata LENZI (PD-U) aderisce alla richiesta del relatore e illustra le ragioni che sottendono il contenuto della proposta emendativa. Gianni PAGLIARINI, presidente, propone l’accantonamento dell’emendamento Lenzi 10.23 come riformulato per consentire una verifica sotto il profilo finanziario. — Commissione XI La Commissione approva la proposta di accantonamento dell’emendamento Lenzi 10.23 come riformulato. Paola PELINO (FI) illustra il contenuto del suo emendamento 10.24. La Commissione respinge l’emendamento Pelino 10.24 e approva l’emendamento Lenzi 10.25. Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Pedica 10.26, affinchè possa essere posto in votazione. La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.26. Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori degli emendamenti Pedica 10.8 e 10.16; si intende che vi abbiano rinunciato. Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Pedica 10.17, affinchè possa essere posto in votazione. La Commissione respinge l’emendamento Pedica 10.17. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone quindi di accantonare l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 11. La Commissione concorda con la proposta di accantonamento degli emendamenti presentati all’articolo 11. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti di identico contenuto Bodega 12.1, Della Vedova 12.2 e Fabbri 12.3, sugli emendamenti di identico contenuto Pelino 12.4 e Lo Presti 12.5, gli emendamenti Baldelli 12.6, Pedica 12.7, Baldelli 12.8, Buontempo 12.9 e Cordoni 12.10, Baldelli 12.17 e sugli articoli aggiuntivi Compagnon 12.01, Buontempo 12.02 e Compagnon 12.03. Propone quindi di accantonare l’emendamento Di Salvo 12.11, gli emen- Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 253 damenti Rocchi 12.15 e 12.16 e Buontempo 12.18. Esprime quindi parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione, degli emendamenti Rocchi 12.12 e 12.13, nonché Cordoni 12.14. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Antonino LO PRESTI (AN), soffermandosi sull’emendamento Bodega 12.1, osserva che la ratio ad esso sottesa si ispira alla disciplina introdotta dal cosiddetto « pacchetto Treu ». La Commissione respinge gli identici emendamenti Bodega 12.1, Della Vedova 12.2 e Fabbri 12.3. Paola PELINO (FI), intervenendo sulle proposte emendative 12.4 a sua firma e Lo Presti 12.5, osserva che con tali emendamenti si intende sanare la prospettata disciplina in materia di lavoro a tempo parziale che sostanzialmente comprime l’autonomia negoziale del lavoratore, in quanto le clausole flessibili del contratto di lavoro a tempo parziale non risultano più nella disponibilità negoziale dei lavoratori. Antonino LO PRESTI (AN) condivide le valutazioni espresse dal deputato Pelino, sottolineando che la disciplina proposta dal disegno di legge incide negativamente sulle libere scelte del lavoratore nel lavoro a tempo parziale ampliando i margini di intervento delle rappresentanze sindacali. La Commissione respinge gli identici emendamenti Pelino 12.4 e Lo Presti 12.5; respinge quindi l’emendamento Baldelli 12.6. Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Pedica 12.7, si intende che vi abbiano rinunciato. — Commissione XI La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 12.8. Teodoro BUONTEMPO (Misto-Destra) illustra l’emendamento a sua firma 12.9, teso ad equiparare la retribuzione riconosciuta ai lavoratori a progetto a quella corrisposta a coloro che svolgono analoghe mansioni nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La Commissione respinge l’emendamento Buontempo 12.9. Elena Emma CORDONI (PD-U) illustra il contenuto dell’emendamento 12.10 a sua firma, finalizzato ad estendere il termine entro cui il lavoratore può valutare la modifica della collocazione temporale nei casi di lavoro a tempo parziale. Evidenzia che il termine di due giorni previsto dal testo in esame risponde più alle esigenze dell’impresa che non a quelle del lavoratore. Augusto ROCCHI (RC-SE) ravvisa l’opportunità di procedere ad un accantonamento dell’emendamento Cordoni 12.10, al fine di consentire un maggiore approfondimento nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO ritiene che l’emendamento Cordoni 12.10 offra adeguate garanzie nei casi di modifica delle prestazioni lavorative nel rapporto di lavoro part time. Si dichiara non contrario a prevedere un termine superiore ai due giorni rispetto a quello fissato dalla relativa disposizione. Valuta quindi favorevolmente l’ipotesi di accantonamento dell’emendamento Cordoni 12.10 e delle altre proposte emendative ad esso connesse. La Commissione concorda con la proposta di accantonamento dell’esame dell’emendamento Cordoni 12.10, nonché dell’emendamento Di Salvo 12.11, a cui risultano connessi gli emendamenti Rocchi 12.12 e Rocchi 12.13. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 254 — Commissione XI Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di riformulare l’emendamento Cordoni 12.14 (vedi allegato 1). Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara quindi assorbito l’emendamento Baldelli 12.17. Elena Emma CORDONI (PD-U) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del relatore. La Commissione approva la proposta del relatore di accantonamento dell’emendamento Buontempo 12.18. La Commissione approva l’emendamento Cordoni 12.14 come riformulato. La Commissione approva la proposta del relatore di accantonamento degli emendamenti Rocchi 12.15 e 12.16. Simone BALDELLI (FI), in relazione al suo emendamento 12.17, avanza la richiesta al relatore di rivedere il parere da lui espresso, sottolineando che la proposta emendativa intende estendere ai lavoratori del settore pubblico i medesimi diritti riconosciuti ai lavoratori del settore privato in ordine alla disciplina recata dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000. Augusto ROCCHI (RC-SE) fa notare che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 12-bis con l’approvazione dell’emendamento Cordoni 12.14 come riformulato, è venuto meno lo specifico riferimento ai lavoratori del settore privato, pertanto non si rende più necessaria la precisazione richiesta dal deputato Baldelli. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di inserire nell’emendamento Cordoni 12.14 già riformulato un riferimento ai « lavoratori del settore pubblico e del settore privato », al fine di recepire le istanze sottese all’emendamento Baldelli.12.17 (vedi allegato 1). Elena Emma CORDONI (PD-U) dichiara di accettare l’ulteriore riformulazione dell’emendamento 12.14 proposta dal relatore. La Commissione approva l’emendamento Cordoni 12.14 come ulteriormente riformulato. Angelo COMPAGNON (UDC), in relazione all’articolo aggiuntivo 12.01 a sua firma, ne illustra il contenuto precisando che lo stesso intende favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro accessorio, in relazione al quale ricorda la sperimentazione effettuata in passato in diversi settori merceologici, tra cui in particolare la viticoltura. Fa notare che l’emendamento non comporta. Invita il relatore e il Governo a valutare l’opportunità di procedere ad un accantonamento dell’articolo aggiuntivo da lui presentato. Il sottosegretario Antonio Michele Montagnino ricorda che il Protocollo del 23 luglio 2007, cui si ispira il provvedimento in esame, disciplina i casi di lavoro accessorio e tende a ridurne l’ambito di applicazione. L’articolo aggiuntivo presentato dal deputato Compagnon non si pone pertanto in linea con il contenuto del Protocollo. La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Compagnon 12.01. Teodoro BUONTEMPO (Misto-Destra), in relazione all’articolo aggiuntivo 12.02 da lui presentato, osserva che con tale previsione si intende rispondere ad una esigenza di maggiore equità sociale connessa all’impiego dei contratti a tempo. Ravvisa l’opportunità di trovare adeguata copertura finanziaria agli oneri sociali connessi ai casi in cui si delinea una mancata garanzia previdenziale per le diverse ipotesi di contratti a tempo. Dichiara di non avere preclusioni di sorta in ordine alle modalità utilizzate per perseguire l’obiettivo di garantire la tutela previdenziale a tutti i lavoratori che usufruiscono dei contratti di lavoro a progetto o a tempo. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 255 Lanfranco TURCI (RosanelPugno) ricorda che l’articolo aggiuntivo Buontempo 12.02 corrisponde al contenuto di un analogo emendamento presentato dal suo gruppo parlamentare al Senato in relazione all’esame della legge finanziaria. Fa notare che proprio nella giornata di ieri il Governo si è impegnato a trasferire il contenuto di tale emendamento presentato al Senato in una apposita proposta di modifica al testo in esame. Chiede quindi chiarimenti in proposito al rappresentante del Governo. Il sottosegretario Antonio Michele Montagnino fa notare che non vi sono le condizioni allo stato per accedere alla richiesta avanzata dai deputati Buontempo e Turci, in quanto il testo in esame reca norme di attuazione del Protocollo menzionato. Augusto ROCCHI (RC-SE) ricorda che i contributi figurativi nel periodo di vigenza del contratto di lavoro sono comunque riconosciuti in tutti casi di lavoro discontinuo. Osserva quindi che sarebbe preferibile procedere ad una più ampia regolamentazione della generale normativa dei contratti di lavoro discontinuo e non del solo contratto a termine, che ne costituisce una più specifica fattispecie. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) fa notare che nei casi di lavoro discontinuo a tempo determinato si prevede la copertura della indennità di disoccupazione; tale istituto non è invece previsto per il lavoro a progetto. Augusto ROCCHI (RC-SE) sostiene che la materia della parificazione dei contributi figurativi e delle coperture previdenziali nei casi di lavoro discontinuo e di lavoro a termine andrebbe considerata insieme a quella del mercato del lavoro di cui all’articolo 9 accantonata. — Commissione XI rappresentante del Governo, quali le previsioni relative all’amianto. Propone quindi di accantonare l’articolo aggiuntivo in esame. Teodoro BUONTEMPO (Misto-Destra) concorda con la proposta di accantonare l’articolo aggiuntivo 12.02 a sua firma. La Commissione approva la proposta di accantonamento dell’articolo aggiuntivo Buontempo 12.02. La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Compagnon 12.03. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone di accantonare gli emendamenti presentati all’articolo 13. La Commissione approva la proposta di accantonamento degli emendamenti presentati all’articolo 13. Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 17.25. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 14 novembre 2007. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino. La seduta comincia alle 21.20. Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). Lanfranco TURCI (RosanelPugno) fa presente che ci sono diversi profili ed istituti disciplinati nel testo in esame non contemplati dal Protocollo richiamato dal La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella precedente seduta pomeridiana. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 256 Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane cosı̀ stabilito. Ricorda quindi che nella seduta pomeridiana la Commissione ha concluso l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 10 (fatta eccezione per gli emendamenti 10.5, 10.21 e 10.23, che sono stati accantonati) e 12 (fatta eccezione per gli emendamenti 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.15, 12.16, 12.18 e 12.02, che sono stati accantonati). Ricorda altresı̀ che sono stati accantonati gli emendamenti relativi all’articolo 11 e all’articolo 13. Emilio DELBONO (PD-U) presenta l’emendamento 10.200 (vedi allegato 6), volto a recepire la sostanza dell’emendamento Lenzi 10.21, precedentemente accantonato. Invita pertanto i presentatori a ritirare l’emendamento 10.21. Donata LENZI (PD-U) ritira il suo emendamento 10.21. Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all’emendamento 10.200 del relatore è fissato alle ore 21.45. Avverte altresı̀ che la verifica degli effetti finanziari dell’emendamento Lenzi 10.23, precedentemente accantonato, ha dato esito positivo. La Commissione approva l’emendamento Lenzi 10.23. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sull’emendamento Bodega 14.1 e favorevole sull’articolo aggiuntivo Pagliarini 14.06. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Lorenzo BODEGA (LNP) illustra il suo emendamento 14.1, volto a prevedere che, — Commissione XI per l’anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 1 dell’articolo 14, si applica la riduzione determinata per l’anno 2006. La Commissione respinge l’emendamento Bodega 14.1. Approva quindi l’articolo aggiuntivo Pagliarini 14.06. La Commissione passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 16.1 e 16.2. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pagliarini 16.1 e 16.2. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bodega 17.1 e Baldelli 17.2. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Rocchi 17.3 e Miglioli 17.4. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra l’emendamento Bodega 17.1, di cui è firmatario, rilevando che l’articolo 17 del disegno di legge in esame intende premiare le aziende virtuose che nell’arco di un biennio non abbiano registrato infortuni sul lavoro. In questo senso, prevede una riduzione dei contributi dovuti all’assicurazione INAIL per una misura non superiore al 20 per cento. Innanzitutto, ritiene che sia necessario indicare con certezza la misura dello sgravio. Non si capisce infatti Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 257 come si possa determinare la misura dello sgravio dato che è previsto in misura non superiore al 20 per cento. Lo stesso articolo, inoltre, introduce criteri difficilmente accertabili dall’INAIL o che in qualche modo finiscono per appesantire gli oneri burocratici delle aziende. In questo senso, l’emendamento Bodega 17.1 propone di mantenere solo il requisito di cui alla lettera c) in quanto facilmente accertabile dall’INAIL. La Commissione respinge l’emendamento Bodega 17.1. Daniele GALLI (FI) dichiara di far proprio l’emendamento Baldelli 17.2, che illustra. La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 17.2, fatto proprio dal deputato Galli. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rocchi 17.3 e Miglioli 17.4. La Commissione passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 18. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santori 18.5 e Fontana 18.1, nonché sugli emendamenti Pagliarini 18.2 e 18.3, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire al comma 3, dopo le parole: « paritetici interprofessionali », soltanto le parole: « per la formazione continua ». Esprime invece parere contrario sull’emendamento 18.6, mentre invita il presentatore a ritirare l’emendamento Pagliarini 18.4. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Daniele GALLI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Santori 18.5. La Commissione approva gli identici emendamenti Santori 18.5, fatto proprio dal deputato Galli, e Fontana 18.1. — Commissione XI Approva quindi l’emendamento Pagliarini 18.2. Daniele GALLI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Santori 18.6. La Commissione respinge l’emendamento Santori 18.6, fatto proprio dal deputato Galli. Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di accettare la riformulazione dell’emendamento 18.3, nel senso proposto dal relatore. La Commissione approva l’emendamento Pagliarini 18.3, come riformulato (vedi allegato 1). Gianni PAGLIARINI, presidente, ritira il suo emendamento 18.4. La Commissione passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Santori 20.1, 20.02 e 20.01. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 20.2 e 20.3. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Daniele GALLI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Santori 20.1. La Commissione respinge l’emendamento Santori 20.1, fatto proprio dal deputato Galli. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pagliarini 20.2 e 20.3. Daniele GALLI (FI) dichiara di fare proprio l’articolo aggiuntivo Santori 20.02. Luigi FABBRI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.02. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 258 Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.02. Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.02. La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Santori 20.02, fatto proprio dal deputato Galli. Daniele GALLI (FI) dichiara di fare proprio l’articolo aggiuntivo Santori 20.01. — Commissione XI deputato Amoruso. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 22. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sull’emendamento Fabbri 22.4 e sugli identici emendamenti Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e Bodega 22.5. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.01. Luigi FABBRI (FI) illustra il suo emendamento 22.4, chiedendo quali ragioni possano motivare l’esclusione delle organizzazioni dei datori di lavoro dal novero dei soggetti che devono essere sentiti ai fini dell’emanazione delle disposizioni finalizzate a realizzare la detassazione della retribuzione di risultato. Simone BALDELLI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.01. Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Fabbri 22.4. La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Santori 20.01, fatto proprio dal deputato Galli. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 21. Elena Emma CORDONI (PD-U) fa notare che le disposizioni di cui all’articolo 22 concernono la detassazione della retribuzione di risultato per la parte riguardante i salari. Ciò spiega, a suo avviso, che siano sentite le sole organizzazioni sindacali. Luigi FABBRI (FI) dichiara di sottoscrivere l’articolo aggiuntivo Santori 20.01. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Marinello 21.5 e Mazzocchi 21.8. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l’emendamento Marinello 21.5. La Commissione respinge l’emendamento Marinello 21.5, fatto proprio dal deputato Fabbri. Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di fare proprio l’emendamento Mazzocchi 21.8. La Commissione respinge l’emendamento Mazzocchi 21.8, fatto proprio dal Emilio DELBONO (PD-U), relatore, pur condividendo le considerazioni della collega Cordoni, ritiene che, in linea di principio, l’emendamento Fabbri 22.4 sia ragionevole. Peraltro, osserva come esso abbia un contenuto che contrasta con il Protocollo del 23 luglio del 2007. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO sottolinea che, per il Governo, è importante rispettare, sul punto in questione, l’accordo raggiunto in sede di concertazione con le parti sociali. Francesco Maria AMORUSO (AN) ritiene che l’eventuale approvazione dell’emendamento Fabbri 22.4 non metta in discussione il rispetto del Protocollo del 23 Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 259 luglio del 2007, limitandosi a prevedere che siano ascoltate le organizzazioni dei datori di lavoro. Augusto ROCCHI (RC-SE) osserva che l’argomento in discussione è particolarmente rilevante. Le norme di cui all’articolo 22, infatti, vertono sulla detassazione della retribuzione di risultato per la parte spettante ai lavoratori, successivamente alla ripartizione della detassazione complessiva tra lavoratori e datori di lavoro. Lorenzo BODEGA (LNP), esprimendo un orientamento favorevole sull’emendamento Fabbri 22.4, sottolinea la diversificazione delle posizioni all’interno della maggioranza e tra la maggioranza e il Governo. — Commissione XI Emilio DELBONO (PD-U), relatore, invita i presentatori a ritirare l’emendamento Rocchi 23.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Si rimette alle valutazioni della Commissione sull’emendamento Rocchi 23.2, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fabbri 23.4, Compagnon 23.5 e Amoruso 23.6. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, esprime parere contrario sull’emendamento Rocchi 23.1, mentre invita i presentatori a ritirare l’emendamento Rocchi 23.2, di cui pure condivide le finalità, perché in contrasto con il Protocollo del 23 luglio 2007. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 23. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ritiene che sarebbe opportuno approfondire la problematica sottesa all’emendamento Fabbri 22.4, nonché agli identici emendamenti Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e Bodega 22.5. Augusto ROCCHI (RC-SE) insiste perché sia posto in votazione il suo emendamento 23.1. Daniele GALLI (FI) dichiara di condividere l’emendamento Fabbri 22.4, ritenendo che l’esclusione delle organizzazioni dei datori di lavoro sia priva di senso. Alberto BURGIO (RC-SE) dichiara di non comprendere la posizione espressa dal rappresentante del Governo, in ordine all’emendamento Rocchi 23.2. Ritiene infatti che la contrarietà a tale emendamento contraddica la politica del Governo in materia di sicurezza sul lavoro. Paolo GRIMOLDI (LNP) ritiene che sia opportuno ascoltare anche le organizzazioni dei datori di lavoro, tanto più se si considera la tendenza del Governo a consultare i sindacati su qualsiasi questione. Francesco Maria AMORUSO (AN) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Fabbri 22.4. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ribadisce la necessità di un approfondimento e propone, pertanto, l’accantonamento dell’emendamento Fabbri 22.4, nonché degli identici emendamenti Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e Bodega 22.5. La Commissione concorda. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 23. La Commissione respinge l’emendamento Rocchi 23.1 Emilio DELBONO (PD-U), relatore, chiarisce di condividere, nel merito, l’emendamento Rocchi 23.2 e propone di accantonarlo al fine di valutare l’opportunità di una sua riformulazione. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO si associa alla proposta del relatore, di accantonare l’emendamento Rocchi 23.2. La Commissione concorda. Francesco Maria AMORUSO (AN) illustra il suo emendamento 23.6, dichiarando di non comprendere le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 260 Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 23.5, dichiarando di condividere le valutazioni del collega Amoruso. La Commissione respinge gli identici emendamenti Fabbri 23.4, Compagnon 23.5 e Amoruso 23.6. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 24. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Baldelli 24.1 e 24.7. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 24.1, spiegando di aver indicato il requisito dei 46 anni di età in quanto corrispondenti all’età del direttore dell’Agenzia nazionale per i giovani. La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 24.1. Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 24.7, volto a sopprimere la disposizione relativa al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, contenuta al comma 3 dell’articolo 24. La Commissione respinge l’emendamento Baldelli 24.7. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 26. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 26.2 e Astore 26.6. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. La Commissione respinge l’emendamento Fabbri 26.2. Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emen- — Commissione XI damento Astore 26.6: s’intende vi abbia rinunciato. La Commissione passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 27. Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sull’emendamento Compagnon 27.3. Esprime invece parere favorevole sull’emendamento Pagliarini 27.7, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Pagliarini 27.4 e Rocchi 27.5. Invita altresı̀ i presentatori a ritirare l’emendamento Turci 27.11 e l’articolo aggiuntivo Turci 27.01, sui quali esprime altrimenti parere contrario. Attende infine di conoscere le valutazioni del Governo sull’emendamento Rocchi 27.6, prima di esprimere un parere. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere contrario sull’emendamento Rocchi 27.6, invita quindi il presentatore a riformulare l’emendamento Pagliarini 27.7, nel senso di sostituire le parole « e delle relative modalità ed effetti » con le seguenti: « stabilendo le relative modalità ». Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti, invitando, in particolare, i presentatori dell’emendamento Pagliarini 27.4 a ritirarlo, trasfondendone i contenuti in un ordine del giorno da presentare nel corso dell’esame in Assemblea. Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 27.3, evidenziando che l’ulteriore aumento dell’aliquota contributiva per i titolari di partita IVA (professionisti) significherebbe raggiungere costi troppo elevati non compensati dalla percentuale prevista del 4 per cento del diritto di rivalsa. Infatti, tali soggetti non godono della ripartizione prevista e provvedono direttamente ed in prima persona a corrispondere all’INPS i contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). Non ravvede inoltre la necessità di un aumento dell’aliquota contributiva per i soggetti che siano già iscritti ad altre forme pensionistiche né per coloro che Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 261 risultino già titolari di pensioni dirette: in tal senso, il suo emendamento 27.3 propone, tra l’altro, la soppressione del secondo periodo del comma 1. Donata LENZI (PD-U) dichiara di astenersi sull’emendamento Compagnon 27.3. La Commissione respinge l’emendamento Compagnon 27.3. Augusto ROCCHI (RC-SE) accoglie l’invito al ritiro dell’ emendamento 27.4, dio cui è cofirmatario, e annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Esprime quindi stupore per l’invito al ritiro per il suo emendamento 27.5, che illustra, insistendo che sia posto in votazione. La Commissione respinge l’emendamento Rocchi 27.5. Augusto ROCCHI (RC-SE) illustra il suo emendamento 27.6, dichiarandosi stupito per il parere contrario del relatore e del Governo. Insiste perché sia posto in votazione. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) esprime un orientamento favorevole sull’emendamento Rocchi 27.6, ritenendo che esso sia utile al fine di rendere effettivo il principio della totalizzazione dei contributi. Elena Emma CORDONI (PD-U) ricorda che la frammentazione dei percorsi lavorativi non riguarda solo i lavoratori precari, ma chiunque abbia alternato periodi di lavoro dipendente e periodi di lavoro autonomo. Ritiene pertanto che non sia opportuno intervenire su un singolo aspetto, come fa l’emendamento Rocchi 27.6. Esprime inoltre perplessità sulla parte dell’emendamento che prevede che resti ferma la possibilità di avvalersi della facoltà di totalizzazione, in aggiunta ai meccanismi che l’emendamento stesso introduce. — Commissione XI Augusto ROCCHI (RC-SE) ritiene che il problema sotteso al suo emendamento 27.6 sia reale e serio e che esso debba essere affrontato, senza confonderlo con problemi del tutto diversi, ancorché rilevanti. La Commissione respinge l’emendamento Rocchi 27.6. Gianni PAGLIARINI, presidente, accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 27.7 formulata dal rappresentante del Governo (vedi allegato 1). La Commissione approva l’emandmento a sua firma 27.7 come riformulato Lanfranco TURCI (RosanelPugno) illustra il suo emendamento 27.11, volto a definire in modo più preciso i rapporti di collaborazione (coordinata e continuativa e a progetto), al fine di consentire una più netta distinzione di questi dai rapporti di lavoro dipendente. Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di comprendere le motivazioni dell’emendamento Turci 27.11. Peraltro, ritiene che esso debba essere integrato e, soprattutto, inserito nel contesto di un complessivo riordino del mercato del lavoro. Invita, pertanto, il collega Turci a trasfondere i contenuti del suo emendamento in un ordine del giorno da presentare in Assemblea e a valutare la possibilità di recuperarne alcuni aspetti nell’ambito dell’esame del disegno di legge finanziaria. Titti DI SALVO (SDpSE) ritiene che, in materia di rapporti di collaborazione, l’esigenza fondamentale sia quella di definire in modo chiaro il concetto di lavoro economicamente dipendente. Osserva altresı̀ che la discussione del disegno di legge in esame non appare la sede più appropriata per sviluppare tale riflessione. Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO rileva che le questioni poste dall’emendamento Turci 27.11 meritino una seria riflessione e che esso sia in larga Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 262 parte condivisibile, sebbene possa certamente essere migliorato. Ritiene peraltro che il problema dei rapporti di lavoro dipendente « mascherati » non possa essere risolto intervenendo solo sulle definizioni giuridiche dei rapporti, ma reputa necessari interventi di riequilibrio economico, in linea con quanto il Governo sta facendo. Infine, ritenendo che il disegno di legge in esame non rappresenti il contesto più appropriato per le disposizioni che l’emendamento intende introdurre, invita il presentatore a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno in Assemblea. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di comprendere le considerazioni svolte dai colleghi e dal rappresentante del Governo in ordine al contesto in cui l’emendamento si inserisce, ma insiste perché sia posto in votazione, ritenendo che ciò possa consentire di svolgere, anche in Assemblea, un confronto sul tema della riforma del mercato del lavoro. La Commissione respinge l’emendamento Turci 27.11. Lanfranco TURCI (RosanelPugno) illustra il suo articolo aggiuntivo 27.01 e insiste perché sia posto in votazione, sottolineando che esso, a differenza della proposta recentemente avanzata dal presidente Treu nell’ambito di un recente convegno, non prevede alcuna sospensione dello Statuto dei lavoratori. La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Turci 27.01. Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che non sono stati presentati subemendamenti all’emendamento 10.200 presentato dal relatore in apertura della seduta. La Commissione approva mento 10.200 del relatore. l’emenda- — Commissione XI Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle ore 23. ERRATA CORRIGE Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 254 del 13 novembre 2007, a pagina 110, prima colonna, tredicesima riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ». Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 114, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ». Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 116, seconda colonna, trentatreesima riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ». Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 133, seconda colonna, quarta riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ». Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 155, settima riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ». Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 179, ventottesima riga, sostituire la parola « Fabris » con la seguente: « Fabbri ». Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 185, quarta riga, sostituire la parola « Fontana » con le seguenti: « Cinzia Maria Fontana ». Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 263 Commissione XI — ALLEGATO 1 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo). EMENDAMENTI RIFORMULATI ART. 8. Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari. 8. 8. (nuova formulazione) Compagnon, D’Agrò. Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari. 8. 12. (nuova formulazione) Turci, Spini, Del Bue. ART. 12. Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 8. 9. (nuova formulazione) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Colucci. 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari. 8. 11. (nuova formulazione) Bodega, Grimoldi. c-bis) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente: « ART. 12-bis. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 264 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale. » 12. 14. (nuova formulazione) Cordoni. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente: « ART. 12-bis. 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato Commissione XI — nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale. » 12. 14. (ulteriore nuova formulazione) Cordoni. ART. 18. Al comma 3, dopo le parole: paritetici interprofessionali inserire le seguenti: per la formazione continua. 18. 3. (nuova formulazione) Pagliarini. ART. 27. Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e delle relative modalità ed effetti con le seguenti: stabilendo le relative modalità. 27. 7. (nuova formulazione) Pagliarini. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 265 — Commissione XI ALLEGATO 2 5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei lavoratori Wind Telecomunicazioni Spa. TESTO DELLA RISPOSTA In merito all’interrogazione presentata dall’Onorevole Pagliarini, alla luce di informazioni acquisite, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati presso gli uffici della sede operativa della Wind Telecomunicazioni s.p.a., siti in Sesto San Giovanni (MI) via Edison, 20, è emerso quanto segue: Il call center di Sesto S. Giovanni è diviso in due grandi settori, consumer, destinato ai clienti privati, e corporate, riservato alle attività delle aziende. Presso l’unità operativa di Sesto operano 274 dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una rilevante presenza di contratti part time; il 70 per cento del personale assunto è costituito da lavoratrici. Presso il suddetto call center non opera personale con contratto di lavoro a progetto. L’attività svolta in prevalenza è in bound ed è finalizzata prevalentemente all’assistenza post vendita ed ai reclami da parte della clientela. In azienda sono presenti ed attive tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione dell’UGL, ed è stata costituita una RSU interna, composta di 9 membri. Da quanto dichiarato dai rappresentanti sindacali e dagli stessi responsabili di area emergerebbero perplessità in ordine all’operazione di cessione della Wind alla Omnia Service, in quanto è stato rilevato che gli uffici aventi la sede in Sesto non presentano i requisiti dell’autonomia richiesti dalla vigente normativa per le cessioni di rami di azienda. Faccio presente, in conclusione, che è pervenuta alla Divisione competente del Ministero che rappresento, da parte delle Organizzazioni Sindacali, una richiesta di incontro per esperire il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 83 del 2000, di modifica dell’articolo 2 della legge n. 146 del 1990, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La suddetta Direzione ha già provveduto a convocare le Parti per il giorno 16 novembre prossimo, per l’esperimento del suddetto tentativo di conciliazione. Faccio presente, sin d’ora, che l’Amministrazione che rappresento seguirà tale vicenda, relativamente alle questioni occupazionali di propria competenza, con la massima attenzione, al fine di pervenire ad una sua positiva soluzione. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 266 — Commissione XI ALLEGATO 3 5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap. TESTO DELLA RISPOSTA Con riferimento all’interrogazione presentata dall’Onorevole Rocchi, inerente il decreto del Ministro dell’economia n. 45 del 7 marzo scorso, passo ad illustrare quanto comunicato in merito dai competenti uffici dell’Amministrazione che rappresento e dall’INPDAP. In particolare, l’Istituto di previdenza, al fine di chiarire la portata delle previsioni recate dal regolamento n. 45/07, ha reso noto che con l’articolo 1, commi 242 e seguenti della legge n. 662 del 1996, è stata istituita presso l’INPDAP la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, disciplinata dal relativo regolamento di esecuzione decreto ministeriale n. 463 del 1998, che ricomprende sia i dipendenti statali che i dipendenti pubblici iscritti a fini pensionistici presso una delle Casse Pensioni amministrate dall’INPDAP. L’iscrizione comporta il versamento di un contributo obbligatorio a carico dell’iscritto dello 0,35 per cento, trattenuto e versato dall’Amministrazione d’appartenenza, calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile. In considerazione del fatto che i dipendenti precedentemente iscritti, all’atto del collocamento in quiescenza, restavano esclusi dalle prestazioni della Gestione, col su menzionato decreto ministeriale n. 45 del 2007, ne è stata prevista l’iscrizione mediante versamento di un contributo ridotto allo 0,15 per cento e la possibilità, per quanti non intendessero aderire, di esercitare il diritto di recesso entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 45 del 2007, ovvero entro il 31 ottobre, oppure entro sei mesi a decorrere dalla prima trattenuta contributiva effettuata sul cedolino di stipendio o di pensione. Dall’imposizione contributiva sono esclusi i pensionati che percepiscono una pensione lorda inferiore relativa ai 600 euro. L’INPDAP ha precisato che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di legge e di fornire una corretta informativa all’utenza, ha predisposto una serie di comunicazioni dirette ai pensionati, agli Enti ed alle Amministrazioni Pubbliche, il contenuto delle quali è stato concordato e condiviso con i Ministeri Vigilanti e con le organizzazioni sindacali di categoria. Sul sito dell’Istituto, inoltre, dall’inizio dello scorso mese di luglio, risultano disponibili tutte le notizie riguardanti le prestazioni erogabili e le modalità da seguire per non aderire alla Gestione. L’Istituto, in considerazione della difficoltà di rendere prontamente operativa la propria banca-dati, attraverso l’inserimento di tutte le « non adesioni » pervenute entro il 31 ottobre, ha previsto il differimento, al mese di dicembre, dell’applicazione della trattenuta in parola. Faccio presente, infine, che l’Istituto medesimo, nell’ambito della sua autonomia operativa, ha ritenuto di sospendere Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 267 l’attuazione della trattenuta, secondo le previsioni del più volte richiamato decreto ministeriale n. 45 del 2007, nelle more della conversione del decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007 (collegato alla legge finanziaria 2008, attualmente all’esame della Camera), che prevede la modifica delle modalità di adesione alla Gestione — Commissione XI Credito INPDAP, da « silenzio-assenso » a comunicazione scritta della volontà di adesione. Ad oggi, quindi, l’Istituto opera la trattenuta di che trattasi solo nei confronti di coloro che, volendo fruire delle prestazioni erogate dalla Gestione, confermano formalmente la volontà di adesione. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 268 — Commissione XI ALLEGATO 4 5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e ragionieri commercialisti. TESTO DELLA RISPOSTA Con riferimento all’interrogazione presentata dall’Onorevole Lo Presti fornisco le notizie che mi sono pervenute dalla competente Direzione Generale dell’Amministrazione che rappresento. L’Ufficio predetto ha reso noto che, ad oggi non sono stati presentati, da parte dei competenti organi delle Casse interessate, i progetti di unificazione previsti dall’ar- ticolo dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, la cui « previa adozione » rappresenta un presupposto per l’emanazione dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo. Occorre, quindi, che gli organismi interessati si attivino al fine di addivenire il più sollecitamente possibile all’attuazione della norma di che trattasi. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 269 — Commissione XI ALLEGATO 5 5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella provincia di Napoli. TESTO DELLA RISPOSTA Con riferimento all’interrogazione presentata dall’Onorevole Fabbri, passo ad illustrare le notizie fornite dagli Uffici dell’Amministrazione che rappresento. Preliminarmente vorrei ricordare che la legge finanziaria per il 2007, all’articolo 1, comma 1202 e ss., ha previsto che, per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato e garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro potevano stipulare appositi accordi aziendali. In particolare, la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in merito agli accertamenti effettuati presso n. 56 aziende di cui n. 35 call-center, cui fa riferimento l’onorevole Fabbri nell’atto ispettivo ha reso noto che presso le predette aziende, erano in forza 6133 lavoratori di cui 3.341 « a progetto ». Dalle verifiche effettuate gli ispettori rilevavano che per 3.208 lavoratori i contratti a progetto stipulati non rispondevano ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003, atteso che l’attività svolta veniva realizzata con le modalità proprie dei rapporti di lavoro subordinato. I progetti, inoltre, mancavano di specificità coincidendo il progetto stesso con l’oggetto sociale dell’azienda. A conclusione del cosiddetto « posizionamento strategico », ricomprendente l’acquisizione di ogni utile informazione, com- presa l’intervista a campione a lavoratori, e l’esame dei progetti presso le aziende del settore, gli ispettori della citata Direzione Provinciale del Lavoro provvedevano a diffidare le aziende che non si erano avvalse della facoltà di stabilizzare i predetti rapporti di lavoro. Nel caso specifico della Ipr Marketing s.r.l., emergeva che, per tutti i 522 lavoratori assunti con contratto a progetto, era stato riscontrato che operavano in orari prestabiliti utilizzando postazioni Cati e qualsiasi altro supporto (quali questionari o altro), tutti di proprietà dell’azienda mancando, quindi, qualsiasi autonomia della prestazione in riferimento sia all’orario di lavoro che di svolgimento della stessa. Pertanto, la trasformazione dei rapporti di lavoro da parte dei funzionari è avvenuta tenuto conto della mancanza per ciascun lavoratore di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, e in considerazione della circostanza che, comunque, l’attività lavorativa espletata dai lavoratori interessati era assimilabile completamente a rapporti di lavoro subordinato. In particolare la circolare ministeriale n. 17 del 14 giugno 2006, citata nell’atto ispettivo in esame, prevede che una società di sondaggi possa utilizzare la tipologia di lavoro a progetto per gli intervistatori telefonici, svolgendo essi un’attività out-bound, precisando, però, Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 270 che in ogni caso l’utilizzo dei predetti lavoratori debba avvenire in conformità ai requisiti previsti dal legislatore (specificità del progetto e autonomia della prestazione). Per tali ragioni, pertanto, tutti i rapporti relativi ai 522 lavoratori sono stati trasformati d’ufficio in contratto di lavoro — Commissione XI a tempo indeterminato a far data dall’inizio del progetto. Posso, comunque, assicurare che l’Amministrazione continuerà a vigilare sul rispetto della normativa a tutela dei lavoratori al fine di evitare la distorsione di talune figure contrattuali a danno dei lavoratori medesimi. Mercoledı̀ 14 novembre 2007 — 271 — Commissione XI ALLEGATO 6 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (C. 3178 Governo). EMENDAMENTO DEL RELATORE ART. 10. Al comma 3, lettera c), capoverso articolo 13, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore. 10. 200. Il relatore.