Coordinato da Valeria Lai
Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 20 - 10 aprile 2009
Stampato in proprio in aprile 2009
In questo numero:
Gioco d’azzardo on-line: nuove
regole da Strasburgo
In via di sperimentazione il
“fascicolo sanitario elettronico”
Europa
- Gioco d’azzardo on-line: nuove regole da
Strasburgo
Salute
- In via di sperimentazione il “fascicolo
sanitario elettronico”
Emergenza terremoto
- le misure proposte dal governo a favore
delle famiglie colpite dal sisma non bastano
Consumi
- Confcommercio lamenta il calo dei consumi,
ma i prezzi restano troppo elevati
Multe
- Cassazione: la multa non vale se
l’apparecchiatura Photored non è presidiata
Test
noi consumatori
periodico settimanale
di informazione e studi
su consumi, servizi, ambiente
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
Europa
Gioco d’azzardo on-line: nuove
regole da Strasburgo
Il Parlamento Europeo adotta una risoluzione in materia
di regolamentazione delle scommesse
on-line negli Stati Membri.
I
l gioco d’azzardo, altrimenti detto gambling, consiste nello scommettere
denaro o altri beni sul futuro esito di un determinato evento, in genere di
qualsiasi attività che presenti un certo margine di incertezza per quanto
concerne il suo risultato finale e che proprio per tale motivo si presta facilmente
ad essere oggetto di scommesse. Ciò che caratterizza questa attività è la presenza
di un rischio normalmente legato ad una somma di denaro che viene impegnata
in vista del verificarsi di un determinato risultato.
Esistono diverse forme di gambling; basti pensare ai vari tipi di gioco che
possono essere svolti all’interno di un casino, come il poker, la roulette russa, il
baccarat, oppure alle scommesse legate alle corse dei cavalli o ad altre attività
simili.
Oggi è possibile usufruire di questa vasta gamma di giochi anche attraverso
Internet. La Rete ha infatti reso più agevole e facilmente accessibile il ricorso a
tali forme di gioco, che richiamano l’attenzione di un numero sempre maggiore
di persone.
Alcune di esse ricorrono a tali forme di svago in maniera occasionale e senza
particolari aspettative, mentre per altre persone scommettere soldi via Internet
può diventare una dipendenza ed integrare un vera e propria patologia
Per tale ragione, il Parlamento Europeo si è interrogato su quali siano le modalità maggiormente indicate a tutelare i consumatori europei che scommettono
soldi via Internet, i quali sono stimati essere circa tre milioni. Il 9 Marzo 2009, in
occasione della sessione plenaria di Strasburgo, la commissione Mercato interno
del Parlamento Europeo ha discusso il rapporto
“Integrità delle scommesse on-line”. In particolare,
il Parlamento si è interrogato circa la necessità di
regolamentare o meno le scommesse on-line a
livello comunitario o se sia, invece, più opportuno
lasciare agli Stati Membri il compito di disciplinare
tale pratica, tenendo conto delle peculiarità che il
fenomeno può presentare all’interno di ciascuno
di essi.
La sessione si è conclusa, in data 10 Marzo
2009, con l’adozione di una risoluzione non vincolante, con 544 voti favorevoli, 36 sfavorevoli
e 66 astensioni.
Test noi consumatori
In tal modo, l’Assemblea ha rigettato l’opinione minoritaria di alcuni suoi
membri secondo cui le scommesse rappresenterebbero una vera e propria attività
economica che, in quanto tale, dovrebbe essere regolata dalle norme relative alla
libera fornitura di servizi all’interno del mercato unico europeo.
In particolare, l’opinione minoritaria ha evidenziato la necessità di ricorrere ad
una regolamentazione a livello comunitario delle scommesse on-line allo scopo
di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione all’interno dell’UE,
evitando che l’accesso ai mercati nazionali possa essere negato agli operatori del
settore appartenenti ad un altro Paese, così come previsto dagli artt. 43 e 49 del
Trattato UE. È stato infine evidenziato che il pericolo che le scommesse on-line
possano provocare dipendenza non sarebbe stato ancora dimostrato.
La risoluzione finale adottata dal Parlamento ha, al contrario, evidenziato che
ciascuno Stato Membro ha il diritto di regolamentare l’esercizio delle attività di
gambling, tenendo conto delle diversità culturali e sociali da cui ognuno di essi
è caratterizzato. La maggioranza ha ritenuto, inoltre, che coloro che forniscono
tali servizi sono tenuti a rispettare la normativa vigente all’interno dello Stato
Membro in cui essi svolgono la propria attività ed in cui lo stesso consumatore
risiede. Agli Stati Membri è pertanto lasciato un ampio margine di discrezionalità
nella scelta delle misure idonee a proteggere i consumatori che scommettono
on-line, senza che sia necessario ricorrere alla determinazione di regole comuni
da parte dell’UE.
Le scommesse on-line, essendo più facilmente accessibili delle scommesse
tradizionali, comportano un più elevato rischio di frodi, dipendenza da gioco,
cattivo uso dei dati personali e degli estremi delle carte di credito, pericolo per i
bambini e minaccia alla regolarità di giochi ed eventi sportivi. Per tale motivo, la
Risoluzione adottata dal Parlamento invita il Consiglio a cercare una “potenziale
soluzione politica” al problema della dipendenza dal gioco d’azzardo e dalle scommesse on-line. Numerosi studi e ricerche presentati al Consiglio da parte della
Commissione, su richiesta di quest’ultimo, hanno individuato “obiettivi comuni”
ed una “posizione comune” allo scopo di risolvere i problemi di ordine pubblico e
sociale che possono derivare dalle scommesse on-line di tipo “transfrontaliero”.
Secondo quanto riportato nella Risoluzione, sarebbe pertanto opportuno adottare
delle misure congiunte dirette ad evitare i rischi legati alle scommesse illegali o
alle partite truccate.
Occorre incoraggiare lo sviluppo di standard per i giochi d’azzardo on-line,
per quanto riguarda l’età minima, o di altre misure minime di informazione indirizzate ai giocatori maggiormente vulnerabili come i bambini o coloro che sono
affetti da dipendenza da gambling. Per quanto riguarda la pubblicità, i membri del
Parlamento Europeo hanno ritenuto l’autoregolazione non sufficiente a garantire
un livello adeguato di protezione dei consumatori, sottolineando la necessità di
una stretta collaborazione tra le imprese e le autorità competenti. Sarebbe inoltre
utile individuare alcune soluzioni pratiche volte a contenere il rischio che vengano
impiegate eccessive somme di denaro, mentre si partecipa a scommesse online. A tale riguardo, è stato proposto di stabilire un limite massimo di denaro
che una persona può spendere mensilmente oppure di imporre agli operatori di
scommesse on-line l’obbligo di utilizzare carte prepagate che possono essere
acquistate nei negozi.
Test noi consumatori
I membri del Parlamento europeo hanno infine espresso preoccupazione per
il rischio di giungere ad una deregolamentazione delle scommesse, che rappresentano un’importante risorsa economica per numerose organizzazioni sportive
all’interno dei vari Stati Membri e di un eccessivo sfruttamento commerciale
degli eventi sportivi.
Alla luce di tutte queste considerazioni, e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Parlamento ha rimesso a ciascuno stato Membro il compito di regolamentare il settore delle scommesse on-line.
(A cura del Centro europeo Consumatori)
Salute
In via di sperimentazione il
“fascicolo sanitario elettronico”
Sarà un dossier – facoltativo per il paziente – finalizzato
esclusivamente a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
I
l “Fascicolo sanitario elettronico” (Fse) potrebbe essere presto una realtà
per tutti i cittadini italiani. L’Fse è già in via di sperimentazione in alcune
regioni, per quanto manchi ancora una adeguata base normativa, e comporta
il trattamento di informazioni delicatissime. È per questo che il Garante della
privacy ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione
dei dati e a garanzia delle persone. Informativa comprensibile e dettagliata che
metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole
alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai
dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le “Linee
guida in tema di fascicolo sanitario elettronico” messe a punto dal Garante e ora
pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento – prima della sua adozione
definitiva – l’Autorità ha
avviato una consultazione
pubblica.
Con la consultazione, che
si concluderà il 31 maggio,
l’Autorità intende acquisire
osservazioni e commenti da
parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri,
organismi rappresentativi,
associazioni di malati.
Di seguito in sintesi i
punti principali delle “Linee
guida”.
Test noi consumatori
Il fascicolo sanitario elettronico
Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per
il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà
consultabile dall’interessato con modalità adeguate (ad es., tramite smart card) e
dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non
potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.
Il consenso autonomo e specifico
Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire
o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni
sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e
specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere
inoltre, prevista la possibilità di “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il
paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni
del servizio sanitario nazionale.
Informativa comprensibile e dettagliata
Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente
informato. L’informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato,
deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha
accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei
dati è obbligatorio o facoltativo, ecc.
Le misure di sicurezza
La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile
i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento.
Emergenza terremoto
le misure proposte dal governo
a favore delle famiglie colpite
dal sisma non bastano
L’Adiconsum chiede maggiore impegno a Governo, istituti di
credito , finanziarie e assicurazioni.
A
diconsum ha seguito con grande attenzione i provvedimenti presi dal
Governo per l’emergenza terremoto. In particolare, Adiconsum ritiene
che l’invito lanciato dal ministro Tremonti all’Abi di rinviare le rate dei
mutui e azzerare i costi connessi alle operazioni bancarie non risolva purtroppo
i problemi delle famiglie. Oltre ai mutui, infatti, le famiglie hanno anche le rate
per il pagamento dell’auto, dei mobili, ecc.
Test noi consumatori
Adiconsum chiede, quindi, al Governo, così come deciso per le bollette luce/
gas, di sospendere e rinviare i pagamenti sia delle rate dei mutui che di quelle
del credito al consumo (acquisti a rate) e soprattutto che non siano addebitate
penalità né interessi relativi al periodo di sospensione.
Al riguardo Adiconsum comunica di aver concordato con la società finanziaria Agos la sospensione dei pagamenti di tutte le rate per il 2009 dei titolari di
prestiti personali, carte di credito e finanziamenti di credito al consumo residenti
a L’Aquila e provincia.
Adiconsum ha anche chiesto all’Ania e alle compagnie di assicurazione un
impegno di copertura assicurativa per l’Rc auto fino al 31 dicembre, almeno
per quelle famiglie che hanno avuto l’abitazione distrutta o resa inagibile dal
terremoto.
Adiconsum ritiene, infatti, troppo breve la decisione assunta dall’Ania dei 30
gg. di copertura in aggiunta ai 15 previsti dal contratto.
Adiconsum ricorda inoltre agli abitanti che hanno avuto i veicoli distrutti dal
terremoto di chiedere alla propria compagnia la sospensione della polizza per
evitare di pagare un premio a cui non corrisponde un servizio.
Inoltre, Adiconsum ritiene che le compagnie debbano prendere un provvedimento analogo a quello assunto dall’Abi per le rate in scadenza di mutui e prestiti,
anche per tutti i pagamenti delle polizze vita.
Adiconsum chiede al Governo un provvedimento urgente che sospenda, oltre
agli aspetti fiscali, anche tutti quei contratti tra privati con pagamenti in scadenza
in questi mesi.
Adiconsum ha inoltre proposto alla Regione Abruzzo un servizio telefonico
di assistenza e consulenza per i terremotati sui problemi più frequenti: dal pagamento delle bollette alle rate dei mutui, all’assicurazione, ecc.. avendo come
riferimento sia la sede di Roma (tel. 06 4417021), sia la sede di Pescara (tel.
085 299114).
Adiconsum ha anche chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di rifinalizzare alcune azioni previste nel progetto “Rendiamoci conto” alla luce dell’emergenza terremoto.
Test noi consumatori
Consumi
Confcommercio lamenta il calo dei consumi,
ma i prezzi restano troppo elevati
In una nota del 4 aprile scorso l’Indicatore dei Consumi Confcommercio ha segnalato
anche per febbraio 2009 una riduzione tendenziale del 4% confermando come la fase
critica non si sia ancora esaurita.
Pur riconoscendo la gravità della situazione, l’Adiconsum non può esimersi dal sottolineare
il permanere a tutt’oggi di prezzi al consumo troppo elevati. La riduzione del costo dell’energia,
delle materie prime e del denaro avrebbero dovuto infatti comportare una sensibile riduzione
dei prezzi al consumo, ma fino ad oggi questo non si è verificato. Se si vogliono realmente
sostenere i consumi ciascuno deve fare la sua parte; è quindi necessaria anche un’azione
più responsabile in tema di riduzione dei prezzi da parte dei commercianti.
Multe
Cassazione: la multa non vale se
l’apparecchiatura Photored non è presidiata
La Corte di Cassazione ha dato ragione ad un automobilista multato per essere passato
con il rosso con l’apparecchiatura Photored F 17 A. Nel caso specifico la Corte ha rilevato
che l’apparecchiatura doveva essere presidiata da un vigile per permettere all’automobilista
la contestazione immediata. Ma procediamo per gradi. L’automobilista presenta ricorso al
giudice di pace di Modena contestando la sanzione elevatagli ai sensi dell’art. 384 del Regolamento. Il suddetto articolo elenca i casi in cui gli organi di polizia possono non fermare
al momento i trasgressori. Il Giudice di pace di Modena, però, non ravvisa gli estremi per
l’annullamento della sanzione e dà torto al ricorrente.
I fatti risalgono ai primi di agosto 2003 e questa data è risultata essere determinante
ai fini dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione.
La sentenza 7388/09 che ha dato ragione all’automobilista ha preso come riferimento
proprio il periodo dell’accertamento, in quanto dal 13 agosto 2003, con l’entrata in vigore
della legge 214/03 che ha introdotto nell’art. 201 del
Codice della strada i commi 1bis e 1ter, ha di fatto promosso il contenuto dell’art. 384 del regolamento a rango di
disposizione legislativa inserendolo nel Codice. Ha inoltre
imposto che gli apparecchi di controllo utilizzabili in assenza degli agenti debbano essere debitamente omologati,
cioè approvati dal Ministero delle Infrastrutture. Nel caso
dei semafori, il Ministero ha imposto che gli apparecchi
scattino almeno due foto, per essere certi che chi viene
ritratto ha effettivamente iniziato ad attraversare l’incrocio quando era già rosso e ha completato la manovra,
togliendo ogni dubbio che si possa essere puniti anche
quando ci si trova involontariamente in posizione vietata
per motivi di traffico.
Gli apparecchi in regola con tali requisiti sono stati
riomologati il 18 marzo 2004. Pertanto tutte le multe
accertate da detta data, senza la presenza del vigile,
sono valide.
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