Coordinato da Valeria Lai Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 20 - 10 aprile 2009 Stampato in proprio in aprile 2009 In questo numero: Gioco d’azzardo on-line: nuove regole da Strasburgo In via di sperimentazione il “fascicolo sanitario elettronico” Europa - Gioco d’azzardo on-line: nuove regole da Strasburgo Salute - In via di sperimentazione il “fascicolo sanitario elettronico” Emergenza terremoto - le misure proposte dal governo a favore delle famiglie colpite dal sisma non bastano Consumi - Confcommercio lamenta il calo dei consumi, ma i prezzi restano troppo elevati Multe - Cassazione: la multa non vale se l’apparecchiatura Photored non è presidiata Test noi consumatori periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma Europa Gioco d’azzardo on-line: nuove regole da Strasburgo Il Parlamento Europeo adotta una risoluzione in materia di regolamentazione delle scommesse on-line negli Stati Membri. I l gioco d’azzardo, altrimenti detto gambling, consiste nello scommettere denaro o altri beni sul futuro esito di un determinato evento, in genere di qualsiasi attività che presenti un certo margine di incertezza per quanto concerne il suo risultato finale e che proprio per tale motivo si presta facilmente ad essere oggetto di scommesse. Ciò che caratterizza questa attività è la presenza di un rischio normalmente legato ad una somma di denaro che viene impegnata in vista del verificarsi di un determinato risultato. Esistono diverse forme di gambling; basti pensare ai vari tipi di gioco che possono essere svolti all’interno di un casino, come il poker, la roulette russa, il baccarat, oppure alle scommesse legate alle corse dei cavalli o ad altre attività simili. Oggi è possibile usufruire di questa vasta gamma di giochi anche attraverso Internet. La Rete ha infatti reso più agevole e facilmente accessibile il ricorso a tali forme di gioco, che richiamano l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone. Alcune di esse ricorrono a tali forme di svago in maniera occasionale e senza particolari aspettative, mentre per altre persone scommettere soldi via Internet può diventare una dipendenza ed integrare un vera e propria patologia Per tale ragione, il Parlamento Europeo si è interrogato su quali siano le modalità maggiormente indicate a tutelare i consumatori europei che scommettono soldi via Internet, i quali sono stimati essere circa tre milioni. Il 9 Marzo 2009, in occasione della sessione plenaria di Strasburgo, la commissione Mercato interno del Parlamento Europeo ha discusso il rapporto “Integrità delle scommesse on-line”. In particolare, il Parlamento si è interrogato circa la necessità di regolamentare o meno le scommesse on-line a livello comunitario o se sia, invece, più opportuno lasciare agli Stati Membri il compito di disciplinare tale pratica, tenendo conto delle peculiarità che il fenomeno può presentare all’interno di ciascuno di essi. La sessione si è conclusa, in data 10 Marzo 2009, con l’adozione di una risoluzione non vincolante, con 544 voti favorevoli, 36 sfavorevoli e 66 astensioni. Test noi consumatori In tal modo, l’Assemblea ha rigettato l’opinione minoritaria di alcuni suoi membri secondo cui le scommesse rappresenterebbero una vera e propria attività economica che, in quanto tale, dovrebbe essere regolata dalle norme relative alla libera fornitura di servizi all’interno del mercato unico europeo. In particolare, l’opinione minoritaria ha evidenziato la necessità di ricorrere ad una regolamentazione a livello comunitario delle scommesse on-line allo scopo di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione all’interno dell’UE, evitando che l’accesso ai mercati nazionali possa essere negato agli operatori del settore appartenenti ad un altro Paese, così come previsto dagli artt. 43 e 49 del Trattato UE. È stato infine evidenziato che il pericolo che le scommesse on-line possano provocare dipendenza non sarebbe stato ancora dimostrato. La risoluzione finale adottata dal Parlamento ha, al contrario, evidenziato che ciascuno Stato Membro ha il diritto di regolamentare l’esercizio delle attività di gambling, tenendo conto delle diversità culturali e sociali da cui ognuno di essi è caratterizzato. La maggioranza ha ritenuto, inoltre, che coloro che forniscono tali servizi sono tenuti a rispettare la normativa vigente all’interno dello Stato Membro in cui essi svolgono la propria attività ed in cui lo stesso consumatore risiede. Agli Stati Membri è pertanto lasciato un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure idonee a proteggere i consumatori che scommettono on-line, senza che sia necessario ricorrere alla determinazione di regole comuni da parte dell’UE. Le scommesse on-line, essendo più facilmente accessibili delle scommesse tradizionali, comportano un più elevato rischio di frodi, dipendenza da gioco, cattivo uso dei dati personali e degli estremi delle carte di credito, pericolo per i bambini e minaccia alla regolarità di giochi ed eventi sportivi. Per tale motivo, la Risoluzione adottata dal Parlamento invita il Consiglio a cercare una “potenziale soluzione politica” al problema della dipendenza dal gioco d’azzardo e dalle scommesse on-line. Numerosi studi e ricerche presentati al Consiglio da parte della Commissione, su richiesta di quest’ultimo, hanno individuato “obiettivi comuni” ed una “posizione comune” allo scopo di risolvere i problemi di ordine pubblico e sociale che possono derivare dalle scommesse on-line di tipo “transfrontaliero”. Secondo quanto riportato nella Risoluzione, sarebbe pertanto opportuno adottare delle misure congiunte dirette ad evitare i rischi legati alle scommesse illegali o alle partite truccate. Occorre incoraggiare lo sviluppo di standard per i giochi d’azzardo on-line, per quanto riguarda l’età minima, o di altre misure minime di informazione indirizzate ai giocatori maggiormente vulnerabili come i bambini o coloro che sono affetti da dipendenza da gambling. Per quanto riguarda la pubblicità, i membri del Parlamento Europeo hanno ritenuto l’autoregolazione non sufficiente a garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione tra le imprese e le autorità competenti. Sarebbe inoltre utile individuare alcune soluzioni pratiche volte a contenere il rischio che vengano impiegate eccessive somme di denaro, mentre si partecipa a scommesse online. A tale riguardo, è stato proposto di stabilire un limite massimo di denaro che una persona può spendere mensilmente oppure di imporre agli operatori di scommesse on-line l’obbligo di utilizzare carte prepagate che possono essere acquistate nei negozi. Test noi consumatori I membri del Parlamento europeo hanno infine espresso preoccupazione per il rischio di giungere ad una deregolamentazione delle scommesse, che rappresentano un’importante risorsa economica per numerose organizzazioni sportive all’interno dei vari Stati Membri e di un eccessivo sfruttamento commerciale degli eventi sportivi. Alla luce di tutte queste considerazioni, e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Parlamento ha rimesso a ciascuno stato Membro il compito di regolamentare il settore delle scommesse on-line. (A cura del Centro europeo Consumatori) Salute In via di sperimentazione il “fascicolo sanitario elettronico” Sarà un dossier – facoltativo per il paziente – finalizzato esclusivamente a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. I l “Fascicolo sanitario elettronico” (Fse) potrebbe essere presto una realtà per tutti i cittadini italiani. L’Fse è già in via di sperimentazione in alcune regioni, per quanto manchi ancora una adeguata base normativa, e comporta il trattamento di informazioni delicatissime. È per questo che il Garante della privacy ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone. Informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico” messe a punto dal Garante e ora pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento – prima della sua adozione definitiva – l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica. Con la consultazione, che si concluderà il 31 maggio, l’Autorità intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati. Di seguito in sintesi i punti principali delle “Linee guida”. Test noi consumatori Il fascicolo sanitario elettronico Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall’interessato con modalità adeguate (ad es., tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro. Il consenso autonomo e specifico Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre, prevista la possibilità di “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Informativa comprensibile e dettagliata Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. L’informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc. Le misure di sicurezza La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento. Emergenza terremoto le misure proposte dal governo a favore delle famiglie colpite dal sisma non bastano L’Adiconsum chiede maggiore impegno a Governo, istituti di credito , finanziarie e assicurazioni. A diconsum ha seguito con grande attenzione i provvedimenti presi dal Governo per l’emergenza terremoto. In particolare, Adiconsum ritiene che l’invito lanciato dal ministro Tremonti all’Abi di rinviare le rate dei mutui e azzerare i costi connessi alle operazioni bancarie non risolva purtroppo i problemi delle famiglie. Oltre ai mutui, infatti, le famiglie hanno anche le rate per il pagamento dell’auto, dei mobili, ecc. Test noi consumatori Adiconsum chiede, quindi, al Governo, così come deciso per le bollette luce/ gas, di sospendere e rinviare i pagamenti sia delle rate dei mutui che di quelle del credito al consumo (acquisti a rate) e soprattutto che non siano addebitate penalità né interessi relativi al periodo di sospensione. Al riguardo Adiconsum comunica di aver concordato con la società finanziaria Agos la sospensione dei pagamenti di tutte le rate per il 2009 dei titolari di prestiti personali, carte di credito e finanziamenti di credito al consumo residenti a L’Aquila e provincia. Adiconsum ha anche chiesto all’Ania e alle compagnie di assicurazione un impegno di copertura assicurativa per l’Rc auto fino al 31 dicembre, almeno per quelle famiglie che hanno avuto l’abitazione distrutta o resa inagibile dal terremoto. Adiconsum ritiene, infatti, troppo breve la decisione assunta dall’Ania dei 30 gg. di copertura in aggiunta ai 15 previsti dal contratto. Adiconsum ricorda inoltre agli abitanti che hanno avuto i veicoli distrutti dal terremoto di chiedere alla propria compagnia la sospensione della polizza per evitare di pagare un premio a cui non corrisponde un servizio. Inoltre, Adiconsum ritiene che le compagnie debbano prendere un provvedimento analogo a quello assunto dall’Abi per le rate in scadenza di mutui e prestiti, anche per tutti i pagamenti delle polizze vita. Adiconsum chiede al Governo un provvedimento urgente che sospenda, oltre agli aspetti fiscali, anche tutti quei contratti tra privati con pagamenti in scadenza in questi mesi. Adiconsum ha inoltre proposto alla Regione Abruzzo un servizio telefonico di assistenza e consulenza per i terremotati sui problemi più frequenti: dal pagamento delle bollette alle rate dei mutui, all’assicurazione, ecc.. avendo come riferimento sia la sede di Roma (tel. 06 4417021), sia la sede di Pescara (tel. 085 299114). Adiconsum ha anche chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di rifinalizzare alcune azioni previste nel progetto “Rendiamoci conto” alla luce dell’emergenza terremoto. Test noi consumatori Consumi Confcommercio lamenta il calo dei consumi, ma i prezzi restano troppo elevati In una nota del 4 aprile scorso l’Indicatore dei Consumi Confcommercio ha segnalato anche per febbraio 2009 una riduzione tendenziale del 4% confermando come la fase critica non si sia ancora esaurita. Pur riconoscendo la gravità della situazione, l’Adiconsum non può esimersi dal sottolineare il permanere a tutt’oggi di prezzi al consumo troppo elevati. La riduzione del costo dell’energia, delle materie prime e del denaro avrebbero dovuto infatti comportare una sensibile riduzione dei prezzi al consumo, ma fino ad oggi questo non si è verificato. Se si vogliono realmente sostenere i consumi ciascuno deve fare la sua parte; è quindi necessaria anche un’azione più responsabile in tema di riduzione dei prezzi da parte dei commercianti. Multe Cassazione: la multa non vale se l’apparecchiatura Photored non è presidiata La Corte di Cassazione ha dato ragione ad un automobilista multato per essere passato con il rosso con l’apparecchiatura Photored F 17 A. Nel caso specifico la Corte ha rilevato che l’apparecchiatura doveva essere presidiata da un vigile per permettere all’automobilista la contestazione immediata. Ma procediamo per gradi. L’automobilista presenta ricorso al giudice di pace di Modena contestando la sanzione elevatagli ai sensi dell’art. 384 del Regolamento. Il suddetto articolo elenca i casi in cui gli organi di polizia possono non fermare al momento i trasgressori. Il Giudice di pace di Modena, però, non ravvisa gli estremi per l’annullamento della sanzione e dà torto al ricorrente. I fatti risalgono ai primi di agosto 2003 e questa data è risultata essere determinante ai fini dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione. La sentenza 7388/09 che ha dato ragione all’automobilista ha preso come riferimento proprio il periodo dell’accertamento, in quanto dal 13 agosto 2003, con l’entrata in vigore della legge 214/03 che ha introdotto nell’art. 201 del Codice della strada i commi 1bis e 1ter, ha di fatto promosso il contenuto dell’art. 384 del regolamento a rango di disposizione legislativa inserendolo nel Codice. Ha inoltre imposto che gli apparecchi di controllo utilizzabili in assenza degli agenti debbano essere debitamente omologati, cioè approvati dal Ministero delle Infrastrutture. Nel caso dei semafori, il Ministero ha imposto che gli apparecchi scattino almeno due foto, per essere certi che chi viene ritratto ha effettivamente iniziato ad attraversare l’incrocio quando era già rosso e ha completato la manovra, togliendo ogni dubbio che si possa essere puniti anche quando ci si trova involontariamente in posizione vietata per motivi di traffico. Gli apparecchi in regola con tali requisiti sono stati riomologati il 18 marzo 2004. Pertanto tutte le multe accertate da detta data, senza la presenza del vigile, sono valide. Test noi consumatori www.adiconsum.it Un click e sei in Adiconsum! 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D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI • Adesione (12 mesi): € 31,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 35,00 (€ 25,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Adesione + abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 46,00 (€ 30,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) L’abbonamento a Test noi consumatori dà diritto a ricevere in formato elettronico (pdf) o cartaceo: la newsletter settimanale Adiconsum News + gli speciali Adifinanza, Consumi & diritti, Attorno al piatto e gli opuscoli monografici della serie La guida del consumatore. I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum