“Le responsabilità in
materia di rumore”
avv. Nunzio LEONE
Taranto, 23 marzo 2007
RESPONSABILITA’
nel diritto (DEVOTO OLI)
 “SITUAZIONE NELLA QUALE
 UN SOGGETTO GIURIDICO
 PUO’ ESSERE CHIAMATO A
RISPONDERE
 DELLA VIOLAZIONE COLPOSA O
DOLOSA
 DI UN OBBLIGO “

responsabilità
 Dal latino ….. RE SPONDEO
 Il soggetto che è chiamato a…..
 RISPONDERE
 CONTRACCAMBIARE
 E cosi per oltre 2000 anni

Una riflessione come premessa



Nuovo concetto
Un diverso modo di intendere il valore
della Responsabilità
Diverse figure di responsabile
 R.P.
(l.241/90)
 RUP (legge Merloni oggi Codice degli appalti
 RSPP (d.lgs.626/94 e smi)
 RTD (legge sulla privacy, Codice)
La lezione di Aldo Moro…….
“Non
ci sarà una reale
stagione di cambiamento…
 Se
non ci sarà la nuova etica
della responsabilità …….
RESPONSABILITA’ CIVILE
E’ EXTRACONTRATTUALE
 PER FATTO ILLECITO (“aquiliana”)
 art.2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno
 ATIPICITA’ DEI DANNI RISARCIBILI

DANNO NON PATRIMONIALE,
MORALE
RISARCIBILE IN CASI ECCEZIONALI
art.2059 c.c. “Il danno non patrimoniale deve
essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge”
art.185 c.p. “Ogni reato, che abbia cagionato
un danno patr. o non patrim., obbliga al
risarcimento il colpevole e le persone che, a
norma delle leggi civili, debbano rispondere
per fatto di lui”
DANNO BIOLOGICO
sentenze della Corte Costituzionale



l’idea che il danno, per
essere risarcibile, debba coincidere con
l’oggetto di un diritto soggettivo, ossia
che danno risarcibile sia il danno insito
nella lesione del diritto primario
se il diritto primario è costituzionalizzato
(come il diritto alla salute), la risarcibilità
(del danno biologico) è garantita.
la n. 372/1994 la seconda fondamentale
sentenza della Corte costituzionale sul
danno biologico
n. 184/1986
DANNO BIOLOGICO
art.34 dlgs.38/00
“Disposizioni in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali……”
art. 13
lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale……
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
dal concetto “NESSUNA
RESPONSABILITA’ SENZA COLPA”
si è passati ad uno scenario giuridico che
ammette la risarcibilità
anche se il soggetto ha causato il danno
SENZA COLPA
IL TITOLARE DI UN’ATTIVITA’
RISPONDE DEI DANNI DA ESSA
PRODOTTI
RESPONSABILITA’ PENALE/1
•
•
•
•
•
•
•
Rapporto tra lo STATO e l’autore di
un reato accertato, in sede di giudizio,
questi è tenuto a subire le conseguenze
della sua condotta e cioè la PENA
non vi è RESPONSABILITA’ se non vi è
IMPUTABILITA’
FORMULAZIONE PRECISA DI UN
REATO
attribuito all’indagato prima imputato poi
RESPONSABILITA’ PENALE/2

 ”Nessuno
Art.42 c.p.
può essere
punito per una azione o
omissione preveduta dalla
legge come reato, se non
l’ha commessa con
coscienza e volontà:…
IL REATO (nullum crimen sine
lege, nulla poena sine iudicio)

Art.39 c.p.DELITTI
 DELITTO:
“violazione norma
penale, commessa
volontariamente da persona
imputabile, che ha prodotto una
lesione di un diritto altrui”
Reato
CONTRAVVENZIONE

Art.39 c.p. “I reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni, secondo la specie delle
pene per essi rispettivamente stabilite ”

violazione di una norma, anche
commessa non volontariamente, ne è
necessario che essa abbia prodotto
una lesione del diritto altrui” sanzione:
arresto o ammenda.

IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
“L'esposizione al rumore è la
causa del maggior numero di
malattie professionali”
Secondo il rapporto annuale Inail
sull’andamento infortunistico 2005
 “la tecnopatia più frequente resta…
 La sordità da rumore che rappresenta
ancora oggi circa il 30% delle malattie che
si sono manifestate”

NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE

Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice
Penale (art.659)

Regio Decreto n.262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (art.844 c.c.)

D.M. 1444/68 (in particolare art. 2)

D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno

D. Lgs n. 277/91 - “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
da agenti chimici, fisici e biologici”

D. Lgs n. 626/94 “Sicurezza sui luoghi di lavoro”

Legge n.447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico

D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo

D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

DPCM 5.12.97 - Requisiti acustici edifici

D.M. del 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico

D.P.R. 459/98 - Regolamento inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE

D.Lgs. n.262 del 4.9.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto

D.P.R. 142/2004 - Regolamento inquinamento acustico derivante da traffico
stradale

D.M. 1.4.2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida
per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale

D. Lgs n.13 del 17.1.2005 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti comunitari

D. Lgs n.194 del 19.08.2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

D. Lgs n.195 del 19.8.2005 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale


D. Lgs 195/06 “attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici”

D.M. 24.07.2006 - Modifiche dell'allegato I - parte b, del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno
TUTELA DAL RUMORE nei luoghi di LAVORO
Art. 377 del DPR 547/55
“Norme prevenzione infortuni sul lavoro”
Art 24 DPR 303/56
“Norme generali per l’igiene del lavoro”
D. Lgs n. 277/91
“Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione da agenti
chimici, fisici e biologici”
D. Lgs n. 626/94
“Sicurezza sui luoghi di lavoro”
Direttiva 2003/10/CE “prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore)”
D. Lgs 195/06 “attuazione della direttiva
2003/10/CE relativa all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici”
Il D.L.gs. n. 195 del 10 aprile 2006, entrato in vigore
il 14 giugno 2006, ha introdotto il nuovo
Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94
"requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l'udito“
dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE
relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (rumore).
Articolo
Rubrica
Contenuto
49-bis
Campo di Applicazione
Il titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare
per l'udito
49-ter
definizioni
In particolare si distingue tra livello di esposizione al rumore
giornaliera e settimanale
49-quater
Valori limite di esposizione e valori
di azione
Fissa i limiti de quibus in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco
49-quinquies
Obblighi del datore di lavoro:
1. Valutazione del rischio
Il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare gli indici contenuti
nella norma in esame
49-sexies
2. Misure di prevenzione e
protezione
Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al
minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione, mediante le misure ex lege
49-septies
3. Uso dei dispositivi di protezione
individuali
Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non
possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni
contenute nel decreto 626/1994
49-octies
4. Misure per la limitazione
dell'esposizione
Scattano se, nonostante l'adozione delle misure prese in
applicazione del titolo V-bis, si individuano esposizioni
superiori a detti valori
49-nonies
5. Informazione e formazione dei
lavoratori
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano
informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore
49-decies
6. Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede
i valori superiori di azione
49-undecies
Deroghe
49-duodecies
Linee Guida (per i settori della
musica e delle attività ricreative)
Elaborate, entro due anni, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.
Novità introdotte dal D. Lgs 195/2006




fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione,
in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco;
indica i requisiti in base ai quali il datore di lavoro,
nell'ambito della valutazione dei rischi sopra citati
(rischi derivanti dagli agenti fisici), deve valutare il
rumore durante il lavoro;
stabilisce le misure che il datore di lavoro deve
adottare per eliminare i rischi alla fonte o per ridurli
al minimo;
determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro
(l'udito)
Le deroghe riguardano i settori della musica e delle attività
ricreative in vigore dal 15.02.2008 e i settori della navigazione
aerea e marittima in vigore dal 15.02.2011
Decreto legislativo n. 277/91 (abrogato)
Norme riguardanti la protezione dall'inquinamento acustico in
ambiente di lavoro
La legge fissa tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che permettono
di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:
Valore medio giornaliero
(Leq/g) in db(A)
Classe di rischio
minore di 80
rischio assente
tra 80 e 85
rischio lieve
tra 85 e 90
rischio
consistente
oltre 90
rischio grave
La legge dispone che il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre al
minimo il rumore prodotto, anche se inferiore alla soglia di 80 dBA.
Quando viene superata la soglia di 80 dBA, intervengono delle
disposizioni specifiche in termini di informazione, controllo sanitario
periodico e uso di mezzi di protezione individuali.
Decreto legislativo n. 195/2006
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
in vigore dal 14 Giugno 2006
La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione:
Livello di esposizione
giornaliera
al rumore
(Lex/8h) in db(A)
pressione acustica
di picco
valore inferiore di
azione
80
112 Pa pari a 135
db(C)
valore superiore di
azione
85
140 Pa pari a 137
db(C)
limite di esposizione
87
200 Pa pari a 140
db(C)
In adempimento alla nuova legge poi 'il datore di lavoro elimina i rischi alla
fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori
limite di esposizione' (art. 49/sexies).
Il d.lgs. 195/06 assicura una tutela che non
lascia spazi vuoti nel sistema di prevenzione




Esigenza di valutare il rischio da rumore per poter
impostare efficacemente gli strumenti di protezione
e informare correttamente e compiutamente i
lavoratori.
Ed infatti le misure di prevenzione e di protezione
seguono nel secondo grado logico disegnato dalla
normativa: esse perseguono il fine di eliminare il
.
fattore
rischio ovvero ridurlo al minimo.
La inidoneità delle misure de quibus a realizzare
l’obiettivo prescritto dalla norma, fa scattare
l’obbligo delle misure di limitazione
Gli obblighi di informazione e di formazione,
destinati ai lavoratori, completano il quadro in
maniera opportuna
“L'esposizione al rumore è la
causa del maggior numero di
malattie professionali”
Secondo il rapporto annuale Inail
sull’andamento infortunistico 2005
 “la tecnopatia più frequente resta…
 La sordità da rumore che rappresenta
ancora oggi circa il 30% delle malattie che
si sono manifestate”

Titolo V- bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Titolo introdotto dall’art. 2 del D. Lgs n.
195 del 10 aprile 2006. Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 30 maggio
 2006.D.Lgs. 25/2002. Entrata in vigore:
15/12/2006 trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del D. Lgs n. 195/2006.

Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-bis (Campo di applicazione)
 1. Il presente titolo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori
 contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies (Valutazione del rischio)

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e
sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti
da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di
lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
a) l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.









Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies (Valutazione del rischio)


2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati
sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati
alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle
caratteristiche del rumore da misurare, della durata
dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purché sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

Sanzioni Il datore di lavoro è punito con
l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda
da euro 1549 a euro 4131
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies (Valutazione del rischio)


6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in
conformità all'articolo 4, comma 2.
Sanzioni Il datore di lavoro è punito con l’arresto da
3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro
4131

7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono
programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da
personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di
lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro
1549 a euro 4131
Art. 49-septies (Uso dei dispositivi di
protezione individuali)
_




1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non
possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di
cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione
individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo
IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei
valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
;


d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro
1549 a euro 4131
Art. 49-octies (Misure per la limitazione
dell’esposizione





1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei
valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione
delle misure prese in applicazione del presente titolo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di
lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al
di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per
evitare che la situazione si ripeta.
Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro
1549 a euro 4131
Art. 49-nonies (Informazione e formazione dei
lavoratori)










1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori
di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o
ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui
si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in
applicazione dell'articolo 49- quinquies insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni
all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore.
Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3
a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-decies (Sorveglianza sanitaria)
1. Il datore di lavoro sottopone alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16,
i lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori di azione.
 2. La sorveglianza sanitaria di cui al
comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a
livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su loro richiesta o qualora il medico
competente ne conferma l'opportunità


Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con
l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-decies (Sorveglianza sanitaria)






4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a
norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i
rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare
o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato
di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione analoga.
Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con
l’ammenda da euro 1549 a euro 4131
Art. 49-undecies (Deroghe)
3. …………. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni
indicate nelle deroghe.
 Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi
o con l’ammenda da euro 1549 a euro
4131

INQUINAMENTO ACUSTICO QUADRO NORMATIVO
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”
Direttiva 2002/49/CE del 26 giugno 2002
relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194:
Attuazione della direttiva 2002/49/CE
Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3
“Norme di indirizzo per il contenimento
e la riduzione dell’inquinamento acustico”
Compiti della Regione:
Nel breve termine
1. Comunicazione/individuazione “AGGLOMERATI”
2. Comunicazione/individuazione “ASSI STRADALI
PRINCIPALI” di competenza
Nel lungo termine
3. Adeguamento normativa regionale
Regolamenti di
attuazione:
la Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Divisione dei compiti
Lo Stato
Obiettivi
Le Regioni
Criteri e
Indirizzi
I Comuni
Attuazione
Competenze dello Stato e delle Regioni artt. 3 e 4
• Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo,
coordinamento o regolamentazione.
• Le Regioni definiscono con specifica normativa :
 i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale e
per la redazione dei piani di risanamento comunali;
 le modalità di coordinamento degli strumenti urbanistici di
pianificazione e programmazione con la classificazione
acustica del territorio;
Competenze delle Province artt. 5 e 14
Le competenze affidate alle Province sono quelle dell’art.
14 della legge 142/90 e riguardano le
funzioni
amministrative di interesse provinciale o sovra-comunale
per il controllo delle emissioni sonore.
Le Regioni e lo Stato possono delegare ulteriori funzioni
amministrative.
Competenze dei Comuni
art. 6
La competenza prioritaria è la classificazione in zone del territorio
comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio secondo i
criteri fissati dalle regioni. Alle zone poi si applicano limiti differenziati.
Dopo la classificazione acustica, l’adozione di piani dei risanamento
indicando tempi e modalità per la bonifica nel caso si superino i valori di
attenzione.
Piani di risanamento acustico
Quando?
Quali
contenuti?
art. 7
• superamento dei valori di attenzione;
• mancato rispetto del vincolo per cui non
possono confinare aree con Leq > 5dBA.
• individuazione tipologia e entità dei rumori;
• individuazione soggetti cui compete
l’intervento;
• indicazioni priorità, modalità e tempi del
risanamento;
• stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
• eventuali misure cautelari urgenti per la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica.
Competenze Comuni
PIANIFICAZIONE (art. 6)
CONTROLLI (artt. 6-14)
1 - PCCA
5 - In fase autorizzativa
documentazione impatto e
clima acustico (artt. 6-14)
2 - Coordinamento
strumenti urbanistici
6 - Controlli inquinamento
acustico sorgenti fisse e
traffico veicolare (art. 14)
3 - Piani Risanamento
acustico
7 - Controlli su attività
temporanee e rumorose
regolamentate (art. 14)
4 - Regolamenti
8 - Rilevazione e controlli
emissioni sonore dei veicoli
(art. 6)
LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE

L’adozione della classificazione acustica del territorio è un atto
che genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991
(D.P.C.M. 01.03.1991), che è stato poi ribadito dalla L.
447/1995, ancorché la sua esecuzione non sia sottoposta dalla
legge ad un termine perentorio;

La L.R. n.21/1999, anche se non ha previsto sanzioni per le
inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla
redazione del piano di classificazione acustico entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge; la maggioranza dei comuni
allo stato attuale non vi ha ancora provveduto;

La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella
suddivisione del territorio in zone acustiche con l’assegnazione,
a ciascuna di esse, di una delle 6 classi indicate nella Tab. A del
D.P.C.M. 14.11.1997; ad ognuna delle classi corrispondono
altrettanti limiti (limite di immissione – limite di emissione –
valori di qualità – valori di attenzione);

La zonizzazione fornisce il quadro di riferimento per valutare i
livelli di rumore nel territorio; su questa base verranno poi
programmati gli interventi di prevenzione o riduzione
dell’inquinamento acustico
Definizione rumore L. 447/95
inquinamento acustico:
l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da
 provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane
 pericolo per la salute umana (effetti extra-uditivi??)
 deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno
 tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
Definizioni art.2
Limite di
emissione
Limite di
immissione
valore massimo di rumore emesso da
una sorgente, misurato in prossimità
della stessa
valore massimo di rumore immesso da
una o più sorgenti, nell’ambiente
abitativo e nell’ambiente esterno,
misurato in prossimità dei ricettori
assoluto
differenziale
Valori di
attenzione
segnalano un potenziale rischio
Valori di
qualità
da conseguire nel breve, medio e lungo
periodo
Tecnico competente é la figura professionale idonea a :




effettuare le misurazioni;
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme;
redigere i piani di risanamento acustico ;
svolgere le relative attività di controllo.
PARAMETRI DI MISURA
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Si deve distinguere tra:

Comune
dotato
del
piano
di
classificazione acustica del territorio in
zone ai sensi dell’art.6, 1° comma,
della L.447/1995

Comune che non ha ancora provveduto
alla classificazione del territorio in
zone
COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO
Le imprese devono rispettare:
•
i limiti di emissione di cui all’art. 2 e alla tabella B del
d.p.c.m. 14.11.1997
•
i limiti assoluti di immissione di cui all’art. 3 e alla
tabella C del d.p.c.m. 14.11.1997
•
il limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del
d.p.c.m. 14.11.1997, salvo non siano ubicate in Classe
VI esclusivamente industriale
LIMITI DI EMISSIONE
Sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi da
una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa
* (art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95)
Classi di destinazione d’uso del
territorio
Diurno (06.00 -22.00)
Leq in dB (A)
Notturno (22.00 06.00) Leq in dB (A)
I aree particolarmente protette
45
35
II aree prevalentemente
residenziali
50
40
III Aree di tipo misto
55
45
IV aree di intensa attività umana
60
50
V aree prevalentemente
industriali
65
55
VI aree esclusivamente
industriali
65
65
* Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione,
precisando che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati dalle persone (art.2, comma 3,
d.p.c.m. 14.11.1997)
LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE
Sono riferiti al rumore risultante dall’insieme di
tutte le sorgenti sonore attive nell’ambiente
Classi di destinazione d’uso
del territorio
Diurno (06.00 22.00) Leq in dB (A)
Notturno (22.00 06.00) Leq in dB (A)
I aree particolarmente
protette
50
40
II aree prevalentemente
residenziali
55
45
III Aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività
umana
65
55
V aree prevalentemente
industriali
70
60
VI aree esclusivamente
industriali
70
70
COMUNE CHE NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLA
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE
Le imprese devono rispettare:
a) I limiti provvisori di accettabilità del rumore
secondo livelli differenziati a seconda delle
quattro zone acustiche previste dall’art.6
del d.p.c.m. 1.3.1991
b) Il limite differenziale di immissione di cui
all’art.4 del d.p.c.m. 14.11.1997 (su questo
punto vi è incertezza interpretativa) salvo
che non siano ubicate in Classe VI
esclusivamente industriale
I LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA’
DEL RUMORE
Sono contenuti all’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991 che opera la seguente
zonizzazione “automatica” del territorio nazionale:
Zone
Diurno
Leq (A)
Notturno
Leq (A)
Tutto il territorio nazionale
70
60
Zona A d.m. n.1444/68 (sono considerate Zone A le parti
del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi).
65
55
Zona B d.m. n.1444/68 (sono considerate Zone B le parti
del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate
diverse dalle zone A, nelle quali la superficie coperta dagli
edifici esistenti non sia inferiore ad un ottavo della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.)
60
50
Zona esclusivamente industriale
70
70
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (1)
I valori limite differenziali riguardano la
differenza tra il rumore ambientale (che è
rappresentato dal livello di pressione sonora
prodotta da tutte le sorgenti acustiche
esistenti ed attive in un dato luogo e durante
un determinato tempo) ed il rumore residuo
(costituito dal livello di pressione sonora
risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore
disturbanti) e sono:
 5 dB per il periodo diurno;
 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli
ambiente abitativi
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (2)
I limiti differenziali non si applicano:
 Nelle aree esclusivamente industriali (classe VI)
 Al rumore provocato dalle infrastrutture di
trasporto,
dalle
attività
non
produttive,
commerciali, professionali, ed infine dai servizi
comuni dell’edificio
 “in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile”, cioè se il rumore misurato a
finestre aperte è inferiore a 50 dB (A) di giorno
e 40 dB(A) di notte, ovvero a finestre chiuse è
inferiore a 35 dB (A) e 25 dB (A).
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (3)
Il criterio differenziale trova una speciale applicazione per
gli impianti a ciclo produttivo continuo non ubicati in zone
che abbiano una destinazione esclusivamente industriale
(D.M. 11.12.1996).
Per tali impianti si intendono:
1. quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza
provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o
alterazioni del prodotto o per necessità di continuità
finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico
essenziale
2. quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli
settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione
IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE
E’ controverso se tale limite si possa
applicare ai Comuni che non hanno adottato
la classificazione acustica:
a) pro l’applicazione del limite differenziale
vedasi Circolare Ministero dell’Ambiente
6.9.2004 in G.U. 15.9.2004 n.217, TAR
Toscana, sez.II, 24.1.2003 n.39, TAR Puglia
Sez. I, 24.1.2006 n. 488, TAR Trento n.
174/2005
b) Contra vedasi Consiglio di Stato, sez.IV,
18.2.2003, n.880 e TAR Veneto, sez.II,
28.5.2003, n.5123
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER
OTTENERE L’ELIMINAZIONE DEL DISTURBO
ACUSTICO

Prescrizione

Diffida

Ordinanza contingibile ed urgente (art.9 L. 447/1995)
Quale sia il tipo di provvedimento emanato esso deve
espressamente contenere la prescrizione nei confronti
dell’impresa affinché adotti ogni intervento utile a
determinare il rientro del rumore nei limiti di legge
I PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN CASO DI
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE

Irrogazione delle sanzioni amministrative

Emissione di provvedimenti amministrativi
per ottenere l’eliminazione del disturbo
acustico

Comunicazione in Procura della Repubblica
per la violazione dell’art.659 c.p. in caso di
inottemperanza alla adottata ordinanza
contingibile ed urgente
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Superamento dei limiti di emissione o di immissione (art.10,
comma 2° L.447/1995)

Superamento dei limiti provvisori fissati dal
1.3.1991 (art.8, comma 2° d.p.c.m . 14.11.1997)

Violazione dei regolamenti statali di esecuzione o di altre
disposizioni statali, regionali o locali (art.10, comma 3°
L.447/1995)

Inottemperanza al limite differenziale per gli impianti a
ciclo continuo (art.5, d.m. 11.12.1996)

Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato
dalla P.A. ai sensi dell’art.9 L.447/1995 (art.10, comma 1°
L.447/1995)
d.p.c.m.
Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo
pecuniario, variabili da un minimo
di € 260,00 ad un massimo di € 10.400,00
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE
DALLA L.R. PUGLIA N.3/2002

Violazione delle disposizioni riguardanti art 3 (valori limite
di rumorosità)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 11 (piano di
risanamento delle imprese)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 12 (nuove
attività)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 16 (attività
all’aperto) art.17 (attività temporanee)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 18 (competenze
del comune)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 14 (mezzi
pubblici)
Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo
pecuniario, variabili da un minimo di € 260 ad un massimo
di € 4700
LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- DEFINIZIONE -
“qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, il sindaco ….. con provvedimento
motivato può ordinare il ricorso temporaneo a
speciali
forme
di
contenimento
o
di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività” (art.9 L. 447/1995)
LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- PRESUPPOSTI  Necessità di provvedere con immediatezza in ordine
a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile,
cui non sarebbe possibile far fronte ricorrendo agli
strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (es.
ordinanze, diffide, ecc..)
 Necessità che sussista una situazione di pericolo per
l’incolumità pubblica, quale ragionevole probabilità
che accada un evento dannoso nel caso in cui il
Comune non intervenga prontamente
 Il pericolo, cui si intende fra fronte, deve minacciare
un interesse di natura generale
Controlli di competenza della P.A.
• sorgenti fisse (produttive di beni e di servizi, artigianali,
sportive, ricreative o connesse ad esigenze professionali….)
• infrastrutture traffico
• attività temporanee
• attività rumorose indicate nei regolamenti
• emissioni veicoli
Controlli non di competenza della P.A.
Rumore “domestico”
Il criterio differenziale non si applica:
alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non
connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
(art. 4 comma 3 D.P.C.M. 14/11/97)

• le problematiche di rumore “domestico” devono essere
disciplinate in sede giudiziaria, non amministrativa (fatti salvi
aspetti art. 659 cp)
• eventuali “responsabilità” in caso di edifici costruiti dopo il
febbraio 1998 in vigenza del D.P.C.M. 05/12/97
PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (1)
“il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di … rumori … derivanti dal fondo del
vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto
anche riguardo alle condizioni dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le
ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso” (art. 844 c.c.)
PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI
SONORE (2)
 Scopo della norma è quello di tutelare il godimento fondiario
rispetto alle immissioni sonore e di altro tipo
 L’accertamento viene effettuato dal giudice civile, attraverso
un prudente apprezzamento che tenga conto della
particolarità della situazione concreta, ovvero delle condizioni
naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione,
come, per es. la rumorosità di fondo, con riferimento alla
normale tollerabilità del fenomeno (cfr. Cassaz. Civ., sez.II,
03.08.2001 n.10735 la quale afferma che “il limite di 3 db di
incremento del rumore rappresenta un valido ed equilibrato
parametro di valutazione tale da consentire un idoneo
contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari”)
 La legge quadro sull’inquinamento acustico (L.477/1995) e il
d.p.c.m. 1.3.1991 non trovano applicazione nei rapporti tra
privati (Cass.civ., se.II, 27.1.2003, n.1151; Cass.civ., sez.II,
3.8.2001, n.10735)
PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI
SONORE (3)
Il proprietario che si ritiene danneggiato può adire la giustizia civile per:
far accertare l’illegittimità delle immissioni chiedendo
A) l’inibizione assoluta dell’attività inquinante o l’imposizione di determinati
accorgimenti tecnici idonei a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti della
tollerabilità;
B) il risarcimento:
b1) del danno patrimoniale, ovverosia della effettiva diminuzione del
patrimonio subita;
b2) del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) che si determina sulla
base dell’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale deve
preventivamente verificare se l’evento dannoso rivesta gli estremi del reato per
poi proporzionare, in via equitativa, la misura del danno alla gravità del reato e
all’entità del turbamento ingiusto dello stato d’animo;
b3) del danno biologico (ex art. 2043 c.c. e 32 Cost.) che implica una
diminuzione durevole del benessere morale e materiale
b4) del c.d. “danno esistenziale da inquinamento ambientale”, cioè il danno
derivante dalle alterazioni non direttamente riconducibili ad una lesione psichica
accertabile medicalmente che, tuttavia, appaia suscettibile di tutela, provocando
una alterazione nel modo d’essere dell’individuo, ledendone i diritti fondamentali
quali la serenità domestica (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.02.2003 n. 974)
ART. 844 C.C. - ambito
applicazione
anche se l’attività generatrice di
immissioni è lecita e svolta secondo le
norme previste , ciò non vale ad
esonerare il soggetto titolare dalle
responsabilità ex. Art. 844 cc
 D.P.C.M. 14/11/97 carattere
pubblicistico (finalità di interesse
pubblico) e opera nei rapporti tra i
privati e la pubblica amministrazione
(accertamenti ARPAT)
 art. 844 CC a presidio del diritto di
proprietà volto a disciplinare i rapporti di
natura patrimoniale tra i privati di fondi
ART. 844 C.C. - criticità
Camera dei Deputati - proposta legge per
modifica art. 844 cc in materia di
inquinamento acustico

raccordare il disposto art. 844 cc con art. 4
del D.P.C.M. 14/11/97 per “consentire alle
ditte una certezza nel loro operare
quotidiano” prevedendo la seguente
modifica:
“ i limiti di normale tollerabilità sono quelli
indicati dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.C.M.
14/11/97
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
art 659 c.p.
 “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazione
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo
delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi
o con l’ammenda fino a € 309”
 “si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita
una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
(Art. 659, 1^ comma, C.P.)
 Il reato si manifesta attraverso una “condotta tipica”
(schiamazzi o rumori ….)
 Può essere commessa da “chiunque”
 Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti
emissioni sonore che superino il limite della normale
tollerabilità concretamente apprezzabile in relazione
all’ambiente e all’ora (reato di pericolo)
 Il reato può essere realizzato anche nello svolgimento di
attività legittima sotto il profilo amministrativo in quanto si
valuta soltanto il disturbo arrecato ai terzi mediante la
condotta descritta dalla norma
 Non è configurabile la colpa del titolare di uno stabilimento
industriale che abbia adottato, anche con notevole anticipo
rispetto alle ditte concorrenti e considerevole dispendio di
risorse in termini economici, tecnologie di intervento
altamente qualificate per prevenire le immissioni (Cass.
pen., 19.3.1996 n. 204635)
LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE
(Art. 659, 2^comma, C.P.)
 È un reato “proprio” (esercizio di professione o
mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le
prescrizioni dell’autorità)
 L’illiceità penale dell’attività può essere affermata
solo se l’esercizio dell’attività si verifica fuori dai
limiti modali, spaziali o temporali imposti dalla legge
o
da
altro
provvedimento
(es.
svolgimento
dell’attività rumorosa in orari diversi da quelli
stabiliti dal regolamento comunale)
 La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma
che la condotta costituita dal superamento dei limiti
di accettabilità di emissioni sonore derivanti
dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi non
costituisce più reato ma illecito amministrativo ai
sensi dell’art.10, comma 2°, della L. 447/1995 (da
ultima Cass. pen., sez.I, 26.4.2000, n.3123; per
l’opposto e minoritario indirizzo interpretativo cfr.
Cass. pen., sez.I, 19.5.1998, n.2316)
FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA
Si afferma comunemente in giurisprudenza che per la
valutazione relativa all’accertamento in concreto
della potenzialità diffusiva delle immissioni sonore e
del pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle
persone a causa del superamento dei limiti di
tollerabilità non vi è alcuna necessità di ricorrere ad
una perizia fonometrica realizzata sulla base dei
metodi di valutazione previsti dalle normative
pubblicistiche, allorché il Giudice, basandosi su altri
elementi probatori acquisiti agli atti (soprattutto le
dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado
di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori
percepiti), si sia formato il convincimento che per le
sue modalità d’uso la fonte sonora emetta suoni
fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di
normale tollerabilità.
(Cass. pen., sez.I, 6.3.1997, n.3000; Cass. pen., sez.I,
28.6.1996, n.7768; Cass. pen., sez.I, 7.4.1995,
n.5215)
D.P.C.M. del 14/11/1997 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”.
Disciplina i valori limite di emissione e immissione e i
valori di attenzione e qualità, per la classificazione
acustica del territorio comunale.
Mantiene, in analogia alle precedenti normative, i
limiti differenziali di immissione (5 dB[A] per il
periodo diurno e 3 dB[A] per quello notturno),
modificandone le modalità di verifica.
Nel contempo stabilisce che il criterio differenziale
non si applica alla rumorosità prodotta dalle
infrastrutture per il trasporto (stradali, ferroviarie,
aeroportuali
e
marittime)
e
da attività e
comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali.
Documentazione clima acustico
(art. 8 comma 3, Legge 447/95)
Obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione di:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali
prossimi ad aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e
pubblici esercizi (ove sono installati macchinari od impianti
rumorosi) impianti sportivi e ricreativi.
Criticità documentazione clima acustico
 mancanza di presentazione documentazione clima acustico
per edificazione vicino ad infrastrutture
 necessità di regolamentazione attività edilizia in vicinanza
della infrastrutture di traffico e di aree produttive (prevedendo
norme eventuali nel RU)
scarsa considerazione dei progettisti nella dislocazione spazi
immobili e requisiti passivi edifici D.P.C.M. 05/12/97
(obbligatori in base alla DGR 788/99)
 mancanza nella normativa di obbligo documentazione clima
acustico in vicinanza di zone produttive (da prevedere nei
regolamenti)
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Titolo - Scuola Edile Taranto