COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 30.5.2001
COM(2001) 283 definitivo
2001/0119 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del
tabacco
(presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2,
e degli articoli 55 e 95 del trattato CE)
RELAZIONE INTRODUTTIVA
1.
INTRODUZIONE
La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a
regolamentare la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, ad
eccezione di quella televisiva, già coperta da altra legislazione comunitaria. Essa regolamenta,
entro i limiti necessari per il completamento del mercato interno, le norme riguardanti la
pubblicità a favore del tabacco che si avvale dei servizi della società dell’informazione, e la
distribuzione gratuita dei prodotti del tabacco in grado di compromettere le presenti
disposizioni.
Essa sostituisce talune disposizioni della direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998 che è stata
annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee1.
Essa tiene inoltre conto della legislazione degli Stati membri e dello sviluppo delle norme
internazionali in materia. Essa è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri al fine di eliminare le barriere al funzionamento del
mercato interno, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi nel
rispetto delle norme della direttiva.
La presente proposta non tratta argomenti quali la pubblicità indiretta, il monitoraggio delle
opere pubblicitarie dei produttori di tabacco o i distributori automatici, che verranno
esaminati nel contesto di una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla base degli
articoli 152 e 153 del trattato in fase di elaborazione presso la Commissione.
2.
CONTESTO
La regolamentazione della pubblicità e della sponsorizzazione a favore del tabacco a livello
degli Stati membri è motivata dalla preoccupazione relativa al collegamento tra il consumo di
tabacco e la sua promozione. La prevenzione del consumo di tabacco è una priorità di sanità
pubblica negli Stati membri, e molti di essi hanno scelto di limitare e regolamentare la
promozione del tabacco per ridurre l’attrazione di questo tossicomanogeno. Con queste
azioni, la variazione che ne risulta nelle disposizioni legislative e regolamentari a livello
nazionale ha originato differenze nel trattamento degli operatori economici nel mercato
interno.
3.
BASE GIURIDICA
La proposta si basa sugli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, prendendo come base un
elevato livello di tutela della pubblica salute. Si tiene inoltre conto delle questioni relative alla
pubblica salute sollevate dagli Stati membri che sono state sottoposte all’esame della
Commissione (articolo 95, paragrafo 8).
1
Causa C-376/98 del 5 ottobre 2000, Germania contro Parlamento e Consiglio.
2
Nell’elaborare la presente proposta, la Commissione ha tenuto debito conto della suddetta
sentenza della Corte di giustizia. Detta sentenza ha annullato la direttiva 98/43/CE sulla
pubblicità del tabacco e ha chiarito le condizioni per l’adozione delle direttive ai sensi del
fondamento giuridico di cui all'articolo 95 del trattato CE2.
4.
RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Molti Stati membri hanno adottato disposizioni legislative per regolamentare la pubblicità e la
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Altri stanno mettendo a punto iniziative di
legge in questo settore. Il campo di applicazione delle legislazioni nazionali varia
grandemente. Tuttavia, tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva 89/552/CEE che
impone un divieto alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco (artt. 13 e 17).
Si possono distinguere tre categorie di paesi se si raffrontano le legislazioni nazionali in
materia di pubblicità dei prodotti del tabacco e relativa sponsorizzazione.
4.1.
Restrizioni limitate sulla pubblicità del tabacco
4.1.1. Lussemburgo3
La pubblicità è consentita nelle rivendite, sulla stampa e a certe condizioni, sui poster.
Esistono restrizioni sul contenuto della pubblicità e le avvertenze sui rischi sono obbligatorie.
4.1.2. Svezia4
Tutte le forme di commercializzazione dei prodotti del tabacco devono essere moderate, ad
esempio non è possibile la pubblicità esterna in luoghi pubblici o interna in luoghi frequentati
per lo più da giovani al di sotto di 20 anni. La distribuzione gratuita e la sponsorizzazione
sono soggette alle stesse condizioni di moderazione. La pubblicità commerciale sulla stampa
e radiotelevisiva è vietata nella misura in cui detta pubblicità è volta a commercializzare i
prodotti del tabacco ai consumatori.
È previsto un divieto sulla pubblicità indiretta (esso richiede tuttavia un emendamento alla
legge sulla libertà di stampa).
4.1.3. Spagna5
La pubblicità del tabacco è proibita solo sulle reti televisive e nei luoghi in cui la vendita di
tabacco oppure il suo consumo sono vietati. La sponsorizzazione di programmi televisivi da
parte di persone o società è vietata qualora la loro attività principale fosse la produzione o la
vendita di prodotti per cui la pubblicità è vietata. Alcune comunità autonome si spingono
oltre, proibendo ad esempio la pubblicità su programmi o pubblicazioni destinati ai minori,
oppure una pubblicità esterna o la distribuzione gratuita (per minorenni o per tutti).
2
3
4
5
Vedasi paragrafi 98, 100, 111 e 117 della sentenza.
Atto del 24 marzo 1989 sulla restrizione della pubblicità del tabacco e il divieto di fumare in taluni
luoghi. Regolamento Granducale di esecuzione del 6 marzo 1995.
Atto sul tabacco (1993:581) Stoccolma, 3 giugno 1993.
Legislazione nazionale: legge n. 34/1988 sulla pubblicità, legge n. 25/1994.
3
4.1.4. Grecia6
La pubblicità diretta o indiretta del tabacco è proibita sulle reti radiotelevisive. Su altri mezzi
– cinema o stampa – la pubblicità del tabacco è possibile solo se riporta un’avvertenza dei
rischi per la salute. La pubblicità dei prodotti del tabacco è proibita nei servizi di assistenza
sanitaria, negli istituti scolastici, nei centri giovanili e negli impianti sportivi.
4.1.5. Germania7
La pubblicità radiotelevisiva a favore del tabacco è proibita. Per gli altri mezzi esistono
restrizioni sul contenuto di tale pubblicità: essa non può contenere frasi o descrizioni che
possano dare l’impressione che l’uso dei prodotti del tabacco sia innocuo per la salute; essa
non può essere destinata al pubblico giovanile; non può presentare il fumo come una cosa
raccomandabile; non può presentare i prodotti del tabacco come naturali. Inoltre è vietato
promuovere i prodotti del tabacco con qualsiasi mezzo ingannevole o falso.
4.1.6. Austria8
La pubblicità a favore del tabacco è vietata in taluni casi: sulle reti radiotelevisive, negli
spettacoli cinematografici accessibili ai giovani, nelle vicinanze di scuole o di centri giovanili
o quando sia specialmente indirizzata alla gioventù. Taluni restrizioni sono applicate alla
pubblicità di talune sigarette (senza filtro...) o al contenuto di questa pubblicità (che
rappresentano modelli di giovani che fumano, oppure attraverso fumetti...). La distribuzione
gratuita dei prodotti del tabacco è vietata, così come la distribuzione di articoli collegati ai
prodotti del tabacco ai bambini o agli adolescenti oppure la distribuzioni di articoli
pubblicitari destinati ai bambini. Tuttavia, la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco non
deve essere combinata alla pubblicità di altri prodotti; la pubblicità tramite poster, mezzi
stampati oppure cinema deve contenere un’avvertenza sui rischi per la salute. Le restrizioni
non devono essere eluse da pubblicità indiretta per prodotti non di tabacco che ricordano
prodotti di tabacco. La sponsorizzazione è consentita quando si conforma alle restrizioni
succitate.
4.2.
Divieto totale di pubblicità del tabacco
4.2.1. Francia9
La Francia ha una regolamentazione basata su un divieto totale (diretto o indiretto) di far
pubblicità a favore dei prodotti del tabacco sebbene siano consentite eccezioni (pubblicità ai
punti di vendita soggetta a severe restrizioni). Il divieto è esteso alla sponsorizzazione e alla
distribuzione gratuita. Ciascun imballaggio di prodotti del tabacco reca un’avvertenza sui
rischi per la salute.
6
7
8
9
Due decisioni ministeriali del 29 maggio 1989 riguardanti la pubblicità del tabacco.
Legge del 9 settembre 97, modificata il 20 luglio 2000.
Legge sul tabacco (BGBl. 431/1995).
Legge 91-32 del 10 gennaio 1991 sul controllo dell’abuso del tabacco e di alcol (cosiddetta legge Evin).
4
4.2.2. Italia10
Qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità dei prodotti del tabacco e di altri prodotti
(contenenti un simbolo di prodotti del tabacco) il cui scopo o effetto sia quello di promuovere
il tabacco, è proibita. Sugli imballaggi del tabacco deve figurare un’avvertenza sui rischi per
la salute. Tuttavia la sponsorizzazione di eventi a beneficio dei prodotti del tabacco non è
regolamentata.
4.2.3. Portogallo11
Il Portogallo applica un divieto totale di tutte le forme di pubblicità dei prodotti del tabacco,
attraverso qualsiasi mezzo che cada sotto la giurisdizione dello Stato portoghese (deroga per
taluni eventi sportivi fino al 2001). La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di
persone o società la cui principale attività sia la produzione o la vendita dei prodotti del
tabacco è vietata.
4.2.4. Finlandia12
La pubblicità diretta o indiretta del tabacco, dei prodotti del tabacco, di imitazioni del tabacco
e di accessori per il fumo è vietata. La pubblicità indiretta include la promozione dei prodotti
del tabacco attraverso la pubblicità di altri prodotti che fanno uso di un simbolo identificabile
di un prodotto del tabacco; l’associazione del tabacco alla vendita di altri prodotti o forniture
di servizi è vietata. Questa legge non si applica alla pubblicità su pubblicazioni straniere
stampate il cui scopo principale non sia la pubblicità del tabacco.
4.3.
Mutamenti legislativi in corso
4.3.1. Regno Unito13
Il progetto di legge sulla pubblicità e la promozione del tabacco vieta la pubblicità e la
promozione il cui obiettivo e l’effetto sia di promuovere un prodotto del tabacco; esso include
la pubblicità nella stampa o nei mezzi elettronici, la distribuzione gratuita, la “condivisione di
marche” (brandsharing), la ripartizione delle marche e la sponsorizzazione (se lo scopo o
l’effetto è di promuovere un prodotto del tabacco). Le esenzioni principali riguardano la
pubblicità presso i punti di vendita; le comunicazioni per il commercio del tabacco dirette a
persone che lavorano in detto settore, la pubblicità su pubblicazioni il cui mercato principale
non sia il Regno Unito. I commercianti al dettaglio di tabacco possono fare una pubblicità più
importante all’interno e all’esterno del loro negozi.
10
11
12
13
Legge n. 52 del 22 febbraio 1983, decreto ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991.
Decreto n. 421/80 del 30 settembre 1980, decreto n. 226/83 del 23 maggio 1983, emendato dal
decreto n. 330/90 del 23 ottobre 1990 (regolamento sulla pubblicità) e dal decreto n. 275/98 del
9 settembre 1998.
Legge sulle disposizioni per ridurre il fumo, n. 693/1976 (emendamenti fin dal 1976).
Progetto di legge sulla pubblicità e la promozione del tabacco, 14 dicembre 2000 (Progetto 6).
5
4.3.2. Irlanda
Situazione attuale: Legge sui prodotti del tabacco (Controllo e pubblicità, sponsorizzazione e
promozione commerciale), 1978 (n. 27 del 1978). Sono seguite disposizioni di diritto derivato
(Strumenti regolamentari) nel 1991, 1996 e 2000.
La pubblicità sui mezzi elettronici e stampati è vietata (con deroghe molto limitate), così
come la sponsorizzazione che generi una pubblicità a favore dei prodotti del tabacco.
Nuova proposta legislativa: tutte le forme di pubblicità dei prodotti del tabacco o del nome o
delle marche dei produttori devono essere vietate, inclusa la pubblicità nel punto di vendita.
La vendita, la distribuzione o la preparazione di materiale contenente pubblicità sul tabacco
verranno considerate reati. Tutte le forme di sponsorizzazione saranno vietate, inclusa la
sponsorizzazione che non conduce direttamente alla pubblicità.
4.3.3. Paesi Bassi
Situazione attuale: esiste un codice di autoregolamentazione dell’industria del tabacco per
tutte le forme di promozione del tabacco (ad eccezione della pubblicità radiotelevisiva del
tabacco e della sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di società produttrici di
tabacco, che sono vietate – Legge sul tabacco, legge sui media): alcune disposizioni
importanti sono costituite da restrizioni sul commercio del tabacco nei cinema, sulla
distribuzione di campioni o di pubblicità alla gioventù.
Proposte legislative: vi è un nuovo emendamento (governativo) all’attuale proposta di legge
presso il Parlamento per rafforzare la legislazione sul tabacco (Kamerstukken II, 1998-1999,
26 472, numero 1-7). Tutte le forme dirette o indirette di commercializzazione, pubblicità
promozione, sponsorizzazione del tabacco saranno vietate non appena possibile (esenzione
per forme limitate di pubblicità presso i punti di vendita). Le deroghe riguarderanno
l’applicazione di tempo per la sponsorizzazione e la pubblicità sulla stampa.
4.3.4. Danimarca14
Tutte le forme di prodotti di tabacco sono vietate. Le esenzioni principali riguardano le
comunicazioni indirizzate agli specialisti nell’ambito dell’industria; la pubblicità presso i
punti di vendita (a condizioni molto severe); pubblicità su opuscoli pubblicati in altri paesi, a
meno che l’obiettivo principale sia di pubblicizzare il tabacco in Danimarca, l’uso di un
nome, usato prima del 13 dicembre 2000, sia per i prodotti del tabacco o per altri prodotti per
pubblicizzare tali altri prodotti sotto una forma in cui esso differisca chiaramente dalla
comparsa del nome di un prodotto di tabacco; l’uso di un nome, ben noto come prodotto del
tabacco, nella pubblicità di altri prodotti e servizi, purché questi altri prodotti o servizi siano
solo commercializzati in una zona geografica ristretta. La sponsorizzazione dei prodotti del
tabacco è vietata, così come qualsiasi altra forma di distribuzione volta a promuovere la
vendita di prodotti del tabacco.
14
Legge n. L 134, presentata il 13 dicembre 2000 (proposta di legge per il divieto della pubblicità sul
tabacco), data di entrata in vigore prevista: 1° luglio 2001.
6
4.3.5. Belgio15
La sponsorizzazione e la pubblicità a favore del tabacco sono proibite sia per le forme dirette,
sia per le forme indirette (distribuzione gratuita e pubblicità di prodotti risultanti da una
diversificazione della marca sono considerate come forme indirette di pubblicità). Le
eccezioni riguardano i punti di vendita e le pubblicazioni stampate al di fuori del Belgio, se il
loro principale mercato non è il Belgio.
La Corte di arbitraggio (decisione n. 102/99 del 30 settembre 1999) ha annullato le
disposizioni relative alla sponsorizzazione di eventi internazionali e la pubblicità indiretta.
Altri casi sono ancora pendenti davanti ai tribunale.
5.
RACCOMANDAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Le suddette disposizioni sono in accordo con le raccomandazioni emanate dal comitato
consultivo per la prevenzione del cancro della Commissione16, e con quelle dell’Assemblea
mondiale della sanità dell’OMS17. Le misure proposte tengono inoltre conto del parere del
comitato consultivo dei consumatori della Commissione, su una politica comunitaria
socialmente responsabile in materia di tabacco, adottato il 14 giugno 1999.
Viene attirata particolare attenzione sul lavoro in corso presso l’Organizzazione mondiale
della sanità sulla prevenzione del fumo. La 52esima Assemblea mondiale della sanità del
24 maggio 1999 ha deciso di costituire una delegazione intergovernativa di negoziazione per
elaborare e negoziare la proposta di convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco e
possibili protocolli allegati, aperta alla partecipazione di organizzazioni regionali
d’integrazione economica. La Commissione partecipa ai negoziati sulla base di un mandato
attribuitole dal Consiglio nell’ottobre 1999. La prima sessione negoziale ha già avuto luogo e
la seconda si è svolta dal 29 aprile al 5 maggio 2001.
Nel quadro dei negoziati per la suddetta convenzione, si sta dedicando particolare attenzione
all’elaborazione di disposizioni per regolamentare la pubblicità del tabacco, la
sponsorizzazione e altre forme di promozione del tabacco. Ciò avrà un impatto sull’esistente
acquis comunitario.
La relazione della Banca mondiale sul controllo del tabacco18 conclude che il divieto della
pubblicità e della promozione si rivela efficace, ma solo se globale e aplicato a tutti i media e
a tutti gli usi di marche e logo.
6.
SVILUPPI NELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA
La pubblicità televisiva e la relativa sponsorizzazione dei prodotti del tabacco sono
completamente vietati dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, emendata, sul coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive.
15
16
17
18
Legge del 10 dicembre 1997 sulla pubblicità del tabacco.
Allegato finale al documento COM(96) 609 definitivo.
Tabacco o salute, relazione dell’OMS, Ginevra, 1997, pag. 49.
Curbing the Epidemic, Banca mondiale, Washington, 1999.
7
Il testo prevede tutte le forme di pubblicità televisiva delle sigarette e altri prodotti del tabacco
da vietare (articolo 13). Esso prevede inoltre che i programmi televisivi non siano
sponsorizzati dai prodotti di tabacco (articolo 17).
La direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco è stata annullata dalla Corte
di giustizia il 5 ottobre 2000 con sentenza C-376/98.
7.
CONTENUTO DELLA PRESENTE PROPOSTA
7.1.
Introduzione
I mezzi di diffusione dell’informazione nei quindici Stati membri sono sempre più di natura
transfrontaliera. Di conseguenza, gli abitanti degli Stati membri sono sempre più in contatto
con i media degli altri Stati membri, sia sotto forma di trasmissione radio, televisive,
proiezioni di film, stampa, servizi della società dell’informazione e poster. La pubblicità per i
prodotti del tabacco segue questa tendenza, particolarmente a causa della sua natura
centralizzata e del fatto che i produttori multinazionali utilizzano temi che hanno una
attrazione comunitaria, per non dire internazionale.
La pubblicità è un’importante attività economica, che deriva dai diritti più fondamentali.
Tuttavia, i legislatori negli Stati membri hanno sentito la necessità di restringere l’esercizio di
questi diritti per proteggere il pubblico interesse e, in particolare, la salute. Queste restrizioni
che talvolta si traducono in un divieto totale riguardano in particolare la pubblicità di taluni
prodotti, indipendentemente dal fatto che la loro vendita sia legale oppure no. Negli Stati
membri tali restrizioni esistono per le droghe, le armi da fuoco, i prodotti farmaceutici,
l’alcool, i giocattoli, ecc.
7.2.
Pubblicità del tabacco e mercato interno
Queste differenze nelle regolamentazioni degli Stati membri, come citato sopra, creano
ostacoli alla circolazione di servizi, prodotti e media pubblicitari. Queste barriere non sono
soltanto potenziali, ma bensì reali. In questo contesto, la Commissione ha già ricevuto reclami
emananti da vari Stati membri.
L’instaurazione del mercato interno prevista all’articolo 14 del trattato comporta
l’armonizzazione delle disposizioni nazionali sulla pubblicità dei prodotti del tabacco in taluni
mezzi d’informazione, incluse le trasmissioni radiofoniche.
È importante garantire la libera circolazione dei prodotti, dei mezzi di sostegno per la loro
pubblicità e la libera prestazione dei servizi in questo settore per prevenire l’insorgere di
ostacoli agli scambi sulla base dell’inosservanza delle disposizioni nazionali riguardanti la
pubblicità diretta dei prodotti del tabacco e la relativa sponsorizzazione.
In questo contesto, visto lo stato attuale della legislazione degli Stati membri e la
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee19, l’armonizzazione può
basarsi logicamente soltanto sul divieto della pubblicità sulla stampa e su altre pubblicazioni
stampate, nonché sulla sponsorizzazione che coinvolga più di uno Stato membro. La
19
Causa C-376/98 del 5 ottobre 2000.
8
pubblicità via Internet e la distribuzione gratuita devono essere regolamentate da queste
disposizioni al fine di garantire la loro applicabilità e la loro coerenza.
Le esigenze in materia di protezione della salute sono chiaramente enunciate nelle
disposizioni dell’articolo 95 del trattato riguardanti la realizzazione del mercato interno.
L’articolo 95, paragrafo 3, recita: “La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1
in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa
su un livello di protezione elevato […]”. Di conseguenza, il legislatore comunitario deve tener
conto delle esigenze di tutela della salute che toccano direttamente la realizzazione e il
funzionamento del mercato interno.
Come si è visto nella rassegna della legislazione nazionale, i futuri sviluppi in numerosi Stati
membri sono orientati verso restrizioni sempre più severe della pubblicità. Infine, anche in
assenza di un’azione comunitaria, l’evoluzione naturale in questo settore sembra condurre la
legislazione dei vari Stati membri dell’Unione europea verso un divieto totale di qualsiasi
pubblicità a favore del tabacco. Tuttavia, malgrado questa tendenza, permangono divergenze
importanti in materia di approccio e di contenuto a livello nazionale.
La stessa tendenza si riscontra anche sul piano internazionale, così come nei negoziati in
corso per elaborare una convenzione quadro dell’OMS sulla lotta contro il tabacco. Pertanto
un primo passo verso l’armonizzazione, regolamentando la pubblicità sulla stampa e la
sponsorizzazione transfrontaliera, contribuirebbe in questo contesto a garantire la libera
circolazione, senza alcun ostacolo, di questi mezzi e prodotti pubblicitari. Una disposizione
supplementare riguardante la pubblicità nei servizi della società dell’informazione, nelle
radiotrasmissioni e tramite la distribuzione gratuita sembra anche essere necessaria per
completare le normative relative al mercato interno e per evitare qualsiasi elusione.
Si possono verificare casi di restrizione delle condizioni di concorrenza a causa delle
variazioni nelle norme che reggono la sponsorizzazione del tabacco, particolarmente per
quanto riguarda gli eventi sportivi.
7.3.
Conseguenze sanitarie del consumo di tabacco
Nella Comunità europea il consumo di tabacco – e più particolarmente il consumo di
sigarette – è in genere considerato come un’abitudine sociale accettata, ed ha acquisito, in
particolare presso i giovani, un’immagine positiva che è stata favorita dalla pubblicità. Il
consumo di tabacco costituisce attualmente uno dei nostri principali problemi di salute. I
pericoli collegati al tabagismo possono essere divisi in due categorie:
7.3.1. Pericoli per il singolo fumatore: la metà dei fumatori finisce per essere uccisa dalla
loro abitudine, a meno che essi non riescano a smettere
Studi sui pericoli del consumo regolare/continuo di sigarette mostrano che il rischio è elevato
per i singoli che hanno cominciato a fumare all’inizio della loro vita di adulti e che non hanno
mai smesso. In genere, la metà di tutti i fumatori regolari finiscono per essere uccisi dal
tabacco, un quarto in età avanzata e un quarto in età media (35-69 anni) 20. Quelli che muoiono
a causa del tabacco in età avanzata avrebbero potuto morire a causa di qualunque altra
malattia più tardi, ma quelli che sono vittime del tabacco nel pieno dell’età perdono, in media,
circa 20-25 anni di speranza di vita. Ma, anche tra i 35 e i 69 anni, quelli che smettono di
20
Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 40 years'
observations on male British doctors. BMJ 1994; 309: 901-11.
9
fumare prima di ammalarsi evitano gran parte del rischio di essere uccisi dal tabacco, e il fatto
di smettere prima dell’età media è ancora più efficace21.
7.3.2. Pericoli per la popolazione dell’Unione europea: 500 000 decessi (400 000 uomini +
100 000 donne) dovuti al tabacco ogni anno
Nella maggior parte dei paesi europei, gli uomini iniziano a fumare prima delle donne, e
mentre l’epidemia si è stabilizzata a 400 000 decessi per gli uomini dovuti al tabacco/anno in
Europa, l’epidemia presso le donne, che comporta 100 000 decessi dovuti al tabacco/anno
continua ad aumentare. Tra questi decessi dovuti al tabacco in Europa, 200 000 sono il
risultato di cancro, mentre 300 000 di altre malattie. Il tabacco è attualmente all’origine di
circa il 25% delle morti per cancro in Europa (39% presso gli uomini, 8% presso le donne –
ma i decessi dovuti al tabacco presso le donne sono in continuo aumento). I decessi in età
avanzata sono inevitabili, ma quelli che si producono tra i 35 e i 69 anni sono evitabili: un
quarto di tutti i decessi che sopravvengono in età media in Europa sono oggi causati dal
tabacco. Se gli attuali schemi di mortalità perdurano, nel corso dei prossimi 40 anni si
avranno 20 milioni di decessi dovuti al tabacco in Europa, la metà in età media e l’altra metà
in età avanzata, e solo un arresto generalizzato del consumo di tabacco presso gli adulti
fumatori, oggi, consentirà di ridurre sostanzialmente questi dati22.
Per quanto riguarda le sottili implicazioni della pubblicità di un prodotto quale il tabacco,
l’esempio del Regno Unito è significativo. In questo Stato membro, due terzi dei fumatori
adulti affermano di voler smettere di fumare, ma la metà condivide l’opinione che fumare non
è tanto pericoloso, altrimenti il governo non autorizzerebbe la pubblicità a favore del
tabacco23. La questione viene ora affrontata da questo Stato membro tramite proposte di
normativa. Analogamente, in uno studio commissionato dal Ministero della sanità tedesco si
conclude che “i dati sono talmente conclusivi da giustificare un pacchetto di provvedimenti di
politica sanitaria che includa il divieto di pubblicità”24.
Gli Stati membri sono consci di questa situazione e hanno fatto della prevenzione del
tabagismo uno degli obiettivi prioritari del programma “L’Europa contro il cancro” fin dal
1986. Questa priorità è stata mantenuta nei susseguenti programmi. Inoltre, una
raccomandazione è stata adottata dal comitato degli oncologi ad alto livello della
Commissione ad Helsinki nell’ottobre 1996, la quale è stata inclusa nell’allegato alla
comunicazione della Commissione sul ruolo attuale e di prospettiva della Comunità nel
combattere il consumo di tabacco25. Questo obiettivo prioritario si riflette inoltre nella
relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni sui progressi conseguiti nella protezione della sanità
pubblica contro gli effetti nocivi del consumo del tabacco26.
21
22
23
24
25
26
Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C Jr. Mortality from smoking in developed countries
1950-2000. Oxford University Press, Oxford, 1994.
Peto R, Darby S, Deo H, Silcocks P, Whitley E, Doll R. Smoking, smoking cessation, and lung cancer
in the UK since 1950: combination del national statistics with two case-control studies. BMJ 2000; 321:
323-9.
Economics & Operational Research Division. Effects of tobacco advertising on tobacco consumption
(pagina 21). UK Department of Health 1992.
Advertising and tobacco consumption, Harewinkel and Pohl, Kiel, 1998.
COM(96) 609 def.
COM(1999) 407 def.
10
7.4.
L’influenza della pubblicità sul consumo del tabacco
In questo contesto, la pubblicità sembrerebbe essere uno dei fattori responsabili della crescita
del mercato dei prodotti del tabacco. L’abbondanza di parole e di immagini che cercano di
promuovere il consumo di prodotti del tabacco dissimula qualsiasi allusione alla nocività del
tabacco e incita i giovani ad adottare ciò che sembra essere un tipo di comportamento
socialmente accettabile.
Sebbene l’insieme dell’opinione pubblica non accetti che la pubblicità sia l’unica direttamente
responsabile del fatto che la gente provi a fumare o diventi dipendente da questa pratica,
rimane il fatto che essa riveste un ruolo fondamentale nella produzione dei prodotti del
tabacco. L’abitudine al fumo in genere viene acquisita nella maggior parte dei casi nella
fanciullezza o nell’adolescenza. Circa il 60% dei fumatori hanno cominciato a fumare verso i
tredici anni, mentre più del 90% dei fumatori hanno cominciato prima dei 20 anni. Visto che
solo circa il 10% degli attuali fumatori hanno cominciato a fumare in età adulta, gli
adolescenti costituiscono il gruppo in cui è reclutato il maggior numero di nuovi fumatori27.
La natura tossicomanogena del prodotto lo differenzia dagli altri prodotti di consumo che
sono commercializzati presso il grande pubblico in modo così intensivo.
Secondo l’industria del tabacco, l’obiettivo della pubblicità è semplicemente quello di
convincere i fumatori a cambiare marca e, in questo modo, aumentare la concorrenza tra i vari
prodotti presenti sul mercato28. Qualsiasi forma di pubblicità cerca, per definizione, di
aumentare la quota di mercato del prodotto interessato. Tuttavia, vari studi dimostrano che i
fumatori sono molto leali alla loro marca di tabacco e che le sigarette figurano tra i prodotti
che registrano la maggior lealtà alla marca29.
L’onnipresente pubblicità del tabacco tocca la coscienza di tutti i gruppi della popolazione,
ragazzi e adulti, fumatori e non fumatori, senza parlare dei fumatori che vorrebbero smettere
di fumare. Per quanto riguarda in particolare i bambini, un gran numero dei quali prova a
fumare in tenera età, è ragionevole supporre che essendo stati educati ad essere leali verso la
marca attraverso la pubblicità, per questa sola ragione essi possono diventare regolari
fumatori. Se la pubblicità nno avesse effetto sulla quantità effettivamente consumata, non vi è
dubbio che il consumo di tabacco diminuirebbe a causa delle tendenze demografiche e delle
morti premature dei fumatori affetti di malattie collegate al consumo di tabacco.
L’evidenziazione del ruolo della pubblicità a favore del tabacco non significa che non esistano
altri fattori che contribuiscano a incitare i giovani a cominciare a fumare, ivi compreso il
comportamento, gli amici, gli insegnanti, i parenti e i conoscenti nonché delle personalità che
rivestono ruoli di modelli. È tuttavia innegabile che la pubblicità del tabacco cerchi
precisamente di suscitare un’immagine di piacere, di avventura e di culto della personalità –
in altri termini, essa parla all’immaginazione.
27
28
29
Tye, J.B., Warner, K.E., and Glanz, S.A., “Tobacco advertising and consumption: evidence of a causal
relationship”. World Smoking and Health. 1988, pagg. 6-13.
Royal College of Physicians of London. “Smoking and Health. The third report of the Royal College of
Physicians of London”. London, Pitman Medical, 1987, pag. 104.
Chapman, S. “Cigarette advertising and smoking: A review of the evidence”, British Medical
Association, London, 1985.
Tye, J.B., Warner, K.E., and Glanz, S.A., “ Tobacco advertising and consumption: evidence of a causal
relationship”. Public Health Policy. 1988, pagg. 492-508.
Agence FCB/Autres produits. Kapferer et Laurent, 1983.
11
Nei quindici Stati membri il bilancio della pubblicità per i prodotti del tabacco non supera il
3% del bilancio pubblicitario totale per tutti i prodotti e servizi.
In Norvegia, dove esiste un divieto totale della pubblicità del tabacco fin dal 1975, le vendite
di pubblicità – di qualsiasi tipo – sono aumentate del 3,9%, negli otto anni che hanno
preceduto l’entrata in vigore del divieto, mentre esse hanno registrato un aumento del 5,6%
nel periodo di otto anni che ha seguito l’entrata in vigore del divieto. Questo esempio della
Norvegia mostra che un divieto della pubblicità non deteriora la situazione economica della
stampa.
8.
RIESAME E RELAZIONI
È chiaro che i dati scientifici sul tabacco e sul suo consumo sono in costante sviluppo. Inoltre,
gli elementi tecnici riguardanti la pubblicità di questo tipo di prodotti devono essere
regolarmente rivisti per quanto riguarda in special modo la definizione dei servizi della
società dell’informazione, l’applicazione da parte di questi ultimi delle limitazioni in materia
di pubblicità del tabacco nonché i metodi di pubblicità indiretta, pur garantendo un livello
elevato di protezione della salute pubblica e tenendo conto dei nuovi elementi scientifici
nonché della protezione e dell’informazione dei consumatori. Occorre anche un riesame
dell’evoluzione legislativa negli Stati membri. Di conseguenza, occorre istituire una
procedura di riesame e di scambio di informazione per garantire un buon funzionamento del
mercato interno.
Pertanto, per garantire la trasparenza e la circolazione rapida delle informazioni, si propone
che la Commissione riferisca al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale sull’applicazione del presente progetto di testo e, se del caso, formuli ulteriori
proposte per adeguarlo agli sviluppi intervenuti nel settore della pubblicità a favore dei
prodotti del tabacco, tenuto conto di qualsiasi nuovo sviluppo fondato su fatti scientifici e
basandosi su un livello elevato di protezione della salute pubblica (articolo 95).
9.
SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO NEL
SETTORE DEL MERCATO INTERNO
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla funzione
delle sanzioni per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno30,
del 3 maggio 1995, fissa orientamenti iniziali sulle sanzioni nel settore del mercato interno.
Essa è stata seguita dalla risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull’applicazione
uniforme ed efficace del diritto comunitario e delle sanzioni applicabili alle violazioni di tale
diritto nel settore del mercato interno31. Dopo l’intensa attività legislativa necessaria per
instaurare il mercato interno, occorre ora concentrarsi sul funzionamento efficace delle norme
comuni che sono state stabilite. In particolare occorre garantire che le disposizioni
comunitarie siano efficacemente applicate.
È stata pertanto inclusa una clausola standard per garantire che gli Stati membri adottino
disposizioni adeguate ed efficaci per garantire il controllo dell’applicazione delle disposizioni
adottate in applicazione della presente direttiva e conformemente alla loro legislazione
nazionale. Essa prevede inoltre l’intervento di persone o di organizzazioni che abbiano un
interesse legittimo nella soppressione di attività che non siano conformi alla presente
direttiva.
30
31
COM(95) 162 def.
GU C 188 del 22.7.1995, pag. 1.
12
10.
CONCLUSIONI
Oggetto della presente proposta di direttiva è la regolamentazione della pubblicità e della
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, ad eccezione della pubblicità televisiva già
coperta da altri testi comunitari. Il suo obiettivo è quello di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli
al funzionamento del mercato interno, nonché di garantire la libera circolazione dei beni e dei
servizi nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva. Essa prevede infine una procedura di
presentazione di relazioni per tener conto in particolare dei nuovi sviluppi scientifici nella
misura in cui questi ultimi abbiano un’incidenza sull’instaurazione e il funzionamento del
mercato interno.
13
2001/0119 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del
tabacco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l’articolo 47,
paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato4,
considerando quanto segue:
(1)
Sussistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti
del tabacco. Tale pubblicità e tale sponsorizzazione superano le frontiere degli Stati
membri o comportano eventi organizzati a livello internazionale e costituiscono
attività alle quali si applica l’articolo 49 del trattato. Le divergenze nelle legislazioni
nazionali sono tali da creare ostacoli sempre maggiori alla circolazione dei prodotti e
dei servizi che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e
di sponsorizzazione. Nel caso della sponsorizzazione, le distorsioni delle condizioni di
concorrenza possono aumentare e già sono state riscontrate nell’organizzazione di
rilevanti eventi culturali o sportivi.
(2)
Detti ostacoli devono essere rimossi e, a questo scopo, le norme in materia di
pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco devono essere
armonizzate in casi specifici. Occorre specificare, in particolare, in che misura la
pubblicità del tabacco è consentita in determinate categorie di pubblicazioni.
1
GU C …
GU C …
GU C …
Parere del Parlamento europeo del […].
2
3
4
14
(3)
L'articolo 95, paragrafo 3 del trattato stabilisce che la Commissione, nelle sue proposte
per l’attuazione e il funzionamento del mercato interno riguardanti la salute, si basi su
un livello di protezione elevato. Entro i limiti dei rispettivi poteri, anche il Parlamento
europeo e il Consiglio perseguono questo obiettivo. La legislazione degli Stati
membri da armonizzare è volta a proteggere la salute pubblica regolamentando la
promozione del tabacco, un prodotto che induce assuefazione, responsabile ogni anno
di oltre mezzo milione di decessi nella Comunità, evitando che i giovani, come
risultato di questa promozione, inizino a fumare precocemente e diventino dipendenti.
(4)
La circolazione nel mercato interno di pubblicazioni quali periodici, giornali e riviste è
soggetta a numerosi rischi di ostacoli alla libera circolazione come risultato delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano
o regolamentano la pubblicità a favore del tabacco in tali pubblicazioni. Al fine di
garantire la libera circolazione attraverso il mercato interno di tutte queste
pubblicazioni, occorre pertanto consentire la pubblicità del tabacco soltanto nelle
riviste specializzate e nei periodici che non sono destinati al pubblico in genere, come
le gazzette ufficiali e gli opuscoli pubblicati e stampati in paesi terzi che non sono
principalmente destinati al mercato comunitario.
(5)
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti taluni tipi di sponsorizzazione a beneficio dei prodotti del tabacco con
effetti che travalicano le frontiere possono fare sorgere un notevole rischio di
distorsione delle condizioni di concorrenza per questa attività nell’ambito del mercato
interno. Al fine di eliminare queste distorsioni, occorre vietare tale sponsorizzazione
soltanto per le attività o gli eventi che producono effetti oltre le frontiere, senza
regolamentare la sponsorizzazione a livello puramente nazionale, che altrimenti
potrebbe costituire un mezzo per eludere le restrizioni imposte alle forme dirette di
pubblicità.
(6)
L’uso dei servizi della società dell’informazione è un mezzo di pubblicità dei prodotti
del tabacco che aumenta con lo sviluppo dei consumi pubblici e dell’accesso a tali
servizi. Detti servizi come pure le radiotrasmissioni, che possono anche essere diffuse
tramite i servizi della società dell’informazione in particolare attraggono e sono
accessibili ai giovani consumatori. La pubblicità a favore del tabacco attraverso
entrambi questi mezzi ha, per sua natura, la caratteristica di superare le frontiere e
deve essere regolamentata a livello comunitario.
(7)
La distribuzione gratuita di prodotti del tabacco è soggetta a restrizioni in vari Stati
membri, visto il suo alto potenziale di creare dipendenza. Si sono verificati casi di
distribuzione gratuita nel contesto della sponsorizzazione di eventi con effetti oltre le
frontiere, che devono essere pertanto vietati.
(8)
Le norme applicabili a livello internazionale per la pubblicità e la sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco formano oggetto di negoziati per l’elaborazione di una
convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del
tabacco. Detti negoziati mirano alla definizione di norme vincolanti, complementari a
quelle contenute nella presente direttiva.
(9)
L’attuazione della presente direttiva negli Stati membri e l’individuazione di ulteriori
ostacoli al buon funzionamento del mercato interno formano oggetto di riesame
regolare. A questo scopo, occorre prevedere la redazione, da parte della Commissione,
di una relazione, corredata, se del caso, di adeguate proposte. Occorre prevedere
15
disposizioni nei relativi programmi comunitari per verificare gli effetti delle
disposizioni della presente direttiva sulla salute pubblica.
(10)
Gli Stati membri devono prevedere misure adeguate a garantire il controllo
dell’attuazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, conformi
alla relativa legislazione nazionale, come indicato nella comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla funzione delle sanzioni per
l’attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno5 e nella
risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull’applicazione uniforme ed efficace
del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel
settore del mercato interno6. Tali misure devono includere disposizioni per
l’intervento di persone o organizzazioni aventi un interesse legittimo alla soppressione
di attività non conformi alla presente direttiva.
(11)
Le sanzioni previste dalla presente direttiva si applicano fatte salve le ulteriori
sanzioni o i mezzi di tutela previsti dalle legislazioni nazionali.
(12)
La pubblicità relativa ai medicinali per uso umano è contemplata dalla
direttiva 92/28/CEE del 31 marzo 1992 concernente la pubblicità dei medicinali per
uso umano7. La pubblicità riguardante i prodotti per indurre la disassuefazione dal
tabacco non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.
(13)
La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del
3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive 8 che vieta tutte le forme di pubblicità televisiva a favore delle sigarette ed
altri prodotti del tabacco. La direttiva 89/552/CEE stabilisce che i programmi
televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui
principale attività sia la manifattura o la vendita di prodotti, oppure la fornitura di
servizi, la pubblicità dei quali sia vietata dalla direttiva stessa. Anche i teleacquisti dei
prodotti del tabacco sono vietati dalla direttiva 89/552/CEE.
(14)
Il carattere transnazionale della pubblicità è riconosciuto dalla direttiva 84/450/CEE
del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità
ingannevole9. La direttiva 2001/37/CE del X.X.2001 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti
la manifattura, la presentazione e la vendita di prodotti del tabacco10 contiene
disposizioni relative all’uso di descrizioni ingannevoli sull’etichettatura dei prodotti
del tabacco, delle quali altresì è stato costatato l'effetto transnazionale.
5
COM(95) 162 def.
GU C 188 del 22.7.1995, pag. 1.
GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.
GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva emendata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del
30.7.1997, pag. 60).
GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE (GU L 290 del
23.10.1997, pag. 18).
GU L …
6
7
8
9
10
16
(15)
La direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del
tabacco11 è stata annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con
sentenza nella causa C-376/98, Repubblica federale di Germania contro Parlamento
europeo e Consiglio dell'Unione europea12. I riferimenti alla direttiva 98/43/CE
devono quindi intendersi fatti alla presente direttiva.
(16)
In base al principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire
l'obiettivo fondamentale del corretto funzionamento del mercato interno, dettare
disposizioni in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. La
presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in
conformità all'articolo 5, terzo comma del trattato.
(17)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti,
segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in
particolare a garantire il pieno rispetto del diritto fondamentale alla libertà di
espressione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo e ambito di applicazione
La presente direttiva dispone il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e
alla loro promozione:
a)
effettuata a mezzo della stampa e di altre pubblicazioni a stampa;
b)
nelle trasmissioni radiofoniche;
c)
nei servizi della società dell’informazione, e
d)
attraverso attività di sponsorizzazione collegata al tabacco, compresa la distribuzione
gratuita di prodotti del tabacco.
Essa ha il fine di garantire la libera circolazione dei mezzi di comunicazione interessati e dei
relativi servizi e di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno.
11
12
GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.
Racc. 2000, pag. I-8419.
17
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
prodotti del tabacco” sono tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati, o
masticati, se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
b)
“pubblicità” è ogni forma di comunicazione commerciale allo scopo o con l’effetto,
diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
c)
“sponsorizzazione” è qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento o
ad una attività o a un individuo allo scopo o con l’effetto, diretto o indiretto, di
promuovere un prodotto del tabacco;
d)
“servizi della società dell’informazione” sono i servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 2
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13.
Articolo 3
Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell'informazione
1.
La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni a stampa è consentita
soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio
del tabacco e nelle pubblicazioni prodotte o stampate in paesi terzi, che non siano
principalmente destinate al mercato comunitario.
È vietata qualunque altra pubblicità a mezzo stampa o mediante pubblicazioni a
stampa.
2.
La pubblicità non consentita a mezzo della stampa e di altre pubblicazioni a stampa
parimenti non è consentita nei servizi della società dell’informazione.
Articolo 4
Pubblicità e sponsorizzazione radiofonica
1.
Tutte le forme di pubblicità radiofonica a favore di prodotti del tabacco sono vietate.
2.
I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da imprese la cui principale
attività sia costituita dalla fabbricazione o dalla vendita di prodotti del tabacco.
13
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
18
Articolo 5
Sponsorizzazione di eventi
1.
È vietata la sponsorizzazione di eventi o attività che abbiano luogo in vari Stati
membri o che producano in altro modo effetti che travalicano le frontiere nazionali.
2.
È vietata qualsiasi distribuzione gratuita di prodotti del tabacco, nel contesto della
sponsorizzazione di eventi di cui al paragrafo 1, che abbia lo scopo o l’effetto, diretto
o indiretto, di promuovere tali prodotti.
Articolo 6
Relazione
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione
sull’attuazione della stessa. Detta relazione è corredata di qualsivoglia proposta di
emendamento alla presente direttiva che la Commissione ritenga necessaria.
Articolo 7
Esecuzione
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme
nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per
la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati
membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui
all’articolo 10 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni
successive.
Dette disposizioni includono norme che consentano alle persone o alle organizzazioni, titolari,
in forza delle legislazioni nazionali, di un interesse legittimo alla soppressione di una
pubblicità o di una sponsorizzazione incompatibili con la presente direttiva, di agire in
giudizio contro tale pubblicità o sponsorizzazione, ovvero di adire gli organi competenti a
decidere ricorsi in via amministrativa o ad avviare i procedimenti previsti per legge.
Articolo 8
Libera circolazione dei prodotti e dei servizi
Gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione di prodotti o servizi
conformi alla presente direttiva.
19
Articolo 9
Riferimenti alla direttiva 98/43/CE
I riferimenti alla direttiva 98/43/CE si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 10
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2005. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all’atto della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La Presidente
Il Presidente
20
SCHEDA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO
IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
1.
TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
(testo rilevante ai sensi del SEE)
2.
NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO
Doc. COM(2001) 283 def. del 30.5.2001
3.
LA PROPOSTA
Tenendo conto del principio di sussidiarietà, la presente proposta di direttiva è volta a
regolamentare le operazioni economiche riguardanti la pubblicità e la sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco su taluni media, attualmente regolamentati in varia misura a
livello degli Stati membri. L’assenza di controlli alle frontiere interne comporta difficoltà
nell’applicazione effettiva di queste legislazioni nazionali per quanto riguarda la pubblicità
sulla stampa a favore dei prodotti del tabacco e relativa sponsorizzazione, adottate al fine di
proteggere la salute pubblica, e vista la natura tossicomanogena dei prodotti del tabacco che lo
differenzia dagli altri beni di consumo. Pertanto, le questioni prese in considerazione
comportano aspetti transfrontalieri che non possono essere soddisfacentemente regolamentati
dagli Stati membri. Inoltre, l’azione degli Stati membri da soli o l’assenza di un’azione
comunitaria sarebbe in conflitto con le esigenze dell’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55
e 95 del trattato. L’adozione di disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione a
favore del tabacco a livello nazionale sarebbe completata e integrata dall’adozione di misure
comunitarie in aggiunta a quelle già applicate nella direttiva 89/552/CEE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Vi sarebbe un parallelo tra le
misure comunitarie riguardanti le differenti forme di media usate a supporto della pubblicità
del tabacco. Dette misure garantirebbero anche che la pubblicità tramite mezzi indiretti,
distribuzione gratuita e uso dei servizi della società dell’informazione non verrebbe usata per
contrapporsi alla regolamentazione di forme più dirette di pubblicità.
In particolare, le misure proposte non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere gli
obiettivi del trattato, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 nel pieno
rispetto dei principi stabiliti nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato al trattato.
21
4.
L’IMPATTO SULLE IMPRESE
4.1.
Chi sarà danneggiato dalla proposta?
–
I settori commerciali principalmente danneggiati dalla proposta saranno i produttori di
prodotti di tabacco e i commercianti in tali prodotti. In secondo luogo, il settore della
stampa e delle pubblicazioni sarà anche interessato. In terzo luogo i settori che trattano
dell’organizzazione di eventi internazionali sponsorizzati dal tabacco. Gli utilizzatori
di taluni nomi di marche di tabacco o altre denominazioni saranno obbligati a
garantire che non vi sia confusione tra la pubblicità a favore del tabacco e quella
relativa ai prodotti e i servizi non collegati al tabacco.
–
I tipi di imprese interessate saranno principalmente i produttori di sigarette su larga
scala, che sono anche i principali utenti della pubblicità. Per i prodotti diversi dalle
sigarette, la pubblicità dei prodotti di tabacco per la confezione e sigarette da parte del
singolo sarà il settore principalmente interessato. Per quanto riguarda la
sponsorizzazione, il settore principalmente toccato sarà quello dei produttori di
sigarette. Inoltre, saranno interessati anche i settori riguardanti eventi sportivi e
culturali organizzati su base internazionale.
–
Queste attività non sono concentrate in settori geografici specifici della Comunità.
4.2.
Quali passi dovranno effettuare queste imprese per conformarsi alla proposta?
Queste imprese dovranno cessare di far pubblicità a favore dei prodotti del tabacco sulla
stampa e su altre pubblicazioni. La sponsorizzazione a favore di tali prodotti, come definita
nella presente direttiva, dovrà anche essere sostituita.
4.3.
Quali saranno gli effetti economici della proposta?
–
Sull’occupazione: La direttiva proposta avrà un effetto positivo sull’occupazione
poiché negli Stati membri le norme applicabili all’investimento per la pubblicazione e
la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco verranno sostituite da una
normativa comunitaria uniforme. Ciò condurrà a una maggiore chiarezza e sicurezza
per gli operatori del mercato. Giova inoltre notare che in una relazione della Banca
mondiale del 1999 viene fatta la seguente dichiarazione:
“Le politiche relative al controllo del tabacco avrebbero effetti trascurabili e neppure
negativi sull’occupazione totale, eccetto in pochissimi paesi produttori di tabacco.”
Le valutazioni a livello nazionale della regolamentazione della pubblicità e della
sponsorizzazione a favore del tabacco raggiungono conclusioni analoghe. Nel caso di
una recente proposte di legge in Danimarca, “l’industria del tabacco non voleva
fornire informazioni sulle conseguenze finanziarie per il settore a risultato della
proposta di legge”. Tuttavia, non si ritiene che le misure proposte comportino
conseguenze finanziarie per la comunità commerciale. Per quanto riguarda l’attuale
proposta di legge del Regno Unito sulla pubblicità a favore del tabacco, si ritiene che
il consumo di tabacco diminuirebbe a risultato delle misure proposte “di circa il
2,5%”.
22
Comunque, l’industria del tabacco ha, in dichiarazioni precedenti, negato qualsiasi
collegamento tra il consumo di tabacco e la pubblicità e la sponsorizzazione a favore
dei suddetti prodotti, intesa, secondo la sua analisi a promuovere una marca contro
un’altra e a “rafforzare le vendite per i fumatori abituali per sostenere la loro scelta
continua”.
–
Sull’investimento e la creazione di nuove imprese: Non applicabile.
–
Sulle competitività delle imprese: L’armonizzazione delle norme sul mercato
internazionale viene considerata come positiva sugli operatori economici attivi nel
settore pubblicitario. Analogamente, l’assenza di distorsioni sul mercato per la
sponsorizzazione dei prodotti del tabacco lavorerà a favore della competitività delle
imprese.
4.4.
La proposta contiene misure che tengano conto della situazione specifica delle
piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)?
No. Né tali misure sono previste nella legislazione nazionale da armonizzare.
5.
CONSULTAZIONE
La presente proposta sostituisce una direttiva (98/43/CE del 6 luglio 1998) che è stata
annullata dalla Corte di giustizia sulla base del suo fondamento giuridico (Causa C-376/98).
In quanto tale, essa contiene elementi dell’atto precedente. Inoltre, i servizi della
Commissione hanno consultato un ampio ventaglio di parti interessate all’industria del
tabacco, nel settore della vendita all’ingrosso del tabacco, rappresentanti dei lavoratori, settore
pubblicitario e responsabili per la pubblica salute.
Alla Commissione sono pervenute 28 risposte, due delle quali hanno anche fornito anche
osservazioni sulla proposta appena pubblicata.
La prima categoria di gruppi consultati era composta da sette organizzazioni non governative
(ad esempio associazioni di consumatori o organismi di salute pubblica), che sostengono
fermamente l’iniziativa della Commissione europea: il tabagismo epidemico è considerato
come una delle maggiori sfide alla salute pubblica cui si trovano di fronte i paesi europei, che
richiede una risposta europea coordinata. La restrizione della pubblicità del tabacco è
considerata come una necessità urgente per combattere questo problema che si pone alla
salute pubblica. La nozione di tutela della salute del consumatore deve essere integrata nelle
nuove disposizioni della direttiva, per dotarla di uno stato pari o superiore rispetto a quello dei
commerci e degli investimenti.
In questo contesto, è opinione di queste organizzazioni che si debba adottare un divieto
generale sulla pubblicità, la promozione, la distribuzione gratuita e la sponsorizzazione a
favore del tabacco e dei prodotti del tabacco. Gli organismi consultati ritengono che questo
divieto debba riferirsi a qualsiasi tipo di comunicazione commerciale, inclusi i mezzi
elettronici quali Internet o la telefonia mobile. Viene dunque sollevato il problema della
definizione della pubblicità: per avere un qualche impatto il divieto deve includere la
pubblicità indiretta. L’uso dei nomi di marche di prodotti del tabacco per altri prodotti non di
tabacco viene considerato come pubblicità indiretta, poiché nei metodi di
commercializzazione i prodotti sono meno importanti delle marche. Per rendere più efficace il
divieto occorre una definizione globale di “pubblicità”.
23
Tuttavia, gli Stati membri devono avere il diritto di mantenere o adottare disposizioni o divieti
più severi qualora essi li considerino più idonei per proteggere la salute dei loro cittadini. Gli
organismi consultati insistono inoltre sull’importanza di istituire un sistema di monitoraggio
attraverso, ad esempio, l’istituzione di un comitato di studio di esperti per garantire una
corretta attuazione della direttiva.
Per quanto riguarda l’aspetto salute pubblica della nuova proposta di direttiva, la
Commissione ha ricevuto il sostegno particolarmente fermo dell’Ufficio regionale per
l’Europa dell’OMS, il quale sottolinea che un divieto della pubblicità e della sponsorizzazione
a favore dei prodotti del tabacco è una delle politiche più urgenti necessarie agli Stati membri.
Questa iniziativa contribuirà allo sviluppo dell’azione dell’OMS in questo settore. Questa
posizione è per altro confermata dal quartiere generale dell’OMS di Ginevra, che sostiene la
necessità di un approccio restrittivo alla pubblicità e alla sponsorizzazione transfrontaliera,
come proposto nella convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco, attualmente in
fase di negoziazione.
Una seconda categoria di risposte è pervenuta da alcuni produttori di tabacco e da gruppi
pubblicitari. Essi condividono per lo più il punto di vista che l’azione dell’Unione europea
debba avere come oggetto il miglioramento delle condizioni per l’instaurazione e il
funzionamento del mercato interno. La decisione della Corte di giustizia europea sulla
precedente direttiva relativa alla pubblicità e alla sponsorizzazione dei prodotti del tabacco è
stata ricordata e questa decisione deve essere presa in considerazione nell’elaborazione delle
disposizioni della nuova direttiva. In genere, le imprese consultate non considerano il divieto
della pubblicità come una forma per eliminare gli ostacoli al commercio dei prodotti del
tabacco. Viene speso sottolineato che, a causa dei fattori linguistici o culturali, la pubblicità è
diretta a un mercato ed essa è una degli ultimi elementi concorrenziali in questi mercati dove
la differenziazione dei prezzi è limitata. Un divieto generale della pubblicità a favore dei
prodotti del tabacco non è pertanto considerata come un miglioramento delle condizioni di
funzionamento del mercato interno in generale e del commercio dei prodotti interessati in
particolare.
Per quanto riguarda le attività di diversificazione della marca, le imprese interessate ritengono
che la pubblicità dei prodotti di diversificazione della marca debba essere distinta dalle forme
di pubblicità legate alla marca madre, poiché la prima non ha l’effetto di promuovere un
prodotto di tabacco ma solo il prodotto reclamizzato. A loro avviso, ciò non può essere
considerato come “pubblicità indiretta”, purché questo marchio sia chiaramente distinto da
qualsiasi altro marchio di tabacco.
In genere, alcuni tipi di restrizione sulla pubblicità e la sponsorizzazione a favore del tabacco
vengono tuttavia considerati come accettabili. Per ragioni di pubblica sanità, le imprese e le
associazioni consultate sono completamente consce della necessità di restringere la pubblicità
e la sponsorizzazione nella misura in cui ciò riguardi i giovani, poiché essi sono considerati
come un pubblico più vulnerabile di quanto non lo siano i fumatori adulti.
Ciò riguarda in modo particolare un’importante multinazionale che concorda sulla necessità
di disporre di un quadro legislativo che protegga la sua capacità di comunicare con i fumatori
adulti. Essa è in genere a favore dell’imposizione di restrizioni sulla commercializzazione e la
pubblicità del tabacco che consenta “comunicazioni veritiere e ragionevoli con fumatori adulti
pur limitando l’esposizione dei giovani alla pubblicità a favore del tabacco”. Pertanto, le
regolamentazioni debbono vietare la pubblicità su Internet (a meno che non sia possibile
limitare l’accesso a un sito web ai soli adulti) e in pubblicazioni destinate per lo più a un
pubblico giovane. Questa stessa impresa sostiene un divieto sulla distribuzione gratuita di
24
prodotti di tabacco. Essa è inoltre a favore del divieto di sponsorizzazione, inclusa quella a
campionati mondiali, purché non si proibisca la sponsorizzazione di qualsiasi evento sociale e
culturale, nella misura in cui il nome dell’impresa sia presentata sotto un aspetto chiaramente
distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco. Tuttavia, questa legislazione deve
limitare l’uso da parte dei produttori di tabacco, di un marchio di tabacco per un prodotto
diverso dal tabacco o per altri beni o servizi. Da ultimo, questa impresa importante sottolinea
la necessità di istituire un sistema di monitoraggio governativo della commercializzazione del
tabacco per garantire che le norme vengano seguite e attuate equamente da tutti i produttori di
tabacco.
In allegato figura un elenco di ambienti interessati che sono stati consultati:
Advertising Information Group
Bruxelles
Agio Sigarenfabrieken N.V.
Duizel
Altadis - European Tobacco Company
Parigi
ASH – Action on Smoking and Health
Londra
Association of European Cancer Leagues
Helsinki
Association of Greek Tobacco Industries
Atene
British American Tobacco
Londra
British Medical Association
Londra
Confederation
of
Manufacturers Ltd
European
Community
Cigarette
Bruxelles
.
Confederation of Netherlands Industry and Employers VNO NCW
L’Aia
Deutsches Krebsforschungszentrum
Heidelberg
EAAA – European Association of Advertising Agencies
Bruxelles
EAT - European Advertising Tripartite
Bruxelles
EuroCommerce
Bruxelles
Europäischer Tabakwaren-Großhandels-Verband
Colonia
European Cigar Manufacturers Association
Eindhoven
European Committee of Food, Catering and Allied Workers’
Unions within the IUF
Bruxelles
European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture
and Tourism sectors and allied Branches
Bruxelles
European Network for Smoking Prevention (ENSP)
Bruxelles
25
European Network on Young People and Tobacco
Helsinki
European Smoking Tobacco Association
Bruxelles
Fedetab a.s.b.l.
Bruxelles
Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer
Lussemburgo
Gallaher Group Plc
Surrey
Groupement des Industries Européennes du Tabac
Parigi
Heintz van Landewyck
Lussemburgo
Imperial Tobacco Ltd
Bristol
International Agency for Research on Cancer
Lione
JT International SA
Bruxelles
Oliver Twist
Odense
Philip Morris
Bruxelles
Reemtsma Cigarettenfabriken
Amburgo
R.J. Reynolds International
Ginevra
SEITA
Parigi Cedex
Swedish Match
Stoccolma
TABACALERA S.A.
Bruxelles
U.E.N. Ass. des Droits des Non-Fumeurs
Lussemburgo
Union Internationale contre le Cancer
Ginevra
World Health Organisation
Ginevra
World Health Organisation, Regional Office for Europe
Copenhagen
World Wide Brands Inc
Colonia
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW
Bonn
Zino Davidoff S.A.
Bruxelles
26
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COM(2001)