Lorenzo Benatti [email protected] Parma 14 aprile 2010 Ieri abbiamo raggiunto le seguenti conclusioni: il mercato è sempre soggetto a regole, le economie moderne sono generalmente economie di mercato, temperate dall’intervento pubblico. Spesso per garantire un corretto funzionamento del mercato sono introdotte norme a tutela della concorrenza (antitrust, repressione concorrenza sleale o pratiche commerciali scorrette) che presuppongono la presenza di autorità indipendenti che per definizione sono autorità amministrative che intervengono nel mercato. Sono introdotte, ancora al fine di rendere l’operare del mercato più trasparente ed “equilibrato” discipline “a tutela del consumatore”, che incidono sull’equilibrio di forza tra domanda e offerta. Il pubblico interviene inoltre nell’economia anche come operatore economico: Come imprenditore, essendo titolare di partecipazioni rilevanti in imprese. Attraverso forme di sostegno e stimolo dell’economia (vedi interventi contro crisi). Queste discipline sono introdotte per agevolare il funzionamento dell’economia di mercato, ma violano i principi teorici del modello di concorrenza perfetta, consentendo all’autorità di esercitare un’influenza sul mercato. È possibile definire mercato? In che modo? giuridicamente il Il luogo dove avvengono gli scambi e può essere autonomo o regolamentato. Per esempio da norme comportamentali che vincolano il modo di operare del soggetto. È il luogo fisico o virtuale in cui vengono emessi e sottoscritti i contratti di scambio economico-finanziario. Tale luogo è soggetto a vincoli definiti dalle autorità legislative e di vigilanza preposte alla disciplina degli scambi e dal contesto in cui essi avvengono. L’insieme dei soggetti, degli strumenti e delle regole che rendono possibile lo scambio di beni (materiali, immateriali e finanziari) tra due soggetti che hanno una reciproca volontà di scambio. Luogo astratto dove lo scambio di beni o servizi tra varie controparti è regolato da principi giuridici per garantire un corretto e efficiente funzionamento. Luogo non necessariamente fisico dove vengono stipulati contratti di compravendita. Proprio alla base di tali contratti prende forza il mercato che se regolamentato comprende un insieme di leggi e regolamenti atti a migliorarne il funzionamento. Con il concetto di economia di mercato non si può intendere un’applicazione rigorosa della libera concorrenza, perché nella realtà non si verifica mai. Il mercato nel quale concretamente si opera non corrisponde ad un concetto teorico, ma a quello che viene posto in essere in un determinato momento con riferimento ad una determinata area (geografica od economica). Ma chi ne determina le caratteristiche? Per potersi parlare di mercato è essenziale l’esistenza di una disciplina (legale o convenzionale che sia) che lo disciplini come insieme di scambi ripetuti e spersonalizzati, offerenti e compratori, distinguendosi dalla disciplina del singolo scambio. Il mercato è un luogo artificiale creato dal diritto. Può essere disciplinato come mercato di libera concorrenza o come sistema pianificato, ma comunque deve essere l’ordinamento giuridico a prevederlo. Anche la concorrenza è costituita quale meccanismo economico dal diritto, il quale la regola dandole norme di contenuto ed assegnandole una funzione nel sistema dell’ordinamento attraverso il processo competizione-scelta- selezione. Il mercato inteso perciò come insieme di scambi, operatori e prassi, nel quale è presente una pluralità di soggetti offerenti ed acquirenti, è quale risulta delineato dalle norme che lo regolano. Ciò non significa che la regolazione del mercato sia frutto di arbitrio esterno (come poteva ritenersi nei sistemi collettivisti), ma solo che il mercato in cui si opera è quello che in quel momento e con riferimento a quel prodotto o a quel settore economico o a quella zona geografica è concretamente regolato da quelle norme. La domanda se sia il mercato a determinare la propria disciplina o viceversa sia la disciplina a delineare il mercato sembra oziosa . In realtà l’operare economico, così come ogni attività umana, è dinamico ed è frutto di una serie di reciproche interazioni. Le esigenze degli operatori economici determinano il loro comportamento e inducono all’elaborazione e alla modifica di regole, le quali subiscono anche influenze esterne al mercato o al mondo economico. Le regole incidono poi sui comportamenti economici. Si realizza così una serie di interazioni reciproche della quale è impossibile conoscere il punto di partenza e quello di arrivo. L’intervento dell’autorità regolatrice (autorità statale, locale o sovrannazionale) non è perciò tipico solo dell’economia pianificata, ma di ogni tipo di economia. È il diritto del mercato che stabilisce il ruolo che l’autorità esercita sul concreto funzionamento del mercato stesso. Negli ordinamenti moderni il potere legislativo originario è monopolio dello Stato, solo esso può attribuire forza di legge anche a provvedimenti di altri soggetti comprese le istituzioni internazionali. Anche la disciplina comunitaria è applicabile in quanto gli Stati abbiano ratificato con proprie leggi i trattati dell’Unione e recepito le direttive. Gli operatori economici disciplinando la loro attività fissano nei contratti ulteriori regole relative ai reciproci rapporti. Le norme di origine contrattuale vincolano solo i contraenti. Ma la prassi contrattuale genera consuetudini, modelli standardizzati, ecc., che possono assurgere a sistema normativo. La dimensione contrattuale riacquista un ruolo determinante negli scambi internazionali (con operatori extra–UE) per la mancanza di una disciplina unitaria e di un’autorità potestativa universale. Non si può perciò parlare di un Mercato internazionale in senso compiuto, ma solo in senso teleologico. L’influsso delle discipline nazionali, cui deve comunque farsi ricorso per la tutela e l’attuazione degli scambi, gli accordi internazionali e la prassi contrattuale che tende ad uniformarsi delineano anche a livello internazionale un diritto del mercato, che tuttavia risulta imperfetto. I modelli contrattuali uniformi ed i principi di contratto unificato hanno dato origine ad una nuova lex mercatoria. Della nuova lex mercatoria è stata fatta una codificazione da Unidroit una organica compilazione, che va sotto il nome di “Principi dei contratti commerciali internazionali”. D’ora in poi si considererà perciò il mercato in senso giuridico come luogo astratto nel quale si verificano scambi ripetuti e spersonalizzati operano una pluralità di soggetti venditori o compratori delineato da regole, che definiremo diritto del mercato. Divieti (esclusione di alcuni soggetti dal mercato). Per esempio requisiti onorabilità. Norme che attribuiscono posizioni a soggetti ed a beni. Per es. necessità di autorizzazioni o licenze. Norme che conformano il mercato. Per es. disciplina sulla concorrenza sleale, antitrust, pubblicità ingannevoli, pratiche commerciali scorrette, tutela consumatore in genere. Contrapposti libertà e rischi: produttore/offerente esercita la libertà di iniziativa economica e è soggetto al rischio di impresa (incluso quello di essere espulso dal mercato perché non competitivo); compratore/consumatore esercita il la libertà di preferenza ed è soggetto al rischio di scelta. Fondamentale mercato. è il livello di informazione del A seconda delle esigenze operative ci si chiederà quali sono le regole applicabili al caso che interessa e si giungerà a delineare il mercato in senso giuridico di riferimento. Si avrà un mercato nazionale, un mercato locale, un mercato comunitario, un mercato internazionale. Ma si avrà poi un mercato finanziario (nazionale, internazionale, ecc.), un mercato delle materie prime, ecc. La disciplina nazionale prende posizione circa le caratteristiche generali del mercato nazionale all’art. 41 cost. Comma 1: «l’iniziativa economica privata è libera» Secondo alcuni il costituente nazionale ha inteso con ciò stabilire l’adozione da parte della Repubblica del modello di economia di mercato. Secondo altri la disposizione mira a regolare i rapporti tra stato e imprese, ma non prende posizione sui rapporti tra le imprese e quindi sulla libertà di concorrenza Trattati UE: “economia di mercato aperta in regime di concorrenza”. Le disposizioni dettate dai trattati europei, benché ratificati da leggi ordinarie, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, prevalgono anche sulle norme costituzionali, salvo l’estremo limite dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana. Lorenzo Benatti [email protected]