Lorenzo Benatti
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Parma 14 aprile 2010
 Ieri
abbiamo
raggiunto
le
seguenti
conclusioni:
 il mercato è sempre soggetto a regole,
 le economie moderne sono generalmente
economie
di
mercato,
temperate
dall’intervento pubblico.
Spesso per garantire un corretto funzionamento
del mercato sono introdotte norme a tutela della
concorrenza (antitrust, repressione concorrenza
sleale o pratiche commerciali scorrette) che
presuppongono
la
presenza
di
autorità
indipendenti che per definizione sono autorità
amministrative che intervengono nel mercato.
 Sono introdotte, ancora al fine di rendere
l’operare del mercato più trasparente ed
“equilibrato”
discipline
“a
tutela
del
consumatore”, che incidono sull’equilibrio di
forza tra domanda e offerta.

 Il
pubblico interviene inoltre nell’economia
anche come operatore economico:


Come imprenditore, essendo titolare di
partecipazioni rilevanti in imprese.
Attraverso forme di sostegno e stimolo
dell’economia (vedi interventi contro crisi).
 Queste
discipline sono introdotte per
agevolare il funzionamento dell’economia di
mercato, ma violano i principi teorici del
modello
di
concorrenza
perfetta,
consentendo all’autorità di esercitare
un’influenza sul mercato.
È
possibile definire
mercato?
 In che modo?
giuridicamente
il



Il luogo dove avvengono gli scambi e può essere autonomo
o regolamentato. Per esempio da norme comportamentali
che vincolano il modo di operare del soggetto.
È il luogo fisico o virtuale in cui vengono emessi e
sottoscritti i contratti di scambio economico-finanziario.
Tale luogo è soggetto a vincoli definiti dalle autorità
legislative e di vigilanza preposte alla disciplina degli
scambi e dal contesto in cui essi avvengono.
L’insieme dei soggetti, degli strumenti e delle regole che
rendono possibile lo scambio di beni (materiali,
immateriali e finanziari) tra due soggetti che hanno una
reciproca volontà di scambio.
 Luogo
astratto dove lo scambio di beni o
servizi tra varie controparti è regolato da
principi giuridici per garantire un corretto e
efficiente funzionamento.
 Luogo non necessariamente fisico dove
vengono stipulati contratti di compravendita.
Proprio alla base di tali contratti prende
forza il mercato che se regolamentato
comprende un insieme di leggi e regolamenti
atti a migliorarne il funzionamento.
 Con
il concetto di economia di mercato non
si può intendere un’applicazione rigorosa
della libera concorrenza, perché nella realtà
non si verifica mai.
 Il mercato nel quale concretamente si opera
non corrisponde ad un concetto teorico, ma
a quello che viene posto in essere in un
determinato momento con riferimento ad
una determinata area (geografica od
economica).
 Ma chi ne determina le caratteristiche?
 Per
potersi parlare di mercato è essenziale
l’esistenza di una disciplina (legale o
convenzionale che sia) che lo disciplini come
insieme di scambi ripetuti e spersonalizzati,
offerenti e compratori, distinguendosi dalla
disciplina del singolo scambio.
 Il mercato è un luogo artificiale creato dal
diritto.
 Può
essere disciplinato come mercato di
libera
concorrenza
o
come
sistema
pianificato, ma comunque deve essere
l’ordinamento giuridico a prevederlo.
 Anche la concorrenza è costituita quale
meccanismo economico dal diritto, il quale
la regola dandole norme di contenuto ed
assegnandole una funzione nel sistema
dell’ordinamento attraverso il processo
competizione-scelta- selezione.
 Il
mercato inteso perciò come insieme di
scambi, operatori e prassi, nel quale è
presente una pluralità di soggetti offerenti
ed acquirenti, è quale risulta delineato
dalle norme che lo regolano.
 Ciò
non significa che la regolazione del
mercato sia frutto di arbitrio esterno (come
poteva ritenersi nei sistemi collettivisti), ma
solo che il mercato in cui si opera è quello
che in quel momento e con riferimento a
quel prodotto o a quel settore economico o a
quella zona geografica è concretamente
regolato da quelle norme.


La domanda se sia il mercato a determinare la
propria disciplina o viceversa sia la disciplina a
delineare il mercato sembra oziosa .
In realtà l’operare economico, così come ogni attività
umana, è dinamico ed è frutto di una serie di
reciproche interazioni. Le esigenze degli operatori
economici determinano il loro comportamento e
inducono all’elaborazione e alla modifica di regole,
le quali subiscono anche influenze esterne al mercato
o al mondo economico. Le regole incidono poi sui
comportamenti economici. Si realizza così una serie
di interazioni reciproche della quale è impossibile
conoscere il punto di partenza e quello di arrivo.
 L’intervento
dell’autorità
regolatrice
(autorità statale, locale o sovrannazionale)
non è perciò tipico solo dell’economia
pianificata, ma di ogni tipo di economia. È il
diritto del mercato che stabilisce il ruolo che
l’autorità
esercita
sul
concreto
funzionamento del mercato stesso.
Negli ordinamenti moderni il potere legislativo
originario è monopolio dello Stato, solo esso può
attribuire forza di legge anche a provvedimenti di
altri soggetti comprese le istituzioni internazionali.
Anche la disciplina comunitaria è applicabile in
quanto gli Stati abbiano ratificato con proprie leggi i
trattati dell’Unione e recepito le direttive.
 Gli operatori economici disciplinando la loro attività
fissano nei contratti ulteriori regole relative ai
reciproci rapporti. Le norme di origine contrattuale
vincolano solo i contraenti. Ma la prassi contrattuale
genera consuetudini, modelli standardizzati, ecc.,
che possono assurgere a sistema normativo.

La dimensione contrattuale riacquista un ruolo
determinante negli scambi internazionali (con
operatori extra–UE) per la mancanza di una
disciplina unitaria e di un’autorità potestativa
universale. Non si può perciò parlare di un Mercato
internazionale in senso compiuto, ma solo in senso
teleologico.
 L’influsso delle discipline nazionali, cui deve
comunque farsi ricorso per la tutela e l’attuazione
degli scambi, gli accordi internazionali e la prassi
contrattuale che tende ad uniformarsi delineano
anche a livello internazionale un diritto del
mercato, che tuttavia risulta imperfetto.

I
modelli contrattuali uniformi ed i principi di
contratto unificato hanno dato origine ad una
nuova lex mercatoria.
 Della nuova lex mercatoria è stata fatta una
codificazione da Unidroit una organica
compilazione, che va sotto il nome di
“Principi
dei
contratti
commerciali
internazionali”.
 D’ora
in poi si considererà perciò il mercato
in senso giuridico come luogo astratto nel
quale si verificano scambi ripetuti e
spersonalizzati operano una pluralità di
soggetti venditori o compratori delineato da
regole, che definiremo diritto del mercato.
 Divieti
(esclusione di alcuni soggetti dal
mercato). Per esempio requisiti onorabilità.
 Norme che attribuiscono posizioni a soggetti
ed a beni. Per es. necessità di autorizzazioni
o licenze.
 Norme che conformano il mercato. Per es.
disciplina sulla concorrenza sleale, antitrust,
pubblicità ingannevoli, pratiche commerciali
scorrette, tutela consumatore in genere.
 Contrapposti


libertà e rischi:
produttore/offerente esercita la libertà di
iniziativa economica e è soggetto al rischio di
impresa (incluso quello di essere espulso dal
mercato perché non competitivo);
compratore/consumatore esercita il la libertà di
preferenza ed è soggetto al rischio di scelta.
 Fondamentale
mercato.
è il livello di informazione del
A
seconda delle esigenze operative ci si
chiederà quali sono le regole applicabili al
caso che interessa e si giungerà a delineare il
mercato in senso giuridico di riferimento.
 Si avrà un mercato nazionale, un mercato
locale, un mercato comunitario, un mercato
internazionale. Ma si avrà poi un mercato
finanziario (nazionale, internazionale, ecc.),
un mercato delle materie prime, ecc.
 La
disciplina nazionale prende posizione circa le
caratteristiche generali del mercato nazionale
all’art. 41 cost.
 Comma 1: «l’iniziativa economica privata è
libera»


Secondo alcuni il costituente nazionale ha inteso con
ciò stabilire l’adozione da parte della Repubblica del
modello di economia di mercato.
Secondo altri la disposizione mira a regolare i rapporti
tra stato e imprese, ma non prende posizione sui
rapporti tra le imprese e quindi sulla libertà di
concorrenza
 Trattati
UE: “economia di mercato aperta in
regime di concorrenza”.
 Le disposizioni dettate dai trattati europei,
benché ratificati da leggi ordinarie, secondo
l’orientamento della Corte Costituzionale,
prevalgono anche sulle norme costituzionali,
salvo
l’estremo
limite
dei
principi
fondamentali
del
nostro
ordinamento
costituzionale e dei diritti inalienabili della
persona umana.
Lorenzo Benatti
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Lezione 14-04-2010 - Dipartimento di Economia