Notizie Periodico di informazione ai consumatori - Direttore Responsabile: Antonio Bertoncini - Registro Stampa Tribunale di Parma n. 3 del 14/03/2000 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Parma - Stampa: Grafiche STEP, Parma - Ottobre 2008 n. 1 VADEMECUM CONTRO I DISSERVIZI AEREI TURISMO E TRASPORTI Le vacanze sono un momento di svago per tutti, ma possono anche riservare alcune sgradite sorprese, in particolare per chi viaggia in aereo. È desiderio di tutti viaggiare in sicurezza e tranquillità; per questo Confconsumatori fornisce alcuni consigli nel caso di disservizi aerei e la possibilità di inviare le proprie segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] SOMMARIO Turismo e trasporti: • Vademecum contro i disservizi aerei Sicurezza alimentare: • La salute pubblica e l’informazione ai consumatori prima di tutto Imposte e tributi: • Incostituzionalità dei tributi sul turismo dalla Regione Sardegna: modalità di rimborso Società e servizi: • Monza: Lifenergy e palestre in crisi Acquisti e consumi: • Manuale “Frodi Commerciali e tutela del consumatore vademecum antifregature” da Confconsumatori Sicilia Risparmio: • Bond Argentina: un’altra vittoria a favore dei consumatori dal Tribunale di Parma Acquisti e consumi: • Acqua minerale in bottiglia? ...no grazie! Risarcimento diretto: • Solo facoltativo secondo la Corte Costituzionale Acquisti e consumi: • Come difendersi dal caro prezzi Turismo e trasporti: • Alitalia: voli cancellati e rimborso del biglietto: come fare? 1. Chiedete espressamente di dirvi i motivi del disservizio ed insistete in caso di risposte generiche o evasive. È meglio, inoltre, essere in più persone per confermare le risposte ricevute. 2. Verificate che l’assistenza che vi viene fornita o che la soluzione che vi viene proposta corrisponda a quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004 o dalla Convenzione di Montreal. Sono previsti il risarcimento del danno e, in caso di ritardo del volo rispetto all’orario di partenza previsto di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km, di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km, nonché di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’ U.E., il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero, a titolo gratuito, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Inoltre, nel caso in cui sia necessario un pernottamento, deve essere garantita adeguata sistemazione in albergo, oltre al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione. Quando, invece, il ritardo supera le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire il rimborso o l’imbarco su un volo alternativo. 3. In caso negativo, reclamate indicando le predette disposizioni legislative, contestatene la mancata osservanza e chiedetene l’applicazione. 4. Rivendicate il diritto di essere aggiornati ogni trenta minuti sull’evolversi del caso. 5. Chiedete e conservate tutta la documentazione utile a dimostrare il disservizio. 6. Fatevi rilasciare le ricevute di tutte le spese che sarà necessario affrontare e conservatele, al fine di chiedere successivi rimborsi. 7. Conservate tutti i documenti del viaggio: copia descrizione del volo, ricevuta della carta di imbarco (il talloncino che restituisce la hostess al momento dell’imbarco), tagliandi identificativi dei bagagli, ecc. 8. Annotate i nominativi di altri passeggeri con i recapiti per rintracciali. Potreb- be essere utile la loro testimonianza in caso di contestazioni sui fatti. 9. Non fatevi ingannare da rassicuranti promesse verbali di indennizzo da chiunque provengano. Servono solo a farvi “abbassare la guardia”. 10. Appena rientrati, spedite una raccomandata a.r. con la quale contestare i fatti e chiedere il risarcimento dei danni subiti. Spesso, in occasione dei disservizi, il cittadino non viene informato dei propri diritti. Confconsumatori, pertanto, segnala, sul sito dell’Enac, la “Guida pratica sui diritti del passeggero nei casi di disservizi del trasporto aereo”. Copie di tale guida possono essere ritirate anche presso gli uffici informazioni degli aeroporti per essere meglio informati dei propri diritti. Tra i disservizi più frequenti e per i quali i passeggeri hanno diritto di tutela vi sono: 1. Cancellazione del volo 2. Negato imbarco - overbooking 3. Ritardo prolungato 4. Smarrimento bagagli I primi tre casi sono disciplinati dal Regolamento comunitario n. 261/2004, il quarto dalla Convenzione di Montreal. Al passeggero, nell’immediatezza, deve essere fornita adeguata assistenza e, successivamente, deve essergli riconosciuto un indennizzo. Inoltre, è possibile trovare maggiori informazioni sul sito della Confconsumatori www.confconsumatori.it nella sezione “Turismo e Trasporti”, oltre che segnalare ed avere una prima assistenza in caso di disservizi, tramite l’e-mail: [email protected] SICUREZZA ALIMENTARE IMPOSTE E TRIBUTI LA SALUTE PUBBLICA E L’INFORMAZIONE AI CONSUMATORI PRIMA DI TUTTO INCOSTITUZIONALITÀ DEI TRIBUTI SUL TURISMO DALLA REGIONE SARDEGNA: MODALITÀ DI RIMBORSO In occasione dei sempre – purtroppo – più frequenti casi di truffe alimentari, Confconsumatori conferma il proprio impegno e vuole spiegare, in modo chiaro e sintetico, questo problema così complesso, che il sottoscritto, unitamente all’avv. Luca Baj, ormai da anni sta seguendo. Attualmente, l’Associazione è tra le poche che si stanno occupando di sicurezza alimentare e sta lottando su più fronti. La prima azione legale in sede penale è stata esercitata dalla Confconsumatori presso la Procura della Repubblica di Bologna, in occasione dello scandalo delle c.d. “uova marce”. È stata, infatti, inoltrata formale richiesta al Procuratore Capo, chiedendo di conoscere determinati elementi di indagine coperti da segreto istruttorio, in particolare quali fossero, allo stato, i nomi delle aziende che avevano acquistato, a diverso titolo, i sottoprodotti delle imprese poste sotto sequestro e cioè Fattorie Caiconti, Biovo, Uovadoro, Volcar Angonova, Agricola Trevalli, Fattorie Guglielmi e Bionature Agroalimentari. Il risultato è stato sorprendentemente positivo, dal momento che la procura ha messo a disposizione della Confconsumatori addirittura l’ordinanza di custodia cautelare per i vari amministratori delle aziende e nella quale si faceva riferimento, inoltre, ai nomi delle aziende che potevano essere venute a contatto con quelle incriminate. Nella stessa istanza, si chiedeva all’ufficio procedente di riferire al difensore di Confconsumatori se i sequestri disposti dagli inquirenti avessero investito, oltre ai prodotti delle aziende coinvolte nell’indagine, anche quelli delle imprese che in qualche modo avessero trasformato, utilizzato e commercializzato tali derivati. Si chiedeva in ultimo di disporre dei sequestri cautelativi e preventivi su tutti i prodotti che potessero, all’epoca, residuare sul mercato. Siamo in attesa che le indagini su questo procedimento giungano ad una conclusione e che venga disposto il rinvio a giudizio di tutti i soggetti interessati nella vergognosa vicenda. Certamente Confconsumatori giocherà un ruolo attivo all’interno del pro- cesso che verrà instaurato. Analoga richiesta è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Caserta in occasione della incresciosa vicenda delle mozzarelle di bufala infette nonché dei bovini dopati. Anche per questi processi siamo in attesa di conoscere l’esito delle indagini e l’eventuale rinvio a giudizio dei responsabili. Di recente ci siamo interessati anche della vicenda dei c.d. “Formaggi Avariati”. In questa sede Confconsumatori, per il tramite dei propri legali, ha provveduto ad inoltrare alla Procura della Repubblica di Cremona (organo procedente assieme alla Procura di Piacenza) una precisa richiesta di essere informati della lista dei clienti dell’azienda incriminata (che originariamente risultava essere la Delia, con sede a Monticelli D’Ongina), poiché ciò rispondeva ad un preciso interesse della collettività e, nel contempo, rappresentava un diritto dei singoli ad essere informati su vicende che in qualsiasi modo potessero incidere sul bene giuridico “salute pubblica”. Abbiamo inoltre domandato a gran voce, in questo caso, che venissero effettuati dei controlli a campione dei prodotti delle aziende utilizzatrici finali degli alimenti contraffatti e commercializzati dall’azienda indagata e, in caso di positività riscontrata, abbiamo chiesto con fermezza che venissero operati i sequestri di tutti gli alimenti che fossero risultati contaminati. Orbene, stiamo faticando a scardinare i gravi limiti che il nostro codice di procedura ci impone in tema di segreto istruttorio nella fase delle indagini preliminari, ma abbiamo ribadito con assoluta decisione, in tutte le procure del nostro territorio nazionale, che il diritto alla salute deve sempre prevalere. Abbiamo affermato sempre che, nell’ottica di un bilanciamento di interessi, abbia una rilevanza maggiore la salvaguardia di due principi cardine del nostro ordinamento giuridico quali la salute pubblica e l’informazione, rispetto alla protezione di notizie, la cui divulgazione, non sarebbe comunque astrattamente idonea a cagionare un danno agli inquisiti. Si è sottolineato, in tutte le nostre azioni legali, che la divulgazione dei nomi dei clienti delle aziende incriminate non sarebbe finalizzata ad aprire una “caccia alla streghe” indiscriminata, ma soltanto a permettere al consumatore maturo e consapevole di orientare le proprie scelte di acquisto, consentendo, comunque, alle imprese coinvolte indirettamente di fornire le rassicurazioni che si impongono in vicende di così grande importanza per la salute di tutti. È di questi giorni la notizia che Galbani ha visto porre sotto sequestro uno dei propri stabilimenti e rimosso le figure apicali che lo amministravano proprio in relazione alla vicenda dei formaggi avariati. Ciò sta a significare che le procure sono molto attente a questa tipologia di reati e che la nostra azione serve da pungolo costante all’attività di indagine degli organi competenti. Molto ancora bisognerebbe fare per adeguare il nostro codice penale, nonché quello di rito, alle sempre maggiori richieste di protezione della materia alimentare ed ai continui scandali a cui assistiamo ogni giorno. È necessario, inoltre, che ai consumatori siano accessibili informazioni chiare e trasparenti, per poter operare le proprie valutazioni e scelte in modo responsabile e consapevole. Per questo Confconsumatori si è mossa e continua a muoversi attivamente con una serie di iniziative, non solo giudiziarie, sfruttando appieno gli strumenti a propria disposizione di educazione all’alimentazione, di informazione e di tutela. avv. Luca Panzeri Confconsumatori Lombardia La Corte Costituzionale ha pronunciato il 15 aprile 2008 la sentenza n. 102 con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Sardegna che imponeva a carico dei contribuenti il pagamento di un’imposta sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case e un’imposta sulle seconde case ad uso turistico. Per effetto di tale sentenza, quindi, la Regione Sardegna non potrà più continuare ad esigere il pagamento delle imposte suddette e, naturalmente, sarà immediatamente tenuta al rimborso di quanto fino ad oggi versato da parte dei contribuenti interessati. A tal proposito, quindi, è opportuno ricordare che in base ad una delibera della Giunta Regionale della Sardegna del 13/5/2008 si è cercato di rendere il più semplice e veloce possibile la procedura di rimborso, prevedendo l’invio a tutti i contribuenti interessati di una comunicazione attestante la disponibilità, dal 23 giugno al 31 ottobre 2008, delle somme da rimborsare presso qualsiasi sportello del tesoriere regionale. Tutti coloro che non abbiano però ricevuto tale comunicazione o non si pre- sentino entro il termine del 31 ottobre 2008 presso i suddetti sportelli del tesoriere regionale potranno, in ogni caso, ottenere la prevista restituzione delle imposte versate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un’apposita istanza indirizzata a:Agenzia delle Entrate - Regione Autonoma Sardegna - Via XXIX Novembre 23 - 09123 Cagliari. L’istanza così indirizzata dovrà indicare l’importo complessivo delle somme pagate in virtù della Legge Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007, nonché il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della Corte Costituzionale e dovrà essere corredata con la copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento delle imposte e la copia di un documento d’identità del contribuente che richiede il rimborso. Soltanto in caso di silenzio-rifiuto da parte della Regione Sardegna, trascorsi 90 giorni dall’invio della suddetta istanza, il contribuente potrà presentare ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. Per presentare tale ricorso è necessario essere assistiti da uno dei soggetti abilitati (avvocato/commercialista ecc.) solo nel caso in cui la somma che la Regione Sardegna dovrà restituire sia superiore a 2.500,00 euro, diversamente, quindi, il singolo contribuente potrà procedere autonomamente. Ricordiamo, inoltre, che in ogni caso, è possibile segnalare qualsiasi problema riscontrato nel corso delle suddette operazioni, al numero di fax. 070.6068017 o a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] avv. Grazia Ferdenzi Confconsumatori Parma MONZA: LIFENERGY E PALESTRE IN CRISI SOCIETA’ E SERVIZI Il caso Lifenergy coinvolge circa 200 consumatori: quelli che hanno interpellato le varie associazioni a loro tutela che operano sul territorio, ma potenzialmente, considerando la stima dei frequentatori delle due palestre, potrebbero diventare qualche migliaio. Lifenergy è una società di consulenza marketing ed altro, servizi offerti ai diversi centri fitness, sparsi sull’intero territorio nazionale, aderenti al suo network. Le palestre di Monza e Muggiò, che espongono la sua insegna, fanno capo alla Promozione Benessere s.r.l. Qualche mese prima dell’improvvisa ed inaspettata chiusura, avvenuta verso la fine di giugno scorso nella struttura della zona di Monza e all’inizio di luglio in quella Muggiorese, i gestori avviavano una capillare campagna promozionale di abbonamento, a costi contenuti. Naturalmente l’offerta, che in seguito si sarebbe rivelata truffaldina, riscuoteva ampio successo: numerose persone vi aderivano vincolandosi per alcuni anni e molti di essi dilazionavano il costo con un finanziamento. La cooperazione tra gli enti a tutela dei diritti di utenti e consumatori, ha generato la costituzione del Comitato Lifenergy, supportato legalmente dall’avvocato Paolo Sorlini dello Studio Cremonesi & Sorlini. Prontamente egli si è attivato redigendo una bozza di denuncia-querela personalizzabile ed adattabile ad ogni singolo caso, che ciascun consumatore ha depositato presso la Procura del Triunale di Monza. È iniziata la fase istruttoria e della vicenda si stanno occupando tre Pubblici Ministeri e sembrerebbe probabile il rinvio a giudizio degli indagati. È incontestabile che il settore delle palestre monzesi è in crisi. Il principale fattore scatenante è da ricercarsi, secondo gli addetti ai lavori, nella nuova frontiera del wellness, che ha indotto gli operatori locali a mutare la vocazione sportiva del proprio centro, a favore di un orientamento più simile a quello di una stazione termale (Spa). Questa tendenza, ha determinato la progressiva chiusura delle palestre per i necessari interventi di ristrutturazione, che i titolari hanno ben pensato di cominciare nel periodo estivo. Al rientro delle vacanze, molti abbonaticlienti hanno trovato le palestre chiuse e conformemente ad una clausola contrattuale, che presenta una sostanziale vessatorietà a danno del consumatore, sono stati dirottati, per lo svolgimento dell’attività sportiva, in altri impianti convenzionati spesso sottodimensionati. Il sovraffollamento che ne deriva e l’assenza di strutture accessorie come la piscina ed altre, provocano la totale insoddisfazione del cliente consumatore, che è tuttavia vincolato dall’accordo sottoscritto. Confconsumatori – Federazione provinciale di Monza, auspica che la nuova normativa sull’azione collettiva (c.d. Class Action), possa trovare favorevole applicazione in casi simili a questi. Per informazioni e tutela è possibile contattare direttamente Confconsumatori Federazione provinciale di Monza – Via Correggio 59 – tel. 039.8943448 – cell. 333.9511555 – e-mail [email protected], aperta il lunedì dalle ore 15 alle 18. Raul Goffo Segretario della Federazione di Monza e Brianza MANUALE “FRODI COMMERCIALI E TUTELA DEL CONSUMATORE VADEMECUM ANTIFREGATURE” DA CONFCONSUMATORI SICILIA ACQUISTI E CONSUMI DECALOGO DEGLI ACQUISTI: Confconsumatori Sicilia ha realizzato un manuale dal titolo “Frodi Commerciali e tutela del consumatore - vademecum antifregature”. L’opuscolo è disponibile gratuitamente a tutti i coloro che ne faranno richiesta. Il manuale si divide in quattro capitoli. Nel primo capitolo vengono esaminate le pratiche commerciali scorrette, secondo quanto previsto dai decreti legislativi n. 145/2007 e n. 146/2007.Tali disposizioni hanno portato anche ad una modifica del Codice del Consumo, che è stato rimodellato negli articoli che vanno dal 18 al 27. Le pratiche commerciali scorrette si dividono in ingannevoli ed aggressive e viene data la definizione, cioè cosa la legge intende per ingannevolezza ed aggressività. Segue una analitica esemplificazione. Si passa poi al contenuto che deve avere una denuncia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di pratica commerciale scorretta e il relativo modulo di segnalazione. Nel primo capitolo vengono anche esaminate le offerte promozionali nel settore telefonico e un decalogo di consigli utili negli acquisti. Il secondo capitolo affronta i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, e cioè le cosiddette vendite porta a porta. Si tratta, ad esempio, delle vendite fatte durante la visita dell’operatore commerciale presso il domicilio del consumatore o in un’area pubblica o aperta al pubblico. Il consumatore ha diritto di recesso e, oltre alle informazioni per esercitare tale diritto, sono stati inseriti diversi schemi di lettera da adattare al caso concreto in base alla casistica. Il terzo capitolo è riservato alle vendite per corrispondenza, quelle cioè concluse per telefono. Anche in questo caso vengono fornite le informazioni sul diritto di recesso e la relativa lettera. Vi è poi uno schema di lettera per la 1. OCCHIO ALLA LETTERA – Valutate con attenzione il testo del messaggio e controllate anche i più piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale. 2. IL PREZZO È GIUSTO? – Verificate sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri e spese accessorie (IVA, spese di consegna, chiamate alla risposta, ecc.). 3. MISSIONE IMPOSSIBILE – Diffidate dai messaggi che promettono risultati miracolosi. 4. RIFLETTETE PRIMA DI FIRMARE – Non sottoscrivete alcun modulo senza avere letto prima tutte le condizioni. Alcune offerte possono nascondere l’esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro). 5. NON SOLO SLOGAN – Fate attenzione alla completezza del messaggio e ad assumere tutte le informazioni necessarie. Controllate sempre l’effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, ecc.). 6. DISTINGUERE CUORE DA PORTAFOGLIO – I servizi prestati da maghi e cartomanti possono rivelarsi molto onerosi: tenete presente inoltre che non esiste alcun metoto per rendere più probabili le vincite dei giochi ad estrazione. 7. QUANTO MI COSTA? - Verificate le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tasso d’interesse, tan, taeg, periodo di validità). 8. SOLO FICTION – Fate attenzione alla pubblicità “travestita”. A volte, in contesti dall’apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi TV) possono nascondersi forme di pubblicità occulta. 9. ATTENZIONE AI PERICOLI – Se il prodotto è pericoloso, la pubblicità deve dirlo: occorre leggere le avvertenze inserite nella pubblicità e nelle confezioni del prodotto. 10. TUTELARE I MINORI – La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e pscichica dei minori; alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini ed adolescenti un pericoloso travisamento della realtà. segnalazione di infrazione per acquisiti effettuati in occasione di una televendita. Infine vengono esaminate le recentissime innovazioni legislative relative al recesso in caso di acquisti di servizi finanziari o assicurativi effettuati a distanza. Alle vendite multilevel o piramidali è dedicato il quarto capitolo. Si tratta delle cosiddette catene di S. Antonio e viene spiegato come inviare una lettera che eccepisca la nullità dell’acquisto e la denuncia penale in caso di piramide finanziaria. Per informazioni: Confconsumatori Sicilia - Via Borrello 80/D - 95100 Catania - tel. e fax 095-2500426 - e-mail. [email protected] BOND ARGENTINA: UN’ALTRA VITTORIA A FAVORE DEI CONSUMATORI DAL TRIBUNALE DI PARMA RISPARMIO Un’altra vittoria di un risparmiatore, che aveva acquistato da una banca obbligazioni argentine. Questa volta si tratta di un’operazione del marzo del 1998, quando quei bond godevano di un ottimo rating e non potevano certo essere considerati titoli pericolosi da vendere. Perché mai, allora, il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità del contratto e condannato l’istituto di credito alla restituzione della somma investita, aumentata degli interessi nel frattempo maturati? Secondo il Giudice si era al cospetto di un ordine telefonico, che, alla luce delle norme allora applicabili (D.Lgs. n. 415/96 e Regolamento Consob n. 10943 del 30.9.97), deve ritenersi nullo per non essere stato effettuato per iscritto. La richiamata sentenza consente così alcune considerazioni sulla forma richiesta per i singoli ordini quando, come in questo caso, vi è un contratto quadro stipulato per iscritto. Merita allora ricordare che per diversi giudici, dall’operatività del D.Lgs. n. 415/96, la forma scritta è obbligatoria anche per ogni singolo ordine. Il che è stato riconosciuto in una sentenza del Tribunale di Milano1 – confermata anche dal Tribunale di Parma2 – nella quale si legge che “Ritiene il Collegio che il requisito della forma scritta prescritto ora dall’art. 23 Testo Unico Finanziario e prima dall’art. 18 D.Lgs. n. 415/96 riguarda non solo il contratto quadro, ma anche ogni singola operazione posta in essere e, quindi, anche il singolo negozio speculativo di esecuzione del contratto, quindi l’ordine dato all’intermediario dall’investitore di acquisto di uno strumento finanziario se non diversamente stabilito dal contratto quadro…”. E nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Ravenna3, per il quale: “Ad avviso di questo Tribunale, il tenore letterale dell’art. 23, comma 1, del Testo Unico Finanziario (ben diverso da quello del previdente art. 6, lettera C, della l. n. 1/1991, generalmente interpretato nel senso della forma ascritta per il solo contratto quadro) non autorizza una lettura restrittiva della norma, come quella suggerita dalla banca convenuta, dato che anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti e che anche questi contratti (al pari del contratto quadro) hanno per oggetto la prestazione di servizi d’investimento”. Va aggiunto che l’art. 30 del Regolamento Consob (1.7.98 n. 11522), nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richie- sta telefonica registrata dall’intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale (vedi sentenza del Tribunale di Bari 27/3/2006)”. L’insufficienza di un contratto quadro, occorrendo la scrittura anche per i singoli contratti d’investimento, è stata affermata anche dal Supremo Collegio. Così pare, infatti, argomentando a contrario nella motivazione della sentenza n. 3956/03 della Cassazione, in cui si legge: “…l’obbligo della forma scritta è stata poi prevista anche per le singole operazioni dall’art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, oggi sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”. Tale principio trova, poi, conferma in un’altra affermazione della Suprema Corte. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza n. 10598/05: “È allora evidente che l’inosservanza della forma scritta per il compimento di tali atti non poteva determinare la nullità dei contratti successivamente stipulati, anche a voler ritenere il requisito della forma scritta prescritto dalla lettera “C” riguardasse, già nel vigore della legge 1/91, non il (solo) contratto quadro, ma anche tutti i singoli contratti posti in essere tra l’intermediario e il cliente per regolare le singole operazioni poste in essere, come è stato successivamente chiarito in modo in equivoco dal legislatore (art. 18, primo comma, D.Lgs. n. 415/96; art. 23 D.Lgs. n. 58/98)”. E a tale orientamento, oltre a quello già citata, si è uniformata anche altra giurisprudenza4, la quale ha affermato che “Sono nulli per violazione dell’art. 23 Testo Unico Finanziario. Gli ordini di negoziazione di strumenti finanziari per i quali non sia stata adottata la forma scritta, essendo tale disposizione applicabile non solo al contratto quadro, bensì anche ai singoli ordini che sostanziano il contenuto di tale rapporto. La violazione in questione, trattandosi di nullità, non può essere sanata dal comportamento concludente delle parti”. Deve, peraltro, riconoscersi che la questione è ancora controversa. Non sono poche, infatti, le sentenze5 nelle quali continua a sostenersi che il requisito della forma scritta è imposto dalla legge soltanto per il c.d. contratto generale d’investimento, altresì chiamato contratto quadro o master agreement. La sentenza del Tribunale di Parma, che qui si commenta, merita allora di essere segnalata, perché, pur non discostandosi da tale ultimo orientamento, tenta di conciliarlo con il chiaro tenore delle norme applicabili, al tempo l’art. 18 D.Lgs. n. 415/96, oggi il non diverso art. 23 D.Lgs. n. 58/98. Per questo Giudice, infatti, il contratto quadro può prevedere altri modi per conferire l’ordine (telefono, e-mail e così via), ma se non lo fa, lo stesso deve essere impartito, sotto pena di nullità, per iscritto. In altre parole, come si legge in sentenza, la prescrizione formale riguarda “non solo il contratto quadro, ma anche, se da esso non diversamente stabilito, ogni singola operazione posta in essere in esecuzione del contratto e, quindi, anche il singolo negozio speculativo. Con il contratto quadro, infatti, è consentito alle parti stabilire differenti modalità di trasmissione… Solo sussistendo tale previsione, dunque, sarà valido anche l’ordine impartito e trasmesso con forma diversa da quella scritta. In caso contrario, la forma dell’ordine non potrà che essere quella scritta, a pena di nullità”. E nel caso deciso dal Tribunale non vi era dubbio che l’ordine dovesse essere impartito per iscritto, tale essendo la forma richiesta dal contratto quadro per operazioni, come quella in esame – relativa a titoli quotati in Lussemburgo e destinati ad investitori istituzionali – realizzate fuori dai mercati regolamentati. La sentenza in esame è, quindi, meritevole di consenso, sebbene chi scrive sia dell’opinione che la forma scritta sia oggi richiesta, a prescindere da ogni considerazione in merito alle clausole del contratto quadro, anche per i singoli ordini di borsa. Questi ultimi, infatti, non sono meri atti esecutivi, ma contratti d’acquisto che, come tali, non possono che essere sottoposti alle prescrizioni formali imposte dalla legge per quel tipo di operazioni. avv. Giovanni Franchi Confconsumatori Parma Trib. Milano 2 maggio 2007. Trib. Parma sentenza n. 619/08, G.R. dott. Nicola Sinisi. 3 Trib. Ravenna 22 ottobre 2007. 4 Trib.Torino 25 maggio 2004 in Il caso.it. Così anche App.Venezia 19 novembre 2007, n. 1566, ivi, la quale ha statuito che “Il requisito della forma scritta ad substantiam è previsto dalla legge non solo per il cd. contratto quadro, in base al quale l’intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, ma anche per i contratti di acquisto dei singoli strumenti finanziari”. 5 Cfr., tra le tante,Trib. Santa Maria Capua Vetere 4 ottobre 2007;Trib. Milano 26 aprile 2007;Trib. Biella 26 gennaio 2007. 1 2 batterica ben superiore a quella presente nell’acqua del rubinetto; 7. talune acque minerali, a differenza dele oligominerali, possono essere controindicate per specifiche patologie. Oltretutto, secondo alcuni test, molte acque minerali non sarebbero potabili per legge, superando ad esempio la soglia di attenzione per i nitrati, per la durezza e per altre sostanze come arsenico, cadmio, ferro, manganese, nichel, piombo, fluoro ed altri minerali, quando invece, per l’acqua di acquedotto, i limiti tollerabili sono inferiori. ACQUISTI E CONSUMI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA? ...NO GRAZIE! Di fronte al continuo aumento del costo della vita, alle difficoltà sempre maggiori in cui versano le famiglie, e non solo quelle a basso reddito, occorre che siano gli stessi singoli consumatori, in attesa che la politica dei calmieri e degli accordi di filiera faccia qualcosa di concreto, a ripensare a stili di vita ed abitudini di consumo, evitando di continuare a subire passivamente i messaggi della pubblicità. Vogliamo parlare dell’acqua che rappresenta il caso limite di un prodotto: l’acqua appunto che, pur sgorgando dai rubinetti nelle case di ogni famiglia italiana, assolutamente sana, controllata e di ottima qualità e a un prezzo irrisorio rispetto a quello delle acque minerali (€0,001 è il costo medio per litro dell’acqua di acquedotto contro circa €0,20 della minerale in bottiglia), non viene bevuta dai consumatori, che le preferiscono quella minerale (più propriamente quella oligominerale). Gli italiani sono i maggiori consumatori di acqua minerale in bottiglia del mondo Come emerge dal confronto riportato nella seguente tabella l’Italia risulta avere il primato mondiale del consumo di acqua minerale pro-capite. LITRI ANNUI PRO-CAPITE DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA Nazione Italia Messico Emirati Arabi Germania Svizzera Stati Uniti Arabia Saudita Austria 2004 194,0 168,5 163,3 124,9 99,6 90,5 87,8 82,1 2001 154,8 117,0 109,8 100,7 90,1 63,6 75,3 74,6 L’incremento del consumo, dopo un momento di rallentamento nel 2004, ha ripreso a correre. Nel biennio 2005-2006 la produzione è infatti cresciuta: del 3,5% nel 2005 e del 3,4% nel 2006, portandosi a fine 2006 a 12.200 milioni di litri. Le vendite nel 2007 e nei primi mesi del 2008 sono cresciute per tutto il settore e, quindi, si prevede lo sfondamento dei 200 litri/anno di consumo pro-capite nel 2008. Secondo una recente indagine di GfK Eurisko e GfK Panel Services, condotta per conto di Mineracqua (l’associazione dei produttori di acqua minerale) e presentata in occasione dell’Assemblea della stessa associazione, tenutasi a Roma il 5 luglio 2008, si conferma che l’acqua minerale è la bevanda più diffusa e acquistata dalle famiglie italiane, continuando a rafforzare l’indice di penetrazione (percentuale di famiglie acquirenti sul totale famiglie italiane) che ha raggiunto il 98%. Perché viene acquistata l’acqua minerale L’acqua minerale viene acquistata sulla base di due motivazioni che fanno riferimento principalmente al gusto e alla salute e quindi, soprattutto, perché la gente crede che essa sia migliore di quella dell’acquedotto. L’indagine GfK ha consentito di confermare le aree su cui si basa il sistema valoriale dell’acqua minerale: 1. area gustativa; 2. area salutista. Questi due elementi emergono soprattutto nel confronto con l’acqua del rubinetto. Sul piano del gusto l’acqua minerale confezionata è più gradevole dell’acqua del rubinetto, che risulta più pesante e con un gusto sgradevole di cloro. Sul piano salutistico l’acqua minerale confezionata è ritenuta migliore di quella del rubinetto perché: • contribuirebbe maggiormente al benessere fisico; • sarebbe sicura e controllata. Se la precedente ricerca del 2005 aveva sottolineato il ruolo del gusto come un parametro di scelta particolarmente significativo, in questa seconda indagine, pur rimanendo il gusto ancora la prima ragione di acquisto, sembra che sia l’aspetto salutistico a marcare differenze più significative rispetto al passato, assumendo una maggiore rilevanza riconducibile a tre elementi: • la crescente consapevolezza della composizione e quindi della diversità di bisogni che possono essere soddisfatti attraverso l’acqua; • la maggiore sensibilizzazione da parte dei mezzi di comunicazione degli effetti benefici dell’acqua minerale; • la comunicazione pubblicitaria che lega l’acqua ad aspetti salutistici. Il 23% degli intervistati ritiene che l’acqua minerale sia il prodotto più indispensabile per la salute; a essi si associa un ulteriore 32% che pone comunque l’acqua minerale fra gli elementi più indispensabili per la salute. L’etichetta mantiene il suo ruolo di strumento primario di comunicazione: è il “biglietto da visita” dell’acqua minerale, un elemento chiave per comunicare informazioni e aiutare la scelta. La composizione chimica idonea anche a distinguere tra acqua minerale e acqua oligominerale è infatti ritenuta l’informazione più importante da quasi il 50% di coloro che leggono l’etichetta prima di scegliere il prodotto. Necessità di nuova informazione e pubblicità comparativa L’indagine conferma in pieno quanto già le associazioni di consumatori continuano da tempo a sostenere, e cioè che l’abnorme consumo di acqua minerale in Italia deriva soprattutto da disinformazione e da condizionamento dovuto alla continua pressione pubblicitaria. Ne deriva quindi l’opportunità, se non la necessità, che anche l’acqua del rubinetto venga adeguatamente illustrata e promossa anche con pubblicità comparative presso i consumatori da parte dei soggetti pubblici e privati gestori di acquedotti e che provvedono alla raccolta e gestione dei rifiuti. Perché possiamo fidarci dell’acqua del rubinetto Dalle continue analisi che vengono continuamente ripetute si può dire che l’acqua degli acquedotti italiani è mediamente buona e in certi casi eccellente, e quindi la convinzione del consumatore che l’acqua minerale in bottiglia sia migliore è assolutamente sbagliata essendo spesso vero il contrario. Ecco i principali motivi: 1. l’acqua del rubinetto è sottoposta a norme più severe per quanto riguarda il contenuto di elementi chimici nocivi; 2. i controlli sulla potabilità vengono eseguiti costantemente negli acquedotti comunali (giornalmente nelle grandi città, settimanalmente nei centri minori), mentre sono molto meno frequenti (in media ogni due anni) per quanto concerne l’acqua in bottiglia; 3. le acque del rubinetto sono molto più monitorate rispetto a quelle in bottiglia: 200 parametri da rispettare per gli acquedotti e solo 48 per l’acqua minerale; 4. l’acqua minerale anche se assolutamente pura all’origine, quando è conservata in recipienti di plastica, come avviene per la quasi totalità dell’acqua minerale consumata in Italia, è soggetta a diverse forme di degradazione, soprattutto se esposta al sole, a muffe o ad altri contaminanti.Al contrario, l’acqua che scorre nell’acquedotto viene sempre e continuamente depurata; 5. in molte zone d’Italia, anche l’acqua del rubinetto è di fatto minerale, dal momento che viene estratta da sorgenti o comunque da fonti idriche particolarmente ricche di minerali benefici; 6. l’acqua minerale non gasata contenuta in bottiglie di plastica (soprattutto quelle esposte al sole fuori dal magazzino) possono acquistare una carica Il gusto dell’acqua e il cloro La più frequente critica che viene rivolta all’acqua del rubinetto è di avere un sapore di cloro. E questo è spesso vero soprattutto in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. Giova ricordare che la quantità di cloro aggiunta all’acqua di acquedotto è minima e non dannosa alla salute. Non serve, infatti, a disinfettare, poiché l’acqua è già potabile all’origine, ma semplicemente a garantire che la purezza dell’acqua prelevata rimanga tale durante la distribuzione, lungo chilometri di condotte, fino alle nostre case. Ricordiamo a questo riguardo che il cloro è volatile e quindi al contatto dell’aria in poco tempo svanisce. Il sapore più o meno sgradevole è quindi un fastidio facilmente eliminabile versando in una brocca l’acqua del rubinetto. Se si beve acqua tenuta aperta in frigorifero il suo gusto non sarà molto differente da una qualunque altra acqua oligominerale. Per evitare di inquinare bevendo. L’impatto ambientale Il tema della salvaguardia dell’ambiente e delle risorse necessarie alla sopravvivenza a cui dobbiamo essere sempre più attenti, ci impone di considerare il grave impatto ambientale rappresentato dai circa 7.5 miliardi di bottiglie che vengono ogni anno trasportate su e giù per l’Italia da diverse migliaia di autocarri e che fini- scono nelle discariche o vengono inceneriti, e solo in piccola parte riciclate. Per spendere meglio i nostri soldi L’acqua di rubinetto è buona quindi; è più comoda da consumare perchè l’abbiamo direttamente dal rubinetto senza la fatica di trasportare le confezioni dal negozio a casa, ma soprattutto, non è assurdamente cara come quella minerale in bottiglia. Gli italiano spendono in un anno circa 1.5 miliardi di euro e ogni famiglia ha una spesa pari quasi a quella per la raccolta dei rifiuti. Ma perché l’acqua minerale aggiunge tali prezzi al consumo? La logica è sempre la stessa: confezione, trasporti e intermediazione commerciale, che mediamente nei prodotti alimentari fanno aumentare i prezzi del 200%, nel caso dell’acqua minerale portano l’aumento a livelli assolutamente abnormi se si considera che su 1 euro di costo dell’acqua solo l’1% è quello effettivo dell’acqua contenuta in bottiglia. Nelle confezioni di 6 bottiglie di plastica da 1,5 litri, il cui prezzo può andare da 1o 2 euro a oltre 4 euro il valore dell’acqua contenuta va da 2 a 8 centesimi di euro. Recuperiamo sulle tavole la cara vecchia brocca Il nostro augurio è che gli italiani riscoprano l’acqua del rubinetto e quindi che si possa sempre più spesso rivedere sulle nostre tavole o al ristorante la cara vecchia brocca di acqua. Basta aprire il rubinetto di casa o chiedere al cameriere. Facciamolo, e oltre a produrre meno inquinamento ambientale, daremo dimostrazione di essere consumatori più consapevoli e informati, meno succubi di pubblicità e mode, e nel contempo in grado di spendere meno e meglio, soprattutto in momenti in cui è sempre più difficile far quadrare i bilanci familiari. Grafici e tabelle tratti dall’indagine GfK Eurisko e Mineracqua RISARCIMENTO DIRETTO SOLO FACOLTATIVO SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE Con ordinanza 205/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili diverse ordinanze di incostituzionalità sugli articoli 141 e 149 del Codice delle assicurazioni private, norme introduttive del cosiddetto risarcimento diretto, rilevando che vada ricercata un’interpretazione della legge costituzionalmente orientata. Partendo da questo presupposto, peraltro già fatto proprio dal Tribunale di Torino, la Corte ritiene che vada ricer- cata per il danneggiato l’interpretazione più favorevole in quanto soggetto debole. Secondo il ragionamento della Corte, le norme non vietano l’azione del danneggiato contro l’assicuratore di controparte (peraltro prevista dalla direttiva CE 26/2006) non potendo costui introdurre l’azione contro la propria compagnia assicurativa, stante il dettato di cui all’articolo 1917 del Codice Civile. Sostanzialmente, seguendo l’interpretazione della Consulta, l’indennizzo diretto sarebbe meramente facoltativo ed il danneggiato può chiedere il ristoro di tutti i danni, comprese le spese di patrocinio, nella causa che può intentare contro l’assicurazione di controparte. I dubbi che Confconsumatori aveva evidenziato all’indomani dell’approvazione e dell’attuazione della nuova normativa hanno trovato piena conferma e pertanto l’Associazione non può che auspicare un sollecito intervento legislativo chiarificatore, affinché il caso giurisprudenziale non vada ad esclusivo vantaggio del soggetto forte del rapporto, ovvero delle compagnie assicurative. ACQUISTI E CONSUMI Per risparmiare e difendersi dai costi eccessivi, Confconsumatori suggerisce alcuni accorgimenti da utilizzare nei settori dove si sono registrati gli aumenti di prezzo più consistenti. 1) Prodotti alimentari: è utile comparare i prezzi e i contenuti, acquistare prodotti di stagione, generalmente meno cari, approfittare delle offerte speciali nei supermercati, o rifornirsi nei discount, acquistare direttamente dai produttori agricoli o tramite i Gruppo di Acquisto fra consumatori. Segnaliamo l’esperienza dei G.a.s.-Gruppi di acquisto solidale (www.retegas.org) 2) Assicurazioni: resta ferma la regola di comparare i prezzi e le prestazioni, chiedendo più preventivi a diverse compagnie assicurative, prima di scegliere. Recentemente Confconsumatori e altre 13 associazioni di consumatori hanno sottoscritto un protocollo con Ania (www.ania.it) e la Polizia Stradale, al fine di premiare i comportamenti responsabili dei giovani al volante con una significativa riduzione del prezzo della RC auto. 3) Utenze domestiche (acqua/luce/ gas): grazie alla liberalizzazione del mercato energetico dal 1° luglio 2007, è possibile confrontare e scegliere le tariffe più adeguate al proprio consumo (ad es. la tariffa bioraria, che incentiva i consumi nelle fasce orarie serali e festive). Consigliamo di consultare il sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) o di telefonare al numero verde 800.166.654. È importante chiedere sempre la “scheda di confronto prezzi”, cioè il prospetto inserito nei documenti informativi della proposta di adesione a un nuovo contratto e che i venditori debbono obbligatoriamente consegnare al consumatore domestico. 4) Per un risparmio energetico a lungo termine, è possibile riqualificare la propria abitazione, ad esempio con l’installazione di COME DIFENDERSI DAL CARO PREZZI contratto, con raccomandata a.r. al gestore, senza oneri, spese o penalità, e con la possibilità di trasferire il proprio numero presso altro gestore. impianti ad energia rinnovabile, grazie agli incentivi fiscali previsti già a partire dalla Finanziaria 2007. Per maggiori informazioni si può contattare l’Enea sull’efficienza energetica o le istituzioni locali (Comune, Provincia). 5) Mutui: con la rinegoziazione e la portabilità del mutuo è possibile ridurre i costi. La rinegoziazione consiste nella modifica di alcune clausole contrattuali (es. durata o tipo di tasso applicato) concordate tra banca e mutuatario, mediante scrittura privata anche non autenticata e senza spese. La portabilità è un’ operazione con cui si trasferisce il mutuo presso una banca diversa per accedere a migliori condizioni, utilizzando l’ipoteca originaria senza penali né spese, salvo quelle notarili, che alcune banche hanno deciso però di accollarsi. In caso di inosservanza delle procedure da parte delle banche è possibile inviare segnalazione all’ABI (www.abi.it) e alle associazioni dei consumatori. 6) Telefonia: di fronte a costi esorbitanti ed ingiustificati in bolletta è possibile contestare, con raccomandata A.R. al servizio clienti dell’operatore, le telefonate non effettuate e le relative spese, pagando parzialmente la fattura. In caso di risposta negativa o inesistente, si può ricorrere alla procedura di conciliazione con l’aiuto di un’associazione dei consumatori o scaricando il modulo dai siti dei gestori telefonici. Di fronte a improvvisi aumenti delle tariffe telefoniche, in particolare della telefonia mobile, si può recedere dal 7) Petrolio: il secondo pacchetto Bersani (Legge n.40/2007) ha reso obbligatoria la trasparenza delle tariffe, mediante tabelloni di comparazione prezzi posti lungo le principali tratte stradali. Il confronto dei prezzi e delle pratiche dei diversi distributori è lo strumento più immediato di informazione e di tutela. Alcuni distributori, per esempio, hanno attuato una pratica per cui, all’orario di chiusura, applicano uno sconto percentuale sul pieno di benzina. 8) Attenzione a non eccedere nell’utilizzo del credito al consumo, che potrebbe essere causa di sovraidebitamento. Acquistare un bene di valore non elevato in contanti può essere più conveniente che pagarlo a rate. È necessario leggere attentamente le condizioni contrattuali e verificare tutte le voci di spesa (Taeg,Tan, tasso interessi etc.) che potrebbero aumentare di molto l’importo reale da pagare. 9) Per meglio monitorare l’andamento dei prezzi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito Garante per la sorveglianza dei prezzi ([email protected]) e il numero verde 800.955959 (attivo dal lunedì al venerdì ore 9-15) a cui è possibile rivolgere segnalazioni. Sono coinvolti in questo controllo anche gli “Uffici prezzi e tariffe” delle Camere di Commercio locali. 10) Infine, Confconsumatori chiede ai pubblici poteri la massima vigilanza, perché contrastino ogni forma di speculazione a tutela dei redditi più deboli e per la trasparenza del mercato. ALITALIA: VOLI CANCELLATI E RIMBORSO DEL BIGLIETTO: COME FARE? TURISMO E TRASPORTI In seguito alla cancellazione e all’annullamento di molti voli da parte di Alitalia, i passeggeri si chiedono se possono ottenere il rimborso delle somme pagate per l’acquisto del biglietto e cosa devono fare. A questa domanda ha risposto Confconsumatori. “Oltre al danno, la beffa. Sembra questo il destino dei passeggeri Alitalia. Da parte nostra offriremo tutta la necessaria assistenza” ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel “Comitato Tutela Diritti Passeggero” presso l’Enac. A tal fine Confconsumatori ricorda quanto segue. ACQUISTO CON PAGAMENTO A MEZZO CARTA DI CREDITO - Se un passeggero ha acquistato il biglietto tramite carta di credito, può ottenere il rimborso della somma pagata dalla propria banca, a cui è collegata la carta. Basta, pertanto, fare formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r e la banca dovrà procedere al rimborso. Attenzione, perchè questo riguarda tutte le carte di credito e la banca deve soltanto anticipare la somma che, successivamente, le sarà, a sua volta, rimborsata dal circuito internazionale delle carte di credito. ACQUISTO PRESSO AGENZIA VIAGGI - Se il biglietto è stato acquistato presso un’ agenzia viaggi e il volo è stato annullato o cancellato, è consigliabile chiedere il rimborso del prezzo direttamente all’agenzia. Quest’ultima, infatti, in virtù della compensazione, può, a sua volta, alla chiusura periodica dei conteggi, in sede di conguaglio, recuperare le somme rimborsate al passeggero. VOLO INSERITO ALL’INTERNO DI UN PACCHETTOTURISTICO In questo caso, è necessario verificare se, al momento dell’acquisto, è stata stipulata un’ assicurazione e se, tra i danni risarcibili ivi previsti, vi sono anche quelli conseguenti al fallimento della compagnia aerea. Si potrebbe anche tentare di ottenere il rimborso tramite il Fondo nazionale di garanzia previsto dal codice del consumo, ma non ne è certa l’ammissibilità.