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Periodico di informazione ai consumatori - Direttore Responsabile: Antonio Bertoncini - Registro Stampa
Tribunale di Parma n. 3 del 14/03/2000 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Parma - Stampa: Grafiche STEP, Parma - Ottobre 2008 n. 1
VADEMECUM
CONTRO I DISSERVIZI AEREI
TURISMO E TRASPORTI
Le vacanze sono un momento di svago
per tutti, ma possono anche riservare alcune sgradite sorprese, in particolare per
chi viaggia in aereo. È desiderio di tutti
viaggiare in sicurezza e tranquillità; per
questo Confconsumatori fornisce alcuni
consigli nel caso di disservizi aerei e la
possibilità di inviare le proprie segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
SOMMARIO
Turismo e trasporti:
• Vademecum contro
i disservizi aerei
Sicurezza alimentare:
• La salute pubblica
e l’informazione ai consumatori
prima di tutto
Imposte e tributi:
• Incostituzionalità dei tributi
sul turismo dalla Regione Sardegna:
modalità di rimborso
Società e servizi:
• Monza: Lifenergy e palestre in crisi
Acquisti e consumi:
• Manuale “Frodi Commerciali
e tutela del consumatore vademecum antifregature”
da Confconsumatori Sicilia
Risparmio:
• Bond Argentina: un’altra vittoria
a favore dei consumatori
dal Tribunale di Parma
Acquisti e consumi:
• Acqua minerale in bottiglia?
...no grazie!
Risarcimento diretto:
• Solo facoltativo secondo
la Corte Costituzionale
Acquisti e consumi:
• Come difendersi dal caro prezzi
Turismo e trasporti:
• Alitalia: voli cancellati e rimborso
del biglietto: come fare?
1. Chiedete espressamente di dirvi i
motivi del disservizio ed insistete in caso
di risposte generiche o evasive. È meglio,
inoltre, essere in più persone per confermare le risposte ricevute.
2. Verificate che l’assistenza che vi viene
fornita o che la soluzione che vi viene
proposta corrisponda a quanto previsto
dal Regolamento comunitario n. 261/2004
o dalla Convenzione di Montreal. Sono
previsti il risarcimento del danno e, in
caso di ritardo del volo rispetto all’orario
di partenza previsto di almeno due ore
per le tratte aeree fino a 1.500 Km, di
almeno tre ore per tutte le tratte aeree
intracomunitarie superiori a 1.500 Km e
per tutte le altre tratte aeree comprese
tra i 1.500 e i 3.500 Km, nonché di almeno quattro ore per tutte le tratte
aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori
dell’ U.E., il vettore ha l’obbligo di fornire
al passeggero, a titolo gratuito, pasti e
bevande in congrua relazione alla durata
dell’attesa, due chiamate telefoniche o
messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Inoltre, nel caso in cui sia necessario un
pernottamento, deve essere garantita
adeguata sistemazione in albergo, oltre al
trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di
sistemazione. Quando, invece, il ritardo
supera le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire il rimborso o l’imbarco su
un volo alternativo.
3. In caso negativo, reclamate indicando
le predette disposizioni legislative, contestatene la mancata osservanza e chiedetene l’applicazione.
4. Rivendicate il diritto di essere aggiornati ogni trenta minuti sull’evolversi del
caso.
5. Chiedete e conservate tutta la documentazione utile a dimostrare il disservizio.
6. Fatevi rilasciare le ricevute di tutte le
spese che sarà necessario affrontare e
conservatele, al fine di chiedere successivi rimborsi.
7. Conservate tutti i documenti del viaggio: copia descrizione del volo, ricevuta
della carta di imbarco (il talloncino che
restituisce la hostess al momento dell’imbarco), tagliandi identificativi dei bagagli, ecc.
8. Annotate i nominativi di altri passeggeri con i recapiti per rintracciali. Potreb-
be essere utile la loro testimonianza in
caso di contestazioni sui fatti.
9. Non fatevi ingannare da rassicuranti
promesse verbali di indennizzo da chiunque provengano. Servono solo a farvi
“abbassare la guardia”.
10. Appena rientrati, spedite una raccomandata a.r. con la quale contestare i fatti
e chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Spesso, in occasione dei disservizi, il cittadino non viene informato dei propri
diritti. Confconsumatori, pertanto, segnala, sul sito dell’Enac, la “Guida pratica sui
diritti del passeggero nei casi di disservizi del trasporto aereo”. Copie di tale
guida possono essere ritirate anche presso gli uffici informazioni degli aeroporti
per essere meglio informati dei propri
diritti.
Tra i disservizi più frequenti e per i quali i
passeggeri hanno diritto di tutela vi sono:
1. Cancellazione del volo
2. Negato imbarco - overbooking
3. Ritardo prolungato
4. Smarrimento bagagli
I primi tre casi sono disciplinati dal Regolamento comunitario n. 261/2004, il quarto dalla Convenzione di Montreal. Al
passeggero, nell’immediatezza, deve essere fornita adeguata assistenza e, successivamente, deve essergli riconosciuto un
indennizzo.
Inoltre, è possibile trovare maggiori informazioni sul sito della Confconsumatori www.confconsumatori.it nella sezione
“Turismo e Trasporti”, oltre che segnalare ed avere una prima assistenza in
caso di disservizi, tramite l’e-mail: [email protected]
SICUREZZA ALIMENTARE
IMPOSTE E TRIBUTI
LA SALUTE PUBBLICA
E L’INFORMAZIONE
AI CONSUMATORI
PRIMA DI TUTTO
INCOSTITUZIONALITÀ DEI TRIBUTI
SUL TURISMO DALLA REGIONE SARDEGNA:
MODALITÀ DI RIMBORSO
In occasione dei sempre – purtroppo –
più frequenti casi di truffe alimentari,
Confconsumatori conferma il proprio
impegno e vuole spiegare, in modo
chiaro e sintetico, questo problema così complesso, che il sottoscritto, unitamente all’avv. Luca Baj, ormai da anni
sta seguendo.
Attualmente, l’Associazione è tra le
poche che si stanno occupando di sicurezza alimentare e sta lottando su più
fronti.
La prima azione legale in sede penale è
stata esercitata dalla Confconsumatori
presso la Procura della Repubblica di
Bologna, in occasione dello scandalo
delle c.d. “uova marce”.
È stata, infatti, inoltrata formale richiesta al Procuratore Capo, chiedendo di
conoscere determinati elementi di
indagine coperti da segreto istruttorio,
in particolare quali fossero, allo stato, i
nomi delle aziende che avevano acquistato, a diverso titolo, i sottoprodotti
delle imprese poste sotto sequestro e
cioè Fattorie Caiconti, Biovo, Uovadoro, Volcar Angonova, Agricola Trevalli,
Fattorie Guglielmi e Bionature Agroalimentari.
Il risultato è stato sorprendentemente
positivo, dal momento che la procura
ha messo a disposizione della Confconsumatori addirittura l’ordinanza di
custodia cautelare per i vari amministratori delle aziende e nella quale si
faceva riferimento, inoltre, ai nomi delle aziende che potevano essere venute
a contatto con quelle incriminate.
Nella stessa istanza, si chiedeva all’ufficio procedente di riferire al difensore
di Confconsumatori se i sequestri disposti dagli inquirenti avessero investito, oltre ai prodotti delle aziende coinvolte nell’indagine, anche quelli delle
imprese che in qualche modo avessero
trasformato, utilizzato e commercializzato tali derivati. Si chiedeva in ultimo
di disporre dei sequestri cautelativi e
preventivi su tutti i prodotti che potessero, all’epoca, residuare sul mercato.
Siamo in attesa che le indagini su questo procedimento giungano ad una
conclusione e che venga disposto il rinvio a giudizio di tutti i soggetti interessati nella vergognosa vicenda.
Certamente Confconsumatori giocherà un ruolo attivo all’interno del pro-
cesso che verrà instaurato.
Analoga richiesta è stata inoltrata alla
Procura della Repubblica di Caserta in
occasione della incresciosa vicenda
delle mozzarelle di bufala infette
nonché dei bovini dopati.
Anche per questi processi siamo in attesa di conoscere l’esito delle indagini
e l’eventuale rinvio a giudizio dei responsabili.
Di recente ci siamo interessati anche
della vicenda dei c.d. “Formaggi
Avariati”.
In questa sede Confconsumatori, per il
tramite dei propri legali, ha provveduto
ad inoltrare alla Procura della Repubblica di Cremona (organo procedente
assieme alla Procura di Piacenza) una
precisa richiesta di essere informati
della lista dei clienti dell’azienda incriminata (che originariamente risultava
essere la Delia, con sede a Monticelli
D’Ongina), poiché ciò rispondeva ad
un preciso interesse della collettività e,
nel contempo, rappresentava un diritto
dei singoli ad essere informati su vicende che in qualsiasi modo potessero incidere sul bene giuridico “salute pubblica”.
Abbiamo inoltre domandato a gran voce, in questo caso, che venissero effettuati dei controlli a campione dei prodotti delle aziende utilizzatrici finali degli alimenti contraffatti e commercializzati dall’azienda indagata e, in caso di
positività riscontrata, abbiamo chiesto
con fermezza che venissero operati i
sequestri di tutti gli alimenti che fossero risultati contaminati.
Orbene, stiamo faticando a scardinare
i gravi limiti che il nostro codice di procedura ci impone in tema di segreto
istruttorio nella fase delle indagini preliminari, ma abbiamo ribadito con assoluta decisione, in tutte le procure del
nostro territorio nazionale, che il diritto alla salute deve sempre prevalere.
Abbiamo affermato sempre che, nell’ottica di un bilanciamento di interessi,
abbia una rilevanza maggiore la salvaguardia di due principi cardine del nostro ordinamento giuridico quali la salute pubblica e l’informazione, rispetto alla protezione di notizie, la cui
divulgazione, non sarebbe comunque
astrattamente idonea a cagionare un
danno agli inquisiti.
Si è sottolineato, in tutte le nostre azioni legali, che la divulgazione dei nomi
dei clienti delle aziende incriminate non
sarebbe finalizzata ad aprire una “caccia
alla streghe” indiscriminata, ma soltanto
a permettere al consumatore maturo e consapevole di orientare le
proprie scelte di acquisto, consentendo, comunque, alle imprese
coinvolte indirettamente di fornire le rassicurazioni che si impongono in vicende di così grande importanza per la salute di tutti.
È di questi giorni la notizia che Galbani
ha visto porre sotto sequestro uno dei
propri stabilimenti e rimosso le figure
apicali che lo amministravano proprio
in relazione alla vicenda dei formaggi
avariati.
Ciò sta a significare che le procure sono molto attente a questa tipologia di
reati e che la nostra azione serve da
pungolo costante all’attività di indagine
degli organi competenti.
Molto ancora bisognerebbe fare per
adeguare il nostro codice penale, nonché quello di rito, alle sempre maggiori richieste di protezione della materia
alimentare ed ai continui scandali a cui
assistiamo ogni giorno. È necessario,
inoltre, che ai consumatori siano accessibili informazioni chiare e trasparenti, per poter operare le proprie valutazioni e scelte in modo responsabile
e consapevole. Per questo Confconsumatori si è mossa e continua a muoversi attivamente con una serie di iniziative, non solo giudiziarie, sfruttando
appieno gli strumenti a propria disposizione di educazione all’alimentazione,
di informazione e di tutela.
avv. Luca Panzeri
Confconsumatori Lombardia
La Corte Costituzionale ha pronunciato
il 15 aprile 2008 la sentenza n. 102 con
la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Sardegna che imponeva a carico dei contribuenti il pagamento di un’imposta sulle
plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case e un’imposta sulle seconde case
ad uso turistico.
Per effetto di tale sentenza, quindi, la Regione Sardegna non potrà più continuare ad esigere il pagamento delle imposte
suddette e, naturalmente, sarà immediatamente tenuta al rimborso di quanto
fino ad oggi versato da parte dei contribuenti interessati.
A tal proposito, quindi, è opportuno
ricordare che in base ad una delibera
della Giunta Regionale della Sardegna del
13/5/2008 si è cercato di rendere il più
semplice e veloce possibile la procedura
di rimborso, prevedendo l’invio a tutti i
contribuenti interessati di una comunicazione attestante la disponibilità, dal 23
giugno al 31 ottobre 2008, delle somme
da rimborsare presso qualsiasi sportello
del tesoriere regionale.
Tutti coloro che non abbiano però ricevuto tale comunicazione o non si pre-
sentino entro il termine del 31 ottobre
2008 presso i suddetti sportelli del tesoriere regionale potranno, in ogni caso,
ottenere la prevista restituzione delle
imposte versate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un’apposita istanza indirizzata a:Agenzia delle Entrate - Regione
Autonoma Sardegna - Via XXIX Novembre 23 - 09123 Cagliari.
L’istanza così indirizzata dovrà indicare
l’importo complessivo delle somme pagate in virtù della Legge Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007, nonché il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della
Corte Costituzionale e dovrà essere
corredata con la copia del modello F24
attestante l’avvenuto pagamento delle
imposte e la copia di un documento d’identità del contribuente che richiede il
rimborso.
Soltanto in caso di silenzio-rifiuto da
parte della Regione Sardegna, trascorsi
90 giorni dall’invio della suddetta istanza, il contribuente potrà presentare ricorso avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari.
Per presentare tale ricorso è necessario essere assistiti da uno dei soggetti
abilitati (avvocato/commercialista ecc.)
solo nel caso in cui la somma che la Regione Sardegna dovrà restituire sia
superiore a 2.500,00 euro, diversamente, quindi, il singolo contribuente potrà
procedere autonomamente.
Ricordiamo, inoltre, che in ogni caso, è
possibile segnalare qualsiasi problema riscontrato nel corso delle suddette operazioni, al numero di fax. 070.6068017 o
a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected]
avv. Grazia Ferdenzi
Confconsumatori Parma
MONZA:
LIFENERGY E PALESTRE IN CRISI
SOCIETA’ E SERVIZI
Il caso Lifenergy coinvolge circa 200 consumatori: quelli che hanno interpellato le
varie associazioni a loro tutela che operano sul territorio, ma potenzialmente,
considerando la stima dei frequentatori
delle due palestre, potrebbero diventare
qualche migliaio.
Lifenergy è una società di consulenza
marketing ed altro, servizi offerti ai diversi centri fitness, sparsi sull’intero territorio nazionale, aderenti al suo network. Le palestre di Monza e Muggiò, che
espongono la sua insegna, fanno capo alla
Promozione Benessere s.r.l. Qualche
mese prima dell’improvvisa ed inaspettata chiusura, avvenuta verso la fine di giugno scorso nella struttura della zona di
Monza e all’inizio di luglio in quella Muggiorese, i gestori avviavano una capillare
campagna promozionale di abbonamento, a costi contenuti.
Naturalmente l’offerta, che in seguito si
sarebbe rivelata truffaldina, riscuoteva
ampio successo: numerose persone vi
aderivano vincolandosi per alcuni anni e
molti di essi dilazionavano il costo con un
finanziamento.
La cooperazione tra gli enti a tutela dei
diritti di utenti e consumatori, ha generato la costituzione del Comitato Lifenergy, supportato legalmente dall’avvocato
Paolo Sorlini dello Studio Cremonesi &
Sorlini. Prontamente egli si è attivato redigendo una bozza di denuncia-querela
personalizzabile ed adattabile ad ogni singolo caso, che ciascun consumatore ha
depositato presso la Procura del Triunale
di Monza. È iniziata la fase istruttoria e
della vicenda si stanno occupando tre
Pubblici Ministeri e sembrerebbe probabile il rinvio a giudizio degli indagati.
È incontestabile che il settore delle palestre monzesi è in crisi. Il principale fattore scatenante è da ricercarsi, secondo gli
addetti ai lavori, nella nuova frontiera del
wellness, che ha indotto gli operatori
locali a mutare la vocazione sportiva del
proprio centro, a favore di un orientamento più simile a quello di una stazione
termale (Spa). Questa tendenza, ha determinato la progressiva chiusura delle
palestre per i necessari interventi di ristrutturazione, che i titolari hanno ben
pensato di cominciare nel periodo estivo.
Al rientro delle vacanze, molti abbonaticlienti hanno trovato le palestre chiuse e
conformemente ad una clausola contrattuale, che presenta una sostanziale vessatorietà a danno del consumatore, sono
stati dirottati, per lo svolgimento dell’attività sportiva, in altri impianti convenzionati spesso sottodimensionati. Il sovraffollamento che ne deriva e l’assenza di
strutture accessorie come la piscina ed
altre, provocano la totale insoddisfazione
del cliente consumatore, che è tuttavia
vincolato dall’accordo sottoscritto.
Confconsumatori – Federazione provinciale di Monza, auspica che la nuova normativa sull’azione collettiva (c.d. Class
Action), possa trovare favorevole applicazione in casi simili a questi.
Per informazioni e tutela è possibile contattare direttamente Confconsumatori Federazione provinciale di Monza – Via
Correggio 59 – tel. 039.8943448 – cell.
333.9511555 – e-mail [email protected], aperta il lunedì dalle ore
15 alle 18.
Raul Goffo
Segretario della Federazione
di Monza e Brianza
MANUALE
“FRODI COMMERCIALI
E TUTELA DEL CONSUMATORE
VADEMECUM ANTIFREGATURE”
DA CONFCONSUMATORI SICILIA
ACQUISTI E CONSUMI
DECALOGO DEGLI ACQUISTI:
Confconsumatori Sicilia ha realizzato
un manuale dal titolo “Frodi Commerciali e tutela del consumatore - vademecum antifregature”. L’opuscolo è disponibile gratuitamente a tutti i coloro
che ne faranno richiesta. Il manuale si
divide in quattro capitoli.
Nel primo capitolo vengono esaminate
le pratiche commerciali scorrette, secondo quanto previsto dai decreti
legislativi n. 145/2007 e n. 146/2007.Tali disposizioni hanno portato anche ad
una modifica del Codice del Consumo,
che è stato rimodellato negli articoli
che vanno dal 18 al 27. Le pratiche
commerciali scorrette si dividono in
ingannevoli ed aggressive e viene data la
definizione, cioè cosa la legge intende
per ingannevolezza ed aggressività.
Segue una analitica esemplificazione. Si
passa poi al contenuto che deve avere
una denuncia all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato in caso di
pratica commerciale scorretta e il relativo modulo di segnalazione. Nel primo capitolo vengono anche esaminate
le offerte promozionali nel settore
telefonico e un decalogo di consigli utili
negli acquisti.
Il secondo capitolo affronta i contratti
conclusi fuori dai locali commerciali, e
cioè le cosiddette vendite porta a porta. Si tratta, ad esempio, delle vendite
fatte durante la visita dell’operatore
commerciale presso il domicilio del
consumatore o in un’area pubblica o
aperta al pubblico. Il consumatore ha
diritto di recesso e, oltre alle informazioni per esercitare tale diritto, sono
stati inseriti diversi schemi di lettera da
adattare al caso concreto in base alla
casistica.
Il terzo capitolo è riservato alle vendite
per corrispondenza, quelle cioè concluse per telefono. Anche in questo caso
vengono fornite le informazioni sul
diritto di recesso e la relativa lettera.
Vi è poi uno schema di lettera per la
1. OCCHIO ALLA LETTERA – Valutate con attenzione il
testo del messaggio e controllate anche i più piccoli caratteri
di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in
modo marginale.
2. IL PREZZO È GIUSTO? – Verificate sempre che il prezzo
indicato sia comprensivo di oneri e spese accessorie (IVA,
spese di consegna, chiamate alla risposta, ecc.).
3. MISSIONE IMPOSSIBILE – Diffidate dai messaggi che promettono risultati miracolosi.
4. RIFLETTETE PRIMA DI FIRMARE – Non sottoscrivete
alcun modulo senza avere letto prima tutte le condizioni.
Alcune offerte possono nascondere l’esistenza di un vero e
proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro).
5. NON SOLO SLOGAN – Fate attenzione alla completezza
del messaggio e ad assumere tutte le informazioni necessarie.
Controllate sempre l’effettiva convenienza delle operazioni
promozionali (sconti, liquidazioni, ecc.).
6. DISTINGUERE CUORE DA PORTAFOGLIO – I servizi
prestati da maghi e cartomanti possono rivelarsi molto onerosi: tenete presente inoltre che non esiste alcun metoto per
rendere più probabili le vincite dei giochi ad estrazione.
7. QUANTO MI COSTA? - Verificate le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tasso d’interesse, tan, taeg, periodo di validità).
8. SOLO FICTION – Fate attenzione alla pubblicità “travestita”. A volte, in contesti dall’apparente natura informativa o di
intrattenimento (stampa, programmi TV) possono nascondersi
forme di pubblicità occulta.
9. ATTENZIONE AI PERICOLI – Se il prodotto è pericoloso, la pubblicità deve dirlo: occorre leggere le avvertenze inserite nella pubblicità e nelle confezioni del prodotto.
10. TUTELARE I MINORI – La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e pscichica dei minori;
alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono
invece indurre in bambini ed adolescenti un pericoloso travisamento della realtà.
segnalazione di infrazione per acquisiti
effettuati in occasione di una televendita. Infine vengono esaminate le recentissime innovazioni legislative relative
al recesso in caso di acquisti di servizi
finanziari o assicurativi effettuati a distanza.
Alle vendite multilevel o piramidali è
dedicato il quarto capitolo. Si tratta
delle cosiddette catene di S. Antonio e
viene spiegato come inviare una lettera
che eccepisca la nullità dell’acquisto e
la denuncia penale in caso di piramide
finanziaria.
Per informazioni: Confconsumatori Sicilia - Via Borrello 80/D - 95100 Catania - tel. e fax 095-2500426 - e-mail.
[email protected]
BOND ARGENTINA:
UN’ALTRA VITTORIA A FAVORE
DEI CONSUMATORI
DAL TRIBUNALE DI PARMA
RISPARMIO
Un’altra vittoria di un risparmiatore, che
aveva acquistato da una banca obbligazioni argentine.
Questa volta si tratta di un’operazione
del marzo del 1998, quando quei bond
godevano di un ottimo rating e non potevano certo essere considerati titoli pericolosi da vendere. Perché mai, allora, il
Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità del contratto e condannato l’istituto
di credito alla restituzione della somma
investita, aumentata degli interessi nel
frattempo maturati?
Secondo il Giudice si era al cospetto di un
ordine telefonico, che, alla luce delle norme allora applicabili (D.Lgs. n. 415/96 e Regolamento Consob n. 10943 del 30.9.97),
deve ritenersi nullo per non essere stato
effettuato per iscritto.
La richiamata sentenza consente così alcune considerazioni sulla forma richiesta
per i singoli ordini quando, come in questo caso, vi è un contratto quadro stipulato per iscritto.
Merita allora ricordare che per diversi giudici, dall’operatività del D.Lgs. n. 415/96, la
forma scritta è obbligatoria anche per
ogni singolo ordine. Il che è stato riconosciuto in una sentenza del Tribunale di Milano1 – confermata anche dal Tribunale di
Parma2 – nella quale si legge che “Ritiene il
Collegio che il requisito della forma scritta prescritto ora dall’art. 23 Testo Unico
Finanziario e prima dall’art. 18 D.Lgs. n.
415/96 riguarda non solo il contratto quadro, ma anche ogni singola operazione
posta in essere e, quindi, anche il singolo
negozio speculativo di esecuzione del
contratto, quindi l’ordine dato all’intermediario dall’investitore di acquisto di uno
strumento finanziario se non diversamente stabilito dal contratto quadro…”. E
nello stesso senso si è espresso anche il
Tribunale di Ravenna3, per il quale: “Ad
avviso di questo Tribunale, il tenore letterale dell’art. 23, comma 1, del Testo Unico
Finanziario (ben diverso da quello del previdente art. 6, lettera C, della l. n. 1/1991,
generalmente interpretato nel senso della
forma ascritta per il solo contratto quadro) non autorizza una lettura restrittiva
della norma, come quella suggerita dalla
banca convenuta, dato che anche i singoli
ordini di negoziazione danno luogo alla
formazione di contratti e che anche questi contratti (al pari del contratto quadro)
hanno per oggetto la prestazione di servizi d’investimento”.
Va aggiunto che l’art. 30 del Regolamento Consob (1.7.98 n. 11522), nel prevedere che le parti devono indicare, nel
contratto quadro le modalità attraverso
cui l’investitore può impartire ordini e
istruzioni, non legittima affatto la forma
orale degli ordini di borsa, ma si limita a
consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richie-
sta telefonica registrata dall’intermediario su supporto magnetico e la richiesta
inoltrata con strumenti telematici alla
quale sia apposta od associata la firma
digitale (vedi sentenza del Tribunale di
Bari 27/3/2006)”.
L’insufficienza di un contratto quadro, occorrendo la scrittura anche per i singoli
contratti d’investimento, è stata affermata anche dal Supremo Collegio.
Così pare, infatti, argomentando a contrario nella motivazione della sentenza n.
3956/03 della Cassazione, in cui si legge:
“…l’obbligo della forma scritta è stata
poi prevista anche per le singole operazioni dall’art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1996
n. 415, oggi sostituito dall’art. 23 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”. Tale principio trova, poi, conferma in un’altra
affermazione della Suprema Corte. Si
legge, infatti, nella motivazione della sentenza n. 10598/05: “È allora evidente che
l’inosservanza della forma scritta per il
compimento di tali atti non poteva determinare la nullità dei contratti successivamente stipulati, anche a voler ritenere
il requisito della forma scritta prescritto
dalla lettera “C” riguardasse, già nel vigore della legge 1/91, non il (solo) contratto quadro, ma anche tutti i singoli contratti posti in essere tra l’intermediario e
il cliente per regolare le singole operazioni poste in essere, come è stato successivamente chiarito in modo in equivoco dal legislatore (art. 18, primo comma,
D.Lgs. n. 415/96; art. 23 D.Lgs. n. 58/98)”.
E a tale orientamento, oltre a quello già
citata, si è uniformata anche altra giurisprudenza4, la quale ha affermato che
“Sono nulli per violazione dell’art. 23 Testo Unico Finanziario. Gli ordini di negoziazione di strumenti finanziari per i quali
non sia stata adottata la forma scritta,
essendo tale disposizione applicabile non
solo al contratto quadro, bensì anche ai
singoli ordini che sostanziano il contenuto di tale rapporto. La violazione in questione, trattandosi di nullità, non può
essere sanata dal comportamento concludente delle parti”.
Deve, peraltro, riconoscersi che la questione è ancora controversa. Non sono
poche, infatti, le sentenze5 nelle quali
continua a sostenersi che il requisito
della forma scritta è imposto dalla legge
soltanto per il c.d. contratto generale
d’investimento, altresì chiamato contratto quadro o master agreement.
La sentenza del Tribunale di Parma, che
qui si commenta, merita allora di essere
segnalata, perché, pur non discostandosi
da tale ultimo orientamento, tenta di conciliarlo con il chiaro tenore delle norme
applicabili, al tempo l’art. 18 D.Lgs. n.
415/96, oggi il non diverso art. 23 D.Lgs.
n. 58/98. Per questo Giudice, infatti, il contratto quadro può prevedere altri modi
per conferire l’ordine (telefono, e-mail e
così via), ma se non lo fa, lo stesso deve
essere impartito, sotto pena di nullità, per
iscritto. In altre parole, come si legge in
sentenza, la prescrizione formale riguarda
“non solo il contratto quadro, ma anche,
se da esso non diversamente stabilito,
ogni singola operazione posta in essere in
esecuzione del contratto e, quindi, anche
il singolo negozio speculativo.
Con il contratto quadro, infatti, è consentito alle parti stabilire differenti modalità di trasmissione… Solo sussistendo
tale previsione, dunque, sarà valido anche
l’ordine impartito e trasmesso con forma
diversa da quella scritta. In caso contrario, la forma dell’ordine non potrà che
essere quella scritta, a pena di nullità”.
E nel caso deciso dal Tribunale non vi era
dubbio che l’ordine dovesse essere impartito per iscritto, tale essendo la forma
richiesta dal contratto quadro per operazioni, come quella in esame – relativa
a titoli quotati in Lussemburgo e destinati ad investitori istituzionali – realizzate fuori dai mercati regolamentati.
La sentenza in esame è, quindi, meritevole di consenso, sebbene chi scrive sia dell’opinione che la forma scritta sia oggi
richiesta, a prescindere da ogni considerazione in merito alle clausole del contratto quadro, anche per i singoli ordini di
borsa. Questi ultimi, infatti, non sono meri
atti esecutivi, ma contratti d’acquisto che,
come tali, non possono che essere sottoposti alle prescrizioni formali imposte
dalla legge per quel tipo di operazioni.
avv. Giovanni Franchi
Confconsumatori Parma
Trib. Milano 2 maggio 2007.
Trib. Parma sentenza n. 619/08, G.R. dott. Nicola Sinisi.
3
Trib. Ravenna 22 ottobre 2007.
4
Trib.Torino 25 maggio 2004 in Il caso.it. Così
anche App.Venezia 19 novembre 2007, n. 1566,
ivi, la quale ha statuito che “Il requisito della forma scritta ad substantiam è previsto dalla legge
non solo per il cd. contratto quadro, in base al quale
l’intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento, ma anche per i contratti di acquisto dei
singoli strumenti finanziari”.
5
Cfr., tra le tante,Trib. Santa Maria Capua Vetere
4 ottobre 2007;Trib. Milano 26 aprile 2007;Trib.
Biella 26 gennaio 2007.
1
2
batterica ben superiore a quella presente nell’acqua del rubinetto;
7. talune acque minerali, a differenza dele oligominerali, possono essere controindicate per specifiche patologie.
Oltretutto, secondo alcuni test, molte
acque minerali non sarebbero potabili
per legge, superando ad esempio la soglia
di attenzione per i nitrati, per la durezza
e per altre sostanze come arsenico, cadmio, ferro, manganese, nichel, piombo,
fluoro ed altri minerali, quando invece,
per l’acqua di acquedotto, i limiti tollerabili sono inferiori.
ACQUISTI E CONSUMI
ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA?
...NO GRAZIE!
Di fronte al continuo aumento del costo
della vita, alle difficoltà sempre maggiori
in cui versano le famiglie, e non solo quelle a basso reddito, occorre che siano gli
stessi singoli consumatori, in attesa che la
politica dei calmieri e degli accordi di
filiera faccia qualcosa di concreto, a
ripensare a stili di vita ed abitudini di
consumo, evitando di continuare a subire
passivamente i messaggi della pubblicità.
Vogliamo parlare dell’acqua che rappresenta il caso limite di un prodotto: l’acqua appunto che, pur sgorgando dai
rubinetti nelle case di ogni famiglia italiana, assolutamente sana, controllata e di
ottima qualità e a un prezzo irrisorio
rispetto a quello delle acque minerali
(€0,001 è il costo medio per litro dell’acqua di acquedotto contro circa €0,20
della minerale in bottiglia), non viene
bevuta dai consumatori, che le preferiscono quella minerale (più propriamente
quella oligominerale).
Gli italiani sono i maggiori
consumatori di acqua minerale
in bottiglia del mondo
Come emerge dal confronto riportato
nella seguente tabella l’Italia risulta avere
il primato mondiale del consumo di
acqua minerale pro-capite.
LITRI ANNUI PRO-CAPITE
DI ACQUA MINERALE
IN BOTTIGLIA
Nazione
Italia
Messico
Emirati Arabi
Germania
Svizzera
Stati Uniti
Arabia Saudita
Austria
2004
194,0
168,5
163,3
124,9
99,6
90,5
87,8
82,1
2001
154,8
117,0
109,8
100,7
90,1
63,6
75,3
74,6
L’incremento del consumo, dopo un momento di rallentamento nel 2004, ha ripreso a correre. Nel biennio 2005-2006
la produzione è infatti cresciuta: del 3,5%
nel 2005 e del 3,4% nel 2006, portandosi
a fine 2006 a 12.200 milioni di litri. Le vendite nel 2007 e nei primi mesi del 2008
sono cresciute per tutto il settore e, quindi, si prevede lo sfondamento dei 200 litri/anno di consumo pro-capite nel 2008.
Secondo una recente indagine di GfK
Eurisko e GfK Panel Services, condotta
per conto di Mineracqua (l’associazione
dei produttori di acqua minerale) e presentata in occasione dell’Assemblea della stessa associazione, tenutasi a Roma il
5 luglio 2008, si conferma che l’acqua
minerale è la bevanda più diffusa e acquistata dalle famiglie italiane, continuando
a rafforzare l’indice di penetrazione
(percentuale di famiglie acquirenti sul
totale famiglie italiane) che ha raggiunto
il 98%.
Perché viene acquistata
l’acqua minerale
L’acqua minerale viene acquistata sulla
base di due motivazioni che fanno riferimento principalmente al gusto e alla salute e quindi, soprattutto, perché la gente
crede che essa sia migliore di quella dell’acquedotto.
L’indagine GfK ha consentito di confermare le aree su cui si basa il sistema
valoriale dell’acqua minerale:
1. area gustativa;
2. area salutista.
Questi due elementi emergono soprattutto nel confronto con l’acqua del rubinetto.
Sul piano del gusto l’acqua minerale confezionata è più gradevole dell’acqua del
rubinetto, che risulta più pesante e con
un gusto sgradevole di cloro.
Sul piano salutistico l’acqua minerale
confezionata è ritenuta migliore di quella del rubinetto perché:
• contribuirebbe maggiormente al benessere fisico;
• sarebbe sicura e controllata.
Se la precedente ricerca del 2005 aveva
sottolineato il ruolo del gusto come un
parametro di scelta particolarmente
significativo, in questa seconda indagine,
pur rimanendo il gusto ancora la prima
ragione di acquisto, sembra che sia l’aspetto salutistico a marcare differenze
più significative rispetto al passato, assumendo una maggiore rilevanza riconducibile a tre elementi:
• la crescente consapevolezza della composizione e quindi della diversità di bisogni che possono essere soddisfatti
attraverso l’acqua;
• la maggiore sensibilizzazione da parte
dei mezzi di comunicazione degli effetti benefici dell’acqua minerale;
• la comunicazione pubblicitaria che lega
l’acqua ad aspetti salutistici.
Il 23% degli intervistati ritiene che l’acqua minerale sia il prodotto più indispensabile per la salute; a essi si associa
un ulteriore 32% che pone comunque
l’acqua minerale fra gli elementi più indispensabili per la salute.
L’etichetta mantiene il suo ruolo di strumento primario di comunicazione: è il
“biglietto da visita” dell’acqua minerale,
un elemento chiave per comunicare
informazioni e aiutare la scelta. La composizione chimica idonea anche a distinguere tra acqua minerale e acqua oligominerale è infatti ritenuta l’informazione
più importante da quasi il 50% di coloro
che leggono l’etichetta prima di scegliere
il prodotto.
Necessità di nuova informazione
e pubblicità comparativa
L’indagine conferma in pieno quanto già
le associazioni di consumatori continuano da tempo a sostenere, e cioè che l’abnorme consumo di acqua minerale in
Italia deriva soprattutto da disinformazione e da condizionamento dovuto alla
continua pressione pubblicitaria.
Ne deriva quindi l’opportunità, se non la
necessità, che anche l’acqua del rubinetto venga adeguatamente illustrata e promossa anche con pubblicità comparative
presso i consumatori da parte dei soggetti pubblici e privati gestori di acquedotti e che provvedono alla raccolta e
gestione dei rifiuti.
Perché possiamo fidarci
dell’acqua del rubinetto
Dalle continue analisi che vengono continuamente ripetute si può dire che l’acqua degli acquedotti italiani è mediamente buona e in certi casi eccellente, e
quindi la convinzione del consumatore
che l’acqua minerale in bottiglia sia migliore è assolutamente sbagliata essendo
spesso vero il contrario.
Ecco i principali motivi:
1. l’acqua del rubinetto è sottoposta a
norme più severe per quanto riguarda
il contenuto di elementi chimici nocivi;
2. i controlli sulla potabilità vengono
eseguiti costantemente negli acquedotti comunali (giornalmente nelle
grandi città, settimanalmente nei centri minori), mentre sono molto meno
frequenti (in media ogni due anni) per
quanto concerne l’acqua in bottiglia;
3. le acque del rubinetto sono molto più
monitorate rispetto a quelle in bottiglia: 200 parametri da rispettare per
gli acquedotti e solo 48 per l’acqua
minerale;
4. l’acqua minerale anche se assolutamente pura all’origine, quando è conservata in recipienti di plastica, come
avviene per la quasi totalità dell’acqua
minerale consumata in Italia, è soggetta a diverse forme di degradazione, soprattutto se esposta al sole, a muffe o
ad altri contaminanti.Al contrario, l’acqua che scorre nell’acquedotto viene
sempre e continuamente depurata;
5. in molte zone d’Italia, anche l’acqua del
rubinetto è di fatto minerale, dal momento che viene estratta da sorgenti o
comunque da fonti idriche particolarmente ricche di minerali benefici;
6. l’acqua minerale non gasata contenuta in bottiglie di plastica (soprattutto
quelle esposte al sole fuori dal magazzino) possono acquistare una carica
Il gusto dell’acqua e il cloro
La più frequente critica che viene rivolta
all’acqua del rubinetto è di avere un sapore di cloro. E questo è spesso vero soprattutto in Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana e Puglia.
Giova ricordare che la quantità di cloro
aggiunta all’acqua di acquedotto è minima e non dannosa alla salute. Non serve,
infatti, a disinfettare, poiché l’acqua è già
potabile all’origine, ma semplicemente a
garantire che la purezza dell’acqua prelevata rimanga tale durante la distribuzione, lungo chilometri di condotte, fino
alle nostre case.
Ricordiamo a questo riguardo che il
cloro è volatile e quindi al contatto dell’aria in poco tempo svanisce. Il sapore
più o meno sgradevole è quindi un fastidio facilmente eliminabile versando in
una brocca l’acqua del rubinetto. Se si
beve acqua tenuta aperta in frigorifero il
suo gusto non sarà molto differente da
una qualunque altra acqua oligominerale.
Per evitare di inquinare bevendo.
L’impatto ambientale
Il tema della salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse necessarie alla sopravvivenza a cui dobbiamo essere sempre più
attenti, ci impone di considerare il grave
impatto ambientale rappresentato dai
circa 7.5 miliardi di bottiglie che vengono
ogni anno trasportate su e giù per l’Italia
da diverse migliaia di autocarri e che fini-
scono nelle discariche o vengono inceneriti, e solo in piccola parte riciclate.
Per spendere meglio i nostri soldi
L’acqua di rubinetto è buona quindi; è
più comoda da consumare perchè l’abbiamo direttamente dal rubinetto senza
la fatica di trasportare le confezioni dal
negozio a casa, ma soprattutto, non è
assurdamente cara come quella minerale in bottiglia.
Gli italiano spendono in un anno circa
1.5 miliardi di euro e ogni famiglia ha una
spesa pari quasi a quella per la raccolta
dei rifiuti.
Ma perché l’acqua minerale aggiunge tali
prezzi al consumo? La logica è sempre la
stessa: confezione, trasporti e intermediazione commerciale, che mediamente
nei prodotti alimentari fanno aumentare
i prezzi del 200%, nel caso dell’acqua minerale portano l’aumento a livelli assolutamente abnormi se si considera che su
1 euro di costo dell’acqua solo l’1% è
quello effettivo dell’acqua contenuta in
bottiglia. Nelle confezioni di 6 bottiglie di
plastica da 1,5 litri, il cui prezzo può andare da 1o 2 euro a oltre 4 euro il valore dell’acqua contenuta va da 2 a 8 centesimi di euro.
Recuperiamo sulle tavole
la cara vecchia brocca
Il nostro augurio è che gli italiani riscoprano l’acqua del rubinetto e quindi che
si possa sempre più spesso rivedere sulle
nostre tavole o al ristorante la cara vecchia brocca di acqua.
Basta aprire il rubinetto di casa o chiedere al cameriere. Facciamolo, e oltre a
produrre meno inquinamento ambientale, daremo dimostrazione di essere consumatori più consapevoli e informati,
meno succubi di pubblicità e mode, e nel
contempo in grado di spendere meno e
meglio, soprattutto in momenti in cui è
sempre più difficile far quadrare i bilanci
familiari.
Grafici e tabelle tratti dall’indagine GfK
Eurisko e Mineracqua
RISARCIMENTO DIRETTO
SOLO FACOLTATIVO SECONDO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Con ordinanza 205/2008
la Corte Costituzionale
ha dichiarato inammissibili diverse ordinanze di incostituzionalità sugli
articoli 141 e 149 del
Codice delle assicurazioni private,
norme introduttive del cosiddetto risarcimento diretto, rilevando che vada
ricercata un’interpretazione della legge
costituzionalmente orientata.
Partendo da questo presupposto, peraltro già fatto proprio dal Tribunale di
Torino, la Corte ritiene che vada ricer-
cata per il danneggiato l’interpretazione più favorevole in quanto soggetto
debole.
Secondo il ragionamento della Corte,
le norme non vietano l’azione del danneggiato contro l’assicuratore di controparte (peraltro prevista dalla direttiva CE 26/2006) non potendo costui
introdurre l’azione contro la propria
compagnia assicurativa, stante il dettato di cui all’articolo 1917 del Codice
Civile.
Sostanzialmente, seguendo l’interpretazione della Consulta, l’indennizzo diretto sarebbe meramente facoltativo ed
il danneggiato può chiedere il ristoro di
tutti i danni, comprese le spese di patrocinio, nella causa che può intentare
contro l’assicurazione di controparte.
I dubbi che Confconsumatori aveva
evidenziato all’indomani dell’approvazione e dell’attuazione della nuova
normativa hanno trovato piena conferma e pertanto l’Associazione non può
che auspicare un sollecito intervento
legislativo chiarificatore, affinché il caso
giurisprudenziale non vada ad esclusivo
vantaggio del soggetto forte del rapporto, ovvero delle compagnie assicurative.
ACQUISTI E CONSUMI
Per risparmiare e difendersi dai costi eccessivi, Confconsumatori suggerisce alcuni accorgimenti da utilizzare nei settori dove si
sono registrati gli aumenti di prezzo più consistenti.
1) Prodotti alimentari: è utile comparare
i prezzi e i contenuti, acquistare prodotti di
stagione, generalmente meno cari, approfittare delle offerte speciali nei supermercati, o
rifornirsi nei discount, acquistare direttamente dai produttori agricoli o tramite i Gruppo
di Acquisto fra consumatori. Segnaliamo l’esperienza dei G.a.s.-Gruppi di acquisto solidale (www.retegas.org)
2) Assicurazioni: resta ferma la regola di
comparare i prezzi e le prestazioni, chiedendo più preventivi a diverse compagnie assicurative, prima di scegliere. Recentemente
Confconsumatori e altre 13 associazioni di
consumatori hanno sottoscritto un protocollo con Ania (www.ania.it) e la Polizia Stradale, al fine di premiare i comportamenti responsabili dei giovani al volante con una significativa riduzione del prezzo della RC auto.
3) Utenze domestiche (acqua/luce/
gas): grazie alla liberalizzazione del mercato
energetico dal 1° luglio 2007, è possibile confrontare e scegliere le tariffe più adeguate al
proprio consumo (ad es. la tariffa bioraria,
che incentiva i consumi nelle fasce orarie
serali e festive). Consigliamo di consultare il
sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas (www.autorita.energia.it) o di telefonare
al numero verde 800.166.654. È importante
chiedere sempre la “scheda di confronto
prezzi”, cioè il prospetto inserito nei documenti informativi della proposta di adesione
a un nuovo contratto e che i venditori debbono obbligatoriamente consegnare al consumatore domestico.
4) Per un risparmio energetico a lungo
termine, è possibile riqualificare la propria
abitazione, ad esempio con l’installazione di
COME DIFENDERSI
DAL CARO PREZZI
contratto, con raccomandata a.r. al gestore,
senza oneri, spese o penalità, e con la possibilità di trasferire il proprio numero presso
altro gestore.
impianti ad energia rinnovabile, grazie agli
incentivi fiscali previsti già a partire dalla Finanziaria 2007. Per maggiori informazioni si
può contattare l’Enea sull’efficienza energetica o le istituzioni locali (Comune, Provincia).
5) Mutui: con la rinegoziazione e la portabilità del mutuo è possibile ridurre i costi. La
rinegoziazione consiste nella modifica di
alcune clausole contrattuali (es. durata o tipo
di tasso applicato) concordate tra banca e
mutuatario, mediante scrittura privata anche
non autenticata e senza spese. La portabilità
è un’ operazione con cui si trasferisce il
mutuo presso una banca diversa per accedere a migliori condizioni, utilizzando l’ipoteca
originaria senza penali né spese, salvo quelle
notarili, che alcune banche hanno deciso
però di accollarsi. In caso di inosservanza
delle procedure da parte delle banche è possibile
inviare
segnalazione
all’ABI
(www.abi.it) e alle associazioni dei consumatori.
6) Telefonia: di fronte a costi esorbitanti ed
ingiustificati in bolletta è possibile contestare, con raccomandata A.R. al servizio clienti
dell’operatore, le telefonate non effettuate e
le relative spese, pagando parzialmente la fattura. In caso di risposta negativa o inesistente, si può ricorrere alla procedura di conciliazione con l’aiuto di un’associazione dei
consumatori o scaricando il modulo dai siti
dei gestori telefonici. Di fronte a improvvisi
aumenti delle tariffe telefoniche, in particolare della telefonia mobile, si può recedere dal
7) Petrolio: il secondo pacchetto Bersani
(Legge n.40/2007) ha reso obbligatoria la trasparenza delle tariffe, mediante tabelloni di
comparazione prezzi posti lungo le principali tratte stradali. Il confronto dei prezzi e
delle pratiche dei diversi distributori è lo
strumento più immediato di informazione e
di tutela. Alcuni distributori, per esempio,
hanno attuato una pratica per cui, all’orario
di chiusura, applicano uno sconto percentuale sul pieno di benzina.
8) Attenzione a non eccedere nell’utilizzo del
credito al consumo, che potrebbe essere
causa di sovraidebitamento. Acquistare un
bene di valore non elevato in contanti può
essere più conveniente che pagarlo a rate. È
necessario leggere attentamente le condizioni contrattuali e verificare tutte le voci di
spesa (Taeg,Tan, tasso interessi etc.) che potrebbero aumentare di molto l’importo reale
da pagare.
9) Per meglio monitorare l’andamento dei
prezzi, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha istituito un apposito Garante per la
sorveglianza dei prezzi ([email protected]) e il numero verde 800.955959
(attivo dal lunedì al venerdì ore 9-15) a cui è
possibile rivolgere segnalazioni. Sono coinvolti in questo controllo anche gli “Uffici
prezzi e tariffe” delle Camere di Commercio
locali.
10) Infine, Confconsumatori chiede ai pubblici poteri la massima vigilanza, perché contrastino ogni forma di speculazione a tutela dei
redditi più deboli e per la trasparenza del
mercato.
ALITALIA:
VOLI CANCELLATI E RIMBORSO
DEL BIGLIETTO: COME FARE?
TURISMO E TRASPORTI
In seguito alla cancellazione e all’annullamento di molti voli da parte di Alitalia, i
passeggeri si chiedono se possono ottenere il rimborso delle somme pagate per
l’acquisto del biglietto e cosa devono fare. A questa domanda ha risposto Confconsumatori. “Oltre al danno, la beffa. Sembra questo il destino dei passeggeri Alitalia.
Da parte nostra offriremo tutta la necessaria
assistenza” ha dichiarato l’avv. Carmelo
Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel “Comitato Tutela Diritti Passeggero” presso
l’Enac.
A tal fine Confconsumatori ricorda quanto segue.
ACQUISTO CON PAGAMENTO
A MEZZO CARTA DI CREDITO -
Se un passeggero ha acquistato il biglietto tramite carta di credito, può ottenere
il rimborso della somma pagata dalla
propria banca, a cui è collegata la carta.
Basta, pertanto, fare formale richiesta a
mezzo di raccomandata a/r e la banca
dovrà procedere al rimborso. Attenzione, perchè questo riguarda tutte le
carte di credito e la banca deve soltanto anticipare la somma che, successivamente, le sarà, a sua volta, rimborsata dal circuito internazionale delle
carte di credito.
ACQUISTO PRESSO AGENZIA
VIAGGI - Se il biglietto è stato acquistato presso un’ agenzia viaggi e il volo è
stato annullato o cancellato, è consigliabile chiedere il rimborso del
prezzo direttamente all’agenzia.
Quest’ultima, infatti, in virtù della compensazione, può, a sua volta, alla chiusura periodica dei conteggi, in sede di conguaglio, recuperare le somme rimborsate al passeggero.
VOLO INSERITO ALL’INTERNO
DI UN PACCHETTOTURISTICO In questo caso, è necessario verificare
se, al momento dell’acquisto, è stata stipulata un’ assicurazione e se, tra i danni
risarcibili ivi previsti, vi sono anche quelli conseguenti al fallimento della compagnia aerea. Si potrebbe anche tentare di
ottenere il rimborso tramite il Fondo
nazionale di garanzia previsto dal codice
del consumo, ma non ne è certa l’ammissibilità.
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