N. 1 O t t o b r e 2 0 0 9 Periodico di informazione ai consumatori • Direttore Responsabile: Antonio Bertoncini • Registro Stampa Tribunale di Parma, n. 3 del 14/03/2000 • Poste Italiane S.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46) Art. I, Comma 2, DCB Parma • Realizzazione grafica e stampa: Cooperativa Sociale CABIRIA - Parma R I S P A R M I O Nuova transazione nei processi Parmalat 1 TELEFONIA 3 CASA E UTENZE 4 SOCIETÀ e SERVIZI 5 ACCESSO alla GIUSTIZIA 6 VIAGGI e TRASPORTI 7 DALLE SEDI 8 ALIMENTAZIONE all’offerta transattiva. È grazie alle numerose battaglie che si sono intraprese nei vari processi penali che i risparmiatori hanno oggi la possibilità di vedere attenuato in parte il danno patito per gli investimenti effettuati anni addietro. Oggi, possiamo serenamente dire che lo sforzo intrapreso dall’associazione e dai legali sta dando dei frutti che solo pochi anni fa risultavano insperati e che, se non elimineranno completamente le sofferenze per la perdita dei risparmi accumulati in anni di lavoro, quanto meno serviranno ad attenuare le conseguenze nefaste delle azioni delittuose di amministratori e istituti finanziari corresponsabili del più grande crack finanziario di tutti i tempi. Avv. Luca Panzeri Legale Confconsumatori I I S P A R M O obbligazioni di titolarità degli obbligazionisti costituiti. Quest’ultima offerta transattiva, frutto del lavoro di Confconsumatori e dei suoi legali, va ad aggiungersi alle altre due transazioni che hanno visto come protagonisti processuali una società di revisione (Deloitte) e altre tre banche (Deutsche Bank, Morgan Stanley e UBS Limited), imputate di aggiotaggio e di altri reati, per i quali la procura di Milano e quella di Parma hanno istruito diversi filoni di inchiesta, sfociati poi nei procedimenti penali. Ricordiamo che queste due transazioni sono andate a buon fine e che i risparmiatori associati a Confconsumatori hanno ricevuto, per la prima (Deloitte), la percentuale del 6% sul valore nominale investito sia in azioni che obbligazioni e, per la seconda (tre banche estere), una percentuale pari al 10% del capitale azionario o obbligazionario investito, per un totale, quindi, che in diversi casi ha toccato il 16%. Confconsumatori ed i suoi legali sono fiduciosi che anche per questa nuova transazione si raggiungerà la soglia minima di aderenti fissata al 75%, visto anche il buon afflusso di persone che già ad oggi hanno manifestato l’intenzione di aderire RISPARMIO R È di pochi giorni la notizia che tre banche, ed in particolare Bank of America, Citibank e Credit Suisse, hanno avanzato ufficialmente ai legali di Confconsumatori un’offerta di risarcimento dei danni patiti, come conseguenza degli investimenti in titoli obbligazionari della Parmalat. L’offerta transattivi, difatti, prevede il versamento da parte dei tre istituti di credito di una somma pari al 10% del capitale nominale investito da ciascun risparmiatore che si sia costituito parte civile nei processi penali milanesi e parmigiani. La suddetta percentuale è da calcolarsi perciò sull’intero ammontare dell’investimento obbligazionario per somme fino ad 450.000 euro, e scende all’1,5% per investimenti superiori ai 450.000 euro. Tale transazione sarà efficace solo nei confronti di coloro che abbiano acquistato i titoli obbligazionari entro il 4 dicembre 2003 e che provino di averli mantenuti almeno fino al 24 dicembre 2003 (data nella quale la prima delle società del gruppo Parmalat è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria), e solo nel caso in cui la proposta sia accettata da parte di un numero di obbligazionisti per i quali il valore nominale complessivo delle obbligazioni, oggetto della transazione, da essi sottoscritte, rappresenti almeno il 75% del valore nominale complessivo di tutte le sommario 2R I S P A Gli acquirenti di obbligazioni Parmalat continuano a vincere contro le banche Sembra ormai, dopo diversi contrasti giurisprudenziali in materia di acquisti di obbligazioni Parmalat, che i risparmiatori acquirenti di quei bond spazzatura abbiano iniziato a trovare tutela delle proprie ragioni. Già lo si era detto commentando la sentenza n. 1161/09 del Tribunale di Bologna. In quell’occasione il giudice, relativamente ad un contratto del 20.7.2000, lo aveva risolto ex art. 1453 Codice civile, ravvisando l’inadempimento dell’istituto nella vendita di quei titoli, per non avere fornito adeguate informazioni. Uniformandosi alla giurisprudenza bolognese, anche per il Tribunale di Parma la banca, che aveva venduto obbligazioni Parmalat in data 30.3.03, 16.6.03 e 1.10.03, ossia non lontano dal default del gruppo, avrebbe dovuto provare di aver assolto all’obbligo, previsto dall’art. 29 Regolamento Consob, di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni. Di qui la sua condanna al risarcimento del danno patito dagli investitori, pari al capitale investito dedotto il valore dei nuovi titoli Parmalat, nei quali sono state trasformati i vecchi bond. Ma le vittorie dei risparmiatori non finiscono qui. Pure il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 marzo 2009 n. 5964, ha condannato un istituto dei credito al risarcimento del pregiudizio subito da due coniugi, acquirenti di obbligazioni Parmalat, liquidandolo nell’importo investito, detratto l’ammontare delle cedole riscosse e con restituzione delle azioni della nuova Parmalat. Da notare che, nella specie, l’acquisto era stato effettuato il 20 novembre 2002, non nelle vicinanze del dissesto, ma quando – così si legge nell’annotata sentenza – quei titoli, cioè i “Parmalt Fin.” avevano già subito una diminuzione del proprio rating. Il che, ancora secondo il Tribunale, si era infatti, verificato fin dal 2001. Passando all’esame della motivazione, per l’adìto giudice, come del resto era stato fatto dallo stesso con sentenza 11 del 31.3.05, occorre prendere le mosse dalla disciplina applicabile ai servizi d’investimento resi agli investitori dagli intermediari finanziari. Devono, più in particolare, richiamarsi gli articoli 21-25 Testo Unico Finanziario (TUF - D.lgs. n. 58/98), i quali impongono a questi ultimi di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo ch’essi siano sempre informati, di organizzarsi in modo tale da ridurre il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, di agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, di disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee e salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. Sempre per il Tribunale, appaiono nella specie rimasti inosservati gli artt. 26 e 28 dell’attuativo Regolamento Consob n. 11522/1988, a norma dei quali l’azienda l’istituto di credito aveva, innanzitutto, il dovere di informarsi e poi quello di informare il cliente sugli strumenti finanziari negoziati. Nel caso in questione la banca non aveva, infatti, assolto al relativo onere della prova, a suo carico a norma dell’ultimo comma dell’art. 23 TUF. Invero, emergeva dagli atti che il profilo dell’investitore era quello di una persona non orientata verso operazioni speculative ad alto rischio, quando, per contro, tali dovevano già essere considerati all’epoca i bond Parmalat a causa della loro assenza di rating presso la Borsa di Lussemburgo, dove erano stati emessi. Deve al R M I O riguardo ricordarsi che all’epoca, prima della modificazione degli art. 241 e seguenti del Codice civile, era vietata l’emissione di obbligazioni per somme superiori al capitale versato ed esistente. Il che aveva reso necessario a diverse società, quali tra le altre Parmalat e Cirio, di recarsi all’estero per emettere e vendere bond allo scopo di ridurre i propri debiti nei confronti delle banche, quelle stesse banche che poi (sic!) li hanno venduti agli ingenui risparmiatori. Ha ritenuto, più specificamente, l’adìto giudice che la mancanza di rating costituisca una obiettiva valutazione del rischio di credito, concernente la più o meno alta probabilità che l’emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi di pagamento delle cedole o di rimborso del capitale. La qual cosa avrebbe dovuto consigliare l’intermediario, che è un operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati. Ciò a prescindere dalle notizie ricavabili dalla stampa specializzata o dalla mera lettura dei bilanci sociali. Di particolare interesse sono pure le considerazioni del Tribunale relativamente al rifiuto dell’investitore di fornire informazioni all’intermediario, tenuto a norma dell’art. 28, comma 1, Regolamento Consob cit. a chiedere allo stesso notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziati, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. Il medesimo a suo dire non può, infatti, essere ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista, in quanto la relativa acquisizione non può assumere il significato di un esonero o di una limitazione di responsabilità dell’intermediario nei confronti dell’investitore non professionale, dovendo tale dichiarazione essere interpretata R I S PA R M I O e T E L E F O N I A 3 in modo da risultare compatibile con i principi sanciti dal nostro ordinamento, che prevedono l’invalidità di clausole finalizzate a tale scopo. Prova ne è l’art. 29 del Regolamento, il quale impone agli intermediari di astenersi dall’effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, disponendo ch’essi debbano tenere conto delle informazioni di cui all’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in ordine ai servizi prestati. Da segnalare in proposito la comunicazione Consob n. Di730396 del 21.4.2000, con la quale è stato precisato che, in nessun caso, gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio e che, nel caso, la valutazione andrà condotta tenendo conto di tutte le notizie in possesso dell’intermediario (età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione di mercato). L’adempimento dell’obbligo di avvertire l’investitore e di ottenere dal medesimo, se del caso, l’espressa autorizzazione ad agire, è funzionale alla realizzazione del miglior risultato possibile per il cliente, risultato da intendersi non in modo assoluto ma, come specificato dall’art. 26, lett. f) del Regolamento, in relazione al livello di rischio prescelto per sé da ciascun investitore. Solo quando l’investitore, dopo aver effettuato l’ordine, riceva informazioni chiare sulle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione ed intenda comunque dare corso all’operazione”, gli intermediari “possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (art. 29, comm 3, Reg. cit.). Per quanto attiene al caso nostro l’adito giudice non ha riscontrato un’attività informativa corretta della banca ed ha, per questo, ravvisato la ricorrenza della responsabilità contrattuale della medesima, rientrando, a suo parere, i doveri comportamentali di cui si è detto nella prestazione, strutturalmente complessa, alla quale deve ritenersi tenuto un istituto di credito in seguito alla conclusione di un contratto nascente da un ordine di borsa. Ovvio, infatti, per il Tribunale, che, trovando applicazione le norme generali in materia di inadempimento o inesatto adempimento, dall’omessa o, comunque, insufficiente informazione discende il diritto dell’investitore a ricevere il ristoro del pregiudizio patito a causa dell’acquisto di valori mobiliari di una società finita in default. Sempre più frequenti sono così le sentenze, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni Parmalat, che hanno riconosciuto l’inadempimento dell’istituto. In alcune, lo stesso è stato ravvisato nell’omessa informazione della provenienza estera del titolo . In altre, come in questa, la responsabilità risarcitoria è stata individuata nella mancata comunicazione della pericolosità del titolo. Meritevole di rilievo il fatto che in un caso come nell’altro, per il giudice, l’inadempimento dell’istituto va individuato nella violazione delle norme che impongono di rendere l’investitore edotto dell’effettiva rischiosità dell’acquisto. L’estrema chiarezza di questa decisione, come delle altre sull’argomento, ci induce a ritenerla purtroppo tardiva, perché anche altri giudici avrebbero potuto e dovuto conformarsi. Quello su cui si è pronunciato il Tribunale di Roma è, infatti, il caso della maggior parte dei malcapitatati investitori, ai quali furono vendute quelle obbligazioni senza alcuna informazione circa la pericolosità del titolo. La commentata sentenza merita poi di essere segnalata anche per il capo relativo al termine di prescrizione. Secondo il Tribunale siamo, infatti, al cospetto di un’azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale, soggetta, come tale, a termine decennale che, a parere di chi scrive, decorre dalla declaratoria d’insolvenza. Questo è, infatti, il momento nel quale si è verificato il danno. Avv. Giovanni Franchi Confconsumatori Parma TELEFONIA La portabilità dei numeri di cellulare: la battaglia continua Il tema della portabilità dei numeri di cellulare è importantissimo nell’ambito delle liberalizzazioni del mercato della telefonia. Una delle più efficaci barriere a una vera concorrenza fra operatori telefonici è, infatti, costituita dalle difficoltà connesse al cambio di operatore. Archiviata – fortunatamente – da ormai diversi anni, la disputa sulla conservazione del proprio numero telefonico, nuove difficoltà riguardavano tempi e modi in cui l’effettiva “migrazione” da un operatore all’altro era gestita. In particolare, uno dei più forti disincentivi al cambio di compagnia telefonica era costituita dall’incertezza del tempo necessario al trasferimento del numero: il cellulare è uno strumento ormai indispensabile e irrinunciabile per il consumatore medio, e la prospettiva di non poterne usufruire per un periodo indefinito era in grado di far resistere anche alle offerte più vantaggiose. In un settore in cui tutte le informazioni tecniche sono in mano al professionista, il consumatore non può che affidarsi a una legislazione adeguata per essere protetto: già da tempo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) si era messa al lavoro per elaborare una regolamentazione che consentisse al consumatore di avere certezze e impedisse alle compagnie telefoniche atteggiamenti dilatori e scorretti, di ostacolo alla concorrenza. Il primo approccio adottato si basava su “pacchetti” di numeri: 4 TELEFONIA e CASAeUTENZE ogni operatore era tenuto a garantire la pronta portabilità di un determinato numero di utenze. Questa impostazione però presentava due difetti: anzitutto, il dato sui trasferimenti effettuati era comunque in mano alle compagnie telefoniche. Ancora più importante, il consumatore, al momento della richiesta di migrazione, non poteva sapere se il suo numero sarebbe rientrato nella quota degli “ammessi al trasferimento”, e dunque non poteva avere certezze sul pronto esito dell’operazione. L’approccio è stato cambiato, anche grazie alla costante attività delle Associazioni per la tutela dei consumatori, con la Delibera 78/08/ CIR dell’AGCOM, che impone alle compagnie telefoniche di garantire il trasferimento del numero, e del relativo credito residuo, entro 6 giorni dalla richiesta (tre giorni per la portabilità e tre per il trasferimento del credito residuo). Il provvedimento, subito impugnato dalle compagnie telefoniche, è stato confermato dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato. I consumatori sono dunque più tutelati? Sembrerebbe. Il condizionale è d’obbligo perché, purtroppo, il settore della telefonia ci ha ormai da diversi anni abituato a normative molto favorevoli che però vengono applicate con grandi difficoltà. Continuiamo a vigilare. Alcuni suggerimenti pratici: •Ricordarsi di leggere sempre con attenzione il modulo con cui si chiede il trasferimento della propria utenza. •Prestare attenzione a barrare la casella relativa al trasferimento del credito residuo. •La Delibera ha previsto dei risarcimenti in caso di ritardo nel trasferimento: pretenderne sempre l’applicazione. •In caso di problemi, è sempre possibile la segnalazione all’AGCOM e la procedura di conciliazione, gratuita per l’utente, presso il CO.RE.COM. o tramite le associazioni dei consumatori. CASA e UTENZE Rimborso IVA sulla tassa dei rifiuti? Ecco come! La Corte Costituzionale, con una sentenza dello scorso mese di luglio, ha finalmente posto fine alla querelle relativa all’applicazione o meno dell’IVA sulla TIA, la tassa di igiene ambientale, che i cittadini pagano alle competenti società per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che trattandosi di una entrata di natura tributaria e non di una tariffa non può essere applicata l’IVA, e cioè un tassa sulla tassa! A questo punto posto che, come è noto, le sentenze della Corte Costituzionale hanno forza di legge, le somme riscosse a titolo di IVA sulla TIA non erano dovute e devono essere immediatamente restituite ai cittadini, oltre che non pretese per il futuro. I consumatori, attraverso una lettera, spedita a mezzo di raccomandata a.r., hanno inviato e stanno inviando, richiesta di rimborso delle somme corrisposte in passato. La stessa lettera contiene l’invito alla società a non applicare l’IVA per il futuro, e l’avvertimento che, in caso di mancato rimborso, gli utenti procederanno giudiziariamente per ottenere quanto a loro dovuto. Finalmente, dopo il salasso degli aumenti, per il cittadino sembra che si possa invertire la tendenza e, su questa materia non vi sono più dubbi ma solo certezze. Purtroppo, i dubbi li hanno ancora le società che dovrebbero tirar fuori i quattrini e rimborsare gli utenti. Qualcuno, addirittura, é arrivato ad affermare che la sentenza della Corte Costituzionale non sarebbe sufficiente in quanto sarebbe necessario un intervento legislativo. Non solo non é così, ma é evidente il tentativo di prendere tempo per ottenere non un intervento “chiarificatore” da parte del legislatore, comunque non necessario, ma una vera e propria “sanatoria” che impedisca, di fatto, il rimborso. Per tali motivi é opportuno che i cittadini si attivino prontamente, senza dare ascolto a tutte le infondate voci, e in caso di mancato rimborso si rivolgano al giudice per ottenere quanto a loro spettante. Per il futuro, infine, ci auguriamo che le società pongano fine al loro atteggiamento vessatorio nei confronti dei consumatoriutenti e sospendano la richiesta di pagamento dell’IVA sul tributo. E, nel caso in cui ciò non dovesse accadere, al fine di evitare pretestuose azioni coattive di recupero delle somme, inviteremo i cittadini pagare con animo di rivalsa e rivolgersi, immediatamente dopo, al giudice per ottenere il rimborso delle ulteriori somme. Avv. Carmelo Calì Responsabile Confconsumatori Sicilia notizia flash Sul sito www.confconsumatori.com, nella sezione Utenze, è scaricabile la lettera per richiedere il rimborso dell’IVA S O C I E T À e S E R V I Z I 5 SOCIETÀ e SERVIZI I Comuni non possono pretendere dai familiari degli anziani il pagamento delle rette di ricovero delle RSA Per lungo tempo abbiamo detto e ripetuto che sulla base delle leggi in materia i Comuni non possono chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti il pagamento di contributi per il ricovero dei medesimi. Finalmente anche la giurisprudenza, con una sentenza solo all’apparenza negativa, si è pronunciata in materia. Secondo il Tribunale di Ferrara “una serie di normative statali (tra le più importanti la legge 8 novembre 2000 n. 328, titolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), ha previsto un articolato sistema integrato “di interventi e servizi sociali in favore di situazioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia” affidato in gran parte agli enti pubblici territoriali. In questo contesto l’art. 6 del decreto legislativo 3.5.00 n. 130, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori delle facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”. E Per il Tribunale di Ferrara tale articolo chiaramente afferma: •che queste le disposizioni normative “non fanno venir meno l’obbligo previsto dall’art. 433 c,.c,. a carico dei soggetti ivi indicati di prestare gli alimenti in favore del parente o dell’affine che versa in stati di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”; •che “l’ente erogatore del servizio assistenziale non può agire ex artt. 433 e 438 c.c. nei confronti del componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”. Ma che cosa aveva fatto nella specie l’ente pubblico per sottrarsi all’imperio della legge? Aveva imposto alla figlia, come sempre fanno i Comuni in questi casi, la sottoscrizione di un documento, contenente il suo obbligo di versare in proprio la retta della madre dicendole che, diversamente, non vi sarebbe alcuna possibilità per il ricovero dell’anziano. Sebbene il medesimo non fosse autosufficiente. Come si sarebbe, allora, dovuta comportare l’attrice? Per il Tribunale di Ferrara è la Cassazione a risolvere la questione. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che in casi come il nostro siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato. E proprio questo per l’adìto giudice avrebbe dovuto fare l’attrice: recedere, inviando una formale disdetta. Secondo il Tribunale del recesso non vi era, peraltro, traccia in atti, di qui la sua decisione di respingere la domanda e di compensare tra le parti le spese di lite. Tralasciando il caso particolare - della ricorrenza della disdetta se ne occuperanno i giudici d’appello - la sentenza riveste particolare importanza, perché è la prima ad avere escluso la possibilità per gli enti pubblici di invocare le norme di cui agli artt. 433 e segg. c.c. ed, al contempo, ad avere stabilito che i parenti possono recedere dall’impegno assunto di contribuire al pagamento della retta di ricovero degli anziani. Non temano, quindi, i figli e i nipoti degli anziani ricoverati in RSA pubbliche di inviare la disdetta e ciò anche se il parente ’anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che ci si debba preoccupare che il genitore o il nonno venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge. Dopo di che il Comune non potrà certo imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche, perché, come detto, le disposizioni in materia sono infatti di cristallina chiarezza nell’escludere tale possibilità. Queste considerazioni ci portano a ritenere che, come detto, il familiare debba immediatamente recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero. Non è escluso che dopo il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo. Ma sappiano gli amministratori locali che il Tribunale di Ferrara ha chiaramente affermato che, in caso di disdetta, dall’impegno assunto, nulla può essere più richiesto al figlio o al nipote. Avv. Giovanni Franchi Confconsumatori Parma 6 ACCESSO alla GIUSTIZIA ACCESSOalla GIUSTIZIA Nuove conciliazioni paritetiche a tutela dei consumatori Anche il 2009 segna dei passi avanti in materia di conciliazioni paritetiche, quali procedure che permettono di non ricorrere alla giustizia ordinaria. Come si ricorderà, la conciliazione paritetica è frutto di specifici accordi raggiunti dalle associazioni di consumatori con alcune importanti società di erogazione di servizi e il “conciliatore” è un organo collegiale composto da un rappresentante del consumatore (segnalato dall’associazione che assiste il consumatore) e da un rappresentante dell’azienda, che si confrontano, in posizione di parità, al fine di ottenere una soluzione che possa soddisfare in cliente-consumatore. La procedura concordata tra associazioni ed imprese ha il vantaggio di essere gratuita, e può essere attivata compilando le apposite domande di conciliazione, disponibili sui siti delle Aziende o anche presso gli sportelli delle singole associazioni aderenti, dove il cittadino può ottenere assistenza e consulenza anche a partire dalla semplice fase di reclamo (fase pre-conciliativa). Nel maggio 2009 sono state attivate due procedure di conciliazione con due importanti aziende: Poste Vita e Enel. L’accordo è stato firmato tra Poste Vita, la società assicurativa del Gruppo Poste Italiane, e 17 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Arco, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) per una procedura di Conciliazione sulle polizze index linked Programma Dinamico. Per la prima volta una compagnia assicurativa italiana introduce la possibilità di ricorso alla Conciliazione a ulteriore tutela del sottoscrittore di polizze. L’intesa stabilisce che i possessori delle polizze index linked Classe 3 A Valore Reale, Ideale, Raddoppio e Index Cup, della serie Programma Dinamico, sottoscritte tra il 2001 e il 2002, potranno scegliere la procedura negoziale a salvaguardia del loro investimento, qualora non fossero soddisfatti della soluzione proposta dalla Compagnia. Poste Vita ha proposto ai risparmiatori di recuperare il 105% del capitale versato, in cambio del passaggio a una nuova polizza garantita da Poste Vita spa e dell’estensione di circa 3 anni dei termini di scadenza della polizza (al 31 dicembre 2015). Per coloro che abbiano già compiuto 79 anni e 6 mesi alla data di accettazione della trasformazione, Poste Vita Spa ha garantito la restituzione del 100% del premio originariamente versato in caso di riscatto dopo la data di scadenza del contratto originario e prima del 31/12/2015. La soluzione di Poste Vita è stata accettata dalla quasi totalità dei sottoscrittori, con una adesione di oltre il 92%, mentre, a oggi, le non adesioni sono limitate all’1% e un altro 6% di sottoscrittori non sono stati ancora raggiunti dalla comunicazione di Poste Vita. I costi della procedura - totalmente gratuita per il cliente - saranno interamente a carico di Poste Italiane. Sempre in maggio, è partita su tutto il territorio nazionale e per tutti i clienti Enel dell’elettricità e del gas, sia del mercato libero che del servizio di maggior tutela, la procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie, grazie all’accordo tra Enel e tutte le Associazioni dei Consumatori che compongono il CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Verbraucherzentrale Sudtirol – Centro Tutela Consumatori). Dopo una fase sperimentale avviata in Piemonte e un ampio periodo di formazione, sarà possibile accelerare i tempi e azzerare i costi per risolvere eventuali controversie, grazie ad una procedura semplice ed eseguibile on line, tramite le Associazioni dei Consumatori. La procedura offre a tutti i consumatori sia del mercato libero che del servizio di maggior tutela una possibilità concreta di risolvere rapidamente e direttamente le nascenti controversie senza dover ricorrere al giudice ordinario. Oltre a quelle già stabilite con il precedente regolamento, che per l’elettricità riguardavano i soli clienti del servizio di maggior tutela e, per il mercato libero, i soli clienti del gas - ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti; riduzione di potenza e sospensione della potenza per morosità – da maggio si possono regolare anche le controversie legate ai consumi presunti in acconto elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; quelle derivanti dalla rateizzazione per bollette con consumi effettivi elevati, anche se non di conguaglio, e dalla rateizzazione e dai rimborsi per bollette di conguaglio; quelle nate da rifatturazioni e doppia fatturazione. Possono farvi ricorso tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico LIBERALIZZAZIONIeSALUTE 7 e di Enel Energia, la società per la vendita di elettricità e gas sul mercato libero, con un contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata fino a 15 kW e per i clienti del gas con un consumo annuo fino a 50 mila metri cubi. I clienti, dopo aver inviato un reclamo scritto attraverso gli appositi canali Enel (casella postale, fax o mail) potranno attivare la procedura tramite le Associazioni dei Consumatori nei casi in cui ritengano insoddisfacente la risposta scritta ricevuta, oppure non abbiano ricevuto risposta nei previsti 30 giorni lavorativi dall’invio del reclamo. Inoltre, a giugno, è stato firmato oggi il Protocollo di conciliazione paritetica tra Vodafone Italia e le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), che istituisce la conciliazione on line. L’obiettivo del Protocollo è consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore. Imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità sono i quattro principi su cui è stato costruito il Protocollo che applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverrà on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovrà chiudersi entro 30 giorni. VIAGGI e TRASPORTI Quando il risarcimento è possibile Anche questa estate ha registrato molti disservizi a danno dei turisti. Il fenomeno, purtroppo non é nuovo, e potremmo dire, si ripete sistematicamente. Alle rassicuranti frasi ricevute al momento dell’acquisto dei vari servizi turistici, si sostituiscono, al momento della partenza, del ritorno o nel corso della vacanza tutti i possibili ed immaginabili problemi. In effetti non si tratta di un fenomeno estivo, in quanto i disservizi non conoscono stagione e si presentano in occasione di ogni vacanza a prescindere dal periodo dell’anno. Alcuni, infine, pensiamo al trasporto aereo e ferroviario, prescindono dalla “qualità” di turista dell’utente, in quanto colpiscono anche coloro che si spostano per motivi di lavoro. Cosa fare? Arrabbiarsi e poi rassegnarsi? Niente affatto! In materia ferroviaria, l’entrata in vigore, nei primi giorni del prossimo mese di dicembre, del regolamento europeo che riconosce nuovi diritti é destinata ad aprire un nuovo fronte di tutele nei confronti dei passeggeri, che, fino ad oggi, sono rimasti imbrigliati, in risarcimenti irrisori che li hanno costretti a fare causa o, il più delle volte, a rassegnarsi senza avere nessun congruo indennizzo. Si sta un po’ meglio nel trasporto aereo, dove il regolamento comunitario in materia di overbooking, cancellazione voli e ritardi, ha già consentito a molti passeggeri di ottenere il rimborso delle somme pagate e i giusti indennizzi per i disservizi subiti oltre che, in alcuni casi, il risarcimento dei danni. E, di recente, l’Enac ha stampato una edizione aggiornata della carta dei diritti del passeggero, che si può trovare presso tutti gli aeroporti od on-line sul sito dell’ente. Coloro, poi che hanno acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” ed hanno subito un disservizio, perché ad esempio l’albergo promesso era di una categoria inferiore a quella pattuita, sappiano che hanno diritto ai giusti risarcimenti. Non devono dimenticare però di far presente da subito tali disservizi, mentre sono ancora in vacanza, al tour operator o al suo rappresentante, e spedire una volta tornati a casa una raccomandata entro dieci giorni. Se poi la responsabilità di quanto accaduto, come in alcuni casi può accadere, non è del tour operator ma dell’agenzia di viaggi, possono rivolgere la loro richieste nei confronti di quest’ultima. Certo, fa quasi ridere pensare che una persona che va in vacanza o che comunque viaggia per qualsiasi motivo, debba usare tanti accorgimenti, ma, pensando a come molti hanno pianto per i torti subiti, forse è meglio premunirsi in tempo. Avv. Carmelo Calì Responsabile nazionale trasporti Confconsumatori notizia flash La carta dei diritti del passeggero è consultabile all’indirizzo: www.enac-italia.it. È attivo anche il numero verde 800-898121 8 D A L L E S E D I e A L I M E N TA Z I O N E D A L L E S E D I ALIMENTAZIONE Confconsumatori di Taranto chiede chiarimenti alle Ferrovie dello Stato I problemi con i trasporti ferroviari spiace dirlo - sono all’ordine del giorno e sempre più zone si trovano scoperte da una linea ferroviaria efficiente. Ma Taranto non ci sta e afferma con forza il diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini. Infatti, dal 1° luglio 2009, Trenitalia aveva interrotto i collegamenti ferroviari Eurostar e Intercity Plus tra Taranto e Roma, con notevole disagio sia per i cittadini che dovevano spostarsi tra le due città, sia, soprattutto, per la grande affluenza vacanziera nella zona, proprio in quel periodo. Pertanto, le Istituzioni locali, Provincia di Taranto in testa, i sindacati e le associazioni della provincia, tra cui Confconsumatori Taranto, unica tra le associazioni di consumatori locali presenti al tavolo di trattative, ha promosso una campagna di sensibilizzazione sulla vicenda e ricercato il dialogo sul tema dei trasporti locali con le Istituzioni nazionali competenti e con la direzione di Trenitalia. Confconsumatori Taranto ha, infatti, partecipato al Tavolo di concertazione convocato il 10 luglio scorso dalla Provincia di Taranto, dove unanime è stato il giudizio negativo sul comportamento di Trenitalia. A preoccupare le Istituzioni, le organizzazioni sindacali e mondo della politica sono gli scarsi investimenti, la soppressione di alcuni collegamenti e soprattutto la condizione di assoluta precarietà in cui versa la stazione ferroviaria tarantina nel suo complesso. Si contesta a Trenitalia di assumere decisioni unilateralmente, ignorando enti locali, sindacati e associazioni dei consumatori. Di qui la necessità di fare fronte comune, a prescindere dagli schieramenti politici, per difendere i diritti dei viaggiatori e gli interessi del territorio ionico. “Non si possono accettare logiche di gestione basate solo sui numeri e sulle esigenze di bilancio. Il diritto alla mobilità dei tarantini e di tutti gli abitanti della nostra provincia non può essere offeso o negato con scelte sbagliate e fortemente penalizzanti” concorda il responsabile della Confconsumatori Taranto, l’avv. Angelo Ippolito. Confconsumatori ha, inoltre, organizzato una raccolta firme (1447 firme ottenute nel solo mese di agosto) presso il Museo MARTA, presso alcune agenzie viaggi e presso numerosi stabilimenti balneari della costa Jonica, per sensibilizzare e dare voce alla cittadinanza sul problema. Dal 1° settembre i collegamenti ferroviari, Eurostar ed Intercity Plus, sono stati, finalmente, ripristinati, ma Confconsumatori e le istituzioni locali restano in attesa di un incontro con il Ministro dei Trasporti, Altero Matteoli, per chiarire non solo la questione dei collegamenti soppressi, ma anche tutta una serie di problemi di trasporto con cui deve fare i conti la zona tarantina. Nonostante il ripristino del servizio, per i partecipanti al “tavolo” di confronto, avviato a luglio dal Presidente della Provincia di Taranto, c’è la volontà di proseguire nel lavoro e di trovare comunque delle soluzioni concrete ed efficienti, perché ancora scarsi sono gli investimenti sul territorio Jonico, con condizioni di massima precarietà per la stazione ferroviaria tarantina nel suo complesso. Per informazioni e segnalazioni: Confconsumatori Taranto Tel. 099.7323661 E-mail: confconsumatori.ta@libero. it ed [email protected] Confconsumatori Lombardia al lavoro con il progetto “Alimentazione e Territorio” Confconsumatori Lombardia ha attivato il progetto “Alimentazione e territorio” per valorizzare la produzione agroalimentare della regione. L’iniziativa fa parte di un progetto ampio, “Verso l’Expo del consumatore”, realizzato da ben 7 associazioni (oltre a Confconsumatori: Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori), e rivolto ai cittadini lombardi per sensibilizzarli al tema “alimentazione e sostenibilità”. Intenzione principale di Confconsumatori è quella di formare una nuova generazione di consumatori che scelgano prodotti locali e stagionali, con la consapevolezza che così proteggono la propria salute e l’ambiente.“Se si affermasse tale cultura, - ha dichiarato Francesca Arnaboldi, presidente di Confconsumatori Lombardia - preferire cibo stagionale del territorio potrebbe diventare un impegno reale anche per ristoratori, gestori di mense, pubbliche amministrazioni, grande distribuzione e negozi di vicinato: è questo il nostro ambizioso obiettivo”. All’interno del progetto, che si concluderà nel luglio 2010, Confconsumatori si occuperà, in particolare, della realizzazione di un calendario, di una guida alle buone pratiche e al risparmio e di creare sportelli informativi presso le sedi. Inoltre, con altre associazioni, Confconsumatori realizzerà alcuni strumenti per la divulgazione dei contenuti: un gioco dell’oca, un poster della piramide alimentare, le cartine delle 12 province, e 2 CD-rom destinati alle Istituzioni e agli operatori di sportello.