N.
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O t t o b r e
2 0 0 9
Periodico di informazione ai consumatori • Direttore Responsabile: Antonio Bertoncini • Registro Stampa Tribunale di Parma, n. 3 del 14/03/2000 • Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46) Art. I, Comma 2, DCB Parma • Realizzazione grafica e stampa: Cooperativa Sociale CABIRIA - Parma
R I S P A R M I O
Nuova transazione nei
processi Parmalat
1
TELEFONIA
3
CASA E UTENZE
4
SOCIETÀ e SERVIZI
5
ACCESSO alla GIUSTIZIA 6
VIAGGI e TRASPORTI
7
DALLE SEDI
8
ALIMENTAZIONE
all’offerta transattiva.
È grazie alle numerose battaglie che
si sono intraprese nei vari processi
penali che i risparmiatori hanno oggi
la possibilità di vedere attenuato
in parte il danno patito per gli
investimenti effettuati anni addietro.
Oggi,
possiamo
serenamente
dire che lo sforzo intrapreso
dall’associazione e dai legali sta
dando dei frutti che solo pochi anni
fa risultavano insperati e che, se non
elimineranno completamente le
sofferenze per la perdita dei risparmi
accumulati in anni di lavoro, quanto
meno serviranno ad attenuare le
conseguenze nefaste delle azioni
delittuose di amministratori e istituti
finanziari corresponsabili del più
grande crack finanziario di tutti i
tempi.
Avv. Luca Panzeri
Legale Confconsumatori
I
I
S
P
A
R
M
O
obbligazioni
di titolarità
degli
obbligazionisti
costituiti.
Quest’ultima
offerta transattiva,
frutto del lavoro di Confconsumatori
e dei suoi legali, va ad aggiungersi
alle altre due transazioni che hanno
visto come protagonisti processuali
una società di revisione (Deloitte)
e altre tre banche (Deutsche Bank,
Morgan Stanley e UBS Limited),
imputate di aggiotaggio e di altri
reati, per i quali la procura di Milano
e quella di Parma hanno istruito
diversi filoni di inchiesta, sfociati poi
nei procedimenti penali.
Ricordiamo
che
queste
due
transazioni sono andate a buon
fine e che i risparmiatori associati a
Confconsumatori hanno ricevuto,
per la prima (Deloitte), la percentuale
del 6% sul valore nominale investito
sia in azioni che obbligazioni e, per
la seconda (tre banche estere), una
percentuale pari al 10% del capitale
azionario o obbligazionario investito,
per un totale, quindi, che in diversi
casi ha toccato il 16%.
Confconsumatori ed i suoi legali
sono fiduciosi che anche per questa
nuova transazione si raggiungerà
la soglia minima di aderenti fissata
al 75%, visto anche il buon afflusso
di persone che già ad oggi hanno
manifestato l’intenzione di aderire
RISPARMIO
R
È di pochi giorni la notizia che tre
banche, ed in particolare Bank of
America, Citibank e Credit Suisse,
hanno avanzato ufficialmente ai
legali di Confconsumatori un’offerta
di risarcimento dei danni patiti, come
conseguenza degli investimenti in
titoli obbligazionari della Parmalat.
L’offerta transattivi, difatti, prevede
il versamento da parte dei tre istituti
di credito di una somma pari al
10% del capitale nominale investito
da ciascun risparmiatore che si sia
costituito parte civile nei processi
penali milanesi e parmigiani.
La suddetta percentuale è da calcolarsi perciò sull’intero ammontare
dell’investimento
obbligazionario
per somme fino ad 450.000 euro,
e scende all’1,5% per investimenti
superiori ai 450.000 euro.
Tale transazione sarà efficace solo
nei confronti di coloro che abbiano
acquistato i titoli obbligazionari
entro il 4 dicembre 2003 e che
provino di averli mantenuti almeno
fino al 24 dicembre 2003 (data nella
quale la prima delle società del
gruppo Parmalat è stata ammessa
alla procedura di amministrazione
straordinaria), e solo nel caso in cui
la proposta sia accettata da parte di
un numero di obbligazionisti per i
quali il valore nominale complessivo
delle obbligazioni, oggetto della
transazione, da essi sottoscritte,
rappresenti almeno il 75% del valore
nominale complessivo di tutte le
sommario
2R
I
S
P
A
Gli acquirenti di obbligazioni
Parmalat continuano a vincere
contro le banche
Sembra ormai, dopo diversi contrasti
giurisprudenziali in materia di acquisti
di obbligazioni Parmalat, che i
risparmiatori acquirenti di quei bond
spazzatura abbiano iniziato a trovare
tutela delle proprie ragioni.
Già lo si era detto commentando la
sentenza n. 1161/09 del Tribunale
di Bologna. In quell’occasione il
giudice, relativamente ad un contratto
del 20.7.2000, lo aveva risolto ex
art. 1453 Codice civile, ravvisando
l’inadempimento dell’istituto nella
vendita di quei titoli, per non avere
fornito adeguate informazioni.
Uniformandosi alla giurisprudenza
bolognese, anche per il Tribunale
di Parma
la banca, che aveva
venduto
obbligazioni
Parmalat
in data 30.3.03, 16.6.03 e 1.10.03,
ossia non lontano dal default del
gruppo, avrebbe dovuto provare
di aver assolto all’obbligo, previsto
dall’art. 29 Regolamento Consob, di
astenersi dall’effettuare operazioni
non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza e dimensioni. Di qui la sua
condanna al risarcimento del danno
patito dagli investitori, pari al capitale
investito dedotto il valore dei nuovi
titoli Parmalat, nei quali sono state
trasformati i vecchi bond.
Ma le vittorie dei risparmiatori non
finiscono qui. Pure il Tribunale di
Roma, con sentenza del 3 marzo 2009
n. 5964, ha condannato un istituto dei
credito al risarcimento del pregiudizio
subito da due coniugi, acquirenti di
obbligazioni Parmalat, liquidandolo
nell’importo
investito,
detratto
l’ammontare delle cedole riscosse
e con restituzione delle azioni della
nuova Parmalat.
Da notare che, nella specie, l’acquisto
era stato effettuato il 20 novembre
2002, non nelle vicinanze del
dissesto, ma quando – così si legge
nell’annotata sentenza – quei titoli,
cioè i “Parmalt Fin.” avevano già subito
una diminuzione del proprio rating. Il
che, ancora secondo il Tribunale, si era
infatti, verificato fin dal 2001.
Passando all’esame della motivazione,
per l’adìto giudice, come del resto era
stato fatto dallo stesso con sentenza
11 del 31.3.05, occorre prendere le
mosse dalla disciplina applicabile
ai servizi d’investimento resi agli
investitori dagli intermediari finanziari.
Devono, più in particolare, richiamarsi
gli articoli 21-25 Testo Unico
Finanziario (TUF - D.lgs. n. 58/98), i
quali impongono a questi ultimi di
comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza nell’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati, di
acquisire le informazioni necessarie
dei clienti ed operare in modo ch’essi
siano sempre informati, di organizzarsi
in modo tale da ridurre il rischio di
conflitti di interesse e, in situazioni di
conflitto, di agire in modo da assicurare
comunque ai clienti trasparenza
ed equo trattamento, di disporre
di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare
l’efficiente svolgimento dei servizi, di
svolgere una gestione indipendente,
sana e prudente e di adottare misure
idonee e salvaguardare i diritti dei
clienti sui beni affidati.
Sempre per il Tribunale, appaiono
nella specie rimasti inosservati gli artt.
26 e 28 dell’attuativo Regolamento
Consob n. 11522/1988, a norma dei
quali l’azienda l’istituto di credito
aveva, innanzitutto, il dovere di
informarsi e poi quello di informare
il cliente sugli strumenti finanziari
negoziati. Nel caso in questione la
banca non aveva, infatti, assolto al
relativo onere della prova, a suo carico
a norma dell’ultimo comma dell’art.
23 TUF. Invero, emergeva dagli atti
che il profilo dell’investitore era quello
di una persona non orientata verso
operazioni speculative ad alto rischio,
quando, per contro, tali dovevano già
essere considerati all’epoca i bond
Parmalat a causa della loro assenza di
rating presso la Borsa di Lussemburgo,
dove erano stati emessi. Deve al
R
M
I
O
riguardo
ricordarsi
che all’epoca,
prima della
modificazione
degli art. 241
e seguenti
del Codice
civile, era
vietata
l’emissione
di obbligazioni
per somme superiori al capitale
versato ed esistente. Il che aveva reso
necessario a diverse società, quali
tra le altre Parmalat e Cirio, di recarsi
all’estero per emettere e vendere bond
allo scopo di ridurre i propri debiti nei
confronti delle banche, quelle stesse
banche che poi (sic!) li hanno venduti
agli ingenui risparmiatori. Ha ritenuto,
più specificamente, l’adìto giudice
che la mancanza di rating costituisca
una obiettiva valutazione del rischio
di credito, concernente la più o meno
alta probabilità che l’emittente non sia
in grado di onorare i propri obblighi di
pagamento delle cedole o di rimborso
del capitale. La qual cosa avrebbe
dovuto consigliare l’intermediario,
che è un operatore professionale
al quale è richiesto un adeguato
livello di diligenza, di procurarsi una
effettiva conoscenza dei prodotti
finanziari negoziati. Ciò a prescindere
dalle notizie ricavabili dalla stampa
specializzata o dalla mera lettura dei
bilanci sociali. Di particolare interesse sono pure le considerazioni
del Tribunale relativamente al rifiuto
dell’investitore di fornire informazioni
all’intermediario, tenuto a norma
dell’art. 28, comma 1, Regolamento
Consob cit. a chiedere allo stesso
notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti
finanziati, la sua situazione finanziaria,
i suoi obiettivi di investimento, nonché
circa la sua propensione al rischio. Il
medesimo a suo dire non può, infatti,
essere ritenuto sufficiente ad escludere
la responsabilità del professionista, in
quanto la relativa acquisizione non può
assumere il significato di un esonero
o di una limitazione di responsabilità
dell’intermediario nei confronti dell’investitore non professionale, dovendo
tale dichiarazione essere interpretata
R I S PA R M I O e T E L E F O N I A 3
in modo da risultare compatibile
con i principi sanciti dal nostro
ordinamento, che prevedono l’invalidità di clausole finalizzate a tale scopo.
Prova ne è l’art. 29 del Regolamento,
il quale impone agli intermediari di
astenersi dall’effettuare per conto
degli investitori operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione, disponendo
ch’essi debbano tenere conto delle
informazioni di cui all’art. 28 e di
ogni altra informazione disponibile in
ordine ai servizi prestati.
Da segnalare in proposito la comunicazione Consob n. Di730396 del
21.4.2000, con la quale è stato precisato che, in nessun caso, gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di
valutare l’adeguatezza dell’operazione disposta dai clienti, neanche
nel caso in cui l’investitore abbia
rifiutato di fornire informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e
finanziaria, obiettivi di investimento e
propensione al rischio e che, nel caso,
la valutazione andrà condotta tenendo
conto di tutte le notizie in possesso
dell’intermediario (età, professione,
presumibile propensione al rischio
anche alla luce della pregressa ed
abituale operatività, situazione di
mercato). L’adempimento dell’obbligo
di avvertire l’investitore e di ottenere
dal medesimo, se del caso, l’espressa
autorizzazione ad agire, è funzionale
alla realizzazione del miglior risultato
possibile per il cliente, risultato da
intendersi non in modo assoluto ma,
come specificato dall’art. 26, lett. f) del
Regolamento, in relazione al livello
di rischio prescelto per sé da ciascun
investitore. Solo quando l’investitore,
dopo aver effettuato l’ordine, riceva
informazioni chiare sulle “ragioni per
cui non è opportuno procedere alla
sua esecuzione ed intenda comunque
dare corso all’operazione”, gli
intermediari
“possono
eseguire
l’operazione stessa solo sulla base di
un ordine impartito per iscritto” (art.
29, comm 3, Reg. cit.).
Per quanto attiene al caso nostro
l’adito giudice non ha riscontrato
un’attività informativa corretta della
banca ed ha, per questo, ravvisato la
ricorrenza della responsabilità contrattuale della medesima, rientrando, a
suo parere, i doveri comportamentali
di cui si è detto nella prestazione,
strutturalmente complessa, alla quale
deve ritenersi tenuto un istituto di
credito in seguito alla conclusione di
un contratto nascente da un ordine di
borsa. Ovvio, infatti, per il Tribunale,
che, trovando applicazione le norme
generali in materia di inadempimento o
inesatto adempimento, dall’omessa o,
comunque, insufficiente informazione
discende il diritto dell’investitore a
ricevere il ristoro del pregiudizio patito
a causa dell’acquisto di valori mobiliari
di una società finita in default.
Sempre più frequenti sono così le
sentenze, aventi ad oggetto l’acquisto
di obbligazioni Parmalat, che hanno
riconosciuto l’inadempimento dell’istituto. In alcune, lo stesso è stato
ravvisato nell’omessa informazione
della provenienza estera del titolo . In
altre, come in questa, la responsabilità
risarcitoria è stata individuata nella
mancata
comunicazione
della
pericolosità del titolo. Meritevole
di rilievo il fatto che in un caso
come nell’altro, per il giudice,
l’inadempimento
dell’istituto
va
individuato nella violazione delle
norme che impongono di rendere
l’investitore
edotto
dell’effettiva
rischiosità dell’acquisto.
L’estrema chiarezza di questa decisione, come delle altre sull’argomento, ci
induce a ritenerla purtroppo tardiva,
perché anche altri giudici avrebbero
potuto e dovuto conformarsi. Quello
su cui si è pronunciato il Tribunale di
Roma è, infatti, il caso della maggior
parte dei malcapitatati investitori, ai
quali furono vendute quelle obbligazioni senza alcuna informazione circa
la pericolosità del titolo.
La commentata sentenza merita poi
di essere segnalata anche per il capo
relativo al termine di prescrizione.
Secondo il Tribunale siamo, infatti,
al cospetto di un’azione risarcitoria
derivante da responsabilità contrattuale, soggetta, come tale, a termine
decennale che, a parere di chi scrive,
decorre dalla declaratoria d’insolvenza.
Questo è, infatti, il momento nel quale
si è verificato il danno.
Avv. Giovanni Franchi
Confconsumatori Parma
TELEFONIA
La portabilità
dei numeri
di cellulare:
la battaglia
continua
Il tema della portabilità dei numeri
di cellulare è importantissimo
nell’ambito delle liberalizzazioni del
mercato della telefonia.
Una delle più efficaci barriere a
una vera concorrenza fra operatori
telefonici
è,
infatti,
costituita
dalle
difficoltà
connesse
al
cambio di operatore. Archiviata –
fortunatamente – da ormai diversi
anni, la disputa sulla conservazione
del proprio numero telefonico, nuove
difficoltà riguardavano tempi e modi
in cui l’effettiva “migrazione” da un
operatore all’altro era gestita.
In
particolare,
uno
dei
più
forti disincentivi al cambio di
compagnia telefonica era costituita
dall’incertezza del tempo necessario
al trasferimento del numero: il
cellulare è uno strumento ormai
indispensabile e irrinunciabile per il
consumatore medio, e la prospettiva
di non poterne usufruire per un
periodo indefinito era in grado di
far resistere anche alle offerte più
vantaggiose.
In un settore in cui tutte le
informazioni tecniche sono in mano
al professionista, il consumatore non
può che affidarsi a una legislazione
adeguata per essere protetto: già
da tempo l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM) si era
messa al lavoro per elaborare una
regolamentazione che consentisse
al consumatore di avere certezze
e
impedisse
alle
compagnie
telefoniche atteggiamenti dilatori e
scorretti, di ostacolo alla concorrenza.
Il primo approccio adottato si
basava su “pacchetti” di numeri:
4 TELEFONIA e CASAeUTENZE
ogni operatore era tenuto a
garantire la pronta portabilità
di un determinato numero di
utenze. Questa impostazione però
presentava due difetti: anzitutto, il
dato sui trasferimenti effettuati era
comunque in mano alle compagnie
telefoniche. Ancora più importante,
il consumatore, al momento della
richiesta di migrazione, non poteva
sapere se il suo numero sarebbe
rientrato nella quota degli “ammessi
al trasferimento”, e dunque non
poteva avere certezze sul pronto
esito dell’operazione.
L’approccio è stato cambiato,
anche grazie alla costante attività
delle Associazioni per la tutela dei
consumatori, con la Delibera 78/08/
CIR dell’AGCOM, che impone alle
compagnie telefoniche di garantire
il trasferimento del numero, e del
relativo credito residuo, entro 6
giorni dalla richiesta (tre giorni per la
portabilità e tre per il trasferimento
del credito residuo).
Il provvedimento, subito impugnato
dalle compagnie telefoniche, è stato
confermato dal TAR del Lazio e dal
Consiglio di Stato.
I consumatori sono dunque più
tutelati? Sembrerebbe.
Il condizionale è d’obbligo perché,
purtroppo, il settore della telefonia
ci ha ormai da diversi anni abituato
a normative molto favorevoli che
però vengono applicate con grandi
difficoltà.
Continuiamo a vigilare.
Alcuni suggerimenti pratici:
•Ricordarsi di leggere sempre con
attenzione il modulo con cui si
chiede il trasferimento della propria
utenza.
•Prestare attenzione a barrare la
casella relativa al trasferimento del
credito residuo.
•La Delibera ha previsto dei
risarcimenti in caso di ritardo nel
trasferimento: pretenderne sempre
l’applicazione.
•In caso di problemi, è sempre
possibile
la
segnalazione
all’AGCOM e la procedura di
conciliazione, gratuita per l’utente,
presso il CO.RE.COM. o tramite le
associazioni dei consumatori.
CASA e UTENZE
Rimborso IVA sulla tassa
dei rifiuti? Ecco come!
La Corte Costituzionale, con una
sentenza dello scorso mese di
luglio, ha finalmente posto fine alla
querelle relativa all’applicazione
o meno dell’IVA sulla TIA, la tassa
di igiene ambientale, che i cittadini
pagano alle competenti società per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
La Corte costituzionale, infatti, ha
chiarito che trattandosi di una entrata
di natura tributaria e non di una tariffa
non può essere applicata l’IVA, e cioè
un tassa sulla tassa!
A questo punto posto che, come
è noto, le sentenze della Corte
Costituzionale hanno forza di legge,
le somme riscosse a titolo di IVA
sulla TIA non erano dovute e devono
essere immediatamente restituite ai
cittadini, oltre che non pretese per il
futuro.
I consumatori, attraverso una lettera,
spedita a mezzo di raccomandata
a.r., hanno inviato e stanno inviando,
richiesta di rimborso delle somme
corrisposte in passato.
La stessa lettera contiene l’invito
alla società a non applicare l’IVA
per il futuro, e l’avvertimento che, in
caso di mancato rimborso, gli utenti
procederanno giudiziariamente per
ottenere quanto a loro dovuto.
Finalmente, dopo il salasso degli
aumenti, per il cittadino sembra che
si possa invertire la tendenza e, su
questa materia non vi sono più dubbi
ma solo certezze.
Purtroppo, i dubbi li hanno ancora
le società che dovrebbero tirar fuori
i quattrini e rimborsare gli utenti.
Qualcuno, addirittura, é arrivato
ad affermare che la sentenza della
Corte Costituzionale non sarebbe
sufficiente in quanto sarebbe
necessario un intervento legislativo.
Non solo non é così, ma é evidente
il tentativo di prendere tempo
per ottenere non un intervento
“chiarificatore” da
parte del
legislatore,
comunque non necessario, ma
una vera e propria “sanatoria” che
impedisca, di fatto, il rimborso.
Per tali motivi é opportuno che i
cittadini si attivino prontamente,
senza dare ascolto a tutte le infondate
voci, e in caso di mancato rimborso
si rivolgano al giudice per ottenere
quanto a loro spettante.
Per il futuro, infine, ci auguriamo
che le società pongano fine al
loro
atteggiamento
vessatorio
nei confronti dei consumatoriutenti e sospendano la richiesta di
pagamento dell’IVA sul tributo.
E, nel caso in cui ciò non dovesse
accadere, al fine di evitare
pretestuose azioni coattive di
recupero delle somme, inviteremo i
cittadini pagare con animo di rivalsa
e rivolgersi, immediatamente dopo,
al giudice per ottenere il rimborso
delle ulteriori somme.
Avv. Carmelo Calì
Responsabile Confconsumatori Sicilia
notizia flash
Sul sito
www.confconsumatori.com,
nella sezione Utenze,
è scaricabile la lettera
per richiedere
il rimborso dell’IVA
S O C I E T À e S E R V I Z I 5
SOCIETÀ e SERVIZI
I Comuni non possono pretendere
dai familiari degli anziani
il pagamento delle rette
di ricovero delle RSA
Per lungo tempo abbiamo detto e
ripetuto che sulla base delle leggi in
materia i Comuni non possono chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti il pagamento di contributi per il ricovero dei medesimi.
Finalmente anche la giurisprudenza,
con una sentenza solo all’apparenza
negativa, si è pronunciata in
materia. Secondo il Tribunale di
Ferrara “una serie di normative
statali (tra le più importanti la legge
8 novembre 2000 n. 328, titolata
“Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”), ha previsto un
articolato sistema integrato “di
interventi e servizi sociali in favore
di situazioni di disabilità, di bisogno
e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia” affidato in gran
parte agli enti pubblici territoriali.
In questo contesto l’art. 6 del
decreto legislativo 3.5.00 n. 130,
stabilisce che “Le disposizioni del
presente decreto non modificano la
disciplina relativa ai soggetti tenuti
alla prestazione degli alimenti ai
sensi dell’art. 433 del codice civile
e non possono essere interpretate
nel senso dell’attribuzione agli enti
erogatori delle facoltà di cui all’art.
438, primo comma, del codice civile
nei confronti dei componenti il
nucleo familiare del richiedente la
prestazione sociale agevolata”. E Per
il Tribunale di Ferrara tale articolo
chiaramente afferma:
•che
queste
le
disposizioni
normative “non fanno venir meno
l’obbligo previsto dall’art. 433 c,.c,.
a carico dei soggetti ivi indicati
di prestare gli alimenti in favore
del parente o dell’affine che
versa in stati di bisogno e non è
in grado di provvedere al proprio
mantenimento”;
•che “l’ente erogatore del servizio
assistenziale non può agire ex artt.
433 e 438 c.c. nei confronti del
componente il nucleo familiare del
richiedente la prestazione sociale
agevolata”.
Ma che cosa aveva fatto nella
specie l’ente pubblico per sottrarsi
all’imperio della legge?
Aveva imposto alla figlia, come
sempre fanno i Comuni in questi casi,
la sottoscrizione di un documento,
contenente il suo obbligo di versare
in proprio la retta della madre
dicendole che, diversamente, non
vi sarebbe alcuna possibilità per il
ricovero dell’anziano.
Sebbene il medesimo non fosse
autosufficiente.
Come si sarebbe, allora, dovuta
comportare l’attrice? Per il Tribunale
di Ferrara è la Cassazione a risolvere
la questione. La Suprema Corte ha,
infatti, statuito che in casi come
il nostro siamo di fronte ad una
promessa unilaterale, la quale
perde efficacia in seguito al recesso
dell’obbligato. E proprio questo
per l’adìto giudice avrebbe dovuto
fare l’attrice: recedere, inviando una
formale disdetta.
Secondo il Tribunale del recesso
non vi era, peraltro, traccia in atti,
di qui la sua decisione di respingere
la domanda e di compensare tra le
parti le spese di lite.
Tralasciando il caso particolare - della
ricorrenza
della
disdetta
se ne
occuperanno
i giudici d’appello
- la sentenza riveste particolare
importanza, perché è la prima ad
avere escluso la possibilità per gli
enti pubblici di invocare le norme
di cui agli artt. 433 e segg. c.c. ed,
al contempo, ad avere stabilito
che i parenti possono recedere
dall’impegno assunto di contribuire
al pagamento della retta di ricovero
degli anziani.
Non temano, quindi, i figli e i nipoti
degli anziani ricoverati in RSA
pubbliche di inviare la disdetta e
ciò anche se il parente ’anziano è
ricoverato da molto tempo: servirà
a non pagare più per il futuro, senza
che ci si debba preoccupare che il
genitore o il nonno venga rimandato
a casa, costituendo la relativa attività
(il soccorso e la cura degli anziani)
un compito a cui gli enti pubblici
territoriali sono tenuti per legge.
Dopo di che il Comune non potrà
certo imporre al parente di farsi carico
della retta sulla base delle norme
civilistiche, perché, come detto, le
disposizioni in materia sono infatti
di cristallina chiarezza nell’escludere
tale possibilità.
Queste considerazioni ci portano a
ritenere che, come detto, il familiare
debba immediatamente recedere
dal proprio impegno di contribuire
al pagamento della retta di ricovero.
Non è escluso che dopo il Comune
chieda il pagamento con un decreto
ingiuntivo.
Ma sappiano gli amministratori
locali che il Tribunale di Ferrara ha
chiaramente affermato che, in caso di
disdetta, dall’impegno assunto, nulla
può essere più richiesto al figlio o al
nipote.
Avv. Giovanni Franchi
Confconsumatori Parma
6 ACCESSO alla GIUSTIZIA
ACCESSOalla GIUSTIZIA
Nuove conciliazioni paritetiche
a tutela dei consumatori
Anche il 2009 segna dei passi avanti
in materia di conciliazioni paritetiche,
quali procedure che permettono di
non ricorrere alla giustizia ordinaria.
Come si ricorderà, la conciliazione
paritetica è frutto di specifici accordi
raggiunti dalle associazioni di
consumatori con alcune importanti
società di erogazione di servizi e il
“conciliatore” è un organo collegiale
composto da un rappresentante
del
consumatore
(segnalato
dall’associazione che assiste il
consumatore) e da un rappresentante
dell’azienda, che si confrontano, in
posizione di parità, al fine di ottenere
una soluzione che possa soddisfare
in cliente-consumatore. La procedura
concordata tra associazioni ed
imprese ha il vantaggio di essere
gratuita, e può essere attivata
compilando le apposite domande di
conciliazione, disponibili sui siti delle
Aziende o anche presso gli sportelli
delle singole associazioni aderenti,
dove il cittadino può ottenere
assistenza e consulenza anche a
partire dalla semplice fase di reclamo
(fase pre-conciliativa).
Nel maggio 2009 sono state attivate
due procedure di conciliazione con
due importanti aziende: Poste Vita e
Enel.
L’accordo è stato firmato tra Poste
Vita, la società assicurativa del Gruppo
Poste Italiane, e 17 Associazioni
dei consumatori (Acu, Adiconsum,
Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Arco,
Assoutenti, Casa del Consumatore,
Centro Tutela Consumatori Utenti,
Cittadinanzattiva,
Codacons,
Confconsumatori, Federconsumatori,
Lega
Consumatori,
Movimento
Consumatori, Movimento Difesa
del Cittadino e Unione Nazionale
Consumatori) per una procedura
di Conciliazione sulle polizze index
linked Programma Dinamico. Per
la prima volta una compagnia
assicurativa italiana introduce
la
possibilità di ricorso alla Conciliazione
a ulteriore tutela del sottoscrittore
di polizze. L’intesa stabilisce che i
possessori delle polizze index linked
Classe 3 A Valore Reale, Ideale,
Raddoppio e Index Cup, della serie
Programma Dinamico, sottoscritte tra
il 2001 e il 2002, potranno scegliere la
procedura negoziale a salvaguardia
del loro investimento, qualora non
fossero soddisfatti della soluzione
proposta dalla Compagnia. Poste
Vita ha proposto ai risparmiatori
di recuperare il 105% del capitale
versato, in cambio del passaggio a
una nuova polizza garantita da Poste
Vita spa e dell’estensione di circa 3
anni dei termini di scadenza della
polizza (al 31 dicembre 2015). Per
coloro che abbiano già compiuto 79
anni e 6 mesi alla data di accettazione
della trasformazione, Poste Vita Spa
ha garantito la restituzione del 100%
del premio originariamente versato
in caso di riscatto dopo la data di
scadenza del contratto originario e
prima del 31/12/2015. La soluzione
di Poste Vita è stata accettata dalla
quasi totalità dei sottoscrittori, con
una adesione di oltre il 92%, mentre,
a oggi, le non adesioni sono limitate
all’1% e un altro 6% di sottoscrittori
non sono stati ancora raggiunti dalla
comunicazione di Poste Vita. I costi
della procedura - totalmente gratuita
per il cliente - saranno interamente a
carico di Poste Italiane.
Sempre in maggio, è partita su
tutto il territorio nazionale e per
tutti i clienti Enel dell’elettricità e
del gas, sia del mercato libero che
del servizio di maggior tutela, la
procedura di conciliazione paritetica
su base volontaria delle controversie,
grazie all’accordo tra Enel e tutte le
Associazioni dei Consumatori che
compongono il
CNCU
(Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti)
(Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef,
Altroconsumo, Assoutenti, Casa del
Consumatore,
Cittadinanzattiva,
Codacons, Codici, Confconsumatori,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione
Nazionale Consumatori, Verbraucherzentrale Sudtirol – Centro Tutela
Consumatori).
Dopo una fase sperimentale avviata
in Piemonte e un ampio periodo di
formazione, sarà possibile accelerare
i tempi e azzerare i costi per risolvere
eventuali controversie, grazie ad una
procedura semplice ed eseguibile
on line, tramite le Associazioni dei
Consumatori. La procedura offre a
tutti i consumatori sia del mercato
libero che del servizio di maggior
tutela una possibilità concreta di
risolvere rapidamente e direttamente
le nascenti controversie senza dover
ricorrere al giudice ordinario.
Oltre a quelle già stabilite con il
precedente regolamento, che per
l’elettricità riguardavano i soli clienti
del servizio di maggior tutela e, per
il mercato libero, i soli clienti del
gas - ricostruzione dei consumi a
seguito del malfunzionamento del
contatore; fatture di importi anomali
rispetto alla media di quelli fatturati
al cliente nei due anni precedenti;
riduzione di potenza e sospensione
della potenza per morosità – da
maggio si possono regolare anche
le controversie legate ai consumi
presunti in acconto elevati ed anomali
rispetto alla media dei consumi;
quelle derivanti dalla rateizzazione
per bollette con consumi effettivi
elevati, anche se non di conguaglio,
e dalla rateizzazione e dai rimborsi
per bollette di conguaglio; quelle
nate da rifatturazioni e doppia
fatturazione. Possono farvi ricorso
tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico
LIBERALIZZAZIONIeSALUTE 7
e di Enel Energia, la società per
la vendita di elettricità e gas sul
mercato libero, con un contratto per
uso domestico o condominiale con
potenza impegnata fino a 15 kW e
per i clienti del gas con un consumo
annuo fino a 50 mila metri cubi.
I clienti, dopo aver inviato un reclamo
scritto attraverso gli appositi canali
Enel (casella postale, fax o mail)
potranno attivare la procedura tramite
le Associazioni dei Consumatori nei
casi in cui ritengano insoddisfacente
la risposta scritta ricevuta, oppure
non abbiano ricevuto risposta nei
previsti 30 giorni lavorativi dall’invio
del reclamo.
Inoltre, a giugno, è stato firmato oggi
il Protocollo di conciliazione paritetica
tra Vodafone Italia e le Associazioni
dei consumatori (Acu, Adiconsum,
Adoc,
Adusbef,
Altroconsumo,
Assoutenti, Casa del Consumatore,
Centro Tutela Consumatori e Utenti,
Cittadinanzattiva, Codacons, Codici,
Confconsumatori, Federconsumatori,
Lega
Consumatori,
Movimento
Consumatori, Movimento Difesa
del Cittadino, Unione Nazionale
Consumatori), che istituisce la
conciliazione on line. L’obiettivo
del Protocollo è consolidare il
positivo dialogo con le Associazioni
consumeriste e favorire maggiore
efficacia
nelle
relazioni
con
il
consumatore.
Imparzialità,
trasparenza, efficacia ed equità
sono i quattro principi su cui è stato
costruito il Protocollo che applica
il modello della conciliazione
paritetica azienda-associazioni per
la risoluzione non giudiziale delle
controversie. Tutto avverrà on line tra
Vodafone Italia e i conciliatori delle
Associazioni e il procedimento dovrà
chiudersi entro 30 giorni.
VIAGGI e TRASPORTI
Quando il risarcimento
è possibile
Anche questa estate ha registrato
molti disservizi a danno dei turisti.
Il fenomeno, purtroppo non é
nuovo, e potremmo dire, si ripete
sistematicamente.
Alle rassicuranti frasi ricevute al
momento dell’acquisto dei vari
servizi turistici, si sostituiscono, al
momento della partenza, del ritorno
o nel corso della vacanza tutti i
possibili ed immaginabili problemi.
In effetti non si tratta di un fenomeno
estivo, in quanto i disservizi non
conoscono stagione e si presentano
in occasione di ogni vacanza a
prescindere dal periodo dell’anno.
Alcuni, infine, pensiamo al trasporto
aereo e ferroviario, prescindono dalla
“qualità” di turista dell’utente, in
quanto colpiscono anche coloro che
si spostano per motivi di lavoro.
Cosa fare? Arrabbiarsi e poi
rassegnarsi? Niente affatto! In
materia ferroviaria, l’entrata in vigore,
nei primi giorni del prossimo mese di
dicembre, del regolamento europeo
che riconosce nuovi diritti é destinata
ad aprire un nuovo fronte di tutele
nei confronti dei passeggeri, che,
fino ad oggi, sono rimasti imbrigliati,
in risarcimenti irrisori che li hanno
costretti a fare causa o, il più delle
volte, a rassegnarsi senza avere
nessun congruo indennizzo.
Si sta un po’ meglio nel trasporto
aereo, dove il regolamento comunitario in materia di overbooking,
cancellazione voli e ritardi, ha già
consentito a molti passeggeri di
ottenere il rimborso delle somme
pagate e i giusti indennizzi per i
disservizi subiti oltre che, in alcuni
casi, il risarcimento dei danni.
E, di recente, l’Enac ha stampato
una edizione aggiornata della carta
dei diritti del passeggero, che si può
trovare presso tutti gli aeroporti od
on-line sul sito dell’ente.
Coloro, poi che
hanno acquistato
un pacchetto
turistico
“tutto compreso”
ed hanno subito un disservizio, perché ad esempio l’albergo promesso
era di una categoria inferiore a quella
pattuita, sappiano che hanno diritto
ai giusti risarcimenti. Non devono
dimenticare però di far presente
da subito tali disservizi, mentre
sono ancora in vacanza, al tour
operator o al suo rappresentante, e
spedire una volta tornati a casa una
raccomandata entro dieci giorni.
Se poi la responsabilità di quanto
accaduto, come in alcuni casi può
accadere, non è del tour operator
ma dell’agenzia di viaggi, possono
rivolgere la loro richieste nei confronti
di quest’ultima.
Certo, fa quasi ridere pensare che
una persona che va in vacanza
o che comunque viaggia per
qualsiasi motivo, debba usare tanti
accorgimenti, ma, pensando a come
molti hanno pianto per i torti subiti,
forse è meglio premunirsi in tempo.
Avv. Carmelo Calì
Responsabile nazionale trasporti
Confconsumatori
notizia flash
La carta dei diritti
del passeggero è
consultabile all’indirizzo:
www.enac-italia.it.
È attivo anche
il numero verde
800-898121
8 D A L L E S E D I e A L I M E N TA Z I O N E
D A L L E
S E D I ALIMENTAZIONE
Confconsumatori di
Taranto chiede chiarimenti
alle Ferrovie dello Stato
I problemi con i trasporti ferroviari spiace dirlo - sono all’ordine del giorno
e sempre più zone si trovano scoperte
da una linea ferroviaria efficiente.
Ma Taranto non ci sta e afferma con
forza il diritto alla mobilità e alla libera
circolazione dei cittadini.
Infatti, dal 1° luglio 2009, Trenitalia
aveva interrotto i collegamenti ferroviari Eurostar e Intercity Plus tra Taranto
e Roma, con notevole disagio sia per
i cittadini che dovevano spostarsi
tra le due città, sia, soprattutto, per
la grande affluenza vacanziera nella
zona, proprio in quel periodo.
Pertanto, le Istituzioni locali, Provincia
di Taranto in testa, i sindacati e le
associazioni della provincia, tra cui
Confconsumatori
Taranto,
unica
tra le associazioni di consumatori
locali presenti al tavolo di trattative,
ha promosso una campagna di
sensibilizzazione sulla vicenda e ricercato il dialogo sul tema dei trasporti
locali con le Istituzioni nazionali competenti e con la direzione di Trenitalia.
Confconsumatori Taranto ha, infatti,
partecipato al Tavolo di concertazione
convocato il 10 luglio scorso dalla
Provincia di Taranto, dove unanime è
stato il giudizio negativo sul comportamento di Trenitalia. A preoccupare
le Istituzioni, le organizzazioni sindacali
e mondo della politica sono gli scarsi
investimenti, la soppressione di
alcuni collegamenti e soprattutto la
condizione di assoluta precarietà in cui
versa la stazione ferroviaria tarantina nel
suo complesso. Si contesta a Trenitalia
di assumere decisioni unilateralmente,
ignorando enti locali, sindacati e
associazioni dei consumatori. Di qui
la necessità di fare fronte comune, a
prescindere dagli schieramenti politici,
per difendere i diritti dei viaggiatori e
gli interessi del territorio ionico.
“Non si possono accettare
logiche di gestione basate solo sui
numeri e sulle esigenze di bilancio.
Il diritto alla mobilità dei tarantini e di
tutti gli abitanti della nostra provincia
non può essere offeso o negato
con scelte sbagliate e fortemente
penalizzanti” concorda il responsabile
della Confconsumatori Taranto, l’avv.
Angelo Ippolito.
Confconsumatori ha, inoltre, organizzato una raccolta firme (1447 firme
ottenute nel solo mese di agosto)
presso il Museo MARTA, presso alcune
agenzie viaggi e presso numerosi
stabilimenti balneari della costa
Jonica, per sensibilizzare e dare voce
alla cittadinanza sul problema.
Dal 1° settembre i collegamenti
ferroviari, Eurostar ed Intercity Plus,
sono stati, finalmente, ripristinati, ma
Confconsumatori e le istituzioni locali
restano in attesa di un incontro con il
Ministro dei Trasporti, Altero Matteoli,
per chiarire non solo la questione dei
collegamenti soppressi, ma anche
tutta una serie di problemi di trasporto
con cui deve fare i conti la zona
tarantina.
Nonostante il ripristino del servizio, per
i partecipanti al “tavolo” di confronto,
avviato a luglio dal Presidente della
Provincia di Taranto, c’è la volontà
di proseguire nel lavoro e di trovare
comunque delle soluzioni concrete ed
efficienti, perché ancora scarsi sono gli
investimenti sul territorio Jonico, con
condizioni di massima precarietà per
la stazione ferroviaria tarantina nel suo
complesso.
Per informazioni e segnalazioni:
Confconsumatori Taranto
Tel. 099.7323661
E-mail: confconsumatori.ta@libero.
it ed [email protected]
Confconsumatori
Lombardia
al lavoro
con il
progetto
“Alimentazione e
Territorio”
Confconsumatori Lombardia ha attivato
il progetto “Alimentazione e territorio”
per valorizzare la produzione agroalimentare della regione. L’iniziativa fa
parte di un progetto ampio, “Verso l’Expo
del consumatore”, realizzato da ben 7
associazioni (oltre a Confconsumatori:
Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione
Nazionale Consumatori), e rivolto ai cittadini lombardi per sensibilizzarli al
tema “alimentazione e sostenibilità”.
Intenzione principale di Confconsumatori è quella di formare una nuova
generazione di consumatori che
scelgano prodotti locali e stagionali, con
la consapevolezza che così proteggono
la propria salute e l’ambiente.“Se si
affermasse tale cultura, - ha dichiarato
Francesca Arnaboldi,
presidente di
Confconsumatori Lombardia - preferire
cibo stagionale del territorio potrebbe
diventare un impegno reale anche per
ristoratori, gestori di mense, pubbliche
amministrazioni, grande distribuzione
e negozi di vicinato: è questo il nostro
ambizioso obiettivo”. All’interno del
progetto, che si concluderà nel luglio
2010, Confconsumatori si occuperà,
in particolare, della realizzazione di un
calendario, di una guida alle buone
pratiche e al risparmio e di creare sportelli
informativi presso le sedi. Inoltre, con altre
associazioni, Confconsumatori realizzerà
alcuni strumenti per la divulgazione dei
contenuti: un gioco dell’oca, un poster
della piramide alimentare, le cartine delle
12 province, e 2 CD-rom destinati alle
Istituzioni e agli operatori di sportello.
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