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POLITICA
AGRICOLA
POLITICA AGRICOLA
SOMMARIO
4.1. Consiglio dei Ministri: 4.1.1 Sessione del Consiglio Agricoltura del 23 gennaio 2012. 4.2. Notizie: 4.2.1 Uova:
notevole aumento del prezzo nel mese di marzo; 4.2.2 Benessere del bestiame durante il trasporto: proposta
dell’Europarlamento; 4.2.3 Embargo americano sulla carne di origine europea: una proposta di legge americana vi
porrà termine; 4.2.4 Ricerca e innovazione nel settore agricolo per produrre di più e meglio nel rispetto dell’ambiente:
proposte della Commissione europea: 4.2.5 Vino: 14 Paesi membri contro la fine del regime dei diritti di impianto;
4.2.6 Programma europeo di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole 2012-2013: contributo di 90.000.000 di
euro; 4.2.7 Latte: il Consiglio UE adotta il regolamento sulla contrattazione; 4.2.8 Programma europeo per la
distribuzione di alimenti ai più poveri: contributo di 500.000.000 di euro nel 2012; 4.2.9 Prodotti biologici: siglato un
accordo euro-americano; 4.2.10 Spese agricole irregolari da parte degli Stati membri: dovranno rimborsare alla
Commissione UE 54.300.000 euro; 4.2.11 Olio d’oliva: via libera al contributo per lo stoccaggio privato; 4.2.12 Vino
biologico: nuove regole europee; 4.2.13 Febbre catarrale degli ovini: nuove regole proposte dell’Europarlamento;
4.2.14 Progetto di ricerca europeo sui nuovi sistemi agricoli. 4.3. Normativa.
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4.1. CONSIGLIO DEI MINISTRI
4.1.1 SESSIONE DEL CONSIGLIO AGRICOLTURA DEL 23 GENNAIO 2012
Si è svolta a Bruxelles il 23 gennaio 2012 la prima sessione del Consiglio Agricoltura sotto la presidenza della
Danimarca.
Tra i principali risultati del Consiglio, citiamo i seguenti:
La presidenza ha presentato in sessione pubblica il suo programma di lavoro nel settore dell’agricoltura e della pesca
per i prossimi sei mesi.
Per quanto concerne il settore agricolo, i ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sulla proposta di regolamento
sull’organizzazione comune di mercato unica nel quadro della riforma della PAC.
Infine, il Consiglio è stato informato in merito ad una strategia UE per la protezione e il benessere degli animali e alla
diffusione del virus di Schmallenberg.
Riportiamo le conclusioni del Comunicato Stampa 5586/1/12 REV 1 (Presse 16):
Programma di lavoro della presidenza
La presidenza ha presentato il suo programma di lavoro nei settori dell’agricoltura e della pesca.
Secondo la presidenza danese, l’UE dovrebbe promuovere la transizione verso un’economia “verde” e rafforzare
l’attenzione nei confronti della sostenibilità. Un settore agricolo che utilizza pratiche agricole rispettose
dell’ambiente, della natura e del clima può contribuire alla soluzione del problema. Analogamente, occorre
intraprendere iniziative per realizzare una riforma sostenibile della politica UE nel settore della pesca.
Le priorità della politica agricola includono:
- il pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC) mediante:
• l’individuazione di elementi chiave in vista di un compromesso sui quattro regolamenti principali
(pagamenti diretti, sviluppo rurale, organizzazione comune di mercato (OCM) unica e finanziamento della
PAC);
• organizzazione di dibattiti specifici su questioni tematiche quali l’innovazione, l’”ecologizzazione” o la
semplificazione;
• ricerca di un accordo con il Parlamento europeo sulle proposte relative a misure transitorie per i pagamenti
diretti ed il settore vitivinicolo;
- l’allineamento della legislazione in materia agricola con il trattato di Lisbona, riguardo al quale la presidenza
auspica di giungere ad un accordo con il Parlamento europeo;
- una presentazione e un dibattito orientativo sulla modifica del finanziamento della PAC in relazione alla
trasparenza e sulla scorta di una comunicazione della Commissione sulla promozione dei prodotti agricoli;
- la ricerca e l’innovazione nel settore agricolo (conferenza della Commissione il 7 marzo 2012).
Le priorità della politica della pesca saranno le seguenti:
- la riforma della politica comune della pesca (PCP) mediante:
• la continuazione delle discussioni e la conclusione del dibattito su talune parti del pacchetto di riforma della
PCP (nuovo regolamento di base, nuova organizzazione comune di mercato e nuovo Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca 2014-2020);
• l’attività di riduzione delle catture non volute e la cessazione efficace della pratica dei rigetti in mare;
• la promozione della sostenibilità della dimensione esterna della PCP;
- la conclusione di proposte volte al rinnovo di vari protocolli bilaterali di accordi di partenariato in materia di
pesca;
- Altre proposte importanti:
• condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde;
• dibattito sulla comunicazione annuale della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2013.
Per quanto riguarda le questioni alimentari e veterinarie la presidenza intende lavorare sui seguenti temi:
- assicurare e migliorare gli attuali standard elevati in materia di sicurezza alimentare e fornire informazioni
adeguate ai consumatori mediante:
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il raggiungimento di un accordo con il Parlamento europeo sulla proposta di regolamento relativo agli
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali;
• dare la priorità alla produzione biologica ed alla fiducia nei prodotti biologici;
• lavorare sul pacchetto della Commissione sulla qualità dei prodotti alimentari in vista di un accordo con il
Parlamento europeo;
- concentrare l’attenzione sulla resistenza antimicrobica e sul ricorso agli antimicrobici nella medicina sia
umana sia veterinaria (conferenza della presidenza il 14-15 marzo 2012 a Copenaghen);
- lavorare sull’ammodernamento dei sistemi di controllo ufficiali delle carni verso un approccio fondato sulla
valutazione del rischio (conferenza della presidenza il 2-3 febbraio 2012 a Copenaghen);
- dare la priorità al benessere e alla salute degli animali mediante:
• lavori relativi alla strategia UE per il benessere degli animali (conferenza della presidenza e della
Commissione il 29 febbraio e 1º marzo 2012 a Bruxelles);
• cercare un consenso sulle conclusioni del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto.
Riforma della PAC – Organizzazione comune di mercato unica
I ministri hanno proceduto ad uno scambio di opinioni sulla proposta regolamento recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) nel quadro della politica agricola comune (PAC).
Il dibattito era articolato su un questionario della presidenza incentrato su misure eccezionali in caso di crisi di
mercato e sulle misure proposte volte a rendere più competitiva ed efficace la filiera alimentare, in particolare
mediante il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori.
Per quanto riguarda le misure volte a rispondere rapidamente ad una crisi del mercato agricolo, la maggior parte degli
Stati membri ha ritenuto che le proposte siano orientate nella giusta direzione.
Mentre talune delegazioni hanno espresso soddisfazione per la creazione di una riserva di crisi specifica per far fronte
a gravi turbative in tutti i settori agricoli, altre hanno posto in evidenza la necessità che questo fondo sia utilizzato
solo in circostanze eccezionali, che vanno definite in modo chiaro. Gli Stati membri hanno inoltre avanzato
osservazioni riguardo al finanziamento della riserva anticrisi.
Riguardo al rafforzamento delle organizzazioni di produttori e al ruolo da attribuire alle organizzazioni
interprofessionali, molte delegazioni hanno appoggiato la proposta della Commissione. Esse ritengono che ciò
contribuirà a creare un migliore equilibrio del potere contrattuale nella filiera alimentare. Un certo numero di
delegazioni ha tuttavia sottolineato che le nuove norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero essere
facoltative affinché siano adattabili alle diverse situazioni nazionali. Alcuni Stati membri hanno insistito sul fatto che
questo non dovrebbe portare a distorsioni di concorrenza.
Molte delegazioni hanno osservato che la sospensione del regime delle quote per lo zucchero prevista per il 2015
dovrebbe essere rimandata per consentire al settore di adattarsi. Riguardo ai diritti di impianto di vigneti che molti
paesi vorrebbero veder mantenuti dopo il 2018, la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo ad alto
livello che discuta le misure necessarie nel settore vinicolo. Si attendono raccomandazioni da parte del gruppo prima
della fine dell’anno in corso.
Nel 2008 il regolamento OCM unica ha sostituito le 21 OCM esistenti per diversi prodotti agricoli, il che ha
rappresentato un progresso significativo nel processo di razionalizzazione e semplificazione della PAC, riunendo
tutte le misure di mercato in unico testo. Nel quadro della verifica dello stato di salute della PAC nel 2009 il
Consiglio ha proceduto ad ulteriori adattamenti intesi a garantire la piena efficacia delle misure di gestione del
mercato.
La proposta relativa all’OCM unica fa parte del pacchetto di riforma della PAC presentato dalla Commissione nella
sessione del Consiglio “Agricoltura” dell’ottobre 2011. In tale occasione il Consiglio ha tenuto un dibattito pubblico
sull’intero pacchetto.
Come le proposte sui pagamenti diretti, sullo sviluppo rurale e sul finanziamento della PAC, la proposta sull’OCM
unica deve essere adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo (procedura legislativa ordinaria).
Per quanto riguarda la riforma della PAC, il Consiglio ha già svolto una prima serie di dibattiti orientativi sui
pagamenti diretti in novembre e sullo sviluppo rurale in dicembre dell’anno scorso. Il dibattito sull’OCM unica è
stato l’ultimo di questa tornata.
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Nei prossimi mesi la presidenza danese intende avviare una nuova tornata di dibattiti orientativi maggiormente
incentrata su questioni tematiche specifiche. Questo primo dibattito sarà avviato in marzo e riguarderà i pagamenti
diretti e la semplificazione della PAC. In seguito dovrebbero essere discusse altre questioni quali l’”ecologizzazione”
della PAC, la nozione di “agricoltore attivo” o l’innovazione.
VARIE
Strategia UE per il benessere degli animali
La Commissione ha informato il Consiglio in merito ad una strategia dell’UE per la protezione e il benessere degli
animali.
Vari Stati membri hanno espresso soddisfazione per i principali elementi proposti nella strategia, come garantire
un’attuazione armonizzata dell’attuale quadro legislativo in questo settore, o migliorare l’informazione dei
consumatori, oppure ottimizzare le sinergie con la PAC. Alcune delegazioni hanno tuttavia sottolineato l’esigenza di
misure che assicurino la competitività a livello mondiale degli operatori UE nei confronti di paesi terzi che non
applicano le stesse norme in materia di benessere degli animali.
La nuova strategia quadriennale è volta a migliorare ulteriormente la protezione e il benessere degli animali nell’UE
principalmente mediante la possibilità di istituire un nuovo quadro legislativo globale per il benessere degli animali e
tramite il rafforzamento delle azioni esistenti.
La diversità dei sistemi di allevamento, delle condizioni climatiche, della natura del suolo nei vari Stati membri hanno
creato notevoli difficoltà all’atto di stabilire norme unitarie e difficoltà ancora maggiori per garantirne la corretta
applicazione. Ciò è all’origine di una situazione di disparità per quanto riguarda le condizioni relative al benessere
degli animali.
Persistono problemi quali la non attuazione della legislazione UE a livello nazionale o incentivi insufficienti per
ottemperare alle norme in materia di benessere degli animali. Si è inoltre riscontrato che molte delle parti interessate
non possiedono conoscenze o formazione sufficienti in materia di benessere degli animali e che per alcune categorie
di animali non si dispone di una legislazione UE specifica.
Al fine di risolvere tali questioni, la strategia propone un duplice approccio che preveda:
- la creazione di un quadro legislativo globale in materia di benessere degli animali incentrato sui risultati in
materia di benessere e sull’istruzione di tutte le parti interessate; e
- il potenziamento o un utilizzo migliore delle iniziative già in atto, come le misure per rafforzare l’osservanza
da parte degli Stati membri dei requisiti giuridici, potenziare la cooperazione internazionale esistente o
migliorare le informazioni destinate ai consumatori.
La prima strategia in materia di benessere degli animali è stata adottata nel 2006. La nuova strategia proposta si fonda
su quella passata, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti tratti nel corso dei cinque anni di attuazione del
primo piano d’azione.
Il Consiglio è stato inoltre informato che la presidenza danese e la Commissione organizzeranno una conferenza sul
benessere degli animali il 29 febbraio e 1º marzo 2012 a Bruxelles; ha preso atto dell’intenzione della presidenza di
proseguire le discussioni su questa materia in una prossima sessione. Tale questione è una delle priorità della
presidenza danese (vedasi relativo punto nel programma di lavoro).
Virus di Schmallenberg
La delegazione dei Paesi Bassi ha informato il Consiglio riguardo alla diffusione del virus di Schmallenberg.
Varie delegazioni hanno appoggiato la richiesta olandese di un approccio UE coordinato riguardo a tale nuova
epidemia, compreso un rapido scambio di informazioni sui casi individuati, sforzi congiunti di ricerca diagnostica,
l’epidemiologia e lo sviluppo di vaccini, nonché il sostegno della Commissione a fini di monitoraggio e ricerca.
Il virus di Schmallenberg è l’agente responsabile di una malattia degli animali inizialmente sconosciuta ed è
probabilmente trasmesso dagli insetti. Colpisce i caprini, gli ovini e i bovini, causando la nascita di agnelli e vitelli
deformi, aborti, grave diarrea, febbre e agalassia. Casi conclamati di tale nuova malattia animale sono stati segnalati
nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e recentemente nel Regno Unito.
La trasmissione zoonotica (dall’animale agli esseri umani) non può essere esclusa, ma il Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) la ritiene fortemente improbabile.
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Secondo la Commissione, l’UE potrebbe finanziare la ricerca in questo settore. La Commissione sottolinea l’esigenza
di un approccio unificato e proporzionale ed incoraggia gli Stati membri a riferire volontariamente su tale malattia e
sui monitoraggi compiuti.
ALTRI PUNTI APPROVATI
AGRICOLTURA
Derrate alimentari per gli indigenti nell’UE
Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura su un regolamento riguardante la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti nell’Unione. Le delegazioni di Svezia, Danimarca e Regno Unito hanno espresso un voto
contrario, mentre la delegazione ceca si è astenuta.
Nella sessione del Consiglio “Agricoltura” dello scorso dicembre un accordo politico in sede di Consiglio aveva
assicurato il proseguimento del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nel 2012 e 2013. La
posizione del Consiglio in prima lettura è stata adottata sulla scorta di tale accordo politico. Tale posizione è stata
negoziata in via preliminare con il Parlamento europeo, allo scopo di giungere rapidamente ad un accordo in seconda
lettura al fine di consentire l’entrata in vigore delle nuove norme il più presto possibile. Il regolamento prevede la
retroattività al 1º gennaio 2012, poiché non è stato possibile adottarlo entro la fine del 2011.
Le nuove disposizioni del programma ampliano la gamma dei prodotti – gli acquisti sul mercato sono adesso
considerati come una fonte costante di rifornimenti per il programma a integrazione delle scorte d’intervento che
rappresentavano in precedenza il nucleo del programma. Esso dà inoltre la preferenza ai prodotti originari dell’UE.
Il programma sarà integralmente finanziato dall’UE. Le azioni ammissibili per ottenere il finanziamento saranno: i
costi di trasporto e magazzinaggio, nonché i costi amministrativi direttamente collegati all’attuazione del programma.
La linea di bilancio annuale del programma si aggira intorno ai 500 milioni di EUR nel 2012 e 2013. Più di 18
milioni di cittadini UE beneficiano attualmente del programma.
L’attuale programma che consente all’Unione europea di fornire agli indigenti derrate alimentari provenienti dalle
scorte d’intervento era stato creato nel 1987, per essere poi incorporato nel regolamento del 2007 sull’organizzazione
comune di mercato unica. Le norme in vigore consentono inoltre ai prodotti di essere acquistati in via eccezionale sul
mercato libero, ai fini del programma, in caso di carenza temporanea della disponibilità dei medesimi nelle scorte di
intervento o qualora sia necessario un trasferimento di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in uno
Stato membro diverso da quel lo in cui i prodotti devono essere distribuiti. Tuttavia, per il 2012 e il 2013 gli acquisti
sul mercato non saranno più limitati a situazioni di indisponibilità temporanea di scorte d’intervento. Ciò è correlato
alla diminuzione progressiva delle scorte d’intervento, in seguito alla ristrutturazione della PAC ed all’aumento dei
prezzi dei prodotti agricoli. Le nuove norme stabiliscono che per ottimizzare l’equilibrio nutrizionale la scelta di
prodotti alimentari distribuiti sia ampliata a quelli cui l’intervento non si applica.
Conclusioni del Consiglio su una relazione speciale della Corte dei conti – Sostegno agro ambientale
Il Consiglio ha adottato delle conclusioni sulla relazione speciale n. 7/2011 della Corte dei conti europea “Il sostegno
agro ambientale è ben concepito e gestito in modo soddisfacente?”.
La Corte ha riconosciuto gli importanti progressi compiuti successivamente all’introduzione dei pagamenti agro
ambientali. Il Consiglio ha tuttavia preso atto delle raccomandazioni della Corte, sottolineando nel contempo che i
benefici ambientali reali derivanti da tali misure si potranno scorgere soltanto dopo un certo periodo dalla loro
attuazione e che le misure possono essere intese a migliorare le pratiche agronomiche, ma anche a mantenere pratiche
che rispettano l’ambiente.
Nell’ottobre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sullo sviluppo rurale nel quadro della
riforma della PAC. La proposta è attualmente all’esame del Consiglio e dei suoi organi preparatori.
Conclusioni del Consiglio su una relazione speciale della Corte dei conti – Recupero dei pagamenti indebiti
effettuati
Il Consiglio ha adottato delle conclusioni sulla relazione speciale n. 8/2011 della Corte dei conti europea “Recupero
dei pagamenti indebiti effettuati nell’ambito della Politica agricola comune”.
Pur rallegrandosi del fatto che la Corte abbia riconosciuto che il sistema istituito nel 2006 ha determinato un
miglioramento della situazione, il Consiglio prende anche atto delle raccomandazioni contenute nella relazione. Si
dovrebbe tener conto di tali raccomandazioni nei lavori relativi alla proposta di regolamento sul finanziamento della
PAC, adottata nell’ottobre 2011 dalla Commissione nel quadro della riforma della PAC. La proposta è attualmente
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all’esame del Consiglio e dei suoi organi preparatori.
Conclusioni del Consiglio su una relazione speciale della Corte dei conti – Programmi “Latte alle scuole” e
“Frutta nelle scuole”
Il Consiglio ha adottato delle conclusioni sulla relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti europea “I
programmi “Latte alle scuole” e “Frutta nelle scuole” sono efficaci?”
Se le conclusioni della Corte riguardo al programma “Frutta nelle scuole” sono in generale positive, il Consiglio
attende con interesse i risultati della valutazione di tale programma, nonché della valutazione del programma “Latte
alle scuole”. Il Consiglio prende inoltre atto della necessità di valutare le modalità per semplificare e ridurre
ulteriormente gli oneri amministrativi inutili causati da tali programmi.
Nell’ottobre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) nel quadro della riforma della PAC. La proposta è attualmente
all’esame del Consiglio e dei suoi organi preparatori.
PESCA
Nuovo accordo di partenariato con la Repubblica di Maurizio – Avvio dei negoziati
Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’UE in vista
della conclusione di un accordo di partenariato e di un protocollo nel settore della pesca con la Repubblica di
Maurizio.
L’accordo e il protocollo saranno conclusi in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2004 sugli accordi
di partenariato nel settore della pesca. Il protocollo definirà le possibilità di pesca da accordare alle navi UE, la
compensazione finanziaria, il quadro per l’attuazione del sostegno settoriale e le clausole correlate alla durata e alla
revisione del protocollo.
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4.2. NOTIZIE
4.2.1 UOVA: NOTEVOLE AUMENTO DEL PREZZO NEL MESE DI MARZO
L’applicazione della direttiva sulla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria, con il conseguente divieto
delle gabbie in serie a partire dal 1º/1/2012 (riferimento al punto 4.2.8 di Euroregione n. 1/2012), ha comportato un
ribasso della produzione, con conseguente impennata dei prezzi di vendita delle uova, proprio in coincidenza con
l’avvicinarsi delle festività pasquali, periodo dell’anno in cui la domanda aumenta notevolmente (soprattutto per
l’industria alimentare).
In base alle stime confermate dalla Commissione europea, per quanto riguarda le uova per l’industria, il prezzo
europeo (UE 27) ha raggiunto i 200 euro per 100 chilogrammi nella settimana del 5 marzo, ossia più del doppio della
tariffa abituale in questo periodo. Le uova per l’industria sono dal 10 al 20% più care delle uova per il consumo: 173
euro per 100 chilogrammi, mentre solitamente le uova per il consumo sono più care delle uova per utilizzo
industriale.
La Commissione ritiene che si tratti di un fenomeno transitorio, considerando l’esperienza passata: in Germania, dove
le gabbie per galline ovaiole sono state vietate dal 2009, ci sono voluti molti mesi prima che il mercato trovasse il suo
equilibrio.
Nel frattempo, gli operatori del settore importano uova dagli USA, dal Messico e dalla Turchia.
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4.2.2 BENESSERE DEL BESTIAME DURANTE IL TRASPORTO: PROPOSTA DELL’EUROPARLAMENTO
Il 15 marzo scorso il Parlamento europeo ha presentato una dichiarazione con la quale prefigura a breve termine la
definizione di una durata massima di otto ore per il trasporto nell’UE di animali vivi destinati all’abbattimento.
Il regolamento 1/2005 del Consiglio raccomanda che il trasporto di lunga percorrenza del bestiame (compreso quello
destinato all’abbattimento) sia limitato quanto più possibile, ma continua nello stesso tempo a tollerare ed autorizzare,
secondo il PE, dei tragitti molto lunghi sia come distanza che come durata, provocando ai capi di bestiame un’ansia
intensa e grandi sofferenze e comportando spesso la morte stessa degli animali durante il percorso. Gli eurodeputati
rilevano che la petizione “Shours.eu” – che chiede che la durata del trasporto degli animali destinati all’abbattimento
sia limitata a 8 ore – ha già ricevuto il sostegno di quasi 1.000.000 di cittadini europei.
L’Europarlamento chiede alla Commissione e al Consiglio di rivedere e modificare il regolamento (CE) 1/2005 al
fine di determinare una durata massimale di 8 ore per il trasporto degli animali vivi.
Secondo il PE, gli animali dovrebbero essere sempre di più abbattuti nel luogo di origine ed il trasporto di animali
vivi a lunga percorrenza dovrebbe essere rimpiazzato dal trasporto di carcasse.
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4.2.3 EMBARGO AMERICANO SULLA CARNE DI ORIGINE EUROPEA: UNA PROPOSTA DI LEGGE
AMERICANA VI PORRA’ TERMINE
L’Agenzia governativa americana per il controllo della salute animale e vegetale (APHIS) ha pubblicato il 9 marzo
un progetto di legge volto ad abolire le restrizioni sulle importazioni di carne bovina di origine europea. Tale
embargo era stato attuato a partire dal 1997 a causa della propagazione del morbo della “mucca pazza” e ha congelato
per un lungo periodo le relazioni commerciali transatlantiche.
Il progetto di legge contiene delle norme sull’ESB (encefalopatia spongiforme bovina) che permettono di allineare le
esigenze americane per quanto riguarda le importazioni alle norme vigenti dell’Organizzazione mondiale della salute
animale.
Le regole proposte sono già state pubblicate e ora entro 60 giorni gli USA dovranno esaminare i commenti delle parti
interessate. Infine, se necessario, la legge sarà emendata in vista della pubblicazione finale e della sua entrata in
vigore. Anche la Commissione europea analizzerà il contenuto di questa proposta di legge e presenterà
prossimamente la sua posizione al governo americano.
La Commissione europea attende con impazienza la ripresa delle esportazioni europee di bovini e di prodotti a base
di carne bovina, vietate in maniera ingiustificata dagli USA dal 1997.
Il riconoscimento dello statuto dell’UE in materia di salute animale è una delle richieste principali dell’UE indirizzata
agli USA nel settore sanitario. Gli USA hanno riconosciuto solo parzialmente tale statuto, tant’è vero che finora molti
Paesi membri non possono esportare prodotti di varie specie. Secondo, invece, le norme dell’Organizzazione
mondiale della salute animale, la carne di bue disossata può essere commercializzata indipendentemente dallo statuto
di un Paese in materia di morbo della mucca pazza.
Si osservi comunque come le prospettive del mercato siano piuttosto basse in termini di volume: si tratta di un
mercato di nicchia per la carne di vitello e prodotti compositi con ingredienti di specie bovina; ma le aspettative sono
elevate da un punto di vista politico per quanto riguarda le relazioni commerciali tra USA e UE. Ci si aspetta che la
Gran Bretagna, l’Irlanda e l’Olanda possano a breve riprendere ad esportare carne bovina verso gli USA.
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4.2.4 RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO PER PRODURRE DI PIU’ E MEGLIO NEL
RISPETTO DELL’AMBIENTE: PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea ha proposto un’azione incisiva per affrontare tre sfide principali della nostra società, in
settori di cruciale importanza per la crescita e l’occupazione: fornitura di materie prime, agricoltura sostenibile e
invecchiamento attivo e in buona salute della popolazione.
Sono tre aspetti che richiedono un maggior sforzo innovativo e di collaborazione tra settore pubblico e privato per
migliorare la qualità della vita e la posizione dell’Europa quale leader mondiale. La Commissione ha pertanto avviato
due nuovi partenariati europei per l’innovazione (PEI): uno sulle materie prime e l’altro sulla sostenibilità e la
produttività dell’agricoltura; inoltre ha approvato un piano d’azione quadriennale per il partenariato europeo per
l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute, un progetto pilota avviato nel febbraio 2011.
I PEI rappresentano una nuova strategia intesa ad affrontare l’intera catena ricerca-sviluppo-innovazione, riunendo
partner pubblici e privati al di là di frontiere e settori per accelerare la diffusione dell’innovazione. Essi hanno un
obiettivo ambizioso da raggiungere entro il 2020 e tra uno o al massimo tre anni dovrebbero cominciare a fornire
risultati. Il comunicato odierno precede proprio il Consiglio europeo, che dovrebbe riaffermare l’importanza della
ricerca e dell’innovazione per la ripresa economica europea.
Il partenariato europeo per l’innovazione (PEI) è un concetto nuovo introdotto con la strategia Europa 2020. Il suo
obiettivo è affrontare le debolezze, le strozzature e gli ostacoli nel sistema europeo di ricerca e innovazione che
impediscono o rallentano lo sviluppo di buone idee e il loro sbocco sul mercato. Questi fattori includono il
sottoinvestimento, una legislazione obsoleta, l’assenza di norme e la frammentazione dei mercati.
Ogni partenariato è guidato da un gruppo direttivo presieduto dal Commissario o dai Commissari europei responsabili
del settore o delle aree interessate. A questi si aggiungono i rappresentanti degli Stati membri (ministri), i membri del
Parlamento, industriali, ricercatori, la società civile e altre parti interessate.
I partenariati europei per l’innovazione determinano ciò che è necessario per superare le strozzature – che si tratti di
un’ulteriore sviluppo delle tecnologie, di una migliore regolamentazione del mercato, di stimolare la domanda – e per
intensificare la collaborazione tra settore pubblico e privato. Essi non sostituiscono i programmi di finanziamento o i
processi normativi, ma forniscono una piattaforma comune di cooperazione.
Per quanto riguarda l’agricoltura, nei prossimi anni la sicurezza alimentare sarà una delle grandi sfide a livello
mondiale. Secondo le previsioni della FAO la domanda mondiale di prodotti alimentari dovrebbe aumentare del 70%
entro il 2050, accompagnata da una forte crescita della domanda di mangimi, fibre, biomassa e biomateriali. Tuttavia,
questa sfida è accompagnata da un rallentamento dell’aumento della produttività – in buona parte a causa della
riduzione degli investimenti nella ricerca agricola – e di una crescente pressione sull’ambiente e sulle risorse naturali.
Ad esempio, il 45% dei suoli europei hanno problemi di qualità. Circa il 40% dei terreni agricoli sono soggetti a
inquinamento da nitrati e, negli ultimi 20 anni, l’avifauna è diminuita del 20-25%.
In breve, in futuro la sfida fondamentale per l’agricoltura non sarà solo produrre di più, ma anche farlo in modo
sostenibile. Queste sfide non saranno vinte senza uno sforzo importante di sviluppo della ricerca e dell’innovazione,
in particolare avvicinando ricercatori, agricoltori e gli altri soggetti in modo da accelerare la velocità di trasferimento
delle tecniche dal laboratorio alla pratica agricola e fornire un ritorno di informazione più sistematico da parte degli
agricoltori sui loro bisogni pratici verso il mondo scientifico. Il partenariato europeo per l’innovazione (PEI)
“Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” intende fornire un’interfaccia di lavoro tra agricoltura, bioeconomia,
scienze e altre discipline a livello unionale, nazionale e regionale. Servirà inoltre da catalizzatore per favorire
l’innovazione, accrescere l’efficacia delle azioni finanziate dalla politica per lo sviluppo rurale e dai programmi di
ricerca e innovazione dell’Unione. Questo partenariato si prefigge due obiettivi principali: promuovere la produttività
e l’efficienza del settore agricolo (invertendo quindi la recente tendenza alla flessione dell’incremento della
produttività entro il 2020) e garantire la sostenibilità dell’agricoltura (garantendo, entro il 2020, che la funzionalità
dei suoli si mantenga a livelli soddisfacenti).
(Fonte: Commissione europea, Comunicato stampa IP/12/196 del 29/02/2012)
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4.2.5 VINO: 14 PAESI MEMBRI CONTRO LA FINE DEI DIRITTI DI IMPIANTO
La questione della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti è ancora oggetto di dibattito. Il Commissario
europeo all’agricoltura ha recentemente deciso di creare un gruppo ad alto livello sulla viticoltura, per esaminare
specificatamente la questione dei diritti di impianto nel settore vinicolo, la cui liberalizzazione è prevista dalla
Commissione nel 2016.
Finora 14 Paesi membri hanno manifestato la loro posizione contraria a questa decisione e chiedono una revisione di
questo aspetto della riforma dell’organizzazione comune di mercato (ocm) datata 2008: Slovenia, Cipro,
Lussemburgo, Slovacchia, Austria, Ungheria, Rep. Ceca, Portogallo, Grecia, Romania, Spagna, Italia, Francia e
Germania. Mancano però ancora 40 voti per ottenere la maggioranza qualificata necessaria per imporre alla
Commissione un’iniziativa in questo senso nel quadro della riforma della (PAC). I Paesi che non si sono pronunciati
sono: la Gran Bretagna, la Polonia, la Finlandia, il Belgio e l’Olanda.
In base ad uno studio scientifico dell’AREV (Assemblea delle Regioni europee viticole), le conseguenze socioeconomiche della liberalizzazione dei diritti di impianto delle vigne sarebbero notevoli. Lo studio dimostra che:
- la dimensione delle imprese non è necessariamente sinonimo di economia di scala e di crescita dei profitti;
- il prezzo dei diritti di impianto non va ad appesantire significativamente il costo di impianto di un vigneto;
- un sistema di diritti di impianto, se attuato in modo lassista, non evita la sovrapproduzione (come ad es. nel
caso dell’Argentina o della Valle della Loira);
- altri Paesi hanno soppresso questo sistema ma per ragioni d’incapacità a far rispettare le regole e hanno
attuato altri meccanismi di regolamentazione del mercato (ad es. l’Argentina);
- il sistema dei diritti di impianto non ha irrigidito la gestione dei vigneti, ma al contrario ha permesso una
maggiore riallocazione in alcune regioni (ad es. in Italia e Francia).
***** *** *****
4.2.6 PROGRAMMA EUROPEO DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 2012/2013:
CONTRIBUTO DI 90.000.000 DI EURO
Il 6 marzo il Comitato di gestione ha approvato la ripartizione del contributo di 90.000.000 di euro nell’ambito del
programma europeo 2012-2013 di distribuzione di frutta e verdura negli istituti scolastici.
Il contributo è distribuito tra i 24 Paesi partecipanti (tranne Svezia, Gran Bretagna e Finlandia) e riguarderà i ragazzi
tra i 6 e i 10 anni.
Tale programma europeo è stato avviato nel 2009 per stimolare i ragazzi a mangiare in modo più sano,
incrementando il consumo di frutta e verdura nelle mense scolastiche.
I principali beneficiari del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per il periodo 2012-2013 sono:
- l’Italia: 20.500.000 euro
- la Spagna: 4.800.000 euro
- la Francia: 5.600.000 euro
- la Polonia: 9.200.000 euro
- la Romania: 9.800.000 euro
- la Germania: 11.600.000 euro
Le cifre del programma per il periodo 2010-2011 mostrano che più di 8.000.000 di scolari hanno beneficiato di
questo regime. Tali contributi dell’UE devono comunque essere cofinanziati dal 50 al 75% ossia devono essere
completati da contributi nazionali o privati.
La Commissione, nell’ambito della PAC post-2013, ha ribadito la necessità di rafforzare tale programma portando il
budget annuale a 150.000.000 di euro, aumentando i tassi di cofinanziamento ed estendendo la lista dei prodotti
coperti da tale sostegno.
***** *** *****
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 10
POLITICA AGRICOLA
4.2.7 LATTE: IL CONSIGLIO UE ADOTTA IL REGOLAMENTO SULLA CONTRATTAZIONE
Lo scorso 28 febbraio il Consiglio dei ministri dell’UE ha adottato il regolamento che consente alle organizzazioni
dei produttori di latte di negoziare collettivamente con i commercianti (latterie) le clausole dei contratti, soprattutto il
prezzo, per la quantità di produzione complessiva o parziale, prodotta dai loro membri.
Questo atto legislativo è il frutto di un compromesso con l’Europarlamento. Il Lussemburgo ha votato a sfavore,
mentre l’Irlanda e l’Olanda si sono astenute.
In particolare, l’Irlanda e l’Olanda lamentano che il testo non contenga delle misure che assicurino un minimo di
tutele temporanee e transitorie per i produttori di latte (c.d. “atterraggio morbido”), allorquando le quote latte saranno
abolite nel 2015.
Occorre inoltre sottolineare che il “pacchetto latte” rappresenta uno dei primi atti legislativi importanti in materia di
politica agricola, adottato in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria introdotta dal Trattato di
Lisbona.
I principali elementi del regolamento consistono:
1) Nel rafforzamento del potere contrattuale dei produttori di latte, consentendo loro di strutturarsi in organizzazioni
di categoria, che possano negoziare per conto dei produttori i contratti collettivi per le consegne di latte.
2) Nella possibilità per i Paesi membri di introdurre sul loro territorio:
* l’obbligo di utilizzo di contratti formali scritti di fornitura di latte e/o
* l’obbligo per il primo acquirente di latte di proporre un’offerta contrattuale scritta al produttore che può accettarla o
rifiutarla.
Tutti gli elementi dei contratti dovrebbero essere liberamente negoziabili tra le parti. In ogni caso, gli Stati membri
possono determinare la durata minima dei contratti tra i primi acquirenti e i produttori sul loro territorio (almeno 6
mesi). Comunque, in questo caso il produttore può rifiutare tale durata minima e negoziare liberamente tutti gli
elementi del contratto.
3) Nella possibilità per i Paesi membri di autorizzare e riconoscere legalmente le organizzazioni inter-professionali
nel settore del latte, che raggruppino insieme i rappresentanti dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti.
4) Nel miglioramento della trasparenza nel settore della produzione di latte, tramite l’introduzione dell’obbligo per i
primi acquirenti di spedire delle dichiarazioni mensili sulle quantità di latte acquistate. L’obiettivo di quest’azione è
quello di monitorare il volume di latte raccolto e gli sviluppi del settore dopo la scadenza del regime delle quote latte.
5) Nella possibilità per i Paesi membri, sotto specifiche condizioni, di redigere delle norme vincolanti sulla gestione
delle forniture di formaggio DOP e IGP (ad origine tutelata), in modo da adattare la produzione di formaggi DOP e
IGP alla domanda reale di mercato.
Il regolamento resterà in vigore fino a giugno 2020.
Il Consiglio e l’Europarlamento hanno raggiunto un accordo su questo atto legislativo a dicembre 2011 sotto la
presidenza polacca; nella sessione plenaria di febbraio, il PE ha votato a favore del regolamento (si veda il punto
4.2.10 del precedente numero di Euroregione).
Il testo verrà presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.
***** *** *****
4.2.8 PROGRAMMA EUROPEO PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI AI PIU’ POVERI: CONTRIBUTO
DI 500.000.000 DI EURO NEL 2012
Il programma dell’Unione europea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti è in vigore dal dicembre
1987, in forza di un atto del Consiglio che disponeva la consegna di prodotti agricoli prelevati dalle scorte pubbliche
di intervento agli Stati membri che intendessero distribuirli sotto forma di aiuto alimentare alle persone indigenti della
Comunità.
A seguito di intensi negoziati, il 15 dicembre 2011 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per il proseguimento
dell’attuale programma fino al 2013. Durante la sessione plenaria di febbraio, il Parlamento europeo ha approvato la
posizione del Consiglio per permettere l’entrata in vigore delle nuove norme appena possibile.
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 11
POLITICA AGRICOLA
Il regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti nell’Unione è stato adottato il 15 febbraio 2012.
Le disposizioni principali del programma riveduto sono le seguenti:
- il programma continua a essere completamente finanziato dal bilancio unionale, con un massimale di 500 Mio
EUR per esercizio finanziario;
- il programma attuale prevede un periodo di cessazione graduale, che dovrebbe concludersi con il
completamento del piano annuale 2013;
- la base giuridica del programma dell’Unione europea a favore degli indigenti rimane invariata (articolo 42 e
articolo 43, paragrafo 2) per la durata del periodo di cessazione graduale;
- gli acquisti di mercato diventano una fonte regolare di approvvigionamento per il programma, a integrazione
delle scorte di intervento. Se esistono scorte di intervento idonee, si farà ricorso in primo luogo a queste;
- gli Stati membri scelgono i prodotti alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e
l’idoneità alla distribuzione;
- gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione;
- i costi di magazzinaggio sostenuti dalle associazioni caritative possono essere rimborsati;
- l’applicazione è retroattiva a decorrere dal 1º gennaio 2012.
Si prevede che possano usufruire di tali risorse dai 18 ai 19 milioni di persone in 20 Stati membri.
(Si veda anche il punto 4.2.2 di Euroregione n.4 – giugno 2011)
Per l’Italia la dotazione finanziaria disponibile per l’esecuzione del piano 2012 sarà di 95.641.425 euro.
Per ulteriori informazioni:
Documenti e più ampie informazioni sul programma di distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti sono
disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm
(Fonte: Commissione europea, Comunicato stampa IP/12/194 del 28/02/2012)
***** *** *****
4.2.9 PRODOTTI BIOLOGICI: SIGLATO UN ACCORDO EURO-AMERICANO
L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno annunciato che a partire dal 1º giugno 2012 i prodotti biologici certificati
nell’UE o negli Stati Uniti possono essere venduti come prodotti biologici nei rispettivi territori. Il partenariato tra i
due maggiori produttori biologici del mondo costituirà una solida base per la promozione dell’agricoltura biologica e
favorirà questo settore industriale in espansione nonché l’occupazione e le imprese su scala mondiale.
In base alle stime il valore complessivo del comparto biologico negli Stati Uniti e nell’Unione europea è di circa 40
miliardi di euro e aumenta ogni anno.
In precedenza, i coltivatori e le imprese che intendevano commercializzare la rispettiva produzione sulle due sponde
dell’Atlantico dovevano ottenere certificazioni distinte attestanti il rispetto delle due normative e ciò comportava un
duplice onere a livello di spese, di ispezioni e di pratiche. Questo partenariato elimina ostacoli significativi, in
particolare per le piccole e medie imprese del comparto biologico. Tutti i prodotti conformi alle disposizioni del
partenariato possono essere commercializzati ed etichettati come prodotti, carne, cereali o vino, biologici certificati.
Per giungere allo storico annuncio, le due parti hanno condotto approfonditi controlli in loco al fine di garantire la
compatibilità della regolamentazione, delle misure di controllo della qualità, dei requisiti in materia di certificazione e
delle norme di etichettatura da essi adottati.
Nonostante tra le norme di produzione biologica degli Stati Uniti e quelle dell’Unione europea vi siano leggere
differenze, le due parti sono giunte separatamente alla conclusione che, tranne per il divieto in materia di uso degli
antibiotici, i loro programmi sono equivalenti.
I regolamenti dello US Department of Agriculture (USDA) per la produzione biologica vietano l’uso di antibiotici,
tranne per contrastare infezioni batteriche invasive.
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 12
POLITICA AGRICOLA
I regolamenti dell’Unione europea permettono l’uso di antibiotici soltanto per trattare animali infetti. Per tutti i
prodotti commercializzati nell’ambito di tale partenariato, gli organismi di certificazione devono accertare che gli
antibiotici non siano stati utilizzati per alcun motivo.
Inoltre, per la spedizione di tutti i prodotti oggetto di scambi nell’ambito del partenariato occorre prevedere un
certificato di esportazione di prodotti agricoli biologici. Detto documento indica la località di produzione e
l’organismo che ha certificato il prodotto biologico, oltre a verificare che non siano stati usati metodi e sostanze
vietati e ad attestare il rispetto delle disposizioni del partenariato, e consente la tracciabilità dei prodotti
commercializzati.
Le due parti si impegnano a garantire che tutti i prodotti biologici oggetto di scambi soddisfino le disposizioni del
partenariato e mantengano la loro integrità biologica nei passaggi dall’azienda al mercato. Il principale ruolo di
controllo in materia è affidato alla Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
europea e al programma nazionale di agricoltura biologica dell’USDA, che supervisiona l’intera produzione biologica
degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti e l’Unione europea continueranno ad avere regolari scambi di opinioni e riesamineranno
periodicamente i rispettivi programmi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del partenariato. Essi
inizieranno inoltre a lavorare su una serie di iniziative di cooperazione intese a promuovere la produzione biologica e
ad affrontare temi importanti, come il benessere degli animali e altre questioni.
Tra i due programmi è previsto un continuo scambio di informazioni tecniche e di buone pratiche in modo da
migliorare ulteriormente l’integrità delle colture e dei sistemi di produzione animale biologici.
Attualmente l’accordo concerne soltanto i prodotti esportati e certificati dagli Stati Uniti o dall’Unione europea.
Per ulteriori informazioni:
http://www.ams.usda.gov/NOPTTradeEuropeanUnion
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it
(Fonte: Commissione europea, Comunicato stampa IP/12/138 del 15/02/2012)
***** *** *****
4.2.10 SPESE AGRICOLE IRREGOLARI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI: DOVRANNO RIMBORSARE
ALLA COMMISSIONE UE 54.300.000 EURO
Nell’ambito della cosiddetta procedura di liquidazione dei conti, la Commissione europea ha chiesto oggi la
restituzione di fondi della politica agricola dell’UE indebitamente spesi dagli Stati membri per un totale di 115,2
milioni di euro. In realtà l’impatto finanziario è inferiore: restano infatti da rimborsare 54,3 milioni di euro, dato che
una parte di questi fondi è già stata recuperata. I fondi riconfluiranno nel bilancio dell’Unione a seguito di infrazioni
alle norme UE o di inadempienza nelle procedure di controllo della spesa agricola.
Se infatti gli Stati membri sono responsabili del pagamento e della verifica delle spese della politica agricola comune
(PAC), spetta alla Commissione controllare che essi abbiano fatto un uso corretto dei fondi stanziati.
In particolare, saranno recuperati fondi dai seguenti Stati membri: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania,
Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Finlandia, Svezia e Regno Unito. Le principali rettifiche per paese sono:
- 29,8 milioni di euro a carico del Regno Unito per carenze nel sistema sanzionatorio e per applicazione
inadeguata dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali in relazione
alla condizionalità;
- 27,3 milioni di euro a carico dell’Italia per ritardi nei pagamenti agli agricoltori;
- 21,5 milioni di euro a carico dell’Italia per carenze nei controlli dei frantoi e riguardo alla compatibilità delle
rese dell’olio di oliva;
- 14,6 milioni di euro a carico dei Paesi Bassi per carenze nel sistema sanzionatorio e per mancato controllo di
alcuni criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali in relazione alla
condizionalità.
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 13
POLITICA AGRICOLA
Per ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema di liquidazione annuale dei conti, vedere l’opuscolo “Una
gestione saggia del bilancio agricolo”, disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_it.pdf
(Fonte: Commissione europea, Comunicato stampa IP/12/142 del 16/02/2012)
***** *** *****
4.2.11 OLIO D’OLIVA: VIA LIBERA AL CONTRIBUTO PER LO STOCCAGGIO PRIVATO
Il Comitato di gestione dell’Organizzazione comune di mercato unica (ocm) ha dato il suo parere favorevole, lo
scorso mese di febbraio, ad una proposta della Commissione europea, volta a sbloccare l’aiuto allo stoccaggio privato
per una quantità complessiva massima di 100 mila tonnellate di olio d’oliva vergine e, per la prima volta, extravergine.
La durata è limitata ad un massimo di 150 giorni. Questa misura di gestione del mercato dell’olio d’oliva dovrebbe
pesare sul budget europeo per un importo massimo di 19/20 milioni di euro (per 100 mila tonnellate di olio d’oliva).
L’aiuto allo stoccaggio privato di olio d’oliva era stato accordato ad ottobre 2011 (regolamento n. 1013/2011). Tale
azione aveva dato luogo a delle aggiudicazioni parziali portando la quantità coperta da sostegno a circa 44.338
tonnellate di olio (si veda il punto 4.2.6 di Euroregione n. 5 – Ottobre 2011).
Per l’olio extra-vergine,il prezzo in Spagna è per la seconda settimana consecutiva al di sotto della soglia di
intervento di sostegno allo stoccaggio privato (98%).
Per i mercati italiano e greco il mercato è stabile ma i prezzi sono ben al di sotto del livello registrato a febbraio dello
scorso anno.
Per l’olio d’oliva vergine, i prezzi in Spagna (97%) e in Grecia (90%) sono da molte settimane ad un livello inferiore
alla soglia di intervento di sostegno.
***** *** *****
4.2.12 VINO BIOLOGICO: NUOVE REGOLE EUROPEE
Il Comitato permanente per la produzione biologica ha approvato nuove norme dell’UE per il “vino biologico”, che
saranno pubblicate nelle prossime settimane nella Gazzetta ufficiale. In base al nuovo regolamento, applicabile a
partire dalla vendemmia 2012, i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine “vino biologico” sulle etichette.
Inoltre l’etichetta deve riportare il logo biologico dell’UE e il numero di codice del competente organismo di
certificazione e rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino. Le norme in vigore concernenti il “vino
ottenuto da uve biologiche” non coprono le pratiche enologiche, ossia l’intero processo di vinificazione. Il settore
vitivinicolo è l’unico al quale ancora non si applica integralmente la normativa dell’UE sulla produzione biologica,
prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007.
Grazie alle nuove norme è possibile garantire una maggiore trasparenza e permettere un migliore riconoscimento da
parte dei consumatori. Dette norme contribuiranno non soltanto a facilitare il funzionamento del mercato interno ma
anche a rafforzare la posizione che i vini biologici dell’UE detengono a livello internazionale, dato che molti altri
paesi produttori di vino (USA, Cile, Australia, Sudafrica) hanno già stabilito norme per i vini biologici. Questo atto
legislativo completa la normativa in materia di agricoltura biologica dell’UE, che riguarda ora tutti i prodotti agricoli.
Il nuovo regolamento stabilisce un sottoinsieme di pratiche enologiche e di sostanze, quali definite nel regolamento
(CE) n. 606/2009 relativo all’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, da utilizzare per i vini
biologici. Ad esempio non sono consentiti l’acido sorbico e la desolforazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico
deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell’equivalente vino convenzionale (a seconda del
tenore di zucchero residuo). Oltre a questo sottoinsieme di specifiche, si applicano anche le norme generali in materia
di vinificazione stabilite dal regolamento sull’OCM nel settore vitivinicolo. In aggiunta a dette tali pratiche
enologiche, il “vino biologico” deve ovviamente essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel
regolamento (CE) n. 834/2007.
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 14
POLITICA AGRICOLA
Non esistono norme dell’UE o definizioni applicabili al “vino biologico”. La certificazione biologica è prevista
soltanto per le uve e attualmente la sola dicitura consentita è “vino ottenuto da uve biologiche”.
Nel Piano d’azione europeo per l’agricoltura e l’alimentazione biologica del 2004, la Commissione si è impegnata a
stabilire norme specifiche in materia di produzione biologica per l’intera produzione agricola inclusa l’enologia.
In particolare le nuove norme adottate stabiliscono il tenore massimo di solfito per il vino rosso a 100 mg per litro
(150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosè a 150 mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un
differenziale di 30 mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.
(Fonte: Commissione europea, Comunicato stampa IP/12/113 dell’8/02/2012)
***** *** *****
4.2.13 FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI: NUOVE REGOLE PROPOSTE DALL’EUROPARLAMENTO
Il PE ha approvato il 7 febbraio scorso la posizione del Consiglio in prima lettura sulle modifiche da apportare alla
direttiva 2000/75/CE che riguarda la febbre catarrale degli ovini, altrimenti detta “malattia della lingua blu”.
Le nuove norme dovrebbero agevolare la vaccinazione dei ruminanti: si tratta di somministrare dei vaccini inattivi, il
cui utilizzo, nelle aree dove i movimenti degli animali sono sottoposti a restrizione, può produrre dei buoni risultati.
Il ricorso a tale tipo di vaccini a partire dalla campagna di vaccinazione del 2008 e del 2009 ha permesso di
migliorare considerevolmente la situazione sanitaria. Rispetto ai vaccini precedenti (vaccini vivi attenuati), i nuovi
vaccini non pongono rischi di trasmissione della febbre catarrale agli animali non vaccinati.
I Paesi membri dell’UE avranno a disposizione sei mesi per il recepimento delle nuove regole nel proprio diritto
nazionale.
***** *** *****
4.2.14 PROGETTO DI RICERCA EUROPEO SUI NUOVI SISTEMI AGRICOLI
Il 29 febbraio l’INRA (Premier Institut de recherche agronomique en Europe), con altri 27 partner accademici e
privati, ha avviato un progetto europeo con l’obiettivo di concepire dei nuovi sistemi agricoli che associno le
produzioni animali e vegetali, dal titolo “CANTOGETHER” (Crops and Animals Together).
Secondo l’INRA, il contesto attuale di mutamento del clima, di declino della biodiversità, di sfruttamento delle
energie fossili e delle risorse idriche, impone al settore della produzione agricola numerose sfide in tema di
competitività, di gestione oculata delle risorse naturali e non rinnovabili (acqua, sole, aria, fosforo, combustibili
fossili) e dei servizi eco sistemici (impollinazione, fertilità dei suoli, ecc.).
Tale progetto ha lo scopo di concepire nuovi sistemi agricoli capaci di affrontare tali sfide, conciliando la produttività
con la gestione delle fonti di energia, di carbone e di materie prime.
Il progetto si basa su una rete di 24 aziende sperimentali e commerciali, ripartite nei vari Paesi partner, in modo da
poter prendere in considerazione la diversità socio-economica, la diversità dei terreni e di clima in Europa.
Il budget del progetto CANTOGETHER è stimato in 4.100.000 euro ed è sovvenzionato dalla Commissione europea
nell’ambito del VII programma quadro di ricerca e sviluppo con 3.000.000 di euro. Le PMI (piccole e medie imprese)
partner del progetto beneficeranno del 25% del budget.
(B.B.)
***** *** *****
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 15
POLITICA AGRICOLA
4.3. NORMATIVA
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 238/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de
Guérande/Fleur de sel de Guérande (IGP)]
(GUUE L 80 del 20/03/2012 pg. 4)
* Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle
norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 12 del 14.01.2012)
(GUUE L 80 del 20/03/2012 pg. 39)
* Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l’allegato II del regolamento
(CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che
immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali
e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi
derivati e per i relativi test per la diossina
(GUUE L 77 del 16/03/2012 pg. 1 e pg. 8)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all’autorizzazione
del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie
(GUUE L 77 del 16/03/2012 pg. 1 e pg. 8)
* Raccomandazione (UE) n. 154/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di
alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi
(GUUE L 77 del 16/03/2012 pg. 20)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cinta
Senese (DOP)]
(GUUE L 75 del 15/03/2012 pg. 1-6)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 218/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Béa du
Roussillon (DOP)]
(GUUE L 75 del 15/03/2012 pg. 1-6)
* Regolamento (UE) n. 219/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che corregge la versione rumena del
regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(GUUE L 75 del 15/03/2012 pg. 1-6)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 220/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, recante deroga al
regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla
campagna di commercializzazione 2011/12
(GUUE L 75 del 15/03/2012 pg. 1-6)
* Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.07.2009)
(GUUE L 75 del 15/03/2012 pg. 1-6)
euroregione - Aprile 2012 - Anno XXVII (nuova serie) - N° 2 - p. 16
POLITICA AGRICOLA
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Armagh
Bramley Apples (IGP)]
(GUUE L 69 dell’8/03/2012 pg. 1-7)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (IGP)]
(GUUE L 69 dell’8/03/2012 pg. 1-7)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tolmine
(DOP)]
(GUUE L 69 dell’8/03/2012 pg. 1-7)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Susina di
Dro (DOP)]
(GUUE L 69 dell’8/03/2012 pg. 1-7)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2012 della Commissione, del 2 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (IGP)
(GUUE L 64 del 03/12/2012 pg. 1, pg. 3 e pg. 9)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2012 della Commissione, del 2 marzo 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melon de
Guadeloupe (IGP)]
(GUUE L 64 del 03/12/2012 pg. 1, pg. 3 e pg. 9)
* Direttiva di esecuzione (UE) n. 8/2012 della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva (CE) n.
90/2003 che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva (CE) n. 53/2002 del Consiglio per
quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà
delle specie di piante agricole
(GUUE L 64 del 03/12/2012 pg. 1, pg. 3 e pg. 9)
* Regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012, che modifica l’allegato III del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
(GUUE L 53 del 25/02/2012 pg. 1 e pg. 4)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 165/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (DOP)
(GUUE L 53 del 25/02/2012 pg. 1 e pg. 4)
* Regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012, che modifica l’allegato III del
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
(GUUE L 53 del 25/02/2012 pg. 1)
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POLITICA AGRICOLA
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, recante fissazione
anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2012
(GUUE L 52 del 24/02/2012 pg. 3)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012, recante modifica del
regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale
(GUUE L 48 del 21/02/2012 pg. 7 e pg. 11)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone
di Rocca Imperiale (IGP)]
(GUUE L 48 del 21/02/2012 pg. 7 e pg. 11)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 129/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012, recante approvazione di
modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette [Queso Manchego (DOP)]
(GUUE L 43 del 16/02/2012 pg. 1 e pg. 23)
* Decisione di esecuzione (UE) n. 89/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che esclude dal finanziamento
dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2012) 726]
(GUUE L 43 del 16/02/2012 pg. 1 e pg. 23)
* Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione, del 6 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio
(GUUE L 39 dell’11/02/2012 pg. 133)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica i regolamenti
(CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e
i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del
titolare dell’autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
532/2011
(GUUE L 38 dell’11/02/2012 pg. 36)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione, dell’8 febbraio 2012, che modifica,
relativamente alla sostanza octenidina di cloridrato, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le
sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli
alimenti di origine animale
(GUUE L 36 DEL 09/02/2012 pg. 25)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante apertura di una
procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva
(GUUE L 37 del 10/02/2012 pg. 55)
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POLITICA AGRICOLA
* Decisione di esecuzione (UE) n. 84/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l’immissione in
commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 356043 (DP356043-5) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il
numero C(2012)702]
(GUUE L 37 del 10/02/2012 pg. 22)
* Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifica e deroga
al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio
per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
(GUUE L 50 del 23/02/2012 pg. 11)
* Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, relativa alla vaccinazione preventiva in
Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la
movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2012)676]
(GUUE L 50 del 23/02/2012 pg. 46)
* Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e
di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni
prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006
(GUUE L 84 del 23/03/2012 pg. 1)
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