PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Commissione per le petizioni 30.7.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: 1. Petizione 0098/2013, presentata da Ferran Rosa Gaspar, cittadino spagnolo, sulla libera circolazione in Europa e sui requisiti per le borse di studio in Vallonia e a Bruxelles (Belgio) Sintesi della petizione Il firmatario rileva che il programma di assistenza finanziaria per gli studenti in Vallonia e a Bruxelles richiede che lo studente viva in Belgio e abbia un genitore che vi ha lavorato. A riguardo, si configura una violazione del principio di non discriminazione tra cittadini degli Stati membri e del principio di libera circolazione nell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 18 e 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014 "La Commissione indica che l'assistenza finanziaria agli studenti è di due tipi, a seconda dello scopo: a) l'assistenza destinata a coprire le spese scolastiche e di iscrizione; b) l'assistenza destinata a coprire il costo della vita (mantenimento) dello studente. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea CM\1032489IT.doc IT PE529.942v02-00 Unita nella diversità IT (causa Gravier1) e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE2, secondo cui "ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", è vietata qualsiasi discriminazione concernente le spese scolastiche e di iscrizione tra gli studenti nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, per quanto concerne l'assistenza al mantenimento (maintenance aid), lo stesso articolo 24, paragrafo 1, sopra citato, della direttiva 2004/38/CE, lascia aperta la possibilità di determinate eccezioni, sottolineando nel contempo che tali eccezioni devono essere specifiche e precisate. Se da un lato l'articolo 24, paragrafo 2, della stessa direttiva prevede effettivamente tale eccezione, consentendo agli Stati membri di non attribuire il diritto ad aiuti di mantenimento agli studi, consistenti in borse di studio o prestiti, dall'altro la norma che prevede la parità di trattamento degli studenti cittadini dell'UE è pienamente applicabile, per quanto concerne il paese ospitante (anche per questo tipo di assistenza finanziaria), a tutti gli studenti che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato, ai lavoratori subordinati o autonomi, alle persone che mantengano tale status e ai loro familiari. È quindi irrilevante a norma del diritto dell'UE che uno studente – familiare di un lavoratore dipendente che risiede in uno Stato membro o che mantiene lo status di lavoratore dipendente – risieda effettivamente nello Stato membro in questione o meno, ai fini del ricevimento di una borsa di mantenimento: lo studente mantiene tale diritto anche se scegli e di effettuare gli studi e/o risiedere in un altro Stato membro. I servizi della Commissione hanno effettuato una prima ricerca sulla regolamentazione belga applicata nella Fédération Wallonie Bruxelles (comunità francofona del Belgio) cui si riferisce la petizione. La legislazione di base, il 'decreto che disciplina le borse di studio per la comunità francofona', del 7 novembre 19833, prevede all'articolo 2, terzo comma, che 'il governo possa estendere l'ambito di applicazione del decreto coordinato ad allievi e studenti stranieri che risiedono e studiano in Belgio". Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione europea, è attualmente previsto che debbano risiedere in Belgio e che uno dei genitori debba lavorare o aver lavorato in Belgio 4. Tale informazione è confermata dalla pratica amministrativa, quale presentata nell'opuscolo intitolato 'Informations sur les allocations et prêts d’études de la Fédération Wallonie Bruxelles' (informazioni sui prestiti e sulle borse di studio della Fédération Wallonie Bruxelles), pubblicato dall'università cattolica di Louvain per gli studenti5. L'opuscolo precisa, per quanto concerne gli studenti cittadini di un paese 1 Sentenza della Corte del 13 febbraio 1985, nella causa 293/83, Françoise Gravier/Ville de Liège, Raccolta 1985, pag. 593. 2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. 3 Il decreto, pubblicato nel Moniteur belge/Belgisch Staatsblad (Gazzetta ufficiale del Belgio) il 4 febbraio 1984, ha subito diverse modifiche. Per il testo coordinato, cfr.http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/09990_000.pdf 4 Cfr. sito ufficiale della Fédération Wallonie-Bruxelles: https://www.enseignement.cfwb.be/BURS_WEB/faces/Superieur/Etranger/d_condition_supplementaire.jsp;jsess ionid=0000D7FXZzY0Xi54YTwSggGVQjI 5 https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/aide/documents/Bro-SAE-AIDE-2013-DEFweb.pdf PE529.942v02-00 IT 2/4 CM\1032489IT.doc dell'Unione europea, che debbano risiedere (avere il loro domicilio) in Belgio e che uno dei genitori debba lavorare o avere lavorato sul territorio belga. Il firmatario non menziona esplicitamente nella petizione il suo luogo di residenza, il suo luogo di studio e tutti gli elementi fattuali che potrebbero corroborare il suo diritto a una borsa di studio belga. In un primo caso ipotetico il firmatario potrebbe aver abitato con la famiglia in Belgio ed essersi poi trasferito in Spagna per proseguire gli studi. In tal caso avrebbe diritto a priori all'assistenza belga al mantenimento1. Se il riferimento all'obbligo di risiedere (domicilio), quale specificato nell'opuscolo sopra menzionato, significa che lo studente deve imperativamente ed effettivamente soggiornare in Belgio, mentre, a norma del diritto dell'Unione, il fatto che uno dei genitori lavori o abbia lavorato in Belgio sarebbe sufficiente a garantire allo studente l'accesso all'assistenza al mantenimento, il Belgio sarebbe responsabile di violazione del diritto dell'UE. Se tale riferimento significa invece che lo studente deve essere domiciliato in Belgio solamente dal punto di vista amministrativo, la Commissione non riscontra alcun problema. In un secondo caso ipotetico il firmatario potrebbe aver abitato con la famiglia in Spagna ed essersi poi trasferito in Belgio per proseguire gli studi. In tal caso lo studente non avrebbe diritto all'assistenza belga al mantenimento, a meno che non abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in Belgio, goda dello status lavoratore subordinato o autonomo, oppure sia un familiare di un lavoratore subordinato o autonomo2. Poiché vi sono altre situazioni possibili, sarebbe opportuno che il firmatario specificasse le circostanze della petizione, al fine di consentire una ricerca più efficace della soluzione più appropriata. Tuttavia, malgrado l'incertezza riguardante i fatti, la Commissione riscontra in ogni caso che la legge belga appare troppo restrittiva in merito all'aggiudicazione di borse di studio e non sembra tenere conto di tutte le possibilità previste dalla direttiva 2004/38/CE. Conclusione Al fine di chiarire le questioni di cui sopra, la Commissione contatterà le autorità belghe e terrà informato il Parlamento europeo degli ulteriori sviluppi." 4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 luglio 2014 "Nella sua comunicazione precedente, la Commissione ha spiegato il sistema di assistenza finanziaria concessa agli studenti e la differenza tra, da un lato, l'assistenza destinata a coprire le spese scolastiche e di iscrizione e, dall'altro, l'assistenza destinata a coprire il costo della vita (mantenimento) dello studente. Ha comunicato, inoltre, di avere preso contatti con le autorità belghe per chiarire i punti sollevati dalla petizione. Le iniziative della Commissione presso le autorità belghe hanno consentito di ottenere una risposta chiara da parte di queste ultime, da cui si evince che la legislazione belga concede 1 Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 23 ottobre 2007 nelle cause congiunte C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, Raccolta 2007, I-09161. 2 Direttiva 2004/38/CE, articolo 24 sopra citato. CM\1032489IT.doc 3/4 PE529.942v02-00 IT assistenza per la formazione non solo agli studenti nazionali, ma anche agli studenti stranieri, conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE1, articolo 24, e del regolamento (UE) n. 492/112, articolo10. D'altro canto, il firmatario ha chiarito la situazione che lo riguarda, ossia di essere uno studente spagnolo residente legalmente in Belgio per effettuare gli studi e che i suoi genitori risiedono in Spagna e non hanno mai vissuto o lavorato in Belgio. Pertanto, in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2, della summenzionata direttiva 2004/38/CE, lo Stato membro ospitante non è tenuto a concedergli assistenza allo studio, nonché per la formazione professionale, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente in tale paese. Di fatto, è opportuno distinguere tra il semplice diritto di soggiorno legale, che lo studentefirmatario dichiara nel suo caso, e il diritto di soggiorno permanente, che viene acquisito di norma dopo un periodo di soggiorno legale di cinque anni (articolo 16 della direttiva 2004/38/CE) o in presenza di altre condizioni (descritte nella medesima direttiva). Dato che la risposta del Belgio è soddisfacente dal punto di visto del diritto dell'Unione europea al suo stadio attuale e che la responsabilità delle autorità belghe è stata esclusa in merito alla concessione di una borsa di mantenimento al firmatario, quest'ultimo deve, pertanto, rivolgersi al proprio paese di origine, la Spagna, che è considerato anche il suo paese di soggiorno permanente, fintanto che il firmatario non acquisterà un diritto di soggiorno permanente in un altro Stato membro. Il firmatario sarà informato dalle autorità del suo paese delle condizioni a cui la Spagna concede l'assistenza per la formazione ai suoi cittadini che si recano in un altro Stato membro per studiare. Si tratta della questione della portabilità dell'assistenza finanziaria concessa agli studenti, che è stata oggetto di studi e dibattiti in seno all'Unione europea, ma che non è disciplinata da disposizioni vincolanti del diritto dell'UE in materia3. Tuttavia, quando uno Stato membro prevede un sistema di assistenza alla formazione che consente a studenti di beneficiare di tale assistenza nel caso in cui studino in un altro Stato membro (portabilità dell'assistenza), deve garantire che le modalità di assegnazione di tali aiuti non creino una limitazione ingiustificata4. Conclusioni La Commissione condivide l'opinione delle autorità belghe ovvero che, secondo il diritto dell'UE, il firmatario non ha diritto all'assistenza per la formazione in Belgio. La Commissione suggerisce al firmatario di informarsi presso le autorità spagnole circa le condizioni di concessione dell'assistenza per la formazione ai cittadini spagnoli che studiano in un altro Stato membro dell'UE. 1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. 2 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell'Unione, GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1. 3 La Commissione rinvia al suo documento (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-7_fr.htm fare clic sull'icona Word o PDF) riguardo alla situazione attuale della portabilità delle borse. Per la Spagna cfr. in particolare pagg. 3 e 4 di tale documento. 4 Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2013, causa C-585/11, Prinz, punto 30. Nel medesimo ambito, sentenza del 24 ottobre 2013, causa C-275/12, Elrick e sentenza della Corte del 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 Morgan e C-12/06 Bucher. PE529.942v02-00 IT 4/4 CM\1032489IT.doc