PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Commissione per le petizioni
30.7.2014
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto:
1.
Petizione 0098/2013, presentata da Ferran Rosa Gaspar, cittadino spagnolo, sulla
libera circolazione in Europa e sui requisiti per le borse di studio in Vallonia e a
Bruxelles (Belgio)
Sintesi della petizione
Il firmatario rileva che il programma di assistenza finanziaria per gli studenti in Vallonia e a
Bruxelles richiede che lo studente viva in Belgio e abbia un genitore che vi ha lavorato.
A riguardo, si configura una violazione del principio di non discriminazione tra cittadini degli
Stati membri e del principio di libera circolazione nell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9
del trattato sull'Unione europea e degli articoli 18 e 21 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014
"La Commissione indica che l'assistenza finanziaria agli studenti è di due tipi, a seconda dello
scopo:
a)
l'assistenza destinata a coprire le spese scolastiche e di iscrizione;
b)
l'assistenza destinata a coprire il costo della vita (mantenimento) dello studente.
Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea
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Unita nella diversità
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(causa Gravier1) e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE2, secondo cui "ogni
cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato
membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di
applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente", è vietata qualsiasi discriminazione concernente le spese scolastiche e
di iscrizione tra gli studenti nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri.
Tuttavia, per quanto concerne l'assistenza al mantenimento (maintenance aid), lo stesso
articolo 24, paragrafo 1, sopra citato, della direttiva 2004/38/CE, lascia aperta la possibilità di
determinate eccezioni, sottolineando nel contempo che tali eccezioni devono essere specifiche
e precisate. Se da un lato l'articolo 24, paragrafo 2, della stessa direttiva prevede
effettivamente tale eccezione, consentendo agli Stati membri di non attribuire il diritto ad aiuti
di mantenimento agli studi, consistenti in borse di studio o prestiti, dall'altro la norma che
prevede la parità di trattamento degli studenti cittadini dell'UE è pienamente applicabile, per
quanto concerne il paese ospitante (anche per questo tipo di assistenza finanziaria), a tutti gli
studenti che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato, ai lavoratori
subordinati o autonomi, alle persone che mantengano tale status e ai loro familiari.
È quindi irrilevante a norma del diritto dell'UE che uno studente – familiare di un lavoratore
dipendente che risiede in uno Stato membro o che mantiene lo status di lavoratore dipendente
– risieda effettivamente nello Stato membro in questione o meno, ai fini del ricevimento di
una borsa di mantenimento: lo studente mantiene tale diritto anche se scegli e di effettuare gli
studi e/o risiedere in un altro Stato membro.
I servizi della Commissione hanno effettuato una prima ricerca sulla regolamentazione belga
applicata nella Fédération Wallonie Bruxelles (comunità francofona del Belgio) cui si
riferisce la petizione. La legislazione di base, il 'decreto che disciplina le borse di studio per la
comunità francofona', del 7 novembre 19833, prevede all'articolo 2, terzo comma, che 'il
governo possa estendere l'ambito di applicazione del decreto coordinato ad allievi e studenti
stranieri che risiedono e studiano in Belgio". Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione
europea, è attualmente previsto che debbano risiedere in Belgio e che uno dei genitori debba
lavorare o aver lavorato in Belgio 4. Tale informazione è confermata dalla pratica
amministrativa, quale presentata nell'opuscolo intitolato 'Informations sur les allocations et
prêts d’études de la Fédération Wallonie Bruxelles' (informazioni sui prestiti e sulle borse di
studio della Fédération Wallonie Bruxelles), pubblicato dall'università cattolica di Louvain
per gli studenti5. L'opuscolo precisa, per quanto concerne gli studenti cittadini di un paese
1
Sentenza della Corte del 13 febbraio 1985, nella causa 293/83, Françoise Gravier/Ville de Liège,
Raccolta 1985, pag. 593.
2
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.
3
Il decreto, pubblicato nel Moniteur belge/Belgisch Staatsblad (Gazzetta ufficiale del Belgio) il 4
febbraio 1984, ha subito diverse modifiche. Per il testo coordinato,
cfr.http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/09990_000.pdf
4
Cfr. sito ufficiale della Fédération Wallonie-Bruxelles:
https://www.enseignement.cfwb.be/BURS_WEB/faces/Superieur/Etranger/d_condition_supplementaire.jsp;jsess
ionid=0000D7FXZzY0Xi54YTwSggGVQjI
5
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/aide/documents/Bro-SAE-AIDE-2013-DEFweb.pdf
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dell'Unione europea, che debbano risiedere (avere il loro domicilio) in Belgio e che uno dei
genitori debba lavorare o avere lavorato sul territorio belga.
Il firmatario non menziona esplicitamente nella petizione il suo luogo di residenza, il suo
luogo di studio e tutti gli elementi fattuali che potrebbero corroborare il suo diritto a una borsa
di studio belga.
In un primo caso ipotetico il firmatario potrebbe aver abitato con la famiglia in Belgio ed
essersi poi trasferito in Spagna per proseguire gli studi. In tal caso avrebbe diritto a priori
all'assistenza belga al mantenimento1. Se il riferimento all'obbligo di risiedere (domicilio),
quale specificato nell'opuscolo sopra menzionato, significa che lo studente deve
imperativamente ed effettivamente soggiornare in Belgio, mentre, a norma del diritto
dell'Unione, il fatto che uno dei genitori lavori o abbia lavorato in Belgio sarebbe sufficiente a
garantire allo studente l'accesso all'assistenza al mantenimento, il Belgio sarebbe responsabile
di violazione del diritto dell'UE. Se tale riferimento significa invece che lo studente deve
essere domiciliato in Belgio solamente dal punto di vista amministrativo, la Commissione non
riscontra alcun problema.
In un secondo caso ipotetico il firmatario potrebbe aver abitato con la famiglia in Spagna ed
essersi poi trasferito in Belgio per proseguire gli studi. In tal caso lo studente non avrebbe
diritto all'assistenza belga al mantenimento, a meno che non abbia acquisito il diritto di
soggiorno permanente in Belgio, goda dello status lavoratore subordinato o autonomo, oppure
sia un familiare di un lavoratore subordinato o autonomo2.
Poiché vi sono altre situazioni possibili, sarebbe opportuno che il firmatario specificasse le
circostanze della petizione, al fine di consentire una ricerca più efficace della soluzione più
appropriata. Tuttavia, malgrado l'incertezza riguardante i fatti, la Commissione riscontra in
ogni caso che la legge belga appare troppo restrittiva in merito all'aggiudicazione di borse di
studio e non sembra tenere conto di tutte le possibilità previste dalla direttiva 2004/38/CE.
Conclusione
Al fine di chiarire le questioni di cui sopra, la Commissione contatterà le autorità belghe e
terrà informato il Parlamento europeo degli ulteriori sviluppi."
4.
Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 luglio 2014
"Nella sua comunicazione precedente, la Commissione ha spiegato il sistema di assistenza
finanziaria concessa agli studenti e la differenza tra, da un lato, l'assistenza destinata a coprire
le spese scolastiche e di iscrizione e, dall'altro, l'assistenza destinata a coprire il costo della
vita (mantenimento) dello studente. Ha comunicato, inoltre, di avere preso contatti con le
autorità belghe per chiarire i punti sollevati dalla petizione.
Le iniziative della Commissione presso le autorità belghe hanno consentito di ottenere una
risposta chiara da parte di queste ultime, da cui si evince che la legislazione belga concede
1
Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 23 ottobre 2007 nelle cause congiunte C-11/06 e C-12/06,
Morgan e Bucher, Raccolta 2007, I-09161.
2
Direttiva 2004/38/CE, articolo 24 sopra citato.
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assistenza per la formazione non solo agli studenti nazionali, ma anche agli studenti stranieri,
conformemente alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE1, articolo 24, e del regolamento
(UE) n. 492/112, articolo10.
D'altro canto, il firmatario ha chiarito la situazione che lo riguarda, ossia di essere uno
studente spagnolo residente legalmente in Belgio per effettuare gli studi e che i suoi genitori
risiedono in Spagna e non hanno mai vissuto o lavorato in Belgio. Pertanto, in virtù
dell'articolo 24, paragrafo 2, della summenzionata direttiva 2004/38/CE, lo Stato membro
ospitante non è tenuto a concedergli assistenza allo studio, nonché per la formazione
professionale, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente in tale paese. Di
fatto, è opportuno distinguere tra il semplice diritto di soggiorno legale, che lo studentefirmatario dichiara nel suo caso, e il diritto di soggiorno permanente, che viene acquisito di
norma dopo un periodo di soggiorno legale di cinque anni (articolo 16 della direttiva
2004/38/CE) o in presenza di altre condizioni (descritte nella medesima direttiva).
Dato che la risposta del Belgio è soddisfacente dal punto di visto del diritto dell'Unione
europea al suo stadio attuale e che la responsabilità delle autorità belghe è stata esclusa in
merito alla concessione di una borsa di mantenimento al firmatario, quest'ultimo deve,
pertanto, rivolgersi al proprio paese di origine, la Spagna, che è considerato anche il suo paese
di soggiorno permanente, fintanto che il firmatario non acquisterà un diritto di soggiorno
permanente in un altro Stato membro. Il firmatario sarà informato dalle autorità del suo paese
delle condizioni a cui la Spagna concede l'assistenza per la formazione ai suoi cittadini che si
recano in un altro Stato membro per studiare. Si tratta della questione della portabilità
dell'assistenza finanziaria concessa agli studenti, che è stata oggetto di studi e dibattiti in seno
all'Unione europea, ma che non è disciplinata da disposizioni vincolanti del diritto dell'UE in
materia3. Tuttavia, quando uno Stato membro prevede un sistema di assistenza alla
formazione che consente a studenti di beneficiare di tale assistenza nel caso in cui studino in
un altro Stato membro (portabilità dell'assistenza), deve garantire che le modalità di
assegnazione di tali aiuti non creino una limitazione ingiustificata4.
Conclusioni
La Commissione condivide l'opinione delle autorità belghe ovvero che, secondo il diritto
dell'UE, il firmatario non ha diritto all'assistenza per la formazione in Belgio. La
Commissione suggerisce al firmatario di informarsi presso le autorità spagnole circa le
condizioni di concessione dell'assistenza per la formazione ai cittadini spagnoli che studiano
in un altro Stato membro dell'UE.
1
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.
2
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all’interno dell'Unione, GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
3
La Commissione rinvia al suo documento (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-7_fr.htm fare clic sull'icona Word o PDF) riguardo alla situazione attuale della portabilità delle borse. Per la
Spagna cfr. in particolare pagg. 3 e 4 di tale documento.
4
Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2013, causa C-585/11, Prinz,
punto 30. Nel medesimo ambito, sentenza del 24 ottobre 2013, causa C-275/12, Elrick e sentenza della
Corte del 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 Morgan e C-12/06 Bucher.
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