Traduzione esterna PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««« « « « « « « ««« 2009 Commissione per le petizioni 12.05.2006 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Petizione 107/2005, presentata da Jörg Hensel, cittadino tedesco, su presunte discriminazioni a causa delle sue convinzioni personali e sulla presunta violazione della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 1. Sintesi della petizione Il firmatario ritiene che la legislazione tedesca non dia corretta attuazione alla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e si definisce vittima di una discriminazione a causa delle sue convinzioni personali, che non spiega ulteriormente. Evidentemente, si riferisce al fatto che il suo datore di lavoro, l'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein, ha minacciato di licenziarlo seduta stante se continua a investigare sulle cause dei disordini verificatisi tra gli insegnanti dello Schleswig-Holstein per motivi di lavoro. Il firmatario sostiene che, ai sensi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro (basata sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ha facoltà di svolgere tali indagini e obietta che proibirgli di farlo, mentre altri hanno il permesso di proseguire, costituisce una discriminazione nei suoi confronti. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006. I. Contesto/Sintesi dei fatti/Cronistoria Il firmatario è un cittadino tedesco, che ha lavorato alle dipendenze dell'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein (Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit) dal 1992 al 2004. La documentazione presentata dal firmatario (segnatamente la sentenza della corte regionale dello Schleswig-Holstein del 29 settembre CM\615950IT.doc IT PE 374.194 IT 2004) indica che i problemi sul lavoro sono iniziati nel 2000. All'epoca, una delle imprese ispezionate dal firmatario si era lamentata della sua condotta. Durante l'azione legale in Germania è stato accertato che il firmatario si era occupato attivamente della questione dello "stress sul luogo di lavoro indotto psicologicamente e socialmente". Le azioni intraprese in merito dal firmatario erano state considerate esagerate dal suo datore di lavoro. Per tale motivo, il datore di lavoro aveva chiesto al firmatario di astenersi da interventi volontari in tale ambito, salvo autorizzazione del superiore. A quanto risulta, il firmatario ha continuato le proprie attività in detto ambito (inviando ad esempio i propri opuscoli sullo "stress sul luogo di lavoro indotto psicologicamente e socialmente" alle scuole dello Schleswig-Holstein) senza l'autorizzazione dei suoi superiori. Il datore di lavoro del firmatario ha giudicato le sue azioni (compreso l'invio degli opuscoli) inadeguate e scorrette. Il firmatario ha ricevuto altri due richiami dal datore di lavoro in merito alla sua condotta, il 27 settembre 2002 e il 9 ottobre 2002. Il 30 luglio 2003 l'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein ha deciso di licenziare il firmatario, affermando che questi aveva ignorato i loro richiami. Il licenziamento è diventato efficace il 31 dicembre 2003. Il firmatario ha impugnato la decisione del 30 luglio 2003. Il 21 aprile 2004, il giudice del lavoro di Kiel ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Secondo il tribunale, la sanzione del licenziamento è stata sproporzionata rispetto alla condotta del firmatario. L'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein ha appellato la sentenza. Il 29 settembre 2004, anche il tribunale regionale del lavoro dello SchleswigHolstein ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti conflittuali tra il firmatario e il suo datore di lavoro ha sciolto il contratto di lavoro e il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un indennizzo di 20 000 euro. II. La denuncia In sostanza il firmatario denuncia il fatto di essere stato licenziato. Afferma che il suo licenziamento è stato provocato dalle sue convinzioni personali (Weltanschauung), in violazione della direttiva 2000/78/CE. III. Osservazioni della Commissione in merito alla petizione La Commissione ritiene che la questione dello "stress sul luogo di lavoro indotto psicologicamente e socialmente" non costituisca una "convinzione" nel significato attribuito dalla direttiva 2000/78/CE e che il caso non rientri pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva stessa. La Commissione propone quindi di archiviare la petizione. PE 374.194 IT 2/2 CM\615950IT.doc