Traduzione esterna
PARLAMENTO EUROPEO
2004
«««
«
«
«
«
«
«
«««
2009
Commissione per le petizioni
12.05.2006
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Petizione 107/2005, presentata da Jörg Hensel, cittadino tedesco, su presunte
discriminazioni a causa delle sue convinzioni personali e sulla presunta violazione della
direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro
1.
Sintesi della petizione
Il firmatario ritiene che la legislazione tedesca non dia corretta attuazione alla direttiva
2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, e si definisce vittima di una discriminazione a causa
delle sue convinzioni personali, che non spiega ulteriormente. Evidentemente, si riferisce al
fatto che il suo datore di lavoro, l'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello
Schleswig-Holstein, ha minacciato di licenziarlo seduta stante se continua a investigare sulle
cause dei disordini verificatisi tra gli insegnanti dello Schleswig-Holstein per motivi di lavoro.
Il firmatario sostiene che, ai sensi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro
(basata sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ha facoltà di
svolgere tali indagini e obietta che proibirgli di farlo, mentre altri hanno il permesso di
proseguire, costituisce una discriminazione nei suoi confronti.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006.
I.
Contesto/Sintesi dei fatti/Cronistoria
Il firmatario è un cittadino tedesco, che ha lavorato alle dipendenze dell'Autorità per la salute
e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein (Landesamt für Gesundheit und
Arbeitssicherheit) dal 1992 al 2004. La documentazione presentata dal firmatario
(segnatamente la sentenza della corte regionale dello Schleswig-Holstein del 29 settembre
CM\615950IT.doc
IT
PE 374.194
IT
2004) indica che i problemi sul lavoro sono iniziati nel 2000. All'epoca, una delle imprese
ispezionate dal firmatario si era lamentata della sua condotta.
Durante l'azione legale in Germania è stato accertato che il firmatario si era occupato
attivamente della questione dello "stress sul luogo di lavoro indotto psicologicamente e
socialmente". Le azioni intraprese in merito dal firmatario erano state considerate esagerate
dal suo datore di lavoro. Per tale motivo, il datore di lavoro aveva chiesto al firmatario di
astenersi da interventi volontari in tale ambito, salvo autorizzazione del superiore.
A quanto risulta, il firmatario ha continuato le proprie attività in detto ambito (inviando ad
esempio i propri opuscoli sullo "stress sul luogo di lavoro indotto psicologicamente e
socialmente" alle scuole dello Schleswig-Holstein) senza l'autorizzazione dei suoi superiori.
Il datore di lavoro del firmatario ha giudicato le sue azioni (compreso l'invio degli opuscoli)
inadeguate e scorrette. Il firmatario ha ricevuto altri due richiami dal datore di lavoro in
merito alla sua condotta, il 27 settembre 2002 e il 9 ottobre 2002.
Il 30 luglio 2003 l'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein ha
deciso di licenziare il firmatario, affermando che questi aveva ignorato i loro richiami. Il
licenziamento è diventato efficace il 31 dicembre 2003.
Il firmatario ha impugnato la decisione del 30 luglio 2003. Il 21 aprile 2004, il giudice del
lavoro di Kiel ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Secondo il tribunale, la sanzione del
licenziamento è stata sproporzionata rispetto alla condotta del firmatario.
L'Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro dello Schleswig-Holstein ha appellato la
sentenza. Il 29 settembre 2004, anche il tribunale regionale del lavoro dello SchleswigHolstein ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti
conflittuali tra il firmatario e il suo datore di lavoro ha sciolto il contratto di lavoro e il datore
di lavoro è stato condannato al pagamento di un indennizzo di 20 000 euro.
II.
La denuncia
In sostanza il firmatario denuncia il fatto di essere stato licenziato. Afferma che il suo
licenziamento è stato provocato dalle sue convinzioni personali (Weltanschauung), in
violazione della direttiva 2000/78/CE.
III. Osservazioni della Commissione in merito alla petizione
La Commissione ritiene che la questione dello "stress sul luogo di lavoro indotto
psicologicamente e socialmente" non costituisca una "convinzione" nel significato attribuito
dalla direttiva 2000/78/CE e che il caso non rientri pertanto nell'ambito di applicazione della
direttiva stessa. La Commissione propone quindi di archiviare la petizione.
PE 374.194
IT
2/2
CM\615950IT.doc
Scarica

opuscolo