PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Commissione per le petizioni
22.1.2010
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto:
1.
Petizione 1051/2009, presentata da Franz Xaver Müller, cittadino tedesco, su suoi
problemi con le autorità austriache
Sintesi della petizione
Il firmatario, psicologo clinico, riferisce in merito al suo tentativo di stabilirsi in Austria e di
aprire uno studio professionale con sua moglie in tale paese, disponendo già di un’offerta per
partecipare a un progetto di assistenza ai minori. Al termine di una procedura estremamente
lunga, le autorità austriache hanno respinto la domanda per il riconoscimento della qualifica
di psicologo clinico presentata dal firmatario. Questi ha dovuto quindi rinunciare ad aprire
uno studio professionale in Austria con sua moglie e, per questo motivo, i coniugi non sono
più stati in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il firmatario, che insieme alla
moglie è stato costretto ad abbandonare l’Austria, ritiene di avere ricevuto un trattamento
iniquo da parte delle autorità austriache e chiede al Parlamento europeo di adoperarsi affinché
egli possa ricevere dallo Stato austriaco la somma di 300 000 euro a titolo di risarcimento e
riabilitazione.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.
"Il firmatario, un cittadino tedesco, chiede la propria riabilitazione e un risarcimento danni da
parte dell’Austria pari a 300 000 euro. Alla base di tale azione si pone il fatto di non essere
riuscito ad aprire in Austria uno studio indipendente come psicologo clinico e che la domanda
da lui presentata il 5 novembre 2007 al fine del riconoscimento delle qualifiche in psicologia
sia stata respinta. Di conseguenza, il firmatario e la moglie non erano in grado né di avviare il
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Unita nella diversità
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loro studio né di provvedere al proprio sostentamento mediante il lavoro.
Poiché in occasione del trasferimento dalla Germania all’Austria avevano acceso un prestito
per finanziarne le spese, si sono ritrovati anche indebitati in quanto, essendo disoccupati, non
potevano restituire il denaro ricevuto. Il firmatario e la moglie sono stati infine costretti a
lasciare l’Austria. Il firmatario ritiene che la situazione sia in parte imputabile a un più forte
atteggiamento antitedesco in Austria, soprattutto nell’ambito dell’amministrazione locale che
egli accusa di averlo deliberatamente fuorviato.
Attualmente il firmatario vive in Germania, avendo abbandonato l’idea di avviare un’attività
in Austria.
Lo stesso soggetto si era già rivolto nel 2008 e nuovamente nel 2009 alla Commissione, che
aveva valutato il caso sulla base delle informazioni da lui fornite. Dalle informazioni
trasmesse emergeva che le autorità austriache avevano erroneamente ritenuto nel caso
specifico che egli non vantasse alcun diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e che lo avessero pertanto associato al sistema
notevolmente più rigido del riconoscimento accademico delle qualifiche. Con lettera del 27
agosto 2008, la Commissione informava l’interessato in merito alla sua valutazione della
situazione giuridica e gli consigliava di chiedere alle autorità austriache di riconsiderare la
decisione adottata. La Commissione gli faceva inoltre presente la possibilità di rivolgersi alla
rete SOLVIT onde pervenire a una soluzione rapida. La rete SOLVIT dovrebbe infatti
risolvere entro e non oltre dieci settimane le questioni portate alla sua attenzione.
Nel 2009 il firmatario ha informato la Commissione di aver deciso di lasciare l’Austria.
Tralasciava l’idea di esercitare la professione in Austria e chiedeva alla Commissione di
indicargli come procedere per chiedere in Austria il risarcimento danni e se l’Unione europea
prevedesse fondi per sostenerlo nell’azione.
Dalle informazioni fornite, la Commissione non ha potuto evincere con chiarezza quali passi
avesse intrapreso il firmatario. Con lettera del 22 giugno 2009, la Commissione gli ha
evidenziato i principi fondamentali della responsabilità dello Stato in caso di danni per
violazione del diritto comunitario. La Commissione gli ha infine comunicato che soltanto i
giudici austriaci competenti erano in grado di risolvere il suo caso individuale e che,
purtroppo, le istituzioni europee non hanno alcuna competenza a compensare danni o a
stanziare fondi da destinare al patrocinio.
La competenza a valutare se sono state soddisfatte le condizioni atte ad avviare nei confronti
dello Stato austriaco un’azione di risarcimento è esclusivamente dei giudici austriaci."
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