PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Commissione per le petizioni 22.1.2010 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: 1. Petizione 1051/2009, presentata da Franz Xaver Müller, cittadino tedesco, su suoi problemi con le autorità austriache Sintesi della petizione Il firmatario, psicologo clinico, riferisce in merito al suo tentativo di stabilirsi in Austria e di aprire uno studio professionale con sua moglie in tale paese, disponendo già di un’offerta per partecipare a un progetto di assistenza ai minori. Al termine di una procedura estremamente lunga, le autorità austriache hanno respinto la domanda per il riconoscimento della qualifica di psicologo clinico presentata dal firmatario. Questi ha dovuto quindi rinunciare ad aprire uno studio professionale in Austria con sua moglie e, per questo motivo, i coniugi non sono più stati in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il firmatario, che insieme alla moglie è stato costretto ad abbandonare l’Austria, ritiene di avere ricevuto un trattamento iniquo da parte delle autorità austriache e chiede al Parlamento europeo di adoperarsi affinché egli possa ricevere dallo Stato austriaco la somma di 300 000 euro a titolo di risarcimento e riabilitazione. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010. "Il firmatario, un cittadino tedesco, chiede la propria riabilitazione e un risarcimento danni da parte dell’Austria pari a 300 000 euro. Alla base di tale azione si pone il fatto di non essere riuscito ad aprire in Austria uno studio indipendente come psicologo clinico e che la domanda da lui presentata il 5 novembre 2007 al fine del riconoscimento delle qualifiche in psicologia sia stata respinta. Di conseguenza, il firmatario e la moglie non erano in grado né di avviare il CM\802802IT.doc IT PE438.350v01-00 Unita nella diversità IT loro studio né di provvedere al proprio sostentamento mediante il lavoro. Poiché in occasione del trasferimento dalla Germania all’Austria avevano acceso un prestito per finanziarne le spese, si sono ritrovati anche indebitati in quanto, essendo disoccupati, non potevano restituire il denaro ricevuto. Il firmatario e la moglie sono stati infine costretti a lasciare l’Austria. Il firmatario ritiene che la situazione sia in parte imputabile a un più forte atteggiamento antitedesco in Austria, soprattutto nell’ambito dell’amministrazione locale che egli accusa di averlo deliberatamente fuorviato. Attualmente il firmatario vive in Germania, avendo abbandonato l’idea di avviare un’attività in Austria. Lo stesso soggetto si era già rivolto nel 2008 e nuovamente nel 2009 alla Commissione, che aveva valutato il caso sulla base delle informazioni da lui fornite. Dalle informazioni trasmesse emergeva che le autorità austriache avevano erroneamente ritenuto nel caso specifico che egli non vantasse alcun diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e che lo avessero pertanto associato al sistema notevolmente più rigido del riconoscimento accademico delle qualifiche. Con lettera del 27 agosto 2008, la Commissione informava l’interessato in merito alla sua valutazione della situazione giuridica e gli consigliava di chiedere alle autorità austriache di riconsiderare la decisione adottata. La Commissione gli faceva inoltre presente la possibilità di rivolgersi alla rete SOLVIT onde pervenire a una soluzione rapida. La rete SOLVIT dovrebbe infatti risolvere entro e non oltre dieci settimane le questioni portate alla sua attenzione. Nel 2009 il firmatario ha informato la Commissione di aver deciso di lasciare l’Austria. Tralasciava l’idea di esercitare la professione in Austria e chiedeva alla Commissione di indicargli come procedere per chiedere in Austria il risarcimento danni e se l’Unione europea prevedesse fondi per sostenerlo nell’azione. Dalle informazioni fornite, la Commissione non ha potuto evincere con chiarezza quali passi avesse intrapreso il firmatario. Con lettera del 22 giugno 2009, la Commissione gli ha evidenziato i principi fondamentali della responsabilità dello Stato in caso di danni per violazione del diritto comunitario. La Commissione gli ha infine comunicato che soltanto i giudici austriaci competenti erano in grado di risolvere il suo caso individuale e che, purtroppo, le istituzioni europee non hanno alcuna competenza a compensare danni o a stanziare fondi da destinare al patrocinio. La competenza a valutare se sono state soddisfatte le condizioni atte ad avviare nei confronti dello Stato austriaco un’azione di risarcimento è esclusivamente dei giudici austriaci." PE438.350v01-00 IT 2/2 CM\802802IT.doc