Ufficio Personale Marescialli e
Brigadieri, Appuntati e
Carabinieri
ROMA, 21 LUGLIO 2009
Ufficio Pers. Mar. e bac
Art. 72, commi 1 – 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. decreto
Brunetta), convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133
➢
Circolare n. 10, in data 20.10.2008, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale
Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale
➢
Circolare n. M_D GMIL II 5 1 0088865, in data 18.2.2009, del Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
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ESONERO
➢ consiste nella sospensione dal servizio,
per un periodo massimo di 5 anni dalla
data di ammissione al beneficio, dei militari
con almeno 35 anni di anzianità
contributiva, quindi, in linea di
massima, con 30 anni di servizio effettivo;
➢ può essere richiesto solo negli anni 2009,
2010 e 2011.
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ISTANZA
➢ Deve essere presentata entro il 1°
marzo dell’anno di riferimento
2009
22 istanze di cui:
‣
‣
‣
5 Ispettori
6 Sovrintendenti
11 Appuntati
➢ E’ irrevocabile
➢ Ha validità solo per l’anno in cui viene
presentata
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ISTANZA
DEFINIZIONE
C.G.A.
D.G.P.M.
APP
ISP/SOVR
Previo parere vincolante del C.G.A.
In caso di accoglimento, il personale è collocato in
posizione di esonero in una data compresa tra il 1°
luglio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento
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LIMITI
Il personale “esonerato”:
➢ può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con
carattere di occasionalità, continuatività e
professionalità purché non a favore di
amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle
stesse partecipati
➢ non può instaurare rapporti di lavoro dipendente
con soggetti privati o pubblici
➢ non può essere richiamato in servizio, salvo che
per esigenze di mobilitazione
➢ non è inserito nelle aliquote di avanzamento
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Posizione di stato
e trattamento economico
Il personale “esonerato”:
➢ permane in servizio permanente
➢ ha diritto ad un trattamento economico, che
rimane invariato per tutto il periodo, pari al:
‣ 50% di quello goduto all’atto del collocamento
nella nuova posizione, se non svolge attività
di volontariato
‣ 70% se svolge attività di volontariato
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➢ rimane in tale posizione fino alla data di
raggiungimento della massima anzianità
contributiva di 40 anni ovvero del limite
massimo di età fissato per il grado ed il ruolo di
appartenenza, qualora antecedente al raggiungimento
della predetta anzianità contributiva
➢ al termine, sarà collocato in congedo nella
riserva, considerato avvenuto a domanda, con
diritto al trattamento pensionistico che
sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio
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CRITICITA’
L’Ufficio Legislativo del M.D., allo scopo di rendere
possibile la piena applicazione dell’istituto dell’esonero al
personale delle F.A., ha avanzato alcuni quesiti al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
In particolare, ha chiesto di sapere se:
può
essere
assimilato
➢ l’esonero
all’aspettativa: in caso positivo, il personale
esonerato potrà beneficiare degli eventuali
adeguamenti economico/previdenziali che dovessero
intervenire nello stesso periodo;
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➢ il periodo di esonero può protrarsi fino al
raggiungimento dei limiti di età (quindi oltre i
5 anni previsti) per il successivo collocamento in
congedo anche in ausiliaria;
➢ il personale, all’atto del transito nella riserva, sarà
comunque assoggettato, ai fini dell’accesso al
trattamento di quiescenza, alle c.d. finestre di
uscita ora previste (1° gennaio e 1° aprile dell’anno
successivo)
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CONCLUSIONI
Per effetto dei quesiti avanzati dall’Ufficio Legislativo
del Ministero della Difesa, potrebbero essere apportati
significativi correttivi alla normativa in esame.
Pertanto, allo scopo di salvaguardare la posizione
giuridica ed il trattamento economico/previdenziale
del personale interessato (già informato), la
trattazione delle istanze pervenute è subordinata alle
decisioni che gli Organi centrali adotteranno al
riguardo.
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Esonero dal servizio del personale militare [Art. 72, commi 1 – 5, del