1 INDICE INTRODUZIONE Pag. 5 CAPITOLO PRIMO Pag. 7 1.1. L’attività di finanziamento alle vendite. Pag. 7 1.2. La sistemazione in azienda. Pag. 9 1.3. La globalizzazione dei mercati. Pag. 11 IL FINANZIAMENTO ALLE VENDITE 1.4. Il ruolo e le fasi di intervento di un addetto al finanziamento alle vendite. Pag. 12 1.5. Le fonti di informazione. Pag. 15 CAPITOLO SECONDO Pag. 17 LA NORMATIVA INTERNAZIONALE 2.1.L’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (Ocse). Pag. 18 2.2. Il regolamento sulla concessione del credito all’esportazione (Consensus). Pag. 19 2.3. Il pacchetto “Knaepen” Pag. 28 CAPITOLO TERZO Pag. 39 IL SOSTEGNO PUBBLICO ALLE ESPORTAZIONI 3.1. L’Isace. Pag. 43 3.1.1. Le linee procedurali. Pag. 44 3.1.2. Le operazioni assicurabili. Pag. 46 3.2. Il Mediocredito Centrale SpA. Pag. 48 3.3. La Simest SpA. Pag. 50 2 CAPITOLO QUARTO Pag. 53 LA DEFINIZIONE E LE CARATTERISTICHE DI UN’OPERAZIONE DI CREDITO FORNITORE 4.1. La definizione. Pag. 53 4.2. Le condizioni di applicabilità. Pag. 54 4.3. I requisiti di un’operazione di credito fornitore. Pag. 56 CAPITOLO QUINTO Pag. 60 LA METODOLOGIA DI APPLICAZIONE 5.1. Lo smobilizzo di un credito fornitore Pag. 60 5.2. Lo sconto pro-soluto Pag. 73 5.3. I costi di un’operazione di credito fornitore. Pag. 79 5.4. Il calcolo del premio assicurativo. Pag. 82 5.5. La procedura per l’ottenimento del finanziamento. Pag. 84 5.5.1. La fase pre-contrattuale. Pag. 84 5.5.2. La fase contrattuale. Pag. 89 5.5.3. La fase di erogazione dei fondi. Pag. 93 CAPITOLO SESTO Pag. 96 I CASE STUDIES 6.1. Case n.1. Pag. 96 6.2. Case n.2. Pag.104 3 INTRODUZIONE Questo quaderno non ha la pretesa di essere un manuale di finanza dell’export ma vuole essere un contributo all’apprendimento di tematiche di commercio estero cosiddette specialistiche come il “credito fornitore”. Per coloro i quali si affacciano nel complesso mercato degli scambi internazionali e che si trovano ad affrontare per la prima volta problematiche legate all’esportazione di beni strumentali o di impianti industriali in particolare, il quaderno vuole essere una sorta di guida cui riferirsi per facilitare la messa in pratica di questo strumento di finanziamento. L’esportazione è un’attività complessa che coinvolge diverse funzioni aziendali. L’importanza dell’impresa, la sua produzione, l’incidenza del fatturato estero sugli affari aziendali sono fattori che influiscono in maniera diretta sia sulla dimensione che sulla struttura societaria che occorre organizzare per operare con l’estero. In generale una struttura minima, di base, deve potere essere organizzata in maniera da contemplare almeno tre funzioni: una commerciale estero, una spedizioni-trasporti e una segreteria. Nelle piccole e medie imprese non esiste un settore aziendale specifico che si dedica in maniera esclusiva alla gestione dell’attività di esportazione; anzi nella maggioranza dei casi la funzione export è quasi sempre assolta dallo stesso titolare o da chi segue le vendite per il mercato interno (vedi tav.1). 4 Tavola 1 - Organizzarsi per esportare: Funzioni e compiti Funzione commerciale estero - - Funzione spedizioni e trasporto - Pianificare, organizzare e gestire le attività del settore; Individuare opportunità nei mercati esteri attraverso le ricerche di mercato; Curare la ricerca di agenti e distributori; Concordare obiettivi e programmi di lavoro con la rete di vendita; Prevedere visite periodiche presso i clienti; Rispondere alle richieste di informazioni provenienti dall'estero; Specificare le date di consegna, seguire la gestione degli ordini; Mantenere i rapporti con gli enti pubblici e privati (Ice, Camere di commercio, Associazioni, ecc.) che possono assistere l'azienda nelle attività di promozione all'estero; Predisporre il materiale promozionale (cataloghi, opuscoli, ecc.); Predisporre le offerte di vendita; Definire il sistema dei pagamenti Scegliere le eventuali coperture assicurative; Controllare i pagamenti; Curare gli aspetti dell'assistenza post-vendita; Partecipare a fiere,esposizioni e missioni all’estero Gestire i contatti con gli spedizionieri e con le società assicuratrici; Assistere i funzionari commerciali nella definizione dei prezzi fornendo indicazioni sui costi di trasporto; Verificare che i prodotti vengano imballati correttamente; Preparare i documenti di trasporto richiesti dall'importatore o specificati nella lettera di credito; Provvedere alla consegna dei documenti di spedizione alle banche; Curare l'eventuale ispezione della merce prima dell'invio. 5 1. CAPITOLO PRIMO IL FINANZIAMENTO ALLE VENDITE Il dettaglio con cui il credito fornitore sarà trattato costituisce la peculiarità di questo lavoro il quale é frutto di una lunga esperienza lavorativa maturata nel campo del finanziamento alle vendite presso primarie società nazionali e straniere;un’esperienza acquisita sul terreno lavorando in oltre sessanta paesi stranieri. 1.1. L’attività di finanziamento alle vendite. Quale é il maggiore bisogno di chi ha in progetto l’acquisto di un impianto o di un macchinario se non quello di trovare i capitali necessari a realizzarlo? Gli operatori italiani nella stragrande maggioranza sono soliti predisporre offerte commerciali che contengono come modalità di pagamento la clausola pagamento a mezzo lettera di credito irrevocabile e confermata, e già basta questo per qualificarsi in negativo agli occhi di un committente estero. Infatti la lettera di credito a vista è generalmente una forma di pagamento estremamente penalizzante per chi compra. Perché l’acquirente estero l’accetti bisogna che non esista altro fornitore concorrente oppure che il prezzo sia talmente basso da compensare in qualche modo una forma di pagamento così onerosa. Le statistiche testimoniano con chiarezza che su 100 offerte presentate da fornitori italiani soltanto 8-10 hanno un seguito, nel senso che inizia un dialogo e una possibile trattativa: ciò vuole dire che ben 90 offerte su 100 prendono subito la via del cestino. La causa principale di questo insuccesso sta nel divario tra ciò che è offerto e ciò che l’acquirente estero si aspetta di ricevere per fare fronte ai suoi bisogni di carattere finanziario. Dunque a dispetto di quanto succede in altri paesi europei, in Italia il credito come mezzo di pagamento é scarsamente o per nulla utilizzato. Nel nostro paese l’attività di finanziamento alle vendite non trova ancora né la sua giusta sistemazione in azienda né il rilievo che essa meriterebbe. 6 L’esigenza dei potenziali clienti di poter disporre del credito é comunque divenuta strada facendo più pressante. Senza una chiara volontà e capacità di innovazione finanziaria, l’operatore economico italiano rischia seriamente di rimanere indietro nella competizione internazionale e di vedere intaccata la sua posizione di mercato. Una capacità innovativa che non può prescindere da presupposti culturali i quali dovranno tuttavia essere radicati sia a livello d’impresa che di singolo individuo. A titolo di esempio, il “project financing” é uno nuovo strumento di finanziamento apparso da ultimo sulla scena italiana; ultimo in ordine di tempo ma non di importanza. Questa modalità di finanziamento rientra a pieno titolo nell’attività di finanziamento alle vendite. Nella comunità internazionale si ricorre al "project financing" sempre più spesso anche da parte di istituzioni pubbliche, in particolare modo quando si tratta di realizzare opere infrastrutturali. In molti casi questo strumento ha smesso di essere visto come un’opzione anzi è divenuto una necessità! Il “project financing” è un nuovo modo di pensare. Esso é permeato di una impostazione culturale nuova: la valutazione del merito di credito si sposta dall’impresa al progetto, dalla solidità patrimoniale del debitore alla capacità del flusso di cassa generato dal progetto di soddisfare il servizio del debito e di remunerare il capitale di rischio investito; e porta con sé una complessiva revisione della tecnica e della metodologia di confronto tra banca e impresa. Per dare un’idea dell’importanza che alcune voci autorevoli dell’imprenditoria italiana attribuiscono all’attività di finanziamento alle vendite, ricordo volentieri le parole che sono state dette dal senatore Gianni Agnelli in occasione di un’Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti della Banca d’Italia che si tenne a Roma nel lontano maggio del 1991: “… ...noi imprenditori italiani, riguardo a tecnologia di produzione, a qualità di prodotto siamo alla pari dei nostri principali concorrenti di altri paesi industrializzati, tuttavia dove invece siamo carenti è nelle tecniche di vendita dei nostri beni...”. 7 L’attività di finanziamento alle vendite non solo rientra tra le tecniche di commercializzazione ma nell’attuale fase di globalizzazione dei mercati va assumendo un’importanza di primo piano. Il mercato globale in considerazione della sua dimensione, del numero e della multidiversità dei suoi partecipanti é un mercato dinamico e, in un prossimo futuro, sarà un mercato sempre più concorrenziale, nel quale sia la qualità dei prodotti che i prezzi tenderanno ad allinearsi tra loro, e la loro incidenza nella vendita sarà sempre meno influente. Infatti succede frequentemente che gli acquirenti esteri pur disponendo di liquidità, si rivolgono con sempre maggiore frequenza al fornitore italiano richiedendo per il pagamento della fornitura la concessione del credito. Si può obiettare che una tale richiesta è inevitabile quando il valore della fornitura raggiunge somme consistenti ma nella realtà non é così. L’elevato importo della fornitura non è necessariamente l’elemento scatenante, a pesare di più é piuttosto l’istanza del cliente di differire nel tempo il pagamento del prezzo della fornitura come condizione espressa in maniera spontanea dal mercato. 1.2. La sistemazione in azienda. Ci si domanda dove sia più giusto sistemare in azienda l’attività di finanziamento alle vendite ma la risposta non é né semplice né immediata; tutto é in funzione del significato che gli si vuole attribuire. Questa attività può trovare una sua razionale sistemazione nella direzione commerciale o nella direzione finanza. Alcuni ritengono che poiché in definitiva questa attività si concretizza nella ricerca di un finanziamento, essa deve essere vista come un’attività di tipo bancaria. Ma é altrettanto evidente che se così fosse tutta l’iniziativa di ricercare la soluzione di finanziamento più adatta a una specifica transazione ricadrebbe sulla banca. Di fatto la banca sarebbe investita di una funzione esclusiva! 8 Dal canto suo l’istituto bancario pure essendo investito di una nuova e complessa funzione non per questo assumerà un comportamento diverso; anzi si comporterà come ha sempre fatto cioè come una sorta di cassa di registrazione continua dell'operazione commerciale, e agirà in maniera da non farsi coinvolgere più di tanto, ben consapevole che il suo obbiettivo non è né quello di sostituirsi all’esportatore né quello di conciliare i contrapposti interessi delle parti contraenti. Nella maggioranza dei casi il suo impegno si limiterà a quantificare il costo del denaro e a dare i soldi per pagare la fornitura dopo che la trattativa sarà stata conclusa. Pertanto se le condizioni di conciliazione dovessero mancare le probabilità di finalizzare un affare con reciproca soddisfazione delle parti sarebbero inevitabilmente nulle. Inoltre chi fa business sa che il compromesso è l’essenza stessa degli affari e che una strategia che perpetui nel tempo un atteggiamento di chiusura, alla lunga non porterebbe da nessuna parte; anzi allontanerebbe definitivamente gli attori dalla conclusione dell’affare. In altre parole la banca sta consapevolmente alla finestra! Altri sono di opinione opposta. Essi ritengono che l’attività di finanziamento alle vendite sia un’attività di “marketing”, di supporto all’attività di vendita. La sua forza portante sta nell’essere dinamica, nell’essere presente nelle diverse fasi del “business” e oltre, per cui l'inserimento nella direzione finanza azzererebbe del tutto la sua valenza commerciale. La funzione di addetto al finanziamento alle vendite è quella che più di tutte si caratterizza nel conoscere come e quando intervenire nel processo che porta alla decisione finale di acquistare un prodotto. E’ in questa situazione di contrapposizione di interessi che la presenza di uno specialista é necessaria. Questo modo di essere, di porsi nei confronti dei terzi, se non é radicato a priori nella cultura imprenditoriale difficilmente potrà trovare una sua dimensione aziendale. Avendo lavorato in questo settore per moltissimi anni posso affermare in tutta consapevolezza che l’attività’ di finanziamento alle vendite è un’occasione da non 9 mancare; e vorrei rivolgere l’invito a quanti sono interessati al commercio internazionale di tenere nella dovuta considerazione questa opportunità. 1.3. La globalizzazione dei mercati. Il nuovo secolo si avvia ad essere fortemente caratterizzato dal processo di internazionalizzazione dell’economia e di globalizzazione dei mercati. Questo processo (presenza sul territorio) sta già generando e genererà sempre più oltre a nuove opportunità commerciali anche maggiori possibilità di investimento che a loro volta richiederanno maggiori risorse finanziarie. In primo luogo si assisterà quasi certamente ad un maggiore ricorso di capitali esterni, e dunque ad una marcata richiesta di finanziamento dei progetti; e, in secondo luogo, ad una diversa ottimizzazione sia della dimensione che dell’organizzazione di impresa: più la presenza all’estero di un’impresa sarà consolidata maggiore sarà la dinamica di mutamento delle sue strategie; come tanto più estesa sarà la sua presenza sul territorio tanto più sarà necessario potenziare gli organici dell’area commerciale o ricorrere alla prestazione di servizi esterni all’impresa. Il modello di sviluppo economico che sarà generato dal processo di globalizzazione dei mercati in corso di attuazione, oltre a zone di sviluppo cosiddette tradizionali toccherà anche aree geografiche che fino ad ieri erano state sottratte allo sviluppo come quelle appartenenti al terzo mondo e ai paesi ex Federazione delle Repubbliche Sovietiche. L’intensità e la velocità delle informazioni, la televisione e le comunicazioni telefoniche via satellite e l’accelerazione che sarà impressa con trasporti sempre più veloci e meno costosi sono solo alcuni esempi di internazionalizzazione. Questi esempi si toccano con mano, ogni giorno, nella nostra vita e hanno sensibilmente contribuito a rendere più piccolo il mondo in cui si vive. Questo essere parte di un tutto unico sperimenta un diverso confronto, di una dimensione più vasta, a cui é inevitabilmente collegato un meccanismo di modifica dei comportamenti sia a livello collettivo che di singolo individuo. Le imprese si troveranno obbligate a confrontare la propria quotidianità con quello che accade in altre regioni del mondo, con quello che fanno i loro concorrenti in America 10 Latina o in Asia: l’azienda di Hong Kong come quella australiana come quella di Genova sono tutte residenti nello stesso territorio: di fatto hanno a disposizione lo stesso mercato! L’allargamento dello scenario competitivo delle imprese e la crescente competizione mondiale tra aree geografiche e sistemi-paese rappresenta un mutamento strutturale di enorme rilevanza il quale porterà necessariamente a rideterminare nuove condizioni di competitività e a stabilire nuove regole di base, regole che dovranno essere il più possibile uguali dappertutto. Il diffondersi in molti settori industriali del modello di competizione globale anche in seguito a dei processi di “deregulation” che saranno man mano avviati nei diversi paesi produrrà di fatto un salto qualitativo nella competizione fra imprese; e per l’impresa la scelta si presenterà in maniera dicotomica: “… o si adegua e cavalca i mutamenti per continuare a essere protagonista di un nuovo sviluppo o si adegua per forza dopo essere stata spazzata via e costretta a inseguire lo sviluppo altrui… ”. 1.4. Il ruolo e le fasi di intervento di un addetto al finanziamento delle vendite. Il processo di globalizzazione dei mercati è inarrestabile e sta producendo dei profondi cambiamenti nelle mentalità e nell’agire umano. Il quadro di riferimento commerciale-negoziale si é allargato fino a comprendere operatori economici di tutto il mondo: si é instaurata una competizione mondiale che non sarà più fondata sul rapporto prezzo-qualità ma piuttosto sarà basata sulla capacità di innovazione del prodotto, sull’attività di marketing e sulla capacità di proporre idonee soluzioni di finanziamento. Con l’affermarsi di questa nuova realtà, la figura dell’addetto al finanziamento alle vendite assume un’importanza maggiore e il suo ruolo acquista una rilevanza strategica. Nei paesi europei industrializzati la figura dell’addetto al finanziamento alle vendite è spesso presente sia che si tratti di una banca o di un’impresa: questo specialista nasce il più delle volte direttamente dal corso degli studi universitari e trova facile sbocco nell’ambiente di lavoro. Non di rado è la stessa facoltà universitaria che redige il profilo professionale del candidato e lo promuove al suo esterno . 11 Questi racchiude in sé due qualità, quella di promotore di affari e di persona capace di influenzare la dialettica degli interessi che caratterizzano una trattativa commerciale (vedi tav.2). L’addetto al finanziamento alle vendite deve essere consapevole che la richiesta del potenziale cliente non deve costituire una premessa invalicabile; ma semmai essere una sorta di partenza che man mano che la transazione va avanti, si arricchisce di ulteriori informazioni e/o di nuovi dati fino a configurarsi nel dettaglio. Pertanto il detto “il cliente ha sempre ragione” non deve fare parte del suo bagaglio mentale! L’addetto al finanziamento alle vendite deve poter proporsi come una persona orientata al “marketing”, deve sviluppare una propria sensibilità finanziaria e commerciale, e una capacità nello smussare gli angoli del negoziato:“… trovare il punto d’equilibrio in una trattativa non è mai facile, è comunque sempre il frutto di un rapporto dialettico, delicato che spesso rischia di saltare… ”. Inoltre questi deve fare molta attenzione a non creare conflittualità, a non contrapporsi al responsabile commerciale per l’estero; anzi deve cercare di integrarsi a quest’ultimo, di assemblare le sue specialistiche conoscenze di ingegneria finanziaria a quelle del venditore cioè deve prestare la sua qualificante assistenza con l’intendimento che l’azione commerciale quando è condivisa é più efficace. E’ stato accertato che questo specialista arriva laddove non arriva il tecnico e che la costruzione di un suo personale contatto diretto con il cliente, parallelo a quello del venditore, deve essere visto come un percorso imprescindibile che questi dovrà seguire piuttosto che come una duplicazione di attività (vedi tav.3). 12 13 Bruno MOUCHET Responsable du financement des ventes du programma ATR Eco- Fi (1976) 34 ans 1) Fonction Lorsque M.Mouchet entre en fonction, le programme ATR, Universitaire : 2^ programme aéronautique de l’aérospatiale, construit et -Bac B commercialisè dans le cadre Sciences –Po par l’année Préparatoire, section Eco – d’un GIE avec Aeritalia, en Fi, spécialisation marketing. est à ses tous débuts. L’ATR est un avion court – courrier, destiné aux lignes Professionel : régionales de part le monde. Son fuselage est fabriqué en -Après sa coopération, M.Mouchet entre au Crédit Italie, les ailes en France et le moteur au Canada. La Du Nord en 1979 dans le finalisation est assurée à Département exploitation Toulouse. Bancaire. Vendu à 8 MS , l’ATR a deux principaux concurrents: -En 1981, il entre à la le Fokker 50 et le Dash 8. direction financière de Le marché régional se ETPM, société spécialisée rèpartit pour 50% sur le dans le off-shore pétrolier. continent Nord-Américain, pour 40% sur l’Europe, le - Enfin, en 1982, il rentre à reste disséminé dans le l’Aerospatiale. reste du monde. Jusqu’à maintenant, les ventes ont atteint environ 270 appareils, plus de cent étant d’ores et déjà livrés. De par la double nationalité du GIE ATR, les équipes commerciales sont mixtes. Parallèlement aux équipes de vendeurs installées à Paris (10 personnes), à Washington (5 personnes) et à Singapour (2 personnes), qui n'ont qu'une fonction purement commerciale, il existe des financiers spécialisés dans le financement des ventes. CURSUS: 14 M.MOUCHET définit la fonction de financier des ventes comme une aide essentielle à la vente: il s’agit de trouver des moyens pour financer la transaction commerciale. La fonction est primordiale car elle peut permettre ou non à un contrat de se faire, surtout avec des petites compagnies aériennes ne disposant pas de moyens importants. Le financement export concerne principalement le financement de l’achat par la compagnie cliiente. Disposant d’une assise financière plus forte,M.MOUCHET est alors plus a meme d’assister son client dans sa négociation avec ses banques. Le financement intervient génèralement en dérnière phase de négociation qui peut s’étaler sur plusieurs années. Actuellement M.MOUCHET dispose de trois types de financement: • Auprès des banques commerciales francaises ou internationales, on trouve des financements au taux du marché; • Sur le marché des leasing fiscaux (spécialement développé aux USA mais connu aussi en Europe); • Enfin, avec l’aide de la COFACE et de son homologue italienne la SACE, qui fournissent des crédits administrés à taux stabilisés et réduits par rapport au marché.Cependant, comme un avion est un bien fongible, saisissable et récupérable, le risque est moins grand pour le preteur de ne pas retrouver son bien. Taux minima applicables pour les crédits à l’export. L’évolution actuelle va donc dans le sens d’une plus grande libéralisation. Déjà achevée pour ce qui est de la vente aux pays riches, cette évolution se dessine pour la vente aux pays intermédiaires et pauvres. 3) Liens avec la formation Sciences-Po M.MOUCHET a surtout apprécié la formation généraliste de Sciences-Po qui lui a permis de s’adapter rapidement dans des domaines aussi variés que le 2) Jugement sur la droit, la finance, l’art de la Fonction communication et de la Quant à la COFACE et à la négociation, les langues et M.MOUCHET dégage une SACE, elles s’orientent de les relations avec les tendance principale dans le plus en plus vers une simple politiques. financement export: alors opération de couverture de que les financements risques, le financement étant 4) Conseils pour une première embauche administrés par la COFACE assuré par des banques ou la SACE vont occuper un commerciales. role de moins en moins Commencer par la banque important, les financements Pour ce qui est de la est essentiel pour commerciaux sont, eux, fonction, M.Mouchet, de facon à appélés à se développer de si M.mouchet souhaite que maitriser les outils facon croissante. les fonctions commerciales nécessaires à la fonction. Déjà, précédemment, un et financières dans l’export Ainsi, pour négocier face à accord au sein de l’OCDE restent distinctes pour des des banquiers, connaitre leur avait défini, dans une raisons d’équilibre, il système de fonctionnement première étape, les remarque cependant que la et leurs méthodes de travail collaboration est de plus en s’avère un atout plus étroite et l’intégration considérable. plus poussée. 15 Tavola 3 - Le fasi di intervento di un addetto al finanziamento alle vendite Intermediazione nel reperimento del finanziamento all'esportazione Trattative commerciali Preliminari Importatore/Esportatore Consulenza finanziaria all'esportazione Stipula del Contratto di Fornitura Assistenza totale per la richiesta di qualsiasi autorizzazione a completamento di documentazione necessaria per istruttoria a Simest ai fini dell'ottenimento di intervento agevolativo Esportazione dei beni e servizi Pagamento immediato all'esportatore 16 1.5. Le fonti d’informazione Il cliente estero costituisce una tra le principali fonti di informazione. Dal suo archivio, dai suoi file é possibile ricavare preziose informazioni su quanto egli ha praticato in passato: dai termini e modi di pagamento alle condizioni di rimborso di prestiti domestici e/o internazionali, dalle condizioni di tesoreria alle configurazioni di “security package”. Le banche residenti sul territorio del paese di destinazione della fornitura sono di gran lunga la fonte primaria di informazione. Il fatto di essere presenti in maniera continuativa sul territorio rappresenta un indubbio vantaggio: esse sono sistematicamente aggiornate sulla situazione politica e economica del paese ma non solo, esse si nutrono di riflesso anche di “business” altrui. Queste banche sono altresì degli affidabili conoscitori dei regolamenti locali la cui applicazione sovente sovrintende all’assunzione e alla ripartizione dei rischi che l’instaurarsi di un rapporto negoziale di norma fa nascere. Se e quando sollecitate, esse possono assumere ruoli diversi: di “semplice informatore” quando si tratta di conoscere come applicare correttamente regolamenti amministrativi locali; di “consigliere” quando si tratta di contribuire alla soluzione di problematiche giuridico-contrattuale o di altra natura; e infine di “prestatore di servizi specialistici” quando si tratta di configurare per esempio un pacchetto di garanzie a copertura del rischio di insolvenza commerciale. Tutti questi elementi fanno parte delle cosiddette “criticità di una vendita”, e la loro presenza in una trattativa è spesso di ostacolo alla sua positiva conclusione. Il loro superamento è in effetti un aspetto di cruciale importanza; gli operatori economici che hanno dovuto affrontarle sanno quanto tempo e denaro é stato necessario per trovare un’adeguata soluzione. Queste difficoltà hanno segnato anche la mia personale esperienza lavorativa: il credito all’esportazione (credito fornitore in particolare) o il leasing all’esportazione é soggetto, in alcuni paesi, a vincoli di legge che ne ostacolano l’utilizzo; per esempio in Colombia il credito all’esportazione era autorizzato dal Governo locale soltanto quando era prevista la sola importazione dall’estero di merci; i servizi ne erano esclusi. In Indonesia la legge non 17 prevedeva la titolarità’di un bene in capo a una società straniera per cui un’operazione di leasing finanziario o di leasing operativo non era facilmente praticabile. Un’ulteriore fonte d’informazione e’data dalle Rappresentanze Ufficiali Italiane all’estero: Ambasciate e Uffici commerciali. Nonostante qualche accenno di cambiamento che é riscontrabile dietro la forte pressione esercitata negli ultimi anni da parte degli imprenditori, sia a livello di singolo operatore che di associazione industriale, l’intervento delle nostre Rappresentanze all’estero è purtroppo ancora oggi più di chiara matrice politica che commerciale; anche se essendo dette istituzioni più o meno direttamente coinvolte nei processi di internazionalizzazione e di globalizzazione dei mercati, stanno lentamente assumendo comportamenti più rispondenti alle aspettative delle imprese. Prima di proseguire vediamo quale è in linea di massima la struttura dei successivi capitoli. Nel prossimo capitolo ci occuperemo di parlare brevemente della normativa internazionale ed in particolare delle disposizioni dell’accordo “Consensus” che regolamentano le azioni degli esportatori di tutti i maggiori paesi industrializzati riguardo alla concessione del credito all’esportazione. Il terzo capitolo sarà dedicato principalmente all’assicurazione e all’agevolazione del credito all’esportazione che costituiscono il cosiddetto “sostegno pubblico italiano all’esportazione” ed a metterne a fuoco i principali aspetti. Il capitolo quarto del quaderno si occuperà invece di definire il credito fornitore e di descriverne gli elementi caratteristici, i costi e le condizioni di applicabilità. Si tratta di un capitolo importante per il tentativo di illustrarne i limiti e i punti forza. Quindi si passerà all’approfondimento di questo strumento di finanziamento nel capitolo quinto ponendo l’enfasi principalmente sulla sua metodologia di applicazione, sulle modalità di smobilizzo delle cambiali, rappresentative del credito, e sulle fasi attraverso cui si procede all’ottenimento del finanziamento. 18 Nel successivo ed ultimo capitolo saranno esaminati dei “case studies” che si differenziano tra di loro per il diverso grado di difficoltà di applicazione. 19 2. CAPITOLO SECONDO LA NORMATIVA INTERNAZIONALE Nel corso degli anni sessanta la crescita del commercio internazionale era fortemente ostacolata dai livelli elevati dei dazi doganali ed era contraddistinta da un importante fenomeno di distorsione del traffico delle merci tra paesi. Inoltre l’accentuarsi della concorrenza internazionale aveva spinto oltre misura i Governi dei maggiori paesi industrializzati a sostenere il flusso delle esportazioni nazionali creando in tal modo una situazione di disagio non solo per le bilance dei pagamenti dei paesi importatori ma anche per le politiche economiche dei paesi esportatori, i quali procedevano a scelte di politica industriale distorte da eccessivi sussidi all’esportazione oltre che molto gravosi per il bilancio pubblico. Brevemente per esportare di più ed incassare valuta pregiata, i paesi esportatori offrivano ai paesi importatori condizioni di credito sempre più vantaggiose in termini sia di dilazione che di tasso d’interesse. Nel 1976 al fine di limitare le politiche di sostegno pubblico alle esportazioni nazionali e dunque di eliminare nel tempo la concorrenza sleale tra i diversi paesi esportatori in materia di concessione del credito all’esportazione, i paesi membri dell’Ocse iniziarono a coordinare le loro politiche di sostegno all’esportazione, e soltanto due anni dopo, raggiunsero un’intesa di buona condotta e sottoscrissero un accordo informale sulla limitazione di queste politiche. Ancora oggi questa intesa assicura lo svolgimento di un ordinato mercato del credito e cerca di prevenire i paesi esportatori dal competere nell’offrire a committenti esteri di paesi importatori condizioni di finanziamento molte agevolate per pagare le esportazioni. Lo scopo principale di questo accordo era di fornire un quadro istituzionale di riferimento per un ordinato mercato con riguardo all’utilizzo dei crediti all’esportazione e di aiuto alla cooperazione internazionale. L’intesa raggiunta ha pertanto cercato da un lato di prevenire la corsa al credito all’esportazione in cui i paesi esportatori competevano sulla base della concessione di condizioni agevolative al finanziamento; e dall’altro lato di incoraggiare la 20 competizione internazionale sulla base della migliore qualità e del miglior servizio al prezzo più competitivo. 2.1. L’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo. Il precursore dell’Ocse fu l’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, OEEC, la quale fu istituita per gestire gli aiuti americani e canadesi del “Piano Marshall” per la ricostruzione dei paesi europei danneggiati dalla seconda guerra mondiale. Sin dal 1961 cioè dall’anno in cui succedette alla OEEC, la vocazione dell’Ocse fu di costruire nei paesi membri delle economie forti, di mercato, di migliorarne l’efficienza, di espandere il libero commercio e di contribuire allo sviluppo sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. La Convenzione istitutiva dell’Ocse fu firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 da 18 Paesi europei più il Canada e gli Stati Uniti ed entrò in vigore il 30 settembre 1961, anno in cui le Nazioni Unite proclamarono il Primo Decennio per lo Sviluppo. La sua istituzione dette un nuovo e decisivo impulso alla crescita ed allo sviluppo del commercio mondiale e contribuì ad affermare una concezione diversa della cooperazione internazionale che non considerava più l’aiuto come un semplice trasferimento di risorse, ispirato da principi puramente umanitari, ma vedeva nello sviluppo economico il mezzo per creare condizioni di vita e di lavoro migliori per tutti. Tra i principali obbiettivi che si era inteso perseguire con la sua firma spiccava in particolare quello di contribuire all’espansione dell’economia e del commercio mondiale su basi multilaterali e non discriminatorie, e quello di realizzare un miglioramento del livello di vita nei paesi membri mantenendo la stabilità finanziaria e agevolando tra di loro il movimento dei beni, dei servizi e dei capitali. All’Ocse nel corso degli anni furono attribuiti diversi significati: da serbatoio pensante a agenzia di monitoraggio, da club di uomini ricchi ad università non accademica ma nessun significato in particolare è sembrato capace di catalizzare la sua essenza; piuttosto questa organizzazione è sembrata possedere un poco di tutto ciò! 21 Oggigiorno l’Ocse raggruppa 29 paesi membri in un’organizzazione la quale fornisce in primo luogo ai Governi un ambiente in cui poter discutere, sviluppare e migliorare le politiche socio-economiche; ovvero dove poter confrontare esperienze, cercare risposte a comuni problemi, lavorare per coordinare le politiche nazionali ed internazionali e costruire nel mondo globale di oggi una rete internazionale di pratiche uniformi. Si dice dell’Ocse che é il club dei paesi che hanno le stesse idee, é un club per “ricchi”: infatti i paesi membri producono due terzi della ricchezza mondiale ma non é un club esclusivo; la partecipazione all’Ocse é soltanto condizionata all’impegno del paese membro di realizzare un’economia di mercato ed una democrazia pluralistica. Il nucleo dei paesi che hanno dato origine alla sua creazione é andato nel tempo estendendosi dall’Europa al Nord America per includere il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Finlandia, il Messico, la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Polonia e la Corea del sud. E molti contatti sono in corso con i paesi dell’ex blocco sovietico, con l’Asia e l’America latina; contatti che in alcuni casi potrebbero sfociare ben presto in adesioni. Gli scambi di informazione tra i Governi dei paesi membri sono di norma attivati e praticati per il tramite di un “Segretariato” il quale ha la propria sede a Parigi (Francia). Questi svolge il ruolo di una banca dati. Raccoglie informazioni dai paesi membri, registra i trends economici, effettua studi ed elabora previsioni di sviluppo economico che successivamente mette a disposizione dei rispettivi Governi. 2.2. Il regolamento sulla concessione del credito all’esportazione. L’origine del regolamento é coinciso con il desiderio dei Governi di alcuni paesi Ocse di raggiungere un accordo per portare ordine nel settore del finanziamento agevolato all’esportazione, con particolare riguardo al sussidio governativo degli interessi. La scintilla fu provocata dal summit del G7, il gruppo dei sette paesi più industrializzati del mondo, che ebbe luogo a Rambouillet in Francia nel 1976, durante il quale un numero 22 limitato di paesi raggiunse l’intesa per un “Consensus” sui finanziamenti sussidiati all’export. Il regolamento sulla concessione dei crediti all’esportazione si sviluppò sotto gli auspici dell’Ocse ed entrò in vigore nell’aprile del 1978, due anni dopo l’intesa. Nel 1998 fu celebrato il ventesimo anniversario della sua nascita. La giornata della sua commemorazione fu contrassegnata dal generale riconoscimento del ruolo vitale che questo accordo aveva avuto nell’eliminare i fenomeni distorsivi del commercio mondiale e della sua evoluzione da semplice cartello dei creditori a forza mondiale capace di migliorare le politiche economiche nazionali ed internazionali: “… il credito all’esportazione come il carburante che alimenta il motore del commercio mondiale verso un’economia globale sempre più integrata...”. Il regolamento è un accordo di buona condotta (“Gentlemen’s Agreement”) tra i maggiori paesi industrializzati. Sebbene non sia un atto ufficiale di questa organizzazione, il grado di adesione all’accordo da parte dei paesi Ocse partecipanti è estremamente elevato, ed é rimarchevole la totale assenza di procedimenti di composizione di dispute formali. Esso fu incorporato sotto forma di decisione del Consiglio europeo nelle leggi della Comunità Europea e riceve il supporto amministrativo dal Segretariato dell’Ocse. Questo regolamento si applica a tutte le forme di agevolazione statale (crediti diretti1, finanziamenti, rifinanziamenti, sussidio agli interessi, crediti di aiuto, crediti-dono, assicurazione dei crediti all’esportazione e garanzie) con riferimento all’esportazione di merci e/o servizi o a locazioni finanziarie, i cui termini di rimborso sono superiori ai due anni; alcuni determinati settori come le navi, le centrali nucleari, gli aerei e le operazioni di “project financing” sono oggetto di specifiche direttive mentre ne sono esclusi il settore delle armi e dei prodotti agricoli. 1 I prestiti o crediti diretti sono i crediti concessi direttamente alle imprese a tasso di interesse di mercato, fisso o variabile, da parte di istituzioni finanziarie internazionali che promuovono l’investimento privato come l’IFC e la BERS, da utilizzare per ogni necessità dell’impresa anche come capitale circolante. Mentre i crediti indiretti (“on lending”) sono i crediti concessi da intermediari finanziari. Le istituzioni finanziarie internazionali quando si tratta di finanziare progetti di piccola e media dimensione, con lo scopo di risparmiare sui loro elevati costi gestionali, trovano più utile servirsi di soggetti intermedi come le banche di sviluppo o Development Finance Companies (DFC) che sono meglio posizionate ed in grado di acquisire un 23 Il credito all’esportazione é un fattore importante per lo sviluppo del commercio mondiale. Esso si presenta ogni qualvolta ad un acquirente estero di merci e/o di servizi esportati é concesso il differimento nel tempo del pagamento del prezzo della fornitura. A seconda che il differimento sia inferiore o superiore ai due anni, essi si distinguono in breve o medio termine; quelli che prevedono un differimento del pagamento della fornitura superiore a cinque e fino a dieci anni si definiscono crediti a lungo termine. I crediti all’esportazione possono assumere la forma di crediti fornitori (“supplier’s credits”) oppure di crediti compratori (“buyer’s credits”). Il credito fornitore é concesso ad un compratore estero direttamente dall’esportatore, mentre il credito compratore é concesso in genere da una banca dell’esportatore o da una banca finanziatrice estera, come un prestito bancario. I paesi Ocse possono concedere delle agevolazioni governative per entrambe le tipologie di credito sempre ché questo supporto sia concesso in accordo a quanto stabilito dal regolamento in questione. Il regolamento pone tuttavia delle limitazioni in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità di concessione dei crediti all’esportazione sussidiati. Gli aspetti principali sono: I. L’importo minimo in contanti. L’importo minimo da pagare in contanti é il 15% del valore contrattuale “esportato”. Questa somma deve essere pagata dal committente estero durante il periodo di costruzione dell’impianto oppure entro la data di completamento della fornitura dei beni strumentali a seconda dei casi, comunque prima della data di inizio del periodo di rimborso del credito. finanziamento di grandi dimensioni. In genere questi soggetti sono istituzioni finanziarie nazionali di natura 24 II. Il periodo di rimborso. Il termine massimo di rimborso del credito é di cinque anni (otto anni e mezzo dopo l’avvenuta notificazione all’Ocse) per i paesi esportatori appartenenti alla “Prima” categoria, e di dieci anni per i paesi appartenenti alla “Seconda” categoria, ad eccezione delle centrali convenzionali per le quali é possibile concedere un termine massimo di dodici anni. III. I paesi esportatori. I paesi sono classificati in due categorie sulla base dei limiti imposti dalla Banca Mondiale: quei paesi che hanno un prodotto interno lordo, riferito al 1998, superiore a 5.280 dollari usa fanno parte della “Prima” categoria; mentre tutti i rimanenti paesi fanno parte della “Seconda” categoria (vedi.tavv.4,5). pubblica. 25 Tavola 4 - Lista dei Paesi Consensus I^ CATEGORIA (1) ANDORRA ANTIGUA & BARBUDA ANTILLE OLANDESI ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BARBADOS BELGIO BERMUDA BRUNEI CANADA CIPRO COREA DEL SUD DANIMARCA EMIRATI ARABI UNITI FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIBILTERRA GRECIA GROELANDIA GUADALUPE GUAM GUYANA FRANCESE HONG KONG IRLANDA ISLANDA ISOLE CAYMAN ISOLE FAROE ISOLE VERGINI USA ISARELE ITALIA KUWAIT LIBIA LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO MACAO AFGANISTAN ALBANIA ALGERIA ANGOLA II^ CATEGORIA (2) ISOLE VERGINI UK KAZAKHSTAN KENYA KIRIBATI ANGUILLA ARMENIA KYRGHYZSTAN LAOS AZERBAIJAN AZORES BANGLADESH BELIZE BENIN BHUTAN BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIA-ERZEGOVINA BOTSWANA BRASILE BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMEROUN CIAD CILE CINA COLOMBIA COMOROS CONGO COREA DEL NORD COSTA D'AVORIO COSTA RICA CROAZIA CUBA DOMINICA ECUADOR EGITTO EL SALVADOR ERTREA ESTONIA ETIOPIA FEDERAZIONE RUSSA FIGI LESOTHO LETTONIA LIBANO LIBERIA LITUANIA MACEDONIA MADAGASCAR MADEIRA MALAWI MALYSIA MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MAYOTTE MESSICO MICRONESIA MOLDAVIA MONGOLIA MOZAMBICO MYANDAR(BIRMANIA) NAMIBIA NAURU NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NIUE NORTHERN MARIANAS PAKISTAN PALAU PANAMA PAPUA NUOVA GUINEA PARAGUAY 26 PERU' TOGO TOKELAU TONGA TRINIDAD E TOBAGO TUNISIA TURCHIA TURKMENISTAN TUVALU UCRAINA UGANDA UNGHERIA URUGUAY UZBEKISTAN VANUATU VENEZUELA VIETNAM WALLIS E FUTUNA YEMEN ZAIRE ZAMBIA ZIMBABWE MALTA MARTINICA MONACO MONSERRAT NORVEGIA NUOVA CALEDONIA NOUVA ZELANDIA OLANDA OMAN POLINESIA FRANCESE PORTOGALLO FILIPPINE GABON GAMBIA GEORGIA GHANA GIAMAICA GIBUTI GIORDANIA GRENADA GUATEMALA GUINEA PORTORICO QATAR GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI HONDURAD INDIA INDONESIA IRAN IRAQ ISOLE CAPO VERDE ISOLE COOK ISOLE FALKLAND ISOLE MARSHALL ISOLE PITCAIRN ISOLE SALOMONE ISOLE TURKS E CAICOS REGNO UNITO REUNION S.PIERRE E MIQUELON SAMOA USA SAN MARINO SEYCHELLES SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA SATI UNITI SVEZIA SVIZZERA TAIWAN VATICANO POLONIA REP.CECA REP.CENTROAFRICANA REP.DOMINICANA REP.SLOVACCA ROSS DEPENDENCY RWANDA S.ELENA S.KITTS E NEVIS S.LUCIA S.VINCENT E GRENADINES SAMOA OCCIDENTALE SAO TOME' E PRINCIPE SENEGAL SIERRA LEONE SIRIA SOMALIA SRI LANKA SUD AFRICA SUDAN SURINAM SWAZILAND TAILANDIA TAILANDIA TAJIKISTAN TANZANIA TERR.UK OCEANO INDIANO (1) DURATA MASSIMA DI RIMBORSO DI 5 ANNI (SOLO ECCEZIONALMENTE 8,5 ANNI) AL TASSO CIRR (2) DURATA MASSIMA DI RIMBORSO DI 10 ANNI AL TASSO CIRR 27 IV. I premi assicurativi. Dai primi mesi di quest’anno é entrato in vigore un nuovo pacchetto di misure sui principi guida per la fissazione dei premi e delle relative condizioni, il cosiddetto pacchetto "Knaepen” al quale sarà dedicato uno specifico paragrafo. V. I tassi di interesse dei finanziamenti. I tassi minimi di interesse che possono beneficiare di agevolazione creditizia nelle diverse forme di supporto da parte dei Governi dei paesi partecipanti sono i Commercial Interest Reference Rates (Cirr). Questi tassi di interesse di riferimento commerciale sono fissati per tredici valute estere (vedi.tav.6); nella maggioranza dei casi la loro determinazione si basa sui rendimenti dei titoli obbligazionari del Tesoro a cinque anni o sui rendimenti dei titoli obbligazionari a tre, cinque e sette anni, correlati alla lunghezza del periodo di rimborso del credito. Il regolamento prevede che ogni paese partecipante possa liberamente scegliere la base da cui partire per calcolare i propri tassi Cirr. Questi tassi sono determinati con cadenza mensile e comunicati ai Governi dei paesi membri dal Segretariato Ocse. Essi sono validi dal 14esimo giorno di un dato mese al 15esimo giorno del mese successivo. 28 Tavola 5 – La eligibilità di un paese Country Algeria ^ Repayment Category Category II Maximum Repayment Term 10 years Eligibilty for Tied and Partially Untie Aid Eligible Note NOTES 1 No IBRD GNP per capita available; a maximum repayment term of 10 years may apply for this country 2 3 4 LLDC Notwithstanding the classification of this country as eligible or ineligible to receive tied aid, it is agreed to try to avoid such credits other than outright grants, food aid and humanitarian aid.The prolongation of this agreement is decided on an annual basis, normally in the forth quarter of the year Nowithstanding the classification of this country as eligible or ineligible to receive tied aid, it is agreed to try to avoid such credits other than outright grants, food aid and humanitarian aid, as long as such agreement is in force Portugal includes Azores and Madeira LLDC refers to least developed countries as defined by the United Nations 29 Tavola 6 - I tassi minimi di interesse Cirr ISTITUTO PUBBLICO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO – ISACE Oggetto: tassi minimi di interesse applicabili dal 15 novembre al 14 dicembre 1999 DURATA Valute > 24 MESI (1) da 5 a 8,5 anni da 2 a 5 anni DOLLARO USA EURO Corona ceca Corona danese Corona norvegese Corona svedese Dollaro australiano Dollaro canadese Dollaro neozelandese Franco svizzero Lira sterlina Yen giapponese Won coreano 6,94 5,41 7,03 5,87 8,52 5,85 6,85 6,53 7,31 7,02 7,89 4,76 7,35 2 10,33 6,99 oltre 8,5 anni 7,33 6,13 7,1 (1) tassi minimi di interesse applicabili alle operazioni denominate nelle valute per le quali sono stati fissati i CIRR. L'intervento finanziario agevolato pubblico per le operazioni denominate in tutte le valute sarà effettuato in modo da coprire la differenza tra il costo della raccolta ritenuto congruo dalla SIMESTe il tasso contrattuale non inferiore alla misura dei CIRR sopraindicati. Nel caso in cui il tasso d'interesse sia fissato anteriormente alla firma del contratto (massimo 120 giorni) si applicherà una maggiorazione dell' 0,20%. 30 VI. Le modalità di rimborso. Il periodo di rimborso decorre dal punto di partenza del credito (p.p.c.) e termina alla data di scadenza dell’ultimo ripagamento del debito prevista contrattualmente. Il p.p.c. é definito nella maniera seguente: • nel caso di un contratto che ha per oggetto la vendita di beni strumentali che implicano la fornitura di parecchie unità utilizzabili in maniera isolata, il p.p.c. è la data media o la data effettiva alla quale il compratore prende realmente possesso dei beni nel suo paese; • nel caso di un contratto che ha per oggetto la vendita di beni strumentali destinati ad installazioni o fabbriche intere, e di cui il fornitore non è responsabile della loro messa in servizio, il p.p.c. è la data alla quale il compratore prende fisicamente possesso della totalità dei beni strumentali, con esclusione delle parti di ricambio; • nel caso di un contratto di costruzione in virtù del quale l’imprenditore non è responsabile della messa in funzione dell’opera costruita, il p.p.c. è la data di completamento della costruzione; • nel caso di un contratto in virtù del quale il fornitore è responsabile della messa in servizio di un’opera, il p.p.c. è la data alla quale dopo i montaggi o la costruzione, le prove preliminari di funzionamento (prove che mirano ad assicurare che l’opera costruita è adatta per l’utilizzo per cui è stata costruita) sono state effettuate. fatta esclusione del primo caso, in tutti i rimanenti casi, quando il contratto prevede l'esecuzione separata di diverse parti di un progetto, la data del p.p.c. è quella del p.p.c di ciascuna singola parte o la data media di questi p.p.c. oppure quando il fornitore ha un contratto, non per l’insieme del progetto, ma per una parte essenziale dello stesso, il p.p.c. può essere quello più conveniente per il rimborso del credito (quando avviene per il tramite di rate di rimborso successive e regolari con quote di capitale di uguale importo, e con cadenza semestrale al massimo, la prima rata con scadenza sei mesi dopo il p.p.c.). Per gli interessi valgono le stesse modalità di pagamento.Gli interessi non sono comprensivi di:- pagamenti sottoforma di premi o di altre spese di assicurazione o di garanzia del credito fornitore o compratore;- altri pagamenti sottoforma di spese o commissioni bancarie associate al credito all’esportazione, con esclusione degli agii 31 bancari che sono pagabili per tutto il periodo di rimborso;- e ritenute fiscali alla fonte che sono imposte dai paesi importatori. VII La procedura di notifica. Ai paesi membri è fatto obbligo di ottemperare a delle specifiche procedure quando debbono interloquire tra loro e/o con il Segretariato Ocse in materia di finanziamenti all’export. Se un Governo si trova a dover concedere ad un paese importatore condizioni di credito più favorevoli rispetto a quelle previste dalla matrice “Consensus”, e a dover eccedere i termini in essa stabiliti, questi dovrà obbligatoriamente informare entro un breve lasso di tempo gli altri paesi aderenti tramite la procedura di notifica sui termini e sulle modalità del proprio intervento. Inoltre quando vi siano fondati motivi per ritenere che un paese possa non rispettare detti termini, i paesi interessati allo scopo di tutelare le imprese della loro stessa nazionalità da un’eventuale concorrenza sleale potranno richiedere spiegazioni sia al Governo del paese in questione che al Segretariato Ocse. Di norma lo scambio di informazioni é effettuato per telex con copia a tutti i paesi partecipanti; e per evitare il continuo ricorso alla messa in atto della procedura di notifica è stato disposto l’obbligo per i paesi facenti parte della Comunità Economica Europea di consultarsi in via preventiva prima di concedere una dilazione di pagamento superiore ai 5 anni, prevedendo che nel caso in cui almeno cinque paesi dovessero esprimere parere contrario in merito alla concessione di una dilazione superiore ai termini dell’accordo, la questione sia portata in discussione all’interno di un comitato abilitato ad esaminare la materia ed a trovare una soluzione conveniente. 2.3. Il pacchetto “Knaepen” Il pacchetto "Knaepen" ovvero l’accordo Ocse che impone il rispetto dei premi assicurativi minimi é stato elaborato in via definitiva il 20 giugno 1997, ed é entrato in vigore dal primo aprile del 1999. 32 Lo scopo di questo accordo era di ricercare la convergenza sulla determinazione del prezzo dei crediti sussidiati all’esportazione a medio/lungo termine, e di individuare dei principi guida per la fissazione dei premi assicurativi. Questi principi sono stati fissati tenendo presente principalmente due finalità: l’obbiettivo finale della vendita dell’esportatore da un lato e la costruzione di un campo di intervento equilibrato per tutti gli esportatori con riguardo al costo del supporto governativo dall’altro lato. E’ stato creato un sistema di livelli minimi di tassi di premio assicurativo, i cosiddetti “Minimum Premium Benchmarks“(M.P.B), da applicare per i rischi di natura politica ivi compreso il rischio di mancato pagamento da parte di uno Stato od ente pubblico, il cosiddetto “rischio sovrano”, a prescindere se il compratore o il prenditore di denaro sia un’entità privata o pubblica. Essi si caratterizzano per essere meglio ancorati al rischio e per creare un terreno di competizione equilibrato che prende in considerazione le diverse qualità di copertura assicurativa. I. Gli elementi chiave Alcune novità costituiranno oggetto di dettaglio nei successivi paragrafi; in breve qui di seguito é riportata la lista di quelle principali: a) la creazione di un modello econometrico per valutare il rischio-paese; b) l’assegnazione di iniziali MPB per ciascuna categoria di rischio. In totale le categorie di rischio sono sette; c) la fissazione di criteri di differenziazione (applicazione di maggiorazioni o di sconti) da applicare ai MPB in funzione della qualità e della percentuale di copertura assicurativa; d) la determinazione di procedure di controllo per assicurare che nel tempo gli MPB restino commensurati al rischio e non diventino inadeguati a coprire l’eventuale perdita e i costi operativi di lungo periodo; 33 e) e l’instaurazione di un processo di scambio di informazioni informatizzato allo scopo di rendere possibile e mantenere la massima trasparenza tra le agenzie assicurative dei crediti all’esportazione (Eca) dei paesi partecipanti all’accordo. II. Il metodo di classificazione del rischio paese Questo metodo misura il rischio di credito di un paese cioè le probabilità che un dato paese non onori alle dovute date il suo indebitamento nei confronti dell’estero. La misurazione del rischio é rilevata da un modello econometrico che é stato elaborato sulla base di indicatori quantitativi come la situazione economico-finanziaria del paese e la sua passata esperienza con riguardo al soddisfacimento delle sue obbligazioni di pagamento e di alcuni fattori qualitativi come la situazione politica o altri parametri che sono oggetto di valutazione pur non essendo inclusi nel modello. In breve questo metodo di valutazione si basa su una combinazione di fattori quantitativi e qualitativi con il risultato di classificare i paesi di tutto il mondo in sette categorie di rischio. Gli elementi che caratterizzano il rischio di credito di un paese sono in tutto cinque: 1) la moratoria generale dei pagamenti decretata dal Governo del compratore o del garante estero oppure dalla Eca di un dato paese per il cui tramite é effettuato il rimborso del credito; 2) gli eventi politici e/o le difficoltà economiche che hanno origine fuori del paese membro “notificante” l’inadempienza o le misure di natura legislativa o amministrativa che sono prese fuori del paese membro “notificante” che impediscono o ritardano il trasferimento dall’estero dei fondi da pagare a titolo di rimborso del credito; 3) le disposizioni legislative che sono adottate nel paese del compratore estero che dispongono in materia di convertibilità valutaria e che dichiarano che i ripagamenti effettuati in valuta locale sono un strumento valido di soddisfacimento del debito contratto malgrado ché, come conseguenza della fluttuazione del tasso di cambio, detti ripagamenti quando sono convertiti nella valuta del credito, nel momento del trasferimento dei fondi, sono insufficienti a coprire l’ammontare del credito; 4) qualsiasi altra misura o decisione del Governo di un dato paese estero che impedisce il rimborso del credito; 34 5) i casi di forza maggiore che si verificano al di fuori del paese “notificante” come la guerra ivi incluso quella civile, l’espropriazione, la rivoluzione, la rivolta, i tumulti e i disordini civili e gli eventi catastrofici come i cicloni, il terremoto, il maremoto, l’eruzione vulcanica, le inondazioni e gli incidenti nucleari. III. ll sistema dIi fissazione dei MPB. Questo sistema fissa i premi minimi che ciascuna Eca deve rispettare per la copertura assicurativa del rischio politico-catastrofico, di trasferimento valutario e del rischio sovrano di un dato paese, a fronte di crediti di durata superiore ai due anni. Per “rischio di credito sovrano” s’intende il verificarsi di inadempienze contrattuali da parte di uno Stato estero che intaccano negativamente la piena fiducia e il totale credito che esso ha ricevuto da parte della comunità internazionale. Di norma, il rischio sovrano s’identifica con l’impegno formale del Ministero delle Finanze o della Banca Centrale di un dato paese di ripagare il debito assunto. I valori dei MPB riflettono il rischio implicito di un dato paese. Essi sono determinati sulla base sia della corrispondente categoria di rischio che della durata del rischio stesso; e rappresentano un’addizionale una tantum che si applica sull’importo della quota capitale del credito. Ciascuna Eca é libera ed autonoma di addebitare ad un esportatore un valore superiore al MPB standard in virtù del fatto che ognuna può avere una percezione diversa di un dato rischio o trovarsi ad agire in una situazione di politica assicurativa restrittiva rispetto a quella di un altro paese. I paesi Ocse che fanno parte della categoria dei paesi ricchi, secondo i parametri della Banca Mondiale e quelli che hanno lo stesso standing di rischio, non sono soggetti all’applicazione del sistema dei MPB a condizione però che la determinazione del prezzo del mercato privato non sia fissato sottocosto. 35 Viceversa i paesi che fanno parte della settima categoria, quella più rischiosa, sono assoggettati in linea di principio ad un fattore di maggiorazione che si somma al valore standard del MPB corrispondente: la misura di detta maggiorazione é liberamente stabilita dal paese che partecipa all’intesa e che fornisce il supporto governativo all’esportazione. La misura dei MPB varia in funzione della percentuale di copertura assicurativa e dell’appartenenza alla categoria di rischio del paese del compratore estero. In aggiunta a ciò il tipo di prodotto offerto da ciascuna Eca può determinare un’ulteriore modifica della sua misura. Ciò si realizza in particolare quando accadono delle circostanze che favoriscono una mitigazione del rischio, le cosiddette “condizioni relative” cioè quelle circostanze che per effetto della diversa qualità del supporto governativo di un dato paese determinano delle differenze nella qualità dei prodotti offerti. Tre sono i tipi di prodotto assicurativo: 1) Il ”prodotto standard”. Questo prodotto é definito come il prodotto assicurativo che assicura gli interessi che decorrono durante il periodo di attesa dell’indennizzo senza che sia previsto il pagamento di un supplemento di premio assicurativo; oppure i prestiti diretti. In questo caso non si applica al MPB standard né il fattore di sconto né il fattore di maggiorazione. 2) Il “prodotto sotto il livello standard”. Questo prodotto é definito come il prodotto assicurativo che non assicura gli interessi durante il periodo di attesa dell’indennizzo; oppure come il prodotto che assicura la copertura degli interessi durante il periodo di attesa dell’indennizzo dietro pagamento di un onere addizionale. In questo caso si applica al MPB standard il fattore di sconto. 3) Il “prodotto sopra il livello standard”. Questo prodotto é definito come una garanzia senza condizioni. In questo caso si applica al valore del MPB standard il fattore di maggiorazione. (a) Il calcolo dei MPB. Il cuore del sistema dei MPB é costituito dall’applicazione della formula (A x + B) ove “x” sta ad indicare la metà del periodo di erogazione dei fondi di prestito più il tempo di rimborso del credito, entrambi espressi in anni, ed ove “A” e “B” stanno ad indicare la 36 funzione tempo più appropriata riguardo ad ognuna delle sette categorie di rischio (vedi tav.7). Gli MPB, così calcolati, si applicano ai prodotti assicurativi “standard” che implicano una copertura assicurativa standard, al 95%. Per i prodotti diversi da quello standard, il calcolo dei MPB si effettua sempre con la stessa formula ma applicando in aggiunta dei fattori di maggiorazione o di sconto a seconda se si tratta di prodotto assicurativo ”sopra il livello standard” oppure ”sotto il livello standard”. Dunque in caso di un prodotto sopra il livello standard, la misura del MPB sarà calcolata moltiplicando la misura standard del MPB per un fattore di maggiorazione che é dato da uno più l’entità della maggiorazione. Viceversa nel caso di un prodotto sotto il livello standard, la misura del MPB sarà calcolata moltiplicando la misura standard del MPB per un fattore di sconto che é dato da uno meno l'entità dello sconto. Riguardo alla percentuale di copertura assicurativa si deve tenere conto della sua variabilità rispetto alla percentuale standard (95%). Pertanto se i prodotti assicurativi presentano una percentuale di copertura assicurativa in parte diversa da quella standard, la misura del MPB standard dovrà essere opportunamente corretta e moltiplicata per l’effettiva percentuale di copertura assicurativa rapportata a 95 prescindendo dalla categoria di rischio. A titolo di esempio, in caso di una copertura assicurativa al 100%, la misura del MPB standard sarà moltiplicata per 100/95. Inoltre occorre tenere presente che quando si presenta una percentuale di copertura assicurativa superiore a 95%, e limitatamente a questo unico caso, per tenere nella dovuta considerazione la diversa qualità del prodotto assicurativo, la misura del MPB dovrà essere rettificata mediante l’aggiunta di un’ulteriore maggiorazione la cosiddetta “maggiorazione qualitativa”, nella maniera seguente: l’importo di percentuale extra, superiore a 95, espresso in centesimi, dovrà essere diviso per 0,5 e, il risultato che si ottiene dovrà, a sua volta, essere moltiplicato per un fattore moltiplicativo che é dato dalla maggiorazione di cui alla corrispondente categoria di rischio; il risultato che si ottiene é, a sua volta, sommato ad uno. 37 Un esempio chiarirà meglio la procedura di calcolo: supponiamo di prendere in considerazione un prodotto assicurativo standard con copertura al 98%, in quinta categoria. La percentuale eccedente 95%, espressa in centesimi, cioè 0,3 é divisa per 0,5; il risultato che si ottiene é 0,6. Questo cifra é, a sua volta, moltiplicata per un fattore moltiplicativo che é dato dalla maggiorazione corrispondente alla quinta categoria di rischio cioè 0,03657; sommando il risultato di 0,021942 ad uno si ricava la nuova misura del MPB di 1,021942. 38 Tavola 7 - I coefficienti "A" e "B" per il calcolo dei benchmarks Risk Category Coefficient A: Coefficient B: Related Conditions Surcharge/Discount 1 0,100 0,350 2 0,225 0,350 3 0,392 0,400 4 0,585 0,500 5 0,780 0,800 Risk Category 1 2 3 4 5 0,0035 0,0065 0,0150 0,0175 0,0175 6 0,950 1,200 7 1,120 1,800 6 7 0,0200 0,0200 Risk Category Qualitative Surcharge 1 2 3 4 5 6 7 0,00000 0,0033 0,0048 0,0163 0,0365 0,05878 0,0859 7 9 9 7 8 39 b) il concetto di vita media Il profilo di rimborso che é utilizzato per la determinazione dei MPB é quello standard, quello risultante dall’intesa raggiunta dai paesi OCSE riguardo alla concessione dei crediti all’esportazione agevolati dai rispettivi Governi cioè quello che implica rate di rimborso a quota costante di capitale. Malgrado ciò, nella maggioranza dei casi le banche utilizzano invece profili di rimborso diversi cioè che implicano rate di rimborso costanti. Quando ciò succede é indispensabile porvi rimedio. Occorre agire per provvedere alla determinazione del profilo di rimborso equivalente tramite il calcolo della vita media ponderata (“Average Weighted Life", A.W.L.) del profilo di rimborso non standard e la sua successiva imputazione nella seguente formula: AWL - 0,25 Rp = ------------------0,5 ove: AWL sta per la vita media ponderata del profilo di rimborso effettivo; Rp sta per il periodo di ripagamento da utilizzare per la determinazione della misura del MPB. IV. Le eccezioni autorizzate Le “eccezioni autorizzate” (d’ora in avanti per brevità “eccezioni” ) rappresentano le circostanze in virtù delle quali il rischio di credito di un dato paese é esternalizzato o rimosso oppure limitato o escluso per l’intera vita di rimborso del debito cioè in sostanza é mitigato. La lista delle eccezioni comprende: - la garanzia incondizionata rilasciata da parte di un terzo paese; - l’intervento di istituzioni regionali o multilaterali; - la composizione di un flusso di cassa combinato con un conto fiduciario all’estero; - la stabile garanzia dall’estero; - la garanzia assicurata da beni all’estero; - il finanziamento garantito da attività finanziarie e da beni; - la garanzia condizionata o assicurazione rilasciata da un paese terzo; - il debitore avente un rischio migliore di quel sovrano; 40 - il cofinanziamento con istituzioni finanziarie internazionali; - il finanziamento in valuta locale. Queste eccezioni realizzano una diversa situazione di rischio, meno rischiosa e suscettibile di determinare una riduzione della misura del MPB; una situazione che implica l’applicazione di uno sconto al valore standard del MPB, consistente ed in misura proporzionale al livello del rischio eliminato. Inoltre riguardo alla determinazione della misura degli sconti, allo scopo di evitare che ogni paese agisca in maniera diversa rispetto ad un altro, questa materia ha trovato una rigorosa regolamentazione nell’accordo stesso; alcune fra le disposizioni più importanti sono: a) il valore dello sconto é il livello massimo applicabile. Ogni sconto deve essere giustificato caso per caso; b) l’applicazione di un’eccezione non costituisce un precedente per alcuna transazione futura; c) la tecnica sottostante all’eccezione deve poter applicarsi all’intera durata del rischio; d) la misura massima di sconto applicabile nel suo complesso é pari al 50% del MPB quando sono escluse le prime tre cause di rischio di mancato pagamento, indicate al paragrafo 2 di cui sopra cioè le cause di rischio come la moratoria generale dei pagamenti, gli eventi politici e/o le difficoltà economiche che impediscono il trasferimento dall’estero dei fondi da rimborsare e le disposizioni legislative che fanno essere insufficienti le risorse finanziarie trasferibili dall’estero; mentre per le rimanenti due cause di rischio come gli “atti del Principe” che impediscono il rimborso del credito e/o i casi di forza maggiore come la guerra e gli eventi catastrofici, se escluse, il livello di sconto massimo applicabile é pari al 20% complessivamente; e) nel caso in cui due o più eccezioni esprimono rischi di credito identici, gli sconti non sono sommabili; f) l’uso dl tecniche sottostanti alle eccezioni che comportano la partecipazione di paesi ricchi non deve portare i partecipanti a ridurre il prezzo del mercato privato quando si presentano situazioni similari; 41 g) nel caso in cui una transazione é finanziata in parallelo da altre fonti di finanziamento, la garanzia trattenuta dal partecipante deve essere trattata, almeno “pari passu” alla garanzia posseduta dalle altre fonti di finanziamento. 42 3. CAPITOLO TERZO IL SOSTEGNO PUBBLICO ITALIANO ALLE ESPORTAZIONI Da un punto di vista strutturale, il sistema italiano di sostegno all'esportazione si configura come un sistema in linea con analoghe strutture operanti negli altri paesi industrializzati; ma da un punto di vista operativo le cose non sembrano andare come dovrebbero, specie per l'assenza di un coordinamento strategico e sul campo dei diversi operatori pubblici. Il sistema italiano si basa su tre pilastri: - il sostegno al "marketing internazionale", promosso in prevalenza dall'ICE, dalle Camere di Commercio estere, dalla rete delle Rappresentanze Diplomatiche, da organismi pubblici e privati, quali mondoimpresa e altri; - l'assicurazione pubblica all'esportazione, svolta da SACE; - il credito all'esportazione, fornito dal Mediocredito Centrale (qui di seguito Mediocredito). Ad essi va aggiunta la cooperazione internazionale che, pur non avendo tra le sue finalità dirette il sostegno dell'impresa italiana, é stata in passato uno strumento attraverso cui le nostre imprese sono potute entrare in mercati particolarmente a rischio quali quelli dei paesi in via di sviluppo, altrimenti non bancabili con gli strumenti tradizionali e spesso nemmeno coperti da SACE. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.143, le regole per il sostegno pubblico all'esportazione sono cambiate: sono stati adottati dei provvedimenti tesi a rendere gli interventi degli organismi pubblici più efficienti ed i meccanismi procedurali meno farraginosi oltre che creare delle condizioni più favorevoli per gli operatori economici con l'obbiettivo di migliorare la loro competitività e il sistema Italia. Questo decreto é diviso in quattro titoli: nei 25 articoli di cui si compone é stata ridisegnata la mappa dei soggetti pubblici per l'esportazione, la cui attività é stata riportata sotto l'egida del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il quale detterà le nuove disposizioni in materia. 43 La legge del 24 maggio 1977 n. 227, conosciuta come legge "Ossola" dal cognome dell'allora Ministro del Commercio Estero, e pilastro del sostegno governativo italiano all'esportazione, fatto salvo alcune modifiche ed integrazioni, é stata assorbita nel titolo secondo di questo decreto. All'interno del Comitato é stata istituita una commissione permanente, una sorta di cabina di regia che provvederà ad emanare le direttive per il coordinamento e l'indirizzo delle politiche di esportazione ed a stabilire i modi ed i criteri per il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione, di enti ed organismi pubblici operanti nel settore del commercio con l'estero. Essa é presieduta dal Presidente del Consiglio. Il primo titolo é dedicato alla Sace, Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'Esportazione. L'attuale Sace scompare e al suo posto é stato istituito l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (Isace), il quale ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. Il nuovo Isace sarà gestito con criteri privatistici di efficienza prevedendo un miglioramento in futuro della qualità della sua esposizione attraverso un alleggerimento della concentrazione dei rischi per aree geografiche ed una più accurata selezione del merito del credito per i singoli progetti imprenditoriali. La sua struttura organizzativa é composta da un Presidente, un Consiglio di Amministrazione e due Comitati: uno esecutivo e un altro consultivo. Quest'ultimo é formato da undici rappresentanti di imprese, banche ed altre categorie. Isace potrà contrarre prestiti sui mercati e vendere quote di crediti ristrutturati anche a valore inferiore a quello nominale. Il decreto legislativo stabilisce anche che l'Istituto, a fronte degli impegni assunti, costituisca un fondo di riserva. Nel secondo titolo (ex L. 227/77) é stata prevista, come novità assoluta, la possibilità per l'ente gestore del fondo, di cui all'articolo terzo della legge 295 del 28 maggio 1973, ed erogatore del contributo agli interessi a favore degli operatori economici per il credito all'esportazione di merci e servizi, di utilizzare gli strumenti più aggiornati per l'autofinanziamento. 44 Esso potrà contrarre per esigenze di cassa mutui e prestiti anche obbligazionari in lire italiane ed in valuta estera sia in Italia che all'estero; come pure effettuare operazioni di copertura totale o parziale dei rischi sui tassi di interesse o di cambio al fine di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato. Le disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane costituiscono l'oggetto del titolo terzo del decreto legislativo. Sono state ampliate le condizioni di operatività della Finest, la "merchant bank" delle aree di confine, nella sua azione di promozione di "joint ventures" all'estero riguardo ad operazioni di cofinanziamento con organismi finanziari sovranazionali come la BEI, la BERS e l’IFC, ed a partecipazioni in società italiane o estere con finalità strumentali al perseguimento degli obbiettivi di sviluppo quali le società finanziarie ed assicurative, di leasing e di factoring. Anche la Simest, Società Pubblica di Promozione di Imprese Miste all'Estero, vede ampliata la sua operatività. Quest'ultima potrà partecipare per una quota maggiore, nella misura massima del 25%, al capitale di rischio di società miste o di imprese italiane costituite all'estero anche di quelle detenute al 100% da soci italiani o residenti in un paese dell'Unione Europea, e potrà distribuire utili ai propri soci privati cioè diversi dallo Stato anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate cioè derivanti da "capital gain". In ultimo, ma non in termini di importanza, é stato previsto attraverso un decreto che sarà emanato entro l'anno, il passaggio della funzione di gestore dei fondi per le agevolazioni pubbliche all'esportazione da Mediocredito a Simest. Questo passaggio renderà possibile una maggiore operatività della succitata legge riguardo al finanziamento della quota di capitale di rischio detenuta da operatori italiani nelle società miste all'estero partecipate da SIMEST. Dal Mediocredito, ancora oggi unico operatore di questo strumento di aiuto, la possibilità di operare sarà allargata ad altri operatori fino a comprendere le maggiori banche nazionali. Dette banche provvederanno a realizzare una sorta di sganciamento tra il contributo agli 45 interessi, che resterà a carico del gestore del fondo ex articolo terzo della legge 28 maggio 1973 n. 295, e il prestito a lungo termine che verrà concesso dalle stesse a tasso di interesse ordinario. Questa disposizione semplificherà di molto la vita dell'impresa che esporta o investe all'estero. In sostanza l'operatore d'ora in poi potrà recarsi alla banca di fiducia sotto casa, purché convenzionata, ed ottenere il credito agevolato che le spetta per l'operazione direttamente dall'istituto bancario. Sarà quest'ultimo poi a rivolgersi a SIMEST per ottenere i contributi destinati a diminuire i tassi dei finanziamenti. Questa possibilità, valorizzando la conoscenza diretta sul territorio fra banca ed impresa, avrà ritorni positivi anche sull'entità delle garanzie che potranno venire richieste all’impresa. Infatti l'istituto di credito conoscendo bene il proprio cliente potrà accontentarsi di garanzie più leggere. Tra le disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni di cui al titolo quarto, merita di essere segnalata la disposizione relativa al comma quinto dell'articolo ventidue cioè l'ammissibilità al finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo terzo della legge 20 ottobre 1990 n. 304, di: "... - (a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di pre-fattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo é costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera; - (b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni e agli investimenti italiani all'estero..."; e al comma settimo dello stesso articolo ove ai fini della concessione di contributi e finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, é stato previsto un accesso prioritario ai soggetti che saranno in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda. In definitiva questo provvedimento, istituendo una regia di alto livello con il compito di coordinare in maniera più operativa i soggetti pubblici coinvolti nel commercio estero, e creando degli sportelli regionali sparsi sul territorio, ha realizzato una maggiore razionalizzazione degli strumenti e un loro più efficace coordinamento cioè ha reso più semplice la vita delle imprese che operano con l’estero. 46 3.1. L’ISACE L’Isace è autorizzato ai sensi della normativa in vigore ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione la garanzia sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Questi rischi sono quelli elencati all'articolo uno della delibera della quinta commissione permanente del CIPE, allegata al Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n.170. Questo Istituto esplica la sua attività di sostegno pubblico all'esportazione italiana armonizzata in sede di Unione Europea (Unione di Berna). Il principale scopo dell'Unione di Berna é quello di operare a favore del rispetto, in sede internazionale, di sani principi nell'ambito dell'assicurazione del credito all'esportazione e di cooperare affinché venga stabilita una disciplina delle condizioni di credito per il commercio internazionale. Nel corso degli anni i membri dell'Unione di Berna hanno raggiunto intese riguardanti le condizioni di pagamento, le regole del "reporting" di alcune comunicazioni periodiche e di scambio di informazioni. In virtù di ciò, le merci ed i servizi sono stati trattati sulla base di cinque criteri fondamentali: la definizione, il punto di partenza del credito, la durata del credito, gli anticipi e le rateizzazioni; e a loro volta le merci sono state classificate in sette categorie merceologiche, ad ognuna delle quali é stata assegnata una durata massima di credito. L'attività di questo istituto é altresì regolamentata dalla normativa internazionale "Consensus" di cui si é trattato nel precedente capitolo. Per usufruire della copertura assicurativa Isace, le operazioni di esportazione di merci e/o servizi di origine italiana con regolamento del prezzo oltre i 24 mesi, devono poter 47 rispettare le condizioni previste in questo accordo con riguardo a (i) pagamento in contanti; (ii) durata massima della dilazione di pagamento della fornitura; (iii) modalità di ammortamento del credito; (iv) punto di partenza del rimborso del credito; (v) e tasso di interesse minimo. Inoltre Isace opera in sintonia con le direttive impartite dal CIPE ed é sottoposta alla vigilanza del Ministero del Tesoro ed al controllo della Corte dei Conti. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato italiano, nei limiti globali assumibili in garanzia definiti con legge di approvazione del bilancio dello Stato. 3.1.1. Le linee procedurali Gli operatori con l'estero possono chiedere ad Isace la promessa di garanzia prima della conclusione del contratto di fornitura con la controparte estera. Mentre soltanto dopo la loro conclusione potranno richiedere la garanzia assicurativa. Le domande di assicurazione devono essere redatte sugli appositi moduli Isace che sono a disposizione gratuita degli esportatori che ne facciano richiesta presso le banche, le associazioni di categoria oppure presso lo stesso istituto. Nessun importo per apertura “dossier” é dovuto a Isace per le operazioni di esportazione fino a 500 milioni di lire italiane. Per le operazioni di importo superiore ai 500 milioni, vige la totale esenzione qualora l'esportatore sia una impresa di piccole o medie dimensioni (PMI) secondo i parametri dell'Unione Europea cioè (i) numero di dipendenti inferiore a 250; (ii) fatturato annuo non superiore a circa 80 miliardi di lire italiane; (iii) capitale o diritti di voto non detenuti per il 25% o più da una o più imprese non classificabili come PMI. Le domande di promessa o di garanzia relative ad esportazioni di importo superiore a 500 milioni di lire italiane, poste in essere da imprese di grandi dimensioni, debbono essere corredate di un assegno circolare, non trasferibile, all'ordine di Isace - non rimborsabile per i seguenti importi: • un milione di lire per rischi assumibili per importi fino a 5 miliardi di lire; 48 • cinque milioni di lire per rischi assumibili per importi superiori a 5 fino a 25 miliardi di lire; • dieci milioni di lire per rischi assumibili per importi superiori a 25 e fino a 100 miliardi di lire; • venticinque milioni di lire per rischi assumibili per importi superiori a 100 miliardi di lire. Per "rischio assumibile" s'intende, a seconda dei casi, l'importo del contratto commerciale o l'importo delle fideiussioni oppure l'importo del valore dei macchinari in caso di copertura non congiunta con quella contro i rischi del credito oppure l'importo delle linee di credito o dei crediti finanziari in linea capitale. Le domande di assicurazione possono essere inoltrate ad Isace per ottenere tre diverse coperture: la promessa di garanzia in assenza di contratto di fornitura firmato, la garanzia assicurativa in presenza di contratto di fornitura firmato, oppure la promessa di garanzia irrevocabile in assenza di contratto di fornitura firmato ma con l'impegno irrevocabile di Isace al passaggio in garanzia. Di norma gli operatori ricorrono a questa promessa quando partecipano a gare internazionali che hanno per oggetto la costruzione di opere infrastrutturali, a condizione però che dette gare siano indette da paesi extra Unione Europea ed aperte alla competizione di più paesi. ll periodo di definizione contrattuale di queste commesse é in genere molto lungo per cui può succedere che nel frattempo la situazione del paese si deteriori. Per cui gli operatori economici rischierebbero in fase di definizione del contratto commerciale di non vedere confermata in via definitiva la promessa di garanzia a suo tempo ottenuta da Isace, sia perché é mutato il rischio paese sia perché il plafond Isace si é nel frattempo esaurito, con conseguenze gravi per l'acquisizione della commessa e per la possibile escussione della garanzia bancaria per il mantenimento dell'offerta("bid bond"). Questo strumento assicurativo rende di fatto la promessa di garanzia vincolante dal momento dell'emissione della garanzia di offerta fino alla scadenza del suo termine di validità. 49 La domanda di assicurazione dovrà essere sempre corredata dei dati sull'esportatore, i più significativi della società richiedente: ragione sociale, capitale sociale, associazione di categoria, numero dei dipendenti, fatturato annuo dell'ultimo esercizio, quota di produzione esportata; se il valore del contratto supera i 10 miliardi di lire, a questi dati vanno aggiunti i risultati di bilancio degli ultimi due esercizi (totale attività e debiti, patrimonio netto, utili di esercizio). Inoltre l'esportatore dovrà anche comunicare se ha già eseguito e portato regolarmente a buon fine contratti di pari oggetto ed ammontare, fornendo eventualmente una "short-list". 3.1.2. Le operazioni assicurabili Le operazioni assicurabili sono quelle indicate all'articolo terzo della delibera della quinta commissione permanente del CIPE, allegata al Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n.170. In linea di massima le principali operazioni sono: 1) l'esportazione di merci e la prestazione di servizi, l'esecuzione di studi e progettazioni, relativamente ai rischi di produzione, di credito, di mancata o ritardata restituzione, parziale o totale, delle cauzioni, depositi o anticipazioni, di indebita escussione delle fideiussioni (per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali), di distruzione o danneggiamento di beni, nonché di requisizione e confisca e/o atto autoritativo o arbitrario da parte di uno Stato estero, che impedisca la riesportazione o la libera disponibilità dei beni connessi all'operazione assicurata, di variazione del corso dei cambi per contratti stipulati in valuta estera e per offerte formulate dagli esportatori nazionali al fine di partecipare ad aste o appalti internazionali, di variazione dei prezzi internazionali delle merci ottenute a seguito di operazioni di "countertrade"; 2) l'esecuzione di lavori all'estero ed opere provvisionali ad essi inerenti relativamente ai rischi sopra indicati e al rischio di requisizione, confisca o di altro atto arbitrario da parte di uno Stato estero che impedisca la riesportazione o la libera disponibilità dei beni connessi all'operazione assicurata; 3) i crediti a breve ed a medio-lungo termine concessi da istituti bancari italiani o esteri a Stati esteri, a banche estere, ad enti o imprese pubblici o privati di paesi esteri relativamente ai rischi di credito e di confisca sopraindicati; 50 4) le conferme o impegni similari caratterizzati da autonomia ed irrevocabilità da parte di istituti bancari italiani o esteri di aperture di credito legate ad esportazioni italiane relativamente ai rischi di credito e confisca; 5) i crediti finanziari concessi da istituti bancari italiani ed esteri a Stati e banche centrali esteri o mandatari di questi ultimi destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani, relativamente ai rischi di credito e confisca; 6) i finanziamenti accordati da istituti bancari italiani ed esteri ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e di prestazione di servizi a condizione che queste operazioni risultino coperte da garanzie relativamente al rischio di mancato rimborso dei finanziamenti; 7) le prestazioni di cauzioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri oppure a fronte di pagamenti anticipati ovvero al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia; 8) gli investimenti all'estero relativamente al rischio di perdita del capitale investito all'estero o definitiva impossibilità alla prosecuzione dell'attività dell'impresa costituita, controllata o partecipata all'estero oppure relativamente al rischio di perdite da parte dell'operatore nazionale, incluso pertanto anche il reddito, in relazione all'investimento all'estero; 9) e i programmi di penetrazione commerciale. Una successiva delibera del CIPE del 9 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 1999, oltre ad un aggiornamento delle operazioni assicurabili ha profondamente modificato la gamma dei rischi assicurabili ed ha elencato in dettaglio, con separato articolo, gli eventi generatori di sinistro che concorrano alla delimitazione causale dei rischi coperti. L'istituto assicurativo é ora autorizzato a assumere in garanzia: -(i) il rischio di produzione o di mancato recupero dei costi di produzione (che sostituisce ed amplia il rischio di sospensione o revoca della commessa, di cui all'ex articolo 143 della legge 227/77); esso si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato o la produzione dei prodotti da esportare é interrotta, di norma, per un periodo di sei mesi consecutivi; 51 -(ii) il rischio di variazione dei prezzi internazionali delle merci per operazioni di "countertrade", con limitazione a quelle quotate nelle borse merci; -(iii) il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti che sono stati concessi da banche ad operatori nazionali, a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni, nonché a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati necessari per l’approntamento dei beni destinati all'esportazione. Rispetto all’ex legge 227/77 é da sottolineare la cancellazione tra i rischi assicurabili del rischio di aumento dei costi di produzione (per contratti con la clausola di prezzo fisso) e di mancato o incompleto ammortamento dei costi per programmi di penetrazione commerciale. 3.2. Il Mediocredito Centrale SpA L'attività di sostegno all'esportazione rappresenta una linea di attività tradizionale del Mediocredito. Già dal 1953 cioè dal suo primo anno di vita il Mediovredito ha iniziato la sua opera di sostegno alle imprese esportatrici riscontando gli effetti cambiari derivati dal credito all'esportazione o concedendo anticipazioni. Il Mediocredito nacque come Istituto Centrale per il Credito a Medio Lungo Termine, controllato dal Tesoro ed a fine novembre del 1993 si é trasformato in società per azioni. Questa sua funzione gli é stata riaffermata con la legge 635/61 e con la legge 131/67 attraverso le quali il Mediocredito fu anche autorizzato a concedere contributi in conto interesse sui crediti all'esportazione. Dalla sua nascita alla fine degli anni sessanta, Mediocredito ha avuto un ruolo di primo piano nella transizione dell'economia italiana da agricola ad industriale, ed ha svolto un'opera assai preziosa nel rendere praticabile l'attuazione del processo di industrializzazione che fu avviato in Italia subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, e nel sostenere il processo di internazionalizzazione che aveva caratterizzato l'imprenditoria italiana in quegli anni. 52 Con la legge Ossola gli é stato confermato il ruolo di agenzia pubblica per il sostegno all'esportazione e gli sono stati ampliati finalità e compiti tra cui la valutazione della congruità degli oneri finanziari che il sistema bancario nazionale ed internazionale applicava sulle operazioni di credito all'esportazione; ed ha continuato ad operare così fino al passaggio a Simest delle sue competenze pubbliche. Il Mediocredito ha gestito per conto dello Stato italiano un insieme di facilitazioni finanziarie più precisamente in Italia: • i finanziamenti per gli investimenti industriali e le agevolazioni per l'acquisto di macchinari, attraverso la legge Sabatini; • le garanzie sui finanziamenti attraverso la gestione dei fondi di garanzia per agevolare alle PMI l'accesso al credito a medio e lungo termine; mentre per l'estero ha gestito: • la concessione dei sussidi agli interessi per il credito all'esportazione; • e i crediti di aiuto ai paesi in via di sviluppo concessi dal Governo italiano nell'ambito della cooperazione internazionale. Nello stesso ambito ha gestito anche le agevolazioni per la costituzione di "joint ventures" (articolo 4 della legge 100 del 24 aprile 1990), per i programmi di penetrazione commerciale (articolo 2 della legge 394 del 29 luglio 1981) e per facilitare la partecipazione di imprese italiane a gare internazionali (legge 304/90). Sul piano dell'operatività dell'attività di finanziamento della legge 227/77, basata sulla stabilizzazione del tasso di interesse, il Mediocredito ha effettuato interventi a fronte delle esportazioni italiane finanziate con diverse modalità cioè attraverso prestiti, nella forma di operazioni triangolari, attraverso crediti o smobilizzi pro-solvendo o pro-soluto. Il contributo agli interessi ha rappresentato l'intervento che, volto a coprire la differenza tra i tassi "Consensus" ed i tassi di mercato, ha realizzato la trasformazione del tasso variabile in un tasso di interesse fisso a medio-lungo termine cioè la sua stabilizzazione. Questa funzione é stata molto importante e va giustamente sottolineata. L'intervento di stabilizzazione sul tasso di interesse ha permesso agli operatori economici italiani di offrire dilazioni di pagamento ad un tasso fisso concorrenziale ed ha creato dei vantaggi importanti in termini di competitività nei mercati emergenti ed in quelli dei paesi in via di 53 sviluppo. In particolare modo per le imprese dei settori ad alta tecnologia ove il principio che l'offerta di un credito a tasso fisso é un elemento essenziale di concorrenzialità nell'aggiudicazione di commesse più del prezzo e della stessa qualità del prodotto, era praticamente accettato da quasi tutti gli operatori. Inoltre questa funzione ha consentito all'impresa italiana di poter utilizzare tutti gli strumenti che venivano commercializzati nel mercato finanziario internazionale, in prevalenza da banche estere (sconti pro-soluto, prestiti sindacati2, smobilizzo di crediti documentari) ed ha determinato le condizioni per un loro più agevole intervento rendendo disponibili i finanziamenti di queste banche a tassi variabili corrispondenti ai loro parametri di provvista. 3.3. La Simest SpA La Simest SpA é un’istituzione finanziaria a partecipazione pubblica (la partecipazione di maggioranza é detenuta dal Ministero del Commercio con l'Estero e dal Mediocredito), istituita dalla legge 100 del 24 aprile 1990, sotto forma di società per azioni, per la promozione e la costituzione di "joint ventures" all'estero. Secondo la legge istitutiva, la Simest svolge una triplice funzione: promozionale, finanziaria e di assistenza rivolta in particolare verso le PMI anche se non sono esclusi, a priori, gli interventi a favore delle grandi imprese. Più dettagliatamente, le funzioni di Simest sono: 1) promuovere la costituzione di società ed imprese miste all'estero da parte di imprese italiane ivi incluso le cooperative di imprese, i loro consorzi e le associazioni di categorie, a cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; 2) partecipare con quote di minoranza al capitale di società ed imprese miste all'estero, attraverso la sottoscrizione di azioni societarie o di similari diritti societari, anche già costituite. Tuttavia, in quest’ultimo caso, l'intervento di Simest può avvenire soltanto a 2 I prestiti sindacati sono prestiti di norma di grandi dimensioni, organizzati da una importante istituzione finanziaria nazionale o internazionale, la quale agisce come capofila di un sindacato di altri istituti, ripartendo il finanziamento in diverse tranches che sono assunte dagli istituti partecipanti al sindacato. 54 titolo di conferimento di nuove risorse finanziarie o di aumento di capitale dell'impresa mista; 3) fornire alle società ed imprese partecipate, dietro pagamento di un corrispettivo, servizi di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, e prestare assistenza per la progettazione ed il montaggio delle "joint ventures" (aspetti societari e legali, configurazione economica e patrimoniale, coperture finanziarie); 4) ed infine effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità. La legge 100/90 ha previsto due strumenti di aiuto: • l'acquisizione diretta da parte della Simest di quote di partecipazione al capitale dell'impresa mista; • il finanziamento da parte del Mediocredito della quota di partecipazione al capitale di rischio che gli operatori italiani intendono sottoscrivere in "joint ventures". La Simest può sottoscrivere una quota del capitale di un'impresa mista costituita da operatori italiani all'estero nella misura massima del 25%; però il suo intervento é temporaneo cioè quest'ultima é obbligata per legge a cedere al partner italiano la sua quota di partecipazione societaria entro otto anni dalla sua originaria acquisizione; a sua volta il partner italiano è obbligato a riacquistare l'intera quota societaria posseduta dalla Simest ad un prezzo non inferiore al suo valore corrente cioè al valore che risulta dai libri contabili dell'impresa mista. Limitatamente alle imprese miste partecipate da Simest, il Mediocredito può concedere agli operatori italiani dei crediti agevolati per il finanziamento al massimo del 70% del controvalore in lire italiane della loro quota di sottoscrizione del capitale di rischio dell'impresa mista. La durata globale del finanziamento - restituzione del capitale e degli interessi - in genere varia da un minimo di sei a un massimo di otto anni in considerazione del periodo di grazia che può variare tra i 12 e i 18 mesi. Il tasso d'interesse é pari al 50% di quello di riferimento stabilito con DPR 902 del 9.11.1976. Gli importi erogabili e le modalità di rimborso sono quelli stabiliti dalla predetta legge. Con l'entrata in vigore delle nuove regole la Simest assorbirà di fatto tutte le competenze pubbliche del Mediocredito che si andranno aggiungere alle sue, e diventerà a tutti gli 55 effetti il braccio operativo del Tesoro italiano per la gestione dei fondi rotativi che sono stati, a vario titolo, istituiti per lo svolgimento dell'attività di internazionalizzazione delle imprese italiane. Il passaggio della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'esportazione dal Mediocredito a Simest attribuirà alla "merchant bank" un ruolo molto importante, di "pivot" nel sistema dell’aiuto pubblico all'export. Essa avrà il ruolo di concessionario dell'agevolazione pubblica, e nello stesso tempo manterrà il compito di promuovere ed assistere gli investimenti delle imprese italiane all'estero con strumenti molto più ampi di quelli previsti nel 1990 dalla sua legge istitutiva. 56 4. CAPITOLO QUARTO LA DEFINIZIONE E LE CARATTERISTICHE DI UN’OPERAZIONE DI CREDITO FORNITORE 4.1. La definizione Nel primo capitolo si é visto che l'operatore italiano fa fatica ad accettare la realtà di dover accompagnare la sua offerta di fornitura con una possibilità di credito mentre il committente estero tende a scartare le offerte che non rispondono alle sue necessità di pagamento. Il committente estero inizia la trattativa con i fornitori più aggressivi cioè con quelli che hanno offerto, di loro iniziativa, quello di cui egli aveva bisogno. In pratica succede quello che avviene nella selezione del personale dove molti candidati non sono neppure convocati per un colloquio perché nella loro domanda di assunzione vi é poco o nulla delle specifiche richieste. Nella maggioranza dei casi la concessione di un credito é più il frutto di un’intuizione personale del venditore piuttosto che l'espressione di una strategia di impresa. Questa sensazione ha colto in un dato momento l’esigenza del compratore di voler pagare a rate. Spesso il venditore considera il finanziamento come un “optional” da concedere ogni tanto o eventualmente su esplicita richiesta del cliente ma comunque da far pagare a caro prezzo! Se per vendere tutto é giustificabile anche un simile comportamento, il mercato si configura invece come una realtà sempre viva, competitiva e capace di imporre un riesame complessivo delle politiche di vendita. Per acquisire un contratto internazionale si deve poter fare un passo in avanti. E’ indispensabile impegnarsi di più nel superare il pregiudizio che é comune a molti operatori economici cioè che "....il proprio prodotto é inferiore a quello del concorrente estero e che per poterlo vendere si deve necessariamente avere un prezzo più basso....". Ad essere inferiore non é la qualità del prodotto italiano ma l’offerta penalizzata come é da un pagamento in contanti così ché il fornitore italiano per farsi accettare la sua proposta 57 commerciale non ha altra scelta che il prezzo a buon mercato come si fa quando il prodotto é scadente. Dunque il salto di qualità è possibile e lo sarà soltanto quando si accetterà di giocare la carta del finanziamento al posto del pagamento in contanti, e senza attendere che il cliente estero lo chieda; quando ci si renderà conto che il prezzo da solo non vende e che a fare la differenza é spesso la bontà del pacchetto completo di fornitura e finanziamento. In definitiva, al di là dal sussidio governativo, quello che più conta é offrire al potenziale cliente una valida combinazione di tre elementi: - un prezzo giusto in funzione della qualità del prodotto; - una facilitazione di pagamento in accordo a quanto è stato stabilito internazionalmente, ed in conformità con le caratteristiche delle merci esportate; - ed un tasso di interesse agevolato o comunque inferiore al tasso ordinario di mercato. La dilazione di pagamento é la condizione che assicura le possibilità di acquisto di beni strumentali da parte di committenti di paesi in via di sviluppo ma non solo; essa costituisce anche un elemento preferenziale per i paesi ricchi poiché risolve all'origine l'onere di ricercare una fonte di finanziamento alternativa sul mercato locale o internazionale. Il credito fornitore è uno strumento creditizio che esprime come condizione di pagamento il differimento nel tempo, in più anni, del prezzo della merce. L’esportatore italiano vende all’importatore estero la merce e gli concede la possibilità di pagarla a rate dal momento in cui la merce é stata consegnata. Le parti contraenti di un credito fornitore sono l'esportatore italiano e l'importatore estero. Il primo é il venditore della merce ed anche il beneficiario del sostegno agevolativo pubblico all'esportazione; invece il secondo è il compratore della merce ed il beneficiario del credito. 4.2. Le condizioni di applicabilità E' stato detto a più riprese che la facilitazione di pagamento deve poter essere usata come uno strumento promozionale di espansione delle vendite anziché tenerla nascosta nel cassetto, e tirarla fuori solo per pochi clienti o quando non se ne può proprio fare a meno. 58 Ed é stato messo in evidenza che la concessione del credito, specie quando accompagnata da un interesse a tasso agevolato, costituisce quasi sempre l'elemento determinante nella scelta dell'acquirente estero, con un peso di gran lungo superiore a quello del prezzo. Inoltre il credito fornitore facilita, rende più agevole, la conclusione di una trattativa commerciale. Rispetto al credito compratore ossia all'accordo di prestito tra il compratore estero ed una banca finanziatrice nazionale o estera, é uno strumento creditizio più flessibile specie quando ricorrono certe circostanze: - quando da parte del cliente estero si chiede di gestire un solo contratto quello di fornitura, e di includere nel prezzo qualsiasi onere di natura non commerciale; - quando l'esiguità dell'importo del credito é tale da rendere pressoché impraticabile l'intervento bancario stante l'elevatezza dei costi gestionali di quest'ultima; - oppure quando sempre da parte del compratore estero si chiede una maggiore adattabilità riguardo alla fissazione dei termini e delle modalità di concessione del credito, - e infine quando una banca, quella con la quale il cliente intrattiene rapporti di affari, non é disponibile a prestare la propria garanzia a favore di terzi finanziatori ma preferisce piuttosto concedere una tutela più rispondente operativamente alla richiesta di credito del suo cliente - l'avallo bancario sui titoli cambiari anziché una fideiussione bancaria! Di fatto questo comportamento lo si ritrova quando una banca giudica inopportuno assumere un indebitamento diretto nei confronti di una banca straniera, ed attribuisce più peso alla sua contingente realtà di indebitamento che ad altre considerazioni come la consuetudine ad utilizzare uno strumento di finanziamento piuttosto che un altro. La concessione del credito é un'operazione necessaria ma non sufficiente: l'esportatore italiano per produrre i beni da esportare ed adempiere così alle sue obbligazioni contrattuali di vendita, dovrà provvedere a smobilizzare il credito, a procacciare le risorse finanziarie che gli necessitano per costruire l'impianto. A questo punto entra in giuoco la banca finanziatrice. Essa ha il compito di rendere disponibile il denaro che é necessario per produrre i beni da esportare ma solo a condizione che l'esportatore né faccia richiesta. Quest'ultimo potrebbe anche decidere 59 diversamente, di tenersi i titoli cambiari in portafoglio fino alle loro naturali scadenze o di scontarli in un momento successivo, quando più gli fa comodo. E’ altrettanto evidente che non è sempre conveniente utilizzare il credito fornitore. A circostanze che sono favorevoli alla sua applicazione si contrappongono circostanze che quando si verificano lo rendono sconsigliabile, per cui gli operatori economici sono motivati a ricercare delle soluzioni di finanziamento alternative. Il credito fornitore trasferisce, di fatto, sull'esportatore il rischio di insolvenza del compratore estero e l’espone ad eventuali contestazioni sulla fornitura come pure lo porta ad assumere la gestione del credito. Questa attività non é per nulla una cosa semplice ma anzi é molto impegnativa dovendo l’esportatore agire sia sul fronte pubblico cioè dell'intervento agevolativo sia sul fronte bancario dell'acquisizione e della restituzione del denaro preso in prestito. Infatti proprio in ragione della gestione del credito e della messa in pratica delle procedure di cui alla legge 227/77, capita spesso che il venditore sia solito chiedere al compratore estero il riconoscimento di oneri aggiuntivi. 4.3. I requisiti di un’operazione di credito fornitore La copertura assicurativa e l'agevolazione finanziaria costituiscono il sistema italiano di sostegno pubblico all'esportazione. Questo sistema, a sua volta, è applicato nel quadro della regolamentazione internazionale "Consensus" che é stata adottata in sede Ocse. Le esportazioni a medio/lungo termine per le quali si chiedono gli interventi assicurativi e/o finanziari previsti dall’ex legge 227/77 debbono essere necessariamente in linea con le disposizioni di questo "Informal Arrangement". In questo paragrafo saranno trattati, per l'appunto, i principali termini di riferimento di questo accordo. 60 Innanzi tutto l’esportatore dovrà essere a tutti gli effetti un’impresa nazionale e il prodotto dovrà consistere nella fornitura all’estero di beni di investimento o nella fornitura di merci o servizi e/o attività collegate per la realizzazione di impianti industriali all'estero di origine italiana. Riguardo alle condizioni di pagamento la fornitura dovrà prevedere un esborso in contanti e/o contestuale alla costruzione dell'impianto industriale, almeno per un importo minimo non inferiore al quindici per cento del valore contrattuale dell'operazione di esportazione italiana. Dunque la quota massima finanziabile non potrà superare l’ottanta cinque per cento di questo valore. L'esiguità dell'importo dell'operazione di esportazione, come si è già visto, potrebbe essere la causa principale che favorisce l'utilizzo del credito fornitore. Ma quanto deve essere esiguo questo importo? Non vi é nulla di stabilito a priori; si può solo dire che la maggioranza delle banche è di solito poco propensa ad organizzare dei crediti compratore quando il loro importo non é almeno superiore al controvalore di cinque miliardi di lire italiane! La durata della dilazione del credito é fissata in conformità a due fasce di paesi: per i paesi di "Prima” categoria, le dilazioni arrivano fino a cinque anni, e solo eccezionalmente a otto anni e mezzo; mentre per quelli di "Seconda” categoria le dilazioni arrivano fino a 10 anni. Il rimborso del credito avviene in rate con scadenza al massimo semestrale, e con quote capitale di pari importo. Successivi aggiornamenti di questo accordo hanno autorizzato l'utilizzo di profili di rimborso diversi: la rata costante (quota capitale ed interessi variabile) al posto della rata variabile. La prima rata scade sei mesi dopo il punto di partenza del credito che, secondo le caratteristiche delle merci esportate, potrà coincidere con la data di spedizione delle merci o con l'accettazione provvisoria oppure, se previsto dal contratto, con la data di collaudo o di accettazione definitiva dell’impianto. Per quanto concerne il sostegno finanziario l’intervento agevolativo di Simest si estrinseca sottoforma di contributo agli interessi, e copre la differenza tra il tasso debitore Cirr pagato dal compratore estero e il costo medio di provvista del danaro sostenuto dalla banca 61 finanziatrice. Di solito la banca finanziatrice si approvvigiona di denaro sui mercati internazionali dei capitali e paga un tasso variabile, il Libor, “London interbank offered rate", maggiorato di un margine ("spread"), la cui entità é normalmente proporzionata al grado di rischiosità dell'operazione di raccolta dei fondi. Il Tesoro italiano riconosce 2% come margine massimo di raccolta dei fondi. Riguardo all'assicurazione del credito, i rischi assicurabili da parte di Isace variano in funzione della natura del committente estero vale a dire a seconda se si tratta di una società privata o di un’impresa pubblica garantita o meno dallo Stato estero. Nel caso di un committente privato, il rischio commerciale potrà essere assicurato sia isolatamente (se trattasi di paesi dell'area Ocse) sia congiuntamente con i rischi politici e/o catastrofici, limitatamente ai paesi extra area Ocse. Questo rischio consiste nel mancato pagamento del credito da parte del debitore privato estero derivante da insolvenza di diritto o di fatto. L'insolvenza di diritto é quella derivante da una dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo o extragiudiziale; mentre l'insolvenza di fatto consiste nella dimostrazione che i risultati di eventuali azioni di recupero sono trascurabili oppure nel non avvenuto pagamento alla data del termine costitutivo di sinistro. A loro volta i debitori o garanti privati sono classificati da Isace in sei classi di rischio, in dipendenza del grado solvibilità o del fido che è loro attribuito; ad ogni classe corrispondono specifici coefficienti di premio, graduati in funzione della natura del fido. Abitualmente Isace valuta il merito del credito caso per caso, e solo dopo un attento e capillare studio delle informazioni economiche che sono state raccolte direttamente dall'assicurato o che sono state trasmesse da agenzie internazionali specializzate. Invece nel caso di un committente statale o garantito dallo Stato, i rischi assicurabili sono la mancata riscossione del credito concesso per il verificarsi di eventi politici e/o 62 catastrofici, di difficoltà nei trasferimenti valutari e/o per il verificarsi di una qualsiasi altra ragione non imputabile all'operatore nazionale (articolo 14/1-2-4 ex legge Ossola). La percentuale massima assicurabile é pari al novanta cinque per cento della quota capitale dilazionata, maggiorata dei relativi interessi di rimborso; sono possibili degli abbattimenti di questa percentuale sia quando si tratta di forniture destinate a paesi che a giudizio di Isace presentano un grado di rischiosità elevato che quando nell'operazione di esportazione sono previste merci o servizi esteri o spese locali eccedenti l'ammontare dei pagamenti anticipati e/o contestuali. Anche le spese locali possono beneficiare del sostegno pubblico a condizione però che non superino l'ammontare dei pagamenti anticipati e/o contestuali alla fornitura. Unitamente ai rischi del credito possono essere assicurati i cosiddetti rischi accessori o rischi a breve termine cioè quei rischi che possono verificarsi nel corso del completamento della fornitura o della costruzione dell’impianto come l’indebita escussione di fideiussioni bancarie da rilasciare contrattualmente al committente estero a vario titolo: - (i) per partecipare ad aste e appalti, - (ii) a fronte di pagamenti anticipati, - (iii) per buona esecuzione del contratto, - (iv) e in sostituzione di trattenute a garanzia; come la revoca di commessa, il mancato ritiro o la confisca delle merci e/o attrezzature di cantiere. 63