N. 43
2 0 15
0709133009
RITORNA L’ORA SOLARE
08,00 - Giovanni
DOMENICA 30A DEL TEMPO ORDINARIO
09,30 - Pezza Saverio
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
11,15 - Francesco
Domenica 25 ottobre (3)
VERDE
Lez. Fest: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI.
(II)
Attendere l’ispirazione significa perdere tempo. Bisogna prendere la materia e cominciare a sporcarsi le mani. (J. GUITTON)
Lunedì 26 ottobre
(7)
V E R D E (II) 08,40 - Lodi
A
FERIA DELLA 30 SETTIMANA ORDINARIA 17,00 - Maria (20° ann.), Franco, Giuseppe - Vespri
17,30 - Sedda Antonina (30°)
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17
IL NOSRO DIO È UN DIOCHE SALVA.
Se io ho un dollaro e tu un altro dollaro, e ce li scambiamo, alla fine restiamo con un dollaro ciascuno. Ma se io ho un’idea e tu un’altra, e ce le scambiamo, alla fine ci troviamo con due idee ciascuno. (ANONIMO)
Martedì 27 ottobre (7)
V E R D E (II) 08,40 - Lodi
17,30 - Marrocu Salvatore - Vespri
FERIA DELLA 30A SETTIMANA ORDINARIA
18,15 - RIUNIONE DEI CATECHISTI
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI.
I santi sono tutti lavoratori: diedero il primo posto al lavoro interiore, poi questo
sbocciò nell’operosità esterna, meravigliosa, umanitaria, fruttuosa. (DON ALBERIONE)
Mercoledì 28 ottobre (3)
R O S S O (P) 08,40 - Lodi
Ss. SIMONE e GIUDA TADDEO, apostoli, festa
17,30 - Antonio e Angelina - Vespri
Messa propria, Gloria, prefazio degli apostoli
Lez. Santi: Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19.
PER TUTTA LA TERRA SI DIFFONDE IL LORO ANNUNCIO.
Quanto a me, preferisco essere calorifero che frigorifero. (SAN GIOVANNI XXIII)
Giovedì 29 ottobre (7)
V E R D E (II) 08,40 - Lodi
A
FERIA DELLA 30 SETTIMANA ORDINARIA 17,30 - Buccoli Francesco (1° anniv.) - Vespri
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Rm 8,31b-39; Sal 108; Lc 13,31-35
Nelle cose necessarie, unità; nelle dubbie, libertà; in tutte, carità. (SANT’A-
SALVAMI, SIGNORE, PER IL TUO AMORE.
GOSTINO)
Venerdì 30 ottobre (7)
V E R D E (II) 08,40 - Lodi
FERIA DELLA 30A SETTIMANA ORDINARIA 17,30 - Francesco e Virginia - Vespri
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6
Per riuscire bene nel proprio lavoro bisogna non solo occuparsene, ma
CELEBRA IL SIGNORE, GERUSALEMME.
anche divertirsene, goderne in piena gaiezza di spirito. (D. CARNEGIE)
Sabato 31 ottobre
(7)
V E R D E (II) 08,40 - Lodi
A
FERIA DELLA 30 SETTIMANA ORDINARIA 15,30 - Confessioni
17,00 - Rosario
Messa a scelta, prefazio comune
Lez. Fer.: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.711
17,30 - Anoffo Lidia (1° anniv.) e Virginia, Loi Rinaldo
IL SIGNORE NON RESPINGE IL SUO POPOLO.
La mano all’opera e il cuore a Dio. (SANTA ZITA)
Domenica 1° novembre (3) B I A N C O (P) 08,00
09,30
TUTTI I SANTI, solennità
11,15
Messa propria, Gloria, prefazio proprio
11,30
16,00
Lez. Santi: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
ECCO LA GENERAZIONE CHE CERCA IL TUO VOLTO, SIGNORE.
AVVISI *
COSTITUENDA
CARITAS - Da tempo il Consiglio Pastorale si sta attivando per
riuscire a istituire la Caritas anche
a Serramanna. A tal fine ha preso
contatti con la Caritas Diocesana
e, con la stessa, ha concordato
l’organizzazione di alcuni incontri
finalizzati non solo ad “informare”, ma soprattutto a dare le nozioni basilari che permettano agli
operatori volontari di recepire e di
Supplemento a
-
Aldo
Giuseppe, Raffaela, Anna, Bruno
Efisia e Sirigu Luigi
Messa in Cimitero
CONCELEBRAZIONE IN CIMITERO (Popolo)
Se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero delle prove contro di te?
(D. BONHOEFFER)
CIECHI TRATTENUTI
DAI LORO MANTELLI
In Dio la Chiesa è una, così come Egli è Uno in tre persone;
ma in questo mondo la Chiesa
è disunita, divisa in tre sorelle
separate. In Dio essa è santa,
così come Dio solo è santo; ma
in questo mondo essa si deve
far perdonare tanti nostri sbagli. In Dio essa è universale così
come Dio è disponibile verso
tutti; ma in questo mondo sono
altrettante montagne, la cui
vetta più alta è molto distante
dal cielo. La Carità che è Dio,
non è una realtà composta dei
nostri sentmenti umani. Noi
spesso confondiamo la guarigione e la salvezza.Così, disuniti, noi rimproveriamo quelli che
ci sembra si rivolgano al Cristo
in modo inopportuno, ma poi
dobbiamo ammettere che il
Maestro chiama anche loro,
come chiama ogni uomo. Siamo dei ciechi, imbacuccati ai
bordi della strada, e siamo anche quelli che rimproverano la
folla che attornia Gesù. Un cieco che si libera del suo mantello e si mette a correre: ecco una
cosa che stupisce.
E mostra che in lui c’è qualcosa
di più di una credenza, e di un
desiderio di guarigione: in lui
Dio già vive, è vicino, salva. I
ciechi trattenuti dal loro mantello sono quelli che, attorno al
Cristo, si credevano vicini, eletti, chiaroveggenti.
Manca loro solo la fede di Bartimeno, cioè la fede nel Dio vivo, in tre Persone che si slanciano l’una verso l’altra.
solidali per la vita 2015
POICHÉ
C.E.I. ha donato al Centro di Aiuto
IL MIalla Vita “UNO DI NOI” di CaNISTERO
È
gliari, la somma di € 340. Si rinDONO DI DIO, CHE
graziano tutte le persone che hanZIONE AGLI INCONTRI È LIBERA PER no contribuito economicamente e IMPORTA SE IL PRETE
TUTTI I MAGGIORENNI DAVVERO che hanno sostenuto il progetto
HA DEI DIFETTI?
“MOTIVATI”.
con la preghiera.
SE LA SORGENTE È
* RINGRAZIAMENTI - La Par- * “SULLA TUA PAROLA” - Gli
PURA, L’ACQUA
rocchia, per il progetto «UN GRUP- abbonati possono ritirare, in settiPOTRÀ ESSERE FILPO DI FAMIGLIE SI FANNO CARICO DI mana, l’opuscolo per i mesi di noTRATA!
UNA MAMMA CHE ASPETTA UN BAM- vembre e dicembre.
riuscire a dare risposte adeguate
alle diverse problematiche. Gli
incontri si terranno nell’Oratorio alle ore 18 dei gg. 12 e 26
novembre 2015. LA PARTECIPA-
BINO»
- Stampato in 700 copie a cura delle Edizioni Grafiche Parrocchiali di S. Leonardo in Serramanna
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LEGGIBILE E SCARICABILE
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COME REAGIRE ALLA BESTEMMIA
E ALLA BLASFEMIA
È QUESTIONE ANCHE DI EDUCAZIONE!
La bestemmia o blasfèmia ingiuriosa e triviale, in quanto offensiva del
sentimento religioso dei rispettivi
fedeli, è punita nelle legislazioni penali vigenti in molti paesi sia teocratici che laici; in questi ultimi, i termini della legge sono stati estesi per
tener conto delle sensibilità religiose delle popolazioni immigrate da
altri paesi. In alcuni stati, la bestemmia non è un crimine.
Nel Regno Unito, precisamente in
Inghilterra e Galles i reati di blasfemia sono stati aboliti nel 2008.
Il Consiglio d’Europa, per gli stati
membri, ha raccomandato che adottino leggi a favore della libertà
d’espressione. Nei paesi in cui è in
vigore la sharia ed in altre regioni
del sud del mondo (come ad esempio il Pakistan), la blasfemia è un
reato punibile con la pena di morte.
In luogo del reato di blasfemia, o in
aggiunta ad esso, alcuni paesi vietano l’incitazione all’odio su base
religiosa, il vilipendio della religione
o gli “insulti religiosi”.
Questi reati si configurano con la
citazione in giudizio effettuata da
chi si senta offeso nei confronti
della propria sensibilità religiosa.
In Italia era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni “concernenti la polizia
dei costumi”. La formulazione originaria (del 1930) dell’articolo 724 del
codice penale puniva solo l’offesa
alla religione cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che tale
limitazione fosse lesiva del principio
di uguaglianza: si sostenne che per
effetto del Concordato del 1984 sarebbe dovuta cadere la denominazione di “religione dello Stato” e con
essa la differenziazione fra i diversi
credi religiosi.
Si iniziò perciò a discutere se prevedere anche l’offesa ad altri credi.
Con la sentenza 18 ottobre 1995, n.
440 della Corte Costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni
credo religioso. La corte sostenne:
“si impone ormai la pari protezione
della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede,
quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”.
Attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo,
essendo stata depenalizzata con la
legge 25 giugno 1999, n. 205.
La versione attuale (vigente) dell’articolo 724 (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”) è la seguente: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive
o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309
La stessa sanzione si applica a chi
compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”. L’oltraggio rivolto alla Madonna
o ai santi è stato giudicato non sanzionabile in quanto questi non sono
ritenute dalla legge civile “divinità”.
Con questa motivazione infatti il 6
novembre 1996 la procura di Avezzano ha prosciolto un imputato al
quale era stato contestato il fatto di
aver “bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna”.
Ancora, il 29 luglio 2007, il procuratore capo di Bologna ha presentato
richiesta di archiviazione in ordine
ad una denuncia per vilipendio a
carico di un’associazione gay che
aveva allestito, nella stessa città,
uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna.
Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del
tribunale di Bologna, tuttavia dal
mondo cattolico (ma anche da alcuni ambienti liberali) sono arrivate
critiche sia all’attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso,
che sarebbe stato troppo fiscale
nell’applicare la legge.
Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il
legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono
di sanzionare la bestemmia rivolta
alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla
quale il sentimento religioso di molti
fedeli è fortemente legato.
Ai critici appare inoltre quantomeno
strano che, come spiegato anche
dal GIP di Bologna, l’articolo 404
del codice penale sanzioni l’oltraggio alla religione mediante vilipendio (anche solo verbale) di cose legate al culto, ma non delle figure
(Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. In pratica è
sanzionabile un’ingiuria rivolta ad
una statua della Madonna, ovvero
rivolta ad un simulacro, e non si
sanziona invece l’oltraggio alla Madonna in sé, che è il vero oggetto
della venerazione dei fedeli. Esiste
tuttavia anche un altro fronte di critica all’attuale quadro legislativo
sulla bestemmia, completamente
diverso dal precedente.
Secondo alcuni (ad esempio la
UAAR), il reato di bestemmia comprometterebbe la libertà di pensiero
e di critica garantita dalla Costitu-
zione italiana, tuttavia, a questo
proposito, in una sentenza della
Corte di Cassazione del 27 marzo
1992, sull’articolo 724 si stabilisce
che: “… assurdo e fuori di luogo è il
voler ricondurre la bestemmia alla
manifestazione del pensiero e alla
libertà costituzionalmente garantita
di tale manifestazione (sia sotto il
profilo dell’art. 21 che dell’art. 19
che, del primo, costituisce specifica
enunciazione).
Ciò che, invero, viene sanzionato,
con la norma in questione, è il fatto
di bestemmiare con invettive e
parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una
manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che,
comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo
limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art.21 ultimo comma, Cost.): le
manifestazioni, cioè, perseguite,
appunto, in concreto, dalle norme
sulla polizia dei costumi”. Le altre
“manifestazioni pubbliche di volgarità” comunemente rientranti nel
concetto di turpiloquio non sono però oggetto di sanzione amministrativa.
I crimini generati dall’odio o più
semplicemente i crimini dell’odio,
dall’inglese “hate crimes”, ricomprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone a
causa della loro appartenenza ad
un gruppo sociale, identificato sulla
base della razza, dell’etnia, della
religione, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.
Sul piano giuridico, un crimine dell’odio si presenta come una norma
penale che pone in rilievo l’aspetto
discriminatorio del gesto violento e
vi ricollega un aggravio di pena. Un
crimine dell’odio può riguardare
tanto la violenza sulle persone
quanto quella sui beni legati alla vittima.
Anche i cosiddetti “discorsi d’odio”,
dall’inglese “haute speeches”, possono considerarsi come crimini dell’odio, pur mantenendo una propria
specificità.
La legge 25 giugno 1993 n. 205,
anche chiamata Legge Mancino,
può considerarsi un valido strumento nella lotta ai crimini d’odio. Essa
incrimina tanto le violenze quanto
l’incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e coordinandosi con la legge n°
654 del 1975 appronta specifiche e
ulteriori sanzioni anche per coloro
che partecipano ad associazioni,
movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Nella società italiana per potersi
difendere da vari gruppi di bestemmiatori, e tanto altro, che indisturbati offendono la sensibilità dei credenti e delle persone di buon senso, la legge del 25 giugno 1999, n.
205, sanziona con addebito amministrativo le trasgressioni.
La libertà di espressione e di pensiero è importante. Ma ritengo sia
altrettanto significativo il rispetto
delle idee e posizioni altrui, che non
devono per nessun motivo essere
fonte di denigrazione o discriminazione.
Altrettanto importante è la legge n°
205 del 1993, detta “Legge Mancino”, contro l’odio e i sentimenti generati da esso. Questa legge, anche se incompleta, può dare un
margine di azione molto più ampio.
Sui social network, si trovano tante
pagine che istigano all’odio della
religione in genere, ma anche all’odio verso le persone che praticano
la fede. È un punto di partenza
importante su cui fare leva nelle
denuncie. Non basta argomentare
sull’offesa ai sentimenti religiosi.
Infatti questo tipo di rilievi ha scarsissime conseguenze penali, che si
risolvono con un’ammenda amministrativa. Tante persone sono perseguitate da fantomatici gruppi antireligiosi, i quali mettono a rischio con
offese terribili la vita dei fedeli. La
legge del 1993 n° 205, garantisce
la punibilità degli attori. Quando si
segnalano le pagine, dunque, è
necessario appellarsi alla legge
Mancino, facendo rilevare, tramite i
post firmati, l’odio che generano e il
danno che causano alle istituzioni
ed alla persone.
Purtroppo però i gestori dei social
network, nonostante le segnalazioni, soprattutto quelle che riguardano
il “settore religioso”, sono sempre
molto lenti a prendere posizione,
per una serie interminabili di motivi,
dettati tante volte da una falsa idea
di “libertà di espressione”.
L’incitamento all’odio religioso, non
è libertà di espressione e di pensiero, è solamente fonte di sentimenti
negativi contro l’uomo. La civiltà si
costruisce nel dialogo, non nella denigrazione e nella minaccia. Con la
speranza di vivere tempi migliori,
seguiamo sempre la strada della
giustizia e della coerenza.
Ornella Felici
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