CORSO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
MODULO 4
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
1. Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
2. Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale;
3. Tecniche di comunicazione;
4. Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
5. Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
6. Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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MODULO 4
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1. Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
La consapevolezza del ruolo
IL RUOLO implica responsabilità e relazioni in funzione di obiettivi e presume competenze
polivalenti/multifunzionali che possono essere sviluppate e potenziate sulla consapevolezza del ruolo e
quindi sulle sue componenti.
Essere consapevoli del proprio ruolo vuol dire infatti conoscere e avere chiari gli obiettivi e quindi i risultati
attesi rispetto al proprio “fare”, al “perché si fa”; vuol dire inoltre avere chiaro quali sono le attività che
costituiscono questo “fare” e anche quelle degli altri ruoli con cui ci si interfaccia, per cui la consapevolezza
di ruolo implica anche una chiara mappa delle relazioni, che lega tra loro i ruoli attraverso relazioni
interdipendenti necessarie per il conseguimento degli obiettivi.
Ci sono delle competenze, appunto polivalenti e multifunzionali, come riportato nella diapositiva, che sono
necessarie ai fini dello svolgimento del ruolo del dirigente, che, lo ricordiamo, in materia di sicurezza non
indica una qualifica formale, ma una funzione; viene infatti definito: “Persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell‘incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 c.1 lett d
T.U.) ;
Il Principio di effettività delle funzioni ha portato la Corte di Cassazione a considerare dirigente anche il
soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma tale posizione, impartisce l’ordine di effettuare un
lavoro.
Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere
di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori –
non soliti ad eseguirlo - la scelta dello strumento da utilizzare.
IL RUOLO del dirigente: obiettivi
•
Promozione di comportamenti coerenti con il sistema di sicurezza aziendale
•
Diffusione di una cultura aziendale orientata al miglioramento
Le competenze:
Esistono molteplici definizioni di competenza, (in uno studio del 2005 ne sono state evidenziate 30) in base
alla disciplina di riferimento, al contesto e alla cultura in cui tali definizioni vengono utilizzate ed è per questo
che è difficile essere esaustivi volendone dare una definizione univoca. Fatta questa premessa è possibile
fornire la seguente definizione che ci permette di introdurre i successivi argomenti:
“La competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta. Non è riconducibile né a un sapere, né a
ciò che si è acquisito con la formazione. La competenza non risiede nelle risorse (conoscenze, capacità da
mobilizzare) ma nella mobilizzazione stessa di queste risorse: essa non può dunque essere separata dalle
proprie condizioni di “messa in opera”. La competenza è un sapere agire o reagire riconosciuto. Qualunque
competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui. (G.LE Boterf. De la compètence. Paris).
Utilizzando la metafora dell’iceberg, possiamo quindi dire che: la competenza non è un semplice sapere, l’
insieme di conoscenze statiche; e neanche solo un saper fare, ‘insieme di conoscenze procedurali
dinamiche, così come l’iceberg non è solo la sua parte emersa: è la dimostrazione “in un contesto” di questi
aspetti caricati delle connotazioni relazionali, motivazionali (la parte sommersa dell’iceberg) proprie della
persona che vi agisce e che costituiscono il saper essere.
Una classificazione dell’Isfol suddivide le competenze secondo tre categorie:
•
Competenze di base: saperi minimi per l’occupabilità e lo sviluppo professionale (es. informatica di
base e le lingue), Costituiscono una sorta di “minimo sapere comune” dell’organizzazione. Si tratta di
prerequisiti, condizioni utili e necessarie per un efficace utilizzo delle altre due categorie di
competenze: trasversali e specialistiche.
•
Competenze tecnico professionali: saperi e tecniche operative proprie delle attività relative a
determinati processi lavorativi
•
Competenze trasversali: abilità relative al saper mettere in atto strategie efficaci per utilizzare al
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meglio le risorse possedute coerentemente con le esigenze del compito, comuni ad una ampia
gamma di ruoli, e che riguardano non il “cosa si fa” ma il “come lo si fa”. Si tratta di capacità non
tecniche ma relative a comportamenti ed atteggiamenti che applicati sul lavoro si sono dimostrati
correlati alle prestazioni di successo, “superiori” alla norma.
Le competenze trasversali
Area cognitiva
•
Problem solving:
Capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a definirne le priorità, valutare i
fatti significativi, sviluppare connessioni in grado di fornire soluzioni efficaci. Forte orientamento, sia
intuitivo, sia sequenziale, alla ricerca di risposte più adatte ed efficaci alle situazioni difficili e ai temi
complessi, tentando strade diverse.
•
Visione d’insieme:
Capacità di trattare i problemi con un approccio sistemico, che include l’analisi e la sintesi, attraverso
una visione del problema estesa al contesto organizzativo, al mercato e allo scenario di
cambiamento.
•
Flessibilità mentale:
Capacità di recepire, valutare e adattare nuove e varie idee, con autonomia e spirito critico,
manifestando apertura mentale e consapevolezza rispetto alla relatività del proprio pensiero e dei
propri schemi di riferimento.
Area realizzativa
•
Iniziativa/proattività:
Capacità di influenzare attivamente gli eventi, piuttosto che attendere che si mettano in moto
autonomamente e quindi si sia costretti a seguirli. Attitudine ad agire proattivamente di fronte ad un
problema o ad un’opportunità, al fine di garantire un risultato particolarmente significativo.
•
Orientamento ai risultati:
Capacità di indirizzare la propria e altrui attività al conseguimento degli obiettivi previsti con costanza
e tenacia, ponendo attenzione alla valutazione dei rischi e rispettando tempi e costi stabiliti.
•
Decisione e responsabilità:
Capacità di scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, tempestività, in condizioni di
incertezza, carenza, complessità. Capacità di muoversi con discrezionalità all’interno del proprio
ruolo, assumendo su di sé la responsabilità degli oneri e tollerando l’ansia derivante dal fatto di non
poter verificare immediatamente la bontà delle proprie soluzioni e decisioni.
Area relazionale
•
Comunicazione:
Capacità di trasmettere un messaggio in modo chiaro, incisivo e comprensibile sia nella
formulazione che nel contenuto, sapendo scegliere i mezzi espressivi più coerenti rispetto agli
interlocutori per mantenere la loro attenzione ed interagendo dialetticamente nel favorire lo scambio
delle informazioni.
•
Ascolto attivo:
Capacità di ascoltare gli altri, dando loro la possibilità di esprimere il proprio punto di vista secondo i
tempi e le modalità di espressione personali. Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli
atteggiamenti degli altri e interagirvi in modo costruttivo.
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•
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Guida e sviluppo delle risorse umane:
Capacità di favorire la crescita dell’autonomia, della proattività e della professionalità dei propri
collaboratori, attraverso un corretto utilizzo del processo di delega e di controllo utilizzando tutte le
occasioni di relazione come occasioni di maturazione di conoscenze, capacità, valori professionali e
aziendali.
Caratteristiche personali
•
Energia:
La persona caratterizzata da energia mostra dinamismo ed entusiasmo in tutte le attività che svolge,
cercando sempre di dare il meglio in tutte le circostanze. E’ curiosa, eclettica ed ha voglia di
imparare continuamente cose nuove. Porta avanti più attività contemporaneamente senza mostrare
cedimenti o cali di tensione a fronte di grossi carichi operativi e di difficoltà.
•
Visione positiva:
Capacità di saper cogliere anche nelle circostanze negative, gli elementi di potenzialità e di
opportunità per risolvere la situazione o per uscire dall’impasse, affrontando le situazioni critiche
come situazioni di cambiamento e non necessariamente di insuccesso o fallimento.
•
Gestione dello stress:
Capacità di mantenere stabilità della prestazione in condizioni di difficoltà e conflitto, attraverso
reazioni lucide ed equilibrate. Saper contare sulle proprie risorse anche nelle situazioni di tensione,
difficoltà, elevata mole di lavoro, riuscendo a vedere gli aspetti positivi e le vie di soluzione.
Competenze relazionali
1. L’ EFFICACIA INTERPERSONALE:
è la capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli atteggiamenti degli altri e interagirvi in modo
costruttivo.
2. GESTIONE DEI GRUPPI E DELLE RIUNIONI:
ossia la capacità di coordinare più persone intente a operare insieme sulla base di esigenze comuni,
ma non necessariamente in sintonia, focalizzando processi di comunicazione incrociata e
orientandoli verso i risultati voluti.
3. PARLARE IN PUBBLICO:
la capacità di imbastire un discorso con parole facili e frasi eleganti, esprimendo chiaramente e
correttamente il proprio pensiero di fronte a numerosi e diversificati interlocutori.
4. PERSUASIONE:
la capacità di mettere insieme e di presentare materiali, suggerimenti, soluzioni in modo da cogliere
l'interesse e l'adesione degli interlocutori.
5. NEGOZIAZIONE:
ossia l’orientamento a ricercare e utilizzare margini di trattativa in tutte le situazioni in cui occorre
raggiungere un risultato di qualsiasi natura in competizione con altre persone o gruppi.
6. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
la capacità di orientare, valutare, sviluppare e integrare le attività, comportamenti del proprio gruppo
di lavoro o le unità operative.
7. LEADERSHIP:
intesa come la capacità di organizzare il consenso, di ottenere collaborazione e di guidare singole
persone o un gruppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di
conoscenza della realtà aziendale.
DEFINIZIONI (art 2 D.Lgs. 81/08)
INFORMAZIONE:
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro
ADDESTRAMENTO:
complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
FORMAZIONE:
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del SPP aziendale
conoscenze e procedure utili a acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
L’informazione (art. 36 D.Lgs. 81/08)
Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione ....
L’informazione è una forma di comunicazione ad una via e non prevede relazione comunicativa reciproca:
l’emittente invia un messaggio senza informazioni di ritorno.
E’ importante documentare la trasmissione delle informazioni.
Secondo una recente sentenza della Cassazione (Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 16087 del
22 aprile 2011), infatti, non è assolutamente sufficiente che i lavoratori assumano “sul campo” generiche
informazioni da parte di colleghi di lavoro. Ogni lavoratore deve conoscere i pericoli e i rischi specifici che
potrebbe incontrare sul proprio luogo di lavoro nonché le misure e le modalità da adottare per gestirli
adeguatamente.
Dovrebbe inoltre conoscere la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza del proprio ambiente di
lavoro nonché le figure e i nominativi degli addetti alle emergenze.
L'informazione – contenuti
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo
soccorso e prevenzione incendi);
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),
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anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9, ossia lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel
campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
L'informazione – come
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.
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La segnaletica di sicurezza,
comprende segnali luminosi, segnali acustici, comunicazione verbale e segnali gestuali, cartelli di
divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per indicare le attrezzature antincendio.
Il manifesto, o poster,
per comunicare efficacemente deve essere sintetico, pertinente, stimolante, curioso, allegro oppure
violento, scioccante, grottesco, comunque sempre vero, coerente, facile.
L’opuscolo è un manualetto,
in formato tascabile, che utilizzando anche schemi ed illustrazioni, consente all'Azienda di assolvere
al dovere di fornire un'adeguata informazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 81/08 e s.m. in generale e, in particolare, sempre ai sensi dell’art. 36, relativamente ai
rischi specifici presenti in Azienda e ai compiti e attività previste dagli obblighi relativi allo
svolgimento dei diversi ruoli nell’ambito del sistema di prevenzione e protezione. All’interno
dell’opuscolo è presente un tagliando che fatto sottoscrivere dall’Azienda al lavoratore, documenta
l’effettuata informazione.
Lo spot,
che può essere trasmesso, ove possibile, sia attraverso video che radio, è efficace quando offre
stimoli e spunti per eventuali riflessioni ed elaborazioni, quando è emotivamente coinvolgente ma
non fine a se stesso.
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Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
FORMAZIONE
E’ disciplinata dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 n. 221 (art. 37 D.Lgs. 81/08) e n. 223 (art. 34 D.Lgs.
81/08) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 e in vigore dal 26 gennaio 2012
Dirigente:
MODALITA' ONLINE
(16 ore nell’arco di un anno – consultazione RLS)
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•
MODULO 1 Giuridico‐Normativo.
MODULO 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza.
MODULO 3 Individuazione e Valutazione rischi.
MODULO 4 Comunicazione formazione consultazione.
AGGIORNAMENTO
(6 ore) Quinquennale.
Preposto:
Formazione particolare aggiuntiva (8 ore)
MODALITA' ONLINE (5 ore)
1. Soggetti del Sistema di prevenzione aziendale: compiti obblighi responsabilità.
2. Relazioni fra i soggetti e interni ed esterni del sistema di prevenzione
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
(in particolare neoassunti, somministrati, stranieri)
MODALITA' IN PRESENZA (3 ore)
6. Valutazione dei rischi con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
7. Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge e
aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali
messi a loro disposizione
AGGIORNAMENTO
(6 ore) Quinquennale. In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Lavoratore:
FORMAZIONE GENERALE
anche online con verifica finale in presenza
(4 ore = credito formativo permanente)
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Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti/doveri, sanzioni per i soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo, assistenza
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MODULO 4
Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
FORMAZIONE SPECIFICA
da effettuarsi in presenza
(8 ore – in casi particolari 4 ore)
•
•
•
rischi rilevati nel DVR e sulle procedure di prevenzione e emergenza
da ripetere in caso di cambio mansione o modifiche delle condizioni di lavoro per gli aspetti
variati
possibilità di ridurre a 4 ore la formazione specifica per i lavoratori con mansioni riconducibili
a rischio basso.
Il numero di ore indicate nell’Accordo non comprendono quelle relative all’eventuale addestramento (ove
previsto). Garantire la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso.
AGGIORNAMENTO
(6 ore) Quinquennale.
Argomenti
•
Trattare significative evoluzioni‐evoluzioni, applicazioni pratiche,
Approfondimenti su:
• Approfondimenti giuridico‐normativi
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA DI SETTORE costituiscono credito formativo
permanente.
RSPP – ASPP: Accordo Stato Regioni 26/02/2006
MODULO A
formazione base per ASPP e RSPP
Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di ASPP e RSPP.
MODULO B
formazione specialistica per ASPP e RSPP
Costituisce il corso di specializzazione, ed è adeguato alla natura dei rischi presenti sui luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
Aggiornamento quinquennale
MODULO C
formazione specialistica per RSPP
Costituisce il corso di specializzazione per la sola funzione di RSPP , e verte sulla prevenzione e protezione
dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale. di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
AGGIORNAMENTO
Quinquennale.
RLS:
D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 10
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
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Corso di formazione per i Dirigenti
MODULO 4
Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 11.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Addetti antincendio:
D.M. 10/03/1998 – Allegato IX
Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio
(durata 8 ore) Scuole con oltre 100 persone contemporaneamente presenti.
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
• principi sulla combustione e l'incendio;
• le sostanze estinguenti;
• triangolo della combustione;
• le principali cause di un incendio;
• rischi alle persone in caso di incendio;
• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
• le principali misure di protezione contro gli incendi;
• vie di esodo;
• procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
• procedure per l'evacuazione;
• rapporti con i vigili del fuoco;
• attrezzature e impianti di estinzione;
• sistemi di allarme;
• segnaletica di sicurezza;
• illuminazione di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
• esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato
(durata 16 ore) – Scuole con oltre 1000 persone contemporaneamente presenti
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
• principi sulla combustione;
• le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
• le sostanze estinguenti;
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i rischi alle persone e all'ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi;
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore)
• misure di protezione passiva;
• vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
• attrezzature e impianti di estinzione;
• sistemi di allarme;
• segnaletica di sicurezza;
• impianti elettrici di sicurezza;
• illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
• procedure da adottare quando si scopre un incendio;
• procedure da adottare in caso di allarme;
• modalità di evacuazione;
• modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
• collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
• esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
• presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature e impianti di spegnimento;
• presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute ecc.);
• esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Addetti primo soccorso: D.M. 388/03 Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le
aziende di gruppo B e C
Modulo A (4 ore)
Allertare il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.)
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria
di emergenza.
Riconoscere un'emergenza sanitaria
1) Scena dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelliprobabili
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),
b) stato di coscienza
c) ipotermia ed ipertemia.
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
b) respirazione artificiale
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c) massaggio cardiaco esterno
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock
b) edema polmonare acuto
c) crisi asmatica
d) dolore acuto stenocardico
e) reazioni allergiche
f) crisi convulsive
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Modulo B (4 ore)
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro.
1) Cenni di anatomia dello scheletro,
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica,
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni.
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne.
Modulo C (4 ore)
Acquisire capacità di intervento pratico
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso della sindrome respiratoria acuta.
AGGIORNAMENTO
Triennale.
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La formazione – requisiti dei formatori
In attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.), i criteri di seguito
individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa
vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del formatore-docente in
relazione ai corsi di formazione rivolti ai Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art.
98 del Decreto Legislativo n. 81/2008), agli RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche
figure. I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore-docente per le attività
di addestramento.
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri
sotto elencati:
Prerequisito
ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado
1° Criterio
Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della
docenza (v. infra per l’individuazione delle “aree tematiche” cui fare riferimento)
2° Criterio
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della
docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel
campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
•
•
•
•
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in
Comunicazione
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
3° Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle
specifiche della lettera b)
almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della
docenza
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o
• conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
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MODULO 4
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4° Criterio
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle
specifiche della lettera b) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area
tematica oggetto della docenza
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
5° Criterio
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti
specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in
Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
6° Criterio
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno
dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore
ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in
Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
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MODULO 4
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INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”
Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Ai fini della ricorrenza
dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra
individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa
2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008)
3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008)
4. Area relazioni/comunicazione
ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE
I criteri di qualificazione del formatore-docente entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di approvazione
del presente documento da parte della Commissione consultiva permanente.
Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare, dalla data di entrata in vigore del
presente documento, di possedere uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente
(fermo restando quanto previsto nel paragrafo “mantenimento della qualificazione”) con riferimento alla/e
area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore- docente abbia maturato il corrispondente requisito di
conoscenza/esperienza.
Con specifico riferimento al criterio n. 6, i preposti possono acquisire una qualificazione riferita alle sole aree
tematiche 2 e 3 e sempre per docenze nel solo ambito del proprio macro-settore ATECO.
La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla
base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale, o come
RSPP/ASPP/preposto, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del
committente.
In fase di prima applicazione, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente
non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già organizzati e calendarizzati alla data di entrata in
vigore del presente documento, purché l'attività formativa si concluda entro e non oltre dodici mesi dalla data
di avvio.
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio
successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale:
alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per
almeno 24 ore complessive;
inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Possono continuare a svolgere l’attività di formatore i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
documento, possano dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento ed
abbiano comunque una precedente esperienza di docenza di almeno 1 anno, nell’area tematica oggetto
della docenza pur non possedendo il prerequisito.
MONITORAGGIO
La Commissione consultiva permanente si riserva, entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente
documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua
efficacia.
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L'addestramento
L’ addestramento dei lavoratori, secondo la definizione del T.U. sulla sicurezza: “è il complesso di tutte quelle
attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto delle attrezzature, degli impianti, delle macchine,
delle sostanze, dei dispositivi, anche di protezione individuale, utilizzate nello svolgimento della propria
attività lavorativa” e sottolinea che la normativa sulla sicurezza contiene disposizioni puntuali
sull’addestramento dei lavoratori nel contesto dell’azienda.
Le mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi e per le quali è dunque necessario l’addestramento
sono individuate nel documento di valutazione dei rischi.
L’addestramento dei lavoratori è affidato ad un esperto che, sul luogo di lavoro, insegni praticamente ai
lavoratori l’utilizzo corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.
Per espressa previsione normativa, come indicato sulla diapositiva, l’addestramento dei lavoratori deve
avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, ovvero del trasferimento o cambiamento di
mansioni dei lavoratori, come pure nell’ipotesi di introduzione in azienda di nuove attrezzature, tecnologie,
sostanze e preparati pericolosi, nel pieno rispetto della puntuale disciplina dettata in materia.
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LAVORO DI GRUPPO E GESTIONE DEI CONFLITTI
COMUNICARE=TRASMETTERE
Il rapporto Preposto/altre Figure sensibili e Personale della Scuola non si fonda solo sulle
conoscenze specifiche …
… ma in particolare si basa sulla comunicazione.
L’azione intenzionale di trasmettere qualcosa a qualcuno presuppone di conoscere e
padroneggiare le tecniche della comunicazione (oltre ai contenuti).
Solo a questa condizione si sarà in grado di utilizzare al meglio le proprie competenze
specifiche.
La capacità del preposto e delle altre figure sensibili d’integrare le competenze
comunicative con quelle specifiche costituisce il fondamento dell’efficacia e
dell’autorevolezza della loro azione.
GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE
1. Non si può non comunicare
2. La comunicazione è un processo circolare
3. La comunicazione possiede livelli di CONTENUTO e di RELAZIONE
GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LA COMUNICAZIONE SONO:
•
•
•
•
La comunicazione verbale
La comunicazione non verbale
L’ascolto
La metacomunicazione
LIVELLI O PIANI DELLA COMUNICAZIONE (fonte: P. Watzlawich)
la comunicazione avviene secondo due piani o livelli:
• il piano dei contenuti
• il piano della relazione
CONTENUTI:
EMISFERO CEREBRALE SINISTRO (logico)
governa ciò che è analitico, razionale, verbale, culturale
PREVALGONO I LINGUAGGI
RELAZIONE.
EMISFERO CEREBRALE DESTRO (analogico)
governa le emozioni, il non verbale, le immagini, l'inconscio
PREVALGONO I METALINGUAGGI
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LA SINTESI DETERMINA CIO' CHE UNA PERSONA RECEPISCE E COMPRENDE DI
UNA COMUNICAZIONE O MESSAGGIO E NE CONDIZIONA I COMPORTAMENTI E LE
SCELTE
GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LA COMUNICAZIONE
la comunicazione verbale.
E = emittente
R = ricevente
M = messaggio
E
M
R
feedback
A) L'ASCOLTO ATTIVO
•
•
•
•
Ascoltare con empatia e senza pregiudizi
Non giudicare dalle apparenze o dalla reputazione
Impegnarsi per diventare migliori ascoltatori
Dedicare attenzione all’altro sforzandosi di comprendere bene e ammettere la sua
posizione anche se molto differente dalla propria
B) LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
Comprende:
1. I paralinguaggi (voce, volume, tono, modo
2. La prossemica (distanza tra E e R)
3. Il linguaggio del corpo (atteggiamento, mimica, gestualità
C) LA METACOMUNICAZIONE
Quando non usiamo più la comunicazione per comunicare ma per comunicare sulla
comunicazione, gli schemi concettuali che adoperiamo non fan parte della comunicazione
ma vertono su di essa.
Definiamo, quindi, metacomunicazione, la comunicazione sulla comunicazione.
L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE SI FONDA SU:
Capacità di comunicare in termini di possesso di conoscenze e competenze linguistiche
e culturali di base.
Abilità nel comunicare in termini di attitudine e abitudine ad esprimere un sapere
specifico in forma appropriata.
Competenze per comunicare in termini di padronanza di tecniche comunicative e
metacomunicative e di capacità di cogliere feedback verbali e non verbali.
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LA COMUNICAZIONE EFFICACE PRODUCE EFFETTI POSITIVI IN ORDINE A:
•
•
•
•
•
Clima psicologico nelle dinamiche sociali.
Comprensione dei messaggi.
Processi di apprendimento.
Livello di consapevolezza.
Motivazioni al compito.
STILI COMUNICATIVI
Si può affermare che esistono due principali modalità comunicazionali:
COMUNICAZIONE.
Assertiva:
Onesta
Diretta
Rispettosa dei diritti comunicazionali
Tutte le forme di comunicazione assertiva creano negli altri disponibilità all’ascolto, alla
comprensione del messaggio e favoriscono la relazione.
Non assertiva: (aggressiva, passiva)
Dominare, minacciare, imporre.
Sottomettersi, evitare, accettare
Tutte le forme di comunicazione non assertiva creano di fatto negli altri a livelli diversi un
disagio, conflitti e compromettono la relazione.
Se non risolti, disagi e conflitti producono l’escalation che distrugge la relazione in quanto
genera una storia negativa fatta di azioni e reazioni negative tendenti a divenire circolari.
Queste non sono più disagi e conflitti ma veri atti di attacco e difesa, di offesa e
prevaricazione.
ESEMPI DI STILI COMUNICATIVI
ASSERTIVO
NON ASSERTIVI
aggressivo
passivo
Valutiamo insieme se …
Non si deve …
Mi scusi, non volevo …
Io penso e credo che …
Non fare mai …
Non so se faccio, dico bene
…
È probabile che ..
Ricordati sempre …
Se mi permette, vorrei …
In che modo, perché?
Come ti permetti?
Mi dispiace …
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IN SINTESI I CRITERI UTILI PER UN’EFFICACE COMUNICAZIONE SI POSSONO COSÌ
SINTETIZZARE:
•
Essere consapevoli trasmettere qualcosa di utile qualcosa a qualcuno
•
Considerare i bisogni individuali e del gruppo
•
Motivare adeguatamente il personale
•
Comprendere le relazioni interpersonali
•
Porsi in relazione di tipo collaborativo
•
Utilizzare sempre i feed-back di processo
I RAPPORTI DIVENTANO UMANI QUANDO SONO REGOLATI DALL’ ETICA
CONTRARI ALL'ETICA SONO:
Lo sfruttamento
Inganno e falsità
Omissione di responsabilità
Manipolazione
Violenza fisica e
morale
Limitazione della libertà decisionale
Il sistema delle relazioni e della comunicazione per la gestione della sicurezza in ambito
scolastico
SICUREZZA A SCUOLA: LE RELAZIONI COME SISTEMA
I soggetti:
Interni
Esterni
RSPP
ASPP
Addetti antincendio
Addetti p.s.
RLS
RSU
Preposti
Lavoratori
Studenti
MIUR
EE. LL.
OO. SS.
ASS
VVF
INAIL
OSPITI
Datore di lavoro
Dirigente scolastico
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LE RELAZIONI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: UNO SGUARDO D’INSIEME
L’IMPORTANZA DI CORRETTE RELAZIONI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA:
VANTAGGI DI CORRETTE RELAZIONI:
• Favorire la consapevolezza del ruolo e la autonomia dei soggetti
• Migliorare la gestione della complessità attraverso “processi prevedibili”
• Favorire la possibilità dei sottoinsiemi di rendicontare
• Favorire sinergie e processi di integrazione
SVANTAGGI DI RELAZIONI INEFFICACI:
• Favorire un approccio burocratico alla sicurezza.
• Favorire l’insorgere di conflitti e veti
• Aumentare almeno inizialmente la complessità del sistema
• Favorire un depotenziamento del ruolo dirigenziale
• Richiedere per la loro gestione risorse e competenze
• Richiedere un minimo di autonomia per gli attori
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Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
LA COMUNICAZIONE INTERNA: definizione
La comunicazione interna è un complesso processo di comunicazione, utilizzata per la
diffusione di informazioni, compiti, dati, all’interno di un’organizzazione.
Esempi
•
•
•
trasmissione di contenuti: circolari, e-mail, segnaletica …
condivisione dei contenuti: riunioni, formazione, colloqui …
condivisione di comportamenti: valorizzare i comportamenti virtuosi, essere
d’esempio
COSTRUIRE UNA BUONA COMUNICAZIONE INTERNA: effetti
LA COMUNICAZIONE ESTERNA: gli strumenti
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MODULO 4
Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Le direttrici che seguono i messaggi possono essere individuabili in tre gruppi: top-down,
bottom-up e ‘‘a rete’’.
Tutte queste modalità sono accomunate dal fatto di essere bi-direzionali (considerando
quindi il ruolo attivo del destinatario delle informazioni).
Per processi bottom-up si intendono genericamente i processi alimentati dal basso (da
singoli dati), di tipo induttivo, che procedono dalla assimilazione e dalla analisi delle
informazioni, delle conoscenze verso la formulazione di significati, concettualizzazioni,
strutture, modelli.
Per processi top-down si intendono genericamente i processi alimentati dall’alto (da
concetti e modelli), di tipo deduttivo, che procedono attraverso l’applicazione di sistemi
concettuali, modelli strutturali, regole generali, fronti di aspettative, configurazioni di mondi
possibili.
NUOVI ASSUNTI – STRANIERI
Iniziative di sensibilizzazione:
• Predisporre materiali da distribuire ai neoassunti relativo all’organigramma della
sicurezza dell’Istituto, al piano di evacuazione, al piano di primo soccorso ….
• Predisporre del materiale da distribuire agli studenti stranieri, tradotto in diverse
lingue.
BIBLIOGRAFIA
P. Watzlawick, J. H. Beavin e D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana,
Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1971
M. Contini, Comunicazione e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1980
De Mauro T., Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Laterza, Roma - Bari
1982.
Anolli L., Fondamenti di psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2006
Pacori M., I Segreti della Comunicazione, DVE Editore, Milano 2007.
Lowen A. (1997), Il linguaggio del corpo, Feltrinelli, Milano.
T.Gordon: “Insegnanti efficaci”, Giunti Lisciani Editori
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MODULO 4
Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 47 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Persona eletta dai lavoratori o designata dai sindacati per rappresentare i lavoratori in
materia di salute e sicurezza nel lavoro
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
Collabora con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente per la attivazione del sistema aziendale della
prevenzione
Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
Accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni
Accede alla documentazione aziendale alla sicurezza
È consultato in materia di sicurezza del lavoro anche preventivamente
Fa proposte in tema di prevenzione
Partecipa alle riunioni periodiche per la sicurezza del lavoro
Approfondimento: Art.35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice
almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per
un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al
presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita
riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
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MODULO 4
Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza
E’ importante sottolineare che il D.Lgs. 81/08 non individua un numero minimo di lavoratori
per il quale è necessaria l’elezione del RLS e quindi anche un’azienda con un solo
lavoratore deve procedere all’elezione con tutti gli obblighi che ne conseguono.
La normativa prevede un automatismo per cui, in caso di mancata elezione o
designazione, l’RLS viene comunque individuato. Infatti se non provvedono I lavoratori
dell’azienda, la carica viene assegnata ad un soggetto esterno, l’RLST (territoriale) che ha
le stesse prerogative di accesso e consultazione del RLS interno e la cui attività è
finanziata da un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, costituito presso l’Inail,
che opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda
o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno,
di pari livello, come indicato nell’art.52 del D.Lgs. 81/08.
Le indicazioni specifiche sul RLST si trovano nell’art.48. che viene di seguito riportato nel
seguente approfondimento insieme all’art. 49 che invece istituisce la figura del RLS di sito
produttivo, individuata all’interno di alcuni contesti produttivi nei quali la simultanea
presenza di più aziende comporta rischi particolari.
Approfondimento:
Art. 48. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma
3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui
all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o
unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono
individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, 50 della salute e delle politiche
sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non é stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52.
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Accordo Stato Regioni 21/12/11 – 25/07/12
Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di
adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le
aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o
di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso
individuati dagli accordi di cui al comma Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo
paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo,
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica
all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente
competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle
aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza
territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e
i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo
di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione,
e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è
incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
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