2011 - 2012 PARLAMENTO EUROPEO TESTI APPROVATI PARTE I nella seduta di mercoledì 11 maggio 2011 P7_TA-PROV(2011)05-11 IT EDIZIONE PROVVISORIA Unita nella diversità PE 463.396 IT INDICE TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I (A7-0095/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (COM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD)).................................... 1 P7_TA-PROV(2011)0209 Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ***I (A7-0089/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (COM(2010)0507 – C70287/2010 – 2010/0260(COD)) .................................................................................................... 8 P7_TA-PROV(2011)0210 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ***I (A7-0093/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD)) ............................................................................................ 25 P7_TA-PROV(2011)0211 Trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I (A7-0098/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD)) ....................................................................................................................... 63 P7_TA-PROV(2011)0212 Comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I (A7-0090/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0717 – C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))................................ 127 PE 463.396\ I IT P7_TA-PROV(2011)0213 Frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I (A7-0092/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))... 151 P7_TA-PROV(2011)0214 Posto di guida, sportelli e finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I (A7-0096/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0746 – C7-0428/2010 – 2010/0358(COD))...... 173 P7_TA-PROV(2011)0215 Dispositivi di protezione, installati posteriormente, dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I (A7-0101/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD)) ..................................................................................................................... 189 P7_TA-PROV(2011)0216 Accisa applicata al tabacco lavorato * (A7-0100/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta emendata di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) (COM(2010)0641 – C7-0403/2010 – 2007/0206(CNS))...................................................................................................................... 241 P7_TA-PROV(2011)0217 Valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione * (A7-0102/2011 - Relatore: Sajjad Karim) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (COM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 2010/0338(NLE))........................................................................................... 242 II /PE 463.396 IT P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (COM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0506), – visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7– 0285/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 20101, – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0095/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34. GU L 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 1 IT P7_TC1-COD(2010)0259 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare3 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. (3) Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno. (4) L'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori. (5) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità5, non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite. 1 2 3 4 5 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21. Cfr. allegato I, parte A. GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. 2 /PE 463.396 IT (6) A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. L'Unione è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale. (7) È pertanto opportuno prevedere le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite. (8) L'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti ed operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli. (9) Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l'acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l'indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia per questi prodotti l'indicazione della partita deve figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple. (10) La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non deve pertanto applicarsi a prodotti presentati alla rinfusa o a prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo. (11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, spetta all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente. (12) Tuttavia per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è essenziale che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale. (13) Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso. (14) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. 2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche. Articolo 2 1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come prevista dall'articolo 1, paragrafo 1. PE 463.396\ 3 IT 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono: i) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio, ii) avviati verso organizzazioni di produttori, o iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata; c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2; d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L'indicazione che consente di identificare la partita deve figurare sulle confezioni multiple. Articolo 3 La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno dell'Unione. Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura. Articolo 4 Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che ad esso si accompagna. Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Articolo 5 Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell'etichettatura, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese. Articolo 6 4 /PE 463.396 IT La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell’Unione. La Commissione pubblica ed aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione. Articolo 7 La direttiva 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II. Articolo 8 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente PE 463.396\ 5 IT ALLEGATO I Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 7) Direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21) Direttiva 91/238/CEE del Consiglio (GU L 107 del 27.4.1991, pag. 50) Direttiva 92/11/CEE del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32) Parte B Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 7) 89/396/CEE Direttiva Termine di attuazione 20 giugno 1990* 91/238/CEE __ 92/11/CEE __ ______________________ * Ai sensi dell’articolo 7, primo comma della direttiva 89/396/CEE, come modificata dalla direttiva 92/11/CEE: "Gli Stati Membri, dove necessario, modificano le proprie leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative in modo da: – consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 20 giugno 1990, – vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.". 6 /PE 463.396 IT ALLEGATO II Tavola di Concordanza Direttiva 89/396/CEE Presente direttiva Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, paragrafi 1 e 2 Articolo 2, paragrafi 1 e 2 Articolo 2, paragrafo 3 __ Articoli da 3 a 6 Articoli da 3 a 6 Articolo 7 __ __ Articolo 7 __ Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9 __ Allegato I __ Allegato II PE 463.396\ 7 IT P7_TA-PROV(2011)0209 Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (COM(2010)0507 – C70287/2010 – 2010/0260(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0507), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0287/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 20101 – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0089/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 54 del 19.2.2011 pag. 31. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. 8 /PE 463.396 IT P7_TC1-COD(2010)0260 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura3 ha subito diverse e sostanziali modificazioni4. É opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva. (2) Le unità di misura sono indispensabili per qualsiasi strumento di misura per esprimere una misurazione effettuata e fornire l'indicazione di grandezza; le unità di misura sono impiegate nella maggior parte dei settori delle attività umane. Nell'utilizzarle, è necessario assicurare la maggior chiarezza possibile. È quindi necessario disciplinare il loro impiego all'interno dell'Unione nel circuito economico, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nelle operazioni di carattere amministrativo. (3) Le unità di misura sono oggetto di risoluzioni internazionali prese nell'ambito della conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) istituita dalla convenzione del metro, firmata a Parigi in data 20 maggio 1875, cui aderiscono tutti gli Stati membri; queste risoluzioni hanno creato il «sistema internazionale di unità di misura» (SI). (4) Nel settore dei trasporti internazionali, esistono convenzioni o accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri; queste convenzioni o accordi devono essere rispettati. (5) Determinate esenzioni ancora applicate al Regno Unito ed Irlanda nel caso delle unità di misura, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se 1 2 3 4 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 31. Posizione del Parlamento europeo dell'11maggio 2011. GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Cfr. allegato II, parte A. PE 463.396\ 9 IT mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e non è perciò necessario porvi fine. (6) Taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità di misura legali stabilite dalla presente direttiva; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l'apposizione di indicazioni supplementari. Si dovrebbe pertanto continuare ad autorizzare l'impiego di indicazioni supplementari in unità di misura non legali. (7) Tali indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale. (8) Tuttavia, l'applicazione sistematica dell'impiego di indicazioni aggiuntive a tutti gli strumenti di misura e, tra l'altro, agli strumenti medici, non è necessariamente auspicabile. Gli Stati membri devono quindi poter esigere che, sul proprio territorio, gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in una sola unità di misura legale. (9) La presente direttiva non pregiudica la fabbricazione continua di prodotti immessi in commercio prima della data di applicazione della direttiva 80/181/CEE; essa riguarda tuttavia l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti e di attrezzature che recano indicazioni di grandezza in unità di misura che non sono più unità di misura legali, e che sono necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti, attrezzature e strumenti di misura già immessi in commercio. È quindi necessario che gli Stati membri autorizzino l'immissione in commercio e l'impiego, anche quando non recano indicazioni di grandezza in unità di misura che non sono più legali, di questi prodotti e di queste attrezzature di complemento o di sostituzione al fine di permettere l'impiego continuo di prodotti, attrezzature o strumenti già immessi in commercio. (10) La presente direttiva propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l’evoluzione del mercato in relazione alla presente direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l’eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli. (11) È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l’accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità SI. (12) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B, 10 /PE 463.396 IT HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le unità di misura legali ai sensi della presente direttiva, che devono essere utilizzate per esprimere grandezze, sono: a) quelle che figurano all'allegato I, capo I; b) quelle che figurano all'allegato I, capo II, soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973. Articolo 2 1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura. 2. La presente direttiva non pregiudica l'impiego nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario di unità di misura diverse da quelle rese obbligatorie dalla presente direttiva ma che sono contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri. Articolo 3 1. Ai sensi della presente direttiva si ha un'indicazione aggiuntiva qualora un'indicazione espressa con un'unità di misura di cui all'allegato I, capo I, è accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità di misura che non figurano in detto capo. 2. L'impiego delle indicazioni aggiuntive è autorizzato. Tuttavia gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale. 3. L'indicazione espressa con l'unità di misura che figura all'allegato I, capo I, deve prevalere. Le indicazioni espresse con delle unità di misura che non figurano in detto capo devono essere espresse in particolare in caratteri di dimensioni al massimo pari a quelle dei caratteri della corrispondente indicazione in unità di misura che figurano all'allegato I, capo I. Articolo 4 L'impiego di unità di misura che non sono legali o hanno cessato di esserlo è autorizzato a) per i prodotti e le attrezzature già immessi in commercio e/o in servizio al 20 dicembre 1979; b) per i pezzi e le parti di prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti e di attrezzature di cui alla lettera a). Per i dispositivi di indicazione degli strumenti di misura può essere tuttavia prescritto l'impiego di unità di misura legali. PE 463.396\ 11 IT Articolo 5 Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, sono esaminate più in dettaglio e, se del caso, sono adottate le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico1. Articolo 6 La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2019, una relazione corredata, se del caso, di adeguate proposte. Articolo 7 Gli Stati membri provvedano a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 8 La direttiva 80/181/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III. Articolo 9 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 1 GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7. 12 /PE 463.396 IT ALLEGATO I CAPO I UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a) 1. UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI 1.1. Unità SI di base Unità Grandezza Nome Simbolo Lunghezza metro m Massa chilogrammo kg Tempo secondo s Intensità di corrente elettrica ampère A Temperatura termodinamica Kelvin K Quantità di materia mole mol Intensità luminosa candela cd Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti: Unità di lunghezza Il metro è la lunghezza del tragitto percorso nel vuoto dalla luce in 1/299 792 458 di secondo (17a CGPM – 1983 – Ris. 1). Unità di massa Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo. (3a CGMP – 1901 – pag. 70 del resoconto). Unità di tempo Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133. (13a CGMP – 1967 – ris. 1). PE 463.396\ 13 IT Unità di intensità di corrente elettrica L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2 × 10−7 newton su ogni metro di lunghezza. (Comitato internazionale dei pesi e delle misure (CIPM) – 1946 – ris. 2, approvata dalla 9a CGPM – 1948). Unità di temperatura termodinamica Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2H per mole di 1H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18 O per mole di 16O. (13a CGPM – 1967 – ris. 4 e 23 a CGPM – 2007 – ris. 10). Unità di quantità di materia La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12. Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle. (14a CGMP – 1971 – ris. 3). Unità di intensità luminosa La candela è l'intensità luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette un irraggiamento monocromatico di frequenza 540 × 1012 hertz e la cui intensità energetica in tale direzione è 1/683 watt per steradiante. (16a CGPM – 1979 – ris. 3). 14 /PE 463.396 IT 1.1.1. Nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius Grandezza Unità Nome Temperatura Celsius Simbolo Grado Celsius °C La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0, con T0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin". 1.2. Unità derivate SI 1.2.1. Regola generale per le unità derivate SI Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base sono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1. 1.2.2. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali Grandezza Unità Nome Simbolo Espressione in altre unità SI in unità SI di base Angolo piano radiante rad m · m–1 Angolo solido steradiante sr m2 · m–2 Frequenza hertz Hz s–1 Forza newton N m · kg · s–2 Pressione e tensione pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2 Energia, lavoro, quantità di calore joule J N·m m2 · kg · s–2 Potenza(1), flusso energetico watt W J · s–1 m2 · kg · s–3 Quantità di elettricità, carica elettrica coulomb C Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice volt V s·A W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1 PE 463.396\ 15 IT Resistenza elettrica ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2 Conduttanza siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2 Capacità elettrica farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2 Flusso d’induzione magnetica weber Wb V·s m2 · kg · s–2 · A–1 Induzione magnetica tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1 Induttanza henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2 Flusso luminoso lumen lm cd · sr cd Illuminamento lux lx lm · m–2 m–2 · cd Attività (riferita a un radionuclide) becquerel Bq s–1 Dose assorbita, energia gray comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita Gy J · kg–1 m2 · s–2 Dose equivalente sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2 Attività catalitica katal kat (1) mol · s–1 Nomi speciali dell’unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM. Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capo I. In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s. 1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali 16 /PE 463.396 IT Fattore Prefisso Simbolo 1024 Yota Y 1021 Zeta Z 1018 Exa E 1015 Peta P 1012 Tera T 109 Giga G 106 Mega M 103 Chilo k 102 Etto h 101 Deca da 10–1 Deci d 10–2 Centi c 10–3 Milli m 10–6 Micro µ 10–9 Nano n 10–12 Pico p 10–15 Femto f 10–18 Atto a 10–21 Zepto z 10–24 Yocto y I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa sono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g". Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi. Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra. PE 463.396\ 17 IT 1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI Unità Grandezza Nome Relazione Volume Litro l o L1 1 l = 1 dm3 = 10−3 m3 Massa Tonnellata T 1 t = 1 Mg = 103 kg Pressione e tensione Bar Bar2 1 bar = 105 Pa 1 Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli "l" e "L" (16a CGPM, 1979 – ris. 5). Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure (BIPM), è compresa tra le unità ammesse temporaneamente. 2 Avvertenza: 2. Simbolo I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI Dl QUESTE Grandezza Unità Nome Angolo piano Simbolo Angolo giro (*)1 a Grado centesimale (*) Relazione 1 angolo giro = 2 π rad gon (*) 1 gon = π/200 rad Grado sessagesimale ° 1° = π/180 rad Minuto d'angolo ′ 1′ = π/10 800 rad Secondo d'angolo ″ 1″ = π/648 000 rad Minuto min 1min = 60 s Ora h 1 h = 3 600 s Giorno d 1 d = 86 400 s Oppure gon (*) Tempo 1 a (*) Il segno dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso. Non esiste un simbolo internazionale: Avvertenza: 18 /PE 463.396 IT I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon". 3. UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE Grandezza Unità Denominazione Simbolo Definizione Energia elettronvolt eV L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 V Massa unità di massa atomica unificata u L'unità di massa atomica unificata è eguale ad 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C. Nota: Unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3. PE 463.396\ 19 IT 4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI Grandezza Unità Nome Simbolo Valore Vergenza dei sistemi ottici diottria (*) 1 diottria = 1 m−1 Massa delle pietre preziose carato metrico 1 carato metrico = 2 · 10−4kg Area delle superfici agrarie e dei fondi ara a 1 a = 102 m2 Massa lineica delle fibre tessili e dei filati tex (*) tex (*) 1 tex = 10−6kg · m−1 Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici millimetro di mercurio mm Hg (*) 1 mm Hg = 133,322 Pa Sezione efficace barn b 1 b = 10-28 m2 Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102a è nondimeno denominato "ettaro". 5. UNITÀ COMPOSTE Combinando le unità di cui al capo I si costituiscono unità composte. 20 /PE 463.396 IT CAPO II UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 1, LETTERA b), AUTORIZZATE UNICAMENTE PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI Unità Ambito di applicazione Nome Cartelli stradali e misurazione di distanze e velocità Valore approssimato Simbolo mile 1 mile = 1 609 m mile yard 1 yd = 0,9144 m yd foot 1 ft = 0,3048 m ft inch 1 in = 2,54 × 10−2m in Birra e sidro alla spina; latte in recipienti a rendere pint 1 pt = 0,5683 × 10−3m3 pt Transazioni in metalli preziosi troy ounce 1 oz tr = 31,10 × 10−3 kg oz tr Le unità di cui al presente capo possono essere combinate tra loro o con quelle del capo I per costituire unità composte. PE 463.396\ 21 IT ALLEGATO II Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 8) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40) Direttiva 85/1/CEE del Consiglio (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 11) Direttiva 89/617/CEE del Consiglio (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28) Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17) Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10) Parte B Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all’articolo 8) Direttiva Data di applicazione 80/181/CEE 30 giugno 1981 1° ottobre 1981 85/1/CEE 1° luglio 1985 __ 89/617/CEE 30 novembre 1991 __ 1999/103/CE 8 febbraio 2001 __ 2009/3/CE 31 dicembre 2009 1° gennaio 2010 22 /PE 463.396 IT Termine di recepimento ALLEGATO III Tavola di concordanza Direttiva 80/181/CEE Presente direttiva Articolo 1, lettere a) e b) Articolo 1, lettere a) e b) Articolo 1, lettere c) e d) __ Articolo 2, lettera a) Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, lettera b) Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 2, primo comma Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4, primo comma, frase introduttiva Articolo 4, primo comma, frase introduttiva Articolo 4, primo comma, primo trattino Articolo 4, primo comma, lettera a) Articolo 4, primo comma, secondo trattino Articolo 4, primo comma, lettera b) Articolo 4, secondo comma Articolo 4, secondo comma Articolo 5 __ Articolo 6 __ Articolo 6 bis Articolo 5 Articolo 6 ter Articolo 6 Articolo 7, lettera a) __ Articolo 7, lettera b) Articolo 7 __ Articolo 8 __ Articolo 9 Articolo 8 Articolo 10 Allegato, capo I, punti da 1 a 1.2 Allegato I, capo I, punti da 1 a 1.2 . Allegato, capo I, punto 1.2.2. Allegato I, capo I, punto 1.2.1. PE 463.396\ 23 IT Allegato, capo I, punto 1.2.3. Allegato I, capo I, punto 1.2.2. Allegato, capo I, punti da 1.3. a 5 Allegato I, capo I, punti da 1.3 a 5 Allegato, capo II Allegato I, capo II Allegato, capi III e IV __ __ Allegato II __ Allegato III 24 /PE 463.396 IT P7_TA-PROV(2011)0210 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (COM(2010)0508 – C70288/2010 – 2010/0261(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0508), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0288/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 20101, – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0093/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 32. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 25 IT P7_TC1-COD(2010)0261 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore3 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari adottate del sistema di omologazione CE prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)5 e stabilisce delle prescrizioni tecniche concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni stabilite nella direttiva 2007/46/CE attinenti sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano alla presente direttiva. (3) È opportuno tenere conto dei requisiti tecnici istituiti dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) nelle proprie normative corrispondenti allegate all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite 1 2 3 4 5 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 32. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16. Cfr. allegato IV, parte A. GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. 26 /PE 463.396 IT sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”)1. (4) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato IV, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili. Articolo 2 1. Se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento: a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; b) rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione o utilizzo dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento. 2. Se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri: a) non possono rilasciare l'omologazione CE; e b) devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento. 3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle versioni della direttiva 70/157/CEE precedenti la versione risultante dalle modifiche introdotte dalla direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE2, purché tali dispositivi: a) siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione; e b) siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli. 1 2 Pubblicato quale allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78). GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41. PE 463.396\ 27 IT Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un elemento di dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico: a) se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico: b) se l'elemento di siffatto dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica a norma dell' articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II della presente direttiva. Articolo 4 1. Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un elemento di un dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso o il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 3 della presente direttiva, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione. 2. Gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro o il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della presente direttiva. Articolo 5 Le modifiche che sono necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II e III, eccetto quelle dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, sono adottate a norma della procedura riferita all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE. Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva. Articolo 7 La direttiva 70/157/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V. Articolo 8 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 9 28 /PE 463.396 IT Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente PE 463.396\ 29 IT Elenco degli allegati ALLEGATO I: Disposizioni per l’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro Appendice 1: Scheda informativa Appendice 2: Modello di scheda di omologazione CE Addendum alla scheda di omologazione CE ALLEGATO II: Disposizioni amministrative relative per l’omologazione CE di dispositivi di scarico in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione) Appendice 1: Scheda informativa Appendice 2: Modello di scheda di omologazione CE Addendum alla scheda di omologazione CE Appendice 3: Esempio di marchio di omologazione CE ALLEGATO III: Prescrizioni tecniche ALLEGATO IV: Parte A: Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive Parte B: Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale ALLEGATO V: 30 /PE 463.396 IT Tavola di concordanza ALLEGATO I DISPOSIZIONI PER L’OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO 1.1. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo. 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 1.3. Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 1.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare. 2. LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO 2.1. Valori limite Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti: Valori limite espressi Categorie di veicoli in dB(A) 2.1.1. Veicoli per il trasporto di persone con non oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente. 2.1.2. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e: 74 2.1.2.1. con motore di potenza inferiore a 150 kW, 78 2.1.2.2. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW. 80 2.1.3. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci: 2.1.3.1. con massa massima autorizzata non superiore a 2 t, 76 PE 463.396\ 31 IT 2.1.3.2. con massa massima autorizzata superiore a 2 t, ma non superiore a 3,5 t. 2.1.4. 77 Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t: 2.1.4.1. con motore di potenza inferiore a 75 kW, 77 2.1.4.2. con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW, 78 2.1.4.3. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW. 80 Tuttavia: 2.2. – per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3, che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), – per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW, – per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a 61 km/h. Interpretazione dei risultati 2.2.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A). 2.2.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A). 2.2.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB(A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti. 3. ISCRIZIONI 3.1. Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue: 3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi; 32 /PE 463.396 IT 3.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante. 3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo. 4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO 4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE. 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2. 4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 5. 5.1. 6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE. 6.2. Disposizioni particolari: 6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 2007/46/CE sono quelle specificate nell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 51 di cui all'allegato III della presente direttiva; 6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 2007/46/CE vengono eseguite di norma a cadenza biennale. PE 463.396\ 33 IT Appendice 1 Scheda informativa n. […] ai sensi dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE del Consiglio1 relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva [.../…/…]) Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. Considerazioni generali 0.1. Marca (ragione sociale): 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): 0.3.1. Posizione della marcatura: 0.4. Categoria del veicolo (c): 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): 1.6. Posizione e disposizione del motore: 2. Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni) 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: 2.4.1. Per telai non carrozzati: 2.4.1.1. Lunghezza (j): 2.4.1.2. Larghezza (k): 2.4.2. Per telaio carrozzato 1 I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 2007/46/CE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse. 34 /PE 463.396 IT 2.4.2.1. Lunghezza (j): 2.4.2.2. Larghezza (k): 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria con equipaggiamento standard (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima): 3. Motopropulsore (q) 3.1. Costruttore: 3.1.1. Codice motore costruttore: (come contrassegnato sul motore, o altri mezzi di identificazione) 3.2. Motore a combustione interna 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi1 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: 3.2.1.2.3. Ordine di accensione: 3.2.1.3. Cilindrata (s): … cm3 3.2.1.8. Potenza netta massima (t): … kW a … giri/min-1 (dichiarata dal costruttore) 3.2.4. Alimentazione del carburante 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no1 3.2.4.1.2. Tipo/i: 3.2.4.1.3. Numero: 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no1 3.2.4.2.2. turbolenza1 Principio 3.2.4.2.4. Regolatore 3.2.4.2.4.1. Tipo: di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a 3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: … min–1 3.2.4.3. 1 Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no1 Cancellare la dicitura inutile. PE 463.396\ 35 IT 3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di singolo/multiplo1/iniezione diretta/altro specificare1 3.2.8. Sistema di aspirazione 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni; oppure 3.2.8.4.2.1. Marca/marche: 3.2.8.4.2.2. Tipo/i: 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni; oppure 3.2.8.4.3.1. Marca/marche: 3.2.8.4.3.2. Tipo/i: 3.2.9. Sistema di scarico 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: 3.2.9.4. Silenziatore(i) di scarico: aspirazione a punto (silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore): 3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico: 3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no1 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: 3.3. Motore elettrico 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): 3.3.1.1. Massima potenza oraria: … kW 3.3.1.2. Tensione di esercizio: … V 3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori): 4. Trasmissione (v) 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 4.6. Marcia 1 Cancellare la dicitura inutile. 36 /PE 463.396 IT Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) Attrezzo Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) Rapporti totali di trasmissione Massimo per cambio continuo(*) 1 2 3 … Minimo per cambio continuo (*) Retromarcia (*) Trasmissione variabile continua. 4.7. Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w): 6. Sospensioni 6.6. Pneumatici e ruote 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento: 6.6.2.1. asse 1: 6.6.2.2. asse 2: 6.6.2.3. asse 3: 6.6.2.4. asse 4: ecc. 9. Carrozzeria (non applicabile ai veicoli della categoria M1) 9.1. Tipo di carrozzeria: 9.2. Materiali utilizzati e metodo di costruzione 12. Varie 12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): PE 463.396\ 37 IT Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada: 1.3. Numero di assi e di ruote: 2.4.1. Per telai non carrozzati: 2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): … gradi 2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): … gradi 2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE) 2.4.1.6.1. Tra gli assi: 2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: 2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: 2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): … gradi 2.4.2. Per telaio carrozzato 2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): … gradi 2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): … gradi 2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE) 2.4.2.6.1. Tra gli assi: 2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: 2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: 2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): … gradi 2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio): … % 4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale1 Data e numero della pratica 1 Cancellare la dicitura inutile. 38 /PE 463.396 IT Appendice 2 MODELLO CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE (Formato massimo A4 (210 × 297 mm)) Timbro dell'a mmini strazio ne Comunicazione concernente: – l'omologazione1 – la proroga dell'omologazione1 – il rifiuto dell'omologazione1 – la revoca dell'omologazione1 di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica1 con riferimento alla direttiva […/…/CEE], modificata da ultimo dalla direttiva […/…/CE]. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: SEZIONE I 0.1. Marca (ragione sociale): 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica1 2 0.3.1. Posizione della macchina: 0.4. Categoria del veicolo3: 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante 1 2 3 Cancellare la dicitura inutile. Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??). Definita nell'allegato II, sezione A della direttiva 2007/46/CE. PE 463.396\ 39 IT 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: SEZIONE II 1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. 40 /PE 463.396 IT Addendum alla scheda di omologazione CE n. […] concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva [.../…/…] 1. Informazioni supplementari: 1.1. Se del caso, elenco dei veicoli contemplati dal punto 3.1.2.3.2.3 dell'allegato III del regolamento UN/ECE n. 51: 1.2. Motore 1.2.1. Costruttore: 1.2.2. Tipo 1.2.3. Modello: 1.2.4. Potenza massima netta … kW a … giri/min–1 1.3. Trasmissione: Cambio automatico/non automatico1 1.3.1. Numero di marce: 1.4. Apparecchiatura 1.4.1. Silenziatore di scarico 1.4.1.1. Costruttore: 1.4.1.2. Modello: 1.4.1.3. Tipo: … secondo disegno n. … 1.4.2. Silenziatore di aspirazione 1.4.2.1. Costruttore: 1.4.2.2. Modello: 1.4.2.3. Tipo: … secondo disegno n. … 1.5. Dimensione pneumatici: 1.5.1. Descrizione del tipo di pneumatici usato per la prova di omologazione: 1.6. Misurazioni 1.6.1. Livello sonoro del veicolo in movimento: 1 Cancellare la dicitura inutile. PE 463.396\ 41 IT Risultati di misurazione Sinistra dB(A)1 Destra dB(A)1 Posizione della leva del cambio Prima misurazione Seconda misurazione Terza misurazione Quarta misurazione Risultato della prova: … dB(A)/E2 (1) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I. (2) «E» indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva. 1.6.2. Livello sonoro del veicolo fermo: Risultati di misurazione dB(A) Motore Prima misurazione Seconda misurazione Terza misurazione Risultato della prova: … dB(A)1 (1) «E» indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva. 42 /PE 463.396 IT 1.6.3. Livello sonoro del rumore dovuto all’aria compressa: Risultati di misurazione Sinistra 1 dB(A) Sinistra 1 dB(A) Prima misurazione Seconda misurazione Terza misurazione Quarta misurazione Risultato della prova: … dB(A) (1) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I. 5. Eventuali osservazioni: PE 463.396\ 43 IT ALLEGATO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE PER L’OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI DI SCARICO IN QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE) 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE 1.1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica. 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 1.3. Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare: 1.3.1. due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CE, 1.3.2. un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CE, 1.3.3. un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato 7 del regolamento n. 51 dell'UN/ECE di cui all'allegato III della presente direttiva, 1.3.4. un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti. 2. ISCRIZIONI 2.4.1. Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue: 2.4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi, 2.4.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante. 2.4.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo. 3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE. 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2. 3.3. A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE; la sezione 3 del numero di 44 /PE 463.396 IT omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso. 4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE 4.1. Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE. 4.2. Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: «1» per la Germania, «2» per la Francia, «3» per l'Italia, «4» per i Paesi Bassi, «5» per la Svezia, «6» per il Belgio, «7» per l'Ungheria, «8» per la Repubblica ceca, «9» per la Spagna, «11» per il Regno Unito, «12» per l’Austria, «13» per il Lussemburgo, «17» per la Finlandia, «18» per la Danimarca, «19» per la Romania, «20» per la Polonia, «21» per il Portogallo, «23» per la Grecia, «24» per l'Irlanda, «26» per la Slovenia, PE 463.396\ 45 IT «27» per la Slovacchia, «29» per l'Estonia, «32» per la Lettonia, «34» per la Bulgaria, «36» per la Lituania, «49» per Cipro, «50» per Malta. Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00. Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la direttiva 2007/34/CE il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE. 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo. 4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 3. 5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articoli 13, 14, 15 16 e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE. 6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE. 6.2. Disposizioni particolari: 6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 2007/46/CE sono quelle prescritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59 di cui all'allegato III della presente direttiva; 6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 2007/46/CE vengono eseguite di norma a cadenza biennale. 46 /PE 463.396 IT Appendice 1 Scheda informativa n. […] relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva [.../…/…]) Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. Considerazioni generali 0.1. Marca (ragione sociale): 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante: 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato) 1.1. Marca (ragione sociale): 1.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: 1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: 1.4. Categoria di veicolo: 1.5. Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro: 1.6. Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva): 2. Descrizione del dispositivo 2.1. Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio: 2.2. Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE: PE 463.396\ 47 IT Data e numero della pratica 48 /PE 463.396 IT Appendice 2 MODELLO SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE (Formato massimo A4 (210 x 297 mm)) Timbro dell'amm inistrazi one Comunicazione concernente: – l'omologazione1 – la proroga dell'omologazione1 – il rifiuto dell'omologazione1 – la revoca dell'omologazione1 di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica1 rispetto alla direttiva […/…/CEE], modificata da ultimo dalla direttiva […/…/CE]. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: SEZIONE I 0.1. Marca (ragione sociale): 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche1 2: 0.3.1. Posizione della macchina: 0.4. Categoria del veicolo3: 0.5. Nome e indirizzo del fabbricante 1 2 3 Cancellare la dicitura inutile. Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??). Definita nell'allegato II sezione A della direttiva 2007/46/CE. PE 463.396\ 49 IT 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: SEZIONE II 1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. 50 /PE 463.396 IT Addendum alla scheda di omologazione CE n. […] concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva [.../…/…] 1. Informazioni supplementari 1.1. Composizione dell'entità tecnica; 1.2. Marchio di fabbrica o commerciale del(i) tipo(i) di veicolo(i) a motore sui quali deve essere installato il silenziatore1 1.3. Tipo(i) di veicolo e corrispondente(i) numero(i) di omologazione CE: 1.4. Motore 1.4.1. Tipo (accensione comandata, diesel): 1.4.2. Cicli: due tempi, quattro tempi 1.4.3. Cilindrata totale: 1.4.4. Potenza massima netta del motore … kW a … giri/min–1 1.5. Numero di rapporti di trasmissione: 1.6. Rapporti di trasmissione: 1.7. Rapporto/i asse motore: 1.8. Valori del livello sonoro: veicolo in movimento: … dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a … km/h veicolo fermo: … dB(A), a … min–1 1.9. Valore della contropressione: 1.10. Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio: 2. Eventuali osservazioni: 1 Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo. PE 463.396\ 51 IT Appendice 3 Esempio di marchio di omologazione CE Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e 9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148. Le figure sono puramente indicative. 52 /PE 463.396 IT ALLEGATO III PRESCRIZIONI TECNICHE 1. 2. 1 2 Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui: a) ai punti 2, 6.1, 6.2.1 e 6.3 e agli allegati da 3 a 10 del regolamento UN/ECE n. 511; b) ai punti 2 e 6 e agli allegati da 3 a 5 del regolamento UN/ECE n. 592. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue: a) per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1 dell’allegato I della presente direttiva, ma senza conducente; b) per «modulo di comunicazione» si intende la «scheda di omologazione» (appendice 2 degli allegati I e II); c) per «parti contraenti dei rispettivi regolamenti» si intende «Stati membri»; d) per «regolamento n. 51» e «regolamento n. 59» si intende la «direttiva […/…/…]»; e) la nota 1 del punto 2.2.6 va intesa come segue: «Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 2007/46/CE». GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68. GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43. PE 463.396\ 53 IT ALLEGATO IV Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 7) Direttiva 70/157/CEE del Consiglio (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16) Punto X.3 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1972 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14) Direttiva 73/350/CEE della Commissione (GU L 321 del 22.11.1973, pag. 33) Direttiva 77/212/CEE del Consiglio (GU L 66 del 12.3.1977, pag. 33) Direttiva 81/334/CEE del Consiglio (GU L 131 del 18.5.1981, pag. 6) Direttiva 84/372/CEE della Commissione (GU L 196 del 26.7.1984, pag. 47) Direttiva 84/424/CEE del Consiglio (GU L 238 del 6.9.1984, pag. 31) Punto IX.A.4 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23) Direttiva 87/354/CEE del Consiglio (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43) limitatamente al punto 1 dell’allegato Direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43) limitatamente al primo trattino dell’articolo 1 e all'allegato I Direttiva 92/97/CEE del Consiglio (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1) Punto XI.C.I.2 dell’allegato I dell’atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21) 54 /PE 463.396 IT Direttiva 96/20/CE della Commissione (GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23) Direttiva 1999/101/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41) Punto 1.A.2 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) Direttiva 2007/34/CE della Commissione (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49) limitatamente al punto (A)(2) dell’allegato Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 7) Direttiva Termine di recepimento Termine di applicazione 70/157/CEE 10 agosto 1971 - 73/350/CEE 28 febbraio 1974(1) - 77/212/CEE 1° aprile 1977(2) - 81/334/CEE 1° gennaio 1982(3) - 84/372/CEE 30 settembre 1984(4) - 84/424/CEE 31 dicembre 1984(5) - 87/354/CEE 31 dicembre 1987 - 89/491/CEE 1° gennaio 1990 - 92/97/CEE 30 giugno 1993(6) - 96/20/CE 30 settembre 1996(7) - 1999/101/CE 31 marzo 2000(8) 1° aprile 2000 2006/96/CE 31 dicembre 2006 - 2007/34/CE 5 luglio 2008 6 luglio 2008 ______________________ (1) In conformità con l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 73/350/CEE: PE 463.396\ 55 IT «1. A decorrere dal 1° marzo 1974 gli Stati membri non possono per ragioni concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento: – rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/156/CEE), o l'omologazione di portata nazionale, oppure – vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1974 gli Stati membri – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/156/CEE) per un tipo di veicolo il cui livello sonoro e il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva, – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1° ottobre 1975 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.» (2) In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 77/212/CEE: «1. A decorrere dal 1° aprile 1977, gli Stati membri non possono, per ragioni concernenti il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento: – rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all' articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata dall'atto di adesione, o l'omologazione di portata nazionale, – vietare la prima messa in collaborazione dei veicoli, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva, 2. A decorrere dal 1° aprile 1980, gli Stati membri: – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi al prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva, 56 /PE 463.396 IT – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi al prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. Tuttavia, per quanto concerne i veicoli della categoria 1.1.6. di cui all'articolo 1, la data del “1° aprile 1980” è sostituita da quella del “1° aprile 1982”. 3. A decorrere dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.» (3) In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 81/334/CEE: «1. Con decorrenza 1° gennaio 1982, gli Stati membri non possono: – rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, punto 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale, oppure – vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se il livello sonoro ed il dispositivo di scarico di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. Con decorrenza 1° ottobre 1984, gli Stati membri: – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, punto 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva, – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. Con decorrenza 1° ottobre 1985, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scarico non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.» (4) In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 84/372/CEE: «1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1984, gli Stati membri non possono: – rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale, oppure – né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva. PE 463.396\ 57 IT 2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1985, gli Stati membri: – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE come modificata, – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1986, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.» (5) In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 84/424/CEE: «1. Con decorrenza 1° gennaio 1985, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento, – né rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE, oppure l'omologazione di portata nazionale, oppure – né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. Con decorrenza 1° ottobre 1988, gli Stati membri: – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva, – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. Tuttavia, per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data “1° ottobre 1988” è sostituita dalla data “1°ottobre 1989”. 58 /PE 463.396 IT 3. Con decorrenza 1° ottobre 1989, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. Per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data “1° ottobre 1989” è sostituita dalla data “1° ottobre 1990”.» (6) (a) In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 92/97/CEE: «1. Con decorrenza dal 1° luglio 1993, gli Stati membri non possono: – negare, per un determinato tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure – vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento del tipo di veicolo a motore, ovvero dei veicoli stessi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1995, gli Stati membri: – non possono più concedere l'omologazione CEE o rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per tipi di veicolo a motore, – devono negare l'omologazione di portata nazionale per tipi di veicolo a motore, il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.» (6) (b) In conformità con l’Articolo 3 della direttiva 92/97/CEE: «Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore conformi alla presente direttiva. Tali incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni: – essi devono riguardare la totalità dei veicoli di produzione nazionale e d'importazione che siano commercializzati sul mercato di uno Stato membro e soddisfino, in anticipo, le disposizioni della presente direttiva, che dovranno essere rispettate nel 1995, – essi devono cessare alla data iniziale di applicazione obbligatoria dei valori del livello sonoro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 3, per i nuovi veicoli, – essi devono corrispondere, per ciascun tipo di veicolo, ad un importo sostanzialmente inferiore al sovraccosto delle soluzioni tecniche introdotte per permettere di rispettare i valori fissati nonché del loro montaggio sul veicolo. PE 463.396\ 59 IT La Commissione deve essere tempestivamente informata in merito ai progetti intesi a istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma. La Commissione deve dare il suo consenso anteriormente all'applicazione degli incentivi e tener conto, in particolare, dell'impatto di questi incentivi sul mercato interno. (7) In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 96/20/CE: 1. A decorrere dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri non possono: – rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scarico, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure – rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se i veicoli o i dispositivi di scarico sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri: – non possono più rilasciare l'omologazione CE, e – devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. In deroga al precedente paragrafo 2, e relativamente ai prezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi (8) – siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione, e – siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.» In conformità con l’Articolo 2 della direttiva 1999/101/CE: «1. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri non possono: – rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure – rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 60 /PE 463.396 IT 2. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri: – non possono più rilasciare l'omologazione CE, e – devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi – siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione, e – siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.» PE 463.396\ 61 IT ALLEGATO V Tavola di concordanza Direttiva 70/157/CEE Presente direttiva Articolo 1 Articolo 1 __ Articolo 2 Articolo 2, frase introduttiva Articolo 3, frase introduttiva Articolo 2, primo trattino Articolo 3, lettera a) Articolo 2, secondo trattino Articolo 3, lettera b) Articolo 2 bis, paragrafo 1 __ Articolo 2 bis, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 1 __ Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 3 Articolo 5 Articolo 4, paragrafo 1 __ Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 6 __ Articolo 7 __ Articolo 8 Articolo 5 Articolo 9 Allegati I, II e III Allegati I, II e III __ Allegato IV __ Allegato V Direttiva 1999/101/CE Articolo 2 Direttiva 92/97/CEE Articolo 2, paragrafo 3 62 /PE 463.396 IT P7_TA-PROV(2011)0211 Trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0610), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0340/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 20111 – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0098/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura, figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 84 del 17.3.2011, pag. 54. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 63 IT P7_TC1-COD(2010)0302 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente3, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 87/402/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE5, stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali per quanto riguarda i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento di tali trattori, montati anteriormente. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva. 1 2 3 4 5 GU C 84 del 17.3.2011, pag. 54. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1. Cfr. allegato VIII, parte A. GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. 64 /PE 463.396 IT (3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva si applica ai trattori ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE aventi le caratteristiche seguenti: a) altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale: non superiore a 600 mm; b) carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni: inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia regolato su una carreggiata di 1 150 mm al massimo, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm; c) massa: compresa tra 600 e 3 000 kg, corrispondente alla massa del trattore di cui al punto 2.1 del modello A all’allegato I della direttiva 2003/37/CE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato in conformità della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. Articolo 2 1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione CE di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I e II. 2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio. Articolo 3 Gli Stati membri rilasciano al fabbricante di un trattore o al costruttore di un dispositivo di produzione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato IV per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, e altri dispositivi. PE 463.396\ 65 IT Articolo 4 Gli Stati membri non vietano la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CE. Uno Stato membro può comunque vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato. Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione. Articolo 5 Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE, il cui modello figura nell'allegato V, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare. Articolo 6 1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali, quando la non conformità è grave e ripetuta, possono giungere fino alla revoca dell'omologazione CE. Tali autorità attuano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità. 2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CE nonché i motivi di tale misura. Articolo 7 Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione CE, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati. Articolo 8 1. Per i trattori conformi alle prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono: 66 /PE 463.396 IT a) rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; b) vietare la prima messa in circolazione dei trattori. 2. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. Articolo 9 1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi e attacchi recano il marchio di omologazione CE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VI. Tuttavia gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, imporre restrizioni all'impiego locale dei trattori di cui all’articolo 1, ove sia richiesto da motivi di sicurezza a causa delle specificità di taluni terreni o colture. Gli Stati membri informano la Commissione di tali restrizioni, prima di applicarle, precisando i motivi alla base delle misure. 2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva. Articolo 10 1. Ai fini dell'omologazione CE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore. 2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione montato posteriormente, risponde alle prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva, o degli allegati da I a IV della direttiva 2009/57/CE1, o della direttiva 2009/75/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio. Articolo 11 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati da I a VII sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE. Articolo 12 Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 1 2 GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1. GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40. PE 463.396\ 67 IT Articolo 13 La direttiva 87/402/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VIII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IX. Articolo 14 La presente direttiva entra in vigore il il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 68 /PE 463.396 IT ALLEGATO I CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CE 1. Si applicano le definizioni e le prescrizioni di cui al punto 1 del codice 61 della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuato il punto 1.1 (trattori agricoli e forestali), così formulate: “1. DEFINIZIONI 1.1 [non pertinente] 1.2 Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (a cabina o a telaio di sicurezza), di seguito denominato "dispositivo di protezione", si intendono i dispositivi installati sul trattore aventi essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante il normale utilizzo. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento fornisce lo spazio per una zona libera sufficientemente ampia da proteggere il conducente seduto all'interno dell'involucro del dispositivo o in uno spazio delimitato da una serie di rette tangenti ai bordi esterni del dispositivo e a qualsiasi parte del trattore che può entrare in contatto con il terreno piano ed è in grado di sostenere il trattore in tale posizione in caso di capovolgimento. 1.3 Carreggiata 1.3.1 Definizione preliminare: piano mediano della ruota Il piano mediano della ruota è equidistante dai due piani che comprendono la periferia dei cerchioni nei loro bordi esterni. 1.3.2 Definizione di carreggiata Il piano verticale che passa attraverso l'asse delle ruote interseca il piano mediano lungo una retta che in un punto incontra la superficie di sostegno. Se A e B sono i due punti così definiti delle ruote che si trovano sullo stesso asse del trattore, la larghezza della carreggiata è costituita dalla distanza tra i punti A e B. La carreggiata può così essere definita sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori. In caso di ruote gemellate, la carreggiata è costituita dalla distanza tra due piani, ciascuno dei quali è il piano mediano delle coppie di ruote. 1.3.3 1 Definizione supplementare: piano mediano del trattore Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. PE 463.396\ 69 IT Si considerano le posizioni estreme dei punti A e B nell'asse posteriore del trattore per ottenere il valore massimo della carreggiata. Il piano verticale perpendicolare al segmento AB nel suo punto centrale costituisce il piano mediano del trattore. 1.4 Interasse Distanza tra i piani verticali che passano per i due segmenti AB definiti al punto 1.3, uno per le ruote anteriori e uno per le ruote posteriori. 1.5 Determinazione del punto indice del sedile; posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove 1.5.1 Punto indice del sedile (SIP)1 Il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353:1995. 1.5.2 Posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove 1.5.2.1 se è possibile regolarne l'inclinazione, lo schienale e il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto indice del sedile si trovi nella posizione più arretrata; 1.5.2.2 se il sedile è dotato di sospensione, quest'ultima va fissata nella posizione intermedia, tranne in caso di esplicite istruzioni contrarie da parte del costruttore; 1.5.2.3 se la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale che passa per il punto indice del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore che passa per il centro del volante con una deviazione laterale non superiore a 100 mm. 1.6 Zona libera 1.6.1 Piano verticale e linea di riferimento La zona libera (Figura 6.1 dell’allegato II) è definita sulla base di un piano verticale di riferimento e di una linea di riferimento. 1.6.1.1 Il piano di riferimento è un piano verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per il punto indice del sedile e per il centro del volante. Di norma il piano di riferimento coincide con il piano mediano longitudinale del trattore. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante l'applicazione del carico, rimanendo però perpendicolare al trattore o alla base del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento. 1.6.1.2 La linea di riferimento è la linea contenuta nel piano di riferimento che passa per un punto situato 140 + ah dietro e 90 – av sotto il punto indice del sedile e per il primo punto che essa interseca sul bordo del volante quando viene portata sull'orizzontale. 1 Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato 1). 70 /PE 463.396 IT 1.6.2 Determinazione della zona libera per trattori con sedili non reversibili La zona libera per trattori con sedili non reversibili è definita ai punti da 1.6.2.1 a 1.6.2.11 ed è delimitata dai seguenti piani, con il trattore posto su una superficie orizzontale, il sedile, se regolabile, fissato nella posizione più arretrata1 e il volante, se regolabile, posto nella normale posizione di guida per un conduttore seduto: 1.6.2.1 due piani verticali situati a 250 mm in ciascun lato del piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.8, e longitudinalmente almeno 550 mm davanti al piano verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa (210 – ah) mm davanti al punto indice del sedile; 1.6.2.2 due piani verticali situati a 200 mm in ciascun lato del piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.8, e longitudinalmente dalla superficie definita al punto 1.6.2.11 al piano verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa (210 – ah) mm davanti al punto indice del sedile; 1.6.2.3 un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, parallelo alla linea di riferimento e situato 400 mm sopra la stessa, che si estende posteriormente verso il punto in cui interseca il piano verticale perpendicolare al piano di riferimento e passante per un punto situato (140 + ah) mm dietro al punto indice del sedile; 1.6.2.4 un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, che incontra il piano definito al punto 1.6.2.3 nella sua estremità più arretrata e tangente alla parte superiore dello schienale del sedile. 1.6.2.5 un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, che passa almeno 40 mm davanti al volante e almeno 760 – ah davanti al punto indice del sedile; 1.6.2.6 una superficie cilindrica con asse perpendicolare al piano di riferimento e raggio di 150 mm, tangente ai piani definiti ai punti 1.6.2.3 e 1.6.2.5; 1.6.2.7 due piani paralleli inclinati che passano per l'estremità superiore dei piani definiti al punto 1.6.2.1; il piano inclinato situato sul lato che riceve l'urto si trova a non meno di 100 mm dal piano di riferimento al di sopra della zona libera; 1.6.2.8 un piano orizzontale che passa per un punto situato a 90 – av sotto al punto indice del sedile; 1.6.2.9 due parti del piano verticale perpendicolare al piano di riferimento situato 210 – ah davanti al punto indice del sedile; entrambe le parti del piano uniscono rispettivamente i limiti più arretrati dei piani definiti al punto 1.6.2.1 ai limiti più avanzati dei piani definiti al punto 1.6.2.2; 1.6.2.10 due parti del piano orizzontale situato 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.8; le due parti del piano uniscono rispettivamente i limiti superiori dei piani 1 Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata. PE 463.396\ 71 IT verticali definiti al punto 1.6.2.2 ai limiti inferiori dei piani obliqui definiti al punto 1.6.2.7; 1.6.2.11 una superficie, curva se necessario, con generatrice perpendicolare al piano di riferimento e tangente alla parte posteriore dello schienale del sedile. 1.6.3 Determinazione della zona libera per trattori con posto di guida reversibile Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), la zona libera consiste nello spazio che circonda le due zone libere definite dalle due diverse posizioni del volante e del sedile. 1.6.4 Sedili aggiuntivi 1.6.4.1 Nel caso di trattori che potrebbero essere dotati di sedili aggiuntivi, durante le prove viene utilizzato lo spazio che comprende i punti indice del sedile relativi a tutte le opzioni proposte. Il dispositivo di protezione non può penetrare nella zona libera più ampia che tiene conto di questi diversi punti indice del sedile. 1.6.4.2 Qualora venga proposto un ulteriore sedile aggiuntivo dopo l'effettuazione della prova, si procede a verificare se la zona libera che circonda il nuovo SIP rientri nello spazio precedentemente stabilito. In caso contrario occorre effettuare una nuova prova. 1.7 Tolleranze ammesse nelle misure Dimensioni lineari: ± 3 mm esclusi: -- deformazione dei pneumatici: ± 1 mm -- deformazione del dispositivo durante i carichi orizzontali: ± 1 mm -- altezza di caduta della massa pendolare: ± 1 mm Masse: ± 1% Forze: ± 2% Angoli: ± 2° 72 /PE 463.396 IT 1.8 Simboli ah av B Bb (mm) (mm) (mm) (mm) D (mm) D' (mm) Ea (J) Ei (J) E'i (J) E''i (J) Eil (J) Eis (J) F F' (N) (N) F-D Fi Fmax (N) (N) Fv H (N) (mm) H’ (mm) I (kg.m2) L M (mm) (kg) Regolazione orizzontale del sedile a metà Regolazione verticale del sedile a metà Larghezza totale minima del trattore Larghezza esterna massima del dispositivo di protezione Deformazione del dispositivo nel punto d'urto (prove dinamiche) o nel punto di applicazione del carico lungo l'asse di applicazione (prove statiche) Deformazione del dispositivo per l'energia calcolata richiesta Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa l'applicazione del carico. Zona inscritta nella curva F-D Energia di deformazione assorbita. Zona al di sotto della curva F-D Energia di deformazione assorbita dopo l'applicazione di un carico supplementare, in seguito a rottura o incrinatura Energia di deformazione assorbita durante la prova di sovraccarico qualora l'applicazione del carico sia cessata prima dell'inizio di tale prova. Zona al di sotto della curva F-D Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico longitudinale Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico laterale Forza di carico statico Forza di carico per l'energia calcolata richiesta corrispondente a E'i Diagramma forza/deformazione Forza applicata all'elemento fisso posteriore Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione del carico, eccettuato il sovraccarico Forza di schiacciamento verticale Altezza di caduta della massa pendolare (prove dinamiche) Altezza di caduta della massa pendolare per prove supplementari (prove dinamiche) Momento d'inerzia di riferimento del trattore attorno all'asse centrale delle ruote posteriori, indipendentemente dalla massa di tali ruote Interasse di riferimento del trattore Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza di cui al punto 3.2.1.4 dell’allegato II” PE 463.396\ 73 IT 2. PRESCRIZIONI GENERALI 2.1. Tutti i dispositivi di protezione, nonché i loro attacchi al trattore, devono essere progettati e costruiti in funzione dello scopo essenziale di cui al punto 1. 2.2. Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate le prescrizioni dell’allegato II. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE 3.1. La domanda di omologazione CE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore deve essere presentata dal fabbricante del trattore o dal costruttore del dispositivo di protezione o dai rispettivi mandatari. 3.2. La domanda di omologazione CE è accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia e corredata delle seguenti indicazioni: 3.3. – disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni principali del dispositivo di protezione; in particolare, il disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi; – fotografie laterali e della parte anteriore da cui risultino i dettagli degli attacchi; – breve descrizione del dispositivo di protezione, che indichi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, il dettaglio del rivestimento e precisazioni sull'imbottitura interna; – dati sui materiali usati per le strutture e per gli elementi di fissaggio del dispositivo di protezione (vedi allegato III). Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è destinato il dispositivo di protezione da omologare CE. Tale trattore è munito del dispositivo di protezione. Inoltre le dimensioni dei pneumatici che sono o possono essere montati sugli assi anteriore e posteriore devono essere indicate dal costruttore. 3.4. Il detentore dell'omologazione CE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso l'omologazione CE iniziale concedono l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione e il tipo o i tipi di trattore per i quali è richiesta l'estensione dell'omologazione CE iniziale rispondono alle condizioni seguenti: – la massa del trattore non zavorrato definita al punto 2.1 del modello A all’allegato I della direttiva 2003/37/CE non supera di oltre il 5% la massa di riferimento utilizzata per la prova; – il sistema di attacco e i punti di fissaggio sul trattore sono identici; – i componenti, quali parafanghi e cofani, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, devono avere la stessa resistenza e identica posizione rispetto al dispositivo di protezione; 74 /PE 463.396 IT – la posizione e le dimensioni critiche del sedile e del volante rispetto al dispositivo di protezione nonché la posizione rispetto al dispositivo di protezione dei punti supposti rigidi e presi in considerazione ai fini della verifica della protezione della zona libera devono essere tali che detta zona libera rimanga protetta dal dispositivo dopo la deformazione di quest'ultimo a seguito delle varie prove. 4 ISCRIZIONI 4.1. Ogni dispositivo di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni: 4.1.1. marchio di fabbrica o commerciale; 4.1.2. marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato IV; 4.1.3. numero di serie del dispositivo di protezione; 4.1.4. marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato. 4.2. Tutte queste indicazioni devono essere riportate su una targhetta. 4.3. Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili e indelebili. PE 463.396\ 75 IT ALLEGATO II Prescrizioni tecniche Le prescrizioni tecniche per l'omologazione CE dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati sulla parte anteriore del sedile del conducente di trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta sono quelle di cui al punto 3 del codice 61 della decisione OCSE C(2008) 128 del ottobre 2008, eccettuati i punti 3.2.4 (Verbali di prova), 3.4.1 (Proroghe amministrative), 3.5 (Etichettatura) e 3.7 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate: “3. NORME E DIRETTIVE 3.1 Condizioni preliminari per le prove di resistenza 3.1.1 Completamento di due prove preliminari Il dispositivo di protezione può essere sottoposto alle prove di resistenza solo dopo aver superato con risultati soddisfacenti sia la prova di stabilità laterale, sia quella di non continuità del rotolamento (cfr. il diagramma di flusso della figura 6.3). 3.1.2 Preparazione delle prove preliminari 3.1.2.1 Il trattore deve essere dotato di dispositivo di protezione in posizione di sicurezza. 3.1.2.2 Sul trattore devono essere montati pneumatici aventi il massimo diametro indicato dal costruttore e la più piccola sezione trasversale compatibile con tale diametro. I pneumatici non devono essere zavorrati con liquido e devono essere gonfiati alla pressione raccomandata per i lavori agricoli. 3.1.2.3 Le ruote posteriori devono essere regolate sulla carreggiata più stretta; le ruote anteriori devono essere regolate per quanto possibile, sulla stessa carreggiata. Qualora fossero possibili due regolazioni della carreggiata anteriore che differissero della stessa misura dalla regolazione della carreggiata posteriore più stretta, va scelta la più larga di queste due regolazioni della carreggiata anteriore. 3.1.2.4 Tutti i serbatoi del trattore devono essere pieni, oppure i liquidi possono essere sostituiti da una massa equivalente posta nella posizione corrispondente. 3.1.2.5 Tutti gli attacchi usati nella produzione di serie sono fissati al trattore in posizione normale. 3.1.3 Prova di stabilità laterale 3.1.3.1 Il trattore, preparato come indicato sopra, è collocato su un piano orizzontale in modo che il punto di articolazione dell'asse anteriore oppure, nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione orizzontale tra i due assi possa muoversi liberamente. 1 Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati anteriormente su trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata stretta. 76 /PE 463.396 IT 3.1.3.2 Con un martinetto o un paranco si inclina la parte del trattore collegata rigidamente all'asse che sostiene oltre il 50% della massa del trattore, misurando costantemente l'angolo d'inclinazione. Tale angolo deve raggiungere un valore minimo di 38° nel momento in cui il trattore viene a trovarsi in equilibrio instabile sulle ruote a contatto col suolo. La prova è eseguita in posizione di massima sterzatura, una volta a destra e una volta a sinistra. 3.1.4 Prova di non continuità del rotolamento 3.1.4.1 Osservazioni generali La prova è destinata a determinare se un dispositivo montato sul trattore per la protezione del conducente sia in grado di impedire in modo efficace un rotolamento continuato del trattore in caso di capovolgimento laterale su un pendio con inclinazione 1/1,5 (cfr. figura 6.4). La non continuità del rotolamento è dimostrata mediante uno dei due metodi di prova descritti ai punti 3.1.4.2 e 3.1.4.3. 3.1.4.2 Dimostrazione delle caratteristiche di non continuità del rotolamento attraverso la prova di capovolgimento 3.1.4.2.1 La prova di capovolgimento deve essere eseguita su un pendio di prova lungo almeno quattro metri (cfr. figura 6.4). La superficie del pendio deve essere ricoperta da uno strato di 18 cm di materiale che, misurato conformemente alle norme ASAE S313.3 FEB1999 e ASAE EP542 FEB1999 relative al penetrometro del terreno a cono, abbia un indice di penetrazione a cono pari a: A = 235 ± 20 oppure B = 335 ± 20 3.1.4.2.2 Il trattore – preparato come indicato al punto 3.1.2 – è ribaltato lateralmente con velocità iniziale nulla. A tal fine esso è collocato sulla sommità del pendio di prova in modo che le ruote del lato rivolto verso il basso poggino sul pendio e il piano mediano del trattore sia parallelo alle linee di livello. Dopo aver urtato la superficie del pendio di prova, il trattore può sollevarsi dalla superficie ruotando attorno allo spigolo superiore del dispositivo di protezione, tuttavia non deve capovolgersi, ma ricadere sul pendio sul lato dell'urto iniziale. 3.1.4.3 Dimostrazione matematica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento PE 463.396\ 77 IT 3.1.4.3.1 Ai fini di una verifica matematica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento, occorre determinare i seguenti dati caratteristici del trattore (cfr. figura 6.5): B0 (m) Larghezza del pneumatico posteriore B6 (m) Larghezza del dispositivo di protezione tra i punti d'urto destro e sinistro B7 (m) Larghezza del cofano motore D0 (radiante) Angolo di oscillazione dell'asse anteriore, dalla posizione zero sino all'arresto D2 (m) Altezza dei pneumatici anteriori ad asse interamente carico D3 (m) Altezza dei pneumatici posteriori ad asse interamente carico H0 (m) Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore H1 (m) Altezza del baricentro H6 (m) Altezza al punto d'urto H7 (m) Altezza del cofano motore L2 (m) Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse anteriore L3 (m) Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse posteriore L6 (m) Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto di intersezione anteriore del dispositivo di protezione (con segno negativo se tale punto anteriore si trova davanti al piano del baricentro) L7 (m) Distanza orizzontale tra il baricentro e lo spigolo anteriore del cofano motore Mc (kg) Massa del trattore utilizzata per il calcolo 2 Q (kgm ) Momento d'inerzia attorno all'asse longitudinale passante per il baricentro S (m) Larghezza della carreggiata posteriore La somma della larghezza della carreggiata (S) e della larghezza del pneumatico (B0) deve essere maggiore della larghezza B6 del dispositivo di protezione. 3.1.4.3.2 I calcoli possono essere effettuati sulla base delle seguenti ipotesi semplificative: 3.1.4.3.2.1 il trattore fermo si capovolge sul pendio con un'inclinazione di 1/1,5 con un asse anteriore oscillante quando il baricentro si situa verticalmente sopra l'asse di rotazione; 3.1.4.3.2.2 l'asse di rotazione è parallelo all'asse longitudinale del trattore e passa per il centro delle superfici di contatto delle ruote anteriori e posteriori con il pendio; 3.1.4.3.2.3 il trattore non scivola a valle; 3.1.4.3.2.4 l'urto contro il pendio è parzialmente elastico con un coefficiente di elasticità di: 78 /PE 463.396 IT U = 0,2 3.1.4.3.2.5 la profondità di penetrazione nel pendio e la deformazione del dispositivo di protezione sommate corrispondono a: T = 0,2 m 3.1.4.3.2.6 nessun altro componente del trattore penetra nel pendio. 3.1.4.3.3 Il programma informatico (BASIC1) destinato a determinare le caratteristiche di rotolamento continuo o interrotto di un trattore a carreggiata stretta che si ribalta, dotato di dispositivo di protezione in caso si capovolgimento montato anteriormente, rientra nel presente codice, con le figure esemplificative da 6.1 a 6.11. 3.1.5 Metodi di misurazione 3.1.5.1 Distanze orizzontali tra il baricentro e gli assi posteriore (L3) o anteriore (L2). Per verificare l'assenza di angoli di sterzata occorre misurare la distanza tra gli assi posteriori e anteriori in entrambi i lati del trattore. La distanza tra il baricentro e l'asse posteriore (L3) o l'asse anteriore (L2) è calcolata in base alla ripartizione della massa del trattore tra le ruote posteriori e anteriori. 3.1.5.2 Altezza dei pneumatici posteriori (D3) e anteriori (D2) Va misurata la distanza tra il punto più alto dello pneumatico e il terreno piano (cfr. figura 6.5), utilizzando lo stesso metodo per i pneumatici anteriori e posteriori. 3.1.5.3 Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (L6) Va misurata la distanza tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (cfr. figure 6.6.a, 6.6.b e 6.6.c). Se il dispositivo di protezione si trova davanti al piano del baricentro la misura registrata è preceduta dal segno meno (-L6). 3.1.5.4 Larghezza del dispositivo di protezione (B6) Va misurata la distanza tra i punti d'urto destro e sinistro dei due montanti verticali del dispositivo. Il punto d'urto è definito dal piano tangente al dispositivo di protezione che interseca la retta definita dai punti esterni più alti dei pneumatici anteriori e posteriori (cfr. figura 6.7). 3.1.5.5 1 Altezza del dispositivo di protezione (H6) Il programma e i relativi esempi sono disponibili sul sito dell'OCSE. PE 463.396\ 79 IT Va misurata la distanza verticale tra il punto d'urto del dispositivo e il terreno piano. 3.1.5.6 Altezza del cofano motore (H7) Va misurata la distanza verticale tra il punto d'urto del cofano motore e il terreno piano. Il punto d'urto è definito dal piano tangente al cofano motore e al dispositivo di protezione che interseca i punti esterni più alti del pneumatico anteriore (cfr. figura 6.7). La misura è effettuata su entrambi i lati del cofano motore. 3.1.5.7 Larghezza del cofano motore (B7) Va misurata la distanza tra i due punti d'urto del cofano motore definiti in precedenza. 3.1.5.8 Distanza orizzontale tra il baricentro e lo spigolo anteriore del cofano motore (L7) Va misurata la distanza tra il punto d'urto del cofano motore definito in precedenza e il baricentro. 3.1.5.9 Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore (H0) La distanza verticale tra il centro del punto di articolazione dell'asse anteriore e il centro dell'asse dei pneumatici anteriori (H01) deve figurare nella relazione tecnica del costruttore e deve essere verificata. Va misurata la distanza verticale tra il centro dell'asse dei pneumatici anteriori e il terreno piano (H02) (cfr. figura 6.8). L'altezza dell'articolazione dell'asse anteriore (H0) corrisponde alla somma dei due precedenti valori. 3.1.5.10 Larghezza della carreggiata posteriore (S) Va misurata la larghezza minima della carreggiata posteriore dotata di pneumatici dalle dimensioni maggiori indicate dal costruttore (cfr. figura 6.9). 3.1.5.11 Larghezza del pneumatico posteriore (B0) Va misurata la distanza tra i piani verticali esterno e interno di uno pneumatico posteriore nella parte superiore (figura 6.9). 3.1.5.12 Angolo di oscillazione dell'asse anteriore (D0) Su entrambi i lati dell'asse anteriore va misurato l'angolo maggiore definito dall'oscillazione di tale asse dalla posizione orizzontale alla massima inclinazione, tenendo conto di eventuali ammortizzatori di fine corsa. Viene utilizzato l'angolo maggiore misurato. 3.1.5.13 Massa del trattore (M) 80 /PE 463.396 IT La massa del trattore è determinata conformemente alle condizioni di cui al punto 3.2.1.4. 3.2 Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori 3.2.1 Prescrizioni generali 3.2.1.1 Scopo delle prove Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono il carico di prova. 3.2.1.2 Metodi di prova Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti. 3.2.1.3 Norme generali per la preparazione delle prove 3.2.1.3.1 Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere fissato, secondo le modalità prescritte dal costruttore, a uno dei trattori per i quali è stato progettato. Nota: Non è necessario disporre di un trattore completo per la prova statica di resistenza; il dispositivo di protezione e le parti del trattore alle quali è fissato devono tuttavia costituire un insieme funzionale, di seguito denominato "complesso". 3.2.1.3.2 Sia per la prova statica che per quella dinamica di resistenza, vengono montati sul trattore (o sul complesso) tutti i componenti di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione o essere necessari per la prova di resistenza. Anche i componenti che possono determinare un rischio nella zona libera vanno montati sul trattore (o sul complesso) in modo che possa essere accertata la loro conformità a quanto prescritto dalle condizioni di accettazione di cui al punto 3.2.3. Tutti i componenti del trattore o del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere forniti o indicati sui disegni. 3.2.1.3.3 Per le prove di resistenza devono essere rimossi tutti i pannelli e componenti amovibili non strutturali, in modo che non potenzino la resistenza del dispositivo di protezione. 3.2.1.3.4 La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che durante le prove di resistenza il dispositivo di protezione sia sostenuto dai pneumatici. Se tali prove sono effettuate conformemente alla procedura statica, le ruote possono essere tolte. PE 463.396\ 81 IT 3.2.1.4 Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza La massa di riferimento M, impiegata nelle formule per calcolare l'altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavorratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale. 3.2.2 Prove 3.2.2.1 Sequenza delle prove Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6 e 3.3.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente: 1) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte posteriore del dispositivo (cfr. punti 3.3.1.1.1 e 3.3.2.1.1); 2) prova di schiacciamento posteriore (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.3.1.1.4 e 3.3.2.1.4); 3) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte anteriore del dispositivo (cfr. punti 3.3.1.1.2 e 3.3.2.1.2); 4) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte laterale del dispositivo (cfr. punti 3.3.1.1.3 e 3.3.2.1.3); 5) schiacciamento della parte anteriore del dispositivo (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.3.1.1.5 e 3.3.2.1.5). 3.2.2.2 Prescrizioni generali 3.2.2.2.1 Se una o più parti del sistema di ancoraggio del trattore si spezza o si sposta durante la prova, questa va ripetuta. 3.2.2.2.2 Durante le prove non si può procedere a riparazioni o regolazioni del trattore o del dispositivo di protezione. 3.2.2.2.3 Durante le prove il cambio del trattore deve essere in folle e i freni sbloccati. 3.2.2.2.4 Se il trattore è dotato di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, tale sistema deve essere bloccato durante le prove. 82 /PE 463.396 IT 3.2.2.2.5 Il lato scelto per l'applicazione del primo urto (prova dinamica) o del primo carico (prova statica) sulla parte posteriore del dispositivo deve essere quello che, a parere delle autorità addette alla prova, comporterà le condizioni più sfavorevoli per il dispositivo di protezione in seguito all'applicazione di una serie di urti o di carichi. L'urto o il carico laterale e l'urto o il carico posteriore devono essere applicati su entrambi i lati del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L'urto o il carico anteriore va applicato dallo stesso lato del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione cui è applicato l'urto o il carico laterale. 3.2.3 Condizioni di accettazione 3.2.3.1 Un dispositivo di protezione è considerato conforme alle prescrizioni sulla resistenza se soddisfa le seguenti condizioni: 3.2.3.1.1 dopo ciascuna fase delle prove non si sono verificate le rotture e le incrinature di cui al punto 3.3.1.2.1 o 3.2.3.1.2. Se durante una delle prove si riscontrano rotture o incrinature significative deve essere effettuata una prova supplementare, conforme alle prove dinamiche o statiche, immediatamente dopo l'urto o lo schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature; 3.2.3.1.2 durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico nessuna parte del dispositivo di protezione deve penetrare nella zona libera definita al punto 1.6 dell’allegato I; 3.2.3.1.3 durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico tutte le parti della zona libera devono essere protette dal dispositivo conformemente ai punti 3.3.1.2.2 e 3.3.2.2.2; 3.2.3.1.4 durante le prove, il dispositivo di protezione non deve in alcun modo costituire un vincolo per la struttura del sedile; 3.2.3.1.5 la deformazione elastica misurata conformemente ai punti 3.3.1.2.3 e 3.3.2.2.3 è inferiore a 250 mm. 3.2.3.2 Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti o accessori sporgenti in grado di ferire il conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun accessorio o parte deve poterlo imprigionare, bloccandogli ad esempio una gamba o un piede, in seguito alle deformazioni del dispositivo. 3.2.4 [non pertinente] 3.2.5 Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche 3.2.5.1 Massa pendolare 3.2.5.1.1 Una massa che funge da pendolo deve essere appesa con due catene o funi metalliche a perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere previsto un mezzo per regolare separatamente l'altezza di sospensione della massa e l'angolo fra la massa e le catene o funi metalliche. 3.2.5.1.2 La massa del pendolo deve essere di 2 000 ± 20 kg, esclusa la massa delle catene o delle funi metalliche che dal canto suo non deve superare 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d'urto deve essere di 680 ± 20 mm (cfr. figura 6.10). La massa PE 463.396\ 83 IT pendolare deve essere zavorrata in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico del parallelepipedo. 3.2.5.1.3 Il parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all'indietro per mezzo di un meccanismo di sganciamento istantaneo, concepito e disposto in modo da permettere di sganciare la massa pendolare senza provocare oscillazioni del parallelepipedo rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo. 3.2.5.2 Sostegni del pendolo I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1% dell'altezza di caduta. 3.2.5.3 Ancoraggi 3.2.5.3.1 Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per consentire l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati (cfr. figure 6.11, 6.12 e 6.13) devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato sotto il pendolo. 3.2.5.3.2 Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d'acciaio di 6 × 19 a trefoli tondi e con anima in fibra conformemente alla norma ISO 2408:2004, avente un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1770 MPa. 3.2.5.3.3 Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Per la prova d'urto laterale il perno deve inoltre essere puntellato sul lato opposto a quello dell'urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate, se questo può facilitare l'appropriato fissaggio delle funi metalliche. 3.2.5.4 Puntello e trave per le ruote 3.2.5.4.1 Per puntellare le ruote durante le prove d'urto va utilizzata una trave in legno tenero a sezione quadrata di 150 mm (cfr. figure 6.11, 6.12 e 6.13). 3.2.5.4.2 Durante le prove d'urto laterali una trave in legno tenero deve essere fissata al suolo per bloccare il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell'urto (cfr. figura 6.13). 3.2.5.5 Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati 3.2.5.5.1 Per i trattori articolati vanno utilizzati puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Il loro scopo è garantire che la sezione del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione presenti una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato. 3.2.5.5.2 Per le prove d'urto e di schiacciamento sono fornite ulteriori precisazioni al punto 3.3.1.1. 3.2.5.6 Pressione e deformazione dei pneumatici 84 /PE 463.396 IT 3.2.5.6.1 I pneumatici del trattore non devono essere dotati di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal costruttore del trattore per i lavori agricoli. 3.2.5.6.2 Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti a una deformazione pari al 12% dell'altezza del loro lato (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi. 3.2.5.7 Apparecchiatura di schiacciamento Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.14 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.2.5.8 Apparecchi di misurazione Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione: 3.2.5.8.1 uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 6.15). 3.2.5.8.2 uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (cfr. punto 3.3.2.2.2). 3.2.6 Apparecchi e attrezzature per le prove statiche 3.2.6.1 Apparecchiatura per le prove statiche 3.2.6.1.1 L'apparecchiatura per le prove statiche deve essere concepita in modo da permettere l'applicazione di spinte o carichi al dispositivo di protezione. 3.2.6.1.2 Occorre provvedere affinché il carico possa essere distribuito in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione del carico, lungo una trave la cui lunghezza è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La faccia verticale della trave rigida deve essere di 150 mm. I bordi della trave che si trovano a contatto con il dispositivo di protezione devono essere convessi, con un raggio non superiore a 50 mm. 3.2.6.1.3 Il supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione del carico, al fine di poter seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta al carico quando il dispositivo stesso si deforma. 3.2.6.1.4 Direzione della forza (deviazione rispetto all'orizzontale e alla verticale): – all'inizio della prova, a carico nullo: ± 2°; – nel corso della prova, sotto carico: 10° sopra e 20° sotto l'orizzontale. Tali scarti vanno ridotti al minimo. PE 463.396\ 85 IT 3.2.6.1.5 La velocità di deformazione deve essere sufficientemente bassa (inferiore a 5 mm/s) in modo che il carico possa essere considerato "statico" in qualsiasi momento. 3.2.6.2 Apparecchi di misurazione dell'energia assorbita dal dispositivo 3.2.6.2.1 Per determinare l'energia assorbita dal dispositivo va tracciata la curva forza/deformazione. Non è necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione del carico sul dispositivo; la forza e la deformazione vanno tuttavia misurate simultaneamente e sulla stessa linea. 3.2.6.2.2 Il punto di origine delle misure di deformazione deve essere scelto in modo da tener conto soltanto dell'energia assorbita dal dispositivo di protezione e/o dalla deformazione di alcune parti del trattore. Non va tenuto conto dell'energia assorbita dalla deformazione e/o dallo slittamento dell'ancoraggio. 3.2.6.3 Mezzi per ancorare il trattore al suolo 3.2.6.3.1 Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati, devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato in prossimità dell'apparecchiatura di prova. 3.2.6.3.2 Il trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, zeppe, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità va verificato nel corso della prova mediante gli strumenti classici per misurare la lunghezza. Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta la prova, a meno che al trattore sia collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare la curva forza/deformazione. 3.2.6.4 Apparecchiatura di schiacciamento Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.14 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.2.6.5 Altri apparecchi di misurazione Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione: 3.2.6.5.1 uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 6.15). 3.2.6.5.2 uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (punto 3.3.2.2.2). 3.3 Procedure di prova 86 /PE 463.396 IT 3.3.1 Prove dinamiche 3.3.1.1 Prove d'urto e di schiacciamento 3.3.1.1.1 Urto posteriore 3.3.1.1.1.1 Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a M/100, non superiore a 20°, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra. È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto. Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.3.1.1.1.2 Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 6.11. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30°. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.2.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo. 3.3.1.1.1.3 Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo. 3.3.1.1.1.4 La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: PE 463.396\ 87 IT H = 25 + 0,07 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,02 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.3.1.1.1.5 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) si applica la stessa formula. 3.3.1.1.2 Urto anteriore 3.3.1.1.2.1 Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a M/100, non superiore a 20°, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra. È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto. Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore durante la marcia in avanti, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.3.1.1.2.2 Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 6.12. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30°. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.2.5.6.2 Con le funi metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo. 88 /PE 463.396 IT 3.3.1.1.2.3 Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo. 3.3.1.1.2.4 La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: H = 25 + 0,07 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,02 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.3.1.1.2.5 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedentemente scelta e una delle seguenti: H = 2,165 x 10- 8 M x L2 oppure H = 5,73 x 10- 2I 3.3.1.1.3 Urto laterale 3.3.1.1.3.1 Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo inferiore a 20° con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche di supporto devono rimanere verticali durante l'urto. È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto. Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore. 3.3.1.1.3.2 Le ruote del trattore situate nel lato che deve ricevere l'urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.2.5.6.2. PE 463.396\ 89 IT Con le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto, si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse la trave che funge da zeppa, fissandola poi al suolo. Può essere necessario usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nello stesso piano verticale. Si dispone il puntello come indicato nella figura 6.13, spingendolo a stretto contatto con il cerchione della ruota maggiormente caricata, dal lato opposto a quello dell'urto, e ancorandone base. Il puntello deve essere di lunghezza tale da formare un angolo di 30 ± 3° con il suolo quando è appoggiato al cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 6.13. 3.3.1.1.3.3 Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata con lato di almeno 100 mm e lateralmente da uno strumento analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore di cui al punto 3.3.1.1.3.2. Il punto di articolazione deve poi essere solidamente ancorato al suolo. 3.3.1.1.3.4 La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: H = (25 + 0,20 M) (B6+B) / 2B per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = (125 + 0,15 M) (B6+B) / 2B per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. 3.3.1.1.3.5 Per i trattori reversibili l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule precedenti o seguenti: H = 25 + 0,2 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,15 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.3.1.1.4 Schiacciamento posteriore La trave deve essere sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione; la risultante delle forze di schiacciamento dovrà trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M 90 /PE 463.396 IT La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.3.1.1.5 Schiacciamento anteriore La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.3.1.1.6 Prove d'urto supplementari Se durante una prova d'urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a: H’ = (H x 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a )-1 viene effettuata immediatamente dopo le prove d'urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove "a" corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente (Dp) e la deformazione elastica (De): a = D p / De misurate al punto d'urto. L'ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30% della deformazione permanente causata dal primo urto. PE 463.396\ 91 IT Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto. 3.3.1.1.7 Prove di schiacciamento supplementari Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.3.1.2 Misure da effettuare 3.3.1.2.1 Rotture e incrinature Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d'importanza. Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo. 3.3.1.2.2 Zona libera 3.3.1.2.2.1 Penetrazione nella zona libera Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1,6. La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con un terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore. 3.3.1.2.2.2 Prove per l'elemento fisso posteriore Se il trattore è dotato di una sezione rigida, di un carter o di altro elemento fisso situato dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. L'elemento fisso situato dietro il sedile del conducente deve essere in grado di sopportare, senza rompersi né penetrare nella zona libera, una forza verso il basso Fi, in cui: Fi = 15 M Tale forza è applicata perpendicolarmente al telaio nel piano centrale del trattore. L'angolo iniziale di applicazione della forza è di 40° ed è calcolato in rapporto a una retta parallela al suolo, come indicato nella figura 6.16. La sezione rigida deve avere una larghezza minima di 500 mm (cfr. figura 6.17). Tale elemento deve inoltre essere sufficientemente rigido e saldamente fissato alla parte posteriore del trattore. 92 /PE 463.396 IT 3.3.1.2.3 Deformazione elastica (con urto laterale) La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale che passa per il punto d'urto. Per questa misurazione può essere utilizzata un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.15. 3.3.1.2.4 Deformazione permanente Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. 3.3.2 Prove statiche 3.3.2.1 Prove di carico e di schiacciamento 3.3.2.1.1 Carico posteriore 3.3.2.1.1.1 Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, di norma sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato alla distanza di 1/3 della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione misurata dal piano mediano. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, vengono aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.3.2.1.1.2 Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.2.6.3. 3.3.2.1.1.3 L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a: Eil = 500 + 0,5 M 3.3.2.1.1.4 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) si applica la stessa formula. 3.3.2.1.2 Carico anteriore 3.3.2.1.2.1 Il carico è applicato orizzontalmente, nel piano verticale parallelo al piano mediano del trattore e situato alla distanza di 1/3 della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, di norma sul bordo superiore. PE 463.396\ 93 IT Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, vengono aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.3.2.1.2.2 Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.2.6.3. 3.3.2.1.2.3 L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a: Eil = 500 + 0,5 M 3.3.2.1.2.4 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o una delle seguenti: Eil = 2,165 x 10-7M x L2 oppure Eil = 0,574 I 3.3.2.1.3 Carico laterale 3.3.2.1.3.1 Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, di norma sul bordo superiore. 3.3.2.1.3.2 Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.2.6.3. 3.3.2.1.3.3 L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a: Eis = 1,75 M(B6+B) / 2B 3.3.2.1.3.4 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o quella seguente: Eis = 1,75 M 3.3.2.1.4 Schiacciamento posteriore Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.3.1.1.4. 3.3.2.1.5 Schiacciamento anteriore Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.3.1.1.5. 3.3.2.1.6 Prova di sovraccarico supplementare (figure da 6.18 a 6.20) 94 /PE 463.396 IT La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3% nel corso dell'ultimo 5% della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia richiesta (si veda la figura 6.19). La prova di sovraccarico consiste nel continuare l'applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5% dell'energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20% dell'energia aggiunta (si veda la figura 6.20). La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5%, 10% o 15% dell'energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3% per un incremento del 5%, restando superiore a 0,8 Fmax. La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l'assorbimento del 20% dell'energia aggiunta, la forza resta superiore a 0,8 Fmax. Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta. 3.3.2.1.7 Prove di schiacciamento supplementari Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.3.2.2 Misure da effettuare 3.3.2.2.1 Rotture e incrinature Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza. 3.3.2.2.2 Zona libera 3.3.2.2.2.1 Penetrazione nella zona libera Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6 dell’allegato I. La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con un terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore. 3.3.2.2.2.2 Prove per l'elemento fisso posteriore PE 463.396\ 95 IT Se il trattore è dotato di una sezione rigida, di un carter o di altro elemento fisso situato dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. L'elemento fisso situato dietro il sedile del conducente deve essere in grado di sopportare, senza rompersi né penetrare nella zona libera, una forza verso il basso Fi, in cui: Fi = 15 M Tale forza è applicata perpendicolarmente al telaio nel piano centrale del trattore. L'angolo iniziale di applicazione della forza è di 40° ed è calcolato in rapporto a una retta parallela al suolo, come indicato nella figura 6.16. La sezione rigida deve avere una larghezza minima di 500 mm (cfr. figura 6.17). Tale elemento deve inoltre essere sufficientemente rigido e saldamente fissato alla parte posteriore del trattore. 3.3.2.2.3 Deformazione elastica con carico laterale La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.15. 3.3.2.2.4 Deformazione permanente Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene registrata la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. 3.4 Estensione ad altri tipi di trattori 3.4.1 [non pertinente] 3.4.2 Estensione tecnica Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un “verbale di estensione tecnica” nei casi di seguito illustrati, nonché se il trattore e il dispositivo di protezione hanno superato le prove di stabilità laterale e di non rotolamento di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4 e se l'elemento fisso posteriore di cui al punto 3.3.1.2.2.2 una volta montato è stato sottoposto a prova secondo la procedura di cui al presente punto (escluso 3.4.2.2.4). 3.4.2.1 Estensione dei risultati di prove strutturali ad altri tipi di trattori Le prove d'urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino i requisiti di cui ai punti da 3.4.2.1.1 a 3.4.2.1.5. 3.4.2.1.1 Il dispositivo (compreso l'elemento fisso posteriore) è identico a quello sottoposto alle prove. 96 /PE 463.396 IT 3.4.2.1.2 L'energia richiesta non deve superare di oltre 5% l'energia calcolata per la prova originale. 3.4.2.1.3 Il metodo di fissaggio e i componenti del trattore sui quali il dispositivo è fissato sono identici. 3.4.2.1.4 Componenti come i parafanghi e il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, sono identici. 3.4.2.1.5 La posizione e le dimensioni principali del sedile all'interno del dispositivo di protezione e la rispettiva posizione del dispositivo di protezione sul trattore sono tali da far sì che la zona libera resti all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove [la verifica viene effettuata utilizzando gli stessi valori di riferimento della zona libera indicati nel verbale di prova originario, rispettivamente il punto di riferimento del sedile (SRP) o il punto indice del sedile (SIP)]. 3.4.2.2 Estensione dei risultati di prove strutturali a tipi di dispositivi di protezione modificati Se le disposizioni di cui al punto 3.4.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la seguente procedura, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno): 3.4.2.2.1 Modifiche che non incidono sui risultati della prova iniziale (ad es. il fissaggio mediante saldatura della piastra di un accessorio in un punto non critico del dispositivo), come l'aggiunta di sedili con SIP diversi nel dispositivo di protezione (con riserva di verifica che le nuove zone libere restino all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove). 3.4.2.2.2 Modifiche che possono incidere sui risultati della prova originaria senza mettere in dubbio l'accettabilità del dispositivo di protezione (ad es. modifica di un componente strutturale o del metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore). Può essere effettuata una prova di convalida i cui risultati vanno inclusi nel verbale di estensione. I limiti fissati per questo tipo di estensione sono i seguenti: 3.4.2.2.2.1 senza prova di convalida possono essere accettate non più di 5 estensioni; 3.4.2.2.2.2 i risultati del test di convalida sono accettati per un'estensione se sono soddisfatte tutte le condizioni di accettazione del codice e: – se la deviazione misurata dopo ogni prova d'urto non devia dalla deviazione misurata dopo ogni prova d'urto del verbale di prova originario di oltre ± 7% (per le prove dinamiche); – se la forza misurata quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre ± 7% dalla forza misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria e la PE 463.396\ 97 IT deviazione misurata1 quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre ± 7% dalla deviazione misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nel verbale di prova originario (per le prove statiche); 3.4.2.2.2.3 in un unico verbale di estensione è possibile includere più di una modifica del dispositivo di protezione, purché si tratti di diverse opzioni dello stesso dispositivo di protezione, ma può essere accettata solo una prova di convalida. Le opzioni che non vengono sottoposte a prova sono descritte nel verbale di estensione. 3.4.2.2.3 Aumento della massa di riferimento dichiarata dal fabbricante in un dispositivo di protezione già sottoposto a prova. Se il fabbricante intende mantenere lo stesso numero di omologazione è possibile rilasciare un verbale di estensione dopo aver effettuato una prova di convalida (i limiti di ± 7% di cui al punto 3.4.2.2.2.2 non sono applicabili in questo caso). 3.4.2.2.4 Modifica dell'elemento fisso posteriore o aggiunta di un nuovo elemento fisso posteriore. Occorre controllare che la zona libera resti all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove tenendo conto dell'elemento fisso posteriore nuovo o modificato. Occorre effettuare una convalida dell'elemento fisso posteriore costituita dalla prova descritta al punto 3.3.1.2.2.2 o 3.3.2.2.2.2 e i risultati della prova devono figurare nel verbale di estensione. 3.5 [non pertinente] 3.6 Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature 3.6.1 Il costruttore, se dichiara che il dispositivo di protezione è particolarmente resistente alla fragilizzazione a basse temperature, deve fornire dati da includere nel verbale. 3.6.2 Le seguenti prescrizioni e procedure sono destinate a rafforzare il dispositivo e a renderlo resistente alle fratture da fragilizzazione a basse temperature. Si propone che le seguenti prescrizioni minime relative ai materiali vengano rispettate per la valutazione dell'adeguatezza di un dispositivo di protezione a basse temperature di funzionamento nei paesi che richiedono questa ulteriore protezione durante il funzionamento. 3.6.2.1 I bulloni e i dadi utilizzati per fissare il dispositivo di protezione al trattore e per unire parti strutturali di tale dispositivo devono dimostrare adeguate proprietà di resistenza alle basse temperature, che vanno debitamente verificate. 3.6.2.2 Tutti gli elettrodi per saldatura utilizzati nella fabbricazione di parti strutturali e supporti sono compatibili con i materiali utilizzati per il dispositivo di protezione come indicato al punto 3.6.2.3. 3.6.2.3 I materiali in acciaio utilizzati per gli elementi strutturali del dispositivo di protezione devono essere caratterizzati da una particolare resistenza, da sottoporre 1 Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto. 98 /PE 463.396 IT a verifica, e dimostrare un livello minimo prescritto di energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V, come indicato nella tabella 6,1. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995. Un acciaio con uno spessore grezzo di laminazione inferiore a 2,5 mm e un tenore di carbonio inferiore allo 0,2% è considerato conforme a quanto prescritto. Gli elementi strutturali del dispositivo di protezione costituiti da materiali diversi dall'acciaio devono dimostrare un'equivalente resistenza agli urti a basse temperature. 3.6.2.4 Nella prova Charpy con intaglio a V relativa al livello di energia d'urto prescritto, le dimensioni del provino non devono essere inferiori alla dimensione maggiore tra quelle elencate nella tabella 6.1, per quanto consentito dal materiale. 3.6.2.5 Le prove Charpy con intaglio a V sono effettuate secondo la procedura descritta in ASTM A 370-1979, tranne per quanto riguarda le dimensioni dei provini, che devono essere conformi a quelle indicate nella tabella 6.1. 3.6.2.6 Un'alternativa a questa procedura è l'impiego di acciaio calmato o semicalmato, per il quale devono essere forniti opportuni dati. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995 (Mod. 1:2003). 3.6.2.7 I provini devono essere longitudinali e prelevati da materiali piatti, a sezione tubolare o di base, prima della formatura o della saldatura da utilizzare nel dispositivo di protezione. I provini a sezione tubolare o di base vanno prelevati dalla parte centrale del lato di dimensione maggiore e non contengono saldature. PE 463.396\ 99 IT Tabella 6.1 Livello minimo dell'energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V Dimensione del provino Energia a Energia a -30°C -20°C mm J Jb) 10 x 10a) 11 27,5 10 x 9 10 25 10 x 8 9,5 24 10 x 7,5a) 9,5 24 10 x 7 9 22,5 10 x 6,7 8,5 21 10 x 6 8 20 10 x 5a) 7,5 19 10 x 4 7 17,5 10 x 3,5 6 15 10 x 3 6 15 5,5 14 a) 10 x 2,5 3.7 a) Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente. b) L'energia richiesta a –20°C è pari a 2,5 volte il valore specificato per –30°C. Altri fattori influenzano l'intensità dell'energia d'urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l'orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell'utilizzo dell'acciaio tali fattori vanno presi in considerazione. [non pertinente] 100 /PE 463.396 IT Dimensioni in mm Figura 6.1 Zona libera Figura 6.1.a Vista laterale Sezione trasversale al piano di riferimento Figura 6.1.b Vista posteriore Figura 6.1.c Vista dall'alto 1 – Retta di riferimento 2 – Punto indice del sedile 3 – Piano di riferimento PE 463.396\ 101 IT Figura 6.2 Zona libera per trattori con sedile e posto guida reversibili 102 /PE 463.396 IT Figura 6.3 Diagramma di flusso per la determinazione del rotolamento continuato di un trattore che ribalta lateralmente, munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) fissato sul lato anteriore Inserimento dei dati Calcolo conforme alla versione B2 Sì Sì Sì Il cofano del motore tocca il suolo prima dell'urto del ROPS? Il trattore rotola? No Il ROPS è montato dietro al punto di equilibrio? Calcolo conforme alla versione B1 Risultato; metodo non attuabile Risultato negativo Il trattore rotola? Sì Risultato negativo No No Calcolo conforme alla versione B3 No Risult ato positivo Il trattore rotola? Sì Risultato negativo No Risultato positivo Versione B1: Punto d'urto del ROPS dietro al punto di equilibrio longitudinale instabile Versione B2: Punto d'urto del ROPS vicino al punto di equilibrio longitudinale instabile Versione B3: Punto d'urto del ROPS davanti al punto di equilibrio longitudinale instabile PE 463.396\ 103 IT Figura 6.4 Apparecchiatura per testare le caratteristiche antirotolamento, pendenza 1/1,5 Figura 6.5 Dati necessari per calcolare il capovolgimento di un trattore con rotolamento triassiale Nota: D2 e D3 vanno misurate ad asse interamente carico 104 /PE 463.396 IT Figure 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (L6) PE 463.396\ 105 IT Figura 6.7 Determinazione dei punti d'urto per la misura della larghezza del dispositivo di protezione (B6) e l'altezza del cofano motore (H7) asse 5 asse 4 asse 6 asse 3 asse 2 106 /PE 463.396 IT asse 1 Figura 6.8 Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore (H0) Figura 6.9 Larghezza della carreggiata posteriore (S) e dei pneumatici posteriori (B0) PE 463.396\ 107 IT Figura 6.10 Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione Lato d'urto Riferimento che indica la posizione del baricentro 108 /PE 463.396 IT Dimensioni in millimetri Figura 6.11 Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore) 2 ancoraggi 2 ancoraggi Trave che funge da zeppa Figura 6.12 Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore) 2 ancoraggi 2 ancoraggi Trave che funge da zeppa PE 463.396\ 109 IT Figura 6.13 Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale) Arrotondato per assicurare il contatto con il cerchione Smussato Arco di spostamento del baricentro della massa pendolare passante per il punto di contatto Ancoraggio (cfr. punto 6.6.3.) Asse di legno Cavo non teso (facoltativo) Puntello tenero di 150 mm a sezione quadrata L'asse è fissato a fianco delle ruote anteriori e posteriori e il puntello è incastrato nel cerchione dopo l'ancoraggio Figura 6.14 Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore Giunti universali Giunti universali Forza Forza Forza Cilindroidraulico idraulico Cilindro a doppioeffetto effetto a doppio Giunti universali Supporto sotto gli assi anteriori e posteriori 110 /PE 463.396 IT Figura 6.15 Esempio di apparecchio per la misurazione delle deformazioni elastiche Asta orizzontale fissata al ROPS Collare di attrito Supporto verticale fissato al telaio del trattore o alla base del ROPS 1 – Deformazione permanente 2 – Deformazione elastica 3 – Deformazione totale (permanente + elastica) PE 463.396\ 111 IT Figura 6.16 Linea di riferimento simulata Linea di riferimento simulata Elemento fisso posteriore Figura 6.17 Larghezza minima degli elementi fissi posteriori Elemento fisso posteriore 500 mm min 112 /PE 463.396 IT Figura 6.18 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico non necessaria Forza di carico statico Energia calcolata richiesta (cfr. nota 2) Deformazione Note: 1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D' 2. La prova di sovraccarico non è necessaria poiché Fa ≤ 1,03 F' PE 463.396\ 113 IT Figura 6.19 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico necessaria Forza di carico statico Energia calcolata richiesta (cfr. nota 2) Energia aumentata del 5% (cfr. nota 3) Deformazione Note: 1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D' 2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché Fa > 1,03 F' 3. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente poiché Fb > 0,97 F' e Fb > 0,8 Fmax. 114 /PE 463.396 IT Figura 6.20 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico da continuare Forza di carico statico Energia calcolata richiesta (cfr. nota 2) Energia aumentata del 5% (cfr. nota 3) Energia aumentata del 10% (cfr. nota 4) Energia aumentata del 15% (cfr. nota 5) Energia aumentata del 20% (cfr. note 6 e 7) Deformazione Sovraccarico Note: 1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D' 2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché Fa > 1,03 F' 3. Fb < 0,97 F' pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico 4. Fc < 0,97 Fb pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico 5. Fd < 0,97 Fc pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico 6. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente se Fe > 0,8 Fmax 7. Se in qualsiasi fase il carico scende al di sotto di 0,8 Fmax il dispositivo è respinto.". PE 463.396\ 115 IT ALLEGATO III MODELLO VERBALE DELLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEI SUOI ATTACCHI AL TRATTORE Numero di omologazione CE: ……………………………………………………………………… 5. 116 /PE 463.396 IT Estensione dell'omologazione CE per altri tipi di trattori PE 463.396\ 117 IT 1 (1) 118 /PE 463.396 IT ALLEGATO IV MARCATURA Il marchio di omologazione CE è costituito: – da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio,7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 29 per l'Estonia, 32 per la Lettonia, 34 per la Bulgaria, 36 per la Lituania, 49 per Cipro, 50 per Malta; – da un numero di omologazione CE corrispondente al numero della scheda di omologazione CE rilasciata per il tipo di dispositivo di protezione per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore, situato in una qualsiasi posizione sotto e nelle vicinanze del rettangolo; – dalle lettere V o SV, secondo che sia stata effettuata una prova dinamica (V) o statica (SV), seguite dalla cifra 2, aventi come significato quello di trattarsi di dispositivo di protezione ai sensi della direttiva. PE 463.396\ 119 IT ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE Legenda: Il dispositivo di protezione recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo di protezione montato anteriormente, sottoposto a prova dinamica e destinato a un trattore a carreggiata stretta (V2) che ha ottenuto l'omologazione CE in Belgio (e6) col numero 43. 120 /PE 463.396 IT ALLEGATO V MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE Indicazione dell’amministrazione comunicazione concernente la concessione, il rifiuto, la revoca o l’estensione dell’omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione (a due montanti anteriori) per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza del suoi attacchi al trattore Numero di omologazione CE n. :...................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... estensione(1) 1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione: ............................................... 2. Nome e indirizzo del fabbricante del dispositivo di protezione: ................................................... ........................................................................................................................................................... 3. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo di protezione: ........................................................................................................................................................... 4. Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del trattore al quale il dispositivo di protezione è destinato:........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 5. 5.2. Estensione dell’omologazione CE per il tipo (i tipi) di trattore seguente/seguenti: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... La massa del trattore non zavorrato, definito al punto 2.1 del Modello A dell’Allegato I della direttiva 2003/37/CE, supera/non supera(2) di oltre 5% la massa di riferimento impiegata per la prova: ..................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono(2) identici: ............................................................ 6. Presentato all’omologazione CE in data:.......................................................................................................... 7. Laboratorio di prova:......................................................................................................................................... 8. Data e numero del verbale del laboratorio:....................................................................................................... 9. Data di concessione/rifiuto/revoca dell’omologazione CE(2):.......................................................................... 10. Data di concessione/rifiuto/revoca dell’estensione dell’omologazione CE(2): ................................................ 11. Luogo:................................................................................................................................................................ 12. Data:................................................................................................................................................................ 13 14. Sono allegati i documenti seguenti, che recano il numero di omologazione CE di cui sopra (esempio: verbale di prova):............................................................................................................................................... Eventuali osservazioni: ................................................................................................................................ 15. Firma:................................................................................................................................................................ 5.1. (1) (2) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc., estensione dell’omologazione CE iniziale. Cancellare le diciture inutili. ________________________ PE 463.396\ 121 IT ALLEGATO VI CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CE 1. La domanda di omologazione CE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di produzione e dei suoi attacchi al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario. 2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CE è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione e i suoi attacchi, debitamente omologati. 3. Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CE verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato a essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione CE. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CE. 4. Il detentore dell'omologazione CE può chiedere che quest'ultima sia estesa per altri tipi di dispositivi di protezione. 5. Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti: 5.1. il nuovo tipo di dispositivo di protezione e i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CE; 5.2. esso è progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CE; 5.3. gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CE. 6. Una scheda conforme al modello di cui all'allegato VII è allegata alla scheda di omologazione CE per ciascuna omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata. 7. Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 non sono effettuate qualora la domanda di omologazione CE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione destinato a essere montato sul tipo di trattore per il quale è chiesta l'omologazione CE. 122 /PE 463.396 IT ALLEGATO VII MODELLO Indicazione dell’amministrazione ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA DEl DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) E LA RESISTENZA DEl LORO ATTACCHI AL TRATTORE (Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE) Numero di omologazione CE:........................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... estensione(1) Marchio di fabbrica e commerciale del dispositivo di protezione: 1. ............................................................................................................................................................................ Tipo di trattore: .................................................................................................................................................. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. (1) (2) Nome e indirizzo del costruttore del trattore: ................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ Eventualmente nome e indirizzo del suo mandatario: ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................ Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione: .................................................................. ............................................................................................................................................................................ Estensione dell’omologazione CE per il seguente tipo (per i tipi seguenti) di dispositivo di: ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Trattore presentato all’omologazione CE il:.................................................................................... Servizio tecnico incaricato del controllo di conformità per l’omologazione CE: ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Data del verbale rilasciato da questo servizio:.................................................................................................. Numero del verbale rilasciato da questo servizio: ............................................................................................ ............................................................................................................................................................................ L’omologazione CE per quanto riguarda Ia resistenza dei dispositivi di protezione e Ia resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata(2): L’estensione dell’omologazione CE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata(2): Luogo: ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Data: ................................................................................................................................................................... Firma:................................................................................................................................................................ Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc., estensione dell’omologazione CE iniziale. Cancellare la dicitura inutile. PE 463.396\ 123 IT ALLEGATO VIII Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 13) Direttiva 87/402/CEE del Consiglio (GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1) Direttiva 89/681/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 27) Punto XI.C.II.6 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 205) Direttiva 2000/22/CE della Commissione (GU L 107 del 4.5.2000, pag. 26) Punto I.A.31 dell'allegato II dell'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 53) Direttiva 2005/67/CE della Commissione (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17) limitatamente all'articolo 3 e all'allegato III Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) limitatamente al riferimento alla direttiva 87/402/CEE all'articolo 1 e al punto 30 dell'allegato, parte A Direttiva 2010/22/UE della Commissione (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 4 e all'allegato IV 124 /PE 463.396 IT Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 13) Direttiva Termini di attuazione 87/402/CEE 26 giugno 1989 89/681/CEE 3 gennaio 1991 2000/22/CE 30 giugno 2001(*) 2005/67/CE 31 dicembre 2005 2006/96/CE 1° gennaio 2007 2010/22/CE 30 aprile 2011 Termini di applicazione 1° maggio 2011 ___________________________ (*) In conformità dell’articolo 2 della direttiva 2000/22/CEE: “1. A decorrere dal 1° luglio 2001, gli Stati membri non possono – rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, – vietare la prima messa in circolazione dei trattori, . se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 87/402/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 87/402/CEE, modificata dalla presente direttiva, – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 87/402/CEE, modificata dalla presente direttiva.” PE 463.396\ 125 IT ALLEGATO IX Tavola di concordanza Direttiva 87/402/CEE Articolo 1, alinea Articolo 1, primo trattino Articolo 1, secondo trattino Articolo 1, terzo trattino Articoli 2 e 3 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1, prima frase Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase Articolo 6, paragrafo 1, terza frase Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7, prima frase Articolo 7, seconda frase Direttiva 2000/22/CE Articolo 8 Articolo 2, primo paragrafo, alinea Articolo 2, primo paragrafo, primo trattino Articolo 2, primo paragrafo, secondo trattino Articolo 2, paragrafo 2 Articoli da 9 a 11 Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 __ Articolo 14 Allegati I e II Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX Allegato X __ __ 126 /PE 463.396 IT Presente direttiva Articolo 1, alinea Articolo 1, lettera a) Articolo 1, lettera b) Articolo 1, lettera c) Articoli 2 e 3 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma. Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7, primo comma Articolo 7, secondo comma Articolo 8, primo paragrafo, alinea Articolo 8, primo paragrafo, lettera a) Articolo 8, primo paragrafo, lettera b) Articolo 8, paragrafo 2 Articoli da 9 a 11 __ __ Articolo 12 Articoli 13 e 14 Articolo 15 Allegati I e II Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX P7_TA-PROV(2011)0212 Comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0717 – C7-0404/2010 – 2010/0348(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0717), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0404/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 20111, – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0090/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 74. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 127 IT P7_TC1-COD(2010)0348 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote3 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 86/415/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE5 e fissa disposizioni tecniche per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. (3) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B, 1 2 3 4 5 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 74. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1. Cfr l’allegato VI, parte A. GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. 128 /PE 463.396 IT HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Per trattore agricolo o forestale s'intende ogni veicolo a motore a ruote oppure a cingoli e che abbia almeno due assi, la cui funzione risieda essenzialmente nella potenza di trazione e che sia specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nella attività agricola o forestale. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o di accompagnatori. 2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi, se questi sono conformi alle prescrizioni che figurano negli allegati da I a IV. Articolo 3 La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva. Articolo 4 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I a V sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 6 La direttiva 86/415/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e applicazione indicati all’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. PE 463.396\ 129 IT Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 130 /PE 463.396 IT ALLEGATO I DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, OMOLOGAZIONE CE 1. DEFINIZIONI 1.1. Tipo di trattore Per «tipo di trattore per quanto concerne l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi» si intendono i trattori che non presentano tra di loro differenze essenziali per quanto riguarda le sistemazioni interne che possono influire sull'ubicazione e l'identificazione dei comandi. 1.2. Comando Per «comando», si intende qualsiasi dispositivo il cui azionamento diretto permette di modificare lo stato o il funzionamento del trattore o di un'attrezzatura ad esso collegata. 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE 2.1. La domanda di omologazione di un tipo di trattore riguardo l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi, deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario. 2.2. Essa è corredata di una descrizione (fotografie o disegni), in tre esemplari delle parti del trattore oggetto delle prescrizioni della presente direttiva. 2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, oppure la o le parti del trattore ritenute essenziali per l'esecuzione dei controlli prescritti dalla presente direttiva. 3. OMOLOGAZIONE CE La scheda di omologazione CE deve essere corredata di una scheda conforme al modello oggetto dell'allegato V. PE 463.396\ 131 IT ALLEGATO II REQUISITI TECNICI 1. PRESCRIZIONI GENERALI 1.1. I comandi devono essere facilmente accessibili e non presentare un pericolo per l'operatore che deve poterli azionare facilmente e senza rischi; essi devono essere concepiti e disposti, o protetti, in modo da escludere qualsiasi commutazione intempestiva o qualsiasi movimento involontario o altra manovra pericolosa. 1.2. Per l'identificazione dei comandi con simboli, i simboli utilizzati devono essere conformi a quelli indicati nell'allegato III. 1.3. Si possono utilizzare, ad altri fini, simboli e comandi diversi da quelli di cui all'allegato III, purché non esista alcun rischio di confusione con quelli indicati in tale allegato. 1.4. I simboli sono ritenuti conformi se vengono rispettate le proporzioni dimensionali di cui all'allegato IV. 1.5. I simboli devono figurare sui comandi o nelle loro immediate vicinanze. 1.6. I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo. 1.7. Qualora, secondo il successivo punto 2, si applichino prescrizioni particolari per quanto riguarda l'istallazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi, questi ultimi devono soddisfare le prescrizioni particolari di cui al punto 2. Sono autorizzate altre soluzioni, qualora il costruttore ne dimostri almeno l'equivalenza rispetto ai requisiti imposti dalla presente direttiva. 2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 2.1. Comando di avviamento Deve essere impossibile avviare il motore se tale operazione rischia di provocare uno spostamento incontrollato del trattore. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora il motore si possa mettere in moto soltanto: 2.2. – se la leva del cambio di velocità è in posizione neutra o in folle, oppure – se la leva di selezione delle gamme è in posizione neutra o in folle, oppure – se il meccanismo di innesto è disinserito, oppure – se il dispositivo idrostatico è in folle o privo di pressione, oppure – se, in caso di trasmissione idraulica, il dispositivo di inserimento ritorna automaticamente in posizione neutra. Comando di arresto del motore 132 /PE 463.396 IT L'azionamento di tale dispositivo deve provocare, senza sforzo manuale sostenuto, l'arresto del motore che non deve potersi rimettere in moto spontaneamente. Se non è combinato con il comando di avviamento, il comando di arresto del motore deve essere di colore nettamente contrastante con lo sfondo e con gli altri comandi. Se tale comando è costituito da un pulsante, deve essere di colore rosso. 2.3. Comando di bloccaggio del differenziale Se il comando esiste, la sua identificazione è obbligatoria. L'azionamento del bloccaggio del differenziale deve essere segnalato chiaramente, qualora ciò non sia già indicato dalla posizione del comando. 2.4. Comando del meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti 2.4.1. Occorre, o che i comandi del meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti siano installati in modo da garantire la sicurezza delle manovre di sollevamento e di abbassamento, o che siano previsti, sui dispositivi di aggancio delle attrezzature, elementi di accoppiamento automatici che non richiedano la presenza di un operatore tra il trattore e l'attrezzatura. Qualora tale comando sia installato, ne deve essere indicata obbligatoriamente la presenza. 2.4.2. I requisiti di sicurezza concernenti il sollevamento e l'abbassamento degli strumenti trasportati si ritengono rispettati quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 2.4.2.1. Comandi principali I comandi principali e la relativa eventuale trasmissione sono disposti o protetti in modo da essere irraggiungibili quando l'operatore si trova a terra tra il trattore e lo strumento agganciato, oppure devono essere previsti comandi esterni. 2.4.2.2. Comandi esterni 2.4.2.2.1. i comandi sono disposti in modo tale che l'operatore possa azionarli da un luogo non pericoloso come, per esempio, quando i comandi del sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti o taluni comandi supplementari per tale sollevamento si trovano all'esterno dei piani verticali formati dalle pareti interne dei parafanghi, e 2.4.2.2.2. l'azionamento del sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti si effettua mediante comandi che consentono un sollevamento limitato in modo che, per ciascun azionamento del comando, la corsa non superi i 100 mm. I punti di misurazione sono allora costituiti dai punti di accoppiamento ai bracci inferiori dell'aggancio a tre punti, oppure 2.4.2.2.3. il meccanismo di sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti è azionato mediante comandi che agiscono in base al principio dell'«uomo morto», 2.4.2.3. Trattori a carreggiata stretta PE 463.396\ 133 IT Nel caso dei trattori aventi uno degli assi motore con carreggiata fissa o variabile minima non superiore a 1 150 mm, i comandi principali sono situati anteriormente rispetto al piano verticale passante per il punto di riferimento del sedile quando questo si trova in posizione centrale; 2.4.2.4. altre soluzioni sono autorizzate se il costruttore dimostra che hanno un effetto almeno equivalente alle prescrizioni di cui ai punti 2.4.2.1, 2.4.2.2 e 2.4.2.3. 2.5. Comandi di presa di mantenimento (PTO) 2.5.1. Non deve essere possibile avviare il motore con la presa di mantenimento inserita. 2.5.2. Comandi esterni 2.5.2.1. I comandi devono essere disposti in modo da consentire all'operatore di azionarli da una postazione sicura. 2.5.2.2. I comandi devono essere concepiti in modo da evitare un azionamento involontario. 2.5.2.3. Il comando di avviamento funziona conformemente al principio dell'azione mantenuta almeno per i primi tre secondi di azionamento. 2.5.2.4. Dopo avere azionato i comandi, il tempo morto prima del funzionamento non deve essere superiore al tempo necessario per il funzionamento del sistema tecnico di avviamento/arresto. Se tale lasso di tempo viene superato, si inserisce automaticamente la disattivazione della PTO. 2.5.2.5. È sempre possibile disattivare la presa di mantenimento a partire dal sedile dell'operatore, nonché a partire dai comandi esterni associati. Il comando di arresto è sempre un comando prevalente. 2.5.2.6. Non è autorizzata l'interazione fra il comando PTO esterno e il comando PTO dal sedile dell'operatore. 134 /PE 463.396 IT ALLEGATO III SIMBOLI 1. Comando di avviamento Il simbolo 8.18 della norma ISO 3767-1:1998 può essere utilizzato in alternativa. 2. Comando del regime di rotazione del motore Significato: Variazione continua rotatoria Variazione continua lineare PE 463.396\ 135 IT 3. Comando di arresto del motore (motore ad accensione comandata o motore ad accensione per compressione) Il simbolo 8.19 della norma ISO 3767-1:1998 può essere utilizzato in alternativa. 4. Comando del freno di stazionamento 136 /PE 463.396 IT 5. Comando di bloccaggio del differenziale 6. Comando di innesto della presa di movimento Significato: Posizione di funzionamento Posizione di riposo Il simbolo 7.12 del visore PTO della norma ISO 3767-2:1991, associato ai simboli da 7.1 a 7.5 della norma ISO 3767-1:1991, può essere utilizzato in alternativa. PE 463.396\ 137 IT 7. Comando di innesto della presa di movimento e/o di selezione delle velocità di rotazione Significato: Presa non funzionante e selettore di velocità in folle Significato: Presa non funzionante e selettore innestato 138 /PE 463.396 IT Presa funzionante e selettore innestato Il simbolo 7.12 del visore PTO della norma ISO 3767-2:1991, associato ai simboli da 7.1 a 7.5 della norma ISO 3767-1:1991, può essere utilizzato in alternativa. NB: I simboli qui sopra indicati si riferiscono ad un comando di innesto e di selezione della velocità di rotazione di una presa di movimento a due velocità di rotazione. Il simbolo n. 1 corrisponde alla situazione con selettore al punto morto e presa non funzionante; il simbolo n. 2 corrisponde alla situazione con presa non funzionante e selettore innestato sulla velocità di rotazione di 1 000 giri/minuto; il simbolo n. 3 corrisponde alla situazione con presa funzionante e selettore innestato sulla velocità di rotazione di 1 000 giri/minuto. 8. Comando del meccanismo di sollevamento Significato: Posizione alzata Posizione abbassata 9. Comando a distanza degli accessori esterni Significato: Posizione di lavoro Posizione di riposo PE 463.396\ 139 IT 10. Comando dei fari anabbaglianti 11. Comando degli indicatori di direzione 140 /PE 463.396 IT 12. Comando del segnale di pericolo 13. Comando generale di illuminazione PE 463.396\ 141 IT 14. Comando luci di posizione anteriori 15. Comando dei fari abbaglianti 142 /PE 463.396 IT 16. Comando dei proiettori fendinebbia anteriori 17. Comando del proiettore o dei proiettori fendinebbia posteriori PE 463.396\ 143 IT 18. Comando della luce o delle luci di stazionamento 19. Comando del proiettore di lavoro 144 /PE 463.396 IT 20. Comando del tergicristallo 21. Comando del dispositivo di segnalazione acustica PE 463.396\ 145 IT ALLEGATO IV COSTRUZIONE DEL MODELLO DI BASE DEI SIMBOLI CHE FIGURANO ALL'ALLEGATO III Figura 1 Modello di base Il modello di base è costituito come segue: 1. un quadrato principale con lato di 50 mm; la quota è pari alla dimensione nominale a) dell'originale; 2. un cerchio principale con diametro di 56 mm, che ha all'incirca la stessa superficie del quadrato principale 1; 3. un secondo cerchio con diametro di 50 mm iscritto nel quadrato principale 1; 4. un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio principale 2 ed i cui lati sono paralleli a quelli del quadrato principale; 5. e 6. due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato principale 1; i loro lati sono rispettivamente perpendicolari e ciascuno di essi è costruito in maniera da intersecare i lati opposti del quadrato principale in punti simmetrici; 146 /PE 463.396 IT 7. un terzo quadrato i cui lati passano per i punti di intersezione del quadrato principale 1 e del cerchio principale 2 e sono inclinati a 45° dando le maggiori dimensioni orizzontali e verticali del modello di base; 8. un ottagono irregolare formato da linee inclinate a 30° rispetto ai lati del quadrato 7. Il modello di base è applicato su una griglia avente passo di 12,5 mm la quale coincide con il quadrato principale 1. PE 463.396\ 147 IT ALLEGATO V MODELLO Formato massimo: DIN A4 (210 mm × 297 mm) Indicazione dell’amministratore ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI TRATTORE RIGUARDO L'INSTALLAZIONE, L'UBICAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI (Articolo 4 della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli) Numero omologazione CE ………………………………………………………………………………………. 4. Se del caso, nome ed indirizzo del mandatario del costruttore…........................……………… 5. Breve descrizione del tipo di trattore riguardo l'ubicazione e l'identificazione dei comandi …………………………………..……………………………...…………..………….. 6. Trattore presentato all'omologazione CE in data …................................……..………… 14. Si allegano i seguenti disegni recanti il numero di omologazione sopra indicato: Una serie di disegni dei comandi nonché delle parti del trattore che si ritiene presentino interesse ai fini della direttiva, […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […], relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote. Se espressamente richiesti, questi disegni sono forniti alle competenti autorità degli altri Stati membri. 148 /PE 463.396 IT ALLEGATO VI Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 6) Direttiva 86/415/CEE del Consiglio (GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1) Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) limitatamente ai riferimenti alla direttiva 86/415/CEE al primo trattino dell’articolo 1 Direttiva 2010/22/UE della Commissione (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) limitatamente all’articolo 3 e all’allegato III Parte B Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 6) Direttiva Termine per l'attuazione Data di applicazione 86/415/CEE 1 ottobre 1987 - 97/54/CE 22 settembre 1998 23 settembre 1998 2010/22/UE 30 aprile 2011 1 maggio 2011 PE 463.396\ 149 IT ALLEGATO VII Tavola di concordanza Direttiva 86/415/CEE Articoli da 1 a 4 Articoli da 1 a 4 Articolo 5, paragrafo 1 __ Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5 __ Articolo 6 __ Articolo 7 Articolo 6 Articolo 8 Allegati da I a V Allegati da I a V __ Allegato VI __ Allegato VII 150 /PE 463.396 IT Presente direttiva P7_TA-PROV(2011)0213 Frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0729), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 20111 – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0092/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 75. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 151 IT P7_TC1-COD(2010)0349 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote3, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 76/432/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE5, e fissa le prescrizioni tecniche relative alla frenatura. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. (3) La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno indicati nell’allegato VI, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 1 2 3 4 5 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 75. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1. Cfr Allegato VI, parte A. GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. 152 /PE 463.396 IT Articolo 1 1. Per «trattore (agricolo o forestale)» s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori. 2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Articolo 2 1. Riguardo ai trattori che soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura: a) rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE, né l'omologazione di portata nazionale; b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori. 2. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri non possono vietare l'uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di frenatura, se tali trattori sono muniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati. Articolo 4 Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di trattore modificato debbano essere condotte nuove prove, accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata. Articolo 5 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a V sono adottate conformemente alla procedura di cui dall'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE. Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. PE 463.396\ 153 IT Articolo 7 La direttiva 76/432/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII. Articolo 8 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal …. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 154 /PE 463.396 IT ALLEGATO I DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, OMOLOGAZIONE CE, PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO 1. 1.1. Definizioni Tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura Per «tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura» si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 1.1.1. massa a vuoto, come definita al punto 1.18, 1.1.2. massa massima, come definita al punto 1.16, 1.1.3. ripartizione della massa tra gli assi, 1.1.4. massa massima tecnicamente ammissibile su ogni asse, 1.1.5. velocità massima per costruzione, 1.1.6. dispositivo di frenatura di tipo differente (in particolare presenza o meno dell'equipaggiamento per la frenatura del rimorchio), 1.1.7. numero e disposizione degli assi frenati, 1.1.8. tipo di motore, 1.1.9. demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondente alla velocità massima, 1.1.10. dimensione dei pneumatici degli assi frenati. 1.2. Dispositivo di frenatura Per «dispositivo di frenatura» si intende il complesso degli organi funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocità di marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo. Tali specificate al punto 4.1.2. Il dispositivo è costituito dal comando, dalla dal freno propriamente detto. 1.3. che hanno la un trattore in funzioni sono trasmissione e Frenatura moderabile Per «frenatura moderabile» si intende una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale del dispositivo, sia al momento dell'applicazione che durante il disinnesto dei freni: 1.3.1. il conducente possa, in ogni momento, aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando, PE 463.396\ 155 IT 1.3.2. la forza di frenatura agisca nello stesso senso dell'azione sul comando (funzioni aventi lo stesso senso), 1.3.3. sia possibile procedere senza difficoltà ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura. 1.4. Comando Per «comando» si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per fornire alla trasmissione l'energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale energia può essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un'altra sorgente d'energia controllata dal conducente stesso, oppure da una combinazione di queste diverse categorie di energia. 1.5. Trasmissione Per «trasmissione» si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando ed il freno, e che li collega funzionalmente. La trasmissione può essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica, oppure mista. Quando la frenatura è realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente, ma controllata da quest'ultimo, anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione. 1.6. Freno Per «freno» si intende l'organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del trattore. Il freno può essere del tipo ad attrito (quando le forze sono originate dall'attrito fra due parti in moto relativo, appartenenti entrambe al trattore), elettrico (quando le forze sorgono per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo, ma non in contatto fra di loro, appartenenti entrambi al trattore), a fluido (quando le forze si sviluppano per l'azione di un fluido interposto fra due elementi in movimento relativo, appartenenti entrambi al trattore) o motore (quando le forze provengono da un aumento artificiale dell'azione frenante del motore trasmessa alle ruote). Un dispositivo, che blocca meccanicamente il sistema di trasmissione del trattore, ma che non può essere azionato quando il trattore è in movimento, è considerato come un freno di stazionamento. 1.7. Dispositivi di frenatura di tipo differente Per «dispositivi di frenatura di tipo differente» si intendono i dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 1.7.1. dispositivi nei quali uno o più elementi presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto concerne i materiali, la forma o la grandezza, 1.7.2. dispositivi i cui elementi sonso combinati in modo diverso. 1.8. Elemento di un dispositivo di frenatura 156 /PE 463.396 IT Per «elemento di un dispositivo di frenatura» si intende uno dei componenti singoli il cui insieme forma il dispositivo di frenatura. 1.9. Frenatura continua Per «frenatura continua» si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta con un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche: 1.9.1. organo di comando unico che il conducente aziona con un'unica manovra graduabile dal proprio posto di guida, 1.9.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita dalla stessa sorgente di energia (che può essere la forza muscolare del conducente), 1.9.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.10. Frenatura semicontinua Per «frenatura semicontinua» si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche: 1.10.1. organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida, 1.10.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita da diverse sorgenti di energia (una di esse può essere la forza muscolare del conducente), 1.10.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.11. Frenatura indipendente assistita Per «frenatura indipendente assistita» si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche: 1.11.1. il comando del freno del veicolo trattore è indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati; quest'ultimo è comunque montato sul trattore in modo da poter essere azionato agevolmente dal conducente seduto al posto di guida, 1.11.2. l'energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati non deve provenire dalla forza muscolare del conducente. 1.12. Frenatura indipendente Per «frenatura indipendente» si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche: PE 463.396\ 157 IT 1.12.1. il comando del freno del veicolo trattore è indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati; quest'ultimo è comunque montato sul trattore in modo da poter essere agevolmente azionato dal conducente seduto al posto di guida, 1.12.2. l'energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati proviene dalla forza muscolare del conducente. 1.13. Frenatura automatica Per «frenatura automatica» si intende la frenatura del o dei veicoli rimorchiati che avviene automaticamente, nel caso di distacco di elementi che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati, anche in caso di rottura degli organi di traino, senza che risulti annullata l'efficienza della frenatura del resto del complesso. 1.14. Frenatura ad inerzia Per «frenatura ad inerzia» si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze che nascono per l'avvicinamento del veicolo rimorchiato al trattore. 1.15. Trattore carico Per «trattore carico» si intende, salvo indicazioni particolari, il trattore caricato in modo da raggiungere la sua massa massima. 1.16. Massa massima Per «massa massima» si intende la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (tale massa può essere superiore alla massa massima autorizzata). 1.17. Trattore a vuoto Per «trattore a vuoto» si intende il trattore in ordine di marcia, con serbatoi e radiatore pieni, con un conducente di una massa di 75 kg, senza passeggeri né accessori in opzione né carico. 1.18. Massa a vuoto per «massa a vuoto» si intende la massa del trattore a vuoto. 2. Domanda di omologazione CE 2.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di trattore, per quanto concerne il sistema di frenatura, va presentata dal costruttore o dal suo mandatario. 2.2. Tale domanda deve essere corredata dai documenti elencati qui di seguito, in triplice copia, nonché dalle seguenti indicazioni: 2.2.1. descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda i punti di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.10. Vanno indicati i numeri e/o i simboli attribuiti dal costruttore o dal suo mandatario al tipo di trattore, 158 /PE 463.396 IT 2.2.2. elenco degli elementi, debitamente contrassegnati, che formano il dispositivo di frenatura, 2.2.3. schema del dispositivo di frenatura con indicazione della posizione di ciascuno dei suoi elementi sul trattore, allo scopo di permettere l'individuazione e l'identificazione dei diversi elementi. 2.3. Devono inoltre essere presentati: 2.3.1. un trattore rappresentativo del tipo di trattore da omologare, 2.3.2. a richiesta, disegni di formato massimo A4 (210 mm × 297 mm), o piegati in tale formato, e in scala appropriata. 3. Omologazione CE Una scheda conforme al modello di cui all'allegato V va compilata e allegata alla scheda di omologazione CE. 4. Prescrizioni di costruzione e di montaggio 4.1. Considerazioni generali 4.1.1. Dispositivo di frenatura 4.1.1.1. Il dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo che, in condizioni normali d'impiego e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, il trattore possa rispondere alle prescrizioni qui di seguito. 4.1.1.2. In particolare, il dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo da resistere alla corrosione e all'invecchiamento che si producono durante l'utilizzazione e che possono dar luogo ad improvvise perdite di efficacia della frenatura. 4.1.2. Funzioni del dispositivo di frenatura Il dispositivo di frenatura, definito al punto 1.2 deve soddisfare le seguenti condizioni: 4.1.2.1. Frenatura di servizio 4.1.2.1.1. La frenatura di servizio deve consentire di controllare il movimento del trattore e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, alle velocità ammesse per costruzione, alle condizioni di carico autorizzate e su pendenza ascendente o discendente. La sua azione deve essere moderabile. Queste condizioni sono soddisfatte se le prescrizioni dell'allegato II sono rispettate. Il conducente deve essere in grado di effettuare la frenatura dal suo posto di guida, conservando il controllo dell'organo di direzione del trattore con almeno una mano. Il freno di servizio del trattore può essere costituito da un dispositivo destro e da un dispositivo sinistro. I due comandi debbono poter essere resi solidali per poter essere azionati con una sola manovra. Tale collegamento deve poter essere interrotto. PE 463.396\ 159 IT Ciascuno dei dispositivi, destro o sinistro, deve essere munito di un sistema di regolazione, manuale o automatico, che consenta di regolare senza difficoltà il sistema di equilibratura dei freni. 4.1.2.2. Frenatura di stazionamento 4.1.2.2.1. La frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il trattore su una pendenza ascendente o discendente, anche in assenza del conducente, poiché in questo caso gli elementi attivi vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un dispositivo ad azione puramente meccanica. Ciò può essere ottenuto per mezzo di un freno che agisca sulla trasmissione. Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo posto di guida ed è ammessa un'azione ripetuta per raggiungere l'efficienza prescritta. 4.2. Caratteristiche dei dispositivi di frenatura 4.2.1. L'insieme dei dispositivi di frenatura di cui è munito il trattore deve soddisfare le condizioni stabilite per la frenatura di servizio e di stazionamento. 4.2.2. I dispositivi che assicurano la frenatura di servizio e di stazionamento possono avere delle parti in comune, purché rispondano alle seguenti prescrizioni: 4.2.2.1. devono esistere almeno due comandi, indipendenti l'uno dall'altro, facilmente accessibili al conducente dal suo posto di guida; questa esigenza deve poter essere rispettata anche se il conducente indossa una cintura di sicurezza; 4.2.2.2. in caso di rottura di un elemento del dispositivo di frenatura, che non siano i freni (ai sensi del punto 1.6) o di qualsiasi altro guasto del dispositivo di frenatura di servizio (cattivo funzionamento, esaurimento parziale o totale di una riserva di energia), deve essere possibile rallentare progressivamente il trattore, fino ad arresto completo, con una decelerazione di almeno 50 % del valore prescritto al punto 2.1.1 dell'allegato II. Questa condizione deve essere soddisfatta tramite una frenatura residua esercitata sulle ruote da una parte e dall'altra del piano longitudinale mediano (senza che il trattore devii dalla sua traiettoria). Per l'applicazione del presente punto, i complessi leva-camma o simili, con cui si azionano i freni, non si considerano come eventualmente soggetti a rottura. 4.2.3. Anche quando si ricorra ad un'energia diversa dall'energia muscolare del conducente, la sorgente di energia (ad esempio, pompa idraulica, compressione d'aria, ecc.) può essere unica, purché siano soddisfatte le prescrizioni del punto 4.2.2. 4.2.4. Il dispositivo di frenatura di servizio deve agire sulle ruote di almeno un asse. 4.2.5. L'azione frenante del dispositivo di frenatura di servizio deve essere ripartita tra le ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 4.2.6. Il dispositivo di frenatura di servizio e il dispositivo di frenatura di stazionamento devono agire su superfici frenate rese permanentemente solidali con le ruote da elementi sufficientemente robusti. Nessuna superficie frenata deve poter essere 160 /PE 463.396 IT disinnestata dalle ruote. Quando più di un asse è soggetto all'azione frenante, uno degli assi può essere disinnestato a condizione che esso venga innestato automaticamente in caso di attivazione del freno di servizio o in caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto. Quando un solo asse è soggetto all'azione frenante, il differenziale non deve essere montato fra il freno di servizio e la ruota; quando due assi sono soggetti all'azione frenante, il differenziale può essere montato fra il freno di servizio e la ruota su uno dei due assi. 4.2.7. L'usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante regolazione manuale oppure automatica. Inoltre, il comando e gli elementi della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa tale che, dopo riscaldamento dei freni e dopo un certo grado di usura delle guarnizioni, l'efficienza della frenatura sia assicurata senza necessità di registrazione immediata. 4.2.8. Nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica gli orifizi di riempimento dei serbatoi di liquido debbono essere facilmente accessibili; inoltre i recipienti che contengono la riserva di liquido devono essere realizzati in maniera da consentire un facile controllo del livello della riserva senza necessità di aprirli. 4.2.9. Qualora una frenatura con l'efficienza prescritta risulti impossibile senza l'intervento dell'energia accumulata, ogni trattore dotato di freno azionato con energia prelevata da un serbatoio deve essere munito, oltre al manometro, di un dispositivo di allarme che indichi, per via ottica od acustica, che in una parte qualsiasi a monte del distributore l'energia è scesa ad un valore uguale od inferiore al 65% del suo valore normale. Tale dispositivo deve essere collegato direttamente e permanentemente al circuito. 4.2.10. Fatte salve le prescrizioni imposte al punto 4.1.2.1, quando l'intervento di una sorgente ausiliaria di energia è indispensabile per il funzionamento di un dispositivo di frenatura, la riserva di energia deve essere tale che in caso di arresto del motore l'efficienza di frenatura resti sufficiente a consentire l'arresto del trattore nelle condizioni prescritte. 4.2.11. I servizi ausiliari possono prelevare l'energia necessaria soltanto qualora il loro funzionamento non possa contribuire, anche in caso di guasto della sorgente di energia, a far scendere al di sotto del livello indicato al punto 4.2.9 le riserve di energia che alimentano i dispositivi di frenatura. PE 463.396\ 161 IT ALLEGATO II PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA 1. Prove di frenatura 1.1. Considerazioni generali 1.1.1. L'efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio è basata sulla distanza di frenatura calcolata secondo la formula di cui al punto 2.1.1.1. La distanza di frenatura è la distanza percorsa dal trattore dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo fino a quello dell'arresto completo del trattore. L'efficienza di un dispositivo di frenatura di stazionamento è basata sulla capacità di mantenere immobile un trattore su una pendenza ascendente o discendente. 1.1.2. Per l'omologazione di qualsiasi trattore l'efficienza di frenatura dev'essere misurata all'atto delle prove su strada; queste prove devono essere effettuate nelle seguenti condizioni: 1.1.2.1. il trattore deve trovarsi nelle condizioni di peso indicate per ciascun tipo di prova. Tali condizioni devono essere indicate nel verbale della prova; 1.1.2.2. durante le prove, la forza esercitata sul comando per ottenere l'efficienza prescritta non deve essere superiore a 60 daN per i comandi a pedale e a 40 daN per i comandi a mano; 1.1.2.3. la strada deve avere una superficie che garantisca buone condizioni di aderenza; 1.1.2.4. le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati; 1.1.2.5. all'inizio delle prove i pneumatici devono essere freddi e alla pressione prescritta per il carico effettivamente gravante sulle ruote in condizioni statiche; 1.1.2.6. l'efficienza prescritta deve essere ottenuta senza bloccaggio delle ruote, senza che il trattore devii dalla traiettoria e senza anormali vibrazioni. 1.1.3. Durante le prove il trattore deve essere equipaggiato delle eventuali parti dei dispositivi di frenatura previsti dal costruttore per i veicoli rimorchiati come definiti ai punti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 dell'allegato I. 1.2. Prova di tipo 0 (prova ordinaria dell'efficienza a freni freddi) 1.2.1. Considerazioni generali 1.2.1.1. All'inizio della prova i freni devono essere freddi; un freno è considerato freddo se una delle seguenti condizioni è soddisfatta: 162 /PE 463.396 IT 1.2.1.1.1. la temperatura, misurata sul disco oppure all'esterno del tamburo, deve essere inferiore a 100 °C; 1.2.1.1.2. nel caso di freni completamente incorporati, compresi i freni a bagno d'olio, la temperatura, misurata all'esterno della scatola del freno deve essere inferiore a 50 °C; 1.2.1.1.3. i freni non devono essere stati utilizzati durante un'ora. 1.2.1.2. Durante la prova di frenatura, gli assi non frenati, qualora possano essere disinseriti, non devono essere collegati con gli assi sui quali agiscono i freni. 1.2.1.3. La prova deve essere effettuata nelle seguenti condizioni: 1.2.1.3.1. il trattore deve essere caricato alla massa massima, con l'asse non frenato caricato alla sua massa massima tecnicamente ammissibile e le ruote dell'asse frenato equipaggiate con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore. Nel caso di trattori con frenatura su tutte le ruote, l'asse anteriore deve essere caricato alla sua massa massima tecnicamente ammissibile; 1.2.1.3.2. la prova va ripetuta con un trattore scarico avente a bordo soltanto il conducente e, eventualmente, una persona incaricata di seguire i risultati della prova; essa va effettuata con il trattore equipaggiato con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore; 1.2.1.3.3. i limiti prescritti per l'efficienza minima, sia per la prova a vuoto che per la prova con carico, devono essere quelli indicati al punto 2.1.1; 1.2.1.3.4. la strada deve essere orizzontale. 1.2.2. La prova di tipo 0 va effettuata: 1.2.2.1. alla velocità massima per costruzione con motore disinnestato, 1.2.2.2. l'efficienza minima prescritta deve essere raggiunta. 1.3. Prova del tipo I (prova di perdita di efficienza) 1.3.1. I trattori carichi vengono provati in modo che l'assorbimento di energia sia equivalente a quello che si produce nello stesso tempo in un trattore carico condotto ad una velocità stabilizzata a 80% ± 5% della velocità prevista per la prova di tipo 0, su un percorso di 1 km in discesa, con pendenza del 10% a motore disinnestato. 1.3.2. Alla fine della prova si misura, nelle condizioni della prova di tipo 0 con motore disinnestato (ma evidentemente con differenti condizioni di temperatura), l'efficienza residua del dispositivo di frenatura di servizio. 2. Prestazioni dei dispositivi di frenatura 2.1. Dispositivi di frenatura di servizio PE 463.396\ 163 IT 2.1.1. I freni di servizio dei trattori debbono garantire: 2.1.1.1. nelle condizioni previste per la prova di tipo 0, una distanza di frenatura calcolata come segue: Smax≤0,15 V + (V2/116) dove V è la velocità massima per costruzione in km/h e Smax è la distanza massima di arresto in metri; 2.1.1.2. dopo la prova di tipo I, un'efficienza residua non inferiore al 75% di quella prescritta, né al 60% del valore constatato al momento della prova di tipo 0 (con motore disinnestato). 2.2. Dispositivi di frenatura di stazionamento 2.2.1. Anche se combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere il trattore carico immobile su una pendenza ascendente o discendente del 18%. 2.2.2. Sui trattori autorizzati a trainare uno o più rimorchi, il dispositivo di frenatura di stazionamento del trattore deve poter mantenere immobile, su una pendenza ascendente o discendente del 12%, un complesso costituito da un trattore a vuoto e da un rimorchio non frenato dello stesso peso (non superiore a 3 t). 2.2.3. Si può ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l'efficienza prescritta. 164 /PE 463.396 IT ALLEGATO III FRENI A MOLLA 1. Definizione I «freni a molla» sono dispositivi che traggono l'energia necessaria per frenare da una o più molle che funzionano da accumulatori di energia. 2. Prescrizioni particolari 2.1. Il freno a molla non deve essere usato per la frenatura di servizio. 2.2. Per tutti i valori della pressione che si possono avere nel circuito di alimentazione della camera di compressione, una lieve variazione di questa pressione non deve provocare una forte variazione della forza di frenatura. 2.3. Il circuito di alimentazione della camera di compressione delle molle deve avere una riserva di energia che non alimenti nessun altro dispositivo o attrezzatura. Questa prescrizione non si applica quando le molle possono essere mantenute compresse usando almeno due sistemi tra loro indipendenti. 2.4. Il dispositivo deve essere costruito in modo che sia possibile serrare e allentare i freni almeno tre volte partendo da una pressione iniziale, nella camera di compressione delle molle, uguale alla pressione massima prevista. Questa condizione deve essere soddisfatta quando i freni sono regolati con la massima esattezza. 2.5. La pressione nella camera di compressione, a partire dalla quale le molle cominciano ad azionare i freni, non deve superare, quando i freni sono regolati con la massima esattezza, l'80 % della pressione minima di funzionamento normale disponibile. 2.6. Se la pressione nella camera di compressione delle molle scende al livello del valore a partire dal quale gli elementi dei freni sono messi in movimento, deve entrare in azione un dispositivo di allarme, ottico o acustico. Purché tale condizione sia soddisfatta, questo dispositivo d'allarme può essere lo stesso previsto al punto 4.2.9 dell'allegato I. 2.7. Quando un trattore autorizzato a trainare un rimorchio a frenatura continua o semicontinua è dotato di freni a molla, il funzionamento automatico di questi freni a molla deve far funzionare i freni del veicolo trainato. 3. Sistema di allentamento 3.1. I freni a molla devono essere costruiti in modo che, in caso di guasto, sia possibile allentarli senza doversi servire del loro comando normale. Questa condizione può essere soddisfatta mediante un dispositivo ausiliario (pneumatico, meccanico, ecc.). 3.2. Se l'azionamento del dispositivo menzionato al punto 3.1 richiede uno strumento o una chiave, questi debbono trovarsi a bordo del trattore. PE 463.396\ 165 IT ALLEGATO IV FRENI DI STAZIONAMENTO A BLOCCAGGIO MECCANICO DEI PISTONI DEI FRENI (FRENI A SCATTO) 1. Definizione Per «bloccaggio meccanico dei pistoni dei freni» s'intende un dispositivo che assicura la frenatura di stazionamento bloccando meccanicamente l'asta del pistone del freno. Il bloccaggio meccanico si ottiene evacuando l'aria compressa contenuta nella camera di bloccaggio; esso è congegnato in modo da poter essere sbloccato quando la camera di bloccaggio viene nuovamente messa in pressione. 2. Prescrizioni particolari 2.1. Quando la pressione nella camera di bloccaggio si avvicina al livello corrispondente al bloccaggio meccanico, deve entrare in funzione un dispositivo d'allarme ottico o acustico. 2.2. Per i cilindri muniti di un dispositivo di bloccaggio meccanico, lo spostamento del pistone del freno deve poter essere assicurato per mezzo di due riserve di energia. 2.3. Il pistone del freno bloccato può essere sbloccato soltanto se è sicuro che il freno possa essere nuovamente azionato dopo questo sbloccaggio. 2.4. Deve essere previsto un dispositivo ausiliario di sbloccaggio (per esempio meccanico o pneumatico) per il caso di guasto della sorgente di energia che alimenta la camera di bloccaggio, utilizzando per esempio l'aria contenuta in un pneumatico del trattore. 166 /PE 463.396 IT ALLEGATO V MODELLO Denominazione dell’amministrazione ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE OMOLOGAZIONE DELLA FRENATURA DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE (Articolo 4 della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli) Omologazione CE n. ….………………………………………………………………………….………… 1. Marca (ragione sociale) ……………………………………………………………. 2. Tipo e denominazione commerciale ………………………………………………. 3. Nome e indirizzo del costruttore …………………………………………………... 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore ………………………. ……………………………………………………………………………………… 5. Massa a vuoto del trattore …………………………………………………………. 6. Ripartizione della massa a vuoto tra gli assi …………………………………(kg) 7. Massa massima del trattore ………………………………………………………... 8. Ripartizione della massa massima del trattore tra gli assi, secondo il punto 1.2.1.3.1. dell'allegato II ……………………………………………………. PE 463.396\ 167 IT 168 /PE 463.396 IT 19. Trattore presentato all'omologazione CE il ……………………………………………………… 23. L’omologazione di tipo CE in materia di frenatura è concessa/rifiutata (1). 27. I documenti di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 dell’allegato I di cui sono allegati. PE 463.396\ 169 IT ALLEGATO VI Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 7) Direttiva 76/432/CEE del Consiglio (GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1) Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1 Direttiva 96/63/CE della Commissione (GU L 253 del 5.10.1996, pag. 13) Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) limitatamente ai riferimenti di cui alla direttiva 76/432/ CEE nel primo trattino dell’articolo 1 Parte B Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all’articolo 7) Direttiva Termine di recepimento Data di applicazione 76/432/CEE 1 gennaio 1977 1 ottobre 1977 82/890/ CEE 21 giugno 1984 __ 96/63/CE 1 ottobre 1997(*) __ 97/54/CE 22 settembre 1998 23 settembre 1998 (*) In conformità dell’articolo 2 della direttiva 96/63/CE: “1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri non possono: – rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, né l'omologazione di portata nazionale, – rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori, per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, se i trattori sono conformi alle disposizioni della direttiva 76/432/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. 170 /PE 463.396 IT Con effetto dal 1 marzo 1998 gli Stati Membri: – non possono più concedere l'omologazione CE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, e – possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/432/CEE, modificata dalla presente direttiva.’ PE 463.396\ 171 IT ALLEGATO VII Tavola di concordanza Direttiva 76/432/CEE Presente direttiva Articolo 1 __ Articolo 1 Articolo 2 __ __ __ Articolo 2, paragrafo 1, alinea Articolo 2, paragrafo 1, alinea __ Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) __ Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) __ Articolo 2, paragrafo 1, ultime parole Articolo 2, paragrafo 1, alinea __ Articolo 2, paragrafo 2, alinea Articolo 2, paragrafo 2 __ Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino __ __ Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino Articolo 2, paragrafo 2 __ Articolo 2, paragrafo 2, ultime parole Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3 __ Articolo 3 Articolo 4 __ Articolo 4 Articolo 5 __ Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 __ __ Articolo 6, paragrafo 2 __ Articolo 6 __ __ Articolo 7 __ __ Articolo 8 Articolo 7 __ Articolo 9 Allegati da I a V __ Allegati da I a V __ __ Allegato VI __ __ Allegato VII 172 /PE 463.396 IT Direttiva 96/63/CE P7_TA-PROV(2011)0214 Posto di guida, sportelli e finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0746 – C7-0428/2010 – 2010/0358(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0746), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 20111, – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0096/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 76. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 173 IT P7_TC1-COD(2010)0358 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote3, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 80/720/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE5, stabilisce le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori agricoli o forestali per quanto concerne lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida, nonché gli sportelli e i finestrini. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. 1 2 3 4 5 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 76. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1. Cfr. allegato III, parte A. GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. 174 /PE 463.396 IT (3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Ai fini della presente direttiva per "trattore" si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. 2. La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE. La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore. Articolo 2 1. Per quanto riguarda i trattori conformi alle prescrizioni dell'allegato I, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la commercializzazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti: a) lo spazio di manovra, b) i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa), c) gli sportelli e i finestrini. 2. Gli Stati membri possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva. Articolo 3 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE. Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 1 GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33. PE 463.396\ 175 IT Articolo 5 La direttiva 80/720/CEE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione e di applicazione indicati all’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV. Articolo 6 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 176 /PE 463.396 IT ALLEGATO I I. Spazio di manovra I.1. Per «spazio di manovra» s'intende lo spazio minimo delimitato dalle strutture fisse messo a disposizione del conducente per effettuare in tutta sicurezza, dal suo sedile, qualsiasi manovra del trattore. Per «punto di riferimento del sedile» si intende il punto di riferimento determinato in base al metodo descritto nell'appendice 1. Per «piano di riferimento del sedile» s'intende il piano parallelo al piano longitudinale di simmetria del trattore che passa per il punto di riferimento del sedile. I.2. Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤ 1150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm ad un'altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a questo punto (vedi figure 1 e 3). Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un’altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un’altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento. I.3. Le parti del veicolo e gli accessori non devono ostacolare il conducente nella guida del trattore. I.4. In tutte le posizioni del piantone dello sterzo e del volante ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata e l'uscita , fra la parte inferiore del volante e le parti fisse del trattore deve esserci uno spazio di almeno 50 mm; in tutte le altre direzioni questo spazio deve essere di almeno 80 mm a partire dal bordo del volante e deve essere misurato senza tener conto del volume occupato da quest'ultimo (vedi figura 2). I.5 La parete posteriore della cabina, ad un'altezza compresa fra 300 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento, deve distare almeno 150 mm dal piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figure 2 e 3). Detta parete deve avere una larghezza di almeno 300 mm da una parte e dall'altra del piano di riferimento del sedile (vedi figura 3). I.6. I dispositivi di comando manuale devono essere situati, gli uni rispetto agli altri e rispetto alle altre parti del trattore, in modo che la loro manovra non provochi ferite alle mani dell'operatore. Quando lo sforzo necessario al comando è superiore a 150 N, è considerato sufficiente uno spazio libero di 50 mm e quando tale sforzo è compreso tra 80 N e 150 N, lo spazio libero è ridotto a 25 mm; nessun requisito particolare è richiesto per uno sforzo al di sotto di 80 N (vedi figura 3). Può essere accettata qualsiasi altra disposizione dei comandi che risponda in modo equivalente all'obiettivo di cui sopra. PE 463.396\ 177 IT I.7. Nessun punto del tetto 1 rigido deve essere a meno di 1 050 mm dal punto di riferimento del sedile, nella parte situata davanti al piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figura 2). L'imbottitura può andare verso il basso fino a 1 000 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile. I.8. Il raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino a un massimo di 150 mm. II. Mezzi di accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa) II.1. I dispositivi di salita e di discesa devono poter essere usati senza pericolo. I mozzi delle ruote, i coprimozzi o i cerchioni non sono accettati in funzione di predellini o montatoi. II.2. Le vie d'accesso al posto di guida e al sedile dell'accompagnatore non devono presentare parti che possano causare ferite. Quando esiste un ostacolo, come per esempio il pedale della frizione, deve essere previsto un predellino o una superficie d'appoggio che consenta di accedere senza pericolo al posto di guida. II.3. I predellini, i dispositivi di salita incorporati ed i montatoi devono avere almeno le seguenti dimensioni: Spazio libero in profondità: minimo 150 mm; Spazio libero in larghezza: Spazio libero in altezza: minimo 250 mm; valori inferiori a questa larghezza minima sono autorizzati unicamente quando siano giustificati da necessità tecniche. In questo caso, bisogna cercare di lasciare il maggior spazio possibile in larghezza. Quest'ultima non deve comunque essere inferiore a 150 mm; minimo 120 mm; Spazio fra le superfici d'appoggio di due gradini: massimo 300 mm (vedi figura 4). II.4. Per la discesa, il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile e accessibile. La distanza in verticale fra gradini o montatoi successivi deve essere per quanto possibile uguale. II.5. Per tutti i dispositivi di salita e di discesa devono essere previsti adeguati appigli. II.6. L'elemento inferiore dei dispositivi di salita e di discesa non deve trovarsi ad oltre 550 mm dal suolo quando il trattore è munito dei pneumatici più grandi raccomandati dal costruttore (vedi figura 4). I predellini e montatoi devono essere concepiti e realizzati in modo da evitare lo slittamento dei piedi. III. Sportelli, finestrini e uscite d'emergenza 178 /PE 463.396 IT III.1. I dispositivi per azionare sportelli e finestrini devono essere concepiti e montati in modo da non presentare alcun pericolo per il conducente e da non disturbarlo durante la guida. III.2. L'angolo d'apertura dello sportello deve consentire l'accesso e la discesa senza pericoli. III.3. I finestrini che servono all'aerazione, se esistono , devono essere facilmente regolabili. III.4. Le cabine con due sportelli devono avere un'uscita supplementare che costituisce un'uscita di emergenza. Le cabine con un solo sportello devono avere due uscite supplementari che costituiscono due uscite di emergenza. Ciascuna delle tre uscite deve essere situata in una diversa parete della cabina (il tettuccio si considera una parete). Il parabrezza e le pareti laterali e posteriori possono essere considerate come uscite di emergenza se è possibile aprirle o spostarle rapidamente dall'interno della cabina. I bordi delle uscite di emergenza non devono presentare pericoli in caso di passaggio. Le uscite di emergenza devono avere dimensioni minime tali da permettere di iscrivervi un'ellisse con l'asse minore di 440 mm e l'asse maggiore di 640 mm. Qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza se dotato di vetro frangibile che può essere rotto con un apposito strumento in dotazione nella cabina. Il vetro di cui alle appendici da 3 a 7 dell’allegato III B della direttiva 89/173/CEE del Consiglio1 non è ritenuto vetro frangibile ai fini della presente direttiva. 1 GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1. PE 463.396\ 179 IT della 180 /PE 463.396 IT PE 463.396\ 181 IT Figura 4 182 /PE 463.396 IT Appendice 1 METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S) 1. Definizione del punto di riferimento del sedile (S) Per «punto di riferimento del sedile (S)» si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito e un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S). 2. Posizione del sedile Il sedile deve essere regolato in lunghezza nella sua posizione più arretrata e in altezza nella sua posizione media. Se il sedile è munito di sospensione, regolabile o no in funzione del peso del conducente, il sedile deve essere fissato nella posizione intermedia della corsa. 3. Dispositivo per la determinazione del punto di riferimento del sedile (S) Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito è composto da una tavola per la base del sedile e dagli elementi dello schienale. L'elemento inferiore dello schienale è articolato al livello della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l'altezza dell'articolazione (B) è regolabile. 4. Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S) Il punto di riferimento del sedile (S) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare l'occupazione del sedile da parte del conducente. Il dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) e i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale. Se non è possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede come segue: a) se non è possibile definire la tangente della superficie più bassa possibile: la parte più bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuta contro lo schienale imbottito; b) se non è possibile definire la tangente della superficie più alta possibile: l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S), se la parte più bassa del pannello dello schienale è verticale. I due elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale imbottito. PE 463.396\ 183 IT __________ 184 /PE 463.396 IT ALLEGATO II MODELLO Indicazione dell’amministrazione ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LO SPAZIO DI MANOVRA, I MEZZI DI ACCESSO AL POSTO DI GUIDA (DISPOSITIVI DI SALITA E DI DISCESA), GLI SPORTELLI E I FINESTRINI (Articolo 4 della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE) Numero di omologazione CE ….…………………………………………………………........ 1. Elemento o caratteristica (1) - spazio di manovra - mezzi di accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa) - sportelli e finestrini 2. Marca (ragione sociale) del trattore ……………………………………………............... 3. Tipo e denominazione commerciale del trattore …………………………………........… 4. Nome e indirizzo del costruttore ………………………………………………............… 5. Eventualmente, nome e indirizzo del mandatario ……………………………………………......................................................................... 6. Descrizione degli elementi e/o delle caratteristiche di cui al punto 1 ………………………………………………………………………………………….…. 7. Trattore presentato all'omologazione CE il................................................................... ........ 8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CE ....................................... ........ 9. Data del verbale rilasciato da questo servizio ............................................................... ........ 10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio.......................................................... ........ 11. L'omologazione CE, per quanto riguarda lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa),........................................................................ .......gli sportelli e i finestrini, è accordata / rifiutata(1) .............................................................. 12. Luogo ............................................................................................................................ 13. Data ............................................................................................................................... 14. Firma ............................................................................................................................. 15. Sono allegati alla presente comunicazione i seguenti documenti, recanti il numero di omologazione CE sopraindicato.................................................................................... …………………….. disegni quotati …………………….. vista in esploso o fotografie dell'abitacolo e/o dei dispositivi di salita e di discesa I dati devono essere comunicati alle competenti autorità degli altri Stati membri, su loro richiesta esplicita. 16. Eventuali osservazioni ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… __________ (1) Cancellare la dicitura inutile. PE 463.396\ 185 IT ALLEGATO III Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 5) Direttiva 80/720/CEE del Consiglio (GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1) Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2 Direttiva 88/414/CEE della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 34) Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) limitatamente al riferimento fatto all’articolo 1, primo trattino, della direttiva 80/720/CEE Direttiva 2010/22/UE della Commissione (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) limitatamente all’articolo 1 e all'allegato I Direttiva 2010/62/UE della Commissione (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7) limitatamente all’articolo 1 e all'allegato I 186 /PE 463.396 IT Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 5) Direttiva 80/720/CEE 82/890/CEE 88/414/CEE 97/54/CE 2010/22/UE 2010/62/UE Termine di attuazione 26 dicembre 1981 21 giugno 1984 30 settembre 1988(*) 22 settembre 1998 30 aprile 2011 29 settembre 2011 Termine di applicazione 23 settembre 1998 1° maggio 2011 29 settembre 2011(**) __________________ (*) (**) In conformità con l'articolo 2 della direttiva 88/414/CEE: “1. A partire dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono: – negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione nazionale, – vietare la prima messa in circolazione dei trattori qualora lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondano alle prescrizioni della presente direttiva. 2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri: – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva, – possono negare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.” In conformità con l'articolo 6 della direttiva 2010/62/UE: "1. Per le categorie T1, T2 e T3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012. 2. Per la categoria T4.3 di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016. 3. Per i veicoli delle categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli e ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.". PE 463.396\ 187 IT ALLEGATO IV Tavola di concordanza Direttiva 80/720/CEE Presente direttiva Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, alinea Articolo 2, paragrafo 1, alinea Articolo 2, primo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 2, secondo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, terzo trattino Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, frase finale Articolo 2, paragrafo 1, alinea - Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo 6 Articolo 5 Articolo 7 Allegati I e II Allegati I e II - Allegato III - Allegato IV 188 /PE 463.396 IT Direttiva 88/414/CEE P7_TA-PROV(2011)0215 Dispositivi di protezione, installati posteriormente, dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD)) (Procedura legislativa ordinaria – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0510), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0290/2010), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 20101, – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0101/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 33. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 189 IT P7_TC1-COD(2010)0264 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta3 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. (2) La direttiva 86/298/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli che abroga la direttiva 74/150/CEE5 e fissa le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali per quanto riguarda i dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE, prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva. 1 2 3 4 5 GU C 54 del 19.2.2011, pag. 33. Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011. GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26. Cfr. allegato VII, parte A. GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. 190 /PE 463.396 IT (3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato VII, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva si applica ai trattori ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della direttiva 2003/37/CE, aventi le caratteristiche seguenti: a) altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale: non superiore a 600 mm; b) carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse ; nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm; c) massa: superiore a 600 kg, corrispondente punto 2.1 del modello A all’allegato I dispositivo di protezione in caso di conformemente alla presente direttiva, dimensione raccomandata dal costruttore. alla massa a vuoto del trattore, definito al della direttiva 2003/37/CE, compreso il capovolgimento del trattore, montato munito dei pneumatici della massima Articolo 2 1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione CE di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I e II. 2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio. Articolo 3 Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato III per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, e altri dispositivi. PE 463.396\ 191 IT Articolo 4 Gli Stati membri non vietano la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CE. Uno Stato membro può comunque vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato. Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione. Articolo 5 Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE, il cui modello figura nell'allegato IV, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare. Articolo 6 1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso attua i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate, le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell'omologazione CE. Tali autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità. 2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CE nonché i motivi di tale misura. Articolo 7 Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione CE, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati. Articolo 8 1. Per i trattori conformi alle prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono: 192 /PE 463.396 IT a) rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; b) vietare la prima messa in circolazione dei trattori. 2. Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. Articolo 9 Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché i relativi attacchi al trattore, se questi dispositivi e attacchi recano il marchio di omologazione CE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato V. Articolo 10 Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva. Articolo 11 1. Ai fini dell'omologazione CE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore. 2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione a due montanti installato davanti al sedile del conducente, risponde alle prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva, o degli allegati da I a IV della direttiva 2009/57/CE1 oppure della direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Articolo 12 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE. Articolo 13 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva Articolo 14 La direttiva 86/298/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VII, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VII, parte B. 1 2 GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1. GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40. PE 463.396\ 193 IT I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII. Articolo 15 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 194 /PE 463.396 IT ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I Condizioni di omologazione CE ALLEGATO II Requisiti tecnici ALLEGATO III Marcatura ALLEGATO IV Modello di scheda di omologazione CE ALLEGATO V Condizioni di omologazione CE ALLEGATO VI Modello: allegato della scheda di omologazione CE per un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore. ALLEGATO VII: Parte A: Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive Parte B: Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale ALLEGATO VIII: Tavola di concordanza PE 463.396\ 195 IT ALLEGATO I CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CE 1. Si applicano le definizioni e le prescrizioni di cui al punto 1 del codice 71 della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuato il punto 1.1 (trattori agricoli e forestali), così formulate: “1. Definizioni 1.1 [non pertinente] 1.2 Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (a cabina o a telaio di sicurezza), di seguito denominato “dispositivo di protezione”, si intendono i dispositivi installati sul trattore aventi essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante il normale utilizzo. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento fornisce lo spazio per una zona libera sufficientemente ampia da proteggere il conducente seduto all'interno dell'involucro del dispositivo o in uno spazio delimitato da una serie di rette tangenti ai bordi esterni del dispositivo e a qualsiasi parte del trattore che può entrare in contatto con il terreno piano ed è in grado di sostenere il trattore in tale posizione in caso di capovolgimento. 1.3 Carreggiata 1.3.1 Definizione preliminare: piano mediano della ruota Il piano mediano della ruota è equidistante dai due piani che comprendono la periferia dei cerchioni nei loro bordi esterni. 1.3.2 Definizione di carreggiata Il piano verticale che passa attraverso l'asse delle ruote interseca il piano mediano lungo una retta che in un punto incontra la superficie di sostegno. Se A e B sono i due punti così definiti delle ruote che si trovano sullo stesso asse del trattore, la larghezza della carreggiata è costituita dalla distanza tra i punti A e B. La carreggiata può così essere definita sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori. In caso di ruote gemellate, la carreggiata è costituita dalla distanza tra due piani, ciascuno dei quali è il piano mediano delle coppie di ruote. 1.3.3 Definizione supplementare: piano mediano del trattore Si considerano le posizioni estreme dei punti A e B nell'asse posteriore del trattore per ottenere il valore massimo della carreggiata. Il piano verticale perpendicolare al 1 Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. 196 /PE 463.396 IT segmento AB nel suo punto centrale costituisce il piano mediano del trattore. 1.4 Interasse Distanza tra i piani verticali che passano per i due segmenti AB definiti al punto 1.3, uno per le ruote anteriori e uno per le ruote posteriori. 1.5 Determinazione del punto indice del sedile; regolazione del sedile ai fini delle prove 1.5.1 Punto indice del sedile (SIP)1 Il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353:1995. 1.5.2 Posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove 1.5.2.1 se è possibile regolarne l'inclinazione, lo schienale e il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto indice si trovi nella posizione più arretrata; 1.5.2.2 se il sedile è dotato di sospensione, quest'ultima va fissata nella posizione intermedia, tranne in caso di esplicite istruzioni contrarie da parte del costruttore; 1.5.2.3 se la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale che passa per il punto indice del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore che passa per il centro del volante con una deviazione laterale non superiore a 100 mm. 1.6 Zona libera 1.6.1 Piano di riferimento La zona libera, illustrata nelle figure 7.1 e 7.2, è definita in rapporto al piano di riferimento e al punto indice del sedile (SIP). Il piano di riferimento è un piano verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per il punto indice del sedile e per il centro del volante. Di norma il piano di riferimento coincide con il piano mediano longitudinale del trattore. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante l'applicazione del carico, rimanendo però perpendicolare al trattore o alla base del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento. La zona libera è definita conformemente ai punti 1.6.2 e 1.6.3. 1.6.2 Determinazione della zona libera per trattori con sedili non reversibili La zona libera per trattori con sedili non reversibili è definita ai punti da 1.6.2.1 a 1.6.2.13 ed è delimitata dai seguenti piani, con il trattore posto su una superficie 1 Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato 1). PE 463.396\ 197 IT orizzontale, il sedile, se regolabile, fissato nella posizione più arretrata1 e il volante, se regolabile, posto nella normale posizione di guida per un conduttore seduto: 1.6.2.1 un piano orizzontale A1 B1 B2 A2, situato (810 + av) mm sopra al punto indice del sedile (SIP) con la linea B1B2 che passa (ah-10) mm dietro al SIP; 1.6.2.2 un piano inclinato H1 H2 G2 G1, perpendicolare al piano di riferimento e che comprende sia un punto situato 150 mm dietro la linea B1B2 sia il punto più arretrato dello schienale del sedile; 1.6.2.3 una superficie cilindrica A1 A2 H2 H1, perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 120 mm e tangente ai piani definiti ai punti 1.6.2.1 e 1.6.2.2; 1.6.2.4 una superficie cilindrica B1 C1 C2 B2, perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 900 mm, che si estende in avanti di 400 mm ed è tangente al piano definito al punto 1.6.2.1, lungo la linea B1B2; 1.6.2.5 un piano inclinato C1 D1 D2 C2, perpendicolare al piano di riferimento, contiguo alla superficie definita al punto 1.6.2.4 e che passa a 40 mm dal bordo anteriore esterno del volante. Se il volante è in posizione elevata, tale piano si estende in avanti partendo dalla linea B1B2 ed è tangente alla superficie definita al punto 1.6.2.4; 1.6.2.6 un piano verticale D1 K1 E1 E2 K2 D2, perpendicolare al piano di riferimento e situato 40 mm davanti al bordo esterno del volante; 1.6.2.7 un piano orizzontale E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2, che passa per un punto situato (90-av) mm al di sotto del punto indice del sedile (SIP); 1.6.2.8 una superficie G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, curva se necessario, che si estende dal limite inferiore del piano definito al punto 1.6.2.2 fino al piano orizzontale di cui al punto 1.6.2.7 risultando perpendicolare al piano di riferimento e a contatto con lo schienale del sedile per tutta la sua lunghezza; 1.6.2.9 due piani verticali K1 I1 F1 E1 e K2 I2 F2 E2, paralleli al piano di riferimento, situati a 250 mm in ciascun lato di quest'ultimo e delimitati verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7; 1.6.2.10 due piani inclinati paralleli A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 e A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2, che partendo dal bordo superiore dei piani definiti al punto 1.6.2.9 diventano contigui al piano orizzontale definito al punto 1.6.2.1 almeno 100 mm sopra il piano di riferimento nel lato in cui è applicato il carico; 1.6.2.11 due parti dei piani verticali Q1 P1 N1 M1 e Q2 P2 N2 M2, paralleli al piano di riferimento, situati a 200 mm in ciascun lato di quest'ultimo e delimitati verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7; 1.6.2.12 due parti I1 Q1 P1 F1 e I2 Q2 P2 F2 di un piano verticale, perpendicolari al piano di 1 Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata. 198 /PE 463.396 IT riferimento e situate (210-ah) mm davanti al SIP; 1.6.2.13 due parti I1 Q1 M1 L1 e I2 Q2 M2 L2 del piano orizzontale situato 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7. 1.6.3 Determinazione della zona libera per trattori con posto di guida reversibile Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), la zona libera consiste nello spazio che circonda le due zone libere definite dalle due diverse posizioni del volante e del sedile. 1.6.4 Sedili aggiuntivi 1.6.4.1 Nel caso di trattori che potrebbero essere dotati di sedili aggiuntivi, durante le prove viene utilizzato lo spazio che comprende i punti indice del sedile relativi a tutte le opzioni proposte. Il dispositivo di protezione non può penetrare nella zona libera più ampia che tiene conto di questi diversi punti indice del sedile. 1.6.4.2 Qualora venga proposto un ulteriore sedile aggiuntivo dopo l'effettuazione della prova, si procede a verificare se la zona libera che circonda il nuovo SIP rientri nello spazio precedentemente stabilito. In caso contrario occorre effettuare una nuova prova. 1.7 Tolleranze ammesse nelle misure Dimensione lineare: ± 3 mm esclusi: – deformazione dei pneumatici: – deformazione orizzontali: – altezza di caduta della massa pendolare: del dispositivo ± 1 mm durante i carichi ± 1 mm ± 1 mm Masse: ± 1% Forze: ± 2% Angoli: ± 2° PE 463.396\ 199 IT 1.8 Simboli ah av B B6 (mm) (mm) (mm) (mm) D (mm) D' (mm) Ea (J) Ei (J) E'i (J) E''i (J) Eil (J) Eis (J) F F' (N) (N) F-D Fmax (N) Fv H (N) (mm) H’ (mm) I (kgm2) L M (mm) (kg) Regolazione orizzontale del sedile a metà Regolazione verticale del sedile a metà Larghezza totale minima del trattore Larghezza esterna massima del dispositivo di protezione Deformazione del dispositivo nel punto d'urto (prove dinamiche) o nel punto di applicazione del carico lungo l'asse di applicazione (prove statiche) Deformazione del dispositivo per l'energia calcolata richiesta Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa l'applicazione del carico. Zona inscritta nella curva F-D Energia di deformazione assorbita. Zona al di sotto della curva F-D Energia di deformazione assorbita dopo l'applicazione di un carico supplementare, in seguito a rottura o incrinatura Energia di deformazione assorbita durante la prova di sovraccarico qualora l'applicazione del carico sia cessata prima dell'inizio di tale prova. Zona al di sotto della curva F-D Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico longitudinale Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico laterale Forza di carico statico Forza di carico per l'energia calcolata richiesta corrispondente a E'i Diagramma forza/deformazione Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione del carico, eccettuato il sovraccarico Forza di schiacciamento verticale Altezza di caduta della massa pendolare (prove dinamiche) Altezza di caduta della massa pendolare per prove supplementari (prove dinamiche) Momento d'inerzia di riferimento del trattore attorno all'asse centrale delle ruote posteriori, indipendentemente dalla massa di tali ruote Interasse di riferimento del trattore Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza di cui al punto 3.1.1.4 dell'allegato II .". 200 /PE 463.396 IT 2. Prescrizioni generali 2.1 Tutti i dispositivi di protezione, nonché i loro attacchi al trattore, devono essere progettati e costruiti in funzione dello scopo essenziale di cui al precedente punto 1.1 2.2 Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate le prescrizioni dell'allegato II. 3. Domanda di omologazione CE 3.1 La domanda di omologazione CE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal fabbricante del dispositivo di protezione o dai rispettivi mandatari. 3.2 Essa deve essere accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia e corredata delle seguenti indicazioni: – disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni principali del dispositivo di protezione; in particolare, il disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi; – fotografie laterali e del retro da cui risultino i dettagli degli attacchi; – breve descrizione del dispositivo di protezione, che indichi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, i dettagli del rivestimento, le possibilità d'accesso e di uscita, precisazioni sull'imbottitura interna e sulle caratteristiche antirotolamento, nonché dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione; 3.3 Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è destinato il dispositivo di protezione da omologare CE. Tale trattore è munito del dispositivo di protezione. 3.4 Il detentore dell'omologazione CE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso l'omologazione CE iniziale concedono l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione e il tipo o i tipi di trattori per i quali è richiesta l'estensione dell'omologazione CE iniziale, rispondono alle condizioni seguenti: – la massa del trattore non zavorrato, di cui al punto 2.1 del Modello A dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE, non supera di oltre il 5% la massa di riferimento utilizzata per la prova; – l'interasse o il momento di inerzia rispetto all'asse posteriore non superano l'interasse o il momento di inerzia di riferimento; – il sistema di attacco e i punti di fissaggio sul trattore sono identici; – i componenti, quali parafanghi e cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, presentano la stessa resistenza e sono situati nell'identica posizione rispetto al dispositivo di protezione; PE 463.396\ 201 IT – 4. Iscrizioni 4.1 Ogni dispositivo di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni: 4.1.1 marchio di fabbrica o commerciale; 4.1.2 marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato III; 4.1.3 numero di serie del dispositivo di protezione; 4.1.4 marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato. 4.2 Tutte queste indicazioni devono essere riportate su una targhetta. 4.3 Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili e indelebili. 202 /PE 463.396 IT la posizione e le dimensioni critiche del sedile e del volante rispetto al dispositivo di protezione, nonché la posizione rispetto al dispositivo di protezione dei punti supposti rigidi e presi in considerazione ai fini della verifica della protezione della zona libera, sono tali che detta zona libera rimanga protetta dal dispositivo dopo la deformazione di quest'ultimo a seguito delle varie prove. ALLEGATO II Requisiti tecnici Le prescrizioni tecniche per l'omologazione CE dei dispositivi di protezione a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata ridotta, sono quelle di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuati i punti 3.1.4 (Verbali di prova), 3.3.1 (Proroghe amministrative), 3.4 (Etichettatura) e 3,6 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate: “3 NORME E DIRETTIVE 3.1 Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori 3.1.1 Prescrizioni generali 3.1.1.1 Scopo delle prove Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono il carico di prova. 3.1.1.2 Metodi di prova Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti. 3.1.1.3 Norme generali per la preparazione delle prove 3.1.1.3.1 Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere fissato, secondo le modalità prescritte dal costruttore, a uno dei trattori per i quali è stato progettato. Nota: Non è necessario disporre di un trattore completo per la prova statica di resistenza; il dispositivo di protezione e le parti del trattore alle quali è fissato devono tuttavia costituire un insieme funzionale, di seguito denominato "complesso". 3.1.1.3.2 Sia per la prova statica che per la prova dinamica di resistenza vengono montati sul trattore (o sul complesso) tutti i componenti di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione o essere necessari per la prova di resistenza. Anche i componenti che possono determinare un rischio nella zona libera vanno montati sul trattore (o sul complesso) in modo che possa essere accertata la loro conformità a quanto prescritto dalle condizioni di accettazione di cui al punto 3.1.3. Tutti i componenti del trattore o del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere forniti o indicati sui disegni. PE 463.396\ 203 IT 3.1.1.3.3 Per le prove di resistenza devono essere rimossi tutti i pannelli e componenti amovibili non strutturali, in modo che non potenzino la resistenza del dispositivo di protezione. 3.1.1.3.4 La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che durante le prove di resistenza il dispositivo di protezione sia sostenuto dai pneumatici. Se tali prove sono effettuate conformemente alla procedura statica, le ruote possono essere tolte. 3.1.1.4 Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza La massa di riferimento M, impiegata nelle formule per calcolare l'altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavorratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale. 3.1.2 Prove 3.1.2.1 Sequenza delle prove Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6 e 3.2.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente: 3.1.2.2 1) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte posteriore del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1); 2) prova di schiacciamento posteriore (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.2.1.1.4 e 3.2.2.1.4); 3) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte anteriore del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.2 e 3.2.2.1.2); 4) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte laterale del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.3 e 3.2.2.1.3); 5) schiacciamento della parte anteriore del dispositivo (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.2.1.1.5 e 3.2.2.1.5). Prescrizioni generali 3.1.2.2.1 Se una o più parti del sistema di ancoraggio del trattore si spezza o si sposta durante la prova, questa va ripetuta. 3.1.2.2 2 Durante le prove non si può procedere a riparazioni o regolazioni del trattore o del dispositivo di protezione. 3.1.2.2.3 Durante le prove il cambio del trattore deve essere in folle e i freni sbloccati. 204 /PE 463.396 IT 3.1.2.2.4 Se il trattore è dotato di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, tale sistema deve essere bloccato durante le prove. 3.1.2.2.5 Il lato scelto per l'applicazione del primo urto (prova dinamica) o del primo carico (prova statica) sulla parte posteriore del dispositivo deve essere quello che, a parere delle autorità addette alla prova, comporterà le condizioni più sfavorevoli per il dispositivo di protezione in seguito all'applicazione di una serie di urti o di carichi. L'urto o il carico laterale e l'urto o il carico posteriore devono essere applicati su entrambi i lati del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L'urto o il carico anteriore va applicato dallo stesso lato del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione cui è applicato l'urto o il carico laterale. 3.1.3 Condizioni di accettazione 3.1.3.1 Un dispositivo di protezione è considerato conforme alle prescrizioni sulla resistenza se soddisfa le seguenti condizioni: 3.1.3.2 3.1.3.1.1 dopo ciascuna prova della procedura dinamica non si sono verificate le rotture o le incrinature di cui al punto 3.2.1.2.1. Se durante la prova dinamica si riscontrano rotture o incrinature significative, deve essere effettuata una prova supplementare d'urto o di schiacciamento di cui ai punti 3.2.1.1.6 o 3.2.1.1.7 immediatamente dopo la prova che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature; 3.1.3.1.2 durante la prova statica, nel momento in cui viene raggiunta l'energia richiesta in ciascuna prova obbligatoria di carico orizzontale o nella prova di sovraccarico, la forza deve essere superiore a 0,8 F; 3.1.3.1.3 se durante una prova statica si riscontrano rotture o incrinature in seguito all'applicazione di una forza di schiacciamento, deve essere effettuata la prova supplementare di schiacciamento di cui al punto 3.2.2.1.7 immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature; 3.1.3.1.4 durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico nessuna parte del dispositivo di protezione deve penetrare nella zona libera definita al punto 1.6; 3.1.3.1.5 durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico tutte le parti della zona libera devono essere protette dal dispositivo conformemente ai punti 3.2.1.2.2 e 3.2.2.2.2; 3.1.3.1.6 durante le prove, il dispositivo di protezione non deve in alcun modo costituire un vincolo per la struttura del sedile; 3.1.3.1.7 la deformazione elastica misurata conformemente ai punti 3.2.1.2.3 e 3.2.2.2.3 è inferiore a 250 mm. Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti o accessori sporgenti in grado di ferire il conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun accessorio o parte deve poterlo imprigionare, PE 463.396\ 205 IT bloccandogli ad esempio una gamba o un piede, in seguito alle deformazioni del dispositivo. 3.1.4 [non pertinente] 3.1.5 Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche 3.1.5.1 Massa pendolare 3.1.5.1.1 Una massa che funge da pendolo deve essere appesa con due catene o funi metalliche a perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere previsto un mezzo per regolare separatamente l'altezza di sospensione della massa e l'angolo fra la massa e le catene o funi metalliche di supporto. 3.1.5.1.2 La massa del pendolo deve essere di 2 000 ± 20 kg, esclusa la massa delle catene o delle funi metalliche che dal canto suo non deve superare 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d'urto deve essere di 680 ± 20 mm (cfr. figura 7.3). La massa pendolare deve essere zavorrata in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico del parallelepipedo. 3.1.5.1.3 Il parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all'indietro per mezzo di un meccanismo di sganciamento istantaneo, concepito e disposto in modo da permettere di sganciare la massa pendolare senza provocare oscillazioni del parallelepipedo rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo. 3.1.5.2 Sostegni del pendolo I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1% dell'altezza di caduta. 3.1.5.3 Ancoraggi 3.1.5.3.1 Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per consentire l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati (cfr. figure 7.4, 7.5 e 7.6) devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato sotto il pendolo. 3.1.5.3.2 Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d'acciaio di 6 × 19 a trefoli tondi e con anima in fibra conformemente alla norma ISO 2408:2004, avente un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1770 MPa. 3.1.5.3.3 Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Per la prova d'urto laterale il perno deve inoltre essere puntellato sul lato opposto a quello dell'urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate, se questo può facilitare l'appropriato fissaggio delle funi metalliche. 3.1.5.4 Puntello e trave per le ruote 206 /PE 463.396 IT 3.1.5.4.1 Per puntellare le ruote durante le prove d'urto va utilizzata una trave in legno tenero a sezione quadrata di 150 mm (cfr. figure 7.4, 7.5 e 7.6). 3.1.5.4.2 Durante le prove d'urto laterali una trave in legno tenero deve essere fissata al suolo per bloccare il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell'urto (cfr. figura 7.6). 3.1.5.5 Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati 3.1.5.5.1 Per i trattori articolati vanno utilizzati puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Il loro scopo è garantire che la sezione del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione presenti una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato. 3.1.5.5.2 Per le prove d'urto e di schiacciamento sono fornite ulteriori precisazioni al punto 3.2.1.1. 3.1.5.6 Pressione e deformazione dei pneumatici 3.1.5.6.1 I pneumatici del trattore non devono essere dotati di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal costruttore del trattore per i lavori agricoli. 3.1.5.6.2 Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti a una deformazione pari al 12% dell'altezza del loro lato (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi. 3.1.5.7 Apparecchiatura di schiacciamento Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.1.5.8 Apparecchi di misurazione Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione: 3.1.5.8.1 uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 7.8). 3.1.5.8.2 uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (cfr. punto 3.2.2.2.2). 3.1.6 Apparecchi e attrezzature per le prove statiche 3.1.6.1 Apparecchiatura per le prove statiche 3.1.6.1.1 L'apparecchiatura per le prove statiche deve essere concepita in modo da permettere l'applicazione di spinte o carichi al dispositivo di protezione. PE 463.396\ 207 IT 3.1.6.1.2 Occorre provvedere affinché il carico possa essere distribuito in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione del carico, lungo una trave la cui lunghezza è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La faccia verticale della trave rigida deve essere di 150 mm. I bordi della trave che si trovano a contatto con il dispositivo di protezione devono essere convessi, con un raggio non superiore a 50 mm. 3.1.6.1.3 Il supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione del carico, al fine di poter seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta al carico quando il dispositivo stesso si deforma. 3.1.6.1.4 Direzione della forza (deviazione rispetto all'orizzontale e alla verticale): – all'inizio della prova, a carico nullo: ± 2°; – nel corso della prova, sotto carico: 10° sopra e 20° sotto l'orizzontale. Tali scarti vanno ridotti al minimo. 3.1.6.1.5 La velocità di deformazione deve essere sufficientemente bassa (inferiore a 5 mm/s) in modo che il carico possa essere considerato “statico” in qualsiasi momento. 3.1.6.2 Apparecchi di misurazione dell'energia assorbita dal dispositivo 3.1.6.2.1 Per determinare l'energia assorbita dal dispositivo va tracciata la curva forza/deformazione. Non è necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione del carico sul dispositivo; la forza e la deformazione vanno tuttavia misurate simultaneamente e sulla stessa linea. 3.1.6.2.2 Il punto di origine delle misure di deformazione deve essere scelto in modo da tener conto soltanto dell'energia assorbita dal dispositivo di protezione e/o dalla deformazione di alcune parti del trattore. Non va tenuto conto dell'energia assorbita dalla deformazione e/o dallo slittamento dell'ancoraggio. 3.1.6.3 Mezzi per ancorare il trattore al suolo 3.1.6.3.1 Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati, devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato in prossimità dell'apparecchiatura di prova. 3.1.6.3.2 Il trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, zeppe, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità va verificato nel corso della prova mediante gli strumenti classici per misurare la lunghezza. Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta la prova, a meno che al trattore sia collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare la curva forza/deformazione. 3.1.6.4 Apparecchiatura di schiacciamento 208 /PE 463.396 IT Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.1.6.5 Altri apparecchi di misurazione Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione: 3.1.6.5.1 uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 7.8). 3.1.6.5.2 uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (punto 3.3.2.2.2). 3.2 Procedure di prova 3.2.1 Prove dinamiche 3.2.1.1 Prove d'urto e di schiacciamento 3.2.1.1.1 Urto posteriore 3.2.1.1.1.1 Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a M/100, non superiore a 20°, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra. È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto. Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.2.1.1.1.2 Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 7.4. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le PE 463.396\ 209 IT funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30°. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo. 3.2.1.1.1.3 Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo. 3.2.1.1.1.4 La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule: H = 2,165 x 10 - 8 M L2 oppure H = 5,73 x 10 - 2 I La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.2.1.1.1.5 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle due formule precedenti o la seguente: H = 25 + 0,07 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,02 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. 3.2.1.1.2 Urto anteriore 3.2.1.1.2.1 Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a M/100, non superiore a 20°, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra. È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto. 210 /PE 463.396 IT Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore durante la marcia in avanti, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.2.1.1.2.2 Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 7.5. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30°. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo. 3.2.1.1.2.3 Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo. 3.2.1.1.2.4 La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: H = 25 + 0,07 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,02 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.2.1.1.2.5 Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili): – se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, si applica la formula precedente; – per gli altri tipi di dispositivi di protezione l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente e quella scelta tra le seguenti: PE 463.396\ 211 IT H = 2,165 x 10-8 ML2 oppure H = 5,73 x 10-2 I La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.2.1.1.3 Urto laterale 3.2.1.1.3.1 Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo inferiore a 20° con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche di supporto devono rimanere verticali durante l'urto. 3.2.1.1.3.2 È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto. 3.2.1.1.3.3 Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, ossia di norma sul bordo superiore. Salvo nei casi in cui è certo che un'altra parte del bordo colpirebbe per prima il suolo, il punto d'urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano che passa 60 mm davanti al punto indice del sedile regolato in posizione media lungo l'asse longitudinale. 3.2.1.1.3.4 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) il punto d'urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano e che passa per il punto medio del segmento che unisce i due punti indici del sedile definiti unendo le due diverse posizioni del sedile. Nei dispositivi di protezione a due montanti l'urto è applicato su uno dei due montanti. 3.2.1.1.3.5 Le ruote del trattore situate nel lato che deve ricevere l'urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto, si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse la trave che funge da zeppa, fissandola poi al suolo. Può essere necessario usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nello stesso piano verticale. Si dispone il puntello come indicato nella figura 7.6, spingendolo a stretto contatto con il cerchione della ruota maggiormente caricata, dal lato opposto a quello dell'urto, e ancorandone base. Il puntello deve essere di lunghezza tale da formare un angolo di 30 ± 3° con il suolo quando è appoggiato al cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 7.6. 212 /PE 463.396 IT 3.2.1.1.3.6 Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata con lato di almeno 100 mm e lateralmente da uno strumento analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore di cui al punto 3.2.1.1.3.2. Il punto di articolazione deve poi essere solidamente ancorato al suolo. 3.2.1.1.3.7 La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: H = 25 + 0,20 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,15 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. 3.2.1.1.3.8 Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili): – se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, l'altezza scelta corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule applicabili precedenti e le seguenti: H = (25 + 0,20 M) (B6 + B) / 2B per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = (125 + 0,15 M) (B6 + B) / 2B per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. – per gli altri tipi di dispositivi di protezione l'altezza scelta corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule applicabili precedenti e le seguenti: H = 25 + 0,20 M per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg; H = 125 + 0,15 M per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg. La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione. 3.2.1.1.4 Schiacciamento posteriore La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: PE 463.396\ 213 IT Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.2.1.1.5 Schiacciamento anteriore La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.2.1.1.6 Prove d'urto supplementari Se durante una prova d'urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a: H’ = (H x 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a)-1 viene effettuata immediatamente dopo le prove d'urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove “a” corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente (Dp) e la deformazione elastica (De): a = Dp / De 214 /PE 463.396 IT misurate al punto d'urto. L'ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30% della deformazione permanente causata dal primo urto. Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto. 3.2.1.1.7 Prove di schiacciamento supplementari Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.2.1.2 Misure da effettuare 3.2.1.2.1 Rotture e incrinature Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d'importanza. Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo. 3.2.1.2.2 Penetrazione nella zona libera Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1.6. La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore. 3.2.1.2.3 Deformazione elastica (con urto laterale) La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8. 3.2.1.2.4 Deformazione permanente Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. 3.2.2 Prove statiche PE 463.396\ 215 IT 3.2.2.1 Prove di carico e di schiacciamento 3.2.2.1.1 Carico posteriore 3.2.2.1.1.1 Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, di norma sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato a una distanza pari a un terzo della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione misurata dal piano mediano. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.2.2.1.1.2 Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3. 3.2.2.1.1.3 L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a: Eil = 2,165 x 10-7 M L2 oppure Eil = 0,574 x I 3.2.2.1.1.4 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle due formule precedenti o la seguente: Eil = 500 + 0,5 M 3.2.2.1.2 Carico anteriore 3.2.2.1.2.1 Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, di norma sul bordo superiore. Il punto di applicazione del carico è situato a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione. Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione. 3.2.2.1.2.2 Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3. 216 /PE 463.396 IT 3.2.2.1.2.3 L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a: Eil = 500 + 0,5 M 3.2.2.1.2.4 Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili): – se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, si applica la formula precedente; – per gli altri tipi di dispositivi di protezione l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o quella scelta tra le seguenti: Eil = 2,165 x 10-7 ML2 oppure Eil = 0,574 I 3.2.2.1.3 Carico laterale 3.2.2.1.3.1 Il carico laterale viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore e che passa 60 mm davanti al punto indice del sedile regolato in posizione media lungo l'asse longitudinale. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, di norma sul bordo superiore. 3.2.2.1.3.2 Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3. 3.2.2.1.3.3 L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a: Eis = 1,75 M 3.2.2.1.3.4 Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) il punto di applicazione del carico è situato nel piano perpendicolare al piano mediano e che passa per il punto medio del segmento che unisce i due punti indici del sedile definiti unendo le due diverse posizioni del sedile. Nei dispositivi di protezione a due montanti il carico è applicato su uno dei due montanti. 3.2.2.1.3.5 Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle formule seguenti: Eis = 1,75 M oppure Eis = 1,75 M (B6 + B)/2B PE 463.396\ 217 IT 3.2.2.1.4 Schiacciamento posteriore Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.4. 3.2.2.1.5 Schiacciamento anteriore Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.5. 3.2.2.1.6 Prova di sovraccarico supplementare (figure da 7.9 a 7.11) La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3% nel corso dell'ultimo 5% della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia richiesta (si veda la figura 7.10). La prova di sovraccarico consiste nel continuare l'applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5% dell'energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20% di energia aggiunta (si veda la figura 7.11). La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5%, 10% o 15% dell'energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3% per un incremento del 5%, restando superiore a 0,8 Fmax. La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l'assorbimento del 20% di energia aggiunta, la forza resta superiore a 0,8 Fmax. Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta. 3.2.2.1.7 Prove di schiacciamento supplementari Se durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.2.2.2 Misure da effettuare 3.2.2.2.1 Rotture e incrinature Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza. 3.2.2.2.2 Penetrazione nella zona libera Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6. 218 /PE 463.396 IT Si verifica inoltre se una parte della zona libera risulta al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato l'urto. Vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le dimensioni più piccole indicate dal costruttore. 3.2.2.2.3 Deformazione elastica con carico laterale La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8. 3.2.2.2.4 Deformazione permanente Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. Estensione ad altri tipi di trattori 3.3.1 [non pertinente] 3.3.2 Estensione tecnica Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un “verbale di estensione tecnica” nei seguenti casi: 3.3.2.1 Estensione dei risultati di prove strutturali ad altri tipi di trattori Le prove d'urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino le condizioni di cui ai punti da 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.5. 3.3.2.1.1 Il dispositivo è identico a quello sottoposto alle prove. 3.3.2.1.2 L'energia richiesta non deve superare di oltre 5% l'energia calcolata per la prova originale. 3.3.2.1.3 Il metodo di fissaggio e i componenti del trattore sui quali il dispositivo è fissato sono identici. 3.3.2.1.4 Componenti come i parafanghi e il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, sono identici. 3.3.2.1.5 La posizione e le dimensioni principali del sedile all'interno del dispositivo di protezione e la rispettiva posizione del dispositivo di protezione sul trattore sono tali da far sì che la zona libera resti all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove [la verifica viene effettuata utilizzando gli PE 463.396\ 219 IT stessi parametri di riferimento della zona libera indicati nel verbale di prova originario, rispettivamente il punto di riferimento del sedile (SRP) o il punto indice del sedile (SIP)]. 3.3.2.2 Estensione dei risultati di prove strutturali a tipi di dispositivi di protezione modificati Se le disposizioni di cui al punto 3.3.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la procedura di seguito illustrata, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno). 3.3.2.2.1 Modifiche che non incidono sui risultati della prova iniziale (ad es. il fissaggio mediante saldatura della piastra di un accessorio in un punto non critico del dispositivo), aggiunta di sedili con SIP diversi nel dispositivo di protezione (con riserva di verifica che le nuove zone libere restino all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove). 3.3.2.2.2 Modifiche che possono incidere sui risultati della prova originaria senza mettere in dubbio l'accettabilità del dispositivo di protezione (ad es. modifica di un componente strutturale o del metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore). Può essere effettuata una prova di convalida i cui risultati vanno inclusi nel verbale di estensione. I limiti fissati per questo tipo di estensione sono i seguenti: 3.3.2.2.2.1 senza prova di convalida possono essere accettate non più di 5 estensioni; 3.3.2.2.2.2 i risultati della prova di convalida sono accettati per un'estensione se sono soddisfatte tutte le condizioni di accettazione del codice e: se la deformazione misurata dopo ogni prova d'urto non devia dalla deformazione misurata dopo ogni prova d'urto del verbale di prova originario di oltre ± 7% (per le prove dinamiche); se la forza misurata quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia di oltre ± 7% dalla forza misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria e la deformazione misurata1 quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre ± 7% dalla deformazione misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria (per le prove statiche); 3.3.2.2.2.3 in un unico verbale di estensione è possibile includere più di una modifica del dispositivo di protezione, purché si tratti di diverse opzioni dello stesso dispositivo di protezione, ma può essere accettata solo una prova di convalida. Le opzioni che non vengono sottoposte a prova sono descritte nel verbale di estensione. 1 Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto. 220 /PE 463.396 IT 3.3.2.2.3 Aumento della massa di riferimento dichiarata dal costruttore in un dispositivo di protezione già sottoposto a prova. Se il costruttore intende mantenere lo stesso numero di omologazione è possibile rilasciare un verbale di estensione dopo aver effettuato una prova di convalida (i limiti di ± 7% di cui al punto 3.3.2.2.2.2 non sono applicabili in questo caso). 3.4 [non pertinente] 3.5 Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature 3.5.1 Il costruttore, se dichiara che il dispositivo di protezione è particolarmente resistente alla fragilizzazione a basse temperature, deve fornire dati da includere nel verbale. 3.5.2 Le seguenti prescrizioni e procedure sono destinate a rafforzare il dispositivo e a renderlo resistente alle fratture da fragilizzazione a basse temperature. Si propone che le seguenti prescrizioni minime relative ai materiali vengano rispettate per la valutazione dell'adeguatezza di un dispositivo di protezione a basse temperature di funzionamento nei paesi che richiedono questa ulteriore protezione durante il funzionamento. 3.5.2.1 I bulloni e i dadi utilizzati per fissare il dispositivo di protezione al trattore e per unire parti strutturali di tale dispositivo devono dimostrare adeguate proprietà di resistenza alle basse temperature, che vanno debitamente verificate. 3.5.2.2 Tutti gli elettrodi per saldatura utilizzati nella fabbricazione di elementi strutturali e supporti sono compatibili con i materiali utilizzati per il dispositivo di protezione come indicato al punto 3.5.2.3. 3.5.2.3 I materiali in acciaio utilizzati per gli elementi strutturali del dispositivo di protezione devono essere caratterizzati da una particolare resistenza, da sottoporre a verifica, e dimostrare un livello minimo prescritto di energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V, come indicato nella tabella 7.1. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995. Un acciaio con uno spessore grezzo di laminazione inferiore a 2,5 mm e un tenore di carbonio inferiore allo 0,2% è considerato conforme a quanto prescritto. Gli elementi strutturali del dispositivo di protezione costituiti da materiali diversi dall'acciaio devono dimostrare un'equivalente resistenza agli urti a basse temperature. 3.5.2.4 Nella prova Charpy con intaglio a V relativa al livello di energia d'urto prescritto, le dimensioni del provino non devono essere inferiori alla dimensione maggiore tra quelle elencate nella tabella 7.1, per quanto consentito dal materiale. 3.5.2.5 Le prove Charpy con intaglio a V sono effettuate secondo la procedura descritta in ASTM A 370-1979, tranne per quanto riguarda le dimensioni dei provini, che devono essere conformi a quelle indicate nella tabella 7.1. PE 463.396\ 221 IT Tabella 7.1 Livello minimo dell'energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V Dimensione del provino a) b) Energia a Energia a -30°C -20°C mm J Jb) 10 x 10a) 11 27,5 10 x 9 10 25 10 x 8 9,5 24 10 x 7,5a) 9,5 24 10 x 7 9 22,5 10 x 6,7 8,5 21 10 x 6 8 20 10 x 5a) 7,5 19 10 x 4 7 17,5 10 x 3,5 6 15 10 x 3 6 15 10 x 2,5a) 5,5 14 Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente. L'energia richiesta a –20°C è pari a 2,5 volte il valore specificato per –30°C. Altri fattori influenzano la resistenza all'energia d'urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l'orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell'utilizzo dell'acciaio tali fattori vanno presi in considerazione. 3.5.2.6 Un'alternativa a questa procedura è l'impiego di acciaio calmato o semicalmato, per il quale devono essere forniti opportuni dati. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995 (Mod. 1:2003). 3.5.2.7 I provini devono essere longitudinali e prelevati da materiali piatti, a sezione tubolare o di base, prima della formatura o della saldatura da utilizzare nel dispositivo di protezione. I provini a sezione tubolare o di base vanno prelevati dalla parte centrale del lato di dimensione maggiore e non contengono saldature. 222 /PE 463.396 IT 3.6 [non pertinente] Figura 7.1 Zona libera Figura 7.1.a Vista laterale Sezione nel piano di riferimento Figura 7.1.b Vista posteriore Dimensioni in mm Figura 7.1.c Vista dall'alto 1 – Punto indice del sedile 2 – Piano di riferimento PE 463.396\ 223 IT Figura 7.2.a Zona libera per trattori con posto guida reversibile: a due montanti Figura 7.2.b Zona libera per trattori con posto guida reversibile: altri tipi di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento 224 /PE 463.396 IT Figura 7.3 Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione Lato d'urto Riferimento che indica la posizione del baricentro Dimensioni in millimetri PE 463.396\ 225 IT Figura 7.4 Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore) 2 ancoraggi 2 ancoraggi Trave che funge da zeppa Figura 7.5 Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore) 2 ancoraggi 2 ancoraggi Asse che funge da zeppa 226 /PE 463.396 IT Figura 7.6 Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale) Arrotondato per assicurare il contatto con il cerchione Smussato Arco di spostamento del baricentro della massa pendolare passante per il punto di contatto Ancoraggio (cfr. punto 6.6.3.) Puntello Cavo non teso (facoltativo) Trave di legno tenero di 150 mm a sezione quadrata La trave è fissata a fianco delle ruote anteriori e posteriori e il puntello è incastrato nel cerchione dopo l'ancoraggio Figura 7.7 Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore Giunti universali Giunti universali Forza Forza Forza Cilindroidraulico idraulico Cilindro a doppioeffetto effetto a doppio Giunti universali Supporto sotto gli assi anteriori e posteriori PE 463.396\ 227 IT Figura 7.8 Esempio di un apparecchio di misurazione delle deformazioni elastiche Asta orizzontale fissata al ROPS Collare di attrtito 1 – Deformazione permanente 2 – Deformazione elastica 3 – Deformazione totale (permanente + elastica) 228 /PE 463.396 IT Supporto verticale fissato al telaio del trattore o alla base del ROPS Figura 7.9 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico non necessaria Forza di carico statico Energia calcolata richiesta (cfr. nota 2) Deformazione Note: 1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D' 2. La prova di sovraccarico non è necessaria poiché Fa ≤ 1,03 F' PE 463.396\ 229 IT Figura 7.10 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico necessaria Forza di carico statico Energia calcolata richiesta (cfr. nota 2) Energia aumentata del 5% (cfr. nota 3) Deformazione Note: 1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D' 2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché Fa >1,03 F' 3. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente poiché Fb > 0,97 F' e Fb > 0,8 Fmax. 230 /PE 463.396 IT Figura 7.11 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico da continuare Forza di carico statico Energia calcolata richiesta (cfr. nota 2) Energia aumentata del 5% (cfr. nota 3) Energia aumentata del 10% (cfr. nota 4) Energia aumentata del 15% (cfr. nota 5) Energia aumentata del 20% (cfr. note 6 e 7) Deformazione Sovraccarico Note: 1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D' 2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché Fa > 1,03 F' 3. Fb < 0,97 F' pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico 4. Fc < 0,97 Fb pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico 5. Fd < 0,97 Fc pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico 6. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente se Fe > 0,8 Fmax 7. Se in qualsiasi fase il carico scende al di sotto di 0,8 Fmax il dispositivo è respinto”. PE 463.396\ 231 IT ALLEGATO III MARCATURA Il marchio di omologazione CE è costituito: – da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 29 per l'Estonia, 32 per la Lettonia, 34 per la Bulgaria, 36 per la Lituania, 49 per Cipro, 50 per Malta; – da un numero di omologazione CE corrispondente al numero della scheda di omologazione CE rilasciata per il tipo di dispositivo di protezione per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore, situato in una qualsiasi posizione sotto e nelle vicinanze del rettangolo; – dalle lettere V o SV, a seconda che sia stata effettuata una prova dinamica (V) o statica (SV), seguite dalla cifra 1, aventi come significato quello di trattarsi di dispositivo di protezione ai sensi della presente direttiva. 232 /PE 463.396 IT Esempio di marchio di omologazione CE Legenda: Il dispositivo di protezione recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo di protezione del tipo a due montanti posteriori, a telaio o a cabina, sottoposto a prova dinamica e destinato a un trattore a carreggiata stretta (V1) che ha ottenuto l'omologazione CE in Francia (e2) col numero 431. PE 463.396\ 233 IT ALLEGATO IV MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE Indicazione dell’amministrazione Comunicazione concernente l’omologazione C, il rifiuto, la revoca o l’estensione dell’omologazione CE di un dispositivo di protezione (a due montanti posteriori, a telaio o a cabina) per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore Numero di omologazione CE: …………………..........................................................................................................................estensione(1) 1. Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del dispositivo di protezione: ……………………………………………………………………………………………........... 2. Nome ed indirizzo del fabbricante del dispositivo di protezione ....................................................................................................................................................... 3. Nome ed indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo di protezione: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4. Marchio di fabbrica o commerciale, tipo e denominazione commerciale del trattore al quale il dispositivo di protezione è destinato: ....................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………... 5. Estensione dell’omologazione CE al trattore (ai trattori) del tipo (dei tipi) e eventualmente della denominazione commerciale (delle denominazioni commerciali) seguenti: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 5.1. La massa del trattore non zavorrato, definita al punto 2 del Modello A dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE dell’allegato II, supera / non supera(2) di oltre 5% la massa di riferimento impiegata per la prova. 5.2. Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono (2) identici. 5.3. Tutti i componenti che possono servire da supporto al dispositivo di protezione sono/non sono(2) identici. 6. Presentato all’omologazione CE in data: ...................................................................................................................................................... 7. Laboratorio di prova: ………………………................................................................................................................... 8. Data e numero del verbale del laboratorio: ……………………………………………................................................................................... 9. Data di concessione/rifiuto/revoca dell’omologazione CE(2): ………………………………………………………………....................................................... 10. Data di concessione/rifiuto/revoca dell’estensione dell’omologazione CE(2): ………………………………………………………………………………………………….. 11. Luogo: .................................................. 12. Data: ..................................................... 13. Sono allegati i documenti seguenti, che recano il numero di omologazione CE di cui sopra (ad esempio, verbale di prova). Questi documenti sono forniti alle autorità competenti degli Stati membri a loro esplicita richiesta: …………………………………................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………… 14. Eventuali osservazioni: …………………………................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………… 15. Firma: ................................................................... (1) (2) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc. estensione dell’omologazione CE iniziale. Depennare le diciture inutili. 234 /PE 463.396 IT ALLEGATO V CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CE 1. La domanda di omologazione CE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di protezione e dei suoi attacchi al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario. 2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare CE, sul quale sono montati un dispositivo di protezione e i suoi attacchi, debitamente omologati. 3. Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CE verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato CE è destinato a essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CE. 4. Il detentore dell'omologazione CE può chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di dispositivi di protezione. 5. Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti: 5.1. Il nuovo tipo di dispositivo di protezione e i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CE; 5.2. Esso è progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CE; 5.3. Gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CE. 6. Una scheda conforme al modello di cui all'allegato VI è allegata alla scheda di omologazione CE per ciascuna omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata. 7. I punti 2 e 3 non sono d'applicazione qualora la domanda di omologazione CE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione destinato a essere montato sul tipo di trattore per il quale è chiesta l'omologazione CE. PE 463.396\ 235 IT ALLEGATO VI MODELLO Nome dell'autorità competente ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI POSTERIORI, TELAIO O CABINA) E LA RESISTENZA DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE (Articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE) Numero di omologazione CE:................................................................................................................ estensione(1) 1. Marchio di fabbrica o commerciale del trattore: .................................................................................................................................................................. 2. Tipo e denominazione commerciale del trattore: …………………………………………………...................................................................................... 3. Nome ed indirizzo del costruttore del trattore: ……………………………………………….......................................................................................... .................................................................................................................................................................. 4. Eventuale nome e indirizzo del suo mandatario: …………………………………………………………………………………...................................... .................................................................................................................................................................. 5. Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del dispositivo di protezione: .................................................................................................................................................................. 6. Estensione dell’omologazione CE per il seguente tipo (per i seguenti tipi) di dispositivo di protezione: ……………………………..................................................................................................................... 7. Trattore presentato all’omologazione CE il: ……………………………………………………………….................................................................. .................................................................................................................................................................. 8. Servizio tecnico incaricato del controllo di conformità per l’omologazione CE: …………………...................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………... 9. Data del verbale rilasciato da questo servizio: ................................................................................................................................................................... 10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio: ……………………................................................................................................................................... 11. L’omologazione CE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata(2): 12. L’estensione dell’omologazione CE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è concessa/rifiutata (2): 13. Luogo: .................................................................... 14. Data: ....................................................................... 15. Firma: ..................................................................... (1) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc. estensione dell’omologazione CE iniziale. (2) Cancellare la dicitura inutile. 236 /PE 463.396 IT ALLEGATO VII Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 14) Direttiva 86/298/CEE del Consiglio (GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26) Direttiva 89/682/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 29) Punto XI.C.II.5 dell'allegato I dell'Atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 193) Direttiva 2000/19/CE della Commissione (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 31) Punto I.A.30 dell'allegato II dell'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 62) Direttiva 2005/67/CE della Commissione (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17) Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) limitatamente al riferimento alla direttiva 86/298/CEE all'articolo 1 e al punto A.29 dell'allegato Direttiva 2010/22/UE della Commissione (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 2 e all'allegato II PE 463.396\ 237 IT Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 14) Direttiva Termini di attuazione 86/298/CEE 2 giugno1988 89/682/CEE 3 gennaio 1991 2000/19/CE 30 giugno 2001(*) 2005/67/CE 31 dicembre 2005 2006/96/CE 1° gennaio 2007 2010/22/UE 30 aprile 2011 (*) Data di applicazione 1° maggio 2011 In conformità dell’articolo 2 della direttiva 2000/19/CEE: “1. A decorrere dal 1° luglio 2001, gli Stati membri non possono: – rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione nazionale, – vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 86/298/CEE, modificata dalla presente direttiva; 2. a decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri: – non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 86/298/CEE, modificata dalla presente direttiva, possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 86/298/CEE, modificata dalla presente direttiva.". 238 /PE 463.396 IT ALLEGATO VIII Tavola di concordanza Direttiva 86/298/CEE Direttiva 2000/19/CE Presente direttiva Articolo 1, alinea __ Articolo 1, alinea Articolo 1, primo trattino __ Articolo 1, lettera a) Articolo 1, secondo trattino __ Articolo 1, lettera b) Articolo 1, terzo trattino __ Articolo 1, lettera c) Articoli da 2 a 5 __ Articoli da 2 a 5 Articolo 6, paragrafo 1, prima frase __ Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase __ Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 1, terza frase __ Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma. Articolo 6, paragrafo 2 __ Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 7, prima frase __ Articolo 7, primo paragrafo Articolo 7, seconda frase __ Articolo 7, secondo paragrafo Articolo 8 __ __ __ Articolo 2, paragrafo 1, alinea Articolo 8, paragrafo 1, alinea __ Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) __ Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) __ Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2 Articoli da 9 a 12 __ Articoli da 9 a 12 Articolo 13 __ __ Articolo 14, paragrafo 1 __ __ Articolo 14, paragrafo 2 __ Articolo 13 __ __ Articoli 14 e 15 Articolo 15 __ Articolo 16 Allegati I e II __ Allegati I e II Allegato VI __ Allegato III Allegato VII __ Allegato IV PE 463.396\ 239 IT Allegato VIII __ Allegato V Allegato IX __ Allegato VI __ __ Allegato VII __ __ Allegato VIII 240 /PE 463.396 IT P7_TA-PROV(2011)0216 Accisa applicata al tabacco lavorato * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta emendata di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) (COM(2010)0641 – C7-0403/2010 – 2007/0206(CNS)) (Procedura legislativa speciale – consultazione – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0587) e la proposta emendata (COM(2010)0641), – vista la sua posizione del 19 febbraio 20081, – visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0403/2010), – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi2, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0100/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. approva la proposta emendata della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 2 GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 119. GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. PE 463.396\ 241 IT P7_TA-PROV(2011)0217 Valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (COM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 2010/0338(NLE)) (Consultazione – codificazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0691), – visto l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0034/2011), – visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1, – visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A7-0102/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. 242 /PE 463.396 IT