GRP : colloque JOB : melanges DIV : 01Titre p. 7 folio : 7 --- 7/1/010 --- 12H48
7
MÉLANGES
EN L’HONNEUR
D’ANNE LEFEBVRE-TEILLARD
Textes réunis par
Bernard d’Alteroche, Florence Demoulin-Auzary
Olivier Descamps, Franck Roumy
Ouvrage publié avec le soutien
du Centre d’histoire du droit et des institutions
de l’Institut d’histoire du droit
de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
PARIS
ÉDITIONS PANTHÉON-ASSAS
2009
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 01Titre p. 8 folio : 8 --- 15/12/09 --- 17H5
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 02sommaire p. 1 folio : 13 --- 7/1/010 --- 12H54
Sommaire
13
SOMMAIRE
Avant-propos...............................................................................................
9
Abréviations ................................................................................................
19
Bernard D’ALTEROCHE
Observations sur la prise en compte de l’ébriété par le droit
canonique classique....................................................................................
33
Bertrand ANCEL
Le commentaire de Bartole ad legem Cunctos populos sur la glose
Quod si bononiensis mis en français .......................................................
53
Jean-Paul ANDRIEUX
Sollicitudo. Observations sur une qualification apostolique et
pontificale ....................................................................................................
75
Bernard BARBICHE
Maîtresses et duchesses : Contribution à l’étude du statut nobiliaire
des favorites royales (XVIe-XVIIIe siècle) ................................................
81
Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET
L’archidiacre et le gouvernement local de l’Église d’après la
législation conciliaire (milieu XIIe-milieu XIIIe siècle) .........................
91
Michèle BÉGOU-DAVIA
L’Inventarium juris canonici de Bérenger Frédol (août 1300) ...........
109
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 02sommaire p. 2 folio : 14 --- 18/12/09 --- 12H7
14
Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard
Manlio BELLOMO
La logica del filosofo e la logica del giurista : Giovanni Calderini
tra doctores antiqui, moderni e moderniores .........................................
123
Uta-Renate BLUMENTHAL
Reflections on the influence of the Collectio canonum of Cardinal
Deusdedit .....................................................................................................
135
Jacques BOUINEAU
Absolutisme et religion dans l’Europe moderne ...................................
149
Jean-Marie CARBASSE
Une affaire Calas du XIVe siècle ? Le procès d’Aimeric Bérenger
(1332-1336) .................................................................................................
173
André CASTALDO
La dot d’une binuba en pays dit « de droit écrit » (Parlement,
12 juin 1339) ...............................................................................................
195
Emmanuelle CHEVREAU
Quelques remarques sur la continuité des « personnes juridiques »
en droit romain classique...........................................................................
217
Orazio CONDORELLI
San Pier Damiani e il diritto della Chiesa nella societas christiana ...
233
Emanuele CONTE
Gewere, vestitura, spolium : un’ipotesi di interpretazione ..................
267
E. C. COPPENS
L’auteur d’Animal est substantia : Une hypothèse ..............................
289
Ennio CORTESE
Équité et justice. La dynamique bipolaire du droit au Moyen Âge ....
299
Jacqueline DAVID
Actes de notoriété et certificats de coutume : d’un droit
intercoutumier au droit international privé .............................................
315
Enrique DE LEÓN
Textos de los Excerpta Sangallensis .......................................................
333
Florence DEMOULIN-AUZARY
Remarques sur la supposition de part en droit canonique
classique .......................................................................................................
341
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 02sommaire p. 3 folio : 15 --- 7/1/010 --- 12H54
Sommaire
15
Olivier DESCAMPS
Le damnum infectum dans la doctrine juridique médiévale
(XIIe-XVe siècle) ..........................................................................................
359
Gero R. DOLEZALEK
French legal literature quoted by Scottish lawyers 1550-1650 ...........
375
Charles DONAHUE Jr.
Ex officio Cases in the Officiality of Paris 1384-1387 .........................
393
Jean-Paul DURAND
La receptio du ius nativum de vies communes confessionnelles en
France ...........................................................................................................
413
Robert FEENSTRA
Jean de Gradibus et ses éditions lyonnaises d’ouvrages de droit
savant (fin XVe, début XVIe siècle). L’exemple du commentaire sur
les Institutes de Jean Faure........................................................................
431
Linda FOWLER-MAGERL
Citetis coram nobis. A mid-XIIIth century Parisian ordo iudiciarius
in the form ioco-serius ...............................................................................
447
André GOURON †
Maître Jean et les « Questions disputées » de Grenoble ......................
463
Olivier GUILLOT
L’appui apporté par Henri Ier à Guillaume d’Arques dans le conflit
de ce dernier avec le duc Guillaume le Bâtard (fin 1053-1054) : une
motivation juridique ? ................................................................................
473
Jean-Louis HAROUEL
Les États-Unis et la modernité artistique ................................................
495
Richard H. HELMHOLZ
A Note on French and English Officialities on the Eve of the
Council of Trent..........................................................................................
509
Jean HILAIRE
Le droit des foires et marchés au Parlement d’après les registres
d’Olim (1254-1318) ...................................................................................
521
François JANKOWIAK
Qui sibi nomen imposuit... Les noms de Pierre ou le choix du nom
pontifical aux époques moderne et contemporaine ..............................
539
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 02sommaire p. 4 folio : 16 --- 7/1/010 --- 12H54
16
Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard
Lotte KÉRY
Les idées de Pierre Dubois pour une réforme de la justice ..................
553
Jacques KRYNEN
Audite illos, et quod iustum est iudicate (Deut., 1, 16-17). Le bon
juge selon Jean Juvénal des Ursins .........................................................
573
André LAINGUI
Les mariages se font au ciel... ...................................................................
589
Peter LANDAU
Gérard Pucelle und die Dekretsumme Reverentia sacrorum
canonum : Zur Kölner Kanonistik im 12. Jahrhundert .........................
623
Carlos LARRAINZAR
El resumen de C. 37 del Decretum Gratiani .........................................
639
Jean-Philippe LÉVY
Les transformations du droit familial français depuis le milieu du
XXe siècle .....................................................................................................
665
Guillaume LEYTE
Le droit de punir dans le Décret de Gratien ...........................................
685
Yves MAUSEN
Per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit. Le problème
de la preuve négative chez les glossateurs ..............................................
695
Guerric MEYLAN
Les Édits civils de la République de Genève et la coutume de
Berry. De l’influence du droit coutumier de la France sur l’œuvre
du réformateur Germain Colladon ...........................................................
707
Charles DE MIRAMON
Réception et oubli de l’Ethica vetus : Salerne et Bologne
(1150-1180) .................................................................................................
727
Laura MOSCATI
Il Caso Pomba-Tasso e l’applicazione della prima convenzione
internazionale sulla proprietà intellettuale ..............................................
747
Wolfgang P. MÜLLER
Toward the First Iconographical Treatise of the West : Huguccio
and Sicard of Cremona ..............................................................................
765
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 02sommaire p. 5 folio : 17 --- 7/1/010 --- 12H54
Sommaire
17
Knut Wolfgang NÖRR
Clemens papa quartus, lumen iuris, entscheidet über
Zweifelsfragen zum Prokurator im Prozessrecht...................................
795
Antonio PADOA-SCHIOPPA
Grégoire le Grand dans son rôle de juge ................................................
801
Kenneth PENNINGTON
Torture in the Ius commune ......................................................................
813
Jean-François POUDRET
Symbolisme et réalisme dans les mariages clandestins valaisans à
la veille du Concile de Trente ...................................................................
839
René-Marie RAMPELBERG
L’imbecillitas sexus sous la République romaine. Quelle capacité
pour la femme ? La réponse du théâtre ...................................................
851
Marie-France RENOUX-ZAGAMÉ
Lois du ciel et lois des hommes selon les Manuels des confesseurs.
Le pouvoir du pouvoir invisible dans la France classique ...................
867
Maria Gigliola DI RENZO VILLATA
L’applicazione del codice penale sardo-piemontese in Lombardia
Tra Milano e Bergamo (1862-1864)........................................................
889
Franck ROUMY
Excerpta Rotomagensia. Un des plus anciens témoignages de la
diffusion du droit de Justinien en France au XIIe siècle ........................
917
Angela SANTANGELO CORDANI
Mandato, locazione d’opera o contratto atipico : la natura del
rapporto professionale tra avvocato e cliente nell’Italia
postunitaria ..................................................................................................
949
Mathias SCHMOECKEL
François Connan (1508-1551), das Synallagma und die
Föderaltheologie .........................................................................................
963
Jean-Louis THIREAU
Fondements de l’exclusion successorale des filles dotées dans
l’ouest de la France ....................................................................................
991
José Miguel VIEJO-XIMÉNEZ
La composición de C. 28 del Decreto de Graciano ...............................
1007
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 02sommaire p. 6 folio : 18 --- 7/1/010 --- 12H55
18
Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard
Laurent WAELKENS
La légitimité de C., 5, 27, 5.......................................................................
1031
Laurens WINKEL
Remarques marginales sur la Glose Ordinaire Regula est
(ad D., 22, 6, 9, pr.) ....................................................................................
1047
Anders WINROTH
Law Schools in the Twelfth Century .......................................................
1057
Tabula gratulatoria .....................................................................................
1065
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 46Moscati p. 1 folio : 747 --- 17/12/09 --- 10H5
Il Caso Pomba-Tasso
747
IL CASO POMBA-TASSO
E L’APPLICAZIONE
DELLA PRIMA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE
SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE*
Laura MOSCATI
Professore nell’Università La Sapienza di Roma
SOMMARIO : 1. Le origini : il ruolo del codice civile del Regno di Sardegna.
– 2. La convenzione austro-sarda del 1840 tra tradizione e innovazione.
– 3. Federico Sclopis e la prima evoluzione della dottrina e della giurisprudenza
sabaude. – 4. Il caso Pomba-Tasso.
1. La convenzione austro-sarda del 22 maggio 1840 è il primo trattato
internazionale in materia di diritto d’autore, in linea con la tradizione giuridica
del droit d’auteur europeo-continentale, anche se con importanti innovazioni
rispetto alla legislazione precedente. La base normativa è rappresentata dalla legge
francese del 1793 che prevede l’attribuzione della proprietà dell’opera all’autore
e un diritto esclusivo di sfruttamento, un diritto ereditario limitato a dieci anni
e un impegno alla lotta contro la contraffazione.
Nei cinquant’anni trascorsi tra la legge francese e la convenzione austro-sarda,
il diritto d’autore francese si è impiantato in europa e la legge del 1793 è diventata
Dedico queste pagine con memore gratitudine e affetto a Mme le Président Anne Lefebvre-Teillard,
punto di riferimento nei miei rapporti con la Francia.
*
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 46Moscati p. 2 folio : 748 --- 17/12/09 --- 10H5
748
Laura Moscati
un modello per le singole legislazioni nazionali. Ma è emersa sempre di più
l’esigenza di una tutela internazionale perché, fin dalle origini, il diritto d’autore
più di altri diritti si è presentato transnazionale in sé con la necessità di una
normativa che oltrepassasse i confini nazionali.
Il mondo europeo è, quindi, pronto a offrire agli autori, che da qualche tempo
avevano ottenuto un riconoscimento dei loro diritti, una legislazione comune
che si presenta in veste binazionale prima, trinazionale poi, per arrivare verso
la fine del secolo, con la convenzione di Berna tuttora in vigore, alla
realizzazione di una normativa unitaria. La convenzione austro-sarda ne
rappresenta la base, come si evince chiaramente fin dai lavori preparatori in
cui sono state esaminate le singole legislazioni, verificate le differenze e
preparato un testo unitario conforme alle esigenze degli autori ma anche a quelle
del pubblico, con lo scopo di introdurre una legislazione che potesse essere
adottata anche in altri paesi europei.
Bisogna, in via preliminare, tener presente che anche nel Regno di Sardegna,
come nella maggior parte degli Stati italiani preunitari, il 1 ottobre 18011
viene applicata la legge francese del 1793, ma con implicazioni che, in
seguito, sarebbero state assai più significative. Anteriormente alla Rivoluzione
francese, negli Stati sabaudi l’istituto del privilegio aveva assunto a volte
caratteri difformi da quelli francesi, pur in una sostanziale omogeneità, sicché
la tutela delle opere era sottoposta al sistema dei privilegi (temporanei ma a
volte rinnovabili) destinati in massima parte agli editori e raramente agli autori2.
Si tratta di una sorta di regalia che assicurava la protezione del sovrano, sulla
base di un diritto singolare senza regolarità nella concessione, molto spesso
preliminarmente condizionato dalla censura. Nei pochi casi in cui, nel Piemonte
settecentesco, un autore otteneva il privilegio di stampare3, inteso come
monopolio temporaneo, non otteneva parimenti la proprietà dell’opera, che gli
viene riconosciuta successivamente, determinando le sorti dell’istituto nel
XIX secolo. I privilegi, infatti, pur costituendo una forma di protezione,
concedono soltanto un permesso di stampare senza attribuire la proprietà
dell’opera all’autore, anche se in essi si preannunciano alcuni caratteri, come
quello del diritto di esclusività, che si rintracciano ancora nella legislazione
attuale4.
Di recente, a tali privilegi, che avrebbero costituito la base della legislazione
successiva di Carlo Felice e del codice civile, è stato dato ampio spazio nella
1
Cf. Bulletin des actes de l’administration générale, II serie, II, Turin, 1801, p. 97-101.
Cf. F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti, XVI/18,
Torino, 1849, passim. Alcuni privilegi inediti sono stati pubblicati da G. A. Ubertazzi, I Savoia e
gli autori, Milano, 2000, p. 131-53.
3 Si veda, ad esempio, il privilegio concesso a Richeri per la stampa dell’opera Universa civilis et
criminalis Jurisprudentia : cf. G. Valla, « Un giurista dell’ultimo diritto comune. Ricerche su
Tommaso Maurizio Richeri (1733-1797) », RSDI, 55 (1982), p. 154-55.
4 Ciò è stato acutamente sottolineato da P. Rescigno, Manuale di diritto privato, ed. G. P. Cirillo,
Milano, 2000, p. 140-41.
2
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 46Moscati p. 3 folio : 749 --- 17/12/09 --- 10H5
Il Caso Pomba-Tasso
749
storiografia in una prospettiva tipicamente locale5. In realtà, è la legislazione del
droit intermédiaire francese che, applicata in Piemonte dopo l’annessione alla
Francia, trova un terreno favorevole e consente al privilegio di trasformarsi in
diritto, dando all’autore la proprietà dell’opera e passando da un diritto singolare
a uno più generale a tutela degli interessi degli autori. E’ esemplare, in tal senso,
già un privilegio del 1800 concesso dalla commissione di governo del Piemonte
per la ristampa di un opuscolo in cui, al posto della formula consueta, nel concedere
all’autore la facoltà di farlo stampare e vendere si decreta che esso « dovrà
considerarsi come proprietà del cittadino... »6. Il richiamo alla legge del 1793,
ancora prima dell’applicazione della legislazione francese in materia, è evidente.
Durante la Restaurazione con le Regie Patenti di Carlo Felice del 1826 viene
attribuita per la prima volta in sede legislativa una forma temporanea di proprietà
dell’opera agli autori : « Ai medesimi vogliamo, che sia riservato il diritto
esclusivo alla stampa e della vendita di loro opere per anni 15, sì veramente che
in esse dichiarino di volersene valere »7. E’ stato sostenuto che tali patenti
« staccano definitivamente il diritto d’autore dal sistema dei privilegi e
rimodellano quest’ultimo in senso organico e con accenti di novità »8. In realtà,
sia la legislazione feliciana, sia successivamente il codice civile per la parte in
cui si rinvia a quest’ultima, restano legati a una forma di privilegio che assume
soltanto una maggiore regolarità nella richiesta e nella concessione. Una proprietà
temporanea per l’autore9 – non come nella legislazione francese in cui i limiti
temporali erano attribuiti ai soli diritti ereditari – non configura ancora, in
Piemonte, una maturazione dell’istituto.
Successivamente il codice civile albertino, unico tra quelli preunitari con un
articolo specifico concernente i diritti sulle opere dell’ingegno10, merita alcune
riflessioni e approfondimenti per meglio comprendere le radici della convenzione
austro-sarda e le reali origini dell’attuale legislazione.
5
Ubertazzi, I Savoia (supra, n. 2). Un’altra indagine sui privilegi ottocenteschi si è concentrata sulle
professioni « immateriali » con uno sguardo ai rapporti tra economia e diritto, mettendo anche in luce
alcuni limiti definitori e soprattutto le aporie segnalate da una parte della dottrina sul rapporto tra
proprietà privata e pubblica dell’autore : si veda P. Benedice, « Autore e proprietario. Per una ricerca
sui “diritti dell’ingegno” alle origini dell’Italia liberale », Saperi della borghesia e storia dei concetti
fra Otto e Novecento, ed. R. Gherardi, G. Gozzi, Bologna, 1995, p. 425-69, poi in parte rielaborato
in Id., « Privilegi e diritti dell’autore nel pensiero economico-giuridico della prima metà dell’Ottocento
in Italia », Das Privileg im europäischen Vergleich, ed. B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt, I, Frankfurt a. M.,
1997, p. 401-18. Cf. anche L. Bellingeri, « Dal sistema dei privilegi alla legge no 633 del 1941 :
l’evoluzione del diritto d’autore nella normativa italiana », Diritto d’autore. La proprietà intellettuale
tra biblioteche di carta e biblioteche digitali, ed. A. De Robbio, Roma, 2001, p. 55-72.
6 Il privilegio è pubblicato da Ubertazzi (I Savoia [supra, n. 2], p. 152) senza rilevare tale peculiarità.
7 RRPP 28.2.1826, § 18, Raccolta dei Regj editti, manifesti ed altre provvidenze de’ magistrati ed
uffizj, 25, Torino 1826.
8 Ubertazzi, I Savoia (supra, n. 2), p. 27.
9 Il limite dei 15 anni presente nelle RRPP e il rinvio a queste ultime nell’art. 440 dell’albertino
non è sfuggito ad attenti commentatori francesi : cf. J. Pataille, A. Huguet, Code international de
la propriété industrielle, artistique et littéraire, Paris, 1855, p. 319.
10 Cod. civ. alb., art. 440. La novità della legislazione carloalbertina in materia è ricordata nei lavori
comparatistici della coeva dottrina francese : cf. in particolare E. Blanc, A. Beaume, Code général de
la propriété industrielle littéraire et artistique, Paris, 1854, p. 536 ; Pataille, Huguet, Code international
(supra, n. 9), p. 318-19 ; D. Dalloz, A. Dalloz, Jurisprudence générale du Royaume. Recueil périodique
et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, Paris, 1845, p. 447 e sottolineata con
particolare favore da A. Nion, Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, Paris, 1846, p. 24.
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 46Moscati p. 4 folio : 750 --- 17/12/09 --- 10H6
750
Laura Moscati
Nel lungo iter formativo del codice albertino, l’articolo sul diritto d’autore11
è stato oggetto di ripetuti interventi da parte dei vari compilatori. Nella divisione
dei lavori della commissione, è affidata a Carlo Bianco di San Secondo la
redazione del titolo della proprietà. Nel suo progetto, dopo l’articolo generale
di apertura12 che riproduce ad litteram il corrispondente articolo napoleonico13,
ne viene inserito uno del tutto nuovo, così concepito : « I libri, stampe, disegni
ed altri prodotti dell’ingegno umano, pubblicati in questi R. Stati sotto
l’osservanza delle Leggi e regolamenti veglianti su tale materia, sono proprietà
esclusiva de’ loro autori, durante la loro vita e degli eredi medesimi per lo spazio
d’anni [...] da determinare »14. Ciò mostra un deciso allineamento alla fonte
ispiratrice francese che, con la legge del 1793, aveva attribuito agli autori una
proprietà esclusiva dell’opera e una proprietà temporaneamente limitata agli eredi.
Di primaria importanza, inoltre, è la collocazione dell’articolo subito dopo quello
che apre il titolo della proprietà15. Ciò testimonia la volontà della commissione
di inserire il diritto d’autore all’interno della sfera dei diritti proprietari e la
consapevolezza dell’assimilazione di tale diritto alla proprietà materiale. D’altronde l’alternativa sarebbe consistita soltanto in una pedissequa imitazione anche
sistematica delle decisioni del legislatore francese che aveva deliberatamente
demandato la regolamentazione dell’istituto a una normativa specifica piuttosto
che al codice16. Proprio i problemi legati alla sistematica saranno, come vedremo,
motivo di perplessità da parte della commissione albertina, incerta nel mantenere
l’articolo, e soprattutto da parte del Consiglio di Stato che, non aperto in linea
generale alle novità, ne vuole decisamente la soppressione.
Delle difficoltà incontrate dalla commissione si hanno due conferme dirette.
Mi riferisco al diario inedito delle sedute dovuto a Luigi Nomis di Cossilla, assai
particolareggiato e arricchito da commenti personali17, nonché ai processi verbali
della commissione che seguono l’iter di elaborazione del codice18. Nomis ricorda
che la commissione è inizialmente concorde nell’attribuire in via di principio agli
autori la proprietà delle loro opere senza elencare le singole fattispecie19. Ricorda
anche che viene ampiamente discussa l’ereditarietà – uno dei problemi a cui il
11
Cod. civ. alb., art. 440.
Cod. civ. alb., art. 439.
Cod. civ. fr., art. 544.
14 Biblioteca Ruffini Università di Torino (BRT), D.C.II.5, I, f. 243-44 : Processi verbali della
R. Commissione di legislazione. Classe del Codice civile contenenti le discussioni che ebbero luogo
nella stessa classe per la prima redazione del progetto del Codice civile, sessione 30 del 2.9.1831.
Il verbale della seduta è sostanzialmente riprodotto nelle « Notizie intorno ai lavori della Regia
Commissione di legislazione per un membro della stessa commissione », Motivi dei Codici per gli
Stati sardi, II, Genova, 1856, p. L-LI.
15 Così resterà nel cod. civ. del 1865 (art. 437), mentre cambierà radicalmente in quello attuale che
accoglierà gli articoli relativi (art. 2575-2594) nel titolo del lavoro, regolamentando così i prodotti
dell’ingegno umano come espressione dell’attività lavorativa : cf. Relazione del Ministro Guardasigilli
al Codice civile, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, no 79 bis : 4 aprile 1942, p. 235-36.
16 Cf. L. Moscati, « Napoleone e la proprietà intellettuale », Rivista di diritto civile, 72 (2006),
p. 179-97.
17 Cf. L. Nomis di Cossilla, Memorie prese nelle varie sedute e nelle conferenze preparatorie tenute
dalla Classe per il Codice civile nella Commissione di Legislazione, I, f. 365, in BAV, Fondo
Patetta, I, Ms. 1357, f. 365 ; III, f. 2438, in Biblioteca Patetta Università di Torino (Bpt), 11.B.22.
18 Processi verbali, cit. (supra, n. 14).
19 Nomis di Cossilla, Memorie (supra, n. 17), I, f. 365.
12
13
GRP : colloque JOB : melanges DIV : 46Moscati p. 5 folio : 751 --- 17/12/09 --- 10H6
Il Caso Pomba-Tasso
751
legislatore francese era stato più attento – di tale proprietà, che deve « più che
ogni altra forse essere considerata siccome più preziosa, frutto di fatiche e
ingegno, mentre l’altra non è bene spesso che figlia del caso, né deriva da alcun
merito personale di chi possiede »20. Nomis sottolinea inoltre che il rinvio alla
normativa specifica serve per adeguare il principio generale alla realtà circostante
in europa come è richiesto « anche dallo sviluppo delle scienze e delle arti, ma
che le contraffazioni che purtroppo si permettono tra Stati e Stati, e singolarmente
nel Belgio, a riguardo della Francia e nelle diverse provincie d’Italia fra loro,
rende quasi inutile. L’ingiustizia ne è somma, tutti la riconoscono, ed i sovrani
non sono da tanto di farla cessare unendosi una volta davvero a benefizio comune,
e dei loro sudditi »21.
Quanto ai processi verbali, durante i lavori della commissione, Federico Sclopis
imprime una svolta determinante, consapevole delle sfaccettature del diritto
d’autore. In particolare, un punto essenziale nell’evoluzione dell’istituto deve
essere tenuto presente : il giurista, con decisione e con chiarezza, difende il
« principio generale che solo dee essere conservato nel codice »22, demandando
ogni dettaglio ai regolamenti specifici23.
Dopo un’ampia discussione, in cui prevale nella commissione soprattutto la
volontà di rendere chiara l’attribuzione all’autore della proprietà dell’opera, si
arriva a una redazione dell’articolo vicina a quella definitiva, nella quale viene
tenuta in conto l’importanza della creatività dell’opera oltreché degli aspetti
proprietari dell’istituto sulla base delle istanze di altri membri24. L’articolo, nella
stesura allora concepita, così recita : « Le produzioni dell’ingegno umano sono
proprietà de’ loro autori sotto l’osservanza delle Leggi e de’ regolamenti
veglianti »25. Ma il rinvio ai regolamenti vigenti, e quindi alle Regie Patenti che
attribuivano all’autore stesso una proprietà temporanea26, fa fare un passo indietro
20
Nomis di Cossilla, ibid.
Nomis di Cossilla, Memorie (supra, n. 17), III, f. 2438. Al margine a sinistra : « Nel Belgio si
stampano contemporaneamente i libri che si stampano a Parigi, e si danno alla metà prezzo, e meno
ancora ».
22 Processi verbali (supra, n. 14), f. 243.
23 L’articolo, secondo Sclopis, doveva essere così riformulato : « Dalle produzioni dell’umano
ingegno, rese pubbliche in conformità delle Leggi e dei Regolamenti veglianti, può nascere un diritto
di proprietà a favore de’ loro autori » : Processi verbali (supra, n. 14), f. 243v ; cf. anche Motivi
(ibid.), p. LI.
24 Si tratta del presidente Costantino Musio e del senatore Giacinto Avet.
25 L’articolo, in realtà, era stato preceduto dalla seguente formulazione, a cui aveva acconsentito lo
stesso Sclopis : « Le produzioni dell’ingegno umano sono di proprietà de’ loro autori sotto l’osservanza
delle disposizioni e modificazioni prescritte dalle Leggi e regolamenti », con la seguente motivazione :
« le parole disposizioni e modificazioni sono in suo senso necessarie non solo relativamente alle cautele
d’ordine pubblico, ma eziandio per esprimere la natura particolare di questa proprietà cui vi è collisione
del diritto spettante all’autore con quello che ha la società di appropriarsi tali produzioni intellettuali :
locchè scorgesi nella limitazione della durata della proprietà di simili produzioni, laddove supponendo
in questa un genere di proprietà di natura comune, non potrebbesi ammettere limitazione di tempo
senza lesione del diritto ». La maggioranza della Commissione si trova d’accordo sulla stesura
definitiva sopra riportata in quanto « conviene nei termini essenziali della definizione proposta di
questa proprietà ; crede per altro, che le modificazioni e limitazioni, da cui dee venir accompagnato
simile principio in ciò che riguarda sia l’ordine pubblico, sia l’intima natura della cosa stessa, siano
abbastanza indicate » : Processi verbali (supra, n. 14), f. 244 ; cf. anche Motivi (ibid.), p. LI.
26 RRPP 28.2.1826, § 18. Cf. BRT, D.C.II.6 : Progetto di Codice civile. Libro II. Prima redazione,
f. 12v, art. 2.
21
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Laura Moscati
nella formulazione dell’articolo allontanandolo nella sostanza dalla fonte
ispiratrice francese.
Dopo una modifica, solo apparentemente di lieve entità, introdotta dal
Guardasigilli Barbaroux27, fermamente convinto che l’istituto sarebbe stato capace
di ulteriori sviluppi, l’articolo viene sottoposto al vaglio dei Supremi Magistrati
e del Consiglio di Stato. Mentre i primi non apportano modifiche28, l’organo
consultivo del sovrano si sofferma su svariati ordini di problemi tali da richiederne
la stessa soppressione29. Infatti la sezione di Giustizia e Grazia, allineandosi alle
scelte del legislatore francese30, ritiene che il principio, pur ammissibile, non è
materia da inserire nel codice, ma in regolamenti particolari31, soprattutto perché
nessun codice civile lo contiene32, neppure quello francese, che ha leggi in materia
anteriori alla codificazione33. Il Guardasigilli giustifica l’operato della commissione e sostiene che, pur essendo la sezione e la commissione d’accordo sul
principio ispiratore, non lo sono sugli effetti. Per la sezione « fatta di pubblica
ragione la produzione dell’ingegno », è sempre lecito a chiunque di ristampare
l’opera, imponendo all’autore il ricorso alla concessione sovrana per avere una
privativa. La commissione, invece, vuole tutelare la proprietà dell’autore come
diritto proprio (personale) e non soltanto in forza di un’occasionale concessione.
27
Il Guardasigilli, per meglio assecondare i progressivi sviluppi dell’istituto, preferisce alla locuzione
« regolamenti veglianti » quella « regolamenti che vi fossero relativi » : cf. BRT, D.C.II.6, f. 54 :
Osservazioni comunicate da S.E. il Guarda-Sigilli sul Titolo della Proprietà.
28 Nelle Osservazioni dei Senati di Piemonte, Savoia, Nizza, Genova e in quelle del Magistrato della
Corte dei Conti (Torino, 1833), conservate in BPT, esemplare no 64 non sono contenute osservazioni
all’articolo in questione.
29 La discussione fu rinviata all’adunanza del 3 maggio 1836 come risulta dalla copia del Progetto
di Codice civile. Libro secondo. Minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della
Camera dei Conti, in BPT, esemplare 64 con annotazioni autografe di Andreis di Cimella (su cui
cf. E. Mongiano, Patrimonio e affetti. La successione legittima nell’età dei codici, Torino, 1999,
p. 213 e n. 72).
30 Nei Motivi viene riportata l’adunanza del 3 maggio 1836 : I, p. 448-49.
31 « Non v’ha dubbio alcuno che le produzioni di cui parla l’articolo non sieno proprietà del loro
autore ; questo diritto di proprietà gli è assicurato dal gius universale delle genti, per cui l’autore
ha l’indistinta facoltà di venderle, cederle, o donarle a chiunque egli giudichi a proposito. Ma una
volta che la produzione venne fatta di pubblica ragione, è in facoltà di chiunque poterla ristampare
se non havvi un divieto speciale nel privilegio che l’autore abbia acquistato per un effetto della sovrana
autorità, onde esso solo possa usare di quel diritto, e così, escludere che altrui possa stampare o
ristampare le cose sue. Per altro il proclamare qui specialmente il principio sulla proprietà delle
produzioni dell’ingegno, può sembrare inutile, o fuori di sede ; inutile, se si considera ancora, che
già nell’articolo precedente si è attribuito, per modo generale, ed indistinto a ciascuno, il diritto di
disporre e godere delle cose sue, fra le quali le produzioni dell’ingegno ottengono il primo luogo,
e vi sono perciò virtualmente, anzi essenzialmente comprese ; fuori di sede, se si pon mente, che
la facoltà di disporre di tali produzioni non è una mera creazione del diritto civile, giacchè questo
non ha creata tale facoltà, consistendo essenzialmente, come già si disse, nel diritto naturale ; e soltanto
la legge determina, per via di privilegio, il potere sempre disporre della produzione, o scoperta
industriale, quand’anche fatta di pubblica ragione, ma ciò non può formare che il soggetto di una
legge speciale, come si è praticato in altri paesi, e già si è fatta dal Governo del Re colle RR.PP.
del 28 febbraio 1826, in cui si sono date le norme, per le quali l’autore può giungere ad ottenere
il privilegio, ne determinano gli effetti, e prescrivono le sanzioni penali. Infatti non trovasi esempio
che alcun Codice civile rinchiuda simile disposizione di legge » : Motivi (supra, n. 14), p. 448.
32 Ad eccezione del Codice del Baden, in cui si attribuisce all’autore la proprietà dell’opera, ma
limitata alla propria vita : cf. Land-Recht des Großherzogthums Baden. Nest Handels-Gesetzen,
Karlsruhe, 1809, art. 577, da-dg.
33 « Un Membro aggiunge, aver anche fatto gran senso alla sezione il non aver trovato quest’articolo
in alcuno dei Codici, ed il vederlo omesso nel Codice Francese, mentre nella Francia vi era una
legge anteriore, da cui era stabilito lo stesso principio » : Motivi (supra, n. 14), I, p. 449.
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Il Caso Pomba-Tasso
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L’articolo è adottato nella stesura strenuamente difesa fino all’ultimo dal
Guardasigilli34 che distingueva chiaramente, secondo l’iniziale suggerimento di
Sclopis, il principio contenuto nel codice e il rinvio alle leggi speciali per la sua
applicazione35.
Contemporaneamente alla promulgazione del codice36 viene discussa la prima
causa in materia di proprietà letteraria per un’opera contraffatta37, in cui il
magistrato del Consolato di Torino si limita ad applicare la normativa vigente,
anche se considera « che lo assicurare la proprietà letteraria, e dare così un
compenso alle meditazioni, lavori e spese dell’autore di un’opera, ben lungi
dall’arrestare il corso delle idee, o pregiudicare il patrimonio della pubblica
istruzione, è anzi un eccitamento alla creazione di nuove opere, che senza una
privativa forse non uscirebbero alla luce ». Inoltre, per non vanificare il dettato
dell’art. 18 delle Regie Patenti del 1826 a cui il codice stesso rinvia, il Consolato
emette una sentenza favorevole alla vedova per il raggiungimento dei quindici
anni previsti. Si tratta, comunque, di una conferma dell’applicazione della
proprietà temporanea dell’autore voluta dal codice, sulla base del rinvio alle Regie
Patenti.
L’anno successivo vi è un’altra interessante causa tra gli editori e Goffredo
Casalis, autore del noto Dizionario38, accusato di rallentamento nella stesura del
lavoro. L’attore contrappone, con esito favorevole, i suoi diritti proprietari
sull’opera riferendosi alle Regie Patenti e al codice civile. Nelle difese è tenuta
in conto la più avvertita dottrina francese in materia, in particolare Renouard39,
e soprattutto è separato l’istituto del privilegio contenuto nelle Regie Patenti dai
diritti proprietari attribuiti dal codice civile, che così comincia nella prassi a
staccarsi dal vecchio regime in materia di diritto d’autore.
A differenza di quanto è avvenuto in Francia40, la dottrina sabauda relativa al
diritto d’autore non sembra aver avuto una funzione determinante né nella fase
34 Cod. civ. alb., art. 440 : « Le produzioni dell’ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto
l’osservanza delle leggi, e dei regolamenti che vi sono relativi ».
35 Come era avvenuto nel Codice penale francese (art. 425-429), sono ovviamente presenti in quello
penale sabaudo gli articoli specifici riguardanti la contraffazione (art. 406-408).
36 Nella sua copia del Codice con annotazioni autografe (BPT, 11.B.17) Nomis di Cossilla saluta
con soddisfazione il mantenimento dell’art. 440 con le seguenti significative parole : « Il Consiglio
di Stato riflettendo che se nell’art. 409 fossero virtualmente se non esplicitamente comprese le
produzioni dell’ingegno umano e che colle RRPP delli 28 febbraio 1826 fosse prescritto il modo
di godere del privilegio nella stampa, ed altre produzioni, opinava per la soppressione di questo
articolo, ma poi fatto e creduto bene di conservarlo, e sanzionando così un sacrosanto principio »
(p. 120).
37 Mi riferisco alla causa intercorsa tra la vedova Calza e i tipografi Cassone, Marzorati e Vercellotti
per la ristampa da parte dei suddetti tipografi del Dizionario del notariato redatto dal notaio Calza
con il titolo Nuovo Dizionario del notariato. Cf. Manuale forense ossia confronto fra il Codice
albertino il diritto romano e la legislazione anteriore, III, Novara, 1838, p. 187-88. Per lo svolgimento
della causa, cf. Diario forense universale ossia Giornale giuridico-legale-pratico, XXXI, Torino,
1838, p. 483-91 ; XXXII, Torino, 1838, p. 408-09.
38 G. Casalis, Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale, 28 vol., Torino, 1833-56.
39 Cf. Diario forense (supra, n. 37), XXXIII, Torino, 1839, p. 225-40.
40 Cf. L. Pfister, « La propriété littéraire est-elle une propriété ? Controverses sur la nature du droit
d’auteur au XIXe siècle », TVR, 72 (2004), p. 103-25 ; L. Moscati, « Le Code civil et le destin de
la propriété intellectuelle en europe », Droits, 48 (2008), p. 149-71.
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Laura Moscati
precedente alla codificazione41, né – e questo risulta ancora più singolare – subito
dopo la promulgazione del codice. E’ emblematico il caso di Felice Merlo, allora
professore di diritto civile all’Università di Torino, che nel suo manuale accenna
al diritto d’autore soltanto con le seguenti parole : « Potest dominium in quolibet
versari rerum genere, sive mobiles sint, sive immobiles, corporales, vel
incorporales, a natura profectae, vel ex hominis industria, sive etiam ex sola
humanae mentis virtute proficiscientes »42. Soprattutto nella successiva edizione
italiana in cui si limita a parafrasare le parole dell’articolo del codice43, il giurista
non va oltre il dettato codicistico e non inserisce il diritto d’autore nelle più ampie
problematiche connesse. Invece, Vincenzo Pastore, pur nella laconicità del
commento, sembra percepire la diversa scelta sistematica dei compilatori sabaudi
rispetto alla Francia e il principio insito nel codice albertino44.
2. E’ chiaro, quindi, vista la particolare attenzione alla materia della proprietà
intellettuale, che il Regno di Sardegna ricopra un ruolo determinante sia
nell’estendere all’intera penisola la sua legislazione sia e soprattutto nell’intraprendere soluzioni che superino i confini nazionali45. Inoltre i rapporti editoriali
con il Lombardo-Veneto e la crescita di ristampe contraffatte tra i due Stati
rendono necessaria la scelta comune intrapresa46. Da parte sua l’Impero austriaco
non aveva ancora, rispetto agli Stati germanici, offerto soluzioni per i diritti degli
autori e solo dopo l’applicazione della convenzione, e sulla base di questa,
promulgherà una normativa avanzata in materia47.
I lavori che hanno impegnato le commissioni per la preparazione del testo
normativo48 sono stati minuziosi anche se si sono svolti alacremente, ponendosi
in via preliminare il problema di un modello a cui rivolgersi. Nonostante le
dichiarazioni iniziali volte a privilegiare le soluzioni della Dieta della
Confederazione germanica del 9 novembre 1837, il modello di riferimento è
41
Non toccano il problema i giuristi della prima Restaurazione come ad esempio L. S. Bertolotti
(Instituzioni del diritto civile universale, 4 vol., Torino, 1815-1820) e neanche quelli più legati alla
pratica come B. A. Grosso (Giurisprudenza civile piemontese compilata secondo l’ordine del codice
civile francese, Torino, 1818). Si vedano solo alcuni cenni di G. I. Pansoya, Texte et complément
de la loi ou Code Napoléon, II, Turin, 1811, passim e p. 59.
42 F. Merlo, Iuris civilis Institutiones, Augustae Taurinorum, 1839, p. 129.
43 Id., Instituzioni del diritto civile, Torino, 1841, p. 186-87.
44 V. Pastore, Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, III, Torino, 1839, p. 35.
45 Anche nel Regno di Napoli, proprio in quel periodo, era stata evidenziata l’assenza di accordi
interrnazionali : cf. gli scritti di Matteo de Augustinis (« Della proprietà letteraria e de’ suoi giusti
confini »), di Lodovico Bianchini (« Sulla questione come assicurare a’ loro autori la proprietà delle
opere letterarie ») e di Carlo Mele (« Della proprietà letteraria ») pubblicati ne Il progresso delle
scienze, delle lettere e delle arti, 16 (1837).
46 Per una visione d’insieme sulla situazione del Lombardo-Veneto nei rapporti con gli altri Stati
preunitari, cf. le belle pagine di M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione,
Torino, 1980, p. 257-308.
47 Gesetz zum Schutze des literarischen und artistischen Eigenthumes gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbildung, in Gesetze und Verordnungen im Justiz-Sache vom Jahre 1846,
für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie, p. 375-86 : 19 octobre 1846, riprodotto
in L. Geller (ed.), Österreichische Justizgesetze mit Erläuterungen aus der oberstgerichtlichen
Rechtsprechung, II, Wien, 1882, p. 232-41.
48 Sulla convenzione si veda in particolare Ubertazzi, I Savoia (supra, n. 2), p. 37-66 che pubblica
numerosi documenti tratti dalla corrispondenza diplomatica e dai lavori preparatori (p. 166-265) ;
Berengo, Intellettuali (supra, n. 46), p. 295-308 ; M. Borghi, La manifattura del pensiero. Diritti
d’autore e mercato delle lettere in Italia (1801-1865), Milano, 2003, p. 47-54.
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Il Caso Pomba-Tasso
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costituito dalla normativa sabauda e non da quella dei paesi di lingua tedesca49.
Tra questi, infatti, la ricordata Dieta aveva adottato soltanto un testo che prevedeva
un termine di dieci anni per i diritti ereditari e di altri dieci su richiesta dell’autore.
Restava solo la legislazione prussiana del 1837, basata sulla legge francese del
1793, con l’ampliamento del termine di durata dei diritti ereditari.
Lo schema proprietario assunto dalla convenzione austro-sarda trova, quindi,
il suo fondamento nella codificazione carloalbertina e nell’opera dei suoi
principali artefici che contribuiscono in modo primario anche alla realizzazione
della stessa convenzione attraverso un progetto che è rispondente in pieno al
modello sabaudo, approfondito a lungo nelle discussioni dei lavori preparatori,
e che consentirà di superare i limiti segnalati. Tali limiti sono stati messi in
evidenza anche nei lavori preparatori della convenzione : « Soltanto la Sardegna
stabilisce nel proprio codice la nozione di proprietà, nella pratica le conferisce
però soltanto una validità molto condizionata e limitata »50.
Oggetto principale di discussione è la natura del diritto degli autori con la
richiesta, da parte di Metternich, di sostituire la configurazione proprietaria di
tale diritto con un semplice « possesso » dato che « la convenzione non ha come
scopo quello di fornire il diritto di proprietà sui prodotti intellettuali, perché questo
viene presupposto quale esistente, bensì quello di tutelarlo nel territorio
dell’unione e conferirgli efficacia »51. Altro motivo di dibattito è il limite
temporale del diritto degli autori e in particolare degli eredi. Vengono passati
in rassegna i termini utilizzati dalle legislazioni dei principali paesi europei e
americani, arrivando alla scelta di un termine di trent’anni motivata soprattutto
in riferimento a un coevo progetto in discussione in Francia52.
Quanto alle traduzioni – uno degli elementi di maggiore novità della
convenzione – si trova unanime consenso nell’assimilarle alle altre opere
dell’ingegno sia per il loro contenuto, sia per i traduttori considerati alla stregua
degli stessi autori53, in un periodo in cui si era affermata l’importanza della
circolazione della cultura europea attraverso le traduzioni54.
In via preliminare viene anche sottolineata l’importanza di stabilire « il
procedimento per la constatazione dell’originalità di un’opera »55, principio che
verrà costruito dalla dottrina e dalla giurisprudenza immediatamente successive.
Ambedue gli Stati auspicano, inoltre, come risulta dalla corrispondenza
preliminare, che la convenzione sia seguita da regolamenti interni di dettaglio
e di applicazione in modo tale da lasciare al testo l’enunciazione dei soli principi
49
Cf. Estratto del dispaccio di Sambuy del 23 gennaio 1839 a Solaro, in Ubertazzi, I Savoia (supra,
n. 2), p. 166-71.
Cf. Lettera di von Hartig a Sedlnitzky, del giugno 1839, illustrativa del suo progetto di convenzione,
ibid., p. 239.
51 Cf. ibid., p. 242.
52 Cf. ibid., p. 246.
53 Cf. Dispaccio di Sambuy del 7 febbraio 1839 a Solaro, ibid., p. 172.
54 Può essere emblematico per tutti il noto riferimento a Mme de Staël, « Sulla maniera e l’utilità
delle traduzioni », Biblioteca italiana, 1 (1816), p. 9-19, che influenzerà molto la trasmissione dei
saperi nell’Ottocento.
55 Cf. Lettera di von Hartig a Sedlnitzky, del giugno 1839, illustrativa del suo progetto di convenzione,
in Ubertazzi, I Savoia (supra, n. 2), p. 241.
50
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Laura Moscati
generali. Si impegnano, infine, a estendere l’applicazione del trattato agli
altri Stati della Penisola e al Canton Ticino per ottenere una normativa
uniforme56.
In linea generale, la convenzione approvata e promulgata il 22 maggio 1840
si basa chiaramente sulla legge francese del 1793 anche se con alcune
integrazioni che si presentano altamente innovative. Cominciando dall’esame
degli aspetti maggiormente aderenti alla tradizione, si può evidenziare il fatto
che l’autore è proprietario della sua opera57, che può disporne e goderne per
l’intera vita, mentre gli eredi per trent’anni dalla sua morte58, come sarà affermato
poco dopo anche nella legislazione francese59 ; che le opere teatrali sono
assimilate a quelle letterarie60 ; che la lotta alla contraffazione è serrata, attraverso
il sequestro della merce, oltreché con le pene previste dai singoli ordinamenti61.
A parte quest’ultimo profilo pubblicistico, si tratta chiaramente di una protezione
di tipo economico dei diritti dell’autore, essendo ancora lontana una tutela dei
suoi diritti morali, anche se si cominciano a intravedere elementi maggiormente
legati ai diritti della persona, che rappresentano la svolta della seconda metà
del secolo.
Mi riferisco in particolare all’art. 11 che prevede il « diritto d’impedire
l’usurpazione del titolo » e all’art. 15 che prevede il « diritto al risarcimento
del danno subito ». Ambedue gli articoli si presentano ancora inseriti all’interno
delle norme relative alla contraffazione e troveranno autonomia e precisione
maggiori nella prima legge unitaria in materia, quella del 186562, costituendo
alcuni tra gli aspetti più rilevanti dei diritti legati alla persona. O alle norme
relative alle « riduzioni » di opere letterarie o musicali considerate produzioni
dell’ingegno e non contraffazioni63. Si tratta comunque di concetti certamente
innovativi che fino ad allora avevano trovato spazio solo nelle riflessioni della
più acuta dottrina francese senza alcun riscontro normativo specifico64.
Un’altra novità di rilievo è contenuta nell’art. 3 relativo alle traduzioni. Per
la prima volta esse sono considerate « produzioni originali » e trattate alla
56
Ibid.
Cf. Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l’Empereur d’Autriche en faveur de la
propriété littéraire, et pour empêcher la contrefaçon des productions scientifiques, littéraires et
artistiques, in Traités publics de la royale maison de Savoie, VI, Turin, 1844, p. 156-67 : 22 maggio
1840, art. 1.
58 Cf. Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne (supra, n. 57), art. 18.
59 Cf. la legge dell’8-15 aprile 1854 che contiene un unico articolo interamente dedicato al problema :
L. Tripier, Les codes français collationnés sur les textes officiels, Paris, 1866, p. 1609. Anche tra
la Francia e lo Stato sabaudo vennero fatte alcune convenzioni il 28 agosto 1843, il 22 aprile 1846
e il 5 novembre 1850 : cf. Pataille, Huguet, Code international (supra, n. 9), p. 320-27.
60 Cf. Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne (supra, n. 57), art. 2.
61 Cf. Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne (supra, n. 57), art. 6-8.
62 Cf. Legge del 25 giugno 1865, no 2337, in Gazzetta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d’Italia,
no 12, 1865, p. 1408-22 : Legge sui diritti spettanti agli Autori delle opere dell’ingegno, art. 35,
30. E’ interessante sottolineare che M. Amar (Dei diritti degli autori di opere dell’ingegno, Torino,
1874, p. 129) mette in risalto che la Convenzione austro-sarda, ripresa dalla legge austriaca del 1846,
stabilisce l’obbligo del risarcimento del danno soltanto in presenza di un’opera a cui venga dato lo
stesso titolo di una precedente.
63 Cf. Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne (supra, n. 57), art. 9.
64 Mi riferisco in particolare a Jean-Marie Pardessus e a Augustin Charles Renouard, su cui cf.
Moscati, « Le Code civil » (supra, n. 40), p. 156-60.
57
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stregua delle opere letterarie con gli stessi diritti e doveri degli autori. La
convenzione fa, così, un passo avanti rispetto al modello francese e a tutti quelli
che ne erano derivati, in cui i problemi relativi alle traduzioni non erano stati
neanche oggetto di discussione. Si tratta, invece, di una materia che troverà
largo spazio nella legislazione austriaca del 1846 e, insieme ai diritti delle
cosiddette « opere derivate », nella legislazione italiana unitaria e postunitaria,
offrendo spunti di grande interesse di riflessione e di confronto con la
legislazione vigente.
E’ completamente nuova anche la configurazione dei diritti relativi alle
enciclopedie e alle opere periodiche65 che hanno, fin dalle origini, una tutela
attenuata come nel nostro ordinamento, rispettando i diritti degli autori senza,
però, impedire la riproduzione libera e parziale. La giurisprudenza immediatamente successiva presta ampia attenzione alle enciclopedie e la legge del 1865
presenta maggiori dettagli e soprattutto una più chiara demarcazione tra i diritti
dell’ideatore del progetto e quelli dei singoli autori66.
Sulla base della volontà di estendere l’adesione alla convenzione, secondo
uno scopo perseguito fin dai progetti preliminari, essa è subito recepita dagli
altri Stati italiani preunitari, ad eccezione del Regno di Napoli67, e in seguito
anche ad altri Stati europei. La Penisola ha così una legislazione unitaria
ancora prima dell’unificazione politica e soprattutto una legge matura che si
basa sulla codificazione sabauda, ma da cui si eliminano i limiti legislativi
dovuti al richiamo alle Regie Patenti, che la lungimiranza di Barbaroux aveva
consentito di superare con il più avvertito rinvio alle « leggi e ai regolamenti
relativi », ora rappresentato dalla convenzione, come è chiaro agli stessi
contemporanei68. Si capisce in tal modo l’importanza di aver tenuto nel codice
soltanto il principio ispiratore e il diritto d’autore si è ormai avviato verso
soluzioni unitarie nella penisola, che lasciano inalterata la formulazione
originaria dell’istituto69.
3. Bisogna, in via preliminare, tener presente che, all’indomani della
promulgazione della convenzione, un gruppo di editori che l’aveva fortemente
sostenuta, tra cui in particolare il torinese Pomba, artefice di una rinnovata politica
culturale nel campo dell’editoria, e il fiorentino Vieusseux, anch’egli distintosi per
un’apertura culturale soprattutto verso l’estero, in occasione del terzo congresso
degli scienziati italiani a Firenze, si sofferma sui problemi del mercato librario
nazionale70. Viene soprattutto rimarcata la necessità di una sua riorganizzazione
65
Cf. Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne (supra, n. 57), art. 10.
Cf. Legge del 25 giugno 1865, no 2337, cit., art. 7.
Soltanto con il decreto del 17 febbraio 1861 la Convenzione viene estesa al Regno di Napoli,
anche se con alcune discussioni sui termini dell’applicazione prorogati all’anno successivo : Rendiconti
del Parlamento italiano, sess. 1861-62, II, Firenze, 1870, p. 917-18 ; Stampati del Senato del Regno,
sess. 1861-62, no 104.
68 Cf. Dispaccio di Solaro del 26 giugno 1839 a Sambuy, in Ubertazzi, I Savoia (supra, n. 2), p. 178.
69 Risulta anche dalla corrispondenza che i due Stati decidono di preparare « un projet de patentes
royales destinées à établir les règlements relatifs à l’exécution de la convention du 22 mai dans les
états de S.M. » : ibid., p. 202 e 261 che, però, non ebbe seguito.
70 Cf. in generale L. Firpo, Vita di Giuseppe Pomba, Torino, 1975, p. 84-85 e G. Pomba, G. Vieusseux,
C. Tenca, Scritti sul commercio librario in Italia, ed. M. I. Palazzolo, Roma, 1986.
66
67
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Laura Moscati
per garantire la piena ed effettiva applicazione della convenzione. Si progetta,
quindi, di istituire una fiera libraria su modello di quella di Lipsia71, a cui possano
fare capo tutte le pubblicazioni italiane. La riorganizzazione del sistema
distributivo, infatti, insieme all’esistenza di un centro di riferimento per gli scambi
commerciali, sono considerati necessari per estendere il commercio librario oltre
la dimensione locale72.
Il recepimento della convenzione austro-sarda del 1840 porta nella Penisola
anche una notevole attività di riflessione dottrinaria73 e una serie di casi
giurisprudenziali di grande rilevanza che sono noti più per il loro valore letterario
che non per i rilievi giuridici sottostanti. Attraverso la giurisprudenza, infatti, si
cominciano a delineare le differenze tra contraffazione e plagio e soprattutto a
far emergere l’individuazione dei caratteri originali delle traduzioni previste dalla
convenzione, il loro valore e la qualità della loro esecuzione, in ragione della
validità della pubblicazione.
Esaminando in questa sede il contributo della dottrina e della giurisprudenza
sabaude di primaria importanza rispetto a quello degli altri Stati preunitari, tra
le riflessioni dottrinarie si stagliano le pagine di Federico Sclopis in due scritti
inediti di notevole valore contenutistico, da cui emerge la profondità della
riflessione che rispecchia la complessità stessa dell’istituto esaminato. Il primo
è rivolto a definire la natura e gli scopi della proprietà letteraria, mentre il secondo
ad approfondire specificamente il nuovo testo normativo e i suoi effetti
giurisprudenziali.
Infatti, il giurista di maggior spessore del Piemonte sabaudo e di più ampie
vedute tra teoria e pratica del diritto (non bisogna dimenticare che era magistrato
e all’epoca membro della commissione di legislazione) a due anni dalla
promulgazione del codice albertino fa approfondite riflessioni74 sulla proprietà
letteraria proprio in occasione della convenzione austro-sarda75, da lui ritenuta
la prima delle convenzioni internazionali volte ad assicurare una sostanziale
uniformità di disciplina nelle legislazioni di molti paesi. Sclopis pertanto dà
71
Su cui cfr. P. Conticini, Appunti sull’organizzazione del commercio librario in Germania, che
potrebbero fornire elementi ad una memoria categorica su quella istituzione, e forse anco ad un
progetto della di lei introduzione in Italia, Siena, 1842.
72 Cf. Borghi, La manifattura (supra, n. 48), p. 51 ; 130-33.
73 Cf. in particolare : D. Capitelli, La voce de’ tipografi e degli studiosi del Regno delle Due Sicilie,
Napoli, 1841, pubblicata sotto il nome dell’avv. Raffaele Carbone ; P. S. Mancini, Intorno alla
proprietà letteraria, e ad un opuscolo di Raffaele Carbone, 2a ed., Napoli, 1843, su cui cf. Annali
universali di statistica, 75 (1843), p. 124-26 ; M. Gioia, Cenni sulla pirateria letteraria, app. a Nuovo
galileo, 3a ed., Milano, 1827 ; V. Scialoja, Su la proprietà de’ prodotti d’ingegno e sua pignorazione,
Napoli, 1845 (Scialoja sarà relatore del progetto di legge del 1865).
74 Si tratta di due « Mémoires touchants la Convention sur la propriété littéraire » (uno in francese
e uno in italiano) conservati in Deputazione Subalpina di Storia Patria Torino, Carte Sclopis,
non inventariati, non numerati. L’ortografie dei brani riportati è normalizzata per facilitarne la
lettura.
75 Il giurista subalpino, allora influente membro del Senato di Piemonte, era uno dei tre magistrati,
a cui era stato affidato il compito di redigere il progetto : C. Solaro della Margharita, Memorandum
storico politico, Torino, 1930, p. 152-53. Solaro, ministro degli esteri, comunica inoltre a Sclopis
che il sovrano lo aveva insignito di un riconoscimento per l’operato svolto nella Commissione :
Accademia delle Scienze Torino, Mss. 2158, 28 novembre 1840.
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grande rilevanza al trattato76, consapevole di essere di fronte a una svolta decisiva
rispetto alla legislazione anteriore, di cui vede al contempo le potenzialità e i
limiti. Il giurista ha modo di cogliere l’occasione offerta soprattutto per indirizzare
una legislazione più matura.
Sclopis segue in sintesi l’andamento delle opere della coeva dottrina francese :
una parte storica iniziale, una sullo stato della legislazione e, infine, una
conclusione sui possibili sviluppi di un istituto ancora in via di elaborazione.
Al di là delle annotazioni specifiche sui singoli articoli del trattato, lo scritto
di Sclopis permette di approfondire il suo pensiero sulla proprietà letteraria77
e su alcune carenze della codificazione albertina. Secondo il giurista la proprietà
letteraria rispecchia chiaramente la sua stessa idea di codice espressa più
volte : un codice civile come codice di principi78. Ma l’art. 440 conserva
al contempo in sé il vantaggio e il limite di essere « la reconnaissance du
principe sans que les conséquences, les plus directes en aient encore été
déduites »79.
Come si è già visto nei lavori preparatori del codice, Sclopis è particolarmente
favorevole alla proprietà letteraria, da lui ritenuta un jus connaturatum : « Toute
idée du privilège doit rester en dehors car elle annoncerait une déviation du droit
commun, et le principe de la propriété littéraire doit rentrer de sa nature dans
le droit commun »80. Quanto alla natura del diritto, Sclopis evidenzia il valore
della creatività, da cui deriva l’attribuzione agli autori della proprietà e originalità
76
Sclopis ritorna decisamente anche molti anni più tardi sull’importanza del trattato per « lo sviluppo
ed il compimento al principio legislativo posto nell’art. 440 », poiché « cotesta guarentigia, ristretta
in brevi confini di territorio e soggetta ad una libera concorrenza di riproduzione in altri stati, poco
giovava alla proprietà letteraria al di là di quanto erasele conceduto col favore di privilegi temporari
in virtù di regie patenti del 28 febbraio 1826 ». Cf. F. Sclopis, « Storia della legislazione italiana
negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847 », Memorie della R. Accademia delle Scienze di
Torino, 19 (1861), p. 53-54 ; 68-69, p. 68-69.
77 All’indomani della promulgazione del Codice, Sclopis ribadisce l’importanza secondo lui ricoperta
dall’istituto : « Quelques développements donnés à la théorie de la possession sont venus remplir
des lacunes que le Code Napoléon avait laissé. Le principe que les productions de l’esprit sont
la propriété de leur auteur (art. 440) annonce la sauvegarde de la propriété littéraire et industrielle » :
cf. Remarques sur le nouveau Code civil pour ces États de S.M. Sarde et sur quelques critiques
dont il a été l’objet, Paris, 1838. Anche successivamente Sclopis torna sul diritto d’autore : « Quanto
alle cose ed ai diritti che sovra esse si esercitano, il codice sardo racchiude insigni miglioramenti.
Ricorderemo la ricognizione formale del principio che le produzioni dell’ingegno umano sono
proprietà dei loro autori, sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi
(art. 440). Per quanto si voglia oggi contestare il principio della proprietà letteraria ed artistica
non si verrà a capo di distruggere l’idea d’equità che assegna un premio al lavoro intellettuale,
un compenso al capitale di tempo e di fatica speso nel produrre quelle opere » : « Storia della
legislazione » (supra, n. 76), p. 53-54 ; 68-69. Ma siamo ormai alla vigilia del Codice civile
dell’Italia unita.
78 F. Sclopis, Della legislazione civile. Discorsi (1835), rist. anast. a cura di G. S. Pene Vidari, Torino
1996, p. 3, 5, 6 : « La compilazione di un codice di leggi si può definire, pertanto, l’arte di ridurre
in un sistema il più semplice i provvedimenti i più estesi. Quest’arte [...] adempie il doppio ufficio
di agevolare la cognizione della legge e di assicurarne l’eseguimento ». E ancora : « La concisione
del concetto [...] si ottiene mercè della dichiarazione delle ragioni da cui fu indotto il legislatore
a preferire una opinione all’altra, e seguire una dottrina, e stabilire un principio ».
79 Sclopis, Mémoires (supra, n. 74).
80 Sclopis, Mémoires (supra, n. 74). Sulle posizioni attuali della dottrina nei confronti dei diritti innati
e in particolare in rapporto con quelli della personalità cf. A. De Cupis, « I diritti della personalità.
Seconda edizione riveduta e aggiornata », Trattato di diritto civile e commerciale, ed. A. Cicu,
F. Messineo, L. Mengoni, IV, Milano, 1982, p. 13-17.
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delle opere nel « carattere d’individualità d’autore, che per la loro consistenza
hanno a così dire una esistenza speciale ed una fisionomia propria »81.
Così vengono efficacemente individuati, nell’attività personale di creazione
intellettuale e nell’originalità dell’opera, i fondamenti del diritto d’autore. Questi
principi, presenti nella giurisprudenza francese del primo Ottocento, erano
subordinati nella dottrina all’approfondimento della pienezza proprietaria
dell’istituto e all’interesse verso i diritti patrimoniali ereditari. Sclopis sembra
superare la concezione di un diritto d’autore considerato soltanto alla stregua di
un bene oggetto di proprietà, anticipando alcune soluzioni successive, che mettono
in rilievo il rapporto di paternità intellettuale dell’autore con il suo lavoro creativo
e che portano a qualificare l’opera come oggetto del diritto. In conseguenza e
non in forma primaria, ne deriva la rilevanza economica dell’opera82 : nel codice
civile attuale e nella legge relativa, infatti, oggetto del diritto d’autore sono « le
opere dell’ingegno a carattere creativo »83.
Mancano, però, a giudizio di Sclopis, leggi e regolamenti adeguati, poiché quelli
esistenti sono ancora allo stato embrionale : « Je ne pense pas que sous notre
ancienne législation il y eut un principe contraire à la propriété littéraire mais
il est certain qu’elle n’était cependant protégée que pour forme de privilège. Les
lettres patentes du 28 Février 1826 ont introduit quelque régularité dans le mode
de demander et d’accorder ces privilèges et par l’art. 18 elles ont sanctionné à
l’égard des ouvrages imprimés dans l’État la propriété à leurs auteurs pendant
l’espace de quinze ans seulement. Chez nous comme ailleurs la forme de privilège
a précédé dans cette matière la reconnaissance de droit positif telle que le Code
Civil l’a proclamée à l’art. 440. Cet article qui résume dans sa simplicité toute
la substance des dispositions relatives à la propriété littéraire s’en réfère aux
lois et règlemens particuliers. Mais ces lois et ces règlemens ne sont pas même
encore ébauchés, et il suffit pour s’en persuader de lire les lettres patentes
susnommées »84.
4. L’importanza del pensiero di Sclopis è legata sia all’attività politicolegislativa di rilievo riscontrabile nella ricordata partecipazione ai lavori
preparatori del codice sabaudo e in quelli della convenzione, sia a quella
giurisprudenziale come emerge dalla risolutezza dimostrata in qualità di
magistrato appositamente nominato da Carlo Alberto nel Consolato di Torino per
una causa di notevole rilevanza.
Nel Regno di Sardegna, infatti, il primo caso di applicazione della convenzione
è quello che chiameremo Pomba-Tasso, con una sentenza emessa ancora una volta
dal magistrato del Consolato di Torino. Il già ricordato Giuseppe Pomba, uno
dei più strenui fautori dell’applicazione della convenzione all’intera Penisola, e
81
Sclopis, Mémoires (supra, n. 74).
Cf. da ultimo V. De Sanctis, M. Fabiani, « I contratti di diritto d’autore », Trattato di diritto
civile e commerciale, ed. A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, XXXI/1, Milano, 2000, p. 5-6.
83 Cf. P. Greco, P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974, p. 35-36 ; M. Fabiani,
« Il diritto d’autore », Trattato di diritto privato, ed. P. Rescigno, XVIII, Torino, 1983, p. 130-32.
84 F. Sclopis, Mémoires (supra, n. 74).
82
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Il Caso Pomba-Tasso
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il veneziano Gerolamo Tasso, già noto per alcune rinomate pubblicazioni,
intraprendono l’edizione della prima Enciclopedia italiana.
Nel gennaio del 1831 Tasso annuncia l’intenzione di compilare un « Dizionario
enciclopedico o di conversazione » di cui sono pubblicati due fascicoli tra il 1837
e il 1838 rispettivamente con il nome di « Enciclopedia moderna o Dizionario
italiano della conversazione » e di « Enciclopedia italiana o Dizionario della
conversazione ». Da parte sua Pomba comunica nel marzo 1833 la pubblicazione
di un’enciclopedia, il cui primo volume esce il 1 novembre 1841 con il nome
di « Enciclopedia Popolare ovvero Dizionario Generale... »85.
Nel 1843 Tasso decide di fare causa a Pomba per la natura contraffattoria
dell’opera del convenuto, dato che vi si rintraccia « la medesima idea, il medesimo
disegno e fine »86. In realtà, entrambi gli editori avevano attinto, nella preparazione
del progetto, alle medesime fonti straniere, con il fermo intento di ispirarsi alla
migliore letteratura in materia apparsa in europa.
L’attore adduce, a sostegno della propria pretesa, alcune motivazioni, come in
particolare l’analogia di struttura delle due opere e il fatto che alcuni articoli,
sia quelli estratti da opere straniere sia quelli originali, nell’edizione curata da
Pomba, sarebbero stati compendiati e desunti dalla sua. Egli sottolinea, inoltre,
che il convenuto stesso « ravvisasse identiche le due opere »87, come
dimostrerebbe un’offerta a lui rivolta di tralasciare la stesura completa dell’opera.
Le ragioni giuridiche dell’attore si fondano su alcuni articoli della convenzione
appena promulgata88, con la conseguente richiesta di inibire la pubblicazione
intrapresa e con lo scopo di ricevere un idoneo risarcimento per il danno subito.
Il convenuto oppone le proprie ragioni e in particolare il fatto che le due opere
non risulterebbero identiche per la sola ragione di aver attinto alle medesime fonti
straniere, da chiunque consultabili e che l’attore poteva vantare la proprietà della
sola traduzione di quelle da lui curate ; che gli articoli della convenzione indicati
dall’attore non sarebbero applicabili89 ; che l’attore non avrebbe fornito sufficiente
individuazione né prova idonea della parte dell’opera pubblicata ritenuta lesiva
del proprio diritto, ma che si sarebbe limitato alla mera riproduzione di interi
fascicoli di essa. Il convenuto, pertanto, richiede l’assoluzione dall’accusa di
contraffazione.
Molto interessanti le ragioni addotte dagli avvocati delle parti anch’esse
costruite sulla convenzione. Per quanto attiene ai difensori dell’attore, essi
deducono, sulla base degli atti presentati, la piena corrispondenza tra le due opere,
tale da concretizzare un’ipotesi non di mera concorrenza ma di reale
contraffazione. Vengono, altresì, sottolineate le differenze tra la disciplina inglese
e francese in materia rispetto a quella italiana, che nell’art. 8 della convenzione
prevede l’istituto della contraffazione, sanzionando l’ipotesi della mera alterazione
85
Diario forense universale ossia Giornale giuridico-legale-pratico, XLI, Torino, 1843, p. 228-41.
Ibid., p. 230.
Ibid.
88 Si tratta degli art. 7, 8, 14, 15.
89 Il convenuto sostiene che, al posto degli art. citati dall’attore, ci si dovrebbe riferire agli art. 10
e 11.
86
87
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Laura Moscati
di un’opera preesistente a condizione che possa provarsi l’intenzione di
appropriarsi delle idee dell’autore plagiato. Inoltre, anche in considerazione della
precedente giurisprudenza, si ricorda il pieno diritto dell’autore a conservare la
proprietà dell’opera evitando che altri possano impadronirsene.
I difensori del convenuto sostengono, invece, che l’afferenza delle due opere
in questione alla medesima categoria di trattazione enciclopedica (con oggetto
le scienze, lettere e arti) e la somiglianza riscontrabile tra i testi in molte parti
è ritenuta inevitabile per la comunanza delle fonti. Inoltre, la differenza tra le
due opere risulta evidente nella diversa estensione delle voci trattate e in
particolare nel diverso intento perseguito dai curatori : quella di Pomba è rivolta
a « diffondere utili cognizioni nel popolo, lasciando così a parte qualunque
apparato di dottrina non troppo conveniente all’intelligenza di tutte le persone »90 ;
quella di Tasso è caratterizzata da una maggiore ampiezza e destinata per le
materie scientifiche trattate a un pubblico più selezionato. Si insiste sul fatto che
non si possa impedire ad altri la traduzione della medesima opera, purché si tratti
di una traduzione nuova e non copiata da una precedente.
E’ importante sul piano dei principi, la diversa costruzione dei concetti di
contraffazione e concorrenza, il primo sanzionato, il secondo invece tutelato
dall’ordinamento giuridico, con un approfondimento che va al di là della stessa
convenzione. L’inesistenza, nel caso di specie, delle tre circostanze – identità di
oggetto, stesso ordine di idee, medesima distribuzione di parti – necessarie a
configurare il reato di contraffazione, secondo l’art. 8 della convenzione, porta
a incoraggiare una leale concorrenza « come elemento essenziale di ogni
progresso nel commercio e nelle scienze, e come di molto favore al pubblico,
è da ogni legislazione protetta »91.
E’ significativo anche il rapporto tra proprietà letteraria e concorrenza e il ruolo
del « compenso per le produzioni dell’ingegno umano »92 che si avvicina alla
« réservation de jouissance » costruita dalla più acuta dottrina francese che lega
il diritto d’autore a un particolare tipo di proprietà e non al monopolio
commerciale93.
Infine, la generalità del titolo proposto dal convenuto (« Enciclopedia
Popolare ») rende inevitabile la somiglianze con altre opere di carattere
enciclopedico. Perciò l’opposizione dell’attore alla pubblicazione dell’opera del
convenuto dovrebbe essere rivolta verso qualsiasi opera enciclopedica che abbia
in comune con la sua l’oggetto, la distribuzione delle parti e persino l’ordine
alfabetico, elementi tipici del genere enciclopedico in questione.
Sulla base degli elementi forniti dalle parti e dai difensori, si ha una sentenza
che rileva la mancata prova dell’attore a sostegno dei fatti addotti, perché gli
articoli maggiormente somiglianti sembrano essere quelli tradotti da pubblicazioni
estere senza tuttavia poter dimostrare che Pomba li abbia effettivamente copiati
90
91
92
93
Diario forense universale (supra, n. 85), p. 234.
Ibid., p. 239.
Ibid.
Cf. Moscati, « Le Code civil » (supra, n. 40), p. 158-60.
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da Tasso ; si sottolinea, inoltre, la diversità evidente dei titoli delle opere e,
conseguentemente, della prospettiva commerciale nella quale esse si inseriscono.
Viene anche evidenziata l’erronea interpretazione dell’art. 3 relativo alle
traduzioni proposta da Tasso poiché produrrebbe un’inammissibile estensione del
diritto d’autore del traduttore dalla propria attività di traduzione all’opera
dell’ingegno dell’autore tradotto. Non si potrebbe infatti impedire una nuova
traduzione dal testo originale, necessariamente dissimile dalle precedenti
traduzioni.
Il comportamento di Pomba viene qualificato come concorrenziale e non
contraffattorio, in quanto favorisce il progresso del commercio e delle scienze
e risulta quindi protetto dalla convenzione. Infatti, un’interpretazione favorevole
alla posizione dell’attore comporterebbe la creazione di un semplice monopolio
commerciale e per questa ragione le richieste dell’attore vengono respinte.
Sclopis è uno dei membri più insigni del collegio giudicante, come si evince
dalle dotte argomentazioni apportate piene di significativi richiami alla più recente
dottrina francese e inglese e soprattutto dall’attenta ricostruzione di fattispecie
create dalla convenzione e qui ampiamente sviluppate. Inoltre, in uno degli scritti
inediti sopra menzionati94, egli offre un articolato parere sul vero spirito della
convenzione e sugli effetti riscontrati nel caso specifico. Dall’esame dello scritto
si evince chiaramente l’apporto di Sclopis sia all’elaborazione della convenzione
sia allo svolgimento della causa. Vengono, infatti, approfonditi gli aspetti più
innovatori e il significato che si è voluto dare ad alcuni articoli, nel « vero spirito
della legge ». Sclopis sottolinea che il reale fine della convenzione è « la
protezione delle leggi alle produzioni dell’ingegno umano nel senso di procurare
ai produttori un’adeguata mercede dell’opera loro ponendo in grado gli editori
di ottenere stabile corrispettivo delle spese dell’edizione e dell’acquisto
dell’opera », insistendo molto sul valore della libera concorrenza intesa come
« la vita e la salvaguardia del commercio » e « la guarentigia degli interessi
del pubblico partecipante nelle necessità e nei comodi dei mestieri e delle arti »95.
Egli approfondisce, inoltre, l’art. 3 e il valore che gli si è voluto dare nel
proteggere la proprietà e non nell’impedire la possibilità di fare nuove traduzioni
dello stesso originale96. Insiste molto sul valore e sul significato dell’originalità
distinguendo due classi di opere « quelle cioè che hanno impresso un carattere
d’individualità d’autore, che per la loro consistenza hanno a così dire una esistenza
speciale e una fisionomia propria ; e quelle che chiamerei volentieri d’istruzione
circolante che mirano a diffondere facilmente le dottrine più utili ad un certo
numero di persone e che serbano aspetto e titolo collettizio come i dizionari,
vocabolari, trattati, commentarii additati nell’art. 11 a cui non dubito di
raggiungere le enciclopedie tuttoché ivi non nominate »97.
94
Sclopis, Mémoires (supra, n. 74). Si tratta del secondo scritto in italiano.
Ibid.
« Quante traduzioni crediamo noi che avesse sott’occhio Vincenzo Monti quando scriveva quella
sua mirabile versione dell’Iliade ? Sono certo che nessuna delle migliori precedenti è a lui sfuggita,
eppure chi s’attenderebbe di qualificarle contraffattori di Salvini e di Cesarotti ? » : ibid.
97 Ibid.
95
96
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Per quanto attiene alla causa, Sclopis sottolinea con efficacia la diversità del
progetto dei due editori e insiste sul fatto che non si tratta di contraffazione ma
di due opere che presentano una « origine comune la quale è conosciuta, e
dichiarata da ambo gli editori, ma questa origine comune che è il testo
dell’originale di cui si è fatta doppia traduzione non costituisce oggetto di una
contraffazione ». Se, infatti, prevalesse la tesi di Tasso, le opere più utili per
gli sviluppi e la circolazione della cultura europea « si renderebbero più rare,
più costose, più stazionarie, senza con ciò produrre un menomo vantaggio a pro
dei veri autori originali e coll’unico compenso di arricchire un tipografo editore
a danno degli studi e del pubblico »98.
E’ evidente l’apporto di Sclopis ai problemi relativi alla proprietà intellettuale.
Apporto che lo vedrà ancora protagonista quando, Ministro di Grazia e Giustizia
nel 1848, tra le prime richieste farà presentare quella di una legge organica e
approfondita in materia99.
98
99
Ibid.
Cf. Atti del Parlamento Subalpino - Sessione del 1848, Torino, 1859, p. 70 : 13 luglio 1848.
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Full-text - Società Italiana di Storia del Diritto