LEGGI E TERMINI GIURIDICI
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SEMINARIO SPECIALISTICO DEL 5 NOVEMBRE 2014
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA «NO AGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT»
Sommario
Prefazione .......................................................................................................... 3
Leggi e termini giuridici ......................................................................................... 4
Pubblicazione di dati e immagini su Internet ...................................................................... 6
Cybermobbing .............................................................................................................. 6
Basi decisionali al verificarsi del fatto ................................................................................ 7
La nuova legge relativa all’estratto specifico per privati in vigore dal 1° gennaio 2015 ................. 9
Denuncia penale .......................................................................................................... 12
Scenari ....................................................................................................................... 15
Otto misure finalizzate a integrare la prevenzione nelle società sportive .......................... 20
Sportelli cantonali per Responsabili di federazioni e società sportive ................................ 22
Elenco dei partecipanti al seminario specialistico del 5 novembre 2014 ............................. 25
La documentazione relativa al seminario «Leggi e termini giuridici» nell’ambito del programma «No
agli abusi sessuali» può essere scaricata al seguente link: www.swissolympic.ch/it/abusi
Ai fini di una migliore leggibilità del testo si utilizza unicamente la forma maschile, quella femminile è sottintesa.
Impressum
Editore
Swiss Olympic, Etica e Formazione
Immagine prima pagina Rolf Siegenthaler
Redazione
Alexander Wäfler (Swiss Olympic), Urs Reinhard (Avvocato presso Markwalder
Emmenegger)
Layout e produzione
Swiss Olympic
Tiratura
i/f/d
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Prefazione
Ai profani risulta difficile orientarsi in base alle leggi esistenti. Ma anche la legge in sé non è poi così
chiara come si potrebbe presumere.
Un comportamento che rispecchia l’infrazione di una legge è un reato ma la valutazione dello stato
di fatto è, spesso, meno univoca. Pertanto, la prima reazione degli esperti − come accade di frequente quando si tratta di abusi sessuali − è la seguente: «Dipende...». Questa incertezza deve essere accettata e sopportata, e per quanto concerne l’eventuale pena bisogna, alla fin fine, fidarsi
del giudice.
Il compito della legge è quello di chiarire e definire l’ambito in cui le persone possono muoversi. La
legge protegge in particolar modo i bambini e gli adolescenti dalle molestie e dagli abusi da parte
degli adulti ma anche dei coetanei. E poiché la legge determina ciò che è lecito e illecito, siamo in
possesso di quelle indicazioni di cui possiamo − anzi, dobbiamo − tenere conto osservando attentamente e coscientemente.
Perciò, per tutti coloro che lavorano in ambito sportivo è importante conoscere alcuni aspetti centrali della legge, al fine di riconoscere un comportamento molesto o di abuso. Dopodiché bisogna
agire di conseguenza. Anche per questo, la legge ci fornisce la cornice necessaria.
In tal senso, il seminario specialistico «No agli abusi sessuali nello sport», la presente documentazione relativa al seminario e il previsto opuscolo sulle leggi e sui termini giuridici hanno lo scopo di
acuire la nostra percezione.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Leggi e termini giuridici
In occasione del seminario specialistico «No agli abusi sessuali nello sport» di Swiss Olympic tenutosi
il 5 novembre 2014, alla presenza di quaranta rappresentanti di federazioni e società sportive
l’avvocato Urs Reinhard ha illustrato come le federazioni e le istituzioni sportive possono proteggere
i propri membri da attacchi alla loro integrità sessuale. L’avvocato Reinhard scorge in particolare
nell’introduzione dell’estratto specifico per privati 2015 un nuovo strumento efficace.
«Leggi e termini giuridici» – questa è la tematica che è stata analizzata durante il seminario specialistico «No agli abusi sessuali nello sport» svoltosi nella Casa dello sport a Ittigen. «Vogliamo rispondere a quesiti, chiarire termini, sedare paure e, attraverso le nostre informazioni, ampliare lo spazio
di azione» ha puntualizzato Adrian von Allmen nella sua introduzione in veste di Responsabile del
programma «No agli abusi sessuali nello sport» di Swiss Olympic.
Alla presenza di quaranta rappresentanti di federazioni e società sportive, della Prevenzione Svizzera della Criminalità e dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), Urs Reinhard ha preso in seguito la
parola. L’avvocato è, tra l’altro, specializzato in diritto delle società e delle federazioni, e affianca
Swiss Olympic in questioni giuridiche. Reinhard ha dapprima affrontato l’argomento del cybermobbing, dove vi sono spesso anche attacchi all’integrità sessuale degli interessati: «Da uno studio condotto in Germania è emerso che un bambino su tre è stato vittima di offese tramite Internet e i social media. Tuttavia, il fenomeno è talmente nuovo che in Svizzera non esiste un articolo di legge in
merito.» Per proteggere i bambini e gli adolescenti dal cybermobbing e dal cyberbullismo,
l’avvocato ha consigliato alle società sportive di limitarne la pubblicizzazione. «La pubblicazione sul
sito Web dei nomi di tutti i soci del club è veramente indispensabile? È proprio necessario corredare
tutte le foto di nomi? Queste sono domande che dovremmo porci.»
Nel corso del seminario, Urs Reinhard ha spiegato come le società e le istituzioni sportive possono
proteggersi dall’impiego di allenatori e assistenti che sono già stati condannati una volta per atti
sessuali con minorenni o protetti. Oggi, la legge sulla protezione dei dati rende difficile la raccolta di
informazioni in merito. Reinhard ha perciò valutato positivamente la modifica del diritto penale
decisa per il 2015, con l’introduzione del cosiddetto estratto specifico per privati. Nell’estratto specifico per privati è riportato se qualcuno è già stato condannato per abusi sessuali. «Per le società
sportive, ciò rappresenta un chiaro miglioramento poiché posseggono così uno strumento valido per
proteggersi da autori di reati sessuali che sono stati condannati per ciò» ha aggiunto Reinhard. Come per l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, anche l’estratto specifico per privati deve essere richiesto dal candidato stesso. «Prima di assumere un allenatore o un assistente, le società sportive possono, ad esempio, porre la condizione di poter consultare il suo estratto specifico per privati.»
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Nuovo opuscolo a partire dall’estate
Al termine della sua relazione, l’avvocato Reinhard ha ammonito i presenti di non farsi guidare, con
tutta la debita precauzione, dal sospetto generalizzato nei confronti di allenatori e assistenti. E anche Adrian von Allmen ha affermato: «Nelle federazioni e nelle società sportive, non deve nascere
una cultura priva di buonsenso, e nella quale si ascolta soltanto il consiglio giuridico.» Egli ha inoltre menzionato l’opuscolo «Leggi e termini giuridici», attualmente in produzione presso Swiss Olympic e disponibile entro l’estate 2015.
Fino al termine del seminario, von Allmen e Reinhard hanno esaminato, insieme, alcune casistiche
di possibili abusi sessuali nello sport, compresi i modelli di comportamento per gli interessati. Questi
sono stati efficacemente sostenuti da partecipanti impegnati che hanno esposto le proprie esperienze maturate nella prassi.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Legislazione svizzera / Argomenti scelti
Pubblicazione di dati e immagini su Internet
Relazione di Urs Reinhard
Siate vigili quando si tratta di pubblicare dati e immagini su Internet. Sottostate a una certa pressione dell’opinione pubblica di presentarvi on-line. Anche i soci e il comitato direttivo della società
desiderano forse una presentazione attiva e dinamica della propria società, con un sito Web attraente – ma, contestualmente, è qui che possono sorgere i problemi.
Esistono soprattutto due problematiche:
•
Prima problematica: Oltre ai soci della società, ai genitori, ai media e agli interessati, consentite
così anche ad altre persone un accesso più o meno diretto a informazioni concernenti i soci della vostra società. Riflettete bene se è veramente necessario pubblicare recapiti precisi. La foto
del vincitore della festa di ginnastica per bambini deve essere proprio pubblicata con nome e
cognome, con indicazioni facilmente accessibili sul domicilio ed eventualmente persino con informazioni esaustive sul contesto familiare e sociale? Avete la possibilità di allestire un’area riservata, accessibile soltanto ai soci della società tramite password?
•
Seconda problematica: Dovreste scegliere con cura le foto che intendete pubblicare. Se una persona è ritratta su una foto nel bel mezzo di un avvenimento, ad esempio in un gruppo di persone, ciò non è un problema. Non appena una persona viene ritratta da sola, quasi strappata dal
contesto dell’avvenimento, questo può rappresentare una violazione della personalità, se prima
non è stato richiesto il consenso della persona. Nel caso di minorenni bisognerebbe richiedere
anche il consenso dei genitori. A questo aspetto giuridico si aggiunge anche quello morale: così
come la stampa scandalistica si getta con gratitudine sulle macchie di sudore in occasione
dell’assegnazione degli Oscar o sulla cellulite in spiaggia, gli adolescenti possono divertirsi a
commentare una foto piuttosto imbarazzante e a riversare scherno e sarcasmo su un altro bambino.
Ed eccoci così giunti all’argomento del cybermobbing.
Cybermobbing
Il Codice penale contiene senz’altro articoli che trovano applicazione anche nel caso di atti o molestie sessuali nel mondo virtuale. Ad esempio, l’articolo 197 cifra 1 CP, quando a un bambino o a un
adolescente di età inferiore ai 16 anni viene inviato o mostrato materiale pornografico «morbido»
(softcore), a prescindere dall’eventuale consenso del bambino. Oppure la successiva cifra 2
dell’articolo 197 CP, quando un adolescente confrontato, senza volerlo, con pornografia morbida ha
più di 16 anni. Infine esiste l’articolo 198 CP, secondo il quale è passibile di pena la molestia sessuale verbale che può verificarsi anche tramite una chatroom o, in generale, in forma virtuale. Ma ciò
che fino a oggi manca nel diritto svizzero è una legge vera e propria contro il cybermobbing/cyberbullismo. Si parla di cybermobbing quando − tramite cellulare, chatroom, Facebook, Twitter o altre reti sociali in Internet, portali video, forum o blog − vengono diffusi testi, immagini o
filmati finalizzati a diffamare, schernire o molestare altre persone. In questo contesto si ricorre al
termine cyberbullismo o bullismo cibernetico quando l’attacco parte da un autore singolo, e di cybermobbing quando, invece, i partecipanti sono più persone. Un alunno su tre è o vittima o autore.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Vanno qualificati come cybermobbing/cyberbullismo ad esempio:
•
Pubblicazione mirata di foto (nude) o di immagini sessuali riprese in segreto che umiliano le
persone ritratte su queste
•
Diffamazione o insulti astiosi che mettono paura ad altre persone e scatenano in queste una
sensazione di impotenza
•
Divulgazione di intimità sessuali o imbarazzanti per altri che mortificano o umiliano altre persone
Nonostante la mancanza di una legge esplicita contro il cybermobbing/cyberbullismo, questo è comunque passibile di pena poiché esistono fattispecie penali contro singole azioni che rientrano nel
cybermobbing/cyberbullismo. In questo caso si potrebbe pensare a estorsione (art. 156 CP), coazione
(art. 181 CP), accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati (art. 143bis CP), danneggiamento di dati (art. 144bis cifra 1 CP), diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP),
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quarter
CP), sottrazione di dati personali (art. 179novis CP) e minaccia (art. 180 CP). Due dei delitti elencati
rientrano nei reati perseguibili d’ufficio, precisamente l’estorsione e la coazione; i rimanenti sono
reati perseguibili a querela di parte.
Sull’argomento esistono numerosi siti Web validi, ad esempio quelli della Pro Juventute che conduce
una propria campagna contro il cybermobbing.
Basi decisionali al verificarsi del fatto
Esempio 1:
Comunicazione di una federazione sportiva nazionale: «Il rapporto di lavoro con XY è stato rescisso
per la fine di ottobre 2013 con un preavviso di tre mesi; (...). Sebbene XY abbia scontato la sua pena,
tra l’altro per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere plurimi di adolescenti, la ridefinita politica della federazione prevede una tolleranza zero riguardo agli abusi sessuali e impedisce quindi un mantenimento dell’impiego.»
 Dal punto di vista giuridico, questa rappresenta una violazione della personalità
dell’interessato (art. 28 CC), la comunicazione prevista con la menzione del nome per esteso
è sicuramente inammissibile. TUTTAVIA, perlomeno prendiamo atto che la federazione intende comunicare e informare attivamente − e, soprattutto, che era evidentemente al corrente
del passato di XY.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Nel seguente esempio, le cose non stavano così:
Esempio 2:
«Giocatrici di pallavolo filmate sotto la doccia» − I soci del Turnverein Wasen sono costernati: le
giocatrici di pallavolo sono state filmate mentre si cambiavano o facevano la doccia (BZ del 23 dicembre 2013).
 Anche in questo caso, una palese violazione della personalità delle interessate (art. 28 CC),
probabilmente anche una violazione dell’integrità sessuale (art. 187 segg. CP).
In questo caso, tutti erano all’oscuro della propensione dell’autore e sono stati colti di sorpresa. È
stata quindi costituita immediatamente un’unità di crisi che ha vagliato, tra l’altro, l’esclusione
dell’autore dalla società sportiva.
Simuliamo la procedura
Domanda: Dove potete trovare, in un tale caso, le basi decisionali per l’esclusione?
•
Legge? Articolo 72 CC: «Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l’esclusione, anche senza indicazione del motivo.»
•
Statuti? Articolo 10: «I soci che violano intenzionalmente o gravemente gli statuti, i contratti e i
regolamenti del TVW o delle federazioni o che si dimostrano indegni di essere soci del TVW,
possono essere esclusi con la delibera dell’assemblea della società sportiva. (...).»
In linea di massima, l’unità di crisi non desidera, per vari motivi, ottenere perentoriamente
un’esclusione.
Domanda: Quanto è perentoria l’esclusione ai sensi dell’articolo 10?
 Non è perentoria, «formulazione “può”».
Domanda: La Direzione della società sportiva o l’unità di crisi hanno la possibilità di non richiedere
l’esclusione?
 No, questa facoltà spetta soltanto all’assemblea della società sportiva. Dunque, se non si
vuole un’esclusione, bisogna essere consapevoli del fatto che, a questo proposito, la competenza decisionale è in mano ad altri.
Torniamo all’inizio della storia: nessun pensava che, nel caso concreto, l’autore potesse mirare a
una tale violazione della sfera privata. Ma non si può fare una scorta di domande. Come potete accedere a informazioni importanti su persone nella vostra società sportiva?
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La nuova legge relativa all’estratto specifico per privati in vigore dal 1° gennaio 2015
1. Situazione di partenza
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la Legge federale sull’interdizione di esercitare un’attività e sul
divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (ampliamento dell’interdizione
dell’esercizio di una professione; mozione Sommaruga, 08.3373). Con ciò viene modificata una serie
di articoli legislativi, tra l’altro anche nel Codice penale (CP). Questa legge fa sembrare opportuna la
rielaborazione delle misure esistenti sotto il termine generico «No agli abusi sessuali nello sport»,
per integrare la prevenzione nelle società sportive. È interessata in particolare la quarta delle otto
misure consigliate da Swiss Olympic (vedi pag. 20).
2. La nuova legge
Cenni generali
Al centro della revisione della legge si colloca l’ampliamento della vigente interdizione dell’esercizio
di una professione verso una completa interdizione di esercitare un’attività. Ora possono essere
interdette anche attività extraprofessionali, esercitate da una persona all’interno di società sportive
o altre organizzazioni. Questa possibilità sussiste in particolare, ma non soltanto, dopo tutti i crimini
e i delitti perpetrati contro minorenni o altre persone vulnerabili. La revisione della legge persegue,
tra l’altro, l’obiettivo di proteggere meglio i minorenni e le altre persone vulnerabili da autori pregiudicati per tali reati.
A tale proposito, la legge prevede tre strumenti:
•
Un’interdizione di esercitare un’attività (e non soltanto un’interdizione dell’esercizio di una
professione, come veniva, ad esempio, richiesto nell’iniziativa sulla pedofilia) che può essere
estesa anche alle attività extraprofessionali e di volontariato; la legge menziona esplicitamente
le attività nell’ambito di un’associazione (art. 67a CP).
•
Un divieto di contatto e di accedere ad aree determinate, applicabile in aggiunta o in alternativa all’interdizione di esercitare un’attività.
•
Un cosiddetto estratto specifico per privati del casellario giudiziale che registra, separatamente e
più a lungo che di consueto, determinate interdizioni di esercitare un’attività per la protezione
di minorenni.
Con l’aiuto del nuovo estratto specifico per privati, i datori di lavoro e le società sportive hanno la
facoltà di chiarire sistematicamente se, contro un candidato o un collaboratore, esiste
un’interdizione di esercitare un’attività. L’estratto specifico per privati riporta quelle sentenze nelle
quali, a carico della persona interessata nel caso concreto, è stata pronunciata un’interdizione di
esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, finalizzata
alla protezione di minorenni o di persone particolarmente vulnerabili.
Originariamente, il Consiglio federale aveva previsto che «Club di calcio o altre organizzazioni per il
tempo libero dovessero perentoriamente prendere visione di un estratto specifico per privati» (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale dell’11 giugno 2013, numero dell’oggetto 12.076, p. 917). Infine, il legislatore ha rinunciato consapevolmente all’introduzione di un obbligo. Di conseguenza, la
richiesta di un tale estratto rientra nella responsabilità dei datori di lavoro o dei Responsabili delle
società sportive e delle organizzazioni. Tuttavia, queste non possono attivarsi da sole: soltanto la
persona interessata può richiedere un tale estratto specifico per privati che la riguarda, ma non il
potenziale datore di lavoro o la società sportiva. Come procedere dunque nel caso concreto?
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Modo di procedere nel caso concreto
L’articolo 371a CP disciplina i dettagli:
Chiunque si candida per un’attività professionale o per un’attività extraprofessionale organizzata
implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili oppure
esercita una siffatta attività, può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni
che lo concernono. Alla domanda deve allegare un’attestazione scritta del datore di lavoro o
dell’organizzazione che esige la presentazione dell’estratto specifico per privati, nella quale conferma che:
a. il richiedente si candida per un’attività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e
b. il richiedente deve presentare l’estratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per
continuare a svolgere l’attività considerata.
Dal punto di vista del redattore si devono evidenziare particolarmente i seguenti punti:
•
Sono interessate soltanto quelle attività che comportano un contatto regolare con minorenni o
altre persone particolarmente vulnerabili.
•
Non ha importanza se qualcuno si candida ex novo per una tale attività oppure se esercita già
una tale attività.
•
Chi richiede un estratto specifico per privati che lo concerne, deve presentare una conferma
scritta del (potenziale) datore di lavoro o della società sportiva, dalla quale emerge che è
quest’ultimo o quest’ultima a esigere un siffatto estratto poiché la persona interessata svolge
già un’attività di cui sopra o si candida per un relativo impiego.
•
A chi si rifiuta di richiedere l’estratto specifico per privati, da parte della società sportiva può
essere impedito, per validi motivi, l’esercizio dell’attività o la sua continuazione (in base alla
legge).
Cosa è riportato nell’estratto specifico per privati
Nell’estratto specifico per privati sono riportate:
•
Le sentenze che prevedono un’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67
capoversi 2, 3 o 4 CP.
•
Le sentenze che prevedono un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate ai
sensi dell’articolo 67b CP, se questo divieto è stato pronunciato a protezione di minorenni o di
altre persone particolarmente vulnerabili.
•
Le sentenze contro minori che prevedono un’interdizione di esercitare un’attività ai sensi
dell’articolo 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell’articolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciato a protezione di minorenni o di
altre persone particolarmente vulnerabili.
Una sentenza è riportata nell’estratto specifico per privati fintanto che sussiste un divieto con essa
pronunciato secondo l’articolo 371 cpv. 3 CP.
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Interdizione di esercitare un’attività
Nel dettaglio, l’articolo 67 cpv. 2 fino a 4 disciplina come segue le interdizioni di esercitare
un’attività che interessano qui:
Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o un’altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell’esercizio di
un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l’esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni (art. 67 cpv. 2 CP).
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di
oltre 180 aliquote giornaliere o una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 CP a causa di reato
sessuale contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile (art. 182, 187 fino a 193,
197 cifra 3 CP), il giudice gli interdice per dieci anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale ed
extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (art. 67 cpv. 3 CP).
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di
oltre 180 aliquote giornaliere o a una misura di cui agli articoli 59-61 o 64 CP per avere commesso
uno dei reati secondo gli articoli 182, 189 fino a 193 o 195 CP su un maggiorenne particolarmente
vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili (art. 67 cpv. 4).
Si prega di osservare le differenze tra gli articoli che mostrano l’incremento della gravità dell’azione
e delle sue conseguenze, evidenziate dal redattore per una migliore riconoscibilità.
L’articolo 67 cpv. 6 CP prevede la proroga fino a cinque anni per così tanto tempo quanto è necessario per impedire all’autore di commettere un nuovo crimine o un delitto analogo a quello che ha
determinato l’interdizione. Il giudice può, inoltre, pronunciare anche sin dall’inizio un’interdizione
a vita di esercitare un’attività per ogni crimine o delitto contro un minorenne o a un’altra persona
particolarmente vulnerabile, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a
garantire che l’autore non costituisca più un pericolo.
Divieto di accedere ad aree determinate
Se sussiste il pericolo che l’autore che ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate, commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il
giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo. Pronunciando il divieto, il giudice può vietare
all’autore di avvicinarsi a determinate persone, di mettersi in qualche modo in contatto con loro o
di frequentarle oppure di trattenersi in determinati luoghi e piazze (ad esempio strutture di allenamento o stadi sportivi). Per il controllo possono essere impiegati apparecchi elettronici fissati sul
piede dell’autore e provvisti di sistema GPS (art. 67b CP).
Comminazione di pena
L’articolo 294 CP prevede che la comminazione di pena ammonti, nel caso di violazione di
un’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, a una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
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3. Conclusione
La nuova legge, originariamente pensata come risposta migliore e più consona allo «Stato di diritto»
rispetto all’iniziativa sulla pedofilia, crea strumenti efficaci per la verifica dei precedenti e della
reputazione di un allenatore o di un monitore o di altri assistenti. In questo modo si vuole evitare in
particolare che autori di reati girovaganti e dal domicilio sempre diverso possano imperversare per
anni.
È chiaro che con l’estratto specifico per privati possono essere identificate soltanto quelle persone
che si sono già rese colpevoli di qualcosa e sono state condannate per ciò. I «condannati primari»,
invece, non possono naturalmente essere filtrati, così come le persone che hanno commesso dei
reati, senza tuttavia essere state condannate per questi − e neppure quelle la cui registrazione è
stata cancellata dall’estratto specifico per privati.
L’estratto specifico per privati comprende soltanto le interdizioni di esercitare un’attività o i divieti
di avere contatti e di accedere ad aree determinate, pronunciate per condanne per reati contro minorenni o persone particolarmente vulnerabili. In questo contesto non è importante se qualcuno si
candida ex novo per un’attività con minorenni o persone particolarmente vulnerabili, oppure se
esercita già una tale attività. L’attenzione del legislatore è, in tal modo, rivolta alla protezione da
abusi su minorenni o persone particolarmente vulnerabili.
Denuncia penale
Problematica «reato perseguibile d’ufficio» / «reato perseguibile a querela di parte»
Si parla di reato perseguibile d’ufficio quando il perseguimento avviene d’ufficio. Ciò significa che
una procedura penale deve essere aperta quando una persona appartenente alle autorità giudiziarie o di perseguimento penale viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, ad esempio
appunto attraverso una denuncia. I reati perseguibili d’ufficio sono trattati negli articoli 187 fino a
193 e 195 fino a 197 CP.
Nel caso dei reati perseguibili a querela di parte, la polizia o le autorità inquirenti si attivano soltanto se la vittima sporge una querela contro l’autore. Una semplice denuncia non è sufficiente. I
terzi, vale a dire le persone non interessate direttamente dal reato, non possono sporgere querela.
Se la persona avente diritto di querela (querelante) sa che si tratta di un reato ma, a causa di mancanza di conoscenze dettagliate, non è in grado di valutare se, nel caso specifico, si tratta di un
reato perseguibile d’ufficio o di un reato perseguibile a querela di parte, per sicurezza deve sempre
sporgere querela. Si voglia tenere presente che la vittima deve sporgere querela entro tre mesi. La
decorrenza di questo termine inizia non appena la vittima è a conoscenza dell’autore. La vittima
può anche ritirare la querela. I reati perseguibili a querela di parte secondo il Codice penale sono
trattati, nell’ambito che interessa qui, nell’articolo 194 «Esibizionismo» e nell’articolo 198 «Molestie
sessuali» («Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che
non se lo aspettava, chiunque mediante vie di fatto o, impudentemente mediante parole, molesta
sessualmente una persona.»).
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TUTTAVIA: Secondo l’articolo 187 CP è punibile anche ogni persona (uomo o donna) che coinvolge un
minore di 16 anni in un atto sessuale, vale a dire che rende il bambino miratamente spettatore di
un atto sessuale. Se ciò produce un danneggiamento psichico o fisico costatabile, è irrilevante. Altrettanto irrilevante è un eventuale consenso del bambino. Il reato è, infine, compiuto anche se il
bambino non realizza il riferimento sessuale (si tratta quindi di un cosiddetto reato di pericolo
astratto).
Ciò significa: atti sessuali con bambini e adolescenti sono sempre reati perseguibili d’ufficio, per cui
ogni persona può avviare, con una querela, una rispettiva procedura.
Per principio, in Svizzera esiste un diritto di denuncia ma non un obbligo di denuncia legale.
L’obbligo di denuncia riguarda soltanto le autorità penali che sono obbligate a denunciare alle autorità competenti tutti i reati che hanno constatato durante la loro attività ufficiale o che sono stati
loro comunicati, nella misura in cui esse stesse non sono competenti per il perseguimento (art. 302
CPP). Anche determinate categorie professionali possono essere soggette a un obbligo di denuncia,
ad esempio il personale medico nel caso di decessi inconsueti.
Se, in mala fede, si rinuncia a una denuncia penale, eventualmente ci si rende se stessi passibili di
pena, potendo essere considerati complici o persino coautori, anche se passivamente. Questo dipende, tuttavia, fortemente dalle circostanze concrete del singolo caso.
Siamo quindi confrontati con il seguente dilemma: un funzionario di una società ha un determinato
obbligo di sollecitudine, dovendo, tra l’altro, far sì che sia garantita, in generale, la massima protezione dell’integrità sessuale di tutte le persone all’interno dell’organizzazione. Nel caso di sconfinamenti e abusi sessuali è importante agire velocemente, tra l’altro anche per mettere al sicuro le
tracce ma, sicuramente, anche per aiutare rapidamente la vittima. Il Responsabile della società ha
quindi un obbligo etico-morale di denuncia a favore dei suoi protetti. Al contempo conoscerà anche
l’autore o il presunto tale, e anche nei suoi confronti egli deve rispettare e salvaguardare i suoi diritti della personalità. Nel caso estremo, presentando a torto un’accusa fallace, ci si rende passibili
di pena e sicuramente si dovranno sostenere anche le conseguenze dal punto di vista morale.
Sospetto infondato / Denuncia mendace
Qualsiasi sospetto e qualsiasi accenno a violenza sessuale, anche i più vaghi, devono essere presi sul
serio e chiariti accuratamente. Ciò non significa dover sporgere subito una denuncia penale. Come
spiegato sopra, per questo non sussiste alcun obbligo legale. Tuttavia, in caso di dubbio e a favore
di un’eventuale vittima, si deve optare piuttosto al chiarimento del fatto, invece di tacere o soprassedere a tali casi.
Dal punto di vista giuridico, l’articolo 303 CP disciplina che chiunque denunci in mala fede − vale a
dire sapendo che non è così − all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona
che egli sa innocente o, in altro modo, ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale
contro questa, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. Questo articolo trova applicazione solo
quando la comunicazione dell’autore porta al sorgere di un sospetto iniziale di un crimine o di un
delitto, e se avviene una comunicazione alle autorità.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
13
A integrazione di ciò – ovvero se non è (ancora) stata coinvolta alcuna autorità ma l’accusa è pronunciata in ambito privato – possono trovare applicazione i delitti contro l’onore. Si può pensare,
da un lato, alla calunnia ai sensi dell’articolo 174 CP: chiunque, comunicando con un terzo (privato)
e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di
altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, oppure, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria. Chi compie il medesimo atto supponendo che i biasimi siano giustificati,
commette diffamazione ai sensi dell’articolo 173 CP ed è punito con una pena pecuniaria.
Infine, prima di avviare passi legali, bisognerebbe tenere sempre presente che una falsa accusa
nell’ambito di reati sessuali distruggerà sicuramente una carriera e potrà influenzare in maniera
determinante anche la rimanente vita dell’accusato. Dunque si tratta sempre di non perdere il senso
della misura e di tutelare anche i diritti della personalità del (presunto) autore.
 Consiglio: Ricorrere sempre al consiglio di un servizio specializzato, prima di sporgere una
denuncia.
Aspetto reale
Anche se è stata avviata una procedura penale e i fatti vengono quindi chiariti penalmente, una
società deve essere consapevole del fatto che un sospetto persiste per tutta la durata della procedura e che, eventualmente anche dopo la conclusione della procedura penale, non potrà essere eliminato senza ombra di dubbio. Inoltre, prima della pronuncia di una sentenza passata in giudicato,
possono trascorrere anni. Perciò, una società potrà essere costretta a intraprendere essa stessa delle
misure prima della conclusione di una procedura. In questo contesto bisogna procedere sempre
secondo gli statuti e la legge.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
14
Scenari
Scenario adolescenti
Storia
Gli juniori del club si recano, come ogni anno, per una settimana al campo di allenamento. I più giovani hanno 14 anni, i
più grandi quasi 18. Il campo piace molto e vanta una lunga
tradizione. Anche gli allenatori che dirigono il campo sono
molto apprezzati e altamente qualificati. Tutti i partecipanti
sanno di poter approfittare molto dal lato sportivo. In tutti i
casi, la settimana è divertente. Lo spirito di squadra è buono,
nascono amicizie e relazioni amorose. Come ogni anno, i 14
ragazzi sono sistemati nell’edificio principale, e le 10 ragazze in
un piccolo annesso separato.
Il campo è ben preparato, le regole sono state discusse. I cellulari e gli altri apparecchi elettronici possono essere utilizzati
nel tempo libero. Di notte vanno spenti. Dopo il «silenzio» è
vietato sostare nelle altre camerate. È vietato uscire
dall’edificio e dall’area, senza il permesso del monitore. Non è
permesso il consumo di droghe, alcool e sigarette. Tutte queste
regole sono state discusse con gli juniori, e i genitori sono informati.
Commenti di Urs Reinhard
Bene, saggio dal punto di vista
dell’organizzazione
•
Info genitori: ottimo
•
Discussione delle regole: ottimo
•
Le regole vanno di per sé bene,
fintanto che necessarie a mantenere una gestione ordinata; eventualmente lasciare la possibilità di
allontanarsi durante il giorno (tempo libero)
•
Area ok
 Le sanzioni sono definite in modo chiaro?
Succede durante la terza notte. L’allenatore Beat non riesce a
dormire. Un vecchio infortunio gli crea problemi. È l’una di
notte. Tutto tace. Decide di alzarsi e si siede davanti all’edificio
su una panchina. È quasi luna piena e il cielo è limpido. Prima
di rientrare, fa un giro intorno alla casa. Dietro alla pergola
intravede inaspettatamente due figure stese a terra. Sono stese
sulla schiena, sono nude ma si sono coperte con una coperta e
guardano il cielo. Lui dice: «Cosa state facendo?» «Guardiamo
la luna, e tu?», è la risposta immediata. Beat riconosce la voce
della quindicenne Sara e si accorge che il sedicenne Leo è
sdraiato al suo fianco.
«Alzatevi e tornate immediatamente nelle vostre camere, questo avrà delle conseguenze» dice Beat. Beat si avvia verso la
casa e attende all’ingresso. Sandra e Leo cercano i loro abiti e
cominciano a vestirsi. I due gli vengono incontro mano nella
mano e si salutano platealmente con un bacio. Beat aspetta
che Sandra sparisca nell’annesso e accompagna poi Leo nella
sua camera.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
L’intervento è opportuno poiché sono
state violate più regole
•
«Amore giovanile»
•
Differenza di età < 3 anni, perciò
l’articolo 187 CP non è soddisfatto
•
La misura dell’allenatore è, fin qui,
buona poiché dovrebbe evitare di
vedere i ragazzi nudi
15
Leo apre la porta della camera. Per un attimo si ferma irritato e
poi vuole chiudere la porta velocemente dietro di sé. Beat si
accorge che gli altri tre ragazzi sono ancora svegli, entra nella
stanza e accende la luce. I ragazzi lo guardano costernati. I tre
sono seduti davanti a un portatile e guardano un film porno.
Con un gesto fulmineo, Beat si impossessa del portatile, rimane tranquillamente in piedi e dice: «Conoscete l’accordo: se
fate scemenze con questi apparecchi, li prendiamo in custodia
noi.»
•
Beat raccoglie anche tutti i cellulari, spegne la luce e si reca
nella sua camera. Il giorno dopo chiama a raccolta gli altri
monitori e li aggiorna sull’accaduto della notte precedente.
Concordano tutti che Beat si sia comportato in maniera corretta. Ma adesso cosa fare?
Il cellulare deve essere restituito il giorno dopo o essere consegnato alla polizia; sicuramente non manipolare o
ispezionare i cellulari
Pia è dell’opinione che sia necessario scoprire chi ha portato il
film porno e spiegare ai ragazzi che questo non va, eventualmente informare poi i genitori.
•
•
Remo spiega che essendoci tra gli spettatori dei film anche due
quindicenni, si tratta di un reato perseguibile d’ufficio e,
quindi, da comunicare alla polizia.
È vero, secondo l’articolo 197 cpv. 1 CP si
tratta di un reato perseguibile d’ufficio
(16 l’età limite di protezione assoluta);
tuttavia, la comunicazione alla polizia
non è obbligatoria
Beat esige che gli apparecchi elettronici non siano restituiti
fino alla fine del campo e vuole informare i genitori.
Portatile ok, cellulare non tanto; ma
sicuramente informare i genitori
Eveline è molto più preoccupata che Sandra e Leo non abbiano
usato contraccettivi e quindi abbiano concepito un bambino.
Le misure organizzative erano sicuramente buone e sufficienti
Pia le risponde di calmarsi. Sandra e Leo fanno coppia già da
tempo, inoltre non è affatto sicuro che abbiano avuto un rapporto sessuale.
Non cambia nulla a un’organizzazione
buona in linea di massima; una continua sorveglianza sarebbe sicuramente
esagerata − inoltre: l’obbligo
dell’educazione sessuale rientra principalmente nei compiti dei genitori!
Remo controbatte che i due devono comunque tornare a casa
poiché sono usciti durante la notte.
Se questi erano i patti, è giusto
Beat dice improvvisamente: «Fermiamoci un attimo. Così non
si arriva da nessuna parte. Dobbiamo riassumere cosa è successo precisamente, dividere i fatti dalle congetture, chiarire
con precisione dove ci sono state violazioni delle regole e dove
noi dobbiamo adesso intervenire in qualità di monitori a protezione degli adolescenti.»
Bene!
Bussano alla porta. Fuori c’è Leo. Dice di rivolere il suo
smartphone. La notte scorsa lui non era in camera.
Un po’ impertinente ma certamente ok
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
Buone le misure dell’allenatore;
confisca del portatile ok, se questi
erano gli accordi
 Ok persino in modo permanente
Sì
Sì, perché durante il campo
l’obbligo di protezione spetta alla
Direzione dello stesso
«Fermati e pensa»
16
Anche qui vale:
•
Alla società/federazione sportiva non spettano né gli obblighi dei genitori né quelli della polizia.
•
Provvedere a sanzioni interne alla società secondo gli statuti (e qui: regole concrete).
•
In casi gravi, coinvolgere i genitori.
•
Porno: in concreto, meglio informare i genitori che esporre denuncia alla polizia; dopo essere
stati informati, questo possono farlo anche i genitori dei ragazzi, se lo ritengono giusto.
Scenario abuso
Storia
Commenti di Urs Reinhard
Julian ha 12 anni. Da un anno si allena, una o due volte alla
settimana, in una disciplina sportiva di squadra. È entusiasta e
ha molto talento. Cresce in una famiglia intatta insieme a due
fratelli più piccoli. Sia il padre che la madre praticano attivamente sport in altre società.
•
Nelle ultime settimane, la madre si accorge che l’entusiasmo di
Julian si è molto ridotto. A volte non è andato all’allenamento
perché diceva di avere il mal di pancia.
Dopo un lungo colloquio con Julian, lui le racconta piangendo
che l’allenatore lo aveva toccato nelle parti intime e che lui ha
dovuto fare lo stesso all’allenatore.
Dopo il colloquio, per la madre si presenta il seguente quadro:
Circa sei mesi fa, dopo l’allenamento l’allenatore ha iniziato a
massaggiare piccoli di gruppi di ragazzi nello spogliatoio
dell’allenatore. Prima le gambe al termine degli allenamenti
intensi, poi anche la schiena e infine tutto il corpo.
 Articolo 187 CP è soddisfatto (cifra
1),
se episodio è effettivamente accaduto
•
Reato perseguibile d’ufficio
•
La madre ha agito in modo giusto e
ha intuito bene lo stato d’animo
del bambino
•
Sussiste il sospetto che il reato sia
stato perpetrato più volte
•
È chiaro che bisogna agire;
domanda: come?
 NESSUN passo avventato
Con il passare del tempo, ha portato anche singoli bambini nel
suo spogliatoio. Durante uno di questi massaggi, l’allenatore
ha toccato Julian nelle parti intime e lo ha massaggiato. Contestualmente si è denudato e ha pregato Julian di fare lo stesso con le sue parti intime.
La madre è molto colpita e discute la situazione con il marito.
Essi decidono di rivolgersi, con Julian, a un servizio di consulenza per le vittime. Il padre telefona al Presidente della società sportiva e gli descrive la situazione. Gli spiega anche di non
avere al momento ancora esposto alcuna denuncia e che intendono attendere la prima consulenza del servizio di consulenza per le vittime.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
Julian è minorenne e nell’età limite
di protezione
•
Servizio di consulenza per le vittime: perfetto
•
Info al Presidente della società
sportiva: già più delicato ma certamente opportuno
Non esporre denuncia è bene, giusto e
importante!
17
Il Presidente riunisce il giorno stesso il comitato direttivo,
composto da Responsabile giovanile, cassiera, segretario, capo
della commissione tecnica.
Dopo la descrizione della situazione, l’atmosfera è abbastanza
abbattuta, in particolare perché tutti conoscono da anni
l’allenatore accusato.
 «Adesso la cosa diventa pericolosa»:
1) Sussiste l’obbligo della presidenza di
agire, ma:
2) Sempre più persone sono al corrente
del sospetto
 rischio di condanna a priori
Meglio una piccola squadra
d’intervento (ad es. il Presidente e due
persone del comitato direttivo; in conformità al concetto d’intervento della
società)
Il primo a sbottare è il capo della commissione tecnica, il quale
insiste per chiamare subito la polizia ed esporre denuncia.
NO! Sarebbe possibile trattandosi di un
reato perseguibile d’ufficio ma è la
strada sbagliata
Il segretario afferma al riguardo che l’allenatore deve essere
immediatamente esonerato da tutti i compiti all’interno della
società sportiva ed escluso dalla medesima.
Affare interno alla società sportiva,
possibile in linea di massima − cosa
dicono gli statuti? Nel caso di tale procedura: la comunicazione è importante!
Il Presidente sostiene di sapere che in Svizzera vige il principio
della presunzione di innocenza e che la società può persino
rendersi passibile di pena, sollevando l’allenatore dalle sue
mansioni ed escludendolo dalla società, senza una condanna
passata in giudicato.
Il principio della presunzione di innocenza vale ma se gli statuti prevedono
una possibilità di esclusione, è ok
 Autonomia della società sportiva
La cassiera non riesce a immaginare che l’allenatore abbia
agito in tal modo e si chiede cosa potrebbe accadere nel caso
in cui il bambino avesse mentito e loro, in qualità di società,
avessero già intrapreso delle misure come quella
dell’esclusione.
•
Per il bambino scaturiscono eventualmente conseguenze penali
•
Allenatore/società: dipende dagli
statuti; tuttavia l’esclusione senza
menzione di motivi è permessa
dalla legge
Anche se al capo della commissione tecnica riesce difficile immaginarsi l’allenatore come autore, egli è convinto che Julian
non ha mentito. Egli esige inoltre che sia informato immediatamente G+S affinché l’UFSPO ritiri all’allenatore il riconoscimento di monitore.
Molto delicato, potrebbe ledere i diritti
della personalità dell’allenatore 
meglio aspettare
A tale proposito, secondo il Responsabile giovanile è necessario
informare i soci della società e i genitori degli juniori, possibilmente tramite il sito Web della società sportiva.
NO! Viola i diritti della personalità
dell’allenatore
La cassiera ammonisce di essere cauti con le misure. Essa propone di invitare l’allenatore a comparire davanti al comitato
direttivo e di farsi interrogare da quest’ultimo. Inoltre non
sarebbe male se il comitato direttivo parlasse con il bambino e
i genitori, per farsi un quadro più preciso.
•
Cautela: bene
•
Colloquio: meglio di no; con
l’allenatore in ogni caso no, con i
genitori e Julian solo nel caso di
consenso
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
18
Il Responsabile giovanile propone di mettere l’allenatore sotto
osservazione. Se venisse sorpreso in flagranza di reato, non ci
sarebbero più dubbi.
Il Presidente decide, data l’esistenza di così tanti dubbi nel
modo di procedere, di cercare un servizio specializzato, in grado di fornire una consulenza al comitato direttivo. Nel frattempo, il bambino è in buone mani presso i genitori e il servizio di consulenza per le vittime.
Il prossimo allenamento dell’allenatore si terrà tra quattro
giorni. Fino ad allora deve essere presa una decisione riguardo
al futuro impiego dell’allenatore.
Interessante in linea di massima ma
molto delicato dal punto di vista dei
diritti della personalità; la società sportiva non deve giocare a fare il detective; inoltre, il bambino non può essere
esposto ulteriormente a una possibile
minaccia
UNICO MODO CORRETTO DI PROCEDERE
Giusto, ev. sospensione  istanza?
(diritti della personalità)
Egli impone a tutti i presenti di mantenere il più stretto riserbo
verso chiunque in merito a quanto discusso in questa riunione.
Anche in questo caso vale:
•
La società sportiva non deve assumersi alcun compito e obbligo della polizia!
•
In linea di massima è sempre giusto intraprendere misure interne alla società secondo quanto
previsto dagli statuti.
•
Concordare il resto con la vittima / i genitori, eventualmente consigliarli, devono poter rimanere
«in gioco».
•
Cercare consulenza anche in qualità di società sportiva / funzionari della società sportiva.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Otto misure finalizzate a integrare la prevenzione nelle società sportive
1. Carta etica negli statuti
La Carta etica negli statuti non solo segnala la posizione chiara della società sportiva ma è anche una
base sulla quale si possono appoggiare i regolamenti, gli accordi ecc.
2. Direttive e regole di comportamento
Le condizioni di allenamento di chi pratica canottaggio, atletica leggera o alpinismo sono completamente
diverse. Le direttive devono essere adeguate miratamente alle relative condizioni ma comprendere i seguenti ambiti:
•
Spogliatoi/docce separati per i minori di 16 anni e gli adulti.
•
Gli adulti non devono sostare negli spogliatoi dei bambini e degli adolescenti, eccetto se imposto
dall’obbligo di sorveglianza (violenza tra gli adolescenti, atti vandalici, infortuni, soccorso ecc.).
•
Pernottamenti fuori casa: divisi secondo il sesso e l’età (adulti e bambini).
•
Regole di comportamento: cosa possono fare gli allenatori per prevenire gli abusi sessuali e le accuse
(promemoria su www.spiritofsport.ch)?
•
Regole specifiche per lo sport su argomenti come aiuto, abbigliamento ecc.
Bisogna far notare agli interessati il mancato rispetto delle regole di comportamento. Non bisogna tuttavia equiparare automaticamente una violazione di queste regole individuali a un abuso sessuale. Ricorrere a sanzioni soltanto quando l’interessato non dimostra alcuna disponibilità a modificare il proprio
comportamento.
3. Informazione dell’allenatore e del monitore
Le regole di comportamento, le direttive o la Carta etica negli statuti non servono a niente, se gli allenatori e i monitori non sono informati in merito. Esistono varie forme di informazione:
•
Gli allenatori sottoscrivono le regole di comportamento e la ricezione delle direttive.
•
La prevenzione di abusi sessuali o le regole di comportamento sono integrate nel contratto.
•
Gli allenatori vengono informati verbalmente.
Tutti gli allenatori ricevono i promemoria e i nomi delle persone di contatto.
4. Referenze ed estratto specifico per privati del casellario giudiziale
Nel caso di allenatori o altri operatori (assistenziali) che si candidano o si interessano a un’attività che
prevede il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, la persona incaricata della società sportiva si informa riguardo al motivo del cambio dalla vecchia alla nuova società. Da
un lato, le referenze vengono richieste e, dall’altro, fornite su richiesta. È possibile richiedere un estratto
specifico per privati. Per quanto concerne l’estratto specifico per privati, la legge non prevede alcun obbligo. Si consiglia di richiedere un estratto specifico per privati nel caso di stranezze o dubbi.
Nel caso di allenatori con un’assunzione in ruolo (contratto di lavoro, non volontari) con regolare contatto
con minori o persone particolarmente vulnerabili, si consiglia di prevedere l’estratto specifico per privati
come allegato standard nel dossier di candidatura. Le informazioni sulla legge e sul modo di procedere
nel caso concreto si trovano sul sito www.spiritofsport.ch.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
20
5. Persona di contatto
La prevenzione contro gli abusi sessuali rientra nella sfera di responsabilità della Direzione della società
sportiva. Essa può nominare una persona di contatto che provvede all’attuazione pratica. Questa comprende le seguenti mansioni:
•
Persona di contatto per i soci, gli allenatori, i parenti, i terzi
•
Riunione annuale con gli allenatori
•
Informazione dei soci della società sportiva (ad esempio una volta l’anno nell’organo di comunicazione
della società)
•
Aggiornamento della documentazione e del sito Web
•
Informazione una volta l’anno della Direzione della società sportiva riguardo all’attuazione
Per adempiere a tali mansioni, la persona di contatto conosce:
•
il promemoria «Cosa è un abuso sessuale?»*
•
le regole e gli accordi specifici della società sportiva
•
i promemoria, le direttive e la documentazione della federazione
•
il sito Web www.spiritofsport.ch
•
lo schema d’intervento*
•
l’interlocutore all’interno della federazione
•
l’indirizzo dell’ufficio cantonale competente*
* vedi sito www.spiritofsport.ch
Quando in una società sportiva sono disponibili promemoria e documentazione ed è chiaro quali misure
saranno attuate, per la persona di contatto ciò significa un monte ore di ca. 15 ore all’anno.
6. Concetto d’intervento
Per una società sportiva deve essere chiaro in base a quale concetto procedere nel caso di sospetto o
abuso. Questo può essere il concetto della società sportiva, della federazione sportiva o di Swiss Olympic.
È importante stabilire già in anticipo quali persone informare nel caso di una verifica (della molestia o
dell’abuso), chi assume la direzione dell’intervento e chi coinvolgere a sostegno.
7. Informazione dei soci della società sportiva
L’obiettivo è quello di comunicare a tutti i soci della società sportiva nonché ai genitori degli juniori che
non si tollerano abusi sessuali, chi è la persona di contatto e dove possono accedere a ulteriori informazioni. Tale obiettivo è raggiungibile come segue:
• Informazione annuale nell’organo di comunicazione della società sportiva
• Rimandi al sito Web della società sportiva, eventualmente link alla federazione sportiva o a
www.spiritofsport.ch
• Informazione dei nuovi soci al momento dell’entrata
8. Controlling – verifica dell’obiettivo
La persona di contatto informa, una volta l’anno, la Direzione della società sportiva (ad esempio in occasione di una riunione del comitato direttivo) riguardo all’attuazione delle misure. In base a questo rapporto si verifica se le attività nell’ambito della prevenzione contro gli abusi sessuali sono sufficienti o se
sono necessari degli adeguamenti.
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
21
Sportelli cantonali per Responsabili di federazioni e società sportive
AG
Opferhilfe Aargau / Solothurn
Kasinostrasse 32
5000 Aarau
Tel. 062 835 47 90
E-mail: [email protected]
AI
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Hoferbad 2
9050 Appenzello
Tel. 071 788 94 56
E-mail: [email protected]
AR
Erziehungsberatungsstelle Appenzell
Windegg 4
9100 Herisau
Tel. 071 351 71 46
E-mail: [email protected]
BE
«Fil rouge Kindesschutz» /
«Fil rouge de la protection de l’enfant»
Kantonales Jugendamt (KJA) /
Office des mineurs du canton de Berne
Gerechtigkeitsgasse 81
3011 Berna
Tel. 031 633 71 48
E-mail: [email protected]
www.be.ch/kja / www.be.ch/om
BL
Sicherheitsdirektion
Fachstelle Kindes- und Jugendschutz
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
Tel. 061 552 59 30
E-mail: [email protected]
www.kindesschutz.bl.ch
BS
Kinder- und Jugenddienst KJD
Leonhardsstrasse 45
Casella postale
4001 Basilea
Tel. 061 267 45 55
E-mail: [email protected]
www.kjd.bs.ch
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
FR
GRIMABU
Casella postale 76
1707 Friburgo
Tel. 078 760 07 17
E-mail: [email protected]
www.grimabu.ch
GE
Administration Cantonale Genevoise
Département de l’instruction publique
Service de santé de la jeunesse
Rue des Glacis-de-Rive 11
1207 Ginevra
Tel. 022 546 41 00
In caso di mancata risposta: Tel. 022 327 41 11
E-mail: [email protected]
GR
Fachstelle für Opferhilfeberatung und Kindesschutz
Loëstrasse 37
7000 Coira
Tel. 081 257 31 50
E-mail: [email protected]
JU
Association Interprofessionnelle
d’Intervenants en Matière de Maltraitance des
Mineurs
ORME : Orientation et Réflexion en Matière de
Maltraitance Enfantine
Casella postale 2006
2800 Delémont 2
Tel. 032 466 66 77
E-mail: [email protected]
www.maltraitance-mineurs.ch
LU
Dienststelle Soziales und Gesellschaft
Abteilung Opferhilfe
Rösslimattstrasse 37
Casella postale 3439
6002 Lucerna
Tel. 041 228 78 44
E-mail: [email protected]
www.disg.lu.ch/opferhilfe
22
NE
Commission cantonale consultative de
prévention des délits sexuels (CCCPDS)
Service des mineurs et des tutelles
Fbg de l’Hôpital 34 – 36
2000 Neuchâtel
Tel. 032 889 66 40
E-mail: [email protected]
NW
Jugend- und Elternberatung NW
Engelbergstrasse 34
6371 Stans
Tel. 041 618 75 70
E-mail: [email protected]
OW
Jugend- und Elternberatung
Dorfplatz 4
6061 Sarnen
Tel. 041 666 62 56
E-mail: [email protected]
www.jugendberatung.ow.ch
SG
Kinderschutzzentrum St. Gallen
In Via – Fachstelle Kindesschutz,
Opferhilfe für Kinder und Jugendliche
Falkensteinstrasse 84
Casella postale 226
9006 San Gallo
Tel. 071 243 78 02
E-mail: [email protected]
www.kszsg.ch
SH
Fachgruppe Kinderschutz
Sozialdienst des Erziehungsdepartementes
des Kantons Schaffhausen
Beckenstube 6
8200 Sciaffusa
Tel. 052 632 75 04
SO
Fachstelle Kinderschutz Kanton Solothurn
Von Roll-Strasse 29
4702 Oensingen
Tel. 062 396 45 45
E-mail: [email protected]
www.kinderschutz-so.ch
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
SZ
Fachgruppe Kindesschutz
Departement des Innern
Kollegiumstrasse 28
Casella postale 2160
6431 Svitto
Tel. 041 819 16 65
E-mail: [email protected]
www.sz.ch/ags
TG
Fachstelle Opferhilfe Thurgau
Zürcherstrasse 149
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 48 23
E-mail: [email protected]
www.opferhilfe-tg.ch
TI
Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per le
famiglie e i giovani
Via Henri Guisan 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 86 91
E-mail: [email protected]
www.ti.ch/infogiovani
UR
Fachstelle Kindesschutz
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf
Tel. 041 875 20 40
E-mail: [email protected]
VD
Service de protection de la jeunesse (SPJ)
Avenue de Longemalle 1
1020 Renens
Tel. 021 316 53 53
E-mail: [email protected]
VS
Direction du Service cantonal de la jeunesse/
Kantonale Dienststelle für die Jugend
Avenue Ritz 29
Casella postale 478
1951 Sion
Tel. 027 606 48 20
E-mail: [email protected]
23
ZG
Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind
Bereich Kinder + Jugendschutz
Bahnhofstrasse 6 / Casella postale 403
6341 Baar
Tel. 041 728 34 40
E-mail: [email protected]
www.punkto-zug.ch
ZH
Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton
Zürich
Jugend und Familienberatung
Dörflistrasse120
8090 Zurigo
Tel. 043 259 96 50
E-mail: [email protected]
www.ajb.zh.ch
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Elenco dei partecipanti al seminario specialistico del 5 novembre 2014
Federazioni
Cognome
Nome
Associazione sportiva svizzera dei pontonieri (SPSV)
Frei
Markus
Associazione svizzera delle unioni delle giovani e dei
giovani (Cevi)
Berger
Oliver
Associazione svizzera di football
Balduzzi
Luca
Associazione svizzera di football
Weinand
Christiane
Associazione svizzera di football
Müller
Esther
ATB, Verband für Sport-Freizeit-Verkehr
Heer
Gaby
Federazione Scacchista Svizzera (FSS)
Gisler
Maurice
Federazione sportiva svizzera di tiro (FST)
Siegenthaler
Ruth
Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio
Stofer
Christian
Federazione Svizzera di Canoa (FSC)
Walter
Manfred
Federazione svizzera di ginnastica (FSG)
Bur
Olivier
Federazione svizzera di ginnastica (FSG)
Keller
Nicole
Federazione Svizzera di Judo et Ju-Jitsu (FSJ)
Senn
Mirjam
Federazione Svizzera Sport Equestri (FSSE)
Berchier
Emilie
Nachwuchssport.ch
Riechsteiner
Elisabeth
Movimento Scout Svizzero
Geissmann
Marc
Movimento Scout Svizzero
Maissen
Lucas
Movimento Scout Svizzero
Adam
Andrea
Plusport Canton Zurigo
Maag
Sabina
Plusport Svizzera
Hassler
Erich
Sport Basel
Jasmund
Bianca A.
Sport svizzero in carrozzella (SSC)
Meyer
Martina
Sport Union Schweiz
Thurnherr
Ilona
Swiss Athletics
Fuchser
Isidor
Swiss Athletics
Müller
Hansruedi
swiss badminton
Heiniger
Sabrina
Swiss Baseball and Softball Federation
Rentsch
Pascale
Swiss Basketball
Frey
Daniel
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
25
Federazioni
Cognome
Nome
Swiss Cycling
Montgomery
Sven
Swiss Ice Hockey Federation (SIHF)
Weber
Claudia
Swiss Karate Federation (SKF)
Furrer
Marianne
Swiss Orienteering
Gygax
Martina
Swiss Orienteering / ol.biel.seeland
Hofstetter
Ueli
Swiss Snow Bike
Hediger
Willy
Swiss Streethockey Association
Nessier
Claudia
Swiss Swimming
Kanouni
Yasmina
Swiss Tennis
Rüegg
Annemarie
Swiss Unihockey
Bollinger
Daniel
Swiss Volley
Augsburger
Werner
Swissfit
Pauchard
Andrea
Swissminigolf
Weiermann
Rosa
Swiss-Ski
Rieder
Chantal
Istituzioni
Cognome
Nome
Ufficio federale dello sport UFSPO
Rudin
Matthias
Ufficio federale dello sport UFSPO
Mägert
Stefanie
Comitato operativo «Nessun abuso sessuale»
Schüepp
Stephan
Prevenzione Svizzera della Criminalità
Billaud
Chantal
Prevenzione Svizzera della Criminalità
Materni
Simona
Relatori / Organizzazione
Cognome
Nome
Relatore
Reinhard
Urs
Swiss Olympic
von Allmen
Adrian
Swiss Olympic
Wäfler
Alexander
Swiss Olympic
Guillod
Céline
Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
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Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014
27
Swiss Olympic
Etica e Formazione
Casa dello sport
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen presso Berna
Casella postale 606
3000 Berna 22
Telefono +41 (0)31 359 71 39
Fax
+41 (0)31 359 71 71
www.swissolympic.ch
[email protected]
Gestione
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leggi e termini giuridici