LEGGI E TERMINI GIURIDICI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SEMINARIO SPECIALISTICO DEL 5 NOVEMBRE 2014 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA «NO AGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT» Sommario Prefazione .......................................................................................................... 3 Leggi e termini giuridici ......................................................................................... 4 Pubblicazione di dati e immagini su Internet ...................................................................... 6 Cybermobbing .............................................................................................................. 6 Basi decisionali al verificarsi del fatto ................................................................................ 7 La nuova legge relativa all’estratto specifico per privati in vigore dal 1° gennaio 2015 ................. 9 Denuncia penale .......................................................................................................... 12 Scenari ....................................................................................................................... 15 Otto misure finalizzate a integrare la prevenzione nelle società sportive .......................... 20 Sportelli cantonali per Responsabili di federazioni e società sportive ................................ 22 Elenco dei partecipanti al seminario specialistico del 5 novembre 2014 ............................. 25 La documentazione relativa al seminario «Leggi e termini giuridici» nell’ambito del programma «No agli abusi sessuali» può essere scaricata al seguente link: www.swissolympic.ch/it/abusi Ai fini di una migliore leggibilità del testo si utilizza unicamente la forma maschile, quella femminile è sottintesa. Impressum Editore Swiss Olympic, Etica e Formazione Immagine prima pagina Rolf Siegenthaler Redazione Alexander Wäfler (Swiss Olympic), Urs Reinhard (Avvocato presso Markwalder Emmenegger) Layout e produzione Swiss Olympic Tiratura i/f/d Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 2 Prefazione Ai profani risulta difficile orientarsi in base alle leggi esistenti. Ma anche la legge in sé non è poi così chiara come si potrebbe presumere. Un comportamento che rispecchia l’infrazione di una legge è un reato ma la valutazione dello stato di fatto è, spesso, meno univoca. Pertanto, la prima reazione degli esperti − come accade di frequente quando si tratta di abusi sessuali − è la seguente: «Dipende...». Questa incertezza deve essere accettata e sopportata, e per quanto concerne l’eventuale pena bisogna, alla fin fine, fidarsi del giudice. Il compito della legge è quello di chiarire e definire l’ambito in cui le persone possono muoversi. La legge protegge in particolar modo i bambini e gli adolescenti dalle molestie e dagli abusi da parte degli adulti ma anche dei coetanei. E poiché la legge determina ciò che è lecito e illecito, siamo in possesso di quelle indicazioni di cui possiamo − anzi, dobbiamo − tenere conto osservando attentamente e coscientemente. Perciò, per tutti coloro che lavorano in ambito sportivo è importante conoscere alcuni aspetti centrali della legge, al fine di riconoscere un comportamento molesto o di abuso. Dopodiché bisogna agire di conseguenza. Anche per questo, la legge ci fornisce la cornice necessaria. In tal senso, il seminario specialistico «No agli abusi sessuali nello sport», la presente documentazione relativa al seminario e il previsto opuscolo sulle leggi e sui termini giuridici hanno lo scopo di acuire la nostra percezione. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 3 Leggi e termini giuridici In occasione del seminario specialistico «No agli abusi sessuali nello sport» di Swiss Olympic tenutosi il 5 novembre 2014, alla presenza di quaranta rappresentanti di federazioni e società sportive l’avvocato Urs Reinhard ha illustrato come le federazioni e le istituzioni sportive possono proteggere i propri membri da attacchi alla loro integrità sessuale. L’avvocato Reinhard scorge in particolare nell’introduzione dell’estratto specifico per privati 2015 un nuovo strumento efficace. «Leggi e termini giuridici» – questa è la tematica che è stata analizzata durante il seminario specialistico «No agli abusi sessuali nello sport» svoltosi nella Casa dello sport a Ittigen. «Vogliamo rispondere a quesiti, chiarire termini, sedare paure e, attraverso le nostre informazioni, ampliare lo spazio di azione» ha puntualizzato Adrian von Allmen nella sua introduzione in veste di Responsabile del programma «No agli abusi sessuali nello sport» di Swiss Olympic. Alla presenza di quaranta rappresentanti di federazioni e società sportive, della Prevenzione Svizzera della Criminalità e dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), Urs Reinhard ha preso in seguito la parola. L’avvocato è, tra l’altro, specializzato in diritto delle società e delle federazioni, e affianca Swiss Olympic in questioni giuridiche. Reinhard ha dapprima affrontato l’argomento del cybermobbing, dove vi sono spesso anche attacchi all’integrità sessuale degli interessati: «Da uno studio condotto in Germania è emerso che un bambino su tre è stato vittima di offese tramite Internet e i social media. Tuttavia, il fenomeno è talmente nuovo che in Svizzera non esiste un articolo di legge in merito.» Per proteggere i bambini e gli adolescenti dal cybermobbing e dal cyberbullismo, l’avvocato ha consigliato alle società sportive di limitarne la pubblicizzazione. «La pubblicazione sul sito Web dei nomi di tutti i soci del club è veramente indispensabile? È proprio necessario corredare tutte le foto di nomi? Queste sono domande che dovremmo porci.» Nel corso del seminario, Urs Reinhard ha spiegato come le società e le istituzioni sportive possono proteggersi dall’impiego di allenatori e assistenti che sono già stati condannati una volta per atti sessuali con minorenni o protetti. Oggi, la legge sulla protezione dei dati rende difficile la raccolta di informazioni in merito. Reinhard ha perciò valutato positivamente la modifica del diritto penale decisa per il 2015, con l’introduzione del cosiddetto estratto specifico per privati. Nell’estratto specifico per privati è riportato se qualcuno è già stato condannato per abusi sessuali. «Per le società sportive, ciò rappresenta un chiaro miglioramento poiché posseggono così uno strumento valido per proteggersi da autori di reati sessuali che sono stati condannati per ciò» ha aggiunto Reinhard. Come per l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti, anche l’estratto specifico per privati deve essere richiesto dal candidato stesso. «Prima di assumere un allenatore o un assistente, le società sportive possono, ad esempio, porre la condizione di poter consultare il suo estratto specifico per privati.» Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 4 Nuovo opuscolo a partire dall’estate Al termine della sua relazione, l’avvocato Reinhard ha ammonito i presenti di non farsi guidare, con tutta la debita precauzione, dal sospetto generalizzato nei confronti di allenatori e assistenti. E anche Adrian von Allmen ha affermato: «Nelle federazioni e nelle società sportive, non deve nascere una cultura priva di buonsenso, e nella quale si ascolta soltanto il consiglio giuridico.» Egli ha inoltre menzionato l’opuscolo «Leggi e termini giuridici», attualmente in produzione presso Swiss Olympic e disponibile entro l’estate 2015. Fino al termine del seminario, von Allmen e Reinhard hanno esaminato, insieme, alcune casistiche di possibili abusi sessuali nello sport, compresi i modelli di comportamento per gli interessati. Questi sono stati efficacemente sostenuti da partecipanti impegnati che hanno esposto le proprie esperienze maturate nella prassi. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 5 Legislazione svizzera / Argomenti scelti Pubblicazione di dati e immagini su Internet Relazione di Urs Reinhard Siate vigili quando si tratta di pubblicare dati e immagini su Internet. Sottostate a una certa pressione dell’opinione pubblica di presentarvi on-line. Anche i soci e il comitato direttivo della società desiderano forse una presentazione attiva e dinamica della propria società, con un sito Web attraente – ma, contestualmente, è qui che possono sorgere i problemi. Esistono soprattutto due problematiche: • Prima problematica: Oltre ai soci della società, ai genitori, ai media e agli interessati, consentite così anche ad altre persone un accesso più o meno diretto a informazioni concernenti i soci della vostra società. Riflettete bene se è veramente necessario pubblicare recapiti precisi. La foto del vincitore della festa di ginnastica per bambini deve essere proprio pubblicata con nome e cognome, con indicazioni facilmente accessibili sul domicilio ed eventualmente persino con informazioni esaustive sul contesto familiare e sociale? Avete la possibilità di allestire un’area riservata, accessibile soltanto ai soci della società tramite password? • Seconda problematica: Dovreste scegliere con cura le foto che intendete pubblicare. Se una persona è ritratta su una foto nel bel mezzo di un avvenimento, ad esempio in un gruppo di persone, ciò non è un problema. Non appena una persona viene ritratta da sola, quasi strappata dal contesto dell’avvenimento, questo può rappresentare una violazione della personalità, se prima non è stato richiesto il consenso della persona. Nel caso di minorenni bisognerebbe richiedere anche il consenso dei genitori. A questo aspetto giuridico si aggiunge anche quello morale: così come la stampa scandalistica si getta con gratitudine sulle macchie di sudore in occasione dell’assegnazione degli Oscar o sulla cellulite in spiaggia, gli adolescenti possono divertirsi a commentare una foto piuttosto imbarazzante e a riversare scherno e sarcasmo su un altro bambino. Ed eccoci così giunti all’argomento del cybermobbing. Cybermobbing Il Codice penale contiene senz’altro articoli che trovano applicazione anche nel caso di atti o molestie sessuali nel mondo virtuale. Ad esempio, l’articolo 197 cifra 1 CP, quando a un bambino o a un adolescente di età inferiore ai 16 anni viene inviato o mostrato materiale pornografico «morbido» (softcore), a prescindere dall’eventuale consenso del bambino. Oppure la successiva cifra 2 dell’articolo 197 CP, quando un adolescente confrontato, senza volerlo, con pornografia morbida ha più di 16 anni. Infine esiste l’articolo 198 CP, secondo il quale è passibile di pena la molestia sessuale verbale che può verificarsi anche tramite una chatroom o, in generale, in forma virtuale. Ma ciò che fino a oggi manca nel diritto svizzero è una legge vera e propria contro il cybermobbing/cyberbullismo. Si parla di cybermobbing quando − tramite cellulare, chatroom, Facebook, Twitter o altre reti sociali in Internet, portali video, forum o blog − vengono diffusi testi, immagini o filmati finalizzati a diffamare, schernire o molestare altre persone. In questo contesto si ricorre al termine cyberbullismo o bullismo cibernetico quando l’attacco parte da un autore singolo, e di cybermobbing quando, invece, i partecipanti sono più persone. Un alunno su tre è o vittima o autore. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 6 Vanno qualificati come cybermobbing/cyberbullismo ad esempio: • Pubblicazione mirata di foto (nude) o di immagini sessuali riprese in segreto che umiliano le persone ritratte su queste • Diffamazione o insulti astiosi che mettono paura ad altre persone e scatenano in queste una sensazione di impotenza • Divulgazione di intimità sessuali o imbarazzanti per altri che mortificano o umiliano altre persone Nonostante la mancanza di una legge esplicita contro il cybermobbing/cyberbullismo, questo è comunque passibile di pena poiché esistono fattispecie penali contro singole azioni che rientrano nel cybermobbing/cyberbullismo. In questo caso si potrebbe pensare a estorsione (art. 156 CP), coazione (art. 181 CP), accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati (art. 143bis CP), danneggiamento di dati (art. 144bis cifra 1 CP), diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quarter CP), sottrazione di dati personali (art. 179novis CP) e minaccia (art. 180 CP). Due dei delitti elencati rientrano nei reati perseguibili d’ufficio, precisamente l’estorsione e la coazione; i rimanenti sono reati perseguibili a querela di parte. Sull’argomento esistono numerosi siti Web validi, ad esempio quelli della Pro Juventute che conduce una propria campagna contro il cybermobbing. Basi decisionali al verificarsi del fatto Esempio 1: Comunicazione di una federazione sportiva nazionale: «Il rapporto di lavoro con XY è stato rescisso per la fine di ottobre 2013 con un preavviso di tre mesi; (...). Sebbene XY abbia scontato la sua pena, tra l’altro per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere plurimi di adolescenti, la ridefinita politica della federazione prevede una tolleranza zero riguardo agli abusi sessuali e impedisce quindi un mantenimento dell’impiego.» Dal punto di vista giuridico, questa rappresenta una violazione della personalità dell’interessato (art. 28 CC), la comunicazione prevista con la menzione del nome per esteso è sicuramente inammissibile. TUTTAVIA, perlomeno prendiamo atto che la federazione intende comunicare e informare attivamente − e, soprattutto, che era evidentemente al corrente del passato di XY. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 7 Nel seguente esempio, le cose non stavano così: Esempio 2: «Giocatrici di pallavolo filmate sotto la doccia» − I soci del Turnverein Wasen sono costernati: le giocatrici di pallavolo sono state filmate mentre si cambiavano o facevano la doccia (BZ del 23 dicembre 2013). Anche in questo caso, una palese violazione della personalità delle interessate (art. 28 CC), probabilmente anche una violazione dell’integrità sessuale (art. 187 segg. CP). In questo caso, tutti erano all’oscuro della propensione dell’autore e sono stati colti di sorpresa. È stata quindi costituita immediatamente un’unità di crisi che ha vagliato, tra l’altro, l’esclusione dell’autore dalla società sportiva. Simuliamo la procedura Domanda: Dove potete trovare, in un tale caso, le basi decisionali per l’esclusione? • Legge? Articolo 72 CC: «Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l’esclusione, anche senza indicazione del motivo.» • Statuti? Articolo 10: «I soci che violano intenzionalmente o gravemente gli statuti, i contratti e i regolamenti del TVW o delle federazioni o che si dimostrano indegni di essere soci del TVW, possono essere esclusi con la delibera dell’assemblea della società sportiva. (...).» In linea di massima, l’unità di crisi non desidera, per vari motivi, ottenere perentoriamente un’esclusione. Domanda: Quanto è perentoria l’esclusione ai sensi dell’articolo 10? Non è perentoria, «formulazione “può”». Domanda: La Direzione della società sportiva o l’unità di crisi hanno la possibilità di non richiedere l’esclusione? No, questa facoltà spetta soltanto all’assemblea della società sportiva. Dunque, se non si vuole un’esclusione, bisogna essere consapevoli del fatto che, a questo proposito, la competenza decisionale è in mano ad altri. Torniamo all’inizio della storia: nessun pensava che, nel caso concreto, l’autore potesse mirare a una tale violazione della sfera privata. Ma non si può fare una scorta di domande. Come potete accedere a informazioni importanti su persone nella vostra società sportiva? Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 8 La nuova legge relativa all’estratto specifico per privati in vigore dal 1° gennaio 2015 1. Situazione di partenza Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la Legge federale sull’interdizione di esercitare un’attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (ampliamento dell’interdizione dell’esercizio di una professione; mozione Sommaruga, 08.3373). Con ciò viene modificata una serie di articoli legislativi, tra l’altro anche nel Codice penale (CP). Questa legge fa sembrare opportuna la rielaborazione delle misure esistenti sotto il termine generico «No agli abusi sessuali nello sport», per integrare la prevenzione nelle società sportive. È interessata in particolare la quarta delle otto misure consigliate da Swiss Olympic (vedi pag. 20). 2. La nuova legge Cenni generali Al centro della revisione della legge si colloca l’ampliamento della vigente interdizione dell’esercizio di una professione verso una completa interdizione di esercitare un’attività. Ora possono essere interdette anche attività extraprofessionali, esercitate da una persona all’interno di società sportive o altre organizzazioni. Questa possibilità sussiste in particolare, ma non soltanto, dopo tutti i crimini e i delitti perpetrati contro minorenni o altre persone vulnerabili. La revisione della legge persegue, tra l’altro, l’obiettivo di proteggere meglio i minorenni e le altre persone vulnerabili da autori pregiudicati per tali reati. A tale proposito, la legge prevede tre strumenti: • Un’interdizione di esercitare un’attività (e non soltanto un’interdizione dell’esercizio di una professione, come veniva, ad esempio, richiesto nell’iniziativa sulla pedofilia) che può essere estesa anche alle attività extraprofessionali e di volontariato; la legge menziona esplicitamente le attività nell’ambito di un’associazione (art. 67a CP). • Un divieto di contatto e di accedere ad aree determinate, applicabile in aggiunta o in alternativa all’interdizione di esercitare un’attività. • Un cosiddetto estratto specifico per privati del casellario giudiziale che registra, separatamente e più a lungo che di consueto, determinate interdizioni di esercitare un’attività per la protezione di minorenni. Con l’aiuto del nuovo estratto specifico per privati, i datori di lavoro e le società sportive hanno la facoltà di chiarire sistematicamente se, contro un candidato o un collaboratore, esiste un’interdizione di esercitare un’attività. L’estratto specifico per privati riporta quelle sentenze nelle quali, a carico della persona interessata nel caso concreto, è stata pronunciata un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, finalizzata alla protezione di minorenni o di persone particolarmente vulnerabili. Originariamente, il Consiglio federale aveva previsto che «Club di calcio o altre organizzazioni per il tempo libero dovessero perentoriamente prendere visione di un estratto specifico per privati» (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale dell’11 giugno 2013, numero dell’oggetto 12.076, p. 917). Infine, il legislatore ha rinunciato consapevolmente all’introduzione di un obbligo. Di conseguenza, la richiesta di un tale estratto rientra nella responsabilità dei datori di lavoro o dei Responsabili delle società sportive e delle organizzazioni. Tuttavia, queste non possono attivarsi da sole: soltanto la persona interessata può richiedere un tale estratto specifico per privati che la riguarda, ma non il potenziale datore di lavoro o la società sportiva. Come procedere dunque nel caso concreto? Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 9 Modo di procedere nel caso concreto L’articolo 371a CP disciplina i dettagli: Chiunque si candida per un’attività professionale o per un’attività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili oppure esercita una siffatta attività, può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono. Alla domanda deve allegare un’attestazione scritta del datore di lavoro o dell’organizzazione che esige la presentazione dell’estratto specifico per privati, nella quale conferma che: a. il richiedente si candida per un’attività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e b. il richiedente deve presentare l’estratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere l’attività considerata. Dal punto di vista del redattore si devono evidenziare particolarmente i seguenti punti: • Sono interessate soltanto quelle attività che comportano un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili. • Non ha importanza se qualcuno si candida ex novo per una tale attività oppure se esercita già una tale attività. • Chi richiede un estratto specifico per privati che lo concerne, deve presentare una conferma scritta del (potenziale) datore di lavoro o della società sportiva, dalla quale emerge che è quest’ultimo o quest’ultima a esigere un siffatto estratto poiché la persona interessata svolge già un’attività di cui sopra o si candida per un relativo impiego. • A chi si rifiuta di richiedere l’estratto specifico per privati, da parte della società sportiva può essere impedito, per validi motivi, l’esercizio dell’attività o la sua continuazione (in base alla legge). Cosa è riportato nell’estratto specifico per privati Nell’estratto specifico per privati sono riportate: • Le sentenze che prevedono un’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 capoversi 2, 3 o 4 CP. • Le sentenze che prevedono un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate ai sensi dell’articolo 67b CP, se questo divieto è stato pronunciato a protezione di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili. • Le sentenze contro minori che prevedono un’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell’articolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciato a protezione di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili. Una sentenza è riportata nell’estratto specifico per privati fintanto che sussiste un divieto con essa pronunciato secondo l’articolo 371 cpv. 3 CP. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 10 Interdizione di esercitare un’attività Nel dettaglio, l’articolo 67 cpv. 2 fino a 4 disciplina come segue le interdizioni di esercitare un’attività che interessano qui: Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o un’altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l’esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni (art. 67 cpv. 2 CP). Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 CP a causa di reato sessuale contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile (art. 182, 187 fino a 193, 197 cifra 3 CP), il giudice gli interdice per dieci anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale ed extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (art. 67 cpv. 3 CP). Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una misura di cui agli articoli 59-61 o 64 CP per avere commesso uno dei reati secondo gli articoli 182, 189 fino a 193 o 195 CP su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili (art. 67 cpv. 4). Si prega di osservare le differenze tra gli articoli che mostrano l’incremento della gravità dell’azione e delle sue conseguenze, evidenziate dal redattore per una migliore riconoscibilità. L’articolo 67 cpv. 6 CP prevede la proroga fino a cinque anni per così tanto tempo quanto è necessario per impedire all’autore di commettere un nuovo crimine o un delitto analogo a quello che ha determinato l’interdizione. Il giudice può, inoltre, pronunciare anche sin dall’inizio un’interdizione a vita di esercitare un’attività per ogni crimine o delitto contro un minorenne o a un’altra persona particolarmente vulnerabile, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l’autore non costituisca più un pericolo. Divieto di accedere ad aree determinate Se sussiste il pericolo che l’autore che ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate, commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo. Pronunciando il divieto, il giudice può vietare all’autore di avvicinarsi a determinate persone, di mettersi in qualche modo in contatto con loro o di frequentarle oppure di trattenersi in determinati luoghi e piazze (ad esempio strutture di allenamento o stadi sportivi). Per il controllo possono essere impiegati apparecchi elettronici fissati sul piede dell’autore e provvisti di sistema GPS (art. 67b CP). Comminazione di pena L’articolo 294 CP prevede che la comminazione di pena ammonti, nel caso di violazione di un’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, a una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 11 3. Conclusione La nuova legge, originariamente pensata come risposta migliore e più consona allo «Stato di diritto» rispetto all’iniziativa sulla pedofilia, crea strumenti efficaci per la verifica dei precedenti e della reputazione di un allenatore o di un monitore o di altri assistenti. In questo modo si vuole evitare in particolare che autori di reati girovaganti e dal domicilio sempre diverso possano imperversare per anni. È chiaro che con l’estratto specifico per privati possono essere identificate soltanto quelle persone che si sono già rese colpevoli di qualcosa e sono state condannate per ciò. I «condannati primari», invece, non possono naturalmente essere filtrati, così come le persone che hanno commesso dei reati, senza tuttavia essere state condannate per questi − e neppure quelle la cui registrazione è stata cancellata dall’estratto specifico per privati. L’estratto specifico per privati comprende soltanto le interdizioni di esercitare un’attività o i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, pronunciate per condanne per reati contro minorenni o persone particolarmente vulnerabili. In questo contesto non è importante se qualcuno si candida ex novo per un’attività con minorenni o persone particolarmente vulnerabili, oppure se esercita già una tale attività. L’attenzione del legislatore è, in tal modo, rivolta alla protezione da abusi su minorenni o persone particolarmente vulnerabili. Denuncia penale Problematica «reato perseguibile d’ufficio» / «reato perseguibile a querela di parte» Si parla di reato perseguibile d’ufficio quando il perseguimento avviene d’ufficio. Ciò significa che una procedura penale deve essere aperta quando una persona appartenente alle autorità giudiziarie o di perseguimento penale viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, ad esempio appunto attraverso una denuncia. I reati perseguibili d’ufficio sono trattati negli articoli 187 fino a 193 e 195 fino a 197 CP. Nel caso dei reati perseguibili a querela di parte, la polizia o le autorità inquirenti si attivano soltanto se la vittima sporge una querela contro l’autore. Una semplice denuncia non è sufficiente. I terzi, vale a dire le persone non interessate direttamente dal reato, non possono sporgere querela. Se la persona avente diritto di querela (querelante) sa che si tratta di un reato ma, a causa di mancanza di conoscenze dettagliate, non è in grado di valutare se, nel caso specifico, si tratta di un reato perseguibile d’ufficio o di un reato perseguibile a querela di parte, per sicurezza deve sempre sporgere querela. Si voglia tenere presente che la vittima deve sporgere querela entro tre mesi. La decorrenza di questo termine inizia non appena la vittima è a conoscenza dell’autore. La vittima può anche ritirare la querela. I reati perseguibili a querela di parte secondo il Codice penale sono trattati, nell’ambito che interessa qui, nell’articolo 194 «Esibizionismo» e nell’articolo 198 «Molestie sessuali» («Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque mediante vie di fatto o, impudentemente mediante parole, molesta sessualmente una persona.»). Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 12 TUTTAVIA: Secondo l’articolo 187 CP è punibile anche ogni persona (uomo o donna) che coinvolge un minore di 16 anni in un atto sessuale, vale a dire che rende il bambino miratamente spettatore di un atto sessuale. Se ciò produce un danneggiamento psichico o fisico costatabile, è irrilevante. Altrettanto irrilevante è un eventuale consenso del bambino. Il reato è, infine, compiuto anche se il bambino non realizza il riferimento sessuale (si tratta quindi di un cosiddetto reato di pericolo astratto). Ciò significa: atti sessuali con bambini e adolescenti sono sempre reati perseguibili d’ufficio, per cui ogni persona può avviare, con una querela, una rispettiva procedura. Per principio, in Svizzera esiste un diritto di denuncia ma non un obbligo di denuncia legale. L’obbligo di denuncia riguarda soltanto le autorità penali che sono obbligate a denunciare alle autorità competenti tutti i reati che hanno constatato durante la loro attività ufficiale o che sono stati loro comunicati, nella misura in cui esse stesse non sono competenti per il perseguimento (art. 302 CPP). Anche determinate categorie professionali possono essere soggette a un obbligo di denuncia, ad esempio il personale medico nel caso di decessi inconsueti. Se, in mala fede, si rinuncia a una denuncia penale, eventualmente ci si rende se stessi passibili di pena, potendo essere considerati complici o persino coautori, anche se passivamente. Questo dipende, tuttavia, fortemente dalle circostanze concrete del singolo caso. Siamo quindi confrontati con il seguente dilemma: un funzionario di una società ha un determinato obbligo di sollecitudine, dovendo, tra l’altro, far sì che sia garantita, in generale, la massima protezione dell’integrità sessuale di tutte le persone all’interno dell’organizzazione. Nel caso di sconfinamenti e abusi sessuali è importante agire velocemente, tra l’altro anche per mettere al sicuro le tracce ma, sicuramente, anche per aiutare rapidamente la vittima. Il Responsabile della società ha quindi un obbligo etico-morale di denuncia a favore dei suoi protetti. Al contempo conoscerà anche l’autore o il presunto tale, e anche nei suoi confronti egli deve rispettare e salvaguardare i suoi diritti della personalità. Nel caso estremo, presentando a torto un’accusa fallace, ci si rende passibili di pena e sicuramente si dovranno sostenere anche le conseguenze dal punto di vista morale. Sospetto infondato / Denuncia mendace Qualsiasi sospetto e qualsiasi accenno a violenza sessuale, anche i più vaghi, devono essere presi sul serio e chiariti accuratamente. Ciò non significa dover sporgere subito una denuncia penale. Come spiegato sopra, per questo non sussiste alcun obbligo legale. Tuttavia, in caso di dubbio e a favore di un’eventuale vittima, si deve optare piuttosto al chiarimento del fatto, invece di tacere o soprassedere a tali casi. Dal punto di vista giuridico, l’articolo 303 CP disciplina che chiunque denunci in mala fede − vale a dire sapendo che non è così − all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente o, in altro modo, ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro questa, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. Questo articolo trova applicazione solo quando la comunicazione dell’autore porta al sorgere di un sospetto iniziale di un crimine o di un delitto, e se avviene una comunicazione alle autorità. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 13 A integrazione di ciò – ovvero se non è (ancora) stata coinvolta alcuna autorità ma l’accusa è pronunciata in ambito privato – possono trovare applicazione i delitti contro l’onore. Si può pensare, da un lato, alla calunnia ai sensi dell’articolo 174 CP: chiunque, comunicando con un terzo (privato) e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, oppure, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chi compie il medesimo atto supponendo che i biasimi siano giustificati, commette diffamazione ai sensi dell’articolo 173 CP ed è punito con una pena pecuniaria. Infine, prima di avviare passi legali, bisognerebbe tenere sempre presente che una falsa accusa nell’ambito di reati sessuali distruggerà sicuramente una carriera e potrà influenzare in maniera determinante anche la rimanente vita dell’accusato. Dunque si tratta sempre di non perdere il senso della misura e di tutelare anche i diritti della personalità del (presunto) autore. Consiglio: Ricorrere sempre al consiglio di un servizio specializzato, prima di sporgere una denuncia. Aspetto reale Anche se è stata avviata una procedura penale e i fatti vengono quindi chiariti penalmente, una società deve essere consapevole del fatto che un sospetto persiste per tutta la durata della procedura e che, eventualmente anche dopo la conclusione della procedura penale, non potrà essere eliminato senza ombra di dubbio. Inoltre, prima della pronuncia di una sentenza passata in giudicato, possono trascorrere anni. Perciò, una società potrà essere costretta a intraprendere essa stessa delle misure prima della conclusione di una procedura. In questo contesto bisogna procedere sempre secondo gli statuti e la legge. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 14 Scenari Scenario adolescenti Storia Gli juniori del club si recano, come ogni anno, per una settimana al campo di allenamento. I più giovani hanno 14 anni, i più grandi quasi 18. Il campo piace molto e vanta una lunga tradizione. Anche gli allenatori che dirigono il campo sono molto apprezzati e altamente qualificati. Tutti i partecipanti sanno di poter approfittare molto dal lato sportivo. In tutti i casi, la settimana è divertente. Lo spirito di squadra è buono, nascono amicizie e relazioni amorose. Come ogni anno, i 14 ragazzi sono sistemati nell’edificio principale, e le 10 ragazze in un piccolo annesso separato. Il campo è ben preparato, le regole sono state discusse. I cellulari e gli altri apparecchi elettronici possono essere utilizzati nel tempo libero. Di notte vanno spenti. Dopo il «silenzio» è vietato sostare nelle altre camerate. È vietato uscire dall’edificio e dall’area, senza il permesso del monitore. Non è permesso il consumo di droghe, alcool e sigarette. Tutte queste regole sono state discusse con gli juniori, e i genitori sono informati. Commenti di Urs Reinhard Bene, saggio dal punto di vista dell’organizzazione • Info genitori: ottimo • Discussione delle regole: ottimo • Le regole vanno di per sé bene, fintanto che necessarie a mantenere una gestione ordinata; eventualmente lasciare la possibilità di allontanarsi durante il giorno (tempo libero) • Area ok Le sanzioni sono definite in modo chiaro? Succede durante la terza notte. L’allenatore Beat non riesce a dormire. Un vecchio infortunio gli crea problemi. È l’una di notte. Tutto tace. Decide di alzarsi e si siede davanti all’edificio su una panchina. È quasi luna piena e il cielo è limpido. Prima di rientrare, fa un giro intorno alla casa. Dietro alla pergola intravede inaspettatamente due figure stese a terra. Sono stese sulla schiena, sono nude ma si sono coperte con una coperta e guardano il cielo. Lui dice: «Cosa state facendo?» «Guardiamo la luna, e tu?», è la risposta immediata. Beat riconosce la voce della quindicenne Sara e si accorge che il sedicenne Leo è sdraiato al suo fianco. «Alzatevi e tornate immediatamente nelle vostre camere, questo avrà delle conseguenze» dice Beat. Beat si avvia verso la casa e attende all’ingresso. Sandra e Leo cercano i loro abiti e cominciano a vestirsi. I due gli vengono incontro mano nella mano e si salutano platealmente con un bacio. Beat aspetta che Sandra sparisca nell’annesso e accompagna poi Leo nella sua camera. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 L’intervento è opportuno poiché sono state violate più regole • «Amore giovanile» • Differenza di età < 3 anni, perciò l’articolo 187 CP non è soddisfatto • La misura dell’allenatore è, fin qui, buona poiché dovrebbe evitare di vedere i ragazzi nudi 15 Leo apre la porta della camera. Per un attimo si ferma irritato e poi vuole chiudere la porta velocemente dietro di sé. Beat si accorge che gli altri tre ragazzi sono ancora svegli, entra nella stanza e accende la luce. I ragazzi lo guardano costernati. I tre sono seduti davanti a un portatile e guardano un film porno. Con un gesto fulmineo, Beat si impossessa del portatile, rimane tranquillamente in piedi e dice: «Conoscete l’accordo: se fate scemenze con questi apparecchi, li prendiamo in custodia noi.» • Beat raccoglie anche tutti i cellulari, spegne la luce e si reca nella sua camera. Il giorno dopo chiama a raccolta gli altri monitori e li aggiorna sull’accaduto della notte precedente. Concordano tutti che Beat si sia comportato in maniera corretta. Ma adesso cosa fare? Il cellulare deve essere restituito il giorno dopo o essere consegnato alla polizia; sicuramente non manipolare o ispezionare i cellulari Pia è dell’opinione che sia necessario scoprire chi ha portato il film porno e spiegare ai ragazzi che questo non va, eventualmente informare poi i genitori. • • Remo spiega che essendoci tra gli spettatori dei film anche due quindicenni, si tratta di un reato perseguibile d’ufficio e, quindi, da comunicare alla polizia. È vero, secondo l’articolo 197 cpv. 1 CP si tratta di un reato perseguibile d’ufficio (16 l’età limite di protezione assoluta); tuttavia, la comunicazione alla polizia non è obbligatoria Beat esige che gli apparecchi elettronici non siano restituiti fino alla fine del campo e vuole informare i genitori. Portatile ok, cellulare non tanto; ma sicuramente informare i genitori Eveline è molto più preoccupata che Sandra e Leo non abbiano usato contraccettivi e quindi abbiano concepito un bambino. Le misure organizzative erano sicuramente buone e sufficienti Pia le risponde di calmarsi. Sandra e Leo fanno coppia già da tempo, inoltre non è affatto sicuro che abbiano avuto un rapporto sessuale. Non cambia nulla a un’organizzazione buona in linea di massima; una continua sorveglianza sarebbe sicuramente esagerata − inoltre: l’obbligo dell’educazione sessuale rientra principalmente nei compiti dei genitori! Remo controbatte che i due devono comunque tornare a casa poiché sono usciti durante la notte. Se questi erano i patti, è giusto Beat dice improvvisamente: «Fermiamoci un attimo. Così non si arriva da nessuna parte. Dobbiamo riassumere cosa è successo precisamente, dividere i fatti dalle congetture, chiarire con precisione dove ci sono state violazioni delle regole e dove noi dobbiamo adesso intervenire in qualità di monitori a protezione degli adolescenti.» Bene! Bussano alla porta. Fuori c’è Leo. Dice di rivolere il suo smartphone. La notte scorsa lui non era in camera. Un po’ impertinente ma certamente ok Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 Buone le misure dell’allenatore; confisca del portatile ok, se questi erano gli accordi Ok persino in modo permanente Sì Sì, perché durante il campo l’obbligo di protezione spetta alla Direzione dello stesso «Fermati e pensa» 16 Anche qui vale: • Alla società/federazione sportiva non spettano né gli obblighi dei genitori né quelli della polizia. • Provvedere a sanzioni interne alla società secondo gli statuti (e qui: regole concrete). • In casi gravi, coinvolgere i genitori. • Porno: in concreto, meglio informare i genitori che esporre denuncia alla polizia; dopo essere stati informati, questo possono farlo anche i genitori dei ragazzi, se lo ritengono giusto. Scenario abuso Storia Commenti di Urs Reinhard Julian ha 12 anni. Da un anno si allena, una o due volte alla settimana, in una disciplina sportiva di squadra. È entusiasta e ha molto talento. Cresce in una famiglia intatta insieme a due fratelli più piccoli. Sia il padre che la madre praticano attivamente sport in altre società. • Nelle ultime settimane, la madre si accorge che l’entusiasmo di Julian si è molto ridotto. A volte non è andato all’allenamento perché diceva di avere il mal di pancia. Dopo un lungo colloquio con Julian, lui le racconta piangendo che l’allenatore lo aveva toccato nelle parti intime e che lui ha dovuto fare lo stesso all’allenatore. Dopo il colloquio, per la madre si presenta il seguente quadro: Circa sei mesi fa, dopo l’allenamento l’allenatore ha iniziato a massaggiare piccoli di gruppi di ragazzi nello spogliatoio dell’allenatore. Prima le gambe al termine degli allenamenti intensi, poi anche la schiena e infine tutto il corpo. Articolo 187 CP è soddisfatto (cifra 1), se episodio è effettivamente accaduto • Reato perseguibile d’ufficio • La madre ha agito in modo giusto e ha intuito bene lo stato d’animo del bambino • Sussiste il sospetto che il reato sia stato perpetrato più volte • È chiaro che bisogna agire; domanda: come? NESSUN passo avventato Con il passare del tempo, ha portato anche singoli bambini nel suo spogliatoio. Durante uno di questi massaggi, l’allenatore ha toccato Julian nelle parti intime e lo ha massaggiato. Contestualmente si è denudato e ha pregato Julian di fare lo stesso con le sue parti intime. La madre è molto colpita e discute la situazione con il marito. Essi decidono di rivolgersi, con Julian, a un servizio di consulenza per le vittime. Il padre telefona al Presidente della società sportiva e gli descrive la situazione. Gli spiega anche di non avere al momento ancora esposto alcuna denuncia e che intendono attendere la prima consulenza del servizio di consulenza per le vittime. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 Julian è minorenne e nell’età limite di protezione • Servizio di consulenza per le vittime: perfetto • Info al Presidente della società sportiva: già più delicato ma certamente opportuno Non esporre denuncia è bene, giusto e importante! 17 Il Presidente riunisce il giorno stesso il comitato direttivo, composto da Responsabile giovanile, cassiera, segretario, capo della commissione tecnica. Dopo la descrizione della situazione, l’atmosfera è abbastanza abbattuta, in particolare perché tutti conoscono da anni l’allenatore accusato. «Adesso la cosa diventa pericolosa»: 1) Sussiste l’obbligo della presidenza di agire, ma: 2) Sempre più persone sono al corrente del sospetto rischio di condanna a priori Meglio una piccola squadra d’intervento (ad es. il Presidente e due persone del comitato direttivo; in conformità al concetto d’intervento della società) Il primo a sbottare è il capo della commissione tecnica, il quale insiste per chiamare subito la polizia ed esporre denuncia. NO! Sarebbe possibile trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio ma è la strada sbagliata Il segretario afferma al riguardo che l’allenatore deve essere immediatamente esonerato da tutti i compiti all’interno della società sportiva ed escluso dalla medesima. Affare interno alla società sportiva, possibile in linea di massima − cosa dicono gli statuti? Nel caso di tale procedura: la comunicazione è importante! Il Presidente sostiene di sapere che in Svizzera vige il principio della presunzione di innocenza e che la società può persino rendersi passibile di pena, sollevando l’allenatore dalle sue mansioni ed escludendolo dalla società, senza una condanna passata in giudicato. Il principio della presunzione di innocenza vale ma se gli statuti prevedono una possibilità di esclusione, è ok Autonomia della società sportiva La cassiera non riesce a immaginare che l’allenatore abbia agito in tal modo e si chiede cosa potrebbe accadere nel caso in cui il bambino avesse mentito e loro, in qualità di società, avessero già intrapreso delle misure come quella dell’esclusione. • Per il bambino scaturiscono eventualmente conseguenze penali • Allenatore/società: dipende dagli statuti; tuttavia l’esclusione senza menzione di motivi è permessa dalla legge Anche se al capo della commissione tecnica riesce difficile immaginarsi l’allenatore come autore, egli è convinto che Julian non ha mentito. Egli esige inoltre che sia informato immediatamente G+S affinché l’UFSPO ritiri all’allenatore il riconoscimento di monitore. Molto delicato, potrebbe ledere i diritti della personalità dell’allenatore meglio aspettare A tale proposito, secondo il Responsabile giovanile è necessario informare i soci della società e i genitori degli juniori, possibilmente tramite il sito Web della società sportiva. NO! Viola i diritti della personalità dell’allenatore La cassiera ammonisce di essere cauti con le misure. Essa propone di invitare l’allenatore a comparire davanti al comitato direttivo e di farsi interrogare da quest’ultimo. Inoltre non sarebbe male se il comitato direttivo parlasse con il bambino e i genitori, per farsi un quadro più preciso. • Cautela: bene • Colloquio: meglio di no; con l’allenatore in ogni caso no, con i genitori e Julian solo nel caso di consenso Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 18 Il Responsabile giovanile propone di mettere l’allenatore sotto osservazione. Se venisse sorpreso in flagranza di reato, non ci sarebbero più dubbi. Il Presidente decide, data l’esistenza di così tanti dubbi nel modo di procedere, di cercare un servizio specializzato, in grado di fornire una consulenza al comitato direttivo. Nel frattempo, il bambino è in buone mani presso i genitori e il servizio di consulenza per le vittime. Il prossimo allenamento dell’allenatore si terrà tra quattro giorni. Fino ad allora deve essere presa una decisione riguardo al futuro impiego dell’allenatore. Interessante in linea di massima ma molto delicato dal punto di vista dei diritti della personalità; la società sportiva non deve giocare a fare il detective; inoltre, il bambino non può essere esposto ulteriormente a una possibile minaccia UNICO MODO CORRETTO DI PROCEDERE Giusto, ev. sospensione istanza? (diritti della personalità) Egli impone a tutti i presenti di mantenere il più stretto riserbo verso chiunque in merito a quanto discusso in questa riunione. Anche in questo caso vale: • La società sportiva non deve assumersi alcun compito e obbligo della polizia! • In linea di massima è sempre giusto intraprendere misure interne alla società secondo quanto previsto dagli statuti. • Concordare il resto con la vittima / i genitori, eventualmente consigliarli, devono poter rimanere «in gioco». • Cercare consulenza anche in qualità di società sportiva / funzionari della società sportiva. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 19 Otto misure finalizzate a integrare la prevenzione nelle società sportive 1. Carta etica negli statuti La Carta etica negli statuti non solo segnala la posizione chiara della società sportiva ma è anche una base sulla quale si possono appoggiare i regolamenti, gli accordi ecc. 2. Direttive e regole di comportamento Le condizioni di allenamento di chi pratica canottaggio, atletica leggera o alpinismo sono completamente diverse. Le direttive devono essere adeguate miratamente alle relative condizioni ma comprendere i seguenti ambiti: • Spogliatoi/docce separati per i minori di 16 anni e gli adulti. • Gli adulti non devono sostare negli spogliatoi dei bambini e degli adolescenti, eccetto se imposto dall’obbligo di sorveglianza (violenza tra gli adolescenti, atti vandalici, infortuni, soccorso ecc.). • Pernottamenti fuori casa: divisi secondo il sesso e l’età (adulti e bambini). • Regole di comportamento: cosa possono fare gli allenatori per prevenire gli abusi sessuali e le accuse (promemoria su www.spiritofsport.ch)? • Regole specifiche per lo sport su argomenti come aiuto, abbigliamento ecc. Bisogna far notare agli interessati il mancato rispetto delle regole di comportamento. Non bisogna tuttavia equiparare automaticamente una violazione di queste regole individuali a un abuso sessuale. Ricorrere a sanzioni soltanto quando l’interessato non dimostra alcuna disponibilità a modificare il proprio comportamento. 3. Informazione dell’allenatore e del monitore Le regole di comportamento, le direttive o la Carta etica negli statuti non servono a niente, se gli allenatori e i monitori non sono informati in merito. Esistono varie forme di informazione: • Gli allenatori sottoscrivono le regole di comportamento e la ricezione delle direttive. • La prevenzione di abusi sessuali o le regole di comportamento sono integrate nel contratto. • Gli allenatori vengono informati verbalmente. Tutti gli allenatori ricevono i promemoria e i nomi delle persone di contatto. 4. Referenze ed estratto specifico per privati del casellario giudiziale Nel caso di allenatori o altri operatori (assistenziali) che si candidano o si interessano a un’attività che prevede il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, la persona incaricata della società sportiva si informa riguardo al motivo del cambio dalla vecchia alla nuova società. Da un lato, le referenze vengono richieste e, dall’altro, fornite su richiesta. È possibile richiedere un estratto specifico per privati. Per quanto concerne l’estratto specifico per privati, la legge non prevede alcun obbligo. Si consiglia di richiedere un estratto specifico per privati nel caso di stranezze o dubbi. Nel caso di allenatori con un’assunzione in ruolo (contratto di lavoro, non volontari) con regolare contatto con minori o persone particolarmente vulnerabili, si consiglia di prevedere l’estratto specifico per privati come allegato standard nel dossier di candidatura. Le informazioni sulla legge e sul modo di procedere nel caso concreto si trovano sul sito www.spiritofsport.ch. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 20 5. Persona di contatto La prevenzione contro gli abusi sessuali rientra nella sfera di responsabilità della Direzione della società sportiva. Essa può nominare una persona di contatto che provvede all’attuazione pratica. Questa comprende le seguenti mansioni: • Persona di contatto per i soci, gli allenatori, i parenti, i terzi • Riunione annuale con gli allenatori • Informazione dei soci della società sportiva (ad esempio una volta l’anno nell’organo di comunicazione della società) • Aggiornamento della documentazione e del sito Web • Informazione una volta l’anno della Direzione della società sportiva riguardo all’attuazione Per adempiere a tali mansioni, la persona di contatto conosce: • il promemoria «Cosa è un abuso sessuale?»* • le regole e gli accordi specifici della società sportiva • i promemoria, le direttive e la documentazione della federazione • il sito Web www.spiritofsport.ch • lo schema d’intervento* • l’interlocutore all’interno della federazione • l’indirizzo dell’ufficio cantonale competente* * vedi sito www.spiritofsport.ch Quando in una società sportiva sono disponibili promemoria e documentazione ed è chiaro quali misure saranno attuate, per la persona di contatto ciò significa un monte ore di ca. 15 ore all’anno. 6. Concetto d’intervento Per una società sportiva deve essere chiaro in base a quale concetto procedere nel caso di sospetto o abuso. Questo può essere il concetto della società sportiva, della federazione sportiva o di Swiss Olympic. È importante stabilire già in anticipo quali persone informare nel caso di una verifica (della molestia o dell’abuso), chi assume la direzione dell’intervento e chi coinvolgere a sostegno. 7. Informazione dei soci della società sportiva L’obiettivo è quello di comunicare a tutti i soci della società sportiva nonché ai genitori degli juniori che non si tollerano abusi sessuali, chi è la persona di contatto e dove possono accedere a ulteriori informazioni. Tale obiettivo è raggiungibile come segue: • Informazione annuale nell’organo di comunicazione della società sportiva • Rimandi al sito Web della società sportiva, eventualmente link alla federazione sportiva o a www.spiritofsport.ch • Informazione dei nuovi soci al momento dell’entrata 8. Controlling – verifica dell’obiettivo La persona di contatto informa, una volta l’anno, la Direzione della società sportiva (ad esempio in occasione di una riunione del comitato direttivo) riguardo all’attuazione delle misure. In base a questo rapporto si verifica se le attività nell’ambito della prevenzione contro gli abusi sessuali sono sufficienti o se sono necessari degli adeguamenti. Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 21 Sportelli cantonali per Responsabili di federazioni e società sportive AG Opferhilfe Aargau / Solothurn Kasinostrasse 32 5000 Aarau Tel. 062 835 47 90 E-mail: [email protected] AI Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Hoferbad 2 9050 Appenzello Tel. 071 788 94 56 E-mail: [email protected] AR Erziehungsberatungsstelle Appenzell Windegg 4 9100 Herisau Tel. 071 351 71 46 E-mail: [email protected] BE «Fil rouge Kindesschutz» / «Fil rouge de la protection de l’enfant» Kantonales Jugendamt (KJA) / Office des mineurs du canton de Berne Gerechtigkeitsgasse 81 3011 Berna Tel. 031 633 71 48 E-mail: [email protected] www.be.ch/kja / www.be.ch/om BL Sicherheitsdirektion Fachstelle Kindes- und Jugendschutz Rathausstrasse 2 4410 Liestal Tel. 061 552 59 30 E-mail: [email protected] www.kindesschutz.bl.ch BS Kinder- und Jugenddienst KJD Leonhardsstrasse 45 Casella postale 4001 Basilea Tel. 061 267 45 55 E-mail: [email protected] www.kjd.bs.ch Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 FR GRIMABU Casella postale 76 1707 Friburgo Tel. 078 760 07 17 E-mail: [email protected] www.grimabu.ch GE Administration Cantonale Genevoise Département de l’instruction publique Service de santé de la jeunesse Rue des Glacis-de-Rive 11 1207 Ginevra Tel. 022 546 41 00 In caso di mancata risposta: Tel. 022 327 41 11 E-mail: [email protected] GR Fachstelle für Opferhilfeberatung und Kindesschutz Loëstrasse 37 7000 Coira Tel. 081 257 31 50 E-mail: [email protected] JU Association Interprofessionnelle d’Intervenants en Matière de Maltraitance des Mineurs ORME : Orientation et Réflexion en Matière de Maltraitance Enfantine Casella postale 2006 2800 Delémont 2 Tel. 032 466 66 77 E-mail: [email protected] www.maltraitance-mineurs.ch LU Dienststelle Soziales und Gesellschaft Abteilung Opferhilfe Rösslimattstrasse 37 Casella postale 3439 6002 Lucerna Tel. 041 228 78 44 E-mail: [email protected] www.disg.lu.ch/opferhilfe 22 NE Commission cantonale consultative de prévention des délits sexuels (CCCPDS) Service des mineurs et des tutelles Fbg de l’Hôpital 34 – 36 2000 Neuchâtel Tel. 032 889 66 40 E-mail: [email protected] NW Jugend- und Elternberatung NW Engelbergstrasse 34 6371 Stans Tel. 041 618 75 70 E-mail: [email protected] OW Jugend- und Elternberatung Dorfplatz 4 6061 Sarnen Tel. 041 666 62 56 E-mail: [email protected] www.jugendberatung.ow.ch SG Kinderschutzzentrum St. Gallen In Via – Fachstelle Kindesschutz, Opferhilfe für Kinder und Jugendliche Falkensteinstrasse 84 Casella postale 226 9006 San Gallo Tel. 071 243 78 02 E-mail: [email protected] www.kszsg.ch SH Fachgruppe Kinderschutz Sozialdienst des Erziehungsdepartementes des Kantons Schaffhausen Beckenstube 6 8200 Sciaffusa Tel. 052 632 75 04 SO Fachstelle Kinderschutz Kanton Solothurn Von Roll-Strasse 29 4702 Oensingen Tel. 062 396 45 45 E-mail: [email protected] www.kinderschutz-so.ch Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 SZ Fachgruppe Kindesschutz Departement des Innern Kollegiumstrasse 28 Casella postale 2160 6431 Svitto Tel. 041 819 16 65 E-mail: [email protected] www.sz.ch/ags TG Fachstelle Opferhilfe Thurgau Zürcherstrasse 149 8500 Frauenfeld Tel. 052 723 48 23 E-mail: [email protected] www.opferhilfe-tg.ch TI Infogiovani Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani Via Henri Guisan 3 6500 Bellinzona Tel. 091 814 86 91 E-mail: [email protected] www.ti.ch/infogiovani UR Fachstelle Kindesschutz Klausenstrasse 4 6460 Altdorf Tel. 041 875 20 40 E-mail: [email protected] VD Service de protection de la jeunesse (SPJ) Avenue de Longemalle 1 1020 Renens Tel. 021 316 53 53 E-mail: [email protected] VS Direction du Service cantonal de la jeunesse/ Kantonale Dienststelle für die Jugend Avenue Ritz 29 Casella postale 478 1951 Sion Tel. 027 606 48 20 E-mail: [email protected] 23 ZG Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind Bereich Kinder + Jugendschutz Bahnhofstrasse 6 / Casella postale 403 6341 Baar Tel. 041 728 34 40 E-mail: [email protected] www.punkto-zug.ch ZH Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich Jugend und Familienberatung Dörflistrasse120 8090 Zurigo Tel. 043 259 96 50 E-mail: [email protected] www.ajb.zh.ch Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 24 Elenco dei partecipanti al seminario specialistico del 5 novembre 2014 Federazioni Cognome Nome Associazione sportiva svizzera dei pontonieri (SPSV) Frei Markus Associazione svizzera delle unioni delle giovani e dei giovani (Cevi) Berger Oliver Associazione svizzera di football Balduzzi Luca Associazione svizzera di football Weinand Christiane Associazione svizzera di football Müller Esther ATB, Verband für Sport-Freizeit-Verkehr Heer Gaby Federazione Scacchista Svizzera (FSS) Gisler Maurice Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) Siegenthaler Ruth Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio Stofer Christian Federazione Svizzera di Canoa (FSC) Walter Manfred Federazione svizzera di ginnastica (FSG) Bur Olivier Federazione svizzera di ginnastica (FSG) Keller Nicole Federazione Svizzera di Judo et Ju-Jitsu (FSJ) Senn Mirjam Federazione Svizzera Sport Equestri (FSSE) Berchier Emilie Nachwuchssport.ch Riechsteiner Elisabeth Movimento Scout Svizzero Geissmann Marc Movimento Scout Svizzero Maissen Lucas Movimento Scout Svizzero Adam Andrea Plusport Canton Zurigo Maag Sabina Plusport Svizzera Hassler Erich Sport Basel Jasmund Bianca A. Sport svizzero in carrozzella (SSC) Meyer Martina Sport Union Schweiz Thurnherr Ilona Swiss Athletics Fuchser Isidor Swiss Athletics Müller Hansruedi swiss badminton Heiniger Sabrina Swiss Baseball and Softball Federation Rentsch Pascale Swiss Basketball Frey Daniel Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 25 Federazioni Cognome Nome Swiss Cycling Montgomery Sven Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) Weber Claudia Swiss Karate Federation (SKF) Furrer Marianne Swiss Orienteering Gygax Martina Swiss Orienteering / ol.biel.seeland Hofstetter Ueli Swiss Snow Bike Hediger Willy Swiss Streethockey Association Nessier Claudia Swiss Swimming Kanouni Yasmina Swiss Tennis Rüegg Annemarie Swiss Unihockey Bollinger Daniel Swiss Volley Augsburger Werner Swissfit Pauchard Andrea Swissminigolf Weiermann Rosa Swiss-Ski Rieder Chantal Istituzioni Cognome Nome Ufficio federale dello sport UFSPO Rudin Matthias Ufficio federale dello sport UFSPO Mägert Stefanie Comitato operativo «Nessun abuso sessuale» Schüepp Stephan Prevenzione Svizzera della Criminalità Billaud Chantal Prevenzione Svizzera della Criminalità Materni Simona Relatori / Organizzazione Cognome Nome Relatore Reinhard Urs Swiss Olympic von Allmen Adrian Swiss Olympic Wäfler Alexander Swiss Olympic Guillod Céline Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 26 Documentazione sul seminario specialistico del 5.11.2014 27 Swiss Olympic Etica e Formazione Casa dello sport Talgutzentrum 27 3063 Ittigen presso Berna Casella postale 606 3000 Berna 22 Telefono +41 (0)31 359 71 39 Fax +41 (0)31 359 71 71 www.swissolympic.ch [email protected] Gestione