2014
GUIDA PRATICA DEL RISPARMIATORE
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ACCESSO AL CREDITO E TUTELA DEL RISPARMIO
Guida pratica del Risparmiatore
PREMESSA
P.
2
SCOPO DELLA GUIDA
“
2
1.
Diario del risparmiatore
“
4
2.
I principali metodi di pagamento
“
5
A. Il conto corrente
“
5
B. L’assegno
“
7
C. Carte di credito / debito
“
8
D. Credito al consumo (finanziamenti)
“
12
“
12
“
14
Il tasso d’interesse
“
15
Gli oneri accessori
“
15
I documenti necessari per richiedere il mutuo
“
16
Acconto o caparra?
“
17
“
18
“
19
Il sovra-indebitamento
“
22
Come si cade nel sovra-indebitamento
“
26
Il rischio usura
“
27
Come si diventa vittima di usura
“
28
Come riconoscere l’usuraio
“
29
Come reagire all’usura
“
30
Il decalogo anti usura
“
33
Domande e risposte – alcuni suggerimenti
“
34
Il contratto di credito
E. Mutuo
3.
Le informazioni sulle relazioni creditizie
I Sistemi di informazione Creditizia - SIC
4.
5.
Guida pratica del Risparmiator
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INDICE
1
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PREMESSA
In una società dominata dalla precarietà del lavoro e da un consumismo sfrenato, il credito al
consumo è in continuo aumento di anno in anno; scende la propensione al risparmio e
aumenta quella a comprare oggi contando su redditi futuri.
Alla base di questa realtà, vi è verosimilmente anche il fatto che il potere di acquisto è
diminuito in misura maggiore rispetto a quanto emerge dai dati Istat e certamente non
corrisponde a quello che i cittadini/consumatori percepiscono quando devono mettere mano
al portafogli.
Nella gestione dell’economia familiare è necessaria una seria e soprattutto sana GESTIONE
DELLE ENTRATE correlata con le uscite, allo scopo di evitare spiacevoli sorprese.
Attuare, in breve sintesi, una gestione tipica di impresa. Le risorse familiari possono, per lo più,
avere un cadenza periodica fissa, se provenienti da un’attività di lavoro dipendente o da una
pensione e, quindi, con un sicuro grado di prevedibilità; altrettanto non si può dire per le
risorse provenienti da una attività autonoma, o da un capitale investito o dalla gestione di un
patrimonio immobiliare.
In breve sintesi bisogna evitare che, alla fine del periodo che ci siamo prefissato (mese,
settimana, quindici giorni, ecc.), il saldo sia negativo: o dovranno aumentare le entrate o
bisognerà contenere le spese.

INFORMARE il cittadino-consumatore sulle disposizioni di legge in materia di credito al
consumo e la disciplina sui finanziamenti;

INFORMARE sui principali rischi derivanti dall’utilizzo di strumenti finanziari pericolosi
come, per esempio, l’utilizzo di comode rate mensili con “la prima rata fra sei mesi”, o
l’uso-abuso di carte revolving (prepagate), prestiti finalizzati propriamente detti, ecc.,
scarsa attenzione su TAEG (tasso annuo effettivo globale) l’indicatore di quanto costa
realmente il finanziamento, che comprende oltre al tasso d’interesse (TAN - tasso annuo
nominale), tutte le spese, le commissioni e le eventuali assicurazioni spesso obbligatorie;
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SCOPO DELLA GUIDA
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
EDUCARE ALLA PREVENZIONE, a causa dell’enorme diffusione dello “shopping a credito”;

SENSIBILIZZARE ALLA CONSAPEVOLEZZA che l’altra faccia del credito al consumo è il
DEBITO, una faccia della quale è facile dimenticarsi di fronte alle allettanti offerte di
finanziamento a colpi di piccole rate mensili che danno la sensazione di poter comprare
tutto;

INFORMARE il cittadino-consumatore sui propri diritti e sui mezzi per esercitarli;

ILLUSTRARE le modalità di accesso agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie.
DIARIO DEL RISPARMIATORE
1
Imparare a gestire le risorse
Se riusciamo ad avere un’idea abbastanza precisa di quelle che sono le nostre entrate mensili,
non con altrettanta precisione possiamo valutare le nostre uscite mensili. Certo, con
un’approssimazione più o meno vicina alla realtà, possiamo tentare di calcolare quanto ci resta
alla fine del mese. Ma, spesso, questa approssimazione può essere molto lontana dal reale.
FACCIAMO UN ESPERIMENTO: all’inizio del mese, con un rapido calcolo mentale proviamo a
quantificare quelle che sono le nostre entrate e uscite. Dopo di che, abbiamo la cura di
appuntare giorno dopo giorno – facciamo la prova per un mese! – tutte le nostre
entrate/uscite, senza dimenticare nulla.
Al termine, avremo nella maggior parte dei casi, un risultato sorprendente: dal nostro calcolo
mancheranno tutta una serie di piccole spese quotidiane: dal caffè offerto agli amici, al
biglietto per il parcheggio, alla mancia, al giornale, alle sigarette, sino ad arrivare alle
inconsapevoli commissioni bancarie, le bollette domestiche alla fine del mese: queste spese
nascoste peseranno, in alcuni casi, per qualche centinaio di euro.
Che significa, questo? Che dobbiamo smettere di concederci dei piccoli vizi? Assolutamente
nostre entrate men che meno le uscite.
Questa ginnastica mentale è indispensabile per mettere ordine alle nostre necessità di
consumo, in relazione a quello che sono le nostre finanze.
Per questa ginnastica può essere molto utile tenere un DIARIO DI ENTRATE ED USCITE.
In questo è necessario riportare le ENTRATE certe come stipendi mensili provenienti da lavoro
dipendente o pensione, affitti, assegni di mantenimento, interessi generati dal possesso di
titoli di stato od obbligazioni, interessi bancari e postali, dividendi azionari (una o due volte
l’anno), ecc. o entrate provenienti da un lavoro autonomo consolidato.
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no. Significa solo che, a volte, non siamo perfettamente consapevoli di quelle che sono le
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Altrettanto necessario è suddividere e catalogare le USCITE con cadenza mensile e/o annuali e
quelle quotidiane:
 In quelle mensili e/o annuali rientrano quelle relative a: affitto/mutuo, condominio,
canone RAI, utenze domestiche (telefono, acqua, luce, gas), spese per l’istruzione dei
figli (tasse scolastiche, libri), imposte e tasse, rimborso di eventuali debiti, ecc.
 In quelle quotidiane rientrano quelle relative a: cibo, abbigliamento, trasporti, tempo
libero, spese sanitarie, manutenzione dell’abitazione, ecc.
Nel bilancio preventivo dovrebbe comunque trovare posto il risparmio che anche se minimo ci
consentirà di stare più tranquilli e pensare anche a sviluppi futuri e spesso occorre intrattenere
rapporti con banche, società finanziarie o altri operatori economici.
I PRINCIPALI METODI DI PAGAMENTO
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In generale, per acquistare qualsiasi cosa il pagamento può avvenire in contanti o con altri
strumenti che permettono il pagamento differito o dilazionato. Si analizzeranno quelli più
frequentemente utilizzati:
A.
B.
C.
D.
E.
Conto corrente;
Assegno;
Carte di credito / debito
Credito al consumo (finanziamenti)
Mutuo
A. IL CONTO CORRENTE
Il conto corrente non è più solo uno strumento di gestione del risparmio, cioè una forma di
investimento, ma anche un servizio che costa. È un contratto con il quale una banca
s’impegna a svolgere i servizi di cassa per conto di un cliente. La banca detiene i fondi
depositati dal cliente e li rende disponibili a sua richiesta. Sul proprio conto corrente il
riepilogate nell’ESTRATTO CONTO che, periodicamente, è inviato al cliente: le operazioni
più frequenti sono l’emissione e l’incasso di assegni bancari, il pagamento di utenze,
imposte, rate di mutuo, ordine e ricezione di bonifici, incasso cedole sui titoli, disposizione
ordini permanenti di pagamento (RID, Ri.Ba., MAV).
Le operazioni possono essere effettuate solo nei limiti della giacenza sul conto corrente. Nel
caso il contratto di conto corrente preveda anche un FIDO, il limite di utilizzo non è la
giacenza, ma il limite di scoperto fissato nel contratto.
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cliente può effettuare versamenti e prelievi; le operazioni sono registrate analiticamente e
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Il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato: entrambe le parti, tuttavia, possono
decidere di chiudere il contratto in ogni momento, rispettando il termine di preavviso
previsto nel contratto. Al momento della chiusura del conto il correntista deve restituire i
moduli di assegno non utilizzati, il Bancomat, la carta di credito ecc.
Per evitare problemi e lungaggini nella chiusura di un conto corrente è opportuno non
effettuare tale richiesta a ridosso della fine dell’anno per non rischiare di pagare le spese
per tutto l’anno successivo.
Volendo aprire un nuovo conto corrente, è buona regola, non fermarsi alla prima banca. Il
risparmio comincia con la scelta del conto corrente più adeguato alle proprie necessità e
per questo è importante CONFRONTARE LE OFFERTE dei vari Istituti prima di decidere a
quale affidarsi.
PATTI CHIARI
È un servizio concordato tra ABI e le Associazioni di
Consumatori, consultabile su www.pattichiari.it o sugli appositi
opuscoli disponibili presso gli sportelli bancari.
Lo scopo di questa iniziativa è quella di fornire al consumatore
informazioni in modo semplice e comprensibile e permettere di
confrontare i servizi offerti dalle varie banche e, quindi,
scegliere il conto corrente ritenuto più vantaggioso.
Oltre che in Banca, è possibile aprire un conto corrente anche presso gli sportelli di Poste
Italiane.
Dopo avere deciso la Banca/Poste non ci si deve fidare delle sole comunicazioni verbali, ma
è un diritto pretendere COPIA DEL CONTRATTO con le relative condizioni economiche,
anche prima della sottoscrizione.
Al momento della richiesta di apertura di un conto corrente, la Banca deve svolgere,
obbligatoriamente, alcuni adempimenti: deve, in particolare, verificare che il richiedente
fallimento o di procedure concorsuali, non sia iscritto nelle banche dati negative (SIC –
Sistemi di informazione creditizia) o nell’archivio informatico degli assegni per emissione, di
assegni senza autorizzazione o senza provvista, non abbia ricevuto la revoca all’utilizzo della
carta di credito/debito, ecc.
Il CONTO può essere “a pacchetto” dove è previsto un costo mensile fisso per tutte le
operazioni, o relativi a singole operazioni, “convenzionato” a condizioni particolari per le
categorie che aderiscono alla convenzione stessa, oppure prevedere il pagamento di ogni
singola operazione effettuata dal correntista.
È consigliabile almeno ogni anno negoziare e verificare i costi dei propri conti correnti.
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non sia stato dichiarato inabilitato, interdetto, fallito, non siano in corso istanze di
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Quali costi fissi possono essere negoziati?
-
il costo fisso annuo che include un certo numero di operazioni;
-
le spese per ogni operazione oltre il limite massimo;
-
le commissioni per l’utilizzo di carta di credito, bancomat, ecc.;
-
il tasso di interesse.
Le Banche possono cambiare in maniera unilaterale i tassi, i prezzi e le condizioni di
contratto e tali modifiche devono essere comunicate – con un preavviso minimo di 2 mesi
per posta o con altro supporto durevole (per esempio, sul profilo online personale della
banca). Entro il termine indicato il Consumatore può recedere senza costi a suo carico. È
opportuno, quindi, verificarle periodicamente.
Lo scoperto di conto corrente
Con lo scoperto di c/c il cliente può utilizzare il fido concesso dalla banca solo per gli importi
necessari e ha l’addebito degli interessi direttamente sul conto.
L’ASSEGNO
È un ordine scritto con cui si chiede alla Banca di pagare una certa somma di denaro alla
persona indicata. Nell’assegno bancario, quindi, sono coinvolti 3 soggetti:
-
il CLIENTE, che ordina alla banca di effettuare il pagamento;
-
la BANCA, che ha l’obbligo di pagare l’assegno quando viene presentato allo
sportello, sempre che il cliente disponga sul suo conto la somma indicata;
-
il BENEFICIARIO, che presentando l’assegno alla Banca, ha diritto di ottenere
quella determinata somma di denaro.
COME COMPILARE L’ASSEGNO
È obbligatorio indicare sempre:
- luogo di emissione, la sua importanza è legata al luogo in
cui si trova la banca;
- la data, è uno degli elementi essenziali dell’assegno, cui
sono collegati i termini stabiliti per l’incasso;
- l’intestazione, cioè la persona beneficiaria;
- l’importo in cifre e lettere;
- la firma.
È opportuno versare appena possibile l’assegno ricevuto, non solo per gli interessi che la
somma depositata produce, ma anche perché se non si rispettano i tempi stabiliti dalla
legge, non è possibile godere delle azioni di tutela proprie degli assegni.
È necessario controllare sempre che l’assegno sia integro.
QUANDO SI SBAGLIA NEL COMPILARE UNA ASSEGNO: bisogna annullarlo (per esempio
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B.
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scrivendoci sopra a penna “annullato”) e darne comunicazione alla Banca e/o riportarlo alla
Banca alla chiusura del conto.
È VIETATO EMETTERE ASSEGNI POSTDATATI, perché assolvono, senza pagare le relative
imposte, il ruolo della cambiale. L’assegno postdatato può creare gravi problemi
all’emittente, in quanto può comunque essere incassato prima della data indicata sul titolo
stesso. L’unica possibilità di utilizzare assegni postdatati è il limite di 4 giorni ex art. 121 RD
1736/33 (assegni spediti per posta) e DPR 642/72 art 9.
C. CARTE DI PAGAMENTO CARTA DI CREDITO / DEBITO
Per chi ha bisogno di un finanziamento in tempi brevi e senza troppe pratiche burocratiche
gli strumenti più gettonati sono le carte di pagamento che si possono distinguere in carte di
credito, di debito e prepagate. Attraverso queste è possibile il pagamento di beni e servizi,
presso punti vendita situati in tutto il mondo, e il prelievo di somme di denaro in maniera
veramente rapida: evita l’utilizzo di contante o di titoli di credito. Le carte di plastica
possono essere di varie tipologie, così come i soggetti che le emettono:
 bancarie(Bankamericard, Top Card, ecc.),
 societarie (Servizi Interbancari, Agos, Findomestic, ecc.),
 Travel & Entertainment (American Express, Diner’s Club, ecc.),
 private (esercizi commerciali e catene distributive).
 CARTA DI CREDITO: indica la concessione di un credito (fido) al possessore. In base a
tale credito il titolare della carta può pagare acquisti o effettuare prelievi di denaro
contante. Il debito dovrà essere onorato al ricevimento dell’estratto conto o in più
volte, dietro corresponsione di interessi, direttamente all’emittente della carta. Nel
primo caso si tratta di una semplice dilazione dei pagamenti, nel secondo, che ha
Anche se è il caso più frequente, il possesso della carta di credito non prevede
l’obbligatorietà di detenere un conto corrente.
 CARTA DI DEBITO: prevede l’immediato pagamento di quanto utilizzato: presuppone
quindi la tenuta di un conto corrente. Non sono previsti rimborsi rateali. La carta di
debito nazionale è il Bancomat/Pagobancomat, ma anche il circuito CIRRUS che
consente ai portatori della carta di prelevare contante presso sportelli automatici o di
pagare acquisti attraverso l’utilizzo di apposito terminale. Sino ad oggi questa carta è
utilizzata prevalentemente a livello nazionale, ma è in aumento l’utilizzo anche a livello
internazionale.
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assunto il nome di carta revolving, si tratta di un vero prestito con rimborso rateale.
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 CARTA PREPAGATA: può essere monouso (esempio tipico la Viacard) o pluriuso
(postcard) e prevede un ammontare che deve essere corrisposto all’emittente all’atto
dell’acquisto della carta stessa: l’importo, cioè, viene “caricato” sulla carta e
disponibile all’uso sino al suo esaurimento. L’uso è sempre maggiore e, quando
collegata ad un circuito internazionale di pagamento, utilizzabile come una normale
carta di credito a pagamento differito.
L’acquisto delle diverse tipologie di carta avviene tramite un contratto di rilascio, stipulato
tra il titolare e l’istituto di credito o Ente (detto “emittente”), dal quale scaturiscono una
serie di diritti ed obblighi in capo ai due contraenti.
Il contratto per divenire titolari di una carta di credito è un contratto per adesione. In forza
del contratto l’unico proprietario della carta, con facoltà di revoca è esclusivamente
l’emittente. Il possessore/titolare della carta è l’unico legittimato all’uso della carta e può
revocare, in ogni momento il contratto con comunicazione scritta all’emittente.
Per gestire in maniera corretta la carta è necessario sapere che a fronte dell’acquisto di
beni/servizi, insieme ai soggetti contraenti (emittente e titolare) si posiziona un terzo
soggetto: l’esercizio commerciale che effettua la vendita accettando il pagamento
attraverso la carta di credito. La partecipazione dei tre soggetti non dà però luogo a un
contratto triangolare ma a due distinti contratti: 1) di acquisto; 2) di finanziamento (credito
al consumo). Il primo tra esercente e acquirente, il secondo tra finanziatore e titolare della
carta. Naturalmente, nel caso di danni o non conformità del prodotto acquistato tramite
carta di credito è necessario rivolgersi per l’assistenza e la garanzia del caso al punto
vendita.
La scelta della carta di credito deve essere preceduta soprattutto dalla verifica del costo
annuo della carta, del tasso di interesse effettivo, nel caso di carta revolving,
della ricezione la carta deve essere immediatamente firmata, per evitare rischi in caso di
furto e smarrimento. Importanti sono i diritti e i doveri delle parti contraenti. Il titolare
della carta è l’unico responsabile della stessa, che non può essere ceduta a terze persone.
L’emittente ha l’obbligo di comunicare direttamente ed esclusivamente al titolare della
carta il codice personale (PIN). L’emittente deve mantenere per un periodo congruo le
scritture contabili relative all’utilizzo della carta. L’emittente può modificare le condizioni di
utilizzo della carta, purché rispetti le indicazioni relative agli obblighi di trasparenza (art.
118 D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modificazioni – Testo Unico Bancario) e
purché le comunichi almeno 30 giorni prima al titolare. In tale ultimo caso il titolare ha la
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dell’accettazione in Italia e all’estero. Una volta scelta e sottoscritto il contratto, all’atto
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facoltà di rescindere il contratto entro 60 giorni dalla comunicazione. L’emittente è altresì
responsabile per la mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento o di prelievo
su terminali o sportelli autorizzati. L’emittente, nel caso di blocco della carta da parte del
titolare, ha l’obbligo di non consentire ulteriori operazioni successivamente al blocco
stesso.
Per ogni operazione, lo scontrino, o voucher, deve obbligatoriamente riportare l’importo
della spesa, la data e i dati identificativi del cliente e deve essere controfirmato dal titolare
della carta. L’esercente deve controllare la corrispondenza della firma del cliente con quella
apposta sul retro della carta stessa. Lo scontrino è emesso in duplice copia, una da
consegnare al titolare della carta e l’altra, l’originale, è mantenuta dall’esercente che lo
rimette per l’incasso, con il riepilogo giornaliero dei pagamenti effettuati, alla propria
banca. Nel caso d’utilizzo di apparecchiature POS l’accredito sul conto dell’esercente
avviene automaticamente.
In caso di smarrimento
Chiedere immediatamente il blocco della carta al numero verde predisposto dall’emittente
(per comunicazioni dall’estero solitamente esiste un numero dedicato) e denunciare
l’accaduto all’autorità giudiziaria. Far seguire alla comunicazione una lettera raccomandata
con avviso di ricevimento con allegata la denuncia. Dal momento della denuncia o della
comunicazione alla società emittente dello smarrimento o del furto della carta, il titolare è
esentato da qualsiasi responsabilità.
Al fine di evitare, in caso di furto o smarrimento, problemi e mancato rimborso di quanto
utilizzato fraudolentemente è necessario, comunque, tenere separati tessera e codice
segreto, in quanto senza quest’ultimo la carta è inutilizzabile: si sconsiglia dal “mascherare”
Per le carte di emissione bancaria, in caso di controversia con l’emittente è possibile il
ricorso all’ufficio Reclami, istituito presso tutte le banche, e all’ABF – Arbitro Bancario
Finanziario, per il quale valgono le regole prima riportate.
Un’ulteriore possibilità è il ricorso diretto alla Comunità Europea. È possibile, come per
qualsiasi altro negozio giuridico, quando un cittadino comunitario ritenga che una Direttiva
o un Regolamento UE sia stato disatteso. Ci si può rivolgere alla Corte di Giustizia della
Comunità del Lussemburgo secondo la seguente prassi: richiesta al giudice italiano, che non
è obbligato ad accettare, di soprassedere al processo, per avanzare il ricorso alla Corte (i
tempi sono molto più lunghi, ma il giudizio è inappellabile). Se il giudice nazionale rifiuta la
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il PIN trasformandolo in altre cose, ad esempio lettere dell’alfabeto.
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sospensione c’è la possibilità di rivolgersi in appello. Un’alternativa è la presentazione di un
esposto in forma scritta. Se ritenuto fondato da luogo all’intimazione a correggere l’errore
all’altro contraente ed eventualmente anche allo Stato membro.
Lo Skimming è la truffa legata alla clonazione/duplicazione di carte bancomat e di credito
E’ molto facile cadere in inganno, perché l’utente utilizza normalmente lo sportello ATM senza
accorgersi che i dati della sua carta di credito sono memorizzati a sua insaputa. Solitamente
per compiere tale operazioni sono utilizzate due micro telecamere, un’applicata sulla fessura
d’inserimento del bancomat e l’altra sul pannello, per registrare il momento di compilazione
del PIN segreto. Una volta registrate le immagini i malviventi hanno tutti gli elementi sufficienti
per clonare e duplicare le carte di credito e bancomat.
Come difendersi da questo fenomeno?
1. Ricordarsi sempre di controllare il distributore ATM, anche quelli che si trovano dentro
le filiali delle banche, per capirci, quelli che per essere utilizzati bisogna inserire la carta
bancomat nella porta di accesso. Tenete d’occhio la fessura d’ingresso della carta
bancomat, se dovesse sporgere o essere movibile al tatto, di colore differente a quelli
della banca, se ci sono resti di silicone; state attenti, è consigliabile non fare operazioni
con quell’ATM, molto probabilmente è stato applicato il dispositivo denominato
Skimmer che clona la carta bancomat.
2. Controllate inoltre che la tastiera dove si digita il codice segreto sia ben salda nella sua
sede, che non sia rialzata rispetto al livello del piano. Spesso è sovrapposta una tastiera
a quella originale, con lo scopo di memorizzare il codice PIN. Nelle tastiere truffaldine
generalmente si possono trovare dei piccoli fori o dei contenitori, dove all’interno sono
3. Ricordarsi sempre di coprire con una mano l’altra che digita il codice PIN, accertarsi che
nessuno vi stia spiando durante le operazioni con l’ATM e infine di allontanarsi solo
dopo avere preso la carta e i contanti e l’eventuale ricevuta.
In generale: non perdete mai di vista la vostra carta quando si effettuano dei pagamenti. E’
fondamentale non dare l’opportunità a nessuno di utilizzare il bancomat di nascosto.
Verificate che la carta di credito venga passata solo una volta al POS e, comunque mai in più
POS con la banale scusa che la transazione non è valida.
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nascoste delle microtelecamere che registrano i movimenti delle persone.
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D. CREDITO AL CONSUMO (finanziamenti)
Il credito al consumo è un prestito o un’analoga facilitazione finanziaria destinata
all’acquisto di un bene durevole o non durevole e concessa al cliente da una banca, una
società finanziaria o negozio convenzionato attraverso un intermediario finanziario.
Una scelta non di per sé sbagliata, a patto che siano rispettate alcune precise condizioni:
che sia fatta per beni di prima necessità, che siano previsti fino in fondo i costi che
graveranno nel futuro, che ci si informi bene sulle clausole del contratto. In sostanza, che
non si faccia, come si usa dire, “il passo più lungo della gamba”.
La legge bancaria (D. Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modificazioni – Testo Unico
Bancario) e alcune leggi successive (ad esempio sulle clausole vessatorie), hanno introdotto
significativi diritti per il consumatore, purché il prestito risponda alle esigenze del
consumatore a scopi non professionali. La legge non si applica ai prestiti finalizzati
all’acquisto, alla conservazione e al restauro di immobili, all’acquisto di terreni da edificare,
all’attività professionale o imprenditoriale.
È considerato “credito al consumo” il prestito da € 154,94 a € 30.987,42.
Il prestito per credito al consumo può essere concesso da INTERMEDIARI E MEDIATORI,
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI iscritti nell’apposito albo tenuto presso l’UIC (Ufficio
italiano Cambi) oppure i commercianti stessi, in quest’ultimo caso solo nella forma di
rateizzazione del pagamento del bene.
C’è un’altra figura che ruota attorno al mondo dei prestiti. Il MEDIATORE CREDITIZIO. Si
occupa di mettere in relazione con le finanziarie il cliente, che da solo, non riesce a ottenere
un prestito da banche o intermediari finanziari. In pratica fa da tramite, ma non è il diretto
IL CONTRATTO DI CREDITO
Per evitare brutte sorprese, occorre verificare che nel contratto ci siano i seguenti elementi:
- Il nome della banca o della finanziaria e del consumatore che richiede il prestito;
- importo del prestito;
- numero, importo e scadenza delle singole rate;
- Il tasso annuo nominale di interesse, l’eventuale facoltà di modificarlo, il dettaglio
analitico degli oneri applicati al momento della conclusione del contratto e le
condizioni che possono determinarne la modifica;
- Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG);
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erogatore del prestito.
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- importo e causale di tutte le spese escluse dal calcolo del TAEG e condizioni per cui
può essere variato;
- eventuali garanzie richieste;
- le modalità di recesso dal contratto.
Se il contratto riguarda l’acquisto di un determinato bene o servizio (prestito finalizzato),
oltre agli elementi sopraindicati, devono esserci anche:
- la descrizione del bene o del servizio oggetto del contratto;
- il prezzo di acquisto in contanti;
- il prezzo stabilito dal contratto;
- l’ammontare dell’eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento della proprietà al consumatore.
Sono nulle le clausole che rinviano agli usi.
IL TAEG – Tasso Annuo Equivalente Globale
Esprime in percentuale annua il costo totale del credito per il cliente, tenendo conto
degli interessi e degli oneri per avere, utilizzare e rimborsare il credito. Consente la
comprensione del costo reale del prestito. I criteri per il calcolo del TAEG sono fissati
dalla legge. È obbligatorio dichiarare il TAEG nei contratti di concessione del credito,
negli annunci pubblicitari, nelle offerte di prestiti comunque esposte, negli avvisi al
pubblico (in cui va specificato anche il periodo di validità).
Calcolare il TAEG per verificarne l’esattezza non è semplice per chi sia digiuno di
matematica finanziaria. A grandi linee potremmo dire che esso risulta dal confronto
della somma netta effettiva ottenuta in prestito con l’esborso complessivo dovuto
per la restituzione. La somma netta effettiva è ciò che resta del prestito ottenuto dopo
che sono state sottratte le spese per istruttoria, avvio della pratica, assicurazione vita,
eccetera. Le voci prese in considerazione per la determinazione dei costi sono invece la
rata mensile costante di rimborso maggiorata delle relative spese di incasso.
■
Partendo da questi valori ed applicando una complicata formula prevista dalla legge, si
ricava il valore cercato. Forti differenze sono dovute alla natura del soggetto che eroga
il prestito (banca o società finanziaria) e alle caratteristiche dei singoli contratti che
dipendono dall’importo e dalla durata del finanziamento.
Le spese fisse, infatti, incidono percentualmente di più su un prestito di minor importo e
di minor durata (un esempio 50,00 euro di spese fisse incidono, all’origine, per il 10% su
un prestito di 500,00 e per l’1% su uno di 5.000,00). Alla luce di quanto detto, bisogna
sempre diffidare di pubblicità che propongono prestiti a tassi del 4% o del 5% nominali,
poiché possono nascondere costi occulti, verificabili solo con il TAEG.
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Una banca o una società finanziaria possono modificare il TAEG, purché ciò sia
chiaramente scritto nel contratto, con la specificazione delle condizioni che possono
giustificare le modifiche. Il consumatore deve essere informato per iscritto almeno 30
giorni prima dell’applicazione delle variazioni, che altrimenti sono nulle, e può
recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
liquidando il prestito alle condizioni preesistenti.
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Prima di chiedere un prestito

Pretendere che il contratto sia scritto (è obbligatorio) e contenga l’indicazione precisa di
tutti gli elementi. Prendersi qualche giorno di tempo prima di firmare.

Informarsi preventivamente su oneri e spese, tasso nominale, TAEG ed eventuali garanzie
pretese, personali o cambiarie. Farsi rilasciare copia del contratto prima della firma (è
possibile).

Diffidare di amici ‘ben introdotti’ (in banca o nella finanziaria): potrebbero ricevere
provvigioni dal finanziatore. Provvigioni che saranno inevitabilmente caricate sul costo del
prestito.

Banche e finanziarie sono obbligate ad esporre al pubblico l’indicazione di tutti gli oneri e il
TAEG applicato e non possono in nessun caso pretendere più di quanto pubblicizzato.

Non lasciarsi abbagliare dalla promessa di prestiti superveloci. Verificare bene le condizioni
senza dimenticare che, comunque, la maggior parte di banche e finanziarie, concede
prestiti in meno di due giorni.
Nel caso di clausole mancanti o nulle, in quanto in contrasto con la legge, queste sono
sostituite di diritto con l’applicazione di un TAEG pari al tasso minimo nominale dei BOT
annuali o di altri titoli similari dei 12 mesi precedenti. La scadenza del prestito è di 30 mesi. La
legge prevede, inoltre, altre norme a tutela del consumatore, fra queste la facoltà di
rimborsare anticipatamente il prestito o risolvere il contratto, il diritto di essere informati per
iscritto dell’eventuale cessione del credito e di far valere nei confronti del cessionario tutte le
eccezioni, compresa la compensazione. Nel caso di rimborso anticipato deve essere corrisposta
anche una penale dell’1,00% sul capitale residuo.
-
è necessario rispettare le scadenze per il pagamento delle rate;
-
è un vostro diritto estinguere in anticipo il prestito e potete sempre decidere di farlo
valere (dovrete però versare il capitale residuo, gli interessi e le altre spese maturate e
l’eventuale penale che di norma non deve superare l’1% del capitale residuo).
E. MUTUO
Il Codice Civile definisce il mutuo semplicemente come un prestito, indipendentemente
dalla natura dell’oggetto del contratto.
Nel caso di un IMMOBILE, si parla di MUTUO IPOTECARIO: il mutuante (chi eroga il
prestito) concede al mutuatario (chi beneficia del prestito) un somma destinata all’acquisto
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E’ buona norma ricordare che:
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o alla ristrutturazione dell’immobile. La concessione del mutuo comporta l’iscrizione di
ipoteca di 1° grado sull’immobile quale garanzia per il finanziatore. Il valore dell’ipoteca
varia, a seconda delle banche, dall’1,5 al 3% dell’importo finanziato. L’ipoteca consiste nel
diritto del creditore di espropriare l’immobile vincolato a garanzia del suo credito nel caso
di mancato pagamento. Il mutuo ipotecario è stipulato in forma di atto pubblico, alla
presenza di un Notaio.
Il mutuo ipotecario può essere erogato da una banca o da una finanziaria. Un mutuo
finanzia solitamente tra il 50 e l’80% del valore dell’immobile. Negli ultimi anni si sono
sviluppati mutui che finanziano l’intero costo di acquisto. In questo caso sono necessarie
delle garanzie aggiuntive. La durata è compresa tra 5 e 30 anni, e la rata può essere
mensile, trimestrale o semestrale. I tempi di erogazione sono compresi tra 20 e 60 giorni.
IL TASSO DI INTERESSE
È applicato alle rate di rimborso e può essere fisso, variabile o misto. La scelta però
dipende da vari aspetti. Vediamo però innanzi tutto le differenze.

Il tasso fisso:
È il tasso che resta invariato per tutta la durata del mutuo.
Ha il vantaggio di preservare il mutuatario da eventuali sgradevoli sorprese legate a
variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse legate all’andamento dei mercati finanziari.
Per contro, esso non consente di beneficiare di eventuali variazioni favorevoli, ed
inoltre la sua maggior sicurezza si paga con tassi più elevati.

Il tasso variabile
È soggetto a periodiche revisioni legate alle variazioni di alcuni indici riportati sul
contratto (quelli più utilizzati sono l’Euribor e l’Eurirs). Il mutuo a tasso variabile di
norma è inizialmente più basso rispetto a quello fisso, ed è soggetto a variazioni
positive o negative a seconda dell’andamento dei mercati finanziari.
all’impossibilità di prevedere l’andamento dei tassi nel medio e lungo periodo. Nei
mutui a tasso variabile il tasso di interesse è maggiorato da una commissione, lo
Spread, che rappresenta il guadagno della banca mutuante.

Il tasso misto
Il mutuo a tasso misto prevede l’applicazione di un tasso fisso per un periodo fissato
contrattualmente (2-5 anni), mentre per il periodo residuo si applica un tasso variabile.
GLI ONERI ACCESSORI
La voce “oneri accessori” comprende:
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Sebbene sia più conveniente all’inizio, dunque, comporta qualche rischio dovuto
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- la parcella del Notaio,
- le spese di perizia,
- le spese di istruttoria,
- l’assicurazione obbligatoria incendio/scoppio da vincolare a favore del mutuante,
- l’imposta sostitutiva (0,25%) del valore del mutuo in caso di prima casa, 2% per tutte le
altre abitazioni.
DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE UN MUTUO
Per ottenere un mutuo è necessario produrre almeno i seguenti documenti:
 Documenti personali
-
Fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale dei richiedenti;
-
Certificato di residenza;
-
Stato di famiglia in carta semplice;
-
Certificati di nascita e di cittadinanza (solo per alcuni istituti).
 Documenti di tipo reddituale
-
Per i lavoratori dipendenti: modello 101, ultime buste paga e attestato di servizio;
-
Per i lavoratori autonomi: ultime due dichiarazioni fiscali con ricevute di pagamento
Irpef, IVA, iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo professionale.
 Documenti tecnici
-
per l’acquisto di un’abitazione: fotocopia del compromesso, fotocopia dell’atto di
provenienza dell’immobile, planimetria catastale;
-
se l’abitazione è ancora da costruire: fotocopia dell’atto di provenienza del terreno,
copia della concessione o della licenza edilizia, copia del progetto approvato dal
Comune e preventivo dei costi di costruzione;
per la ristrutturazione di un immobile: atto di provenienza dell’immobile, planimetria
catastale, preventivo dei costi, fotocopia delle autorizzazioni o licenze comunali (se
necessarie ai lavori).
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-
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PRIMA DI ACQUISTARE CASA VERIFICARE CHE…
-
-
il costruttore abbia regolare licenza o concessione;
durante la costruzione o dopo la sua ultimazione non siano stati commessi
abusi, se sono state rilasciate sanatorie, se la domanda di condono è stata
presentata e se sono stati pagati l’oblazione e il contributo;
sull’area dove è stato costruito l’edificio non esistano vincoli di edificabilità,
che sia stata rilasciata la licenza di abitabilità o di agibilità;
il compromesso di acquisto;
indicare con precisione la somma dovuta al mediatore e solo al momento
della conclusione del contratto, al rogito, pagare la somma;
al momento della conclusione del rogito e al pagamento dell’intera somma,
pretendere la consegna delle chiavi.
se per la sottoscrizione del contratto ci si avvale di un mediatore o di
un’agenzia verificare che l’agente sia iscritto all’albo. È opportuno, poi,
esaminare con calma ed attenzione le clausole contrattuali, in particolare,
per il venditore, la durata dell’incarico. Infatti, se non si comunica per tempo
e con le modalità richieste l’intenzione di revocare l’incarico, il contratto si
rinnova tacitamente.
Il diritto al compenso sorge solo con la conclusione dell’affare, mentre per
quanto concerne il rimborso delle spese sostenute, ad esempio per la pubblicità,
devono essere rimborsate all’agente da chi ha conferito l’incarico solo se
documentate analiticamente.
OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
L’acquirente deve controllare che la proposta contenga l’esatta descrizione
dell’immobile, con l’indicazione di eventuali vincoli o pesi gravanti sullo stesso.
Nel momento in cui si sottoscrive un’offerta di acquisto accettata dal venditore,
si realizza un vero e proprio contratto che vincola le parti a darvi esecuzione,
pena le conseguenze previste dal Codice Civile in tema di inadempimento.
QUINDI, PRIMA DI ADERIRE AD UN’OFFERTA DI VENDITA CON UN’ADESIONE
SCRITTA, È OPPORTUNO VALUTARE CON ATTENZIONE L’IMPEGNO CHE SI
ASSUME.
ACCONTO O CAPARRA?
Al momento della sottoscrizione del compromesso deve, solitamente, essere versato un
ANTICIPO al venditore che può essere versato sotto forma di:
- ACCONTO, ovvero un’anticipazione del prezzo versato dal compratore al momento del
- CAPARRA CONFIRMATORIA è la somma che va a favore del venditore se si conclude il
contratto. Se il venditore è inadempiente deve restituire il doppio alla controparte
che recede dal contratto. Se non adempie l’acquirente, il venditore può recedere dal
contratto e tenersi la somma. La caparra è solitamente fissata nel 30% del prezzo
totale del bene. Quando si supera questa cifra può essere considerato un acconto.
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rogito e va imputato al prezzo complessivo. Va restituito se il rogito non si stipula.
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-
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Le informazioni sulle
(referenza creditizia)
relazioni
creditizie
Ai fini della corretta valutazione del merito di credito dei clienti, le banche e gli intermediari
finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari
dei soggetti affidati. Si parla, in proposito, di referenza creditizia.
La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli
intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell'ambito dei
rapporti di finanziamento. La referenza è importante perché gli intermediari ne tengono
conto quando decidono se concedere il finanziamento. La referenza può essere:
 Positiva: riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l'estinzione del debito;
 Negativa: riguardare ritardi, morosità, insolvenze. Essere considerati "cattivi pagatori"
a causa di condotte non corrette può avere effetti negativi sull'accesso al
credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali.
La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni
determinano sull'accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a
prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle
associazioni rappresentative degli operatori del settore. Il codice deontologico vincolante
sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a
sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa garanzie per gli interessati.
La referenza creditizia è la “fotografia” dei rapporti di credito instaurati dal cliente con il
sistema bancario e finanziario, a prescindere dalla regolarità o meno dei pagamenti. La
per richiedere nuovo credito o negoziare condizioni migliori. I sistemi di referenza creditizia,
quindi, funzionano come, ad esempio, la presentazione fatta da una persona circa
l’affidabilità di un’altra persona. Con il vantaggio dell’oggettività: riportano, infatti, i dati
“complessivi” (“positivi” e, quando ve ne sono, anche “negativi”), cioè tutti gli eventi che
accadono nelle relazioni contrattuali di credito in modo, appunto, del tutto oggettivo.
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storia creditizia di ciascuno di noi, infatti, costituisce un’importante “referenza” da utilizzare
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I Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC
L'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è
segnalata in archivi pubblici o privati nei quali sono raccolte informazioni in merito
all'apertura e all'andamento del rapporto di credito.
I SIC - una volta conosciuti come "centrali rischi private" - sono le banche dati private
consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e
servono per valutare l'opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti
in qualsiasi forma tecnica.
Le informazioni sono gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente,
un'associazione o altro organismo. Tali informazioni sono consultabili solo dai soggetti che
vi aderiscono su base volontaria e che le comunicano. L'attività dei SIC privati è disciplinata
dal "Codice di deontologia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004
ed emanato in attuazione del "Codice sulla privacy" (D. lgs. n.196/2003). Il Codice di
deontologia è stato sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari,
da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali.
I principali sistemi di referenza creditizia presenti in Italia sono:
-
Experian: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma;
-
CTC - Consorzio Tutela Credito: Viale Tunisia, 50 – 20124 Milano – (l’unico SIC solo
negativo);
-
CRIF: Via M. Fantin, 1-3 – 40126 Bologna;
-
Assilea: P.le E. Tarantelli, 100 – 00144 Roma
I sistemi informativi possono contenere:
informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito
per i quali si sono verificati inadempimenti;
-
informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere
dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro
verificarsi;
La consultazione di questo patrimonio informativo consente alle singole banche e società
finanziarie di valutare l'affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di
finanziamento.
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-
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Le informazioni riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono
essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse dovrebbero essere
automaticamente cancellate dal sistema, senza l'applicazione di alcun onere. I tempi di
conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell'irregolarità.
TEMPISTICA CONSERVAZIONE DATI NEI SIC
I dati del singolo soggetto che richiede o ha aperto un rapporto di
credito sono mantenuti nei sistemi di informazione creditizia (ex
centrali rischi) SIC, per i seguenti termini:
- le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi dalla
richiesta (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento);
- le morosità di due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 12 mesi
dalla data di regolarizzazione;
- le morosità superiori a due rate (o mesi), poi sanate, sono visibili per 24
mesi dalla data di regolarizzazione;
- le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza
contrattuale o dall’ultimo aggiornamento
Tutela della referenza creditizia – Obblighi, doveri e diritti
A tutela della referenza creditizia sono previsti OBBLIGHI E DOVERI da parte di banche e
intermediari:
-
OBBLIGO del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi.
-
OBBLIGO per intermediari bancari e finanziari e gestori SIC di controllare l'esattezza
delle informazioni segnalate e di provvedere al loro aggiornamento.
-
DOVERE - prima di procedere alla segnalazione - di avvisare tramite raccomandata
a/r l'interessato, che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei
rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti
nell'ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei
Una volta scaduti i termini, le informazioni dovrebbero essere automaticamente cancellate
dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel
medesimo rapporto contrattuale. In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova
regolarizzazione.
Prima della scadenza dei termini sopra indicati, NON È POSSIBILE ottenere la cancellazione
delle segnalazioni relative comportamenti irregolari, anche se questi sono stati sanati. Il
rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al
Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC.
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SIC.
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Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste
dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
Anche per il Consumatore sono previsti dei DIRITTI:
-
DIRITTO ad essere informato (tramite raccomandata a/r) prima della segnalazione;
-
DIRITTO con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC di conoscere le
informazioni registrate a proprio nome nell'archivio
-
DIRITTO, in caso di errori, di richiedere la cancellazione o la modifica di dati non
corretti. L'eliminazione, integrazione e modifica dei dati contenuti negli archivi può
essere disposta anche con provvedimento dell'Autorità Garante per la Privacy.
Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono
precisamente individuati dal codice. Non possono essere usate informazioni e giudizi del
tipo "cattivo pagatore".
LO SAPEVI CHE … ?
- Prima della segnalazioni ai SIC, l’intermediario deve inviarne
comunicazione a mezzo raccomandata a/r all’interessato con
preavviso e tempistica dati registrazione.
- Sono nulli i finanziamenti richiesti a distanza (richieste tramite
telefono, mail ecc.).
- Recesso 14 giorni per i contratti di credito ai consumatori (art. 125 ter
T.U.B.)
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COSA PUOI FARE
- Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
- Prima di adire le vie legali, in alternativa:
 Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
 Mediazione (obbligatoria per legge ex L 98/2013)
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IL SOVRA-INDEBITAMENTO
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Dall’analisi della situazione economica e finanziaria delle famiglie italiane emerge un
crescente indebitamento, che porta sempre più frequentemente a situazioni di insolvenza
del privato, le quali nel loro stadio patologico si configurano come situazioni di sovraindebitamento. L’insolvenza del privato è destinata a divenire sempre più importante per il
concorso, da un lato, del costante aumento dei consumi finanziati a credito e, dall’altro,
della diminuzione della rete di protezione sociale (per esempio, riduzione delle tutele in
caso di perdita del lavoro, precarietà o assenza di situazioni lavorative, crescente concorso
degli assistiti alle spese mediche, riduzioni delle pensioni attese per chi cesserà il lavoro nei
prossimi decenni, aumento della pressione fiscale).
Nel contesto sociale ed economico dell’Italia di oggi, caratterizzato da una
deregolamentazione del mercato del credito, volumi crescenti del finanziamento al
consumo e da un minore assistenzialismo rispetto al passato, risulta particolarmente
rilevante la possibilità di introdurre una disciplina dell’insolvente civile, che sia in grado di
mettere le famiglie, e i privati più in generale, nelle condizioni di poter affrontare le
situazioni di sovra-indebitamento, e recuperare un ruolo attivo nel mercato.
Un possibile strumento di tutela dal sovra-indebitamento è il “fallimento del debitore”,
accompagnato dalla previsione della cancellazione dei debiti, con la possibilità per
l’insolvente civile di potersi dedicare a nuove attività produttive.
Contrarre un finanziamento può produrre miglioramenti, investimenti, far nascere progetti,
risolvere situazioni altrimenti irrisolvibili, ma quando il ricorso al credito è continuo e
sempre maggiore o quando si contrae senza una giusta motivazione e senza capire se vi
sovra-indebitamento.
Dall’eccessivo indebitamento possono nascere le crisi delle famiglie che sfociano in gravi
situazioni non solo finanziarie, ma all’incrinatura, a volte irreparabile, dei rapporti sociali,
psicologici, interpersonali interni al nucleo familiare.
Una famiglia sovra-indebitata è una famiglia che ha contratto troppi debiti e versa in
difficoltà finanziarie. Più precisamente, si tratta di una famiglia che, dati i suoi redditi, non
riesce a far fronte alle scadenze (rate di mutui, prestiti, etc.) e, contemporaneamente, a
mantenere un tenore di vita che ritiene accettabile.
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sono le capacità concrete di farvi fronte nel tempo, la conseguenza non può che essere il
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La nozione di sovra-indebitamento è abbastanza elastica: non contiene e non può
contenere nessuna cifra. Non esiste un livello di debito ben definito oltre il quale è possibile
dire che una famiglia è troppo indebitata. In altri termini, si parla di sovra-indebitamento
quando le entrate non riescono a coprire le uscite per i numerosi impegni finanziari con
cadenza mensile: se una famiglia ha un debito complessivo di 100.000 euro ma ha entrate
mensili pari a 10.000 euro non la considereremo troppo indebitata, il debito risulterà
accettabile. Per converso, un debito di 100.000 euro appare eccessivo se le entrate mensili
sono pari a soli 1.500 euro.
Ma, qual è il debito accettabile? Proviamo a darne un’illustrazione intuitiva. Per pagare un
debito occorre ovviamente contrarre i consumi, cioè occorre spendere meno di quanto si
guadagna. Tuttavia, la riduzione del tenore di vita che consegue dalla contrazione dei
consumi può essere considerata accettabile o non accettabile dalla singola famiglia. La
questione si riduce semplicemente alla capacità di fare a meno di alcuni beni o servizi che,
evidentemente, non saranno beni e servizi primari come il cibo, i vestiti e un tetto.
Siamo sicuri che tutte le famiglie italiane considerino accettabile rinunciare a beni non
primari come una vacanza estiva al mare oppure la sostituzione del vecchio televisore con
uno a schermo piatto, o con un nuovo telefono smartphone o tablet? La risposta a questa
domanda non può essere univoca. Per alcune famiglie, rinunciare a questi beni non primari
è sopportabile. Per altre no! Queste ultime, evidentemente, saranno famiglie abituate ad
andare in vacanza al mare ogni anno oppure inserite in un contesto sociale in cui non avere
la televisione a schermo piatto o un nuovo cellulare equivale ad una piccola vergogna. In
conclusione, essere eccessivamente indebitati dipende dalla dimensione del debito
rapportata al reddito, nonché dalla capacità di fare sacrifici per ripagarlo.
Il fenomeno del sovra-indebitamento delle famiglie non è molto diffuso nel nostro Paese in
debiti per una cifra pari al 40% del suo reddito annuale. Questo dato va confrontato con il 70%
della Spagna e della Germania ed il 100% degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.
Purtroppo, fa riflettere il fatto che il 40% italiano è rappresentato da famiglie a basso reddito
indebitate per il 200% e famiglie a reddito medio ed elevato con un debito nullo mentre il
100% inglese risulta da famiglie tutte uniformemente indebitate per il 100% a prescindere dal
loro reddito. E’ evidente che, in questo caso, saremmo portati a concludere che le situazioni di
difficoltà finanziaria sono più presenti in Italia che in Gran Bretagna.
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confronto agli altri Paesi avanzati. Secondo l’Ocse, nel 2005, una famiglia italiana media ha
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Avere un debito pari al 100% del proprio reddito non è confortevole ma è tutto sommato
sopportabile. Per converso, con un reddito basso ed un debito pari al doppio del reddito è
quasi certo che la famiglia in questione non sia in grado di ripagare (insolvenza).
L’esempio precedente è alquanto estremo ed ha come unico scopo quello di invitare a
riflettere sul fatto che ragionare solo in termini di medie può risultare fuorviante. Se si guarda
ai dati reali, il modo in cui il debito si distribuisce tra famiglie a basso, medio ed elevato reddito
non è molto diverso tra Italia e Gran Bretagna.
Quindi, possiamo tranquillamente concludere che, dato che l’Italia presenta un indebitamento
medio molto inferiore a quello della Gran Bretagna, allora le situazioni di famiglie con difficoltà
finanziarie sono meno frequenti nel nostro Paese rispetto alla Gran Bretagna.
Perché le famiglie italiane sono in media meno indebitate rispetto alle famiglie degli altri paesi
avanzati? Gli esperti, sulla base dei dati a disposizione, rispondono a questa domanda
invocando due peculiarità del nostro Paese. La prima peculiarità è di natura socio-culturale: nel
nostro Paese la famiglia tradizionale “tiene” di più rispetto a quanto accade altrove. Questo
significa che è più frequente osservare figli in difficoltà finanziarie che vengono soccorsi dai
genitori piuttosto che rivolgersi alle banche.
La seconda peculiarità ha a che fare con il grado di sviluppo dei mercati finanziari e,
soprattutto, del mercato dei mutui e dei prestiti personali. Mentre negli altri paesi, gli acquisti
a rate, le carte revolving, il credito al consumo ecc. si sono diffusi nel corso degli anni Novanta,
nel nostro Paese la loro diffusione su larga scala ha avuto luogo solo negli ultimissimi anni.
In conclusione, le famiglie italiane sono meno indebitate perché i legami familiari
intergenerazionali sono più forti e perché, almeno fino a qualche anno fa, in Italia è stato più
E’ un fatto che, nei Paesi in cui si riesce ad avere credito più facilmente, le famiglie in difficoltà
finanziaria sono più numerose. Questo fatto non è solo rilevante in sé ma è rilevante anche
perché stimola una serie di interrogativi per coloro che studiano professionalmente i
comportamenti dei consumatori (economisti, psicologi, sociologi ecc.).
Uno Studio della Banca d’Italia (Questioni di Economia e Finanza – n. 149/2013) rileva una
maggiore propensione a non rendersi conto dell’eccessivo indebitamento familiare e, quindi,
una maggiore tendenza al sovra-indebitamento in persone con una bassa formazione
scolastica, con una precaria situazione lavorativa e che abitano in centri cittadini di media
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difficile riuscire ad ottenere un prestito per finanziare un acquisto.
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grandezza. Il Sud Italia e le Isole presentano una percentuale quasi doppia rispetto a quella del
Nord Italia.
Se le famiglie si indebitano in modo eccessivo semplicemente perché trovano qualcuno che fa
loro credito. Esiste sicuramente una co-responsabilità degli Istituti finanziari e di credito nel
rilasciare finanziamenti con eccessiva facilità.
Numerosi studi di psicologia dei consumi dimostrano che molti acquisti sono realizzati
sull’onda dell’impulsività, senza adeguata attenzione alle conseguenze finanziarie che ne
derivano. Alcuni soggetti semplicemente non sanno rinunciare a un acquisto oppure non
riescono a rimandarlo nel tempo. Si tratta, evidentemente, dei soggetti più deboli e
suggestionabili di fronte ai messaggi pubblicitari e al condizionamento ambientale da parte di
amici e conoscenti.
Questo tipo di comportamento è chiaramente irragionevole come pure irragionevole appare
l’incapacità di alcuni di capire che effettuare un acquisto oggi pagando in futuro a rate non
equivale a non pagare o a pagare meno. Eppure molti soggetti sono vittime di questa illusione.
Non si spiegherebbero altrimenti le tante offerte commerciali che prevedono un pagamento
nella forma di “comode” rate con inizio differito di vari mesi rispetto al momento dell’acquisto.
Esistono, poi, gli ERRORI DI PREVISIONE. Quando si valuta l’acquisto di una casa con un mutuo
o quello di un’auto a rate, una famiglia o un individuo mediamente avveduti confrontano il
reddito che prevedono di percepire in futuro con le rate che dovranno restituire e con le altre
spese che prevedono di dover sostenere. Se il reddito è sufficiente a coprire rate e spese allora
l’acquisto viene effettuato; in caso contrario, l’acquisto viene rimandato.
L’avvedutezza, però, non mette di per sé al riparo dal rischio di difficoltà finanziarie future.
Queste difficoltà potrebbero comunque verificarsi se un evento imprevisto fa saltare le
prevista del posto di lavoro fa diminuire il reddito. Un aumento non previsto dei tassi di
interesse fa aumentare il peso delle rate. Un divorzio non previsto fa aumentare le altre spese.
Quando un evento di questo tipo è all’origine di difficoltà finanziarie allora si sostiene che la
causa di queste difficoltà è riconducibile a un errore di previsione e non tanto ad un
comportamento irragionevole e poco avveduto. Ma siamo proprio sicuri che la distinzione tra
le due cause di dissesto finanziario siano così nette? A ben vedere, il confine tra l’errore di
previsione e l’assenza di avvedutezza è piuttosto labile. Una persona avveduta, infatti,
dovrebbe anche mettere in conto che in futuro il suo posto di lavoro potrebbe non essere
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previsioni sui redditi, sulle rate e sulle altre spese future. Ecco alcuni esempi: la perdita non
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tanto sicuro, che i suoi rapporti coniugali potrebbero deteriorarsi e che i tassi di interesse
potrebbero aumentare. Insomma, una persona avveduta è anche una persona che effettua
delle previsioni prudenziali sulle entrate e le uscite future.
Ma per essere veramente avveduti non basta essere prudenti. Occorre anche essere informati.
Circa 10 anni fa, nel periodo 2000-2005 i tassi di interesse sono stati particolarmente bassi e
molte famiglie italiane hanno contratto un mutuo immobiliare a tasso variabile. Nel periodo
2006-2007 i tassi sono triplicati e per molti le rate del mutuo sono diventate insostenibili.
Sicuramente alcune saranno state poco avvedute, ma la maggior parte si sarà trovata in
difficoltà perché, al momento della sottoscrizione del mutuo, non ha correttamente anticipato
la possibilità di un aumento dei tassi e delle rate. E questo errore di previsione, molto spesso,
non è stato causato da imprudenza quanto piuttosto dall’ignoranza sul meccanismo di calcolo
della rata e sui meccanismi che governano l’andamento dei tassi di interesse. Per evitare di
cader vittima degli errori causati dall’ignoranza esiste un solo tipo di difesa. Si tratta della
difesa prodotta dalla conoscenza ovvero, nella fattispecie, dall’alfabetizzazione finanziaria.
Si cade nella condizione di “sovra-indebitati” quando né i redditi da lavoro, né le rendite, né le
somme ottenibili cedendo parte dei propri beni o di quelli di famiglia (mobili e immobili)
consentono di far fronte in maniera regolare e strutturale ai propri debiti e, allo stesso tempo,
alle spese legate alla normale gestione familiare.
Nell’ultimo decennio, contrassegnato dalle conseguenze delle drastiche misure per entrare
nell’area euro, da crisi economiche mondiali, da politiche che non hanno posto il ceto mediobasso al centro della politica, dal superamento, in molti casi del lavoro a tempo indeterminato
(il posto fisso), dalla necessità di riequilibrare i conti pubblici e di rientrare dal debito pubblico
più alto del mondo, da un tenore di vita delle famiglie basato su un’economia, quella degli anni
’80, che non poteva più esser mantenuto, la risposta delle famiglie si è palesata con due
reddito fisso da lavoro dipendente o da pensione o di famiglie con reddito derivato da attività
di lavoro autonomo. Le prime hanno sottostimato le prospettive future del loro reddito
corrente; le seconde hanno invece continuato a ritenere che a breve termine sarebbe ripreso il
ciclo dei consumi privati, e quindi la prospettiva di ricavi più ampi e crescenti dalla loro attività.
L’obiettiva sovrastima delle entrate future da parte degli artigiani, dei commercianti, dei
professionisti si è allora combinata, perversamente, con il ridimensionamento consumi.
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modalità di comportamento fortemente contrapposte, secondo se si trattasse di famiglie a
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► Come si cade nel sovra-indebitamento?
Spesso si cade nel sovra-indebitamento a causa di un’elevata propensione ad acquistare o
investire nata forse dalla fiducia infondata nelle effettive possibilità di far fronte agli impegni.
Occorre tuttavia mettere in evidenza l’incidenza di alcuni elementi:
-
Fattori traumatici: sono i cosiddetti “incidente di percorso”: il flusso di reddito si è
interrotto improvvisamente o si è ridotto, spese necessarie non previste o non
prevedibili, divorzio, malattia improvvisa, ecc.
-
Fattori congiunturali: è il caso delle persone o famiglie “sovra-indebitate di lunga
durata”: le ragioni sono più complesse e da ascrivere ad una perdurante condizione
di crisi del reddito familiare (sia dei lavoratori dipendenti, nel caso del
sopraggiungere di disoccupazione e mobilità, sia dei lavoratori autonomi, quando
l’impresa familiare diventa marginale ed esce fuori del mercato).
-
Sovra-indebitamento differito: è una situazione virtuale e perciò non visibile
immediatamente: è quella che caratterizza molte famiglie il cui livello di reddito e
consumo si discosta positivamente da quello possibile con i soli redditi da lavoro,
grazie al contributo di una persona anziana convivente (per il tramite del
patrimonio e della pensione da questi posseduta).
Dal punto di vista della società nel suo complesso, il sovra-indebitamento di una quota
importante di soggetti civili, incapaci di rientrare in condizioni di equilibrio con le sole proprie
forze, genera nuovi COSTI PER LA COLLETTIVITÀ, legati anche al rischio di incorrere in mercati
del credito illegali e in particolare all’usura.
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L’usura consiste nello sfruttare il bisogno di denaro di una persona per procurare a se stessi un
forte guadagno illecito. In pratica, l’usura è il reato che commette chi concede prestiti a tassi di
interesse molto elevati e superiori a quelli consentiti dalla Legge.
Le dimensioni del fenomeno sono difficili da definire perché a fronte dei pochi che denunciano
la propria situazione, molti cercano ancora di affrontarla senza chiedere aiuto, nonostante
esistano leggi efficaci a sostegno di chi è in difficoltà economiche e di chi è soggetto ad usura.
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IL RISCHIO USURA
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IL TASSO DI INTERESSE LEGALE
È necessario tener conto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), che è
l’interesse annuale praticato in media da banche e intermediari finanziari per
operazioni della stessa natura. Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni 3
mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le tabelle dei TEGM sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti internet
della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it – Vigilanza – Contrasto all’usura) e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.tesoro.it – Prevenzione reati
finanziari – Antiusura – Categorie operazioni creditizie e tassi).
Per ogni categoria di prestito è calcolato il relativo TEGM.
Un tasso di interesse richiesto per un prestito è contrario alla legge, quando
supera il cosiddetto “tasso soglia”, che si calcola aumentando il Tasso Effettivo
Globale Medio (TEGM) di un quarto (25 %), cui si aggiunge un margine di ulteriori
quattro punti percentuali.
In ogni caso la differenza tra il “tasso soglia” ed il Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM) non può essere superiore ad 8 punti percentuali. Tale metodo di calcolo
è stato introdotto dal D.L. 70/2011 (convertito nella legge n. 106/2011), che ha
modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96.
COME SI DIVENTA VITTIMA DI USURA
Si può diventare vittime degli usurai in vari modi:
-
avviando, in un momento di crisi economica, un’attività senza disporre di adeguati capitali
iniziali o in mancanza di adeguata formazione e basandosi solo sul denaro avuto in prestito
da una banca;
-
quando non si riesce a mantenere un rapporto equilibrato tra il proprio reddito ed il
tenore di vita, assumendo debiti superiori alle proprie possibilità, giungendo ad un livello
insostenibile di indebitamento;
-
quando la passione smodata per i giochi d’azzardo o i giochi a premio (lotterie, giochi
elettronici, ecc.) diventa una vera e propria dipendenza, tale da ricorrere al prestito usuraio
finalizzato al proseguimento compulsivo del gioco.
proprio problema finanziario, si rivolge ad un soggetto – spesso lo si considera un amico! – che
offre e promette tutto quello che la persona in difficoltà vuol sentirsi dire in quel determinato
momento. Alla base vi è quindi, di solito, l’errata convinzione da parte della vittima di poter
risolvere le proprie difficoltà finanziarie, anche momentanee, rivolgendosi ad un usuraio.
Se il prestito usuraio può costituire un rimedio (ad esempio, evita il protesto di un assegno),
esso è sempre provvisorio ed avvia la vittima ad una sicura rovina.
Non appena la vittima “cade nella rete” dell’usuraio, questi inizia, anche con l’ausilio di
tecniche intimidatorie, a pretendere la restituzione del denaro prestato, applicando tassi di
interesse elevatissimi, calcolati su base mensile, settimanale e, a volte, anche giornaliera.
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Quasi sempre, si diventa vittime del reato di usura quando la stessa vittima, per risolvere un
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Si entra quindi in una spirale perversa nella quale i sentimenti predominanti sono da un lato la
paura di non essere in grado di assolvere agli impegni assunti e conseguentemente di dover
subire le ritorsioni minacciate dall’usuraio e, dall’altro, la vergogna di ammettere di essere
stati tanto sprovveduti; situazione che spesso porta chi la subisce ad isolarsi e chiudersi in sé
stesso.
Con il passare del tempo la vittima si convince di non avere alternativa: solo l’usuraio, al
momento del bisogno, lo ha “aiutato”; ed anche se man mano gli toglie il patrimonio e la
serenità, l’usuraio può, comunque, “dargli” ancora qualcosa; magari ulteriore denaro, in
cambio dell’ennesimo assegno che nessun altro più accetta.
Soltanto la vittima può liberarsi denunciando l’usuraio. In questo modo l’usurato riacquista
la propria indipendenza. E ricomincia a vivere.
COME RICONOSCERE L’USURAIO
Negli ultimi anni alla tradizionale attività dell’usuraio si è affiancata quella di vere e proprie
organizzazioni che agiscono anche avvalendosi di persone “insospettabili”.
ATTENZIONE !!
DIFFIDATE SEMPRE DI CHI PROPONE SOLUZIONI CHE APPAIONO RAPIDE ED
INFORMALI, AL DI FUORI DEGLI ORDINARI CIRCUITI DEL CREDITO.
Il classico usuraio di quartiere assume di norma la figura del “benefattore” che svolge la sua
attività di prestito illegale in un ambito ristretto e con soggetti ben conosciuti, ma a volte può
avere le sembianze di un amico, di un conoscente frequentato nell’ambiente di lavoro che
convince mentendo sulle personali esperienze.
Nelle sale da gioco si può incontrare “l’usuraio di giornata”, che approfitta dell’immediata
d’azzardo, accettando il costo giornaliero del raddoppio della somma ricevuta in prestito.
L’usura si può nascondere anche in contesti apparentemente legali, come nel caso di attività
che sembrano di finanziamento, ma che, invece, celano finalità illecite.
A tal proposito bisogna sempre:
-
controllare che la società che propone il credito sia iscritta presso la Banca d’Italia (il
numero di registrazione è sempre riportato nel messaggio pubblicitario; l’elenco è
reperibile sul sito internet: www.bancaditalia.it – Vigilanza – Intermediari ed altri
operatori);
-
diffidare delle società che indicano come unico recapito un’utenza mobile.
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necessità di chi vuole subito rifarsi di una perdita proseguendo impulsivamente a giocare
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COME REAGIRE ALL’USURA
Per non cadere nelle mani degli usurai, non si deve restare soli: bisogna rivolgersi con fiducia
alle Istituzioni, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni di categoria, per cercare di affrontare e
risolvere i problemi finanziari senza cadere nella trappola degli usurai.
Qualora un soggetto sia già caduto nelle mani degli usurai, deve vincere la paura di minacce e
ritorsioni, presentando la DENUNCIA all’Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia.
Solo in questo modo la vittima di usura avrà la possibilità di riprendere la sua attività
imprenditoriale senza condizionamenti e con il sostegno economico dello Stato (per esempio,
mutuo senza interessi).
E’ importante denunciare l’usura poiché è un reato che può essere efficacemente contrastato
solo con la collaborazione di chi ne è vittima e, più la vittima collabora, meglio si può
combatterla. Nel processo la testimonianza dell’usurato è decisiva. Per questo motivo le
norme emanate dallo Stato in materia cercano di incoraggiare la denuncia delle vittime.
PER AVERE INFORMAZIONI !!
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 CONTATTATE FORZE DI POLIZIA E/O CARABINIERI
 CONTATTATE L’ 800 999000 (UFFICIO COMMISSARIO
STRAORDINARIO GOVERNO PER IL COORDINAMENTO INIZIATIVE
ANTIRACKET E ANTIUSURA)
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FONDI CONTRO L’USURA (Legge n. 108/1996 – Disposizioni in materia di usura)
Grazie alla Legge n. 108/1996 Disposizioni in materia di usura, per combattere efficacemente il
fenomeno dell’usura sono previsti 2 FONDI di PREVENZIONE e di SOLIDARIETÀ:
 FONDO DI PREVENZIONE E DI SOLIDARIETA’ (art. 14) istituito presso l’Ufficio del
Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento iniziative anti-racket.
Mette a disposizione degli operatori economici, commercianti, artigiani e liberi
professionisti che hanno denunciato gli usurai un mutuo senza interessi da restituire
al massimo in 10 anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari
effettivamente pagati e può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Requisiti per ottenere il mutuo sono i seguenti:
-
essere vittima del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo
procedimento penale (quindi occorre aver presentato una denuncia penale
contro l’usuraio);
-
esercitare un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero libera arte o professione (non possono accedere al mutuo
senza interessi coloro che non esercitano un’attività imprenditoriale);
-
assenza di condanne per il reato di usura o di misure di prevenzione personale;
-
non essere indagato o imputato per il reato di usura, ovvero essere stato
proposto per detta misura.
 FONDO DI PREVENZIONE (art. 15) istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a
livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle
Fondazioni antiusura somme di denaro per garantire alle banche i prestiti concessi ai
soggetti in difficoltà. I Confidi si occupano degli operatori economici, mentre le
In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori,
ecc.) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le
famiglie ed i privati possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute
ed iscritte in un apposito elenco del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
STRUMENTI LEGISLATIVI PER GLI OPERATORI ECONOMICI E PER LE FAMIGLIE
Per venire incontro alle esigenze dei soggetti in difficoltà economico-finanziarie, sono stati
introdotti, recentemente, nuovi strumenti.
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Fondazioni antiusura si occupano di singoli e famiglie.
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Per accedere al Fondo e poter ottenere garanzie, il Ministero del Tesoro ha individuato alcuni
criteri guida che dovranno seguire i garanti per valutare la meritevolezza del richiedente:
-
Effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della ragione dell'indebitamento;
-
Capacità di rimborso del finanziamento concesso in base al reddito o alla situazione
patrimoniale;
-
Entità dell'importo complessivo debitorio a carico del richiedente che deve rientrare
entro i limiti di garanzia (Euro 25.800 circa).
Il Fondo si rivolge esclusivamente alle famiglie, non imprese, che si trovano in situazioni di
difficoltà economica (sovra-indebitamento) e che per questa difficoltà non sono più in grado di
coprire con le loro entrate mensili tutte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo
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familiare (vitto, fitto, rata del mutuo, bollette, spese sanitarie, ecc.).
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Se ricevi il rifiuto di un prestito da parte di un dipendente di un Istituto di Credito,
rivolgiti subito ai suoi superiori, se ti sembra un’ingiustizia. A volte è sufficiente
concordare modifiche alle condizioni previste per riuscire a sbloccare l’erogazione
del prestito. Comunque, cerca di ottenere una motivazione per il diniego e sforzati di
capire.
Denuncia subito se, a seguito del rifiuto di un finanziamento da parte di un Istituto di
Credito, qualcuno ti indica altri (privati o finanziarie) cui rivolgerti per avere il
prestito.
Leggi con attenzione tutte le clausole contrattuali quando ti viene concesso il
credito. I tassi di interesse che ti sono proposti, sia le altre condizioni possono essere
contrattate.
Cerca di concordare sempre un piano di rientro, se improvvisamente la Banca ti
chiede il rimborso del credito. Cerca di evitare gli sconfinamenti (il denaro costa di
più e tu sei in una posizione di debolezza).
Quando ti rivolgi ad una Finanziaria assicurati che sia abilitata a esercitare il credito.
Assicurati sempre che tutte le condizioni risultino dal contratto.
Non rivolgerti mai, per nessuna ragione, a chi ti offre denaro in prestito con rapide
procedure chiedendoti in cambio interessi elevati o altre pesanti condizioni.
Ricordati che l’usuraio non ti sarà mai amico, non sarà mai il tuo salvatore, ma il
tuo carnefice.
Rivolgiti ad un CONSORZIO FIDI o alla FONDAZIONE ANTIUSURA più vicina alla tua
città se nessuna banca o finanziaria è in grado di garantirti un prestito.
Segna sempre tutti i movimenti di contante e di titoli: possono essere decisivi come
prova del tuo sfruttamento usuraio. Quando ti incontri con l’usuraio cerca di
registrare le conversazioni o di avere testimoni.
FAI VALERE I TUOI DIRITTI. Mai l’usuraio può presentare istanze di fallimento contro
di te e se viene accertato il rapporto usuraio non sono dovuti interessi. Non
dimenticare che un’azione civile, alle volte, può essere sospesa quando è pendente
un procedimento penale per usura. In ogni caso non restare mai solo: cerca il
sostegno delle Forze dell’Ordine, di un’Associazione di categoria, di
un’Associazione antiracket e di una Fondazione o Associazione antiusura. La legge
antiusura prevede che un tasso è usuraio quando supera il “tasso soglia” calcolato
con le modalità descritte nel paragrafo “Cos’è l’usura”, a cui si rimanda. Tuttavia,
rimane la possibilità del Giudice di valutare come usuraio un tasso sproporzionato,
quando la parte offesa si trova in “condizioni di difficoltà economica e finanziaria”.
Denuncia prima possibile l’usuraio. Non esitare a rivolgerti alle Autorità di Polizia.
Non perdere mai tempo: prima denunci e maggiori sono le possibilità di tornare alla
vita normale. Esiste una legge che aiuta le vittime dell’usura che hanno
denunciato.
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IL DECALOGO ANTI USURA
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OSSERVATORIO SULL'EROGAZIONE DEL CREDITO
Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012,
n. 62 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117.
Tale decreto disciplina l’Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da
parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie
e a quelle giovanili e femminili, nonché l’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere
l'accesso al credito dei medesimi soggetti.
DOMANDE E RISPOSTE - ALCUNI SUGGERIMENTI
D. - Ti hanno prelevato, sottratto, rubato soldi dalla tua carta (bancomat, carta di
credito, PostePay) senza autorizzazione; la tua carta è stata clonata o ti hanno rubato i
dati della carta su internet.
R. - Può accadere di subire il furto del Bancomat, della Carta di Credito e che vengano
prelevate delle somme o effettuati acquisti senza autorizzazione. Può accadere anche
che vengano prelevate somme online attraverso la carta PostePay, Bancomat o carta di
credito. Che fare? Innanzitutto bloccare la carta, poi depositare la denuncia presso
Carabinieri o Polizia; quindi, richiedere il rimborso delle somme prelevate senza
autorizzazione presso la Banca o le Poste. Dopo 30 giorni, se la Banca o la Posta non
risponde o nega il rimborso, è possibile fare un tentativo tramite ricorso presso l’ABF –
Arbitro Bancario Finanziario. Nella maggior parte dei casi Banca o Poste rimborsano.
Le somme prelevate senza consenso, se non sono stati attivati i sistemi di protezione e
allert (es. sms, token), possono essere rimborsate al netto della franchigia massima di €
150,00.
D. - Sul finanziamento concesso il tasso applicato è molto elevato.
R. - Il tasso soglia di interesse per un normale finanziamento personale è del 18,78%;
quello delle carte revolving è, invece, pari al 24,97% (per disponibilità fino a € 5.000) e
19,39% (oltre € 5.000) (rilevazione tassi effettivi globali medi Banca d’Italia - validità II
trim. 2014).
D. - Rifiutano di concederti un finanziamento e scopri di essere stato illecitamente
iscritto ai SIC Sistemi Informazione Creditizia (per esempio, CRIF, Experian, CTC) come
“cattivo pagatore” perché hai pagato una rata in ritardo.
R. - In caso di ritardo anche di una sola rata, le finanziarie possono applicare interessi di
mora altissimi, sfiorando il “tasso usura”, superiori a quelli previsti per legge (rilevati
trimestralmente da Banca d’Italia e classificati per tipologia di credito e finanziamento).
D. - Hai problemi a pagare le rate del mutuo, ma la tua banca non ti permette di
passare al tasso fisso/variabile, di rinegoziare il mutuo o di fare la surroga (cioè, di
cambiare banca).
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D. - Hai sottoscritto una carta revolving, ma hai l’impressione che nonostante le
numerose rate pagate, il debito non si estingua, ma diminuisca molto lentamente.
R. - La rata della carta revolving spesso copre gli interessi e una minima parte del debito.
Con il pagamento delle rate si va a ricostituire la provvista di denaro iniziale (il cosiddetto
plafond).
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R. - In caso di SURROGA del mutuo (in una banca differente per migliori condizioni) NON
sono dovute spese, penali o altri oneri per il nuovo finanziamento, istruttoria e
accertamenti catastali. Se la surroga non avviene entro 10 giorni dalla richiesta, il
finanziatore originario deve risarcire l’1% del valore del finanziamento per ciascun mese
o frazione di mese di ritardo.
D. - Vuoi estinguere o rimborsare anticipatamente il finanziamento e la Banca non te
lo permette o ti addebita costi non dovuti
R. - è possibile rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l’importo. In tal caso,
si ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito per interessi e costi dovuti per la
vita residua del contratto. Il finanziatore ha, altresì, diritto ad un indennizzo equo e
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua
del contratto è superiore a un anno e lo 0,5 % se è pari o inferiore a un anno.
IL RICORSO ALL’ABF: UN MEZZO VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!
Il ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario è un sistema rapido, economico e alternativo di
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari sorte successivamente al 1 gennaio 2009.
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel
suo funzionamento dalla Banca d'Italia. L'ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha
ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno
sempre la facoltà di ricorrere al giudice.
Prima del ricorso all’ABF, è necessario tentare di risolvere la controversia, rivolgendo regolare
reclamo. Dopo 30 giorni dal reclamo alla Banca, alle Poste o all’Istituto finanziario, in caso di
risposta negativa, insoddisfacente e anche in caso di mancata risposta è possibile avviare la
procedura di ricorso, comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
€ 20,00 alla Segreteria tecnica dell’ABF presso la Banca d’Italia che sarà rimborsata
dall’intermediario in caso di esito positivo o anche parzialmente positivo.
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO ATTIVABILE DAL PREFETTO
(Art.27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal Decreto Legge 24
marzo 2012, n.29, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62)
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La procedura, che può essere avviata anche individualmente, prevede un contributo iniziale di
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In caso di mancata concessione del credito da parte di una banca, privati ed imprese potranno
presentare istanza al Prefetto. Il Prefetto invitata la banca in questione (previa informativa sul
merito dell’istanza) a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito
dell’istante. Il Prefetto, ove lo ritenga necessario e motivato, segnala all’Arbitro Bancario
Finanziario, istituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico di cui al D. Lgs 395/93 e
successive integrazioni e modificazioni – Testo Unico Bancario, specifiche problematiche
relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari.
L’Arbitro si pronuncia non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
IL CONSIGLIO
Fatevi tutelare e affidatevi ad un’Associazione di Consumatori valida e competente che
rappresenti i vostri interessi e risolva la problematica con la Banca, le Poste o l’Istituto
finanziario. Una valida Associazione di Consumatori può:
-
Verificare eventuali tassi usurai;
-
Cancellare iscrizioni illecite a SIC e definire saldi e stralcio per le posizioni debitorie;
-
Aiutarvi a rendervi consapevoli di situazioni di sovra-indebitamento e cercare una
soluzione;
Coinvolgere le autorità competenti per tutelare i vostri diritti.
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La presente Guida rientra nel Progetto SosRisparmio.eu
ed è stata realizzata con i fondi della Regione Lazio
Programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III Mod. 2
Il Progetto SosRisparmio.eu è stato realizzato da:
A.E.C.I. LAZIO
Via Casimiro Teja, 24 – 00157 Roma
Tel. 06 45 10 914 – Fax 06 96 037 168
[email protected][email protected]
C
NTRIBUENTI.IT
DIREZIONE REGIONALE LAZIO
CONTRIBUENTI.IT
Direzione Regionale Lazio
Via Piave, 61 – 00187 Roma
Tel. 06 64 824 141 – Fax. 06 23 321
8823
[email protected]
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CONSUMATORI PER L’EUROPA
Via A. Bausani, 60 C7 – 00166 Roma
Tel. 06 61 905 186 – Fax. 06 61 905
186
[email protected]
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