Condizioni Generali dʼAssicurazione (CGA)
Helvetia Market Trend
Previdenza libera (pilastro 3b)
Edizione maggio 2015
La Sua Assicurazione svizzera.
Premessa
Sommario
Gentile Cliente,
Informazioni per i clienti
4
siamo lieti che abbia scelto Helvetia Market Trend.
Condizioni Generali d’Assicurazione
6
Per noi è importante che lei possa usufruire integralmente delle
potenzialità offerte dalla sua nuova soluzione previdenziale. Le
CGA sono concepite come un documento di consultazione e comprendono, oltre al sommario, anche un indice analitico.
1 Terminologia 6
2 Stipulazione dell’assicurazione
6
3 I suoi diritti e le nostre prestazioni
7
4 Pagamento delle nostre prestazioni
d’assicurazione
9
5 Rapporti contrattuali
9
Per ulteriori domande non esiti a contattarci.
Cordiali saluti
Helvetia Assicurazioni
6 Regole in caso di servizio militare e di guerra
10
Indice analitico
11
3
Informazioni per i clienti
1
Informazioni generali
4
Quali sono le basi del suo contratto?
Le seguenti informazioni per i clienti comprendono indicazioni sulla
sua assicurazione e una sintesi dei contenuti fondamentali del
contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto
d’assicurazione, LCA). Per informazioni più dettagliate può consultare le Condizioni generali di assicurazione (CGA) allegate.
Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla sua
proposta, dal referto medico (se da noi richiesto), dalle CGA allegate, dalle eventuali Condizioni particolari di assicurazione (CP) e
dalla sua polizza. Si applica inoltre la Legge federale sul contratto
d’assicurazione.
2 5 Chi è il suo assicuratore?
Il suo assicuratore e partner contrattuale è
Helvetia Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni sulla Vita SA,
St. Alban-Anlage 26,
4052 Basilea.
Helvetia è una società azionaria con sede a Basilea, appartenente
al Gruppo Helvetia.
3 Che cos’è Helvetia Market Trend?
Helvetia Market Trend è un’assicurazione sulla vita vincolata a
partecipazioni con una durata fissa di 10 anni, la cui quota di risparmio viene investita nel 103.50 % ProNote on the Credit Suisse
Systematic Tactical Asset Allocation 6 % CHF Excess Return Index
di Credit Suisse AG, di seguito denominato certificato di protezione
del capitale Market Trend.
Il certificato viene illustrato in un opuscolo separato. Partecipa
inoltre all’evoluzione del Credit Suisse Systematic Tactical Asset
Allocation 6 % Excess Return Index, di seguito denominato indice
Multi Asset:
■ se il tasso di swap decennale in CHF alla fissazione finale del
certificato dovesse essere superiore al 4 %, partecipa al 150 %
all’indice Multi Asset.
■ se il tasso di swap decennale in CHF alla fissazione finale del
certificato dovesse essere superiore al 2 % e uguale o superiore al 4 %, parteciperà al 125 % all’indice Multi Asset.
■ se il tasso di swap decennale in CHF alla fissazione finale del
certificato dovesse essere uguale o inferiore al 2 %, parteciperà
al 100 % all’indice Multi Asset.
Helvetia Market Trend la fa partecipare all’ evoluzione del valore
del certificato. In caso di aumento dei corsi lei approfitterà di una
crescita del valore. In caso di una flessione dei corsi dovrà sopportare il rischio di una diminuzione del valore. L’Helvetia non
garantisce una determinata prestazione d’assicurazione in caso
di vita. Il certificato comprende tuttavia una prestazione minima
alla scadenza del contratto, che è garantita da Credit Suisse AG
(vedere l’opuscolo separato).
In caso di decesso garantiamo il capitale specificato nella polizza
per il caso di decesso.
4
Quali sono i rischi assicurati?
Con Helvetia Market Trend sono assicurati il caso vita e il caso
decesso.
6
Quando inizia e quando termina
la sua assicurazione?
La copertura assicurativa inizia dopo l’accettazione della sua proposta e dopo che abbiamo ricevuto il premio unico, ma non prima
della data indicata nella sua polizza come inizio dell’assicurazione.
La sua copertura assicurativa termina alla data di scadenza indicata nella sua polizza.
7
In quali casi la sua assicurazione termina
anticipatamente?
La sua assicurazione termina in caso di decesso della persona
assicurata o di disdetta prima della scadenza del contratto. Lei ha
la possibilità di disdire l’assicurazione in qualsiasi momento. Maggiori informazioni a questo riguardo si trovano all’art. 13.
8
Qual è l’estensione della copertura
assicurativa?
Fondamentalmente la sua copertura assicurativa vale in tutto il
mondo. Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre le prestazioni in
caso di negligenza grave.
9
In quali casi la copertura assicurativa è
soggetta a restrizioni?
La copertura assicurativa è ridotta segnatamente nei casi seguenti:
■ se lo abbiamo concordato per iscritto con lei
■ se alla stipulazione del contratto è stato sottaciuto o comuni­
cato in modo inesatto un rilevante fatto costitutivo del rischio
che lei ovvero la persona assicurata conoscevate o avreste
­dovuto conoscere e che era stato richiesto nella proposta. In un
caso del genere noi disdiciamo il contratto d’assicurazione. Per
ulteriori informazioni sugli obblighi cui adempiere al ­momento
della richiesta, si fa riferimento alle CGA riportate più avanti in
questo stesso documento.
■ se lei o l’avente diritto avete causato intenzionalmente il decesso della persona assicurata
■ in caso di suicidio della persona assicurata durante i primi tre
anni d’assicurazione
■ se lei o l’avente diritto comunicate intenzionalmente in modo
inesatto o sottacete fatti che escluderebbero o ridurrebbero il
nostro obbligo di versare le prestazioni oppure, alla notifica di
un caso assicurato, non adempite a uno degli obblighi menzionati nelle CGA
■ in caso di decesso di un bambino assicurato prima del compimento dei 12 anni
■ in caso di guerra o disordini
10
■
■
Quali sono le nostre prestazioni?
In caso di vita noi paghiamo il valore del suo avere delle quote.
In caso di decesso noi paghiamo almeno la prestazione per il
caso di decesso come concordato.
11
Come si finanzia l’Helvetia Market Trend?
Lei ci versa un premio unico, che deve essere accreditato sul
nostro conto al più tardi per l’inizio dell’assicurazione (giorno di
valuta). Se il contratto è soggetto alla tassa di bollo, la tassa deve
essere versata direttamente a noi insieme al premio. Nella sua
proposta può controllare se deve pagare o meno un’imposta di
bollo.
12
■
■
■
■
Quali sono i suoi ulteriori obblighi?
Obbligo di notifica, ossia l’obbligo di rispondere correttamente
e in modo completo alle domande della proposta. Se prima
che l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni contenute nella
proposta, questi ultimi devono esserci comunicati immediatamente.
Obbligo di notificare immediatamente il verificarsi dell’evento
assicurato
Obbligo di collaborare all’accertamento del suo diritto alle pres­
tazioni (p.es. mediante invio di giustificativi)
Obbligo di comunicare un cambiamento d’ indirizzo
13
Riscatto Lei può chiedere in qualsiasi momento il riscatto della sua assicurazione. In caso di riscatto noi le paghiamo il valore di riscatto in
base alle CGA.
14
Come vengono elaborati i suoi dati?
14.1
Informazioni generali
Il trattamento dei suoi dati avviene nel rispetto della Legge federale
sulla protezione dei dati (LPD). Secondo la LPD, il trattamento di
dati personali è ammesso in particolare quando la LPD o un’altra
legge lo prevede, oppure quando lei ha acconsentito al trattamento
dei suoi dati. Firmando la proposta di assicurazione lei ci autorizza
quindi anche a elaborare i dati nel quadro delle clausole di autorizzazione contenute nella proposta.
14.2
Elaborazione dei dati
L’elaborazione dei dati consiste in qualsiasi trattamento dei dati
personali. I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente o
fisicamente nel rispetto delle leggi vigenti. Essi sono protetti per
evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o siano­
modificati illecitamente. Noi elaboriamo i suoi dati nella misura
­necessaria per la stipulazione dei contratti e per le pratiche relative
ai contratti e alle prestazioni, nonché in relazione a ottimizzazioni
di prodotti e per scopi interni di marketing. I suoi dati comprendono
i dati che lei ci ha fornito direttamente o per il tramite di un intermediario nonché i dati di pubblico dominio pervenutici. Per esempio
vengono elaborati i suoi dati ricavati da contratti esistenti, proposta
d’assicurazione e proposta di prestazione (p.e. per l’esame del
­rischio, il calcolo dei premi, la gestione dei contratti, l’incasso dei
premi o l’elaborazione delle prestazioni).
14.3
Scambio di dati
Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in particolare ai preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori in Svizzera
e all’estero. Un tale scambio di dati può avvenire anche all’interno
del gruppo societario e con i partner di cooperazione. Se per
esempio lei ha proposto un’assicurazione sulla vita, noi, secondo i
casi, consultiamo un medico, un terapista, un ospedale o altri assicuratori coinvolti. In caso di prestazione, i dati del cliente possono
essere trasmessi per parere anche ad altri fornitori di prestazioni
(ad es. Al, SUVA) o a periti (ad es. medici).
14.4
Diritto d’informazione e di rettifica
Lei e la persona assicurata avete il diritto di essere informati e,
a determinate condizioni, il diritto di fare rettificare, bloccare o
cancellare i suoi dati da noi registrati elettronicamente o nel suo
dossier.
5
Condizioni Generali d’Assicurazione
1
Terminologia
Stipulante della previdenza o contraente dell’assicurazione è
lei, non appena propone e stipula con noi un’assicurazione.
Persona assicurata è la persona sulla cui vita è stata stipulata
l’assicurazione.
Beneficiario è la persona da lei designata che dovrà ricevere la
prestazione d’assicurazione.
Avente diritto è qualsiasi persona che ha diritto alla prestazione
d’assicurazione.
Polizza è il documento in cui è indicata l’estensione della coper­
tura assicurativa.
2 Stipulazione dell’assicurazione
2.1
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è l’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni
sulla Vita SA, Basilea.
2.2
Quando si considera conclusa l’assicurazione?
Non appena ricevuta la sua proposta, le comunichiamo al più presto possibile se possiamo accettarla. Se prima che l’assicurazione
sia stata stipulata definitivamente subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni contenute nella proposta, essi devono esserci
comunicati immediatamente.
Riserve dei costi di rischio e di gestione sono l’accantonamento
per la copertura dei costi futuri del rischio e della gestione.
L’assicurazione è conclusa se
■ noi accettiamo la sua proposta di assicurazione e
■ il premio unico è stato accreditato sul nostro conto entro la data
di inizio dell’assicurazione (data valuta).
Anno d’assicurazione è il periodo di un anno a partire dall’inizio
dell’assicurazione.
A comprova dell’assicurazione lei riceve la sua polizza. La sua
assicurazione inizia alla data indicata nella polizza.
Mese d’assicurazione è un dodicesimo dell’anno d’assicurazione.
Qualora dovessimo rifiutare la sua proposta e il premio unico fosse
già stato versato, le restituiremo senza interessi l’importo da lei
pagato.
6
3
3.1
I suoi diritti e le nostre prestazioni
Premio di risparmio
Il premio di risparmio è investito all’inizio dell’assicurazione nel certificato di protezione del capitale
Market Trend (valore 25775430) di Credit Suisse AG. Esso corrisponde al premio unico versato (dopo
la deduzione dell’eventuale tassa di bollo), al netto delle quote dei costi del rischio e di gestione per il
finanziamento per tutta la durata del contratto.
L’investimento dei premi di risparmio avviene alla quotazione d’emissione del certificato. Il numero di
quote è pari al premio di risparmio diviso per la quotazione di emissione. Le frazioni sono arrotondate
a tre cifre dopo la virgola.
3.2
Avere delle quote
Il valore delle quote corrisponde al corso del certificato nel giorno di valutazione, moltiplicato per il
rispettivo numero di quote.
Sono considerati giorno di valutazione:
la data del caso di vita
il primo giorno del mese d’assicurazione dopo il decesso
la data del riscatto
■
■
■
Se il giorno di valutazione non coincide con un giorno di borsa, vale il giorno di borsa immediatamente
successivo.
3.3
Prestazione assicurata
Caso di vita
Se la persona assicurata al 22.06.2025 è in vita, noi paghiamo il valore dell’avere delle quote.
Caso di decesso
Se la persona assicurata muore prima del termine del contratto, noi paghiamo il valore dell’avere delle
quote, che corrisponde come minimo al capitale indicato nella sua polizza per il caso di decesso.
Restrizioni per i bambini:
Se un bambino assicurato muore prima di avere compiuto 2 anni e mezzo sussiste solo il diritto ai premi
con un interesse del 5 %. Se un bambino assicurato muore dopo i 2 anni e mezzo d’età, ma prima di
avere compiuto 12 anni sussiste il diritto a una prestazione complessiva massima di CHF 20’000.– per
tutte le assicurazioni stipulate con l’Helvetia. Per la parte delle prestazioni assicurate che supera tale
limite le parti corrispondenti dei premi sono remunerate al 5 %. Il diritto non può in nessun caso superare
le prestazioni assicurate.
3.4
Notifica del caso assicurato
Caso di vita
È necessario inviarci i giustificativi seguenti:
■polizza
■ certificato della data di nascita della persona assicurata
Caso di decesso
Il decesso della persona assicurata ci dovrà essere immediatamente comunicato, indicandone la causa.
È necessario inviarci i giustificativi seguenti:
■polizza
■ atto di morte
■ certificato medico attestante la causa e le circostanze dettagliate del decesso
Ci riserviamo il diritto di richiedere a medici, personale sanitario, istituzioni, autorità o altri uffici ulteriori
informazioni utili in merito.
3.5
Suicidio
Se la persona assicurata muore durante i primi tre anni d’assicurazione in seguito a suicidio o per le
conseguenze di un tentativo di suicidio, noi paghiamo il valore di riscatto al primo giorno del mese
d’assicurazione dopo il decesso. Sussiste un caso di suicidio anche se la persona assicurata ha agito
in stato di parziale o totale incapacità di discernimento.
Qualora un’assicurazione sia stata da noi disdetta a seguito di reticenza ai sensi dell’art. 5.4 delle
pre­senti condizioni, e noi offriamo la possibilità, previo adeguamento delle condizioni, di riattivare e
proseguire il contratto, con la rimessa in vigore ovvero con il rilascio della nuova polizza o dell’aggiunta
alla polizza, inizia un nuovo periodo di tre anni.
7
3.6
Clausola beneficiaria
Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o di parte delle prestazioni assicurate. Una
clausola beneficiaria esistente può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se la clausola
beneficiaria deve essere irrevocabile, deve attestare con la sua firma sulla polizza, la rinuncia alla
revoca e consegnare la polizza al beneficiario.
Se i beneficiari sono il suo coniuge o il suo partner registrato o i suoi discendenti, i suoi diritti derivanti
dall’assicurazione e quelli dei beneficiari non possono essere oggetto di un’esecuzione forzata da parte
dei suoi creditori; ciò significa che le prestazioni assicurate non possono essere né pignorate né incluse
nella massa fallimentare (a meno che lei non le abbia costituite in pegno a favore di un creditore).
In assenza di dichiarazioni contrarie relative alla clausola beneficiaria, le prestazioni vengono versate
a lei direttamente, in sua mancanza al suo coniuge o al suo/alla sua partner registrato/a, in assenza
mancanza di questo / questa ai suoi figli, in mancanza di questi ai suoi eredi.
3.7
Costituzione in pegno,
cessione
Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle prestazioni assicurate siano valide, sono
richieste:
■ la forma scritta,
■ la consegna della polizza e
■ la notifica scritta a noi.
3.8
Prestito
Contro costituzione in pegno della sua assicurazione noi le concediamo un prestito fruttifero d’interessi
sino a concorrenza di un importo pari al 60 % del valore di riscatto. Le condizioni del prestito vengono
stabilite separatamente.
3.9
Riscatto
Lei può disdire integralmente o in parte la sua assicurazione, allegando la polizza, in qualsiasi momento
alla fine di un mese d’assicurazione (data di riscatto). In caso di riscatto parziale le disposizioni seguenti
si riferiscono alla parte disdetta dell’assicurazione. Con il riscatto la sua assicurazione si estingue.
La riserva per coprire i costi del rischio e di gestione è calcolata in base alle tavole di mortalità della
Helvetia EKM / EKF 2013 e a un tasso d’ interesse tecnico dello 0.3 %. Le tavole di mortalità 2013 della
Helvetia si basano su valutazioni statistiche degli anni dal 2006 al 2010 dall’Associazione Svizzera
d’Assicurazioni (ASA).
Il valore di riscatto corrisponde al valore dell’avere delle quote più la riserva per la copertura dei costi
del rischio e di gestione.
In caso di riscatto sono compensati gli eventuali prestiti, interessi compresi.
8
4
Pagamento delle nostre prestazioni
d’assicurazione
4.1
Quando vengono versate le prestazioni?
Le nostre prestazioni in capitale sono dovute al più tardi quattro
settimane dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari a gius­
tificare il diritto.
4.2
A chi e come versiamo le nostre prestazioni?
Il contratto deve essere adempiuto presso il domicilio svizzero
dell’avente diritto. Se gli aventi diritto si trovano all’estero e lei
non ha designato un rappresentante in Svizzera, il luogo di
adempimento è presso la nostra sede.
Tutte le prestazioni d’assicurazione sono versate esclusiva­
mente tramite bonifico su conto bancario o postale. Il versamento
avviene nella valuta indicata nella polizza.
Noi abbiamo la facoltà di considerare come avente diritto il titolare della polizza, a meno che non ci sia stata comunicato che
l’avente diritto è un’altra persona.
4.3
Cosa succede in caso di negligenza grave?
Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre la prestazione d’assi­
curazione nel caso in cui l’evento assicurato sia stato causato da
negligenza grave.
4.4
Quando cadono in prescrizione i diritti alle prestazioni
assicurate?
I diritti alle prestazioni assicurate cadono in prescrizione due anni
dopo il verificarsi dell’evento assicurato.
5 Rapporti contrattuali
5.1
Quali sono le basi del suo contratto?
Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite dalla sua
proposta, dalle Condizioni d’assicurazione, dal referto medico (se
da noi richiesto) e dalla polizza.
5.2
Dove vale l’assicurazione?
5.4
Quali disposizioni si applicano in caso di reticenza?
Se al momento della stipulazione o della rimessa in vigore
dell’assicurazione lei o la persona assicurata avete fornito una
risposta non corretta incompleta a una domanda formulata per
iscritto, l’Helvetia ha il diritto di disdire il contratto con effetto immediato entro quattro settimane da quando è giunta a conoscenza
della reticenza. Venir meno all’obbligo di dichiarazione successiva
ai sensi dell’art. 2.2 equivale ad una reticenza. Se il contratto viene
sciolto tramite una tale disdetta, si estingue anche l’obbligo di fornire prestazioni per i danni già verificatisi, il cui insorgere o la cui
entità sono stati influenzati dai fatti comunicati in modo incompleto
o non corretto. Se per tali danni sono già state corrisposte prestazioni, l’Helvetia ne esige il rimborso.
5.5
Cosa è richiesto per gli accordi speciali?
Eventuali accordi speciali sono validi soltanto se sono stati confermati per iscritto dalla nostra sede principale.
5.6
Quando si applicano eventuali nuove Condizioni
d’assicurazione?
Le presenti Condizioni generali d’assicurazione valgono per l’intera
durata della sua assicurazione. A sua richiesta possiamo esaminare la possibilità di applicare al suo contratto nuove condizioni.
5.7
Come avvengono le comunicazioni?
Le nostre comunicazioni a lei o ai suoi successori legali sono valide se inviate all’ultimo indirizzo per la corrispondenza indicatoci.
Lei può altresì indicarci un rappresentante che sia autorizzato a
compiere tutti gli atti giuridici inerenti alla sua assicurazione e a
ricevere le nostre comunicazioni.
Le comunicazioni a noi destinate sono valide se pervengono per
iscritto alla nostra sede centrale di Basilea.
5.8
Cosa deve fare in caso di cambiamento d’indirizzo?
Abbia cura di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento
d’indirizzo.
5.9
Imposte
La sua assicurazione vale in tutto il mondo.
Le imposte dovute alla stipulazione del contratto, nel corso della
durata o alla fine dello stesso sono a carico del contraente dell’assi­
curazione o della persona avente diritto.
5.3
5.10
Quali sono il diritto applicabile e il foro competente?
Si applica il diritto svizzero. Per tutte le questioni non disciplinate dal
contratto si applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione
(LCA).
In caso di controversia noi riconosciamo come foro competente il
suo domicilio svizzero o il domicilio svizzero dell’avente diritto, così
come Basilea.
Nelle relazioni internazionali la competenza è retta dalla Legge fede­
rale sul diritto internazionale privato nonché dalla Conven­zione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle deci­sioni
in materia civile e commerciale (cosiddetta Convenzione di Lugano).
Valutazione dello status di contribuente USA
Se si è una «U.S. person» oppure se si è o si diviene un soggetto
d’imposta negli Stati Uniti, lo si deve comunicare immediatamente.
Ci deve essere comunicata immediatamente anche l’eventuale
variazione dello status nel corso della durata contrattuale. Sussiste anche l’obbligo di collaborare al nostro accertamento in merito all’obbligo fiscale negli Stati Uniti (ad es. inviandoci entro il
termine stabilito i formulari o le autodichiarazioni da noi richieste).
Tali obblighi di comunicazione e collaborazione valgono tanto per
le persone fisiche quanto per quelle giuridiche.
9
6 Regole in caso di servizio militare e di guerra
Per tutte le compagnie d’assicurazione sulla vita attive in Svizzera
vige una normativa uniforme. In caso di guerra e di servizio militare
il rischio viene coperto nel quadro delle condizioni seguenti:
Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mantenimento dell’ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche,
è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è
senz’altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.
Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione
unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto
che l’assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in
Svizzera o all’estero è irrilevante.
La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente indirettamente dalla guerra, per quanto concernono
assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti Condizioni.
L’Helvetia, di comune accordo con l’autorità svizzera di vigilanza,
accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura­
e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finan­
ziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni
d’assicurazione. Qualora prestazioni assicurate fossero esigibili
prima che venga fissata la contribuzione di guerra, l’Helvetia ha il
diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno
dalla fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso
di interesse con cui deve essere rimunerata tale quota vengono
fissati dalla Helvetia di comune accordo con l’autorità svizzera di
vigilanza.
I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall’Autorità di sorveglianza svizzera.
Se l’assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carat­
tere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta
in operazioni di carattere bellico e l’assicurato muore durante una
tale guerra entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, l’Helvetia deve versare la riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo comunque
la prestazione assicurata per in caso di decesso. Se sono assicurate rendite per superstiti, al posto del capitale di copertura subentrano le rendite corrispondenti al capitale di copertura calcolato al
giorno del decesso, in ogni caso per un massimo equivalente alle
rendite assicurate.
L’Helvetia si riserva di modificare le presenti disposizioni di comune
accordo con l’autorità svizzera di vigilanza anche con effetto per la
presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservate le
misure legali e amministrative promulgate in relazione a una guerra,
in particolare quelle concernenti il riscatto dell’assicurazione.
10
Indice analitico
A
Accordo speciale
Avere delle quote
B
Basi del contratto
Beneficiario, clausola beneficiaria
C
Cambiamento di indirizzo
5.8
Caso di vita
3.3, 3.4
Cessione3.7
Comunicazioni5.7
Costituzione in pegno
3.7
D
Decesso, caso di decesso
3.3, 3.4
Disdetta3.9
F
Fallimento3.6
Foro competente
5.3
G
Grave negligenza
4.3
Guerra6
5.5
3.2, 3.3, 3.9
5.1
1, 3.6
I
Imposte5.9
Inizio dell’assicurazione
2.2
N
Notifica del caso assicurato
3.4
O
Obbligo di notifica
5.4
P
Pagamento
3.3, 4
Polizza
1, 2.2
Premio di risparmio
3.1
Prescrizione4.4
Prestiti3.8
R
Rimborso3.9
S
Servizio militare
6
Stipulazione dell’assicurazione
2
Suicidio3.5
U
U.S. person
5.10
11
Helvetia Assicurazioni
St.Alban-Anlage 26, 4052 Basilea
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
www.helvetia.ch
La Sua Assicurazione svizzera.
12-9888 05.15
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea
Helvetia Market Trend
Previdenza libera (pilastro 3b)
Edizione maggio 2015
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Market Trend - CGA 2015