IL PROSPETTO SD DEL
MODELLO 770/2010
SEMPLIFICATO
ASSISTENZA FISCALE 2009
MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO
ASSISTENZA FISCALE
TIPOLOGIA DI CONGUAGLI EFFETTUABILI
CONGUAGLIO
ORDINARIO
RESTITUZIONE O
VERSAMENTO D’IMPOSTA
CONGUAGLIO
INTEGRATIVO
SOLO CON MAGGIOR
CREDITO O MINOR DEBITO
D’IMPOSTA. OBBLIGO DI
PRESENTAZIONE MOD. 730
INTEGRATIVO AL CAF
ENTRO IL 25 OTTOBRE
CONGUAGLIO
RETTIFICATIVO
LA LIQUIDAZIONE ERA
GIA’ STATA EFFETTUATA.
IL “CONGUAGLIO” DA
ASSISTENZA POTEVA
ESSERE (O NON ESSERE)
STATO EFFETTUATO
CONGUAGLIO
NON
EFFETTUATO
O NON
COMPLETATO
A CAUSA DELLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
(ANCHE PER DECESSO) O
PER INCAPIENZA DELLE
RITENUTE O PER MANCANZA
O INSUFFICIENZA DELLA
RETRIBUZIONE
CONFERME
IL SOSTITUTO NON PUO’ RIMBORSARE I
CREDITI RISULTANTI DALLE OPERAZIONI
DI CONGUAGLIO DI ASSISTENZA FISCALE
UTILIZZANDO IMPORTI DA LUI ANTICIPATI E
SUCCESSIVAMENTE RECUPERARE TALE
CREDITO EFFETTUANDO VERSAMENTI
DI RITENUTE DI IMPORTO INFERIORE
RISPETTO A QUELLE EFFETTIVAMENTE
OPERATE
NOVITA’
VIENE RECEPITO IL NUOVO MODELLO 730-4
CHE RICONOSCE LA SEPARATA
RAPPRESENTAZIONE DEI CREDITI E/ODEBITI
PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI TRIBUTO PER IL
DICHIARANTE E IL CONIUGE CHE PRESENTANO
UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
PUNTI
5 – 14 – 23 – 34 – 45 – 56 – 70
IMPORTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO
ESEMPI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI:
DEBITO DI ENTRAMBI I CONIUGI
SALDO IRPEF 2008 DICHIARANTE
=
100
SALDO IRPEF 2008 CONIUGE
=
80
ESEMPI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI:
UN CONIUGE A DEBITO E UNO A CREDITO
SALDO IRPEF 2008 DICHIARANTE
=
100
SALDO IRPEF 2008 CONIUGE A CREDITO
=
60
1° IPOTESI
Il sostituto d’imposta, conformemente a quanto previsto
dalle circolari sull’assistenza fiscale, non compensa il debito
e il credito da assistenza.
ESEMPI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI:
UN CONIUGE A DEBITO E UNO A CREDITO
SALDO IRPEF 2008 DICHIARANTE
=
100
SALDO IRPEF 2008 CONIUGE A CREDITO
=
60
2° IPOTESI
Il sostituto d’imposta ha operato la compensazione
tra i due importi (100 e 60).
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
SE PER LE REGOLE DEL TRONCAMENTO
L’IMPORTO DA INDICARE E’ INFERIORE A 1 €,
NON DEVE ESSERE INDICATO NULLA NELLA
CASELLA
CASELLE
“IMPORTO INFERIORE ALL’UNITA’ DI EURO”
DA COMPILARE SE PER OGNI SINGOLO
TRIBUTO DA ESPORRE NEI PUNTI DAL 2 AL 60
TUTTI GLI IMPORTI DEL RIGO SONO
INFERIORI ALL’UNITA’DI EURO E QUINDI NON
EVIDENZIATI PER EFFETTO DELLE REGOLE
SUL TRONCAMENTO
– VERIFICA PER OGNI SINGOLO TRIBUTO;
– PER LE ADDIZIONALI REGIONALI E
COMUNALI OCCORRE INDICARE ANCHE IL
CODICE REGIONE O IL CODICE CATASTALE
DEL COMUNE;
– PER LA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO
2009 OCCORRE RIPORTARE IL CODICE “B”
AI PUNTI 71 E 75
PUNTO 62: “TIPO CONGUAGLIO”
LE VARIE LETTERE PERMETTONO DI
INDIVIDUARE IL SOGGETTO CHE HA CAUSATO
LA TARDIVA ASSISTENZA O IL CONGUAGLIO
“PARTICOLARE”
A – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA
MOD. 730-3;
B – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA
COMUNICAZIONE MOD. 730-4 PERVENUTA
NEI TERMINI;
C – CONGUAGLIO CONSEGUENTE A
COMUNICAZIONE TARDIVA DI MOD. 730-4;
D – MOD. 730-3 O MOD. 730-4 DAL QUALE NON
RISULTA ALCUN DEBITO O CREDITO.
PUNTO 63: “RETTIFICATIVO”
DA COMPILARE IN PRESENZA DI UN
MODELLO 730/3 O 730/4 “A RETTIFICA”
A – CONGUAGLIO DERIVANTE DA MOD. 730-3
O MOD. 730-4 RETTIFICATIVO;
B – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA
MOD. 730-3 RETTIFICATIVO;
C – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA
COMUNICAZIONE MOD. 730-4
RETTIFICATIVA;
D – CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA
DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TARDIVAMENTE PERVENUTA AL
SOSTITUTO PER LA QUALE NON E’ STATO
EFFETTUATO IL CONGUAGLIO;
E – CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA
DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TEMPESTIVAMENTE PERVENUTA AL
SOSTITUTO MA PER LA QUALE NON E’
STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO;
F – RETTIFICA DEL SOLO CODICE REGIONE;
G – RETTIFICA DEL SOLO CODICE COMUNE.
CONGUAGLIO RETTIFICATIVO
IL CAF COMUNICA L’ESITO DELL’INTERA
RILIQUIDAZIONE E NON SOLO LA
DIFFERENZA RISPETTO ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE.
IL SOSTITUTO, IN SEDE DI CONGUAGLIO A
RETTIFICA, DOVRA’ PERTANTO OPERARE
PER “DIFFERENZA” RISPETTO A QUANTO GIA’
TRATTENUTO E/O RIMBORSATO NEI
MESI PRECEDENTI
CONGUAGLIO RETTIFICATIVO
CASELLA 63 E DA 76 A 91
DEVONO ESSERE ESPOSTI GLI IMPORTI
RIMBORSATI O TRATTENUTI SENZA
EFFETTUARE ALCUNA COMPENSAZIONE
ANCHE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI
RETTIFICATIVE E/O INTEGRATIVE
I RIMBORSI DELLA
LIQUIDAZIONE “A
RETTIFICA”
DEVONO ESSERE
RIPORTATI NELLA
SEZIONE
“ASSISTENZA 2009”
LE TRATTENUTE
CONSEGUENTI DALLA
LIQUIDAZIONE “A
RETTIFICA”
(INCLUSIVE DEGLI
EVENTUALI RECUPERI
DELLE SOMME
RIMBORSATE A
SEGUITO DEL PRIMO
CONGUAGLIO) VANNO:
- DA CASELLA 77 A 91;
- NELLE CASELLE
“IMPORTO
TRATTENUTO”
DELLA SEZIONE
“ASSISTENZA 2009”.
In occasione del conguaglio rettificativo il datore
di lavoro dovrà pertanto:
Restituire ancora a ROSSI:
150,00 € per IRPEF operando un minore
versamento di ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati relativamente al
mese di riliquidazione;
Restituire a VERDI una somma pari a:
150 + 15,00 = 165,00 € per IRPEF (con
le modalità di cui sopra);
Trattenere a BIANCHI:
1.500,00 + 1.100 + 440 = 3.040,00 € per IRPEF
3,00 + 5,00 = 8,00 € per addizionale regionale
1,00 + 3,00 = 4,00 € per addizionale comunale
operando il versamento di quanto dovuto con
i codici relativi ai debiti per assistenza fiscale
(4730 – 4731 – 3803 – 3846)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
ATTENZIONE
NEL CASO DI CONGUAGLIO A SEGUITO DI
RETTIFICA DI UNA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE PERVENUTA AL SOSTITUTO
PER LA QUALE NON E’ STATO EFFETTUATO IL
CONGUAGLIO (PUNTO 63 CON CODICE “D” O “E”)
I DATI DA INDICARE NEL RIQUADRO
“RETTIFICHE” DEVONO ESSERE RIPORTATI
ANCHE NEI CORRISPONDENTI PUNTI DEL
RIQUADRO “ASSISTENZA 2009”.
NELLA SOSTANZA SI FA E SI RAPPRESENTA
SOLO LA LIQUIDAZIONE A RETTIFICA
ESEMPIO
Si ipotizzi il caso di un 730-4 con un debito di 100 € per
IRPEF pervenuto al sostituto entro il 7 luglio 2009,
ma per il quale il sostituto non e’ riuscito a liquidare
l’imposta dovuta con le retribuzioni corrisposte
nel mese di luglio.
Il 20 di luglio riceve dal CAF un modello 730-4
rettificativo riportante un debito di 80 €.
(Omissis)
CONGUAGLIO INTEGRATIVO
CASELLA 64
IL CAF COMUNICA I MAGGIORI IMPORTI A CREDITO
DA RICONOSCERE AL CONTRIBUENTE RISPETTO A
QUELLI ORIGINARIAMENTE ELABORATI
E’ UNA NUOVA LIQUIDAZIONE CHE IL SOSTITUTO
D’IMPOSTA RICEVE DAL CAF SENZA DOVERLA
RIELABORARE
CASELLA
“IMPOSTA
TRATTENUTA”
CASELLA
“IMPORTO
RIMBORSATO”
DEVE ESSERE
INDICATO QUANTO
COMPLESSIVAMENTE
TRATTENUTO
INDIPENDENTEMENTE
DAI RIMBORSI FATTI
A SEGUITO DELLA
INTEGRAZIONE
DEVE ESSERE
INDICATO QUANTO
EFFETTIVAMENTE
RIMBORSATO
Se il dichiarante fa il 730 integrativo da cui risulta
un minor debito di 1.100 €, le imposte definitive
sono di 900 €
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