IL PROSPETTO SD DEL MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO ASSISTENZA FISCALE 2011 MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO ASSISTENZA FISCALE TIPOLOGIA DI CONGUAGLI EFFETTUABILI CONGUAGLIO ORDINARIO RESTITUZIONE O VERSAMENTO D’IMPOSTA CONGUAGLIO INTEGRATIVO SOLO CON MAGGIOR CREDITO O MINOR DEBITO D’IMPOSTA. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MOD. 730 INTEGRATIVO AL CAF ENTRO IL 25 OTTOBRE CONGUAGLIO RETTIFICATIVO LA LIQUIDAZIONE ERA GIA’ STATA EFFETTUATA. IL “CONGUAGLIO” DA ASSISTENZA POTEVA ESSERE (O NON ESSERE) STATO EFFETTUATO CONGUAGLIO NON EFFETTUATO O NON COMPLETATO A CAUSA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (ANCHE PER DECESSO) O PER INCAPIENZA DELLE RITENUTE O PER MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE CONFERME IL SOSTITUTO NON PUO’ RIMBORSARE I CREDITI RISULTANTI DALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DI ASSISTENZA FISCALE UTILIZZANDO IMPORTI DA LUI ANTICIPATI E SUCCESSIVAMENTE RECUPERARE TALE CREDITO EFFETTUANDO VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPORTO INFERIORE RISPETTO A QUELLE EFFETTIVAMENTE OPERATE CONFERME COME NEL MODELLO 730-4 VIENE RICHIESTA LA SEPARATA INDICAZIONE DEI CREDITI E/O DEBITI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI TRIBUTO PER IL DICHIARANTE E IL CONIUGE CHE PRESENTANO UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA PUNTI 5 – 14 – 23 – 34 – 45 – 56 – 65 - 88 IMPORTO EFFETTIVAMENTE TRATTENUTO ESEMPI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI: DEBITO DI ENTRAMBI I CONIUGI SALDO IRPEF 2010 DICHIARANTE = 100 SALDO IRPEF 2010 CONIUGE = 80 ESEMPI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI: UN CONIUGE A DEBITO E UNO A CREDITO SALDO IRPEF 2010 DICHIARANTE = 100 SALDO IRPEF 2010 CONIUGE A CREDITO = 60 1° IPOTESI Il sostituto d’imposta, conformemente a quanto previsto dalle circolari sull’assistenza fiscale, non compensa il debito e il credito da assistenza. ESEMPI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI: UN CONIUGE A DEBITO E UNO A CREDITO SALDO IRPEF 2010 DICHIARANTE = 100 SALDO IRPEF 2010 CONIUGE A CREDITO = 60 2° IPOTESI Il sostituto d’imposta ha operato la compensazione tra i due importi (100 e 60). MODALITA’ DI COMPILAZIONE SE PER LE REGOLE DEL TRONCAMENTO L’IMPORTO DA INDICARE E’ INFERIORE A 1 €, NON DEVE ESSERE INDICATO NULLA NELLA CASELLA CASELLE “IMPORTO INFERIORE ALL’UNITA’ DI EURO” DA COMPILARE SE PER OGNI SINGOLO TRIBUTO DA ESPORRE NEI PUNTI DAL 2 AL 78 TUTTI GLI IMPORTI DEL RIGO SONO INFERIORI ALL’UNITA’DI EURO E QUINDI NON EVIDENZIATI PER EFFETTO DELLE REGOLE SUL TRONCAMENTO – VERIFICA PER OGNI SINGOLO TRIBUTO; – PER LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI OCCORRE INDICARE ANCHE IL CODICE REGIONE O IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE; – PER LA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO 2011 OCCORRE RIPORTARE IL CODICE “B” AI PUNTI 89 E 93 PUNTO 80: “TIPO CONGUAGLIO” LE VARIE LETTERE PERMETTONO DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO CHE HA CAUSATO LA TARDIVA ASSISTENZA O IL CONGUAGLIO “PARTICOLARE” A – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA MOD. 730-3; B – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA COMUNICAZIONE MOD. 730-4 PERVENUTA NEI TERMINI; C – CONGUAGLIO CONSEGUENTE A COMUNICAZIONE TARDIVA DI MOD. 730-4; D – MOD. 730-3 O MOD. 730-4 DAL QUALE NON RISULTA ALCUN DEBITO O CREDITO. PUNTO 81: “RETTIFICATIVO” DA COMPILARE IN PRESENZA DI UN MODELLO 730/3 O 730/4 “A RETTIFICA” A – CONGUAGLIO DERIVANTE DA MOD. 730-3 O MOD. 730-4 RETTIFICATIVO; B – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA MOD. 730-3 RETTIFICATIVO; C – CONGUAGLIO TARDIVO DERIVANTE DA COMUNICAZIONE MOD. 730-4 RETTIFICATIVA; D – CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE TARDIVAMENTE PERVENUTA AL SOSTITUTO PER LA QUALE NON E’ STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO; E – CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE TEMPESTIVAMENTE PERVENUTA AL SOSTITUTO MA PER LA QUALE NON E’ STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO; F – RETTIFICA DEL SOLO CODICE REGIONE; G – RETTIFICA DEL SOLO CODICE COMUNE. CONGUAGLIO RETTIFICATIVO IL CAF COMUNICA L’ESITO DELL’INTERA RILIQUIDAZIONE E NON SOLO LA DIFFERENZA RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE. IL SOSTITUTO, IN SEDE DI CONGUAGLIO A RETTIFICA, DOVRA’ PERTANTO OPERARE PER “DIFFERENZA” RISPETTO A QUANTO GIA’ TRATTENUTO E/O RIMBORSATO NEI MESI PRECEDENTI CONGUAGLIO RETTIFICATIVO CASELLA 81 E DA 94 A 113 DEVONO ESSERE ESPOSTI GLI IMPORTI RIMBORSATI O TRATTENUTI SENZA EFFETTUARE ALCUNA COMPENSAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI RETTIFICATIVE E/O INTEGRATIVE I RIMBORSI DELLA LIQUIDAZIONE “A RETTIFICA” DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SEZIONE “ASSISTENZA 2011” LE TRATTENUTE CONSEGUENTI DALLA LIQUIDAZIONE “A RETTIFICA” (INCLUSIVE DEGLI EVENTUALI RECUPERI DELLE SOMME RIMBORSATE A SEGUITO DEL PRIMO CONGUAGLIO) VANNO: - DA CASELLA 94 A 113; - NELLE CASELLE “IMPORTO TRATTENUTO” DELLA SEZIONE “ASSISTENZA 2011”. In occasione del conguaglio rettificativo il datore di lavoro dovrà pertanto: Restituire ancora a ROSSI: 150,00 € per IRPEF operando un minore versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativamente al mese di riliquidazione; Restituire a VERDI una somma pari a: 150 + 15,00 = 165,00 € per IRPEF (con le modalità di cui sopra); Trattenere a BIANCHI: 1.500,00 + 1.100 + 440 = 3.040,00 € per IRPEF 3,00 + 5,00 = 8,00 € per addizionale regionale 1,00 + 3,00 = 4,00 € per addizionale comunale operando il versamento di quanto dovuto con i codici relativi ai debiti per assistenza fiscale (4730 – 4731 – 3803 – 3846) (Omissis) (Omissis) (Omissis) ATTENZIONE NEL CASO DI CONGUAGLIO A SEGUITO DI RETTIFICA DI UNA PRECEDENTE COMUNICAZIONE PERVENUTA AL SOSTITUTO PER LA QUALE NON E’ STATO EFFETTUATO IL CONGUAGLIO (PUNTO 81 CON CODICE “D” O “E”) I DATI DA INDICARE NEL RIQUADRO “RETTIFICHE” DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE NEI CORRISPONDENTI PUNTI DEL RIQUADRO “ASSISTENZA 2011”. NELLA SOSTANZA SI FA E SI RAPPRESENTA SOLO LA LIQUIDAZIONE A RETTIFICA ESEMPIO Si ipotizzi il caso di un 730-4 con un debito di 100 € per IRPEF pervenuto al sostituto il 12 agosto 2011, per il quale quindi il sostituto non e’ riuscito a liquidare l’imposta dovuta con le retribuzioni relative al mese di luglio. Il 20 di agosto riceve dal CAF un modello 730-4 rettificativo riportante un debito di 80 €. (Omissis) CONGUAGLIO INTEGRATIVO CASELLA 82 IL CAF COMUNICA I MAGGIORI IMPORTI A CREDITO DA RICONOSCERE AL CONTRIBUENTE RISPETTO A QUELLI ORIGINARIAMENTE ELABORATI E’ UNA NUOVA LIQUIDAZIONE CHE IL SOSTITUTO D’IMPOSTA RICEVE DAL CAF SENZA DOVERLA RIELABORARE E SENZA FARE COMPENSAZIONI CASELLA “IMPOSTA TRATTENUTA” CASELLA “IMPORTO RIMBORSATO” DEVE ESSERE INDICATO QUANTO COMPLESSIVAMENTE TRATTENUTO INDIPENDENTEMENTE DAI RIMBORSI FATTI A SEGUITO DELLA INTEGRAZIONE DEVE ESSERE INDICATO QUANTO COMPLESSIVAMENTE RIMBORSATO Se il dichiarante fa il 730 integrativo da cui risulta un minor debito di 1.100 €, le imposte definitive sono di 900 €