I conguagli contributivi e fiscali di fine anno n a cura di G a b r i e l e Bo n a t i e M i c h e l a M a g n a n i n Conguaglio di Fine Anno Sommario I conguagli contributivi 1. Contributo aggiuntivo IVS 1% ................................................................................................................................ III 2. Decontribuzione della retribuzione variabile .................................................................................................................V 3. Massimale contributivo e pensionabile ......................................................................................................................VII 4. Elementi variabili della retribuzione ............................................................................................................................XII 5. Erogazioni liberali .......................................................................................................................................................XII 6. Fringe benefit ............................................................................................................................................................XIII 7. Prestiti agevolati .......................................................................................................................................................XIII 8. Operazioni societarie straordinarie ............................................................................................................................XIV 9. La procedura EMENS ................................................................................................................................................XIV Buste paga Conguaglio fiscale a credito e conguaglio contributo IVS 1% a credito........................................................................IX Conguaglio fiscale a debito e conguaglio contributo IVS 1% a credito.............................................................................X Conguaglio complessivo IRPEF a credito.........................................................................................................................XI Il conguaglio fiscale 1. Sintesi delle principali novità introdotte dalla Finanziaria per il 2005........................................................................XVI 2. Il calcolo del conguaglio............................................................................................................................................XVII 3. La determinazione dell’imponibile e la verifica delle deduzioni ex artt. 11 e 12 Tuir................................................XVIII 4. Le operazioni di conguaglio relativamente agli oneri deducibili e detraibili ............................................................... XXI 5. Il conguaglio incapiente...........................................................................................................................................XXIII 6. Il conguaglio riepilogativo annuale...........................................................................................................................XXIII 7. Il conguaglio e la richiesta dell’applicazione di un’aliquota più elevata .................................................................... XXV 8. Il conguaglio ai lavoratori dipendenti ricercatori: art. 3, Dl 269/2003.....................................................................XXVII 9. Conguaglio ai dipendenti che hanno richiesto l’accredito contributivo ex art. 1, comma 12, legge n. 243/2004....................................................................................................................................XXVII 10. Il conguaglio delle addizionali Irpef.......................................................................................................................XXVII 11. Il conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi......................................................................................XXIX 12. Modalità e termini di versamento delle ritenute.....................................................................................................XXX 13. Versamento dell’addizionale regionale e comunale.................................................................................................XXXI Esemplificazioni Lavoratore dipendente il cui reddito supera i valori per l’attribuzione della “no tax area”...............................................XX Lavoratore dipendente con diritto alla “no tax area” e alla deduzione per oneri di famiglia .......................................... XXII Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno e attribuzione degli oneri per carichi di famiglia e della “no tax area” per la durata del rapporto di lavoro.......................................................XXIV Lavoratore dipendente assunto in corso d’anno che richiede l’attribuzione degli oneri per carichi di famiglia e la “no tax area” per tutto l’anno............................................................................XXVI II n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno I conguagli contributivi di GABRIELE BONATI Consulente aziendale CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2005 Fattispecie che si possono verificare A fine anno, per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva (quali quantificazione dell’esatto imponibile contributivo, applicazione delle corrette aliquote contributive correlate all’imponibile ed esatta imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili, situazioni legate a opzioni del lavoratore come il bonus per il posticipo al pensionamento), possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Le fattispecie che possono determinare le predette operazioni di conguaglio sono (si veda da ultimo Inps, circolare 21 dicembre 2004, n. 166, in Guida al lavoro n. 2/2005, pag. 60): n la decontribuzione delle retribuzioni variabili erogate nel corso del 2005; n l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla medesima data (per il 2005 pari a € 84.049,00); n il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2005 pari a € 38.641,00) ai fini dell’applicazione dell’aliquota Ivs aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore; n la verifica dell’esatto ammontare esente delle liberalità e dei fringe benefit; n l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione; n i conguagli relativi al bonus versato al dipendente che ha optato per il posticipo al pensionamento rinunciando all’accredito contributivo; n la corretta quantificazione del benefit derivante dall’erogazione dei prestiti agevolati ai dipendenti. n n n n n n n n Le denunce mensili – I risultati che scaturiranno dalle operazioni di conguaglio determineranno una serie di registrazioni nel mod. Dm 10/2 e conseguentemente, ove risulterà necessario (ai fini della quadratura), nella nuova denuncia delle retribuzioni mensili Emens. Termini – Secondo l’Inps (C.d.A. n. 5/1993 – Dm 7.10.2003 – Inps, circ. n. 292/1993) le predette operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia (Dm 10/2) di competenza del mese di dicembre 2005 (scadenza 31.1.2006, fermo restando il versamento dei contributi al 16.1.2006), anche con la denuncia del mese di gennaio 2006 (scadenza 28.2.2006, fermo restando il termine del 16.2.2006 per il versamento dei contributi). Le operazioni di conguaglio non generano oneri accessori. 1. Contributo aggiuntivo IVS 1% L’art. 3-ter del Dl 384/1992 (legge 438/1992) ha istituito (con decorrenza 1.1.1993) un contributo aggiunn. 3 dicembre 2005 Decontribuzione: verifica dell’esatto ammontare delle erogazioni variabili, escluse dalla base impo nibile contributiva, entro il tetto del 3%; Massimale contributivo e pensionabile (art. 2, c. 26, legge 335/1995): verifica se sono stati versati contributi Ivs su quote di retribuzione eccedenti € 84.049,00 (massimale contributivo e pensionabile); Contributo aggiuntivo Ivs 1% (a carico del dipen dente): verifica dell’esatta applicazione del contri buto in oggetto con riferimento alle quote di retri buzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (€ 38.641,00); Erogazioni liberali: verifica del superamento della franchigia di € 258,23; Fringe benefit: verifica del superamento del limite di esenzione di € 258,23 (il superamento del limite determina l’imponibilità totale del fringe benefit) Gli elementi variabili delle retribuzioni del mese di dicembre 2005 corrisposti nel mese di genna io 2006 sono da considerare ai fini della retribuzio ne pensionabile di competenza del 2005 mentre la relativa contribuzione e l’eventuale incidenza sui massimali rimangono acquisiti nel 2006; Operazioni societarie straordinarie: le operazioni di conguaglio devono essere eseguite dal datore di lavoro subentrante Verifica dell’esatto ammontare del bonus per il po sticipo del pensionamento (contributi Ivs corrispo sti direttamente al dipendente) tivo Ivs dell’1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore stesso inferiori al 10% (attualmente l’aliquota superiore al 10% è prevista per gli iscritti al fondo volo). Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il limite Inps (valido anche per l’Enpals e il personale dei pubblici servizi di trasporto – art. 49, c. 4, legge 488/99), per il 2005, risulta pari a € 38.641,00. L’Inps, con circ. 30.12.1992, n. 298 (confermata dalla circ. 166/2004), ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato (non è ammesso quindi il sistema a contatore), cioè l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione ecce- III Conguaglio di Fine Anno CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: I CONGUAGLI DI FINE ANNO 2005 (INPS, CIRC. 21.12.04, N. 166) DECONTRIBUZIONE DELLE RETRIBUZIONI VARIABILI Calcolo dell’ammontare decontribuibile: (retribuzione an nua imponibile + ammontare dell’erogazione variabile): 34,33 (l’inps ha arrotondato il valore a 34) MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PENSIONABILE PER I LAVO RATORI PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.95 (Art. 2, C. 18, L. 335/95)(massimale, per il 2005, € 84.049,00) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% A CARICO DEL LAVORA TORE (redditi superiori a € 38.641,00, € 3.220,00/mensile) TERMINE PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: con la denuncia contributiva del mese di dicembre 2005, ovvero con quella di competenza del mese di gennaio 2006 EROGAZIONI LIBERALI Non concorrono a formare base imponibile nella misura di € 258,23 nel periodo d’imposta (comprese le erogazioni corrisposte da precedenti datori di lavoro); le erogazioni di importo superiore sono imponibili per la sola parte eccedente il predetto limite FRINGE BENEFIT Non concorrono a formare base imponibi le fino a € 258,23 nel periodo d’imposta (compresi i com pensi in natura erogati da precedenti rapporti di lavoro); i valori superiori al predetto limite concorrono integralmente alla formazione della base imponibile (e non solo la parte eccedente) Gli elementi relativi al mese di dicembre 2005 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2006 si considerano: n con il principio di competenza (dicembre 2005) ai fini assicurativi del lavoratore (se ne dovrà tenere conto nella denuncia delle retribuzioni Emens); n con le retribuzioni del mese di gennaio 2006 ai fini dell’assoggettamento contributivo (i contributi riman gono acquisiti nel 2006). Detti importi non incidono nella determinazione dei massi mali dell’anno 2005 ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE (straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi ecc.) BONUS AI LAVORATORI CHE HANNO OPTATO PER IL PO STICIPO DEL PENSIONAMENTO (legge 243/2004) dente, per il 2005, € 3.220,00 (un dodicesimo di € 38.641,00). Per i marittimi si veda Inps, circolare 7 luglio 1993, n. 151. Il calcolo del contributo attraverso l’utilizzo del criterio della mensilizzazione potrebbe dare luogo, a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, a operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo Ivs aggiuntivo verificando, a consuntivo, l’esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo. Le operazioni di conguaglio (dal 2003 anche i dirigenti industriali passati all’Inps per effetto della soppressione dell’Inpdai, tenendo presente altresì che per i dirigenti vecchi iscritti non è più operante il massimale ex Inpdai di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs n. 181/97) possono essere effettuate (Inps, circ. n. 166/2004), oltre che con la denuncia del mese di dicembre 2005, anche con quella relativa al mese di gennaio 2006. I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. Dm 10/2 relativo al mese di conguaglio (dicembre o gennaio) utilizzando gli appositi codici (v. tabella riportata a pagina seguente). IV Si procede al conguaglio dei contributi così come previsto per la generalità dei dipendenti. Le contribuzioni oggetto del con guaglio saranno aggiunte o sottratte direttamente al bonus di competenza del mese di dicembre 2005 o gennaio 2006 L’Inps (da ultimo v. circolare n. 166/2004) ha precisato che, ai fini delle operazioni di conguaglio, gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2006, non incidono sulla determinazione del tetto di € 38.641,00. Tali elementi sono considerati retribuzioni del mese di gennaio 2006. L’istituto, con la circolare n. 298/1992, ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni relative al conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell’anno superino le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende assoggetteranno le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Più rapporti di lavoro nell’anno – Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, le retribuzioni, ai fini dell’applicazione del contributo, devono essere cumulate (v. Inps, circ. n. 166/2004). In tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite (mod. Cud o dichiarazione secondo il tracciato n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno CODICI DM10 PER IL CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% Quadro Dizione Codice B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% M951 L951 B/C Cong. Ctr. 1% dir ex inpdai M952 D Rec. Ctr. 1% dir ex inpdai L954 B/C Cong. Ctr. Agg. 1% M951 D Rec. ctr. Agg. 1% L951 elettrici: a) conguaglio a debito b) conguaglio a credito B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% X961 L961 telefonici: a) conguaglio a debito b) conguaglio a credito B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% X971 L971 ex fondo autoferrotranvieri a) conguaglio a debito b) conguaglio a credito B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% X981 L980 banche, enti pubblici creditizi: a) conguaglio a debito b) conguaglio a credito B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% B981 L981 fondo abolite imposte di consumo: a) conguaglio a debito b) conguaglio a credito B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% X991 L991 fondo personale ferrovie dello Stato: a) conguaglio a debito b) conguaglio a credito B/C D Cong. Contr. Agg. 1% Rec. Contr. Agg. 1% X951 L941 1. Generalità dei lavoratori: Conguaglio a debito del lavoratore Conguaglio a credito del lavoratore n n 2. Dirigenti industria Conguaglio a dedito dirigenti già iscritti Inpdai al 31.12.2002 n Conguaglio a credito dirigenti già iscritti Inpdai al 31.12.2002 n Conguaglio a debito dirigenti assunti o nominati dal 1.1.2003 n Conguaglio a credito dirigenti assunti o nominati dal 1.1.2003 n 3. Lavoratori iscritti ai Fondi speciali: n n n n n n Emens – v. Inps, circ. n. 39/2005). Si effettuerà così il conguaglio a fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo. Rapporti simultanei – Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso (Inps, circ. n. 166/2004). Qualora a dicembre 2005 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati. n. 3 dicembre 2005 2. Decontribuzione della retribuzione variabile I datori di lavoro che hanno corrisposto nel corso del 2005 compensi, previsti dai contratti collettivi aziendali o territoriali (contrattazione collettiva di secondo livello) legati a elementi di produttività, qualità e competitività (cosiddette erogazioni variabili con incertezza della corresponsione e dell’ammontare), interessati al regime di parziale decontribuzione (art. 2, legge 135/97) nella misura massima, per l’anno 2005, del 3% (art. 49, c. 3, legge 488/99) della retribuzione imponibile ai fini contributivi – anno 2004 – relativa a ciascun lavoratore interessato (è ininfluente la retribuzione eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto – simultaneo, anteriore o successivo – con altri datori di lavoro), dovranno verificare a fine anno l’esatto importo da esentare da contribuzione tenendo conto della retribuzione effettivamente corrisposta nell’anno 2005 (v. da ultimo Inps, circ. 21 V Conguaglio di Fine Anno CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO IVS 1% L’ESEMPIO Mese Retribu zione mensile Retribuzione assoggettata al contributo aggiuntivo IVS 1% Euro Euro 2.750,00 Gennaio 2.750,00 Febbraio 2.750,00 Marzo 2.750,00 Aprile 2.750,00 Maggio 2.750,00 Giugno (+ 14ma) 2.280,00 5.500,00 Luglio 2.750,00 Agosto (+ premio) 830,00 4.050,00 Settembre 2.750,00 Ottobre 2.750,00 Novembre 2.850,00 Dicembre (+ 13ma) 5.700,00 2.480,00 Totale 40.100,00 5.590,00 Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo aggiuntivo 1%: € 40.100,00 1.459,00 retribuzione annua – € 38.641,00 prima fascia retribuzione pensionabile Differenza 4.131,00 Contributi a credito del lavoratore: € 4.131,00 x 1% = € 41,31 importo da rimborsare al lavoratore e da indicare (arrotondato a € 41,00) nel quadro “D” del mod. DM 10/2 del mese di conguaglio (dicembre 2005 o gennaio 2006) con il codice “L951”, dizione “Rec. Contr. Agg. 1%”. dicembre 2004, n. 166). I predetti indicatori devono riguardare l’intera azienda (o territorio) e non i singoli settori o dipendenti (Inail, circ. 4.3.1998, n. 10). L’applicazione dell’istituto della decontribuzione è possibile solo se i contratti istitutivi della retribuzione variabile sono stati depositati, entro 30 giorni dalla stipula, presso la Direzione Provinciale del lavoro. Formula per calcolare l’esatto ammontare dell’erogazione variabile da escludere dalla base imponibile contributiva (per il 2005 e con riferimento al tetto massimo del 3%) (retribuzione annua + ammontare lordo dell’erogazione variabile): 34,33 (l’Inps, con circ. 166/2004, ha indicato il valore arrotondato a 34). Si ricorda che le somme che rientrano nel regime di decontribuzione vengono escluse dalla contribuzione ordinaria per essere assoggettate al contributo di solidarietà del 10% (carico datore di lavoro). Anche il contributo di solidarietà, secondo la normativa di riferimento, potrebbe essere non dovuto quando le erogazioni in questione siano state destinate alla previdenza complementare (se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il contributo di solida- VI rietà si applica sulla parte residua). A tale proposito, l’inps (circ. n. 167/2004), a seguito del parere ministeriale, ha precisato che sulle erogazioni variabili in argomento destinate alla previdenza complementare è comunque dovuto il contributo di solidarietà del 10% (a carico del datore di lavoro), di cui all’art. 9-bis del Dl 103/1991 (legge 166/1991), dovuto in virtù del richiamo espresso operato dall’art. 6, comma 4, lett. e) e f) del D.Lgs. 314/1997. L’agevolazione introdotta dall’art. 2 della legge 135/1997 è stata, secondo il Ministero (e quindi secondo l’inps), superata dal sopra citato Dlgs 314/1997 di ammornizzazione. Tale interpretazione non ci pare condivisibile (si veda Guida al Lavoro n. 2/2005, pag. 71) Casi particolari – L’Inps (circ. 166/2004) ha precisato altresì che sono decontribuibili anche le anticipazioni delle erogazioni variabili effettuate prima della verifica del raggiungimento o meno dei parametri fissati contrattualmente per l’individuazione dell’ammontare effettivo dell’erogazione in questione. L’Inps conferma inoltre che è lecita l’applicazione della decontribuzione sulle erogazioni mensili dell’elemento economico territoriale (Eet) previsto dai contratti provinciali dell’edilizia, integrativi del Ccnl, salvo conguaglio a fine anno e fermo restando la verifica dei risultati come precedentemente precisato. In sede di conguaglio, le singole quote di erogazione variabile vanno sommate fra di loro per verificare l’esatto ammontare decontribuibile in funzione della retribuzione imponibile effettivamente corrisposta nell’anno. Per i lavoratori che percepiscono l’elemento retributivo variabile nell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, il tetto decontribuibile (3%) deve essere calcolato prendendo a riferimento la retribuzione corrisposta nell’anno precedente. Operazioni di conguaglio – In considerazione del fatto che i compensi in argomento possono essere erogati e decontribuiti utilizzando la retribuzione presunta in corso d’anno, il datore di lavoro a fine anno, o alla cessazione del rapporto di lavoro se anteriore, dovrà provvedere a rideterminare il tetto di esenzione contributivo sulla base delle effettive retribuzioni corrisposte nell’anno interessato (nel nostro caso il 2005), operando, se necessario, i relativi conguagli, senza aggravio di oneri accessori. Non ci sarà conguaglio qualora l’erogazione variabile, interamente decontribuita al momento della sua corresponsione, risulti pari o inferiore al tetto del 3% della retribuzione imponibile effettiva di riferimento. Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite (come all’inizio menzionato – v. Inps, circ. n. 166/ 2004), oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2005 anche con quella del mese di gennaio 2006.Ove l’aliquota contributiva del mese in cui viene effettuato il conguaglio – per effetto del diverso regime di contribuzione – risulti diversa da quella vigente nel mese in cui è avvenuta l’erogazione, ai fini delle operazioni di conguaglio si dovrà tenere conto di quest’ultima (vale a dire l’aliquota contributiva vigente al momento in cui è avvenuta l’erogazione – v. circ. 166/2004). n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE - OPERAZIONE DI CONGUAGLIO (MESE DI GENNAIO 2006) Ammontare dell’erogazione variabile corrisposta nel mese di giugno 2005 = € 620,00 Ammontare escluso dalla base imponibile nel mese di giugno = € 517,56 Conguaglio: n Retribuzione complessiva corrisposta nel 2005 € 16.268,00 + € 620,00 erogazione variabile n Importo massimo da escludere dalla base imponibile € 491,93 [(€ 16.268,00 + € 620,00): 34,33] n Importo escluso della base imponibile del mese di giugno € 517,56 Differenza da assoggettare a contribuzione piena € 25,63 (recuperando il contributo di solidarietà versato) n n L’ESEMPIO Base imponibile del mese di gennaio 2006: Retribuzione imponibile del mese Conguaglio € 1.343,00 € 25,63 Totale da assoggettare a contribuzione piena € 1.368,63 (€ 1.369,00) Retribuzione che dovrà risultare per il 2005 ai fini pensionistici (EMENS – CUD – 770) Retribuzione anno 2005 € 16.268,00 Premio produttività assoggettato a contributi a giugno 2005 € 102,44 Premio di produttività assoggettato a contributi nel mese di gennaio 2006 € 25,63 (conguaglio) Totale € 16.396,07 € 16.396,00 Le istruzioni operative - L’Inps (da ultimo con circ. n. 166 del 2004) ha fornito le seguenti istruzioni operative: A. Conguaglio con il mese di dicembre 2005 a) l’importo interessato a decontribuzione, a consuntivo, risulta superiore a quello utilizzato in corso d’anno: n l’ulteriore quota soggetta a decontribuzione andrà portata in diminuzione dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi del mese di dicembre 2005; n il corrispondente contributo di solidarietà del 10% andrà indicato nel mod. Dm 10/2 – quadri B/C – dizione “CONG. CONTR. SOLID. 10%” – codice “M931”, ovvero M932 per i dirigenti iscritti Inpdai al 31.12.2002 (nessun dato nelle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni); n la differenza dell’importo della quota del contributo a carico del lavoratore trattenuta in misura superiore in corso d’anno andrà rimborsata allo stesso; n le prestazioni di malattia e maternità conguagliate in misura superiore saranno recuperate nel mod. Dm 10/2 utilizzando i codici E775 e E776; b) l’importo soggetto a decontribuzione, a consuntivo, risulta inferiore a quello utilizzato in corso d’anno: n l’ulteriore quota non soggetta a decontribuzione andrà sommata alla retribuzione imponibile ai fini contributivi del mese di dicembre 2005; n il maggior contributo di solidarietà del 10% versato sulla predetta quota andrà recuperato indicandolo nel mod. Dm 10/2 – quadro D – dizione “REC. CONTR. SOLID. 10%” - codice “L931” ovvero L933 per i dirigenti iscritti Inpdai al 31.12.2002; n la differenza dell’importo della quota del contributo a carico del lavoratore trattenuta in misura inferiore nel corso dell’anno andrà trattenuta allo stesso. n. 3 dicembre 2005 B. Conguaglio con il mese di gennaio 2006 valgono le medesime istruzioni del precedente punto 1, sostituendo dicembre 2005 con gennaio 2006; n le differenze della retribuzione variabile decontribuibile, in più o in meno, andranno anche indicate rispettivamente ai codici “D000” (maggior retribuzione decontribuibile sottratta dalla retribuzione di gennaio 2006) e “A000” (minor retribuzione decontribuibile sommata alla retribuzione di gennaio 2006, nei quadri B/C – nessun dato nelle caselle “N. dipendenti”, “N. giornate”, “importo a debito”. n C. Diverso regime contributivo vigente all’atto dell’erogazione Se il regime contributivo (aliquote e agevolazioni contributive) vigente nel mese del conguaglio (dicembre 2005 o gennaio 2006) risulta diverso da quello del mese di erogazione del compenso si dovrà provvedere a regolarizzare la situazione utilizzando i codici riportati nella tabella di pagina seguente. 3. Massimale contributivo e pensionabile Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 è stabilito (art. 2, c. 18, l. 335/95) un massimale contributivo e pensionabile pari, per il 2005, a € 84.049,00. Esso trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (Ivs), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore, da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2005, € 38.641,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata, mese per mese, sull’intera retribuzione corrisposta; raggiunto il massimale si procederà a versare la contribuzione diversa da quella pensionistica, da esporre nel mod. Dm 10/2 al codice tipo VII Conguaglio di Fine Anno CODICI DM 10/2 PER LA REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI DIVERSO REGIME CONTRIBUTIVO VIGENTE NEL MESE DI CONGUAGLIO RISPETTO ALL’ATTO DELL’EROGAZIONE Fattispecie Quadro Dizione Codice Note a) Differenze a debito: Agevolazioni contributive (contratti di formazione, ove ancora in essere, contratti di inserimento e lavoratori per i quali sono previste particolari agevolazioni contributive) B/C Diff. agevolaz. contrib. Differenze contributive per eventi diversi dai suddetti casi (eventuali differenze di aliquote) B/C Diff. contr. M187 Restituzione sgravio totale triennale art. 44, Legge 448/2001 B/C Rest. Sgr. triennale art. 44, Legge 448/2001 M207 M186 Nessun dato deve essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni” b) differenze a credito Agevolazioni contributive (contratti di formazione, ove ancora in essere, contratti d’inserimento e lavoratori per i quali sono previste particolari agevolazioni contributive) D Cong. agevolaz. contr. L320 Differenze contributive per eventi diversi dai suddetti casi (eventuale differenza di aliquote) D Cong. ctr. L321 Conguaglio sgravio totale triennale art. 44, Legge 448/2001 D Cong. triennale art. 44, Legge 448/2001 L382 contribuzione “98” (ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro – il dipendente è tenuto a esibire la certificazione dei precedenti datori di lavoro attestante i redditi imponibili percepiti, vale a dire il Cud o la dichiarazione sostitutiva dell’Emens). In caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti, ai fini del massimale, si cumulano. Ciascun datore, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale (nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta). Nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di co.co.co., ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di co.co.co. (Inps, circ. 166/2004). Con la circolare 166/2004, l’Inps ha confermato altresì che nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto dell’inesatta determinazione dell’imponibile nel corso dell’anno, abbiano versato il contributo Ivs anche su quote di retribuzione eccedenti il massimale, possono, in sede di conguaglio di fine anno, sistemare la situazione. In particolare, potranno recuperare il maggior contributo versato con la denuncia VIII Dm 10/2 del mese di dicembre 2005, ovvero con quella del mese di gennaio 2006, quadro D, utilizzando il codice L952 (Rec. Ctr. Ivs mass.). Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione Ivs dovuta ai fondi sostitutivi o gestioni speciali Inps. Per i dirigenti iscritti Inpdai al 31.12.2002 il codice da utilizzare è L953. Per effetto del predetto recupero viene meno anche la correlata quota di retribuzione imponibile eccedente il mas simale in questione. Pertanto (circ. 166/2004), ai fini della quadratura dei monti retributivi, qualora i datori opereranno il recupero del contributo IVS nella denuncia di dicembre 2005, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi liberi del quadro B/C del mod. Dm 10/2 con il codice “H400”, preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “CONTRIBUTI DOVUTI”. Nell’ipotesi in cui i datori opereranno il recupero del contributo IVS nella denun cia di gennaio 2006, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi liberi del quadro B/C del mod. DM 10/2 con il codice “H500” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPEN DENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “CONTRIBUTI DOVUTI”. N.B. Tale situazione dovrà poi trovare corrispondente siste mazione nella denuncia mensile Emens. n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno LA BUSTA PAGA VOCE PER VOCE Esempio N.1 Conguaglio fiscale a credito e conguaglio contributo IVS 1% a credito DICEMBRE 2005 MESE: ALFA S.R.L. DITTA: DATA DI NASCITA COGNOME NOME VERDI PAOLO CATEGORIA 21-01-1967 LIVELLO CCNL QUALIFICA IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE MINIMO TABELLARE CONTINGENZA 857,31 COMMERCIO 1.547,23 3° ELEMENTO SCATTI RETR.GG. 20,66 RETRIB.ORARIA 59,50885 % 1 Retribuzione 101 Festività non godute VALORE UNITARIO SUPERMINIMO 11,36 GG.LAVORATI 9,20970 N.CODICE DESCRIZIONE CODICE 1-03-1999 COD.FISCALE 3° 527,90 TOTALE DATA DI ASS.NE / STIPULA CONTRATTO 130,00 ORE LAVOR. 20 ORE / GG - 26 TRATTENUTE COMPETENZE 26,00 1,00 59,50885 59,50885 1.547,23 59,51 TOTALI 0 IMPONIBILE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GG.INPS ALIQUOTA 1.607,00 1.606,74 RITENUTA 8,89 142,86 1% -1,00 IVS agg. 1% cong. -100,00 IMPON.LORDO NO TAX AREA DEDUZIONI NO TAX AREA 1.464,88 243,20 DEDUZIONE CONIUGE 0,00 DEDUZ. FAMIG. ALTRE DEDUZIONI 0,00 IMPONIBILE FISC.MESE 0,00 IMPOSTA NETTA MENSILE 1.221,68 IMPONIBILE ANNUO 23.572,96 L’ESEMPIO TRATTENUTE SINDAC. 280,99 DEDUZ. ANNUE 2.863,50 IMP. IRPEF 20.709,46 ACCONTI IMPOSTA LORDA 4.763,18 Arrotond. Mese Prec. (-) 0,09 IMPOSTE PAGATE CONGUAGLIO +/- 4.822,73 Arrotond. Attuale (+) 0,64 -59,55 NETTO A PAGARE 1.244,00 Addizionale regionale (Regione Lombardia) Imponibile Imposta n. 3 dicembre 2005 23.572,96 290,95 (15.493,71x1,2% + 8.079,25x1,3%) - Importo da recuperare in 11 rate a partire dal mese di gennaio IX Conguaglio di Fine Anno LA BUSTA PAGA VOCE PER VOCE Esempio N. 2 Conguaglio fiscale a debito e conguaglio contributo IVS 1% a credito DATA DI NASCITA COGNOME NOME ROSSI GIOVANNI CATEGORIA LIVELLO CCNL IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE MINIMO TABELLARE CONTINGENZA 1159,56 COMMERCIO 3° ELEMENTO N.L.O 500,00 RETR.GG. RETRIB.ORARIA 118,59385 % 1 Retribuzione 101 Festività non godute VALORE UNITARIO SUPERMINIMO 11,36 875,00 GG.LAVORATI 18,35381 N.CODICE DESCRIZIONE CODICE 2-08-2004 COD.FISCALE 1° 537,52 3.083,44 DATA DI ASS.NE / STIPULA CONTRATTO 21-01-1967 QUALIFICA TOTALE DICEMBRE 2005 MESE: D. & F. S.R.L. DITTA: ORE LAVOR. 20 ORE / GG GG.INPS - 26 TRATTENUTE COMPETENZE 26,00 1,00 118,59385 118,59385 3.083,44 118,59 N.B. Tredicesima corrisposta con cedolino a parte 3.083,00 (imponibile utile al calcolo del contributo 1% aggiuntivo) TOTALI 0 IMPONIBILE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALIQUOTA 3.202,03 RITENUTA 3.202,00 8,89 284,66 IVS AGG. 1% 3.065,00 1% 30,65 1% -11,95 IVS agg. 1% cong. -1.195,00 IMPON.LORDO NO TAX AREA DEDUZIONI NO TAX AREA 2.898,68 DEDUZIONE CONIUGE 0,00 DEDUZ. FAMIG. 153,30 ALTRE DEDUZIONI 138,93 IMPONIB. FISC.MESE. 0,00 IMPOSTA NETTA MENSILE 2.606,45 IMPONIBILE ANNUO 39.256,02 L’ESEMPIO TRATTENUTE SINDAC. X 643,46 DEDUZ. ANNUE 3.506,89 IMP. IRPEF IMPOSTA LORDA 35.749,13 ACCONTI IMPOSTE PAGATE 9.332,16 Arrotond. Mese Prec. (-) 0,06 CONGUAGLIO +/- 8.760,21 Arrotond. Attuale (+) 0,79 571,95 NETTO A PAGARE 1.684,00 Addizionale regionale (Regione Lombardia) Imponibile Imposta 35.749,13 454,01 (15.493,71x1,2% + 15.493,70x1,3% + 4.761,72x1,4%) - Importo da recuperare in 11 rate a partire dal mese di gennaio n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno LA BUSTA PAGA VOCE PER VOCE Esempio N. 3 Conguaglio complessivo IRPEF a credito DATA DI NASCITA COGNOME NOME BIANCHI LUIGI CATEGORIA IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE CONTINGENZA 857,31 COMMERCIO 3° ELEMENTO RETR.GG. 1.396,57 1-05-2005 COD.FISCALE 3° 527,90 TOTALE DATA DI ASS.NE / STIPULA CONTRATTO 24-08-1963 LIVELLO CCNL QUALIFICA MINIMO TABELLARE N.CODICE DICEMBRE 2005 MESE: SISTEMA S.R.L. DITTA: 11,36 RETRIB.ORARIA 53,71423 GG.LAVORATI 8,31292 % DESCRIZIONE CODICE VALORE UNITARIO 1 Retribuzione ORE LAVOR. 20 ORE / GG GG.INPS - 26 TRATTENUTE COMPETENZE 26,00 53,71423 1.396,57 9.562,52 Imponibile Fiscale altri datori di lavoro 2.286,64 IRPEF pagata altri datori di lavoro 114,75 Addizionale IRPEF altri datori di lavoro 19,13 Addizionale comunale IRPEF altri datori di lavoro TOTALI 0 IMPONIBILE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALIQUOTA 1.397,00 IMPON.LORDO NO TAX AREA DEDUZIONI NO TAX AREA 1.272,38 DEDUZIONE CONIUGE 1.396,57 RITENUTA 8,89 DEDUZ. FAMIG. 124,19 ALTRE DEDUZIONI 249,57 0,00 IMPONIB. FISC.MESE IMPOSTA NETTA MENSILE 1.022,81 IMPONIBILE ANNUO 20.846,49 TRATTENUTE SINDAC. 235,25 DEDUZ. ANNUE 3.649,50 IMP. IRPEF IMPOSTA LORDA 17.196,99 ACCONTI 3.955,31 Arrotond. Mese Prec. (-) 0,61 IMPOSTE PAGATE 4.059,09 Arrotond. Attuale (+) 0,70 CONGUAGLIO +/- -103,78 NETTO A PAGARE 1.141,00 Addizionale regionale (Regione Lombardia) L’ESEMPIO Imponibile 20.846,49 Imposta complessiva 255,51 (15.493,71x1,2% + 5.352,78x1,3%) Importo da trattenere 140,76 (255,51 - 114,75) - Importo da recuperare in 11 rate a partire dal mese di gennaio Addizionale comunale (Comune Casalpusterlengo) Imponibile 20.846,49 Imposta complessiva 41,69 (20.846,49x0,20%) Importo da trattenere 22,56 (41,69 - 19,13) - Importo da recuperare in 11 rate a partire dal mese di gennaio n. 3 dicembre 2005 XI Conguaglio di Fine Anno 4. Elementi variabili della retribuzione L’Inps (circ. n. 292/93) ha stabilito che (a seguito di quanto deliberato dal C.d.A. delibera n. 5/93 – Dm 7.10.93) è consentito ai datori di assoggettare a contribuzione, nel mese successivo, gli elementi variabili della retribuzione non conosciuti nel mese di competenza (straordinario e istituto della banca ore, trasferte, malattie, maternità/paternità, allattamento e congedi parentali in genere, donazione sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità ferie non godute, congedi matrimoniali, CIG non a zero ore, indennità di cassa, prestiti ai dipendenti ecc.). Gli elementi variabili della retribuzione relativi al mese di dicembre 2005, i cui adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio 2006 (unitamente alle retribuzioni dello stesso mese), vanno anche evidenziati nel mod . DM 10/2 – quadri B/C – in appositi codici (v. tabella sotto riportata). L’Inps ha altresì precisato (da ultimo con circ. 166/2004) che la predetta retribuzione deve essere imputata nella posizione assicurativa del dipendente secondo il criterio di competenza (dicembre 2005), conseguentemente occorre che tale situazione venga segnalata, attraverso le apposite procedure, nella denuncia mensile Emens 2006, elemento dati retributivi, campo variazioni retributive, e nelle certificazioni e dichiarazioni annuali (Cud e 770). Ai fini dell’assoggettamento contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni ecc.) dette retribuzioni si considerano appartenenti al mese di gennaio 2006. L’Inps ha confermato (circ. 166/ 2004) che la sistemazione contributiva degli elementi variabili di cui sopra deve necessariamente avvenire nel mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. È tuttavia permesso, fermo restando l’obbligo del versamento e del recupero delle componenti variabili della contribuzione nel mese di gennaio 2006, evidenziare le differenze retributive con la denuncia del mese di febbraio 2006 (conseguentemente la sistemazione della posizione individuale avverrà con l’Emens nel mese di febbraio 2006). RECUPERO DEL MAGGIOR CONTRIBUTO VERSATO Retribuzione dell’anno 2005: € 95.000,00 Retribuzione sulla quale è € 85.000,00 stato calcolato il contributo IVS Operazioni di conguaglio n Retribuzione assoggettata a € 85.000,00 contributo IVS n Massimale contributivo per il € 84.049,00 2005 Differenza € 951,00 n La contribuzione versata in più risulta pari a € 320,48 (€ 951,00 x 33,70%), di cui € 94,05 (€ 951,00 x 9,89%) da restituire al lavoratore n n L’ESEMPIO Gli adempimenti contributivi sulle componenti variabili della retribuzione (relativa al mese di dicembre 2005) assolti con la denuncia del mese di gennaio 2006, non hanno incidenza ai fini della determinazione del massimale per l’anno 2005 (sono considerate retribuzioni di gennaio 2006 e saranno quindi utili alla determinazione del massimale 2006). 5. Erogazioni liberali A norma dell’art. 51, già 48, c. 2, lettera b), del Dpr 917/86 (come riformulato dal Dlgs 314/97) le erogazioni liberali, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori, nel periodo d’imposta, a € 258,23, non concorrono a formare reddito imponibile (le erogazioni di importo superiore concorrono a formare reddito imponibile per la parte eccedente; l’importo di € 258,23 rappresenta quindi una franchigia). Tale normativa, per effetto del decreto di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, si applica anche ai fini contributivi (v. art. 12, legge 153/69). A fine anno, in considerazione del fatto che il limite di € 258,23 va verificato tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte, nel medesimo periodo d’imposta, da precedenti datori di lavoro, può essere necessario procedere a operazioni di conguaglio. Tali operazioni possono essere eseguite con la denuncia del mese di dicembre 2005, ovvero con quella del mese di gennaio 2006. Istruzioni operative – Le istruzioni operative sono le seguenti: n l’ammontare dell’erogazione imponibile (eccedente il limite di € 258,23) andrà sommata alle retribuzioni del mese relativo al conguaglio; n su tale imponibile andrà calcolata la relativa contribuzione (anche la quota a carico del dipendente); n nel caso in cui nel corso dell’anno l’erogazione sia stata assoggettata interamente a contribuzione, CODICI DM10 PER GLI ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE Fattispecie generalità delle aziende (anche per dirigente ex Inpdai) fondi speciali di previdenza aziende concessionarie riscossione tributi e di gestione delle imposte di consumo (differenze retributive soggette al contributo per le prestazioni in conto apitale) Va compilata la sola colonna retribuzione imponibile n n n XII Codici per DM 10/2 Conguaglio positivo Conguaglio negativo (aumento della retribuzione (diminuzione della imponibile) retribuzione imponibile) A000 F000 F010 D000 G000 G010 n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno Istruzioni operative – Le istruzioni operative sono le seguenti: n il valore del fringe-benefit imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi; la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta. 7. Prestiti agevolati A norma dell’art. 13 del Dlgs 505/99 (che ha modificato il Tuir), la base imponibile del prestito aziendale agevolato è pari alla differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso praticato in azienda. Il momento impositivo dell’eventuale fringe-benefit, derivante all’applicazione della predetta norma, è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di ammortamento (Min. Fin., circ. n. 98/E/2000). L’eventuale reddito imponibile, nei periodi di paga scaduti (anno 2005), è stato determinato utilizzando il Tur vigente al 31.12.2004 (2,00%); ne consegue che, in sede di conguaglio di fine anno, occorrerà procedere alla rideterminazione del reddito imponibile utilizzando il Tur vigente al 31.12.2005 (attualmente il tasso è ancora pari al 2%, conseguentemente se tale n. 3 dicembre 2005 n n L’ESEMPIO 6. Fringe benefit A norma dell’art. 51, già 48, c. 3, del Dpr 917/86 (come riformulato dal Dlgs 314/97) il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta, a € 258,23. Il benefit (o la somma dei benefit) di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile (l’importo di € 258,23 non rappresenta una franchigia). Tale disposizione si applica, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi (v. art. 12, legge 153/69). Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposto (o totalizzato) risulti superiore al predetto limite di € 258,23 occorrerà procedere a effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e a contribuzione il valore complessivo del benefit e non solo la quota eccedente. Solo ai fini contributivi, l’Inps ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe-benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell’intero valore). Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2005, ovvero con quella relativa al mese di gennaio 2006. EROGAZIONI LIBERALI n Erogazione liberale corrisposta di € 155,00; entro il 12 gennaio 2006 il lavoratore pre senta il modello Cud relativo a un preceden te rapporto di lavoro nel quale è evidenziata un’erogazione liberale di € 155,00; il nuovo datore di lavoro con la denuncia del mese di dicembre 2005 ovvero di gennaio 2006 provvederà ad assoggettare a ritenute fiscali e contributive € 51,77 dell’erogazione variabile da lui corrisposta. FRINGE BENEFIT n n L’ESEMPIO l’ammontare fino a € 258,23 potrà essere portato in diminuzione dalla retribuzione del mese oggetto del conguaglio e provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore. n Datore di lavoro che corrisponde un fringe benefit di valore pari a € 155,00 (escluso dalla base imponibile); Il lavoratore, nello stesso periodo d’imposta, ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro. In sede di conguaglio di fine anno (entro il 12 gennaio) consegna al nuovo datore di lavoro il mod. Cud relativo al precedente rapporto nel quale è evidenziato un fringebenefit esente di € 130,00; Il nuovo datore di lavoro procederà, in sede di conguaglio, ad assoggettare a imposte il valore complessivo dei fringebenefit € 285,00 e assoggetterà a contribuzione solo € 155,00 (valore del fringebenefit da lui corri sposto). valore non subirà modifiche non si farà conguaglio, fatta salva la possibilità di sistemare errori commessi durante l’anno). L’eventuale differenza retributiva (fringe benefit) in più o in meno andrà, si ritiene (visto il richiamo Inps nella circ. 178/2002, spazio riservato ai fringe benefit), utilizzata unitamente alla retribuzione relativa al mese di conguaglio (dicembre 2005 o gennaio 2006), in somma o in sottrazione. Lavoratori che hanno optato per il posticipo del pensionamento incentivato – Si tratta di una nuova situazione di conguaglio (che si è presentato solo a partire dalla fine 2004) riservata ai lavoratori che, a norma della legge 243/2004 e del relativo Dm 6.10.2004 attuativo, hanno optato per il posticipo del pensionamento incentivato (rinuncia all’accredito contributivo per ricevere in busta paga un’equivalente somma netta). L’Inps (circ. 166/2004) precisa che nei confronti dei predetti lavoratori le operazioni di conguaglio devono essere svolte con le modalità previste per la generalità dei lavoratori (v. precedente punto). Occorre però tenere presente che, in funzione dell’esonero del versamento dei contributi IVS, compreso l’1% aggiuntivo, vigente al momento del conguaglio, le contribuzioni oggetto della verifica, da versare o da recuperare secondo il principio di cassa (dicembre 2005 o gennaio 2006, mese di effettuazione del conguaglio), saranno aggiunte o sottratte direttamente dal bonus di competenza del mese in cui è effettuato il conguaglio. Dalla predetta formulazione sembra evidenziarsi che XIII Conguaglio di Fine Anno LAVORATORI CHE HANNO OPTATO PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO INCENTIVATO Soggetto che ha esercitato l’opzione per il posticipo del pensionamento incentivato, con decorrenza ottobre 2005. Conguaglio contributivo del mese di gennaio 2006. L’ESEMPIO Mese Retribuzione mensile Retribuzione interessata dal contributo aggiuntivo IVS 1% Euro Euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno (+ 14ma) 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 5.500,00 Luglio Agosto (+ premio) 2.750,00 4.050,00 Settembre Ottobre (*) Novembre (*) Dicembre (+ 13ma) (*) 2.750,00 2.750,00 2.850,00 5.700,00 Totale 40.100,00 Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo 1.459,00 (ctr. Agg. € 14,59 effettivamente dovuti dal aggiuntivo 1%: € 40.100,00 retribuzione annua – € dipendente) 38.641,00 prima fascia retribuzione pensionabile Differenza 4.131,00 (ctr. Agg. € 41,31 non dovuti dal dipendente) (*) La contribuzione Ivs è stata corrisposta al dipendente N.B. La situazione sopra prospettata determina che: n € 31,10 non dovevano essere versati e quindi sono da restituire al dipendente n € 10,21 non dovevano essere pagati al dipendente come bonus Conseguentemente: n il datore di lavoro deve recuperare dal DM 10/2 € 31,10 (versati in più nel corso dell’anno) e provvedere a rimborsarli al lavoratore (come contributi non dovuti) n il bonus del mese di gennaio dovrà essere decurtato di € 10,21 a nulla rileva (secondo l’Inps) che il conguaglio della contribuzione Ivs possa aver interessato un periodo escluso dal “bonus”. Vale a dire che, nelle operazioni di conguaglio, deve essere utilizzato, secondo l’Inps, il criterio di “cassa” fissando il principio che tutto ciò che interessa la contribuzione Ivs dopo l’esercizio dell’opzione influenza esclusivamente il bonus. I maggiori problemi, applicando il predetto concetto, si avranno per i soggetti che hanno optato per il posticipo nel 2005 dove ci saranno dei mesi in cui i contributi sono stati effettivamente versati e dei mesi in cui i contributi sono stati pagati direttamente al lavoratore (bonus). Meno problemi invece per i soggetti che l’opzione l’hanno esercitata già dal 2004. 7. Operazioni societarie straordinarie L’Inps (circ. 166/2004) ha precisato che nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. e nei casi di cessione del contratto di lavoro le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno XIV 2.280,00 (ctr. Agg. € 22,80 trattenuti al dipendente e versati all’Inps) 830,00 (ctr. Agg. € 8,30 trattenuti al dipendente e versati all’Iinps) 2.480,00 (ctr. Agg. 24,80 trattenuti e corrisposti al dipendente) 5.590,00 dal lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le erogazioni liberali e i fringe benefit. Tale situazione necessita di ulteriori istruzioni Inps che spieghino il comportamento da tenere nella quadratura con la denuncia mensile Emens. 8. La procedura EMENS A decorrere dal 2005, i datori di lavoro sono tenuti, mediante la nuova procedura Emens, a effettuare, telematicamente e mensilmente all’Iinps, la denuncia delle retribuzioni. Procedura che è andata a sostituirsi alla dichiarazione annuale mod. 770/semplificato sezione dati previdenziali (a dire il vero non si conosce ancora quale sarà la vera semplificazione del mod. 770). Le istruzioni tecniche per la predisposizione dei flussi mensili nel documento tecnico predisposto dall’Inps (versione 1.1.4 dell’8.7.2005) sono disponibili sul sito dell’Istituto. Le istruzioni operative per la corretta compilazione della denuncia sono contenute nelle seguenti disposizioni amministrative Inps: n circolare 22.11.2004, n. 152 (in Guida al lavoro n. 48/2004, pag. 81); n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno VARIAZIONI RETRIBUTIVE: LA PROCEDURA EMENS n L’ESEMPIO n n n Retribuzione di competenza del mese di gennaio 2006: è stato liquidato un compen so per straordinario effettuato nel mese di dicembre 2005 pari a € 100; imponibile del mese di gennaio 2006: € 1.100 che per effetto del punto precedente (con guaglio per straordinario) diventa € 1.200; nell’elemento imponibile sarà riportato € 1.200 (imponibile assoggettato a contribuzione nel mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2006); nell’elemento “variazioni retributive” campo “aumento imponibile” sarà riportato € 100. circolare 11.1.2005, n. 3 (in Guida al Lavoro n. 5/2005, pag. 64); n messaggio 22.4.2005, n. 16329 (in Guida al Lavoro n. 19/2005, pag. 55); n messaggio 6.7.2005, n. 25110 (in Guida al Lavoro n. 29/2005, pag. 65); n messaggio 3.11.2005, n. 36298 (in Guida al Lavoro n. 45/2005, pag. 45). Procedura Emens: variazioni retributive – Nell’elemento “dati retributivi” della procedura Emens è presente uno spazio denominato “variazioni retributive” che deve essere utilizzato per comunicare informazioni relative alla variabili retributive che hanno determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza di n n. 3 dicembre 2005 periodi pregressi. Di norma le variabili retributive si riferiscono a eventi del mese di dicembre (si veda quanto sopra analizzato in materia di conguaglio di fine anno, con particolare riguardo agli elementi variabili delle retribuzioni del mese di dicembre 2005 corrisposti nel mese di gennaio 2006). Le informazioni da fornire sono: n anno: occorre indicare l’anno di riferimento dell’imponibile da assoggettare a variazioni espresso nella forma “AAAA” (nel nostro caso 2005); n mese dal: mese di inizio del periodo di competenza espresso nel formato “MM” (dato facoltativo); n mese al: mese di fine del periodo di competenza espresso nel formato “MM” (dato facoltativo); n aumento imponibile: quota di retribuzione di competenza dell’anno precedente (2005) che ha determinato l’aumento dell’imponibile del mese corrente (gennaio 2006). Il dato è alternativo all’elemento “diminuzione imponibile” e rappresenta un “di cui” dell’elemento imponibile; n diminuzione imponibile: quota di retribuzione di competenza dell’anno precedente (2005) che ha determinato la diminuzione dell’imponibile del mese corrente (gennaio 2006). Il dato è alternativo all’elemento “aumento imponibile” e rappresenta un “di cui” dell’elemento imponibile. L’Inps, con messaggio n. 16329/2005, ha precisato che gli elementi “aumento o diminuzione dell’imponibile” corrispondono alle partite riportate nel mod. Dm 10/2 del mese di gennaio 2006 in corrispondenza dei codici “A000” e “D000”. n XV Conguaglio di Fine Anno I conguagli fiscali di MICHELA MAGNANI Dottore commercialista in Bologna I n linea di principio, il conguaglio di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d’imposta. Dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 alla tassazione delle persone fisiche (con l’introduzione, tra l’altro, di nuove aliquote e scaglioni di reddito nonché della nuova deduzione per oneri di famiglia che sostituisce la precedente detrazione per carichi di famiglia), nel corso del 2005, sono sorti alcuni problemi operativi nell’ambito della tassazione del reddito di lavoro dipendente che sono stati chiariti dall’Amministrazione finanziaria con l’emanazione di successive circolari. Le note che seguono si propongono, quindi, di riassumere le modalità di effettuazione del conguaglio di fine anno 2005 ponendo particolare attenzione alle fattispecie che si ritengono di maggiore interesse per gli operatori. 1. Sintesi delle principali novità introdotte dalla Finanziaria per il 2005 Per facilitare la lettura si effettua, di seguito, una breve sintesi delle principali novità introdotte dalla Finanziaria 2005. La trasformazione delle detrazioni d’imposta per familiari a carico in deduzioni dal reddito complessivo In base ai commi 1 e 2 del nuovo art. 12 del Tuir, dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: 3.200,00 euro, per il coniuge non legalmente ed effettiva mente separato; 2.900,00 euro, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, da ri partire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La deduzione è aumentata a: 3.450,00 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 3.200,00 euro, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmen te ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adotti vi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmen te ed effettivamente separato; 3.700,00 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. XVI Tali importi rappresentano i valori massimi teoricamente deducibili. L’importo delle deduzioni effettivamente spettanti consegue infatti dall’applicazione di una particolare formula (vedi infra) che, per garantire la progressività dell’imposizione, “riparametra” le stesse sugli oneri sostenuti e sui redditi effettivamente percepiti. Conferma del limite per essere considerati fiscalmente a carico Resta fermo l’attuale limite di 2.840,51 euro di reddito complessivo annuo (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni per garantire la progressività dell’imposizione e per carichi di famiglia) per essere considerati fiscalmente a carico. In tale importo devono continuare ad essere computate anche le retribuzioni corrisposte: n da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; n dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Introduzione della deduzione dal reddito complessivo delle spese per le badanti Nell’ambito dell’art. 12 del Tuir relativo alle deduzioni per oneri di famiglia, è stato inserito il comma 4-bis che prevede la deduzione dal reddito complessivo, per un importo teorico massimo fino a 1.820,00 euro, anche delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti). La deduzione effettiva delle spese per badanti, come precisato dal Ministero con la circolare n. 2/2005, non può essere riconosciuta dal datore di lavoro in sede di effettuazione della ritenuta, ma può essere fatta valere dall’interessato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le modalità applicative delle nuove deduzioni per familiari a carico e badanti Per effetto del nuovo comma 4-ter dell’art. 12 del Tuir, le deduzioni “teoriche” dal reddito complessivo per i familiari a carico (e, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per le “badanti”) sono fruibili per un valore effettivo che scaturisce da un calcolo analogo a quello applicato ai fini della individuazione della c.d. no tax area, introdotta dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) e disciplinata dall’art. 11 del Tuir. In pratica, si applica un meccanismo “a scalare” che riduce (fino ad annullare) l’importo delle suddette deduzioni teoriche al crescere dell’ammontare del reddito complessivo, in modo da assicurare la progressività dell’Irpef. Le deduzioni in esame spettano infatti sulla base del seguente rapporto (c.d. family no tax area): n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno 78.000 € + DS + OD – RC 78.000 € DS = misura massima delle deduzioni teoricamente spet tanti per familiari a carico e badanti OD = oneri deducibili RC = reddito complessivo Il risultato del suddetto rapporto può essere un valore: uguale o superiore a uno: la family no tax area compete per intero; pari a zero o minore di zero: la family no tax area non compete; compreso tra zero e uno: la family no tax area si applica in misura percentuale, considerando le prime quattro cifre decimali del risultato del rapporto, assunte attraverso il meccanismo del troncamento e non dell’arrotondamento. I nuovi scaglioni di reddito, le nuove aliquote Irpef e il contributo di solidarietà del 4% Il nuovo articolo 13 del Tuir prevede una nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef applicabili. Formalmente, le aliquote Irpef sono solo tre così articolate: fino a 26.000,00 euro oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro oltre 33.500,00 euro 23% 33% 39% Tuttavia, l’art. 1 comma 350 della legge n. 311/2004 stabilisce che, sulla parte di reddito imponibile superiore a 100.000,00 euro, oltre all’aliquota Irpef del 39% si applica anche un contributo di solidarietà del 4% di cui deve tenere conto anche il sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle ritenute. Pertanto, si può affermare che, nella pratica, sussiste un ulteriore scaglione di reddito imponibile con la conseguenza che gli ultimi due scaglioni dell’articolo 31 possono essere così rappresentati: oltre 33.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro oltre 100.00,00 euro 39% 43% 2. Il calcolo del conguaglio L’art 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, contiene le modalità di calcolo del conguaglio. In particolare, tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto: n delle deduzioni per assicurare la progressività dell’imposta (articolo 11 del Tuir) n delle deduzioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir) n delle detrazioni eventualmente spettanti (articolo 15 del Tuir) per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle n. 3 dicembre 2005 somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno. Inoltre, l’ultima parte del periodo in commento prevede che, sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) ed f) dello stesso articolo 15 del Tuir (spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. Obbligo di considerare nel conguaglio di fine anno anche le somme e i valori percepiti entro il 12 del mese di gennaio, ma riferiti al precedente periodo d’imposta - Tempistica di versamento nell’ipotesi in cui il pagamento della retribuzione venga effettuato tramite un sistema di acconti e saldi - In base all’articolo 51 del Tuir, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato”, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono. Poiché la norma sopra citata è obbligatoria per tutti i soggetti che erogano redditi di lavoro dipendente, conformemente ai principi generali, il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2006, e relativi all’anno 2005, dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2006 utilizzando il codice tributo 1001. Si ricorda tuttavia per completezza che tale principio di carattere del tutto generale non vale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l’acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell’anno successivo (2006). La norma sopra evidenziata permette infatti di considerare, ai fini del conguaglio di fine anno, come se fossero state corrisposte nel mese di dicembre somme riferite all’anno precedente che, in realtà, sono state corrisposte nei primi 12 giorni dell’anno, ma non permette il rinvio del versamento dell’Irpef relativamente a somme effettivamente erogate nel mese di dicembre. Pertanto, nell’ipotesi in cui, entro la fine del mese di dicembre venga corrisposto l’acconto della retribuzione relativa a tale mese, mentre il saldo venga pagato entro il 12 gennaio, al fine di non ritardare il versamento dell’imposta relativa all’acconto, occorre ancora effettuare il versamento dell’intera imposta relativa a tale retribuzione, considerata nel suo complesso, entro il 16 gennaio 2006. Relativamente alle modalità di compilazione del modello F24 ed, in particolare, all’anno, 2005 o 2006 da indicare sulla distinta di versamento, si rileva che le istruzioni al prospetto ST del modello 770/2005 quest’anno chiariscono definitivamente tale modalità di compilazione. In particolare, viene precisato che l’anno di riferimento da indicare sul modello F24 corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo (pertanto, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2006 e riferiti al periodo d’imposta 2005, l’anno di riferimento è il 2005). XVII Conguaglio di Fine Anno Possibilità di “riaprire” il conguaglio per sanare errori commessi nell’effettuazione del conguaglio o per considerare ulteriori somme o valori - L’art. 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 stabilisce che le operazioni di conguaglio di fine anno vanno effettuate “... entro il 28 febbraio dell’anno successivo”. Poiché la ratio della norma è, principalmente, quella di concedere più tempo al sostituto d’imposta, al fine di favorire una più corretta applicazione della legge e rendere, per quanto possibile, definitivo il rapporto tributario per i redditi di lavoro dipendente e assimilato percepiti, nel caso in cui il datore abbia commesso un qualche errore in sede di effettuazione del conguaglio, entro e non oltre la fine del mese di febbraio, potrà riconsiderare le operazioni svolte in precedenza senza incorrere in sanzioni. In tale caso, qualora la riapertura del conguaglio comporti un debito (o maggior debito) la maggiore imposta dovuta dovrà essere versata con il codice 1013, mentre nell’ipotesi in cui, dalla riapertura del conguaglio, derivi un maggior credito o un minor debito, la restituzione della maggiore Irpef trattenuta nel 2005 avverrà utilizzando le ritenute d’imposta relative alle retribuzioni del mese (gennaio o febbraio) in cui è stata effettuata la “riapertura” del conguaglio. In tale evenienza, poiché per il conguaglio 2005 saranno versate minori ritenute relativamente a redditi corrisposti nel 2006, sarà necessario compilare il modello 770/2006 (relativo alle ritenute 2005) nel modo seguente: il prospetto SX dovrà essere compilato riportando ai righi SX1, colonna 1, rigo SX4, colonna 3; rigo SX4, colonna 5 l’importo restituito in modo tale da fare risultare un credito nel mod. 770/2006. Tale credito verrà poi evidenziato a casella 3 del prospetto ST del 770/2007 relativo al mese (gennaio o febbraio 2006) in cui sarà stato effettuato un minore versamento a seguito della restituzione del credito Irpef risultante dalla “riapertura” del conguaglio 2005. Si ricorda infine per completezza che lo slittamento al 28 febbraio 2006 delle operazioni di conguaglio è relativo ai soli effetti finanziari del conguaglio di fine anno 2005, il quale potrà quindi incidere (mediante ulteriori ritenute ovvero restituzioni di crediti d’imposta) sulle retribuzioni dell’anno successivo (2006) erogate fino al 28 febbraio, in cui il conguaglio stesso (o gli aggiustamenti di eventuali errori) viene operato non variando, ai fini del calcolo materiale, il riferimento agli emolumenti corrisposti e alle ritenute operate nell’anno precedente (ovvero entro il 12 gennaio dell’anno successivo 2006). A tale proposito, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 1997 (paragrafo 3.5) precisa infatti sia che “se necessario il conguaglio potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo” sia che “le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente”. XVIII 3. La determinazione dell’imponibile e la verifica delle deduzioni ex artt. 11 e 12 Tuir A seguito dell’introduzione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (articolo 11 del Tuir) e della deduzione per oneri di famiglia (articolo 12) in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d’imposta, così come precisato dalla circolare n. 2/2005, deve procedere al ricalcalo di tali deduzioni in modo da rendere definitiva l’attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d’imposta. Come precisato dalla circolare n. 2/2005 prima citata, il sostituto d’imposta, ai fini della determinazione della base imponibile, deve procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia deducendo i relativi ammontari (unitamente agli eventuali oneri deducibili ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. h del Tuir) dal reddito complessivamente corrisposto nell’anno. In sintesi, dovrà operare nel seguente modo: determinare, in via consuntiva, l’ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta e corri sposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio (conguaglio ordinario), ma anche, eventualmente, per pre cedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti (conguaglio riepilogativo); sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti diret tamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h) del Tuir e di quelli che accetta di conguagliare; costruire, sulla base delle somme e dei valori effettivamen te corrisposti, il rapporto previsto dall’articolo 11, comma 5, Tuir che permette di attribuire la deduzione per assicura re la progressività dell’imposizione relativa al reddito consi derato: 26.000 + [(3000 + 4.500) x (gg/365)] reddito complessivo netto = K 26.000 dove K è la quota di deduzione per assicurare la progressi vità della imposizione effettivamente spettante al contri buente. Si ricorda che il rapporto assume valore significati vo nell’intervallo tra “0” e “1”. In particolare, se 0 < K < 1, per le prime quattro cifre decimali; se K > 1, per l’intero importo; costruire, sulla base delle somme e dei valori effettivamen te corrisposti, il rapporto previsto dall’articolo 12, comma 4ter del Tuir che permette di attribuire la deduzione per oneri di famiglia corrispondente al reddito considerato: 78.000 + deduzioni teoriche per oneri di famiglia reddito netto complessivo = X 78.000 dove X è la quota di deduzione per assicurare la progressi vità della imposizione effettivamente spettante al contri buente. Si ricorda che il rapporto assume valore significativo nel l’intervallo tra “0” e “1”. In particolare, se 0 < X < 1, per le prime quattro cifre decimali; se X> 1, per l’intero importo. Come anticipato, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene che il sostituto d’imposta non possa accettare di considerare nel rapporto anche la deduzione per “badanti” previn. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno sta dall’art. 12, comma 4-bis, del Tuir. Riverificata la quota di deduzioni dall’imposizione effettivamente spettanti, il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio, dovrà: calcolare l'importo della deduzione per assicurare la pro gressività dell’imposizione effettivamente spettante appli cando la quota di deduzione scaturente dal primo rapporto sopra riportato, all’ammontare teorico di 7.500 euro; calcolare l’importo della deduzione per oneri di famiglia effettivamente spettante applicando la quota di deduzione scaturente dal secondo rapporto sopra riportato all’am montare teorico di deduzione spettante sulla base dell’ap posita richiesta presentata dal dipendente; dedurre gli importi così determinati dal reddito complessi vo percepito dal dipendente nel corso dell’anno (sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 51 del Tuir – e quindi al netto di tutte le “non concorrenze” di cui al 2° comma – considerando, eventualmente, i redditi corrisposti in prece denti rapporti intervenuti, se ciò è richiesto dal dipendente); calcolare l’imposta lorda dovuta, applicando le nuove ali quote progressive per scaglioni di reddito e del contributo del 4 per cento introdotte dalla legge finanziaria del 2005. scomputare, dall’imposta lorda così ottenuta, le ritenute effettuate nei diversi ”periodi di paga”; riconoscere, eventualmente, le detrazioni previste dall’arti colo 15 del Tuir. Dal confronto algebrico tra l’imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso nell’anno di riferimento, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative: conguaglio “a debito”, quando si determina per il dipen dente un ulteriore debito d’imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d’imposta datore di lavoro; conguaglio “a credito”, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta comples sivamente dovuta; in tale caso, il sostituto d’imposta prov vederà a rimborsare l’imposta trattenuta in eccedenza. In particolare, con riferimento a quest’ultima fattispecie si ricorda che, con circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, qualora all’atto delle operazioni di conguaglio il datore di lavoro abbia a disposizione un monte ritenute non sufficiente a coprire l’ammontare degli importi a credito per i dipendenti, lo stesso sostituto ha comunque l’obbligo di restituire il credito residuo. In tale caso, la restituzione fa sorgere in capo al sostituto d’imposta un credito verso l’erario che, ai sensi di quanto disposto nel decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, può essere utilizzato in diminuzione dai successivi versamenti di ritenute. Viene infine ricordato che la predetta modalità di scomputo deve essere rappresentata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. L’attribuzione delle deduzioni per figli a carico da parte dei sostituti d’imposta: necessità di introdurre un controllo nell’ipotesi dei cittadini extracomunitari - Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lett. a) n. 3 dicembre 2005 del Dpr n. 600/1973, i sostituti d’imposta attribuiscono le deduzioni per “carichi” di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle deduzioni e con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di “carico” (100% se ne fruisce da solo, o diversa misura se esistono altri soggetti che fruiscono della stessa). Poiché tale modalità di attribuzione delle deduzioni può avere comportato un abuso nell’utilizzo della norma, l’articolo 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ha introdotto un nuovo obbligo per i sostituti d’imposta che, nei confronti dei figli dei cittadini extracomunitari, consiste nella verifica che quanto dichiarato dal dipendente sia comprovato da una particolare documentazione. Infatti, l’art. 21, comma 6-bis del Dl n. 269/2003 prevede che, al fine di fruire della relativa deduzione, i dipendenti extracomunitari devono certificare nei confronti del proprio datore di lavoro l’esistenza e il numero dei figli a carico mediante: n lo stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (evidentemente, sarà possibile ottenere tale documentazione solo se il dipendente extracomunitario ha figli a carico residenti in Italia effettivamente iscritti in tale comune); n una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel Paese di origine, se il contribuente ha figli a carico che non sono residenti in Italia. Con circolare n. 22/2004, l’Agenzia ha, interpretativamente, chiarito che la nuova norma deve essere applicata dall’anno 2004 e pertanto, della stessa, dovrà tenersi conto anche in sede di conguaglio per l’anno 2005. In merito a tale presa di posizione è necessario effettuare le seguenti considerazioni. Il sistema introdotto dalla norma sopra commentata si conforma alla procedura di legalizzazione degli atti formati all’estero che, essendo scritti in lingua straniera, devono essere tradotti e “legalizzati” presso l’autorità diplomatico-consolare italiana competente per giurisdizione. Tuttavia si segnala che, la norma in esame e la circolare esplicativa emanata dall’Agenzia, sembrano non tenere conto di quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, firmata dall’Italia il 5.12.1961, in vigore dal 1965 e ratificata con legge n. 1253 del 20.12.1966 (G.U. n. 26 del 3/1/1967), in base alla quale tutti gli atti e i documenti rilasciati all’estero dalle Nazioni aderenti a tale Convenzione sono esenti dalla “legalizzazione” a condizione che siano tradotti da un traduttore ufficiale e che rechino la c.d. “Apostille” e cioè l’apposito timbro quadrato attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. Ora, nella considerazione che la maggior parte dei sostituti d’imposta verificheranno la documentazione presentata dai propri dipendenti extracomunitari, sa- XIX Conguaglio di Fine Anno LAVORATORE DIPENDENTE IL CUI REDDITO SUPERA I VALORI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA “NO TAX AREA” Periodo di lavoro: 01.01.2005 31.12.2005 gg 365 Carico fiscale: 1 figlio al 50% Reddito al netto dei contributi obbligatori € 33.734,26 CALCOLO NO TAX AREA 26000 + 7500 – 33734,26 = negativo (no tax area uguale a zero) 26000 CALCOLO NOFAMILY AREA L’ESEMPIO 78000 + (2900 x 50%) – 33724,26 = 0,5860 78000 XX n nofamily area = (2900 x 50%) x 0,5860 = € 849,70 n imponibile fiscale € 33.734,26 – 849,70 = € 32.884,56 n imposta corrispondente € 8.251,90 imposta già trattenuta € 7.758,56 = conguaglio a debito € 493,34 n imponibile per addizionale regionale e comunale = € 32.884,56 n addizionale regionale (0,90 %) = € 295,96 n addizionale comunale (0,20%) = € 65,76 Mesi gg. detr. Imponibile Imposta ritenuta Gennaio 31 2.348,12 529,85 Febbraio 28 2.360,07 533,79 Marzo 31 2.424,92 555,19 Aprile 30 2.397,74 546,22 Maggio 31 2.493,26 577,74 14ª 0 2.380,12 568,77 Giugno 30 2.444,92 561,79 Luglio 31 2.409,79 550,20 Agosto 31 2.409,78 550,19 Settembre 30 2.409,78 550,19 Ottobre 31 2.420,94 553,88 Novembre 30 2.444,92 561,79 13ª 0 2.380,12 568,77 Dicembre 31 2.409,78 550,19 Totale 365 33.734,26 7.758,56 Conguaglio fiscale a debito Totale anno 2005 493,34 365 33.734,26 8.251,90 Gli esempi sono a cura di Marica Calzolari, Consulente del lavoro in Bologna n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno rebbe opportuno che l’Agenzia precisasse ulteriormente che, ai fini dell’attribuzione della deduzione per figli a carico, i datori di lavoro, nell’ipotesi di dipendenti extracomunitari cittadini di Stati che hanno aderito alla convenzione dell’Aja, possano accettare il documento dello stato di famiglia formato nel Paese di origine, tradotto in italiano da un traduttore ufficiale, opportunamente “apostillato” dall’autorità estera. Per completezza di trattazione si ricorda infine che, con la circolare 12/2005 concernente l’assistenza fiscale per i redditi 2004, relativamente alle detrazioni per figli a carico di cittadini extracomunitari, l’Agenzia ha precisato che il CAF deve riconoscere agli stessi esclusivamente le detrazioni (ora deduzioni) risultanti dal CUD lasciando, quindi, tutta la responsabilità per l’attribuzione delle stesse ai datori di lavoro che, in realtà, potrebbero non riuscire materialmente ad attribuire, nel 2005, le deduzioni richieste soltanto perché, ad esempio, la documentazione è arrivata dopo il termine per l’effettuazione del conguaglio di fine anno. 4. Le operazioni di conguaglio relativamente agli oneri deducibili e detraibili Il conguaglio di fine anno è spesso, per il sostituto d’imposta, un’occasione per riverificare il proprio operato nel corso dell’anno relativamente al trattamento fiscale di alcuni oneri deducibili e detraibili. Attribuzione, in sede di conguaglio di fine anno, di oneri detraibili e deducibili sostenuti dal datore di lavoro o direttamente dal dipendente - L’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/73 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire anche le detrazioni d’imposta eventualmente spettanti ai sensi dell’articolo 15 del Tuir per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L’attribuzione delle detrazioni deve, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta da parte del dipendente. Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (oneri di cui alle lettere c) e f) dell’articolo 15 del Tuir) l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l’attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente. Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 (par. 3.5.) ha ammesso che il sostituto possa comunque acconsentire di tenere conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e di detraibilità previsti dalle norme di riferimento. Evidentemente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta di considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, n. 3 dicembre 2005 le formule per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione e della quota di onere per carichi di famiglia (considerando che nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, qualche onere deducibile come ad esempio i contributi versati ai fondi di previdenza complementare, è direttamente trattenuto dal datore di lavoro e, pertanto viene trascurato l’addendo OD in quanto già compreso, in negativo, nel sottraendo RC) devono essere utilizzate nella versione “canonica” prevista dalla legge istitutiva (comprensiva quindi anche della voce OD). Polizze vita e invalidità permanente - In base a quanto previsto dalla lettera f) dell’articolo 15 del Tuir, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 47 del 18 febbraio 2000, per i contratti di assicurazione stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, le condizioni di applicabilità della detrazione d’imposta pari al 19% dei premi pagati (fino ad un massimo di 1.291,14 €), è riconosciuta solo: n per il caso di morte, n per il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, n rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di natura quotidiana a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto. Con la circolare n. 29/E è stato precisato che, in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. In merito alle polizze infortuni, il Ministero delle finanze con la circolare n. 326/E del 1997 ha confermato che costituiscono potenziali benefit i soli premi infortuni che coprono rischi extra professionali. Le assicurazioni per rischi professionali, infatti, coprono il rischio del datore di lavoro di responsabilità civile nei confronti dei dipendenti nei casi in cui o l’assicurazione Inail non operi, ovvero il dipendente infortunato ritenga che sussistano i presupposti per rivalersi del danno subito nei confronti del datore di lavoro. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, va sottolineato che i premi per infortuni extra professionali devono concorrere a formare il reddito nel periodo di paga in cui l’azienda effettua il pagamento dei premi all’assicurazione mentre eventuali compensazioni di premio effettuate da parte della compagnia di assicurazione nell’anno successivo a quello di competenza non modificano quanto sopra indicato in quanto il reddito di lavoro dipendente viene, in ogni caso, determinato in base al principio di cassa. La detrazione spettante verrà, come visto, attribuita fino al limite di 1.291,14 € in sede di conguaglio di fine anno. In merito alla disposizione normativa che riconosce il diritto alla detrazione d’imposta solo per le polizze con le caratteristiche sopra indicate, ci si chiede come debbano essere trattati fiscalmente i premi per contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2001 ad esempio di tipo “misto” (che riconoscono l’erogazione di una somma sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto) ovvero che non prevedono la franchigia per il rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante (e quindi vengono rimborsati anche danni per invalidità permanente inferiori a XXI Conguaglio di Fine Anno LAVORATORE DIPENDENTE CON DIRITTO ALLA “NO TAX AREA” E ALLA DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA Periodo di lavoro 01.01.2005 31.12.2005 gg 365 Carico fiscale: Coniuge + 1 figlio al 100% Reddito al netto dei contributi obbligatori € 23.491,36 CALCOLO NO TAX AREA 26000 + 7500 – 23491,36 = 0,3849 26000 no tax area = 7500 x 0,3849 = € 2.886,75 CALCOLO NOFAMILY AREA 78000 + (3200 + 2900) – 23491,36 = 0,7770 78000 nofamily area = (2900+3200) x 0,7770 = € 4.739,70 n imponibile fiscale = € 15.864,91 n imposta corrispondente € 3.648.93 imposta già trattenuta € 3.569,70 = conguaglio a debito € 79,23 n imponibile per addizionale regionale e comunale (23.491,36 – 4.739,70) = € 18.751,66 n addizionale regionale (0,90 %) = € 168,76 n addizionale comunale (0,40%) = € 75,01 L’ESEMPIO n XXII Mesi GG detr. Imponibile Imposta ritenuta Gennaio 31 1.809,76 263,47 Febbraio 28 1.661,44 229,35 Marzo 31 1.918,54 288,49 Aprile 30 1.751,26 250,01 Maggio 31 1.893,37 282,70 14ª 0 0 0 Giugno 30 1.822,80 266,47 Luglio 31 1.832,56 268,71 Agosto 31 1.869,97 277,32 Settembre 30 1.804,23 262,20 Ottobre 31 1.751,26 250,01 Novembre 30 1.893,37 282,70 13ª 0 1.678,57 386,07 Dicembre 31 1.804,23 262,20 Totale 365 23.491,36 3.569,70 365 23.491,36 3.648,93 Conguaglio fiscale a debito Totale anno 2005 79,23 n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno tale percentuale). A tale proposito, e in particolare per questa ultima fattispecie, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 29 del 2001, ha precisato che può essere riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%. Inoltre, ha sostenuto che “tenuto conto delle specificità che di frequente si riscontrano in tali contratti, quali, nelle assicurazioni individuali, l’indicizzazione dei premi e, in quelle di gruppo, la varietà delle condizioni che regolano la copertura del rischio, la quota di premio cui spetta la detrazione d’imposta potrà essere individuata anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo. Detta quota deve essere indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato”. Contributi previdenziali volontariamente versati (riscatti laurea, ricongiunzioni, ecc.) - Ai sensi dell’articolo 10, lettera e), del Tuir i contributi facoltativamente versati all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (ad esempio, per il riscatto della laurea, per la prosecuzione volontaria o per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente. Pertanto, nell’ipotesi in cui, nel 2005, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest’ultimo dovrà unicamente farsi rilasciare la ricevuta di versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l’importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all’ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell’articolo 51, comma 2, alla lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi tale importo sarà interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente. Polizze sanitarie - In mancanza di disposizioni agevolative specifiche previste nell’art. 51 del Tuir, i premi delle polizze sanitarie pagate dal datore di lavoro a favore dei dipendenti sono da considerare retribuzione in natura sulla base del valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir. Contributi versati a fondi sanitari - Il Dlgs 18 febbraio 2000 n. 41 ha disciplinato il trattamento fiscale dei fondi sanitari intervenendo sia sul regime fiscale dei contributi sanitari versati dal lavoratore dipendente e disciplinati dall’art. 51, comma 2, lettera a) del Tuir, che sull’art. 10 del Tuir, relativo agli oneri deducibili ai fini Irpef. Le norme attualmente in vigore attribuiscono un beneficio fiscale progressivamente crescente ai contributi versati ai fondi integrativi del SSN costituiti in base alle nuove disposizioni (c.d. “fondi doc”), mentre come contropartita viene ridotto, nel tempo, il vantaggio fiscale fino ad ora riconosciuto unicamente ai “contributi sanitari” versati nell’ambito del reddito di lavoro dipendente (c.d. “fondi non doc”). L’articolo 51, comma 2, lett. a) del Tuir relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente prevede, tuttora, la convivenza delle agevolazioni fiscali n. 3 dicembre 2005 sia per i contributi versati ai “fondi non doc”, come ad esempio il FASI, che ai “fondi doc”. Relativamente all’anno 2005, in conseguenza di quanto previsto dall’art. 1, comma 505, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), i lavoratori dipendenti hanno potuto continuare a “non fare concorrere” alla formazione del proprio reddito i contributi versati a fondi “non doc” – quali il FASI – per un importo fino a 3615,20 €. 5. Il conguaglio incapiente Nell’ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al “debito” di fine anno, l’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l’importo delle ritenute ancora dovute (in quanto eccedenti le retribuzioni interessate dalle operazioni di conguaglio), ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell’eccedenza di imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2006. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2006, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di marzo) si applica l’interesse in ragione dello 0,5% mensile (utilizzando il codice 1013), da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’eventuale importo che, al termine del periodo di imposta, rimane comunque non trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato al sostituito che dovrà provvedere autonomamente al versamento dello stesso entro il 15 gennaio dell’anno 2006. Si ricorda per completezza che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro intenda anticipare l’importo di imposte ancora dovute dal dipendente non sorgono problemi di fringe benefit in capo a quest’ultimo in quanto, tale anticipazione, come precisato dalla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 (par. 2.2.2.), rappresenterebbe un sussidio escluso da Irpef e da contributi ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b) del Tuir. 6. Il conguaglio riepilogativo annuale L’articolo 23, comma 4, del Dpr n. 600/1973 prevede il c.d. “conguaglio riepilogativo” che permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro. La norma stabilisce infatti che, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituito possa chiedere al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente e assimilati sono stati percepiti, di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti, anche da soggetti non sostituti d’imposta, a fronte di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dello stesso anno. La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene me- XXIII Conguaglio di Fine Anno LAVORATORE DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO E ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI PER CARICHI DI FAMIGLIA E DELLA “NO TAX AREA” PER LA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO Periodo di lavoro 01.06.2005 31.12.2005 gg 214 Carico fiscale: 1 figlio al 100% di età inferiore a 3 anni Reddito al netto dei contributi obbligatori € 16.963,58 CALCOLO NO TAX AREA deduzione teorica(4500:365x214)+(3000:365x214) = 4397,26 26000 + 4397,26 – 16.963,58 = 0,5166 26000 no tax area = 4397,26 x 0,5166 = € 2.271,62 CALCOLO NOFAMILY AREA 78000 + (3450:365x214) – 16.963,58 = 0,8084 78000 n nofamily area = (3450:365x214) x 0,8084 = € 1.635,18 n imponibile fiscale = € 13.056,78 n imposta corrispondente € 3.003,06 imposta già trattenuta € 3.525,92 = conguaglio a credito € 522,86 n imponibile per addizionale regionale e comunale (16.963,58 – 1.635,18) = € 15.328,40 n addizionale regionale (0,90 %) = € 137,96 n addizionale comunale (0,40%) = € 61,31 Mesi GG detr. Imponibile Imposta ritenuta Giugno 30 1.963,03 389,41 Luglio 31 3.024,92 692,49 Agosto 31 2.153,75 433,29 Settembre 30 2.153,75 433,29 Ottobre 31 2.153,75 433,29 Novembre 30 2.379,95 485,31 13ª 0 984,69 226,47 Dicembre 31 2.149,74 432,37 Totale 214 16.963,58 3.525,92 214 16.963,58 3.003,06 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio L’ESEMPIO 14ª XXIV Conguaglio fiscale a debito Totale anno 2005 522,86 n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno diante la consegna della certificazione unica (mod. CUD) concernente i redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati da altri soggetti (ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d’imposta). Quest’ultima disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. Con riferimento al conguaglio ”riepilogativo” applicato in ipotesi a più rapporti di lavoro contestuali (ad esempio due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito (la norma si riferisce, infatti, a ”precedenti rapporti intrattenuti”) e la tendenza dell’Amministrazione Finanziaria a riconoscere tale possibilità senza, tuttavia, fornire gli opportuni chiarimenti sulla procedura che deve essere seguita dai sostituti d’imposta (cfr. CM n. 67/2001 relativamente al conguaglio riassuntivo nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi). In questa sede ci si chiede infatti quale sia il documento sul quale il datore di lavoro ”prescelto” possa (ovvero, debba) operare il conguaglio riassuntivo nella considerazione che, l’altro (o, gli altri datori di lavoro) datore di lavoro, non ha alcun obbligo a rilasciare il CUD anticipatamente al 15 marzo (salvo nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro). Ci si chiede inoltre se, in mancanza del documento ufficiale della certificazione delle ritenute (in quanto il/i datore/i di lavoro non ha/hanno voluto rilasciare anticipatamente il CUD) il conguaglio riassuntivo, su richiesta del dipendente, sia obbligatorio per il datore di lavoro prescelto e in tale evenienza, quali siano le responsabilità dei soggetti (datore di lavoro che fa il conguaglio, gli altri datori di lavoro, il dipendente) interessati dalla procedura. Il conguaglio riepilogativo delle liberalità e dei compensi in natura (fringe benefit) - L’art. 51 del Tuir prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d’imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in ipotesi di conguaglio riepilogativo, il sostituto d’imposta dovrà tenere conto anche dell’ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciate. Conguaglio dei fringe benefit - In base all’art. 51, comma 3, del Tuir i beni ceduti o i servizi prestati ai dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente a condizione che il loro valore non superi 258,23 € nel periodo d’imposta. In caso di superamento di tale limite, l’intero compenso in natura, e non solo la parte eccedente le lire 258,23 €, concorre a formare il reddito imponibile. Come precisato dalla circolare ministeriale n. 188/E del 16 luglio 1998 (reddito di lavoro dipendente, quesito n. 2), il limite di 258,23 € riguarda tutti i compensi in natura, cioè non solo le erogazioni in natura disciplinate dal comma 3 (determinate in base al valore normale), bensì anche ogni altro compenso in natura, oltre alle fattispecie indicate nel successivo comma 4 dello stesso art. 51 (uso promiscuo di automezzi aziendali, prestiti a tasso agevolato, concession. 3 dicembre 2005 ne di fabbricati). Il plafond di 258.23 € riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dei dipendenti durante l’intero periodo d’imposta: può pertanto verificarsi che tale limite venga superato solo a seguito di ripetute successive erogazioni. In tale ipotesi, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la ritenuta sull’intero importo della retribuzione in natura corrisposta al dipendente nel periodo di paga di superamento del limite. Tuttavia, come precisato dalla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 (par. 2.3.1), ove sia evidente il superamento della franchigia, le ritenute devono essere applicate già a partire dal momento in cui il compenso in natura viene erogato. Al momento dell’effettuazione del conguaglio riepilogativo, il datore di lavoro dovrà, pertanto, “riassumere” anche gli eventuali valori inferiori alle 258,23 € percepiti nel corso di altri rapporti risultanti dalla certificazione unica rilasciata da precedenti sostituti d’imposta. Ove tale importo venga superato, il sostituto d’imposta deve assoggettare a tassazione anche il valore dei fringe benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro. Con riferimento alla normativa previdenziale, la circolare Inps n. 260 del 18 dicembre 1998 ha invece chiarito che, in caso di superamento del limite delle 258,23 €, l’azienda che opera il conguaglio deve provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati. Conguaglio delle liberalità - In base all’art. 51, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 €. Analogamente a quanto già sottolineato relativamente ai fringe benefit, il sostituto d’imposta è tenuto ad indicare nella certificazione unica anche l’importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze. Tale indicazione permetterà al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio riepilogativo di tassare l’eventuale liberalità eccedente l’importo di lire 258,23 €. 7. Il conguaglio e la richiesta dell’applicazione di un’aliquota più elevata Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d’imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un’aliquota superiore rispetto a quella dovuta. Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero al momento dell’effettuazione del conguaglio. Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell’applicazione dell’aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l’effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d’imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall’applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall’art. 11 del Tuir rispetto alla XXV Conguaglio di Fine Anno LAVORATORE DIPENDENTE ASSUNTO IN CORSO D’ANNO CHE RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LA “NO TAX AREA” PER TUTTO L’ANNO Periodo di lavoro 01.06.2005 31.12.2005 gg 214 Carico fiscale: 1 figlio al 100% di età inferiore a 3 anni Reddito al netto dei contributi obbligatori € 16.963,58 Richiesta di deduzioni per l’intero anno – no altri redditi questo è l’unico lavoro nell’anno CALCOLO NO TAX AREA deduzione teorica (4500:365x214)+(3000) = 5.638,35 26000 + 5638,35 – 16.963,58 = 0,5644 26000 no tax area = 5638,35 x 0,5644 = € 3.182,29 CALCOLO NOFAMILY AREA L’ESEMPIO 78000 + 3450 – 16.963,58 = 0,8267 78000 XXVI n nofamily area = 3.450 x 0,8267 = € 2.852,12 n imponibile fiscale = € 10.929,17 n imposta corrispondente € 2.513,71 imposta già trattenuta € 3.525,92 = conguaglio a credito € 1.012,21 n imponibile per addizionale regionale e comunale 16.963,58 – 2.852,12) = € 14.111,46 n addizionale regionale (0,90 %) = € 127,00 n addizionale comunale (0,40%) = € 56,45 Mesi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 14ª Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre 13ª Dicembre Totale Conguaglio fiscale a debito Totale anno 2005 GG detr. Imponibile Imposta ritenuta 30 31 31 30 31 30 0 31 214 1.963,03 3.024,92 2.153,75 2.153,75 2.153,75 2.379,95 984,69 2.149,74 16.963,58 214 16.963,58 389,41 692,49 433,29 433,29 433,29 485,31 226,47 432,37 3.525,92 1.012,21 2.513,71 n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno maggiore tassazione effettuata in corso d’anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento andrà evidenziato nel modello CUD barrando l’apposita casella “3”. La richiesta dell’applicazione di una maggiore aliquota deve essere effettuata ad ogni eventuale successivo datore di lavoro. Pertanto, in ipotesi di conguaglio “riassuntivo”, in assenza di ulteriore formale richiesta da parte del percipiente, l’eventuale credito risultante dal nuovo conguaglio dovrà essere restituito. 8. Il conguaglio ai lavoratori dipendenti ricercatori: art. 3, Dl 269/2003 Al fine di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” che si è diffuso negli anni passati e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del paese, l’articolo 3 del Dl n. 269 del 2003 ha previsto incentivi fiscali in materia di Irpef e Irap per favorire il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendano far ritorno nel paese di origine, ma interessa tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che stranieri i quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia. La disposizione agevolativa è efficace per cinque anni solari dal 2004 e prevede, tra l’altro, che il reddito di lavoro dipendente (o di lavoro autonomo) prodotto in Italia per lo svolgimento dell’attività di ricerca concorra alla formazione del reddito complessivo Irpef soltanto nei limiti del 10 per cento ed è applicabile ai ricercatori che: n siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; n siano stati stabilmente residenti all’estero; n abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati; n decidano di voler svolgere la propria attività lavorativa in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti. I committenti o datori di lavoro dei ricercatori debbano essere: n università; n altri centri di ricerca pubblici o privati; n imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Poiché la norma prevede che, per il periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e per i due successivi (sempreché permanga la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir), concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il dieci per cento dell’ammontare complessivamente corrisposto, qualora il rapporto instaurato sia di lavoro subordinato, il datore di lavoro, in corso d’anno, avrà effettuato le ritenute solo sul 10% del reddito corrisposto e in sede di conguaglio di fine anno dovrà effettuare la verifica del proprio operato. A tale proposito si ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, il datore di lavoro avrà applicato sul 10% del reddito corrisposto gli ordinari criteri di tassazione Irpef previsti dall’articolo 51 del Tuir scomputando quindi, da tale ammontare, gli oneri n. 3 dicembre 2005 deducibili di cui all’art. 10 e considerando lo stesso ridotto valore anche ai fini dell’attribuzione delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del Tuir. 9. Conguaglio ai dipendenti che hanno richiesto l’accredito contributivo ex art. 1, comma 12, legge n. 243/2004 La legge n. 243 del 23 agosto 2004 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004) prevede, tra l’altro, che i dipendenti con i requisiti minimi per la pensione di anzianità (57 anni di età e 35 di contributi) possano rinunciare all’accredito contributivo e posticipare la data del pensionamento. Inoltre, a seguito dell’esercizio della predetta facoltà, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale in mancanza della predetta opzione (oltre, evidentemente, alla quota del lavoratore) deve essere corrisposta interamente al lavoratore. Poiché a seguito dell’opzione per l’accredito contributivo in busta paga, l’imponibile fiscale del lavoratore è rimasto invariato, con riferimento a questi dipendenti, il datore di lavoro non dovrà operare il conguaglio con modalità differenziate. 10. Il conguaglio delle addizionali Irpef Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l’addizionale regionale e l’addizionale comunale, di compartecipazione, relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato la variazione. In merito alle modalità di riscossione delle addizionali dovute dai lavoratori dipendenti e assimilati, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria successivi all’introduzione della nuova deduzione per carichi di famiglia, è opportuno effettuare le seguenti considerazioni. Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all’atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato (di fine anno o di fine rapporto). Nell’ipotesi di conguaglio di fine anno, l’art. 50, comma 4, del Dlgs n. 446/97, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera r) del Dlgs n. 506/99, prevede che l’importo di addizionale risultante dalle operazioni effettuate a tale titolo venga trattenuto in un numero massimo di undici quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, e comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l’applicazione di interessi sulle somme rateizzate. Come indicato dalla circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999 (par. 1.10), il numero delle rate è pertanto variabile in funzione del momento in cui le operazioni di conguaglio vengono effettuate: il compimento delle stesse nei mesi di dicembre, gennaio o febbraio implica che il numero delle rate risulti rispettivamente pari a 11, 10 o 9. Con comunicato stampa del 14 gennaio 2000 il ministero ha inoltre ammesso che il sostituto d’imposta operi una rateazione di durata inferiore, sia di propria iniziativa (se l’importo XXVII Conguaglio di Fine Anno totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo) sia d’accordo con il dipendente. Infine, si ricorda che, in caso d’incapienza delle retribuzioni, anche per effetto di periodi di aspettativa non retribuita, il Ministero delle finanze, con circolare n. 98/E/2000 (quesito 6.1) ha precisato che il sostituto deve prelevare l’importo non ancora trattenuto dalle retribuzioni immediatamente successive, operando, in sostanza, una riduzione del numero delle rate. Entro il mese di dicembre, il sostituto deve, comunque, versare all’Erario l’importo delle addizionali Irpef, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno, ancorché tale importo non sia stato integralmente trattenuto per incapienza delle retribuzioni. Conseguenze dell’introduzione della deduzione per assicurare la progressività della imposizione e della deduzione per oneri di famiglia sull’imponibile delle addizionali - Relativamente alla base imponibile delle addizionali regionali e comunali, mentre l’articolo 2, comma 4 della legge finanziaria per il 2003 stabiliva che la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione non aveva rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche (e, quindi le addizionali dovevano essere calcolate su una base imponibile al lordo della stessa), la legge finanziaria per il 2005 non contiene disposizioni circa la rilevanza delle deduzioni per oneri familiari, di cui all’articolo 12 del Tuir in ordine alla base imponibile sulla quale calcolare le addizionali regionali e comunali all’Irpef. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 giugno 2005, n. 31 ha ritenuto che, in mancanza di disposizioni espresse, la nuova deduzione per oneri di famiglia riduca la base imponibile non solo dell’Irpef, ma anche delle addizionali regionali e comunali a tale imposta. Nello stesso contesto, la stessa Agenzia ha ricordato che rimangono comunque applicabili le previsioni (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998) secondo le quali le addizionali sono dovute solo se, per lo stesso anno, risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e quindi, qualora per lo stesso anno non risulti dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche per effetto della nuova deduzione per oneri di famiglia, non saranno dovute neanche le relative addizionali comunali e regionali. Da quanto sopra deriva che l’imponibile delle addizionali regionali (e comunali) è determinato facendo riferimento al reddito complessivo determinato ai fini Irpef aumentato: n della deduzione per assicurare la progressività d’imposizione (articolo 11 del Tuir); e ridotto: n degli oneri deducibili (articolo 10 del Tuir); n della deduzione per oneri di famiglia (articolo 12 del Tuir). Misura dell’aliquota delle addizionali regionali e comunali da applicare per l’anno 2005 Le addizionali regionali - Il comma 61 dell’articolo unico della Finanziaria 2005 prevede, genericamente, la conferma, anche per il 2005, della “sospensione XXVIII degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito…. fino al 31 dicembre 2005” fatto salvo quanto disposto nei successivi commi da 174 e 176 che, unicamente per permettere il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario della regione nonché della copertura dei disavanzi finanziari accertati o stimati nel settore sanitario, riconoscono la possibilità di procedere ad un aumento delle aliquote. Per l’anno 2005, il comma 61 della legge 311/2004 ha confermato quindi, in linea di principio, la sospensione degli aumenti sopra indicati salvo al verificarsi dell’ipotesi prevista nel comma 175. È infatti previsto che la regione, al fine di rispettare l’equilibrio economico finanziario, nonché per coprire i disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario può, in deroga alla proroga della sospensione degli aumenti prevista anche per l’anno 2005, deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito già disposti, ma non applicati negli anni 2003 e 2004 in conseguenza delle sospensioni sopra ricordate. Inoltre, è previsto che, per le medesime finalità, le regioni possano, nei limiti e conformemente alle norme esistenti, disporre nuovi aumenti o modificare gli aumenti e le maggiorazioni già deliberati di addizionale regionale all’imposta sul reddito che risultavano inefficaci a seguito della precedente sospensione. In pratica quindi, in presenza di particolari condizioni, le norme sopra riportate rendono efficaci, nel 2005, le delibere di aumento che sono state sospese a seguito del “blocco” contenuto nelle leggi Finanziarie per il 2003 e per il 2004. Inoltre, è ammessa la possibilità di disporre, e quindi di deliberare, nuovi aumenti (anche modificando i valori di precedenti delibere sospese) al solo fine di riequilibrare bilanci regionali in perdita ovvero con disavanzi accertati o stimati nel settore sanitario. Tutto ciò premesso, considerando che l’Agenzia non ha fornito chiarimenti né relativamente alla procedura che deve essere seguita per “aggirare” il blocco degli aumenti né relativamente all’efficacia delle delibere in mancanza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si ritiene che le aliquote di addizionali regionali applicabili per il 2005 siano quelle riportate in il Corriere delle Paghe n. 2/2005, Inserto. Le addizionali comunali - Per quanto riguarda invece, le addizionali comunali, il comma 51 prevede la sospensione degli aumenti fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per gli anni 2005, 2006 e 2007, gli enti che non si siano ancora avvalsi della facoltà di aumentare la misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche possono deliberare la variazione in aumento dell’aliquota nella misura complessiva dello 0,1%, anziché dello 0,5% ordinariamente consentito dall’articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 360/1998 con cui è stata istituita l’addizionale comunale. Come si può rilevare, il comma 51 in commento avvantaggia i comuni che avevano già deliberato aumenti prima della sospensione in quanto agli stessi, dal 1° gennaio 2007 sembrerebbero poter applicare le disposizioni ordinarie che prevedono aumenti di 0,2 punti percentuali fino ad un massimo dello 0,5%, mentre gli n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno “altri” comuni, fino a tutto il 2007, potranno prevedere aumenti “entro la misura complessiva dello 0,1%”. Si ricorda infine per completezza che, con circolare 1/DPF dell’11 febbraio 2003 il Ministero delle finanze ha riconosciuto efficacia alle delibere del 2003 (e si ritiene del 2004 e del 2005) con le quali l’ente locale ha diminuito la precedente aliquota deliberata per il 2002. 11. Il conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi A seguito dell’inserimento dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dell’articolo 50 del Tuir, agli stessi devono essere applicate le disposizioni previste dall’articolo 24 del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e deve essere effettuato anche il conguaglio di fine anno e di fine rapporto. Dal punto di vista fiscale, nulla è cambiato a seguito dell’emanazione del Dlgs 276/2003 (legge Biagi) in quanto, tali rapporti, continuano a costituire redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nella circolare n. 15 del 5 marzo 2003, l’Agenzia delle entrate ha dedicato particolare attenzione alle modalità di attribuzione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione relativamente alle ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rappresentando i diversi comportamenti da tenere in base alla periodicità dei compensi e alla preventiva determinabilità del loro ammontare. In questa sede, si riprendono tali chiarimenti integrando ed adattando gli stessi, alla nuova deduzione per carichi di famiglia ricordando quale deve essere stato l’operato del sostituto d’imposta in corso d’anno e quale dovrà essere in occasione del conguaglio. Erogazione di compensi con cadenza periodica Operato del sostituto d’imposta in corso d’anno Se il sostituto d’imposta era in grado di preventivare l’ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe complessivamente corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo ed inoltre, il pagamento dei compensi è stato pattuito secondo una periodicità prestabilita, per la tassazione di ciascuno dei compensi corrisposti in corso d’anno (e quindi allo scadere del semestre, del bimestre, del mese, della quindicina, ecc.) lo stesso sostituto avrà effettuato il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d’anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, anche nell’ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa regolamentati secondo le modalità sopra indicate, le somme e i valori dovuti per il “periodo di paga” saranno stati decurtati della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’articolo 11 del Tuir e, su richiesta del collaboratore coordinato e continuativo, della deduzione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del medesimo testo unico. Entrambe le deduzioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l’ammontare complesn. 3 dicembre 2005 sivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta. Erogazione del compenso in unica soluzione periodica - Operato del sostituto d’imposta in corso d’anno - Se il sostituto d’imposta ha corrisposto al collaboratore il compenso pattuito in un’unica soluzione nel corso del periodo d’imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito sia la deduzione di cui all’articolo 11 sia le deduzioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir (se richieste) commisurandole all’intero ammontare del compenso. Infatti, nell’ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d’imposta ed entrambe le deduzioni saranno state attribuite interamente al momento dell’effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga. Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile - Operato del sostituto d’imposta in corso d’anno - Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d’imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l’ammontare complessivo degli stessi per periodo d’imposta, in occasione di ogni erogazione avrà applicato la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni. Con riferimento all’applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta l’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/2003, aveva precisato che, in questo caso, non è necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento e il committente deve applicare la deduzione di cui all'articolo 11 del Tuir, necessaria per garantire la progressività dell’imposizione, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all’ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d’anno, il sostituto deve rideterminare tale deduzione sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute. Relativamente alla deduzione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir si ritiene che, avendo la stessa natura della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta, debba essere attribuita, ove richiesta, fin dalla corresponsione del primo compenso. Nella circolare n. 15 del 2003 prima citata è stato inoltre chiarito che, tali modalità di effettuazione delle ritenute, devono essere osservate dal committente anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia in grado di conoscere preventivamente l’ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel periodo d’imposta, ma non proceda al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l’attribuzione della deduzione di cui all’articolo 11 e quella dell’articolo 12, saranno state applicate fin dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all’ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d’imposta. Atteso che i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le deduzioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin XXIX Conguaglio di Fine Anno dalla corresponsione del primo compenso. Operato del sostituto d’imposta in occasione del conguaglio di fine anno - In sede di effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto il committente la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalla tempistica di erogazione del compenso in corso d’anno, opererà con modalità analoghe a quelle commentate nei paragrafi precedenti relativamente ai redditi di lavoro dipendente. In particolare si ricorda che, analogamente a quanto già visto al paragrafo 10, anche relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che continuano nel 2006 (e per i quali, quindi, viene effettuato un conguaglio di fine anno e non di fine rapporto) le addizionali regionali e comunali relative al 2005 dovranno essere trattenute, in rate (al minimo una) sui compensi corrisposti nell’anno successivo a partire dal primo pagamento fatto dopo quello in cui è stato effettuato il conguaglio di fine anno ricordando che, il relativo versamento, non può andare oltre il 16 dicembre dell’anno successivo (2006). Quindi, non può ritenersi corretto il comportamento di quei sostituti d’imposta che, per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non cessano il 31 dicembre (tipicamente gli amministratori della società) e per i quali viene effettuato il conguaglio di fine anno in dicembre, in occasione dell’erogazione di un compenso, trattengono in tale momento anche l’intero importo delle addizionali dovute per l’anno e versano le stesse entro il 16 gennaio dell’anno successivo. Così operando infatti, tali sostituti sono obbligati ad indicare il versamento delle addizionali trattenute e versate, nel prospetto ST del modello 770 relativo all’anno di competenza (anno 2005, modello 770/ 2006) anziché, come di regola, nel prospetto ST del modello 770 in cui tali addizionali sono state trattenute e versate (anno 2006, modello 770/2007). Conguaglio in ipotesi di coesistenza di un rapporto di collaborazione e di lavoro dipendente - Nell’ipotesi in cui un soggetto, nel corso del 2005, abbia intrattenuto con lo stesso sostituto sia un rapporto di lavoro dipendente che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio un dirigente che sia anche membro del consiglio di amministrazione) il sostituto d’imposta avrà tenuto un differente comportamento in funzione della periodicità di pagamento dei compensi. In particolare, se i due compensi avevano la medesima cadenza periodica (ad esempio mensile), il sostituto d’imposta, ai fini dell’effettuazione della ritenuta e dell’attribuzione delle detrazioni, deve aver cumulato quanto complessivamente corrisposto. Diversamente, qualora i compensi spettanti siano stati corrisposti con una cadenza periodica diversa, le ritenute dovevano essere effettuate separatamente. Per quanto riguarda le detrazioni, queste, se i due rapporti erano contemporanei, devono essere state attribuite solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In sede di conguaglio il sostituto dovrà, evidentemente, effettuare il cumulo su quanto corri- XXX sposto anche se il sostituito non lo avesse richiesto. Pur in mancanza di chiarimenti in proposito si ritiene infine che, in tale fattispecie, il versamento dell’eventuale Irpef conseguente alle operazioni di conguaglio vada effettuato con il codice (1001 o 1004) corrispondente alla tipologia di compenso per il quale è stato corrisposto l’importo maggiore nel corso dell’anno. Si ritiene, inoltre, che vada rilasciato un unico modello Cud specificando, nelle annotazioni, l’ammontare di compenso da collaborazione coordinata e continuativa corrisposto (per il quale non è previsto l’istituto del trattamento di fine rapporto) ai fini della corretta determinazione, in sede di dichiarazione dei redditi, della deduzione spettante dei contributi versati alla previdenza complementare. 12. Modalità e termini di versamento delle ritenute Dal combinato disposto degli artt. 8, primo comma, n. 1, del Dpr n. 602/1973; 23 del Dpr n. 600/1973; 17 e 18 del Dlgs n. 241/97 risulta che il versamento dell’Irpef relativa a stipendi e salari deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento. Inoltre, l’art. 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi considera redditi dell’anno precedente anche le somme pagate entro il 12 gennaio dell’anno successivo. In tale evenienza quindi, come già anticipato, il pagamento a gennaio (entro il giorno 12) di redditi di competenza del mese di dicembre non comporta la necessità di anticipare al 16 gennaio il versamento delle relative ritenute Irpef. Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l’ordinario codice tributo “1001”, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive. Per il versamento delle ritenute sul conguaglio dei collaboratori coordinati e continuativi si deve utilizzare l’ordinario codice tributo “1004” previsto per il versamento delle ritenute relative a tali tipologie di reddito. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta effettui il conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente entro il 28 febbraio 2004, in concomitanza alla effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei mesi di gennaio o febbraio, i relativi versamenti verranno eseguiti rispettivamente entro il 16 febbraio ovvero entro il 16 marzo 2005. In tale caso, si ricorda che dovrà essere utilizzato il codice tributo “1013” istituito con decreto ministeriale 22 dicembre 1990, la cui legenda è: “Conguaglio di cui all’art. 23, 3° comma, Dpr n. 600/1973, effettuato nei primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento”. In caso di incapienza della retribuzione che deve subire il prelievo e di effettuazione del prelievo sui periodi di paga successivi al 28 febbraio, per il versamento delle ritenute comprensivo degli interessi deve essere utilizzato il codice 1013 in quanto il codice 1153 denominato “Conguaglio di cui all’art. 23, comma 3, Dpr n. 600/1973 - prelievo comprensivo degli interessi operato dal sostituto” è confluito nel precedente. n. 3 dicembre 2005 Conguaglio di Fine Anno L’importo che, al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni (ad esempio per effetto di aspettativa non retribuita) o per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato al dipendente che dovrà provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo (ad esempio, entro il 15 gennaio 2007). Anche in tale caso dovrà essere utilizzato il codice 1013 in quanto il codice 1154, denominato “Conguaglio di cui all’art. 23, comma 3, Dpr n. 600/1973 versamento comprensivo degli interessi effettuato dal sostituito”, è anch’esso confluito nel precedente e gli interessi (si ripete, nella misura dello 0,5%) per ogni mese successivo al 28 febbraio, sono versati dal soggetto interessato (lavoratore dipendente o contribuente titolare di redditi assimilati) cumulativamente all’importo del tributo. 13. Versamento dell’addizionale regionale e comunale L’art. 17, comma 1, del decreto n. 241/97, così come modificato dal decreto legislativo n. 360/98, prevede che anche le addizionali alle imposte sui redditi siano versate tramite modello F24 utilizzando il seguente codice tributo: n 3802 - “addizionale regionale all’Irpef - sostituto d’imposta” anche nell’ipotesi di versamento rateizzato – a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio di fine anno – dell’addizionale determinata in occasione del conguaglio di n. 3 dicembre 2005 fine anno 2005 a carico dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato. Il versamento dovrà essere effettuato indicando: nella “Sezione regioni ed enti locali” del modello F24 il codice identificativo della regione competente a ricevere l’addizionale in base al domicilio fiscale del dipendente al 31 dicembre 2005, nella colonna “codice tributo” il codice 3802 e nella colonna “anno di riferimento” l’anno 2005. Per il versamento dell’addizionale comunale rateizzato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare il codice tributo: n 3816 addizionale all’Irpef enti locali - sostituti d’imposta. Il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, istitutivo del codice, chiarisce che il versamento è unico anche se l’addizionale è riferita a sostituiti con domicilio fiscale in comuni o province diverse. Tuttavia, in sede di versamento occorre effettuare una distinzione, sulla base dell’ente locale cui lo stesso versamento è destinato. Infatti, come precisato dalla circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 dell’Amministrazione finanziaria, nella colonna “codice ente locale” della “Sezione regioni ed enti locali”, devono essere indicati i seguenti codici: n 03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano; n 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia; n 18 per i comuni della provincia autonoma di Trento; n 20 per i comuni della regione Valle d’Aosta; n 99 per i restanti comuni. n XXXI