CGIL Lombardia
Artigianato 2012
lavora con noi
lavoriamo insieme
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Introduzione
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), che nel 2006 ha festeggiato il
suo centenario, è la più antica organizzazione sindacale italiana, ed è anche la maggiormente
rappresentativa, con sei milioni di iscritti e di iscritte tra lavoratori e pensionati. Siamo in campo,
oggi come ieri, per costruire un Paese migliore, più giusto, contro scelte politiche che mortificano la
struttura produttiva italiana e non favoriscono la ripresa, e contro gli effetti destabilizzanti di una
crisi che grava su una vasta platea di cittadini e di lavoratori, soprattutto giovani e donne.
In quanto associazione di rappresentanza delle lavoratrici e dei i lavoratori, delle pensionate e dei
pensionati, la CGIL stipula i contratti - attraverso le proprie organizzazioni di categoria - e svolge
un’azione di tutela dei diritti individuali e collettivi sul posto di lavoro e nella società.
La storia della CGIL è parte stessa di quella del nostro Paese. I suoi valori fondanti di sindacato
confederale e generale, democratico e antifascista, della contrattazione e della partecipazione,
della solidarietà e dell’unità del mondo del lavoro, si rispecchiano nei principi fondativi della nostra
Costituzione Repubblicana.
La CGIL, spesso da sola, in particolare in questi difficili anni segnati da una crisi economica
e finanziaria strutturale profonda - dalla quale non si esce con le vecchie ricette liberiste che
scaricano sui soliti noti, il mondo del lavoro e i pensionati, i suoi pesanti costi - ha impegnato tutte
le sue energie per opporsi a politiche istituzionali, economiche e sociali che abbiamo giudicato
pericolose, sbagliate e socialmente inique. Il governo Berlusconi, nascondendo la crisi e minando
la credibilità dell’Italia in Europa e nel mondo, ha portato il nostro Paese sull’orlo del baratro e del
declino economico e sociale.
Oggi il governo Monti, formato dai cosiddetti tecnici, sceglie strade e interventi che non segnano
quella necessaria discontinuità con il precedente governo che avevamo sperato e richiesto. La
CGIL, per offrire una prospettiva al Paese, propone un programma e progetti di riforma, sviluppo e
progresso con al centro il valore sociale ed economico del lavoro, capaci di superare i limiti storici
del Paese, le troppe ineguaglianze e ingiustizie ancora presenti, la mancanza di tutele in tante
realtà produttive, e capaci di creare le condizioni affinché il diritto al lavoro sia reale, in un Paese nel
quale aumenta la disoccupazione dei giovani e si diffondono insostenibili condizioni di precarietà
di vita e di lavoro.
La CGIL svolge il suo importante ruolo di tutela dei lavoratori e dei pensionati tramite
la costruzione e ricostruzione della solidarietà nel lavoro e tra i lavoratori, e con l’impegno
quotidiano ad estendere la propria rappresentatività e rappresentanza attraverso l’esercizio della
contrattazione, in particolare in quei settori nei quali si registrano, come nel comparto artigiano,
difficoltà e carenza di presenza e di capacità di rappresentanza del sindacato.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), riveste per noi un’importanza fondamentale
e, insieme ai contratti di secondo livello, costituisce il perno del sistema di relazioni sindacali.
Si tratta di strumenti per disciplinare, sul piano nazionale, le condizioni minime di trattamento
economico-normativo per le varie categorie, per affrontare la crisi e le ristrutturazioni, dare risposte
innovative ai problemi del mondo del lavoro e per intervenire sui temi di grande attualità come
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quelli della formazione e dell’apprendistato, o della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
un Paese dove la mancanza di prevenzione e il non rispetto delle leggi uccidono e fanno ammalare
ancora troppe persone.
La CGIL vuole occuparsi sempre di più e meglio anche dei dipendenti delle imprese
piccole e piccolissime. L’artigianato è parte rilevante di tale impegno.
Questa nuova pubblicazione è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori dell’artigianato, ai funzionari,
agli RSB (rappresentanti sindacali di bacino) che sul piano sindacale lo seguono e lo rappresentano.
Nella nostra regione l’artigianato, con circa 250.000 imprese, 600.000 addetti, 300.000 dipendenti
e con un fatturato che rappresenta oltre il 20% di quello totale del comparto, per la sua qualità
e per il numero di aziende, assume dimensioni importanti sul piano nazionale, e di questo la
Segreteria della CGIL lombarda e il Coordinamento regionale artigiani sono ben consapevoli.
Si tratta di economia reale, oggi investita pesantemente dalla crisi, fatta di servizi alle imprese e
alle persone, di produzione di beni di consumo e di artigianato artistico. In questi anni ci siamo
impegnati a rafforzare ed innovare, insieme al sistema bilaterale e alle relazioni sindacali, la
contrattazione confederale a livello regionale e in tutti i territori.
Oltre a rinnovare gli accordi per allargare la quantità e la qualità delle prestazioni della bilateralità
a tutela del reddito e dell’occupazione per i lavoratori coinvolti dai processi di ristrutturazione e
dalla cassa integrazione, si è voluto favorire, mantenendo la titolarità e il ruolo delle categorie, il
rinnovo dei contratti regionali di categoria fermi ormai da oltre 12 anni, per conquistare nuovi
diritti e miglioramenti del salario per salvaguardare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.
Insieme, in questi anni abbiamo realizzato significativi accordi di rilevanza nazionale, valorizzando
ed innovando il ruolo e la funzione della bilateralità e della negoziazione sindacale, e conquistando
tutele e prestazioni che oggi rientrano nei diritti contrattuali esigibili per tutti.
In questo opuscolo abbiamo voluto racchiudere le informazioni sulle provvidenze, gli indirizzi,
i contratti nazionali di categoria, gli accordi confederali regionali, lo stato dell’azione bilaterale
favorita da relazioni sindacali avanzate, che garantisce ai lavoratori importanti prestazioni.
L’obiettivo è di fornire una più facile consultazione, nell’ottica di operare, nell’interesse dei
lavoratori, per irrobustire la nostra presenza e cancellare le distanze che tuttora sappiamo esistere
sul piano salariale, delle garanzie e dei diritti. Temi che non esauriscono l’azione della CGIL, che si
concretizza in molteplici altre attività e interventi: dalla salute e la sicurezza, alla difesa dei servizi
pubblici, alla tutela e all’estensione dei diritti universali dei giovani, delle donne, dei pensionati e
di tutti i ceti sociali, in particolare quelli meno abbienti, nella convinzione che il lavoro, i diritti e la
solidarietà uniscono l’Italia.
Il nostro impegno per il futuro è di contribuire, attraverso il Coordinamento regionale
artigiani, i rappresentanti sindacali di bacino, i rappresentanti territoriali della sicurezza
e i funzionari impegnati nel settore, al miglioramento e al rinnovamento del comparto,
dando concretezza e coerenza agli impegni assunti, e realizzando quell’iniziativa sindacale
confederale e generale necessaria a rappresentare e riunificare il mondo del lavoro.
Giacinto Botti - Segretario CGIL Lombardia
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ULTIMA ORA
INDICE
La Contrattazione Regionale CGIL, CISL e UIL e le associazioni datoriali artigiane della
Lombardia - Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai raggiungono due nuove importanti intese: un accordo per
le imprese artigiane del territorio di Mantova colpito dal
sisma e un intervento straordinario per la salvaguardia
occupazionale in azienda
Linee guida
Intesa regionale sull’apprendistato
Bilateralità e Provvidenze La nuova bilateralità artigiana
Sintesi delle provvidenze
RSB e RLST
Nella serata di martedì 19 giugno sono stati sottoscritti due nuovi accordi:
1. In relazione all’evento sismico che ha coinvolto le imprese artigiane del
basso mantovano, si è ritenuto di implementare il fondo di dotazione del
capitolo “eventi eccezionali” di ulteriori Euro 250.000,00.
2. In via eccezionale per il solo 2012, si è istituita una nuova provvidenza
con lo stanziamento di 1 milione di euro a favore dell’occupazione. La
provvidenza punta a favorire il mantenimento occupazionale in quelle
imprese che in conseguenza dell’Accordo Quadro sugli Ammortizzatori
sociali in deroga in Lombardia, del 6 dicembre 2012, avendo già utilizzato
le altre casistiche, non possono accedere all’intervento B senza ridurre il
numero dei lavoratori in esubero del 15%. L’accordo prevede un contributo
di copertura salariale, arrotondato in eccesso, pari circa (6 euro/ora ) a
quanto previsto dai tetti INPS per la cassa integrazione, per 350 ore entro
il prossimo 31/12, in cambio di un impegno a perseguire, da parte delle
imprese, il fine del mantenimento occupazionale.
Il Patronato INCA
Lavoratori Stranieri
Categorie e contratti pag. 21
pag. 29
pag. 35
Acconciatori, Estetisti, Barbieri e Parrucchieri
Alimentari, Panificatori Artigianato
Area Chimica-Ceramica
Grafici Editoriali Artigianato
Area Legno Lapidei
Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri e affini, Odontotecnici
Area Tessile-Moda
Indirizzi
6
pag. 9
pag. 49
7
foto di Tiziana Altea
LA CONTRATTAZIONE REGIONALE
CONFEDERALE E DI CATEGORIA
Manifestazione unitaria
CGIL CISL UIL
“Per il lavoro, la crescita,
il welfare e per cambiare il fisco”
Roma, 16 giugno 2012
CGIL, CISL e UIL regionali proseguono nell’iniziativa a tutela dei lavoratori
dell’artigianato intensificando una già impegnativa stagione contrattuale.
Dopo le importanti intese del 2010 in tema di bilateralità e per lo sviluppo della contrattazione
collettiva di lavoro regionale di categoria, nel corso del 2011 si è proceduto ad affrontare tutte
le tematiche legate al consolidamento del sistema bilaterale per aiutare la ripresa di un comparto
assai colpito dalla crisi economica e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia,
a partire dalla ripresa delle trattative per i rinnovi dei contratti integrativi regionali di categoria.
Un lavoro faticoso che vede primi significativi risultati nel 2012, con la sottoscrizione di importanti
intese tra CGIL, CISL, UIL e Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai.
Nel mese di febbraio è stato raggiunto l’accordo confederale sulle “Linee Guida per la Realizzazione
della Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro (CCRL)”: sulla base degli impegni
sottoscritti nell’accordo, le organizzazioni di categoria di Alimentaristi, Chimici, Acconciatori,
Estetisti, Barbieri e Parrucchieri, Grafici, Legno, Lapidei, Meccanici e Tessili hanno riaperto i tavoli
con l’obiettivo di chiudere un vuoto contrattuale territoriale, integrativo, durato 12 anni.
Successivamente sono stati sottoscritti accordi confederali sull’ “Apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011
n° 167“ e sulle provvidenze 2012, dei quali riproduciamo di seguito una sintesi.
Nel frattempo proseguono i confronti confederali in materia di sicurezza e struttura della
bilateralità regionale. In questo modo intendiamo innovare e rafforzare l’esperienza lombarda
dell’artigianato che ha consentito di affermare significative relazioni sindacali e di costruire un
utile sistema bilaterale finalizzato a gestire importanti tematiche legate alla difesa, allo sviluppo del
settore e dell’occupazione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e
dei lavoratori di questo importante e particolare comparto.
Giacinto Botti - Segretario CGIL Lombardia
Franco Fedele - Responsabile Artigianato CGIL Lombardia
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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
REGIONALE DI LAVORO (C.C.R.L.)
2 aprile 2012 - Milano
SCHEMA PER I RINNOVI DEI CCRL
ART. 1 - COMPETENZA DEL LIVELLO REGIONALE.
I CCRL possono regolamentare tutte le materie non di esclusiva competenza dei CCNL.
ART. 2 - CAMPO D’APPLICAZIONE
I CCRL si applicano ai lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia dei medesimi settori
previsti dai CCNL.
ART. 3 - DECORRENZA E DURATA
I CCRL decorreranno dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 ed i relativi rinnovi si fondano sul
sistema contrattuale dell’artigianato.
ART. 4 - RELAZIONI SINDACALI
Ferme restando l’autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condividendo
di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un sistema di
informazioni che consenta l’esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari
comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo
produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell’attuale sistema di relazioni sindacali improntato al
confronto ed al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere
le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro
nel suo complesso.
La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitor richiedono
grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare
gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all’Azienda di
essere competitiva ed ai lavoratori di conseguire il premio di produttività. In tale ottica la flessibilità
delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziali per il raggiungimento degli
obiettivi che le Aziende si pongono nei budget.
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ART. 5 - OSSERVATORIO
Le Parti ritengono che l’approfondita conoscenza del vari settori merceologici e il confronto delle
rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e
rafforzare le relazioni sindacali partecipate.
La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali e ELBA (Ente Bilaterale Lombardo
dell’Artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare
un osservatorio del settore, nell’ambito dell’osservatorio orizzontale, che è un punto cardine del
sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall’art 4.
Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria dovrà
realizzare, con il supporto di ELBA, un progetto da presentare alla Regione destinato all’analisi del
comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d’azione, indicando i temi
delle ricerche che saranno volti alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.
A titolo esemplificativo i temi delle ricerche sono i seguenti:
•
•
•
•
•
andamento della congiuntura;
struttura delle imprese;
occupazione;
uso ammortizzatori sociali;
altri indicatori individuati anche dall’indagine congiunturale del settore artigiano quali quelli
di UNIONCAMERE e REGIONE LOMBARDIA.
Successivamente si terrà un incontro tra le categorie interessate, di norma annuale, per analizzare
i dati raccolti dall’osservatorio.
ART. 6 - ORARIO DI LAVORO
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente
posizionamento competitivo del sistema imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di
adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo che tengano conto delle esigenze delle
imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanto previsto dai CCNL.
Le parti riconoscono idonea l’adozione di:
•
•
altre distribuzioni di orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale
l’orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come
media in un periodo non superiore a 6 mesi;
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Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni,
al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
attività non programmabili;
attività non ricomprese nell’attività ordinaria;
esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di
clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa;
progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
calamità naturali.
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale
contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part-time.
ART. 7 - FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO
La flessibilità prevista dai CCNL sarà aumentata di una percentuale non inferiore al 10% all’anno
delle ore previste da utilizzare in un arco temporale previsto dal CCNL maggiorato di almeno il
20%.
Nei singoli CCRL, per tali ore aggiuntive, sarà stabilito un aumento delle percentuali di maggiorazione
economica rispetto a quanto definito dai CCNL di riferimento.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la regolamentazione prevista dal CCNL di
riferimento.
ART. 8 - ALTRI REGIMI DI ORARIO - BANCA ORE
Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale,
l’orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale sarà realizzato
come media nell’arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il
dipendente.
Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili
del mese, saranno accantonate in un conto individuale denominato “banca ore” comprensivo delle
ore supplementari, dello straordinario, dei permessi retribuiti e delle ex festività.
Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo
di contenere l’eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si
potranno usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente
con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei periodi feriali.
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Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 12
mesi. L’azienda potrà procedere ad una estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni
di orario. Per le relative maggiorazioni si fa riferimento a quanto disciplinato dai CCNL di riferimento.
Trascorso il periodo di 12 mesi al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al monte ore
eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della
retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In tal caso dovrà comunicare ai lavoratori e dovrà inoltre inviare specifica comunicazione a
ELBA. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario sarà vincolata all‘invio di tale
comunicazione a ELBA.
ELBA fornirà alle Parti, per il tramite dell’Osservatorio di cui all ‘art.5 del presente accordo, un
elaborato statistico contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto
congiunto.
La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell’impresa,
il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti
che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
ART. 9 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Le Parti si richiamano al CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge in cui si prevede che i contratti
a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro.
Le Parti, inoltre, ritengono che i contratti a tempo determinato rappresentino una caratteristica
d’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività e stabiliscono, a titolo esemplificativo, le seguenti
ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dai CCNL:
• lavorazioni a fase successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle
normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità d’impiego nell’ambito dell’azienda;
• operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
• copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche
dell’organizzazione d’impresa;
• sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
• lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
• attività non programmabili;
• progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
• esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
• temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela
cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
• calamità naturali.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento di
almeno 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.
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ART. 10 - PREMIO DI PRODUTTIVITA’
Parametri oggettivi
A titolo sperimentale i singoli CCRL di categoria istituiscono il premio di produttività suddiviso in
due modalità di calcolo, che dovranno fare riferimento alle tipologie di parametri di seguito indicati:
a) parametri di riferimento della prima tipologia
Il premio verrà erogato con le modalità che saranno concordate, solo se la verifica che avverrà al
momento del conguaglio, relativa al periodo di riferimento, di almeno due dei parametri riferiti alla
prima tipologia sotto elencati forniti da ELBA, sulla base di dati ufficiali, darà esito positivo:
•
•
•
Numero di imprese non inferiore del 10 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente
a quello di riferimento concordato
Numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo
precedente a quello di riferimento concordato
Numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per dipendente nel
periodo di riferimento concordato
b) parametri di riferimento della seconda tipologia
Gli indicatori riferiti a questa tipologia saranno individuati dalle categorie nel corso dei negoziati
per i rinnovi dei CCRL, anche sulla base dell’indagine congiunturale del settore artigiano
(UNIONCAMERE - REGIONE LOMBARDIA), tra quelli di seguito elencati a titolo
esemplificativo:
• Dinamica della produzione manifatturiera;
• Consumi di energia elettrica;
• Andamento degli investimenti;
• Andamento export delle aziende lombarde;
• Altri indicatori individuati dalle categorie sulla base di specificità settoriali.
Il premio di cui al presente punto b) sarà erogato per tutte le ore effettivamente lavorate; a
tal fine si considerano ore effettivamente lavorate le ferie, i permessi retribuiti e le ex festività
contrattualmente previsti. Il premio sarà soggetto a variabilità sulla base di quanto concordato con
le categorie in rapporto a parametri condivisi.
Sussistendo le condizioni di cui ai punti a) e b), il premio viene erogato ai dipendenti, esclusi gli
apprendisti e i contratti di inserimento, purché in forza alla data di erogazione del premio variabile.
Per i lavoratori part-time la riduzione del premio avverrà secondo criteri di proporzionalità della
prestazione lavorativa.
Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno il premio verrà corrisposto in ratei mensili.
Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo
dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti ed indiretti.
Le due tipologie di premio di produttività valgono nella misura del 50% ciascuna dell’intero premio
stabilito tra le parti.
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Il valore economico del premio di produttività annuale sarà definito dai CCRL da un minimo di 250
euro ad un massimo di 600 euro a regime nell’anno 2014.
Per ambedue le tipologie il raffronto del raggiungimento dei parametri individuati rispettivamente
per gli anni 2012, 2013, 2014 è calcolato con la media degli anni 2007-2008-2009 e 2010 (indice
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Le Parti si danno atto che le caratteristiche del Premio sono conformi anche ai fini di quanto
stabilito in materia di decontribuzione e di detassazione.
I tavoli negoziali di categoria definiranno le modalità di erogazione del premio.
ART. 11 - WELFARE INTEGRATIVO - NUOVE PROVVIDENZE
Le Parti confermano l’interesse a prevedere forme di provvidenze integrative di carattere sanitario
e sociale, a favore dei lavoratori e, su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro, da
realizzarsi attraverso la contrattazione collettiva regionale.
Per la realizzazione delle provvidenze a favore dei lavoratori le imprese verseranno l’importo
di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che saranno concordate.
I CCRL recepiranno la presente intesa ed i versamenti decorreranno contemporaneamente
dal 1° gennaio 2013.
Si conviene la costituzione di una commissione di lavoro delle Parti Sociali per la definizione della
strumentazione funzionale all’applicazione e alla gestione del suddetto welfare integrativo, che
dovrà terminare i lavori entro il 30 Settembre 2012.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti linee guida non escludono nella contrattazione regionale l’inserimento di altre materie
non di esclusiva competenza dei CCNL e di Accordi interconfederali.
Per quanto non previsto dai CCRL si rinvia ai CCNL ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti
disposizioni di legge.
A tutti i lavoratori non iscritti al sindacato sarà effettuata una trattenuta volontaria a sostegno delle
spese contrattuali che sarà definita nei singoli CCRL.
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Intesa regionale
SULL’apprendistato
9 Maggio 2012 in Milano
ART. 3 - Forma e contenuto del contratto
E’ necessario stipulare il contratto di apprendistato in forma scritta ed indicare: la qualificazione che
potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato,
la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. AI contratto dovrà essere allegato come
parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI).
ART. 4 - Periodo di prova
Il periodo di prova è pari a 3 mesi.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene
definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.
Le Parti concordano quanto segue:
Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova
disciplina dell’apprendistato, mediante l’avvio regionale del nuovo sistema di governance definito
dal T.U. e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione:
•
•
•
•
della formazione aziendale;
del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della
programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in
azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi
Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi;
della stabilizzazione occupazionale mediante l’aumento delle conferme a tempo
indeterminato dei contratti di apprendistato;
laddove possibile, in considerazione delle specifiche competenze e finalità, del Fondo
Artigianato Formazione (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione
Lombardia.
ART. 1 - Età di assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
ART. 2 - Durata dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
La durata del contratto di apprendistato è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire.
La durata massima è stabilita comunque in tre anni.
In caso di diploma quadriennale regionale la durata massima è di quattro anni.
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ART. 5 - Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di
apprendistato
Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il
verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di
lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la
scadenza iniziale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
ART. 6 - Retribuzione
Il trattamento economico dell’apprendista è determinato dall’applicazione delle percentuali
riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunta al
termine del periodo di apprendistato.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell’apprendista potrà
superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione,
al netto delle ritenute previdenziali.
Progressione della retribuzione:
PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO
QUARTO ANNO
50%
60%
70%
80%
ART. 7 - Piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo
formativo relativo alla qualifica da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo
stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome
del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni
dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.
Il piano formativo, sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, sulla base di
moduli e formulari predisposti dall’Ente Bilaterale e sottoposti all’approvazione delle Parti Sociali.
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ART. 8 - Formazione dell’apprendista
La durata e l’articolazione della formazione saranno definite dalla Regione Lombardia, sentite
le parti sociali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e/o interne all’azienda.
ART. 9 - Capacità formativa dell’impresa
Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa è la capacità dell’azienda
di erogare, direttamente e/o attraverso una formazione integrata, interventi formativi idonei a
produrre gli attesi incrementi di conoscenze professionali, anche per il tramite dell’Ente bilaterale.
Le parti convengono che detta capacità derivi da:
•
•
•
disponibilità di spazi idonei attrezzati e funzionali alla formazione da erogare;
presenza di tutor o di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di
trasferire competenze;
utilizzo di registri per tracciabilità dell’attività formativa.
ART. 10- Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le
competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000 e/o
dalle regolamentazioni regionali. Qualora il tutor non avesse le necessarie competenze, il Fondo
Artigianato Formazione potrà finanziarne la formazione con fondi specifici.
ART. 14 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto
previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.
ART. 15 - Decorrenza
La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai
rapporti di lavoro instaurati dal 2.5.2012.
Norma transitoria
Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad
applicarsi la disciplina prevista dai precedenti contratti.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Rimandi
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione si applicano le vigenti leggi in materia, le
norme previste dai rispettivi CCNL e CCRL, nonché la normativa regionale.
Decorrenza
Le Parti convengono che l’adesione al nuovo apprendistato previsto dalla presente intesa è aperta
anche alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società degli enti
partecipati o promossi dalle stesse. Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli
con le normative definite in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
ART. 11 - Profili Formativi Apprendistato
I profili formativi dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla
regolamentazione regionale. Regione Lombardia, con D.D.G. n. 9798 del 24/10/2011, ha recepito
i contenuti dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 che istituisce, ai sensi
del c. 1, lett. d) dell’art. 18 del d.lgs. 226/2005, il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale attualmente composto da ventuno figure nazionali di riferimento relative
alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e ai diplomi professionali
di durata quadriennale, e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnicoprofessionali.
ART. 12 - Ferie
All’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli
operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.
ART. 13 - Gratifica Natalizia - Tredicesima
In occasione della ricorrenza natalizia, l’impresa deve corrispondere all’apprendista considerato in
servizio una gratifica pari a 173 ore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono
i mesi di servizio prestati presso l’impresa.
18
19
BILATERALITÀ
e
provvidenze
Noi ci
siamo,
tu sei
dei
nostri
?
20
21
Il valore della bilateralità
e delle relazioni sindacali
Milano, li 05/06/2012
Caro Artigiano,
anche quest’anno l’ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale Artigianato, mette a disposizione tua e dei tuoi dipendenti numerose
“Provvidenze”, contributi a fondo perduto, che possono aiutare la tua azienda in un momento economico particolarmente
difficile per il nostro Paese e per la nostra Regione.
L’ELBA nasce circa 20 anni fa grazie a un lungimirante accordo fra le Parti Sociali della regione Lombardia: da un lato le
organizzazioni artigiane di CONFARTIGIANATO,CNA,CLAAI e CASARTIGIANI, dall’altro lato le organizzazioni sindacali di
CGIL,CISL e UIL, come evidenziato nella loro lettera qui allegata.
In questo lasso di tempo l’ELBA ha erogato alle imprese e ai suoi dipendenti circa 100 milioni di Euro.
Alcune Provvidenze sono state erogate in collaborazione con la Regione Lombardia.
A tal proposito, in allegato, potrai leggere le numerose iniziative messe a disposizione per il sistema produttivo lombardo dalla
Regione Lombardia, in particolare dalla Direzione Generale Occupazione e Politiche del lavoro e dalla Direzione Generale
dell’Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.
Tutte le informazioni le puoi trovare sui siti www.dote.regione.lombardia.it e www.industria.regione.lombardia.it .
Come potrai leggere dal prospetto allegato delle Provvidenze di ELBA, molteplici sono le opportunità che ti aspettano: per tale
motivo ti preghiamo d’informare anche i tuoi dipendenti, invitandoti ad allegare nella loro busta paga una copia delle stesse,
affinchè anche loro possano meglio conoscere le Provvidenze e richiedere i contributi.
Le modalità di richiesta delle Provvidenze si trovano sul nostro sito www.elba.lombardia.it.
Tale operazione è assolutamente gratuita per te e per il tuo lavoratore, unica prerogativa è quella di essere associato ad ELBA,
attraverso l’adesione ( in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro per le aziende artigiane, che tu certamente applicherai) alla
Bilateralità Nazionale ( EBNA), con il pagamento mensile di € 10,42 per dipendente ( € 5,21 se part time), tramite F24.
Diversamente, se non aderisci alla Bilateralità, dovrai erogare ad ogni tuo lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione
pari a € 25,00 lordi per 13 mensilità, non assolvendoti dal dovere delle prestazioni che eroga la Bilateralità.
Qualora non lo avessi ancora fatto o non ne fossi a conoscenza, oppure volessi informazioni dettagliate su tutti i nostri servizi
offerti, puoi visitare il sito www.elba.lombardia.it, chiamarci, contattare il tuo EBA territoriale, rivolgerti alle Associazioni
Artigiane di categoria, alle Organizzazioni Sindacali, al tuo commercialista e/o consulente del tuo territorio.
Richiamiamo infine la tua attenzione sul pieghevole in allegato di Fondartigianato che, in modo sintetico, ma esaustivo, ti
informa su tutte le opportunità di formazione finanziata messe in campo per il tuo personale.
Cordiali saluti.
IL VICE PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
Mario Pais
Daniele Parolo
Lettera concordata tra le
parti sociali in occasione
dell’intesa
che ha portato alla firma
delle nuove provvidenze.
22
E’ stato fatto invito agli
imprenditori di allegarla
ai dipendenti in busta paga
23
la bilateralità artigiana
dal 1988 ad oggi
Nel 1988 CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL e UIL sottoscrivono
l’Accordo Interconfederale Nazionale per sviluppare nuove relazioni sindacali:
•
è istituita la figura del rappresentante sindacale di bacino che opera nel territorio riferito
all’intera provincia;
• è prevista la costituzione degli Enti Bilaterali;
sono create le condizioni per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per
i settori artigianali precedentemente non coperti da alcuna contrattazione (es. grafici, materie
plastiche, alimentaristi, ecc.) creando le premesse per il riconoscimento pieno e completo
dell’artigianato sul piano politico-sindacale nazionale.
La media (sui 12 mesi) delle imprese versanti nel 2011 è stata di 40.330, rispetto alle 32.500 circa
del 2010, con un aumento di 7.830 imprese artigiane (+24%); i dipendenti sono stati in media
156.300, rispetto ai 125.165 del 2010, un aumento di 31.135 unità, pari a circa il 25%.
Gli incassi relativi al Fondo Sostegno a Reddito (FSR) sono stati nel 2011 pari a Euro 9.486.702,24,
contro gli Euro 6.778.907,56 del 2010, un aumento pari a Euro 2.707.794,68 (+40%).
Nello scorso mese di aprile le parti sociali hanno deliberato nuove e innovative Provvidenze che
rappresentano davvero un’opportunità per imprese e lavoratori, in particolare:
1. la “Conferma in Qualifica Apprendistato“ (CQA), un contributo di Euro 500,00
per quegli apprendisti che concludono con effetto positivo il percorso formativo,
indipendentemente dalla conferma del rapporto di lavoro;
2. il “Contributo Congedo Parentale” (CCP) pari a Euro 200,00 mensili per i congedi
parentali per un massimo di 6 mesi;
3. il “Fondo di Garanzia per l’Accesso al Credito” (FGC), un fondo che Elba mette a
disposizione di Ferfidi Lombarda al fine di garantire alle imprese artigiane della Lombardia,
attraverso i Confidi provinciali, l’accesso al credito. Si tratta di una garanzia di copertura di
finanziamenti erogabili pari a circa 20 milioni di Euro.
Di seguito alleghiamo il prospetto delle Provvidenze.
Nel 1993 nasce ufficialmente ELBA - l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato. Grazie al principio
della mutua solidarietà ELBA eroga prestazioni e servizi alle imprese artigiane e ai loro dipendenti.
I SERVIZI PRESTATI SONO:
•
•
•
PROVVIDENZE contributi a fondo perduto (anche in collaborazione con Regione Lombardia);
FORMAZIONE (attraverso Fondartigianato);
SICUREZZA (attraverso il Comitato Paritetico Regionale dell’Artigianato, gli OPTA Organismi Paritetici Territoriali ed i RLST - Rappresentanti Lavoratori della Sicurezza Territoriali).
LA NUOVA BILATERALITA’
Il nuovo sistema nazionale di bilateralità artigiana, avviato nel luglio del 2010, dopo l’accordo
interconfederale nazionale dello stesso anno, rappresenta, oggi, una consolidata, sistematica e
positiva formula di adesione delle imprese artigiane lombarde alla bilateralità regionale.
Nel 2011 i versamenti all’Ente Bilaterale Lombardo si sono assestati attorno ad una quota di Euro
1.600.000. Questo valore rappresenta, in percentuale di circa l’85-90% del totale dei dipendenti
delle imprese artigiane della Lombardia.
24
25
SINTESI DELLE PROVVIDENZE
IN VIGORE DAL 01.01.2012
PROVVIDENZE ELBA
NUOVE PROVVIDENZE ELBA
CQA
CCP
CONFERMA IN QUALIFICA
APPRENDISTATO
CONTRIBUTO CONGEDO
PARENTALE
CONTRIBUTO EROGATO
€ 500
agli apprendisti che conseguono la qualifica
CONTRIBUTO PER
TRASPORTO
per gli abbonamenti settimanali e o mensili
della durata non inferiore a sei mesi entro
il mese successivo nel corso del quale si è
maturato il diritto (es. abbonamenti mensili
della durata di sei mesi, da gennaio a giugno,
presentazione entro 31/07)
per gli abbonamenti annuali entro il mese
successivo alla maturazione del diritto e non
oltre il 31/07
RETTE PER ASILI NIDO
€ 500
una sola volta nell’anno ai lavoratori e agli
imprenditori che utilizzano per i loro figli
l’asilo nido (da zero a tre anni) pubblici o
privati legalmente riconosciuti per famiglie
monoparentali
€ 350
per le altre famigli
entro il mese di settembre dell’anno di utilizzo del servizio di asilo (es. inizio settembre
2011 e fine giugno 2012, presentazione
entro il 30/09/2012) e non prima del mese di
giugno dello stesso anno
provvidenza in vigore dal 01/07/2012
€ 200
mensili (fino a un massimo di 6 mesi)
per i lavoratori che usufruiscono
di congedi parentali
SCADENZE
entro un mese dalla fine del trimestre solare
nel quale è stata conseguita la qualifica
alla maturazione del diritto e non oltre il
termine di un mese dalla fine del sesto mese
di congedo parentale
provvidenza in vigore dal 01/07/2012
FGC
FONDO DI GARANZIA
PER L’ACCESSO AL CREDITO
€ 200
mensili (fino a un massimo di 6 mesi)
per i lavoratori che usufruiscono
di congedi parentali
SAR
SCO
MAN
CRE
CONTRIBUTO EROGATO
SOSTEGNO AL REDDITO
€ 200
mensili (fino a 5 mesi nel corso dell’anno),
per i lavoratori (per ogni nucleo famigliare)
che ogni mese solare hanno perso almeno
110 ore
CONTRIBUTO ALLA
SCOLARITA’
€ 400
ai dipendenti, i quali figli, nell’anno
2011/2012, hanno conseguito un titolo
di studio quinquennale di scuola media
superiore o di qualificazione professionale
statale o legalmente riconosciute.
MANTENIMENTO
OCCUPAZIONALE
€ 500
annui alle imprese che a seguito dell’autorizzazione regionale faranno uso della cassa
integrazione in deroga, avviata, in corso o
successiva al 01/01/2012 e che non abbiano
effettuato licenziamenti per riduzione di
personale dal 01/10/2011.
RIDUZIONE COSTO DEL
CREDITO
€ 200
annui alle imprese che dal 01/01/2012
presentano la domanda per ottenere un
finanziamento e/o affidamento tramite
il sistema confidi artigiano.
provvidenza in vigore fino al 30/06/2012
26
5%
dei costi fatturati con un minimo di spesa
superiore a € 25.000 IVA esclusa.
CPI
CONTRIBUTO PER GLI
INVESTIMENTI
50%
della retribuzione persa per la riduzione
dell’orario di lavoro per i dipendenti che non
possono accedere agli ammortizzatori sociali
in deroga.
dalla data di sottoscrizione del verbale
d’accordo presentare:
entro 15 giorni il verbale di accordo
entro un mese la domanda
SOSPENSIONE ATTIVITA’
LAVORATIVA
20%
della paga base, contingenza, EDR e CCRL
(contributo riconosciuto solo per sospensioni
dal 1° e fino al 90° giorno di calendario
nell’anno solare) per i dipendenti che non
possono accedere agli ammortizzatori sociali
in deroga.
dalla data di sottoscrizione del verbale
d’accordo presentare:
entro 15 giorni il verbale di accordo,
entro un mese la domanda
IDM
INTERVENTI PER LA
DISOCCUPAZIONE
€ 104
a settimana (fino 20 settimane), per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato
€ 80
a settimana (fino 20 settimane), per i lavoratori apprendisti.
I part-time sono calcolati in proporzione
entro due mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro
APA
€ 170
a biennio, per ogni lavoratore che ha
maturato 14 anni di anzianità continuativa di
ANZIANITA’ PROFESSIONALE servizio in azienda.
AZIENDALE
€ 200
a biennio, per ogni lavoratore che ha
maturato 20 anni di anzianità continuativa di
servizio in azienda.
entro un mese dal semestre solare in cui ha
maturato l’anzianità (es. data di assunzione il
20/2, presentazione entro il 31/7)
SCADENZE
entro il 31/12 dell’anno in cui è stato conseguito il titolo di studio
entro un mese dalla fine della sospensione
(cassa integrazione in deroga)
entro un mese dal trimestre solare nel quale è
stata presentata la domanda di finanziamento
e/o affidamento tramite il sistema dei confidi
artigiano (es. domanda di finanziamento presentata il 20/2, presentazione entro il 30/4)
entro un mese dal trimestre solare in cui
si sono sostenute le spese (es. data ultima
fattura il 20/7, presentazione entro il 31/10)
"CONTRATTI DI
SOLIDARIETA’”
CDS
alla maturazione del diritto ed entro un mese
dalla fine della sospensione (cassa integrazione in deroga)
contributo massimo € 2.000.
Si considerano anche i beni registrati di cui
all’art. 815 c.c.
provvidenza in vigore dal 01/07/2012
accesso presso i Confidi provinciali
provvidenza in vigore dal 01/07/2012
PROVVIDENZE ELBA
RAN
SCADENZE
€ 75
ai dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici
per recarsi al lavoro con abbonamenti settimanali e o mensili, anche non continuativi,
minimo 6 mesi nel corso dell’anno solare
€ 150
per abbonamenti annuali
provvidenza in vigore fino al 30/06/2012
Per maggiori informazioni visita il sito www.elba.lombardia.it
chiama il n. 0229400754 oppure contatta il tuo EBA territoriale che trovi sul sito.
TRA
CONTRIBUTO EROGATO
SAL
BDS
BORSE DI STUDIO
€ 260
per i corsi triennali
€ 520
per i diplomi di scuola secondaria
€ 775
per corsi o diplomi di laurea
entro un mese dal trimestre solare nel quale è
stato conseguito il titolo di studio
(es. titolo di studio conseguito il 20/2, presentazione entro il 30/4)
27
PROVVIDENZE ELBA
CONTRIBUTO EROGATO
€ 250
per la formazione esterna di ogni apprendista
FAA
FORMAZIONE APPRENDISTI
ISO
€ 250
INCREMENTO OCCUPAZIONE per ogni incremento annuo del numero dei
dipendenti a tempo pieno ed indeterminato
IAS
QUA
INCENTIVI ALLE
ASSUNZIONI
PROMOZIONE DEI SISTEMI
DI QUALITA'
EEI
BAC
28
entro un mese dal trimestre solare in cui è
terminato il corso
(es. corso concluso il 20/2, presentazione
entro il 30/4)
entro il 31 gennaio dell’anno successivo
all’incremento
€ 750
per ogni assunto a tempo indeterminato:
lavoratrici ultraquarantenni disoccupate da
almeno tre mesi o che rientrano dopo almeno
entro il 31 gennaio dell’anno successivo
12 mesi nel mondo del lavoro
all’incremento
lavoratori ultra quarantacinquenni disoccupati
da almeno tre mesi
persone disabili e svantaggiate e che non
siano assunte per obblighi di legge
15%
dei costi fatturati con un minimo di spesa
superiore a € 1.550 e fino ad un contributo
massimo di € 1.050
provvidenza in vigore fino al 30/06/2012
FAI
SCADENZE
RSB
e
RLST
entro un mese dal trimestre solare in cui
termina l’intervento ed è emessa la fattura
(es. data fattura o fine intervento il 20/2,
presentazione entro il 30/4)
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
50%
dei costi pagati dall’impresa, contributo massimo € 260, per corsi rivolti a
imprenditori
dipendenti (contributo riconosciuto solo per
corsi di durata <16 ore e >80 ore)
50%
del costo netto della partecipazione di titolari,
soci e collaboratori ad iniziative formative
finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti, contributo massimo
€ 520.
entro un mese dal trimestre solare in cui è
terminato il corso
(es. corso concluso il 20/2, presentazione
entro il 30/4)
EVENTI ECCEZIONALI
IMPRESE
15%
delle spese sostenute per il ripristino dell’attività interrotta per fattori
esterni all’impresa (es. calamità naturali) su
un minimo di spesa di € 5.150 e fino ad un
contributo massimo di € 15.500
entro sette mesi dalla data evento
PROVVIDENZA DI BACINO
15%
dei costi fatturati per la partecipazione a fiere
e mostre nazionali ed internazionali.
Sono escluse le province con accordi territoriali che prevedono provvidenze alternative
entro un mese dal trimestre solare nel quale
si è conclusa la manifestazione (es. data fine
fiera il 20/2, presentazione entro il 30/4)
29
CHI SONO GLI RSB
INCA, IL PATRONATO CGIL
Il ruolo del sindacato è da sempre quello della tutela del lavoratore all’interno dell’azienda,
indipendentemente dal numero di dipendenti in essa occupati.
Normalmente la presenza sindacale è maggiore nelle aziende più grandi e strutturate. Ma nelle
aziende artigiane è comunque possibile nominare RSA (rappresentanze sindacali aziendali) da
parte delle organizzazioni sindacali. Lo prevedono lo statuto dei lavoratori e le normative.
Sfortunatamente non è possibile essere presenti in tutte le realtà produttive delle province, per
mancanza di adesione sindacale o per carenza di disponibilità da parte dei lavoratori a ricoprire
tale carica.
Per dare comunque una rappresentanza a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di queste aziende, nasce
il ruolo del Rappresentante Sindacale di Bacino (RSB).
Il ruolo di tale figura è pertanto equiparabile al rappresentanze aziendale, con la differenza che
rappresenta un bacino di utenza e non i dipendenti di una singola realtà produttiva.
La figura del delegato di bacino consente di mantenere il collegamento con le varie realtà territoriali
e di garantire ai lavoratori un sostegno ovunque essi si trovino.
Il rappresentante sindacale di bacino ha sede in tutte le Camere del Lavoro della Lombardia.
CHI SONO GLI RLST
Il RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata definita dal Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 e accanto ad altre figure per lo stesso tema.
Nel decreto viene stabilito che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale diventa il riferimento dei lavoratori per
intervenire in merito alla prevenzione dei rischi derivanti dalle attività produttive e per segnalare
al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti le problematiche di sicurezza e di igiene sul lavoro.
Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S., è stata istituita la figura del
R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale.
Gli R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., vengono designati dalle
organizzazioni sindacali o eletti in assemblee territoriali dei lavoratori.
La funzione degli R.L.S.T. fa riferimento all’articolo 48 del D. Lgs. n. 81/2008, perciò i rappresentanti
accedono ai luoghi di lavoro e sono consultati preventivamente e tempestivamente per tutto ciò
che concerne la valutazione dei rischi in impresa.
30
31
Per valutare la tua sorte previdenziale secondo le nuove disposizioni, puoi rivolgerti
alle sedi territoriali del Patronato Inca della CGIL. Il servizio è professionale e gratuito.
Trovi qui di seguito l’elenco delle nostre sedi provinciali e comprensoriali.
INDIRIZZI INCA TERRITORIALI
TERRITORI
32
TEL
E-MAIL
Inca Cgil
Bergamo
035 3594120
[email protected]
Inca Cgil
Brescia
030 3729240
[email protected]
Inca Cgil
Como
031 239390
[email protected]
Inca Cgil
Cremona
0372 448600
[email protected]
Inca Cgil
Lecco
0341 488201
[email protected]
Inca Cgil
Ticino Olona
0331 549519
[email protected]
Inca Cgil
Lodi
0371 616032
[email protected]
Inca Cgil
Mantova
0376 202206
[email protected]
Inca Cgil
Milano
02 55025320
[email protected]
Inca Cgil
Monza e Brianza
039 27311
[email protected]
Inca Cgil
Pavia
0382 389205
[email protected]
Inca Cgil
Sondrio
0342 541320
[email protected]
Inca Cgil
Valcamonica - Sebino
0364 543204
[email protected]
Inca Cgil
Varese
0332 276245
[email protected]
33
LAVORATORI STRANIERI
Anche al lavoratore che non ha la cittadinanza italiana ricordiamo che è possibile rivolgersi al
proprio sindacato di categoria per tutelare i propri diritti sul luogo di lavoro.
In particolare se si è soggetti a discriminazioni, a condizioni di lavoro che mettono a rischio la
sicurezza e la salute e a salari e normative non rispettose del CCNL.
Presso tutte le sedi delle Camere del Lavoro è possibile trovare la categoria sindacale del tuo
settore di lavoro.
Esempio: Azienda metalmeccanica FIOM CGIL
Azienda agricola o alimentare
FLAI CGIL
Azienda edile
FILLEA CGIL
Azienda chimica o tessile
FILCTEM CGIL
Azienda grafica
FLC CGIL
Estetisti, Parrucchieri
FILCAMS CGIL
CATEGORIE
e
CONTRATTI
Inoltre potrai avvalerti dell’assistenza dell’Ufficio Vertenze qualora sia necessario intraprendere
una azione legale.
In ogni caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa puoi trovare un’utile consulenza presso gli
Uffici Stranieri presenti in ogni Camera del Lavoro.
34
35
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
Diploma
Laurea
€ 10.33
1
2
Operai specializzati, impiegati di concetto,
responsabili della conduzione
amministrativa dell'azienda; addetti alla
vendita di prodotti cosmetici
Operai specializzati, cassieri, addetti alla
vendita di prodotti cosmetici, impiegati
amministrativi
3
Operai qualificati
4
Comuni fino 2 anni anzianità; addetti alla
pulizia dei locali e degli arredi
Coefficiente orario
13
26
173
3.10.2011
1.12.2011
10/1/11
4/1/12
10/1/12
CCIRL
764.71
791.27
816.67
7.75
499.71
658.07
682.33
705.54
6.71
496.1
600.12
623.12
645.12
6.20
493.55
538,80
560.48
581.22
5.68
491.78
normativa
_
31.12.2012 31.12.2012
Contingenza¹
1. Valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo
dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili
Funzione Quadro
Diploma
Laurea
€ 10.33
N° mensilità
36
13
26
Coefficiente orario
5 biennali di: € 9,30, liv. 1; € 8,26, liv. 2; € 7,75, liv. 3; € 7,23, liv. 4.
Straordinari
(limiti e
maggiorazioni)
ammessi nel limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
Maggiorazioni: 10%: lavoro domenicale con riposo compensativo; 25%:diurno;
35%:notturno/festivo;50%:notturno e festivo.
Banca ore - Il recupero delle ore di straordinario svolte,compresa la
traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, può
avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della
suddetta maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12
mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa
maggiorazione.Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato
l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a
quella data. Nella busta paga mensilmente verranno evidenziate le ore
supplementari e straordinarie accumulate.
Ferie
28 giorni di calendario. Con decorrenza 1.10.2011 al lavoratore con anzianità
di servizio superiore a 5 anni spetterà un periodo di ferie annuali pari a 30
giorni di calendario. Le ferie non potranno avere inizio dalla giornata festiva o
in una giornata precedente la stessa.
Riduzione orario
16 ore per anno solare da beneficiarsi in gruppi di 4 o di 8 ore. Se non
usufruite entro il 31.12, verranno retribuite entro il 31.1 dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 retribuita con importo pari a 1/26
della retribuzione mensile.
Festività soppresse
4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5
giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto
alle 40 ore), utilizzati entro l'anno solare in gruppi di 4 o di 8 ore. In caso di
mancato godimento dovranno essere retribuiti nel periodo di paga
immediatamente successivo alla fine dell'anno solare.
Flessibilità orario
contrattuale
l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il
superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per
un massimo di 120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario
contrattuale corrisponderà, di norma, entro un periodo di 6 mesi dall'inizio
della flessibilità e in periodi di minore intensità produttiva,una pari entità di ore
di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione
relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario. Per le ore prestate oltre l'orario
contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%.
Cassa
173
Orario normale di lavoro
settimanale
40 ore distribuite su
5
o 6 giorni1
Scatti anzianità
10% del minimo
Coefficiente giornaliero
40 ore distribuite su
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
1 mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale.
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Orario normale di lavoro
settimanale
Gratifica Natalizia
RETRIBUTIVI
Rinnovo
Economico
Decorrenza
Minimi
Qualifiche
Livelli
Coefficiente giornaliero
ORARIO
Confartigianato Benessere-Acconciatori;
Confartigianato Benessere-Estetica; Cna-Unione
Benessere e Sanità, Casartigiani, Claai-FedernasUnamem e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil
NB: La Fisascat-Cisl non ha firmato l'accordo di
rinnovo del 3.10.2011
Scadenza
Stipula
economica
N° mensilità
1. Vista la particolarità dei settori , in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente
distribuito.
Nb.: la durata media dell' orario di lavoro, ai fini del D.Lgs.368/2001,art.4, è calcolata con riferimento a un
periodo di 6 mesi (elevati a 12 in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive).
Acconciatori, estetisti,
barbieri e parrucchieri
Parti contraenti
Cassa
10% del minimo
5
o 6 giorni1
1. Vista la particolarità dei settori , in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente
37
Malattia
a. conservazione del posto per 9 mesi con anzianità fino a 5 anni e 12 mesi
con anzianità superiore; in caso di più assenze i predetti periodi si intendono
riferiti a un arco temporale di 24 mesi; b. retribuzione: integrazione indennità
Malattia
a. conservazione del posto per 9 mesi con anzianità fino a 5 anni e 12 mesi
con anzianità superiore; in caso di più assenze i predetti periodi si intendono
riferiti a un arco temporale di 24 mesi; b. retribuzione: integrazione indennità
INPS al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno per malattie superiori a 8
giorni; integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno
per mallattie inferiori o pari a 8 giorni.
Infortunio
conservazione posto fino a guarigione clinica e integrazione indennità INAIL al
100% della retribuzione.
Maternità
vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità,
paternità e congedi parentali.
Congedo
matrimoniale
Prova
15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla retribuzione.
Apprendistato
retribuzione
massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le
parti in un anno solare indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario
di lavoro.
Previd. Integrativa/
complem.
PREVIDENZA ASSISTENZA
ASSENZE
di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione
relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario. Per le ore prestate oltre l'orario
contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%.
Artifond: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari,
contingenza ed EDR è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a
carico dell'impresa; 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima
occupazione, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR
maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari
al 2% della retribuzione.
Assistenza integrativa Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. A tale Fondo, una
volta costituito, saranno iscritti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova
applicazione il presente CCNL, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a12 mesi. Con pari
decorrenza e attivato un contributo dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12
mensilità.I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità
stabilite dal Regolamento.
3 mesi, liv. 1; 2 mesi, liv. 2; 45 giorni, liv. 3 e 40 giorni, liv. 4.
1° anno
65%
3° sem.
70%
1° gruppo - durata 5 anni:
4° sem.
3° anno
4° anno
78%
85%
90%
9° sem.
95%
10° sem.
100%
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
1° gruppo - durata 4 anni e 6 mesi
(con titolo di studio post obbligo o qualifica):
1° sem. 2° sem.
3° sem.
4° sem.
5° sem.
65%
65%
70%
78%
85%
6° sem.
85%
7° sem.
90%
8° sem.
90%
9° sem.
100%
GESTIONE RAPPORTO
2° gruppo - durata 18 mesi:
1° sem.
2° sem.
3° sem.
63%
80%
100%
STENZA
38
Apprendisti ultraventiquattrenni
Elevazione dell'età di assunzione fino a 29 anni compiuti; individuazione delle
figure professionali di cui al 1° gruppo; ferma restando la durata del periodo di
apprendistato di cui sopra, per gli apprendisti assunti dopo il 24° anno (26° per
le aree a declino industriale) e fino al 29° anno, il calcolo delle ritribuzioni verrà
effettuato sulla retribuzione globale del liv.3, secondo le seguenti progressioni
percentuali: 80%, 1° sem.; 85%, 2° sem.; 90%, 3° sem.
Part time
a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la
possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la
possibilità (nei part time verticale o misto) di variare in aumento la durata della
prestazione. Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (ridotti a 2 in caso di emergenze
tecniche e/o produttive), corrispondendo una maggiorazione del 10% (15%
per preavviso di 2 giorni); c. consentita la prestazione di lavoro supplementare
fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro; tale lavoro verrà
compensato con la maggiorazione del 15%; d. malattia: nei part time
orizzontali il periodo di comporto è calcolato in giorni di calendario
indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro; nel part time verticale o
misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le
parti in un anno solare indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario
di lavoro.
Previd. Integrativa/
complem.
Artifond: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari,
contingenza ed EDR è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a
carico dell'impresa; 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima
occupazione, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR
maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari
al 2% della retribuzione.
39
lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
SETTORE PANIFICATORI ARTIGIANI
Qualifiche
Livelli
Indennità
speciale
Retribuzione
tabellare
Integrativo
Totale
Regionale
Scatti
Anzianità
Operai specializzati super
1,641.30
94.77
1,736.07
12.39
1,748.46
A1
Operai specializzati
1,525.86
88.06
1,613.92
9.81
1,623.73
19.11
A2
Operai qualificati 1a categoria
1,429.04
82.63
1,511.67
8.26
1,519.93
17.59
A3
Operai qualificati 2a categoria
1,308.55
75.92
1,384.47
8.26
1,392.73
16.01
A4
Operai generici e/o comuni
1,239.76
72.05
1,311.81
7.23
1,319.04
14.46
B1
Gerente, gestore, direttore
1,606.95
92.19
1,699.14
12.91
1,712.05
21.69
B2
Commesso, cassiere, contabile,
magazziniere, autista
1,320.18
76.44
1,396.62
9.30
1,405.92
19.11
B3
Aiuto commesso, confezionatore
1,242.90
72.56
1,315.46
8.26
1,323.72
16.01
B4
Personale di fatica, fattorino
1,178.75
68.69
1,247.44
7.23
1,254.67
14.46
A1S
Alimentari,
panificatori artigianato
1.3.2012
+conting. EDR
21.69
A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al
lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
ACCONCIATORI,ESTETISTI, BARBIERI E PARRUCCHIERI
Parti contraenti
Stipula
Fippa-Federpanificatori -Assopanificatori- Fiesa-Confercenti FAI-Cisl- FLAI-CGIL- UILA-Uil ASSIPAN-Confcommercio firmato
(dall'10.11.2010)
Scadenza
Decorrenza
economica
04.12.2009
01.01.2009
31.12.2011
Rinnovo
Economico
normativa
31.12.2011
_
PANIFICAZIONE ARTIGIANI riunificazione di tre precedenti CC.NN.LL.
Parti contraenti
Stipula
Confartigianato alimentazione, Cna alimentare,
Casartigiani, Claai e FAI-Cisl, FLAI-CGIL, UILA-Uil
27.4.2010
Scadenza
Decorrenza
economica
normativa
01.01.2010 31.12.2012 31.12.2012
Totale mensile
dal 1° marzo
2011
PRVO***
annuale - anni
2011-2013
113.00
1,722.50
965.00
111.00
1,591.03
850.00
528.90
94.00
1,457.16
745.00
711.03
525.10
73.00
1,309.13
640.00
113
630.97
522.73
73.00
1,226.70
565.00
B1
188
1,046.21
535.56
159.00
1,740.77
940.00
Scatti
B2
Anzianità
126
704.72
525.10
89.00
1,318.82
630.00
B3S
118
656.32
523.60
89.00
1,268.92
590.00
B3
112
626.03
522.48
89.00
1,237.51
560.00
B4
100
556.20
520.35
86.00
1,162.55
500.00
Rinnovo
Econom.
_
CCNL firmato Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai in vigore dal 1° marzo 2012.
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANI
Livelli
1S
Qualifiche
Quadri
1.3.2012
Indennità
+conting. EDR
funzione
1,943.84
36.15
Totale
1,979.99
Integ.
Regionale
46.74
Totale
2,026.73
33.57
1
Impiegati direttivi, amministrativi e tecnici
1,745.26
1,745.26
38.73
1,783.99
28.92
2
Impiegati di concetto, viaggiatori e piazzisti
1a categoria
1,597.71
1,597.71
33.31
1,631.02
24.79
3A
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,488.85
1,488.85
29.95
1,518.80
21.69
3
Impiegati di concetto, viaggiatori e piazzisti
2a categoria, operai specializzati
1,408.23
1,408.23
26.34
1,434.57
19.11
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,350.80
1,350.80
24.79
1,375.59
17.56
5
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,288.43
1,288.43
22.21
1,310.64
16.01
6
Operai comuni fino a 12 mesi di anzianità
1,205.46
1,205.46
19.37
1,224.83
14.46
A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al
lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
SETTORE PANIFICATORI ARTIGIANI
1.3.2012
Indennità
+conting. EDR
speciale
Operai specializzati super
1,641.30
Operai specializzati
1,525.86
Livelli
A1S
A1
Qualifiche
A2
40 Operai qualificati 1a categoria
Operai qualificati 2a categoria
A3
Retribuzione
tabellare
Integrativo
94.77
1,736.07
12.39
1,748.46
88.06
1,613.92
9.81
1,623.73
19.11
1,429.04
82.63
1,511.67
8.26
1,519.93
17.59
1,308.55
75.92
1,384.47
8.26
1,392.73
16.01
Totale
Regionale
Scatti
Anzianità
21.69
Contingenza +
Integrativo reg.
EDR dal 30 aprile congelato dal 1°
1992
marzo 2011
Livelli
Parametro
Minimi dal 1°
dicembre 2010
A1S
193
1,076.67
532.83
A1
170
947.67
532.36
A2
149
834.26
A3
128
A4
Note: 1) art. 49: la quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni mensili per 173; 2) contribuzione bilaterale regionale mensile:
0,50% a carico del lavoratore e 1,55% a carico del datore di lavoro; elemento retributivo aggiuntivo in caso di mancata adesione
alla bilateralità 25,00 euro /mese 3) Erogazione PRVO premio variabile: 1° acconto del 25% a marzo, 2° acconto del 50% a
settembre e saldo a dicembre di ogni anno.
*** per la sola prima annualità il PRVO sarà comprensivo di una quota extra di euro 130 per tutti i livelli
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
Diploma
Laurea
EDR
Funzione Quadro
Cassa
1
€ 36.15
N° mensilità
Coefficiente giornaliero
Coefficiente
orario
Orario normale di lavoro settimanale
13
26
173
40 ore distribuite su 5 giorni; 36 ore (solo 3°
turno, a parità di retribuzione in caso di
lavoro a turni)
7% del minimo + contingenza
(esclusi addetti alla
panificazione)
1. Conglobata nei minimi.
N.B.: Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario, la
durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a 4 mesi.
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
41
A4
Operai generici e/o comuni
1,239.76
72.05
1,311.81
7.23
1,319.04
14.46
Gratifica natalizia
1 mensilità da corrispondersi in occasione del Natale
B1
Gerente, gestore, direttore
1,606.95
92.19
1,699.14
12.91
1,712.05
21.69
Scatti anzianità
settore alimentare: 5 biennali: € 33,57, liv. 1S; € 28,92, liv. 1; € 24,79, liv. 2; € 21,69, liv.
pane, competerà una maggiorazione del 30%. Le maggiorazioni a qualsiasi titolo
corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. La maggiorazione del 75% non è
cumulabile.
lavoro a turni)
1. Conglobata nei minimi.
N.B.: Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario, la
durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a 4 mesi.
settore alimentare: 5 biennali: € 33,57, liv. 1S; € 28,92, liv. 1; € 24,79, liv. 2; € 21,69, liv.
3A; € 19,11, liv. 3; € 17,56, liv. 4; € 16,01, liv. 5; € 14,46, liv. 6; settore panificazione: 5
biennali: € 21,69, liv. A1S; € 19,11, liv. A1; € 17,56, liv. A2; € 16,01, liv. A3; € 14,46, liv.
A4; € 21,69, liv. B1; € 19,11, liv. B2; € 16,01, liv. B3; € 14,46, liv. B4.
ORARIO
RETRIBUTIVI
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
42
a. Settore alimentare
maggiorazioni: 30%, straordinario diurno; 50%, straordinario notturno (compreso e non
compreso in turni avvicendati); 40%, lavoro compiuto nei giorni festivi; 60%,
straordinario festivo e domenicale; 10%, lavoro domenicale festivo con riposo
compensativo; 30%, lavoro notturno; 60%, straordinario festivo notturno; 30%, lavoro a
turni in ciclo continuo notturno.
Banca ore individuale - Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di
lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle
relative maggiorazioni, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie
prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi; trascorso tale periodo al
lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non
ancora recuperato a quella data. Per ogni ora prestata ed accantonata verrà
riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista una ulteriore
quota pari al 4%. L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, nella busta paga, la
quantità di ore accantonate.
b. Settore panificazione
maggiorazioni: 30%, lavoro straordinario; 50%, lavoro notturno (intendendosi per tale
quello svolto dalle ore 21.00 alle ore 4.00); 20%, lavoro prestato in giornate festive
nazionali e infrasettimanali.
Al personale impiegato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento,
nella distribuzione e nella vendita del pane, competerà una maggiorazione del 75%. Al
personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal
pane, competerà una maggiorazione del 30%. Le maggiorazioni a qualsiasi titolo
corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. La maggiorazione del 75% non è
cumulabile.
Ferie
i lavoratori di età superiore a 16 anni e con un'anzianità superiore a 12 mesi
consecutivi presso la stessa azienda hanno dirritto ogni anno a in periodo di ferie
retribuite pari a 173 ore. Ai lavoratori del settore panificazione già in forza al 31.12.1994
spettano 26 giorni più una ulteriore giornata dall'1.7.1991. Ai lavoratori stranieri: 4
settimane consecutive per favorire il ritorno nel Paese di origine.
Riduzione orario
16 ore annue di permessi reribuiti da utilizzare entro il 31.12 dell'anno; la parte non
utilizzata verrà retribuita entro il 31.1 dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento coincidente con la domenica.
Festività soppresse
4 giorni di permesso in sostituzione delle ex festività. Detti permessi non potranno
essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il
godimentodei permessi deve realizzarsi entro il 31.12 di ogni anno e non è cumulabile
di anno in anno.
Flessibilità orario
contrattuale
a. Settore alimentare: l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari
periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore
settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell'orario
contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore
intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati
percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore
prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
calcolarsi sulla retribuzione di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dei
medesimi; b. Settore panificazione: nelle aree soggette a consistenti variazioni dei
consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di
flessibilità. In tal caso le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario
contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%. Nelle stesse aree è
ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112
ore. Qualora venga attuato un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, al lavoratore
vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.
ASSENZE
1 mensilità da corrispondersi in occasione del Natale
Scatti anzianità
Ferie
i lavoratori di età superiore a 16 anni e con un'anzianità superiore a 12 mesi
consecutivi presso la stessa azienda hanno dirritto ogni anno a in periodo di ferie
retribuite pari a 173 ore. Ai lavoratori del settore panificazione già in forza al 31.12.1994
spettano 26 giorni più una ulteriore giornata dall'1.7.1991. Ai lavoratori stranieri: 4
settimane consecutive per favorire il ritorno nel Paese di origine.
Riduzione orario
16 ore annue di permessi reribuiti da utilizzare entro il 31.12 dell'anno; la parte non
utilizzata verrà retribuita entro il 31.1 dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento coincidente con la domenica.
Festività soppresse
4 giorni di permesso in sostituzione delle ex festività. Detti permessi non potranno
essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il
godimentodei permessi deve realizzarsi entro il 31.12 di ogni anno e non è cumulabile
di anno in anno.
Flessibilità orario
contrattuale
a. Settore alimentare: l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari
periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore
settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell'orario
contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore
intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati
percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore
prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
calcolarsi sulla retribuzione di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dei
medesimi; b. Settore panificazione: nelle aree soggette a consistenti variazioni dei
consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di
flessibilità. In tal caso le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario
contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%. Nelle stesse aree è
ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112
ore. Qualora venga attuato un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, al lavoratore
vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.
Permanenza massima
passaggio categoria
superiore
Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi continuativi
nel disimpegno di mansioni rientranti nella categoria superiore (6 mesi per il passaggio
alla categoria di quadro).
Malattia
conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più assenze, tale periodo si intende
riferito ad un arco temporale di 24 mesi; trattamento economico: per malattia non
superiore a 6 giorni): ntegrazione indennità INPS al 100% della retribuzione a partire
dal 1°al 180° giorno; per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, integrazione
indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno.
Infortunio
conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino
alla guarigione clinica.
Maternità
integrazione indennità INPS fino al 90% della retribuzione per tutto il periodo di
assenza obbligatoria. Dall'1.3.2008 integrazione indennità INPS fino a garantire il 100%
della retribuzione di fatto netta mensile.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Gli apprendisti e
gli operai hanno diritto al pagamento di quanto avrebbero percepito se avessero
lavorato. La richiesta deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni di
calendario.
Permessi
a. non retribuiti a dipendenti in comprovato stato di tossicodipendenza o aventi familiari
a carico in tale stato, al fine di rendere possibili terapie riabilitative; b. per improrogabili
e giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi per
giustificati motivi.
Settore
Alimentare
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
Apprendistato
retribuzione
RAPPORTO
Gratifica natalizia
ORARIO
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
grp 1° anno
5° S. 6° S.
7° S. 8° S.
9° S.
dal 10° S.
1°
70%
3° Sem 4°S.
75% 75%
2 liv
2 liv
2 liv
1 liv
1 liv
100%
2°
70%
75% 75%
2 liv
1 liv
1 liv
1 liv
100%
3°
70%
75% 95%
100% 100%
3° Sem 4°S.
3° anno
Settore
Panificazione
grp 1°anno
7° S. 8° S.
dal 9° S.
43
calendario.
Permessi
a. non retribuiti a dipendenti in comprovato stato di tossicodipendenza o aventi familiari
a carico in tale stato, al fine di rendere possibili terapie riabilitative; b. per improrogabili
e giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi per
giustificati motivi.
Settore
Alimentare
Apprendistato
PREVIDENZA ASSISTENZA
GESTIONE RAPPORTO
retribuzione
grp 1° anno
5° S. 6° S.
7° S. 8° S.
9° S.
dal 10° S.
1°
70%
3° Sem 4°S.
75% 75%
2 liv
2 liv
2 liv
1 liv
1 liv
100%
2°
70%
75% 75%
2 liv
1 liv
1 liv
1 liv
100%
3°
70%
75% 95%
100% 100%
3° Sem 4°S.
Settore
Panificazione
grp 1°anno
3° anno
7° S. 8° S.
1°
70%
75% 75%
2 liv
1 liv
1 liv
dal 9° S.
100%
2°
70%
75% 75%
2 liv
1 liv 100%
100%
3°
70%
75% 95%
100%
Part time
può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; consentita la prestazione di lavoro
supplementare fino al raggiungimento dell'85% dell'orario a tempo pieno settimanale;
da compensare con la maggiorazione del 10% (20% nel caso di superamento del
suddetto limite e fino al raggiungimento dell'orario pieno settimanale); nei part time
verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie.
Previd. Integrativa /
complem.
la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza,
EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda; 16% del
TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del 17.8.1995; 100% della quota di TFR
maturata nell'anno per gli assunti dopo il 17.8.1995 (senza anzianità INPS pregressa). I
lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al
2% della retribuzione. Il versamento dell'1% a carico delle imprese ad Artifond
decorrerà dall'1.4.2001 con le modalità stabilite dallo stesso Artifond.
Assistenza integrativa
a decorrere dall'1.1.2011 saranno iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo
intercategoriale per l'Artigianato, i dipendenti a tempo indeterminato. Con pari
decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12
mensilità.
Area chimica - ceramica
Parti contraenti
Confartigianato, Cna Produzione, Casartigiani, Claai e
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Stipula
Decorrenza
25.7.2011
1.1.2010
Scadenza
economica
normativa
31.12.2012 31.12.2012
Rinnovo
Economico
_
In data 25.7.2011 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo dei CCNL Chimica, Gomma Plastica, Vetro del
19.2.2008 e del CCNL Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione di piastrelle del 29.4.2008, convenendo che, a far data
dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico CCNL denominato Area Chimica-Ceramica per i dipendenti delle
imprese dei settori rientranti nella nuova sfera di applicazione di cui al presente accordo.
AREA CHIMICA
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.1.2010
1.9.2011
1.5.2012
1.11.2012
CCIRL
7
Quadri
1,674.70
1,714.58
1,754.46
1,793.68
22.72
6
Lavoratori con mansioni direttive
1,564.66
1,601.92
1,639.18
1,675.82
20.66
5S
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,478.25
1,513.45
1,548.65
1,583.27
18.59
5
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,407.90
1,441.42
1,474.95
1,507.92
17.04
4
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,334.07
1,365.84
1,397.61
1,428.85
15.49
3
Impiegati d'ordine, operi qualificati
1,259.77
1,289.77
1,319.77
1,349.27
13.94
2
Impiegati d'ordine fino 6 mesi di anzianità,
operai comuni oltre 9 mesi di anzianità
1,204.29
1,232.97
1,261.65
1,289.85
12.39
1
1,125.05
1,151.84
1,178.63
1,204.98
10.33
Operai comuni fino 9 mesi di anzianità
Contingenza conglobata nei minimi.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari a € 25,00 lordi mensili, per
13 mensilità, non assorbibile.
AREA CERAMICA
Livelli
44
Qualifiche
Minimi
1.1.2010
1.9.2011
1.9.2012
1.12.2012
A
Lavoratori direttivi
1,409.01
1,515.01
1,552.51
1,595.64
B
Lavoratori coordinatori
1,360.09
1,382.91
1,417.14
1,456.51
C
Lavoratori con autonomia
1,288.74
1,310.36
1,342.80
D
Lavoratori con esperienza
1,236.34
1,257.08
1,288.20
1,380.10
45
E
Lavoratori normali capacità
1,191.99
1,211.99
1,241.99
1,276.49
F
Lavoratori comuni capacità
1,153.95
1,173.31
1,202.35
1,235.75
1,323.98
13 mensilità, non assorbibile.
AREA CERAMICA
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.1.2010
1.9.2011
1.9.2012
1.12.2012
A
Lavoratori direttivi
1,409.01
1,515.01
1,552.51
1,595.64
B
Lavoratori coordinatori
1,360.09
1,382.91
1,417.14
1,456.51
C
Lavoratori con autonomia
1,288.74
1,310.36
1,342.80
1,380.10
D
Lavoratori con esperienza
1,236.34
1,257.08
1,288.20
1,323.98
E
Lavoratori normali capacità
1,191.99
1,211.99
1,241.99
1,276.49
F
Lavoratori comuni capacità
1,153.95
1,173.31
1,202.35
1,235.75
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
1
51,652
Diploma
Laurea
Area Chimica
a. 4 settimane (pari a 160 ore), fino 10 anni di anzianità; b. 4 settimane + 2 giorni
(pari a 176 ore), da 10 a 15 anni di anzianità; c. 4 settimane + 3 giorni (pari a 184
ore), oltre 15 anni di anzianità.
Area Ceramica
a. 4 settimane (pari a 160 ore lavorative) per lavoratori con anzianità di 12 mesi; b.
168 ore dall'1.7.1996 per lavoratori con anzianità oltre 12 anni.
Riduzione orario
16 ore di permesso per anno solare da utilizzare nel corso dell'anno. Se non
usufruite verranno retribuite entro il 31.1 dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale
Festività soppresse
4 giorni di permesso retribuito in sostituzione delle ex festività
Flessibilità orario
contrattuale
L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il
superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
massimo di 88 ore (90 per l'Area Ceramica) nell'anno. A fronte del superamento
dell'orario contrattuale corrisponderà una pari entità di riposi compensativi. Per le
ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10%.
Banca ore - E' possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e
straordinario. Tale recupero si realizza entro e non oltre un periodo massimo di 18
mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto
dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore. Il lavoratore
che accetta tale modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha
diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al
5% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà
liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate,
al valore della retribuzione oraria vigente al momento dell'erogazione. Nella busta
paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie
accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e
l'ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Malattia
Area Chimica
a. conservazione del posto: 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi per anzianità
superiori. In caso di più assenze, l'arco temporale si intende riferito a 24 mesi. In
caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero
periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un
periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie, superiore
a 5 giorni fino a un massimo di 30; b. oltre a quanto percepito dagli enti
previdenziali e assistenziali, l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore le seguenti
integrazioni di retribuzione per permettergli di raggiungere: per malattie di durata
superiore a 6 giorni, il 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno; per malattie di
durata inferiore o pari a 6 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Area Ceramica
a. conservazione del posto: 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi per anzianità
superiori. In caso di più assenze l'arco temporale si intende riferito a 24 mesi. Ai
fini del computo dei periodi massimi di conservazione del posto non si deve tener
conto di eventuali periodi di ricovero ospedaliero, per un massimo di 30 giorni; b.
trattamento economico: malattie superiori a 6 giorni: integrazione dell'indennità
INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione dal 4° al 150° giorno. Indennità
pari al 65% della retribuzione per i primi 3 giorni; malattia da un minimo di 4 giorni
a un massimo di 6 giorni: integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il
100% della retribuzione dal 4° al 6° giorno. Per gli impiegati restano ferme le
norme per la conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si
applicano le disposizioni di legge in vigore.
ORARIO
Operai prima assunzione (dopo 6 mesi
G
1,087.82
1,106.07
1,133.45
1,164.94
passeranno al liv. F)
Contingenza conglobata nei minimi.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari a € 25,00 lordi mensili, per
13 mensilità, non assorbibile.
Ferie
Cassa
6% del minimo
+ contingenza
1. Conglobata nei minimi.
2. Con assorbimento fino a concorrenza del 50% di tale importo (Area Chimica).
N° mensilità
Coefficiente giornaliero
Coefficiente orario
Orario normale di lavoro
settimanale
13
26
173
40 ore distribuite
su 5 giorni
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
Tredicesima
1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale. Per i cottimisti si fa
riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi.
Scatti anzianità
Area Chimica
5 biennali: € 18,59, liv.7; € 17,04, liv. 6; €16,01, liv. 5S; € 15,49, liv. 5; € 14,46, liv.
4; € 12,91, liv. 3; € 11,88, liv. 2; € 9,30, liv. 1.Gli aumenti periodici decorreranno dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Area Ceramica
5 biennali in cifra fissa per ciascun livello: € 11,36, liv. A; € 9,30, liv. B; € 8,78, liv.
C; € 8,01, liv. D; € 7,75, liv. E; € 7,23, liv. F; € 6,97, liv. G
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
Area Chimica
maggiorazioni: 3%, lavoro in turni avvicendati; 20%, lavoro domenicale festivo con
riposo compensativo; 25%, straordinario diurno; 30% lavoro notturno (dalle 22 alle
6); 40%, lavoro festivo e lavoro a turni in ciclo continuo notturno; 60%,
straordinario festivo e domenicale; 65%, straordinario notturno (compreso e non
compreso in turni avvicendati); 70%, straordinario festivo notturno.
Area Ceramica
Ammessi nel limite delle 280 ore annue. Maggiorazioni: 10%, lavoro domenicale
per gli addetti a turni avvicendati nei turni diurni e lavoro notturno compreso in turni
avvicendati; 20%, lavoro domenicale per gli addetti a turni avvicendati nei turni
notturni; 24%, straordinario diurno; 30% notturno non compreso in turni
avvicendati; 35%, lavoro festivo; 45%, straordinario notturno dalle ore 22 alle ore 6
e straordinario festivo (oltre le 8 ore).
ASSENZE
RETRIBUTIVI
Altre mensilità aggiunte Area Ceramica
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella
misura di 50 ore da calcolarsi sui minimi tabellari.
46
47
Ferie
Area Chimica
a. 4 settimane (pari a 160 ore), fino 10 anni di anzianità; b. 4 settimane + 2 giorni
Infortunio
conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione
fino a guarigione clinica
ASSENZE
integrazioni di retribuzione per permettergli di raggiungere: per malattie di durata
superiore a 6 giorni, il 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno; per malattie di
durata inferiore o pari a 6 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Area Ceramica
a. conservazione del posto: 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi per anzianità
superiori. In caso di più assenze l'arco temporale si intende riferito a 24 mesi. Ai
fini del computo dei periodi massimi di conservazione del posto non si deve tener
Infortunio
conservazione
delperiodi
posto di
e integrazione
indennitàper
INAIL
al 100% della
conto
di eventuali
ricovero ospedaliero,
un massimo
di 30retribuzione
giorni; b.
fino a guarigione
clinicamalattie superiori a 6 giorni: integrazione dell'indennità
trattamento
economico:
INPS
fino a raggiungere
il 100%
della
retribuzione
dalper
4° al
150°
giorno. di
Indennità
Maternità
integrazione
indennità INPS
100%
della
retribuzone
tutto
il periodo
assenza
pari
al 65% della retribuzione per i primi 3 giorni; malattia da un minimo di 4 giorni
obbligatoria
a un massimo di 6 giorni: integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il
16 giorni
di dal
calendario
decorrenza
della retribuzione
(da richiedere
Congedo matrimoniale 100%
dellaconsecutivi
retribuzione
4° al 6° con
giorno.
Per gli impiegati
restano ferme
le
almeno
6 la
giorni
prima)
norme
per
conservazione
del posto e relativamente al trattamento economico si
applicano
le disposizioni di legge in vigore.
Permessi
Area Chimica
Brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari e brevi permessi ai
lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi.
Apprendistato
retribuzione
GESTIONE RAPPORTO
Infortunio
Maternità
Part time
Congedo matrimoniale
Permessi
GESTIONE
RAPPORTO
PREVIDENZA
ASSISTENZA
Apprendistato
retribuzione
Previd. Integrativa/
complem.
Assistenza integrativa
Part time
2° anno
5° sem.
6° sem.
gruppo 1° anno
70%
75%
85%
85%
1°
70%
75%
2 liv.
2 liv.
2°
70%
75%
2 liv.
100%
3°
conservazione
posto 8°
e integrazione
INAIL
al 100% della retribuzione
7° del
sem.
sem.
9° indennità
sem.
10°
sem.
fino a1°guarigione
2 liv.clinica 2 liv.
1 liv.
100%
1 liv.
100%
2°
integrazione
indennità
INPS
100% della retribuzone per tutto il periodo di assenza
obbligatoria
a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la
16 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione (da richiedere
possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità
almeno 6 giorni prima)
(nel part time verticale o misto) di variare in aumento la durata della prestazione
Area
Chimica
lavorativa.
Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di
Brevi
permessi
improrogabili
giustificate
familiari
e brevidella
permessi ai
almeno
5 giorniper
lavorativi.
Le variazioni
dellanecessità
collocazione
temporale
lavoratori
chelavorativa
ne facciano
richiesta per
prestazione
comportano,
pergiustificati
il periodomotivi.
in cui la variazione stessa viene
effettuata, una maggiorazione dell'8%; c. consentita la prestazione di lavoro
2° anno
5° sem.
6° sem.
gruppo
1° anno
supplementare
fino al raggiungimento
del 25% del
normale orario di lavoro annuo;
70% compensato
75% con la maggiorazione
85%
85%
tale1°lavoro verrà
del 10%; d. nel part time
verticale
è consentito
lo svolgimento
di
prestazioni2 lavoro
straordinario.
70%
75%
2 liv.
liv.
2°
70%
75%
2 liv.
100%
3°
7° sem.
8° sem.
9° sem.
10° sem.
liv.
2 liv.
1 liv.dell'Artigianato
100% è regolato dall'accordo
1°
Il sistema
di2previdenza
complementare
1 liv.
100%
2°
istitutivo,
regolamentato
dal fondo Artifond trasferito a Fon.Te
Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Le parti convengono di
a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la
attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo.
possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità
Saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova
(nel part time verticale o misto) di variare in aumento la durata della prestazione
applicazione il presente CCNL, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con
lavorativa. Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di
contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari
almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della
decorrenza è attivato un contributo dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12
prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene
mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività
effettuata, una maggiorazione dell'8%; c. consentita la prestazione di lavoro
del Fondo.
supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo;
tale lavoro verrà compensato con la maggiorazione del 10%; d. nel part time
verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavoro straordinario.
PREVIDENZA ASSISTENZA
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
48
Previd. Integrativa/
complem.
Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato dall'accordo
istitutivo, regolamentato dal fondo Artifond trasferito a Fon.Te
Assistenza integrativa
Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Le parti convengono di
attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo.
Saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova
applicazione il presente CCNL, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari
decorrenza è attivato un contributo dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12
mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività
del Fondo.
Grafici editoriali artigianato
Parti contraenti
Confartigianato Federazione Comunicazione, CNA
Comunicazione, Casartigiani, Claai e Fistel-Cisl, Slc-Cgil,
Uilcom-Uil
Stipula
Decorrenza
25.10.2010
1.1.2009
Scadenza
economica
normativa
Rinnovo
Economico
31.12.2012 31.12.2012
_
N.B.: In data 23.7.2009 Confartigianato Imprese, CIMA, Casartigiani e CLAAI, e i sindacati dei lavoratori CISL e UIL
hanno siglato un accordo interconfederale applicativo dell'intesa novembre 2008.
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.8.2012
CCIRL
1A
Quadri
1,900.14
1,956.33
1,998.48
2,027.35
41.32
1B
Impiegati direttivi
1,656.73
1,705.73
1,742.48
1,766.98
35.64
2
Impiegati di concetto, operai
specializzati
1,554.21
1,600.17
1,634.64
1,657.62
31.50
1,457.67
1,500.78
1,533.11
1,554.66
27.89
1,352.56
1,392.56
1,422.56
1,442.56
24.79
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,237.23
1,273.82
1,301.26
1,319.55
20.66
Impiegati d'ordine 1a assunzione,
operai qualificati
1,182.92
1,217.90
1,244.14
1,261.63
19.11
1,113.93
1,146.87
1,171.58
1,188.05
16.53
3
4
5bis
51
2
6
Impiegati di concetto, operai
specializzati
Impiegati di concetto, operai
specializzati
Lavoratori non in possesso di alcuna qualificazione,
lavoratori addetti ad attività che non richiedono
particolare preparazione, esperienza pratica o tecnica
1.1.2010
1.11.2010
1.9.2011
Contingenza conglobata nei minimi contrattuali.
1. Dopo 2 anni di permanenza (1 anno per gli apprendisti) passano al liv. 5bis, ad eccezione degli addetti al magazzino e
ai lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari).
2. Dopo 1 anno di permanenza passano al liv. 5, ad eccezione degli addetti alle pulizie e ai lavori di manovalanza comune.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione
(EAR).
N.B.: L'importo indicato in tabella per il liv. 1A è comprensivo dell'indennità di funzione quadri pari a € 51,65 mensili.
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
1
€ 51,65
N° mensilità
Coefficiente giornaliero
Diploma
Laurea
Cassa
7% minimo +
contingenza
Coefficiente orario
Orario normale di
lavoro settimanale
49
2. Dopo 1 anno di permanenza passano al liv. 5, ad eccezione degli addetti alle pulizie e ai lavori di manovalanza comune.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione
(EAR).
N.B.: L'importo indicato in tabella per il liv. 1A è comprensivo dell'indennità di funzione quadri pari a € 51,65 mensili.
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
Diploma
Laurea
1
€ 51,65
N° mensilità
Coefficiente giornaliero
Coefficiente orario
Orario normale di
lavoro settimanale
13
26
173 per 40 ore,
156 per 36 ore
40 ore distribuite su 5
giorni; 36 ore per turnisti
Indennità
in presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria
pari al 6% per il 1° e il 2° turno; pari al 24% per il 3° turno. Il secondo turno non potrà
terminare oltre le 24 ore con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore
22.
Ferie
180 ore annue. L'epoca delle ferie sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre
per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana
potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.
Riduzione orario
16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; la parte non
utilizzata sarà retribuita entro il 31.1. dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale.
Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6
dell'orario settimanale contrattuale.
Impiegati: in caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica, verrà
corrisposto in aggiunta alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa
Festività soppresse
4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse
Flessibilità orario
contrattuale
L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il
superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale
corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità
produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario
contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. I lavoratori interessati
percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. La
presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore
delle attività fotografiche e affini. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un
regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui
viene attuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti
aggiuntivi.
Malattia
a. conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si
intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi; b. trattamento economico: impiegati:
per anzianità fino a 6 anni corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per
anzianità oltre 6 anni, intera retribuzione per i primi 6 mesi e metà di essa per altri 4
mesi; operai: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4°al 180°
giorno. Se la malattia ha durata superiore a 6 giorni, il trattamento economico
decorre dal 1° giorno. La sudetta disciplina trova applicazione anche per gli
apprendisti.
Infortunio
a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL
al 100% della retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.
Maternità
integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di assenza
obbligatoria.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. La richiesta di
congedo deve essere avanzata con un anticipo di 6 giorni di calendario.
Permessi
per improrogabili e giustificate necessità personali; 20 ore annue per formazione
continua / aggiornamento professionale
Apprendistato
retribuzione
gruppo
1° anno
2° anno
3° anno
7° sem.
8° sem.
5° anno
1°
66%
77%
85%
2 liv.
1 liv.
1 liv.
2°
66%
77%
85%
2 liv.
1 liv.
1 liv.
3°
66%
77%
90%
1 liv.
1 liv.
Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni
Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le seguenti
figure professionali: fotoformatore su scanner, operatore di stampa digitale di
complessa tecnologia, fotocompositore su sistemi integrati, operatore su sistemi
elettronici, fotoformatore su sistemi integrati di fotoformatura, operatore computer
grafica e riprese fotografiche, operatore riprese audio-video. Ferma restando la
51
durata del periodo di apprendistato per il 1° gruppo (5 anni), per gli apprendisti
assunti dopo il 24° anno di età (o il 26° per aree di cui agli obiettivi reg. n. 208/93 del
Consiglio del 20.7.1993 e successive modificazioni) le percentuali da applicare sulla
retribuzione del liv. 5 sono le seguenti:
Cassa
7% minimo +
1. Conglobata nei minimi.
N.B.: La durata media dell'orario di lavoro, ai fini dell'art. 4, D.Lgs. 66/2003, è calcolata con riferimento a un periodo di 6
mesi (elevabile a 12) in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive.
ORARIO
contingenza
Tredicesima
Scatti anzianità
impiegati: 1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale
5 biennali di: € 16.01, liv. 1A e 1B; € 14,20, liv. 2; € 13,43, liv. 3; €12,65, liv. 4; €
11,88, liv. 5 bis; € 11,36, liv. 5; € 10,33, liv. 6.
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
le ore di prestazione straordinaria potranno, nella misura non inferiore a 1/3, essere
recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti fermo restando la maggiorazione
prevista. Maggiorazioni: 35%, straordinario; 45%, straordinario notturno escluso
sabato e prefestivi; 50%, straordinario festivo; 65%, straordinario festivo notturno;
40%, lavoro notturno; 45%, lavoro festivo; 60%, lavoro notturno festivo; 10%,lavoro
domenicale o festivo con riposo compensativo. E' possibile recuperare tutte le ore di
lavoro supplementare e straordinario svolto, compresa la traduzione in termini di
quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà entro
un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa
maggiorazione. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero, ha diritto al
riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle
ore accumulate. Trasorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo
corrispondente alle ore eventualmente non ancora recuperato, con la retribuzione in
atto al momento dell'erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le
ore supplementari e straordinarie accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie
delle relative maggiorazioni e ulteriore quota di ore di permesso maturata.
RETRIBUTIVI
operai: pari a 173 ore di retribuzione da corrispondere alla vigilia di Natale
ORARIO
50
Indennità
in presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria
pari al 6% per il 1° e il 2° turno; pari al 24% per il 3° turno. Il secondo turno non potrà
terminare oltre le 24 ore con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore
22.
Ferie
180 ore annue. L'epoca delle ferie sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre
per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana
potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.
Riduzione orario
16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; la parte non
utilizzata sarà retribuita entro il 31.1. dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale.
Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6
dell'orario settimanale contrattuale.
Impiegati: in caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica, verrà
corrisposto in aggiunta alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa
Festività soppresse
4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse
Flessibilità orario
contrattuale
L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il
superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
ASSENZE
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
Gratifica natalizia
GESTIONE RAPPORTO
Permessi
per improrogabili e giustificate necessità personali; 20 ore annue per formazione
continua / aggiornamento professionale
Apprendistato
retribuzione
gruppo
1° anno
2° anno
3° anno
7° sem.
8° sem.
5° anno
1°
66%
77%
85%
2 liv.
1 liv.
1 liv.
2°
66%
77%
85%
2 liv.
1 liv.
1 liv.
3°
66%
77%
90%
1 liv.
1 liv.
Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni
Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le seguenti
figure professionali: fotoformatore su scanner, operatore di stampa digitale di
complessa tecnologia, fotocompositore su sistemi integrati, operatore su sistemi
elettronici, fotoformatore su sistemi integrati di fotoformatura, operatore computer
grafica e riprese fotografiche, operatore riprese audio-video. Ferma restando la
durata del periodo di apprendistato per il 1° gruppo (5 anni), per gli apprendisti
assunti dopo il 24° anno di età (o il 26° per aree di cui agli obiettivi reg. n. 208/93 del
Consiglio del 20.7.1993 e successive modificazioni) le percentuali da applicare sulla
retribuzione del liv. 5 sono le seguenti:
periodo
1°
semestre
2°
semestre
3°
semestre
in forza al
31.1.1998
75%
70%
85%
80%
90%
90%
Al termine del periodo di apprendistato, i lavoratori saranno inquadrati al liv. 5 bis.
Part time
Previd. Integrativa /
complem.
PREVIDENZA ASSISTENZA
assunti dall'
1.2.1998
Assistenza integrativa
può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; può essere prevista la possibilità di
variare la collocazione temporale della prestazione (nel part-time orizzontale,
verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa (nel part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al
lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della
collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui
la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dell'8%; è consentita la
prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale
orario di lavoro annuo in particolari situazioni (punte di più intensa attività, necessità
di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive e/o organizzative). Tale
lavoro supplementare verrà compensato con la maggiorazione del 10%; nel part-time
verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro
a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario
giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a
tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 22
del CCNL.
la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più
contingenza, più EDR, è così determinata: a. 1% a carico del lavoratore; 1% a carico
dell'azienda; b. 1% a carico dell'azienda; c. 16% del TFR maturando nell'anno per gli
assunti prima del 17.8.1995. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100%
del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con
meno di 25 dipendenti, tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal
17.8.1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a
loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a € 10,33, è per
metà a carico del dipendente e per metà a carico dell'azienda.
a decorrere dall'1.1.2011 sono iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo per
l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dall'Accordo Interconfederale 21.9.2010, i
dipendenti a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è
attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. Il
Regolamento del fondo sarà definito entro il 31.12.2010.
Area legno lapidei
Parti contraenti
Confartigianato Legno Arredo, Confartigianato Marmisti,
CNA Produzione, CNA Costruzioni, Casartigiani, Claai,
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
52
Decorrenza
27.1.2011
1.1.2010
Scadenza
economica
Rinnovo
Economico
normativa
_
31.12.2012 31.12.2012
A far data dal 27.1.2011 il CCNL Legno e arredamento artigianato dell'11.10.2007 e il CCNL Lapidei artigianato del
30.10.2007 sono accorpati in un unico CCNL denominato Area legno lapidei.
SETTORE LEGNO
Minimi
Categorie
AS
A B
CS
Qualifiche
Quadri
Impiegati direttivi
Impiegati di concetto, operai
specializzati provetti
Impiegati di concetto, operai
specializzati
1.1.2010
1.2.2011
1.9.2011
1.6.2012
Ind.
Terr.Lomb.
1,648.53
1,696.15
1,736.96
1,757.37
90.59
1,536.59
1,404.55
1,580.97
1,445.12
1,619.02
1,479.89
1,638.03
1,497.28
82.01
69.98
1,343.50
1,382.31
1,415.57
1,432.20
60.43
C
Impiegati di concetto, operai
specializzati
1,281.82
1,318.85
1,350.58
1,366.46
60.43
D
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,211.71
1,246.71
1,276.71
1,291.71
53.45
E
Impiegati d'ordine - operai comuni
1,147.49
1,180.64
1,209.05
1,223.25
47.77
F
Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento
nel settore (massimo 12 mesi di calendario poi saranno
inquadrati nella cat. E)
1,078.17
1,109.31
1,136.00
1,149.35
47.77
Contingenza conglobata nei minimi retributivi.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili.
N.B.: Sarà effettuata una ritenura di € 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese
per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil tale ritenuta non sarà operata,
in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile.
SETTORE LAPIDEI
Livelli
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
Stipula
1
2
3
4
Qualifiche
Quadri, alter ego dell'imprenditore
Impiegati amministrativi e tecnici
Impiegati di concetto, operai
specializzati
Impiegati d'ordine, operai specializzati
Minimi
1.1.2010
1.2.2011
1.9.2011
1.6.2012
Ind.
Terr.Lomb.
1,731.34
1,781.55
1,823.63
1,845.34
24.27
1,623.24
1,413.54
1,670.32
1,454.54
1,709.76
1,488.90
1,730.12
1,506.63
21.69
53
17.04
1,325.60
1,364.05
1,396.27
1,412.90
15.49
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili.
N.B.: Sarà effettuata una ritenura di € 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese
per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil tale ritenuta non sarà operata,
in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile.
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
Gratifica natalizia
1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale
Scatti anzianità
5 biennali: € 15.494, cat. AS; € 13,944, cat. A; € 11,879, cat. B; €11,181, cat. CS; €
10,329, cat. C; € 9,296, cat. D; € 8,522, cat. E. Per quanto riguarda la cat. F non
sono previsti scatti in quanto la stessa è di passaggio.
Settore Lapidei
5 biennali: € 12,39, liv. 1; € 11,36, liv. 2; € 9,30, liv. 3; € 8,26, liv. 4; € 7,75, liv. 5; €
7,23, liv. 6; € 6,20, liv. 7.
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
ammessi nel limite di 250 ore annuali.
Maggiorazioni: 25% per ogni ora di lavoro prestata oltre l'orario settimanale e sino a
44 ore settimanali; lavoro notturno a turni; 28% lavoro straordinario; 35% lavoro
notturno; 40% lavoro festivo; 50% straordinario notturno e straordinario festivo; 60%
straordinario festivo notturno.
Banca ore: è istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è
composta da: permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione; ore
maturate di ex festività non fruite in corso d'anno; eventuali ore di straordinario
(riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste
al momento della loro realizzazione. Nella contrattazione collettiva regionale le parti
ne articoleranno le modalità operative.
Settore Lapidei
Maggiorazioni: 12% lavoro festivo con riposo compensativo; 18% lavoro notturno in
turni avvicendati; 28% lavoro straordinario; straordinario prime 2 ore del sesto giorno;
50% lavoro notturno non in turni avvicendati; lavoro festivo; straordinario festivo e
notturno; straordinario ore successIve alle prime 2 ore del sesto giorno.
Banca ore individuale: il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la
traduzione in termini di quantità orarie delle maggiorazioni spettanti, può avvenire per
l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione
oraria della relativa maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12
mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione. Il lavoratore
che accetta tale modalità di recupero, ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore
quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trascorso il
periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore
eventualmente non ancora recuperato a quella data (calcolato sulla base della paga
oraria in atto al momento della liquidazione). Nella busta paga mensile verranno
evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Ferie
4 settimane, pari a 160 ore retribuite.
Riduzione orario
16 ore annue di permessi retribuiti. Se non usufruiti entro l'anno verranno retribuiti il
31.1. dell'anno successivo.
Festività
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale. Per le festività
cadenti di domenica o altre festività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile,
l'importo di una quota giornaliera della retribuzione.
Festività soppresse
32 ore di permessi retribuiti per le ex festività. I permessi maturati nell'anno solare
(1.1-31.12) potranno essere utilizzati entro il 31.12 dell'anno successivo; nel caso in
cui non vengano fruiti decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al
momento della scadenza.
Flessibilità orario
contrattuale
L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario
contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore annue. A
fronte del superamento dell'orario di lavoro, corrisponderà, di norma entro un periodo
di 12 mesi, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno,
per le ore eccedenti l'orario contrattuale, una maggiorazione del 10% per un
massimo di 60 ore l'anno e per le ore eccedenti la 60a e fino alla 90a una
maggiorazione del 15%.
Settore Lapidei
L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il
superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
massimo di 88 ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro
corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi ed in periodi di minore intensità
lavorativa, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno
la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in
quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. Per le ore prestate oltre l'orario
di lavoro contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione
oraria di fatto da liquidare nei periodi di superamento dell'orario.
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.1.2010
1.2.2011
1.9.2011
1.6.2012
Ind.
Terr.Lomb.
1,731.34
1,781.55
1,823.63
1,845.34
24.27
1,623.24
1,413.54
1,670.32
1,454.54
1,709.76
1,488.90
1,730.12
1,506.63
21.69
17.04
4
Quadri, alter ego dell'imprenditore
Impiegati amministrativi e tecnici
Impiegati di concetto, operai
specializzati
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,325.60
1,364.05
1,396.27
1,412.90
15.49
5
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,275.71
1,312.71
1,343.71
1,359.71
14.46
6
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,217.01
1,252.31
1,281.89
1,297.15
13.43
1
2
3
Operai comuni e lavoratori di prima
1,131.43
1,164.25
1,191.75
1,205.94
11.36
assunzione
Contingenza conglobata nei minimi retributivi.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili.
N.B.: Sarà effettuata una ritenura di € 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese
per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil tale ritenuta non sarà operata,
in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile.
7
RETRIBUTIVI
SETTORE LAPIDEI
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
1
non prevista
Diploma
Laurea
Cassa
6% del
minimo +
contingenza
N° mensilità
Coefficiente giornaliero
Coefficiente orario
13
26
174
Orario normale di lavoro
settimanale
40 ore distribuite su 5
giorni2
1. Conglobata nei minimi.
2. Ove l'impresa ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata
di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e le ore normali contrattuali
nella giornata di sabato potranno essere massimo 4 (Settore Legno).
N.B.: La durata massima dell'orario di lavoro, ai fini dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 66/2003, è fissata in 48 ore medie
settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi.
RETRIBUTIVI
54
Gratifica natalizia
1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale
Scatti anzianità
5 biennali: € 15.494, cat. AS; € 13,944, cat. A; € 11,879, cat. B; €11,181, cat. CS; €
10,329, cat. C; € 9,296, cat. D; € 8,522, cat. E. Per quanto riguarda la cat. F non
sono previsti scatti in quanto la stessa è di passaggio.
Settore Lapidei
5 biennali: € 12,39, liv. 1; € 11,36, liv. 2; € 9,30, liv. 3; € 8,26, liv. 4; € 7,75, liv. 5; €
7,23, liv. 6; € 6,20, liv. 7.
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
ammessi nel limite di 250 ore annuali.
Maggiorazioni: 25% per ogni ora di lavoro prestata oltre l'orario settimanale e sino a
44 ore settimanali; lavoro notturno a turni; 28% lavoro straordinario; 35% lavoro
notturno; 40% lavoro festivo; 50% straordinario notturno e straordinario festivo; 60%
straordinario festivo notturno.
Banca ore: è istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è
composta da: permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione; ore
maturate di ex festività non fruite in corso d'anno; eventuali ore di straordinario
(riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste
al momento della loro realizzazione. Nella contrattazione collettiva regionale le parti
ne articoleranno le modalità operative.
Settore Lapidei
ORARIO
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
Permanenza massima
passaggio categoria
superiore qualifica
Passaggio
superiore
ASSENZE
Malattia
nessuna particolarità
Nel caso di passaggio da operaio a impiegato nella stessa azienda, l'anzianità
maturata come operaio, agli effetti del preavviso, sarà computata nella misura del
50%.
a. conservazione del posto per 12 mesi e in caso di più malattie nell'arco di 18 mesi
consecutivi; b. trattamento economico operai: 100% della retribuzione per i primi 3
giorni, per malattia superiore a 7 giorni; 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno;
un'indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta per 90 giorni nel caso di
malattie superiori a 180 giorni; c. trattamento economico impiegati: primi 6 mesi
intera retribuzione. Per malattie superiori a 180 giorni, 34% della retribuzione netta
per un massimo di 90 giorni.
Settore Lapidei
a. conservazione del posto per 12 mesi e in caso di più malattie nell'arco di 24 mesi
consecutivi; b. trattamento economico operai: integrazione indennità INPS al 100%
della retribuzione dal 4° al 180° giorno (dal 1° giorno per eventi morbosi superiori a 6
giorni); indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta nel caso di malattie
superiori a 180 giorni per un periodo massimo di 90 giorni; c. trattamento economico
impiegati: primi 6 mesi retribuzione al 100%. Per malattie superiori a 180 giorni,
indennità pari al 45% della retribuzione netta per malattie superiori a 180 giorni, per
un periodo massimo di 90 giorni.
Area meccanica, installazione
di impianti, orafi argentieri
e affini, odontotecnici
Parti contraenti
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, FimCisl, Uilm-Uil
Infortunio
conservazione del posto per tutto il periodo; indennità giornaliera inabilità e
integrazione 100% da parte del datore di lavoro.
Maternità
integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di astensione
obbligatoria.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore)
comprensiva di quanto erogato dall'INPS. La richiesta di congedo deve essere
avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni.
PREVIDENZA ASSISTENZA
GESTIONE RAPPORTO
Apprendistato
retribuzione
56
II Sem III Sem
IV Sem V Sem
1
gruppi I Sem
70%
70% 73%
73% 80%
VI Sem VII Sem VIII Sem IX Sem
80% 85%
85% 90%
X Sem XI Sem XII Sem
90% 95%
2
70%
70% 75%
75% 88%
88% 90%
90% 95%
95%
3
70%
75% 80%
90% 95%
95%
… ...
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori
trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di
analogo livello; g. formazione: 120 ore annue.
Part time
a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. nel contratto part-time può
essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione
(nei casi di part-time orizzontale,verticale o misto) e/o la possibilità di variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o
misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della
prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene
effettuata, una maggiorazione dell'8%; c. è consentita la prestazione di lavoro
supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggioranza del 10%; d. è
consentita, nei part-time verticali, la prestazione di lavoro straordinario.
Previd. Integrativa /
complem.
Artifond - La contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, più
contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico
dell'azienda; 16% del TFR maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, è dovuta l'integrale destinazione al
Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro
carico pari al 2% della retribuzione come sopra definita.
Assistenza integrativa
Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Dal momento in cui il Fondo
sarà costituito e operante, è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42
mensili per 12 mensilità. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione
collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire
specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute.
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
Stipula
Decorrenza
16.6.2011
1.1.2010
Scadenza
economica
normativa
31.12.2012 31.12.2012
Rinnovo
Economico
_
A decorrere dal 16.6.2011, i CCNL Metalmeccanica e installazione di impianti 27.2.2008, Orafi, argentieri e affini 29.5.2008
e odontotecnici 18.6.2008 sono accorpati in un unico CCNL denominato Area Meccanica, installazione di impianti, orafi,
argentieri e affini, odontotecnici
SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.7.2011
1.1.2012
1.9.2012
CCIRL
Impiegati direttivi
1,626.13
1,658.72
1,692.63
103.81
2
2bis
Impiegati direttivi
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,513.05
1,428.70
1,543.38
1,457.34
1,574.93
1,487.12
92.96
83.67
3
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,373.80
1,401.33
1,429.98
77.98
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,294.85
1,320.81
1,347.81
68.69
5
Impiegati d'ordine, operi qualificati
1,247.12
1,272.12
1,298.12
64.30
1
6
1,189.25
1,213.09
1,237.88
59.13
Impiegati d'ordine, operai comuni
Contingenza conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare
al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità.
SETTORE ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.7.2011
1.1.2012
1.9.2012
CCIRL
1
Impiegati con funzioni direttive
1,627.47
1,660.07
1,694.07
63.01
2
Impiegati con funzioni direttive
1,516.28
1,546.64
1,578.32
55.26
3
Impiegati di concetto, operai specializzati
1,380.20
1,407.84
1,436.68
46.48
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,298.10
1,324.10
1,351.22
41.32
5
Impiegati d'ordine, operi qualificati
1,248.24
1,273.24
1,299.32
38.22
Impiegati d'ordine, operai comuni
1,183.48
1,207.19
1,231.91
34.09
61
Contingenza conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011.
1. Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa
di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (liv. 5). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24
mesi.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare
al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità.
SETTORE ODONTOTECNICI
Livelli
Qualifiche
Minimi
1.7.2011
1.1.2012
1.9.2012
57
CCIRL
1S
Personale con funzioni direttive
1,687.70
1,721.99
1,756.04
75.40
1
Personale con funzioni direttive
1,526.35
1,557.36
1,588.16
63.27
2
Personale di concetto, odontotecnici
1,445.81
1,475.18
1,504.36
56.81
di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (liv. 5). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24
mesi.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare
al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità.
2. Per le imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento,
idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o
persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori
dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni
lavorativi.
SETTORE ODONTOTECNICI
Livelli
Minimi
Qualifiche
1.7.2011
1.1.2012
1.9.2012
CCIRL
1S
Personale con funzioni direttive
1,687.70
1,721.99
1,756.04
75.40
1
Personale con funzioni direttive
1,526.35
1,557.36
1,588.16
63.27
2
Personale di concetto, odontotecnici
1,445.81
1,475.18
1,504.36
56.81
3
Personale d'ordine, odontotecnici
1,306.96
1,333.51
1,359.89
46.48
4
Personale d'ordine, odontotecnici
1,230.58
1,255.58
1,280.41
41.32
5
Personale d'ordine e comuni
1,178.55
1,202.49
1,226.27
38.22
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
Gratifica natalizia
operai: 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale
Tredicesima
impiegati: 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale
Scatti anzianità
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
Esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità
(massimo 5 bienni): a. nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del
27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; €
29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,25, liv. 5; € 18,40, liv.
6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in
vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già
maturato il 1° scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo
massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2;
€ 144,09, liv. 2bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6.
Settore Orafi, Argentieri e affini
a. operai: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli
aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità
si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati
avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a
seguito di contratti precedenti, pari a: 1°,178,18 -2°,159,07 -3°,134,80 -4°,121,885°113,62 -6°102,77
6
1,133.93
1,156.97
1,179.85
34.34
Operai comuni addetti alle pulizie
Contingenza conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare
al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità.
INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
EDR
Funzione Quadro
1
non prevista
Diploma
Laurea
Cassa
6% del
minimo +
contingenza
Ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto
verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa: 1°33,57-2°29,79-3°24,954°22.31-5°20,68-6°18,51
1. Dall'1.6.1996 conglobato nell'indennità di contingenza.
Coefficiente giornaliero
Coefficiente orario
13
26
173
40 ore distribuite su 5 giorni2
1. Conglobato nei minimi retributivi.
2. Per le imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento,
idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o
persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori
dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni
lavorativi.
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
58
b. impiegati: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il
primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1;
€ 29,79, liv. 2; € 24,95, liv. 3; € 22,31, liv. 4; € 20,68, liv. 5; € 18,51, liv. 6.
Settore Odontotecnici
A partire dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli
aumenti periodici di anzianità. Gli scatti sono previsti per un massimo di 5 biennali. Al
31.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto ad un importo pari a: € 195,22 liv.
1S; € 165,27, liv. 1; € 149,26, liv. 2; € 122,92, liv. 3; € 111,04, liv. 4; € 103,81, liv. 5; €
94,00, liv. 6. I lavoratori che non hanno maturato alla data del 4.12.1998 il primo
scatto percepiranno per ogni scatto i seguenti importi in cifra: € 35,43, liv. 1S; € 29,95,
liv. 1; € 27,04, liv. 2; € 22,27, liv. 3; € 19,84, liv. 4; € 18,14, liv. 5; € 16,69, liv. 6.
Orario normale di lavoro
settimanale
Gratifica natalizia
operai: 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale
Tredicesima
impiegati: 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale
Scatti anzianità
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
Esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità
(massimo 5 bienni): a. nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del
27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; €
29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,25, liv. 5; € 18,40, liv.
6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in
vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già
maturato il 1° scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo
massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2;
€ 144,09, liv. 2bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6.
Settore Orafi, Argentieri e affini
a. operai: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli
aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità
si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati
avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a
seguito di contratti precedenti, pari a: 1°,178,18 -2°,159,07 -3°,134,80 -4°,121,885°113,62 -6°102,77
Ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto
verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa: 1°33,57-2°29,79-3°24,954°22.31-5°20,68-6°18,51
b. impiegati: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il
primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1;
RETRIBUTIVI
N° mensilità
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
Il lavoro straordinario deve essere contenuto nel limite di 2 ore giornaliere e 10 ore
settimanali. Il limite annuale è di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene
istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Tale riposo deve essere effettuato nel corso di ogni trimestre (semestre per il settore
Odontotecnico), tenendo conto delle esigenze tecnico-aziendali.
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
maggiorazioni: 15%, lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00); 25%, lavoro straordinario
(comprese le prime 3 ore del sabato); 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre
8 ore), 50%, straordinario sabato ore successive alle prime 3; 55%, straordinario
notturno (oltre 8 ore).
Settore Orafi, Argentieri e affini
maggiorazioni: 8%, lavoro festivo con riposo compensativo; 15%, lavoro notturno a
turni; 25%, lavoro notturno e lavoro straordinario; 45%, lavoro festivo e straordinario
festivo oltre le 8 ore; 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore. Il lavoro straordinario
effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà
retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; nel caso che la
prestazione superi le prime 3 ore, tutte le ore successive saranno retribuite con una
maggiorazione del 50%.
Settore Odontotecnici
maggiorazioni: 25%, lavoro straordinario notturno; 45%, lavoro festivo e straordinario
festivo (oltre le 8 ore); 55%, straordinario notturno (oltre le 8 ore). E' ammesso il
lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le
prime 3 ore saranno retribuite con la maggoorazione del 25%, mentre le ore
successive con maggiorazione del 50%.
Banca Ore - E' possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e
straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative
59
maggiorazioni. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi
dall'inizio dell'accumulo e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta
questa modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore
di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono
essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque
Ferie
Riduzione orario
ORARIO
Festività
Festività soppresse
Flessibilità orario
Ferie
contrattuale
ORARIO
Riduzione orario
L'azienda
realizzare
regimib.diimpiegati:
orario in particolari
periodi
dell'anno,
con
a.
operai: 4potrà
settimane
(paridiversi
a 160 ore);
4 settimane
per anzianità
fino
a il
superamento
dell'orario
sino al limite
delle a4818ore
settimanali, per un
18
anni e 4 settimane
+ 5contrattuale
giorni per anzianità
superiori
anni.
massimo di 152 (120 per il Settore Metalmeccanico) ore annue. A fronte del
superamento dell'orario di lavoro corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi,
16
di entità
permessi
reribuiti
da utilizzare
nel corso interessati
dell'anno; nel
caso in cuilasiano in
unaore
pari
di riposi
compensativi.
I lavoratori
percepiranno
tutto
o in parte
inutilizzati
saranno
direttamente
retribuiti
retribuzione
relativa
all'orario
contrattuale
sia nei
periodial
dilavoratore.
superamento che in quelli
Settore
Metalmeccanica
installazione
di corrispondente
riduzionee dell'orario.
Perdi
le impianti
ore prestate oltre l'orario contrattuale,
Qualora,
a decorrere
dall'1.1.1993, venga
attuato
un regime
di flessibilità
superiore a
verrà corrisposta
la maggiorazione
del 10%
da liquidare
nei periodi
di superamento
40
ore,
allo
stesso
lavoratore,
per
l'anno
in
cui
viene effettuata la flessibilità, viene
dei medesimi.
riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore.
Malattia
Festività
a. operai:
conservazione
del posto
per 94.11
mesi.
In caso di domenicale.
più malattie, 10 mesi
oltre
a quelle
di legge, il Santo
Patrono;
trattamento
nell'arcoMetalmeccanica
dei 24 mesi precedenti
(settori metalmeccanico
e orafi);
trattamento
Settori
e installazione
di impianti, Orafi,
Argentieri
e affini
economico:
integrazione
INPSsaranno
al 100%retribuite
della retribuzione
a partire
Operai:
le festività
cadentiindennità
di domenica
nella misura
di 1/6 dal 4°
giorno
(dal
1°
giorno
se
la
malattia
supera
i
7
giorni)
e
fino
al
150°
giorno;
b.
dell'orario settimanale contrattuale.
impiegati: in caso
di più cadenti
malattiedi10domenica
mesi nell'arco
dei 24
precedenti
(settori
Impiegati:per
le festività
è dovuto,
in mesi
aggiunta
alla normale
metalmeccanico
e orafi).
retribuzione
mensile,
l'importo di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26.
Infortunio
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. trattamento economico:
operai: integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per una durata
32 ore di permesso retribuito in sostituzione delle ex festività. I permessi maturati
massima di 150 giorni; impiegati: come ipotesi malattia.
nell'arco dell'anno solare (1.1 - 31.12) potranno essere utilizzati entro il 31.1 dell'anno
Settori Orafi, Argentieri e affini
successivo; qualora ciò non avvenga, decadranno e saranno pagati con la
a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al
retribuzione in atto al momento della loro scadenza.
100% della retribuzione fino a guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di
carenza. potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il
L'azienda
Settore Odontotecnici
superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
Conservazione
posto
integrazione
indennità INAIL
100%Adella
massimo
di 152 del
(120
per ile Settore
Metalmeccanico)
ore al
annue.
fronteretribuzione
del
Festività soppresse
60
SSENZE
Flessibilità orario
contrattuale
Malattia
a. operai: conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi
nell'arco dei 24 mesi precedenti (settori metalmeccanico e orafi); trattamento
economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione a partire dal 4°
giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b.
impiegati: in caso di più malattie 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti (settori
metalmeccanico e orafi).
Infortunio
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. trattamento economico:
operai: integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per una durata
massima di 150 giorni; impiegati: come ipotesi malattia.
Settori Orafi, Argentieri e affini
a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al
100% della retribuzione fino a guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di
carenza.
Settore Odontotecnici
Conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione
fino a guarigione clinica.
Maternità
integrazione indennità INPS 100% della retribuzone per tutto il periodo di assenza
obbligatoria
Congedo matrimoniale
Settore Metalmeccanica e installazione impianti
15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve
essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni.
Settori Orafi, Argentieri e affini e Odontotecnici
a. operai: 15 giorni consecutivi remunerati con 80 ore di retribuzione, comprensive di
quanto corrisposto dall'INPS; b. impiegati: 15 giorni consecutivi con decorrenza della
retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di
almeno 6 giorni.
Apprendistato
gruppi 1 Sem2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem
ASSENZE
straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative
Ilmaggiorazioni.
lavoro straordinario
deve essere
contenuto
nel elimite
di 2 ore
giornaliere
e 10
ore
Tale recupero
si realizzerà
entro
non oltre
un periodo
di 12
mesi
settimanali.
Il limite annuale
è direlativa
230 oremaggiorazione.
per ciascun lavoratore.
Perche
detto
limite viene
dall'inizio dell'accumulo
e della
Il lavoratore
accetta
istituito
recupero
nella misura
del 20%
quale riposo compensativo
retribuito.
questa un
modalità
di recupero
ha diritto
al riconoscimento
di un'ulteriorenon
quantità
di ore
Tale
riposo deve
essere
effettuato
nel corso
di ogni trimestre
perpossono
il settore
di permesso
retribuito
pari
al 5% delle
ore accumulate.
Le ore(semestre
accumulate
Odontotecnico),
tenendo
conto delle esigenze
essere recuperate.
Al raggiungimento
delle 120tecnico-aziendali.
ore complessive, si dovrà comunque
Settore
Metalmeccanica
installazione
di impiantidel monte ore accumulato.
procedere
ad un parziale oe totale
ridimensionamento
maggiorazioni:
15%, lavoronon
notturno
(dalle 22.00
alle 6.00);
25%,
lavoro
straordinario
Qualora eccezionalmente
sia impossibile
il recupero
con
riposo
compensativo
(comprese
le prime
3 orecorrispondente
del sabato); 45%,
festivo
e straordinario
festivo
(oltre
entro 12 mesi,
l'importo
verràlavoro
liquidtao
sulla
base della paga
oraria
in
8atto
ore),
50%, straordinario
sabato ore successive alle prime 3; 55%, straordinario
a quella
data.
notturno (oltre 8 ore).
Settore Orafi, Argentieri e affini
maggiorazioni:
8%, lavoro
compensativo;
15%,per
lavoro
notturno
a. operai: 4 settimane
(parifestivo
a 160 con
ore);riposo
b. impiegati:
4 settimane
anzianità
finoaa
turni;
25%,
notturno
e lavoro
45%, a
lavoro
festivo e straordinario
18 anni
e 4lavoro
settimane
+ 5 giorni
per straordinario;
anzianità superiori
18 anni.
festivo oltre le 8 ore; 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore. Il lavoro straordinario
effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà
16 ore di con
permessi
reribuiti da utilizzare
nelper
corso
dell'anno;
cuila
siano in
retribuito
una maggiorazione
del 25%
le prime
3 ore;nel
nelcaso
casoinche
tutto o in parte
inutilizzati
saranno
direttamente
retribuiti alsaranno
lavoratore.
prestazione
superi
le prime
3 ore, tutte
le ore successive
retribuite con una
Settore Metalmeccanica
maggiorazione
del 50%. e installazione di impianti
Qualora,Odontotecnici
a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato un regime di flessibilità superiore a
Settore
40 ore, allo stesso
lavoratore,
per l'anno in
cui viene
effettuata
flessibilità,
viene
maggiorazioni:
25%,
lavoro straordinario
notturno;
45%,
lavoro la
festivo
e straordinario
riconosciuta
un'ulteriore
indennità
pari a 8notturno
ore.
festivo
(oltre le
8 ore); 55%,
straordinario
(oltre le 8 ore). E' ammesso il
lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le
prime 3 ore saranno retribuite con la maggoorazione del 25%, mentre le ore
oltre a quelle
di maggiorazione
legge, il Santo Patrono;
successive
con
del 50%. 4.11 trattamento domenicale.
SettoriOre
Metalmeccanica
e installazione
di ore
impianti,
Orafi,
Argentieri ee affini
Banca
- E' possibile recuperare
tutte le
di lavoro
supplementare
Operai: le festività
di domenica
saranno
retribuite
nella misura
1/6 relative
straordinario
svoltocadenti
compresa
la traduzione
in termini
di quantità
orarie di
delle
dell'orario settimanale
contrattuale.
maggiorazioni.
Tale recupero
si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi
Impiegati:per
le festivitàecadenti
di domenica
è dovuto, Ilinlavoratore
aggiunta alla
dall'inizio
dell'accumulo
della relativa
maggiorazione.
chenormale
accetta
retribuzione
mensile,
l'importo
una quota
giornaliera della
retribuzione
pari a di
1/26.
questa
modalità
di recupero
hadidiritto
al riconoscimento
di un'ulteriore
quantità
ore
di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono
essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque
procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato.
Qualora
noninsia
impossibiledelle
il recupero
con riposo
compensativo
32 ore dieccezionalmente
permesso retribuito
sostituzione
ex festività.
I permessi
maturati
entro
12 mesi,
l'importo
verrà liquidtao
baseentro
dellailpaga
in
nell'arco
dell'anno
solarecorrispondente
(1.1 - 31.12) potranno
esseresulla
utilizzati
31.1 oraria
dell'anno
atto
a quella qualora
data. ciò non avvenga, decadranno e saranno pagati con la
successivo;
retribuzione in atto al momento della loro scadenza.
retribuzione
GESTIONE RAPPORTO
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
dei medesimi.
PREVIDENZA ASSISTENZA
RETRIBUTIVI
primo
scatto
anzianità,
percepiranno
i seguenti
importi
in cifra
33,57,
retribuito
condiuna
maggiorazione
del 25%
per le prime
3 ore;
nelfissa:
caso €che
la liv. 1;
€prestazione
29,79, liv. 2;
€ 24,95,
liv. 3;3€ore,
22,31,
€ 20,68,
liv. 5;saranno
€ 18,51,retribuite
liv. 6.
superi
le prime
tutteliv.le4;
ore
successive
con una
Settore
Odontotecnici
maggiorazione
del 50%.
A
partire Odontotecnici
dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli
Settore
aumenti
periodici
di anzianità.
Gli scatti sono
previsti
per lavoro
un massimo
biennali. Al
maggiorazioni:
25%,
lavoro straordinario
notturno;
45%,
festivodie 5straordinario
31.12.2000
interessati
avrannonotturno
diritto ad(oltre
un importo
pari
€ 195,22illiv.
festivo (oltrei lavoratori
le 8 ore); 55%,
straordinario
le 8 ore).
E'a:ammesso
1S;
€ 165,27,
liv. 1; €nella
149,26,
liv. 2;di€sabato
122,92,e liv.
€ 111,04,
liv. superiore
4; € 103,81,
5; € le
lavoro
straordinario
giornata
può3;avere
durata
alleliv.
2 ore;
94,00,
liv.
6.
I
lavoratori
che
non
hanno
maturato
alla
data
del
4.12.1998
il
primo
prime 3 ore saranno retribuite con la maggoorazione del 25%, mentre le ore
scatto
percepiranno
per ogni scatto
i seguenti importi in cifra: € 35,43, liv. 1S; € 29,95,
successive
con maggiorazione
del 50%.
liv.
1; € 27,04,
2; € 22,27,
liv. 3; € 19,84,
18,14, supplementare
liv. 5; € 16,69, liv.
Banca
Ore - E'liv.possibile
recuperare
tutte leliv.
ore4;di€ lavoro
e 6.
1
70%
70% 75%
78% 80%
85% 88%
92% 95%
100% 100%
2
70%
70% 75%
78% 80%
85% 88%
92% 95%
100%
… ...
Part time
a. possibilità di prevedere clausole di modifica della durata e della distribuzione
dell'orario di lavoro. La variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa e la variazione in aumento della durata della stessa comportano, per il
periodo in cui le variazioni vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%;
b. consentito il lavoro supplementare, non superiore al 50% dell'orario ridotto pattuito,
compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore
giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti verrà
riconosciuta una maggiorazione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in
caso di lavoro straordinario.
N.B.: Per le imprese del Settore Orafi, Argentieri e affini la normativa sul lavoro
supplementare si applica a partire dall'1.1.2013. Fino al 31.12.2012 continua a
trovare applicazione la previgente normativa contrattuale.
Previd. Integrativa /
complem.
Alla data dell'1.4.2011 Fon.Te. è diventato a tutti gli effetti il Fondo Pensione di
riferimento per i lavoratori dell'artigianato destinatari della forma pensionistica
complementare collocata presso il Fondo pensione Artifond.
Assistenza integrativa
Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Dal momento in cui il fondo
sarà costituito e operante, saranno iscritti allo stesso i dipendenti a tempo
indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi gli apprendisti e i
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi.
Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42
mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio
dell'operatività del Fondo.
Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL
61
Area tessile - moda
Parti contraenti
Stipula
3.12.2010
Federazione Nazionale della Moda-Confartigianato, Cna
Federmoda, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Fim-Cisl, UiltaUil; Femca-Cisl
Decorrenza
1.1.2010
3
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,175.04
1,204.86
1,224.74
1,250.59
28.92
2
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,123.77
1,152.29
1,171.30
1,196.02
26.34
1
Operai comuni
1,062.54
1,089.51
1,107.49
1,130.86
23.24
D) Settore Pulitintolavanderia
6 S
Scadenza
economica
normativa
31.12.2012 31.12.2012
Quadri
1,555.92
1,595.41
1,621.74
1,655.96
37.91
6
Impiegati direttivi
1,467.61
1,504.86
1,529.69
1,561.97
37.91
5
Impiegati di concetto, intermedi
1,335.23
1,369.12
1,391.71
1,421.08
31.92
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,232.62
1,263.90
1,284.76
1,311.87
27.58
Rinnovo
Economico
3
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,182.16
1,212.16
1,232.16
1,258.16
24.89
_
2
Impiegati d'ordine, operai comuni
1,133.00
1,161.76
1,180.93
1,205.85
22.72
1
Operai comuni
1,071.81
1,099.01
1,117.15
1,140.73
20.25
1,508.92
1,547.22
1,572.75
1,605.94
1,366.56
1,401.24
1,424.36
1,454.42
1,277.16
1,309.57
1,331.18
1,359.28
A decorrere dal 3.12.2010, i CCNL Tessili artigianato (10.1.2008), Occhiali artigianato (30.4.2008) e Lavanderie e Tintorie
artigianato (30.4.2008) vengono accorpati in un unico CCNL denominato Area Tessile-Moda
E) Settore Occhialeria
6
5
Livelli
Qualifiche
Minimi
1.1.2010
1.12.2010
1.9.2011
1.6.2012
CCIRL
A) Settore abbigliamento
Quadri
1,553.97
1,593.41
1,619.70
1,653.88
47.51
6
5
Impiegati direttivi
Impiegati di concetto, intermedi
1,454.72
1,332.96
1,491.64
1,366.79
1,516.25
1,389.34
1,548.25
1,418.66
42.35
36.15
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,232.50
1,263.78
1,284.63
1,311.75
30.99
3
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,182.03
1,212.03
1,232.03
1,258.03
28.92
2
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,130.77
1,159.47
1,178.60
1,203.47
26.34
1
Operai comuni
1,069.55
1,096.70
1,114.80
1,138.32
23.24
6 S
4
3
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,199.69
1,230.14
1,250.44
1,276.83
2
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,156.74
1,186.10
1,205.67
1,231.11
Lavoratori di prima assunzione
1,108.98
1,137.13
1,155.89
1,180.28
impiegati, operai
Contingenza conglobata nel minimo.
A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili.
1
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI
Quadri
1,552.36
1,591.76
1,618.03
1,652.17
47.51
6
Impiegati direttivi
1,465.23
1,502.42
1,527.21
1,559.44
42.35
5
Impiegati di concetto, intermedi
1,339.24
1,373.23
1,395.89
1,425.35
36.15
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,239.50
1,270.96
1,291.93
1,319.20
30.99
3
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,189.05
1,219.23
1,239.35
1,265.50
28.92
2
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,138.47
1,167.36
1,186.62
1,211.67
26.34
1
Operai comuni
1,073.76
1,101.01
1,119.18
1,142.80
23.24
C) Lavorazioni a mano e/o su misura
6 S
Quadri
1,551.76
1,591.14
1,617.40
1,651.53
47.51
Impiegati direttivi
1,447.69
1,484.43
1,508.92
1,540.77
42.35
5
Impiegati di concetto, intermedi
1,325.91
1,359.56
1,381.99
1,411.16
36.15
4
Impiegati d'ordine, operai specializzati
1,225.48
1,256.58
1,277.32
1,304.27
30.99
3
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,175.04
1,204.86
1,224.74
1,250.59
28.92
2
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1,123.77
1,152.29
1,171.30
1,196.02
26.34
1
Operai comuni
1,062.54
1,089.51
1,107.49
1,130.86
23.24
Quadri
1,555.92
1,595.41
1,621.74
1,655.96
37.91
6
Impiegati direttivi
1,467.61
1,504.86
1,529.69
1,561.97
37.91
5
Impiegati di concetto, intermedi
1,335.23
1,369.12
1,391.71
1,421.08
31.92
6
D) Settore Pulitintolavanderia
6 S
62
RETRIBUTIVI
B) Settore Tessile Calzaturiero
6 S
Personale direttivo, quadri
Impiegati di concetto, capi settore,
stylist
Impiegati di concetto, addetti ciclo lenti, controllo
qualità
Gratifica natalizia
operai: pari a 173 ore di retribuzione (Settore Tessile e Occhialeria)
Tredicesima
impiegati: pari a 1 mensilità (Settore Tessile e Occhialeria); 1 mensilità da
corrispondere in occasione della vigilia di Natale (Settore Pulitintolavanderie)
Scatti anzianità
Settore Tessile e Pulitintolavanderie
4 biennali di: € 15,49, liv. 6S; € 12,91, liv. 6; € 10,85, liv. 5; € 9,30, liv. 4; € 8,26, liv. 3;
€ 7,75, liv. 2; € 7,23, liv. 1.
Settore Occhialeria
Dall'1.5.1996, 5 aumenti biennali: € 21,69, liv. 6; € 18,59, liv. 5; € 16,53, liv. 4; €
14,46, liv. 3; € 13,43, liv. 2; € 12,39, liv. 1.
Straordinari
(limiti e maggiorazioni)
ammessi nel limite massimo individuale di 220 ore di cui un terzo recuperabile
tramite riposi compensativi non retribuiti fruibili in ragione della effettuazione di
almeno 24 ore di straordinario.
Maggiorazioni: 30%, straordinario diurno prime 4 ore settimanali; 33%, lavoro
notturno; 35%, straordinario diurno ore successive alle prime 4; lavoro domenicale e
festivo diurno; 50%, straordinario notturno festivo; straordinario festivo; straordinario
notturno; lavoro notturno festivo.
Banca Ore - Amesso il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la
traduzione in termini di quantità orarie delle maggiorazioni spettanti. Tale recupero si
realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della
relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero ha diritto al
riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle
ore accumulate. Trasorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo
corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data con
la retribuzione in atto al momento della liquidazione.
Ferie
4 settimane. Tre settimane verranno godute consecutivamente mentre la quarta
settimana potrà essere goduta in separato periodo. In caso di godimento frazionato,
63
il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi qualora vi sia una distribuzione
dell'orario su 5 giorni
Riduzione orario
16 ore annue da utilizzare entro l'anno solare; qualora non fossero utilizzate, in tutto
o in parte, le stesse saranno retribuite nel periodo di paga immediatamente
Festività
Flessibilità orario
contrattuale
ORARIO
Festività soppresse
Flessibilità orario
contrattuale
Passaggio qualifica
superiore
Malattia
Passaggio qualifica
superiore
ASSENZE
ASSENZE
Malattia
16 ore annue da utilizzare entro l'anno solare; qualora non fossero utilizzate, in tutto
o in parte, le stesse saranno retribuite nel periodo di paga immediatamente
4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse (da
successivo alla fine dell'anno solare.
usufruire entro l'anno solare; qualora non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi
oltre
a quelle
di legge,
il Santo di
Patrono;
4.11 trattamentosuccessivo
domenicale.
verranno
retribuiti
nel periodo
paga immediatamente
alla fine dell'anno
Operai:
solare) per le festività coincidenti con il sabato o la domenica è dovuto un importo
pari a 8 ore della retribuzione di fatto.
L'azienda in
potrà
diversidiregimi
di orario
in particolari
cono ilcon altro
Impiegati:
casorealizzare
di coincidenza
uno dei
giorni festivi
con la periodi,
domenica
superamento
contrattuale
sino al èlimite
delle 48
settimanali,
giorno
festivo odell'orario
con il sabato
(quano l'orario
distribuito
suore
5 giorni),
verrà per un
massimo diin100
ore annue.
A fronte del 1/26
superamento
dell'orario
contrattuale
corrisposto
aggiunta
alla retribuzione
della retribuzione
stessa
corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi in periodi di minore intensità
produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno
retribuzione
all'orarioretribuito
contrattuale
settimanaledelle
sia nei
periodi
di
4lagiorni
di riposorelativa
compensativo
in sostituzione
festività
soppresse
(da
superamento
in quelli
di qualora
corrispondente
riduzione
dell'orario
le
usufruire
entroche
l'anno
solare;
non venissero
fruiti,
in tutto ocontrattuale.
in parte, gli Per
stessi
ore prestate
oltre nel
l'orario
contrattuale,
verrà corrispostasuccessivo
la maggiorazione
10% da
verranno
retribuiti
periodo
di paga immediatamente
alla finedel
dell'anno
liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
solare)
Infortunio
L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il
superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un
Settore Occhialeria
massimo
di 100
annue.dalla
A fronte
del superamento
dell'orario
contrattuale
Ai lavoratori
cheore
passano
qualifica
di operaio a quella
di intermedio
o da
corrisponderà,
di norma entro
periodo dil'intera
6 mesianzianità
in periodiaziendale
di minore ai
intensità
intermedio a impiegato,
verrà un
riconosciuta
fini di tutti gli
produttiva,
una
pari
entità
di
riposi
compensativi.
I
lavoratori
interessati
percepiranno
istituti contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio
la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le
ore
prestate
oltre el'orario
contrattuale,
verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
Settore
Tessile
Pulitinto
lavanderie
liquidare
nei periodi
diposto
superamento
dei medesimi.
a. conservazione
del
per 12 mesi.
In caso di più malattie, tale periodo si
intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi; b. trattamento
economico operai: integrazione indennità INPS all'80% della retribuzione normale di
fatto dalOcchialeria
1°al 7° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3
Settore
giorni
per malattia
di durata
inferiore
a 8digiorni
di calendario;
100% della
Ai
lavoratori
che passano
dalla
qualifica
operaio
a quella di al
intermedio
o da
retribuzione
normale di verrà
fatto netta
dall'8° all'intera
180° giorno
di assenza.
trattamento
intermedio
a impiegato,
riconosciuta
anzianità
aziendaleTale
ai fini
di tutti gli
verrà contrattuali
corrisposto che
dal 1°
giorno
di assenza
se la malattia
superadii 21
giorni di
istituti
fanno
specifico
riferimento
alle anzianità
servizio
calendario; c. trattamento economico impiegati e intermedi :
anzianità
retribuzione
Settore Tessile e Pulitinto lavanderie 100%
50%
a. conservazione
del posto per 12 mesi.3In
caso di più3 malattie,
tale periodo si
fino a 10 anni
mesi
mesi
intendeoltre
riferito
un arco temporale di 21
mesi consecutivi;
10 ad
anni
4 mesi
6 mesi b. trattamento
economico operai: integrazione indennità INPS all'80% della retribuzione normale di
fatto dal 1°al 7° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3
giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della
retribuzione
normale di fatto netta dall'8° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento
Settore Occhialeria
verrà
corrisposto dal
giorno
assenza
la malattia
supera i tale
21 giorni
di si
a. conservazione
del1°
posto
perdi12
mesi. Insecaso
di più malattie,
periodo
calendario;
c. trattamento
impiegati
intermedi : b. trattamento
intende riferito
ad un arcoeconomico
temporale di
21 mesieconsecutivi;
anzianità
economico
operai: 80% della retribuzione diretribuzione
fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto
50% di calendario; 100% della
per i primi 3 giorni per malattia di durata100%
inferiore a 8 giorni
fino a 10
3 mesi
3 mesi
retribuzione
di anni
fatto dal 21° al 180° giorno;
corrisposto
fin dal 1° giorno di assenza se
oltre 10
anni i 28 giorni di calendario;
4 mesi
6 mesieconomico impiegati: 100%
la malattia
supera
c. trattamento
della retribuzione dal 1° al 180° giorno.
Infortunio
Infortunio
Maternità
64
ASSENZE
ORARIO
Festività soppresse
Settore Occhialeria
Settore Tessile e Pulitintolavanderie
a. conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si
a. operai: conservazione del posto ed integrazione indennità INAIL al 100% della
intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi; b. trattamento
retribuzione fino a guarigione clinica; b. impiegati: conservazione del posto fino a
economico operai: 80% della retribuzione di fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto
guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per 6
per i primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; 100% della
mesi in caso di anzianità fino a 10 anni di anzianità e per 10 mesi con anzianità
retribuzione di fatto dal 21° al 180° giorno; corrisposto fin dal 1° giorno di assenza se
superiore
la malattia supera i 28 giorni di calendario; c. trattamento economico impiegati: 100%
Settore Occhialeria
della retribuzione dal 1° al 180° giorno.
conservazione del posto fino a guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al
100% della retribuzione per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta
Settore Tessile e Pulitintolavanderie
a. operai: conservazione del posto ed integrazione indennità INAIL al 100% della
vale quanto fino
previsto
dal D.Lgs.
151/2001
Testo Unico
sulla maternità,
paternità
retribuzione
a guarigione
clinica;
b. impiegati:
conservazione
del posto
fino ae
congedi parentali.
Al integrazione
fine di regolamentare
la materia
dei congedi
guarigione
clinica ed
indennità contrattualmente
INAIL al 100% della
retribuzione
per 6
parentali,
le Parti
concordano
entro 90e giorni
in vigore della
mesi
in caso
di anzianità
fino adi10incontrarsi
anni di anzianità
per 10dall'entrata
mesi con anzianità
legge
che
recepirà
la
dir.
n.
2010/18/UE
adottata
dal
Consiglio
dell'Unione
Europea
superiore
che attua
l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A
Settore
Occhialeria
partire dall'1.12.2008
durante
periodo di clinica
astensione
obbligatoria,
e comunque
conservazione
del posto
fino ailguarigione
ed integrazione
indennità
INAILper
al
un periodo
di 5 mesi, alle
sarà erogata
un'integrazione
trattamento
100%
della retribuzione
perlavoratrici
tutta la durata
dell'inabilità
temporaneadel
assoluta
corrisposto dall'INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile
Maternità
ASSENZE
Riduzione orario
Infortunio
Infortunio
Maternità
Congedo matrimoniale
Apprendistato
Retribuzione
Maternità
Congedo matrimoniale
GESTIONE RAPPORTO
GESTIONE RAPPORTO
Ferie
oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale.
Operai: per le festività coincidenti con il sabato o la domenica è dovuto un importo
4pari
settimane.
Tre settimane
verranno
godute consecutivamente mentre la quarta
a 8 ore della
retribuzione
di fatto.
settimana
essere
goduta in separato
In caso
Impiegati:potrà
in caso
di coincidenza
di uno deiperiodo.
giorni festivi
condilagodimento
domenicafrazionato,
o con altro
ilgiorno
periodo
settimanale
a 5 giorni
lavorativi
qualora
una verrà
distribuzione
festivo
o con il equivarrà
sabato (quano
l'orario
è distribuito
su vi
5 sia
giorni),
dell'orario
suin5 aggiunta
giorni alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa
corrisposto
PREVIDENZA ASSISTENZA
ENZAPREVIDENZA ASSISTENZA
GESTIONE RAPPORTO
Festività
ASSENZE
la retribuzione in atto al momento della liquidazione.
successivo alla fine dell'anno solare.
Apprendistato
Retribuzione
Part time
la
malattia supera
i 28digiorni
calendario;
trattamento
impiegati:
100%
retribuzione
normale
fatto di
netta
dall'8° alc.180°
giorno dieconomico
assenza. Tale
trattamento
Settore Occhialeria
della
180°digiorno.
verràretribuzione
corrisposto dal
dal 1°
1° al
giorno
assenza se la malattia supera i 21 giorni di
a. conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si
calendario; c. trattamento economico impiegati e intermedi :
intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi; b. trattamento
anzianità
retribuzione
economico operai: 80% della retribuzione di fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto
100%
50%
Settore
Tessile
e Pulitintolavanderie
per i primi
3 giorni
per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; 100% della
fino conservazione
a 10 anni
3 mesi
3 mesi INAIL al 100% della
a.
operai:
delalposto
integrazione
indennità
retribuzione
di fatto dal 21°
180°ed
giorno;
corrisposto
fin dal 1° giorno di assenza se
oltre 10
anni
mesi
6 mesi
retribuzione
fino
a guarigione
clinica;
b.4impiegati:
conservazione
del posto
fino a100%
la malattia supera
i 28 giorni di
calendario;
c. trattamento
economico
impiegati:
guarigione
clinica ed
indennità INAIL al 100% della retribuzione per 6
della retribuzione
dalintegrazione
1° al 180° giorno.
mesi in caso di anzianità fino a 10 anni di anzianità e per 10 mesi con anzianità
superiore
Settore
Settore Occhialeria
Occhialeria
Settore
Tessile
edel
Pulitintolavanderie
conservazione
del
posto
finoper
a guarigione
edpiù
integrazione
indennità
a. conservazione
posto
12 mesi. Inclinica
caso di
malattie, tale
periodoINAIL
si al
a.
operai:
conservazione
del
posto
indennità
INAIL
al 100% della
100%
della
retribuzione
per
tutta
la ed
durata
temporanea
assoluta
intende
riferito
ad un arco
temporale
diintegrazione
21 dell'inabilità
mesi consecutivi;
b.
trattamento
retribuzione
fino a guarigione
clinica; b. impiegati:
conservazione
del posto
fino a
economico operai:
80% della retribuzione
di fatto dal
1°al 20° giorno;
non corrisposto
guarigione
indennità
INAILaal8 100%
retribuzione
perdella
6
per i primi 3clinica
giorni ed
perintegrazione
malattia di durata
inferiore
giorni della
di calendario;
100%
mesi
in casodidifatto
anzianità
fino
10 anni
di anzianità
e per
con anzianità
retribuzione
dal 21°
al a180°
giorno;
corrisposto
fin 10
dalmesi
1° giorno
di assenza se
vale
quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e
superiore
la
malattia supera i 28 giorni di calendario; c. trattamento economico impiegati: 100%
congedi
parentali.
Al fine di regolamentare contrattualmente la materia dei congedi
Settore
Occhialeria
della retribuzione
dal 1° al 180° giorno.
parentali,
le Parti
incontrarsiclinica
entro 90
dall'entrata
in vigore
della
conservazione
delconcordano
posto fino adiguarigione
ed giorni
integrazione
indennità
INAIL
al
legge
recepirà
la dir.per
n. 2010/18/UE
adottata
dal Consiglio
dell'Unione
Europea
100%che
della
retribuzione
tutta la durata
dell'inabilità
temporanea
assoluta
che attua l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A
Settore
Tessile e Pulitintolavanderie
partire
dall'1.12.2008
durante il periodo di astensione obbligatoria, e comunque per
a. operai:
posto ed
integrazione
indennità INAIL
100% della
un
periodoconservazione
di 5 mesi, alle del
lavoratrici
sarà
erogata un'integrazione
delaltrattamento
vale quantodall'INPS
previsto
dal
151/2001
Testo
Unico
sulla maternità,
paternità
e
retribuzione
fino a guarigione
clinica;
impiegati:
conservazione
del posto
a
corrisposto
finoD.Lgs.
a garantire
ilb.100%
della
retribuzione
di fatto
netta fino
mensile
congedi
parentali.
Al
fine
di
regolamentare
contrattualmente
la
materia
dei congedi
guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione
per 6
parentali,
le Parti
concordano
incontrarsi
entro 90egiorni
dall'entrata
in vigore della
mesi
in caso
di anzianità
fino adi10
anni di anzianità
per 10
mesi con anzianità
legge
che recepirà la dir. n. 2010/18/UE adottata dal Consiglio dell'Unione Europea
superiore
che
attuaOcchialeria
l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A
Settore
15
giorni
consecutivi didurante
calendario.
La richiesta
di congedo
deve essere
avanzataper
partire
dall'1.12.2008
periodo
di astensione
obbligatoria,
e comunque
conservazione
del
posto fino
ail guarigione
clinica ed integrazione
indennità
INAIL al
con
un anticipo
di
almeno
6 giorni
di sarà
calendario
un
periodo
di
5
mesi,
alle
lavoratrici
erogata
un'integrazione
del
trattamento
100% della retribuzione per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta
corrisposto
dall'INPS
garantire
il 100%
della retribuzione
di fatto netta mensile
1° anno fino a 3°
gruppo
sem.
4° sem.
3° anno
1°
70%
75%
75%
85%
70% dal D.Lgs.
75%151/200175%
2 sulla
liv. maternità, paternità e
vale 2°
quanto previsto
Testo Unico
congedi
Al fine di regolamentare
contrattualmente
3° parentali.
70%
75%
1 liv.
100% la materia dei congedi
15
giorni consecutivi
di calendario.
La richiesta
di 90
congedo
deve essere
parentali,
le Parti concordano
di incontrarsi
entro
giorni dall'entrata
inavanzata
vigore della
con
unche
anticipo
di almeno
6 2010/18/UE
giorni di calendario
legge
recepirà
la
dir.
n.
adottata
dal
Consiglio
dell'Unione
Europea
7° sem.
8° e 9° sem.
10° e 11° sem.
chegruppo
attua l'Accordo
quadro del
18.6.2009
sottoscritto3°dalle
parti sociali europee. A
anno
3°
sem.
4° sem.
anno
1°
21° liv.
1 liv.
100%
partire dall'1.12.2008 durante il periodo di astensione obbligatoria, e comunque per
1°
70%
75%
75%
85%
2°
liv. alle lavoratrici
100%
_
un periodo
di 5 1mesi,
sarà erogata
un'integrazione del trattamento
2°
70%
75%
75%
2 liv.
3°
_ fino a garantire
_
_ della retribuzione
corrisposto
dall'INPS
il 100%
di fatto netta mensile
3°
70%
75%
1 liv.
100%
a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la
possibilità di variare
della prestazione (nei casi di part-time
7° sem.la collocazione
8° e 9° sem. temporale
10° e 11° sem.
verticale
possibilità
in aumento
la durata
della
1° consecutivi
2 liv. odimisto)
1 e/o
liv. la La
100% didivariare
Congedo matrimoniale orizzontale,
15 giorni
calendario.
richiesta
congedo
deve essere
avanzata
prestazione
lavorativa
(nei 6casi
di part-time
con un
di
almeno
giorni
di calendario
2° anticipo
1 liv.
100%
_verticale o misto). Le variazioni devono
essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le
3°
_
_
_
1° anno
Apprendistato
gruppo della collocazione
3°
sem.
4° sem.
3° anno
variazioni
temporale
della
prestazione
lavorativa comportano, per
il
periodo
in
cui
la
variazione
stessa
viene
effettuata,
una
1°
70%
75%
75%
85%maggiorazione retributiva
Retribuzione
Part time
a. può essere
di tipo orizzontale,
o misto; b. può essere
prevista
la attività,
dell'8%;
considerazione
delleverticale
particolari
di intensa
2° c. in
70% la collocazione
75%
75%caratteristiche
2 liv. (punte
possibilità
disostituzione
variare
temporale
della prestazione
(nei
casi
di part-time
necessità
di
di
lavoratori
assenti,
esigenze
produttive
e/o
organizzative)
3°
70% o misto)
75%
1 liv. di variare
100%
e/o la possibilità
in raggiungimento
aumento la durata
èorizzontale,
consentita verticale
la prestazione
di lavoro
supplementare
fino al
del della
25%
prestazione
lavorativa
(nei casi
di part-time
verticale
o misto). Le
variazioni
devono
del
normale orario
di lavoro
annuo.
Tale lavoro
supplementare
verrà
compensato
con
essere
richieste7°alsem.
lavoratore
con
un preavviso
sem.
10° e 11° sem.di almeno 5 giorni lavorativi. Le
la
maggiorazione
del
10%.8° e 9°
variazioni
collocazione
della
1° della 2
liv.
1temporale
liv.
100%prestazione lavorativa comportano, per
il periodo
variazione100%
stessa viene _effettuata, una maggiorazione retributiva
2° in cui la
1 liv.
dell'8%; c. in considerazione delle particolari caratteristiche (punte di intensa attività,
3°
_ con riferimento
_
Previd. Integrativa /
la
contribuzione
al_Fondo di
Artifond,
ai minimi
tabellari,
necessità
di sostituzione
lavoratori
assenti, esigenze
produttive
e/opiù
organizzative)
complem.
contingenza,
EDR,
è così determinata:
1% a carico del
1% a carico
è consentita la
prestazione
di lavoro supplementare
finolavoratore;
al raggiungimento
del 25%
Part time
a.
può
essere
di
tipo
orizzontale,
verticale
o
misto;
b.
può
essere
prevista
la
dell'azienda;
16% del
TFR maturando
nell'anno
per gli assunti prima
17.8.1995;
del normale orario
di lavoro
annuo. Tale
lavoro supplementare
verrà del
compensato
con
possibilità
variare
la10%.
collocazione
temporale
prestazione
casi1995.
di part-time
100%
delladiquota
di
maturata nell'anno
perdella
gli assunti
dopo (nei
il 17.8.
Per i
la
maggiorazione
delTFR
orizzontale,
verticale
o misto) e/o
la possibilità
di del
variare
aumento laper
durata
della
lavoratori
di prima
occupazione
è dovuto
il 100%
TFRinmaturando;
i lavoratori
prestazione
lavorativadipendenti
(nei casi didapart-time
o misto).
Le variazioni
di
prima occupazione
impreseverticale
con meno
di 25 dipendenti,
taledevono
essere richieste
al lavoratore
con
un preavviso
almeno 5I giorni
lavorativi.
Le
integrale
destinazione
è dovuta
a decorrere
dal di
17.8.1999.
lavoratori
di prima
Previd. Integrativa /
la contribuzione
al Fondo
Artifond,
riferimento
minimi
tabellari,
più della
variazioni
della
collocazione
temporale
della prestazione
lavorativa
per
occupazione
possono
optare
per uncon
versamento
a ai
loro
carico
pari alcomportano,
2%
complem.
EDR,
è così
determinata:
a carico
del
lavoratore;
1%
a dipendente
carico
ilcontingenza,
periodo in cui
la
variazione
stessapari
viene
una
maggiorazione
retributiva
retribuzione.
La
quota
di iscrizione
a1%
€ effettuata,
10,33
è per
metà
a carico
del
16%
del
TFR maturando
nell'anno
per gli assunti
prima
17.8.1995;
dell'8%;
c. in
considerazione
delle particolari
caratteristiche
(punte
di del
intensa
attività,
edell'azienda;
per metà
a carico
dell'azienda.
100%
delladiquota
di TFR di
maturata
nell'anno
gli assunti
dopo il e/o
17.8.
1995. Per i
necessità
sostituzione
lavoratori
assenti,per
esigenze
produttive
organizzative)
lavoratori
di prima
occupazione
è dovuto
il 100% delfino
TFRalmaturando;
per i lavoratori
è consentita
la prestazione
di lavoro
supplementare
raggiungimento
del 25%
di
occupazione
dipendenti
daTale
imprese
con
meno di 25 dipendenti,
tale
delprima
normale
orario di lavoro
annuo.
lavoro
supplementare
verrà compensato
con
Assistenza integrativa
aintegrale
dall'1.1.2011
sono iscritti
al Fondo
Nazionale
Integrativo
destinazione
è dovuta
a decorrere
dalSanitario
17.8.1999.
I lavoratori
di prima
ladecorrere
maggiorazione
del 10%.
Intercategoriale
per l'Artigianato
a tempo
indeterminato,
compresi
occupazione possono
optare peri dipendenti
un versamento
a loro
carico pari alivi
2%
della gli
apprendisti.
pari decorrenza
è attivato
contributo
a carico
dell'azienda
pari a
retribuzione.Con
La quota
di iscrizione
pari a € un
10,33
è per metà
a carico
del dipendente
€e 10,42
mensili
per 12
mensilità.
per metà
a carico
dell'azienda.
Previd. Integrativa /
la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più
complem.
contingenza, EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico
Per una conoscenza più dell'azienda;
ampia e dettagliata
testo integrale
del contratto
sul sito
deldel
CNEL
16% delleggi
TFR ilmaturando
nell'anno
per gli assunti
prima
17.8.1995;
Assistenza integrativa
a decorrere
dall'1.1.2011
iscritti
al Fondo
Nazionale
Integrativo
100%
della quota
di TFR sono
maturata
nell'anno
perSanitario
gli assunti
dopo il 17.8.
1995. Per i
Intercategoriale
peroccupazione
l'Artigianato èi dipendenti
a tempo
indeterminato,
compresi
gli
lavoratori di prima
dovuto il 100%
del TFR
maturando;iviper
i lavoratori
apprendisti.
Con pari decorrenza
è attivato
contributo
carico
dell'azienda
di
prima occupazione
dipendenti da
impreseuncon
meno dia25
dipendenti,
tale pari a
COME RINTRACCIARCI
Le categorie e i rappresentanti sindacali di bacino della CGIL sono a disposizione presso le
sedi delle Camere del Lavoro in tutte le province della Lombardia
CAMERE DEL LAVORO
TERRITORIALI DELLA CGIL
BERGAMO
Via Garibaldi, 3/e - 24100 Bergamo
Tel. 035.3594111 fax 035.594459
e-mail: [email protected]
LODI
Via Lodivecchio, 31 - 20075 Lodi
Tel. 0371.61601 - fax 0371.616020
e-mail: [email protected]
BRESCIA
Via Folonari, 20 - 25122 Brescia
Tel. 030.37291 fax 030.3729215
e-mail: [email protected]
MANTOVA
Via Altobelli, 5 - 46100 Mantova
Tel. 0376.2021 - fax 0 376.320453
e-mail [email protected]
BRIANZA
Via Premuda, 17 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039.27311 fax 039.745413
e-mail: [email protected]
MILANO
Corso P.ta Vittoria, 43 - 20122 Milano
Tel. 02.550251 - fax 02.55025294
e-mail: [email protected]
COMO
Via Italia Libera, 23 - 22100 Como
Tel. 031.239311 fax 031.270400
e-mai: [email protected]
PAVIA
Via D. Chiesa, 2 - 27100 PAVIA
Tel. 0382.3891 - fax 0382.25040
e-mai: [email protected]
CREMONA
Via Mantova, 25 - 26100 Cremona
Tel. 0372.448611 - fax 0372.452984
e-mail: [email protected]
SONDRIO
Via Petrini, 14 - 23100 Sondrio
Tel. 0342.541311 - fax 0342.511064
e-mail: [email protected]
LECCO
Via Besonda Superiore, 11 - 22053 Lecco
Tel. 0341.488222 - fax 0341.488245
e-mail: [email protected]
VALCAMONICA DARFO BOARIO
Via Saletti, 14 - 25047 Darfo (BS)
Tel. 0364.543201 - fax 0364.537322
e-mail: [email protected]
LEGNANO
Via Volturno, 2 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331.549519 - fax 0331.547289
e-mail: [email protected]
66
VARESE
Via Nino Bixio, 37 - 21100 Varese
Tel. 0332.276111 - fax 0332.262002
e-mail: [email protected]
La formazione su misura
fa crescere l’azienda
Le piccole imprese hanno finora utilizzato 150 milioni messi
a disposizione da FONDARTIGIANATO per la formazione
La crisi purtroppo non è ancora alle spalle e ora più che mai la formazione rimane
un’opportunità decisiva per porre le condizioni migliori per uscirne. Può e deve essere uno strumento chiave per orientare
le nostre imprese verso l’innovazione implementarne la competitività. È in questo
contesto,sempre più critico, che svolge il
suo compito istituzionale Fondartigianato.
Un ruolo che appare sempre più importante
e quasi essenziale per un fondo interprofessionale che è strutturalmente dimensionato per interpretare le esigenze delle
piccole imprese; un ambito, quello delle
realtà aziendali dotate magari di pochi dipendenti, che nel nostro Paese è rilevante e
costituisce il tessuto connettivo del sistema
d’imprese. Ebbene nella natura di Fondartigianato sono genetiche quelle caratteristiche di flessibilità che in questo caso fanno
la differenza. Le aziende che aderiscono a
Fondartigianato possono da subito usufruire degli interventi di formazione per i propri
dipendenti,senza particolari limitazioni, in
quanto non viene richiesto un precedente accumulo di risorse per accedere ai
finanziamenti. Anche per questo Fondartigianato si colloca tra i più importanti e
rappresentativi fondi interprofessionali per
la formazione continua dei lavoratori. È stato costituito nel 2003 dalle Organizzazioni
imprenditoriali dell’artigianato e delle Pmi
(Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai) e
dalle Organizzazioni sindacali Cgil,Cisl e Uil
con specifica autorizzazione e controllo da
parte del ministero del Lavoro. Ha il compito
di finanziare progetti di formazione continua
finalizzata a migliorare le conoscenze e le
competenze professionali dei dipendenti e
contribuire quindi alla crescita della capacità
competitiva delle imprese aderenti. Aderire
ad un Fondo Interprofessionale non comporta
alcun onere aggiuntivo per l’impresa perché
il pagamento dello 0,30% è già vigente ed è
comunque obbligatorio; destinandolo ad un
Fondo l’azienda avrà la garanzia che quanto
versato le ritornerà in azioni formative volte a
qualificare, in sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori occupati. L’impresa
aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali
in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dall’INPS. Dall’inizio dell’attività nel
2004 a tutto marzo 2012 Fondartigianato ha
finanziato con circa 133 milioni di euro più
di 4.000 progetti formativi. Per la sola Lombardia sono stati erogati circa 18 milioni di
euro per più di 600 progetti che hanno coinvolto 15.000 lavoratori di quasi 2.500 aziende.
Dopo il difficile triennio 2009-2011, Fondartigianato continua a fare la sua parte, a fianco di imprese e lavoratori per sostenerli nei
processi di cambiamento. La prossima data
di scadenza per l’acquisizione dei progetti, è
fissata al 23 luglio 2012, secondo i termini di
ADERIRE A
FONDARTIGIANATO
É SEMPLICE:
BASTANO POCHI PASSI!
Scegliendo di aderire
a Fondartigianato fa si che quel contributo possa essere utilizzato
in modo diretto e semplice per
il proprio bisogno formativo.
1. In fase di compilazione della
Attenzione: in caso di precedente adesione l’iscrizione a Fondartigianato sarà valida sole
se sarà stata contestualmente
compilata anche l’opzione
di “Revoca”.
“Denuncia Aziendale”
(ex Mod.DM10/2), riempire l’opzione relativa all’Adesione
ai Fondi Interprofesionali:
- selezionando il codice “FART”
- indicando il numero dei
dipendenti interessati
all’obbligo contributivo
2. Trasmettere la denuncia all’ INPS
L’Istituto renderà disponibile successivamentel’attestazione della denuncia come da fac-simile
accanto. L’azienda è già tenuta
per legge al versamento del contributo pari allo 0,30% del monte salari.
Sul sito www.fondartigianato.it
vengono pubblicati gli Inviti e si trovano
informazioni utili sul come predisporre
i progetti di formazione. Fondartigianato
inoltre è vicino alle imprese sul territorio,
con articolazioni presenti in ogni regione.
Nella home page di www.fondartigianato.it
si trovano gli indirizzi e i contatti di tutte
le articolazioni regionali.
all’interno del flusso UNIEMENS
(è sufficiente effettuare
la procedura di adesione
una sola volta).
Il futuro
è saperne
di più!
La conoscenza è alla base di ogni
professionalità. Per questo finanziamo
la formazione continua per i lavoratori
dell’artigianato e della piccola impresa.
3. Una volta completata
presentazione indicati per ciascuna linea nel
dispositivo di Invito 1° 2011.
Fondartigianato è presente in ogni regione
con una sua “articolazione”che per la Lombardia ha sede presso l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato - E.L.B.A. – e mette
a disposizione delle aziende il numero verde 800135440.
L’Articolazione regionale di Fondartigianato ha organizzato quest’anno una serie di
iniziative per favorire il confronto sui temi
della formazione a livello territoriale. Sulla
scia delle reazioni positive suscitate nello
scorso novembre da un affollato convegno
regionale, sono stati già messi a calendario
4 work shop che puntano al coinvolgimento
del sistema formativo, delle parti sociali,
delle istituzione e della rete dei servizi alle
imprese. Si sono già tenuti per la provincia
di Varese a Busto Arsizio - Malpensa fiere il 21 maggio scorso, a Mantova il 28 giugno,
quello per Monza e la Brianza a Monza il 29
giugno e, in data da definire, a settembre, si
terrà quello di Lodi che interesserà anche
i territori della province di Pavia e Cremona.
l’adesione l’impresa può
presentare il proprio programma
di formazione e accedere
ai finanziamenti.
ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA
c/o ELBA Viale Vittorio Veneto, 16/A
20124 Milano - Numero Verde 800135440 lun-ven 9-18
fai la
differenza
iscriviti
alla cgil!
Viale Ercole Marelli, 497
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02 262541
fax 02 2480944
[email protected]
www.cgil.lombardia.it
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