CGIL Lombardia Artigianato 2012 lavora con noi lavoriamo insieme 1 Introduzione La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), che nel 2006 ha festeggiato il suo centenario, è la più antica organizzazione sindacale italiana, ed è anche la maggiormente rappresentativa, con sei milioni di iscritti e di iscritte tra lavoratori e pensionati. Siamo in campo, oggi come ieri, per costruire un Paese migliore, più giusto, contro scelte politiche che mortificano la struttura produttiva italiana e non favoriscono la ripresa, e contro gli effetti destabilizzanti di una crisi che grava su una vasta platea di cittadini e di lavoratori, soprattutto giovani e donne. In quanto associazione di rappresentanza delle lavoratrici e dei i lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, la CGIL stipula i contratti - attraverso le proprie organizzazioni di categoria - e svolge un’azione di tutela dei diritti individuali e collettivi sul posto di lavoro e nella società. La storia della CGIL è parte stessa di quella del nostro Paese. I suoi valori fondanti di sindacato confederale e generale, democratico e antifascista, della contrattazione e della partecipazione, della solidarietà e dell’unità del mondo del lavoro, si rispecchiano nei principi fondativi della nostra Costituzione Repubblicana. La CGIL, spesso da sola, in particolare in questi difficili anni segnati da una crisi economica e finanziaria strutturale profonda - dalla quale non si esce con le vecchie ricette liberiste che scaricano sui soliti noti, il mondo del lavoro e i pensionati, i suoi pesanti costi - ha impegnato tutte le sue energie per opporsi a politiche istituzionali, economiche e sociali che abbiamo giudicato pericolose, sbagliate e socialmente inique. Il governo Berlusconi, nascondendo la crisi e minando la credibilità dell’Italia in Europa e nel mondo, ha portato il nostro Paese sull’orlo del baratro e del declino economico e sociale. Oggi il governo Monti, formato dai cosiddetti tecnici, sceglie strade e interventi che non segnano quella necessaria discontinuità con il precedente governo che avevamo sperato e richiesto. La CGIL, per offrire una prospettiva al Paese, propone un programma e progetti di riforma, sviluppo e progresso con al centro il valore sociale ed economico del lavoro, capaci di superare i limiti storici del Paese, le troppe ineguaglianze e ingiustizie ancora presenti, la mancanza di tutele in tante realtà produttive, e capaci di creare le condizioni affinché il diritto al lavoro sia reale, in un Paese nel quale aumenta la disoccupazione dei giovani e si diffondono insostenibili condizioni di precarietà di vita e di lavoro. La CGIL svolge il suo importante ruolo di tutela dei lavoratori e dei pensionati tramite la costruzione e ricostruzione della solidarietà nel lavoro e tra i lavoratori, e con l’impegno quotidiano ad estendere la propria rappresentatività e rappresentanza attraverso l’esercizio della contrattazione, in particolare in quei settori nei quali si registrano, come nel comparto artigiano, difficoltà e carenza di presenza e di capacità di rappresentanza del sindacato. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), riveste per noi un’importanza fondamentale e, insieme ai contratti di secondo livello, costituisce il perno del sistema di relazioni sindacali. Si tratta di strumenti per disciplinare, sul piano nazionale, le condizioni minime di trattamento economico-normativo per le varie categorie, per affrontare la crisi e le ristrutturazioni, dare risposte innovative ai problemi del mondo del lavoro e per intervenire sui temi di grande attualità come 2 3 quelli della formazione e dell’apprendistato, o della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un Paese dove la mancanza di prevenzione e il non rispetto delle leggi uccidono e fanno ammalare ancora troppe persone. La CGIL vuole occuparsi sempre di più e meglio anche dei dipendenti delle imprese piccole e piccolissime. L’artigianato è parte rilevante di tale impegno. Questa nuova pubblicazione è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori dell’artigianato, ai funzionari, agli RSB (rappresentanti sindacali di bacino) che sul piano sindacale lo seguono e lo rappresentano. Nella nostra regione l’artigianato, con circa 250.000 imprese, 600.000 addetti, 300.000 dipendenti e con un fatturato che rappresenta oltre il 20% di quello totale del comparto, per la sua qualità e per il numero di aziende, assume dimensioni importanti sul piano nazionale, e di questo la Segreteria della CGIL lombarda e il Coordinamento regionale artigiani sono ben consapevoli. Si tratta di economia reale, oggi investita pesantemente dalla crisi, fatta di servizi alle imprese e alle persone, di produzione di beni di consumo e di artigianato artistico. In questi anni ci siamo impegnati a rafforzare ed innovare, insieme al sistema bilaterale e alle relazioni sindacali, la contrattazione confederale a livello regionale e in tutti i territori. Oltre a rinnovare gli accordi per allargare la quantità e la qualità delle prestazioni della bilateralità a tutela del reddito e dell’occupazione per i lavoratori coinvolti dai processi di ristrutturazione e dalla cassa integrazione, si è voluto favorire, mantenendo la titolarità e il ruolo delle categorie, il rinnovo dei contratti regionali di categoria fermi ormai da oltre 12 anni, per conquistare nuovi diritti e miglioramenti del salario per salvaguardare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori. Insieme, in questi anni abbiamo realizzato significativi accordi di rilevanza nazionale, valorizzando ed innovando il ruolo e la funzione della bilateralità e della negoziazione sindacale, e conquistando tutele e prestazioni che oggi rientrano nei diritti contrattuali esigibili per tutti. In questo opuscolo abbiamo voluto racchiudere le informazioni sulle provvidenze, gli indirizzi, i contratti nazionali di categoria, gli accordi confederali regionali, lo stato dell’azione bilaterale favorita da relazioni sindacali avanzate, che garantisce ai lavoratori importanti prestazioni. L’obiettivo è di fornire una più facile consultazione, nell’ottica di operare, nell’interesse dei lavoratori, per irrobustire la nostra presenza e cancellare le distanze che tuttora sappiamo esistere sul piano salariale, delle garanzie e dei diritti. Temi che non esauriscono l’azione della CGIL, che si concretizza in molteplici altre attività e interventi: dalla salute e la sicurezza, alla difesa dei servizi pubblici, alla tutela e all’estensione dei diritti universali dei giovani, delle donne, dei pensionati e di tutti i ceti sociali, in particolare quelli meno abbienti, nella convinzione che il lavoro, i diritti e la solidarietà uniscono l’Italia. Il nostro impegno per il futuro è di contribuire, attraverso il Coordinamento regionale artigiani, i rappresentanti sindacali di bacino, i rappresentanti territoriali della sicurezza e i funzionari impegnati nel settore, al miglioramento e al rinnovamento del comparto, dando concretezza e coerenza agli impegni assunti, e realizzando quell’iniziativa sindacale confederale e generale necessaria a rappresentare e riunificare il mondo del lavoro. Giacinto Botti - Segretario CGIL Lombardia 4 5 ULTIMA ORA INDICE La Contrattazione Regionale CGIL, CISL e UIL e le associazioni datoriali artigiane della Lombardia - Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai raggiungono due nuove importanti intese: un accordo per le imprese artigiane del territorio di Mantova colpito dal sisma e un intervento straordinario per la salvaguardia occupazionale in azienda Linee guida Intesa regionale sull’apprendistato Bilateralità e Provvidenze La nuova bilateralità artigiana Sintesi delle provvidenze RSB e RLST Nella serata di martedì 19 giugno sono stati sottoscritti due nuovi accordi: 1. In relazione all’evento sismico che ha coinvolto le imprese artigiane del basso mantovano, si è ritenuto di implementare il fondo di dotazione del capitolo “eventi eccezionali” di ulteriori Euro 250.000,00. 2. In via eccezionale per il solo 2012, si è istituita una nuova provvidenza con lo stanziamento di 1 milione di euro a favore dell’occupazione. La provvidenza punta a favorire il mantenimento occupazionale in quelle imprese che in conseguenza dell’Accordo Quadro sugli Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia, del 6 dicembre 2012, avendo già utilizzato le altre casistiche, non possono accedere all’intervento B senza ridurre il numero dei lavoratori in esubero del 15%. L’accordo prevede un contributo di copertura salariale, arrotondato in eccesso, pari circa (6 euro/ora ) a quanto previsto dai tetti INPS per la cassa integrazione, per 350 ore entro il prossimo 31/12, in cambio di un impegno a perseguire, da parte delle imprese, il fine del mantenimento occupazionale. Il Patronato INCA Lavoratori Stranieri Categorie e contratti pag. 21 pag. 29 pag. 35 Acconciatori, Estetisti, Barbieri e Parrucchieri Alimentari, Panificatori Artigianato Area Chimica-Ceramica Grafici Editoriali Artigianato Area Legno Lapidei Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri e affini, Odontotecnici Area Tessile-Moda Indirizzi 6 pag. 9 pag. 49 7 foto di Tiziana Altea LA CONTRATTAZIONE REGIONALE CONFEDERALE E DI CATEGORIA Manifestazione unitaria CGIL CISL UIL “Per il lavoro, la crescita, il welfare e per cambiare il fisco” Roma, 16 giugno 2012 CGIL, CISL e UIL regionali proseguono nell’iniziativa a tutela dei lavoratori dell’artigianato intensificando una già impegnativa stagione contrattuale. Dopo le importanti intese del 2010 in tema di bilateralità e per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale di categoria, nel corso del 2011 si è proceduto ad affrontare tutte le tematiche legate al consolidamento del sistema bilaterale per aiutare la ripresa di un comparto assai colpito dalla crisi economica e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia, a partire dalla ripresa delle trattative per i rinnovi dei contratti integrativi regionali di categoria. Un lavoro faticoso che vede primi significativi risultati nel 2012, con la sottoscrizione di importanti intese tra CGIL, CISL, UIL e Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai. Nel mese di febbraio è stato raggiunto l’accordo confederale sulle “Linee Guida per la Realizzazione della Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro (CCRL)”: sulla base degli impegni sottoscritti nell’accordo, le organizzazioni di categoria di Alimentaristi, Chimici, Acconciatori, Estetisti, Barbieri e Parrucchieri, Grafici, Legno, Lapidei, Meccanici e Tessili hanno riaperto i tavoli con l’obiettivo di chiudere un vuoto contrattuale territoriale, integrativo, durato 12 anni. Successivamente sono stati sottoscritti accordi confederali sull’ “Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n° 167“ e sulle provvidenze 2012, dei quali riproduciamo di seguito una sintesi. Nel frattempo proseguono i confronti confederali in materia di sicurezza e struttura della bilateralità regionale. In questo modo intendiamo innovare e rafforzare l’esperienza lombarda dell’artigianato che ha consentito di affermare significative relazioni sindacali e di costruire un utile sistema bilaterale finalizzato a gestire importanti tematiche legate alla difesa, allo sviluppo del settore e dell’occupazione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di questo importante e particolare comparto. Giacinto Botti - Segretario CGIL Lombardia Franco Fedele - Responsabile Artigianato CGIL Lombardia 8 9 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE DI LAVORO (C.C.R.L.) 2 aprile 2012 - Milano SCHEMA PER I RINNOVI DEI CCRL ART. 1 - COMPETENZA DEL LIVELLO REGIONALE. I CCRL possono regolamentare tutte le materie non di esclusiva competenza dei CCNL. ART. 2 - CAMPO D’APPLICAZIONE I CCRL si applicano ai lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia dei medesimi settori previsti dai CCNL. ART. 3 - DECORRENZA E DURATA I CCRL decorreranno dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 ed i relativi rinnovi si fondano sul sistema contrattuale dell’artigianato. ART. 4 - RELAZIONI SINDACALI Ferme restando l’autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condividendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta l’esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione. Le Parti, pertanto, confermano la validità dell’attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto ed al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso. La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitor richiedono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all’Azienda di essere competitiva ed ai lavoratori di conseguire il premio di produttività. In tale ottica la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi che le Aziende si pongono nei budget. 10 ART. 5 - OSSERVATORIO Le Parti ritengono che l’approfondita conoscenza del vari settori merceologici e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipate. La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali e ELBA (Ente Bilaterale Lombardo dell’Artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare un osservatorio del settore, nell’ambito dell’osservatorio orizzontale, che è un punto cardine del sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall’art 4. Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria dovrà realizzare, con il supporto di ELBA, un progetto da presentare alla Regione destinato all’analisi del comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d’azione, indicando i temi delle ricerche che saranno volti alla valorizzazione del sistema produttivo del settore. A titolo esemplificativo i temi delle ricerche sono i seguenti: • • • • • andamento della congiuntura; struttura delle imprese; occupazione; uso ammortizzatori sociali; altri indicatori individuati anche dall’indagine congiunturale del settore artigiano quali quelli di UNIONCAMERE e REGIONE LOMBARDIA. Successivamente si terrà un incontro tra le categorie interessate, di norma annuale, per analizzare i dati raccolti dall’osservatorio. ART. 6 - ORARIO DI LAVORO Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo che tengano conto delle esigenze delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanto previsto dai CCNL. Le parti riconoscono idonea l’adozione di: • • altre distribuzioni di orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi; 11 Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro: • • • • • • • • • • operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative; lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; attività non programmabili; attività non ricomprese nell’attività ordinaria; esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa; progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti; calamità naturali. Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori. Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part-time. ART. 7 - FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO La flessibilità prevista dai CCNL sarà aumentata di una percentuale non inferiore al 10% all’anno delle ore previste da utilizzare in un arco temporale previsto dal CCNL maggiorato di almeno il 20%. Nei singoli CCRL, per tali ore aggiuntive, sarà stabilito un aumento delle percentuali di maggiorazione economica rispetto a quanto definito dai CCNL di riferimento. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la regolamentazione prevista dal CCNL di riferimento. ART. 8 - ALTRI REGIMI DI ORARIO - BANCA ORE Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, l’orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente. Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, saranno accantonate in un conto individuale denominato “banca ore” comprensivo delle ore supplementari, dello straordinario, dei permessi retribuiti e delle ex festività. Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l’eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si potranno usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate. Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei periodi feriali. 12 Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 12 mesi. L’azienda potrà procedere ad una estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni di orario. Per le relative maggiorazioni si fa riferimento a quanto disciplinato dai CCNL di riferimento. Trascorso il periodo di 12 mesi al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In tal caso dovrà comunicare ai lavoratori e dovrà inoltre inviare specifica comunicazione a ELBA. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario sarà vincolata all‘invio di tale comunicazione a ELBA. ELBA fornirà alle Parti, per il tramite dell’Osservatorio di cui all ‘art.5 del presente accordo, un elaborato statistico contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto. La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell’impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario. ART. 9 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Le Parti si richiamano al CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro. Le Parti, inoltre, ritengono che i contratti a tempo determinato rappresentino una caratteristica d’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività e stabiliscono, a titolo esemplificativo, le seguenti ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dai CCNL: • lavorazioni a fase successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità d’impiego nell’ambito dell’azienda; • operazioni di manutenzione straordinaria di impianti; • copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa; • sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative; • lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; • attività non programmabili; • progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti; • esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; • temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; • calamità naturali. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento di almeno 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita. 13 ART. 10 - PREMIO DI PRODUTTIVITA’ Parametri oggettivi A titolo sperimentale i singoli CCRL di categoria istituiscono il premio di produttività suddiviso in due modalità di calcolo, che dovranno fare riferimento alle tipologie di parametri di seguito indicati: a) parametri di riferimento della prima tipologia Il premio verrà erogato con le modalità che saranno concordate, solo se la verifica che avverrà al momento del conguaglio, relativa al periodo di riferimento, di almeno due dei parametri riferiti alla prima tipologia sotto elencati forniti da ELBA, sulla base di dati ufficiali, darà esito positivo: • • • Numero di imprese non inferiore del 10 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento concordato Numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento concordato Numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento concordato b) parametri di riferimento della seconda tipologia Gli indicatori riferiti a questa tipologia saranno individuati dalle categorie nel corso dei negoziati per i rinnovi dei CCRL, anche sulla base dell’indagine congiunturale del settore artigiano (UNIONCAMERE - REGIONE LOMBARDIA), tra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo: • Dinamica della produzione manifatturiera; • Consumi di energia elettrica; • Andamento degli investimenti; • Andamento export delle aziende lombarde; • Altri indicatori individuati dalle categorie sulla base di specificità settoriali. Il premio di cui al presente punto b) sarà erogato per tutte le ore effettivamente lavorate; a tal fine si considerano ore effettivamente lavorate le ferie, i permessi retribuiti e le ex festività contrattualmente previsti. Il premio sarà soggetto a variabilità sulla base di quanto concordato con le categorie in rapporto a parametri condivisi. Sussistendo le condizioni di cui ai punti a) e b), il premio viene erogato ai dipendenti, esclusi gli apprendisti e i contratti di inserimento, purché in forza alla data di erogazione del premio variabile. Per i lavoratori part-time la riduzione del premio avverrà secondo criteri di proporzionalità della prestazione lavorativa. Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno il premio verrà corrisposto in ratei mensili. Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti ed indiretti. Le due tipologie di premio di produttività valgono nella misura del 50% ciascuna dell’intero premio stabilito tra le parti. 14 Il valore economico del premio di produttività annuale sarà definito dai CCRL da un minimo di 250 euro ad un massimo di 600 euro a regime nell’anno 2014. Per ambedue le tipologie il raffronto del raggiungimento dei parametri individuati rispettivamente per gli anni 2012, 2013, 2014 è calcolato con la media degli anni 2007-2008-2009 e 2010 (indice 100). Le Parti si danno atto che le caratteristiche del Premio sono conformi anche ai fini di quanto stabilito in materia di decontribuzione e di detassazione. I tavoli negoziali di categoria definiranno le modalità di erogazione del premio. ART. 11 - WELFARE INTEGRATIVO - NUOVE PROVVIDENZE Le Parti confermano l’interesse a prevedere forme di provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale, a favore dei lavoratori e, su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro, da realizzarsi attraverso la contrattazione collettiva regionale. Per la realizzazione delle provvidenze a favore dei lavoratori le imprese verseranno l’importo di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che saranno concordate. I CCRL recepiranno la presente intesa ed i versamenti decorreranno contemporaneamente dal 1° gennaio 2013. Si conviene la costituzione di una commissione di lavoro delle Parti Sociali per la definizione della strumentazione funzionale all’applicazione e alla gestione del suddetto welfare integrativo, che dovrà terminare i lavori entro il 30 Settembre 2012. ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI Le presenti linee guida non escludono nella contrattazione regionale l’inserimento di altre materie non di esclusiva competenza dei CCNL e di Accordi interconfederali. Per quanto non previsto dai CCRL si rinvia ai CCNL ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge. A tutti i lavoratori non iscritti al sindacato sarà effettuata una trattenuta volontaria a sostegno delle spese contrattuali che sarà definita nei singoli CCRL. 15 Intesa regionale SULL’apprendistato 9 Maggio 2012 in Milano ART. 3 - Forma e contenuto del contratto E’ necessario stipulare il contratto di apprendistato in forma scritta ed indicare: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. AI contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI). ART. 4 - Periodo di prova Il periodo di prova è pari a 3 mesi. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. Le Parti concordano quanto segue: Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova disciplina dell’apprendistato, mediante l’avvio regionale del nuovo sistema di governance definito dal T.U. e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione: • • • • della formazione aziendale; del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi; della stabilizzazione occupazionale mediante l’aumento delle conferme a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato; laddove possibile, in considerazione delle specifiche competenze e finalità, del Fondo Artigianato Formazione (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione Lombardia. ART. 1 - Età di assunzione Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. ART. 2 - Durata dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale La durata del contratto di apprendistato è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire. La durata massima è stabilita comunque in tre anni. In caso di diploma quadriennale regionale la durata massima è di quattro anni. 16 ART. 5 - Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. ART. 6 - Retribuzione Il trattamento economico dell’apprendista è determinato dall’applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali. Progressione della retribuzione: PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO 50% 60% 70% 80% ART. 7 - Piano formativo individuale (PFI) Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor. Il piano formativo, sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, sulla base di moduli e formulari predisposti dall’Ente Bilaterale e sottoposti all’approvazione delle Parti Sociali. 17 ART. 8 - Formazione dell’apprendista La durata e l’articolazione della formazione saranno definite dalla Regione Lombardia, sentite le parti sociali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all’azienda. ART. 9 - Capacità formativa dell’impresa Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa è la capacità dell’azienda di erogare, direttamente e/o attraverso una formazione integrata, interventi formativi idonei a produrre gli attesi incrementi di conoscenze professionali, anche per il tramite dell’Ente bilaterale. Le parti convengono che detta capacità derivi da: • • • disponibilità di spazi idonei attrezzati e funzionali alla formazione da erogare; presenza di tutor o di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze; utilizzo di registri per tracciabilità dell’attività formativa. ART. 10- Tutor Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000 e/o dalle regolamentazioni regionali. Qualora il tutor non avesse le necessarie competenze, il Fondo Artigianato Formazione potrà finanziarne la formazione con fondi specifici. ART. 14 - Trattamento economico per malattia ed infortunio In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento. ART. 15 - Decorrenza La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dal 2.5.2012. Norma transitoria Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dai precedenti contratti. ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI Rimandi Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione si applicano le vigenti leggi in materia, le norme previste dai rispettivi CCNL e CCRL, nonché la normativa regionale. Decorrenza Le Parti convengono che l’adesione al nuovo apprendistato previsto dalla presente intesa è aperta anche alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società degli enti partecipati o promossi dalle stesse. Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli con le normative definite in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. ART. 11 - Profili Formativi Apprendistato I profili formativi dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla regolamentazione regionale. Regione Lombardia, con D.D.G. n. 9798 del 24/10/2011, ha recepito i contenuti dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 che istituisce, ai sensi del c. 1, lett. d) dell’art. 18 del d.lgs. 226/2005, il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale attualmente composto da ventuno figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e ai diplomi professionali di durata quadriennale, e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnicoprofessionali. ART. 12 - Ferie All’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento. ART. 13 - Gratifica Natalizia - Tredicesima In occasione della ricorrenza natalizia, l’impresa deve corrispondere all’apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa. 18 19 BILATERALITÀ e provvidenze Noi ci siamo, tu sei dei nostri ? 20 21 Il valore della bilateralità e delle relazioni sindacali Milano, li 05/06/2012 Caro Artigiano, anche quest’anno l’ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale Artigianato, mette a disposizione tua e dei tuoi dipendenti numerose “Provvidenze”, contributi a fondo perduto, che possono aiutare la tua azienda in un momento economico particolarmente difficile per il nostro Paese e per la nostra Regione. L’ELBA nasce circa 20 anni fa grazie a un lungimirante accordo fra le Parti Sociali della regione Lombardia: da un lato le organizzazioni artigiane di CONFARTIGIANATO,CNA,CLAAI e CASARTIGIANI, dall’altro lato le organizzazioni sindacali di CGIL,CISL e UIL, come evidenziato nella loro lettera qui allegata. In questo lasso di tempo l’ELBA ha erogato alle imprese e ai suoi dipendenti circa 100 milioni di Euro. Alcune Provvidenze sono state erogate in collaborazione con la Regione Lombardia. A tal proposito, in allegato, potrai leggere le numerose iniziative messe a disposizione per il sistema produttivo lombardo dalla Regione Lombardia, in particolare dalla Direzione Generale Occupazione e Politiche del lavoro e dalla Direzione Generale dell’Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione. Tutte le informazioni le puoi trovare sui siti www.dote.regione.lombardia.it e www.industria.regione.lombardia.it . Come potrai leggere dal prospetto allegato delle Provvidenze di ELBA, molteplici sono le opportunità che ti aspettano: per tale motivo ti preghiamo d’informare anche i tuoi dipendenti, invitandoti ad allegare nella loro busta paga una copia delle stesse, affinchè anche loro possano meglio conoscere le Provvidenze e richiedere i contributi. Le modalità di richiesta delle Provvidenze si trovano sul nostro sito www.elba.lombardia.it. Tale operazione è assolutamente gratuita per te e per il tuo lavoratore, unica prerogativa è quella di essere associato ad ELBA, attraverso l’adesione ( in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro per le aziende artigiane, che tu certamente applicherai) alla Bilateralità Nazionale ( EBNA), con il pagamento mensile di € 10,42 per dipendente ( € 5,21 se part time), tramite F24. Diversamente, se non aderisci alla Bilateralità, dovrai erogare ad ogni tuo lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a € 25,00 lordi per 13 mensilità, non assolvendoti dal dovere delle prestazioni che eroga la Bilateralità. Qualora non lo avessi ancora fatto o non ne fossi a conoscenza, oppure volessi informazioni dettagliate su tutti i nostri servizi offerti, puoi visitare il sito www.elba.lombardia.it, chiamarci, contattare il tuo EBA territoriale, rivolgerti alle Associazioni Artigiane di categoria, alle Organizzazioni Sindacali, al tuo commercialista e/o consulente del tuo territorio. Richiamiamo infine la tua attenzione sul pieghevole in allegato di Fondartigianato che, in modo sintetico, ma esaustivo, ti informa su tutte le opportunità di formazione finanziata messe in campo per il tuo personale. Cordiali saluti. IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE Mario Pais Daniele Parolo Lettera concordata tra le parti sociali in occasione dell’intesa che ha portato alla firma delle nuove provvidenze. 22 E’ stato fatto invito agli imprenditori di allegarla ai dipendenti in busta paga 23 la bilateralità artigiana dal 1988 ad oggi Nel 1988 CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL e UIL sottoscrivono l’Accordo Interconfederale Nazionale per sviluppare nuove relazioni sindacali: • è istituita la figura del rappresentante sindacale di bacino che opera nel territorio riferito all’intera provincia; • è prevista la costituzione degli Enti Bilaterali; sono create le condizioni per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i settori artigianali precedentemente non coperti da alcuna contrattazione (es. grafici, materie plastiche, alimentaristi, ecc.) creando le premesse per il riconoscimento pieno e completo dell’artigianato sul piano politico-sindacale nazionale. La media (sui 12 mesi) delle imprese versanti nel 2011 è stata di 40.330, rispetto alle 32.500 circa del 2010, con un aumento di 7.830 imprese artigiane (+24%); i dipendenti sono stati in media 156.300, rispetto ai 125.165 del 2010, un aumento di 31.135 unità, pari a circa il 25%. Gli incassi relativi al Fondo Sostegno a Reddito (FSR) sono stati nel 2011 pari a Euro 9.486.702,24, contro gli Euro 6.778.907,56 del 2010, un aumento pari a Euro 2.707.794,68 (+40%). Nello scorso mese di aprile le parti sociali hanno deliberato nuove e innovative Provvidenze che rappresentano davvero un’opportunità per imprese e lavoratori, in particolare: 1. la “Conferma in Qualifica Apprendistato“ (CQA), un contributo di Euro 500,00 per quegli apprendisti che concludono con effetto positivo il percorso formativo, indipendentemente dalla conferma del rapporto di lavoro; 2. il “Contributo Congedo Parentale” (CCP) pari a Euro 200,00 mensili per i congedi parentali per un massimo di 6 mesi; 3. il “Fondo di Garanzia per l’Accesso al Credito” (FGC), un fondo che Elba mette a disposizione di Ferfidi Lombarda al fine di garantire alle imprese artigiane della Lombardia, attraverso i Confidi provinciali, l’accesso al credito. Si tratta di una garanzia di copertura di finanziamenti erogabili pari a circa 20 milioni di Euro. Di seguito alleghiamo il prospetto delle Provvidenze. Nel 1993 nasce ufficialmente ELBA - l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato. Grazie al principio della mutua solidarietà ELBA eroga prestazioni e servizi alle imprese artigiane e ai loro dipendenti. I SERVIZI PRESTATI SONO: • • • PROVVIDENZE contributi a fondo perduto (anche in collaborazione con Regione Lombardia); FORMAZIONE (attraverso Fondartigianato); SICUREZZA (attraverso il Comitato Paritetico Regionale dell’Artigianato, gli OPTA Organismi Paritetici Territoriali ed i RLST - Rappresentanti Lavoratori della Sicurezza Territoriali). LA NUOVA BILATERALITA’ Il nuovo sistema nazionale di bilateralità artigiana, avviato nel luglio del 2010, dopo l’accordo interconfederale nazionale dello stesso anno, rappresenta, oggi, una consolidata, sistematica e positiva formula di adesione delle imprese artigiane lombarde alla bilateralità regionale. Nel 2011 i versamenti all’Ente Bilaterale Lombardo si sono assestati attorno ad una quota di Euro 1.600.000. Questo valore rappresenta, in percentuale di circa l’85-90% del totale dei dipendenti delle imprese artigiane della Lombardia. 24 25 SINTESI DELLE PROVVIDENZE IN VIGORE DAL 01.01.2012 PROVVIDENZE ELBA NUOVE PROVVIDENZE ELBA CQA CCP CONFERMA IN QUALIFICA APPRENDISTATO CONTRIBUTO CONGEDO PARENTALE CONTRIBUTO EROGATO € 500 agli apprendisti che conseguono la qualifica CONTRIBUTO PER TRASPORTO per gli abbonamenti settimanali e o mensili della durata non inferiore a sei mesi entro il mese successivo nel corso del quale si è maturato il diritto (es. abbonamenti mensili della durata di sei mesi, da gennaio a giugno, presentazione entro 31/07) per gli abbonamenti annuali entro il mese successivo alla maturazione del diritto e non oltre il 31/07 RETTE PER ASILI NIDO € 500 una sola volta nell’anno ai lavoratori e agli imprenditori che utilizzano per i loro figli l’asilo nido (da zero a tre anni) pubblici o privati legalmente riconosciuti per famiglie monoparentali € 350 per le altre famigli entro il mese di settembre dell’anno di utilizzo del servizio di asilo (es. inizio settembre 2011 e fine giugno 2012, presentazione entro il 30/09/2012) e non prima del mese di giugno dello stesso anno provvidenza in vigore dal 01/07/2012 € 200 mensili (fino a un massimo di 6 mesi) per i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali SCADENZE entro un mese dalla fine del trimestre solare nel quale è stata conseguita la qualifica alla maturazione del diritto e non oltre il termine di un mese dalla fine del sesto mese di congedo parentale provvidenza in vigore dal 01/07/2012 FGC FONDO DI GARANZIA PER L’ACCESSO AL CREDITO € 200 mensili (fino a un massimo di 6 mesi) per i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali SAR SCO MAN CRE CONTRIBUTO EROGATO SOSTEGNO AL REDDITO € 200 mensili (fino a 5 mesi nel corso dell’anno), per i lavoratori (per ogni nucleo famigliare) che ogni mese solare hanno perso almeno 110 ore CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA’ € 400 ai dipendenti, i quali figli, nell’anno 2011/2012, hanno conseguito un titolo di studio quinquennale di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute. MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE € 500 annui alle imprese che a seguito dell’autorizzazione regionale faranno uso della cassa integrazione in deroga, avviata, in corso o successiva al 01/01/2012 e che non abbiano effettuato licenziamenti per riduzione di personale dal 01/10/2011. RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO € 200 annui alle imprese che dal 01/01/2012 presentano la domanda per ottenere un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano. provvidenza in vigore fino al 30/06/2012 26 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a € 25.000 IVA esclusa. CPI CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI 50% della retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti che non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. dalla data di sottoscrizione del verbale d’accordo presentare: entro 15 giorni il verbale di accordo entro un mese la domanda SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA 20% della paga base, contingenza, EDR e CCRL (contributo riconosciuto solo per sospensioni dal 1° e fino al 90° giorno di calendario nell’anno solare) per i dipendenti che non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. dalla data di sottoscrizione del verbale d’accordo presentare: entro 15 giorni il verbale di accordo, entro un mese la domanda IDM INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE € 104 a settimana (fino 20 settimane), per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato € 80 a settimana (fino 20 settimane), per i lavoratori apprendisti. I part-time sono calcolati in proporzione entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro APA € 170 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 14 anni di anzianità continuativa di ANZIANITA’ PROFESSIONALE servizio in azienda. AZIENDALE € 200 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 20 anni di anzianità continuativa di servizio in azienda. entro un mese dal semestre solare in cui ha maturato l’anzianità (es. data di assunzione il 20/2, presentazione entro il 31/7) SCADENZE entro il 31/12 dell’anno in cui è stato conseguito il titolo di studio entro un mese dalla fine della sospensione (cassa integrazione in deroga) entro un mese dal trimestre solare nel quale è stata presentata la domanda di finanziamento e/o affidamento tramite il sistema dei confidi artigiano (es. domanda di finanziamento presentata il 20/2, presentazione entro il 30/4) entro un mese dal trimestre solare in cui si sono sostenute le spese (es. data ultima fattura il 20/7, presentazione entro il 31/10) "CONTRATTI DI SOLIDARIETA’” CDS alla maturazione del diritto ed entro un mese dalla fine della sospensione (cassa integrazione in deroga) contributo massimo € 2.000. Si considerano anche i beni registrati di cui all’art. 815 c.c. provvidenza in vigore dal 01/07/2012 accesso presso i Confidi provinciali provvidenza in vigore dal 01/07/2012 PROVVIDENZE ELBA RAN SCADENZE € 75 ai dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro con abbonamenti settimanali e o mensili, anche non continuativi, minimo 6 mesi nel corso dell’anno solare € 150 per abbonamenti annuali provvidenza in vigore fino al 30/06/2012 Per maggiori informazioni visita il sito www.elba.lombardia.it chiama il n. 0229400754 oppure contatta il tuo EBA territoriale che trovi sul sito. TRA CONTRIBUTO EROGATO SAL BDS BORSE DI STUDIO € 260 per i corsi triennali € 520 per i diplomi di scuola secondaria € 775 per corsi o diplomi di laurea entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato conseguito il titolo di studio (es. titolo di studio conseguito il 20/2, presentazione entro il 30/4) 27 PROVVIDENZE ELBA CONTRIBUTO EROGATO € 250 per la formazione esterna di ogni apprendista FAA FORMAZIONE APPRENDISTI ISO € 250 INCREMENTO OCCUPAZIONE per ogni incremento annuo del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato IAS QUA INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' EEI BAC 28 entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4) entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’incremento € 750 per ogni assunto a tempo indeterminato: lavoratrici ultraquarantenni disoccupate da almeno tre mesi o che rientrano dopo almeno entro il 31 gennaio dell’anno successivo 12 mesi nel mondo del lavoro all’incremento lavoratori ultra quarantacinquenni disoccupati da almeno tre mesi persone disabili e svantaggiate e che non siano assunte per obblighi di legge 15% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a € 1.550 e fino ad un contributo massimo di € 1.050 provvidenza in vigore fino al 30/06/2012 FAI SCADENZE RSB e RLST entro un mese dal trimestre solare in cui termina l’intervento ed è emessa la fattura (es. data fattura o fine intervento il 20/2, presentazione entro il 30/4) FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 50% dei costi pagati dall’impresa, contributo massimo € 260, per corsi rivolti a imprenditori dipendenti (contributo riconosciuto solo per corsi di durata <16 ore e >80 ore) 50% del costo netto della partecipazione di titolari, soci e collaboratori ad iniziative formative finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti, contributo massimo € 520. entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4) EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE 15% delle spese sostenute per il ripristino dell’attività interrotta per fattori esterni all’impresa (es. calamità naturali) su un minimo di spesa di € 5.150 e fino ad un contributo massimo di € 15.500 entro sette mesi dalla data evento PROVVIDENZA DI BACINO 15% dei costi fatturati per la partecipazione a fiere e mostre nazionali ed internazionali. Sono escluse le province con accordi territoriali che prevedono provvidenze alternative entro un mese dal trimestre solare nel quale si è conclusa la manifestazione (es. data fine fiera il 20/2, presentazione entro il 30/4) 29 CHI SONO GLI RSB INCA, IL PATRONATO CGIL Il ruolo del sindacato è da sempre quello della tutela del lavoratore all’interno dell’azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti in essa occupati. Normalmente la presenza sindacale è maggiore nelle aziende più grandi e strutturate. Ma nelle aziende artigiane è comunque possibile nominare RSA (rappresentanze sindacali aziendali) da parte delle organizzazioni sindacali. Lo prevedono lo statuto dei lavoratori e le normative. Sfortunatamente non è possibile essere presenti in tutte le realtà produttive delle province, per mancanza di adesione sindacale o per carenza di disponibilità da parte dei lavoratori a ricoprire tale carica. Per dare comunque una rappresentanza a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di queste aziende, nasce il ruolo del Rappresentante Sindacale di Bacino (RSB). Il ruolo di tale figura è pertanto equiparabile al rappresentanze aziendale, con la differenza che rappresenta un bacino di utenza e non i dipendenti di una singola realtà produttiva. La figura del delegato di bacino consente di mantenere il collegamento con le varie realtà territoriali e di garantire ai lavoratori un sostegno ovunque essi si trovino. Il rappresentante sindacale di bacino ha sede in tutte le Camere del Lavoro della Lombardia. CHI SONO GLI RLST Il RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata definita dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e accanto ad altre figure per lo stesso tema. Nel decreto viene stabilito che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale diventa il riferimento dei lavoratori per intervenire in merito alla prevenzione dei rischi derivanti dalle attività produttive e per segnalare al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti le problematiche di sicurezza e di igiene sul lavoro. Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S., è stata istituita la figura del R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale. Gli R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., vengono designati dalle organizzazioni sindacali o eletti in assemblee territoriali dei lavoratori. La funzione degli R.L.S.T. fa riferimento all’articolo 48 del D. Lgs. n. 81/2008, perciò i rappresentanti accedono ai luoghi di lavoro e sono consultati preventivamente e tempestivamente per tutto ciò che concerne la valutazione dei rischi in impresa. 30 31 Per valutare la tua sorte previdenziale secondo le nuove disposizioni, puoi rivolgerti alle sedi territoriali del Patronato Inca della CGIL. Il servizio è professionale e gratuito. Trovi qui di seguito l’elenco delle nostre sedi provinciali e comprensoriali. INDIRIZZI INCA TERRITORIALI TERRITORI 32 TEL E-MAIL Inca Cgil Bergamo 035 3594120 [email protected] Inca Cgil Brescia 030 3729240 [email protected] Inca Cgil Como 031 239390 [email protected] Inca Cgil Cremona 0372 448600 [email protected] Inca Cgil Lecco 0341 488201 [email protected] Inca Cgil Ticino Olona 0331 549519 [email protected] Inca Cgil Lodi 0371 616032 [email protected] Inca Cgil Mantova 0376 202206 [email protected] Inca Cgil Milano 02 55025320 [email protected] Inca Cgil Monza e Brianza 039 27311 [email protected] Inca Cgil Pavia 0382 389205 [email protected] Inca Cgil Sondrio 0342 541320 [email protected] Inca Cgil Valcamonica - Sebino 0364 543204 [email protected] Inca Cgil Varese 0332 276245 [email protected] 33 LAVORATORI STRANIERI Anche al lavoratore che non ha la cittadinanza italiana ricordiamo che è possibile rivolgersi al proprio sindacato di categoria per tutelare i propri diritti sul luogo di lavoro. In particolare se si è soggetti a discriminazioni, a condizioni di lavoro che mettono a rischio la sicurezza e la salute e a salari e normative non rispettose del CCNL. Presso tutte le sedi delle Camere del Lavoro è possibile trovare la categoria sindacale del tuo settore di lavoro. Esempio: Azienda metalmeccanica FIOM CGIL Azienda agricola o alimentare FLAI CGIL Azienda edile FILLEA CGIL Azienda chimica o tessile FILCTEM CGIL Azienda grafica FLC CGIL Estetisti, Parrucchieri FILCAMS CGIL CATEGORIE e CONTRATTI Inoltre potrai avvalerti dell’assistenza dell’Ufficio Vertenze qualora sia necessario intraprendere una azione legale. In ogni caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa puoi trovare un’utile consulenza presso gli Uffici Stranieri presenti in ogni Camera del Lavoro. 34 35 INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro Diploma Laurea € 10.33 1 2 Operai specializzati, impiegati di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda; addetti alla vendita di prodotti cosmetici Operai specializzati, cassieri, addetti alla vendita di prodotti cosmetici, impiegati amministrativi 3 Operai qualificati 4 Comuni fino 2 anni anzianità; addetti alla pulizia dei locali e degli arredi Coefficiente orario 13 26 173 3.10.2011 1.12.2011 10/1/11 4/1/12 10/1/12 CCIRL 764.71 791.27 816.67 7.75 499.71 658.07 682.33 705.54 6.71 496.1 600.12 623.12 645.12 6.20 493.55 538,80 560.48 581.22 5.68 491.78 normativa _ 31.12.2012 31.12.2012 Contingenza¹ 1. Valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992). A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili Funzione Quadro Diploma Laurea € 10.33 N° mensilità 36 13 26 Coefficiente orario 5 biennali di: € 9,30, liv. 1; € 8,26, liv. 2; € 7,75, liv. 3; € 7,23, liv. 4. Straordinari (limiti e maggiorazioni) ammessi nel limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore. Maggiorazioni: 10%: lavoro domenicale con riposo compensativo; 25%:diurno; 35%:notturno/festivo;50%:notturno e festivo. Banca ore - Il recupero delle ore di straordinario svolte,compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione.Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data. Nella busta paga mensilmente verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Ferie 28 giorni di calendario. Con decorrenza 1.10.2011 al lavoratore con anzianità di servizio superiore a 5 anni spetterà un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario. Le ferie non potranno avere inizio dalla giornata festiva o in una giornata precedente la stessa. Riduzione orario 16 ore per anno solare da beneficiarsi in gruppi di 4 o di 8 ore. Se non usufruite entro il 31.12, verranno retribuite entro il 31.1 dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 retribuita con importo pari a 1/26 della retribuzione mensile. Festività soppresse 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore), utilizzati entro l'anno solare in gruppi di 4 o di 8 ore. In caso di mancato godimento dovranno essere retribuiti nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare. Flessibilità orario contrattuale l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma, entro un periodo di 6 mesi dall'inizio della flessibilità e in periodi di minore intensità produttiva,una pari entità di ore di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. Cassa 173 Orario normale di lavoro settimanale 40 ore distribuite su 5 o 6 giorni1 Scatti anzianità 10% del minimo Coefficiente giornaliero 40 ore distribuite su ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI 1 mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Orario normale di lavoro settimanale Gratifica Natalizia RETRIBUTIVI Rinnovo Economico Decorrenza Minimi Qualifiche Livelli Coefficiente giornaliero ORARIO Confartigianato Benessere-Acconciatori; Confartigianato Benessere-Estetica; Cna-Unione Benessere e Sanità, Casartigiani, Claai-FedernasUnamem e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil NB: La Fisascat-Cisl non ha firmato l'accordo di rinnovo del 3.10.2011 Scadenza Stipula economica N° mensilità 1. Vista la particolarità dei settori , in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito. Nb.: la durata media dell' orario di lavoro, ai fini del D.Lgs.368/2001,art.4, è calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi (elevati a 12 in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive). Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri Parti contraenti Cassa 10% del minimo 5 o 6 giorni1 1. Vista la particolarità dei settori , in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente 37 Malattia a. conservazione del posto per 9 mesi con anzianità fino a 5 anni e 12 mesi con anzianità superiore; in caso di più assenze i predetti periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi; b. retribuzione: integrazione indennità Malattia a. conservazione del posto per 9 mesi con anzianità fino a 5 anni e 12 mesi con anzianità superiore; in caso di più assenze i predetti periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi; b. retribuzione: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno per malattie superiori a 8 giorni; integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno per mallattie inferiori o pari a 8 giorni. Infortunio conservazione posto fino a guarigione clinica e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione. Maternità vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Congedo matrimoniale Prova 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla retribuzione. Apprendistato retribuzione massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro. Previd. Integrativa/ complem. PREVIDENZA ASSISTENZA ASSENZE di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. Artifond: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, contingenza ed EDR è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. Assistenza integrativa Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. A tale Fondo, una volta costituito, saranno iscritti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a12 mesi. Con pari decorrenza e attivato un contributo dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità.I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. 3 mesi, liv. 1; 2 mesi, liv. 2; 45 giorni, liv. 3 e 40 giorni, liv. 4. 1° anno 65% 3° sem. 70% 1° gruppo - durata 5 anni: 4° sem. 3° anno 4° anno 78% 85% 90% 9° sem. 95% 10° sem. 100% Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL 1° gruppo - durata 4 anni e 6 mesi (con titolo di studio post obbligo o qualifica): 1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 65% 65% 70% 78% 85% 6° sem. 85% 7° sem. 90% 8° sem. 90% 9° sem. 100% GESTIONE RAPPORTO 2° gruppo - durata 18 mesi: 1° sem. 2° sem. 3° sem. 63% 80% 100% STENZA 38 Apprendisti ultraventiquattrenni Elevazione dell'età di assunzione fino a 29 anni compiuti; individuazione delle figure professionali di cui al 1° gruppo; ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui sopra, per gli apprendisti assunti dopo il 24° anno (26° per le aree a declino industriale) e fino al 29° anno, il calcolo delle ritribuzioni verrà effettuato sulla retribuzione globale del liv.3, secondo le seguenti progressioni percentuali: 80%, 1° sem.; 85%, 2° sem.; 90%, 3° sem. Part time a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità (nei part time verticale o misto) di variare in aumento la durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (ridotti a 2 in caso di emergenze tecniche e/o produttive), corrispondendo una maggiorazione del 10% (15% per preavviso di 2 giorni); c. consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro; tale lavoro verrà compensato con la maggiorazione del 15%; d. malattia: nei part time orizzontali il periodo di comporto è calcolato in giorni di calendario indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro; nel part time verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro. Previd. Integrativa/ complem. Artifond: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, contingenza ed EDR è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. 39 lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento. SETTORE PANIFICATORI ARTIGIANI Qualifiche Livelli Indennità speciale Retribuzione tabellare Integrativo Totale Regionale Scatti Anzianità Operai specializzati super 1,641.30 94.77 1,736.07 12.39 1,748.46 A1 Operai specializzati 1,525.86 88.06 1,613.92 9.81 1,623.73 19.11 A2 Operai qualificati 1a categoria 1,429.04 82.63 1,511.67 8.26 1,519.93 17.59 A3 Operai qualificati 2a categoria 1,308.55 75.92 1,384.47 8.26 1,392.73 16.01 A4 Operai generici e/o comuni 1,239.76 72.05 1,311.81 7.23 1,319.04 14.46 B1 Gerente, gestore, direttore 1,606.95 92.19 1,699.14 12.91 1,712.05 21.69 B2 Commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista 1,320.18 76.44 1,396.62 9.30 1,405.92 19.11 B3 Aiuto commesso, confezionatore 1,242.90 72.56 1,315.46 8.26 1,323.72 16.01 B4 Personale di fatica, fattorino 1,178.75 68.69 1,247.44 7.23 1,254.67 14.46 A1S Alimentari, panificatori artigianato 1.3.2012 +conting. EDR 21.69 A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento. ACCONCIATORI,ESTETISTI, BARBIERI E PARRUCCHIERI Parti contraenti Stipula Fippa-Federpanificatori -Assopanificatori- Fiesa-Confercenti FAI-Cisl- FLAI-CGIL- UILA-Uil ASSIPAN-Confcommercio firmato (dall'10.11.2010) Scadenza Decorrenza economica 04.12.2009 01.01.2009 31.12.2011 Rinnovo Economico normativa 31.12.2011 _ PANIFICAZIONE ARTIGIANI riunificazione di tre precedenti CC.NN.LL. Parti contraenti Stipula Confartigianato alimentazione, Cna alimentare, Casartigiani, Claai e FAI-Cisl, FLAI-CGIL, UILA-Uil 27.4.2010 Scadenza Decorrenza economica normativa 01.01.2010 31.12.2012 31.12.2012 Totale mensile dal 1° marzo 2011 PRVO*** annuale - anni 2011-2013 113.00 1,722.50 965.00 111.00 1,591.03 850.00 528.90 94.00 1,457.16 745.00 711.03 525.10 73.00 1,309.13 640.00 113 630.97 522.73 73.00 1,226.70 565.00 B1 188 1,046.21 535.56 159.00 1,740.77 940.00 Scatti B2 Anzianità 126 704.72 525.10 89.00 1,318.82 630.00 B3S 118 656.32 523.60 89.00 1,268.92 590.00 B3 112 626.03 522.48 89.00 1,237.51 560.00 B4 100 556.20 520.35 86.00 1,162.55 500.00 Rinnovo Econom. _ CCNL firmato Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai in vigore dal 1° marzo 2012. SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANI Livelli 1S Qualifiche Quadri 1.3.2012 Indennità +conting. EDR funzione 1,943.84 36.15 Totale 1,979.99 Integ. Regionale 46.74 Totale 2,026.73 33.57 1 Impiegati direttivi, amministrativi e tecnici 1,745.26 1,745.26 38.73 1,783.99 28.92 2 Impiegati di concetto, viaggiatori e piazzisti 1a categoria 1,597.71 1,597.71 33.31 1,631.02 24.79 3A Impiegati di concetto, operai specializzati 1,488.85 1,488.85 29.95 1,518.80 21.69 3 Impiegati di concetto, viaggiatori e piazzisti 2a categoria, operai specializzati 1,408.23 1,408.23 26.34 1,434.57 19.11 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,350.80 1,350.80 24.79 1,375.59 17.56 5 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,288.43 1,288.43 22.21 1,310.64 16.01 6 Operai comuni fino a 12 mesi di anzianità 1,205.46 1,205.46 19.37 1,224.83 14.46 A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento. SETTORE PANIFICATORI ARTIGIANI 1.3.2012 Indennità +conting. EDR speciale Operai specializzati super 1,641.30 Operai specializzati 1,525.86 Livelli A1S A1 Qualifiche A2 40 Operai qualificati 1a categoria Operai qualificati 2a categoria A3 Retribuzione tabellare Integrativo 94.77 1,736.07 12.39 1,748.46 88.06 1,613.92 9.81 1,623.73 19.11 1,429.04 82.63 1,511.67 8.26 1,519.93 17.59 1,308.55 75.92 1,384.47 8.26 1,392.73 16.01 Totale Regionale Scatti Anzianità 21.69 Contingenza + Integrativo reg. EDR dal 30 aprile congelato dal 1° 1992 marzo 2011 Livelli Parametro Minimi dal 1° dicembre 2010 A1S 193 1,076.67 532.83 A1 170 947.67 532.36 A2 149 834.26 A3 128 A4 Note: 1) art. 49: la quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni mensili per 173; 2) contribuzione bilaterale regionale mensile: 0,50% a carico del lavoratore e 1,55% a carico del datore di lavoro; elemento retributivo aggiuntivo in caso di mancata adesione alla bilateralità 25,00 euro /mese 3) Erogazione PRVO premio variabile: 1° acconto del 25% a marzo, 2° acconto del 50% a settembre e saldo a dicembre di ogni anno. *** per la sola prima annualità il PRVO sarà comprensivo di una quota extra di euro 130 per tutti i livelli INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI Diploma Laurea EDR Funzione Quadro Cassa 1 € 36.15 N° mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale 13 26 173 40 ore distribuite su 5 giorni; 36 ore (solo 3° turno, a parità di retribuzione in caso di lavoro a turni) 7% del minimo + contingenza (esclusi addetti alla panificazione) 1. Conglobata nei minimi. N.B.: Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi. ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI 41 A4 Operai generici e/o comuni 1,239.76 72.05 1,311.81 7.23 1,319.04 14.46 Gratifica natalizia 1 mensilità da corrispondersi in occasione del Natale B1 Gerente, gestore, direttore 1,606.95 92.19 1,699.14 12.91 1,712.05 21.69 Scatti anzianità settore alimentare: 5 biennali: € 33,57, liv. 1S; € 28,92, liv. 1; € 24,79, liv. 2; € 21,69, liv. pane, competerà una maggiorazione del 30%. Le maggiorazioni a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. La maggiorazione del 75% non è cumulabile. lavoro a turni) 1. Conglobata nei minimi. N.B.: Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi. settore alimentare: 5 biennali: € 33,57, liv. 1S; € 28,92, liv. 1; € 24,79, liv. 2; € 21,69, liv. 3A; € 19,11, liv. 3; € 17,56, liv. 4; € 16,01, liv. 5; € 14,46, liv. 6; settore panificazione: 5 biennali: € 21,69, liv. A1S; € 19,11, liv. A1; € 17,56, liv. A2; € 16,01, liv. A3; € 14,46, liv. A4; € 21,69, liv. B1; € 19,11, liv. B2; € 16,01, liv. B3; € 14,46, liv. B4. ORARIO RETRIBUTIVI Straordinari (limiti e maggiorazioni) 42 a. Settore alimentare maggiorazioni: 30%, straordinario diurno; 50%, straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati); 40%, lavoro compiuto nei giorni festivi; 60%, straordinario festivo e domenicale; 10%, lavoro domenicale festivo con riposo compensativo; 30%, lavoro notturno; 60%, straordinario festivo notturno; 30%, lavoro a turni in ciclo continuo notturno. Banca ore individuale - Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data. Per ogni ora prestata ed accantonata verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista una ulteriore quota pari al 4%. L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, nella busta paga, la quantità di ore accantonate. b. Settore panificazione maggiorazioni: 30%, lavoro straordinario; 50%, lavoro notturno (intendendosi per tale quello svolto dalle ore 21.00 alle ore 4.00); 20%, lavoro prestato in giornate festive nazionali e infrasettimanali. Al personale impiegato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento, nella distribuzione e nella vendita del pane, competerà una maggiorazione del 75%. Al personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal pane, competerà una maggiorazione del 30%. Le maggiorazioni a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%. La maggiorazione del 75% non è cumulabile. Ferie i lavoratori di età superiore a 16 anni e con un'anzianità superiore a 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hanno dirritto ogni anno a in periodo di ferie retribuite pari a 173 ore. Ai lavoratori del settore panificazione già in forza al 31.12.1994 spettano 26 giorni più una ulteriore giornata dall'1.7.1991. Ai lavoratori stranieri: 4 settimane consecutive per favorire il ritorno nel Paese di origine. Riduzione orario 16 ore annue di permessi reribuiti da utilizzare entro il 31.12 dell'anno; la parte non utilizzata verrà retribuita entro il 31.1 dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento coincidente con la domenica. Festività soppresse 4 giorni di permesso in sostituzione delle ex festività. Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il godimentodei permessi deve realizzarsi entro il 31.12 di ogni anno e non è cumulabile di anno in anno. Flessibilità orario contrattuale a. Settore alimentare: l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi; b. Settore panificazione: nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tal caso le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%. Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112 ore. Qualora venga attuato un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, al lavoratore vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti. ASSENZE 1 mensilità da corrispondersi in occasione del Natale Scatti anzianità Ferie i lavoratori di età superiore a 16 anni e con un'anzianità superiore a 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hanno dirritto ogni anno a in periodo di ferie retribuite pari a 173 ore. Ai lavoratori del settore panificazione già in forza al 31.12.1994 spettano 26 giorni più una ulteriore giornata dall'1.7.1991. Ai lavoratori stranieri: 4 settimane consecutive per favorire il ritorno nel Paese di origine. Riduzione orario 16 ore annue di permessi reribuiti da utilizzare entro il 31.12 dell'anno; la parte non utilizzata verrà retribuita entro il 31.1 dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento coincidente con la domenica. Festività soppresse 4 giorni di permesso in sostituzione delle ex festività. Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il godimentodei permessi deve realizzarsi entro il 31.12 di ogni anno e non è cumulabile di anno in anno. Flessibilità orario contrattuale a. Settore alimentare: l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi; b. Settore panificazione: nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tal caso le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%. Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112 ore. Qualora venga attuato un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, al lavoratore vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti. Permanenza massima passaggio categoria superiore Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi continuativi nel disimpegno di mansioni rientranti nella categoria superiore (6 mesi per il passaggio alla categoria di quadro). Malattia conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più assenze, tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi; trattamento economico: per malattia non superiore a 6 giorni): ntegrazione indennità INPS al 100% della retribuzione a partire dal 1°al 180° giorno; per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno. Infortunio conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica. Maternità integrazione indennità INPS fino al 90% della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria. Dall'1.3.2008 integrazione indennità INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Gli apprendisti e gli operai hanno diritto al pagamento di quanto avrebbero percepito se avessero lavorato. La richiesta deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni di calendario. Permessi a. non retribuiti a dipendenti in comprovato stato di tossicodipendenza o aventi familiari a carico in tale stato, al fine di rendere possibili terapie riabilitative; b. per improrogabili e giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi per giustificati motivi. Settore Alimentare Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL Apprendistato retribuzione RAPPORTO Gratifica natalizia ORARIO ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI grp 1° anno 5° S. 6° S. 7° S. 8° S. 9° S. dal 10° S. 1° 70% 3° Sem 4°S. 75% 75% 2 liv 2 liv 2 liv 1 liv 1 liv 100% 2° 70% 75% 75% 2 liv 1 liv 1 liv 1 liv 100% 3° 70% 75% 95% 100% 100% 3° Sem 4°S. 3° anno Settore Panificazione grp 1°anno 7° S. 8° S. dal 9° S. 43 calendario. Permessi a. non retribuiti a dipendenti in comprovato stato di tossicodipendenza o aventi familiari a carico in tale stato, al fine di rendere possibili terapie riabilitative; b. per improrogabili e giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi per giustificati motivi. Settore Alimentare Apprendistato PREVIDENZA ASSISTENZA GESTIONE RAPPORTO retribuzione grp 1° anno 5° S. 6° S. 7° S. 8° S. 9° S. dal 10° S. 1° 70% 3° Sem 4°S. 75% 75% 2 liv 2 liv 2 liv 1 liv 1 liv 100% 2° 70% 75% 75% 2 liv 1 liv 1 liv 1 liv 100% 3° 70% 75% 95% 100% 100% 3° Sem 4°S. Settore Panificazione grp 1°anno 3° anno 7° S. 8° S. 1° 70% 75% 75% 2 liv 1 liv 1 liv dal 9° S. 100% 2° 70% 75% 75% 2 liv 1 liv 100% 100% 3° 70% 75% 95% 100% Part time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'85% dell'orario a tempo pieno settimanale; da compensare con la maggiorazione del 10% (20% nel caso di superamento del suddetto limite e fino al raggiungimento dell'orario pieno settimanale); nei part time verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie. Previd. Integrativa / complem. la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda; 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del 17.8.1995; 100% della quota di TFR maturata nell'anno per gli assunti dopo il 17.8.1995 (senza anzianità INPS pregressa). I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. Il versamento dell'1% a carico delle imprese ad Artifond decorrerà dall'1.4.2001 con le modalità stabilite dallo stesso Artifond. Assistenza integrativa a decorrere dall'1.1.2011 saranno iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, i dipendenti a tempo indeterminato. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. Area chimica - ceramica Parti contraenti Confartigianato, Cna Produzione, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil Stipula Decorrenza 25.7.2011 1.1.2010 Scadenza economica normativa 31.12.2012 31.12.2012 Rinnovo Economico _ In data 25.7.2011 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo dei CCNL Chimica, Gomma Plastica, Vetro del 19.2.2008 e del CCNL Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione di piastrelle del 29.4.2008, convenendo che, a far data dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico CCNL denominato Area Chimica-Ceramica per i dipendenti delle imprese dei settori rientranti nella nuova sfera di applicazione di cui al presente accordo. AREA CHIMICA Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL Livelli Minimi Qualifiche 1.1.2010 1.9.2011 1.5.2012 1.11.2012 CCIRL 7 Quadri 1,674.70 1,714.58 1,754.46 1,793.68 22.72 6 Lavoratori con mansioni direttive 1,564.66 1,601.92 1,639.18 1,675.82 20.66 5S Impiegati di concetto, operai specializzati 1,478.25 1,513.45 1,548.65 1,583.27 18.59 5 Impiegati di concetto, operai specializzati 1,407.90 1,441.42 1,474.95 1,507.92 17.04 4 Impiegati di concetto, operai specializzati 1,334.07 1,365.84 1,397.61 1,428.85 15.49 3 Impiegati d'ordine, operi qualificati 1,259.77 1,289.77 1,319.77 1,349.27 13.94 2 Impiegati d'ordine fino 6 mesi di anzianità, operai comuni oltre 9 mesi di anzianità 1,204.29 1,232.97 1,261.65 1,289.85 12.39 1 1,125.05 1,151.84 1,178.63 1,204.98 10.33 Operai comuni fino 9 mesi di anzianità Contingenza conglobata nei minimi. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibile. AREA CERAMICA Livelli 44 Qualifiche Minimi 1.1.2010 1.9.2011 1.9.2012 1.12.2012 A Lavoratori direttivi 1,409.01 1,515.01 1,552.51 1,595.64 B Lavoratori coordinatori 1,360.09 1,382.91 1,417.14 1,456.51 C Lavoratori con autonomia 1,288.74 1,310.36 1,342.80 D Lavoratori con esperienza 1,236.34 1,257.08 1,288.20 1,380.10 45 E Lavoratori normali capacità 1,191.99 1,211.99 1,241.99 1,276.49 F Lavoratori comuni capacità 1,153.95 1,173.31 1,202.35 1,235.75 1,323.98 13 mensilità, non assorbibile. AREA CERAMICA Livelli Minimi Qualifiche 1.1.2010 1.9.2011 1.9.2012 1.12.2012 A Lavoratori direttivi 1,409.01 1,515.01 1,552.51 1,595.64 B Lavoratori coordinatori 1,360.09 1,382.91 1,417.14 1,456.51 C Lavoratori con autonomia 1,288.74 1,310.36 1,342.80 1,380.10 D Lavoratori con esperienza 1,236.34 1,257.08 1,288.20 1,323.98 E Lavoratori normali capacità 1,191.99 1,211.99 1,241.99 1,276.49 F Lavoratori comuni capacità 1,153.95 1,173.31 1,202.35 1,235.75 INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro 1 51,652 Diploma Laurea Area Chimica a. 4 settimane (pari a 160 ore), fino 10 anni di anzianità; b. 4 settimane + 2 giorni (pari a 176 ore), da 10 a 15 anni di anzianità; c. 4 settimane + 3 giorni (pari a 184 ore), oltre 15 anni di anzianità. Area Ceramica a. 4 settimane (pari a 160 ore lavorative) per lavoratori con anzianità di 12 mesi; b. 168 ore dall'1.7.1996 per lavoratori con anzianità oltre 12 anni. Riduzione orario 16 ore di permesso per anno solare da utilizzare nel corso dell'anno. Se non usufruite verranno retribuite entro il 31.1 dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale Festività soppresse 4 giorni di permesso retribuito in sostituzione delle ex festività Flessibilità orario contrattuale L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 88 ore (90 per l'Area Ceramica) nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. Banca ore - E' possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario. Tale recupero si realizza entro e non oltre un periodo massimo di 18 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 18 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento dell'erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata. Malattia Area Chimica a. conservazione del posto: 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi per anzianità superiori. In caso di più assenze, l'arco temporale si intende riferito a 24 mesi. In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie, superiore a 5 giorni fino a un massimo di 30; b. oltre a quanto percepito dagli enti previdenziali e assistenziali, l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore le seguenti integrazioni di retribuzione per permettergli di raggiungere: per malattie di durata superiore a 6 giorni, il 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno; per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno. Area Ceramica a. conservazione del posto: 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi per anzianità superiori. In caso di più assenze l'arco temporale si intende riferito a 24 mesi. Ai fini del computo dei periodi massimi di conservazione del posto non si deve tener conto di eventuali periodi di ricovero ospedaliero, per un massimo di 30 giorni; b. trattamento economico: malattie superiori a 6 giorni: integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione dal 4° al 150° giorno. Indennità pari al 65% della retribuzione per i primi 3 giorni; malattia da un minimo di 4 giorni a un massimo di 6 giorni: integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione dal 4° al 6° giorno. Per gli impiegati restano ferme le norme per la conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di legge in vigore. ORARIO Operai prima assunzione (dopo 6 mesi G 1,087.82 1,106.07 1,133.45 1,164.94 passeranno al liv. F) Contingenza conglobata nei minimi. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibile. Ferie Cassa 6% del minimo + contingenza 1. Conglobata nei minimi. 2. Con assorbimento fino a concorrenza del 50% di tale importo (Area Chimica). N° mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale 13 26 173 40 ore distribuite su 5 giorni ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Tredicesima 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale. Per i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi. Scatti anzianità Area Chimica 5 biennali: € 18,59, liv.7; € 17,04, liv. 6; €16,01, liv. 5S; € 15,49, liv. 5; € 14,46, liv. 4; € 12,91, liv. 3; € 11,88, liv. 2; € 9,30, liv. 1.Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Area Ceramica 5 biennali in cifra fissa per ciascun livello: € 11,36, liv. A; € 9,30, liv. B; € 8,78, liv. C; € 8,01, liv. D; € 7,75, liv. E; € 7,23, liv. F; € 6,97, liv. G Straordinari (limiti e maggiorazioni) Area Chimica maggiorazioni: 3%, lavoro in turni avvicendati; 20%, lavoro domenicale festivo con riposo compensativo; 25%, straordinario diurno; 30% lavoro notturno (dalle 22 alle 6); 40%, lavoro festivo e lavoro a turni in ciclo continuo notturno; 60%, straordinario festivo e domenicale; 65%, straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati); 70%, straordinario festivo notturno. Area Ceramica Ammessi nel limite delle 280 ore annue. Maggiorazioni: 10%, lavoro domenicale per gli addetti a turni avvicendati nei turni diurni e lavoro notturno compreso in turni avvicendati; 20%, lavoro domenicale per gli addetti a turni avvicendati nei turni notturni; 24%, straordinario diurno; 30% notturno non compreso in turni avvicendati; 35%, lavoro festivo; 45%, straordinario notturno dalle ore 22 alle ore 6 e straordinario festivo (oltre le 8 ore). ASSENZE RETRIBUTIVI Altre mensilità aggiunte Area Ceramica Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura di 50 ore da calcolarsi sui minimi tabellari. 46 47 Ferie Area Chimica a. 4 settimane (pari a 160 ore), fino 10 anni di anzianità; b. 4 settimane + 2 giorni Infortunio conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino a guarigione clinica ASSENZE integrazioni di retribuzione per permettergli di raggiungere: per malattie di durata superiore a 6 giorni, il 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno; per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno. Area Ceramica a. conservazione del posto: 9 mesi fino a 5 anni di anzianità; 12 mesi per anzianità superiori. In caso di più assenze l'arco temporale si intende riferito a 24 mesi. Ai fini del computo dei periodi massimi di conservazione del posto non si deve tener Infortunio conservazione delperiodi posto di e integrazione indennitàper INAIL al 100% della conto di eventuali ricovero ospedaliero, un massimo di 30retribuzione giorni; b. fino a guarigione clinicamalattie superiori a 6 giorni: integrazione dell'indennità trattamento economico: INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione dalper 4° al 150° giorno. di Indennità Maternità integrazione indennità INPS 100% della retribuzone tutto il periodo assenza pari al 65% della retribuzione per i primi 3 giorni; malattia da un minimo di 4 giorni obbligatoria a un massimo di 6 giorni: integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il 16 giorni di dal calendario decorrenza della retribuzione (da richiedere Congedo matrimoniale 100% dellaconsecutivi retribuzione 4° al 6° con giorno. Per gli impiegati restano ferme le almeno 6 la giorni prima) norme per conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di legge in vigore. Permessi Area Chimica Brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari e brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi. Apprendistato retribuzione GESTIONE RAPPORTO Infortunio Maternità Part time Congedo matrimoniale Permessi GESTIONE RAPPORTO PREVIDENZA ASSISTENZA Apprendistato retribuzione Previd. Integrativa/ complem. Assistenza integrativa Part time 2° anno 5° sem. 6° sem. gruppo 1° anno 70% 75% 85% 85% 1° 70% 75% 2 liv. 2 liv. 2° 70% 75% 2 liv. 100% 3° conservazione posto 8° e integrazione INAIL al 100% della retribuzione 7° del sem. sem. 9° indennità sem. 10° sem. fino a1°guarigione 2 liv.clinica 2 liv. 1 liv. 100% 1 liv. 100% 2° integrazione indennità INPS 100% della retribuzone per tutto il periodo di assenza obbligatoria a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la 16 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione (da richiedere possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità almeno 6 giorni prima) (nel part time verticale o misto) di variare in aumento la durata della prestazione Area Chimica lavorativa. Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di Brevi permessi improrogabili giustificate familiari e brevidella permessi ai almeno 5 giorniper lavorativi. Le variazioni dellanecessità collocazione temporale lavoratori chelavorativa ne facciano richiesta per prestazione comportano, pergiustificati il periodomotivi. in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dell'8%; c. consentita la prestazione di lavoro 2° anno 5° sem. 6° sem. gruppo 1° anno supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo; 70% compensato 75% con la maggiorazione 85% 85% tale1°lavoro verrà del 10%; d. nel part time verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni2 lavoro straordinario. 70% 75% 2 liv. liv. 2° 70% 75% 2 liv. 100% 3° 7° sem. 8° sem. 9° sem. 10° sem. liv. 2 liv. 1 liv.dell'Artigianato 100% è regolato dall'accordo 1° Il sistema di2previdenza complementare 1 liv. 100% 2° istitutivo, regolamentato dal fondo Artifond trasferito a Fon.Te Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Le parti convengono di a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo. possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione e/o la possibilità Saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova (nel part time verticale o misto) di variare in aumento la durata della prestazione applicazione il presente CCNL, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con lavorativa. Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della decorrenza è attivato un contributo dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività effettuata, una maggiorazione dell'8%; c. consentita la prestazione di lavoro del Fondo. supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo; tale lavoro verrà compensato con la maggiorazione del 10%; d. nel part time verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavoro straordinario. PREVIDENZA ASSISTENZA Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL 48 Previd. Integrativa/ complem. Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato dall'accordo istitutivo, regolamentato dal fondo Artifond trasferito a Fon.Te Assistenza integrativa Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Le parti convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo. Saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo. Grafici editoriali artigianato Parti contraenti Confartigianato Federazione Comunicazione, CNA Comunicazione, Casartigiani, Claai e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil Stipula Decorrenza 25.10.2010 1.1.2009 Scadenza economica normativa Rinnovo Economico 31.12.2012 31.12.2012 _ N.B.: In data 23.7.2009 Confartigianato Imprese, CIMA, Casartigiani e CLAAI, e i sindacati dei lavoratori CISL e UIL hanno siglato un accordo interconfederale applicativo dell'intesa novembre 2008. Livelli Minimi Qualifiche 1.8.2012 CCIRL 1A Quadri 1,900.14 1,956.33 1,998.48 2,027.35 41.32 1B Impiegati direttivi 1,656.73 1,705.73 1,742.48 1,766.98 35.64 2 Impiegati di concetto, operai specializzati 1,554.21 1,600.17 1,634.64 1,657.62 31.50 1,457.67 1,500.78 1,533.11 1,554.66 27.89 1,352.56 1,392.56 1,422.56 1,442.56 24.79 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,237.23 1,273.82 1,301.26 1,319.55 20.66 Impiegati d'ordine 1a assunzione, operai qualificati 1,182.92 1,217.90 1,244.14 1,261.63 19.11 1,113.93 1,146.87 1,171.58 1,188.05 16.53 3 4 5bis 51 2 6 Impiegati di concetto, operai specializzati Impiegati di concetto, operai specializzati Lavoratori non in possesso di alcuna qualificazione, lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica o tecnica 1.1.2010 1.11.2010 1.9.2011 Contingenza conglobata nei minimi contrattuali. 1. Dopo 2 anni di permanenza (1 anno per gli apprendisti) passano al liv. 5bis, ad eccezione degli addetti al magazzino e ai lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari). 2. Dopo 1 anno di permanenza passano al liv. 5, ad eccezione degli addetti alle pulizie e ai lavori di manovalanza comune. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR). N.B.: L'importo indicato in tabella per il liv. 1A è comprensivo dell'indennità di funzione quadri pari a € 51,65 mensili. INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro 1 € 51,65 N° mensilità Coefficiente giornaliero Diploma Laurea Cassa 7% minimo + contingenza Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale 49 2. Dopo 1 anno di permanenza passano al liv. 5, ad eccezione degli addetti alle pulizie e ai lavori di manovalanza comune. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR). N.B.: L'importo indicato in tabella per il liv. 1A è comprensivo dell'indennità di funzione quadri pari a € 51,65 mensili. INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro Diploma Laurea 1 € 51,65 N° mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario Orario normale di lavoro settimanale 13 26 173 per 40 ore, 156 per 36 ore 40 ore distribuite su 5 giorni; 36 ore per turnisti Indennità in presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% per il 1° e il 2° turno; pari al 24% per il 3° turno. Il secondo turno non potrà terminare oltre le 24 ore con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22. Ferie 180 ore annue. L'epoca delle ferie sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo. Riduzione orario 16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; la parte non utilizzata sarà retribuita entro il 31.1. dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale. Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. Impiegati: in caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa Festività soppresse 4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse Flessibilità orario contrattuale L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche e affini. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene attuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Malattia a. conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi; b. trattamento economico: impiegati: per anzianità fino a 6 anni corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per anzianità oltre 6 anni, intera retribuzione per i primi 6 mesi e metà di essa per altri 4 mesi; operai: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4°al 180° giorno. Se la malattia ha durata superiore a 6 giorni, il trattamento economico decorre dal 1° giorno. La sudetta disciplina trova applicazione anche per gli apprendisti. Infortunio a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto. Maternità integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un anticipo di 6 giorni di calendario. Permessi per improrogabili e giustificate necessità personali; 20 ore annue per formazione continua / aggiornamento professionale Apprendistato retribuzione gruppo 1° anno 2° anno 3° anno 7° sem. 8° sem. 5° anno 1° 66% 77% 85% 2 liv. 1 liv. 1 liv. 2° 66% 77% 85% 2 liv. 1 liv. 1 liv. 3° 66% 77% 90% 1 liv. 1 liv. Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le seguenti figure professionali: fotoformatore su scanner, operatore di stampa digitale di complessa tecnologia, fotocompositore su sistemi integrati, operatore su sistemi elettronici, fotoformatore su sistemi integrati di fotoformatura, operatore computer grafica e riprese fotografiche, operatore riprese audio-video. Ferma restando la 51 durata del periodo di apprendistato per il 1° gruppo (5 anni), per gli apprendisti assunti dopo il 24° anno di età (o il 26° per aree di cui agli obiettivi reg. n. 208/93 del Consiglio del 20.7.1993 e successive modificazioni) le percentuali da applicare sulla retribuzione del liv. 5 sono le seguenti: Cassa 7% minimo + 1. Conglobata nei minimi. N.B.: La durata media dell'orario di lavoro, ai fini dell'art. 4, D.Lgs. 66/2003, è calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi (elevabile a 12) in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive. ORARIO contingenza Tredicesima Scatti anzianità impiegati: 1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale 5 biennali di: € 16.01, liv. 1A e 1B; € 14,20, liv. 2; € 13,43, liv. 3; €12,65, liv. 4; € 11,88, liv. 5 bis; € 11,36, liv. 5; € 10,33, liv. 6. Straordinari (limiti e maggiorazioni) le ore di prestazione straordinaria potranno, nella misura non inferiore a 1/3, essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti fermo restando la maggiorazione prevista. Maggiorazioni: 35%, straordinario; 45%, straordinario notturno escluso sabato e prefestivi; 50%, straordinario festivo; 65%, straordinario festivo notturno; 40%, lavoro notturno; 45%, lavoro festivo; 60%, lavoro notturno festivo; 10%,lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo. E' possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto, compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero, ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trasorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente non ancora recuperato, con la retribuzione in atto al momento dell'erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e ulteriore quota di ore di permesso maturata. RETRIBUTIVI operai: pari a 173 ore di retribuzione da corrispondere alla vigilia di Natale ORARIO 50 Indennità in presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% per il 1° e il 2° turno; pari al 24% per il 3° turno. Il secondo turno non potrà terminare oltre le 24 ore con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22. Ferie 180 ore annue. L'epoca delle ferie sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo. Riduzione orario 16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; la parte non utilizzata sarà retribuita entro il 31.1. dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale. Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. Impiegati: in caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa Festività soppresse 4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse Flessibilità orario contrattuale L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un ASSENZE ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Gratifica natalizia GESTIONE RAPPORTO Permessi per improrogabili e giustificate necessità personali; 20 ore annue per formazione continua / aggiornamento professionale Apprendistato retribuzione gruppo 1° anno 2° anno 3° anno 7° sem. 8° sem. 5° anno 1° 66% 77% 85% 2 liv. 1 liv. 1 liv. 2° 66% 77% 85% 2 liv. 1 liv. 1 liv. 3° 66% 77% 90% 1 liv. 1 liv. Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le seguenti figure professionali: fotoformatore su scanner, operatore di stampa digitale di complessa tecnologia, fotocompositore su sistemi integrati, operatore su sistemi elettronici, fotoformatore su sistemi integrati di fotoformatura, operatore computer grafica e riprese fotografiche, operatore riprese audio-video. Ferma restando la durata del periodo di apprendistato per il 1° gruppo (5 anni), per gli apprendisti assunti dopo il 24° anno di età (o il 26° per aree di cui agli obiettivi reg. n. 208/93 del Consiglio del 20.7.1993 e successive modificazioni) le percentuali da applicare sulla retribuzione del liv. 5 sono le seguenti: periodo 1° semestre 2° semestre 3° semestre in forza al 31.1.1998 75% 70% 85% 80% 90% 90% Al termine del periodo di apprendistato, i lavoratori saranno inquadrati al liv. 5 bis. Part time Previd. Integrativa / complem. PREVIDENZA ASSISTENZA assunti dall' 1.2.1998 Assistenza integrativa può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nel part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nel part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dell'8%; è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo in particolari situazioni (punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive e/o organizzative). Tale lavoro supplementare verrà compensato con la maggiorazione del 10%; nel part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL. la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: a. 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda; b. 1% a carico dell'azienda; c. 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del 17.8.1995. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti, tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal 17.8.1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a € 10,33, è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell'azienda. a decorrere dall'1.1.2011 sono iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dall'Accordo Interconfederale 21.9.2010, i dipendenti a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. Il Regolamento del fondo sarà definito entro il 31.12.2010. Area legno lapidei Parti contraenti Confartigianato Legno Arredo, Confartigianato Marmisti, CNA Produzione, CNA Costruzioni, Casartigiani, Claai, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 52 Decorrenza 27.1.2011 1.1.2010 Scadenza economica Rinnovo Economico normativa _ 31.12.2012 31.12.2012 A far data dal 27.1.2011 il CCNL Legno e arredamento artigianato dell'11.10.2007 e il CCNL Lapidei artigianato del 30.10.2007 sono accorpati in un unico CCNL denominato Area legno lapidei. SETTORE LEGNO Minimi Categorie AS A B CS Qualifiche Quadri Impiegati direttivi Impiegati di concetto, operai specializzati provetti Impiegati di concetto, operai specializzati 1.1.2010 1.2.2011 1.9.2011 1.6.2012 Ind. Terr.Lomb. 1,648.53 1,696.15 1,736.96 1,757.37 90.59 1,536.59 1,404.55 1,580.97 1,445.12 1,619.02 1,479.89 1,638.03 1,497.28 82.01 69.98 1,343.50 1,382.31 1,415.57 1,432.20 60.43 C Impiegati di concetto, operai specializzati 1,281.82 1,318.85 1,350.58 1,366.46 60.43 D Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,211.71 1,246.71 1,276.71 1,291.71 53.45 E Impiegati d'ordine - operai comuni 1,147.49 1,180.64 1,209.05 1,223.25 47.77 F Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nel settore (massimo 12 mesi di calendario poi saranno inquadrati nella cat. E) 1,078.17 1,109.31 1,136.00 1,149.35 47.77 Contingenza conglobata nei minimi retributivi. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili. N.B.: Sarà effettuata una ritenura di € 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil tale ritenuta non sarà operata, in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile. SETTORE LAPIDEI Livelli Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL Stipula 1 2 3 4 Qualifiche Quadri, alter ego dell'imprenditore Impiegati amministrativi e tecnici Impiegati di concetto, operai specializzati Impiegati d'ordine, operai specializzati Minimi 1.1.2010 1.2.2011 1.9.2011 1.6.2012 Ind. Terr.Lomb. 1,731.34 1,781.55 1,823.63 1,845.34 24.27 1,623.24 1,413.54 1,670.32 1,454.54 1,709.76 1,488.90 1,730.12 1,506.63 21.69 53 17.04 1,325.60 1,364.05 1,396.27 1,412.90 15.49 erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili. N.B.: Sarà effettuata una ritenura di € 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil tale ritenuta non sarà operata, in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile. ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Gratifica natalizia 1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale Scatti anzianità 5 biennali: € 15.494, cat. AS; € 13,944, cat. A; € 11,879, cat. B; €11,181, cat. CS; € 10,329, cat. C; € 9,296, cat. D; € 8,522, cat. E. Per quanto riguarda la cat. F non sono previsti scatti in quanto la stessa è di passaggio. Settore Lapidei 5 biennali: € 12,39, liv. 1; € 11,36, liv. 2; € 9,30, liv. 3; € 8,26, liv. 4; € 7,75, liv. 5; € 7,23, liv. 6; € 6,20, liv. 7. Straordinari (limiti e maggiorazioni) ammessi nel limite di 250 ore annuali. Maggiorazioni: 25% per ogni ora di lavoro prestata oltre l'orario settimanale e sino a 44 ore settimanali; lavoro notturno a turni; 28% lavoro straordinario; 35% lavoro notturno; 40% lavoro festivo; 50% straordinario notturno e straordinario festivo; 60% straordinario festivo notturno. Banca ore: è istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è composta da: permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione; ore maturate di ex festività non fruite in corso d'anno; eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione. Nella contrattazione collettiva regionale le parti ne articoleranno le modalità operative. Settore Lapidei Maggiorazioni: 12% lavoro festivo con riposo compensativo; 18% lavoro notturno in turni avvicendati; 28% lavoro straordinario; straordinario prime 2 ore del sesto giorno; 50% lavoro notturno non in turni avvicendati; lavoro festivo; straordinario festivo e notturno; straordinario ore successIve alle prime 2 ore del sesto giorno. Banca ore individuale: il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle maggiorazioni spettanti, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della relativa maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero, ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data (calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione). Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Ferie 4 settimane, pari a 160 ore retribuite. Riduzione orario 16 ore annue di permessi retribuiti. Se non usufruiti entro l'anno verranno retribuiti il 31.1. dell'anno successivo. Festività oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale. Per le festività cadenti di domenica o altre festività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione. Festività soppresse 32 ore di permessi retribuiti per le ex festività. I permessi maturati nell'anno solare (1.1-31.12) potranno essere utilizzati entro il 31.12 dell'anno successivo; nel caso in cui non vengano fruiti decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Flessibilità orario contrattuale L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro, corrisponderà, di norma entro un periodo di 12 mesi, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno, per le ore eccedenti l'orario contrattuale, una maggiorazione del 10% per un massimo di 60 ore l'anno e per le ore eccedenti la 60a e fino alla 90a una maggiorazione del 15%. Settore Lapidei L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 88 ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria di fatto da liquidare nei periodi di superamento dell'orario. Livelli Minimi Qualifiche 1.1.2010 1.2.2011 1.9.2011 1.6.2012 Ind. Terr.Lomb. 1,731.34 1,781.55 1,823.63 1,845.34 24.27 1,623.24 1,413.54 1,670.32 1,454.54 1,709.76 1,488.90 1,730.12 1,506.63 21.69 17.04 4 Quadri, alter ego dell'imprenditore Impiegati amministrativi e tecnici Impiegati di concetto, operai specializzati Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,325.60 1,364.05 1,396.27 1,412.90 15.49 5 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,275.71 1,312.71 1,343.71 1,359.71 14.46 6 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,217.01 1,252.31 1,281.89 1,297.15 13.43 1 2 3 Operai comuni e lavoratori di prima 1,131.43 1,164.25 1,191.75 1,205.94 11.36 assunzione Contingenza conglobata nei minimi retributivi. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili. N.B.: Sarà effettuata una ritenura di € 20,00 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale; ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil tale ritenuta non sarà operata, in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile. 7 RETRIBUTIVI SETTORE LAPIDEI INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro 1 non prevista Diploma Laurea Cassa 6% del minimo + contingenza N° mensilità Coefficiente giornaliero Coefficiente orario 13 26 174 Orario normale di lavoro settimanale 40 ore distribuite su 5 giorni2 1. Conglobata nei minimi. 2. Ove l'impresa ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e le ore normali contrattuali nella giornata di sabato potranno essere massimo 4 (Settore Legno). N.B.: La durata massima dell'orario di lavoro, ai fini dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 66/2003, è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi. RETRIBUTIVI 54 Gratifica natalizia 1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale Scatti anzianità 5 biennali: € 15.494, cat. AS; € 13,944, cat. A; € 11,879, cat. B; €11,181, cat. CS; € 10,329, cat. C; € 9,296, cat. D; € 8,522, cat. E. Per quanto riguarda la cat. F non sono previsti scatti in quanto la stessa è di passaggio. Settore Lapidei 5 biennali: € 12,39, liv. 1; € 11,36, liv. 2; € 9,30, liv. 3; € 8,26, liv. 4; € 7,75, liv. 5; € 7,23, liv. 6; € 6,20, liv. 7. Straordinari (limiti e maggiorazioni) ammessi nel limite di 250 ore annuali. Maggiorazioni: 25% per ogni ora di lavoro prestata oltre l'orario settimanale e sino a 44 ore settimanali; lavoro notturno a turni; 28% lavoro straordinario; 35% lavoro notturno; 40% lavoro festivo; 50% straordinario notturno e straordinario festivo; 60% straordinario festivo notturno. Banca ore: è istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è composta da: permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione; ore maturate di ex festività non fruite in corso d'anno; eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione. Nella contrattazione collettiva regionale le parti ne articoleranno le modalità operative. Settore Lapidei ORARIO ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Permanenza massima passaggio categoria superiore qualifica Passaggio superiore ASSENZE Malattia nessuna particolarità Nel caso di passaggio da operaio a impiegato nella stessa azienda, l'anzianità maturata come operaio, agli effetti del preavviso, sarà computata nella misura del 50%. a. conservazione del posto per 12 mesi e in caso di più malattie nell'arco di 18 mesi consecutivi; b. trattamento economico operai: 100% della retribuzione per i primi 3 giorni, per malattia superiore a 7 giorni; 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno; un'indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta per 90 giorni nel caso di malattie superiori a 180 giorni; c. trattamento economico impiegati: primi 6 mesi intera retribuzione. Per malattie superiori a 180 giorni, 34% della retribuzione netta per un massimo di 90 giorni. Settore Lapidei a. conservazione del posto per 12 mesi e in caso di più malattie nell'arco di 24 mesi consecutivi; b. trattamento economico operai: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno (dal 1° giorno per eventi morbosi superiori a 6 giorni); indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta nel caso di malattie superiori a 180 giorni per un periodo massimo di 90 giorni; c. trattamento economico impiegati: primi 6 mesi retribuzione al 100%. Per malattie superiori a 180 giorni, indennità pari al 45% della retribuzione netta per malattie superiori a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni. Area meccanica, installazione di impianti, orafi argentieri e affini, odontotecnici Parti contraenti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, FimCisl, Uilm-Uil Infortunio conservazione del posto per tutto il periodo; indennità giornaliera inabilità e integrazione 100% da parte del datore di lavoro. Maternità integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto erogato dall'INPS. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni. PREVIDENZA ASSISTENZA GESTIONE RAPPORTO Apprendistato retribuzione 56 II Sem III Sem IV Sem V Sem 1 gruppi I Sem 70% 70% 73% 73% 80% VI Sem VII Sem VIII Sem IX Sem 80% 85% 85% 90% X Sem XI Sem XII Sem 90% 95% 2 70% 70% 75% 75% 88% 88% 90% 90% 95% 95% 3 70% 75% 80% 90% 95% 95% … ... La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; g. formazione: 120 ore annue. Part time a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. nel contratto part-time può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale,verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dell'8%; c. è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggioranza del 10%; d. è consentita, nei part-time verticali, la prestazione di lavoro straordinario. Previd. Integrativa / complem. Artifond - La contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda; 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, è dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione come sopra definita. Assistenza integrativa Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL Stipula Decorrenza 16.6.2011 1.1.2010 Scadenza economica normativa 31.12.2012 31.12.2012 Rinnovo Economico _ A decorrere dal 16.6.2011, i CCNL Metalmeccanica e installazione di impianti 27.2.2008, Orafi, argentieri e affini 29.5.2008 e odontotecnici 18.6.2008 sono accorpati in un unico CCNL denominato Area Meccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri e affini, odontotecnici SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Livelli Minimi Qualifiche 1.7.2011 1.1.2012 1.9.2012 CCIRL Impiegati direttivi 1,626.13 1,658.72 1,692.63 103.81 2 2bis Impiegati direttivi Impiegati di concetto, operai specializzati 1,513.05 1,428.70 1,543.38 1,457.34 1,574.93 1,487.12 92.96 83.67 3 Impiegati di concetto, operai specializzati 1,373.80 1,401.33 1,429.98 77.98 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,294.85 1,320.81 1,347.81 68.69 5 Impiegati d'ordine, operi qualificati 1,247.12 1,272.12 1,298.12 64.30 1 6 1,189.25 1,213.09 1,237.88 59.13 Impiegati d'ordine, operai comuni Contingenza conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità. SETTORE ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI Livelli Minimi Qualifiche 1.7.2011 1.1.2012 1.9.2012 CCIRL 1 Impiegati con funzioni direttive 1,627.47 1,660.07 1,694.07 63.01 2 Impiegati con funzioni direttive 1,516.28 1,546.64 1,578.32 55.26 3 Impiegati di concetto, operai specializzati 1,380.20 1,407.84 1,436.68 46.48 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,298.10 1,324.10 1,351.22 41.32 5 Impiegati d'ordine, operi qualificati 1,248.24 1,273.24 1,299.32 38.22 Impiegati d'ordine, operai comuni 1,183.48 1,207.19 1,231.91 34.09 61 Contingenza conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011. 1. Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (liv. 5). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità. SETTORE ODONTOTECNICI Livelli Qualifiche Minimi 1.7.2011 1.1.2012 1.9.2012 57 CCIRL 1S Personale con funzioni direttive 1,687.70 1,721.99 1,756.04 75.40 1 Personale con funzioni direttive 1,526.35 1,557.36 1,588.16 63.27 2 Personale di concetto, odontotecnici 1,445.81 1,475.18 1,504.36 56.81 di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (liv. 5). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità. 2. Per le imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi. SETTORE ODONTOTECNICI Livelli Minimi Qualifiche 1.7.2011 1.1.2012 1.9.2012 CCIRL 1S Personale con funzioni direttive 1,687.70 1,721.99 1,756.04 75.40 1 Personale con funzioni direttive 1,526.35 1,557.36 1,588.16 63.27 2 Personale di concetto, odontotecnici 1,445.81 1,475.18 1,504.36 56.81 3 Personale d'ordine, odontotecnici 1,306.96 1,333.51 1,359.89 46.48 4 Personale d'ordine, odontotecnici 1,230.58 1,255.58 1,280.41 41.32 5 Personale d'ordine e comuni 1,178.55 1,202.49 1,226.27 38.22 ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Gratifica natalizia operai: 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale Tredicesima impiegati: 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale Scatti anzianità Settore Metalmeccanica e installazione di impianti Esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità (massimo 5 bienni): a. nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del 27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; € 29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,25, liv. 5; € 18,40, liv. 6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già maturato il 1° scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2; € 144,09, liv. 2bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6. Settore Orafi, Argentieri e affini a. operai: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a: 1°,178,18 -2°,159,07 -3°,134,80 -4°,121,885°113,62 -6°102,77 6 1,133.93 1,156.97 1,179.85 34.34 Operai comuni addetti alle pulizie Contingenza conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità. INDENNITA', ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro 1 non prevista Diploma Laurea Cassa 6% del minimo + contingenza Ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa: 1°33,57-2°29,79-3°24,954°22.31-5°20,68-6°18,51 1. Dall'1.6.1996 conglobato nell'indennità di contingenza. Coefficiente giornaliero Coefficiente orario 13 26 173 40 ore distribuite su 5 giorni2 1. Conglobato nei minimi retributivi. 2. Per le imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi. ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI 58 b. impiegati: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1; € 29,79, liv. 2; € 24,95, liv. 3; € 22,31, liv. 4; € 20,68, liv. 5; € 18,51, liv. 6. Settore Odontotecnici A partire dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Gli scatti sono previsti per un massimo di 5 biennali. Al 31.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto ad un importo pari a: € 195,22 liv. 1S; € 165,27, liv. 1; € 149,26, liv. 2; € 122,92, liv. 3; € 111,04, liv. 4; € 103,81, liv. 5; € 94,00, liv. 6. I lavoratori che non hanno maturato alla data del 4.12.1998 il primo scatto percepiranno per ogni scatto i seguenti importi in cifra: € 35,43, liv. 1S; € 29,95, liv. 1; € 27,04, liv. 2; € 22,27, liv. 3; € 19,84, liv. 4; € 18,14, liv. 5; € 16,69, liv. 6. Orario normale di lavoro settimanale Gratifica natalizia operai: 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale Tredicesima impiegati: 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale Scatti anzianità Settore Metalmeccanica e installazione di impianti Esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità (massimo 5 bienni): a. nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del 27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; € 29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,25, liv. 5; € 18,40, liv. 6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già maturato il 1° scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2; € 144,09, liv. 2bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6. Settore Orafi, Argentieri e affini a. operai: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a: 1°,178,18 -2°,159,07 -3°,134,80 -4°,121,885°113,62 -6°102,77 Ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa: 1°33,57-2°29,79-3°24,954°22.31-5°20,68-6°18,51 b. impiegati: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1; RETRIBUTIVI N° mensilità Straordinari (limiti e maggiorazioni) Il lavoro straordinario deve essere contenuto nel limite di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali. Il limite annuale è di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Tale riposo deve essere effettuato nel corso di ogni trimestre (semestre per il settore Odontotecnico), tenendo conto delle esigenze tecnico-aziendali. Settore Metalmeccanica e installazione di impianti maggiorazioni: 15%, lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00); 25%, lavoro straordinario (comprese le prime 3 ore del sabato); 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre 8 ore), 50%, straordinario sabato ore successive alle prime 3; 55%, straordinario notturno (oltre 8 ore). Settore Orafi, Argentieri e affini maggiorazioni: 8%, lavoro festivo con riposo compensativo; 15%, lavoro notturno a turni; 25%, lavoro notturno e lavoro straordinario; 45%, lavoro festivo e straordinario festivo oltre le 8 ore; 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore. Il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore, tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%. Settore Odontotecnici maggiorazioni: 25%, lavoro straordinario notturno; 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre le 8 ore); 55%, straordinario notturno (oltre le 8 ore). E' ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le prime 3 ore saranno retribuite con la maggoorazione del 25%, mentre le ore successive con maggiorazione del 50%. Banca Ore - E' possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative 59 maggiorazioni. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque Ferie Riduzione orario ORARIO Festività Festività soppresse Flessibilità orario Ferie contrattuale ORARIO Riduzione orario L'azienda realizzare regimib.diimpiegati: orario in particolari periodi dell'anno, con a. operai: 4potrà settimane (paridiversi a 160 ore); 4 settimane per anzianità fino a il superamento dell'orario sino al limite delle a4818ore settimanali, per un 18 anni e 4 settimane + 5contrattuale giorni per anzianità superiori anni. massimo di 152 (120 per il Settore Metalmeccanico) ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi, 16 di entità permessi reribuiti da utilizzare nel corso interessati dell'anno; nel caso in cuilasiano in unaore pari di riposi compensativi. I lavoratori percepiranno tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodial dilavoratore. superamento che in quelli Settore Metalmeccanica installazione di corrispondente riduzionee dell'orario. Perdi le impianti ore prestate oltre l'orario contrattuale, Qualora, a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato un regime di flessibilità superiore a verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene dei medesimi. riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore. Malattia Festività a. operai: conservazione del posto per 94.11 mesi. In caso di domenicale. più malattie, 10 mesi oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; trattamento nell'arcoMetalmeccanica dei 24 mesi precedenti (settori metalmeccanico e orafi); trattamento Settori e installazione di impianti, Orafi, Argentieri e affini economico: integrazione INPSsaranno al 100%retribuite della retribuzione a partire Operai: le festività cadentiindennità di domenica nella misura di 1/6 dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. dell'orario settimanale contrattuale. impiegati: in caso di più cadenti malattiedi10domenica mesi nell'arco dei 24 precedenti (settori Impiegati:per le festività è dovuto, in mesi aggiunta alla normale metalmeccanico e orafi). retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26. Infortunio Settore Metalmeccanica e installazione di impianti a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. trattamento economico: operai: integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per una durata 32 ore di permesso retribuito in sostituzione delle ex festività. I permessi maturati massima di 150 giorni; impiegati: come ipotesi malattia. nell'arco dell'anno solare (1.1 - 31.12) potranno essere utilizzati entro il 31.1 dell'anno Settori Orafi, Argentieri e affini successivo; qualora ciò non avvenga, decadranno e saranno pagati con la a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al retribuzione in atto al momento della loro scadenza. 100% della retribuzione fino a guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di carenza. potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il L'azienda Settore Odontotecnici superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un Conservazione posto integrazione indennità INAIL 100%Adella massimo di 152 del (120 per ile Settore Metalmeccanico) ore al annue. fronteretribuzione del Festività soppresse 60 SSENZE Flessibilità orario contrattuale Malattia a. operai: conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti (settori metalmeccanico e orafi); trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. impiegati: in caso di più malattie 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti (settori metalmeccanico e orafi). Infortunio Settore Metalmeccanica e installazione di impianti a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. trattamento economico: operai: integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per una durata massima di 150 giorni; impiegati: come ipotesi malattia. Settori Orafi, Argentieri e affini a. conservazione del posto fino a guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino a guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di carenza. Settore Odontotecnici Conservazione del posto e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino a guarigione clinica. Maternità integrazione indennità INPS 100% della retribuzone per tutto il periodo di assenza obbligatoria Congedo matrimoniale Settore Metalmeccanica e installazione impianti 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni. Settori Orafi, Argentieri e affini e Odontotecnici a. operai: 15 giorni consecutivi remunerati con 80 ore di retribuzione, comprensive di quanto corrisposto dall'INPS; b. impiegati: 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni. Apprendistato gruppi 1 Sem2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem ASSENZE straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative Ilmaggiorazioni. lavoro straordinario deve essere contenuto nel elimite di 2 ore giornaliere e 10 ore Tale recupero si realizzerà entro non oltre un periodo di 12 mesi settimanali. Il limite annuale è direlativa 230 oremaggiorazione. per ciascun lavoratore. Perche detto limite viene dall'inizio dell'accumulo e della Il lavoratore accetta istituito recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo retribuito. questa un modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriorenon quantità di ore Tale riposo deve essere effettuato nel corso di ogni trimestre perpossono il settore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore(semestre accumulate Odontotecnico), tenendo conto delle esigenze essere recuperate. Al raggiungimento delle 120tecnico-aziendali. ore complessive, si dovrà comunque Settore Metalmeccanica installazione di impiantidel monte ore accumulato. procedere ad un parziale oe totale ridimensionamento maggiorazioni: 15%, lavoronon notturno (dalle 22.00 alle 6.00); 25%, lavoro straordinario Qualora eccezionalmente sia impossibile il recupero con riposo compensativo (comprese le prime 3 orecorrispondente del sabato); 45%, festivo e straordinario festivo (oltre entro 12 mesi, l'importo verràlavoro liquidtao sulla base della paga oraria in 8atto ore), 50%, straordinario sabato ore successive alle prime 3; 55%, straordinario a quella data. notturno (oltre 8 ore). Settore Orafi, Argentieri e affini maggiorazioni: 8%, lavoro compensativo; 15%,per lavoro notturno a. operai: 4 settimane (parifestivo a 160 con ore);riposo b. impiegati: 4 settimane anzianità finoaa turni; 25%, notturno e lavoro 45%, a lavoro festivo e straordinario 18 anni e 4lavoro settimane + 5 giorni per straordinario; anzianità superiori 18 anni. festivo oltre le 8 ore; 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore. Il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà 16 ore di con permessi reribuiti da utilizzare nelper corso dell'anno; cuila siano in retribuito una maggiorazione del 25% le prime 3 ore;nel nelcaso casoinche tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti alsaranno lavoratore. prestazione superi le prime 3 ore, tutte le ore successive retribuite con una Settore Metalmeccanica maggiorazione del 50%. e installazione di impianti Qualora,Odontotecnici a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato un regime di flessibilità superiore a Settore 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata flessibilità, viene maggiorazioni: 25%, lavoro straordinario notturno; 45%, lavoro la festivo e straordinario riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8notturno ore. festivo (oltre le 8 ore); 55%, straordinario (oltre le 8 ore). E' ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le prime 3 ore saranno retribuite con la maggoorazione del 25%, mentre le ore oltre a quelle di maggiorazione legge, il Santo Patrono; successive con del 50%. 4.11 trattamento domenicale. SettoriOre Metalmeccanica e installazione di ore impianti, Orafi, Argentieri ee affini Banca - E' possibile recuperare tutte le di lavoro supplementare Operai: le festività di domenica saranno retribuite nella misura 1/6 relative straordinario svoltocadenti compresa la traduzione in termini di quantità orarie di delle dell'orario settimanale contrattuale. maggiorazioni. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi Impiegati:per le festivitàecadenti di domenica è dovuto, Ilinlavoratore aggiunta alla dall'inizio dell'accumulo della relativa maggiorazione. chenormale accetta retribuzione mensile, l'importo una quota giornaliera della retribuzione pari a di 1/26. questa modalità di recupero hadidiritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato. Qualora noninsia impossibiledelle il recupero con riposo compensativo 32 ore dieccezionalmente permesso retribuito sostituzione ex festività. I permessi maturati entro 12 mesi, l'importo verrà liquidtao baseentro dellailpaga in nell'arco dell'anno solarecorrispondente (1.1 - 31.12) potranno esseresulla utilizzati 31.1 oraria dell'anno atto a quella qualora data. ciò non avvenga, decadranno e saranno pagati con la successivo; retribuzione in atto al momento della loro scadenza. retribuzione GESTIONE RAPPORTO Straordinari (limiti e maggiorazioni) dei medesimi. PREVIDENZA ASSISTENZA RETRIBUTIVI primo scatto anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra 33,57, retribuito condiuna maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; nelfissa: caso €che la liv. 1; €prestazione 29,79, liv. 2; € 24,95, liv. 3;3€ore, 22,31, € 20,68, liv. 5;saranno € 18,51,retribuite liv. 6. superi le prime tutteliv.le4; ore successive con una Settore Odontotecnici maggiorazione del 50%. A partire Odontotecnici dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli Settore aumenti periodici di anzianità. Gli scatti sono previsti per lavoro un massimo biennali. Al maggiorazioni: 25%, lavoro straordinario notturno; 45%, festivodie 5straordinario 31.12.2000 interessati avrannonotturno diritto ad(oltre un importo pari € 195,22illiv. festivo (oltrei lavoratori le 8 ore); 55%, straordinario le 8 ore). E'a:ammesso 1S; € 165,27, liv. 1; €nella 149,26, liv. 2;di€sabato 122,92,e liv. € 111,04, liv. superiore 4; € 103,81, 5; € le lavoro straordinario giornata può3;avere durata alleliv. 2 ore; 94,00, liv. 6. I lavoratori che non hanno maturato alla data del 4.12.1998 il primo prime 3 ore saranno retribuite con la maggoorazione del 25%, mentre le ore scatto percepiranno per ogni scatto i seguenti importi in cifra: € 35,43, liv. 1S; € 29,95, successive con maggiorazione del 50%. liv. 1; € 27,04, 2; € 22,27, liv. 3; € 19,84, 18,14, supplementare liv. 5; € 16,69, liv. Banca Ore - E'liv.possibile recuperare tutte leliv. ore4;di€ lavoro e 6. 1 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 95% 100% 100% 2 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 95% 100% … ... Part time a. possibilità di prevedere clausole di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro. La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della stessa comportano, per il periodo in cui le variazioni vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%; b. consentito il lavoro supplementare, non superiore al 50% dell'orario ridotto pattuito, compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti verrà riconosciuta una maggiorazione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. N.B.: Per le imprese del Settore Orafi, Argentieri e affini la normativa sul lavoro supplementare si applica a partire dall'1.1.2013. Fino al 31.12.2012 continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale. Previd. Integrativa / complem. Alla data dell'1.4.2011 Fon.Te. è diventato a tutti gli effetti il Fondo Pensione di riferimento per i lavoratori dell'artigianato destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo pensione Artifond. Assistenza integrativa Sarà costituito il Fondo Sanitario Nazionale Integrativo. Dal momento in cui il fondo sarà costituito e operante, saranno iscritti allo stesso i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo. Per una conoscenza più ampia e dettagliata leggi il testo integrale del contratto sul sito del CNEL 61 Area tessile - moda Parti contraenti Stipula 3.12.2010 Federazione Nazionale della Moda-Confartigianato, Cna Federmoda, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Fim-Cisl, UiltaUil; Femca-Cisl Decorrenza 1.1.2010 3 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,175.04 1,204.86 1,224.74 1,250.59 28.92 2 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,123.77 1,152.29 1,171.30 1,196.02 26.34 1 Operai comuni 1,062.54 1,089.51 1,107.49 1,130.86 23.24 D) Settore Pulitintolavanderia 6 S Scadenza economica normativa 31.12.2012 31.12.2012 Quadri 1,555.92 1,595.41 1,621.74 1,655.96 37.91 6 Impiegati direttivi 1,467.61 1,504.86 1,529.69 1,561.97 37.91 5 Impiegati di concetto, intermedi 1,335.23 1,369.12 1,391.71 1,421.08 31.92 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,232.62 1,263.90 1,284.76 1,311.87 27.58 Rinnovo Economico 3 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,182.16 1,212.16 1,232.16 1,258.16 24.89 _ 2 Impiegati d'ordine, operai comuni 1,133.00 1,161.76 1,180.93 1,205.85 22.72 1 Operai comuni 1,071.81 1,099.01 1,117.15 1,140.73 20.25 1,508.92 1,547.22 1,572.75 1,605.94 1,366.56 1,401.24 1,424.36 1,454.42 1,277.16 1,309.57 1,331.18 1,359.28 A decorrere dal 3.12.2010, i CCNL Tessili artigianato (10.1.2008), Occhiali artigianato (30.4.2008) e Lavanderie e Tintorie artigianato (30.4.2008) vengono accorpati in un unico CCNL denominato Area Tessile-Moda E) Settore Occhialeria 6 5 Livelli Qualifiche Minimi 1.1.2010 1.12.2010 1.9.2011 1.6.2012 CCIRL A) Settore abbigliamento Quadri 1,553.97 1,593.41 1,619.70 1,653.88 47.51 6 5 Impiegati direttivi Impiegati di concetto, intermedi 1,454.72 1,332.96 1,491.64 1,366.79 1,516.25 1,389.34 1,548.25 1,418.66 42.35 36.15 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,232.50 1,263.78 1,284.63 1,311.75 30.99 3 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,182.03 1,212.03 1,232.03 1,258.03 28.92 2 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,130.77 1,159.47 1,178.60 1,203.47 26.34 1 Operai comuni 1,069.55 1,096.70 1,114.80 1,138.32 23.24 6 S 4 3 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,199.69 1,230.14 1,250.44 1,276.83 2 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,156.74 1,186.10 1,205.67 1,231.11 Lavoratori di prima assunzione 1,108.98 1,137.13 1,155.89 1,180.28 impiegati, operai Contingenza conglobata nel minimo. A decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili. 1 ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Quadri 1,552.36 1,591.76 1,618.03 1,652.17 47.51 6 Impiegati direttivi 1,465.23 1,502.42 1,527.21 1,559.44 42.35 5 Impiegati di concetto, intermedi 1,339.24 1,373.23 1,395.89 1,425.35 36.15 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,239.50 1,270.96 1,291.93 1,319.20 30.99 3 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,189.05 1,219.23 1,239.35 1,265.50 28.92 2 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,138.47 1,167.36 1,186.62 1,211.67 26.34 1 Operai comuni 1,073.76 1,101.01 1,119.18 1,142.80 23.24 C) Lavorazioni a mano e/o su misura 6 S Quadri 1,551.76 1,591.14 1,617.40 1,651.53 47.51 Impiegati direttivi 1,447.69 1,484.43 1,508.92 1,540.77 42.35 5 Impiegati di concetto, intermedi 1,325.91 1,359.56 1,381.99 1,411.16 36.15 4 Impiegati d'ordine, operai specializzati 1,225.48 1,256.58 1,277.32 1,304.27 30.99 3 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,175.04 1,204.86 1,224.74 1,250.59 28.92 2 Impiegati d'ordine, operai qualificati 1,123.77 1,152.29 1,171.30 1,196.02 26.34 1 Operai comuni 1,062.54 1,089.51 1,107.49 1,130.86 23.24 Quadri 1,555.92 1,595.41 1,621.74 1,655.96 37.91 6 Impiegati direttivi 1,467.61 1,504.86 1,529.69 1,561.97 37.91 5 Impiegati di concetto, intermedi 1,335.23 1,369.12 1,391.71 1,421.08 31.92 6 D) Settore Pulitintolavanderia 6 S 62 RETRIBUTIVI B) Settore Tessile Calzaturiero 6 S Personale direttivo, quadri Impiegati di concetto, capi settore, stylist Impiegati di concetto, addetti ciclo lenti, controllo qualità Gratifica natalizia operai: pari a 173 ore di retribuzione (Settore Tessile e Occhialeria) Tredicesima impiegati: pari a 1 mensilità (Settore Tessile e Occhialeria); 1 mensilità da corrispondere in occasione della vigilia di Natale (Settore Pulitintolavanderie) Scatti anzianità Settore Tessile e Pulitintolavanderie 4 biennali di: € 15,49, liv. 6S; € 12,91, liv. 6; € 10,85, liv. 5; € 9,30, liv. 4; € 8,26, liv. 3; € 7,75, liv. 2; € 7,23, liv. 1. Settore Occhialeria Dall'1.5.1996, 5 aumenti biennali: € 21,69, liv. 6; € 18,59, liv. 5; € 16,53, liv. 4; € 14,46, liv. 3; € 13,43, liv. 2; € 12,39, liv. 1. Straordinari (limiti e maggiorazioni) ammessi nel limite massimo individuale di 220 ore di cui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario. Maggiorazioni: 30%, straordinario diurno prime 4 ore settimanali; 33%, lavoro notturno; 35%, straordinario diurno ore successive alle prime 4; lavoro domenicale e festivo diurno; 50%, straordinario notturno festivo; straordinario festivo; straordinario notturno; lavoro notturno festivo. Banca Ore - Amesso il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trasorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data con la retribuzione in atto al momento della liquidazione. Ferie 4 settimane. Tre settimane verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. In caso di godimento frazionato, 63 il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi qualora vi sia una distribuzione dell'orario su 5 giorni Riduzione orario 16 ore annue da utilizzare entro l'anno solare; qualora non fossero utilizzate, in tutto o in parte, le stesse saranno retribuite nel periodo di paga immediatamente Festività Flessibilità orario contrattuale ORARIO Festività soppresse Flessibilità orario contrattuale Passaggio qualifica superiore Malattia Passaggio qualifica superiore ASSENZE ASSENZE Malattia 16 ore annue da utilizzare entro l'anno solare; qualora non fossero utilizzate, in tutto o in parte, le stesse saranno retribuite nel periodo di paga immediatamente 4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse (da successivo alla fine dell'anno solare. usufruire entro l'anno solare; qualora non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi oltre a quelle di legge, il Santo di Patrono; 4.11 trattamentosuccessivo domenicale. verranno retribuiti nel periodo paga immediatamente alla fine dell'anno Operai: solare) per le festività coincidenti con il sabato o la domenica è dovuto un importo pari a 8 ore della retribuzione di fatto. L'azienda in potrà diversidiregimi di orario in particolari cono ilcon altro Impiegati: casorealizzare di coincidenza uno dei giorni festivi con la periodi, domenica superamento contrattuale sino al èlimite delle 48 settimanali, giorno festivo odell'orario con il sabato (quano l'orario distribuito suore 5 giorni), verrà per un massimo diin100 ore annue. A fronte del 1/26 superamento dell'orario contrattuale corrisposto aggiunta alla retribuzione della retribuzione stessa corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno retribuzione all'orarioretribuito contrattuale settimanaledelle sia nei periodi di 4lagiorni di riposorelativa compensativo in sostituzione festività soppresse (da superamento in quelli di qualora corrispondente riduzione dell'orario le usufruire entroche l'anno solare; non venissero fruiti, in tutto ocontrattuale. in parte, gli Per stessi ore prestate oltre nel l'orario contrattuale, verrà corrispostasuccessivo la maggiorazione 10% da verranno retribuiti periodo di paga immediatamente alla finedel dell'anno liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. solare) Infortunio L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un Settore Occhialeria massimo di 100 annue.dalla A fronte del superamento dell'orario contrattuale Ai lavoratori cheore passano qualifica di operaio a quella di intermedio o da corrisponderà, di norma entro periodo dil'intera 6 mesianzianità in periodiaziendale di minore ai intensità intermedio a impiegato, verrà un riconosciuta fini di tutti gli produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno istituti contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre el'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da Settore Tessile Pulitinto lavanderie liquidare nei periodi diposto superamento dei medesimi. a. conservazione del per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi; b. trattamento economico operai: integrazione indennità INPS all'80% della retribuzione normale di fatto dalOcchialeria 1°al 7° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 Settore giorni per malattia di durata inferiore a 8digiorni di calendario; 100% della Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di al intermedio o da retribuzione normale di verrà fatto netta dall'8° all'intera 180° giorno di assenza. trattamento intermedio a impiegato, riconosciuta anzianità aziendaleTale ai fini di tutti gli verrà contrattuali corrisposto che dal 1° giorno di assenza se la malattia superadii 21 giorni di istituti fanno specifico riferimento alle anzianità servizio calendario; c. trattamento economico impiegati e intermedi : anzianità retribuzione Settore Tessile e Pulitinto lavanderie 100% 50% a. conservazione del posto per 12 mesi.3In caso di più3 malattie, tale periodo si fino a 10 anni mesi mesi intendeoltre riferito un arco temporale di 21 mesi consecutivi; 10 ad anni 4 mesi 6 mesi b. trattamento economico operai: integrazione indennità INPS all'80% della retribuzione normale di fatto dal 1°al 7° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dall'8° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento Settore Occhialeria verrà corrisposto dal giorno assenza la malattia supera i tale 21 giorni di si a. conservazione del1° posto perdi12 mesi. Insecaso di più malattie, periodo calendario; c. trattamento impiegati intermedi : b. trattamento intende riferito ad un arcoeconomico temporale di 21 mesieconsecutivi; anzianità economico operai: 80% della retribuzione diretribuzione fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto 50% di calendario; 100% della per i primi 3 giorni per malattia di durata100% inferiore a 8 giorni fino a 10 3 mesi 3 mesi retribuzione di anni fatto dal 21° al 180° giorno; corrisposto fin dal 1° giorno di assenza se oltre 10 anni i 28 giorni di calendario; 4 mesi 6 mesieconomico impiegati: 100% la malattia supera c. trattamento della retribuzione dal 1° al 180° giorno. Infortunio Infortunio Maternità 64 ASSENZE ORARIO Festività soppresse Settore Occhialeria Settore Tessile e Pulitintolavanderie a. conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si a. operai: conservazione del posto ed integrazione indennità INAIL al 100% della intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi; b. trattamento retribuzione fino a guarigione clinica; b. impiegati: conservazione del posto fino a economico operai: 80% della retribuzione di fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per 6 per i primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; 100% della mesi in caso di anzianità fino a 10 anni di anzianità e per 10 mesi con anzianità retribuzione di fatto dal 21° al 180° giorno; corrisposto fin dal 1° giorno di assenza se superiore la malattia supera i 28 giorni di calendario; c. trattamento economico impiegati: 100% Settore Occhialeria della retribuzione dal 1° al 180° giorno. conservazione del posto fino a guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta Settore Tessile e Pulitintolavanderie a. operai: conservazione del posto ed integrazione indennità INAIL al 100% della vale quanto fino previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità retribuzione a guarigione clinica; b. impiegati: conservazione del posto fino ae congedi parentali. Al integrazione fine di regolamentare la materia dei congedi guarigione clinica ed indennità contrattualmente INAIL al 100% della retribuzione per 6 parentali, le Parti concordano entro 90e giorni in vigore della mesi in caso di anzianità fino adi10incontrarsi anni di anzianità per 10dall'entrata mesi con anzianità legge che recepirà la dir. n. 2010/18/UE adottata dal Consiglio dell'Unione Europea superiore che attua l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A Settore Occhialeria partire dall'1.12.2008 durante periodo di clinica astensione obbligatoria, e comunque conservazione del posto fino ailguarigione ed integrazione indennità INAILper al un periodo di 5 mesi, alle sarà erogata un'integrazione trattamento 100% della retribuzione perlavoratrici tutta la durata dell'inabilità temporaneadel assoluta corrisposto dall'INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile Maternità ASSENZE Riduzione orario Infortunio Infortunio Maternità Congedo matrimoniale Apprendistato Retribuzione Maternità Congedo matrimoniale GESTIONE RAPPORTO GESTIONE RAPPORTO Ferie oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4.11 trattamento domenicale. Operai: per le festività coincidenti con il sabato o la domenica è dovuto un importo 4pari settimane. Tre settimane verranno godute consecutivamente mentre la quarta a 8 ore della retribuzione di fatto. settimana essere goduta in separato In caso Impiegati:potrà in caso di coincidenza di uno deiperiodo. giorni festivi condilagodimento domenicafrazionato, o con altro ilgiorno periodo settimanale a 5 giorni lavorativi qualora una verrà distribuzione festivo o con il equivarrà sabato (quano l'orario è distribuito su vi 5 sia giorni), dell'orario suin5 aggiunta giorni alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa corrisposto PREVIDENZA ASSISTENZA ENZAPREVIDENZA ASSISTENZA GESTIONE RAPPORTO Festività ASSENZE la retribuzione in atto al momento della liquidazione. successivo alla fine dell'anno solare. Apprendistato Retribuzione Part time la malattia supera i 28digiorni calendario; trattamento impiegati: 100% retribuzione normale fatto di netta dall'8° alc.180° giorno dieconomico assenza. Tale trattamento Settore Occhialeria della 180°digiorno. verràretribuzione corrisposto dal dal 1° 1° al giorno assenza se la malattia supera i 21 giorni di a. conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si calendario; c. trattamento economico impiegati e intermedi : intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi; b. trattamento anzianità retribuzione economico operai: 80% della retribuzione di fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto 100% 50% Settore Tessile e Pulitintolavanderie per i primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; 100% della fino conservazione a 10 anni 3 mesi 3 mesi INAIL al 100% della a. operai: delalposto integrazione indennità retribuzione di fatto dal 21° 180°ed giorno; corrisposto fin dal 1° giorno di assenza se oltre 10 anni mesi 6 mesi retribuzione fino a guarigione clinica; b.4impiegati: conservazione del posto fino a100% la malattia supera i 28 giorni di calendario; c. trattamento economico impiegati: guarigione clinica ed indennità INAIL al 100% della retribuzione per 6 della retribuzione dalintegrazione 1° al 180° giorno. mesi in caso di anzianità fino a 10 anni di anzianità e per 10 mesi con anzianità superiore Settore Settore Occhialeria Occhialeria Settore Tessile edel Pulitintolavanderie conservazione del posto finoper a guarigione edpiù integrazione indennità a. conservazione posto 12 mesi. Inclinica caso di malattie, tale periodoINAIL si al a. operai: conservazione del posto indennità INAIL al 100% della 100% della retribuzione per tutta la ed durata temporanea assoluta intende riferito ad un arco temporale diintegrazione 21 dell'inabilità mesi consecutivi; b. trattamento retribuzione fino a guarigione clinica; b. impiegati: conservazione del posto fino a economico operai: 80% della retribuzione di fatto dal 1°al 20° giorno; non corrisposto guarigione indennità INAILaal8 100% retribuzione perdella 6 per i primi 3clinica giorni ed perintegrazione malattia di durata inferiore giorni della di calendario; 100% mesi in casodidifatto anzianità fino 10 anni di anzianità e per con anzianità retribuzione dal 21° al a180° giorno; corrisposto fin 10 dalmesi 1° giorno di assenza se vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e superiore la malattia supera i 28 giorni di calendario; c. trattamento economico impiegati: 100% congedi parentali. Al fine di regolamentare contrattualmente la materia dei congedi Settore Occhialeria della retribuzione dal 1° al 180° giorno. parentali, le Parti incontrarsiclinica entro 90 dall'entrata in vigore della conservazione delconcordano posto fino adiguarigione ed giorni integrazione indennità INAIL al legge recepirà la dir.per n. 2010/18/UE adottata dal Consiglio dell'Unione Europea 100%che della retribuzione tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta che attua l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A Settore Tessile e Pulitintolavanderie partire dall'1.12.2008 durante il periodo di astensione obbligatoria, e comunque per a. operai: posto ed integrazione indennità INAIL 100% della un periodoconservazione di 5 mesi, alle del lavoratrici sarà erogata un'integrazione delaltrattamento vale quantodall'INPS previsto dal 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e retribuzione fino a guarigione clinica; impiegati: conservazione del posto a corrisposto finoD.Lgs. a garantire ilb.100% della retribuzione di fatto netta fino mensile congedi parentali. Al fine di regolamentare contrattualmente la materia dei congedi guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per 6 parentali, le Parti concordano incontrarsi entro 90egiorni dall'entrata in vigore della mesi in caso di anzianità fino adi10 anni di anzianità per 10 mesi con anzianità legge che recepirà la dir. n. 2010/18/UE adottata dal Consiglio dell'Unione Europea superiore che attuaOcchialeria l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A Settore 15 giorni consecutivi didurante calendario. La richiesta di congedo deve essere avanzataper partire dall'1.12.2008 periodo di astensione obbligatoria, e comunque conservazione del posto fino ail guarigione clinica ed integrazione indennità INAIL al con un anticipo di almeno 6 giorni di sarà calendario un periodo di 5 mesi, alle lavoratrici erogata un'integrazione del trattamento 100% della retribuzione per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta corrisposto dall'INPS garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile 1° anno fino a 3° gruppo sem. 4° sem. 3° anno 1° 70% 75% 75% 85% 70% dal D.Lgs. 75%151/200175% 2 sulla liv. maternità, paternità e vale 2° quanto previsto Testo Unico congedi Al fine di regolamentare contrattualmente 3° parentali. 70% 75% 1 liv. 100% la materia dei congedi 15 giorni consecutivi di calendario. La richiesta di 90 congedo deve essere parentali, le Parti concordano di incontrarsi entro giorni dall'entrata inavanzata vigore della con unche anticipo di almeno 6 2010/18/UE giorni di calendario legge recepirà la dir. n. adottata dal Consiglio dell'Unione Europea 7° sem. 8° e 9° sem. 10° e 11° sem. chegruppo attua l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto3°dalle parti sociali europee. A anno 3° sem. 4° sem. anno 1° 21° liv. 1 liv. 100% partire dall'1.12.2008 durante il periodo di astensione obbligatoria, e comunque per 1° 70% 75% 75% 85% 2° liv. alle lavoratrici 100% _ un periodo di 5 1mesi, sarà erogata un'integrazione del trattamento 2° 70% 75% 75% 2 liv. 3° _ fino a garantire _ _ della retribuzione corrisposto dall'INPS il 100% di fatto netta mensile 3° 70% 75% 1 liv. 100% a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la possibilità di variare della prestazione (nei casi di part-time 7° sem.la collocazione 8° e 9° sem. temporale 10° e 11° sem. verticale possibilità in aumento la durata della 1° consecutivi 2 liv. odimisto) 1 e/o liv. la La 100% didivariare Congedo matrimoniale orizzontale, 15 giorni calendario. richiesta congedo deve essere avanzata prestazione lavorativa (nei 6casi di part-time con un di almeno giorni di calendario 2° anticipo 1 liv. 100% _verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le 3° _ _ _ 1° anno Apprendistato gruppo della collocazione 3° sem. 4° sem. 3° anno variazioni temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una 1° 70% 75% 75% 85%maggiorazione retributiva Retribuzione Part time a. può essere di tipo orizzontale, o misto; b. può essere prevista la attività, dell'8%; considerazione delleverticale particolari di intensa 2° c. in 70% la collocazione 75% 75%caratteristiche 2 liv. (punte possibilità disostituzione variare temporale della prestazione (nei casi di part-time necessità di di lavoratori assenti, esigenze produttive e/o organizzative) 3° 70% o misto) 75% 1 liv. di variare 100% e/o la possibilità in raggiungimento aumento la durata èorizzontale, consentita verticale la prestazione di lavoro supplementare fino al del della 25% prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare verrà compensato con essere richieste7°alsem. lavoratore con un preavviso sem. 10° e 11° sem.di almeno 5 giorni lavorativi. Le la maggiorazione del 10%.8° e 9° variazioni collocazione della 1° della 2 liv. 1temporale liv. 100%prestazione lavorativa comportano, per il periodo variazione100% stessa viene _effettuata, una maggiorazione retributiva 2° in cui la 1 liv. dell'8%; c. in considerazione delle particolari caratteristiche (punte di intensa attività, 3° _ con riferimento _ Previd. Integrativa / la contribuzione al_Fondo di Artifond, ai minimi tabellari, necessità di sostituzione lavoratori assenti, esigenze produttive e/opiù organizzative) complem. contingenza, EDR, è così determinata: 1% a carico del 1% a carico è consentita la prestazione di lavoro supplementare finolavoratore; al raggiungimento del 25% Part time a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la dell'azienda; 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima 17.8.1995; del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare verrà del compensato con possibilità variare la10%. collocazione temporale prestazione casi1995. di part-time 100% delladiquota di maturata nell'anno perdella gli assunti dopo (nei il 17.8. Per i la maggiorazione delTFR orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di del variare aumento laper durata della lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% TFRinmaturando; i lavoratori prestazione lavorativadipendenti (nei casi didapart-time o misto). Le variazioni di prima occupazione impreseverticale con meno di 25 dipendenti, taledevono essere richieste al lavoratore con un preavviso almeno 5I giorni lavorativi. Le integrale destinazione è dovuta a decorrere dal di 17.8.1999. lavoratori di prima Previd. Integrativa / la contribuzione al Fondo Artifond, riferimento minimi tabellari, più della variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa per occupazione possono optare per uncon versamento a ai loro carico pari alcomportano, 2% complem. EDR, è così determinata: a carico del lavoratore; 1% a dipendente carico ilcontingenza, periodo in cui la variazione stessapari viene una maggiorazione retributiva retribuzione. La quota di iscrizione a1% € effettuata, 10,33 è per metà a carico del 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima 17.8.1995; dell'8%; c. in considerazione delle particolari caratteristiche (punte di del intensa attività, edell'azienda; per metà a carico dell'azienda. 100% delladiquota di TFR di maturata nell'anno gli assunti dopo il e/o 17.8. 1995. Per i necessità sostituzione lavoratori assenti,per esigenze produttive organizzative) lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% delfino TFRalmaturando; per i lavoratori è consentita la prestazione di lavoro supplementare raggiungimento del 25% di occupazione dipendenti daTale imprese con meno di 25 dipendenti, tale delprima normale orario di lavoro annuo. lavoro supplementare verrà compensato con Assistenza integrativa aintegrale dall'1.1.2011 sono iscritti al Fondo Nazionale Integrativo destinazione è dovuta a decorrere dalSanitario 17.8.1999. I lavoratori di prima ladecorrere maggiorazione del 10%. Intercategoriale per l'Artigianato a tempo indeterminato, compresi occupazione possono optare peri dipendenti un versamento a loro carico pari alivi 2% della gli apprendisti. pari decorrenza è attivato contributo a carico dell'azienda pari a retribuzione.Con La quota di iscrizione pari a € un 10,33 è per metà a carico del dipendente €e 10,42 mensili per 12 mensilità. per metà a carico dell'azienda. Previd. Integrativa / la contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più complem. contingenza, EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico Per una conoscenza più dell'azienda; ampia e dettagliata testo integrale del contratto sul sito deldel CNEL 16% delleggi TFR ilmaturando nell'anno per gli assunti prima 17.8.1995; Assistenza integrativa a decorrere dall'1.1.2011 iscritti al Fondo Nazionale Integrativo 100% della quota di TFR sono maturata nell'anno perSanitario gli assunti dopo il 17.8. 1995. Per i Intercategoriale peroccupazione l'Artigianato èi dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli lavoratori di prima dovuto il 100% del TFR maturando;iviper i lavoratori apprendisti. Con pari decorrenza è attivato contributo carico dell'azienda di prima occupazione dipendenti da impreseuncon meno dia25 dipendenti, tale pari a COME RINTRACCIARCI Le categorie e i rappresentanti sindacali di bacino della CGIL sono a disposizione presso le sedi delle Camere del Lavoro in tutte le province della Lombardia CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI DELLA CGIL BERGAMO Via Garibaldi, 3/e - 24100 Bergamo Tel. 035.3594111 fax 035.594459 e-mail: [email protected] LODI Via Lodivecchio, 31 - 20075 Lodi Tel. 0371.61601 - fax 0371.616020 e-mail: [email protected] BRESCIA Via Folonari, 20 - 25122 Brescia Tel. 030.37291 fax 030.3729215 e-mail: [email protected] MANTOVA Via Altobelli, 5 - 46100 Mantova Tel. 0376.2021 - fax 0 376.320453 e-mail [email protected] BRIANZA Via Premuda, 17 - 20052 Monza (MI) Tel. 039.27311 fax 039.745413 e-mail: [email protected] MILANO Corso P.ta Vittoria, 43 - 20122 Milano Tel. 02.550251 - fax 02.55025294 e-mail: [email protected] COMO Via Italia Libera, 23 - 22100 Como Tel. 031.239311 fax 031.270400 e-mai: [email protected] PAVIA Via D. Chiesa, 2 - 27100 PAVIA Tel. 0382.3891 - fax 0382.25040 e-mai: [email protected] CREMONA Via Mantova, 25 - 26100 Cremona Tel. 0372.448611 - fax 0372.452984 e-mail: [email protected] SONDRIO Via Petrini, 14 - 23100 Sondrio Tel. 0342.541311 - fax 0342.511064 e-mail: [email protected] LECCO Via Besonda Superiore, 11 - 22053 Lecco Tel. 0341.488222 - fax 0341.488245 e-mail: [email protected] VALCAMONICA DARFO BOARIO Via Saletti, 14 - 25047 Darfo (BS) Tel. 0364.543201 - fax 0364.537322 e-mail: [email protected] LEGNANO Via Volturno, 2 - 20025 Legnano (MI) Tel. 0331.549519 - fax 0331.547289 e-mail: [email protected] 66 VARESE Via Nino Bixio, 37 - 21100 Varese Tel. 0332.276111 - fax 0332.262002 e-mail: [email protected] La formazione su misura fa crescere l’azienda Le piccole imprese hanno finora utilizzato 150 milioni messi a disposizione da FONDARTIGIANATO per la formazione La crisi purtroppo non è ancora alle spalle e ora più che mai la formazione rimane un’opportunità decisiva per porre le condizioni migliori per uscirne. Può e deve essere uno strumento chiave per orientare le nostre imprese verso l’innovazione implementarne la competitività. È in questo contesto,sempre più critico, che svolge il suo compito istituzionale Fondartigianato. Un ruolo che appare sempre più importante e quasi essenziale per un fondo interprofessionale che è strutturalmente dimensionato per interpretare le esigenze delle piccole imprese; un ambito, quello delle realtà aziendali dotate magari di pochi dipendenti, che nel nostro Paese è rilevante e costituisce il tessuto connettivo del sistema d’imprese. Ebbene nella natura di Fondartigianato sono genetiche quelle caratteristiche di flessibilità che in questo caso fanno la differenza. Le aziende che aderiscono a Fondartigianato possono da subito usufruire degli interventi di formazione per i propri dipendenti,senza particolari limitazioni, in quanto non viene richiesto un precedente accumulo di risorse per accedere ai finanziamenti. Anche per questo Fondartigianato si colloca tra i più importanti e rappresentativi fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. È stato costituito nel 2003 dalle Organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato e delle Pmi (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai) e dalle Organizzazioni sindacali Cgil,Cisl e Uil con specifica autorizzazione e controllo da parte del ministero del Lavoro. Ha il compito di finanziare progetti di formazione continua finalizzata a migliorare le conoscenze e le competenze professionali dei dipendenti e contribuire quindi alla crescita della capacità competitiva delle imprese aderenti. Aderire ad un Fondo Interprofessionale non comporta alcun onere aggiuntivo per l’impresa perché il pagamento dello 0,30% è già vigente ed è comunque obbligatorio; destinandolo ad un Fondo l’azienda avrà la garanzia che quanto versato le ritornerà in azioni formative volte a qualificare, in sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori occupati. L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dall’INPS. Dall’inizio dell’attività nel 2004 a tutto marzo 2012 Fondartigianato ha finanziato con circa 133 milioni di euro più di 4.000 progetti formativi. Per la sola Lombardia sono stati erogati circa 18 milioni di euro per più di 600 progetti che hanno coinvolto 15.000 lavoratori di quasi 2.500 aziende. Dopo il difficile triennio 2009-2011, Fondartigianato continua a fare la sua parte, a fianco di imprese e lavoratori per sostenerli nei processi di cambiamento. La prossima data di scadenza per l’acquisizione dei progetti, è fissata al 23 luglio 2012, secondo i termini di ADERIRE A FONDARTIGIANATO É SEMPLICE: BASTANO POCHI PASSI! Scegliendo di aderire a Fondartigianato fa si che quel contributo possa essere utilizzato in modo diretto e semplice per il proprio bisogno formativo. 1. In fase di compilazione della Attenzione: in caso di precedente adesione l’iscrizione a Fondartigianato sarà valida sole se sarà stata contestualmente compilata anche l’opzione di “Revoca”. “Denuncia Aziendale” (ex Mod.DM10/2), riempire l’opzione relativa all’Adesione ai Fondi Interprofesionali: - selezionando il codice “FART” - indicando il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo 2. Trasmettere la denuncia all’ INPS L’Istituto renderà disponibile successivamentel’attestazione della denuncia come da fac-simile accanto. L’azienda è già tenuta per legge al versamento del contributo pari allo 0,30% del monte salari. Sul sito www.fondartigianato.it vengono pubblicati gli Inviti e si trovano informazioni utili sul come predisporre i progetti di formazione. Fondartigianato inoltre è vicino alle imprese sul territorio, con articolazioni presenti in ogni regione. Nella home page di www.fondartigianato.it si trovano gli indirizzi e i contatti di tutte le articolazioni regionali. all’interno del flusso UNIEMENS (è sufficiente effettuare la procedura di adesione una sola volta). Il futuro è saperne di più! La conoscenza è alla base di ogni professionalità. Per questo finanziamo la formazione continua per i lavoratori dell’artigianato e della piccola impresa. 3. Una volta completata presentazione indicati per ciascuna linea nel dispositivo di Invito 1° 2011. Fondartigianato è presente in ogni regione con una sua “articolazione”che per la Lombardia ha sede presso l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato - E.L.B.A. – e mette a disposizione delle aziende il numero verde 800135440. L’Articolazione regionale di Fondartigianato ha organizzato quest’anno una serie di iniziative per favorire il confronto sui temi della formazione a livello territoriale. Sulla scia delle reazioni positive suscitate nello scorso novembre da un affollato convegno regionale, sono stati già messi a calendario 4 work shop che puntano al coinvolgimento del sistema formativo, delle parti sociali, delle istituzione e della rete dei servizi alle imprese. Si sono già tenuti per la provincia di Varese a Busto Arsizio - Malpensa fiere il 21 maggio scorso, a Mantova il 28 giugno, quello per Monza e la Brianza a Monza il 29 giugno e, in data da definire, a settembre, si terrà quello di Lodi che interesserà anche i territori della province di Pavia e Cremona. l’adesione l’impresa può presentare il proprio programma di formazione e accedere ai finanziamenti. ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA c/o ELBA Viale Vittorio Veneto, 16/A 20124 Milano - Numero Verde 800135440 lun-ven 9-18 fai la differenza iscriviti alla cgil! Viale Ercole Marelli, 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 262541 fax 02 2480944 [email protected] www.cgil.lombardia.it