Indice Disabili e lavoro - I diritti dei lavoratori disabili pg 3 pg 4 pg 7 pg 9 - Il riconoscimento della disabilità - La legge n. 68/1999 - Un collocamento mirato - Per chi cerca lavoro - Per chi offre lavoro L’obbligo di assunzione Esonero parziale e sospensione dell’obbligo - Le convenzioni per l’inserimento lavorativo - Le modalità di assunzione - Le convenzioni - Le cooperative sociali di tipo B - Datori di lavoro: i vantaggi - Ultime novità e indirizzi utili - Novità normative: la legge n.247/2007 - Il Collocamento mirato in Provincia di Cuneo La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 1 I diritti dei lavoratori disabili Il riconoscimento della disabilità Un profondo mutamento culturale ha permesso di ridefinire il concetto di disabilità, ponendo l’accento sulle capacità residue della persona portatrice di handicap piuttosto che sulla menomazione fisica o psichica , causa dell’invalidità. Un nuovo approccio che ha permesso di abbandonare l’impostazione assistenzialista delle leggi precedenti e di gettare le basi di una politica attiva che leghi occupazione e formazione. Per la legge n. 68/1999, e per i successivi interventi normativi, è centrale infatti l’inserimento del lavoratore disabile al posto giusto, dove possa esercitare al massimo le proprie capacità lavorative. Questa breve guida intende quindi presentare sinteticamente le politiche, i servizi e le opportunità attivate per le persone portatrici di handicap. Una persona sofferente di gravi malattie o disabilità che sono motivo di difficoltà nella vita sociale e lavorativa, può chiedere di essere riconosciuto ufficialmente persona portatrice di handicap, disabile, invalida civile, invalida del lavoro o anche invalida per servizio. Esistono vari gradi di invalidità, che comportano benefici economici e fiscali differenti, esaminiamoli: Portatore di handicap grave dà diritto a usufruire di permessi e di congedi lavorativi e di agevolazioni tributarie e fiscali sia per il soggetto coinvolto che per i familiari, come previsto dalla legge quadro sull’handicap (legge n. 104/1992). Condizione di disabilità dà diritto ad accedere al sistema che favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge n. 68/1999). Invalidità civile dà diritto ai sussidi previdenziali e assistenziali per l’invalidità, vale a dire: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, indennità di frequenza per minori, assegno mensile, esenzione del ticket, protesi/ausili, collocamento obbligatorio. Gli invalidi del lavoro sono quei lavoratori del settore privato che subiscono un infortunio o contraggono una malattia a causa del lavoro. Hanno diritto alla rendita mensile per inabilità permanente, erogata dall’Inail. Gli invalidi per servizio, una volta che hanno ottenuto il riconoscimento della causa di servizio,hanno invece diritto all’equo indennizzo, alla pensione privilegiata e ad altre prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza. Ottenere il rioconoscimento dello stato di invalidità è semplice: per presentare domanda di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, è necessario presentare una domanda alla Commissione medica per l’invalidità Civile della A.S.L. di residenza. Per il riconoscimento di invalidità per il lavoro è necessario, invece, rivolgersi all’Inail, in caso di in caso di invalidità per servizio, all’ente di appartenenza. La legge n. 68/1999 La legge n. 68 del 23 marzo 1999 è il risultato di un profondo mutamento culturale che sta contribuendo a imporre il concetto della disabilità come realtà fondata sull’importanza della promozione di valori quali la dignità e il riconoscimento individuale. Da qui il maggiore accento sulle capacità residue del soggetto, piuttosto che sulla menomazione fisica o psichica, causa dell’invalidità. La legge n. 68/1999 promuove l’inserimento e dell’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro, e trova nell’utilizzo di servizi di sostegno e nell’introduzione del concetto di collocamento mirato il suo aspetto più innovativo. Rispetto alla precedente normativa (legge n. 482/1968), la legge 68/1999 dispone di - un maggior coordinamento tra politiche attive del lavoro, politiche formative e inserimento lavorativo; - nuovi criteri di computo della quota di riserva; - una nuova disciplina relativa a esclusioni, esoneri, sanzioni. 2 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 3 4 Un collocamento mirato DOCUMENTINECESSARIPERISCRIVERSI: Per chi cerca lavoro - Certificato di invalidità (originale) e fotocopia dello stesso; Per collocamento mirato si intende “la serie di strumenti tecnici e di supporto” che permettono la valutazione delle residue capacità lavorative della persona disabile per inserirla nel posto di lavoro adatto così come stabilito dalla legge n. 68/1999. Il collocamento mirato tiene conto anche di diverse variabili, dagli aspetti relazionali con i colleghi di lavoro alla presenza di elementi facenti capo all’azienda quali l’esistenza di barriere architettoniche, la scarsa accessibilità dei locali, dei macchinari e delle strumentazioni utilizzate. I servizi offerti dal collocamento mirato comprendono: - adempimenti amministrativi (iscrizioni, rilascio di certificati, ecc...); - sportello informativo sulla legge n. 68/1999; - consulenza e orientamento agli iscritti e alle aziende per facilitare l’incontro tra le diverse esigenze; - l’inserimento mirato per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il disabile disoccupato può rivolgersi al collocamento mirato della Provincia di residenza/domicilio per iscriversi nell’apposito elenco. Un comitato tecnico predisporrà una scheda in cui vengono annotate le residue capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché il grado e la natura della minorazione. Le Regioni definiscono i termini e le modalità per la costituzione della graduatoria unica, nonché le modalità di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di priorità individuati dal regolamento di attuazione della legge n. 68/1999, quali: - anzianità d’iscrizione negli elenchi del Collocamento mirato; - condizione economica; - carico familiare; Per avere maggiori informazioni su strumenti e iniziative del collocamento mirato, il Ministero del Lavoro ha istituito anche il numero verde 800 196 196, che risponde tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 20,00. I beneficiari della legge n. 68/1999 sono: - le persone in età lavorativa e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con un grado di invalidità superiore del 45%; - gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; - gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; - le persone non vedenti o sordo-mute. - Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego competente; La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro PER I TRASFERIMENTI - Documento di identità e eventuale permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; - Codice fiscale. Per chi offre lavoro L’obbligo di assunzione Per la legge n. 68 del 23 marzo 1999, tutti i datori di lavoro pubblici e privati, sono obbligati ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie speciali con varie proporzioni: - nelle aziende con più di 50 dipendenti la quota di riserva obbligatoria è del 7% degli occupati; - nelle aziende da 36 fino a 50 dipendenti la quota di riserva obbligatoria è di 2 lavoratori; - nelle aziende con 15 fino a 35 dipendenti la quota di riserva obbligatoria è di 1 lavoratore (per i datori di lavoro privati l’obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni ); - nelle aziende fino a 14 dipendenti non è prevista la quota di riserva obbligatoria. Nel caso di partiti politici, organizzazioni sindacali e quelle che, non a scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, la disciplina sulla quota di riserva è applicabile solo al personale tecnico-esecutivo destinato a svolgere funzioni amministrative. Per determinare la quota di lavoratori disabili da assumere, nel numero dei dipendenti non si deve tener conto di: - lavoratori disabili già assunti tramite collocamento mirato; - lavoratori con contratto a tempo determinato con durata non superiore a 9 mesi; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - dirigenti; - lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro; - lavoratori assunti con contratto di inserimento; - lavoratori a domicilio; - lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero; - lavoratori impiegati in mansioni per le quali gli obblighi di assunzione non sono operanti (si tratta di ipotesi specificamente individuate dalla legge, allo scopo di agevolare alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori di attività); I lavoratori part-time vengono poi conteggiati in proporzione all’orario di lavoro svolto. I datori di lavoro devono trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al collocamento mirato i prospetti riepilogativi che riguardano la composizione dell’organico aziendale, con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. L’invio del prospetto vale già come richiesta di avviamento per le aziende che hanno posti scoperti della quota di riserva. I datori di lavoro che hanno sedi in più province o in più regioni sono tenuti a inviare i prospetti informativi al servizio territorialmente competente La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 5 per ciascuna sede e un prospetto complessivo al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale. Sono disposte le seguenti sanzioni di natura amministrativa per i datori di lavoro che violano le norme in materia di collocamento di disabili: - Per il mancato invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio, la sanzione sarà pari a 578,43 euro, maggiorata di 28,02 euro, per ogni giorno di ritardo. - Per la mancata assunzione dei disabili per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, la sanzione è pari a 57,17 euro per ogni giorno lavorativo di ciascun disabile non assunto. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative sono destinate al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Esonero parziale e sospensione dell’obbligo A esclusione delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, le aziende hanno la facoltà di chiedere al collocamento mirato l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili, quando non possono occupare l’intera percentuale prescritta dalla legge, perché la loro attività presenta determinate caratteristiche: - eccessivo impegno della prestazione lavorativa richiesta; - pericolosità connaturata al tipo di attività; - particolari modalità di attività lavorativa; - accertata assenza di mansioni compatibili con il tipo d’invalidità o con le abilità residue del soggetto disabile. In caso di esonero parziale, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo economico al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto. La concessione di esonero avviene solo in presenza di adeguata e accertata motivazione ed è concessa per un periodo di tempo determinato. La misura percentuale massima di esonero che può essere concessa a un’impresa è pari al 60% della quota di riserva (80% per datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza, vigilanza e trasporto privato). Gli obblighi di assunzione sono sospesi temporaneamente qualora si verifichino nelle aziende i seguenti casi: - cassa integrazione straordinaria; - contratti di solidarietà; - procedure di mobilità; - fallimento; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria; - concordato preventivo; LACOMPENSAZIONETERRITORIALE: La compensazione territoriale rappresenta un ulteriore meccanismo in grado di incidere sulla quota d’obbligo, oltre a esclusioni ed esoneri. I datori di lavoro possono essere autorizzati su loro motivata richiesta ad assumere, in un’unità produttiva, un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata anche in riferimento a unità produttive ubicate in regioni diverse. Le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili Le modalità di assunzione L’assunzione dei disabili può avvenire con le seguenti modalità: - richiesta nominativa; - richiesta numerica; - stipula di convenzioni. Le richieste nominative permettono al datore di lavoro di scegliere nominalmente il lavoratore disabile da assumere, in relazione alla mansione offerta e alle effettive competenze del soggetto stesso. La richiesta nominativa è possibile: - per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi - per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: sono ammesse, in questo caso, assunzioni nominative per il 50% di quelle obbligatorie; - per i datori che occupano più di 50 dipendenti: sono ammesse, in questo caso, assunzioni nominative per il 60% di quelle obbligatorie. Per richiesta numerica, s’intende la richiesta d’avviamento al lavoro per i disabili disponibili iscritti all’elenco tenuto presso i Centri per l’impiego. E’ prevista per le assunzioni che non ammettono la richiesta nominativa. Le convenzioni Sono lo strumento che la legge prevede per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili nelle aziende. Sono stipulate tra il datore di lavoro ed il servizio competente a livello territoriale per il collocamento mirato: prevedono tempi stabiliti e precise modalità di assunzione. Tra le modalità previste vi sono: - la facoltà della scelta nominativa; - lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento; 6 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 7 - l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato; - lo svolgimento di periodi di prova più ampi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva; - possibili deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro. Le convenzioni devono indicare: - le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; - le forme di sostegno, di consulenza e tutoraggio; - le modalità di verifica periodica dell’andamento del percorso formativo, inerente la convenzione di integrazione lavorativa. Le Regioni hanno istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato al finanziamento dei programmi regionali d’inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Il Fondo è finanziato dagli importi delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999, dai contributi versati dai datori di lavoro a fronte di esonero parziale, dai contributi elargiti da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. La legge dà la possibilità ai servizi competenti (Centri per l’impiego), che gestiscono il collocamento mirato dei disabili, di stipulare convenzioni particolari tra datori di lavoro obbligati all’assunzione e le cooperative sociali o disabili liberi professionisti. Tramite questa convenzione il datore di lavoro s’impegna ad affidare commesse alle due entità sopracitate. I soggetti disabili sono impiegati presso la cooperativa o presso disabili liberi professionisti, ma sono assunti a tempo indeterminato dal datore di lavoro. La convenzione non è ripetibile per lo stesso soggetto, può avere una durata massima di 12 mesi salvo proroga di ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti. La convenzione non può riguardare più di 1 lavoratore disabile se l’azienda occupa meno di 50 dipendenti; non può invece riguardare più del 30% dei disabili per aziende che occupano più di 50 dipendenti. La convenzione deve necessariamente contenere: l’ammontare delle commesse, i nominativi dei soggetti da inserire, l’indicazione del percorso formativo personalizzato. TIPOLOGIE DI CONVENZIONI : - Convenzioni di inserimento lavorativo: contengono il programma mirato al conseguimento dell’obiettivo occupazionale di cui alla legge 68/1999, con l’indicazione dei tempi e delle modalità delle assunzioni. - Convenzioni di integrazione lavorativa: destinata all’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche di difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo; - Convenzioni di inserimento temporaneo: stipulate con cooperative sociali di tipo b) o con disabili liberi professionisti, per l’inserimento temporaneo dei disabili. Le cooperative sociali di tipo B Le cooperative sociali di tipo b) hanno come finalità l’inserimento lavorativo delle cosiddette “categorie svantaggiate” attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi). Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. A tal fine è previsto che per tali soggetti le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale siano ridotte a zero. 8 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La percentuale d’obbligo si calcola in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa. Sono esclusi dal computo i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività (il numero di questi ultimi non può essere superiore al 50% del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un’apposita sezione del libro soci). Relativamente alle quote d’obbligo previste dalla legge n. 68/1999 per le cooperative sociali di tipo b) sono comunque esclusi dalla base di computo i soggetti svantaggiati inseriti in quanto assunti per il perseguimento delle finalità previste dalla cooperativa medesima. Datori di lavoro: i vantaggi I datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni con gli uffici competenti possono beneficiare di due diverse tipologie di agevolazioni di carattere economico: - fiscalizzazioni totali o parziali degli oneri contributivi; - rimborsi spese forfettari. La fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, degli oneri contributivi è prevista per lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore del 79% e per lavoratori con handicap intellettivi e psichici indipendentemente dalla percentuale d’invalidità riconosciuta. È prevista la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni, degli oneri contributivi per l’assunzione di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. I rimborsi forfettari sono previsti per le spese sostenute dal datore di lavoro per l’adeguamento del posto di lavoro alle esigenze operative di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore del 50%, o per la predisposizione di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa del disabile. Alle forme di collocamento mirato tramite convenzione possono accedere non solo le aziende obbligate, sia pubbliche che private, ma anche soggetti non obbligati, in considerazione dei benefici previdenziali e dei rimborsi concessi per l’adeguamento del posto di lavoro. Ultime novità e indirizzi utili Novità normative: la legge n.247/2007 I Centri per l’Impiego oggi sono a tutti gli effetti dei punti strategici e fondamentali per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro al servizio delle persone disabili. Questa centralità è riconosciuta dalla nuova legislazione. Infatti l’articolo 1 (commi 35-38) della legge n. 247/2007 sul Welfare individua alcune novità in tema di occupazione delle persone con disabilità. Ecco le principali: Convenzioni per quanto riguardo la stipula di convenzioni con cooperative sociali e liberi professionisti disabili per l’inserimento lavorativo di persone disabili, viene disposto l’ampliamento della platea dei soggetti presso i quali il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi, ricomprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006, nonché i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999. La nuova normativa individua poi un’ulteriore tipologia di convenzione (in sostituzione di quella prevista La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 9 dall’art. 14 del D.Lgs n.276 /03 che viene abrogato) diretta ad agevolare l’assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo. Si tratta di un meccanismo che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra uffici competenti (centri per l’impiego), datori di lavoro tenuti all’obbligo di assunzione di persone disabili (soggetti conferenti) e soggetti destinatari (cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991, imprese sociali individuate dal decreto legislativo n. 155/2006 e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione). La convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’ aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10% della quota di riserva. Essa deve contenere : - l’individuazione delle persone disabili da inserire, previo loro consenso ; - la durata non inferiore a tre anni; - la determinazione del valore della commessa; - il conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. Alla scadenza della convenzione, il datore di lavoro può: - rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; - assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con un contratto a tempo indeterminato mediante richiesta nominativa. - Incentivi alle assunzioni È prevista la sostituzione dell’articolo 13 della legge n. 68/1999 con un nuovo articolo “Incentivi alle assunzioni” che prevede la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di un contributo all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, Regioni e province autonome possono disporre a beneficio del datore di lavoro che assume, un contributo il cui importo varia da un minimo del 25% a un massimo del 60% del costo salariale, in considerazione dell’effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto. È stato disposto un rimborso forfettario delle spese per trasformare il posto di lavoro adeguandolo alle possibilità operative dei disabili con riduzione delle capacità oltre il 50% o per l’uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche che limitino l’integrazione lavorativa del disabile. - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili Per finanziare l’occupazione delle persone con disabilità è stato istituto, presso il ministero del Lavoro, un fondo per il diritto al lavoro dei disabili. - Legge Biagi È stato abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la possibilità di stipulare convenzioni per favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili. - presentazione di proposte di inserimenti attraverso il Comitato tecnico; - gestione e verifica dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione da parte delle imprese e degli enti; - monitoraggio degli inserimenti, della loro persistenza e vigilanza sulle azioni correlate alle coperture dell’aliquota d’obbligo. - gestione del “Premio Qualità solidale”, per la valorizzazione delle imprese che si sono distinte nell’inserimento lavorativi di disabili. Il Premio Qualità solidale è un’iniziativa della Provincia di Cuneo che riprende e amplia un’analoga iniziativa del Consorzio cooperative sociali Cis realizzata nel 1999 e 2000 sul bacino di Alba - Bra. Di seguito, gli indirizzi dei Centri per l’impiego della Provincia di Cuneo e i referenti territoriali per il collocamento mirato: Centro per l’Impiego di Alba via Acqui 15, Alba tel. 0173 440290 fax 0173 366550 e-mail: [email protected] Sportello di Bra via Vittorio Veneto 14b, Bra tel. 0172 412226 fax 0142 433215 e-mail: [email protected] Centro per l’Impiego di Cuneo corso Brunet 13, Cuneo tel. 0171 698249 fax 0171 453469 e-mail: [email protected] Centro per l’Impiego di Fossano-Savigliano via Matteotti 1, Fossano tel. 0172 695478 fax 0172 657280 [email protected] Sportello di Savigliano corso Roma 111, Savigliano tel. 0172 712349 fax 0142 375456 e-mail: [email protected] Centro per l’Impiego di Mondovì-Ceva corso Statuto 13, Mondovì tel. 0174 42305 fax 0174 567068 e-mail: [email protected] Sportello di Ceva via XX Settembre 11, Ceva tel. 0174 701161 fax 0174 708651 e-mail: [email protected] Centro per l’Impiego di Saluzzo Regione Ruata Re 10, Saluzzo tel. 0175 42732 fax 0175 476390 e-mail: [email protected] Sul sito della Provincia di Cuneo è possibile scaricare tutta la modulistica necessaria all’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili relativa al prospetto informativo, alla stipula di convenzioni e alla richiesta dei benefici contributivi. La modulistica si trova alla pagina web: www.provincia.cuneo.it/servizi_alla_persona/politiche_del_lavoro/modulistica/index.jsp Il Collocamento mirato in Provincia di Cuneo Le funzioni dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo in attuazione della legge n. 68/1999 sono le seguenti: - elaborazione di progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con i Sil (Servizi inserimento lavorativo territoriali); 10 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 11 Provincia di Cuneo via XX Settembre 48 12100 Cuneo tel. 0171 445855 Coordinamento editoriale Antonio Monaco Redazione Andrea Costanzo e Katia Bonchi Grafica e stampa PomilioBlumm Redazione e impaginazione PomilioBlumm © 2008 by Provincia di Cuneo Prima edizione: aprile 2008 Tutti i diritti riservati La presente pubblicazione è tutelata in ogni sua parte dalle vigenti leggi sul copyright e la proprietà intellettuale. 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