Indice
Disabili e lavoro
- I diritti dei lavoratori disabili
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- Il riconoscimento della disabilità
- La legge n. 68/1999
- Un collocamento mirato
- Per chi cerca lavoro
- Per chi offre lavoro
L’obbligo di assunzione
Esonero parziale e sospensione dell’obbligo
- Le convenzioni per l’inserimento lavorativo
- Le modalità di assunzione
- Le convenzioni
- Le cooperative sociali di tipo B
- Datori di lavoro: i vantaggi
- Ultime novità e indirizzi utili
- Novità normative: la legge n.247/2007
- Il Collocamento mirato in Provincia di Cuneo
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I diritti dei lavoratori disabili
Il riconoscimento della disabilità
Un profondo mutamento culturale ha permesso di ridefinire il concetto di disabilità, ponendo
l’accento sulle capacità residue della persona portatrice di handicap piuttosto che sulla
menomazione fisica o psichica , causa dell’invalidità. Un nuovo approccio che ha permesso di
abbandonare l’impostazione assistenzialista delle leggi precedenti e di gettare le basi di una
politica attiva che leghi occupazione e formazione.
Per la legge n. 68/1999, e per i successivi interventi normativi, è centrale infatti l’inserimento
del lavoratore disabile al posto giusto, dove possa esercitare al massimo le proprie capacità
lavorative.
Questa breve guida intende quindi presentare sinteticamente le politiche, i servizi e le
opportunità attivate per le persone portatrici di handicap.
Una persona sofferente di gravi malattie o disabilità che sono motivo di difficoltà
nella vita sociale e lavorativa, può chiedere di essere riconosciuto ufficialmente persona portatrice di
handicap, disabile, invalida civile, invalida del lavoro o anche invalida per servizio. Esistono vari gradi di
invalidità, che comportano benefici economici e fiscali differenti, esaminiamoli:
Portatore di handicap grave dà diritto a usufruire di permessi e di congedi lavorativi e di agevolazioni
tributarie e fiscali sia per il soggetto coinvolto che per i familiari, come previsto dalla legge quadro
sull’handicap (legge n. 104/1992).
Condizione di disabilità dà diritto ad accedere al sistema che favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro,
secondo quanto previsto dalla legge n. 68/1999). Invalidità civile dà diritto ai sussidi previdenziali e
assistenziali per l’invalidità, vale a dire: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, indennità di
frequenza per minori, assegno mensile, esenzione del ticket, protesi/ausili, collocamento obbligatorio.
Gli invalidi del lavoro sono quei lavoratori del settore privato che subiscono un infortunio o contraggono
una malattia a causa del lavoro. Hanno diritto alla rendita mensile per inabilità permanente, erogata dall’Inail.
Gli invalidi per servizio, una volta che hanno ottenuto il riconoscimento della causa di servizio,hanno
invece diritto all’equo indennizzo, alla pensione privilegiata e ad altre prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche di appartenenza. Ottenere il rioconoscimento dello stato di invalidità è semplice:
per presentare domanda di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, è necessario presentare una domanda
alla Commissione medica per l’invalidità Civile della A.S.L. di residenza. Per il riconoscimento di invalidità
per il lavoro è necessario, invece, rivolgersi all’Inail, in caso di in caso di invalidità per servizio, all’ente di
appartenenza.
La legge n. 68/1999
La legge n. 68 del 23 marzo 1999 è il risultato di un profondo mutamento culturale che sta contribuendo a
imporre il concetto della disabilità come realtà fondata sull’importanza della promozione di valori quali la
dignità e il riconoscimento individuale. Da qui il maggiore accento sulle capacità residue del soggetto,
piuttosto che sulla menomazione fisica o psichica, causa dell’invalidità.
La legge n. 68/1999 promuove l’inserimento e dell’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro,
e trova nell’utilizzo di servizi di sostegno e nell’introduzione del concetto di collocamento mirato il suo
aspetto più innovativo. Rispetto alla precedente normativa (legge n. 482/1968), la legge 68/1999 dispone di
- un maggior coordinamento tra politiche attive del lavoro, politiche formative e inserimento lavorativo;
- nuovi criteri di computo della quota di riserva;
- una nuova disciplina relativa a esclusioni, esoneri, sanzioni.
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Un collocamento mirato
DOCUMENTINECESSARIPERISCRIVERSI:
Per chi cerca lavoro
- Certificato di invalidità (originale) e fotocopia
dello stesso;
Per collocamento mirato si intende “la serie di strumenti tecnici e di supporto” che permettono la
valutazione delle residue capacità lavorative della persona disabile per inserirla nel posto di lavoro adatto
così come stabilito dalla legge n. 68/1999. Il collocamento mirato tiene conto anche di diverse variabili,
dagli aspetti relazionali con i colleghi di lavoro alla presenza di elementi facenti capo all’azienda quali
l’esistenza di barriere architettoniche, la scarsa accessibilità dei locali, dei macchinari e delle strumentazioni
utilizzate.
I servizi offerti dal collocamento mirato comprendono:
- adempimenti amministrativi (iscrizioni, rilascio di certificati, ecc...);
- sportello informativo sulla legge n. 68/1999;
- consulenza e orientamento agli iscritti e alle aziende per facilitare l’incontro tra le diverse esigenze;
- l’inserimento mirato per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Il disabile disoccupato può rivolgersi al collocamento mirato della Provincia di residenza/domicilio
per iscriversi nell’apposito elenco. Un comitato tecnico predisporrà una scheda in cui vengono annotate
le residue capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché il grado e la natura della
minorazione.
Le Regioni definiscono i termini e le modalità per la costituzione della graduatoria unica, nonché le
modalità di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di priorità individuati dal regolamento di
attuazione della legge n. 68/1999, quali:
- anzianità d’iscrizione negli elenchi del Collocamento mirato;
- condizione economica;
- carico familiare;
Per avere maggiori informazioni su strumenti e iniziative del collocamento mirato, il Ministero del Lavoro
ha istituito anche il numero verde 800 196 196, che risponde tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 20,00.
I beneficiari della legge n. 68/1999 sono:
- le persone in età lavorativa e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento,
affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con un grado di
invalidità superiore del 45%;
- gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
- le persone non vedenti o sordo-mute.
- Certificato di disoccupazione rilasciato
dal Centro per l’impiego competente;
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PER I TRASFERIMENTI
- Documento di identità e eventuale permesso
di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Codice fiscale.
Per chi offre lavoro
L’obbligo di assunzione
Per la legge n. 68 del 23 marzo 1999, tutti i datori di lavoro pubblici e privati, sono obbligati ad assumere
lavoratori appartenenti alle categorie speciali con varie proporzioni:
- nelle aziende con più di 50 dipendenti la quota di riserva obbligatoria è del 7% degli occupati;
- nelle aziende da 36 fino a 50 dipendenti la quota di riserva obbligatoria è di 2 lavoratori;
- nelle aziende con 15 fino a 35 dipendenti la quota di riserva obbligatoria è di 1 lavoratore (per i datori di
lavoro privati l’obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni );
- nelle aziende fino a 14 dipendenti non è prevista la quota di riserva obbligatoria.
Nel caso di partiti politici, organizzazioni sindacali e quelle che, non a scopo di lucro, operano nel campo
della solidarietà sociale, la disciplina sulla quota di riserva è applicabile solo al personale tecnico-esecutivo
destinato a svolgere funzioni amministrative.
Per determinare la quota di lavoratori disabili da assumere, nel numero dei dipendenti non si deve tener
conto di:
- lavoratori disabili già assunti tramite collocamento mirato;
- lavoratori con contratto a tempo determinato con durata non superiore a 9 mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero;
- lavoratori impiegati in mansioni per le quali gli obblighi di assunzione non sono operanti (si tratta di
ipotesi specificamente individuate dalla legge, allo scopo di agevolare alcuni datori di lavoro che operano
in particolari settori di attività);
I lavoratori part-time vengono poi conteggiati in proporzione all’orario di lavoro svolto.
I datori di lavoro devono trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al collocamento mirato i prospetti
riepilogativi che riguardano la composizione dell’organico aziendale, con riferimento alla data del 31
dicembre dell’anno precedente. L’invio del prospetto vale già come richiesta di avviamento
per le aziende che hanno posti scoperti della quota di riserva. I datori di lavoro che hanno sedi in più
province o in più regioni sono tenuti a inviare i prospetti informativi al servizio territorialmente competente
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per ciascuna sede e un prospetto complessivo al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede
legale. Sono disposte le seguenti sanzioni di natura amministrativa per i datori di lavoro che violano le
norme in materia di collocamento di disabili:
- Per il mancato invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio, la sanzione sarà pari a 578,43 euro,
maggiorata di 28,02 euro, per ogni giorno di ritardo.
- Per la mancata assunzione dei disabili per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla
data in cui insorge l’obbligo, la sanzione è pari a 57,17 euro per ogni giorno lavorativo di ciascun disabile
non assunto. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative sono destinate al Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili.
Esonero parziale e sospensione dell’obbligo
A esclusione delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, le aziende hanno la facoltà di chiedere al
collocamento mirato l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili, quando non possono
occupare l’intera percentuale prescritta dalla legge, perché la loro attività presenta determinate
caratteristiche:
- eccessivo impegno della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità connaturata al tipo di attività;
- particolari modalità di attività lavorativa;
- accertata assenza di mansioni compatibili con il tipo d’invalidità o con le abilità residue del soggetto
disabile.
In caso di esonero parziale, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo economico al Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun
lavoratore disabile non assunto. La concessione di esonero avviene solo in presenza di adeguata e
accertata motivazione ed è concessa per un periodo di tempo determinato. La misura percentuale
massima di esonero che può essere concessa a un’impresa è pari al 60% della quota di riserva (80% per
datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza, vigilanza e trasporto privato).
Gli obblighi di assunzione sono sospesi temporaneamente qualora si verifichino nelle aziende i seguenti casi:
- cassa integrazione straordinaria;
- contratti di solidarietà;
- procedure di mobilità;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- concordato preventivo;
LACOMPENSAZIONETERRITORIALE:
La compensazione territoriale rappresenta un
ulteriore meccanismo in grado di incidere sulla quota
d’obbligo, oltre a esclusioni ed esoneri.
I datori di lavoro possono essere autorizzati su loro
motivata richiesta ad assumere, in un’unità
produttiva, un numero di lavoratori disabili superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive della medesima regione. Per i
datori di lavoro privati la compensazione può
essere operata anche in riferimento a unità produttive
ubicate in regioni diverse.
Le convenzioni per l’inserimento
lavorativo dei disabili
Le modalità di assunzione
L’assunzione dei disabili può avvenire con le seguenti modalità:
- richiesta nominativa;
- richiesta numerica;
- stipula di convenzioni.
Le richieste nominative permettono al datore di lavoro di scegliere nominalmente il lavoratore disabile da
assumere, in relazione alla mansione offerta e alle effettive competenze del soggetto stesso. La richiesta
nominativa è possibile:
- per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e sociali ed enti da essi promossi
- per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: sono ammesse, in questo caso, assunzioni
nominative per il 50% di quelle obbligatorie;
- per i datori che occupano più di 50 dipendenti: sono ammesse, in questo caso, assunzioni nominative
per il 60% di quelle obbligatorie.
Per richiesta numerica, s’intende la richiesta d’avviamento al lavoro per i disabili disponibili iscritti all’elenco
tenuto presso i Centri per l’impiego. E’ prevista per le assunzioni che non ammettono la richiesta
nominativa.
Le convenzioni
Sono lo strumento che la legge prevede per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili nelle aziende.
Sono stipulate tra il datore di lavoro ed il servizio competente a livello territoriale per il collocamento
mirato: prevedono tempi stabiliti e precise modalità di assunzione.
Tra le modalità previste vi sono:
- la facoltà della scelta nominativa;
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
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- l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
- possibili deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro.
Le convenzioni devono indicare:
- le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- le forme di sostegno, di consulenza e tutoraggio;
- le modalità di verifica periodica dell’andamento del percorso formativo, inerente la convenzione di
integrazione lavorativa.
Le Regioni hanno istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato al finanziamento
dei programmi regionali d’inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Il Fondo è finanziato dagli importi
delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999, dai contributi versati dai datori di lavoro a
fronte di esonero parziale, dai contributi elargiti da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati. La legge dà la possibilità ai servizi competenti (Centri per l’impiego), che gestiscono il
collocamento mirato dei disabili, di stipulare convenzioni particolari tra datori di lavoro obbligati
all’assunzione e le cooperative sociali o disabili liberi professionisti. Tramite questa convenzione il datore di
lavoro s’impegna ad affidare commesse alle due entità sopracitate. I soggetti disabili sono impiegati
presso la cooperativa o presso disabili liberi professionisti, ma sono assunti a tempo indeterminato dal
datore di lavoro.
La convenzione non è ripetibile per lo stesso soggetto, può avere una durata massima di 12 mesi salvo
proroga di ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti. La convenzione non può riguardare
più di 1 lavoratore disabile se l’azienda occupa meno di 50 dipendenti; non può invece riguardare più del
30% dei disabili per aziende che occupano più di 50 dipendenti. La convenzione deve necessariamente
contenere: l’ammontare delle commesse, i nominativi dei soggetti da inserire, l’indicazione del percorso
formativo personalizzato.
TIPOLOGIE DI CONVENZIONI :
- Convenzioni di inserimento lavorativo: contengono
il programma mirato al conseguimento dell’obiettivo
occupazionale di cui alla legge 68/1999, con
l’indicazione dei tempi e delle modalità delle
assunzioni.
- Convenzioni di integrazione lavorativa: destinata
all’avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche di difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo;
- Convenzioni di inserimento temporaneo: stipulate
con cooperative sociali di tipo b) o con disabili liberi
professionisti, per l’inserimento temporaneo dei
disabili.
Le cooperative sociali di tipo B
Le cooperative sociali di tipo b) hanno come finalità l’inserimento lavorativo delle cosiddette “categorie
svantaggiate” attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi).
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
A tal fine è previsto che per tali soggetti le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale siano ridotte a zero.
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La percentuale d’obbligo si calcola in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o
dipendenti della cooperativa. Sono esclusi dal computo i soci volontari che prestano gratuitamente la loro
attività (il numero di questi ultimi non può essere superiore al 50% del numero complessivo dei soci e
devono essere iscritti in un’apposita sezione del libro soci).
Relativamente alle quote d’obbligo previste dalla legge n. 68/1999 per le cooperative sociali di tipo b) sono
comunque esclusi dalla base di computo i soggetti svantaggiati inseriti in quanto assunti per il
perseguimento delle finalità previste dalla cooperativa medesima.
Datori di lavoro: i vantaggi
I datori di lavoro che sottoscrivono convenzioni con gli uffici competenti possono beneficiare di due
diverse tipologie di agevolazioni di carattere economico:
- fiscalizzazioni totali o parziali degli oneri contributivi;
- rimborsi spese forfettari.
La fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, degli oneri contributivi è prevista per lavoratori
con una riduzione della capacità lavorativa superiore del 79% e per lavoratori con handicap intellettivi e
psichici indipendentemente dalla percentuale d’invalidità riconosciuta.
È prevista la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni, degli oneri contributivi
per l’assunzione di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
I rimborsi forfettari sono previsti per le spese sostenute dal datore di lavoro per l’adeguamento del posto di
lavoro alle esigenze operative di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore del 50%, o per la
predisposizione di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano l’integrazione lavorativa del disabile.
Alle forme di collocamento mirato tramite convenzione possono accedere non solo le aziende obbligate,
sia pubbliche che private, ma anche soggetti non obbligati, in considerazione dei benefici previdenziali e dei
rimborsi concessi per l’adeguamento del posto di lavoro.
Ultime novità e indirizzi utili
Novità normative: la legge n.247/2007
I Centri per l’Impiego oggi sono a tutti gli effetti dei punti strategici e fondamentali per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro al servizio delle persone disabili. Questa centralità è riconosciuta dalla nuova
legislazione. Infatti l’articolo 1 (commi 35-38) della legge n. 247/2007 sul Welfare individua alcune novità in
tema di occupazione delle persone con disabilità. Ecco le principali:
Convenzioni per quanto riguardo la stipula di convenzioni con cooperative sociali e liberi professionisti
disabili per l’inserimento lavorativo di persone disabili, viene disposto l’ampliamento della platea dei
soggetti presso i quali il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi,
ricomprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006, nonché i datori di
lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.
La nuova normativa individua poi un’ulteriore tipologia di convenzione (in sostituzione di quella prevista
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dall’art. 14 del D.Lgs n.276 /03 che viene abrogato) diretta ad agevolare l’assunzione di persone disabili
con particolari difficoltà di inserimento lavorativo. Si tratta di un meccanismo che prevede la possibilità di
stipulare convenzioni tra uffici competenti (centri per l’impiego), datori di lavoro tenuti all’obbligo di
assunzione di persone disabili (soggetti conferenti) e soggetti destinatari (cooperative sociali previste dalla
legge n. 381/1991, imprese sociali individuate dal decreto legislativo n. 155/2006 e datori di lavoro non
soggetti all’obbligo di assunzione).
La convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’ aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti
del 10% della quota di riserva. Essa deve contenere :
- l’individuazione delle persone disabili da inserire, previo loro consenso ;
- la durata non inferiore a tre anni;
- la determinazione del valore della commessa;
- il conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del
soggetto destinatario.
Alla scadenza della convenzione, il datore di lavoro può:
- rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con un contratto a tempo indeterminato mediante
richiesta nominativa.
- Incentivi alle assunzioni
È prevista la sostituzione dell’articolo 13 della legge n. 68/1999 con un nuovo articolo “Incentivi alle
assunzioni” che prevede la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato, di un contributo all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, a valere sul Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili.
In particolare, Regioni e province autonome possono disporre a beneficio del datore di lavoro che
assume, un contributo il cui importo varia da un minimo del 25% a un massimo del 60% del costo
salariale, in considerazione dell’effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto
disabile assunto.
È stato disposto un rimborso forfettario delle spese per trasformare il posto di lavoro adeguandolo alle
possibilità operative dei disabili con riduzione delle capacità oltre il 50% o per l’uso di tecnologie di
telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche che limitino l’integrazione lavorativa del disabile.
- Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Per finanziare l’occupazione delle persone con disabilità è stato istituto, presso il ministero del Lavoro, un
fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
- Legge Biagi
È stato abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la possibilità di stipulare
convenzioni per favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili.
- presentazione di proposte di inserimenti attraverso il Comitato tecnico;
- gestione e verifica dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione da parte delle imprese e degli enti;
- monitoraggio degli inserimenti, della loro persistenza e vigilanza sulle azioni correlate alle coperture
dell’aliquota d’obbligo.
- gestione del “Premio Qualità solidale”, per la valorizzazione delle imprese che si sono distinte
nell’inserimento lavorativi di disabili. Il Premio Qualità solidale è un’iniziativa della Provincia di Cuneo che
riprende e amplia un’analoga iniziativa del Consorzio cooperative sociali Cis realizzata nel 1999 e 2000
sul bacino di Alba - Bra.
Di seguito, gli indirizzi dei Centri per l’impiego della Provincia di Cuneo e i referenti territoriali per il
collocamento mirato:
Centro per l’Impiego di Alba
via Acqui 15, Alba
tel. 0173 440290 fax 0173 366550
e-mail: [email protected]
Sportello di Bra
via Vittorio Veneto 14b, Bra
tel. 0172 412226 fax 0142 433215
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Cuneo
corso Brunet 13, Cuneo
tel. 0171 698249 fax 0171 453469
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Fossano-Savigliano
via Matteotti 1, Fossano
tel. 0172 695478 fax 0172 657280
[email protected]
Sportello di Savigliano
corso Roma 111, Savigliano
tel. 0172 712349 fax 0142 375456
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Mondovì-Ceva
corso Statuto 13, Mondovì
tel. 0174 42305 fax 0174 567068
e-mail: [email protected]
Sportello di Ceva
via XX Settembre 11, Ceva
tel. 0174 701161 fax 0174 708651
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Saluzzo
Regione Ruata Re 10, Saluzzo
tel. 0175 42732 fax 0175 476390
e-mail: [email protected]
Sul sito della Provincia di Cuneo è possibile scaricare tutta la modulistica necessaria all’inserimento lavorativo dei lavoratori
disabili relativa al prospetto informativo, alla stipula di convenzioni e alla richiesta dei benefici contributivi. La modulistica si
trova alla pagina web: www.provincia.cuneo.it/servizi_alla_persona/politiche_del_lavoro/modulistica/index.jsp
Il Collocamento mirato in Provincia di Cuneo
Le funzioni dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo in attuazione della legge n. 68/1999 sono le
seguenti:
- elaborazione di progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con i Sil (Servizi inserimento
lavorativo territoriali);
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La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro
La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro
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Provincia di Cuneo
via XX Settembre 48
12100 Cuneo
tel. 0171 445855
Coordinamento editoriale
Antonio Monaco
Redazione
Andrea Costanzo e Katia Bonchi
Grafica e stampa
PomilioBlumm
Redazione e impaginazione
PomilioBlumm
© 2008 by Provincia di Cuneo
Prima edizione: aprile 2008
Tutti i diritti riservati
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proprietà intellettuale. È vietata la memorizzazione e la riproduzione, anche parziale, del testo,
con qualsiasi mezzo effettuate. È vietato copiare, modificare, creare opere o lavori derivati da
(o basati su) i contenuti esposti, senza l’autorizzazione esplicita degli Autori e della Provincia di Cuneo.
La menzione, all’interno della pubblicazione, di società o di prodotti non implica necessariamente
che essi siano appoggiati o preferiti ad altri, di simile o analoga natura, non citati nel volume.
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