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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
RICORSO ex art. 117 D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE
PER
Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog (siglabile, e d’ora in poi: A.P.P.L.E.), in persona
del legale rappresentante pro tempore, Presidente, Sig.ra Arch. Laura Masiero (C.F. MSRLRA57S52L736V)
nata a Venezia il 12.11.57, con sede in Via Mentana 23, 35141 Padova (PD), rappresentata e difesa, per procura
speciale in calce al presente ricorso, dagli Avv. Renato Ambrosio (C.F. MBRRNT52B13L219O), Stefano Bertone
(C.F. BRTSFN73E06Z404G) e Chiara Ghibaudo (C.F. GHBCRR81L42D205Z) del foro di Torino ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Marco De Fazi del Foro di Roma, Via della Giuliana 44;
ricorrente
NONCHÉ PER
Innocente Marcolini (C.F. MRCNCN52P26B817O) nato il 26.9.1952 a Carpenedolo (BS), ivi residente alla Via
Santa Croce, 60, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente ricorso, dagli Avv. Renato
Ambrosio (C.F. MBRRNT52B13L219O), Stefano Bertone (C.F. BRTSFN73E06Z404G) e Chiara Ghibaudo
(C.F. GHBCRR81L42D205Z) del foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marco
De Fazi del Foro di Roma, Via della Giuliana 44;
interveniente adesivo
Dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art.51 D.L. 112/2008 all’indirizzo di
PEC [email protected] (Avv. Stefano Bertone), [email protected]
(Avv. Renato Ambrosio) e [email protected] (Avv. Chiara Ghibaudo) comunicati
all’Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax: 011/531321.
CONTRO
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
resistente
CONTRO
Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
resistente
CONTRO
Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria), in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
resistente
CONTRO
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
resistente
PER L’ANNULLAMENTO
dei provvedimenti concernenti il rifiuto opposto dall'autorità ed in particolar modo da parte del Ministero della
Salute agli atti di diffida 28.11.2011, 15.11.2012 e 17.2.2014, di cui infra, ad adottare tutti i provvedimenti
finalizzati all’informazione capillare della popolazione, compresa la fascia dei soggetti più a rischio (bambini,
adolescenti) sui rischi a breve e lungo termine dovuti all’uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle
indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo.
E L’ORDINE,
PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE
Accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti pur a fronte agli atti di diffida
28.11.2011, 15.11.2012 e 17.2.2014, e di cui infra, e conseguentemente ordinare alle stesse Amministrazioni di
adottare tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare alla popolazione idonea informazione sui rischi per la salute
dei cittadini, a breve e lungo termine, quali descritti nelle più recenti acquisizioni scientifiche, e di cui infra, dovuti
all’uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro
utilizzo, con particolare riferimento alla fascia dei soggetti più a rischio (bambini, adolescenti);
Ordinare al Ministro della Salute, e/o al Ministero dell’Ambiente, e/o al Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero dell’Industria) e/o al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel senso e con le
modalità esposte in narrativa in relazione alla telefonia mobile, o veriori, e tenendo conto della multiculturalità
presente in Italia, di emanare senza ritardo il decreto di cui all’art. 12 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", anche al fine di indicare al pubblico
“le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o
schede informative”;
Ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento sui principali mezzi di comunicazione di massa sia
cartacea che elettronica che televisiva, con spese a carico del Ministero della Salute e/o delle altre
amministrazioni resistenti
- si chiede fissazione di udienza di trattazione con carattere di estrema urgenza. Motivo: ragioni di sanità pubblica
nazionale.
- si chiede che il T.A.R. Lazio Ecc.mo voglia nominare commissario ad acta con la sentenza abbreviata con cui
definirà il giudizio.
SINTESI DEL CASO
Più di 40 milioni di italiani utilizzano ogni giorno il telefono cellulare, dispositivo tecnologico che emette onde
elettromagnetiche ad altissima frequenza.
Le Nazioni Unite, per voce dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che opera sotto l’egida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel maggio 2011 hanno catalogato le radiazioni a
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radiofrequenza emesse anche dai telefoni mobili, come possibile cancerogeno per l’uomo, sulla base dell’aumento
del rischio, fino ad un suo raddoppio, di tumori alla testa (maligni al cervello: gliomi; benigni ai nervi cranici:
neurinomi acustici) dimostrati in base a studi epidemiologici su larga scala.
Di conseguenza è stata diramata una raccomandazione ufficiale all’adozione di misure di protezione degli
utilizzatori, e l’uso di mezzi per tenere distante il telefono dalla testa: "Given the potential consequences for
public health of this classification and findings, it is important that additional research be conducted into the long
term, heavy use of mobile phones. Pending the availability of such information, it is important to take pragmatic
measures to reduce exposure such as hands free devices or texting"1.
Tradotto in italiano: “in considerazione delle conseguenze potenziali per la salute pubblica di questa
classificazione e conclusioni, è importante condurre ulteriori ricerche in relazione all’uso prolungato e massiccio
di telefoni mobili. In attesa di tali informazioni, è importante prendere misure pragmatiche per ridurre
l’esposizione come, ad esempio, usare auricolari o sms”.
E’ da notare che, oltre all’aumento del rischio di gliomi cerebrali e neurinomi acustici, certificato dalla IARC nel
2011 e suggerito da studi scientifici e governi nazionali già da lungo tempo prima, l’uso abituale e prolungato nel
tempo dei telefoni mobili è causa dell’aumento del rischio di altri tipi di tumore alla testa proprio nelle aree più
direttamente interessate dalla esposizione alle radiazioni emesse durante il funzionamento: meningiomi cerebrali,
cancri alle ghiandole salivari, in particolare alla parotide e, anche se con minore evidenza statistica, melanomi
dell’uvea oculare, tumori all’epifisi (ghiandola pineale) e alla tiroide.
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012, ha confermato in via definitiva una
sentenza della Corte d’appello di Brescia secondo la quale, con ragionevole probabilità, l’uso di 5-6 ore al giorno
di cellulare+cordless per 12 anni aveva contribuito a causare ad un dirigente d’azienda bresciano l’insorgenza di
un tumore al nervo trigemino del cervello (quinto nervo cranico).
La ricorrente A.P.P.L.E. è l’associazione senza scopo di lucro e di promozione ed utilità sociale che ha sostenuto
il danneggiato nel vittorioso ricorso nella causa di cui sopra.
L’interveniente Sig. Innocente Marcolini è il danneggiato, dirigente d’azienda bresciano, vittorioso nella causa di
cui sopra: il tumore al nervo trigemino del cervello e la successiva rimozione chirurgica hanno comportato su di
1
Doc. 1, Comunicato stampa IARC n.208/11 WHO/IARC.
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lui un gravissimo danno alla salute ed alla sua vita di relazione, da cui discendono la sordità dall’orecchio
coinvolto, la parziale paralisi dei muscoli del viso e la necessità di assumere morfina ogni giorno.
Enti pubblici statali e regionali di diverse nazioni del mondo avvisano da anni la popolazione dei rischi di
sviluppare patologie neoplastiche tramite l’uso del telefono cellulare.
Nonostante questo quadro evidente, serio e molto preoccupante, i 40 milioni di italiani che utilizzano
quotidianamente il cellulare, compresi, si ha ragione di credere, i giudici di codesto Ecc.mo TAR del Lazio, sono
tenuti completamente all’oscuro di tali rischi (cui continuano pertanto a sottoporsi) dal Ministero della Salute
italiano e dagli altri resistenti, che con grave e colpevole inerzia, e nonostante gli annunci in tal senso diramati
dalle autorità internazionali, non hanno ancora avviato la indispensabile campagna informativa nazionale né
hanno regolamentato l’uso di tali apparecchi, neppure nel senso minimo raccomandato dall’ONU, né
adempiendo agli obblighi previsti dagli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001.
Il TAR Lazio in virtù ed in applicazione del principio di precauzione è quindi chiamato oggi ad ordinare in via di
urgenza ai resistenti l’adozione di tale non più rimandabile attività di informazione a fini precauzionali,
nell’interesse della collettività nazionale, per prevenire la verificazione di un evento di proporzioni potenzialmente
catastrofiche a danno della salute pubblica.
***
1. Sulla giurisdizione e competenza del G.A.
Il T.A.R. Lazio ha competenza a conoscere sul presente ricorso ex art. 7 Cod. Proc. Amm., vertendosi di
interessi legittimi (dai quali deriva e/o può derivare la lesione di diritti soggettivi) lesi dal mancato esercizio del
potere amministrativo da parte di pubbliche amministrazioni ed in particolare dalla mancata emanazione di atti
statali da parte del Ministero della Salute, vertice del S.S.N., del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dello
Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Sul contenuto dell’obbligo della P.A. resistente. Fonti normative da cui trarre conferma della
gravissima e pericolosa inerzia.
Al Ministero della Salute spetta regolamentare a livello normativo centrale la materia della protezione della salute
pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 Cost. “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”,
della Legge 13 marzo 1958, n. 296, che stabilì in capo al Ministero il compito di “provvedere alla tutela della salute
pubblica” e, congiuntamente al Ministero dell’Ambiente, degli artt. 1, 4, 10 e 12 della Legge 22 febbraio 2001, n.
36, definita Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, pubblicata in G.U. n.
55 del 7 marzo 2001, più in dettaglio indicati oltre. Dalla medesima legge quadro derivano inoltre obblighi in
capo al Ministero dell’Industria e al M.I.U.R., anch’essi dettagliati qui di seguito.
Per l’art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti
dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione;
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b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di
cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del
trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.
Per l’art. 2
1.
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari
e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Per l’art. 3
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a
correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato
in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore
di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce
misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei
tempi e nei modi previsti dalla legge;
per l’art. 4
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in
quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di' normative omogenee in relazione alle
finalita' di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento
dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento
su tale attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e
private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale
di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli
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esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di
tutelare il paesaggio;
per l’art. 10
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e
di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 3492. A tale fine e' autorizzata la spesa
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Per l’art. 12 infine
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del
Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti
dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per
l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso
domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a
fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le
informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie
di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
Inoltre, altri fonti del dovere di precauzione in ambito di campi elettromagnetici discendono dalla Direttiva
1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
Recita infatti l’articolo 3:
Requisiti essenziali
1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:
“Art. 1.
1. È istituito il Ministero dell'ambiente
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi
fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse
naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a
sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Art. 10.
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente”.
2
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a) la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi
per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione
dei limiti minimi di tensione;
Per l’articolo 7
Messa in servizio e diritto di collegamento
1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se
essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti
della presente direttiva.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del
servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in
servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle
radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica.
Si noti infine che, ai sensi dell’articolo 8, denominato libera circolazione degli apparecchi, è previsto che “1. Gli Stati
membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la
marcatura CE…” a meno che non operino gli “articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5”.
E siccome l’art. 7, sopra visto, considera proprio il caso di nocività per la salute pubblica, ne deriva che gli Stati
membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio per evitare interferenze dannose o per
questioni di sanità pubblica, anche in presenza del principio di libera circolazione degli apparecchi.
Si annovera infine tra le fonti del dovere di intervento in subiecto caso l’art. 2043 c.c. applicabile anche alle
attività della pubblica amministrazione che si svolgono nel campo della pura discrezionalità, posto che queste
ultime devono svolgersi nei limiti posti dalla legge e del principio primario del neminem laedere ivi codificato, con
sanzione alla medesima P.A. qualora vi sia stato comportamento colposo che, in violazione di tale norma e tale
principio, abbia determinato la violazione di diritti soggettivi.
Conclusivamente, il sistema normativo vigente dal complesso delle sue fonti è chiaro nell’imporre alla P.A. di
prendere misure concrete per evitare i rischi ed i danni alle persone dall’esposizione ai campi elettromagnetici ed
in special modo per quanto qui consta, da telefonia mobile.
3. Sulle parti e sul loro interesse ad agire.
A.P.P.L.E. come da statuto, art. 6, ha lo scopo di promuovere “la tutela della salute e dell’integrità degli esseri viventi e
dell’ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, statici o variabili, generati artificialmente e da tutte le
forme di inquinamento chimico, fisico, radioattivo e biologico. Il perseguimento dello scopo sociale avverrà nell’ambito di una più
generale tutela dell’ambiente naturale e della relativa dimensione umana, in modo tale da consentire la possibilità di uno sviluppo
sociale, economico e culturale in un ambiente non degradato e non nocivo all’uomo”3.
La finalità, lo scopo statutario sono pertanto evidenti e chiari e rendono pienamente giustificato e legittimo il
ricorso alla presente azione giudiziaria.
3
Cfr. doc. 2.
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In questa direzione si è sempre mossa la ricorrente, fin dal lontano 2001, come si evince dalla documentazione
esemplificativa prodotta4.
Il Prof. Levis, vice presidente di A.P.P.L.E., già Ordinario di Mutagenesi Ambientale all’Università di Padova, è
stato parte del collegio di consulenti del Sig. Marcolini nella causa conclusasi con la citata sentenza 12.10.2012
della S.C., la prima al mondo definitiva a sancire la causalità tra uso del cellulare e insorgenza di tumore.
Il Sig. Marcolini in questa sede sostiene l’azione della ricorrente, aderendo alle conclusioni della medesima. Il
Marcolini ha ottenuto dalla S.C. quanto richiesto, ovverosia il riconoscimento della malattia professionale a carico
dell’INAIL, ma nell’ottica altruistica di tutela della salute pubblica, desidera che il Ministero della Salute e gli altri
resistenti comunichino l’esistenza di quei rischi che su di lui si sono materializzati in un devastante danno
all’integrità psico-fisica, ed istruiscano la popolazione sulle modalità da seguire per evitare le medesime
conseguenze. Come anticipato sopra, il Marcolini a causa del tumore al nervo trigemino del cervello e la
successiva rimozione chirurgica ha riportato sconvolgimento totale della salute e della vita di relazione, tra cui la
sordità dall’orecchio coinvolto, parziale paralisi dei muscoli del viso e la necessità di assumere morfina ogni
giorno: conseguenze cui, potenzialmente, qualunque utilizzatore di telefono cellulare è esposto nell’attualità.
Inoltre, egli desidera che la popolazione generale venga istruita sui rischi ai fini di una migliore protezione
ambientale anche dell’ambiente nel quale egli medesimo si trova immerso quotidianamente.
La ricorrente e l’interveniente rappresentano pertanto oggi, in campo nazionale, due attori di riferimento di
primissimo livello tra coloro che predicano la massima precauzione nell’utilizzo di apparecchiature che emettono
campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM) e segnatamente i telefoni mobili, cellulari e cordless.
4. Meccanismo dell’interazione dei campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e cordless sui
tessuti umani e la plausibilità oncogena.
Un telefono cellulare può produrre effetti oncogeni sui tessuti del cervello (e non solo)5 per l’esposizione ed il
conseguente assorbimento di onde elettromagnetiche ad altissima frequenza, concentrate ed irradiantisi
principalmente dall’area ove è ubicata l’antenna dell’apparecchio, come raffigurato nell’immagine che segue6.
4 Cfr. ad es. docc. 3, esemplificativi dell’attività svolta congiuntamente con l’Assessorato all’ambiente del Comune di Padova e con l’ufficio
Informambiente del medesimo Comune.
5 Per il dettaglio scientifico si rimanda alla perizia del Prof. Angelo Gino Levis, prodotta al doc. 4 “Cap.3: plausibilita’ biologica dell’azione
oncogena dei telefoni mobili” .
6 L’immagine molto esplicativa è tratta da http://nexusilluminati.blogspot.it/2008/12/mobile-phones-unsafe.html.
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Un telefono cellulare è infatti una radio ricetrasmittente, dotata di antenna, che comunica con altri apparecchi
simili sfruttando una rete definita appunto cellulare. Il nome deriva dalle "celle" esagonali, ovvero dalle unità in
cui è suddiviso il territorio nazionale ed internazionale all'interno delle quali il radiotelefono è collegato a una
particolare stazione radio trasmettitrice (le antenne radio-base che si trovano, perlopiù, sui tetti degli edifici, su
torri e ciminiere, o su appositi piloni metallici).
Quando un telefono cellulare attraversa la rete di celle perché l’utente si sposta, ad esempio camminando, oppure
viaggiando in auto od in treno, la telefonata viene automaticamente trasferita da una cella all'altra (c.d. handoff)
grazie a un sistema di controllo computerizzato che fa prendere in carico lo specifico telefono dalla specifica
cella, in continuo.
Il telefono cellulare veicola le comunicazioni telefoniche, gli SMS e qualunque altro dato collegato alle
applicazioni disponibili, generando onde elettromagnetiche, che consistono a loro volta di tanti piccolissimi
pacchetti di energia, chiamati fotoni. Le onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari sono onde radio ad altissima
frequenza (la frequenza è il numero di oscillazioni o vibrazioni che l’onda compie ogni secondo: 1 Hz,
un’oscillazione al secondo).
In particolare esse si situano tra gli 800 ed i 2250 MHz.
Tutto intorno all’apparecchio si crea come conseguenza un campo elettromagnetico costituito da onde di energia
ad altissima frequenza, emesso dal telefono in trasmissione, e questo campo elettromagnetico si irradia all’interno
della calotta cranica dell’ utilizzatore con cessione di energia e provocando interazioni, effetti biologici ed effetti
sanitari.
Va ancora tenuto in debita considerazione che diversi fattori esterni all’apparecchio influiscono sulla quantità di
energia che il telefono cellulare emette per inviare una stessa comunicazione alla antenna radio base con la quale
è collegato: tra di essi, posizione all’aperto o al chiuso di un edificio, posizione all’aperto o all’interno di un
mezzo di trasporto metallico come un autoveicolo, un treno od un aereo fermo sulla pista, distanza dalla antenna
radio base, posizione statica o in movimento.
Telefonate effettuate in movimento, all’interno di mezzi di trasporto con struttura metallica, che costituiscono
ostacoli fisici al passaggio delle onde, ad esempio, fanno incrementare la potenza generata dall’apparecchio per
raggiungere l’antenna radio base, di un numero di volte altissimo.
Va inoltre opportunamente rimarcato che l’assorbimento di quantità di energia da parte del corpo umano è
tempo-dipendente: maggiore la durata di esposizione al campo elettromagnetico (la durata della singola
telefonata), maggiori gli effetti biologici. Lo stesso dicasi per il tempo totale di esposizione (la sommatoria della
durata di tutte le telefonate fatte o ricevute): ad esempio, il rischio di incidenza di neurinomi acustici nel lato della
testa ove si è utilizzato il cellulare è più che raddoppiato negli utilizzatori di cellulari da circa 10 anni, con un
tempo di esposizione giornaliero che vada da 16 a 32 minuti/giorno per un totale di 1000-2000 ore complessive.
L’assorbimento dell’energia da parte dei tessuti molli del corpo umano, segnatamente del cervello, è poi
inversamente proporzionale all’età ed ha effetti più pesanti su bambini e minori, come si osserva dai due grafici
sottostanti7 (sinistra: bambino di 5 anni: centro bambino di 10 anni; destra: uomo adulto).
7
Gandhi et al., IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1996. 44 (10): 1884-1897.
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Uno studio pubblicato su una delle più autorevoli e prestigiose riviste scientifiche, il Journal of the American Medical
Association8 (Jama), ha dimostrato come l'esposizione al campo elettromagnetico creato dal cellulare modifichi il
metabolismo del glucosio nel cervello, a causa della alterata permeabilità della membrana emato-encefalica.
L’immagine che segue9 tratta da una risonanza magnetica sull’encefalo, è dimostrativa di quanto appena
affermato, ovverosia della alterazione del metabolismo del glucosico quando il cellulare è accesso in posizione di
utilizzo classico (immagine di sinistra) rispetto a quando è spento nella medesima posizione (immagine di destra).
Come anticipato, la IARC nel 2011 ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come “possibilmente
cancerogeni per l’uomo”, inserendoli nel Gruppo 2B, a causa di un “aumentato rischio di glioma, un tipo di tumore
maligno del cervello associato all’uso di telefoni wireless”.
Si comprenderà quindi che l’esposizione del corpo umano ai campi elettromagnetici ad altissima frequenza creati
dai telefoni cellulari, vista la certa creazione di effetti biologici, e considerata la potenziale carcinogenicità, per
quanto si è detto e per quanto si dirà oltre, debba essere regolamentata ed attentamente valutata dalle autorità che
hanno il compito istituzionale di proteggere la salute degli utenti. Per le stesse ragioni, gli utilizzatori devono
essere messi al corrente del meccanismo di funzionamento degli apparecchi ricetrasmittenti in uso e dei rischi che
essi corrono impiegandoli.
8
9
Cfr. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=645813, a cura Nora Volkov, direttrice del National Institute on Drug Abuse.
Cfr. http://www.radiationresearch.org/pdfs/reasons_us.pdf, pag. 31.
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5. Sulla questione di sanità pubblica di massima rilevanza. Pertinenza e nesso di causa diretto tra
(omissione della) campagna di avvertenza e aumento del rischio di sviluppare tumori al cervello.
Quella in trattazione nel presente procedimento è chiaramente una questione di sanità pubblica di massima
rilevanza.
In Italia nessun altro prodotto – né auto, né sigarette, né droghe, né armi, salva prova contraria del Ministero
della Salute e degli altri resistenti - è diffuso ed utilizzato quanto i telefoni cellulari, ma non basta: essi sono
peraltro secondi in assoluto solo all'aria e all'acqua in termini di fruizione da parte del genere umano.
Eppure i telefoni cellulari, a differenza degli altri prodotti di uso di massa, che sono specificamente e
dettagliatamente regolamentati (si pensi all’età minima per guidare un’auto, al rilascio del porto d’armi, alla
repressione sull’ uso di sostanze stupefacenti, e in modo ancora più analogo con l’ambito odierno, alle avvertenze
sui danni da fumo) nel nostro paese non sono in alcun modo normati.
Un utilizzatore medio di cellulare, in Italia, accumula da 80 a 180 ore di uso in un anno.
Il dato sale a 360 ore per chi utilizzi il telefono mobile 60 minuti al giorno (sono sufficienti 5 telefonate da poco
più di 10 minuti per raggiungere tale livello).
Chi utilizzi il cellulare con tale frequenza accumula una frazione consistente del totale ore idoneo, secondo la
IARC (ONU), a incrementare il rischio tumore: il raggiungimento di un uso complessivo di 1640 ore di cellulare
aumenta infatti del 40% il rischio di sviluppare un glioma (cancro del cervello)10.
E così, per fare un esempio, chiunque utilizzi il telefono mobile 60 minuti al giorno, in un ‘solo’ anno di utilizzo
pericoloso - causato a sua volta dal ritardo nell’adozione di una campagna di informazione al pubblico - subisce
irreversibilmente il 22 % (quasi un quarto) della totale possibilità di sviluppare un cancro al cervello: il tutto in
modo non cosciente per l’utilizzatore a causa della mancata informazione da parte di chi ne ha istituzionalmente
il compito.
Il discorso testè effettuato è ancora maggiormente rilevante per coloro i quali utilizzino il cellulare in modo più
massiccio.
Il dato non può che allarmare, e si pensi ora alle fasce giovani della popolazione, quelle che la dottrina scientifica
conviene nel ritenere ancora più in pericolo su una base di rischio generalizzato.
Già in uno studio del 2007, svolto su più di 2000 bambini e giovani di scuole elementari, medie e superiori11 un
quarto della popolazione intervistata usava il cellulare un’ora al giorno.
Un altro quarto utilizzava il cellulare due, o più di due ore, ogni giorno.
10
Come detto sopra, poi, il rischio di incidenza di un altro tipo di tumore, i neurinomi acustici ipsilaterali, è più che raddoppiato negli
utilizzatori di cellulari con un tempo di esposizione giornaliero che va da 16 a 32 minuti/giorno per un totale di 1000-2000 ore
complessive.
11 Minori e Telefonia Mobile. Indagine conoscitiva sull’uso del cellulare da parte dei bambini e dei ragazzi, a cura di Marradi et al., Dipartimento di
Scienza della Politica e Sociologia, Università degli Studi di Firenze, su http://www.aiart.org/public/web/documenti/report.pdf
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Il dato è ancora più allarmante considerando per l’appunto che si tratta proprio della fascia di popolazione
ritenuta più delicata da IARC (ONU) e dallo stesso contraddittorio Ministero della Salute, e cioè bambini e
adolescenti, maggiormente a rischio in quanto la penetrazione delle onde elettromagnetiche – come dimostra lo
studio di Gandhi sopra riportato - è facilitata dal non completo sviluppo delle ossa craniche e della corteccia
cerebrale, sviluppo che si completa verso i 18-20 anni per cui danni considerevoli - non solo cancri tumori e
malattie neurodegenerative - possono essere procurati anche sulle capacità cognitive e di relazione. Questa fascia
ha un utilizzo intensissimo dei sistemi cellulari sin da età giovanissime: il medesimo studio chiarisce che “L’età a
cui si è avuto il primo cellulare si sta abbassando in modo evidente. Alcuni hanno addirittura ricevuto il primo cellulare a 4 anni. Se
in media il primo telefonino è stato acquistato intorno ai 10-11 anni, per i ragazzi delle scuole elementari l’età si abbassa a 9 anni,
10 anni per le medie inferiori, 11 anni circa per il biennio delle superiori, fino ai 12 anni dei ragazzi più grandi”.
Devono essere inoltre debitamente prese in considerazione anche le modalità - spesso scorrette - di utilizzo che
possono influenzare il sonno, le capacità cognitive e di apprendimento e la fertilità: utilizzo notturno per
chiamate, SMS, download di musica dalla rete, posizionamento del telefono acceso accanto alla testa sotto il
cuscino o sul comodino, telefono acceso in tasca per molte ore al giorno, in particolare costantemente in orario
scolastico, uso intenso nei mezzi in movimento ove il segnale è più debole e la potenza dell’apparecchio
conseguentemente aumenta esponenzialmente per connettersi alla torre cellulare più vicina: (autobus, auto,
metro, treno). Per quanto riguarda gli utenti più giovani ed i più piccoli va inoltre ricordato che le recenti
disposizioni per i programmi digitali scolastici (wi-fi a scuola, utilizzo di tablets, ecc.) stanno incrementando
ulteriormente l’esposizione alla radiofrequenza. Come del resto, anche l’abbandono della linea telefonica fissa
nelle abitazioni, l’utilizzo di router wi-fi anche laddove esiste la possibilità di linee veloci cablate, l’uso domestico
–ove vi sia linea telefonica fissa, di cordless.
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E’ da sottolineare come i produttori di cellulari all’interno delle confezioni degli apparecchi, semi-nascosti nelle
numerose pagine dei libretti sull’utilizzo, diano alcune blande, confuse, contraddittorie e notoriamente ignorate
dai consumatori, indicazioni in relazione – ciò varia da modello a modello, da produttore a produttore, e da anno
di produzione del telefono - a distanza dal corpo, uso di auricolare e vivavoce, numero delle chiamate, segnale di
copertura, uso nei mezzi in movimento12.
L’intervento delle autorità preposte è pertanto importante per garantire efficace ed uniforme conoscenza
pubblica di concreti rischi, ed è necessaria per contrastare la forte pressione delle campagne pubblicitarie degli
operatori telefonici dirette a conquistare il pubblico più giovane, campagne sulle quali è intervenuto ad es. il
Parlamento Europeo (cfr. ad es. Risoluzione 2 aprile 2009) denunciando appunto la conduzione di campagne di
marketing particolarmente aggressive da parte di taluni operatori telefonici in occasione ad es. delle festività di
fine anno e di altre occasioni speciali, oltre alla vendita di telefoni cellulari destinati esclusivamente ai bambini o
le offerte "minuti gratuiti" mirate per gli adolescenti nonché per la popolazione generale.
Restando sul fronte delle campagne pubblicitarie, debitamente considerate nelle conclusioni da parte ricorrente,
si segnalano di seguito, a puro scopo esemplificativo, alcuni esempi di campagne pubblicitarie svolte
recentemente nel nostro paese, che propagandano telefonate illimitate o abbonamenti senza limiti.
6. Sulla rilevanza dell’omissione rispetto alle evidenze disponibili.
L’amministrazione centrale della Salute, nonché dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e del MIUR sta
colpevolmente lasciando ignari, in quanto privi di informazioni per la tutela della loro salute, decine di milioni di
nostri concittadini.
12
Cfr. ad es. Blackberry, o Iphone: http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2013/04/Briefing-Book-April-9.pdf
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Questa colpevolissima inerzia è gravemente omissiva rispetto alle evidenze e conclusioni disponibili già oggi di
natura:
-
giudiziaria nazionale
-
scientifica
-
istituzionale internazionale
-
istituzionale di altre nazioni e/o pubbliche amministrazioni di altre nazioni
Ai sensi dell’art. 64 Cod. Amm. parte ricorrente adempie all’onere di fornire gli elementi di prova riguardanti i
fatti posti a fondamento della sua domanda, producendo la documentazione rilevante per ciascuno degli ambiti
di cui sopra.
Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura giudiziaria nazionale
Come si anticipava supra, la Corte d’Appello di Brescia, sez. Lavoro, nel 2009 (doc. 5) prima nel mondo, riformò
una sentenza del Tribunale di Brescia e, in un contenzioso per malattia professionale intentata contro l’INAIL
dall’interveniente, Sig. Marcolini, dirigente d’azienda, dichiarò fondato il nesso tra esposizione a cellulari e
cordless e tumore alla testa (neurinoma del nervo cranico trigemino): Marcolini v. Inail, 10-22 dicembre 2009,
affermando che ‘un ruolo…almeno concausale, delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia che ha patito il Sig. Marcolini è
“probabile (probabilità qualificata)”.
Per giungere a quella conclusione i magistrati bresciani si basarono su una consulenza tecnica d’ufficio disposta
nel corso della causa, che prese in considerazione gli studi scientifici disponibili.
La Corte di Appello riconobbe sì che “l’analisi della letteratura non porta a un giudizio esaustivo” ma proseguì
affermando che “con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare
per il neurinoma, è documentato dopo esposizione per anni (>10) a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari”.
Sentenza, come si è detto, ora pienamente confermata in Cassazione nell’anno 2012 (Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, 3-12 ottobre 2012, n. 17438, doc. 6) sul duplice rilievo che INAIL non ha né allegato, né tantomeno
provato, dove e perché eventualmente avrebbero errato la Corte di Appello ed il consulente tecnico d’ufficio nel
ritenere provato il nesso di causa, e perché gli studi ‘possibilisti’ del nesso causale, anziché essere finanziati dalle
industrie dei produttori (come quelli ‘negazionisti’), erano indipendenti, dunque – ancorché se il passaggio è
espresso implicitamente – più meritevoli dei secondi in quanto non di parte interessata. Secondo la Suprema
Corte infatti “l'ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia
per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico
fondamento delle conclusioni accolte”.
Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura scientifica
Sul punto è necessario rifarsi alla ampia e completa perizia del Prof. Gino Levis in atti (doc.4), citandone qui le
conclusioni contenute alle pagine 238 e seguenti ove, tramite riferimenti ai capitoli specifici in cui sono trattati i
diversi sotto-argomenti, e ovviamente con riferimento alle citazioni bibliografiche e scientifiche utilizzate, si
conclude in questo senso:
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“I risultati dimostrano che protocolli “in cieco”, privi di errori metodologici, “bias” e condizionamenti finanziari – come quelli di
Hardell ed altri13 – evidenziano un rapporto causa-effetto tra l'uso prolungato dei telefoni mobili (TM: cellulari e cordless) o una
lunga latenza (>10 anni) e l’aumento statisticamente significativo di vari tipi di tumori ipsilaterali alla testa nelle zone più
intensamente irradiate durante l’uso dei TM: gliomi cerebrali e loro sottotipi particolarmente invasivi come astrocitomi,
oligodendrogliomi, glioblastomi, e altri; meningiomi cerebrali; neurinomi acustici; tumori alle ghiandole salivari, in particolare alla
parotide (v. Cap. 2 e 7). Altri Autori hanno evidenziato, seppure con minore significatività statistica, la relazione cauale tra uso
abituale e prolungato nel tempo di telefoni cellulari e vari tipi di tumori in altre zone della testa, anche queste abitualmente irradiate
durante l’uso dei cellulari: melanomi uveali dell’occhio e tumori all’epifisi (ghiandola pineale) e alla tiroide (v. Cap. 12).
Studi, quelli sopra indicati, che sono supportati da una varietà di meccanismi d’azione che confermano la plausibilità biologica della
azione cancerogenetica delle radiazioni a radiofrequenza emesse dai TM.
I meccanismi di cui sopra sono, in breve, i seguenti (v. Cap. 3):
• alterazioni genetiche (danni al DNA, aberrazioni cromosomiche, micronuclei, scambi tra cromatidi fratelli, mutazioni
geniche puntiformi) in cellule irradiate in vitro (comprese cellule germinali e cerebrali), in animali esposti in laboratorio 80, 81 e
nell’ambiente naturale 82 , e in utilizzatori di TM;
• induzione di sintesi ripartiva del DNA, alterazioni della trascrizione del DNA, modificazione di proteine funzionali ed
enzimatiche, attivazione di oncogeni e altri effetti epigenetici;
• alterazione della permeabilità delle membrane cellulari e della barriera emato-encefalica con conseguenti danni ai neuroni
cerebrali;
• induzione di proteine da schock termico che provocano stress sulle cellule in vitro e in vivo;
• inibizione dell’apoptosi (morte cellulare programmata), il che facilita il prevalere della crescita di cellule “trasformate” in
senso tumorale;
• riduzione della sintesi di melatonina e attivazione della reazione di Fenton, che provocano un aumento della concentrazione
di radicali liberi e di perossidi capaci di danneggiare il DNA ;
• alterazione del metabolismo del Calcio che svolge importanti funzioni di regolazione a livello cellulare;
• alterazione della funzionalità, del numero e della forma degli spermi in utilizzatori di TM che tengono il cellulare nella
tasca dei pantaloni durante le telefonate;”.
Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura istituzionale internazionale
Nel 2011, come si è visto, avviene un fatto molto significativo a livello internazionale, la IARC (agenzia
dell’O.M.S., parte dell’ONU cui l’Italia afferisce) muta la propria posizione: dopo aver esaminato e valutato la
letteratura scientifica disponibile, un gruppo di lavoro classifica infatti i campi elettromagnetici a radiofrequenza
13 Il Prof. Levis apre il capitolo sulle conclusioni fornendo i criteri utilizzati per l’analisi della letteratura scientifica
disponibile, criteri necessari per garantire una valutazione imparziale dell’affidabilità di ogni studio. Di ciascuno studio sono
così stati identificati i seguenti elementi: “a) il numero di soggetti selezionati (casi e controlli) e la percentuale della loro partecipazione allo
studio; b) la percentuale di soggetti effettivamente esposti, la frequenza, il tempo di latenza e la durata d’uso del telefono mobile; c) l'inclusione tra
gli esposti di tutti gli utenti di telefoni mobili, inclusi gli utilizzatori di cordless; d) la lateralità della localizzazione del tumore alla testa rispetto
alla lateralità d'uso abituale dei telefoni mobili; e) la distribuzione dei valori di rischio relativo superiori ed inferiori ad 1, la loro significatività
statistica e la probabilità che tale distribuzione sia dovuta o meno al caso; f) la completezza e la citazione corretta dei dati inclusi nelle metaanalisi; g) la natura pubblica o privata dei finanziamenti ottenuti (v. Cap. 1)”.
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come “possibilmente cancerogeni per l’uomo”, inserendoli nel Gruppo 2B, a causa di un “aumentato rischio di glioma, un
tipo di tumore maligno del cervello associato all’uso di telefoni wireless” (doc. 1).
E così la IARC, in attesa di studi più definitivi, raccomanda di “prendere misure pragmatiche per ridurre l’esposizione,
come vivavoce o sms”.
Aggiunge ancora la IARC14: “The studies to date do not permit to rule out a relationship between mobile phone use and risk of
brain cancer although the evidence is limited (see below). Avoiding frequent use of mobile phones, particularly in children, or using
hands-free sets can reduce exposure while waiting for future research to provide a more definitive answer on the possible carcinogenicity
of radiofrequency electromagnetic fields”.
Ovverosia, tradotto in italiano: “gli studi ad oggi non permettono di escludere una relazione tra uso del telefono mobile e rischio
di cancro al cervello, nonostante le prove siano limitate (vedi oltre). Evitare l’uso di telefoni cellulari, particolarmente nei bambini, o
usare sistemi auricolari può ridurre l’esposizione mentre si attende che le prossime ricerche forniscano una risposta definitiva sulla
possibile carcinogenicità delle radiofrequenze da campo elettromagnetico”.
E’ evidente – lo si rimarca - che i destinatari della raccomandazione siano gli Stati che afferiscono all’ONU15.
Numerosi, aggiuntivamente, sono i rapporti e le risoluzioni ad indirizzo fortemente cautelativo da parte de:
1) Parlamento Europeo: Risoluzione 4 settembre 2008: P6_TA0410/2008; Relazione 19 dicembre
2008: 2011 (INI); Risoluzione 2 aprile 2009: P6_TA 0216 (2009); Dichiarazione 21 aprile 2009:
0047/2009;
2) Consiglio d’Europa: Rapporto Huss 6 maggio 2011: doc.1268; Risoluzione 27 maggio 2011 N.1815;
3) Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA): Valutazione delle evidenze 17.08.2007 (J.Mc Glade,
Executive); presentazione 11/10/2008 (D.Gee, Project Manager); Valutazione delle Evidenze Marzo
2008 (J.Mc Glade, Executive); Lezione sulle Precauzioni 2008 (D.Gee, Project manager su
Pathophysiology, 16:217-231, 200916; Lezione sulle Precauzioni 1/2013 (D.Gee, M.Carlberg,
L.Hardell17).
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/IARC_Mobiles_QA.php.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf.
16 http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0928-4680/PIIS092846800900008X.pdf.
17 www.eea.europa.eu/publications/late.../late-lessons-from-early-warnings.
14
15
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La Raccomandazione 519/99/CE del Consiglio dell’Unione Europea “relativa alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz” all’articolo 4 prevede che “gli Stati membri, allo scopo di
migliorare la comprensione dei rischi e la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, forniscano nei modi appropriati
informazioni alla popolazione sulle conseguenze per la salute e sui provvedimenti adottati per ovviare ad esse”.
6 bis. Il caso del D.M. Poste e Telecomunicazioni n. 71 del 5 gennaio 1995, modificato dal D.M. n. 485
del 20 giugno 1995, che prevedeva formalmente linee guida per l’uso cautelativo dei telefoni cellulari
TACS con la raccomandazione di una distanza minima di centimetri 20 dal corpo durante l’uso.
Si può ben dire che alla P.A., seppure in tempo remoto, fosse ben chiaro il concetto di rischio da esposizione a
telefono cellulare e dovere di informazione dell’utenza.
In questo senso, certamente solleciterà l’attenzione degli Ecc.mi Consiglieri il fatto che il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni italiano con D.M. n. 71 del 5 gennaio 1995, come modificato dal D.M. n. 485 del 20 giugno
1995 (in G.U. 4.11.1995, Serie generale n. 258) dispose, in riferimento al sistema telefonico radiomobile
analogico allora esistente (TACS) che il manuale d’uso delle apparecchiature telefoniche contenesse un
chiarissimo avviso cautelativo: il D.M. in esame infatti, in funzione della “sicurezza personale” degli utenti
“raccomanda che nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm dall’antenna durante il funzionamento
dell’apparato”.
Lo si ribadisce, con grassetti aggiunti: “nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20
cm dall’antenna durante il funzionamento dell’apparato”.
Orbene, a prescindere dall’effettiva implementazione o meno di quella raccomandazione ai tempi di utilizzo dei
cellulari TACS, resta il fatto che si trattò di una chiara, incontrovertibile prova della consapevolezza da parte del
Ministero P.T. dei rischi per la salute insiti in un utilizzo non corretto (cioè a meno di 20 centimetri dal corpo)
dell’apparecchio e pertanto di una necessità di portare a conoscenza quei rischi agli utenti.
Come noto alla tecnologia TACS si è sostituita quella GSM e poi quella UMTS, ciò però ha lasciato del tutto
inalterata la produzione da parte degli apparecchi radiomobili dei campi elettromagnetici di cui si è più volte
discusso supra, e allora risulta pertanto provato per tabulas, da un decreto, una volta di più, che la P.A. si è resa
inerte dal 1995 in poi nella comunicazione dei rischi e delle soluzioni ad essi, e continua ad esserlo, non
imponendo ora come allora ai produttori di indicare nei manuali d’uso analoghe regole cautelative.
Evidenze e conclusioni disponibili già oggi di natura istituzionale di altre nazioni e/o pubbliche amministrazioni
di altre nazioni
Le discussioni scientifiche sulla potenziale nocività dei telefoni cellulari ed il principio di precauzione hanno già
determinato diverse autorità governative statuali e regionali a regolare l’informazione ai consumatori. L’Italia, in
questo senso, è gravemente in ritardo.
Alcuni esempi:
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Francia, numerose campagne di informazione a finalità precauzionale, e dal 2010: obbligo di indicare su tutte le
pubblicità di telefoni cellulari la potenza dell’apparecchio (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, art. 18418).
U.S.A., città e contea di San Francisco, anno 2010 e conferma nel mese di settembre 2011: viene realizzato un
pieghevole per informare i consumatori sul potenziale pericolo derivante dai campi elettromagnetici causati dagli
apparecchi di telefonia mobile, ispirato alla precauzione ed alla prevenzione.
Russia, anno 2011: il Comitato nazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti ha “espresso la propria
preoccupazione per la pubblicizzazione di telefoni cellulari a bambini ed adolescenti, e ha dichiarato di ritenere che il rischio derivante
ai bambini dai telefoni cellulari non sia di molto più basso di quello causato dal tabacco o dall’alcol”19.
Israele, anno 2012: il Parlamento approva in prima seduta (ne sono necessarie altre due) il testo di legge che
impone ai costruttori di telefoni cellulari di pubblicare la seguente avvertenza: "Warning - the Health Ministry
cautions that heavy use and carrying the device next to the body may increase the risk of cancer, especially among children.". E cioè,
tradotto in italiano: “Attenzione – il Ministro della Salute avverte che l’uso massiccio e il portare il cellulare vicino al corpo può
incrementare il rischio di cancro, specialmente tra i bambini”20.
Di seguito si forniscono all’Ecc.mo Collegio del TAR adito alcuni semplici esempi grafici delle tante campagne
attivate nel mondo da governi, enti pubblici ed ordini professionali negli ultimi anni, senza alcuna pretesa di
esaustività e con ampia riserva di provare, se ritenuto necessario e se contestato dai resistenti, oltre.
Article 184 “Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et
en français. Mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions
radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l'article 183 de la présente loi”.
19 http://iemfa.org/images/pdf/RNCNIRP_Resolution_2011.pdf
20 Una rassegna importante di questi ed altri esempi, di cui si fornisce comunque oltre documentazione, è ritrovabile
su
http://www.saferphonezone.com/worldwide-cell-phone-safety-recommendations-and-policies/
18
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Appelli dell’Ordine dei Medici Vienna, iniziati nel 2002 e che proseguono nell’attualità (quello qui raffigurato:
anno 2009)21.
21
Cfr. http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2012/12/Viennese-Cell-Phone-Warnings.pdf.
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Appelli dell’Ordine dei Medici Vienna, iniziati nel 2002 e che proseguono nell’attualità (quello qui raffigurato:
anno 2012)22.
22
Cfr. http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf.
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Appello di Friburgo, 2002, sottoscritto da più di mille medici di diverse nazioni e tradotto sin dall’origine in
numerose lingue, incluso l’italiano.
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Pubblicazione del Comitato nazionale russo sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, 2011, citato supra.
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Ministero Salute Francia 2007; il pieghevole della campagna 2012 può essere consultato qui23.
23
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_d_information_Telephones_mobiles_sante_et_securite_.pdf.
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Pieghevole realizzato dalla città di San Francisco, California, U.S.A., 2011, citato supra24.
24
http://www.sfenvironment.org/sites/default/files/editor-uploads/toxics/pdf/sfe_th_cell_phone_factsheets.pdf.
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Sempre a titolo di esempio si cita e allega come immagine il poster prodotto ed affisso in città
dall’Amministrazione comunale di Lione, in Francia, nel 200825, parte di una campagna di prevenzione
denominata “il cellulare a meno di 12 anni, è NO!” e finalizzata a disincentivare l’utilizzo e l’acquisto di telefoni
portabili per minori di tale età26.
25
26
Cfr. http://lyon.eelv.fr/lyon-lance-une-campagne-de-prevention-sur-les-usages-du-telephone-portable/.
http://www.agirpourlenvironnement.org/pdf/AfficheLyon.pdf.
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Ancora, si riporta di seguito il poster edito nel Regno Unito dal Radiation Research Trust, e finalizzato ad
evidenziare i rischi di infertilità che possono essere provocati dalle onde elettromagnetiche se il telefono cellulare
è conservato nelle tasche dei pantaloni27.
Due esempi (privatistici) in Italia
In Italia le stesse Linee Guida AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) del 2007 sulle neoplasie
cerebrali indicavano la necessità di cautela nell’uso dei cellulare in riferimento all’aumento del rischio di gliomi e
neurinomi acustici negli utilizzatori da più di 10 anni28.
Le regole per telefonare in sicurezza sono state peraltro incluse dalla stessa ricorrente A.P.P.L.E. nel pieghevole
“Campagna per l’uso sicuro del cellulare: telefona con il cervello” che dal 2004 ad oggi è stato distribuito a migliaia di
http://www.radiationresearch.org/campaigns/save-the-males.
28 Cfr. AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Colbucci et al. Linee Guida sulle neoplasie cellulari, dic. 2007, pag.10 www.aiom.it.
27
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studenti ed adulti e fatto proprio da numerose Amministrazioni comunali, associazioni mediche e di volontariato
e che si riproduce qui di seguito.
Si segnala che in data 27 dicembre 2012 il quotidiano nazionale Corriere della Sera pubblicava un articolo29 di
forte critica al Ministro della Salute per mancata emanazione da parte del dicastero di campagne di
comunicazione e prevenzione sul rischio qui discusso. Aggiuntivamente, sostituendosi all’Amministrazione
inerte in un compito invece che spettava certamente al pubblico, avvertiva tramite uno ‘spot’ video i lettori dei
rischi che si corrono ad utilizzare il telefono cellulare. Si consideri, a conferma della pertinenza ed affidabilità dei
dati e delle attività della ricorrente, che l’articolo del Corriere della Sera faceva riferimento esplicito proprio al
pieghevole A.P.P.L.E. di cui sopra: “si ringrazia l'associazione "Applelettrosmog- per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog"
per la gentile concessione dell'utilizzo dei disegni”.
7. Sull’inerzia serbata dal Ministero della Salute pur a fronte dell’invio delle diffide/intimazioni ad
adottare una campagna informativa dedicata sulla salute. Il caso ‘Report’ e le ammissioni del Ministero
della Salute.
Doc. 7. Lo spot visualizzabile online sul Corriere della Sera http://www.corriere.it/inchieste/reportime/salute/spot-che-ministri-nonhanno-mai-fatto/c44acb5c-5058-11e2-a2f4-57facfb76e8a.shtml.
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In data 27 novembre 2011 il servizio televisivo pubblico nazionale nell’ambito della rubrica ‘Report’ mandava in
onda una puntata avente ad oggetto la questione oggetto del presente contenzioso30.
Nel corso della trattazione, nella quale era intervistato anche il Prof. Angelo Levis della ricorrente A.P.P.L.E.,
emergeva con prepotenza la scarsissima conoscenza della popolazione in ordine ai rischi causati dalla telefonia
mobile, venivano evidenziati i conflitti di interesse di molti degli autori degli studi scientifici ‘negazionisti’ sul
nesso di causa tumori-telefonia e venivano espresse importanti prese di posizione da parte di soggetti di diversa
provenienza.
Vale qui la pena riportare che una funzionaria del Ministero della Salute, ed in particolare dell’I.S.S., in contrasto
con le viste conclusioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarava “non c’è nessun rischio tra gli utilizzatori
di 10 anni e più” ed affermava di non ritenere necessaria l’adozione di alcuna campagna informativa, mentre il
presidente dell’Associazione Mondiale degli Operatori di Telefonia Mobile dichiarava l’esatto contrario e cioè “la
comunicazione andrebbe fatta”.
A fronte del contrasto fra le dichiarazioni della funzionaria del Ministero e quelle degli altri intervistati, la
presente difesa inviava una raccomandata di diffida al Ministero della Salute, osservando la contraddizione,
chiedendone ragione, e concludendo con l’intimazione al resistente Ministero di approntare senza ritardo una
capillare e documentata campagna informativa e precauzionale sui rischi da esposizione alle RF da telefono
cellulare e cordless31.
Il Ministero della Salute32, senza smentire le dichiarazioni della funzionaria del Ministero intervistata durante la
trasmissione Report, rispondeva alla diffida in modo contraddittorio, da un lato infatti richiamando le
conclusioni IARC (che hanno trovato un legame causale statistico fra uso di cellulare e un determinato tipo di
tumore alla testa) e dall’altro affermando che “non è dimostrato alcun nesso di causalità”; tuttavia, annunciava di avere
“in preparazione” una campagna di comunicazione in relazione ai rischi di un uso “molto intenso” e “per promuovere e
incoraggiare un utilizzo responsabile del telefono, soprattutto in relazione ai bambini che tendono ad essere avvicinati all’uso del
telefono cellulare in età sempre più precoce”.
Nonostante l’intimazione e la affermata decisione di provvedere, nulla accadeva.
A distanza di un anno e più da tale risposta, assente qualunque campagna informativa, il 15.11.2012 la scrivente
difesa inviava nuova missiva con la quale chiedeva al resistente Ministero della Salute la ragione dell’inerzia e
intimava nuovamente di procedere senza ritardo visti i rischi per la salute della salute pubblica33.
Il Ministero della Salute rispondeva34 affermando che “il Ministero della Salute intende - compatibilmente con le risorse
disponibili - avviare al più presto una campagna informativa di prevenzione per un uso consapevole e responsabile dei telefoni
cellulari”.
30 Cfr. Report, REPORT, L’onda lunga, 27 novembre 2011, http://www.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-dbe508b1-0a45-4bfa8252-a727bbeb2efd.html. Si segnalano altre inchieste svolte negli anni 2012 e 2013: La Repubblica su
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2011/05/05/news/pericolo_cellulare-15822927/, Staglianò, redattore de La
Repubblica su http://stagliano.blogautore.repubblica.it/2012/10/22/telefonini-tumori-e-la-sconcertante-flemma-del-ministero/, nonché
inchiesta “Le Iene” su http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/371322/viviani-il-cellulare-fa-male.html.
Fra la bibliografia in materia: Devra Davis, Disconnect, Ed. Duttun Penguin Group, 2010, e Riccardo Stagliano’, Toglietevelo dalla testa, Ed.
Chiarelettere, 2012.
31 Doc. 8 Diffida 28.11.2011.
32 Doc. 9 Lettera Ministero Salute 16.1.2012.
33 Doc. 10 Diffida 15.11.2012.
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La risposta inviata al Ministero è anch’essa in atti: si richiama il passaggio che ricorda come “In materia di
prevenzione della salute pubblica le risorse disponibili non possono essere una motivazione 'autorizzata' ad influire sulle tempistiche
di una campagna informativa, quanto piuttosto … di ampiezza, durata, etc. Nel campo della telefonia mobile stiamo parlando ogni
minuto di decine di milioni di esposti potenzialmente a rischio, potenzialmente danneggiati e il principio di precauzione è più giusto ed
avanzato del principio di correzione o peggio ancora, di compensazione postuma”35. La scrivente difesa anticipava che,
perdurante l’inerzia del Ministero, si sarebbe proceduto con azione amministrativa volta ad ottenere un ordine
dalla competente magistratura.
E’ appena il caso di sottolineare che il Ministero della Salute, ed insieme a lui gli altri resistenti, mai ha realizzato
la campagna informativa e di prevenzione richiesta e anticipata.
Stante la perdurante assenza, in data 17.2.2014 anche la ricorrente A.P.P.L.E. intimava36 il Ministero della Salute
a provvedere senza ritardo ad informare la popolazione nazionale con una campagna informativa e precauzionale
attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa idonei a raggiungere i più di quaranta (40) milioni di
utilizzatori di telefoni cellulari. Anche a tale comunicazione non seguiva alcuna decisione amministrativa.
8. Per il Ministero della Salute è semplice effettuare campagne informative. Irrilevanza, insufficienza ed
anzi contraddittorietà e pericolosità di alcune ‘pagine internet’ pubblicate a partire dal mese di
novembre 2012.
Nei paragrafi precedenti si è chiarito come competa alle Amministrazioni resistenti informare la popolazione a
scopo preventivo sui rischi alla salute, e come sino ad ora esse siano state del tutto inerti circa i possibili danni da
telefonia mobile, nonostante i doveri e le intimazioni loro rivolte.
E’ vero che dopo la ricezione delle menzionate diffide ad adempiere, rivolte dalla scrivente difesa, ed a seguito
alla pubblicazione della sentenza citata di Corte di Cassazione intervenuta in data 12 ottobre 2012 (commentata
in dottrina con dure critiche all’inerzia della P.A. italiana), il Ministero della Salute ha optato per pubblicare sul
sito internet istituzionale “salute.gov.it” (e lì solo) alcune brevi, contraddittorie e confuse pagine dedicate all’uso del
cellulare.
Tale iniziativa tuttavia non costituisce affatto liberazione dall’inerzia qui denunciata, anzi.
Essa per incominciare è del tutto marginale ed inadeguata ad assolvere al compito di informazione pubblica,
poiché raggiunge un numero infinitesimale di cittadini italiani rispetto alla mole di quelli esposti al rischio, più di
40 milioni di persone: secondo gli stessi dati diffusi dal resistente, non più di 20.000 persone nel corso dell’intera
giornata visitano il sito internet istituzionale www.salute.gov.it37.
La televisione per contro sempre nel corso dell’intera giornata raggiunge ogni giorno milioni e milioni della
popolazione in Italia: ad es. in prima serata, RAI 1 il 30 gennaio 2014 ha totalizzato ascolti per 7 milioni e 334
mila telespettatori38; la stampa raggiunge ogni giorno almeno 22 milioni di lettori su circa 4 milioni di copie
stampate: ad esempio il quotidiano Corriere della Sera al dicembre 2013 ha una tiratura di 464.265 copie, Il
Doc. 11 Lettera Ministero Salute 27.11.2012.
Doc. 12 Diffida 27.11.2012.
36 Doc. 13, Diffida A.P.P.L.E. 17.2.2014.
37 Doc. 14 Dati traffico sito internet Ministero Salute, http://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?lingua=italiano&id=52.
38 Doc. 15, comunicato stampa RAI giorno 30 gennaio 2014.
34
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Messaggero ne ha 190.08639, ed è per queste ragioni che lo stesso Ministero della Salute ammette che solo una
campagna di tipo integrato televisione-stampa-radio può garantire la diffusione di un messaggio all’intera
popolazione nazionale: nell’ambito della Campagna di comunicazione per la promozione dell'attività fisica, anno
2013 ha affermato che “…sarà privilegiato un modello di comunicazione integrato e il ricorso a quegli strumenti e quei mezzi
idonei a raggiungere nel modo più efficace il maggior numero di cittadini primi tra tutti la televisione, la radio e la stampa”40,
essendo il target della campagna “rappresentato dalla popolazione generale”.
Non solo.
Come anticipavamo sopra, la confusa ‘minicampagna’ di nicchia pubblicata sul web è peraltro pesantemente
viziata e contraddittoria e per quei pochi visitatori che ci si siano eventualmente imbattuti sinora, si rivela
controproducente41.
Ed infatti, secondo il medesimo schema già manifestato nelle risposte inviate alla presente difesa nell’anno 2012,
il messaggio veicolato si contraddistingue per una forte contraddittorietà e risulta non informativo, rassicurando
piuttosto che informando sui rischi, in patente violazione delle viste raccomandazioni impartite nel 2011 dalla IARCOMS. Conclusivamente sul punto, oltreché limitatissimo nel target che raggiunge, il messaggio consegna una
comunicazione fuorviante inidonea a tutelare tramite la precauzione, la salute pubblica.
Capacità istituzionale dell’Amministrazione di svolgere campagne informative.
Si segnala, quanto alla sorprendente eccezione sollevata nelle risposte inviate alla scrivente difesa e già citate, di
poter procedere alla campagna informativa “compatibilmente con le risorse disponibili”, che il Ministero della Salute,
nell’adempimento dell’obbligo di tutelare preventivamente la salute della popolazione, nel 2012 ha svolto due
campagne nazionali (contro l'abbandono dei cani e per la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule)42.
E’ provata dunque la capacità istituzionale del dicastero di provvedere ad ideare e realizzare campagne
informative sulla salute pubblica ed è ciò che ci si attende che farà su ordine dell’Ecc.mo adito Tribunale
Regionale Amministrativo del Lazio.
9. Sulla necessarietà dell’adozione dell’ordine di facere, in via cautelare, da parte del T.A.R. Lazio, in
ossequio al principio di precauzione incardinato nel diritto comunitario, art. 191 Trattato sull’Unione
europea (già art. 174 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione).
Per i motivi visti sin qui, appare incontrovertibile che la campagna nazionale di informazione sui possibili danni
da uso del telefono cellulare, e volta a limitarne la proliferazione nonché l’uso ai più piccoli, sia già gravemente in
ritardo di per sé ed in confronto a quello che hanno fatto altre amministrazioni nazionali negli anni passati nonché
in raffronto a quanto era stato diramato con il visto D.M. 5.1.1995, n. 71, come modificato.
Proprio per queste ragioni essa non può più essere rimandata.
Doc. 16, dati adsnotizie.it diffusione quotidiani dicembre 2013.
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=8.
41 Sempre meno, tra l’altro, perché il sito internet in questione è stato oggetto di restyling nel 2013 e i link diretti in home page alla questione
cellulari e tumori sono scomparsi ed ora sono di difficile reperimento.
42 In aggiunta a ciò, esso dirama a ciclo continuo brevissimi avvisi ad un ritmo settimanale. Il 27 agosto 2012, ad esempio, ha rivolto sul
proprio sito internet avvertenze sui rischi da funghi: “Consumare funghi… in sicurezza, le indicazioni del Ministero della salute; Un decalogo e un
opuscolo con utili consigli per prevenire i casi di intossicazione", e analogamente aveva fatto quindici giorni prima: "Il caldo e la salute degli animali
domestici, Le 10 regole per prevenire e risolvere il colpo di calore o il colpo di sole".
39
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La Costituzione protegge la salute e la vita delle persone, e lo fa in senso precauzionale, cioè in ottica di
prevenzione; è ormai un dato acquisito dalla giurisprudenza e dalle stesse carte istitutive della UE, il principio di
precauzione essendo ora richiamato nell’art. 191 del Trattato sull’Unione Europea43, firmato dall’Italia e cui
peraltro la nostra Carta Costituzionale rimanda e si conforma direttamente, il quale prevede che “La politica
dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni
dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria
alla fonte, dei danni causati all'ambiente”.
Il principio di precauzione è stato così definito dalla Commissione Europea: “covers those specific circumstances where
scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and there are indications through preliminary objective scientific evaluation
that there are reasonable grounds for concern that the potentially dangerous effects on the environment, human, animal or plant health
may be inconsistent with the chosen level of protection.”44.
Ovverosia: “copre quelle specifiche circostanze ove la prova scientifica è insufficiente, inconclusiva od incerta, e quando vi sono
preliminari valutazioni scientifiche che indicano che esistono ragionevoli fondamenti per temere che degli effetti potenzialmente
pericolosi sulla salute dell’ambiente, dell’uomo, degli animali o delle piante possano non essere garantiti con il livello di protezione
adottato”.
Non va dimenticato poi che il principio di precauzione è un presidio a tutela della salute imposto dalla legge
nazionale: la già citata Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici del 22 febbraio 2001, n. 36, fissa infatti all’art. 1 lo scopo di “dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute … ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) … attivare misure di cautela da
adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione
Europea”, e cioè l’art. 191 del Trattato sull’Unione Europea a seguito del consolidamento dei testi comunitari.
Ancora va rimarcato che sul principio di precauzione è intervenuto il Consiglio d’Europa, cui afferisce lo Stato
Italiano, con la raccomandazione sui rischi da campo elettromagnetico contenuta nella Risoluzione 1815/11
denominata “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”45. L’Assemblea Parlamentare
ha espresso il suo “rammarico perché, nonostante richiami al rispetto del principio di precauzione e a dispetto di tutte le
raccomandazioni, dichiarazioni ed un numero di progressi statutari e legislativi, esiste ancora una mancanza di reazione ai rischi
ambientali e alla salute, sia noti che emergenti, e dei ritardi virtualmente sistematici nell’adozione ed implementazione di misure
precauzionali efficaci. Attendere livelli alti di prova scientifica e clinica per agire per prevenire rischi molto ben conosciuti può portare
a conseguenze molto care sulla salute e sull’economia, come è successo con i casi dell’amianto, della benzina con piombo e con il
tabacco”.
La Risoluzione del Consiglio d’Europa contiene peraltro una chiara indicazione agli Stati membri, e quindi anche
all’Italia, con la quale si raccomanda (punto 8.1.1.) di “take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic
fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be
most at risk from head tumours”, ovverosia, tradotto, di “intraprendere tutte le misure ragionevoli per ridurre l’esposizione ai
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e
allegati, quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in
vigore il 1° dicembre 2009.
44
European
Commission
Communication
on
the
Precautionary
Principle,
2nd
February
2000,
su
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf.
45 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm.
43
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campi elettromagnetici, specialmente alle radiofrequenza emesse da telefoni cellulari, ed in particolare l’esposizione dei bambini e delle
persone in giovane età che paiono essere maggiormente a rischio di tumori cerebrali”, e si raccomanda al contempo di fare
proprio ciò che la ricorrente oggi chiede al TAR Lazio di ordinare ai resistenti (punto 8.3.1) di “develop within
different ministries (education, environment and health) targeted information campaigns aimed at teachers, parents and children to
alert them to the specific risks of early, ill-considered and prolonged use of mobiles and other devices emitting microwaves”,
ovverosia, tradotto, di “sviluppare congiuntamente fra diversi ministeri (educazione, ambiente e salute) campagne di informazione
dedicate ad insegnanti, genitori e bambini, avvertendoli degli specifici rischi di un uso anticipato, mal concepito e prolungato di telefoni
mobili ed altri apparecchi che emettono microonde”.
Si è già detto prima che il Ministero della Salute, in un bilanciamento di interessi che a parere degli scriventi e
della ricorrente non ha cittadinanza nel nostro sistema giuridico e costituzionale, afferma di stare pensando –
senza tuttavia attuarla – ad una campagna di informazione “compatibilmente con le risorse disponibili”.
Nelle conclusioni, infra, sono estese alcune delle modalità pratiche con cui questo potrà avvenire una volta
accolto il ricorso e emessa ordinanza-sentenza del TAR Lazio Ecc.mo nei confronti dei resistenti.
Resta il fatto che la distribuzione sulle reti televisive di un semplice spot con i consigli sull’utilizzo saggio dei TM
per limitare i possibili rischi ha tempistiche rapidissime e avrebbe costi realizzativi irrisori, si pensi ad esempio
allo spot, già citato sopra, preparato dalla redazione della rubrica Report e visualizzabile online sul Corriere della
Sera46.
La distribuzione via web alle scuole (e conseguentemente alle famiglie) da parte del Ministero della Salute, di un
depliant che illustri le corrette e cautelative modalità di utilizzo avrebbe egualmente costi esigui e raggiungerebbe
enormi platee di esposti al rischio. La Francia, lo si è già ricordato prima, ha realizzato attraverso il Ministero
degli affari Sociali e della Salute un documento intitolato Telèphones Mobiles Santè e Securitè47, realizzato e distribuito
nel 2012, preceduto da analoghi documenti già dal 2007.
Parimenti un risultato efficace e semplice sarebbe raggiunto attraverso la diffusione dei medesimi contenuti
durante l’avanspettacolo nelle sale dei cinema.
Analogamente ottimo risultato è ottenibile attraverso un SMS, inviato a tutti i cellulari, che contenga i concetti
chiave di precauzione, ed indicante, ad integrazione, il sito internet dove il Ministero pubblica le raccomandazioni
in senso più completo.
Naturalmente andrebbe considerata la multiculturalità della popolazione residente in Italia, e quindi prevedere
che i messaggi vengano veicolati anche, fra le altre, in lingua araba, rumena, russa, cinese ed altre ancora.
E’ ovvio che si tratta di esempi integrabili, eppure essi sono tutti ben chiari nel dimostrare la praticabilità delle
soluzioni, sempre che il messaggio sia chiaro ed univoco (il cellulare può essere pericoloso, e va usato con
estrema cautela).
Quanto al reperimento di risorse (sempre che sia provata la sussistenza di indisponibilità, prova che spetta al
Ministero della Salute), ribadito che la ricorrente non condivide in modo alcuno l’eccezione Ministeriale48, ebbene
46http://www.corriere.it/inchieste/reportime/salute/spot-che-ministri-non-hanno-mai-fatto/c44acb5c-5058-11e2-a2f4-
57facfb76e8a.shtml.
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/Telephones_mobiles.pdf.
48 L’utilizzabilità di tali argomenti è smentita sia dal dovere anticipatorio di salvaguardare la salute umana, sia dagli espliciti divieti contenuti
nelle norme convenzionali e nelle raccomandazioni comunitarie, cfr. ad es. European Commission Communication on the Precautionary
47
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esso costituisce mezzo di quell’obbligazione che il Ministero resistente, insieme agli altri Ministeri, ha di adottare
atti dello Stato con finalità di tutela.
Ciò premesso, la grave inerzia sin qui maturata non è comunque giustificabile neppure in un’analisi costi benefici.
Estremizzando i concetti, infatti, le due domande cui il Ministero della Salute, e con esso i restanti resistenti
avrebbe dovuto dar risposta - domande che deve oggi considerare l’Ecc.mo Collegio del T.A.R. Lazio per far
successivamente derivare la scelta operativa in sentenza - sono infatti:
“quale danno può causare, oggi, l’omissione di qualsiasi campagna di informazione e prevenzione divulgativa di precauzioni sull’uso
dei cellulari, se tra 3 o 5 o 10 anni si determinerà definitivamente che i cellulari causano e hanno causato danni?”
e, in opposizione alla prima:
“quale danno può causare, oggi, l’adozione di una campagna di informazione e prevenzione divulgativa di precauzioni sull'uso dei
cellulari, se tra 3 o 5 o 10 anni si determinerà definitivamente che i cellulari non causano e non hanno causato alcun danno?”.
Siccome il principio di precauzione è più giusto ed avanzato del principio di correzione o peggio ancora, del
principio di compensazione risarcitoria postuma, ci si interroga su quale danno comporterebbe alla comunità
statuale italiana la campagna informativa se – ipoteticamente, ed il dato sembra sempre più improbabile col
progredire degli studi scientifici – fra tre anni venisse raggiunto un dato incontrovertibile secondo cui i cellulari
non causano danni alla salute. Evidentemente nessuno: e anche questo può spiegare perché così tanti altri
governi ed enti pubblici stranieri si siano attivati già da tantissimi anni.
Sarebbero state infatti sì, spese risorse pubbliche di campagna istituzionale, ma con il risultato dell’aumento di
utilizzo di auricolari, peraltro di norma già compresi nella scatola in cui viene venduto l'apparecchio, senza alcuna
controindicazione sul fronte della salute pubblica ed anzi con il vantaggio indiretto di avere incentivato l’uso dei
sistemi ‘a mani libere’ come appunto auricolari e vivavoce, che certamente contribuiscono ad una maggiore
sicurezza stradale, come conferma peraltro il divieto di porsi alla guida di autoveicoli e temporaneamente
telefonare.
Ma.
Ciò che deve spaventare - e responsabilizzare il TAR Lazio adito oggi - non è tanto cosa capiterebbe se si agisse
in precauzione per un rischio che dovesse in un secondo momento rivelarsi solo tale, ma, al contrario, cosa
accadrebbe non lo si facesse, e se si rivelasse vera la prima delle due ipotesi: e cioè se 40 milioni di utilizzatori
fossero stati e fossero effettivamente, giorno dopo giorno, ogni ora, ogni minuto di conversazione telefonica
cellulare, non solo esposti ad un crescente rischio di sviluppare tumori alla testa, ma se questi 40 milioni di
concittadini stessero effettivamente sviluppando tali patologie.
La finalità di agire in precauzione oggi (e lo si ripete: l’Amministrazione italiana è già in forte ritardo sia in senso
assoluto che in confronto alle scelte di altre nazioni in Europa e di altri continenti) impedirà in questa materia,
anche solo in parte, di ritrovarsi fra decenni di fronte a sentenze del Consiglio di Stato, come ad es. la n. 2506/13
che, richiamandosi alle responsabilità omissive del Ministero della Salute per i contagi da sangue infetto delle due
decadi anni ’70-’80, affermino nuovamente che il “determinarsi ha origine e colpe storiche fin troppo note”.
Principle, 2nd February 2000, su http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf , secondo cui “It should not be
possible to invoke budgetary constraints or political priorities to justify excessive delays in obtaining results, re-evaluating the risk or amending the provisional
measures” ovverosia “non dovrebbe essere ammesso invocare problemi di budget o priorità politiche per giustificare eccessivi ritardi nell’ottenere risultati, nel
rivalutare il rischio o nel modificare norme provvisorie”.
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Esiste infatti la prova contenuta in sentenze definitive della nostra Repubblica, di fenomeni epidemiologici
sovrapponibili a quello dei cellulari, in cui errori gravissimi (anche) di enti dello Stato costarono e stanno
costando migliaia di vite umane nel nostro paese. Si pensi appunto alla sottovalutazione criminale dei rischi da
trasmissione di HIV e HCV da plasmaderivati infetti, dei rischi da amianto, dei rischi da fumo di sigarette: in tutti
e tre i casi le istituzioni attesero troppi anni le ‘conclusioni’ definitive della comunità scientifica prima di disporre
semplici misure di precauzione. In tutti i e tre i casi le amministrazioni omisero colpevolmente, pure, di colmare
le eventuali lacune ed inerzie nell’oggetto della ricerca della c.d. comunità scientifica. Ebbene il tanto atteso
raggiungimento di ‘conclusioni’ era di continuo rinviato perché ad ogni studio che individuava un nesso di causa
ne faceva puntualmente seguito un altro che lo smentiva. E' oggi provato che il principio di precauzione
patrocinato da chi aveva individuato i nessi di causa prima che vi fosse una conclusione ‘certa’ – che e veniva
allora tacciato di allarmismo - era giustificato: l'amianto uccide, il fumo uccide, l’emoderivato infetto da HIV
uccide.
Ed è altrettanto provato che chi negava i rischi ed i danni (si pensi al noto ‘Tobacco Industry Research Committee’, poi
Council for Tobacco Research, creato da Philip Morris nel caso dei danni da fumo) era frequentemente finanziato da
interessi industriali di parte, e cioè da soggetti cui giovava un continuo stato di incertezza e non conclusività degli
studi per continuare a vendere insalubri prodotti e a fuggire da responsabilità penali e civili risarcitorie.
D’altronde gli scopi preminenti di tutela della salute pubblica devono forzatamente spostare l’attenzione dal danno
alla prevenzione della possibilità di creare un danno. Come ha chiarito in modo cristallino la Corte Suprema di
Cassazione in un caso di inibitoria alla costruzione di un elettrodotto, cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. num. 9893 del
27.07.00 “in tema di diritto alla salute, sarebbe infatti contraddittorio ammettere che l’ordinamento riconosce alla persona una
tutela esclusivamente risarcitoria e non anche quella preventiva, volta ad impedire che possano essere posti in essere o mantenuti
comportamenti dai quali deriva un danno alla salute dell’individuo ovvero della collettività”.
10. Sulla natura e lo scopo dei provvedimenti richiesti dai ricorrenti con il presente atto.
Fatte tutte queste premesse, con riserva di altro specificare all’esito della consultazione delle memorie dei
resistenti, e tenendo conto che le richieste misure precauzionali potrebbero doversi rendere ulteriormente
restrittive all’avanzamento delle conoscenze indipendenti ed affidabili sulla questione, si chiede che il TAR Lazio
Ecc.mo, come sotto richiesto, voglia ordinare senza alcun ritardo ai resistenti di realizzare la campagna
informativa e precauzionale capillare (con particolare riguardo, ma non esclusiva, ai giovani in età scolare),
attraverso televisione, radio, internet, cinema, cartelloni pubblicitari, distribuzione di pieghevoli informativi
presso scuole ospedali e uffici pubblici e quant’altro sarà ritenuto necessario, nonché attraverso la diramazione di
atti normativi e cogenti che raggiungano lo scopo di:
1. rendere obbligatorio per i gestori/operatori di telefonia cellulare l’invio di SMS sulle regole
di utilizzo cautelativo finalizzato ad evitare il rischio cancerogeno, così come previsto nel
decreto che i resistenti dovranno emanare.
2. introdurre il divieto di pubblicità dei telefoni cellulari e dei relativi contratti di utilizzo, in
qualsiasi forma e, solo in caso di mancato accoglimento del presente punto, in subordine:
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3. rendere obbligatorio per i produttori ed i gestori/operatori di telefonia cellulare e/o
cordless, l’apposizione sulle documentazioni promozionali contrattuali, pubblicitarie e
simili, sia cartacee, che televisive, radiofoniche e telematiche o altro, dei rischi alla salute
derivanti dall’uso dei telefoni cellulari e cordless e delle regole di utilizzo cautelativo così
come previsto nel decreto che i resistenti dovranno emanare.
4. inibire comunque a gestori/operatori di telefonia cellulare la propalazione quale che sia il
media utilizzato (e quindi cartacee, televisive, radiofoniche, telematiche o altro) di
promozioni contenenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, offerte “unlimited”,
oppure “minuti illimitati verso tutti”, o ancora “infinito”.
5. inibire a produttori e gestori/operatori di telefonia cellulare la propalazione di promozioni
quale che sia il media utilizzato (e quindi cartacee, televisive, radiofoniche, telematiche)
ritraenti persone nell’atto di telefonare senza auricolari o senza utilizzo del vivavoce;
6. inibire a gestori/operatori di telefonia cellulare la propalazione quale che sia il media
utilizzato (e quindi cartacee, televisive, radiofoniche, telematiche) di promozioni destinate o
comunque appetibili per consumatori minorenni.
7. rendere obbligatoria ai produttori la spiegazione all’interno delle norme di sicurezza dei
dispositivi (libretti allegati al prodotto) circa i possibili rischi cancerogeni derivanti
dall’utilizzo e la necessità di modalità di utilizzo cautelativo per ridurre l’esposizione, a
partire dall’opzione non-utilizzo.
8. rendere obbligatorio per i produttori, tramite chiare avvertenze all’esterno sulle
scatole/confezioni dei nuovi prodotti, l’avvertenza circa i possibili rischi cancerogeni
derivanti dall’utilizzo e la necessità di modalità di utilizzo cautelativo per ridurre
l’esposizione, a partire dall’opzione non-utilizzo, così come avviene per i prodotti del
tabacco.
9. rendere obbligatorio per i produttori, tramite chiare avvertenze sul telefono stesso, del
rischio cancerogeno;
10. rendere obbligatorio per i produttori l’invio di un messaggio con le regole di utilizzo
cautelativo finalizzato ad evitare il rischio cancerogeno all’accensione ed allo spegnimento
dell’apparecchio cellulare.
11. rendere obbligatorio per i produttori/gestori/operatori l’invio di un messaggio di
avvertenza finalizzato ad evitare il rischio cancerogeno non appena raggiunta la durata di
conversazione telefonica superiore ad un limite massimo da determinarsi, nonché di
ulteriore e diverso messaggio di avvertenza e rischio non appena raggiunta la durata
complessiva, nell’arco delle ultime 24 ore, di conversazione telefonica superiore ad ulteriore
limite massimo, sempre da determinarsi49.
12. rendere obbligatorio per i produttori/gestori/operatori l’invio di un messaggio immediato
di avvertenza finalizzato ad evitare il rischio cancerogeno, che la telefonata appena iniziata
non è presidiata da auricolare o vivavoce.
13. rendere obbligatorio per i produttori di indicare chiaramente il livello di grado di
assorbimento specifico (SAR) dello specifico dispositivo sulla confezione e nei tagliandini
pubblicitari nei negozi ed in ogni pubblicità dei modelli (in ottemperanza all’art. 12 della L.
36/01).
14. rendere obbligatorio ai rivenditori di esporre i livelli di SAR dei dispositivi che mettono
radiazioni e informazioni generali sulle regole di prudent avoidance finalizzate ad evitare il
rischio cancerogeno;
49
Ci si riserva di indicare tali limiti nel prosieguo della trattazione della causa, una volta viste le difese delle resistenti P.A.
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15. rendere obbligatorio per i produttori la costruzione e commercializzazione di apparecchi di
telefonia mobile concepiti in modo tale che le conversazioni siano possibili, salvo situazioni
di emergenza, solo se é collegato l'auricolare o è attivato il viva voce.
16. rendere obbligatorio per i costruttori di autovetture, camion e furgoni, l’applicazione sui
mezzi del vivavoce di serie e non più come optional50.
17. diramare divieti/raccomandazioni di non far utilizzare i dispositivi ai bambini sotto i 16
anni.
18. diramare raccomandazioni di non far utilizzare i dispositivi ai giovani a partire dai 16 anni
solo per messaggi di testo e solo in casi di emergenza, tramite voce con uso di auricolari o
vivavoce.
19. diramare raccomandazioni di non tenere i dispositivi accesi indosso (tasche, tasconi, ecc.) e
comunque accesi se non quando strettamente necessario.
20. diramare raccomandazioni di non tenere i dispositivi accesi durante la notte se non quando
strettamente necessario e comunque distante da corpi umani;
21. incentivare i datori di lavoro pubblici e privati all’utilizzo di linee ed impianti telefonici fissi
a cavo, limitando e dove d’uopo vietando l’utilizzo di apparecchi telefonici cellulari e/o
cordless o similari
22. rendere vigente il divieto assoluto di utilizzo di tali apparecchi in zone a forte densità (es.
teatri, cinema ove peraltro l’utilizzo è inutile) oppure ancora, stadi, treni, ove la
concentrazione di campi elettromagnetici comporta aumento sensibile dei rischi base.
23. riduzione dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità, in
ottemperanza alla legge italiana e alla raccomandazioni del PE, dell’EEA e del COE.
Salvo quant’oltre verrà ritenuto necessario a seguito dell’esame delle difese dei resistenti.
***
P.Q.M.
Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, respinte le istanze contrarie dei resistenti
IN VIA CAUTELARE
Ordinare al Ministro della Salute, e/o al Ministero dell’Ambiente, e/o al Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero dell’Industria) e/o al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di emanare un decreto,
e/o qualsivoglia altro idoneo strumento normativo contingibile con carattere di urgenza, finalizzato alla
realizzazione di una campagna di comunicazione pubblica su scala nazionale a diffusione capillare che informi la
cittadinanza intera dei rischi per la salute (tumori della testa, principalmente) insiti nell’utilizzazione degli
strumenti di telefonia mobile cellulare e cordless, e affinché ne regolamenti ed infine, dove opportuno, ne vieti
l’utilizzo, tenendo conto della multiculturalità presente in Italia, oppure
Ordinare al Ministro della Salute, e/o al Ministero dell’Ambiente, e/o al Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero dell’Industria) e/o al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adottare ogni altra
misura cautelare che si riveli idonea ad ottenere quanto sopra, con riserva ampia di rendere le misure
precauzionali ulteriormente restrittive all’avanzamento delle conoscenze (indipendenti ed affidabili) sulla
questione, se necessario nominando un commissario ad acta, nel senso e con le modalità esposte in narrativa.
Si chiede sin d’ora di essere sentiti nella trattazione in camera di consiglio della presente domanda cautelare;
50
Si segnala peraltro, come sopra ricordato, che si tratterebbe di misura idonea a contribuire contestualmente ad una maggiore sicurezza
stradale, sussistente il ragionevole divieto nel Codice della Strada di porsi alla guida di autoveicoli e temporaneamente telefonare.
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NEL MERITO
Accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti pur a fronte agli atti di diffida
28.11.2011, 15.11.2012 e 17.2.2014, e di cui infra, e conseguentemente ordinare alle stesse Amministrazioni di
adottare tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare alla popolazione idonea informazione sui rischi per la salute
dei cittadini, a breve e lungo termine, quali descritti nelle più recenti acquisizioni normative e scientifiche, e di cui
infra, dovuti all’uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare
durante il loro utilizzo, con particolare riferimento alla fascia dei soggetti più a rischio (bambini, adolescenti);
Ordinare al Ministro della Salute, e/o al Ministero dell’Ambiente, e/o al Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero dell’Industria) e/o al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel senso e con le
modalità esposte in narrativa in relazione alla telefonia mobile, o veriori, e tenendo conto della multiculturalità
presente in Italia, di emanare senza ritardo il decreto di cui all’art. 12 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", anche al fine di indicare al pubblico
“le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o
schede informative”;
Ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento sui principali mezzi di comunicazione di massa sia
cartacea che elettronica che televisiva, con spese a carico del Ministero della Salute e/o delle altre
amministrazioni resistenti.
- Si chiede fissazione di udienza di trattazione con carattere di estrema urgenza. Motivo: ragioni di sanità pubblica
nazionale.
- Si chiede che il T.A.R. Lazio Ecc.mo voglia nominare commissario ad acta con la sentenza abbreviata con cui
definirà il giudizio.
IN OGNI CASO
Col favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a spese e successive competenze.
Si producono, con riserva d’altro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Comunicato stampa IARC n.208/11.
Statuto A.P.P.L.E..
Attività A.P.P.L.E. svolta congiuntamente con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova.
Memoria Prof. Angelo Gino Levis denominata “Telefoni mobili (cellulari e cordless) e danni alla salute: i rischi
reali, i conflitti di interessi, le posizioni delle agenzie internazionali e del nostro Ministero della salute”.
Sentenza Corte Appello Brescia, Sez. Lavoro, 10 dicembre 2009, n. 614.
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 3-12 ottobre 2012, n. 17438.
Articolo Corriere della Sera 27.12.2012.
Diffida 28.11.2011.
Lettera Ministero Salute 16.1.2012.
Diffida 15.11.2012.
Lettera Ministero Salute 27.11.2012.
Diffida 27.11.2012.
Diffida A.P.P.L.E. 17.2.2014.
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14. Dati traffico sito internet Ministero Salute anno 2013.
15. Comunicato stampa RAI 30.1.2014.
16. Dati adsnotizie.it diffusione quotidiani dicembre 2013.
Torino - Roma, 20 marzo 2014
Avv. Renato Ambrosio
Avv. Stefano Bertone
Avv. Chiara Ghibaudo
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RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio UNEP della Corte d’Appello di Torino ho notificato per
conto de Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog (siglabile A.P.P.L.E.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, Presidente, Sig.ra Arch. Laura Masiero, e per conto del Sig. Innocente Marcolini, il
suesteso ricorso al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12,
rimettendone ivi copia conforme all’originale nelle mani di:
Altra copia conforme all’originale ho notificato al Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi, 12, rimettendone ivi copia conforme all’originale nelle mani di:
Altra copia conforme all’originale ho notificato al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero
dell’Industria), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, rimettendone ivi copia conforme
all’originale nelle mani di:
Altra copia conforme all’originale ho notificato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, rimettendone ivi copia conforme all’originale nelle mani di:
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Ricorso TAR Apple contro Ministero