SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
University of Salento – Safety and Health at Work
c/o Dip. Matematica e Fisica
Via per Arnesano
I 73100 Lecce
T +39 0832 297209
F +39 0832 297224
E [email protected]
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI AI FINI DELLA
SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE DELLA LORO SALUTE
(art. 35, 36 e 37 D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81)
(Triennio 2014-2016)
1
Documento programmatico piano formativo e informativo triennio 2014-2016
(Bozza)
2
INDICE
1. LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
1.1 Premessa
1.2 Riferimenti normativi sulla formazione
2. I PROCESSI PROGETTUALI DELLA FORMAZIONE
2.1 La diagnosi: analisi del contesto e del fabbisogno formativo e/o
informativo
2.2 I soggetti beneficiari
2.3 Schemi formativi e modello progettuale
3. L’ARCHITETTURA DEL PROGETTO FORMATIVO
3.1 Il piano di formazione, informazione e aggiornamento
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
La formazione dei Lavoratori
La formazione dei Preposti
La formazione dei Dirigenti
La formazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP e ASPP)
3.1.5 La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
3.1.6 La formazione dei Responsabili e degli Addetti alle emergenze
3.2 Il piano di formazione di base per tutto il personale e cicli di seminari su
tematiche trasversali di base per tutti
3.2.1 Formazione iniziale per i neoassunti
3.2.2 Informazione rivolta a tutti i lavoratori
3.2.3 Proposte di attività formative e/o informative complementari
3.3. Il piano di formazione avente ad oggetto rischi specifici della mansione
(orientamento avanzato)
3.4 Piano di formazione sulla sicurezza per categorie omogenee di esposti
(famiglie professionali)
3.5 Piano di formazione continua (aggiornamento periodico)
3.6 Piani di formazione ed informazione per studenti ed ospiti
3
ALLEGATO 1 – ATTUALI CONVENZIONI IN ESSERE PER LA FORMAZIONE
ALLEGATO 2 – PROPOSTA DI FORMULAZIONE DI UN ALBO DEI
FORMATORI, BASATO SUI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO
INTERMINISTERIALE 6 MARZO
4
1 LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO.
1.1 Premessa
L’Università, per sua struttura e costituzione è un ente destinato a garantire la Formazione
delle nuove generazioni1.
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore implementazione nella società
della cultura della sicurezza. Attraverso il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto Testo Unico) e i
s.m.i. il legislatore ha ritenuto opportuno coinvolgere tutte le figure legate alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle attività di formazione, partendo dal datore di lavoro e raggiungendo ogni
singolo lavoratore, anche quando quest’ultimo rivesta una forma precaria o nel caso di uno studente
che, per la prima volta, si approccia ad entrare in un laboratorio2.
La particolare enfasi data alla formazione nel quadro normativo riguardante la sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale che comunitario, dimostra l'importanza attribuita a tale processo, non solo come mezzo elettivo per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli ma anche
e soprattutto come misura generale di tutela. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli
elementi strategici del nuovo quadro normativo delineato dal D. Lgs. 81/2008 e si caratterizza come:
- processo educativo;
- misura generale di tutela;
- obbligo giuridico.
L’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce la “formazione” sulla sicurezza sul lavoro come
“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi”.
Non si tratta di una formazione generica o generalista ma di un processo fortemente
caratterizzato e finalizzato al trasferimento di conoscenze e procedure, alla acquisizione di
competenze specifiche e alla attivazione di comportamenti sicuri all’interno della organizzazione
aziendale, alla identificazione, riduzione e gestione del rischio. La progettazione formativa assume
dunque una rilevanza strategica nella capacità di rispondere alle esigenze esplicite ed implicite di
formazione e agli obiettivi generali e specifici sulla sicurezza.
La formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è inoltre annoverata come
“misura generale di tutela” e “obbligo giuridico” a conferma dell’importanza strategica nel
quadro della prevenzione e gestione dei rischi aziendali.
La lettura del D. Lgs. 81/2008 mette in evidenza alcuni elementi fortemente caratterizzanti
la formazione sulla sicurezza ed in particolare:
▪ La formazione coinvolge tutte le figure che operano nelle realtà lavorative:
▪ lavoratori (tutti), datori di lavoro, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori, incaricati
alla sicurezza, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
▪ La continuità della formazione in tutta la vita lavorativa, dall’assunzione al cambio mansione,
dai cambiamenti organizzativi all’introduzione di nuove tecnologie, alle condizioni
modificative delle condizioni di rischio.
▪ Una formazione non generica ma legata ai rischi specifici, alle mansioni e ai ruoli.
▪ L’aggiornamento periodico.
1
“La formazione e l’aggiornamento professionale del personale rappresentano lo strumento fondamentale per la
crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall’Ateneo” (Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Università, Art. 54, comma 1).
2
Per quanto riguarda le Università si veda il D.M. 363/1998 - Regolamento recante norme per l’individuazione delle
particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria.
5
1.2 Riferimenti normativi sulla formazione
Il D. Lgs. 81/2008 non si limita a sottolineare l’importanza della formazione come strumento
elettivo della politica di prevenzione, ma fornisce un quadro di riferimento specifico sia in termini
di obblighi sia di contenuti che, in alcuni casi, costituiscono dei vincoli nella progettazione
formativa.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, infatti, attribuisce un ruolo di primo piano alla “Formazione”
che deve essere “sufficiente e adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche di ciascun
lavoratore”. Il momento formativo assurge a vero e proprio strumento di prevenzione individuata
come tale anche tra le misure generali di tutela - art. 15 c. 1 lett. o). L’art. 37 del Testo Unico,
inoltre, definisce gli obblighi delle varie figure professionali riguardo la formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti.
Tra il 2011 ed il 2013, inoltre, sono stati predisposti alcuni decreti attuativi che hanno
permesso di definire un quadro generale di come concretizzare la Formazione:
 Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, del 21 dicembre 2011;
 Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del
D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 25 luglio 2012;
 Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del
D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 26 giugno 2012;
 Art. 32 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 32 del D. Lgs. 69/2013 convertito
dalla Legge 98/2013.
 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in accordo con il Ministero della
Salute in data 6 marzo 2013.
2 I PROCESSI PROGETTUALI DELLA FORMAZIONE
2.1 La diagnosi: analisi del contesto e del fabbisogno formativo e/o
informativo
L’Università del Salento è un’organizzazione molto complessa anche in considerazione
della vasta diversificazione di figure professionali e di attività lavorative tra il personale tecnicoamministrativo. La politica ed il sistema di gestione della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro all’interno dell’Università del Salento, pertanto, non va intesa solo come un problema di
puntuale e costante verifica della conformità operativa in termini di luoghi di lavoro occupati
(strutture ed edifici), strumenti a disposizione (macchine, attrezzature ed impianti) e materie prime
utilizzate (sostanze e preparati pericolosi), bensì come la risultante della partecipazione al sistema
da parte di tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono ai processi di servizio che caratterizzano
l’Università.
Risultati apprezzabili in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi perseguibili anche adottando
una politica di formazione e informazione di tipo partecipativo affinché tutte le notizie, le
conoscenze, le problematiche relative alla sicurezza diventino oggetto di comunicazione tra tutti i
dipendenti e a tutti i livelli. Un lavoratore formato è infatti un lavoratore consapevole, che rende più
facile la gestione della sicurezza, e per questo che il D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ha posto sempre la
formazione, l’informazione e l’addestramento, come cardini del nuovo sistema prevenzionistico di
ispirazione europea, riconoscendo alle iniziative in questa direzione sia un’elevata capacità
propositiva verso la diffusione della cultura della sicurezza, sia una provata efficacia nel contrastare
i comportamenti lavorativi non corretti e pericolosi che determinano la maggioranza degli infortuni.
6
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Salento vanta ormai un’esperienza
decen-nale piuttosto articolata ed eterogenea. Soprattutto negli ultimi anni sono state avviate diverse
iniziative sia di tipo informativo che di tipo formativo. Le iniziative informative in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro hanno riguardato la pubblicazione di opuscoli divulgativi riccamente illustrati
(anche in formato elettronico), seminari, convegni, etc., mentre nelle attività di tipo formativo è stata
introdotta da tempo ed oggi consolidata la forma della verifica del livello di partecipazione del personale
attraverso l’erogazione di una verifica finale scritta o in alternativa una prova pratica, che attesti le
nuove competenze acquisite.
La pianificazione degli interventi dovrà tener conto di quanto è stato fatto sino ad ora e di
quanto dovrà essere progettato sia in riferimento agli adempimenti legislativi (D. Lgs. 81/2008) sia
per quanto riguarda la capacità di riuscire a intercettare e affrontare specifici bisogni organizzativi e
professionali delle strutture e delle persone. La programmazione delle iniziative formative in tema
di sicurezza e di salute dei lavoratori per il triennio 2014/2016 è, inoltre, profondamente connessa al
cambiamento normativo e organizzativo iniziato alla fine del 2011 con la definizione del nuovo
Statuto3.
Gli interventi formativi dovranno, pertanto, in primis consentire a tutto il personale
(strutturato e non – tecnico, amministrativo e docente, ecc.) di supportare e assecondare
efficacemente anche i processi riorganizzativi in atto e di esserne parte integrante e determinante.
Il programma di seguito dettagliato nasce con l’intento di suggerire una metodologia
ragionata e coordinata per tentare di rispondere ai sempre più incalzanti obblighi formativi ed
informativi previsti a carico del Datore di Lavoro, in modo più generale dagli artt. 36 e 37 del titolo
I del D. Lgs. 81/2008 nonché, in modo più specifico, da tutti gli altri articoli di dettaglio presenti
negli altri titoli del decreto. L’obiettivo cardine è veicolare al personale dipendente dell’Università
del Salento le informazioni necessarie in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di formare tutte
quelle figure importanti nel sistema della prevenzione (in primis RSPP e ASPP, poi anche dirigenti
e preposti).
Il programma si pone anche delle finalità di ordine strategico nella gestione del sistema interno
di sicurezza sul lavoro, ovvero:
- diffondere una conoscenza di base in materia di sicurezza sul lavoro all’interno dell’Ateneo
quale metodologia per far nascere e consolidare un contesto culturale favorevole alla
stabilizzazione di un organico sistema di gestione sul problema;
- ottenere un miglioramento complessivo dei processi di comunicazione interna, soprattutto
tra SPP e strutture decentrate;
- orientare le competenze e i comportamenti organizzativi del personale con compiti di
responsabilità attribuiti dalle procedure;
- rafforzare e approfondire specifiche competenze tecniche in gruppi professionali omogenei.
2.2 I soggetti beneficiari
La progettazione formativa e informativa sarà rivolta a tutti i lavoratori 4 universitari in generale
che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008, devono ricevere un’adeguata informazione e
formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni.
3
Lo Statuto dell’Università è stato approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 156 del 22.12.2011; Parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 171 del 07.12.2011-Emanato con D.R. 1604 del
29/12/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012).
4
Secondo il più recente indirizzo esplicativo declinato proprio dal D. Lgs. 81/2008, rientrano in tale categoria tutte
quelle figure, anche non strutturate, che a qualsiasi titolo frequentano ambienti universitari in modo continuativo,
prestando attività lavorativa e/o di collaborazione all’interno di strutture universitarie anche a solo scopo formativo,
nell’ambito di particolari contratti a tempo o per effetto di tirocini, convenzioni professionalizzanti, progetti di ricerca.
7
Il programma definisce il quadro della formazione “obbligatoria” relativamente alle principali
figure che a vario titolo svolgono un ruolo attivo nel sistema di prevenzione aziendale, così come
vengono definite nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero:
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 Referente per la Sicurezza in settori di particolar complessità;
 Addetti alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze;
 Addetti al primo soccorso.
Il nucleo principale del programma formativo è indirizzato a settori più ristretti del personale, per
orientare competenze e comportamenti organizzativi in attività che sono caratterizzate o da un
significativo livello dei rischi presenti o da un elevato livello di responsabilità nei comportamenti
individuali rispetto alla condizione di sicurezza nel contesto lavorativo.
Sono oggetto di tali iniziative specifiche:
 Dirigenti e Preposti;
 Responsabili di attività didattica e di ricerca nel laboratorio (RADRL);
 Personale presente nell’Amministrazione Centrale o nelle Strutture Periferiche e che
trattano piccoli appalti e forniture con ditte esterne, in virtù degli obblighi di
coordinamento imposti dall’art. 26 (appalti interni, DUVRI) del D. Lgs 81/2008;
 Personale chiamato a gestire, controllare e coordinare i cantieri edili, ai sensi dell’intero
Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (Responsabili dei lavori e Coordinatori per la Sicurezza);
 Personale che lavora in laboratori di ricerca, o che li frequenta con assiduità, e che può
essere esposto a diverse tipologie di rischio;
 Personale neo-assunto, o che ha cambiato mansione, per un’immediata informazione
sulla politica e le strategie aziendali in materia di sicurezza;
 Personale che è tenuto a conoscere ed adoperare DPC e DPI;
 Personale che è stato inserito nella Sorveglianza Sanitaria in ragione della mansione cui
è stato assegnato.
Attori principali della sicurezza sono, inoltre, gli studenti che pur non rientrando nella categoria
giuridica dei lavoratori dipendenti o assimilati, necessitano di un efficace piano formativo e
informativo sulla sicurezza non solo quando interagiscono con attività e rischi significativi, ma
anche, a prescindere dalle attività, per metterli nelle condizioni di assumere dei comportamenti
corretti per prevenire e per affrontare tutte le emergenze in materia di sicurezza sul lavoro.
Per ciò che riguarda le modalità di erogazione della formazione sono attivabili anche
metodologie di apprendimento in modalità di e-learning.
Per ciascun corso occorre prevedere:
- il soggetto organizzatore del corso;
- il responsabile del progetto formativo;
- i nominativi dei docenti, qualificati secondo quanto riportato nell’Allegato 2;
- i soggetti individuati per la partecipazione al corso. Il loro numero non può eccedere le
35 unità/corso;
- un registro, in cui vengono raccolte le firme dei partecipanti;
- l’obbligo di frequenza di ciascun soggetto ad almeno il 90 % delle ore di formazione
previste;
- la declinazione dei contenuti, tenendo presente le differenze di genere, di età, di
provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
8
2.3 Schemi formativi e modello progettuale
La formazione sulla sicurezza si inquadra a pieno titolo nell’ambito della formazione continua
nell’arco della vita lavorativa come definita in ambito legislativo comunitario. Di conseguenza ogni
iniziativa formativa va inquadrata all’interno di un processo generale evolutivo di educazione
permanente basata sul miglioramento e l'aggiornamento continuo.
Nella figura della pagina seguente è esposto il modello che evidenzia i processi del ciclo di
formazione capace di essere produttivo di effetti concreti.
Dal punto di vista metodologico, inoltre, è opportuno differenziare i progetti formativi in
ragione dello specifico ruolo e contesto lavorativo dei soggetti cui sono destinati. Scaturiscono i
seguenti schemi formativi, per ciascuno dei quali sarà necessario definire contenuti, figure
interessate, durata del programma e momento opportuno di erogazione:
▪ Formazione e aggiornamento per gli attori principali del sistema interno di gestione della
sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, Addetti emergenze);
▪ Formazione alla sicurezza per categorie omogenee di esposti (famiglie professionali);
▪ Formazione continua (aggiornamento periodico);
▪ In-formazione di base rivolta a tutto il personale (orientamento di base);
▪ In-formazione relativa a rischi specifici della mansione (orientamento avanzato);
▪ In-formazione per studenti ed ospiti.
PROGETTO FORMATIVO
3 L’ARCHITETTURA DEL PROGETTO FORMATIVO
3.1 Il piano di formazione, informazione e aggiornamento
3.1.1 La formazione dei lavoratori
Il D. Lgs 81/2008 definisce il “Lavoratore” come la “persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
9
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Per Lavoratori
dell’Ateneo si intendono, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, e per l’attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D. Lgs. 81/2008:
▪ il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università;
▪ i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i collaboratori;
▪ gli studenti dei corsi universitari e i dottorandi quando frequentino laboratori didattici, di ricerca
o di servizio o quando, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi
specifici.
Riferimento legislativo sulla formazione dei lavoratori (Art. 37 del D. Lgs 81/2008)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a a) concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante
l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della
costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene fatta da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la
formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza
della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto
formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli
organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Gli obblighi formativi generali sulla formazione dei lavoratori sono riportati nell’art. 37 del
D. Lgs. 81/2008. Da sottolineare, inoltre, che oltre alla formazione generale sono previsti obblighi
formativi specifici per lavoratori addetti a particolari lavorazioni e mansioni (riportati nella seconda
parte del decreto). I lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e
addestramento organizzati dal Datore di Lavoro (art. 20 del D. Lgs. 81/2008).
Attività formativa realizzata
Il 23 maggio 2012 si è svolto il “Corso di Formazione sulla sicurezza del lavoro”
Laboratorio Trasforma. Il corso, strutturato in 4 ore e tenuto dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione si è posto l’obiettivo di adempiere alla Formazione generale dei lavoratori
prevista dall’Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011.
10
Attività formativa da realizzare
Affinché la formazione possa essere considerata completa, oltre alla Formazione Generale è
necessario programmare anche una Formazione Specifica5, che in base all’Accordo Stato regioni dovrà
avere una durata minima di 8 ore e dovrà riferirsi ai rischi specifici alle attività che vengono svolte dai
soggetti.
3.1.2 La formazione dei Preposti
Il D. Lgs. 81/2008 definisce “Preposto” la “persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa”.
Gli obblighi formativi riguardanti i preposti sono riportati nell'art.37 comma 7 del D. Lgs.
81/2008. I preposti hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento
organizzati dal datore di lavoro (art. 19 D. Lgs. 81/2008).
Riferimento legislativo sulla formazione dei Preposti e Dirigenti (Art. 37 del D. Lgs 81/2008)
7. I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b)
definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
Oltre ai riferimenti dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito durata e
contenuti del corso per i preposti: Il corso dura 8 ore che comprendono i seguenti argomenti: 1) Principali
soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2) Relazioni tra i vari soggetti
interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 4) Incidenti
ed infortuni mancati; 5) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri; 6) Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera; 7) Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8)
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge ed aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed
individuali messi a loro disposizione.
Attività formativa realizzata
Corso per Responsabili Tecnici dei Laboratori di Ricerca. La tutela della salute nei laboratori di
ricerca, con riferimento alle azioni per il mantenimento in efficienza di attrezzature ottiche e
meccaniche. (Prima dell’emanazione dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011).
Nel corso dell’anno 2011 si è svolto un corso riservato ai Responsabili Tecnici dei Laboratori,
della durata di 16 ore, che si è protratto fino al 18 gennaio 2012 ed ha avuto la partecipazione di 57
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L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e
dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L’attività formativa si distingue in generale e
specifica. Per la Formazione Generale, con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008,
la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti
generali in tema di Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per la Formazione Specifica, con riferimento alla lettera b) del
comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la Formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle
lettere a), b) e) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici
del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. 81/2008
successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche
previste al comma 6 dell'articolo 37 del D. Lgs 81/2008, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.
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soggetti. L’obiettivo perseguito dal corso è quello di segnalare comportamenti corretti nella gestione
delle attrezzature da laboratorio, con particolare riferimento ai laser di potenza ed alle attrezzature
meccaniche utilizzate nell’officina ed in alcuni laboratori di ricerca.
I contenuti del corso sono stati i seguenti:
GIORNATA ARGOMENTO E RELATORI
Il laboratorio di ricerca tra obblighi e responsabilità. La valutazione
13/12/2011 del rischio chimico.
Relatori:Delegato del Rettore, RSPP Università.
Gestione corretta dei rifiuti.
14/12/2011
Relatori: Professionisti esperti del settore.
16/12/2011
Utilizzo di gas tecnici e procedure di sicurezza.
Relatori: Esperti di azienda fornitrice di gas tecnici
Il controllo nel tempo della qualità dell’aria nei laboratori. Le schede
17/01/2012 di rischio individuali.
Relatori: Referente per la sicurezza nel DiSTeBA, Responsabile Area Gestione
Patrimonio e Uff. Manutenzione Polo Scientifico, ASPP Università
18/01/2012
La sorveglianza sanitaria e gli organi di vigilanza.
Relatori: Medico Competente Università
ORE
2
4
4
4
2+1 per
verifica
Attività formativa da realizzare
Nel corso del triennio 2014-2016 si rende necessario avviare il corso per le varie figure di
Preposto sussistenti nell’ambito dell’Università sulla base di quanto previsto nell’Accordo Stato –
Regioni del 21/12/2011: Responsabile Scientifico di Laboratorio (RADRL), Presidente di Consiglio
di Corso di Laurea, Capo Ufficio, Responsabile di Centro, Biblioteca, Officina, Orto Botanico, ecc.
Inoltre si suggerisce di riproporre il corso per i responsabili tecnici di laboratorio, eventualmente
con modalità più ridotte, rivolto al personale tecnico che non ha frequentato l’edizione precedente,
nonché alle varie figure precarie che frequentano i laboratori di ricerca (borsisti, dottorandi, assegnisti,
ricercatori a tempo determinato, ecc.).
Attività informativa realizzata
Il 19 ottobre 2012 è stato realizzato un seminario informativo in videoconferenza su “Il
rischio chimico nei laboratori di ricerca”, ad integrazione del corso di “Formazione per
Responsabili Tecnici dei laboratori di ricerca” descritto precedentemente.
3.1.3 La formazione dei Dirigenti
L’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs 81/2008 definisce “Dirigente” la persona che, “in
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa”. Nel D.M. 363/98 non si parla esplicitamente della figura di Dirigente, ma egli va
individuato in un soggetto al vertice di una struttura, quindi, ai sensi del Regolamento per l’attuazione
delle norme di sicurezza (D.R. n. 1029 del 09-05-2007) rivestono la qualifica di Dirigenti: il Direttore
Generale e i Dirigenti delle Ripartizioni, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Facoltà, i Direttori di
Centri e Biblioteche Autonome.
La formazione dei Dirigenti, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs.
81/2008, in riferimento a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 e in relazione
agli obblighi previsti dall’art. 18 sostituisce integralmente quella prevista per i Lavoratori.
La formazione dei Dirigenti costituisce credito formativo permanente6.
6
Con la pubblicazione del “Decreto del Fare” D. Lgs. 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia” sono entrate in vigore una vasta gamma di novità in tema di formazione. In
tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti dal Testo Unico 81/2008 il D. Lgs. 69/2013 stabilisce
12
Riferimento legislativo sulla formazione dei Dirigenti (D. Lgs 81/2008)
Oltre ai riferimenti dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito
durata e contenuti: Il corso dura 16 ore ed è organizzato in 4 moduli: 1) Normativo - Giuridico;
2) Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3)Tecnico - Individuazione e valutazione dei
rischi; 4) Relazionale - Formazione e consultazione dei lavoratori. Va effettuato inoltre un aggiornamento
di 6 ore ogni 5 anni.
Attività formativa realizzata
Sono stati effettuati due corsi riservati ai Dirigenti nell’anno 2013 dal titolo “La
formazione di dirigenti sulla sicurezza nell’ambito dell’Università”, strutturato in quattro
moduli (giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e
valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori). Il primo si è
svolto tra il 23 gennaio ed il 1° febbraio, mentre il secondo si è tenuto tra il 17 giugno ed il 2 luglio
2013. Ad esso sono stati invitati il Direttore Generale e Dirigenti delle Ripartizioni, Direttori dei
Dipartimenti, Presidi delle Facoltà, Direttori dei Centri e Biblioteche Autonome, Quadri
dell’Amministrazione Centrale, Coordinatori Amministrativi, Manager Didattici e Referenti per la
Sicurezza dei Dipartimenti.
Attività formativa da realizzare
Si invita a riproporre il corso nel triennio 2014 - 2016, in modo da permettere ai nuovi soggetti
che subentrano negli incarichi dirigenziali di ricevere l’adeguata formazione.
3.1.4 La formazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP e ASPP)
Sono le figure che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione, l’organismo
utilizzato dal datore di lavoro per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008:
individuazione e valutazione dei fattori di rischio, elaborazione di misure preventive e protettive,
proposizione di programmi formativi, partecipazione a momenti di consultazione, messa a
disposizione di informazioni ai lavoratori. Per tali figure, considerando l'importanza del ruolo
assunto, il D. Lgs 81/2008 già nella definizione parla specificatamente di “capacità e requisiti
professionali” declinando successivamente con dettaglio i percorsi formativi e i titoli necessari per
svolgere tale funzione.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Un Accordo, sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, individua i percorsi formativi, i contenuti e le modalità della
formazione per RSPP e ASPP. Tale Accordo, che rappresenta una condizione minima di legge per
ottemperare al decreto, struttura la formazione di queste figure in 3 moduli, denominati A, B e C,
diversificati in base alle tipologie dei destinatari (soggetti con o senza precedenti consolidati nei
rispettivi ruoli) e alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, stabilendo delle macroaree
omogenee rapportate alla suddivisone merceologica delle attività economiche definita con i codici
ATECO.
che in tutti i casi in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è
riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondente erogati. In particolare, per i corsi obbligatori per i Lavoratori (Dirigenti, Preposti, RLS,
RSPP, ASPP e corsi base per i Lavoratori) non sarà necessario per lo stesso Lavoratore ripetere più di
una volta le parti di un corso con contenuti e durate uguali.
13
Riferimento legislativo sulla formazione dei Responsabili ed Addetti ai Servizi di
Prevenzione e Protezione (Art. 32 del D. Lgs 81/2008)
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo
28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione
in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto
previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2.
Tenuto conto che le istituzioni universitarie rientrano nel Macrosettore ATECO 87, i contenuti dei
3 moduli formativi da prevedere per RSPP e ASPP dell’Università diventano i seguenti:
Contenuto modulo
A- Modulo base (propedeutico) su problematiche generali e gestionali
B- Modulo di specializzazione adeguato alla
natura dei rischi
C- Modulo specifico su comunicazione e
rischi di natura psicosociale
Soggetti obbligati
Durata
RSPP e ASPP
28 ore
+verifica finale
24 ore
+ verifica finale
24 ore + verifiche intermedia
e finale
RSPP e ASPP
RSPP
Il vincolo di particolare qualificazione posto delle norme a carico degli enti formatori e i
tempi stretti di attuazione, implicano che i processi formativi riguardanti gli Addetti al Servizio
debbano svolgersi all’esterno dell’Università, preferibilmente presso organizzazioni comunque affini
per esperienza e per problematica. Inoltre, si vuol suggerire che il percorso formativo previsto per gli
ASPP possa essere avviato anche verso quei soggetti esterni al SPP che risultano incaricati di
funzioni molto simili, ancorché non in modo esclusivo, all’interno di strutture universitarie
particolarmente esposte a problemi di igiene e sicurezza, come il Di.S.Te.B.A., il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, il Dipartimento di Matematica e Fisica, il Dipartimento di Beni
Culturali ed il Polo distaccato di Brindisi8.
7
Il settore ATECO n. 8 corrisponde al livello di rischio medio.
Per ciò che riguarda la formazione del personale in forza al Servizio di Prevenzione e Protezione l’attuale
Responsabile, Dr. Manuel Fernández ha completato nel mese di gennaio 2010 un Master sulla Sicurezza, che ha valenza
di aggiornamento quinquennale del modulo B per tutti i macrosettori ATECO, mentre in precedenza aveva già seguito il
modulo C. Nel corso del 2011 ha partecipato al corso di aggiornamento per addetti all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio e al corso di Formazione “I controlli radiometrici sui carichi di rottami metallici
e rifiuti in genere”. L’Ing. Sabina Spagnolo nel corso dell’anno 2011 ha frequentato, il modulo B relativo al
macrosettore 8; il modulo C era già stato frequentato in precedenza. Nel 2013 ha frequentato un corso di 16 ore dal
titolo “Il radon: azioni di rimedio e metodologie di prevenzione per nuovi edifici”, valido come aggiornamento per
RSPP/ASPP, ed è tenuta, entro l’estate del 2018, a completare l’aggiornamento quinquennale di cui all’art. 32 del
D.Lgs.81/2008. L’Ing. Carlo Pepe nel 2013 ha frequentato l’aggiornamento per RSSP/ASPP modulo B. Nel mese di
aprile 2010 ha frequentato anche il modulo C, per cui attualmente è abilitato a svolgere il ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione. La Dr.ssa De Giosa deve frequentare i moduli A e B per essere abilitata a
svolgere il ruolo di ASPP.
8
14
3.1.5 La formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” è la “persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro” secondo precise modalità stabilite dal D. Lgs 81/2008. Il particolare ruolo che tale figura svolge
nel sistema di sicurezza aziendale, secondo le numerose attribuzioni riportate nel D. Lgs 81/2008, fa si
che la formazione del RLS assuma un particolare rilievo ai fini di una corretta gestione della sicurezza
aziendale.
Riferimento legislativo sulla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (Art. 50 del D. Lgs 81/2008)
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: … g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo
37.
Nell’Accordo Stato – Regioni è stabilito che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute
e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione
dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui
rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano
dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Le nuove disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro vanno sempre
più affermando il principio dell’aggiornamento formativo continuo anche per gli RLS già nominati,
ove non lo avessero fatto in modo autonomo, promuovendo per loro un percorso formativo di
almeno 16 ore su tematiche quali l’aggiornamento legislativo ed i nuovi fattori di rischio9.
3.1.6 La formazione degli Addetti alle Emergenze
A seguito del processo espansivo vissuto dalla nostra università negli ultimi anni
(acquisizioni di nuovi immobili) e dei numerosi pensionamenti si rende indispensabile una puntale
formazione del personale addetto alle emergenze e periodici aggiornamenti formativi.
Riferimento legislativo sulla formazione degli Addetti alle Emergenze (Art. 43 del
D. Lgs 81/2008)
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e
dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva …
•Incaricati dell'attività di prevenzione incendi In attesa di nuove disposizioni concernenti la
prevenzione incendi, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro
9
All’interno dell’Università del Salento sono presenti 3 RLS: il Sig. Peppino Borrescio, l'Ing. Antonio Campa e l'Ing.
Giuseppe Antonino Mesiano, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, rispettivamente in rappresentanza della
FLC/CGIL, della CISL/Università e della UIL/PAUR. Tutti hanno partecipato nel 2013 al corso relativo alla
Formazione dei Dirigenti sulla Sicurezza in ambito dell'Università; il Sig. Peppino Borrescio nel 2011 ha seguito inoltre
un corso di aggiornamento per addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e nel 2010
un corso di formazione per gli addetti all'emergenza interna di primo soccorso. Continua a restare irrisolto l’handicap
dell’insufficienza attuale del numero di RLS, maturata dopo che i lavoratori dipendenti (e assimilati) dell’Università
hanno abbondantemente superato le 1000 unità, facendo scattare la condizione di dover eleggere almeno 6 RLS.
15
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. In tale decreto,
all’Allegato IX, sono riportati i contenuti minimi dei corsi di formazione par addetti alla prevenzione
incendi e gestione delle emergenze in caso di incendio. Le tre tipologie di corso sono correlate alla
tipologia delle attività e al livello di rischio secondo la classificazione e i criteri riportati nello stesso
decreto.
- Corso A : per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso, durata 4 ore.
- Corso B: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio, durata 8 ore
- Corso C: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato, durata 16 ore.
• Personale addetto al primo soccorso
Per quanto riguarda i requisiti formativi degli addetti al pronto soccorso L'art 45 del D. Lgs. 81/2008
rinvia al decreto ministeriale n.388 del 15 luglio 2003, in cui sono riportati le tipologie di corso e i
contenuti minimi in relazione alla classificazione delle caratteristiche aziendali, riportata nello stesso
decreto. Sono previsti due tipologie di corsi:
- Corso per lavoratori designati al pronto soccorso in aziende classificate gruppo A, durata 16 ore;
- Corso per lavoratori designati al pronto soccorso in aziende classificate gruppo B e C, durata 12 ore.
La formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
Attività formativa realizzata
A. Per ciò che riguarda i corsi di Primo Soccorso ci si è avvalsi di una convenzione firmata
nel 2009 con la ASL e che è stata rinnovata nel corso dell’anno 2011. Su tale base sono
stati realizzati 5 corsi di formazione / aggiornamento nell’anno 2010, con la
partecipazione di circa 30 soggetti per ogni modulo. Negli ambienti in cui vi è una
scarsa presenza di personale strutturato dell’Università (ad es. edifici con sole aule) è
stato raggiunto un accordo con la ditta che si occupa del Servizio di Portineria per cui il
personale della ditta è stato ammesso a partecipare ai corsi organizzati dall’Università,
con l’impegno di garantire collaborazione nel soccorso in tali edifici. A questi corsi si è
aggiunto un nuovo modulo formativo nell’anno 2011, a cui hanno partecipato i nuovi
designati dai Dirigenti in tempi recenti, nonché i dipendenti del Centro per
l’Integrazione dei Disabili che, per la loro funzione di accompagnamento degli studenti
diversamente abili presenti nell’Università hanno bisogno di una tale formazione
specifica. Al termine di tutti i moduli formativi la cui durata è fissata a 16 ore, di cui 8
teoriche e 8 pratiche, i discenti sono sottoposti a verifica finale con riconoscimento dei
CFP. La normativa di riferimento, costituita dal D.M. 388/2003, prevede un
aggiornamento triennale degli addetti. Di conseguenza si prevede di avviare dei nuovi
corsi su quest’argomento specifico a partire dall’anno 2014, con le stesse modalità.
B. Per quanto riguarda le Squadre per la Gestione dell’Evacuazione e dell’Emergenza
Incendi nel corso dell’anno 2011 sono stati fatti 6 corsi, i cui partecipanti sono stati
distinti in 3 gruppi:
1) Gli addetti destinati ad operare negli ambienti a rischio d’incendio elevato, che
riguardano principalmente gli edifici costituiti quasi esclusivamente da aule. In questo
caso ci si è avvalsi della collaborazione del Comando dei VV.F. di Lecce, con il quale
è stata sottoscritta una convenzione specifica. I 2 corsi realizzati, che hanno visto una
partecipa-zione complessiva di 52 addetti, hanno avuto, come previsto dalla normativa
vigente, una durata complessiva di 16 ore, di cui 4 di esercitazioni pratiche, per le quali
ci si è avvalsi della ditta di manutenzione dei presidi antincendio, che ha fornito il
materiale occorrente.
2) Gli addetti destinati ad operare negli ambienti a rischio medio/basso. In questo caso ci
si è avvalsi per la docenza dell’Ing. Giuseppe Calasso, professionista abilitato ai sensi
della Legge 818/84. Anche in questo caso sono stati predisposti 2 corsi della durata di
16
8 ore, di cui 2 per esercitazioni pratiche. Complessivamente hanno partecipato 36
dipendenti.
3) Gli addetti già formati in precedenza hanno seguito un corso di aggiornamento; tenuto
sempre dall’Ing. Calasso. La durata del corso è stata di 6 ore complessive, di cui 2 per
esercitazioni pratiche. Ai corsi hanno partecipato 37 addetti.
Tutti i corsi sono stati seguiti da una prova finale formata sia da un questionario, che da una
verifica pratica delle capacità dei partecipanti, per cui sono stati assegnati i crediti formativi
previsti10.
Attività formativa da realizzare
Si ritiene necessario programmare dei corsi di aggiornamento a partire dal 2014 e,
all’occorrenza, dei corsi per nuovi soggetti laddove dovessero esserci dei pensionamenti oppure
spostamenti di sede degli addetti, che lascino scoperte delle Strutture. Per le strutture universitarie
di nuova istituzione oppure che dovessero trasferirsi od occupare per espansione edifici di nuova
acquisizione per l’Ateneo, andrà immediatamente verificata la presenza all’interno della nuova
configurazione del personale, riferita al singolo edificio, di soggetti già formati per le emergenze
incendi e di primo soccorso. Tale verifica comporterà anche una valutazione di sufficienza
numerica di incaricati per assicurare un contrasto efficace alle emergenze possibili per
quell’edificio. E’ questo il motivo per cui in caso di assenza completa o di presenza in numero
insufficiente di addetti, dev’essere programmata una nuova sessione di formazione completa per
soggetti addetti alle emergenze, da svolgere quanto prima raccogliendo le indicazioni da parte dei
responsabili delle strutture interessate.
3.2. Piano di formazione di base per tutto il personale e cicli di seminari su
temi trasversali.
3.2.1 Formazione iniziale per i neo-assunti.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad
un’adeguata formazione de Lavoratori sui rischi generali esistenti in azienda e sulle modalità
prevenzionistiche che si adottano, in modo da introdurre i lavoratori al problema e prepararli ad una
corretta attitudine alla sicurezza11. Tale formazione di base deve essere fornita in particolare ai
Neoassunti ed è volta a metterli in condizione di conoscere l’azienda, la sua articolazione nel
territorio, i principali processi produttivi o di servizio che svolge, la struttura organizzativa che la
dirige, i rischi generali dell’impresa e le modalità di applicazione della politica per la sicurezza e
l’igiene sul lavoro, gli elementi di base relativi ai piani di emergenza ed evacuazione12.
Attività formativa realizzata
Nessuna.
10
Nell’attuazione di questi corsi è stata fondamentale la collaborazione fornita dall’Ufficio Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali.
11
Laddove il Datore di Lavoro - Dirigente risultasse inadempiente è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a
5200 euro.
12
Si noti come l’Accordo consenta questo arco temporale di 60 giorni solo per concludere un percorso formativo
iniziato, in ogni caso prima o contestualmente all’assunzione.
17
Attività formativa da realizzare
LAVORATORI
MAI
FORMATI/
NEO ASSUNTI
Formazione immediata
(entro e non oltre 60
giorni) da programmare
semestralmente.
FORMAZIONE
Generale
Specifica
4 ore
8 ore13
AGGIORNAMENTO
Quinquennale di 6 ore
In generale, per tutti i Nuovi Assunti - siano essi Lavoratori, Dirigenti o Preposti - la
formazione dovrà essere erogata in precedenza o, al limite, contestualmente all’assunzione. In ogni
caso, il percorso formativo dovrà iniziare prima che il Lavoratore sia adibito alla mansione e,
qualora non fosse possibile concludere la formazione prima che questi inizi a lavorare, essa dovrà
comunque concludersi entro 60 giorni.
Attività informativa realizzata
Nessuna.
3.2.2 Informazione rivolta a tutti i lavoratori
Attività informativa realizzata
Il 14 e 15 ottobre 2013 è stato espletato un incontro informativo dal titolo “Il radon: cos’è,
come si misura, la bonifica e gli effetti sanitari”. L’incontro informativo coinvolge come formatori
esperti qualificati di radioprotezione e soggetti che conoscono approfonditamente le problematiche
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Opuscoli online
Per adempiere all'obbligo di informazione14 nei confronti di tutti i lavoratori previsto
dall’art. 36 del Testo Unico sulla Sicurezza, considerata l’impossibilità di quantificare con esattezza
il numero di assunzioni di personale per ogni anno, il Servizio di Prevenzione e Protezione propone
che l’Università del Salento giunga ad un accordo con una casa editrice per implementare
nell’intranet aziendale l’accesso ad opuscoli che consentono di fornire anche ai lavoratori neo
assunti un’adeguata informazione su tematiche specifiche (Procedure di emergenza ed evacuazione,
Antincendio, Sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali) relative all’Ente e ai rischi relativi al
peculiare contesto in cui dovrà operare ogni singolo lavoratore.
Cicli di incontri, corsi e seminari su temi trasversali per l’Ateneo
In accordo alla sempre più diffusa sensibilità verso i temi della salute e sicurezza sul lavoro,
è opportuno considerare tra le esigenze informative anche alcuni argomenti di carattere generale e
trasversali a tutto il personale, che sono stati capaci di attrarre in modo significativo lavoratori e
studenti in recenti esperienze di informazione sviluppate dal SPP e che possono oggi essere
replicate cogliendo altri aspetti lavorativi per i quali è richiesta un’adeguata informazione
(l’inquinamento da elettrosmog, radiazioni emesse dai video dei computer, ecc.).
3.2.3 Proposte di attività formative e/o informative complementari
Ulteriori argomenti significativi che si ritiene di poter proporre per il prossimo futuro come
esperienza informativa di nuovo interesse, salvo raccogliere stimoli di altro tipo, sono suggeriti qui
di seguito:
a) Modalità per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI);
b) L’inquinamento elettromagnetico da impianti wireless interni agli edifici;
13
Il numero di ore di formazione muta a seconda del tipo di rischio cui è esposto il lavoratore.
Laddove il Datore di Lavoro - Dirigente risultasse inadempiente è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da
1200 a 5200 euro.
14
18
c) Disagio psicologico negli ambienti di lavoro - dallo stress al mobbing.
a) Modalità per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI)
L’esigenza di un corso di questo tipo è indubbia, dopo l’introduzione con l’art.26 del
D. Lgs. 81/2008, dell’obbligo, da parte del Datore di Lavoro che chiede un intervento di terzi
all’interno della sua azienda, di evidenziare preliminarmente tutti i rischi di interferenza tra le due
attività e di redigere un documento apposito, a pena di nullità degli atti di aggiudicazione e dei
contratti di appalto, per gestire tali interferenze insieme all’appaltatore. Il corso si dovrebbe
svolgere su 2 giorni, di cui la prima di teoria e la seconda di pratica, dove si prova a redigere dei
documenti esplicativi dell’obbligo. Il corso è rivolto al personale in servizio presso
l’Amministrazione Centrale e nei Dipartimenti che può essere incaricato della redazione di contratti
di appalto di lavori, servizi e forniture.
b) L’inquinamento elettromagnetico da impianti wireless interni agli edifici
Trattasi di un tema in grado di registrare un uditorio piuttosto eterogeneo. Il Servizio di
prevenzione e protezione raccoglie già più d’una domanda formativa in questo senso, a partire dalle
stesse strutture informatiche che stanno predisponendo le reti e che chiedono di avere la possibilità
di testare i loro apparecchi e di capire e spiegare le particolarità di un sistema piuttosto che di un
altro.
I relatori possono essere individuati all’interno del corpo docente dell’Università, che è
attrezzato a riguardo con competenze di altissimo livello, scelti comunque con la preoccupazione di
dare voce anche a valutazioni scientificamente “meno supportate”.
Sulle modalità di presentazione di quest’ultimo tema è possibile indicare anche un’altra
opportunità favorevole, resa possibile dalla strumentazione e dalla professionalità presente nel
Servizio, che è quella di poter inserire nell’atto in-formativo anche apprezzabili momenti di analisi
strumentale della diffusione del fenomeno.
c) Disagio psicologico negli ambienti di lavoro - dallo stress al mobbing
Sulla scia della Legge 183/2010, cosiddetto Collegato Lavoro15, e con gli adempimenti posti
in essere dal Testo Unico nella programmazione degli incontri informativi è opportuno tener conto
delle tematiche relative al rischio lavorativo legato alle differenze di genere (sesso, età, lingua,
religione, ecc.) e all’importanza di assicurare un ambiente lavorativo improntato al benessere
organizzativo.
3.3. Piano di formazione avente ad oggetto rischi specifici della mansione
(orientamento avanzato)
Il terzo comma dell’art. 37 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun
lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.
15
L’art. 21 della L. 183/2010 modifica l’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 prevedendo tra le finalità della P.A.
quella di “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forme di
discriminazione e di violenza morale o psichica”. In secondo luogo viene sostituito il comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs.
165/2001 in materi di gestione delle risorse umane, prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e
pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al
lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza
sul lavoro.
19
Il processo di formazione non può essere in questo caso generalizzato e svolto attraverso
riunioni estese, perché molte sono le mansioni presenti in Università e molto diverse le condizioni
operative in cui si possono svolgere, spesso anche a parità di attività. Si ritiene che in queste
situazioni siano da preferire programmi di formazione più diretti e personali, in cui prevale il
rapporto diretto con il lavoratore e l’esemplificazione in loco delle modalità di utilizzo di macchine,
sostanze, DPI e dove fondamentale diventa il ruolo dei Preposti di area.
Il programma è stato quindi pensato per essere svolto direttamente sul posto di lavoro attraverso
la tecnica dell’affiancamento da parte di persona esperta, la quale ha anche il compito di assicurare la
trasmissione delle conoscenze relativamente alle procedure specifiche, alle fasi di lavoro, alle dotazioni
di sicurezza e ai regolamenti. In questa fase devono essere fornite e spiegate le schede tecniche di
sicurezza dei prodotti impiegati, vanno spiegati quali DPI usare, quando e perché usarli e va verificato il
loro corretto impiego. È necessario predisporre una scheda individuale che informi il lavoratore e ne
attesti l‘avvenuta informazione/formazione sui rischi specifici, sulle misure di autotutela da adottare e
sul programma di addestramento previsto. Tale scheda costituisce la prima applicazione del “Libretto
formativo” che il nuovo Testo Unico assume a strumento di controllo della formazione individuale
ricevuta dal lavoratore in tema di sicurezza ed igiene, utile in caso di cambio di mansione o di posto di
lavoro.
Attività formativa realizzata
Nessuna.
Attività formativa da realizzare
Un possibile schema del piano formativo e informativo per i rischi specifici per mansione
potrebbe essere il seguente:
Contenuti
Modalità didattica
Docenza o
tutoraggio
Tempistica dell’intervento
Informazioni
generali sulla
mansione svolta e
sui rischi presenti
Colloquio e/o sopralluogo
Preposto e
SPP
Assunzione o cambio mansione,
aggiornamento organizzativo
Utilizzo di macchine
o attrezzature
Colloquio, dimostrazione
pratica, affiancamento, lettura
libretto d’uso
Preposto
Assunzione o cambio mansione,
acquisto nuovi macchinari
Utilizzo di prodotti
Colloquio, lettura schede di
sicurezza
Preposto e
SPP
Assunzione o cambio mansione,
introduzione nuovi prodotti
Colloquio, dimostrazione
Preposto e
pratica, affiancamento, lettura
SPP
libretto d’uso
Assunzione o cambio mansione,
introduzione nuovi DPI
Utilizzo di DPI
3.4 Piano di formazione sulla sicurezza per categorie omogenee di esposti
(famiglie professionali)
Questa fase della formazione è una delle più difficili da programmare ma anche delle più
importanti, perché riguarda quelle attività che presentano rischi particolari sia in termini di frequenza di
accadimento che di gravità delle conseguenze. È riservata a specialisti che devono operare per garantire
che regole e procedure di sicurezza diventino patrimonio comune alla famiglia professionale in
questione. Le problematiche da affrontare possono essere diverse ed è difficile poterle prevedere tutte
anticipatamente; in generale per la scelta delle famiglie professionali da interessare prioritariamente, e
quindi per il contenuto del corso, conviene coinvolgere gli RLS e soprattutto il Medico Competente,
indagando ad esempio con loro, in sede di sopralluogo periodico, quali attività continuino a rivestire una
20
certa preoccupazione nelle modalità operative che si adottano in Ateneo o quali attrezzature non
sembrano utilizzate in maniera corretta. Si possono ad esempio ritenere possibili argomenti comuni a
più centri di ricerca di questo tipo:
 Movimentazione ed utilizzo dei gas tecnici in sicurezza;
 Il controllo di efficienza e la manutenzione delle cappe nei laboratori in cui si utilizzano
sostanze chimiche e biologiche;
 Apparecchi di sollevamento e trasporto;
 Movimentazione ed utilizzo di sostanze radiogene;
 Movimentazione manuale dei carichi e i rischi dorso-lombari;
 L’utilizzo di scale in biblioteca;
 L’utilizzo e la conservazione di sostanze infiammabili;
 Rischi e misure nelle officine meccaniche;
 Rischi e misure negli orti botanici e nelle attività di giardinaggio.
Attività formativa realizzata
Nessuna
Attività formativa da realizzare
Un esempio di piano di formazione per esposti a rischi nelle lavorazioni meccaniche
potrebbe avere questa declinazione:
Contenuti
Modalità
Didattica
Docenza o
tutoraggio
Tempistica
dell’intervento
Rischi
(rumore, vibrazioni, tagli, cadute, urti,
folgorazioni, elettrocuzioni, proiezioni
di parti, contatti con ingranaggi,
scivolamenti, gas di scarico di saldature,
sostanze incompatibili, ecc.)
Modalità di utilizzo di macchine o
attrezzature
(conoscenza della macchine e dei suoi
dispositivi di sicurezza, esame del
libretto d’uso, conoscenza della
segnaletica, procedure di emergenza)
Modalità carico, scarico e
trasporto del materiale
(procedure di sicurezza, divieti, attrezzi
tutori)
Misure di prevenzione collettiva
(insonorizzazione, abbigliamento,
segnaletica, confinamento pericoli,
dispositivi contro cesoiamento e contro
avvio accidentale)
Misure di protezione individuale
(tappi e cuffie, scarpe, guanti,
procedure per la movimentazione dei
carichi)
Lezione frontale
Dimostrazione pratica
Affiancamento
Esperto
Preposto
SPP
Assunzione o cambio
mansione, aggiornamento di routine
Dimostrazione pratica
Esperto
Affiancamento
Preposto
Esercitazione
SPP
Addestramento
Assunzione o cambio
mansione, aggiornamento di routine
Dimostrazione pratica
Esperto
Affiancamento
Preposto
Esercitazione
SPP
Addestramento
Assunzione o cambio
mansione, aggiornamento di routine
Lezione frontale
Esperto
Dimostrazione pratica
Preposto
Esercitazione
SPP
Addestramento
Assunzione o cambio
mansione, aggiornamento di routine
Lezione frontale
Esperto
Dimostrazione pratica Preposto
Esercitazione
SPP
Assunzione o cambio
mansione, aggiornamento di routine
In modo analogo, con argomenti pertinenti, può essere progettata la formazione sugli altri
argomenti.
21
3.5 Piani di formazione continua (Aggiornamento periodico)
Questo aspetto della formazione riguarda persone che occupano la posizione lavorativa da
molto tempo e che probabilmente si accostano alle possibili proposte informative risentendo di
fattori quali l’assuefazione e l’abitudine, ma anche di convincimenti radicati di scetticismo sulla
utilità dell’evento. L’intervento rivolto a questi soggetti dovrà riguardare in modo particolare gli
aspetti legati alla sicurezza in generale, quali le procedure, i ruoli, la formazione di un’attitudine
alla sicurezza (“cultura della sicurezza”), le iniziative intraprese dall’Ente, i risultati delle indagini
svolte, i cambiamenti tecnologici e strutturali che si stanno avviando e che incidono sulla sicurezza,
le novità legislative e regolamentari.
Al fine di elaborare un adeguato ed efficace progetto formativo rivolto a tutto il personale, si
ritiene di dover puntare alla realizzazione di:
 un’apertura di un canale di comunicazione diretta e continua sui problemi della sicurezza tra
Datore di Lavoro, SPP, Dirigenti e Lavoratori, compresi RLS;
 brevi ed agili informazioni a soggetto su temi di sicurezza ed igiene di largo interesse nella
platea, con attenzione particolare a trattare con tempestività eventuali emergenze;
 un aggiornamento costante ai Lavoratori su tutto quanto avviene in Ateneo e nell’intero
paese sui problemi della sicurezza;
 la possibilità di dar vita ad una tribuna di discussione aperta a tutti su questi temi, con
contributi anche di particolare rilevanza (Rettore, Personaggio Pubblico, Docente, ecc.) in
modo da recuperare una percezione di interesse condiviso sul tema.
Attività formativa realizzata
Nessuna
Attività formativa da realizzare
SOGGETTI PER I QUALI È
PREVESITO
L’AGGIORNAMENTO
Lavoratori
PERIODICITÀ
AGGIORNAMENTO
ORE AGGIORNAMENTO
Ogni 5 anni
6
Preposti
Ogni 5 anni
6
Dirigenti
Ogni 5 anni
6
Non è da considerarsi aggiornamento l’integrazione prevista per la formazione specifica, qualora
si introducano nuove sostanze, nuovi macchinari, nuovi rischi. Il “Decreto del Fare” – D. Lgs. 21
giugno 2013, n. 69 – stabilisce che in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti dal Testo
Unico, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto un
credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondente
erogati. In particolare, non sarà necessario per lo stesso lavoratore ripetere più di una volta le parti di un
corso con contenuti e durate uguali.
Attività informativa da realizzare
Per adempiere all'obbligo di informazione e addestramento nei confronti di tutti i lavoratori
previsto dall'art. 36 del Testo Unico il Servizio di Prevenzione e Protezione propone che
l'Università del Salento giunga ad un accordo con una casa editrice per implementare nell’intranet
aziendale l’accesso ad opuscoli che consentono di fornire a tutti i lavoratori un’adeguata
informazione su tematiche specifiche.
3.6 Piani di formazione e informazione per studenti ed ospiti
Alla luce della più recente normativa sulla sicurezza è necessario programmare delle attività
formative e/o informative anche per gli Studenti ed Ospiti dell’Università del Salento, in quanto
22
essi rientrano nella più vasta categoria di Lavoratori, ovvero chi “svolge un’attività lavorativa
nell’ambito della organizzazione con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione” come nel caso di Assegnisti, Dottorandi, Borsisti,
Tirocinanti, Stagisti, ecc.;
Attività formativa realizzata periodicamente e da riproporre
Una fondamentale attività formativa rivolta a Studenti, Assegnisti, Dottorandi, Borsisti,
Tirocinanti già presente nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
(Di.S.Te.B.A.), è rappresentata dalle lezioni di “Sicurezza nel laboratorio”, organizzata dal
Se.Si.Ge.R. e che prevede la partecipazione come docenti di personale afferente o che ha fatto parte
del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si ritiene utile non solo di conservare questa formula, ma
se possibile anche di estenderla ad altri Dipartimenti e corsi di studio.
Esperienze di questo tipo possono rappresentare un piccolo ma utilissimo modulo formativo
rivolto ai nuovi studenti universitari e altri soggetti che si affacciano per la prima volta a laboratori
didattici e/o di ricerca ed a cui è certamente indispensabile trasmettere da subito, prima dell’inizio della
frequentazione, una formazione chiara ed autorevole sui comportamenti da assumere e sulle regole da
rispettare per facilitare la mitigazione dei rischi presenti nei laboratori (chimici, fisici, biologici,
meccanici, ecc.).
Questi corsi vanno ovviamente programmati d’intesa con i Dipartimenti di riferimento,
ovvero:
 Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
 Dipartimento di Matematica e Fisica,
 Dipartimento di Beni culturali,
 Dipartimento di Studi Umanistici (Laboratorio CRIL),
in quanto interferiscono o arricchiscono il percorso formativo degli studenti. L’esperienza già in
corso presso il Di.S.Te.B.A. può costituire una proficua base di riferimento.
Attività informativa realizzata
Nel 2003 il Servizio di Prevenzione e Protezione, con l’obiettivo d diffondere la cultura
della sicurezza anche tra gli studenti, ha prodotto l’opuscolo “Studiare in Sicurezza”16.
Attività informativa da realizzare
Sarebbe utile optare per una revisione dell’opuscolo alla luce della più recente normativa in
tema di sicurezza sul lavoro. La sua composizione potrebbe strutturarsi su queste tematiche:
Argomento
La normativa di
sicurezza e igiene sul
lavoro in Italia
Gli attori del sistema
La struttura del sistema
di gestione nell’ Università del Salento
Modalità
Obiettivo
Analisi sintetica della filosofia
della prevenzione diffusa in Italia
a partire dal D. Lgs. 626/1994.
Schemi di definizione dei ruoli e
delle competenze
Far apprendere i concetti base
della sicurezza sul lavoro in
ambiti generali
Illustrare il quadro delle competenze e delle responsabilità
Conoscere e riconoscere il
sistema interno delegato ai
compiti di prevenzione e
protezione.
Presentazione di strutture e
regolamenti messi in atto
16
Il documento è stato prodotto nel 2003 e trasmesso alla Direzione per un suo inserimento nel materiale divulgativo
dell’Università. Trovò collocazione in un CD messo in libera distribuzione che conteneva soprattutto informazioni
generali di segreteria, opportunità formative offerte dall’Università e notizie varie su come vivere e studiare a Lecce. La
prima diffusione fu significativa, e raggiunse molti studenti ed ospiti, ma non si ha notizia di successive ripetizioni
dell’esperimento multimediale, né è stato pubblicato sul sito.
23
Tipologie di rischi
presenti in Università
Emergenze: quali
possibili, come
affrontarle
Segnaletica di
riferimento in tema di
sicurezza sul lavoro
Illustrazione sintetica e figurata
dei rischi possibili in ambienti
universitari
Definizione emergenze attese e
spiegazione dei comportamenti
finalizzati ad affrontarle
Elencazione e spiegazione dei
segnali rinvenibili su luoghi,
macchine, sostanze di possibile
contatto
Fornire elementi di conoscenza e valutazione delle
situazione di pericolo che è
possibile incontrare.
Dare indicazioni concrete su
cosa può accadere e come ci si
deve comportare
Consentire l’immediata
percezione ed interpretazione
del rischio e delle misure per
contenere i suoi effetti.
Per la diffusione, si ritiene di proporre:
- inserimento nel sito dell’Università del Salento, con apposito link;
- distribuzione in occasione di lezioni o incontri specifici sul tema, organizzati quale
adempimento alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole come indica il nuovo
Testo Unico;
- consegna all’ospite temporaneo al momento dell’inizio delle frequentazioni dei
laboratori o delle aule in cui opererà.
Considerato l’elevata presenza di studenti stranieri, sarebbe utile una trattazione bilingue
dell’opuscolo.
Lecce, li 5 marzo 2014
(ultima revisione)
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(Dr. Manuel Fernández)
24
Allegato 1 – Attuali convenzioni in essere per la formazione


Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce:
Convezione mirata alla formazione ed informazione del personale destinato a svolgere i
compiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e,
comunque, di gestione dell’emergenza.
Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro (SPESAL): Convenzione mirata all’organizzazione e gestione dei
corsi per Addetti al Primo Soccorso.
25
Allegato 2 – Proposta di formulazione di un Albo dei Formatori, basato sui requisiti richiesti
dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.
TIPOLOGIA
FORMAZIONE
FORMAZIONE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI
DEL 21.12.2011
CODICE AREA
FORMATIVA
CONTENUTI AREA
FORMATIVA
01
Presentazione dei
percorsi formativi:
la Conferenza Stato –
Regione e gli obblighi
di formazione
Il Testo Unico sulla
sicurezza Concetti di
rischio, danno,
prevenzione e
protezione
Le figure della
sicurezza (ovvero
organizzazione della
prevenzione aziendale)
e relativi diritti, doveri e
sanzioni per le varie
figure.
Organi di vigilanza,
controllo e assistenza
Definizione di
infortunio e malattia
professionale: cosa fare
e cosa succede
Organigramma della
sicurezza.
La statistica infortuni e
dati sanitari della
sorveglianza sanitaria
Rischi legati ai luoghi
di lavoro e norme
compor-tamentali
Cenni dei rischi per la
salute
Cenni dei rischi per la
sicurezza.
PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO PER
LA DOCENZA
DOCENTI
PER
EDIZIONE
ORE DI
FORMAZIONE
DA EROGARE
PER DOCENZA
Soggetti in possesso
della laurea e dei
requisiti previsti dai
“Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la
salute e sicurezza sul
lavoro” (Decreto Interministeriale 6 marzo
2013).
1
4
DESTINATARI
Personale docente
di ruolo e a
contratto
Personale tecnico
amministrativo di
ruolo e a contratto
Collaboratori
linguistici
Gli studenti dei
corsi universitari, i
dottorandi, gli
specializzandi, i
tirocinanti, i
borsisti ed i
soggetti ad essi
equiparati, quando
frequentino
laboratori
didattici, di ricerca
o di servizio e, in
ragione
dell'attività
specificamente
svolta, siano
esposti a rischi
individuati nel
documento di
valutazione (art. 2
comma 4 DM 5
agosto 1998, n.
363).
26
TIPOLOGIA
FORMAZIONE
FORMAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI
DEL 21.12.2011
CODICE AREA
FORMATIVA
CONTENUTI
AREA
FORMATIVA
TITOLO
MODULO
02
03
ORE DI
FORMAZIONE
DA EROGARE
PER DOCENZA
DESTINATARI
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di:
- Ingegnere
- Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
- Perito elettronico ed
elettrotecnico
- Componente Organi di
Vigilanza e Controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013)
Tutti coloro che
frequentano
laboratori
ingegneristici, fisici
e chimici.
1
2
MODULO 3 – PIANI DI EMERGENZA INTERNA E SICUREZZA ANTINCENDIO
Cenni sul triangolo del
fuoco e sui mezzi
estinguenti.
Cenni sulle atmosfere
esplosive.
Rischi da esplosione.
Prevenzione incendi ed
esplosioni.
Segnaletica.
Piani di Emergenza
Interna.
Procedure esodo e
incendi.
Altri scenari di rischio.
TITOLO
MODULO
04
DOCENTI
PER
EDIZIONE
MODULO 2- USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO
Rischio elettrico e
meccanico.
Macchine e
attrezzature di lavoro.
TITOLO
MODULO
PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO PER LA
DOCENZA
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di:
- Ingegnere
- Architetto
- Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro.
- Componente Organi di
vigilanza e controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013)
Tutti coloro che
frequentano
laboratori didattici
e di ricerca.
Operatori di
biblioteche e
archivi.
1
2
MODULO 4 – RISCHIO BIOLOGICO
Rischio biologico:
classificazione secon-do
il D. Lgs. 81/08. La
manipo-lazione di
agenti biologici.
Misure di contenimento.
Comunicazioni,
autorizzazioni. I settori
lavorativi interessati.
Manipolazione di
OGM.
Attività subacquee: i
rischi connessi alle
attività di monitoraggio
e controllo
dell’ambiente marino.
Uso di DPI.
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di:
- Biologo
- Medico specialista in
Medicina del Lavoro
- Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
- Componente Organi di
vigilanza e controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013)
Tutti coloro che
frequentano
laboratori di tipo
biologico.
Operatori di Orto
Botanico / Verde
d’Ateneo.
1
2
27
TIPOLOGIA
FORMAZIONE
FORMAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI
DEL 21.12.2011
CODICE AREA
FORMATIVA
CONTENUTI
AREA
FORMATIVA
TITOLO
MODULO
05
TITOLO
MODULO
07
DOCENTI
PER
EDIZIONE
ORE DI
FORMAZIONE
DA EROGARE
PER DOCENZA
DESTINATARI
MODULO 5 – RISCHIO CHIMICO
Rischi chimici:
classificazione ed
etichettatura delle
sostanze pericolose, i
nuovi simboli in base al
regolamento 127272008/CE. Riconoscere i
pericoli di esposizione.
Cenni tossicologici .
Le schede di sicurezza.
Disposizioni in caso di
incidenti o emergenze.
Sostanze cancerogene:
Classificazione IARC e
CE.
Uso di DPI.
TITOLO
MODULO
06
PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO PER LA
DOCENZA
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di:
- Chimico
- Fisico
- Ingegnere
- Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro.
- Componente Organi di
Vigilanza e Controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013).
1
2
Tutti coloro che
frequentano i
laboratori di tipo
chimico e
ingegneristico.
Operatori di
Officina Meccanica, Orto Botanico
e Verde d’Ateneo.
MODULO 6 – AGENTI FISICI
Rischi fisici:
Radiazioni ionizzanti
Campi
elettromagnetici
Radiazioni ottiche
Rumore e Vibrazioni
Uso di DPI.
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di
- Esperto Qualificato in
Radioprotezione
- Medico Autorizzato
- Componente Organi di
Vigilanza e Controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013)
1
2
Tutti coloro che
frequentano i
laboratori di tipo
fisico e
ingegneristico.
Operatori di
Officina Meccanica, Orto Botanico
e Verde d’Ateneo.
MODULO 7 – VIDEOTERMINALI, MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE, IGIENE E AMBIENTI DI
LAVORO
Rischi connessi all’uso
del videoterminale
Progettazione di una
postazione
videoterminale.
Microclima e
illuminazione.
Ambienti di lavoro.
Corretti comportamenti
nelle attività lavorative.
Sorveglianza sanitaria.
Rischi infortuni.
Incidenti e infortuni
mancati.
Procedure organizzative
per il Primo Soccorso.
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di
- Medico specialista in
Medicina del Lavoro
- Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
- Ingegnere
- Fisico
- Componente Organi di
Vigilanza e Controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013).
1
4
Personale docente
di ruolo e a
contratto
Personale tecnico
amministrativo di
ruolo e a contratto
Collab. linguistici
Studenti, Borsisti,
Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti
Tirocinanti e soggetti ad essi equiparati, quando
frequentino laboratori didattici, di
ricerca o di servizio
e che, in ragione
dell'attività specificamente svolta,
siano esposti a
rischi individuati
nel DVR.
28
TIPOLOGIA
FORMAZIONE
FORMAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI
DEL 21.12.2011
CODICE AREA
FORMATIVA
CONTENUTI
AREA
FORMATIVA
TITOLO
MODULO
08
DOCENTI
PER
EDIZIONE
ORE DI
FORMAZIONE
DA EROGARE
PER DOCENZA
DESTINATARI
MODULO 8 – LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI
Movimentazione
manuale carichi.
I rischi di infortuni
connessi alla
movimentazione dei
carichi (apparecchi di
sollevamento, mezzi di
trasporto).
Corrette posture di
movimentazione
manuale dei carichi.
Circolazione nei luoghi
di lavoro.
Caduta dall’alto.
Altri rischi.
Uso di DPI
TITOLO
MODULO
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di:
- Medico specialista in
Medicina del Lavoro
- Ingegnere
- Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro
- Componente Organi di
Vigilanza e Controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013).
Operatori di biblioteche e archivi.
Operatori di
Officina Meccanica, Orto Botanico
e Verde d’Ateneo.
1
2
MODULO 9 – STRESS LAVORO CORRELATO
Stress lavoro- correlato
Comportamenti efficaci
per la prevenzione delle
aggressioni
La gestione dello stress.
Stress alla guida degli
autoveicoli: come
insorge e come si evita.
09
PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO PER LA
DOCENZA
Soggetti in possesso del titolo/
qualifica di:
- Esperto in aspetti psicosociali
- Medico specialista in
Medicina del Lavoro
- Componente Organi di
Vigilanza e Controllo
e in possesso dei requisiti
previsti dai “Criteri di
qualificazione della figura del
formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo 2013).
1
2
Personale docente
di ruolo e a
contratto
Personale tecnico
amministrativo di
ruolo e a contratto
Collab. linguistici
Studenti, Borsisti,
Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti
Tirocinanti e soggetti ad essi equiparati, quando
frequentino laboratori didattici, di
ricerca o di servizio
e che, in ragione
dell'attività specificamente svolta,
siano esposti a
rischi individuati
nel DVR.
29
TIPOLOGIA
FORMAZIONE
FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA CONFERENZA
STATO REGIONI DEL 21.12.2011
CODICE AREA
FORMATIVA
CONTENUTI AREA
FORMATIVA
10
Principali soggetti del
sistema di prevenzione
aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari
soggetti interni ed
esterni del sistema di
prevenzione
Definizione ed
individuazione dei
fattori di rischio
Incidenti ed infortuni
mancati
Tecniche di
comunicazione e
sensibilizzazione dei
lavoratori, in particolare
neoassunti,
somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi
dell’azienda, con
particolare riferimento
al contesto in cui il
preposto opera
Individuazione di
misure tecniche,
organizzative e
procedurali di
prevenzione e
protezione
Modalità di esercizio
della funzione di
controllo
dell’osservanza da parte
dei lavoratori delle
disposizioni di legge ed
aziendali in materia di
salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei
mezzi di protezione
collettivi ed individuali
messi a loro
disposizione
PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO PER
LA DOCENZA
DOCENTI
PER
EDIZIONE
ORE DI
FORMAZIONE
DA EROGARE
PER DOCENZA
Soggetti in possesso
della laurea e dei
requisiti previsti dai
“Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la
salute e sicurezza sul
lavoro” (Decreto
Intermin. 6 marzo
2013).
DESTINATARI
Personale che
svolge la funzione
di Preposto.
2
8
30
Scarica

Piano di formazione