SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE University of Salento – Safety and Health at Work c/o Dip. Matematica e Fisica Via per Arnesano I 73100 Lecce T +39 0832 297209 F +39 0832 297224 E [email protected] PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE DELLA LORO SALUTE (art. 35, 36 e 37 D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81) (Triennio 2014-2016) 1 Documento programmatico piano formativo e informativo triennio 2014-2016 (Bozza) 2 INDICE 1. LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1.1 Premessa 1.2 Riferimenti normativi sulla formazione 2. I PROCESSI PROGETTUALI DELLA FORMAZIONE 2.1 La diagnosi: analisi del contesto e del fabbisogno formativo e/o informativo 2.2 I soggetti beneficiari 2.3 Schemi formativi e modello progettuale 3. L’ARCHITETTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 3.1 Il piano di formazione, informazione e aggiornamento 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 La formazione dei Lavoratori La formazione dei Preposti La formazione dei Dirigenti La formazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) 3.1.5 La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 3.1.6 La formazione dei Responsabili e degli Addetti alle emergenze 3.2 Il piano di formazione di base per tutto il personale e cicli di seminari su tematiche trasversali di base per tutti 3.2.1 Formazione iniziale per i neoassunti 3.2.2 Informazione rivolta a tutti i lavoratori 3.2.3 Proposte di attività formative e/o informative complementari 3.3. Il piano di formazione avente ad oggetto rischi specifici della mansione (orientamento avanzato) 3.4 Piano di formazione sulla sicurezza per categorie omogenee di esposti (famiglie professionali) 3.5 Piano di formazione continua (aggiornamento periodico) 3.6 Piani di formazione ed informazione per studenti ed ospiti 3 ALLEGATO 1 – ATTUALI CONVENZIONI IN ESSERE PER LA FORMAZIONE ALLEGATO 2 – PROPOSTA DI FORMULAZIONE DI UN ALBO DEI FORMATORI, BASATO SUI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 6 MARZO 4 1 LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 1.1 Premessa L’Università, per sua struttura e costituzione è un ente destinato a garantire la Formazione delle nuove generazioni1. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore implementazione nella società della cultura della sicurezza. Attraverso il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto Testo Unico) e i s.m.i. il legislatore ha ritenuto opportuno coinvolgere tutte le figure legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle attività di formazione, partendo dal datore di lavoro e raggiungendo ogni singolo lavoratore, anche quando quest’ultimo rivesta una forma precaria o nel caso di uno studente che, per la prima volta, si approccia ad entrare in un laboratorio2. La particolare enfasi data alla formazione nel quadro normativo riguardante la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale che comunitario, dimostra l'importanza attribuita a tale processo, non solo come mezzo elettivo per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli ma anche e soprattutto come misura generale di tutela. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli elementi strategici del nuovo quadro normativo delineato dal D. Lgs. 81/2008 e si caratterizza come: - processo educativo; - misura generale di tutela; - obbligo giuridico. L’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce la “formazione” sulla sicurezza sul lavoro come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Non si tratta di una formazione generica o generalista ma di un processo fortemente caratterizzato e finalizzato al trasferimento di conoscenze e procedure, alla acquisizione di competenze specifiche e alla attivazione di comportamenti sicuri all’interno della organizzazione aziendale, alla identificazione, riduzione e gestione del rischio. La progettazione formativa assume dunque una rilevanza strategica nella capacità di rispondere alle esigenze esplicite ed implicite di formazione e agli obiettivi generali e specifici sulla sicurezza. La formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è inoltre annoverata come “misura generale di tutela” e “obbligo giuridico” a conferma dell’importanza strategica nel quadro della prevenzione e gestione dei rischi aziendali. La lettura del D. Lgs. 81/2008 mette in evidenza alcuni elementi fortemente caratterizzanti la formazione sulla sicurezza ed in particolare: ▪ La formazione coinvolge tutte le figure che operano nelle realtà lavorative: ▪ lavoratori (tutti), datori di lavoro, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori, incaricati alla sicurezza, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. ▪ La continuità della formazione in tutta la vita lavorativa, dall’assunzione al cambio mansione, dai cambiamenti organizzativi all’introduzione di nuove tecnologie, alle condizioni modificative delle condizioni di rischio. ▪ Una formazione non generica ma legata ai rischi specifici, alle mansioni e ai ruoli. ▪ L’aggiornamento periodico. 1 “La formazione e l’aggiornamento professionale del personale rappresentano lo strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall’Ateneo” (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università, Art. 54, comma 1). 2 Per quanto riguarda le Università si veda il D.M. 363/1998 - Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria. 5 1.2 Riferimenti normativi sulla formazione Il D. Lgs. 81/2008 non si limita a sottolineare l’importanza della formazione come strumento elettivo della politica di prevenzione, ma fornisce un quadro di riferimento specifico sia in termini di obblighi sia di contenuti che, in alcuni casi, costituiscono dei vincoli nella progettazione formativa. L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, infatti, attribuisce un ruolo di primo piano alla “Formazione” che deve essere “sufficiente e adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche di ciascun lavoratore”. Il momento formativo assurge a vero e proprio strumento di prevenzione individuata come tale anche tra le misure generali di tutela - art. 15 c. 1 lett. o). L’art. 37 del Testo Unico, inoltre, definisce gli obblighi delle varie figure professionali riguardo la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Tra il 2011 ed il 2013, inoltre, sono stati predisposti alcuni decreti attuativi che hanno permesso di definire un quadro generale di come concretizzare la Formazione: Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, del 21 dicembre 2011; Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 25 luglio 2012; Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 26 giugno 2012; Art. 32 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 32 del D. Lgs. 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in accordo con il Ministero della Salute in data 6 marzo 2013. 2 I PROCESSI PROGETTUALI DELLA FORMAZIONE 2.1 La diagnosi: analisi del contesto e del fabbisogno formativo e/o informativo L’Università del Salento è un’organizzazione molto complessa anche in considerazione della vasta diversificazione di figure professionali e di attività lavorative tra il personale tecnicoamministrativo. La politica ed il sistema di gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’Università del Salento, pertanto, non va intesa solo come un problema di puntuale e costante verifica della conformità operativa in termini di luoghi di lavoro occupati (strutture ed edifici), strumenti a disposizione (macchine, attrezzature ed impianti) e materie prime utilizzate (sostanze e preparati pericolosi), bensì come la risultante della partecipazione al sistema da parte di tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono ai processi di servizio che caratterizzano l’Università. Risultati apprezzabili in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi perseguibili anche adottando una politica di formazione e informazione di tipo partecipativo affinché tutte le notizie, le conoscenze, le problematiche relative alla sicurezza diventino oggetto di comunicazione tra tutti i dipendenti e a tutti i livelli. Un lavoratore formato è infatti un lavoratore consapevole, che rende più facile la gestione della sicurezza, e per questo che il D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ha posto sempre la formazione, l’informazione e l’addestramento, come cardini del nuovo sistema prevenzionistico di ispirazione europea, riconoscendo alle iniziative in questa direzione sia un’elevata capacità propositiva verso la diffusione della cultura della sicurezza, sia una provata efficacia nel contrastare i comportamenti lavorativi non corretti e pericolosi che determinano la maggioranza degli infortuni. 6 Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Salento vanta ormai un’esperienza decen-nale piuttosto articolata ed eterogenea. Soprattutto negli ultimi anni sono state avviate diverse iniziative sia di tipo informativo che di tipo formativo. Le iniziative informative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro hanno riguardato la pubblicazione di opuscoli divulgativi riccamente illustrati (anche in formato elettronico), seminari, convegni, etc., mentre nelle attività di tipo formativo è stata introdotta da tempo ed oggi consolidata la forma della verifica del livello di partecipazione del personale attraverso l’erogazione di una verifica finale scritta o in alternativa una prova pratica, che attesti le nuove competenze acquisite. La pianificazione degli interventi dovrà tener conto di quanto è stato fatto sino ad ora e di quanto dovrà essere progettato sia in riferimento agli adempimenti legislativi (D. Lgs. 81/2008) sia per quanto riguarda la capacità di riuscire a intercettare e affrontare specifici bisogni organizzativi e professionali delle strutture e delle persone. La programmazione delle iniziative formative in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per il triennio 2014/2016 è, inoltre, profondamente connessa al cambiamento normativo e organizzativo iniziato alla fine del 2011 con la definizione del nuovo Statuto3. Gli interventi formativi dovranno, pertanto, in primis consentire a tutto il personale (strutturato e non – tecnico, amministrativo e docente, ecc.) di supportare e assecondare efficacemente anche i processi riorganizzativi in atto e di esserne parte integrante e determinante. Il programma di seguito dettagliato nasce con l’intento di suggerire una metodologia ragionata e coordinata per tentare di rispondere ai sempre più incalzanti obblighi formativi ed informativi previsti a carico del Datore di Lavoro, in modo più generale dagli artt. 36 e 37 del titolo I del D. Lgs. 81/2008 nonché, in modo più specifico, da tutti gli altri articoli di dettaglio presenti negli altri titoli del decreto. L’obiettivo cardine è veicolare al personale dipendente dell’Università del Salento le informazioni necessarie in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di formare tutte quelle figure importanti nel sistema della prevenzione (in primis RSPP e ASPP, poi anche dirigenti e preposti). Il programma si pone anche delle finalità di ordine strategico nella gestione del sistema interno di sicurezza sul lavoro, ovvero: - diffondere una conoscenza di base in materia di sicurezza sul lavoro all’interno dell’Ateneo quale metodologia per far nascere e consolidare un contesto culturale favorevole alla stabilizzazione di un organico sistema di gestione sul problema; - ottenere un miglioramento complessivo dei processi di comunicazione interna, soprattutto tra SPP e strutture decentrate; - orientare le competenze e i comportamenti organizzativi del personale con compiti di responsabilità attribuiti dalle procedure; - rafforzare e approfondire specifiche competenze tecniche in gruppi professionali omogenei. 2.2 I soggetti beneficiari La progettazione formativa e informativa sarà rivolta a tutti i lavoratori 4 universitari in generale che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008, devono ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 3 Lo Statuto dell’Università è stato approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 156 del 22.12.2011; Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 171 del 07.12.2011-Emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012). 4 Secondo il più recente indirizzo esplicativo declinato proprio dal D. Lgs. 81/2008, rientrano in tale categoria tutte quelle figure, anche non strutturate, che a qualsiasi titolo frequentano ambienti universitari in modo continuativo, prestando attività lavorativa e/o di collaborazione all’interno di strutture universitarie anche a solo scopo formativo, nell’ambito di particolari contratti a tempo o per effetto di tirocini, convenzioni professionalizzanti, progetti di ricerca. 7 Il programma definisce il quadro della formazione “obbligatoria” relativamente alle principali figure che a vario titolo svolgono un ruolo attivo nel sistema di prevenzione aziendale, così come vengono definite nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP); Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); Referente per la Sicurezza in settori di particolar complessità; Addetti alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze; Addetti al primo soccorso. Il nucleo principale del programma formativo è indirizzato a settori più ristretti del personale, per orientare competenze e comportamenti organizzativi in attività che sono caratterizzate o da un significativo livello dei rischi presenti o da un elevato livello di responsabilità nei comportamenti individuali rispetto alla condizione di sicurezza nel contesto lavorativo. Sono oggetto di tali iniziative specifiche: Dirigenti e Preposti; Responsabili di attività didattica e di ricerca nel laboratorio (RADRL); Personale presente nell’Amministrazione Centrale o nelle Strutture Periferiche e che trattano piccoli appalti e forniture con ditte esterne, in virtù degli obblighi di coordinamento imposti dall’art. 26 (appalti interni, DUVRI) del D. Lgs 81/2008; Personale chiamato a gestire, controllare e coordinare i cantieri edili, ai sensi dell’intero Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (Responsabili dei lavori e Coordinatori per la Sicurezza); Personale che lavora in laboratori di ricerca, o che li frequenta con assiduità, e che può essere esposto a diverse tipologie di rischio; Personale neo-assunto, o che ha cambiato mansione, per un’immediata informazione sulla politica e le strategie aziendali in materia di sicurezza; Personale che è tenuto a conoscere ed adoperare DPC e DPI; Personale che è stato inserito nella Sorveglianza Sanitaria in ragione della mansione cui è stato assegnato. Attori principali della sicurezza sono, inoltre, gli studenti che pur non rientrando nella categoria giuridica dei lavoratori dipendenti o assimilati, necessitano di un efficace piano formativo e informativo sulla sicurezza non solo quando interagiscono con attività e rischi significativi, ma anche, a prescindere dalle attività, per metterli nelle condizioni di assumere dei comportamenti corretti per prevenire e per affrontare tutte le emergenze in materia di sicurezza sul lavoro. Per ciò che riguarda le modalità di erogazione della formazione sono attivabili anche metodologie di apprendimento in modalità di e-learning. Per ciascun corso occorre prevedere: - il soggetto organizzatore del corso; - il responsabile del progetto formativo; - i nominativi dei docenti, qualificati secondo quanto riportato nell’Allegato 2; - i soggetti individuati per la partecipazione al corso. Il loro numero non può eccedere le 35 unità/corso; - un registro, in cui vengono raccolte le firme dei partecipanti; - l’obbligo di frequenza di ciascun soggetto ad almeno il 90 % delle ore di formazione previste; - la declinazione dei contenuti, tenendo presente le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 8 2.3 Schemi formativi e modello progettuale La formazione sulla sicurezza si inquadra a pieno titolo nell’ambito della formazione continua nell’arco della vita lavorativa come definita in ambito legislativo comunitario. Di conseguenza ogni iniziativa formativa va inquadrata all’interno di un processo generale evolutivo di educazione permanente basata sul miglioramento e l'aggiornamento continuo. Nella figura della pagina seguente è esposto il modello che evidenzia i processi del ciclo di formazione capace di essere produttivo di effetti concreti. Dal punto di vista metodologico, inoltre, è opportuno differenziare i progetti formativi in ragione dello specifico ruolo e contesto lavorativo dei soggetti cui sono destinati. Scaturiscono i seguenti schemi formativi, per ciascuno dei quali sarà necessario definire contenuti, figure interessate, durata del programma e momento opportuno di erogazione: ▪ Formazione e aggiornamento per gli attori principali del sistema interno di gestione della sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, Addetti emergenze); ▪ Formazione alla sicurezza per categorie omogenee di esposti (famiglie professionali); ▪ Formazione continua (aggiornamento periodico); ▪ In-formazione di base rivolta a tutto il personale (orientamento di base); ▪ In-formazione relativa a rischi specifici della mansione (orientamento avanzato); ▪ In-formazione per studenti ed ospiti. PROGETTO FORMATIVO 3 L’ARCHITETTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 3.1 Il piano di formazione, informazione e aggiornamento 3.1.1 La formazione dei lavoratori Il D. Lgs 81/2008 definisce il “Lavoratore” come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 9 un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Per Lavoratori dell’Ateneo si intendono, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e per l’attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D. Lgs. 81/2008: ▪ il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università; ▪ i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i collaboratori; ▪ gli studenti dei corsi universitari e i dottorandi quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio o quando, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici. Riferimento legislativo sulla formazione dei lavoratori (Art. 37 del D. Lgs 81/2008) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene fatta da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Gli obblighi formativi generali sulla formazione dei lavoratori sono riportati nell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Da sottolineare, inoltre, che oltre alla formazione generale sono previsti obblighi formativi specifici per lavoratori addetti a particolari lavorazioni e mansioni (riportati nella seconda parte del decreto). I lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro (art. 20 del D. Lgs. 81/2008). Attività formativa realizzata Il 23 maggio 2012 si è svolto il “Corso di Formazione sulla sicurezza del lavoro” Laboratorio Trasforma. Il corso, strutturato in 4 ore e tenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si è posto l’obiettivo di adempiere alla Formazione generale dei lavoratori prevista dall’Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011. 10 Attività formativa da realizzare Affinché la formazione possa essere considerata completa, oltre alla Formazione Generale è necessario programmare anche una Formazione Specifica5, che in base all’Accordo Stato regioni dovrà avere una durata minima di 8 ore e dovrà riferirsi ai rischi specifici alle attività che vengono svolte dai soggetti. 3.1.2 La formazione dei Preposti Il D. Lgs. 81/2008 definisce “Preposto” la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Gli obblighi formativi riguardanti i preposti sono riportati nell'art.37 comma 7 del D. Lgs. 81/2008. I preposti hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 19 D. Lgs. 81/2008). Riferimento legislativo sulla formazione dei Preposti e Dirigenti (Art. 37 del D. Lgs 81/2008) 7. I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Oltre ai riferimenti dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito durata e contenuti del corso per i preposti: Il corso dura 8 ore che comprendono i seguenti argomenti: 1) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 4) Incidenti ed infortuni mancati; 5) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6) Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7) Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8) Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge ed aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione. Attività formativa realizzata Corso per Responsabili Tecnici dei Laboratori di Ricerca. La tutela della salute nei laboratori di ricerca, con riferimento alle azioni per il mantenimento in efficienza di attrezzature ottiche e meccaniche. (Prima dell’emanazione dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011). Nel corso dell’anno 2011 si è svolto un corso riservato ai Responsabili Tecnici dei Laboratori, della durata di 16 ore, che si è protratto fino al 18 gennaio 2012 ed ha avuto la partecipazione di 57 5 L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L’attività formativa si distingue in generale e specifica. Per la Formazione Generale, con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per la Formazione Specifica, con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, la Formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. 81/2008 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D. Lgs 81/2008, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28. 11 soggetti. L’obiettivo perseguito dal corso è quello di segnalare comportamenti corretti nella gestione delle attrezzature da laboratorio, con particolare riferimento ai laser di potenza ed alle attrezzature meccaniche utilizzate nell’officina ed in alcuni laboratori di ricerca. I contenuti del corso sono stati i seguenti: GIORNATA ARGOMENTO E RELATORI Il laboratorio di ricerca tra obblighi e responsabilità. La valutazione 13/12/2011 del rischio chimico. Relatori:Delegato del Rettore, RSPP Università. Gestione corretta dei rifiuti. 14/12/2011 Relatori: Professionisti esperti del settore. 16/12/2011 Utilizzo di gas tecnici e procedure di sicurezza. Relatori: Esperti di azienda fornitrice di gas tecnici Il controllo nel tempo della qualità dell’aria nei laboratori. Le schede 17/01/2012 di rischio individuali. Relatori: Referente per la sicurezza nel DiSTeBA, Responsabile Area Gestione Patrimonio e Uff. Manutenzione Polo Scientifico, ASPP Università 18/01/2012 La sorveglianza sanitaria e gli organi di vigilanza. Relatori: Medico Competente Università ORE 2 4 4 4 2+1 per verifica Attività formativa da realizzare Nel corso del triennio 2014-2016 si rende necessario avviare il corso per le varie figure di Preposto sussistenti nell’ambito dell’Università sulla base di quanto previsto nell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011: Responsabile Scientifico di Laboratorio (RADRL), Presidente di Consiglio di Corso di Laurea, Capo Ufficio, Responsabile di Centro, Biblioteca, Officina, Orto Botanico, ecc. Inoltre si suggerisce di riproporre il corso per i responsabili tecnici di laboratorio, eventualmente con modalità più ridotte, rivolto al personale tecnico che non ha frequentato l’edizione precedente, nonché alle varie figure precarie che frequentano i laboratori di ricerca (borsisti, dottorandi, assegnisti, ricercatori a tempo determinato, ecc.). Attività informativa realizzata Il 19 ottobre 2012 è stato realizzato un seminario informativo in videoconferenza su “Il rischio chimico nei laboratori di ricerca”, ad integrazione del corso di “Formazione per Responsabili Tecnici dei laboratori di ricerca” descritto precedentemente. 3.1.3 La formazione dei Dirigenti L’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs 81/2008 definisce “Dirigente” la persona che, “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Nel D.M. 363/98 non si parla esplicitamente della figura di Dirigente, ma egli va individuato in un soggetto al vertice di una struttura, quindi, ai sensi del Regolamento per l’attuazione delle norme di sicurezza (D.R. n. 1029 del 09-05-2007) rivestono la qualifica di Dirigenti: il Direttore Generale e i Dirigenti delle Ripartizioni, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Centri e Biblioteche Autonome. La formazione dei Dirigenti, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008, in riferimento a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti dall’art. 18 sostituisce integralmente quella prevista per i Lavoratori. La formazione dei Dirigenti costituisce credito formativo permanente6. 6 Con la pubblicazione del “Decreto del Fare” D. Lgs. 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” sono entrate in vigore una vasta gamma di novità in tema di formazione. In tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti dal Testo Unico 81/2008 il D. Lgs. 69/2013 stabilisce 12 Riferimento legislativo sulla formazione dei Dirigenti (D. Lgs 81/2008) Oltre ai riferimenti dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ha stabilito durata e contenuti: Il corso dura 16 ore ed è organizzato in 4 moduli: 1) Normativo - Giuridico; 2) Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3)Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi; 4) Relazionale - Formazione e consultazione dei lavoratori. Va effettuato inoltre un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Attività formativa realizzata Sono stati effettuati due corsi riservati ai Dirigenti nell’anno 2013 dal titolo “La formazione di dirigenti sulla sicurezza nell’ambito dell’Università”, strutturato in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori). Il primo si è svolto tra il 23 gennaio ed il 1° febbraio, mentre il secondo si è tenuto tra il 17 giugno ed il 2 luglio 2013. Ad esso sono stati invitati il Direttore Generale e Dirigenti delle Ripartizioni, Direttori dei Dipartimenti, Presidi delle Facoltà, Direttori dei Centri e Biblioteche Autonome, Quadri dell’Amministrazione Centrale, Coordinatori Amministrativi, Manager Didattici e Referenti per la Sicurezza dei Dipartimenti. Attività formativa da realizzare Si invita a riproporre il corso nel triennio 2014 - 2016, in modo da permettere ai nuovi soggetti che subentrano negli incarichi dirigenziali di ricevere l’adeguata formazione. 3.1.4 La formazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) Sono le figure che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione, l’organismo utilizzato dal datore di lavoro per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008: individuazione e valutazione dei fattori di rischio, elaborazione di misure preventive e protettive, proposizione di programmi formativi, partecipazione a momenti di consultazione, messa a disposizione di informazioni ai lavoratori. Per tali figure, considerando l'importanza del ruolo assunto, il D. Lgs 81/2008 già nella definizione parla specificatamente di “capacità e requisiti professionali” declinando successivamente con dettaglio i percorsi formativi e i titoli necessari per svolgere tale funzione. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Un Accordo, sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, individua i percorsi formativi, i contenuti e le modalità della formazione per RSPP e ASPP. Tale Accordo, che rappresenta una condizione minima di legge per ottemperare al decreto, struttura la formazione di queste figure in 3 moduli, denominati A, B e C, diversificati in base alle tipologie dei destinatari (soggetti con o senza precedenti consolidati nei rispettivi ruoli) e alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, stabilendo delle macroaree omogenee rapportate alla suddivisone merceologica delle attività economiche definita con i codici ATECO. che in tutti i casi in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondente erogati. In particolare, per i corsi obbligatori per i Lavoratori (Dirigenti, Preposti, RLS, RSPP, ASPP e corsi base per i Lavoratori) non sarà necessario per lo stesso Lavoratore ripetere più di una volta le parti di un corso con contenuti e durate uguali. 13 Riferimento legislativo sulla formazione dei Responsabili ed Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (Art. 32 del D. Lgs 81/2008) 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. Tenuto conto che le istituzioni universitarie rientrano nel Macrosettore ATECO 87, i contenuti dei 3 moduli formativi da prevedere per RSPP e ASPP dell’Università diventano i seguenti: Contenuto modulo A- Modulo base (propedeutico) su problematiche generali e gestionali B- Modulo di specializzazione adeguato alla natura dei rischi C- Modulo specifico su comunicazione e rischi di natura psicosociale Soggetti obbligati Durata RSPP e ASPP 28 ore +verifica finale 24 ore + verifica finale 24 ore + verifiche intermedia e finale RSPP e ASPP RSPP Il vincolo di particolare qualificazione posto delle norme a carico degli enti formatori e i tempi stretti di attuazione, implicano che i processi formativi riguardanti gli Addetti al Servizio debbano svolgersi all’esterno dell’Università, preferibilmente presso organizzazioni comunque affini per esperienza e per problematica. Inoltre, si vuol suggerire che il percorso formativo previsto per gli ASPP possa essere avviato anche verso quei soggetti esterni al SPP che risultano incaricati di funzioni molto simili, ancorché non in modo esclusivo, all’interno di strutture universitarie particolarmente esposte a problemi di igiene e sicurezza, come il Di.S.Te.B.A., il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, il Dipartimento di Matematica e Fisica, il Dipartimento di Beni Culturali ed il Polo distaccato di Brindisi8. 7 Il settore ATECO n. 8 corrisponde al livello di rischio medio. Per ciò che riguarda la formazione del personale in forza al Servizio di Prevenzione e Protezione l’attuale Responsabile, Dr. Manuel Fernández ha completato nel mese di gennaio 2010 un Master sulla Sicurezza, che ha valenza di aggiornamento quinquennale del modulo B per tutti i macrosettori ATECO, mentre in precedenza aveva già seguito il modulo C. Nel corso del 2011 ha partecipato al corso di aggiornamento per addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e al corso di Formazione “I controlli radiometrici sui carichi di rottami metallici e rifiuti in genere”. L’Ing. Sabina Spagnolo nel corso dell’anno 2011 ha frequentato, il modulo B relativo al macrosettore 8; il modulo C era già stato frequentato in precedenza. Nel 2013 ha frequentato un corso di 16 ore dal titolo “Il radon: azioni di rimedio e metodologie di prevenzione per nuovi edifici”, valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, ed è tenuta, entro l’estate del 2018, a completare l’aggiornamento quinquennale di cui all’art. 32 del D.Lgs.81/2008. L’Ing. Carlo Pepe nel 2013 ha frequentato l’aggiornamento per RSSP/ASPP modulo B. Nel mese di aprile 2010 ha frequentato anche il modulo C, per cui attualmente è abilitato a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La Dr.ssa De Giosa deve frequentare i moduli A e B per essere abilitata a svolgere il ruolo di ASPP. 8 14 3.1.5 La formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” secondo precise modalità stabilite dal D. Lgs 81/2008. Il particolare ruolo che tale figura svolge nel sistema di sicurezza aziendale, secondo le numerose attribuzioni riportate nel D. Lgs 81/2008, fa si che la formazione del RLS assuma un particolare rilievo ai fini di una corretta gestione della sicurezza aziendale. Riferimento legislativo sulla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50 del D. Lgs 81/2008) 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: … g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37. Nell’Accordo Stato – Regioni è stabilito che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Le nuove disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro vanno sempre più affermando il principio dell’aggiornamento formativo continuo anche per gli RLS già nominati, ove non lo avessero fatto in modo autonomo, promuovendo per loro un percorso formativo di almeno 16 ore su tematiche quali l’aggiornamento legislativo ed i nuovi fattori di rischio9. 3.1.6 La formazione degli Addetti alle Emergenze A seguito del processo espansivo vissuto dalla nostra università negli ultimi anni (acquisizioni di nuovi immobili) e dei numerosi pensionamenti si rende indispensabile una puntale formazione del personale addetto alle emergenze e periodici aggiornamenti formativi. Riferimento legislativo sulla formazione degli Addetti alle Emergenze (Art. 43 del D. Lgs 81/2008) 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva … •Incaricati dell'attività di prevenzione incendi In attesa di nuove disposizioni concernenti la prevenzione incendi, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro 9 All’interno dell’Università del Salento sono presenti 3 RLS: il Sig. Peppino Borrescio, l'Ing. Antonio Campa e l'Ing. Giuseppe Antonino Mesiano, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, rispettivamente in rappresentanza della FLC/CGIL, della CISL/Università e della UIL/PAUR. Tutti hanno partecipato nel 2013 al corso relativo alla Formazione dei Dirigenti sulla Sicurezza in ambito dell'Università; il Sig. Peppino Borrescio nel 2011 ha seguito inoltre un corso di aggiornamento per addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e nel 2010 un corso di formazione per gli addetti all'emergenza interna di primo soccorso. Continua a restare irrisolto l’handicap dell’insufficienza attuale del numero di RLS, maturata dopo che i lavoratori dipendenti (e assimilati) dell’Università hanno abbondantemente superato le 1000 unità, facendo scattare la condizione di dover eleggere almeno 6 RLS. 15 dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. In tale decreto, all’Allegato IX, sono riportati i contenuti minimi dei corsi di formazione par addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze in caso di incendio. Le tre tipologie di corso sono correlate alla tipologia delle attività e al livello di rischio secondo la classificazione e i criteri riportati nello stesso decreto. - Corso A : per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso, durata 4 ore. - Corso B: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio, durata 8 ore - Corso C: per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato, durata 16 ore. • Personale addetto al primo soccorso Per quanto riguarda i requisiti formativi degli addetti al pronto soccorso L'art 45 del D. Lgs. 81/2008 rinvia al decreto ministeriale n.388 del 15 luglio 2003, in cui sono riportati le tipologie di corso e i contenuti minimi in relazione alla classificazione delle caratteristiche aziendali, riportata nello stesso decreto. Sono previsti due tipologie di corsi: - Corso per lavoratori designati al pronto soccorso in aziende classificate gruppo A, durata 16 ore; - Corso per lavoratori designati al pronto soccorso in aziende classificate gruppo B e C, durata 12 ore. La formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Attività formativa realizzata A. Per ciò che riguarda i corsi di Primo Soccorso ci si è avvalsi di una convenzione firmata nel 2009 con la ASL e che è stata rinnovata nel corso dell’anno 2011. Su tale base sono stati realizzati 5 corsi di formazione / aggiornamento nell’anno 2010, con la partecipazione di circa 30 soggetti per ogni modulo. Negli ambienti in cui vi è una scarsa presenza di personale strutturato dell’Università (ad es. edifici con sole aule) è stato raggiunto un accordo con la ditta che si occupa del Servizio di Portineria per cui il personale della ditta è stato ammesso a partecipare ai corsi organizzati dall’Università, con l’impegno di garantire collaborazione nel soccorso in tali edifici. A questi corsi si è aggiunto un nuovo modulo formativo nell’anno 2011, a cui hanno partecipato i nuovi designati dai Dirigenti in tempi recenti, nonché i dipendenti del Centro per l’Integrazione dei Disabili che, per la loro funzione di accompagnamento degli studenti diversamente abili presenti nell’Università hanno bisogno di una tale formazione specifica. Al termine di tutti i moduli formativi la cui durata è fissata a 16 ore, di cui 8 teoriche e 8 pratiche, i discenti sono sottoposti a verifica finale con riconoscimento dei CFP. La normativa di riferimento, costituita dal D.M. 388/2003, prevede un aggiornamento triennale degli addetti. Di conseguenza si prevede di avviare dei nuovi corsi su quest’argomento specifico a partire dall’anno 2014, con le stesse modalità. B. Per quanto riguarda le Squadre per la Gestione dell’Evacuazione e dell’Emergenza Incendi nel corso dell’anno 2011 sono stati fatti 6 corsi, i cui partecipanti sono stati distinti in 3 gruppi: 1) Gli addetti destinati ad operare negli ambienti a rischio d’incendio elevato, che riguardano principalmente gli edifici costituiti quasi esclusivamente da aule. In questo caso ci si è avvalsi della collaborazione del Comando dei VV.F. di Lecce, con il quale è stata sottoscritta una convenzione specifica. I 2 corsi realizzati, che hanno visto una partecipa-zione complessiva di 52 addetti, hanno avuto, come previsto dalla normativa vigente, una durata complessiva di 16 ore, di cui 4 di esercitazioni pratiche, per le quali ci si è avvalsi della ditta di manutenzione dei presidi antincendio, che ha fornito il materiale occorrente. 2) Gli addetti destinati ad operare negli ambienti a rischio medio/basso. In questo caso ci si è avvalsi per la docenza dell’Ing. Giuseppe Calasso, professionista abilitato ai sensi della Legge 818/84. Anche in questo caso sono stati predisposti 2 corsi della durata di 16 8 ore, di cui 2 per esercitazioni pratiche. Complessivamente hanno partecipato 36 dipendenti. 3) Gli addetti già formati in precedenza hanno seguito un corso di aggiornamento; tenuto sempre dall’Ing. Calasso. La durata del corso è stata di 6 ore complessive, di cui 2 per esercitazioni pratiche. Ai corsi hanno partecipato 37 addetti. Tutti i corsi sono stati seguiti da una prova finale formata sia da un questionario, che da una verifica pratica delle capacità dei partecipanti, per cui sono stati assegnati i crediti formativi previsti10. Attività formativa da realizzare Si ritiene necessario programmare dei corsi di aggiornamento a partire dal 2014 e, all’occorrenza, dei corsi per nuovi soggetti laddove dovessero esserci dei pensionamenti oppure spostamenti di sede degli addetti, che lascino scoperte delle Strutture. Per le strutture universitarie di nuova istituzione oppure che dovessero trasferirsi od occupare per espansione edifici di nuova acquisizione per l’Ateneo, andrà immediatamente verificata la presenza all’interno della nuova configurazione del personale, riferita al singolo edificio, di soggetti già formati per le emergenze incendi e di primo soccorso. Tale verifica comporterà anche una valutazione di sufficienza numerica di incaricati per assicurare un contrasto efficace alle emergenze possibili per quell’edificio. E’ questo il motivo per cui in caso di assenza completa o di presenza in numero insufficiente di addetti, dev’essere programmata una nuova sessione di formazione completa per soggetti addetti alle emergenze, da svolgere quanto prima raccogliendo le indicazioni da parte dei responsabili delle strutture interessate. 3.2. Piano di formazione di base per tutto il personale e cicli di seminari su temi trasversali. 3.2.1 Formazione iniziale per i neo-assunti. L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad un’adeguata formazione de Lavoratori sui rischi generali esistenti in azienda e sulle modalità prevenzionistiche che si adottano, in modo da introdurre i lavoratori al problema e prepararli ad una corretta attitudine alla sicurezza11. Tale formazione di base deve essere fornita in particolare ai Neoassunti ed è volta a metterli in condizione di conoscere l’azienda, la sua articolazione nel territorio, i principali processi produttivi o di servizio che svolge, la struttura organizzativa che la dirige, i rischi generali dell’impresa e le modalità di applicazione della politica per la sicurezza e l’igiene sul lavoro, gli elementi di base relativi ai piani di emergenza ed evacuazione12. Attività formativa realizzata Nessuna. 10 Nell’attuazione di questi corsi è stata fondamentale la collaborazione fornita dall’Ufficio Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. 11 Laddove il Datore di Lavoro - Dirigente risultasse inadempiente è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro. 12 Si noti come l’Accordo consenta questo arco temporale di 60 giorni solo per concludere un percorso formativo iniziato, in ogni caso prima o contestualmente all’assunzione. 17 Attività formativa da realizzare LAVORATORI MAI FORMATI/ NEO ASSUNTI Formazione immediata (entro e non oltre 60 giorni) da programmare semestralmente. FORMAZIONE Generale Specifica 4 ore 8 ore13 AGGIORNAMENTO Quinquennale di 6 ore In generale, per tutti i Nuovi Assunti - siano essi Lavoratori, Dirigenti o Preposti - la formazione dovrà essere erogata in precedenza o, al limite, contestualmente all’assunzione. In ogni caso, il percorso formativo dovrà iniziare prima che il Lavoratore sia adibito alla mansione e, qualora non fosse possibile concludere la formazione prima che questi inizi a lavorare, essa dovrà comunque concludersi entro 60 giorni. Attività informativa realizzata Nessuna. 3.2.2 Informazione rivolta a tutti i lavoratori Attività informativa realizzata Il 14 e 15 ottobre 2013 è stato espletato un incontro informativo dal titolo “Il radon: cos’è, come si misura, la bonifica e gli effetti sanitari”. L’incontro informativo coinvolge come formatori esperti qualificati di radioprotezione e soggetti che conoscono approfonditamente le problematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Opuscoli online Per adempiere all'obbligo di informazione14 nei confronti di tutti i lavoratori previsto dall’art. 36 del Testo Unico sulla Sicurezza, considerata l’impossibilità di quantificare con esattezza il numero di assunzioni di personale per ogni anno, il Servizio di Prevenzione e Protezione propone che l’Università del Salento giunga ad un accordo con una casa editrice per implementare nell’intranet aziendale l’accesso ad opuscoli che consentono di fornire anche ai lavoratori neo assunti un’adeguata informazione su tematiche specifiche (Procedure di emergenza ed evacuazione, Antincendio, Sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali) relative all’Ente e ai rischi relativi al peculiare contesto in cui dovrà operare ogni singolo lavoratore. Cicli di incontri, corsi e seminari su temi trasversali per l’Ateneo In accordo alla sempre più diffusa sensibilità verso i temi della salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno considerare tra le esigenze informative anche alcuni argomenti di carattere generale e trasversali a tutto il personale, che sono stati capaci di attrarre in modo significativo lavoratori e studenti in recenti esperienze di informazione sviluppate dal SPP e che possono oggi essere replicate cogliendo altri aspetti lavorativi per i quali è richiesta un’adeguata informazione (l’inquinamento da elettrosmog, radiazioni emesse dai video dei computer, ecc.). 3.2.3 Proposte di attività formative e/o informative complementari Ulteriori argomenti significativi che si ritiene di poter proporre per il prossimo futuro come esperienza informativa di nuovo interesse, salvo raccogliere stimoli di altro tipo, sono suggeriti qui di seguito: a) Modalità per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); b) L’inquinamento elettromagnetico da impianti wireless interni agli edifici; 13 Il numero di ore di formazione muta a seconda del tipo di rischio cui è esposto il lavoratore. Laddove il Datore di Lavoro - Dirigente risultasse inadempiente è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro. 14 18 c) Disagio psicologico negli ambienti di lavoro - dallo stress al mobbing. a) Modalità per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) L’esigenza di un corso di questo tipo è indubbia, dopo l’introduzione con l’art.26 del D. Lgs. 81/2008, dell’obbligo, da parte del Datore di Lavoro che chiede un intervento di terzi all’interno della sua azienda, di evidenziare preliminarmente tutti i rischi di interferenza tra le due attività e di redigere un documento apposito, a pena di nullità degli atti di aggiudicazione e dei contratti di appalto, per gestire tali interferenze insieme all’appaltatore. Il corso si dovrebbe svolgere su 2 giorni, di cui la prima di teoria e la seconda di pratica, dove si prova a redigere dei documenti esplicativi dell’obbligo. Il corso è rivolto al personale in servizio presso l’Amministrazione Centrale e nei Dipartimenti che può essere incaricato della redazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. b) L’inquinamento elettromagnetico da impianti wireless interni agli edifici Trattasi di un tema in grado di registrare un uditorio piuttosto eterogeneo. Il Servizio di prevenzione e protezione raccoglie già più d’una domanda formativa in questo senso, a partire dalle stesse strutture informatiche che stanno predisponendo le reti e che chiedono di avere la possibilità di testare i loro apparecchi e di capire e spiegare le particolarità di un sistema piuttosto che di un altro. I relatori possono essere individuati all’interno del corpo docente dell’Università, che è attrezzato a riguardo con competenze di altissimo livello, scelti comunque con la preoccupazione di dare voce anche a valutazioni scientificamente “meno supportate”. Sulle modalità di presentazione di quest’ultimo tema è possibile indicare anche un’altra opportunità favorevole, resa possibile dalla strumentazione e dalla professionalità presente nel Servizio, che è quella di poter inserire nell’atto in-formativo anche apprezzabili momenti di analisi strumentale della diffusione del fenomeno. c) Disagio psicologico negli ambienti di lavoro - dallo stress al mobbing Sulla scia della Legge 183/2010, cosiddetto Collegato Lavoro15, e con gli adempimenti posti in essere dal Testo Unico nella programmazione degli incontri informativi è opportuno tener conto delle tematiche relative al rischio lavorativo legato alle differenze di genere (sesso, età, lingua, religione, ecc.) e all’importanza di assicurare un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo. 3.3. Piano di formazione avente ad oggetto rischi specifici della mansione (orientamento avanzato) Il terzo comma dell’art. 37 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. 15 L’art. 21 della L. 183/2010 modifica l’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 prevedendo tra le finalità della P.A. quella di “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forme di discriminazione e di violenza morale o psichica”. In secondo luogo viene sostituito il comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 in materi di gestione delle risorse umane, prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 19 Il processo di formazione non può essere in questo caso generalizzato e svolto attraverso riunioni estese, perché molte sono le mansioni presenti in Università e molto diverse le condizioni operative in cui si possono svolgere, spesso anche a parità di attività. Si ritiene che in queste situazioni siano da preferire programmi di formazione più diretti e personali, in cui prevale il rapporto diretto con il lavoratore e l’esemplificazione in loco delle modalità di utilizzo di macchine, sostanze, DPI e dove fondamentale diventa il ruolo dei Preposti di area. Il programma è stato quindi pensato per essere svolto direttamente sul posto di lavoro attraverso la tecnica dell’affiancamento da parte di persona esperta, la quale ha anche il compito di assicurare la trasmissione delle conoscenze relativamente alle procedure specifiche, alle fasi di lavoro, alle dotazioni di sicurezza e ai regolamenti. In questa fase devono essere fornite e spiegate le schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati, vanno spiegati quali DPI usare, quando e perché usarli e va verificato il loro corretto impiego. È necessario predisporre una scheda individuale che informi il lavoratore e ne attesti l‘avvenuta informazione/formazione sui rischi specifici, sulle misure di autotutela da adottare e sul programma di addestramento previsto. Tale scheda costituisce la prima applicazione del “Libretto formativo” che il nuovo Testo Unico assume a strumento di controllo della formazione individuale ricevuta dal lavoratore in tema di sicurezza ed igiene, utile in caso di cambio di mansione o di posto di lavoro. Attività formativa realizzata Nessuna. Attività formativa da realizzare Un possibile schema del piano formativo e informativo per i rischi specifici per mansione potrebbe essere il seguente: Contenuti Modalità didattica Docenza o tutoraggio Tempistica dell’intervento Informazioni generali sulla mansione svolta e sui rischi presenti Colloquio e/o sopralluogo Preposto e SPP Assunzione o cambio mansione, aggiornamento organizzativo Utilizzo di macchine o attrezzature Colloquio, dimostrazione pratica, affiancamento, lettura libretto d’uso Preposto Assunzione o cambio mansione, acquisto nuovi macchinari Utilizzo di prodotti Colloquio, lettura schede di sicurezza Preposto e SPP Assunzione o cambio mansione, introduzione nuovi prodotti Colloquio, dimostrazione Preposto e pratica, affiancamento, lettura SPP libretto d’uso Assunzione o cambio mansione, introduzione nuovi DPI Utilizzo di DPI 3.4 Piano di formazione sulla sicurezza per categorie omogenee di esposti (famiglie professionali) Questa fase della formazione è una delle più difficili da programmare ma anche delle più importanti, perché riguarda quelle attività che presentano rischi particolari sia in termini di frequenza di accadimento che di gravità delle conseguenze. È riservata a specialisti che devono operare per garantire che regole e procedure di sicurezza diventino patrimonio comune alla famiglia professionale in questione. Le problematiche da affrontare possono essere diverse ed è difficile poterle prevedere tutte anticipatamente; in generale per la scelta delle famiglie professionali da interessare prioritariamente, e quindi per il contenuto del corso, conviene coinvolgere gli RLS e soprattutto il Medico Competente, indagando ad esempio con loro, in sede di sopralluogo periodico, quali attività continuino a rivestire una 20 certa preoccupazione nelle modalità operative che si adottano in Ateneo o quali attrezzature non sembrano utilizzate in maniera corretta. Si possono ad esempio ritenere possibili argomenti comuni a più centri di ricerca di questo tipo: Movimentazione ed utilizzo dei gas tecnici in sicurezza; Il controllo di efficienza e la manutenzione delle cappe nei laboratori in cui si utilizzano sostanze chimiche e biologiche; Apparecchi di sollevamento e trasporto; Movimentazione ed utilizzo di sostanze radiogene; Movimentazione manuale dei carichi e i rischi dorso-lombari; L’utilizzo di scale in biblioteca; L’utilizzo e la conservazione di sostanze infiammabili; Rischi e misure nelle officine meccaniche; Rischi e misure negli orti botanici e nelle attività di giardinaggio. Attività formativa realizzata Nessuna Attività formativa da realizzare Un esempio di piano di formazione per esposti a rischi nelle lavorazioni meccaniche potrebbe avere questa declinazione: Contenuti Modalità Didattica Docenza o tutoraggio Tempistica dell’intervento Rischi (rumore, vibrazioni, tagli, cadute, urti, folgorazioni, elettrocuzioni, proiezioni di parti, contatti con ingranaggi, scivolamenti, gas di scarico di saldature, sostanze incompatibili, ecc.) Modalità di utilizzo di macchine o attrezzature (conoscenza della macchine e dei suoi dispositivi di sicurezza, esame del libretto d’uso, conoscenza della segnaletica, procedure di emergenza) Modalità carico, scarico e trasporto del materiale (procedure di sicurezza, divieti, attrezzi tutori) Misure di prevenzione collettiva (insonorizzazione, abbigliamento, segnaletica, confinamento pericoli, dispositivi contro cesoiamento e contro avvio accidentale) Misure di protezione individuale (tappi e cuffie, scarpe, guanti, procedure per la movimentazione dei carichi) Lezione frontale Dimostrazione pratica Affiancamento Esperto Preposto SPP Assunzione o cambio mansione, aggiornamento di routine Dimostrazione pratica Esperto Affiancamento Preposto Esercitazione SPP Addestramento Assunzione o cambio mansione, aggiornamento di routine Dimostrazione pratica Esperto Affiancamento Preposto Esercitazione SPP Addestramento Assunzione o cambio mansione, aggiornamento di routine Lezione frontale Esperto Dimostrazione pratica Preposto Esercitazione SPP Addestramento Assunzione o cambio mansione, aggiornamento di routine Lezione frontale Esperto Dimostrazione pratica Preposto Esercitazione SPP Assunzione o cambio mansione, aggiornamento di routine In modo analogo, con argomenti pertinenti, può essere progettata la formazione sugli altri argomenti. 21 3.5 Piani di formazione continua (Aggiornamento periodico) Questo aspetto della formazione riguarda persone che occupano la posizione lavorativa da molto tempo e che probabilmente si accostano alle possibili proposte informative risentendo di fattori quali l’assuefazione e l’abitudine, ma anche di convincimenti radicati di scetticismo sulla utilità dell’evento. L’intervento rivolto a questi soggetti dovrà riguardare in modo particolare gli aspetti legati alla sicurezza in generale, quali le procedure, i ruoli, la formazione di un’attitudine alla sicurezza (“cultura della sicurezza”), le iniziative intraprese dall’Ente, i risultati delle indagini svolte, i cambiamenti tecnologici e strutturali che si stanno avviando e che incidono sulla sicurezza, le novità legislative e regolamentari. Al fine di elaborare un adeguato ed efficace progetto formativo rivolto a tutto il personale, si ritiene di dover puntare alla realizzazione di: un’apertura di un canale di comunicazione diretta e continua sui problemi della sicurezza tra Datore di Lavoro, SPP, Dirigenti e Lavoratori, compresi RLS; brevi ed agili informazioni a soggetto su temi di sicurezza ed igiene di largo interesse nella platea, con attenzione particolare a trattare con tempestività eventuali emergenze; un aggiornamento costante ai Lavoratori su tutto quanto avviene in Ateneo e nell’intero paese sui problemi della sicurezza; la possibilità di dar vita ad una tribuna di discussione aperta a tutti su questi temi, con contributi anche di particolare rilevanza (Rettore, Personaggio Pubblico, Docente, ecc.) in modo da recuperare una percezione di interesse condiviso sul tema. Attività formativa realizzata Nessuna Attività formativa da realizzare SOGGETTI PER I QUALI È PREVESITO L’AGGIORNAMENTO Lavoratori PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO ORE AGGIORNAMENTO Ogni 5 anni 6 Preposti Ogni 5 anni 6 Dirigenti Ogni 5 anni 6 Non è da considerarsi aggiornamento l’integrazione prevista per la formazione specifica, qualora si introducano nuove sostanze, nuovi macchinari, nuovi rischi. Il “Decreto del Fare” – D. Lgs. 21 giugno 2013, n. 69 – stabilisce che in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti dal Testo Unico, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondente erogati. In particolare, non sarà necessario per lo stesso lavoratore ripetere più di una volta le parti di un corso con contenuti e durate uguali. Attività informativa da realizzare Per adempiere all'obbligo di informazione e addestramento nei confronti di tutti i lavoratori previsto dall'art. 36 del Testo Unico il Servizio di Prevenzione e Protezione propone che l'Università del Salento giunga ad un accordo con una casa editrice per implementare nell’intranet aziendale l’accesso ad opuscoli che consentono di fornire a tutti i lavoratori un’adeguata informazione su tematiche specifiche. 3.6 Piani di formazione e informazione per studenti ed ospiti Alla luce della più recente normativa sulla sicurezza è necessario programmare delle attività formative e/o informative anche per gli Studenti ed Ospiti dell’Università del Salento, in quanto 22 essi rientrano nella più vasta categoria di Lavoratori, ovvero chi “svolge un’attività lavorativa nell’ambito della organizzazione con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” come nel caso di Assegnisti, Dottorandi, Borsisti, Tirocinanti, Stagisti, ecc.; Attività formativa realizzata periodicamente e da riproporre Una fondamentale attività formativa rivolta a Studenti, Assegnisti, Dottorandi, Borsisti, Tirocinanti già presente nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.), è rappresentata dalle lezioni di “Sicurezza nel laboratorio”, organizzata dal Se.Si.Ge.R. e che prevede la partecipazione come docenti di personale afferente o che ha fatto parte del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si ritiene utile non solo di conservare questa formula, ma se possibile anche di estenderla ad altri Dipartimenti e corsi di studio. Esperienze di questo tipo possono rappresentare un piccolo ma utilissimo modulo formativo rivolto ai nuovi studenti universitari e altri soggetti che si affacciano per la prima volta a laboratori didattici e/o di ricerca ed a cui è certamente indispensabile trasmettere da subito, prima dell’inizio della frequentazione, una formazione chiara ed autorevole sui comportamenti da assumere e sulle regole da rispettare per facilitare la mitigazione dei rischi presenti nei laboratori (chimici, fisici, biologici, meccanici, ecc.). Questi corsi vanno ovviamente programmati d’intesa con i Dipartimenti di riferimento, ovvero: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Dipartimento di Matematica e Fisica, Dipartimento di Beni culturali, Dipartimento di Studi Umanistici (Laboratorio CRIL), in quanto interferiscono o arricchiscono il percorso formativo degli studenti. L’esperienza già in corso presso il Di.S.Te.B.A. può costituire una proficua base di riferimento. Attività informativa realizzata Nel 2003 il Servizio di Prevenzione e Protezione, con l’obiettivo d diffondere la cultura della sicurezza anche tra gli studenti, ha prodotto l’opuscolo “Studiare in Sicurezza”16. Attività informativa da realizzare Sarebbe utile optare per una revisione dell’opuscolo alla luce della più recente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. La sua composizione potrebbe strutturarsi su queste tematiche: Argomento La normativa di sicurezza e igiene sul lavoro in Italia Gli attori del sistema La struttura del sistema di gestione nell’ Università del Salento Modalità Obiettivo Analisi sintetica della filosofia della prevenzione diffusa in Italia a partire dal D. Lgs. 626/1994. Schemi di definizione dei ruoli e delle competenze Far apprendere i concetti base della sicurezza sul lavoro in ambiti generali Illustrare il quadro delle competenze e delle responsabilità Conoscere e riconoscere il sistema interno delegato ai compiti di prevenzione e protezione. Presentazione di strutture e regolamenti messi in atto 16 Il documento è stato prodotto nel 2003 e trasmesso alla Direzione per un suo inserimento nel materiale divulgativo dell’Università. Trovò collocazione in un CD messo in libera distribuzione che conteneva soprattutto informazioni generali di segreteria, opportunità formative offerte dall’Università e notizie varie su come vivere e studiare a Lecce. La prima diffusione fu significativa, e raggiunse molti studenti ed ospiti, ma non si ha notizia di successive ripetizioni dell’esperimento multimediale, né è stato pubblicato sul sito. 23 Tipologie di rischi presenti in Università Emergenze: quali possibili, come affrontarle Segnaletica di riferimento in tema di sicurezza sul lavoro Illustrazione sintetica e figurata dei rischi possibili in ambienti universitari Definizione emergenze attese e spiegazione dei comportamenti finalizzati ad affrontarle Elencazione e spiegazione dei segnali rinvenibili su luoghi, macchine, sostanze di possibile contatto Fornire elementi di conoscenza e valutazione delle situazione di pericolo che è possibile incontrare. Dare indicazioni concrete su cosa può accadere e come ci si deve comportare Consentire l’immediata percezione ed interpretazione del rischio e delle misure per contenere i suoi effetti. Per la diffusione, si ritiene di proporre: - inserimento nel sito dell’Università del Salento, con apposito link; - distribuzione in occasione di lezioni o incontri specifici sul tema, organizzati quale adempimento alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole come indica il nuovo Testo Unico; - consegna all’ospite temporaneo al momento dell’inizio delle frequentazioni dei laboratori o delle aule in cui opererà. Considerato l’elevata presenza di studenti stranieri, sarebbe utile una trattazione bilingue dell’opuscolo. Lecce, li 5 marzo 2014 (ultima revisione) Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Dr. Manuel Fernández) 24 Allegato 1 – Attuali convenzioni in essere per la formazione Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce: Convezione mirata alla formazione ed informazione del personale destinato a svolgere i compiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza. Azienda Unità Sanitaria Locale Lecce 1 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPESAL): Convenzione mirata all’organizzazione e gestione dei corsi per Addetti al Primo Soccorso. 25 Allegato 2 – Proposta di formulazione di un Albo dei Formatori, basato sui requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. TIPOLOGIA FORMAZIONE FORMAZIONE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI DEL 21.12.2011 CODICE AREA FORMATIVA CONTENUTI AREA FORMATIVA 01 Presentazione dei percorsi formativi: la Conferenza Stato – Regione e gli obblighi di formazione Il Testo Unico sulla sicurezza Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione Le figure della sicurezza (ovvero organizzazione della prevenzione aziendale) e relativi diritti, doveri e sanzioni per le varie figure. Organi di vigilanza, controllo e assistenza Definizione di infortunio e malattia professionale: cosa fare e cosa succede Organigramma della sicurezza. La statistica infortuni e dati sanitari della sorveglianza sanitaria Rischi legati ai luoghi di lavoro e norme compor-tamentali Cenni dei rischi per la salute Cenni dei rischi per la sicurezza. PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO PER LA DOCENZA DOCENTI PER EDIZIONE ORE DI FORMAZIONE DA EROGARE PER DOCENZA Soggetti in possesso della laurea e dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Interministeriale 6 marzo 2013). 1 4 DESTINATARI Personale docente di ruolo e a contratto Personale tecnico amministrativo di ruolo e a contratto Collaboratori linguistici Gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione (art. 2 comma 4 DM 5 agosto 1998, n. 363). 26 TIPOLOGIA FORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI DEL 21.12.2011 CODICE AREA FORMATIVA CONTENUTI AREA FORMATIVA TITOLO MODULO 02 03 ORE DI FORMAZIONE DA EROGARE PER DOCENZA DESTINATARI Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di: - Ingegnere - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Perito elettronico ed elettrotecnico - Componente Organi di Vigilanza e Controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013) Tutti coloro che frequentano laboratori ingegneristici, fisici e chimici. 1 2 MODULO 3 – PIANI DI EMERGENZA INTERNA E SICUREZZA ANTINCENDIO Cenni sul triangolo del fuoco e sui mezzi estinguenti. Cenni sulle atmosfere esplosive. Rischi da esplosione. Prevenzione incendi ed esplosioni. Segnaletica. Piani di Emergenza Interna. Procedure esodo e incendi. Altri scenari di rischio. TITOLO MODULO 04 DOCENTI PER EDIZIONE MODULO 2- USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO Rischio elettrico e meccanico. Macchine e attrezzature di lavoro. TITOLO MODULO PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO PER LA DOCENZA Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di: - Ingegnere - Architetto - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. - Componente Organi di vigilanza e controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013) Tutti coloro che frequentano laboratori didattici e di ricerca. Operatori di biblioteche e archivi. 1 2 MODULO 4 – RISCHIO BIOLOGICO Rischio biologico: classificazione secon-do il D. Lgs. 81/08. La manipo-lazione di agenti biologici. Misure di contenimento. Comunicazioni, autorizzazioni. I settori lavorativi interessati. Manipolazione di OGM. Attività subacquee: i rischi connessi alle attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino. Uso di DPI. Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di: - Biologo - Medico specialista in Medicina del Lavoro - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Componente Organi di vigilanza e controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013) Tutti coloro che frequentano laboratori di tipo biologico. Operatori di Orto Botanico / Verde d’Ateneo. 1 2 27 TIPOLOGIA FORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI DEL 21.12.2011 CODICE AREA FORMATIVA CONTENUTI AREA FORMATIVA TITOLO MODULO 05 TITOLO MODULO 07 DOCENTI PER EDIZIONE ORE DI FORMAZIONE DA EROGARE PER DOCENZA DESTINATARI MODULO 5 – RISCHIO CHIMICO Rischi chimici: classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, i nuovi simboli in base al regolamento 127272008/CE. Riconoscere i pericoli di esposizione. Cenni tossicologici . Le schede di sicurezza. Disposizioni in caso di incidenti o emergenze. Sostanze cancerogene: Classificazione IARC e CE. Uso di DPI. TITOLO MODULO 06 PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO PER LA DOCENZA Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di: - Chimico - Fisico - Ingegnere - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. - Componente Organi di Vigilanza e Controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013). 1 2 Tutti coloro che frequentano i laboratori di tipo chimico e ingegneristico. Operatori di Officina Meccanica, Orto Botanico e Verde d’Ateneo. MODULO 6 – AGENTI FISICI Rischi fisici: Radiazioni ionizzanti Campi elettromagnetici Radiazioni ottiche Rumore e Vibrazioni Uso di DPI. Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di - Esperto Qualificato in Radioprotezione - Medico Autorizzato - Componente Organi di Vigilanza e Controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013) 1 2 Tutti coloro che frequentano i laboratori di tipo fisico e ingegneristico. Operatori di Officina Meccanica, Orto Botanico e Verde d’Ateneo. MODULO 7 – VIDEOTERMINALI, MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE, IGIENE E AMBIENTI DI LAVORO Rischi connessi all’uso del videoterminale Progettazione di una postazione videoterminale. Microclima e illuminazione. Ambienti di lavoro. Corretti comportamenti nelle attività lavorative. Sorveglianza sanitaria. Rischi infortuni. Incidenti e infortuni mancati. Procedure organizzative per il Primo Soccorso. Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di - Medico specialista in Medicina del Lavoro - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Ingegnere - Fisico - Componente Organi di Vigilanza e Controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013). 1 4 Personale docente di ruolo e a contratto Personale tecnico amministrativo di ruolo e a contratto Collab. linguistici Studenti, Borsisti, Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti Tirocinanti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e che, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel DVR. 28 TIPOLOGIA FORMAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI DEL 21.12.2011 CODICE AREA FORMATIVA CONTENUTI AREA FORMATIVA TITOLO MODULO 08 DOCENTI PER EDIZIONE ORE DI FORMAZIONE DA EROGARE PER DOCENZA DESTINATARI MODULO 8 – LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI Movimentazione manuale carichi. I rischi di infortuni connessi alla movimentazione dei carichi (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto). Corrette posture di movimentazione manuale dei carichi. Circolazione nei luoghi di lavoro. Caduta dall’alto. Altri rischi. Uso di DPI TITOLO MODULO Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di: - Medico specialista in Medicina del Lavoro - Ingegnere - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Componente Organi di Vigilanza e Controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013). Operatori di biblioteche e archivi. Operatori di Officina Meccanica, Orto Botanico e Verde d’Ateneo. 1 2 MODULO 9 – STRESS LAVORO CORRELATO Stress lavoro- correlato Comportamenti efficaci per la prevenzione delle aggressioni La gestione dello stress. Stress alla guida degli autoveicoli: come insorge e come si evita. 09 PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO PER LA DOCENZA Soggetti in possesso del titolo/ qualifica di: - Esperto in aspetti psicosociali - Medico specialista in Medicina del Lavoro - Componente Organi di Vigilanza e Controllo e in possesso dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013). 1 2 Personale docente di ruolo e a contratto Personale tecnico amministrativo di ruolo e a contratto Collab. linguistici Studenti, Borsisti, Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti Tirocinanti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e che, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel DVR. 29 TIPOLOGIA FORMAZIONE FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA CONFERENZA STATO REGIONI DEL 21.12.2011 CODICE AREA FORMATIVA CONTENUTI AREA FORMATIVA 10 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione Definizione ed individuazione dei fattori di rischio Incidenti ed infortuni mancati Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge ed aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO PER LA DOCENZA DOCENTI PER EDIZIONE ORE DI FORMAZIONE DA EROGARE PER DOCENZA Soggetti in possesso della laurea e dei requisiti previsti dai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (Decreto Intermin. 6 marzo 2013). DESTINATARI Personale che svolge la funzione di Preposto. 2 8 30