Condizioni generali per la pubblicità televisiva del 01 febbraio 2016 I. CAMPO D’APPLICAZIONE E CONDIZIONI QUADRO CONTRATTUALI Osservazioni generali 1. Leader del mercato dei media elettronici, publisuisse SA (di seguito publisuisse) commercializza in esclusiva la pubblicità televisiva diffusa dalla Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR (di seguito SSR) sulle sue reti TV e su quelle di altre emittenti (di seguito emittenti TV), segnatamente spot, altre trasmissioni pubblicitarie di durata superiore e tipologie pubblicitarie particolari. Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano i rapporti tra i committenti di pubblicità e publisuisse. Le prestazioni di publisuisse sono definite nella versione aggiornata di queste CG, delle documentazioni di offerta e delle offerte individuali di publisuisse, nonché negli accordi specifici stipulati con i singoli committenti. Condizioni quadro contrattuali 2. L’accordo tra il committente pubblicitario e publisuisse acquista validità con la firma a conferma dell’ordinazione di spazi pubblicitari a publisuisse oppure, dopo aver avuto accesso con password al sistema online «publiplan», mediante la prenotazione «a titolo definitivo» del tempo d’antenna desiderato e la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria. Il contratto deve essere intestato a una persona fisica o giuridica e indicare con precisione l’oggetto della pubblicità televisiva. Rappresentanza del committente 3. Se si fa rappresentare da terzi per la conclusione di un accordo con publisuisse, il committente è tenuto a confermare, tramite la propria firma legalmente valida, di aver conferito al rappresentante tutti i poteri necessari per la sottoscrizione dell’accordo relativo alla pubblicità televisiva. Il rappresentante si impegna a presentare spontaneamente a publisuisse, prima delle trattative e comunque prima della sottoscrizione dell’accordo, una procura rilasciata dal committente e a riferire immediatamente a quest’ultimo i contenuti dell’intesa trovata con publisuisse. Da parte sua, publisuisse si riserva il diritto di prendere contatto con il committente e di trasmettergli una copia dell’accordo sottoscritto. 4. Nella procura rilasciata, il committente si impegna a comunicare tempestivamente a publisuisse l’eventuale revoca dell’incarico (mandato) conferito al rappresentante. Nel documento, il committente dichiara inoltre di assumersi la responsabilità dei contenuti dell’accordo, in particolare della forma di pubblicità televisiva concordata, oltre che delle conseguenze di eventuali violazioni delle norme di legge. Il committente si dichiara altresì responsabile nei confronti di publisuisse per il pagamento delle prestazioni elencate nell’accordo e il saldo delle relative fatture emesse da publisuisse a carico del rappresentante. 5. publisuisse non riconosce al rappresentante del committente alcuna indennità per il suo operato a favore del committente, eccezion fatta per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d’antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan» di publisuisse. II. CONDIZIONI QUADRO FISSATE PER LEGGE Pubblicità 6. Per pubblicità s’intende qualsiasi annuncio pubblico diffuso nell’ambito degli spazi pubblicitari televisivi concessi a pagamento o con controprestazione analoga, oppure a titolo di pubblicità propria, volto a incentivare la conclusione di Condizioni generali per la pubblicità televisiva negozi giuridici su merci o servizi, promuovere una causa o un’idea o produrre qualsivoglia altro effetto voluto dal committente o dalla stessa emittente TV. Emissioni promozionali (televendite) 7. Le emissioni promozionali sono emissioni con offerte direttamente rivolte al pubblico in vista della conclusione di negozi giuridici sulle merci e i servizi presentati. Esse devono avere una durata minima di 15 minuti. publisuisse non può stipulare contratti con i committenti pubblicitari per la trasmissione di televendite sulle reti SSR. Pubblicità per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici nonché per medicamenti 8. La pubblicità per opere di beneficenza autorità ed enti pubblici nonché la pubblicità di medicamenti sono disciplinate, oltre che dai documenti sopra menzionati, da speciali condizioni quadro (vedi opuscoli «Pubblicità dei medicamenti» e «Condizioni speciali per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici» nella documentazione publisuisse oppure su www.publisuisse.ch). Pubblicità televisiva vietata 9. In particolare, sono vietate I) la pubblicità per il tabacco; II) la propaganda per partiti politici, persone che ricoprono cariche politiche o candidate a tali cariche, temi che formano oggetto di iniziative popolari; III) la propaganda per religioni e per istituzioni e persone che le rappresentano; IV) la pubblicità per medicamenti soggetti a ricetta medica; V) la pubblicità rivolta a minorenni o nella quale essi vi figurano e che approfitta della loro inesperienza e/o che compromette il loro sviluppo fisico o mentale; VI) la pubblicità non veritiera o equiparabile a concorrenza sleale; VII) la pubblicità che incita a un comportamento pericoloso per la salute, l’ambiente o la sicurezza personale. VIII) la pubblicità per le bevande alcoliche sottoposte alla legge sull’alcool in vigore. La pubblicità per le bevande leggermente alcoliche come vino e birra è invece consentita nei programmi delle emittenti TV della SSR, ma sottostà a disposizioni di legge particolari e alle direttive editoriali della stessa SSR. Personale di programma e candidati a cariche pubbliche 10. Il personale fisso dell’emittente TV nonché le persone candidate a cariche pubbliche o che ne detengono una non sono autorizzate – a partire dalla data della nomina – a partecipare a pubblicità televisiva né in video né in audio. Per i collaboratori di emittenti TV locali e regionali valgono disposizioni speciali. Nel caso di esperti e altri consulenti che compaiono regolarmente o temporaneamente sugli schermi delle emittenti TV si possono applicare particolari restrizioni alla partecipazione in pubblicità televisive nei programmi della SSR. Le campagne pubblicitarie che prevedono il coinvolgimento di tali personalità vanno discusse in dettaglio con publisuisse anticipatamente o comunque prima della fase di realizzazione della trasmissione pubblicitaria prevista. Rispetto delle norme di legge e responsabilità 11. La responsabilità in ordine alle disposizioni legali in materia di concessione compete esclusivamente alle emittenti TV. I committenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge sul contenuto della pubblicità televisiva, in particolare quelle della legge federale sulla concorrenza sleale (LFCS), della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), della relativa ordinanza (ORTV) e delle direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in vigore. I committenti sono responsabili nei confronti di publisuisse e/o dell’emittente TV di qualsiasi danno che ne derivi (compresi i costi della difesa legale) ed esonerano publisuisse ovvero l’emittente TV, nonché i relativi organi e collaboratori, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi. Ciò vale altresì per la pubblicità televisiva visionata da publisuisse prima di essere trasmessa. III. CONTROLLO DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA DA PARTE DI PUBLISUISSE Principio 12. publisuisse si riserva di controllare la legalità del contenuto della pubblicità televisiva e la sua conformità alle limitazioni editoriali. I committenti possono far visionare gratuitamente gli storyboard della pubblicità televisiva prevista. Ciò non cambia la loro responsabilità ai sensi del punto 11 delle presenti CG. Rifiuto di pubblicità televisiva 13. publisuisse si riserva di rifiutare la messa in onda di pubblicità televisiva che considera lesiva della sua attività oppure dell’immagine propria e/o dei programmi TV, che contiene messaggi impliciti di tipo politico o religioso ovvero persegue obiettivi contrari al buon costume. Anche nel caso di contratti vincolanti (impegni fissi), publisuisse ha il diritto di rifiutare o restituire la pubblicità televisiva che non rispetta le disposizioni di legge, le direttive editoriali dell’emittente TV e/o le CG di publisuisse. publisuisse si riserva inoltre il diritto, in casi giustificati, di limitare il numero e la programmazione oraria delle trasmissioni pubblicitarie. Conseguenze del rifiuto 14. Se non è possibile trasmettere la pubblicità televisiva per i motivi menzionati in precedenza, publisuisse ha il diritto di occupare altrimenti lo spazio pubblicitario. Il committente è tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto e risponde anche di ogni eventuale ulteriore danno. IV. SEPARAZIONE TRA PROGRAMMI E PUBBLICITÀ Nessuna identificazione con le reti TV della SSR o di altre emittenti 15. È lecito rimandare alla pubblicità televisiva su altri supporti pubblicitari soltanto indicando esplicitamente su quali emittenti TV viene trasmessa. Sono vietate le rappresentazioni (contenuto, scenografia, ecc.) e le formulazioni che cercano di identificare la pubblicità televisiva con l’emittente TV, i suoi programmi o i suoi collaboratori. La pubblicità televisiva deve distinguersi, sotto ogni aspetto, dai programmi dell’emittente TV. È vietato l’uso dei marchi e/o dei logotipi delle emittenti TV in qualsiasi forma. V. FORMA E CONSEGNA DELLE TRASMISSIONI PUBBLICITARIE Diritti di utilizzazione e liberatoria 16. Il committente è l’unico responsabile della liceità dell’utilizzazione della sua trasmissione pubblicitaria (audio/video). i. ii. Diritti di produzione e numero SUISA Il committente è tenuto a procurarsi in nome e per conto proprio tutti i diritti necessari alla produzione della trasmissione pubblicitaria. Deve in particolare procurarsi un numero SUISA per ciascuna trasmissione pubblicitaria (pure per quelle non contenenti musiche protette dai diritti d’autore) anche a fronte di differenze minime rispetto a trasmissioni pubblicitarie già andate in onda per il prodotto o il servizio in questione. Diritti di diffusione e altri diritti Il committente assicura a publisuisse di essere in possesso di tutti i diritti d’autore, i diritti di prestazione e gli altri diritti necessari alla messa in onda della trasmissione pubblicitaria (esclusi i diritti di diffusione SUISA) e, tramite il mandato pubblicitario, concede a publisuisse ovvero all’emittente TV i relativi diritti di utilizzazione e di lavorazione. Il committente concede in particolare a publisuisse ovvero all’emittente TV la facoltà di inserire, ove necessario, la dicitura «Pubblicità» oppure «Trasmissione pubblicitaria» (al fine di garantire il Condizioni generali per la pubblicità televisiva rispetto delle disposizioni di legge in materia di separazione fra pubblicità e programmi), la facoltà di conservare copie della trasmissione pubblicitaria e quella di renderla accessibile agli interessati tramite la banca dati «publispot» di publisuisse. iii. Liberatoria Il committente si impegna a tenere esente publisuisse ovvero l’emittente TV da tutte le pretese avanzate da terzi a qualsiasi titolo a causa della messa in onda o dei contenuti della trasmissione pubblicitaria. Si impegna inoltre a rimborsare a publisuisse ovvero all’emittente TV le spese legali sostenute in casi di questo genere (inclusi i risarcimenti eventualmente versati a terzi). Da parte sua, publisuisse si impegna a concludere eventuali accordi extragiudiziali con i terzi solo dopo aver ottenuto l’assenso del committente. Diritti di diffusione 17. publisuisse ovvero l’emittente TV acquisiscono i diritti di diffusione di musiche protette dai diritti d’autore (SUISA «Tariffa A 2012 – 2017 per la SRG SSR») ed esonera il committente da eventuali pretese della SUISA. Approvazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 18. Per la pubblicità dei farmaci e/o di alti prodotti medici occorre presentare a publisuisse la corrispondente «decisione finale» di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (vedi opuscolo «Pubblicità di medicamenti in TV» su www.publisuisse.ch). Requisiti tecnici 19. Le trasmissioni pubblicitarie televisive e i relativi supporti devono corrispondere alle norme tecniche prescritte da publisuisse (vedi «Produzione e consegna degli spot» su www.publisuisse.ch). Versioni linguistiche 20. Per ciascuna regione linguistica nella quale è prevista la diffusione della pubblicità televisiva, il committente deve mettere a disposizione di publisuisse un supporto di trasmissione nella lingua corrispondente, ineccepibile dal punto di vista linguistico. VI. SCADENZE Indicazione del numero SUISA 21. Il committente deve designare la trasmissione pubblicitaria con il corrispondente numero SUISA entro la scadenza indicata da publisuisse nel documento «Assegnazione spot» ovvero nel sistema di prenotazione e gestione online «publiplan» (di regola cinque giorni lavorativi prima della messa in onda della trasmissione pubblicitaria). Consegna delle trasmissioni pubblicitarie 22. La trasmissione pubblicitaria – di qualità tecnica impeccabile e conforme alle disposizioni di legge e alle condizioni di publisuisse – deve giungere a publisuisse entro tre giorni lavorativi dalla prima messa in onda. Conseguenze in caso di inosservanza delle scadenze 23. Se la trasmissione pubblicitaria arriva in ritardo a publisuisse, quest’ultima può non garantire la messa in onda della pubblicità televisiva. In tal caso, inoltre, publisuisse è legittimata a occupare diversamente lo spazio pubblicitario appositamente pianificato. Il committente è comunque tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto e si assume i costi di un’eventuale rielaborazione del blocco pubblicitario dovuta al mancato rispetto delle scadenze. Il committente risponde altresì di ogni ulteriore danno derivante dal mancato rispetto delle scadenze. Restituzione della trasmissione pubblicitaria 24. L’obbligo di custodire le trasmissioni pubblicitarie cessa per publisuisse quattro mesi dopo l’ultimo passaggio nell’anno contrattuale. Trascorso questo termine e su richiesta del committente, le trasmissioni pubblicitarie vengono restituite al committente stesso o al suo rappresentante previa liberatoria da qualsiasi pretesa di terzi. Le trasmissioni pubblicitarie non richieste vengono eliminate da publisuisse secondo modalità ecocompatibili. Messa a disposizione di terzi delle trasmissioni pubblicitarie e dei dati relativi ai blocchi pubblicitari 25. Dopo la prima messa in onda di una trasmissione pubblicitaria, publisuisse si riserva il diritto di metterla a disposizione di terzi, su supporto video e/o online nel suo archivio publispot, esclusivamente per scopi di informazione e documentazione. Inoltre publisuisse è autorizzata a usare nella sua documentazione promozionale immagini tratte da pubblicità televisiva trasmessa. Anche per questo tipo di utilizzo publisuisse è esonerata da eventuali pretese derivanti da diritti d’autore e altri diritti di protezione affini (cifra 16 CG). publisuisse è autorizzata a mettere a disposizione di un istituto di ricerche di sua scelta i dati concernenti i blocchi pubblicitari (committenti, prodotti pubblicizzati, date di diffusione, durata e prezzi lordi degli spot ecc.) allo scopo di ottenere statistiche pubblicitarie significative per il mercato svizzero. L’istituto in questione è tenuto a garantire la massima riservatezza nella custodia dei dati. VII. PREZZI E FATTURAZIONE Prezzi 26. La pubblicità televisiva è fatturata in franchi svizzeri ai prezzi pattuiti e maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La durata di proiezione della pubblicità televisiva è misurata in base alla sua lunghezza esatta, sulla base di 25 immagini al secondo. Per il calcolo della durata valgono la prima e l’ultima modulazione dell’immagine e/o dell’audio. I secondi incompleti vengono arrotondati. Il calcolo poggia sulle tariffe che publisuisse ha concordato con il committente per ciascuna unità di tempo. I prezzi offerti o pattuiti da publisuisse nelle ordinazioni firmate di spazi pubblicitari e/o nelle offerte accettate e conferme firmate di contratti si basano sul palinsesto delle rispettive emittenti televisive. Salvo accordi in deroga stipulati per iscritto tra le parti, publisuisse non è responsabile del raggiungimento di un dato indice di ascolto della pubblicità televisiva. Adeguamenti a posteriori dei prezzi 27. Fatti salvi accordi in deroga stipulati tra le parti, publisuisse è autorizzata a ritoccare i prezzi offerti o pattuiti nelle ordinazioni di spazi pubblicitari e/o nelle offerte accettate e conferme firmate di contratti fino a cinque giorni prima della messa in onda pianificata della pubblicità televisiva. In caso di modifica dei prezzi, publisuisse è tenuta a informare immediatamente il committente, indicandone i motivi. Il committente ha un giorno lavorativo di tempo per dichiarare se è d’accordo con la messa in onda della pubblicità televisiva alle nuove condizioni oppure se intende cambiare la prenotazione. La dichiarazione deve essere formale. Se il committente lascia trascorrere il termine, la pubblicità televisiva in questione va in onda all’orario originariamente fissato e alle nuove condizioni. Sconti quantitativi e sconti per gruppi aziendali 28. publisuisse non pratica alcun tipo di ribasso ad eccezione degli sconti quantitativi e degli sconti per gruppi aziendali. Le condizioni per accedere a tali sconti e le relative basi di calcolo sono precisate nelle documentazioni generali di offerta, nelle offerte speciali di publisuisse, nonché negli eventuali accordi specifici stipulati con singoli committenti. Possono inoltre essere scaricate dal sito www.publisuisse.ch. Gli sconti quantitativi e gli sconti per gruppi aziendali devono in ogni caso essere espressamente confermati per iscritto da publisuisse all’atto della conclusione dei singoli contratti. Lo sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali vengono calcolati sulla base della scala degli sconti stabilita annualmente e dell’investimento pubblicitario televisivo annuo lordo presso publisuisse annunciato anticipatamente dal singolo committente. Successivamente se ne tiene conto nella formulazione Condizioni generali per la pubblicità televisiva dell’offerta, nella conferma d’ordine e nella fatturazione mensile. Nel corso dell’anno civile, previo colloquio con il committente, publisuisse può adeguare con effetto retroattivo le basi di calcolo dello sconto quantitativo e di quello per gruppi aziendali al volume lordo di pubblicità TV effettivamente prenotato dal committente. Il conteggio definitivo viene comunque effettuato al termine dell’anno sulla base della pubblicità TV effettivamente trasmessa nel corso dell’anno civile. Lo sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali concessi in difetto vengono rimborsati da publisuisse in forma di accredito. Fatti salvi accordi in deroga stipulati tra le parti, il committente può utilizzare tale accredito in forma di pubblicità televisiva entro al massimo tre mesi dalla sua concessione. In caso contrario, publisuisse provvede a versare al committente l’importo corrispondente senza comunicazioni preliminari. Lo sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali concessi in eccesso sono addebitati da publisuisse al committente sulla base di una fattura da saldare entro 30 giorni dalla sua emissione. Riporto di tempo d’antenna pubblicitario 29. Fatti salvi accordi in deroga stipulati per iscritto tra le parti, il riporto all’anno civile successivo del tempo d’antenna pubblicitario concesso da publisuisse sulla base di condizioni speciali o a titolo di compensazione – ad es. in forma di freespace – è in linea di principio escluso. Per freespace si intende il tempo d’antenna pubblicitario messo gratuitamente a disposizione da publisuisse compatibilmente alle disponibilità del momento. Il credito di tempo d’antenna pubblicitario concesso sulla base di condizioni speciali o a titolo di compensazione non utilizzato dal committente entro la fine dell’anno civile deve essere tradotto in tempo d’antenna pubblicitario entro tre mesi dalla comunicazione di publisuisse. In caso contrario, il diritto decade senza che il committente possa avanzare ulteriori pretese. Commissione per consulenza e altre indennità 30. Conformemente alle usanze del settore in Svizzera, publisuisse riconosce a tutti i committenti pubblicitari una commissione per consulenza. publisuisse può riconoscere alle agenzie media/pubblicitarie come anche ad altri intermediari incaricati dai committenti pubblicitari un’indennità per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d’antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan». A questo scopo, le agenzie e gli intermediari interessati sono chiamati a sottoscrivere un accordo integrativo con publisuisse che regola in dettaglio le condizioni che permettono di avere diritto a tale indennità. Fatture mensili, termini di pagamento 31. Di regola, la pubblicità televisiva è fatturata mensilmente dopo la messa in onda. La fattura deve essere saldata entro 30 giorni dalla data che vi figura, senza sconti. In caso di ritardo di pagamento, publisuisse si riserva di fatturare al committente i normali interessi di mora previsti a norma di legge nonché le spese di incasso del suo credito. publisuisse si riserva il diritto di emettere una fattura mensile anticipata per la pubblicità televisiva. Questa prefattura deve essere saldata entro una settimana dalla prima messa in onda. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, publisuisse ha il diritto, senza sollecito, di cancellare la pubblicità televisiva e di occupare altrimenti il tempo d’antenna. Il committente è tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto e risponde anche di ogni ulteriore danno. VIII. DIFFUSIONE DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA Spostamento e cancellazione di pubblicità televisiva 32. L’orario convenuto per la messa in onda di pubblicità televisiva è indicativo e viene rispettato nei limiti del possibile. Se, per motivi imputabili al committente, la pubblicità televisiva non può andare in onda agli orari concordati, l’interessato non può di esigere alcun risarcimento danni o far valere qualsiasi altra pretesa nei confronti di publisuisse. Il committente resta in ogni caso tenuto a versare l’intero importo concordato contrattualmente. Qualora invece una pubblicità televisiva sia cancellata del tutto o in parte anche per responsabilità di publisuisse o dell’emittente TV o in seguito a guasti tecnici, essa verrà anticipata o posticipata nella misura del possibile. Tale slittamento viene comunicato al committente quanto prima. Se né l’anticipo né il recupero della pubblicità televisiva sono possibili a condizioni uguali o simili, il valore pattuito della pubblicità televisiva cancellata viene rimborsato da publisuisse. IX. VINCOLO CONTRATTUALE, DIRITTO DI RECESSO E RESPONSABILITÀ Ordinativo fisso di spazi pubblicitari 33. Di regola publisuisse conferma al committente (tranne in caso di prenotazioni con il sistema online «publiplan») le ordinazioni di tempo d’antenna per iscritto. L’ordinazione o l’offerta è giuridicamente vincolante non appena la successiva conferma scritta del committente giunge a publisuisse oppure se la prenotazione è stata effettuata con il sistema online «publiplan» e la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria. 34. Se singole parti delle documentazioni di offerta, delle offerte o degli accordi dovessero risultare inapplicabili a norma di legge o di giurisprudenza, il committente e publisuisse si dichiarano disposti a dar seguito all’accordo nel rispetto dello scopo originario («mutatis mutandis»). Diritto di recesso e penale convenzionale 35. In mancanza di altri accordi scritti tra le parti, il committente può recedere del tutto o in parte dal contratto fino a sei settimane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (prenotata a titolo definitivo). Se il recesso scritto avviene meno di sei settimane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (prenotata a titolo definitivo), publisuisse fattura al committente una penale, maggiorata di IVA, secondo il seguente schema. La responsabilità per le conseguenze prodotte da danni indiretti quali perdita di fatturato e guadagno, danni verso terzi, danni concomitanti, ecc. viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge. X. PROTEZIONE DEI DATI 37. Per publisuisse la protezione e la sicurezza dei dati hanno la massima priorità. In occasione delle prenotazioni online nel sistema di prenotazione «publiplan» o di prenotazioni di pubblicità televisiva effettuate per iscritto, publisuisse rileva, tratta e archivia i dati del committente con la massima accuratezza e nel rispetto delle disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. publisuisse tratta i dati del committente per l’erogazione di prestazioni nel quadro dell’accordo. publisuisse rileva, tratta e archivia tali dati su incarico delle emittenti SSR per l’acquisizione di pubblicità televisiva. Il committente acconsente che publisuisse inoltri alla SSR e alle sue emittenti tali dati e che questi siano trattati e archiviati all’interno di publisuisse, della SSR e delle sue emittenti ai seguenti scopi: - per adempiere le obbligazioni contrattuali e garantire prestazioni di alta qualità; - per curare e sviluppare i rapporti con il cliente; - per la fatturazione; - per consentire a publisuisse di onorare l’incarico di acquisizione di pubblicità televisiva; - a fini di marketing, segnatamente per predisporre offerte su misura. Il committente ha la facoltà di limitare o impedire l’utilizzo dei propri dati a fini di marketing. 38. publisuisse e la SSR trasmettono i dati del committente a organi o uffici statali solo se ciò è previsto dalla legge o risulta necessario per accertare la conformità legale dei contenuti della pubblicità televisiva. In particolare, publisuisse e la SSR comunicano i dati del committente alle autorità di vigilanza solo su loro esplicita richiesta e nel quadro di misure e/o di una procedura di vigilanza. XI. DISPOSIZIONI FINALI Somma cancellata netto/netto Penale CHF IVA esclusa CHF IVA esclusa Per ordini di pubblicità televisiva esclusivamente nella Svizzera italiana (RSI) da 1 000.-- a 3 000.-1 000.-da 3 001.-- a 6 000.-2 000.-da 6 001.-- a 10 000.-3 000.-da 10 001.-- a 20 000.-5 000.-da 20 001.-10 000.-Per ordini di pubblicità televisiva regional-linguistici (SRF, RTS) o in combinazione SRF, RTS e RSI da 50 000.-- a 100 000.-15 000.-da 100 001.-- a 250 000.-30 000.-da 250 001.-- a 500 000.-50 000.-da 500 001.-75 000.-Se, entro sei settimane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (prenotata a titolo definitivo), la durata di diffusione concordata viene ridotta di più del 20%, la differenza tra il prezzo concordato originariamente e quello rivisto è considerata come recesso dal contratto e viene presa in considerazione nel conteggio della penale. La penale dovuta deve essere saldata entro 30 giorni dalla data della fattura. Responsabilità 36. In caso di violazioni del contratto, publisuisse risponde nei confronti del committente dei danni comprovati nella misura in cui non produca la controprova della sua non colpevolezza. In caso di colpa leggera publisuisse risponde nei confronti del committente per i danni patrimoniali diretti al massimo fino al controvalore del costo del tempo d’antenna per la mancata messa in onda della pubblicità televisiva ai sensi del contratto. Una responsabilità di tutto il personale di publisuisse e di altre persone ausiliarie viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge. Condizioni generali per la pubblicità televisiva Cessione e modifica del contratto 39. Il committente non è autorizzato a trasferire a terzi, senza previo consenso scritto di publisuisse, diritti e doveri derivanti dal contratto, né utilizzare tale contratto per un altro oggetto pubblicitario. Clausole aggiuntive e modifiche nei contratti vincolano publisuisse solo per iscritto. Eventuali deroghe alle presenti CG sono valide solo se approvate per iscritto o in forma elettronica da publisuisse. Quest’ultima respinge espressamente gli accordi di qualsiasi tipo fatti valere dal committente pubblicitario sulla base di proprie condizioni generali. Riservatezza 40. Le parti si impegnano a trattare con assoluto riserbo le informazioni confidenziali ricevute nonché i segreti industriali e d’affari della controparte. Si impegnano altresì a conservare tutti i documenti relativi al loro rapporto contrattuale in modo che risultino inaccessibili a terzi. In particolare, sono soggetti al massimo riserbo e all’obbligo del segreto tutti i documenti e le informazioni concernenti le emittenti TV della SSR rappresentate da publisuisse nonché tutte le informazioni e la documentazione contrattuale e di offerta alle quali si è avuto modo di accedere nel contesto della collaborazione (volume degli spazi pubblicitari, condizioni relative a prezzo e pagamento, piani inerenti a media e trasmissioni, controllo dei risultati ecc.). Rimangono salvi gli obblighi di fornire informazioni previsti dalla legge. Le parti garantiscono tramite istruzioni e altre misure adeguate che i rispettivi collaboratori e incaricati (consulenti, agenzie media/pubblicitarie, produttori) rispettino il suddetto obbligo del segreto – in particolare anche dopo aver lasciato la rispettiva azienda. Il committente si impegna a divulgare informazioni confidenziali, segreti industriali e d’affari e in particolare la documentazione contrattuale e di offerta (volume degli spazi pubblicitari, condizioni relative a prezzo e pagamento, piani inerenti a trasmissioni, controllo dei risultati ecc.) solo a consulenti e/o auditor che hanno sottoscritto e osservano la dichiarazione di autoimpegno volontario elaborata dall’associazione Utenti Svizzeri Pubblicità (USP) intitolata «Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung zur Erstellung methodisch korrekter und transparenter datenpoolbasierter TV Konditionenbenchmarks für den Schweizer Markt». Il committente si impegna inoltre a informare publisuisse prima di divulgare dati a consulenti e/o auditor. publisuisse si riserva in ogni caso il diritto di far valere dinanzi al committente ogni eventuale danno conseguente dimostrabile. La garanzia reciproca dell’obbligo del segreto d’affari vale anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti. Diritto vigente e foro giuridico 41. Per tutti gli accordi contrattuali tra il committente e publisuisse vale esclusivamente il diritto svizzero. Per controversie di qualsiasi natura in materia di ordini per pubblicità televisiva, le parti contraenti riconoscono la competenza esclusiva dei tribunali bernesi ai quali è soggetta publisuisse (la cui sede è a Berna, Svizzera). Berna, 01 febbraio 2016 Condizioni generali per la pubblicità televisiva