Condizioni generali
per la pubblicità televisiva
del 01 febbraio 2016
I.
CAMPO D’APPLICAZIONE E CONDIZIONI QUADRO CONTRATTUALI
Osservazioni generali
1. Leader del mercato dei media elettronici, publisuisse SA (di
seguito publisuisse) commercializza in esclusiva la pubblicità
televisiva diffusa dalla Società svizzera di radiotelevisione
SRG SSR (di seguito SSR) sulle sue reti TV e su quelle di altre
emittenti (di seguito emittenti TV), segnatamente spot, altre
trasmissioni pubblicitarie di durata superiore e tipologie pubblicitarie particolari.
Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano i rapporti tra
i committenti di pubblicità e publisuisse.
Le prestazioni di publisuisse sono definite nella versione
aggiornata di queste CG, delle documentazioni di offerta e
delle offerte individuali di publisuisse, nonché negli accordi
specifici stipulati con i singoli committenti.
Condizioni quadro contrattuali
2. L’accordo tra il committente pubblicitario e publisuisse
acquista validità con la firma a conferma dell’ordinazione di
spazi pubblicitari a publisuisse oppure, dopo aver avuto
accesso con password al sistema online «publiplan»,
mediante la prenotazione «a titolo definitivo» del tempo d’antenna desiderato e la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria.
Il contratto deve essere intestato a una persona fisica o
giuridica e indicare con precisione l’oggetto della pubblicità
televisiva.
Rappresentanza del committente
3. Se si fa rappresentare da terzi per la conclusione di un accordo con publisuisse, il committente è tenuto a confermare,
tramite la propria firma legalmente valida, di aver conferito al
rappresentante tutti i poteri necessari per la sottoscrizione
dell’accordo relativo alla pubblicità televisiva. Il rappresentante si impegna a presentare spontaneamente a publisuisse,
prima delle trattative e comunque prima della sottoscrizione
dell’accordo, una procura rilasciata dal committente e a
riferire immediatamente a quest’ultimo i contenuti dell’intesa
trovata con publisuisse. Da parte sua, publisuisse si riserva il
diritto di prendere contatto con il committente e di trasmettergli una copia dell’accordo sottoscritto.
4.
Nella procura rilasciata, il committente si impegna a
comunicare tempestivamente a publisuisse l’eventuale
revoca dell’incarico (mandato) conferito al rappresentante.
Nel documento, il committente dichiara inoltre di assumersi
la responsabilità dei contenuti dell’accordo, in particolare della forma di pubblicità televisiva concordata, oltre che delle
conseguenze di eventuali violazioni delle norme di legge.
Il committente si dichiara altresì responsabile nei confronti di
publisuisse per il pagamento delle prestazioni elencate nell’accordo e il saldo delle relative fatture emesse da publisuisse a carico del rappresentante.
5.
publisuisse non riconosce al rappresentante del committente
alcuna indennità per il suo operato a favore del committente,
eccezion fatta per la gestione elettronica delle prenotazioni
del tempo d’antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan» di publisuisse.
II.
CONDIZIONI QUADRO FISSATE PER LEGGE
Pubblicità
6. Per pubblicità s’intende qualsiasi annuncio pubblico diffuso
nell’ambito degli spazi pubblicitari televisivi concessi a
pagamento o con controprestazione analoga, oppure a titolo
di pubblicità propria, volto a incentivare la conclusione di
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
negozi giuridici su merci o servizi, promuovere una causa o
un’idea o produrre qualsivoglia altro effetto voluto dal committente o dalla stessa emittente TV.
Emissioni promozionali (televendite)
7. Le emissioni promozionali sono emissioni con offerte direttamente rivolte al pubblico in vista della conclusione di negozi
giuridici sulle merci e i servizi presentati. Esse devono avere
una durata minima di 15 minuti. publisuisse non può
stipulare contratti con i committenti pubblicitari per la
trasmissione di televendite sulle reti SSR.
Pubblicità per opere di beneficenza, autorità ed enti pubblici
nonché per medicamenti
8. La pubblicità per opere di beneficenza autorità ed enti pubblici nonché la pubblicità di medicamenti sono disciplinate,
oltre che dai documenti sopra menzionati, da speciali condizioni quadro (vedi opuscoli «Pubblicità dei medicamenti» e
«Condizioni speciali per opere di beneficenza, autorità ed enti
pubblici» nella documentazione publisuisse oppure su
www.publisuisse.ch).
Pubblicità televisiva vietata
9. In particolare, sono vietate I) la pubblicità per il tabacco; II) la
propaganda per partiti politici, persone che ricoprono cariche
politiche o candidate a tali cariche, temi che formano oggetto
di iniziative popolari; III) la propaganda per religioni e per
istituzioni e persone che le rappresentano; IV) la pubblicità
per medicamenti soggetti a ricetta medica; V) la pubblicità
rivolta a minorenni o nella quale essi vi figurano e che
approfitta della loro inesperienza e/o che compromette il loro
sviluppo fisico o mentale; VI) la pubblicità non veritiera o
equiparabile a concorrenza sleale; VII) la pubblicità che incita
a un comportamento pericoloso per la salute, l’ambiente o la
sicurezza personale. VIII) la pubblicità per le bevande
alcoliche sottoposte alla legge sull’alcool in vigore. La pubblicità per le bevande leggermente alcoliche come vino e birra è invece consentita nei programmi delle emittenti TV della
SSR, ma sottostà a disposizioni di legge particolari e alle
direttive editoriali della stessa SSR.
Personale di programma e candidati a cariche pubbliche
10. Il personale fisso dell’emittente TV nonché le persone candidate a cariche pubbliche o che ne detengono una non sono
autorizzate – a partire dalla data della nomina – a partecipare
a pubblicità televisiva né in video né in audio. Per i collaboratori di emittenti TV locali e regionali valgono disposizioni
speciali.
Nel caso di esperti e altri consulenti che compaiono regolarmente o temporaneamente sugli schermi delle emittenti TV si
possono applicare particolari restrizioni alla partecipazione in
pubblicità televisive nei programmi della SSR. Le campagne
pubblicitarie che prevedono il coinvolgimento di tali personalità vanno discusse in dettaglio con publisuisse anticipatamente o comunque prima della fase di realizzazione della
trasmissione pubblicitaria prevista.
Rispetto delle norme di legge e responsabilità
11. La responsabilità in ordine alle disposizioni legali in materia
di concessione compete esclusivamente alle emittenti TV.
I committenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge
sul contenuto della pubblicità televisiva, in particolare quelle
della legge federale sulla concorrenza sleale (LFCS), della
legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), della relativa
ordinanza (ORTV) e delle direttive sulla pubblicità e sulla
sponsorizzazione dell’Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) in vigore. I committenti sono responsabili nei confronti di publisuisse e/o dell’emittente TV di qualsiasi danno
che ne derivi (compresi i costi della difesa legale) ed
esonerano publisuisse ovvero l’emittente TV, nonché i relativi
organi e collaboratori, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.
Ciò vale altresì per la pubblicità televisiva visionata da
publisuisse prima di essere trasmessa.
III.
CONTROLLO DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA DA PARTE DI
PUBLISUISSE
Principio
12. publisuisse si riserva di controllare la legalità del contenuto
della pubblicità televisiva e la sua conformità alle limitazioni
editoriali. I committenti possono far visionare gratuitamente
gli storyboard della pubblicità televisiva prevista. Ciò non
cambia la loro responsabilità ai sensi del punto 11 delle presenti CG.
Rifiuto di pubblicità televisiva
13. publisuisse si riserva di rifiutare la messa in onda di pubblicità televisiva che considera lesiva della sua attività oppure
dell’immagine propria e/o dei programmi TV, che contiene
messaggi impliciti di tipo politico o religioso ovvero persegue
obiettivi contrari al buon costume. Anche nel caso di contratti
vincolanti (impegni fissi), publisuisse ha il diritto di rifiutare o
restituire la pubblicità televisiva che non rispetta le disposizioni di legge, le direttive editoriali dell’emittente TV e/o
le CG di publisuisse. publisuisse si riserva inoltre il diritto, in
casi giustificati, di limitare il numero e la programmazione
oraria delle trasmissioni pubblicitarie.
Conseguenze del rifiuto
14. Se non è possibile trasmettere la pubblicità televisiva per i
motivi menzionati in precedenza, publisuisse ha il diritto di
occupare altrimenti lo spazio pubblicitario. Il committente è
tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto e risponde
anche di ogni eventuale ulteriore danno.
IV. SEPARAZIONE TRA PROGRAMMI E PUBBLICITÀ
Nessuna identificazione con le reti TV della SSR o di altre emittenti
15. È lecito rimandare alla pubblicità televisiva su altri supporti
pubblicitari soltanto indicando esplicitamente su quali emittenti TV viene trasmessa. Sono vietate le rappresentazioni
(contenuto, scenografia, ecc.) e le formulazioni che cercano di
identificare la pubblicità televisiva con l’emittente TV, i suoi
programmi o i suoi collaboratori. La pubblicità televisiva deve
distinguersi, sotto ogni aspetto, dai programmi dell’emittente
TV.
È vietato l’uso dei marchi e/o dei logotipi delle emittenti TV in
qualsiasi forma.
V. FORMA E CONSEGNA DELLE TRASMISSIONI PUBBLICITARIE
Diritti di utilizzazione e liberatoria
16. Il committente è l’unico responsabile della liceità dell’utilizzazione della sua trasmissione pubblicitaria (audio/video).
i.
ii.
Diritti di produzione e numero SUISA
Il committente è tenuto a procurarsi in nome e per conto
proprio tutti i diritti necessari alla produzione della trasmissione pubblicitaria.
Deve in particolare procurarsi un numero SUISA per ciascuna
trasmissione pubblicitaria (pure per quelle non contenenti
musiche protette dai diritti d’autore) anche a fronte di differenze minime rispetto a trasmissioni pubblicitarie già andate in onda per il prodotto o il servizio in questione.
Diritti di diffusione e altri diritti
Il committente assicura a publisuisse di essere in possesso di
tutti i diritti d’autore, i diritti di prestazione e gli altri diritti
necessari alla messa in onda della trasmissione pubblicitaria
(esclusi i diritti di diffusione SUISA) e, tramite il mandato pubblicitario, concede a publisuisse ovvero all’emittente TV i relativi diritti di utilizzazione e di lavorazione. Il committente concede in particolare a publisuisse ovvero all’emittente TV la
facoltà di inserire, ove necessario, la dicitura «Pubblicità»
oppure «Trasmissione pubblicitaria» (al fine di garantire il
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
rispetto delle disposizioni di legge in materia di separazione
fra pubblicità e programmi), la facoltà di conservare copie
della trasmissione pubblicitaria e quella di renderla accessibile agli interessati tramite la banca dati «publispot» di
publisuisse.
iii. Liberatoria
Il committente si impegna a tenere esente publisuisse ovvero
l’emittente TV da tutte le pretese avanzate da terzi a qualsiasi
titolo a causa della messa in onda o dei contenuti della
trasmissione pubblicitaria.
Si impegna inoltre a rimborsare a publisuisse ovvero all’emittente TV le spese legali sostenute in casi di questo genere (inclusi i risarcimenti eventualmente versati a terzi). Da parte
sua, publisuisse si impegna a concludere eventuali accordi
extragiudiziali con i terzi solo dopo aver ottenuto l’assenso
del committente.
Diritti di diffusione
17. publisuisse ovvero l’emittente TV acquisiscono i diritti di diffusione di musiche protette dai diritti d’autore (SUISA «Tariffa
A 2012 – 2017 per la SRG SSR») ed esonera il committente
da eventuali pretese della SUISA.
Approvazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti
terapeutici
18. Per la pubblicità dei farmaci e/o di alti prodotti medici occorre presentare a publisuisse la corrispondente «decisione
finale» di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti
terapeutici (vedi opuscolo «Pubblicità di medicamenti in TV»
su www.publisuisse.ch).
Requisiti tecnici
19. Le trasmissioni pubblicitarie televisive e i relativi supporti
devono corrispondere alle norme tecniche prescritte da
publisuisse (vedi «Produzione e consegna degli spot» su
www.publisuisse.ch).
Versioni linguistiche
20. Per ciascuna regione linguistica nella quale è prevista la diffusione della pubblicità televisiva, il committente deve mettere a disposizione di publisuisse un supporto di trasmissione
nella lingua corrispondente, ineccepibile dal punto di vista linguistico.
VI. SCADENZE
Indicazione del numero SUISA
21. Il committente deve designare la trasmissione pubblicitaria
con il corrispondente numero SUISA entro la scadenza
indicata da publisuisse nel documento «Assegnazione spot»
ovvero nel sistema di prenotazione e gestione online
«publiplan» (di regola cinque giorni lavorativi prima della
messa in onda della trasmissione pubblicitaria).
Consegna delle trasmissioni pubblicitarie
22. La trasmissione pubblicitaria – di qualità tecnica impeccabile
e conforme alle disposizioni di legge e alle condizioni di
publisuisse – deve giungere a publisuisse entro tre giorni
lavorativi dalla prima messa in onda.
Conseguenze in caso di inosservanza delle scadenze
23. Se la trasmissione pubblicitaria arriva in ritardo a publisuisse, quest’ultima può non garantire la messa in onda della
pubblicità televisiva. In tal caso, inoltre, publisuisse è legittimata a occupare diversamente lo spazio pubblicitario
appositamente pianificato. Il committente è comunque tenuto
al pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto e si
assume i costi di un’eventuale rielaborazione del blocco pubblicitario dovuta al mancato rispetto delle scadenze. Il committente risponde altresì di ogni ulteriore danno derivante dal
mancato rispetto delle scadenze.
Restituzione della trasmissione pubblicitaria
24. L’obbligo di custodire le trasmissioni pubblicitarie cessa per
publisuisse quattro mesi dopo l’ultimo passaggio nell’anno
contrattuale. Trascorso questo termine e su richiesta del
committente, le trasmissioni pubblicitarie vengono restituite
al committente stesso o al suo rappresentante previa liberatoria da qualsiasi pretesa di terzi. Le trasmissioni pubblicitarie non richieste vengono eliminate da publisuisse
secondo modalità ecocompatibili.
Messa a disposizione di terzi delle trasmissioni pubblicitarie e dei
dati relativi ai blocchi pubblicitari
25. Dopo la prima messa in onda di una trasmissione pubblicitaria, publisuisse si riserva il diritto di metterla a disposizione di terzi, su supporto video e/o online nel suo
archivio publispot, esclusivamente per scopi di informazione
e documentazione. Inoltre publisuisse è autorizzata a usare
nella sua documentazione promozionale immagini tratte da
pubblicità televisiva trasmessa. Anche per questo tipo di
utilizzo publisuisse è esonerata da eventuali pretese derivanti
da diritti d’autore e altri diritti di protezione affini (cifra 16
CG).
publisuisse è autorizzata a mettere a disposizione di un
istituto di ricerche di sua scelta i dati concernenti i blocchi
pubblicitari (committenti, prodotti pubblicizzati, date di diffusione, durata e prezzi lordi degli spot ecc.) allo scopo di
ottenere statistiche pubblicitarie significative per il mercato
svizzero. L’istituto in questione è tenuto a garantire la massima riservatezza nella custodia dei dati.
VII. PREZZI E FATTURAZIONE
Prezzi
26. La pubblicità televisiva è fatturata in franchi svizzeri ai prezzi
pattuiti e maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La durata di proiezione della pubblicità televisiva è misurata
in base alla sua lunghezza esatta, sulla base di 25 immagini
al secondo. Per il calcolo della durata valgono la prima e l’ultima modulazione dell’immagine e/o dell’audio. I secondi
incompleti vengono arrotondati. Il calcolo poggia sulle tariffe
che publisuisse ha concordato con il committente per
ciascuna unità di tempo. I prezzi offerti o pattuiti da publisuisse nelle ordinazioni firmate di spazi pubblicitari e/o nelle
offerte accettate e conferme firmate di contratti si basano sul
palinsesto delle rispettive emittenti televisive. Salvo accordi
in deroga stipulati per iscritto tra le parti, publisuisse non è
responsabile del raggiungimento di un dato indice di ascolto
della pubblicità televisiva.
Adeguamenti a posteriori dei prezzi
27. Fatti salvi accordi in deroga stipulati tra le parti, publisuisse è
autorizzata a ritoccare i prezzi offerti o pattuiti nelle
ordinazioni di spazi pubblicitari e/o nelle offerte accettate e
conferme firmate di contratti fino a cinque giorni prima della
messa in onda pianificata della pubblicità televisiva. In caso di
modifica dei prezzi, publisuisse è tenuta a informare
immediatamente il committente, indicandone i motivi. Il committente ha un giorno lavorativo di tempo per dichiarare se è
d’accordo con la messa in onda della pubblicità televisiva alle
nuove condizioni oppure se intende cambiare la prenotazione.
La dichiarazione deve essere formale. Se il committente
lascia trascorrere il termine, la pubblicità televisiva in questione va in onda all’orario originariamente fissato e alle nuove
condizioni.
Sconti quantitativi e sconti per gruppi aziendali
28. publisuisse non pratica alcun tipo di ribasso ad eccezione
degli sconti quantitativi e degli sconti per gruppi aziendali. Le
condizioni per accedere a tali sconti e le relative basi di calcolo sono precisate nelle documentazioni generali di offerta,
nelle offerte speciali di publisuisse, nonché negli eventuali
accordi specifici stipulati con singoli committenti. Possono
inoltre essere scaricate dal sito www.publisuisse.ch. Gli sconti quantitativi e gli sconti per gruppi aziendali devono in ogni
caso essere espressamente confermati per iscritto da
publisuisse all’atto della conclusione dei singoli contratti. Lo
sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali vengono calcolati sulla base della scala degli sconti stabilita annualmente
e dell’investimento pubblicitario televisivo annuo lordo presso
publisuisse annunciato anticipatamente dal singolo committente. Successivamente se ne tiene conto nella formulazione
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
dell’offerta, nella conferma d’ordine e nella fatturazione mensile. Nel corso dell’anno civile, previo colloquio con il committente, publisuisse può adeguare con effetto retroattivo le basi
di calcolo dello sconto quantitativo e di quello per gruppi
aziendali al volume lordo di pubblicità TV effettivamente prenotato dal committente. Il conteggio definitivo viene comunque effettuato al termine dell’anno sulla base della pubblicità
TV effettivamente trasmessa nel corso dell’anno civile. Lo
sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali concessi in
difetto vengono rimborsati da publisuisse in forma di
accredito.
Fatti salvi accordi in deroga stipulati tra le parti, il committente può utilizzare tale accredito in forma di pubblicità televisiva
entro al massimo tre mesi dalla sua concessione. In caso
contrario, publisuisse provvede a versare al committente
l’importo corrispondente senza comunicazioni preliminari.
Lo sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali concessi
in eccesso sono addebitati da publisuisse al committente sulla base di una fattura da saldare entro 30 giorni dalla sua
emissione.
Riporto di tempo d’antenna pubblicitario
29. Fatti salvi accordi in deroga stipulati per iscritto tra le parti, il
riporto all’anno civile successivo del tempo d’antenna pubblicitario concesso da publisuisse sulla base di condizioni
speciali o a titolo di compensazione – ad es. in forma di freespace – è in linea di principio escluso. Per freespace si intende
il tempo d’antenna pubblicitario messo gratuitamente a disposizione da publisuisse compatibilmente alle disponibilità
del momento.
Il credito di tempo d’antenna pubblicitario concesso sulla
base di condizioni speciali o a titolo di compensazione non
utilizzato dal committente entro la fine dell’anno civile deve
essere tradotto in tempo d’antenna pubblicitario entro tre
mesi dalla comunicazione di publisuisse. In caso contrario, il
diritto decade senza che il committente possa avanzare
ulteriori pretese.
Commissione per consulenza e altre indennità
30. Conformemente alle usanze del settore in Svizzera, publisuisse riconosce a tutti i committenti pubblicitari una commissione per consulenza.
publisuisse può riconoscere alle agenzie media/pubblicitarie
come anche ad altri intermediari incaricati dai committenti
pubblicitari un’indennità per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d’antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan». A questo
scopo, le agenzie e gli intermediari interessati sono chiamati
a sottoscrivere un accordo integrativo con publisuisse che
regola in dettaglio le condizioni che permettono di avere diritto a tale indennità.
Fatture mensili, termini di pagamento
31. Di regola, la pubblicità televisiva è fatturata mensilmente
dopo la messa in onda. La fattura deve essere saldata entro
30 giorni dalla data che vi figura, senza sconti. In caso di
ritardo di pagamento, publisuisse si riserva di fatturare al
committente i normali interessi di mora previsti a norma di
legge nonché le spese di incasso del suo credito.
publisuisse si riserva il diritto di emettere una fattura mensile
anticipata per la pubblicità televisiva. Questa prefattura deve
essere saldata entro una settimana dalla prima messa in
onda. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento,
publisuisse ha il diritto, senza sollecito, di cancellare la pubblicità televisiva e di occupare altrimenti il tempo d’antenna. Il
committente è tenuto al pagamento dell’intero importo convenuto e risponde anche di ogni ulteriore danno.
VIII. DIFFUSIONE DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA
Spostamento e cancellazione di pubblicità televisiva
32. L’orario convenuto per la messa in onda di pubblicità
televisiva è indicativo e viene rispettato nei limiti del possibile.
Se, per motivi imputabili al committente, la pubblicità
televisiva non può andare in onda agli orari concordati, l’interessato non può di esigere alcun risarcimento danni o far
valere qualsiasi altra pretesa nei confronti di publisuisse. Il
committente resta in ogni caso tenuto a versare l’intero
importo concordato contrattualmente.
Qualora invece una pubblicità televisiva sia cancellata del tutto o in parte anche per responsabilità di publisuisse o dell’emittente TV o in seguito a guasti tecnici, essa verrà anticipata o posticipata nella misura del possibile. Tale slittamento viene comunicato al committente quanto prima.
Se né l’anticipo né il recupero della pubblicità televisiva sono
possibili a condizioni uguali o simili, il valore pattuito della
pubblicità televisiva cancellata viene rimborsato da publisuisse.
IX. VINCOLO CONTRATTUALE, DIRITTO DI RECESSO E RESPONSABILITÀ
Ordinativo fisso di spazi pubblicitari
33. Di regola publisuisse conferma al committente (tranne in
caso di prenotazioni con il sistema online «publiplan») le
ordinazioni di tempo d’antenna per iscritto. L’ordinazione o
l’offerta è giuridicamente vincolante non appena la successiva conferma scritta del committente giunge a publisuisse
oppure se la prenotazione è stata effettuata con il sistema
online «publiplan» e la sottoscrizione della trasmissione pubblicitaria.
34. Se singole parti delle documentazioni di offerta, delle offerte
o degli accordi dovessero risultare inapplicabili a norma di
legge o di giurisprudenza, il committente e publisuisse si
dichiarano disposti a dar seguito all’accordo nel rispetto dello
scopo originario («mutatis mutandis»).
Diritto di recesso e penale convenzionale
35. In mancanza di altri accordi scritti tra le parti, il committente
può recedere del tutto o in parte dal contratto fino a sei settimane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva
(prenotata a titolo definitivo).
Se il recesso scritto avviene meno di sei settimane dalla
prima messa in onda della pubblicità televisiva (prenotata a
titolo definitivo), publisuisse fattura al committente una
penale, maggiorata di IVA, secondo il seguente schema.
La responsabilità per le conseguenze prodotte da danni
indiretti quali perdita di fatturato e guadagno, danni verso terzi, danni concomitanti, ecc. viene esclusa nei limiti consentiti
dalla legge.
X. PROTEZIONE DEI DATI
37. Per publisuisse la protezione e la sicurezza dei dati hanno la
massima priorità. In occasione delle prenotazioni online nel
sistema di prenotazione «publiplan» o di prenotazioni di pubblicità televisiva effettuate per iscritto, publisuisse rileva, tratta e archivia i dati del committente con la massima accuratezza e nel rispetto delle disposizioni svizzere in materia di
protezione dei dati.
publisuisse tratta i dati del committente per l’erogazione di
prestazioni nel quadro dell’accordo. publisuisse rileva, tratta
e archivia tali dati su incarico delle emittenti SSR per l’acquisizione di pubblicità televisiva. Il committente acconsente
che publisuisse inoltri alla SSR e alle sue emittenti tali dati e
che questi siano trattati e archiviati all’interno di publisuisse,
della SSR e delle sue emittenti ai seguenti scopi:
- per adempiere le obbligazioni contrattuali e garantire prestazioni di alta qualità;
- per curare e sviluppare i rapporti con il cliente;
- per la fatturazione;
- per consentire a publisuisse di onorare l’incarico di
acquisizione di pubblicità televisiva;
- a fini di marketing, segnatamente per predisporre offerte su
misura. Il committente ha la facoltà di limitare o impedire
l’utilizzo dei propri dati a fini di marketing.
38. publisuisse e la SSR trasmettono i dati del committente a
organi o uffici statali solo se ciò è previsto dalla legge o risulta necessario per accertare la conformità legale dei contenuti
della pubblicità televisiva. In particolare, publisuisse e la SSR
comunicano i dati del committente alle autorità di vigilanza
solo su loro esplicita richiesta e nel quadro di misure e/o di
una procedura di vigilanza.
XI. DISPOSIZIONI FINALI
Somma cancellata netto/netto
Penale
CHF IVA esclusa
CHF IVA esclusa
Per ordini di pubblicità televisiva esclusivamente nella Svizzera italiana (RSI)
da 1 000.-- a
3 000.-1 000.-da 3 001.-- a
6 000.-2 000.-da 6 001.-- a
10 000.-3 000.-da 10 001.-- a
20 000.-5 000.-da 20 001.-10 000.-Per ordini di pubblicità televisiva regional-linguistici (SRF,
RTS) o in combinazione SRF, RTS e RSI
da 50 000.-- a
100 000.-15 000.-da 100 001.-- a
250 000.-30 000.-da 250 001.-- a
500 000.-50 000.-da 500 001.-75 000.-Se, entro sei settimane dalla prima messa in onda della pubblicità televisiva (prenotata a titolo definitivo), la durata di diffusione concordata viene ridotta di più del 20%, la differenza
tra il prezzo concordato originariamente e quello rivisto è
considerata come recesso dal contratto e viene presa in considerazione nel conteggio della penale.
La penale dovuta deve essere saldata entro 30 giorni dalla
data della fattura.
Responsabilità
36. In caso di violazioni del contratto, publisuisse risponde nei
confronti del committente dei danni comprovati nella misura
in cui non produca la controprova della sua non colpevolezza.
In caso di colpa leggera publisuisse risponde nei confronti del
committente per i danni patrimoniali diretti al massimo fino
al controvalore del costo del tempo d’antenna per la mancata
messa in onda della pubblicità televisiva ai sensi del contratto. Una responsabilità di tutto il personale di publisuisse e di
altre persone ausiliarie viene esclusa nei limiti consentiti dalla legge.
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
Cessione e modifica del contratto
39. Il committente non è autorizzato a trasferire a terzi, senza
previo consenso scritto di publisuisse, diritti e doveri derivanti
dal contratto, né utilizzare tale contratto per un altro oggetto
pubblicitario.
Clausole aggiuntive e modifiche nei contratti vincolano
publisuisse solo per iscritto. Eventuali deroghe alle presenti
CG sono valide solo se approvate per iscritto o in forma elettronica da publisuisse. Quest’ultima respinge espressamente
gli accordi di qualsiasi tipo fatti valere dal committente pubblicitario sulla base di proprie condizioni generali.
Riservatezza
40. Le parti si impegnano a trattare con assoluto riserbo le informazioni confidenziali ricevute nonché i segreti industriali e
d’affari della controparte. Si impegnano altresì a conservare
tutti i documenti relativi al loro rapporto contrattuale in modo
che risultino inaccessibili a terzi. In particolare, sono soggetti
al massimo riserbo e all’obbligo del segreto tutti i documenti
e le informazioni concernenti le emittenti TV della SSR rappresentate da publisuisse nonché tutte le informazioni e la
documentazione contrattuale e di offerta alle quali si è avuto
modo di accedere nel contesto della collaborazione (volume
degli spazi pubblicitari, condizioni relative a prezzo e
pagamento, piani inerenti a media e trasmissioni, controllo
dei risultati ecc.). Rimangono salvi gli obblighi di fornire informazioni previsti dalla legge.
Le parti garantiscono tramite istruzioni e altre misure
adeguate che i rispettivi collaboratori e incaricati (consulenti,
agenzie media/pubblicitarie, produttori) rispettino il suddetto
obbligo del segreto – in particolare anche dopo aver lasciato
la rispettiva azienda.
Il committente si impegna a divulgare informazioni confidenziali, segreti industriali e d’affari e in particolare la documentazione contrattuale e di offerta (volume degli spazi pubblicitari, condizioni relative a prezzo e pagamento, piani
inerenti a trasmissioni, controllo dei risultati ecc.) solo a consulenti e/o auditor che hanno sottoscritto e osservano la
dichiarazione di autoimpegno volontario elaborata dall’associazione Utenti Svizzeri Pubblicità (USP) intitolata «Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung zur Erstellung methodisch
korrekter und transparenter datenpoolbasierter TV Konditionenbenchmarks für den Schweizer Markt». Il committente si impegna inoltre a informare publisuisse prima di divulgare dati a consulenti e/o auditor.
publisuisse si riserva in ogni caso il diritto di far valere dinanzi al committente ogni eventuale danno conseguente dimostrabile.
La garanzia reciproca dell’obbligo del segreto d’affari vale
anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti.
Diritto vigente e foro giuridico
41. Per tutti gli accordi contrattuali tra il committente e publisuisse vale esclusivamente il diritto svizzero. Per controversie di
qualsiasi natura in materia di ordini per pubblicità televisiva,
le parti contraenti riconoscono la competenza esclusiva dei
tribunali bernesi ai quali è soggetta publisuisse (la cui sede è
a Berna, Svizzera).
Berna, 01 febbraio 2016
Condizioni generali per la pubblicità televisiva
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Factsheet CG per la pubblicità televisiva