MODULO II
Il D.Lgs del 28 gennaio 2008 n. 25 e le
novità introdotte dal D.P.R. 12
gennaio 2015, n. 21
IL D.LGS. N.25 DEL 28.01.2008
• Il decreto in esame attua la direttiva
2005/85/CE, «direttiva procedure», recante
norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri al fine del riconoscimento e
della revoca della protezione internazionale.
Scopo della direttiva è quello di creare un
regime comune per l’esame delle domande di
protezione internazionale.
• Il legislatore ha optato per una procedura «unica»
Pertanto spetterà alla CT competente, sia l’esame della
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che
quella di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.
Il comma 3 dell’art. 3 dispone inoltre che «L'autorità
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale in
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unità Dublino, operante
presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno.
L’UNITA’ DUBLINO
Struttura preposta a svolgere gli adempimenti
amministrativi
relativi
all’applicazione
del
Regolamento (UE) n. 604/13, «cd. Regolamento
Dublino III» entrato in vigore il 1 gennaio 2014.
(sostituisce il Regolamento (CE) n. 343/03).
Attraverso il rapporto con gli altri omologhi Uffici
dell’Unione Europea, si procede all’individuazione
dello lo Stato responsabile all’esame della domanda
d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o apolide.
L’obiettivo della procedura è quello di evitare che un
richiedente asilo presenti la propria istanza in più Stati
membri, rendendo quindi responsabile del relativo esame
un unico Stato.
La procedura è basata prevalentemente sulle
informazioni rilevate dalla banca dati Eurodac, istituita
con Regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11/12/2000,
contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo
registrati nell’UE.
Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il
Dipartimento della P.S., responsabile nazionale della
gestione del sistema Eurodac e, in misura più contenuta,
con il Ministero degli Affari Esteri, responsabile del
rilascio di visti di ingresso nel nostro Paese.
Quali sono le autorità competenti
all’esame della domanda di protezione
internazionale?
L’art. 3 dispone che la competenza è delle
COMMISSIONI
TERRITORIALI
PER
IL
RICONOSCIMENTO
DELLA
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE.
Tramite il D.l. 119/2014 (convertito dalla legge 17
ottobre 2014 n. 146) è stato previsto che il numero
delle CT possa essere innalzato sino ad un massimo
di 20.
Il comma 2 bis dell’art. 4 ha inoltre previsto «che al
verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e
per il tempo strettamente necessario da determinare
nello stesso decreto», possono essere istituite una o
più SEZIONI composte da membri supplenti delle
Commissioni medesime.
La norma prevede fino ad un massimo complessivo
di 30 sezioni per l’intero territorio nazionale.
Le sezioni operano in base alle disposizioni che
regolano l’attività della Commissione territoriale
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE CT
•
•
•
•
Composte da :
Un funzionario della carriera prefettizia
Un funzionario della Polizia di Stato
Rappresentante designato dall’ACNUR
Un rappresentante di un Ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato – città ed autonomie locali
in questa specifica ipotesi e nei casi di urgenza, il
rappresentante dell’ente locale viene nominato dal Ministro su
indicazione del Sindaco del comune presso cui ha sede la CT.
• Per ciascun componente sono nominati uno o più supplenti
Le CT sono nominate con decreto del Ministro dell’Interno.
LA COMPETENZA TERRITORIALE, ART.4 CO.5
A) «Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è
presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1.»
articolo 7
Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai
richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione
territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza.
articolo 5, comma 2
l richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che
risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita
adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
B) Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi
degli articoli 20 (C.A.R.A) e 21 (C.I.E.) la competenza è
determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui
è collocato il centro.
- Deroghe
Nel caso in cui nel corso della procedura si rende
necessario il trasferimento del richiedente ad un centro
diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la
competenza all'esame della domanda è assunta dalla
commissione nella cui circoscrizione territoriale è
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del
trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la
competenza rimane in capo alla commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
C) Fermo restando IN OGNI CASO la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale può essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5,
tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a
ciascuna Commissione nonchè dei mutamenti di
residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai
sensi dell'articolo 11, comma 2.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI
ASILO , ART. 5
COMPETENZE
 Decisoria in tutte le vicende inerenti i casi di cessazione e revoca degli
status di protezione riconosciuti
 Coordinamento ed indirizzo:
 formazione e aggiornamento dei componenti delle Commissioni
 costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente
le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo
 costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti
 monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali e misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione Europea
La Commissione Nazionale è nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
PRESIEDUTA DA UN PREFETTO
Composizione:
• Dirigente in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri
• Un funzionario della carriera diplomatica
• Un funzionario della carriera prefettizia
• Un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato
in Italia dell’ACNUR.
Possono essere istituite una o più sezioni della CN con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
ACCESSO ALLA PROCEDURA E PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA.
Art. 6 (25/08) «La domanda di protezione
internazionale è presentata personalmente dal
richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o
presso l'ufficio della questura competente in
base al luogo di dimora del richiedente»
ART. 3 (21/15) «la volontà di chiedere protezione
può essere manifestata anche in forma orale e
nella propria lingua con l’ausilio di un mediatore
linguistico – culturale»
Se la domanda è presentata all’ufficio di polizia
di frontiera, in fase d’ingresso, tale autorità invita lo
straniero a recarsi presso l’ufficio della questura
competente per formalizzare la richiesta
Il d.lgs. specifica che dalla data di presentazione
all’ufficio di polizia di frontiera a quella di
presentazione presso la questura indicata non
devono trascorrere più di otto giorni salvo
giustificato motivo
diversamente lo straniero
sarà ritenuto irregolare.
Art. 4 (21/15)
«L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della
domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui
al comma 2, ( condizioni per l’accoglienza nei CARA o
TRATTENIMENTO nei CIE ) invia gli atti alla Commissione
territoriale competente all'esame della domanda ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto.»
Le dichiarazioni del richiedente sono verbalizzate su appositi modelli
predisposti dalla Commissione Nazionale.
Il verbale è poi sottoscritto dal richiedente.
Si procede infine al rilascio di copia del verbale e della
documentazione eventualmente allegata alla domanda.
Quella prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 251/07 « elementi e
documentazione necessari a valutare la medesima».
GARANZIE PER I RICHIEDENTI, ART. 10
co.1 ) «All'atto della presentazione della domanda
l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il
richiedente della procedura da seguire, dei suoi
diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e
mezzi a sua disposizione per corredare la domanda
degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al
richiedente l'opuscolo informativo».
Sono illustre le fasi della procedura, i diritti e doveri
del richiedente protezione, numeri contatti delle
principali organizzazioni che operano nel campo
della protezione internazionale etc.
co.4) «Il richiedente è tempestivamente
informato della decisione. Tutte le comunicazioni
concernenti
il
procedimento
per
il
riconoscimento della protezione internazionale
sono rese al richiedente nella prima lingua da lui
indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. In tutte le
fasi
del
procedimento
connesse
alla
presentazione ed all'esame della domanda, al
richiedente è garantita, se necessario,
l'assistenza di un interprete della sua lingua o di
altra lingua a lui comprensibile».
GLI OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE, ART.11
«1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di
comparire personalmente davanti alla Commissione
territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti
in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il
passaporto.
2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità
competente in ordine ad ogni suo mutamento di
residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al
comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il
procedimento si intendono validamente effettuate presso
l'ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto
ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti
dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.»
CRITERI APPLICABILI ALL’ESAME DELLE
DOMANDE, ART. 7
• Co.1)
«Le
domande
di
protezione
internazionale non possono essere respinte,
ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non
essere state presentate tempestivamente.»
La disposizione acquista valenza fondamentale
poiché svincola l’ammissibilità e l’analisi della
domanda dal rispetto di un requisito meramente
formale.
Co.2) «La decisione su ogni singola domanda
deve essere assunta in modo individuale,
obiettivo ed imparziale e sulla base di un
congruo esame della domanda effettuato ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251.»
Viene ribadita la necessità di vagliare la
domanda su base individuale, tenendo sempre
conto della personalità e delle condizioni del
richiedente in uno alla situazione esistente nel
Paese di origine.
La Commissione Nazionale anche sulla base dei
dati forniti dall’ACNUR e dal Ministero degli
Esteri aggiorna costantemente le Commissioni
Territoriali.
In questo modo le CT possono rapportare le
esigenze di protezione del richiedente
all’effettiva situazione ( politica , sociale,
giuridica, etc.) esistente le Paese di origine.
Art. 4 DPR 12.01.2015 N.21
«L'ufficio della questura, al momento della
formalizzazione della domanda, o contestualmente
all'adozione del provvedimento di cui al comma 2,
invia gli atti alla Commissione territoriale
competente all'esame della domanda».
• ! In ogni fase del procedimento è concessa al
richiedente la possibilità di integrare la
documentazione
Successivamente all’invio degli atti la CT dispone
Il colloquio personale con il richiedente
ART 12D.Lgs 25/08
«La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali
dispongono l'audizione dell'interessato tramite
comunicazione
effettuata
dalla
questura
territorialmente competente.»
Di norma il colloquio si svolge dinanzi ad un solo
membro della Commissione con specifica
formazione e possibilmente dello stesso sesso
del richiedente.
Casi in cui il colloquio può essere omesso:
a) La commissione ritiene di avere sufficienti
motivi per accogliere la domanda
la
documentazione prodotta del richiedente è
esaustiva .
b) Il richiedente è impossibilitato a sostenere il
colloquio a seguito di certificazione
effettuata da una struttura sanitaria pubblica
In questo caso il richiedente può ottenere il
rinvio del colloquio.
Qualora il richiedente non si presenti al colloquio, benché
regolarmente convocato, la Commissione decide sulla base
della documentazione disponibile .
Criteri applicabili al colloquio personale, art. 13
• Si svolge in seduta non pubblica e senza la presenza di
eventuali familiari
in alcuni casi la commissioni può
ammetterli (adeguatezza dell’esame).
• Il richiedente portatore di particolari esigenze può
essere ammesso al colloquio con la presenza di
personale di sostegno.
• Il colloquio del minore avviene alla presenza del/dei
genitori o del tutore
• Qualora il richiedente sia assistito da un avvocato, questi
può essere ammesso al colloquio.
Art. 14
Terminato il colloquio viene redatto il verbale
• deve essere sottoscritto dal richiedente
Allo stesso viene rilasciata una copia
Qualora il richiedente rifiuti di sottoscrivere il
verbale, le motivazioni vengono registrate nello
stesso.
La mancata sottoscrizione non
preclude alla Commissione l’esame della
domanda.
LE PROCEDURE DI GARANZIA PER I MINORI NON
ACCOMPAGNATI, ARTT. 19 E 26 co.5
Art. 19 co.1 «Al minore non accompagnato che ha
espresso la volontà di chiedere la protezione
internazionale è fornita la necessaria assistenza per la
presentazione della domanda. Allo stesso è garantita
l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per
l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 5.»
Art.26 co.5
«Quando la domanda è presentata da un minore
non accompagnato, l'autorità che la riceve
sospende il procedimento, dà immediata
comunicazione al tribunale per i minorenni e al
giudice tutelare per l'apertura della tutela e per
la nomina del tutore a norma degli articoli 343,
e seguenti, del codice civile, ed informa il
Comitato per i minori stranieri presso il
Ministero della solidarietà sociale.»
«Il giudice tutelare nelle quarantotto ore
successive alla comunicazione del questore
provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende
immediato contatto con la questura per la
conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento e l'adozione dei
provvedimenti relativi all'accoglienza del
minore.»
Art.26 co.6
«L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5
informa immediatamente il Servizio centrale del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in
una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale
dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia
possibile l'immediato inserimento del minore in una di
tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore
sono temporaneamente assicurate dalla pubblica
autorità del comune dove si trova il minore. I minori
non accompagnati in nessun caso possono essere
trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.»
La posizione di maggiore vulnerabilità del
minore non accompagnato ha indotto il
legislatore a prevedere diversi accorgimenti:
a) l’intervento obbligatorio del giudice tutelare
nelle dinamiche inerenti la procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale.
Nomina del tutore
b) l’impossibilità di trattenere lo stesso durante
l’esame della domanda presso i CARA o i CIE.
L’ACCERTAMENTO DELL’ETA’, ART. 19
co.2 e seguenti
2)
Se sussistono dubbi in ordine all'età, il
minore non accompagnato può, in ogni
fase della procedura, essere sottoposto,
previo consenso del minore stesso o del
suo rappresentante legale, ad accertamenti
medico-sanitari non invasivi al fine di
accertarne l'età. Se gli accertamenti
effettuati
non
consentono
l'esatta
determinazione dell'età si applicano le
disposizioni del presente articolo.
3) Il minore deve essere informato della possibilità che la
sua età può essere determinata attraverso visita medica,
sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini
dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore,
di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di
impedimento all'accoglimento della domanda, ne'
all'adozione della decisione.
4) Il minore partecipa al colloquio personale secondo
quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso
e' garantita adeguata informazione sul significato e le
eventuali conseguenze del colloquio personale.
LE IPOTESI DI ESAME PRIORITARIO DELLA
DOMANDA, ART 28
La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II (
Articoli 6 -25 ), quando:
a) la domanda è palesemente fondata ( può essere omesso il colloquio)
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
«minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale.»
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati
disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21,
fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o
accertare l'identità del richiedente
IL DIRITTO A RIMANERE NEL TERRITORIO DELLO
STATO DURANTE L’ESAME DELLA DOMANDA, ART. 7
Una volta presentata la domanda di protezione il
richiedente è autorizzato a rimanere nel
territorio dello Stato.
La permanenza è giustificata ai fini esclusivi della
procedura e fin quando la Commissione non
abbia provveduto a decidere sulla stessa.
Il co. 2 individua delle deroghe secondo cui il
diritto di permanenza nel territorio non può
applicarsi e , nello specifico :
Il richiedente :
• deve essere estradato in altro in virtù degli
obblighi previsti da un mandato di arresto
europeo
• Deve essere consegnato ad una Corte o ad un
Tribunale penale Internazionale
• Deve essere avviato verso altro Stato
dell’Unione dichiarato competente per
l’esame
dell’istanza
di
protezione
internazionale.
DIRITTO ALL’ASSISTENZA ED ALLA
RAPPRESENTENZA LEGALE, ART. 16
«Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese,
da un avvocato.»
la norma sembra riferirsi alla fase dinanzi alla CT.
«Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un
avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove
ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per
l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica
l'articolo 94 del medesimo decreto.»
• Secondo l’art.17 al richiedente ed al suo legale
«è garantito l'accesso a tutte le informazioni
relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate
ed agli altri elementi di valutazione adottati, che
potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di
ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o della Commissione nazionale, con le
modalità di cui all'articolo 18.»
garantire
un’adeguata difesa in sede giurisdizionale .
Mediante istanza di accesso agli atti ai sensi della L.
7 agosto 1990, n. 241
LA FASE DECISORIA ED I CASI DI ESTINZIONE DEL
PROCEDIMENTO ART. 32
«Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29
e 30 la Commissione territoriale adotta una delle
seguenti decisioni»
Prima di analizzare le possibili decisioni che può
adottare la CT, occorre soffermarsi sui casi
indicati negli articoli 23, 29 e 30.
IL RITIRO DELLA DOMANDA, ART. 23
«Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la
domanda prima dell'audizione presso la competente
Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per
iscritto e comunicato alla Commissione territoriale
che dichiara l'estinzione del procedimento.»
L’estinzione
del
procedimento
determina
l’impossibilità, a seguito di carenza sopravvenuta
d’interesse da parte del richiedente, di pronunciarsi
sulla domanda.
I CASI DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA,
ART. 29
La Commissione territoriale dichiara inammissibile
la domanda e non procede all'esame, nei seguenti
casi:
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da
uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e
possa ancora avvalersi di tale protezione.
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo
che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa senza addurre nuovi elementi
in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine.
LA COMPETENZA A DECIDERE SULLA
DOMANDA DI PROTEZIONE, ART. 30
Come riportato precedentemente, vi sono dei
casi in cui la Questura procede ad effettuare
accertamenti in ordine alla competenza dello
Stato ad esaminare la domanda di protezione
internazionale.
Qualora venga determinata la competenza di
altro Stato per l’esame della domanda e la
Commissione sia già stata investita della stessa,
questa dichiara l’estinzione del procedimento.
Così individuati i casi in cui la CT non procede all’esame della domanda
per le ragioni indicate, occorre analizzare le possibili decisioni che
questa può adottare.
lett.a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
lett.b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un
Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al
comma 2.
b-bis) rigetta la domanda per manifesta
infondatezza quando risulta la palese
insussistenza dei presupposti previsti dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero
quando risulta che la domanda è stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL QUESTORE,
ART. 32 commi 3 e 3bis
3) Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di
carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli
atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al
Questore per le valutazioni di competenza se nel corso
dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che
il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600
e 601 del codice penale.».
Viene previsto il rilascio di uno specifico permesso di
soggiorno
per motivi «umanitari o sociali»
«La decisione di cui al comma 1, lettera b) e bbis) (2), ed il verificarsi delle ipotesi previste
dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza
del termine per l'impugnazione l'obbligo per il
richiedente di lasciare il territorio nazionale,
salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di
soggiorno ad altro titolo».
IL CONTENUTO DELLA DECISIONE, ART. 6 DPR
N.21 DEL 12.01.2015





La decisione sulla domanda di protezione
internazionale della Commissione è corredata da:
Motivazione in fatto ed in diritto
Indicazione delle fonti d’informazione sulla
situazione dei Paesi di provenienza utilizzati per
adottare la decisione
Indicazione dei mezzi di impugnazione esperibili ed
i tempi per proporre gli stessi
Indicazione
del
Tribunale
territorialmente
competente
Indicazione se la proposizione del ricorso, sospenda
o meno gli effetti del provvedimento impugnato
IL RICORSO ex ART. 35, L’IMPUGNAZIONE
DELLA DECISIONE.
«Avverso la decisione della Commissione
territoriale e la decisione della Commissione
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria è ammesso ricorso
dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il
ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sia stato ammesso
esclusivamente alla protezione sussidiaria.»
• Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,
nei 30 giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento al ricorso deve essere
allegata copia del provvedimento impugnato.
I giorni sono ridotti ( 15) se il richiedente si trova
presso un CARA o un CIE.
Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in
composizione monocratica.
Effetti della proposizione del ricorso:
 SOSPENDE l’efficacia del provvedimento impugnato se il
ricorso è avverso il provvedimento che rigetta la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato o di persone a cui è
accordata la protezione sussidiaria.
 NON
SOSPENDE
automaticamente
l’efficacia
del
provvedimento impugnato se il soggetto:
o è ospitato in un CARA o in un CIE
o se il ricorso è avverso una decisione che dichiara
inammissibile o manifestamente infondata la domanda
o se il richiedente si è a allontanato dal centro senza
giustificato motivo
E’ facoltà del richiedente, contestualmente al deposito del
ricorso, chiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento
impugnato qualora sussistano gravi e fondati motivi.
Il Tribunale investito della domanda può:
 Rigettare il ricorso
 riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui è accordata la protezione sussidiaria
Il provvedimento è comunicato alle parti a cura della
cancelleria.
Art. 19 co. 8 D.lgs. N.150/2011 «La Commissione che
ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli
atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice può procedere anche
d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la
definizione della controversia.»
I CENTRI PER L’IMMIGRAZIONE:
LE DIVERSE STRUTTURE
Le strutture interessate dai fenomeni migratori possono
essere suddivise in quattro tipologie.
A) Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA)
Ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. In
questi centri i migranti ricevono le prime cure mediche
necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la
protezione internazionale. Successivamente, a seconda della
loro condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di
centri.
CPSA operativi
 Agrigento, Lampedusa
 Cagliari, Elmas
 Lecce , Otranto
 Ragusa, Pozzallo
B) Centri di accoglienza (CDA)
garantiscono prima accoglienza allo straniero
rintracciato sul territorio nazionale per il tempo
necessario
alla
sua
identificazione
e
all'accertamento sulla regolarità della sua
permanenza in Italia.
C) Centri di accoglienza richiedenti asilo ( CARA)
Sono strutture nelle quali viene ospitato lo
straniero richiedente asilo per procedere alla
identificazione ed all’avvio della procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale.
CENTRI (CDA E CARA) SUL TERRITORIO SONO:
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Gorizia, Gradisca d’Isonzo
Ancona, Arcevia
Roma, Castelnuovo di Porto
Foggia, Borgo Mezzanone
Bari, Palese
Brindisi, Restinco
Lecce, Don Tonino Bello
Crotone, Loc. S.Anna
Catania, Mineo
Ragusa, Pozzallo
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago
Agrigento, Lampedusa
Trapani, Salina Grande
Cagliari, Elmas
E) Centri di identificazione ed espulsione (CIE)
Gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che
non fanno richiesta di protezione internazionale o
non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei centri di
identificazione ed espulsione, istituiti per evitare la
dispersione sul territorio di chi è in via di espulsione
e
consentire
l'esecuzione
del
relativo
provvedimento da parte delle Forze dell'ordine. Il
tempo di permanenza (18 mesi al massimo) è
funzionale alle procedure di identificazione e a
quelle successive di espulsione e rimpatrio.
• il trattenimento nei CIE viene disposto dal
Questore.
• Oggetto di numerose critiche.
I centri di identificazione ed espulsione sono:
•
•
•
•
•
Torino
Roma
Bari
Trapani
Caltanissetta
Lo straniero extracomunitario viene trattenuto in tutti
quei casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, o
il respingimento, a causa di situazioni momentanee che
impediscono la preparazione per il rimpatrio o
l’effettuazione dell’allontanamento.
L’ART. 14 DEL D.LGS. 286/99
Le situazioni che legittimano il trattenimento presso il CIE
sono:
• Necessità di prestare soccorso allo straniero
• Effettuare accertamenti supplementari in ordine alla
identità o nazionalità dello straniero
• Acquisizione documenti di viaggio
• Attesa disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo
• Pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione
Disposizione che allarga lo spettro applicativo delle ipotesi
di trattenimento
Effettivo pericolo di fuga o quando lo
straniero non abbia volontariamente lasciato il territorio
italiano a seguito della concessione di un termine per la
partenza volontaria.
Il trattenimento è inoltre disposto nei casi previsti dall’art. 21 del d.lgs.
25/08 :
IL RICHIEDENTE
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della
Convenzione di Ginevra;
F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle
persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:
a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali
contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese
ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;
c)si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle
Nazioni Unite.
b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti,
alla
libertà
sessuale,
al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina
dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione
o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite;
c) che è destinatario di un provvedimento di
espulsione.
ART. 20, I CASI DI ACCOGLIENZA NEI C.A.R.A.
«1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo
fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di
accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare
la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia
in possesso dei documenti di viaggio o di identita',
ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia
presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere
stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;»
IL D.P.R N. 21/2015: Regolamentazione dei
C.A.R.A.
ART. 9 «Disposizioni per l’istituzione dei C.A.R.A»
• Istituiti con decreto del Ministro dell’interno
L’articolo in esame individua l’organizzazione interna dei C.A.R.A.
i quali devono essere muniti di appositi spazia da destinare a:
• Attività delle CT
• Servizi di informazione, orientamento legale e
supporto psicologico
• Ricevimento visite per i richiedenti asilo
• Prima assistenza medica generica ed assistenza alla
persona
• Svolgimento di attività ricreative e di culto
Art. 10 «Modalità di permanenza nei C.A.R.A»
• Possibilità di uscita giornaliera con obbligo di rientro
nelle ore notturne
gli orari sono fissati secondo le
linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
E’ fatta salva la possibilità per il richiedente di
allontanarsi per un periodo superiore o diverso per:
• Rilevanti motivi personali
• Questioni connesse all’esame della domanda
La possibilità di derogare agli orari indicati per le ragioni
su esposte deve autorizzata dal Prefetto.
 Il gestore del C.A.R.A informa immediatamente la
prefettura nei casi di allontanamento ingiustificato
ART. 12 «Disposizioni per l’accoglienza ed accesso ai C.A.R.A.»
I COMMI 2 e 3
Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento
nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale,
accedono comunque ai CARA, con le modalità fissate con le linee guida di
cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei
titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore
e gli avvocati dei richiedenti. Possono altresì essere autorizzati ad accedere
ai CARA, secondo le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1:
a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di
consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico
istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale,
nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato
interesse;
b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente
identificati.
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