MODULO II Il D.Lgs del 28 gennaio 2008 n. 25 e le novità introdotte dal D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 IL D.LGS. N.25 DEL 28.01.2008 • Il decreto in esame attua la direttiva 2005/85/CE, «direttiva procedure», recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Scopo della direttiva è quello di creare un regime comune per l’esame delle domande di protezione internazionale. • Il legislatore ha optato per una procedura «unica» Pertanto spetterà alla CT competente, sia l’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che quella di persona ammissibile alla protezione sussidiaria. Il comma 3 dell’art. 3 dispone inoltre che «L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L’UNITA’ DUBLINO Struttura preposta a svolgere gli adempimenti amministrativi relativi all’applicazione del Regolamento (UE) n. 604/13, «cd. Regolamento Dublino III» entrato in vigore il 1 gennaio 2014. (sostituisce il Regolamento (CE) n. 343/03). Attraverso il rapporto con gli altri omologhi Uffici dell’Unione Europea, si procede all’individuazione dello lo Stato responsabile all’esame della domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o apolide. L’obiettivo della procedura è quello di evitare che un richiedente asilo presenti la propria istanza in più Stati membri, rendendo quindi responsabile del relativo esame un unico Stato. La procedura è basata prevalentemente sulle informazioni rilevate dalla banca dati Eurodac, istituita con Regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11/12/2000, contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo registrati nell’UE. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il Dipartimento della P.S., responsabile nazionale della gestione del sistema Eurodac e, in misura più contenuta, con il Ministero degli Affari Esteri, responsabile del rilascio di visti di ingresso nel nostro Paese. Quali sono le autorità competenti all’esame della domanda di protezione internazionale? L’art. 3 dispone che la competenza è delle COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE. Tramite il D.l. 119/2014 (convertito dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146) è stato previsto che il numero delle CT possa essere innalzato sino ad un massimo di 20. Il comma 2 bis dell’art. 4 ha inoltre previsto «che al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto», possono essere istituite una o più SEZIONI composte da membri supplenti delle Commissioni medesime. La norma prevede fino ad un massimo complessivo di 30 sezioni per l’intero territorio nazionale. Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l’attività della Commissione territoriale COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE CT • • • • Composte da : Un funzionario della carriera prefettizia Un funzionario della Polizia di Stato Rappresentante designato dall’ACNUR Un rappresentante di un Ente territoriale designato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali in questa specifica ipotesi e nei casi di urgenza, il rappresentante dell’ente locale viene nominato dal Ministro su indicazione del Sindaco del comune presso cui ha sede la CT. • Per ciascun componente sono nominati uno o più supplenti Le CT sono nominate con decreto del Ministro dell’Interno. LA COMPETENZA TERRITORIALE, ART.4 CO.5 A) «Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1.» articolo 7 Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza. articolo 5, comma 2 l richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto. B) Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 (C.A.R.A) e 21 (C.I.E.) la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. - Deroghe Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio. C) Fermo restando IN OGNI CASO la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonchè dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2. LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO , ART. 5 COMPETENZE Decisoria in tutte le vicende inerenti i casi di cessazione e revoca degli status di protezione riconosciuti Coordinamento ed indirizzo: formazione e aggiornamento dei componenti delle Commissioni costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali e misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea La Commissione Nazionale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri PRESIEDUTA DA UN PREFETTO Composizione: • Dirigente in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri • Un funzionario della carriera diplomatica • Un funzionario della carriera prefettizia • Un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Possono essere istituite una o più sezioni della CN con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. ACCESSO ALLA PROCEDURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Art. 6 (25/08) «La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente» ART. 3 (21/15) «la volontà di chiedere protezione può essere manifestata anche in forma orale e nella propria lingua con l’ausilio di un mediatore linguistico – culturale» Se la domanda è presentata all’ufficio di polizia di frontiera, in fase d’ingresso, tale autorità invita lo straniero a recarsi presso l’ufficio della questura competente per formalizzare la richiesta Il d.lgs. specifica che dalla data di presentazione all’ufficio di polizia di frontiera a quella di presentazione presso la questura indicata non devono trascorrere più di otto giorni salvo giustificato motivo diversamente lo straniero sarà ritenuto irregolare. Art. 4 (21/15) «L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, ( condizioni per l’accoglienza nei CARA o TRATTENIMENTO nei CIE ) invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto.» Le dichiarazioni del richiedente sono verbalizzate su appositi modelli predisposti dalla Commissione Nazionale. Il verbale è poi sottoscritto dal richiedente. Si procede infine al rilascio di copia del verbale e della documentazione eventualmente allegata alla domanda. Quella prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 251/07 « elementi e documentazione necessari a valutare la medesima». GARANZIE PER I RICHIEDENTI, ART. 10 co.1 ) «All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo». Sono illustre le fasi della procedura, i diritti e doveri del richiedente protezione, numeri contatti delle principali organizzazioni che operano nel campo della protezione internazionale etc. co.4) «Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile». GLI OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE, ART.11 «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. 2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. 3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. 4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.» CRITERI APPLICABILI ALL’ESAME DELLE DOMANDE, ART. 7 • Co.1) «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.» La disposizione acquista valenza fondamentale poiché svincola l’ammissibilità e l’analisi della domanda dal rispetto di un requisito meramente formale. Co.2) «La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.» Viene ribadita la necessità di vagliare la domanda su base individuale, tenendo sempre conto della personalità e delle condizioni del richiedente in uno alla situazione esistente nel Paese di origine. La Commissione Nazionale anche sulla base dei dati forniti dall’ACNUR e dal Ministero degli Esteri aggiorna costantemente le Commissioni Territoriali. In questo modo le CT possono rapportare le esigenze di protezione del richiedente all’effettiva situazione ( politica , sociale, giuridica, etc.) esistente le Paese di origine. Art. 4 DPR 12.01.2015 N.21 «L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda». • ! In ogni fase del procedimento è concessa al richiedente la possibilità di integrare la documentazione Successivamente all’invio degli atti la CT dispone Il colloquio personale con il richiedente ART 12D.Lgs 25/08 «La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.» Di norma il colloquio si svolge dinanzi ad un solo membro della Commissione con specifica formazione e possibilmente dello stesso sesso del richiedente. Casi in cui il colloquio può essere omesso: a) La commissione ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda la documentazione prodotta del richiedente è esaustiva . b) Il richiedente è impossibilitato a sostenere il colloquio a seguito di certificazione effettuata da una struttura sanitaria pubblica In questo caso il richiedente può ottenere il rinvio del colloquio. Qualora il richiedente non si presenti al colloquio, benché regolarmente convocato, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile . Criteri applicabili al colloquio personale, art. 13 • Si svolge in seduta non pubblica e senza la presenza di eventuali familiari in alcuni casi la commissioni può ammetterli (adeguatezza dell’esame). • Il richiedente portatore di particolari esigenze può essere ammesso al colloquio con la presenza di personale di sostegno. • Il colloquio del minore avviene alla presenza del/dei genitori o del tutore • Qualora il richiedente sia assistito da un avvocato, questi può essere ammesso al colloquio. Art. 14 Terminato il colloquio viene redatto il verbale • deve essere sottoscritto dal richiedente Allo stesso viene rilasciata una copia Qualora il richiedente rifiuti di sottoscrivere il verbale, le motivazioni vengono registrate nello stesso. La mancata sottoscrizione non preclude alla Commissione l’esame della domanda. LE PROCEDURE DI GARANZIA PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI, ARTT. 19 E 26 co.5 Art. 19 co.1 «Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.» Art.26 co.5 «Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale.» «Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.» Art.26 co.6 «L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.» La posizione di maggiore vulnerabilità del minore non accompagnato ha indotto il legislatore a prevedere diversi accorgimenti: a) l’intervento obbligatorio del giudice tutelare nelle dinamiche inerenti la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Nomina del tutore b) l’impossibilità di trattenere lo stesso durante l’esame della domanda presso i CARA o i CIE. L’ACCERTAMENTO DELL’ETA’, ART. 19 co.2 e seguenti 2) Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo. 3) Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione. 4) Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale. LE IPOTESI DI ESAME PRIORITARIO DELLA DOMANDA, ART 28 La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II ( Articoli 6 -25 ), quando: a) la domanda è palesemente fondata ( può essere omesso il colloquio) b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; «minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.» c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente IL DIRITTO A RIMANERE NEL TERRITORIO DELLO STATO DURANTE L’ESAME DELLA DOMANDA, ART. 7 Una volta presentata la domanda di protezione il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato. La permanenza è giustificata ai fini esclusivi della procedura e fin quando la Commissione non abbia provveduto a decidere sulla stessa. Il co. 2 individua delle deroghe secondo cui il diritto di permanenza nel territorio non può applicarsi e , nello specifico : Il richiedente : • deve essere estradato in altro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo • Deve essere consegnato ad una Corte o ad un Tribunale penale Internazionale • Deve essere avviato verso altro Stato dell’Unione dichiarato competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale. DIRITTO ALL’ASSISTENZA ED ALLA RAPPRESENTENZA LEGALE, ART. 16 «Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.» la norma sembra riferirsi alla fase dinanzi alla CT. «Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.» • Secondo l’art.17 al richiedente ed al suo legale «è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate ed agli altri elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.» garantire un’adeguata difesa in sede giurisdizionale . Mediante istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 LA FASE DECISORIA ED I CASI DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 32 «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni» Prima di analizzare le possibili decisioni che può adottare la CT, occorre soffermarsi sui casi indicati negli articoli 23, 29 e 30. IL RITIRO DELLA DOMANDA, ART. 23 «Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.» L’estinzione del procedimento determina l’impossibilità, a seguito di carenza sopravvenuta d’interesse da parte del richiedente, di pronunciarsi sulla domanda. I CASI DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA, ART. 29 La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione. b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. LA COMPETENZA A DECIDERE SULLA DOMANDA DI PROTEZIONE, ART. 30 Come riportato precedentemente, vi sono dei casi in cui la Questura procede ad effettuare accertamenti in ordine alla competenza dello Stato ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Qualora venga determinata la competenza di altro Stato per l’esame della domanda e la Commissione sia già stata investita della stessa, questa dichiara l’estinzione del procedimento. Così individuati i casi in cui la CT non procede all’esame della domanda per le ragioni indicate, occorre analizzare le possibili decisioni che questa può adottare. lett.a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; lett.b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2. b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL QUESTORE, ART. 32 commi 3 e 3bis 3) Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.». Viene previsto il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno per motivi «umanitari o sociali» «La decisione di cui al comma 1, lettera b) e bbis) (2), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo». IL CONTENUTO DELLA DECISIONE, ART. 6 DPR N.21 DEL 12.01.2015 La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da: Motivazione in fatto ed in diritto Indicazione delle fonti d’informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza utilizzati per adottare la decisione Indicazione dei mezzi di impugnazione esperibili ed i tempi per proporre gli stessi Indicazione del Tribunale territorialmente competente Indicazione se la proposizione del ricorso, sospenda o meno gli effetti del provvedimento impugnato IL RICORSO ex ART. 35, L’IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE. «Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.» • Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento al ricorso deve essere allegata copia del provvedimento impugnato. I giorni sono ridotti ( 15) se il richiedente si trova presso un CARA o un CIE. Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Effetti della proposizione del ricorso: SOSPENDE l’efficacia del provvedimento impugnato se il ricorso è avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persone a cui è accordata la protezione sussidiaria. NON SOSPENDE automaticamente l’efficacia del provvedimento impugnato se il soggetto: o è ospitato in un CARA o in un CIE o se il ricorso è avverso una decisione che dichiara inammissibile o manifestamente infondata la domanda o se il richiedente si è a allontanato dal centro senza giustificato motivo E’ facoltà del richiedente, contestualmente al deposito del ricorso, chiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato qualora sussistano gravi e fondati motivi. Il Tribunale investito della domanda può: Rigettare il ricorso riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria Il provvedimento è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Art. 19 co. 8 D.lgs. N.150/2011 «La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.» I CENTRI PER L’IMMIGRAZIONE: LE DIVERSE STRUTTURE Le strutture interessate dai fenomeni migratori possono essere suddivise in quattro tipologie. A) Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) Ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. In questi centri i migranti ricevono le prime cure mediche necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. Successivamente, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di centri. CPSA operativi Agrigento, Lampedusa Cagliari, Elmas Lecce , Otranto Ragusa, Pozzallo B) Centri di accoglienza (CDA) garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua identificazione e all'accertamento sulla regolarità della sua permanenza in Italia. C) Centri di accoglienza richiedenti asilo ( CARA) Sono strutture nelle quali viene ospitato lo straniero richiedente asilo per procedere alla identificazione ed all’avvio della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. CENTRI (CDA E CARA) SUL TERRITORIO SONO: • • • • • • • • • • • • • • Gorizia, Gradisca d’Isonzo Ancona, Arcevia Roma, Castelnuovo di Porto Foggia, Borgo Mezzanone Bari, Palese Brindisi, Restinco Lecce, Don Tonino Bello Crotone, Loc. S.Anna Catania, Mineo Ragusa, Pozzallo Caltanissetta, Contrada Pian del Lago Agrigento, Lampedusa Trapani, Salina Grande Cagliari, Elmas E) Centri di identificazione ed espulsione (CIE) Gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, istituiti per evitare la dispersione sul territorio di chi è in via di espulsione e consentire l'esecuzione del relativo provvedimento da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza (18 mesi al massimo) è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio. • il trattenimento nei CIE viene disposto dal Questore. • Oggetto di numerose critiche. I centri di identificazione ed espulsione sono: • • • • • Torino Roma Bari Trapani Caltanissetta Lo straniero extracomunitario viene trattenuto in tutti quei casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, o il respingimento, a causa di situazioni momentanee che impediscono la preparazione per il rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento. L’ART. 14 DEL D.LGS. 286/99 Le situazioni che legittimano il trattenimento presso il CIE sono: • Necessità di prestare soccorso allo straniero • Effettuare accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità dello straniero • Acquisizione documenti di viaggio • Attesa disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo • Pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione Disposizione che allarga lo spettro applicativo delle ipotesi di trattenimento Effettivo pericolo di fuga o quando lo straniero non abbia volontariamente lasciato il territorio italiano a seguito della concessione di un termine per la partenza volontaria. Il trattenimento è inoltre disposto nei casi previsti dall’art. 21 del d.lgs. 25/08 : IL RICHIEDENTE a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che: a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c)si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite. b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione. ART. 20, I CASI DI ACCOGLIENZA NEI C.A.R.A. «1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;» IL D.P.R N. 21/2015: Regolamentazione dei C.A.R.A. ART. 9 «Disposizioni per l’istituzione dei C.A.R.A» • Istituiti con decreto del Ministro dell’interno L’articolo in esame individua l’organizzazione interna dei C.A.R.A. i quali devono essere muniti di appositi spazia da destinare a: • Attività delle CT • Servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico • Ricevimento visite per i richiedenti asilo • Prima assistenza medica generica ed assistenza alla persona • Svolgimento di attività ricreative e di culto Art. 10 «Modalità di permanenza nei C.A.R.A» • Possibilità di uscita giornaliera con obbligo di rientro nelle ore notturne gli orari sono fissati secondo le linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. E’ fatta salva la possibilità per il richiedente di allontanarsi per un periodo superiore o diverso per: • Rilevanti motivi personali • Questioni connesse all’esame della domanda La possibilità di derogare agli orari indicati per le ragioni su esposte deve autorizzata dal Prefetto. Il gestore del C.A.R.A informa immediatamente la prefettura nei casi di allontanamento ingiustificato ART. 12 «Disposizioni per l’accoglienza ed accesso ai C.A.R.A.» I COMMI 2 e 3 Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti. Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1: a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse; b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.