PROVINCIA DI BRESCIA ASSESSORATO ALLA CULTURA ARCHIVIO STORICO La storia della Provincia di Brescia attraverso gli Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al 1960 con un saggio di Guido Melis a cura di Damiana Amighetti e Filippo Jannaci Pubblicazioni dell’Archivio Storico Stampato da Artigianelli S.p.A., sezione Tipolitografia Queriniana, Brescia Indice La Storia della Provincia di Brescia attraverso gli Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al 1960 Introduzione del Presidente della Provincia ........................................................................................... pag. 7 Prefazione pag. 9 L’evoluzione delle istituzioni dell’amministrazione locale 1860-1960. Considerazioni critiche del Prof. Guido Melis ............................................................................ pag. 11 ............................................................................................................................................................ Istituzioni storiche del territorio lombardo e profili istituzionali: La Provincia e la Provincia di Brescia nella descrizione del Database Regionale Civita – La Provincia di Brescia 1859-[1971] ............................................................................................... pag. 33 Le cariche amministrative – I Presidenti del Consiglio Provinciale, della Deputazione, i Vice-Presidenti ed i Segretari della Provincia di Brescia dal 1860 in ordine cronologico e note .............................................................................................................. pag. 35 – Elenco dei Presidenti del Consiglio Provinciale e della Deputazione in ordine cronologico ............................................................................................................................ pag. 52 – Elenco dei Presidenti della Provincia di Brescia dal 1860 in ordine alfabetico ................................................................................................................................. pag. 57 – Note biografiche dei Presidenti della Provincia pag. 62 pag. 79 pag. 83 .................................................................... Le Principali tappe normative: le leggi e i testi unici che hanno regolato la vita della Provincia – Elenco delle Leggi ................................................................................................................................... – Il testo dei principali riferimenti normativi ............................................................................. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 5 I Cd-Rom degli Atti del Consiglio provinciale – Indici Generali dei Cd-Rom pag. 117 .......................................................................................................... pag. 121 ...................................................................................................................................................... pag. 122 pag. 125 .............................................................................................................. – Note tecniche sull’uso dei Cd Bibliografia Ringraziamenti .............................................................................................................................................. Elenco delle Illustrazioni contenute nel volume 6 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Introduzione L’archivio storico della Provincia conserva un patrimonio notevole di informazioni e documenti. Una fonte preziosa per ricostruire la storia della modernizzazione bresciana, attraverso alcune grandi opere. Ma anche per rappresentare l’evoluzione della comunità e il percorso dell’ente dal 1860, anno della sua istituzione, al 1960. È, dunque, un onore divulgare la documentazione che l’ente stesso ha prodotto nello svolgimento delle proprie funzioni, al termine di un laborioso processo di analisi ed informatizzazione di fascicoli a migliaia, riguardanti un così lungo arco cronologico. La pubblicazione si basa su un importante lavoro di censimento e di recupero, contenuto in un formato agile, cd-rom e guida, che ne agevola l’uso. Nello specifico l’opera consente una riflessione storica lunga cento anni, e la conoscenza, da parte di cittadini, studenti, ricercatori, enti locali e soggetti economici, dell’attività amministrativa, che ha regolato, e tuttora regola, le decisioni, avvicinando così la comunità e le istituzioni. L’obbligo per gli enti pubblici d’istituire una sezione separata di archivio storico risale agli anni Sessanta; ripreso però solo nel 2004 dal nuovo Codice dei beni culturali e ambientali. La Provincia di Brescia lo ha comunque avviato nel 2000, ed ora lo mette a disposizione, con personale professionalmente specializzato nella sede attrezzata di via Romiglia, del pubblico che potrà consultare il fondo, in appositi giorni ed orari, col supporto di un catalogo puntuale e di moderni sistemi di ricerca. Da un punto di vista strettamente locale, si può attingere al materiale dal contenuto interessante, a volte curioso. Ponti, linee tramviarie, opere idrauliche, ospizi, orfanotrofi, consorzi, scuole professionali, vicende agricole e zootecniche, che nel Bresciano rappresentano un capitolo importante e ricchissimo dello sviluppo, documenti sull’ospedale psichiatrico: in molti casi la lettura porta al chiarimento di molti avvenimenti che si sono succeduti sul territorio, ad informazioni per certi versi sorprendenti. Allo stesso modo è possibile, considerando le cariche ricoperte in campo amministrativo, individuare i percorsi politici di molte personalità bresciane. Il volume rappresenta, quindi, un prezioso contributo e un ulteriore tassello per lo studio della politica e delle istituzioni locali; un sussidio, non secondario, a disposizione per raccordare, su scala più ampia, le informazioni che ciascun archivio storico locale già possiede. Questo ente riconosce, infatti, l’importanza di tale recupero, ed è intenzionato a proseguire lo Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 7 sviluppo dei rapporti con gli altri enti del territorio per condividere sempre più le risorse e favorire un loro coordinamento sul piano della conservazione e dell’accesso alla documentazione. L’Archivio può dunque costituire nuovo motivo di interesse dei bresciani per la Provincia. Una miniera tutta da esplorare per scoprire le vicende dall’unità d’Italia agli anni del boom economico. Alberto Cavalli Presidente della Provincia di Brescia 8 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Prefazione Nell’attività di recupero documentario dell’Archivio storico della Provincia di Brescia e nell’ambito della costituzione di un apparato di opere di reference si è posto particolare interesse al recupero delle fonti. Su questa strada si è arrivati, due anni fa, all’acquisizione in formato elettronico degli Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al compimento del centesimo anno (1960) e alla decisione, più recente, di pubblicarli su cd-rom accompagnati da una pubblicazione che potesse facilitarne e in qualche modo guidarne la consultazione. La finalità di questa guida alla consultazione degli atti si basa sugli elenchi delle principali cariche dell’Amministrazione provinciale e sulle notizie generali relative alla nostra provincia. In particolare due elenchi onomastici dei presidenti, uno in chiave cronologica in base all’assunzione e al mantenimento della carica, l’altro in chiave alfabetica, hanno il compito di facilitare il ricercatore nell’individuazione delle figure più alte in carica dell’ente. L’elenco centrale, cronologico, individua invece le cariche di presidente (o preside), vicepresidente, presidente della deputazione provinciale e segretario. Nella compilazione degli elenchi abbiamo ritenuto utile non fermarci al 1960 ma proseguire fino ad oggi ampliando l’arco temporale di riferimento di più di 40 anni. Completano gli elenchi i profili biografici dei presidenti in carica fino al 1960, attinti dai repertori locali. Si è inoltre ritenuto utile elencare le leggi fondamentali per l’ordinamento degli enti locali e riprodurre le parti più significative di alcune di esse relative all’ordinamento delle amministrazioni provinciali. Lo scopo divulgativo non viene meno in presenza dell’importante saggio del prof. Guido Melis, docente di storia dell’ amministrazione pubblica presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sulla provincia nella storia d’Italia che ha anzi il pregio di permettere la comprensione e la collocazione di quanto accadeva in quegli anni a livello locale all’interno del panorama politico e di assesto amministrativo nazionale. Alla fine del volume si sono inseriti gli indici e le note tecniche sull’uso dei cd-rom. Nel pubblicare gli atti ci auguriamo di produrre un utile strumento sia per quanti si dedicano alla ricerca storica che per i lettori curiosi di storia locale I curatori Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 9 La Provincia nella storia d’Italia di Guido Melis1 1. Alle origini della Provincia nell’Italia unita Nelle prime pagine di quella che resta l’opera forse più completa sulla Provincia nel corso dell’età liberale, Gabriele Amendola osservava (1915): “Non può certo, in una prima e sommaria indagine, non impressionare lo studioso la disparità di condizioni e di trattamento usata dal legislatore italiano verso i Comuni e verso le Provincie: mentre ai primi una serie di disposizioni, intese a maggiore o minore benevolenza secondo le vicende politiche della nazione, venne a concedere diversi beneficii, che ne vennero gradatamente agevolando il funzionamento e sistemano la finanza, per le altre invece nulla o quasi nulla di simigliante è intervenuto: che anzi, pur restringendosi generalmente le autonomie comunali e provinciali insieme, appunto dal novello vigore impresso ai Comuni cominciò la decadenza morale ed economica della provincia stessa”2. La diagnosi era esatta. Provincia e Comune avevano avuto in realtà, nell’ambito della allora recente storia della legislazione postunitaria, una vicenda parallela, ma avevano esercitato un peso assai differente nell’ordinamento: del resto, a conferma dello squilibrio, basti osservare come nel Trattato Orlando, l’opera ideata dal fondatore della scuola italiana di diritto pubblico e destinata a costituire la summa del sapere giuridico del primo Novecento3, furono distribuite le materie. La voce “Provincia” affidata, ma solo qualche decennio più tardi, allo stesso Gabriele Amendola, giurista certo degno ma non certo di primo piano; quella “Comune” firmata già nei primi volumi da uno dei maestri del diritto amministrativo italiano del Novecento, il futuro presidente del Consiglio di Stato Santi Romano4. Entrambe le istituzioni, Provincia e Comune, erano state inizialmente contemplate, l’una dopo l’altra, nella legge-archetipo del futuro Stato italiano sugli ordinamenti locali, la legge Rattazzi approvata nel Regno di Sardegna nel 18595. All’art. 1 quella legge già stabiliva: “Il Regno si divide in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni, secondo la tabella annessa alla presente legge”. All’art. 2 soggiungeva: “In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo”6. L’intero titolo III della legge era dedicato all’amministrazione provinciale. Si componeva di 5 capi: “Delle Provincie”, “Del Consiglio Provinciale”, “Della Deputazione Provinciale”, “Dell’ingerenza governativa nell’Amministrazione Provinciale”, “Disposizioni generali riguardanti l’Amministrazione Provinciale”. In totale 43 articoli della legge (dal 145 al 188) Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 11 erano dedicati alla provincia, che l’art. 145 definiva subito come un “corpo morale”, soggiungendo subito: “ha facoltà di possedere, ed ha un’amministrazione propria che ne regge e ne rappresenta gli interessi” (la formula, come si vedrà, avrebbe goduto di una straordinaria longevità). La legge disegnava la Provincia articolata su tre organi: il Consiglio provinciale, la Deputazione provinciale, il Governatore. Il primo – il Consiglio – era composto (a seconda delle dimensioni demografiche della provincia) di 60 o 50 o 40 o 20 membri elettivi, ripartiti per mandamenti (le vecchie circoscrizioni subprovinciali, che la legge manteneva in vita). Il Consiglio deliberava sulla “creazione di stabilimenti pubblici provinciali”, sui “contratti d’acquisto, le accettazioni, i doni o lasciti”, sugli “affari concernenti il patrimonio della Provincia”, sulle “azioni da intentare o sostenere in giudizio”, sulle “spese da farsi attorno agli edifizi diocesani a termini di legge”, sui “sussidii da accordarsi ai Consorzii ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell’istruzione, e di stabilimenti pubblici”, sul “bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione provinciale”, sullo “storno di fondi da una ad altra categoria od articolo [del bilancio], e l’applicazione dei residui”7. Il Consiglio inoltre aveva competenze sugli istituti di beneficenza, dava pareri su una certa quantità di materie inerenti la vita economica della provincia, poteva ricorrere (“in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate”) alla sovraimposta sulle contribuzioni dirette. La Deputazione provinciale invece era l’organo forte della Provincia. Presieduta personalmente dal Governatore, che in pratica ne dirigeva l’attività, era poi composta di membri in numero variabile, eletti a maggioranza assoluta di voti dallo stesso Consiglio provinciale. Del Consiglio la Deputazione fungeva espressamente da organo esecutivo, con compiti di iniziativa politico-amministrativa (preparava il bilancio, sottoponeva al Consiglio le proposte utili all’interesse della Provincia, stipulava i contratti, “spediva” i mandati). Ma aveva poi compiti delicatissimi anche nei confronti dei Comuni, sugli atti dei quali avrebbero assunto ben presto il controllo. L’”ingerenza governativa nell’Amministrazione provinciale”, per usare l’espressione della legge, si estendeva (con la prevista approvazione del Governo, previo parere del Consiglio di Stato) sulle deliberazioni vincolanti i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e su quelle relative alla creazione di “stabilimenti pubblici” a spese della provincia. Le altre deliberazioni, di minore importanza, avrebbero dovuto essere ugualmente trasmesse al ministro dell’Interno che avrebbe potuto annullarle se non regolari nella forma o contrarie alle leggi. Il Governatore rappresentava il potere esecutivo in tutta la provincia, manteneva le attribuzioni dell’autorità amministrativa, promuoveva i conflitti, provvedeva alla pubblicazione ed esecuzione delle leggi sul territorio provincinciale, vegliava sull’andamento delle pubbloiche amministrazioni, soprintendeva alla pubblica sicurezza con diritto di disporre della forza pubblica, dipendeva dal Ministero dell’Interno del quale – diceva il testo della legge – “eseguisce le istruzioni” (art. 3). Di lì a poco (nel 1861), unificando le sue competenze con quelle dell’intendente (altra figura del sistrema periferico sardo-piemontese) il Governatore avrebbe assunto il nome, di derivazione francese, di Prefetto8. 12 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 La legge comunale e provinciale di Rattazzi venne estesa nel dicembre 1859 all’Emilia e alle Romagne, quindi nell’agosto 1860 alla Sicilia, nel successivo mese di settembre alle Marche e all’Umbria, nel gennaio 1861 alle province napoletane9. L’unificazione d’Italia si faceva giorno dopo giorno, empiricamente, attraverso processi di fusione politico-amministrativa che non risolvevano tuttavia le diversità spesso profonde tra le varie tradizioni preunitarie e le resistenze ad accogliere dappertutto il modello messo a punto nel Piemonte sabaudo10. Il dibattito degli anni “costituenti” non fu esente da voci anche molto discordanti. Da Palermo, dove pubblicò in quegli anni un suo opuscolo non banale, Ernesto D’Amico osservava ad esempio (ma si era già nel 1861)11 che, mentre lo Stato sarebbe stato in Italia “associazione naturale di popolazioni appartenenti alla stirpe medesima, e parlanti la stessa favella”, e il municipio “aggregazione delle famiglie che vivono nello stesso abitato”, “le provincie e le regioni sarebbero associazioni meramente convenzionali, perché in natura nulla è che ne determini la estensione e i confini”12. Di tutt’altro taglio gli interventi degli esponenti cattolici, in genere di ispirazione giobertiana: nel 1862-63 – ha ricordato Roberto Ruffilli in quello che resta uno dei più bei libri sulla storia della questione del decentramento italiano – gli opuscoli di Avogadro della Motta su La rivoluzione e il Ministero Torinese in faccia al Papa e all’Episcopato, e di Salzillo su La confederazione italiana con le dinastiche autonomie, rilanciarono l’ipotesi federalistica di Gioberti, puntando alla ricostruzione del potere temporale della Chiesa e al riconoscimento pieno delle “organizzazioni naturali”, comunitarie, radicate nel territorio e nelle tradizioni locali. Su altre posizioni culturali, da Napoli, Giovanni Manna, uno dei più illustri intellettuali meridionali (sarebbe poi stato a buon diritto classificato tra i giuristi “pre-orlandiani”, i precursori del diritto amministrativo di fine secolo)13, pubblicò nel 1862 un saggio su Le province meridionali del Regno d’Italia nel quale chiedeva un sistema di libertà locali complete per il Meridione, condizione per integrare responsabilmente quelle province nella nuova unità nazionale in costruzione14. E Francesco Perez, un altro autore del Sud (La centralizzazione e la libertà, 1862), ripropose con forza l’istanza della autonomia legislativo-amministrativa su base regionale, in aperta polemica con la “piemontesizzazione” (cominciava adesso ad apparire questo neologismo) e con la legge Rattazzi15. Altri, però, e non solo i piemontesi, condividevano le preoccupazioni di D’Amico: come Giorgini, ad esempio, che nel 1861, scrivendo a Firenze (La centralizzazione: i decreti d’ottobre e le leggi amministraive), “aveva difeso la necessità dell’accentramento”16. Posizioni simili, timorose in sostanza di frantumare sin dal principio l’unità nazionale appena conquistata, dovettero essere molto diffuse nelle ristrette élites postesi alla testa del Risorgimento. Nel 1860 simili preoccupazioni avevano condizionato le conclusioni della commissione Farini, designata da Cavour presso il Consiglio di Stato per studiare un primo assetto amministrativo del nuovo Stato. In controtendenza, nel marzo 1861 il neoministro dell’Interno Marco Minghetti presentò alla Camera il suo progetto di legge per la “repartizione del Regno e autorità governativa”, nel quale definì la Provincia, così come il Comune, “aggregazione naturale”, “un portato della storia ed un risultamento d’interessi veraci”17. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 13 Fu, almeno dal punto di vista della discussione teorica, un punto fermo importante. Il tema della “naturalità” delle istituzioni locali avrebbe, da allora in poi e a lungo, rappresentato uno dei due possibili sbocchi del dibattito sulla definizione dei loro ambiti di potere: parlare di aggregazione naturale significava, sin da queste prime battute, cercare la legittimazione della Provincia nel territorio, nelle sue vocazioni storiche e geografiche, oltreché eventualmente in quelle economiche; voleva dire insomma ritenere la Provincia, nel suo delinearsi come cellula di base dell’ordinamento civico, anteriore e preesistente all’esistenza stessa dello Stato. Vedremo come ben presto questa posizione entrerà in contrasto (e in un contrasto pressoché irrisolvibile) con l’altra, che viceversa avrebbe considerato gli enti locali come “enti autarchici”, concepiti e legittimati soltanto grazie alla delega e al riconoscimento da parte dello Stato. Ma l’iniziativa di Minghetti, coraggiosamente aperta al riconoscimento delle autonomie, era destinata a restare in minoranza. I suoi progetti per le autonomie locali furono ritirati o lasciati cadere. L’intero quadro che li conteneva (il regionalismo minghettiano, inteso come il disegno sia pure moderato e prudente ma tuttavia coerente, di una costruzione del nuopvo Stato a base autonomistica) fu sostanzialmente vanificato18. Incombevano, sul giovanissimo Stato nazionale creato alla fine del 1861, ben altre urgenze, a cominciare da quelle – drammatiche – del deficit di bilancio. I tentativi successivi di Minghetti (del 1863 e del 1864) risultarono altrettanto infruttuosi. Sopravvenne la legge del 1865, che in qualche modo chiuse il periodo costituente. La nuova legge (era uno degli allegati, il primo, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, che attribuiva al Governo la delega a legiferare sulle più importanti materie sul tappeto in quei primi anni dell’unità italiana)19 riprodusse nei suoi 252 articoli, e senza troppo discostarsene, lo schema della legge Rattazzi del 1859: suddivise il territorio del Regno in una sequenza decrescente di livelli amministrativi (province, circondari, mandamenti e comuni). In ogni Comune, cellula-base dell’ordinamento, previde obbligatoriamente (senza distinzione di latitudine, popolazione, dimensione territoriale ecc.: era il trionfo della più astratta uniformità amministrativa)20 un Consiglio comunale elettivo più o meno esteso a seconda della popolazione, una Giunta municipale a sua volta eletta dal Consiglio, un segretario comunale stipendiato dal comune e un “ufficio comunale” (cioè un piccolo apparato burocratico). Il sindaco, capo dell’amministrazione, era nominato dal Governo, per decreto regio, su sostanziale designazione del Ministero dell’Interno che a sua volta operava attraverso il Prefetto. Era insieme “uffiziale del Governo”, titolare cioè di specifiche funzioni delegate dal centro e costantemente in relazione con il Prefetto, al quale rispondeva dell’operato amministrativo. Il suffragio amministrativo restò ristrettissimo, sebbene meno angusto di quello politico21. La Provincia, definita come “corpo morale” e dotata di “facoltà di possedere” (art. 152), si articolava ancora nel Consiglio provinciale elettivo e nella Deputazione, “composta – diceva la legge – del Prefetto che la convoca e la presiede e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei voti”. Erano di sua competenza “i beni e le attività patrimoniali della Provincia e dei suoi circondari”, “le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro 14 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 della Provincia e dei suoi circondari”, “i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle province dalle leggi speciali”, “gl’interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa” (art. 154). Tra le materie di competenza della Provincia alcune assunsero subito grande rilievo: le strade provinciali innanzitutto22, il primo reticolo di comunicazione infralocale in un’Italia ancora di difficile transito, interrotta com’era da valichi insormontabili, da fiumi torrentizi e inguadabili, da boschi e foreste impenetrabili, con strade (quando pure esistevano) insicure e spesso impercorribili. Seguivano, al secondo posto per rilevanza, le attribuzioni, ex lege, sugli istituti di carità, beneficenza e culto, vasta e complessa materia, nella quale però i poteri dell’autorità pubblica restavano ancora marginali, quasi timorosi di ingerirsi nella volontà del privato. Le spese provinciali obbligatorie, distinte come quelle comunali dalle facoltative, furono tassativamente elencate all’art. 174: stipendi degli impiegati e ufficio della Provincia; sistemazione e manutenzione di ponti, argini e strade provinciali; concorso alla costruzione e al mantenimento degli argini contro fiumi e correnti, secondo le prescrizioni delle leggi vigenti; costruzione e mantenimento di ponti e fari e altri servizi marittimi; pubblica istruzione secondaria e tecnica; accasermamento dei carabinieri reali; visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; servizio riscossione pagamenti; contributo spese consortili; mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia; pagamento dei debiti esigibili; spese relative all’ispezione delle scuole elementari; pensioni agli allievi delle scuole normali a carico dello Stato in base ad una legge del 1859; spese per il mantenimento degli uffici di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia; spese per l’alloggio e mobilia di prefetti e sottoprefetti. Fondamentale – lo si è detto – appariva sin da questi primi anni postunitari il ruolo del Prefetto. Intanto per i poteri incisivi che gli erano attribuiti su entrambi i livelli dell’amministrazione locale, quello comunale e quello provinciale. E poi, specificamente, per essere egli posto, alla francese, a capo dell’esecutivo della Provincia, la Deputazione. È vero, come è stato notato, che una serie di materie già nella competenza del Governatore erano adesso attribuite piuttosto alla Deputazione in quanto tale che non al Prefetto (ciò che sembrava allargare timidamente le maglie dell’autonomia); ma restava ferma la funzione del Prefetto come capo della Provincia. Egli sarebbe stato, sin dalla prima applicazione della legge, l’uomo chiave dell’intero sistema: l’efficace suggeritore delle classi dirigenti locali, l’autoritario supplente tutte le volte che queste si fossero dimostrate inerti rispetto ai propri compiti, il rigido controllore dal centro delle politiche periferiche, ma anche il tramite intelligente – in molti casi – delle istanze della provincia nella capitale23. 2. La Sinistra al potere e la riforma crispina La Sinistra giunta al potere nel 1876 sembrò poter giovare alla causa dell’autonomia della Provincia. In molti, tra i sostenitori di questa prospettiva, ricordarono allora la promessa elettorale di Depretis, il leader parlamnentare della Sinistra, secondo la quale il decentramento Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 15 “autentico” sarebbe consistito “nell’autonomia dei Comuni e delle Province, cioè a dire la libertà da concedersi alle Amministrazioni comunali e provinciali di muoversi liberamente nella sfera di loro competenza, determinata dalla legge”24. Il punto saliente della riforma – si riteneva – avrebbe dovuto consistere nell’elettività del presidente della Deputazione e del sindaco; nel primo caso ne sarebbe dovuta derivare la sottrazione al Prefetto del “dominio della vita provinciale”. Il cenno depretisiano alla legge come unico limite rispetto all’esercizio delle autonomie, del resto, suonava come critica implicita al sistema pesante e mal sopportato dei controlli prefettizi. Le attese di una simile riforma, tuttavia, sarebbero presto andate deluse. Un primo progetto venne presentato in Parlamento nel 1880, fu reiterato per caduta della legislatura nel 1882, si trascinò stancamente al 1884, fu riproposto ancora ma senza successo nel 1886. Il Parlamento liberale, organizzato sul complicato sistema degli uffici, i cui componenti erano non eletti ma sorteggiati a inizio legislatura, costituiva di per sé un meccanismo molto complesso, nel quale era facile, in assenza di una forte volontà politica del Governo, che i disegni di legge sgraditi si perdessero. Depretis per altro, creatore e sostenitore di quel complesso metodo di negoziazione parlamentare che prese dopo di lui il nome di trasformismo, non era propriamente l’uomo del decisionismo. La legge del 1865, per allora almeno, restò dunque in vigore, al riparo da qualunque riforma. Cambiava però, e in modo vistoso, il contesto storico, e con esso lo stesso rapporto centroperiferia. Nel 1882 la nuova legge elettorale aveva esteso sensibilmente la platea degli aventi diritto al voto, temperando di molto la soglia censitaria adottata subito dopo l’unificazione: l’elettorato politico passò al 6,9% della popolazione, superando per la prima volta quello amministrativo25. Ora entravano sulla scena nuovi ceti sociali (specialmente la piccola borghesia urbana e le avanguardie delle classi artigiane e operaie) e nuovi interessi (specialmente quelli, sempre meno legati alla grande rendita agraria, della piccola e media proprietà agricola ma anche quelli del commercio, della finanza, dei primi opifici industriali). Il Sud, sino ad allora sottorappresentato, costituiva adesso la base della maggioranza depretisina. Agli inizi degli anni Ottanta, con l’abolizione del corso forzoso della lira adottato nel 1866, anche l’economia italiaan entrava in una fase diversa, più dinamica e di maggiori ambizioni, con gruppi nuovi (ad esempio quelli dell’industria edile legata alla speculazione urbana) desiderosi di occupare spavaldamente la platea. I rapporti centro-periferia si facevano più intensi. Più stabili e sicure le vie di comunicazione, anche grazie alla messa in opera della rete ferroviaria su scala nazionale; più intensi gli interscambi tra mercati (anzi, la dimensione sino ad allira localistica dei mercati di consumo tendeva a rompersi, con prime aggregazioni su scala se non ancora nazionale certo interregionale). La città, la “città che sale” come è stata definita, vale a dire il municipio di media o anche grande dimensione, dotato di servizi, con politiche urbanistiche riflesse nei piani regolatori, diveniva una realtà, seppure ancora minoritaria dinnanzi alla desolata estensione della campagna spopolata di certe regioni meridionali. E con la città si profilava il protagonismo del Comune e della Provincia. In queste due istituzioni, legate alla popolazione da vincoli di 16 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 vicinanza e a loro volta legate fra di loro (frequente era lo scambio tra membri dei due collegi), si coagulava la nuova stagione della politica, contrassegnata dalla partecipazione di ceti sino ad allora esclusi o tenuti ai margini. Sempre meno Comune e Provincia erano appannaggio esclusivo di ristrette cerchie notabiliari aristocratiche (come era avvenuto sotto la Destra); sempre più rappresentavano la via di accesso alla politica di esponenti nuovi, legati ai giovani ceti urbani in ascesa. Qualcosa insomma si muoveva, sotto la tenace scorza plurisecolare della provincia italiana. Quel che tuttavia caratterizzava l’ordinamento comunale e, soprattutto, quello provinciale italiano, specie se raffrontato con il coevo disegno amministrativo della Francia metropolitana, era la singolare irregolarità della geografia delle province. Una carta amministrativa d’Italia, se la si fosse eseguita nei dettagli ricalcando i confini delle varie province e le loro complesse intersecazioni, sarebbe risultata come un mosaico, dalle tessere mischiate tra loro senza ordine apparente. La storia e la conformazione fisica del territorio sembravano aver dettato le forme ambigue del ritaglio provinciale italiano al di là di qualunque velleità uniformatrice. Laddove il Departement francese appariva squadrato, quasi inciso nel territorio esagonale del Paese dall’ésprit géometrique del legislatore, la Provincia italiana era il frutto di un ricamo barocco, nel quale pesavano visibilmente i condizionamenti locali e le eredità di lunga durata della storia della penisola26. Fu in questa situazione che Francesco Crispi intraprese la sua riforma delle autonomie locali. Da parlamentare, l’ex garibaldino si era soprattutto ispirato al modello inglese, affermando di voler “diminuire le attribuzioni del Governo ed accrescere quelle delle amministrazioni locali”27. Da ministro dell’Interno e presidente del Consiglio egli firmò la legge comunale e provinciale del 188828, un testo che ricalcava la legge del 1865, ma introducendovi cinque rivoluzionarie varianti. La prima fu l’istituzione della Giunta provinciale amministrativa (Gpa), “composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell’Interno e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale”29. La Gpa avrebbe giudicato nel merito le deliberazioni di maggior rilievo in materia finanziaria adottate da province, comuni ed opere pie; e – soprattutto – avrebbe avuto la facoltà di porre il veto all’esecuzione delle delibere. Una successiva legge del 1890 avrebbe affidato a quest’organo la giustizia amministrativa in sede locale, decentrando alla Gpa i poteri giurisdizionali che, nel 1889, erano stati riconosciuti alla IV sezione del Consiglio di Stato. La seconda novità riguardò l’elettorato amministrativo, esteso dalla legge del 1888 fino a comprendere circa l’11% della popolazione (nel 1865 votava appena il 4%). La terza novità fu l’elettività del sindaco nei comuni capoluogo di Provincia o con più di 10 mila abitanti (ma nel 1896 una legge Di Rudinì avrebbe esteso la misura a tutti indistintamente i Comuni del regno). La quarta fu la regolamentazione della figura del segretario comunale (la legge del 1865 si limitava a fissarne l’obbligatorietà ma lasciava in pratica senza regole il suo status e il funzionamento dell’istituto). Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 17 La quinta novità, collegata alla prima, fu che il Prefetto cessò di essere a capo della Deputazione provinciale, che a sua volta perdette il controllo sugli atti di comuni e opere pie. La Deputazione restava, ma diveniva, come era logico essendo eletta dal Consiglio, una sorta di piccolo esecutivo, con un suo presidente ugualmente eletto. Nel complesso le cinque novità comportarono uno scossone nell’assetto dei poteri locali. L’allontanamento del Prefetto dalla guida della Provincia, innanzitutto, separava ormai definitivamente il modello italiano da quello francese. La fine del regime di nomina governativa dei sindaci faceva cadere un potente fattore di condizionamento centralista, anche se il sindaco manteneva funzioni di “ufficiale di Governo” (lo stato civile, ad esempio) e di rappresentanza delegata del Governo. La catena dei controlli amministrativi usciva dalla riforma Crispi rinforzata e modernizzata (specie attraverso il ruolo assunto dalla Gpa), ma per così dire anche razionalizzata: le funzioni di controllo, cioè, erano adesso rigorosamente distinte dall’attività. Le seconde affidate a organi tecnici, le prime ad organi politici; le seconde di fatto controllate attraverso il Prefetto dal centro, le prime interamente lasciate alla libera determinazione dell’ente locale. Se questo producesse (come pure è stato sostenuto) una morsa persino più incisiva del centro sulla periferia del sistema, o se invece desse spazio inedito a quest’ultima, è discutibile. Certo, la contemporanea estensione del suffragio amministrativo ebbe come effetto di allargare la platea degli interessi e dei soggetti politici implicati nella democrazia comunale e provinciale. Sicché cominciarono a vedersi, in molti consigli, esponenti dei partiti dell’Estrema (come allora si chiamava la Sinistra dai radicali ai socialisti) e uomini di estrazione differente dalla vecchia matrice notabiliare. Nel 1903 (ma ciò riguardò soprattutto i Comuni) la nuova legge sulle municipalizzazioni (L. 29 marzo 1903, n. 103) aprì obiettivamente la strada a un protagonismo economico delle amministrazioni che fu, specie nelle regioni del Centro-Nord, di segno diverso che nel passato e che si espresse nell’avvio di vere e proprie politiche locali in settori quali i servizi pubblici essenziali (gaz, acqua, luce), i trasporti, la bonifica urbana, la viabilità provinciale ecc. Anche l’associazionismo degli enti locali (specie dei comuni) conobbe una sua stagione di punta, culminata poi nella fondazione dell’Anci (1901)30. Quanto tutto ciò accrescesse la mole dell’attività delle Province è facilmente verificabile sol che si guardi all’aumento dei bilanci provinciali, all’infittirsi degli atti conservati negli archivi, al complicarsi delle procedure sintetizzate in quegli atti, alla stessa maggiore quantità delle pagine dei verbali degli organi della Provincia. Nel 1891 un modesto impiegato di Comacchio diede alle stampe un utile libretto: Guida degli impiegati nelle Amministrazioni comunali e provinciali nel disrbrigo degli affari periodici giusta le disposizioni in vigore31. Centonovanta pagine nelle quali – scriveva l’autore – “volli addimostrare quali fossero gl’incumbenti che gli uffici comunali, delle province, di sottoprefettura e di prefettura debbono compiere in determinate epoche”. Mese per mese, l’elenco testimoniava di quale fitto reticolo di compiti fosse ormai gravata l’attività quotidiana delle istituzioni locali di fine secolo. 18 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 3. La Provincia nell’età di Giolitti Si dice che quella di Giolitti (convenzionalmente il periodo 1900-1915) sia stata l’età aurea dell’amministrazione italiana. L’uomo politico che la dominò (Giovanni Giolitti, appunto) fu anche profondo conoscitore degli apparati amministrativi, sperimentati di persona nel corso del suo lungo e brillante apprendistato come funzionario del Ministero delle Finanze prima, magistrato della Corte dei conti poi, amministratore comunale e provinciale, consigliere di Stato. Consigliere provinciale Giolitti lo sarebbe stato per altro a Cuneo, e per molti anni ininterrottamente (si sarebbe dimesso da presidente di quel Consiglio provinciale, l’ultima sua carica pubblica, nel 1925, costrettovi in pratica dall’intolleranza fascista): egli dunque conosceva bene, per esperienza diretta, anche la vita delle istituzioni locali. Di più: in un citatissimo discorso parlamentare del 1897 aveva riconosciuto la necessità di affidare proprio alla Provincia molte delle funzioni sino ad allora occupate dallo Stato: la manutenzione delle strade nazionali, il servizio forestale, la verificazione dei pesi e delle misure, molti degli archivi, i servizi sanitari eccetto quelli a carattere nazionale, le nomine degli agenti postali e telegrafici adibiti al solo servizio locale, la pubblica istruzione a carattere tecnico. Nessuna riforma di portata assimilabile alla legge Crispi del 1888 caratterizzò però la gestione giolittiana del rapporto centro-periferia. Tuttavia non c’è dubbio che il quindicennio giolittiano fu caratterizzato da un intenso dinamismo della realtà provinciale italiana. Tre, essenzialmente, ne furono le cause, tra loro concomitanti e interinfluenti: la prima fu che in quel quindicennio il Paese affrontò il decollo industriale, cioè modificò profondamente, per lo meno in alcune regioni del Nord, i ritmi della sua vita economico-sociale; la seconda causa fu che apparvero in quel quindicennio i primi partiti politici organizzati; la terza causa (collegata alla seconda) fu che si affermò una più intensa partecipazione elettorale, destinata a culminare nella legge del 1912 per il suffragio universale maschile nelle elezioni politiche. La prima causa fu, come si accennava, limitata alle regioni del Nord del Paese, anzi al quello che di lì a poco sarebbe entrato in uso di definire il triangolo industriale: ma fu, in quelle province, un fattore di grande trasformazione. La stessa tradizionale ripartizione del reticolo amministrativo periferico ne fu messa in crisi: si ebbero spostamenti di interi nuclei familiari da una provincia all’altra, dalla campagna alla città, dal lavoro agricolo a quello di fabbrica; nuovi insediamenti urbani; problemi inediti quanto a servizi pubblici e comunicazioni. Nell’età di Giolitti, per esempio, le ferrovie, adesso nazionalizzate e poste sotto l’egida della neocostituita Azienda autonoma statale, contestarono la divisione per province e pretesero di articolare le proprie diramazioni periferiche in dipartimenti ferroviari su base infra e sovraprovinciale. Nacque così una prima rete di coordinamento tra centro e periferia che prescindeva da quella rappresentata dai capoluoghi di provincia. Le grandi opere pubbliche del periodo (nel 1902 ebbero inizio gli studi per la costruzione dell’acquedotto pugliese, affidati a un apposito ente autonomo, l’Ente Acquedotto Pugliese), la politica di razionalizzazione idrografica in funzione del migliore sfruttamento delle risorse idroelettriche a fini industriali, i nuovi bisogni del territorio in aree omogenee del Nord (dove erano in corso imponenti boni- Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 19 fiche) come del Sud (dove si sviluppavano le prime politiche di intervento nel Mezzogiorno), tutto ciò pose un interrogativo sulla validità della Provincia come cellula del riparto amministrativo nazionale. Di fronte ai nuovi problemi, la stessa autorità del Prefetto, in alcuni casi, apparve troppo limitata e quasi smorzata dalla ristrettezza della dimensione provinciale. L’amministrazione pubblica tese a darsi forme originali che spesso puntavano espressamente a gestire meglio politiche infraprovinciali. Nacque nel 1907 il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, ufficio speciale dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici con competenza sulle province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e sul bacino ella provincia di Mantova compreso tra la riva sinistra del Po e del Mincio: dotato di una certa autonomia di gestione e di una discreta disponibilità di budget, il Magistrato rompeva visibilmente la rete delle province e, sia pure per le sole competenze idrografiche, tendeva ad allocarsi su una dimensione decisamente sovraprovinciale32. Nel 1906 era sorto, ma destinato a vita effimera, il Commissariato civile per la Basilicata33. Tra il 1902 e il 1913-14 una fitta serie di uffici speciali, per lo più connessi alle nuove leggi di intervento su base territoriale promosse da Giolitti, andò ad occupare il terreno delle politiche locali, contendendo agli enti esistenti (fossero essi comuni o province) competenze, spazi di manovra e spesso anche finanziamenti statali34. Per altro i partiti nuovi – specialmente quello socialista – tendevano a inserire nella vita locale temi e orizzonti tipicamente “nazionali”. Legati a Roma da filiere organizzative verticali, quei partiti cominciavano a rappresentare fattori di rapida modernizzazione e sprovincializzazione della vita locale. Infine l’estensione della partecipazione al voto fece alla lunga saltare gli equilibri, talvolta secolari, sui quali si basavano le antiche egemonie dei gruppi dirigenti provinciali. Le province e le loro istituzioni (i consigli provinciali, le giunte) erano stati a lungo il luogo nel quale sperimentare e formare i futuri deputati, oppure – anche – le sedi sicure nelle quali consentire ai parlamentari di ritorno o in pausa da Roma una prestigiosa utilizzazione di tutto riposo al servizio della comunità d’origine. Basta leggere i dati raccolti da Pacifici nella seconda parte del suo volume su La Provincia nel Regno d’Italia35: seguendo i risultati di un’inchiesta governativa del 1904 si elencano, provincia per provincia, le informazioni relative agli uffici di presidenza, deputazione provinciale e consiglio provinciale. Segue una elaborazione relative a fasce d’età e professioni. I nomi, di per sé eloquenti, restituiscono il ritratto di una classe dirigente periferica che non è affatto distinta da quella nazionale. Ricorrono anzi spesso e per molto tempo gli stessi nomi, a testimonianza di un’identità che fu anche (e fu forse questo il suo tallone d’Achille) ristrettezza familistica dei ceti-matrice. L’età avanzata, 50,9 anni in media (con 885 del campione tra i 41 e i 50 anni, ma anche 767 tra i 51 e i 60, e 591 oltre i 60 anni, e con solo 525 tra i 21 e i 40), e le professioni (64% avvocati, 17% medici, 13% ingegneri, 6% altre), confermano poi quel che già sapevamo sulle classi politiche liberali. E tuttavia, se si guarda con più attenzione alle successive elaborazioni di Pacifici (che distingue i dati per grandi macroregioni e che offre spunti preziosi su chi, nel campione, “sale” verso la dimensione nazionale e chi invece “ripiega” verso la dimensione locale) il quadro appare assai più stimolante. 20 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 In attesa di una ricerca esaustiva sulla Provincia in Italia nel primo quindicennio del Novecento (che non potrà non muovere però proprio da questi primi dati, possibilmente estendendoli), un punto emerge con nettezza: lungi dal costituire una sorta di alternativa rispetto allo Stato, gli enti locali dell’età di Giolitti ne rappresentarono una quasi fisiologica integrazione. Sia perché le prime politiche di intervento pubblico del periodo trovarono propriamente nel campo comunale e provinciale il proprio ideale terreno di sperimentazione36, sia perché le classi dirigenti nazionali e locali agirono in continuum, senza che vi fosse tra le due alcuna reale diversificazione, se non quella dettata dalla differente prospettiva degli interessi (ma l’epoca di Giolitti fu anche, come mostrano studi recenti sul Parlamento, il tempo di un’inedita integrazione delle domande periferiche nelle politiche governative nazionali). Ritornando alla Provincia, nel 1898, proprio alla vigilia della crisi di fine secolo e della svolta giolittiana, era stato promulgato un nuovo testo unico (con Rd 4 maggio 1898, n. 164), che aveva in parte riassunto gli emendamenti apportati alla legge Crispi durante la breve stagione dei governi Di Rudinì37. Seguì, nel 1908, il testo unico di Giolitti (Rd 21 maggio 1908, n. 269), comprensivo degli importanti sviluppi intervenuti anche in ambito comunale e provinciale con le leggi sociali d’inizio secolo. In entrambi, stando all’opinione di Gabriele Amendola, la Provincia veniva “ancora ad essere scemata” rispetto al Comune38. Nel testo unico del 1908 la Provincia era definita specialmente al Titolo IV (artt. 222-268). Descritta ancora come un “corpo morale”, con facoltà di possedere e amministrazione propria, era articolata - come in precedenza - su Consiglio e Deputazione. Non cambiavano le competenze né la composizione degli organi. 4. Il fascismo, gli enti locali e particolarmente la Provincia Si dovette attendere la guerra, e poi il convulso dopoguerra, perché la Provincia ritornasse all’ordine del giorno, seppure per essere contestata. Dopo il 1918 (ma già, per la verità, nell’ultimo scorcio dell’età di Giolitti) la questione delle autonomie venne prepotentemente in primo piano. Cominciò nel 1917 il Partito socialista italiano, nella sua risoluzione intitolata Per la pace e pel dopoguerra: le rivendicazioni immediate del partito socialista (il documento era frutto congiunto del gruppo parlamentare, della direzione e del comitato direttivo della CGL), a porre con forza il tema delle “autonomie”: “È indicativa – scrive in proposito Roberto Ruffilli – l’esclusione delle autonomie provinciali. Ciò pone in risalto come si abbia di mira lo sviluppo autonomistico solo degli organismi locali, quali quelli regionali e comunali, atti, per il loro fondamento ‘naturale’ ed i legami con le tradizioni e le esigenze più vive delle masse, a bloccare i poteri centrali ed a permettere al paese di farsi valere in ogni settore, lasciando invece cadere strutture quali quelle provinciali, considerate espressioni essenzialmente di interessi di Governo”39. Ruffilli coglie qui un punto reale. Le province, nel dibattito del dopoguerra, entrarono come in un cono d’ombra. Nessuna delle principali posizioni che si confrontarono allora sul tema della riforma delle istituzioni vi fece più di qualche fuggevole riferimento. La dominan- Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 21 te attenzione verso la Regione, il nuovo istituto che sembrava accendere più degli altri le discussioni, comportava evidentemente un’attenuazione di interesse per la Provincia. Ancora Ruffilli richiama la posizione di uno studioso, il Laconi, per il quale la Provincia “è inadeguata sotto ogni profilo” e avrebbe dovuto dunque essere sostituita, quale ente intermedio, con la Regione40. Meno drastica fu la posizione del Partito popolare di don Sturzo, la formazione politica che con maggior coerenza e assiduità propose in quegli anni la questione dell’autonomie come snodo essenziale della vita democratica del Paese: le “unità regionali” furono poste al centro del programma del Partito, il Comune fu visto, “secondo la più classica tradizione cattolica”, come nucleo o organismo naturale, alla pari con la famiglia; ma la Provincia, tutt’al più, come un mero centro di interesse economico-sociale41. Nelle elaborazioni delle commissioni d’indagine promosse nel dopoguerra sulla riforma amministrativa e sulla crisi delle istituzioni pubbliche, la Provincia fu poco più di un riferimento occasionale42. Il tema era allora piuttosto quello della agonia dello Stato liberale, travolto, prima ancora che dagli inarrestabili movimenti di massa che percorrevano il Paese reclamando partecipazione e potere, dalla stessa patologia innescata dalla guerra mondiale: gigantismo degli apparati, “elefantiasi” burocratica, espansione incontrollata delle funzioni. La regionalizzazione poteva essere – almeno così pensavano alcuni – una delle vie d’uscita. Altri guardavano alle forme nuove di uno Stato interventista in economia e dotato di incisivi poteri di pianificazione sociale. Altri ancora (ed erano la maggioranza) semplicemente rimpiangevano lo Stato dell’anteguerra e aspiravano a ritornarvi sia pure attraverso dolorose ma necessarie “semplificazioni burocratiche”. Pensò lo squadrismo fascista a risolvere il problema a modo suo. Nel periodo che va dal 1920 al 1923, ma specialmente nel biennio 1921-23, le squadre armate si dedicarono alla sistematica “conquista” degli enti locali, Comuni e Province, specialmente se a maggioranza “rossa”. Conosciamo le cifre di questa efficace campagna contro la democrazia delle autonomie: nel solo 1923 furono sciolti 561 consigli comunali (281 l’anno precedente)43. Dieci sarebbero, secondo Alberto Aquarone, i consigli provinciali sciolti nel periodo maggio-dicembre di quello steso anno. Altri 10 “caddero” nel 192444. Decine di enti locali, in tutta la penisola, dovettero piegarsi sotto la pressione violenta delle squadre. La spedizione “liberatrice”, in genere condotta con concentrazione di forze, uso di camions e vetture, sfruttamento del fattore sorpresa, armi da fuoco e da taglio, e realizzata senza risparmio di violenza, si concludeva per lo più con la devastazione delle sedi avversarie e di quelle istituzionali, con l’incendio degli archivi accatastati sul piazzale antistante il palazzo e – immancabilmente – con l’esposizione trionfale del tricolore sul balcone del palazzo pubblico così “conquistato”. L’autorità avrebbe poi provveduto, secondo un non casuale gioco delle parti, a inviare un commissario prefettizio e a indire nuove elezioni, puntualmente vinte dai fascisti e dai loro alleati locali. Intere classi dirigenti periferiche, composte di operosi e stimati dirigenti socialisti, cattolici, repubblicani, talvolta (più raramente) anche comunisti, vennero in questo modo fisicamente eliminate dal gioco politico del dopoguerra. Ne derivò – come studi recenti hanno documentato – anche una trasformazione sociale del quadro degli amministratori locali. Un certo dina- 22 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 mismo sociale registratosi nell’immediato dopoguerra, quando gli antichi equilibri notabiliari erano stati qua e là interrotti dall’ascesa elettorale di esponenti dei nuovi ceti legati alla produzione, fu rapidamente vanificato. Alla guida dei comuni e delle province ritornarono spesso gli uomini delle antiche famiglie aristocratiche (è stato scritto che, in sede locale, il fascismo coincise con un ambiguo processo di arretramento dei ceti medi urbani a vantaggio di queste più antiche élites, con conseguente processo di “nobiliarizzazione” dei gruppi dirigenti). Per un paradosso che non fu neppure troppo isolato, il fascismo, presentatosi come movimento dei giovani reduci dalla guerra e come forza rivoluzionaria, finì dunque per accreditare in periferia i vecchi dirigenti dell’anteguerra. Nel campo delle autonomie locali il nuovo governo agì rapidamente e con determinazione. Si verificò tuttavia qualcosa di analogo a quanto era successo nel più generale settore della pubblica amministrazione e della burocrazia statale. Come le riforme volute dal ministro delle Finanze De Stefani nel 1923-24 non avevano fatto altro che rafforzare le tendenze autoritarie già insite nell’ordinamento italiano del pubblico impiego, così non vi fu una riforma propriamente “fascista” degli enti locali. Il fascismo puntò dapprima ad assumere il controllo di comuni e province, ciò che fece attraverso la violenza prima e i prefetti poi. Ma quando si trattò di avviare una nuova forma di ordinamento delle autonomie, sembrò in qualche modo segnare il passo. Ha scritto in proposito Ettore Rotelli, lo storico che più di tutti ha chiarito il problema, che “quella che pure passa alla storia come la prima riforma fascista della legge comunale e provinciale, cioè il decreto 30 dicembre 1923, n. 2839”, non introdusse affatto “modifiche significative” al testo unico precedente (quello del 1915, l’ultimo dell’età liberale), ma si collocò in piena continuità con gli indirizzi dell’età liberale, tutt’al più apportandovi un perfezionamento tecnico45. Ciò che il fascismo realizzò – e il passaggio non è certamente da sottovalutare – fu di sopprimere la democrazia elettorale negli enti locali. Ciò fu fatto in nome di una concezione che veniva di lontano (dal cuore stesso di un liberalismo conservatore e paternalista che mal sopportava il protagonismo democratico dei comuni e delle province). Si disse (e si tentò anche di argomentare) che comuni e province dovevano svolgere funzioni essenzialmente amministrative, svolgendo compiti delegati ad essi dallo Stato, unico titolare della sovranità. Questa teoria, che fu detta “autarchia” (la parola voleva cancellare l’altra, “autonomia”, giudicata pericolosa) vedeva comuni e province non come “enti naturali”, tanto meno come soggetti autonomi pre-esistenti allo Stato: ma piuttosto come creazioni dello Stato, sue articolazioni, in tanto vivi e operanti in quanto lo “Stato creatore” avesse loro conferito attraverso il proprio “soffio creatore” parte delle proprie prerogative. La politica, secondo una concezione che forse non era solo fascista ma apparteneva più latamente alla tradizione della destra d’Ancien Régime, era vista come una turbativa. Bene amministrare, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, sarebbe bastato. Le “divisioni” introdotte dalla politica non avrebbero che potuto nuocere alla serenità delle comunità locali. Da questo complesso di idee derivò nel 1926 la riforma podestarile del Comune. Essa – come si legge in uno dei tanti vademecum diramati per propagandarla – voleva colpire “il falso con- Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 23 cetto dell’autonomia locale”, l’idea che il potere locale potesse essere rivolto contro lo Stato46. Ripescando il nome “podestà” dalle memorie del Rinascimento la legge47 prevedeva che questa figura, sostitutiva dei poteri del sindaco e del consiglio comunale, fosse non più eletta ma nominata dall’alto, nella persona di un funzionario onorario (un non professionista della politica, dunque) strettamente controllato dal Prefetto. Accanto al podestà la consulta municipale aveva compiti consultivo ed era formata, sempre senza elezioni, tra i cittadini più in vista. Si trattava, naturalmente, di un passo indietro notevolissimo, che abrogava in pratica la democrazia comunale, e cioè quella che era stata per decenni la fucina di formazione di parte della classe dirigente. Ma formalmente l’autonomia comunale in quanto tale non era toccata. Il Comune restava cioè anche nel nuovo ordinamento “ente autarchico”, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico distinta da quella dello Stato. Ciò – sia detto per inciso – vanificava la richiesta di una parte della cultura giuridica più prossima al fascismo (giuristi forse non di primo piano ma comunque influenti) che aveva richiesto tout court di abolire l’autonomia giuridica per rafforzare il monopolio assoluto dello Stato. Nel 1928, con legge apposita48, si provvide a una riforma analoga anche per la Provincia. Quest’ultima sarebbe stata retta da un “preside”, nominato con decreto reale per 4 anni e riconfermabile: e da un “rettorato”, “organo collegiale di amministrazione attiva e consultiva composto di membri, ordinari e supplenti, nominati dal ministro dell’Interno per 4 anni”49. Merita qui d’essere richiamata la voce Provincia che Roberto Vuoli scrisse nel 1942 per l’autorevole Dizionario di politica edito a cura del Pnf. “Alla riforma del comune, attuata con l’istituzione del podestà e della consulta municipale – esordiva Vuoli –, è seguito il riordinamento dell’amministrazione provinciale, basato egualmente sul sistema della nomina governativa degli organi amministrativi e determinato dalle stesse ragioni che s’imposero al legislatore fascista per sottrarre, come per i comuni, anche le province alle competizioni locali. Per lungo tempo si discusse se la provincia dovesse conservarsi od abolirsi, ritenendosi da molti un organismo artificiale non rispondente ai reali bisogni dell’amministrazione locale; o se dovesse invece sostituirsi con la regione […]. Il governo fascista, con l’istituzione delle province di Trieste e dell’Istria, di Zara, di Trento, di Ionio, di La Spezia e del Carnaro manifestò l’intendimento di conservare l’ente-provincia; e tale proposito ha riconfermato istituendone altre, come le province di Littoria, di Asti e di Bolzano, mentre è stata soppressa quella di Caserta e sono state riordinate alcune circoscrizioni provinciali”50. Il cenno di Vuoli alle “nuove province” coglieva uno dei tratti inediti della politica fascista verso la periferia. In effetti, vuoi per integrare aree di confine o etnicamente “a rischio”, vuoi per potenziare le nascenti “città del littorio” e i nuovi centri della bonifica integrale, vuoi infine per rispondere ad effettivi disagi della popolazione (come era avvenuto ad esempio nel 1927 con la creazione in Sardegna della provincia di Nuoro), il regime avrebbe mostrato molta attenzione al tema del reticolo amministrativo periferico. La provincia, intesa non come ente ma come circoscrizione amministrativa, assumeva nella politica del regime una sua rilevanza peculiare. Era appunto nel capoluogo di provincia che si intrecciavano i molti fili del nuovo disegno amministrativo “allargato”: non più soltanto la tradizionale linea di collegamento 24 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 rappresentata dal continuum ente locale-prefetto-ministero dell’Interno-Governo, ma una molteplicità inedita di linee di collegamento. Nel capoluogo provinciale, al palazzo pubblico, sede della Provincia e della Prefettura, e al palazzo municipale, sede del Comune sotto guida podestarile, si aggiungevano adesso nuove e influenti palazzi: quello del partito, innanzitutto, gestore negli anni Trenta di politiche pubbliche svariate e destinatario di una larga parte dei finanziamenti che dal centro confluivano verso la periferia; e poi quelli dei grandi enti pubblici (l’Inps, e dunque le politiche previdenziali; gli enti ricreativi e propagandistici; gli enti di assistenza e tutela dei lavoratori; gli enti di propaganda e mobilitazione); e ancora quelli dei sindacati prima e delle corporazioni poi. La scelta fondamentalmente centralistica che caratterizzò le istituzioni fasciste non escluse tuttavia che nel ventennio il potere tendesse a diramarsi verso le periferie, trovando forme di penetrazione inedite e istituendo canali nuovi di trasmissione che finirono per rappresentare forme originali di integrazione nazionale. Ciò modificò largamente il modello di vita stessa della provincia, anche se naturalmente in modo diverso da regione a regione (e con una grande differenza, storico-culturale, tra Nord e Sud del Paese). La città capoluogo mutò aspetto. Il centro urbano fu dominato dalla nuova edilizia del regime, dalle forme monumentali e marmoree dei palazzi del nuovo potere. L’espansione dei centri capoluogo (che vi fu, in connessione con l’infittirsi del reticolo amministrativo e dunque con le funzioni loro affidate) fu generalmente orientata da una sequenza di piani regolatori urbani, mentre il diritto amministrativo veniva affinando gli strumenti moderni del governo dell’urbanistica. La vita stessa della provincia si assestò su ritmi forse più borghesi, separandosi maggiormente dalla realtà rurale circostante e identificandosi di più (anche per effetto dei nuovi media, principalmente la radio) con i modelli di comportamento e di costume della grande città. Vi fu insomma, durante il fascismo, un momento di “nazionalizzazione” della vita pubblica e privata degli italiani, cui concorsero anche le ritualità del regime e in generale la sua martellante presenza in ogni angolo del Paese. Ciò non tolse che – come ebbe a dimostrare nel suo libro Carlo Levi – “Cristo si fermasse ad Eboli”, cioè che la “nazionalizzazione” trovasse, specie nel Sud, invincibili e ataviche resistenze culturali. Ma il fenomeno si sviluppò ugualmente in larga parte del Paese, e va registrato come uno dei passaggi chiave della modernizzazione degli italiani. Nel 1934 fu varato il nuovo testo unico delle leggi comunali e provinciali. L’iter preparatorio fu affidato, com’era prassi, alla burocrazia del Ministero dell’Interno (vi operava ancora l’anziano direttore generale di Giolitti Alberto Pironti, che anzi in questo testo unico e nel coevo sulla finanza locale, apportò tutto il peso della sua preziosa esperienza). La “filosofia” che ispirò il nuovo “codice dei comuni e delle province” fu quella tradizionale. Furono esaltati i poteri del Prefetto (che Mussolini, per parte sua, aveva proclamato nella celebre circolare del 5 gennaio 1927, “la più alta autorità della Provincia”)51, cambiò ancora la composizione della giunta provinciale amministrativa (con l’inclusione di tre membri di derivazione Pnf), fu rafforzato il legame tra enti locali e Ministero dell’Interno. Frattanto (1928) erano stati statizzati i segretari comunali e provinciali, con il chiaro intento di imporre nei rispettivi enti una figura di fiducia del Governo, che potesse agire da controllore e, come si è anticipato, era stato varato il testo Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 25 unico sulla finanza locale (1931)52, che tra l’altro inserì il sistema cruciale dei “fondi di integrazione” (lo Stato interveniva, discrezionalmente, a integrare le entrate dell’ente locale) accompagnandolo ad una netta riduzione dell’autonomia tributaria di comuni e province. Si realizzò così quella dipendenza finanziaria maggiore (il potere di borsa nelle mani dello Stato, separato da quello di investimento), che fu una delle caratteristiche dell’intero sistema durante il fascismo. A questa scelta corrispose anche la progressiva estensione delle spese obbligatorie, con automatica riduzione di quelle facoltative: comuni e province erano così sempre più schiacciati nella loro funzione di esecutori delle politiche economiche decise dal centro53. Nel 1934 era stato anche emanato il nuovo testo unico delle leggi sanitarie54, che disciplinò ulteriormente i servizi di assistenza e profilassi di competenza della Provincia55. La Provincia gestiva i laboratori di igiene e profilassi (sotto la responsabilità del medico provinciale) ed aveva facoltà di integrare questi servizi istituendo e sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati ecc. Particolari competenze erano previste nella prevenzione antimalarica (era istituito un comitato provinciale ad hoc) e nella lotta alla tubercolosi (erano formati i consorzi provinciali antitubercolari, enti morali autonomi ma amministrati da comitati presieduti dai presidenti delle province). In quest’ultimo campo la Provincia era chiamata a collaborare con la sede provinciale dell’Inps, il grande istituto preposto in origine all’erogazione delle pensioni operaie e divenuto durante il fascismo l’ente cardine del sistema dell’assistenza pubblica. 5. Conclusioni: il lungo dopoguerra della Provincia La nuova Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, riconobbe alla Provincia funzioni sue proprie. All’art. 114 stabilì che “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”; all’art. 128 che “Le Province, i Comuni sono enti autonomi nell’ambito del principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”; all’art. 129 che “Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale” e che “Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento”. L’esperienza della Provincia negli anni della ricostruzione del Paese, dopo la fine della seconda guerra mondiale, non si discostò dalle linee di una sostanziale continuità con il passato. Restando inattuato il disegno di riforma su base regionale dello Stato (le Regioni a statuto ordinario furono concretamente attuate solo alla metà degli anni Settanta), restò di fatto alla Provincia uno spazio istituzionale libero, tra i Comuni e lo Stato, nel quale esercitare utilmente la sua azione. Problemi più seri di sopravvivenza si posero però quando fu posto mano alla realizzazione delle Regioni (da più parti si chiese allora la semplificazione del quadro delle autonomie locali attraverso la soppressione dell’ente Provincia). Il reticolo provinciale resse bene l’urto del “secondo decollo industriale” del Paese (gli anni Cinquanta, caratterizzati nella loro seconda parte dal cosiddetto “miracolo economico”) e anche l’impatto con le grandi trasformazioni economiche che negli anni Sessanta mutarono il volto del Paese, a 26 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 cominciare dall’inversione del tradizionale rapporto città-campagna e dall’estensione delle aree industrializzate e urbane. In termini di classi dirigenti, i consigli provinciali furono, nell’esperienza del dopoguerra, il primo banco di prova di giovani esponenti del ceto politico con ambizioni nazionali. I partiti di massa, così come pervasero della loro presenza tutto il tessuto istituzionale, divennero anche formatori di personale dirigente provinciale. Nei capoluoghi di provincia del resto si insediarono pressoché in tutti i casi gli organismi provinciali dei partiti, a loro volta collegati organicamente a quelli nazionali e a quelli comunali56. La Provincia dunque si confermò la cerniera fondamentale della vita pubblica del Paese, l’anello di collegamento indispensabile tra la dimensione “nazionale” e la dimensione “locale”. Gli anni più recenti hanno visto un ulteriore complicarsi del panorama istituzionale. Il tradizionale (e lineare) rapporto centro-periferia appartiene oggi al passato, non essendo possibile concepire due piani distinti, gerarchicamente ordinati e reciprocamente comunicanti in senso verticale. Operano oggi sullo stesso territorio una molteplicità di soggetti, pubblici, parapubblici o privati ma con funzioni pubbliche di fatto; e la dialettica istituzionale è rappresentata dalle loro reciproche, continue intersezioni. Il quadro, per altro, è complicato dalla sempre più intensa e immanente presenza delle istituzioni europee (nei cui confronti enti locali e Regioni sono perennemente in necessaria relazione) e dai processi di trasformazione intervenuti nel tessuto ordinamentale dello Stato, principalmente con la riscrittura del Titolo V della Costituzione57. L’autonomia delle province, intanto, era stata ribadita dalla legge n. 142/1990 sull’ordinamento degli enti locali, il cui art. 2 stabiliva (e stabilisce tuttora): “Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome”58. Un autore che recentemente ha dedicato al tema una nitida pagina di sintesi (Sergio Lariccia) ha così sunteggiato le funzioni attuali della Provincia, sulla base della legge del 1990: “a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e di profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, vcompresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”59. È un cospicuo grappolo di funzioni, in parte “storiche”, in parte “di risulta” (cioè attribuite alla Provincia per non poter essere attribuite ad altri soggetti istituzionali). Ma quel che conta, nella fase nuova che si è aperta per le istituzioni, non è più tanto la quantità delle funzioni quanto piuttosto la capacità di “fare rete”, cioè di dialogare e di interagire con gli altri soggetti presenti nella realtà territoriale60. Ed è qui, su questo specifico terreno, che si giocherà in futuro la possibilità per la Provincia, forte dei suoi oltre centocinquant’anni di vita, di svolgere un ruolo proprio. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 27 NOTE 1 Guido Melis è professore di storia dell’amministrazione pubblica presso l’Università dei Roma “La Sapienza”. G. Amendola, La Provincia e l’Amministrazione provinciale, Roma, Athenaeum, 1915, p. 11. L’opera era la dissertazione presentata da Amendola per il conseguimento della libera docenza. Lo stesso autore avrebbe poi firmato il saggio sulla provincia nel Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano a cura di V. E. Orlando (vol. II, parte 3°, Milano, Società editrice libraria, 1935), pp. 3 ss. 2 3 Dal 1897, ad opera di Vittorio Emanuele Orlando, era iniziata la pubblicazione in fascicoli del Trattato di diritto amministrativo, poi in volumi a partire dal 1900 con il titolo di Primo trattato completo di diritto amministrativo. L’osservazione non è mia, ma di Enrico Gustapane, nella sua bella relazione durante il recente convegno di Lecce (promosso dall’Upi e dalla Società per gli studi di storia delle istituzioni nel dicembre 2002) sulla storia delle province italiane. Gli atti sono in corso di pubblicazione per la cura di Fabio Grassi Orsini. 4 L. 23 ottobre 1859, n. 3702. In generale A. Petracchi, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell’antico regime al chiudersi dell’età cavouriana, Vicenza, Neri Pozza, 1962. 5 6 Il Governatore (che come si vedrà era in parte un antecedente del Prefetto, istituito di lì a due anni) rappresentava il pitere esecutivo nella provincia, esecitava le attribuzioni dell’autorità amministrativa, si preoccupava di pubblicare ed eseguire le leggi, vegliava su tutto l’apparato delle istituzioni nella provincia, sovrintendeva alla pubblica sicurezza con il diritto di disporre della forza pubblica. Il Governatore dipendeva direttamente dal Ministero dell’Interno. Il Vice-Governatore supplica il Governatore in caso di assenza. Il Consiglio di governo esercitava “le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi”, esprimeva pareri su richiesta del Governatore o nei casi prescritti da leggi e regolamenti. Si componeva di almeno 5 consiglieri ed era presieduto dal Governaore (artt. 2-7). 7 Cfr. sulle competenze specialmente l’art. 165, donde sono tratte le citazioni. Sulle origini e l’evoluzione dell’istituto prefettizio (ed anche sulle differenze dal modello francese) cfr. E. Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1967; P. Casula, I prefetti nell’ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici, Milano, Isap-Giuffrè, 1972; A Porro, Il prefetto e l’amministrazione periferica in Italia. Dall’intendente subalpino al prefetto italiano (1842-1871), Milano, Isap-Giuffrè, 1972; A. Aquarone, Accentramento e prefetti nei prini anni dell’Unità, poi riedito insieme ad altri scritti in Alla ricerca dell’Italia liberale, Napoli, Guida, 1972; S. Cassese, Il prefetto nella storia amministrativa, in “Rivista trimestrale di didritto pubblico”, 1983, n. 4, pp. 1449 ss.; e soprattutto R. C. Fried, Il Prefetto in Italia, Milano, Giuffrè, 1984, che faceva seguito all’edizione in lingua inglese del 1963. Molto utili le rassegne di E. Gustapane, I prefetti dell’unificazione amministrativa nelle biografie dell’archivio di Francesco Crispi, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1984, n. 4, pp. 1034-1101; Le fonti per la storiografia dei prefetti, in “Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell’Isap”, 1993, n. 1, pp. 245-279; e Sulla storia del prefetto, in “Le Carte e la Storia”, I, 1995, n. 1, pp. 18-27. 8 Per questi provvedimenti cfr. G. De Cesare, L’ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1861 al 1942, in Storia amministrativa delle province lombarde, Milano, Giuffrè-Isap, 1977, specie pp. 12 ss. In Toscana la legge Rattazzi non fu applicata se non parzialmente. 9 10 Qui e altrove rinvio a G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1996. Da vedere anche Id., La burocrazia, Bologna, Il Mulino, 1998. Sopra l’ordinamento amministrativo del Regno d’Italia. Discorso di Ernesto D’Amico, Palermo, Stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1861. 11 12 Ivi, pp. 6-7. 13 La definizione è di G. Rebuffa, La formazione del diritto amministrativo in Italia. Profili di amministrativisti preorlandiani, Bologna, Il Mulino, 1981; ma vedi anche G. Cianferotti, Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione, Milano, Giuffrè, 1998. 14 R. Ruffilli, La questione regionale cit., pp. 12-13. 15 Ivi, pp. 15-16. 28 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 16 Ivi, p. 15 nota. Su tutto il dibaqttito è fondamentale C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi e Ricasoli (1859-1866), Milano, Giuffrè, 1964; Traggo la citazione da V. Pacifici, La Provincia nel Regno d’Italia, Roma, Gruppo editoriale internaizonale. Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995, p. 22. Minghetti presentò 4 progetti, che avrebbero, se approvati, costituito una base coerente di fondazione del nuovo Stato nelle sue articolazioni periferiche: il primo, appunto, sulla ripartizione del Regno e sulle autorità governative; il secondo sull’amministrazione provinciale e comunale; il terzo sui consorzi; il quatro sull’amministrazione regionale. Cfr. in generale la puntuale ricostruzione di G. De Cesare, La formazione dello Stato unitario (1860-1871), Milano, Giuffrè, 1978, pp. 20 ss., 17 18 Tra le molte opere sull’argomento cfr. R. Gherardi, Le autonomie locali nel liberismo italiano (1861-1900), Milano, Giuffrè-Isap, 1994. Sull’esperienza della legge del 1865 restano fondamentali i saggi raccolti nei volumi Le province, a cura di A. Amorth, Vicenza, Neri Pozza, 1968, e I Comuni, a cura di M. S. Giannini, Vicenza, Neri Pozza, 1967, entrambi con interessanti saggi sull’argomento. 19 20 Sulla insopprimibile vocazione di quella classe dirigente postunitraia all’uniformità ha scritto pagine fondamentali Roberto Ruffilli (cfr. Id., Problemi dell’organizzazione amministrativa dell’Italia liberale [1971], ora in Istituzioni società stato. Scritti di politica e di storia di Roberto Ruffilli, a cura di G. Nobili Schiera, vol.I, Il ruolo delle istituzioni amminustrative nella formazione dello Stato in Italia, a cura di M. S. Piretti, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 365 ss. 21 Su questa legge e sulle successive in materia elettorale, è fondamentale P.L. Ballini, Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo. Profilo storico-statistico, Bologna, Il Mulino, 1988; cfr. anche M. S. Piretti, Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1995. Secondo i dati di Ballini gli elettori amministrativi nel 1865-66 erano in totale 999.001 (su una popolazione di 21.777.334; gli elettori politici erano 465.488). Essi erano divisi in 892.378 elettori in virtù delle contribuzioni dirette pagate; 98.398 per titoli e capacità (fra questi c’erano gli impiegati dello Stato); 763 per maggiori importi aggiunti; 7462 per delegazione (cfr. la tab. 3, p. 59). Erano tali, secondo l’Allegato F della stessa L. 20 marzo 1865, n. 2248 (lavori pubblici): a) quelle di diretta comunicazione tra capoluoghi di provincia; b) quelle tra capoluogo di provincia e capoluoghi di circondario; c) quelle tra capoluogo di provincia o capoluoghi di circondario e porti marittimi più vicini e importanti; d) quelle “riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali e agricole”. L’elenco delle strade provinciali, compilato di anno in anno da consigli provinciali, era approvato per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato in caso di reclami a parte di comuni. 22 In base alla legge del 1865 (Allegato A) il prefetto riceveva i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale entro otto giorni dalla data della riunione; esaminava se le deliberazioni fossero regolari nella forma, se rientrassero nelle competenze del Consiglio e se fossero conformi alla legge; se non le annullava le deliberazioni diventavano esecutive trascorso un termine, ma l’approvazione del prefetto era però necessaria alla validità delle deliberazioni quando queste riguardavano particolari materie (espressamente elencate). Erano sottoposte ad approvazione anche tutte le deliberazioni vincolanti i bilanci della Provincia per più di cinque esercizi e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia (artt. 190 ss.). 23 24 Il passo è citato in V. Pacifici, La Provincia cit., p. 29. P.L. Ballini, Le elezioni cit., pp. 91 ss. Sul rapporto tra elettorato politico e elettorato amministrativo Ballini aggiunge che nel 1870 il primo era la metà del secondo: 530.018 aventi diritto al voto politico, contro 1.267.349 iscritti alle liste elettorali amministrative. 25 Molti spunti al proposito sono in F. Galluccio, Il ritaglio impossibile. Lettura storico-geografica delle variazioni territoriali del Lazio dal 1871 al 1991, pref. di L. Gambi, Roma, Dei.Tipografia del Genio civile, 1998, ove cfr. il saggio della Galluccio, ricco di interessanti riflessioni storiche utilizzabili anche per altri contesti. 26 V. Pacifici, La Provincia cit., p. 31. La cit. è tolta da Scritti e discorsi politici di Francesco Crispi (1849-1920), TorinoRoma, Troux e Viarengo, s.i.a., p. 576. 27 L. 30 dicembre 1888, n. 5965, poi nel t.u. approvato con Rd 10 febbraio 1889, n. 5921. Cfr. per esteso G. Melis, Storia dell’amministrazione cit., pp. 152 ss. 28 29 Rd 10 febbraio 1889 cit., art. 10. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 29 30 Sul punto O. Gaspari, L’Italia dei municipi. Il movimento comunale in età liberale (1879-1906), Roma, Donzelli, 1998. A. Bruno, Guida degli impiegati nelle Amministrazioni comunali e provinciali nel disrbrigo degli affari periodici giusta le disposizioni in vigore, Napoli, Casa editrice E. Pietrocola, 1891. 31 G. Melis, Amministrazione e mediazione degli interessi: le origini delle amministrazioni parallele, in “Archivio Isap”, n.s., n.3, t. II, Giuffrè, Milano, 1985, pp.1429 ss. 32 33 Ibidem. Cfr. anche Id., Storia dell’amministrazione cit., pp. 240-246. G. Melis, Amministrazioni speciali e Mezzogiorno nell’esperienza dello Stato liberale, in “Studi storici”, XXXIV, 1993, n.2-3, pp.463 ss. 34 35 Op. cit., pp. 83 ss. S. Cassese, G. Melis, Lo sviluppo dell’amministrazione italiana (1880-1920), in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1990, n.2, pp. 333 ss. 36 37 Su quest’ultimo leader e sulla sua politica per gli enti locali, cfr. specialmente A. Rossi Doria, Per una storia del “decentramento conservatore”: Antonio Di Rudinì e le riforme, in “Quaderni storici”, VI (1971), n. 18. G. Amendola, La Provincia cit., p. 203: “nel testo unico […] la vitalità e l’attività dell’amministrazione provinciale propriamente detta, in confronto di quella che le era stata riconosciuta nella legge 20 marzo 1865, appare dunque diminuita, nonostante che la sua struttura formale sia pressoché la stessa, e sia rimasta inalterata la circoscrizione amministrativa del Reno”. 38 39 R. Ruffilli, La questione regionale cit., pp. 259-260. 40 Ivi, p. 272. Cfr. G. Laconi, La riforma delle amministrazioni locali, Savona, 1918. 41 Ivi, pp. 274-275. Camera dei Deputati. Segretariato genrale, Le inchieste parlamentari e governative sul problema della burocrazia nel primo dopoguerra italiano, a cura dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, Roma, Camera dei Deputati, 1969. 42 Il dato in L. Ponziani, Il fascismo dei prefetti. Amministrazione e politica nell’Italia meridionale. 1922-1926, Catanzaro, Meridiana libri, 1995, pp. 18 ss. 43 44 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, Einaudi, 1965, p. 35. E. Rotelli, Le trasformazioni dell’ordinamento comunale e provinciale durante il regime fascista, ora in Id., L’alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche nell’Italia moderna, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 177 ss. 45 S. Molinari, Il Podestà e la Consulta Municipale, Milano, Pirola, 1926, p. 15. In generale G. Melis, Storia dell’amministrazone cit., pp. 345-346. 46 L. 4 febbraio 1926, n. 237. Inizialmente limitata ai comuni con popolazione sino ai 5.000 abitanti, qualche mese dopo, con il Rdl 3 settembre 1926, n. 1910, fu estesa a tutti i comuni del Regno. 47 48 L.27 dicembre 1928, n. 2962. Cfr. la voce Provincia scritta da R. Vuoli per il Dizionario di politica, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana- Pnf, 1942, III, pp. 571-73 (la cit. a p. 572). 49 50 Ivi, pp. 571-572. Sul punto G. Melis, Storia dell’amministrazione cit., specialmente p. 350 ma in genere passim, per il tema dell’influenza del prefetto. 51 52 Rd. 14 settembre 1931, n. 1175. 53 G. Melis, Storia dell’amministrazione cit., pp. 349-350. 54 Rd. 27 luglio 1934, n. 1265. “Centro di tali servizi può dirsi il laboratorio di igiene e profilassi impiantato nel capoluogo, che può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della Provincia […]. Le spese relative sono per un terzo a carico della Provincia e per due terzi a carico dei comuni”: cfr. R. Malinverno, Provincia (diritto vigente), in Novissimo digesto italiano, vol. XIV, Torino, Utet, 1967, ad vocem. 55 30 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Sul punto non esistono purtroppo ancora molte indagini. Tra quelle a disposizione, cfr. la ricerca triennale su “Ceti dirigenti elettivi nel primo decennio della Repubblica”, svolta tra il 1986 e il 1988 dagli Istituti storici della Resistenza del Piemonte sotto il patrocinio di quel Consiglio regionale, del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Provincia di Cuneo e dell’Università di Torino. La ricerca analizza 4600 biografie di consiglieri comunali e provibciali eletti in 83 comuni piemontesi alle amministrative del 1946 e 1951. L’identikit che ne derica è così riassumibile in estrema sintesi: è una classe quasi esclusivamente maschile, relativamente giovane (quasi metà sono 30/40enni), amministrativamente inesperta, di livello culturale in prevalenza basso, autoctona e caratterizzata da un basso grado di mobilità, fatta di lavoratori dell’agricoltura (il 40,1% manuali) e di operai. Cfr. su tutto Dalla Liberazione alla Repubblica: i nuovi ceti dirigenti in Piemonte, a cura di G. De Luna, Milano, Franco Angeli-Regione Piemonte, 1987. Interessanti come banche dati sono anche Provincia di Firenze, La Provincia di Firenze e i suoi amministratori dal 1860 ad oggi, a cura di S. Merendoni e G. Mugnaini, ricerca di M. Carrai e P. Ciampi, saggio storico di G. Pansini, Firenze Olschki, 1996; e, Istituto storico provinciale della Resistenza di Bologna, Amministratori di provincia. Consiglieri, asessori e sindaci bolognesi dal 1946 al 1970: riflessioni e materiali, a cura di L. Baldissara e S. Magagnoli, Bologna, Istituto storico provinciale della Resistenza, 1992. Per i periodi precedenti, Università degli studi di Lecce. Dipartimento di scienze storicje, geografiche e sociali, Per una storia delle Amministrazioni Provinciali Pugliesi. La Provincia di Terra d’Otranto (1861-1923). Ricomposizione delle fonti e costruzione di una banca dati, a cura di M. De Giorgi, Manduria, Lacaita, 1994; 56 Il processo di riforma è – come noto – tuttora in fieri. Una prima sintesi , oggi tuttavia già in parte superata, è Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997, commento a cura di G. Falcon, Bologna, Il Mulino, 1998. 57 Cfr. in proposito S. Lariccia, Diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2000, p. 277, cui si rimanda anche per ulteriori specificazioni sugli aspetti attuali. 58 59 Ivi, p. 279. Per esempio operando per accordi (in base alla L. n. 241 del 1990). Si ricorda che il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede specificamente la possibilità di convenzioni tra Comuni e Province “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”. “Governare per accordi” sembra essere, più in generale, il futuro degli enti locali. 60 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 31 Istituzioni storiche del territorio lombardo e profili istituzionali: la Provincia di Brescia nella descrizione del database regionale Civita Provincia di Brescia 1859 – [1971] Nel 1859 la provincia di Brescia era costituita dai seguenti circondari:I di Brescia; II di Chiari; III di Breno; IV di Salò; V di Castiglione; VI di Verolanuova. – Il circondario I di Brescia comprendeva i mandamenti I di Brescia; II di Brescia; III di Brescia; IV di Rezzato; V di Bagnolo; VI di Ospitaletto; VII di Gardone; VIII di Bovegno; IX di Iseo; X di Lonato. – Il circondario II di Brescia comprendeva i mandamenti I di Chiari; II di Adro; III di Orzinuovi. – Il circondario III di Breno comprendeva i mandamenti I di Breno; II di Edolo. – Il circondario IV di Salò comprendeva i mandamenti I di Salò, II di Gargnano; III di Vestone; IV di Preseglie. – Il circondario V di Castiglione comprendeva i mandamenti I di Castiglione; II di Montechiaro; III di Asola; IV di Volta; V di Canneto. – Il circondario VI di Verolanuova comprendeva i mandamenti I di Verolanuova; II di Leno. Nel 1859 la provincia di Brescia comprendeva 255 comuni. Nel 1867 la provincia di Brescia comprendeva 308 comuni. Nel 1868 dalla provincia di Brescia venne staccato il comune di Ostiano, aggregato alla provincia di Cremona e i seguenti comuni passati a far parte della nuova provincia di Mantova: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalpoglio, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Redondesco, Solferino e Volta Mantovana. Nel 1871 dalla provincia di Brescia venne staccato il comune di Volongo, aggregato alla provincia di Cremona. Nel 1924 la provincia di Brescia era costituita dai circondari di Breno; Brescia; Chiari; Salò; Verolanuova. Nel 1924 la provincia di Brescia comprendeva 280 comuni. Nel 1934 alla provincia di Brescia venne aggregato il comune di Valvestino, precedentemente denominato Turano, staccato dalla provincia di Trento. [C. Ant.] In: Lombardia Storica, Civita: Le istituzioni storiche del territorio lombardo / Regione Lombardia, Università degli studi di Pavia, Archivio di Stato di Milano. 2002-2004. http://plain.unipv.it/civita. [9 marzo 2005]. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 33 Tabella riassuntiva dei circondari della provincia di Brescia allegata alla Legge Rattazzi del 1859. 34 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Le cariche amministrative Elenco dei Presidenti, Vice-Presidenti e Segretari della Provincia di Brescia 1860-2004 e relative note ANNO CARICHE 1860 Nicolini avv. Gio. Battista Fenaroli conte Ippolito Basiletti dott. Francesco Nicolini avv. Gio. Battista Fenaroli conte Ippolito Oldofredi conte Orazio date rilevanti o elezioni amministrative [vedi NOTA 1] Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Vice-Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 23 febbraio 23 febbraio 23 febbraio 10 settembre 10 settembre 10 settembre 1860 1860 1860 1860 1860 1860 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 2 settembre 2 settembre 2 settembre 1861 1861 1861 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 1 settembre 1 settembre 1 settembre 1862 1862 1862 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 7 settembre 7 settembre 7 settembre 1863 1863 1863 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 5 settembre 5 settembre 5 settembre 1864 1864 1864 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 4 settembre 4 settembre 4 settembre 1865 1865 1865 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 3 settembre 3 settembre 3 settembre 1866 1866 1866 1861 Martinengo Villagana conte Giovanni Caprioli conte Tartarino Oldofredi conte Orazio 1862 Martinengo Villagana conte Giovanni Capra avv. cav Carlo Mazzoni dott. Francesco 1863 Cuzzetti avv. Francesco Capra avv. cav Carlo Dobelli avv. Giuseppe 1864 Cuzzetti avv. Francesco Capra avv. cav Carlo Oldofredi Conte Orazio 1865 Cuzzetti avv. Francesco Capra avv. cav Carlo Cantoni ing. Geronimo 1866 Cuzzetti avv. Francesco Capra avv. cav Carlo Gerardi dott. Bonaventura Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 35 1867 Martinengo Villagana Conte Giovanni Valotti conte cav. Diogene Ballini prof. cav. Marino Valotti co. cav. Diogene Maceri cav. avv. Bernardino Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio 16 settembre 16 settembre 16 settembre 23 dicembre 23 dicembre 1867 1867 1867 1867 1867 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 7 settembre 7 settembre 7 settembre 1868 1868 1868 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 6 settembre 6 settembre 6 settembre 1869 1869 1869 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 5 settembre 5 settembre 5 settembre 1870 1870 1870 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Segretario 4 settembre 4 settembre 6 dicembre 19 gennaio 4 settembre 1871 1871 1871 1871 1871 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 2 settembre 2 settembre 2 settembre 1872 1872 1872 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 11 agosto 11 agosto 11 agosto 1873 1873 1873 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente del Consiglio 10 agosto 10 agosto 10 agosto 14 settembre 1874 1874 1874 1874 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 9 agosto 9 agosto 9 agosto 1875 1875 1875 1868 Valotti co. cav. Diogene Maceri cav. avv. Bernardino Ballini prof. cav. Marino 1869 Valotti co. cav. Diogene Maceri cav. avv. Bernardino Dotti avv. Gerolamo 1870 Valotti co. cav. Diogene Maceri cav. avv. Bernardino Dotti avv. Gerolamo 1871 Valotti co. cav. Diogene Maceri cav. avv. Bernardino Ballini cav. prof. Marino Cantoni Ing. Geronimo Oldofredi CO: Orazio 1872 Valotti co. cav. Diogene Ballini cav. prof. Marino Cantoni ing. Geronimo 1873 Ballini Prof. cav. Marino Ugoni nob. Filippo Gerardi dott. Alcibiade 1874 Ballini Prof. cav. Marino Ugoni nob. Filippo Gerardi dott. Alcibiade Valotti co. cav. Diogene 1875 Valotti co. cav. Diogene Ballini cav. prof. Marino Gerardi dott. Alcibiade 36 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1876 Valotti co. cav. Diogene Ballini cav. prof. Marino Gerardi dott. Alcibiade Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 14 agosto 14 agosto 14 agosto 1876 1876 1876 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 13 agosto 13 agosto 13 agosto 1877 1877 1877 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 12 agosto 12 agosto 12 agosto 1878 1878 1878 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 11 agosto 11 agosto 11 agosto 1879 1879 1879 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 9 agosto 9 agosto 9 agosto 1880 1880 1880 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 8 agosto 8 agosto 8 agosto 1881 1881 1881 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 14 agosto 14 agosto 14 agosto 1882 1882 1882 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 13 agosto 13 agosto 13 agosto 1883 1883 1883 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 11 agosto 11 agosto 11 agosto 1884 1884 1884 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio 10 agosto 10 agosto 1885 1885 1877 Valotti co. cav. Diogene Ballini cav. prof. Marino Gerardi dott. Alcibiade 1878 Valotti co. cav. Diogene Ballini cav. prof. Marino Gerardi dott. Alcibiade 1879 Valotti co. cav. Diogene Ballini cav. prof. Marino Gerardi dott. Alcibiade 1880 Luscia cav. Ing. Giovanni Ballini cav. prof. Marino Gerardi dott. Alcibiade 1881 Ballini cav. Prof. Marino Gerardi cav. dott. Bonaventura Gerardi dott. Alcibiade 1882 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gerardi cav. dott. Bonaventura Gerardi dott. Alcibiade 1883 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gerardi cav. dott. Bonaventura Gerardi dott. Alcibiade 1884 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Ballini cav. prof. Marino Romanelli Angelo 1885 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gerardi cav. dott. Bonaventura Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 37 Gennaro dott. Vitaliano Gennaro dott. Vitaliano Benedini avv. BortoloSegretario Segretario Segretario 22 settembre 1885 13 aprile 10 agosto 1885 1885 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 9 agosto 9 agosto 9 agosto 1886 1886 1886 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 8 agosto 8 agosto 8 agosto 1887 1887 1887 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Segretario 13 agosto 13 agosto 20 febbraio 13 agosto 1888 1888 [vedi NOTA 2] Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 2 dicembre 2 dicembre 2 dicembre 2 dicembre 1889 1889 1889 1889 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 11 agosto 11 agosto 11 agosto 11 agosto 1890 1890 1890 1890 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Rosa Cav. Gabriele Donadoni avv. Giovanni Monti Bar. Girolamo. Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Segretario 10 agosto 10 agosto 10 agosto 18 settembre 1891 1891 1891 1891 Valotti co. Comm. Diogene Manzini cav. uff. avv. Angelo Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale 18 settembre 18 settembre 1891 1891 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 8 agosto 6 settembre 8 agosto 8 agosto 1892 1892 1892 1892 1886 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gerardi cav. dott. Bonaventura Benedini avv. Bortolo 1887 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gerardi cav. dott. Bonaventura Benedini avv. Bortolo 1888 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gerardi cav. dott. Bonaventura Gennaro dott. Vitaliano Gennaro dott. Vitaliano 1889 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Rosa Cav. Gabriele Donadoni avv. Giovanni Valotti co. Comm. Diogene 1890 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Rosa Cav. Gabriele Donadoni avv. Giovanni Valotti co. Comm. Diogene 1891 1892 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gorio cav. avv. Carlo Donadoni avv. Giovanni Manzini cav. uff. avv. Angelo 38 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 si dimette il 18-9-1891 eletto a seguito delle dimissioni del Donadoni si dimette eletto a seguito delle dimissioni del Valotti 1893 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gorio cav. avv. Carlo Donadoni avv. Giovanni Quistini cav. Avv. Giovanni 1894 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Gorio cav. avv. Carlo Donadoni avv. Giovanni Quistini cav. Avv. Giovanni Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 14 agosto 14 agosto 14 agosto 14 agosto 1893 1893 1893 1893 [vedi NOTA 3] Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 24 settembre 24 settembre 24 settembre 1894 1894 1894 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 12 agosto 12 agosto 12 agosto 12 agosto 1895 1895 1895 1895 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 10 agosto 10 agosto 10 agosto 1896 1896 1896 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 9 agosto 9 agosto 9 agosto 1897 1897 1897 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 8 agosto 8 agosto 8 agosto 1898 1898 1898 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 14 agosto 14 agosto 14 agosto 14 agosto 1899 1899 1899 1899 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 13 agosto 13 agosto 13 agosto 1900 1900 1900 1895 Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Benedini cav. avv. Carlo Dandolo co: Enric o Frugoni cav. Avv. Pietro 1896 Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Benedini cav. avv. Carlo Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro 1897 Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Benedini cav. avv. Carlo Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro 1898 Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Benedini cav. avv. Carlo Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro 1899 Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Benedini cav. avv. Carlo Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro 1900 Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Benedini cav. avv. Carlo Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 39 1901 Benedini cav. avv. Bortolo Mazzotti cav. dott. Giovanni Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 12 agosto 12 agosto 12 agosto 1901 1901 1901 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 11 agosto 11 agosto 11 agosto 11 agosto 1902 1902 1902 1902 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 10 agosto 10 agosto 31 ottobre 10 agosto 10 agosto 1903 1903 1903 1903 1903 [vedi NOTA 4] Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Segretario Presidente Deputazione Provinciale 5 marzo 8 agosto 5 marzo 8 agosto 5 marzo 8 agosto 7 marzo 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 9 settembre 9 settembre 9 settembre 9 settembre 1905 1905 1905 1905 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 6 ottobre 1906 1906 1906 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 7 settembre 1907 1907 1907 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio 10 agosto 1908 1908 1902 Zanardelli CO. s. SS. A. Avv. Giuseppe Benedini cav. avv. Bortolo Dandolo co: Enrico Frugoni cav. Avv. Pietro 1903 Zanardelli CO. s. SS. A. Avv. Giuseppe Benedini cav. avv. Bortolo Frugoni cav. uff. avv. Pietro Dandolo co: Enrico Benedini cav. Avv. Bortolo 1904 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Frugoni cav. uff. avv. Pietro Manzini cav. uff. avv. Angelo Manzini cav. uff. avv. Angelo Tempini cav. dott. Cristoforo Tempini cav. dott. Cristoforo Corniani co. Cav. Uff. ing. Giuliano 1905 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Manzini cav. uff. avv. Angelo Tempini cav. dott. Cristoforo Corniani co: cav. Uff. ing. Giuliano 1906 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Manzini cav. uff. avv. Angelo Tempini cav. dott. Cristoforo Corniani co: cav. Uff. ing. Giuliano 1907 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Manzini cav. uff. avv. Angelo Tempini cav. dott. Cristoforo *Corniani co: cav. Uff. ing. Giuliano 1908 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Manzini cav. uff. avv. Angelo 40 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati cav. avv. Donato Segretario Presidente Deputazione Provinciale 21 novembre 1908 1908 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 30 ottobre 30 ottobre 30 ottobre 1909 1909 1909 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 17 settembre 17 settembre 17 settembre 17 settembre 1910 1910 1910 1910 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 14 ottobre 14 ottobre 14 ottobre 1911 1911 1911 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Bettoni-Cazzago co: comm. Sen. Federico Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 16 novembre 16 novembre 16 novembre 1912 1912 1912 1913 [vedi NOTA 5] Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 22 novembre 22 novembre 22 novembre 1913 1913 1913 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 31 gennaio 1914 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Presidente a surroga Presidente del Consiglio 31 gennaio 3 agosto 1914 1914 Montini dott. Giorgio Tempini cav. dott. Cristoforo *Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 3 agosto 3 agosto 3 agosto 1914 1914 1914 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio 9 ottobre 9 ottobre 1915 1915 eletto per dimissioni precedente presidente 1909 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Manzini cav. uff. avv. Angelo Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati cav. avv. Donato 1910 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Bettoni-Cazzago co: dott.comm. sen. Federico Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato 1911 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Bettoni-Cazzago co: comm. Sen. Federico Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato 1912 Frugoni cav. uff. avv. Pietro Mazzotti-Bancinelli dott.cav. Giovanni Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato 1914 31.1.14 dimissioni Frugoni p.289 eletto per dimissioni P. Frugoni 1915 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Montini dott. Giorgio Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 41 Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Segretario Presidente Deputazione Provinciale 9 ottobre 1915 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 14 agosto 14 agosto 14 agosto 1916 1916 1916 1916 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Montini dott. Giorgio Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato 1917 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Montini dott. Giorgio Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 1917 1917 1917 1918 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Montini dott. Giorgio Tempini cav. dott. Cristoforo Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 9 dicembre 9 dicembre 9 dicembre 1918 1918 1918 Presidente del Consiglio ice-Presidente del Consiglio Segretario 11 agosto 11 agosto 11 agosto 1919 1919 1919 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario Presidente Deputazione Provinciale 22 novembre 22 novembre 22 novembre 22 novembre 1920 1920 1920 1920 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 17 ottobre 17 ottobre 17 ottobre 1921 1921 1921 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 29 novembre 29 novembre 29 novembre 1922 1922 1922 Presidente del Consiglio Vice-Presidente del Consiglio Segretario 31 ottobre 31 ottobre 31 ottobre 1923 1923 1923 1919 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Montini dott. Giorgio Folonari cav. Francesco 1920 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi Folonari cav. Francesco Fossati sig. cav. avv.uff. Donato 1921 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi Folonari comm. Francesco 1922 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi Folonari comm. Francesco 1923 Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi Folonari comm. Francesco 42 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1924 Tafuri Comm. Dott. Giovanni [vedi NOTA 6] Presidente Commissione straordinaria 13 gennaio 1924 Bazoli, on. Gr. Uff. avv. Luigi Quadrio avv. comm. nob. Ettore Billi Luigi Vice-Presidente del Consiglio Segretario Segretario 13 gennaio 13 gennaio 13 settembre 1924 1924 1924 scioglimento Consiglio Provinciale e istituzione 1925 Salvetti Comm. Dott. Giacomo Billi Luigi Presidente Commissione straordinaria maggio Segretario maggio 1925 1925 Presidente Commissione straordinaria Segretario segretario generale marzo 1926 18 settembre 1926 Vice Prefetto 1926 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Billi Luigi Tedeschi comm. dott. Dino 1927 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Tedeschi comm. dott. Dino Presidente Commissione straordinaria segretario generale 1927 Presidente Commissione straordinaria segretario generale 1928 1928 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Tedeschi comm. dott. Dino 1929 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Dugnani Innocente Tedeschi comm. dott. Dino [vedi NOTA 7] Preside Vice-Preside segretario generale 28 aprile 28 aprile 28 aprile 1929 1929 1929 1930 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Dugnani Innocente Preside Vice-Preside Tedeschi comm. dott. Dino segretario generale si presume. Senza dati da Atti 1931 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Dugnani Innocente Preside Vice-Preside Tedeschi comm. dott. Dino segretario generale si presume. Senza dati da Atti 1932 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Dugnani Innocente Preside Vice-Preside Tedeschi comm. dott. Dino segretario generale si presume. Senza dati da Atti Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 43 1933 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Dugnani geom. Innocente Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside segretario generale 1934 Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio Dugnani geom. Innocente Tedeschi comm. dott. Dino Petragnani comm. Dott. Umberto Buffoli comm. Dott. Ing. Oreste Buffoli comm. Dott. Ing. Oreste Provezza cav.uff.avv. Giacomo Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside segretario generale commissario prefettizio per la povvisoria amministrazione commissario prefettizio per la povvisoria amministrazione Preside Vice-Preside segretario generale 14 marzo 1934 1934 15 marzo 1934 21 maggio 3 agosto 3 agosto 3 agosto 1934 1934 1943 1934 22 novembre 1937 1937 1937 1937 1935 Buffoli dott. Ing. Oreste Provezza cav. Uff. avv. Giacomo Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside segretario generale 1936 Buffoli dott. Ing. Oreste Provezza cav. Uff. avv. Giacomo Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside segretario generale 1937 Buffoli dott. Ing. Oreste Provezza cav. Uff. avv. Giacomo Tedeschi comm. dott. Dino Carrara cav rag Giuseppe Preside Vice-Preside segretario generale Vice-Preside 1938 Buffoli dott. Ing. Oreste Carrara cav rag Giuseppe Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside Segretario generale 1939 Buffoli dott. Ing. Oreste Carrara cav rag Giuseppe Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside Segretario generale 1940 Buffoli dott. Ing. Oreste Carrara cav rag Giuseppe Tedeschi comm. dott. Dino 44 Preside Vice-Preside Segretario generale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 dimissioni di tutto il rettorato 1941 Buffoli dott. Ing. Oreste Carrara cav rag Giuseppe Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside Segretario generale 1942 Buffoli dott. Ing. Oreste Carrara cav rag Giuseppe Tedeschi comm. dott. Dino Preside Vice-Preside Segretario generale 1943 Bersi comm. Avv. Pietro Spada cav. Uff. dott. Ing. Mario Tedeschi comm. dott. Dino Meda avv. Defendente Tedeschi comm. dott. Dino Diana dott. Francesco Tedeschi comm. dott. Dino 1944 Preside Vice-Preside Segretario generale Commissario prefettizio Segretario generale Commissario prefettizio Segretario generale 1 settembre 1 settembre 2 ottobre 2 ottobre 1943 1943 1943 1943 1943 1943 1943 [vedi NOTA 8] Commissario Prefettizio Segretario generale 1944 1944 Bellometti dott. Ing. Guido Tedeschi comm. dott. Dino Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Commissario Prefettizio Segretario generale Presidente Deputazione Povinciale 19 maggio 1945 1945 1945 Franchi dott. Cav. Uff. Costantino Tedeschi comm. dott. Dino Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale 19 maggio 1945 1945 Bastianello dott. Paolo Segretario generale 1945 Bellometti dott. Ing. Guido Tedeschi comm. dott. Dino 1945 25 maggio nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia 1946 Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Franchi dott. Cav. Uff. Costantino *ìTedeschi comm. dott. Dino 1947 Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Franchi dott. Cav. Uff. Costantino Tedeschi comm. dott. Dino Presidente Deputazione Povinciale Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale 31 dicembre 1946 1946 1946 [vedi NOTA 9] Presidente Deputazione Povinciale Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale 1948 Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Franchi dott. Cav. Uff. Costantino Tedeschi comm. dott. Dino Presidente Deputazione Povinciale Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 45 1949 Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Franchi dott. Cav. Uff. Costantino Tedeschi comm. dott. Dino Presidente Deputazione Povinciale Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale 1950 Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Franchi dott. Cav. Uff. Costantino Tedeschi comm. dott. Dino 1951 Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Franchi dott. Cav. Uff. Costantino Tedeschi comm. dott. Dino Bazoli avv. Ercoliano Presidente Deputazione Povinciale Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale [vedi NOTA 10] Presidente Deputazione Povinciale Vice-Presidente Deputazione Provinciale Segretario generale Presidente della Giunta Provinciale 27 maggio 1951 1951 1951 1951 Elezioni Provinciali 1952 Bazoli avv. Ercoliano Tedeschi comm. dott. Dino Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1953 Bazoli avv. Ercoliano Tedeschi comm. dott. Dino Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1954 Bazoli avv. Ercoliano Tedeschi comm. dott. Dino Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1955 Bazoli avv. Ercoliano Tedeschi comm. dott. Dino Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1956 Bazoli avv. Ercoliano Tedeschi comm. dott. Dino Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1957 Bazoli avv. Ercoliano Bastianello Dott. Paolo Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1958 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1959 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto 46 Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 27 maggio 1956 1956 elezioni amministrative 1960 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 6 novembre 1960 1960 elezioni amministrative 22 novembre 1964 1964 elezioni amministrative 1961 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1962 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1963 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1964 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1965 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1966 Bazoli avv. Ercoliano Mosconi avv. Augusto Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Segretario generale reggente 1967 Bazoli avv. Ercoliano Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente 1968 Bazoli avv. Ercoliano Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente 1969 Bazoli avv. Ercoliano Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente 1969 1969 Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente 1970 1970 1970 1970 1970 Bazoli avv. Ercoliano Ciani dott. Vittorio Martinazzoli avv. Fermo Ciani dott. Vittorio 7 giugno elezioni amministrative Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 47 1971 Martinazzoli avv. Fermo Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente 1972 Martinazzoli avv. Fermo Gitti avv. Tarcisio Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Ciani dott. Vittorio Segretario generale 17 aprile 1972 1972 eletto per dimissioni di F. Martinazzoli 1972 1973 Gitti avv. Tarcisio Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1974 Gitti avv. Tarcisio Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1975 Gitti avv. Tarcisio Ciani dott. Vittorio Boni Bruno Ciani dott. Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 15 giugno 1975 1975 1975 1975 elezioni amministrative 1976 Boni Bruno Colangelo dott. Salvatore Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1976 1976 1977 Boni Bruno Colangelo dott. Salvatore Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1978 Boni Bruno Colangelo dott. Salvatore Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1979 Boni Bruno Zaccardi dott. Leonzio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1980 Boni Bruno Zaccardi dott. Leonzio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1981 Boni Bruno Zaccardi dott. Leonzio 48 Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 8 giugno 1980 1980 elezioni amministrative 1982 Boni Bruno Zaccardi dott. Leonzio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1983 Boni Bruno Zaccardi dott. Leonzio Colosimo dott. Eraldo Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Segretario generale reggente maggio 1983 1983 1983 ottobre 1984 1984 1984 12 maggio 1985 1985 1985 6 maggio ottobre 1990 1990 1990 1990 1984 Boni Bruno Colosimo dott. Eraldo Pesente dott. ElioSegretario generale residente della Giunta Provinciale Segretario generale reggente 1985 Boni Bruno Pesente dott. Elio Marniga Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative 1986 Marniga Vittorio Pesente dott. Elio Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1987 Marniga Vittorio Stefani dott. Pietro Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1988 Marniga Vittorio Stefani dott. Pietro Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1989 Marniga Vittorio Stefani dott. Pietro Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1990 Marniga Vittorio Claudione dott. Antonio Valli ing. Costanzo Scalzo dott. Guido 1991 Valli ing. Costanzo Scalzo dott. Guido Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale elezioni amministrative [vedi NOTA 11] Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1992 Valli ing. Costanzo Scalzo dott. Guido Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 49 1993 Valli ing. Costanzo Scalzo dott. Guido [vedi NOTA 12] Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1994 Valli ing. Costanzo Scalzo dott. Guido Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale 1995 Valli ing. Costanzo Scalzo dott. Guido Lepidi Andrea Presidente della Giunta Provinciale Segretario generale Presidente della Provincia 1995 7 maggio 1995 elezioni amministrative 1996 Lepidi Andrea Scalzo dott. Guido Presidente della Provincia Segretario generale 1997 Lepidi Andrea Scalzo dott. Guido Presidente della Provincia Segretario generale 1998 Lepidi Andrea Bezzi avv. Domenico Presidente della Provincia Segretario generale reggente 1999 Lepidi Andrea Bezzi avv. Domenico Cavalli Alberto Presidente della Provincia Segretario generale reggente Presidente della Provincia 2000 Cavalli arch. Alberto Mele dott. Giuseppe Presidente della Provincia Segretario generale 2001 Cavalli Alberto Mele dott. Giuseppe Presidente della Provincia Segretario generale 2002 Cavalli Alberto Mele dott. Giuseppe Sala dott. Innocenzo Presidente della Provincia Segretario generale Segretario generale reggente 2003 Cavalli Alberto Sala dott. Innocenzo Camarda avv. Lorenzo 50 Presidente della Provincia Segretario generale reggente Segretario generale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1999 27 giugno 1999 elezioni amministrative 2004 Cavalli Alberto Camarda avv. Lorenzo Cavalli Alberto Presidente della Provincia Segretario generale Presidente della Provincia 26 giugno 2004 elezioni amministrative Dall’entrata in vigore del doppio turno viene riportata come data di elezione il giorno di indizione delle votazioni per il turno di ballottaggio. NOTE A ELENCO DEI PRESIDENTI, VICE-PRESIDENTI E SEGRETARI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 1860 - 2004 Le informazioni per la compilazione dell’elenco sono tratte dagli Atti del Consiglio Provinciale, Indice 1860-1914, pubblicato nel 1914. 1. La legge comunale e provinciale 2 ottobre 1859 istituendo la Provincia (?) stabilisce che la stessa è amministrata da un Consiglio Provinciale, con un proprio presidente e un vice-presidente, e di una Deputazione Provinciale, presieduta dal Governatore. Presidente, Vice-Presidente e Deputazione Provinciale durano in carica 1 anno 2. La legge n. 5865 del 30 dicembre 1888 introduce la figura del Presidente della Deputazione Provinciale, eletto dal Consiglio, che dura in carica 1 anno 3. La legge n. 287 del 11 luglio 1894 fissa la durata in carica del Presidente della Deputazione Provinciale in 3 anni 4. La legge n. 35 del 11 febbraio 1904 fissa la durata in carica del Presidente della Deputazione Provinciale in 4 anni 5. La legge n. 640 del 19 giugno 1913 stabilisce che la scadenza del Presidente della Deputazione Provinciale debba coincidere con quella dei rispettivi Consigli 6. La legge n. 2839 del 30 dicembre 1923 stabilisce che il Prefetto può, in attesa di Decreto Reale e ove ne ricorrano i motivi di urgente necessità, sciogliere i Consigli Comunali e Provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione. In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, l’amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria con composizione stabilita di volta in volta. Commissario e Commissione sono nominata con il Decreto Reale di scioglimento ed esercitano le funzioni del Presidente e della Deputazione Provinciale. 7. La legge n. 2962 del 27 dicembre 1928 stabilisce che l’amministrazione di ogni Provincia composta di un preside e di un rettorato, presieduta dal preside stesso coadiuvato da un vice-preside, tutti nominati con Decreto Reale. Preside e Vice-Preside durano in carica 4 anni 8. Il Regio Decreto-Legge n. 111 del 4 aprile 1944 stabilisce che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, l’amministrazione di ogni Provincia è composta da un Presidente e da una Deputazione Provinciale presieduta dallo stesso. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente 9. Il 27 dicembre 1947 viene varata La Costituzione della Repubblica Italiana 10. La legge n. 122 del 8 marzo 1951 (Norme per la elezione dei Consigli provinciali) stabilisce che ogni Provincia ha un Consiglio Provinciale, un Presidente della Giunta Provinciale e una Giunta Provinciale. La durata in carica è di 4 anni 11. La legge n. 182 del 7 giugno 1991 stabilisce in 5 anni la durata in carica dei Consigli Provinciali. 12. La Legge n. 81 del 25 marzo 1993 reintroduce la carica di presidente del Consiglio disgiunta da quella di Presidente della Giunta Provinciale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 51 Elenco dei Presidenti della Provincia di Brescia dal 1860 Ordine cronologico 1860 23 febbraio Nicolini avv. Gio. Battista. Presidente del Consiglio 1860 10 settembre Nicolini avv. Gio. Battista. Presidente del Consiglio 1861 2 settembre Martinengo Villagana conte Giovanni Presidente del Consiglio 1862 1 settembre Martinengo Villagana conte Giovanni Presidente del Consiglio 1863 7 settembre Cuzzetti avv. Francesco Presidente del Consiglio 1864 5 settembre Cuzzetti avv. Francesco Presidente del Consiglio 1865 4 settembre Cuzzetti avv. Francesco Presidente del Consiglio 1866 3 settembre Cuzzetti avv. Francesco Presidente del Consiglio 1867 16 settembre Martinengo Villagana conte Giovanni Presidente del Consiglio 1867 23 dicembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1868 7 settembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1869 6 settembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1870 5 settembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1871 4 settembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1872 2 settembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1873 11 agosto Ballini prof. cav. Marino Presidente del Consiglio 1874 10 agosto Ballini prof. cav. Marino Presidente del Consiglio 1874 14 settembre Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1875 9 agosto Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1876 14 agosto Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1877 13 agosto Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1878 12 agosto Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1879 11 agosto Valotti co. cav. Diogene Presidente del Consiglio 1880 9 agosto Luscia cav. ing. Giovanni Presidente del Consiglio 1881 8 agosto Ballini cav. prof. Marino Presidente del Consiglio 1882 14 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1883 13 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1884 11 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1885 10 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1886 9 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1887 8 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1888 13 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1889 2 Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 52 dicembre Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1889 2 Valotti co. comm. Diogene Presidente Deputazione Provinciale 1890 11 agosto dicembre Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1890 11 agosto Valotti CO. comm. Diogene Presidente Deputazione Provinciale 1891 10 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1891 18 settembre Valotti CO. comm. Diogene Presidente Deputazione Provinciale 1891 18 settembre Manzini cav. uff. avv. Angelo Presidente Deputazione Provinciale 1892 8 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1892 8 agosto Manzini cav. uff. avv. Angelo Presidente Deputazione Provinciale 1893 14 agosto Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1893 14 agosto Quistini cav. avv. Giovanni Presidente Deputazione Provinciale 1894 24 settembre Zanardelli comm. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1895 12 agosto Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Presidente del Consiglio 1895 12 agosto Frugoni cav. avv. Pietro Presidente Deputazione Provinciale 1896 10 agosto Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Presidente del Consiglio 1897 9 agosto Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Presidente del Consiglio 1898 8 agosto Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Presidente del Consiglio 1899 14 agosto Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Presidente del Consiglio 1899 14 agosto Frugoni cav. avv. Pietro Presidente Deputazione Provinciale 1899 11 agosto Frugoni cav. avv. Pietro Presidente Deputazione Provinciale 1900 13 agosto Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Presidente del Consiglio 1901 12 agosto Benedini cav. avv. Bortolo Presidente del Consiglio 1902 11 agosto Zanardelli CO. s. SS. A. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1903 10 agosto Zanardelli CO. s. SS. A. Avv. Giuseppe Presidente del Consiglio 1903 10 agosto Benedini cav. avv. Bortolo Presidente Deputazione Provinciale 1904 5 marzo Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1904 7 marzo Corniani CO. cav. uff. ing. Giuliano Presidente Deputazione Provinciale 1904 8 agosto Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1905 9 settembre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1905 9 settembre Corniani co. cav. uff. ing. Giuliano Presidente Deputazione Provinciale 1906 6 ottobre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1907 7 settembre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1908 10 agosto Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1908 21 novembre Fossati cav. avv. Donato Presidente Deputazione Provinciale eletto per dimissioni precedente presidente 1909 30 ottobre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1910 17 settembre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1910 17 settembre Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Presidente Deputazione Provinciale 1911 14 ottobre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1912 16 novembre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 1913 22 novembre Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 53 1914 3 agosto Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio eletto per dimissioni P. Frugoni 1914 3 agosto Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Presidente Deputazione Provinciale 1914 31 gennaio Frugoni cav. uff. avv. Pietro Presidente del Consiglio 31.1.14 dimissioni Frugoni p.289 1914 31 gennaio Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente a surroga 1915 9 ottobre Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio 1916 14 agosto Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio 1917 1918 9 dicembre 1919 11 agosto Fisogni nob. dott. Comm. Carlo 1920 22 novembre Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio 1920 22 novembre Fossati sig. cav. avv.uff. Donato Presidente Deputazione Provinciale 1921 17 ottobre Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio 1922 29 novembre Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio 1923 31 ottobre Fisogni nob. dott. Comm. Carlo Presidente del Consiglio 1924 13 gennaio Tafuri Comm. dott. Giovanni Presidente della Commissione straordinaria scioglimento Consiglio Provinciale e istituzione Regia Commissione Straordinaria 1925 maggio Salvetti comm. dott. Giacomo Presidente della Commissione straordinaria Vice Prefetto 1926 marzo Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Presidente della Commissione straordinaria Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Presidente della Commissione straordinaria Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Presidente della Commissione straordinaria Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Preside 1930 Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Preside 1931 Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Preside 1932 Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Preside 1933 Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Preside 1927 1928 1929 28 aprile 1934 3 Buffoli comm. dott. ing. Oreste Preside 1934 21 maggio agosto Buffoli comm. dott. ing. Oreste commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione 1934 15 marzo Petragnani comm. dott. Umberto 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 Porro Savoldi comm. dott. Giorgio Buffoli dott. ing. Oreste Buffoli dott. ing. Oreste Buffoli dott. ing. Oreste Buffoli dott. ing. Oreste Buffoli dott. ing. Oreste Buffoli dott. ing. Oreste Buffoli dott. ing. Oreste commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione Preside Preside Preside Preside Preside Preside Preside Preside 1942 Buffoli dott. ing. Oreste Preside 54 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1943 1943 1943 1944 1945 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1970 1971 1972 1972 1973 2 1 ottobre settembre 19 maggio Diana dott. Francesco Meda avv. Defendente Bersi comm. avv. Pietro Bellometti dott. ing. Guido Bellometti dott. ing. Guido Reggio avv. gr. uff. Arturo 27 maggio Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Reggio avv. Gr. Uff. Arturo Bazoli avv. Ercoliano 27 maggio Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano 6 novembre Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano 22 novembre Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano 7 Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Bazoli avv. Ercoliano Martinazzoli avv. Fermo giugno 17 aprile Martinazzoli avv. Fermo Martinazzoli avv. Fermo Gitti avv. Tarcisio Gitti avv. Tarcisio Commissario prefettizio Commissario prefettizio Preside Commissario Prefettizio Commissario Prefettizio Presidente Deputazione Povinciale nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente della Giunta Provinciale Elezioni Provinciali Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale eletto per dimissioni di F. Martinazzoli Presidente della Giunta Provinciale Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 55 1974 1975 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2001 2002 2003 2004 15 giugno Gitti avv. Tarcisio Gitti avv. Tarcisio Boni Bruno 8 Boni Bruno Boni Bruno Boni Bruno Boni Bruno Boni Bruno giugno 12 maggio Boni Bruno Boni Bruno Boni Bruno Boni Bruno Boni Bruno Marniga Vittorio 6 maggio Marniga Vittorio Marniga Vittorio Marniga Vittorio Marniga Vittorio Marniga Vittorio Valli ing. Costanzo maggio Valli ing. Costanzo Valli ing. Costanzo Valli ing. Costanzo Valli ing. Costanzo Valli ing. Costanzo Lepidi Andrea 7 27 giugno Lepidi Andrea Lepidi Andrea Lepidi Andrea Lepidi Andrea Cavalli arch. Alberto 26 giugno Cavalli arch. Alberto Cavalli arch. Alberto Cavalli arch. Alberto Cavalli arch. Alberto Cavalli arch. Alberto Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Provincia elezioni amministrative Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia elezioni amministrative Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Dall’entrata in vigore del doppio turno viene riportata come data di elezione il giorno di indizione delle votazioni per il turno di ballottaggio. 56 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Elenco dei Presidenti della Provincia di Brescia dal 1860 Ordine alfabetico Ballini cav. prof. Marino Bazoli avv. Ercoliano Bellometti dott. ing. Guido Benedini cav. avv. Bortolo Bersi comm. avv. Pietro Bettoni CO. cav. sen. Lodovico Boni Bruno Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Commissario Prefettizio Commissario Prefettizio Presidente del Consiglio Presidente Deputazione Provinciale Preside Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale 11 10 8 27 agosto agosto agosto maggio 27 maggio 6 novembre 22 novembre 12 10 agosto agosto 12 10 9 8 14 13 15 agosto agosto agosto agosto agosto agosto giugno 1873 1874 1881 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1944 1945 1901 1903 1943 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1975 1976 1977 1978 1979 Elezioni Provinciali elezioni amministrative elezioni amministrative elezioni amministrative elezioni amministrative Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 57 Diana dott. Francesco Fisogni nob. dott. comm. Carlo Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Preside commissario prefettizio per la povvisoria amministrazione Preside Preside Preside Preside Preside Preside Preside Preside Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Commissario prefettizio Presidente del Consiglio a surroga 3 9 14 Fossati cav. avv. Donato Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale 17 3 Buffoli comm. dott. ing. Oreste Cavalli arch. Alberto Corniani co. cav. uff. ing. Giuliano Cuzzetti avv. Francesco 58 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 8 3 21 13 27 7 9 6 7 7 5 4 3 2 31 9 11 22 17 29 31 21 giugno 1980 elezioni amministrative 1981 1982 1983 1984 1985 agosto 1934 maggio 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 giugno 1999 elezioni amministrative 2000 2001 2002 2003 giugno 2004 elezioni amministrative marzo 1904 settembre 1905 ottobre 1906 settembre 1907 settembre 1863 settembre 1864 settembre 1865 settembre 1866 ottobre 1943 gennaio 1914 eletto per dimissioni P. Frugoni agosto 1914 ottobre 1915 agosto 1916 1917 dicembre 1918 agosto 1919 novembre 1920 ottobre 1921 novembre 1922 ottobre 1923 novembre 1908 eletto per dimissioni precedente presidente settembre 1910 agosto 1914 Frugoni cav. avv. Pietro Gitti avv. Tarcisio Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio 22 novembre 1920 1921 1922 1923 12 agosto 1895 14 agosto 1899 1900 1901 11 agosto 1902 8 agosto 1904 5 marzo 1904 9 settembre 1905 6 ottobre 1906 7 settembre 1907 10 agosto 1908 30 ottobre 1909 17 settembre 1910 14 ottobre 1911 16 novembre 1912 22 novembre 1913 31 g ennaio 1914 Presidente della Giunta Provinciale 17 Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Lepidi Andrea Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Presidente della Provincia Luscia cav. ing. Giovanni Presidente del Consiglio Manzini cav. uff. avv. Angelo Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Marniga Vittorio Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Martinazzoli avv. Fermo Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Martinengo Villagana conte Giovanni Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio 7 aprile 1972 maggio 9 agosto 18 settembre 8 agosto 12 maggio 7 giugno 2 settembre 1 settembre 16 settembre 31.1.14 dimissioni Frugoni p.289 eletto per dimissioni di F. Martinazzoli 1973 1974 1975 1995 elezioni amministrative 1996 1997 1998 1999 1880 1891 1892 1985 elezioni amministrative 1986 1987 1988 1989 1990 1970 elezioni amministrative 1971 1972 1861 1862 1867 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 59 Meda avv. Defendente Nicolini avv. Gio. Battista Commissario prefettizio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Petragnani comm. dott. Umberto commissario prefettizio per la povvisoria amministrazione Porro Savoldi Comm. dott. Giorgio Presidente della Commissione straordinaria Presidente della Commissione straordinaria Presidente della Commissione straordinaria Preside Preside Preside Preside Preside Preside Quistini cav. avv. Giovanni Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Reggio avv. Gr. uff. Arturo Presidente Deputazione Povinciale Salvetti comm. dott. Giacomo Tafuri comm. dott. Giovanni Valli ing. Costanzo Valotti CO. cav. Diogene 60 Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente Deputazione Povinciale Presidente della Commissione straordinaria Presidente della Commissione straordinaria Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente della Giunta Provinciale Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1 settembre 1943 23 febbraio 1860 10 settembre 1860 15 28 14 19 13 6 23 7 6 5 4 2 14 9 14 13 12 11 marzo 1934 marzo 1926 1927 1928 aprile 1929 1930 1931 1932 1933 1934 agosto 1893 1894 maggio 1945 nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia 1946 1947 1948 1949 1950 1951 maggio 1925 Vice Prefetto gennaio 1924 scioglimento Consiglio Provinciale e istituzione Regia Commissione Straordinaria maggio 1990 elezioni amministrative 1991 1992 1993 1994 1995 dicembre 1867 settembre 1868 settembre 1869 settembre 1870 settembre 1871 settembre 1872 settembre 1874 agosto 1875 agosto 1876 agosto 1877 agosto 1878 agosto 1879 Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Presidente Deputazione Provinciale Zanardelli CO. s. SS. A. avv. Giuseppe Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio 2 11 18 14 13 11 10 9 8 13 2 11 10 8 14 24 11 10 dicembre agosto settembre agosto agosto agosto agosto agosto agosto agosto dicembre agosto agosto agosto agosto settembre agosto agosto 1889 1890 1891 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1902 1903 Dall’entrata in vigore del doppio turno viene riportata come data di elezione il giorno di indizione delle votazioni per il turno di ballottaggio. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 61 Note biografiche dei Presidenti della Provincia di Brescia I seguenti profili biografici sono contenuti in: – Storia di Brescia. Brescia, Morcelliana, 1963-64. Vol 5: Indice dei nomi e degli argomenti. Le parti in corsivo indicano il volume e le pagine di riferimento dell’opera. [Indicata con SB] – Enciclopedia bresciana. Brescia, La voce del popolo [Indicata con EB] – Il giornale di Brescia. Quotidiano [indicato con GBS] Ballini Marino – (Brescia, 1 gennaio 1827 - 2 settembre 1892) – Laureatosi in legge a Pavia, nel 1848 si arruolò nel corpo degli studenti e combatté nel Veneto, nel Trentino e durante le Dieci Giornate di Brescia. Dopo la caduta di Brescia insegnò privatamente diritto con Zanarde11i. Nel 1859 fu tra gli animatori dell’assistenza ai feriti delle battaglie di S. Martino e Solferino. Nel 1872 fondò a Brescia l’Istituto tecnico commerciale Peroni di cui fu preside e che poi prese il suo nome. Fu consigliere comunale di Brescia, consigliere provinciale del mandamento di Preseglie (1867), vicepresidente del Consiglio provinciale (1871) e più volte membro di commissioni dello stesso consiglio. [EB] Ballini Marino, professore, socio della Società di s. Vincenzo de’ Paoli, IV 649; insegnante all’Istituto tecnico N. Tartaglia, 848; fondò l’Istituto tecnico commerciale che prese il suo nome, ibid.; 1860, tenne pubbliche lezioni sullo statuto del regno, sulla legge elettorale, comunale e provinciale, 393. [SB] Bazoli Ercoliano, 1946, presidente della amministrazione provinciale, IV 520. [SB] Bazoli Ercoliano. “Il Giornale di Brescia” di Domenica 11 agosto 1996 È stata una delle personalità più significative della storia amministrativa e bresciana del dopoguerra: l’avv. Ercoliano Bazoli si è spento ieri all’età di novant’anni nella sua abitazione in piazza del Foro in città. Figlio dell’avv. Luigi Bazoli, esponente di primo piano del mondo cattolico bresciano a cavallo tra Ottocento e Novecento, fratello di Stefano Bazoli, anch’egli avvocato che fu deputato per la DC, Ercoliano Bazoli ha legato il suo nome in particolare all’Amministrazione provinciale, di cui è stato presidente nei 19 anni decisivi per il primo sviluppo italiano e bresciano, nell’immediato dopoguerra. Nella sua biografia giovanile innanzitutto la forte influenza paterna […] A questa formazione si deve anche la sua passione per lo studio della legge (laureatosi in giurisprudenza, divenne avvocato come il padre, e iniziò la professione nel 1930) e una robusta esperienza di contrapposizione al fascismo, che lo costrinse all’esilio. Chiamato alle armi nel 1941, venne inviato al fronte, dapprima in Albania e quindi in Grecia. L’8 settembre del ’43 lo trova assegnato al Tribunale militare di Verona, ma 62 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Ercoliano Bazoli non si presenta [al] richiamo e decide di espatriare. Nella notte fra il 3 e il 4 ottobre riesce a riparare in Svizzera dove resterà, esule, fino a popola Liberazione. Rientrato in Italia nel luglio del 1945, si impegnò nelle file della Democrazia cristiana e in quel partito si candidò alle elezioni amministrative del 1961. Eletto consigliere provinciale nel collegio di Chiari, il 16 giugno venne insediato presidente dell’Amministrazione di Palazzo Broletto. Terrà quella carica fino alla vigilia delle elezioni del giugno 1970, venendo confermato per tre volte consecutive, nelle amministrazioni del 1956, del 1960 e del 1965. Sotto la sua presidenza l’attività della Provincia è andata espandendosi progressivamente ed ha investito praticamente tutti i settori della vita provinciale […] In particolare si ricordano gli interventi sulla viabilità del territorio provinciale che in quegli anni è andato assumendo i lineamenti strutturali mantenuti fino ad oggi. Sotto la sua presidenza […] la Provincia di Brescia ha partecipato attivamente, tra l’altro, alla costruzione delle autostrade BresciaPadova, Brescia-Cremona-Piacenza, della grande […] arteria Brescia-Valtrompia e del tratto in galleria della costiera sebina orientale per la Valcamonica […] Un impegno, quello per la viabilità che lo porterà, successivamente, ad essere presidente effettivo e poi onorario della società “Serenissima” che gestisce l’autostrada Brescia-Padova. Una particolare sensibilità Bazoli ebbe poi per i problemi dell’agricoltura: ha favorito la prima formazione dei Centri di assistenza tecnico-agraria per la promozione delle produzioni agricole, con particolare attenzione alla zootecnia. L’assistenza sociale e la sanità furono l’altro grande settore di impegno della presidenza Bazoli: solo tra il 1965 e il ’69 l’Amministrazione del Broletto spese 11 miliardi a favore degli infermi di mente, più di un miliardo per la prevenzione [e] la cura della tubercolosi, due miliardi a favore dell’infanzia. In Amministrazione ha lasciato un ricordo vivo anche per il suo tratto personale: stile democratico, signorile ed energico insieme. Dopo il 1970, Ercoliano Bazoli è tornato ai suoi studi di diritto […] In questi anni, Ercoliano Bazoli ricopre la carica anche di presidente dell’Ateneo cittadino. Fervida fu pura la sua attività di scrittore e pubblicista. Dalla sua penna sono uscite le pagine di “Diario di guerra e di esilio” pubblicato dalla Morcelliana, appassionata rievocazione dei giorni dell’antifascismo e dell’esilio. Con il “Giornale di Brescia” ha collaborato a partire dal 1955, con articoli di carattere storico-politico, commenti sulla situazione internazionale, racconti e ricordi. Durante lo stesso periodo è stato anche collaboratore del settimanale diocesano “La Voce del popolo”. Più recente la pubblicazione de “Il molo di Durazzo” uscito nelle edizioni “La Quadra”, che ricorda il periodo giovanile della Seconda guerra mondiale […] [GBS] Benedini Bortolo – (Brescia, 1847 - Virle 22 febbraio 1905) – Si laureò in legge nel 1859 e ricoprì presto uffici pubblici entrando a far parte di parecchie amministrazioni locali. Fu infatti consigliere comunale di Brescia, rappresentante del Mandamento di Rovato, in Consiglio provinciale nel quale ricoprì incarichi importanti fra cui la vicepresidenza (1902). Fu inoltre presidente della Deputazione provinciale. Di parte moderata fu candidato più volte alle elezioni politiche dal 1882, fallendo per pochi voti. Vi riuscì nel giugno 1887 (Legislatura XVI) per il Collegio Brescia I, con l’appoggio del partito zanardelliano, essendo uscito dalla Camera, per sorteggio, il col. Baratieri e vi rimase per due legislature fino a quando nel 1897 fu battuto nel Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 63 collegio di Lonato. Studioso di cose agrarie, si dedicò attivamente ai problemi economici nella Camera di Commercio di cui fu Segretario per molti anni, del Consorzio agrario, ecc. Ma pochi giorni dopo la sua morte il suo nome fu coinvolto in un grave scandalo per sottrazione di fondi alla Camera di Commercio. Scrisse: “Relazioni dei delegati della Deputazione Provinciale della Giunta Comunale e della Presidenza della Camera di Commercio sull’Istituzione in Brescia di una scuola d’arte e mestieri (Brescia, Apollonio, 1872 in 8.0); “Relazione sul progetto preliminare del Codice di Commercio...” (Brescia 1879 in 4.0); “Relazione sui titoli I - VII - XI e sul capo I del titolo XI del progetto preliminare di codice di Commercio” (Brescia, Ist. Pavoni, 1775, in 4.0); “Gli espositori bresciani a Parigi nel 1878. Relazione” (Brescia, Ist. Pavoni, 1879, in 8.0); “Il Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio nel Regno d’Italia. Considerazioni” (Brescia, Tip. Ist. Pavoni, 1878); “I prodotti italiani all’esposizione universale di Parigi 1878. Relazione” (Brescia, Ist. Pavoni, 1879 in 8.0); “Le piccole industrie adattate ai contadini nelle intermittenze dei lavori campestri” (“Commentari per l’Ateneo di Brescia per l’anno 1880”); “Industrie e Commerci” in “Brixia 1882”; “L’Esposizione universale di Anversa. Relazione…” (Brescia, Ist. Pavoni, 1886, in 8.o); “Discorso commemorativo a ricordo dell’inaugurazione del monumento ad Umberto I in Virle Treponti” (Brescia, Tip. La Provincia, 1901). Il lavoro più importante è tuttavia “Terra e agricoltori nel circondario di Brescia” (Brescia, Tip. Apollonio, 1881, in 8.0) compilato nel quadro dell’Inchiesta Iacini sull’agricoltura. Inoltre lesse all’Ateneo le seguenti memorie “La proprietà fondiaria nel circondario di Brescia (1880); “De’ contratti agrari e della condizione dei lavoratori del suolo nel circondario di Brescia” (1881); “Per i poveri contadini” (1882); “Le industrie e i commerci bresciani” (1882); “I risparmi nella provincia di Brescia” (1883). [EB] Benedini Bortolo, dottore, 1859, croce della legion d’onore, IV 387; 1895, interessato a scongiurare la minaccia di chiusura della fabbrica d’armi, 469; battuto a Lonato, 1897, 456; presidente del Consiglio provinciale e, nel 1902, vicepresidente, 461. [SB] Bersi Pietro, avvocato, dopo il 1925, preside della Provincia, IV 512; podestà di Brescia, 512. [SB] Bettoni Cazzago Lodovico, conte, deputato di Salò, IV 410 n., 431; 1890, senatore del regno, 410 n. 1; 1895, presidente del Consiglio provinciale, 453 n. 1, fino alla morte, 461. [SB] Buffoli Oreste – (Villa Cogozzo, 30 settembre 1896 - Gardone V.T., 14 agosto 1972) – Di Benedetto e di Emma Groppetti. Ingegnere, fu progettista molto attivo. Fra le molte sue opere vi furono il quartiere XXI Aprile. (1925 - 1926), il Palazzo Cassa Nazionale Infortuni (Via Porcellaga) (1930-1931); il riadattamento di palazzo Martinengo di Piazza Mercato, il Palazzo delle Industrie Bresciane (1932) Il Mercato Coperto (1932), le scuole di Angolo (1938) dell’Istituto Autonomo Case Popolari (1938), presidente dei servizi Municipalizzati (1942). Nel dopoguerra fu tra i promotori e presidenti della “Cementi Brescia”. Il 10 novembre 1966 si trasferì a Pieve di Ledro. [EB] Buffoli Oreste, ingegnere, preside della Provincia (dopo il 1925), IV 512. [SB] 64 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Corniani Giuliano – (Ruccinigo, Como 4 luglio 1854 - Brescia 30 ag. 1919) – Di Giorgio e di Alessandra Tutcheff. Laureatosi in ingegneria al Politecnico di Milano compì un importante tirocinio professionale in Argentina, in importanti impianti ferroviari. Del soggiorno e degli incontri con gli emigranti italiani lasciò traccia in uno studio. Tornato in Italia si dedicò intensamente alla professione e alla vita pubblica. Ideò tra l’altro un progetto di canale navigabile, nel 1897 stese il progetto della ferrovia a scartamento ridotto fra Vobarno e Rezzato. Consigliere comunale a Orzinuovi e a Brescia (1895-1902 ecc.) fu anche consigliere provinciale prima del Mandamento Brescia I (1895-1899) e poi del Mandamento di Bovegno (1899) per cinque anni dedicandosi alla soluzione dei problemi della Valtrompia e a quello difficile e annoso della ferrovia Camuna per la quale trovò la soluzione di affidarne la costruzione e l’esercizio alla Società Nazionale. Fu confratello e presidente della Congrega di carità apostolica e partecipò a molte iniziative benefiche. Nel 1895 in consiglio comunale di Brescia affrontò la questione dell’insegnamento religioso nelle scuole, e l’altra più delicata delle imposte. Nel 1906 divenne presidente della Deputazione provinciale. Candidato del partito moderato e sostenuto dai cattolici, nel luglio 1909, dopo aspra lotta venne eletto deputato nel collegio di Iseo, tradizionale feudo di Zanardelli e poi degli Zanardelliani e rimase in Parlamento fino alla morte. Alla Camera venne chiamato a far parte di molte commissioni e della Giunta Generale del Bilancio, in seno alla quale fu particolarmente attivo. Fu inoltre relatore della Commissione di inchiesta sulle esposizioni del 1911. Durante la guerra fu ufficiale di artiglieria e si dedicò alla propaganda fra le truppe e all’azione di resistenza fra le popolazioni. Pubblicò: “Gli italiani al Plata” (Memoria letta al1’Ateneo di Brescia nel 1887 p. 150); “La navigazione interna ed il porto di Brescia” (Id. 1904 p. 55). Pubblicò: “L’avvenire della Bolivia” (Roma, Civelli, 1866 in 8.o 16 p.) [EB] Corniani Giuliano (conte), 1895, moderato, affronta la questione dell’insegnamento religioso nelle scuole, e delle imposte, IV 454; 1903, contrario alla concessione di un sussidio alla Camera del lavoro, 471 n. 4; 1906, presidente della Deputazione provinciale, poi candidato al Parlamento, 473; 1906, protesta per il telegramma inviato dalla Giunta al Clemenceau per la persecuzione religiosa, 474 n. 2; 1906, contrario all’abolizione dell’ insegnamento religioso, 474; 1909, eletto a Iseo, 681. [SB] Cuzzetti Francesco – (Breno, 18 aprile 1812 - Brescia, 9 agosto 1867) – Di famiglia originaria da Villa D’Allegno fece gli studi classici a Brescia, dove Cesare Arici lo ebbe particolarmente caro. Studente in legge a Pavia, dal 1830 al 1833 si orientò verso “La Giovane Italia” (di cui fu emissario in Valcamonica) ed entrò in rapporti cordiali con Pietro Giordani. Laureatosi in giurisprudenza fu poi “ascoltante” al Tribunale di Sondrio, e perduti i genitori, fece pratica nello studio dell’ avv. Taboni di Breno dove collaborò anche all’amministrazione pubblica. Fu poi avvocato alla pretura di Iseo e nel 1848 collaborò al disarmo del presidio locale e con Cesare Martinengo Cesaresco diffuse i programmi rivoluzionari a Pisogne e in Valcamonica, e mandò a sue spese un drappello di giovani a difendere Milano. Nel 1849 si iscrisse all’albo del tribunale di Brescia e nel 1855 ebbe censura disciplinare per aver criticato i metodi usati da un giudice austriaco, ma nel 1857 si oppose alla partecipazione del Comune di Brescia ai festeggia- Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 65 menti in onore dell’Imperatore. Nel 1859 all’appressarsi delle truppe franco-piemontesi fece parte con Violini e Fè del Comitato Cittadino di Pubblica Sicurezza e fu direttore di polizia nel governo provvisorio e sotto amministrazione provinciale. In tali cariche si dedicò soprattutto ad organizzare le Guardie civiche e i Comitati di sicurezza pubblica. Fu poi questore di Milano. Nel 1859 fu tra i propugnatori del1’annessione della Valcamonica alla provincia di Brescia. Fu poi tra i promotori del Circolo Politico e della “Gazzetta di Brescia”. Nelle prime elezioni amministrative fu nominato membro della Giunta Municipale e della Congregazione Provinciale di cui fu e eletto Presidente. Il 25 marzo 1860 venne eletto deputato del Collegio di Breno. Intimo di Zanardelli, che aveva fatto pratica nel suo studio, militò fra le file della sinistra costituzionale vicino però a Garibaldi per cui si astenne dal voto per la cessione di Nizza alla Francia. Fu poi riconfermato deputato nelle Legislature VII - VIII - IX. Nell’ aula parlamentare intervenne sul censimento 1ombardo, sul riordinamento delle Opere Pie, sulle tasse registro e bollo sulle sentenze giudiziarie nel Meridione, sull’ordinamento ipotecario, sulla perequazione dei censi antico e nuovo, sull’armamento della Guardia Nazionale, sull’ abolizione della pena di morte. Inoltre, come consigliere e presidente del Consiglio Provinciale si interessò attivamente di questioni amministrative riguardanti la Valcamonica quali: la tassa boschiva in Valle, la strada Brescia-Aprica, la strada Edolo-Pontedilegno, la conservatoria ipoteche di Breno ecc. Fu in polemica con lo stesso Zanardelli sulla questione del distacco della Pretura di Pisogne chiesta dai comuni di Darfo e di altri per costituirsi in mandamento autonomo o essere aggregati, come avvenne, a quella di Breno. Morì di colera. [EB] Cuzzetti Francesco, marzo 1848, diffonde l’insurrezione a Pisogne e nella Val Camonica, IV 213 e n. 7; 1858, fa parte del Gabinetto di lettura, 352; della sinistra democratica, 393; si astiene, nella votazione per la cessione di Nizza e Savoia, 394 n. 3; 1860, eletto deputato a Breno, 395, di nuovo eletto nel 1861, 401, 409. [SB] Fisogni Carlo – (Brescia, 8 agosto 1854 - 26 febbr. 1936) – Di Gerolamo. Laureatosi in legge fu dal 1878 sindaco, per lunghi anni di Brandico, assessore di Borgosatollo. Fu il primo in provincia a scavare a Brandico pozzi artesiani per salvare i contadini dalle febbri. Nel 1882 veniva eletto consigliere provinciale, fu poi nel 1882 consigliere comunale di Brescia nella minoranza e assessore della cosiddetta “giunta di rimando resistenza”, consigliere comunale di Brescia per 26 anni e assessore per 12 anni. Fece parte della Commissione provinciale di inchiesta sulle Opere Pie di cui fu segretario. Il 9 agosto 1898 venne nominato sindaco di Brescia, carica che tenne per 4 anni e nella quale si distinse soprattutto per la costruzione dell’acquedotto comunale di Mompiano che egli stesso inaugurò l’8 giugno 1902. Nel 1901 tentò dapprima una riforma della Camera del lavoro e favorì poi la nascita dell’Ufficio provinciale del lavoro di Brescia. In seguito alle elezioni suppletive comunali del 9 luglio 1899 in cui gli Zanardelliani riconquistavano posizioni perdute in precedenza, dava le dimissioni ma venne rieletto con 40 voti su 48. Passato poi con le elezioni amministrative del 1902 alla minoranza, intervenne più volte su molti argomenti come mutui passivi del Cemmo (1904), contro l’abolizione dell’insegnamento religioso nelle scuole. Fu inoltre consigliere provinciale per 34 anni 66 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 e deputato provinciale per 9. Promosse ed attuò una riforma del servizio degli esposti e del brefotrofio, destinata a portare la mortalità degli infanti illegittimi al limite normale ed ad aumentare in modo sensibile i riconoscimenti da parte delle madri nubili, riforma che venne copiata da altre sette provincie. Dal 1913 al 1922 fu presidente del consiglio provinciale. Fu eletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 6 nov. 1892, nel Collegio di Leno, la sua elezione veniva annullata. Riuscì solo a tenere un discorso sul bilancio dell’Interno. Venne poi rieletto nella successiva elezione del 12 giugno 1895. Ma nelle elezioni del 21, 28 marzo 1897 veniva battuto dall’avv. Massimini. Partecipò raramente alle sedute. Nella XIX legislatura tenne discorsi sul bilancio dell’agricoltura e sulle imposte dirette e avanzò interpellanze sul condono delle sopratasse e sul domicilio di soccorso. Per più di quarant’anni coperse molte cariche pubbliche fra cui per due elezioni quella di presidente degli orfanatrofi e delle pie case di Ricovero di Brescia. Fu per decenni vice presidente della Società di Solferino e S. Martino e pubblicò l’opuscolo: - “La Società di Solferino e S. Martino e i monumenti ai gloriosi eroi caduti per il Risorgimento e l’Unità d’Italia” (Padova, Li scudier 1927 16 p.). Interventista fu nella I guerra mondiale tenente colonnello. All’inizio della stessa fu destinato ad assumete il comando del battaglione di M.T. formato di soldati bresciani. Per essi preparò in dialetto bresciano un canto a due voci e per fanfara che avrebbe dovuto essere la marcia del battaglione. Avendo abbandonato il servizio militare l’inno venne accantonato e la musica venne poi ripresa e applicata alle parole di una canzone del conte Teodoro Lechi dal Titolo “Bacia Italia i suoi guerrieri!”. Durante la guerra tenne discorsi accesamente patriottici e si fece anche promotore di un ufficio militare per l’identificazione ed il recupero delle salme, spingendosi, nel bisogno fino nelle prime linee. Di queste esperienze umanitarie egli lasciò ricordo in un volume rimasto inedito dal titolo «Non dimentichiamo» in cui protestava contro le diffamazioni antiitaliane e difendeva Cadorna. Fu anche membro della Commissione nazionale per le onoranze ai militari caduti in guerra. Appassionato di agricoltura fu per molti anni presidente della cattedra di agricoltura di Brescia, cercando di evitare scioperi e facendo adottare patti colonici uniformi dagli agricoltori della provincia. Dal principio della guerra presentò al ministero dell’agricoltura – come presidente della Cattedra – parecchie proposte, che vennero accolte ed applicate nei decreti luogotenenziali, riflettenti le requisizioni e i rapporti fra proprietari, conduttori di fondi e lavoratori. Fu inoltre presidente di Consorzi irrigui. Fu tra i fondatori e sostenitori del Credito agrario di cui fu sindaco per un cinquantennio. Fu inoltre censore della succursale di Brescia della Banca d’Italia (1920-1926). Appassionato sportivo fu segretario della Commissione provinciale di Tiro a Segno partecipò con la squadra di Brescia alle gare di tiro a segno di Ginevra. Nel 1890 fu l’ideatore e l’organizzatore della prima gara generale di tiro a segno in Roma e presiedette quella del 1893. Pubblicò anche un fortunato volume dal titolo “Il tir o a segno nazionale in Italia” cenni statistici e storico critici (Brescia, 1882), fu presidente dell’Unione dei tiratori italiani. Suo anche il “Regolamento. per l’esecuzione della legge 2 luglio 1882 ed il tiro a segno nazionale della provincia di Brescia” (Brescia, Pio Istituto, 1885 in 8.0). Pubblicò inoltre “Monografia sul tiro a segno nazionale in Italia” (Brescia, Pio Istituto 1887 in 12.0). Fu tra i consiglieri della società concerti di Brescia dal 1889 al 1890. Esponente della destra moderata “La tradizione, scrisse di lui Vincenzo Lonati, significava Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 67 per Lui legame alle idee centrali di ordine, di disciplina, di gerarchia”. Nei “Commentari dell’Ateneo di Brescia” pubblicò: “Sul tiro a segno nazionale in Italia” (1887 p. 88); “Brevi cenni sulla cura Baccelli, applicata ad una stalla di bovini affetti da afta epizootica” (1902 p. 170); “Le lingue artificiali” (1904 p. 66). Nel 1892 pubblicò una “Commemorazione di Vittorio Emanuele Il”. Pubblicò inoltre “Cinque lettere indirizzate al card. Querini”. Pianista. Debuttò a Brescia il 2 marzo 1883 nell’aula del Palazzo Bargnani. Il 9 maggio si esibiva nel Ridotto del Teatro Grande. [EB] Fisogni Carlo, 1892, annullata la sua elezione a deputato di Leno, eletto successivamente, IV 432; moderato, battuto a Leno, 1897, 456; 1898, sindaco di Brescia, 456; 1899, si dimette, ma è di nuovo eletto, 459; 1902, discorso per il nuovo acquedotto, 466 n. 1; 1904, voto contrario ad un mutuo passivo del Comune, 468; 1906, vota contro l’abolizione dell’insegnamento religioso, 474; 1915, presidente del Consiglio provinciale, 490; discorsi patriottici, 490; 1920, presidente del Consiglio provinciale, 505; muore il 26 febbraio 1936, 503 n. 3. [SB] Fossati Donato – (Toscolano 6 ottobre 1870 - Salò 14 agosto 1949) – Di Claudio e di Caterina avanzino. Stabilitosi a Salò, dopo la laurea, vi esercitò la professione di Avvocato e si dedicò presto alla vita pubblica. Liberale moderato fu consigliere comunale di Salò e dal 1906 al 1910 fu prosindaco. Si interessò, soprattutto del rinnovamento edilizio della città. Nel 1908 dimessosi 1’ing. Corniari per presentarsi candidato alle elezioni politiche, il Fossati lo sostituì alla presidenza della Deputazione provinciale e vi venne riconfèrmato nel 1910, 1914 e nel 1920 fino al 1924. Durante la guerra tenne discorsi fortemente patriottici fra i quali ebbe viva eco quello tenuto il 25 giugno 1916 al Teatro Comunale di Salò. Con il fascismo tenne posizioni di distanza e vi è chi sostiene che abbia rifiutato per ben tre volte la nomina a senatore. Si dedicò invece oltre che alla professione anche agli studi storici. Fu sindaco di Salò della Liberazione, e della prima amministrazione del dopoguerra, dall’aprile al dicembre 1946. Studioso di cose bresciane fu socio e dal 1946 al l949 presidente dell’Ateneo di Salò, socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia. Pubblicò: “Villa di Salò” (Salò, Devoti, 1925); Salò e la Luguna” (Ib. 1926); “La valle di Vestino” (Salò, Bertolotti, 1931); “Benacum. Storia di Toscolano” (Toscolano tip. A. Giovanelli, MCMXLI, pp. 193 in 8); “Distinte famiglie di Riviera (Salò O. Devoti, 1941, pp 41in 8); “Rivieraschi illustri” (Salò G. Devoti, pp. 46 in 8); “Lapidario urbano. Note di storia bresciana” (Salò, G. Devoti, 1942. pp. 70 in 8); “Storie e leggende” (vol. I. Salò, G. Devoti, 1943, pp. 115 in 8); “Chiese e monasteri in Salò” (Salò, G. Devoti, pp. 67 in 8); “Storie e leggende” (Vol. II. Salò, G. Devoti 1944, pp. 124 in 8); “Festa della Vittoria, 13 maggio 1945. Discorso del Sindaco di Salò avv. Donato” (Salò, G. Devoti, 1945 pp. 6 in 8 n.n.); “L’ora che passa. Conferenza tenuta al Teatro Comunale di Salò il giorno 29 luglio 1945” (Salò. G. Devoti, 1945, pp. 18 in 8); “Monarchia o Repubblica? Conferenza tenuta al Teatro Comunale di Salò il giorno 19 agosto 1945. (Salò. G. Devoti, 1945, pp. 24 in 8); “Una pagina di storia salodiana. Conferenza tenuta al Teatro Comunale di Salò il giorno 23 settembre 1945” (Salò, G. Devoti, 1945 pp. 21 in 8); Fra le altre pubblicazioni: “Per il centenario della morte di Cristoforo Benamati di Maderno”, “In memoria del comm. avv. Marco Leonesio”; “Il centenario dell’Unità d’italia con Roma Capitale”; “Inaugurandosi a Salò i1 lungo lago Giuseppe 68 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Zanardelli”; “La guerra e la pace”; “L’alto Benaco redento’’; ‘’Una celebre disfida a Lodrone”; “Treviso Bresciano”, ecc. Pubblicò inoltre poesie in giornali e riviste. [EB] Fossati Donato, di Salò, avvocato, moderato, presidente della Deputazione provinciale, 1908, IV 473; 1915, confermato, 490; discorsi patriottici, 490; 1920, presidente della Deputazione provinciale, 505; storico di Salò, 741 e n. 1. [SB] Frugoni Pietro – (Brescia, 26 maggio 1847 - 17 gennaio 1925) – Di Arsenio e di Amalia Cassa. Frequentò il Ginnasio Liceo Arnaldo, e fu tra i migliori allievi del prof. Nicola Gaetani Tamburini. Ne uscì col primo premio assoluto. Laureatosi in diritto, divenne fra i più acclamati avvocati di Brescia, oratore apprezzatissimo e improvvisatore felice. Nel 1870 ancor prima di essere nominato, (la nomina è del 1872), incominciò a pubblicare una memoria giuridica nei “Commentari dell’Ateneo sugli effetti della condizione di vedovanza sulla quota di riserva del coniuge superstite - (1870-73) cui seguirono “La nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette, e i diritti dei creditori ipotecari” - (1870-73) “Del termine per l’esercizio dell’azione di disconoscimento delle paternità” - (1878) “Il nuovo codice federale svizzero delle obbligazioni - (1881) “Sull’articolo 36 del nuovo codice di commercio - (1883) “Osservazioni sull’argomento del carcere preventivo, del cav. Maffei” - (1887) “La sottoscrizione nelle cambiali” - (1887) “La nullità del matrimonio per impotenza” - (1890). Fu anche molto attivo sul piano politico amministrativo; liberale moderato entrò nella vita pubblica nel 1892, come consigliere comunale e nel 1895 come consigliere provinciale, per lunghi anni. A quanto scrisse “Il Cittadino di Brescia” alla sua morte fu “uno dei maggiori esponenti della lunga alleanza fra i cattolici bresciani e i liberali moderati, alleanza da lui costantemente patrocinata. Nel 1902 venne chiamato a presiedere la Deputazione provinciale e nel 1904 venne eletto presidente del Consiglio provinciale. Nello stesso anno, con le elezioni del 30 novembre 1904 entrava in Parlamento dove restava per tre legislature fino al settembre 1919 per il Collegio di Leno. Particolarmente nella XXIII Legislatura intervenne sui bilanci dell’agricoltura, della guerra, dei lavori pubblici, sui disegni di legge sulle Cancellerie Giudiziarie, sulle farmacie, sull’avvocatura erariale. Tenne discorsi sulle elezioni contestate e sulle strade ferrate non concesse all’industria privata e relazioni varie. Nella XXIV Legislatura presentò un disegno di legge sugli orfani di guerra e interpellanze e interrogazioni sul funzionamento della giustizia nella provincia di Brescia, sulla linea ferroviaria Brescia-Parma, sul servizio ferroviario BorgotaroFornovo. Fu consigliere comunale a Travagliato. Fu inoltre a lungo nelle amministrazioni delle Opere Pie e di Istituti di beneficenza, tesoriere dell’Ordine degli avvocati, consigliere dell’Istituto femminile di famiglia. Nel 1920 venne nominato presidente della Associazione monarchica bresciana. Fu tra i promotori della Croce Bianca. «Ma ancora più poderoso e redditizio – si legge nella Commemorazione all’Ateneo di Brescia – fu il lavoro qui lasciato da Pietro Frugoni nelle Commissioni, nelle Giunte, nei Consigli amministrativi e direttivi del Sodalizio, e in tutti quegli altri Corpi permanenti, o transitori, ai quali venivano affidati gli interessi più vitali, come ad esempio quando si trattò, si discusse e si vinse l’ardua controversia della dotazione spettante all’Ateneo sui fondi dello Stabilimento scolastico, nella quale il nome di Pietro Frugoni si accompagna ai non pieno chiari di Giuseppe Zanardelli e di Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 69 Baldassarre Castiglioni. Pubblicò: “Della capacità giuridica della donna secondo la legislazione italiana” (Bologna 1870 in 8°); “Le civiche scuole elementari di Brescia nell’ultimo decennio” (Brescia 1871 in 8°); “Effetto della condizione di vedovanza sulla quota di riserva del coniuge superstite” (Bologna 1872); -”La nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette e i diritti dei creditori ipotecari” (Bologna 1873). [EB] Frugoni Pietro, 1892, consigliere, poi deputato al Parlamento, IV 443 n. 1; 1902, presiede la deputazione, 461; 1904 presiede il Consiglio provinciale, 464; deputato di Leno, 464; 1906, confermato presidente del Consiglio provinciale, 473; 1909, confermato a Leno, 480. [SB] Luscia Giovanni Andrea Luciano – (Rezzato 22 novembre 1819 - 13 marzo 1893) – Di Pietro (medico) e di Caterina Leonesio. Ingegnere, godette vasta stima per la sua abilità professionale e dopo il 1860 fu particolarmente attivo nel settore dei lavori pubblici. Nel marzo 1960 venne eletto come primo presidente della Società degli ingegneri bresciani. Ebbe cultura letteraria e artistica notevoli e difese con convinzione l’acquisizione del gruppo del “Laocoonte” dello scultore Giovanni Ferrari da coloro che ne volevano l’ostracismo dalla Pinacoteca Tosio, in nome della celebre opera greca. Il 6 marzo 1859 venne eletto socio dell’Ateneo dove fu molto attivo. Partecipò attivamente alla vita amministrativa e politica bresciana. Fu a lungo sindaco di Rezzato dove assieme all’arch. Vantini promosse una fiorente scuola di disegno pratico. Eletto deputato per il Collegio di Lonato nelle elezioni del 5 dicembre 1870, nel 1872 rivolgeva una “Lettera a S.E. il ministro Quintino Sella intorno all’applicazione dell’imposta sui fabbricati” (Brescia, 1872, in 8°) che ebbe vasta eco. Tale argomento portò anche in aula e forse per questo non venne più rieletto nelle elezioni del 23 novembre 1874; nella nuova tornata elettorale del 20 novembre 1876, venne sostenuto nel Collegio di Leno dal “Corriere della Sera” e tornò in Parlamento, dove venne riconfermato nelle elezioni del 26 maggio 1880. Sedette al centro destra, benché di parte moderata, dimostrò fermezza e coerenza combattendo a volte gli stessi ministri di Destra. In aula intervenne anche per contrastare i pronunciamenti del Presidente dei Consiglio Minghetti, per ostacolare le decisioni della Commissione, presieduta dall’on. Depretis, che egli riteneva contrari agli interessi dei proprietari di fondi. Dello stesso tenore fu la Relazione letta nell’aprile 1876 davanti all’Associazione Costituzionale di Brescia sull’indebito aumento sulla imposta fondiaria nel subcompartimento lombardo. Fu tra i propugnatori della siderurgia e all’Ateneo propugnò la costituzione di una società nazionale che ne rialzasse le sorti con sede in Valtrompia e di cui presentò un progetto all’ Ateneo di Brescia nel 1865. Si adoperò, sempre nel 1865 a ricomporre assieme all’ing. Luigi Abeni e il prof. G.A. Folcieri a ricomporre la rivalità insorta fra la Società degli Agrofili e il Comizio Agrario. Tra le sue pubblicazioni: “Sulla proposta formazione di una Società anonima bresciana per l’industria del ferro in Valtrompia” (“Commentari Ateneo di Brescia” An. 1865-67, pp. 69, sgg.); “Relazione sul quesito dei dazii sul ferro, da pubblicarsi pel concorso al premio biennale” (Ibidem, pp. 71 sgg.); “Lettera a Sua Eccellenza il Ministro Q. Sella, intorno all’applicazione dell’imposta sui fabbricati” (Brescia 1872, in 8°); “Relazione intorno all’aumento dell’imposta sui fondi rustici del subcompartimento lombardo di nuovo censo” (Brescia 1876, in 4°). [EB] 70 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Luscia Giovanni, deputato, ingegnere, lavori pubblici nel bresciano, dopo il 1860, IV 414 n. 10. [SB] Manzini Angelo – (Desenzano 1842 - Chiari 16 novembre 1909) – Avvocato, si distinse soprattutto per la pratica amministrativa. Liberale zanardelliano, rappresentò per lunghi anni il “Mandamento di Lonato” in Consiglio Provinciale, dove ebbe un ruolo importante, e di cui divenne nel 1904 vicepresidente. Fu inoltre deputato e presidente fino al 1895 della Deputazione provinciale, dove avviò una vasta riforma della beneficenza, specie in favore del Manicomio e dei Brefotrofi provinciali. [EB] Manzini Angelo, cav., avvocato, presidente della deputazione nel 1891, IV 441 e n. 6. [SB] Martinengo Palatini Villagana Giovanni Francesco – (Brescia, 29 sett. 1807 - Vilagana, 7 ottobre 1867) – Di Leonardo I e di Degnamerita Benaglia. Fu tra i sospetti della polizia austriaca. Partecipò ai moti del 1848 e fu dal Governo Provvisorio eletto a rappresentare Brescia nella Commissione incaricata di preparare il progetto elettorale per l’Associazione Nazionale. Fu presente ai fatti del 1859. Il 29 febbraio 1860 venne nominato senatore nella categoria del censo e fu fra gli assidui alle sedute. Fu inoltre per alcuni anni presidente del Consiglio Provinciale di Brescia. Con la zia Caterina fu ‘ideatore’, propugnatore e benefattore della nuova chiesa di Villachiara dove è ricordato dalla seguente epigrafe: «Il popolo e la fabbriceria / di Villachiara / volendo perpetuare la memoria / di / Giovanni Martinengo Villagana Chizzola / Senatore del Regno / che realizzò il voto delli suoi avi / questa lapide posero / il / 28 ottobre 1868». Eresse per la sua famiglia anche la tomba gentilizia nel Cimitero di Brescia (n. 9 del semicerchio interno di destra) e quella del Cimitero di Villachiara, dove egli volle essere sepolto. Aveva sposato la contessa Teodora di Angelo Lechi, la quale rimasta vedova di lui nel 1867 passò a seconde nozze col conte Giorgio Barbiano di Belgioioso di Milano. Nel 1829 nacquero i due gemelli Angelo e Luigi, poi Carlo e Giovanni. [EB] Martinengo di Villagana Giovanni, 1860, senatore del regno, IV 395 e n. 1, 410 e n. 1; presidente del Consiglio provinciale di Brescia fino al 1867, quando muore, 415. [SB] Nicolini Giovanni Battista – (Brescia, 16 gennaio 1794 - 28 agosto 1870) – Di Francesco e di Claudia Viviani. Avvocato, patriota. È probabilmente il Nicolini che nel 1848 faceva parte della «Presse notturna» (v.). Scoppiata la rivoluzione il 13 aprile 1848 venne chiamato a far parte della nuova congregazione provinciale nominata dal Governo provvisorio. Con Valotti, Fenaroli ed altri nel 1859 si schierò con la destra cavouriana, e fu il l° settembre 1859 tra i fondatori della «Sentinella bresciana». Al contempo venne nominato presidente dei Circolo Politico (v.). Il 16 gennaio 1860 veniva nominato consigliere provinciale e il 23 febbraio chiamato a presiedere l’Ammininistrazione provinciale, raccogliendo consensi anche fra gli avversari politici. Avendo i1 Cavour rinunciato al seggio parlamentare conquistato a Brescia nelle elezioni del 25 marzo 1860 e optato per il Collegio di Torino, il 10 maggio il Nicolini subentratogli, sopravvanzava in ballottaggio l’ing. Alberto Cavalletto e veniva eletto, con 456 voti contro 314, deputato nel 1° Collegio di Brescia. In Parlamento votò per l’annessione della Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 71 Savoia e di Nizza alla Francia. In Parlamento sedette fino al 1861. Pubblicò: «Causa e natura di moti rivoluzionari. Memoria dell’avv. G.B. Nicolini», Brescia, Tip. Venturini, 1848. [EB] Nicolini Giovanni Battista, avvocato, 1848, fa parte della nuova congregazione provinciale, IV 220 n. 6; della destra cavouriana, 392; presiede la amministrazione provinciale, 394, 402; 1860, deputato, 395. [SB] Porro Savoldi Giorgio – (Lonato, 1 dicembre 1869 - 1 luglio 1955) – Di Enrico e di Teresa Boccoli. Laureato in legge, si dedicò oltre che all’amministrazione delle proprietà terriere anche ad attività amministrative, economiche, sociali e culturali. Nel 1905-1906 e nel 19151920 fu consigliere degli Spedali Civili; nel 1905 fu, per otto anni, deputato del Teatro Grande, Consigliere e poi presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Agrario Bresciano e come tale avviò un indirizzo di più ampi impegni verso una spinta di industrializzazione e un ulteriore sviluppo delle commesse belliche. Sconfitto su tale linea, nel maggio 1919 dava le dimissioni pur continuando dal 1928 al 1935 ad essere legato al CAB, sostenendo la Banca in due delicati passaggi della sua storia negli anni Trenta: la vicenda dell’Unione Bancaria, della quale sarà liquidatore governativo, e l’intervento per la rateizzazione dei debiti fondiari. Dopo aver aderito nel novembre 1923 al P.N.F. ne fu esponente di spicco così da venire nel 1925 nominato presidente della Commissione reale per l’amministrazione e poi del Rettorato della Provincia di Brescia. In tale carica risanò il bilancio portandolo in attivo, affrontò il peso dovuto al disastro del Gleno e a susseguenti alluvioni. Nel contempo affrontò opere di grande rilievo come l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, la strada Gardesana (Gargnano-Riva) (del cui consorzio fu nel 1931, vice presidente ma anima), la strada della Valvestino, il miglioramento di quelle della Valsabbia e della Riviera Sebina, oltre alla costruzione dei sanatori di Croce di Salvem a Borno e lo sviluppo dell’edilizia scolastica. Il 26 marzo 1926 venne nominato presidente della Commissione rurale della Provincia di Brescia; dal 4 gennaio 1927 al 4 maggio 1928 fu commissario e dal 18 Maggio 1928 presidente del Consorzio Provinciale Antitubercolare e nel 1931 dell’Istituto Antitubercolare. Inoltre fu delegato straordinario dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia che sviluppò, consolidò e coordinò in città e in provincia. Fu, ancora, presidente del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni Agricole Raggruppate Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter. Nel 1930 venne nominato presidente del Comitato provinciale di bonifica e inoltre del Consorzio di trasformazione fondiaria. Fu attivo anche riguardo alle attività sportive: nell’ottobre 1929 con Attilio Bertolotti e Innocente Dugnani fu organizzatore della “Settimana del Garda”. Nel frattempo fu sempre attivo nel campo bancario e finanziario. Il 9 aprile 1929 venne nominato presidente della Banca Nazionale di Agricoltura di Milano. Nel 1932 con Giulio e Leone Togni fondò la “Anonima beni immobiliare bresciana, s.p.a.”, una delle prime del ramo. Fu considerato come il capofila della tendenza idustrialista all’interno della finanza locale sia laica (CAB) che, in parte, anche cattolica (Banca s. Paolo). Fu, ancora, vicepresidente dell’O.N.B. e del “Brescia football”. Nel 1929 venne eletto deputato al Parlamento. Amministratore dal 1932 al 1936 dell’Opera di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso” (sulla quale pubblicò opuscoli e articoli), fu anche tra i più attivi promotori e presidente della “Scuola Infermiere Paola 72 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 di Rosa”. Si era trasferito a Lonato il 27 maggio 1937. Aveva sposato Bice Borghetti (1873-1951) dalla quale ebbe Enrico (n. nel 1902). [EB] Porro Savoldi Giorgio, notaio, presiede l’amministrazione della Provincia, IV 512; 1929, presentato ed approvato nelle votazioni, 513. [SB] Quistini Giovanni - (Villa Cogozzo, 28 ottobre 1841- Gardone V.T., 7 maggio 1913). Di Bernardo e di Maria Teresa Cantoni. Laureatosi in legge a Pavia a 23 anni, aprì quasi subito un ufficio legale a Gardone V.T. dove risiedette per cinquant’anni. Fu per tutta la vita seguace fedele di Zanardelli e suo primario collaboratore tanto da essere da lui designato con Massimo Bonardi e Fausto Massimini, coordinatore Ugo Da Como, come esecutore testamentario. Il 12 luglio 1886 fu eletto consigliere provinciale del Mandamento di Gardone e riconfermato in cinque elezioni. Eletto (1882) deputato provinciale supplente, il 14 agosto 1893 fu eletto Presidente della Deputazione Provinciale fino all’agosto 1895, operando la riorganizzazione del manicomio provinciale e intervenendo in numerose questioni. Nella sua commemorazione l’avv. Frugoni rilevò: «Come sotto la presidenza Manzini venne attuata la riforma del servizio esposti, sotto quella Quistini seguiva la riforma del servizio dementi colla costruzione ed organizzazione del nuovo manicomio provinciale, dei più perfetti dell’ epoca. Né a ciò solo si volse l’attività del Quistini; i resoconti consigliari contengono pregevoli sue relazioni ed importanti discorsi sulla caccia, sulla pesca, sul tiro a segno, sul canale di unica derivazione delle acque del Mella, su diverse sistemazioni stradali e sulla ferrovia BresciaGardone, una delle più tenaci sue aspirazioni che non poté vedere realizzata, mentre del suo intelligente amore per le industrie delle arci, di cui è fertile la valle Trompia, è documento la relazione dettata pel sub comitato bresciano ad illustrazione del padiglione regionale che rifulse all’esposizione di Roma del 1911». Si interessò decisamente per risollevare l’economia della valle e fu tra i promotori del progetto della Ferrovia Camuna, prospettando un allacciamento con la Val Trompia. Inoltre, come è stato rilevato, meritano una menzione particolare l’esecuzione di opere pubbliche sussidiate dal governo, gli sforzi per guadagnare alle industrie locali commissioni statali di armi e materiali ferroviari, le campagne elettorali del collegio, le complesse vicissitudini delle fabbriche d’armi di Gardone, con particolare riferimento alla condizione dell’occupazione operaia nei periodi di crisi (scioperi e licenziamenti), la realtà sociale dei valligiani. Nel 1903 si adoperò per la concessione di un sussidio alla Camera del lavoro. Il 31 gennaio 1904 gli elettori del Collegio di Iseo lo elessero come successore dell’on. Zanardelli (che gli lasciò per testamento le sue medagliette parlamentari) con 2649 voti su 3193 votanti nella XXI legislatura. Venne rieletto nel luglio 1909 nella XXII legislatura, con gli auguri di riuscita da parte di Guglielmo Marconi da Rimini. Suoi principali sostenitori furono Beretta, RedaelIi ecc. Non si segnalò per particolare attività parlamentare, preferendo l’attività provinciale valtrumplina. Tuttavia fu in corrispondenza e a contatto con gli uomini politici più noti del tempo quali Giovanni Giolitti, Ettore Sacchi, Francesco Cocco Ortu, Tommaso Villa, Oreste Baratieri e Massimo Bonardi. Fu inoltre, dal 1900, presidente del Consiglio dei probiviri per le industrie metallurgiche. Sostenne in ogni modo l’industria armiera valtrumplina e curò personalmente due esposizioni d’armi: a Vienna, nel 1910, e a Roma, nel 1911, in Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 73 occasione del 50° dell’Unità d’Italia. Come ricorda Francesco Bevilacqua: «Si prodigò con opera feconda per l’arsenale, per il “banco di prova nazionale per le armi da fuoco portatili”, per le stesse fabbriche che difese prima con Giuseppe Zanardelli e poi da solo tenacemente e costantemente contro le ostilità e le insidie talvolta nascoste, riuscendo a conservare alla Valle l’antica e tradizionale industria delle armi. Anche la “Regia scuola professionale” di Gardone Val Trompia deve a lui la sua fertilità; la protesse fin dall’inizio con la propria autorità appoggiando il suo sviluppo presso gli Enti di allora, presso i privati e presso il Ministero stesso. Tenne sotto la sua ala protettiva anche il cotonificio “Mylius” (divenuto poi Bernocchi) di Cogozzo per la cui causa si batté e vinse a Brescia». Fu presidente onorario della associazione Pro Valle Trompia e fu consigliere dell’Ordine degli Avvocati. Attività intensa svolse anche in enti valtrumplini. Fu tra l’altro avvocato della fabbriceria di Collio e di altre parrocchie e per il patrocinio dato ai meno abbienti venne ricordato come “avvocato dei poveri”. Zanardelli lo volle raffigurato, come ha rilevato Francesco Bevilacqua, in un affresco dello Ximenes nella sua villa di Maderno. Come ha ricordato Francesco Bevilacqua tenne numerose orazioni funebri in varie occasioni per la morte di amici; fra le quali quella in onore di Cirillo e Federico Bagozzi, padre e figlio, nel cimitero di Villa; per il dott. Pietro Ponzoni a Carcina; a Lavone parlò per la morte di Egidio Zanardelli, fratello dello statista; a Gardone Val Trompia per l’amico Giuseppe Beretta; a Laorca (Lecco) fu per la morte di Pietro Redaelli ed a Molina di Ledro per quella di Agostino Zecchini, insigne patriota e suocero di Federico Bagozzi. Ultimo fu il discorso ufficiale in occasione dell’inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli il 6 ottobre 1912 a Gardone Val Trompia. Si dilettò anche di poesia. Tra le sue pubblicazioni: “Della vita di don Giovanni Bruni” (Brescia); Rivetti e Sca1vini, 1880, n. 16 compilate in memoria del farmacista Beniamino Mazza e altre raccolte dal cav. Costanzo Glisenti. “Le armi bresciane e della Val Trompia”, Monografia di G.Q. in “Brixia. (Brescia 1882). [EB] Quistini Giovanni (1841-1913), avvocato, lettere di Zanardelli, IV 428 n. 1; per 5 volte consigliere provinciale, 1893-1895, presidente della deputazione, 463 n. 1; la “strana bufera elettorale” del 1895, 453; 1903, favorevole alla concessione di un sussidio alla Camera del lavoro, 471 n. 4; 1904, deputato di Iseo, 463; muore il 1913, 463 n. 1. [SB] Reggio Arturo – (Montirone, 27 febbraio 1879 - Saiano, 18 agosto 1959) – Di Epaminonda e di Carolina Volpi. Sentì profonda l’influenza del padre, esponente del moderatismo liberale bresciano, della madre e dello zio don Francesco Volpi che si preoccuparono della sua educazione religiosa. Dopo aver frequentato il Liceo Arnaldo di Brescia studiò legge a Padova dove svolse attiva azione patriottica e culturale nel1’ambiente universitario, dando vita, con Francesco Carnelutti, al circolo universitario “Camillo Cavour” del quale fu eletto presidente accanto a Marziale Ducos. A 18 anni era già collaboratore alla “Sentinella Bresciana”. Laureatosi nel 1900, anche per la morte del padre (1904), dovette dedicarsi presto nello studio di Giacomo Bonicelli alla avvocatura nella quale si distinse per cultura, intuito giuridico, facilità ed eleganza di parola. Specializzatosi nel diritto civile studiò fra l’altro a fondo la legislazione sulle acque pubbliche, compiendo anche interessanti indagini storico giuridiche sulle 74 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 rogge bresciane derivate dall’Oglio e dal Chiese. Nel 1905 viene eletto nel gruppo cattolico moderato consigliere del Comune di Brescia e, poco dopo, assessore. Nel luglio 1907 viene eletto consigliere provinciale per il mandamento di Verolanuova. Sostenitore dell’insegnamento religioso nelle scuole (1907) e delle Unioni Cattoliche del Lavoro (1908-1910) tiene anche, specie in provincia, molte conferenze di carattere economico e sociale, rivelando particolare conoscenza dei problemi provinciali, quali quello delle acque. Nel 1912 è con Pietro Frugoni fra i promotori del movimento nazionalista e del Gruppo Nazionalista Bresciano del quale diviene, nel marzo 1914, presidente. Interventista caldeggia, specie dalla “Sentinella Bresciana” e con conferenze e comizi, in ogni modo l’entrata dell’Italia in guerra. Il 20 giugno 1914 viene eletto consigliere comunale nel blocco cattolico moderato. Rieletto nel febbraio 1915, oltre che assessore viene eletto vicesindaco. Acceso interventista il 4 luglio 1918 inneggia a Wilson. Il 18 luglio 1919 in seguito alle dimissioni per motivi di salute di Dominatore Mainetti, viene nominato pro-sindaco, carica che abbandona nel 1920. Sempre appassionato di problemi amministrativi copre la carica di presidente della Sezione provinciale bresciana dell’Associazione dei Comuni italiani. Nel novembre 1919 si presenta alle elezioni nella lista cattolico moderata come indipendente, ma non ottiene successo. Copre numerosi incarichi e cariche pubbliche: presidente delle Istituzioni Agrarie Raggruppate (Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter); della Scuola di Agraria “Dandolo” di Bargnano, dell’Opera Pia Sanatorio Infantile di Valledrane e commissario straordinario del Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica di Brescia. E’ inoltre vicepresidente della Società Ferroviaria Rezzato-Vobarno e delle Tramvie Elettriche Bresciane, legale amministratore della Società Elettrica Bresciana. Appartato durante il fascismo, si accosta sempre più decisamente alla Resistenza raccogliendo intorno a sé un gruppo di giovani della generazione di Sandro Bonicelli, sostenendo poi la stampa clandestina e collaborando a “il Ribelle”. Chiamato nell’aprile 1945 dal CLN a presiedere la Provincia fino alle elezioni amministrative del 1951, ne avvia l’attività con rigore e profondo senso morale. Assunta la presidenza del P.L.I. nel 1951 ne risulta l’unico consigliere comunale. Dal 1952 si apparta sempre più dalla vita pubblica. Suoi scritti sono: “La liberazione di Gerusalemme” (Brescia, Tipogr. Brescia, 1917); Con Bianchi Antonio, Conte Ernesto: “Le acque del Chiese e il riconoscimento delle quattro grandi utenze” (Brescia, Tip. Istituto Pavoni, 1922, pp. 138 in 4°); “Titoli legittimi delle derivazioni del Chiese”; “Titoli legittimi delle rogge bresciane derivate dall’Oglio”. [EB] Reggio Arturo, avvocato, moderato, 1905, consigliere comunale, IV 464; ideatore della scuola Moretto, 492 n. 6; 1919, prosindaco, 490; 1919, elogio del gruppo degli emigranti, di D. Ghidoni, 502; 1945, presidente della amministrazione provinciale, 520; collaboratore de «Il Ribelle », 745. [SB] Salvetti Giacomo – (Pallanza, 7 marzo 1878 - ?) – Di Giuseppe e di Clotilde Masino. Fu viceprefetto, proveniente da Novara, della provincia di Brescia dal 1925 al 1926, quando fu trasferito a Girgenti con l’incarico di prefetto. Fu anche presidente della Regia Commissione straordinaria della Provincia. [EB] Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 75 Tafuri Giovanni – Sec. XX. Ispettore generale del Ministero degli Interni, nel 1927, come Commissario straordinario, gestì la Provincia di Brescia passandola poi al presidente Giorgio Porro Savoldi. [EB] Tafuri Giovanni, gestione straordinaria dell’amministrazione provinciale bresciana, IV 512. [SB] Valotti Diogene, conte, indicato alla carica di podestà, rifiuta, 1859, IV 360; assessore, giugno 1859, 363; lettera di Garibaldi al V., 364 n. 1; 13 giugno, invita i bresciani ad accogliere Garibaldi e i Cacciatori delle Alpi, 365 n. 4; 15 giugno, a Palazzolo, rende omaggio a Vittorio Emanuele Il, 372 n. 9; 18 giugno 1859, accompagna Napoleone III, 375; promette a Napoleone III la massima assistenza ai feriti, 385; croce della legion d’onore, 387; della destra cavouriana, 392; propone di deliberare un’offerta di un milione al re in caso di necessità, 394, 400 n. 2; sindaco di Brescia, 403, 408; si reca a Torino a rendere omaggio al re, 409; ritratto, 409 ill.; poi eletto deputato a Verolanuova, 410 n.; dal 1867, presidente della Deputazione provinciale, 415; fino al 1891, 441; 1883, raccomanda di contenere gl’interventi della provincia nelle spese di sua pertinenza, 448; 1889,. senatore del regno, 410 n. 1; nel 1910, muore, 477. [SB] Zanardelli Giuseppe, partecipa alla intercettazione dei rinforzi provenienti da Verona allo Schwarzenberg, 1848, IV 211 n. 4; 428; 1848, partecipa alle operazioni dei volontari nel trentino, 218 n. 3; professore di liceo destituito, 325 n. 4; 1857, promuove il Gabinetto di lettura, 352, 717; 1857, articoli su “Il Crepuscolo”, 352; riguardanti l’esposizione bresciana , 354, 1014, 1016, 1017; lettere a “Il Crepuscolo” sulle condizioni econom. Bresciane nel decennio pre-unitario, 554 e n. 4; con i suoi amici scrive un rapporto sulle condizioni di Brescia, 1859, 362, attraverso la Svizzera, raggiunge Garibaldi, riceve l’incarico di far insorgere la provincia di Brescia, 363; non vuole che si susciti un’insurrezione artificiosa di Brescia, 364 e n. 3; prepara il proclama per la cittadinanza, poi cede i potere al commissario regio col quale collabora, 365; 12 giugno, fa parte della commissione di amministrazione e di difesa, 365 n. 3; critica la freddezza patriottica del vescovo Verzieri, 390 n. 2; Campagna contro il vescovo su “La Gazzetta di Brescia”, 612; esponente della sinistra prima con “La Gazzetta di Brescia”, poi con “L’Indicatore bresciano”, 366, 393, 618, 621; 1860, ottiene i suffragi sia della destra che della sinistra, anima del Circolo Nazionale, tiene lezioni pubbliche di diritto costituzionale, 393; vota contro la cessione di Nizza e Savoia, 394 n. 3; coopera alla costituzione di una società di mutuo soccorso, 421; 1860, eletto a Gardone e Chiari, 395; 1861, eletto a Iseo, 401, 409 e n. 4; in parlamento, aderisce al gruppo di sinistra, 402; nella sinistra costituz. dello Zanardelli trovano uno sbocco naturale i movimenti garibaldini e repubblicani, 408; 1862, fa parte della commissione promotrice del Tiro al bersaglio, 415; 1865, contrario all’abbattimento della Chiesa di S. Domenico, 412; dopo il 1876, aderisce alla massoneria, a Roma, 418; 1866, lamenta la lentezza del Ministero nell’approvvigionare il corpo dei Volontari, 423; “leader” del partito liberale in Brescia, 427; si adopera per assicurare ingenti forniture da parte di industrie bresciane all’esercito, alla marina, alle ferrovie, 428 e n. 1; critiche da parte dei cattolici e dei moderati, 428; in modo particolare per le candidature a sorpresa, 428 e n. 4; 1874, nelle elezioni politi- 76 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 che, vince ad Iseo ma è sconfitto a Brescia, 429 e n. 10; 1874, presidente della società operaia di Bovegno, 446; lettera sulle contestazioni elettorali in Val Trompia, vertenza cavalleresca con Berardo Maggi, 430 n.; lettera del 17 dicembre in cui lamenta la fiacchezza del partito a Brescia, e le difficoltà dei problemi da affrontare a Roma, 430; 18 marzo 1876, ministro dei Lavori pubblici, provvede a far nominare dei cavalieri, ed il senatore di Brescia, 431; le posizioni del suo partito si rafforzano nelle elezioni del 1876 e del 1880, e nelle successive fino al 1890, 431; 1878, ministro dell’interno, 433; e dell’agricoltura, 434; discorso di Iseo, 433-435; 1882, si congratula con gli oppositori cattolici, 440; presidente della società «Tiro a segno» (1882), 1154; presidente del Consiglio provinciale dal 1882 al 1895, 441; 1890, visita del re a Brescia, 441; opinione favorevole nella Banca popolare, 450, 451; 1895, interessato a scongiurare la minaccia di chiusura della fabbrica d’armi, 469; 1895, perde il suo seggio, 453; 1896, si oppone al progetto Cassa per i restauri della Loggia, 466; 1897, il suo partito vince nelle elezioni politiche, 456; deputato di Iseo, 456; 1898, lettera del 10 agosto 1898 a Massimo Bonardi, 458; si lamenta per il conferimento di alcune croci di cavaliere, 458; si preoccupa della riorganizzazione delle forze liberali, 1899, telegramma al Bonardi, 458; passione trentina, e difesa dei compagni di G. Oberdan, 487 e n. 1; 1901, presidente del Consiglio, 459; appoggia la rinascita di Salò dopo il terremoto, 471; 1902, il partito dello Z. alleato con repubblicani e socialisti riprende in mano l’amministrazione bresciana, 459; 1902, presidente del Consiglio provinciale, 461; studi sulla sericoltura, 550; suggerimenti sul serificio, 573; discorsi « Sull’Avvocatura», 1875-1876, 730, 731; membro benemerito dell’Ateneo, 839; alunno del liceo, 846; produzione di fieno nel 1857, 1003 n. 1; dati statistici sulle concerie, 1016; fabbriche d’armi della Val Trompia, 1017; non dà notizie del risparmio e della finanza privata, 1043; 1903, muore a Maderno, 461; funerali, 458 ill.; il testamento, 462; villa Zanardelli, a Fasano, colonia di profilassi infantile antitubercolare, 651; una lapide, un monumento, la « Scuola professionale operaia G. Zanardelli», di Gardone V. T., 461 n. 4; il monumento, di D. Calandra, 477, 479, 922, 919 ill.; particolare del monumento, 460 ill.; 1908, un busto a Breno, 477; monumento a Maderno, del Bistolfi, 922; a Salò, 924; tomba al Vantiniano, di E. Ximenes, 922; ritratto giovanile, 353; ritratto; 440 441 tav. f. t. a col. [SB] Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 77 Le principali tappe normative: le leggi e i testi unici che hanno regolato la vita della Provincia [(*) riportate per le parti di intreresse] – Legge 23 ottobre 1859. Legge comunale e provinciale (*) – Legge comunale e provinciale del 20. 3.1865 n. 2248 (*) – Regolamento per l’esecuzione della Legge sull’amministrazione comunale e provinciale del 20.3.1865. – Legge 30.12.1888 n. 5865 portante modificazioni alla Legge comunale e provinciale del 20.3.1865 (*) – R.D. 10.2.1889 n. 5921 che approva il testo unico della Legge comunale e provinciale. – R.D. 10.6.1889 n. 6107 col quale è approvato il Regolamento per l’esecuzione della Legge sull’amministrazione comunale e provinciale. – Legge 11.7.1894 n. 287 per le operazioni elettorali amministrative e politiche portante modificazioni anche di altri articoli della Legge comunale e provinciale. – R.D. 4.5.1898 n. 164 che approva il nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale. – R.D. 19.9.1899 n.394 che approva il regolamento per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale. – Legge 11.2.1904 n.35 che regola la rinnovazione dei consigli comunali e provinciali. – R.D. 21.5.1908 n. 269 che approva il testo unico della Legge comunale e provinciale (*) – R.D. 12.2.1911 n. 297 che approva il regolamento per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale. – Legge 19.6.1913 n. 640 che reca modificazioni al testo unico della Legge comunale e provinciale. – R.D. 4.2.1915 n. 148 col quale è approvato il nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale. – Legge 30.12.1923 n. 2839. Riforma della Legge comunale e provinciale (*) – Legge 27.12.1928 n .2962, Riforma dell’Amministrazione provinciale (*) – Rd. 14 settembre 1931, n. 1175, testo unico sulla finanza locale – R.D. 3.3.1934 n.383. Approvazione del testo unico della Legge comunale e provinciale. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 79 – R.D.L. 4.4.1944 n.111. Norme transitorie per l’amministrazione dei Comuni e delle Province. – Costituzione della Repubblica del 27.12.1947 (*) – Legge 8.3.1951 n.122. Norme per la elezione dei Consigli provinciali. – Legge 10.9.1960 n.962. Modificazioni alla Legge 8.3.1951 n.122 contenente norme per la elezione dei Consigli Provinciali ed al testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 16.5.1960 n.570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. – D.P.R. 3.3.1961. Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli Provinciali. – Legge 10.8.1964 n. 663. Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.5.1960 n.570 ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8.9.1951 n. 122 e 10.9.1960 n.962. – Legge 3.1.1978 n.3. Norme per l’effettuazione delle elezioni provinciali e comunali. – Legge 23.4.1981 n.154. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consiglieri regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario nazionale. Le principali novità legislative in tema di Enti Locali dal 1989: Dalla storia di Ancitel attraverso le principali novità legislative in tema di Enti Locali (Fonte: Ancitel - La rete dei Comuni Italiani) [http://www.ancitel.it/profilo_storianew.cfm] [Settembre 2005] 1989-1992 – Legge 8.6.1990 n.142. Ordinamento delle autonomie locali. – Legge n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”. – Legge 7.6.1991 n.182. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali. – Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 1993-1995 – Legge 25.3.1993 n.81. Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale. 80 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 – Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (Decreto abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 72 lett. t) – Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. – Legge 11 febbraio 1994, n.109 legge quadro in materia di lavori pubblici. – Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. 1996-1998 – Legge 15 marzo 1997, n.59 delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. – Legge 15 maggio 1997, n.127 misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. – Decreto del presidente della repubblica 04 dicembre 1997, n.465 regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127. – Decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1997, n.513 regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo i della legge 15 marzo 1997, n. 59. – Decreto del presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n.447 regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (istitutivo dello sportello unico) Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 81 1999-2002 – Legge 03 agosto 1999, n.265 disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265). – Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione.(*) 2003- 2004 – Legge n. 131/2003 - attuazione della riforma del titolo V della Costituzione. – DPR n. 327/2001 - testo unico sulle espropriazioni (entrato in vigore nel giugno 2003). – DPR n. 380/2001 - testo unico sull’edilizia (entrato in vigore nel giugno. 82 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Legge 23 ottobre 1859 Legge comunale e provinciale VITTORIO EMANUELE II Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc., ecc., Principe di Piemonte, ecc., ecc., ecc. In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859; Sulla proposizione del Ministro dell’Interno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato, e decretiamo sull’ordinamento comunale e provinciale quanto segue: TITOLO I Divisione del territorio del Regno e Autorità Governative. Art. 1 Il Regno si divide in Provincie, Circondarj, Mandamenti e Comuni secono la tabella annessa alla presente legge. Art. 2 In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo. Art. 3 Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia; Mantiene le attribuzioni dell’Autorità amministrativa, e promuove i conflitti; Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi; Veglia sull’andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d’urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio; Soprintende alla pubblica sicurezza, ha il diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata; Nell’Amministrazione provinciale e comunale esercita le funzioni determinate dalla legge; Dipende dal Ministro dell’Interno, e ne esegue le istruzioni. Art. 4 Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d’assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge. Art. 5 Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi. È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore. I membri del Consiglio compiono le imcumbenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 83 Art. 6 Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti. È presieduta dal Governatore o da chi ne fa le veci. Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato. Art. 7 In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo. Nel Circondario, ov’è il Capo-luogo di Provincia, l’ufficio d’Intendente è esercitato dal ViceGovernatore. Art. 8 I Governatori, i Vice-Governatori, gli Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render conto dell’esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore Autorità amministrativa, né sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato. Art. 9 Presso ogni Governatore sono stabiliti impiegati di segrete. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio provinciale, ed alla Deputazione provinciale. Con Decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni Ufficio d’Intendenza. Omissis TITOLO TERZO Dell’Amministrazione Provinciale Capo I Delle Provincie. Art. 145. La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un’amministrazione propria che ne regge e ne rappresenta gl’interessi. Art. 146. L’amministrazione d’ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale, e di una Deputazione provinciale. Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge. Art. 147. Sono sottoposti all’Amministrazione provinciale: 1°. I beni e le attività patrimoniali della Provincia, e de’ suoi Circondarj; 2°. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro’ della Provincia o de’ suoi Circondarj; 84 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 3°. I fondi e i sussidj lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali. 4°. Gl’interessi dei diocesani quando a termini delle leggi son chiamati a sopperire a qualche spesa. Capo II Del Consiglio Provinciale. Art. 148. Il Consiglio provinciale si compone: Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti; Di 50 membri in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti, Di 40 membri in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti; Di 20 nelle altre. Art. 149. Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge. Art. 150. I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l’intiera Provincia. Art. 151. Chi sarà eletto in due o più Provincie, ovvero da due o più Mandamenti di una stessa Provincia, dovrà optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all’art. 153. In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere a nuova elezione. Art. 152. All’elezione dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati. Art.153. Compiute le operazioni a termini dell’art. 71, il Presidente dell’ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell’Intendente gli atti dell’elezione. La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti. Art. 154. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente. Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali. Art. 155. Non possono essere eletti a Consiglieri provinciali quelli che non possedono nella Provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell’art. 16, i minori di 25 anni, gli Ecclesiastici e i Ministri del culto contemplati nell’art. 22, i Funzionari cui compete la sorveglianza delle Provincie, gli mpiegati dei loro uffi- Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 85 zi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla Provincia, gli Impiegati e Contabili dei Comuni, e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto della Provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all’art. 23 della presente legge. Art. 156. Il Consiglio provinciale si raduna nel Capo-luogo della Provincia. Art. 157 Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta. Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha diritto di fare quelle osservazioni che crede opportune, ma non ha voce deliberativa. Art. 158 Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria. Può anche essere convocato straordinariamente dal Governatore. La sessione straordinaria è annunziata nel giornale ufficiale della Provincia. Le convocazioni sono fatte dal Governatore per avvisi scritti a domicilio. Art. 159 La durata ordinaria della sessione è di quindici giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Governatore e del Consiglio. Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l’assenso del Governatore. Art. 160 Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l’atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l’ordine delle deliberazioni. Art. 161 Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d’età; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario. Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un ViceSegretario, i quali durano in carica tutto l’anno. Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 7° dell’art. 165. Art. 162 Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v’intervenga un terzo dei Consiglieri. Art. 163 I Presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell’Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l’attenzione del Governo. 86 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Art. 164 Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell’intervallo delle sessioni. Art. 165 Il Consiglio delibera sovra: 1°. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali; 2°. I contratti di acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali; 3°. Gli affari concernenti il patrimonio della Provincia, dei suoi Circondarj, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese, ed i progetti delle opere da compiersi in giudizio; 4°. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio. 5°. Le spese da farsi attorno gli edifizi diocesani a termini di legge; 6°. I sussidi da accordarsi ai Consorzi ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell’istruzione, e di stabilimenti pubblici; 7°. Il bilancio delle entrate o delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione provinciale; 8°. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l’applicazione dei residui. Art. 166 Alle spese provinciali, in caso d’insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovraimposta alle contribuzioni dirette. Art. 167 Il Consiglio provinciale esercita sugli Istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate. Art. 168 Dà parere: 1°. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondarj, dei Mandamenti, e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capiluogo; 2°. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia; 3°. Sulla direzione delle nuove strade consortili; 4°. Sullo stabilimento dei consorzj; 5°. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un Comune; 6°. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere e mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell’epoca dei medesimi. E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Governatore; Art. 169 Può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia, o dei suoi Circondarj. Art. 170 Può anche demandare ad uno, o più, de’ suoi membri l’incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 87 Capo III Della Deputazione Provinciale. Art.171 La Deputazione provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta di voti. I membri sono in numero: Di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti; Di quattro nelle altre. Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600 mila anime, e di due nelle altre. Art. 172 Essa rappresenta il Consiglio provinciale nell’intervallo delle due riunioni, nelle funzioni solenni; Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale; Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico, e morale della sua amministrazione, e fa un’esposizione sulle condizioni e sui bisogni della Provincia; Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla Provincia; Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrono nell’interesse della Provincia; Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio; Fa agli atti conservatorj dei diritti della Provincia e de’ suoi circondarj; In caso d’urgenza fa gli atti riservati al Consiglio; Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate. Art. 173 Il Governatore come Presidente della Deputazione provinciale rappresenta la Provincia in giudizio. Art. 174 Non possono far parte della Deputazione provinciale: Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella Provincia; Gli appaltatori d’opere che si eseguiscono per conto delle Provincie, dei Comuni, o degli Istituti predetti; e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative; I parenti ed affini nei gradi indicati nell’art. 24. Art. 175 Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell’Amministrazione degli Istituti menzionati nell’articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, egli non potrà né votare, né intervenire alle adunanze quando si tratti di affari del Comune, o dell’Istituto alla cui amministrazione appartiene. Art. 176 Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l’intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s’intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti. 88 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Art. 177 La Deputazione provinciale forma un Regolamento interno per l’esercizio delle sue attribuzioni. Art. 178 I membri della Deputazione provinciale durano un anno in ufficio. Sono sempre rieleggibili. Art. 179 Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario. Art. 180 Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell’articolo 174. Omissis Art. 245 Sono abrogate le leggi anteriori sulle Amministrazioni comunali, provinciali e divisionali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l’Amministrazione provinciale e comunale, in quanto non sono contrarie alla presente. Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Dato in Torino, addì 23 ottobre 1859 VITTORIO EMANUELE U. Rattazzi Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 89 Legge, n. 2248, in data 20 marzo 1865 Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia VITTORIO EMANUELE II Per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D’ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art.1 Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi: Legge sull’Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l’allegato A. Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l’allegato B. Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l’allegato C. Legge sull’Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l’allegato D. Legge sul Contenzioso amministrativo, che ostituisce l’allegato E. Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l’allegato F. Art. 2 È data facoltà al Governo d’introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonché il parere del Consigliodi Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. Art. 3 I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll’esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l’anno 1865. Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno. Art. 4 Il Capo-luogo della Provincia di Noto è restituito alla Città di Siracusa, della quale assumerà il nome la Provincia stessa. La città di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario. Art. 5 Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione del precedente articolo. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addì 20 marzo 1865. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli VACCA 90 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 G. LANZA S. JACINI ALLEGATO A LEGGE COMUNAL E PROVINCIALE TITOLO PRIMO Divisione del territorio del regno e autorità governative. Art. 1 Il regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni. Art. 2 In ogni provincia vi è un prefetto ed un Consiglio di prefettura. Art. 3 Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia. Omissis TITOLO TERZO Dell’Amministrazione provinciale CAPO I Delle province. Art. 152 La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un’amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl’interessi. Art. 153 L’amministrazione d’ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale. Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge. Omissis CAPO II Del Consiglio provinciale. Art. 155 Il Consiglio provinciale si compone: Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti; Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti; Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti; Di 20 nelle altre. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 91 Art. 157 I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l’intiera provincia. Art. 158 Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie. Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione. In difetto d’opzione, l’eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti, ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all’estrazione a sorte. Art. 159 Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni comunali, facendone però constatare con verbali separati. Omissis Art. 162 Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella provincia o che non vi hanno domicilio, a mente dell’articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell’articolo 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gli impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficienza e di culto della provincia, e coloro infine che trovasi colpiti dalle esclusioni di cui all’articolo 25 della presente legge. [Si ritrascrive gli artt. 25, 26 e 27, della legge]. Art. 25 Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati: Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d’anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate; I funzionari del Governo che debbono invigilare sull’amministrazione comunale, e gl’impiegati dei loro uffizi; Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune. Art. 26 Non sono né elettori, né eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl’interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finché non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi. Art. 27 Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero. 92 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale]. Omissis Art. 168 Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d’età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario. Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vicesegretario, i quali durano in carica tutto l’anno. Omissis Art. 171 Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentano nell’intervallo o delle Sessioni. Omissis CAPO III Della Deputazione provinciale. Art. 179 La Deputazione provinciale è composta del Prefetto che la convoca e la presiede e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti. I membri sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti. Di otto in quella di oltre 300,000 abitanti. Di sei nelle altre. Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti. Omissis Art. 183 Non possono essere eletti a far parte della Deputazione provinciale: 1. Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficienza e di culto esistenti nella provincia. 2. Gli appaltatori d’opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative. 3. I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell’articolo 27. Omissis Art. 187 I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 93 Art. 188 Se un membro della Depurazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario. Omissis Art. 201 In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni della legge affidate alla Deputazione provinciale per l’amministrazione della provincia e per la tutela dei comuni e delle cause pie. TITOLO QUARTO Disposizioni comuni all’amministrazione comunale e provinciale. Art. 202 I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio. Art. 203 I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. Dopo l’elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte. Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno. In appresso la scadenza è determinata dall’anzianità. Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Depurazione. Saranno estratti a sorte i Consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, a termini del primo paragrafo del presente articolo. Art. 204 Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell’anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri. Art. 205 Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all’installazione dei loro successori, ancorché fosse trascorso il termine prefisso. Art. 206 Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti A parità di voti s’intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d’età. Art. 207 Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore. 94 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Art. 208 La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27. Art. 209 I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della Sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l’elezione. Art. 210 Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi. È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute. Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese. Omissis Art. 235 Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 95 Legge n. 5865, in data 30 dicembre 1888, portante modificazione alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1 dicembre 1888, n. 306) UMBERTO I Per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D’ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. Omissis Art. 69 Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati: coloro che non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposte di ricchezza mobile; gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall’art. 10; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici; coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia; coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonché gl’impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella Provincia; coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall’art. 11; coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell’interesse della provincia, od in società od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia. I magistrati di Corte d’Appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. [Si riportano gli artt. 10 e 11 della stessa legge. Art. 10. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati: gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d’anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate. Art. 11. Oltre i casi previsti dall’art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono né elettori né eleggibili: a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finché non abbiano ottenuto la riabilitazione; b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell’ammonizione e della sorveglianza; c) i condannati per reati d’associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d’ogni altra specie e sotto qualunque titolo 96 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all’odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge; d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità; e) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento.] Art. 70 Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento. Omissis Art. 74 Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale. Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale, sono deferite ai presidente della medesima. Omissis Art. 80 Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni. In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco. Art. 81 I consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Il deputato provinciale o l’assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli. Il prefetto la può promuovere. Omissis Art. 84 I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d’ordine pubblico, o quando richiamati all’osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procederai alla nuova elezione entro il termine di tre mesi. Art. 85 In caso di scioglimento del consiglio comunale, l’amministrazione è affidata ad un commissario straordinario. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l’amministrazione è affidata ad una Commissione Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 97 straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri, scelti fra le ersone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto pare del disciolto Consiglio. Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta. La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale. Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale. Omissis Art. 89 Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato e la corte dei conti, provvederà con regio decreto, entro l’anno 1890, a mettere in armonia l’amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie colle norme della legge e del regolamento sull’amministrazione e la contabilità generale dello Stato. Art. 90 È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato: 1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato A, e delle altre che l’hanno modificata; 2° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale; 3° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali; 4° di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Sato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1888 UMBERTO Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI 98 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 F. CRISPI Regio Decreto, n. 269, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 luglio 1908, n. 155) [L’art. 25 della legge sull’eleggibilità dei Consiglieri Provinciali conferma le precedenti diaposizioni dettate dall’art. 25 del T.U. 164/1898. Parimenti le disposizioni sull’eleggibilità dei deputati confermano le precedenti disposizioni del T.U. del 1989. Si riportano unicamente le disposizioni relative alle elezioni dei consiglieri così come runitano modificate dalla Legge n.35/1904]. VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D’ITALIA Visto l’art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 294, che da’ facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1898, n. 164, e delle altre che l’hanno modificata; Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico È approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d’ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di falo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1908 VITTORIO EMANUELE GIOLITTI Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1908 Reg. 43 Atti del Governo a f. 51. A. ARMELISASSO Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO Omissis CAPO III Della Deputazione provinciale. Art. 239 Testo unico, art. 222 e art. 3 legge il febbraio 1904, n. 35 Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti, una Deputazione che si rinnova per intiero Ogni quadriennio. Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio. Quelli che escono d’ufficio sono sempre rieleggibili. Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell’articolo 130. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 99 Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento, a’ termini dell’articolo 146. Omissis Art. 271 Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11febbraio 1904, n. 35 I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili. Nei primi due bienni dopo un’elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio, e successivamente dall’anzianità. Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito dal numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. Quando la scadenza è determinata dall’anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell’ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio. Nei Comuni dove il Consiglio è composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne sono surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente. Del pari nelle Provincie dove il Consiglio è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente 9, 14 e 17. Nei Comuni divisi in frazioni la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione. Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione. Art. 272 Testo unico, art. 253; art. 1, comma 1°, e art. 2 legge 11 febbraio 1904, n. 35 Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero. Durante il biennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi: 1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri; 2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri, rispettivamente assegnati. Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purché il rinnovamento generale oil rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine anitore di sei mesi. Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte. Omissis Art. 335 Testo unico, art. 310 È data facoltà al governo del Re, sentito il Consiglio di Stato: 1° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali, le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale; 2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali. Visto, d’ordine di S. M. Il ministro dell’interno Presidente del Consiglio dei Ministri GIOLITTI 100 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Regio Decreto 30 dicembre 1923, N. 2839 Riforma della legge comunale e provinciale. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’8 gennaio 1924, n. 6) VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e volontà della nazione RE D’ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;+Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’intero e ad interim per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Omissis Art. 73 L’art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente: «Ogni Provincia ha un consiglio, una deputazione e un presidente. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio provinciale». Art. 74 L’art 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente: «Il Consiglio provinciale si compone: di 45 membri nelle Provincie che hanno un popolazione eccedente 600,000 abitanti,; di 35 in quelle in cui la popolazione supera i 400,000 abitanti; di 30 in quelle la cui popolazione eccede i 200,000 abitanti; di 25 nelle altre Provincie». Art. 83 L’art. 247 della legge è abrogato e sosituito dal seguente: «I membri della Deputazione provinciale sono in numero di sei. Saranno pure eletti due membri supplenti pe tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti». Omissis Art. 103 Dopo il 2° comma dell’art.323 della legge è inserito il seguente: «Se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo di 2 anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno. Lo scioglimento è ordinato per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sovra stabilita è ordinata con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte pei decreti Reali di scioglimento». Omissis Art. 105 Quando ricorrono motivi di urgente necessità il Prefetto può, in attesa del decreto Reale di sciogli- Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 101 mento, sospendere i Consigli comunali e provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione a termini dell’art, 102. La sospensione non può eccedere la durata di 2 mesi. Art. 106 L’art. 324 della legge è abrogato e Sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l’amministrazione è affidata ad un commissario straordinario. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l’amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria la cui composizione è stabilita di volta in volta. Tanto il commissario che la Commissione straordinaria, sono nominati col decreto Reale di scioglimento, ed esercitano le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta municipale e al presidente e alla Deputazione provinciale». Omissis Art. 112 È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto. Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, con le leggi successive che l’hanno modificata e con le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragioni di materia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI – DÈ STEFANI Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924 Atti del Governo, registro 220, foglio 54 - -GRANATA 102 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 L. 27 dicembre 1928, n. 2962 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1929, n. 5) Riforma dell’amministrazione provinciale. VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D’ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue. Art. 1. L’amministrazione di ogni provincia è composta di un preside e di un rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori. Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. Art. 2. Il preside e il vice preside sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l’Interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l’ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e la incompatibilità di deputato al parlamento e di deputato provinciale. Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto reale, su proposta del ministro per l’interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale. L’ufficio di preside e di vice preside è gratuito. In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell’ente, il ministro per l’interno può assegnare al preside e al vice preside un’indennità di carica, che grava sul bilancio della provincia. Art. 3 I rettori sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l’interno. Essi sono ordinari e supplenti. I rettori ordinari sono in numero di otto nelle province la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre. I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le province. Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. È altresì applicabile la norma prevista al n. 1 dell’art. 248 della legge stessa. I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. L’ufficio di rettore è gratuito. Art. 4 Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell’art. 150 della legge comunale e provinciale. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 103 Art. 5 I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio. La decadenza è dichiarata con decreto reale, su proposta del ministro per l’interno, previa contestazione dei motivi egli interessati. Art. 6 Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico con decreto reale, su proposta del ministro per l’interno, può essere disposto lo scioglimento del rettorato provinciale e affidata l’amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al rettorato provinciale. Il termine entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno. Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale. Art. 7 Il preside della provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della deputazione provinciale ed alla depurazione provinciale. Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell’ amministrazione della provincia. Art. 8 Il rettorato della provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al consiglio provinciale. Art. 9 Le adunanze del rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l’intervento di almeno la metà dei rettori. Le deliberazioni del rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside. Art. 10 Alle deliberazioni del preside e del rettorato provinciale è applicabile il disposto dell’art. 128 della legge comunale e provinciale Art. 11 Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell’amministrazione provinciale. Disposizioni finali e transitorie. Art. 12 Con decreto reale, su proposta del ministro per l’interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali amministrazioni ordinarie e straordinarie delle provincie, per far luogo all’attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge. Art. 13 Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge. 104 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Art. 14 Il governo del re è autorizzato: a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l’attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento; b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l’hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principi informatori della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 – Anno VII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, Il Guardasigilli: ROCCO Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 105 Norme della Costituzione della Repubblica del 27 dicembre 1947 che in particolar modo interessano gli enti locali. Costituzione della Repubblica italiana PRINCIPI FONDAMENTALI Omissis Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Omissis TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Art. 115. Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Art. 116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; dirit- 106 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q) r) s) to di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 107 Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 108 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Art. 124. Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 109 Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge. Art. 128. Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 129. Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 130. Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; 110 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra. Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 111 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001) Art. 1. 1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. Art. 2. 1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ècostituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. Art. 3. 1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; 112 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. Art. 4. 1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 113 Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta’”. Art. 5. 1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”. Art. 6. 1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. Art. 7. 1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”. Art. 8. 1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 114 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge”. Art. 9. 1. Al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: “Si può, con” sono inserite le seguenti: “l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante”. 2. L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolo 129 e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati. Art. 10. 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Art. 11. 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 115 I cd rom degli Atti del Consiglio provinciale 1860-1960 INDICE VOLUMI DIGITALIZZATI 1860-1960 EDIZIONE Amministrazione Provinciale di Brescia REDAZIONE B.G.C. ARCHIVI Loc. Faustinella, 25015 Desenzano d/G (BS) Tel. 030.9127255 - [email protected] Revisione e Informatizzazione PLATEO Software House Via Martiri della Libertà, 27 - 25100 Rodengo Saiano (Bs) Tel. 030.6810761 - [email protected] Indice di consultazione - Istruzioni ed informazioni DISCO 1 1860: Parte I: 1-24, Parte II: 1-27, 28-68 1861: I-XXXIII, 1-57, 58-105, 106-145, 146-179, 180-224 1862: Parte I: 1-XLIV, Parte II: 1-50, 51-94, 95-145, 146-200, 201-212 1863: 1-33, 34-89, 89-128, 129-163, 164-190 1864: 1-50, 51-95, 88-154, 155-173, 174-207, 208-246 1865: 1-35, 36-79, 80-129, 130-163, 164-204 1866: 1-34, 35-81, 82-117, 118-147, ??? 1867: 1-47, 48-73, 74-111, 112-164, 165-179, 180-225 1868: 1-32, 33-85, 86-135, 136-188, 189-228 1869: 1-45, 46-97, 98-142, 143-190, 191-223, 230 1870: 1-64, 65-127, 128-173, 174-215 1871: 1-44, 45-89, 90-134, 135-171, 172-207 1872: Parte I: 1-32, Parte II: 33-76, 77-90 + I-XXX, 121-144 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 117 1873: 1-37, 38-73, 74-117, 118-162, 163-201, 202-227 1874: 1-37, 38-90, 91-135, 136-183, 184-217 1875: 1-51, 52-101, 102-157, 158-207, 208-262 1876: 1-45, , 94-141, 142-189, 190-223 1877: 1-53, 54-108, 109-151, 152-201, 202-227 1878: Parte I: 1-45, Parte II: 1-93, 94-147, 148-203, 204-247 1879: 1-47, 48-97, 98-158, 159-214, 215-261, 262-323, 324-374, 375-421, 422-480 1880: 1-49, 50-106, 107-165, 166-227, 228-286 1881: , 1-63, 63-120, 121-181, 182-234, 235-294, 295-355 1882: 1-63, 64-125, 126-185, 186-244 1883: 1-61, 62-121, 122-183, 184-240, 241- 301, 302-347, 348-409, 410-437 1884: 1-61, 62-122, 123-187, 188-249, 250-289 1885: 1-53, 54-119, 120-185, 186-247, 248-297 1886: 1-59, 60-115, 116-173, 174-228, 229-289, 290-363 1887: 1-57, 58-118, 119-177, 178-235, 236-291 1888: 1-63, 64-121, 122-171, 172-234, 235-303, 304-372 1889: 1-65, 66-114, 115-181, 182-191 + I-LV, LVI-CXIII, 190-243, 244-273 1890: 1-60, 61-117, 118-167, 168-220, I-LIX, LX-LXXXI + 221-263, 264-334 1891: 1-71, 72-137, I-LXVII, LXIX-LXXXIX + 138-183, 184-247, 248-307, 308-378 1892: Parte I: 1-68, 69-112 Parte II: 1-21, 22-48 + I-LV, LVI-LXXV + 49-90, 91-151 1893: Parte I: 1-60, 61-116, Parte II: 1-43, I-LV, 44-99 + LVI-LXXXI, 100-169 1894: 1-70, 71-88 Allegati: 1-35, 36-67 + I-XLIII, XLIV-LXXI + 141-171, 172-251 1895: Parte I: 1-85, Parte II: 1-57, 58-93 + I-XLIX, L-LXXIX + 95-121, 122-177 DISCO 2 1896: Parte I: 1-80, 81-135, Parte II: 1-60, 61-134, 135-141 + I-LIII, LIV-LXI + 145-193, 194-261 1897: Parte I: 1-45, 46-115, Parte II: 1-58, 59-135, 136-143 + I-LXIII, 144-191, 192-259 1898: Parte I: 1-64, Parte II: 1-63, 64-71 + I-LIX, 72-134, 136-195 1899: Parte I: 1-59, 60-95, Parte II: 1-52, I-LXIII, 53-115, 116/203 1900: Parte I: 1-65, Parte II: 1-62, 63-131, 132-144 + II-LXIII, 145-223, 224-269 1901: Parte I: 1-75, Parte II: 1-73, 74-96 + I-XLV, XLVI-LXXI + 97-137, 138-217 1902: I-XX + 1-60, 61-120, 121-177, 178-247, 248-317, 318-403 1903: 1-35, 36-142, 143-203, 204-273, 274-337, 338-374, 375-453, 454-520 1904: 1-73, 74-135, 136-214, 215-288, 289-365, 366-413, 414-470, 471-556, 557-631, 632-691, 692-747 1905: 1-65, 66-125, 126-174, 175-212, 213-295, 296-382, 383-437, 438-489 1906: 1-85, 86-151, 152-198, 199-253, 254-291, 292-369, 370-427, 428-469, 470-525, 526-600 1907: 1-81, 82-135, 136-177, 178-231, 232-323, 324-387, 388-465, 466-533, 534-589 118 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 1908: 1-78, 79-135, 136-207, 208-253, 254-311, 312-390, 391-431 1909: 1-69, 70-125, 126-193, 194-265, 266-325, 326-387, 388-453, 454-533, 534-583, 584-622, 623-683, 684723, 724-784 1910: 1-65, 66-130, 131-179, 180-243, 244-313, 314-355, 356-439, 440-511, 512-593, 594-667 1911: 1-79, 80-143, 144-204, 205-279, 280-357, 358-411, 412-487, 488-557, 558-606 1912: 1-73, 74-149, 150-213, 214-263, 264-331, 332-399, 400-477, 478-551, 552-605 1913: 1-87, 88-150, 151-207, 208/282, 283-355, 356/428, 429-503, 504-576, 577-639, 640-678 1914: 1-81, 82-155, 156-230, 231-319, 320-399, 400-484, 485-548, 549-621 1915: 1-60, 61-134, 135-193, 194-272, 273-353, 354-433, 434-483, 484-521 1916: 1-81, 82-123, 124-180, 181-254, ... DISCO 3 1916: ... 255-329, 330-415, 416-484 1917: 1-77, 78-135, 136-211, 212-281, 282-314 1918: 1-81, 82-156, 157-230, 231-291, 292-338 1919-20: 1-49, 50-108, 109-182, 183-255, 256-341, 342-386, 387-470, 471-507, 508-583, 584-636, 637-674 1921: 1-81, 82-141, 142-203, 204-263, 264-349, 350-409, 410-493, 494-537 1922: I-XXVIII, 1-63, 64-110, 111-193, 194-275, 276-328, 329-376, 377-439, 440-505, 506-573, 574-663, 664727, 728-770 1923: I.XXXIII + 1-45, 46-119, 120-185, 186-208 1924: I-XXXVIII, 1-73, 74-153, 154-217, 218-273, 274-361, 362-399, 400-455, 456-541, 542-599, 600-673, 674711, 712-747 1925: 1-78, 79-151, 152-213, 214-279, 280-319, 320-375, 376-451, 452-487 1926: 1-67, 68-143, 144-213, 214-301, 302-369 1927: 1-71, 72-147, 148-219, 220-265, 266-327, 328-356, 357-429, 430-472, 473-501 1928: 1-67, 68-123, 124-181, 182-247, 248-309, 310-385, 386-452, 453-477 1929: 1-59, 60-130, 131-176, 177-235, 236-307, 308-359, 360-409, 410-455, 456-483 1930: 1-75, 76-158, 159-217, 218-293, 294-361, 362-419, 420-513, 514-537 1931: 1-61, 62-121, 122-203, 204-273, 274-343, 344-413, 414-484, 485-507 1932: 1-63, 64-115, 116-179, 180-249, 250-319, 320-379, 380-451, 452-500, ???-523 1933: 1-67, 68-109, 110-167, 168-223, 224-312, 313-380, 381-451, 452-500, 501-521 1934: Atti: 1-79, 80-145, 146-232, 233-271, Consuntivo 1933: 1-87, 88-124, Previsione 1935: 1-77, 78-138 1935: Atti: 1-79, 80-131, 132-177, 178-239, 240-268, Consuntivo 1934: 1-61, 62-122, Previsione 1936: 177, 78-138 1936: Atti: 1-79, 80-155, 156-222, 223-281, Consuntivo 1935: 1-61, 62-123, Previsione 1937: 1-71, 72-138 1937: Consuntivo 1936: 1-61, 62-123, Atti: 1-76, 77-142, 143-223, 224-283, 284-311, Previsione 1938: 171, 72-138 1938: Atti: 1-88, 89-147, 148-216, 217-297, Consuntivo 1937: 1-61, 62-123, Previsione 1939: 1-71, 72-138 1939: Atti: 1-81, 82-151, 152-229, 230-303 1940: Atti: 1-63, 64-120, .. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 119 DISCO 4 1940: ... 121-189, 190-263, Consuntivo 1939: 1-61, 62-125, Previsione 1941: 1-71, 72-138 1941: Atti: 1-63, 64-122, 123-195, 196-237 1942: Atti: 1-60, 61-117, 118-176, Consuntivo 1941: 1-61, 62-127, Previsione 1943: 1-71, 72-139 1943: Atti: 1-47, 48-113, 114-183, Consuntivo 1942: 1-61, 62-123, Previsione 1944: 1-71, 72-138 1944: Atti: 1-71, 72-143, Previsione 1945: 1-71, 72-138 1945: 1-79, 80-159 1946: 1-71, 72-127, 128-195, 196-254 1947: 1-85, 86-169, 170-247, 248-331 1948: 1-59, 60-127, 128-198, 199-261 1949: 1-64, 65-131, 132-203, 204-242 1950: 1-70, 71-131, 132-200, 201-266 1951: Atti: 1-74, 75-134, 135-207, 208-285, 286-367, 368-422, 423-456, Previsione 1952: I-XIX + 1-31, 3285, 87-153 1952: Atti: 1-85, 86-161, 162-209, 210-259, 260-308, 309-355, 356-405, 406-455, 456-493, Previsione 1953: IXV + 1-41, 42-97, 98-152 1953: Atti: 1-49, 50-105, 106-161, 162-225, 226-297, 298-374, 375-450, 451-487, Previsione 1954: I-XV + 141, 42-101, 102-155 1954: Atti: 1-71, 72-119, 120-195, 196-247, 248-292, 293-354, 355-414, 415-450, Previsione 1955: I-XV + 171, 72-152 1955: Atti: 1-73, 74-149, 150-201, 202-284, 285-324, 325-365, 366-453, 454-514, 515-551, Consuntivo 1954: 163, 64-123, 124-179, Previsione 1956: 1-51, 52-99, 100-152 1956: Atti: 1-71, 72-142, 143-205, 206-275, 276-360, 361-421, 422-483, 484-538, 539-594, 595635, Consuntivo 1955: 1-45, 46-103, 104-180, Previsione 1957: 1-73, 74-154 1957: Atti: 1-53, 54-105, 106-169, 170-227, 228-293, 294-353, 354-400, 401-462, 463-519, 520558, Consuntivo 1956: 1-57, 58-119, 120-180, Previsione 1958: 1-27, 28-93, 94-154 1958: Atti: 1-57, 58-113, 114-164, 165-221, 222-309, 310-392, 393-452, 453-485, Consuntivo 1957: 1-63, 64133, 134-179, Previsione 1959: 1-33, 34-87, 88-156 1959: Atti: 1-48, 49-102, 103-187, 188-272, 273-334, 335-390, 391-430, 431-489, 490-558, 559601, Consuntivo 1958: 1-57, 58-119, 120-180, Previsione 1960: I-XXXV + 1-29, 30-95, 96-166 1960: Atti: 1-53, 54-106, 107-163, 164-224, 225-287, 288-355, 356-390, Consuntivo 1959: 1-83, 84-147, 148180 DISCO 5 Mappa della Provincia di Brescia allegata al volume 1959: Mappa-BS, Istruzioni particolari per l’utilizzo del Disco 5: per una migliore consultazione dei documenti in formato MS Word si consiglia di visualizzare gli stessi in modalità Layout di Lettura (attivabile dal menu Visualizza), e di attivare la modalità Mappa documento (attivabile dal menu Visualizza). 120 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 Indice degli Atti della Provincia di Brescia 1860-1904: – Formato MS Word 97: Indice_1860-1904.doc – Formato Tif: 1-79, 81-164, 165-239, 241-298, 299-325, Indice degli Atti della Provincia di Brescia 1905-1914: – Formato MS Word 97: Indice_1905-1914.doc – Formato Tif: 1-54, 55-107, 109-157, 159-208, 209-268, 269-309 Indici dei singoli volumi: 1860-61, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-20, 1921, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960. 1871, 1888, 1905, 1922, 1939, 1956, 1872, 1889, 1906, 1923, 1940, 1957, Istruzioni ed informazioni - Indice di consultazione ISTRUZIONI per la consultazione L'opera è organizzata in 5 CD-ROM. In ogni Disco è presente un file con nome -index.htm-, avviando il quale è possibile consultare l'intera raccolta di volumi. Se si è ad esempio inserito il Disco 1 e si volesse consultare un volume del Disco 2, allora, senza chiudere l'indice di consultazione, estrarre il Disco 1 ed inserire il Disco 2, dopodiché fare click sul link desiderato. Se il sistema operativo è tale per cui all'estrazione del Disco viene anche chiuso l'index.htm, allora è necessario aprire l'omologo index.htm dal disco che si vuole consultare. Come creare l'icona di consultazione sul Desktop di windows Copiare la cartella -ATTI Provincia BS- presente nel Disco 5 sul Desktop. In tale cartella vi sono i file di consultazione a partire da disco fisso. I documenti resteranno comunque sui CD-ROM. Se l'unità del CD-ROM Driver fosse diversa da D:, aprire il file index.htm presente in detta cartella sul desktop e modificare la linea di codice <BASE HREF="D:/"> sostituendo D: con la lettera corretta (es. E:) sono stati comunque predisposti file di indice per periferiche d: - e: - f: - g: - h: - i: In caso di difficoltà contattare [email protected] Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 121 Bibliografia A. AQUARONE. Accentramento e prefetti nei primi anni dell’Unità, poi riedito insieme ad altri scritti in Alla ricerca dell’Italia liberale, Napoli, Guida, 1972. A. AQUARONE. L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, Einaudi, 1965. G. AMENDOLA. La Provincia e l’Amministrazione provinciale, Roma, Athenaeum, 1915. Gli apparati statali dell’Unità al Fascismo, a cura di I. Zanni Rosiello, Bologna, Il mulino, 1976. P.L. BALLINI. Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo. Profilo storico-statistico, Bologna, Il Mulino, 1988. Camera dei Deputati. Segretariato generale. Le inchieste parlamentari e governative sul problema della burocrazia nel primo dopoguerra italiano, a cura dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, Roma, Camera dei Deputati, 1969. P. CASULA. I prefetti nell’ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici, Milano, Isap-Giuffrè, 1972. G. CIANFEROTTI. Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione, Milano, Giuffrè, 1998. G. DE CESARE. La formazione dello Stato unitario (1860-1871), Milano, Giuffrè, 1978. Enciclopedia Bresciana, Brescia, La voce del popolo, 1974- . R. C. FRIED. Il Prefetto in Italia, Milano, Giuffrè, 1984. R. GHEPARDI. Le autonomie locali nel liberismo italiano (1861-1900), Milano, Giuffrè-Isap, 1994. GHISALBERTI C. Storia costituzionale d’Italia 1848-1948, Laterza, Bari, 1987. Istituzioni società stato. Scritti di politica e di storia di Roberto Ruffilli, a cura di G. Nobili Schiera, vol.I, Il ruolo delle istituzioni amminustrative nella formazione dello Stato in Italia, a cura di M. S. Piretti, Bologna, Il Mulino, 1989. R. MALINVERNO. Provincia (diritto vigente), in Novissimo digesto italiano, vol. XIV, Torino, Utet, 1967. G. MELIS. La burocrazia, Bologna, Il Mulino, 1998. G. MELIS. Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1996. V. PACIFICI, La Provincia nel Regno d’Italia, Roma, Gruppo editoriale internazionale. Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995. C. PAVONE. Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi e Ricasoli (1859-1866), Milano, Giuffrè, 1964. A. PETRACCHI. Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell’antico regime al chiudersi dell’età cavouriana, Venezia, Neri Pozza, 1962. 122 Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 M. S. PIRETTI. 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L’alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche nell’Italia moderna, Milano, Feltrinelli, 1978. R. RUFFILLI. La questione regionale dall’unificazione alla dittatura, 1862-1942, Milano, Giuffrè, 1971. Storia amministrativa delle province lombarde, Milano, Giuffrè-Isap, 1977. Storia di Brescia, Brescia, Morcelliana, 1963-1964. VIGNOCCHI G. e GHETTI G. Comuni e Provincie nell’ordinamento italiano, UTET, Torino 1980. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 123 Ringraziamenti Per questa pubblicazione ci si è avvalsi della collaborazione e della supervisione di Luisa Bezzi, direttrice dell’Archivio di Stato di Brescia. Si ringrazia Guido Melis, professore di Storia dell’amministrazione pubblica presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Un particolare ringraziamento ad Aldo Pirola direttore della Civica Biblioteca Queriniana e ad Antonio De Gennaro, responsabile della sezione Emeroteca, per aver reso disponibili i volumi a completamento della raccolta degli Atti del Consiglio destinati alla scansione. Il lavoro è stato assemblato e compilato sulla base di documenti ufficiali dall’Ufficio Archivio Storico della Provincia di Brescia - Settore Cultura, costituito da Damiana Amighetti e Filippo Jannaci, posto sotto la direzione di Giacomo Pagani e di Innocenzo Sala. Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dal 1860 al 1960 125 Finito di stampare nel mese di ottobre 2005 da Artigianelli SpA Sezione Tipolitografia Queriniana, Brescia