AVVERTENZE 1) Alla presente revisione della «Raccolta provinciale degli usi» si è proceduto secondo le disposizioni del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011 e le norme emanate dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con la circolare n. 2986/C del 13 ottobre 1983. 2) Nella disposizione della materia è stato seguito lo stesso schema ministeriale già adottato nella precedente raccolta. Per quanto attiene ai capitoli, per i quali non sono accertati usi, ne è fatta apposita menzione. 3) E’ stata unificata la terminologia e migliorata la nomenclatura, senza peraltro trascurare, per maggior chiarezza, l’indicazione, tra parentesi, delle corrispondenti locuzioni dialettali. 4) In appendice sono riportate: - le tavole di ragguaglio delle misure locali secondo l’elenco alfabetico dei Comuni della Provincia; - la tabella riassuntiva delle provvigioni al mediatore; - l’interpretazione italiana di clausole internazionali; - le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari; - le norme uniformi relative agli incassi; - le norme relative alla locazione finanziaria (leasing); - il Regolamento di conciliazione e di arbitrato secondo la Camera di Commercio Internazionale. 5) Seguono: - indice delle materie; - indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi; - indice dei Comuni, località e zone della Provincia menzionate nel testo. 1 Titolo I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE QUALIFICHE (non sono stati accertati usi) DENOMINAZIONI 1. Fasön (vitello da …). (Vedasi art. 71 di pag. 30). 2. Scorte vive e morte (Vedasi art. 29 di pag. 20). 3. Stabilito o fissato di contratto. (Vedasi art. 172 di pag. 57). CLAUSOLE PRINCIPALI 1. A bocca di macchina o trebbiatrice. (Vedasi art. 173 di pag. 57). 2. A magazzino. Con questa clausola nel commercio s’intende che il venditore assume l’onere ed il rischio del trasporto della merce dal luogo di produzione al magazzino di consegna. Il controllo della merce in questa ipotesi, se non è fatto sul luogo di produzione, vine effettuato nel magazzino di consegna. 3. A pulire. (Vedasi art. 222 di pag. 73). 4. A scendi albero. (Vedasi art. 222 di pag. 73). 5. Atto all’esportazione (Vedasi art. 222 di pagg. 73-74) 6. Franco consegna (punto di destinazione indicato): Il significato di questa clausola è il seguente: A) il venditore deve: 1. Assicurare la spedizione fino alla destinazione convenuta e sopportarne le spese; 2 2. consegnare la merce o tenerla a disposizione del compratore al luogo di destinazione, entro il termine stipulato nel contratto; 3. rispondere delle perdite e/o dei danni fino a che la merce sia stata consegnata al compratore a cura del vettore. B) Il compratore deve: 1. sopportare le perdite e/o i danni che si verifichino posteriormente; 2. pagare le spese di trasporto non pagate dal venditore, spese che si dedurranno poi all’ammontare della fattura; 3. pagare tutti i diritti di entrata; C) Questa clausola significa inoltre: 1. la qualità della merce quale è stipulata nel contratto, deve essere stimata secondo il suo stato al momento dell’arrivo; così pure per quanto riguarda la quantità; 2. il compratore è obbligato, in mancanza di altre convenzioni, al pagamento contro consegna della merce; 3. il venditore ha diritto di impedire che la merce sia consegnata al compratore se questi è fallito o versa in stato di insolvenza. 7. Franco destino. Nella compravendita di merci. Con questa clausola gravano sul venditore tutte le spese ed i rischi relativi al carico ed al trasporto della merce nel luogo indicato dall’acquirente, mentre gravano su quest’ultimo le spese ed i rischi relativi allo scarico della merce. 8. Franco frontiera. Nella compravendita di merci. Con questa clausola gravano sul venditore le spese ed i rischi relativi al carico ed al trasporto della merce fino alla frontiera stabilita. 9. Franco partenza. Nella compravendita di merci. Con questa clausola gravano sul venditore le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al carico della merce su automezzo o vagone ferroviario, mentre le altre spese e e gli altri rischi gravano sull’acquirente. 10. Per quanto tempo. Questa clausola viene usata per non assumere impegni precisi nella esecuzione di ordini entro un termine fissato. 11. Tutto frutto. Clausola che permette l’utilizzazione di un fondo di ogni sua possibilità produttiva. 3 DELLA MEDIAZIONE NEI RAPPORTI COMMERCIALI IN GENERE 1. Quando alla conclusione del contratto cooperino due o più mediatori, il compenso è unico e viene diviso in parti uguali, anche se le prestazioni fornite dai singoli siano di diversa entità. Ogni mediatore viene preventivamente rimborsato delle eventuali spese incontrate sulla cifra data in compenso per la conclusione dell’affare. 2. Quando il compenso è dovuto da ambedue le parti contraenti, non esiste fra le stesse alcun vincolo di solidarietà. 3. Il mediatore, quando dichiara di acquistare per conto terzi, non ha diritto alla normale provvigione se non comunica nel termine dovuto il nome del compratore. 4. La provvigione per tutti i settori di comprave ndita per i quali non è stato effettuato un diverso e specifico accertamento, è la seguente: il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore sull’importo contrattato. 5. Le provvigioni dovute al mediatore s’intendono comprensive delle spese all’uopo eventualmente sostenute. Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l’affare non viene concluso. 6. Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore. 7. Si fanno salvi gli usi tipici di particolari rami di commercio eventualmente rilevati nei capitoli seguenti relativi ai vari settori. PROVVIGIONI E SCONTI (Per le provvigioni al mediatore vedasi Appendice 2) (Per gli sconti vedasi Indice alfabetico analitico alle voci «sconti») TERMINI (non sono stati accertati usi) CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI (non sono stati accertati usi) Titolo II COMUNIONI TACITE FAMILIARI (non sono stati accertati usi) Titolo III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI 4 CAP. 1/A COMPRAVENDITA E PERMUTA DI IMMOBILI Prenotazione, contratto preliminare, anticipo e caparra ART. 1 – Non sono stati accertati usi compatibili col dettato del Codice Civile. Adempimenti conseguenti alla conclusione del contratto ART. 2 – La scelta del Notaio per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, spetta al compratore. Le spese per l’accertamento della libertà degli immobili sono a carico del compratore. Consegna ART. 3 - La consegna delle chiavi dal venditore al compratore costituisce trasferimento del possesso. Vendita a misura di immobili urbani ART. 4 - Quando la vendita sia fatta a misura vengono conteggiati, agli effetti del calcolo della superficie compravenduta, oltre all’area interna disponibile, l’area occupata dai muri divisori interni, quella occupata dai muri perimetrali, ad eccezione di quelli di confine che vengono computati nella metà, ed inoltre la metà della superficie dei balconi esterni. Permuta immobili ART. 5 – In caso di permuta di immobili, la scelta del notaio viene fatta di comune accordo dalle parti. Compravendita di aziende commerciali, industriali e artigiane ART. 6 - Salvo diverso patto, nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali e artigiane con o senza immobile, non sono comprese nel prezzo le merci, le quali vengono inventariate e fatturate a parte. Misura della provvigione al mediatore ART. 7 - a) Compravendita di case e terreni: Nella compravendita di case e terreni, al mediatore spetta la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore sul prezzo effettivo. b) Permuta: In caso di permuta d’immobili, se gli immobili permutati sono di uguale valore, ogni contraente è tenuto a versare al mediatore la provvigione dell’1,50 % sul valore dell’immobile da lui permutato. Quando gli immobili permutati sono di valore diverso ogni contraente è tenuto a versare la provvigione dell’1,50% sull’immobile di maggior valore. 5 c) Compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane: Nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane, spetta al mediatore una provvigione del 3% da parte del venditore e del 2% da parte del compratore, limitatamente al prezzo rappresentato dall’avviamento, dalle attrezzature e fondi morti in genere dell’azienda. Se nella vendita è compreso il locale, sul valore del medesimo al media tore spetta anche la provvigione prevista per la compravendita di case e terreni. Nel computo della provvigione non si tiene conto dell’eventuale prezzo delle merci, contrattate e fatturate a parte. Se il mediatore è richiesto della stima o dell’inventario delle merci ha diritto ad un compenso da concordarsi a parte. CAP. 1/B CONDOMINIO DI FABBRICATI URBANI Spese per l’esercizio dei servizi comuni ART. 8 - Le spese per l’esercizio dei servizi in comune, di portineria o di custodia, luce e pulizia di scale, cortili, locali comuni e servizi analoghi, vengono ripartite in relazione alle quote di comproprietà, di regola espresse in millesimi; le spese per l’erogazione dell’acqua vengono ripartite, in mancanza di contatore individuale, in base alle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso fabbricato. Le spese di esercizio dell’ascensore sono graduate in rapporto all’altezza del piano ed al numero delle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso piano. Tutte el altre spese, inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti dello stabile di proprietà e d’uso comune vengono ripartite secondo le predette quote di comproprietà espresse in millesimi. Nei fabbricati non condominiali o dove non esistono i calcoli dei millesimi, la suddivisione viene fatta per vani. ART. 9 - Ripartizione a cura dell’amministratore, delle spese condominiali. Salvo diversa statuizione dell’assemblea condominiale o del Regolamento di condominio, l’amministratore redige bilancio preventivo ( e, a fine gestione, il consuntivo) suddividendo subito le spese condominiali tra quelle che sono addebitabili solo ai proprietari (cosiddette patronali) e quelle che invece sono a carico esclusivo dell’inquilino (oneri accessori, spese gestione servizi comuni, ecc.) fissando altresì l’entità degli acconti, i termini e le modalità di pagamento degli stessi e curandone la riscossione. ART. 10 - Rapporti tra amministratori ed inquilini. Gli amministratori d’immobili trattano direttame nte con gli inquilini per ogni questione riguardante l’amministrazione dei condominii. CAP. 2 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI Conoscenza da parte dell’inquilino del Regolamento di condominio ART. 11 - Di regola l’inquilino viene edotto delle norme stabilite dal Regolamento di condominio mediante affissione, in un locale comune, del Regolamento stesso o mediante consegna fattane a mano. In tali casi l’inquilino deve adeguare il proprio comportamento alle norme stesse. 6 Spese per la locazione di fabbricati urbani ART. 12 - Le spese per l’eventuale contratto scritto di locazione, per la tassa di registrazione del contratto o per la denuncia del contratto verbale vengono ripartite per metà a carico del locatore e per metà a carico dell’inquilino. La tassa di bollo sulle ricevute grava per intero a carico dell’inquilino. Data di pagamento del canone di locazione ART. 13 - Il canone di locazione viene pagato anticipatamente al domicilio del locatore entro i primi 5 giorni del mese. Fine della locazione a tempo indeterminato ART. 14 – Nella locazione a tempo indeterminato la disdetta deve essere data per un periodo pari al rateo d’affitto per i locali i cui rapporti locativi non sono regolati da leggi speciali (ad esempio: box, garage, postomacchina autonomi). Disdetta in caso di locali ad uso promiscuo ART. 15 – Quando trattasi di locazione di locali adibiti ad uso promiscuo, prevale il termine relativo ai locali destinati ad uso diverso dalla abitazione. Quando nello stesso contratto di locazione è compreso anche il garage o posto auto, il termine per la disdetta è unico ed è quellofissato dagli usi per i locali destinati ad abitazione. Modalità per la disdetta ART. 16 – La disdetta dei contratti di locazione viene data per iscritto, a mezzo raccomandata A./R. Visita dei locali disdettati ART. 17 – Dal giorno della disdetta del contratto di locazione l’inquilino è tenuto a consentire la visita dell’appartamento da parte di eventuali nuovi inquilini, indicando lui stesso i giorni della settimana (non meno di 3) e le ore diurne (almeno 2 al giorno) in cui tale accesso è consentito. CAP. 2/A DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONDOMINIO E LA LOCAZIONE RISCALDAMENTO Spese di riscaldamento ART. 18 – Nei condominii e quando nella locazione è compresa l’erogazione del riscaldamento centrale, le spese di riscaldamento vengono ripartite in base alla cubatura netta dei locali. 7 Le spese di riscaldamento restano a carico dei condomini o degli inquilini anche se gli alloggi non sono occupati. Quando però si tratta di utenti di locali ad uso diverso da quello abitativo che per la natura delle loro attività rinunciano totalmente e permanentemente all’uso del riscaldamento, si pratica una riduzione della spesa del riscaldamento del 50%, previo bloccaggio della massa radiante. Se l’impianto di riscaldamento è centrale, sono a carico dei singoli conduttori ed utenti, sempre in quote proporzionali, oltre alle spese di gestione, anche quelle della normale manutenzione dell’impianto. Grado minimo di calore ART. 19 – L’erogazione del riscaldamento centrale garantisce, come minimo, i 18 gradi di temperatura all’interno dei locali, allorché la temperatura esterna non sia inferiore a – 10° C. La temperatura interna viene rilevata al centro dei locali chiusi ed a me tri 1,60 dal pavimento. L’erogazione del calore ha luogo normalmente da metà ottobre a metà aprile e nelle ore notturne viene ridotta. Piccole riparazioni a carico dell’inquilino ART. 20 – Si precisa, a titolo esemplificativo, che le seguenti riparazio ni sono a carico dell’inquilino: - la pulizia delle canne fumarie; - la riparazione e la sostituzione delle cinghie avvolgibili, delle serrature, delle maniglie, dei chiavistelli, delle cremonesi, della rubinetteria, degli interruttori e di quelle altre parti degli impianti elettrici, di riscaldamento ed igienico-sanitari che l’inquilino, per farne uso, deve manovrare. Sono inoltre a carico dell’inquilino le riparazioni dei boiler e dei citofoni, dell’antenna centralizzata TV e la tinteggiatura interna dei locali. In caso di necessità di sostituzione del boiler, trascorso un anno dall’inizio della locazione, la spesa è ripartita tra il proprietario e l’inquilino nella giusta metà. Misura della provvigione al mediatore ART. 21 – Affitto di immobili urbani: il diritto di mediazione per contratti non inferiori ad un anno è commisurato all’importo di una mensilità del canone di locazione ed è a carico per metà di ciascuno dei contraenti. Per contratti inferiori a un anno, valgono gli accordi presi fra le parti. Titolo IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI CAP. 1 COMPRAVENDITA E PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI Vendita a corpo ART. 22 – Quando la vendita a corpo è fatta con la clausola «senza garanzia del vigesimo», s’intende che l’acquirente rinuncia esplicitamente al supplemento o alla riduzione di prezzo o alla recessione dal contratto, previsti dall’art. 1538 del C.C. 8 Spese ART. 23 – Le eventuali spese per la misurazione dei terreni, in mancanza di patti, sono a carico del venditore. Le spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, sono a carico del compratore. La scelta del notaio spetta al compratore. Le spese per la documentazione della libera proprietà sono a carico del vend itore. In caso di permuta la scelta del notaio viene fatta di comune accordo e tutte le spese vengono divise in proporzione al valore degli immobili permutati, compreso il compenso al mediatore (1,50% per parte). Gli oneri tributari, i premi assicurativi e similari decorrono, a carico del compratore o del subentrante in caso di permuta, dal giorno del possesso del diritto dei beni venduti o permutati. Anticipo e caparra ART. 24 – Non sono stati accertati usi compatibili col dettato del Codice Civile. Unità di misura ART. 25 – L’unità base per le contrattazioni dei terreni è la misura locale che varia da Comune a Comune. L’elenco completo delle misure locali, con l’indicazione degli equivalenti in ettari e are è riportato in altra apposita sezione degli usi (vedasi Appendice 1). Pagamento ART. 26 – Il regolamento dei conti avviene al momento della sottoscrizione dell’atto pubblico. Vendita a «cancello chiuso» ART. 27 – Nella vendita a cancello chiuso sono compresi tutti i beni immobili, i beni mobili, animali, suppellettili, scorte vive e morte esistenti nel fondo e nelle case coloniche, senza esclusioni. All’atto della firma del contratto preliminare consegue il trapasso immediato del possesso dei beni. Vendita a «cancello aperto» ART. 28 – Nella vendita a cancello aperto, si comprendono case, terreni, alberi. I raccolti sono del venditore sino a S. Martino (11 novembre), ad eccezione di canne e vimini. Però il compratore potrà immettersi nei terreni anche prima di tale data (per gli orti a partire dal giorno di S. Maddalena, 22 luglio, data in cui inizia la semina delle biete da costa), man mano che essi si rendono liberi dai prodotti, per eseguire i lavori preparatori all’annata successiva. Per le aziende orticole, l’annata agraria s’intende conclusa l’11 novembre per i fabbricati ed il 30 novembre per le terre, con tolleranza di 8 giorni. Il venditore nel periodo estivo-autunnale, a raccolto effettuato, lascia a disposizione del compratore gli appezzamenti destinati alla semina o al trapianto delle colture a ciclo invernale e primaverile. 9 Scorte vive e morte ART. 29 – Sono scorte morte: le macchine, i cavidali (carri agricoli) e gli attrezzi vari, il foraggio, la paglia, il letame, l’erba dei silos e residui vari (paglia, legna, ecc.). Sono scorte vive: il bestiame. Misura della provvigione al mediatore nella compravendita e permuta di fondi rustici ART. 30 – Nella compravendita di beni immobili spetta al mediatore la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. In caso di permuta viene corrisposta al mediatore la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. In caso di permuta viene corrisposta al mediatore la provvigione dell’1,50% per parte sull’ammontare degli immobili permutati, quando essi siano di un valore uguale, oppure sul valore maggiore, quando gli immobili permutati siano di valore diverso. CAP. 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI E TERRENI COLTIVABILI Forma del contratto ART. 31 – Nella stipulazione dei contratti di affitto di fondi rustici si seguono le forme di legge. Vendita di erba in piedi ART. 32 – La vendita di erba in piedi può avvenire per singoli tagli o per i tradizionali tagli di un’intera annata; se non è specificata la prima ipotesi, s’intende la seconda. La concimazione di fondo dei prati, lo spurgo dei fossi ed altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono effettuati dal proprietario. Spese contrattuali ART. 33 – Le eventuali spese inerenti al contratto di affitto sono divise in parti eguali. Durata dell’annata agraria ART. 34 – L’annata agraria ha inizio il 12 novembre e termina l’11 novembre dell’anno successivo. Riconsegna dopo l’affitto ART. 35 – All’atto della riconsegna, il fondo o l’appezzamento viene restituito nello stato di coltura e di lavorazione in cui si trovava all’inizio dell’affittanza. Per stato di coltura s’intende la destinazione originale del fondo all’atto della consegna. Canone d’affitto 10 ART. 36 – Di norma il canone d’affitto viene per metà antic ipato a S. Martino e l’altra metà viene pagata entro il 10 agosto (S. Lorenzo). Il versamento va fatto in ogni caso al domicilio del locatore. Invernaglie ART. 37 – Le invernaglie spettano all’affittuario uscente solo nel caso in cui egli non le avesse ricevute all’inizio dell’affittanza. Bestiame e letame ART. 38 – Se nei contratti di affitto di intera azienda agricola viene fissato un numero minimo di capi di bestiame da tenere nell’azienda, durante l’affittanza il conduttore deve conservare e cons umare nell’azienda tutto il letame ricavato dal numero concordato di capi di bestiame. Irrigazioni ART. 39 – Le spese per la manutenzione delle opere ed impianti di irrigazione esistenti, sono a carico dell’affittuario. Gli impianti mobili per irrigazione sono a carico dell’affittuario. Il canone o la tassa annuale per l’irrigazione sono a carico dell’affittuario, mentre la tassa per la concessione governativa «una tantum» è a carico del locatore. Potatura (termine locale: «scalvo»)degli alberi ART. 40 – L’affittuario gode per intero dei prodotti della potatura o scalvo degli alberi. La misura della potatura viene fatta secondo le norme della tecnica agraria, con turni della durata non inferiore a 3 anni per i gelsi. Proprietà dei tronchi ART. 41 – Premesso che gli alberi già esistenti sul fondo all’inizio del rapporto sono di pertinenza del fondo o dell’appezzamento affittati, i tronchi delle piante morte o di quelle abbattute o per cause accidentali o di comune accordo, spettano al locatore. La ramaglia e i tronchetti fino a 10 cm. Di diametro ed il ceppo spettano all’affittuario e questi provvede all’abbattimento. Per quanto riguarda i pioppi, l’incremento legnoso si ripartisce a metà tra proprietario ed affittuario, dedotte le spese. Morte fortuita di piante ART. 42 – Quando si verifichi la morte di piante (comprese le viti) per casi fortuiti ordinari, il proprietario del fondo deve procurare le nuove piante e l’affittuario deve provvedere al loro trapianto. Nel caso di distruzioni o morìe, per eventi straordinari, di interi filari o gruppi di piante, il danno è sopportato dal locatore. Disdetta del contratto d’affitto ART. 43 – I termini della disdetta sono previsti dalla legge. Manutenzione dei macchinari e attrezzi 11 ART. 44 – Macchinari, materiale rotabile, utensili ed attrezzi di proprietà del locatore ed avuti per l’uso in consegna, sono tenuti ed utilizzati esclusivamente a servizio del fondo affittato. Le spese di manutenzione e riparazioni conseguenti all’uso sono a carico dell’affittuario. Paglia e fieno ART.45 - Al termine dell’affitto, la paglia ed i foraggi eccedenti la dotazione ricevuta all’inizio del contratto, possono essere rilevati dal locatore, ai prezzi stabiliti annualmente dalla Camera di Commercio, per le consegne e riconsegne di S. Martino. In caso di carenza, invece, debbono essere reintegrati in natura o in denaro, alle stesse condizioni di cui sopra. Perizia delle scorte vive e morte ART. 46 – Alla consegna ed alla riconsegna dell’azienda si redige l’inventario (termine regionale: «testimoniale di stato») delle scorte vive e morte e dell’eventuale consistenza del soprassuolo. Danni a frutti pendenti o mancati raccolti per occupazione temporanea dei terreni da parte di terzi ART. 47 – I danni ai frutti pendenti, o i mancati raccolti per ragioni imposte dall’Autorità, debbono essere direttamente compensati dall’occupante al conduttore. Danni per modificazioni transitorie del suolo ART. 48 – I danni per eventuali modificazioni transitorie del suolo agrario debbono essere compensati dal danneggiante all’affittuario, il quale, percependone le indennità relative, ha l’obbligo di riporre le cose nel precedente stato entro il più breve tempo. Modificazioni e danni permanenti alla proprietà ART. 49 – Qualora le modificazioni provocassero alla proprietà conseguenze dannose permanenti, le indennità relative spettano al proprietario. Maturazioni tardive ART. 50 – Nel caso di maturazione eccezionalmente tardiva, l’affittuario uscente ha diritto di recarsi a raccogliere il prodotto dell’annata, anche oltre il termine di scadenza dell’affittanza. Sgombro delle proprie masserizie da parte dell’affittuario uscente ART. 51 – Entro il mezzodì del giorno che segue il termine dell’annata agricola, l’affittuario uscente deve lasciare a libera disposizione dell’entrante, il fondo, l’abitazione e gli accessori, sgombri da ogni cosa di sua proprietà o spettanza, previe le riparazioni ai guasti che gli incombono e la pulizia di tutti i vani e pertinenze. Ove le esigenze colturali lo richiedono il fondo viene dismesso anche prima del termine di cui sopra. Affitto dei boschi 12 ART. 52 – Se nell’azienda vi sono boschi, le ramaglie sono di spettanza dell’affittuario. Per i tagli e la manutenzione si fanno patti speciali. CAP. 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA Termine e disdetta del contratto di mezzadria ART. 53 – I termini della disdetta sono previsti dalla legge. Rottura in tronco o risoluzione del contratto di mezzadria ART. 54 – La risoluzione in tronco del contratto di mezzadria avviene nei casi di violenza o di vie di fatto da parte di uno dei contraenti nei riguardi dell’altro o di suoi familiari, di sottrazione grave dei prodotti e di danneggiamenti gravi della proprietà. Per contro comportano la risoluzione del contratto al termine della annata agraria, l’incuria del bestiame, la riduzione di unità attive nella famiglia mezzadrile tale da compromettere la normale conduzione del fondo, la recidività nell’impiego del bestiame del podere a favore di terzi, l’incapacità e trascuratezza provate nella coltivazione. Animali da cortile ART. 55 – Il mezzadro può allevare animali da cortile in rapporto alle esigenze della propria famiglia, salvo l’eventuale obbligo della chiusura di essi in appositi recinti, se le esigenze delle colture la richiedono. Suini ART. 56 – Quando non si fa allevamento in comune con il concedente, il mezzadro può tenere per la necessità della sua famiglia, un suino da ingrasso, a tutto suo carico e profitto. Divisione dei raccolti ART. 57 I prodotti vengono divisi o utilizzati in comune, a raccolto avvenuto. Manutenzione di strade, fossi e aie poderali ART. 58 – Il mezzadro deve curare le strade poderali, lo spurgo dei fossi e le aie del fondo. La ghiaia e l’eventuale asfaltatura è a carico del concedente. Uve del concedente ART. 59 – Qualora le parti non si accordassero sulla vendita, conferimento o vinificazione in comune, le uve di spettanza del concedente, devono essere consegnate al medesimo, nei locali appositi dell’azienda qualora esistano ovvero, in mancanza, nei contenitori appositi in testa ai filari, quando siano giunte a sufficiente maturazione, staccandole a filari alternati, con il conguaglio finale del peso. Conferimento di canne, vimini, pali, filo di ferro 13 ART. 60 – Sono a carico di entrambe le parti le spese per le canne ed i vimini. I pali di sostegno ed il filo di ferro sono a carico del concedente. Il mezzadro, però, è tenuto a restituire al proprietario il legname di ricupero, dopo la sostituzione dei pali. Tutti i lavori di ripristino sono a carico del mezzadro. Impianti di vigneti e frutteti ART. 61 – Quando si effettuano impianti di nuovi vigneti o frutteti la spesa per il lavoro di scasso è a carico del concedente. Restituzione delle scorte morte ART. 62 – Le scorte morte devono essere restituite al concedente o al subentrante nelle stesse condizioni in cui erano all’inizio del contratto. Le scorte vive vengono valutate in denaro e divise in base al valore. Per la paglia non è previsto il conguaglio. Oneri del mezzadro uscente ART. 63 – Il mezzadro uscente è tenuto ad effettuare le ordinarie operazioni colturali che trovò già effettuate all’inizio del rapporto. CAP. 4 CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA (non sono stati accertati usi) CAP. 4/A SOCCIDA SEMPLICE Accezione locale della soccida semplice ART. 64 – La soccida semplice, è il contratto per cui uno o più animali bovini, suini o avicoli vengono affidati a terzi per l’allevamento e per l’ingrasso. Obblighi dei contraenti ART.65 – Sono a carico del soccidante la fornitura degli animali, tutti gli alimenti, i presidi sanitari e le spese veterinarie. Sono a carico del soccidario il conferimento delle strutture per il ricovero degli animali, il governo, l’assistenza, l’energia elettrica, l’acqua ed, in quanto necessaria, la paglia. Ripartizione degli incrementi ART. 66 – Il soccidario riceve, a titolo di compenso, una percentuale dell’incremento di peso al valore di mercato. A tale scopo gli animali vengono pesati all’inizio ed alla fine del rapporto. 14 CAP. 5 CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (non sono stati accertati usi) CAP. 6 CONDUZIONE IN ENFITEUSI (non sono stati accertati usi) CAP. 7 ALTRE FORME DI CONDUZIONE (non sono stati accertati usi) CAP. 8 ALTRI USI IN AGRICOLTURA A) BRACCIANTI E SALARIATI FISSI (non sono stati accertati usi) B) FATTORI DI CAMPAGNA (non sono stati accertati usi) C) SCAMBIO DI MANODOPERA E DI BESTIAME TRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI ART. 67 – Lo scambio di monodopera tra piccoli imprenditori agricoli avviene a titolo di amicizia senza computo delle ore lavorative e del tempo impiegato. Analogamente avviene fra piccoli imprenditori agricoli lo scambio gratuito del bestiame da lavoro, senza tener conto della durata dell’impiego. 15 D) USUFRUTTO DI FONDI AGRICOLI Sfruttamento dei boschi ART. 68 – L’usufruttuario può anche prelevare dai boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre colture, nei limiti della maturazione delle piante. Assicurazione ART. 69 – L’usufruttuario è tenuto ad assicurare contro gli incendi i fabbricati e le scorte vive e morte. E) SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE ART. 70 – Le spese per la manutenzione dei viottoli o strade in comune fra due o più poderi sono divise in proporzione alla superficie dei poderi serviti dalla strada. Titolo V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI CAP. 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA a) e b) Bestiame bovino ed equino da lavoro da allevamento e da macello Fasön (vitello da …) ART. 71 – Vitello detto pure della coscia o a groppa di cavallo, normalmente di razza bovina piemontese, con masse muscolari di tagli pregiati più sviluppati del normale, specie sul treno posteriore, destinato alla produzione di carne (« ingrasso »). Conclusione e forma del contratto ART. 72 – Il contratto di compravendita viene stipulato verbalmente. I contratti del bestiame da vita sono convalidati o dal versamento di una somma non imputabile nel prezzo, chiamata « mancia » e corrisposta al venditore o di chi per esso o dal versamento di una caparra confirmatoria allo stesso venditore oppure da una stretta di mano fra i contraenti; i contratti relativi al bestiame da macello, vengono convalidati dall’acquirente anche con una marcatura a forbici sul pelo. Il prezzo viene stabilito a vista, a forfait (voce regionale « a böt »), a peso vivo o morto. 16 Clausole speciali ART. 73 – Sono in uso le seguenti clausole; a) vendita a piacimento; b) vendita con esclusione di garanzia; c) vendita alla prova; d) vendita alla visita; e) vendita a profitto; f) vendita con garanzia di gravidanza; g) vendita con garanzia fresca di latte; h) vendita con garanzia che il latte è buono; i) vendita di una bovina con vitello garantito suo; j) vendita di due animali per un solo prezzo. Specie di vendita ART. 74 – Vendita con clausola « a piacimento ». La clausola « a piacimento » sospende il perfezionamento del contratto durante il termine all’uopo prefissato dalle parti. Entro tale termine il compratore ha facoltà di restituire gli animali che non siano di suo gradimento. Trattandosi di apprezzamento soggettivo, non è dato al venditore di comunque sindacarlo e quindi l’animale può essere restituito senza l’obbligo di accusare alcun difetto. Quando si pratica tale tipo di contratto, il compratore non effettua alcun versamento. Scaduto il termine prefissato, il contratto si intende concluso ed il compratore è tenuto a versare senz’altro il prezzo e decade da ogni azione di garanzia. ART. 75 – Vendita con esclusione di garanzia Per escludere ogni garanzia nella ve ndita del bestiame, il contratto avviene di solito con le clausole: « a lamente pi gnune » (senza lamentele), « alla riga », « alla capezza », « per un sacco d’ossa », « al guano ». In questo caso, anche se subito dopo l’accordo avvenisse la morte dell’animale per qualunque vizio, difetto o malattia, il contratto è valido, sempre che l’animale contrattato possa essere oggetto di commercio. Anche escludendo ogni garanzia il venditore risponde sempre, in mancanza di espressa denuncia, per i seguenti difetti: a) dare di cozzo o cozzare dei bovini; b) la rustichezza dei solìpedi; c) l’epilessia o mal caduco in entrambe le specie, perché difetti questi che rendono gli animali, che ne sono affetti, pericolosi per chi li avvicina. Per i suddetti tre difetti, se non sono stati denunciati, vi è sempre la garanzia di 40 giorni, qualunque sia la forma con cui si è stipulato il contratto. ART. 76 – Vendita alla prova. La prova riguarda le specifiche attitudini al lavoro che sono dichiarate dal venditore e può avvenire: 17 a) al momento della stipulazione del contratto, con successiva garanzia legale o convenzionale; b) in un periodo di tempo stabilito dai contraenti, durante il quale l’animale passa nella stalla del compratore; trascorso detto periodo di prova il contratto diventa definitivo. Durante tale periodo il compratore deve astenersi dal compiere sull’animale qualunque atto di dominio, per esempio: far tagliare la coda, la criniera, cambiare la ferratura, ecc., salvo nei casi che, a parere del veterinario, si renda indispensabile o che costituiscano normale operazione di governo. L’apprezzamento dei risultati della prova è rimesso all’arbitrio del compratore. Questi non può quindi rifiutare l’animale quando per qualsiasi motivo non sia soddisfatto dell’esperimento compiuto. ART. 77 – Vendita alla visita. Nella « vendita alla visita » l’animale deve essere visitato all’atto del contratto da un veterinario designato dalle parti. Dopo tale visita se non sono stati riconosciuti difetti, il contratto è definitivo, ferma restando la possibilità del venditore per i tre difetti specificati all’art. 75 e per i difetti a carattere intermittente o occultati fraudolentemente, ferme comunque le cause di nullità del contratto. ART. 78 – Vendita a profitto. Per « profitto » s’intende un margine di guadagno che il venditore richiede sul prezzo dal lui realmente pagato per l’animale e che deve dichiarare. Nei « contratti a profitto » l’animale s’intende venduto con garanzia, se il venditore non denuncia di averlo acquistato senza garanzia e di venderlo come tale. ART. 79 – Vendita con garanzia di gravidanza. Il periodo di gravidanza della bovina viene calcolato di giorni 300. La bovina gravida deve essere tale con una tolleranza di un mese rispetto al tempo dichiarato. (Es.: se garantita gravida di 7 mesi il contratto è valido purché la gravidanza sia almeno di 6 mesi). Il ritardo del parto oltre detti termini, comporta un risarcimento dei danni da parte del venditore, corrispondente al costo giornaliero di mantenimento. La mancata gravidanza, quando questa sia garantita, è motivo di risoluzione del contratto, è dà diritto al rimborso delle spese di mantenimento ed al risarcimento di eventuali altri danni. Il compratore deve denunciare il difetto di gravidanza entro i 40 giorni dalla consegna e deve esperire l’eventuale azione redibitoria entro i successivi 40 giorni. Quando nella vendita di una bovina si pattuiscono due prezzi, uno nel caso che sia gravida, l’altro che non lo sia, il compratore è tenuto, in entrambi i casi, a tenersi l’animale, corrispondendo o l’uno o l’altro dei due prezzi pattuiti. Ha però diritto di trattenere la differenza tra i due prezzi fino a quando sia possibile l’accertamento. ART. 80 – Vendita con garanzia fresca di latte. Nella vendita di bovina con garanzia « fresca di latte » s’intende che questa ha partorito da non oltre 40 giorni. ART. 81 – Vendita con garanzia che il latte è buono. Quando si garantisce « che il latte è buono », s’intende che il latte prodotto dalla bovina è destinabile al consumo alimentare. 18 ART. 82 – Vendita di una bovina con vitello garantito suo. Nei contratti con garanzia specifica che il vitello della bovina è suo, s’intende che il vitello che l’accompagna è effettivamente frutto del suo ultimo parto. In caso contrario il compratore ha sempre diritto alla risoluzione del contratto. ART. 83 – Vendita di due animali per un sol prezzo. Nella vendita di due animali per un sol prezzo, verificandosi in uno di essi il vizio od una malattia che dia luogo alla risoluzione del contratto, il compratore ha diritto di restituire anche l’altro, pur se esente da vizi e malattia ed il venditore ha diritto di pretenderlo. Unità base di contrattazione ART. 84 – Le contrattazioni del bestiame bovino ed equino si sogliono fare « per capi »; i buoi da lavoro si contrattano di regola in coppia. Il bestiame bovino ed equino da macello viene contrattato a peso vivo, salvo diverso patto espresso. Modo di misurazione (determinazione del peso) ART. 85 – Per determinare il peso netto vivo degli animali da macello, si suole far loro subire un digiuno di 12 ore prima di pesarli. Altrimenti si suol detrarre dal peso lordo un tanto di tara, convenuto dalle parti. Ancora per gli animali da macello, se l’animale è stato contrattato « a peso netto » ossia in quarti, viene pagato il peso che si ottiene pesando il tronco con i reni e loro grasso, levando la pelle, staccando la testa all'ultima vertebra, togliendo i visceri, il midollo spinale e le estremità dai ginocchi e dai garretti in giù. Se è stata usata la clausola « in canale », l’animale viene pesato dissanguato e aperto, previa detrazione soltanto del tubo gastroenterico, vescica, utero e dei due zampini anteriori. Nei casi di cui al 2º e 3º comma il peso viene determinato « a caldo » entro due ore dalla macellazione. Consegna ART. 86 – Per gli animali da macello la consegna si effettua al peso, a spese e rischio del venditore fino alla pesatura. Per gli animali da vita e lattonzoli, la consegna avviene al domicilio del compratore a spese e rischio del venditore, salvo diverso accordo. Verifica della merce ART. 87 – Il compratore è tenuto ad esaminare l’animale posto in vendita con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché non può invocare la protezione legale per quei vizi, che in vista, avrebbe potuto o dovuto riconoscere direttamente, perché accettabili durante il contratto, salvo quanto disposto negli artt. 93 e 94, 2º comma, per i vitelli lattanti e per i bovini da macello. OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE 19 Garanzia per i vizi del bestiame bovino ed equino da lavoro e da allevamento ART. 88 – La garanzia per i vizi e difetti del bestiame bovino ed equino da lavoro e da allevamento, si riferisce ai cosidetti « vizi » o « difetti redibitori », che devono essere gravi, occulti e preesistenti al contratto, e che danno, come tali, diritto di intentare l’azione redibitoria, con facoltà di scelta tra la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. Il periodo di garanzia decorre dal giorno in cui il compratore riceve il possesso dell’animale ed è di regola convenuto tra le parti in otto oppure quindici giorni. In mancanza di accordo tra le parti il termine di garanzia s’intende di 40 giorni a decorrere dal giorno della consegna dell’animale. Difetti o vizi redibitori riguardanti gli animali equini e bovini da lavoro o da allevamento ART. 89 – a) equini in genere: − ticchio propriamente detto ticchio aerofagico (d’appoggio o volante) e ballo dell’orso; − corneggio cronico da cause occulte; − bolsaggine; − catarro bronchiale cronico; − oftalmiti interne croniche (oftalmite periodica o luna, ambliopia-amaurosi-cataratta), − ombrosità accentuata permanente; − capostorno, epilessia, vertigine cronica, pazzia; − manìe periodiche, rustichezza o cattiveria abituale od eccessiva, mordere, calciare; restìo: caparbietà vera, pertinacia, massima ostinazione, testardaggine; − zoppicatura cronica intermittente da doglia vecchia occulta; − podoparenchidermite cronica verrucosa vegetante o papilloma ulcerato dal cheratogeno, cosidetto « cancro del fettone » o « formicaio »; − nevrotomie e nevrectomie agli arti; − scarsità di bocca per anomalìa o malattie inguaribili ai denti mascellari; − nefrite cronica; enterite cronica; − calcolosi renale e vescico-uretrale (mal della pietra); − lombaggine cronica; − ernia inguinale cronica intermittente; − criptorchidia ed altre ectopie testicolari occulte (animale bistorno); − botriomicosi del cordone testicolare (fungo). b) bovini in genere: − ticchio di lingua o lingua serpentina quando è causa di meteorismo; − lesioni gravi e croniche dell’apparato respiratorio (« tosse da danno») e dell’apparato cardiaco (« banfön »), − catarro bronchiale cronico; − cecità completa, permanente, unilaterale e bilaterale; − epilessia, vertigine cronica, pazzia; − cozzare (dare con le corna); − restìo (caparbietà vera, massima ostinazione spinta al punto di gettarsi in ginocchio o coricarsi per sottrarsi al lavoro); − lavorar male (per manzi o buoi da lavoro contratti in coppia: non andar d’accordo, spingersi o tirarsi in modo tale da pregiudicare il loro rendimento nel lavoro); − cavalcarsi per difettosa castrazione; 20 − crampo (crampo rotuleo ed il cosidetto « ranfi » o « ranfo » o « tremo »); − scarsità di bocca per actinomicosi della lingua, oppure per anomalìe o malattie inguaribili ai denti mascellari con grave pregiudizio della masticazione e ruminazione; − nefrite cronica (albuminuria, orinar rosso); − calcolosi renale o vescico-uretrale (mal della pietra); − lombaggine cronica (difficoltà ad alzarsi come il cavallo in conseguenza della lombaggine cronica o di altri difetti a carattere cronico); − perdicardite traumatica conseguente ad indigestione di corpo estraneo; − gastrite cronica con meteorismo ricorrente; − enterite cronica (diarrea persistente); − frigidità e impotenza al coito dei maschi da riproduzione; − prognatismo o mesognatismo negli animali da vita, con grave pregiudizio per la prensione degli alimenti; − insofferenza alle puntura dei tafani, accentuata al punto da provocare la fuga dell’animale. c) vacche in particolare: − prolasso della vagina o utero-vaginale (mostrare la madre o la matrice); − sterilità permanente delle bovine, conseguente a: 1) fistola retto- vaginale; 2) cervicite traumatica con dilatazione pronunciata della cervice; 3) neoplasia dell’utero; 4) metrite tubercolare; 5) salpingite tubercolare; 6) ninfomania inguaribile; 7) metrite cronica inguaribile; 8) piometra inguaribile; 9) obliterazione dei capezzoli o capezzoli ostruiti (« pupe borgne» o « burin borgnu »). d) vacche contrattate in periodo di lattazione: − che non si lasciano mungere per eccessiva rustichezza o per ritenzione del latte, se contrattate senza vitello; − che non danno latte al vitello, se contrattate con il vitello; − che si succhiano il latte; − che danno permanentemente latte inutilizzabile; − che non danno la quantità di latte garantita espressamente dal venditore, quand’anche sufficientemente ed adeguatamente alimentate. Malattie infettive e diffuse ART. 90 – Il contratto è nullo se l’animale è affetto da una delle malattie indicate nel Regolamento Speciale di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni. Affinché sia possibile l’azione di nullità, deve senza dubbio sussistere la preesistenza dell’infezione alla consegna dell’animale. Altre malattie ART. 91 – Le malattie acute non infettive, compreso l’aborto traumatico o da stress, oppure le malattie infettive non comprese nel Regolamento di Polizia Veterinaria, si presumono, salvo prova contraria, preesistenti al contratto, se constatate entro 3 giorni dalla consegna dell’animale. 21 Se constatate dopo i 3 giorni ma entro gli otto giorni, il compratore è tenuto a provare che la malattia era già in incubazione al momento della consegna. La denuncia deve, in ogni caso, effettuarsi entro il termine di otto giorni dalla consegna sotto pena di decadenza. Durante il periodo di cura dell’animale il termine di garanzia si intende prorogato sino a fine cura e comunque non oltre i 40 giorni dalla denuncia. Se entro detto termine l’animale guarisce, il compratore ha diritto soltanto al rimborso delle spese di cura. Se l’animale muore o se dalla malattia derivi ed esso un difetto o vizio redibitorio, il compratore avrà altresì diritto a sperimentare l’azione redibitoria entro 40 giorni dalla morte dell’animale o dalla constatazione del vizio o difetto redibitorio; a far tempo dalla denuncia del vizio o difetto constatato, il compratore avrà diritto anche al rimborso delle spese di mantenimento. Clausole speciali in tema di garanzia per il bestiame equino e bovino da lavoro e da allevamento ART. 92 – I vizi occulti sono garantiti anche senza espressione di patti o con le espressioni: « sano e franco », « sano senza difetti », se l’animale non è ancora atto al lavoro; oppure « sano, franco e sincero », « sano, franco e giusto », se l’animale è atto al lavoro. Quando la garanzia viene estesa con l’espressione « per qualunque difetto », significa che l’animale in compravendita deve essere immune da ogni difetto, vizio, lesione o malattia occulta e preesistente al contratto. In questo ultimo caso per i difetti non redibitori, e cioè non compresi nell’elenco di cui all’art. 105, il compratore ha solo diritto ad una adeguata diminuzione di prezzo (quanti minoris) corrispondente al danno che ne consegue ad alle spese relative alle eventuali cure. Se poi la garanzia venisse ancora più estesa, con l’aggiunta della clausola « dentro e fuori » oppure « in vista o fuori vista », significa che il venditore è tenuto a rispondere anche per i difetti apparenti che, se sono gravi e preesistenti al contratto, vengono considerati ugualmente redibitori; se no n sono invece gravi, e cioè curabili senza alcuna conseguenza, danno solo diritto all’azione estimatoria per l’adeguata diminuzione del prezzo. Garanzia nella compravendita dei vitelli lattanti ART. 93 – I vitelli lattanti s’intendono garantiti, salvo diverso accordo tra le parti, per 8 giorni. Se entro il periodo di garanzia il vitello risulta affetto da qualsiasi vizio o difetto redibitorio, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. I caso di malattia verificatasi entro detto termine di garanzia, il compratore è tenuto a curare l’animale da buon padre di famiglia con diritto al rimborso di metà delle spese di cura sostenute e documentabili. In questo caso, se il vitello muore per qualsiasi malattia denunciata entro il termine di cui al I comma, il venditore è tenuto a restituire o a defalcare la metà del prezzo pattuito, con diritto di recuperare la pelle dell’animale che serve anche ad identificarlo, se l’animale non potrà essere utilizzato ad uso alimentare; oppure con diritto di ricevere la metà di quanto ricavabile dalla destinazione dell’animale ad uso alimentare. Trasformandosi l’infermità in una forma cronica incurabile, documentata con certificazione sanitaria, il vitello dev’essere venduto e il danno viene sopportato tra i contraent i in ragione di metà ciascuno. Garanzia nella compravendita di bestiame bovino da macello ART. 94 – I vitelli cosidetti « a groppa di cavallo » o « della coscia », come pure i capi di bestiame bovino di prima qualità o di prima classe, si intendono sempre venduti come animali le cui carni sono destinate al libero consumo, per cui, verificandosi l’ipotesi nella quale vengano assegnati 22 alla bassa macelleria, il compratore ha il diritto di chiedere al venditore una riduzione del prezzo pari al 50% della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita alla bassa macelleria. Per quanto invece concerne il bestiame bovino venduto ad uso macellazione ma non allevato come tale o comunque non assegnabile alle categorie di cui sopra, sussiste sempre, in caso di assegnazione alla bassa macelleria il diritto ad una riduzione di prezzo in misura però mai superiore al 20% della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita alla bassa macelleria. Nei casi di cisticercosi bovina il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo pari al 10%, quando le carni debbono subire la bonifica sanitaria regolamentare. In caso di sequestro e distruzione totale delle carni, il venditore è tenuto a restituire l’intero prezzo, salvo il caso di esplicita esclusione di ogni garanzia con le espressioni « per un sacco d’ossa », « al guano », « a lamente pi gnune » od altre equivalenti. Il processo morboso che ha determinato il provvedimento di distruzione delle carni di un animale macellato o la loro destinazione alla bassa macelleria, deve in ogni caso risultare in atto prima della consegna al compratore. Altre modalità concernenti la garanzia dei bovini da macello ART. 95 – Se gli animali bovini non vengono macellati entro il termini di giorni tre successivi a quello della consegna o se l’eventuale mutata destinazione delle carni non viene denunciata al venditore entro 24 ore dalla macellazione, il compratore decade da ogni garanzia, a meno che l’animale non sia risultato affetto da tubercolosi, cisticercosi, cattivo odore delle carni derivato da alimentazione o da somministrazione di medicinali. In tali casi perdura la garanzia del venditore purché l’animale sia stato macellato non oltre otto giorni successivi a quello della consegna e sempre quando la denuncia della infermità riscontrata venga fatta nei termini di cui sopra. Il venditore è tenuto ad effettuare il sopralluogo per l’accertamento dell’identità dell’animale entro 24 ore dal ricevimento della denuncia se l’animale si trova nel territorio della Provincia, altrimenti entro 48 ore. In caso contrario il venditore riconosce che la denuncia è veritiera. Il compratore è però tenuto a rimborsare al venditore le spese per il sopralluogo, se l’animale è stato macellato fuori Provincia. ONERI E CONSEGUENZE DELLA GARANZIA PER IL COMPRATORE E PER IL VENDITORE Obblighi del compratore del bestiame bovino nel periodo di garanzia ART. 96 – Il compratore può assoggettare ad un lavoro adeguato l’animale vendutogli; però durante il tempo della garanzia deve conservare l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto della vendita. Se l’animale si ammala durante tale periodo, il compratore deve darne sollecito avviso al venditore e frattanto far prestare dal veterinario le cure necessarie. Le spese per tale cura sono a carico del venditore, se la causa della malattia è di data anteriore al contratto e se la denuncia è stata fatta in tempo utile, salvo quanto stabilito dall’articolo 93 per i vitelli lattanti. Accertamento della gravidanza e della sterilità delle bovine ART. 97 – La gravidanza e la sterilità vengono accertate mediante visita del veterinario, in ambulatorio se ritenuto necessario, oppure presso la stalla del compratore o presso il mercato dove è avvenuto il contratto. 23 Morte o deperimento dell’animale durante il periodo di garanzia ART. 98 – Se l’animale che era difettoso è morto o è deperito durante il periodo di garanzia in conseguenza dei sui vizi, i danni relativi sono a carico del venditore, sempreché il compratore abbia ottemperato agli obblighi di cui al precedente articolo 96. Denuncia dei vizi garantiti ART. 99 – La denuncia dei vizi deve essere fatta al venditore con lettera raccomandata o telegramma od a voce o a mezzo mediatore, entro il termine di garanzia. Obblighi che conseguono alla denuncia dei vizi garantiti ART. 100 – A carico del compratore: il compratore, nell’intervallo tra la denuncia e la verifica dei vizi denunciati, deve alimentare l’animale, custodirlo e farlo curare se infermo, salvo il diritto al risarcimento delle spese. A carico del venditore: il venditore è tenuto, nel termine della garanzia, a procedere alla verifica dei vizi denunciati dal compratore con facoltà di farsi assistere dal veterinario. Ove alla verifica non risultasse la esistenza della malattia, il compratore è tenuto a risarcire il venditore delle spese cagionategli per viaggio, vitto e alloggio. Nel caso di discordanza di parere fra i due veterinari delle parti contraenti, si interpella un terzo veterinario, scelto di comune accordo, il cui giudizio è definitivo per l’amichevole eventuale composizione della vertenza. Se non si raggiunge l’accordo fra le parti, il compratore deve procedere per via legale prima dello scadere dei termini di prescrizione previsti nei precedenti articoli. Verifica dei vizi denunciati ART. 101 – La constatazione e la dimostrazione dei vizi denunciati vengono fatte mediante certificati o rapporti del veterinario o con testimoni. Prove d’uso per i bovini e gli equini ART. 102 – a) la prova della tosse avviene nella stalla ed anche sul lavoro; b) il capostorno si rileva dai parossismi periodici e dallo stato di instabilità dell’animale; c) il vizio di cozzare s’intende constatato quando l’animale all’avvicinarsi di una persona sconosciuta, abbassi la testa e tenti di colpirla; d) l’ematuria viene provata tanto sul lavoro, quanto alla stalla, ed è attestata dal veterinario con il controllo dell’urina; e) nel caso di doglia vecchia, si osserva l’animale facendolo lavorare e riposare ad intervalli; f) gli altri vizi si provano, quando è possibile, con testimoni, oppure con dichiarazione del veterinario. Pagamento ART. 103 – Il pagamento del prezzo avviene a contanti o con dilazione. La dilazione può stabilirsi in relazione al periodo di garanzia. Le espressioni « otto giorni » e « quindici giorni » vanno sempre intese computando, sia il primo giorno della stipulazione, sia quello della scadenza della mora; per esempio: da un mercoledì ad un altro mercoledì compreso, se l’animale viene ritirato nel giorno del contratto. 24 Reclami (termini, ecc.) ART. 104 – I vizi o difetti devono essere denunciati a pena di decadenza entro il termine di garanzia. In ogni caso, però, la relativa azione redibitoria deve essere iniziata in sede giudiziaria entro 40 giorni dalla consegna dell’animale a pena di prescrizione dell’azione, senza possibilità da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C. Durante il periodo di garanzia, il compratore non ha diritto ad alcuna indennità di mantenimento per l’animale in compravendita. Per quando concerne gli animali da macello in genere, l’azione spettante al compratore si prescrive, se non è stata iniziata in sede giudiziaria, entro 40 giorni da quello della macellazione, senza possibilità da parte del compratore di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C. Eccezioni alla norma sui termini per i reclami ART. 105 – a) equini: il catarro branchiale cronico dev’essere denunciato, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna dell’animale; il periodo di 40 giorni serve per l’esperimento dell’azione, a pena di prescrizione, senza possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C.; b) bovini: il catarro bronchiale cronico dev’essere denunciato, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna; il periodo di 40 giorni serve per l’esperimento dell’azione, a pena di prescrizione, sempre senza possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C.. Nel caso di gravi disfunzioni dell’apparato cardiorespiratorio se si ritiene che l’alterazione (tosse, dispnea, tachicardìa) sia dovuta solo alla gravidanza avanzata, l’azione deve essere ammessa anche nei 40 giorni dopo il parto. Per il prolasso della vagina o dell’utero, per vacche contrattate come gravide, il termine di garanzia s’intende esteso fino al giorno del parto. Il difetto però deve sempre essere denunciato, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione di garanzia deve essere sperimentata entro 40 giorni successivi a tale scoperta, senza possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C. Per vacche non gravide (vuote) il termine di garanzia per il prolasso della vagina si intende sempre esteso a 40 giorni, durante i quali deve pure esperirsi l’azione, senza possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C. Misurazione della provvigione al mediatore ART. 106 – Al mediatore viene corrisposta dal venditore la provvigione del 2% fino a lire 100.000 e dello 0,50% oltre le lire 100.000, sia per i capi da macello che da vita. Permuta di animali ART. 107 – Gli usi di cui sopra, in quanto compatibili, valgono anche per la permuta di animali. 25 TITOLO V – CAP. 1 a/1) Pelli bovine fresche Limiti quantitativi del contratto e unità di peso ART. 108 – Quando si contratta l’acquisto di pelli fresche tra un commerciante o raccoglitore di pelli ed un macellaio, salvo patto contrario, verbale o scritto, l’impegno vale per tutte le pelli prodotte con la macellazione dell’anno solare in corso. Nelle contrattazioni delle pelli fresche l’unità di peso è il chilogrammo. Condizioni delle pelli vendute fresche ART. 109 – Le pelli vendute fresche debbono essere previamente ripulite delle materie estranee (carnicci, grassi, sterco) ed in condizioni di umidità naturale. Stato delle pelli fresche all’atto della consegna ART. 110 – Le pelli fresche di vitello e vitellone del peso fino a 40 Kg. vengono ritirate e consegnate « quadrate », salvo patto contrario. Le pelli fresche di bue, vacca o toro, vengono consegnate all’acquirente o « quadrate » o con testa e zampe, senza unghioli e senza muso. La consegna delle pelli viene eseguita nel macello pubblico o, in mancanza, nei macelli privati o nei negozi dei produttori. Classificazione delle pelli fresche ART. 111 – Le classificazioni delle pelli fresche in uso sono le seguenti: − vitelli: morticini, sottopesi con testa e zampe morticini, sottopesi quadrati da Kg. 3 a 6 da Kg. 3 a 6 estero da Kg. 6 a 8 da Kg. 6 a 8 estero da Kg. 8 a 12 da Kg. 8 a 12 olandese da Kg. 8 a 12 estero da Kg. 12 a 16 B da Kg. 12 a 16 colorato da Kg. 12 a 16 estero da Kg. 12 a 16 olandese da Kg. 16 a 20 B da Kg. 16 a 20 colorato da Kg. 16 a 20 estero da Kg. 16 a 20 olandese da Kg. 20 a 26 B 26 − − − − da Kg. 20 a 26 colorato da Kg. 20 a 26 estero da Kg. 20 a 26 olandese da Kg. 26 a 32 B da Kg. 26 a 32 colorato da Kg. 26 a 32 olandese da Kg. 26 a 32 estero da Kg. 32 a 40 B da Kg. 32 a 40 colorato da Kg. 32 a 40 olandese da Kg. 32 a 40 estero vacche e buoi: con testa e zampe da Kg. 30 meno da Kg. 30 più vacche quadrate: da Kg. 30 meno da Kg. 30 più tori con testa e zampe: da Kg. 40 meno da Kg. 40 più esteri tori quadrati da Kg. 40 più; − tori quadrati da Kg. 40 estero; − puledri fino a Kg. 12; − cavalli tutti i pesi; − muli tutti i pesi; − asini tutti i pesi. Abbuoni e tara ART. 112 – Il prezzo è calcolato sul peso effettivo e s’intende per pelli sane e mercantili e provenienti dalla normale macellazione. Le pelli provenienti da mortalità per epidemia o con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marchiate a fuoco, stercate, tarolate o comunque deteriorate, sono sottoposte ad un abbuono sul peso in relazione all’entità dell’imperfezione. Modalità della contrattazione delle pelli fresche ART. 113 – Le contrattazioni delle pelli fresche vengono fatte a peso coda, verificato dalle parti. Raggruppamento di categorie ART. 114 – Sono anche in uso i seguenti raggruppamenti di categorie validi per qualsiasi colore di pelli fresche: - vitelli a 3 a 8 Kg.; 27 - vitelli con peso fino a 12 Kg.; vitelloni con peso da Kg. 12,1 a 20, da Kg. 20,1 a 26, da Kg. 26,1 a 40; torelli da Kg. 26,1 a Kg. 40; vacche fino a 30 Kg.; da Kg. 30,1 ad oltre. Conseguenze del ricevimento delle pelli ART. 115 – L’accettazione delle fresche da parte del compratore od a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento della partita oggetto del contratto ed esclude ogni successiva contestazione. Spesa del trasporto ART. 116 – Le spese del trasporto e del carico delle pelli fresche dal magazzino venditore a quello del compratore sono a carico di questo ultimo. Modalità del pagamento ART. 117 – Il pagamento delle pelli può avvenire o all’atto del ritiro, o con conteggio definito ogni mese e perciò col versamento del dovuto nella prima decade del mese successivo. Raccoglitori o mandatari e loro compenso ART. 118 – I raccoglitori per conto terzi (o mandatari) sono compensati dal compratore in base al quantitativo (peso) di pelli raccolte o ritirate. _______________ N.B. – Per i difetti e abbuoni, vedasi Tit. V, Cap. 6, let. p), relativo alle pelli salate, art. 495. TITOLO V – CAP. 1 c) Suini da allevamento e da macello Clausole speciali ART. 119 – Nella compravendita dei suini da allevamento sono in uso le clausole « a bôt » (non a peso) e « buoni per otto giorni ». Specie di vendita ART. 120 – La vendita di suini da macello avviene a peso vivo o a peso morto. Nella vendita a peso vivo gli animali devono essere consegnati digiuni da almeno 12 ore, salvo la tolleranza di cui al successivo art. 126. Unità di base di contrattazione ART. 121 – L’unità di base di contrattazione è il chilogrammo nei contratti a peso; è il singolo capo nei contratti « a bôt » . 28 Requisiti della merce ART. 122 – I suini si distinguono in: - lattonzoli o lattoni, fino a 30 Kg.; - magroni, da 30 a 80 Kg.; - grassi oltre gli 80 Kg. Consegna ART. 123 – Nelle vendite dall’allevatore al commerciante, la consegna dei capi da macello avviene nella stalla dell’allevatore; nelle vendite dal commerciante al salumiere, la consegna avviene nel mattatoio o laboratorio indicato dal compratore. Le spese di pesatura sul peso pubblico sono a carico del venditore. La consegna dei lattonzoli avviene o sul mercato o alla stalla del compratore. Se un animale muore durante il trasporto per soffocamento a causa dell’alimentazione, il danno è sopportato dal venditore. Consegna ripartita dei capi da macello ART. 124 – Nella consegna ripartita, salvo patti speciali, il prezzo complessivo s’intende riferito alle quotazioni del mercato di Milano del venerdì della settimana in cui si è fatta la consegna. Verifica degli animali ART. 125 – La verifica degli animali avviene al mome nto della consegna o del ritiro. Tolleranza ART. 126 – Nei suini da macello è tollerata la presenza nello stomaco, all’atto della macellazione, di sostanze alimentari in quantità non eccedente i 3 Kg. In caso di eccedenza, si scala il peso corrispondente. Ritardo nella consegna o nel ricevimento ART. 127 – Il ritardo nella consegna o nel ricevimento rispetto al giorno pattuito, dà luogo alla risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni. Spedizione, trasporto e ritiro della merce ART. 128 – Nella vendita franco macello o laboratorio (o stalla), dell’acquirente, gli oneri ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Gli stessi oneri e rischi sono invece a carico del compratore nelle vendite franco allevamento del venditore. Pagamento ART. 129 – Il pagamento viene effettuato al momento del ritiro o della consegna degli animali. Obblighi di garanzia del venditore ART. 130 – I suini venduti da macello s’intendono garantiti per il libero consumo. 29 Se le cerni sono completamente incommestibili per cause preesistenti alla consegna, il venditore deve rimborsare l’intero prezzo; se la carne è deprezzata, per cause preesistenti alla consegna, il venditore è tenuto a risarcire il danno in misura proporzionale al minor valore delle carni. I suini da allevamento, salvo diverso accordo, vengono venduti con la clausola « buoni per 8 giorni », che impegna la responsabilità del venditore e la conseguente restituzione del prezzo, in caso di morte dei capi negli 8 giorni successivi alla consegna a partire dal giorno della consegna stessa. Difetti ART. 131 – La mancata o difettosa castrazione nei suini da macello dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione dl contratto o una congrua riduzione del prezzo. Reclami ART. 132 – I reclami per i capi da macello devono essere fatti entro 24 ore dalla macellazione, se l’acquisto è fatto in Provincia di Asti, oppure entro 48 ore, se l’acquisto è fatto fuori Provincia. Risoluzione e nullità del contratto ART. 133 – Oltre ai casi sopra elencati che comportano la risoluzione del contratto, il contratto è nullo se i suini sono affetti da malattie infettive o diffusive preesistenti alla consegna dell’animale. Misura della provvigione al mediatore ART. 134 – Al mediatore che interviene nella compravendita di suini è corrisposta dal venditore una provvigione di L. 2.000-3.000 oppure, per grosse partite, il 3%. TITOLO V – CAP. 1 d) Ovini e caprini da macello Clausole speciali e specie di vendita ART. 135 – La vendita può essere effettuata a peso vivo o a peso morto, franco recapito del venditore o franco macello pubblico. Unità di base di contrattazione ART. 136 – L’unità di base di contrattazione dei caprini e ovini è il chilogrammo. Consegna e verifica ART. 137 – Nelle vendite dall’allevatore al commerciante, la consegna dei capi da macello avviene nella stalla dell’allevatore; nelle vendite dal commerciante al macellaio, la consegna avviene nel mattatoio o laboratorio indicato dal compratore. In detta sede avviene pure la pesatura e la verifica della merce. All’atto della pesatura i capi devono essere digiuni di un pasto. 30 Trasporto della merce ART. 138 – il trasporto fino al macello è a carico e a rischio del venditore. Pagamento ART. 139 – Il pagamento dei capi contrattati è effettuato al momento della consegna, dopo la pesatura. Garanzia ART. 140 – Gli ovini e caprini da allevamento sono garantiti immuni, per 15 giorni, da distomatosi epatica o da vertigine celebrale cronica da parassiti. Reclamo ART. 141 – Il reclamo nel caso dei difetti di cui sopra, va fatto nei 15 giorni stabiliti nel precedente articolo. Risoluzione e nullità del contratto ART. 142 – I difetti di cui all’art. 140 danno luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo a scelta del compratore. Il contratto è nullo se i capi venduti risultano affetti da malattie infettive o diffuse preesistenti alla consegna. TITOLO V – CAP. 1 e) Animali da cortile e/1) Gallinacei e conigli da carne Ordinazione, conclusione, forma del contratto e specie di vendita ART. 143 – I contratti all’ingrosso di gallinacei da carne si concludono sui mercati a peso vivo o presso gli allevatori anche a peso morto, spennati e puliti, previa ordinazione, con facoltà del compratore di controllare i capi prima della consegna, scartando quelli che non corrispondono ai requisiti medi per il consumo. Unità base di contrattazione ART. 144 – L’unità di base di contrattazione dei polli e conigli da carne è il chilogrammo. Requisiti della merce ART. 145 – I polli da carne vengono classificati in polli di allevamento tradizionale (ruspanti) o in pollo di allevamento industriale ( a terra o in batteria), con conseguente differenza di prezzo. Imballaggio 31 ART. 146 – Gli imballaggi per il trasporto sono forniti dal venditore e da lui ritirati dopo la consegna. Consegna o ritiro e trasporto ART. 147 – La consegna, quanto agli animali macellati, avviene franco negozio dell’acquirente nel giorno stabilito nel contratto, quando la merce non è ritirata direttamente nel luogo di macellazione; nel caso di animali vivi, presso l’allevamento del venditore. Verifica della merce ART. 148 – La verifica della merce avviene al momento della consegna. Ritardo nella consegna ART. 149 – Il ritardo nella consegna oltre il giorno pattuito dà luogo alla risoluzione del contratto. Pagamento ART. 150 – Per gli acquisti fatti nel luogo del mercato il pagamento è a pronti contanti; per gli acquisti che avvengono presso gli allevatori il pagamento può avere una dilazione di 8 giorni e viene effettuato presso il negozio del compratore. Garanzia ART. 151 – Per i gallinacei e per i conigli da carne si dà garanzia solo per le malattie infettive. Difetti, reclami e risoluzione del contratto ART. 152 – Le malattie infettive preesistenti alla consegna degli animali vivi danno diritto a far valere la nullità del contratto con la immediata restituzione della merce. Per gli animali macellati è considerato difetto qualsiasi causa che ne pregiudica la commestibilità, con diritto da parte e a favore del compratore alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno. Commissionari ART. 153 – Nell’acquisto di gallinacei al commissionario è dovuto un compenso del 3 % da parte del solo compratore. TITOLO V – CAP. 1 e/2) Pulcini da allevamento Clausole speciali ART. 154 – La vendita di pulcini può essere fatta con garanzia di sanità per 8 giorni. In caso di morte, il danno è sopportato dal venditore, salvo verifica delle condizioni ambientali e di allevamento presso l’acquirente. 32 Specie di vendita e unità di contrattazione ART. 155 – La vendita avviene a numero, con la dichiarazione del sesso, e a ceppo o razza, e cioè con la garanzia di determinate caratteristiche genetiche. Requisiti della merce ART. 156 – I pulcini devono corrispondere al sesso, al ceppo o razza e alla sanità del ceppo dichiarato dal venditore al momento della ordinazione o della conclusione del contratto. Imballaggio ART. 157 – L’imballaggio è fornito gratuitamente dal venditore senza obbligo di restituzione. Consegna ART. 158 – La consegna avviene al domicilio dell’acquirente con preavviso dell’ora esatta. Verifica della merce ART. 159 – La verifica della merce riguarda il numero e lo stato di salute dei capi al momento della consegna. I capi morti prima della consegna vengono sostituiti o non sono conteggiati nel prezzo. Tolleranza ART. 160 – E’ ammessa una tolleranza nella differenza di sesso del 5 %. Ritardo nella consegna ART. 161 – Il ritardo non giustificato nella consegna eccedente i 3 giorni può dar luogo alla risoluzione del contratto. Spedizione e trasporto ART. 162 – I rischi e le spese della spedizione e del trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 163 – Il pagamento del prezzo pattuito avviene in contanti al domicilio dell’acquirente entro 8 giorni dalla consegna della merce. Difetti e nullità del contratto ART. 164 – I difetti dei pulcini d’allevamento opponibili al venditore, sono solo le malattie infettive e diffuse (in particolare la pullurosi) preesistenti alla consegna, che danno luogo alla nullità del contratto. TITOLO V – CAP. 1 33 e/3) Uova Conclusione del contratto e specie di vendita ART. 165 – Le uova si contrattano a peso o a dozzina o in contenitori da 30 uova o in casse da 12 contenitori, in guscio o senza guscio, fresche o conservate. La produzione locale si vende esclusivamente a dozzina, in guscio. Requisiti della merce ART. 166 – Le uova comunque vendute devono essere ben conservate e commestibili. L’uovo viene considerato fresco fino a otto giorni dalla produzione, nella stagione estiva, e fino a venti giorni d’inverno. Quando si contrattano a dozzina, le uova devono essere di peso non inferiore al peso dichiarato per mille (es. 58-60 Kg. per mille). Si dicono di 1ª qualità le uova nazionali fresche, scelte, con tuorlo roseo, pulite, di peso non inferiore a 50 Kg. per mille pezzi. Quando le uova non sono scelte, si chiamano uova in massa od originali; esse vengono di norma acquistate sui mercati e devono essere di almeno Kg. 58 nella zona di Villanova d’Asti, Kg. 56 nelle altre zone, Kg. 52 nella Valle Bormida. Si dicono di 2ª qualità le uova nazionali fresche, di colore misto, dal peso non inferire a Kg. 50 per mille. Per uova di « scarto » s’intendono le uova ancora commestibili ma inferiori di peso a Kg. 50 per mille, le uova sporche e le uova «sceme» (non piene). Le uova straniere non sono considerate «fresche», ma conservate. Le uova intere conservate si distinguono in ordine decrescente anche agli effetti del prezzo, in: conservate in calce; conservate in calce frigo; conservate refrigerate; stabilizzate o sterilizzate in autoclave. Le uova sgusciate sono conservate allo stato di congelamento, in latte poste nelle apposite celle. Possono consistere di tuorli e albume o solo di tuorli. Per la commercializzazione delle uo va valgono comunque le disposizioni di legge. Imballaggi e contenitori ART. 167 – I contenitori delle uova in guscio sono forniti dal venditore. Consegna, verifica e pagamento ART. 168 – Per la consegna, la verifica e il pagamento valgono gli stessi usi accertati per la compravendita dei gallinacei. Tolleranza ART. 169 – In mancanza di patti sia per le uova fresche, sia per quelle conservate intere, è tollerata una percentuale del 2% di uova puntate o rotte. Quando le uova sono comprate «candelate» (visionate alla luce elettrica o a candela), non c’è tolleranza. Tale controllo è fatto su tutta la partita. Garanzia 34 ART. 170 – Il venditore è tenuto a garantire la commestibilità del prodotto nonché la qualità media pattuita al momento della consegna. Difetti, reclamo e risoluzione del contratto ART. 171 – E’ ritenuta difetto ogni causa che pregiudichi l’uso alimentare del prodotto o la mancanza dei requisiti pattuiti, purché constatati al momento della consegna. Il riconoscimento di tali difetti dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, purché il reclamo venga fatto nel termine di 8 giorni. Quando le uova hanno gusto sgradevole, in conseguenza dell’alimentazione delle galline, il difetto è fatto constatare al venditore sempre entro 8 giorni dopo la consegna e dà diritto alla risoluzione del prezzo. TITOLO V – CAP. 2 PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA a) b) c)∗ d) Cereali (frumento, granoturco e cereali minori) legumi secchi e derivati Conclusione e forma del contratto ART. 172 – Il contratto viene solitamente concluso verbalmente con annotazione del quantitativo, prezzo ed eventuali condizioni sull’involucro del campione o foglietto annesso; qualche volta e particolarmente se interviene il mediatore, questo può prendere annotazioni sul proprio notes o rilasciare alle due parti uno « stabilito » o «fissato di contratto». Per «stabilito» o «fissato di contratto» si intende un documento stilato in forma succinta in cui sono riportati gli estremi essenziali del contratto (nomi dei contraenti; quantità e qualità della merce venduta; data, firma dei contraenti e modalità di consegna). In mancanza fa fede la testimonianza del mediatore. Soltanto quando vengono scambiati i contratti tipo firmati oppure quando alla conclusione dell’affare o all’atto della conferma venga fatto esplicito richiamo al contratto tipo, questo fa regola assoluta in caso di divergenza. Clausole speciali ART. 173 – Nel commercio dei cereali e derivati sono in uso le seguenti clausole: «salvo visita» e «a bocca di macchina o trebbiatrice». Con la clausola «salvo visita» o clausole simili, il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver visitato la merce nel termine pattuito e, in mancanza di patti, nel termine non superiore a 4 giorni lavorativi successivi alla contrattazione e dare il suo benestare per la spedizione o per il ritiro della merce. Se il compratore non ottempera all’obbligo di recarsi a visitare la merce nei termini di cui sopra, il venditore è libero da ogni impegno. ∗ Per la lettera c) concernente il «riso», vedasi il Cap. 6, lett. a), relativo al «riso brillato» 35 La clausola «a bocca di macchina o trebbiatrice» viene usata per il grano che si vende e si preleva come proviene dalla trebbiatrice. Specie di vendita ART. 174 – I cereali, gli sfarinati, i legumi secchi e relativi sottoprodotti sono contrattati su campione reale, su campione tipo o su denominazione, sia direttamente sia a mezzo di mediatore. Per particolari generi di merci con caratteristiche ben definite la vendita può avvenire su semplice denominazione. E’ pure in uso la vendita a peso lordo, a peso netto e alla rinfusa. Per campione reale s’intende quello prelevato dal monte della partita oggetto del contratto e la merce consegnata deve corrispondere fedelmente al campione medesimo. Per campione tipo s’intende quello corrispondente alle caratteristiche essenziali della qualità contrattata. Nei contratti conclusi su campione tipo è consentita, senza diritto di abbuono, una tolleranza non superiore all’1% del valore della merce. La merce contrattata su denominazione deve essere conforme alla qualità rispondente alla denominazione medesima, avuto riguardo alla buona media dell’annata, al tempo di consegna ed alla provenienza della merce. Unità di base di contrattazione ART. 175 – L’unità base delle merci contrattate è il quintale. Campioni ed analisi ART. 176 – Quando la vendita è conclusa su campione reale o su campione tipo, di regola il campione viene consegnato al compratore dal venditore o dal mediatore; frequentemente il campione viene diviso tra compratore e venditore oppure tra compratore e mediatore. Requisiti della merce e difetti ART. 177 – La merce quando non è contrattata su «campione reale» o con le clausole «vista e gradita» o «salvo visita» s’intende sempre contrattata alle condizioni di sana, leale e mercantile. La merce s’intende «sana» quando non ha odori anormali, non è riscaldata né fermentata, né germogliata, non ha macchie di muffa, non è carbonata, né infestata dal punteruolo. La merce s’intende «leale», quando non ha subìto manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto od in parte i difetti o ad alterarne le qualità originali. La merce s’intende «mercantile», quando non ha vizi o difetti e rientra nella buona media del prodotto dell’annata all’epoca della consegna in relazione alla provenienza della merce stessa. Imballaggio ART. 178 – La merce è venduta alla rinfusa o in sacchi di tela o di carta o di altro materiale equipollente. Per i grani, granoni e cereali minori non alla rinfusa si usa sacco di tela (juta) o di polipropilene o materiale equipollente di peso uniforme di Kg. 100. 36 Per i legumi secchi si usa un sacco di tela o di polipropilene o di materiale equipollente di peso uniforme di Kg. 50. Gli sfarinati in genere sono confezionati normalmente in sacchi di carta di peso di Kg. 50. Nel caso di confezione con sacco di tela, esso può essere fornito a prestito gratuito dal venditore e deve essere restituito a spese del compratore entro 15 giorni dal ricevimento della merce per i cascami ed entro 30 giorni per gli sfarinati. Consegna ART. 179 – I termini di consegna della merce normalmente sono stabiliti all’atto del contratto. La consegna o spedizione può essere pattuita come: - «prontissima o immediata» ed in questo caso deve essere effettuata entro 3 giorni dalla data del contratto; - «pronta» ed in questo caso deve essere eseguita entro 8 giorni dalla data del contratto. In entrambi i casi non sono computati i giorni festivi o comunque non lavorativi nel luogo di consegna o di spedizione. La consegna può inoltre essere effettuata entro un determinato numero di giorni o entro una data fissa oppure entro uno o più periodi di tempo determinati ed in questo caso dev’essere eseguita entro il termine pattuito computandosi in esso anche i giorni festivi. Se il giorno di scadenza per la consegna o spedizione cade in giorno festivo non lavorativo, la consegna può essere effettuata il giorno non festivo o lavorativo immediatamente successivo. In mancanza di indicazione del termine di consegna le contrattazioni si intendono convenute per consegna pronta. Per luogo di consegna s’intende la località nella quale il venditore è obbligato a consegnare la merce al compratore, a proprio rischio, spese, responsabilità. Il venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell’avvenuta consegna della merce nel luogo e alle condizioni convenute. Se il venditore, senza il consenso del compratore, utilizza mezzi di trasporto di portata superiore alla quantità da caricare, le eventuali maggiori spese sono a suo carico. In caso di mancata indicazione del luogo di consegna, quest’ultimo s’intende franco partenza, con le seguenti modalità: a) per la merce venduta su piazza: merce resa franca su carro autocarro alla porta del magazzino del vend itore; b) per la merce venduta fuori piazza: merce resa franca vagone partenza con facoltà del compratore di ritirare con i propri mezzi la merce al magazzino del venditore. Clausole speciali per la consegna ART.180 – a) Consegna primi del mese: la consegna deve essere effettuata entro i primi 8 giorni lavorativi del mese indicato. b) Consegna fine mese: la consegna deve essere effettuata entro gli ultimi 8 giorni lavorativi del mese indicato. c) Consegna prima o seconda quindicina di un dato mese: la consegna deve essere effettuata nella prima o seconda metà del mese stesso. Quando il mese ha 31 giorni, il giorno16 si considera come appartenente tanto alla prima quanto alla seconda quindicina. d) Consegna differita per merce disponibile: se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa rimane nei granai e nei magazzini del venditore che assume l’obbligo di conservarla e consegnarla a tempo debito secondo le intese. Consegna ripartita 37 ART. 181- Nei contratti da eseguirsi per consegna ripartita, si intende che ogni consegna forma contratto separato. Verifica della merce ART. 182 – Salva contraria speciale condizione contrattuale il controllo e la verifica della merce avvengono all’atto del ricevimento della merce stessa da parte del compratore. Le formule «secco e stagionato» significano: a) secco: quel cereale o legume che è scorrevole alla mano, che dà la risonanza tipica della propria specie e che è stato sottoposto ad una conforme essiccazione. Per granoni è usata anche la formula «essiccato artificialmente» per distinguerli da quelli essiccati naturalmente; b) stagionato: quel cereale o legume che ha un grado di umidità non superiore a quanto lo comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell’annata. Il grano nazionale è classificato in «fino», «buono mercantile», «mercantile». S’intende per «fino» il grano avente caratteristiche notoriamente pregiate ed omogenee. S’intende «buono mercantile» il grano con buone caratteristiche comuni costituito anche da varietà diverse. S’intende «mercantile» il grano con le caratteristiche comuni anche di varietà diverse. Il prezzo del grano viene stabilito principalmente con riguardo al suo peso specifico. Il granoturco venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 14%. Il granoturco venduto alla condizione di «stagionato» non deve avere un grado di umidità superiore al 16%. Per il granoturco «secco» è tollerato l’1% e per lo «stagionato» il 2% di maggiore umidità, entrambi con il corrispondente bonifico percentuale di prezzo. Tolleranza ART. 183 – Nelle contrattazioni concluse con la clausola «circa», è ammessa una tolleranza di peso nella consegna a favore del venditore fino al 5% in più o in meno. In mancanza della clausola «circa» e se la quantità è stata bloccata (precisa) è ammessa una tolleranza a favore del venditore del 2% in più o in meno. La percentuale di corpi estranei tollerata è per il grano del 2% come massimo, per i granoni dell’1% e per gli altri cereali del 3% di massima. Le eccedenze di impurità contenute nel grano, fino al massimo del 3% oltre le tolleranze d’uso o contrattualmente stabilite, danno luogo ad un abbuono proporzionale sul prezzo di contratto in ragione del 100% del loro peso se si tratta di corpi estranei nulli; del 75% del loro peso se si tratta di corpi estranei vegetali; del 50% del loro peso se si tratta di segale, orzo o di entrambi: Il calo naturale tollerato nei trasporti di cereali è il seguente: - 0,25% per il grano e per la segale. Per il grano detta tolleranza vale per il periodo da luglio a tutto settembre, mentre si riduce allo 0,15% per il periodo che va dall’ottobre fino al nuovo raccolto; - 0,50% per il granoturco e per l’avena. Per il granoturco detta tolleranza vale per il periodo da settembre a novembre, mentre si riduce allo 0,25% per il periodo che va da dicembre al nuovo raccolto. Il calo per viaggio degli sfarinati e cascami, è tollerato a seconda della stagione in cui è avvenuto e alla durata del viaggio, nella misura massima dello 0,30%. 38 Ricevimento e ritiro della merce ART. 184 – Il ricevimento si sottintende al domicilio del compratore. Il compratore, anche in caso di contestazione, deve prendere in consegna la merce ricevuta e conservarla diligentemente nell’interesse delle parti pur se ritenga di aver diritto di rifiutarla, salvo che la consegna avvenga con i mezzi del venditore a suo carico. Il compratore inoltre che rilevi differenza qualitativa o quantitativa a suo danno, deve darne immediata comunicazione al venditore o al mediatore, a mezzo telegramma o lettera raccomandata. Quando ricorrono giustificati motivi, la comunicazione si deve fare quanto meno ent ro 3 giorni successivi all’arrivo a destino, esclusi i giorni festivi o non lavorativi, anche quando la merce sia stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati. Il compratore ove intenda disporre della merce per la quale ha avanzato reclamo, dovrà conservarne almeno il 10% a disposizione del venditore per gli eventuali controlli. Se nel contratto è convenuta la clausola «ritiro a richiesta del compratore», questi può ritirare la merce in qualsiasi giorno entro il termine contrattuale. Se nel contratto è convenuta la clausola «ritiro prontissimo» il compratore ha diritto di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, ma non oltre i tre giorni. Se si è convenuta la clausola «ritiro pronto», il compratore ha diritto di procedere al ritiro della merce a partire dal quarto giorno successivo a quello della contrattazione, ma non oltre gli 8 giorni. Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce debba aver luogo in un termine superiore, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l’approntamento della merce. Ritardo nella consegna e nel ritiro ART. 185 - In caso di mancata osservanza dei termini di consegna e di ritiro da parte di uno dei contraenti, l’altro contraente può intimare una diffida ad adempiere o messa in mora con preavviso di 48 ore. Decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto. Nel termine di diffida ad adempiere o di messa in mora non sono da comprendere i giorni festivi o comunque non lavorativi successivi al ricevimento della diffida o della messa in mora. La diffida e la messa in mora devono essere dati con telegramma, con raccomandata o con altra forma documentabile. Se il ritardo nella consegna è dovuto a cause di forza maggiore il venditore deve immediatamente segnalare al compratore, con telegramma o lettera raccomandata, il sopraggiunto impedimento. Se tale impedimento si protrae oltre 15 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, il contratto è risolto senza diritto a risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore. Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta del compratore, fatta nel predetto termine di 15 giorni, deve mettere a disposizione dello stesso la merce venduta nel luogo di carico o dove essa si trova, previo conguaglio delle spese normali di trasporto. In questo caso, la messa a disposizione della merce equivale alla consegna. Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e questi non vi provvede per mancanza di mezzi di trasporto, sempre dipendenti da forza maggiore, il venditore entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna, con mezzi propri o da lui procurati, salvo conguaglio delle spese di trasporto. 39 Spedizione, trasporto e rischi di viaggio ART. 186 – In mancanza di patti contrari la merce, spedita per ferrovia o con altri mezzi parificati, viaggia a rischio e pericolo del compratore o committente anche se la merce deve essere resa franco stazione arrivo. Per rischi di viaggio s’intendono quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i quali al ricevente compete l’azione di rivalsa nei confronti del vettore. I cali, le avarie, gli ammanchi, non imputabili ai trasporti, devono essere immediatamente notificati dal compratore al venditore e devono altresì essere constatati o con apposito verbale o con apposita dichiarazione sottoscritta dal vettore o da un pubblico ufficiale. Quando il trasporto è effettuato con altri mezzi, i rischi del viaggio sono a carico di chi ne ha assunto l’onere o che per impegno contrattuale ha provveduto al trasporto stesso. L’onere dell’eventuale controllo del peso della merce è a carico del compratore. Pagamento ART. 187 – Il pagamento deve essere eseguito, se si tratta di cereali o sottoprodotti, al momento della consegna o del ricevimento della merce oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento; se si tratta di sfarinati il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni. In caso di pagamento entro 8 giorni dalla consegna o dal ricevimento degli sfarinati, spetta uno sconto. Nei contratti a consegne ripartite, il venditore, in caso di ritardato pagamento delle precedenti partite, può sospendere o differire le ulteriori spedizioni o consegne. Misura della provvigione al mediatore ART. 188 – La provvigione del mediatore nella compravendita delle «granaglie» (compreso il grano da seme) è di minime L. 40 al quintale per parte; nella compravendita delle farine è di minime L. 400 al quintale da parte del solo venditore; mentre nella compravendita di sottoprodotti della macinazione è di minime L. 50 per parte al quintale. TITOLO V – CAP. 2 e) f) Ortaggi Prenotazione ART. 189 – Nella prenotazione degli ortaggi, che vincola i contraenti, si fissa il momento della consegna o del ritiro. Il prezzo, se non altrimenti concordato, è stabilito in base alle quotazioni della giornata del trasferimento della merce, cioè in base alla media dei prezzi dei contratti conclusi sulla piazza della consegna in tale giornata. Conclusione, forma del contratto e modalità di determinazione del prezzo-campioni 40 ART. 190 – a) Acquisto sul mercato: Se l’orticoltore porta al mercato solo un campione dei suoi prodotti, il prezzo viene stabilito definitivamente in base al campione medesimo. b) Acquisto sul luogo di produzione: Se i prodotti vengono contrattati sul luogo di produzione, il prezzo è fissato secondo le modalità indicate nell’articolo precedente. Anche in caso di consegne differite, rimane fermo il prezzo stabilito all’atto della contrattazione. Se è comprata l’intera produzione dell’azienda, il prezzo si stabilisce ad ogni singola consegna, secondo le quotazioni di giornata. Se si acquista il prodotto di un intero campo o di una o più liste, il compratore è tenuto a ritirare tutta la produzione contrattata, al prezzo stabilito alla stipulazione del contratto. Se però il prezzo viene stabilito «giorno per giorno», le parti possono recedere dal contratto a partire dal giorno successivo a quello in cui è mancato l’accordo sul prezzo. Imballaggio ART. 191 – Quando la merce viene consegnata dall’orticoltore al magazzino del compratore, la spesa della manodopera per la sistemazione dell’imballo, lavatura e pulitura della merce è a carico del produttore. Unità base di contrattazione ART. 192 - L’unità base di contrattazione è il Kg. Vengono contrattati e venduti a pezzo i seguenti prodotti: ravanelli, cicoria, aglietto, basilico e radice di Soncino. I funghi coltivati, detti champignons, vengono venduti in vaschette. Consegna ART. 193 – Quando la partita viene contrattata sul mercato o sul luogo di produzione, compresi nel Comune dove operano entrambe le parti, il trasporto è a carico e rischio del venditore. Quando l’azienda del produttore – venditore non è situata nel Comune dove opera l’acquirente, il trasporto è a cura, rischio e spese di quest’ultimo. La frazione di Quarto del Comune di Asti, agli effetti di cui sopra, data la distanza dal Capoluogo, è considerata alla stregua dei Comuni diversi da quello del compratore. Verifica della merce ART. 194 – La verifica della merce avviene al momento della consegna. Può essere convenuto tra le parti che tale momento sia quello in cui la merce giunge al magazzino del compratore, purchè resti contenuta nei recipienti dove fu collocata dal venditore; questa pattuizione avviene quando il compratore non va direttamente a ritirare la merce ma invia un suo incaricato. Tolleranza ART. 195 – Nel commercio all’ingrosso degli ortaggi è consentita una differenza massima del 10% sul quantitativo pattuito; è però pagato l’esatto quantitativo consegnato. 41 Per i prodotti lavati non si ammettono abbuoni di peso, in caso di eccedenza di umidità sono salvi i patti diversi. Quando la merce è acquistata senza che l’acquirente l’abbia vista prima, essa deve avere i requisiti medi di commerciabilità, in relazione alla qualità pattuita. Ritardo nella consegna e nel ricevimento ART. 196 – Il ritardo nella consegna della merce da parte del venditore o nel ritiro di essa da parte del compratore dà diritto alla risoluzione del contratto a favore delle parti interessate, qualora ecceda di 2 ore il termine concordato. Pagamento ART. 197 – Il pagame nto del prezzo già pattuito avviene alla consegna della merce, salvo diverso accordo. Vizi occulti e risoluzione del contratto ART. 198 - I vizi occulti, riguardanti i peperoni e le melanzane sono: - gli attacchi da fungo come la morìa (pellagra); - gli attacchi da virus di mosaico del cetriolo o dell’erba medica (con la manifestazione di chiazze scure, nere o di seccume); - i prodotti verminati della così detta «gatta» che è nel seme. La risoluzione del contratto può avvenire quando è riscontrata la presenza del vizio, in misura non inferiore al 5%. Difetti palesi e risoluzione del contratto ART. 199 – Possono dar luogo alla risoluzione del contratto i seguenti difetti palesi, ove riscontrati in misura superiore al 10% del quantitativo in peso: Per i peperoni, i pomodori e le melanzane: il difetto di qualità, la differenza di varietà, di caratteristiche di colore, di grado di maturazione fra il pattuito ed il consegnato. Sono inoltre considerati difetti: la notevole deformazione del prodotto, la dimensione evidentemente inferiore alla media, l’avvizzimento, le scottature da sole, l’umidità eccessiva provocata da lavaggi, l’eccessiva infangatura, se notevolmente «interrati», colpiti dal gelo o dalla grandine, se «mal raccolti» (ossia danneggiati durante le operazioni di raccolta). Per i sedani: prodotti non corrispondenti alla qualità del cultivar, prodotti colpiti da peronospora o così detto «marin», eccessiva maturazione che può togliere la turgidità degli steli o canne, forte ingiallimento delle foglie al momento della consegna, prodotti fortemente danneggiati da vermi o similari, prodotti colpiti da grandine, gelo o mal raccolti, prodotti senza cuore, prodotti castellati (quando la pianta fa il seme). Per le insalate: prodotti colpiti da peronospera, scottature da sole, rosicchiature o infestati da vermi e lumachini, quantitativo di ¼ delle pezzature inferiori del 35% rispetto allo standard qualitativo della produzione contrattata, frutti non compatti, cioè senza palla, eccessiva umidità 42 provocata da lavaggio, salvo patto contrario; frutti troppo infangati interrati o colpiti da grandine o gelo, merce castellata (quando la pianta fa il seme). Per gli altri ortaggi, quali: carote, patate, fagioli, finocchi, zucchini, meloni, angurie, s’intende che la merce deve essere sana, asciutta, di giusta maturazione, raccolta con cura e rispondente sotto ogni aspetto a buoni requisiti commerciali. Compravendita di funghi e tartufi ART. 200 – I predetti usi non si estendono ai funghi non coltivati ed ai tartufi. TITOLO V – CAP. 2 g) Uve Conclusione del contratto ART. 201 – Le uve si contrattano a peso oppure a peso riferito al grado densimetrico specificando se è grado «Babo» o «Baumè». Le contrattazioni avvengono sia direttamente tra le parti sia con l’intervento del mediatore. Il prezzo suol essere convenuto dalle parti: talora però si pattuisce che debba essere quello risultante dalla mercuriale di una determinata zona o dalle medie di più zone esplicitamente designate od anche dalla media generale di tutte le zone della Provincia con o senza aggiunta di un premio 1 . Quando si pattuisce la media di Asti, s’intende quella della zona di Asti e non quella generale della Provincia. Quando nel contratto manca la designazione della zona, s’intende che le parti si sono riferite alla mercuriale della zona alla quale appartiene l’uva contrattata. Clausole speciali ART. 202 – Nelle vendite fatte nelle vigne si pattuisce, al momento del contratto, l’epoca della raccolta, le modalità e la località della consegna. Quando il contratto è concluso con la clausola «staccheremo come viene viene» o «staccheremo a reis» (a radice), o «staccheremo a prest facc», l’uva non può essere rifiutata, anche se non mercantile; sono comunque sempre esclusi i «rap ‘d S. Martin» (secondi grappoli). Specie di vendita ART. 203 – La vendita può effettuarsi a prezzo fisso o in riferimento ad una determinata mercuriale. La vendita si effettua a peso. Unità base di contrattazione 1 Le zone vengono determinate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, la quale, a vendemmia ultimata, calcola le medie per ogni singola zona, nonché la media generale provinciale. 43 ART. 204 – L’unità base di contrattazione è il Mg. oppure il Mg. in relazione al grado densimetrico. Modo di misurazione ART. 205 – In mancanza di accordi specifici tra le parti, l’uva viene pesata su peso pubblico e le spese della pesatura sono a carico del venditore. Requisiti della merce ART. 206 – Quando le uve sono vendute mercantili, devono essere giunte a normale maturazione in rapporto all’andamento climatologico dell’annata, devono essere sane, cioè non devono presentare segno accentuato di grandine, seccume, marciume, malattie crittogamiche o parassitarie e devono essere pulite ossia non imbrattate di terra. Per essere mercantili, inoltre, le uve devono raggiungere il grado minimo fissato annualmente dalla locale Camera di Commercio. Imballaggio ART. 207 – Per le uve vendute in ceste o cassette, gli imballaggi sono forniti dal compratore. Consegna ART. 208 – In mancanza di pattuizioni particolari, l’uva venduta nella vigna deve essere raccolta a spese del venditore e consegnata al peso pubblico più vicino e idoneo. Le spese per la pesatura sono a carico del venditore. Normalmente il compratore o per esso il mediatore assistono al carico e alla consegna dell’uva. Sempre in mancanza di esplicita pattuizione, quando l’uva viene venduta sul mercato ad un vinificatore del luogo, il venditore deve trasportarla sino alla cantina designata dal compratore e scaricarla. Se l’uva viene venduta sul mercato a persona che non vinifichi sul luogo, dev’essere consegnata e scaricata dal venditore presso il mezzo di trasporto che il compratore farà trovare nei pressi del mercato, oppure al peso pubblico. Verifica della merce ART. 209 – La verifica è fatta dal compratore al momento della consegna. Se l’uva non risulta della qualità convenuta, il compratore può rifiutarla. E’ ammesso il rifiuto dell’uva non mercantile, a meno che il contratto sia stato concluso con le clausole: «staccheremo come viene viene» o «staccheremo a reis» (a radice) o «staccheremo a prest facc». Tolleranza 44 ART. 210 – Il limite di tolleranza fra il quantitativo contrattato ed il quantitativo consegnato è, nelle annate di produzione normale, del 20% tanto in più quanto in meno. Ritardo nella consegna e nel ricevimento ART. 211 – Il ritardo nella consegna o nel ricevimento delle uve non deve oltrepassare il periodo vendemmiale in rapporto alla zona ed al tipo di uva. Pagamento ART. 212 – In mancanza di diversa pattuizione il compratore all’atto del contratto versa al venditore una caparra pari a circa il 10% del valore delle merci. Nella vendita a prezzo fisso il compratore effettua il saldo relativo al ritiro totale della partita accettando la bolletta del peso come ricevuta dell’avvenuto pagamento. Nelle vendite a prezzo con riferimento ad una mercuriale il pagamento viene effettuato per 2/3 circa all’atto del ritiro della merce ed il saldo viene compiuto non oltre una settimana dall’avvenuta pubblicazione della mercuriale di chiusura. L’acconto versato viene segnato sul retro della bolletta del peso pubblico: bolletta che il venditore consegna al compratore a saldo avvenuto. Il pagamento avviene di norma presso il venditore. Difetti ed adulterazioni della merce – avarie ART. 213 – Sono a carico del venditore sino al momento della consegna le perdite e le avarie subite dalle uve, sempre quando non siano imputabili a fatto o colpa del compratore. Reclami ART. 214 – I difetti devono essere contestati al momento della consegna prima della pigiatura. Misura della provvigione al mediatore ART. 215 – Nella compravendita di uve spetta al mediatore la provvigione del 3% da parte del venditore sull’importo della partita. TITOLO V – CAP. 2 g/1) Vinacce Specie di vendita e unità base di contrattazione 45 ART. 216 – Le vinacce si contrattano a peso o peso con riferimento al grado alcolico e, per le vinacce parzialmente fermentate, anche a peso con riferimento al grado alcolico complessivo. Requisiti della merce ART. 217 – Le vinacce si distinguono in fermentate e non fermentate. Per vinacce mercantili s’intendono quelle fresche, vergini (cioè non sfruttate per la produzione di secondi vini o vinelli) ed integrali, vale a dire quelle non prive di vinaccioli o che non siano state utilizzate come filtri per vini secchi. Pagamento ART. 218 – I paga menti si fanno per contanti alla consegna o ultimate le consegne. Difetti ed adulterazioni della merce ART. 219 – Le vinacce non sono mercantili se hanno subito aggiunta di acqua e sono calde per fermentazione dopo la svinatura; in tali casi possono essere rifiutate. Qualora il compratore le trattenga, ha diritto ad adeguata riduzione del prezzo. Quando si effettua tale riduzione il compratore generalmente corrisponde un prezzo compreso tra la metà ed un terzo di quello convenuto. Misura della provvigione al mediatore ART. 220 – Nella compravendita di vinacce al mediatore viene corrisposta dal compratore una provvigione nella misura del 2%. TITOLO V – CAP. 2 h) Olive (non sono stati accertati usi) i) Agrumi (non sono stati accertati usi) TITOLO V – CAP. 2 l) Frutta fresca Contratti per consegne differite 46 ART. 221 – Quando le consegne sono differite il prezzo viene determinato al momento di ogni consegna. Le modalità delle consegne al momento del contratto. Clausole speciali in riferimento alla specie di vendita ART. 222 – Quando il contratto è stipulato con le clausole «netto da grandine» e «netto da verme», il prodotto viene selezionato a cura del produttore: è tollerata una percentuale del 6% non rispondente al pattuito per i casi di verminatura fresca o di lesione da grandine fresca (cosiddetta «bagnata»); è comunque tollerata una percentuale fino al 10% di casi di difetti meno gravi e, complessivamente in caso di concorso di difetti gravi e meno gravi, una percentuale fino al 12%. Con la clausola «forfait» (a bôt), la vendita si effettua per tutto il prodotto di determinate piante per un prezzo stabilito preventivamente, senza riferimento né a peso né a qua lità. La clausola «a scendi albero» fa riferimento alla vendita di prodotti agricoli ancora pendenti. Per tale clausola resta a carico del venditore la raccolta e la consegna alla rinfusa del prodotto nei recipienti forniti dal compratore a piè veicolo, presso l’azienda del venditore. La merce è consegnata nello stato in cui si trova, scartato il marciume fresco e secco. Con la clausola «vendita a peso», il prezzo unitario è rapportato al Kg. netto. Nella vendita in «conto commissione» viene consegnata una partita di prodotto ad un commissionario regolarmente iscritto nell’apposito Albo, il quale la vende a prezzo di mercato per conto del produttore; incassa l’importo rispondendone verso il produttore. La raccolta del prodotto è a carico del venditore, tranne il caso di vendita a forfait (a bôt). Il trasporto è a carico dell’acquirente. La clausola «a pulire» si riferisce alla vendita di frutta effettuata per una intera partita, come si trova sul luogo di produzione, già raccolta, ma senza cernita. Con la clausola «atto dell’esportazione» si designa il prodotto che sia immune da difetti, da grandine, da verme, da malattia o da altri difetti, che presenti la misura minima, il colore e la forma d’uso, sì da non pregiudicare l’accettazione della partita all’estero, a norma delle disposizioni in vigore. Unità base di contrattazione ART. 223 – L’unità base di contrattazione è il Kg.. Le more, i mirtilli, i lamponi, le frago le ed i ribes si vendono in confezioni (vaschette). Vendita su campione ART. 224 – La vendita su campione avviene sul campione rappresentativo della partita. Imballaggio ART. 225 – Quando la vendita avviene presso l’azienda del produttore, i recipienti sono forniti dal compratore, franco azienda. Se i recipienti sono forniti dal produttore- venditore, i medesimi devono essere restituiti al produttore franco azienda e nello stato originario; se i recipienti non recano segni caratteristici dell’azienda, il compratore potrà consegnarne altrettanti dello stesso tipo, valore e capacità. Quando la vendita è effettuata da commercianti i recipienti sono invece forniti dal venditore. 47 Vendita sul mercato: consegna e verifica ART. 226 – Nella vendita sul mercato la merce viene direttamente ceduta all’acquirente a peso, previo sommario controllo del compratore. Vendita con consegna al domicilio del compratore – Verifica ART. 227 – Nelle vendite di partite di una certa consistenza di frutta fresca sul mercato o nel magazzino del venditore, con consegna al domicilio o negozio del compratore, il controllo della merce viene fatto all’atto della consegna, e, se accettata, il compratore non ha diritto ad ulteriore reclamo. Pagamento ART. 228 – Il pagamento del prodotto avviene all’atto della consegna e accettazione della partita. TITOLO V – CAP. 2 m) Frutta secca Prenotazione ART. 229 – Nella prenotazione della frutta secca, il prezzo viene determinato al momento della consegna. Conclusione del contratto ART. 230 – Alla conclusione del contratto il compratore versa un acconto, non inferiore al 10% del valore presunto della partita contrattata. Clausole speciali in riferimento alla specie di vendita ART. 231 – Vigono, in quanto compatibili, gli stessi usi già accertati per la frutta fresca di cui all’art. 222 della presente raccolta. Unità di base della contrattazione ART. 232 – L’unità di base di contrattazione è il Kg. Vendita su campione 48 ART. 233 - La frutta secca si vende su campione a vista o su campione specifico. Per campione a vista si intende il campione reale. Il campione specifico è ricavato dalla resa netta del frutto sgusciato e il prezzo è stabilito in base alla percentuale del peso netto del frutto sgusciato, rispetto al peso lordo, dedotto da un campione di 100 unità (Es. da una partita di nocciole da sgusciare vengono prelevate n. 100 nocciole per sacco. Il campione viene pesato, quindi sgusciato e ripesato senza guscio, ricavando così la resa, in base alla quale è stabilito il prezzo che pertanto si riferisce al prodotto sgusciato). Del tasso di umidità (maggiore o minore) si tiene conto nel formare il prezzo. Imballaggio ART. 234 – Vigono per la frutta secca gli stessi usi già indicati per la frutta fresca all’art. 225. Rinvio agli usi nel commercio della frutta fresca ART. 235 – Per la vendita sul mercato, per la vendita su consegna al domicilio del compratore e verifica, e per il pagamento, si osservano i precedenti articoli 226, 227 e 228 riguardanti il commercio della frutta fresca. Misura della provvigione a fiduciari ART. 236 – Al fiduciario (raccoglitore) per l’acquisto spetta una provvigione minima da parte dell’acquirente dell’1%. TITOLO V – CAP. 2 n) Sementi, foraggi e paglia n/1) Sementi da orto e da prato, cereali e legumi secchi da semina Ordinazione e prenotazione ART. 237 – I grossisti di sementi prenotano presso i coltivatori e produttori di sementi, specializzati e non specializzati, prima della semina oppure a raccolti pendenti, i quantitativi di sementi loro occorrenti per il raccolto successivo, in modo che i produttori stessi possano regolarsi sulle superfici da destinare alla produzione delle varie qualità delle sementi prenotate. In ogni caso è sottinteso che la consegna dei quantitativi prenotati resta subordinata al buon esito del raccolto cui si riferisce la prenotazione. Il prezzo, se non è convenuto diversamente, si stabilisce a raccolto effettuato. Conclusione e forma del contratto 49 ART. 238 – Il contratto può essere anche verbale. Unità base di contrattazione ART. 239 – L’unità base di contrattazione è normalmente il Kg. Campioni e analisi ART. 240 – Quando la merce viene contrattata su campione, s’intende il campione reale. Le eventuali analisi vengono eseguite presso Istituti pubblici competenti. Requisiti della merce ART. 241 – In mancanza di apposita specificazione, il seme si intende sempre di produzione dell’ultima annata agricola. Imballaggio e tolleranza ART. 242 – Per le sementi da orto in genere si usa l’imballaggio in carta, cartone, cellophane, politene, tela, juta o barattoli di metallo da Kg. 50 o peso inferiore, mentre per il grano e granone da seme si usa il sacco da Kg. 100, Kg. 50, Kg. 25 e peso inferiore. Per le sementi, inoltre, le confezioni devono essere sempre chiuse e idoneamente sigillate dal produttore. La vendita delle sementi da orto è sempre fatta a peso netto all’origine. Per le sementi non vi sono tolleranze di peso. Garanzia del venditore ART. 243 – La garanzia del venditore cessa all’atto in cui il compratore rompe il sigillo della confezione. Il difetto che venga riscontrato mediante campioni prelevati a mezzo di sonda senza rompere i sigilli e controllati dagli Istituti a ciò preposti, costituisce prova fondata del difetto di tutta la partita. Reclami e azione redibitoria per vizi palesi e occulti. ART. 244 – I vizi apparenti e le eventuali differenze di qualità e varietà apparenti devono essere denunciati al venditore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento, con lettera raccomandata o telegramma. Gli altri vizi o difetti non apparenti devono essere notificati sempre a mezzo raccomandata, o telegramma, entro 7 giorni dalla scoperta (e cioè dalle avvenute prove di germinabilità per la germinazione e dai risultati sul campo per la varietà e qualità). Misura delle provvigioni al mediatore e prestazioni 50 ART. 245 – Negli scambi tra grossisti si corrisponde al mediatore la stessa provvigione dovuta per le granaglie, mentre per le prenotazioni ed acquisti di sementi su futuri raccolti di cui all’art. 237 (Ordinazione e prenotazione) si corrisponde al mediatore una provvigione minima del 2% sul valore per le sementi ed un compenso non inferiore a L. 10 al Kg. per i legumi secchi, da parte del solo acquirente. Il mediatore, però, oltre a prestare la sua opera nella stipulazione dei contratti, controlla, per incarico del compratore, l’andamento delle coltivazioni ed assiste alla trebbiatura dei semi, al fine di assicurare al compratore tutto il quantitativo pattuito e tutto il quantitativo realmente prodotto quando il raccolto non abbia raggiunto il quantitativo pattuito. Rinvio agli usi concernenti la compravendita di cereali ART. 246 – Per tutte le altre materie vigono, per le sementi, in quanto compatibili, gli stessi usi esposti alle lettere a), b), d) per la compravendita di cereali. TITOLO V – CAP. 2 n/2 Foraggi e paglia Clausola speciale ART. 247 – Quando il contratto è stipulato con la clausola «salvo vista» la conclusione è perfezionata purchè il compratore abbia preso visione ed accettato la partita. Tale accettazione non esclude però le eventuali contestazioni dopo la verifica, ai sensi dei successivi articoli 251 e 255. Specie di vendita ART. 248 – La vendita avviene a vista e a peso, con trasporto a domicilio del compratore a carico del venditore. Imballaggio ART. 249 – La paglia e il fieno vengono venduti pressati in balle. Consegna ripartita ART. 250 – Le consegne ripartite non sono soggette a revisione di prezzo. Verifica della merce ART. 251 – La verifica definitiva della merce si fa aprendo alcune balle, al momento dello scarico al recapito indicato dal compratore. 51 Tolleranza ART. 252 – Non è ammesso alcun calo naturale nel peso, in conseguenza del trasporto. Pagamento ART. 253 – Il pagamento avviene a pronti contatti dopo lo scarico della merce. Difetti ART. 254 – I difetti che possono dar luogo a contestazioni sono la muffa, la polvere ed il terriccio da alluvione, la presenza in notevoli proporzioni di corpi estranei e di pula. Reclami ART. 255 – La denuncia dei difetti di qualità non riscontrabili all’atto della stipulazione del contratto viene fatta all’atto dello scarico e della verifica. Misura della provvigione al mediatore ART. 256 – Al mediatore nella compravendita di paglia e fieno spetta una provvigione minima del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. TITOLO V – CAP. 2 o) Fiori e piante ornamentali o/1) Fiori freschi Ordinazione, conclusione e forma del contratto ART. 257 – L’ordinazione è effettuata verbalmente, direttamente al venditore ed il contratto si conclude verbalmente con la consegna della merce. Specie di vendita ART. 258 – La vendita si effettua a numero franco mercato, se la contrattazione avviene con il produttore, franco maga zzino se la contrattazione avviene con il grossista. Unità base di contrattazione 52 ART. 259 – L’unità di base di contrattazione è il singolo fiore per i fiori di origine esotica e di particolare pregio. Nelle contrattazioni tra i commercianti l’unità di misura è la decina o suoi multipli. Requisiti della merce ART. 260 – I principali requisiti sono: a) Per la scelta extra – extra: - gambo molto lungo; - corolla grossa; - bocciolo lungo; - colorazione perfetta; - fogliame verdissimo; - fiore con stelo diritto. b) Per la scelta extra: - gambo lungo; - corolla grossa; - bocciolo medio; - colorazione perfetta; - fogliame verde; - fiore con stelo diritto. c) Per la scelta prima: minori requisiti dell’extra. d) Per la scelta seconda: è il requisito inferiore per fiori in genere. e) Le scelte terza e quarta sussistono esclusivamente per i lillà. f) Per la scelta da lavoro: tutto ciò che non rientra nella categoria di cui sopra e viene utilizzato esclusivamente per corone. Per i garofani, oltre la 2a scelta esiste la «mezza tigia» (cioè più fiori su unico stelo corto). Per avere i prescritti requisiti di freschezza e conservabilità, i fiori devono essere venduti non oltre le 24 ore dalla raccolta, per quanto attiene la vendita all’ingrosso. Bollatura ART. 261 – I fiori protetti vengono venduti con il bollino metallico o etichetta sia su ogni gambo, sia su ogni confezione, facente fede della qualità. Imballaggi ART. 262 – Le normali confezioni sono comprese nel prezzo, mentre speciali confezioni ed imballaggi vengono fatturati a parte e messi a carico dell’acquirente. Consegna ART. 263 – La consegna deve essere effettuata nel giorno e nell’ora stabiliti al recapito indicato all’atto dell’ordinazione. Consegna ripartita 53 ART. 264 – Nelle consegne ripartite il prezzo è stabilito ad ogni singola consegna con riferimento ai mercati di produzione. Verifica della merce ART. 265 – La merce deve essere verificata all’atto della consegna per la qualità e la quantità. Ritardo nella consegna ART. 266 – Eventuali ritardi nella consegna danno luogo alla risoluzione del contratto. Trasporto e spedizione ART. 267 – Le spese inerenti alla spedizione ed al trasporto dei fiori ordinati sono a carico dell’acquirente, come pure i rischi e le spese di facchinaggio. Pagamento ART. 268 – Il pagamento avviene in contanti al momento del ritiro della merce. Obblighi di garanzia del venditore ART. 269 – Il venditore garantisce la qualità, la varietà e la freschezza dei fiori. Difetti ART. 270 – I principali difetti dei fiori, per i quali è prevista la risoluzione del contratto, sono: - troppa umidità; secchi; gelati; malattie (gambo picchiettato). Reclami ART. 271 – Eventuali reclami devono essere effettuati all’atto del ritiro. TITOLO V – CAP. 2 o/2 Piante ornamentali (da appartamento e da giardino) 54 ART. 272 – L’ordinazione è effettuata normalmente previa visita delle piante sul luogo di produzione. Per la formazione del prezzo si fa riferimento all’altezza e circonferenza, alla condizione, alla forma ed alla varietà della pianta, tenendo conto del tipo di contratto «a zolla» o «radice nuda». Per le piante di ficus, fatshedera, aralia, philodendron conformate a cespuglio, il prezzo viene stabilito secondo il numero delle piante riunite nel vaso e sempre con riferimento ai requisiti di cui al comma precedente. Stipulazione e forma del contratto ART. 273 – Il contratto si conclude verbalmente con la consegna delle piante all’acquirente (vedi art. 257). Specie di vendita ART. 274 – La vendita viene effettuata a numero. Unità di base di contrattazione ART. 275 – L’unità base di contrattazione è la singola pianta. Requisiti della merce ART. 276 – I principali requisiti delle piante ornamentali sono: - forma perfetta; - massima misura standard; - massimo numero di foglie e bocciuoli; - colorazione perfetta; - “freschezza” di invasatura; Imballaggio ART. 277 – La confezionatura e l’imballaggio riguardante la carta, la paglia, il vaso ecc. sono a carico dell’acquirente. Consegna ART. 278 – La consegna delle piante avviene sul luogo di produzione. Verifica della merce ART. 279 – Le piante ornamentali vengono verificate all’atto della consegna. Nel caso di non gradimento, il cliente può pretendere la sostituzione della merce. 55 Trasporto ART. 280 – Le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al facchinaggio sono a carico del destinatario. Pagamento ART. 281 – Il pagamento viene effettuato in contanti, parte all’atto dell’ordinazione ed il saldo alla consegna. Obblighi di garanzia ART. 282 – Il venditore garantisce la varietà e la qualità. Difetti e reclami ART. 283 – I principali difetti delle piante ornamentali sono: - secca; - gelata; - rachitica e spoglia; - colorazione del fogliame non perfetta; Il reclamo sulla qualità deve essere effettuato immediatamente alla consegna, mentre quello per la varietà al momento del primo fiore. TITOLO V – CAP. 2 o/3) Corone mortuarie, copricassa, ecc. Ordinazione ART. 284 – L’ordinazione è effettuata al venditore in forma orale. Nell’ordinazione viene indicato il diametro approssimativo del lavoro finito in rapporto al prezzo pattuito. Conclusione e forma del contratto ART. 285 – Il contratto si stipula verbalmente e si conclude con la consegna dell’articolo ordinato. 56 Unità base di contrattazione ART. 286 – L’unità base di contrattazione è il singolo articolo. Modo di misurazione ART. 287 – Quando viene pattuita una misura, questa s’intende riferita al lavoro finito, escluse le palme o le altre aureole, non allo scheletro. Requisiti della merce ART. 288 – I principali requisiti delle corone e dei copricassa sono: - freschezza del fiore; - confezione perfetta; - integrità delle foglie di palma. Consegna ART. 289 – La consegna è effettuata dal venditore nel giorno e all’ora stabiliti all’atto dell’ordinazione nel luogo indicato, in tempo utile per le esequie. Trasporto e spedizione ART. 290 – Le spese ed i rischi inerenti alla spedizione ed al trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 291 – Il pagamento ove non si effettui al momento della consegna deve avvenire entro 15 giorni, sempre in contanti. Difetti ART. 292 – I principali difetti sono: - scheletro non integro; - impiego di fiori non mercantili; - foglie di palma non integre; Il riconoscimento di tali difetti dà diritto ad un’equa riduzione del prezzo. Reclami 57 ART. 293 – Eventuali reclami devono essere effettuati al momento della consegna. TITOLO V – CAP. 2 p) Piante da vivaio e da trapianto (Barbatelle di viti e piantine da frutto) Prenotazione e ordinazione ART. 294 – La prenotazione e l’ordinazione di barbatelle di vite americana innestate e selvatiche e la compravendita di piantine da frutto avviene mediante versamento di un anticipo o acconto, seguito dal rilascio di una ricevuta da parte del vivaista che indica pure la varietà ed il prezzo. Conclusione del contratto ART. 295 – Le compravendite effettuate in piazza si concludono direttamente con il pagamento del prezzo e con il ritiro della merce senza alcuna garanzia. Specie di vendita ART. 296 – La vendita avviene ad unità, franco vivaio o mercato. Unità base di contrattazione ART. 297 – L’unità base di contrattazione è la singola piantina. Requisiti della merce ART. 298 – Sia per gli alberi da frutto, sia per le barbatelle, si distinguono 3 categorie, o scelte, 1a, 2a, 3a in rapporto alla robustezza ed al maggiore o minore sviluppo dell’apparato radicale: sia per gli alberi da frutto, sia per le barbatelle il prezzo è pure determinato in base alla varietà (cultivar) del prodotto (es.: melo golden, renetta, delicious, ecc.) o del vitigno (barbera, grignolino, freisa, nebiolo, ecc.). Bollatura della merce ART. 299 – Sui fasci di piantine da frutto o di barbatelle che possono comprendere da 25 a 500 piantine per le viti e da 10 a 25 per la frutta, è posto un contrassegno conforme alle leggi vigenti. Consegna 58 ART. 300 – La consegna avviene di norma al vivaio oppure al mercato, a richiesta dell’acquirente e nel momento stabilito dall’acquirente. Verifica della merce ART. 301 – La verifica consiste esclusivamente nella conta del numero delle piantine o delle barbatelle. Tolleranza ART. 302 – Non esiste percentuale di tolleranza sulla varietà del vitigno; esiste invece tolleranza sull’attecchimento del limite del 10% sia per le viti, sia per gli alberi da frutto, quando l’impianto è effettuato dal vivaista o sotto suo controllo. Scelta delle piantine ART. 303 – Al momento della consegna, l’acquirente della merce di 1a qualità può andare sul campo del venditore e scegliere personalmente le piantine. Spedizione e trasporto ART. 304 – I rischi e le spese di spedizione o trasporto sono a carico dell’acquirente. Pagamento ART. 305 – Il pagamento avviene presso il domicilio del venditore o sul mercato all’atto della consegna, scalando l’importo anticipato. Obblighi di garanzia ART. 306 – Il venditore garantisce la varietà delle uve o del legno americano («porta innesto» o «piede») e la varietà del frutto per le piantine da frutta. Difetti e reclami ART. 307 – I principali difetti di natura fitopatologica sono: - i tumori; - i calli (rigonfiamenti, protuberanze); - le lesioni; - i cancri; - il pidocchino di S. Josè. Altri difetti sono: - l’insufficienza o l’insecchimento delle radici. 59 Il reclamo può essere fatto dopo l’impianto dei vigneti e dei frutteti, appena è possibile riscontrare il difetto e riguardare la varietà quando non corrisponde a quella dichiarata, sempre che sia provata la provenienza del vitigno o della piantina da frutto. Conseguenza del reclamo ART. 308 – Il reclamo per difetti riconosciuti comporta la sostituzione delle piantine non attecchite o che sia praticato gratuitamente un secondo innesto nel caso di errori di varietà, oltre ad un eventuale risarcimento del danno. Perizia ART. 309 – In caso di contestazioni le questioni sono deferite all’Ispettorato Agrario Provinciale o al Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino, il cui responso è accettato dalle parti. TITOLO V – CAP. 2 q) Piante officinali Ordinazione ART. 310 – L’ordinazione delle piante officinali avviene tramite un agente di commercio o direttamente presso un venditore, ma non è vincolante per quest’ultimo il quale, in caso di mancata accettazione dell’ordine, comunica il suo rifiuto all’acquirente. Conclusione del contratto ART. 311 – La conclusione del contratto avviene con l’esecuzione dell’ordine. Clausole speciali ART. 312 – Le piante officinali, ad eccezione di quelle previste dalla farmacopea ufficiale, devono corrispondere esattamente alla denominazione ufficiale ed alla provenienza dichiarata. Specie di vendita e unità base di contrattazione ART. 313 – La vendita avviene a peso e l’unità base di contrattazione è il Kg. Per talune essenze l’unità base di contrattazione è il grammo. 60 Requisiti della merce ART. 314 – I principali requisiti delle piante officinali, ad esclusione di quelle previste dalla farmacopea, sono: - appartenenza al raccolto dell’annata; - forma e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche tipiche della qualità del prodotto. Difetti ART. 315 – I principali difetti delle piante officinali ad esclusione di quelle previste dalla farmacopea sono i gusti e gli odori cattivi e non corrispondenti a quelli tipici delle singole piante. TITOLO V – CAP. 2 r) Coloniali, droghe, spezie e zucchero Ordinazione ART. 316 – L’ordinazione dei coloniali, droghe, spezie e zucchero avviene tramite agente di commercio o direttamente presso il venditore, ma non è vincolante per quest’ultimo. Conclusione e forma del contratto ART. 317 – La conclusione del contratto avviene con la conferma dell’ordine. L’accettazione della merce conforme all’ordine significa l’avvenuto adempimento del contratto da parte del venditore. Unità base di contrattazione ART. 318 – L’unità base di contrattazione è il Kg. Requisiti della merce 61 ART. 319 – I principali requisiti delle merci di cui sopra sono: - a) per il caffè da tostare: grossezza del crivello; b) per il caffè tostato: aroma tipico; c) per il cacao: percentuale media 22/24 di burro di cacao; d) per il tè: aroma tipico; e) per il pepe: grossezza del crivello; f) per la cannella: percentuale di legnosità contenuta nel ramo, g) lo zucchero viene venduto nel seguente modo: semolato, raffinato: uso comune; semolato di fabbrica; cristallino: uso industriale; impalpabile, in granella: uso pasticceria; in quadretti; pilè (pezzi). Imballaggio ART. 320 – Il caffè da tostare è venduto in sacchi di juta a peso netto; quello tostato è venduto in confezioni di diverse capacità a peso netto. Analogamente per il cacao, pepe e spezie. Lo zucchero di produzione nazionale ed estera viene venduto in sacchi di carta da Kg. 1, 2 e 50 a peso netto. In confezioni da 10 o bustine per bar, a peso lordo. Consegna ART. 321 – La consegna di tutti i prodotti di cui sopra è fatta dal grossista al rivenditore franco stazione ferroviaria destino. Difetti ART. 322 – I principali difetti sono: a) per il caffè: gusto non tipico; gusto di «marino»; grado di umidità superiore al normale; b) per il cacao: percentuale di burro di cacao inferiore al titolo dichiarato; - c) per il tè: gusto di muffa; d) per il pepe: grado di umidità superiore al normale e presenza di scorie; e) per la cannella: legnosità effettiva; f) per lo zucchero: gusti estranei, assimilati dalla vicinanza di altri prodotti; colore giallognolo; indurimento da umidità. 62 TITOLO V – CAP. 3 PRODOTTI DELLA SIVICOLTURA a) Carboni e legna da ardere Specie di vendita ART. 323 – La vendita dei carboni e della legna da ardere avviene a peso, franco domicilio dell’acquirente Unità base di contrattazione ART. 324 – L’unità base di contrattazione è il quintale. Modo di misurazione ART. 325 – Nelle contrattazioni di carboni si distinguono «partite grandi» e «partite piccole»: le prime oltre i 15 quintali, le seconde fino a tale peso. Per le partite grandi il controllo della quantità avviene al peso pubblico a spese del venditore; mentre per le piccole partite il controllo è fatto a peso sito nell’azienda del venditore. Requisiti della merce e garanzia ART. 326 – Fatta eccezione per gli agglomerati la pezzatura dei carboni è in relazione alle possibili ampiezze in centimetri delle maglie del crivello espresse con due numeri: uno inferiore, intendendosi per ciò il pezzo di carbone più grosso della maglia avente tale dimensione; ed uno superiore, dove il pezzo di carbone è più piccolo della maglia di tale dimensione. Le pezzature sono le seguenti: a) per il carbon fossile: 1 cm. x 2 cm. (in uso presso i panettieri); 5 cm. x 8 cm.; oltre 8 cm. (cioè il pezzo deve essere più grosso in media di 8 cm.), (in uso presso le industrie); b) per l’antracite: 1,5 cm. x 3 cm. (pisello e granetta); 2,5 x 5 cm. (noce); 4 cm. x 7 cm. (arancio); oltre 7 cm. (cobles – tout venant); fonderia (per uso specifico); a) per il coke: 2 cm. x 4 cm.; 4 cm. x 7 cm.; oltre 7 cm. Gli agglomerati si distinguono in ovoli piccoli (20 gr. circa), ovoli grandi (45 gr. circa) e mattonelle in lignite. Imballaggio ART. 327 – Le tele ed i sacchi che il venditore usa per il trasporto del carbone sono di proprietà dello stesso. 63 Consegna ART. 328 – Il compratore viene preavvertito del momento in cui avvengono la pesatura e la consegna delle grandi partite. Tolleranza ART. 329 – E’ammessa per le partite di coke e di fossile una tolleranza del 5% sul «minuto», cioè sulle sbriciolature che si verificano per i carichi e scarichi. Per il coke metallurgico si ha la tolleranza di umidità dell’8% qualunque sia la pezzatura. Spedizione, trasporto della merce ART. 330 – Il compratore deve indicare il luogo dove la merce deve essere scaricata: le spese di trasporto e scarico gravano sul venditore. Pagamento ART. 331 – Per quanto riguarda i carboni, il pagamento delle piccole partite viene fatto alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore, mentre il pagamento delle grandi partite viene fatto entro 30 giorni dalla data della consegna al domicilio del venditore. Per quanto riguarda la legna da ardere, il pagamento avviene sempre alla consegna o immediatamente dopo al domicilio del venditore. TITOLO V – CAP. 3 b) Carbone vegetale Unità base di contrattazione ART. 332 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Imballaggio ART. 333 – Il carbone vegetale viene venduto o in confezioni grandi (30 – 40 – 50 Kg. circa) o in confezioni piccole (2 – 5 – 10 Kg.). Quelle grandi sono predisposte all’origine in contenitori di tela, quelle piccole in sacchetti di carta. In entrambi i casi i contenitori sono considerati tara merce. TITOLO V – CAP. 3 c)Legname rozzo 64 c/1) Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifoglia e di essenze forti (rovere, acacia, olmo, noce) da opera Conclusione del contratto e clausole speciali ART. 334 – Il contratto di compravendita di piante in piedi di legname da lavoro può concludersi: a) a forfait (a bot); b) a peso. Per contratto a «forfait» (a bot) s’intende il contratto concluso su partita specificata esclusivamente nel numero e nel tipo delle piante e non nel peso e nelle caratteristiche qualitative delle medesime; requisiti, questi ultimi, che restano ad esclusivo rischio del compratore. Il contratto a forfait comporta il passaggio immediato della proprietà, con i rischi conseguenti. Nel contratto «a peso» tanto se l’abbattimento sia stato convenuto a carico del venditore, quanto se sia a carico dell’acquirente, i rischi (es.: alluvione, incendio, furto) sono sempre a carico del venditore fino al momento del peso. La scelta del peso pubblico è fatta di comune accordo tra le parti; in difetto di accordo la partita deve essere pesata al peso pubblico al luogo più vicino all’abbattimento. Modo di misurazione ART. 335 – Per il legname dolce nel contratto «a peso», mancando la determinazione del diametro minimo della partita acquistata, non si ritiene compresa nel contratto la parte del tronco inferiore a 10 cm. Per il legname di essenza forte il diametro minimo è di volta in volta convenuto. Requisiti della merce e garanzia ART. 336 – Sia nella vendita «a forfait» sia nella vendita «a peso», il contratto, per quanto concerne la qualità, è da ritenersi concluso a rischio e pericolo del compratore, il quale, con l’esame della partita nella fase pre – contrattuale, si considera reso edotto delle caratteristiche della merce e dei suoi vizi, anche se gravi, occulti e preesistenti al contratto. Consegna e ritiro ART. 337 – Per il preavviso dell’abbattimento ai fini della consegna o del ritiro, non è richiesta alcuna forma. Verifica della merce ART. 338 – La verifica della merce avviene sempre sul luogo di produzione prima della conclusione del contratto. L’identificazione della merce (per le grosse partite) viene effettuata mediante un segno fatto con l’accetta o altro mezzo sui singoli tronchi. Pagamento 65 ART. 339 – Nel contratto «a forfait» il prezzo viene corrisposto totalmente dal compratore alla conclusione del contratto. Qualora all’atto della conclusione del contratto venga versato un acconto, il saldo viene effettuato all’inizio dell’abbattimento. L’abbattimento, con i rischi e gli oneri relativi, è a carico del compratore. Ritiro della merce ART. 340 – Nel contratto «a forfait», salvo particolari esigenze per la coltura del fondo, la data dell’abbattimento delle piante è stabilita nel contratto; è ammesso un ritardo per giustificati motivi. Il contratto prevede la rimozione dei tronchi da parte del compratore; la fronda, salvo patto contrario, può essere rimossa o lasciata sul luogo dell’abbattimento dall’acquirente; la ceppaia, salvo patto contrario, è sempre lasciata in loco dall’acquirente, non sradicata. Nel contratto «a peso» il carico viene effettuato dal compratore a mano a mano che avviene l’abbattimento. Misura della provvigione al mediatore ART. 341 – Nella compravendita di piante in piedi viene corrisposta al mediatore una provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. TITOLO V – CAP. 3 c/2) Legname rozzo e segato da opera Definizione ART. 342 – Per legname «rozzo» s’intendono le piante abbattute e divise in tronchi, scortecciate o non, ma non ancora sottoposte ad alcun lavoro di segheria o falegnameria. Per segato»si intendono il tavolame, i travi, i listelli, ecc. Ordinazione ART. 343 – L’ordinazione del legname rozzo e segato avviene senza vincoli di forma e comporta la determinazione del prezzo, del diametro minimo, della qualità ed assortimento in rapporto all’impiego definitivo. Conclusione e forma di contratto ART. 344 – Il contratto si conclude a peso o a misura. 66 Clausole speciali ART. 345 – Quando il contratto è stipulato con la clausola per un «vagone», s’intende che il vagone sia utilmente caricato, non eccedendo per difetto il peso minimo tassabile. Quando nel contratto è inclusa la clausola «circa», s’intende che il quantitativo può variare del 10% in più o in meno. Le clausole «salvo approvazione del venditore», «salvo venduto» ed altre analoghe, significano che il contratto è soggetto ad accettazione da parte del venditore. Con clausola «salvo visita» il contratto si perfeziona o meno nel momento in cui l’acquirente prende visione e giudica il materiale. Specie di vendita ART. 346 – La vendita viene effettuata a peso per i tronchi di latifoglie, a misura per le conifere, salvo patto contrario. Unità base di contrattazione ART. 347 – Le unità base di contrattazione sono il miriagrammo e il metro cubo. Modo di misurazione e tolleranze ART. 348 – Per gli acquisti fatti a misura, la misurazione del legname rozzo viene effettuata rilevando il diametro a metà tronco sotto corteccia. La frazione di centimetro viene arrotondata per difetto e va a profitto del compratore, fino a cm. 0,4; da cm. 0,5 in poi viene arrotondata per eccesso nell’unità successiva e va a profitto del venditore. Detto sistema è comunque definito con l’espressione «mezzo per pieno». La misurazione volumetrica si ottiene con la formula del volume del cilindro, considerando come diametro unico quello determinato a metà tronco e come altezza la lunghezza totale del tronco in oggetto, da determinarsi nel modo seguente: a) la lunghezza dei tronchi di latifoglie ad essenza veloce non viene calcolata con uno speciale metodo essendo detti tronchi smerciati in lunghezze fisse, prestabilite dai contraenti: lo stesso criterio viene applicato al segato relativo (tavolate, tronchi, listelli, ecc.); b) la lunghezza dei tronchi di latifoglie ad essenza forte viene conteggiata in metri e decimetri; anche in detto sistema di misurazione è adottato il criterio del «mezzo per pieno», con le stesse regole sopraindicate per la misurazione del diametro, con l’unica eccezione che gli arrotondamenti per eccesso o per difetto avvengono in decimetri anziché in centimetri. Lo stesso criterio si applica per il segato. Misurazione delle antenne e delle travi uso Trieste ART. 349 – Nella compravendita di antenne (tronchi di legno resinosi lunghi da mt. 6 a mt. 13, di forma cilindrica, a sezione variabile) impiegate prevalentemente nell’edilizia, la contrattazione avviene a misura e la cubatura viene calcolata considerando che il tronco abbia un 67 volume pari a quello di un cilindro della stessa lunghezza avente come base la sezione a metà lunghezza. Nella compravendita di travi uso Trieste (tronchi di legno resinosi parzialmente squadrati, lunghi da mt. 2,50 a mt. 8, a sezione variabile) pure impiegati prevalentemente nell’edilizia, la contrattazione avviene a misura e la cubatura viene calcolata misurando la sezione alla base del tronco, da faccia a faccia. Misurazione dei tronchi da sega ART. 350 – Nel commercio dei tronchi da sega provenienti da conifere, per quanto concerne la lunghezza, si fa riferimento costantemente al metro e al mezzo metro. Le eventuali eccedenze inferiori al mezzo metro vengono arrotondate per difetto sul mezzo metro inferiore (ad esempio: mt. 7,40 = conteggio mt. 7; 7,80 = conteggio 7, 50). Misurazione dei tondi di conifere ART. 351 – La misurazione dei tondi (piante di conifere abbattute e private dei rami con diametro al centro non inferiore a 16 cm.), avviene rilevando il diametro a metà sotto corteccia (cm. pezzo per pieno) mentre la lunghezza del cilindro viene rilevata su ogni pezzo senza tolleranza, con l’arrotondamento al decimetro conteggiato mezzo per pieno. Viene quindi calcolato il volume del cilindro. Misurazione del tavolame da ebanisteria ART. 352 – I legnami da ebanisteria (tavole) sono venduti a misura (mc.), previa visita della merce ed accettazione della qualità da parte del compratore. Ai fini della misurazione la larghezza, per le tavole refilate parallele, viene rilevata a centro tavola; per quelle non refilate, la larghezza è data dalla metà della somma delle larghezze delle due facciate, sempre calcolate a centro tavola. E’ammessa una tolleranza in meno di mm. 2 nello spessore, senza effetto sul prezzo pattuito. Requisiti della merce segata ART. 353 – Forma, dimens ioni ed assortimento sono previsti e fissati dalle parti in contratto. La merce è ritenuta commerciabile quando ha ottenuto un grado di asciugamento che garantisca da deterioramenti per la durata del viaggio. Detto requisito è comunemente chiamato «stagionatura commerciale» e non coincide con il concetto di stagionatura in senso tecnico, che è fase successiva di competenza dell’acquirente e consiste nella preparazione del legname per singoli impieghi. Bollatura ART. 354 – Le partite acquistate vengono bollate dall’acquirente con martello, punzone o firma, in sede di verifica, in quanto previsto dal contratto, sia per il legname rozzo, sia per il segato. Termini di consegna e di ritiro 68 ART. 355 – I termini della consegna o del ritiro sono sempre convenuti tra le parti, ad eccezione delle partite di modica entità, in ordine alle quali consegna o ritiro seguono immediatamente o quasi la conclusione del contratto. Consegna ART. 356 – La consegna viene effettuata sul veicolo dell’acquirente franco deposito del venditore. Consegna ripartita ART. 357 – Fermo il prezzo convenuto, la consegna può essere ripartita. Verifica della merce , collaudo e vizi ART. 358 – La merce bollata o comunque contrassegnata oppure accettata anche da un incaricato dell’acquirente che abbia assistito al carico con l’incombenza specifica del collaudo, non è suscettibile di alcuna denunzia di vizio, anche occulto. Unica eccezione consiste nel controllo della misura e quantità, che possono essere sempre ricontrollati intendendosi pertanto che, tanto la bollatura, segnatura, ecc., quanto l’assistenza al carico costituisce unicamente controllo ed accettazione incondizionata della qualità. Dette operazioni di verifica ed accettazione della qualità, vengono tecnicamente definite «collaudo». Garanzia del venditore ART. 359 – All’infuori di quanto specificato negli articoli precedenti per quanto concerne qualità e misure, non è dovuta alcun’altra garanzia particolare da parte del venditore. Reclami ART. 360 – La denuncia dei vizi, sia per quanto concerne la qualità (e ciò sempre quando non sia fatto luogo a «collaudo» in conformità all’art. 358), sia per quanto concerne la misura, deve essere fatta al domicilio del venditore entro 6 giorni dallo scarico della merce nel deposito dell’acquirente. L’acquirente, il quale denuncia un vizio in ordine alla qualità della merce, deve tenere tutta la partita a disposizione del venditore per l’esame da parte di quest’ultimo; l’acquirente non può, cioè, consentire l’esame limitatamente alla parte di merce contestata. In difetto di accordo l’acquirente, previo congruo preavviso al venditore, ha facoltà di utilizzare la parte di merce non contestata. In ogni caso l’acquirente deve custodire l’intera partita (o parte di essa per l’ipotesi di cui al precedente comma) gratuitamente con la diligenza del buon padre di famiglia. Misura della provvigione al mediatore 69 ART. 361 – Salvo patto contrario, per il legname rozzo e per il segato la provvigione è dovuta nella misura del 2% da parte di chi vende e dell’1% da parte di chi compra. TITOLO V – CAP. 3 d) Sughero (Vedasi cap. 11, lett. e): lavori di sughero) TITOLO V – CAP. 4 PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA a) Pesce fresco e congelato, frutti di mare, pesce conservato e preparato Ordinazione, conclusione e forma del contratto ART. 362 – Nella compravendita di pesci conservati e preparati, il contratto s’intende concluso quando è stipulato direttamente dal venditore o da suo rappresentante qualificato, con l’acquirente. Diversamente, l’ordine è subordinato all’accettazione della Casa. Clausole speciali ART. 363 – Nella vendita di pesce conservato con la clausola «stagionato», s’intende che il prodotto deve avere almeno 3 mesi di stagionatura. Specie di vendita ART. 364 – Nelle contrattazioni di pesce conservato, la vendita avviene a peso o a pezzatura; quando si effettua la vendita su campione, s’intende il tipo di campione. Nelle pezzature o colli di peso superiori al Kg., la vendita avviene a peso, tara per merce. I pesci freschi ed i frutti di mare si vendono esclusivamente a peso. Unità base di contrattazione ART. 365 – L’unità base di contrattazione è il Kg. Requisiti della merce 70 ART. 366 – I principali requisiti della merce sono: a) per i pesci piccoli conservati sott’olio: - compattezza; - colorazione naturale; - odore tipico; - olio chiaro; - stagionatura da 3 mesi ad un anno; b) per i pesci conservati sotto sale: - odore tipico; - colorazione naturale; - stagionatura fino a 2 anni e mezzo; c) per i pesci conservati sotto acqua e sale: - colorazione naturale; - stagionatura di circa 15 giorni; d) per i pesci sotto aceto: - compattezza; - stagionatura da 8 giorni a 6 mesi; e) per pesce surgelato s’intende quello che appena pescato viene immesso in celle frigorifere e surgelato a temperatura di almeno 55° sotto zero. Deve avere: - compattezza; - colore naturale; - lucentezza della pelle; f) per il pesce congelato: - deve avere subito un processo di congelamento fino a 25-30 gradi sotto zero; - compattezza; - colore naturale; - lucentezza della pelle; g) per il pesce refrigerato o sotto ghiaccio, s’intende quello immesso al consumo non oltre i 5 giorni dalla pesca. Esso deve inoltre avere: - compattezza; - odore tipico; - occhio vivo; h) per pesce fresco s’intende quello pescato in giornata e venduto senza essere sottoposto ad alcuna preparazione. Esso deve inoltre avere: - occhio limpido, pieno ed alto; - colore rosa sotto le branchie; - ventre compatto e duro; - colore luccicante; i) per i frutti di mare (essenzialmente cozze e vongole): - la chiusura; - l’odore gradevole. Requisiti particolari dei merluzzi ART. 367 – Il merluzzo essiccato è riconosciuto sotto la denominazione di «stoccafisso»; il merluzzo salato sotto quella di «baccalà». Le indicazioni di «grosso» e «piccolo» riferite allo stoccafisso «Lofoten» e «Westre» s’intendono per pesce rispettivamente di lunghezza superiore o inferiore ai 45 centimetri. Lo stoccafisso «Finmarken» è usualmente contrattato in base alla relativa grammatura: 71 - per piccolo s’intende quello di peso fino a 500 grammi; per medio s’intende quello da 500 a 700 grammi; per grosso s’intende quello che va oltre i 700 grammi. Imballaggio ART. 368 – Le aringhe e le saracche, salate ed affumicate, sono generalmente vendute in casse da 8 o 10 Kg. ciascuna, oppure in fustini da Kg. 10 peso netto. L’anguilla marinata è venduta in barili od in latte a peso netto, esclusi la concia ed il peso della latta. L’imballaggio per il trasporto dei contenitori dei prodotti è fornito gratuitamente dal venditore. Invece i contenitori della merce, sia sfusa che confezionata, sono venduti tara per merce. Deposito per merce ART. 369 – Le spese di sosta inerenti al deposito della merce presso i magazzini ferroviari sono a carico dell’acquirente. Consegna ART. 370 – La consegna nella stessa località dov’è posto il magazzino del venditore, è a carico del venditore stesso; quella relativa ad altre località è fatta franco corriere o ferrovia, se l’acquirente non procede direttamente al ritiro. Verifica della merce ART. 371 – La verifica del peso o del numero dei colli o contenitori avviene all’atto della consegna. La verifica della qualità è effettuata all’atto della stipulazione del contratto per le grandi partite; per le piccole partite la verifica avviene all’atto dell’immissione al consumo. La verifica del pesce fresco che avviene all’atto della consegna, autorizza lo scarto immediato del prodotto che non presenta i requisiti medi per la commestibilità. Trasporto ART. 372 – Le spese di trasporto ed i rischi relativi sono a carico del compratore. Obblighi di garanzia del venditore 72 ART. 373 – Il venditore garantisce la qualità del prodotto e risponde dei requisiti medi relativi alle singole qualità ovvero di quelli elencati nei listini di vendita. Per il pesce fresco di acqua dolce, il venditore ne garantisce la freschezza, il modo ed il luogo di pesca. Difetti ART. 374 – I principali difetti dei pesci conservati o preparati sono: - l’odore sgradevole; - la carne flaccida; - il colore innaturale; Inoltre: - per i pesci sott’olio: l’olio scuro; - per i pesci conservati in scatola: il bombaggio; - per i merluzzi è grave la colorazione rossastra. Per il pesce surgelato, congelato, refrigerato e fresco, i difetti principali sono: - colore scuro del vitello di mare a causa dello scioglimento delle due strisce nere esistenti lungo il ventre dell’animale; - colorazione opaca della pelle; - spappolamento della carne; - eventuali colpi ricevuti durante la pesca o a causa dell’imballo che provocano l’annerimento delle carni. Per i frutti di mare (cozze e vongole) sono difetti: - l’apertura; - il cattivo odore. Reclami ART. 375 – Il cliente effettua il reclamo quando il difetto viene riscontrato ed il venditore, nel caso di riconoscimento del difetto lamentato, sostituisce la me rce difettosa. TITOLO V – CAP. 4 c) Cacciagione Specie di vendita e unità base di contrattazione ART. 376 – La vendita si effettua a peso per i mammiferi ed i fagiani; le pernici, le starne, le quaglie, ed altri uccelli consentiti vengono contrattati a numero. Requisiti della merce ART. 377 – Gli animali devono essere di qualità buona-media anche sotto il profilo dell’aspetto esteriore. 73 Consegna ART. 378 – Gli animali vengono consegnati senza preavviso all’esercizio del compratore nello stato in cui si trovano al momento dell’uccisione. Verifica della merce ART. 379 – Gli animali vengono verificati all’atto della consegna nell’esercizio del compratore. Difetti, adulterazioni, risoluzioni e nullità del contratto ART. 380 – Costituiscono difetti: a) eccessivo spappolamento delle carni a causa di uccisione troppo ravvicinata; b) gonfiore della testa a causa di un avvelenamento da parte di prodotti chimici. I predetti difetti, come pure l’eventuale accertamento di malattie infettive, possono dar luogo al rifiuto della merce. TITOLO V – CAP. 4 b/1) Esercizio della caccia Diritto del cacciatore col cane da ferma ART. 381 – Quando un cane è in ferma nessuno deve avvicinarlo, a meno che sia invitato dal proprietario del cane stesso, e tanto meno deve sparare al selvatico levato anche se il cacciatore non lo coglie. Diritto sulla fauna selvatica abbattuta (uccisa) e raccolta da cane altrui ART. 382 – La fauna selvatica abbattuta (uccisa) spetta al cacciatore che l’ha cacciata nel rispetto della legge anche se raccolta, dopo l’abbattimento, dal cane di altro cacciatore. TITOLO V – CAP. 4 c) Pelli da pellicceria (Vedasi cap. 8, lett. b/2: pelli ad uso abbigliamento) TITOLO V – CAP. 5 74 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE a) Minerali metalliferi (non sono stati accertati usi) b) Minerali non metalliferi (carbon fossile: ved. Cap. 3, lett. a) (marmo ed alabastro: ved Cap. 15, lett. b) TITOLO V – CAP. 6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI a) Riso brillato Specie di vendita ART. 383 – Il riso brillato è contrattato su indicazione della varietà e della qualità. Imballaggio ART. 384 – Quando il riso è confezionato in tele doppie, s’intende sempre contrattato a peso netto. Unità base di contrattazione ART. 385 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Requisiti della merce ART. 386 – Il riso s’intende «leale» quando non abbia vizi occulti. Il riso s’intende «sano» quando non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato e fermentato e non contenga grana gialla. Consegna ART. 387 – La consegna avviene gratuitamente da parte del venditore al domicilio del compratore, nel silenzio di pattuizioni particolari. 75 Pagamento ART. 388 – Il pagamento avviene presso il compratore, al passaggio successivo alla consegna della merce, all’agente del venditore o a quest’ultimo, normalmente in occasione del mercato successivo alla consegna. Vizi ART. 389 – Quando il riso è difettoso, se il difetto riscontrato risale a data anteriore alla consegna, il venditore è tenuto a sostituirlo con una partita sana. La denuncia dei vizi deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della merce. TITOLO V – CAP. 6 b) Farina e sottoprodotti della macinazione (vedasi Cap. 2 – Prodotti dell’Agricoltura, lett. a), b), d)) TITOLO V – CAP. 6 c) Pasta alimentare secca e fresca Specie di vendita e campioni ART. 390 – La vendita della pasta fresca normale avviene a peso; se si tratta di vendita di agnolotti o ravioli avviene a dozzine, ma nel caso di prodotto già confezionato, la vendita avviene a peso. Gli agnolotti tipici astigiani sono anche chiamati «gobbi» e l’impasto è composto di carne assortita, di coniglio, maiale, manzo, tutte arrosto, di verdura scarola, riso, uova e parmigiano grattugiato ed è chiuso in modo particolare con pinzatura a mano (plin). Pasta fresca ART. 391 – Per pasta fresca s’intende quella di giornata. Nella pratica mercantile si trattano anche paste fresche adeguatamente conservate. In mancanza di diversa ordinazione la pasta fresca viene prodotta con grano tenero. Verifica della merce ART. 392 – La verifica della quantità della merce avviene al momento della consegna. 76 Difetti ART. 393 – Oltre ai vizi previsti dalla legislazione, per la pasta secca sono difetti che danno luogo alla risoluzione del contratto quelli derivanti da imperfetta essiccazione (pasta «venata, bollata, fessurata, bruciata», ecc.). TITOLO V – CAP. 6 d) Prodotti della panetteria Modalità di esecuzione del contratto nelle vendite all’ingrosso ART. 394 – In caso di fornitura di pane dal panificatore alla rivendita, l’eventuale variazione della quantità per pezzature abitualmente fornite deve essere comunicata dalla rivendita al panificatore il giorno precedente. Nel caso di fornitura abituale di pane a ristoranti, trattorie, «tavole calde», «tavole fredde», pizzerie, bar con «tavola calda» o «tavola fredda», la quantità da consegnarsi deve essere preventivamente precisata, ad iniziativa dell’acquirente o del panificatore, almeno la mattina stessa della consegna. Unità base della contrattazione ART. 395 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Caratteristiche della merce ART. 396 – Il pane è commerciabile nelle 24 ore. La percentuale di cloruro di sodio nel pane è in media del 1,50% e nei grissini entro l’1%. I grissini possono essere stirati a mano, infornati al palone o su teglia, oppure stirati a macchina nel caso di produzione di tipo industriale. Nella zona della Provincia prossima a quella di Torino è praticata la vendita di grissini «rubatà» ovvero allungati a mano con spessore non uniforme ed a cottura a temperatura moderata. I due tipi fondamentali di pane sono: a «pasta dura» e a «pasta molle» Le principali forme a pasta dura sono le seguenti: libretto, 4 corni, manina, Kifel, monferrina, montasu, treccia, ecc. Le principali forme a pasta molle sono le seguenti: biova, rosetta, pagnottina, maggiolino, banana, sfilatino, ciabatta, musichiere, ecc.La «gressia» il «segato» e la «foglia» sono tipi particolari di pasta dura ma resa più morbida della normale pasta dura. Trasporto nelle vendite all’ingrosso ART. 397 – Le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al facchinaggio della merce sono a carico del venditore. Difetti 77 ART. 398 – Il principale difetto del pane di frumento è la scarsa lievitazione. TITOLO V – CAP. 6 d) Prodotti dolciari e/1) Torrone ART. 399 – Il «torrone piemontese» è un impasto di miele, zucchero, glucosio, albume di uova, nocciole di produzione locale e aromi di vaniglia. Sono tipi correnti di torrone quelli lavorati con nocciole non nostrane o con mandorla in luogo delle nocciole. E’ torrone, ma meno pregiato, quello lavorato con arachidi. Si trattano anche i torroni farciti e ricoperti. Specie di vendita ART. 400 – Il torrone non confezionato viene venduto a peso, quello confezionato deve riportare l’indicazione del peso netto. Campioni (per vendita all’ingrosso) ART. 401 – Le spese inerenti ai campioni sono a carico del venditore. Requisiti della merce ART. 402 – I principali requisiti del torroni sono: - leggerezza; - friabilità Il torrone si pone in commercio appena raffreddato dopo la cottura. Imballaggio (per vendita all’ingrosso) ART. 403 – Le spese d’imballo sono a carico del venditore con la clausola «imballo gratuito». Consegna (per vendita all’ingrosso) ART. 404 – La consegna avviene al domicilio dell’acquirente, a spese del venditore. 78 Trasporto (per vendita all’ingrosso) ART. 405 – Le spese ed i rischi di trasporto e facchinaggio sono a carico del venditore. Difetti ART. 406 – I principali difetti del torrone sono: - tarlatura e degenerazione delle nocciole; - scarsa cottura; - scarsa conservabilità. TITOLO V – CAP. 6 e/2) Prodotti della pasticceria Suddivisione della pasticceria ART. 407 – La pasticceria può essere: - fresca o con creme da vendersi subito o comunque nel tempo della commestibilità; - lievitata con conservabilità varia a seconda del tipo di prodotto; appartengono a questa categoria i panettoni, le brioches, il pane all’uva, le colombe, le cosiddette tirà e similari; - secca o a lunga conservazione. Si è considerato in questo articolo la pasticceria sfusa dal momento che quella confezionata non consente una suddivisione precisa. Specie di vendita (per vendita all’ingrosso) ART. 408 – La vendita della pasticceria si effettua su campione o denominazione, franco domicilio acquirente-commerciante. Unità base di contrattazione ART. 409 – Unità base di contrattazione sono il chilogrammo (netto) o il numero dei singoli pezzi. Requisiti della merce ART. 410 – I principali requisiti (pasticceria sfusa) sono: a) per la pasticceria lievitata: 79 b) c) - sofficità; freschezza in relazione alla specie; per la pasticceria secca: durata della conservazione di circa 8 giorni; per i biscotti da forno: fragranza e friabilità. Tolleranza ART. 411 – E’ tollerata una differenza sul peso netto dichiarato dal venditore in limiti variabili da prodotto a prodotto, in relazione al calo naturale. Consegna (per vendita all’ingrosso) ART. 412 – La consegna avviene al domicilio dell’acquirente a spese e rischio del venditore. Verifica della merce ART. 413 – La verifica della merce non confezionata deve avvenire al momento della consegna. Difetti ART. 414 – Per la pasticceria lievitata i più comuni difetti sono: - acidità eccessiva; - insufficiente o cattiva lievitazione; - insufficiente o cattiva cottura; - ingredienti non idonei. Per la pasticceria secca i più comuni difetti sono: - durezza ed eccessiva secchezza; insufficiente o cattiva od eccessiva cottura; ingredienti non idonei. Reclami 80 ART. 415 – Il riconoscimento del difetto dà diritto alla sostituzione della merce. TITOLO V – CAP. 6 e/3) Zucchero (Vedasi Cap. 2, lett. r) TITOLO V – CAP. 6 f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie f/1) Carni bovine fresche e congelate Conclusione e forma del contratto ART. 416 – Il contratto si conclude all’atto dell’ordinazione e prenotazione con la determinazione del prezzo. ART. 417 – Quando la carne congelata è contrattata su campione, s’intende il campione reale. La consegna avviene con la clausola C.I.F. La vendita della carne fresca o congelata viene fatta «a intero», «a mezzene», «in quarti» (anteriore e posteriore) o «a pistola» (posteriore senza muscolo della gamba e senza pancia) o in tagli inferiori. Unità base di contrattazione ART. 418 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Requisiti della merce ART. 419 – La qualità della carne congelata si determina dal maggior o minor contenuto di parti grasse o dal colore più o meno scuro, nonché dallo stato di conservazione. L’assortimento e la pezzatura, sia per la carne fresca sia per la carne congelata, vengono concordati nel contratto. Quando la carne congelata viene consegnata con uguale percentuale (50%) di parte anteriore (FORES) e di parte posteriore (HINDS), è detta «compensata». 81 Bollatura ART. 420 – Sia la carne fresca che congelata estera e nazionale, deve recare i contrassegni sanitari del Paese o del Comune di origine e deve essere sempre scortata dai certificati sanitari prescritti dalle norme vigenti. Imballaggio ART. 421 – La carne congelata può pervenire in imballaggi di cartoni o di legno forniti gratuitamente dall’esportatore, al peso netto. Quando l’imballo è fatto di tela di juta o quando la merce venduta è costituita da cervella, l’imballo è compreso nel peso della merce (tara merce). Deposito della merce ART. 422 – Il deposito della merce presso Docks o Magazzini Generali è a carico del compratore. Consegna ART. 423 – La consegna della merce comprata in Italia avviene alla data stabilita senza preavviso nel luogo e nel giorno indicato dal compratore, con mezzi di trasporto forniti dal venditore. Se non avviene il trasporto diretto da parte del venditore, esso è preceduto da un preavviso dello spedizioniere ed è sempre effettuato o con automezzo a carico del venditore o per ferrovia alla stazione più vicina ai magazzini indicati dal compratore. Verifica della merce ART. 424 – All’atto della consegna la merce viene verificata dall’acquirente per quanto concerne la qualità e dal veterinario per quanto riguarda lo stato di conservazione e la commestibilità. Tolleranza ART. 425 – Per la carne congelata non è ammessa tolleranza di peso rispetto la quantità contrattata, non essendo previsto calo naturale. Il contenuto di grasso però non deve superare la percentuale pattuita. Ricevimento 82 ART. 426 – Per il ritiro della merce è ammessa una tolleranza di 48 ore rispetto al termine stabilito. Quando la merce non è ritenuta conforme al contratto, può essere rifiutata. Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce ART. 427 – Il rischio di viaggio è a carico del venditore quando il trasporto è effettuato da quest’ultimo. Le spese di facchinaggio per lo scarico ed il controllo del peso sono a carico del compratore. Pagamento ART. 428 – Il pagamento è fatto all’atto della consegna della merce o nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento fattura per merce acquistata in Italia. I pagamenti per partite comprate direttamente all’estero vengono effettuati tramite banca. Vizi ed alterazioni della merce – Avarie ART. 429 – Il disgelo intermedio nella carne congelata (colore giallo-blu) costituisce vizio occulto. Risoluzione del contratto ART. 430 – La constatazione di un difetto o della non corrispondenza della merce ai requisiti pattuiti, purché rilevato e contestato al venditore o suo incaricato all’atto della consegna, dà diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione della merce. Perizia ART. 431 – In caso di contestazione sulla commestibilità o sulle condizioni igienicosanitarie della carne fa fede il referto del veterinario ufficiale presente alla consegna. Dazi e diritti doganali ART. 432 – I dazi ed i diritti doganali per la merce importata o direttamente o indirettamente sono a carico dell’acquirente. TITOLO V – CAP. 6 f/2) Salumi e lardo Specie di vendita 83 ART. 433 – La vendita si effettua a peso e su campione reale, franco domicilio dell’acquirente. Unità base di contrattazione ART. 434 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Requisiti della merce ART. 435 – I requisiti dei vari prodotti sono: a) Salsiccia – si considera fresca quando è morbida e di colore roseo; deve avere una salatura massima del 2,5%; b) Salamini e cotechini – devono essere morbidi e conservati non oltre i 20 giorni; la salatura massima è del 3%; c) Salame crudo e cacciatorini – stagionatura di oltre 30 giorni e salatura massima del 3,5%; d) Salame cotto – stagionatura di 8-10 giorni e salatura massima del 4%; e) Prosciutto crudo – stagionatura di 120-150 giorni e salatura massima del 4%; f) Prosciutto cotto – stagionatura di 8-10 giorni e salatura massima del 3,5%; g) Lardo, pancetta liscia e coppata – stagionatura di 10 giorni e salatura massima del 4%. Altro requisito per gli insaccati è la drogatura, che deve essere costituita da 0,2% di pepe, 0,04% di salnitro, 0,07% di aromi naturali, aglio e vino a discrezione, 4% di polvere di latte magro. Bollatura ART. 436 – I prodotti di salumeria devono avere la confezionatura ed i contrassegni previsti dalla legge. Imballaggio ART. 437 – Le spese di imballaggio sono a carico del venditore; l’imballaggio è a perdere. Consegna ART. 438 – La consegna è effettuata al domicilio del compratore a spese e rischio del venditore, entro il termine stabilito all’atto dell’ordinazione. Verifica della merce ART. 439 – La verifica della merce viene fatta all’atto della consegna in presenza del venditore o suo rappresentante. 84 Tolleranza ART. 440 – Il peso viene controllato alla consegna e non vi è tolleranza. Vi è tolleranza del 10% circa sulle singole pezzature conservate in budello; in tal caso però il pagamento avviene sempre a peso netto. Nel caso di vendita al dettaglio di insaccati già prepesati all’atto della esposizione sono valide le tolleranze di legge. Trasporto ART. 441 – Tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce sono a carico del venditore, all’infuori della pesatura che è a carico del compratore. Pagamento ART. 442 – Il pagamento si effettua, per piccole partite, alla consegna o al passaggio successivo del ve nditore o suo rappresentante e, per grosse partite, mensilmente. Difetti della merce ART. 443 – Costituiscono difetto degli insaccati tutte le alterazioni od irregolarità palesi ed occulte riferibili al budello, al confezionamento, alla drogatura e salatura e alla conservazione, o che comunque pregiudicano la normale destinazione del prodotto. Reclami ART. 444 – Il reclamo per insaccati freschi deve essere a vista (immediatamente al ricevimento della merce); per gli insaccati stagionati si segue il termine di legge indicato dall’art. 1495 del C.C. La constatata presenza, così come la mancanza di requisiti, possono portare alle seguenti conseguenze: a) sostituzione della merce contestata; b) riduzione del prezzo contrattuale sulla merce contestata, sempre che questa sia ancora commerciabile; c) abbuono totale del valore della merce contestata. TITOLO V – CAP. 6 f/3) Prodotti conservati di origine animale (vedasi lett. f/2 – i/1) 85 TITOLO V – CAP. 6 g) Pesci preparati (vedasi Cap. 4/a) TITOLO V – CAP. 6 h) Prodotti surgelati (non sono stati accertati usi) TITOLO V – CAP. 6 i) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta) i/1) Prodotti conservati di origine vegetale e animale Specie di vendita ART. 445 – La vendita avviene su denominazione legale (per le merci tutelate da disposizioni legislative) o merceologica (secondo le caratteristiche affermantesi nel commercio o nella lavorazione del prodotto). Unità base di contrattazione ART. 446 – L’unità base di contrattazione è il singolo contenitore, ad eccezione dei casi in cui si contratta in base all’imballaggio standard contenente più contenitori. Per i contenitori la contrattazione avviene ad unità in relazione al peso del contenuto. Requisiti della merce ART. 447 – La merce deve avere: a) odore gradevole; b) colore normale; c) peso dichiarato e marchi evidenti sui contenitori; d) perfetta stivatura. La legge determina inoltre le caratteristiche dei singoli prodotti. Imballaggio 86 ART. 448 – Sia l’imballaggio, sia i contenitori sono forniti dal venditore senza l’obbligo né diritto di restituzione da parte dell’acquirente, essendo il loro valore compreso nel prezzo della merce. La legge impone marchi, scritte, etichette dei singoli prodotti. Consegna, spedizione e trasporto ART. 449 – La consegna della merce contrattata avviene normalmente al domicilio dell’acquirente, a spese e rischio del venditore senza specifico avviso. Quando contrattualmente è stabilita la consegna «franco partenza», si intende che la merce deve essere consegnata «franco su veicolo» presso il magazzino del venditore o stazione partenza: in tal caso il rischio e le spese di viaggio gravano sul compratore. Verifica della merce ART. 450 – La verifica della merce confezionata avviene presso l’acquirente soltanto in riferimento al quantitativo. Tolleranza ART. 451 – Non esiste tolleranza sulla quantità pattuita. Pagamento ART. 452 – Il pagamento avviene o alla consegna o al passaggio successivo alla consegna dell’agente rappresentante del venditore o di quest’ultimo o a mezzo tratta 30-60 giorni. Vizi della merce ART. 453 – Tra i vizi principali, oltre ai vizi occulti, si riscontra: il «bombaggio» (cioè il rigonfiamento delle superfici piane dei contenitori, che può dipendere sia dalla chiusura difettosa, sia dalla adulterazione del prodotto), nonché tracce di ruggine all’esterno della scatola. Reclami e risoluzione del contratto ART. 454 – I vizi denunciati nei termini di legge danno facoltà di ottenere la sostituzione della merce difettosa, previa esibizione e restituzione nei casi dell’articolo precedente. In presenza di difetti la merce viene sostituita nei termini di scadenza dichiarati per il consumo. TITOLO V – CAP. 6 87 l) latte e derivati l/1) Compravendita del latte fra i produttori del Comune di Asti e la Centrale Unità base di contrattazione ART. 455 – L’unità base di contrattazione è il litro. Campioni ART. 456 – All’atto della consegna la Centrale è in facoltà di prelevare campioni che servono per la determinazione del prezzo e per la accettazione del latte conferito. Consegna ART. 457 – La consegna del latte alla Centrale del Comune di Asti da parte dei produttori o per essi dai raccoglitori, deve avvenire entro le ore 11 con congrua tolleranza in casi di forza maggiore. Pagamento ART. 458 – Il pagamento da parte della Centrale del latte al produttore o al raccoglitore avviene in contanti ent ro il mese successivo a quello della consegna. TITOLO V – CAP. 6 l/2) Compravendita di latte fra la Centrale e rivendite del Comune di Asti Conclusione e forma del contratto ART. 459 – Il rivenditore può acquistare dalla Centrale di Asti il quant itativo di latte che giornalmente, di volta in volta, gli necessita. Verifica della merce ART. 460 – E’ data facoltà al rivenditore di ritornare il prodotto il cui contenitore risulti manomesso ed avariato. Trasporto ART. 461 – Le spese relative al trasporto, al facchinaggio ed ai rischi sono a carico della Centrale. 88 Pagamento ART. 462 – Il pagamento da parte dei rivenditori avviene entro 5 giorni dal ricevimento della fattura emessa dalla Centrale sul c/c intestato alla Centrale presso la Tesoreria del Comune di Asti. TITOLO V – CAP. 6 l/3) Latte intero, scremato, parzialmente scremato, sterilizzato, ecc. Specie di vendita ART. 463 – La vendita al minuto avviene in recipienti sigillati da un litro e mezzo litro. Consegna ART. 464 – La consegna al dettagliante avviene franco negozio a spese e rischio del venditore. Altri usi ART. 465 – Gli usi relativi alla consegna, alla spedizione, al trasporto, alla verifica ed al pagamento della merce sono quelli accertati per lo scatolame alimentare (v. lett. i). Per quanto riguarda i vizi della merce si fa riferimento all’art. 453 relativo allo scatolame alimentare, ad esclusione del vizio dell’esistenza delle tracce di ruggine. Reclami e risoluzione del contratto ART. 466 – I vizi denunciati nei termini di legge danno facoltà di ottenere la sostituzione della merce difettosa, previa esibizione e restituzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente. Per quanto attiene il bombaggio la garanzia vale fino al tempo di scadenza indicato sulla confezione e sempre che la conservazione della merce sia avvenuta in luogo ed in modo idoneo. TITOLO V – CAP. 6 l/4) Prodotti caseari tipici locali 89 Conclusione e forma del contratto ART. 467 – La contrattazione avviene a peso franco negozio e, trattandosi di formaggio fresco, con rifornimento settimanale ed anche bisettimanale, senza formalità diverse da quelle che regolano le contrattazioni commerciali in genere. Requisiti della merce ART. 468 – Il contenuto di grasso delle partite, non è requisito essenziale, badandosi soprattutto alle caratteristiche di gusto, forma e provenienza. TITOLO V – CAP. 6 l/5) Formaggi e latticini di produzione extra-provinciale Requisiti dei formaggi ART. 469 – I formaggi a pasta dura devono avere la crosta sottile e il colore chiaro, con una stagionatura che va da 1 a 3 anni per quanto concerne le qualità tipo «grana» e simili. Requisito principale del formaggio a pasta molle ART. 470 – Il requisito principale del formaggio a pasta molle è quello della perfetta conservazione per almeno 10 giorni dalla consegna al dettagliante, salvo per i formaggi per i quali non siano previste particolari scadenze. Difetti dei formaggi a pasta dura ART. 471 – I principali difetti dei formaggi a pasta dura sono i seguenti: - eccessiva incrostatura; - gusto di fieno greco; - cattiva stagionatura. Sono detti di scarto o «forma di 3a » i formaggi che presentano i seguenti difetti: bombatura molto accentuata dei piatti della forma, pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura, con ampie e ripetute fenditure e interventi di correzione esterna. Difetti dei formaggi a pasta molle ART. 472 – I principali difetti dei formaggi a pasta molle sono: - subìto surriscaldamento; - occhiatura; - acidità. 90 Reclami e risoluzione del contratto ART. 473 – I vizi denunciati nei termini previsti dall’art. 1495 C.C. danno facoltà di ottenere la sostituzione della merce difettosa previa esibizione e restituzione della stessa. TITOLO V – CAP. 6 m) e n) Oli ad uso alimentare (d’oliva e di semi) Specie di vendita ART. 474 – La vendita avviene su specificazione del tipo e su campione. Unità base di contrattazione ART. 475 – L’unità base di contrattazione sono il chilogrammo, quando si tratta di merce sfusa e il litro o raramente il chilogrammo per la merce confezionata. Requisiti della merce ART. 476 – I principali requisiti della merce sono: il gusto, il profumo e la bassa acidità. La legge comunque determina analiticamente le qualità e le caratteristiche delle singole categorie di prodotti. Contenitori ART. 477 – Il contenitore è «a perdere» , salvo specificazione contraria. Verifica quantitativa della merce ART. 478 – La verifica della quantità della merce avviene al momento della consegna. Tolleranza ART. 479 – Non è consentita alcuna tolleranza tra il peso effettivo ed il peso dichiarato o contrattato. Consegna 91 ART. 480 – Se la merce è contrattata a pronta consegna questa deve avvenire entro il terzo giorno di apertura effettiva degli esercizi, a domicilio dell’acquirente, soprattutto tra grossista e dettagliante, salvo diversa pattuizione. Pagamento ART. 481 – Il pagamento è a contanti e a 30-60 giorni (anche su tratta) e avviene al domicilio del compratore. Vizi della merce ART. 482 – I vizi denunciati nei termini di legge danno luogo alla pronta sostituzione della merce. TITOLO V – CAP. 6 o) Grassi animali per usi alimentari (vedasi lardo Cap. 6, lett. f/2) TITOLO V – CAP. 6 p) Pelli grezze (salate) Clausola « circa » ART. 483 – Se nel contratto di vendita in partite, la quantità della merce è indicata con la clausola «circa», il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualment e convenuta. Specie di vendita ART. 484 – La vendita è effettuata per pelli intere. Si possono vendere anche pelli «gropponate» (cioè parte della pelle della groppa – groppone), limitatamente per le pelli di vacche di qualsiasi peso, buoi, tori e vitellame, da 40 Kg. e oltre. La partita deve avere il peso medio stabilito e le pelli che la compongono devono avere un peso minimo ed un massimo egualmente stabiliti. Eventuali minime eccedenze di media vengono bonificate al compratore, il quale tuttavia può rifiutare la partita. 92 Il peso medio può essere indicato con la clausola «circa» : in questo caso la tolleranza è del 3% in più o in meno. Unità base di contrattazione ART. 485 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Requisiti della merce ART. 486 – Le categorie delle pelli salate sono quelle già indicate dagli artt. 111-118 per le pelli fresche. La percentuale dei colori e delle scelte viene fissata contrattualmente. Verifica delle merci e targhettatura ART. 487 – Il controllo della qualità, tipo e peso delle pelli può essere effettuato dal compratore o da un suo incaricato solo all’atto della consegna. Chi effettua il controllo può siglare o punzonare le pelli. Per le pelli contrattate a peso coda, fa fede la targhettatura e cioè il peso fresco a suo tempo annotato, con tolleranza di calo dal 10% al 20% in relazione alla condizionatura. Per le pelli contrattate a peso salato, si considera il peso reale effettivo riscontrato dopo l’impillaggio regolare, scolaggio e spazzatura del sale. Imballaggio ART. 488 – Le pelli vengono consegnate impaccate su pallets a rendere, con spese a carico del venditore. Condizioni delle pelli all’atto della consegna al compratore ART. 489 – Le pelli di vitello e di vitellone fino a Kg. 40, vengono consegnate e ritirate quadrate (cioè prive di testa e zampe). Le pelli di bue, vacca e toro vengono consegnate con testa e zampe o quadrate. Termine e luogo della consegna ART. 490 – All’atto della stipulazione del contratto viene stabilito il periodo in cui la merce dovrà essere consegnata. Il giorno preciso del ritiro verrà successivamente concordato fra le parti ed è inderogabile. La consegna è fatta nel magazzino del venditore, che ha l’obbligo del carico, sempre nel proprio magazzino, sul mezzo di trasporto prescelto dal compratore. Nel caso di vendite all’estero vengono stabilite contrattualmente clausole integrative per il trasporto. Scelte ed abbuoni 93 ART. 491 – Per le partite di pelli di vitello fino a 12 Kg. la vendita, oltre all’indicazione del numero, estremi del peso e media peso, comporta la specificazione della scelta, con la precisazione delle percentuali di 1a, 2a, 3a e 4a scelta. La 2a, 3a e 4a scelta vengono stabilite in rapporto all’entità dei difetti riscontrati sulle pelli. Gli abbuoni sul peso vengono concessi al compratore nelle misure e modalità indicate dal seguente esempio: vendute 1.000 pelli da 8 a 12 Kg. l’una, media: 10 chilogrammi; scelta: 70% di 1a; 2% di 2a; 5% di 3a e 5% di 4a. Verranno consegnate perciò: 7.000 Kg. di 1a scelta per 7.000 Kg. a pagamento; 2.000 Kg. di 2a scelta per 1.800 Kg. a pagamento; 500 Kg. di 3a scelta per 400 Kg. a pagamento; 500 Kg. di 4a scelta per 350 Kg. (o 300) Kg. a pagamento. Prezzo ART. 492 – Il prezzo delle pelli si determina in rapporto al tipo, colore e categoria. Difetti ART. 493 – L’esistenza dei difetti, la loro incidenza sulla risoluzione del contratto, la loro consistenza ai fini della classificazione delle scelte, in caso di contestazione è deferita ad un esperto, nominato su accordo delle parti. Misura della provvigione al mediatore ART. 494 – Nella vendita delle pelli salate, la misura della provvigione al mediatore è dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore. Se l’intermediario si occupa anche del ricevimento della merce da parte del compratore, questo corrisponde la provvigione del 2%. Difetti delle pelli fresche e salate ed abbuoni relativi ART. 495 – I difetti delle pelli fresche e salate, che possono comportare abbuoni, sono distinguibili in tre categorie: difetti naturali; difetti di conservazione; difetti di scortico. Le tabelle in uso per gli abbuoni, appresso riportate, si attengono a questa distinzione: 1) TABELLA dei difetti ed abbuoni per pelli di vitello fino a Kg. 12: Pelli di 1a scelta: pelli senza difetti o con piccoli difetti marginali non oltre i 5 cm. dai bordi della pelle; senza abbuono. Pelli di 2a scelta: s’intendono di 2a scelta le pelli con un massimo di 3 buchi, o di tagli, o di rasure, o di scarniture; oppure quelle con piccole piaghe, o quelle leggermente pidocchiose, o orinate, o lievemente picchiettate, o sformate, sempre che i difetti si trovino oltre i 5 cm. dal margine delle pelli; abbuono 10% sul peso. Pelli di 3a scelta: s’intendono di 3a scelta le pelli con 3-5 tagli, o buchi, o rasure, o scarniture; quelle riscaldate o perdenti pelo; oppure con estese macchie scure dovute a remota o deficiente 94 salatura; ed infine le pelli intaccate notevolmente dai pidocchi, dalla rogna o da malattie similari; o quelle fortemente orinate e picchiettate; abbuono 20% sul peso. Morticini: pelli provenienti da vitellini nati morti (escluse quelle provenienti da aborti); abbuono dal 30 al 40%. Erbaiole (o Erbivore): pelli di spessore sottilissimo, dovuto a cattiva nutrizione o a malattia; abbuono dal 30 al 40%. 2) TABELLA dei difetti ed abbuoni per pelli bovine intere e vitelloni: Difetti naturali Abbuoni a) cicatrici, spellonature e callosità sui fianchi . . b) piaghe e cicatrici sul groppone . . . . c) porri e fichi: sul frassame . . . . . porri e fichi: sul groppone . . . . . d) ferrettature, marche a fuoco, marche a taglio interessanti una zona limitata . . . . . . e) tàroli: rimarginati . . . . . . » aperti in numero fino a 5 . . . . » aperti in numero sup. a 5 . . . . f) sterco . . . . . . . . . . . . . . . . . dal » » » 2 al 5% sul peso 5 al 10% » » 2 al 5% » » 5 al 10% » » 10% » » » 2 al 5% » » 20% » » scarto » 2 al 10% » » Difetti naturali Abbuoni a) lascianti pelo in zona limitata . . . . b) riscaldate . . . . . . . c) pelli di vecchia salatura e scure di carne ma non lascianti pelo d) pelli di vecchia salatura e scure di carne ma lascianti pelo . . . . dal » » » Difetti naturali 5 al 10% sul peso 20 al 30% » » 5 al 10% » » 20 al 30% » » Abbuoni a) rasatura e scarnitura profonda, buco o taglio nel groppone rasatura e scarnitura profonda, buco o taglio fuori groppone da 2 a 3 rasure, buchi o tagli . . . . da 4 rasure, buchi o tagli in più . . . . b) sgozzature . . . . . . . c) mutilate in parti vitali . . . . . d) per i gropponi le percentuali di abbuono nei casi di difetti di scortico, s’intendono raddoppiate. . . . . . . . dal 3 al 5% sul peso 2% » » » 5 al 10% » » » 10 al 20% » » » 3 al 5% » » da stabilirsi a seconda dei casi; TITOLO V – CAP. 6 q) Vini Conclusione e forma del contratto e specie di vendita 95 ART. 496 – I vini si contrattano a peso o a volume (brenta ed ettolitro) previo assaggio nella cantina del produttore o su campione, con riserva di verifica della partita. Si pattuisce il termine per il ritiro della merce da parte del compratore. Unità di base di contrattazione ART. 497 – L’unità base di contrattazione è l’ettogrado, la «brenta» (1/2 hl.), l’ettolitro e il litro. L’ettolitro, ne i vini secchi è equiparato al quintale. Il moscato ed i vini dolci si vendono a peso. Metodi di misura del grado ART. 498 – Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcoolico svolto, questo si intende determinato per distillazione e nel caso di piccole partite, mediante ebulliometro a scala centesimale. Per i mosti parzialmente fermentati e per i vini dolci, il modo di misurazione è riferito al grado alcoolico complessivo (alcool per distillazione più zuccheri: metodo ufficiale). Prelevamento di campioni ART. 499 – Quando il vino non viene subito caricato, vengono prelevati due campioni suggellatti da parte del compratore stesso o da parte dell’intermediario. Uno di tali campioni viene dato in consegna al venditore, il quale ha l’obbligo di conservarlo, né può servirsene per confronti, né può aprirlo se non alla presenza del compratore o di chi per esso. Imballaggio ART. 500 – Nelle compravendite presso i privati vinificatori, i recipienti sono forniti dall’acquirente. Negli altri casi quando il venditore fornisce i recipienti, questi, se non sono fatturati o compresi nel prezzo, devono essere restituiti, in buono stato, franco di porto. Consegna ART. 501 – L’epoca della consegna viene stabilita di comune accordo tra le parti. Il venditore è responsabile della conservazione del vino sino al momento della consegna. Quando il carico del vino viene effettuato direttamente dal compratore con mezzi propri presso il venditore, quest’ultimo s’intende liberato da ogni responsabilità dopo che il vino è stato trasferito sul mezzo fornito dal compratore; per contro se il vino viene reso al domicilio del compratore o alla stazione di partenza designata dal compratore, il venditore è responsabile di qualunque alterazione o adulterazione o spargimento o perdita, comunque determinate fino a detta consegna. Verifica della merce e reclami 96 ART. 502 – Le verifiche sulla qualità o gradazione del vino devono essere fatte dal compratore all’atto del ritiro ed a ritiro effettuato il compratore non può più sollevare eccezioni e contestazioni in proposito, qualora si tratti di vendite senza prelevamento di campioni. In ogni caso il compratore non potrà sollevare eccezione alcuna sulle caratteristiche e qualità della merce quando il vino sia già stato travasato in recipienti da lui forniti, salvo le eccezioni relative alla gradazione, che possono essere fatte anche successivamente nel caso però che siano stati fatti regolari prelievi di campioni, in contestazione. Tolleranza ART. 503 – Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcoolico, il limite di tolleranza è di due decimi di grado in più o in meno. Però nei contratti di compravendita di vino con la condizione speciale del grado minimo coperto, non si ammette alcuna tolleranza sul grado stabilito dal contratto. Ritardo nel ritiro della merce ART. 504 – Se il compratore non ritira il vino entro il termine stabilito, cessa ogni responsabilità da parte del venditore, il quale può pretendere il pagamento immediato dell’intero quantitativo, oppure può chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto, previa intimazione al compratore di ritirare la merce entro il termine di giorni otto, trascorsi i quali il venditore potrà disporre liberamente del vino con diritto al risarcimento degli eventuali danni. Spedizione, trasporto, pesatura ART. 505 – Se il vino viene venduto a peso, le spese per la pesatura sono a carico del venditore. Le spese di trasporto e quelle relative alle varie imposte sono a carico del compratore. Pagamento ART. 506 – Il pagamento del prezzo, fra il produttore vinicolo e l’acquirente, avviene, salvo patti contrari, al momento della consegna a pronti contanti. Difetti e risoluzione del contratto ART. 507 – Agli effetti della risoluzione del contratto si considerano non mercantili i vini che siano alterati da spunto o affetti da altre malattie (es. casse ferrica, ossidasica, ecc…) che pregiudichino la conservabilità del prodotto o che abbiano gusti di legno, di muffa, di rancido o altri gusti o difetti pregiudizievoli. Nessun vizio o difetto, tranne che si tratti casse ferrica od ossidasica, può però dare motivo alla risoluzione del contratto, allorquando, come già fu detto all’art. 502, il compratore abbia travasato il vino in recipienti da lui forniti senza sollevare prima alcuna contestazione. Misura della provvigione al mediatore 97 ART. 508 – Nella compravendita di vino la provvigione salvo patto contrario viene corrisposta dal venditore. La provvigione corrisponde ad una quota del prezzo rapportabile al 2-3% a seconda del tipo di prodotto e dell’annata con riferimento al quantitativo, in brente o quintali, contrattato. Per piccole partite tale provvigione può ammontare sino al 5% comunque, sempre, salvo patto contrario. TITOLO V – CAP. 6 r) Distillati di vinacce e di vini Clausole speciali ART. 509 – Nel commercio dei distillati le parti contraenti riconoscono come grado alcoolico quello dichiarato dai documenti dell’Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, che accompagnano la merce. Se durante il trasporto in bolletta a cauzione dalla distilleria al magazzino doganale, avvengono cali, e la merce è stata controllata «in partenza», la differenza è tutta a carico del compratore. Quando però la merce è venduta con la clausola «arrivo» , gli eventuali cali sono a carico del venditore. Nel caso di aumento della imposta governativa di fabbricazione della acquavite e degli spiriti, di decreti-catenaccio od altro, l’aumento della imposta stessa è sempre a carico del compratore. Unità base di contrattazione ART. 510 – L’unità base di contrattazione è l’ettanidro. Requisiti della merce ART. 511 – I distillati da vinacce e dai vini, per essere mercantili devono essere scevri da difetti e cioè essere di buon gusto, limpidi e di gradazione superiore ai 40° ufficiali. Imballaggio ART. 512 – Nella vendita in bottiglie, l’imballaggio è compreso nel prezzo della merce. Consegna ART. 513 – Quando non sia altrimenti convenuto, la consegna della merce si fa franco partenza. 98 Ritiro della merce e pagamento imposta di fabbricazione ART. 514 – Il compratore per lo più anticipa l’importo per pagare l’imposta di fabbricazione oppure ritira il distillato in bolla a cauzione totale di imposta. Difetti ART. 515 – I principali difetti dei distillati sono: a) il gusto di muffa; b) il gusto di asciutto; c) il gusto di legno; d) il gusto di terra; e) il gusto di metallo; f) altri gusti od odori estranei e sgradevoli. Tali difetti danno luogo alla risoluzione del contratto. Misura della provvigione al mediatore ART. 516 – Se la vendita all’ingrosso è fatta a mezzo di mediatore, questi percepisce dal venditore, salva pattuizione particolare, la provvigione dall’1,50% al 2% sul valore della merce, calcolata previa detrazione dell’imposta di fabbricazione. TITOLO V – CAP. 6 s) e t) Birra, acque minerali, bibite in genere Ordinazione, conclusione e forma del contratto ART. 517 – L’ordinazione, sia verbale che sia copia-commissione non contiene un termine tassativo per la consegna da parte del produttore o dal depositario, ed è in ogni caso accettata come vincolante dal produttore stesso, che a merce pronta, avvisa l’interessato ai fini della consegna o del ritiro della partita. Il depositario distributore, invece, opera prevalentemente con il sistema della «tentata vendita» ai privati e della «pre-vendita» agli esercenti. La consegna «immediata» va pattuita espressamente. Clausola speciale nella conclusione del contratto ART. 518 – Nella conclusione del contratto è implicita la clausola «salvo disponibilità» . Specie di vendita 99 ART. 519 – La vendita avviene a numero di casse e cassette, franco stabilimento o destinatario. Unità base di contrattazione ART. 520 – L’unità base di contrattazione è la bottiglia per le acque minerali, la bottiglietta fino a 200 gr. per le bibite e fino a 100 gr. per gli aperitivi. Requisiti della merce ART. 521 – Le acque minerali devono corrispondere ai requisiti dichiarati in etichetta. Imballaggio ART. 522 – L’imballaggio, sia per quanto riguarda i vetri sia per quanto riguarda le casse contenitrici delle acque e delle altre bevande, è fornito dal venditore dietro un versamento da parte dei singoli depositari, di una cauzione, a copertura totale o parziale dell’importo relativo ai vetri ed alle casse di volta in volta ricevute, sempreché la vendita non sia effettuata con la clausola «vetro a perdere» . Le rotture dei vetri o gli ammanchi verificatisi dopo la consegna sono addebitati al depositario. Vengono pure scartate ed addebitate all’acquirente le bottiglie vuote adibite a contenere sostanze che lascino odori e gusti ineliminabili col lavaggio normale, nonché le bottiglie «sbeccate» (con rotture o incrinature nella corona posta sulla sommità della bottiglia) o aventi comunque altre incrinature, che ne compromettano l’ulteriore uso. Vengono infine scartate le bottiglie non aventi le stesse caratteristiche della produzione e quelle aventi diverso colore e forma. Consegna ART. 523 – La consegna avviene franco stabilimento. Il depositario distributore, invece, consegna franco destino acquirente. Il termine della «consegna» è sempre riferito al momento in cui l’acquirente riceve la merce o allo stabilimento o, se la merce è resa a cura o per incarico del venditore, al suo deposito. Verifica della merce ART. 524 – La verifica della merce avviene alla consegna in riferimento esclusivo alla quantità pattuita. La verifica dei vuoti avviene, all’atto dello scarico, allo stabilimento del fornitore dopo la resa per il depositario; alla restituzione da parte dell’esercente o privato. Tolleranza ART. 525 – Le bottiglie tipo «Vichy» di acque minerali da tavola, contengono da 900 a 950 gr. di acqua; la mezza bottiglia 450-460 gr. di acqua. 100 Pagamento ART. 526 – Il pagamento dei prodotti sovra elencati, dal depositario o acquirente al produttore, avviene al massimo entro 30-60 giorni dalla consegna, a mezzo tratta o rimessa diretta. Difetti ART. 527 – I principali difetti sono: a) per le acque minerali: - la non corrispondenza ai requisiti dichiarati sull’etichetta; - l’insufficienza di anidride carbonica; - la non perfetta tenuta della capsula di chiusura; - il deposito di sostanze organiche o minerali od altra impurità; b) per le gazose: - la scarsità di residuo secco; c) per le bibite in genere: - la scarsità di residuo secco; - la scarsità di succo; - i gusti non conformi al tipo del prodotto. TITOLO V – CAP. 7 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO (non sono stati accertati usi) TITOLO V – CAP. 8 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI a) e b) Pelli conciate e manufatti relativi ART. 528 – Le pelli conciate, oggetto di commercio, sono: a) ad uso tomaia; b) ad uso suola ed articoli tecnici; c) ad uso abbigliamento ed arredamento; d) ad usi vari. Unità base di contrattazione ART. 529 – Nel commercio delle pelli conciate ad uso tomaia e ad uso abbigliamento, l’unità base di contrattazione è il piede che corrisponde ufficialmente a cmq. 30 x 30. 101 Quando il piede è considerato di misura inferiore, viene segnalato nella contrattazione o sull’involucro della pelle. Per le pelli di lucertola e coccodrillo, l’unità di misura è il cm. riferito alla parte più larga della pelle. Per i pitoni la misura viene riferita alla lunghezza. Il cuoio adibito ad usi vari viene contrattato a peso (Kg.). I manufatti vengono contrattati ad unità o a paia. Modo di misurazione ART. 530 – La misura stampigliata a macchina viene accettata, salvo errore. Campioni ART. 531 – La vendita viene fatta su campione visto e descritto nell’ordine. Requisiti della merce ART. 532 – La merce deve avere il tipo, la qualità, lo spessore, la tinta, il piedaggio e la scelta, come da contratto. La mancanza anche di una sola di queste caratteristiche può dar luogo alla risoluzione del contratto. Imballaggio ART. 533 – Le pelli conciate per usi vari vengono imballate in rotoli, fasciati di carta robusta, con stampigliato sull’involucro il totale del piedaggio contenuto nel pacco. L’imballaggio è a carico del venditore. Consegna e ritiro della merce ART. 534 – La consegna viene effettuata direttamente all’acquirente nel magazzino del venditore nel termine contrattuale. Verifica della merce ART. 535 – La verifica della merce si effettua al momento della consegna o del ritiro, fatta salva ogni possibile successiva contestazione relativa al piedaggio. Tolleranza ART. 536 – La merce deve corrispondere esattamente ai termini contrattuali senza limiti di tolleranza. Obblighi di garanzia del venditore 102 ART. 537 – Quando nella lavorazione o nell’uso del manufatto emergono vizi occulti, il contratto viene risolto e pertanto sia il venditore della pelle sia quello del manufatto, sono tenuti a ritirare la merce nello stato in cui si trova, sostituendola o rimborsandone il prezzo. Difetti ART. 538 – I difetti che possono dar luogo al reclamo ed alla risoluzione del contratto, sono i seguenti: a) rottura nel montaggio della tomaia o delle altre pelli ad uso pelletteria e nella confezione delle scarpe, per difetto della consistenza della pelle; b) scolorimento; c) macchiatura per difettoso fissaggio della tinta (e cioè quando il manufatto macchia l’abbigliamento o il corpo di chi lo porta); d) screpolatura del fiore; e) eccessiva flosciatura della pelle con conseguente eccessivo assorbimento di umidità. La screpolatura delle pelli verniciate non può dar luogo a contestazioni, non essendo concessa garanzia per tale prodotto. Denominazione ART. 539 – Per pellame scamosciato s’intende il pellame di vitelli, agnelli e capre, lavorato tipo camoscio. TITOLO V – CAP. 8 b/1) Pelletteria Ordinazione ART. 540 – L’ordinazione di manufatti di pelletteria, avviene previo accordo in base a campione, che viene consegna to dal committente o realizzato dal fornitore su indicazione del committente. Il committente può fornire la materia prima. All’atto dell’ordinazione viene concordato il prezzo. Unità base di contrattazione ART. 541 – L’unità base di contrattazione è il singolo pezzo. Campioni 103 ART. 542 – Il commercio della pelletteria si svolge su campioni, come già precisato all’art. 540. Bollatura ART. 543 – La merce viene timbrata dalla Casa fabbricante. Consegna ART. 544 – La consegna avviene entro il termine di 30-60 giorni dall’ordine, salvo patto contrario. Consegna ripartita ART. 545 – Quando la consegna è ripartita, il prezzo viene stabilito all’atto della stipulazione del contratto. Verifica della merce ART. 546 – La verifica della merce avviene all’atto del ricevimento, salvo quanto stabilito dal successivo art. 550, essa può avvenire anche in fabbrica durante la lavorazione. Tolleranza ART. 547 – Non è ammessa tolleranza nella quantità da consegnare. Non sono ammesse tolleranze rispetto al campione. Ritardo nella consegna e nel ricevimento ART. 548 – Se il committente non revoca l’ordine, il ritardo nella consegna non dà luogo alla risoluzione del contratto. Spedizione, trasporto ed assicurazione ART. 549 – La merce viene venduta franco fabbrica. Difetti ed adulterazione della merce ART. 550 – Oltre ai difetti della materia prima indicati nel titolo precedente, possono essere rilevati e contestati difetti di lavorazione. L’accertamento del difetto avviene confrontando la partita con il campione. Reclami 104 ART. 551 – Il riconoscimento dei difetti comporta la sostituzione dei manufatti o pezzi non conformi al campione. Dazi e diritti doganali ART. 552 – Le spedizioni avvengono franco frontiera. Procacciatori d’affari ART. 553 – Il fabbricante si avvale di procacciatori d’affari, che vengono compensati mediante una provvigione contrattata. TITOLO V – CAP. 8 b/2) Pelli ad uso abbigliamento Ordinazione, prenotazione e preventivi ART. 554 – L’artigiano pellicciaio, interessato dal cliente, quando non ha disponibile l’articolo richiesto, lo procura presso una ditta grossista: la merce gli viene inviata e resa in deposito con la clausola «in sospeso»: nel frattempo viene sottoposta alla visione del cliente richiedente. Il periodo del «sospeso» può variare da un minimo di giorni 5 ad un massimo che viene concordato con la ditta grossista e può essere prolungato. Se il cliente gradisce l’articolo, gli viene sottoposto un preventivo. Nel caso che l’articolo non sia venduto al cliente per il quale era stato richiesto, l’artigiano pellicciaio può restituirlo al grossista oppure trattenerlo, sempre in condizione di «sospeso», per rivenderlo ad altro eventuale cliente. Il grossista fornendo la merce all’artigiano, l’accompagna con una «bolla di sospeso», in cui è descritto il contenuto del pacco; tale documento fa fede del ricevimento della merce. Conclusione e forma del contratto tra pellicciaio e privato ART. 555 – In caso di accettazione del preventivo verbale, il cliente versa una caparra confirmatoria, il cui importo è lasciato alla sua discrezione. Lo stesso cliente, se lo desidera, può contrassegnare o firmare le pelli, nel numero ritenuto sufficiente. Tale procedura fa fede del contratto, che ha pertanto solo forma verbale. Specie di vendita ART. 556 – La vendita delle pelli avviene per partita. La vendita delle pellicce confezionate, avviene per capo intero al prezzo concordato. 105 A richiesta del compratore delle pellicce, l’artigiano pellicciaio consegna gratuitamente alcuni ritagli delle pelli impiegate. La vendita delle pelli su misura avviene in riferimento al numero delle pelli impiegate. Unità base di contrattazione ART. 557 – Unità base della contrattazione sono le singole pelli o l’intera pelliccia. Requisiti della merce ART. 558 – Le pelli variano di qualità a seconda della conciatura, provenienza, foltezza di pelo e consistenza di cuoio. In rapporto alla qualità, esistono diverse scelte dello stesso tipo di pelli. Consegna ART. 559 – La consegna avviene nel periodo stabilito nel contratto, previo preavviso di qualche giorno da parte del venditore. Verifica ART. 560 – Se il cliente all’atto della consegna o ritiro della pelliccia confezionata lo richiede, il venditore, senza onere per il compratore, scuce la fodera e la telina (che poi ricucirà), per consentire la verifica delle pelli, precedentemente firmate o timbrate. Misurazione per collaudo ART. 561 – Prima della rifinitura e foderatura il capo viene misurato. Ritardo nella consegna e nel ricevimento ART. 562 – Eventuali ritardi nella consegna, entro limiti ragionevoli nell’ambito stagionale, non comportano conseguenze relativamente al contratto. Pagamento ART. 563 – Il pagamento avviene per contanti al momento della consegna. Obblighi di garanzia del venditore ART. 564 – Il venditore garantisce: a) il tipo e la denominazione delle pelli; b) la provenienza; c) la qualità. 106 Difetti ed adulterazione della merce ART. 565 – I difetti che possono dar luogo a contestazione sono: a) la perdita di pelo; b) il tarlo; c) eventuali tare; d) cambiamento parziale di tinta. Lo schiarimento totale della pelle, che avviene dopo un certo periodo di tempo, più o meno lungo a seconda del tipo della pelle stessa, non è un difetto. Reclamo ART. 566 – Il reclamo fatto entro i termini di legge può dar luogo alla riconsegna provvisoria al venditore della pelle o della pelliccia, per l’eliminazione del difetto, mediante la sostituzione delle pelli difettose. In luogo della eliminazione del difetto mediante la sostituzione delle pelli, il compratore può richiedere una riduzione del prezzo. Perizia e arbitrato ART. 567 – In caso di contestazioni circa l’esistenza e la consistenza del difetto contesto, si procede come segue: a) ciascuna parte si rivolge ad un proprio esperto ed in caso di responso uniforme, le parti sono vincolate al loro verdetto; b) nel caso di responso difforme dei due esperti, si richiede la nomina di un terzo esperto al Presidente del Tribunale locale. Il giudizio di tale esperto è vincolante, restando esclusa la partecipazione al giudizio stesso dei primi due esperti. Usi tecnici relativi alle pelli da pellicceria ART. 568 – Commercialmente per «persiano» si intende «l’agnello persiano» (proveniente dal Sud-Africa, dal Medio Oriente e dalla Russia); per «castorino» si intende la pelle di «nutria». TITOLO V – CAP. 9 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI a) Filati Requisiti della merce ART. 569 – Per filato «greggio» s’intende il filato privo di tintura. 107 Per filato di «lana pura – vergine» s’intende quello formato di lana di prima lavorazione, senza aggiunta di altre fibre estranee. Per filato di «lana pura» s’intende quello composto di lana non rigenerata, misto ad altre fibre diverse che non devono eccedere l’8%. Per filato di «lana» s’intende quello composto di lana rigenerata, mista ad altre fibre diverse. Ordinazione ART. 570 – Il filato di lana pura – vergine si contratta a peso. Non vi è tolleranza sul prodotto che venga consegnato essiccato o condizionato. Nella vendita al dettaglio, a gomitoli o matasse, il peso è quello risultante dalla stampigliatura dell’involucro, se dichiarato condizionato. Sui filati di cotone c’è una tolleranza del 2% in più o in meno. Sui filati di fibre sintetiche la tolleranza è del 3%. I cucirini si contrattano a bobine. Obblighi di garanzia del venditore ART. 571 – Il colore dei filati è garantito fisso, e la tonalità della tinta può variare da bagno a bagno e quindi il «numero della tinta» cioè la identificazione della tinta, vale unicamente in relazione al bagno a cui si riferisce. TITOLO V – CAP. 9 b) Tessuti Specie di vendita ed unità base di contrattazione ART. 572 – La vendita del tessuto in pezza avviene a metraggio. Clausole speciali (definizione di scampolo) ART. 573 – Per scampolo s’intende un residuo di pezza che abbia una metratura insufficiente per la confezione di un manufatto (es. vestito completo). La vendita dello scampolo avviene a pezzo e/o a peso. Requisiti della merce ART. 574 – Per tessuto greggio s’intende quello ricavato dal filato greggio. Per la «lana pura – vergine» s’intende la lana di prima lavorazione, con l’aggiunta di altre fibre estranee che non devono superare il 5%. Essa è distinta da apposito marchio internazionale. 108 Per lana pura» s’intende quella composta di filati di lana non rigenerata, misti ad altre fibre diverse che non devono però eccedere l’8%. Per «lana» s’intende quella composta di filati di lana rigenerata, mista ad altre fibre, senza garanzia di percentuale. Per «puro cotone» s’intende il prodotto formato al 100% di cotone. Verifica della merce ART. 575 – La verifica dei tessuti viene fatta all’atto della consegna al dettagliante e comunque non oltre 5-8 giorni. Per le telerie il termine entro cui deve farsi la verifica è di giorni 10 dalla consegna. Tolleranza ART. 576 – Sono ammesse tolleranze nelle misure dei tessuti nelle vendite tra fabbricante e grossista; non sono invece tollerate differenze di misura tra grossista e dettagliante e fra dettagliante e consumatore. Difetti ART. 577 – I principali difetti dei tessuti sono i seguenti: - difetti di stampa; - difetti nel disegno; - difetti nel tessuto; - barrature; - rottura di fili; - macchie; - strappi. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo ART. 578 – I predetti difetti nei rapporti fra commerciante e commerciante comportano la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; nei confronti fra commerciante e consumatore danno luogo sempre alla risoluzione del contratto. TITOLO V – CAP. 9 c) Articoli di maglieria e confezioni per bambini, biancheria, camiceria e corsetteria Ordinazione e conclusione del contratto ART. 579 – L’ordine di fornitura, chiunque sia colui che lo riceve, diventa impegnativo, previa conferma da darsi entro 30 giorni. 109 Sulle merci pronte l’ordine ricevuto dal rappresentante legale della azienda o dal personale incaricato si intende immediatamente esecutivo. Unità base di contrattazione ART. 580 – L’unità base di contrattazione è il singolo capo. Campioni ART. 581 – Le contrattazioni di articoli di maglieria, di articoli di camiceria e di confezioni per bambini, avvengono sul campione reale. Consegna ART. 582 – I termini di consegna sono sempre pattuiti. Ove vengano adottate, nell’ordine, le espressioni «consegna immediata» oppure «pronta consegna» o equivalenti e il venditore non sia in grado di soddisfarlo, lo stesso dovrà immediatamente segnalare la sua impossibilità di adempiere nel termine nonché il nuovo termine entro il quale ritiene di poter adempiere. Il committente avrà la scelta di confermare o meno l’ordine. Consegna differita ART. 583 – Anche per contratti per consegne differite, il prezzo originariamente pattuito rimane invariato. Ritardo nella consegna e tolleranza ART. 584 – Per gli articoli di consumo costante c’è una tolleranza nella consegna fino ad un mese. Per gli articoli prettamente stagionali è tollerato un ritardo massimo nella consegna di 10 giorni. Quanto la vendita è effettuata franco ditta fornitrice, si considera al fine del suddetto termine il momento della consegna stessa al vettore. Requisiti della maglieria ART. 585 – I principali requisiti della maglieria sono: - lavorazione uniforme; - morbidezza; - facilità all’indossamento; - resistenza al lavaggio; - uniformità di tinta. Requisiti dell’abbigliamento per bambini 110 ART. 586 – I requisiti di cui all’art. 585 sono stabiliti per la maglieria da bambini. Per gli articoli confezionati con tessuti di cotone o fibre sintetiche ed artificiali valgono gli stessi requisiti delle confezioni per adulti. Requisiti della biancheria, camiceria e della corsetteria ART. 587 – Nella corsetteria si comprendono pure i costumi da bagno maschili e femminili. Per la biancheria, la camiceria e la corsetteria, ove esista la garanzia di certi requisiti (irrestringibilità, ingualcibilità, colore fisso), tali requisiti devono sussistere rigorosamente e, nel caso di non corrispondenza al requisito stesso, si ha diritto alla risoluzione del contratto. Tolleranza ART. 588 – Per quanto concerne la garanzia di irrestringibilità, esiste tolleranza di ¼ di centimetro. In tali limiti il contratto resta valido. La tolleranza per le tinte, sia per la maglieria, sia per la camiceria, sia per le confezioni da bambino, riguarda esclusivamente la intensità della tinta e non anche la tonalità della tinta stessa. Pagamento ART. 589 – Le forme ed i termini di pagamento sono sempre pattuiti espressamente. Difetti ART. 590 – I difetti principali della maglieria sono: - lavorazione non uniforme; - falle causate dagli aghi; - fili strappati; lavorazione compatta o rada, in modo difforme dal campione; - difformità della confezione rispetto al campione; - titolo e qualità del filato non corrispondenti al campione; - colore diverso da quello pattuito. TITOLO V – CAP. 9 d) Cordami Requisiti della merce ART. 591 – I cordami sono confezionati con fibre di: - lino, derivanti dalla pettinatura del lino (cascami); - lino e canapa (impasto di cascami); − canapa (superiore, e cioè pettinato di fibra pura; normale, e cioè composta di fibra più grossolana e più corta); 111 − cotone (tipo America primo, e cioè di prima qualità, tipo ordinario, e cioè di seconda qualità, costituito da recuperi di cotone); − sisal (solo in trefoli); − nylon (in trefoli e intrecciato); − levilene (solo in trefo li). Specie di vendita ART. 592 – I cordami si contrattano a peso ed il prezzo corrisponde al peso ancorché la richiesta sia formulata in misura. Le sezioni dei cordami sono espresse in millimetri e l’ordine viene dato con riferimento alla sezione. L’acquisto di cordame viene effettuato a vista; se però viene richiesta e pattuita una determinata resistenza dinamometrica, tale requisito si considera essenziale. Tolleranza ART. 593 – Sul peso dei cordami non composti da fibre sintetiche è consentita una tolleranza del 2% per ogni Kg. Difetti ART. 594 – Il difetto consistente nella muffa, per i cordami vegetali, dà diritto alla risoluzione del contratto ( in quanto tale difetto altera la resistenza delle fibre). Il difetto consistente nella differenza di sezione da trefolo a trefolo dà diritto alla risoluzione del contratto, poiché modifica la resistenza della corda ed il peso della stessa, incidendo sul prezzo, sempre quando la differenza di sezione sia superiore al 5%. TITOLO V – CAP. 10 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL’ABBIGLIAMENTO E DELL’ARREDAMENTO a) Cappelli Specie di vendita Art. 595 – La vendita avviene su campione confezionato e cartella colori. Unità di base di contrattazione ART. 596 – L’unità di base di contrattazione è la dozzina o la mezza dozzina di capi. Difetti 112 ART. 597 – Il difetto di imballaggio o di confezione che dia causa allo stazzonamento del capo obbliga il fornitore ad una stiratura. La fallatura costituisce vizio redibitorio ed il capo fallato deve essere sostituito. I termini di contestazione dei difetti possono essere oggetto di pattuizione. In difetto valgono le norme del Codice Civile. Tolleranza ART. 598 – Non si dà tolleranza nelle misure. TITOLO V – CAP. 10 b) Abiti confezionati Ordinazione, prenotazione, conclusione e forma del contratto ART. 599 – L’ordine è soggetto alla clausola « salvo approvazione della Casa » o simili; la conclusione del contratto è condizionata alla comunicazione per iscritto dell’accettazione al proponente. Il termine di consegna è normalmente pattuito. Ove, per qualsiasi causa, la pattuizione non intervenga all’ordine, la fornitura dovrà effettuarsi nel primo mese della stagione di vendita. Specie di vendita ART. 600 – La vendita viene sempre eseguita su campione di capo confezionato. Unità base di contrattazione ART. 601 – L’unità base di contrattazione è il singolo capo confezionato. Analisi ART. 602 – Eventuali analisi delle stoffe sono a carico del compratore. Consegna ripartita ART. 603 – Nelle consegne ripartite il prezzo rimane quello precedentemente pattuito. Verifica della merce e denuncia dei difetti o vizi ART. 604 – La verifica della merce avviene dopo la consegna. La denuncia degli eventuali vizi o difetti palesi, non può avvenire decorso il termine massimo di un mese dalla consegna. Nel caso di vizi occulti il termine di denuncia decorrerà dalla scoperta. Tolleranza ART. 605 – Sulla taglia dichiarata è ammessa una tolleranza di 1 cm. sulla lunghezza e di 0,5 cm, sulla larghezza, senza conseguenze di sorta. 113 TITOLO V – CAP. 10 b/1) Biancheria (vedasi Cap. 9, lett. c) c) Calzature (vedasi Cap. 8, lett. a) e b) d) Guanti Difetti ART. 606 – Salvo quanto precisato nel capitolo riguardante le pelli conciate ed i manufatti relativi (art. 538), si ha inoltre diritto alla risoluzione del contratto quando il guanto macchia la mano. TITOLO V – CAP. 10 d/1) Ombrelli Requisiti e garanzie ART. 607 – L’ombrello può essere di tessuto impermeabile e non impermeabile. Ove sia garantita l’impermeabilità, la mancanza di tale qualità costituisce difetto redibitorio. TITOLO V – CAP. 11 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO a) Legno comune (vedasi Cap. 3, lett. c/1 e c/2) b) Legnami compensati (comprendenti i multistrati) Specie di vendita 114 ART. 608 – La vendita su campione è usualmente praticata per rapporti commerciali con imprenditori di altre Provincie. Si tratta comunque sempre di campioni « tipo ». Esiste pure la contrazione « a monte » e cioè a forfait (per quanto riguarda la qualità) per partite comprendenti prevalentemente le categorie « A » e « B » ed in modica percentuale (2-3%) le categorie « BB », di cui al successivo art. 611. Unità base di contrattazione ART. 609 – L’unità base delle contrattazioni è costituita sia dal metro quadrato sia dal metro cubo; le impiallacciature sono contrattate a metro quadrato o a peso. Modo di misurazione ART. 610 – I compensati trattati a mc. si misurano calcolando volume di 1 foglio, da moltiplicarsi per i fogli compravenduti; analogamente si procede per i compensati trattati al mq. Requisiti della merce ART. 611 – Il compensato è considerato di: 1ª qualità « A » — quando è immune da difetti di qualsiasi specie ed in particolare è di colore uniforme in almeno una facciata esterna, denominata « prima facciata »; 2ª qualità « B » — quando la prima facciata presenta difformità di colore o qualche nodo sano o piccoli difetti (screpolature o nodi perfettamente stuccati); 3ª qualità « BB » — quando, senza tener conto di facciate, il compensato presenta, oltre i difetti della categoria « B », anche screpolature o nodi caduti; tali difetti però non devono compromettere la consistenza del compensato; 4ª qualità « C » — quando, senza tener conto di facciate, il compensato presenta, oltre i difetti delle precedenti qualità, nodi grossi e caduti, in ogni caso qualsiasi altro difetto, anche aperto. Verifica, collaudo e difetti della merce ART. 612 – La verifica avviene al momento dello scarico. Per le forniture ad Enti pubblici o ad imprenditori esteri la consegna è talvolta preceduta da collaudo e bollatura eseguita da un incaricato dell’acquirente. In tale ultima ipotesi la merce si considera accettata e non è più possibile all’acquirente proporre alcun reclamo in ordine alla qualità, alla misura ed allo spessore. Tolleranza ART. 613 – Per quanto concerne la quantità della merce, qualora sia stata richiesta con misure diverse da quelle di normale produzione, si accetta da parte dell’acquirente un modico quantitativo in più o in meno rispetto alla partita ordinata, intendendosi comunque che lo scarto per eccesso o per difetto non ecceda il 4-5%; l’acquirente si accolla pertanto il conseguente aggiornamento contabile in più o in meno. Per quanto concerne lo spessore vige una tolleranza massima del 4-5% sullo spessore convenuto, senza spostamento contabile sul prezzo concordato. Difetti comuni ad ogni qualità del compensato di legno 115 ART. 614 – E’ considerata non commerciabile la merce che presenti scollature. Sedizione e trasporto della merce ART. 615 – Le spese di facchinaggio relative al carico sono sempre sopportate dal venditore. TITOLO V – CAP. 11 c) Serramenti e infissi Definizione di serramenti e infissi ART. 616 – S’intendono per serramenti o infissi i manufatti per la chiusura o la delimitazione od interna di ogni singola entità immobiliare, escluse le persiane avvolgibili o serrande in legno o metallo. Unità base di contrattazione ART. 617 – L’unità base di contrattazione, salvo accordi specifici o particolari clausole contenute nei capitolati, è costituita: − dal mq. computato sulle misure massime esterne del telaio in legno o metallo per gli infissi esterni salvo il minimo di mq. 1,50 per ciascun serramento in legno; − dal prezzo unitario per gli infissi interni; qualora però venga adottata come unità di contrattazione il mq., questo viene computato nella misura massima dell’infisso, cornice coprifilo metà inclusa; − dal metro lineare per quanto riguarda i mancorrenti delle scale; − dal Kg., per quanto concerne serramenti o infissi o ringhiere in ferro; − negli infissi esterni in alluminio la misurazione avviene sempre al mq. computando la misura esterna massima del telaio, escluso il controtelaio in ferro; − nei serramenti in alluminio il prezzo a mq. è comprensivo anche del costo del controtelaio, ove esista, anche se lo stesso, come visto, non rientra nella misura; − nei serramenti interni in legno il controtelaio o mascherina (comunemente detto candela) è escluso sia dalla misura della porta sia dal prezzo, costituendo entità economica a parte. Requisiti della merce ART. 618 – Gli infissi o serramenti in legno devono essere costruiti con legname avente una stagionatura di magazzino atta alla buona riuscita del lavoro. I serramenti s’intendono sempre muniti di patte in ferro per la muratura, di serrature e maniglie ed in ogni caso completi di ogni accessorio utile sia per la muratura sia per l’apertura e chiusura. I serramenti in legno eccettuati quelli a tinta naturale, salvo patto speciale, s’intendono sempre consegnati senza verniciatura; quelli in ferro vanno consegnati previa verniciatura antiruggine. Consegna 116 ART. 619 – Per gli infissi o serramenti, salvo patto contrario, la consegna è effettuata a cura di chi li costruisce, franco laboratorio su mezzo procurato dal committente. La consegna dei manufatti in legno ed in alluminio da fissarsi su controtelaio è seguita, salvo patto contrario, dalla diretta posa in opera a cura del fornitore. Verifica della merce e reclami ART. 620 – La verifica della qualità della merce avviene all’atto della posa in opera. La verifica della quantità alla consegna. La verifica del suo funzionamento ha luogo subito dopo la posa in opera. Tolleranza ART. 621 – Per i serramenti o infissi in legno è ammessa una tolleranza in più o in meno di mm. 2 nello spessore, tolleranza improduttiva di effetti sul prezzo pattuito. TITOLO V – CAP. 11 c/1) Persiane avvolgibili e serrande Contrattazione ART. 622 – La contrattazione per le persiane avvolgibili in legno, ferro e plastica e per le serrande in ferro avviene in conformità di quanto sopra stabilito per gli infissi o serramenti, fatta eccezione: a) per quanto concerne la misurazione: per le avvolgibili in legno o in ferro viene addebitata rispetto alla luce una maggior misura di cm. 5 in larghezza e cm. 25 in altezza; per le serrande si osserva un maggior addebito di cm. 6 e cm. 45 rispettivamente; per le avvolgibili in legno resta salvo il minimo di mq. 1,80; b) per quanto concerne il prezzo: sono sempre compresi sia nel prezzo delle avvolgibili di ogni tipo, sia nel prezzo delle serrande, i ferri a « U », il rullo con disco per le avvolgibili oppure il cilindro a molle per le serrande, nonché ogni normale supporto del rullo o del cilindro da fissarsi alla parte in muratura ed inoltre la cinghia per comando delle avvolgibili. Sono sempre esclusi tutti gli altri accessori. TITOLO V – CAP. 11 c/2) Mobili Ordinazione, prenotazione e conclusione del contratto ART. 623 – L’ordinazione può essere fatta anche su semplice esibizione di fotografie o cataloghi corredati dalla descrizione delle caratteristiche tecniche. Consegna e imballaggio ART. 624 – Nei rapporti fra il rivenditore e l’acquirente non commerciante la consegna su piazza e l’imballaggio sono a carico del venditore. 117 TITOLO V – CAP. 11 c/3) Palchetti in legno Ordinazione, prenotazione e conclusione del contratto ART. 625 – Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista. Requisiti della merce ART. 626 – I listoni, per pavimenti o rivestimenti, e le tavolette, in assenza di più specifiche clausole contrattuali, devono essere ricavati dal legname in assortimento adatto alla specifica destinazione e che, comunque, deve evitare nodi cascanti, marcio, rotto e fenditure. La stagionatura deve essere completa, con l’essiccazione artificiale o naturale. Classificazione della merce ART. 627 – Circa le distinzioni di qualità, ci si attiene a quanto contemplato nelle tabelle UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). Consegna ART. 628 – La consegna del materiale per pavimentazioni in legno è eseguita nel magazzino del venditore. Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel luogo indicato dal committente al quale è fatto carico di custodirla. Posa in opera ART. 629 – La posa in opera dei pavimenti in legno deve essere effettuata solo quando i locali sono perfettamente asciutti, completi di porte e finestre già corredate di vetri. Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e la distribuzione del materiale nei singoli locali di posa; le opere murarie nonché i materiali occorrenti al fissaggio delle armature; gli attacchi e la fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle macchine utensili ai piani di posa. La posa dei « magatelli », dei « listelli » e delle tavolette a quadri o a due incastri è a carico del venditore. Modo di misurazione ART. 630 – I pavimenti in legno consegnati in opera vengono misurati conteggiando le misure rilevate da muro a muro. Le deduzioni per pilastri, camini, od altro non vengono conteggiate se inferiori al metro quadro per ogni elemento. Nelle forniture del solo materiale a listoni la larghezza viene conteggiata sulla tavoletta grezza nella sua misura nominale. Nei palchetti a listoni od a semplici tavolati che, per particolari destinazioni, vengono richiesti, con incastri a due femmine, le linguette indispensabili alla poso vengono fornite ed addebitate a parte. 118 Tolleranze ART. 631 – Nello spessore piallato indicato dal fornitore è da tollerarsi una differenza, in più od in meno, non superiore al millimetro. Collaudo ART. 632 – La posa in opera dei pavimenti in legno è da collaudarsi dopo ultimati i lavori di lamatura e verniciatura. Non può farsi carico al fornitore dei rigonfiamenti che eventualmente si verifichino dopo la posa a causa dell’umidità dell’ambiente non riscontrabile al momento della posa. Il committente è tenuto a fornire i piani di livello dei pavimenti. TITOLO V – CAP. 11 d) Carri da strada (non sono stati accertati usi) TITOLO V – CAP. 11 e) Lavori in sughero: turaccioli di sughero per vini Unità base di contrattazione ART. 633 – Le basi di contrattazione sono l’unità ovvero il migliaio. Campioni ART. 634 – Se è convenuta la vendita su campione, s’intende sempre il campione tipo avente caratteristiche medie della generalità della partita. Modo di misurazione ART. 635 – La conta dei pezzi è effettuata, con mezzo meccanico, dal venditore. Requisiti della merce in ordine alle classificazioni in uso ART. 636 – La qualità della merce, per quanto concerne il tappo raso di sughero naturale, è in relazione alla porosità e alla legnosità. La merce è tanto migliore quanto meno porosa e legnosa. I tappi si suddividono in: — interi; — misti (costituiti da un corpo superiore intero e da una parte compensata destinata a ve nire a contatto del liquido oppure costituiti da un corpo in agglomerato e da testine di 119 sughero, intere o incollate in più parti, normalmente da 1 a 3, che vengono a contatto con il liquido. Per gli spumanti esistono inoltre i tappi compensati a strisce verticali oppure verticaliorizzontali da 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezzi. Il diametro e l’altezza sono sempre convenuti fra i contraenti. Timbratura, lubrificazione e predisposizione dei « clichés » ART. 637 – La timbratura e la lubrificazione, se convenute, sono sempre comprese nel prezzo unitario o a migliaio. Il « cliché », salvo patto contrario, è anche compreso nel prezzo. Imballaggio ART. 638 – L’imballaggio si considera compreso nel prezzo. Consegna – Consegna ripartita ART. 639 – La consegna è a carico del venditore franco domicilio del compratore. Per le consegna ripartite sono convenute le singole scadenze di consegna. Tolleranza ART. 640 – Per la lunghezza, è ammessa una tolleranza di 4 decimi di mm. in più od in meno del pattuito; per il diametro detta tolleranza è di 2 decimi di mm. Difetti ART. 641 – E’ considerato difettoso il tappo che dà cattivo odore e sapore al liquido. E’ pure considerato difettoso il tappo paraffinato in modo eccessivo o con paraffina che lascia cattivo odore. TITOLO V – CAP. 12 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E POLIGRAFICHE a) Carta Ordinazione, conclusione, forma del contratto e requisiti della merce Art. 642 – L’ordinazione della carta da involti per negozi è accompagnata dall’indicazione, da parte dell’acquirente, del peso per metro quadrato (gr. 100, 120, 140). 120 Nelle ordinazioni di carte « bianche » da « salumi e formaggi » è specificata anche la qualità (normale, accoppiata con cartene o trattata con paraffina o politene). Nelle ordinazioni di carta per pasta e pane, caratterizzata dal colore grigio, viene dal cliente specificata la qualità (« più buona », « meno buona ») in funzione della resistenza. I sacchetti di carta per « pasta e pane » e da « zucchero » hanno, di norma, lo stessa peso specifico delle carte corrispondenti. L’ordinazione della carta stampata, comporta l’accordo sul disegno, sui caratteri, sul « cliché ». Specie di vendita e unità base di contrattazione ART. 643 – La carta da parati viene venduta a rotoli, sia all’ingrosso, sia al minuto, su campione scelto dal cliente. La carta igenica viene venduta all’ingrosso a pacchi da 2-4-6-8-10 e 12 rotoli o a sacchi da 100 rotoli. La carta da imballo, da involto e da stampa viene venduta a peso (chilogrammo). La carta da ufficio (o allestita) viene venduta in pacchi o risme, in genere di 500 fogli. I filtri di carta per vini vengono venduti in confezioni do 100 filtri. Tolleranza ART. 644 – Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è tenuto ad accettare, alle condizioni contrattuali, la merce fabbricata in più, fino al 10%. Sul peso per mq. della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno, nella seguente misura: — sino al 6% per la carta inferiore a 20 gr. per mq.; — sino al 5% per la carta da 21 a 40 gr. per mq.; — sino al 4% per la carta da 41 a 60 gr. per mq.; — sino al 3% per la carta da 61 a 180 gr. per mq.; — sino al 4% per la carta da 181 a 240 gr. per mq.; — sino al 8% per la carta superiore a 240 gr. per mq.; — sino al 5% per tutte le carte a mani in genere e per le carte asciugate ad aria; — per la carta in rotoli, sino al 5% — per la carta da impacco o da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%; — per la carta ondulata, sino all’8%. Sulla carta rifilata e squadrata è ammessa una tolleranza di millimetri 2. Sulla carta da involti è ammessa la tolleranza del 2-3%. Pagamento ART. 645 – Il pagamento avviene al domicilio del venditore. Difetti ART. 646 – I principali difetti della carta sono: a) macchiatura (punti neri che affiorano durante la lavorazione); b) peso non uniforme (fogli pesanti e leggeri); c) irregolarità di stesura; d) difetto di grammatura; e) tinta non uniforme. 121 TITOLO V – CAP. 12 a/1) Imballaggi di cartoni ondulati Ordinazione, forma e conclusione del contratto ART. 647 – Nell’ordinazione di imballaggi di cartoni ondulati, viene indicato con esattezza: 1) il tipo d’imballo (e cioè cassa modello americano, scatola a coperchio staccato, scatola tipo marmotta, scatola a linguetta pieghevole, scatola a linguetta rigida; oppure contenitore di altro tipo particolare); 2) le dimensioni del tipo d’imballo ordinato, misurate all’interno e riferite con il primo numero alla lunghezza, con il secondo numero alla larghezza e con il terzo numero all’altezza; 3) la composizione, la qualità e le caratteristiche (compreso lo spessore) del cartone, con il quale l’imballo deve essere approntato; 4) il « grafico » inteso come simbolo e scritte che devono essere apposte sull’imballo; 5) il peso del contenuto, al fine di determinare la resistenza dell’imballo; 6) i vari colori e le facce della scatola, su cui devono essere apposti colori e grafico. All’atto dell’ordinazione vengono stabiliti pure i termini della consegna. Requisiti della merce ART. 648 – Le dimensioni interne della cassa corrispondono, per lunghezza e larghezza, alla distanza tra le due opposte pareti a cassa montata, mentre l’altezza corrisponde alla distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne delle falde interne che costituiscono il fondo ed il coperchio. Con riferimenti allo spessore, il cartone può essere ad onda bassa « B » di 3 mm. circa; od onda media « C » di 4 mm. circa; ad onda alta « A » di 5 mm. circa e ad onda « AB » di 8 mm. circa; microonda di 1,5 mm. tipo « E ». Consegna ripartita ART. 649 – Nelle consegne ripartite si fa riferimento all’ordine precisato all’atto della conclusione del contratto e quindi le variazioni del prezzo di mercato non determinano variazioni del prezzo convenuto. Tolleranza ART. 650 – Essendo le ordinazioni conferite con dimensioni interne specificate o contro campione, la tolleranza ammessa su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno e mm. 5 in più per i contenitori che totalizzano sino a mm. 1.500 nelle loro tre dimensioni addizionate. Oltre questo valore la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più e mm. 3 in meno per ognuna delle dimensioni. Il compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino ad una differenza in più o in meno su quanto ordinato, come dal seguente prospetto: a) per il cartone ondulato: 8%; b) per gli imballi: 5%. Trasporto 122 ART. 651 – La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore quando è venduta franco destino. Obblighi di garanzia ART. 652 – La garanzia sulla resistenza e sulla portata dell’imballo viene calcolata a mezzo dello scoppiometro e della compressione a seconda della richiesta di resistenza pretesa dal cliente. Difetti ART. 653 – I difetti principali dei cartoni da imballo e degli imballaggi di cartone sono: a) cartone troppo corto; b) cartone mal incollato; c) cartone umido. Reclami ART. 654 – Eventuali differenze di tonalità della tinta dei cartoni di carta di cellulosa impiegati possono dare luogo a reclami solo nel caso in cui le differenze siano eccessive e possano pregiudicarne la presentazione. TITOLO V – CAP. 12 a/2) Carta di ricupero Requisiti e suddivisione della merce ART. 655 – La carta di ricupero, dopo la raccolta viene selezionata dal commerciante e suddivisa in ordine decrescente, agli effetti del prezzo, in: − schede dei centri meccanografici e tabulati; − sacchi da zucchero e da mangime; − carta da archivio bianca; − cartone K.S.K. e quotidiani di resa; − cartone puro; − giornali, riviste, e ritagli di tipografia. Specie di vendita ART. 656 – La carta viene venduta a peso. Imballaggio ART. 657 – I vari tipi di carta vengono compressi in colli da 500 Kg. Consegna ART. 658 – La consegna è fatta direttamente dal commerciante alla cartiera. Verifica della merce 123 ART. 659 – La verifica avviene in cartiera. Pagamento ART. 660 – Il pagamento dalla cartiera al commerciante avviene al massimo entro 90 giorni dalla consegna, mediante rimesse. TITOLO V – CAP. 12 b) Tipografia, litografia e prodotti tipolitografici ART. 661 – La stampa si distingue in : a) editoriale: quando riguarda libri e opuscoli; b) para-editoriale: quando riguarda giornali periodici e riviste; c) commerciale: per ogni altro genere a richiesta di privati od enti. Ordinazione e conclusione del contratto per la stampa editoriale ART. 662 – Nell’ordinazione della stampa editoriale si consegna alla tipografia l’originale e si specificano le caratteristiche dello stampato; la tipografia in base a questi elementi, presenta un preventivo scritto con campioni di formato, corpo del carattere e carta; la conclusione del contratto avviene con l’accordo su questi elementi e con l’indicazione della data di consegna dell’opera. Bozze di stampa ART. 663 – La stamperia consegna al committente una bozza « in colonna » (cioè non impaginata) della prima composizione ed il committente deve provvedere alla correzione. Successivamente la stamperia consegna la bozza « impaginata », numerata e con gli eventuali « clichés » o « fotolito » intercalati; il committente la corregge e vi appone il « visto per la stampa ». Qualora nel corso della prima o seconda correzione il committente faccia delle aggiunte o modifiche al precedente originale, queste sono fatturate a parte. Responsabilità dello stampatore per errori ART. 664 – Qualora nel libro o nell’opuscolo si riscontrino errori addebitabili alla stamperia, il committente può a sua scelta chiedere l’applicazione di foglietto « errata corrige » o la ristampa delle pagine contenenti l’errore, sempre a spese dello stampatore, salva la riduzione del prezzo nel caso di « errata corrige » o quando l’eventuale correzione non sia conforme alle norme della buona tecnica. Ordinazione e conclusione del contratto per la stampa para-editoriale ART. 665 – Nell’ordinazione della stampa para-editoriale si consegna alla stamperia l’originale (menabò) nel quale sono già precisate, quanto meno, « grosso modo », la disposizione degli articoli, delle illustrazioni e delle inserzioni pubblicitarie. Preventivo 124 ART. 666 – Il preventivo del prezzo, quando viene fatto una volta per ogni periodo (di regola l’anno), riguarda la pagina per un determinato corpo di carattere. Tabelle, composizioni speciali, ecc. ART. 667 – Le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l’uso di corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente, sono conteggiate a parte. « Clichés », « fotolito », testate, ecc. ART. 668 – I « clichés », i « fotolito » e le testate sono forniti dal cliente o sono fatturate a parte. Pure le composizioni inutilizzate sono fatturate a parte, se ordinate o annullate dal compratore. Revisione dei prezzi ART. 669 – Nella stampa para-editoriale qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti nel costo dei materiali e della mono d’opera, tali da determinare un aumento pari al decimo del prezzo convenuto, lo stampatore può chiedere una revisione del prezzo. Preventivi nei contratti per la stampa commerciale ART. 670 – Nella stampa commerciale il committente presenta l’originale e in base ad esso lo stampatore stabilisce il preventivo, se richiesto, e il termine di consegna. Se il preventivo non è richiesto, il prezzo s’intende quello comunemente praticato dalle stamperie locali in quel determinato periodo. Modelli e bozzetti ART. 671 – Al committente viene fatturato il costo del modello o prova di composizione a stampa dell’originale, quando non segua l’ordinazione; se il cliente chiede una sostanziale modica del modello o prova, gliene viene addebitato il costo. Bozze di stampa ART. 672 – Il committente ha diritto ad esaminare una bozza della stampa; qualora apporti aggiunte o modificazioni, queste sono fatturate a parte. Consegna del materiale ART. 673 – La consegna, se deve avvenire nel concentrico dove è sita la stamperia, viene effettuata a spese e rischio della stamperia stessa; in caso di spedizioni le spese di imballo sono a carico della stamperia, mentre le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del committente. 125 Tolleranza ART. 674 – Sul quantitativo ordinato è ammessa una tolleranza in più o in meno del 2% senza revisione del prezzo. NORME COMUNI AI VARI TIPI DI STAMPA Preventivi ART. 675 – I prezzi segnati sui preventivi non impegnano lo stampatore che li ha rilasciati, decorsi 30 giorni. Tonalità dei colori ART. 676 – La tonalità dei colori dei bozzetti o degli originali a colori, s’intende determinata in via di approssimazione nei lavori eseguiti al « tratto » (colori pieni); quando si tratta invece di stampa in « quattricromia », essa deve corrispondere fedelmente alla diapositiva. Ritardata restituzione delle bozze ART. 677 – Qualora il committente, ricevute le bozze per la correzione, non le restituisca per la stampa, decorsi due mesi gli viene addebitato il danno per immobilizzo della composizione, previa diffida alla restituzione delle bozze, contenente anche l’avvertimento dell’addebito del danno. Accantonametno della composizione, dei « clichés », e dei « fotolito » ART. 678 – Nel caso che il committente, ricevuta la stampa, chieda allo stampatore di conservare la composizione riservandosi di effettuare ulteriori ordinazioni, decorsi due mesi senza che sia seguìta l’ordinazione stessa, gli viene addebitato il danno per immobilizzo della composizione. Lo stampatore è tenuto a restituire i « clichés », previa setolatura, ingrassaggio, impacchettatura: qualora il committente richieda allo stampatore di conservare i « clichés », questi è tenuto a custodirli in ambienti adatti, dopo averli sottoposti alle normali pratiche di conservazione sopra indicate. Nel caso di stampa litografica lo stampatore è tenuto a restituire tutte le pellicole o « fotolito », previa eventuale pulitura. Qualora il committente richieda allo stampatore di conservare i « fotolito » o pellicole, questi è tenuto a custodirli in ambiente adatto, dopo averli sottoposti alle normali pratiche di conservazione. Qualora al committente non venga specificatamente addebitato il costo dei « clichés », della composizione, dei « fotolito » o pellicole, il suddetto materiale si ritiene di proprietà dello stampatore per cui il committente nulla avrà da pretendere. Pagamento 126 ART. 679 – Per forniture di particolare costo (per qualità di carta, « clichés », « fotolito », ecc.) o di particolare entità, il committente è tenuto a versare un acconto, prima dela stampa, contenuto nei limiti di 1/3 del preventivo. Salvo patto contrario, il pagamento o il saldo degli importi dei lavori eseguiti deve avvenire alla consegna. Compravendita di libri ART. 680 – Nelle forniture di libri a convitti, scuole private, patronati scolastici, biblioteche scolastiche o di enti pubblici o privati è accordato uno sconto nella misura massima del 10% sul prezzo di copertina, sempre quando il pagamento non avvenga in forma rateale. TITOLO V – CAP. 12 b/1) Articoli filatelici Obblighi di garanzia ART. 681 – I singoli lotti debbono essere nella loro composizione, con riferimento ai numeri di uno o più cataloghi, con la specificazione dello stato di conservazione e con la indicazione degli eventuali difetti, palesi od occulti. I francobolli di qualità superiore o di eccezionale pregio (per stato di conservazione, per centratura o per ampiezza dei margini) vengono garantiti, a richiesta dell’acquirente, mediante attestazione del venditore, eventualmente corredata da fotografia, contenente la descrizione del prezzo e l’indicazione del prezzo pagato. La garanzia è limitata alla originalità, dell’esemplare e non si estende ai requisiti esteriori rilevabili all’atto dell’acquisto. A richiesta dell’acquirente, e a spese di questo, il venditore è tenuto anche a fornire l’attestazione dell’autenticità del prezzo da parte di esperto indicato dall’acquirente medesimo. TITOLO V – CAP. 12 b/2) Legatura di libri in brossura Costo della rilegatura ART. 682 – Per la rilegatura in brossura di grosse partite di volumi (cioè di almeno 1.000 copie) tutti uniformi per grandezza e quantità di pagine, il costo della rilegatura viene calcolato ad un tanto al punto per ogni segnatura, secondo la seguente tabella: − piegatura . . . . . . . . . 1 punto 127 − − − − cucitura . . . . . . . . . 1 punto inserti esterni alla segnatura . . . . . . 2 punti inserti interni alla segnatura . . . . . . 3 punti copertina con cartoncino normale (tipo « manilla » o « pannoso») . . . . . . . 3 punti − copertina con cartoncino speciale (tipo schedario, bindakote, ecc.) . . . . . . . . 5-6 punti − savracoperta . . . . . . . . 3 punti − refilatura . . . . . . . . . 1 punto per lato Per le legature di partite inferiori alle 1.000 ma di almeno 500 copie ogni punto predetto è aumentato del 50%. Scarto ART. 683 – E’ ammesso, senza addebito per il legatore, lo scarto dall’1% al 3% dei libri in relazione al quantitativo di cui all’articolo 682 e alle difficoltà inerenti al tipo e formato della carta. Responsabilità del legatore ART. 684 – Il legatore è responsabile dell’esatta piegatura dei fogli, quando non sia di ostacolo a questa una stampa cattiva o trascurata, nel qual caso il legatore è obbligato a fare rilevare la inesattezza che riscontra, prima di procedere alla legatura. E’ pure responsabile dell’ordine nelle segnature, riscontrando anche i numeri delle pagine e ponendo attenzione alla messa a posto delle stampe fuori testo; come è responsabile del taglio dei margini dei libri, il quale deve essere, salvo accordo diverso col cliente, il minimo possibile. Se per irregolarità dei fogli di carta o per inesatta stampa il legatore riscontri che, dovendo tagliare i margini, sarebbe necessario fare al libro una eccessiva smarginatura, deve avvisare il committente per concordare il da farsi. TITOLO V – CAP. 12 c) Prodotti sensibili per la fotografia e cinematografia Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione, ecc. ART. 685 – I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti ricevono il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l’inversione, ecc., con responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine e senza ulteriore garanzia né risarcimento. TITOLO V – CAP. 13 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE a) Prodotti delle fonderie e delle ferriere Ordinazione 128 ART. 686 – Sia per i prodotti per le fonderie, sia per i laminati a caldo, il compratore, con l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi di listino ed alle condizioni generali predisposte dal venditore, in vigore alla data della conferma dell’ordine. Conclusione, forma del contratto e clausole ART. 687 – Il prezzo indicato nel contratto, ove non sia specificato come « effettivo », o « finito » o « in monte », s’intende riferito al prezzo base, stabilito per ogni singola categoria di prodotti indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo spessore e dagli altri elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi. Ciascuno di questi elementi può dar luogo ad una speciale maggiorazione che, nei listini, prende il nome di « extra ». Specie di vendita ART. 688 – La vendita si effettua su denominazione del prodotto franco partenza. Unità base di contrattazione ART. 689 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo. Campioni ed analisi ART. 690 – In caso si contestazioni, le analisi ordinate dal compratore, sono effettuate presso il Politecnico di Torino, su campione prelevato in contradditorio dalle parti. Requisiti della merce ART. 691 – I materiali sono suddivisi in due scelte: 1) prodotti ineccepibili; 2) prodotti leggermente squamosi, storti e di misura insufficiente. I difetti più gravi danno luogo alla seconda scelta ed allo scarto. Imballaggio ART. 692 – Per il materiale di ferriera, l’imballaggio è dato tara per merce. Consegna ART. 693 – La consegna fatta dallo stabilimento del produttore si intende franco partenza. Tolleranza 129 ART. 694 – Per i materiali di ferriera esiste, quanto all’adempimento contrattuale, una tolleranza sul peso del 10% in più o in meno fra l’ordinato ed il consegnato, tolleranza che viene conteggiata nel prezzo. Trasporto ART. 695 – Le spese inerenti al trasporto sono a carico del compratore. Pagamento ART. 696 – Il pagamento viene effettuato netto di ogni spesa e sconto a 30 giorni data fattura. Se il pagamento è convenuto in contanti, all’ordinazione o all’avviso di merce pronta, si riconosce solitamente uno sconto. Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure di risolvere il contratto per la parte non eseguita e per altri eventuali contratti in corso. Obblighi di garanzia del venditore ART. 697 – Il venditore garantisce la qualità del materiale segnato in fattura. Difetti ART. 698 – I principali difetti giuridicamente rilevanti ed eccepibili sono, oltre a quelli più gravi ed evidenti: a) per il filo e reti metalliche: cattiva zincatura, ricottura e rimarchevole presenza di ruggine; b) per i tubi: non diritti, mal saldati, squamosi, acciaiosi, insufficiente tenuta di pressione e difettosa zincatura per i tubi zincati; c) per i profilati vari: non diritti o acciaiosi o profondamente ossidati; d) per il materiale ferroso in genere: squamoso e rugginoso. Reclami ART. 699 – Se il reclamo per vizi o difetti palesi od occulti, debitamente denunciati, e per non conformità della fornitura all’ordinazione risulta fondato a termini di legge, il comp ratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente. La sostituzione del materiale non ha luogo, qualora il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione e l’impiego dei materiali oggetto della contestazione. TITOLO V – CAP. 13 a/1) Usi particolari nella compravendita di tubi di acciaio comune fra grossista e dettagliante 130 Requisiti della merce ART. 700 – I tubi commerciali devono essere fabbricati in acciaio « E 17 », o « E 21 » o « E 24 », avente un carico di rottura, per i tubi destinati a convogliare fluidi, non maggiore di Kg. 55 per millimetro quadrato. Salvo diverse richieste al momento dell’ordinazione, i tubi per gas possono essere filettati e muniti di manicotto, o lisci alle estremità. I tubi « Mannesmann », devono presentare superficie interna ed esterna praticamente liscia. Il tubo saldato può presentare all’interno escrescenze dovute alla saldatura e può essere sia filettato sia liscio alle estremità. Se per i tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell’estremità senza manicotto con rivestimento di cartone catramato, tale protezione è eseguita a cura e spese del venditore. Tolleranza ART. 701 – Nelle forniture di tubi per condotte da 8 a 13,5 metri è tollerato un quantitativo massimo del 10% di tubi di lunghezza non inferire a sei metri. La tolleranza ammessa sul diametro esterno dei tubi per condotte è dell’1,5% in più o in meno, con un minimo in più o in meno di 1 millimetro. La tolleranza ammessa sul diametro esterno dell’estremità calibrata del tubo è: fino a 90 mm. di diametro nominale per una lunghezza di almeno 200 mm. in più o in meno 1,2 mm. Sugli spessori dei tubi la tolleranza è del 15% in meno e in singoli punti del 20% in meno; la tolleranza in più è limitata a quella sul peso. Sul peso dei tubi, calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 Kg. per dmc., sono ammesse le seguenti tolleranze: a) sui singoli tubi: 15% in più e 10% in meno; b) per notevoli partite: 12,5% in più o in meno. TITOLO V – CAP. 13 b) Alluminio e sue leghe (non sono stati accertati usi) TITOLO V – CAP. 13 c) Rame e sue leghe (non sono stati accertati usi) 131 TITOLO V – CAP. 13 d) Preziosi Specie di vendita e unità base di contrattazione ART. 702 – La vendita è effettuata per oggetto. Requisiti della merce ART. 703 – L’oggetto compravenduto deve avere i requisiti dichiarati dal venditore: specificatamente per l’oro, esso deve avere il titolo dichiarato. Il brillante, se dichiarato puro, esaminato alla lente ad 8 ingrandimenti non deve rivelare alcun difetto od impurità. Per « perle coltivate » s’intendono quelle ottenute in appositi allevamenti con l’intervento dell’uomo; con la dizione « vere », s’intendono le perle prodotte dall’ostrica in natura. Le pietre di colore si distinguono in « vere » (dette anche « fini ») o « sintetiche »: con questa ultima dizione s’intendono quelle artificiali o ricostruite. Contenitori ART. 704 – Per gli oggetti in oro, pietre preziose, perle, orologi, ecc., l’astuccio è compreso nel prezzo. Per l’argenteria o altri oggetti di maggior volume, l’astuccio è fornito a parte, su richiesta e non è compreso nel prezzo. Pagamento ART. 705 – Il pagamento avviene in contanti: per il taglio o la incastonatura delle gemme, per la confezione di oggetti, per le incisioni o altri lavori speciali, il pagamento viene effettuato all’atto dell’opera eseguita; se l’artigiano venditore si è fatto anticipare una caparra, l’acquirente che non ritiri l’ogge tto, perde la caparra stessa. Se l’acquirente lo richiede, il venditore è tenuto a rilasciargli una dichiarazione scritta, contenente la descrizione della qualità e caratteristiche dell’oggetto venduto. Obblighi di garanzia degli orologi ART. 706 – La garanzia rilasciata in fattura, dietro richiesta del compratore nel caso di vendita di orologi, pendole, sveglie, ecc., deve intendersi limitata al movimento, ai casi cioè di arresto. E’ esclusa da questa garanzia la molla del movimento. La garanzia del funzionamento ha la durata di 1 anno; essa vale anche per la revisione completa dell’orologio, ove occorra. Per gli orologi di marca, i rivenditori rilasciano un certificato di garanzia della Casa fabbricante, sempre che questo venga fornito dalla Casa stessa. Difetti e mancanza di qualità ART. 707 – Sono considerati difetti: a) Brillanti: 1) pezzettini di carboni interni; 132 2) picchiettati (bolle interne); 3) ragnatele (di diversi colori); 4) colorazione giallognola; 5) poca luce (non è un vero difetto, perché la pietra è sempre pura, ma perde notevolmente di valore). b) Perle: 1) mancanza di sfericità; 2) minimo grado di coltivazione. c) Pietre in genere: 1) ghiacciature; 2) grado di tinta. La presenza constatata di uno o più difetti suddetti, sempre nel caso che non siano stati denunciati dal venditore prima della conclusione del contratto, può portare alla risoluzione, sostituzione o riduzione del prezzo a scelta dell’acquirente. TITOLO V – CAP. 13 d) Rottami di metalli vari Conclusione del contratto e tipi di rottame ART. 708 – Il contratto di compravendita di rottami di metallo, nell’ambito provinciale, si conclude verbalmente. I principali tipi di rottame trattati nella Provincia di Asti sono: a) rottame meccanico; b) rottame raccogliticcio, che a sua volta si suddivide in altre sottocategorie ; c) lamierino. Requisiti della merce ART. 709 – Il rottame è più idoneo e più quotato nel prezzo se è di piccole dimensioni e non inferiore di un millimetro di spessore per il lamierino, se è di medie dimensioni per il rottame meccanico. Consegna ART. 710 – La consegna del rottame contrattato fra commercianti, esclusi gli acquisti fra i privati, avviene al magazzino del compratore a spese e a rischio del venditore. Verifica della merce ART. 711 – La verifica della merce avviene alla consegna. Trasporto ART. 712 – Tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto, al facchinaggio ed alla pesatura dei rottami, sono a carico del venditore. Pagamento 133 ART. 713 – Il pagamento del prezzo avviene abitualmente in contanti non oltre 30 giorni dalla consegna. Difetti ART. 714 – Il rottame non deve contenere materiale non idoneo alla lavorazione del metallo relativo. La tolleranza ammissibile di materiale non idoneo è di percentuali minime. I materiali non utilizzabili vengono scartati e rifiutati. TITOLO V – CAP. 14 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE a) Macchine utensili Preventivi ART. 715 – Il prezzo indicato in preventivo è vincolante, a meno che il venditore abbia fatto riserve scritte. Conclusione e forma del contratto, specie di vendita e collaudo ART. 716 – Le macchine utensili nuove di fabbrica, contrattate o per singola individuazione o per tipo, devono rispondere ai requisiti indicati dal fabbricante, sono soggette a collaudo ed accompagnate da apposita garanzia. Quelle che per loro natura vengono trasportate in pezzi e quindi montate dal venditore presso il compratore, vengono collaudate dopo il montaggio. Le macchine utensili, eseguite sul progetto del committente allorché il progetto sia specifico e dettagliato (e cioè trattasi di progetto esecutivo), devono corrispondere perfettamente al progetto stesso, anche per quanto concerne il materiale da impiegarsi, se eseguite fedelmente con le tolleranze indicate sul progetto di cui sopra, liberano il costruttore da ogni responsabilità di funzionamento. Il progetto resta di proprietà del committente. Il progetto solo genericamente predisposto dal committente, attribuisce al fabbricante la responsabilità del funzionamento della macchina in relazione ai requisiti pattuiti. Le macchine costruite per prestazioni predeterminate in qualità e quantità, devono rispondere ai requisiti pattuiti sotto pena di risoluzione del contratto. Tali macchine devono essere « collaudate » (ovvero, provate in contradditorio fra le parti). E’ sempre salva la garanzia sui materiali. Clausole sulla consegna ART. 717 – Il termine di consegna, se accompagnato dalla clausola « impegnativo » o simili, s’intende tassativo ed in caso di inadempimento, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. 134 Il termine con la clausola « salvo imprevisti » consente una dilazione nella consegna. Salvo patto speciale la macchina viene venduta franco stabilimento o franco frontiera. Termine di garanzia ART. 718 – Le macchini utensili s’intendono garantite per sei mesi, escluse le parti elettriche, sempreché se ne faccia un uso normale. La garanzia involge il buon funzionamento, il materiale impiegato ed il montaggio, sempre salvi i vizi occulti. Le macchine usate vengono vendute senza alcuna garanzia come « viste, piaciute ed accettate ». Misure della provvigione al mediatore nella compravendita di macchine utensili usate ART. 719 – Al mediatore per la compravendita di macchine utensili usate viene corrisposta una provvigione del 3% da parte del venditore. TITOLO V – CAP. 14 b) Mezzi di trasporto b/1) Veicoli a motore usati Specie di vendita e clausole speciali ART. 720 – La vendita dei veicoli a motore usati (autovetture, autocarri, motocarrozzette, autofurgoni, motofurgoni, motociclette, ciclomotori, macchine agricole con motori, ecc.) può avvenire nelle seguenti forme: a) vendita stipulata verbalmente « alla prova » o con la clausola « vista e piaciuta » o simili: in tali casi la garanzia soccorre solo per i vizi occulti non dichiarati di particolare gravità; vizio grave è la rottura, preesistente alla vendita, di un organo vitale, come ad esempio del monoblocco, dalla scatola del cambio, dalla scatola differenziale, o deformazione del telaio, ecc…); b) vendita con particolari garanzie, che è normalmente stipulata per iscritto. TITOLO V – CAP. 14 b/2) Macchine agricole nuove di fabbrica Prova 135 ART. 721 – Quando si pattuisce la prova della macchina, essa viene effettuata dal venditore o da un suo incaricato alla presenza del compratore, in tempo e luogo che indicherà il compratore stesso a spese del venditore. Consegna e collaudo ART. 722 – Avvenuta la conclusione del contratto, il venditore effettua direttamente o con proprio incaricato, la consegna della macchina presso l’azienda agricola del compratore e contemporaneamente provvede al collaudo della macchina: in tale circostanza vengono impartite all’acquirente le istruzioni necessarie per il buon uso della macchina stessa. L’esecuzione del collaudo determina l’inizio del termine di garanzia. Qualora il venditore rifiuti il collaudo, il compratore ha diritto di farlo eseguire. Qualora il compratore rinunci al collaudo la garanzia decorre dalla consegna. Garanzia ART. 723 – Per la garanzia i documenti contrattuali ne precisano le condizioni. TITOLO V – CAP. 15 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METTALIFERI a) Perle, gemme, ecc. (vedi Cap. 13 lett. d) b) Marmo, pietre, alabastro e graniti Specie di vendita ART. 724 – La vendita di marmi, pietre, alabastro e graniti è effettuata su indicazione del tipo, della qualità e della provenienza. Unità base di contrattazione ART. 725 – L’unità base di contrattazione è il mq. o il metro lineare, quando la vendita tipo non sia fatta a corpo. Per lo spezzame ed i ritagli da muretto l’unica base di contrattazione è il quintale. Per il tipo a correre (che prevede costanti per ogni fornitura, spessore e larghezza di ogni singolo pezzo e misure libere per la lunghezza) la contrattazione può avvenire a peso o a misura. 136 Requisiti della merce ART. 726 – I principali requisiti sono: a) per i marmi e gli alabastri: − lavorazione conforme all’ordine; − sufficiente uniformità nel colore e nelle venature; − integrità naturale con le tolleranze di cui al successivo articolo 730; b) per le pietre e graniti: − corrispondenza alla qualità ed alle caratteristiche dichiarate; − sufficiente uniformità nel colore. Consegna ART. 727 – La consegna avviene franco laboratorio del venditore. L’onere e le spese del carico sono sempre sopportate dal venditore, mentre quelle dello scaric o sono sopportate dal compratore. Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per consegna franco laboratorio. Consegna ripartita ART. 728 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato. Verifica della merce ART. 729 – Nel caso di consegna franco laboratorio il compratore può eseguire il controllo della merce nel momento del carico; se la consegna è pattuita a pié d’opera la verifica si esegue al momento dello scarico. Tolleranza ART. 730 – Nei marmi brecciati e colorati è ammesso l’impiego del mastice e dello stucco per il riempimento dei buchi e l’eventuale consolidamento in corrispondenza delle venature allentate. Il grado della tolleranza può variare in rapporto al tipo del marmo, all’uso a cui è destinato e al grado di lavorazione richiesto. Negli spessori delle lastre segate sono tollerate differenze fino a 2 mm. in più o in meno dello spessore richiesto. Spedizione, trasporto ed assicurazione ART. 731 – Se la consegna è pattuita franco laboratorio, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 732 – Se il pagamento non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni. 137 Vizi e difetti ART. 733 – I principali vizi e difetti del marmo e dell’alabastro sono: ? lavorazione non conforme all’ordine; ? marcata difformità nel colore e nelle venature, in rapporto al tipo nell’ambito di ogni partita; ? rotture ed incrinature; ? buchi e tarlature oltre i limiti della tolleranza ammessa, e di cui all’art. 730, 2° comma. Per le pietre ed i graniti: ? difformità dalla qualità e dalle caratteristiche dichiarate; ? difformità nel colore. Risoluzione del contratto Sostituzione della merce e riduzione del prezzo ART. 734 – Quanto è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera, il compratore ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo; se il materiale è già in opera, il compratore stesso può scegliere fra la sostituzione della parte difettosa, se possibile, o la riduzione del prezzo. TITOLO V – CAP. 15 c) Gesso, calce e cemento Unità base di contrattazione ART. 735 – L’unità base di contrattazione è il quintale, però i prodotti vengono confezionati in sacchi carta di Kg. 40 per la scagliola (= qualità di gesso per stucchi ed intonaci), di Kg. 50 per il gesso ed il cemento. Specie di vendita ed analisi dei campioni ART. 736 – Il gesso crudo destinato alle cementerie viene venduto su campione. Eventuali analisi sono a carico dell’acquirente. Requisiti della merce ART. 737 – I principali requisiti della merce sono: a) tempo di presa per il gesso e per la scagliola ; b) la durezza e la resistenza a compressione per il cemento. Pagamento ART. 738 – Se il pagamento non è effettuato in contanti deve avvenire entro il termine di 30 – 60 giorni presso il cliente, oppure mediante rimesse dirette al fornitore. Consegna ART. 739 – La merce viaggia a rischio del venditore se venduta franco cantiere; a rischio dell’acquirente se venduta sul luogo di produzione e di rivendita. Consegna ripartita ART. 740 – Nei contratti a consegna ripartita il prezzo stabilito all’ordine rimane invariato, salve le variazioni degli Organi governativi. 138 Verifica della merce ART. 741 – Al momento della consegna viene effettuata la verifica del peso. Imballaggio ART. 742 – Il sacco di carta è compreso nel prezzo nel caso di acquisto al dettaglio. Non è compreso nel prezzo, nel caso di acquisto di grosse partite presso il produttore. TITOLO V – CAP. 15 c/1) Manufatti in cemento Specie di vendita ART. 743 – La vendita di manufatti in cemento si effettua su indicazione del tipo, della qualità e delle caratteristiche. Unità base di contrattazione ART. 744 – L’unità base di contrattazione è: per i materiali da copertura: il mq.; per i tubi: il ml., il diametro interno o la sezione; ? per i recipienti: il litro. Requisiti della merce ART. 745 – I principali requisiti dei manufatti in cemento sono: ? impermeabilità; ? elasticità; ? leggerezza; ? stagionatura; ? resistenza meccanica; ? superficie discretamente liscia; ? giunti per l’incastro efficienti (nei tubi). Imballaggio ART. 746 – L’imballaggio è compreso nel prezzo. Consegna ART. 747 – Il luogo di consegna è il magazzino del venditore. L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico sono sopportati dal compratore. Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per consegna franco magazzino. Consegna ripartita ART. 748 – Nelle consegna ripartite il prezzo stabilito all’ordine rimane immutato. Verifica e collaudo ART. 749 – Se la consegna avviene franco cantiere, il controllo della merce, per quanto riguarda il quantitativo e l’integrità, avviene all’atto dell’arrivo. Se la consegna avviene franco magazzino del venditore, la verifica viene fatta al momento del carico. Spedizione e trasporto 139 ART. 750 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a piè d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 751 – Il pagamento ha luogo presso il venditore. Se non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine compreso fra 60-90 giorni. Vizi e difetti ART. 752 – I vizi e difetti principali sono: ? la deficienza di stagionatura; ? la porosità; ? l’insufficiente resistenza meccanica. Risoluzione del contratto ART. 753 – Quando è constatato un difetto o un vizio, il compratore ha la scelta fra la sostituzione della parte di merce difettosa, se possibile, ovvero la riduzione del prezzo. La risoluzione del contratto è ammessa solo se la merce non è idonea all’impiego per il quale è destinata. TITOLO V – CAP. 15 c/2) Prodotti di cemento-amianto Specie di vendita ART. 754 – La vendita dei prodotti di cemento-amianto si effettua su indicazione del tipo e della provenienza. Unità base di contrattazione ART. 755 – L’unità base di contrattazione è: ? per i materiali da copertura: il mq.; ? per i tubi: il ml., il diametro interno o la sezione; ? per i recipienti: il litro. Requisiti della merce ART. 756 – I principali requisiti dei prodotti di cemento-amianto, sono: ? impermeabilità; ? elasticità; ? leggerezza; ? stagionatura; ? resistenza meccanica. Per certi tubi a pressione (acquedotto, ecc.) viene specificata la resistenza a pressione (Kg. x cm2 o atmosfera). Imballaggio ART. 757 – L’imballaggio è compreso nel prezzo. Consegna ART. 758 – Il luogo di consegna è il magazzino del venditore. L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico sono sopportati dal compratore. Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per consegna franco magazzino. 140 Consegna ripartita ART. 759 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato. Verifica e collaudo ART. 760 – Se la consegna avviene franco cantiere, il controllo della merce, per quanto riguarda il quantitativo e l’integrità, avviene all’atto dell’arrivo. Se la merce è consegnata franco magazzino del venditore, la verifica avviene al momento del carico. Per i tubi a pressione il controllo avviene al momento del collaudo totale o parziale. Spedizione e trasporto ART. 761 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a piè d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 762 – Il pagamento avviene presso il venditore. Se non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni. Difetti ART. 763 – I difetti principali sono: ? la deficienza di stagionatura; ? la porosità; ? l’insufficiente resistenza meccanica; ? la fragilità. Risoluzione del contratto ART. 764 – Quando è constatato un vizio o un difetto, il compratore ha la scelta fra la sostituzione della parte di merce difettosa, se possibile, ovvero la riduzione del prezzo. La risoluzione del contratto è ammessa solo se la merce non è idonea all’impiego per il quale è destinata. TITOLO V – CAP. 15 d) Materiali da costruzione d/1) Laterizi Definizione di laterizi ART. 765 – Per «laterizi» s’intendono i materiali di argilla cotta, che, quanto all’impiego, si distinguono così: ? da muro; ? da solaio (comuni o prefabbricati); ? da tramezze; ? da soffittatura (tavelle, tabelloni); ? da coperture; ? da rivestimento. Il termine «volterrane», oltre al mattone speciale che un tempo costituiva la parte in mattone laterizio fra due putrelle, oggi indica anche gli elementi o blocchi per solaio. Specie di vendita ART. 766 – La vendita può avvenire su campione reale o su tipo di campione, indicato con le 3 dimensioni base (altezza, lunghezza e larghezza). 141 Unità base di contrattazione ART. 767 – Sono: l’unità (con riguardo a ciascun pezzo), il metro quadrato e, per i solai comuni, il «centimetro – altezza – metro quadrato» (cm – h – mq.) e cioè l’equivalente in cm. del prezzo in mq. (es. se per un blocco o elemento da solaio alto cm. 25 è fissato il prezzo per cm. di L. 25, tutta la fornitura è pagata in base a L. 625 il mq.). Per i solai con travetti prefabbricati l’unità base di contrattazione è il «centimetro – altezza – metroquadrato», la lunghezza dei travetti nonché l’interasse tra i travetti. Campioni e analisi ART. 768 – L’eventuale analisi è effettuata su campione fornito dal venditore e la spesa è sopportata dall’acquirente. Requisiti della merce ART. 769 – Il laterizio è idoneo quando corrisponde per misura e forma all’uso per cui è destinato ed alla percussione dà un suono metallico. Consegna ART. 770 – Quando all’atto della stipulazione del contratto è fissato il quantitativo da consegnarsi in un determinato lasso di tempo, la consegna delle singole partite avviene su richiesta del cliente mediante preavviso. L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico sono sopportati dal compratore. Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito – a prescindere dal luogo ove si è concluso il contratto – a consegna nella fabbrica. Consegna ripartita ART. 771 – Nella vendita per consegne ripartite vengono sempre indicati esattamente il termine iniziale e finale della consegna ed il periodo e la quantità delle consegne intermedie; il prezzo pattuito all’ordine resa invariato. Verifica della merce ART. 772 – La verifica della merce, per quanto riflette la quantità, avviene al momento dello scarico e il ricevente firma apposita ricevuta in duplice copia, di cui una rimane in sue mani. Collaudo ART. 773 – Il collaudo dei prefabbricati avviene dopo la messa in opera. Tolleranza ART. 774 – Per i mattoni da paramento la tolleranza nelle misure, nella rottura e nei corpi estranei è del 2%. Per i mattoni di altro tipo la tolleranza è del 4%. Per i mattoni pieni e semipieni è ammessa la percentuale di scarto del 10% quando sono ribaltati per lo scarico, previo accordo espresso fra le parti, da parte del venditore. Nelle forniture di tegole tipo «marsigliese» è ammesso che non più del 10% dei pezzi abbia il nasello con foratura perfetta ovvero senza foratura. Pagamento 142 ART. 775 – Se il pagamento non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine dai 60 ai 90 giorni. Difetti ART. 776 – E’ considerato difetto nei laterizi la presenza di salnitro in quantità tale da recar danno. Per le tegole è altresì considerato difetto la non sufficiente planarità che può determinare infiltrazioni. Provvigione per la mediazione ART. 777 – Al mediatore viene corrisposta dal venditore, la provvigione del 4-5%. TITOLO V – CAP. 15 d/2) Produzione e commercio di piastrelle e marmette Specie di vendita e campioni ART. 778 – La vendita è effettuata su campione o su catalogo, a mezzo di ordine scritto o verbale. Unità base di contrattazione ART. 779 – L’unità base di contrattazione è il metro quadrato. Modo di misurazione ART. 780 – Le piastrelle e marmette si conteggiano a metro quadrato. Requisiti della merce ART. 781 – I requisiti principali sono: ? esattezza geometrica; ? spigoli vivi; ? compattezza uniforme e stagionatura; ? esatta rispondenza delle misure pattuite; ? uniformità del tono del colore, specie nell’ambito di ogni singola partita; ? minima visibilità in superficie del materiale legante; ? granulometria uniforme; ? planarità. Imballaggio ART. 782 – Il costo dell’imballaggio è a carico del compratore e non è compreso nel prezzo. Consegna 143 ART. 783 – Quando all’atto della stipulazione del contratto è fissato il quantitativo da consegnarsi in un determinato lasso di tempo, la consegna delle singole partite avviene su richiesta del cliente mediante preavviso di almeno 10 giorni. Consegna ripartita ART. 784 – Nelle consegna ripartite, il quantitativo delle singole consegne, pattuite col mezzo di trasporto del venditore, deve essere di entità tale da giustificare il carico, tenuto conto pure della distanza. Il prezzo pattuito all’ordine resta invariato. Verifica della merce ART. 785 – All’atto della consegna vengono controllati il quantitativo e l’integrità delle piastrelle. Per gli altri requisiti il controllo avviene durante la posa in opera. Spedizione, trasporto ed assicurazione ART. 786 – Se la consegna è pattuita nella fabbrica, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a piè d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 787 – Se il pagamento non è pattuito in contanti, e cioè entro un termine massimo di 15 giorni dalla consegna, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni. Difetti ART. 788 – I principali difetti delle piastrelle e marmette sono: ? irregolarità geometrica; ? spigoli smussati o sfrangiati; ? deficienza di stagionatura e compattezza; ? deficienza nel legante; ? mancata rispondenza delle misure pattuite; ? difformità del tono del colore, specie nella singola partita, se persiste dopo tre mesi dalla posa in opera; ? esistenza di buchi o tarlature; ? granulometria non uniforme; ? mancanza di planarità se il tipo di materiale non richiede la levigatura. Risoluzione del contratto Sostituzione della merce e riduzione del prezzo ART. 789 – Quando è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera, il compratore ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo; se il materiale è già in opera, il compratore stesso può scegliere fra la sostituzione delle unità difettose, se possibile, e la riduzione del prezzo. TITOLO V – CAP. 15 d/3) Sabbia e ghiaia 144 Specie di vendita e consegna ART. 790 – La sabbia e la ghiaia sono vendute a mc., franco cantiere di utilizzo o franco luogo di estrazione. Modo di misurazione ART. 791 – La misurazione avviene in base alla capacità riscontrata del mezzo di trasporto. Requisiti della merce ART. 792 – In relazione all’uso a cui è destinata, la sabbia può essere: ? tipo fine (da intonaco); ? grossa o granita (per gli altri usi). La sabbia e la ghiaia possono essere lavate o non lavate. La ghiaia si distingue, anche agli effetti del prezzo, in ordine decrescente in: ? pisello; ? fagiolini; ? pietrisco; ? ciottoli; ? misto naturale (tout venant). Tolleranza ART. 793 – La tolleranza ammessa per calo dovuto ad assestamento del materiale durante il trasporto è del 10% massimo per la sabbia e del 5% massimo per la ghiaia. Pagamento ART. 794 – Il pagamento se non è effettuato in contanti deve avvenire entro 30 – 60 giorni, al domicilio del venditore. TITOLO V – CAP. 15 d/4) Posa in opera di asfalti e altri materiali per impermeabilizzazione Conclusione del contratto e specie di vendita ART. 795 – La conclusione dei contratti per la messa in opera di asfalti e altri materiali da impermeabilizzazione avviene mediante preventivo, portante la descrizione dei lavori e la indicazione dei materiali impiegati, mentre nel caso di semplice compravendita dei materiali medesimi, il contratto si stipula su indicazione del tipo e della provenienza. Unità base di contrattazione ART. 796 – L’unità base di contrattazione ai fini della posa in opera degli asfalti e altri materiali per impermeabilizzazione è il metro quadrato. Qualora si tratti di sola compravendita dei materiali, l’unità base di contrattazione è il litro, il Kg. o il mq., a seconda del tipo di prodotto. 145 Tolleranza ART. 797 – Non si ammettono tolleranze sulle forniture. Imballaggio ART. 798 – I piccoli recipienti forniti dal venditore sono a «perdere», mentre i fusti sono a «rendere». Consegna ART. 799 – La consegna avviene in cantiere a cura del venditore. Consegna ripartita ART. 800 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato. Pagamento ART. 801 – Il pagamento avviene presso il venditore. Se non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni. Obblighi di garanzia del venditore ART. 802 – In mancanza di pattuizione espressa, la garanzia dei lavori ha la durata di 10 anni, sia per quanto riguarda le parti piane sia per le altre parti (giunti, imbocchi, raccordi, converse, ecc.). Difetti ART. 803 – Il principale difetto degli asfalti e degli altri materiali impermeabilizzanti è la mancanza di resistenza agli age nti atmosferici ed il difettoso adeguamento alle variazioni dimensionali. TITOLO V – CAP. 15 e) Porcellane, maioliche, ecc. e/1) Piastrelle in ceramica Specie di vendita ART. 804 – La vendita si effettua su campione o su indicazione del tipo e della provenienza. Unità base di contrattazione ART. 805 – L’unità base di contrattazione è il metro quadrato. Requisiti della merce ART. 806 – I principali requisiti sono: 146 ? ? ? esatta rispondenza della regolarità geometrica e la uniformità delle dimensioni (calibratura e planarità); uniformità di colore della partita venduta (tonalità) resistenza a determinati agenti chimici, a quelli atmosferici ed alle normali sollecitazioni. Imballaggio ART. 807 – L’imballaggio è compreso nel prezzo. Consegna ART. 808 – Il luogo di consegna è il magazzino del venditore. L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico sono sopportati dal compratore. Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per consegna franco magazzino. Consegna ripartita ART. 809 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato. Verifica della merce ART. 810 – All’atto dell’arrivo in cantiere avviene un sommario controllo della merce, per quanto concerne il quantitativo. Il controllo definitivo avviene in un secondo tempo. Tolleranza ART. 811 – In relazione alla uniformità delle dimensioni esiste una tolleranza di 0,1 mm., per i materiali trattati con bicottura; per i materiali trattati con monocottura la tolleranza può essere superiore in rapporto al risultato. Spedizione, trasporto ed assicurazione ART. 812 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Pagamento ART. 813 – Il pagamento è effettuato presso il venditore; se non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni. Difetti ART. 814 – I principali difetti sono: ? mancanza di rispondenza della regolarità geometrica e della uniformità di dimensioni che superino le tolleranze di cui all’articolo 811, ovvero manchino i requisiti di cui all’art. 806; ? mancata resistenza a determinati agenti chimici, a quelli atmosferici ed alle normali sollecitazioni. 147 Risoluzione del contratto Sostituzione della merce e riduzione del prezzo ART. 815 – Quando è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera, il compratore ha la scelta fra la risoluzione del contratto, la sostituzione della merce o la riduzione del relativo prezzo; se il materiale è già in opera, il compratore stesso può scegliere fra la sostituzione della parte difettosa, se possibile, o la riduzione del prezzo. TITOLO V – CAP. 15 e/2) Piastrelle in grès Requisiti della merce ART. 816 – Per le piastrelle in grès è richiesta l’impermeabilità e una maggiore resistenza rispetto a quello del tipo precedente. TITOLO V- CAP. 15 e/3) Articoli igienico-sanitari ad uso abitazione Specie di vendita ART. 817 – La vendita avviene su campione tipo e su indicazione del tipo e della provenienza. Unità base di contrattazione ART. 818 – Gli oggetti si contrattano singolarmente. Requisiti della merce ART. 819 – I principali requisiti della merce sono: ? uniformità di smaltatura; ? uniformità di colore; ? superficie liscia ed integra; ? impermeabilità. Imballaggio ART. 820 – L’imballaggio è compreso nel prezzo. Consegna ART. 821 – Il luogo della consegna è il magazzino del venditore. L’one re e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico sono sopportati dal compratore. Se però contrattualmente è stabilito come luogo di consegna l’abitazione o il cantiere del compratore, il venditore esegue il trasporto e lo scarico e le spese sono a carico del venditore stesso. Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per consegna franco magazzino. Consegna ripartita 148 ART. 822 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato. Verifica della merce ART. 823 – La verifica o avviene al magazzino del venditore, quando la merce è consegnata franco partenza, o nel luogo in cui è consegnata all’acquirente, quando la consegna è fatta dal venditore franco cantiere o domicilio del compratore. Spedizione e trasporto ART. 824 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Difetti ART. 825 – I principali difetti degli articoli igienico-sanitari sono: ? le screpolature (cavillo); ? le bolle; ? la mancanza di uniformità nello smalto e nel colore; ? la porosità e la permeabilità; ? la non corrispondenza nel tipo, nelle misure e nella marca pattuiti; ? la superficie non liscia o non integra. TITOLO V – CAP. 15 f) Lavori di vetro e cristallo f/1) Compravendita e posa in opera di lastre di vetro e cristallo bianche e colorate Specie di vendita ART. 826 – La vendita dei vetri e dei cristalli in lastre avviene sia su campione tipo, sia su indicazione del tipo e della provenienza. Unità base di contrattazione ATT. 827 – L’unità base di contrattazione è il metro quadrato. Modo di misurazione ART. 828 – Per quanto riguarda vetri e cristalli, poiché questi vengono fabbricati in misure standard multiple di 4 centimetri lineari (con misura minima di 24 cm. per vetro semplice e cristallo e di 50 cm. quadrati per doppi vetri assemblati), la fatturazione viene fatta sulla misura rettangolare, arrotondata al multiplo di cm. 4 lineari immediatamente superiore. Requisiti della merce ART. 829 – I requisiti sia dei vetri sia dei cristalli sono: ? la trasparenza; ? la superficie assolutamente piana per il cristallo; ? l’assoluta integrità (per il prodotto di 1ª scelta); ? l’uniformità del colore nei vetri e cristalli colorati; ? la regolarità dello stampo per i vetri stampati; 149 l’uniformità della rigatura per i vetri rigati. Per il vetro tirato una lieve ondulazione. ? Consegna ART. 830 – Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo s’intende riferito per consegna franco magazzino. Verifica della merce ART. 831 – La verifica o avviene al magazzino del venditore, quando la merce è consegnata franco partenza, o immediatamente nel luogo in cui è consegnata all’acquirente, quando la consegna è fatta dal venditore franco cantiere o domicilio del compratore. Spedizione e trasporto ART. 832 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Consegna ripartita ART. 833 – Nelle consegne ripartite il prezzo rimane immutato salvo patto contrario. Verifica della merce ART. 834 – Quando il contratto comporta pure la messa in opera, la verifica o collaudo avviene immediatamente ad opera ultimata a richiesta del venditore, sia per quanto riguarda la qualità e le dimensioni dei vetri e cristalli, sia per quanto riguarda la buona esecuzione della posa in opera. Difetti ART. 835 – I principali difetti dei vetri e dei cristalli sono: ? la presenza di bollicine; ? le striature; ? le rigature; ? la poca trasparenza per ossidazione; ? accentuata ondulazione. TITOLO V- CAP. 15 f/2) Bottiglie e damigiane Specie di vendita ART. 836 – La vendita avviene su campione tipo. Unità base di contrattazione ART. 837 – L’unità di base di contrattazione è la singola bottiglia o damigiana. Requisiti della merce 150 ART. 838 – I principali requisiti delle bottiglie sono: ? la regolarità della forma tipo; ? la resistenza alla pressione; ? la resistenza all’urto termico; ? la formazione regolare dell’imboccatura; ? la capacità pattuita, con le tolleranze d’uso. Consegna ART. 839 – L’onere e le spese del carico sono sempre sopportate dal venditore, mentre quelle dello scarico gravano sul compratore. Se il prezzo è pattuito franco partenza, esso si riferisce al luogo di produzione, mentre se il prezzo è pattuito franco destino si riferisce al luogo indicato dal compratore. Verifica della merce ART. 840 – La verifica della quantità avviene al momento della consegna e la verifica della qualità in ogni caso all’arrivo. Trasporto ART. 841- Se la consegna è pattuita franco partenza, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore, mentre se la consegna è pattuita franco arrivo, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore. Difetti ART. 842 – I principali difetti palesi delle bottiglie sono: ? irregolarità della forma tipo; ? mancanza della capacità pattuita, oltre le tolleranze d’uso; ? formazione irregolare dell’imboccatura; ? screpolature, sbocconcellature, bolle in numero e dimensioni eccessive, pietre ed altri corpi estranei, devetrificazione, ondulazioni e martellature, insufficiente trasparenza ed imperfezioni della superificie. I difetti occulti delle bottiglie sono: ? insufficiente resistenza alla pressione; ? insufficiente resistenza all’urto termico, in rapporto alla destinazione. Requisiti, difetti e controllo delle damigiane ART. 843 – Per quanto concerne la compravendita delle damigiane, i requisiti ed i difetti sono richiesti e regolati in maniera meno rigorosa. Nel caso di rotture constatate all’arrivo della merce, si chiede una perizia per stabilire se la rottura è dovuta a difetto di fabbricazione o di trasporto. TITOLO V – CAP. 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE a) e b) Concimi chimici, anticrittogamici ed insetticidi 151 Specie di vendita ART. 844 – La vendita avviene a peso. Nella vendita franco partenza, la merce s’intende posta sul mezzo di trasporto a spese del venditore. Unità base di contrattazione ART. 845 – L’unità base di contrattazione è il quintale e sottomultipli. Campioni ed analisi ART. 846 – Qualora per l’accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge della merce, si rendesse necessario l’esame analitico, il compratore dovrà fare eseguire l’analisi chimica, a pena di decadenza, entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della merce stessa, conservando presso di sé almeno il 5% del quantitativo ricevuto per l’eventuale campionamento in contraddittorio. I quantitativi di campionamento dovranno essere conservati nella confezione originale e non devono essere manomessi. Qualora si rendano necessari controlli della qualità, vengono prelevati non meno di tre campioni che vengono raccolti in vasetti di vetro o sacchetti, sigillati da ambo le parti e trattenuti dalle medesime, salvo uno di essi che viene consegnato all’Istituto o laboratorio scelto d’intesa fra le parti o, qualora ciò non sia possibile, ad un esperto scelto fra i periti del Tribunale di Asti. Su ogni vasetto o sacchetti viene apposto un cartellino firmato dalle parti con la indicazione della data del campionamento, della partita da cui il campione è tratto e della fattura o bolla d’accompagnamento relativa. Requisiti della merce ART. 847 – Quando il titolo dell’azoto o del fosforo o del potassio, ecc., è indicato con un minimo ed un massimo (ad.es. 16/18), esso non deve essere inferiore al minimo indicato. Imballaggio ART. 848 – I contenitori sono compresi nel prezzo salvo che il prezzo C.I.P. non stabilisca diversamente. Consegna pronta ART. 849 – Con la clausola «consegna pronta», se non sia diversamente precisato, s’intende che la consegna debba avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dall’ordinazione. Consegna ripartita ART. 850 – Nel contratto per consegna ripartite la merce viene pagata al prezzo in vigore al momento delle singole consegne. Verifica della merce ART. 851 – Il controllo riguarda il numero dei colli ed il peso al momento del ricevimento. Spedizione e trasporto 152 ART. 852 – La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se la vendita è fatta «franco destino». Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i rischi di viaggio sono a carico del contraente che avrà provveduto il mezzo di trasporto. Pagamento ART. 853 – Trascorso il termine stabilito per il pagamento, senza che l’importo della fattura sia stato versato, il venditore può, a sua scelta, o sospendere la consegna della residua merce, o risolvere il contratto, fermo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni. Obblighi di garanzia del venditore ART. 854 – Il venditore deve garantire al compratore il titolo indicante il contenuto di materie attive, salvo la tolleranza di legge. Reclami ART. 855 – Il compratore che intenda contestare il titolo della merce fornita, risultante dalla fattura o dalla bolla d’accompagnamento deve, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della merce, presentare a venditore il regolare certificato di analisi. TITOLO V – CAP. 16 a/1) e b/1) Usi particolari riferiti alle varie qualità di prodotti A) CONCIMI SEMPLICI Perfosfati minerali ART. 856 – I perfosfati minerali sono consegnati in sacchi di plastica da Kg. 50. Il titolo è indicato con una oscillazione di 2 gradi fra il minimo e il massimo, sia per il prodotto pulverulento, sia per quello granulato; non vi è tolleranza al di sotto del minimo; se l’analisi dovesse dare un risultato inferiore al minimo, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. I perfosfati devono essere o granulari o pulverulenti, sì che se ne possa fare, senza inconvenienti, lo spargimento a mano ed a macchina. E’ ammesso un calo di deposito dallo 0,50 all’1%, senza diritto ad abbuono sul prezzo. Scorie Thomas ART. 857 – Le Scorie Thomas sono consegnate in sacchi di carta o plastica da Kg. 50. Esse sono vendute a prezzo finito, per quintale. Hanno titolo 15-7, 17-19, o 18-20 riferito all’anidride fosforica totale. Nitrato di sodio ART. 858 – Il nitrato di sodio può essere naturale (grezzo o granulare) e sintetico. Il prodotto sintetico viene consegnato in sacchi da 50 Kg. Per il prodotto grezzo naturale d’importazione, deve essere tollerato il cattivo stato dei sacchi, dovuto alle operazioni di carico e scarico dalla nave. 153 E’ ammesso per il nitrato di sodio un calo naturale durante il viaggio, dell’1 al 2%, salvo che si trovi in sacchi impermeabili. I carichi sono venduti con garanzia di titolo in purezza e cioè del 95% minimo per il grezzo e del 99% per il raffinato granulare, corrispondente rispettivamente al 15,50% e 16% circa di azoto. Nitrato di calcio ART. 859 – Il nitrato di calcio è consegnato in sacchi di plastica da Kg. 50. E’ in forma granulare ed è garantito il titolo in azoto che 15-16%. Nitrato ammonico ART. 860 – Il nitrato ammonico è di forma granulare ed è posto in vendita in sacchi di plastica da Kg. 50. Viene messo in vendita con titolo 26/27% di azoto, per metà nitrico e per metà ammoniacale. Solfato ammonico ART. 861 – Il solfato ammonico è venduto in sacchi di plastica da Kg. 50 con titolo 20/21% di azoto. Urea agricola ART. 862 – L’urea agricola è di forma cristallina ed è posta in vendita in sacchi di plastica da Kg. 50. Ha un titolo del 46% di azoto. Concimi potassici ART. 863 – I concimi potassici sono in forma pulverulenta e cristallina e, quando non sono consegnati alla rinfusa, sono posti in sacchi di carta o di plastica da Kg. 50. Le garanzie di analisi sono quelle previste dalla legge per gli altri concimi. B) CONCIMI COMPLESSI ART. 864 – Si intendono «complessi» i fertilizzanti che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo e potassio), che sono stati combinati con apposito processo di produzione. Vengono posti in vendita in sacchi da Kg. 50. Nella etichetta che indica la composizione del concime complesso devono risultare gli elementi fertilizzanti ed i titoli minimi garantiti di ciascun elemento. C) CONCIMI MISTI ORGANICI ART.865 – I concimi misti consistono in una miscela di perfosfati minerali preparati con o senza cloruro o solfato di potassio, con aggiunta di materie organiche (carniccio, cuoio, ossa, peluria, ecc.) o di miscela di diversi concimi minerali ed organici. Vengono posti in vendita in sacchi di plastica da Kg. 50. Di essi devono sempre indicarsi il titolo in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ed il titolo in azoto organico ed in ossido potassico: così pure deve essere indicata la percentuale in materie organiche. D) ANTICRITTOGAMICI 154 Solfato di rame e zolfo ART. 866 – Il solfato di rame viene messo in commercio in sacchi di plastica o juta da Kg. 5, 10,25, 50, al titolo 98-99, con tolleranza dell’1% in peso. Lo zolfo viene venduto ventilato raffinato o doppio ventilato. Per gli zolfi ramati si indica il titolo delle unità rameiche e si indica altresì il titolo di solfato rameico idrato. Viene venduto in sacchi di carta o di plastica da Kg. 5, 10, 25. Polveri rameiche ART. 867 – Le polveri rameiche vengono consegnate in contenitori, con l’indicazione del titolo e del peso; non ammesso calo. Altri prodotti anticrittogamici ART. 868 – Per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico (acuprici o misti), insetticida o diserbante, si indicano usualmente, oltre al peso netto, la composizione ed il titolo in sostanze attive. TITOLO V – CAP. 16 c) Saponi, saponette, glicerina, candele e profumi Ordinazione ART. 869 – L’ordinazione sia dei saponi, saponette e candele, sia della glicerina e dei profumi, avviene tramite agente di commercio o direttamente presso il venditore, ma non è vincolante per quest’ultimo. Conclusione del contratto ART. 870 – La conclusione del contratto avviene con l’esecuzione dell’ordine. Quando si conviene un allestimento di vetrina per un determinato prodotto viene concesso dal venditore un «premio vetrina» in pezzi, regolarmente fatturati ed immediatamente quietanziati. Clausole speciali ART. 871 – E’ sempre implicita la clausola «salvo approvazione della Casa». Specie di vendita e unità base di contrattazione ART. 872 – Le candele sono vendute a peso (Kg.), eccezione fatta per quelle decorative che vengono vendute a dozzine. La vendita avviene su tipo di campione franco fabbrica o franco magazzino. Il sapone normale è venduto a numero e le saponette sono vendute a dozzine. I lumini sono venduti a dozzine. I profumi si vendono a dozzine di contenitori, franco domicilio acquirente. Per alcuni tipici cosmetici (colluttori di igiene, collirio di bellezza) la vendita avviene a decine, sempre franco domicilio acquirente. I profumi sono venduti in flaconi, che contengono 1/8, 1/16 o 1/32 di litro. Imballaggio 155 ART. 873- Gli imballaggi per i saponi sono a carico del venditore; per le candele la vendita è fatta franco imballo; l’involucro di carta gessata con cui sono avvolti i pacchi di candele è considerato tara per merce. Per i profumi l’imballo è in cartoni ed è fornito gratuitamente. Consegna ART. 874 – La consegna su piazza per tutti i prodotti di cui sopra, avviene franco domicilio, a carico del venditore. La consegna fuori piazza, per i saponi, saponette e profumi, avviene mediante spedizione franco domicilio acquirente. Per le candele, la consegna fuori piazza avviene franco fabbrica o franco magazzino acquirente. Verifica della merce ART. 875 – Nelle vendite su piazza la verifica del peso, del numero dei pezzi e della qualità si effettua al momento della consegna oppure a quello dell’arrivo della merce nel magazzino del compratore. Per le consegne fuori piazza la reversale ferroviaria o del vettore fa fede del peso e la qualità si verifica all’atto dell’arrivo. Rischi di viaggio ART. 876 – Salvo i casi di consegna franco fabbrica, i rischi di viaggio sono sempre a carico del venditore. Difetti e vizi ART. 877 – I principali difetti e vizi delle varie merci sono: a) per i saponi: ? fioritura per difetto di lavorazione; b) per le saponette: ? odore sgradevole; ? deficiente compattezza; c) per le candele: ? durata minima a causa della pasta troppo molle; ? deficienza di resistenza agli agenti atmosferici; d) per i profumi: ? insufficiente percentuale di grado anidro; ? scarsa durata e persistenza. d) TITOLO V – CAP. 16 Prodotti farmaceutici e specialità medicinali Ordinazione e conclusione del contratto ART. 878 – L’ordinazione si effettua prevalentemente a mezzo telefono. Specie di vendita ed unità base di contrattazione 156 ART. 879 – La vendita viene effettuata sia per prodotti farmaceutici confezionati, sia per specialità a numero. Per i prodotti sfusi, avviene a peso netto. Requisiti della merce ART. 880 – I requisiti dei prodotti sono garantiti dalla Casa fornitrice se in imballo originale. Imballaggi ART. 881- Gli imballaggi sono forniti dal venditore. Consegna ART. 882 – La consegna è effettuata al domicilio del cliente o alla fermata della corriera. Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce ART. 883 – La spedizione ed i rischi del viaggio sono a carico del venditore, salvo diversa convenzione. Ritardo nella consegna ART. 884 – In caso di ritardo nella consegna, per qualunque motivo, il compratore ha diritto a non ritirare la merce. Pagamento ART. 885 – Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla consegna della merce. Per il pagamento a presentazione di fattura si pratica uno sconto del 2% sull’importo della fattura stessa. Difetti o alterazioni del prodotto ART. 886 – In caso di difetti o alterazioni del prodotto, questo viene restituito e cambiato con un altro in buono stato dal fornitore. TITOLO V – CAP. 16 e) colori e vernici (non sono stati accertati usi) f) TITOLO V – CAP. 16 Manufatti in materie plastiche e relativa posa in opera Conclusione del contratto ART. 887 – Il contratto avente ad oggetto manufatti in materie plastiche, intervenuto tramite procacciatore di affari, è sottoposto alla accettazione del fabbricante, anche in mancanza della clausola «salva approvazione della Casa» o simili. 157 La ditta fabbricante – ove non accolga la proposta – ne dà immediatamente comunicazione al committente. Usi relativi alla posa in opera di materiali in plastica ART. 888 – Quando è convenuta la posa in opera del materiale, salvo patti particolari, fanno carico al committente: a) il trasferimento dei materiali ai piani dell’edificio ove devono essere impiegati, per le grandi forniture; b) la ripulitura, la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua; c) l’allestimento di idoneo locale per il deposito del materiale, di cui il committente è ad ogni effetto depositario; d) l’esecuzione, a richiesta e sotto direzione del fornitore, di sotto fondi eventualmente occorrenti per l’applicazione della materia plastica. Unità base di contrattazione ART. 889 – Per le persiane avvolgibili, l’unità base di contrattazione è la misura minima di mq. 2; per i pavimenti l’unità base è il metro quadrato; gli altri oggetti sono venduti, secondo la loro natura, a numero o a peso. Modo di misurazione ART. 890 – Quando è convenuta la posa in opera dei materiali di rivestimento, la misurazione si effettua vuoto per pieno, conteggiando nel pieno le aperture o i vuoti di superficie inferiori a mq.4 per ciascuno, oppure calcolando a parte lo sfrido del materiale. Requisiti ART. 891 – I principali requisiti dei prodotti in plastica sono: a) per le persiane avvolgibili: ? colorazione stabile; ? resistenza alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche; ? indeformabilità; b) per i nastri o profilati: ? elasticità e minimo indurimento al sole; c) per i prodotti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: ? inodorabilità; ? atossicità; ? elasticità; ? resistenza al calore in rapporto al tipo di prodotto; d) per i pavimenti: ? coibenza acustica e termica; ? stabilità dimensionale; ? colorazione uniforme relativamente ad ogni singola fornitura; ? resistenza agli agenti atmosferici; ? durata superiore ai 5 anni. Imballaggio ART. 892 – Le spese di imballaggio sono, in ogni caso, a carico del venditore, salvo che sia richiesto un imballaggio speciale. 158 Termini di consegna ART. 893 – Nel computo dei termini di consegna, i quali decorrono dalla data dell’accettazione dell’ordinazione sono considerati i soli giorni lavorativi. La clausola «consegna prontissima» comporta la consegna immediata della merce, la clausola «consegna pronta» comporta la consegna entro 8 giorni. Ove non siano stabiliti termini fissi, né siano adottate le clausole «consegna pronta» o «consegna prontissima», la consegna deve avvenire entro 60 giorni dall’ordinazione. Spedizione, trasporto e scarico ART. 894 – Le vendite per l’interno avvengono franco stabilimento del venditore. Quando però è convenuta la posa in opera, la vendita s’intende fatta franco destino ed il fornitore dovrà provvedere al carico, al trasporto ed allo scarico del prodotto con i rischi relativi. Nelle grandi forniture è escluso lo scarico della merce. Le vendite per l’estero s’intendono effettuate con la clausola «franco frontiera». Pagamento ART. 895 – Il termine di pagamento è di 60 o 90 giorni dalla consegna. Il pagamento a pronti contanti, o entro 30 giorni dalla consegna, attribuisce al compratore il diritto ad uno sconto del 2 o del 3 per cento sul prezzo della merce. Garanzia della cosa venduta e posa in opera ART. 896 – Quando è pattuita la posa in opera, la garanzia comprende, il buon funzionamento delle opere e l’adeguatezza delle tecniche e dei materiali impiegati, in rapporto alla varietà degli stessi ed al settore di impiego. La garanzia si estende normalmente per il periodo di un anno. Vizi e difetti ART. 897 – I principali difetti dei prodotti in plastica stampati sono: ? colore che «corre»; ? eccessivo indurimento al sole; ? minima elasticità; ? minima tenuta al peso; ? minima tenuta alle intemperie. I principali difetti dei prodotti in plastica soffiati sono: ? non uniformità della superficie; ? presenza di falle o di bolle d’aria. Per i profilati o trafilati: ? la deformabilità; ? la perdita di colore; ? l’indurimento al sole; ? la fragilità; ? la difettosa profilatura per i profilati rigidi. Per i pavimenti: ? la mancata stabilità dimensionale; ? la perdita di colore; ? l’eccessiva improntabilità. 159 TITOLO V- CAP. 16 Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti, coke, ecc.) g/1) Oli combustibili ad us o industriale e ad uso riscaldamento g) Ordinazione ART. 898 – Nell’ordinazione di oli combustibili il quantitativo viene genericamente indicato con riferimento ai recipienti usati per il trasporto o per il travaso o in quintali. Unità base di contrattazione ART. 899 – L’unità base di contrattazione è il Kg. Campioni ed analisi ART. 900 – All’atto della consegna il compratore può richiedere il prelevamento di un campione, da effettuarsi in contraddittorio; il campione sigillato viene suddiviso in tre parti poste in idonei recipienti, controfirmati dalle parti; un recipiente – campione viene trattenuto dal venditore; gli altri dal compratore che, se lo ritiene, ne manderà uno al laboratorio di analisi. Requisiti della merce ART. 901 – Nelle ordinazioni e nei contratti gli oli combustibili vengono qualificati e distinti in relazione alla loro viscosità: fluidi (viscosità 3-5), semifluidi (viscosità 5-7), densi (viscosità superiore a 10). Consegna ripartita ART. 902 – Nelle consegne ripartite quando intervengono variazioni nei gravami fiscali o del listino ufficiale, il prezzo delle successive partite aumenta o diminuisce di conseguenza. Verifica della merce ART. 903 – La verifica del peso avviene in quanto richiesta dal compratore e le relative spese sono a carico di questi. Trasporto e rischi ART. 904 – Le spese di trasporto ed i rischi inerenti sono a carico del venditore. Ricevimento della merce ART. 905 – Il compratore deve indicare esattamente il recipiente dove deve essere travasato il combustibile, ed il travaso deve avvenire alla presenza del compratore stesso o di un suo incaricato, i quali devono precisare le modalità di travaso particolari in relazione alla capacità della vasca e alle installazioni esistenti. Pagamento 160 ART. 906 – Il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patto contrario, alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore. Difetti della merce ART. 907 – I difetti, che salvo patto contrario possono essere contestati, sono quelli relativi al punto di viscosità. TITOLO V – CAP. 16 g/2) Gasolio da riscaldamento Ordinazione e unità base di contrattazione ART. 908 – Nell’ordinazione di gasolio, il quantitativo viene genericamente indicato in litri: il litro è l’unità base di contrattazione. Consegna ripartita ART. 909 – Nelle consegne ripartite quando intervengono variazioni nei gravami fiscali o del Listino ufficiale, il prezzo delle successive partite aumenta o diminuisce di conseguenza. Verifica della merce ART. 910 – La verifica della merce avviene mediante contatore volumetrico installato sul recipiente usato per il trasporto. Pagamento ART. 911 – Il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patto contrario, alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore. TITOLO V – CAP. 16 g/3) Prodotti bianchi e carburanti agricoli Ordinazione ART. 912 – Nell’ordinazione di prodotti bianchi (petrolio illuminante, benzina naturale e super, gasolio) e di carburanti agricoli, si precisa il quantitativo richiesto. Specie di vendita ART. 913 – La vendita avviene a peso o a litro. Unità base di contrattazione ART. 914 – L’unità base di contrattazione per la benzina normale e super, per il gasolio e per il petrolio illuminante è il litro. Per il carburante agricolo l’unità base di contrattazione è il Kg. Recipiente 161 AT. 915 – I fusti cono di proprietà del venditore ed il compratore deve restituirli entro un congruo termine. Il compratore di regola versa una cauzione pari al valore del recipiente: tale cauzione viene restituita se il compratore ritorna il fusto in condizioni di usabilità. Consegna ART. 916 – La consegna avviene al recapito del compratore, a cura ed a spese del venditore. Verifica della merce ART. 917 – Il quantitativo si verifica attraverso le apposite «linee di fede», segnate sui recipienti di trasporto, quando trattasi di chilolitri. Attraverso la misura del contalitri, per i mezzi muniti di tale apparecchiatura. Pagamento ART. 918 – Per i prodotti bianchi ed i carburanti agricoli il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore. TITOLO V – CAP. 16 g/4) Petrolio ad uso riscaldamento ovvero kerosene Specie di vendita ART. 919 – La vendita avviene in confezioni da 20, 50 e 200 litri. Unità base di contrattazione ART. 920 – L’unità base di contrattazione è il litro oppure il canestro da 20 litri. Imballo e confezione ART. 921 – Il compratore versa una cauzione per il recipiente pari al costo del medesimo: quando il recipiente viene restituito in condizioni di idoneità, la cauzione è rimborsata al compratore. Contestazioni ART. 922 – Le contestazioni relative alla quantità possono essere proposte dal compratore solo fino a quando il sigillo del recipiente è integro. Consegna e ritiro ART. 923 – Nella ve ndita all’ingrosso la consegna avviene al domicilio dell’acquirente con spese di trasporto e rischio a carico del venditore. Nella vendita al dettaglio oltre alle modalità di cui al comma precedente, la consegna può avvenire al domicilio del venditore, con spese di trasporto e rischi a carico dell’acquirente. Pagamento del prezzo 162 ART. 924 – Il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore. TITOLO V – CAP. 16 g/5) Lubrificanti Specie di vendita ART. 925 – La vendita dei lubrificanti avviene di regola a peso o a confezioni sigillate. Unità base di contrattazione ART. 926 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo; per i quantitativi fino a 20 Kg. il peso della confezione vale come peso di prodotto («tara per merce»), mentre per le partite oltre i 20 Kg. il peso del prodotto è netto. Requisiti della merce ART. 927 – I lubrificanti vengono specificati nelle contrattazione per densità e viscosità e secondo l’uso a cui sono adibiti. Consegna e ritiro ART. 928 – Le spese di trasporto e rischi relativi sono a carico del venditore per le partite oltre i 50 Kg., mentre per le partite fino a tale limite il compratore provvede a proprie spese e rischio al ritiro e trasporto. Pagamento del prezzo ART. 929 – Per le partite fino a 20 Kg. il pagamento avviene al momento della consegna. Per le partite superiori il pagamento deve avvenire entro giorni 60 dalla consegna. Reclami ART. 930 – Per le partite in confezioni originali sono ammessi reclami sul peso fino a quando i sigilli sono integri. TITOLO V – CAP. 16 g/6) Coke (vedasi Cap. 3, lett. a) h) TITOLO V – CAP. 16 Commercio all’ingrosso dei gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole Ordinazione e conclusione del contratto ART. 931 – Nelle ordinazioni e contrattazioni i gas in bombole vengono distinti in gas compressi (metano, ossigeno, azoto), liquefatti (propano, butano, gas di petrolio liquefacibili, ovvero miscele dei medesimi) sciolti (acetilene). 163 I gas liquefatti vengono anche indicati con la sigla G.P.L. (gas di petrolio liquefatti). Unità base di contrattazione e modo di misurazione ART. 932 – Unità base di contrattazione è la «bombola», specificata nel suo contenuto in peso. Consegna ART. 933 – La consegna dal fornitore al rivenditore avviene «franco destino» al magazzino del rivenditore, comprese a carico del venditore le spese di facchinaggio. Il rischio inerente al trasporto è a carico del venditore. Verifica della merce e consegna ART. 934 – Per i gas G.P.L. la bombola, purchè abbia integri i sigilli, deve sempre essere sostituita, quando il contenuto non abbia il peso o il volume minimi garantiti. Pagamento ART. 935 – Il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore. Resa ART. 936 – Per i gas liquefatti, compressi e disciolti, i termini di resa della bombola – anche se non usata – è di un anno dalla consegna, salvo patto contrario; le spese di trasporto e facchinaggio per la restituzione sono a carico della ditta fornitrice. Quanto sopra si applica sia nei rapporti tra ditta fornitrice e rivenditori sia nei trasporti fra rivenditori e consumatori. TITOLO V – CAP. 17 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA Specie di vendita e unità base di contrattazione ART. 937 – Per i pavimenti di gomma la vendita e la misurazione avvengono a metro quadrato. I pneumatici per autovetture, autocarri, moto e biciclette e relative camere d’aria, sono venduti a numero. I tubi vengono venduti a metro lineare. Analisi ART. 938 – Le spese per eventuali analisi sono a carico dell’acquirente. Requisiti della merce ART. 939 – I principali requisiti dei pavimenti in gomma in relazione all’uso a cui vengono destinai, sono: ? resistenza alle abrasioni; ? resistenza all’improntabilità; ? resistenza dielettrica; ? resistenza acustica; 164 resistenza cromatica; resistenza termica; resistenza agli agenti chimici; sopravvivenza ai bacteri dello 0,4%; stabilità dimensionale. I pneumatici possono essere di quattro tipi. Quelli di prima categoria devono presentare perfezioni tecniche e di aspetto. I pneumatici «difettosi nell’aspetto» non possono essere considerati di prima categoria. Essi sono tuttavia di norma strutturalmente garantiti. Quelli di seconda categoria presentano imperfezioni tecniche e ciò la Casa produttrice deve indicarlo a mezzo di apposita stampigliatura. Quelli di 3ª categoria (per uso agricolo) recano una stampigliatura che indica il limite massimo di velocità o l’uso per il quale sono destinati. ? ? ? ? ? Bollatura ART. 940 – Gli articoli di gomma possono avere una bollatura o timbratura che fa fede del tipo e provenienza. Imballaggio ART. 941 – Per i pavimenti in gomma (confezioni da 4,5 a 5 mq.), gli imballaggi sono a carico del venditore e consegnati gratuitamente. Per gli articoli di gomma in genere l’imballaggio e la confezione normali sono a carico del venditore, mentre per imballi o confezioni speciali, tale prezzo viene fatturato a parte. Consegna ART. 942 – Per i pneumatici venduti al minuto la consegna comprende pure la loro sistemazione o montaggio. Consegna ripartita ART. 943 – Nella consegna ripartita il prezzo dell’intera partita viene determinato all’atto della conclusione del contratto. Verifica della merce e collaudo ART. 944 – Per i paviment i in gomma il collaudo avviene dopo 72 ore dalla posa in opera, tagliando e strappando un cm2 di pavimento per constatare se l’adesione di esso sul sottofondo è perfetta. Spedizione e trasporto ART. 945 – Le spese ed i rischi relativi alla spedizione ed al trasporto degli articoli di gomma sono a carico dell’acquirente; mentre per i pavimenti posti in opera dal venditore le spese inerenti alla mano d’opera, i macchinari, il sottofondo, ecc., sono a carico del venditore stesso. Per i pneumatici montati in località diverse dal negozio del venditore, vengono fatturati a parte il trasporto e l’assistenza. Obblighi di garanzia del venditore 165 ART. 946 – Il venditore garantisce la posa in opera dei pavimenti di gomma come sistemati a regola d’arte per 5 anni. TITOLO V – CAP. 18 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE a) Impianti elettrici, televisivi, telefonici, di segnalazione e comunicazione interna Preventivi ART. 947 – Il preventivo dei lavori assunti può essere: a) a misura, quando il compenso è stabilito in base al materiale impiegato, messo in opera; b) in economia, quando il compenso è stabilito tenendo conto del materiale impiegato e del lavoro prestato separatamente; c) forfetario o a corpo, cioè con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi, senza misurazione ed a costo globale indicato; d) a prezzo unitario, per ciascuna presa di corrente e punto luce, ovvero per punto telefonico, citofonico e presa TV. Per quanto concerne le colonne montanti per l’alimentazione delle singole unità immobiliari, il prezzo deve essere pagato a parte, se non è previsto nel preventivo. Spese per le opere da muratore ART. 948 – Nell’esecuzione di impianti elettrici, in mancanza di patto espresso, le spese per i lavori e le opere da muratore relative, sono a carico del committente. Collaudo ART. 949 – Le spese inerenti all’eventuale collaudo dell’opera sono a carico del committente, intendendosi per collaudo il controllo della corrispondenza tra l’opera finita a regola d’arte e l’ordine. TITOLO V – CAP. 18 b) Elettrodomestici Imballaggio ART. 950 – Le spese di imballaggio sono a carico del venditore, eccezion fatta per gli imballaggi speciali richiesti dall’acquirente. Consegna ART. 951 – Nella vendita di elettrodomestici la consegna è fatta nell’ambito provinciale, a spese e rischio del venditore, presso il luogo indicato dal compratore. 166 TITOLO V – CAP.. 18 c) Compravendita e locazione di strumenti musicali Ordinazione ART. 952 – Nell’ordinazione di pianoforti il compratore versa una caparra. Altrettanto avviene per strumenti musicali di caratteristica pregiata e di valore superiore in genere a lire 1.000.000. La caparra s’intende confirmatoria. Consegna ART. 953 – La consegna dei pianoforti avviene al domicilio del compratore, a rischio e spese del venditore. All’atto della consegna dei pianoforti, il venditore è tenuto a far accordare a proprie spese lo strumento al domicilio del compratore. Il termine per la consegna stabilito al momento della conclusione del contratto s’intende, di massima, in funzione dell’effettiva possibilità di consegna da parte della Casa costruttrice. Locazione di pianoforti ART. 954 – Nella locazione di pianoforti, lo strumento è consegnato accordato. Il trasporto a domicilio del locatario (all’inizio della locazione) e al domicilio del locatore (alla fine della locazione) avviene a spese del locatario e rischio del locatore. Strumenti musicali per «banda» ART. 955 – Gli strumenti musicali vengono garantiti circa la funzionalità e simili, e difetti di fabbricazione; per gli strumenti nuovi vale la garanzia prestata dalla Casa costruttrice e per il periodo dalla stessa previsto; per gli strumenti usati il venditore presta la garanzia per un periodo di mesi sei. TITOLO V - CAP. 8 d) Stracci Requisiti e suddivisioni della merce ART. 956 – Gli stracci venduti da raccoglitori al commerciante alla rinfusa sono gli stracci «di famiglia». Tale vendita avviene a peso. Gli stracci «di famiglia» dopo la selezione a cura del commerciante vengono a loro volta suddivisi in categorie, in riferimento alla loro natura. Una delle categorie degli stracci «di famiglia» è il «pezzame», venduto nell’ambito provinciale per uso di officina. Il pezzame per le officine si distingue ai fini del prezzo nell’ordine decrescente, in: ? bianco; ? chiaro; 167 ? scuro. Imballaggio ART. 957 – Gli stracci sono confezionati e legati dal commerciante e forniti in colli, salvo diverso accordo. Verifica della merce ART. 958 – La verifica della merce viene effettuata al magazzino del venditore, mediante l’apertura e l’esame di alcuni colli. Consegna ART. 959 – La consegna avviene al magazzino del venditore, salvo accordi diversi. Tolleranza ART. 960 – E’ ammessa una tolleranza di peso del 2-3%. Pagamento ART. 961 – Il pagamento dal commerciante al raccoglitore avviene in contanti presso l’acquirente, mentre tra il commerciante e l’industria acquirente il pagamento avviene entro 60 giorni circa dalla consegna, mediante rimessa. Difetti ART. 962 – Costituiscono difetto negli stracci: ? il marciume e l’eccessiva umidità; ? il sudiciume e particolarmente l’unto; La constatazione di questi difetti, dà diritto alla restituzione della merce o alla riduzione del prezzo. TITOLO VI CREDITO E ASSICURAZIONI CAP. 1 USI NELLE OPERAZIONI DI BANCA Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.) 168 ART. 963 – Gli Istituti ed Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle « Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documenti » accertati dalla Camera di Commercio Internazionale. Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.) ART. 964 – Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 del Cod. Civ. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all’Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l’orario di apertura degli sportelli. Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 Cod. Civ.) Art. 965 – Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data del verbale di offerta reale dei documenti stessi. Interesse di conto corrente (Misura non pattuita) ART. 966 – Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente. Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interesse. Obblighi degli Istituti od Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° Cod. Civ.) ART. 967 – Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia degli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell’Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividenti, i premi o rimborsi di titoli estratti. L’istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito per iscritto. Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (art. 1838, comma 3° Cod. Civ.) 169 ART. 968 – Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari. Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore ART. 969 – Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà i sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l’amministrazione accentrata. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità. Termine per l’esercizio del diritto di opzione ART. 970 – Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito - è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione di borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa. Recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato ART. 971 – Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all’articolo 1855 C.C., il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del credito. Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere Art. 972 – Nel calcolo degli interessi di frazione d’anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti od Aziende di credito computano i giorni secondo l’anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell’anno commerciale. Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente. Chiusura del conto corrente e interesse composto ART. 973 – Nelle operazioni bancarie l’interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto: a) per i conti depositi non vincolati, l’interesse semplice maturato annualmente; 170 b) per i conti e depositi vincolati, l’interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente; c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l’interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine di marzo, giugno, settembre e dicembre. L’interesse così portato in conto, produce a sua volta l’interesse nella stessa misura. Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario ART. 974 – Le espressioni « fondi a disposizione » o « somme a disposizione » stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere. Accredito in conto « salvo buon fine » ART. 975 – L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l’Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l’incasso. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa le disponibilità dell’importo. E’ tuttavia in facoltà dell’Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l’importo anche prima di averne effettuato l’incasso. In caso di mancato incasso, all’Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all’art. 1829 del Cod. Civ. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine. Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 Cod. Civ.) ART. 976 – Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall’estero sono regolati dalla legge italiana. Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.) ART. 977 – Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell’art. 1850 del Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l’Istituto od Agenzia di credito ha il diritto di far vendere senz’altro avviso il pegno. Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.) ART. 978 – Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato. 171 TITOLO VI – CAP. 2 USI DELLE ASSICURAZIONI (non sono stati accertati usi) TITOLO VI – CAP. 3 USI DELLE BORSI VALORI (non sono stati accertati usi) Titolo VII ALTRI USI CAP. 1 PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI a) Lavatura e pulitura a secco ed ad acqua, tintura di abiti ed indumenti Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione ART. 979 – L’esecutore dell’opera rilascia al committente una ricevuta, per il ritiro della merce lavorata. Responsabilità della ditta lavoratrice ART. 980 – L’esecutore dell’opera non risponde per eventuali difetti dipendenti da scoloritura per esposizione al sole, da sudore, da polvere, da fumo o da usura. L’esecutore dell’opera deve avvertire il committente dei difetti che possono derivare dalla lavorazione. Per gli articoli in pelle scamosciata o liscia, la tintoria non risponde dei danni conseguenti a quelle alterazioni che essendo preesistenti sulle pelli, possono essere evidenziate o aggravate con la pulitura. Risultato della tintura ART. 981 – Nelle commissioni di tintura su campione l’esecutore dell’opera non risponde della perfetta corrispondenza del colore richiesto. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una seconda, di colore più scuro o diverso da quello della prima ordinazione, pagando una maggiorazione sul prezzo originario pattuito. 172 Verifica degli oggetti ART. 982 – Il committente verifica gli oggetti al momento della riconsegna. TITOLO VII – CAP. 1 a/1) Lavatura di biancheria Ritiro e consegna ART. 983 – Per le consegne di una certa entità (effettuate da alberghi, convitti, ecc.), il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta. Reclami ART. 984 – Se il committente esegue la verifica dei capi all’atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente alla Ditta. Responsabilità e risarcimento danni ART. 985 – L’esecutore dell’opera risponde per le perdite; per i danneggiamenti, invece, nella misura del 100% del valore dei capi deteriorati, con facoltà di trattenerli. TITOLO VII – CAP. 1 b) Stampa e fissaggio dei tendaggi grezzi o tinti Conclusione dei contratti ART. 986 – L’impresa che deve eseguire il lavoro predispone i campioni di stoffe da stampare e fissare, con i relativi disegni e colori, sottoponendoli ai committenti. Questi, nel richiedere l’opera, precisano le ulteriori modalità della lavorazione, la quantità ed il prezzo che sono disposti a corrispondere in relazione al numero dei colori ed alla natura del tendaggio. Fornitura del materiale ART. 987 – I tendaggi da stampare e fissare sono forniti dal committente. Gli stampi invece, in mancanza di forniture dirette da parte del committente, sono forniti dall’impresa esecutrice dell’opera. Responsabilità dello stampatore 173 ART.988 – Il ritiro della materia greggia da lavorare non implica accettazione, da parte dello stampatore, dell’ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme all’ordine del committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito. Lo stampatore non risponde degli strappi e delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto dopo la lavorazione. Riconsegna della merce ART. 989 – La riconsegna della merce da lavorare e lavorata è a carico della ditta stampatrice, che assume i rischi di trasporto. Pagamento ART. 990 – Il pagamento avviene sempre dopo la consegna della merce lavorata. TITOLO VII – CAP. 1 b/1) Lavori di tinteggiatura, stuccatura, verniciatura e posa in opera di parati Oggetto del contratto ART. 991 – Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce, in affresco e con idropitture, la provvista e posa in opera di parati, le verniciature con qualunque materiale e le stuccature. Preventivi ART. 992 – Il preventivo dei lavori assunti può essere: a) a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità ed omogeneità, si da compensare il tempo ne cessario per le misurazioni ed i relativi computi; b) forfettario o a corpo, con esclusione di misurazione, con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi. Se non è espressamente specificato, il preventivo non comprende la spesa relativa al ponteggio. Lavori in economia ART. 993 – I lavori in economia vengono eseguiti sotto il controllo del committente, e vengono conteggiati in base ai materiali ed al tempo impiegati, computando anche il tempo necessario per il trasporto degli attrezzi dal ma gazzino al posto di lavoro e viceversa, all’inizio ed al termine dei lavori. Misurazione dei lavori di imbiancatura e di tinteggiatura su superfici interne ART. 994 – I soffitti a volta o a travatura si misurano calcolando le superfici effettive dei piani e delle travature. 174 Le pareti ed i soffitti piani si misurano sviluppando la loro superficie in proiezione, deducendo solo i vani non tinteggiati aventi superfici superiori ai quattro metri quadrati (sui predetti vani si computano gli eventuali squarci o celini). I vani inferiori ai 4 metri quadrati vengono computati vuoto per pieno a compenso degli eventuali squarci o celini e dell’indispensabile profilatura. Quando esistono sporgenze o rientranze, non si computano se inferiori ai 5 centimetri, salvo patto contrario. Le zoccolature si misurano a metro lineare se inferiori ai 18 centimetri di altezza; le zoccolature di altezza superiore, si misurano a metro quadrato e le relative profilature a metro lineare. Per i parati vale invece la misurazione della superficie effettiva coperta, computando nel prezzo della provvista e dell’applicazione, tutte le spese. Altrettanto dicasi nel caso in cui si esegua la sola applicazione di carta o stoffa dal committente. Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne ART. 995 – Le imbiancature e tinteggiature a calce o in affresco eseguite su facciate o superfici esterne, si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti fino al limite di mq. 4 (vuoto per pieno) e con l’aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza. Le tinteggiature con idropittura, le verniciature e le applicazioni di rivestimenti plastici si calcolano pure sulla massima altezza e massima larghezza, deducendo soltanto i vuoti superiori a quattro metri quadrati e con l’aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza. In ogni caso, zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se eseguiti in colore diverso, si misurano a parte, a metro lineare, secondo la linea più lunga. Misurazione dei lavori di verniciatura ART. 996 – I lavori di verniciatura di superfici interne in genere, nonché di manufatti in legno o in ferro, eseguiti con idropitture, vernice opaca o grassa, smalti e prodotti similari, sono misurati calcolando la loro massima superficie, la quale, avuto riguardo alla complessità dell’esecuzione dei lavori medesimi, viene moltiplicata per un determinato coefficiente, come appresso: a) per le pareti, i soffitti e le superfici interne in genere il calcolo si esegue sulla superficie effettiva, deducendo solo i vani o vuoti di oltre un metro quadrato e le fasce di larghezza superiore a trenta centimetri; b) per le griglie, le tapparelle e le avvolgibili compresi gli apparecchi a sporgere, la massima dimensione verniciata del manufatto si moltiplica per tre; c) per le antine di finestre comuni, il computo si esegue sulla luce netta, se non vi sono traverse ai vetri; qualora vi siano traverse, si applica il coefficiente 1,50, per verniciatura sia interna sia esterna. Per le antine di finestre a ghigliottina e a ribalta, alla luce netta si applica il coefficiente 2; d) per le antine per balconi con zoccolo la superficie della luce netta si moltiplica per 1,50 se non vi sono traverse ai vetri; per 1,75, se vi sono traverse; e) le quide con ferri a U, gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni, si computano a metro lineare; f) per gli stipiti, i controstipiti, i celini, i cassoncini, le bussole ed i telai si calcola la superficie effettiva; g) per le porte, le antiporte e le impennate a vetri aventi superficie vetrata superiore al 50% del totale, la superficie della luce netta si moltiplica per 1,50. h) Per quelle a riquadri fino a dmq. 15 o aventi superficie vetrata inferiore al 50% del totale, la superficie della luce netta si moltiplica per 2; 175 i) le cordonature, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce fino a 18 cm. di altezza si computano a metro lineare; j) per le cancellate, i parapetti in ferro, le inferriate e simili, di superficie piana, si considera la superficie effettiva; per quelli lavorati, la superficie si moltiplica per un coefficiente, da determinarsi volta per volta, fino ad un massimo di quattro. Qualora si tratti di manufatti di forma irregolare, la superficie si calcola moltiplicando l’altezza media per la larghezza media. Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici piane in locali interni ART. 997 – Le lisciature e rasature in gesso od altro di superfici piane in locali normali interni sono misurate nella loro superficie effettiva, senza far luogo a deduzione per vani o vuoti inferiori a due metri quadrati o per fasce di larghezza inferiore a 30 centimetri. Non sono ammesse deduzioni per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccolini, decorazioni di qualsiasi dimensione, né per le superfici corrispondenti a lavori di rappezzo eseguiti in economia o altrimenti. Le cornici di qualunque genere, le gusce, le gole, le sagome, gli scuretti, le fasce, sia rientranti che sporgenti, sia verticali che orizzontali, sono misurati a metro lineare, secondo la linea più lunga e seguendo i rilievi. Le decorazioni in stucco si computano a parte, secondo la complessità del loro disegno. I paraspigoli sono computati a metro lineare. Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari o eseguiti in condizione disagiata ART. 998 – I lavori di stuccatura su superfici particolari o, comunque, eseguiti in condizione di disagio, comportano, in relazione alla maggiore difficoltà della esecuzione, la moltiplicazione della loro superficie effettiva per un determinato coefficiente da concordarsi volta per volta. Per contro, trattandosi di sottorampe inclinate, sottopiani, sottoripiani, frontali, soffitti iniziali o di arrivo di vani -scala, si misura la sola superficie effettiva. Pagamento ART. 999 – Salvo pattuizioni il pagamento avviene al termine dei lavori. TITOLO VII – CAP. 2 USI MARITTIMI (non sono stati accertati usi) 176 TITOLO VII – CAP. 3 TRASPORTI TERRESTRI a) Trasporti terrestri in genere Inizio delle operazioni di trasporto ART. 1000 – Il vettore inizia le operazioni per il trasporto entro le 24 ore successive al conferimento ed all’accettazione dell’ordine. Spedizioniere ART. 1001 – Il mittente è tenuto a compilare una distinta delle merci da consegnarsi allo spedizioniere; questi sceglie i me zzi più idonei per l’esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente. Clausole speciali ART. 1002 – Nel trasporto a collettame (carico fatto di merci diverse e di diversi committenti) la clausola « da porta a porta » impiega il trasportatore al carico, allo scarico ed alla consegna a domicilio. Il vettore è tenuto allo stivaggio della merce ed al suo approntamento per lo scarico, salvo la clausola « merce alla rinfusa », nel qual caso l’assestamento della stessa è a carico dello speditore. Nel caso di trasporto di merci o di materiali, per lo scarico dei quali si renda necessario, per la loro natura e caratteristiche, l’impiego di personale, oltre l’autista addetto allo scarico, di gru o di altri mezzi di sollevamento, il vettore vi provvede a spese del destinatario o del committente, secondo i patti. Merci fragili o infiammabili o di particolare valore Art. 1003 – Per le spedizioni di merci fragili o infiammabili, il mittente deve fare una segnalazione visibile sui colli. Il committente è tenuto a segnalare le merci di particolare valore, fornendone una distinta ed indicandone il valore presunto. Il vettore è in facoltà di verificare quanto affermato dal committente, sempre in presenza di quest’ultimo. Assicurazione della merce ART. 1004 – E’ a discrezione del vettore l’assicurazione della merce; se richiesta dal mittente, l'importo del premio viene addebitato allo stesso. Se la merce è di particolare valore, il vettore può convenire e richiedere al committente l’importo del premio di una ulteriore assicurazione. Operazioni di controllo delle merci in viaggio 177 ART. 1005 – Quando verifiche doganali, daziarie o di altre autorità rendessero necessaria l’apertura di colli imballati, la spesa e gli oneri relativi sono a carico di chi ha l’onere del pagamento del trasporto e della spedizione. Altre maggiori spese ART. 1006 – Le maggiori spese per servizi o riconsegne sono a carico del committente o del destinatario che ritira, quando eccedono il normale compito della consegna precedentemente pattuita. Responsabilità in caso di delega ad altri del trasporto ART. 1007 – La responsabilità dello spedizioniere o del vettore che delega ad altri il trasporto, non cessa con la consegna al vettore o al sub-vettore; se il vettore o il sub-vettore sono indicati dal mittente, la responsabilità dei premi cessa con la consegna della merce. Consegna delle merci ART. 1008 – Le modalità di consegna sono a discrezione del vettore. Il vettore è tenuto alla consegna non appena possibile: Nel caso in cui il destinatario non provveda al ritiro, il responsabile è tenuto ad una indennità di sosta. Il vettore ha l’obbligo di presenziare alla verifica ed al disimballo delle merci, a richiesta del destinatario ed a sue spese. Mancato ritiro della merce ART. 1009 – Nel caso di mancato ritiro della merce da parte del destinatario, questi è tenuto o a precisare il motivo, per iscritto, sulla bolletta di consegna o quantomeno a sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti la consultazione della tentata consegna. Bolletta del peso pubblico ART. 1010 – La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti del peso delle merci trasportate, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare. Nel caso in cui il mittente non segnali il peso sui colli o sui documenti, il vettore non è responsabile di eventuali ammanchi, purché l’imballo non presenti segni di manomissione. Traslochi ART. 1011 – Nei traslochi il vettore assume pure l’onere dell’imballo e del disimballo dei mobili. La verifica delle merci effettuata allo scarico esclude qualsiasi ulteriore reclamo. Riconsegna dei vagoni ferroviari ART. 1012 – Vigono specifiche norme dettate dalla pubblicazione F.S. « Condizioni e tariffe per i trasporti di cose sulle F.S. ». Corrispettivo per il trasporto 178 ART. 1013 – I prezzi sono stabiliti periodicamente in base alle tariffe dei trasporti su strada delle merci fissate dai Decreti ministeriali. Nel trasporto « a collettame » il peso minimo tassabile è di 100 Kg. mentre per i pesi eccedenti si applica l’arrotondamento di 50 in 50 Kg. sino a cinque quintali. Oltre tale peso l’arrotondamento avviene di 100 Kg. in 100 Kg. Compenso al vettore per riscossioni ART. 1014 – Nel caso di trasporto contro assegno (cioè contro immediato pagamento di una somma a consegna effettuata) se il destinatario versa l’importo richiesto, il vettore ha diritto ad una percentuale del 2% sulla somma versata, oltre spese postali. Qualora invece il destinatario non effettui il pagamento, il vettore si regola in conformità a quanto precisato in caso di mancato ritiro delle merci. Perizie ART. 1015 – In caso di contestazioni sulla gravità del danno arrecato ad una determinata merce o a beni privati durante il trasporto, la controversia è affidata ad un tecnico o perito designato di comune accordo. TITOLO VII – CAP. 3 b) Autotrasporto di carburante con autocisterne Conclusione del contratto ART. 1016 – Per il trasporto di prodotti petroliferi con autocisterne il committente contratta verbalmente l’esecuzione del servizio per la durata concordata, mediante un autobotte, che resta pertanto a completa ed esclusiva disposizione del committente. I singoli trasporti sono effettuati con personale fornito dal vettore. Gli ordini vengono eseguiti nelle 24 ore successive al conferimento. Prezzo del servizio ART. 1017 – I prezzi sono stabiliti periodicamente in base alle tariffe dei trasporti su strada delle merci fissate dai Decreti ministeriali. Documenti di viaggio ART. 1018 – All’atto di carico presso le raffinerie o depositi costieri, il vettore riceve due bollette di consegna da parte dei depositi o raffinerie ed un certificato di scorta della merce da parte dell’U.T.I.F. Pagamento ART. 1019 – Il pagamento avviene a periodi prestabiliti e, comunque, in mancanza di espressa pattuizione, non oltre 30 giorni. 179 Calo ART. 1020 – Non è ammesso calo naturale nel trasporto. Consegna ART. 1021 – La consegna del carico al committente deve avvenire nel giorno stabilito nell’ordine. In caso di impedimento, il vettore procura il rifornimento con un altro mezzo, a meno che la raffineria o il deposito costiero non eseguano l'ordine relativo al buono esibito dal vettore, che in tal caso ha diritto ad indennità per eventuale sosta. TITOLO VII – CAP. 3 c) Trasporto vini con autobotti ART. 1022 – Per il trasporto del vino con autobotti il vettore non solo non risponde di eventuali irregolarità o inadempienze, ma dev’essere indennizzato per eventuali danni o soste o ferme, sofferti per controlli e in conseguenza delle eventuali irregolarità, a lui non imputabili. TITOLO VII – CAP. 3 d) Trasporto di persone in gite turistiche Ordinazioni ART. 1023 – L’ordinazione e la prenotazione dell’automezzo avvengono verbalmente, almeno 15 giorni prima di quello stabilito. L’ordine è confermato da una caparra penitenziale, pari al 10% dell’importo dell’intero trasporto. Quando si sottopongono i preventivi all’ordinante, l’accettazione di essi determina la spesa del trasporto con una tolleranza del 10%. Conclusione del contratto ART. 1024 – Il contratto si conclude verbalmente con l’accettazione dell’ordine da parte del noleggiatore e del preventivo da parte del trasportatore. Clausole speciali ART. 1025 – Con la clausola « salvo maggior chilometraggio nei centri urbani » si stabilisce che il prezzo contrattato aumenterà in proporzione del maggior percorso effettuato nelle città attraversate. Con la clausola « spese per l’autista escluse », il noleggiatore dovrà spesare, alle sue stesse condizioni, l’autista della ditta noleggiatrice. In caso di mancata specifica convenzione nel prezzo pattuito è compreso l’importo del pedaggio autostradale, salvo patti diversi. 180 Pagamento ART. 1026 – Il pagamento successivo al trasporto avviene al domicilio del vettore 10-15 giorni dalla data dell’effettuato servizio. Tolleranza sul chilometraggio pattuito ART. 1027 – Vige una tolleranza del 5 % sul chilometraggio stabilito, senza conseguenze sull’importo pattuito. Ritardo nel ritorno ART. 1028 – Nel caso di ritardo nel ritorno oltre la mezzanotte del giorno in cui è previsto l’arrivo, dipendente da richiesta del capo gita, viene praticato un supplemento di prezzo rapportato alle ore impiegate dopo la mezzanotte. Mancata esecuzione del contratto ART. 1029 – In caso di mancata effettuazione del viaggio, dopo la conferma, per fatto del noleggiatore, al trasportatore viene corrisposto il 30% dell’importo se avrà possibilità di usufruire di altri noleggi e del 50% ove non abbia tale possibilità. TITOLO VII – CAP. 4 TRASPORTI AEREI (non sono stati accertati usi) TITOLO VII – CAP. 5 CINEMATOGRAFIA (non sono stati accertati usi) 181 TITOLO VII – CAP. 6 ALBERGHI Usi vigenti negli esercizi alberghieri Ammissione all’albergo ART. 1030 – L’impegno dell’alloggio è concluso nel momento in cui l’albergatore aderisce alla richiesta fattagli ed accettata di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui. Prenotazioni di camere ART. 1031 – Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e comunque a pagarle da tale data. La prenotazione con caparra è valida fino alle ore 24 del giorno stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva. Condizione e durata del contratto d’albergo ART. 1032 – Salvo contrario accordo l’impegno d’alloggio si considera concluso per una giornata; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 nel qual caso l’impegno d’alloggio continua di giorno in giorno sotto riserva di disponibilità di alloggio. Il prezzo viene conteggiato, in generale, per una giornata o per una notte. Il giorno dell’arrivo è conteggiato per intero. Il giorno della partenza non è conteggiato, purchè sia stato annunciato in tempo e la camera venga liberata come è indicato al comma precedente. Il cliente non può pretendere di prendere possesso delle camere prima delle ore 14 del giorno dell’arrivo. Al cliente che con prenotazione richiede ed ottiene di prendere possesso delle camere al mattino prima delle 7 viene addebitato il costo delle medesime dal giorno precedente in quanto tenute a sua disposizione. Qualora per causa indipendente dalla propria volontà e comunque di forza maggiore l’albergatore si trovi nell’impossibilità di rispettare l’accordo pattuito, ha facoltà di proporre al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria prendendo a suo carico l’eventuale differenza di prezzo. Pensione ART. 1033 – La « pensione » (camera con pasti compresi) è una convenzione tra il cliente e l’esercizio per l’alloggio ed i pasti, dietro corresponsione di un prezzo convenuto e forfettario. Tale prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l’arrivo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell’arrivo vengono forniti, senza pagamento di prezzo, il giorno della sua partenza. Non sono state accordate riduzioni a clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo. Salvo speciale convenzione contraria s’intendono per pasti: la prima colazione del mattino (caffè, thè, ecc.); la colazione di mezzogiorno (piatti del giorno) ed il pranzo o cena della sera, non comprese le bevande, il caffè, il thè, il latte, le acque minerali, i vini, ecc. Detti pasti debbono essere presi agli orari esposti nell’esercizio e nei locali a questo scopo adibiti. Non vi è obbligo dell’albergatore di somministrare i pasti fuori questi orari e di detti locali e comunque, in tal caso, si può chiedere un supplemento di prezzo. 182 La convenzione di « pensione » viene accordata esclusivamente per un soggiorno di almeno tre giorni, salvo accordo preventivo diverso. Oggetti rinvenuti in albergo ART. 1034 – Gli oggetti rinvenuti in albergo e nelle sue dipendenze (giardini, rimesse, piscina, ecc.) messe a disposizione (libere o a pagamento) degli ospiti dell’albergo, devono essere consegnati alla direzione. Doveri del cliente ART. 1035 – Se il cliente accetta la camera, i pasti, la pensione ed altre prestazioni particolari dell’albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente le condizioni di prezzo pubblicate o normalmente praticate dall’esercizio. Il cliente deve assoggettarsi al divieto di cucinare nell’albergo; se porta con sè alimenti o bevande di normale consumazione nell’albergo, l’albergatore ha diritto di conteggiare « almeno » il relativo servizio. Il cliente non può lavare né stirare indumenti nella camera d’albergo. L’albergatore è in diritto di dare la precedenza ai clienti che si impegnano a consumare i pasti in albergo ed in particolare, per gli alberghi meublè, a quelli che aderiscono a consumarvi la prima colazione. L’albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di bagaglio, o comunque una adeguata garanzia in relazione alla richiesta del soggiorno. Il cliente non può essere accompagnato da animali, salvo preventivo accordo con la direzione nè può introdurli nei saloni e particolarmente nelle sale da pranzo; per contro, gli animali possono essere ammessi nelle camere se la direzione vi acconsente e mediante pagamento di un’indennità supplementare. Egli è responsabile di ogni danno cagionato da questi animali. La direzione può chiedere la cessazione o l’attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall’uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali. Il cliente cui sia stato rivolto un simile invito dovrà aderirvi. Qualsiasi infrazione al buon costume dà diritto all’albergatore di recedere dall’impegno dell’alloggio in corso. Il cliente non ha facoltà di accedere alla propria camera persone di ambo i sessi, non alloggiate nell’albergo, salvo esplicito consenso da parte della direzione. L’albergatore può rifiutare l’alloggio a quelle persone che si presentano con abbigliamento non conforme alle esigenze ed alla categoria dell’esercizio. Pagamento delle note d’albergo ART. 1036 – Il pagamento delle note d’albergo deve avvenire da parte del cliente all’atto della partenza dall’albergo. L’albergatore può chiedere periodicamente il pagamento delle prestazioni già fornite. Nel caso di mancato pagamento delle note d’albergo, l’albergatore può chiedere di trattenere il bagaglio, il vestiario, ecc. del cliente, salva l’applicazione degli artt. 2760 e 2769 C.C. 183 APPENDICE 1 TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI Misure locali per le superfici agrarie della Provincia di Asti 1. AGLIANO – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 2. ALBUGNANO – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi 3. ANTIGNANO – Giornata = a 38,1039. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 4. ARAMENGO – Tavola = a 0,38. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 5. ASTI – Staio (2) = a 4,7625. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 6. AZZANO D’ASTI – Staio = a 4,7625. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole. 7. BALDICHIERI D’ASTI – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Tavola = 0,38. 8. BELVEGLIO – Staio = a 4,40. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 9. BERZANO S. PIETRO – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 10. BRUNO - Moggio (3) = a 32,16. Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavole = 12 piedi. 11. BUBBIO – staio = a 4,32. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. _____________ (1) o “staro”. - (2) “ stara “. – (3) o “ moggia”. 12. BUTTIGLIERA D’ASTI – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 13. CALAMANDRANA – Staro = a 4,5720. Giornata = 8 1/3 stari: Staro = 12 tavole. 14. CALLIANO – Staio = a 4,28. Moggio (1) = Staio = 12 tavole; Tavola 12 piedi. 15. CALOSSO – Tavola = a 0,3810. Giornata = 8 stari ; Staro = 12 ½ tavola; Tavola = 12 piedi. 16. CAMERANO CASASCO – Giornata =a 38,10395 Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti; Punti = 12 atomi. 17. CANELLI – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (2) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 18. CANTARANA – Giornata = 38,10. 184 Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 19. CAPRIGLIO – Tavole = a 0,3810 Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti. 20. CASORZO – Moggio (3) = 33,20. Moggio = 8 stare; Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede 0 12 once. 21. CASSINASCO – staio = 4,32. Giornata = 8 staia. 22. CASTAGNOLE LANZE – Tavola = 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 23. CASTAGNOLE MONFERRATO – Staio (4) = 4,35. Moggio (1) = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 24. CASTEL BOGLIONE – Staio = 4,0825. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole, Tavola = 12 piedi. 25. CASTELL’ALFERO - Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (2) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 26. CASTELLERO – Giornata = 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. ___________ (1) o “giornata”. – (2) o “staro”. – (3) o “moggia”. – (4) o “stara”. 27. CASTELLETTO MOLINA – Staio = a 4,04. Giornata = 8 staia. 28. CASTELLO D’ANNONE – Giornata = 36,5755. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 pollici. 29. CASTELNUOVO BELBO – Staio = 4,24. Moggio (1) = 8 staia ed = a 33,92. 30. CASTELNUOVO CALCEA – Staio = mq. 432; Giornata = mq. 3.456. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 31. CASTELNUOVO DON BOSCO – Tavola = a 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 32. CASTEL ROCCHERO – Staio (2) = a 4,04. Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 33. CELLARENGO – Tavola = a 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 34. CELLE ENOMONDO – Giornata = a 38,1039. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 35. CERRETTO D’ASTI – Staio = a 4,5720. Giornata 0 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti. 36. CERRO TANARO – Giornata = a 34,84. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 37. CESSOLE – Giornata a 34,10. Giornata = 100 tavole. 185 38. CHIUSANO D’ASTI – Tavola = a 0,3810. Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Giornata = 100 tavole. 39. CINAGLIO – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 ½ staia; Staio (3) = 12 Tavole; Tavola = 12 piedi. 40. CISTERNA D’ASTI – Staio = a 4,32; Giornata = a 34,56 = 96 tavole. Staio = 12 tavole; Tavola = a 0,36. 41. COAZZOLO – Tavola = a 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. ___________ (1) o “giornata”. – (2) o “stara”. – (3) o “staro”. 42. COCCONATO – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole. 43. COLCAVAGNO – Staio (2) = a 4,6460. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola =12 piedi. 44. CORSIONE – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti; Punto =12 atomi. 45. CORTANDONE – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 46. CORTANZE – Giornata =a 38,10; Staio = 12 tavole. Giornata = 8 staia; Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi = 0,3810. 47. CORTAZZONE – Giornata = a 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 48. CORTIGLIONE – Staio = a 4,35. Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 49. COSSOMBRATO – Staio (2) = a 4,7625. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 50. COSTIGLIOLE D’ASTI – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 51. CUNICO – Staio = a 4,57. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole. 52. DUSINO SAN MICHELE – Tavola = 0,380. Giornata = 100 tavole. 53. FERRERE – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 54. FONTANILE – Staio = a 4,04. Giornata = 8 staia. 55. FRINCO – Staio (2) = a 4,30. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 56. GRANA – Staio (2) = a 4,3318; Giornata = 8 staia. ___________ (1) o “staro”. – (2) o “stara”. 57. GRAZZANO BADOGLIO – Moggia = mq. 3.581. 186 Moggia = stara = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 58. INCISA SCAPACCINO – Staia = a 4,24. Moggio (1) = 8 staia, Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 59. ISOLA D’ASTI – Tavola = a 0,3810. Giornata = 8 stare; Staro = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 60. LOAZZOLO – Sistema metrico decimale. 61. MARANZANA – Staio = a 3,981312. Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; piede = 12 once. 62. MARETTO – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole. 63. MOASCA – Staro = a 4,32. Giornata = 8 stari; Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 64. MOMBALDONE – Staio = a 10 65. MOMBARUZZO – Staio = a 4,0830. Moggio (1) = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 66. MOMBERCELLI – Staio = a 4,75. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole. 67. MONALE – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 68. MONASTERO BORMIDA – Staio = a 4,32 Giornata = a staia; Staio = 12 tavole. 69. MONCALVO – Moggio (2) = a 36, 5760. Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 70. MONCUCCO TORINESE – Tavola= a 0,381039. Giornata = 100 tavole 71. MONGARDINO – Giornata = a 38,10 Giornata = 8 staia; Staio (3) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 72. MONTABONE – Staio (4) = a 4,04. Moggio (2) = a staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 73. MONTAFIA – Tavola = a 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. _______________ (1) o “giornata”. – (2) o “moggia”. – (3) o “staro”. – (4) o “stara”. 74. MONTALDO SCARAMPI – Staio = a 4,75. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 75. MONTECHIARO D’ASTI – Staio = a 4,5720. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 76. MONTEGROSSO D’ASTI – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 77. MONTEMAGNO – Staio = a 4,5724 Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 187 78. MONTIGLIO – Staio = a 4,61. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 79. MORASENGO – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole. 80. NIZZA MONFERRATO – Staio = a 4,08. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 81. OLMO GENTILE – Giornata = a 38,10. 82. PASSERANO MORMORITO – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 83. PENAGO – Giornata (2) = a 36,560. Giornata = 8 stare; Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 84. PIEA – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 85. PINO D’ ASTI – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole. 86. PIOVA’ MASSAIA – Staio (3) = a 4,56. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 87. PORTACOMARO – Staio (4) = a 4,7625; Giornata = mq. 3810. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Staio = mq. 475. 88. QUARANTI – Staio (3) = a 4,04. Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 89. REFRANCORE – Staio (1) = a 4,181050. Moggio = 8 staia; Staio = 11 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti; Punto = 12 atomi. _______________ (1) o “staro”. – (2) o “moggia”. – (3) o “stara”. – (4) o “ stero”. 90. REVIGLIASCO D’ASTI – Giornata = a 38,1039. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 91. ROATTO – Tavola = a 0,381039. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 92. ROBELLA – Staio = a 4,57. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 minuti. 93. ROCCA D’ARAZZO – Staio = a 4,3950. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole. 94. ROCCAVERANO – Giornata = a 38,10. 95. ROCCHETTA PALAFEA – Staio = a 4,0384. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 96. ROCCHETTA TANARO – Giornata = 35,16. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 97. SAN DAMIANO D’ASTI – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 188 98. SAN GIORGIO SCARAMPI – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole 99. SAN MARTINO ALFIERI – Giornata = a 8,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 100. SAN MARZANO OLIVETO – Staio (2) = a 4,56. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 101. SAN PAOLO SOLBRITO – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 102. SCANDELUZZA – Staio (2) (3) = a 4,4353. Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole. Staio (2) (4) = a 4,6035. Moggio (4) = 8 staia; Staio (4) = 12 tavole (4). 103. SCURZOLENGO – Staio (2) = a 4,7625. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 104. SEROLE – Giornata = a 38,10. __________ (1) o “staro”. – (2) o “stara”. – (3) esclusa la fraz. di Rinco. – (4) per la fraz di Rinco. 105. SESSAME – Staio = a 4,34. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 106. SETTIME – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 107. SOGLIO – Giornata = a 38,10 Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 108. TIGLIOLE D’ASTI – Giornata = a 34,48. Giornata = 96 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 atomi. 109. TONCO – Staio (2) = a 4,30; Giornata = 8 staia. Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 110. TONENGO – Giornata = a 38,10. Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole. 111. VAGLIO SERRA – Staio (2) = a 4,57. Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi. 112.VALFENERA – Tavola = a 0,3810 Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 113. VESIME – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole. 114.VIALE – Tavola = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once. 115.VIARIGI – Staio (2) = a 5,05. Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once 116.VIGLIANO D’ ASTI – Giornata = a 38,10. 189 Giornata = 8 staia; Staio (3) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi. 117.VILLAFRANCA D’ASTI – Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 118.VILLANOVA D’ASTI – Tavola = a 0,3810. Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi. 119.VILLA SAN SECONDO – Tavola = a 0,381039. Giornata = 96 tavole; tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti; Punto = 12 atomi; Giornata = a 36,58 = 8 staia di are 4,5725. 120.VINCHIO – Staio = a 4,75. Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole. ___________ (1) o “ stero”. (2) o “stara”. – (3) o “staro” (2) APPENDICE 2 Tabella riassuntiva delle provvigioni al mediatore 1. - AFFITTO DI IMMOBILI URBANI per contratti della durata ultrannuale, una mensilità del canone di locazione, metà per ciascun contraente. 2. - BESTIAME per il bestiame, il 2% fino a L. 100.000; oltre le L. 100.000, lo 0,50% da parte del venditore. 3. - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI CIVILI E RURALI Il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore. 4. - COMPRAVENDITA DI PICCOLE E MEDIE AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANE ED INDUSTRIALI Il 3% da parte del venditore e il 2% da parte del compratore. 5. - DISTILLATI DI VINACCE Dall’1,5 al 2% da parte del venditore. 6. - FARINE L. 400 il quintale da parte del venditore. 7. - FIENO E PAGLIA Il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore. 8. - GRANAGLIE ( compreso il grano da seme). L. 40 il quintale per parte. 9. - LATERIZI Il 4-5% da parte del venditore. 10. LEGNAME ROZZO E SEGATO DA OPERA Il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore. 11. MACCHINE UTENSILI USATE – Il 3% da parte del venditore. 12. PELLI SALATE l’1% da parte del venditore e lo 0,50% da parte del compratore. (Il 2% se il mediatore si occupa anche del ricevimento della merce). 13. PERMUTA DI IMMOBILI CIVILI E RURALI l’1,50% per parte: 190 a) sull’immobile permutato, se il valore degli immobili permutati è uguale; b) sull’immobile di maggior valore, se il valore degli immobili permutati è differente. 14. PIANTE IN PIEDI Il 2% da parte del venditore e l’15 da parte del compratore. 15. SEMENTI tra grossisti e commercianti L. 40 il quintale per parte per prenotazioni ed acquisti su futuri raccolti, un minimo del 2% sul valore per le sementi e un minimo di L. 10 il Kg. per i legumi secchi da parte del solo acquirente. Il mediatore controlla l’andamento delle coltivazioni ed assiste alla trebbiatura dei semi. 16. SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE L. 50 il quintale per parte. 17. UVE Il 3% da parte del venditore sull’importo della partita. 18. VINACCE Il 2% da parte del compratore. 19. VINI Viene corrisposta da parte del venditore una quota del prezzo rapportabile al 2-3% a seconda del tipo di prodotto e dell’annata con riferimento al quantitativo, in brente o quintali, contrattato. Per piccole partite la provvigione può ammontare sino al 5%. 20. ALTRE VOCI Per tutte le voci non comprese nella presente tabella, in mancanza di specifici accertamenti, è d’uso corrispondere al mediatore, la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. APPENDICE 3 Dizionario dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario: si rinvia al Titolo I (qualifiche, denominazioni e clausole principali). APPENDICE 4 Interpretazione italiana di clausole internazionali Il testo originale di queste Regole è quello inglese di cui il testo italiano è una traduzione curata dalla Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale). 1 – FRANCO FABBRICA (franco miniera, franco magazzino, ecc.) (Ex Works – A L’Usine) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all’imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce. Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione. Sopportare le spes e relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore. 191 6. 7. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. Prestare ogni assistenza a compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l’esportazione e/o per l’importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. 5. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempre che la merce sia stata individuata in mo do intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. Sopportare gli eventuali diritti e tasse di esportazione. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui all’Art. A. 7, comprese le spese del certificato di origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari. 2 – FRANCO VAGONE – FRANCO AUTOCARRO (Località di partenza convenuta) (F.O.R. – F.O.T. – Franco Wagon) A) Il venditore deve: 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto. 2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un pes o sufficiente per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimensioni e di tipo adatto , se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l’ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza. 3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito dalla Ferrovie stesse, quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto , semprechè le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore. Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, semprechè questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione. 4. Sotto riserva delle disposizioni di cui all’Art. B 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all’Art. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie. 5. Provvedere, a proprie spese, all’imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. 6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna alle Ferrovie. 7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie. 8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti ‘uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini. 9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine. 10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l’esportazione e/o l’importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese). 192 B) Il compratore deve: 1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione. 2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto. 3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure nel caso contemplato dall’Art. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie. 4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d’esportazione. 5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni , sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. 6. Sopportare il costo nonché le spese i rilascio dei documenti i cui agli Artt. A 9 ed A.10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari. 3 – FRANCO LUNGO BORDO ( Porto d’imbarco convenuto) (F.A.S) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto. Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, l porto d’imbarco stabilito, secondo l’uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta lungo bordo. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce. Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo nel porto d’imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce lungo bordo. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo.. Fornire a proprie spese il documento d’uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave designata. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B.5), il certificato di origine. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all’Art. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione, ( se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. 3. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d’imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata lungo boro, nel porto d’imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine contenuto e corrispondere il prezzo come da contratto. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l’ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. 193 4. 5. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto di imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A.3, A.8 e A.9 che precedono, ed il costo degli stessi. 4 – FRANCO BORDO (Porto d’imbarco convenuto) (F.O.B.) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d’imbarco stabilito, secondo l’uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo al compratore. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli Artt. B. 3 e B.4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d’imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all’esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce. Fornire a proprie spese il documento d’uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.6), il certificato d’origine. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d’imbarco e la data di consegna della nave stessa. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d’imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogi spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. 194 5. 6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio della poliza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all’Art. A.9, che precede. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 8 e A.9 che precedono ed il costo egli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari. 5 – COSTO E NOLO (Porto di destinazione convenuto) (C.&F.) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d’imbarco. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d’imbarco alla data o al termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore. Sotto riserva delle disposizioni di cui all’Art. B.4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l’imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all’ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico “a bordo” o “caricato” ovvero di una polizza “ricevuto per l’imbarco”, debitamente annotata dalla compagni di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l’imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest’ultimo documento. Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell’imballaggio. Non alterano il carattere di polizza di carico netta: a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l’imballaggio sono difettosi: per es. “casse di reimpiego”, “fusti usati”, ecc. b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per rischi inerenti alla natura della merce o dell’imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce. 7. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce o meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. 8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo. 9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell’imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell’esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo. 10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5), il certificato di origine e la fattura consolare. 11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando, del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese). C) Il compratore deve: 195 1. 2. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce durante il trasporto per mare fino all’arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese del nolo o non siano state già percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato. Nota: Se la merce è stata venduta “C.&F.” messa a terra”, le spese per lo scarico, icluse le spese per le chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l’imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l’imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo relativo. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell’Art. A.11che precede ed il costo relativo. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell’importazione. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere,di cui egli possa aver bisogno per l’importazione della merce. 6 – COSTO NOLO E SICURTA’ (Porto di destinazione convenuto) (C.I.F. – C.A.F.) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione i conformità, che sia prevista dal contratto. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d’imbarco. Ottenere a proprie spese e ris chio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d’imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se è la data è il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionale di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i ris chi del trasporto inerente al contratto. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni “FPA” e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del10%. L’assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita. (1). Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d’accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci, ed altri rischi peculiari a determinati commerci. Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un’assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto. Sotto riserva delle disposizioni di cui all’Art. B4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stesi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l’imbarco e deve 196 contemplare, per mezzo i girata, o altrimenti, la consegna all’ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico “a bordo” o “caricato” ovvero di una polizza “ricevuto per l’imbarco” debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l’imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest’ultimo documento. ________________ (1) CIF A. 5 prevede l’assicurazione minimun per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Principio fondamentale degli “INCOTERMS” è che quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze sostanziali su determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporti per il venditore il minimo di obblighi. Quando un compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli “INCOTERMS”, con in più le aggiunte che egli richiede. Per esempio, se egli richiede un’assicurazione WA invece di un’assicurazione FPA, dovrà stipulare: “INCOTERMS CIF CON Assicurazione WA”. a) b) c) 8. 9. 10. 11. 12. Nota: Per polizza di carico netta s’intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell’imballaggio. Non alterano il carattere di polizza i carico netta : le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l’imballaggio sono difettosi, per esempio “casse di reimpiego”, “fusti usati”, ecc.; le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell’imballaggio; le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell’imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell’esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v.B.5), il certificato di origine e la fattura consolare. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell’assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all’arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato. Se è prevista l’assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A.5). Nota: Se la merce è stata venduta “CIF messa a terra”, le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messe a terra, sono a carico del venditore. 3. 4. 5. 6. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l’imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l’imbarco, a condizione però che la merce sia stata altro modo siccome merce che è oggetto del contratto. Sopportare le spese per l’ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo. Sopportare le spese incontrate per l’ottenimento dei documenti menzionati nell’Art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo. 197 7. 8. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell’importazione. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d’importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l’importazione della merce. 7 – NOLO O PORTO PAGATO FINO A…… (Punto di destinazione convenuto) (Freight point of destination) A) Il venditore deve: 1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto. 2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene. 3. Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B.3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore nei termini previsti nel contratto. 4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore. 5. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che l’uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio. 6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore. 7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale. 8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le forma lità che egli deve espletare per caricare la merce. 9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato d’origine. 10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese i destinazione (e se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. 5. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese i scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell’Art. A.3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia la merce sia stata individuata i modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l’ottenimento dei documenti indicati al precedente Art.A.10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d’origine. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell’importazione. 8 – EX SHIP.. (Porto i destinazione convenuto) A) Il venditore deve: 198 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione i conformità, che sia prevista dal contratto. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell’Art. A.2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario quel genere di merce senza imballaggio. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione dl compratore in conformità dell’Art. A.2. Comunicare a proprie spese al compratore,senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l’ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce. Fornire al compratore, se questo lo richieda ed a spese dello steso (vedi B.), il certificato di origine e la fattura consolare. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. 5. Ritirare la merce non appena estasia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall’Art. A.2, e pagare il prezzo convenuto. Sopportare le spese sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell’Art. A.2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A.7 ed A.8. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o dell’importazione della merce. Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell’importazione della merce. 9 – FRANCO BANCHINA (Sdoganato – Porto convenuto) (1) (EX QUAY) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d’importazione e sopportare diritti e tasse d’importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell’importazione della merce e della sua consegna al compratore. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione della banchina. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell’Art. A.2. _________ 199 (1) Franco banchina (non sdoganato) Ci sono due tipi di contratto “Franco Banchina” in uso, cioè: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nell’Art. A. 3, di cui sopra, spettano al compratore invece che al venditore. Le parti contraenti sono invitate ad operare sempre la completa espressione di questi termini, cioè Franco Banchina (sdoganato) oppure Franco Banchina (non sdoganato) poiché, in caso contrario, può esservi incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell’Art. A 3 di cui sopra. 6. 7. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell’Art. A. 2, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto. Fornire a proprie spese l’ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce rimuoverla dalla banchina. B) Il compratore deve: 1. 2. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata messa effettivamente a sua disposizione in conformità dell’Art. A 2, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto. 10 – RESO FRONTIERA … ( Luogo di consegna convenuto, alla frontiera) (1) (Delivered at frontier – Rendu frontière) A) Il venditore deve: 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto. 2. A proprie spese e rischio: a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in alto modo, la consegna della merce al compratore o all’ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso,ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l’ulteriore spostamento, come previsto agli Artt. B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto. b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica, ed ogni altro onere analogo, esigibili nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell’adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell’Art. A. 2 a). ______________ (1) Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola “frontiera” indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: “Reso frontiera franco – italiana (Modane)” (v. anche nota 2 all’Art. A.5). 3. 4. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell’Art. A.2 a). Ottenere, a proprio e rischio e spese, oltre ai documenti di cui all’Art. A. 2 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l’adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole. 200 5. 6. 7. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempli, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto agli Artt. A. 6 e 7., tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo a disposizione del compratore. Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli Artt. A. 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell’usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole. Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere – nel caso gli si offrano più possibilità – il punto, per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole (2). Il compratore deve essere preavvertito (3) del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest’ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dl punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente assumersi, sopportare e pagare a norma delle presenti Regole. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per il caricamento su chiatte o per il maneggio delle merci). Se il venditore decide di usufruire dei propri mezzi di trasporto per avviare la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o in uso, contemplate al paragrafo precedente. _________ (2) Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l’ufficio designato o di lasciarne la scelta al venditore. (3) V. nota 4 all’Art. A. 8. 8. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (4). 9. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale per il trasporto del tipo di merce prevista nel contratto fino al luogo convenuto per la consegna, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto. 10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo. 11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l’obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla frontiera. 12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di quest’ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine e in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli Artt. B. 2 e 6. B) Il compratore deve: 1. 2. 3. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l’abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi alla merce. Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell’ingresso della merce nel paese confinante (5) o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni9 di cui all’Art. A 7. 201 4. sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi i diritti e le spese di dogana a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera. 5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari dovute sia dal venditore sia dal compratore, relativi alla merce, semprechè la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto. ______________ (4) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all’indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l’avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportunamente lungo, il venditore ha l’obbligo di notificare l’avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex. (5) Si ponga per ipotesi che un esportatore italiano venda “Reso frontiera italiana (Chiasso)” e che il luogo i destinazione finale sia Stoccarda; è evidente che il compratore tedesco dovrà sopportare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell’ingresso della merce nel paese confinante (Svizzera) come pure quanto a carico della merce per tutti i movimenti successivi (Nota del T.). 6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’importazione, l’autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti , rilasciati nel paese ‘importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera. 7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all’Art. A. 6. 8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest’ultimo, però a proprie spese, la licenza d’importazione, l’autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti , oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all’Art. A. 6. 9. Indicare al venditore, su richiesta di quest’ultimo, l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d’importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli Artt. A. 4 e A. 6. 10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita. 11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all’Art. A. 12. 11 – «RESO … (Luogo di destinazione convenuto nel paese d’importazone) SDOGANATO» (Delivered…… duty paid – Rendu… droits acquittès) A) Il venditore deve: 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto. 2. A proprie spese e rischio: a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d’importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all’ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d’importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all’Art. B. 1. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto. b) Fornire la licenza od il permesso d’importazione e sopportare l’onere di tutti i diritti e tasse d’importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altra tassa, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di 202 destinazione convenuto all’atto dell’importazione della merce, semprechè tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto. c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti. 3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell’ Art. A. 2 a). 4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all’Art. A. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo. 5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto all’Art. A. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell’usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostagli dalle presenti Regole. Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d’importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere – nel caso si offrano più possibilità – il punto per lui più conveniente, semprechè in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previsti dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito del punto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d’importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio. 6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del comp ratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese di caricamento su chiatte e di maneggio della merce). 7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata spedita al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (1). 8. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale per il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto. ________________ (1) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all’indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese d’importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l’avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportunamente lungo, il venditore ha l’obbligo di notificare l’avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex. 9. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo. 10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli Artt. A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l’obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole. B) Il compratore deve: 1. 2. 3. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l’abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombono sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all’Art. a. 6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell’Art. 2 a). 203 4. Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari, dovute per tale fatto sia dal venditore sia dal compratore, semprechè la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto. Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d’importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui All’Art. A. 2 b). Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest’ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d’importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole. 5. 6. 7. 12 – F.O.B. AEROPORTO… (Aeroporto di partenza convenuto) Le seguenti regole concernenti la consegna delle merci alle condizioni FOB Aeroporto sono state accuratamente redatte al fine di rispecchiare gli usi abitualmente osservati nel commercio. Si precisa che l’espressione “FOB” – che letteralmente significa “franco-bordo” – non deve essere interpretata, per quanto riguarda il trasporto aereo, nel senso tradizionale, bensì come indicazione che il riferimento all’”Aeroporto…” (convenuto) individua il punto di trasferimento della responsa bilità dal venditore al compratore. A) Il venditore deve: 1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto. 2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente od altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all’aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell’aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto. 3. Stipulare, salvo opposizione del compratore o del venditore notificata senza indugio all’altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all’ Art. B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all’aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all’aeroporto più prossimo al centro d’affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto. 4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l’esportazione della merce. 5. Salvo quanto disposto ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, pagare tutte le tasse, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione. 6. Salvo quanto disposto ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell’Art. A. 2 di cui sopra. 7. Salvo quanto disposto ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sarà stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell’Art. A. 2 di cui sopra. 8. provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l’uso del commercio sia di spedirla non imballata. 9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo ( quali : verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce. 10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest’ultimo, della consegna della merce. 11. Nelle circostanze previste ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze. 12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservanza della regolamentazione applicabile, e, su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato d’origine. 204 13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell’Art. A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d’origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l’importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo). 14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, e salvo quanto disposto al successivo Art. B. 9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce. B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Comunicare al venditore in tempo utile l’aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall’aeroporto di partenza convenuto. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall’aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente Art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente Art. A. 5. Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l’importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell’Art. A. 2 di cui sopra. Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente, o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto. In difetto di comunicazione al venditore di istruzioni appropriate (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna od alla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente Art. A. 13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d’origine. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce. 13 – FRANCO VETTORE … (Punto convenuto) NOTA Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto “multimodale” mediante contenitori o del tipo “roll on roll off”, mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie ai suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di avaria o di perdita della merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine “vettore” indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita. A) Il venditore deve: 1. 2. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto. Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d’uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente convenuto e ne sussista più d’uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene. 205 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria per l’esportazione della merce. Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 5 che seguono, pagare tutti i diritti, oneri e tasse cui è soggetta la merce per il fatto dell’esportazione. Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 5 che seguono, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 5 che seguono, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che l’uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità , misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell’avvenuta consegna della merce. In presenza delle circostanze previste al seguente Art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze. Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d’uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente Art. A. 2. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato d’origine. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente Art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese). B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell’Art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell’Art. A. 4.. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2. Se egli ha omesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l’ottenimento dei documenti indicati al precedente Art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d’origine. 14- NOLO O PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A… ( Punto di destinazione convenuto) A) Il venditore deve: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che gli conviene. Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che l’uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo ( quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale. 206 8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce. 9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservazione della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato d’origine. 10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione ( e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese). 11. Provvedere a proprie spese all’assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore e rimettere al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione, e salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo caso,il venditore deve informare il compratore dell’estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest’ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell’Art. B.2. L’assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere all’assicurazione contro “i rischi di guerra”, se possibile nella valuta del contratto. B) Il compratore deve: 1. 2. 3. 4. 5. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal mo mento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell’Art. A. 3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l’ottenimento dei documenti indicati al precedente Art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d’origine. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell’importazione. APPENDICE 5 Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari A) DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Art. 1. I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi posono applicare, le lettere di credito Standby e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un’espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I. Art. 2. Nei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario (i)” e lettera (e) i credito stamby (d’ora in avanti indicate col termine “credito” (i) comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante), a) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o, b) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito. 207 Art. 3. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto (i)sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Art. 4. Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi. Art. 5. Le istruzioni per l’emissione di crediti d i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise. Al fine di evitare confusioni e malintesi , le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica. Art. 6. Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l’ordinante e la banca emittente. B) FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI Art. 7. a) I crediti possono edere: I) revocabili, oppure II) irrevocabili. c) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile. d) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile. Art. 8. Un credito può essere avvisatola beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest’ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l’apparente autenticità del credito che avvisa. Art. 9. a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario. b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a: I) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che nella forma, appaiono conformi in termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell’annullamento. II) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato i documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni di credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell’annullamento. Art. 10. a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito: I) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento; II) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito; III) se il credito prevede l’accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell’ordinante o a carico di un qualsiasi altro tassato indicato nel credito; IV) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la (e) tratta(e) emessa (e) a vista o scadenza del beneficiario sull’ordinante o su qualsiasi altro tassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa. d) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma. e) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l’accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L’accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non ha effetto senza l’accordo di tutte le parti sopra menzionate. Art. 11. a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione. b) Tutti i crediti devono designare la banca ( banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice). c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare. d) Designando una banca diversa da se stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo un’altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli. 208 Art. 12. a) Quando la banca emittente incarica un’altra banca (banca avvisante), con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intendente che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che “seguono dettagli completi” (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo. b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che “seguono dettagli completi” (o riporti un’espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I. d) Se una banca si avvale dei servizi di un’altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica. e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi. Art. 13. Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (similar credit) ad un credito precedentemente emesso, confermato a avvisato e poi oggetto di modifiche, s’intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la (e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema. Art. 14. Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo. C) RESPONSABILITA’ Art. 15. Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito. Art. 16. a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l’impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti. b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che nella forma, essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli. d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest’ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di richiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato. e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi c) e d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito. f) Se la banca che trasmette i documenti attira l’attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest’ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta. Art. 17. Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, 209 la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentatela un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona. Art. 18. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell’inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni, o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli. Art. 19. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall’interruzione della propria attività , non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività. Art. 20. a) Le banche che, per eseguire le is truzioni dell’ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto e a rischio dell’ordinante stesso. b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l’iniziativa della scelta dell’altra banca o banche. c) L’ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all’estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze. Art. 21. a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest’ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (‘ora in avanti indicati con il termine “banca rimborsante”) essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazioni ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito. b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante. c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda, dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti. D) Documenti Art. 22. a) Tutte le istruzioni per l’emissioni dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il (i) documento (i) a fronte del (i) quale (i) deve essere effettuato il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. b) Termini quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale” e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che nella forma, gli stessi appaiono conformi agli altri termini e condizioni del credito. c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti: I) con sistemi di riproduzione ottica; II) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi; III) in copia carbone; se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici. Art. 23. Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella (e) fattura (e) commerciale (i) presentata (e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale. Art. 24. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli. D1) Documenti di trasporto (documenti indicanti l’imbarco, la spedizione o la presa in carico). Art. 25. Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale: a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che: I) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed 210 II) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l’imbarco delle stesse ed III) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed IV) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito. b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che: I) reca un’intestazione quale “Polizza di carico per trasporto combinato” (Combined transport bill of lading), “Documento di trasporto combinato” ( Combined transport document), “ Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da porto a porto” (Combined transport bill of lading or port-toport bill of lading) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o II) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (Short form/blank back transport document:documento di trasporto in forma abbreviata con il retro in bianco), e/o III) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o IV) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (containers) o su palette (pallets) e simili, e/o V) contiene l’indicazione “previsto (a)” (intended) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco. c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che: I) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (charte party), e/o II) indica che la nave di trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione. d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della “Polizza di carico per trasporti combinai della FIATA” (FIATA Combined transport bill of lading) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore. Art. 26. Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima: a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che: I) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed II) indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed III) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed IV) è conforme a tutte le altre precisazioni del credito. b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che: I) reca un’intestazione quale “Polizza di carico per trasporto combinato” (Combined transport bill of lading), “Documento di trasporto combinato” (Combined transport document), “Polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto” (Combined transport bill of lading or port –to-port bill of lading), o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi e/o II) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (short form blank back transport document: documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o III) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco e/o IV) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (containers) o su palette (palletts) e simili. c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che : I) Indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (charte party), e/o II) Indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o III) Contiene l’indicazione “previsto”(a)” (intended) o termine analogo riferito. − Alla nave e/o al porto d’imbarco, salvo che tale documento non riporti l’annotazione “a bordo” (on board) secondo quanto previsto dall’art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l’indicazione dell’effettivo porto di imbarco, e/o − Al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco e/o IV) è emesso da spedizioniere, a meo che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore. Art. 27. a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra (e) prescrizione(i) del credito o con l’articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l’imbarco. b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un’espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata 211 nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante “ricevuto per la spedizione”, a mezzo di un’annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente ; la data di quest’annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata. Art. 28. a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito. b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Art. 29. a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell’ambito dello stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto. b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l’intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto. c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che: I) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o II) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o III) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore (I) (container) (s), su rimorchio (i), su “chiatta (e) LASH” e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello (gli) stesso (i) contenitore (i), rimorchio (i), “chiatta(e) LASH” e simili a fronte di un unico documento di trasporto. IV) attestano o indicano come luoghi i ricevimento e/o di destinazione finale “C.F.S.” (container freight station: area per svuotamento per svuotamento-riempimento contenitori) o “C.Y” (container yard: area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione. Art. 30. Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite. Art. 31. a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d’ora in avanti indicate col termine “nolo”) devono ancora essere pagate. b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo. c) Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o altra espressione equivalente figura sui documenti di trasporto , essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo. d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari. Art. 32. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello speditore” (shipper’s load and count) o “dice contenere” (said by shipper to contain) o altra espressione equivalente. Art. 33. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito. Art. 34. a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale sono state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio. b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili. c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento i trasporto recante la clausola “netto a bordo” (clean on board) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell’articolo 27 (b). D. 2 Documenti di assicurazione Art. 35. a) I documenti di assicurazione devono esser quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (underwriters), o da loro agenti. b) Le note di copertura (cover notes) emesse da mediatori (brokers)non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito. Art. 36. Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal (i) documento (i) di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle 212 merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto. Art. 37. a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito. b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo “porto di destinazione convenuto”) o CIP (nolo-porto e assicurazione pagati fino a …”punto di destinazione convenuto”) delle merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l’importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale. Art. 38. a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto, e, all’occorenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali “rischi usuali” o “rischi abituali”; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto. b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno di documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto. Art. 39. Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi” (all eisks), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti. Art. 40. Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia – sia che si tratti di una franchigia “in eccedendo”, sia che si tratti di franchigia “a dedurre” – a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l’assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia. D. 3 Fattura commerciale Art. 41. a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell’ordinante. b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l’impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito. c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. D. 4 Altri documenti Art. 42. Se un credito richiede un’attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l’attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato. E. DISPOSIZIONI DIVERSE Quantità e importo Art. 43. A) Le espressioni “intorno”, “circa” o equivalenti, riferite all’importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all’importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento. b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l’ammontare degli utilizzi non superi l’ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l’indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli. Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali Art. 44. a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente. b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l’imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d’imbarco diversi. c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data. 213 d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (B) e (C) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci la stessa destinazione. Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate Art. 45. Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente. Data di scadenza e presentazione Art. 46. a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione ei documenti per il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. b) Salvo quanto previsto all’art. 48 (a), i documenti debbono essere presentati alla data i scadenza o prima di tale data. c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità “un mese”, “sei mesi” o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito. Art. 47. a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) per il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito. b) Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata: I) nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest’ultima è posteriore. II) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo. III) nel caso documento di trasporto che attesta l’imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell’annotazione i messa a bordo prevista dall’articolo 27 (b), la data di detta annotazione, IV) nei casi ai quali si applica l’articolo 44 (b), la data come sopra stabilita relativa all’ultimo documento di trasporto emesso. Art. 48. Se il termine di scadenza del credito e/o l’ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell’art. 47 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all’art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l’ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale la banca è aperta. b) la data ultima di imbarco, di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i)intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica. c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione ei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l’avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all’art. 8 (a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I. Art. 49. Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli. Imbarco, invio e presa in carico (spedizione) Art. 50. a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l’espressione “spedizione” (“shipment”) usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva elle espressioni “imbarco”, “invio” e “presa in carco”. b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all’articolo 47 (b), sarà considerata la data di spedizione. 214 c) Espressioni come “pronto”, “immediatamente”, “il più presto possibile” e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente. d) Se viene usata l’espressione “il o intorno al” o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo. Termini di tempo Art. 51. Le espressioni “al”, “fino al”, “entro il”, “da”, ed espressioni analoghe riferendosi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L’espressione “dopo” si intende come non comprensiva della data indicata. Art. 52 Le espressioni “prima metà”, “seconda metà” di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a “dal primo al quindici incluso” e “dal sedici all’ultimo giorno del mese incluso”. F) TRASFERIMENTO Art. 54. a) Un credito trasferibile è un credito n base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l’accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più soggetti (secondi beneficiari). b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca emittente. Termini come “divisibile”, “frazionabile”, “cedibile” e “trasmissibile” nulla aggiungono al significato del termine “trasferibile” e non devono essere usati. c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti. d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finchè non le siano state pagate dette competenze. e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta.. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l’importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l’insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione: dell’importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall’articolo 47, del termine di spedizione – elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati – e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l’ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell’ordinante ma se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest’ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata. f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l’emissione di tratte a carico dell’ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l’importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell’accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario. g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta. Cessione del ricavo (del credito) 215 Art. 55. Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile. In vigore dal 1 ottobre 1984. APPENDICE 6 Norme uniformi relative agli incassi (Revisione 1978) Disposizioni generali e definizioni A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare. B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli: 1. (I) “Incasso” significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (II) appresso, allo scopo di (a) ottenere l’accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o (b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o (c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni. II) “Documenti” significa documenti finanziari e/o documenti commerciali. (a) “documenti finanziari” significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro; (b) “documenti commerciali” significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia documento finanziario. (III) “Incasso semplice” significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali. (IV) “Incasso documentario” significa incasso di: (a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali; (b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari. Art. 2. Le “parti interessate” sono: (I) “il cedente” che è cliente che affida l’operazione di incasso alla sua banca; (II) “ la banca trasmittente” che è la banca alla quale il cedente ha affidato l’operazione di incasso; (III) “la banca incaricata dell’incasso” che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell’ordine d’incasso; (IV) “la banca presentatrice” che è la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione del trassato. Art. 3. Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l’ordine di incasso. C) Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme. Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell’ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. Obblighi e responsabilità Art. 1 Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura. Art. 2.Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell’ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l’ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l’ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento. Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti. Art. 3. Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell’incasso: (I) la banca incaricata dell’incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione, (II) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un’altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l’accettazione, a seconda del caso. I documenti e l’ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell’incasso direttamente o tramite un’altra banca quale intermediaria. 216 Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest’ultimo. Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imp oste da leggi o usi esteri. Art. 4. Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell’inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici. Art. 5. Le banche che intervengono ni un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da causa di forza maggiore, sommosse,disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata. Art. 6 Le merci non debbono essere spedite direttamente all’indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite. Presentazione Art. 7. I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell’incasso sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso. Art. 8. Gli ordini di incasso debbono contenere l’indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l’indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell’incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare i determinare l’indirizzo esatto. Art. 9. Nel caso di documenti pagabili a vista, la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l’accettazione, effettuare la presentazione per l’accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita. Art. 10. Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l’ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P). In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento. Pagamento Art. 11. Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell’ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporne secondo le modalità indicate ell’ordine di incasso. Art. 12. Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell’ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell’ordine di incasso. Art. 13. Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale. Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell’ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale. In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati semprechè siano state rispettate le disposizioni dell’art. 11 o dell’art. 12, a seconda del caso. I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell’art.14. Art. 14. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l’ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell’ordine di incasso. 217 Accettazione Art. 15. La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell’accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione. Pagherò, ricevute e altri strumenti analoghi Art. 16. La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo. Protesto Art. 17. L’ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l’eventualità di macata accettazione o mancato pagamento. In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell’incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione. Quals iasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente. “Occorrendo” (Rappresentante del cedente) e protezione della merce Art. 18. Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come “occorrendo” in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l’ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale “occorrendo”. In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall’”occorrendo”. Art. 19. Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario. Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o missione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(e) dell’incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l’ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente. Avviso d’esito, ecc. Art. 20. Le banche incaricate dell’incasso devono avvisarne l’esito in conformità con le seguenti norme: (I) Forma dell’avviso – Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell’incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l’ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest’ultima banca all’ordine di incasso. (II) Modo di avviso – In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell’incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell’incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc. (III) (a) Avviso di pagamento – La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso, precisando l’importo e gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed in modo della messa a disposizione dei fondi. (c) Avviso di accettazione – La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. d) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione – La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. 218 La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l’ordine d’incasso. Interessi, commissioni e spese Art. 21. Se l’ordine di incasso contiene istruzioni di incassare ni teressi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l’ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati Se tali interessi devono essere incassati, l’ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto i pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l’importo degli interessi è considerato come parte dell’importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l’importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all’importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell’ordine di incasso. Art. 22. Se l’ordine di incasso contiene l’istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro il pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l’ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. Quando le commissioni e/o spese di incasso sono state in tal mo do abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall’importo incassato. Se l’ordine di incasso proibisce specificatamente l’abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente, né quella incaricata dell’incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto. Art. 23. In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso,o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le spese /o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell’incasso avrà(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per sborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l’ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall’esito dell’incasso. APPENDICE 7 Locazione finanziaria (Leasing) Definizione Art. 1 – Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Scelta del fornitore Art. 2 – L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna. L’utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l’inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l’esistenza di vizi o difetti palesi o occulti. Per tali ipotesi l’utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest’ultimo pagati al fornitore. 219 Forma del contratto Art. 3 – Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata. Ordinazione del bene Art. 4 – Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall’utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest’ultimo. L’utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario. Consegna Art. 5 – La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall’utilizzatore. Legittimazione attiva dell’utilizzatore Art. 6 – Il concedente, nell’ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene e anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell’utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore. Corrispetti vo Art. 7 – L’utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi. Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso. Utilizzazione del bene Art. 8 – L’utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria: - provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; - assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene; - è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene; non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti; - provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo; - è tenuto a non modificare l’utilizzazione e l’ubicazione del bene salvo il consenso del concedente. Identificazione del bene Art. 9 – L’utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria. Assicurazione Art. 10 – Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell’utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile. Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall’utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente. Perdita parziale o totale del bene Art. 11 – In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l’utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza. In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l’utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa. 220 In entrambi i casi sono di competenza dell’utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento. Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore Art. 12 – Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo. L’utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti. Facoltà di scelta dell’utilizzatore al termine del rapporto Art. 13 – Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha facoltà di: 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito; 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria; 3) restituire il bene al concedente. La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto. APPENDICE 8 Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I. (1) Conciliazione facoltativa - Commissione Amministrativa di conciliazione – Comitato di conciliazione (Articolo 1). - Domanda di conciliazione (Articolo 2) - Funzioni del Comitato di conciliazione (Articolo 3) - Formula di conciliazione (Articolo 4) - Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine (Articolo 5). Arbitrato - Corte d’Arbitrato (Articolo 1) - Scelta degli Arbitri (Articolo 2) - Domanda di Arbitrato (Articolo 3) - Risposta alla domanda (Articolo 4) - Domanda riconvenzionale (Articolo 5) - Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni (Articolo 6) - Mancanza di convenzione arbitrale (Articolo 7) - Effetti della convenzione arbitrale (Articolo 8) - Deposito a copertura delle spese di arbitrato (Articolo 9) - Trasmissione del fascicolo all’arbitro (Articolo 10) - Regole applicabili alla procedura (Articolo 11) - Luogo dell’arbitrato (Articolo 12) - Atto di missione (Articolo 13) - Istruzione della causa (Articolo 14) - Udienze e lingua dell’arbitrato (Articolo 15) - Nuove domande (Articolo 16) - Lodo reso a seguito di accordo delle parti (Articolo 17) - Termine per la pronunzia del lodo (Articolo 18) - Deliberazione in caso di tre arbitri (Articolo 19) - Decisione sulle spese di arbitrato (Articolo 20) - Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato (Articolo 21) - Pronunzia del lodo (Articolo 22) - Notifica del lodo alle parti (Articolo 23) - Carattere definitivo ed esecutivo del lodo (Articolo 24) - Deposito del lodo (Articolo 25) - Regola generale (Articolo 26) Allegati 221 I – Statuto della Corte II – Tariffa delle spese di conciliazione e di arbitrato (2). Il testo è a disposizione per la consultazione presso la Camera di Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Asti. _______________ (1) in vigore del primo giugno 1975. (2) in vigore dal primo marzo 1980. INDICE DELLE MATERIE Presentazione …………………………………………………………… Pag. 5 Avvertenze ……………………………………………………………… Pag. 7 Titolo I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE Qualifiche (1) Denominazioni …………………………………………………………. Clausole principali……………………………………………………… Mediazione nei rapporti commerciali in genere ……………………….. Provvigioni e sconti ……………………………………………………. Termini (1) Contratti in fiera e in borsa merci (1) Pag. 9 » 9 » 11 » 12 Titolo II COMUNICAZIONI TACITE FAMILIARI (1) Titolo III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI ………………….. Pag. Cap. 1/A) – Compravendita e permuta ………………………………………. » Cap. 1/B) – Condominio …………………………………………………. » Cap. 2 – Locazione ………………………………………………………. » Cap. 2/A) – Disposizioni comuni per il condominio e la locazione ……… » 13 13 15 15 17 Titolo IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI ………………………………………………………………... Pag. 19 Cap.1 – Compravendita e permuta di terreni agricolo e fondi rustici…… » 19 Cap. 2 – Affitto di fondi rustici e terreni coltivabili …………………….. » 21 ___________ (1) Non sono stati accertati usi. Cap. 3 – Conduzione a mezzadria ………………………………………….. Cap. 4 – Conduzione a colonia parziaria (1) Cap. 4/A – Soccida semplice…………………………………………… Cap. 5 – Conduzione a colonia miglioritaria (1) Cap. 6 – Conduzione in enfiteusi (1) Cap. 7 – Altre forme di conduzione (1) Cap. 8 – Altri usi in agricoltura: A) Braccianti e salariati fissi (1) B) Fattori di campagna (1) C) Scambio di manodopera e di bestiame tra piccoli imprenditori Agricoli………………………………………………………………… D) Usufrutto di fondi agricoli …………………………………………. E) Spese per la manutenzione di strade ………………………………. Pag. 25 » 27 » » » 28 28 29 Titolo V 222 COMPRAVENDITA DI PRODOTTI ………………………………... Pag. 30 Cap. 1 – Prodotti della zootecnia: a) e b) Bestiame bovino ed equino da lavoro, da allevamento e da macello ………………………………………………………………… a/1) Pelli bovine fresche ……………………………………………….. c) Suini da allevamento e da macello ………………………………….. d) Ovini e caprini da macello ………………………………………… e) Animali da cortile: e/1) Gallinacei e conigli da carne ……………………………………. e/2) Pulcini da allevamento ………………………………………….. e/3) Uova …………………………………………………………….. » » » » 30 44 47 50 » 51 » 53 » 54 Cap. 2 – Prodotti dell’Agricoltura: a) b) d) cereali e derivati (2) …………………………………………... » 57 ______________ (1) Non sono stati accertati usi. (2) Per la voce “riso” (lett. c), vedasi Cap. 6. lett. a). e) e f) Ortaggi ……………………………………………………… g) Uve ……………………………………………………………... g/1) Vinacce ………………………………………………………. h) Olive (1) i) Agrumi (1) l) Frutta fresca …………………………………………………….. m) Frutta secca …………………………………………………… n) Sementi, foraggi e paglia: n/1) Sementi da orto e da prato, cereali e legumi secchi da semina …………………………………………………………… n/2) Foraggi e paglia ……………………………………………. o) Fiori e piante ornamentali: o/1) Fiori freschi ………………………………………………… o/2) Piante ornamentali (da appartamento e da giardino)……….. o/3) Corone mortuarie, copricassa, ecc………………………….. p) Piante da vivaio e da trapianto (barbatelle di viti e piantine da frutto) …………………………………………………………… q) Piante officinali ……………………………………………… r) Coloniali, droghe, spezie e zucchero ………………………… Pag. 65 » 68 » 71 » 73 » 75 » » 76 78 » » » 79 82 84 » » » 85 88 89 » » 91 93 » » » 93 95 99 Cap. 3 – Prodotti della silvicoltura: a) Carboni e legna da ardere ……………………………………. b) Carbone vegetale …………………………………………….. c) legname rozzo: c/1) Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifoglia e di essenze forti da opera ………………………………………….. c/2) Legname rozzo e segato da opera ………………………… d) Sughero (2) …………………………………………………. __________________ (1) Non sono stati accertati usi. (2) Vedi Cap. 11, lett. e): lavori di sughero. Cap. 4 – prodotti della caccia e della pesca: 223 a) pesce fresco e congelato, frutti di mare, pesce conservato e preparato……………………………………………………… b) Cacciagione ……………………………………………….. b/1) Esercizio della caccia ……………………………………. c) Pelli da pellicceria (2)……………………………………… Pag. » » » 100 104 105 105 » 106 » » » » 107 108 108 109 » » » 110 112 113 » » » » 114 117 119 119 Cap. 5 – Prodotti delle industrie estrattive: a) Minerali metalliferi (1) b) Minerali on metalliferi (carbon fossile, marmo e alabastro (3) ….. Cap. 6 – Prodotti delle industrie alimentari: a) Riso brillato ……………………………………………………… b) Farina e sottoprodotti della macinazione (4) ……………………. c) Pasta alimentare secca e fresca ………………………………….. d) Prodotti della panetteria …………………………………………. e) Prodotti dolciari: e/1) Torrone ……………………………………………………… e/2) Pasticceria …………………………………………………… e/3) Zucchero (5) …………………………………………………. f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie: f/1) Carni bovine fresche e congelate ……………………………… f/2) Salumi e lardo (6) ………………………………………………. f/3) Prodotti conservati di origine animale (7) …………………….. g) Pesci preparati (8) ………………………………………………… h) prodotti surgelati (1) (Pesci surgelati (9) ) i) Conserve alimentari (marmellate e succhi di frutta): i/1) prodotti conservati di origine vegetale e animale ……………… » 120 _________________ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) non sono stati accertati usi. Ved. Cap. 8, lett. b/2. Carbon fossile: vedi Cap. 3, lett. a); marmo e alabastro. Vedi Cap. 15, lett. b). Ved. Cap. 2 – prodotti dell’Agricoltura, lett. a), b), d). Ved. Cap. 2, lett. r). Ved. Cap. 6 – lett. o). Ved. Cap. 6 – lett. f/2 e i/1. Ved. Cap. 4/a). Ved. Cap. 4/a). l) latte e derivati: l/1) Compravendita del latte fra i produttori del Comune di Asti e la Centrale ……………………………………………………. 1/2)Compravendita di latte fra Centrale e rivenditore del Comune di Asti……………………………………………………………. l/3) Latte intero, scremato, parzialmente scremato, sterilizzato ……………………………………………………….. l/4) Prodotti caseari tipici locali …………………………………. l/5) Formaggi e latticini di produzione extra - provinciale ………. m) e n) oli ad uso alimentare (d’oliva e di semi) …………………… o) grassi animali per usi alimentari (2) ……………………………… p) Pelli grezze 8salate) ………………………………………………. q) Vini ……………………………………………………………….. r) Distillati di vinacce e di vini ……………………………………… s) e t) Birra, acque minerali, bibite in genere ……………………….. Pag. 122 » 122 » 123 » 124 » 124 » 125 » 127 » 127 » 131 » 134 » 136 Cap. 7 – Prodotti dell’industria del tabacco (1) Cap. 8 – Prodotti dell’industria delle pelli : a) e b) Pelli conciate e relativi manufatti ……………………….. » 140 224 b/1) Pelletteria …………………………………………………... b/2) Pelli ad uso abbigliamento …………………………………. » 142 » 144 Cap. 9 – Prodotti delle industrie tessili: a) Filati ………………………………………………………. b) Tessuti ……………………………………………………. c) Articoli di maglieria e confezioni per bambini, biancheria, camiceria e corsetteria ……………………………………….. d) Cordami …………………………………………………… » 147 » 148 » 149 » 151 ___________________ (1) Non sono stati accertati usi. (2) Ved. Lardo Cap. 6, lett. f/2. Cap.10 – Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e arredamento: a) Cappelli ………………………………………….………… b) Abiti confezionati …………………………………………. b/1) Biancheria (2) …………………………………………… c) Calzature (3) ……………………………………………… d) Guanti ……………………………………………………. d/1) Ombrelli ……………………………………………. Pag. » » » » » 153 154 155 155 155 155 » » » 156 156 158 » 162 » » » » » » » 165 166 168 169 173 174 175 » 176 Pag. 178 » » 180 181 » 183 Cap. 11 – Prodotti delle industrie del legno: a) Legno comune (4) …………………………………………… b) Compensati …………………………………………………. c) Infissi e serramenti (compravendita e posa in opera) ……….. d) Carri da strada (1) e) Lavori in sughero (trucioli da vino) …………………………. Cap. 12 – Prodotti delle industrie della carta e poligrafiche: a) Carta ………………………………………………………… a/1) Imballaggi di cartoni ondulati …………………………. a/2) Carta di recupero ………………………………………. b)Tipografia, litografia e prodotti tipolitografici ……………. b/1) Articoli filatelici ……………………………………… b/2) Legatura di libri in brossura ………………………….. c) Prodotti sensibili per fotografia e cinematografia ………… Cap. 13 – Prodotti delle industrie metallurgiche: a) prodotti delle fonderie e ferriere …………………………….. __________ (1) (2) (3) (4) Non sono stati accertati usi. Ved. Cap. 9, lett. c). Ved. Cap. 8, lett. a) e b). Ved. Cap. 3, lett. c/1 e c/2. a/1) Tubi di acciaio comune (fra grossista e dettagliante) ……………… b) c) d) e) Alluminio e sue leghe (1) Rame e sue leghe (1) Preziosi………………………………………………………. Rottami di metalli vari ………………………………………. Cap. 14 – Prodotti delle industrie meccaniche: a) Macchine utensili …………………………………………….. 225 b) Mezzi di trasporto: b/1) Veicoli a motore usati ……………………………………... b/2) Macchine agricole nuove di fabbrica ……………………… » 184 » 185 Cap. 15 – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi: a) Perle, gemme, ecc. (2) ……………………………………….. » b) Marmo, pietre, alabastro e graniti ……………………………. » c) Gesso, calce, cemento ………………………………………… » c/1) Manufatti in cemento ……………………………………….. » c/2) Prodotti di cemento – amianto ………………………………. » d) Materiali da costruzione: d/1) Laterizi ……………………………………………………… » d/2) Piastrelle e marmette ………………………………………. » d/3) Sabbia e ghiaia ……………………………………………… » d/4) Posa in opera di asfalti per impermeabilizzazione…………… » e) Porcellane, maioliche, ecc. …………………………………….. e/1) Piastrelle in ceramica ………………………………………... » e/2) Piastrelle in gres …………………………………………… » e/3) Articoli igienico-sanitari ad uso abitazione …………………. » f) Lavori di vetro e cristallo ………………………………………. » 186 186 188 189 191 193 196 198 199 200 202 203 204 __________ (1) Non sono stati accertati usi. (2) Ved. Cap. 13/d). f/1) Co mpravendita e posa in opera di lastre di vetro e cristallo bianche e colorate ………………………………………………… Pag. 204 f/2) Bottiglie damigiane ………………………………………... » 206 Cap. 16 – Prodotti delle industrie chimiche: a) e b) Concimi chimici, anticrittogamici e insetticidi …………. a/1) e b/1) Usi particolari su: A) Concimi semplici …………………………………………… B) Concimi composti e complessi ……………………………. C) Concimi misti organici ……………………………………. D) Anticrittogamici …………………………………………… c) Saponi, saponette, glicerina, candele e profumi ……………… d) Prodotti farmaceutici e specialità medicinali ………………… e) Colori e vernici (1) f) Manufatti in materie plastiche e relativa posa in opera …………. g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone: g/1) Oli combustibili ad uso industrile e ad uso riscaldamento…. g/2) Gasolio da riscaldamento …………………………………. g/3) Prodotti bianchi e carburanti agricoli …………………….. g/4) Petrolio ad uso riscaldamento ovvero kerosene …………... g/5) Lubrificanti ……………………………………………….. . g/6 Coke (2) ……………………………………………………. h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole ………………… » 208 » » » » » » 210 212 212 212 213 215 » 216 » 219 » 221 » 222 » 223 » 224 » 225 » 225 Cap. 17 – Prodotti delle industrie della gomma elastica …………….» 227 Cap. 18 – Prodotti delle industrie varie: a) Impianti elettrici, televisivi, telefonici, di segnalazione e comu nicazione interna …………………………………………………….» 230 b) Elettrodomestici ………………………………………………… » 231 _____________ (1) (2) Non sono stati accertati usi. Ved. Cap. 3 lett. a). 226 c) Strumenti musicali ……………………………………………. Pag. 231 d) Stracci ………………………………………………………… » 232 Titolo VI CREDITO E ASSICURAZIONI ……………………………….. Pag. 234 Cap. 1 – Usi bancari …………………………………………………. Cap. 2 - Usi delle assicurazioni (1) Cap. 3 – Usi delle borse valori (1) Titolo VII ALTRI USI …………………………………………………….. Cap. 1 – Prestazioni varie d’opera e di servizi : a) Lavatura e pulitura a secco ed ad acqua, tintura di abiti e indumenti ………………………………………………………….. a/1) Lavatura di biancheria ………………………………... b) Stampa e fissaggio dei tendaggi grezzi o tinti …………… b/1) Lavori di tinteggiatura, stuccatura, verniciatura e posa in opera di parati ……………………………………………… » 234 Pag. 240 » » » 240 241 241 » 242 Cap. 2 – Usi marittimi(1) Cap. 3 – Usi nei trasporti terrestri: a) Trasporti terrestri in genere …………………………….. b) Autotrasporto di carburante con autocisterne ………….. c) Trasporto di vini con autobotti …………………………. d) Trasporto di persone in gite turistiche …………………. » 247 » 250 » 251 » 251 Cap. 4 – Usi nei trasporti aerei (1) Cap. 5 – Usi nella cinematografia (1) Cap. 6 – Usi nel settore alberghiero …………………………….. _______________ » 254 (1) Non sono stati accertati usi. 227 APPENDICE 1) Tavola di ragguaglio delle misure locali ……………………………………. Pag. 257 2) Tabella riassuntiva delle provvigioni del mediatore ………………………… » 265 3) Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario (2). » 267 4) Interpretazione italiana di clausole internazionali …………………………… » 267 5) Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari ………………………. » 289 6) Norme uniformi relative agli incassi (revisione 1978) ………………………. » 302 7) Locazione finanziaria (Leasing) ……………………………………………… » 307 8) Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I. …………………….. » 309 INDICI 1) Indice delle materie…………………………………………………………… Pag. 311 2) Indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi ………… » 321 3) Indice dei Comuni, località e zone della Provincia menzionate nel testo ……. » 336 (2) Si rinvia al Titolo I (qualifiche, denominazioni e clausole principali). INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE ATTIVITA’ E DELLE MERCI OGGETTO DI USI A ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI: da pag. 149 a pag. 151 ABITI CONFEZIONATI: pag. 154 ACACIA (v. Legname): da pag. 93 a pag. 95 ACCIAIO (TUBI DI…): pagg. 178 e 179 ACCIUGHE: da pag. 100 a pag. 104 ACQUA VITE: pagg. 134 e 135 228 ACQUE MINERALI, (v. Prodotti industrie alimentari): da pag. 136 a pag. 138 ACUPRICI (v. Altri anticrittogamici): pag. 213 AEREI (TRASPORTI…): (1) AFFITTO DI CASE, APARTAMENTI, CAMERE E NEGOZI: da pag. 15 a pag. 18 AFFITTO DI FONDI RUSTICI: da pag. 21 a pag. 24 AGGLOMERATI (DI CARBONE): da pag. 91 a pag. 93 AGNOLOTTI (v. Pasta alimentare fresca e secca): pagg. 108 e 109 AGRICOLTURA (ALTRI USI IN…): pagg. 28 e 29 ALABASTRO: da pag. 186 a 188 ALBERGHI: da pag. 254 a pag. 256 ALBERI DI NATALE (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA CORTILE: pag. 25 AMIANTO (v. Cemento-amianto): da pag. 191 a pag. 193 ANGUILLE MARINATE: da pag. 100 a pag. 104 ANGURIE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 ANIMALI (v. Bestiame): da pag. 30 a pag. 51 ANIMALI DA CORTILE: da pag. 25 e pagg. 51 e 52 ANTENNA (v. Legname): pag. 97 ANTICRITTOGAMICI: pag. 212 ANTICRITTOGAMICI: (ALTRI) pag. 213 ANTIPARASSITARI: da pag. 208 a pag. 210 ANTRACITE: da pag. 91 a pag. 93 APERTURA DI CREDITO: pag. 236 APPARTAMENTI (v. Compravendita e locazione di immobili): da pag. 13 a pag. 18 ARALIA (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 ARGENTO (v. Compravendita preziosi): pagg. 180 e 181 ________ (1) Non sono stati accertati usi ARINGHE: da pag. 100 a 104 ARTICOLI: (v. Maglieria): da pag. 149 a pag. 151 ARTICOLI FILATELICI: pagg. 173 e 174 ARTICOLI IGENICO-SANITARI: pagg. 203 e 204 ASFALTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE: pagg. 199 e 200 ASSICURAZIONI: pag. 239 ATOMO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 AUTOCARRI: pagg. 184 e 185 AUTOFURGONI: pagg. 184 e 185 AUTOTRASPORTO DI CARBURANTI CON AUTOCISTERNE: pagg. 250 e 251 AUTOVEICOLI E AUTOVETTURE: pag. 184 e 185 AVENA (v. Cereali minori): da pag. 57 a pag. 65 AZALEE (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 AZIENDE COMMERCIALI, INDUSTRIE ARTIGIANE (v. Compravendita e locazione di immobili): pag. 14 B BACCALA’: da pag. 100 a pag. 104 229 BAMBINI (ABBIGLIAMENTO PER…) da pag. 149 a pag. 151 BANCA (USI DI…): da pag. 234 a pag. 238 BARBATELLE DA VITI: da pag. 85 a pag. 88 BENZINA: pagg. 222 e 223 BESTIAME BOVINO ED EQUINO DA LAVORO, DA ALLEVAMENTO E DA MACELLO: da pag. 30 a pag. 43 BESTIAME CAPRINO E OVINO: pagg. 50 e 51 BESTIAME SUINO: da pag. 47 a pag. 49 BESTIAME DA VITA: da pag. 30 a pag. 43 BIANCHERIA: da pag. 149 a pag. 151 BIBITE IN GENERE: da pag. 136 a pag. 138 BIRRA: da pag. 136 a pag. 138 BISCOTTI FA FORNO: pagg. 112 e 113 BOMBAGGIO: pag. 121 BOMBOLE (v. Gas compressi): pagg. 225 e 226 BORSE VALORI (USE DELLE…): (1) BOSCHI (AFFITTO DI…): pag. 24 BOTTIGLIE: pagg. 206 e 207 BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO: da pag. 30 a pag. 43 BRACCIANTI AGRICOLI: (1) BRILLANTI (v. Preziosi): pagg. 180 e 181 BULBI (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 _______ (1) Non sono stati accertati usi C CACAO: pagg. 89 e 90 CACCIA (USI NELL’ESERCIZIO DELLA…): pag. 105 CACCIAGIONE: pagg. 104 e 105 CACCIATORINI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 CAFFE’: pagg. 89 e 90 CALCE: pagg. 188 e 189 CALCIOCIANAMIDE (v. Concimi semplici): pagg. 210 e 211 CALZATURE (v. Manufatti di pelle): da pag. 140 a pag. 142 CAMICERIA: da pag. 149 a pag. 151 CANAPA (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152 CANDELE: da pag. 213 a pag. 215 CANNE: pag. 26 CANNELLA (v. Coloniali): pagg. 89 e 90 CAPPELLETTI (v. Pasta alimentare fresca e secca): pagg. 108 e 109 CAPPELLI: pag. 153 CAPRINI DA MACELLO: pagg. 50 e 51 CARBONE VEGETALE: pag. 93 CARBONI: da pag. 91 a pag. 93 CARBON FOSSILE: da pag. 91 a pag. 93 CARBURANTI AGRICOLI: pagg. 222 e 223 230 CARNI BOVINE FRESCHE E CONGELATE: da pag. 114 a pag. 116 CARNI FESCHE, CONGELATE E PREPARATE: da pag. 114 a pag. 116 CAROTE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 CARTA (IGENICA, DA IMBALLO, DA INVOLTI PER NEGOZI, DA PARATI E DA UFFICIO): pagg. 165 e 166 CARTA DA ARCHIVIO (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169 CARTA DI RICUPERO: pag. 168 e 169 CARTONE (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169 CARTONI ONDULATI DA IMBALLO: da pag. 166 a pag. 168 CASCAMI (v. Cereali e derivati): da pag. 57 a pag. 65 CASE (CIVILI): da pag. 13 a pag. 18 CASEARI (PRODOTTI TIPICI LOCALI): pag. 124 CASTORINO: da pag. 144 a pag. 146 CAVOLI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 CEMENTO: da pag. 188 a pag. 191 CEMENTO-AMIANTO (PRODOTTI DI…): da pag. 191 a pag. 193 CEREALI: da pag. 57 a pag. 65 CEREALI MINORI: da pag. 57 a pag. 65 CICLOMOTORI: pagg. 184 e 185 CINEMATOGRAFIA (Prodotti per…): pag. 175 CINEMATOGRAFIA (USI NELLA…): (1) CLAUSOLE PRINCIPALI: da pag. 9 a pag. 11 CLAUSOLE ITERNAZIONALI (INTERPRETAZIONE ITALIANA DI…): Appendice 4, pag. 267 COCCODRILLO (PELLI DI…): da pag. 140 a pag. 142 COCOMERI (v. «Angurie» in Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 COKE: da pag. 91 a 93 e da pag. 219 a pag. 221 COKE METALLURGICO: da pag. 91 a 93 COLONIA MIGLIORITARIA: (1) COLONIA PARZIARIA: (1) COLONIALI: pagg. 89 e 90 COLORI E VERNICI: (1) COMBUSTIBILI (OLI): da pag. 219 a pag. 221 COMPENSATI (LEGNAMI…): da pag. 156 a pag. 158 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI: da pag. 19 a pag. 21 COMPRAVENDITA DI IMMOBLILI: pagg. 13 e 14 COMPRAVENDITA DI PRODOTTI: da pag. 30 a 233 COMUNIONI TACITE FAMILIARI: (1) CONCIMI CHIMICI: da pag. 208 a pag. 213 CONCIMI COMPLESSI: pag. 212 CONCIMI MISTI ORGANICI: pag. 212 CONCIMI POTASSICI (v. Concimi semplici): pag. 211 CONCIMI SEMPLICI: da pag. 210 a pag. 211 CONDIZIONATORI D’ARIA: (v. Elettrodomestici) pag. 231 CONDOMINIO DI IMMOBILI URBANI: pag. 15 e pagg. 17 e 18 CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI: da pag. 25 a pag. 28 CONFEZIONEI PER BAMBINI: da pag. 149 a pag. 151 CONIFERE (v. Legname rozzo e segato da opera): da pag. 95 a pag. 99 CONIFERE IN GENERE (v. Piante ornamentali). da pag. 82 a pag. 84 CONIGLI DA CARNE: pagg. 51 a 52 CONSERVE ALIMENTARI: pagg. 120 e 121 COPRICASSA (v. Fiori e piante ornamentali): pagg. 84 e 85 CORDAMI: pagg. 151 e 152 231 CORONE MORTUARIE (v. Fiori e piante ornamentali): pagg. 84 e 85 CORSETTERIA: da pag. 149 a pag. 151 COTECHINI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 COTONE (FILATI, TESSUTI E CORDAMI DI…): da pag. 147 a 149 e pagg. 151 e 152 COZZE (v. Pesce fresco e frutti di mare): da pag. 100 a pag. 104 CREDITO: da pag. 234 a pag. 238 CRISTALLO: da pag. 204 a pag. 206 _____ (1) Non sono stati accertati usi CRUSCA: da pag. 57 a pag. 65 CRUSCHELLO: da pag. 57 a pag. 65 CUCINE ELETTRICHE: pag. 231 CUCIRINI: pag. 147 CUOIO: da pag. 140 a pag. 142 D DAMIGIANE: pagg. 206 e 207 DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE: da pag. 219 a pag. 224 DIAMANTE (v. Preziosi): pagg. 180 e181 DISERBANTE O INSETTICIDA (v. Altri anticrittogamici): da pag. 208 a pag. 210 e pagg. 212 e 213 DISPOSIZIONI COMINI PER IL CONDOMICIO E LA LOCAZIONE: pagg. 17 e 18 DISTILLATI DI VINACCE E DI VITI: pagg. 134 e 135 DOLCIARI (PRODOTTI…) O DOLCIUMI: da pag. 110 a pag. 113 DROGHE E SPEZIE: pagg. 89 e 90 E ELETTRODOMESTICI: pag. 231 ENFITEUSI: (1) EQUINO (Bestiame): da pag. 30 a pag. 43 ERBA IN PIEDI (VENDITA DI…): pag. 21 ESERCIZIO DELLA CACCIA: pag. 105 ESSENZE (LEGNAME DI…) DOLCI DI LATIFOGLIA DA OPERA: da pag. 93 a pag. 95 ESSENZA (LEGNAME DI…) FORTI DI LATIFOGLIA DA OPERA: da pag. 93 a pag. 95 F FAGIOLI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 FARINA: da pag. 57 a pag. 65 232 FARINACCIO: da pag. 57 a pag. 65 FARMACEUTICI (PRODOTTI): pagg. 215 e 216 FASSONE (VITELLO DA…): pag. 30 FATSHEDERA (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 _____ (1) Non sono stati accertati usi FATTORI DI CAMPAGNA: (1) FERRIERE (PRODOTTI DELLE…): da pag. 176 a pag. 178 FERRO: da pag. 176 a pag. 178 FERTILIZZANTI (v. Concimi chimici): da pag. 208 a pag. 212 FICUS (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 FIENO (v. Foraggi): pagg. 78 e 79 FILATELICI (ARTICOLI…): pagg. 173 e 174 FILATI DI COTONE, LANA, GREGGI: pag. 147 FILO METALLICO: da pag. 176 a pag. 178 FILTRI DI CARTA PER VINI: pag. 165 FINOCCHI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 FIORI: da pag. 79 a pag. 82 FISSAGGIO DI TENDAGGI GREZZI O TINI: pagg. 241 e 242 FONDERIE (PRODOTTI DELLE…) da pag. 176 a pag. 178 FONDI RUSTICI (COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI…): da pag. 19 a pag. 29 FORAGGI: da pag. 78 e 79 FORMAGGI: pagg. 124 e 125 FOTOGRAFIA (Prodotti per): pag. 175 FRATTAGLIE da pag. 114 a pag. 116 FRIGORIFERI: pag. 231 FRUMENTO: da pag. 57 a pag. 65 FRUTTA FRESCA: pagg. 73 e 74 FRUTTA SECCA: pagg. 75 e 76 FRUTTA SGUSCIATA: pagg. 75 e 76 FRUTTETI (IMPIANTI DI…): pag. 26 FRUTTI DI MARE (v. Pesce fresco e frutti di mare): da pag. 100 a pag. 104 FUNGHI: (1) G GALLINACEI: pagg. 51 e 52 GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE: pagg. 225 e 226 GASOLIO: da pag. 221 a pag. 223 GAZOSE (v. Acque minerali): da pag. 136 a pag. 138 GEMME E PIETRE PREZIOSE: pagg. 180 e 181 GESSO: pagg. 188 e 189 GHIAIA (v. Materiali da costruzione): pagg. 198 e 199 233 GIORNALI (CARTA DA… E STAMPA DI…): da pag. 168 a pag. 173 GIORNATA (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 GLICERINA: da pag. 213 a pag. 215 ______ (1) Non sono stati accertati usi GOMMA (ARTICOLI DI…): da pag. 227 a pag. 229 GOMMA ELASTICA: da pag. 227 a pag. 229 GRANI: da pag. 57 a pag. 65 GRANONI: da pag. 57 a pag. 65 GRANOTURCO: da pag. 57 a pag. 65 GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI (v. Lardo): da pag. 117 a pag. 119 GRASSI VEGETALI PER USO ALIMENTARE (v. Oli): pagg. 125 e 126 GRISSINI: pag. 110 GUANTI: pag. 155 I IMBALLAGGI (v. Cartoni da imballo): da pag. 166 a pag. 168 IMBIANCATURA A CALCE (LAVORI DI…): da pag. 242 a pag. 246 IMMOBILI URBANI (v. Compravendita e locazione): da pag. 13 a pag. 18 IMPIANTI ELETTRICI: pag. 230 IMPIANTO DI VIGNETI E FRUTTETI: pag. 26 INDUSTRIE (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI DELLE…): da pag. 106 a pag. 233 INFISSI O SERRAMENTI: pagg. 158 e 159 INSACCATI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 INSALATA (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 INSETTICIDA O DISERBANTE (v. Altri anticrittogamici): da pag. 208 a pag. 210 e pagg. 212 e 213 INTERPRETAZIONE ITALIANA DI CALUSOLE INTERNAZIONALI: Appendice 4, pag. 267 INVERNAGLIE (v. Affitto di fondi rustici): pag. 22 IRRIGAZIONE (v. Affitto fondi rustici): pag. 22 K KEROSENE: pag. 223 L LAMINATI A CALDO: da pag. 176 a pg. 178 234 LANA (FILATI E TESSUTI DI…): da pag. 147 a pag. 149 LARDO: da pag. 117 a pag. 119 LASTRE DI VETRO E CRISTALLO: da pag. 204 a pag. 206 LATERIZI: da pag. 193 a pag. 196 LATIFOGLIA (v. Legname rozzo da opera): da pag. 93 a pag. 95 LATTE: da pag. 122 a pag. 124 LATTICINI: pagg. 124 e 125 LAVANDERIA (v. Lavatura a secco e ad acqua di abiti e biancheria): pagg. 240 241 LAVAPIATTI (v. Elettrodomestici): pag. 231 LAVATRICI: (v. Elettrodomestici): pag. 231 LAVATURA DI BIANCHERIA: pag. 241 LAVATURA A SECCO E AD ACQUA: pagg. 240 e 241 LAVORI IN PELLE E CUOIO (v. Pelletteria, calzature, guanti): da pag. 142 a pag. 144 e pag. 115 LAVORI IN SUGHERO: da pag. 162 a pag. 164 LAVORI DI VETRO E CRISTALLO: da pag. 204 a pag. 207 LEASING: appendice 7, pag. 307 LEGATURA DI LIBRI IN BROSSURA: pagg. 174 e 175 LEGHE (ALLUMINIO, RAME): (1) LEGNA DA ARDERE: da pag. 91 a pag. 93 LEGNAME ROZZO DA OPERA: da pag. 93 a pag. 99 LEGNAME SEGATO DA OPRERA: da pag. 95 a pag. 99 LEGNAMI COMPENSATI: da pag. 156 a pag. 158 LEGNO COMUNE (v. Legname rozzo): da pag. 93 a pag. 99 LEGUMI SECCHI: da pag. 57 a pag. 65 e da pag. 76 a pag. 78 LETAME (v. Affitto fondi rustici): pag. 22 LEVILENE (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152 LIBRI ( v. Stampa editoriale): da pag. 169 a pag. 173 LINO (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152 LISTELLI (v. Legname segato da opera): da pag. 95 a pag. 99 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI: da pag. 15 a pag. 18 LOCAZIONE FINANZIARIA(leasing): appendice 7, pag. 307 LUBRIFICANTI: pag. 224 LUCERTOLA (PELLI DI…): da pag. 140 a pag. 142 LUMINI (v. Candele, saponi, ecc.): da pag. 213 a pag. 215 M MACCHINE AGRICOLE CON MOTORE, USATE E NUOVE DI FABBRICA: pagg. 184 e 185 MACCHINE E AUTOVETTURE: pagg. 184 e 185 MACCHINE UTENSILI: pagg. 183 e 184 MACINAZIONE (SOTTOPRODOTTI DELLA…): da pag. 57 a pag. 65 MAGLIERIA (ARTICOLI DI…): da pag. 149 a pag. 151 MAIOLICHE: da pag. 200 a pag. 204 MANNESMANN (TUBI): pagg. 178 e 179 MANUFATTI IN CEMENTO: da pag. 189 a pag. 191 MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219 ________ (1) Non sono stati accertati usi 235 MANUFATTI DI PELLI CONCIATE: da pag. 140 a pag. 146 MANUTENZIONE DI STRADE (SPESE PER LA…): pag. 29 MARMELLATE: pagg. 120 e 121 MARMETTE: da pag. 196 a pag. 198 MARMO: da pag. 186 a pag. 188 MATERIALI DI COPERTURA (v. Manufatti in cemento e Prodotti di cemento-amianto): da pag. 189 a pag. 193 MATERIALI DA COSTRUZIONE: da pag. 193 a pag. 200 MATERIALI DI FERRIERIA E FERROSI IN GENERE: da pag. 176 a pag. 178 MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219 MATTONE: da pag. 193 a pag. 196 MEDIATORE E MEDIAZIONE: − della mediazione in genere: pagg. 11 e 12 − provvigioni al mediatore: Appendice 2 «Tabella riassuntiva», pag. 265 MELENZANE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 MELONI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 MERLUZZO: da pag. 100 a pag. 104 MEZZADRIA: pagg. 25 e 26 MEZZI DI TRASPORTO: pagg. 184 e 185 MINERALI METALLIFERI: (1) MINERALI NON METALLIFERI (v. Carbon fossile): da pag. 91 a pag. 93 MINUTO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 MISURE LOCALI (TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI…): Appendice 1, pag. 257 MOBILI: pag. 160 MOGGIO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 MORTICINI (v. Pelli fresche): da pag. 44 a pag. 47 MOTOCARROZZETTE: pagg. 184 e 185 MOTOCICLI: pagg. 184 e 185 MOTOFURGONI: pagg. 184 e 185 N NAYLON (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152 NASTRI DI MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219 NITRATO AMMONICO (v. Concimi semplici): pag. 211 NITRATO DI CALCIO (v. Concimi semplici): pag. 211 NITRATO DI SODIO (v. Concimi semplici): pag. 211 NOCCIOLE (v. Frutta secca): pagg. 75 e 76 NOCE (V. Legname): da pag. 93 a pag. 95 _______ (1) Non sono stati accertati usi O 236 OLI COMBUSTIBILI: da pag. 219 a pag. 221 OLI D’OLIVA E DI SEMI AD USO ALIMENTARE: pagg. 125 e 126 OLI E GRASSI AD USO ALIMENTARE (v. Lubrificanti): pag. 224 OLIVE: (1) OLMO (v. Legname): da pag. 93 a pag. 95 OMBRELLI: pag. 155 ONCIA (V. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 OPERAZIONI DI BANCA (v. Credito): da pag. 234 a pag. 238 OPUSCOLI (v. Prodotti tipografici): da pag. 169 a pag. 173 ORO (OGGETTI DI…) (v. Preziosi): pagg. 180 e 181 OROLOGI (v. Preziosi): pagg. 180 e 181 ORTAGGI: da pag. 65 a pag. 68 ORZO (v. Cereali minori): da pag. 57 a pag. 65 OVINI DA MACELLO: pagg. 50 e 51 P PAGLIA: pagg. 23, 78 e 79 PALCHETTI IN LEGNO: pagg. 161 e 162 PANCETTA LISCIA E COPPATA (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 PANE: pagg. 109 e 110 PANETTERIA (PRODOTTI DELLA…): pag. 109 e 110 PARATI (CARTA DA…): pag. 165 e 166 PASTA ALIMENTARE FRESCA E SECCA: pagg. 108 e 109 PASTICCERIA (PRODOTTI DELLA…): pagg. 112 e 113 PATATE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 PAVIMENTI IN GOMMA: da pag. 227 a pag. 229 PAVIMEN TI IN MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219 PELLAME SCAMOSCIATO: da pag. 140 a pag. 142 PELLETTERIA: da pag. 142 pag. 144 PELLI AD USO ABBIGLIAMENTO O DA PELLICCERIA: da pag. 144 a pag. 146 PELLI BOVINE FRESCHE: da pag. 44 a pag. 47 PELLI CONCIATE: da pag. 140 a pag. 142 PELLI FRESCHE DELLE VARIE SPECIE DI ANIMALI: da pag. 44 a pag. 47 PELLI GREZZE: da pag. 127 a pag. 131 _________ (1) Non sono stati accertati usi PELLI SALATE: da pag. 127 a pag. 131 PEPE (v. Coloniali): pagg. 89 e 90 PEPERONI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 PERFOSFATI MINERALI (v. Concimi semplici): pag. 210 PERIODICI (v. Prodotti tipografici): da pag. 169 a pag. 173 237 PERLE COLTIVATE (v. Preziosi): pagg. 180 e 181 PERMUTA DI ANIMALI: pag. 43 PERMUTA DI FONDI RUSTICI: da pag. 19 a pag. 21 PERMUTA DI IMMOBILI URBANI: pagg. 13 e 14 PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI: da pag. 19 a pag. 21 PERNICI (v. Cacciagione): pagg. 104 e 105 PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO: pag. 160 PERSIANE AVVOLGIBILI IN LEGNO: pag. 160 PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIE PLASTICHE: pag. 160 e da pag. 216 a pag. 219 PERSIANO: da pag. 144 a pag. 146 PESCE CONSERVATO E PREPARATO: da pag. 100 a pag. 104 PESCE FRESCO E CONGELATO: da pag. 100 a pag. 104 PESCE REFRIGERATO: da pag. 100 a pag. 104 PESCE SURGELATO: pagg. 101 e 103 PETROLIO (DERIVATI DELLA DISTILLAZIONE DEL…): da pag. 219 a pag. 223 PHILODENDRON (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 PIANOFORTI: pag. 231 e 232 PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO: da pag. 85 a pag. 88 PIANTE IN PIEDI DI LEGNAME DI ESSENZE DOLCI DI LATIFOGLIA E DI ESSENZE FORTI: da pag. 93 a pag. 95 PIANTE OFFICINALI: pagg. 88 e 89 PIANTE ORNAMENTALI: da pag. 82 a pag. 84 PIANTINE DA FRUTTO: da pag. 85 a pag. 88 PIASTRELLE: da pag. 196 a pag. 198 PIASTRELLE IN CERAMICA: da pag. 200 a pag. 202 PIASTRELLE IN GRES: pag. 202 PIEDE (v. Misure locali): Appendice 1 pag. 257 PIETRE: da pag. 186 a pag. 188 PIETRE DI COLORE (v. Preziosi): pagg. 180 e 1181 PITONE (PELLI DI…): da pag. 140 a pag. 142 PNEUMATICI PER AUTOMOBILI, AUTOCARRI E MOTO: da pag. 227 a pag. 229 POLIZZE (v. Assicurazioni): (1) POLLI DA CARNE (v. Gallinacei): pagg. 51 e 52 POLLICE (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 POLVERI RAMEICHE (v. Anticrittogamici): pag. 212 e 213 PORCELLANE: da pag. 200 a pag. 202 _________ (1) Non sono stati accertati usi POSA IN OPERA DI MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219 POSA IN OPERA DI PARATI: da pag. 242 a pag. 246 POTATURA (v. Affitto fondi rustici): pag. 22 PREZIOSI: pagg. 180 e 181 PRODOTTI (COMPRAVENDITA DI…): da pag. 30 a pag. 233 PRODOTTI BIANCHI: pagg. 222 e 223 PROFILATI DI MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219 238 PROFILATI METALLICI VARI: da pag. 176 a pag. 178 PROFUMI: da pag. 213 a pag. 215 PROSCIUTTO COTTO E CRUDO (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 PROVVIGIONI AL MEDIATORE: Appendice 2, pag. 265 PULCINI DA ALLEVAMENTO: pagg. 53 e 54 PULITURA A SECCO E AD ACQUA: pagg. 240 e 241 PUNTO (v. misure locali); Appendice 1, pag. 257 Q QUAGLIE (v. Cacciagione): pagg. 104 e 105 R RACCOLTA DEL LATTE: pag. 122 RAME (SOLFATO DI…) (v. Anticrittogamici): pagg. 212 e 213 RAVIOLI (v. Pasta alimentare fresca e secca): pagg. 108 e 109 RECIPIENTI IN CEMENTO (v. Manufatti in cemento e Prodotti di cemento-amianto): da pag. 191 a pag. 193 RETI METALLICHE: da pag. 176 a pag. 178 RISCALDAMENTO (SPESE DI…): pag. 17 RISO: da pag. 57 a pag. 65 RISO BRILLATO (v. Prodotti delle industrie alimentari) pagg. 107 e 108 RITAGLI DI TIPOGRAFIA (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169 RIVISTE (v. Carta di ricupero e Prodotti tipolitografici): da pag. 168 a pag. 173 ROTTAMI DI METALLI VARI: pagg. 181 e 182 ROVERE (v. Legname): da pag. 93 a pag. 95 S SABBIA (v. Materiali da costruzione): pagg. 198 e 199 SACCHETTI DI CARTA: pagg. 165 e 166 SACCHETTI VUOTI DA CEMENTO (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169 SARACCHE (v. Pesce fresco e conservato): da pag. 100 a pag. 104 SALAMINI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 SALARIATO FISSO: (1) SALSICCIA (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119 SALUMI: da pag. 117 a pag. 119 SANATO (VITELLI): da pag. 30 a pag. 43 SANSIVERIA LAURENTI (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84 SAPONETTE: da pag. 213 a pag. 215 SAPONI: da pag. 213 a pag. 215 SACGLIOLA (v. Calce, cementi e gesso): pagg. 188 e 189 SCALVO O SCALVATURA: pag.22 SCAMBIO DI MANO D’OPERA E DI BESTIAME FRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI: pag. 28 SCAMPOLO (v. Tessuti): pagg. 148 e 149 SCATOLAME (DI RICUPERO): pagg. 168 e 169 SCHEDE DEI CENTRI MECCANOGRAFICI (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169 SCONTI: 239 − pagamento di materie plastiche: pag. 218 − pagamento di prodotti delle fonderie e delle ferriere: pag. 177 SCORIE THOMAS (v. Concimi semplici): pag. 210 SCORTE VIVE O MORTE: pagg. 20, 23, 26 SEDANI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 SEGALE (v. Cereali minori): da pag. 57 a pag. 65 SEGATO (v. Legname da opera): da pag. 95 a pag. 99 SEMENTI DA ORTO E DA PRATO: da pag. 76 a pag. 78 SERRAMENTI O INFISSI: pagg. 158 e 159 SERRANDE: pag. 160 SFARINATI: da pag. 57 a pag. 65 SILVICOLTURA (PRODOTTI DELLA…) da pag. 91 a pag. 99 SISAL (v. Cordami): pagg. 151 e 152 SOCCIDA SEMPLICE: pag. 27 SOLFATO AMMONICO (v. Concimi semplici): pagg. 210 e 211 SOLFATO DI RAME (v. Anticrittogamici): pagg. 212 e 213 SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE: da pag. 57 a pag. 65 SPECIALITA’ MEDICINALI: pagg. 215 e 216 SPEDIZIONE: da pag. 247 a pag. 250 SPEDIZIONIERE: pag. 247 SPESE CONDOMINIALI: pag. 15 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PODERALI: pag. 29 SPEZIE E DROGHE: pagg. 89 e 90 SPEZZAME (v. Marmo): da pag. 186 a pag. 188 SPIRITI: pagg. 134 e 135 STABILITO O FISSATO DI CONTRATTO: pag. 57 _________________ (1) Non sono stati accertati usi STAIO O STARO O STERO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257 STAMPA EDITORIALE. PARAEDITORIALE E COMMERCIALE: da pag. 169 a pag. 173 STAMPA DI TENDAGGI GREZZI O TINTI: pagg. 241 e 242 STOCCAFISSO: da pag. 100 a pag. 104 STRACCI: pagg. 232 e 233 STUMENTI MUSICALI: pagg. 231 e 232 STOCCATURA: da pag. 242 a pag. 246 SUCCHI DI FRUTTA: pagg. 120 e 121 SUGHERO (TURACCIOLI DI…): da pag. 162 a pag. 164 SUINI: pag. 25 SUINI DA ALLEVAMENTO E DA MACELLO: da pag. 47 a pag. 49 SUOLA (v. Pelli conciate): da pag. 140 a pag. 142 T 240 TABACCO: (1) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVIGIONI AL MEDIATORE: Appendice 2 pag. 265 TARTUFI: (1) TAVELLE (v. Laterizi): da pag. 193 a pag. 196 TAVELLONI (v. Laterizi): da pag. 193 a pag. 196 TAVOLA (v. misure locali): Appendice 1 pag. 257 TAVOLAME (v. Legname segato da opera): da pag. 95 a pag. 99 TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI: Appendice 1, pag. 257 TEGOLE TIPO «MARSIGLIESE» (v. Laterizi): da pag. 193 a pag. 196 TELEVISORI: pag. 231 TENDAGGI (FISSAGGIO DI…): pagg. 241 e 242 TERRENI RURALI: da pag. 19 a pag. 29 TESSUTI DI COTONE E LANA: pagg. 148 e 149 THE (v. Coloniali): pagg. 89 e 90 TINTEGGIATURA (LAVORI DI…): da pag. 242 a pag. 246 TINTORIA (v. Tintura di abiti e indumenti): pag. 240 TINTURA DI ABITI E INDUMENTI: pag. 240 TIPOGRAFIA (USI NELLA…): da pag. 169 a pag. 173 TOMAIA (v. Pelli conciate): da pag. 140 a pag. 142 TONDONI: da pag. 95 a pag. 99 TORRONE PIEMONTESE: pagg. 110 e 111 TRASLOCHI: pag. 249 TRASPORTI AEREI: (1) TRASPORTI DI PERSONE IN GITE TURISTICHE: pagg. 251 e 252 ________ (1) Non sono stati accertati usi TRASPORTI TERRESTRI: da pag. 247 a pag. 250 TRASPORTO A COLLETTAME: pag. 247 TRASPORTO VINI CON AUTOBOTTI: pag. 251 TRAVI (v. Legname segato da opera): da pag. 95 a pag. 99 TRONCHI DA SEGA: pag. 97 TUBI DI ACCIAIO: da pag. 176 a pag. 179 TUBI IN CEMENTO (v. Manufatti in cemento e prodotti di cemento-amianto): da pag. 189 a pag. 193 TUBI IN GOMMA: da pag. 227 a pag. 229 TUBI IN ACCIAIO: da pag. 176 a pag. 179 TUBI A PRESSIONE (v. Prodotti di cemento-amianto): da pag. 191 a pag. 193 TURACCIOLI DA SUGHERO PER VINI: pagg. 162 e 164 U UOVA: da pag. 54 a pag. 56 UOVA SGUSCIATE: da pag. 54 a pag. 56 USUFRUTTO DEI FONDI AGRICOLI: pagg. 28 e 29 UVE: pag. 26 e da pag. 68 a pag. 71 V 241 VEICOLI A MOTORE: pagg. 184 e 185 VENDITA A MISURA DI IMMOBILI URBANI: pagg. 13 e 14 VENDITA (v. Compravendita) VENDITA DI FONDI RUSTICI A CANCELLO CHIUSO O APERTO: pagg. 20 e 21 VENDITA DI TERRENI A CORPO: pag. 19 VERNICI: (1) VERNICIATURA (LAVORI DI…): da pag. 242 a pag. 246 VETRO: da pag. 204 a pag. 206 VIGNETI (IMPIANTO DI…): pag. 26 VINACCE: pagg. 71 e 72 VINI: da pag. 131 a pag. 134 VITELLI LATTANTI: pagg. 38 e 39 VITELLO DI MARE (v. Pesce fresco e congelato): da pag. 100 a pag. 104 VOLTERRANE: da pag. 193 a pag. 196 VONGOLE (v. Pesce fresco e frutti di mare): da pag. 100 a pag. 104 Z ZOLFO: pag. 212 ZOOTECNIA (PRODOTTI DELLA…): da pag. 30 a pag. 56 ZUCCCHERO: pagg. 89 e 90 ZUCCHINI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68 ______ (1) Non sono stati accertati usi INDICE DEI COMUNI, LOCALITA’ E ZONE DELLA PROVINCIA DI ASTI MENZIONATE NEL TESTO ASTI Tit. V, Cap. 2-e) f) (ortaggi). Tit. V, 2- g) (uve). Tit. V, Cap. 6-1/1) e 6-1/2) (latte). Tit. V, Cap. 16-a) b) (concimi chimici: campioni ed analisi). ASTI (Frazione Quarto) Tit. V, Cap. 2-e) f) (ortaggi). VALLE BORMIDA Tit. V, Cap. 1-e/3) (uova). 242 VILLANOVA D’ASTI Tit. V, Cap. 1-e/3 (uova). Nota – Tutti i 120 Comuni della Provincia sono stati menzionati in Appendice 1 (Tavole di ragguaglio delle misure locali). 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253