AVVERTENZE
1) Alla presente revisione della «Raccolta provinciale degli usi» si è proceduto secondo le
disposizioni del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011 e le norme emanate dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con la circolare n. 2986/C del 13
ottobre 1983.
2) Nella disposizione della materia è stato seguito lo stesso schema ministeriale già
adottato nella precedente raccolta. Per quanto attiene ai capitoli, per i quali non sono
accertati usi, ne è fatta apposita menzione.
3) E’ stata unificata la terminologia e migliorata la nomenclatura, senza peraltro
trascurare, per maggior chiarezza, l’indicazione, tra parentesi, delle corrispondenti
locuzioni dialettali.
4) In appendice sono riportate:
- le tavole di ragguaglio delle misure locali secondo l’elenco alfabetico dei Comuni della
Provincia;
- la tabella riassuntiva delle provvigioni al mediatore;
- l’interpretazione italiana di clausole internazionali;
- le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari;
- le norme uniformi relative agli incassi;
- le norme relative alla locazione finanziaria (leasing);
- il Regolamento di conciliazione e di arbitrato secondo la Camera di Commercio
Internazionale.
5) Seguono:
- indice delle materie;
- indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi;
- indice dei Comuni, località e zone della Provincia menzionate nel testo.
1
Titolo I
USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
QUALIFICHE
(non sono stati accertati usi)
DENOMINAZIONI
1. Fasön (vitello da …).
(Vedasi art. 71 di pag. 30).
2. Scorte vive e morte
(Vedasi art. 29 di pag. 20).
3. Stabilito o fissato di contratto.
(Vedasi art. 172 di pag. 57).
CLAUSOLE PRINCIPALI
1.
A bocca di macchina o trebbiatrice.
(Vedasi art. 173 di pag. 57).
2.
A magazzino.
Con questa clausola nel commercio s’intende che il venditore assume l’onere ed il
rischio del trasporto della merce dal luogo di produzione al magazzino di consegna. Il
controllo della merce in questa ipotesi, se non è fatto sul luogo di produzione, vine effettuato
nel magazzino di consegna.
3.
A pulire.
(Vedasi art. 222 di pag. 73).
4.
A scendi albero.
(Vedasi art. 222 di pag. 73).
5.
Atto all’esportazione
(Vedasi art. 222 di pagg. 73-74)
6.
Franco consegna (punto di destinazione indicato):
Il significato di questa clausola è il seguente:
A) il venditore deve:
1. Assicurare la spedizione fino alla destinazione convenuta e sopportarne
le spese;
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2. consegnare la merce o tenerla a disposizione del compratore al luogo di
destinazione, entro il termine stipulato nel contratto;
3. rispondere delle perdite e/o dei danni fino a che la merce sia stata
consegnata al compratore a cura del vettore.
B) Il compratore deve:
1. sopportare le perdite e/o i danni che si verifichino posteriormente;
2. pagare le spese di trasporto non pagate dal venditore, spese che si
dedurranno poi all’ammontare della fattura;
3. pagare tutti i diritti di entrata;
C) Questa clausola significa inoltre:
1. la qualità della merce quale è stipulata nel contratto, deve essere
stimata secondo il suo stato al momento dell’arrivo; così pure per
quanto riguarda la quantità;
2. il compratore è obbligato, in mancanza di altre convenzioni, al
pagamento contro consegna della merce;
3. il venditore ha diritto di impedire che la merce sia consegnata al
compratore se questi è fallito o versa in stato di insolvenza.
7.
Franco destino.
Nella compravendita di merci.
Con questa clausola gravano sul venditore tutte le spese ed i rischi relativi al carico ed al
trasporto della merce nel luogo indicato dall’acquirente, mentre gravano su quest’ultimo le
spese ed i rischi relativi allo scarico della merce.
8.
Franco frontiera.
Nella compravendita di merci.
Con questa clausola gravano sul venditore le spese ed i rischi relativi al carico ed al
trasporto della merce fino alla frontiera stabilita.
9.
Franco partenza.
Nella compravendita di merci.
Con questa clausola gravano sul venditore le spese ed i rischi relativi al trasporto ed
al carico della merce su automezzo o vagone ferroviario, mentre le altre spese e e gli altri
rischi gravano sull’acquirente.
10. Per quanto tempo.
Questa clausola viene usata per non assumere impegni precisi nella esecuzione di
ordini entro un termine fissato.
11. Tutto frutto.
Clausola che permette l’utilizzazione di un fondo di ogni sua possibilità produttiva.
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DELLA MEDIAZIONE NEI RAPPORTI COMMERCIALI
IN GENERE
1. Quando alla conclusione del contratto cooperino due o più mediatori, il compenso è
unico e viene diviso in parti uguali, anche se le prestazioni fornite dai singoli siano di diversa
entità. Ogni mediatore viene preventivamente rimborsato delle eventuali spese incontrate sulla
cifra data in compenso per la conclusione dell’affare.
2. Quando il compenso è dovuto da ambedue le parti contraenti, non esiste fra le stesse
alcun vincolo di solidarietà.
3. Il mediatore, quando dichiara di acquistare per conto terzi, non ha diritto alla normale
provvigione se non comunica nel termine dovuto il nome del compratore.
4. La provvigione per tutti i settori di comprave ndita per i quali non è stato effettuato un
diverso e specifico accertamento, è la seguente: il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del
compratore sull’importo contrattato.
5. Le provvigioni dovute al mediatore s’intendono comprensive delle spese all’uopo
eventualmente sostenute. Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese
da lui sostenute, anche se l’affare non viene concluso.
6. Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo
scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già
pagata al mediatore.
7. Si fanno salvi gli usi tipici di particolari rami di commercio eventualmente rilevati
nei capitoli seguenti relativi ai vari settori.
PROVVIGIONI E SCONTI
(Per le provvigioni al mediatore vedasi Appendice 2)
(Per gli sconti vedasi Indice alfabetico analitico alle voci «sconti»)
TERMINI
(non sono stati accertati usi)
CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI
(non sono stati accertati usi)
Titolo II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI
(non sono stati accertati usi)
Titolo III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI
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CAP. 1/A
COMPRAVENDITA E PERMUTA DI IMMOBILI
Prenotazione, contratto preliminare, anticipo e caparra
ART. 1 – Non sono stati accertati usi compatibili col dettato del Codice Civile.
Adempimenti conseguenti alla conclusione del contratto
ART. 2 – La scelta del Notaio per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, spetta al
compratore.
Le spese per l’accertamento della libertà degli immobili sono a carico del compratore.
Consegna
ART. 3 - La consegna delle chiavi dal venditore al compratore costituisce trasferimento del
possesso.
Vendita a misura di immobili urbani
ART. 4 - Quando la vendita sia fatta a misura vengono conteggiati, agli effetti del calcolo
della superficie compravenduta, oltre all’area interna disponibile, l’area occupata dai muri divisori
interni, quella occupata dai muri perimetrali, ad eccezione di quelli di confine che vengono
computati nella metà, ed inoltre la metà della superficie dei balconi esterni.
Permuta immobili
ART. 5 – In caso di permuta di immobili, la scelta del notaio viene fatta di comune accordo
dalle parti.
Compravendita di aziende commerciali, industriali e artigiane
ART. 6 - Salvo diverso patto, nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali,
industriali e artigiane con o senza immobile, non sono comprese nel prezzo le merci, le quali
vengono inventariate e fatturate a parte.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 7 - a) Compravendita di case e terreni: Nella compravendita di case e terreni, al
mediatore spetta la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore sul
prezzo effettivo.
b) Permuta: In caso di permuta d’immobili, se gli immobili permutati sono di uguale valore,
ogni contraente è tenuto a versare al mediatore la provvigione dell’1,50 % sul valore dell’immobile
da lui permutato.
Quando gli immobili permutati sono di valore diverso ogni contraente è tenuto a versare la
provvigione dell’1,50% sull’immobile di maggior valore.
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c) Compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane: Nella
compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane, spetta al mediatore
una provvigione del 3% da parte del venditore e del 2% da parte del compratore, limitatamente al
prezzo rappresentato dall’avviamento, dalle attrezzature e fondi morti in genere dell’azienda.
Se nella vendita è compreso il locale, sul valore del medesimo al media tore spetta anche la
provvigione prevista per la compravendita di case e terreni.
Nel computo della provvigione non si tiene conto dell’eventuale prezzo delle merci,
contrattate e fatturate a parte.
Se il mediatore è richiesto della stima o dell’inventario delle merci ha diritto ad un
compenso da concordarsi a parte.
CAP. 1/B
CONDOMINIO DI FABBRICATI URBANI
Spese per l’esercizio dei servizi comuni
ART. 8 - Le spese per l’esercizio dei servizi in comune, di portineria o di custodia, luce e
pulizia di scale, cortili, locali comuni e servizi analoghi, vengono ripartite in relazione alle quote di
comproprietà, di regola espresse in millesimi; le spese per l’erogazione dell’acqua vengono
ripartite, in mancanza di contatore individuale, in base alle persone che abitualmente vivono nei
singoli alloggi dello stesso fabbricato.
Le spese di esercizio dell’ascensore sono graduate in rapporto all’altezza del piano ed al
numero delle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso piano.
Tutte el altre spese, inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti dello
stabile di proprietà e d’uso comune vengono ripartite secondo le predette quote di comproprietà
espresse in millesimi. Nei fabbricati non condominiali o dove non esistono i calcoli dei millesimi, la
suddivisione viene fatta per vani.
ART. 9 - Ripartizione a cura dell’amministratore, delle spese condominiali.
Salvo diversa statuizione dell’assemblea condominiale o del Regolamento di condominio,
l’amministratore redige bilancio preventivo ( e, a fine gestione, il consuntivo) suddividendo subito
le spese condominiali tra quelle che sono addebitabili solo ai proprietari (cosiddette patronali) e
quelle che invece sono a carico esclusivo dell’inquilino (oneri accessori, spese gestione servizi
comuni, ecc.) fissando altresì l’entità degli acconti, i termini e le modalità di pagamento degli stessi
e curandone la riscossione.
ART. 10 - Rapporti tra amministratori ed inquilini.
Gli amministratori d’immobili trattano direttame nte con gli inquilini per ogni questione
riguardante l’amministrazione dei condominii.
CAP. 2
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Conoscenza da parte dell’inquilino del Regolamento di condominio
ART. 11 - Di regola l’inquilino viene edotto delle norme stabilite dal Regolamento di
condominio mediante affissione, in un locale comune, del Regolamento stesso o mediante consegna
fattane a mano. In tali casi l’inquilino deve adeguare il proprio comportamento alle norme stesse.
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Spese per la locazione di fabbricati urbani
ART. 12 - Le spese per l’eventuale contratto scritto di locazione, per la tassa di
registrazione del contratto o per la denuncia del contratto verbale vengono ripartite per metà a
carico del locatore e per metà a carico dell’inquilino.
La tassa di bollo sulle ricevute grava per intero a carico dell’inquilino.
Data di pagamento del canone di locazione
ART. 13 - Il canone di locazione viene pagato anticipatamente al domicilio del locatore
entro i primi 5 giorni del mese.
Fine della locazione a tempo indeterminato
ART. 14 – Nella locazione a tempo indeterminato la disdetta deve essere data per un periodo
pari al rateo d’affitto per i locali i cui rapporti locativi non sono regolati da leggi speciali (ad
esempio: box, garage, postomacchina autonomi).
Disdetta in caso di locali ad uso promiscuo
ART. 15 – Quando trattasi di locazione di locali adibiti ad uso promiscuo, prevale il termine
relativo ai locali destinati ad uso diverso dalla abitazione.
Quando nello stesso contratto di locazione è compreso anche il garage o posto auto, il
termine per la disdetta è unico ed è quellofissato dagli usi per i locali destinati ad abitazione.
Modalità per la disdetta
ART. 16 – La disdetta dei contratti di locazione viene data per iscritto, a mezzo
raccomandata A./R.
Visita dei locali disdettati
ART. 17 – Dal giorno della disdetta del contratto di locazione l’inquilino è tenuto a
consentire la visita dell’appartamento da parte di eventuali nuovi inquilini, indicando lui stesso i
giorni della settimana (non meno di 3) e le ore diurne (almeno 2 al giorno) in cui tale accesso è
consentito.
CAP. 2/A
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONDOMINIO
E LA LOCAZIONE
RISCALDAMENTO
Spese di riscaldamento
ART. 18 – Nei condominii e quando nella locazione è compresa l’erogazione del
riscaldamento centrale, le spese di riscaldamento vengono ripartite in base alla cubatura netta dei
locali.
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Le spese di riscaldamento restano a carico dei condomini o degli inquilini anche se gli
alloggi non sono occupati.
Quando però si tratta di utenti di locali ad uso diverso da quello abitativo che per la natura
delle loro attività rinunciano totalmente e permanentemente all’uso del riscaldamento, si pratica una
riduzione della spesa del riscaldamento del 50%, previo bloccaggio della massa radiante.
Se l’impianto di riscaldamento è centrale, sono a carico dei singoli conduttori ed utenti,
sempre in quote proporzionali, oltre alle spese di gestione, anche quelle della normale
manutenzione dell’impianto.
Grado minimo di calore
ART. 19 – L’erogazione del riscaldamento centrale garantisce, come minimo, i 18 gradi di
temperatura all’interno dei locali, allorché la temperatura esterna non sia inferiore a – 10° C. La
temperatura interna viene rilevata al centro dei locali chiusi ed a me tri 1,60 dal pavimento.
L’erogazione del calore ha luogo normalmente da metà ottobre a metà aprile e nelle ore
notturne viene ridotta.
Piccole riparazioni a carico dell’inquilino
ART. 20 – Si precisa, a titolo esemplificativo, che le seguenti riparazio ni sono a carico
dell’inquilino:
- la pulizia delle canne fumarie;
- la riparazione e la sostituzione delle cinghie avvolgibili, delle serrature, delle maniglie, dei
chiavistelli, delle cremonesi, della rubinetteria, degli interruttori e di quelle altre parti degli impianti
elettrici, di riscaldamento ed igienico-sanitari che l’inquilino, per farne uso, deve manovrare.
Sono inoltre a carico dell’inquilino le riparazioni dei boiler e dei citofoni, dell’antenna
centralizzata TV e la tinteggiatura interna dei locali.
In caso di necessità di sostituzione del boiler, trascorso un anno dall’inizio della locazione,
la spesa è ripartita tra il proprietario e l’inquilino nella giusta metà.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 21 – Affitto di immobili urbani: il diritto di mediazione per contratti non inferiori ad
un anno è commisurato all’importo di una mensilità del canone di locazione ed è a carico per metà
di ciascuno dei contraenti. Per contratti inferiori a un anno, valgono gli accordi presi fra le parti.
Titolo IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI
CAP. 1
COMPRAVENDITA E PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI
E FONDI RUSTICI
Vendita a corpo
ART. 22 – Quando la vendita a corpo è fatta con la clausola «senza garanzia del vigesimo»,
s’intende che l’acquirente rinuncia esplicitamente al supplemento o alla riduzione di prezzo o
alla recessione dal contratto, previsti dall’art. 1538 del C.C.
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Spese
ART. 23 – Le eventuali spese per la misurazione dei terreni, in mancanza di patti, sono a
carico del venditore.
Le spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, sono a carico del compratore. La
scelta del notaio spetta al compratore.
Le spese per la documentazione della libera proprietà sono a carico del vend itore.
In caso di permuta la scelta del notaio viene fatta di comune accordo e tutte le spese
vengono divise in proporzione al valore degli immobili permutati, compreso il compenso al
mediatore (1,50% per parte).
Gli oneri tributari, i premi assicurativi e similari decorrono, a carico del compratore o del
subentrante in caso di permuta, dal giorno del possesso del diritto dei beni venduti o permutati.
Anticipo e caparra
ART. 24 – Non sono stati accertati usi compatibili col dettato del Codice Civile.
Unità di misura
ART. 25 – L’unità base per le contrattazioni dei terreni è la misura locale che varia da
Comune a Comune. L’elenco completo delle misure locali, con l’indicazione degli equivalenti
in ettari e are è riportato in altra apposita sezione degli usi (vedasi Appendice 1).
Pagamento
ART. 26 – Il regolamento dei conti avviene al momento della sottoscrizione dell’atto
pubblico.
Vendita a «cancello chiuso»
ART. 27 – Nella vendita a cancello chiuso sono compresi tutti i beni immobili, i beni mobili,
animali, suppellettili, scorte vive e morte esistenti nel fondo e nelle case coloniche, senza
esclusioni.
All’atto della firma del contratto preliminare consegue il trapasso immediato del possesso
dei beni.
Vendita a «cancello aperto»
ART. 28 – Nella vendita a cancello aperto, si comprendono case, terreni, alberi.
I raccolti sono del venditore sino a S. Martino (11 novembre), ad eccezione di canne e
vimini.
Però il compratore potrà immettersi nei terreni anche prima di tale data (per gli orti a partire
dal giorno di S. Maddalena, 22 luglio, data in cui inizia la semina delle biete da costa), man
mano che essi si rendono liberi dai prodotti, per eseguire i lavori preparatori all’annata
successiva.
Per le aziende orticole, l’annata agraria s’intende conclusa l’11 novembre per i fabbricati ed
il 30 novembre per le terre, con tolleranza di 8 giorni.
Il venditore nel periodo estivo-autunnale, a raccolto effettuato, lascia a disposizione del
compratore gli appezzamenti destinati alla semina o al trapianto delle colture a ciclo invernale e
primaverile.
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Scorte vive e morte
ART. 29 – Sono scorte morte: le macchine, i cavidali (carri agricoli) e gli attrezzi vari, il
foraggio, la paglia, il letame, l’erba dei silos e residui vari (paglia, legna, ecc.).
Sono scorte vive: il bestiame.
Misura della provvigione al mediatore
nella compravendita e permuta di fondi rustici
ART. 30 – Nella compravendita di beni immobili spetta al mediatore la provvigione del 2%
da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore.
In caso di permuta viene corrisposta al mediatore la provvigione del 2% da parte del
venditore e dell’1% da parte del compratore.
In caso di permuta viene corrisposta al mediatore la provvigione dell’1,50% per parte
sull’ammontare degli immobili permutati, quando essi siano di un valore uguale, oppure sul
valore maggiore, quando gli immobili permutati siano di valore diverso.
CAP. 2
AFFITTO DI FONDI RUSTICI E TERRENI COLTIVABILI
Forma del contratto
ART. 31 – Nella stipulazione dei contratti di affitto di fondi rustici si seguono le forme di
legge.
Vendita di erba in piedi
ART. 32 – La vendita di erba in piedi può avvenire per singoli tagli o per i tradizionali tagli
di un’intera annata; se non è specificata la prima ipotesi, s’intende la seconda. La concimazione
di fondo dei prati, lo spurgo dei fossi ed altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sono effettuati dal proprietario.
Spese contrattuali
ART. 33 – Le eventuali spese inerenti al contratto di affitto sono divise in parti eguali.
Durata dell’annata agraria
ART. 34 – L’annata agraria ha inizio il 12 novembre e termina l’11 novembre dell’anno
successivo.
Riconsegna dopo l’affitto
ART. 35 – All’atto della riconsegna, il fondo o l’appezzamento viene restituito nello stato di
coltura e di lavorazione in cui si trovava all’inizio dell’affittanza.
Per stato di coltura s’intende la destinazione originale del fondo all’atto della consegna.
Canone d’affitto
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ART. 36 – Di norma il canone d’affitto viene per metà antic ipato a S. Martino e l’altra metà
viene pagata entro il 10 agosto (S. Lorenzo). Il versamento va fatto in ogni caso al domicilio del
locatore.
Invernaglie
ART. 37 – Le invernaglie spettano all’affittuario uscente solo nel caso in cui egli non le
avesse ricevute all’inizio dell’affittanza.
Bestiame e letame
ART. 38 – Se nei contratti di affitto di intera azienda agricola viene fissato un numero
minimo di capi di bestiame da tenere nell’azienda, durante l’affittanza il conduttore deve
conservare e cons umare nell’azienda tutto il letame ricavato dal numero concordato di capi di
bestiame.
Irrigazioni
ART. 39 – Le spese per la manutenzione delle opere ed impianti di irrigazione esistenti,
sono a carico dell’affittuario.
Gli impianti mobili per irrigazione sono a carico dell’affittuario.
Il canone o la tassa annuale per l’irrigazione sono a carico dell’affittuario, mentre la tassa
per la concessione governativa «una tantum» è a carico del locatore.
Potatura (termine locale: «scalvo»)degli alberi
ART. 40 – L’affittuario gode per intero dei prodotti della potatura o scalvo degli alberi. La
misura della potatura viene fatta secondo le norme della tecnica agraria, con turni della durata
non inferiore a 3 anni per i gelsi.
Proprietà dei tronchi
ART. 41 – Premesso che gli alberi già esistenti sul fondo all’inizio del rapporto sono di
pertinenza del fondo o dell’appezzamento affittati, i tronchi delle piante morte o di quelle
abbattute o per cause accidentali o di comune accordo, spettano al locatore. La ramaglia e i
tronchetti fino a 10 cm. Di diametro ed il ceppo spettano all’affittuario e questi provvede
all’abbattimento.
Per quanto riguarda i pioppi, l’incremento legnoso si ripartisce a metà tra proprietario ed
affittuario, dedotte le spese.
Morte fortuita di piante
ART. 42 – Quando si verifichi la morte di piante (comprese le viti) per casi fortuiti ordinari,
il proprietario del fondo deve procurare le nuove piante e l’affittuario deve provvedere al loro
trapianto. Nel caso di distruzioni o morìe, per eventi straordinari, di interi filari o gruppi di
piante, il danno è sopportato dal locatore.
Disdetta del contratto d’affitto
ART. 43 – I termini della disdetta sono previsti dalla legge.
Manutenzione dei macchinari e attrezzi
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ART. 44 – Macchinari, materiale rotabile, utensili ed attrezzi di proprietà del locatore ed
avuti per l’uso in consegna, sono tenuti ed utilizzati esclusivamente a servizio del fondo
affittato. Le spese di manutenzione e riparazioni conseguenti all’uso sono a carico
dell’affittuario.
Paglia e fieno
ART.45 - Al termine dell’affitto, la paglia ed i foraggi eccedenti la dotazione ricevuta
all’inizio del contratto, possono essere rilevati dal locatore, ai prezzi stabiliti annualmente dalla
Camera di Commercio, per le consegne e riconsegne di S. Martino.
In caso di carenza, invece, debbono essere reintegrati in natura o in denaro, alle stesse
condizioni di cui sopra.
Perizia delle scorte vive e morte
ART. 46 – Alla consegna ed alla riconsegna dell’azienda si redige l’inventario (termine
regionale: «testimoniale di stato») delle scorte vive e morte e dell’eventuale consistenza del
soprassuolo.
Danni a frutti pendenti o mancati raccolti
per occupazione temporanea dei terreni da parte di terzi
ART. 47 – I danni ai frutti pendenti, o i mancati raccolti per ragioni imposte dall’Autorità,
debbono essere direttamente compensati dall’occupante al conduttore.
Danni per modificazioni transitorie del suolo
ART. 48 – I danni per eventuali modificazioni transitorie del suolo agrario debbono essere
compensati dal danneggiante all’affittuario, il quale, percependone le indennità relative, ha
l’obbligo di riporre le cose nel precedente stato entro il più breve tempo.
Modificazioni e danni permanenti alla proprietà
ART. 49 – Qualora le modificazioni provocassero alla proprietà conseguenze dannose
permanenti, le indennità relative spettano al proprietario.
Maturazioni tardive
ART. 50 – Nel caso di maturazione eccezionalmente tardiva, l’affittuario uscente ha diritto
di recarsi a raccogliere il prodotto dell’annata, anche oltre il termine di scadenza dell’affittanza.
Sgombro delle proprie masserizie da parte dell’affittuario uscente
ART. 51 – Entro il mezzodì del giorno che segue il termine dell’annata agricola, l’affittuario
uscente deve lasciare a libera disposizione dell’entrante, il fondo, l’abitazione e gli accessori,
sgombri da ogni cosa di sua proprietà o spettanza, previe le riparazioni ai guasti che gli
incombono e la pulizia di tutti i vani e pertinenze.
Ove le esigenze colturali lo richiedono il fondo viene dismesso anche prima del termine di
cui sopra.
Affitto dei boschi
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ART. 52 – Se nell’azienda vi sono boschi, le ramaglie sono di spettanza dell’affittuario. Per
i tagli e la manutenzione si fanno patti speciali.
CAP. 3
CONDUZIONE A MEZZADRIA
Termine e disdetta del contratto di mezzadria
ART. 53 – I termini della disdetta sono previsti dalla legge.
Rottura in tronco o risoluzione del contratto di mezzadria
ART. 54 – La risoluzione in tronco del contratto di mezzadria avviene nei casi di violenza o
di vie di fatto da parte di uno dei contraenti nei riguardi dell’altro o di suoi familiari, di
sottrazione grave dei prodotti e di danneggiamenti gravi della proprietà.
Per contro comportano la risoluzione del contratto al termine della annata agraria, l’incuria
del bestiame, la riduzione di unità attive nella famiglia mezzadrile tale da compromettere la
normale conduzione del fondo, la recidività nell’impiego del bestiame del podere a favore di
terzi, l’incapacità e trascuratezza provate nella coltivazione.
Animali da cortile
ART. 55 – Il mezzadro può allevare animali da cortile in rapporto alle esigenze della propria
famiglia, salvo l’eventuale obbligo della chiusura di essi in appositi recinti, se le esigenze delle
colture la richiedono.
Suini
ART. 56 – Quando non si fa allevamento in comune con il concedente, il mezzadro può
tenere per la necessità della sua famiglia, un suino da ingrasso, a tutto suo carico e profitto.
Divisione dei raccolti
ART. 57 I prodotti vengono divisi o utilizzati in comune, a raccolto avvenuto.
Manutenzione di strade, fossi e aie poderali
ART. 58 – Il mezzadro deve curare le strade poderali, lo spurgo dei fossi e le aie del fondo.
La ghiaia e l’eventuale asfaltatura è a carico del concedente.
Uve del concedente
ART. 59 – Qualora le parti non si accordassero sulla vendita, conferimento o vinificazione
in comune, le uve di spettanza del concedente, devono essere consegnate al medesimo, nei
locali appositi dell’azienda qualora esistano ovvero, in mancanza, nei contenitori appositi in
testa ai filari, quando siano giunte a sufficiente maturazione, staccandole a filari alternati, con il
conguaglio finale del peso.
Conferimento di canne, vimini, pali, filo di ferro
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ART. 60 – Sono a carico di entrambe le parti le spese per le canne ed i vimini. I pali di
sostegno ed il filo di ferro sono a carico del concedente. Il mezzadro, però, è tenuto a restituire
al proprietario il legname di ricupero, dopo la sostituzione dei pali. Tutti i lavori di ripristino
sono a carico del mezzadro.
Impianti di vigneti e frutteti
ART. 61 – Quando si effettuano impianti di nuovi vigneti o frutteti la spesa per il lavoro di
scasso è a carico del concedente.
Restituzione delle scorte morte
ART. 62 – Le scorte morte devono essere restituite al concedente o al subentrante nelle
stesse condizioni in cui erano all’inizio del contratto.
Le scorte vive vengono valutate in denaro e divise in base al valore.
Per la paglia non è previsto il conguaglio.
Oneri del mezzadro uscente
ART. 63 – Il mezzadro uscente è tenuto ad effettuare le ordinarie operazioni colturali che
trovò già effettuate all’inizio del rapporto.
CAP. 4
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
(non sono stati accertati usi)
CAP. 4/A
SOCCIDA SEMPLICE
Accezione locale della soccida semplice
ART. 64 – La soccida semplice, è il contratto per cui uno o più animali bovini, suini o
avicoli vengono affidati a terzi per l’allevamento e per l’ingrasso.
Obblighi dei contraenti
ART.65 – Sono a carico del soccidante la fornitura degli animali, tutti gli alimenti, i presidi
sanitari e le spese veterinarie.
Sono a carico del soccidario il conferimento delle strutture per il ricovero degli animali, il
governo, l’assistenza, l’energia elettrica, l’acqua ed, in quanto necessaria, la paglia.
Ripartizione degli incrementi
ART. 66 – Il soccidario riceve, a titolo di compenso, una percentuale dell’incremento di
peso al valore di mercato. A tale scopo gli animali vengono pesati all’inizio ed alla fine del
rapporto.
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CAP. 5
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
(non sono stati accertati usi)
CAP. 6
CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(non sono stati accertati usi)
CAP. 7
ALTRE FORME DI CONDUZIONE
(non sono stati accertati usi)
CAP. 8
ALTRI USI IN AGRICOLTURA
A) BRACCIANTI E SALARIATI FISSI
(non sono stati accertati usi)
B) FATTORI DI CAMPAGNA
(non sono stati accertati usi)
C) SCAMBIO DI MANODOPERA E DI BESTIAME
TRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI
ART. 67 – Lo scambio di monodopera tra piccoli imprenditori agricoli avviene a titolo di
amicizia senza computo delle ore lavorative e del tempo impiegato.
Analogamente avviene fra piccoli imprenditori agricoli lo scambio gratuito del bestiame da
lavoro, senza tener conto della durata dell’impiego.
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D) USUFRUTTO DI FONDI AGRICOLI
Sfruttamento dei boschi
ART. 68 – L’usufruttuario può anche prelevare dai boschi i pali occorrenti per le vigne e per le
altre colture, nei limiti della maturazione delle piante.
Assicurazione
ART. 69 – L’usufruttuario è tenuto ad assicurare contro gli incendi i fabbricati e le scorte vive e
morte.
E) SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE
ART. 70 – Le spese per la manutenzione dei viottoli o strade in comune fra due o più poderi
sono divise in proporzione alla superficie dei poderi serviti dalla strada.
Titolo V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
CAP. 1
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
a) e b) Bestiame bovino ed equino da lavoro
da allevamento e da macello
Fasön (vitello da …)
ART. 71 – Vitello detto pure della coscia o a groppa di cavallo, normalmente di razza bovina
piemontese, con masse muscolari di tagli pregiati più sviluppati del normale, specie sul treno
posteriore, destinato alla produzione di carne (« ingrasso »).
Conclusione e forma del contratto
ART. 72 – Il contratto di compravendita viene stipulato verbalmente.
I contratti del bestiame da vita sono convalidati o dal versamento di una somma non
imputabile nel prezzo, chiamata « mancia » e corrisposta al venditore o di chi per esso o dal
versamento di una caparra confirmatoria allo stesso venditore oppure da una stretta di mano fra i
contraenti; i contratti relativi al bestiame da macello, vengono convalidati dall’acquirente anche con
una marcatura a forbici sul pelo.
Il prezzo viene stabilito a vista, a forfait (voce regionale « a böt »), a peso vivo o morto.
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Clausole speciali
ART. 73 – Sono in uso le seguenti clausole;
a) vendita a piacimento;
b) vendita con esclusione di garanzia;
c) vendita alla prova;
d) vendita alla visita;
e) vendita a profitto;
f)
vendita con garanzia di gravidanza;
g) vendita con garanzia fresca di latte;
h) vendita con garanzia che il latte è buono;
i)
vendita di una bovina con vitello garantito suo;
j)
vendita di due animali per un solo prezzo.
Specie di vendita
ART. 74 – Vendita con clausola « a piacimento ».
La clausola « a piacimento » sospende il perfezionamento del contratto durante il termine
all’uopo prefissato dalle parti. Entro tale termine il compratore ha facoltà di restituire gli animali
che non siano di suo gradimento.
Trattandosi di apprezzamento soggettivo, non è dato al venditore di comunque sindacarlo e
quindi l’animale può essere restituito senza l’obbligo di accusare alcun difetto. Quando si pratica
tale tipo di contratto, il compratore non effettua alcun versamento.
Scaduto il termine prefissato, il contratto si intende concluso ed il compratore è tenuto a versare
senz’altro il prezzo e decade da ogni azione di garanzia.
ART. 75 – Vendita con esclusione di garanzia
Per escludere ogni garanzia nella ve ndita del bestiame, il contratto avviene di solito con le
clausole: « a lamente pi gnune » (senza lamentele), « alla riga », « alla capezza », « per un sacco
d’ossa », « al guano ».
In questo caso, anche se subito dopo l’accordo avvenisse la morte dell’animale per qualunque
vizio, difetto o malattia, il contratto è valido, sempre che l’animale contrattato possa essere oggetto
di commercio.
Anche escludendo ogni garanzia il venditore risponde sempre, in mancanza di espressa
denuncia, per i seguenti difetti:
a)
dare di cozzo o cozzare dei bovini;
b)
la rustichezza dei solìpedi;
c)
l’epilessia o mal caduco in entrambe le specie, perché difetti questi che rendono gli
animali, che ne sono affetti, pericolosi per chi li avvicina.
Per i suddetti tre difetti, se non sono stati denunciati, vi è sempre la garanzia di 40 giorni,
qualunque sia la forma con cui si è stipulato il contratto.
ART. 76 – Vendita alla prova.
La prova riguarda le specifiche attitudini al lavoro che sono dichiarate dal venditore e può
avvenire:
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a) al momento della stipulazione del contratto, con successiva garanzia legale o
convenzionale;
b) in un periodo di tempo stabilito dai contraenti, durante il quale l’animale passa nella stalla
del compratore; trascorso detto periodo di prova il contratto diventa definitivo. Durante tale
periodo il compratore deve astenersi dal compiere sull’animale qualunque atto di dominio, per
esempio: far tagliare la coda, la criniera, cambiare la ferratura, ecc., salvo nei casi che, a parere del
veterinario, si renda indispensabile o che costituiscano normale operazione di governo.
L’apprezzamento dei risultati della prova è rimesso all’arbitrio del compratore. Questi non può
quindi rifiutare l’animale quando per qualsiasi motivo non sia soddisfatto dell’esperimento
compiuto.
ART. 77 – Vendita alla visita.
Nella « vendita alla visita » l’animale deve essere visitato all’atto del contratto da un
veterinario designato dalle parti.
Dopo tale visita se non sono stati riconosciuti difetti, il contratto è definitivo, ferma restando la
possibilità del venditore per i tre difetti specificati all’art. 75 e per i difetti a carattere intermittente o
occultati fraudolentemente, ferme comunque le cause di nullità del contratto.
ART. 78 – Vendita a profitto.
Per « profitto » s’intende un margine di guadagno che il venditore richiede sul prezzo dal lui
realmente pagato per l’animale e che deve dichiarare.
Nei « contratti a profitto » l’animale s’intende venduto con garanzia, se il venditore non
denuncia di averlo acquistato senza garanzia e di venderlo come tale.
ART. 79 – Vendita con garanzia di gravidanza.
Il periodo di gravidanza della bovina viene calcolato di giorni 300.
La bovina gravida deve essere tale con una tolleranza di un mese rispetto al tempo dichiarato.
(Es.: se garantita gravida di 7 mesi il contratto è valido purché la gravidanza sia almeno di 6 mesi).
Il ritardo del parto oltre detti termini, comporta un risarcimento dei danni da parte del
venditore, corrispondente al costo giornaliero di mantenimento.
La mancata gravidanza, quando questa sia garantita, è motivo di risoluzione del contratto, è dà
diritto al rimborso delle spese di mantenimento ed al risarcimento di eventuali altri danni.
Il compratore deve denunciare il difetto di gravidanza entro i 40 giorni dalla consegna e deve
esperire l’eventuale azione redibitoria entro i successivi 40 giorni.
Quando nella vendita di una bovina si pattuiscono due prezzi, uno nel caso che sia gravida,
l’altro che non lo sia, il compratore è tenuto, in entrambi i casi, a tenersi l’animale, corrispondendo
o l’uno o l’altro dei due prezzi pattuiti. Ha però diritto di trattenere la differenza tra i due prezzi
fino a quando sia possibile l’accertamento.
ART. 80 – Vendita con garanzia fresca di latte.
Nella vendita di bovina con garanzia « fresca di latte » s’intende che questa ha partorito da non
oltre 40 giorni.
ART. 81 – Vendita con garanzia che il latte è buono.
Quando si garantisce « che il latte è buono », s’intende che il latte prodotto dalla bovina è
destinabile al consumo alimentare.
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ART. 82 – Vendita di una bovina con vitello garantito suo.
Nei contratti con garanzia specifica che il vitello della bovina è suo, s’intende che il vitello che
l’accompagna è effettivamente frutto del suo ultimo parto.
In caso contrario il compratore ha sempre diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 83 – Vendita di due animali per un sol prezzo.
Nella vendita di due animali per un sol prezzo, verificandosi in uno di essi il vizio od una
malattia che dia luogo alla risoluzione del contratto, il compratore ha diritto di restituire anche
l’altro, pur se esente da vizi e malattia ed il venditore ha diritto di pretenderlo.
Unità base di contrattazione
ART. 84 – Le contrattazioni del bestiame bovino ed equino si sogliono fare « per capi »; i buoi
da lavoro si contrattano di regola in coppia. Il bestiame bovino ed equino da macello viene
contrattato a peso vivo, salvo diverso patto espresso.
Modo di misurazione
(determinazione del peso)
ART. 85 – Per determinare il peso netto vivo degli animali da macello, si suole far loro subire
un digiuno di 12 ore prima di pesarli. Altrimenti si suol detrarre dal peso lordo un tanto di tara,
convenuto dalle parti.
Ancora per gli animali da macello, se l’animale è stato contrattato « a peso netto » ossia in
quarti, viene pagato il peso che si ottiene pesando il tronco con i reni e loro grasso, levando la pelle,
staccando la testa all'ultima vertebra, togliendo i visceri, il midollo spinale e le estremità dai
ginocchi e dai garretti in giù.
Se è stata usata la clausola « in canale », l’animale viene pesato dissanguato e aperto, previa
detrazione soltanto del tubo gastroenterico, vescica, utero e dei due zampini anteriori.
Nei casi di cui al 2º e 3º comma il peso viene determinato « a caldo » entro due ore dalla
macellazione.
Consegna
ART. 86 – Per gli animali da macello la consegna si effettua al peso, a spese e rischio del
venditore fino alla pesatura.
Per gli animali da vita e lattonzoli, la consegna avviene al domicilio del compratore a spese e
rischio del venditore, salvo diverso accordo.
Verifica della merce
ART. 87 – Il compratore è tenuto ad esaminare l’animale posto in vendita con la diligenza del
buon padre di famiglia, sicché non può invocare la protezione legale per quei vizi, che in vista,
avrebbe potuto o dovuto riconoscere direttamente, perché accettabili durante il contratto, salvo
quanto disposto negli artt. 93 e 94, 2º comma, per i vitelli lattanti e per i bovini da macello.
OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE
19
Garanzia per i vizi del bestiame bovino ed equino
da lavoro e da allevamento
ART. 88 – La garanzia per i vizi e difetti del bestiame bovino ed equino da lavoro e da
allevamento, si riferisce ai cosidetti « vizi » o « difetti redibitori », che devono essere gravi, occulti
e preesistenti al contratto, e che danno, come tali, diritto di intentare l’azione redibitoria, con facoltà
di scelta tra la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.
Il periodo di garanzia decorre dal giorno in cui il compratore riceve il possesso dell’animale ed
è di regola convenuto tra le parti in otto oppure quindici giorni.
In mancanza di accordo tra le parti il termine di garanzia s’intende di 40 giorni a decorrere dal
giorno della consegna dell’animale.
Difetti o vizi redibitori riguardanti gli animali equini e bovini
da lavoro o da allevamento
ART. 89 – a) equini in genere:
− ticchio propriamente detto ticchio aerofagico (d’appoggio o volante) e ballo dell’orso;
− corneggio cronico da cause occulte;
− bolsaggine;
− catarro bronchiale cronico;
− oftalmiti interne croniche (oftalmite periodica o luna, ambliopia-amaurosi-cataratta),
− ombrosità accentuata permanente;
− capostorno, epilessia, vertigine cronica, pazzia;
− manìe periodiche, rustichezza o cattiveria abituale od eccessiva, mordere, calciare; restìo:
caparbietà vera, pertinacia, massima ostinazione, testardaggine;
− zoppicatura cronica intermittente da doglia vecchia occulta;
− podoparenchidermite cronica verrucosa vegetante o papilloma ulcerato dal cheratogeno,
cosidetto « cancro del fettone » o « formicaio »;
− nevrotomie e nevrectomie agli arti;
− scarsità di bocca per anomalìa o malattie inguaribili ai denti mascellari;
− nefrite cronica; enterite cronica;
− calcolosi renale e vescico-uretrale (mal della pietra);
− lombaggine cronica;
− ernia inguinale cronica intermittente;
− criptorchidia ed altre ectopie testicolari occulte (animale bistorno);
− botriomicosi del cordone testicolare (fungo).
b) bovini in genere:
− ticchio di lingua o lingua serpentina quando è causa di meteorismo;
− lesioni gravi e croniche dell’apparato respiratorio (« tosse da danno») e dell’apparato
cardiaco (« banfön »),
− catarro bronchiale cronico;
− cecità completa, permanente, unilaterale e bilaterale;
− epilessia, vertigine cronica, pazzia;
− cozzare (dare con le corna);
− restìo (caparbietà vera, massima ostinazione spinta al punto di gettarsi in ginocchio o
coricarsi per sottrarsi al lavoro);
− lavorar male (per manzi o buoi da lavoro contratti in coppia: non andar d’accordo,
spingersi o tirarsi in modo tale da pregiudicare il loro rendimento nel lavoro);
− cavalcarsi per difettosa castrazione;
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− crampo (crampo rotuleo ed il cosidetto « ranfi » o « ranfo » o « tremo »);
− scarsità di bocca per actinomicosi della lingua, oppure per anomalìe o malattie inguaribili
ai denti mascellari con grave pregiudizio della masticazione e ruminazione;
− nefrite cronica (albuminuria, orinar rosso);
− calcolosi renale o vescico-uretrale (mal della pietra);
− lombaggine cronica (difficoltà ad alzarsi come il cavallo in conseguenza della lombaggine
cronica o di altri difetti a carattere cronico);
− perdicardite traumatica conseguente ad indigestione di corpo estraneo;
− gastrite cronica con meteorismo ricorrente;
− enterite cronica (diarrea persistente);
− frigidità e impotenza al coito dei maschi da riproduzione;
− prognatismo o mesognatismo negli animali da vita, con grave pregiudizio per la prensione
degli alimenti;
− insofferenza alle puntura dei tafani, accentuata al punto da provocare la fuga dell’animale.
c) vacche in particolare:
− prolasso della vagina o utero-vaginale (mostrare la madre o la matrice);
− sterilità permanente delle bovine, conseguente a:
1) fistola retto- vaginale;
2) cervicite traumatica con dilatazione pronunciata della cervice;
3) neoplasia dell’utero;
4) metrite tubercolare;
5) salpingite tubercolare;
6) ninfomania inguaribile;
7) metrite cronica inguaribile;
8) piometra inguaribile;
9) obliterazione dei capezzoli o capezzoli ostruiti (« pupe borgne» o « burin borgnu »).
d) vacche contrattate in periodo di lattazione:
− che non si lasciano mungere per eccessiva rustichezza o per ritenzione del latte, se
contrattate senza vitello;
− che non danno latte al vitello, se contrattate con il vitello;
− che si succhiano il latte;
− che danno permanentemente latte inutilizzabile;
− che non danno la quantità di latte garantita espressamente dal venditore, quand’anche
sufficientemente ed adeguatamente alimentate.
Malattie infettive e diffuse
ART. 90 – Il contratto è nullo se l’animale è affetto da una delle malattie indicate nel
Regolamento Speciale di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Affinché sia possibile l’azione di nullità, deve senza dubbio sussistere la preesistenza
dell’infezione alla consegna dell’animale.
Altre malattie
ART. 91 – Le malattie acute non infettive, compreso l’aborto traumatico o da stress, oppure le
malattie infettive non comprese nel Regolamento di Polizia Veterinaria, si presumono, salvo prova
contraria, preesistenti al contratto, se constatate entro 3 giorni dalla consegna dell’animale.
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Se constatate dopo i 3 giorni ma entro gli otto giorni, il compratore è tenuto a provare che la
malattia era già in incubazione al momento della consegna.
La denuncia deve, in ogni caso, effettuarsi entro il termine di otto giorni dalla consegna sotto
pena di decadenza.
Durante il periodo di cura dell’animale il termine di garanzia si intende prorogato sino a fine
cura e comunque non oltre i 40 giorni dalla denuncia.
Se entro detto termine l’animale guarisce, il compratore ha diritto soltanto al rimborso delle
spese di cura. Se l’animale muore o se dalla malattia derivi ed esso un difetto o vizio redibitorio, il
compratore avrà altresì diritto a sperimentare l’azione redibitoria entro 40 giorni dalla morte
dell’animale o dalla constatazione del vizio o difetto redibitorio; a far tempo dalla denuncia del
vizio o difetto constatato, il compratore avrà diritto anche al rimborso delle spese di mantenimento.
Clausole speciali in tema di garanzia per il bestiame equino e bovino
da lavoro e da allevamento
ART. 92 – I vizi occulti sono garantiti anche senza espressione di patti o con le espressioni: «
sano e franco », « sano senza difetti », se l’animale non è ancora atto al lavoro; oppure « sano,
franco e sincero », « sano, franco e giusto », se l’animale è atto al lavoro.
Quando la garanzia viene estesa con l’espressione « per qualunque difetto », significa che
l’animale in compravendita deve essere immune da ogni difetto, vizio, lesione o malattia occulta e
preesistente al contratto.
In questo ultimo caso per i difetti non redibitori, e cioè non compresi nell’elenco di cui all’art.
105, il compratore ha solo diritto ad una adeguata diminuzione di prezzo (quanti minoris)
corrispondente al danno che ne consegue ad alle spese relative alle eventuali cure. Se poi la
garanzia venisse ancora più estesa, con l’aggiunta della clausola « dentro e fuori » oppure « in vista
o fuori vista », significa che il venditore è tenuto a rispondere anche per i difetti apparenti che, se
sono gravi e preesistenti al contratto, vengono considerati ugualmente redibitori; se no n sono invece
gravi, e cioè curabili senza alcuna conseguenza, danno solo diritto all’azione estimatoria per
l’adeguata diminuzione del prezzo.
Garanzia nella compravendita dei vitelli lattanti
ART. 93 – I vitelli lattanti s’intendono garantiti, salvo diverso accordo tra le parti, per 8 giorni.
Se entro il periodo di garanzia il vitello risulta affetto da qualsiasi vizio o difetto redibitorio, il
compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
I caso di malattia verificatasi entro detto termine di garanzia, il compratore è tenuto a curare
l’animale da buon padre di famiglia con diritto al rimborso di metà delle spese di cura sostenute e
documentabili.
In questo caso, se il vitello muore per qualsiasi malattia denunciata entro il termine di cui al I
comma, il venditore è tenuto a restituire o a defalcare la metà del prezzo pattuito, con diritto di
recuperare la pelle dell’animale che serve anche ad identificarlo, se l’animale non potrà essere
utilizzato ad uso alimentare; oppure con diritto di ricevere la metà di quanto ricavabile dalla
destinazione dell’animale ad uso alimentare.
Trasformandosi l’infermità in una forma cronica incurabile, documentata con certificazione
sanitaria, il vitello dev’essere venduto e il danno viene sopportato tra i contraent i in ragione di metà
ciascuno.
Garanzia nella compravendita di bestiame bovino da macello
ART. 94 – I vitelli cosidetti « a groppa di cavallo » o « della coscia », come pure i capi di
bestiame bovino di prima qualità o di prima classe, si intendono sempre venduti come animali le cui
carni sono destinate al libero consumo, per cui, verificandosi l’ipotesi nella quale vengano assegnati
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alla bassa macelleria, il compratore ha il diritto di chiedere al venditore una riduzione del prezzo
pari al 50% della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita alla bassa macelleria.
Per quanto invece concerne il bestiame bovino venduto ad uso macellazione ma non allevato
come tale o comunque non assegnabile alle categorie di cui sopra, sussiste sempre, in caso di
assegnazione alla bassa macelleria il diritto ad una riduzione di prezzo in misura però mai superiore
al 20% della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita alla bassa macelleria.
Nei casi di cisticercosi bovina il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo pari al 10%,
quando le carni debbono subire la bonifica sanitaria regolamentare.
In caso di sequestro e distruzione totale delle carni, il venditore è tenuto a restituire l’intero
prezzo, salvo il caso di esplicita esclusione di ogni garanzia con le espressioni « per un sacco d’ossa
», « al guano », « a lamente pi gnune » od altre equivalenti.
Il processo morboso che ha determinato il provvedimento di distruzione delle carni di un
animale macellato o la loro destinazione alla bassa macelleria, deve in ogni caso risultare in atto
prima della consegna al compratore.
Altre modalità concernenti la garanzia dei bovini da macello
ART. 95 – Se gli animali bovini non vengono macellati entro il termini di giorni tre successivi
a quello della consegna o se l’eventuale mutata destinazione delle carni non viene denunciata al
venditore entro 24 ore dalla macellazione, il compratore decade da ogni garanzia, a meno che
l’animale non sia risultato affetto da tubercolosi, cisticercosi, cattivo odore delle carni derivato da
alimentazione o da somministrazione di medicinali.
In tali casi perdura la garanzia del venditore purché l’animale sia stato macellato non oltre otto
giorni successivi a quello della consegna e sempre quando la denuncia della infermità riscontrata
venga fatta nei termini di cui sopra.
Il venditore è tenuto ad effettuare il sopralluogo per l’accertamento dell’identità dell’animale
entro 24 ore dal ricevimento della denuncia se l’animale si trova nel territorio della Provincia,
altrimenti entro 48 ore.
In caso contrario il venditore riconosce che la denuncia è veritiera. Il compratore è però tenuto
a rimborsare al venditore le spese per il sopralluogo, se l’animale è stato macellato fuori Provincia.
ONERI E CONSEGUENZE DELLA GARANZIA
PER IL COMPRATORE E PER IL VENDITORE
Obblighi del compratore del bestiame bovino nel periodo di garanzia
ART. 96 – Il compratore può assoggettare ad un lavoro adeguato l’animale vendutogli; però
durante il tempo della garanzia deve conservare l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto
della vendita.
Se l’animale si ammala durante tale periodo, il compratore deve darne sollecito avviso al
venditore e frattanto far prestare dal veterinario le cure necessarie.
Le spese per tale cura sono a carico del venditore, se la causa della malattia è di data anteriore
al contratto e se la denuncia è stata fatta in tempo utile, salvo quanto stabilito dall’articolo 93 per i
vitelli lattanti.
Accertamento della gravidanza e della sterilità delle bovine
ART. 97 – La gravidanza e la sterilità vengono accertate mediante visita del veterinario, in
ambulatorio se ritenuto necessario, oppure presso la stalla del compratore o presso il mercato dove è
avvenuto il contratto.
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Morte o deperimento dell’animale durante il periodo di garanzia
ART. 98 – Se l’animale che era difettoso è morto o è deperito durante il periodo di garanzia in
conseguenza dei sui vizi, i danni relativi sono a carico del venditore, sempreché il compratore abbia
ottemperato agli obblighi di cui al precedente articolo 96.
Denuncia dei vizi garantiti
ART. 99 – La denuncia dei vizi deve essere fatta al venditore con lettera raccomandata o
telegramma od a voce o a mezzo mediatore, entro il termine di garanzia.
Obblighi che conseguono alla denuncia dei vizi garantiti
ART. 100 – A carico del compratore: il compratore, nell’intervallo tra la denuncia e la verifica
dei vizi denunciati, deve alimentare l’animale, custodirlo e farlo curare se infermo, salvo il diritto al
risarcimento delle spese.
A carico del venditore: il venditore è tenuto, nel termine della garanzia, a procedere alla
verifica dei vizi denunciati dal compratore con facoltà di farsi assistere dal veterinario. Ove alla
verifica non risultasse la esistenza della malattia, il compratore è tenuto a risarcire il venditore delle
spese cagionategli per viaggio, vitto e alloggio.
Nel caso di discordanza di parere fra i due veterinari delle parti contraenti, si interpella un terzo
veterinario, scelto di comune accordo, il cui giudizio è definitivo per l’amichevole eventuale
composizione della vertenza.
Se non si raggiunge l’accordo fra le parti, il compratore deve procedere per via legale prima
dello scadere dei termini di prescrizione previsti nei precedenti articoli.
Verifica dei vizi denunciati
ART. 101 – La constatazione e la dimostrazione dei vizi denunciati vengono fatte mediante
certificati o rapporti del veterinario o con testimoni.
Prove d’uso per i bovini e gli equini
ART. 102 – a) la prova della tosse avviene nella stalla ed anche sul lavoro;
b) il capostorno si rileva dai parossismi periodici e dallo stato di instabilità dell’animale;
c) il vizio di cozzare s’intende constatato quando l’animale all’avvicinarsi di una persona
sconosciuta, abbassi la testa e tenti di colpirla;
d) l’ematuria viene provata tanto sul lavoro, quanto alla stalla, ed è attestata dal veterinario
con il controllo dell’urina;
e) nel caso di doglia vecchia, si osserva l’animale facendolo lavorare e riposare ad
intervalli;
f) gli altri vizi si provano, quando è possibile, con testimoni, oppure con dichiarazione del
veterinario.
Pagamento
ART. 103 – Il pagamento del prezzo avviene a contanti o con dilazione. La dilazione può
stabilirsi in relazione al periodo di garanzia.
Le espressioni « otto giorni » e « quindici giorni » vanno sempre intese computando, sia il
primo giorno della stipulazione, sia quello della scadenza della mora; per esempio: da un mercoledì
ad un altro mercoledì compreso, se l’animale viene ritirato nel giorno del contratto.
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Reclami (termini, ecc.)
ART. 104 – I vizi o difetti devono essere denunciati a pena di decadenza entro il termine di
garanzia.
In ogni caso, però, la relativa azione redibitoria deve essere iniziata in sede giudiziaria entro 40
giorni dalla consegna dell’animale a pena di prescrizione dell’azione, senza possibilità da parte del
compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C.
Durante il periodo di garanzia, il compratore non ha diritto ad alcuna indennità di
mantenimento per l’animale in compravendita.
Per quando concerne gli animali da macello in genere, l’azione spettante al compratore si
prescrive, se non è stata iniziata in sede giudiziaria, entro 40 giorni da quello della macellazione,
senza possibilità da parte del compratore di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma
dell’art. 1495 del C.C.
Eccezioni alla norma sui termini per i reclami
ART. 105 – a) equini: il catarro branchiale cronico dev’essere denunciato, a pena di
decadenza, entro 8 giorni dalla consegna dell’animale; il periodo di 40 giorni serve per
l’esperimento dell’azione, a pena di prescrizione, senza possibilità, da parte del compratore, di
avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C.;
b) bovini: il catarro bronchiale cronico dev’essere denunciato, a pena di decadenza, entro 8
giorni dalla consegna; il periodo di 40 giorni serve per l’esperimento dell’azione, a pena di
prescrizione, sempre senza possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima
parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C..
Nel caso di gravi disfunzioni dell’apparato cardiorespiratorio se si ritiene che l’alterazione
(tosse, dispnea, tachicardìa) sia dovuta solo alla gravidanza avanzata, l’azione deve essere ammessa
anche nei 40 giorni dopo il parto.
Per il prolasso della vagina o dell’utero, per vacche contrattate come gravide, il termine di
garanzia s’intende esteso fino al giorno del parto.
Il difetto però deve sempre essere denunciato, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta
e l’azione di garanzia deve essere sperimentata entro 40 giorni successivi a tale scoperta, senza
possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma
dell’art. 1495 del C.C.
Per vacche non gravide (vuote) il termine di garanzia per il prolasso della vagina si intende
sempre esteso a 40 giorni, durante i quali deve pure esperirsi l’azione, senza possibilità, da parte del
compratore, di avvalersi del disposto dell’ultima parte del 3º comma dell’art. 1495 del C.C.
Misurazione della provvigione al mediatore
ART. 106 – Al mediatore viene corrisposta dal venditore la provvigione del 2% fino a lire
100.000 e dello 0,50% oltre le lire 100.000, sia per i capi da macello che da vita.
Permuta di animali
ART. 107 – Gli usi di cui sopra, in quanto compatibili, valgono anche per la permuta di
animali.
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TITOLO V – CAP. 1
a/1) Pelli bovine fresche
Limiti quantitativi del contratto e unità di peso
ART. 108 – Quando si contratta l’acquisto di pelli fresche tra un commerciante o raccoglitore
di pelli ed un macellaio, salvo patto contrario, verbale o scritto, l’impegno vale per tutte le pelli
prodotte con la macellazione dell’anno solare in corso. Nelle contrattazioni delle pelli fresche
l’unità di peso è il chilogrammo.
Condizioni delle pelli vendute fresche
ART. 109 – Le pelli vendute fresche debbono essere previamente ripulite delle materie estranee
(carnicci, grassi, sterco) ed in condizioni di umidità naturale.
Stato delle pelli fresche all’atto della consegna
ART. 110 – Le pelli fresche di vitello e vitellone del peso fino a 40 Kg. vengono ritirate e
consegnate « quadrate », salvo patto contrario.
Le pelli fresche di bue, vacca o toro, vengono consegnate all’acquirente o « quadrate » o con
testa e zampe, senza unghioli e senza muso.
La consegna delle pelli viene eseguita nel macello pubblico o, in mancanza, nei macelli privati
o nei negozi dei produttori.
Classificazione delle pelli fresche
ART. 111 – Le classificazioni delle pelli fresche in uso sono le seguenti:
− vitelli:
morticini, sottopesi con testa e zampe
morticini, sottopesi quadrati
da Kg. 3 a 6
da Kg. 3 a 6 estero
da Kg. 6 a 8
da Kg. 6 a 8 estero
da Kg. 8 a 12
da Kg. 8 a 12 olandese
da Kg. 8 a
12 estero
da Kg. 12 a 16 B
da Kg. 12 a 16 colorato
da Kg. 12 a 16 estero
da Kg. 12 a 16 olandese
da Kg. 16 a 20 B
da Kg. 16 a 20 colorato
da Kg. 16 a 20 estero
da Kg. 16 a 20 olandese
da Kg. 20 a 26 B
26
−
−
−
−
da Kg. 20 a 26 colorato
da Kg. 20 a 26 estero
da Kg. 20 a 26 olandese
da Kg. 26 a 32 B
da Kg. 26 a 32 colorato
da Kg. 26 a 32 olandese
da Kg. 26 a 32 estero
da Kg. 32 a 40 B
da Kg. 32 a 40 colorato
da Kg. 32 a 40 olandese
da Kg. 32 a 40 estero
vacche e buoi:
con testa e zampe
da Kg. 30 meno
da Kg. 30 più
vacche quadrate:
da Kg. 30 meno
da Kg. 30 più
tori con testa e zampe:
da Kg. 40 meno
da Kg. 40 più
esteri
tori quadrati da Kg. 40 più;
− tori quadrati da Kg. 40 estero;
− puledri fino a Kg. 12;
− cavalli tutti i pesi;
− muli tutti i pesi;
− asini tutti i pesi.
Abbuoni e tara
ART. 112 – Il prezzo è calcolato sul peso effettivo e s’intende per pelli sane e mercantili e
provenienti dalla normale macellazione.
Le pelli provenienti da mortalità per epidemia o con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure,
ecc.) oppure sformate, piagate, marchiate a fuoco, stercate, tarolate o comunque deteriorate, sono
sottoposte ad un abbuono sul peso in relazione all’entità dell’imperfezione.
Modalità della contrattazione delle pelli fresche
ART. 113 – Le contrattazioni delle pelli fresche vengono fatte a peso coda, verificato dalle
parti.
Raggruppamento di categorie
ART. 114 – Sono anche in uso i seguenti raggruppamenti di categorie validi per qualsiasi
colore di pelli fresche:
- vitelli a 3 a 8 Kg.;
27
-
vitelli con peso fino a 12 Kg.;
vitelloni con peso da Kg. 12,1 a 20, da Kg. 20,1 a 26, da Kg. 26,1 a 40;
torelli da Kg. 26,1 a Kg. 40;
vacche fino a 30 Kg.;
da Kg. 30,1 ad oltre.
Conseguenze del ricevimento delle pelli
ART. 115 – L’accettazione delle fresche da parte del compratore od a mezzo di un suo
mandatario ha valore di gradimento della partita oggetto del contratto ed esclude ogni successiva
contestazione.
Spesa del trasporto
ART. 116 – Le spese del trasporto e del carico delle pelli fresche dal magazzino venditore a
quello del compratore sono a carico di questo ultimo.
Modalità del pagamento
ART. 117 – Il pagamento delle pelli può avvenire o all’atto del ritiro, o con conteggio definito
ogni mese e perciò col versamento del dovuto nella prima decade del mese successivo.
Raccoglitori o mandatari e loro compenso
ART. 118 – I raccoglitori per conto terzi (o mandatari) sono compensati dal compratore in base
al quantitativo (peso) di pelli raccolte o ritirate.
_______________
N.B. – Per i difetti e abbuoni, vedasi Tit. V, Cap. 6, let. p), relativo alle pelli salate, art. 495.
TITOLO V – CAP. 1
c) Suini da allevamento e da macello
Clausole speciali
ART. 119 – Nella compravendita dei suini da allevamento sono in uso le clausole « a bôt »
(non a peso) e « buoni per otto giorni ».
Specie di vendita
ART. 120 – La vendita di suini da macello avviene a peso vivo o a peso morto. Nella vendita a
peso vivo gli animali devono essere consegnati digiuni da almeno 12 ore, salvo la tolleranza di cui
al successivo art. 126.
Unità di base di contrattazione
ART. 121 – L’unità di base di contrattazione è il chilogrammo nei contratti a peso; è il singolo
capo nei contratti « a bôt » .
28
Requisiti della merce
ART. 122 – I suini si distinguono in:
- lattonzoli o lattoni, fino a 30 Kg.;
- magroni, da 30 a 80 Kg.;
- grassi oltre gli 80 Kg.
Consegna
ART. 123 – Nelle vendite dall’allevatore al commerciante, la consegna dei capi da macello
avviene nella stalla dell’allevatore; nelle vendite dal commerciante al salumiere, la consegna
avviene nel mattatoio o laboratorio indicato dal compratore.
Le spese di pesatura sul peso pubblico sono a carico del venditore.
La consegna dei lattonzoli avviene o sul mercato o alla stalla del compratore. Se un animale
muore durante il trasporto per soffocamento a causa dell’alimentazione, il danno è sopportato dal
venditore.
Consegna ripartita dei capi da macello
ART. 124 – Nella consegna ripartita, salvo patti speciali, il prezzo complessivo s’intende
riferito alle quotazioni del mercato di Milano del venerdì della settimana in cui si è fatta la
consegna.
Verifica degli animali
ART. 125 – La verifica degli animali avviene al mome nto della consegna o del ritiro.
Tolleranza
ART. 126 – Nei suini da macello è tollerata la presenza nello stomaco, all’atto della
macellazione, di sostanze alimentari in quantità non eccedente i 3 Kg. In caso di eccedenza, si scala
il peso corrispondente.
Ritardo nella consegna o nel ricevimento
ART. 127 – Il ritardo nella consegna o nel ricevimento rispetto al giorno pattuito, dà luogo alla
risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni.
Spedizione, trasporto e ritiro della merce
ART. 128 – Nella vendita franco macello o laboratorio (o stalla), dell’acquirente, gli oneri ed i
rischi del trasporto sono a carico del venditore.
Gli stessi oneri e rischi sono invece a carico del compratore nelle vendite franco allevamento
del venditore.
Pagamento
ART. 129 – Il pagamento viene effettuato al momento del ritiro o della consegna degli animali.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 130 – I suini venduti da macello s’intendono garantiti per il libero consumo.
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Se le cerni sono completamente incommestibili per cause preesistenti alla consegna, il
venditore deve rimborsare l’intero prezzo; se la carne è deprezzata, per cause preesistenti alla
consegna, il venditore è tenuto a risarcire il danno in misura proporzionale al minor valore delle
carni.
I suini da allevamento, salvo diverso accordo, vengono venduti con la clausola « buoni per 8
giorni », che impegna la responsabilità del venditore e la conseguente restituzione del prezzo, in
caso di morte dei capi negli 8 giorni successivi alla consegna a partire dal giorno della consegna
stessa.
Difetti
ART. 131 – La mancata o difettosa castrazione nei suini da macello dà diritto al compratore di
chiedere la risoluzione dl contratto o una congrua riduzione del prezzo.
Reclami
ART. 132 – I reclami per i capi da macello devono essere fatti entro 24 ore dalla macellazione,
se l’acquisto è fatto in Provincia di Asti, oppure entro 48 ore, se l’acquisto è fatto fuori Provincia.
Risoluzione e nullità del contratto
ART. 133 – Oltre ai casi sopra elencati che comportano la risoluzione del contratto, il contratto
è nullo se i suini sono affetti da malattie infettive o diffusive preesistenti alla consegna dell’animale.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 134 – Al mediatore che interviene nella compravendita di suini è corrisposta dal
venditore una provvigione di L. 2.000-3.000 oppure, per grosse partite, il 3%.
TITOLO V – CAP. 1
d) Ovini e caprini da macello
Clausole speciali e specie di vendita
ART. 135 – La vendita può essere effettuata a peso vivo o a peso morto, franco recapito del
venditore o franco macello pubblico.
Unità di base di contrattazione
ART. 136 – L’unità di base di contrattazione dei caprini e ovini è il chilogrammo.
Consegna e verifica
ART. 137 – Nelle vendite dall’allevatore al commerciante, la consegna dei capi da macello
avviene nella stalla dell’allevatore; nelle vendite dal commerciante al macellaio, la consegna
avviene nel mattatoio o laboratorio indicato dal compratore.
In detta sede avviene pure la pesatura e la verifica della merce.
All’atto della pesatura i capi devono essere digiuni di un pasto.
30
Trasporto della merce
ART. 138 – il trasporto fino al macello è a carico e a rischio del venditore.
Pagamento
ART. 139 – Il pagamento dei capi contrattati è effettuato al momento della consegna, dopo la
pesatura.
Garanzia
ART. 140 – Gli ovini e caprini da allevamento sono garantiti immuni, per 15 giorni, da
distomatosi epatica o da vertigine celebrale cronica da parassiti.
Reclamo
ART. 141 – Il reclamo nel caso dei difetti di cui sopra, va fatto nei 15 giorni stabiliti nel
precedente articolo.
Risoluzione e nullità del contratto
ART. 142 – I difetti di cui all’art. 140 danno luogo alla risoluzione del contratto o alla
riduzione del prezzo a scelta del compratore.
Il contratto è nullo se i capi venduti risultano affetti da malattie infettive o diffuse preesistenti
alla consegna.
TITOLO V – CAP. 1
e) Animali da cortile
e/1) Gallinacei e conigli da carne
Ordinazione, conclusione, forma del contratto e specie di vendita
ART. 143 – I contratti all’ingrosso di gallinacei da carne si concludono sui mercati a peso vivo
o presso gli allevatori anche a peso morto, spennati e puliti, previa ordinazione, con facoltà del
compratore di controllare i capi prima della consegna, scartando quelli che non corrispondono ai
requisiti medi per il consumo.
Unità base di contrattazione
ART. 144 – L’unità di base di contrattazione dei polli e conigli da carne è il chilogrammo.
Requisiti della merce
ART. 145 – I polli da carne vengono classificati in polli di allevamento tradizionale (ruspanti) o
in pollo di allevamento industriale ( a terra o in batteria), con conseguente differenza di prezzo.
Imballaggio
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ART. 146 – Gli imballaggi per il trasporto sono forniti dal venditore e da lui ritirati dopo la
consegna.
Consegna o ritiro e trasporto
ART. 147 – La consegna, quanto agli animali macellati, avviene franco negozio dell’acquirente
nel giorno stabilito nel contratto, quando la merce non è ritirata direttamente nel luogo di
macellazione; nel caso di animali vivi, presso l’allevamento del venditore.
Verifica della merce
ART. 148 – La verifica della merce avviene al momento della consegna.
Ritardo nella consegna
ART. 149 – Il ritardo nella consegna oltre il giorno pattuito dà luogo alla risoluzione del
contratto.
Pagamento
ART. 150 – Per gli acquisti fatti nel luogo del mercato il pagamento è a pronti contanti; per gli
acquisti che avvengono presso gli allevatori il pagamento può avere una dilazione di 8 giorni e
viene effettuato presso il negozio del compratore.
Garanzia
ART. 151 – Per i gallinacei e per i conigli da carne si dà garanzia solo per le malattie infettive.
Difetti, reclami e risoluzione del contratto
ART. 152 – Le malattie infettive preesistenti alla consegna degli animali vivi danno diritto a far
valere la nullità del contratto con la immediata restituzione della merce.
Per gli animali macellati è considerato difetto qualsiasi causa che ne pregiudica la
commestibilità, con diritto da parte e a favore del compratore alla risoluzione del contratto ed al
risarcimento del danno.
Commissionari
ART. 153 – Nell’acquisto di gallinacei al commissionario è dovuto un compenso del 3 % da
parte del solo compratore.
TITOLO V – CAP. 1
e/2) Pulcini da allevamento
Clausole speciali
ART. 154 – La vendita di pulcini può essere fatta con garanzia di sanità per 8 giorni. In caso di
morte, il danno è sopportato dal venditore, salvo verifica delle condizioni ambientali e di
allevamento presso l’acquirente.
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Specie di vendita e unità di contrattazione
ART. 155 – La vendita avviene a numero, con la dichiarazione del sesso, e a ceppo o razza, e
cioè con la garanzia di determinate caratteristiche genetiche.
Requisiti della merce
ART. 156 – I pulcini devono corrispondere al sesso, al ceppo o razza e alla sanità del ceppo
dichiarato dal venditore al momento della ordinazione o della conclusione del contratto.
Imballaggio
ART. 157 – L’imballaggio è fornito gratuitamente dal venditore senza obbligo di restituzione.
Consegna
ART. 158 – La consegna avviene al domicilio dell’acquirente con preavviso dell’ora esatta.
Verifica della merce
ART. 159 – La verifica della merce riguarda il numero e lo stato di salute dei capi al momento
della consegna. I capi morti prima della consegna vengono sostituiti o non sono conteggiati nel
prezzo.
Tolleranza
ART. 160 – E’ ammessa una tolleranza nella differenza di sesso del 5 %.
Ritardo nella consegna
ART. 161 – Il ritardo non giustificato nella consegna eccedente i 3 giorni può dar luogo alla
risoluzione del contratto.
Spedizione e trasporto
ART. 162 – I rischi e le spese della spedizione e del trasporto sono a carico del venditore.
Pagamento
ART. 163 – Il pagamento del prezzo pattuito avviene in contanti al domicilio dell’acquirente
entro 8 giorni dalla consegna della merce.
Difetti e nullità del contratto
ART. 164 – I difetti dei pulcini d’allevamento opponibili al venditore, sono solo le malattie
infettive e diffuse (in particolare la pullurosi) preesistenti alla consegna, che danno luogo alla nullità
del contratto.
TITOLO V – CAP. 1
33
e/3) Uova
Conclusione del contratto e specie di vendita
ART. 165 – Le uova si contrattano a peso o a dozzina o in contenitori da 30 uova o in casse da
12 contenitori, in guscio o senza guscio, fresche o conservate.
La produzione locale si vende esclusivamente a dozzina, in guscio.
Requisiti della merce
ART. 166 – Le uova comunque vendute devono essere ben conservate e commestibili.
L’uovo viene considerato fresco fino a otto giorni dalla produzione, nella stagione estiva, e fino
a venti giorni d’inverno.
Quando si contrattano a dozzina, le uova devono essere di peso non inferiore al peso dichiarato
per mille (es. 58-60 Kg. per mille).
Si dicono di 1ª qualità le uova nazionali fresche, scelte, con tuorlo roseo, pulite, di peso non
inferiore a 50 Kg. per mille pezzi.
Quando le uova non sono scelte, si chiamano uova in massa od originali; esse vengono di
norma acquistate sui mercati e devono essere di almeno Kg. 58 nella zona di Villanova d’Asti, Kg.
56 nelle altre zone, Kg. 52 nella Valle Bormida.
Si dicono di 2ª qualità le uova nazionali fresche, di colore misto, dal peso non inferire a Kg. 50
per mille.
Per uova di « scarto » s’intendono le uova ancora commestibili ma inferiori di peso a Kg. 50
per mille, le uova sporche e le uova «sceme» (non piene).
Le uova straniere non sono considerate «fresche», ma conservate.
Le uova intere conservate si distinguono in ordine decrescente anche agli effetti del prezzo, in:
conservate in calce; conservate in calce frigo; conservate refrigerate; stabilizzate o sterilizzate in
autoclave.
Le uova sgusciate sono conservate allo stato di congelamento, in latte poste nelle apposite celle.
Possono consistere di tuorli e albume o solo di tuorli.
Per la commercializzazione delle uo va valgono comunque le disposizioni di legge.
Imballaggi e contenitori
ART. 167 – I contenitori delle uova in guscio sono forniti dal venditore.
Consegna, verifica e pagamento
ART. 168 – Per la consegna, la verifica e il pagamento valgono gli stessi usi accertati per la
compravendita dei gallinacei.
Tolleranza
ART. 169 – In mancanza di patti sia per le uova fresche, sia per quelle conservate intere, è
tollerata una percentuale del 2% di uova puntate o rotte. Quando le uova sono comprate «candelate»
(visionate alla luce elettrica o a candela), non c’è tolleranza.
Tale controllo è fatto su tutta la partita.
Garanzia
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ART. 170 – Il venditore è tenuto a garantire la commestibilità del prodotto nonché la qualità
media pattuita al momento della consegna.
Difetti, reclamo e risoluzione del contratto
ART. 171 – E’ ritenuta difetto ogni causa che pregiudichi l’uso alimentare del prodotto o la
mancanza dei requisiti pattuiti, purché constatati al momento della consegna.
Il riconoscimento di tali difetti dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto,
purché il reclamo venga fatto nel termine di 8 giorni.
Quando le uova hanno gusto sgradevole, in conseguenza dell’alimentazione delle galline, il
difetto è fatto constatare al venditore sempre entro 8 giorni dopo la consegna e dà diritto alla
risoluzione del prezzo.
TITOLO V – CAP. 2
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
a) b) c)∗ d) Cereali (frumento, granoturco e cereali minori)
legumi secchi e derivati
Conclusione e forma del contratto
ART. 172 – Il contratto viene solitamente concluso verbalmente con annotazione del
quantitativo, prezzo ed eventuali condizioni sull’involucro del campione o foglietto annesso;
qualche volta e particolarmente se interviene il mediatore, questo può prendere annotazioni sul
proprio notes o rilasciare alle due parti uno « stabilito » o «fissato di contratto».
Per «stabilito» o «fissato di contratto» si intende un documento stilato in forma succinta in
cui sono riportati gli estremi essenziali del contratto (nomi dei contraenti; quantità e qualità della
merce venduta; data, firma dei contraenti e modalità di consegna).
In mancanza fa fede la testimonianza del mediatore. Soltanto quando vengono scambiati i
contratti tipo firmati oppure quando alla conclusione dell’affare o all’atto della conferma venga
fatto esplicito richiamo al contratto tipo, questo fa regola assoluta in caso di divergenza.
Clausole speciali
ART. 173 – Nel commercio dei cereali e derivati sono in uso le seguenti clausole: «salvo
visita» e «a bocca di macchina o trebbiatrice».
Con la clausola «salvo visita» o clausole simili, il compratore si riserva di perfezionare il
contratto dopo aver visitato la merce nel termine pattuito e, in mancanza di patti, nel termine non
superiore a 4 giorni lavorativi successivi alla contrattazione e dare il suo benestare per la spedizione
o per il ritiro della merce.
Se il compratore non ottempera all’obbligo di recarsi a visitare la merce nei termini di cui
sopra, il venditore è libero da ogni impegno.
∗
Per la lettera c) concernente il «riso», vedasi il Cap. 6, lett. a), relativo al «riso brillato»
35
La clausola «a bocca di macchina o trebbiatrice» viene usata per il grano che si vende e si
preleva come proviene dalla trebbiatrice.
Specie di vendita
ART. 174 – I cereali, gli sfarinati, i legumi secchi e relativi sottoprodotti sono contrattati su
campione reale, su campione tipo o su denominazione, sia direttamente sia a mezzo di mediatore.
Per particolari generi di merci con caratteristiche ben definite la vendita può avvenire su
semplice denominazione.
E’ pure in uso la vendita a peso lordo, a peso netto e alla rinfusa.
Per campione reale s’intende quello prelevato dal monte della partita oggetto del contratto e
la merce consegnata deve corrispondere fedelmente al campione medesimo.
Per campione tipo s’intende quello corrispondente alle caratteristiche essenziali della qualità
contrattata. Nei contratti conclusi su campione tipo è consentita, senza diritto di abbuono, una
tolleranza non superiore all’1% del valore della merce.
La merce contrattata su denominazione deve essere conforme alla qualità rispondente alla
denominazione medesima, avuto riguardo alla buona media dell’annata, al tempo di consegna ed
alla provenienza della merce.
Unità di base di contrattazione
ART. 175 – L’unità base delle merci contrattate è il quintale.
Campioni ed analisi
ART. 176 – Quando la vendita è conclusa su campione reale o su campione tipo, di regola il
campione viene consegnato al compratore dal venditore o dal mediatore; frequentemente il
campione viene diviso tra compratore e venditore oppure tra compratore e mediatore.
Requisiti della merce e difetti
ART. 177 – La merce quando non è contrattata su «campione reale» o con le clausole «vista
e gradita» o «salvo visita» s’intende sempre contrattata alle condizioni di sana, leale e mercantile.
La merce s’intende «sana» quando non ha odori anormali, non è riscaldata né fermentata, né
germogliata, non ha macchie di muffa, non è carbonata, né infestata dal punteruolo.
La merce s’intende «leale», quando non ha subìto manipolazioni tendenti ad occultarne in
tutto od in parte i difetti o ad alterarne le qualità originali.
La merce s’intende «mercantile», quando non ha vizi o difetti e rientra nella buona media
del prodotto dell’annata all’epoca della consegna in relazione alla provenienza della merce stessa.
Imballaggio
ART. 178 – La merce è venduta alla rinfusa o in sacchi di tela o di carta o di altro materiale
equipollente.
Per i grani, granoni e cereali minori non alla rinfusa si usa sacco di tela (juta) o di
polipropilene o materiale equipollente di peso uniforme di Kg. 100.
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Per i legumi secchi si usa un sacco di tela o di polipropilene o di materiale equipollente di
peso uniforme di Kg. 50.
Gli sfarinati in genere sono confezionati normalmente in sacchi di carta di peso di Kg. 50.
Nel caso di confezione con sacco di tela, esso può essere fornito a prestito gratuito dal
venditore e deve essere restituito a spese del compratore entro 15 giorni dal ricevimento della merce
per i cascami ed entro 30 giorni per gli sfarinati.
Consegna
ART. 179 – I termini di consegna della merce normalmente sono stabiliti all’atto del
contratto. La consegna o spedizione può essere pattuita come:
- «prontissima o immediata» ed in questo caso deve essere effettuata entro 3 giorni dalla data del
contratto;
- «pronta» ed in questo caso deve essere eseguita entro 8 giorni dalla data del contratto.
In entrambi i casi non sono computati i giorni festivi o comunque non lavorativi nel luogo di
consegna o di spedizione.
La consegna può inoltre essere effettuata entro un determinato numero di giorni o entro una
data fissa oppure entro uno o più periodi di tempo determinati ed in questo caso dev’essere eseguita
entro il termine pattuito computandosi in esso anche i giorni festivi.
Se il giorno di scadenza per la consegna o spedizione cade in giorno festivo non lavorativo,
la consegna può essere effettuata il giorno non festivo o lavorativo immediatamente successivo.
In mancanza di indicazione del termine di consegna le contrattazioni si intendono convenute
per consegna pronta.
Per luogo di consegna s’intende la località nella quale il venditore è obbligato a consegnare la
merce al compratore, a proprio rischio, spese, responsabilità.
Il venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell’avvenuta
consegna della merce nel luogo e alle condizioni convenute.
Se il venditore, senza il consenso del compratore, utilizza mezzi di trasporto di portata
superiore alla quantità da caricare, le eventuali maggiori spese sono a suo carico.
In caso di mancata indicazione del luogo di consegna, quest’ultimo s’intende franco
partenza, con le seguenti modalità:
a) per la merce venduta su piazza: merce resa franca su carro autocarro alla porta del
magazzino del vend itore;
b) per la merce venduta fuori piazza: merce resa franca vagone partenza con facoltà del
compratore di ritirare con i propri mezzi la merce al magazzino del venditore.
Clausole speciali per la consegna
ART.180 – a) Consegna primi del mese: la consegna deve essere effettuata entro i primi 8
giorni lavorativi del mese indicato.
b) Consegna fine mese: la consegna deve essere effettuata entro gli ultimi 8 giorni lavorativi
del mese indicato.
c) Consegna prima o seconda quindicina di un dato mese: la consegna deve essere effettuata
nella prima o seconda metà del mese stesso. Quando il mese ha 31 giorni, il giorno16 si considera
come appartenente tanto alla prima quanto alla seconda quindicina.
d) Consegna differita per merce disponibile: se la merce venduta per consegna differita è già
disponibile, essa rimane nei granai e nei magazzini del venditore che assume l’obbligo di
conservarla e consegnarla a tempo debito secondo le intese.
Consegna ripartita
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ART. 181- Nei contratti da eseguirsi per consegna ripartita, si intende che ogni consegna
forma contratto separato.
Verifica della merce
ART. 182 – Salva contraria speciale condizione contrattuale il controllo e la verifica della
merce avvengono all’atto del ricevimento della merce stessa da parte del compratore.
Le formule «secco e stagionato» significano:
a) secco: quel cereale o legume che è scorrevole alla mano, che dà la risonanza tipica della
propria specie e che è stato sottoposto ad una conforme essiccazione. Per granoni è usata
anche la formula «essiccato artificialmente» per distinguerli da quelli essiccati naturalmente;
b) stagionato: quel cereale o legume che ha un grado di umidità non superiore a quanto lo
comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto
dell’annata.
Il grano nazionale è classificato in «fino», «buono mercantile», «mercantile».
S’intende per «fino» il grano avente caratteristiche notoriamente pregiate ed omogenee.
S’intende «buono mercantile» il grano con buone caratteristiche comuni costituito anche da
varietà diverse.
S’intende «mercantile» il grano con le caratteristiche comuni anche di varietà diverse.
Il prezzo del grano viene stabilito principalmente con riguardo al suo peso specifico.
Il granoturco venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità
superiore al 14%.
Il granoturco venduto alla condizione di «stagionato» non deve avere un grado di umidità
superiore al 16%.
Per il granoturco «secco» è tollerato l’1% e per lo «stagionato» il 2% di maggiore umidità,
entrambi con il corrispondente bonifico percentuale di prezzo.
Tolleranza
ART. 183 – Nelle contrattazioni concluse con la clausola «circa», è ammessa una tolleranza
di peso nella consegna a favore del venditore fino al 5% in più o in meno.
In mancanza della clausola «circa» e se la quantità è stata bloccata (precisa) è ammessa una
tolleranza a favore del venditore del 2% in più o in meno.
La percentuale di corpi estranei tollerata è per il grano del 2% come massimo, per i granoni
dell’1% e per gli altri cereali del 3% di massima.
Le eccedenze di impurità contenute nel grano, fino al massimo del 3% oltre le tolleranze
d’uso o contrattualmente stabilite, danno luogo ad un abbuono proporzionale sul prezzo di contratto
in ragione del 100% del loro peso se si tratta di corpi estranei nulli; del 75% del loro peso se si tratta
di corpi estranei vegetali; del 50% del loro peso se si tratta di segale, orzo o di entrambi:
Il calo naturale tollerato nei trasporti di cereali è il seguente:
- 0,25% per il grano e per la segale. Per il grano detta tolleranza vale per il periodo da luglio
a tutto settembre, mentre si riduce allo 0,15% per il periodo che va dall’ottobre fino al nuovo
raccolto;
- 0,50% per il granoturco e per l’avena. Per il granoturco detta tolleranza vale per il periodo
da settembre a novembre, mentre si riduce allo 0,25% per il periodo che va da dicembre al nuovo
raccolto.
Il calo per viaggio degli sfarinati e cascami, è tollerato a seconda della stagione in cui è
avvenuto e alla durata del viaggio, nella misura massima dello 0,30%.
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Ricevimento e ritiro della merce
ART. 184 – Il ricevimento si sottintende al domicilio del compratore.
Il compratore, anche in caso di contestazione, deve prendere in consegna la merce ricevuta e
conservarla diligentemente nell’interesse delle parti pur se ritenga di aver diritto di rifiutarla, salvo
che la consegna avvenga con i mezzi del venditore a suo carico.
Il compratore inoltre che rilevi differenza qualitativa o quantitativa a suo danno, deve darne
immediata comunicazione al venditore o al mediatore, a mezzo telegramma o lettera raccomandata.
Quando ricorrono giustificati motivi, la comunicazione si deve fare quanto meno ent ro 3 giorni
successivi all’arrivo a destino, esclusi i giorni festivi o non lavorativi, anche quando la merce sia
stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati.
Il compratore ove intenda disporre della merce per la quale ha avanzato reclamo, dovrà
conservarne almeno il 10% a disposizione del venditore per gli eventuali controlli.
Se nel contratto è convenuta la clausola «ritiro a richiesta del compratore», questi può
ritirare la merce in qualsiasi giorno entro il termine contrattuale.
Se nel contratto è convenuta la clausola «ritiro prontissimo» il compratore ha diritto di
ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione, ma non oltre i tre
giorni.
Se si è convenuta la clausola «ritiro pronto», il compratore ha diritto di procedere al ritiro
della merce a partire dal quarto giorno successivo a quello della contrattazione, ma non oltre gli 8
giorni.
Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce debba aver luogo in un termine superiore,
il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l’approntamento della merce.
Ritardo nella consegna e nel ritiro
ART. 185 - In caso di mancata osservanza dei termini di consegna e di ritiro da parte di uno
dei contraenti, l’altro contraente può intimare una diffida ad adempiere o messa in mora con
preavviso di 48 ore.
Decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
Nel termine di diffida ad adempiere o di messa in mora non sono da comprendere i giorni
festivi o comunque non lavorativi successivi al ricevimento della diffida o della messa in mora.
La diffida e la messa in mora devono essere dati con telegramma, con raccomandata o con
altra forma documentabile.
Se il ritardo nella consegna è dovuto a cause di forza maggiore il venditore deve
immediatamente segnalare al compratore, con telegramma o lettera raccomandata, il sopraggiunto
impedimento.
Se tale impedimento si protrae oltre 15 giorni successivi alla scadenza del termine
contrattuale, il contratto è risolto senza diritto a risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita
in dipendenza del caso di forza maggiore.
Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su
richiesta del compratore, fatta nel predetto termine di 15 giorni, deve mettere a disposizione dello
stesso la merce venduta nel luogo di carico o dove essa si trova, previo conguaglio delle spese
normali di trasporto. In questo caso, la messa a disposizione della merce equivale alla consegna.
Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e questi non vi
provvede per mancanza di mezzi di trasporto, sempre dipendenti da forza maggiore, il venditore
entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna, con mezzi propri o da lui
procurati, salvo conguaglio delle spese di trasporto.
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Spedizione, trasporto e rischi di viaggio
ART. 186 – In mancanza di patti contrari la merce, spedita per ferrovia o con altri mezzi
parificati, viaggia a rischio e pericolo del compratore o committente anche se la merce deve essere
resa franco stazione arrivo.
Per rischi di viaggio s’intendono quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i
quali al ricevente compete l’azione di rivalsa nei confronti del vettore.
I cali, le avarie, gli ammanchi, non imputabili ai trasporti, devono essere immediatamente
notificati dal compratore al venditore e devono altresì essere constatati o con apposito verbale o
con apposita dichiarazione sottoscritta dal vettore o da un pubblico ufficiale.
Quando il trasporto è effettuato con altri mezzi, i rischi del viaggio sono a carico di chi ne ha
assunto l’onere o che per impegno contrattuale ha provveduto al trasporto stesso.
L’onere dell’eventuale controllo del peso della merce è a carico del compratore.
Pagamento
ART. 187 – Il pagamento deve essere eseguito, se si tratta di cereali o sottoprodotti, al
momento della consegna o del ricevimento della merce oppure al mercato immediatamente
successivo al giorno della consegna o del ricevimento; se si tratta di sfarinati il pagamento deve
essere effettuato entro 30 giorni.
In caso di pagamento entro 8 giorni dalla consegna o dal ricevimento degli sfarinati, spetta
uno sconto.
Nei contratti a consegne ripartite, il venditore, in caso di ritardato pagamento delle
precedenti partite, può sospendere o differire le ulteriori spedizioni o consegne.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 188 – La provvigione del mediatore nella compravendita delle «granaglie» (compreso
il grano da seme) è di minime L. 40 al quintale per parte; nella compravendita delle farine è di
minime L. 400 al quintale da parte del solo venditore; mentre nella compravendita di sottoprodotti
della macinazione è di minime L. 50 per parte al quintale.
TITOLO V – CAP. 2
e) f) Ortaggi
Prenotazione
ART. 189 – Nella prenotazione degli ortaggi, che vincola i contraenti, si fissa il momento
della consegna o del ritiro.
Il prezzo, se non altrimenti concordato, è stabilito in base alle quotazioni della giornata del
trasferimento della merce, cioè in base alla media dei prezzi dei contratti conclusi sulla piazza della
consegna in tale giornata.
Conclusione, forma del contratto e modalità di determinazione
del prezzo-campioni
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ART. 190 – a) Acquisto sul mercato:
Se l’orticoltore porta al mercato solo un campione dei suoi prodotti, il prezzo viene stabilito
definitivamente in base al campione medesimo.
b) Acquisto sul luogo di produzione:
Se i prodotti vengono contrattati sul luogo di produzione, il prezzo è fissato secondo le
modalità indicate nell’articolo precedente. Anche in caso di consegne differite, rimane fermo il
prezzo stabilito all’atto della contrattazione. Se è comprata l’intera produzione dell’azienda, il
prezzo si stabilisce ad ogni singola consegna, secondo le quotazioni di giornata. Se si acquista il
prodotto di un intero campo o di una o più liste, il compratore è tenuto a ritirare tutta la produzione
contrattata, al prezzo stabilito alla stipulazione del contratto. Se però il prezzo viene stabilito
«giorno per giorno», le parti possono recedere dal contratto a partire dal giorno successivo a quello
in cui è mancato l’accordo sul prezzo.
Imballaggio
ART. 191 – Quando la merce viene consegnata dall’orticoltore al magazzino del
compratore, la spesa della manodopera per la sistemazione dell’imballo, lavatura e pulitura della
merce è a carico del produttore.
Unità base di contrattazione
ART. 192 - L’unità base di contrattazione è il Kg. Vengono contrattati e venduti a pezzo i
seguenti prodotti: ravanelli, cicoria, aglietto, basilico e radice di Soncino.
I funghi coltivati, detti champignons, vengono venduti in vaschette.
Consegna
ART. 193 – Quando la partita viene contrattata sul mercato o sul luogo di produzione,
compresi nel Comune dove operano entrambe le parti, il trasporto è a carico e rischio del venditore.
Quando l’azienda del produttore – venditore non è situata nel Comune dove opera
l’acquirente, il trasporto è a cura, rischio e spese di quest’ultimo.
La frazione di Quarto del Comune di Asti, agli effetti di cui sopra, data la distanza dal
Capoluogo, è considerata alla stregua dei Comuni diversi da quello del compratore.
Verifica della merce
ART. 194 – La verifica della merce avviene al momento della consegna. Può essere
convenuto tra le parti che tale momento sia quello in cui la merce giunge al magazzino del
compratore, purchè resti contenuta nei recipienti dove fu collocata dal venditore; questa pattuizione
avviene quando il compratore non va direttamente a ritirare la merce ma invia un suo incaricato.
Tolleranza
ART. 195 – Nel commercio all’ingrosso degli ortaggi è consentita una differenza massima
del 10% sul quantitativo pattuito; è però pagato l’esatto quantitativo consegnato.
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Per i prodotti lavati non si ammettono abbuoni di peso, in caso di eccedenza di umidità sono
salvi i patti diversi.
Quando la merce è acquistata senza che l’acquirente l’abbia vista prima, essa deve avere i
requisiti medi di commerciabilità, in relazione alla qualità pattuita.
Ritardo nella consegna e nel ricevimento
ART. 196 – Il ritardo nella consegna della merce da parte del venditore o nel ritiro di essa da
parte del compratore dà diritto alla risoluzione del contratto a favore delle parti interessate, qualora
ecceda di 2 ore il termine concordato.
Pagamento
ART. 197 – Il pagame nto del prezzo già pattuito avviene alla consegna della merce, salvo
diverso accordo.
Vizi occulti e risoluzione del contratto
ART. 198 - I vizi occulti, riguardanti i peperoni e le melanzane sono:
- gli attacchi da fungo come la morìa (pellagra);
- gli attacchi da virus di mosaico del cetriolo o dell’erba medica (con la manifestazione di chiazze
scure, nere o di seccume);
- i prodotti verminati della così detta «gatta» che è nel seme.
La risoluzione del contratto può avvenire quando è riscontrata la presenza del vizio, in
misura non inferiore al 5%.
Difetti palesi e risoluzione del contratto
ART. 199 – Possono dar luogo alla risoluzione del contratto i seguenti difetti palesi, ove
riscontrati in misura superiore al 10% del quantitativo in peso:
Per i peperoni, i pomodori e le melanzane: il difetto di qualità, la differenza di varietà, di
caratteristiche di colore, di grado di maturazione fra il pattuito ed il consegnato.
Sono inoltre considerati difetti: la notevole deformazione del prodotto, la dimensione
evidentemente inferiore alla media, l’avvizzimento, le scottature da sole, l’umidità eccessiva
provocata da lavaggi, l’eccessiva infangatura, se notevolmente «interrati», colpiti dal gelo o dalla
grandine, se «mal raccolti» (ossia danneggiati durante le operazioni di raccolta).
Per i sedani: prodotti non corrispondenti alla qualità del cultivar, prodotti colpiti da
peronospora o così detto «marin», eccessiva maturazione che può togliere la turgidità degli steli o
canne, forte ingiallimento delle foglie al momento della consegna, prodotti fortemente danneggiati
da vermi o similari, prodotti colpiti da grandine, gelo o mal raccolti, prodotti senza cuore, prodotti
castellati (quando la pianta fa il seme).
Per le insalate: prodotti colpiti da peronospera, scottature da sole, rosicchiature o infestati da
vermi e lumachini, quantitativo di ¼ delle pezzature inferiori del 35% rispetto allo standard
qualitativo della produzione contrattata, frutti non compatti, cioè senza palla, eccessiva umidità
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provocata da lavaggio, salvo patto contrario; frutti troppo infangati interrati o colpiti da grandine o
gelo, merce castellata (quando la pianta fa il seme).
Per gli altri ortaggi, quali: carote, patate, fagioli, finocchi, zucchini, meloni, angurie,
s’intende che la merce deve essere sana, asciutta, di giusta maturazione, raccolta con cura e
rispondente sotto ogni aspetto a buoni requisiti commerciali.
Compravendita di funghi e tartufi
ART. 200 – I predetti usi non si estendono ai funghi non coltivati ed ai tartufi.
TITOLO V – CAP. 2
g) Uve
Conclusione del contratto
ART. 201 – Le uve si contrattano a peso oppure a peso riferito al grado densimetrico
specificando se è grado «Babo» o «Baumè».
Le contrattazioni avvengono sia direttamente tra le parti sia con l’intervento del mediatore.
Il prezzo suol essere convenuto dalle parti: talora però si pattuisce che debba essere quello
risultante dalla mercuriale di una determinata zona o dalle medie di più zone esplicitamente
designate od anche dalla media generale di tutte le zone della Provincia con o senza aggiunta di un
premio 1 .
Quando si pattuisce la media di Asti, s’intende quella della zona di Asti e non quella generale
della Provincia.
Quando nel contratto manca la designazione della zona, s’intende che le parti si sono riferite
alla mercuriale della zona alla quale appartiene l’uva contrattata.
Clausole speciali
ART. 202 – Nelle vendite fatte nelle vigne si pattuisce, al momento del contratto, l’epoca
della raccolta, le modalità e la località della consegna.
Quando il contratto è concluso con la clausola «staccheremo come viene viene» o
«staccheremo a reis» (a radice), o «staccheremo a prest facc», l’uva non può essere rifiutata, anche
se non mercantile; sono comunque sempre esclusi i «rap ‘d S. Martin» (secondi grappoli).
Specie di vendita
ART. 203 – La vendita può effettuarsi a prezzo fisso o in riferimento ad una determinata
mercuriale. La vendita si effettua a peso.
Unità base di contrattazione
1
Le zone vengono determinate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, la quale, a
vendemmia ultimata, calcola le medie per ogni singola zona, nonché la media generale provinciale.
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ART. 204 – L’unità base di contrattazione è il Mg. oppure il Mg. in relazione al grado
densimetrico.
Modo di misurazione
ART. 205 – In mancanza di accordi specifici tra le parti, l’uva viene pesata su peso pubblico
e le spese della pesatura sono a carico del venditore.
Requisiti della merce
ART. 206 – Quando le uve sono vendute mercantili, devono essere giunte a normale
maturazione in rapporto all’andamento climatologico dell’annata, devono essere sane, cioè non
devono presentare segno accentuato di grandine, seccume, marciume, malattie crittogamiche o
parassitarie e devono essere pulite ossia non imbrattate di terra.
Per essere mercantili, inoltre, le uve devono raggiungere il grado minimo fissato
annualmente dalla locale Camera di Commercio.
Imballaggio
ART. 207 – Per le uve vendute in ceste o cassette, gli imballaggi sono forniti dal
compratore.
Consegna
ART. 208 – In mancanza di pattuizioni particolari, l’uva venduta nella vigna deve essere
raccolta a spese del venditore e consegnata al peso pubblico più vicino e idoneo. Le spese per la
pesatura sono a carico del venditore.
Normalmente il compratore o per esso il mediatore assistono al carico e alla consegna
dell’uva.
Sempre in mancanza di esplicita pattuizione, quando l’uva viene venduta sul mercato ad un
vinificatore del luogo, il venditore deve trasportarla sino alla cantina designata dal compratore e
scaricarla.
Se l’uva viene venduta sul mercato a persona che non vinifichi sul luogo, dev’essere
consegnata e scaricata dal venditore presso il mezzo di trasporto che il compratore farà trovare nei
pressi del mercato, oppure al peso pubblico.
Verifica della merce
ART. 209 – La verifica è fatta dal compratore al momento della consegna. Se l’uva non
risulta della qualità convenuta, il compratore può rifiutarla. E’ ammesso il rifiuto dell’uva non
mercantile, a meno che il contratto sia stato concluso con le clausole: «staccheremo come viene
viene» o «staccheremo a reis» (a radice) o «staccheremo a prest facc».
Tolleranza
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ART. 210 – Il limite di tolleranza fra il quantitativo contrattato ed il quantitativo consegnato
è, nelle annate di produzione normale, del 20% tanto in più quanto in meno.
Ritardo nella consegna e nel ricevimento
ART. 211 – Il ritardo nella consegna o nel ricevimento delle uve non deve oltrepassare il
periodo vendemmiale in rapporto alla zona ed al tipo di uva.
Pagamento
ART. 212 – In mancanza di diversa pattuizione il compratore all’atto del contratto versa al
venditore una caparra pari a circa il 10% del valore delle merci.
Nella vendita a prezzo fisso il compratore effettua il saldo relativo al ritiro totale della
partita accettando la bolletta del peso come ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Nelle vendite a prezzo con riferimento ad una mercuriale il pagamento viene effettuato per
2/3 circa all’atto del ritiro della merce ed il saldo viene compiuto non oltre una settimana
dall’avvenuta pubblicazione della mercuriale di chiusura. L’acconto versato viene segnato sul retro
della bolletta del peso pubblico: bolletta che il venditore consegna al compratore a saldo avvenuto.
Il pagamento avviene di norma presso il venditore.
Difetti ed adulterazioni della merce – avarie
ART. 213 – Sono a carico del venditore sino al momento della consegna le perdite e le
avarie subite dalle uve, sempre quando non siano imputabili a fatto o colpa del compratore.
Reclami
ART. 214 – I difetti devono essere contestati al momento della consegna prima della
pigiatura.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 215 – Nella compravendita di uve spetta al mediatore la provvigione del 3% da parte
del venditore sull’importo della partita.
TITOLO V – CAP. 2
g/1) Vinacce
Specie di vendita e unità base di contrattazione
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ART. 216 – Le vinacce si contrattano a peso o peso con riferimento al grado alcolico e, per
le vinacce parzialmente fermentate, anche a peso con riferimento al grado alcolico complessivo.
Requisiti della merce
ART. 217 – Le vinacce si distinguono in fermentate e non fermentate.
Per vinacce mercantili s’intendono quelle fresche, vergini (cioè non sfruttate per la
produzione di secondi vini o vinelli) ed integrali, vale a dire quelle non prive di vinaccioli o che non
siano state utilizzate come filtri per vini secchi.
Pagamento
ART. 218 – I paga menti si fanno per contanti alla consegna o ultimate le consegne.
Difetti ed adulterazioni della merce
ART. 219 – Le vinacce non sono mercantili se hanno subito aggiunta di acqua e sono calde
per fermentazione dopo la svinatura; in tali casi possono essere rifiutate.
Qualora il compratore le trattenga, ha diritto ad adeguata riduzione del prezzo.
Quando si effettua tale riduzione il compratore generalmente corrisponde un prezzo
compreso tra la metà ed un terzo di quello convenuto.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 220 – Nella compravendita di vinacce al mediatore viene corrisposta dal compratore
una provvigione nella misura del 2%.
TITOLO V – CAP. 2
h) Olive
(non sono stati accertati usi)
i) Agrumi
(non sono stati accertati usi)
TITOLO V – CAP. 2
l) Frutta fresca
Contratti per consegne differite
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ART. 221 – Quando le consegne sono differite il prezzo viene determinato al momento di
ogni consegna. Le modalità delle consegne al momento del contratto.
Clausole speciali in riferimento alla specie di vendita
ART. 222 – Quando il contratto è stipulato con le clausole «netto da grandine» e «netto da
verme», il prodotto viene selezionato a cura del produttore: è tollerata una percentuale del 6% non
rispondente al pattuito per i casi di verminatura fresca o di lesione da grandine fresca (cosiddetta
«bagnata»); è comunque tollerata una percentuale fino al 10% di casi di difetti meno gravi e,
complessivamente in caso di concorso di difetti gravi e meno gravi, una percentuale fino al 12%.
Con la clausola «forfait» (a bôt), la vendita si effettua per tutto il prodotto di determinate
piante per un prezzo stabilito preventivamente, senza riferimento né a peso né a qua lità.
La clausola «a scendi albero» fa riferimento alla vendita di prodotti agricoli ancora
pendenti. Per tale clausola resta a carico del venditore la raccolta e la consegna alla rinfusa del
prodotto nei recipienti forniti dal compratore a piè veicolo, presso l’azienda del venditore. La merce
è consegnata nello stato in cui si trova, scartato il marciume fresco e secco.
Con la clausola «vendita a peso», il prezzo unitario è rapportato al Kg. netto.
Nella vendita in «conto commissione» viene consegnata una partita di prodotto ad un
commissionario regolarmente iscritto nell’apposito Albo, il quale la vende a prezzo di mercato per
conto del produttore; incassa l’importo rispondendone verso il produttore.
La raccolta del prodotto è a carico del venditore, tranne il caso di vendita a forfait (a bôt). Il
trasporto è a carico dell’acquirente.
La clausola «a pulire» si riferisce alla vendita di frutta effettuata per una intera partita, come
si trova sul luogo di produzione, già raccolta, ma senza cernita.
Con la clausola «atto dell’esportazione» si designa il prodotto che sia immune da difetti, da
grandine, da verme, da malattia o da altri difetti, che presenti la misura minima, il colore e la forma
d’uso, sì da non pregiudicare l’accettazione della partita all’estero, a norma delle disposizioni in
vigore.
Unità base di contrattazione
ART. 223 – L’unità base di contrattazione è il Kg..
Le more, i mirtilli, i lamponi, le frago le ed i ribes si vendono in confezioni (vaschette).
Vendita su campione
ART. 224 – La vendita su campione avviene sul campione rappresentativo della partita.
Imballaggio
ART. 225 – Quando la vendita avviene presso l’azienda del produttore, i recipienti sono
forniti dal compratore, franco azienda.
Se i recipienti sono forniti dal produttore- venditore, i medesimi devono essere restituiti al
produttore franco azienda e nello stato originario; se i recipienti non recano segni caratteristici
dell’azienda, il compratore potrà consegnarne altrettanti dello stesso tipo, valore e capacità.
Quando la vendita è effettuata da commercianti i recipienti sono invece forniti dal venditore.
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Vendita sul mercato: consegna e verifica
ART. 226 – Nella vendita sul mercato la merce viene direttamente ceduta all’acquirente a
peso, previo sommario controllo del compratore.
Vendita con consegna al domicilio del compratore – Verifica
ART. 227 – Nelle vendite di partite di una certa consistenza di frutta fresca sul mercato o nel
magazzino del venditore, con consegna al domicilio o negozio del compratore, il controllo della
merce viene fatto all’atto della consegna, e, se accettata, il compratore non ha diritto ad ulteriore
reclamo.
Pagamento
ART. 228 – Il pagamento del prodotto avviene all’atto della consegna e accettazione della
partita.
TITOLO V – CAP. 2
m) Frutta secca
Prenotazione
ART. 229 – Nella prenotazione della frutta secca, il prezzo viene determinato al momento
della consegna.
Conclusione del contratto
ART. 230 – Alla conclusione del contratto il compratore versa un acconto, non inferiore al
10% del valore presunto della partita contrattata.
Clausole speciali in riferimento alla specie di vendita
ART. 231 – Vigono, in quanto compatibili, gli stessi usi già accertati per la frutta fresca di
cui all’art. 222 della presente raccolta.
Unità di base della contrattazione
ART. 232 – L’unità di base di contrattazione è il Kg.
Vendita su campione
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ART. 233 - La frutta secca si vende su campione a vista o su campione specifico.
Per campione a vista si intende il campione reale.
Il campione specifico è ricavato dalla resa netta del frutto sgusciato e il prezzo è stabilito in
base alla percentuale del peso netto del frutto sgusciato, rispetto al peso lordo, dedotto da un
campione di 100 unità (Es. da una partita di nocciole da sgusciare vengono prelevate n. 100
nocciole per sacco. Il campione viene pesato, quindi sgusciato e ripesato senza guscio, ricavando
così la resa, in base alla quale è stabilito il prezzo che pertanto si riferisce al prodotto sgusciato).
Del tasso di umidità (maggiore o minore) si tiene conto nel formare il prezzo.
Imballaggio
ART. 234 – Vigono per la frutta secca gli stessi usi già indicati per la frutta fresca all’art.
225.
Rinvio agli usi nel commercio della frutta fresca
ART. 235 – Per la vendita sul mercato, per la vendita su consegna al domicilio del
compratore e verifica, e per il pagamento, si osservano i precedenti articoli 226, 227 e 228
riguardanti il commercio della frutta fresca.
Misura della provvigione a fiduciari
ART. 236 – Al fiduciario (raccoglitore) per l’acquisto spetta una provvigione minima da
parte dell’acquirente dell’1%.
TITOLO V – CAP. 2
n) Sementi, foraggi e paglia
n/1) Sementi da orto e da prato, cereali
e legumi secchi da semina
Ordinazione e prenotazione
ART. 237 – I grossisti di sementi prenotano presso i coltivatori e produttori di sementi,
specializzati e non specializzati, prima della semina oppure a raccolti pendenti, i quantitativi di
sementi loro occorrenti per il raccolto successivo, in modo che i produttori stessi possano regolarsi
sulle superfici da destinare alla produzione delle varie qualità delle sementi prenotate.
In ogni caso è sottinteso che la consegna dei quantitativi prenotati resta subordinata al buon
esito del raccolto cui si riferisce la prenotazione.
Il prezzo, se non è convenuto diversamente, si stabilisce a raccolto effettuato.
Conclusione e forma del contratto
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ART. 238 – Il contratto può essere anche verbale.
Unità base di contrattazione
ART. 239 – L’unità base di contrattazione è normalmente il Kg.
Campioni e analisi
ART. 240 – Quando la merce viene contrattata su campione, s’intende il campione reale.
Le eventuali analisi vengono eseguite presso Istituti pubblici competenti.
Requisiti della merce
ART. 241 – In mancanza di apposita specificazione, il seme si intende sempre di produzione
dell’ultima annata agricola.
Imballaggio e tolleranza
ART. 242 – Per le sementi da orto in genere si usa l’imballaggio in carta, cartone,
cellophane, politene, tela, juta o barattoli di metallo da Kg. 50 o peso inferiore, mentre per il grano e
granone da seme si usa il sacco da Kg. 100, Kg. 50, Kg. 25 e peso inferiore.
Per le sementi, inoltre, le confezioni devono essere sempre chiuse e idoneamente sigillate
dal produttore.
La vendita delle sementi da orto è sempre fatta a peso netto all’origine.
Per le sementi non vi sono tolleranze di peso.
Garanzia del venditore
ART. 243 – La garanzia del venditore cessa all’atto in cui il compratore rompe il sigillo
della confezione.
Il difetto che venga riscontrato mediante campioni prelevati a mezzo di sonda senza rompere
i sigilli e controllati dagli Istituti a ciò preposti, costituisce prova fondata del difetto di tutta la
partita.
Reclami e azione redibitoria per vizi palesi e occulti.
ART. 244 – I vizi apparenti e le eventuali differenze di qualità e varietà apparenti devono
essere denunciati al venditore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento, con lettera raccomandata o
telegramma.
Gli altri vizi o difetti non apparenti devono essere notificati sempre a mezzo raccomandata,
o telegramma, entro 7 giorni dalla scoperta (e cioè dalle avvenute prove di germinabilità per la
germinazione e dai risultati sul campo per la varietà e qualità).
Misura delle provvigioni al mediatore e prestazioni
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ART. 245 – Negli scambi tra grossisti si corrisponde al mediatore la stessa provvigione
dovuta per le granaglie, mentre per le prenotazioni ed acquisti di sementi su futuri raccolti di cui
all’art. 237 (Ordinazione e prenotazione) si corrisponde al mediatore una provvigione minima del
2% sul valore per le sementi ed un compenso non inferiore a L. 10 al Kg. per i legumi secchi, da
parte del solo acquirente.
Il mediatore, però, oltre a prestare la sua opera nella stipulazione dei contratti, controlla, per
incarico del compratore, l’andamento delle coltivazioni ed assiste alla trebbiatura dei semi, al fine di
assicurare al compratore tutto il quantitativo pattuito e tutto il quantitativo realmente prodotto
quando il raccolto non abbia raggiunto il quantitativo pattuito.
Rinvio agli usi concernenti la compravendita di cereali
ART. 246 – Per tutte le altre materie vigono, per le sementi, in quanto compatibili, gli stessi
usi esposti alle lettere a), b), d) per la compravendita di cereali.
TITOLO V – CAP. 2
n/2 Foraggi e paglia
Clausola speciale
ART. 247 – Quando il contratto è stipulato con la clausola «salvo vista» la conclusione è
perfezionata purchè il compratore abbia preso visione ed accettato la partita. Tale accettazione non
esclude però le eventuali contestazioni dopo la verifica, ai sensi dei successivi articoli 251 e 255.
Specie di vendita
ART. 248 – La vendita avviene a vista e a peso, con trasporto a domicilio del compratore a
carico del venditore.
Imballaggio
ART. 249 – La paglia e il fieno vengono venduti pressati in balle.
Consegna ripartita
ART. 250 – Le consegne ripartite non sono soggette a revisione di prezzo.
Verifica della merce
ART. 251 – La verifica definitiva della merce si fa aprendo alcune balle, al momento dello
scarico al recapito indicato dal compratore.
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Tolleranza
ART. 252 – Non è ammesso alcun calo naturale nel peso, in conseguenza del trasporto.
Pagamento
ART. 253 – Il pagamento avviene a pronti contatti dopo lo scarico della merce.
Difetti
ART. 254 – I difetti che possono dar luogo a contestazioni sono la muffa, la polvere ed il
terriccio da alluvione, la presenza in notevoli proporzioni di corpi estranei e di pula.
Reclami
ART. 255 – La denuncia dei difetti di qualità non riscontrabili all’atto della stipulazione del
contratto viene fatta all’atto dello scarico e della verifica.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 256 – Al mediatore nella compravendita di paglia e fieno spetta una provvigione
minima del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore.
TITOLO V – CAP. 2
o) Fiori e piante ornamentali
o/1) Fiori freschi
Ordinazione, conclusione e forma del contratto
ART. 257 – L’ordinazione è effettuata verbalmente, direttamente al venditore ed il contratto
si conclude verbalmente con la consegna della merce.
Specie di vendita
ART. 258 – La vendita si effettua a numero franco mercato, se la contrattazione avviene con il
produttore, franco maga zzino se la contrattazione avviene con il grossista.
Unità base di contrattazione
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ART. 259 – L’unità di base di contrattazione è il singolo fiore per i fiori di origine esotica e
di particolare pregio.
Nelle contrattazioni tra i commercianti l’unità di misura è la decina o suoi multipli.
Requisiti della merce
ART. 260 – I principali requisiti sono:
a) Per la scelta extra – extra:
- gambo molto lungo;
- corolla grossa;
- bocciolo lungo;
- colorazione perfetta;
- fogliame verdissimo;
- fiore con stelo diritto.
b) Per la scelta extra:
- gambo lungo;
- corolla grossa;
- bocciolo medio;
- colorazione perfetta;
- fogliame verde;
- fiore con stelo diritto.
c) Per la scelta prima: minori requisiti dell’extra.
d) Per la scelta seconda: è il requisito inferiore per fiori in genere.
e) Le scelte terza e quarta sussistono esclusivamente per i lillà.
f) Per la scelta da lavoro: tutto ciò che non rientra nella categoria di cui sopra e viene
utilizzato esclusivamente per corone.
Per i garofani, oltre la 2a scelta esiste la «mezza tigia» (cioè più fiori su unico stelo corto).
Per avere i prescritti requisiti di freschezza e conservabilità, i fiori devono essere venduti
non oltre le 24 ore dalla raccolta, per quanto attiene la vendita all’ingrosso.
Bollatura
ART. 261 – I fiori protetti vengono venduti con il bollino metallico o etichetta sia su ogni
gambo, sia su ogni confezione, facente fede della qualità.
Imballaggi
ART. 262 – Le normali confezioni sono comprese nel prezzo, mentre speciali confezioni ed
imballaggi vengono fatturati a parte e messi a carico dell’acquirente.
Consegna
ART. 263 – La consegna deve essere effettuata nel giorno e nell’ora stabiliti al recapito
indicato all’atto dell’ordinazione.
Consegna ripartita
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ART. 264 – Nelle consegne ripartite il prezzo è stabilito ad ogni singola consegna con
riferimento ai mercati di produzione.
Verifica della merce
ART. 265 – La merce deve essere verificata all’atto della consegna per la qualità e la
quantità.
Ritardo nella consegna
ART. 266 – Eventuali ritardi nella consegna danno luogo alla risoluzione del contratto.
Trasporto e spedizione
ART. 267 – Le spese inerenti alla spedizione ed al trasporto dei fiori ordinati sono a carico
dell’acquirente, come pure i rischi e le spese di facchinaggio.
Pagamento
ART. 268 – Il pagamento avviene in contanti al momento del ritiro della merce.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 269 – Il venditore garantisce la qualità, la varietà e la freschezza dei fiori.
Difetti
ART. 270 – I principali difetti dei fiori, per i quali è prevista la risoluzione del contratto,
sono:
-
troppa umidità;
secchi;
gelati;
malattie (gambo picchiettato).
Reclami
ART. 271 – Eventuali reclami devono essere effettuati all’atto del ritiro.
TITOLO V – CAP. 2
o/2 Piante ornamentali
(da appartamento e da giardino)
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ART. 272 – L’ordinazione è effettuata normalmente previa visita delle piante sul luogo di
produzione.
Per la formazione del prezzo si fa riferimento all’altezza e circonferenza, alla condizione,
alla forma ed alla varietà della pianta, tenendo conto del tipo di contratto «a zolla» o «radice nuda».
Per le piante di ficus, fatshedera, aralia, philodendron conformate a cespuglio, il prezzo
viene stabilito secondo il numero delle piante riunite nel vaso e sempre con riferimento ai requisiti
di cui al comma precedente.
Stipulazione e forma del contratto
ART. 273 – Il contratto si conclude verbalmente con la consegna delle piante all’acquirente
(vedi art. 257).
Specie di vendita
ART. 274 – La vendita viene effettuata a numero.
Unità di base di contrattazione
ART. 275 – L’unità base di contrattazione è la singola pianta.
Requisiti della merce
ART. 276 – I principali requisiti delle piante ornamentali sono:
- forma perfetta;
- massima misura standard;
- massimo numero di foglie e bocciuoli;
- colorazione perfetta;
- “freschezza” di invasatura;
Imballaggio
ART. 277 – La confezionatura e l’imballaggio riguardante la carta, la paglia, il vaso ecc.
sono a carico dell’acquirente.
Consegna
ART. 278 – La consegna delle piante avviene sul luogo di produzione.
Verifica della merce
ART. 279 – Le piante ornamentali vengono verificate all’atto della consegna. Nel caso di
non gradimento, il cliente può pretendere la sostituzione della merce.
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Trasporto
ART. 280 – Le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al facchinaggio sono a carico del
destinatario.
Pagamento
ART. 281 – Il pagamento viene effettuato in contanti, parte all’atto dell’ordinazione ed il
saldo alla consegna.
Obblighi di garanzia
ART. 282 – Il venditore garantisce la varietà e la qualità.
Difetti e reclami
ART. 283 – I principali difetti delle piante ornamentali sono:
- secca;
- gelata;
- rachitica e spoglia;
- colorazione del fogliame non perfetta;
Il reclamo sulla qualità deve essere effettuato immediatamente alla consegna, mentre quello per
la varietà al momento del primo fiore.
TITOLO V – CAP. 2
o/3) Corone mortuarie, copricassa, ecc.
Ordinazione
ART. 284 – L’ordinazione è effettuata al venditore in forma orale.
Nell’ordinazione viene indicato il diametro approssimativo del lavoro finito in rapporto al
prezzo pattuito.
Conclusione e forma del contratto
ART. 285 – Il contratto si stipula verbalmente e si conclude con la consegna dell’articolo
ordinato.
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Unità base di contrattazione
ART. 286 – L’unità base di contrattazione è il singolo articolo.
Modo di misurazione
ART. 287 – Quando viene pattuita una misura, questa s’intende riferita al lavoro finito,
escluse le palme o le altre aureole, non allo scheletro.
Requisiti della merce
ART. 288 – I principali requisiti delle corone e dei copricassa sono:
- freschezza del fiore;
- confezione perfetta;
- integrità delle foglie di palma.
Consegna
ART. 289 – La consegna è effettuata dal venditore nel giorno e all’ora stabiliti all’atto
dell’ordinazione nel luogo indicato, in tempo utile per le esequie.
Trasporto e spedizione
ART. 290 – Le spese ed i rischi inerenti alla spedizione ed al trasporto sono a carico del
venditore.
Pagamento
ART. 291 – Il pagamento ove non si effettui al momento della consegna deve avvenire entro
15 giorni, sempre in contanti.
Difetti
ART. 292 – I principali difetti sono:
- scheletro non integro;
- impiego di fiori non mercantili;
- foglie di palma non integre;
Il riconoscimento di tali difetti dà diritto ad un’equa riduzione del prezzo.
Reclami
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ART. 293 – Eventuali reclami devono essere effettuati al momento della consegna.
TITOLO V – CAP. 2
p) Piante da vivaio e da trapianto
(Barbatelle di viti e piantine da frutto)
Prenotazione e ordinazione
ART. 294 – La prenotazione e l’ordinazione di barbatelle di vite americana innestate e
selvatiche e la compravendita di piantine da frutto avviene mediante versamento di un anticipo o
acconto, seguito dal rilascio di una ricevuta da parte del vivaista che indica pure la varietà ed il
prezzo.
Conclusione del contratto
ART. 295 – Le compravendite effettuate in piazza si concludono direttamente con il
pagamento del prezzo e con il ritiro della merce senza alcuna garanzia.
Specie di vendita
ART. 296 – La vendita avviene ad unità, franco vivaio o mercato.
Unità base di contrattazione
ART. 297 – L’unità base di contrattazione è la singola piantina.
Requisiti della merce
ART. 298 – Sia per gli alberi da frutto, sia per le barbatelle, si distinguono 3 categorie, o
scelte, 1a, 2a, 3a in rapporto alla robustezza ed al maggiore o minore sviluppo dell’apparato radicale:
sia per gli alberi da frutto, sia per le barbatelle il prezzo è pure determinato in base alla varietà
(cultivar) del prodotto (es.: melo golden, renetta, delicious, ecc.) o del vitigno (barbera, grignolino,
freisa, nebiolo, ecc.).
Bollatura della merce
ART. 299 – Sui fasci di piantine da frutto o di barbatelle che possono comprendere da 25 a
500 piantine per le viti e da 10 a 25 per la frutta, è posto un contrassegno conforme alle leggi
vigenti.
Consegna
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ART. 300 – La consegna avviene di norma al vivaio oppure al mercato, a richiesta
dell’acquirente e nel momento stabilito dall’acquirente.
Verifica della merce
ART. 301 – La verifica consiste esclusivamente nella conta del numero delle piantine o delle
barbatelle.
Tolleranza
ART. 302 – Non esiste percentuale di tolleranza sulla varietà del vitigno; esiste invece
tolleranza sull’attecchimento del limite del 10% sia per le viti, sia per gli alberi da frutto, quando
l’impianto è effettuato dal vivaista o sotto suo controllo.
Scelta delle piantine
ART. 303 – Al momento della consegna, l’acquirente della merce di 1a qualità può andare
sul campo del venditore e scegliere personalmente le piantine.
Spedizione e trasporto
ART. 304 – I rischi e le spese di spedizione o trasporto sono a carico dell’acquirente.
Pagamento
ART. 305 – Il pagamento avviene presso il domicilio del venditore o sul mercato all’atto
della consegna, scalando l’importo anticipato.
Obblighi di garanzia
ART. 306 – Il venditore garantisce la varietà delle uve o del legno americano («porta
innesto» o «piede») e la varietà del frutto per le piantine da frutta.
Difetti e reclami
ART. 307 – I principali difetti di natura fitopatologica sono:
- i tumori;
- i calli (rigonfiamenti, protuberanze);
- le lesioni;
- i cancri;
- il pidocchino di S. Josè.
Altri difetti sono:
- l’insufficienza o l’insecchimento delle radici.
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Il reclamo può essere fatto dopo l’impianto dei vigneti e dei frutteti, appena è possibile
riscontrare il difetto e riguardare la varietà quando non corrisponde a quella dichiarata, sempre
che sia provata la provenienza del vitigno o della piantina da frutto.
Conseguenza del reclamo
ART. 308 – Il reclamo per difetti riconosciuti comporta la sostituzione delle piantine non
attecchite o che sia praticato gratuitamente un secondo innesto nel caso di errori di varietà, oltre ad
un eventuale risarcimento del danno.
Perizia
ART. 309 – In caso di contestazioni le questioni sono deferite all’Ispettorato Agrario
Provinciale o al Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino, il cui responso è accettato dalle
parti.
TITOLO V – CAP. 2
q) Piante officinali
Ordinazione
ART. 310 – L’ordinazione delle piante officinali avviene tramite un agente di commercio o
direttamente presso un venditore, ma non è vincolante per quest’ultimo il quale, in caso di mancata
accettazione dell’ordine, comunica il suo rifiuto all’acquirente.
Conclusione del contratto
ART. 311 – La conclusione del contratto avviene con l’esecuzione dell’ordine.
Clausole speciali
ART. 312 – Le piante officinali, ad eccezione di quelle previste dalla farmacopea ufficiale,
devono corrispondere esattamente alla denominazione ufficiale ed alla provenienza dichiarata.
Specie di vendita e unità base di contrattazione
ART. 313 – La vendita avviene a peso e l’unità base di contrattazione è il Kg.
Per talune essenze l’unità base di contrattazione è il grammo.
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Requisiti della merce
ART. 314 – I principali requisiti delle piante officinali, ad esclusione di quelle previste dalla
farmacopea, sono:
- appartenenza al raccolto dell’annata;
- forma e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche tipiche della qualità del prodotto.
Difetti
ART. 315 – I principali difetti delle piante officinali ad esclusione di quelle previste dalla
farmacopea sono i gusti e gli odori cattivi e non corrispondenti a quelli tipici delle singole piante.
TITOLO V – CAP. 2
r) Coloniali, droghe, spezie e zucchero
Ordinazione
ART. 316 – L’ordinazione dei coloniali, droghe, spezie e zucchero avviene tramite agente di
commercio o direttamente presso il venditore, ma non è vincolante per quest’ultimo.
Conclusione e forma del contratto
ART. 317 – La conclusione del contratto avviene con la conferma dell’ordine.
L’accettazione della merce conforme all’ordine significa l’avvenuto adempimento del contratto da
parte del venditore.
Unità base di contrattazione
ART. 318 – L’unità base di contrattazione è il Kg.
Requisiti della merce
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ART. 319 – I principali requisiti delle merci di cui sopra sono:
-
a) per il caffè da tostare: grossezza del crivello;
b) per il caffè tostato: aroma tipico;
c) per il cacao: percentuale media 22/24 di burro di cacao;
d) per il tè: aroma tipico;
e) per il pepe: grossezza del crivello;
f) per la cannella: percentuale di legnosità contenuta nel ramo,
g) lo zucchero viene venduto nel seguente modo:
semolato, raffinato: uso comune;
semolato di fabbrica;
cristallino: uso industriale;
impalpabile, in granella: uso pasticceria;
in quadretti;
pilè (pezzi).
Imballaggio
ART. 320 – Il caffè da tostare è venduto in sacchi di juta a peso netto; quello tostato è
venduto in confezioni di diverse capacità a peso netto. Analogamente per il cacao, pepe e spezie. Lo
zucchero di produzione nazionale ed estera viene venduto in sacchi di carta da Kg. 1, 2 e 50 a peso
netto. In confezioni da 10 o bustine per bar, a peso lordo.
Consegna
ART. 321 – La consegna di tutti i prodotti di cui sopra è fatta dal grossista al rivenditore
franco stazione ferroviaria destino.
Difetti
ART. 322 – I principali difetti sono:
a) per il caffè: gusto non tipico; gusto di «marino»; grado di umidità superiore al
normale;
b) per il cacao: percentuale di burro di cacao inferiore al titolo dichiarato;
-
c) per il tè: gusto di muffa;
d) per il pepe: grado di umidità superiore al normale e presenza di scorie;
e) per la cannella: legnosità effettiva;
f) per lo zucchero:
gusti estranei, assimilati dalla vicinanza di altri prodotti;
colore giallognolo;
indurimento da umidità.
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TITOLO V – CAP. 3
PRODOTTI DELLA SIVICOLTURA
a) Carboni e legna da ardere
Specie di vendita
ART. 323 – La vendita dei carboni e della legna da ardere avviene a peso, franco domicilio
dell’acquirente
Unità base di contrattazione
ART. 324 – L’unità base di contrattazione è il quintale.
Modo di misurazione
ART. 325 – Nelle contrattazioni di carboni si distinguono «partite grandi» e «partite piccole»:
le prime oltre i 15 quintali, le seconde fino a tale peso.
Per le partite grandi il controllo della quantità avviene al peso pubblico a spese del
venditore; mentre per le piccole partite il controllo è fatto a peso sito nell’azienda del venditore.
Requisiti della merce e garanzia
ART. 326 – Fatta eccezione per gli agglomerati la pezzatura dei carboni è in relazione alle
possibili ampiezze in centimetri delle maglie del crivello espresse con due numeri: uno inferiore,
intendendosi per ciò il pezzo di carbone più grosso della maglia avente tale dimensione; ed uno
superiore, dove il pezzo di carbone è più piccolo della maglia di tale dimensione.
Le pezzature sono le seguenti:
a) per il carbon fossile: 1 cm. x 2 cm. (in uso presso i panettieri); 5 cm. x 8 cm.; oltre 8 cm.
(cioè il pezzo deve essere più grosso in media di 8 cm.), (in uso presso le industrie);
b) per l’antracite: 1,5 cm. x 3 cm. (pisello e granetta); 2,5 x 5 cm. (noce); 4 cm. x 7 cm.
(arancio); oltre 7 cm. (cobles – tout venant); fonderia (per uso specifico);
a) per il coke: 2 cm. x 4 cm.; 4 cm. x 7 cm.; oltre 7 cm.
Gli agglomerati si distinguono in ovoli piccoli (20 gr. circa), ovoli grandi (45 gr. circa) e
mattonelle in lignite.
Imballaggio
ART. 327 – Le tele ed i sacchi che il venditore usa per il trasporto del carbone sono di
proprietà dello stesso.
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Consegna
ART. 328 – Il compratore viene preavvertito del momento in cui avvengono la pesatura e la
consegna delle grandi partite.
Tolleranza
ART. 329 – E’ammessa per le partite di coke e di fossile una tolleranza del 5% sul
«minuto», cioè sulle sbriciolature che si verificano per i carichi e scarichi.
Per il coke metallurgico si ha la tolleranza di umidità dell’8% qualunque sia la pezzatura.
Spedizione, trasporto della merce
ART. 330 – Il compratore deve indicare il luogo dove la merce deve essere scaricata: le
spese di trasporto e scarico gravano sul venditore.
Pagamento
ART. 331 – Per quanto riguarda i carboni, il pagamento delle piccole partite viene fatto alla
consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore, mentre il pagamento delle grandi
partite viene fatto entro 30 giorni dalla data della consegna al domicilio del venditore.
Per quanto riguarda la legna da ardere, il pagamento avviene sempre alla consegna o
immediatamente dopo al domicilio del venditore.
TITOLO V – CAP. 3
b) Carbone vegetale
Unità base di contrattazione
ART. 332 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Imballaggio
ART. 333 – Il carbone vegetale viene venduto o in confezioni grandi (30 – 40 – 50 Kg.
circa) o in confezioni piccole (2 – 5 – 10 Kg.). Quelle grandi sono predisposte all’origine in
contenitori di tela, quelle piccole in sacchetti di carta.
In entrambi i casi i contenitori sono considerati tara merce.
TITOLO V – CAP. 3
c)Legname rozzo
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c/1) Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifoglia e di essenze forti (rovere,
acacia, olmo, noce) da opera
Conclusione del contratto e clausole speciali
ART. 334 – Il contratto di compravendita di piante in piedi di legname da lavoro può
concludersi:
a) a forfait (a bot);
b) a peso.
Per contratto a «forfait» (a bot) s’intende il contratto concluso su partita specificata
esclusivamente nel numero e nel tipo delle piante e non nel peso e nelle caratteristiche qualitative
delle medesime; requisiti, questi ultimi, che restano ad esclusivo rischio del compratore. Il contratto
a forfait comporta il passaggio immediato della proprietà, con i rischi conseguenti.
Nel contratto «a peso» tanto se l’abbattimento sia stato convenuto a carico del venditore,
quanto se sia a carico dell’acquirente, i rischi (es.: alluvione, incendio, furto) sono sempre a carico
del venditore fino al momento del peso.
La scelta del peso pubblico è fatta di comune accordo tra le parti; in difetto di accordo la
partita deve essere pesata al peso pubblico al luogo più vicino all’abbattimento.
Modo di misurazione
ART. 335 – Per il legname dolce nel contratto «a peso», mancando la determinazione del
diametro minimo della partita acquistata, non si ritiene compresa nel contratto la parte del tronco
inferiore a 10 cm. Per il legname di essenza forte il diametro minimo è di volta in volta convenuto.
Requisiti della merce e garanzia
ART. 336 – Sia nella vendita «a forfait» sia nella vendita «a peso», il contratto, per quanto
concerne la qualità, è da ritenersi concluso a rischio e pericolo del compratore, il quale, con l’esame
della partita nella fase pre – contrattuale, si considera reso edotto delle caratteristiche della merce e
dei suoi vizi, anche se gravi, occulti e preesistenti al contratto.
Consegna e ritiro
ART. 337 – Per il preavviso dell’abbattimento ai fini della consegna o del ritiro, non è
richiesta alcuna forma.
Verifica della merce
ART. 338 – La verifica della merce avviene sempre sul luogo di produzione prima della
conclusione del contratto.
L’identificazione della merce (per le grosse partite) viene effettuata mediante un segno fatto
con l’accetta o altro mezzo sui singoli tronchi.
Pagamento
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ART. 339 – Nel contratto «a forfait» il prezzo viene corrisposto totalmente dal compratore
alla conclusione del contratto.
Qualora all’atto della conclusione del contratto venga versato un acconto, il saldo viene
effettuato all’inizio dell’abbattimento. L’abbattimento, con i rischi e gli oneri relativi, è a carico del
compratore.
Ritiro della merce
ART. 340 – Nel contratto «a forfait», salvo particolari esigenze per la coltura del fondo, la
data dell’abbattimento delle piante è stabilita nel contratto; è ammesso un ritardo per giustificati
motivi.
Il contratto prevede la rimozione dei tronchi da parte del compratore; la fronda, salvo patto
contrario, può essere rimossa o lasciata sul luogo dell’abbattimento dall’acquirente; la ceppaia,
salvo patto contrario, è sempre lasciata in loco dall’acquirente, non sradicata.
Nel contratto «a peso» il carico viene effettuato dal compratore a mano a mano che avviene
l’abbattimento.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 341 – Nella compravendita di piante in piedi viene corrisposta al mediatore una
provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore.
TITOLO V – CAP. 3
c/2) Legname rozzo e segato da opera
Definizione
ART. 342 – Per legname «rozzo» s’intendono le piante abbattute e divise in tronchi,
scortecciate o non, ma non ancora sottoposte ad alcun lavoro di segheria o falegnameria. Per
segato»si intendono il tavolame, i travi, i listelli, ecc.
Ordinazione
ART. 343 – L’ordinazione del legname rozzo e segato avviene senza vincoli di forma e
comporta la determinazione del prezzo, del diametro minimo, della qualità ed assortimento in
rapporto all’impiego definitivo.
Conclusione e forma di contratto
ART. 344 – Il contratto si conclude a peso o a misura.
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Clausole speciali
ART. 345 – Quando il contratto è stipulato con la clausola per un «vagone», s’intende che il
vagone sia utilmente caricato, non eccedendo per difetto il peso minimo tassabile.
Quando nel contratto è inclusa la clausola «circa», s’intende che il quantitativo può variare
del 10% in più o in meno.
Le clausole «salvo approvazione del venditore», «salvo venduto» ed altre analoghe,
significano che il contratto è soggetto ad accettazione da parte del venditore.
Con clausola «salvo visita» il contratto si perfeziona o meno nel momento in cui
l’acquirente prende visione e giudica il materiale.
Specie di vendita
ART. 346 – La vendita viene effettuata a peso per i tronchi di latifoglie, a misura per le
conifere, salvo patto contrario.
Unità base di contrattazione
ART. 347 – Le unità base di contrattazione sono il miriagrammo e il metro cubo.
Modo di misurazione e tolleranze
ART. 348 – Per gli acquisti fatti a misura, la misurazione del legname rozzo viene effettuata
rilevando il diametro a metà tronco sotto corteccia.
La frazione di centimetro viene arrotondata per difetto e va a profitto del compratore, fino a
cm. 0,4; da cm. 0,5 in poi viene arrotondata per eccesso nell’unità successiva e va a profitto del
venditore. Detto sistema è comunque definito con l’espressione «mezzo per pieno».
La misurazione volumetrica si ottiene con la formula del volume del cilindro, considerando
come diametro unico quello determinato a metà tronco e come altezza la lunghezza totale del tronco
in oggetto, da determinarsi nel modo seguente:
a) la lunghezza dei tronchi di latifoglie ad essenza veloce non viene calcolata con uno
speciale metodo essendo detti tronchi smerciati in lunghezze fisse, prestabilite dai
contraenti: lo stesso criterio viene applicato al segato relativo (tavolate, tronchi, listelli,
ecc.);
b) la lunghezza dei tronchi di latifoglie ad essenza forte viene conteggiata in metri e
decimetri; anche in detto sistema di misurazione è adottato il criterio del «mezzo per
pieno», con le stesse regole sopraindicate per la misurazione del diametro, con l’unica
eccezione che gli arrotondamenti per eccesso o per difetto avvengono in decimetri
anziché in centimetri. Lo stesso criterio si applica per il segato.
Misurazione delle antenne e delle travi uso Trieste
ART. 349 – Nella compravendita di antenne (tronchi di legno resinosi lunghi da mt. 6 a mt.
13, di forma cilindrica, a sezione variabile) impiegate prevalentemente nell’edilizia, la
contrattazione avviene a misura e la cubatura viene calcolata considerando che il tronco abbia un
67
volume pari a quello di un cilindro della stessa lunghezza avente come base la sezione a metà
lunghezza.
Nella compravendita di travi uso Trieste (tronchi di legno resinosi parzialmente squadrati,
lunghi da mt. 2,50 a mt. 8, a sezione variabile) pure impiegati prevalentemente nell’edilizia, la
contrattazione avviene a misura e la cubatura viene calcolata misurando la sezione alla base del
tronco, da faccia a faccia.
Misurazione dei tronchi da sega
ART. 350 – Nel commercio dei tronchi da sega provenienti da conifere, per quanto concerne
la lunghezza, si fa riferimento costantemente al metro e al mezzo metro. Le eventuali eccedenze
inferiori al mezzo metro vengono arrotondate per difetto sul mezzo metro inferiore (ad esempio: mt.
7,40 = conteggio mt. 7; 7,80 = conteggio 7, 50).
Misurazione dei tondi di conifere
ART. 351 – La misurazione dei tondi (piante di conifere abbattute e private dei rami con
diametro al centro non inferiore a 16 cm.), avviene rilevando il diametro a metà sotto corteccia (cm.
pezzo per pieno) mentre la lunghezza del cilindro viene rilevata su ogni pezzo senza tolleranza, con
l’arrotondamento al decimetro conteggiato mezzo per pieno. Viene quindi calcolato il volume del
cilindro.
Misurazione del tavolame da ebanisteria
ART. 352 – I legnami da ebanisteria (tavole) sono venduti a misura (mc.), previa visita della
merce ed accettazione della qualità da parte del compratore.
Ai fini della misurazione la larghezza, per le tavole refilate parallele, viene rilevata a centro
tavola; per quelle non refilate, la larghezza è data dalla metà della somma delle larghezze delle due
facciate, sempre calcolate a centro tavola. E’ammessa una tolleranza in meno di mm. 2 nello
spessore, senza effetto sul prezzo pattuito.
Requisiti della merce segata
ART. 353 – Forma, dimens ioni ed assortimento sono previsti e fissati dalle parti in contratto.
La merce è ritenuta commerciabile quando ha ottenuto un grado di asciugamento che
garantisca da deterioramenti per la durata del viaggio.
Detto requisito è comunemente chiamato «stagionatura commerciale» e non coincide con il
concetto di stagionatura in senso tecnico, che è fase successiva di competenza dell’acquirente e
consiste nella preparazione del legname per singoli impieghi.
Bollatura
ART. 354 – Le partite acquistate vengono bollate dall’acquirente con martello, punzone o
firma, in sede di verifica, in quanto previsto dal contratto, sia per il legname rozzo, sia per il segato.
Termini di consegna e di ritiro
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ART. 355 – I termini della consegna o del ritiro sono sempre convenuti tra le parti, ad
eccezione delle partite di modica entità, in ordine alle quali consegna o ritiro seguono
immediatamente o quasi la conclusione del contratto.
Consegna
ART. 356 – La consegna viene effettuata sul veicolo dell’acquirente franco deposito del
venditore.
Consegna ripartita
ART. 357 – Fermo il prezzo convenuto, la consegna può essere ripartita.
Verifica della merce , collaudo e vizi
ART. 358 – La merce bollata o comunque contrassegnata oppure accettata anche da un
incaricato dell’acquirente che abbia assistito al carico con l’incombenza specifica del collaudo, non
è suscettibile di alcuna denunzia di vizio, anche occulto.
Unica eccezione consiste nel controllo della misura e quantità, che possono essere sempre
ricontrollati intendendosi pertanto che, tanto la bollatura, segnatura, ecc., quanto l’assistenza al
carico costituisce unicamente controllo ed accettazione incondizionata della qualità.
Dette operazioni di verifica ed accettazione della qualità, vengono tecnicamente definite
«collaudo».
Garanzia del venditore
ART. 359 – All’infuori di quanto specificato negli articoli precedenti per quanto concerne
qualità e misure, non è dovuta alcun’altra garanzia particolare da parte del venditore.
Reclami
ART. 360 – La denuncia dei vizi, sia per quanto concerne la qualità (e ciò sempre quando
non sia fatto luogo a «collaudo» in conformità all’art. 358), sia per quanto concerne la misura, deve
essere fatta al domicilio del venditore entro 6 giorni dallo scarico della merce nel deposito
dell’acquirente.
L’acquirente, il quale denuncia un vizio in ordine alla qualità della merce, deve tenere tutta
la partita a disposizione del venditore per l’esame da parte di quest’ultimo; l’acquirente non può,
cioè, consentire l’esame limitatamente alla parte di merce contestata.
In difetto di accordo l’acquirente, previo congruo preavviso al venditore, ha facoltà di
utilizzare la parte di merce non contestata.
In ogni caso l’acquirente deve custodire l’intera partita (o parte di essa per l’ipotesi di cui al
precedente comma) gratuitamente con la diligenza del buon padre di famiglia.
Misura della provvigione al mediatore
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ART. 361 – Salvo patto contrario, per il legname rozzo e per il segato la provvigione è
dovuta nella misura del 2% da parte di chi vende e dell’1% da parte di chi compra.
TITOLO V – CAP. 3
d) Sughero
(Vedasi cap. 11, lett. e): lavori di sughero)
TITOLO V – CAP. 4
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
a) Pesce fresco e congelato, frutti di mare, pesce conservato e preparato
Ordinazione, conclusione e forma del contratto
ART. 362 – Nella compravendita di pesci conservati e preparati, il contratto s’intende
concluso quando è stipulato direttamente dal venditore o da suo rappresentante qualificato, con
l’acquirente.
Diversamente, l’ordine è subordinato all’accettazione della Casa.
Clausole speciali
ART. 363 – Nella vendita di pesce conservato con la clausola «stagionato», s’intende che il
prodotto deve avere almeno 3 mesi di stagionatura.
Specie di vendita
ART. 364 – Nelle contrattazioni di pesce conservato, la vendita avviene a peso o a
pezzatura; quando si effettua la vendita su campione, s’intende il tipo di campione.
Nelle pezzature o colli di peso superiori al Kg., la vendita avviene a peso, tara per merce.
I pesci freschi ed i frutti di mare si vendono esclusivamente a peso.
Unità base di contrattazione
ART. 365 – L’unità base di contrattazione è il Kg.
Requisiti della merce
70
ART. 366 – I principali requisiti della merce sono:
a) per i pesci piccoli conservati sott’olio:
- compattezza;
- colorazione naturale;
- odore tipico;
- olio chiaro;
- stagionatura da 3 mesi ad un anno;
b) per i pesci conservati sotto sale:
- odore tipico;
- colorazione naturale;
- stagionatura fino a 2 anni e mezzo;
c) per i pesci conservati sotto acqua e sale:
- colorazione naturale;
- stagionatura di circa 15 giorni;
d) per i pesci sotto aceto:
- compattezza;
- stagionatura da 8 giorni a 6 mesi;
e) per pesce surgelato s’intende quello che appena pescato viene immesso in celle
frigorifere e surgelato a temperatura di almeno 55° sotto zero. Deve avere:
- compattezza;
- colore naturale;
- lucentezza della pelle;
f) per il pesce congelato:
- deve avere subito un processo di congelamento fino a 25-30 gradi sotto zero;
- compattezza;
- colore naturale;
- lucentezza della pelle;
g) per il pesce refrigerato o sotto ghiaccio, s’intende quello immesso al consumo non
oltre i 5 giorni dalla pesca. Esso deve inoltre avere:
- compattezza;
- odore tipico;
- occhio vivo;
h) per pesce fresco s’intende quello pescato in giornata e venduto senza essere sottoposto
ad alcuna preparazione. Esso deve inoltre avere:
- occhio limpido, pieno ed alto;
- colore rosa sotto le branchie;
- ventre compatto e duro;
- colore luccicante;
i) per i frutti di mare (essenzialmente cozze e vongole):
- la chiusura;
- l’odore gradevole.
Requisiti particolari dei merluzzi
ART. 367 – Il merluzzo essiccato è riconosciuto sotto la denominazione di «stoccafisso»; il
merluzzo salato sotto quella di «baccalà».
Le indicazioni di «grosso» e «piccolo» riferite allo stoccafisso «Lofoten» e «Westre»
s’intendono per pesce rispettivamente di lunghezza superiore o inferiore ai 45 centimetri.
Lo stoccafisso «Finmarken» è usualmente contrattato in base alla relativa grammatura:
71
-
per piccolo s’intende quello di peso fino a 500 grammi;
per medio s’intende quello da 500 a 700 grammi;
per grosso s’intende quello che va oltre i 700 grammi.
Imballaggio
ART. 368 – Le aringhe e le saracche, salate ed affumicate, sono generalmente vendute in
casse da 8 o 10 Kg. ciascuna, oppure in fustini da Kg. 10 peso netto.
L’anguilla marinata è venduta in barili od in latte a peso netto, esclusi la concia ed il peso
della latta.
L’imballaggio per il trasporto dei contenitori dei prodotti è fornito gratuitamente dal
venditore.
Invece i contenitori della merce, sia sfusa che confezionata, sono venduti tara per merce.
Deposito per merce
ART. 369 – Le spese di sosta inerenti al deposito della merce presso i magazzini ferroviari
sono a carico dell’acquirente.
Consegna
ART. 370 – La consegna nella stessa località dov’è posto il magazzino del venditore, è a
carico del venditore stesso; quella relativa ad altre località è fatta franco corriere o ferrovia, se
l’acquirente non procede direttamente al ritiro.
Verifica della merce
ART. 371 – La verifica del peso o del numero dei colli o contenitori avviene all’atto della
consegna.
La verifica della qualità è effettuata all’atto della stipulazione del contratto per le grandi
partite; per le piccole partite la verifica avviene all’atto dell’immissione al consumo.
La verifica del pesce fresco che avviene all’atto della consegna, autorizza lo scarto
immediato del prodotto che non presenta i requisiti medi per la commestibilità.
Trasporto
ART. 372 – Le spese di trasporto ed i rischi relativi sono a carico del compratore.
Obblighi di garanzia del venditore
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ART. 373 – Il venditore garantisce la qualità del prodotto e risponde dei requisiti medi
relativi alle singole qualità ovvero di quelli elencati nei listini di vendita.
Per il pesce fresco di acqua dolce, il venditore ne garantisce la freschezza, il modo ed il
luogo di pesca.
Difetti
ART. 374 – I principali difetti dei pesci conservati o preparati sono:
- l’odore sgradevole;
- la carne flaccida;
- il colore innaturale;
Inoltre:
- per i pesci sott’olio: l’olio scuro;
- per i pesci conservati in scatola: il bombaggio;
- per i merluzzi è grave la colorazione rossastra.
Per il pesce surgelato, congelato, refrigerato e fresco, i difetti principali sono:
- colore scuro del vitello di mare a causa dello scioglimento delle due strisce nere esistenti
lungo il ventre dell’animale;
- colorazione opaca della pelle;
- spappolamento della carne;
- eventuali colpi ricevuti durante la pesca o a causa dell’imballo che provocano
l’annerimento delle carni.
Per i frutti di mare (cozze e vongole) sono difetti:
- l’apertura;
- il cattivo odore.
Reclami
ART. 375 – Il cliente effettua il reclamo quando il difetto viene riscontrato ed il venditore,
nel caso di riconoscimento del difetto lamentato, sostituisce la me rce difettosa.
TITOLO V – CAP. 4
c) Cacciagione
Specie di vendita e unità base di contrattazione
ART. 376 – La vendita si effettua a peso per i mammiferi ed i fagiani; le pernici, le starne, le
quaglie, ed altri uccelli consentiti vengono contrattati a numero.
Requisiti della merce
ART. 377 – Gli animali devono essere di qualità buona-media anche sotto il profilo
dell’aspetto esteriore.
73
Consegna
ART. 378 – Gli animali vengono consegnati senza preavviso all’esercizio del compratore
nello stato in cui si trovano al momento dell’uccisione.
Verifica della merce
ART. 379 – Gli animali vengono verificati all’atto della consegna nell’esercizio del
compratore.
Difetti, adulterazioni, risoluzioni e nullità del contratto
ART. 380 – Costituiscono difetti:
a) eccessivo spappolamento delle carni a causa di uccisione troppo ravvicinata;
b) gonfiore della testa a causa di un avvelenamento da parte di prodotti chimici.
I predetti difetti, come pure l’eventuale accertamento di malattie infettive, possono dar luogo
al rifiuto della merce.
TITOLO V – CAP. 4
b/1) Esercizio della caccia
Diritto del cacciatore col cane da ferma
ART. 381 – Quando un cane è in ferma nessuno deve avvicinarlo, a meno che sia invitato dal
proprietario del cane stesso, e tanto meno deve sparare al selvatico levato anche se il cacciatore non
lo coglie.
Diritto sulla fauna selvatica abbattuta (uccisa) e raccolta da cane altrui
ART. 382 – La fauna selvatica abbattuta (uccisa) spetta al cacciatore che l’ha cacciata nel
rispetto della legge anche se raccolta, dopo l’abbattimento, dal cane di altro cacciatore.
TITOLO V – CAP. 4
c) Pelli da pellicceria
(Vedasi cap. 8, lett. b/2: pelli ad uso abbigliamento)
TITOLO V – CAP. 5
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PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
a) Minerali metalliferi
(non sono stati accertati usi)
b) Minerali non metalliferi
(carbon fossile: ved. Cap. 3, lett. a)
(marmo ed alabastro: ved Cap. 15, lett. b)
TITOLO V – CAP. 6
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
a) Riso brillato
Specie di vendita
ART. 383 – Il riso brillato è contrattato su indicazione della varietà e della qualità.
Imballaggio
ART. 384 – Quando il riso è confezionato in tele doppie, s’intende sempre contrattato a peso
netto.
Unità base di contrattazione
ART. 385 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Requisiti della merce
ART. 386 – Il riso s’intende «leale» quando non abbia vizi occulti.
Il riso s’intende «sano» quando non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato e fermentato e non
contenga grana gialla.
Consegna
ART. 387 – La consegna avviene gratuitamente da parte del venditore al domicilio del
compratore, nel silenzio di pattuizioni particolari.
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Pagamento
ART. 388 – Il pagamento avviene presso il compratore, al passaggio successivo alla
consegna della merce, all’agente del venditore o a quest’ultimo, normalmente in occasione del
mercato successivo alla consegna.
Vizi
ART. 389 – Quando il riso è difettoso, se il difetto riscontrato risale a data anteriore alla
consegna, il venditore è tenuto a sostituirlo con una partita sana.
La denuncia dei vizi deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della merce.
TITOLO V – CAP. 6
b) Farina e sottoprodotti della macinazione
(vedasi Cap. 2 – Prodotti dell’Agricoltura, lett. a), b), d))
TITOLO V – CAP. 6
c) Pasta alimentare secca e fresca
Specie di vendita e campioni
ART. 390 – La vendita della pasta fresca normale avviene a peso; se si tratta di vendita di
agnolotti o ravioli avviene a dozzine, ma nel caso di prodotto già confezionato, la vendita avviene a
peso.
Gli agnolotti tipici astigiani sono anche chiamati «gobbi» e l’impasto è composto di carne
assortita, di coniglio, maiale, manzo, tutte arrosto, di verdura scarola, riso, uova e parmigiano
grattugiato ed è chiuso in modo particolare con pinzatura a mano (plin).
Pasta fresca
ART. 391 – Per pasta fresca s’intende quella di giornata.
Nella pratica mercantile si trattano anche paste fresche adeguatamente conservate.
In mancanza di diversa ordinazione la pasta fresca viene prodotta con grano tenero.
Verifica della merce
ART. 392 – La verifica della quantità della merce avviene al momento della consegna.
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Difetti
ART. 393 – Oltre ai vizi previsti dalla legislazione, per la pasta secca sono difetti che danno
luogo alla risoluzione del contratto quelli derivanti da imperfetta essiccazione (pasta «venata,
bollata, fessurata, bruciata», ecc.).
TITOLO V – CAP. 6
d) Prodotti della panetteria
Modalità di esecuzione del contratto nelle vendite all’ingrosso
ART. 394 – In caso di fornitura di pane dal panificatore alla rivendita, l’eventuale variazione
della quantità per pezzature abitualmente fornite deve essere comunicata dalla rivendita al
panificatore il giorno precedente.
Nel caso di fornitura abituale di pane a ristoranti, trattorie, «tavole calde», «tavole fredde»,
pizzerie, bar con «tavola calda» o «tavola fredda», la quantità da consegnarsi deve essere
preventivamente precisata, ad iniziativa dell’acquirente o del panificatore, almeno la mattina stessa
della consegna.
Unità base della contrattazione
ART. 395 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Caratteristiche della merce
ART. 396 – Il pane è commerciabile nelle 24 ore.
La percentuale di cloruro di sodio nel pane è in media del 1,50% e nei grissini entro l’1%.
I grissini possono essere stirati a mano, infornati al palone o su teglia, oppure stirati a
macchina nel caso di produzione di tipo industriale.
Nella zona della Provincia prossima a quella di Torino è praticata la vendita di grissini
«rubatà» ovvero allungati a mano con spessore non uniforme ed a cottura a temperatura moderata.
I due tipi fondamentali di pane sono: a «pasta dura» e a «pasta molle»
Le principali forme a pasta dura sono le seguenti: libretto, 4 corni, manina, Kifel, monferrina,
montasu, treccia, ecc. Le principali forme a pasta molle sono le seguenti: biova, rosetta, pagnottina,
maggiolino, banana, sfilatino, ciabatta, musichiere, ecc.La «gressia» il «segato» e la «foglia» sono
tipi particolari di pasta dura ma resa più morbida della normale pasta dura.
Trasporto nelle vendite all’ingrosso
ART. 397 – Le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al facchinaggio della merce sono a
carico del venditore.
Difetti
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ART. 398 – Il principale difetto del pane di frumento è la scarsa lievitazione.
TITOLO V – CAP. 6
d) Prodotti dolciari
e/1) Torrone
ART. 399 – Il «torrone piemontese» è un impasto di miele, zucchero, glucosio, albume di
uova, nocciole di produzione locale e aromi di vaniglia.
Sono tipi correnti di torrone quelli lavorati con nocciole non nostrane o con mandorla in
luogo delle nocciole.
E’ torrone, ma meno pregiato, quello lavorato con arachidi. Si trattano anche i torroni farciti e
ricoperti.
Specie di vendita
ART. 400 – Il torrone non confezionato viene venduto a peso, quello confezionato deve
riportare l’indicazione del peso netto.
Campioni
(per vendita all’ingrosso)
ART. 401 – Le spese inerenti ai campioni sono a carico del venditore.
Requisiti della merce
ART. 402 – I principali requisiti del torroni sono:
- leggerezza;
- friabilità
Il torrone si pone in commercio appena raffreddato dopo la cottura.
Imballaggio
(per vendita all’ingrosso)
ART. 403 – Le spese d’imballo sono a carico del venditore con la clausola «imballo
gratuito».
Consegna
(per vendita all’ingrosso)
ART. 404 – La consegna avviene al domicilio dell’acquirente, a spese del venditore.
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Trasporto
(per vendita all’ingrosso)
ART. 405 – Le spese ed i rischi di trasporto e facchinaggio sono a carico del venditore.
Difetti
ART. 406 – I principali difetti del torrone sono:
- tarlatura e degenerazione delle nocciole;
- scarsa cottura;
- scarsa conservabilità.
TITOLO V – CAP. 6
e/2) Prodotti della pasticceria
Suddivisione della pasticceria
ART. 407 – La pasticceria può essere:
- fresca o con creme da vendersi subito o comunque nel tempo della commestibilità;
- lievitata con conservabilità varia a seconda del tipo di prodotto; appartengono a questa
categoria i panettoni, le brioches, il pane all’uva, le colombe, le cosiddette tirà e similari;
- secca o a lunga conservazione.
Si è considerato in questo articolo la pasticceria sfusa dal momento che quella confezionata non
consente una suddivisione precisa.
Specie di vendita
(per vendita all’ingrosso)
ART. 408 – La vendita della pasticceria si effettua su campione o denominazione, franco
domicilio acquirente-commerciante.
Unità base di contrattazione
ART. 409 – Unità base di contrattazione sono il chilogrammo (netto) o il numero dei singoli
pezzi.
Requisiti della merce
ART. 410 – I principali requisiti (pasticceria sfusa) sono:
a) per la pasticceria lievitata:
79
b)
c)
-
sofficità;
freschezza in relazione alla specie;
per la pasticceria secca:
durata della conservazione di circa 8 giorni;
per i biscotti da forno:
fragranza e friabilità.
Tolleranza
ART. 411 – E’ tollerata una differenza sul peso netto dichiarato dal venditore in limiti
variabili da prodotto a prodotto, in relazione al calo naturale.
Consegna
(per vendita all’ingrosso)
ART. 412 – La consegna avviene al domicilio dell’acquirente a spese e rischio del
venditore.
Verifica della merce
ART. 413 – La verifica della merce non confezionata deve avvenire al momento della
consegna.
Difetti
ART. 414 – Per la pasticceria lievitata i più comuni difetti sono:
- acidità eccessiva;
- insufficiente o cattiva lievitazione;
- insufficiente o cattiva cottura;
- ingredienti non idonei.
Per la pasticceria secca i più comuni difetti sono:
-
durezza ed eccessiva secchezza;
insufficiente o cattiva od eccessiva cottura;
ingredienti non idonei.
Reclami
80
ART. 415 – Il riconoscimento del difetto dà diritto alla sostituzione della merce.
TITOLO V – CAP. 6
e/3) Zucchero
(Vedasi Cap. 2, lett. r)
TITOLO V – CAP. 6
f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie
f/1) Carni bovine fresche e congelate
Conclusione e forma del contratto
ART. 416 – Il contratto si conclude all’atto dell’ordinazione e prenotazione con la
determinazione del prezzo.
ART. 417 – Quando la carne congelata è contrattata su campione, s’intende il campione reale.
La consegna avviene con la clausola C.I.F.
La vendita della carne fresca o congelata viene fatta «a intero», «a mezzene», «in quarti» (anteriore
e posteriore) o «a pistola» (posteriore senza muscolo della gamba e senza pancia) o in tagli inferiori.
Unità base di contrattazione
ART. 418 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Requisiti della merce
ART. 419 – La qualità della carne congelata si determina dal maggior o minor contenuto
di parti grasse o dal colore più o meno scuro, nonché dallo stato di conservazione.
L’assortimento e la pezzatura, sia per la carne fresca sia per la carne congelata, vengono
concordati nel contratto. Quando la carne congelata viene consegnata con uguale percentuale
(50%) di parte anteriore (FORES) e di parte posteriore (HINDS), è detta «compensata».
81
Bollatura
ART. 420 – Sia la carne fresca che congelata estera e nazionale, deve recare i contrassegni
sanitari del Paese o del Comune di origine e deve essere sempre scortata dai certificati sanitari
prescritti dalle norme vigenti.
Imballaggio
ART. 421 – La carne congelata può pervenire in imballaggi di cartoni o di legno forniti
gratuitamente dall’esportatore, al peso netto. Quando l’imballo è fatto di tela di juta o quando la
merce venduta è costituita da cervella, l’imballo è compreso nel peso della merce (tara merce).
Deposito della merce
ART. 422 – Il deposito della merce presso Docks o Magazzini Generali è a carico del
compratore.
Consegna
ART. 423 – La consegna della merce comprata in Italia avviene alla data stabilita senza
preavviso nel luogo e nel giorno indicato dal compratore, con mezzi di trasporto forniti dal
venditore.
Se non avviene il trasporto diretto da parte del venditore, esso è preceduto da un preavviso
dello spedizioniere ed è sempre effettuato o con automezzo a carico del venditore o per ferrovia
alla stazione più vicina ai magazzini indicati dal compratore.
Verifica della merce
ART. 424 – All’atto della consegna la merce viene verificata dall’acquirente per quanto
concerne la qualità e dal veterinario per quanto riguarda lo stato di conservazione e la
commestibilità.
Tolleranza
ART. 425 – Per la carne congelata non è ammessa tolleranza di peso rispetto la quantità
contrattata, non essendo previsto calo naturale. Il contenuto di grasso però non deve superare la
percentuale pattuita.
Ricevimento
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ART. 426 – Per il ritiro della merce è ammessa una tolleranza di 48 ore rispetto al termine
stabilito.
Quando la merce non è ritenuta conforme al contratto, può essere rifiutata.
Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
ART. 427 – Il rischio di viaggio è a carico del venditore quando il trasporto è effettuato da
quest’ultimo.
Le spese di facchinaggio per lo scarico ed il controllo del peso sono a carico del compratore.
Pagamento
ART. 428 – Il pagamento è fatto all’atto della consegna della merce o nel termine massimo
di 15 giorni dal ricevimento fattura per merce acquistata in Italia.
I pagamenti per partite comprate direttamente all’estero vengono effettuati tramite banca.
Vizi ed alterazioni della merce – Avarie
ART. 429 – Il disgelo intermedio nella carne congelata (colore giallo-blu) costituisce vizio
occulto.
Risoluzione del contratto
ART. 430 – La constatazione di un difetto o della non corrispondenza della merce ai
requisiti pattuiti, purché rilevato e contestato al venditore o suo incaricato all’atto della consegna, dà
diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione della merce.
Perizia
ART. 431 – In caso di contestazione sulla commestibilità o sulle condizioni igienicosanitarie della carne fa fede il referto del veterinario ufficiale presente alla consegna.
Dazi e diritti doganali
ART. 432 – I dazi ed i diritti doganali per la merce importata o direttamente o indirettamente
sono a carico dell’acquirente.
TITOLO V – CAP. 6
f/2) Salumi e lardo
Specie di vendita
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ART. 433 – La vendita si effettua a peso e su campione reale, franco domicilio
dell’acquirente.
Unità base di contrattazione
ART. 434 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Requisiti della merce
ART. 435 – I requisiti dei vari prodotti sono:
a) Salsiccia – si considera fresca quando è morbida e di colore roseo; deve
avere una salatura massima del 2,5%;
b) Salamini e cotechini – devono essere morbidi e conservati non oltre i 20
giorni; la salatura massima è del 3%;
c) Salame crudo e cacciatorini – stagionatura di oltre 30 giorni e salatura
massima del 3,5%;
d) Salame cotto – stagionatura di 8-10 giorni e salatura massima del 4%;
e) Prosciutto crudo – stagionatura di 120-150 giorni e salatura massima del
4%;
f) Prosciutto cotto – stagionatura di 8-10 giorni e salatura massima del 3,5%;
g) Lardo, pancetta liscia e coppata – stagionatura di 10 giorni e salatura
massima del 4%.
Altro requisito per gli insaccati è la drogatura, che deve essere costituita da 0,2% di pepe,
0,04% di salnitro, 0,07% di aromi naturali, aglio e vino a discrezione, 4% di polvere di latte magro.
Bollatura
ART. 436 – I prodotti di salumeria devono avere la confezionatura ed i contrassegni previsti
dalla legge.
Imballaggio
ART. 437 – Le spese di imballaggio sono a carico del venditore; l’imballaggio è a perdere.
Consegna
ART. 438 – La consegna è effettuata al domicilio del compratore a spese e rischio del
venditore, entro il termine stabilito all’atto dell’ordinazione.
Verifica della merce
ART. 439 – La verifica della merce viene fatta all’atto della consegna in presenza del
venditore o suo rappresentante.
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Tolleranza
ART. 440 – Il peso viene controllato alla consegna e non vi è tolleranza. Vi è tolleranza del
10% circa sulle singole pezzature conservate in budello; in tal caso però il pagamento avviene
sempre a peso netto.
Nel caso di vendita al dettaglio di insaccati già prepesati all’atto della esposizione sono
valide le tolleranze di legge.
Trasporto
ART. 441 – Tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce sono a carico del
venditore, all’infuori della pesatura che è a carico del compratore.
Pagamento
ART. 442 – Il pagamento si effettua, per piccole partite, alla consegna o al passaggio
successivo del ve nditore o suo rappresentante e, per grosse partite, mensilmente.
Difetti della merce
ART. 443 – Costituiscono difetto degli insaccati tutte le alterazioni od irregolarità palesi ed
occulte riferibili al budello, al confezionamento, alla drogatura e salatura e alla conservazione, o che
comunque pregiudicano la normale destinazione del prodotto.
Reclami
ART. 444 – Il reclamo per insaccati freschi deve essere a vista (immediatamente al
ricevimento della merce); per gli insaccati stagionati si segue il termine di legge indicato dall’art.
1495 del C.C.
La constatata presenza, così come la mancanza di requisiti, possono portare alle seguenti
conseguenze:
a) sostituzione della merce contestata;
b) riduzione del prezzo contrattuale sulla merce contestata, sempre che questa sia ancora
commerciabile;
c) abbuono totale del valore della merce contestata.
TITOLO V – CAP. 6
f/3) Prodotti conservati di origine animale
(vedasi lett. f/2 – i/1)
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TITOLO V – CAP. 6
g) Pesci preparati
(vedasi Cap. 4/a)
TITOLO V – CAP. 6
h) Prodotti surgelati
(non sono stati accertati usi)
TITOLO V – CAP. 6
i) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)
i/1) Prodotti conservati di origine vegetale e animale
Specie di vendita
ART. 445 – La vendita avviene su denominazione legale (per le merci tutelate da
disposizioni legislative) o merceologica (secondo le caratteristiche affermantesi nel commercio o
nella lavorazione del prodotto).
Unità base di contrattazione
ART. 446 – L’unità base di contrattazione è il singolo contenitore, ad eccezione dei casi in
cui si contratta in base all’imballaggio standard contenente più contenitori.
Per i contenitori la contrattazione avviene ad unità in relazione al peso del contenuto.
Requisiti della merce
ART. 447 – La merce deve avere:
a) odore gradevole;
b) colore normale;
c) peso dichiarato e marchi evidenti sui contenitori;
d) perfetta stivatura.
La legge determina inoltre le caratteristiche dei singoli prodotti.
Imballaggio
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ART. 448 – Sia l’imballaggio, sia i contenitori sono forniti dal venditore senza l’obbligo né
diritto di restituzione da parte dell’acquirente, essendo il loro valore compreso nel prezzo della
merce.
La legge impone marchi, scritte, etichette dei singoli prodotti.
Consegna, spedizione e trasporto
ART. 449 – La consegna della merce contrattata avviene normalmente al domicilio
dell’acquirente, a spese e rischio del venditore senza specifico avviso.
Quando contrattualmente è stabilita la consegna «franco partenza», si intende che la merce
deve essere consegnata «franco su veicolo» presso il magazzino del venditore o stazione partenza:
in tal caso il rischio e le spese di viaggio gravano sul compratore.
Verifica della merce
ART. 450 – La verifica della merce confezionata avviene presso l’acquirente soltanto in
riferimento al quantitativo.
Tolleranza
ART. 451 – Non esiste tolleranza sulla quantità pattuita.
Pagamento
ART. 452 – Il pagamento avviene o alla consegna o al passaggio successivo alla consegna
dell’agente rappresentante del venditore o di quest’ultimo o a mezzo tratta 30-60 giorni.
Vizi della merce
ART. 453 – Tra i vizi principali, oltre ai vizi occulti, si riscontra: il «bombaggio» (cioè il
rigonfiamento delle superfici piane dei contenitori, che può dipendere sia dalla chiusura difettosa,
sia dalla adulterazione del prodotto), nonché tracce di ruggine all’esterno della scatola.
Reclami e risoluzione del contratto
ART. 454 – I vizi denunciati nei termini di legge danno facoltà di ottenere la sostituzione
della merce difettosa, previa esibizione e restituzione nei casi dell’articolo precedente.
In presenza di difetti la merce viene sostituita nei termini di scadenza dichiarati per il
consumo.
TITOLO V – CAP. 6
87
l) latte e derivati
l/1) Compravendita del latte fra i produttori del Comune di Asti e la Centrale
Unità base di contrattazione
ART. 455 – L’unità base di contrattazione è il litro.
Campioni
ART. 456 – All’atto della consegna la Centrale è in facoltà di prelevare campioni che
servono per la determinazione del prezzo e per la accettazione del latte conferito.
Consegna
ART. 457 – La consegna del latte alla Centrale del Comune di Asti da parte dei produttori o
per essi dai raccoglitori, deve avvenire entro le ore 11 con congrua tolleranza in casi di forza
maggiore.
Pagamento
ART. 458 – Il pagamento da parte della Centrale del latte al produttore o al raccoglitore
avviene in contanti ent ro il mese successivo a quello della consegna.
TITOLO V – CAP. 6
l/2) Compravendita di latte fra la Centrale e rivendite del Comune di Asti
Conclusione e forma del contratto
ART. 459 – Il rivenditore può acquistare dalla Centrale di Asti il quant itativo di latte che
giornalmente, di volta in volta, gli necessita.
Verifica della merce
ART. 460 – E’ data facoltà al rivenditore di ritornare il prodotto il cui contenitore risulti
manomesso ed avariato.
Trasporto
ART. 461 – Le spese relative al trasporto, al facchinaggio ed ai rischi sono a carico della
Centrale.
88
Pagamento
ART. 462 – Il pagamento da parte dei rivenditori avviene entro 5 giorni dal ricevimento
della fattura emessa dalla Centrale sul c/c intestato alla Centrale presso la Tesoreria del Comune di
Asti.
TITOLO V – CAP. 6
l/3) Latte intero, scremato, parzialmente scremato, sterilizzato, ecc.
Specie di vendita
ART. 463 – La vendita al minuto avviene in recipienti sigillati da un litro e mezzo litro.
Consegna
ART. 464 – La consegna al dettagliante avviene franco negozio a spese e rischio del
venditore.
Altri usi
ART. 465 – Gli usi relativi alla consegna, alla spedizione, al trasporto, alla verifica ed al
pagamento della merce sono quelli accertati per lo scatolame alimentare (v. lett. i).
Per quanto riguarda i vizi della merce si fa riferimento all’art. 453 relativo allo scatolame
alimentare, ad esclusione del vizio dell’esistenza delle tracce di ruggine.
Reclami e risoluzione del contratto
ART. 466 – I vizi denunciati nei termini di legge danno facoltà di ottenere la sostituzione
della merce difettosa, previa esibizione e restituzione nei casi previsti dal secondo comma
dell’articolo precedente. Per quanto attiene il bombaggio la garanzia vale fino al tempo di scadenza
indicato sulla confezione e sempre che la conservazione della merce sia avvenuta in luogo ed in
modo idoneo.
TITOLO V – CAP. 6
l/4) Prodotti caseari tipici locali
89
Conclusione e forma del contratto
ART. 467 – La contrattazione avviene a peso franco negozio e, trattandosi di formaggio
fresco, con rifornimento settimanale ed anche bisettimanale, senza formalità diverse da quelle che
regolano le contrattazioni commerciali in genere.
Requisiti della merce
ART. 468 – Il contenuto di grasso delle partite, non è requisito essenziale, badandosi
soprattutto alle caratteristiche di gusto, forma e provenienza.
TITOLO V – CAP. 6
l/5) Formaggi e latticini di produzione extra-provinciale
Requisiti dei formaggi
ART. 469 – I formaggi a pasta dura devono avere la crosta sottile e il colore chiaro, con una
stagionatura che va da 1 a 3 anni per quanto concerne le qualità tipo «grana» e simili.
Requisito principale del formaggio a pasta molle
ART. 470 – Il requisito principale del formaggio a pasta molle è quello della perfetta
conservazione per almeno 10 giorni dalla consegna al dettagliante, salvo per i formaggi per i quali
non siano previste particolari scadenze.
Difetti dei formaggi a pasta dura
ART. 471 – I principali difetti dei formaggi a pasta dura sono i seguenti:
- eccessiva incrostatura;
- gusto di fieno greco;
- cattiva stagionatura.
Sono detti di scarto o «forma di 3a » i formaggi che presentano i seguenti difetti: bombatura
molto accentuata dei piatti della forma, pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura, con ampie e
ripetute fenditure e interventi di correzione esterna.
Difetti dei formaggi a pasta molle
ART. 472 – I principali difetti dei formaggi a pasta molle sono:
- subìto surriscaldamento;
- occhiatura;
- acidità.
90
Reclami e risoluzione del contratto
ART. 473 – I vizi denunciati nei termini previsti dall’art. 1495 C.C. danno facoltà di
ottenere la sostituzione della merce difettosa previa esibizione e restituzione della stessa.
TITOLO V – CAP. 6
m) e n) Oli ad uso alimentare (d’oliva e di semi)
Specie di vendita
ART. 474 – La vendita avviene su specificazione del tipo e su campione.
Unità base di contrattazione
ART. 475 – L’unità base di contrattazione sono il chilogrammo, quando si tratta di merce
sfusa e il litro o raramente il chilogrammo per la merce confezionata.
Requisiti della merce
ART. 476 – I principali requisiti della merce sono: il gusto, il profumo e la bassa acidità.
La legge comunque determina analiticamente le qualità e le caratteristiche delle singole
categorie di prodotti.
Contenitori
ART. 477 – Il contenitore è «a perdere» , salvo specificazione contraria.
Verifica quantitativa della merce
ART. 478 – La verifica della quantità della merce avviene al momento della consegna.
Tolleranza
ART. 479 – Non è consentita alcuna tolleranza tra il peso effettivo ed il peso dichiarato o
contrattato.
Consegna
91
ART. 480 – Se la merce è contrattata a pronta consegna questa deve avvenire entro il terzo
giorno di apertura effettiva degli esercizi, a domicilio dell’acquirente, soprattutto tra grossista e
dettagliante, salvo diversa pattuizione.
Pagamento
ART. 481 – Il pagamento è a contanti e a 30-60 giorni (anche su tratta) e avviene al
domicilio del compratore.
Vizi della merce
ART. 482 – I vizi denunciati nei termini di legge danno luogo alla pronta sostituzione della
merce.
TITOLO V – CAP. 6
o) Grassi animali per usi alimentari
(vedasi lardo Cap. 6, lett. f/2)
TITOLO V – CAP. 6
p) Pelli grezze (salate)
Clausola « circa »
ART. 483 – Se nel contratto di vendita in partite, la quantità della merce è indicata con la
clausola «circa», il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella
contrattualment e convenuta.
Specie di vendita
ART. 484 – La vendita è effettuata per pelli intere.
Si possono vendere anche pelli «gropponate» (cioè parte della pelle della groppa –
groppone), limitatamente per le pelli di vacche di qualsiasi peso, buoi, tori e vitellame, da 40 Kg. e
oltre.
La partita deve avere il peso medio stabilito e le pelli che la compongono devono avere un
peso minimo ed un massimo egualmente stabiliti.
Eventuali minime eccedenze di media vengono bonificate al compratore, il quale tuttavia
può rifiutare la partita.
92
Il peso medio può essere indicato con la clausola «circa» : in questo caso la tolleranza è del
3% in più o in meno.
Unità base di contrattazione
ART. 485 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Requisiti della merce
ART. 486 – Le categorie delle pelli salate sono quelle già indicate dagli artt. 111-118 per le
pelli fresche.
La percentuale dei colori e delle scelte viene fissata contrattualmente.
Verifica delle merci e targhettatura
ART. 487 – Il controllo della qualità, tipo e peso delle pelli può essere effettuato dal
compratore o da un suo incaricato solo all’atto della consegna.
Chi effettua il controllo può siglare o punzonare le pelli.
Per le pelli contrattate a peso coda, fa fede la targhettatura e cioè il peso fresco a suo tempo
annotato, con tolleranza di calo dal 10% al 20% in relazione alla condizionatura.
Per le pelli contrattate a peso salato, si considera il peso reale effettivo riscontrato dopo
l’impillaggio regolare, scolaggio e spazzatura del sale.
Imballaggio
ART. 488 – Le pelli vengono consegnate impaccate su pallets a rendere, con spese a carico
del venditore.
Condizioni delle pelli all’atto della consegna al compratore
ART. 489 – Le pelli di vitello e di vitellone fino a Kg. 40, vengono consegnate e ritirate
quadrate (cioè prive di testa e zampe).
Le pelli di bue, vacca e toro vengono consegnate con testa e zampe o quadrate.
Termine e luogo della consegna
ART. 490 – All’atto della stipulazione del contratto viene stabilito il periodo in cui la merce
dovrà essere consegnata. Il giorno preciso del ritiro verrà successivamente concordato fra le parti ed
è inderogabile.
La consegna è fatta nel magazzino del venditore, che ha l’obbligo del carico, sempre nel
proprio magazzino, sul mezzo di trasporto prescelto dal compratore.
Nel caso di vendite all’estero vengono stabilite contrattualmente clausole integrative per il
trasporto.
Scelte ed abbuoni
93
ART. 491 – Per le partite di pelli di vitello fino a 12 Kg. la vendita, oltre all’indicazione del
numero, estremi del peso e media peso, comporta la specificazione della scelta, con la precisazione
delle percentuali di 1a, 2a, 3a e 4a scelta. La 2a, 3a e 4a scelta vengono stabilite in rapporto all’entità
dei difetti riscontrati sulle pelli.
Gli abbuoni sul peso vengono concessi al compratore nelle misure e modalità indicate dal
seguente esempio: vendute 1.000 pelli da 8 a 12 Kg. l’una, media: 10 chilogrammi; scelta: 70% di
1a; 2% di 2a; 5% di 3a e 5% di 4a. Verranno consegnate perciò:
7.000 Kg. di 1a scelta per 7.000 Kg. a pagamento;
2.000 Kg. di 2a scelta per 1.800 Kg. a pagamento;
500 Kg. di 3a scelta per 400 Kg. a pagamento;
500 Kg. di 4a scelta per 350 Kg. (o 300) Kg. a pagamento.
Prezzo
ART. 492 – Il prezzo delle pelli si determina in rapporto al tipo, colore e categoria.
Difetti
ART. 493 – L’esistenza dei difetti, la loro incidenza sulla risoluzione del contratto, la loro
consistenza ai fini della classificazione delle scelte, in caso di contestazione è deferita ad un esperto,
nominato su accordo delle parti.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 494 – Nella vendita delle pelli salate, la misura della provvigione al mediatore è
dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.
Se l’intermediario si occupa anche del ricevimento della merce da parte del compratore,
questo corrisponde la provvigione del 2%.
Difetti delle pelli fresche e salate ed abbuoni relativi
ART. 495 – I difetti delle pelli fresche e salate, che possono comportare abbuoni, sono
distinguibili in tre categorie: difetti naturali; difetti di conservazione; difetti di scortico.
Le tabelle in uso per gli abbuoni, appresso riportate, si attengono a questa distinzione:
1) TABELLA
dei difetti ed abbuoni per pelli di vitello fino a Kg. 12:
Pelli di 1a scelta: pelli senza difetti o con piccoli difetti marginali non oltre i 5 cm. dai bordi
della pelle; senza abbuono.
Pelli di 2a scelta: s’intendono di 2a scelta le pelli con un massimo di 3 buchi, o di tagli, o di
rasure, o di scarniture; oppure quelle con piccole piaghe, o quelle leggermente pidocchiose, o
orinate, o lievemente picchiettate, o sformate, sempre che i difetti si trovino oltre i 5 cm. dal
margine delle pelli; abbuono 10% sul peso.
Pelli di 3a scelta: s’intendono di 3a scelta le pelli con 3-5 tagli, o buchi, o rasure, o scarniture;
quelle riscaldate o perdenti pelo; oppure con estese macchie scure dovute a remota o deficiente
94
salatura; ed infine le pelli intaccate notevolmente dai pidocchi, dalla rogna o da malattie similari; o
quelle fortemente orinate e picchiettate; abbuono 20% sul peso.
Morticini: pelli provenienti da vitellini nati morti (escluse quelle provenienti da aborti);
abbuono dal 30 al 40%.
Erbaiole (o Erbivore): pelli di spessore sottilissimo, dovuto a cattiva nutrizione o a malattia;
abbuono dal 30 al 40%.
2) TABELLA
dei difetti ed abbuoni per pelli bovine intere e vitelloni:
Difetti naturali
Abbuoni
a) cicatrici, spellonature e callosità sui fianchi
.
.
b) piaghe e cicatrici sul groppone .
.
.
.
c) porri e fichi: sul frassame .
.
.
.
.
porri e fichi: sul groppone .
.
.
.
.
d) ferrettature, marche a fuoco, marche a taglio interessanti una
zona limitata
.
.
.
.
.
.
e) tàroli: rimarginati .
.
.
.
.
.
»
aperti in numero fino a 5 .
.
.
.
» aperti in numero sup. a 5 .
.
.
.
f) sterco
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dal
»
»
»
2 al 5% sul peso
5 al 10% » »
2 al 5% » »
5 al 10% » »
10% » »
» 2 al 5% » »
20% » »
scarto
» 2 al 10% » »
Difetti naturali
Abbuoni
a) lascianti pelo in zona limitata
.
.
.
.
b) riscaldate .
.
.
.
.
.
.
c) pelli di vecchia salatura e scure di carne ma non lascianti pelo
d) pelli di vecchia salatura e scure di carne ma lascianti pelo
.
.
.
.
dal
»
»
»
Difetti naturali
5 al 10% sul peso
20 al 30% » »
5 al 10% » »
20 al 30% » »
Abbuoni
a) rasatura e scarnitura profonda, buco o taglio nel groppone
rasatura e scarnitura profonda, buco o taglio fuori groppone
da 2 a 3 rasure, buchi o tagli
.
.
.
.
da 4 rasure, buchi o tagli in più .
.
.
.
b) sgozzature .
.
.
.
.
.
.
c) mutilate in parti vitali
.
.
.
.
.
d) per i gropponi le percentuali di abbuono nei casi di difetti di
scortico, s’intendono raddoppiate.
.
.
.
.
.
.
.
dal 3 al 5% sul peso
2% » »
» 5 al 10% » »
» 10 al 20% » »
» 3 al 5% » »
da stabilirsi a seconda
dei casi;
TITOLO V – CAP. 6
q) Vini
Conclusione e forma del contratto e specie di vendita
95
ART. 496 – I vini si contrattano a peso o a volume (brenta ed ettolitro) previo assaggio nella
cantina del produttore o su campione, con riserva di verifica della partita. Si pattuisce il termine per
il ritiro della merce da parte del compratore.
Unità di base di contrattazione
ART. 497 – L’unità base di contrattazione è l’ettogrado, la «brenta» (1/2 hl.), l’ettolitro e il
litro.
L’ettolitro, ne i vini secchi è equiparato al quintale.
Il moscato ed i vini dolci si vendono a peso.
Metodi di misura del grado
ART. 498 – Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcoolico svolto, questo si intende
determinato per distillazione e nel caso di piccole partite, mediante ebulliometro a scala
centesimale.
Per i mosti parzialmente fermentati e per i vini dolci, il modo di misurazione è riferito al
grado alcoolico complessivo (alcool per distillazione più zuccheri: metodo ufficiale).
Prelevamento di campioni
ART. 499 – Quando il vino non viene subito caricato, vengono prelevati due campioni
suggellatti da parte del compratore stesso o da parte dell’intermediario. Uno di tali campioni viene
dato in consegna al venditore, il quale ha l’obbligo di conservarlo, né può servirsene per confronti,
né può aprirlo se non alla presenza del compratore o di chi per esso.
Imballaggio
ART. 500 – Nelle compravendite presso i privati vinificatori, i recipienti sono forniti
dall’acquirente. Negli altri casi quando il venditore fornisce i recipienti, questi, se non sono fatturati
o compresi nel prezzo, devono essere restituiti, in buono stato, franco di porto.
Consegna
ART. 501 – L’epoca della consegna viene stabilita di comune accordo tra le parti.
Il venditore è responsabile della conservazione del vino sino al momento della consegna.
Quando il carico del vino viene effettuato direttamente dal compratore con mezzi propri
presso il venditore, quest’ultimo s’intende liberato da ogni responsabilità dopo che il vino è stato
trasferito sul mezzo fornito dal compratore; per contro se il vino viene reso al domicilio del
compratore o alla stazione di partenza designata dal compratore, il venditore è responsabile di
qualunque alterazione o adulterazione o spargimento o perdita, comunque determinate fino a detta
consegna.
Verifica della merce e reclami
96
ART. 502 – Le verifiche sulla qualità o gradazione del vino devono essere fatte dal
compratore all’atto del ritiro ed a ritiro effettuato il compratore non può più sollevare eccezioni e
contestazioni in proposito, qualora si tratti di vendite senza prelevamento di campioni. In ogni caso
il compratore non potrà sollevare eccezione alcuna sulle caratteristiche e qualità della merce quando
il vino sia già stato travasato in recipienti da lui forniti, salvo le eccezioni relative alla gradazione,
che possono essere fatte anche successivamente nel caso però che siano stati fatti regolari prelievi di
campioni, in contestazione.
Tolleranza
ART. 503 – Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcoolico, il limite di tolleranza è
di due decimi di grado in più o in meno. Però nei contratti di compravendita di vino con la
condizione speciale del grado minimo coperto, non si ammette alcuna tolleranza sul grado stabilito
dal contratto.
Ritardo nel ritiro della merce
ART. 504 – Se il compratore non ritira il vino entro il termine stabilito, cessa ogni
responsabilità da parte del venditore, il quale può pretendere il pagamento immediato dell’intero
quantitativo, oppure può chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto, previa intimazione al
compratore di ritirare la merce entro il termine di giorni otto, trascorsi i quali il venditore potrà
disporre liberamente del vino con diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Spedizione, trasporto, pesatura
ART. 505 – Se il vino viene venduto a peso, le spese per la pesatura sono a carico del
venditore.
Le spese di trasporto e quelle relative alle varie imposte sono a carico del compratore.
Pagamento
ART. 506 – Il pagamento del prezzo, fra il produttore vinicolo e l’acquirente, avviene, salvo
patti contrari, al momento della consegna a pronti contanti.
Difetti e risoluzione del contratto
ART. 507 – Agli effetti della risoluzione del contratto si considerano non mercantili i vini
che siano alterati da spunto o affetti da altre malattie (es. casse ferrica, ossidasica, ecc…) che
pregiudichino la conservabilità del prodotto o che abbiano gusti di legno, di muffa, di rancido o altri
gusti o difetti pregiudizievoli.
Nessun vizio o difetto, tranne che si tratti casse ferrica od ossidasica, può però dare motivo
alla risoluzione del contratto, allorquando, come già fu detto all’art. 502, il compratore abbia
travasato il vino in recipienti da lui forniti senza sollevare prima alcuna contestazione.
Misura della provvigione al mediatore
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ART. 508 – Nella compravendita di vino la provvigione salvo patto contrario viene
corrisposta dal venditore. La provvigione corrisponde ad una quota del prezzo rapportabile al 2-3%
a seconda del tipo di prodotto e dell’annata con riferimento al quantitativo, in brente o quintali,
contrattato. Per piccole partite tale provvigione può ammontare sino al 5% comunque, sempre,
salvo patto contrario.
TITOLO V – CAP. 6
r) Distillati di vinacce e di vini
Clausole speciali
ART. 509 – Nel commercio dei distillati le parti contraenti riconoscono come grado
alcoolico quello dichiarato dai documenti dell’Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, che
accompagnano la merce.
Se durante il trasporto in bolletta a cauzione dalla distilleria al magazzino doganale,
avvengono cali, e la merce è stata controllata «in partenza», la differenza è tutta a carico del
compratore.
Quando però la merce è venduta con la clausola «arrivo» , gli eventuali cali sono a carico
del venditore.
Nel caso di aumento della imposta governativa di fabbricazione della acquavite e degli
spiriti, di decreti-catenaccio od altro, l’aumento della imposta stessa è sempre a carico del
compratore.
Unità base di contrattazione
ART. 510 – L’unità base di contrattazione è l’ettanidro.
Requisiti della merce
ART. 511 – I distillati da vinacce e dai vini, per essere mercantili devono essere scevri da
difetti e cioè essere di buon gusto, limpidi e di gradazione superiore ai 40° ufficiali.
Imballaggio
ART. 512 – Nella vendita in bottiglie, l’imballaggio è compreso nel prezzo della merce.
Consegna
ART. 513 – Quando non sia altrimenti convenuto, la consegna della merce si fa franco
partenza.
98
Ritiro della merce e pagamento imposta di fabbricazione
ART. 514 – Il compratore per lo più anticipa l’importo per pagare l’imposta di fabbricazione
oppure ritira il distillato in bolla a cauzione totale di imposta.
Difetti
ART. 515 – I principali difetti dei distillati sono:
a) il gusto di muffa;
b) il gusto di asciutto;
c) il gusto di legno;
d) il gusto di terra;
e) il gusto di metallo;
f) altri gusti od odori estranei e sgradevoli.
Tali difetti danno luogo alla risoluzione del contratto.
Misura della provvigione al mediatore
ART. 516 – Se la vendita all’ingrosso è fatta a mezzo di mediatore, questi percepisce dal
venditore, salva pattuizione particolare, la provvigione dall’1,50% al 2% sul valore della merce,
calcolata previa detrazione dell’imposta di fabbricazione.
TITOLO V – CAP. 6
s) e t) Birra, acque minerali, bibite in genere
Ordinazione, conclusione e forma del contratto
ART. 517 – L’ordinazione, sia verbale che sia copia-commissione non contiene un termine
tassativo per la consegna da parte del produttore o dal depositario, ed è in ogni caso accettata come
vincolante dal produttore stesso, che a merce pronta, avvisa l’interessato ai fini della consegna o del
ritiro della partita.
Il depositario distributore, invece, opera prevalentemente con il sistema della «tentata
vendita» ai privati e della «pre-vendita» agli esercenti.
La consegna «immediata» va pattuita espressamente.
Clausola speciale nella conclusione del contratto
ART. 518 – Nella conclusione del contratto è implicita la clausola «salvo disponibilità» .
Specie di vendita
99
ART. 519 – La vendita avviene a numero di casse e cassette, franco stabilimento o
destinatario.
Unità base di contrattazione
ART. 520 – L’unità base di contrattazione è la bottiglia per le acque minerali, la bottiglietta
fino a 200 gr. per le bibite e fino a 100 gr. per gli aperitivi.
Requisiti della merce
ART. 521 – Le acque minerali devono corrispondere ai requisiti dichiarati in etichetta.
Imballaggio
ART. 522 – L’imballaggio, sia per quanto riguarda i vetri sia per quanto riguarda le casse
contenitrici delle acque e delle altre bevande, è fornito dal venditore dietro un versamento da parte
dei singoli depositari, di una cauzione, a copertura totale o parziale dell’importo relativo ai vetri ed
alle casse di volta in volta ricevute, sempreché la vendita non sia effettuata con la clausola «vetro a
perdere» .
Le rotture dei vetri o gli ammanchi verificatisi dopo la consegna sono addebitati al
depositario.
Vengono pure scartate ed addebitate all’acquirente le bottiglie vuote adibite a contenere
sostanze che lascino odori e gusti ineliminabili col lavaggio normale, nonché le bottiglie
«sbeccate» (con rotture o incrinature nella corona posta sulla sommità della bottiglia) o aventi
comunque altre incrinature, che ne compromettano l’ulteriore uso.
Vengono infine scartate le bottiglie non aventi le stesse caratteristiche della produzione e
quelle aventi diverso colore e forma.
Consegna
ART. 523 – La consegna avviene franco stabilimento. Il depositario distributore, invece,
consegna franco destino acquirente.
Il termine della «consegna» è sempre riferito al momento in cui l’acquirente riceve la merce
o allo stabilimento o, se la merce è resa a cura o per incarico del venditore, al suo deposito.
Verifica della merce
ART. 524 – La verifica della merce avviene alla consegna in riferimento esclusivo alla
quantità pattuita.
La verifica dei vuoti avviene, all’atto dello scarico, allo stabilimento del fornitore dopo la
resa per il depositario; alla restituzione da parte dell’esercente o privato.
Tolleranza
ART. 525 – Le bottiglie tipo «Vichy» di acque minerali da tavola, contengono da 900 a 950
gr. di acqua; la mezza bottiglia 450-460 gr. di acqua.
100
Pagamento
ART. 526 – Il pagamento dei prodotti sovra elencati, dal depositario o acquirente al
produttore, avviene al massimo entro 30-60 giorni dalla consegna, a mezzo tratta o rimessa diretta.
Difetti
ART. 527 – I principali difetti sono:
a) per le acque minerali:
- la non corrispondenza ai requisiti dichiarati sull’etichetta;
- l’insufficienza di anidride carbonica;
- la non perfetta tenuta della capsula di chiusura;
- il deposito di sostanze organiche o minerali od altra impurità;
b) per le gazose:
- la scarsità di residuo secco;
c) per le bibite in genere:
- la scarsità di residuo secco;
- la scarsità di succo;
- i gusti non conformi al tipo del prodotto.
TITOLO V – CAP. 7
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO
(non sono stati accertati usi)
TITOLO V – CAP. 8
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI
a) e b) Pelli conciate e manufatti relativi
ART. 528 – Le pelli conciate, oggetto di commercio, sono:
a) ad uso tomaia;
b) ad uso suola ed articoli tecnici;
c) ad uso abbigliamento ed arredamento;
d) ad usi vari.
Unità base di contrattazione
ART. 529 – Nel commercio delle pelli conciate ad uso tomaia e ad uso abbigliamento,
l’unità base di contrattazione è il piede che corrisponde ufficialmente a cmq. 30 x 30.
101
Quando il piede è considerato di misura inferiore, viene segnalato nella contrattazione o
sull’involucro della pelle.
Per le pelli di lucertola e coccodrillo, l’unità di misura è il cm. riferito alla parte più larga
della pelle. Per i pitoni la misura viene riferita alla lunghezza.
Il cuoio adibito ad usi vari viene contrattato a peso (Kg.).
I manufatti vengono contrattati ad unità o a paia.
Modo di misurazione
ART. 530 – La misura stampigliata a macchina viene accettata, salvo errore.
Campioni
ART. 531 – La vendita viene fatta su campione visto e descritto nell’ordine.
Requisiti della merce
ART. 532 – La merce deve avere il tipo, la qualità, lo spessore, la tinta, il piedaggio e la
scelta, come da contratto.
La mancanza anche di una sola di queste caratteristiche può dar luogo alla risoluzione del
contratto.
Imballaggio
ART. 533 – Le pelli conciate per usi vari vengono imballate in rotoli, fasciati di carta
robusta, con stampigliato sull’involucro il totale del piedaggio contenuto nel pacco.
L’imballaggio è a carico del venditore.
Consegna e ritiro della merce
ART. 534 – La consegna viene effettuata direttamente all’acquirente nel magazzino del
venditore nel termine contrattuale.
Verifica della merce
ART. 535 – La verifica della merce si effettua al momento della consegna o del ritiro, fatta
salva ogni possibile successiva contestazione relativa al piedaggio.
Tolleranza
ART. 536 – La merce deve corrispondere esattamente ai termini contrattuali senza limiti di
tolleranza.
Obblighi di garanzia del venditore
102
ART. 537 – Quando nella lavorazione o nell’uso del manufatto emergono vizi occulti, il
contratto viene risolto e pertanto sia il venditore della pelle sia quello del manufatto, sono tenuti a
ritirare la merce nello stato in cui si trova, sostituendola o rimborsandone il prezzo.
Difetti
ART. 538 – I difetti che possono dar luogo al reclamo ed alla risoluzione del contratto, sono
i seguenti:
a) rottura nel montaggio della tomaia o delle altre pelli ad uso pelletteria e nella
confezione delle scarpe, per difetto della consistenza della pelle;
b) scolorimento;
c) macchiatura per difettoso fissaggio della tinta (e cioè quando il manufatto macchia
l’abbigliamento o il corpo di chi lo porta);
d) screpolatura del fiore;
e) eccessiva flosciatura della pelle con conseguente eccessivo assorbimento di umidità.
La screpolatura delle pelli verniciate non può dar luogo a contestazioni, non essendo
concessa garanzia per tale prodotto.
Denominazione
ART. 539 – Per pellame scamosciato s’intende il pellame di vitelli, agnelli e capre, lavorato
tipo camoscio.
TITOLO V – CAP. 8
b/1) Pelletteria
Ordinazione
ART. 540 – L’ordinazione di manufatti di pelletteria, avviene previo accordo in base a
campione, che viene consegna to dal committente o realizzato dal fornitore su indicazione del
committente.
Il committente può fornire la materia prima.
All’atto dell’ordinazione viene concordato il prezzo.
Unità base di contrattazione
ART. 541 – L’unità base di contrattazione è il singolo pezzo.
Campioni
103
ART. 542 – Il commercio della pelletteria si svolge su campioni, come già precisato all’art.
540.
Bollatura
ART. 543 – La merce viene timbrata dalla Casa fabbricante.
Consegna
ART. 544 – La consegna avviene entro il termine di 30-60 giorni dall’ordine, salvo patto
contrario.
Consegna ripartita
ART. 545 – Quando la consegna è ripartita, il prezzo viene stabilito all’atto della
stipulazione del contratto.
Verifica della merce
ART. 546 – La verifica della merce avviene all’atto del ricevimento, salvo quanto stabilito
dal successivo art. 550, essa può avvenire anche in fabbrica durante la lavorazione.
Tolleranza
ART. 547 – Non è ammessa tolleranza nella quantità da consegnare.
Non sono ammesse tolleranze rispetto al campione.
Ritardo nella consegna e nel ricevimento
ART. 548 – Se il committente non revoca l’ordine, il ritardo nella consegna non dà luogo
alla risoluzione del contratto.
Spedizione, trasporto ed assicurazione
ART. 549 – La merce viene venduta franco fabbrica.
Difetti ed adulterazione della merce
ART. 550 – Oltre ai difetti della materia prima indicati nel titolo precedente, possono essere
rilevati e contestati difetti di lavorazione.
L’accertamento del difetto avviene confrontando la partita con il campione.
Reclami
104
ART. 551 – Il riconoscimento dei difetti comporta la sostituzione dei manufatti o pezzi non
conformi al campione.
Dazi e diritti doganali
ART. 552 – Le spedizioni avvengono franco frontiera.
Procacciatori d’affari
ART. 553 – Il fabbricante si avvale di procacciatori d’affari, che vengono compensati
mediante una provvigione contrattata.
TITOLO V – CAP. 8
b/2) Pelli ad uso abbigliamento
Ordinazione, prenotazione e preventivi
ART. 554 – L’artigiano pellicciaio, interessato dal cliente, quando non ha disponibile
l’articolo richiesto, lo procura presso una ditta grossista: la merce gli viene inviata e resa in deposito
con la clausola «in sospeso»: nel frattempo viene sottoposta alla visione del cliente richiedente.
Il periodo del «sospeso» può variare da un minimo di giorni 5 ad un massimo che viene
concordato con la ditta grossista e può essere prolungato.
Se il cliente gradisce l’articolo, gli viene sottoposto un preventivo.
Nel caso che l’articolo non sia venduto al cliente per il quale era stato richiesto, l’artigiano
pellicciaio può restituirlo al grossista oppure trattenerlo, sempre in condizione di «sospeso», per
rivenderlo ad altro eventuale cliente.
Il grossista fornendo la merce all’artigiano, l’accompagna con una «bolla di sospeso», in cui
è descritto il contenuto del pacco; tale documento fa fede del ricevimento della merce.
Conclusione e forma del contratto tra pellicciaio e privato
ART. 555 – In caso di accettazione del preventivo verbale, il cliente versa una caparra
confirmatoria, il cui importo è lasciato alla sua discrezione. Lo stesso cliente, se lo desidera, può
contrassegnare o firmare le pelli, nel numero ritenuto sufficiente. Tale procedura fa fede del
contratto, che ha pertanto solo forma verbale.
Specie di vendita
ART. 556 – La vendita delle pelli avviene per partita. La vendita delle pellicce confezionate,
avviene per capo intero al prezzo concordato.
105
A richiesta del compratore delle pellicce, l’artigiano pellicciaio consegna gratuitamente
alcuni ritagli delle pelli impiegate. La vendita delle pelli su misura avviene in riferimento al numero
delle pelli impiegate.
Unità base di contrattazione
ART. 557 – Unità base della contrattazione sono le singole pelli o l’intera pelliccia.
Requisiti della merce
ART. 558 – Le pelli variano di qualità a seconda della conciatura, provenienza, foltezza di
pelo e consistenza di cuoio.
In rapporto alla qualità, esistono diverse scelte dello stesso tipo di pelli.
Consegna
ART. 559 – La consegna avviene nel periodo stabilito nel contratto, previo preavviso di
qualche giorno da parte del venditore.
Verifica
ART. 560 – Se il cliente all’atto della consegna o ritiro della pelliccia confezionata lo
richiede, il venditore, senza onere per il compratore, scuce la fodera e la telina (che poi ricucirà),
per consentire la verifica delle pelli, precedentemente firmate o timbrate.
Misurazione per collaudo
ART. 561 – Prima della rifinitura e foderatura il capo viene misurato.
Ritardo nella consegna e nel ricevimento
ART. 562 – Eventuali ritardi nella consegna, entro limiti ragionevoli nell’ambito stagionale,
non comportano conseguenze relativamente al contratto.
Pagamento
ART. 563 – Il pagamento avviene per contanti al momento della consegna.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 564 – Il venditore garantisce:
a) il tipo e la denominazione delle pelli;
b) la provenienza;
c) la qualità.
106
Difetti ed adulterazione della merce
ART. 565 – I difetti che possono dar luogo a contestazione sono:
a) la perdita di pelo;
b) il tarlo;
c) eventuali tare;
d) cambiamento parziale di tinta.
Lo schiarimento totale della pelle, che avviene dopo un certo periodo di tempo, più o meno
lungo a seconda del tipo della pelle stessa, non è un difetto.
Reclamo
ART. 566 – Il reclamo fatto entro i termini di legge può dar luogo alla riconsegna
provvisoria al venditore della pelle o della pelliccia, per l’eliminazione del difetto, mediante la
sostituzione delle pelli difettose.
In luogo della eliminazione del difetto mediante la sostituzione delle pelli, il compratore può
richiedere una riduzione del prezzo.
Perizia e arbitrato
ART. 567 – In caso di contestazioni circa l’esistenza e la consistenza del difetto contesto, si
procede come segue:
a) ciascuna parte si rivolge ad un proprio esperto ed in caso di responso uniforme, le parti
sono vincolate al loro verdetto;
b) nel caso di responso difforme dei due esperti, si richiede la nomina di un terzo esperto
al Presidente del Tribunale locale. Il giudizio di tale esperto è vincolante, restando esclusa la
partecipazione al giudizio stesso dei primi due esperti.
Usi tecnici relativi alle pelli da pellicceria
ART. 568 – Commercialmente per «persiano» si intende «l’agnello persiano» (proveniente
dal Sud-Africa, dal Medio Oriente e dalla Russia); per «castorino» si intende la pelle di «nutria».
TITOLO V – CAP. 9
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
a) Filati
Requisiti della merce
ART. 569 – Per filato «greggio» s’intende il filato privo di tintura.
107
Per filato di «lana pura – vergine» s’intende quello formato di lana di prima lavorazione,
senza aggiunta di altre fibre estranee.
Per filato di «lana pura» s’intende quello composto di lana non rigenerata, misto ad altre
fibre diverse che non devono eccedere l’8%.
Per filato di «lana» s’intende quello composto di lana rigenerata, mista ad altre fibre diverse.
Ordinazione
ART. 570 – Il filato di lana pura – vergine si contratta a peso.
Non vi è tolleranza sul prodotto che venga consegnato essiccato o condizionato. Nella
vendita al dettaglio, a gomitoli o matasse, il peso è quello risultante dalla stampigliatura
dell’involucro, se dichiarato condizionato.
Sui filati di cotone c’è una tolleranza del 2% in più o in meno.
Sui filati di fibre sintetiche la tolleranza è del 3%.
I cucirini si contrattano a bobine.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 571 – Il colore dei filati è garantito fisso, e la tonalità della tinta può variare da bagno
a bagno e quindi il «numero della tinta» cioè la identificazione della tinta, vale unicamente in
relazione al bagno a cui si riferisce.
TITOLO V – CAP. 9
b) Tessuti
Specie di vendita ed unità base di contrattazione
ART. 572 – La vendita del tessuto in pezza avviene a metraggio.
Clausole speciali
(definizione di scampolo)
ART. 573 – Per scampolo s’intende un residuo di pezza che abbia una metratura
insufficiente per la confezione di un manufatto (es. vestito completo). La vendita dello scampolo
avviene a pezzo e/o a peso.
Requisiti della merce
ART. 574 – Per tessuto greggio s’intende quello ricavato dal filato greggio.
Per la «lana pura – vergine» s’intende la lana di prima lavorazione, con l’aggiunta di altre
fibre estranee che non devono superare il 5%. Essa è distinta da apposito marchio internazionale.
108
Per lana pura» s’intende quella composta di filati di lana non rigenerata, misti ad altre fibre
diverse che non devono però eccedere l’8%.
Per «lana» s’intende quella composta di filati di lana rigenerata, mista ad altre fibre, senza
garanzia di percentuale.
Per «puro cotone» s’intende il prodotto formato al 100% di cotone.
Verifica della merce
ART. 575 – La verifica dei tessuti viene fatta all’atto della consegna al dettagliante e
comunque non oltre 5-8 giorni.
Per le telerie il termine entro cui deve farsi la verifica è di giorni 10 dalla consegna.
Tolleranza
ART. 576 – Sono ammesse tolleranze nelle misure dei tessuti nelle vendite tra fabbricante e
grossista; non sono invece tollerate differenze di misura tra grossista e dettagliante e fra dettagliante
e consumatore.
Difetti
ART. 577 – I principali difetti dei tessuti sono i seguenti:
- difetti di stampa;
- difetti nel disegno;
- difetti nel tessuto;
- barrature;
- rottura di fili;
- macchie;
- strappi.
Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo
ART. 578 – I predetti difetti nei rapporti fra commerciante e commerciante comportano la
risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; nei confronti fra commerciante e consumatore
danno luogo sempre alla risoluzione del contratto.
TITOLO V – CAP. 9
c) Articoli di maglieria e confezioni per bambini, biancheria, camiceria e corsetteria
Ordinazione e conclusione del contratto
ART. 579 – L’ordine di fornitura, chiunque sia colui che lo riceve, diventa impegnativo,
previa conferma da darsi entro 30 giorni.
109
Sulle merci pronte l’ordine ricevuto dal rappresentante legale della azienda o dal personale
incaricato si intende immediatamente esecutivo.
Unità base di contrattazione
ART. 580 – L’unità base di contrattazione è il singolo capo.
Campioni
ART. 581 – Le contrattazioni di articoli di maglieria, di articoli di camiceria e di confezioni
per bambini, avvengono sul campione reale.
Consegna
ART. 582 – I termini di consegna sono sempre pattuiti. Ove vengano adottate, nell’ordine, le
espressioni «consegna immediata» oppure «pronta consegna» o equivalenti e il venditore non sia
in grado di soddisfarlo, lo stesso dovrà immediatamente segnalare la sua impossibilità di adempiere
nel termine nonché il nuovo termine entro il quale ritiene di poter adempiere. Il committente avrà la
scelta di confermare o meno l’ordine.
Consegna differita
ART. 583 – Anche per contratti per consegne differite, il prezzo originariamente pattuito
rimane invariato.
Ritardo nella consegna e tolleranza
ART. 584 – Per gli articoli di consumo costante c’è una tolleranza nella consegna fino ad un
mese.
Per gli articoli prettamente stagionali è tollerato un ritardo massimo nella consegna di 10
giorni.
Quanto la vendita è effettuata franco ditta fornitrice, si considera al fine del suddetto termine
il momento della consegna stessa al vettore.
Requisiti della maglieria
ART. 585 – I principali requisiti della maglieria sono:
- lavorazione uniforme;
- morbidezza;
- facilità all’indossamento;
- resistenza al lavaggio;
- uniformità di tinta.
Requisiti dell’abbigliamento per bambini
110
ART. 586 – I requisiti di cui all’art. 585 sono stabiliti per la maglieria da bambini. Per gli
articoli confezionati con tessuti di cotone o fibre sintetiche ed artificiali valgono gli stessi requisiti
delle confezioni per adulti.
Requisiti della biancheria, camiceria e della corsetteria
ART. 587 – Nella corsetteria si comprendono pure i costumi da bagno maschili e femminili.
Per la biancheria, la camiceria e la corsetteria, ove esista la garanzia di certi requisiti
(irrestringibilità, ingualcibilità, colore fisso), tali requisiti devono sussistere rigorosamente e, nel
caso di non corrispondenza al requisito stesso, si ha diritto alla risoluzione del contratto.
Tolleranza
ART. 588 – Per quanto concerne la garanzia di irrestringibilità, esiste tolleranza di ¼ di
centimetro. In tali limiti il contratto resta valido.
La tolleranza per le tinte, sia per la maglieria, sia per la camiceria, sia per le confezioni da
bambino, riguarda esclusivamente la intensità della tinta e non anche la tonalità della tinta stessa.
Pagamento
ART. 589 – Le forme ed i termini di pagamento sono sempre pattuiti espressamente.
Difetti
ART. 590 – I difetti principali della maglieria sono:
- lavorazione non uniforme;
- falle causate dagli aghi;
- fili strappati; lavorazione compatta o rada, in modo difforme dal campione;
- difformità della confezione rispetto al campione;
- titolo e qualità del filato non corrispondenti al campione;
- colore diverso da quello pattuito.
TITOLO V – CAP. 9
d) Cordami
Requisiti della merce
ART. 591 – I cordami sono confezionati con fibre di:
- lino, derivanti dalla pettinatura del lino (cascami);
- lino e canapa (impasto di cascami);
− canapa (superiore, e cioè pettinato di fibra pura; normale, e cioè composta di fibra più
grossolana e più corta);
111
− cotone (tipo America primo, e cioè di prima qualità, tipo ordinario, e cioè di seconda qualità,
costituito da recuperi di cotone);
− sisal (solo in trefoli);
− nylon (in trefoli e intrecciato);
− levilene (solo in trefo li).
Specie di vendita
ART. 592 – I cordami si contrattano a peso ed il prezzo corrisponde al peso ancorché la
richiesta sia formulata in misura.
Le sezioni dei cordami sono espresse in millimetri e l’ordine viene dato con riferimento alla
sezione.
L’acquisto di cordame viene effettuato a vista; se però viene richiesta e pattuita una determinata
resistenza dinamometrica, tale requisito si considera essenziale.
Tolleranza
ART. 593 – Sul peso dei cordami non composti da fibre sintetiche è consentita una tolleranza
del 2% per ogni Kg.
Difetti
ART. 594 – Il difetto consistente nella muffa, per i cordami vegetali, dà diritto alla risoluzione
del contratto ( in quanto tale difetto altera la resistenza delle fibre).
Il difetto consistente nella differenza di sezione da trefolo a trefolo dà diritto alla risoluzione
del contratto, poiché modifica la resistenza della corda ed il peso della stessa, incidendo sul prezzo,
sempre quando la differenza di sezione sia superiore al 5%.
TITOLO V – CAP. 10
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELL’ABBIGLIAMENTO E DELL’ARREDAMENTO
a) Cappelli
Specie di vendita
Art. 595 – La vendita avviene su campione confezionato e cartella colori.
Unità di base di contrattazione
ART. 596 – L’unità di base di contrattazione è la dozzina o la mezza dozzina di capi.
Difetti
112
ART. 597 – Il difetto di imballaggio o di confezione che dia causa allo stazzonamento del capo
obbliga il fornitore ad una stiratura.
La fallatura costituisce vizio redibitorio ed il capo fallato deve essere sostituito.
I termini di contestazione dei difetti possono essere oggetto di pattuizione. In difetto valgono le
norme del Codice Civile.
Tolleranza
ART. 598 – Non si dà tolleranza nelle misure.
TITOLO V – CAP. 10
b) Abiti confezionati
Ordinazione, prenotazione, conclusione e forma del contratto
ART. 599 – L’ordine è soggetto alla clausola « salvo approvazione della Casa » o simili; la
conclusione del contratto è condizionata alla comunicazione per iscritto dell’accettazione al
proponente.
Il termine di consegna è normalmente pattuito. Ove, per qualsiasi causa, la pattuizione non
intervenga all’ordine, la fornitura dovrà effettuarsi nel primo mese della stagione di vendita.
Specie di vendita
ART. 600 – La vendita viene sempre eseguita su campione di capo confezionato.
Unità base di contrattazione
ART. 601 – L’unità base di contrattazione è il singolo capo confezionato.
Analisi
ART. 602 – Eventuali analisi delle stoffe sono a carico del compratore.
Consegna ripartita
ART. 603 – Nelle consegne ripartite il prezzo rimane quello precedentemente pattuito.
Verifica della merce e denuncia dei difetti o vizi
ART. 604 – La verifica della merce avviene dopo la consegna. La denuncia degli eventuali vizi
o difetti palesi, non può avvenire decorso il termine massimo di un mese dalla consegna.
Nel caso di vizi occulti il termine di denuncia decorrerà dalla scoperta.
Tolleranza
ART. 605 – Sulla taglia dichiarata è ammessa una tolleranza di 1 cm. sulla lunghezza e di 0,5
cm, sulla larghezza, senza conseguenze di sorta.
113
TITOLO V – CAP. 10
b/1) Biancheria
(vedasi Cap. 9, lett. c)
c) Calzature
(vedasi Cap. 8, lett. a) e b)
d) Guanti
Difetti
ART. 606 – Salvo quanto precisato nel capitolo riguardante le pelli conciate ed i manufatti
relativi (art. 538), si ha inoltre diritto alla risoluzione del contratto quando il guanto macchia la
mano.
TITOLO V – CAP. 10
d/1) Ombrelli
Requisiti e garanzie
ART. 607 – L’ombrello può essere di tessuto impermeabile e non impermeabile. Ove sia
garantita l’impermeabilità, la mancanza di tale qualità costituisce difetto redibitorio.
TITOLO V – CAP. 11
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO
a) Legno comune
(vedasi Cap. 3, lett. c/1 e c/2)
b) Legnami compensati
(comprendenti i multistrati)
Specie di vendita
114
ART. 608 – La vendita su campione è usualmente praticata per rapporti commerciali con
imprenditori di altre Provincie. Si tratta comunque sempre di campioni « tipo ».
Esiste pure la contrazione « a monte » e cioè a forfait (per quanto riguarda la qualità) per partite
comprendenti prevalentemente le categorie « A » e « B » ed in modica percentuale (2-3%) le
categorie « BB », di cui al successivo art. 611.
Unità base di contrattazione
ART. 609 – L’unità base delle contrattazioni è costituita sia dal metro quadrato sia dal metro
cubo; le impiallacciature sono contrattate a metro quadrato o a peso.
Modo di misurazione
ART. 610 – I compensati trattati a mc. si misurano calcolando volume di 1 foglio, da
moltiplicarsi per i fogli compravenduti; analogamente si procede per i compensati trattati al mq.
Requisiti della merce
ART. 611 – Il compensato è considerato di:
1ª qualità « A » — quando è immune da difetti di qualsiasi specie ed in particolare è di
colore uniforme in almeno una facciata esterna, denominata « prima facciata »;
2ª qualità « B » — quando la prima facciata presenta difformità di colore o qualche nodo
sano o piccoli difetti (screpolature o nodi perfettamente stuccati);
3ª qualità « BB » — quando, senza tener conto di facciate, il compensato presenta, oltre i
difetti della categoria « B », anche screpolature o nodi caduti; tali difetti però non devono
compromettere la consistenza del compensato;
4ª qualità « C » — quando, senza tener conto di facciate, il compensato presenta, oltre i
difetti delle precedenti qualità, nodi grossi e caduti, in ogni caso qualsiasi altro difetto, anche aperto.
Verifica, collaudo e difetti della merce
ART. 612 – La verifica avviene al momento dello scarico. Per le forniture ad Enti pubblici o ad
imprenditori esteri la consegna è talvolta preceduta da collaudo e bollatura eseguita da un incaricato
dell’acquirente. In tale ultima ipotesi la merce si considera accettata e non è più possibile
all’acquirente proporre alcun reclamo in ordine alla qualità, alla misura ed allo spessore.
Tolleranza
ART. 613 – Per quanto concerne la quantità della merce, qualora sia stata richiesta con misure
diverse da quelle di normale produzione, si accetta da parte dell’acquirente un modico quantitativo
in più o in meno rispetto alla partita ordinata, intendendosi comunque che lo scarto per eccesso o
per difetto non ecceda il 4-5%; l’acquirente si accolla pertanto il conseguente aggiornamento
contabile in più o in meno.
Per quanto concerne lo spessore vige una tolleranza massima del 4-5% sullo spessore
convenuto, senza spostamento contabile sul prezzo concordato.
Difetti comuni ad ogni qualità del compensato di legno
115
ART. 614 – E’ considerata non commerciabile la merce che presenti scollature.
Sedizione e trasporto della merce
ART. 615 – Le spese di facchinaggio relative al carico sono sempre sopportate dal venditore.
TITOLO V – CAP. 11
c) Serramenti e infissi
Definizione di serramenti e infissi
ART. 616 – S’intendono per serramenti o infissi i manufatti per la chiusura o la delimitazione
od interna di ogni singola entità immobiliare, escluse le persiane avvolgibili o serrande in legno o
metallo.
Unità base di contrattazione
ART. 617 – L’unità base di contrattazione, salvo accordi specifici o particolari clausole
contenute nei capitolati, è costituita:
− dal mq. computato sulle misure massime esterne del telaio in legno o metallo per gli
infissi esterni salvo il minimo di mq. 1,50 per ciascun serramento in legno;
− dal prezzo unitario per gli infissi interni; qualora però venga adottata come unità di
contrattazione il mq., questo viene computato nella misura massima dell’infisso, cornice
coprifilo metà inclusa;
− dal metro lineare per quanto riguarda i mancorrenti delle scale;
− dal Kg., per quanto concerne serramenti o infissi o ringhiere in ferro;
− negli infissi esterni in alluminio la misurazione avviene sempre al mq. computando la
misura esterna massima del telaio, escluso il controtelaio in ferro;
− nei serramenti in alluminio il prezzo a mq. è comprensivo anche del costo del
controtelaio, ove esista, anche se lo stesso, come visto, non rientra nella misura;
− nei serramenti interni in legno il controtelaio o mascherina (comunemente detto candela)
è escluso sia dalla misura della porta sia dal prezzo, costituendo entità economica a parte.
Requisiti della merce
ART. 618 – Gli infissi o serramenti in legno devono essere costruiti con legname avente una
stagionatura di magazzino atta alla buona riuscita del lavoro.
I serramenti s’intendono sempre muniti di patte in ferro per la muratura, di serrature e maniglie
ed in ogni caso completi di ogni accessorio utile sia per la muratura sia per l’apertura e chiusura.
I serramenti in legno eccettuati quelli a tinta naturale, salvo patto speciale, s’intendono sempre
consegnati senza verniciatura; quelli in ferro vanno consegnati previa verniciatura antiruggine.
Consegna
116
ART. 619 – Per gli infissi o serramenti, salvo patto contrario, la consegna è effettuata a cura di
chi li costruisce, franco laboratorio su mezzo procurato dal committente.
La consegna dei manufatti in legno ed in alluminio da fissarsi su controtelaio è seguita, salvo
patto contrario, dalla diretta posa in opera a cura del fornitore.
Verifica della merce e reclami
ART. 620 – La verifica della qualità della merce avviene all’atto della posa in opera. La
verifica della quantità alla consegna. La verifica del suo funzionamento ha luogo subito dopo la
posa in opera.
Tolleranza
ART. 621 – Per i serramenti o infissi in legno è ammessa una tolleranza in più o in meno di
mm. 2 nello spessore, tolleranza improduttiva di effetti sul prezzo pattuito.
TITOLO V – CAP. 11
c/1) Persiane avvolgibili e serrande
Contrattazione
ART. 622 – La contrattazione per le persiane avvolgibili in legno, ferro e plastica e per le
serrande in ferro avviene in conformità di quanto sopra stabilito per gli infissi o serramenti, fatta
eccezione:
a) per quanto concerne la misurazione: per le avvolgibili in legno o in ferro viene addebitata
rispetto alla luce una maggior misura di cm. 5 in larghezza e cm. 25 in altezza; per le serrande si
osserva un maggior addebito di cm. 6 e cm. 45 rispettivamente; per le avvolgibili in legno resta
salvo il minimo di mq. 1,80;
b) per quanto concerne il prezzo: sono sempre compresi sia nel prezzo delle avvolgibili di
ogni tipo, sia nel prezzo delle serrande, i ferri a « U », il rullo con disco per le avvolgibili oppure il
cilindro a molle per le serrande, nonché ogni normale supporto del rullo o del cilindro da fissarsi
alla parte in muratura ed inoltre la cinghia per comando delle avvolgibili. Sono sempre esclusi tutti
gli altri accessori.
TITOLO V – CAP. 11
c/2) Mobili
Ordinazione, prenotazione e conclusione del contratto
ART. 623 – L’ordinazione può essere fatta anche su semplice esibizione di fotografie o
cataloghi corredati dalla descrizione delle caratteristiche tecniche.
Consegna e imballaggio
ART. 624 – Nei rapporti fra il rivenditore e l’acquirente non commerciante la consegna su
piazza e l’imballaggio sono a carico del venditore.
117
TITOLO V – CAP. 11
c/3) Palchetti in legno
Ordinazione, prenotazione e conclusione del contratto
ART. 625 – Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che
in provvista.
Requisiti della merce
ART. 626 – I listoni, per pavimenti o rivestimenti, e le tavolette, in assenza di più specifiche
clausole contrattuali, devono essere ricavati dal legname in assortimento adatto alla specifica
destinazione e che, comunque, deve evitare nodi cascanti, marcio, rotto e fenditure. La stagionatura
deve essere completa, con l’essiccazione artificiale o naturale.
Classificazione della merce
ART. 627 – Circa le distinzioni di qualità, ci si attiene a quanto contemplato nelle tabelle UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione).
Consegna
ART. 628 – La consegna del materiale per pavimentazioni in legno è eseguita nel magazzino
del venditore. Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel luogo
indicato dal committente al quale è fatto carico di custodirla.
Posa in opera
ART. 629 – La posa in opera dei pavimenti in legno deve essere effettuata solo quando i locali
sono perfettamente asciutti, completi di porte e finestre già corredate di vetri.
Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e la distribuzione del materiale nei
singoli locali di posa; le opere murarie nonché i materiali occorrenti al fissaggio delle armature; gli
attacchi e la fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle macchine utensili ai
piani di posa.
La posa dei « magatelli », dei « listelli » e delle tavolette a quadri o a due incastri è a carico del
venditore.
Modo di misurazione
ART. 630 – I pavimenti in legno consegnati in opera vengono misurati conteggiando le misure
rilevate da muro a muro. Le deduzioni per pilastri, camini, od altro non vengono conteggiate se
inferiori al metro quadro per ogni elemento.
Nelle forniture del solo materiale a listoni la larghezza viene conteggiata sulla tavoletta grezza
nella sua misura nominale.
Nei palchetti a listoni od a semplici tavolati che, per particolari destinazioni, vengono richiesti,
con incastri a due femmine, le linguette indispensabili alla poso vengono fornite ed addebitate a
parte.
118
Tolleranze
ART. 631 – Nello spessore piallato indicato dal fornitore è da tollerarsi una differenza, in più
od in meno, non superiore al millimetro.
Collaudo
ART. 632 – La posa in opera dei pavimenti in legno è da collaudarsi dopo ultimati i lavori di
lamatura e verniciatura. Non può farsi carico al fornitore dei rigonfiamenti che eventualmente si
verifichino dopo la posa a causa dell’umidità dell’ambiente non riscontrabile al momento della
posa.
Il committente è tenuto a fornire i piani di livello dei pavimenti.
TITOLO V – CAP. 11
d) Carri da strada
(non sono stati accertati usi)
TITOLO V – CAP. 11
e) Lavori in sughero: turaccioli di sughero per vini
Unità base di contrattazione
ART. 633 – Le basi di contrattazione sono l’unità ovvero il migliaio.
Campioni
ART. 634 – Se è convenuta la vendita su campione, s’intende sempre il campione tipo avente
caratteristiche medie della generalità della partita.
Modo di misurazione
ART. 635 – La conta dei pezzi è effettuata, con mezzo meccanico, dal venditore.
Requisiti della merce in ordine alle classificazioni in uso
ART. 636 – La qualità della merce, per quanto concerne il tappo raso di sughero naturale, è in
relazione alla porosità e alla legnosità.
La merce è tanto migliore quanto meno porosa e legnosa.
I tappi si suddividono in:
— interi;
— misti (costituiti da un corpo superiore intero e da una parte compensata destinata a ve nire
a contatto del liquido oppure costituiti da un corpo in agglomerato e da testine di
119
sughero, intere o incollate in più parti, normalmente da 1 a 3, che vengono a contatto con
il liquido.
Per gli spumanti esistono inoltre i tappi compensati a strisce verticali oppure verticaliorizzontali da 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezzi.
Il diametro e l’altezza sono sempre convenuti fra i contraenti.
Timbratura, lubrificazione e predisposizione dei « clichés »
ART. 637 – La timbratura e la lubrificazione, se convenute, sono sempre comprese nel prezzo
unitario o a migliaio.
Il « cliché », salvo patto contrario, è anche compreso nel prezzo.
Imballaggio
ART. 638 – L’imballaggio si considera compreso nel prezzo.
Consegna – Consegna ripartita
ART. 639 – La consegna è a carico del venditore franco domicilio del compratore.
Per le consegna ripartite sono convenute le singole scadenze di consegna.
Tolleranza
ART. 640 – Per la lunghezza, è ammessa una tolleranza di 4 decimi di mm. in più od in meno
del pattuito; per il diametro detta tolleranza è di 2 decimi di mm.
Difetti
ART. 641 – E’ considerato difettoso il tappo che dà cattivo odore e sapore al liquido.
E’ pure considerato difettoso il tappo paraffinato in modo eccessivo o con paraffina che lascia
cattivo odore.
TITOLO V – CAP. 12
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA
E POLIGRAFICHE
a) Carta
Ordinazione, conclusione, forma del contratto e requisiti della merce
Art. 642 – L’ordinazione della carta da involti per negozi è accompagnata dall’indicazione, da
parte dell’acquirente, del peso per metro quadrato (gr. 100, 120, 140).
120
Nelle ordinazioni di carte « bianche » da « salumi e formaggi » è specificata anche la qualità
(normale, accoppiata con cartene o trattata con paraffina o politene).
Nelle ordinazioni di carta per pasta e pane, caratterizzata dal colore grigio, viene dal cliente
specificata la qualità (« più buona », « meno buona ») in funzione della resistenza.
I sacchetti di carta per « pasta e pane » e da « zucchero » hanno, di norma, lo stessa peso
specifico delle carte corrispondenti.
L’ordinazione della carta stampata, comporta l’accordo sul disegno, sui caratteri, sul « cliché ».
Specie di vendita e unità base di contrattazione
ART. 643 – La carta da parati viene venduta a rotoli, sia all’ingrosso, sia al minuto, su
campione scelto dal cliente.
La carta igenica viene venduta all’ingrosso a pacchi da 2-4-6-8-10 e 12 rotoli o a sacchi da 100
rotoli.
La carta da imballo, da involto e da stampa viene venduta a peso (chilogrammo).
La carta da ufficio (o allestita) viene venduta in pacchi o risme, in genere di 500 fogli.
I filtri di carta per vini vengono venduti in confezioni do 100 filtri.
Tolleranza
ART. 644 – Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è tenuto ad
accettare, alle condizioni contrattuali, la merce fabbricata in più, fino al 10%.
Sul peso per mq. della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in
meno, nella seguente misura:
— sino al 6% per la carta inferiore a 20 gr. per mq.;
— sino al 5% per la carta da 21 a 40 gr. per mq.;
— sino al 4% per la carta da 41 a 60 gr. per mq.;
— sino al 3% per la carta da 61 a 180 gr. per mq.;
— sino al 4% per la carta da 181 a 240 gr. per mq.;
— sino al 8% per la carta superiore a 240 gr. per mq.;
— sino al 5% per tutte le carte a mani in genere e per le carte asciugate ad aria;
— per la carta in rotoli, sino al 5%
— per la carta da impacco o da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%;
— per la carta ondulata, sino all’8%.
Sulla carta rifilata e squadrata è ammessa una tolleranza di millimetri 2.
Sulla carta da involti è ammessa la tolleranza del 2-3%.
Pagamento
ART. 645 – Il pagamento avviene al domicilio del venditore.
Difetti
ART. 646 – I principali difetti della carta sono:
a) macchiatura (punti neri che affiorano durante la lavorazione);
b) peso non uniforme (fogli pesanti e leggeri);
c) irregolarità di stesura;
d) difetto di grammatura;
e) tinta non uniforme.
121
TITOLO V – CAP. 12
a/1) Imballaggi di cartoni ondulati
Ordinazione, forma e conclusione del contratto
ART. 647 – Nell’ordinazione di imballaggi di cartoni ondulati, viene indicato con esattezza:
1) il tipo d’imballo (e cioè cassa modello americano, scatola a coperchio staccato, scatola tipo
marmotta, scatola a linguetta pieghevole, scatola a linguetta rigida; oppure contenitore di
altro tipo particolare);
2) le dimensioni del tipo d’imballo ordinato, misurate all’interno e riferite con il primo numero
alla lunghezza, con il secondo numero alla larghezza e con il terzo numero all’altezza;
3) la composizione, la qualità e le caratteristiche (compreso lo spessore) del cartone, con il
quale l’imballo deve essere approntato;
4) il « grafico » inteso come simbolo e scritte che devono essere apposte sull’imballo;
5) il peso del contenuto, al fine di determinare la resistenza dell’imballo;
6) i vari colori e le facce della scatola, su cui devono essere apposti colori e grafico.
All’atto dell’ordinazione vengono stabiliti pure i termini della consegna.
Requisiti della merce
ART. 648 – Le dimensioni interne della cassa corrispondono, per lunghezza e larghezza, alla
distanza tra le due opposte pareti a cassa montata, mentre l’altezza corrisponde alla distanza, a cassa
chiusa, tra le pareti interne delle falde interne che costituiscono il fondo ed il coperchio.
Con riferimenti allo spessore, il cartone può essere ad onda bassa « B » di 3 mm. circa; od onda
media « C » di 4 mm. circa; ad onda alta « A » di 5 mm. circa e ad onda « AB » di 8 mm. circa;
microonda di 1,5 mm. tipo « E ».
Consegna ripartita
ART. 649 – Nelle consegne ripartite si fa riferimento all’ordine precisato all’atto della
conclusione del contratto e quindi le variazioni del prezzo di mercato non determinano variazioni
del prezzo convenuto.
Tolleranza
ART. 650 – Essendo le ordinazioni conferite con dimensioni interne specificate o contro
campione, la tolleranza ammessa su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno e mm. 5 in più per
i contenitori che totalizzano sino a mm. 1.500 nelle loro tre dimensioni addizionate. Oltre questo
valore la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più e mm. 3 in meno per ognuna delle
dimensioni.
Il compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino ad una differenza in più o in meno su
quanto ordinato, come dal seguente prospetto:
a) per il cartone ondulato: 8%;
b) per gli imballi: 5%.
Trasporto
122
ART. 651 – La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore quando è venduta franco
destino.
Obblighi di garanzia
ART. 652 – La garanzia sulla resistenza e sulla portata dell’imballo viene calcolata a mezzo
dello scoppiometro e della compressione a seconda della richiesta di resistenza pretesa dal cliente.
Difetti
ART. 653 – I difetti principali dei cartoni da imballo e degli imballaggi di cartone sono:
a) cartone troppo corto;
b) cartone mal incollato;
c) cartone umido.
Reclami
ART. 654 – Eventuali differenze di tonalità della tinta dei cartoni di carta di cellulosa impiegati
possono dare luogo a reclami solo nel caso in cui le differenze siano eccessive e possano
pregiudicarne la presentazione.
TITOLO V – CAP. 12
a/2) Carta di ricupero
Requisiti e suddivisione della merce
ART. 655 – La carta di ricupero, dopo la raccolta viene selezionata dal commerciante e
suddivisa in ordine decrescente, agli effetti del prezzo, in:
− schede dei centri meccanografici e tabulati;
− sacchi da zucchero e da mangime;
− carta da archivio bianca;
− cartone K.S.K. e quotidiani di resa;
− cartone puro;
− giornali, riviste, e ritagli di tipografia.
Specie di vendita
ART. 656 – La carta viene venduta a peso.
Imballaggio
ART. 657 – I vari tipi di carta vengono compressi in colli da 500 Kg.
Consegna
ART. 658 – La consegna è fatta direttamente dal commerciante alla cartiera.
Verifica della merce
123
ART. 659 – La verifica avviene in cartiera.
Pagamento
ART. 660 – Il pagamento dalla cartiera al commerciante avviene al massimo entro 90 giorni
dalla consegna, mediante rimesse.
TITOLO V – CAP. 12
b) Tipografia, litografia e prodotti tipolitografici
ART. 661 – La stampa si distingue in :
a) editoriale: quando riguarda libri e opuscoli;
b) para-editoriale: quando riguarda giornali periodici e riviste;
c) commerciale: per ogni altro genere a richiesta di privati od enti.
Ordinazione e conclusione del contratto per la stampa editoriale
ART. 662 – Nell’ordinazione della stampa editoriale si consegna alla tipografia l’originale e si
specificano le caratteristiche dello stampato; la tipografia in base a questi elementi, presenta un
preventivo scritto con campioni di formato, corpo del carattere e carta; la conclusione del contratto
avviene con l’accordo su questi elementi e con l’indicazione della data di consegna dell’opera.
Bozze di stampa
ART. 663 – La stamperia consegna al committente una bozza « in colonna » (cioè non
impaginata) della prima composizione ed il committente deve provvedere alla correzione.
Successivamente la stamperia consegna la bozza « impaginata », numerata e con gli eventuali «
clichés » o « fotolito » intercalati; il committente la corregge e vi appone il « visto per la stampa ».
Qualora nel corso della prima o seconda correzione il committente faccia delle aggiunte o
modifiche al precedente originale, queste sono fatturate a parte.
Responsabilità dello stampatore per errori
ART. 664 – Qualora nel libro o nell’opuscolo si riscontrino errori addebitabili alla stamperia, il
committente può a sua scelta chiedere l’applicazione di foglietto « errata corrige » o la ristampa
delle pagine contenenti l’errore, sempre a spese dello stampatore, salva la riduzione del prezzo nel
caso di « errata corrige » o quando l’eventuale correzione non sia conforme alle norme della buona
tecnica.
Ordinazione e conclusione del contratto per la stampa para-editoriale
ART. 665 – Nell’ordinazione della stampa para-editoriale si consegna alla stamperia l’originale
(menabò) nel quale sono già precisate, quanto meno, « grosso modo », la disposizione degli articoli,
delle illustrazioni e delle inserzioni pubblicitarie.
Preventivo
124
ART. 666 – Il preventivo del prezzo, quando viene fatto una volta per ogni periodo (di regola
l’anno), riguarda la pagina per un determinato corpo di carattere.
Tabelle, composizioni speciali, ecc.
ART. 667 – Le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l’uso di corpi più piccoli del
normale e tutte quelle varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa rispetto
alla composizione corrente, sono conteggiate a parte.
« Clichés », « fotolito », testate, ecc.
ART. 668 – I « clichés », i « fotolito » e le testate sono forniti dal cliente o sono fatturate a
parte.
Pure le composizioni inutilizzate sono fatturate a parte, se ordinate o annullate dal compratore.
Revisione dei prezzi
ART. 669 – Nella stampa para-editoriale qualora per effetto di circostanze imprevedibili si
siano verificati aumenti nel costo dei materiali e della mono d’opera, tali da determinare un
aumento pari al decimo del prezzo convenuto, lo stampatore può chiedere una revisione del prezzo.
Preventivi nei contratti per la stampa commerciale
ART. 670 – Nella stampa commerciale il committente presenta l’originale e in base ad esso lo
stampatore stabilisce il preventivo, se richiesto, e il termine di consegna.
Se il preventivo non è richiesto, il prezzo s’intende quello comunemente praticato dalle
stamperie locali in quel determinato periodo.
Modelli e bozzetti
ART. 671 – Al committente viene fatturato il costo del modello o prova di composizione a
stampa dell’originale, quando non segua l’ordinazione; se il cliente chiede una sostanziale modica
del modello o prova, gliene viene addebitato il costo.
Bozze di stampa
ART. 672 – Il committente ha diritto ad esaminare una bozza della stampa; qualora apporti
aggiunte o modificazioni, queste sono fatturate a parte.
Consegna del materiale
ART. 673 – La consegna, se deve avvenire nel concentrico dove è sita la stamperia, viene
effettuata a spese e rischio della stamperia stessa; in caso di spedizioni le spese di imballo sono a
carico della stamperia, mentre le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del committente.
125
Tolleranza
ART. 674 – Sul quantitativo ordinato è ammessa una tolleranza in più o in meno del 2% senza
revisione del prezzo.
NORME COMUNI AI VARI TIPI DI STAMPA
Preventivi
ART. 675 – I prezzi segnati sui preventivi non impegnano lo stampatore che li ha rilasciati,
decorsi 30 giorni.
Tonalità dei colori
ART. 676 – La tonalità dei colori dei bozzetti o degli originali a colori, s’intende determinata in
via di approssimazione nei lavori eseguiti al « tratto » (colori pieni); quando si tratta invece di
stampa in « quattricromia », essa deve corrispondere fedelmente alla diapositiva.
Ritardata restituzione delle bozze
ART. 677 – Qualora il committente, ricevute le bozze per la correzione, non le restituisca per la
stampa, decorsi due mesi gli viene addebitato il danno per immobilizzo della composizione, previa
diffida alla restituzione delle bozze, contenente anche l’avvertimento dell’addebito del danno.
Accantonametno della composizione, dei « clichés », e dei « fotolito »
ART. 678 – Nel caso che il committente, ricevuta la stampa, chieda allo stampatore di
conservare la composizione riservandosi di effettuare ulteriori ordinazioni, decorsi due mesi senza
che sia seguìta l’ordinazione stessa, gli viene addebitato il danno per immobilizzo della
composizione.
Lo stampatore è tenuto a restituire i « clichés », previa setolatura, ingrassaggio,
impacchettatura: qualora il committente richieda allo stampatore di conservare i « clichés », questi è
tenuto a custodirli in ambienti adatti, dopo averli sottoposti alle normali pratiche di conservazione
sopra indicate.
Nel caso di stampa litografica lo stampatore è tenuto a restituire tutte le pellicole o « fotolito »,
previa eventuale pulitura.
Qualora il committente richieda allo stampatore di conservare i « fotolito » o pellicole, questi è
tenuto a custodirli in ambiente adatto, dopo averli sottoposti alle normali pratiche di conservazione.
Qualora al committente non venga specificatamente addebitato il costo dei « clichés », della
composizione, dei « fotolito » o pellicole, il suddetto materiale si ritiene di proprietà dello
stampatore per cui il committente nulla avrà da pretendere.
Pagamento
126
ART. 679 – Per forniture di particolare costo (per qualità di carta, « clichés », « fotolito », ecc.)
o di particolare entità, il committente è tenuto a versare un acconto, prima dela stampa, contenuto
nei limiti di 1/3 del preventivo.
Salvo patto contrario, il pagamento o il saldo degli importi dei lavori eseguiti deve avvenire alla
consegna.
Compravendita di libri
ART. 680 – Nelle forniture di libri a convitti, scuole private, patronati scolastici, biblioteche
scolastiche o di enti pubblici o privati è accordato uno sconto nella misura massima del 10% sul
prezzo di copertina, sempre quando il pagamento non avvenga in forma rateale.
TITOLO V – CAP. 12
b/1) Articoli filatelici
Obblighi di garanzia
ART. 681 – I singoli lotti debbono essere nella loro composizione, con riferimento ai numeri di
uno o più cataloghi, con la specificazione dello stato di conservazione e con la indicazione degli
eventuali difetti, palesi od occulti.
I francobolli di qualità superiore o di eccezionale pregio (per stato di conservazione, per
centratura o per ampiezza dei margini) vengono garantiti, a richiesta dell’acquirente, mediante
attestazione del venditore, eventualmente corredata da fotografia, contenente la descrizione del
prezzo e l’indicazione del prezzo pagato.
La garanzia è limitata alla originalità, dell’esemplare e non si estende ai requisiti esteriori
rilevabili all’atto dell’acquisto.
A richiesta dell’acquirente, e a spese di questo, il venditore è tenuto anche a fornire
l’attestazione dell’autenticità del prezzo da parte di esperto indicato dall’acquirente medesimo.
TITOLO V – CAP. 12
b/2) Legatura di libri in brossura
Costo della rilegatura
ART. 682 – Per la rilegatura in brossura di grosse partite di volumi (cioè di almeno 1.000
copie) tutti uniformi per grandezza e quantità di pagine, il costo della rilegatura viene calcolato ad
un tanto al punto per ogni segnatura, secondo la seguente tabella:
− piegatura
.
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.
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1 punto
127
−
−
−
−
cucitura
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1 punto
inserti esterni alla segnatura .
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2 punti
inserti interni alla segnatura .
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3 punti
copertina con cartoncino normale (tipo « manilla » o « pannoso»)
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.
3 punti
− copertina con cartoncino speciale (tipo schedario, bindakote, ecc.) .
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.
.
.
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5-6 punti
− savracoperta
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.
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.
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3 punti
− refilatura
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1 punto per lato
Per le legature di partite inferiori alle 1.000 ma di almeno 500 copie ogni punto predetto è
aumentato del 50%.
Scarto
ART. 683 – E’ ammesso, senza addebito per il legatore, lo scarto dall’1% al 3% dei libri in
relazione al quantitativo di cui all’articolo 682 e alle difficoltà inerenti al tipo e formato della carta.
Responsabilità del legatore
ART. 684 – Il legatore è responsabile dell’esatta piegatura dei fogli, quando non sia di ostacolo
a questa una stampa cattiva o trascurata, nel qual caso il legatore è obbligato a fare rilevare la
inesattezza che riscontra, prima di procedere alla legatura.
E’ pure responsabile dell’ordine nelle segnature, riscontrando anche i numeri delle pagine e
ponendo attenzione alla messa a posto delle stampe fuori testo; come è responsabile del taglio dei
margini dei libri, il quale deve essere, salvo accordo diverso col cliente, il minimo possibile. Se per
irregolarità dei fogli di carta o per inesatta stampa il legatore riscontri che, dovendo tagliare i
margini, sarebbe necessario fare al libro una eccessiva smarginatura, deve avvisare il committente
per concordare il da farsi.
TITOLO V – CAP. 12
c) Prodotti sensibili per la fotografia e cinematografia
Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione, ecc.
ART. 685 – I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti ricevono il materiale
fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa,
l’inversione, ecc., con responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale
materiale vergine e senza ulteriore garanzia né risarcimento.
TITOLO V – CAP. 13
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
a) Prodotti delle fonderie e delle ferriere
Ordinazione
128
ART. 686 – Sia per i prodotti per le fonderie, sia per i laminati a caldo, il compratore, con
l’invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi di listino ed alle condizioni generali predisposte dal
venditore, in vigore alla data della conferma dell’ordine.
Conclusione, forma del contratto e clausole
ART. 687 – Il prezzo indicato nel contratto, ove non sia specificato come « effettivo », o «
finito » o « in monte », s’intende riferito al prezzo base, stabilito per ogni singola categoria di
prodotti indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo
spessore e dagli altri elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi.
Ciascuno di questi elementi può dar luogo ad una speciale maggiorazione che, nei listini,
prende il nome di « extra ».
Specie di vendita
ART. 688 – La vendita si effettua su denominazione del prodotto franco partenza.
Unità base di contrattazione
ART. 689 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo.
Campioni ed analisi
ART. 690 – In caso si contestazioni, le analisi ordinate dal compratore, sono effettuate presso il
Politecnico di Torino, su campione prelevato in contradditorio dalle parti.
Requisiti della merce
ART. 691 – I materiali sono suddivisi in due scelte:
1) prodotti ineccepibili;
2) prodotti leggermente squamosi, storti e di misura insufficiente.
I difetti più gravi danno luogo alla seconda scelta ed allo scarto.
Imballaggio
ART. 692 – Per il materiale di ferriera, l’imballaggio è dato tara per merce.
Consegna
ART. 693 – La consegna fatta dallo stabilimento del produttore si intende franco partenza.
Tolleranza
129
ART. 694 – Per i materiali di ferriera esiste, quanto all’adempimento contrattuale, una
tolleranza sul peso del 10% in più o in meno fra l’ordinato ed il consegnato, tolleranza che viene
conteggiata nel prezzo.
Trasporto
ART. 695 – Le spese inerenti al trasporto sono a carico del compratore.
Pagamento
ART. 696 – Il pagamento viene effettuato netto di ogni spesa e sconto a 30 giorni data fattura.
Se il pagamento è convenuto in contanti, all’ordinazione o all’avviso di merce pronta, si
riconosce solitamente uno sconto.
Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il
venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti
forniture, oppure di risolvere il contratto per la parte non eseguita e per altri eventuali contratti in
corso.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 697 – Il venditore garantisce la qualità del materiale segnato in fattura.
Difetti
ART. 698 – I principali difetti giuridicamente rilevanti ed eccepibili sono, oltre a quelli più
gravi ed evidenti:
a) per il filo e reti metalliche: cattiva zincatura, ricottura e rimarchevole presenza di
ruggine;
b) per i tubi: non diritti, mal saldati, squamosi, acciaiosi, insufficiente tenuta di pressione e
difettosa zincatura per i tubi zincati;
c) per i profilati vari: non diritti o acciaiosi o profondamente ossidati;
d) per il materiale ferroso in genere: squamoso e rugginoso.
Reclami
ART. 699 – Se il reclamo per vizi o difetti palesi od occulti, debitamente denunciati, e per non
conformità della fornitura all’ordinazione risulta fondato a termini di legge, il comp ratore ha diritto
alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente.
La sostituzione del materiale non ha luogo, qualora il compratore non sospenda
immediatamente la lavorazione e l’impiego dei materiali oggetto della contestazione.
TITOLO V – CAP. 13
a/1) Usi particolari nella compravendita di tubi
di acciaio comune fra grossista e dettagliante
130
Requisiti della merce
ART. 700 – I tubi commerciali devono essere fabbricati in acciaio « E 17 », o « E 21 » o « E
24 », avente un carico di rottura, per i tubi destinati a convogliare fluidi, non maggiore di Kg. 55 per
millimetro quadrato.
Salvo diverse richieste al momento dell’ordinazione, i tubi per gas possono essere filettati e
muniti di manicotto, o lisci alle estremità.
I tubi « Mannesmann », devono presentare superficie interna ed esterna praticamente liscia.
Il tubo saldato può presentare all’interno escrescenze dovute alla saldatura e può essere sia
filettato sia liscio alle estremità.
Se per i tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell’estremità
senza manicotto con rivestimento di cartone catramato, tale protezione è eseguita a cura e spese del
venditore.
Tolleranza
ART. 701 – Nelle forniture di tubi per condotte da 8 a 13,5 metri è tollerato un quantitativo
massimo del 10% di tubi di lunghezza non inferire a sei metri.
La tolleranza ammessa sul diametro esterno dei tubi per condotte è dell’1,5% in più o in meno,
con un minimo in più o in meno di 1 millimetro.
La tolleranza ammessa sul diametro esterno dell’estremità calibrata del tubo è: fino a 90 mm. di
diametro nominale per una lunghezza di almeno 200 mm. in più o in meno 1,2 mm.
Sugli spessori dei tubi la tolleranza è del 15% in meno e in singoli punti del 20% in meno; la
tolleranza in più è limitata a quella sul peso.
Sul peso dei tubi, calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 Kg. per
dmc., sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) sui singoli tubi: 15% in più e 10% in meno;
b) per notevoli partite: 12,5% in più o in meno.
TITOLO V – CAP. 13
b) Alluminio e sue leghe
(non sono stati accertati usi)
TITOLO V – CAP. 13
c) Rame e sue leghe
(non sono stati accertati usi)
131
TITOLO V – CAP. 13
d) Preziosi
Specie di vendita e unità base di contrattazione
ART. 702 – La vendita è effettuata per oggetto.
Requisiti della merce
ART. 703 – L’oggetto compravenduto deve avere i requisiti dichiarati dal venditore:
specificatamente per l’oro, esso deve avere il titolo dichiarato.
Il brillante, se dichiarato puro, esaminato alla lente ad 8 ingrandimenti non deve rivelare alcun
difetto od impurità.
Per « perle coltivate » s’intendono quelle ottenute in appositi allevamenti con l’intervento
dell’uomo; con la dizione « vere », s’intendono le perle prodotte dall’ostrica in natura.
Le pietre di colore si distinguono in « vere » (dette anche « fini ») o « sintetiche »: con questa
ultima dizione s’intendono quelle artificiali o ricostruite.
Contenitori
ART. 704 – Per gli oggetti in oro, pietre preziose, perle, orologi, ecc., l’astuccio è compreso nel
prezzo. Per l’argenteria o altri oggetti di maggior volume, l’astuccio è fornito a parte, su richiesta e
non è compreso nel prezzo.
Pagamento
ART. 705 – Il pagamento avviene in contanti: per il taglio o la incastonatura delle gemme, per
la confezione di oggetti, per le incisioni o altri lavori speciali, il pagamento viene effettuato all’atto
dell’opera eseguita; se l’artigiano venditore si è fatto anticipare una caparra, l’acquirente che non
ritiri l’ogge tto, perde la caparra stessa.
Se l’acquirente lo richiede, il venditore è tenuto a rilasciargli una dichiarazione scritta,
contenente la descrizione della qualità e caratteristiche dell’oggetto venduto.
Obblighi di garanzia degli orologi
ART. 706 – La garanzia rilasciata in fattura, dietro richiesta del compratore nel caso di vendita
di orologi, pendole, sveglie, ecc., deve intendersi limitata al movimento, ai casi cioè di arresto.
E’ esclusa da questa garanzia la molla del movimento.
La garanzia del funzionamento ha la durata di 1 anno; essa vale anche per la revisione completa
dell’orologio, ove occorra.
Per gli orologi di marca, i rivenditori rilasciano un certificato di garanzia della Casa
fabbricante, sempre che questo venga fornito dalla Casa stessa.
Difetti e mancanza di qualità
ART. 707 – Sono considerati difetti:
a) Brillanti:
1) pezzettini di carboni interni;
132
2) picchiettati (bolle interne);
3) ragnatele (di diversi colori);
4) colorazione giallognola;
5) poca luce (non è un vero difetto, perché la pietra è sempre pura, ma perde
notevolmente di valore).
b) Perle:
1) mancanza di sfericità;
2) minimo grado di coltivazione.
c) Pietre in genere:
1) ghiacciature;
2) grado di tinta.
La presenza constatata di uno o più difetti suddetti, sempre nel caso che non siano stati
denunciati dal venditore prima della conclusione del contratto, può portare alla risoluzione,
sostituzione o riduzione del prezzo a scelta dell’acquirente.
TITOLO V – CAP. 13
d) Rottami di metalli vari
Conclusione del contratto e tipi di rottame
ART. 708 – Il contratto di compravendita di rottami di metallo, nell’ambito provinciale, si
conclude verbalmente.
I principali tipi di rottame trattati nella Provincia di Asti sono:
a) rottame meccanico;
b) rottame raccogliticcio, che a sua volta si suddivide in altre sottocategorie ;
c) lamierino.
Requisiti della merce
ART. 709 – Il rottame è più idoneo e più quotato nel prezzo se è di piccole dimensioni e non
inferiore di un millimetro di spessore per il lamierino, se è di medie dimensioni per il rottame
meccanico.
Consegna
ART. 710 – La consegna del rottame contrattato fra commercianti, esclusi gli acquisti fra i
privati, avviene al magazzino del compratore a spese e a rischio del venditore.
Verifica della merce
ART. 711 – La verifica della merce avviene alla consegna.
Trasporto
ART. 712 – Tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto, al facchinaggio ed alla pesatura dei
rottami, sono a carico del venditore.
Pagamento
133
ART. 713 – Il pagamento del prezzo avviene abitualmente in contanti non oltre 30 giorni dalla
consegna.
Difetti
ART. 714 – Il rottame non deve contenere materiale non idoneo alla lavorazione del metallo
relativo.
La tolleranza ammissibile di materiale non idoneo è di percentuali minime.
I materiali non utilizzabili vengono scartati e rifiutati.
TITOLO V – CAP. 14
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
a) Macchine utensili
Preventivi
ART. 715 – Il prezzo indicato in preventivo è vincolante, a meno che il venditore abbia fatto
riserve scritte.
Conclusione e forma del contratto, specie di vendita e collaudo
ART. 716 – Le macchine utensili nuove di fabbrica, contrattate o per singola individuazione o
per tipo, devono rispondere ai requisiti indicati dal fabbricante, sono soggette a collaudo ed
accompagnate da apposita garanzia.
Quelle che per loro natura vengono trasportate in pezzi e quindi montate dal venditore presso il
compratore, vengono collaudate dopo il montaggio.
Le macchine utensili, eseguite sul progetto del committente allorché il progetto sia specifico e
dettagliato (e cioè trattasi di progetto esecutivo), devono corrispondere perfettamente al progetto
stesso, anche per quanto concerne il materiale da impiegarsi, se eseguite fedelmente con le
tolleranze indicate sul progetto di cui sopra, liberano il costruttore da ogni responsabilità di
funzionamento.
Il progetto resta di proprietà del committente.
Il progetto solo genericamente predisposto dal committente, attribuisce al fabbricante la
responsabilità del funzionamento della macchina in relazione ai requisiti pattuiti.
Le macchine costruite per prestazioni predeterminate in qualità e quantità, devono rispondere ai
requisiti pattuiti sotto pena di risoluzione del contratto.
Tali macchine devono essere « collaudate » (ovvero, provate in contradditorio fra le parti). E’
sempre salva la garanzia sui materiali.
Clausole sulla consegna
ART. 717 – Il termine di consegna, se accompagnato dalla clausola « impegnativo » o simili,
s’intende tassativo ed in caso di inadempimento, il compratore ha diritto alla risoluzione del
contratto.
134
Il termine con la clausola « salvo imprevisti » consente una dilazione nella consegna.
Salvo patto speciale la macchina viene venduta franco stabilimento o franco frontiera.
Termine di garanzia
ART. 718 – Le macchini utensili s’intendono garantite per sei mesi, escluse le parti elettriche,
sempreché se ne faccia un uso normale.
La garanzia involge il buon funzionamento, il materiale impiegato ed il montaggio, sempre
salvi i vizi occulti.
Le macchine usate vengono vendute senza alcuna garanzia come « viste, piaciute ed accettate
».
Misure della provvigione al mediatore
nella compravendita di macchine utensili usate
ART. 719 – Al mediatore per la compravendita di macchine utensili usate viene corrisposta una
provvigione del 3% da parte del venditore.
TITOLO V – CAP. 14
b) Mezzi di trasporto
b/1) Veicoli a motore usati
Specie di vendita e clausole speciali
ART. 720 – La vendita dei veicoli a motore usati (autovetture, autocarri, motocarrozzette,
autofurgoni, motofurgoni, motociclette, ciclomotori, macchine agricole con motori, ecc.) può
avvenire nelle seguenti forme:
a) vendita stipulata verbalmente « alla prova » o con la clausola « vista e piaciuta » o
simili: in tali casi la garanzia soccorre solo per i vizi occulti non dichiarati di particolare
gravità; vizio grave è la rottura, preesistente alla vendita, di un organo vitale, come ad
esempio del monoblocco, dalla scatola del cambio, dalla scatola differenziale, o
deformazione del telaio, ecc…);
b) vendita con particolari garanzie, che è normalmente stipulata per iscritto.
TITOLO V – CAP. 14
b/2) Macchine agricole nuove di fabbrica
Prova
135
ART. 721 – Quando si pattuisce la prova della macchina, essa viene effettuata dal venditore o
da un suo incaricato alla presenza del compratore, in tempo e luogo che indicherà il compratore
stesso a spese del venditore.
Consegna e collaudo
ART. 722 – Avvenuta la conclusione del contratto, il venditore effettua direttamente o con
proprio incaricato, la consegna della macchina presso l’azienda agricola del compratore e
contemporaneamente provvede al collaudo della macchina: in tale circostanza vengono impartite
all’acquirente le istruzioni necessarie per il buon uso della macchina stessa.
L’esecuzione del collaudo determina l’inizio del termine di garanzia.
Qualora il venditore rifiuti il collaudo, il compratore ha diritto di farlo eseguire.
Qualora il compratore rinunci al collaudo la garanzia decorre dalla consegna.
Garanzia
ART. 723 – Per la garanzia i documenti contrattuali ne precisano le condizioni.
TITOLO V – CAP. 15
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METTALIFERI
a) Perle, gemme, ecc.
(vedi Cap. 13 lett. d)
b) Marmo, pietre, alabastro e graniti
Specie di vendita
ART. 724 – La vendita di marmi, pietre, alabastro e graniti è effettuata su indicazione del tipo,
della qualità e della provenienza.
Unità base di contrattazione
ART. 725 – L’unità base di contrattazione è il mq. o il metro lineare, quando la vendita tipo
non sia fatta a corpo.
Per lo spezzame ed i ritagli da muretto l’unica base di contrattazione è il quintale.
Per il tipo a correre (che prevede costanti per ogni fornitura, spessore e larghezza di ogni
singolo pezzo e misure libere per la lunghezza) la contrattazione può avvenire a peso o a misura.
136
Requisiti della merce
ART. 726 – I principali requisiti sono:
a) per i marmi e gli alabastri:
− lavorazione conforme all’ordine;
− sufficiente uniformità nel colore e nelle venature;
− integrità naturale con le tolleranze di cui al successivo articolo 730;
b) per le pietre e graniti:
− corrispondenza alla qualità ed alle caratteristiche dichiarate;
− sufficiente uniformità nel colore.
Consegna
ART. 727 – La consegna avviene franco laboratorio del venditore.
L’onere e le spese del carico sono sempre sopportate dal venditore, mentre quelle dello scaric o
sono sopportate dal compratore.
Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per
consegna franco laboratorio.
Consegna ripartita
ART. 728 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato.
Verifica della merce
ART. 729 – Nel caso di consegna franco laboratorio il compratore può eseguire il controllo
della merce nel momento del carico; se la consegna è pattuita a pié d’opera la verifica si esegue al
momento dello scarico.
Tolleranza
ART. 730 – Nei marmi brecciati e colorati è ammesso l’impiego del mastice e dello stucco per
il riempimento dei buchi e l’eventuale consolidamento in corrispondenza delle venature allentate.
Il grado della tolleranza può variare in rapporto al tipo del marmo, all’uso a cui è destinato e al
grado di lavorazione richiesto.
Negli spessori delle lastre segate sono tollerate differenze fino a 2 mm. in più o in meno dello
spessore richiesto.
Spedizione, trasporto ed assicurazione
ART. 731 – Se la consegna è pattuita franco laboratorio, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Pagamento
ART. 732 – Se il pagamento non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine
compreso fra 60 e 90 giorni.
137
Vizi e difetti
ART. 733 – I principali vizi e difetti del marmo e dell’alabastro sono:
? lavorazione non conforme all’ordine;
? marcata difformità nel colore e nelle venature, in rapporto al tipo nell’ambito di ogni
partita;
? rotture ed incrinature;
? buchi e tarlature oltre i limiti della tolleranza ammessa, e di cui all’art. 730, 2° comma.
Per le pietre ed i graniti:
? difformità dalla qualità e dalle caratteristiche dichiarate;
? difformità nel colore.
Risoluzione del contratto
Sostituzione della merce e riduzione del prezzo
ART. 734 – Quanto è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera, il compratore
ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo; se il materiale è già in opera,
il compratore stesso può scegliere fra la sostituzione della parte difettosa, se possibile, o la
riduzione del prezzo.
TITOLO V – CAP. 15
c) Gesso, calce e cemento
Unità base di contrattazione
ART. 735 – L’unità base di contrattazione è il quintale, però i prodotti vengono confezionati in
sacchi carta di Kg. 40 per la scagliola (= qualità di gesso per stucchi ed intonaci), di Kg. 50 per il
gesso ed il cemento.
Specie di vendita ed analisi dei campioni
ART. 736 – Il gesso crudo destinato alle cementerie viene venduto su campione. Eventuali
analisi sono a carico dell’acquirente.
Requisiti della merce
ART. 737 – I principali requisiti della merce sono:
a) tempo di presa per il gesso e per la scagliola ;
b) la durezza e la resistenza a compressione per il cemento.
Pagamento
ART. 738 – Se il pagamento non è effettuato in contanti deve avvenire entro il termine di 30 –
60 giorni presso il cliente, oppure mediante rimesse dirette al fornitore.
Consegna
ART. 739 – La merce viaggia a rischio del venditore se venduta franco cantiere; a rischio
dell’acquirente se venduta sul luogo di produzione e di rivendita.
Consegna ripartita
ART. 740 – Nei contratti a consegna ripartita il prezzo stabilito all’ordine rimane invariato,
salve le variazioni degli Organi governativi.
138
Verifica della merce
ART. 741 – Al momento della consegna viene effettuata la verifica del peso.
Imballaggio
ART. 742 – Il sacco di carta è compreso nel prezzo nel caso di acquisto al dettaglio. Non è
compreso nel prezzo, nel caso di acquisto di grosse partite presso il produttore.
TITOLO V – CAP. 15
c/1) Manufatti in cemento
Specie di vendita
ART. 743 – La vendita di manufatti in cemento si effettua su indicazione del tipo, della qualità
e delle caratteristiche.
Unità base di contrattazione
ART. 744 – L’unità base di contrattazione è:
per i materiali da copertura: il mq.;
per i tubi: il ml., il diametro interno o la sezione;
? per i recipienti: il litro.
Requisiti della merce
ART. 745 – I principali requisiti dei manufatti in cemento sono:
? impermeabilità;
? elasticità;
? leggerezza;
? stagionatura;
? resistenza meccanica;
? superficie discretamente liscia;
? giunti per l’incastro efficienti (nei tubi).
Imballaggio
ART. 746 – L’imballaggio è compreso nel prezzo.
Consegna
ART. 747 – Il luogo di consegna è il magazzino del venditore.
L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico
sono sopportati dal compratore.
Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per
consegna franco magazzino.
Consegna ripartita
ART. 748 – Nelle consegna ripartite il prezzo stabilito all’ordine rimane immutato.
Verifica e collaudo
ART. 749 – Se la consegna avviene franco cantiere, il controllo della merce, per quanto
riguarda il quantitativo e l’integrità, avviene all’atto dell’arrivo.
Se la consegna avviene franco magazzino del venditore, la verifica viene fatta al momento del
carico.
Spedizione e trasporto
139
ART. 750 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a piè d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Pagamento
ART. 751 – Il pagamento ha luogo presso il venditore. Se non è effettuato in contanti, deve
avvenire entro il termine compreso fra 60-90 giorni.
Vizi e difetti
ART. 752 – I vizi e difetti principali sono:
? la deficienza di stagionatura;
? la porosità;
? l’insufficiente resistenza meccanica.
Risoluzione del contratto
ART. 753 – Quando è constatato un difetto o un vizio, il compratore ha la scelta fra la
sostituzione della parte di merce difettosa, se possibile, ovvero la riduzione del prezzo.
La risoluzione del contratto è ammessa solo se la merce non è idonea all’impiego per il quale è
destinata.
TITOLO V – CAP. 15
c/2) Prodotti di cemento-amianto
Specie di vendita
ART. 754 – La vendita dei prodotti di cemento-amianto si effettua su indicazione del tipo e
della provenienza.
Unità base di contrattazione
ART. 755 – L’unità base di contrattazione è:
? per i materiali da copertura: il mq.;
? per i tubi: il ml., il diametro interno o la sezione;
? per i recipienti: il litro.
Requisiti della merce
ART. 756 – I principali requisiti dei prodotti di cemento-amianto, sono:
? impermeabilità;
? elasticità;
? leggerezza;
? stagionatura;
? resistenza meccanica.
Per certi tubi a pressione (acquedotto, ecc.) viene specificata la resistenza a pressione (Kg. x
cm2 o atmosfera).
Imballaggio
ART. 757 – L’imballaggio è compreso nel prezzo.
Consegna
ART. 758 – Il luogo di consegna è il magazzino del venditore.
L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico
sono sopportati dal compratore.
Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per
consegna franco magazzino.
140
Consegna ripartita
ART. 759 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato.
Verifica e collaudo
ART. 760 – Se la consegna avviene franco cantiere, il controllo della merce, per quanto
riguarda il quantitativo e l’integrità, avviene all’atto dell’arrivo.
Se la merce è consegnata franco magazzino del venditore, la verifica avviene al momento del
carico.
Per i tubi a pressione il controllo avviene al momento del collaudo totale o parziale.
Spedizione e trasporto
ART. 761 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a piè d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Pagamento
ART. 762 – Il pagamento avviene presso il venditore. Se non è effettuato in contanti, deve
avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.
Difetti
ART. 763 – I difetti principali sono:
? la deficienza di stagionatura;
? la porosità;
? l’insufficiente resistenza meccanica;
? la fragilità.
Risoluzione del contratto
ART. 764 – Quando è constatato un vizio o un difetto, il compratore ha la scelta fra la
sostituzione della parte di merce difettosa, se possibile, ovvero la riduzione del prezzo.
La risoluzione del contratto è ammessa solo se la merce non è idonea all’impiego per il quale è
destinata.
TITOLO V – CAP. 15
d) Materiali da costruzione
d/1) Laterizi
Definizione di laterizi
ART. 765 – Per «laterizi» s’intendono i materiali di argilla cotta, che, quanto all’impiego, si
distinguono così:
? da muro;
? da solaio (comuni o prefabbricati);
? da tramezze;
? da soffittatura (tavelle, tabelloni);
? da coperture;
? da rivestimento.
Il termine «volterrane», oltre al mattone speciale che un tempo costituiva la parte in mattone
laterizio fra due putrelle, oggi indica anche gli elementi o blocchi per solaio.
Specie di vendita
ART. 766 – La vendita può avvenire su campione reale o su tipo di campione, indicato con le 3
dimensioni base (altezza, lunghezza e larghezza).
141
Unità base di contrattazione
ART. 767 – Sono: l’unità (con riguardo a ciascun pezzo), il metro quadrato e, per i solai
comuni, il «centimetro – altezza – metro quadrato» (cm – h – mq.) e cioè l’equivalente in cm. del
prezzo in mq. (es. se per un blocco o elemento da solaio alto cm. 25 è fissato il prezzo per cm. di L.
25, tutta la fornitura è pagata in base a L. 625 il mq.).
Per i solai con travetti prefabbricati l’unità base di contrattazione è il «centimetro – altezza –
metroquadrato», la lunghezza dei travetti nonché l’interasse tra i travetti.
Campioni e analisi
ART. 768 – L’eventuale analisi è effettuata su campione fornito dal venditore e la spesa è
sopportata dall’acquirente.
Requisiti della merce
ART. 769 – Il laterizio è idoneo quando corrisponde per misura e forma all’uso per cui è
destinato ed alla percussione dà un suono metallico.
Consegna
ART. 770 – Quando all’atto della stipulazione del contratto è fissato il quantitativo da
consegnarsi in un determinato lasso di tempo, la consegna delle singole partite avviene su richiesta
del cliente mediante preavviso.
L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico
sono sopportati dal compratore.
Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito – a
prescindere dal luogo ove si è concluso il contratto – a consegna nella fabbrica.
Consegna ripartita
ART. 771 – Nella vendita per consegne ripartite vengono sempre indicati esattamente il
termine iniziale e finale della consegna ed il periodo e la quantità delle consegne intermedie; il
prezzo pattuito all’ordine resa invariato.
Verifica della merce
ART. 772 – La verifica della merce, per quanto riflette la quantità, avviene al momento dello
scarico e il ricevente firma apposita ricevuta in duplice copia, di cui una rimane in sue mani.
Collaudo
ART. 773 – Il collaudo dei prefabbricati avviene dopo la messa in opera.
Tolleranza
ART. 774 – Per i mattoni da paramento la tolleranza nelle misure, nella rottura e nei corpi
estranei è del 2%.
Per i mattoni di altro tipo la tolleranza è del 4%.
Per i mattoni pieni e semipieni è ammessa la percentuale di scarto del 10% quando sono
ribaltati per lo scarico, previo accordo espresso fra le parti, da parte del venditore.
Nelle forniture di tegole tipo «marsigliese» è ammesso che non più del 10% dei pezzi abbia il
nasello con foratura perfetta ovvero senza foratura.
Pagamento
142
ART. 775 – Se il pagamento non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine dai 60
ai 90 giorni.
Difetti
ART. 776 – E’ considerato difetto nei laterizi la presenza di salnitro in quantità tale da recar
danno. Per le tegole è altresì considerato difetto la non sufficiente planarità che può determinare
infiltrazioni.
Provvigione per la mediazione
ART. 777 – Al mediatore viene corrisposta dal venditore, la provvigione del 4-5%.
TITOLO V – CAP. 15
d/2) Produzione e commercio di piastrelle e marmette
Specie di vendita e campioni
ART. 778 – La vendita è effettuata su campione o su catalogo, a mezzo di ordine scritto o
verbale.
Unità base di contrattazione
ART. 779 – L’unità base di contrattazione è il metro quadrato.
Modo di misurazione
ART. 780 – Le piastrelle e marmette si conteggiano a metro quadrato.
Requisiti della merce
ART. 781 – I requisiti principali sono:
? esattezza geometrica;
? spigoli vivi;
? compattezza uniforme e stagionatura;
? esatta rispondenza delle misure pattuite;
? uniformità del tono del colore, specie nell’ambito di ogni singola partita;
? minima visibilità in superficie del materiale legante;
? granulometria uniforme;
? planarità.
Imballaggio
ART. 782 – Il costo dell’imballaggio è a carico del compratore e non è compreso nel prezzo.
Consegna
143
ART. 783 – Quando all’atto della stipulazione del contratto è fissato il quantitativo da
consegnarsi in un determinato lasso di tempo, la consegna delle singole partite avviene su richiesta
del cliente mediante preavviso di almeno 10 giorni.
Consegna ripartita
ART. 784 – Nelle consegna ripartite, il quantitativo delle singole consegne, pattuite col mezzo
di trasporto del venditore, deve essere di entità tale da giustificare il carico, tenuto conto pure della
distanza. Il prezzo pattuito all’ordine resta invariato.
Verifica della merce
ART. 785 – All’atto della consegna vengono controllati il quantitativo e l’integrità delle
piastrelle.
Per gli altri requisiti il controllo avviene durante la posa in opera.
Spedizione, trasporto ed assicurazione
ART. 786 – Se la consegna è pattuita nella fabbrica, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a piè d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Pagamento
ART. 787 – Se il pagamento non è pattuito in contanti, e cioè entro un termine massimo di 15
giorni dalla consegna, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.
Difetti
ART. 788 – I principali difetti delle piastrelle e marmette sono:
? irregolarità geometrica;
? spigoli smussati o sfrangiati;
? deficienza di stagionatura e compattezza;
? deficienza nel legante;
? mancata rispondenza delle misure pattuite;
? difformità del tono del colore, specie nella singola partita, se persiste dopo tre mesi dalla
posa in opera;
? esistenza di buchi o tarlature;
? granulometria non uniforme;
? mancanza di planarità se il tipo di materiale non richiede la levigatura.
Risoluzione del contratto
Sostituzione della merce e riduzione del prezzo
ART. 789 – Quando è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera, il compratore
ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo; se il materiale è già in opera,
il compratore stesso può scegliere fra la sostituzione delle unità difettose, se possibile, e la riduzione
del prezzo.
TITOLO V – CAP. 15
d/3) Sabbia e ghiaia
144
Specie di vendita e consegna
ART. 790 – La sabbia e la ghiaia sono vendute a mc., franco cantiere di utilizzo o franco luogo
di estrazione.
Modo di misurazione
ART. 791 – La misurazione avviene in base alla capacità riscontrata del mezzo di trasporto.
Requisiti della merce
ART. 792 – In relazione all’uso a cui è destinata, la sabbia può essere:
? tipo fine (da intonaco);
? grossa o granita (per gli altri usi).
La sabbia e la ghiaia possono essere lavate o non lavate.
La ghiaia si distingue, anche agli effetti del prezzo, in ordine decrescente in:
? pisello;
? fagiolini;
? pietrisco;
? ciottoli;
? misto naturale (tout venant).
Tolleranza
ART. 793 – La tolleranza ammessa per calo dovuto ad assestamento del materiale durante il
trasporto è del 10% massimo per la sabbia e del 5% massimo per la ghiaia.
Pagamento
ART. 794 – Il pagamento se non è effettuato in contanti deve avvenire entro 30 – 60 giorni, al
domicilio del venditore.
TITOLO V – CAP. 15
d/4) Posa in opera di asfalti e altri materiali per impermeabilizzazione
Conclusione del contratto e specie di vendita
ART. 795 – La conclusione dei contratti per la messa in opera di asfalti e altri materiali da
impermeabilizzazione avviene mediante preventivo, portante la descrizione dei lavori e la
indicazione dei materiali impiegati, mentre nel caso di semplice compravendita dei materiali
medesimi, il contratto si stipula su indicazione del tipo e della provenienza.
Unità base di contrattazione
ART. 796 – L’unità base di contrattazione ai fini della posa in opera degli asfalti e altri
materiali per impermeabilizzazione è il metro quadrato.
Qualora si tratti di sola compravendita dei materiali, l’unità base di contrattazione è il litro, il
Kg. o il mq., a seconda del tipo di prodotto.
145
Tolleranza
ART. 797 – Non si ammettono tolleranze sulle forniture.
Imballaggio
ART. 798 – I piccoli recipienti forniti dal venditore sono a «perdere», mentre i fusti sono a
«rendere».
Consegna
ART. 799 – La consegna avviene in cantiere a cura del venditore.
Consegna ripartita
ART. 800 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato.
Pagamento
ART. 801 – Il pagamento avviene presso il venditore. Se non è effettuato in contanti, deve
avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 802 – In mancanza di pattuizione espressa, la garanzia dei lavori ha la durata di 10 anni,
sia per quanto riguarda le parti piane sia per le altre parti (giunti, imbocchi, raccordi, converse,
ecc.).
Difetti
ART. 803 – Il principale difetto degli asfalti e degli altri materiali impermeabilizzanti è la
mancanza di resistenza agli age nti atmosferici ed il difettoso adeguamento alle variazioni
dimensionali.
TITOLO V – CAP. 15
e) Porcellane, maioliche, ecc.
e/1) Piastrelle in ceramica
Specie di vendita
ART. 804 – La vendita si effettua su campione o su indicazione del tipo e della provenienza.
Unità base di contrattazione
ART. 805 – L’unità base di contrattazione è il metro quadrato.
Requisiti della merce
ART. 806 – I principali requisiti sono:
146
?
?
?
esatta rispondenza della regolarità geometrica e la uniformità delle dimensioni (calibratura
e planarità);
uniformità di colore della partita venduta (tonalità)
resistenza a determinati agenti chimici, a quelli atmosferici ed alle normali sollecitazioni.
Imballaggio
ART. 807 – L’imballaggio è compreso nel prezzo.
Consegna
ART. 808 – Il luogo di consegna è il magazzino del venditore.
L’onere e le spese del carico sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico
sono sopportati dal compratore.
Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per
consegna franco magazzino.
Consegna ripartita
ART. 809 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato.
Verifica della merce
ART. 810 – All’atto dell’arrivo in cantiere avviene un sommario controllo della merce, per
quanto concerne il quantitativo. Il controllo definitivo avviene in un secondo tempo.
Tolleranza
ART. 811 – In relazione alla uniformità delle dimensioni esiste una tolleranza di 0,1 mm., per i
materiali trattati con bicottura; per i materiali trattati con monocottura la tolleranza può essere
superiore in rapporto al risultato.
Spedizione, trasporto ed assicurazione
ART. 812 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Pagamento
ART. 813 – Il pagamento è effettuato presso il venditore; se non è effettuato in contanti, deve
avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.
Difetti
ART. 814 – I principali difetti sono:
? mancanza di rispondenza della regolarità geometrica e della uniformità di dimensioni che
superino le tolleranze di cui all’articolo 811, ovvero manchino i requisiti di cui all’art.
806;
? mancata resistenza a determinati agenti chimici, a quelli atmosferici ed alle normali
sollecitazioni.
147
Risoluzione del contratto
Sostituzione della merce e riduzione del prezzo
ART. 815 – Quando è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera, il compratore
ha la scelta fra la risoluzione del contratto, la sostituzione della merce o la riduzione del relativo
prezzo; se il materiale è già in opera, il compratore stesso può scegliere fra la sostituzione della
parte difettosa, se possibile, o la riduzione del prezzo.
TITOLO V – CAP. 15
e/2) Piastrelle in grès
Requisiti della merce
ART. 816 – Per le piastrelle in grès è richiesta l’impermeabilità e una maggiore resistenza
rispetto a quello del tipo precedente.
TITOLO V- CAP. 15
e/3) Articoli igienico-sanitari ad uso abitazione
Specie di vendita
ART. 817 – La vendita avviene su campione tipo e su indicazione del tipo e della provenienza.
Unità base di contrattazione
ART. 818 – Gli oggetti si contrattano singolarmente.
Requisiti della merce
ART. 819 – I principali requisiti della merce sono:
? uniformità di smaltatura;
? uniformità di colore;
? superficie liscia ed integra;
? impermeabilità.
Imballaggio
ART. 820 – L’imballaggio è compreso nel prezzo.
Consegna
ART. 821 – Il luogo della consegna è il magazzino del venditore. L’one re e le spese del carico
sono sempre sopportati dal venditore, mentre quelli dello scarico sono sopportati dal compratore.
Se però contrattualmente è stabilito come luogo di consegna l’abitazione o il cantiere del
compratore, il venditore esegue il trasporto e lo scarico e le spese sono a carico del venditore stesso.
Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo si intende riferito per
consegna franco magazzino.
Consegna ripartita
148
ART. 822 – Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all’ordine rimane immutato.
Verifica della merce
ART. 823 – La verifica o avviene al magazzino del venditore, quando la merce è consegnata
franco partenza, o nel luogo in cui è consegnata all’acquirente, quando la consegna è fatta dal
venditore franco cantiere o domicilio del compratore.
Spedizione e trasporto
ART. 824 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Difetti
ART. 825 – I principali difetti degli articoli igienico-sanitari sono:
? le screpolature (cavillo);
? le bolle;
? la mancanza di uniformità nello smalto e nel colore;
? la porosità e la permeabilità;
? la non corrispondenza nel tipo, nelle misure e nella marca pattuiti;
? la superficie non liscia o non integra.
TITOLO V – CAP. 15
f) Lavori di vetro e cristallo
f/1) Compravendita e posa in opera di lastre di vetro e cristallo bianche e colorate
Specie di vendita
ART. 826 – La vendita dei vetri e dei cristalli in lastre avviene sia su campione tipo, sia su
indicazione del tipo e della provenienza.
Unità base di contrattazione
ATT. 827 – L’unità base di contrattazione è il metro quadrato.
Modo di misurazione
ART. 828 – Per quanto riguarda vetri e cristalli, poiché questi vengono fabbricati in misure
standard multiple di 4 centimetri lineari (con misura minima di 24 cm. per vetro semplice e cristallo
e di 50 cm. quadrati per doppi vetri assemblati), la fatturazione viene fatta sulla misura rettangolare,
arrotondata al multiplo di cm. 4 lineari immediatamente superiore.
Requisiti della merce
ART. 829 – I requisiti sia dei vetri sia dei cristalli sono:
? la trasparenza;
? la superficie assolutamente piana per il cristallo;
? l’assoluta integrità (per il prodotto di 1ª scelta);
? l’uniformità del colore nei vetri e cristalli colorati;
? la regolarità dello stampo per i vetri stampati;
149
l’uniformità della rigatura per i vetri rigati.
Per il vetro tirato una lieve ondulazione.
?
Consegna
ART. 830 – Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna, il prezzo s’intende riferito
per consegna franco magazzino.
Verifica della merce
ART. 831 – La verifica o avviene al magazzino del venditore, quando la merce è consegnata
franco partenza, o immediatamente nel luogo in cui è consegnata all’acquirente, quando la consegna
è fatta dal venditore franco cantiere o domicilio del compratore.
Spedizione e trasporto
ART. 832 – Se la consegna è pattuita franco magazzino, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore; se è pattuita a pie’ d’opera, le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del
venditore.
Consegna ripartita
ART. 833 – Nelle consegne ripartite il prezzo rimane immutato salvo patto contrario.
Verifica della merce
ART. 834 – Quando il contratto comporta pure la messa in opera, la verifica o collaudo avviene
immediatamente ad opera ultimata a richiesta del venditore, sia per quanto riguarda la qualità e le
dimensioni dei vetri e cristalli, sia per quanto riguarda la buona esecuzione della posa in opera.
Difetti
ART. 835 – I principali difetti dei vetri e dei cristalli sono:
? la presenza di bollicine;
? le striature;
? le rigature;
? la poca trasparenza per ossidazione;
? accentuata ondulazione.
TITOLO V- CAP. 15
f/2) Bottiglie e damigiane
Specie di vendita
ART. 836 – La vendita avviene su campione tipo.
Unità base di contrattazione
ART. 837 – L’unità di base di contrattazione è la singola bottiglia o damigiana.
Requisiti della merce
150
ART. 838 – I principali requisiti delle bottiglie sono:
? la regolarità della forma tipo;
? la resistenza alla pressione;
? la resistenza all’urto termico;
? la formazione regolare dell’imboccatura;
? la capacità pattuita, con le tolleranze d’uso.
Consegna
ART. 839 – L’onere e le spese del carico sono sempre sopportate dal venditore, mentre quelle
dello scarico gravano sul compratore.
Se il prezzo è pattuito franco partenza, esso si riferisce al luogo di produzione, mentre se il
prezzo è pattuito franco destino si riferisce al luogo indicato dal compratore.
Verifica della merce
ART. 840 – La verifica della quantità avviene al momento della consegna e la verifica della
qualità in ogni caso all’arrivo.
Trasporto
ART. 841- Se la consegna è pattuita franco partenza, le spese ed i rischi del trasporto sono a
carico del compratore, mentre se la consegna è pattuita franco arrivo, le spese ed i rischi del
trasporto sono a carico del venditore.
Difetti
ART. 842 – I principali difetti palesi delle bottiglie sono:
? irregolarità della forma tipo;
? mancanza della capacità pattuita, oltre le tolleranze d’uso;
? formazione irregolare dell’imboccatura;
? screpolature, sbocconcellature, bolle in numero e dimensioni eccessive, pietre ed altri
corpi estranei, devetrificazione, ondulazioni e martellature, insufficiente trasparenza ed
imperfezioni della superificie.
I difetti occulti delle bottiglie sono:
? insufficiente resistenza alla pressione;
? insufficiente resistenza all’urto termico, in rapporto alla destinazione.
Requisiti, difetti e controllo delle damigiane
ART. 843 – Per quanto concerne la compravendita delle damigiane, i requisiti ed i difetti sono
richiesti e regolati in maniera meno rigorosa.
Nel caso di rotture constatate all’arrivo della merce, si chiede una perizia per stabilire se la
rottura è dovuta a difetto di fabbricazione o di trasporto.
TITOLO V – CAP. 16
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
a) e b) Concimi chimici, anticrittogamici ed insetticidi
151
Specie di vendita
ART. 844 – La vendita avviene a peso.
Nella vendita franco partenza, la merce s’intende posta sul mezzo di trasporto a spese del
venditore.
Unità base di contrattazione
ART. 845 – L’unità base di contrattazione è il quintale e sottomultipli.
Campioni ed analisi
ART. 846 – Qualora per l’accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge della merce,
si rendesse necessario l’esame analitico, il compratore dovrà fare eseguire l’analisi chimica, a pena
di decadenza, entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della merce stessa, conservando presso di
sé almeno il 5% del quantitativo ricevuto per l’eventuale campionamento in contraddittorio. I
quantitativi di campionamento dovranno essere conservati nella confezione originale e non devono
essere manomessi.
Qualora si rendano necessari controlli della qualità, vengono prelevati non meno di tre
campioni che vengono raccolti in vasetti di vetro o sacchetti, sigillati da ambo le parti e trattenuti
dalle medesime, salvo uno di essi che viene consegnato all’Istituto o laboratorio scelto d’intesa fra
le parti o, qualora ciò non sia possibile, ad un esperto scelto fra i periti del Tribunale di Asti.
Su ogni vasetto o sacchetti viene apposto un cartellino firmato dalle parti con la indicazione
della data del campionamento, della partita da cui il campione è tratto e della fattura o bolla
d’accompagnamento relativa.
Requisiti della merce
ART. 847 – Quando il titolo dell’azoto o del fosforo o del potassio, ecc., è indicato con un
minimo ed un massimo (ad.es. 16/18), esso non deve essere inferiore al minimo indicato.
Imballaggio
ART. 848 – I contenitori sono compresi nel prezzo salvo che il prezzo C.I.P. non stabilisca
diversamente.
Consegna pronta
ART. 849 – Con la clausola «consegna pronta», se non sia diversamente precisato, s’intende
che la consegna debba avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dall’ordinazione.
Consegna ripartita
ART. 850 – Nel contratto per consegna ripartite la merce viene pagata al prezzo in vigore al
momento delle singole consegne.
Verifica della merce
ART. 851 – Il controllo riguarda il numero dei colli ed il peso al momento del ricevimento.
Spedizione e trasporto
152
ART. 852 – La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore,
anche se la vendita è fatta «franco destino».
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i rischi di viaggio sono a carico
del contraente che avrà provveduto il mezzo di trasporto.
Pagamento
ART. 853 – Trascorso il termine stabilito per il pagamento, senza che l’importo della fattura sia
stato versato, il venditore può, a sua scelta, o sospendere la consegna della residua merce, o
risolvere il contratto, fermo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni.
Obblighi di garanzia del venditore
ART. 854 – Il venditore deve garantire al compratore il titolo indicante il contenuto di materie
attive, salvo la tolleranza di legge.
Reclami
ART. 855 – Il compratore che intenda contestare il titolo della merce fornita, risultante dalla
fattura o dalla bolla d’accompagnamento deve, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della
merce, presentare a venditore il regolare certificato di analisi.
TITOLO V – CAP. 16
a/1) e b/1) Usi particolari riferiti alle varie qualità di prodotti
A) CONCIMI SEMPLICI
Perfosfati minerali
ART. 856 – I perfosfati minerali sono consegnati in sacchi di plastica da Kg. 50.
Il titolo è indicato con una oscillazione di 2 gradi fra il minimo e il massimo, sia per il prodotto
pulverulento, sia per quello granulato; non vi è tolleranza al di sotto del minimo; se l’analisi
dovesse dare un risultato inferiore al minimo, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
I perfosfati devono essere o granulari o pulverulenti, sì che se ne possa fare, senza
inconvenienti, lo spargimento a mano ed a macchina.
E’ ammesso un calo di deposito dallo 0,50 all’1%, senza diritto ad abbuono sul prezzo.
Scorie Thomas
ART. 857 – Le Scorie Thomas sono consegnate in sacchi di carta o plastica da Kg. 50.
Esse sono vendute a prezzo finito, per quintale.
Hanno titolo 15-7, 17-19, o 18-20 riferito all’anidride fosforica totale.
Nitrato di sodio
ART. 858 – Il nitrato di sodio può essere naturale (grezzo o granulare) e sintetico.
Il prodotto sintetico viene consegnato in sacchi da 50 Kg.
Per il prodotto grezzo naturale d’importazione, deve essere tollerato il cattivo stato dei sacchi,
dovuto alle operazioni di carico e scarico dalla nave.
153
E’ ammesso per il nitrato di sodio un calo naturale durante il viaggio, dell’1 al 2%, salvo che si
trovi in sacchi impermeabili.
I carichi sono venduti con garanzia di titolo in purezza e cioè del 95% minimo per il grezzo e
del 99% per il raffinato granulare, corrispondente rispettivamente al 15,50% e 16% circa di azoto.
Nitrato di calcio
ART. 859 – Il nitrato di calcio è consegnato in sacchi di plastica da Kg. 50.
E’ in forma granulare ed è garantito il titolo in azoto che 15-16%.
Nitrato ammonico
ART. 860 – Il nitrato ammonico è di forma granulare ed è posto in vendita in sacchi di plastica
da Kg. 50.
Viene messo in vendita con titolo 26/27% di azoto, per metà nitrico e per metà ammoniacale.
Solfato ammonico
ART. 861 – Il solfato ammonico è venduto in sacchi di plastica da Kg. 50 con titolo 20/21% di
azoto.
Urea agricola
ART. 862 – L’urea agricola è di forma cristallina ed è posta in vendita in sacchi di plastica da
Kg. 50.
Ha un titolo del 46% di azoto.
Concimi potassici
ART. 863 – I concimi potassici sono in forma pulverulenta e cristallina e, quando non sono
consegnati alla rinfusa, sono posti in sacchi di carta o di plastica da Kg. 50.
Le garanzie di analisi sono quelle previste dalla legge per gli altri concimi.
B) CONCIMI COMPLESSI
ART. 864 – Si intendono «complessi» i fertilizzanti che contengono due o più elementi
fertilizzanti primari (azoto, fosforo e potassio), che sono stati combinati con apposito processo di
produzione. Vengono posti in vendita in sacchi da Kg. 50.
Nella etichetta che indica la composizione del concime complesso devono risultare gli elementi
fertilizzanti ed i titoli minimi garantiti di ciascun elemento.
C) CONCIMI MISTI ORGANICI
ART.865 – I concimi misti consistono in una miscela di perfosfati minerali preparati con o
senza cloruro o solfato di potassio, con aggiunta di materie organiche (carniccio, cuoio, ossa,
peluria, ecc.) o di miscela di diversi concimi minerali ed organici. Vengono posti in vendita in
sacchi di plastica da Kg. 50.
Di essi devono sempre indicarsi il titolo in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ed il
titolo in azoto organico ed in ossido potassico: così pure deve essere indicata la percentuale in
materie organiche.
D) ANTICRITTOGAMICI
154
Solfato di rame e zolfo
ART. 866 – Il solfato di rame viene messo in commercio in sacchi di plastica o juta da Kg. 5,
10,25, 50, al titolo 98-99, con tolleranza dell’1% in peso.
Lo zolfo viene venduto ventilato raffinato o doppio ventilato. Per gli zolfi ramati si indica il
titolo delle unità rameiche e si indica altresì il titolo di solfato rameico idrato.
Viene venduto in sacchi di carta o di plastica da Kg. 5, 10, 25.
Polveri rameiche
ART. 867 – Le polveri rameiche vengono consegnate in contenitori, con l’indicazione del titolo
e del peso; non ammesso calo.
Altri prodotti anticrittogamici
ART. 868 – Per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico (acuprici o misti), insetticida o
diserbante, si indicano usualmente, oltre al peso netto, la composizione ed il titolo in sostanze
attive.
TITOLO V – CAP. 16
c) Saponi, saponette, glicerina, candele e profumi
Ordinazione
ART. 869 – L’ordinazione sia dei saponi, saponette e candele, sia della glicerina e dei profumi,
avviene tramite agente di commercio o direttamente presso il venditore, ma non è vincolante per
quest’ultimo.
Conclusione del contratto
ART. 870 – La conclusione del contratto avviene con l’esecuzione dell’ordine.
Quando si conviene un allestimento di vetrina per un determinato prodotto viene concesso dal
venditore un «premio vetrina» in pezzi, regolarmente fatturati ed immediatamente quietanziati.
Clausole speciali
ART. 871 – E’ sempre implicita la clausola «salvo approvazione della Casa».
Specie di vendita e unità base di contrattazione
ART. 872 – Le candele sono vendute a peso (Kg.), eccezione fatta per quelle decorative che
vengono vendute a dozzine.
La vendita avviene su tipo di campione franco fabbrica o franco magazzino.
Il sapone normale è venduto a numero e le saponette sono vendute a dozzine.
I lumini sono venduti a dozzine.
I profumi si vendono a dozzine di contenitori, franco domicilio acquirente. Per alcuni tipici
cosmetici (colluttori di igiene, collirio di bellezza) la vendita avviene a decine, sempre franco
domicilio acquirente.
I profumi sono venduti in flaconi, che contengono 1/8, 1/16 o 1/32 di litro.
Imballaggio
155
ART. 873- Gli imballaggi per i saponi sono a carico del venditore; per le candele la vendita è
fatta franco imballo; l’involucro di carta gessata con cui sono avvolti i pacchi di candele è
considerato tara per merce.
Per i profumi l’imballo è in cartoni ed è fornito gratuitamente.
Consegna
ART. 874 – La consegna su piazza per tutti i prodotti di cui sopra, avviene franco domicilio, a
carico del venditore.
La consegna fuori piazza, per i saponi, saponette e profumi, avviene mediante spedizione
franco domicilio acquirente.
Per le candele, la consegna fuori piazza avviene franco fabbrica o franco magazzino acquirente.
Verifica della merce
ART. 875 – Nelle vendite su piazza la verifica del peso, del numero dei pezzi e della qualità si
effettua al momento della consegna oppure a quello dell’arrivo della merce nel magazzino del
compratore.
Per le consegne fuori piazza la reversale ferroviaria o del vettore fa fede del peso e la qualità si
verifica all’atto dell’arrivo.
Rischi di viaggio
ART. 876 – Salvo i casi di consegna franco fabbrica, i rischi di viaggio sono sempre a carico
del venditore.
Difetti e vizi
ART. 877 – I principali difetti e vizi delle varie merci sono:
a) per i saponi:
?
fioritura per difetto di lavorazione;
b) per le saponette:
?
odore sgradevole;
?
deficiente compattezza;
c) per le candele:
?
durata minima a causa della pasta troppo molle;
?
deficienza di resistenza agli agenti atmosferici;
d) per i profumi:
?
insufficiente percentuale di grado anidro;
?
scarsa durata e persistenza.
d)
TITOLO V – CAP. 16
Prodotti farmaceutici e specialità medicinali
Ordinazione e conclusione del contratto
ART. 878 – L’ordinazione si effettua prevalentemente a mezzo telefono.
Specie di vendita ed unità base di contrattazione
156
ART. 879 – La vendita viene effettuata sia per prodotti farmaceutici confezionati, sia per
specialità a numero.
Per i prodotti sfusi, avviene a peso netto.
Requisiti della merce
ART. 880 – I requisiti dei prodotti sono garantiti dalla Casa fornitrice se in imballo originale.
Imballaggi
ART. 881- Gli imballaggi sono forniti dal venditore.
Consegna
ART. 882 – La consegna è effettuata al domicilio del cliente o alla fermata della corriera.
Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
ART. 883 – La spedizione ed i rischi del viaggio sono a carico del venditore, salvo diversa
convenzione.
Ritardo nella consegna
ART. 884 – In caso di ritardo nella consegna, per qualunque motivo, il compratore ha diritto a
non ritirare la merce.
Pagamento
ART. 885 – Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla consegna della merce.
Per il pagamento a presentazione di fattura si pratica uno sconto del 2% sull’importo della
fattura stessa.
Difetti o alterazioni del prodotto
ART. 886 – In caso di difetti o alterazioni del prodotto, questo viene restituito e cambiato con
un altro in buono stato dal fornitore.
TITOLO V – CAP. 16
e) colori e vernici
(non sono stati accertati usi)
f)
TITOLO V – CAP. 16
Manufatti in materie plastiche e relativa posa in opera
Conclusione del contratto
ART. 887 – Il contratto avente ad oggetto manufatti in materie plastiche, intervenuto tramite
procacciatore di affari, è sottoposto alla accettazione del fabbricante, anche in mancanza della
clausola «salva approvazione della Casa» o simili.
157
La ditta fabbricante – ove non accolga la proposta – ne dà immediatamente comunicazione al
committente.
Usi relativi alla posa in opera di materiali in plastica
ART. 888 – Quando è convenuta la posa in opera del materiale, salvo patti particolari, fanno
carico al committente:
a) il trasferimento dei materiali ai piani dell’edificio ove devono essere impiegati, per le
grandi forniture;
b) la ripulitura, la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua;
c) l’allestimento di idoneo locale per il deposito del materiale, di cui il committente è ad
ogni effetto depositario;
d) l’esecuzione, a richiesta e sotto direzione del fornitore, di sotto fondi eventualmente
occorrenti per l’applicazione della materia plastica.
Unità base di contrattazione
ART. 889 – Per le persiane avvolgibili, l’unità base di contrattazione è la misura minima di mq.
2; per i pavimenti l’unità base è il metro quadrato; gli altri oggetti sono venduti, secondo la loro
natura, a numero o a peso.
Modo di misurazione
ART. 890 – Quando è convenuta la posa in opera dei materiali di rivestimento, la misurazione
si effettua vuoto per pieno, conteggiando nel pieno le aperture o i vuoti di superficie inferiori a mq.4
per ciascuno, oppure calcolando a parte lo sfrido del materiale.
Requisiti
ART. 891 – I principali requisiti dei prodotti in plastica sono:
a) per le persiane avvolgibili:
?
colorazione stabile;
?
resistenza alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche;
?
indeformabilità;
b) per i nastri o profilati:
?
elasticità e minimo indurimento al sole;
c) per i prodotti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari:
?
inodorabilità;
?
atossicità;
?
elasticità;
?
resistenza al calore in rapporto al tipo di prodotto;
d) per i pavimenti:
?
coibenza acustica e termica;
?
stabilità dimensionale;
?
colorazione uniforme relativamente ad ogni singola fornitura;
?
resistenza agli agenti atmosferici;
?
durata superiore ai 5 anni.
Imballaggio
ART. 892 – Le spese di imballaggio sono, in ogni caso, a carico del venditore, salvo che sia
richiesto un imballaggio speciale.
158
Termini di consegna
ART. 893 – Nel computo dei termini di consegna, i quali decorrono dalla data dell’accettazione
dell’ordinazione sono considerati i soli giorni lavorativi.
La clausola «consegna prontissima» comporta la consegna immediata della merce, la clausola
«consegna pronta» comporta la consegna entro 8 giorni.
Ove non siano stabiliti termini fissi, né siano adottate le clausole «consegna pronta» o
«consegna prontissima», la consegna deve avvenire entro 60 giorni dall’ordinazione.
Spedizione, trasporto e scarico
ART. 894 – Le vendite per l’interno avvengono franco stabilimento del venditore.
Quando però è convenuta la posa in opera, la vendita s’intende fatta franco destino ed il
fornitore dovrà provvedere al carico, al trasporto ed allo scarico del prodotto con i rischi relativi.
Nelle grandi forniture è escluso lo scarico della merce.
Le vendite per l’estero s’intendono effettuate con la clausola «franco frontiera».
Pagamento
ART. 895 – Il termine di pagamento è di 60 o 90 giorni dalla consegna.
Il pagamento a pronti contanti, o entro 30 giorni dalla consegna, attribuisce al compratore il
diritto ad uno sconto del 2 o del 3 per cento sul prezzo della merce.
Garanzia della cosa venduta e posa in opera
ART. 896 – Quando è pattuita la posa in opera, la garanzia comprende, il buon funzionamento
delle opere e l’adeguatezza delle tecniche e dei materiali impiegati, in rapporto alla varietà degli
stessi ed al settore di impiego.
La garanzia si estende normalmente per il periodo di un anno.
Vizi e difetti
ART. 897 – I principali difetti dei prodotti in plastica stampati sono:
? colore che «corre»;
? eccessivo indurimento al sole;
? minima elasticità;
? minima tenuta al peso;
? minima tenuta alle intemperie.
I principali difetti dei prodotti in plastica soffiati sono:
? non uniformità della superficie;
? presenza di falle o di bolle d’aria.
Per i profilati o trafilati:
? la deformabilità;
? la perdita di colore;
? l’indurimento al sole;
? la fragilità;
? la difettosa profilatura per i profilati rigidi.
Per i pavimenti:
? la mancata stabilità dimensionale;
? la perdita di colore;
? l’eccessiva improntabilità.
159
TITOLO V- CAP. 16
Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone
(benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti, coke, ecc.)
g/1) Oli combustibili ad us o industriale e ad uso riscaldamento
g)
Ordinazione
ART. 898 – Nell’ordinazione di oli combustibili il quantitativo viene genericamente indicato
con riferimento ai recipienti usati per il trasporto o per il travaso o in quintali.
Unità base di contrattazione
ART. 899 – L’unità base di contrattazione è il Kg.
Campioni ed analisi
ART. 900 – All’atto della consegna il compratore può richiedere il prelevamento di un
campione, da effettuarsi in contraddittorio; il campione sigillato viene suddiviso in tre parti poste in
idonei recipienti, controfirmati dalle parti; un recipiente – campione viene trattenuto dal venditore;
gli altri dal compratore che, se lo ritiene, ne manderà uno al laboratorio di analisi.
Requisiti della merce
ART. 901 – Nelle ordinazioni e nei contratti gli oli combustibili vengono qualificati e distinti in
relazione alla loro viscosità: fluidi (viscosità 3-5), semifluidi (viscosità 5-7), densi (viscosità
superiore a 10).
Consegna ripartita
ART. 902 – Nelle consegne ripartite quando intervengono variazioni nei gravami fiscali o del
listino ufficiale, il prezzo delle successive partite aumenta o diminuisce di conseguenza.
Verifica della merce
ART. 903 – La verifica del peso avviene in quanto richiesta dal compratore e le relative spese
sono a carico di questi.
Trasporto e rischi
ART. 904 – Le spese di trasporto ed i rischi inerenti sono a carico del venditore.
Ricevimento della merce
ART. 905 – Il compratore deve indicare esattamente il recipiente dove deve essere travasato il
combustibile, ed il travaso deve avvenire alla presenza del compratore stesso o di un suo incaricato,
i quali devono precisare le modalità di travaso particolari in relazione alla capacità della vasca e alle
installazioni esistenti.
Pagamento
160
ART. 906 – Il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patto contrario, alla consegna o
immediatamente dopo, al domicilio del venditore.
Difetti della merce
ART. 907 – I difetti, che salvo patto contrario possono essere contestati, sono quelli relativi al
punto di viscosità.
TITOLO V – CAP. 16
g/2) Gasolio da riscaldamento
Ordinazione e unità base di contrattazione
ART. 908 – Nell’ordinazione di gasolio, il quantitativo viene genericamente indicato in litri: il
litro è l’unità base di contrattazione.
Consegna ripartita
ART. 909 – Nelle consegne ripartite quando intervengono variazioni nei gravami fiscali o del
Listino ufficiale, il prezzo delle successive partite aumenta o diminuisce di conseguenza.
Verifica della merce
ART. 910 – La verifica della merce avviene mediante contatore volumetrico installato sul
recipiente usato per il trasporto.
Pagamento
ART. 911 – Il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patto contrario, alla consegna o
immediatamente dopo, al domicilio del venditore.
TITOLO V – CAP. 16
g/3) Prodotti bianchi e carburanti agricoli
Ordinazione
ART. 912 – Nell’ordinazione di prodotti bianchi (petrolio illuminante, benzina naturale e super,
gasolio) e di carburanti agricoli, si precisa il quantitativo richiesto.
Specie di vendita
ART. 913 – La vendita avviene a peso o a litro.
Unità base di contrattazione
ART. 914 – L’unità base di contrattazione per la benzina normale e super, per il gasolio e per il
petrolio illuminante è il litro.
Per il carburante agricolo l’unità base di contrattazione è il Kg.
Recipiente
161
AT. 915 – I fusti cono di proprietà del venditore ed il compratore deve restituirli entro un
congruo termine. Il compratore di regola versa una cauzione pari al valore del recipiente: tale
cauzione viene restituita se il compratore ritorna il fusto in condizioni di usabilità.
Consegna
ART. 916 – La consegna avviene al recapito del compratore, a cura ed a spese del venditore.
Verifica della merce
ART. 917 – Il quantitativo si verifica attraverso le apposite «linee di fede», segnate sui
recipienti di trasporto, quando trattasi di chilolitri. Attraverso la misura del contalitri, per i mezzi
muniti di tale apparecchiatura.
Pagamento
ART. 918 – Per i prodotti bianchi ed i carburanti agricoli il pagamento del prezzo avviene,
salvo patto contrario, alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore.
TITOLO V – CAP. 16
g/4) Petrolio ad uso riscaldamento ovvero kerosene
Specie di vendita
ART. 919 – La vendita avviene in confezioni da 20, 50 e 200 litri.
Unità base di contrattazione
ART. 920 – L’unità base di contrattazione è il litro oppure il canestro da 20 litri.
Imballo e confezione
ART. 921 – Il compratore versa una cauzione per il recipiente pari al costo del medesimo:
quando il recipiente viene restituito in condizioni di idoneità, la cauzione è rimborsata al
compratore.
Contestazioni
ART. 922 – Le contestazioni relative alla quantità possono essere proposte dal compratore solo
fino a quando il sigillo del recipiente è integro.
Consegna e ritiro
ART. 923 – Nella ve ndita all’ingrosso la consegna avviene al domicilio dell’acquirente con
spese di trasporto e rischio a carico del venditore.
Nella vendita al dettaglio oltre alle modalità di cui al comma precedente, la consegna può
avvenire al domicilio del venditore, con spese di trasporto e rischi a carico dell’acquirente.
Pagamento del prezzo
162
ART. 924 – Il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, alla consegna o
immediatamente dopo, al domicilio del venditore.
TITOLO V – CAP. 16
g/5) Lubrificanti
Specie di vendita
ART. 925 – La vendita dei lubrificanti avviene di regola a peso o a confezioni sigillate.
Unità base di contrattazione
ART. 926 – L’unità base di contrattazione è il chilogrammo; per i quantitativi fino a 20 Kg. il
peso della confezione vale come peso di prodotto («tara per merce»), mentre per le partite oltre i 20
Kg. il peso del prodotto è netto.
Requisiti della merce
ART. 927 – I lubrificanti vengono specificati nelle contrattazione per densità e viscosità e
secondo l’uso a cui sono adibiti.
Consegna e ritiro
ART. 928 – Le spese di trasporto e rischi relativi sono a carico del venditore per le partite oltre
i 50 Kg., mentre per le partite fino a tale limite il compratore provvede a proprie spese e rischio al
ritiro e trasporto.
Pagamento del prezzo
ART. 929 – Per le partite fino a 20 Kg. il pagamento avviene al momento della consegna.
Per le partite superiori il pagamento deve avvenire entro giorni 60 dalla consegna.
Reclami
ART. 930 – Per le partite in confezioni originali sono ammessi reclami sul peso fino a quando i
sigilli sono integri.
TITOLO V – CAP. 16
g/6) Coke
(vedasi Cap. 3, lett. a)
h)
TITOLO V – CAP. 16
Commercio all’ingrosso dei gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole
Ordinazione e conclusione del contratto
ART. 931 – Nelle ordinazioni e contrattazioni i gas in bombole vengono distinti in gas
compressi (metano, ossigeno, azoto), liquefatti (propano, butano, gas di petrolio liquefacibili,
ovvero miscele dei medesimi) sciolti (acetilene).
163
I gas liquefatti vengono anche indicati con la sigla G.P.L. (gas di petrolio liquefatti).
Unità base di contrattazione e modo di misurazione
ART. 932 – Unità base di contrattazione è la «bombola», specificata nel suo contenuto in peso.
Consegna
ART. 933 – La consegna dal fornitore al rivenditore avviene «franco destino» al magazzino del
rivenditore, comprese a carico del venditore le spese di facchinaggio. Il rischio inerente al trasporto
è a carico del venditore.
Verifica della merce e consegna
ART. 934 – Per i gas G.P.L. la bombola, purchè abbia integri i sigilli, deve sempre essere
sostituita, quando il contenuto non abbia il peso o il volume minimi garantiti.
Pagamento
ART. 935 – Il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, alla consegna o
immediatamente dopo, al domicilio del venditore.
Resa
ART. 936 – Per i gas liquefatti, compressi e disciolti, i termini di resa della bombola – anche se
non usata – è di un anno dalla consegna, salvo patto contrario; le spese di trasporto e facchinaggio
per la restituzione sono a carico della ditta fornitrice. Quanto sopra si applica sia nei rapporti tra
ditta fornitrice e rivenditori sia nei trasporti fra rivenditori e consumatori.
TITOLO V – CAP. 17
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
Specie di vendita e unità base di contrattazione
ART. 937 – Per i pavimenti di gomma la vendita e la misurazione avvengono a metro quadrato.
I pneumatici per autovetture, autocarri, moto e biciclette e relative camere d’aria, sono venduti
a numero.
I tubi vengono venduti a metro lineare.
Analisi
ART. 938 – Le spese per eventuali analisi sono a carico dell’acquirente.
Requisiti della merce
ART. 939 – I principali requisiti dei pavimenti in gomma in relazione all’uso a cui vengono
destinai, sono:
? resistenza alle abrasioni;
? resistenza all’improntabilità;
? resistenza dielettrica;
? resistenza acustica;
164
resistenza cromatica;
resistenza termica;
resistenza agli agenti chimici;
sopravvivenza ai bacteri dello 0,4%;
stabilità dimensionale.
I pneumatici possono essere di quattro tipi.
Quelli di prima categoria devono presentare perfezioni tecniche e di aspetto.
I pneumatici «difettosi nell’aspetto» non possono essere considerati di prima categoria. Essi
sono tuttavia di norma strutturalmente garantiti.
Quelli di seconda categoria presentano imperfezioni tecniche e ciò la Casa produttrice deve
indicarlo a mezzo di apposita stampigliatura.
Quelli di 3ª categoria (per uso agricolo) recano una stampigliatura che indica il limite massimo
di velocità o l’uso per il quale sono destinati.
?
?
?
?
?
Bollatura
ART. 940 – Gli articoli di gomma possono avere una bollatura o timbratura che fa fede del tipo
e provenienza.
Imballaggio
ART. 941 – Per i pavimenti in gomma (confezioni da 4,5 a 5 mq.), gli imballaggi sono a carico
del venditore e consegnati gratuitamente.
Per gli articoli di gomma in genere l’imballaggio e la confezione normali sono a carico del
venditore, mentre per imballi o confezioni speciali, tale prezzo viene fatturato a parte.
Consegna
ART. 942 – Per i pneumatici venduti al minuto la consegna comprende pure la loro
sistemazione o montaggio.
Consegna ripartita
ART. 943 – Nella consegna ripartita il prezzo dell’intera partita viene determinato all’atto della
conclusione del contratto.
Verifica della merce e collaudo
ART. 944 – Per i paviment i in gomma il collaudo avviene dopo 72 ore dalla posa in opera,
tagliando e strappando un cm2 di pavimento per constatare se l’adesione di esso sul sottofondo è
perfetta.
Spedizione e trasporto
ART. 945 – Le spese ed i rischi relativi alla spedizione ed al trasporto degli articoli di gomma
sono a carico dell’acquirente; mentre per i pavimenti posti in opera dal venditore le spese inerenti
alla mano d’opera, i macchinari, il sottofondo, ecc., sono a carico del venditore stesso.
Per i pneumatici montati in località diverse dal negozio del venditore, vengono fatturati a parte
il trasporto e l’assistenza.
Obblighi di garanzia del venditore
165
ART. 946 – Il venditore garantisce la posa in opera dei pavimenti di gomma come sistemati a
regola d’arte per 5 anni.
TITOLO V – CAP. 18
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE
a) Impianti elettrici, televisivi, telefonici,
di segnalazione e comunicazione interna
Preventivi
ART. 947 – Il preventivo dei lavori assunti può essere:
a) a misura, quando il compenso è stabilito in base al materiale impiegato, messo in opera;
b)
in economia, quando il compenso è stabilito tenendo conto del materiale impiegato e
del lavoro prestato separatamente;
c)
forfetario o a corpo, cioè con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi,
senza misurazione ed a costo globale indicato;
d)
a prezzo unitario, per ciascuna presa di corrente e punto luce, ovvero per punto
telefonico, citofonico e presa TV.
Per quanto concerne le colonne montanti per l’alimentazione delle singole unità immobiliari, il
prezzo deve essere pagato a parte, se non è previsto nel preventivo.
Spese per le opere da muratore
ART. 948 – Nell’esecuzione di impianti elettrici, in mancanza di patto espresso, le spese per i
lavori e le opere da muratore relative, sono a carico del committente.
Collaudo
ART. 949 – Le spese inerenti all’eventuale collaudo dell’opera sono a carico del committente,
intendendosi per collaudo il controllo della corrispondenza tra l’opera finita a regola d’arte e
l’ordine.
TITOLO V – CAP. 18
b) Elettrodomestici
Imballaggio
ART. 950 – Le spese di imballaggio sono a carico del venditore, eccezion fatta per gli
imballaggi speciali richiesti dall’acquirente.
Consegna
ART. 951 – Nella vendita di elettrodomestici la consegna è fatta nell’ambito provinciale, a
spese e rischio del venditore, presso il luogo indicato dal compratore.
166
TITOLO V – CAP.. 18
c) Compravendita e locazione di strumenti musicali
Ordinazione
ART. 952 – Nell’ordinazione di pianoforti il compratore versa una caparra. Altrettanto avviene
per strumenti musicali di caratteristica pregiata e di valore superiore in genere a lire 1.000.000. La
caparra s’intende confirmatoria.
Consegna
ART. 953 – La consegna dei pianoforti avviene al domicilio del compratore, a rischio e spese
del venditore.
All’atto della consegna dei pianoforti, il venditore è tenuto a far accordare a proprie spese lo
strumento al domicilio del compratore.
Il termine per la consegna stabilito al momento della conclusione del contratto s’intende, di
massima, in funzione dell’effettiva possibilità di consegna da parte della Casa costruttrice.
Locazione di pianoforti
ART. 954 – Nella locazione di pianoforti, lo strumento è consegnato accordato.
Il trasporto a domicilio del locatario (all’inizio della locazione) e al domicilio del locatore (alla
fine della locazione) avviene a spese del locatario e rischio del locatore.
Strumenti musicali per «banda»
ART. 955 – Gli strumenti musicali vengono garantiti circa la funzionalità e simili, e difetti di
fabbricazione; per gli strumenti nuovi vale la garanzia prestata dalla Casa costruttrice e per il
periodo dalla stessa previsto; per gli strumenti usati il venditore presta la garanzia per un periodo di
mesi sei.
TITOLO V - CAP. 8
d) Stracci
Requisiti e suddivisioni della merce
ART. 956 – Gli stracci venduti da raccoglitori al commerciante alla rinfusa sono gli stracci «di
famiglia».
Tale vendita avviene a peso.
Gli stracci «di famiglia» dopo la selezione a cura del commerciante vengono a loro volta
suddivisi in categorie, in riferimento alla loro natura.
Una delle categorie degli stracci «di famiglia» è il «pezzame», venduto nell’ambito provinciale
per uso di officina.
Il pezzame per le officine si distingue ai fini del prezzo nell’ordine decrescente, in:
? bianco;
? chiaro;
167
?
scuro.
Imballaggio
ART. 957 – Gli stracci sono confezionati e legati dal commerciante e forniti in colli, salvo
diverso accordo.
Verifica della merce
ART. 958 – La verifica della merce viene effettuata al magazzino del venditore, mediante
l’apertura e l’esame di alcuni colli.
Consegna
ART. 959 – La consegna avviene al magazzino del venditore, salvo accordi diversi.
Tolleranza
ART. 960 – E’ ammessa una tolleranza di peso del 2-3%.
Pagamento
ART. 961 – Il pagamento dal commerciante al raccoglitore avviene in contanti presso
l’acquirente, mentre tra il commerciante e l’industria acquirente il pagamento avviene entro 60
giorni circa dalla consegna, mediante rimessa.
Difetti
ART. 962 – Costituiscono difetto negli stracci:
? il marciume e l’eccessiva umidità;
? il sudiciume e particolarmente l’unto;
La constatazione di questi difetti, dà diritto alla restituzione della merce o alla riduzione del
prezzo.
TITOLO VI
CREDITO E ASSICURAZIONI
CAP. 1
USI NELLE OPERAZIONI DI BANCA
Operazioni di credito documentario
(artt. 1527, 1530 Cod. Civ.)
168
ART. 963 – Gli Istituti ed Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si
attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle « Norme ed usi uniformi relativi ai crediti
documenti » accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.
Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti
(art. 1528 Cod. Civ.)
ART. 964 – Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del
prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui
avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 del Cod. Civ.
Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i
documenti devono essere presentati all’Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l’orario di
apertura degli sportelli.
Pagamento diretto del compratore
dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito,
all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso
(art. 1530 Cod. Civ.)
Art. 965 – Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del
prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data del
verbale di offerta reale dei documenti stessi.
Interesse di conto corrente
(Misura non pattuita)
ART. 966 – Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita gli
Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme
che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate
vigente.
Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori
della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta
interesse.
Obblighi degli Istituti od Aziende di credito
nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione
(art. 1838 comma 2° Cod. Civ.)
ART. 967 – Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice
custodia degli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane che non siano
generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo
dell’Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per
l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di
incassare i dividenti, i premi o rimborsi di titoli estratti. L’istituto od Azienda di credito esegue
tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito per iscritto.
Deposito di titoli a custodia ed amministrazione
presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso)
(art. 1838, comma 3° Cod. Civ.)
169
ART. 968 – Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di
credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme
che regolano le operazioni ed i servizi bancari.
Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore
ART. 969 – Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà i sub-depositare, anche senza
darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e
l’amministrazione accentrata.
Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli
Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne
il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa
specie e quantità.
Termine per l’esercizio del diritto di opzione
ART. 970 – Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il
termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l’esercizio del diritto di opzione devono pervenire
agli Istituti ed alle Aziende di credito - è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello
stabilito come ultima seduta di quotazione di borsa del diritto, onde consentire l’esecuzione delle
istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei
clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.
Recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato
ART. 971 – Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie
regolate in conto corrente, di cui all’articolo 1855 C.C., il recesso può essere esercitato con il
preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’utilizzo del
credito.
Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere
Art. 972 – Nel calcolo degli interessi di frazione d’anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a
carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti od Aziende di credito
computano i giorni secondo l’anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso
dell’anno commerciale.
Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli
interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme
che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate
vigente.
Chiusura del conto corrente e interesse composto
ART. 973 – Nelle operazioni bancarie l’interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato
portando in conto:
a) per i conti depositi non vincolati, l’interesse semplice maturato annualmente;
170
b) per i conti e depositi vincolati, l’interesse semplice maturato alle relative scadenze o
annualmente;
c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l’interesse semplice maturato alla fine di
ogni trimestre, cioè a fine di marzo, giugno, settembre e dicembre.
L’interesse così portato in conto, produce a sua volta l’interesse nella stessa misura.
Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario
ART. 974 – Le espressioni « fondi a disposizione » o « somme a disposizione » stanno ad
indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in
attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.
Accredito in conto « salvo buon fine »
ART. 975 – L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è
accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l’Istituto od
Azienda di credito ne abbia effettuato l’incasso. La valuta applicata all’accreditamento determina
unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa le
disponibilità dell’importo.
E’ tuttavia in facoltà dell’Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l’importo anche
prima di averne effettuato l’incasso. In caso di mancato incasso, all’Istituto od Azienda di credito
spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all’art. 1829 del Cod. Civ.
La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.
Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito
(art. 1856 Cod. Civ.)
ART. 976 – Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono
dall’estero sono regolati dalla legge italiana.
Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia
(art. 1850 Cod. Civ.)
ART. 977 – Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o
merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli
Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell’art. 1850 del Cod. Civ., usano accordare per il
reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l’Istituto od Agenzia di credito ha
il diritto di far vendere senz’altro avviso il pegno.
Interessi di mora sui mutui e finanziamenti
(art. 1283 Cod. Civ.)
ART. 978 – Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per
capitale, interessi ed accessori, gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme
rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta
del pagamento effettuato.
171
TITOLO VI – CAP. 2
USI DELLE ASSICURAZIONI
(non sono stati accertati usi)
TITOLO VI – CAP. 3
USI DELLE BORSI VALORI
(non sono stati accertati usi)
Titolo VII
ALTRI USI
CAP. 1
PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI
a) Lavatura e pulitura a secco ed ad acqua,
tintura di abiti ed indumenti
Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione
ART. 979 – L’esecutore dell’opera rilascia al committente una ricevuta, per il ritiro della merce
lavorata.
Responsabilità della ditta lavoratrice
ART. 980 – L’esecutore dell’opera non risponde per eventuali difetti dipendenti da scoloritura
per esposizione al sole, da sudore, da polvere, da fumo o da usura.
L’esecutore dell’opera deve avvertire il committente dei difetti che possono derivare dalla
lavorazione.
Per gli articoli in pelle scamosciata o liscia, la tintoria non risponde dei danni conseguenti a
quelle alterazioni che essendo preesistenti sulle pelli, possono essere evidenziate o aggravate con la
pulitura.
Risultato della tintura
ART. 981 – Nelle commissioni di tintura su campione l’esecutore dell’opera non risponde della
perfetta corrispondenza del colore richiesto.
Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una
seconda, di colore più scuro o diverso da quello della prima ordinazione, pagando una
maggiorazione sul prezzo originario pattuito.
172
Verifica degli oggetti
ART. 982 – Il committente verifica gli oggetti al momento della riconsegna.
TITOLO VII – CAP. 1
a/1) Lavatura di biancheria
Ritiro e consegna
ART. 983 – Per le consegne di una certa entità (effettuate da alberghi, convitti, ecc.), il
committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia
della distinta, firmata in segno di ricevuta.
Reclami
ART. 984 – Se il committente esegue la verifica dei capi all’atto della riconsegna, il reclamo
deve essere fatto immediatamente alla Ditta.
Responsabilità e risarcimento danni
ART. 985 – L’esecutore dell’opera risponde per le perdite; per i danneggiamenti, invece, nella
misura del 100% del valore dei capi deteriorati, con facoltà di trattenerli.
TITOLO VII – CAP. 1
b) Stampa e fissaggio dei tendaggi grezzi o tinti
Conclusione dei contratti
ART. 986 – L’impresa che deve eseguire il lavoro predispone i campioni di stoffe da stampare
e fissare, con i relativi disegni e colori, sottoponendoli ai committenti. Questi, nel richiedere
l’opera, precisano le ulteriori modalità della lavorazione, la quantità ed il prezzo che sono disposti a
corrispondere in relazione al numero dei colori ed alla natura del tendaggio.
Fornitura del materiale
ART. 987 – I tendaggi da stampare e fissare sono forniti dal committente. Gli stampi invece, in
mancanza di forniture dirette da parte del committente, sono forniti dall’impresa esecutrice
dell’opera.
Responsabilità dello stampatore
173
ART.988 – Il ritiro della materia greggia da lavorare non implica accettazione, da parte dello
stampatore, dell’ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme all’ordine del
committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito.
Lo stampatore non risponde degli strappi e delle smagliature se il committente non abbia
ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto dopo la lavorazione.
Riconsegna della merce
ART. 989 – La riconsegna della merce da lavorare e lavorata è a carico della ditta stampatrice,
che assume i rischi di trasporto.
Pagamento
ART. 990 – Il pagamento avviene sempre dopo la consegna della merce lavorata.
TITOLO VII – CAP. 1
b/1) Lavori di tinteggiatura, stuccatura, verniciatura
e posa in opera di parati
Oggetto del contratto
ART. 991 – Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce, in affresco e
con idropitture, la provvista e posa in opera di parati, le verniciature con qualunque materiale e le
stuccature.
Preventivi
ART. 992 – Il preventivo dei lavori assunti può essere:
a) a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità ed omogeneità, si da
compensare il tempo ne cessario per le misurazioni ed i relativi computi;
b) forfettario o a corpo, con esclusione di misurazione, con la sola dettagliata specificazione dei
lavori da eseguirsi.
Se non è espressamente specificato, il preventivo non comprende la spesa relativa al ponteggio.
Lavori in economia
ART. 993 – I lavori in economia vengono eseguiti sotto il controllo del committente, e vengono
conteggiati in base ai materiali ed al tempo impiegati, computando anche il tempo necessario per il
trasporto degli attrezzi dal ma gazzino al posto di lavoro e viceversa, all’inizio ed al termine dei
lavori.
Misurazione dei lavori di imbiancatura e di tinteggiatura
su superfici interne
ART. 994 – I soffitti a volta o a travatura si misurano calcolando le superfici effettive dei piani
e delle travature.
174
Le pareti ed i soffitti piani si misurano sviluppando la loro superficie in proiezione, deducendo
solo i vani non tinteggiati aventi superfici superiori ai quattro metri quadrati (sui predetti vani si
computano gli eventuali squarci o celini).
I vani inferiori ai 4 metri quadrati vengono computati vuoto per pieno a compenso degli
eventuali squarci o celini e dell’indispensabile profilatura.
Quando esistono sporgenze o rientranze, non si computano se inferiori ai 5 centimetri, salvo
patto contrario.
Le zoccolature si misurano a metro lineare se inferiori ai 18 centimetri di altezza; le zoccolature
di altezza superiore, si misurano a metro quadrato e le relative profilature a metro lineare.
Per i parati vale invece la misurazione della superficie effettiva coperta, computando nel prezzo
della provvista e dell’applicazione, tutte le spese. Altrettanto dicasi nel caso in cui si esegua la sola
applicazione di carta o stoffa dal committente.
Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura
su facciate e superfici esterne
ART. 995 – Le imbiancature e tinteggiature a calce o in affresco eseguite su facciate o
superfici esterne, si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, senza alcuna deduzione
dei vani e dei vuoti fino al limite di mq. 4 (vuoto per pieno) e con l’aggiunta dello sviluppo delle
gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.
Le tinteggiature con idropittura, le verniciature e le applicazioni di rivestimenti plastici si
calcolano pure sulla massima altezza e massima larghezza, deducendo soltanto i vuoti superiori a
quattro metri quadrati e con l’aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi,
dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.
In ogni caso, zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se
eseguiti in colore diverso, si misurano a parte, a metro lineare, secondo la linea più lunga.
Misurazione dei lavori di verniciatura
ART. 996 – I lavori di verniciatura di superfici interne in genere, nonché di manufatti in legno
o in ferro, eseguiti con idropitture, vernice opaca o grassa, smalti e prodotti similari, sono misurati
calcolando la loro massima superficie, la quale, avuto riguardo alla complessità dell’esecuzione dei
lavori medesimi, viene moltiplicata per un determinato coefficiente, come appresso:
a) per le pareti, i soffitti e le superfici interne in genere il calcolo si esegue sulla superficie
effettiva, deducendo solo i vani o vuoti di oltre un metro quadrato e le fasce di larghezza superiore a
trenta centimetri;
b) per le griglie, le tapparelle e le avvolgibili compresi gli apparecchi a sporgere, la
massima dimensione verniciata del manufatto si moltiplica per tre;
c) per le antine di finestre comuni, il computo si esegue sulla luce netta, se non vi sono
traverse ai vetri; qualora vi siano traverse, si applica il coefficiente 1,50, per verniciatura sia interna
sia esterna. Per le antine di finestre a ghigliottina e a ribalta, alla luce netta si applica il coefficiente
2;
d) per le antine per balconi con zoccolo la superficie della luce netta si moltiplica per 1,50
se non vi sono traverse ai vetri; per 1,75, se vi sono traverse;
e) le quide con ferri a U, gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni, si computano a
metro lineare;
f) per gli stipiti, i controstipiti, i celini, i cassoncini, le bussole ed i telai si calcola la
superficie effettiva;
g) per le porte, le antiporte e le impennate a vetri aventi superficie vetrata superiore al 50%
del totale, la superficie della luce netta si moltiplica per 1,50.
h) Per quelle a riquadri fino a dmq. 15 o aventi superficie vetrata inferiore al 50% del totale,
la superficie della luce netta si moltiplica per 2;
175
i) le cordonature, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce fino a 18 cm. di altezza si
computano a metro lineare;
j) per le cancellate, i parapetti in ferro, le inferriate e simili, di superficie piana, si considera
la superficie effettiva; per quelli lavorati, la superficie si moltiplica per un coefficiente, da
determinarsi volta per volta, fino ad un massimo di quattro.
Qualora si tratti di manufatti di forma irregolare, la superficie si calcola moltiplicando l’altezza
media per la larghezza media.
Misurazione dei lavori di stuccatura
su superfici piane in locali interni
ART. 997 – Le lisciature e rasature in gesso od altro di superfici piane in locali normali interni
sono misurate nella loro superficie effettiva, senza far luogo a deduzione per vani o vuoti inferiori a
due metri quadrati o per fasce di larghezza inferiore a 30 centimetri.
Non sono ammesse deduzioni per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccolini,
decorazioni di qualsiasi dimensione, né per le superfici corrispondenti a lavori di rappezzo eseguiti
in economia o altrimenti.
Le cornici di qualunque genere, le gusce, le gole, le sagome, gli scuretti, le fasce, sia rientranti
che sporgenti, sia verticali che orizzontali, sono misurati a metro lineare, secondo la linea più lunga
e seguendo i rilievi.
Le decorazioni in stucco si computano a parte, secondo la complessità del loro disegno.
I paraspigoli sono computati a metro lineare.
Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari
o eseguiti in condizione disagiata
ART. 998 – I lavori di stuccatura su superfici particolari o, comunque, eseguiti in condizione di
disagio, comportano, in relazione alla maggiore difficoltà della esecuzione, la moltiplicazione della
loro superficie effettiva per un determinato coefficiente da concordarsi volta per volta.
Per contro, trattandosi di sottorampe inclinate, sottopiani, sottoripiani, frontali, soffitti iniziali o
di arrivo di vani -scala, si misura la sola superficie effettiva.
Pagamento
ART. 999 – Salvo pattuizioni il pagamento avviene al termine dei lavori.
TITOLO VII – CAP. 2
USI MARITTIMI
(non sono stati accertati usi)
176
TITOLO VII – CAP. 3
TRASPORTI TERRESTRI
a) Trasporti terrestri in genere
Inizio delle operazioni di trasporto
ART. 1000 – Il vettore inizia le operazioni per il trasporto entro le 24 ore successive al
conferimento ed all’accettazione dell’ordine.
Spedizioniere
ART. 1001 – Il mittente è tenuto a compilare una distinta delle merci da consegnarsi allo
spedizioniere; questi sceglie i me zzi più idonei per l’esecuzione del trasporto nel migliore interesse
del committente.
Clausole speciali
ART. 1002 – Nel trasporto a collettame (carico fatto di merci diverse e di diversi committenti)
la clausola « da porta a porta » impiega il trasportatore al carico, allo scarico ed alla consegna a
domicilio.
Il vettore è tenuto allo stivaggio della merce ed al suo approntamento per lo scarico, salvo la
clausola « merce alla rinfusa », nel qual caso l’assestamento della stessa è a carico dello speditore.
Nel caso di trasporto di merci o di materiali, per lo scarico dei quali si renda necessario, per la
loro natura e caratteristiche, l’impiego di personale, oltre l’autista addetto allo scarico, di gru o di
altri mezzi di sollevamento, il vettore vi provvede a spese del destinatario o del committente,
secondo i patti.
Merci fragili o infiammabili o di particolare valore
Art. 1003 – Per le spedizioni di merci fragili o infiammabili, il mittente deve fare una
segnalazione visibile sui colli.
Il committente è tenuto a segnalare le merci di particolare valore, fornendone una distinta ed
indicandone il valore presunto.
Il vettore è in facoltà di verificare quanto affermato dal committente, sempre in presenza di
quest’ultimo.
Assicurazione della merce
ART. 1004 – E’ a discrezione del vettore l’assicurazione della merce; se richiesta dal mittente,
l'importo del premio viene addebitato allo stesso.
Se la merce è di particolare valore, il vettore può convenire e richiedere al committente
l’importo del premio di una ulteriore assicurazione.
Operazioni di controllo delle merci in viaggio
177
ART. 1005 – Quando verifiche doganali, daziarie o di altre autorità rendessero necessaria
l’apertura di colli imballati, la spesa e gli oneri relativi sono a carico di chi ha l’onere del
pagamento del trasporto e della spedizione.
Altre maggiori spese
ART. 1006 – Le maggiori spese per servizi o riconsegne sono a carico del committente o del
destinatario che ritira, quando eccedono il normale compito della consegna precedentemente
pattuita.
Responsabilità in caso di delega ad altri del trasporto
ART. 1007 – La responsabilità dello spedizioniere o del vettore che delega ad altri il trasporto,
non cessa con la consegna al vettore o al sub-vettore; se il vettore o il sub-vettore sono indicati dal
mittente, la responsabilità dei premi cessa con la consegna della merce.
Consegna delle merci
ART. 1008 – Le modalità di consegna sono a discrezione del vettore.
Il vettore è tenuto alla consegna non appena possibile: Nel caso in cui il destinatario non
provveda al ritiro, il responsabile è tenuto ad una indennità di sosta.
Il vettore ha l’obbligo di presenziare alla verifica ed al disimballo delle merci, a richiesta del
destinatario ed a sue spese.
Mancato ritiro della merce
ART. 1009 – Nel caso di mancato ritiro della merce da parte del destinatario, questi è tenuto o a
precisare il motivo, per iscritto, sulla bolletta di consegna o quantomeno a sottoscrivere una
dichiarazione da cui risulti la consultazione della tentata consegna.
Bolletta del peso pubblico
ART. 1010 – La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti del peso delle merci
trasportate, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.
Nel caso in cui il mittente non segnali il peso sui colli o sui documenti, il vettore non è
responsabile di eventuali ammanchi, purché l’imballo non presenti segni di manomissione.
Traslochi
ART. 1011 – Nei traslochi il vettore assume pure l’onere dell’imballo e del disimballo dei
mobili. La verifica delle merci effettuata allo scarico esclude qualsiasi ulteriore reclamo.
Riconsegna dei vagoni ferroviari
ART. 1012 – Vigono specifiche norme dettate dalla pubblicazione F.S. « Condizioni e tariffe
per i trasporti di cose sulle F.S. ».
Corrispettivo per il trasporto
178
ART. 1013 – I prezzi sono stabiliti periodicamente in base alle tariffe dei trasporti su strada
delle merci fissate dai Decreti ministeriali.
Nel trasporto « a collettame » il peso minimo tassabile è di 100 Kg. mentre per i pesi eccedenti
si applica l’arrotondamento di 50 in 50 Kg. sino a cinque quintali. Oltre tale peso l’arrotondamento
avviene di 100 Kg. in 100 Kg.
Compenso al vettore per riscossioni
ART. 1014 – Nel caso di trasporto contro assegno (cioè contro immediato pagamento di una
somma a consegna effettuata) se il destinatario versa l’importo richiesto, il vettore ha diritto ad una
percentuale del 2% sulla somma versata, oltre spese postali.
Qualora invece il destinatario non effettui il pagamento, il vettore si regola in conformità a
quanto precisato in caso di mancato ritiro delle merci.
Perizie
ART. 1015 – In caso di contestazioni sulla gravità del danno arrecato ad una determinata merce
o a beni privati durante il trasporto, la controversia è affidata ad un tecnico o perito designato di
comune accordo.
TITOLO VII – CAP. 3
b) Autotrasporto di carburante con autocisterne
Conclusione del contratto
ART. 1016 – Per il trasporto di prodotti petroliferi con autocisterne il committente contratta
verbalmente l’esecuzione del servizio per la durata concordata, mediante un autobotte, che resta
pertanto a completa ed esclusiva disposizione del committente. I singoli trasporti sono effettuati con
personale fornito dal vettore. Gli ordini vengono eseguiti nelle 24 ore successive al conferimento.
Prezzo del servizio
ART. 1017 – I prezzi sono stabiliti periodicamente in base alle tariffe dei trasporti su strada
delle merci fissate dai Decreti ministeriali.
Documenti di viaggio
ART. 1018 – All’atto di carico presso le raffinerie o depositi costieri, il vettore riceve due
bollette di consegna da parte dei depositi o raffinerie ed un certificato di scorta della merce da parte
dell’U.T.I.F.
Pagamento
ART. 1019 – Il pagamento avviene a periodi prestabiliti e, comunque, in mancanza di espressa
pattuizione, non oltre 30 giorni.
179
Calo
ART. 1020 – Non è ammesso calo naturale nel trasporto.
Consegna
ART. 1021 – La consegna del carico al committente deve avvenire nel giorno stabilito
nell’ordine. In caso di impedimento, il vettore procura il rifornimento con un altro mezzo, a meno
che la raffineria o il deposito costiero non eseguano l'ordine relativo al buono esibito dal vettore,
che in tal caso ha diritto ad indennità per eventuale sosta.
TITOLO VII – CAP. 3
c) Trasporto vini con autobotti
ART. 1022 – Per il trasporto del vino con autobotti il vettore non solo non risponde di eventuali
irregolarità o inadempienze, ma dev’essere indennizzato per eventuali danni o soste o ferme,
sofferti per controlli e in conseguenza delle eventuali irregolarità, a lui non imputabili.
TITOLO VII – CAP. 3
d) Trasporto di persone in gite turistiche
Ordinazioni
ART. 1023 – L’ordinazione e la prenotazione dell’automezzo avvengono verbalmente, almeno
15 giorni prima di quello stabilito.
L’ordine è confermato da una caparra penitenziale, pari al 10% dell’importo dell’intero
trasporto.
Quando si sottopongono i preventivi all’ordinante, l’accettazione di essi determina la spesa del
trasporto con una tolleranza del 10%.
Conclusione del contratto
ART. 1024 – Il contratto si conclude verbalmente con l’accettazione dell’ordine da parte del
noleggiatore e del preventivo da parte del trasportatore.
Clausole speciali
ART. 1025 – Con la clausola « salvo maggior chilometraggio nei centri urbani » si stabilisce
che il prezzo contrattato aumenterà in proporzione del maggior percorso effettuato nelle città
attraversate.
Con la clausola « spese per l’autista escluse », il noleggiatore dovrà spesare, alle sue stesse
condizioni, l’autista della ditta noleggiatrice. In caso di mancata specifica convenzione nel prezzo
pattuito è compreso l’importo del pedaggio autostradale, salvo patti diversi.
180
Pagamento
ART. 1026 – Il pagamento successivo al trasporto avviene al domicilio del vettore 10-15 giorni
dalla data dell’effettuato servizio.
Tolleranza sul chilometraggio pattuito
ART. 1027 – Vige una tolleranza del 5 % sul chilometraggio stabilito, senza conseguenze
sull’importo pattuito.
Ritardo nel ritorno
ART. 1028 – Nel caso di ritardo nel ritorno oltre la mezzanotte del giorno in cui è previsto
l’arrivo, dipendente da richiesta del capo gita, viene praticato un supplemento di prezzo rapportato
alle ore impiegate dopo la mezzanotte.
Mancata esecuzione del contratto
ART. 1029 – In caso di mancata effettuazione del viaggio, dopo la conferma, per fatto del
noleggiatore, al trasportatore viene corrisposto il 30% dell’importo se avrà possibilità di usufruire di
altri noleggi e del 50% ove non abbia tale possibilità.
TITOLO VII – CAP. 4
TRASPORTI AEREI
(non sono stati accertati usi)
TITOLO VII – CAP. 5
CINEMATOGRAFIA
(non sono stati accertati usi)
181
TITOLO VII – CAP. 6
ALBERGHI
Usi vigenti negli esercizi alberghieri
Ammissione all’albergo
ART. 1030 – L’impegno dell’alloggio è concluso nel momento in cui l’albergatore aderisce alla
richiesta fattagli ed accettata di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.
Prenotazioni di camere
ART. 1031 – Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e
comunque a pagarle da tale data. La prenotazione con caparra è valida fino alle ore 24 del giorno
stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito,
salvo avviso di arrivo ad ora successiva.
Condizione e durata del contratto d’albergo
ART. 1032 – Salvo contrario accordo l’impegno d’alloggio si considera concluso per una
giornata; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 nel
qual caso l’impegno d’alloggio continua di giorno in giorno sotto riserva di disponibilità di
alloggio.
Il prezzo viene conteggiato, in generale, per una giornata o per una notte. Il giorno dell’arrivo è
conteggiato per intero. Il giorno della partenza non è conteggiato, purchè sia stato annunciato in
tempo e la camera venga liberata come è indicato al comma precedente.
Il cliente non può pretendere di prendere possesso delle camere prima delle ore 14 del giorno
dell’arrivo. Al cliente che con prenotazione richiede ed ottiene di prendere possesso delle camere al
mattino prima delle 7 viene addebitato il costo delle medesime dal giorno precedente in quanto
tenute a sua disposizione.
Qualora per causa indipendente dalla propria volontà e comunque di forza maggiore
l’albergatore si trovi nell’impossibilità di rispettare l’accordo pattuito, ha facoltà di proporre al
cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria prendendo a suo carico l’eventuale
differenza di prezzo.
Pensione
ART. 1033 – La « pensione » (camera con pasti compresi) è una convenzione tra il cliente e
l’esercizio per l’alloggio ed i pasti, dietro corresponsione di un prezzo convenuto e forfettario.
Tale prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l’arrivo,
mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell’arrivo vengono forniti, senza
pagamento di prezzo, il giorno della sua partenza. Non sono state accordate riduzioni a clienti in
pensione per i pasti non consumati in albergo. Salvo speciale convenzione contraria s’intendono per
pasti: la prima colazione del mattino (caffè, thè, ecc.); la colazione di mezzogiorno (piatti del
giorno) ed il pranzo o cena della sera, non comprese le bevande, il caffè, il thè, il latte, le acque
minerali, i vini, ecc. Detti pasti debbono essere presi agli orari esposti nell’esercizio e nei locali a
questo scopo adibiti. Non vi è obbligo dell’albergatore di somministrare i pasti fuori questi orari e
di detti locali e comunque, in tal caso, si può chiedere un supplemento di prezzo.
182
La convenzione di « pensione » viene accordata esclusivamente per un soggiorno di almeno tre
giorni, salvo accordo preventivo diverso.
Oggetti rinvenuti in albergo
ART. 1034 – Gli oggetti rinvenuti in albergo e nelle sue dipendenze (giardini, rimesse, piscina,
ecc.) messe a disposizione (libere o a pagamento) degli ospiti dell’albergo, devono essere
consegnati alla direzione.
Doveri del cliente
ART. 1035 – Se il cliente accetta la camera, i pasti, la pensione ed altre prestazioni particolari
dell’albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente le condizioni
di prezzo pubblicate o normalmente praticate dall’esercizio.
Il cliente deve assoggettarsi al divieto di cucinare nell’albergo; se porta con sè alimenti o
bevande di normale consumazione nell’albergo, l’albergatore ha diritto di conteggiare « almeno » il
relativo servizio.
Il cliente non può lavare né stirare indumenti nella camera d’albergo.
L’albergatore è in diritto di dare la precedenza ai clienti che si impegnano a consumare i pasti
in albergo ed in particolare, per gli alberghi meublè, a quelli che aderiscono a consumarvi la prima
colazione.
L’albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente
sprovvisto di bagaglio, o comunque una adeguata garanzia in relazione alla richiesta del soggiorno.
Il cliente non può essere accompagnato da animali, salvo preventivo accordo con la direzione
nè può introdurli nei saloni e particolarmente nelle sale da pranzo; per contro, gli animali possono
essere ammessi nelle camere se la direzione vi acconsente e mediante pagamento di un’indennità
supplementare. Egli è responsabile di ogni danno cagionato da questi animali. La direzione può
chiedere la cessazione o l’attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela,
compresi quelli derivanti dall’uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali. Il cliente cui
sia stato rivolto un simile invito dovrà aderirvi.
Qualsiasi infrazione al buon costume dà diritto all’albergatore di recedere dall’impegno
dell’alloggio in corso.
Il cliente non ha facoltà di accedere alla propria camera persone di ambo i sessi, non alloggiate
nell’albergo, salvo esplicito consenso da parte della direzione. L’albergatore può rifiutare l’alloggio
a quelle persone che si presentano con abbigliamento non conforme alle esigenze ed alla categoria
dell’esercizio.
Pagamento delle note d’albergo
ART. 1036 – Il pagamento delle note d’albergo deve avvenire da parte del cliente all’atto della
partenza dall’albergo.
L’albergatore può chiedere periodicamente il pagamento delle prestazioni già fornite.
Nel caso di mancato pagamento delle note d’albergo, l’albergatore può chiedere di trattenere il
bagaglio, il vestiario, ecc. del cliente, salva l’applicazione degli artt. 2760 e 2769 C.C.
183
APPENDICE 1
TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI
Misure locali per le superfici agrarie della Provincia di Asti
1.
AGLIANO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
2.
ALBUGNANO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi
3.
ANTIGNANO – Giornata = a 38,1039.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
4.
ARAMENGO – Tavola = a 0,38.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
5.
ASTI – Staio (2) = a 4,7625.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Piede =
12 once.
6.
AZZANO D’ASTI – Staio = a 4,7625.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole.
7.
BALDICHIERI D’ASTI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Tavola = 0,38.
8.
BELVEGLIO – Staio = a 4,40.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
9.
BERZANO S. PIETRO – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
10. BRUNO - Moggio (3) = a 32,16.
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavole = 12 piedi.
11. BUBBIO – staio = a 4,32.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
_____________
(1) o “staro”. - (2) “ stara “. – (3) o “ moggia”.
12. BUTTIGLIERA D’ASTI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
13. CALAMANDRANA – Staro = a 4,5720.
Giornata = 8 1/3 stari: Staro = 12 tavole.
14. CALLIANO – Staio = a 4,28.
Moggio (1) = Staio = 12 tavole; Tavola 12 piedi.
15. CALOSSO – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 8 stari ; Staro = 12 ½ tavola; Tavola = 12 piedi.
16. CAMERANO CASASCO – Giornata =a 38,10395
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia =
12 punti; Punti = 12 atomi.
17. CANELLI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (2) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
18. CANTARANA – Giornata = 38,10.
184
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
19. CAPRIGLIO – Tavole = a 0,3810
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti.
20. CASORZO – Moggio (3) = 33,20.
Moggio = 8 stare; Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede 0 12 once.
21. CASSINASCO – staio = 4,32.
Giornata = 8 staia.
22. CASTAGNOLE LANZE – Tavola = 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
23. CASTAGNOLE MONFERRATO – Staio (4) = 4,35.
Moggio (1) = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
24. CASTEL BOGLIONE – Staio = 4,0825.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole, Tavola = 12 piedi.
25. CASTELL’ALFERO - Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (2) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
26. CASTELLERO – Giornata = 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
___________
(1) o “giornata”. – (2) o “staro”. – (3) o “moggia”. – (4) o “stara”.
27. CASTELLETTO MOLINA – Staio = a 4,04.
Giornata = 8 staia.
28. CASTELLO D’ANNONE – Giornata = 36,5755.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 pollici.
29. CASTELNUOVO BELBO – Staio = 4,24.
Moggio (1) = 8 staia ed = a 33,92.
30. CASTELNUOVO CALCEA – Staio = mq. 432; Giornata = mq. 3.456.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
31. CASTELNUOVO DON BOSCO – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
32. CASTEL ROCCHERO – Staio (2) = a 4,04.
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
33. CELLARENGO – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
34. CELLE ENOMONDO – Giornata = a 38,1039.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
35. CERRETTO D’ASTI – Staio = a 4,5720.
Giornata 0 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede =
12 once; Oncia = 12 punti.
36. CERRO TANARO – Giornata = a 34,84.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
37. CESSOLE – Giornata a 34,10.
Giornata = 100 tavole.
185
38. CHIUSANO D’ASTI – Tavola = a 0,3810.
Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Giornata = 100 tavole.
39. CINAGLIO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 ½ staia; Staio (3) = 12 Tavole; Tavola = 12 piedi.
40. CISTERNA D’ASTI – Staio = a 4,32; Giornata = a 34,56 = 96 tavole.
Staio = 12 tavole; Tavola = a 0,36.
41. COAZZOLO – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
___________
(1) o “giornata”. – (2) o “stara”. – (3) o “staro”.
42. COCCONATO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole.
43. COLCAVAGNO – Staio (2) = a 4,6460.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola =12 piedi.
44. CORSIONE – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti; Punto =12 atomi.
45. CORTANDONE – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
46. CORTANZE – Giornata =a 38,10; Staio = 12 tavole.
Giornata = 8 staia; Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi = 0,3810.
47. CORTAZZONE – Giornata = a 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
48. CORTIGLIONE – Staio = a 4,35.
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
49. COSSOMBRATO – Staio (2) = a 4,7625.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
50. COSTIGLIOLE D’ASTI – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
51. CUNICO – Staio = a 4,57.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole.
52. DUSINO SAN MICHELE – Tavola = 0,380.
Giornata = 100 tavole.
53. FERRERE – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
54. FONTANILE – Staio = a 4,04.
Giornata = 8 staia.
55. FRINCO – Staio (2) = a 4,30.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
56. GRANA – Staio (2) = a 4,3318; Giornata = 8 staia.
___________
(1) o “staro”. – (2) o “stara”.
57. GRAZZANO BADOGLIO – Moggia = mq. 3.581.
186
Moggia = stara = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
58. INCISA SCAPACCINO – Staia = a 4,24.
Moggio (1) = 8 staia, Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
59. ISOLA D’ASTI – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 8 stare; Staro = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
60. LOAZZOLO – Sistema metrico decimale.
61. MARANZANA – Staio = a 3,981312.
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; piede = 12 once.
62. MARETTO – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole.
63. MOASCA – Staro = a 4,32.
Giornata = 8 stari; Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
64. MOMBALDONE – Staio = a 10
65. MOMBARUZZO – Staio = a 4,0830.
Moggio (1) = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
66. MOMBERCELLI – Staio = a 4,75.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole.
67. MONALE – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
68. MONASTERO BORMIDA – Staio = a 4,32
Giornata = a staia; Staio = 12 tavole.
69. MONCALVO – Moggio (2) = a 36, 5760.
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
70. MONCUCCO TORINESE – Tavola= a 0,381039.
Giornata = 100 tavole
71. MONGARDINO – Giornata = a 38,10
Giornata = 8 staia; Staio (3) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
72. MONTABONE – Staio (4) = a 4,04.
Moggio (2) = a staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
73. MONTAFIA – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
_______________
(1)
o “giornata”. – (2) o “moggia”. – (3) o “staro”. – (4) o “stara”.
74. MONTALDO SCARAMPI – Staio = a 4,75.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
75. MONTECHIARO D’ASTI – Staio = a 4,5720.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
76. MONTEGROSSO D’ASTI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
77. MONTEMAGNO – Staio = a 4,5724
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
187
78. MONTIGLIO – Staio = a 4,61.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
79. MORASENGO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole.
80. NIZZA MONFERRATO – Staio = a 4,08.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
81. OLMO GENTILE – Giornata = a 38,10.
82. PASSERANO MORMORITO – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
83. PENAGO – Giornata (2) = a 36,560.
Giornata = 8 stare; Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
84. PIEA – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
85. PINO D’ ASTI – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole.
86. PIOVA’ MASSAIA – Staio (3) = a 4,56.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
87. PORTACOMARO – Staio (4) = a 4,7625; Giornata = mq. 3810.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Staio = mq. 475.
88. QUARANTI – Staio (3) = a 4,04.
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
89. REFRANCORE – Staio (1) = a 4,181050.
Moggio = 8 staia; Staio = 11 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once;
Oncia = 12 punti; Punto = 12 atomi.
_______________
(1) o “staro”. – (2) o “moggia”. – (3) o “stara”. – (4) o “ stero”.
90. REVIGLIASCO D’ASTI – Giornata = a 38,1039.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
91. ROATTO – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
92. ROBELLA – Staio = a 4,57.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once;
Oncia = 12 minuti.
93. ROCCA D’ARAZZO – Staio = a 4,3950.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole.
94. ROCCAVERANO – Giornata = a 38,10.
95. ROCCHETTA PALAFEA – Staio = a 4,0384.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
96. ROCCHETTA TANARO – Giornata = 35,16.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
97. SAN DAMIANO D’ASTI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
188
98. SAN GIORGIO SCARAMPI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole
99. SAN MARTINO ALFIERI – Giornata = a 8,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
100. SAN MARZANO OLIVETO – Staio (2) = a 4,56.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
101. SAN PAOLO SOLBRITO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
102. SCANDELUZZA – Staio (2) (3) = a 4,4353.
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole.
Staio (2) (4) = a 4,6035.
Moggio (4) = 8 staia; Staio (4) = 12 tavole (4).
103. SCURZOLENGO – Staio (2) = a 4,7625.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
104. SEROLE – Giornata = a 38,10.
__________
(1) o “staro”. – (2) o “stara”. – (3) esclusa la fraz. di Rinco. – (4) per la fraz di Rinco.
105. SESSAME – Staio = a 4,34.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
106. SETTIME – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
107. SOGLIO – Giornata = a 38,10
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
108. TIGLIOLE D’ASTI – Giornata = a 34,48.
Giornata = 96 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia =
12 atomi.
109. TONCO – Staio (2) = a 4,30; Giornata = 8 staia.
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
110. TONENGO – Giornata = a 38,10.
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole.
111. VAGLIO SERRA – Staio (2) = a 4,57.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
112.VALFENERA – Tavola = a 0,3810
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
113. VESIME – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole.
114.VIALE – Tavola = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
115.VIARIGI – Staio (2) = a 5,05.
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once
116.VIGLIANO D’ ASTI – Giornata = a 38,10.
189
Giornata = 8 staia; Staio (3) = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi.
117.VILLAFRANCA D’ASTI – Giornata = a 38,10.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
118.VILLANOVA D’ASTI – Tavola = a 0,3810.
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
119.VILLA SAN SECONDO – Tavola = a 0,381039.
Giornata = 96 tavole; tavola = 12 piedi; Piede = 12 once; Oncia = 12 punti; Punto = 12 atomi; Giornata = a
36,58 = 8 staia di are 4,5725.
120.VINCHIO – Staio = a 4,75.
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole.
___________
(1) o “ stero”. (2) o “stara”. – (3) o “staro”
(2)
APPENDICE 2
Tabella riassuntiva delle provvigioni al mediatore
1.
-
AFFITTO DI IMMOBILI URBANI
per contratti della durata ultrannuale, una mensilità del canone di locazione, metà per ciascun contraente.
2.
-
BESTIAME
per il bestiame, il 2% fino a L. 100.000; oltre le L. 100.000, lo 0,50% da parte del venditore.
3.
-
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI CIVILI E RURALI
Il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore.
4.
-
COMPRAVENDITA DI PICCOLE E MEDIE AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANE ED INDUSTRIALI
Il 3% da parte del venditore e il 2% da parte del compratore.
5.
-
DISTILLATI DI VINACCE
Dall’1,5 al 2% da parte del venditore.
6.
-
FARINE
L. 400 il quintale da parte del venditore.
7.
-
FIENO E PAGLIA
Il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore.
8.
-
GRANAGLIE ( compreso il grano da seme).
L. 40 il quintale per parte.
9.
-
LATERIZI
Il 4-5% da parte del venditore.
10. LEGNAME ROZZO E SEGATO DA OPERA
Il 2% da parte del venditore e l’1% da parte del compratore.
11. MACCHINE UTENSILI USATE
– Il 3% da parte del venditore.
12. PELLI SALATE
l’1% da parte del venditore e lo 0,50% da parte del compratore.
(Il 2% se il mediatore si occupa anche del ricevimento della merce).
13. PERMUTA DI IMMOBILI CIVILI E RURALI
l’1,50% per parte:
190
a) sull’immobile permutato, se il valore degli immobili permutati è uguale;
b) sull’immobile di maggior valore, se il valore degli immobili permutati è differente.
14. PIANTE IN PIEDI
Il 2% da parte del venditore e l’15 da parte del compratore.
15. SEMENTI
tra grossisti e commercianti L. 40 il quintale per parte
per prenotazioni ed acquisti su futuri raccolti, un minimo del 2% sul valore per le
sementi e un minimo di L. 10 il Kg. per i legumi secchi da parte del solo acquirente. Il mediatore controlla
l’andamento delle coltivazioni ed assiste alla trebbiatura dei semi.
16. SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
L. 50 il quintale per parte.
17. UVE
Il 3% da parte del venditore sull’importo della partita.
18. VINACCE
Il 2% da parte del compratore.
19. VINI
Viene corrisposta da parte del venditore una quota del prezzo rapportabile al 2-3% a seconda del tipo di prodotto
e dell’annata con riferimento al quantitativo, in brente o quintali, contrattato.
Per piccole partite la provvigione può ammontare sino al 5%.
20. ALTRE VOCI
Per tutte le voci non comprese nella presente tabella, in mancanza di specifici accertamenti, è d’uso
corrispondere al mediatore, la provvigione del 2% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore.
APPENDICE 3
Dizionario dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario: si rinvia al Titolo I (qualifiche,
denominazioni e clausole principali).
APPENDICE 4
Interpretazione italiana di clausole internazionali
Il testo originale di queste Regole è quello inglese di cui il testo italiano è una traduzione curata dalla Sezione
Italiana della Camera di Commercio Internazionale).
1 – FRANCO FABBRICA
(franco miniera, franco magazzino, ecc.)
(Ex Works – A L’Usine)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di
conformità, che sia prevista dal contratto.
Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la
consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di
trasporto fornito dal compratore.
Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all’imballaggio necessario per permettere al compratore di
prendere in consegna la merce.
Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.
Sopportare le spes e relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.
191
6.
7.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui
essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce
sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro
modo quale merce oggetto del contratto.
Prestare ogni assistenza a compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i
documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno
per l’esportazione e/o per l’importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un
altro Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti
dal contratto e pagare il prezzo convenuto.
Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui
essa è stata messa a sua disposizione, sempre che la merce sia stata individuata in mo do intrinsecamente
idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
Sopportare gli eventuali diritti e tasse di esportazione.
Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si
sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli
oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di
tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè
nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui all’Art. A. 7, comprese le spese del
certificato di origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari.
2 – FRANCO VAGONE – FRANCO AUTOCARRO
(Località di partenza convenuta)
(F.O.R. – F.O.T. – Franco Wagon)
A) Il venditore deve:
1.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di
conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un pes o sufficiente
per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro
di dimensioni e di tipo adatto , se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese,
alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l’ordinazione del vagone o
autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.
3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar
diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il
termine convenuto, oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito dalla Ferrovie stesse,
quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto , semprechè le norme vigenti della stazione
ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.
Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha
diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, semprechè questa accetti abitualmente merci per la
destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la
stazione di spedizione.
4. Sotto riserva delle disposizioni di cui all’Art. B 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della
merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata
caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all’Art. 3, fino al momento in cui la
merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.
5. Provvedere, a proprie spese, all’imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire
quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna alle Ferrovie.
7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie.
8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti ‘uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.
9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.
10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i
documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per
l’esportazione e/o l’importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un
altro Paese).
192
B) Il compratore deve:
1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il
prezzo come da contratto.
3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni
impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata
caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure nel caso contemplato dall’Art. 3, dal
momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.
4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d’esportazione.
5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia
riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni ,
sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il
termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e
cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
6. Sopportare il costo nonché le spese i rilascio dei documenti i cui agli Artt. A 9 ed A.10, comprese le spese del
certificato di origine e le tasse consolari.
3 – FRANCO LUNGO BORDO
( Porto d’imbarco convenuto)
(F.A.S)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di
conformità, che sia prevista dal contratto.
Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, l porto d’imbarco stabilito,
secondo l’uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è
stata posta lungo bordo.
Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la
licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l’esportazione della merce.
Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a
carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata
lungo bordo nel porto d’imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba
espletare per consegnare la merce lungo bordo.
Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel
genere di merce senza imballaggio.
Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo..
Fornire a proprie spese il documento d’uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave
designata.
Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B.5), il certificato di origine.
Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere
qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all’Art. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di
origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver
bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione, ( se del caso, per il passaggio della merce in
transito attraverso un altro Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d’imbarco e la data di consegna della
merce alla nave stessa.
Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui
essa sia stata effettivamente portata lungo boro, nel porto d’imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine
contenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.
Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento
della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese
supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l’ha messa
a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e
cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
193
4.
5.
Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna
la merce e/o il diritto di scegliere il porto di imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni
spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui
scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo
intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del
contratto.
Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A.3, A.8 e A.9 che precedono, ed il
costo degli stessi.
4 – FRANCO BORDO
(Porto d’imbarco convenuto)
(F.O.B.)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di
conformità, che sia prevista dal contratto.
Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d’imbarco stabilito, secondo l’uso
del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne
comunicazione, senza ritardo al compratore.
Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa
necessaria per l’esportazione della merce.
Sotto riserva delle disposizioni di cui agli Artt. B. 3 e B.4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a
carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il
bordo (la murata) della nave, nel porto d’imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi
all’esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a
bordo.
Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire
quel genere di merce senza imballaggio.
Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.
Fornire a proprie spese il documento d’uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave
designata.
Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.6), il certificato d’origine.
Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la
polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga
emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della
merce nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della
merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro
Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e
comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d’imbarco e la data di consegna della
nave stessa.
Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui
questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco convenuto e
corrispondere il prezzo come da contratto.
Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero
non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della
data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e
tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però che la
merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in
altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in
consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d’imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni,
sopportare ogi spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla
data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in
modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce
oggetto del contratto.
194
5.
6.
Sopportare le spese incontrate per il rilascio della poliza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all’Art.
A.9, che precede.
Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 8 e A.9 che precedono ed il
costo egli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.
5 – COSTO E NOLO
(Porto di destinazione convenuto)
(C.&F.)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di
conformità, che sia prevista dal contratto.
Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di
destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente
usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al
porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel
porto d’imbarco.
Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa
necessaria per l’esportazione della merce.
Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d’imbarco alla data o al termine stabilito ovvero,
se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce
sia caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
Sotto riserva delle disposizioni di cui all’Art. B.4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre
fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto
d’imbarco.
Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di
destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla
merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l’imbarco e deve contemplare, per
mezzo di girata o altrimenti, la consegna all’ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale
polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico “a bordo” o “caricato” ovvero di una
polizza “ricevuto per l’imbarco”, debitamente annotata dalla compagni di navigazione, a prova che la merce è
a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l’imbarco. Se la polizza di carico
contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest’ultimo
documento.
Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino
espressamente una condizione difettosa della merce o dell’imballaggio.
Non alterano il carattere di polizza di carico netta:
a)
le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l’imballaggio sono difettosi: per es.
“casse di reimpiego”, “fusti usati”, ecc.
b)
le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per rischi inerenti alla natura della merce o
dell’imballaggio;
c)
le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le
specificazioni tecniche della merce.
7. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce o meno che non sia consuetudinario spedire quel
genere di merce senza imballaggio.
8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.
9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell’imbarco, comprese
tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell’esportazione, come pure le spese per tutte le
formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.
10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5), il certificato di origine e la fattura
consolare.
11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere
qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di
imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di
destinazione (e, quando, del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).
C) Il compratore deve:
195
1.
2.
Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e
pagare il prezzo come da contratto.
Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse
dalla merce durante il trasporto per mare fino all’arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico,
comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese del nolo o non
siano state già percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.
Nota: Se la merce è stata venduta “C.&F.” messa a terra”, le spese per lo scarico, icluse le spese per le chiatte e
messa a terra, sono a carico del venditore.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il
bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco.
Nel caso in cui si sia riservato un termine per l’imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di
destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari
conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per
l’imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè
nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo relativo.
Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell’Art. A.11che precede ed il costo relativo.
Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto
dell’importazione.
Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro
documento di questo genere,di cui egli possa aver bisogno per l’importazione della merce.
6 – COSTO NOLO E SICURTA’
(Porto di destinazione convenuto)
(C.I.F. – C.A.F.)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione i
conformità, che sia prevista dal contratto.
Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di
destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente
usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di
scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del
caricamento nel porto d’imbarco.
Ottenere a proprie spese e ris chio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa
necessaria per l’esportazione della merce.
Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d’imbarco alla data o nel termine stabilito
ovvero, se è la data è il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionale di tempo e, non appena la merce
sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i ris chi del trasporto
inerente al contratto. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di
buona reputazione, alle condizioni “FPA” e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del10%. L’assicurazione
deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita. (1).
Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi
specifici commerci o contro quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i
rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d’accordo vi sono i rischi
contro il furto, sottrazioni, colaggio rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci, ed altri
rischi peculiari a determinati commerci.
Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un’assicurazione contro i
rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.
Sotto riserva delle disposizioni di cui all’Art. B4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre
fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto
d’imbarco.
Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di
destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure,
qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di
assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stesi diritti come se fosse in
possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve
riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l’imbarco e deve
196
contemplare, per mezzo i girata, o altrimenti, la consegna all’ordine del compratore o di un suo rappresentante
convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico “a bordo” o
“caricato” ovvero di una polizza “ricevuto per l’imbarco” debitamente annotata dalla compagnia di
navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per
l’imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una
copia di quest’ultimo documento.
________________
(1) CIF A. 5 prevede l’assicurazione minimun per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la
durata (da magazzino a magazzino).
Principio fondamentale degli “INCOTERMS” è che quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze
sostanziali su determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporti per il venditore il minimo di
obblighi. Quando un compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di
specificare che il contratto è basato sugli “INCOTERMS”, con in più le aggiunte che egli richiede. Per
esempio, se egli richiede un’assicurazione WA invece di un’assicurazione FPA, dovrà stipulare:
“INCOTERMS CIF CON Assicurazione WA”.
a)
b)
c)
8.
9.
10.
11.
12.
Nota: Per polizza di carico netta s’intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una
condizione difettosa della merce o dell’imballaggio.
Non alterano il carattere di polizza i carico netta :
le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l’imballaggio sono difettosi, per esempio “casse
di reimpiego”, “fusti usati”, ecc.;
le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o
dell’imballaggio;
le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le
specificazioni tecniche della merce.
Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire
quel genere di merce senza imballaggio.
Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.
Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell’imbarco, comprese
tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell’esportazione, come pure le spese per tutte le
formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.
Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v.B.5), il certificato di origine e la fattura
consolare.
Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere
qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di
imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di
destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e
pagare il prezzo come da contratto.
Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell’assicurazione
marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all’arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di
scarico, comprese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non
siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.
Se è prevista l’assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A.5).
Nota: Se la merce è stata venduta “CIF messa a terra”, le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e
messe a terra, sono a carico del venditore.
3.
4.
5.
6.
Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il
bordo (la murata) della nave nel porto d’imbarco.
Nel caso in cui si sia riservato un termine per l’imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di
destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari
conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato
per l’imbarco, a condizione però che la merce sia stata altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
Sopportare le spese per l’ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.
Sopportare le spese incontrate per l’ottenimento dei documenti menzionati nell’Art. A. 12 di cui sopra ed il
costo relativo.
197
7.
8.
Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto
dell’importazione.
Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d’importazione o qualsiasi altro
documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l’importazione della merce.
7 – NOLO O PORTO PAGATO FINO A……
(Punto di destinazione convenuto)
(Freight point of destination)
A) Il venditore deve:
1.
Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità
che sia prevista dal contratto.
2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al
punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è
determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli
conviene.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B.3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando
essa non sia stata consegnata al primo vettore nei termini previsti nel contratto.
4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al
primo vettore.
5. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che l’uso del commercio non sia di
spedirla senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.
8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa
necessaria per l’esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di
spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le forma lità che egli deve espletare
per caricare la merce.
9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservanza della
regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato d’origine.
10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i
documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di
origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese i destinazione (e se
del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto
e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto
fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese i scarico, a meno che detti costi e spese non
siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al
primo vettore ai sensi dell’Art. A.3.
Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e
non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce
può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia la merce sia stata individuata i
modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce
oggetto del contratto.
Sopportare il costo, i diritti e le spese per l’ottenimento dei documenti indicati al precedente Art.A.10,
compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d’origine.
Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto
dell’importazione.
8 – EX SHIP..
(Porto i destinazione convenuto)
A) Il venditore deve:
198
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione i
conformità, che sia prevista dal contratto.
Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della
nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla
nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.
Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui
questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell’Art. A.2, a condizione
però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte
identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.
Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario quel
genere di merce senza imballaggio.
Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione,
pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione dl compratore in conformità
dell’Art. A.2.
Comunicare a proprie spese al compratore,senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e
fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l’ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa
essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.
Fornire al compratore, se questo lo richieda ed a spese dello steso (vedi B.), il certificato di origine e la fattura
consolare.
Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per
ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel
Paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel
Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
Ritirare la merce non appena estasia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall’Art.
A.2, e pagare il prezzo convenuto.
Sopportare le spese sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia
stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell’Art. A.2, a condizione però che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo
siccome merce che è oggetto del contratto.
Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A.7 ed
A.8.
Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o
dell’importazione della merce.
Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per
il fatto dello sbarco e/o dell’importazione della merce.
9 – FRANCO BANCHINA
(Sdoganato – Porto convenuto) (1)
(EX QUAY)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di
conformità, prevista dal contratto.
Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal
contratto.
Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d’importazione e sopportare diritti e tasse d’importazione,
comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il
fatto dell’importazione della merce e della sua consegna al compratore.
Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura
della stessa e la sua rimozione della banchina.
Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità
dell’Art. A.2.
_________
199
(1) Franco banchina (non sdoganato)
Ci sono due tipi di contratto “Franco Banchina” in uso, cioè: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito
qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nell’Art. A. 3, di cui sopra,
spettano al compratore invece che al venditore.
Le parti contraenti sono invitate ad operare sempre la completa espressione di questi termini, cioè Franco
Banchina (sdoganato) oppure Franco Banchina (non sdoganato) poiché, in caso contrario, può esservi
incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell’Art. A 3 di cui sopra.
6.
7.
Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in
cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell’Art. A. 2, semprechè
la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro
modo siccome merce che è oggetto del contratto.
Fornire a proprie spese l’ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per
prendere in consegna la merce rimuoverla dalla banchina.
B) Il compratore deve:
1.
2.
Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell’Art. A. 2, e pagare il
prezzo convenuto.
Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui
sia stata messa effettivamente a sua disposizione in conformità dell’Art. A 2, semprechè la merce sia stata
individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce
che è oggetto del contratto.
10 – RESO FRONTIERA …
( Luogo di consegna convenuto, alla frontiera) (1)
(Delivered at frontier – Rendu frontière)
A) Il venditore deve:
1.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di
conformità stabilita nel contratto.
2. A proprie spese e rischio:
a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la
consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al
compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di
pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in alto modo, la consegna
della merce al compratore o all’ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera nonché fornire la licenza
di esportazione e, se del caso,ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in
consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l’ulteriore spostamento, come previsto
agli Artt. B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e
individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.
b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le
imposte di consumo, i diritti di statistica, ed ogni altro onere analogo, esigibili nel paese di spedizione o
altrove, che su di lui ricadano nell’adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a
disposizione del compratore, in conformità dell’Art. A. 2 a).
______________
(1) Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola
“frontiera” indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: “Reso
frontiera franco – italiana (Modane)” (v. anche nota 2 all’Art. A.5).
3.
4.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni
in conformità dell’Art. A.2 a).
Ottenere, a proprio e rischio e spese, oltre ai documenti di cui all’Art. A. 2 a), tutte le autorizzazioni di
carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l’adempimento delle formalità doganali previste per
esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero
essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o
più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.
200
5.
6.
7.
Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che
contempli, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la
consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per
quanto disposto agli Artt. A. 6 e 7., tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce
fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo a disposizione del compratore.
Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli Artt. A. 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i
propri mezzi di trasporto, a condizione che nell’usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni
impostegli dalle presenti Regole.
Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del
vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione,
banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere – nel caso gli si offrano più possibilità – il
punto, per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che
permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole (2). Il compratore
deve essere preavvertito (3) del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna
convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.
Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest’ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo
normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni
dl punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal
compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi
e spese oltre quelli che egli deve normalmente assumersi, sopportare e pagare a norma delle presenti Regole.
Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera
designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le
spese per il caricamento su chiatte o per il maneggio delle merci).
Se il venditore decide di usufruire dei propri mezzi di trasporto per avviare la merce al punto di frontiera
fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o in
uso, contemplate al paragrafo precedente.
_________
(2) Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle
parti o di indicare espressamente l’ufficio designato o di lasciarne la scelta al venditore.
(3) V. nota 4 all’Art. A. 8.
8.
A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla
frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i
provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (4).
9. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale per il trasporto del tipo di merce prevista nel contratto fino
al luogo convenuto per la consegna, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza
imballaggio la merce oggetto del contratto.
10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura,
conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna
convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.
11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese
relative o connesse con l’obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna
convenuto alla frontiera.
12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di quest’ultimo, una ragionevole collaborazione per
procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel
paese di origine e in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli Artt. B. 2
e 6.
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
Prendere in consegna la merce non appena il venditore l’abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna
convenuto, alla frontiera, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi alla merce.
Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di
consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il
fatto dell’ingresso della merce nel paese confinante (5) o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che
questa è stata debitamente messa a sua disposizione.
Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di
consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle
disposizioni9 di cui all’Art. A 7.
201
4.
sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi i diritti e
le spese di dogana a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna
convenuto, alla frontiera.
5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione,
sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari dovute sia dal venditore sia dal compratore,
relativi alla merce, semprechè la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo
quale merce oggetto del contratto.
______________
(4) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all’indirizzo del compratore indicato nel contratto di
compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di
spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore
sono talmente distanti che l’avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportunamente
lungo, il venditore ha l’obbligo di notificare l’avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.
(5) Si ponga per ipotesi che un esportatore italiano venda “Reso frontiera italiana (Chiasso)” e che il luogo i destinazione
finale sia Stoccarda; è evidente che il compratore tedesco dovrà sopportare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e
per il fatto dell’ingresso della merce nel paese confinante (Svizzera) come pure quanto a carico della merce per tutti i
movimenti successivi (Nota del T.).
6.
Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’importazione, l’autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli
altri documenti , rilasciati nel paese ‘importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti
della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di
consegna convenuto, alla frontiera.
7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un
documento di trasporto diretto, in base all’Art. A. 6.
8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest’ultimo, però a proprie spese, la licenza
d’importazione, l’autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti , oppure copie autentiche degli
stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all’Art. A. 6.
9. Indicare al venditore, su richiesta di quest’ultimo, l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese
d’importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri
documenti di cui agli Artt. A. 4 e A. 6.
10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un
terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.
11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al
fine di ottenere i documenti di cui all’Art. A. 12.
11 – «RESO … (Luogo di destinazione convenuto nel paese d’importazone)
SDOGANATO»
(Delivered…… duty paid – Rendu… droits acquittès)
A) Il venditore deve:
1.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di
conformità stabilita nel contratto.
2. A proprie spese e rischio:
a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione
convenuto, nel paese d’importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e,
contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi il documento di trasporto normalmente usato,
la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata
o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all’ordine dello stesso nel luogo di destinazione
convenuto, nel paese d’importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa
aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all’Art. B. 1.
La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in
modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.
b) Fornire la licenza od il permesso d’importazione e sopportare l’onere di tutti i diritti e tasse d’importazione,
comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altra tassa, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di
202
destinazione convenuto all’atto dell’importazione della merce, semprechè tali pagamenti siano necessari
perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.
c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.
3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni
in conformità dell’ Art. A. 2 a).
4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all’Art. A. 2 a), le licenze o permessi di
esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle
autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di
spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo
di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.
5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal
punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo
e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto all’Art. A. 6, tutti gli
altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in
modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.
Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a
condizione che nell’usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostagli dalle presenti Regole.
Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del
vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese
d’importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere – nel caso si
offrano più possibilità – il punto per lui più conveniente, semprechè in tale punto vi siano le attrezzature
doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previsti dalle
presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito del punto dal venditore, che diventerà da quel
momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d’importazione per mettere la merce a disposizione del
compratore e trasferire il rischio.
6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di
destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del comp ratore, sdoganata,
sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese di caricamento su chiatte e di maneggio
della merce).
7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo
di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata spedita al luogo di destinazione con
i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di
adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (1).
8. Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale per il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, a
meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto.
________________
(1) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all’indirizzo del compratore indicato nel contratto di
compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di
spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese d’importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del
compratore sono talmente distanti che l’avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo
inopportunamente lungo, il venditore ha l’obbligo di notificare l’avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di
telex.
9.
Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura,
conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione
convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.
10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli Artt. A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre
spese relative o connesse con l’obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel
luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
Prendere in consegna la merce non appena il venditore l’abbia messa a sua disposizione nel luogo di
destinazione convenuto, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.
Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo
di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombono sul venditore in conformità delle disposizioni di
cui all’Art. a. 6.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal
momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità
dell’Art. 2 a).
203
4.
Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione,
sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari, dovute per tale fatto sia dal venditore sia dal
compratore, semprechè la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale
merce oggetto del contratto.
Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese
d’importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui All’Art.
A. 2 b).
Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un
terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.
Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest’ultimo, una ragionevole collaborazione per
procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d’importazione e di cui il venditore possa avere
bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.
5.
6.
7.
12 – F.O.B. AEROPORTO…
(Aeroporto di partenza convenuto)
Le seguenti regole concernenti la consegna delle merci alle condizioni FOB Aeroporto sono state accuratamente
redatte al fine di rispecchiare gli usi abitualmente osservati nel commercio. Si precisa che l’espressione “FOB” – che
letteralmente significa “franco-bordo” – non deve essere interpretata, per quanto riguarda il trasporto aereo, nel senso
tradizionale, bensì come indicazione che il riferimento all’”Aeroporto…” (convenuto) individua il punto di
trasferimento della responsa bilità dal venditore al compratore.
A) Il venditore deve:
1.
Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di
conformità che sia richiesta dal contratto.
2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente od altra persona designata dal compratore ovvero, se
nessun vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro
i termini previsti per la consegna ed all’aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell’aeroporto
ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.
3. Stipulare, salvo opposizione del compratore o del venditore notificata senza indugio all’altra parte, un
contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto
come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all’
Art. B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all’aeroporto designato dal compratore o, se nessun
aeroporto sia stato così designato, all’aeroporto più prossimo al centro d’affari del compratore ai fini del
trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il
trasporto di merce del genere previsto nel contratto.
4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale
necessaria per l’esportazione della merce.
5. Salvo quanto disposto ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, pagare tutte le tasse, diritti ed oneri dovuti rispetto alla
merce per il fatto della sua esportazione.
6. Salvo quanto disposto ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a
carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell’Art. A.
2 di cui sopra.
7. Salvo quanto disposto ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al
momento in cui sarà stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell’Art. A. 2 di cui sopra.
8. provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via
aerea, a meno che l’uso del commercio sia di spedirla non imballata.
9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo ( quali : verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.
10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest’ultimo, della
consegna della merce.
11. Nelle circostanze previste ai successivi Artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante
telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.
12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservanza della
regolamentazione applicabile, e, su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato
d’origine.
204
13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni collaborazione per procurare
ogni altro documento, non menzionato nell’Art. A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o
d’origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l’importazione della merce nel paese di destinazione
(e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).
14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, e salvo quanto disposto al successivo
Art. B. 9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al
trasporto della merce.
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Comunicare al venditore in tempo utile l’aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni
appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall’aeroporto di partenza convenuto.
Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto
dall’aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al
riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere
effettuata la consegna.
Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in
conformità delle disposizioni del precedente Art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente Art. A.
5.
Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l’importo del nolo aereo se esso è
stato pagato dal venditore o per suo conto.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in
conformità delle disposizioni dell’Art. A. 2 di cui sopra.
Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente, o altra persona
designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce in cui viene offerta dal venditore e
sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata
individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera
quale merce oggetto del contratto.
In difetto di comunicazione al venditore di istruzioni appropriate (in quanto richieste) per il trasporto della
merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre
dalla data convenuta per la consegna od alla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione
tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o
identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.
Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente Art. A. 13, ivi
compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d’origine.
Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e
proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.
13 – FRANCO VETTORE …
(Punto convenuto)
NOTA
Questo termine
è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in
particolare del trasporto “multimodale” mediante contenitori o del tipo “roll on roll off”, mediante rimorchi e
traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie
ai suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto
preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in
cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di avaria o di perdita della merce vengono trasferiti dal
venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine “vettore” indica
ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per
via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza
di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta
pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.
A) Il venditore deve:
1.
2.
Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità
eventualmente prevista dal contratto.
Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto,
nel modo espressamente concordato o d’uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente
convenuto e ne sussista più d’uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli
conviene.
205
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria per
l’esportazione della merce.
Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 5 che seguono, pagare tutti i diritti, oneri e tasse cui è soggetta la
merce per il fatto dell’esportazione.
Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 5 che seguono, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al
momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2.
Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 5 che seguono, sopportare tutti i rischi che può correre la merce
fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2.
Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che l’uso del commercio non sia di
spedirla senza imballaggio.
Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità , misurazione, pesatura,
conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell’avvenuta consegna della merce.
In presenza delle circostanze previste al seguente Art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante
telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.
Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d’uso od ogni altra
documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente Art. A. 2.
Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservanza della
regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato d’origine.
Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i
documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente Art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o
di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione
(e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al
venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.
Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in
conformità del precedente Art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell’Art. A. 2, fatto salvo quanto previsto
nell’Art. A. 4..
Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.
Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata in
conformità del precedente Art. A. 2.
Se egli ha omesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al
momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre
dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo
intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del
contratto.
Sopportare il costo, i diritti e le spese per l’ottenimento dei documenti indicati al precedente Art. A. 13,
compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d’origine.
14- NOLO O PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A…
( Punto di destinazione convenuto)
A) Il venditore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità
che sia prevista dal contratto.
Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al
punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è
determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che gli conviene.
Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando
essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.
Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al
primo vettore.
Provvedere a proprie spese all’imballaggio usuale della merce a meno che l’uso del commercio non sia di
spedirla senza imballaggio.
Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo ( quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
Procurare a proprie spese al compratore, se ciò nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.
206
8.
Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d’esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa
necessaria per l’esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di
spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare
per caricare la merce.
9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l’osservazione
della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest’ultimo, il certificato
d’origine.
10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i
documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di
origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce nel Paese di destinazione ( e,
se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).
11. Provvedere a proprie spese all’assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al
compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta
nei confronti dell’assicuratore e rimettere al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse
assicurabile sulla merce il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore e rimettere al compratore la
polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L’assicurazione deve essere stipulata
con assicuratori di buona reputazione, e salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del
venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e
delle altre circostanze relative al rischio. In questo caso,il venditore deve informare il compratore
dell’estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest’ultimo di stipulare ogni
assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai
sensi dell’Art. B.2.
L’assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del
contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere all’assicurazione
contro “i rischi di guerra”, se possibile nella valuta del contratto.
B) Il compratore deve:
1.
2.
3.
4.
5.
Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto
e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto
fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non
siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.
Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal mo mento in cui essa sia stata consegnata al
primo vettore ai sensi dell’Art. A. 3.
Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e
non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce
può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia, la merce sia stata individuata
in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce
oggetto del contratto.
Sopportare il costo, i diritti e le spese per l’ottenimento dei documenti indicati al precedente Art. A. 10,
compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d’origine.
Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto
dell’importazione.
APPENDICE 5
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari
A) DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1. I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi posono
applicare, le lettere di credito Standby e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato
espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che
contenga un’espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.
Art. 2. Nei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario (i)” e lettera (e) i credito stamby (d’ora in avanti
indicate col termine “credito” (i) comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla
quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante),
a) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte
emesse dal beneficiario, o,
b) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte contro
consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.
207
Art. 3. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto (i)sui quali
possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi
riferimento ad essi è incluso nel credito.
Art. 4. Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o
altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.
Art. 5. Le istruzioni per l’emissione di crediti d i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le
modifiche stesse devono essere complete e precise.
Al fine di evitare confusioni e malintesi , le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli
nel credito o in qualsiasi modifica.
Art. 6. Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o
tra l’ordinante e la banca emittente.
B) FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI
Art. 7. a) I crediti possono edere:
I) revocabili, oppure
II) irrevocabili.
c) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
d) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.
Art. 8. Un credito può essere avvisatola beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per
quest’ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l’apparente autenticità del credito che
avvisa.
Art. 9. a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e
senza previo avviso al beneficiario.
b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:
I) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a
vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a
fronte di documenti che nella forma, appaiono conformi in termini ed alle condizioni del credito, prima di aver
ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell’annullamento.
II) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento
differito, se detta filiale o banca ha ritirato i documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle
condizioni di credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell’annullamento.
Art. 10. a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che
siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
I) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;
II) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e)
determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;
III) se il credito prevede l’accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le
stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla
scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell’ordinante o a carico di un qualsiasi
altro tassato indicato nel credito;
IV) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la (e)
tratta(e) emessa (e) a vista o scadenza del beneficiario sull’ordinante o su qualsiasi altro tassato indicato nel
credito, diverso dalla banca confermante stessa.
d) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un
credito ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la
banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca
avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
e) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l’accordo della banca emittente,
della eventuale banca confermante e del beneficiario. L’accettazione parziale di modifiche contenute in un
unico avviso di modifica non ha effetto senza l’accordo di tutte le parti sopra menzionate.
Art. 11. a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento
differito, accettazione o negoziazione.
b) Tutti i crediti devono designare la banca ( banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad
accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la
negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).
c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione della banca
emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.
d) Designando una banca diversa da se stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o
autorizzando o richiedendo un’altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta
banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai
termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti
articoli.
208
Art. 12. a) Quando la banca emittente incarica un’altra banca (banca avvisante), con un qualsiasi mezzo di
teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intendente che la lettera di conferma
costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare
che “seguono dettagli completi” (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento
operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo
del credito o della modifica senza ritardo.
b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e
nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che “seguono dettagli
completi” (o riporti un’espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento
operativo del credito o della modifica.
c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale
comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.
d) Se una banca si avvale dei servizi di un’altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al
beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi
modifica.
e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle
disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.
Art. 13. Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (similar
credit) ad un credito precedentemente emesso, confermato a avvisato e poi oggetto di modifiche, s’intende che il
credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente
la (e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di
emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.
Art. 14. Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non
chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo
informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la
banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le
banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.
C) RESPONSABILITA’
Art. 15. Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi
appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra
loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.
Art. 16. a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o
accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la
parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto
l’impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.
b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che nella forma, essi non appaiono conformi ai termini
ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o
rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.
c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo
quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.
d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione
o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente),
o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest’ultimo. Tale comunicazione deve specificare le
discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono
tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli
vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di richiedere alla banca rimettente la restituzione di
qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.
e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi c) e d) di questo articolo e/o omette di
tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di
eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
f) Se la banca che trasmette i documenti attira l’attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei
documenti o informa quest’ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato
o negoziato sotto riserva contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da
alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra
la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o
per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.
Art. 17. Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la
falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o
aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso,
209
la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentatela un qualsiasi
documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle
obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.
Art. 18. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti
nell’inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni, o altri errori che possono verificarsi nella
trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di
traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza
tradurli.
Art. 19. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall’interruzione della propria
attività , non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni
a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività, non assumeranno impegni di
pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti
durante tale interruzione della propria attività.
Art. 20. a) Le banche che, per eseguire le is truzioni dell’ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca o altre
banche, agiscono per conto e a rischio dell’ordinante stesso.
b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano
eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l’iniziativa della scelta dell’altra banca o banche.
c) L’ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all’estero ed è tenuto a
risarcire le banche per le relative conseguenze.
Art. 21. a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha
diritto sia ottenuto da quest’ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca
(‘ora in avanti indicati con il termine “banca rimborsante”) essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante
tempestive, idonee istruzioni o autorizzazioni ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa
esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai
termini ed alle condizioni del credito.
b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale
rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.
c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita
di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda, dei casi, in
base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.
D) Documenti
Art. 22. a) Tutte le istruzioni per l’emissioni dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di
modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il (i) documento (i) a fronte del (i) quale (i) deve
essere effettuato il pagamento, l’accettazione o la negoziazione.
b) Termini quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale” e simili non devono
essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini
del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che
nella forma, gli stessi appaiono conformi agli altri termini e condizioni del credito.
c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che
appaiono essere stati prodotti:
I) con sistemi di riproduzione ottica;
II) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi;
III) in copia carbone;
se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati
resi autentici.
Art. 23. Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle
fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i
dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così
come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi
indicati con quelli riportati nella (e) fattura (e) commerciale (i) presentata (e) o con quelli riportati nel credito se lo
stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.
Art. 24. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di
emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel
credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.
D1) Documenti di trasporto (documenti indicanti l’imbarco, la spedizione o la presa in carico).
Art. 25. Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di
carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta
postale o un certificato di spedizione postale:
a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:
I) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
210
II) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l’imbarco delle stesse ed
III) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale,
ed
IV) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.
b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un
documento di trasporto che:
I) reca un’intestazione quale “Polizza di carico per trasporto combinato” (Combined transport bill of lading),
“Documento di trasporto combinato” ( Combined transport document), “ Polizza di carico per trasporto
combinato o Polizza di carico da porto a porto” (Combined transport bill of lading or port-toport bill of
lading) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
II) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal
documento di trasporto stesso (Short form/blank back transport document:documento di trasporto in forma
abbreviata con il retro in bianco), e/o
III) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal
porto di sbarco, e/o
IV) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (containers) o su palette (pallets) e simili, e/o
V) contiene l’indicazione “previsto (a)” (intended) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di
trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.
c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:
I) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (charte party), e/o
II) indica che la nave di trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.
d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da
spedizioniere a meno che non si tratti della “Polizza di carico per trasporti combinai della FIATA” (FIATA
Combined transport bill of lading) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il
documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato
vettore.
Art. 26. Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico
marittima:
a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:
I) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
II) indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed
III) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale,
ed
IV) è conforme a tutte le altre precisazioni del credito.
b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un
documento che:
I) reca un’intestazione quale “Polizza di carico per trasporto combinato” (Combined transport bill of lading),
“Documento di trasporto combinato” (Combined transport document), “Polizza di carico per trasporto
combinato o polizza di carico da porto a porto” (Combined transport bill of lading or port –to-port bill of
lading), o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi e/o
II) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal
documento di trasporto stesso (short form blank back transport document: documento di trasporto in forma
abbreviata/con il retro in bianco), e/o
III) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal
porto di sbarco e/o
IV) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (containers) o su palette (palletts) e simili.
c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che :
I) Indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (charte party), e/o
II) Indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di
propulsione, e/o
III) Contiene l’indicazione “previsto”(a)” (intended) o termine analogo riferito.
− Alla nave e/o al porto d’imbarco, salvo che tale documento non riporti l’annotazione “a bordo” (on board)
secondo quanto previsto dall’art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l’indicazione dell’effettivo porto di
imbarco, e/o
− Al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal
porto di sbarco e/o
IV) è emesso da spedizioniere, a meo che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in
qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.
Art. 27. a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che
non appaia discordante con altra (e) prescrizione(i) del credito o con l’articolo 26, le banche accetteranno un
documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l’imbarco.
b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto
contenente un’espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata
211
nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante “ricevuto per la spedizione”, a mezzo di un’annotazione di
messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente ; la data di
quest’annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave
determinata.
Art. 28. a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare,
le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,
salva espressa autorizzazione nel credito.
b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra
coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.
Art. 29. a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del
trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione,
sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell’ambito dello stesso modo di trasporto,
sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.
b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai
quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l’intero viaggio sia coperto da un unico documento
di trasporto.
c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:
I) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o
II) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di
trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale
mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l’intero trasporto sia
coperto da un unico documento di trasporto, o
III) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore (I) (container) (s), su rimorchio (i), su “chiatta (e)
LASH” e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello (gli) stesso (i)
contenitore (i), rimorchio (i), “chiatta(e) LASH” e simili a fronte di un unico documento di trasporto.
IV) attestano o indicano come luoghi i ricevimento e/o di destinazione finale “C.F.S.” (container freight station:
area per svuotamento per svuotamento-riempimento contenitori) o “C.Y” (container yard: area per stoccaggio
contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.
Art. 30. Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un
certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o autentico e datato nel luogo dal
quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.
Art. 31. a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei
documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il
nolo o le spese di trasporto (d’ora in avanti indicate col termine “nolo”) devono ancora essere pagate.
b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le
banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini
indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro
modo.
c) Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o altra espressione equivalente
figura sui documenti di trasporto , essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo.
d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno
riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi
connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.
Art. 32. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino
sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello speditore” (shipper’s load and count) o “dice contenere”
(said by shipper to contain) o altra espressione equivalente.
Art. 33. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che
indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.
Art. 34. a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale sono state aggiunte clausole o annotazioni
constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio.
b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non
prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.
c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento i trasporto recante la clausola
“netto a bordo” (clean on board) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e
dell’articolo 27 (b).
D. 2 Documenti di assicurazione
Art. 35. a) I documenti di assicurazione devono esser quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati
da compagnie di assicurazione o assicuratori (underwriters), o da loro agenti.
b) Le note di copertura (cover notes) emesse da mediatori (brokers)non saranno accettate, salvo espressa
autorizzazione del credito.
Art. 36. Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal (i) documento (i) di
assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle
212
merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di
spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.
Art. 37. a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso
nella stessa valuta del credito.
b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione
deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo “porto di destinazione
convenuto”) o CIP (nolo-porto e assicurazione pagati fino a …”punto di destinazione convenuto”) delle merci, a
seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei
casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l’importo maggiore tra
quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.
Art. 38. a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto, e, all’occorenza, i rischi addizionali
che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali “rischi usuali” o “rischi abituali”; se tali
termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza
responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno di documenti di assicurazione così come
presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.
Art. 39. Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di
assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione
“tutti i rischi” (all eisks), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi
non coperti.
Art. 40. Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia
– sia che si tratti di una franchigia “in eccedendo”, sia che si tratti di franchigia “a dedurre” – a meno che nel
credito non sia espressamente prescritto che l’assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.
D. 3 Fattura commerciale
Art. 41. a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome
dell’ordinante.
b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un
ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento,
assumere l’impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua
decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di
pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito.
D. 4 Altri documenti
Art. 42. Se un credito richiede un’attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche
accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento
di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l’attestazione o la
certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.
E. DISPOSIZIONI DIVERSE
Quantità e importo
Art. 43. A) Le espressioni “intorno”, “circa” o equivalenti, riferite all’importo del credito o alla quantità o al
prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in
più o in meno rispetto all’importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella
specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali,
ma sempre a condizione che l’ammontare degli utilizzi non superi l’ammontare del credito. Questa tolleranza non
si applica quando il credito prescrive la quantità con l’indicazione di un numero determinato di colli o di singoli
articoli.
Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali
Art. 44. a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.
b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla
stessa nave e per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto
attestanti l’imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d’imbarco diversi.
c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i
certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il
credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.
213
d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (B) e (C) di questo
articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un
unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa
in carico delle merci la stessa destinazione.
Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate
Art. 45. Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati
ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di
essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.
Data di scadenza e presentazione
Art. 46. a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione ei documenti per il
pagamento, l’accettazione o la negoziazione.
b) Salvo quanto previsto all’art. 48 (a), i documenti debbono essere presentati alla data i scadenza o prima di tale
data.
c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità “un mese”, “sei mesi” o usa espressione analoga,
senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente
sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di
indicare il termine di scadenza del credito.
Art. 47. a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede
la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla
data di emissione del(i) documento(i) per il pagamento, l’accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo
non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i)
documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza
del credito.
b) Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:
I) nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione
delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento
di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest’ultima è posteriore.
II) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel
documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il
documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del
volo.
III) nel caso documento di trasporto che attesta l’imbarco su una determinata nave, la data di emissione del
documento di trasporto o, in presenza dell’annotazione i messa a bordo prevista dall’articolo 27 (b), la data di
detta annotazione,
IV) nei casi ai quali si applica l’articolo 44 (b), la data come sopra stabilita relativa all’ultimo documento di
trasporto emesso.
Art. 48. Se il termine di scadenza del credito e/o l’ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di
emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o
determinabile ai sensi dell’art. 47 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è
chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all’art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l’ultimo giorno del
periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei
documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale la banca è aperta.
b) la data ultima di imbarco, di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine
di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la
presentazione del(i) documento(i)intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica
non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di
emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.
c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione ei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo
successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l’avvenuta presentazione dei documenti
entro i termini di tempo prorogati in conformità all’art. 8 (a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.
Art. 49. Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura
dei loro sportelli.
Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)
Art. 50. a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l’espressione “spedizione” (“shipment”) usata per
stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva elle espressioni “imbarco”, “invio” e
“presa in carco”.
b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all’articolo 47 (b), sarà considerata la data
di spedizione.
214
c) Espressioni come “pronto”, “immediatamente”, “il più presto possibile” e simili non devono essere usate. Se tali
espressioni sono usate, le banche interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.
d) Se viene usata l’espressione “il o intorno al” o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una
prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e
5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.
Termini di tempo
Art. 51. Le espressioni “al”, “fino al”, “entro il”, “da”, ed espressioni analoghe riferendosi ad un qualsiasi termine
di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L’espressione “dopo” si intende
come non comprensiva della data indicata.
Art. 52 Le espressioni “prima metà”, “seconda metà” di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a
“dal primo al quindici incluso” e “dal sedici all’ultimo giorno del mese incluso”.
F) TRASFERIMENTO
Art. 54. a) Un credito trasferibile è un credito n base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca
incaricata di effettuare il pagamento o l’accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la
negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più soggetti (secondi
beneficiari).
b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca
emittente. Termini come “divisibile”, “frazionabile”, “cedibile” e “trasmissibile” nulla aggiungono al significato
del termine “trasferibile” e non devono essere usati.
c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno
confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa
espressamente consentiti.
d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico
del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finchè non le
siano state pagate dette competenze.
e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta.. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel
totale l’importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le
spedizioni parziali e l’insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il
credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione:
dell’importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo
per la presentazione dei documenti previsto dall’articolo 47, del termine di spedizione – elementi questi che
possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati – e della percentuale di copertura assicurativa
che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l’ammontare stabilito nel credito
originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell’ordinante
ma se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest’ultimo deve apparire su un qualsiasi
documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.
f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l’emissione di tratte
a carico dell’ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario
ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo
beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l’importo delle proprie fatture e
quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve
fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo
a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell’accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla
banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e
ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.
g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che
il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito
non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al
secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito
originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture
e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli
fosse dovuta.
Cessione del ricavo (del credito)
215
Art. 55. Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di
cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del
diritto applicabile.
In vigore dal 1 ottobre 1984.
APPENDICE 6
Norme uniformi relative agli incassi
(Revisione 1978)
Disposizioni generali e definizioni
A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come
definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato
espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o
di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:
1. (I) “Incasso” significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti
sub (II) appresso, allo scopo di
(a) ottenere l’accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o
(b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o
(c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.
II) “Documenti” significa documenti finanziari e/o documenti commerciali.
(a) “documenti finanziari” significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi
usati per ottenere il pagamento di denaro;
(b) “documenti commerciali” significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri
strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia documento finanziario.
(III) “Incasso semplice” significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
(IV) “Incasso documentario” significa incasso di:
(a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
(b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.
Art. 2. Le “parti interessate” sono:
(I) “il cedente” che è cliente che affida l’operazione di incasso alla sua banca;
(II) “ la banca trasmittente” che è la banca alla quale il cedente ha affidato l’operazione di incasso;
(III) “la banca incaricata dell’incasso” che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello
svolgimento dell’ordine d’incasso;
(IV) “la banca presentatrice” che è la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione del trassato.
Art. 3. Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l’ordine di incasso.
C) Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente
istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute
in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme. Se una banca, per qualsiasi ragione, non può
attenersi alle istruzioni contenute nell’ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla
quale ha ricevuto l’ordine di incasso.
Obblighi e responsabilità
Art. 1 Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.
Art. 2.Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell’ordine di incasso e
devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l’ordine di incasso e devono
immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l’ordine di incasso della mancanza di qualsiasi
documento.
Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.
Art. 3. Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata
dell’incasso:
(I) la banca incaricata dell’incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
(II) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un’altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o
l’accettazione, a seconda del caso.
I documenti e l’ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell’incasso direttamente o
tramite un’altra banca quale intermediaria.
216
Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto
e rischio di quest’ultimo.
Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imp oste da leggi o
usi esteri.
Art. 4. Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le
conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell’inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il
ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi,
telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini
tecnici.
Art. 5. Le banche che intervengono ni un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le
conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da causa di forza maggiore,
sommosse,disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da
qualsiasi sciopero o serrata.
Art. 6 Le merci non debbono essere spedite direttamente all’indirizzo di una banca o siano affidate ad una
banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il
preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le
quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.
Presentazione
Art. 7. I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e
quella incaricata dell’incasso sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a
meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi
altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.
Art. 8. Gli ordini di incasso debbono contenere l’indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la
presentazione deve essere effettuata. Se l’indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell’incasso
può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare i determinare l’indirizzo esatto.
Art. 9. Nel caso di documenti pagabili a vista, la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il
pagamento senza ritardo.
Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è
richiesta l’accettazione, effettuare la presentazione per l’accettazione senza ritardo e quando è richiesto il
pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.
Art. 10. Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l’ordine
di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione
(D/A) o contro pagamento (D/P).
In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.
Pagamento
Art. 11. Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta
locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell’ordine di incasso, deve consegnare i
documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per
disporne secondo le modalità indicate ell’ordine di incasso.
Art. 12. Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta
locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell’ordine di incasso, deve consegnare i
documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita
secondo le istruzioni contenute nell’ordine di incasso.
Art. 13. Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle
condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati
al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.
Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati
nell’ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti
al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.
In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati semprechè siano state rispettate le disposizioni dell’art. 11 o
dell’art. 12, a seconda del caso.
I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell’art.14.
Art. 14. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono
essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l’ordine di incasso, in
conformità con le istruzioni contenute nell’ordine di incasso.
217
Accettazione
Art. 15. La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell’accettazione di una cambiale appaia
essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi
firmatario di firmare per accettazione.
Pagherò, ricevute e altri strumenti analoghi
Art. 16. La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi
firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.
Protesto
Art. 17. L’ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento
legale sostitutivo) per l’eventualità di macata accettazione o mancato pagamento.
In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell’incasso non hanno alcun obbligo di
far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento
o mancata accettazione.
Quals iasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento
legale sostitutivo sarà a carico del cedente.
“Occorrendo” (Rappresentante del cedente)
e protezione della merce
Art. 18. Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come “occorrendo” in caso di mancata
accettazione e/o mancato pagamento, l’ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di
tale “occorrendo”.
In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall’”occorrendo”.
Art. 19. Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un
incasso documentario.
Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse
non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per
qualsiasi atto e/o missione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia
la(e) banca(che) incaricata(e) dell’incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno)
ricevuto l’ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.
Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della
merce sarà a carico del cedente.
Avviso d’esito, ecc.
Art. 20. Le banche incaricate dell’incasso devono avvisarne l’esito in conformità con le seguenti norme:
(I) Forma dell’avviso – Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell’incasso alla banca dalla
quale è stato ricevuto l’ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il
numero di riferimento dato da quest’ultima banca all’ordine di incasso.
(II) Modo di avviso – In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell’incasso deve inviare alla
banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca
incaricata dell’incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più
rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.
(III) (a) Avviso di pagamento – La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di
pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso, precisando l’importo e gli importi incassati,
le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed in modo della messa a
disposizione dei fondi.
(c) Avviso di accettazione – La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di
accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso.
d) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione – La banca incaricata dell’incasso deve inviare
senza ritardo l’avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto
l’ordine di incasso.
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La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed
informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso.
Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni
circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice
entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere
restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l’ordine d’incasso.
Interessi, commissioni e spese
Art. 21. Se l’ordine di incasso contiene istruzioni di incassare ni teressi non inclusi nel(i) documento(i)
finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca
presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare
tali interessi a meno che l’ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere
abbandonati Se tali interessi devono essere incassati, l’ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per
il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto i pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve
informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso.
Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva
per gli interessi, l’importo degli interessi è considerato come parte dell’importo dei documenti da incassare. Di
conseguenza, l’importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all’importo capitale indicato nel
documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell’ordine di incasso.
Art. 22. Se l’ordine di incasso contiene l’istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere
a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i)
contro il pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che
l’ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere
abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca
presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l’ordine di incasso. Quando le
commissioni e/o spese di incasso sono state in tal mo do abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e
potranno essere dedotte dall’importo incassato.
Se l’ordine di incasso proibisce specificatamente l’abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né
la banca trasmittente, né quella incaricata dell’incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per
qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.
Art. 23. In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso,o in conformità con queste
Norme, gli esborsi e/o le spese /o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che)
incaricata(e) dell’incasso avrà(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per sborsi, spese e
commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l’ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di
recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e
commissioni, indipendentemente dall’esito dell’incasso.
APPENDICE 7
Locazione finanziaria (Leasing)
Definizione
Art. 1 – Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni
mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria
(concedente), su scelta ed indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per
quest’ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo
prestabilito.
Scelta del fornitore
Art. 2 – L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le
relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.
L’utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti
l’inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l’esistenza di vizi o difetti
palesi o occulti.
Per tali ipotesi l’utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali
acconti da quest’ultimo pagati al fornitore.
219
Forma del contratto
Art. 3 – Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.
Ordinazione del bene
Art. 4 – Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall’utilizzatore, secondo le condizioni e modalità
preventivamente approvate da quest’ultimo.
L’utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene
proprietario.
Consegna
Art. 5 – La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore, risulta da apposita
attestazione sottoscritta almeno dall’utilizzatore.
Legittimazione attiva dell’utilizzatore
Art. 6 – Il concedente, nell’ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale
acquirente del bene e anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell’utilizzatore che,
pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.
Corrispetti vo
Art. 7 – L’utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è
determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri
elementi.
Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche
inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.
Utilizzazione del bene
Art. 8 – L’utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:
- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del
concedente sul bene;
non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il
contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l’utilizzazione e l’ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.
Identificazione del bene
Art. 9 – L’utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del
concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.
Assicurazione
Art. 10 – Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell’utilizzatore,
contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento
assicurabile.
Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall’utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite
clausole di vincolo in favore del concedente.
Perdita parziale o totale del bene
Art. 11 – In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l’utilizzatore provvede a propria cura e spese
alla sua rimessa in efficienza.
In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l’utilizzatore indennizza il
concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.
220
In entrambi i casi sono di competenza dell’utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla
compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.
Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore
Art. 12 – Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell’utilizzatore dà
facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto
medesimo.
L’utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di
eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.
Facoltà di scelta dell’utilizzatore al termine del rapporto
Art. 13 – Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha facoltà di:
1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
3) restituire il bene al concedente.
La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.
APPENDICE 8
Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I. (1)
Conciliazione facoltativa
- Commissione Amministrativa di conciliazione – Comitato di conciliazione (Articolo 1).
- Domanda di conciliazione (Articolo 2)
- Funzioni del Comitato di conciliazione (Articolo 3)
- Formula di conciliazione (Articolo 4)
- Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine (Articolo 5).
Arbitrato
- Corte d’Arbitrato (Articolo 1)
- Scelta degli Arbitri (Articolo 2)
- Domanda di Arbitrato (Articolo 3)
- Risposta alla domanda (Articolo 4)
- Domanda riconvenzionale (Articolo 5)
- Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni (Articolo 6)
- Mancanza di convenzione arbitrale (Articolo 7)
- Effetti della convenzione arbitrale (Articolo 8)
- Deposito a copertura delle spese di arbitrato (Articolo 9)
- Trasmissione del fascicolo all’arbitro (Articolo 10)
- Regole applicabili alla procedura (Articolo 11)
- Luogo dell’arbitrato (Articolo 12)
- Atto di missione (Articolo 13)
- Istruzione della causa (Articolo 14)
- Udienze e lingua dell’arbitrato (Articolo 15)
- Nuove domande (Articolo 16)
- Lodo reso a seguito di accordo delle parti (Articolo 17)
- Termine per la pronunzia del lodo (Articolo 18)
- Deliberazione in caso di tre arbitri (Articolo 19)
- Decisione sulle spese di arbitrato (Articolo 20)
- Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato (Articolo 21)
- Pronunzia del lodo (Articolo 22)
- Notifica del lodo alle parti (Articolo 23)
- Carattere definitivo ed esecutivo del lodo (Articolo 24)
- Deposito del lodo (Articolo 25)
- Regola generale (Articolo 26)
Allegati
221
I – Statuto della Corte
II – Tariffa delle spese di conciliazione e di arbitrato (2).
Il testo è a disposizione per la consultazione presso la Camera di Commercio Industria Artigiano ed
Agricoltura di Asti.
_______________
(1) in vigore del primo giugno 1975.
(2) in vigore dal primo marzo 1980.
INDICE DELLE MATERIE
Presentazione …………………………………………………………… Pag.
5
Avvertenze ……………………………………………………………… Pag.
7
Titolo I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
Qualifiche (1)
Denominazioni ………………………………………………………….
Clausole principali………………………………………………………
Mediazione nei rapporti commerciali in genere ………………………..
Provvigioni e sconti …………………………………………………….
Termini (1)
Contratti in fiera e in borsa merci (1)
Pag. 9
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9
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11
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12
Titolo II
COMUNICAZIONI TACITE FAMILIARI (1)
Titolo III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI ………………….. Pag.
Cap. 1/A) – Compravendita e permuta ………………………………………. »
Cap. 1/B) – Condominio …………………………………………………. »
Cap. 2 – Locazione ………………………………………………………. »
Cap. 2/A) – Disposizioni comuni per il condominio e la locazione ……… »
13
13
15
15
17
Titolo IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI
RUSTICI ………………………………………………………………... Pag. 19
Cap.1 – Compravendita e permuta di terreni agricolo e fondi rustici…… » 19
Cap. 2 – Affitto di fondi rustici e terreni coltivabili …………………….. » 21
___________
(1)
Non sono stati accertati usi.
Cap. 3 – Conduzione a mezzadria …………………………………………..
Cap. 4 – Conduzione a colonia parziaria (1)
Cap. 4/A – Soccida semplice……………………………………………
Cap. 5 – Conduzione a colonia miglioritaria (1)
Cap. 6 – Conduzione in enfiteusi (1)
Cap. 7 – Altre forme di conduzione (1)
Cap. 8 – Altri usi in agricoltura:
A) Braccianti e salariati fissi (1)
B) Fattori di campagna (1)
C) Scambio di manodopera e di bestiame tra piccoli imprenditori
Agricoli…………………………………………………………………
D) Usufrutto di fondi agricoli ………………………………………….
E) Spese per la manutenzione di strade ……………………………….
Pag. 25
»
27
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»
28
28
29
Titolo V
222
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI ………………………………...
Pag. 30
Cap. 1 – Prodotti della zootecnia:
a) e b) Bestiame bovino ed equino da lavoro, da allevamento e da
macello …………………………………………………………………
a/1) Pelli bovine fresche ………………………………………………..
c) Suini da allevamento e da macello …………………………………..
d) Ovini e caprini da macello …………………………………………
e) Animali da cortile:
e/1) Gallinacei e conigli da carne …………………………………….
e/2) Pulcini da allevamento …………………………………………..
e/3) Uova ……………………………………………………………..
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30
44
47
50
» 51
» 53
» 54
Cap. 2 – Prodotti dell’Agricoltura:
a) b) d) cereali e derivati (2) …………………………………………...
» 57
______________
(1) Non sono stati accertati usi.
(2) Per la voce “riso” (lett. c), vedasi Cap. 6. lett. a).
e) e f) Ortaggi ………………………………………………………
g) Uve ……………………………………………………………...
g/1) Vinacce ……………………………………………………….
h) Olive (1)
i) Agrumi (1)
l) Frutta fresca ……………………………………………………..
m) Frutta secca ……………………………………………………
n) Sementi, foraggi e paglia:
n/1) Sementi da orto e da prato, cereali e legumi secchi da
semina ……………………………………………………………
n/2) Foraggi e paglia …………………………………………….
o) Fiori e piante ornamentali:
o/1) Fiori freschi …………………………………………………
o/2) Piante ornamentali (da appartamento e da giardino)………..
o/3) Corone mortuarie, copricassa, ecc…………………………..
p) Piante da vivaio e da trapianto (barbatelle di viti e piantine da
frutto) ……………………………………………………………
q) Piante officinali ………………………………………………
r) Coloniali, droghe, spezie e zucchero …………………………
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93
95
99
Cap. 3 – Prodotti della silvicoltura:
a) Carboni e legna da ardere …………………………………….
b) Carbone vegetale ……………………………………………..
c) legname rozzo:
c/1) Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifoglia e di
essenze forti da opera …………………………………………..
c/2) Legname rozzo e segato da opera …………………………
d) Sughero (2) ………………………………………………….
__________________
(1) Non sono stati accertati usi.
(2) Vedi Cap. 11, lett. e): lavori di sughero.
Cap. 4 – prodotti della caccia e della pesca:
223
a) pesce fresco e congelato, frutti di mare, pesce conservato e
preparato………………………………………………………
b) Cacciagione ………………………………………………..
b/1) Esercizio della caccia …………………………………….
c) Pelli da pellicceria (2)………………………………………
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119
119
Cap. 5 – Prodotti delle industrie estrattive:
a) Minerali metalliferi (1)
b) Minerali on metalliferi (carbon fossile, marmo e alabastro (3) …..
Cap. 6 – Prodotti delle industrie alimentari:
a) Riso brillato ………………………………………………………
b) Farina e sottoprodotti della macinazione (4) …………………….
c) Pasta alimentare secca e fresca …………………………………..
d) Prodotti della panetteria ………………………………………….
e) Prodotti dolciari:
e/1) Torrone ………………………………………………………
e/2) Pasticceria ……………………………………………………
e/3) Zucchero (5) ………………………………………………….
f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie:
f/1) Carni bovine fresche e congelate ………………………………
f/2) Salumi e lardo (6) ……………………………………………….
f/3) Prodotti conservati di origine animale (7) ……………………..
g) Pesci preparati (8) …………………………………………………
h) prodotti surgelati (1) (Pesci surgelati (9) )
i) Conserve alimentari (marmellate e succhi di frutta):
i/1) prodotti conservati di origine vegetale e animale ………………
»
120
_________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
non sono stati accertati usi.
Ved. Cap. 8, lett. b/2.
Carbon fossile: vedi Cap. 3, lett. a); marmo e alabastro. Vedi Cap. 15, lett. b).
Ved. Cap. 2 – prodotti dell’Agricoltura, lett. a), b), d).
Ved. Cap. 2, lett. r).
Ved. Cap. 6 – lett. o).
Ved. Cap. 6 – lett. f/2 e i/1.
Ved. Cap. 4/a).
Ved. Cap. 4/a).
l) latte e derivati:
l/1) Compravendita del latte fra i produttori del Comune di Asti
e la Centrale …………………………………………………….
1/2)Compravendita di latte fra Centrale e rivenditore del Comune
di Asti…………………………………………………………….
l/3) Latte intero, scremato, parzialmente scremato,
sterilizzato ………………………………………………………..
l/4) Prodotti caseari tipici locali ………………………………….
l/5) Formaggi e latticini di produzione extra - provinciale ……….
m) e n) oli ad uso alimentare (d’oliva e di semi) ……………………
o) grassi animali per usi alimentari (2) ………………………………
p) Pelli grezze 8salate) ……………………………………………….
q) Vini ………………………………………………………………..
r) Distillati di vinacce e di vini ………………………………………
s) e t) Birra, acque minerali, bibite in genere ………………………..
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Cap. 7 – Prodotti dell’industria del tabacco (1)
Cap. 8 – Prodotti dell’industria delle pelli
:
a) e b) Pelli conciate e relativi manufatti ………………………..
»
140
224
b/1) Pelletteria …………………………………………………...
b/2) Pelli ad uso abbigliamento ………………………………….
» 142
» 144
Cap. 9 – Prodotti delle industrie tessili:
a) Filati ……………………………………………………….
b) Tessuti …………………………………………………….
c) Articoli di maglieria e confezioni per bambini, biancheria,
camiceria e corsetteria ………………………………………..
d) Cordami ……………………………………………………
» 147
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» 149
» 151
___________________
(1) Non sono stati accertati usi.
(2) Ved. Lardo Cap. 6, lett. f/2.
Cap.10 – Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e arredamento:
a)
Cappelli ………………………………………….…………
b)
Abiti confezionati ………………………………………….
b/1) Biancheria (2) ……………………………………………
c) Calzature (3) ………………………………………………
d) Guanti …………………………………………………….
d/1) Ombrelli …………………………………………….
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183
Cap. 11 – Prodotti delle industrie del legno:
a) Legno comune (4) ……………………………………………
b) Compensati ………………………………………………….
c) Infissi e serramenti (compravendita e posa in opera) ………..
d) Carri da strada (1)
e) Lavori in sughero (trucioli da vino) ………………………….
Cap. 12 – Prodotti delle industrie della carta e poligrafiche:
a) Carta …………………………………………………………
a/1) Imballaggi di cartoni ondulati ………………………….
a/2) Carta di recupero ……………………………………….
b)Tipografia, litografia e prodotti tipolitografici …………….
b/1) Articoli filatelici ………………………………………
b/2) Legatura di libri in brossura …………………………..
c) Prodotti sensibili per fotografia e cinematografia …………
Cap. 13 – Prodotti delle industrie metallurgiche:
a) prodotti delle fonderie e ferriere ……………………………..
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
Non sono stati accertati usi.
Ved. Cap. 9, lett. c).
Ved. Cap. 8, lett. a) e b).
Ved. Cap. 3, lett. c/1 e c/2.
a/1) Tubi di acciaio comune (fra grossista e dettagliante) ………………
b)
c)
d)
e)
Alluminio e sue leghe (1)
Rame e sue leghe (1)
Preziosi……………………………………………………….
Rottami di metalli vari ……………………………………….
Cap. 14 – Prodotti delle industrie meccaniche:
a) Macchine utensili ……………………………………………..
225
b) Mezzi di trasporto:
b/1) Veicoli a motore usati ……………………………………...
b/2) Macchine agricole nuove di fabbrica ………………………
» 184
» 185
Cap. 15 – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non
metalliferi:
a) Perle, gemme, ecc. (2) ………………………………………..
»
b) Marmo, pietre, alabastro e graniti …………………………….
»
c) Gesso, calce, cemento …………………………………………
»
c/1) Manufatti in cemento ………………………………………..
»
c/2) Prodotti di cemento – amianto ……………………………….
»
d) Materiali da costruzione:
d/1) Laterizi ………………………………………………………
»
d/2) Piastrelle e marmette ……………………………………….
»
d/3) Sabbia e ghiaia ………………………………………………
»
d/4) Posa in opera di asfalti per impermeabilizzazione…………… »
e) Porcellane, maioliche, ecc. ……………………………………..
e/1) Piastrelle in ceramica ………………………………………... »
e/2) Piastrelle in gres ……………………………………………
»
e/3) Articoli igienico-sanitari ad uso abitazione …………………. »
f) Lavori di vetro e cristallo ………………………………………. »
186
186
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193
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198
199
200
202
203
204
__________
(1) Non sono stati accertati usi.
(2) Ved. Cap. 13/d).
f/1) Co mpravendita e posa in opera di lastre di vetro e cristallo
bianche e colorate ………………………………………………… Pag. 204
f/2) Bottiglie damigiane ………………………………………...
» 206
Cap. 16 – Prodotti delle industrie chimiche:
a) e b) Concimi chimici, anticrittogamici e insetticidi ………….
a/1) e b/1) Usi particolari su:
A) Concimi semplici ……………………………………………
B) Concimi composti e complessi …………………………….
C) Concimi misti organici …………………………………….
D) Anticrittogamici ……………………………………………
c) Saponi, saponette, glicerina, candele e profumi ………………
d) Prodotti farmaceutici e specialità medicinali …………………
e) Colori e vernici (1)
f) Manufatti in materie plastiche e relativa posa in opera ………….
g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone:
g/1) Oli combustibili ad uso industrile e ad uso riscaldamento….
g/2) Gasolio da riscaldamento ………………………………….
g/3) Prodotti bianchi e carburanti agricoli ……………………..
g/4) Petrolio ad uso riscaldamento ovvero kerosene …………...
g/5) Lubrificanti ……………………………………………….. .
g/6 Coke (2) …………………………………………………….
h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole …………………
» 208
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212
212
212
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» 222
» 223
» 224
» 225
» 225
Cap. 17 – Prodotti delle industrie della gomma elastica …………….» 227
Cap. 18 – Prodotti delle industrie varie:
a) Impianti elettrici, televisivi, telefonici, di segnalazione e comu nicazione interna …………………………………………………….» 230
b) Elettrodomestici ………………………………………………… » 231
_____________
(1)
(2)
Non sono stati accertati usi.
Ved. Cap. 3 lett. a).
226
c) Strumenti musicali ……………………………………………. Pag. 231
d) Stracci …………………………………………………………
» 232
Titolo VI
CREDITO E ASSICURAZIONI ……………………………….. Pag. 234
Cap. 1 – Usi bancari ………………………………………………….
Cap. 2 - Usi delle assicurazioni (1)
Cap. 3 – Usi delle borse valori (1)
Titolo VII
ALTRI USI ……………………………………………………..
Cap. 1 – Prestazioni varie d’opera e di servizi
:
a) Lavatura e pulitura a secco ed ad acqua, tintura di abiti e indumenti …………………………………………………………..
a/1) Lavatura di biancheria ………………………………...
b) Stampa e fissaggio dei tendaggi grezzi o tinti ……………
b/1) Lavori di tinteggiatura, stuccatura, verniciatura e posa in
opera di parati ………………………………………………
»
234
Pag. 240
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240
241
241
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242
Cap. 2 – Usi marittimi(1)
Cap. 3 – Usi nei trasporti terrestri:
a) Trasporti terrestri in genere ……………………………..
b) Autotrasporto di carburante con autocisterne …………..
c) Trasporto di vini con autobotti ………………………….
d) Trasporto di persone in gite turistiche ………………….
» 247
» 250
» 251
» 251
Cap. 4 – Usi nei trasporti aerei (1)
Cap. 5 – Usi nella cinematografia (1)
Cap. 6 – Usi nel settore alberghiero ……………………………..
_______________
» 254
(1) Non sono stati accertati usi.
227
APPENDICE
1)
Tavola di ragguaglio delle misure locali …………………………………….
Pag. 257
2)
Tabella riassuntiva delle provvigioni del mediatore …………………………
»
265
3)
Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario (2).
»
267
4)
Interpretazione italiana di clausole internazionali ……………………………
»
267
5)
Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari ……………………….
»
289
6)
Norme uniformi relative agli incassi (revisione 1978) ……………………….
»
302
7)
Locazione finanziaria (Leasing) ………………………………………………
» 307
8)
Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I. ……………………..
»
309
INDICI
1)
Indice delle materie……………………………………………………………
Pag. 311
2)
Indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi …………
» 321
3)
Indice dei Comuni, località e zone della Provincia menzionate nel testo …….
» 336
(2) Si rinvia al Titolo I (qualifiche, denominazioni e clausole principali).
INDICE ALFABETICO ANALITICO
DELLE ATTIVITA’ E DELLE MERCI OGGETTO DI USI
A
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI: da pag. 149 a pag. 151
ABITI CONFEZIONATI: pag. 154
ACACIA (v. Legname): da pag. 93 a pag. 95
ACCIAIO (TUBI DI…): pagg. 178 e 179
ACCIUGHE: da pag. 100 a pag. 104
ACQUA VITE: pagg. 134 e 135
228
ACQUE MINERALI, (v. Prodotti industrie alimentari): da pag. 136 a pag. 138
ACUPRICI (v. Altri anticrittogamici): pag. 213
AEREI (TRASPORTI…): (1)
AFFITTO DI CASE, APARTAMENTI, CAMERE E NEGOZI: da pag. 15 a pag. 18
AFFITTO DI FONDI RUSTICI: da pag. 21 a pag. 24
AGGLOMERATI (DI CARBONE): da pag. 91 a pag. 93
AGNOLOTTI (v. Pasta alimentare fresca e secca): pagg. 108 e 109
AGRICOLTURA (ALTRI USI IN…): pagg. 28 e 29
ALABASTRO: da pag. 186 a 188
ALBERGHI: da pag. 254 a pag. 256
ALBERI DI NATALE (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA CORTILE: pag. 25
AMIANTO (v. Cemento-amianto): da pag. 191 a pag. 193
ANGUILLE MARINATE: da pag. 100 a pag. 104
ANGURIE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
ANIMALI (v. Bestiame): da pag. 30 a pag. 51
ANIMALI DA CORTILE: da pag. 25 e pagg. 51 e 52
ANTENNA (v. Legname): pag. 97
ANTICRITTOGAMICI: pag. 212
ANTICRITTOGAMICI: (ALTRI) pag. 213
ANTIPARASSITARI: da pag. 208 a pag. 210
ANTRACITE: da pag. 91 a pag. 93
APERTURA DI CREDITO: pag. 236
APPARTAMENTI (v. Compravendita e locazione di immobili): da pag. 13 a pag. 18
ARALIA (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
ARGENTO (v. Compravendita preziosi): pagg. 180 e 181
________
(1) Non sono stati accertati usi
ARINGHE: da pag. 100 a 104
ARTICOLI: (v. Maglieria): da pag. 149 a pag. 151
ARTICOLI FILATELICI: pagg. 173 e 174
ARTICOLI IGENICO-SANITARI: pagg. 203 e 204
ASFALTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE: pagg. 199 e 200
ASSICURAZIONI: pag. 239
ATOMO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
AUTOCARRI: pagg. 184 e 185
AUTOFURGONI: pagg. 184 e 185
AUTOTRASPORTO DI CARBURANTI CON AUTOCISTERNE: pagg. 250 e 251
AUTOVEICOLI E AUTOVETTURE: pag. 184 e 185
AVENA (v. Cereali minori): da pag. 57 a pag. 65
AZALEE (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
AZIENDE COMMERCIALI, INDUSTRIE ARTIGIANE (v. Compravendita e locazione di
immobili): pag. 14
B
BACCALA’: da pag. 100 a pag. 104
229
BAMBINI (ABBIGLIAMENTO PER…) da pag. 149 a pag. 151
BANCA (USI DI…): da pag. 234 a pag. 238
BARBATELLE DA VITI: da pag. 85 a pag. 88
BENZINA: pagg. 222 e 223
BESTIAME BOVINO ED EQUINO DA LAVORO, DA ALLEVAMENTO E DA MACELLO: da
pag. 30 a pag. 43
BESTIAME CAPRINO E OVINO: pagg. 50 e 51
BESTIAME SUINO: da pag. 47 a pag. 49
BESTIAME DA VITA: da pag. 30 a pag. 43
BIANCHERIA: da pag. 149 a pag. 151
BIBITE IN GENERE: da pag. 136 a pag. 138
BIRRA: da pag. 136 a pag. 138
BISCOTTI FA FORNO: pagg. 112 e 113
BOMBAGGIO: pag. 121
BOMBOLE (v. Gas compressi): pagg. 225 e 226
BORSE VALORI (USE DELLE…): (1)
BOSCHI (AFFITTO DI…): pag. 24
BOTTIGLIE: pagg. 206 e 207
BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO: da pag. 30 a pag. 43
BRACCIANTI AGRICOLI: (1)
BRILLANTI (v. Preziosi): pagg. 180 e 181
BULBI (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
_______
(1) Non sono stati accertati usi
C
CACAO: pagg. 89 e 90
CACCIA (USI NELL’ESERCIZIO DELLA…): pag. 105
CACCIAGIONE: pagg. 104 e 105
CACCIATORINI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
CAFFE’: pagg. 89 e 90
CALCE: pagg. 188 e 189
CALCIOCIANAMIDE (v. Concimi semplici): pagg. 210 e 211
CALZATURE (v. Manufatti di pelle): da pag. 140 a pag. 142
CAMICERIA: da pag. 149 a pag. 151
CANAPA (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152
CANDELE: da pag. 213 a pag. 215
CANNE: pag. 26
CANNELLA (v. Coloniali): pagg. 89 e 90
CAPPELLETTI (v. Pasta alimentare fresca e secca): pagg. 108 e 109
CAPPELLI: pag. 153
CAPRINI DA MACELLO: pagg. 50 e 51
CARBONE VEGETALE: pag. 93
CARBONI: da pag. 91 a pag. 93
CARBON FOSSILE: da pag. 91 a pag. 93
CARBURANTI AGRICOLI: pagg. 222 e 223
230
CARNI BOVINE FRESCHE E CONGELATE: da pag. 114 a pag. 116
CARNI FESCHE, CONGELATE E PREPARATE: da pag. 114 a pag. 116
CAROTE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
CARTA (IGENICA, DA IMBALLO, DA INVOLTI PER NEGOZI, DA PARATI E DA
UFFICIO): pagg. 165 e 166
CARTA DA ARCHIVIO (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169
CARTA DI RICUPERO: pag. 168 e 169
CARTONE (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169
CARTONI ONDULATI DA IMBALLO: da pag. 166 a pag. 168
CASCAMI (v. Cereali e derivati): da pag. 57 a pag. 65
CASE (CIVILI): da pag. 13 a pag. 18
CASEARI (PRODOTTI TIPICI LOCALI): pag. 124
CASTORINO: da pag. 144 a pag. 146
CAVOLI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
CEMENTO: da pag. 188 a pag. 191
CEMENTO-AMIANTO (PRODOTTI DI…): da pag. 191 a pag. 193
CEREALI: da pag. 57 a pag. 65
CEREALI MINORI: da pag. 57 a pag. 65
CICLOMOTORI: pagg. 184 e 185
CINEMATOGRAFIA (Prodotti per…): pag. 175
CINEMATOGRAFIA (USI NELLA…): (1)
CLAUSOLE PRINCIPALI: da pag. 9 a pag. 11
CLAUSOLE ITERNAZIONALI (INTERPRETAZIONE ITALIANA DI…): Appendice 4, pag. 267
COCCODRILLO (PELLI DI…): da pag. 140 a pag. 142
COCOMERI (v. «Angurie» in Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
COKE: da pag. 91 a 93 e da pag. 219 a pag. 221
COKE METALLURGICO: da pag. 91 a 93
COLONIA MIGLIORITARIA: (1)
COLONIA PARZIARIA: (1)
COLONIALI: pagg. 89 e 90
COLORI E VERNICI: (1)
COMBUSTIBILI (OLI): da pag. 219 a pag. 221
COMPENSATI (LEGNAMI…): da pag. 156 a pag. 158
COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI: da pag. 19 a pag. 21
COMPRAVENDITA DI IMMOBLILI: pagg. 13 e 14
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI: da pag. 30 a 233
COMUNIONI TACITE FAMILIARI: (1)
CONCIMI CHIMICI: da pag. 208 a pag. 213
CONCIMI COMPLESSI: pag. 212
CONCIMI MISTI ORGANICI: pag. 212
CONCIMI POTASSICI (v. Concimi semplici): pag. 211
CONCIMI SEMPLICI: da pag. 210 a pag. 211
CONDIZIONATORI D’ARIA: (v. Elettrodomestici) pag. 231
CONDOMINIO DI IMMOBILI URBANI: pag. 15 e pagg. 17 e 18
CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI: da pag. 25 a pag. 28
CONFEZIONEI PER BAMBINI: da pag. 149 a pag. 151
CONIFERE (v. Legname rozzo e segato da opera): da pag. 95 a pag. 99
CONIFERE IN GENERE (v. Piante ornamentali). da pag. 82 a pag. 84
CONIGLI DA CARNE: pagg. 51 a 52
CONSERVE ALIMENTARI: pagg. 120 e 121
COPRICASSA (v. Fiori e piante ornamentali): pagg. 84 e 85
CORDAMI: pagg. 151 e 152
231
CORONE MORTUARIE (v. Fiori e piante ornamentali): pagg. 84 e 85
CORSETTERIA: da pag. 149 a pag. 151
COTECHINI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
COTONE (FILATI, TESSUTI E CORDAMI DI…): da pag. 147 a 149 e pagg. 151 e 152
COZZE (v. Pesce fresco e frutti di mare): da pag. 100 a pag. 104
CREDITO: da pag. 234 a pag. 238
CRISTALLO: da pag. 204 a pag. 206
_____
(1) Non sono stati accertati usi
CRUSCA: da pag. 57 a pag. 65
CRUSCHELLO: da pag. 57 a pag. 65
CUCINE ELETTRICHE: pag. 231
CUCIRINI: pag. 147
CUOIO: da pag. 140 a pag. 142
D
DAMIGIANE: pagg. 206 e 207
DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE: da pag. 219 a pag.
224
DIAMANTE (v. Preziosi): pagg. 180 e181
DISERBANTE O INSETTICIDA (v. Altri anticrittogamici): da pag. 208 a pag. 210 e pagg. 212 e
213
DISPOSIZIONI COMINI PER IL CONDOMICIO E LA LOCAZIONE: pagg. 17 e 18
DISTILLATI DI VINACCE E DI VITI: pagg. 134 e 135
DOLCIARI (PRODOTTI…) O DOLCIUMI: da pag. 110 a pag. 113
DROGHE E SPEZIE: pagg. 89 e 90
E
ELETTRODOMESTICI: pag. 231
ENFITEUSI: (1)
EQUINO (Bestiame): da pag. 30 a pag. 43
ERBA IN PIEDI (VENDITA DI…): pag. 21
ESERCIZIO DELLA CACCIA: pag. 105
ESSENZE (LEGNAME DI…) DOLCI DI LATIFOGLIA DA OPERA: da pag. 93 a pag. 95
ESSENZA (LEGNAME DI…) FORTI DI LATIFOGLIA DA OPERA: da pag. 93 a pag. 95
F
FAGIOLI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
FARINA: da pag. 57 a pag. 65
232
FARINACCIO: da pag. 57 a pag. 65
FARMACEUTICI (PRODOTTI): pagg. 215 e 216
FASSONE (VITELLO DA…): pag. 30
FATSHEDERA (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
_____
(1) Non sono stati accertati usi
FATTORI DI CAMPAGNA: (1)
FERRIERE (PRODOTTI DELLE…): da pag. 176 a pag. 178
FERRO: da pag. 176 a pag. 178
FERTILIZZANTI (v. Concimi chimici): da pag. 208 a pag. 212
FICUS (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
FIENO (v. Foraggi): pagg. 78 e 79
FILATELICI (ARTICOLI…): pagg. 173 e 174
FILATI DI COTONE, LANA, GREGGI: pag. 147
FILO METALLICO: da pag. 176 a pag. 178
FILTRI DI CARTA PER VINI: pag. 165
FINOCCHI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
FIORI: da pag. 79 a pag. 82
FISSAGGIO DI TENDAGGI GREZZI O TINI: pagg. 241 e 242
FONDERIE (PRODOTTI DELLE…) da pag. 176 a pag. 178
FONDI RUSTICI (COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI…): da pag. 19 a pag. 29
FORAGGI: da pag. 78 e 79
FORMAGGI: pagg. 124 e 125
FOTOGRAFIA (Prodotti per): pag. 175
FRATTAGLIE da pag. 114 a pag. 116
FRIGORIFERI: pag. 231
FRUMENTO: da pag. 57 a pag. 65
FRUTTA FRESCA: pagg. 73 e 74
FRUTTA SECCA: pagg. 75 e 76
FRUTTA SGUSCIATA: pagg. 75 e 76
FRUTTETI (IMPIANTI DI…): pag. 26
FRUTTI DI MARE (v. Pesce fresco e frutti di mare): da pag. 100 a pag. 104
FUNGHI: (1)
G
GALLINACEI: pagg. 51 e 52
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE: pagg. 225 e 226
GASOLIO: da pag. 221 a pag. 223
GAZOSE (v. Acque minerali): da pag. 136 a pag. 138
GEMME E PIETRE PREZIOSE: pagg. 180 e 181
GESSO: pagg. 188 e 189
GHIAIA (v. Materiali da costruzione): pagg. 198 e 199
233
GIORNALI (CARTA DA… E STAMPA DI…): da pag. 168 a pag. 173
GIORNATA (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
GLICERINA: da pag. 213 a pag. 215
______
(1) Non sono stati accertati usi
GOMMA (ARTICOLI DI…): da pag. 227 a pag. 229
GOMMA ELASTICA: da pag. 227 a pag. 229
GRANI: da pag. 57 a pag. 65
GRANONI: da pag. 57 a pag. 65
GRANOTURCO: da pag. 57 a pag. 65
GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI (v. Lardo): da pag. 117 a pag. 119
GRASSI VEGETALI PER USO ALIMENTARE (v. Oli): pagg. 125 e 126
GRISSINI: pag. 110
GUANTI: pag. 155
I
IMBALLAGGI (v. Cartoni da imballo): da pag. 166 a pag. 168
IMBIANCATURA A CALCE (LAVORI DI…): da pag. 242 a pag. 246
IMMOBILI URBANI (v. Compravendita e locazione): da pag. 13 a pag. 18
IMPIANTI ELETTRICI: pag. 230
IMPIANTO DI VIGNETI E FRUTTETI: pag. 26
INDUSTRIE (COMPRAVENDITA DI PRODOTTI DELLE…): da pag. 106 a pag. 233
INFISSI O SERRAMENTI: pagg. 158 e 159
INSACCATI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
INSALATA (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
INSETTICIDA O DISERBANTE (v. Altri anticrittogamici): da pag. 208 a pag. 210 e pagg. 212 e
213
INTERPRETAZIONE ITALIANA DI CALUSOLE INTERNAZIONALI: Appendice 4, pag. 267
INVERNAGLIE (v. Affitto di fondi rustici): pag. 22
IRRIGAZIONE (v. Affitto fondi rustici): pag. 22
K
KEROSENE: pag. 223
L
LAMINATI A CALDO: da pag. 176 a pg. 178
234
LANA (FILATI E TESSUTI DI…): da pag. 147 a pag. 149
LARDO: da pag. 117 a pag. 119
LASTRE DI VETRO E CRISTALLO: da pag. 204 a pag. 206
LATERIZI: da pag. 193 a pag. 196
LATIFOGLIA (v. Legname rozzo da opera): da pag. 93 a pag. 95
LATTE: da pag. 122 a pag. 124
LATTICINI: pagg. 124 e 125
LAVANDERIA (v. Lavatura a secco e ad acqua di abiti e biancheria): pagg. 240 241
LAVAPIATTI (v. Elettrodomestici): pag. 231
LAVATRICI: (v. Elettrodomestici): pag. 231
LAVATURA DI BIANCHERIA: pag. 241
LAVATURA A SECCO E AD ACQUA: pagg. 240 e 241
LAVORI IN PELLE E CUOIO (v. Pelletteria, calzature, guanti): da pag. 142 a pag. 144 e pag. 115
LAVORI IN SUGHERO: da pag. 162 a pag. 164
LAVORI DI VETRO E CRISTALLO: da pag. 204 a pag. 207
LEASING: appendice 7, pag. 307
LEGATURA DI LIBRI IN BROSSURA: pagg. 174 e 175
LEGHE (ALLUMINIO, RAME): (1)
LEGNA DA ARDERE: da pag. 91 a pag. 93
LEGNAME ROZZO DA OPERA: da pag. 93 a pag. 99
LEGNAME SEGATO DA OPRERA: da pag. 95 a pag. 99
LEGNAMI COMPENSATI: da pag. 156 a pag. 158
LEGNO COMUNE (v. Legname rozzo): da pag. 93 a pag. 99
LEGUMI SECCHI: da pag. 57 a pag. 65 e da pag. 76 a pag. 78
LETAME (v. Affitto fondi rustici): pag. 22
LEVILENE (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152
LIBRI ( v. Stampa editoriale): da pag. 169 a pag. 173
LINO (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152
LISTELLI (v. Legname segato da opera): da pag. 95 a pag. 99
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI: da pag. 15 a pag. 18
LOCAZIONE FINANZIARIA(leasing): appendice 7, pag. 307
LUBRIFICANTI: pag. 224
LUCERTOLA (PELLI DI…): da pag. 140 a pag. 142
LUMINI (v. Candele, saponi, ecc.): da pag. 213 a pag. 215
M
MACCHINE AGRICOLE CON MOTORE, USATE E NUOVE DI FABBRICA: pagg. 184 e 185
MACCHINE E AUTOVETTURE: pagg. 184 e 185
MACCHINE UTENSILI: pagg. 183 e 184
MACINAZIONE (SOTTOPRODOTTI DELLA…): da pag. 57 a pag. 65
MAGLIERIA (ARTICOLI DI…): da pag. 149 a pag. 151
MAIOLICHE: da pag. 200 a pag. 204
MANNESMANN (TUBI): pagg. 178 e 179
MANUFATTI IN CEMENTO: da pag. 189 a pag. 191
MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219
________
(1) Non sono stati accertati usi
235
MANUFATTI DI PELLI CONCIATE: da pag. 140 a pag. 146
MANUTENZIONE DI STRADE (SPESE PER LA…): pag. 29
MARMELLATE: pagg. 120 e 121
MARMETTE: da pag. 196 a pag. 198
MARMO: da pag. 186 a pag. 188
MATERIALI DI COPERTURA (v. Manufatti in cemento e Prodotti di cemento-amianto): da pag.
189 a pag. 193
MATERIALI DA COSTRUZIONE: da pag. 193 a pag. 200
MATERIALI DI FERRIERIA E FERROSI IN GENERE: da pag. 176 a pag. 178
MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219
MATTONE: da pag. 193 a pag. 196
MEDIATORE E MEDIAZIONE:
− della mediazione in genere: pagg. 11 e 12
− provvigioni al mediatore: Appendice 2 «Tabella riassuntiva», pag. 265
MELENZANE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
MELONI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
MERLUZZO: da pag. 100 a pag. 104
MEZZADRIA: pagg. 25 e 26
MEZZI DI TRASPORTO: pagg. 184 e 185
MINERALI METALLIFERI: (1)
MINERALI NON METALLIFERI (v. Carbon fossile): da pag. 91 a pag. 93
MINUTO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
MISURE LOCALI (TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI…): Appendice 1, pag. 257
MOBILI: pag. 160
MOGGIO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
MORTICINI (v. Pelli fresche): da pag. 44 a pag. 47
MOTOCARROZZETTE: pagg. 184 e 185
MOTOCICLI: pagg. 184 e 185
MOTOFURGONI: pagg. 184 e 185
N
NAYLON (CORDAMI DI…): pagg. 151 e 152
NASTRI DI MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219
NITRATO AMMONICO (v. Concimi semplici): pag. 211
NITRATO DI CALCIO (v. Concimi semplici): pag. 211
NITRATO DI SODIO (v. Concimi semplici): pag. 211
NOCCIOLE (v. Frutta secca): pagg. 75 e 76
NOCE (V. Legname): da pag. 93 a pag. 95
_______
(1) Non sono stati accertati usi
O
236
OLI COMBUSTIBILI: da pag. 219 a pag. 221
OLI D’OLIVA E DI SEMI AD USO ALIMENTARE: pagg. 125 e 126
OLI E GRASSI AD USO ALIMENTARE (v. Lubrificanti): pag. 224
OLIVE: (1)
OLMO (v. Legname): da pag. 93 a pag. 95
OMBRELLI: pag. 155
ONCIA (V. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
OPERAZIONI DI BANCA (v. Credito): da pag. 234 a pag. 238
OPUSCOLI (v. Prodotti tipografici): da pag. 169 a pag. 173
ORO (OGGETTI DI…) (v. Preziosi): pagg. 180 e 181
OROLOGI (v. Preziosi): pagg. 180 e 181
ORTAGGI: da pag. 65 a pag. 68
ORZO (v. Cereali minori): da pag. 57 a pag. 65
OVINI DA MACELLO: pagg. 50 e 51
P
PAGLIA: pagg. 23, 78 e 79
PALCHETTI IN LEGNO: pagg. 161 e 162
PANCETTA LISCIA E COPPATA (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
PANE: pagg. 109 e 110
PANETTERIA (PRODOTTI DELLA…): pag. 109 e 110
PARATI (CARTA DA…): pag. 165 e 166
PASTA ALIMENTARE FRESCA E SECCA: pagg. 108 e 109
PASTICCERIA (PRODOTTI DELLA…): pagg. 112 e 113
PATATE (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
PAVIMENTI IN GOMMA: da pag. 227 a pag. 229
PAVIMEN TI IN MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219
PELLAME SCAMOSCIATO: da pag. 140 a pag. 142
PELLETTERIA: da pag. 142 pag. 144
PELLI AD USO ABBIGLIAMENTO O DA PELLICCERIA: da pag. 144 a pag. 146
PELLI BOVINE FRESCHE: da pag. 44 a pag. 47
PELLI CONCIATE: da pag. 140 a pag. 142
PELLI FRESCHE DELLE VARIE SPECIE DI ANIMALI: da pag. 44 a pag. 47
PELLI GREZZE: da pag. 127 a pag. 131
_________
(1) Non sono stati accertati usi
PELLI SALATE: da pag. 127 a pag. 131
PEPE (v. Coloniali): pagg. 89 e 90
PEPERONI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
PERFOSFATI MINERALI (v. Concimi semplici): pag. 210
PERIODICI (v. Prodotti tipografici): da pag. 169 a pag. 173
237
PERLE COLTIVATE (v. Preziosi): pagg. 180 e 181
PERMUTA DI ANIMALI: pag. 43
PERMUTA DI FONDI RUSTICI: da pag. 19 a pag. 21
PERMUTA DI IMMOBILI URBANI: pagg. 13 e 14
PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI: da pag. 19 a pag. 21
PERNICI (v. Cacciagione): pagg. 104 e 105
PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO: pag. 160
PERSIANE AVVOLGIBILI IN LEGNO: pag. 160
PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIE PLASTICHE: pag. 160 e da pag. 216 a pag. 219
PERSIANO: da pag. 144 a pag. 146
PESCE CONSERVATO E PREPARATO: da pag. 100 a pag. 104
PESCE FRESCO E CONGELATO: da pag. 100 a pag. 104
PESCE REFRIGERATO: da pag. 100 a pag. 104
PESCE SURGELATO: pagg. 101 e 103
PETROLIO (DERIVATI DELLA DISTILLAZIONE DEL…): da pag. 219 a pag. 223
PHILODENDRON (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
PIANOFORTI: pag. 231 e 232
PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO: da pag. 85 a pag. 88
PIANTE IN PIEDI DI LEGNAME DI ESSENZE DOLCI DI LATIFOGLIA E DI ESSENZE
FORTI: da pag. 93 a pag. 95
PIANTE OFFICINALI: pagg. 88 e 89
PIANTE ORNAMENTALI: da pag. 82 a pag. 84
PIANTINE DA FRUTTO: da pag. 85 a pag. 88
PIASTRELLE: da pag. 196 a pag. 198
PIASTRELLE IN CERAMICA: da pag. 200 a pag. 202
PIASTRELLE IN GRES: pag. 202
PIEDE (v. Misure locali): Appendice 1 pag. 257
PIETRE: da pag. 186 a pag. 188
PIETRE DI COLORE (v. Preziosi): pagg. 180 e 1181
PITONE (PELLI DI…): da pag. 140 a pag. 142
PNEUMATICI PER AUTOMOBILI, AUTOCARRI E MOTO: da pag. 227 a pag. 229
POLIZZE (v. Assicurazioni): (1)
POLLI DA CARNE (v. Gallinacei): pagg. 51 e 52
POLLICE (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
POLVERI RAMEICHE (v. Anticrittogamici): pag. 212 e 213
PORCELLANE: da pag. 200 a pag. 202
_________
(1) Non sono stati accertati usi
POSA IN OPERA DI MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219
POSA IN OPERA DI PARATI: da pag. 242 a pag. 246
POTATURA (v. Affitto fondi rustici): pag. 22
PREZIOSI: pagg. 180 e 181
PRODOTTI (COMPRAVENDITA DI…): da pag. 30 a pag. 233
PRODOTTI BIANCHI: pagg. 222 e 223
PROFILATI DI MATERIE PLASTICHE: da pag. 216 a pag. 219
238
PROFILATI METALLICI VARI: da pag. 176 a pag. 178
PROFUMI: da pag. 213 a pag. 215
PROSCIUTTO COTTO E CRUDO (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
PROVVIGIONI AL MEDIATORE: Appendice 2, pag. 265
PULCINI DA ALLEVAMENTO: pagg. 53 e 54
PULITURA A SECCO E AD ACQUA: pagg. 240 e 241
PUNTO (v. misure locali); Appendice 1, pag. 257
Q
QUAGLIE (v. Cacciagione): pagg. 104 e 105
R
RACCOLTA DEL LATTE: pag. 122
RAME (SOLFATO DI…) (v. Anticrittogamici): pagg. 212 e 213
RAVIOLI (v. Pasta alimentare fresca e secca): pagg. 108 e 109
RECIPIENTI IN CEMENTO (v. Manufatti in cemento e Prodotti di cemento-amianto): da pag. 191
a pag. 193
RETI METALLICHE: da pag. 176 a pag. 178
RISCALDAMENTO (SPESE DI…): pag. 17
RISO: da pag. 57 a pag. 65
RISO BRILLATO (v. Prodotti delle industrie alimentari) pagg. 107 e 108
RITAGLI DI TIPOGRAFIA (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169
RIVISTE (v. Carta di ricupero e Prodotti tipolitografici): da pag. 168 a pag. 173
ROTTAMI DI METALLI VARI: pagg. 181 e 182
ROVERE (v. Legname): da pag. 93 a pag. 95
S
SABBIA (v. Materiali da costruzione): pagg. 198 e 199
SACCHETTI DI CARTA: pagg. 165 e 166
SACCHETTI VUOTI DA CEMENTO (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169
SARACCHE (v. Pesce fresco e conservato): da pag. 100 a pag. 104
SALAMINI (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
SALARIATO FISSO: (1)
SALSICCIA (v. Salumi): da pag. 117 a pag. 119
SALUMI: da pag. 117 a pag. 119
SANATO (VITELLI): da pag. 30 a pag. 43
SANSIVERIA LAURENTI (v. Piante ornamentali): da pag. 82 a pag. 84
SAPONETTE: da pag. 213 a pag. 215
SAPONI: da pag. 213 a pag. 215
SACGLIOLA (v. Calce, cementi e gesso): pagg. 188 e 189
SCALVO O SCALVATURA: pag.22
SCAMBIO DI MANO D’OPERA E DI BESTIAME FRA PICCOLI IMPRENDITORI
AGRICOLI: pag. 28
SCAMPOLO (v. Tessuti): pagg. 148 e 149
SCATOLAME (DI RICUPERO): pagg. 168 e 169
SCHEDE DEI CENTRI MECCANOGRAFICI (v. Carta di ricupero): pagg. 168 e 169
SCONTI:
239
− pagamento di materie plastiche: pag. 218
− pagamento di prodotti delle fonderie e delle ferriere: pag. 177
SCORIE THOMAS (v. Concimi semplici): pag. 210
SCORTE VIVE O MORTE: pagg. 20, 23, 26
SEDANI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
SEGALE (v. Cereali minori): da pag. 57 a pag. 65
SEGATO (v. Legname da opera): da pag. 95 a pag. 99
SEMENTI DA ORTO E DA PRATO: da pag. 76 a pag. 78
SERRAMENTI O INFISSI: pagg. 158 e 159
SERRANDE: pag. 160
SFARINATI: da pag. 57 a pag. 65
SILVICOLTURA (PRODOTTI DELLA…) da pag. 91 a pag. 99
SISAL (v. Cordami): pagg. 151 e 152
SOCCIDA SEMPLICE: pag. 27
SOLFATO AMMONICO (v. Concimi semplici): pagg. 210 e 211
SOLFATO DI RAME (v. Anticrittogamici): pagg. 212 e 213
SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE: da pag. 57 a pag. 65
SPECIALITA’ MEDICINALI: pagg. 215 e 216
SPEDIZIONE: da pag. 247 a pag. 250
SPEDIZIONIERE: pag. 247
SPESE CONDOMINIALI: pag. 15
SPESE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PODERALI: pag. 29
SPEZIE E DROGHE: pagg. 89 e 90
SPEZZAME (v. Marmo): da pag. 186 a pag. 188
SPIRITI: pagg. 134 e 135
STABILITO O FISSATO DI CONTRATTO: pag. 57
_________________
(1) Non sono stati accertati usi
STAIO O STARO O STERO (v. Misure locali): Appendice 1, pag. 257
STAMPA EDITORIALE. PARAEDITORIALE E COMMERCIALE: da pag. 169 a pag. 173
STAMPA DI TENDAGGI GREZZI O TINTI: pagg. 241 e 242
STOCCAFISSO: da pag. 100 a pag. 104
STRACCI: pagg. 232 e 233
STUMENTI MUSICALI: pagg. 231 e 232
STOCCATURA: da pag. 242 a pag. 246
SUCCHI DI FRUTTA: pagg. 120 e 121
SUGHERO (TURACCIOLI DI…): da pag. 162 a pag. 164
SUINI: pag. 25
SUINI DA ALLEVAMENTO E DA MACELLO: da pag. 47 a pag. 49
SUOLA (v. Pelli conciate): da pag. 140 a pag. 142
T
240
TABACCO: (1)
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVIGIONI AL MEDIATORE: Appendice 2 pag. 265
TARTUFI: (1)
TAVELLE (v. Laterizi): da pag. 193 a pag. 196
TAVELLONI (v. Laterizi): da pag. 193 a pag. 196
TAVOLA (v. misure locali): Appendice 1 pag. 257
TAVOLAME (v. Legname segato da opera): da pag. 95 a pag. 99
TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI: Appendice 1, pag. 257
TEGOLE TIPO «MARSIGLIESE» (v. Laterizi): da pag. 193 a pag. 196
TELEVISORI: pag. 231
TENDAGGI (FISSAGGIO DI…): pagg. 241 e 242
TERRENI RURALI: da pag. 19 a pag. 29
TESSUTI DI COTONE E LANA: pagg. 148 e 149
THE (v. Coloniali): pagg. 89 e 90
TINTEGGIATURA (LAVORI DI…): da pag. 242 a pag. 246
TINTORIA (v. Tintura di abiti e indumenti): pag. 240
TINTURA DI ABITI E INDUMENTI: pag. 240
TIPOGRAFIA (USI NELLA…): da pag. 169 a pag. 173
TOMAIA (v. Pelli conciate): da pag. 140 a pag. 142
TONDONI: da pag. 95 a pag. 99
TORRONE PIEMONTESE: pagg. 110 e 111
TRASLOCHI: pag. 249
TRASPORTI AEREI: (1)
TRASPORTI DI PERSONE IN GITE TURISTICHE: pagg. 251 e 252
________
(1) Non sono stati accertati usi
TRASPORTI TERRESTRI: da pag. 247 a pag. 250
TRASPORTO A COLLETTAME: pag. 247
TRASPORTO VINI CON AUTOBOTTI: pag. 251
TRAVI (v. Legname segato da opera): da pag. 95 a pag. 99
TRONCHI DA SEGA: pag. 97
TUBI DI ACCIAIO: da pag. 176 a pag. 179
TUBI IN CEMENTO (v. Manufatti in cemento e prodotti di cemento-amianto): da pag. 189 a pag.
193
TUBI IN GOMMA: da pag. 227 a pag. 229
TUBI IN ACCIAIO: da pag. 176 a pag. 179
TUBI A PRESSIONE (v. Prodotti di cemento-amianto): da pag. 191 a pag. 193
TURACCIOLI DA SUGHERO PER VINI: pagg. 162 e 164
U
UOVA: da pag. 54 a pag. 56
UOVA SGUSCIATE: da pag. 54 a pag. 56
USUFRUTTO DEI FONDI AGRICOLI: pagg. 28 e 29
UVE: pag. 26 e da pag. 68 a pag. 71
V
241
VEICOLI A MOTORE: pagg. 184 e 185
VENDITA A MISURA DI IMMOBILI URBANI: pagg. 13 e 14
VENDITA (v. Compravendita)
VENDITA DI FONDI RUSTICI A CANCELLO CHIUSO O APERTO: pagg. 20 e 21
VENDITA DI TERRENI A CORPO: pag. 19
VERNICI: (1)
VERNICIATURA (LAVORI DI…): da pag. 242 a pag. 246
VETRO: da pag. 204 a pag. 206
VIGNETI (IMPIANTO DI…): pag. 26
VINACCE: pagg. 71 e 72
VINI: da pag. 131 a pag. 134
VITELLI LATTANTI: pagg. 38 e 39
VITELLO DI MARE (v. Pesce fresco e congelato): da pag. 100 a pag. 104
VOLTERRANE: da pag. 193 a pag. 196
VONGOLE (v. Pesce fresco e frutti di mare): da pag. 100 a pag. 104
Z
ZOLFO: pag. 212
ZOOTECNIA (PRODOTTI DELLA…): da pag. 30 a pag. 56
ZUCCCHERO: pagg. 89 e 90
ZUCCHINI (v. Ortaggi): da pag. 65 a pag. 68
______
(1) Non sono stati accertati usi
INDICE DEI COMUNI, LOCALITA’ E ZONE
DELLA PROVINCIA DI ASTI MENZIONATE NEL TESTO
ASTI
Tit. V, Cap. 2-e) f) (ortaggi).
Tit. V, 2- g) (uve).
Tit. V, Cap. 6-1/1) e 6-1/2) (latte).
Tit. V, Cap. 16-a) b) (concimi chimici: campioni ed analisi).
ASTI (Frazione Quarto)
Tit. V, Cap. 2-e) f) (ortaggi).
VALLE BORMIDA
Tit. V, Cap. 1-e/3) (uova).
242
VILLANOVA D’ASTI
Tit. V, Cap. 1-e/3 (uova).
Nota – Tutti i 120 Comuni della Provincia sono stati menzionati in Appendice 1 (Tavole di ragguaglio delle misure locali).
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